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Dettaglio seduta n.142 del 19/09/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO


Argomento: Parchi e riserve

Prosecuzione esame disegno di legge n. 234: "Regolamentazione degli interventi per il mantenimento dell'equilibrio faunistico nelle aree istituite in parchi o riserve naturali regionali"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proseguiamo i lavori con la votazione degli articoli del disegno di legge n. 234: "Regolamentazione degli interventi per il mantenimento dell'equilibrio faunistico nelle aree istituite in parchi o riserve naturali regionali".
Art. 1 - Divieto di esercizio venatorio "Nelle zone istituite con legge regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, in parchi naturali, aree attrezzate o riserve naturali, è vietato l'esercizio venatorio.
Nelle aree di cui al precedente comma sono consentiti gli interventi tecnici per il mantenimento dell'equilibrio faunistico secondo quanto previsto dal successivo art. 2".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 41 hanno risposto SI 26 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Catture ed abbattimenti "Nelle aree di cui al precedente art. 1 resta salva la disciplina in tema di cattura di cui agli art. 52 e 67/bis del R.D. 5 giugno 1939, n.
1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 12 agosto 1977, n. 40.
Quando la superficie dei parchi naturali o delle aree attrezzate sia superiore a 6.000 ettari, nelle aree medesime possono essere eseguiti abbattimenti, al fine di consentire un equilibrato rapporto con l'ambiente in base a piani annuali che dovranno prevedere: l'individuazione dei territori, su cui l'abbattimento è consentito, da effettuarsi tenendo conto delle situazioni ambientali ed in particolar modo della localizzazione delle aree destinate ad attività agricole: tali territori dovranno avere complessivamente una superficie non superiore a un decimo dell'estensione del parco naturale o dell'area attrezzata a) l'individuazione delle specie e il numero complessivo dei capi per ciascuna specie di cui è concesso l'abbattimento.
I piani di abbattimento di cui al comma precedente, adottati dall'Amministrazione del parco naturale o dell'area attrezzata, sentito il parere vincolante del Comitato Provinciale della Caccia nonché il parere delle Associazioni Venatorie provinciali rappresentative, debbono essere inviati alla Regione entro il 30 giugno dell'anno cui si riferiscono e sono sottoposti entro il 31 luglio all'approvazione della Giunta regionale.
Gli abbattimenti verranno eseguiti da persone, che ne abbiano fatto richiesta all'Amministrazione del parco naturale o dell'area attrezzata, e che dimostrino di conoscere la situazione faunistica dell'area, o che svolgano attività di vigilanza nell'area interessata, nominativamente designate dall'Amministrazione stessa e a ciò autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale: gli abbattimenti sono comunque limitati ad un capo giornaliero per ogni singola persona".
E' stato presentato un emendamento soppressivo dal Consigliere Marchini: sono soppresse le parole: "O che svolgano attività di vigilanza nell'area interessata".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento coglie la Giunta in contraddizione poiché o è un'attività che in qualche modo si rivolge alla caccia e quindi è destinata ai cacciatori, o è un'attività di tipo vigilante, di tipo profilattico e allora rientra nelle competenze che il Comitato di gestione darà ai guardiacaccia o alle persone incaricate nel parco. Secondo me non possiamo mettere i due concetti perché che cosa faremmo degli animali abbattuti? Gli animali abbattuti saranno dell'Ente gestore del parco, o della Giunta fino a che entrerà in funzione la gestione del parco, o del personale di sorveglianza che ha abbattuto il capo ammalato? Sono problemi, secondo me impliciti in conseguenza della formulazione non felice dell'articolo.



PRESIDENTE

Chi è d'accordo con l'emendamento del Consiglieri Marchini alzi la mano.
E' approvato.
Emendamento sostitutivo al secondo comma dell'art. 2, presentato dalla Giunta.
"Nelle aree istituite in parchi naturali o aree attrezzate, purché ci non sia espressamente vietato dalle leggi istitutive, possono essere consentiti abbattimenti al fine di mantenere un equilibrato rapporto con l'ambiente, in base a piani annuali che dovranno prevedere: a) l'individuazione dei territori su cui l'abbattimento è consentito, da effettuare tenendo conto delle situazioni ambientali ed in particolar modo della localizzazione delle aree destinate ad attività agricole b) l'individuazione delle specie e il numero complessivo dei capi per ciascuna specie di cui è concesso l'abbattimento".
Chiede la parola il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Si dovrebbe fare un emendamento all'emendamento inserendo a questo punto il concetto dell'abbattimento selettivo. Nelle aree istituite in parchi naturali o nelle aree attrezzate, purché ciò non sia vietato dalle leggi istitutive, possono essere consentiti, oltre a quelli selettivi abbattimenti e bisognerebbe precisare che questi abbattimenti sono a titolo gratuito o contro pagamento di un corrispettivo. Se viene corrisposta una quota di abbattimento, si deve stabilire chi determina il prezzo dell'animale che viene abbattuto, altrimenti creiamo delle situazioni incerte ed equivoche.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Ogni legge istitutiva potrà eventualmente inserire il problema della gratuità o meno; è un concetto che non può essere adottato meccanicamente in ogni parco perché alcuni parchi hanno la difesa dei fossili, altri hanno la difesa della flora.



OBERTO Gianni

Questa legge entrerà in vigore entro 30 giorni circa, quindi diventerà operante nel momento in cui sarà ancora aperta la caccia. Andrà quindi applicata nel corso di questo esercizio venatorio, fin da adesso però si deve sapere chiaramente se gli adempimenti sono a titolo gratuito o sono contro una prestazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Per gli abbattimenti che potranno essere consentiti nel corso di questa stagione non potrà che esserci un riferimento alla situazione che si è creata nella zona. In genere queste situazioni sono determinate dal fatto che i conduttori delle riserve e i comitati caccia hanno fatto dei lanci.
Mi sembra improbabile far pagare l'abbattimento. In futuro, le leggi istitutive dei parchi, potranno precisare il modo di comportarsi: può anche darsi che in qualche parco l'eventuale abbattimento possa costituire un provento per equilibrare il bilancio.



OBERTO Gianni

Mi pare sia accolto dalla Giunta l'emendamento sugli abbattimenti selettivi, ma non posso votare un articolo che resta senza capo e senza coda, relativamente alla remunerazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Avrei avanzato anch'io le osservazioni del Consigliere Oberto, se l'art. 4 non consentisse il superamento di questa carenza, dove afferma che i Comitati Provinciali della Caccia predispongono i piani da sottoporre all'approvazione del Presidente della Giunta regionale. Stante il disposto dell'art. 4, il problema di quanto e quando si deve pagare non sussiste perché nel momento in cui il Comitato Provinciale Caccia predispone un piano, autorizza l'abbattimento ai cacciatori che sono in possesso di regolare tesserino e quindi l'animale abbattuto è di loro proprietà. E' indubbio che la materia dovrà essere definitivamente regolamentata con la legge istitutiva, non solo considerando la diversificazione tra parco e parco, ma anche perché si suppone, con la nuova legge in discussione in Parlamento, che i Comitati provinciali caccia cesseranno la loro attività e subentrerà l'amministrazione del parco.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Riteniamo importante l'emendamento del Consigliere Oberto, quindi lo accogliamo inserendo nel nostro le parole: "oltre a quelli selettivi".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Oberto.



