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Dettaglio seduta n.101 del 24/02/77 - Legislatura n. II - Sedute dal 16 giugno 1975 al 8 giugno 1980

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAGANELLI


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Comunico che hanno regolarmente chiesto congedo i Consiglieri: Benzi Bono, Castagnone Vaccarino, Furnari, Petrini e Simonelli.


Argomento:

b) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

Comunico che il Commissario del Governo ha apposto il visto alle seguenti leggi: alla legge regionale 18/1/1977 "Norme per la scelta delle aree e l'approvazione dei progetti per le opere di edilizia scolastica eseguite con i fondi degli Enti" alla legge regionale 27/1/1977 "Norme per l'attuazione delle direttive n. 72/159, 72/160, 72/161, 75/268 del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura".


Argomento:

c) Decadimento proposta di legge


PRESIDENTE

Comunico inoltre che la Commissione III, nella seduta del 15 febbraio ha deliberato all'unanimità di soprassedere all'esame della proposta di legge n. 24 "Premio d'insediamento per i giovani imprenditori coltivatori del Piemonte in collina, collina depressa e montagna", poiché le sue norme sono state recepite dalla legge sulle direttive CEE.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti idrici

Esame disegno di legge n. 126: "Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 8/11/1974, n. 32, e 29/4/1975, n. 23" (rinvio)


PRESIDENTE

Il punto quarto all'o.d.g. non è ancora perfezionato. Pregherei il relatore di riferire se nel frattempo la I Commissione si è dichiarata disponibile a mandare avanti il provvedimento.
Chiede di parlare il Consigliere Rossi. Ne ha facoltà.



ROSSI Luciano

La Commissione si è riunita lunedì per esaminare l'utilizzo dei 18 miliardi. L'Assessore ha esposto il parere della Giunta, ha ascoltato le proposte della I Commissione e si è impegnato a riferire alla Giunta il parere che abbiamo espresso. Lunedì prossimo, se ho bene inteso, la I Commissione delibererà in merito alle decisioni che la, Giunta in un senso o in un altro dovrebbe prendere. Questi erano gli accordi.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente della Giunta regionale, Bajardi.



BAJARDI Sante, Vicepresidente della Giunta regionale

In Giunta era emersa una coincidenza di valutazione fra alcune richieste e alcune proposte della Giunta. Si presentava l'ipotesi, quindi di constatare queste coincidenze in Commissione. Non sono in grado di dire se questo è avvenuto nel corso della riunione; purtroppo l'Assessore alla programmazione è partito per Roma per intervenire alla riunione della Commissione interregionale. Questa era la strada per dare il via ad una parte delle leggi all'o.d.g. e per evirarne il rinvio, almeno di alcune.
Non appena sarà presente il Presidente della I Commissione Rossotto potremo chiarire come stanno le cose. Se la questione non si scioglie, si attendono le decisioni della riunione della Commissione convocata per l'esame complessivo.



PRESIDENTE

Non penso che nella seduta della I Commissione che si è svolta nell'intervallo tra le due sedute del Consiglio sia stato affrontato questo problema. Ritengo che molto probabilmente il problema verrà risolto nella seduta di lunedì e che il punto quarto dell'o.d.g. debba essere portato ad una successiva seduta.


Argomento: Tossicodipendenza

Esame disegno di legge n. 118 "Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcoolismo"


PRESIDENTE

Passiamo al punto quinto: "Esame disegno di legge n. 118 'Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcoolismo' ".
Relatore è la collega Ariotti, a cui dò la parola.



ARIOTTI Anna Maria, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge n.118 "Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossico dipendenze e l'alcoolismo" assolve ad un preciso obbligo, previsto dalla legge statale, del 22/12/1975 n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza" che affida alle Regioni le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare diagnosi, cura, riabilitazione reinserimento sociale delle persone interessate. La legge statale segna un momento innovativo nella regolamentazione della materia, in precedenza disciplinata da una legislazione - la legge n. 1041 del 22/10/1954 - a carattere puramente repressivo e che, ponendo sullo stesso piano e prevedendo le stesse pene sia per i trafficanti ad ogni livello sia per i semplici detentori e consumatori degli stupefacenti, si è rivelata non solo iniqua sotto il profilo giuridico, ma nemmeno atta ad arginare in qualche misura il dilagare del fenomeno. Di contro, gli aspetti più qualificanti della nuova legge sono: 1) la depenalizzazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti, anche a scopo non terapeutico, operando così una netta distinzione fra consumatore e spacciatore, con la conseguente assicurazione al tossicomane del diritto di essere curato.
2) La definizione di nuove norme quadro per un intervento pubblico nei campo soprattutto della prevenzione - cura-riabilitazione dei drogati affidando compiti primari alle Regioni e agli Enti locali.
3) Inasprimento delle misure di repressione del commercio di sostanze stupefacenti, con forte aggravamento delle pene per gli spacciatori.
Sono sufficienti questi cenni per notare quanto la legge 685 abbia recepito di quel vasto dibattito culturale e politico che si è sviluppato in Italia sulla problematica delle tossico-dipendenze, nel momento in cui il fenomeno, primo limitato ad una ristretta elite appartenente a classi sociali elevate, in grado di dare risposte, individuali ai singoli casi scoperti nel proprio ambito, diventa fenomeno di massa, coinvolgendo gli strati della media e piccola borghesia, fino a giungere a fasce del proletariato e del sottoproletariato, incapaci di soluzioni, individuali perché prive dei mezzi necessari per contenere e troncare l'esperienza prima di esserne travolte.
A questo punto, infatti, di fronte all'allargarsi e al ramificarsi del fenomeno - quando cioè l'equilibrio sociale non riesce più ad assorbirlo attraverso i meccanismi soliti di escamotage: ignorare il fatto mistificarlo (ecco gli stereotipi droga=colpevole, drogato=diverso) -- si sente il bisogno di un'analisi più sistematica ed approfondita, che vada al di là dei singoli episodi, su cui riversare i lamenti di un moralismo tanto rispettabile quanto inconcludente e poco illuminante, e individuare le radici profonde della tossico-dipendenza. Non tardano ad evidenziarsi i legami strettissimi esistenti tra l'uso della droga e le strutture sociali in cui esso si diffonde.
Intorno agli anni sessanta, con l'emergere di una nuova generazione studentesca, in parte incapace, nell'oggettiva difficoltà del quadro generale, di trovare spazi reali d'azione e di lotta e di individuare vere prospettive politiche e culturali, il fenomeno, almeno inizialmente e nei riguardi delle droghe leggere, può essere visto - perché così fu vissuto come frainteso momento di liberazione e di rottura contro la società del consumo, dell'accaparramento, del profitto ad ogni costo, che proponeva falsi valori di cui i giovani incominciavano a dubitare.
La protesta si esaurisce nell'affermazione del non riconoscimento dei poteri costituiti, della non integrazione nel sistema produttivo, nella semplice opposizione al perbenismo, inserendosi in quel rifiuto delle credenze e dei valori tradizionali, comune alla maggior parte delle espressioni più significative della cultura dei XX secolo; si chiude in esperienze private, incapaci di incidere sui rapporti sociali, che pure sono messi in discussione. Vanificata ogni possibilità di consapevole e responsabile lotta sociale e politica, appare chiaro il carattere alienante della droga, risposta falsa, perché fuga ed evasione, a bisogni reali.
Negli anni dopo il 1970, con l'introduzione massiccia in Italia delle droghe pesanti e con il tragico coinvolgimento di strati sempre larghi di popolazione, si rende ancora più manifesto il rapporto droga-struttura sociale.
All'interno della società italiana, caratterizzata da uno sviluppo imponente, caotico delle forze in essa presenti, con le lacerazioni e le contraddizioni che ha comportato e comporta, mai risolte: dal lavoro alienante, al consumismo esasperato, alla disgregazione familiare all'urbanesimo forzato fino a giungere ad un sistema produttivo che tende a restringere il numero degli addetti, provocando sacche preoccupanti di disoccupazione e sottooccupazione, un'analisi attenta e non preconcetta non può non rilevare che, soprattutto in questi ultimi anni, l'uso della droga tende a diffondersi in quei settori della popolazione in cui sono più accentuate le forme di disadattamento, specialmente giovanile. Ragazzi che provengono dalle periferie delle grandi città o da zone sprovviste di ogni tipo di servizio sociale, che pagano sulla loro pelle il processo di emarginazione già subito dai genitori; ragazzi rifiutati da una scuola incapace di dare risposte adeguate di crescita effettiva e di partecipazione reale, destinati al lavoro minorile o alla non occupazione ragazzi che la precarietà e le strozzature del mercato del lavoro mantengono in uno stato d'instabilità e insicurezza o condannano alla disoccupazione. L'emarginazione, la privazione di un ruolo sociale e politico valido, la mancanza di strumenti concettuali utili per affrontare l'esame della realtà e proporre valori e soluzioni positive, sono le motivazioni vere che spingono sulla via della droga (o di fenomeni ad essa accomunabili, dall'alcolismo alla prostituzione); manifestazione estrema di disadattamento, risposta sbagliata a bisogni vitali non soddisfatti dal contesto sociale; autoesclusione da ogni reale possibilità di modificare ciò che in fondo si rifiuta.
Rimane valida l'affermazione di Gramsci quando nota: "I giovani sono in uno stato di ribellione permanente, perché esistono le cause di essa senza che ne sia permessa l'analisi, la critica, il superamento".
Pur dovendo riconoscere, per completezza di analisi, che altro elemento decisivo per comprendere le ragioni della diffusione delle tossico dipendenze, è costituito dalla decisione di vendere droghe pesanti in Italia, presa a livello internazionale da organizzazioni criminali, dotate di mezzi finanziari enormi e di eccezionali capacità di manovra e di pressione, le quali, d'altra parte, trovano possibilità di rifornimento in Stati che basano la loro sopravvivenza economica sulla coltivazione di sostanze stupefacenti, non ritengo opportuno approfondire questo problema che implica nodi di politica internazionale, assolutamente al di là nostro ambito d'intervento.
E' tuttavia utile sottolineare come queste iniziative internazionali abbiano maggiori possibilità di successo quando la situazione interna dei singoli paesi offre ampi spazi di accettazione, per l'oggettiva gravità del quadro generale, che si ripercuote, sempre e in modo pesante, sugli elementi più deboli e più esposti, socialmente e culturalmente; è la realtà italiana di questi anni.
Questa modalità di approccio alla problematica della droga evidenzia con chiarezza che la lotta contro la droga è lotta contro le cause dell'emarginazione e ogni conquista nel campo dell'occupazione dell'assetto del territorio, della casa, della scuola, della salute, è una risposta positiva e corretta che si riflette in ogni settore, anche in questo che stiamo ora trattando.
La drammatica frequenza con cui si ripetono episodi di violenza e di morte rende sempre più urgente il dovere di una presa di coscienza del pericolo di disgregazione che minaccia la nostra società e la necessità di un progetto di rinnovamento generale che coinvolga tutte le forze responsabili in essa presenti, ad ogni livello. Ne consegue che nell'ambito d'iniziative specifiche per combattere e contenere gli effetti della diffusione degli stupefacenti, vada privilegiato il momento preventivo rispetto a quello curativo, rifiutando gli interventi repressivi verso chi è essenzialmente vittima dell'uso della droga.
La legge 685 ha accolto fondamentalmente questa impostazione e queste sollecitazioni, pur presentando alcuni limiti e contraddizioni. Ne accenno solo alcuni. Non è prevista una vera disciplina delle "droghe legali", gli psicofarmaci; sono disattese alcune istanze di democrazia e di partecipazione, ad esempio il Comitato regionale non prevede la rappresentanza degli Enti locali tenuti a gestire i servizi; mancano indirizzi di coordinamento.
Di fronte al rischio di svuotare di contenuto i momenti della partecipazione e della riaggregazione delle esperienze, che costituiscono l'asse portante della prevenzione e della razionalizzazione degli interventi, tutti gli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane hanno concordato, all'unanimità, un documento programmatico che si articola in alcuni criteri operativi, a cui far riferimento nella stesura delle singole leggi regionali, e che sarà opportuno ricordare per inquadrare in modo corretto il disegno di legge 118 ora in discussione.
Inquadrare il fenomeno droga e la lotta contro la sua diffusione all'interno del piano di servizi antiemarginanti previsti nell'ambito delle U.L.S., attraverso una serie di attività non settoriali ma integrate a livello di territorio.
Delegare la gestione dei servizi ai Comuni e loro consorzi. Essi devono operare autonomamente nell'ambito della programmazione regionale e nel quadro delle costituende U.L.S., recuperando le attività, le esperienze e i modelli locali per quanto riguarda sia il tipo di rapporto terapeutico sia il tipo di struttura riabilitativa (comunità autogestite, affidamenti familiari) per consentire la verifica dal basso delle attività che si stanno svolgendo, in un confronto aperto tra tecnici e utenti indispensabile e per la formazione permanente degli operatori e per la risocializzazione del tossicodipendente che, solo se svolge un ruolo attivo, può diventare consapevole delle cause, presenti nel suo ambiente che lo hanno portato ad uno stato di emarginazione e può tentare di superarlo.
Evitare l'organizzazione di servizi settoriali per tossicomani, ma trovare risposte specifiche attraverso operatori competenti all'interno di una rete coordinata di servizi socio-sanitari, nell'ambito una problematica più vasta comprendente l'alcoolismo o altri fenomeni di "devianza ", come prevede l'art. 90 della legge 685 Individuare nei servizi socio-sanitari organizzati sul territorio, in base alla politica dell'onnicomprensibilità, il perno di tutta l'attività.
Organizzare le strutture e il personale già in attività, in particolare le equipes già distribuite sul territorio, opportunamente integrate ai fini della presente legge Effettuare il ricovero in ospedale solo in casi di gravi danni organici, con esclusione degli ospedali psichiatrici come prevede l'art. 90 della legge 685, speculazioni nella creazione di nuove divisioni o sezioni speciali.
Assicurare misure di ausilio legale e sociale da affiancare agli interventi sanitari.
I Comuni possono utilizzare e coordinare con i propri anche i servizi di dipendenza provinciale e quelli ospedalieri mediante convenzioni.
Il volontario può essere utilizzato a livello locale come integrazione e mai come sostituzione dei servizio pubblico.
Il Comitato di coordinamento regionale deve avere una composizione la meno burocratica possibile e bisogna prevedere un suo ruolo specifico nel coordinamento delle attività giudiziarie e scolastiche, previste dalla legge, con quelle più specificatamente socio-sanitarie.
Nel quadro delle U.L.S. e all'interno dei programmi regionali di formazione del personale socio-sanitario, occorre organizzare momenti di qualificazione e aggiornamento specifici, ma su tutta la problematica dell'emarginazione, come elemento di fondo. In tali programmi vanno inserite le iniziative didattiche attribuite dalla legge agli organi della scuola, in quanto essa ha una funzione preventiva indispensabile contro l'emarginazione sociale del giovane, se è in grado di fornire gli strumenti critici sulla propria realtà sociale, psicologica, morale e valori positivi su cui costruire la propria persona.
Approfondire la conoscenza dell'entità della diffusione della droga e dell'alcoolismo nel proprio ambiente, individuando gruppi e soggetti esposti al rischio, attraverso il coinvolgimento degli organismi locali gli organi collegiali della scuola, le associazioni giovanili.
Il disegno di legge 118 oggi in discussione, oltre a tener presente gli indirizzi programmatici della legge 685, in particolare gli artt. 2, 90 92, determinanti ai fini di una corretta impostazione dell'azione regionale, fa proprie le indicazioni, sopra elencate, del documento degli Assessori regionali, le scelte di politica socio-sanitaria contenute nel P.S.R., le linee direttive secondo cui si strutturano le future U.L.S. In questo quadro, con l'articolo 1 si inserisce la materia in un contesto più ampio, secondo le precise indicazioni dell'ultimo comma dell'art. 90 della legge 685 e secondo l'ottica che considera la droga come uno degli aspetti di un fenomeno più vasto.
L'art. 2, con riferimento all'art. 90 della legge 685, delega l'attività ai Comuni, in forma consortile o decentrata nel rispetto delle zone previste dalla legge regionale 9/7/76 n. 41 e nella prospettiva delle U.L.S.
L'art. 3 accoglie le indicazioni di recupero dell'esistente contenute nel primo comma dell'art. 90 della legge 685, proponendo alcune direttive di ristrutturazione dei servizi.
L'art. 4 indica precisi criteri di riaccorpamento di tutti i servizi che possono fornire un supporto urgente all'intervento regionale in materia. Le convenzioni con istituzioni private sono inquadrate, nel contesto generale indicato, secondo la normativa prevista dall'art. 94 della legge 685 con speciale riferimento all'ultimo comma che recita: "L'attività che associazioni, Enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni..., è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione nella materia".
Le precisazioni contenute nell'articolo, volte a garantire: 1) la metodologia dei funzionamento del servizio; unificare i momenti d'intervento sanitario psicologico e socio-assistenziale; stimolare l'autonoma volontà dell'assistito e favorirne il ruolo attivo all'interno del proprio ambiente; adottare il lavoro di gruppo per attuare una verifica tra gli operatori 2) la partecipazione dell'Ente locale nella gestione del servizio, sono tese soprattutto, nella coerenza di una impostazione già tradotta in leggi precedenti come quella dei consultori, approvata d'altra parte all'unanimità, ad evitare la deresponsabilizzazione degli Enti locali favorendo nello stesso tempo la circolazione delle idee e delle esperienze ed allontanando il rischio di sperimentazioni improvvisate e pericolose.
L'art. 5 precisa le modalità di vigilanza e controllo.
L'art. 6 accoglie la normativa della legge 685 art. 93 sugli assistenti volontari.
L'art. 7 stabilisce la presa in carico dell'assistenza da parte della Regione in casi particolari.
Gli artt. 8 e 9 contengono i criteri per l'operatività dei servizi e gli scopi a cui si tende con la presente normativa, nonché i principali diritti dell'assistito.
L'art. 10 configura l'attività informativa e organizzativa sui fenomeni oggetto della legge.
L'art. 11 vuole assicurare l'articolazione a livello territoriale delle attività specialistiche previste dalla legge 685 all'interno del coinvolgimento globale dei servizi.
L'art. 12, nell'ottica delle U.L.S. e con apertura ad ogni forma partecipativa, indica la necessità di collegamenti con le iniziative della scuola e dei suoi organi collegiali, data l'opportunità d'interventi unitari e omogenei.
L'art. 13 specifica la composizione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, inserendo in una dimensione di larga partecipazione anche i rappresentanti degli Enti locali.
L'art 14 precisa la programmazione degli interventi inserendo il piano del settore specifico nel piano socio-sanitario regionale.
L'art. 15 contiene le disposizioni finanziarie.
L'art. 16 dichiara l'urgenza della legge.
La presente relazione è approvata all'unanimità.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANLORENZO



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare per primo il Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Signor Presidente, signori Consiglieri, la legge statale sulla droga attribuisce alle Regioni un complesso di funzioni che investono praticamente tutta l'attività di prevenzione e di intervento nella materia.
La legge 685 individua correttamente queste funzioni in rapporto al dettato costituzionale nell'attività di organizzazione, direzione e coordinamento da parte delle Regioni, stabilendo nello stesso tempo l'obbligo della delega dei servizi agli Enti locali. Si tratta così di attuare la normativa statale nel qual caso, oltre a verificare la compatibilità delle norme regionali ai principi generali contenuti nella legge 685, vanno individuati quegli spazi di autonomia legislativa che consentono alla Regione di approvare una legge che non consista nel puro e semplice trasferimento di norme da un livello legislativo all'altro. La prima questione nella quale l'autonomia legislativa regionale si manifesta in modo coerente è senza dubbio quella della delega, che viene conferita ai Comuni ma che è esercitata secondo quelle forme di decentramento democratico e di partecipazione e di ristrutturazione dei servizi, sulla base delle quali si sono istituite le Unità locali dei servizi. La seconda questione attiene alla costituzione del Comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze che, nell'ambito delle facoltà previste dalla legge statale, ha compiti che, in rapporto alla previsione dell'art. 1 della legge regionale investono anche i problemi dell'alcoolismo, quindi anche delle altre intossicazioni voluttuarie e di ogni forma di emarginazione che abbia riferimento specifico alla legge e ai fini che essa si propone. E' certamente opportuno l'inserimento nel Comitato, innovando sulla precedente deliberazione, oltre ai rappresentanti degli Enti locali non previsti tra quelli obbligatori della legge nazionale, Enti locali che sono chiamati a svolgere un'attività di tutto rilievo per la delega che ad essi è attribuita, l'inserimento, dicevo, dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, per realizzare quel collegamento del potere politico con la scuola, che costituisce il momento essenziale dell'intervento preventivo così come è stato rilevato nel corso dell'inchiesta promossa dal Presidente del Consiglio regionale, e soprattutto per i necessari collegamenti con gli organismi collegiali della scuola.
Altra questione è quella relativa all'istituzione dei centri medici e di assistenza sociale di cui all'art. 92 della legge statale. La soluzione adottata dalla legge regionale è certamente la più qualificante, perch consente, come si dice nella relazione molto puntuale della collega Ariotti, di inquadrare il fenomeno della droga e la lotta contro la sua diffusione all'interno dei piani, dei servizi antiemarginanti previsti nell'ambito delle Unità locali dei servizi, ed evita l'organizzazione di servizi settoriali per tossicomani per trovare invece risposte specifiche all'interno di una rete coordinata di servizi socio-sanitari. Si evita così, anche al di là delle considerazioni generali di politica sanitaria e sociale evidenziate dalla collega relatore della legge, di creare delle strutture nuove probabilmente destinate a dilatarsi per propagazione spontanea in un settore che necessita invece e soprattutto di riorganizzazione e di razionalizzazione dell'esistente.
Vanno anche messe in rilievo a nostro avviso alcune modifiche che sono state apportate al testo legislativo già licenziato nel corso del secondo round della Commissione dopo il rinvio della scorsa seduta. In particolare: il recupero al Consiglio regionale del potere di autorizzazione all'esercizio di singole attività tra quelle previste dalla legge alle associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private, ferma restando l'esclusione di ogni attività curativa.
Un'individuazione più politica e non meramente fiscale o azionariale del ruolo degli Enti locali in ordine alla partecipazione ed alle forme attraverso le quali, nel caso delle convenzioni, deve essere realizzata.
L'attribuzione al Consiglio regionale del potere di deliberazione sullo schema tipo da predisporsi dalla Giunta, sentito il Comitato regionale ad hoc nel caso in cui manchi, come sembra ormai acquisito, lo schema tipo del Ministero della Sanità.
Il riferimento per l'attività di controllo e di vigilanza della Giunta agli indirizzi di programmazione regionale nella materia.
L'attribuzione al Consiglio regionale, in conformità dello Statuto e della legge 685, del potere della deliberazione in merito al piano di settore da coordinarsi con il piano socio-sanitario che la Giunta presenta.
E' ovvio che la deliberazione dovrà essere preceduta dalle relative consultazioni come prevede la stessa legge 685 e che il piano sarà attuato dalla Giunta.
Il riesame del disegno di legge ha anche consentito di raggiungere l'unanimità dei consensi sia sulla relazione sia sul testo legislativo che viene oggi presentato in Consiglio. Ci sembra questo un risultato importante non per perseguire degli obiettivi unanimistici ad ogni costo ma perché la delicatezza dell'argomento e la gravità dei problemi ad esso connessi hanno sempre visto l'unanime impegno del Consiglio regionale che già in occasione dell'indagine sulla droga ebbe a manifestare la propria unanimità e il proprio impegno collettivo.



