Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.99 del 16/10/91 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 98: "Modifica alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Il punto 4) all'o.d.g. prevede il proseguimento del dell'esame del progetto di legge n. 98.
Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti presentati.
ART. 1 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: "L'art. 1 è soppresso".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.
CHIEZZI Il primo emendamento propone di eliminare l'art, l , che tratta dell'atto politicamente più importante che viene svolto dal Comune, quello relativo alla deliberazione programmatica. Infatti nell'articolo è presente una grossa illegittimità relativa alla possibilità di inviare la deliberazione programmatica non appena adottata. Questo lo tratterò in un secondo emendamento.
Vi sono poi altri due elementi di critica a questo articolo in base ai quali ritengo preferibile mantenere il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 56. Il primo comma rimanda la decisione dell'invio ai soggetti interessati al regolamenti e agli statuti comunali, e si riferisce semplicemente al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 56, che afferma che la Regione deve perseguire la finalità della partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano.
Dal comma ottavo deriva che la Regione Piemonte potrebbe richiedere esplicitamente ai Comuni di interessare alcuni soggetti sulla deliberazione programmatica, invece di lasciarla agli statuti e ai regolamenti comunali.
I Comuni, secondo me, hanno il diritto di scegliere dentro il quadro di riferimento regionale, in virtù dell'ottavo comma dell'art. 1. La legittimità di quello che dico deriva dal fatto che la Regione (ed è scritto nella nostra legge) determina le forme della partecipazione: tra queste forme c'è quella di indicare i soggetti che obbligatoriamente i Comuni devono sentire. A questo proposito ricordo all'Assessore e al colleghi un'interessante osservazione svolta dalla Confartigianato che questo Consiglio dovrebbe prendere in attenta considerazione. I problemi sollevati da quella associazione sul disegno di legge riguardano le questioni di cui parlava l'Assessore Carletto all'inizio del dibattito.
L'urbanistica è la vita di una società, è l'organizzazione delle spinte economiche che esistono all'interno della società. Le aziende artigiane hanno osservato in modo preciso che la loro situazione, dal punto di vista urbanistico, in questi ultimi anni è molto condizionata da regole di mercato, che impediscono alle aziende di lavorare in centro o di ricollocarsi nelle periferie. La memoria presentata dalla Federazione evidenzia che si tratta di aziende che per oltre il 70% operano In locali in affitto. Quindi, il problema dei cambi di destinazione d'uso colpisce in modo frequente queste aziende, le quali chiedono che in questo articolo si dica con precisione che la deliberazione programmatica venga inviata alla categoria. Si potrebbe dire che oltre a questa ci sono anche altre categorie, e questo è vero. Con la presentazione dell'emendamento soppressivo aggiungo la critica che non è stata accolta la richiesta della Federazione artigiana.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Non è possibile accogliere l'emendamento soppressivo dell'art. 1 perché viene meno uno dei ragionamenti, che con questo disegno di legge vogliamo portare avanti, legato alla deliberazione programmatica che secondo la nostra proposta rimane in vigore solo per i piani regolatori.
Inoltre abbiamo ritenuto di lasciare all'autonomia del Comune la valutazione degli eventuali destinatari della deliberazione programmatica stessa, perché in alcuni casi la terminologia attuale e le fattispecie previste sono generiche e coprono tutti i soggetti che nella società, da territorio a territorio, da area ad area, da Comune a Comune, hanno condizioni diverse.
Ci è sembrato opportuno lasciare la responsabilità ai Comuni, i quali attraverso gli Statuti e i Regolamenti (previsti a seguito della legge n.
142) individueranno i soggetti. E' vero - come dice il collega Chiezzi che la legge prevede che sia la Regione a scegliere i soggetti e che i Comuni debbano adeguarsi, ma è anche vero che la norma di legge regionale può rimandare tale responsabilità ai Comuni. Non è vietato, e non è chiesto in modo perentorio. Quindi, su questo emendamento diamo un giudizio di non accoglibilità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio per dichiarazione di voto.
MIGLIO Cogliendo lo spunto dalla risposta dell'Assessore riguardo alla partecipazione delle realtà operanti sul territorio interessate ad esprimere subito le loro posizioni in merito agli orientamenti assunti ed espressi dell'Amministrazione comunale, vorrei manifestare le nostre perplessità rispetto alla garanzia che viene data da questa modifica.