OBERTO Gianni

Però, signor Presidente, lei non ha dato una risposta né l'ha data l'Assessore competente sulla gratuità o sulla remunerazione degli abbattimenti. Si pensi che ci sono delle persone che per incoronarsi del trofeo di un cervo sono disposti a pagare 500 mila lire. Ci sono degli incoronamenti gratuiti, ma ci sono anche degli incoronamenti di questa natura. E' pensabile che consentiamo un abbattimento gratuito, di fronte a situazioni di questo genere, tanto più che sarà proprio al parco della Mandria che in modo particolare ci saranno degli abbattimenti?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Vorrei sottolineare che stiamo, rischiando, pezzo a pezzo, di snaturare lo spirito della legge, verso condizioni di liberalizzazione dell'attività venatoria.
La legge si riferisce agli abbattimenti selettivi; in questo articolo si precisa che questi abbattimenti sono di selezione in quanto è individuata un'area, è individuata una specie e la quantità dei capi per ciascuna specie da abbattere: si tratta di un abbattimento selettivo che viene operato per il mantenimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente. Si vuole chiarire che non c'è soltanto la concezione dell'abbattimento selettivo come intervento sanitario, ma anche quella dell'abbattimento che seleziona in una particolare situazione di sovrabbondanza di selvaggina gli animali da abbattere e la quantità. Se non si verifica questa situazione l'abbattimento non si può fare.
Mi pare che la sottolineatura "oltre a quelli selettivi", possa indicare un'attività venatoria che più che rifarsi al principio dell'equilibrio per le ragioni che abbiamo detto, si rifà al principio dell'attività venatoria come loisir. Se il Consigliere Oberto insiste posso anche accedere ad aggiungere le parole "oltre a quelle selettive", ma mi pare che finisca con il forzare lo spirito della legge al di là del necessario. Sul pagamento o sulla gratuità dell'abbattimento, nella misura in cui questo abbattimento risponde al principio di un mantenimento equilibrato del rapporto fauna-ambiente, non credo si pongano problemi nel caso degli animali di tipo comune.
Dobbiamo intenderci. Se tutti gli anni si lanciano animali di allevamento in un parco, ad esempio 10 mila fagiani, è chiaro che poi si giustifica la caccia per abbatterne almeno 9 mila, ai fini di mantenere l'equilibrio. Questo caso non è pertinente: non si devono lanciare animali nel parco per andare poi ad abbatterli, creando un regime da riserva di caccia, ma si va ad abbattere quella fauna che per ragioni eugenetiche o per difesa dell'agricoltura è necessario abbattere. Pertanto, se si tratta della fauna comune, di fagiani, di lepri, non credo che il problema di pagamento o di gratuità assuma rilievo quantitativo; quindi non mi pare questo il problema centrale. D'altra parte, accentuare il problema del pagamento o della gratuità mi sembra sposti il discorso su un'attività venatoria come "loisir", e non su un'attività venatoria di carattere selettivo nel senso del mantenimento di un rapporto giusto della fauna con l'ambiente. Chiederei ai colleghi di meditare sullo spirito della legge per rendere più facile una sua rigorosa applicazione, tenuto conto che ci non sarà neanche cosa leggera. Tutti avremo pressioni nella direzione di una liberalizzazione della caccia attraverso questi piani di abbattimento.
Sulla questione di chi deve concedere il permesso degli abbattimenti sono d'accordo che la Giunta senta la Commissione competente. Di fronte a pressioni, molto spesso emotive e in qualche misura anche inconsulte è molto meglio avere delle posizioni politiche chiare, prese da tutti, che non dei disimpegni, latitanze, o furbizie.
Risottolineo, infine, la necessità di dare alla legge un aspetto rigoroso. Pertanto non si può accettare che si "lancino fagiani per abbatterne di più". Queste posizioni mi sembrano devianti.



OBERTO Gianni

Il concetto di selettività non ha niente a che vedere con la rarefazione della popolazione faunistica in un territorio non più capace di sopportarla. Il concetto di selettività deve esserci quando un capo deve essere abbattuto per una malattia acquisita o congenita, mentre l'altro abbattimento è autonomo, ossia abbatte anche degli animali sani, quindi non si fa della selezione.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Potremmo dire: "possono essere consentiti abbattimenti selettivi". Con abbattimento selettivo si intende non soltanto l'intervento sul capo malato, ma anche l'intervento per ridurre la quantità di selvaggina, in funzione eugenetica.



OBERTO Gianni

Accetti lo sforzo del pagamento.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

La discussione è avvenuta. Metto in votazione per alzata di mano l'emendamento sostitutivo della Giunta con quell'aggiunta.
L'emendamento è approvato.
Emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 2 presentato dalla Giunta: "Gli abbattimenti verranno eseguiti da persone, che ne abbiano fatto richiesta al l'Amministrazione del parco naturale o dell'area attrezzata, e che dimostrino di conoscere la situazione faunistica e ambientale dell'area, nominativamente designate dall'Amministrazione stessa e a ci autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale: gli abbattimenti sono comunque limitati ad un capo giornaliero per specie per ogni singola persona".
Chi approva alzi la mano.
L'emendamento è approvato.
Emendamento aggiuntivo all'art. 2, presentato dalla Giunta.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 segue il comma: "Nelle aree istituite in riserve naturali gli abbattimenti di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti soltanto qualora le motivazioni che hanno indotto a sottoporre a tutela le aree medesime non siano espressamente di carattere faunistico".
La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Noi crediamo che all'interno delle riserve naturali gli abbattimenti di tipo tecnico debbano essere previsti con una cautela più rigida. Quindi proporremmo di sostituire le parole dopo "eseguiti soltanto qualora" con la frase seguente: "qualora ciò sia espressamente previsto dalle leggi istitutive". Dopo le parole: "sono in ogni caso vietati gli abbattimenti nelle aree sottoposte a tutela per la protezione faunistica", secondo noi si dovrebbe aggiungere anche "nelle zone sottoposte a tutela per la protezione floristica," perché ci sembra logico e naturale prevedere che in questi casi siano vietati anche gli abbattimenti di tipo tecnico. Nel caso delle riserve naturali la situazione è molto diversa da quella dei parchi e quindi ci pare logico che, in via principale e ordinaria, non siano previsti neppure gli abbattimenti. L'articolo risulterebbe: "Nelle aree istituite in riserve naturali, gli abbattimenti di cui al precedente articolo, potranno essere eseguiti soltanto qualora ciò sia espressamente previsto dalle leggi istitutive; sono in ogni caso vietati gli abbattimenti nelle aree sottoposte a tutela per la protezione faunistica e floristica".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Proporrei come contro proposta all'emendamento presentato dal Consigliere Genovese, di fermarci al punto e virgola: "Nelle aree istituite in riserve naturali, gli abbattimenti di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti soltanto qualora ciò sia espressamente previsto dalie leggi istitutive". Ossia, non consideriamo nessuna situazione transitoria; nelle leggi istitutive valuteremo quale permessività consentire.