PRESIDENTE

E' iscritta a parlare la dottoressa Vietti, ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Il Gruppo della D.C. ha seguito con grande impegno nell'ambito della Commissione la discussione su questo disegno di legge che tratta una materia di grande rilevanza sociale. Tuttavia non esprimiamo ancora il nostro parere. Lo esprimeremo a conclusione dell'iter legislativo; pertanto prima della votazione globale del disegno di legge faremo la nostra dichiarazione di voto.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Oberto. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Intervengo a titolo personale e faccio una dichiarazione che probabilmente può stupire i colleghi. Sono così preoccupato della possibilità di aggressione della droga che rinuncio persino agli innocui psicofarmaci che fanno dormire la notte. Quando si ha un certo carico di anni, il non dormire la notte è cosa abituale e si può vincere questo stato naturale ed organico con l'ingoiare alcune pasticche che tolgono lo stato di apprensione e di nervosismo.
La droga mi ha fatto sempre paura. Nella mia attività professionale, più di una volta ho avuto occasione di occuparmi di persone che proprio in quanto drogate si sono avvicinate alla consumazione del reato o del delitto.
A titolo personale, riservando naturalmente il mio voto alla decisione del Gruppo, desidero chiedere un chiarimento sulla relazione, che ho sentito essere stata approvata all'unanimità. La relazione è stata meditata su altri argomenti, oltre a quelli perspicuamente disegnati e portati innanzi, per cui, evadendo o tentando di evadere da un complesso di circostanze di vita, taluno si chiude in quello che ritiene essere il rifugio sicuro e tranquillante della droga. La collega Ariotti, relatore del disegno di legge, non ha fermato la propria attenzione su altri elementi di rilievo importantissimo, partendo dal concetto che il fenomeno della droga è fenomeno italiano, così com'è fenomeno svedese, così com'è fenomeno russo, di paesi cioè che hanno una loro strutturazione organica e politica assolutamente diversa.
Alla relazione si è data un'impostazione riguardante l'aspetto della gioventù che si ribella di carattere generale. Si dice citando Gramsci: "I giovani sono in uno stato di ribellione permanente" (ho voluto controllare Gramsci; non parlava del fenomeno della droga, che in quel tempo in Italia non esisteva o non era certamente marcato).
I giovani sono istintivamente portati ad essere ribelli, ad andare contro l'ordine costituito, perché lo vogliono conquistare e modificare a modo loro.
Vorrei chiedere rispettosamente alla collega Ariotti che ha scritto una relazione per molti versi meritevole di attenzione e di considerazione, se questa impostazione è valida, e per valido dovrebbe intendersi vitale senza che ne sia permessa l'analisi. Per quanto riguarda l'Italia direi certamente di no. L'analisi è ultra permessa nella forma violenta della contraddizione, è permessa nella forma di studio. Nel giornale di oggi leggo la pubblicazione di un volume "Droga in quale direzione", pubblicato dal gruppo Abele, che si indirizza come strumento tecnico e concreto di lavoro: primo in Italia, considera la droga da un punto di vista globale si rivolge agli operatori, ai genitori, ai gruppi volontari, agli Enti pubblici; è uno strumento accessibile a tutti coloro che vogliono interessarsi al problema; dunque è inesatto affermare che oggi, in Italia almeno, non parlo degli altri paesi, non vi sia questa possibilità di compiere analisi e di compiere una critica alle cause: è pertanto valida l'ultima parte del concetto gramsciano relativo alle difficoltà del superamento. Se dovessimo approfondire il discorso, andremmo molto lontano e non è mia intenzione fare questo.
Il mio richiamo è fatto in questi termini: la legge potrà diventare anche una buona legge, uno strumento buono, sempre che si sia fondamentalmente badato a costruire una classe di persone, addette a compiere le operazioni che la legge prevede, intendo dire scuola, famiglia.
Vogliamo guardare concretamente come stanno le cose? Non è la disgregazione familiare quella che molte volte ha posto in contrasto i giovani che sono andati per la strada della droga? Vogliamo chiederci se effettivamente non questa dissacrazione della famiglia che avrà i suoi torti, le sue magagne le sue incongruenze, che deve essere vista in termini di progresso e certamente di civiltà, ma che ha un suo valore sostanziale innegabile? Non c'è da chiedersi se vi siano state anche delle perdite di valori, di spirituali e religiosi? Non è stato il dissenso, che sembra debba predominare su ogni altra cosa, che ha stimolato e che ha determinato l'uso della droga? Tutte queste cose nella relazione non ci sono e la legge dovrebbe essere accompagnata da queste considerazioni. Se non prepariamo gli insegnanti delle scuole, se non facciamo un discorso aperto ai componenti delle famiglie, nel 1977 non opereremo sicuramente nella direzione sicura e precisa del riscatto delle vittime della droga. Concordo invece su un altro punto della relazione, là dove si dice di organizzare tutte le strutture e il personale già in attività o da nominarsi in particolare in sedi già distribuite sul territorio, opportunamente integrate ai fini della presente legge. E' una legge che potrà diventare buona soltanto se vi saranno gli operatori in tutti i vasti e complessi problemi ed aspetti che la droga coinvolge, soprattutto nella scuola. Ho ritenuto opportuno sottolineare l'importanza dei valori ideali, spirituali e religiosi, il senso della famiglia, il rispetto reciproco nell'accettare ancora una discussione, una disamina, il ritornare indietro dalla strada prescelta da parte di coloro che credono di trovare nella droga la possibilità di evasione positiva e concreta. In Italia ci sono ancora giovani che fanno una scelta diversa che rifiutano l'evasione e che costruiranno l'avvenire del nostro Paese.
Ecco perché non bisogna indugiare eccessivamente nell'accettare e nell'accogliere l'evasione come un motivo di spiegazione e di giustificazione: bisogna andare alla radice e vedere, stabilire perch taluno si è drogato, nel momento della prevenzione che è importantissimo nel momento della cura che è altrettanto importante, e, signori responsabili della Giunta, soprattutto nel momento del reinserimento.
L'esperienza ci insegna che 9 drogati su 10 rifiutano il reinserimento e ritornano fatalmente sulla strada che avevano prescelto. Ecco, -allora che la legge è un momento estremamente importante e delicato; ecco perch dovrebbe essere accompagnata, a mio sommesso avviso, da un documento nel momento in cui si delegheranno agli Enti locali le funzioni. Osserviamo ciascuno nella propria città, nel proprio paesetto, nella propria borgata pensiamo alla capacità di coloro che dovranno adoperare questo strumento pensiamo alla loro preparazione particolare, indirizzata in tal senso e chiediamoci se questo primo grosso esperimento di delega all'Ente locale non abbia un contenuto di rischio e di pericolo, se questa delega non debba essere accompagnata da un'attenzione particolare da parte dell'Ente Regione, perché non si arrivi a commettere l'errore più grave del male che si vuole curare. Non è sufficiente che i giornali dicano che la legge è stata approvata, che la legge esiste, che il problema è sviscerato, perch non è così. Possiedo dei dati recentissimi, ricavati nell'ambito della scuola, che fanno allibire, può essere che l'Assessore li conosca, pu essere che li ignori; i drogati maschi prevalgono nella misura dell'86%. E' un dato che induce ad una meditazione; è stata fatta un'indagine, da taluno giudicata severamente, nel senso che non è sufficientemente approfondita ed è stata respinta nei suoi risultati finali che suonavano come un grosso campanello d'allarme. I dati della scuola si riferiscono ad un censimento fatto alla fine del 1974 e rilevano che: il 25% dei consumatori di droga è nelle scuole elementari; il 60% è nelle scuole medie inferiori; il 10 nelle scuole medie superiori; il 5% all'Università.
In questa indicazione di dati e di cifre si nota chiaramente come il giovane, il cittadino, l'uomo, più diventa responsabile e consapevole tanto più rifiuta la droga. Ma è anche chiaro che nelle scuole elementari e nelle medie inferiori c'è questa insidia. Dò perfettamente ragione a quella madre che, poco tempo fa, mi diceva: "Ho detto al mio bambino di rifiutare la caramella anche se offerta dalla maestra", tanto è il pericolo, tanta è l'attenzione che deve essere portata in questa direzione per evitare grossi inconvenienti. Non sono un grande amico della statistica, perché in genere si dice che le statistiche sono bugiarde e possono essere valutate in un modo piuttosto che in un altro: ma quando le statistiche sono indicative di fenomeni come questo, indubbiamente le studiamo perché ci allarmano.
Vogliamo vedere questa suddivisione per tipo di lavoro? Ebbene il 30% dei drogati sono studenti, il 14% operai, l'8% commercianti e professionisti il 12% impiegati e il 36 % disoccupati. Qui il problema pone un interrogativo: drogati perché disoccupati o disoccupati perché drogati? Ho voluto rispettosamente e brevemente portare questi dati alla considerazione del Consiglio che è chiamato ad approvare una legge, in s buona, ma che ha bisogno, per diventare veramente operante, degli elementi a cui ho fatto riferimento. Mi perdonino i Consiglieri un piccolo peccato di orgoglio, che non è mio personale, ma è della Giunta che ho avuto la responsabilità di presiedere. Uno dei primi quaderni che la Regione Piemonte ha dedicato all'attenzione dell'opinione pubblica, delle scuole dei genitori, degli operatori, è un libretto sulla droga che indicava la gravità di questo problema. Signor Presidente, ho ritenuto di rubare questi momenti preziosi all'attività del Consiglio per dare un apporto che ritengo non sia del tutto inutile.



PRESIDENTE

Non c'è il minimo dubbio, Consigliere Oberto.
Ricordandomi un po' di cultura politica degli anni giovanili desidero soltanto citarle completamente la frase di Gramsci riportata nella relazione. Gramsci con questa frase non si riferisce all'epoca politica, ma fa un discorso di carattere e di atteggiamento generale dei giovani verso la società, in qualsiasi epoca. Poi aggiunge: "Le nuove generazioni arrivano sempre per vie originali e autonome a una concezione di rinnovamento", e mette in collegamento questa affermazione con un'altra e cioè: "la generazione che segue educa sempre quella che precede e di lì nasce lo stato di ribellione permanente".



OBERTO Gianni

Non ho titoli per darle un voto sulla conoscenza gramsciana. Ho voluto confrontare questa citazione e le dò atto che è in quei termini, ma collocata nell'argomento della droga, si potrebbe pensare che sia indirizzata specificamente a questo fenomeno.



