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Dettaglio seduta n.144 del 21/09/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazioni urgenti presentate dal Consigliere Franzi, dai Consiglieri Raschio, Bono, Fabbri, Besate e dal Consigliere Bellomo in merito alla situazione Montedison-Montefibre


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Signori Consiglieri, il Presidente del Consiglio sta presiedendo una riunione dei Capigruppo per programmare i lavori di questa mattina. Nel frattempo iniziamo la seduta con l'esame delle interrogazioni presentate sulla situazione Montedison-Montefibre dai Consiglieri Franzi, Raschio Bono, Fabbri, Besate e dal Consigliere Bellomo.
La parola all'Assessore Alasia.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

La situazione della Montedison-Montefibre che è alquanto complessa e che investe una decina di Comuni dell'area piemontese, merita una risposta che unita ai problemi di ordine generale tenga conto anche delle particolarità oggi più acute in Piemonte, quali la situazione di Rivarolo quella di Tortona per la Mossi &Ghisolfi e quella di Vercelli che è stata richiamata espressamente e molto opportunamente dall'interrogazione del collega Franzi.
L'interrogazione del Gruppo comunista e quella del Vicepresidente Bellomo, richiamano l'ultima riunione che si è tenuta presso il Ministro Morlino il 27 luglio. Parto da quella riunione non solo per razionalità espositiva, ma perché essa costituisce un punto importante per l'esame di tutta la situazione.
Numerose volte la Giunta ha presentato in Consiglio il quadro politico della situazione Montedison-Montefibre, stabilimento per stabilimento quindi per brevità non lo ripeterò.
Alla riunione di fine luglio hanno partecipato la direzione della Montedison, la federazione Cgil, Cisl, Uil e le Regioni Piemonte, Sicilia e Sardegna. La riunione ha fornito questo quadro che sintetizzo.
Un congelamento della situazione fino alla riunione generale di verifica che il Ministro Morlino si era impegnato di tenere, con alcune precisazioni per quanto riguarda il Piemonte che, a mio giudizio, destano preoccupazione. Il Ministro è partito dalla premessa che Ottana, la Fibra del Tirso, non venga messa in discussione; in quella riunione si è detto che Ottana non costituirà una variabile, ma una costante della ristrutturazione complessiva della Fibra. Su questo punto sono unanimi le opinioni del Governo, delle Regioni e dei sindacati. Per noi questa concordanza deriva dalla politica delle scelte meridionalisti c h e sempre sostenute, ma deriva anche da un'altra considerazione circa il settore della Fibra e cioè dal fatto che valutiamo opportuno valorizzare il complesso di Ottana dato l'alto livello tecnologico che esso rappresenta.
Devo ricordare che la Montedison, dopo questa affermazione del Ministro Morlino, ha affermato che questo fatto costituisce già un notevole sforzo lasciando intendere che negli altri stabilimenti sono ancora aperti molti problemi.
A fine luglio noi abbiamo acquisito dei risultati modesti e temporali: insisto su questi due termini perché quanto si è conseguito ha sostanzialmente un carattere assistenziale (cassa integrazione) e ha una efficacia comunque limitata nel tempo perché alla ripresa del mese di settembre ogni ipotesi e aperta.
Per i lavoratori di Rivarolo si è ottenuta la cassa integrazione con la dichiarazione di crisi di settore in quel Comune e poiché erano prevedibili tempi non brevi rispetto alle immediate esigenze dei lavoratori il Ministro Morlino ha fatto applicare la procedura d'urgenza; entro pochi giorni è stata avviata la pratica dall'ufficio regionale del lavoro e dall'Ispettorato. E' chiaro però che questo non costituisce che un poco di ossigeno, la situazione non è risolta, permangono molti problemi in tutta la loro gravità; l'azienda considera eccedente più della metà delle maestranze. Il mancato rientro di scaglioni di dipendenti in cassa integrazione, che era stato concordato, e l'annuncio programmatico della Montedison di andare entro il mese di ottobre ad una totale smobilitazione del complesso destano serie preoccupazioni.
Per quanto si riferisce alla Mossi &Ghisolfi di Tortona, nel mese di luglio abbiamo avuto assicurazione che la nomina del liquidatore non avrebbe automaticamente avuto riflessi sul rapporto di lavoro, almeno fino al momento della verifica già ricordata. Ciò doveva significare che, al termine del periodo feriale, i lavoratori dovevano rientrare al lavoro.
L'operazione della Mossi &Ghisolfi risale ad alcuni anni fa con l'ingresso della Montedison e ritengo che questa prassi di entrare e uscire non sia assolutamente accettabile. Il 6 settembre è intervenuta la sospensione di 174 lavoratori. Il Consigliere Bianchi ed io abbiamo partecipato alla seduta del Consiglio comunale di Tortona, riunitosi nello stabilimento il 17 settembre; tutti i Gruppi hanno chiesto al Ministro di chiedere la revoca di quel provvedimento.
Per quanto si riferisce alla situazione di Vercelli, abbiamo espresso il nostro deciso dissenso per la fermata della lavorazione di acetato.
L'azienda ha precisato che non si tratta della chiusura di tutte le lavorazioni, ma solo di quelle più obsolete. La questione andava comunque verificata e non decisa alla vigilia delle ferie. Per lo stabilimento di Vercelli avevamo chiesto una trattativa per affrontare la grave decurtazione di salario dei lavoratori passati alla ITV, i quali venivano a perdere dalle 100 alle 120 mila lire mensili: questa non era soltanto una questione economica e salariale, ma era una questione di principio molto grave.
La Regione, in base alla nuova legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale, si troverà a gestire taluni aspetti della mobilità: vogliamo sapere in base a quali principi si effettueranno le operazioni di mobilità. Non vogliamo certo sostituirci ai sindacati nella trattativa sindacale, ma vogliamo conoscere fino in fondo la situazione complessa che investe la qualifica dei lavoratori, i diritti acquisiti, il ruolo del lavoratore nell'azienda quale soggetto attivo.
Abbiamo dichiarato al Comune di Vercelli la nostra piena disponibilità ad offrirci quale sede di incontro per l'esame della questione. L'azienda ha dichiarato una certa disponibilità ad una trattativa sindacale. Sono lieto di comunicare che la trattativa è andata in porto, che l'accordo raggiunto per Vercelli integra la perdita salariale in misura notevole anche se purtroppo permane la perdita di alcune decina di migliaia di lire al mese nelle buste paga.
Più in generale la Montedison ci ha dichiarato che il comparto chimico ha una buona produzione, è in grado di far fronte ad una concorrenza internazionale assai pesante, mentre per il comparto della fibra esistono gravi problemi per una forte eccedenza produttiva comune a tutta l'area del Mercato Europeo. Ci troviamo in una situazione molto seria che va verificata nell'ambito dei rapporti all'interno della collettività (dove non vogliamo avere condizioni di sudditanza), e nell'ambito dei singoli settori produttivi (settore nailon di Ivrea e settore BCF di Vercelli).
Dopo l'approvazione della legge sulla riconversione e ristrutturazione industriale, avevamo consigliato di inserire il settore fibra in uno dei primi progetti che la legge prevede. I giornali hanno riportato una nota circa una dichiarazione del Sottosegretario Carta, nella quale i problemi della Fibra erano ritenuti "prioritari". Prendo atto con soddisfazione di questo impegno, che peraltro non conosco nei termini precisi, e voglio sperare che il Ministro Morlino alla prossima riunione porti, a questo proposito, qualche impegno meno generico.
Nello spirito dell'accordo del 28 luglio, abbiamo anche chiesto al Ministro Morlino, un intervento rapido perché vengano ritirate le sospensioni.
Di fronte a questa situazione, di cui ho sinteticamente tratteggiato luci e ombre, desidero affermare che non intendiamo difendere rigidamente la struttura produttiva esistente, ma intendiamo difendere l'occupazione in favore della quale siamo pronti ad affrontare riconversioni, attività sostitutive, problemi di mobilità e siamo pronti ad affrontare tali problemi anche con la formazione professionale e con interventi del credito agevolato; chiediamo però che la mobilità sia reale, sia garantita, sia contrattata in termini quantitativi e qualitativi. Senza queste condizioni anche l'eventuale intervento della Regione, per qualificato che sia, sarà sempre un intervento assistenziale.