Demandando la scelta alle amministrazioni da definirsi tramite l'approvazione di Statuti o di Regolamenti comunali, si rischia di non rispettare pienamente il principio richiamato dal comma 8 dell'art. 1 secondo il quale la Regione si deve impegnare a favorire la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle scelte che hanno a che vedere con la pianificazione del territorio.
Perché dico questo? Perché, da quanto ci risulta, se si guardano i contenuti dei regolamenti comunali approvati in alcuni Comuni, questa logica di partecipazione democratica dei cittadini spesso viene meno. Si arriva addirittura a fare delle discriminazioni di sesso, anche rispetto alle reali possibilità, di accedere alla documentazione che l'amministrazione produce mano mano. Se già ora esistono tendenze di questo tipo, assunte di fatto con atti consiliari e tradotti in regolamento, c'è da chiedersi come e fino a quando ci si troverà in una situazione in cui i Consigli comunali recepiscano la logica fondamentale di garantire l'accesso ai cittadini a scelte così importanti, nel momento in cui esistono queste tendenze ad escludere quello che la nuova legge nazionale sulla partecipazione e sull'autonomia delle amministrazioni locali con forza riaffermava.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI L'Assessore non accoglie l'emendamento.
Peccato Assessore, perché lei ha ammesso che è legittima la richiesta d'inserire obbligatoriamente questo comparto produttivo, come pure altri.
Ricordo che le organizzazioni agricole e l'ESAP hanno richiesto l'inserimento obbligatorio della propria categoria nelle consultazioni.
Quindi, è legittimo.
Non lo facciamo, come Regione Piemonte, perché lei dice che non siamo obbligati a farlo. Rinunciamo a questo ruolo che la Regione potrebbe svolgere. Non lamentiamoci poi del fatto che la Regione non ha peso, non recitiamo delle giaculatorie, se poi, atto per atto, non siamo conseguenti e non pratichiamo i ruoli che le leggi - magari le nostre - ci assegnano.
Sottolineo questa contraddizione: all'atto pratico verifichiamo per come in effetti, quando si tratta di governare sul serio, ci si divida proprio sul ruolo che deve svolgere il nostro Ente. La Regione rinuncia ad una cosa che, pur non essendo rilevantissima, è comunque importante. La Regione poteva indicare ai Comuni che non si poteva prescindere, nell'invio della deliberazione programmatica, da alcuni soggetti.
Gli artigiani tra l'altro mi sembravano un esempio di soggetti particolarmente colpiti da un libero dispiegarsi degli interessi di mercato immobiliare; di solito sono aziende più deboli, con pochi addetti, a conduzione familiare; si tratta di piccole aziende che hanno bisogno di parecchio spazio per svolgere il loro lavoro. Il mercato immobiliare tende a spostarle, ad espellerle dal centro.
L'ente pubblico, i Comuni sono In ritardo nella progettazione di aree dedicate a queste attività o comunque di progetti di sviluppo delle attività artigiane. Mi sembrava quindi opportuno dare un segnale di governo ai Comuni, che spesso sono gli attori principali delle decisioni amministrative urbanistiche che colpiscono questo comparto produttivo. E' una dimostrazione di volontà di far fronte ai nostri compiti: niente di più.
Voterò quindi questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.
RIVALTA Intervengo per dichiarazione di voto.
Voteremo contro perché non siamo d'accordo nel merito e voglio richiamare il fatto che la dizione riguardante i soggetti a cui mandare la deliberazione programmatica è una dizione formulata proprio sulla base di una nostra richiesta in Commissione.
Il testo originario del disegno di legge n. 98 diceva che la deliberazione programmatica è immediatamente inviata alla Provincia, alla Comunità montana e alle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative nel territorio comunale.
L'avevamo considerata una indicazione da un lato generica ma dall'altro restrittiva, nel senso che avrebbe in qualche modo delimitato per legge l'indirizzo della trasmissione della deliberazione programmatica; ad esempio, in questa dizione non si faceva cenno, tra le altre, alle associazioni ambientaliste, che sono di grande rilievo nelle questioni urbanistiche e territoriali.