GENOVESE Piero Arturo

Va bene



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo emendamento, in termini legislativi è un grosso ostacolo alla scorrevolezza della legge. Queste sono situazioni da considerare transitorie oppure eccezionali, non sono programmatiche, quindi questi abbattimenti o sono di carattere immediato e allora entrano probabilmente nel transitorio per equilibrare un ambiente in situazioni di sovraffollamento, oppure si presenteranno eccezionalmente in futuro. Non essendo noi in grado di prevedere una situazione eccezionale futura come possiamo motivare nelle leggi istitutive la previsione dell'abbattimento? Se poi non formulassimo questa previsione di abbattimento, qualora l'abbattimento si rendesse necessario per quel fatto eccezionale futuro a cui facevamo riferimento, ci sarebbe la necessità di tornare in Consiglio con la legge istitutiva per abbattere tre camosci e due cerbiatti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

La proposta del Consigliere Marchini sollecita a ritirare l'intero emendamento. Decideremo eventualmente con le leggi istitutive: una legge può sempre modificare disposizioni precedenti. Intanto, manteniamo fermo che nelle riserve naturali non si va a caccia neppure attraverso i piani di abbattimenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Siccome però all'art. 1 si parla delle zone istituite ai sensi dell'art. 5 della legge n. 43, mi pare che si incorra in una dizione che può creare dei grossi equivoci d'interpretazione, perché nell'art. 5 della legge 43 sono incluse anche le riserve naturali. Se non si dice niente per le riserve naturali entra in vigore la disciplina che abbiamo votato per i parchi naturali e per le aree attrezzate.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

L'art. 4 della legge regionale n. 43 del 1975, classifica le zone tutelate secondo 3 tipologie: il parco naturale la riserva naturale l'area attrezzata.
Inoltre c'è una sottoclassificazione che riguarda le riserve naturali.
Facendo riferimento, in questo disegno di legge, soltanto a due delle tre tipologie è chiaro che è esclusa la riserva naturale. Non mi sembra che possa esserci un equivoco.



GENOVESE Piero Arturo

L'art. 1 dice: "Nelle zone istituite con legge regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, in parchi naturali aree attrezzate o riserve naturali, è vietato l'esercizio venatorio".
Il secondo comma dice: "Nelle aree di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi tecnici." quindi anche le riserve naturali sono comprese nell'art. 1 che abbiamo votato.



PRESIDENTE

L'emendamento suonerebbe: "Nelle aree istituite in riserve naturali gli abbattimenti di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti soltanto qualora le motivazioni che hanno indotto a sottoporre a tutela le aree medesime non siano espressamente di carattere faunistico". Questo sarebbe il testo originale dell'emendamento.



GENOVESE Piero Arturo

Subito dopo c'era stata la presentazione di un altro emendamento che l'Assessore aveva riformulato.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Però poi ci si è accorti che se si accettava tale emendamento ne sarebbe nato un contrasto. Si scioglie questo nodo mantenendo fermo questo emendamento.



GENOVESE Piero Arturo

Sono d'accordo, ma l'ultimo intervento dell'Assessore era conseguente all'intervento del collega Marchini: se c'è una logica tra le motivazioni del Consigliere Marchini e la risposta dell'Assessore, mi sembra che si debba evitare di chiudere a priori questo divieto di abbattimento nelle zone a carattere faunistico, perché altrimenti non si capisce perch abbiamo fatto tutta questa discussione. Il rinvio alla legge istitutiva è più corretto qualora non si voglia affrontare oggi una casistica di situazioni.



PRESIDENTE

La Giunta mantiene l'emendamento, le posizioni sono state chiarite.
Mettiamo in votazione l'emendamento nella stesura originaria presentato dalla Giunta.
L'emendamento è approvato.
Si passi alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Ripopolamenti "Fatta salva la disciplina in tema di ripopolamento di cui all'art. 52 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 nelle aree di cui alla presente legge sono altresì consentite iniziative di ripopolamento a cura dell'Amministrazione del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, previa approvazione della Giunta regionale, sentito il laboratorio di Zoologia applicata alla caccia dell'Università di Bologna. Tali iniziative sono effettuate con la collaborazione del Comitato Provinciale della Caccia competente per territorio".
Chiede la parola il Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Propongo di eliminare l'art. 3 per diversi motivi: 1) l'Istituto di Zoologia, con la legge n. 382 scompare. Infatti mi pare che non abbia mai dimostrato una efficacia eccessiva.
2) Il problema del ripopolamento si colloca a parte e non penso debba essere indicato espressamente in questa legge che ha ben altre finalità quanto meno se sarà necessario, il discorso potrà essere ripreso in sede di legge istitutiva di ogni singolo parco.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Il testo originario della legge finiva a questo punto, sennonché è stato presentato un articolo aggiuntivo come art. 4. Nei confronti di questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno integrativo l'altro aggiuntivo, entrambi del Consigliere Marchini. Possiamo intanto esaminare l'art. 4 secondo la stesura della Giunta.
Art. 4 - Norma transitoria "Nelle zone inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e nel piano medesimo definite parchi naturali o aree attrezzate, fino alla costituzione degli organi di Direzione e di Amministrazione che verranno previsti dalle singole leggi istitutive, i piani di abbattimento, di cui al secondo comma del precedente art. 2, possono essere formulati dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato Provinciale della Caccia e delle Associazioni venatorie provinciali rappresentative.
Gli abbattimenti verranno eseguiti da persone che ne abbiano fatto richiesta al Comitato Provinciale della Caccia, e che dimostrino di conoscere la situazione faunistica e ambientale dell'area".
La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Ho suggerito agli Assessori Rivalta e Moretti l'opportunità di apportare delle modeste correzioni a questo articolo, al fine di accelerare i tempi e di evitare l'andare e il venire delle pratiche. In esso si dice che i richiedenti devono presentare domanda alla Giunta; la Giunta deve sentire il Comitato Provinciale Caccia e le Associazioni venatorie. Sarebbe opportuno presentare le domande ai Comitati Provinciali Caccia, sulle quali gli stessi Comitati, sentite le Associazioni venatorie esprimono il proprio parere e lo trasmettono alla Giunta, la quale emetterà la decisione finale e il decreto.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola. Il dibattito è concluso.
Il nuovo testo dell'art. 4 è approvato.
Al nuovo art. 4 il Consigliere Marchini ha presentato due emendamenti.
Il primo è integrativo e recita: "Di seguito all'articolo sono aggiunte le parole 'e delie associazioni naturalistiche, Pro Natura, Club Alpino Italiano, Comitato mondiale per la Natura' ".
Il secondo è un emendamento aggiuntivo: "Di seguito all'articolo si aggiungano le parole: 'Salva ogni successiva determinazione delle leggi istitutive, l'abbattimento, nell'ambito dei piani di cui al presente articolo, è gratuito' ".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il primo emendamento che si riferisce alla necessità che la Giunta consulti anche le associazioni naturalistiche, deve essere collocato di seguito all'emendamento presentato dalla Giunta e non di seguito all'articolo. Non è altro che un minimo di correttezza nei confronti delle associazioni che sono state il pilastro della politica dei parchi, quindi ritengo giusto, nel periodo transitorio, vengano anche sentite le associazioni naturalistiche sull'opportunità o meno d'impostare i piani di abbattimento, così come viene consultato il Comitato Caccia.
L'altro emendamento vuole risolvere il problema formulato dal collega Oberto circa la mancanza di qualsiasi disciplina nel periodo transitorio.
Suggerisco quindi che in calce all'articolo si aggiunga: "Salva ogni successiva determinandone delle leggi istitutive l'abbattimento nell'ambito dei piani di cui al presente articolo è gratuito".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Rivalta.



RIVALTA Luigi, Assessore alla pianificazione territoriale

Il primo emendamento, per molti aspetti, è pleonastico, e d'altra parte dà una sottolineatura che va al di là dell'intenzione della legge. E' pleonastico perché i naturalisti fanno p arte del Comitato Caccia. Mi sembrerebbe strano inventare un nuovo Comitato; bisogna cercare di far operare i Comitati Caccia nella maniera più aperta, dialettica e onnicomprensiva.
Per quello che riguarda il secondo emendamento aggiuntivo del Consigliere Marchini, la Giunta è disponibile ad accoglierlo.