PRESIDENTE

La parola ad uno degli interroganti, Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Sono anni oramai che si discute di questo problema. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che si devono superare. Richiamo ancora l'impegno dell'Assessore, più formalmente che sostanzialmente, ad occuparsi in ordine alle situazioni che si vanno determinando non solo nella città di Vercelli, ma anche in tutto l'hinterland vercellese.
Quando nel 1974 si è incominciato a parlare di localizzazioni di aree attrezzate, si è individuato che proprio nella zona di Vercelli vi erano gravissimi scompensi sotto il profilo occupazionale. Le iniziative che il gruppo Monte fibre vorrebbe assumere verrebbero a distruggere tutto il tessuto socio-economico della città anche perché il 'area industriale seppure varata con il contributo della Regione, potrà avere il suo pieno avvio e potrà dare occupazione soltanto fra qualche mese. Il discorso della riconversione, che ha un grosso significato, si potrà fare solo nel momento in cui si potrà garantire l'occupazione alla popolazione.
Nel ringraziare l'Assessore per la sollecitudine con la quale ha risposto al l'interrogazione, lo prego di volersi ulteriormente impegnare per far si che tutto il complesso dell'occupazione vercellese, che ha una marcata incidenza sul fenomeno socio-economico, venga salvaguardato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

Le interrogazioni presentate dal Gruppo comunista e dai Consiglieri Franzi e Bellomo, evidenziano ancora una volta la gravità del problema circa i rapporti occupazionali della Montedison. Riteniamo che l'informazione dell'Assessore, come già ha sottolineato il Consigliere Franzi, sia stata oltre modo corretta e responsabile.
Tuttavia desideriamo sottolineare ancora un aspetto. Il Gruppo comunista ha presentato l'interrogazione non considerando un solo stabilimento in crisi, ma tutti quelli Montedison in regione, perch riteniamo essenziale avere una visione generale sul rapporto Montedison in Piemonte. Da un lato siamo disponibili ad un esame particolareggiato anche relativo alla mobilità, dall'altro lato però ci sono dei punti fermi oltre ai quali non è possibile andare, ad esempio la situazione evidenziata della zona di Vercelli richiede una posizione decisa e ferma anche da parte della Giunta. D'altro canto lo stabilimento di Tortona ha messo in crisi il 24/25% dei posti di lavoro in conseguenza della situazione della Montedison, della OMT e della Dellepiane.
Detto questo noi ribadiamo l'esigenza che la Regione si muova di concerto con i Gruppi parlamentari affinché la situazione del rapporto Montedison in Piemonte investa fino in fondo il Governo, il Parlamento e gli Enti locali. La Montedison deve sapere che non può disporre movimenti ristrutturazioni, licenziamenti, chiusure passando sulla testa del Parlamento, della Regione, degli Enti locali, dei sindacati. Questo senso di responsabilità da parte nostra non può e non deve essere sottovalutato dalla Montedison.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Prendo atto con soddisfazione dell'impegno espresso dalla Giunta.
Non starò a ripetere le ragioni già espresse dal collega Franzi sulla situazione estremamente friabile e pericolosa di Vercelli. Faccio mia invece, la parte finale dell'intervento del collega Raschio nel dire che i dirigenti della Montedison e Montefibre non possono giocare a nascondarello sui patti e sulle intese a suo tempo assunti, ma devono sapere che c'è tutta la città di Vercelli che fa quadrato attorno a questa fonte di lavoro e che tutti gli organismi sociali non intendono assolutamente perderla perché la smobilitazione sarebbe una ventata sociale pericolosa e gravissima su una città già martoriata per altri versi.



PRESIDENTE

Le interrogazioni sono discusse.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame disegno di legge n. 117 e proposte di legge n. 78 e n. 226 in materia di urbanistica


PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'articolato della legge sulla tutela ed uso del suolo. L'art. 1, così come è stato licenziato, dalla Commissione recita: Titolo I - Norme generali Art. 1 - Finalità della legge "La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità: 1) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti fisici, storici, sociali ed economici 2) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e in particolar modo, dei beni ambientali e culturali 3) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo 4) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi della rete infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico 5) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione 6) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale 7) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale 8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano 9) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali".
All'art. 1 sono stati presentati due emendamenti dal Gruppo D.C. Il primo è un emendamento soppressivo; il punto 8) è soppresso. Il secondo è un emendamento aggiuntivo. Sono aggiunti i seguenti punti con la numerazione indicata (gli altri punti seguono nell'ordine).
1) "La crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle Comunità locali" 10) "L'attuazione, ai vari livelli del governo locale, d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono".
La parola all'arch. Picco.