Nel timore che questa indicazione di legge potesse indurre ad un restringimento rispetto alle specificità comunali di relazione con la comunità, abbiamo chiesto che fossero gli Statuti comunali a regolare in generale la consultazione. Credo che gli statuti abbiano fissato i criteri per le consultazioni dei vari atti; mi parrebbe strano il contrario. Voglio poi aggiungere che, qualora non l'avessero fatto - e questo è stato uno degli argomenti introdotti in Commissione - pare che questa nonna, così com'è, debba sollecitare i Comuni a comportarsi seguendo questa linea ed eventualmente a modificare i propri statuti: ogni statuto deve cogliere le esigenze specifiche del Comune e sancirle con criteri e precisazioni nette e indicative.
Per questa ragione, voteremo contro questo emendamento.



PRESIDENTE

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento soppressivo all'art. 1 presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 6 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astensioni.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GROSSO



PRESIDENTE

2) Emendamento presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio: Prima del primo comma aggiungere il seguente comma: "1. Al primo comma dell'art. 15 della LR n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole 'del Piano Territoriale' aggiungere: 'e in sua assenza, degli schemi dei Piani Territoriali Comprensoriali con integrazioni paesaggistiche o degli indirizzi di pianificazione territoriale deliberati per aree programma del Consiglio regionale ' La numerazione dei commi seguenti è di conseguenza modificata".
La parola al Consigliere Rivalta per l'illustrazione.
RIVALTA Rifacendomi ad argomentazioni svolte ieri nel mio intervento di carattere generale, voglio dire che la legge n. 56, nello spirito di dare unitarietà al processo di pianificazione, in più parti dall'articolato richiama i piani territoriali come piani a cui i Comuni devono fare riferimento nelle loro politiche urbanistiche, nelle loro politiche comunali in generale e a cui l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni dello Stato, per quanto le competenze e i ruoli lo consentano, devono fare riferimento.
I piani territoriali sono stati in una prima stesura approvati da questo Consiglio (ad eccezione, se ricordo bene, di quello del Comprensorio di Torino). Se questa dizione ha un senso sulla base dei contenuti del piano territoriale, bisogna che la Giunta regionale, nella misura in cui le indicazioni anche descrittive dei piani comprensoriali approvati lo consentano, faccia applicare il dettato di questo primo comma. Quindi deve essere chiaro, attraverso una circolare della Regione, che le deliberazioni programmatiche devono fare riferimento a quei documenti. Se si ritiene che essi siano troppo vecchi per essere richiamati, bisogna porsi il problema di vedere come sostenere le indicazioni del richiamo al piano territoriale.
Abbiamo presentato questo emendamento facendo appunto richiamo ai 14 piani territoriali comprensoriali approvati: alla Giunta spetta di proporre degli aggiornamenti.
Facciamo riferimento allo schema di piano territoriale comprensoriale perché - se ricordo bene - il piano comprensoriale di Torino non è mai arrivato all'approvazione in Consiglio regionale. C'è però uno schema di piano territoriale comprensoriale con delle indicazioni in alcune parti di quest'area abbastanza precise anche sotto il profilo dell'indirizzo territoriale. Allora va detto che - gli schemi di piano territoriale comprensoriale, con le integrazioni paesaggistiche che sono state elaborate e che sarebbe bene venissero portate in Consiglio regionale e avessero anche l'approvazione del Consiglio regionale, costituiscono un riferimento ai sensi del primo comma dell'art 15.
Ove la Giunta regionale non ritenesse sufficiente questa indicazione appunto perché è vecchia nel tempo, noi aggiungiamo che il Consiglio regionale può formulare degli indirizzi che non hanno ancora la caratteristica formalizzata dello schema del piano territoriale, ma che comunque deve costituire quadro di riferimento per l'elaborazione delle deliberazioni programmatiche.
Quindi, a partire dal piano territoriale, dove si consideri che abbia ancora sufficiente validità per essere richiamato come quadro di riferimento, e dagli schemi di piano comprensoriale ove si consideri che abbiano questa capacità (questo vale per il caso di Torino), con aggiornamenti anche formulati in sede di Consiglio regionale nel senso di indirizzi programmatici, noi diciamo che dobbiamo rendere attivo questo primo comma. Da qui la ragione del nostro primo emendamento. L'approvarlo mi sembra un rispetto delle responsabilità regionali e un impegno da parte della Giunta a svolgere un ruolo di governo nella gestione della politica urbanistica, per cui sollecito la Giunta a prenderlo in considerazione spero favorevolmente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.