PRESIDENTE

Bene.
Chiede la parola il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi, i trattamenti non di favore che vengono riservati alla nostra parte politica in questo Consiglio ci obbligano sovente a prendere la parola.
Dopo interventi quale quello che abbiamo or ora ascoltato da parte del Consigliere Oberto, dopo repliche argutamente polemiche quale quella che abbiamo or ora sentito pronunciare dal Presidente del Consiglio, ci troviamo in una situazione di disagio e di imbarazzo in quanto siamo obbligati a riportare il discorso in termini di banale normalità, e ce ne scusiamo con l'assemblea. Diceva stamani l'Assessore Marchesotti discutendo della vicenda del Samia, che non gli è dato di possedere la fantasia e la vis comica del Tassoni. Dovremmo dire, a questo punto, che purtroppo non disponiamo della feconda eloquenza di cui ci ha dato prova il Consigliere Oberto e che riusciamo faticosamente a costruire gli interventi a braccio, quale quello che adesso stiamo tentando di portare avanti; il che introduce una precisa denuncia, che sentiamo di fare, in ordine alla metodologia della discussione.
Alla precedente seduta del Consiglio regionale siamo venuti predisposti ad affrontare l'esame e la discussione in ordine a questa proposta di legge e, se ben ricordiamo, ci siamo trovati di fronte alla proposta del collega Ferrero che chiedeva di rinviare la discussione stessa in quanto al disegno di legge andavano apportate talune correzioni di ordine formale.
Non crediamo che siano state apportate solo correzioni di ordine formale, se è vero che una proposta di legge presentata sette giorni fa come espressione di maggioranza oggi ci viene ripresentata come espressione unanime della Commissione esaminatrice: il che sta a significare che in sette giorni qualcosa non di formale, ma di sostanziale si è modificato, ma il che sta anche a significare che ci siamo trovati questa mattina, alle ore 11, di fronte ad un testo di legge sostanzialmente nuovo sostanzialmente diverso, sostanzialmente modificato, relativamente all'impostazione politica, rispetto a quello presentato sette giorni fa sul quale avevamo cercato di fare un certo sforzo interpretativo. Discussioni di rilevante importanza come quella che qui si sta svolgendo dovrebbero consentire a qualunque parte politica di intervenire con più meditata riflessione, che non è consentita dalla procedura che anche in questo caso si è voluta seguire, e ce ne doliamo sinceramente.
In ordine al testo nuovo che ci è stato sottoposto non più tardi di questa mattina, siamo forzatamente costretti a limitarci a talune considerazioni di carattere generale. Senza dubbio è stata una procedura corretta quella della collega Vietti di spostare al termine della votazione dell'articolato il giudizio complessivo che il Gruppo di cui è rappresentante ed espressione intenderà dare.
Proprio per il fatto che dobbiamo giocoforza limitarci a considerazioni d'ordine generale, pensiamo sin da questo momento di anticipare l'atteggiamento della nostra parte politica al momento del voto sull'articolato e sul complesso della legge stessa.
Ci limiteremo allora a dire che questo disegno di legge altro non è che una proiezione a livello regionale della legge statale 22/12/1975, n. 685 a fronte della quale il M.S.I. ebbe già a manifestare, a livello parlamentare, molte accuse e - ci permettiamo di aggiungere - documentate critiche, se è vero che oggi si è fatta strada la convinzione (basta consultare quanto la stampa va scrivendo in questi ultimi giorni) che quella è una legge del tutto inadeguata a risolvere il problema sempre più drammatico della droga. In effetti, la legge statale aveva come contenuto positivo il riconoscimento del tossicomane quale ammalato da curare, da recuperare, da assistere; nei confronti della legislazione precedente era un'innovazione sulla quale non si può oggi non essere d'accordo. La legge aveva però in negativo molte ombre cominciando dal fatto che annullava, o rendeva del tutto indefinita, la distinzione tra tossicomane e spacciatore di droga, ignorando la logica drammatica, che poi abbiamo visto confermata giorno per giorno, che il tossicomane è costretto dalla forza stessa dei fatti a diventare spacciatore se vuole essere in grado di potersi procurare la droga stessa. Ugualmente criticabile era la considerazione del tossicomane che rifiutasse di essere messo in stato di cura.
Insufficienze e carenze quindi della legge statale che oggi troviamo proiettate nella legge regionale. Ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo aggiungere qualcosa in più.
La legge statale, com'è noto, demandava la pratica attuazione di tutto quanto stabilito alle Regioni che avrebbero dovuto in un certo lasso di tempo, per la precisione sei mesi, provvedere all'istituzione dei centri per il recupero dei tossicomani. Non sono passati solo sei mesi e siamo di fronte alla grossa inadempienza delle Regioni italiane (fa eccezione la sola Regione Lazio), inadempienza di cui vediamo, sia pure in termini più ristretti, colpevole e responsabile anche la nostra Regione, per la quale si potrebbe dire che, nelle more dell'attesa, qualcosa si è cercato di fare in questo settore con quell'indagine conoscitiva sulla diffusione della droga in Piemonte, di cui abbiamo avuto modo di parlare lungamente in questa sede. Non ci siamo rifiutati di dare un giudizio il più possibile responsabile ed approfondito su quell'indagine, che è stata senza dubbio di carattere spettacolare ma che, tuttavia, non ha approdato ad alcuna concreta conclusione, per cui si è vanificato l'impegno originario dell'iniziativa, per cui si è di fatto annullata quella che poteva essere una meditata, una cosciente ed intelligente iniziativa assunta dalla Regione Piemonte.
Che queste non siano osservazioni solo nostre è dimostrato dal fatto che uguali critiche abbiamo sentito avanzare anche da altre parti politiche. Ricordiamo, per esempio, che qualche mese fa in questi termini e su questo tema, scriveva sulla rivista del Consiglio regionale il Capogruppo socialdemocratico, Cardinali, il quale giustamente annotava che la spettacolare indagine della Regione Piemonte era soltanto servita a raccogliere taluni dati. Non vogliamo con questo dire che tutta quell'indagine sia da buttare a mare. Abbiamo già detto e ripetiamo che quell'indagine quanto meno aveva avuto il pregio di acutizzare la sensibilità dell'opinione pubblica in ordine ad un fenomeno che già si poneva drammaticamente un anno e mezzo fa.
Sta di fatto che la stessa nostra Regione, se era partita così, ha perso inspiegabilmente e colpevolmente diversi mesi e soltanto oggi arriva con questo provvedimento di legge sul quale cercheremo di dire qualcosa per il poco che ci è dato di conoscere, nelle brevi more in cui abbiamo avuto a disposizione il testo nuovo di legge.
Diciamo che questa è una legge ricca di contenuti ideologici. Abbiamo attentamente letto la relazione, ma non la possiamo condividere. Ci permettiamo anche di dire che, dal suo punto di vista, il Consigliere Oberto ha fatto benissimo a svolgere il tipo di intervento che ha svolto respingendo una relazione che sicuramente, colleghi Consiglieri, qualunque sia la vostra opinione, non è stata redatta che in chiave marxista, e questo non è sicuramente accettabile dalla Democrazia Cristiana, come non può essere accettabile dalla nostra parte politica. E' una relazione che non possiamo condividere per i termini che contiene, è una relazione che respingiamo e che potremmo valutare con un altro taglio, partendo da un altro punto di vista.
In fondo, quando si arriva a scrivere le cose che qui sono scritte e quando sentiamo ripetere con toni appassionati dal Consigliere Oberto che come spiegazione al fenomeno dei drogati in Italia, c'è una dissacrazione dei valori, una disancorazione dai valori fondamentali dello Stato, della società, della famiglia, colleghi Consiglieri, vogliamo fare i revanscisti o quanto meno i nostalgici? In questi trent'anni, Presidente del Consiglio non è stato l'on.
Giorgio Almirante; in questi trent'anni non abbiamo avuto responsabilità di governo; in questi trent'anni la responsabilità della crisi della giovent è dei partiti che sono stati al Governo, è dei partiti che hanno esercitato la finta opposizione. Questa è la verità.
Quando voi dite certe cose possiamo anche essere d'accordo: tutto questo nasce, tutto questo deriva per il fatto che sono stati dissacrati i valori di fondo, perché il giovane di oggi non è più il protagonista della propria vita. La gioventù capisce che è strumentalizzata, che è usata allora cerca nella facile, falsa, pericolosa e drammatica evasione della droga il soddisfacimento allo squallore e all'aridità morale e intellettuale oggi presente nel cuore di molti giovani.
E' una proposta di legge presentata con una relazione ricca di contenuti ideologici sui quali potremmo anche concordare perché, se la esaminiamo attentamente, notiamo che è il più grosso atto di autoaccusa che viene sottoscritto e firmato proprio da coloro che hanno avuto responsabilità di governo e di potere in questi anni in Italia. Ma, al di là di questa enunciazione, al di là dei contenuti ideologici, si limita ad essere una proposta di legge ricca di affermazioni di principi e nulla più.
Non è una proposta di legge che rappresenti un punto di arrivo e, cosa più grave, non indica alcun momento intermedio nel corso del quale sia possibile concretamente costruire le premesse per arrivare da qualche parte. Si dà ormai tutto per scontato, tutto per acquisito.
Per usare la terminologia e l'impostazione di altre parti politiche potrebbe essere un pregio il tentativo di voler consegnare alla comunità la soluzione di problemi che sono nati nella comunità stessa; ecco perch diciamo che questa legge rappresenta un punto di arrivo, non di partenza perché bisognerebbe che la comunità fosse sensibilizzata, preparata, avesse le strutture per adeguatamente affrontare tutto questo. Il che non ci sembra essere e tanto meno ci pare che il problema possa essere risolto affidandone la cura e la trattazione all'Ente locale, già oberato per un'infinità di altri problemi e sprovveduto, incapace, impossibilitato ad affrontare anche una tematica del genere.
In Italia si sono poste delle leggi, anche delle buone leggi, ma si è dimenticato che bisognava inserirle in un contesto diverso. Il principio della legge statale di affidare la cura e il recupero del tossico dipendente attraverso l'organizzazione di centri che spettano alle Regioni può avere una sua validità, ma in realtà che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che nella migliore delle ipotesi - e questo crediamo sia anche il caso del Piemonte - le Regioni non hanno potuto che mettere a disposizione qualche posto letto nei già disastrati ospedali.
Tutti abbiamo letto nei giorni scorsi che a Genova, essendosi arrestato un medico compiacente, di fatto fornitore dei drogati della piazza quattrocento giovani sono entrati in crisi di astinenza e la Regione che per delega ricevuta dalla legge statale, avrebbe dovuto provvedere al recupero e all'assistenza di quei drogati era del tutto sprovveduta incapace, inabilitata a farlo, al punto che il problema è tuttora aperto se si può configurare come reato di omissione di atti d'ufficio la notifica che la questura di Genova ha fatto all'Assessore alla sanità della Regione.
Questa è la situazione di tutte le Regioni italiane, questa è anche la situazione della nostra Regione.
Per concludere e per ribadire questo concetto, ripeto che ci troviamo di fronte ad una legge che non va oltre alle enunciazioni di principio.
Onestamente e obiettivamente non respingiamo questa proposta di legge che a differenza di altre, rappresenta un passo avanti rispetto al nulla che ci troviamo di fronte; ma non ci sentiamo di approvarla con voto favorevole perché ancora una volta stiamo affrontando da un'angolazione errata il drammatico problema della droga: stiamo concedendo ai drogati soltanto delle parole, delle enunciazioni di principio, delle promesse che non potranno in alcun modo, neppure con il disegno di legge che tra poco diventerà legge, affrontare quella che è ormai una piaga sociale dei nostri anni.



PRESIDENTE

Non vi sono altri iscritti a parlare, passiamo quindi alla votazione dei singoli articoli di legge per appello nominale.
Articolo 1 - Finalità della legge "La Regione, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, disciplina sul proprio territorio le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché contro l'alcoolismo, le altre intossicazioni voluttuarie e le forme di emarginazione che richiedano analoghe modalità di prevenzione e di intervento, al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 45 hanno risposto SI 44 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere Il Consiglio approva l'art. 1.
Articolo 2 - Delega dell'esercizio delle funzioni "L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 è delegato ai Comuni che vi provvedono ai sensi e nelle forme previste dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.
Sino all'entrata in vigore della legge regionale sull'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, le funzioni di cui alla presente legge sono delegate, nell'ambito di ciascuna unità locale dei servizi, al Comune designato dai Comuni che ne fanno parte o, in difetto, al Comune di maggiore dimensione demografica".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 41 hanno risposto SI 40 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 - Servizi territoriali "I Comuni attuano i servizi di cui al precedente art. 2 avvalendosi dei normali presidi ospedalieri, sociali e sanitari di loro competenza o di quelli dei quali sia loro delegata la gestione o dei servizi convenzionati organizzati e coordinati a livello territoriale secondo le necessità della zona e gli indirizzi programmatici della Regione.
A tal fine i Comuni possono avvalersi, d'intesa con gli Enti interessati del personale dei servizi territoriali dell'Amministrazione provinciale competente, dei centri sanitari locali dipendenti da Enti mutualistici o da altri Enti di diritto pubblico e, in relazione a necessità urgenti ed inderogabili di ricovero, degli ospedali locali, esclusi quelli psichiatrici.
La Regione opera affinché le Amministrazioni provinciali e gli altri Enti di cui al comma precedente organizzino i propri servizi nell'ambito delle zone di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere Il Consiglio approva l'art. 3.
Articolo 4 - Rapporti con associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro "I Comuni possono stipulare convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che, senza scopo di lucro, abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sociale, la riabilitazione ed il reinserimento sociale, con esclusione di ogni attività curativa, di ogni categoria di persone in stato di necessità, e che siano state autorizzate all'esercizio delle singole attività dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di cui al successivo art. 13.
Le convenzioni devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della Sanità o, in difetto di questo, dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale di cui all'art. 13 e approvato dal Consiglio regionale.
Le convenzioni, nel caso in cui non prevedano la gestione diretta del servizio da parte dell'Ente locale, devono garantire le metodologie di funzionamento dei servizi di cui al successivo art. 8, nonché le forme atte ad assicurare la partecipazione dell'Ente locale.
La Giunta regionale può inserire i servizi convenzionati nelle proposte annuali di finanziamento".
Il Consigliere Marchini ha presentato un emendamento all'art. 4; egli propone che siano soppresse le parole "con esclusione di ogni attività curativa".
La parola al Consigliere Marchini per una breve illustrazione dell'emendamento.



MARCHINI Sergio

Secondo noi i termini affermati nella legge sono viziati da due punti di vista; in primo luogo da una carenza di informazione di natura culturale perché la cura del tossicomane non si articola necessariamente in attività di tipo ospedaliero o consimili, quindi si andrebbero ad escludere attività curative di ogni tipo o genere, addirittura anche di natura psicologica. Si rischia di rendere frammentaria la possibilità di intervento degli Enti delle associazioni e delle comunità che con questo articolo si tenderebbe a privilegiare.
Ho ritenuto utile sottolineare questi aspetti e queste nostre riserve perché nella gestione della legge l'Assessore possa farne un certo uso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità

La Giunta non ritiene di accogliere questo emendamento anche perch l'art. 4 è frutto di un'elaborazione collegiale di tutti gli Assessori alla sanità. Questo non è certamente motivo sufficiente, ma voglio spiegare perché non si ritiene di accettare l'emendamento.
Tutto il fondamento della legge non parte dal punto di vista curativo.
Quando i Comuni dovessero fare le convenzioni le faranno con esclusione di questo aspetto. Va precisato invece che, per quanto riguarda l'assistenza sociale, la riabilitazione e il reinserimento, questi aspetti vanno sottolineati e vanno inseriti. Per tutte le altre attività ci sono le strutture pubbliche ad hoc alle quali i Comuni si devono rivolgere per fare le convenzioni.



PRESIDENTE

Chiede la parola la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

In realtà il primitivo testo del disegno di legge prevedeva le convenzioni esclusivamente per il reinserimento sociale dei soggetti assistibili; in seguito alla discussione in Commissione sono stati aggiunti anche gli interventi per la prevenzione e la riabilitazione. La richiesta espressa dal Consigliere Marchini era stata fatta anche da me nell'ambito della Commissione. Mi è stato risposto che non è che non si volessero prevedere convenzioni con istituzioni private per gli interventi sanitari ma che non si ritiene opportuno che si istituiscano strutture terapeutiche ad hoc, in quanto si è affermato che, a Genova, dove così è stato fatto, il risultato è stato negativo; si è affermato che gli interventi terapeutici sono rivolti a curare gli aspetti secondari della droga e non già ad interventi specifici. Si è per di più rilevato che le istituzioni private già hanno convenzioni per curare i fenomeni secondari degli effetti della droga. Se così non fosse sarei d'accordo con quanto propone il Consigliere Marchini. Mi sono lasciata convincere da tali dichiarazioni perché anch'io ritengo che non si debbano fare dei centri ad hoc per i drogati, ma che si possano avere delle convenzioni con istituzioni private per interventi di medicina generale. Ritengo corretta questa interpretazione e quindi l'articolo è soddisfacente; se così non fosse sarebbe opportuno accettare l'emendamento del Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Questo significherebbe che convenzioni di tipo curativo sono possibili ma al di fuori della portata della legge. Non c'è nessuna esclusione n previsione. In questo caso è ritirato l'emendamento.