PICCO Giovanni

Con riferimento agli accordi intercorsi per ricercare una funzionalità nella discussione e nella presentazione delle giustificazioni degli emendamenti, mi permetto di anticipare alcune considerazioni in ordine al Titolo I, per giustificare anche il contenuto delle proposte di emendamento.
Per quanto riguarda il Titolo I che si articola in tre parti, finalità soggetti della pianificazione, strumenti e livelli di pianificazione nell'illustrazione della posizione politica del nostro Gruppo avevamo già esplicato quali posizioni assumevano. Ci preme però ancora sottolineare la carenza di esplicitazioni e di caratterizzazioni esistenti nell'articolato proposto rispetto al ruolo primario del territorio e rispetto allo sviluppo sociale qualificato che può derivare da un uso più o meno adeguato del territorio stesso. Avevamo già sottolineato come la "maglia" del disegno di legge avrebbe dovuto essere strutturata per gerarchie di valori e di obiettivi, ponendo in prima collocazione la tutela e la valorizzazione del suolo, successivamente l'uso e le trasformazioni, il ruolo d soggetti nel quadro dello sviluppo che caratterizza la nostra Regione ed il Paese, il rapporto dei soggetti rispetto agli ambiti geofisici dei modelli di sviluppo, per arrivare via via a definire l'articolazione degli strumenti.
Qui, invece, il discorso è stato completamente ribaltato assumendo come scaletta la struttura tipica di progetti di legge di altre Regioni, in particolare di quello dell'Emilia-Romagna. Si è inteso evidenziare, come strumento essenziale, lo strumento a supporto dell'articolato normativo; ne deriva una serie di conseguenze rispetto a determinati oggetti, in particolare rispetto al discorso relativo alla gestione urbanistica ed alla qualità di gestione, che è certamente la competenza di maggior rilievo affidata agli Enti locali; proprio per questo era necessario evidenziare l'importanza della qualità di questa gestione con il tipo di partecipazione dei soggetti.
Quando si parla di qualità della gestione urbanistica il nostro riferimento astratto in genere è ai modelli in molti casi non realisticamente riscontrabili nella nostra realtà, quindi evidenziare in prima istanza la qualità essenziale dei valori del territorio consente anche di collocare il discorso della gestione e della partecipazione alla gestione in modo molto più coerente.
Non posso dilungarmi molto perché l'impegno è di non affrontare argomenti di carattere generale, ricordo semplicemente quanto il discorso della qualità di gestione nel Paese e nella Regione sia condizionato culturalmente da fattori le cui componenti sono da ricercarsi nell'evoluzione storica e sociale; il discorso dell'antinomia città campagna e industrializzazione-esodo agricolo hanno indubbiamente influenzato molto questa componente e il non tenerne conto nella traduzione in norme e rn prescrizioni è certamente un limite che ci preme sottolineare rispetto al quale ci riserviamo di apportare e di suggerire correttivi all'articolato proposto.
Il secondo tipo di osservazioni concerne il discorso relativo ai soggetti della pianificazione. E' una legge che ha preminente attenzione agli strumenti urbanistici ed esclude i soggetti partecipativi perch ovviamente non possono ritenersi legittimati come competenze sugli strumenti stessi. Mi chiedo se tutto questo non si rivelerà un limite grave della nostra legislazione urbanistica regionale e mi chiedo se è ammissibile questo rigido ed esecutivo rapporto tra soggetti e strumenti della pianificazione o non sarebbe stato invece più opportuno stabilire un rapporto tra soggetti della pianificazione ed obiettivi o livelli di problemi conseguibili con la pianificazione stessa.
D'altra parte, come ho già detto in premessa, la logica del disegno di legge è questa ed è chiaro che noi non possiamo non collocarci in termini di emendamenti nella logica stessa e quindi non possiamo sconvolgere completamente con proposte correttive o emendative la struttura del disegno di legge.
Alcune osservazioni emergono in ordine al rapporto Regione Comprensori, rapporto che è stato oggetto di approfondite disanime e valutazioni anche in occasione dell'approvazione della legge sulle procedure della programmazione e del Piano di sviluppo. Qui riemergono alcune contraddizioni che abbiamo cercato di correggere nella parte relativa al piano territoriale e in ordine alle procedure di approvazione e di elaborazione degli strumenti urbanistici.
Per quanto concerne le finalità generali del Titolo I, ci preme sottolineare come la Regione non si debba intendere un soggetto alternativo rispetto al soggetto Comitato comprensoriale, ma che su alcune tematiche esista, se non una identità, certo una affinità negli obiettivi che deve trovare poi un riscontro anche nell'articolato letterale della norma legislativa.
Per quanto concerne gli strumenti e i livelli di pianificazione evidenziamo l'opportunità che venga esplicitamente affermato il principio dell'esigenza di ricondurre ad un unico documento le previsioni e le indicazioni che sono contenute nei vari piani territoriali comprensoriali.
Non vorrei tanto soffermarmi sull'esigenza funzionale ed obiettiva di questa richiesta, quanto piuttosto sul pericolo che una obliterazione di una esclusiva affermazione ed impegno in questo senso potrebbe riservarci.
Il pericolo è quello che già contraddice gran parte della politica intenzionale di programmazione, poco sviluppata nel nostro Paese, che ha visto contraddire e contrapporre previsioni di piani nazionali di sviluppo e di indicazioni date a livello regionale e il pericolo si potrebbe ulteriormente riproporre nella misura in cui alcune indicazioni non contenute, per comodo o per opportunità, nei piani comprensoriali non trovassero in sede di piano regionale una loro definitiva indicazione e sistemazione. E' tipico l'esempio delle puntuali definizioni dei centri di produzione di energia, delle centrali nucleari, argomenti che non so fino a che punto potranno essere oggetto di specificazione e di scelta a livello di piani comprensoriali se non troveranno poi in un documento di sintesi del piano territoriale regionale una precisa indicazione.
Sottolineiamo questi tre aspetti critici rispetto al Titolo I, sia per quanto concerne le finalità generali e sia per quanto concerne i soggetti e gli strumenti e ci riproponiamo durante l'esame dei vari articoli di suggerire le correzioni come è già stato fatto presentando i nostri emendamenti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono stati presentati un emendamento soppressivo e un emendamento aggiuntivo.
Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo non può esserci accettazione in quanto si eliminerebbe la partecipazione nella fase gestionale che noi riteniamo invece fondamentale.
Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo, mantenendo fermo il punto 8, può essere accolta, come aggiunta, la prima parte di esso, cioè "la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica della comunità locale", obiettivo, questo, che con dividiamo pienamente. L'insieme della legge, infatti, non ha solo una funzione strumentale ai fini della pianificazione, ma ha anche questo significato culturale. Questa parte pu quindi essere accolta, ma non certamente la successiva.
Il secondo punto può essere accolto con la condizione che non ci sia l'aggettivo "autonomo". Esso creerebbe un equivoco se non è definito l'ambito di esso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Prendiamo atto della proposta dell'Assessore di accettare la prima parte dell'emendamento aggiuntivo.
Per quanto riguarda invece la seconda parte, ribadiamo che l'affermazione dell'autonomia, secondo noi, è necessaria. Potremmo formularla diversamente, ma non possiamo dimenticarla poiché il significato di affermazione di autonomia è esistenziale rispetto all'affermazione della presenza del ruolo degli Enti locali.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Chiedo la parola per una dichiarazione di voto su questo emendamento che vale per tutti i successivi. La mia parte politica non ha presentato emendamenti su una legge che ha visto invece una partecipazione nutrissima da parte degli altri Gruppi.
Questa nostra dichiarazione non significa sottovalutazione dell'importanza della legge, ma significa un richiamo, per coerenza, alla posizione che avevamo assunto in sede di dibattito generale allorquando avevamo detto che a questa legge, che riprendeva la normativa nazionale della legge Bucalossi, noi ci opponevamo per una questione di principio.
Non c i sembra quindi possibile intervenire con emendamenti correttivi nei confronti di una legge che respingiamo in punto di principio. Pertanto sugli emendamenti presentati mi asterrò e voterò contro ogni singolo articolo.
Ho ritenuto opportuno rilevare questo atteggiamento in apertura di dibattito perché sia chiara la mia posizione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'emendamento soppressivo è ritirato perché c'è l'accettazione della prima parte dell'emendamento aggiuntivo.
La seconda parte dell'emendamento aggiuntivo è ritirata quindi si limita a "comunità locali".



PRESIDENTE

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento aggiuntivo con l'inserimento di "La crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con una sola astensione.
Sulla seconda parte di questo emendamento chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Per accettare l'obiezione dell'Assessore, proporrei una soluzione di questo genere: "L'attuazione, ai vari livelli del governo locale, d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono".



PRESIDENTE

La Giunta accetta l'emendamento. Lo pongo pertanto in votazione.
E' accolto, con una sola astensione. L'art. 1 pertanto recita: "La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità: 1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali 2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti fisici, storici, sociali ed economici 3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e in particolar modo, dei beni ambientali e culturali 4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo 5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi della rete infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico 6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione 7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale 8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano 9) l'attuazione di una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomie che li reggono 10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale 11) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione : presenti e votanti 51 hanno risposto SI 50 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'articolo 1 è approvato.
Passiamo all'esame dell'art. 2.
Art. 2 - Soggetti della pianificazione del territorio "I soggetti della pianificazione del territorio sono: a) la Regione, direttamente o con i Comitati comprensoriali b) i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, e le Comunità montane".
Sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del Gruppo D.C. e l'altro dal Consigliere Calsolaro.
Emendamento modificativo e sostitutivo presentato dal Gruppo D.C: al punto a), dopo "direttamente", sostituire la particella "o" con la particella "e".
Emendamento aggiuntivo sub a) presentato dal Consigliere Calsolaro: "nonché le Province qualora delegate ai sensi e per gli effetti dell'art.
118 u.c., della Costituzione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il nostro emendamento vuole evidenziare come la correzione di quella preposizione non sia pretestuosa, ma motivata da giustificazioni di contenuto. Quando si dice che il soggetto della pianificazione è la Regione direttamente o con i Comitati comprensoriali, sembrerebbe esistere una alternativa o una antinomia nello svolgimento delle funzioni da parte della Regione rispetto a ciò che possono decidere e svolgere i Comitati comprensoriali.
Esistono dei compiti definiti dalla legge regionale che precisano le competenze in ordine ai controlli e a determinate funzioni della Giunta del Consiglio e dei Comitati comprensoriali, però, per quanto attiene alla definizione generale compresa nell'art. 2, riteniamo che la distinzione potrebbe risultare equivoca soprattutto per quanto concerne le grandi scelte, oggetto della cosiddetta "pianificazione" definita in questo Titolo.
Pro poniamo quindi l'emendamento in questi termini: "direttamente e con i Comitati comprensoriali", intendendosi una identità di finalità da compiere da parte della Regione e dei Comitati comprensoriali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La disgiunzione "o" può significare esclusione, mentre la "e" pu significare fusione perenne. Non si vuole né l'una né l'altra delle soluzioni, ma un certo margine di flessibilità. Propongo "e/o".



PRESIDENTE

Chiede ancora la parola il Consigliere Picco. Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Le motivazioni che ci hanno indotto a sottolineare il principio dell'emendamento ci inducono a richiedere che sia "e" e non "e/o", perch questa differenziazione potrebbe sussistere in termini generali, invece per quanto attiene ai compiti specifici, tutto l'articolato della legge si sofferma su questa tematica, quindi il problema non sussiste.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo D.C., Bianchi.



BIANCHI Adriano

Con il termine "e" si sottolinea che il soggetto è sempre la Regione come istituzione centrale e unitamente alla sua esplicazione comprensoriale. Con il termine disgiuntivo "o" si introduce un principio quasi di discrezionalità.



PRESIDENTE

Chiede la parola l'Assessore Astengo. Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La legge 43 specifica alcune possibilità di intervento e di coordinamento della Regione su più Comprensori. A questo punto trova ragione la disgiunzione, non la congiunzione.