PRESIDENTE

Chi approva il primo emendamento del Consigliere Marchini alzi la mano.
E' respinto.
Chi è favorevole al secondo emendamento alzi la mano.
E' accolto.
Pongo in votazione il nuovo art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 15 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Prima di passare alla votazione complessiva della legge, qualcuno chiede la parola? Il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Chiedo la parola per una dichiarazione di voto personale e per coerenza con il voto contrario da me espresso all'art. 2, esprimerò voto contrario all'intera legge. Ma vorrei anche aggiungere un altro motivo al mio voto sfavorevole. Credo sia la prima volta che una legge viene .direttamente all'esame del Consiglio senza essere previamente passata all'esame delle Commissioni. Se abbiamo impiegato questa mattina tanto tempo e altrettanto questo pomeriggio è dovuto essenzialmente al fatto che le Commissioni non hanno potuto esaminare ed esprimere i loro voti e oggi molto probabilmente viene fuori una legge che ha in sé una contraddizione, dei contrasti e che non diventerà operante nello spirito con cui la si voleva fare.
Mi auguro che sia la prima ed ultima volta che vengono direttamente all'esame del Consiglio delle leggi che non hanno avuto l'esame delle Commissioni.



PRESIDENTE

Accolgo le osservazioni del Consigliere Oberto, perché mi paiono giuste da tutti i punti di vista. In questo caso abbiamo dovuto far fronte ad una situazione di emergenza che le forze politiche hanno dovuto affrontare e gestire.
La parola al Presidente della Giunta.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non vorrei mettermi in polemica, tanto più che la dichiarazione del Consigliere Oberto è puntuale, però devo rilevare che la Giunta presentò il disegno di legge a luglio proprio perché si trattava di una questione che andava risolta prima dell'apertura della caccia. Allorché ci si è trovati di fronte al non esame da parte della Commissione, poiché il regolamento consente al proponente di richiamare in aula il provvedimento, abbiamo portato in aula il disegno di legge. Non si tratta di una fretta sconsiderata, tanto è vero che il non aver approvato il disegno di legge tempestivamente ha ingenerato in due-tre parchi situazioni difficili.
Vorrei sottolineare che il disegno di legge era stato presentato tempestivamente nel momento in cui veniva anche approvata la legge per la caccia, quindi era coincidente e pertanto avrebbe dovuto essere risolto in quel periodo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Genovese.



GENOVESE Piero Arturo

Il collega Oberto ha preso la parola a titolo personale. Vorrei dichiarare, a nome del Gruppo, perlomeno a nome di un gruppo di colleghi che ci asterremo nella votazione complessiva del disegno di legge non già perché non concordiamo con le finalità che si vogliono raggiungere, ma perché la mancanza di un confronto e l'articolato che è scaturito dal dibattito in aula ci lasciano alcune perplessità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao

Evidenziando l'eterogeneità del mio Gruppo, pur con alcune riserve che manifesterò quando discuteremo la legge istitutiva, proprio per una situazione di emergenza verificatasi nella mia provincia e anche in qualche parco di altre province, esprimo voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Benzi.



BENZI Germano

Signor Presidente, poiché è stata fatta un'accusa alla II Commissione perché non ha esaminato questo disegno di legge, come membro della Commissione stessa vorrei far rilevare che in questo periodo si sono tenute 4/5 riunioni al giorno per esaminare il disegno di legge n. 117. Questo rimprovero pertanto non può essere accettato.



VIGLIONE Aldo, Presidente della Giunta regionale

Non ho detto che la II Commissione non ha lavorato: ho detto che la Giunta, allorché è stata approvata la legge sulla caccia, ha tempestivamente presentato questo disegno di legge; quindi non sta a me non sta nemmeno alla Giunta. Spetta al Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Chiede di parlare l'avv. Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Consentirà che un sollecito al Presidente della II Commissione poteva essere f atto. C'è una legge sull'emigrazione ed immigrazione consegnata due anni fa, assegnata prima ad una Commissione che era presieduta dall'Assessore Alasia, passata successivamente ad un'altra Commissione presieduta, se non vado errato, dall'avv. Debenedetti, ed è ancora li che giace.



ALASIA Giovanni, Assessore ai problemi del lavoro

Lei sa perché.



OBERTO Gianni

Conosco il motivo nel momento in cui lei era Presidente della Commissione, non so niente di quello che è capitato dopo.



PRESIDENTE

Vorrei mantenere le precisazioni nell'ambito del tema all'ordine del giorno. Se non vi sono altre dichiarazioni di voto sull'argomento passiamo alla votazione per appello nominale della legge in questione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 17 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Enti di sviluppo e organismi fondiari

Esame proposta di legge n. 181: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24/4/1974, n. 12 'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) in attuazione della legge 30/4/76, n. 386'"


PRESIDENTE

Passiamo al punto ottavo all'O.d.G.: Esame proposta di legge n. 181: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24/4/74, n. 12 'Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) in attuazione della legge 30/4/76, n. 386'". La parola al relatore Consigliere Besate.



BESATE Piero, relatore

Riassumo la relazione che è a mani dei colleghi e do alcune informazioni circa le modifiche che si intendono apportare.
Rispetto alla precedente legge, la redazione dei piani di zona anzich essere fatta dall'Ente di sviluppo agricolo, verrà fatta da strutture che saranno identificate dalla legge sulle procedure della programmazione. Le altre modificazioni sono in generale adeguamenti richiesti dalla legge statale n. 386. I proponenti hanno tenuto in grande conto la precedente legge per tutte le parti che non entravano in conflitto con la nuova legge statale e con la parte che evidentemente doveva essere modificata in rapporto alle esperienze che si sono avute nella gestione dell'Ente di sviluppo agricolo. La consultazione ha messo in evidenza una larga concordanza, soprattutto per quanto riguarda le funzioni, il ruolo e la natura dell'Ente di Sviluppo Agricolo.
La modificazione più importante è quella concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione che, secondo l'art. 4 della legge n. 386 è disciplinato da parte della legge regionale in rapporto ad una ripartizione di non oltre 26 membri,o metà dei quali saranno nominati dal Consiglio regionale, con il voto limitato a 2/3 per consentire la presenza delle minoranze, e l'altra metà sarà nominata dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Nella proposta di legge, si era ritenuto di dover identificare una ripartizione in larga massima preventiva di tre membri spettanti alle organizzazioni dei lavoratori agricoli e di 9 membri alle organizzazioni professionali agricole.
Sarà presentato un emendamento relativo a questa parte della proposta di legge che si rifà a quanto previsto dalle leggi del Veneto e dell'Emilia Romagna. Nel cercare di individuare una ripartizione, abbiamo potuto constatare che i dati che ci venivano forniti circa l'effettiva rappresentatività a livello regionale non concordavano, per cui si correva il rischio di irrigidire in una disposizione legislativa una ripartizione che poteva non corrispondere alla reale rappresentatività delle varie organizzazioni professionali e sindacali agricole. Rinviando questo adempimento alla Giunta che porterà la proposta al Consiglio che dirà l'ultima parola si raggiungono due scopi: di rendere meno rigida questa ripartizione perché non codificata con legge e poter effettuare gli accertamenti che solo un esecutivo pu svolgere in modo da poter and are ad una determinazione la più rispondente possibile a quanto richiesto dalla legge regionale inoltre la precedente legge prevedeva una sola Vicepresidenza. I proponenti, esaminate tutte le argomentazioni, di critica o di appoggio a questa scelta, confermano la scelta delle due Vicepresidenze perché non sembra che ciò venga a sminuire l'istituto della Vicepresidenza, anzi viene ad essere rafforzata, non tanto personalizzata e viene ad avere una direzione più collegiale, e più partecipata. Allegata alla relazione c'è pure una relazione di attività schematica e sintetica del Presidente dell'Ente di sviluppo, ciò non vuole essere sicuramente una surroga di quanto previsto dall'attuale articolo 15 della legge che prevede una relazione al Presidente della Giunta con allegato il bilancio e le osservazioni della Giunta. Credo che il dibattito sull'Ente di sviluppo agricolo debba essere svolto approfonditamente in seno al Consiglio regionale, opinione non soltanto mia, del mio Gruppo e di tutti i Consiglieri perché è la linea che ci siamo dati per adempiere alle funzioni di controllo, di indirizzo e di rendiconto verso la comunità regionale.
L'altro emendamento proposto è una esplicitazione di un articolo contenuto nella proposta di legge e che riguarda i controlli. Così come è stato presentato è giusto, perfetto formalmente perché si richiama alla legge Scelba, ma abbiamo ritenuto di doverlo esplicitare per esteso in modo che sia chiaro. Detto questo, i proponenti raccomandano l'approvazione della legge con accoglimento degli emendamenti soprattutto quello concernente la composizione del Consiglio d'Amministrazione.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Chiabrando. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro

La legge che andiamo a votare è proposta in attuazione della legge statale che impone una normativa regionale e modifica la precedente legge regionale n. 15 istitutiva dell'Ente di sviluppo agricolo. Su questo argomento c'è stata una serie di discussioni, molte divergenze sono state superate, per esempio, quella relativa alla previsione di costituire gruppi di consulenti esterni, questione marginale se vogliamo, quella relativa alla soppressione dell'art. 10 che prevedeva la chiamata del direttore e poi lo stralcio finale di comune accordo di tutta la parte che regolava i piani di sviluppo zonali che fanno ora oggetto di diversa proposta di legge democristiana e di un disegno di legge della Giunta. Appianati questi punti ne sono rimasti altri sui quali non ci siamo trovati d'accordo. Essi riguardano, come ha ricordato il collega Besate, le due Vicepresidenze proposta che a noi suona un po' incomprensibile dal momento che soltanto la Regione Piemonte verrebbe ad avere questa doppia Vicepresidenza. Tale proposta ha il sapore di lottizzazione, di assegnazione preventiva di incarichi, che esula dalla fase di approvazione della legge.
Non siamo d'accordo sulla doppia Vicepresidenza e, a tale proposito presentiamo un emendamento che tende a ripristinare il testo originario lasciando, come già prevede la legge regionale, una sola Vicepresidenza.
L'altro intoppo, superato secondo le dichiarazioni del collega Besate, era rappresentato dalla ripartizione dei membri del Consiglio di Amministrazione in nove e tre da assegnare preventivamente. Su questo punto non siamo d'accordo e proponiamo di lasciare il numero 12, salvo discutere successivamente nelle sedi opportune la ripartizione più adeguata. La precisazione, secondo la quale il regolamento organico che sarà approvato sostituirà i precedenti, non ci pare necessaria e quindi è inutile che sia precisato nella legge.
Esprimiamo alcune riserve in merito ai controlli e ai voti previsti all'art. 11, atti non previsti dalla legge. L'emendamento presentato dalla Giunta secondo cui, trascorsi i 20 giorni, gli atti restano approvati, ci pare certamente migliorativo rispetto al testo proposto. Abbiamo presentato alcuni emendamenti e in base all'atteggiamento della Giunta che terrà nei confronti di questi emendamenti, decideremo sul voto da dare alla legge.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Gastaldi.



GASTALDI Enrico

Il nostro Gruppo ha accettato di sottoscrivere la proposta di legge attuale curata nella sua stesura dal collega Besate, perché ha giudicato che era necessario perfezionare l'ESAP, non tanto per gli obblighi derivanti dalla legge n. 386, ma piuttosto per il momento nuovo nel quaLe si trova la Regione rispetto all'agricoltura, nuovo in quanto la Regione vede l'agricoltura secondo la concezione nuova di settore non necessariamente bisognoso di assistenza pubblica per l'integrazione del reddito, ma settore capace di autoprodursi un reddito sufficiente attraverso la modificazione delle sue strutture. Infatti ha già predisposto in tal senso vari provvedimenti, da noi giudicati validi, ha accettato con la legge n. 15 le direttive CEE, ha descritto nel Piano di sviluppo per l'anno 1980 un'agricoltura coerente con la legge stessa, con la legge sulle procedure, ha descritto il metodo per ottenerla. Mancava ancora lo strumento adeguato per agire e poiché quello descritto nella legge ci ha convinti, l'abbiamo sottoscritto già in fase di proposta. Infatti l'integrandone dei compiti dell'ESAP relativamente alla legge n. 12 precisano uno strumento che s'inserisce tra l'organizzazione pubblica erogatrice di servizi e l'agricoltura ai produttori agricoli per produrre un reddito non integrato dall'intervento finanziario pubblico. I compiti dell'ESAP si rivolgono nel modo nuovo su tutti gli elementi del reddito agricolo: sulla zonizzazione intesa come individuazione di culture adatte sull'azienda e sulle sue strutture e sul mercato con strutture che solamente all'inizio e per solo 5 anni debbono ancora avere bisogno di intervento pubblico e quindi assistenziale. In tale Ente abbiamo visto uno strumento che ha la garanzia e la possibilità di intervenire rapidamente anche per i problemi urgenti; abbiamo accettato in modo convinto certi passaggi della legge che altri Gruppi in Commissione hanno giudicato dettati da altri motivi, ad esempio, quello della nomina dei due Vicepresidenti nel Consiglio di Amministrazione.
Il nostro Gruppo ha sottoscritto già in fase di proposta questa legge alla quale darà voto positivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellomo.



BELLOMO Emilio

Dopo la dettagliata relazione del collega Besate e l'intervento del collega Gastaldi, il problema mi pare molto chiaro nei suoi contenuti per cui dichiaro il consenso del Gruppo socialista alla legge così come è stata formulata e così come verrà emendata dagli emendamenti proposti. Questa proposta di legge è rimasta sei mesi in Commissione tant'é che è stato possibile smussare alcuni angoli che taluno riteneva troppo acuti e non pertinenti; in poche parole si sono fatti dei passi avanti. Su due punti il consenso non è avvenuto e a me personalmente dispiace; sulla questione della Vicepresidenza, non sto a dire che di norma siamo per il pluralismo anche nei vertici direzionali quindi non c'è nulla di illegittimo che i sottovertici siano due anziché uno. Abbiamo parlato di maggiore funzionalità, di maggiore rappresentatività. Credo che l'inclusione della seconda Vicepresidenza rappresenti un elemento di rafforzamento della funzionalità del Consiglio di Amministrazione.
In un primo tempo avevamo chiarito le posizioni sulla definizione dei rappresentanti delle categorie produttive dei lavoratori e io personalmente a nome del mio Gruppo ero convinto sulla divisione aprioristica dei 9 membri più 3, in rappresentanza del mondo agricolo operativo, perché quando parliamo di politica dell'agricoltura non parliamo semplicemente dell'economia di un settore produttivo del Paese, ma parliamo di tutto quanto il Paese, nel senso che la politica dell'agricoltura è anche la politica dei consumatori. Per me era tutt'altro che illegittima la presenza concordata dei rappresentanti dei lavoratori agricoli che in quella funzione avrebbero rappresentato anche gli stessi consumatori. Qualcuno mi ha suggerito malignamente che questo è un piccolo tentativo di "compromesso storico", io che sono contro il compromesso storico e mi batto invece per l'alternativa di sinistra, ho preso virtualmente per la gola il collega Besate per farmi spiegare l'emendamento. Mi ha convinto e credo che abbia convinto tutti quanti i colleghi Consiglieri per cui lo faccio mio e lo sottoscriverò. Non si tratta di un piccolo compromesso storico comportamentale, si tratta invece di una gomena democratica lanciata verso l'altra sponda e mi auguro possa venire allacciata, così la legge andrà verso la conclusione unitaria. Secondo me le leggi votate unitariamente hanno sempre maggior peso di quelle votate disgiuntamente, ecco perché noi concordiamo completamente e ci riserviamo nella discussione degli articoli e nella discussione dei 6 emendamenti presentati dal Gruppo della D.C. di accoglierli se vi scorgeremo qualche cosa di positivo.