MIGLIO Intervengo per esprimere il nostro punto di vista sull'emendamento presentato dal Gruppo PDS.
Ci troviamo d'accordo sulla loro proposta perché riteniamo che sia un primo passo verso l'allargamento delle considerazioni che devono essere fatte nel momento in cui un Consiglio comunale va ad adottare una deliberazione programmatica e quindi va a incidere concretamente attraverso la definizione di quelle che devono essere le sue politiche territoriali.
La considerazione che ci preme fare è che con questa integrazione si allarga lo schema di riferimento, passando dal piano territoriale ad altri strumenti; in particolare ci piace questo riferimento agli schemi dei piani comprensoriali, integrati con considerazioni di natura paesaggistica. Nel dibattito di ieri già avevamo messo in evidenza come per noi è importante trovare un'interconnessione fra una pianifîcazione urbanistica tradizionalmente intesa e una pianificazione che parte invece dalla considerazione delle risorse e delle valenze presenti sul territorio.
Quindi, una pianificazione di tipo paesaggistico è in grado di definire quelle che sono le varianti del territorio che devono essere conservate proprio in quanto risorse finite, in quanto beni culturali o beni ambientali, rovesciando così un'impostazione tradizionalmente data che metteva al centro dell'attenzione la logica della crescita e la logica del controllo dell'edificato.
Con questa proposta, che condividiamo, verrebbe recepito un primo accenno di apertura della logica dell'approccio che la Regione intende dare e quindi un indirizzo esplicito nel confronti dei Consigli comunali a prestare maggiore attenzione a questo tipo di pianificazione, a una pianificazione che per noi è necessaria nel momento in cui è sempre più evidente Il depauperamento del territorio e la distruzione, seppur di diverso grado, delle risorse attualmente esistenti. Questa nella sostanza è la considerazione che ritenevamo opportuno richiamare ancora in tale sede e che tende a convalidare la scelta fatta dal PDS di proporre questo rinnovamento delle scelte a livello comunale, con una prospettiva che tenti di integrare visioni della disciplina del fare urbanistica e di rinnovare la visione tradizionalmente data.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Questa modifica al primo comma dell'art. 15 mi sembra opportuna per motivi di sostanza e anche di politica generale, perché se c'è stata una differenza di concezione in questa materia, tra quanto ha detto l'Assessore e alcuni di noi dell'opposizione, è stata quella sul rapporti tra la pianificazione urbanistica e la pianificazione territoriale.
L'Assessore ha iniziato a esporre quella che potrà diventare anche una teoria, ha cominciato a esporre un punto di vista molto netto: la pianificazione urbanistica è una cosa e se ne occupa l'Assessorato all'urbanistica con una sua legge; la pianificazione territoriale è un'altra cosa. Sbagliò la legge 56 a tenerle insieme, o magari se anche non sbagliò è sbagliato adesso tenerle insieme, questo è grosso modo quello che ho capito. Tant'è che seguiranno due strade diverse: l'Assessore Nerviani con il suo progetto di legge predisporrà la pianificazione territoriale solo a quel punto, o comunque in modo parallelo e relativamente indipendente, l'Assessorato all'urbanistica, predisporrà prima quelle che considera delle fondamenta che possano consentire, risolto in altra sede il problema della pianificazione territoriale, di edificare un nuovo edificio congruo, adatto al tempi, costituito da una nuova legge urbanistica con caratteristiche del tutto diverse.
Questa elaborazione esposta sinteticamente, ma già abbastanza comprensibile, non la condivido perché ritengo che sia difficile e sbagliato dividere ciò che non è divisibile. I problemi sul territorio - si intervenga a piccola o grande scala - interagiscono sempre in modo unitario. Mi sembra fittizio questo modo di proporre la gestione del territorio che è già frantumato da leggi, modalità di intervento, soggetti che intervengono. Il tentativo della legge di Astengo di unificare almeno un quadro all'interno del quale sviluppare la cultura di governo in termini unitari mi sembra sia uno degli elementi della legge Astengo da mantenere.