PRESIDENTE

La parola al Capogruppo PCI, Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Attribuire la caratteristica "e" per quanto si riferisce ai Comitati comprensoriali può, tutto sommato, essere accettabile, purché ci si intenda sull'interpretazione. Avevamo fatto lo stesso discorso sulla legge delle procedure. Giustamente si teme una contrapposizione, che sarebbe sbagliata tra un tipo di pianificazione ed un altro, pianificazione che ha però una sua unità e un suo aspetto decentrato. In questo senso credo che si possa accettare l'emendamento della D.C.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo D.C.
L'emendamento è approvato con una sola astensione.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo sub a). La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Non intendo fare il discorso sull'Ente intermedio La proposta di emendamento deriva dalla necessità di prevedere l'eventuale partecipazione dell'Ente intermedio alla pianificazione del territorio in coerenza con la norma costituzionale, talché nell'emendamento viene espressamente detto "qualora delegate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 della Costituzione".
E' una istanza avanzata dalle Province ed è un principio che viene ancora riaffermato in punto assistenza tecnica, di cui all'art. 4, che potrà essere delegata alle Province.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'emendamento è simpatico ed accoglibile nelle intenzioni, però, se ci vogliamo collocare nella corretta definizione legislativa, dobbiamo osservare che il discorso sull'Ente intermedio è già introdotto con il faticoso richiamo ai Comprensori e con la prospettiva che questi e le Province diventino una definizione unica e, in quel momento, l'Ente intermedio sarà soggetto primario della pianificazione. In secondo luogo quando si parla di delega, non si può introdurre attraverso la delega un soggetto primario, perché il soggetto primario resta il delegante.
Non introdurrei questo elemento nella legge, quindi pregherei il collega di considerare l'astensione sull'emendamento come un apprezzamento e non come una contraddizione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non può accettare questo emendamento proprio per le motivazioni esposte dal Consigliere Bianchi, ma anche perché se si tratta di un Ente intermedio, questo dovrebbe essere collocato al livello degli Enti locali e non al punto a), che è il livello regionale; se invece si tratta di una delega della Regione, è ancora da collocare al livello della Regione. In ogni caso non può sussistere in questi termini. Pregherei il ritiro dell'emendamento, oppure una formulazione nell'ipotesi che le Province abbiano, in sede nazionale e non certamente nella struttura regionale, una diversa collocazione e funzione.



CALSOLARO Corrado

Lo lascio a verbale come raccomandazione, tenendo conto di quanto è stato detto.



PRESIDENTE

L'art. 2, nel testo emendato recita: "I soggetti della pianificazione del territorio sono: a) la Regione, direttamente e con i Comitati comprensoriali b) i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, e le Comunità montane".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 56 hanno risposto SI 55 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Strumenti e livelli di pianificazione "Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio: a) a livello regionale-comprensoriale: i piani territoriali, formati dalla Regione e dai Comitati comprensoriali, estesi al territorio dell'intera regione o di Comprensori b) a livello comunale: i piani regolatori generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune o di più Comuni riuniti in forme associate ed i relativi strumenti di attuazione".
E' stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del Gruppo D.C.: sostituire il testo distinto con la lettera a) con il seguente: "a) a livello regionale: il piano territoriale regionale, predisposto dalla Regione come documento d'assieme dei piani territoriali di Comprensorio a livello regionale-comprensoriale: i piani territoriali formati dai Comitati comprensoriali estesi al territorio di uno o più Comprensori".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Ho già esposto le ragioni della presentazione di questo emendamento sostanzialmente si tratta di riportare ad unità, con l'indicazione di uno strumento preciso che è il piano territoriale regionale, le indicazioni dei vari piani territoriali di Comprensorio. Poiché il punto a) intende assorbire gli strumenti di livello regionale, vorremmo correggere dove si dice: "a livello sub-regionale comprensoriale" con: "livello regionale comprensoriale", in quanto non possono sussistere dubbi sulla identità del livello comprensoriale sia per quanto attiene al piano regionale, sia per quanto attiene ai piani comprensoriali. Con questa raccomandazione e con questa correzione riteniamo che le intenzioni e le finalità dell'emendamento siano sufficientemente esplicite e quindi oggetto di attenzione da parte del Consiglio.



PRESIDENTE

Vi sono richieste di parola? La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Noi riteniamo che questo emendamento non possa essere accolto, prima di tutto perché viene a sconvolgere completamente l'impostazione della legge e rimette in discussione la legge delle procedure della programmazione che all'art. 11 stabilisce che il Piano regionale di sviluppo viene attuato attraverso i piani socio-economico territoriali dei Comprensori, nonch alla lettera c) dell'art. 12 che prevede il piano territoriale secondo quanto prescritto dalla normativa statale e regionale quale documento del piano socio-economico territoriale del Comprensorio.
L'emendamento sostitutivo alla lettera a) reciterebbe: "Il piano territoriale regionale predisposto come documento d'assieme dei piani territoriali"; tale dizione non è chiara perché se il piano è "predisposto" vuol dire che è disposto prima e sembrerebbe un collage dei piani territoriali comprensoriali; poi specifica "a livello sub-comprensoriale" quindi si introduce un nuovo livello del piano regionale; mentre nella legge delle procedure e nel disegno di legge n. 117 il Piano regionale di sviluppo viene attuato dai piani comprensoriali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Insistiamo sulla presentazione dell'emendamento con la modifica proposta dal Consigliere Picco, anche se concordiamo sul fatto che non pu essere introdotto, in modo non coerente con tutto il disegno di legge, un terzo livello di pianificazione territoriale. Vogliamo però rilevare che il documento del piano territoriale mantiene comunque una propria autonomia in quanto è quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica ai livelli comunali ed intercomunali. Siamo di fronte a un sistema complesso e delicato: per un verso abbiamo il Piano regionale di sviluppo che è un documento unitario di riferimento per la comunità regionale, per la pubblica amministrazione e per gli operatori privati, e per un altro verso abbiamo il livello comprensoriale a cui si pone il piano socio-economico territoriale di Comprensorio, all'interno del quale però il piano territoriale ha una sua autonomia; quindi, invece di affermare in modo troppo generico che la Regione coordina ed integra i vari piani territoriali comprensoriali per portarli ad unità, ci pare sia preferibile prevedere programmaticamente la realizzazione non di un terzo livello di pianificazione, ma la redazione di un documento unitario che per quanto riguarda gli aspetti di programmazione territoriale si ponga allo stesso livello del Piano regionale di sviluppo che è documento di riferimento per tutta la comunità per quanto riguarda la programmazione socio-economica nel territorio della Regione.
Non si tratta di voler inserire in modo surrettizio e scoordinato un nuovo livello di pianificazione, ma si tratta di assegnare alla Regione il compito della redazione di un documento di sintesi del complesso dei piani comprensoriali che realizzi il piano territoriale della Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Concordo sulla proposta della D.C., soprattutto sulla necessità di fare chiarezza in termini di competenza. Ho predisposto un emendamento all'art.
4 che pone lo stesso problema, laddove alla lettera a) si istituisce il concetto di coordinamento e integrazione da parte della Regione ai piani territoriali; i soggetti dell'attività programmatoria diventano estremamente sfumati, quindi mi pare che l'emendamento proposto dalla D.C.
meriti approfondimento da parte della Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Per tenere conto delle preoccupazioni che sono state sollevate, noi proporremmo di modificare l'emendamento presentato in questo senso: a) a livello regionale comprensoriale a1) i piani territoriali formati dai Comitati comprensoriali estesi al territorio di uno o più Comprensori (perché risulti chiaro che la formazione di questi piani avviene a livello comprensoriale) a2) il piano territoriale regionale predisposto dalla Regione come documento d'assieme dei piani territoriali di Comprensorio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Vorrei far presente che la successione degli articoli deve essere tenuta in conto; infatti all'art. 4, primo comma, è detto chiaramente che il Piano regionale di sviluppo ha anche delle articolazioni territoriali.
Noi riteniamo che questo sia fondamentale e l'ultimo emendamento proposto dal Consigliere Genovese sminuirebbe fortemente questo punto, perch dovremmo sopprimere questo elemento che invece è fondamentale; il Piano di sviluppo può avere delle articolazioni territoriali che seguiranno evidentemente la stessa procedura del Piano di sviluppo, cioè con delle integrazioni che porteranno a delle deliberazioni del Consiglio regionale.
Al secondo comma, punto a), la formazione dei piani territoriali non è solo soggetta ad un processo di coordinamento e di integrazioni, ma è precisato: "fino a costituire un quadro unitario" esteso all'intero territorio regionale. Si pone un problema di metodo: cioè le indicazioni di indirizzo connesse al Piano di sviluppo hanno una loro autonomia e nascono quando sono pronte; non possiamo fissare tempi, contenuti e modalità di queste direttive perché sono la continuazione di quel Piano di sviluppo che il Consiglio ha affermato essere un processo aperto, che continua a crescere, quindi anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
Nell'emendamento all'emendamento si rileva che il piano territoriale di assieme, che verrebbe dopo (Al e A2), è quello già compreso all'art. 4 nel comma secondo, lettera a), quindi è pleonastico; inoltre esso è riduttivo perché elimina le indicazioni delle articolazioni territoriali del Piano di sviluppo regionale e in definitiva diventa turbativo, perché non aggiunge chiarezza.
Chiedo di ritirare questo emendamento così riformulato e di lasciare il testo dell'art. 3.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il Gruppo della D.C. insiste nella presentazione dell'emendamento e ripropone la prima formula con la sola correzione per quanto attiene la parola "sub-regionale". Semplicemente mi chiedo quale sarà il piano comprensoriale che recepirà automaticamente, per esempio, l'indicazione delle centrali nucleari, se non sarà sancito che queste indicazioni non sono oggetto di strumenti a livello comprensoriale ma sono oggetto di uno strumento di sintesi finale. Siccome questo strumento di sintesi non è prescritto, la Giunta regionale riterrà opportuno di non redigerlo e quindi anche su queste scelte non avremo mai una scelta definitiva sancita da un documento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo democristiano.
L'emendamento è respinto.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Marchini: emendamento integrativo: di seguito all'articolo si aggiungono le parole: "I piani regolatori delle Comunità montane".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento è coerente con l'art. 2 dove tra i soggetti alla pianificazione del territorio vengono indicate le Comunità montane, inoltre all'art. 3, tra gli strumenti di pianificazione, non viene oggettivamente indicato il piano regolatore delle Comunità montane. Questo articolo ci dà la possibilità di richiedere alla Giunta una specificazione sui rapporti che dovranno nascere in conseguenza di questa legge tra piani regolatori comunali e piani regolatori di Comunità, cioè se è il piano della Comunità una competenza che esclude i Comuni dalla possibilità di redigere propri piani o farsi promotori di piani intercomunali, oppure se è un'attività facoltativa della Comunità e che quindi può intervenire in surroga o comunque in termini non esclusivi delle competenze comunali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Il Gruppo comunista ha esaminato l'emendamento del collega Marchini però riteniamo che la dizione "piani regolatori della Comunità montana", in pratica forme di Comuni associati, sia già contenuta nel punto b) dell'art.
3, quando si dice "territorio di un singolo Comune o di più Comuni riuniti in forme associate", quindi riteniamo che inserire la dizione "Comunità montane" sia superfluo. Pertanto, non siamo favorevoli.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta è contraria, anche perché il proponente è in contraddizione con l'emendamento all'art. 19 quando chiede che i piani intercomunali possano essere redatti anche unitamente a Comuni appartenenti a diverse Comunità montane.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Chiedo che questo rimanga a verbale. Comunque, dopo la precisazione dell'Assessore ritiro l'emendamento nella misura in cui risulti che esistono i piani regolatori intercomunali fatti su richiesta di diversi Comuni.