PRESIDENTE

Ci sono altri iscritti a parlare? La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

Sarebbe stato propizio utilizzare questa occasione per un dibattito generale sull'attività dell'Ente di sviluppo. Mi limiterò ad alcune questioni essenziali sperando che il Consiglio faccia proprio quanto è già stato suggerito dal collega Besate, e cioè, che il momento in cui il Consiglio si troverà di fronte agli atti successivi, per la designazione dei propri membri all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia propizio appunto per una discussione sulla relazione che presenterà l'Ente sulle valutazioni della Giunta in modo che gli amministratori che andremo a nominare conoscano gli orientamenti e gli indirizzi che concretamente ci attendiamo dall'Ente di sviluppo. L'Ente che ha appena completato gli organici, pur avendo già lavorato ottimamente, non ha ancora affrontato i maggiori problemi.
Questo disegno di legge è una integrazione della legge n. 12, tiene conto delle determinazioni generali previste dalla legge n. 386 del 30/4/77, regionalizza gli Enti interregionali e detta le condizioni per l'istituzione, là dove ancora non esistono, degli Enti di sviluppo regionali. Ci adeguiamo volentieri alla legge quadro anche se questa legge non può essere variamente valutata da ogni singola parte. Teniamo conto che essa garantisce un certo finanziamento che per il nostro Ente credo superi i 2 miliardi e mezzo, che può anche variare in relazione ai nuovi criteri che dovranno essere determinati. E' una legge che introduce alcune modifiche dettate dall'esperienza svolta dall'Ente.
L'Ente non redigerà più in proprio i piani zonali di sviluppo, ma diventerà strumento e supporto dei Comitati che andremo ad istituire con la legge per l'approvazione dei piani zonali di sviluppo; l'Ente determinerà la metodologia, garantirà l'assistenza tecnica necessaria per far sì che il piano zonale possa essere avviato, elaborato, costruito e quindi possa diventare strumento di programmazione sul territorio al quale faranno riferimento i piani settoriali, le scelte contenute nel Piano regionale di sviluppo recentemente approvato.
Una modifica di un certo rilievo è quella di avere previsto in modo esplicito l'intervento dell'Ente sia pure per un periodo transitorio, per il risanamento e la ristrutturazione di grossi complessi cooperativi e per l'acquisizione di complessi da destinare all'associazione di produttori. La proposta, com'è già stato detto, è espressione delle forze politiche del Partito comunista, del Partito socialista, del Partito socialdemocratico e del Partito repubblicano. La Giunta in sede di Commissione ha accettato questa proposta che peraltro affronta e risolve in modo adeguato alcuni problemi che la Giunta stessa aveva evidenziato in ordine al miglioramento della legge stessa e ad un doveroso adeguamento alla legge nazionale. La discussione si è poi praticamente incentrata sulla questione delle due vicepresidenze e della composizione del Consiglio di Amministrazione.
Ci sono leggi di Regioni di diverso colore politico che hanno adottato soluzioni analoghe alla nostra e ci sono Regioni che hanno scelto altre vie. Ritengo però che questi non siano grossi problemi, per i quali tuttavia si sta delineando un accordo fra le forze politiche. La Giunta non attribuisce grande valore alla soluzione sia nell'un modo che nell'altro di questi due problemi, anche se un certo valore c'è per quanto riguarda l'art. 3 e per quanto riguarda gli atti che dovrà compiere la Giunta.
Riteniamo fondamentale giungere il più possibile ad una conduzione unitaria. L'Ente di sviluppo, a mio avviso, dovrà centrare le proprie energie e le proprie risorse attorno a poche questioni essenziali. Tutto il discorso dei piani zonali, dello sviluppo, della ristrutturazione, della riconversione, della cooperazione, delle funzioni di Ente fondiario, della presentazione di progetti "Feoga" per quanto riguarda i problemi della commercializzazione e alcune altre attività di studio o corredo o approfondimento dei piani settoriali, sono compiti sui quali sarà possibile conseguire risultati positivi con una gestione il più possibile unitaria perché sarà impossibile acquisire aziende casearie, ad esempio, al movimento cooperativo se alla base non si creano le condizioni affinch quel movimento cooperativo o quelle associazioni dei produttori non siano disposti a subentrare successivamente alla gestione dell'Ente. In Commissione si è cercato, si è fatto questo sforzo e credo che l'ulteriore prosecuzione della discussione sugli emendamenti presentati consentirà appunto di andare ancora oltre in questo senso.
Ringrazio i presentatori della proposta di legge, i colleghi della Commissione che hanno cercato di approfondire ulteriormente i vari aspetti per migliorare una legge che riteniamo valida per l'attività futura dell'Ente di sviluppo e soprattutto valida per la politica agraria della nostra Regione.