Invece qui si teorizza il contrario.
Per tale ragione mi sembra che l'elemento proposto dal PDS segnali la volontà, almeno di una parte di questo Consiglio, di non rinunciare a questa simbiosi, a questo legame stretto. Forse non è nemmeno un, legame ma è la medesima cosa, semplicemente vista da punti diversi, con tempi e necessità diverse. Sono d'accordo su questo emendamento. Mi sembra che l'emendamento Possa essere corretto in questo senso.
L'emendamento fa riferimento a schemi di piani territoriali comprensoriali. In effetti la Giunta regionale dispone non di schemi di piano territoriale; ma di veri e propri piani territoriali, con valenze paesistiche per quanto riguarda le province esterne a Torino, e forse di uno schema per quanto riguarda invece il comprensorio di Torino.
Bisognerebbe chiarire meglio questo fatto, perché scritto in questo modo sembrerebbe riferirsi solo agli schemi. Di schema ne esiste uno solo quello del comprensorio di Torino, mentre tutti gli altri sono piani territoriali deliberati come tali, ma non ancora approvati.
A questo punto; rimarrebbero fuori dall'emendamento. Mi pare di capire invece che il PDS voglia riferirsi agli uni ed agli altri. Chiederei al compagno Rivalta di proporre un subemendamento per chiarire questo elemento che ritengo importante.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.
MARCHINI Vorrei rassicurare i colleghi di maggioranza; non intendo misurarmi con la fatica dei colleghi che hanno approfondito le questioni presentando gli emendamenti. Anticipo che mi asterrò su questo emendamento, non perché non lo ritenga praticabile, ma perché introduce (ma la Giunta deve, per memoria, considerarlo) una disponibilità da parte dei proponenti ad entrare nella logica, che abbiamo suggerito, della mobilità concettuale su tale questione. La casistica ipotizzata introduce la novità degli indirizzi di pianificazione territoriale, deliberati per area-programma, del Consiglio regionale, i quali individuano la possibilità che questa materia possa essere ipotizzata non più per somme teologiche coinvolgenti tutto l'orbe terracqueo, bensì all'interno di un progetto di idee guida della Regione.
Indirizzi magari di programmazione a largo raggio, individuati in qualche elemento delle deliberazioni programmatorie della Giunta, che potrebbero tradursi su questioni specifiche, paradossalmente al di fuori di documenti che noi continueremo a considerare i sacri testi della nostra pianificazione. Da parte degli amici della sinistra questa e una disponibilità da registrare con interesse.
La legge del collega Nerviani su questa materia ha una maggiore comprensione dell'esigenza di agire con immediatezza e con puntualità magari su segmenti anche non generali, ovviamente con la capacità di supportare un indirizzo settoriale, e magari di un segmento del nostro territorio, con la concezione generale del problema. Mi pare che questa sia un'Indicazione di disponibilità da parte dei presentatori a ragionare su una metodologia di approccio a questo problema: è coraggiosa, la apprezzo e la condivido. In questo senso, non voto a favore, perché non la trovo realizzabile nell'attuale normativa. E' però un contributo dalla Giunta a ragionare nel concreto e per tempie per segmenti territoriali abbastanza ridotti: mi sembra un messaggio che quantomeno una forza politica dovrebbe memorizzare, per la maggioranza, con un voto di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.
RIVALTA Gli interventi del collega Chiezzi e quello del collega Marchini mi inducono ad un chiarimento che potrebbe essere trasferito nell'emendamento.
Nella fretta ho scritto, insieme ai colleghi firmatari, "schemi di piani territoriali". Ero convinto che lo schema fosse già stato introdotto come istituto di intervento nella legge n. 56; invece, scopro che era solo nella mia immaginazione. Nella legge n. 56 non si parla di schemi di piano territoriale, per cui proporrei la cancellazione di questa indicazione "schema, di piano comprensoriale". In questo caso l'emendamento dovrebbe essere letto "con integrazioni paesaggistiche" riferito ai piani territoriali, "ai sensi della legge Galasso".