PRESIDENTE

L'emendamento è ritirato.
L'articolo 3 recita: "Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio: a) a livello regionale-comprensoriale: i piani territoriali, formati dalla Regione e dai Comitati comprensoriali, estesi al territorio dell'intera regione o di Comprensori b) a livello comunale: i piani regolatori generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o più Comuni riuniti in forme associate ed i relativi strumenti di attuazione" Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 57 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Titolo II - Pianificandone a livello regionale-comprensoriale Art. 4 - Il processo di pianificazione del territorio "La Regione assicura su tutto il territorio regionale un processo continuo di pianificazione per la gestione pubblica del territorio secondo gli indirizzi generali programmatici definiti dal Piano regionale di sviluppo e delle sue articolazioni territoriali, oltre che dalle specificazioni contenute nei piani socio-economici comprensoriali.
A questo fine promuove: a) la formazione dei piani territoriali estesi al territorio di uno o più Comprensori e li coordina ed integra fino a costituire un quadro unitario esteso all'intero territorio regionale b) la formazione dei piani regolatori generali e stesi ai territori di Comuni, singoli o associati c) la riunificazione, negli strumenti urbanistici territoriali e comunali previsti dalla presente legge, degli studi e dei programmi settoriali e di quelli che hanno per oggetto la disciplina di particolari aree della Regione d) l'assistenza tecnica nei confronti di Comuni singoli o associati per gli interventi di loro competenza.
Ai fini di cui al comma precedente, ed in particolare per gli obiettivi indicati alla lettera c), i piani territoriali ed i piani regolatori verificano i contenuti e le prescrizioni nei piani e programmi di settore redatti in applicazione di leggi nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
Sono stati presentati diversi emendamenti, il primo è del Consigliere Marchini: alla lettera a) sono soppresse le parole "ed integra".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Andare a parlare di autonomia di Comprensori fa specie quando poi viene fuori una attività di "coordinamento e di integrazione". Mentre il coordinamento è utilizzazione di materiali predisposti da altri l'integrazione significa portare una volontà della Regione in contraddittorio con quella dei Comprensori, quindi suona in contraddizione alla ripulsa dell'emendamento proposto dalla D.C.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accetta l'emendamento, perché il senso non è quello espresso dal Consigliere Marchini; il senso di questa integrazione deriva nella procedura per cui i piani territoriali hanno una formazione a livello comprensoriale, poi c'è una adozione della Giunta e una pubblicizzazione perché ci sono altri Enti, gli altri Comprensori, gli Enti pubblici, lo Stato stesso, che possono presentare osservazioni. A quel livello le osservazioni vengono esaminate, vengono modificati alcuni elementi del piano territoriale. In questo senso, integrazione significa apertura verso altre esigenze esterne.
Il secondo significato è quello dell'integrazione fra più piani territoriali di Comprensori vicini o meno, che debbono essere tra di loro equilibrati. E' un verbo quindi che indica un'azione assolutamente indispensabile.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano.
L'emendamento è respinto.
Al primo comma dell'art. 4 vi è un emendamento sostitutivo presentato dalla Giunta regionale: alla 6, 7, 8 riga, sopprimere le parole "oltre che delle specificazioni contenute nei piani socio-economici comprensoriali" e sostituire con "e nel rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'art. 81 primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616".
Vi è anche un emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo D.C.: sostituire il primo comma con il seguente testo: "La Regione assicura e coordina su tutto il territorio regionale i processi continui di programmazione per la gestione pubblica del territorio secondo gli indirizzi generali programmatici definiti dal Piano regionale di sviluppo e dai piani socio economici territoriali di Comprensorio".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Vorremmo illustrare contemporaneamente il primo emendamento sostitutivo che abbiamo presentato all'art. 4, poiché in qualche misura appare necessaria ed opportuna una considerazione comune.
Siamo d'accordo sulla proposta della Giunta; però riteniamo di dover aggiungere la proposta della Giunta all'emendamento sostitutivo da noi presentato, perché lo riteniamo più chiaro. E' difficile immaginare un unico processo di programmazione perché sul territorio ci sono più livelli di programmazione che devono essere coordinati. Il nostro emendamento a questo articolo, come gli altri presentati al Titolo IV, tendono a migliorare il testo, sul quale presentiamo degli emendamenti di carattere integrativo, perché è stata sufficientemente approfondita la valutazione in Commissione e siamo pervenuti a una formulazione che raccoglie la preoccupazione che avevamo, all'inizio della discussione del disegno di legge n. 117, di garantire in un processo di corretto coordinamento una esaltazione dei Comitati comprensoriali per quanto riguarda il livello della pianificazione territoriale.
Proporrei di aggiungere all'emendamento sostitutivo da noi presentato al primo comma l'emendamento proposto dalla Giunta "e nel rispetto delle linee fondamentali." dopo la parola "Comprensorio".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Non è possibile per tre motivi: 1) nell'emendamento della D.C. scompare la parola "pianificazione". Il Consigliere Genovese nella sua esposizione parla di pianificazione ma nell'emendamento la parola è scomparsa.
2) I piani socio-economici territoriali di Comprensorio definiti dalla legge 43 comprendono al loro interno il piano territoriale. La pianificazione, come formazione di piani, è quella parte di un tutto che è il piano socio-economico territoriale; o esplicitiamo dicendo che la pianificazione territoriale è parte di quel tutto, ma e già compreso nella legge 43, oppure i riferimenti sono tutti precisi all'interno dell'articolato con tutte le connessioni alle procedure della legge 43, per cui non ci possono essere dubbi che il piano territoriale sia un fatto staccato dal piano socio-economico territoriale. Diventa quindi inutile l'indicazione espressa. Bisogna poi vedere i punti a), b), c), d), nei quali questo processo è esplicitato con molta chiarezza.
3) Verrebbero eliminate le articolazioni territoriali del Piano di sviluppo territoriale.
Quindi sono tre i motivi che inducono a non poter accettare questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo D.C.
che in sostanza propone di aggiungere al suo emendamento le parti finali dell'emendamento presentato dalla Giunta. Il prof. Astengo ha detto che questo non è possibile e la D.C. mantiene il suo emendamento.
L'emendamento è respinto.
Pongo in votandone l'emendamento presentato dalla Giunta.
L'emendamento è accolto.
Possiamo passare all'emendamento presentato dal Gruppo repubblicano.
Emendamento sostitutivo: il secondo comma è così sostituito: "A questo fine la Regione : a) predispone il piano territoriale di coordinamento regionale b) coordina ed approva i piani territoriali comprensoriali c) approva i piani regolatori generali estesi ai territori di Comuni singoli ed associati d) porta ad unità, negli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge, gli studi ed i programmi settoriali e quelli che hanno per oggetto la disciplina di particolari aree della Regione e) assicura l'assistenza tecnica nei confronti dei Comuni, singoli ed associati, per gli interventi di loro competenza.
Ai fini di cui al comma precedente, ed in particolare per gli obiettivi indicati alla lettera d), i piani territoriali ed i piani regolatori verificano i contenuti e le prescrizioni nei piani e programmi di settore redatti in applicazione di leggi nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati".
La parola alla Dottoressa Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Illustrerò brevemente la presentazione di questo emendamento e di quello all'art. 5.
Questo articolo, contrariamente a quanto definito al Titolo I art. 2 e 3, configura il Piano regionale come sommatoria dei piani territoriali comprensoriali, se pure è considerato che questi debbono essere formati "in coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, sulla base del Piano di sviluppo regionale" (art. 5, punto a) e "sulla base della valutazione dei problemi e fabbisogni locali" (art. 7, primo comma).
Peraltro (art. 10, ultimo comma) "le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali sono verificate almeno ogni 10 anni in rapporto al valore delle esigenze sociali ed economiche". E' giusto definire una scadenza temporale massima (10 anni), anche perché il piano territoriale di coordinamento ha efficacia nei confronti degli Enti locali (art. 8) che debbono formare i loro strumenti urbanistici recependo "le previsioni del piano territoriale" con un orizzonte temporale di 10 anni (art. 12). Ma dobbiamo domandarci come possono essere formati i piani territoriali comprensoriali con previsione decennale in presenza di un Piano regionale di sviluppo che, nelle sue specificazioni socio-economiche e nelle sue articolazioni territoriali, ha una previsione progettuale limitata a 5 anni.
Il Piano di sviluppo regionale con previsione e scadenza quinquennale si verrebbe a configurare quasi come un piano stralcio o programma di attuazione (in cui siano definite cioè le scelte prioritarie, i tempi, gli Enti di attuazione, i costi ecc.) del piano territoriale regionale (con relativo Piano di sviluppo socio-economico con previsione di 10 anni), e ciò in coerenza a identici momenti di attuazione richiesti e previsti dalla legge urbanistica (d.d.l. 117) a livello intercomunale e comunale.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Astengo. Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Se ci fosse un meccanismo di severità nelle formazioni di questi strumenti si potrebbe accogliere, ma non è pensabile che si riesca a fare questa prioritaria formazione di piano, che il Gruppo repubblicano definisce anche nei contenuti; abbiamo fatto la scelta generale di due livelli e non quella di tre livelli. Pur accettando la sollecitazione a far sì che quel piano unitario, che uscirà dal travaglio dei piani comprensoriali, sia effettivamente un piano unitario "a regime", non possiamo però accettarlo in questo momento di formazione del piano territoriale.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento presentato dal Gruppo P.R.I.
L'emendamento è respinto.
Emendamento sostitutivo al secondo comma presentato dal Gruppo D.C.: sostituire la lettera d) con il seguente testo: "promuove la costituzione di strumenti di assistenza dei Comuni per interventi di loro competenza".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