PRESIDENTE

La discussione ha permesso di chiarire un punto non secondarlo. Il testo dell'art. 4 rimane immutato, passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Controllo e vigilanza "La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sull'esercizio delle attività di cui alla presente legge, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale nella materia.
L'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività di associazioni Enti ed istituzioni private autorizzate e non convenzionate è delegato ai Comuni territorialmente competenti".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Attività volontarie e tirocinio "I Comuni possono autorizzare, nell'ambito dei servizi territoriali di cui all'art. 3, la frequenza di persone idonee all'assistenza e all'educazione per partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Può essere altresì ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.
Il personale di cui ai commi precedenti non può essere retribuito n ricoprire posti in organico nei servizi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Prestazioni "I presidi ospedalieri, sociali e sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste, ai fini ed in conformità della presente legge senza oneri a carico degli assistiti.
L'onere delle prestazioni farmaceutiche è a carico dell'Ente cui compete l'assistenza farmaceutica o della Regione nel caso di cittadini non abbienti o che richiedano di beneficiare dell'anonimato".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Scopi e criteri di organizzazione dei servizi e partecipazione "Il riordinamento dei servizi di cui agli articoli precedenti ha lo scopo di: 1) rimuovere le cause di emarginazione sociale, caratterizzando l'attività dei servizi in senso preventivo 2) promuovere e unificare i momenti d'intervento sanitario, psicologico e socio-assistenziale integrando fra loro le attività dei presidi locali nell'ambito delle singole zone 3) favorire il reinserimento sociale e lavorativo in modo adeguato alle singole esigenze stimolando l'autonoma volontà dell'assistito e favorendone il ruolo attivo, all'interno del proprio ambiente di vita.
Criterio fondamentale per il funzionamento dei servizi è l'adozione del metodo di lavoro di gruppo con regolamentazione delle forme e dei momenti di relazione e di verifica tra gli operatori.
Il regolamento dei servizi deve prevedere altresì incontri con gruppi omogenei di persone interessate per l'individuazione dei fattori di rischio e forme di partecipazione dei cittadini, degli organismi di base e delle formazioni sociali organizzate nel territorio per quanto concerne la programmazione, gli scopi e i criteri di organizzazione dei servizi, e del controllo delle attività".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 35 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Art, 9 - Diritti dell'assistito "All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti, pur operando i servizi coordinati con ambiti di competenza territoriale delimitati secondo quanto previsto dal precedente articolo.
Deve altresì essere garantito il diritto all'anonimato in tutti i rapporti inerenti ai servizi da prestarsi e nelle segnalazioni di cui alla presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Attività amministrative, raccolta dati, segnalazioni "Le funzioni di: 1) - raccolta dei dati sulle tossico-dipendenze e loro trasmissione al Comitato regionale di cui all'art. 13 2) - ricezione delle segnalazioni, da parte di singoli sanitari curanti, di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di persone che, avendo intrapreso la cura volontaria, la interrompano 3) - ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia 4) - ricezione e registrazione dei provvedimenti dei giudici a carico dei tossico-dipendenti 5) - segnalazione al pretore dei tossico-dipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano, fatto salvo il diritto all'anonimato di cui al secondo comma dell'art. 9 della presente legge 6) - ricezione delle richieste d'intervento volontario da parte di chi eserciti la patria potestà o la tutela, sono affidate, sino all'entrata in vigore della legge regionale sulla organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, ai Comuni capoluogo di provincia per le Unità locali dei servizi come di seguito indicato: a) Torino, dalla ULS n. 1 alla ULS n. 44 b) Vercelli, dalla ULS n. 45 alla ULS n. 50 c) Novara, dalla ULS n. 51 alla ULS n. 57 d) Cuneo, dalla ULS n. 58 alla ULS n. 67 e) Asti, dalla ULS n. 68 alla ULS n. 69 f) Alessandria, dalla ULS n. 70 alla ULS n. 76.
Per tali attività i Comuni designati devono predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, locali appositi per la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, e destinare stabilmente per tali compiti apposito personale, inserendo organicamente gli uffici nel quadro delle attività delle istituende Unità locali dei servizi.
Per indirizzare l'assistito, in merito a tutte le segnalazioni, al presidio terapeutico competente per territorio nell'ambito del coordinamento zonale dei servizi comunali, i Comuni predetti dovranno operare tramite uno specifico orientamento dei servizi di guardia medica di base per l'emergenza, in stretto collegamento con gli uffici di cui al comma precedente.
I Comuni designati devono comunicare le modalità di utilizzo del servizio predisposto ai Comuni delle zone loro affidate ed alla Giunta regionale che provvederà a darne conoscenza alle autorità giudiziarie interessate ai sensi della legge 22 dicembre 1975 n. 685, agli ordini professionali degli operatori socio-sanitari interessati ed alle autorità sanitarie locali".
Vi è una proposta di emendamento soppressivo presentata dal Consigliere Marchini che dice: "Sono soppressi i numeri 2), 3), 4), 5)".
La parola al Consigliere Marchini per una breve illustrazione dell'emendamento.



MARCHINI Sergio

La formulazione del mio emendamento è estremamente infelice. La raccomandazione vale anche per l'art. 9.
Mi pare che si debba introdurre il concetto di obbligo all'anonimato da parte dell'operatore e non il diritto dell'utente, poiché andiamo a creare il pericolo che l'utente del servizio non sia a conoscenza di questo suo diritto o, comunque, proprio per il fatto che non ha questa garanzia a monte, non chieda la prestazione. Suggerirei quindi un emendamento modificativo al numero 5), penultima riga, dov'è scritto: "salvo il diritto all'anonimato", cioè di sostituire con "fermo restando l'obbligo dell'anonimato".



PRESIDENTE

Se non vi sono altre osservazioni poniamo in votazione l'emendamento del Consigliere Marchini che alle parole "salvo il diritto all'anonimato" propone di sostituire le parole "fermo restando l'obbligo dell'anonimato".
Chi approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento risulta approvato all'unanimità.
Poniamo quindi in votazione il testo dell'art. 10 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 43 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Attività specialistiche "Gli interventi relativi: 1) - all'approfondimento degli aspetti specialistici della materia oggetto della presente legge, anche per garantire ausilio continuativo a tutti i presidi sanitari locali od a singoli operatori 2) - alla determinazione delle più idonee terapie di disintossicazione, al fine di promuovere l'omogenea applicazione 3) - all'approfondimento di ogni opportuna iniziativa volta al recupero sociale degli assistiti interessando in via prioritaria la famiglia e le strutture ed i gruppi sociali del territorio 4) - alla promozione e all'attuazione di iniziative di formazione ai fini della presente legge per operatori sociali e sanitari attivi nei presidi regionali, nel quadro della programmazione regionale in materia di formazione socio-sanitaria devono essere programmati nell'ambito delle forme di coordinamento dei servizi socio-sanitari di cui all'art. 3 della presente legge, in conformità della metodologia delle attività di gruppo di cui all'art. 8".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Prevenzione nella scuola "La Regione e gli Enti delegati, nell'ambito ed ai fini della presente legge, promuovono, d'intesa con le autorità scolastiche competenti e con gli organismi collegiali della scuola, iniziativi volte a: a) fornire un contributo specifico di conoscenza inquadrando il problema della prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo nell'ambito più ampio dell'educazione socio-sanitaria b) coordinare a tal fine l'opera della scuola con quella dei servizi territoriali c) realizzare il massimo collegamento dei servizi territoriali con gli organi collegiali della scuola d) favorire la presa di coscienza autonoma dei giovani sui problemi dell'emarginazione e della sua prevenzione attraverso forme di partecipazione attiva".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze e dall'alcoolismo "Ai sensi degli art. 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e con i compiti in essi indicati, è istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo.
Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale e alla sanità, ed è composto da: a) un funzionario del Ministero della sanità b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati nella legge di cui al primo comma del presente articolo d) un'ispettrice di polizia e) i Presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione f) i Presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge di cui al primo comma del presente articolo, e, in via transitoria, dai Presidenti delle sezioni civili indicate dall'art. 107 della stessa legge g) l'Assessore regionale all'assistenza h) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione i) un Assessore alla sanità di Comune capoluogo di provincia l) un Assessore alla sanità di Amministrazione provinciale m) un rappresentante dell'ANCI n) un rappresentante dell'URPP o) dodici esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a sette, scelti fra le categorie di medici psichiatri, psicologi farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, in modo da assicurare una rappresentanza omogenea di tutto il territorio regionale e degli operatori che appartengono ai servizi comunali e provinciali.
Il Comitato, i cui membri sono designati dagli organi competenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Programmazione degli interventi "La Giunta regionale, esaminati i programmi d'intervento presentati dai Comuni interessati e sentito il Comitato regionale di cui all'art. 13 predispone il piano regionale del settore coordinato con il piano socio sanitario, ed i relativi finanziamenti.
I programmi d'intervento dei Comuni devono essere presentati nelle forme previste dall'art. 2 della presente legge e devono contenere i dati relativi a: a) - la consistenza demografica della zona ed il coefficiente di urbanizzazione b) - il tasso di incidenza locale delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo c) - il programma operativo dei servizi nell'ambito zonale d) - lo stato dei servizi esistenti e) - l'onere di gestione f) - ogni altra notizia utile ai fini dell'attuazione della presente legge.
Il piano regionale ed i suoi periodici aggiornamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, e sono attuati dalla Giunta regionale.
Ai Comuni capoluoghi di provincia spetta comunque il rimborso delle spese d'impianto e di gestione degli uffici per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 41 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Disposizioni finanziarie "La Regione assicura i finanziamenti per le attività delegate e affidate in via transitoria, utilizzando il fondo previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché gli stanziamenti in bilancio per l'erogazione di contributo annuale ai centri specialistici per tossicodipendenze già convenzionati col Ministero della sanità, che s'intendano riassorbiti nelle attuali forme organizzative dell'intervento, nonché mediante eventuali stanziamenti integrativi.
Ai fini di cui al precedente comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1977 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo n. 362, con la denominazione: "Assegnazione di fondi per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossico dipendenze e l'alcoolismo", e con la dotazione di L. 271.364.900; nello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio sarà istituito il capitolo n. 4620, con la denominazione: "Assegnazione di fondi ai Comuni per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossico dipendenze e l'alcoolismo", e con lo stanziamento di L. 271.364.900.
Nei capitoli di cui al precedente comma sarà altresì iscritta la somma che risulterà assegnata alla Regione Piemonte a seguito del riparto dei fondi di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 per l'anno finanziario 1977.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi i capitoli di cui al secondo comma saranno iscritti con dotazioni e stanziamenti pari rispettivamente alle somme che risulteranno assegnate per i corrispondenti anni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Disposizioni finali "La presente legge è dichiarata urgente ai fini dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 16 è approvato.
Terminata la votazione sui singoli articoli, passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.
Ha chiesto la parola la dottoressa Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria

Si sta per esprimere il voto finale sul disegno di legge n. 118 concernente norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossico-dipendenze e l'alcoolismo, conseguente alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, che affida alle Regioni le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il voto viene dopo che la Regione ha promosso un ampio dibattito nella comunità e, in particolare, fra i giovani sull'inquietante problema, dopo una discussione già avvenuta in quest'aula, dopo un'ampia consultazione con gli Enti locali, le associazioni e gli Enti che si interessano del problema. Non torneremo quindi sull'argomento, ma esamineremo esclusivamente le modifiche da noi ritenute qualificanti, che sono state apportate al testo primitivo, in seguito alle suddette consultazioni ed al confronto in Commissione, cui abbiamo dato il nostro contributo.
In attesa delle leggi di delega ai Comuni e Consorzi di Comuni delle funzioni concernenti gli interventi socio-sanitari, ci pare opportuna l'aggiunta, all'art. 2, della norma transitoria che affida i compiti al Comune designato dai Comuni facenti parte dell'Unità dei servizi, oppure in mancanza di designazione, al Comune dell'Unità dei servizi che ha maggiore dimensione demografica, al fine di non correre il rischio della mancata operatività della legge, tenendo conto che i servizi previsti richiedono un elevato livello qualitativo, difficilmente realizzabile dai 1209 Comuni della Regione.
Su nostra proposta, all'art. 3, si è espressamente indicato, in analogia alla legge nazionale, che i Comuni attuino le funzioni loro delegate non solo attraverso i normali presidi e servizi sanitari sociali di loro competenza, ma anche attraverso servizi convenzionati per garantire la valorizzazione di iniziative presenti sul territorio ed il pluralismo delle iniziative. E' stata ampliata la possibilità di convenzione con istituzioni private limitata nel primitivo testo del disegno di legge al reinserimento ed ora estesa anche ad attività di assistenza sociale e di riabilitazione, escludendo alcune norme limitative quale quella che recitava che le convenzioni avvenivano "qualora ciò non costituisse pregiudizio per il servizio pubblico", norma che certo non incentivava iniziative private nel settore.
In coerenza alla posizione sempre assunta abbiamo proposto, con esito positivo, che venisse esclusa la "previa autorizzazione della Giunta regionale" per la stipula delle convenzioni tra Enti locali territoriali ed Enti privati ad evitare interventi burocratici della Giunta che mortificano l'autonomia degli Enti locali. Così come per le autorizzazioni al funzionamento di attività private, il Consiglio è tenuto ad applicare esclusivamente le norme previste dall'art. 94 della legge nazionale 22 dicembre 1975, n. 685, superando la discrezionalità e le rigide norme previste dal primitivo testo del disegno di legge che erano in contrasto con la libertà dell'iniziativa privata. Riteniamo soprattutto qualificanti le modifiche avvenute in seguito alla presentazione dei nostri due emendamenti nella scorsa seduta del Consiglio, relativi alle convenzioni tra gli Enti locali territoriali e privati ed alla definizione delle competenze attribuite alla partecipazione dei cittadini, degli organismi di base e delle formazioni sociali. Per quanto riguarda le convenzioni tra Enti locali e privati, si è chiarita l'esigenza della partecipazione dell'Ente locale, che riteniamo indispensabile, superando però dizioni equivoche che potevano prefigurare forme di cogestione deresponsabilizzanti sia per l'Ente gestore che per l'Ente locale. Così come la partecipazione dei cittadini e degli organismi di base, che deve essere incentivata per la gestione di tutti i servizi sociali ed in particolare in questo delicato settore, si esplicherà sulla programmazione, sugli scopi e criteri di organizzazione dei servizi e sul controllo delle attività perché siano attuate coerentemente ai principi della legge, superando la primitiva dizione la quale prevedeva che la partecipazione concernesse anche la "metodologia d'intervento", il che poteva essere inteso come una ingerenza indebita sull'attività degli operatori mortificando la loro libertà e la loro dignità professionale.
Apprezziamo l'accoglimento di queste nostre proposte e riteniamo urgente l'approvazione della legge per sensibilizzare la comunità e, in particolare, gli Enti locali e gli organismi scolastici, nonché per la promozione di servizi adeguati preventivi e di reinserimento per coloro che hanno fatto uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fenomeno determinato da molteplici e complesse cause, tra cui la crisi dei valori ed il disadattamento familiare e sociale.
Per questi motivi, a nome del Gruppo D.C., esprimo il voto favorevole sul testo complessivo della legge.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Gastaldi. Ne ha facoltà