PRESIDENTE

Non ci sono altri iscritti a parlare, possiamo passare all'esame degli articoli della legge.
Articolo 1 - "In attuazione della legge 30/4/76, n. 386, le disposizioni della legge regionale 24/4/74 n. 12, relative all'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte e della legge regionale 26/5/75 n. 35 vengono modificate ed integrate come indicate nei successivi articoli della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 47 hanno risposto SI 47 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 - "L'art. 2 della legge regionale 24/4/74, n. 12, è così modificato ed integrato: tra il primo ed il secondo comma sono inseriti i seguenti commi: 'L'Ente opera nell'ambito dei compiti previsti dalla presente legge e nel rispetto delle scelte dei piani comprensoriali e dei compiti e delle funzioni delegate od attribuite ai Comitati comprensoriali, ai Comuni o consorzi di Comuni ed alle Comunità montane. L'Ente assicura la partecipazione delle categorie agricole e forestali e svolge la sua attività nell'intero territorio regionale'.
Nell'ultima riga del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24/4/74 n. 12 sono soppresse le parole 'del Piemonte'.
Il terzo comma è modificato ed integrato come segue: il testo sub lettera b) è sostituito dal seguente: 'b) promuove, coordina, fissa le metodologie e finanzia la redazione dei piani zonali agricoli in applicazione delle leggi regionali, fornisce l'assistenza tecnica e provvede eventualmente alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi'.
Il testo sub lettera c) è integrato dal seguente: 'presta, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità montane, ai Comprensori, agli Enti locali e agli altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura'.
Al testo sub lettera e) sono premesse le parole: 'quale organismo di intervento fondiario'.
Al testo sub lettera f) è aggiunto quanto segue: 'promuove e realizza interventi volti alla migliore utilizzazione delle risorse agricole e al miglioramento delle potenzialità produttive in base ai programmi e alle direttive della Regione'.
Nel testo sub lettera h) sono abolite le ultime parole: 'da questa legge'.
Il testo sub lettera l) è sostituito dal seguente: 'l) può nell'ambito delle finalità indicate nel presente articolo assumere quote di partecipazione in società ed Enti di interesse agricolo'.
Sono aggiunti i testi delle seguenti lettere: m) L'Ente può far ricorso al credito agrario in base all'art. 12 della legge 30/4/76, n. 386 n) può, in base alle direttive della Regione, realizzare impianti attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento o) può inoltre assicurare la temporanea gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette p) in ogni caso la gestione degli impianti di cui alle lettere n) ed o) deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro 5 anni.
Le gestioni dirette degli impianti collettivi stessi da parte dell'Ente di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti q) svolge ogni altra attività prevista dalla legge 30/4/76 n. 386, su richiesta della Giunta regionale; inoltre svolge ogni altra attività che nel quadro dei compiti e delle finalità assegnate all'Ente, sia richiesta dalla Giunta regionale.
Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione, l'Ente predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di attività per l'anno successivo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 46 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 - "L'art. 4 della legge regionale 24/4/74 n. 12, è così sostituito: 'Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da: a) tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, da scegliere tra esperti di problemi agricoli b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole così distribuite: 1) nove rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse.
2) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale c) un rappresentante del personale.
I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica dopo la scadenza con funzioni di ordinaria amministrazione fino a I1 'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione".
I Consiglieri Chiabrando, Franzi, Menozzi e Lombardi presentano un emendamento sostitutivo: "La lettera '13' dell'articolo 3 è così sostituita: 'dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione dell'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse' ".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Come ho anticipato nel mio intervento, questo è uno dei motivi fondamentali di dissenso fra il nostro e gli altri Gruppi. Riguarda la suddivisione preventiva dei dodici membri delle organizzazioni agricole in nove per alcune organizzazioni e in tre per altre organizzazioni. Noi riteniamo che questo sia di competenza delle organizzazioni stesse che tratteranno con la Giunta questa ripartizione, quindi noi proponiamo che al posto della suddivisione di nove membri indicati nel testo di legge si sostituisca la dicitura: "dodici membri designati globalmente dalle organizzazioni".



PRESIDENTE

Comunico che è stato presentato un altro emendamento sostitutivo dell'intero articolo, da parte dei Consiglieri Besate, Bellomo, Rossotto Gastaldi e Benzi: "L'articolo 3 è sostituito dal seguente: 'Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa, e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, dopo la scadenza, con funzioni di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Ogni membro del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente scade insieme al Consiglio di Amministrazione qualunque sia l'epoca dell'avvenuta nomina.
Del Consiglio di Amministrazione fanno parte, oltre al Presidente: a) tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse c) un membro in rappresentanza del personale designato dal personale dell'E.S.A.P.
Le modalità relative all'applicazione di quanto previsto dalle lettere b) e c) saranno definite dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione normalmente scaduto, le modalità di cui al precedente comma, saranno definite entro un mese dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuni degli organismi indicati nelle lettere b) e c) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il Consiglio di Amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri, purch siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati' ".
La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Le motivazioni di dissenso esposte dal collega Chiabrando vengono a cadere dopo quanto ho detto, nella relazione; l'emendamento da noi proposto dice le stesse cose, confermate dai colleghi Gastaldi e Bellomo. Sono le norme per la rielezione dei Consigli di Amministrazione desunte dalle leggi regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna, che sono state riportate testualmente in questo articolo, per cui i dissensi di cui ha parlato il collega Chiabrando non dovrebbero più sussistere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta può accogliere l'emendamento del Consigliere Besate che riassorbe praticamente quello del Consigliere Chiabrando. Con l'emendamento del Consigliere Chiabrando non si risolverebbe il problema, ma lo si rinvierebbe alla Giunta. Se l'operato della Giunta non sarà accettato anche solo da una organizzazione agricola nel senso che non si ritiene soddisfatta c'è una norma che garantisce che se ci sono i 2/3 l'Ente pu ugualmente operare perché si dà alla Giunta un potere discrezionale; tale potere discrezionale sarà usato nel migliore dei modi ma potrebbe anche creare delle situazioni di contestazione, di non soddisfazione, di non accettazione. Quindi, la Giunta accoglie l'emendamento Besate, che mi pare sia anche accolto dalle altre forze che avevano presentato la proposta di legge.



BESATE Piero

Preciso che l'emendamento è dei Consiglieri Besate, Benzi, Gastaldi Bellomo, Rossotto.



CHIABRANDO Mauro

Signor Presidente, a questo punto, mentre accettiamo quanto del nostro emendamento è recepito nell'altro, facciamo delle riserve sulla rimanente parte dell'emendamento Besate, per cui sorge il problema per la votazione delle due parti.



PRESIDENTE

Potremo metterlo in votazione per parti separate e cioè: chi approva l'emendamento Besate fino alla lettera c ) compresa alzi la mano.
E' approvato all'unanimità.
Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento.
La seconda parte dell'emendamento è approvata, ma a maggioranza.



CHIABRANDO Mauro

Per motivi di procedura ritiriamo il nostro emendamento.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOMO



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dell'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Articolo 4 - "La lettera e) dell'art. 5 della legge regionale 24/4/74 n. 12 è così sostituita: 'e) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e del Comitato esecutivo previsto dall'art. 8 della legge regionale 24/4/74, n. 12' ".
I Consiglieri Chiabrando, Franzi, Menozzi e Lombardi presentano un emendamento soppressivo all'art. 4: "L'art. 4 è soppresso".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

E' soppresso in quanto prevede appunto la nomina di due Vicepresidenti mentre noi siamo per la nomina di una sola Vicepresidenza. Preciso subito che sulla base dell'esito di questo emendamento ce ne saranno tre o quattro altri che andranno avanti o saranno ritirati a seconda dell'esito di questa votazione.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Besate.



BESATE Piero

I presentatori mantengono il testo così come è stato presentato, quindi respingono l'emendamento soppressivo.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta concorda.



PRESIDENTE

Pongo ai voti per alzata di mano l'emendamento.
E' respinto.
Si passi alla votazione dell'art. 4.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Articolo 5 - "Dopo l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 24/4/74, n. 12 è aggiunto il seguente comma: 'Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione nel suo seno, di gruppi di lavoro per specifici problemi.
Il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario del Consiglio e partecipa alle sedute con voto consultivo' ".
Nessuno chiede di parlare. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 - "L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 24/4/74 n. 12, è così sostituito: 'In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni, a turno, uno dei Vicepresidenti' ".
I Consiglieri Chiabrando, Franzi, Menozzi e Lombardi presentano un emendamento soppressivo: "L'art. 6 è soppresso".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Per motivi espressi prima, poiché è stato respinto il precedente emendamento, dichiariamo che gli emendamenti n. 3, n. 4 e n. 6 vengono ritirati perché conseguenti al precedente.