L'emendamento vuol sottolineare con una maggiore specificazione che alla Regione non è demandata una funzione di patrocinio, di supplenza politicamente troppo influente e pesante su Enti di cui vogliamo veder rispettata l'autonomia, ma è demandato il compito primario di creare strutture e strumenti perché le autonomie possano funzionare anche a questo livello.



BONO Sereno

Mi pare opportuno, quando parliamo di assistenza tecnica dei Comuni, di precisare "singoli e associati".



PRESIDENTE

All'emendamento D.C. si lega un emendamento aggiuntivo sub d) presentato dal Consigliere Calsolaro: "l'assistenza tecnica dei Comuni pu essere delegata alle Province".
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Avendo accolto l'emendamento proposto dal Gruppo della D.C., questo è assorbito, quindi lo ritiro.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento del Gruppo D.C.
E' approvato.
L'art. 4 recita: "La Regione assicura su tutto il territorio regionale un processo continuo di pianificazione per la gestione pubblica del territorio secondo gli indirizzi generali programmatici definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle sue articolazione territoriali e nel rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale formulate dallo Stato in attuazione dell'art. 81, primo comma, lettera a), del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
A questo fine promuove: a) la formazione dei piani territoriali estesi al territorio di uno o più.
Comprensori e li coordina ed integra fino a costituire un quadro unitario esteso all'intero territorio regionale b) la formazione dei piani regolatori generali estesi ai territori dei Comuni, singoli o associati c) la riunificazione, negli strumenti urbanistici territoriali e comunali previsti dalla presente legge, degli studi e dei programmi settoriali e di quelli che hanno per oggetto la disciplina di particolari aree della Regione d) la costituzione di strumenti di assistenza tecnica ai Comuni, singoli o associati, per gli interventi di loro competenza.
Ai fini di cui al comma precedente, ed in particolare per gli obiettivi indicati alla lettera c), i piani territoriali ed i piani regolatori verificano i contenuti e le prescrizioni dei piani e programmi di settore redatti in applicazione di leggi nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 55 hanno risposto SI 32 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Contenuti del piano territoriale "Il piano territoriale: a) definisce l'organizzazione del territorio sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione nel Piano di sviluppo regionale e nei piani socio-economici comprensoriali b) individua le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali, agricole produttive, storico-artistiche ed ambientali, della difesa del suolo e della prevenzione o della difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri, i vincoli e le norme relative c) definisce i sistemi relativi alle infrastrutture ed ai servizi, alle opere pubbliche ed alle attrezzature di interesse regionale, ai parchi ed alle riserve naturali di interesse generale, alle aree di interesse paesaggistico e turistico ed ai bacini sciistici, agli insediamenti produttivi di interesse regionale, agli impianti per la produzione ed il trasporto di energia, oltreché alle sedi universitarie d) definisce la delimitazione delle aree sub-comprensoriali e delle unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei piani regolatori generali rispetto alle previsioni del piano territoriale, per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore e per la gestione coordinata dei servizi pubblici e) individua i fabbisogni quantitativi e qualitativi di occupazione, di alloggio e di servizi, disaggregandoli per unità geografiche f) stabilisce i criteri, gli indirizzi, le norme, ed i principali parametri che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati g) coordina i programmi di intervento sul territorio delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, a partecipazione statale e concessionarie di pubblici servizi nel rispetto delle competenze statali.
Il piano territoriale costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio".
E' stato presentato dalla Giunta regionale un emendamento integrativo al primo comma: dopo le parole "Il piano territoriale" aggiungere "previsto dalla lettera c) dell'art. 12 della legge regionale 19/8/1977 n. 43".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento soppressivo proposto dalla Giunta regionale al primo comma lettera a): dopo la parola "regionale" sopprimere "e nei piani socio economici comprensoriali" ed emendamento sostitutivo al primo comma presentato dal Gruppo D.C.: "Il piano territoriale a) definisce l'organizzazione del territorio in coerenza con il Piano di sviluppo regionale".
Inoltre sempre al primo comma vi è un emendamento presentato dal Consigliere Marchini: emendamento soppressivo, alla lettera a) sono soppresse le parole "e nei piani socio-economici comprensoriali".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo presentato anche noi un emendamento sostitutivo, prima di conoscere quello presentato dalla Giunta. Siccome non ci sono differenze di sostanza, ritiriamo l'emendamento presentato e siamo d'accordo di accogliere quello della Giunta, identico a quello presentato dal P.L.I.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Prendo atto, però non mi pare corretto perché le motivazioni vanno sviluppate in quanto il momento legislativo ha delle regole che è opportuno rispettare. Io ritiro il mio emendamento, tuttavia la Giunta avrebbe il dovere di farci conoscere le sue argomentazioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

La spiegazione è quella già data precedentemente e cioè che il piano territoriale appartiene alla lettera c) dell'art. 12 della legge n. 43 quindi fa già parte del piano socio-economico territoriale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano gli emendamenti della Giunta e del Gruppo liberale.
Gli emendamenti sono accolti.
L'emendamento modificativo e sostitutivo presentato dalla D.C. al punto a) è ritirato.
Emendamento al primo comma lettera c), presentato dalla Giunta: sostituire le parole "insediamenti produttivi di interesse regionale" con "ed agli impianti produttivi - industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso e al dettaglio- di interesse regionale".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'obiezione concerne la specificazione all'ingrosso e al dettaglio per quanto attiene agli impianti commerciali. Siccome tutto questo e oggetto della disciplina contenuta nei piani di sviluppo commerciale, ritengo sia sufficiente l'indicazione "per gli insediamenti di interesse regionale di impianti commerciali". Comunque la specificazione al dettaglio e all'ingrosso è una specificazione grossolana che non assolve ai compiti fiscali di disciplina di questi impianti. Vorrei sentire il parere dell'Assessore al commercio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore al commercio.