GASTALDI Enrico

Il disegno di legge n. 118 è per noi coerente con la volontà di distinguere nell'organizzazione sanitaria tre momenti: prevenzione, cura e riabilitazione. La prevenzione della tossico-dipendenza è ben localizzata nei tempi, già nel periodo scolastico e dopo di esso, e negli organismi che la debbono effettuare, Unità sanitarie locali, specialisti e forze sociali ai quali è lasciata anche la libertà di scelta dei modi e dei mezzi. La cura è logicamente riservata agli specialisti, unici competenti sia all'inizio di essa, sia nel suo mantenimento. La riabilitazione è ben programmata nelle responsabilità dei servizi sanitari e delle forze sociali e nel luogo: famiglia, organizzazioni convenzionate, organizzazioni private da convenzionare.
L'unico dubbio può sorgere dalla precisazione fatta nella relazione e non nella legge circa l'identificazione nelle comunità autogestite come uno dei mezzi per la riabilitazione del tossico-dipendente. Dall'obbligo all'anonimato, dal diritto alla gratuità delle cure, dalla libera scelta del medico e del luogo di cura, dalla fiducia nella sua cooperazione all'esito della cura, dal diritto al reinserimento sociale e all'obbligo per tutti di cooperarvi, famiglie e forze sociali, si ricava, ampliato rispetto alla legge statale, il carattere di ammalato e non di colpa del tossico-dipendente. L'individuo opera nella società per le sue facoltà superiori, il cervello, che agisce sotto la spinta di due forze l'ereditarietà e i riflessi condizionati- L'ereditarietà è quella che è e non può per ora essere modificata, i riflessi condizionati sono gli effetti delle connessioni nuove che si stabiliscono nel cervello inteso come una perfetta macchina elettronica che, attraverso meccanismi non ben noti, per atti che si ripetono nell'ambiente, nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, rispondono con una particolare azione. I fattori ereditari ed i riflessi condizionati, già formatisi, facilitano e ritardano gli effetti ma solo l'ambiente li sviluppa e li provoca. Poiché la creazione dell'ambiente non è responsabilità del singolo uomo, pensiamo che l'individuo, che ereditarietà e società hanno reso asociale, se è ritenuto pericoloso per la società, debba essere isolato e non punito, se non è ritenuto pericoloso debba invece essere curato e seguito, modificando l'ambiente in cui vive. Per queste ragioni, come abbiamo approvato la modificazione apportata dallo Stato alla vecchia legge sulle tossicodipendenze, altrettanto positivamente giudichiamo la legge regionale alla quale daremo voto positivo.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà



MARCHINI Sergio

Questa legge lascia parecchi spazi vuoti e zone di indeterminatezza notevoli: ad esempio, non viene chiaramente indicata la volontà di riqualificare o meglio qualificare e preparare gli operatori in un settore così delicato; inoltre non è stabilito chiaramente chi avrà la funzione di preparare gli operatori. Per quanto si riferisce ai Comuni è chiaro che si è affidato tutto al loro volontarismo, senza dare precisi indirizzi e tempi di attuazione, con riserva d'intervento di legge della Regione in caso di loro inadempienza. Ciò nonostante ci sembra che lo sforzo che ha fatto la nostra istituzione in una materia così nuova e così difficile e delicata meriti una considerazione positiva per cui voterò a favore della legge.
Il dibattito era stato aperto su toni diversi da quelli dimessi che stiamo assumendo in questo momento: si sono fatti richiami a Gramsci, che non ho il piacere di conoscere così bene. Tuttavia l'annotazione è del tutto fuorviata, perché il riferimento al conflitto generazionale penso abbia altre testimonianze letterarie di più comune conoscenza che non quella gramsciana. Il fatto generazionale in definitiva è anche un fatto ideologico: è, tutto sommato, positivo in termini algebrici, mentre il fenomeno della droga è in termini algebrici negativo perché è una fuga dalla realtà, è una fuga dalla vita ed e anche una fuga dal conflitto generazionale. Il nostro Paese, che è vissuto per secoli ai margini della realtà europea e mondiale, vive molti dei fenomeni della vita moderna in termini provinciali. La rivoluzione del '68 nella scuola ha portato nei paesi dov'è nata un certo risultato: pensiamo che cosa è stata la contestazione negli Stati Uniti, pensiamo come si è sviluppato in America il movimento hippy e pensiamo invece come è diventato in Italia; mi pare che da una parte ci siano stati i capelli lunghi e dall'altra solo pidocchi! Quindi il problema della droga in Italia troverà più difficoltà ad essere risolto che non in qualsiasi altro Paese, proprio perché è un fenomeno di risacca che nasce dalla slabbratura della realtà di altri, ma non nasce dalla nostra realtà. Negli Stati Uniti la contestazione è nata dalla ripulsa nei confronti di certi fenomeni ben individuati nella società, mentre in Italia ognuno di noi cerca di attribuire ad altri non tanto la responsabilità, ma addirittura l'individuazione dei problemi.
E' difficile individuare il tipo di disaffezione nata nei giovani che rifiutano il conflitto generazionale e si rifugiano nella droga. Quale fenomeno produce questo? Ogni gruppo politico potrebbe esprimere le proprie argomentazioni, se però andiamo a interrogare i giovani, scopriamo che essi non si riconoscono, almeno in gran parte, in nessuno degli argomenti che esprimiamo nei loro confronti.
Ritengo che la nostra istituzione faccia il proprio dovere promovendo questa legge. D'altra parte la necessità di dare una nuova dimensione all'esistenza dei giovani che costituiscono la generazione immediatamente dopo la nostra è certamente più forte della nostra capacità di operare e di avere idee per fare cultura. Si dice spesso che a questa società si devono ridare i valori, ma in definitiva i valori sono come i mobili antichi che vengono riscoperti dopo anni, recuperati, restaurati e tenuti quasi per darci una testimonianza di partecipazione alle crociate, quando magari zappavamo la terra. Mi pare piuttosto che si debba ricuperare il senso più immediato della vita che significa anche nascere, morire, avere figli.
All'azione positiva deve corrispondere il premio, all'azione non positiva deve corrispondere non la punizione, visto che non vogliamo metterci in questa collocazione, perlomeno non l'identico premio. Se non ricreiamo una società individualistica dove ogni cittadino è portato a riconoscere il premio e la validità dell'azione secondo coscienza, finiremo in una società in cui verrà riproposta una filosofia di massa come è avvenuto molti e molti secoli addietro.
Con questo discorso andremmo molto lontano. Comunque mi pare che non si possa ridurre questo fenomeno unicamente ad una interpretazione gramsciana.
Lo sforzo che hanno fatto la Giunta e la Commissione per elaborare un testo di legge in una materia così nuova e difficile è tale da meritare un voto positivo



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

La presente legge, su cui il nostro giudizio è positivo, è la traduzione in termini regionali di quelle che sono state le scelte sociali e politiche a livello nazionale. Come già in precedenti leggi, non si tratta di rivedere la complessità della tematica, si tratta bensì di adeguare gli interventi alla realtà locale. Tutte le discussioni sul valore della famiglia e sui significati ideologici possono essere ascoltate, ma non credo meritino maggior approfondimento e debbano essere motivo di ulteriori diversificazioni, quando tutti concordano nella necessità di adottare misure e modi d'intervento attraverso il convincimento, attraverso modi diversi d'impostare i rapporti sociali in una società che corre il rischio di disgregarsi, di spaccarsi, di rompersi. I fenomeni che conosciamo sono testimoni fedeli di una situazione che deve in ogni caso premiare il momento di responsabilità sociale, di esaltazione di valori, di dignità dell'individuo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrero.



FERRERO Giovanni

Il nostro Gruppo, dopo aver votato in modo positivo tutti gli articoli dà voto positivo anche sulla legge nella sua interezza, legge alla quale il nostro Gruppo, così come altri Gruppi, ha lavorato per la sua definizione.
Molte cose sono state dette da parte di più interlocutori della maggioranza e non vorrei qui riprenderle, desidero soltanto correggere alcune sfumature. Innanzitutto per il modo unitario e positivo con cui si è svolto il lungo ed approfondito dibattito in Commissione e in aula, non si pu parlare di accoglimento di proposte di questo e quel Gruppo, bensì si pu parlare di riaffermazione dei principi della legislazione regionale, già approvata in modo unitario e che in questa legge trovano un'ulteriore positiva verifica. Di fronte alla concretezza e alla drammaticità del problema, ben grave sarebbe una diversificazione di pura natura ideologica.
Si tratterà nelle sedi opportune di riprendere invece una parte stimolante della discussione che mi pare non possa essere fatta ricadere tutta su questo disegno di legge. In particolare il ruolo dell'uomo, della famiglia il problema della disgregazione e nello stesso tempo le spinte positive che tra i giovani e in altri ceti esistono è un aspetto che deve essere misurato e valutato in sedi opportune, anche rispetto a concezioni che non sono quelle mie personali o di altri componenti del mio partito. In sostanza, non vorrei che soltanto su temi di questa natura, sulla famiglia sull'uomo, sulla libertà, sulla sua collocazione si accendessero discussioni che forse potrebbero trovare in modo concreto in tutta la materia del servizio una ripresa più puntuale. Nella seduta del Consiglio regionale della settimana scorsa il sottoscritto, sollecitato da alcuni Commissari, aveva proposto il rinvio alla Commissione della materia legislativa che stiamo per approvare per due ordini di motivi, che allora illustrai chiaramente: il primo era la revisione formale del testo per renderlo più congruo ed idoneo a diventare testo legislativo; il secondo era per permettere a tutti i Gruppi di approfondire la materia in discussione, in sostanza, le modalità con cui si garantiva l'impegno da parte dell'Ente locale e l'autonomia da parte delle iniziative private. Il testo sottoposto oggi alla vostra attenzione mi pare che non dia luogo a preoccupazioni o timori come sono stati qui manifestati. Si è ricordata la "Secchia rapita" del Tassoni il cui finale dice, grosso modo, così: "il giorno d'Ognissanti, il dì nascente ognun se ne lasciò, ognun se ne partì dalla campagna rasa"; il tono è adeguato a molti interventi, e conclude giustamente "e se ne tornò a mangiar lieto l'oca a casa", Siccome il Tassoni ha imperversato durante tutta la giornata, mi pare che ci si debba anche richiamare ai contenuti di quell'opera di profonda saggezza e non contrapporre grandi discussioni a conclusioni correttamente unitarie proprio per il loro carattere operativo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità

Vorrei fare soltanto alcune brevissime considerazioni. La prima è per esprimere la grande soddisfazione per il carattere unanime di questo dibattito che conclude un ciclo iniziato, come ha ricordato il Consigliere Oberto, nella precedente legislatura con la pubblicazione del libretto sulla droga; la seconda è per dare atto dell'apporto determinante e costruttivo da parte di tutti i Gruppi nell'elaborazione di questa legge la terza considerazione riguarda il contenuto di rischio; in questo concordo con alcuni Consiglieri nel delegare tutto agli Enti locali.
Qual è però la risposta a questo contenuto di rischio? Un'azione vigilante e continua del Consiglio, una tensione morale notevole affinch la legge possa essere attuata anche in termini positivi e solleciti.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni; possiamo quindi passare alla votazione finale del disegno di legge per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico i risultati della votazione sull'intero disegno di legge: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere Il Consiglio approva il disegno di legge n.118.