PRESIDENTE

Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Articolo 7 - "Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24/4/74 n. 12, è così sostituito: 'Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da quattro membri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due scelti tra i membri di nomina del Consiglio regionale' ".
I Consiglieri democristiani Chiabrando, Franzi, Menozzi e Lombardi ritirano il loro emendamento soppressivo; passiamo dunque alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Articolo 8 - "L'articolo 9 della legge regionale 24/4/74, n. 12, è così sostituito: 'Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da 4 membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Consiglio dell'Ente.
Il Collegio dei Sindaci: a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che le accompagnano b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente; c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.
I Sindaci possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire nelle sedute del Comitato esecutivo' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 39 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Articolo 9 - "L'art. 10 della legge regionale 24/4/74, n. 12 è così sostituito: 'Non possono far parte del Consiglio, né del Collegio sindacale dell'Ente, i Senatori, i Deputati, i Consiglieri regionali, di Comprensorio e di Comunità montane' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Articolo 10 - "L'art. 12 della legge regionale 24/4/74, n. 12, è così sostituito: 'Il personale dell'Ente è equiparato al personale regionale ai sensi dell'art. 72 dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione predispone il regolamento organico dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale su relazione della Giunta.
Tale regolamento organico sostituisce ogni altra norma equipollente in materia, emanata in precedenza dalla Regione' ".
E' stato presentato un emendamento soppressivo dai Consiglieri Chiabrando, Franzi, Menozzi e Lombardi: "L'ultimo comma dell'art. 10 è soppresso".
La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

E' un emendamento, non sostanziale, ma formale. Se si tratta di sostituire i precedenti regolamenti organici mi pare talmente ovvio che non è necessario scriverlo nella legge, se invece si vuole significare qualche altra cosa vorremmo avere dei chiarimenti.



PRESIDENTE

Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano.
E' respinto.
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 30 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Articolo 11-"La lettera b) dell'art. 15 della legge regionale 24/4/74 n. 12, è sostituita dal seguente testo: 'b) predispone una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente e la sottopone entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario al Presidente della Giunta regionale, che previo esame della Giunta, la presenta con le proprie osservazioni, al Consiglio regionale.
Alla relazione deve essere allegato il bilancio consuntivo'.
Al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 24/4/74, n. 12 sono aggiunti i seguenti commi: 'Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa, esercita il controllo sostitutivo nell'ipotesi della lettera b) dell'art. 5 della legge 386/1976.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo devono essere trasmesse nel termine dei 5 giorni al Presidente della Giunta o all'Assessore da lui delegato e sottoposte al controllo e al visto dello stesso; per l'esercizio della funzione dei controlli sia di merito che di legittimità, valgono, in quanto applicabili, le norme previste dagli artt. 59, 60 e 63 della legge 10/2/1953 n. 62'.
L'art. 13 della legge regionale 12/1974 è soppresso".
Viene presentato un emendamento dai Consiglieri Besate, Bellomo Rossotto, Gastaldi, Benzi: Emendamento sostitutivo: "Il Presidente dell'E.S.A.P. al fine degli adempimenti previsti dall'art. 72 dello Statuto regionale: a) trasmette entro il mese di settembre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale il bilancio preventivo ed una relazione programmatica b) predispone una relazione annuale sull'attività svolta dall'E.S.A.P. e la sottopone entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, al Presidente della Giunta regionale, che, previo esame della Giunta stessa la presenta con le proprie osservazioni, al Consiglio regionale.
Alla relazione devono essere allegati il bilancio ed i programmi approvati dall'E.S.A.P.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, esercita il controllo sostitutivo nell'ipotesi prevista dalla lettera b) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976 n. 386.
Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione o del Comitato esecutivo devono essere inviate alla Giunta regionale entro sette giorni dalla data della seduta del Consiglio o del Comitato e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data del loro ricevimento.
L'esecutività della deliberazione è sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e può essere riproposta dall'E.S.A.P. con le procedure di cui al comma precedente.
In tal caso, il provvedimento diventa esecutivo se entro il termine di venti giorni la Giunta regionale non adotta le determinazioni di sua competenza.
E' abrogato l'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12".
La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

L'emendamento sostituisce quello contenuto nella proposta di legge esplicitando là ove era detto in termini impliciti, perché faceva riferimento alla legge Scelba. La prima parte è quella del vecchio articolo 15 con l'aggiunta della parte che regolamenta i controlli, in quanto la legge statale obbliga le Regioni a regolamentare i controlli dell'Ente di sviluppo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
E' approvato.
Si passi alla votazione dell'art. 11.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Articolo 12- "Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 24/4/74, n. 12, è così sostituito: 'Al Presidente, ai Vicepresidenti ed ai Sindaci dell'Ente, è dovuta un'indennità di carica' ".
A quest'articolo era stato presentato un emendamento soppressivo che viene ritirato, da parte dei Consiglieri Chiabrando, Franzi, Menozzi e Lombardi.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Vi comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 10 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
Articolo 13 - "L'art. 17 della legge regionale 24/4/74, n. 12, è così sostituito: 'L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento ed all'attività dell'Ente si provvede: a) con il fondo di dotazione iniziale b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione c) con la quota proveniente dal riparto dello stanziamento di cui all'art.
18, terzo comma della legge 386/1976, quale concorso dello Stato nelle spese di finanziamento degli Enti regionali di sviluppo d) con le rendite patrimoniali e) con i proventi riscossi per servizi ed attività f) con le oblazioni volontarie, le liberalità ed i contributi disposti da Enti pubblici e da privati g) con i contributi dello Stato, della CEE e di altri organismi' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
Articolo 14 - "L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 24/4/74 n. 12, è così sostituito: 'Il Conto consuntivo deve essere approvato per l'esercizio concluso, entro il mese di giugno' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
Articolo 15 - "L'art. 20 della legge regionale 24/4/74, n. 12, è così sostituito: 'I contributi di cui all'art. 17, lettera b), della legge regionale 24/4/74, n. 12, sono fissati dal bilancio regionale' ".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 15 è approvato.
Articolo 16 - "Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme della legge 30/4/76, n. 386".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 16 è approvato.
Articolo 17 -"In favore del personale nominato nel ruolo organico provvisorio dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte per la fase di primo impianto vengono stabiliti benefici di primo inquadramento di cui ai seguenti commi, ad integrazione della legge regionale 26/5/75, n. 35.
I periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni saranno valutati con le modalità, le misure e per i fini previsti dagli artt. 66 e 67 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 adottando le misure più favorevoli nel caso di servizi resi presso altri Enti di sviluppo agricolo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'art. 17 è approvato.
La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

La presenza di queste due righe nella proposta di legge è dovuta al fatto che oltre al regolamento organico che viene sostituito in caso di modifica o di integrazione esistono deliberazioni o disposizioni amministrative della Regione, sia del Consiglio regionale, sia della Giunta, le quali non sono dichiarate esplicitamente come norme modificative, sostitutive, integrative del regolamento, ma che di fatto hanno una funzione regolamentare. Con questa dizione si vuole mettere ordine in modo che il nuovo regolamento non lasci alcun dubbio e sostituisca tutto quanto è stato emanato precedentemente sia come regolamento, sia come disposizioni amministrative, deliberazioni. Non è una questione politica, né di principio, ma si tratta esclusivamente di una norma che porta chiarezza per la regolamentazione di tutto quanto concerne l'Ente di sviluppo agricolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro

Devo esprimere la soddisfazione del Gruppo per alcuni passi avanti compiuti da parte della maggioranza per aver recepito alcune richieste da noi avanzate. Sono però rimaste differenze per cui il nostro Gruppo non potrà dare voto favorevole, ma darà un voto di astensione.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'intero disegno di legge è approvato.
Signori Consiglieri, il Consiglio riprende i lavori domani alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,05)



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