MARCHESOTTI Domenico, Assessore al commercio

Questo emendamento è specificativo degli insediamenti produttivi di interesse regionale, perché è in corso una discussione ancora non risolta sugli insediamenti commerciali, se sono di carattere produttivo o meno. I due tipi di insediamenti commerciali all'ingrosso e al dettaglio sono regolati da leggi dello Stato diverse e qui devono trovare un'unica soluzione. Per questo motivo chiediamo che siano inseriti i due livelli.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
L'emendamento è approvato.
Emendamento al primo comma, lettera c) - settima riga presentato dalla Giunta che propone, dopo le parole: "trasporto di energia" di aggiungere: "nell'ambito delle competenze regionali, definite dagli articoli 88, n. 4) e 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616". La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Siccome il D.P.R. esplicita in modo chiaro le competenze, abbiamo ritenuto opportuno precisare l'ambito di questa rete dei trasporti di energia.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento.
L'emendamento è accolto.
Emendamento presentato dalla Giunta al primo comma lettera d): le parole "definisce la delimitazione delle aree sub-comprensoriali e delle" sono sostituite da "d) delimita le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera d) dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 1977 n. 43 e le" e all'ultima riga sopprimere le parole "per la gestione coordinata dei servizi pubblici".
Anche il Gruppo D.C. ha presentato un emendamento sostitutivo allo stesso punto: al punto d), sostituire con: "delimita nell'ambito delle aree sub-comprensoriali le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento di piani regolatori generali".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Abbiamo presentato questo emendamento sostitutivo allo stesso comma che tende ad affermare che le unità geografiche sono delimitate all'interno dei sub-comprensori. Se questa nostra proposta è accettabile proporrei il seguente emendamento che tiene conto anche di quello presentato dalla Giunta: "definisce le aree sub-comprensoriali così come individuate alla lettera d) dell'art. 11 della legge regionale 18/8/1977 n. 43 e delimita all'interno delle stesse le unità geografiche per l'adeguamento e coordinamento dei piani regolatori generali". Con la proposta che faccio definiremmo meglio quanto nell'emendamento non era chiaro e introdurremmo questo elemento di migliore individuazione delle unità geografiche di riferimento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Siamo a delle finezze che però hanno la loro rilevanza. Il nostro disegno è analogo, ma con un minimo di elasticità, nel senso che per il coordinamento dei piani regolatori possono esserci delle esigenze di sconfinamento di carattere geografico che poi nell'ambito del sub comprensorio si riaggrega.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Suggerirei al collega della D.C. di mantenere l'ultima parte della lettera d) in quanto si parla di rispetto delle previsioni del piano territoriale. In questo modo il testo è più completo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il significato dell'emendamento al punto d) non era solo riferito alle aree sub-comprensoriali e ai suoi rapporti con le aree geografiche.
L'ultima parte attiene alla gestione coordinata dei servizi pubblici. Noi manteniamo l'indicazione data della soppressione di questa parte del comma perché non riteniamo che queste indicazioni possano essere mantenute nel piano territoriale di coordinamento: riteniamo non debba essere espressa in una formula così categorica.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'Assessore Astengo. Ne ha facoltà.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Il coordinamento dei piani regolatori è finalizzato a. Passiamo dalle indicazioni di piano territoriale a delle sub aree con delle unità geografiche che servono al fine di coordinare i piani i quali hanno delle finalità molto esplicite tra cui anche il coordinamento dei servizi. Non è certamente da attribuire al piano territoriale il coordinamento dei servizi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Potremmo accogliere quanto ha detto l'Assessore purché questo non diventi un momento continuo di discussione. La considerazione del coordinamento per la gestione dei servizi pubblici, proprio per la verità degli ambiti geografici, porta a introdurre un elemento di incertezza in ordine a questa elasticità che potrebbe diventare un momento di difficoltà.
Potremmo accogliere tutto sopprimendo la "gestione coordinata ai servizi pubblici" perché l'ambito di riferimento è vario e non può essere coordinato ai bacini di utenza che sempre coincidano in modo unico.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Dal coordinamento dei servizi derivano conseguenze fisiche, che sono per esempio, la stazione di fermata, punto di raccolta dello scuola-bus aspetti fisici che risulteranno nell'ambito del coordinamento del piano regolatore comunale. La Giunta non insiste per mantenere questa ultima parte.



BONO Sereno

Si potrebbe chiudere l'emendamento alla parola "settore".



GENOVESE Piero Arturo

Il nostro Gruppo ritira l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento della D.C. è ritirato. Il testo del punto d) finisce alla parola "settore".
Pongo in votazione l'emendamento della Giunta.
L'emendamento è accolto.
Emendamento aggiuntivo al primo comma della lettera d) presentato dalla D.C.: dopo il punto d), inserire il punto "e) individua i Comuni obbligati alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

L'illustrazione dell'emendamento si deve collegare al più vasto discorso dell'obbligarietà dei Comuni alla redazione dei programmi pluriennali, argomento che è contenuto nel Titolo V e successivi. Riteniamo che volere dirimere il discorso sulla scala dei Comuni obbligati a redigere a regime i programmi pluriennali e sulle condizioni rispetto alle quali questa esenzione si debba prescrivere, non sia argomento non rapportabile ad un documento che abbia le caratteristiche di precisa definizione delle soglie demografiche, delle dinamiche demografiche, delle condizioni di sviluppo, qual è il piano territoriale. Noi proporremmo di sviluppare questa tematica nei titoli successivi, ma richiamiamo l'attenzione del Consiglio sull'opportunità di comprendere nei documenti e nei contenuti del piano territoriale questo argomento nelle forme che la Giunta riterrà opportuno. Se questo non viene accettato, potremmo, al limite, trasferirlo come indicazione nell'articolo successivo che concerne gli elaborati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Non riteniamo di poter accogliere l'emendamento così come è formulato.
C'é un altro emendamento della D.C. all'art. 83 che dice: "é soppresso l'art. 83 che prevede la formazione del primo programma pluriennale di attuazione". Se si demanda al piano territoriale la definizione dei Comuni obbligati, è chiaro che bisogna attendere il piano territoriale per sapere quali sono i Comuni obbligati.
Prima di tutto si dice che si stabilisce quali sono i Comuni obbligati la legge dice che si definiscono i Comuni esonerati. Così dicendo sembrerebbe che tutti i Comuni non sono obbligati affatto ad affettuare gli strumenti urbanistici mediante il programma pluriennale di attuazione. La legge statale n. 10 dice che gli "strumenti urbanistici si attuano mediante i programmi pluriennali di attuazione", la Regione, con propria legge, e non attraverso un piano territoriale, stabilisce le modalità, i contenuti e le forme dei programmi pluriennali di attuazione i quali sono strumenti amministrativi e non strumenti urbanistici. Quindi il principio è che gli strumenti urbanistici si attuano attraverso i programmi pluriennali, poi si fa l'elenco dei Comuni esonerati e non dei Comuni obbligati.
Più importante ancora è il fatto che l'art. 13 della legge n. 10 dice che la Regione stabilisce con propria legge il contenuto, il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione individuando i Comuni esonerati anche in relazione a determinati criteri. Questo lo deve fare la Regione con propria legge. Per di più, messo qui nell'ambito dei piani territoriali, lo strumento del programma pluriennale viene configurato come uno strumento urbanistico.
Tutti sappiamo che il Governo ha respinto la legge della Regione Lombardia di attuazione della legge 10 osservando che il programma pluriennale di attuazione ha la caratteristica di strumento urbanistico laddove è chiaro che il programma pluriennale di attuazione è uno strumento amministrativo, così come viene detto appunto nel disegno di legge 117.
Per tutti questi motivi l'emendamento così come è formulato non pu essere accolto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Concordo pienamente con l'esposizione del collega Besate. Sarebbe un motivo di invalidazione della legge perché inserito in questo modo è illegittimo, oltretutto materia non di pertinenza del piano territoriale.