Argomento: Comunita' montane - Piani pluriennali

Esame piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità montana Valle Sesia


PRESIDENTE

Possiamo passare ad un altro punto all'ordine del giorno.
Chiede di parlare il Consigliere Paganelli. Ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

E' opportuno passare subito all'ultimo punto all'ordine del giorno che comporta alcune scadenze che il Consiglio deve adempiere oggi. Vi sono poi richieste perché passino i finanziamenti agli ospedali e in ultime il dibattito sulle ferrovie.



PRESIDENTE

D'accordo. Passiamo ai punto tredicesimo "Esame piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità montana Valle Sesia". In relazione a questo il Presidente Rossotto ha alcune comunicazioni da fare.
Ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice, relatore

La I Commissione, come stabilito dalla legge regionale emanata in attuazione della legge nazionale istitutrice delle Comunità montane, è stata investita dell'esame del piano di sviluppo della Comunità montana Valle Sesia, esame effettuato in termini molte serrati durante parecchie riunioni, stante la necessità di arrivare oggi in Consiglio regionale perché, ai sensi dell'art. 11 della citata legge, il Consiglio possa esprimere un parere e la Giunta approvare o meno il piano di sviluppo.
Le osservazioni che la Giunta ha fatto pervenire alla Commissione avevano sollevato alcune perplessità in ordine alla portata indicazioni specialmente di carattere finanziario, relative ad opere e interventi collegati non soltanto alle previsioni di spesa regionale, ma anche ad altri Enti non controllabili dal livello regionale che implicherebbero indicazioni che potrebbero essere in contrasto con il Piano di sviluppo regionale. Lo studio positivo effettuato dalla Comunità montana e stato apprezzato dalla Commissione come indubbio momento di responsabilizzazione sui problemi inerenti allo sviluppo di zone montane verso le quali molte volte si è manifestato l'intendimento di intervenire per modificare il lento e costante abbandono delle stesse anche con perdite di carattere economico. La Commissione ha anche avuto un incontro con i rappresentanti della Comunità montana ed ha segnalato la necessità di un raccordo tra il piano di sviluppo della Comunità, il piano dei Comprensori e il Piano di sviluppo regionale. Il totale delle previsioni di spesa ammonta a 20 miliardi. E' ovvio che se moltiplichiamo questa spesa per le 44 Comunità montane possiamo indicare i livelli di fabbisogno in rapporto alle capacità e disponibilità finanziarie che assolutamente non ci sono. Vi sono stati vari incontri tra la Giunta e la Commissione nel tentativo di raggiungere posizioni unitarie tra le varie forze politiche. L'art. 11 innesca un meccanismo sul quale bisogna misurarsi perché quando si dice che la Giunta approva su parere del Consiglio regionale, ovviamente si viene a creare una concatenazione per cui se il conforme parere non viene trovato con il comune e reciproco accordo, tutto diventa irrisolubile. Le due motivazioni di approvazione e di non approvazione erano estremamente vicine nella necessità di premiare e di riconoscere lo sforzo costruttivo del processo di piano attuato dalla Comunità montana e di indicare certi limiti che non possono assolutamente costituire prevaricazioni nelle scelte a livello centrale inteso come Regione nei confronti delle Comunità montane. La soluzione a cui la I Commissione è pervenuta non deve rappresentare un tentativo di compromissione nel trovare a tutti i costi un accordo, ma è la traduzione in termini concreti dei limiti che si dovevano dare all'approvazione o al rapporto dialettico che si deve stabilire tra la Regione e le Comunità montane. La delicatezza politica del rapporto che si viene ad instaurare, per la prima volta, in carenza del Piano di sviluppo regionale (questo è il primo piano di sviluppo che viene all'esame del Consiglio) ha costituito motivi di profonda attenzione e valutazione da parte della Commissione la quale oggi, in un nuovo incontro con la Giunta ha suggerito al Consiglio il seguente testo di deliberazione.
"La I Commissione, esaminato il piano di sviluppo della Comunità della Valle Sesia, viste altresì le osservazioni di merito formulate dalla Giunta in un suo documento istruttorio, propone l'approvazione del piano con dispositivo di delibera formulato come segue: delibera il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità Valsesia Varano (VC), redatto ai sensi della legislazione citata in premessa è approvato, come quadro di riferimento dell'attività programmativa della Comunità, in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio regionale fatto salvo: le eventuali esigenze di aggiornamenti e adattamenti da effettuarsi in sede di piano stralcio, in conseguenza della verifica di compatibilità da compiere con indicazioni del Piano di sviluppo regionale e dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale n 41 del 4/6/1975 le previsioni degli oneri finanziari di pertinenza dei soggetti diversi dalla Comunità montana sono da ritenersi come semplici operazioni contabili. In particolare per gli oneri attribuiti alla Regione la previsione potrà tradursi nell'assunzione di impegni di spesa solo in sede di bilancio pluriennale e annuale".
Il testo di tale delibera è stato deciso all'unanimità dalla Commissione dopo il lungo e serrato confronto con la Giunta; è opportuno pertanto che venga approvato dal Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Martini. Ne ha facoltà.



MARTINI Mario

Farò una brevissima dichiarazione per evidenziare che la Democrazia Cristiana ha contribuito ed ha insistito perché si arrivasse ad una conclusione quale quella che è stata letta dal Presidente della I Commissione. Lo abbiamo fatto e lo abbiamo evidenziato in sede di Commissione, ma desideriamo evidenziarlo anche in questa sede non per difesa ad oltranza del risultato dell'attività programmativa della Comunità, ma perché, non avendo l'istituto regionale un quadro di riferimento da opporre al quadro programmatico della Comunità, dovevamo ammettere la nostra carenza. La programmazione comprensoriale sicuramente si avvierà; in quella sede dovrà avvenire il confronto tra la programmazione delle Comunità montane e la programmazione comprensoriale per trovare, come dice la legge, un giusto contemperamento e raccordo. Se evitiamo di dare alle Comunità montane la sensazione che si voglia salvare questi livelli di programmazione, sono convinto che non soltanto faremmo un doveroso atto di riconoscimento e di fiducia nei loro confronti (dal 1972 le Comunità montane si muovono, bene o male, in direzione della programmazione), ma assicureremmo un corretto iter alla programmazione stessa, corretto iter che tutti assieme stiamo cercando di attuare nel disegno di legge sulle procedure di programmazione, che questi livelli vuole rispettare, che non vuole comprimere ma esaltare l'autonomia delle Comunità e dei Comprensori intesi come coefficienti indispensabili per dare alla programmazione carattere di democraticità che ognuno di noi vuole garantire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Intervengo per confermare, anche da parte del Gruppo comunista l'accordo e la sostanziale condivisibilità della proposta unitaria uscita dalla Commissione e recepita dalla Giunta. In questo caso va rimarcata la caratteristica anomala della programmazione delle Comunità montane rispetto al quadro programmatorio cresciuto in seguito con i Comprensori. Ritengo che il Consigliere Martini abbia ragione: occorre partire dalla concezione di piano, processo che presiede alla nostra concezione di programmazione per collocare all'interno di questo concetto anche la programmazione delle Comunità montane. Il tipo di risposta che diamo alla Comunità montana lascia degli spazi aperti per lo sviluppo di questo processo. Va ribadito che questo tipo di processo dovrà vederci tutti coinvolti a livello regionale affinché scelte che vengono cronologicamente prima possano avere un raccordo reale con il disegno complessivo della programmazione regionale e comprensoriale.
Condivido le motivazioni di Martini, soprattutto per quanto riguarda la risposta positiva allo sforzo compiuto dalla Comunità montana. E' in pratica un appuntamento che rimandiamo alle forze locali, ma anche alle forze regionali, e, in ogni caso, il segno di unità positivamente raggiunto è inteso come raccordo con la programmazione regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferraris.



FERRARIS Bruno, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta, pur avendo sollevato una serie di osservazioni e di precisazioni con riferimento al rapporto tra il piano di sviluppo della Comunità montana e gli altri momenti della pianificazione socio-economica in relazione alle indicazioni di spesa e alle proposte di impegno finanziario, concorda con il dispositivo elaborato dalla I Commissione, per un riconoscimento di questo momento di programmazione di base supportata da una legge nazionale. D'altra parte mi pare che ci siamo resi tutti conto che ci saranno dei problemi da risolvere con riferimento al momento comprensoriale e al piano nazionale agricolo, quindi si dovrà stabilire un rapporto dialettico dal basso all'alto e dall'alto al basso, in modo da giungere ad una scelta che rispecchi le volontà di questa aggregazione di base e le esigenze fondamentali del piano regionale.



PRESIDENTE

La discussione è quindi conclusa; possiamo passare alla votazione della deliberazione. Mi permetterei, però, di suggerire una dizione lievemente diversa nella delibera che è sottoposta alla nostra attenzione. Qui si dice: "La I Commissione, esaminato.... delibera". Direi invece: "Il Consiglio regionale, sentita la I Commissione, esaminato il piano di sviluppo..." delibera". Il soggetto in questo momento non può che essere il Consiglio regionale.
Il Consigliere Oberto chiede la parola. Ne ha facoltà.



OBERTO Gianni

Che cosa approviamo? Quanto la I Commissione, a ragion veduta, ha proposto? Faccio però presente che non conosciamo il piano. Il Consiglio può approvare quanto la I Commissione propone?



ROSSOTTO Carlo Felice

La Commissione non è un Ente a parte; fa parte del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martini.



MARTINI Mario

Questa deliberazione deve considerarsi come conclusione della relazione fatta dal Presidente della I Commissione, il quale dice che la Commissione ha esaminato il piano di sviluppo della Comunità, ha preso atto delle osservazioni di merito formulate dalla Giunta in un documento e propone l'approvazione del piano con dispositivo di deliberazione.
Se il Consiglio fa propria la conclusione della I Commissione, la Giunta potrà avvalersi del parere espresso dal Consiglio.



PRESIDENTE

Infatti la mia osservazione intendeva soltanto definire con chiarezza il soggetto. La dizione corretta è pertanto "Il Consiglio... prende atto e fa propria la deliberazione..." Chiede la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Ascoltando il Consigliere Oberto e gli altri intervenuti mi è sorta la preoccupazione che dietro ai problemi procedurali rischiamo di far nascere un precedente abbastanza delicato: che si approvi un documento non agli atti del Consiglio. Mi pare che questo costituisca un precedente che non possiamo certamente formalizzare perché diciamo di approvare una cosa che non abbiamo esaminato. Introdurre il termine "fa propria", "prende atto" significa per il futuro attribuire alla Commissione una funzione istituzionalmente propria che non risulta in nessun articolo del regolamento. In questo caso mi astengo perché ritengo che creeremmo un precedente abbastanza pericoloso.



PRESIDENTE

La questione infatti preoccupa anche me.
Chiede la parola il Consigliere Rossi.. Ne ha facoltà.



ROSSI Luciano

Non sono avvocato, ma qui ne vedo molti, questo è il foro di Torino e del Piemonte. Il documento è stato trasmesso formalmente alla I Commissione. La I Commissione fa parte del Consiglio regionale. Io ho letto tutto il piano perché si trova agli atti della I Commissione e su di esso c'è stata un'ampia discussione.



PRESIDENTE

La questione è sottile, ma cerco di interpretarla. Nello spirito dello Statuto le Commissioni, che hanno funzioni istruttorie nei confronti di leggi e di deliberazioni, devono sempre riferire in Consiglio, e alcune norme del regolamento prevedono che i Consiglieri che non fanno parte di una Commissione siano messi in grado di conoscere l'oggetto di cui quella Commissione ha discusso in modo da poter intervenire anche al fine di negare completamente qualunque conclusione a cui siano giunti gli undici Commissari. Quindi da questo punto di vista l'impianto del regolamento e dello Statuto è corretto. Qui c'è da salvare sostanza e forma. La dizione "prende atto" salva tutto perché tutti i Gruppi si riconoscono nel lavoro della I Commissione che ha raggiunto una conclusione unitaria; si evita quel precedente che giustamente il Consigliere Marchini ha fatto presente.
Ha chiesto la parola il Consigliere Rossotto, ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

Il "prende atto" secondo me, aggrava la posizione. Come I Commissione abbiamo ricevuto dalla Presidenza del Consiglio, che l'ha ricevuto dalla Giunta, il materiale con invito ad un sollecito esame. La legge dice che su conforme parere del Consiglio regionale la Giunta delibera. La Commissione con lettera regolare alla Presidenza del Consiglio, ha trasmesso la sintesi, che è una proposta di deliberazione al Consiglio e che il Consiglio deve assumere come proposta alla Giunta.



PRESIDENTE

Certo Intatti non e in discussione l'attività della I Commissione, è in discussione l'elemento formale di approvazione. La preoccupazione del Consigliere Marchini anche la mia preoccupazione e non può che essere la preoccupazione di tutti. La questione può essere superata politicamente soltanto se c'é un'intesa di tutti sulla parola "approva" Il Consiglio è sovrano, approva un piano, una deliberazione, che l'abbia esaminata o che non l'abbia esaminata. D'altro canto non tutte le deliberazioni presentate in aula sono esaminate completamente. Se alcuni Consiglieri non desiderano la dizione "approva" e ne suggeriscono altre, per loro vale l'osservazione del Consigliere Marchini.
Chiede la parola il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Concordo con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Sono anch'io d'accordo che le Commissioni sono una proiezione, un momento di lavoro del Consiglio e quindi ciò che esamina e delibera una Commissione è per definizione a conoscenza del Consiglio. La Commissione deve per riferire al Consiglio ancorché tutti, fisicamente ignari dei contenuti siamo politicamente consapevoli e a conoscenza di quanto è avvenuto, salvo che si chiedano forme di dibattito e di riesame ulteriore L'assemblea è sovrana e può riprendere tutte le procedure che ritiene opportune.
Venendo alla conclusione specifica suggerirei semplicemente di introdurre, dopo il primo comma: "Il Consiglio, sentita la relazione della I Commissione, delibera......



PRESIDENTE

Infatti questa e la proposta iniziale che ho fatto. Comunque è stata una discussione utile.
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Ho poco da aggiungere perché il Consigliere Bianchi è stato molto chiaro. Desidero soltanto dire che non deve esserci nemmeno la preoccupazione del precedente, perché penso che nessuno abbia l'intenzione e la volontà di manifestare delle riserve.Se per altri provvedimenti i Consiglieri vorranno fare delle riserve potranno benissimo manifestarle, ma questo non costituirà un precedente.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola, perciò vi do lettura della deliberazione nella formulazione finale, tenendo presente che si dovrà votare anche l'immediata esecutività: "Il Consiglio regionale sentita la relazione della I Commissione sul piano di sviluppo della Comunità della Valle Sesia viste altresì le osservazioni di merito formulate dalla Giunta in un suo documento istruttorio delibera a) di approvare il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della Comunità Valsesia - Varallo (VC), come quadro di riferimento dell'attività programmatica della Comunità, fatto salvo: le eventuali esigenze di variazioni, aggiornamenti e adattamenti da effettuarsi in sede di piano stralcio, in conseguenza della verifica di compatibilità da compiere con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale n. 41 del 4/6/1975 le previsioni degli oneri finanziari di pertinenza dei soggetti diversi dalla Comunità montana sono da ritenersi come semplici operazioni contabili. In particolare per gli oneri attribuiti alla Regione la previsione potrà tradursi nell'assunzione di impegni di spesa solo in sede di bilancio pluriennale e annuale b) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953 n. 62".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 38 voti favorevoli ed una sola astensione.


Argomento: Edilizia sanitaria e ospedaliera

Esame deliberazione Giunta regionale relativa a: "Approvazione di un piano per la concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera"


PRESIDENTE

Passiamo al punto dodicesimo all'ordine del giorno: "Esame deliberazione della Giunta regionale relativa a: 'Approvazione di un piano per la concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera' ".
La parola al Consigliere Ferrero



FERRERO Giovanni, relatore

La Commissione ha preso in esame la deliberazione per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera che riguardano la legge n.
492, il cosiddetto pacchetto La Malfa. Questo provvedimento fa seguito ad una precedente deliberazione, approvata il 6/9/1976 dall'allora IV Commissione, che conteneva i primi criteri per la suddivisione dei fondi destinati all'edilizia ospedaliera. Nella precedente indicazione di criteri era contenuta la cifra da ripartire, circa 35 miliardi; i punti 3 e 4 dell'attuale deliberazione contengono le informazioni che differenziano l'orientamento della Giunta per quanto riguarda il completamento e le semplici prosecuzioni delle opere. I nuovi criteri ampliano quanto già discusso introducendo tutto quanto è necessario per il riparto a livello territoriale su una base comprensoriale di unità locale dei servizi e per l'assegnazione ai singoli Enti ospedalieri delle somme necessarie.
L'Assessore, se lo riterrà, potrà illustrare nel dettaglio questi criteri. La sostanza politica è che, dopo un'ampia discussione, la IV Commissione prima e la V Commissione poi, preso atto della documentazione di tipo statistico generale e di tipo specifico riguardante le singole opere da finanziare, ha approvato la proposta di assegnazione che deriva dai criteri indicati dalla Giunta. Dopo tutti i chiarimenti del caso vi è stato unanime consenso sul prospetto di riparto. Vi è stata invece una discussione sugli aspetti più generali.
Come il Consiglio sa, l'assegnazione dei fondi per l'edilizia ospedaliera richiama automaticamente la discussione sul problema generale del piano ospedaliero. L'Assessore ha già precisato che la Giunta intende a tempi brevi predisporre la materia programmatoria; ciò nonostante alcuni Gruppi politici hanno evidenziato che la mancanza del piano ospedaliero della Regione costituisce un elemento carente e di incertezza anche in questo tipo di attività. Altri Consiglieri hanno rilevato che nella definizione dei tempi e dei modi debba essere usata la massima cautela affinché questo consistente investimento non si riverberi su altre materie legislative in modo tale da costituire pregiudizio anche per la compatibilità di spesa e le risorse finanziarie della Regione. Entrambe queste considerazioni, che qui ho solo richiamato nei titoli, non toccano però la sostanza della deliberazione che oggi dobbiamo approvare, quindi la V Commissione in modo unanime raccomanda al Consiglio la sua approvazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Beltrami. Ne ha facoltà.



BELTRAMI Vittorio

Il Gruppo della Democrazia Cristiana, come ha già detto il Presidente della V Commissione, assicura il voto favorevole. Risottolineiamo per taluni aspetti e lo dobbiamo fare anche perché sono in gioco 35 miliardi.
La prima considerazione che desidero fare è legata alla dimensione dell'intervento. La stampa tempo fa l'aveva indicato in 54 miliardi intendendo conglobare in questo intervento danaro corrente o di stanziamento proprio della Regione; ma poi si è ridotto ai 35 miliardi del cosiddetto pacchetto La Malfa, dei quali il 10 % viene accantonato per costi ed imprevisti, cifra ragguardevole per chi vive, ad esempio un'esperienza edilizia; nel settore delle costruzioni normali con una somma del genere si costruiscono anche 100 mila metri quadrati di opere. Il Governo ha varato i provvedimenti nell'estate del 1975 con un decreto legge trasformato in legge nell'ottobre dello stesso anno. Ci fu un dibattito consiliare nel settembre dello stesso anno in cui venne addebitato al Governo di avere usato nei confronti delle Regioni tempi ristretti per la richiesta di documentazione aggiornata nei diversi settori dell'economia interessata. L'allora Assessore Gandolfi aveva messo in evidenza che questo tipo di intervento era rivolto a determinare meccanismi di spesa immediati.
Siamo quindi in ritardo sui tempi - questo è un aspetto che è giusto sottolineare - per una somma di motivi che possono essere anche giustificati. La Giunta, al termine di questa seduta, dovrebbe porre agli Enti che devono procedere al completamento della progettazione e all'esecuzione tempi stretti con ogni penalizzazione pensabile. Questa è la prima considerazione.
La seconda considerazione è legata al futuro delle costruzioni, degli ampliamenti, dei servizi che oggi approviamo, al richiamo e alla provocazione che questi stessi faranno nei confronti dei problemi che sono sempre sul tappeto, da quelli del personale all'arredamento, dalle attrezzature sanitarie che la legge istitutiva del pacchetto La Malfa avrebbe previsto in una percentuale del 30 %.
La terza considerazione è legata al tipo di intervento che si dovrà fare. La legge dice testualmente: "Contributi in capitale per il completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento". La stessa legge preclude ulteriori finanziamenti speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi. In sostanza, definisce gli ospedali che dovrebbero fruire di questo intervento e avverte che se la Regione ne mette in elenco degli altri lo Stato non interverrà più successivamente; e la Regione dovrà risolvere il problema in casa propria.
L'Assessore Enrietti aveva assicurato che il 90% degli ospedali sarebbe andato a posto con questo tipo di intervento. Riteniamo che l'indicazione sia piuttosto eccessiva. Ma, al di là di queste considerazioni, riteniamo che si debba dare un termine ai lavori e che da parte della Giunta debba esserci successivamente un'ulteriore proposta di impegno per il completamento di tutte le opere, intervento che ovviamente potrà e dovrà essere fatto solo con la legge n. 28 o con altri interventi straordinari della Regione. Anche questo tipo di intervento della Giunta dovrà marciare in connessione e assonanza con il piano ospedaliero del Piemonte. Anche in Commissione sono sorte perplessità. Infatti mi sia consentito di sottolineare che, malgrado lo sforzo intelligente e lodevole dell'Assessore Enrietti e dei suoi funzionari nel soddisfare gli stati di bisogno e le condizioni particolari, cozziamo contro un vero ostacolo la mancanza di uno strumento di programmazione. Come è possibile dire che quanto deliberiamo è giusto, se non con carattere di approssimazione? Come si inserisce l'odierna scelta in una visione globale nel tessuto socio-sanitario del Piemonte? Rivoli propone 850 posti letto. Sono giusti o ne bastano 500? E' più razionale e utile destinare il miliardo e 800 milioni dell'Ospedale S.
Giovanni all'attuale sede o all'altra vagamente indicata di Lucento? E' giusto costruire a Lucento? C'era il problema degli ospedali psichiatrici nei confronti dei quali le correnti scientifiche marciano in direzioni diverse. Cosa avverrà agli acuti che verranno dimessi da questi ospedali? E' un discorso molto impegnativo e questa e l'ora meno indicata per poterlo fare. Noi confermiamo il nostro voto favorevole, rimane però questo aspetto, che doverosamente come parte politica dobbiamo proporre all'attenzione di chi ha responsabilità di governo della cosa pubblica. I tempi urgono, quindi questo voto è urgente e necessario. Il denaro è corroso dall'inflazione che si dice abbia già aggredito in ragione del 25/27% il valore della moneta dell'anno scorso, per cui risottolineiamo l'aspetto preoccupante dell'assenza di pianificazione e di programmi. Noi votiamo questo documento con queste raccomandazioni: la determinazione dei tempi congrui ma ristretti per l'esecuzione delle opere con ogni rigorosa vigilanza; la successiva presentazione di un piano generale di completamento; la presentazione in stralcio del piano sanitario.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore alla sanità, Enrietti.



ENRIETTI Ezio, Assessore alla sanità

Risponderò molto brevemente anche se l'intervento è così ampio che meriterebbe una risposta ben più lunga e dettagliata. La Giunta si impegna a procedere in termini immediati inviando precise indicazioni agli Enti ospedalieri perché questi facciano immediatamente la progettazione e perch la progettazione diventi esecutiva, anche se dobbiamo definire in termini precisi il futuro e la destinazione delle opere. Se gli Enti ospedalieri volessero eseguire delle opere al di fuori dei criteri che approviamo con questa deliberazione, ci sarebbe da parte nostra una posizione negativa.
Era stata data l'indicazione secondo la quale il 90% degli ospedali sarebbe ultimato con questo intervento. Certo, l'inflazione è galoppante e se lasciamo passare altro tempo non realizzeremo più nulla. Il grosso problema è quello del piano ospedaliero. Siamo in una fase transitoria, la mancanza del piano non può essere addebitata a questa amministrazione, tanto meno al sottoscritto. Gli studi in questo senso sono avanzati, l'ottica del riparto è stata fatta anche nella visione di un piano ospedaliero che entro breve tempo sarà presentato, almeno nelle linee generali, al Consiglio; in quell'ottica saranno definiti gli ulteriori stanziamenti necessari per il completamento delle opere. Ipotizzare ulteriori finanziamenti oggi è del tutto pleonastico: incominciamo a decidere bene su questi 35 miliardi diamo loro una corretta collocazione e avremo già fatto un'ottima amministrazione in questo senso.



PRESIDENTE

La discussione è conclusa.
Dò lettura della deliberazione: "Il Consiglio regionale visto l'art. 14 della legge 16/10/1975, n, 493, il quale autorizza la spesa di L. 600 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera visto il decreto del Ministro del Tesoro 25/5/1976, n. 129650 con il quale a seguito dell'approvazione del piano di riparto da parte del C.I.P.A., la quota spettante alla Regione Piemonte è stata determinata nella misura di L. 35.023.748.000 vista la nota del Ministero del Tesoro 22/7/1976, n. 145261 con la quale è stata comunicata l'assegnazione di detta quota ed è stata data notizia dell'assegnazione di una prima quota dell'importo di L. 8.755.000.000 visti i criteri per la suddivisione dei fondi destinati all'edilizia ospedaliera ed il conseguente piano di riparto proposto dalla Giunta regionale delibera di approvare gli allegati criteri per la suddivisione dei fondi destinati all'edilizia ospedaliera ed il piano per la concessione di contributi in conto capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera, a favore degli Enti indicati nell'elenco allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, con rinvio a successivi provvedimenti formali per quanto concerne l'impegno della relativa spesa".
Se non vi sono osservazioni metto in votazione la deliberazione per alzata di mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.
Il Consiglio è aggiornato a giovedì 3 marzo, alle ore 9,30.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,15)



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