GENOVESE Piero Arturo

Noi accogliamo una parte delle argomentazioni che sono state fatte. La nostra preoccupazione però era quella di non demandare semplicemente a degli elenchi l'individuazione dei Comuni esonerati, ma anche a motivi e a caratteristiche non parametrizzabili che possono portare a obbligare o esonerare i Comuni a formare il programma di attuazione. Il significato della presentazione dell'emendamento voleva essere questo e ci pare che permane nella sua validità. Ci rendiamo conto che la formulazione è forse troppo rigida e non tiene conto esattamente del dettato della legge n. 10 ma manteniamo l'emendamento come momento di riflessione per la Giunta, al fine di valutare se non sia opportuno riservare al piano territoriale di coordinamento anche l'esame dei Comuni per l'applicazione o meno del programma di attuazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Nella relazione e non in sede di norma che diventa cogente c'è tutto lo spazio per dare indicazioni, suggerimenti, individuazioni di parametri, di apportare e di arricchire precisamente tutta la parte conoscitiva e anche propositiva.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
L'emendamento è respinto.
Emendamento soppressivo presentato dal Gruppo D.C. al punto f), terza riga, sopprimere le parole "o di settore".
La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Analogo discorso è stato affrontato nella discussione della legge sulle procedure della programmazione. Il piano territoriale e il piano socio economico territoriale sono documenti che non possono invadere e quindi superare le competenze proprie di strumenti che sono appositamente previsti per la disciplina e per le previsioni di strutture settoriali, come sono previste appunto nei piani di settore. Riteniamo che quando si dice: "stabilisce i criteri, gli indirizzi, le norme", i principali parametri che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale precisando le prescrizioni, le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente, vincolante anche nei confronti dei privati, vi sia coerenza tra materie affini. Se andiamo ad invadere i piani di settore riteniamo che vi possono essere dei contrasti, quindi richiamiamo l'opportunità di sopprimere la dizione "o di settore" oppure di trovare una dizione che non sia tale da prescrivere quella cogenza rispetto alla disciplina prevista in un piano di competenza settoriale, che tra l'altro ha dei legami con altri documenti previsti dalla programmazione e da altre leggi regionali in materia. Possono esserci problemi che concernono il piano ospedaliero o il piano dei trasporti e non vedo come il piano territoriale possa essere tale da avere questo contenuto così completo da stabilire criteri rigidi anche per quanto concerne i piani di settore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore all'urbanistica.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

E' necessario mantenere anche per coerenza con quello che già abbiamo votato nell'articolo precedente, secondo comma, lettera c) questa riunificazione degli strumenti urbanistici territoriali, degli studi, dei programmi di settore; questa è la riunificazione ex post; qui invece, ex ante, sono criteri, indirizzi, alcuni elementi che poi serviranno alla formazione del piano di settore il quale si colloca in un momento intermedio. I piani di settore sono già indicati nel comma precedente nella lettera c). L'Assessore al commercio ha richiesto una specificazione ulteriore proprio perché riteneva necessario che certi criteri fossero conglobati. Questi sono criteri che si traducono poi in piani di settore.



DEBENEDETTI Mario

Non è certamente in quella sede che si determinano i contenuti dei piani di settore.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Possiamo anche sopprimere la parola "norme".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Per mantenerci nell'interpretazione autentica data dall'Assessore l'eliminazione della parola "norme" potrebbe essere la caratteristica giusta di questi criteri e di questi indirizzi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Il Gruppo della D.C. ritiene di sopprimere le parole "le norme" alla prima riga del comma f), ritenendo invece di mantenerle per quanto riguarda la precisazione sulla disciplina urbanistica.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
E' approvato.
Emendamento presentato dalla Giunta alla lettera g) - quarta riga: dopo le parole "statali" aggiungere "definite dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616".
La parola all'Assessore Astengo.



ASTENGO Giovanni, Assessore all'urbanistica

Sono precisi riferimenti alle competenze del decreto 616 che sono tuttavia opportuni perché proprio in quel D.P.R. le competenze statali sono state definite in modo puntuale.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento.
L'emendamento è accolto.
Emendamento soppressivo al secondo comma dell'art. 5, presentato dal Gruppo D.C.: "Il comma secondo è soppresso".



PICCO Giovanni

Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

In ultimo, vi è l'emendamento presentato dal Gruppo P.R.I., sostitutivo dell'intero art. 5.
"Contenuti del piano territoriale di coordinamento regionale e comprensoriale.
Il piano regionale di coordinamento definisce la struttura e l'organizzazione del territorio in attuazione degli indirizzi definiti dai piani di sviluppo regionale e comprensoriale. In particolare: a) definisce i sistemi relativi ai servizi, alle opere pubbliche ed alle attrezzature di interesse regionale e comprensoriale, ai parchi ed alle riserve naturali di interesse generale, alle aree di interesse paesaggistico e turistico, alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche e navigabili, agli insediamenti residenziali e produttivi di interesse regionale e comprensoriale, oltreché alle sedi universitarie.
b) individua le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali, agricole produttive, storico-artistiche ed ambientali, della difesa del suolo e della prevenzione o della difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri, i vincoli e le norme relative.
c) definisce i criteri, gli indirizzi, le norme ed i principali parametri che debbono essere osservati nella formazione dei piani urbanistici per unità territoriali di livello inferiore a soddisfacimento dei fabbisogni e delle previsioni quantitative e qualitative di occupazione, di alloggio e di servizi.
In particolare il piano territoriale comprensoriale definisce la delimitazione delle aree sub comprensoriali come unità di progetto per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore e di gestione coordinata dei servizi pubblici attraverso una sostanziale semplificazione ed unificazione di Enti territoriali e delimitazioni territoriali a carattere settoriale (Comunità montane, distretto scolastico, distretto sanitario, consorzi volontari con finalità settoriali ecc,).
I piani territoriali regionale e comprensoriale costituiscono quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi delle Amministrazioni e delle aziende pubbliche, a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi e dei privati sul territorio".
La parola alla dott. Castagnone Vaccarino.



CASTAGNONE VACCARINO Aurelia

Come regolamento, l'intero articolo avrebbe dovuto essere votato per primo. Avendolo illustrato nel precedente intervento non ritengo opportune ulteriori spiegazioni.



PRESIDENTE

Pongo ai voti l'emendamento per alzata di mano. L'emendamento è respinto.
L'art. 5, nel testo emendato suona: "Il piano territoriale, previsto dalla lettera e) dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43: a) definisce l'organizzazione del territorio sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione nel Piano di sviluppo regionale b) individua le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali, agricole produttive, storico-artistiche ed ambientali, della difesa del suolo e della prevenzione o della difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri, i vincoli e le norme relative c) definisce i sistemi relativi alle infrastrutture ed ai servizi, alle opere pubbliche ed alle attrezzature di interesse regionale, ai parchi ed alle riserve naturali di interesse generale, alle aree di interesse paesaggistico e turistico, ai bacini sciistici, agli impianti produttivi industriali, artigianali e commerciali, all'ingrosso ed al dettaglio d'interesse regionale, agli impianti per la produzione ed il trasporto di energia, nell'ambito delle competenze regionali definite dagli artt. 88, n.
4), e 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltreché alle sedi universitarie d) delimita le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera d) dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, nonché le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei piani regolatori generali rispetto alle previsioni del piano territoriale e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore e) individua i fabbisogni quantitativi e qualitativi di occupazione, di alloggio e di servizi, disaggregandoli per unità geografiche f) stabilisce i criteri, gli indirizzi, ed i principali parametri che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati g) coordina i programmi di intervento sul territorio delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, a partecipazione statale e concessionarie di pubblici servizi nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
Il piano territoriale costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 56 hanno risposto SI 33 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 21 Consiglieri L'art. 5 è approvato A questo punto, considerando che alcuni Consiglieri sono impegnati nel pomeriggio e nella serata in consultazioni e in altre manifestazioni ritengo opportuno concludere la seduta e aggiornare i lavori a domattina.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,35)



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