Credo sia necessario assumere le elaborazioni fatte, valutarle discuterle, ma anche approvarle. Mi pare strano che una legge, come quella Galasso, abbia da un lato prodotto un'elaborazione a livello regionale e che questa elaborazione non venga utilizzata per arricchire la capacità di governo da parte di questa Regione. Quindi l'emendamento dovrebbe diventare, dopo le parole "dei contenuti del piano territoriale", "con integrazioni paesaggistiche ai sensi della legge Galasso ed in sua assenza degli indirizzi di pian azione territoriale deliberati su proposta della Giunta regionale per aree programma e proposte al Consiglio regionale". Dal punto di vista procedurale, tale precisazione pone la Giunta regionale come il soggetto che opera, cioè aggiungendo a quei piani territoriali degli indirizzi, può proporne di nuovi, sostitutivi a quelli già presenti nel piani territoriali, riportando nel Consiglio regionale la funzione di indirizzo che spetta alla Regione per quanto la Costituzione le attribuisce.
Sono d'accordo con le precisazioni argomentate del Consigliere Marchini; mi sembrano un sostegno a questo emendamento, indipendentemente dalla sua dichiarazione di astensione. Sollecito ancora la Giunta a considerare la positività di un emendamento di questo genere e di appoggiarlo. Mi sembrerebbe un fatto qualificante se in questa modifica della legge si precisasse fin da subito, attraverso questo emendamento, la volontà di questa Giunta di non svolgere un'azione puramente burocratica amministrativa nei confronti dell'urbanistica, ma un'azione che ha carattere governativo.



PRESIDENTE

Un attimo di riflessione mi sembra dovuto.
La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Lascerò che il collega Nerviani, se ritiene, aggiunga qualche riflessione a quanto tenterò di dire. L'emendamento proposto pone la Giunta nella condizione di dover ragionare intorno a questa materia; io l'ho fatto questa mattina, forse non compiutamente, visto che la competenza non è mia.
Consigliere Chiezzi, hai espresso bene il mio pensiero; se mi consenti però, hai tralasciato di ricordare che immagino un lavoro molto stretto tra il collega Nerviani e il sottoscritto, in vista di quella collegialità che ritengo fondamentale e decisiva. Sono d'accordo sull'impostazione che hai dato al mio intervento e pregherei di leggerlo in questa chiave: confido in un lavoro comune, non una gestione urbanistica sganciata dalla pianificazione e non una pianificazione teorica avulsa dai problemi esistenti nella gestione urbanistica. Propongo quindi un lavoro collegiale.
L'emendamento è sicuramente stimolante, nel senso che riporta al problema del piano territoriale, dei piani territoriali comprensoriali, della pianificazione territoriale ed allo stato dell'arte. La Giunta è impegnata l'ho già detto stamattina - ad attuare rapidamente una pianificazione territoriale permettere in condizione le Province di attuare i propri Piani territoriali, così come prevede la legge n. 142.
Il nostro dovere è quindi quello di mettere al più presto le Province nella condizione di poter fare questo lavoro e l'impegno della Giunta e dell'Assessore Nerviani va sicuramente in questa direzione. Richiamare in questo disegno di legge, quindi nella legge n. 56, gli schemi di piano territoriali comprensoriali, vuol dire richiamare uno strumento che non ha nessun effetto giuridico, perché tali schemi non sono mai stati approvati dal Consiglio regionale. Le ragioni e le conseguenze possono essere oggetto di un ragionamento, ma non credo che oggi lo si possa fare e in ogni caso non è mia competenza. Mi chiedo se scrivere quanto ho detto non sia davvero un elemento di illegittimità, visto che i comprensori non esistono più.
Rimando dunque il problema al disegno di legge del collega Nerviani che disciplinerà tale materia, rinviando eventualmente ad una fase successiva l'inserimento nella Legge n. 56 di questo riferimento, nel momento in cui avremo elementi di certezza e sapremo quali saranno i piani che la riforma Nerviani prevederà.
Oggi facciamo riferimento a schemi di piani territoriali che, per il fatto stesso si essere comprensoriali, sono superati. I presupposti per la loro prepara-zione e stesura che mi sembrano un po' superati e quindi la pianificazione territoriale regionale e provinciale dovrà tener conto di condizioni diverse da quelle relative agli schemi di piano comprensoriale.
Raccolgo la proposta del Consigliere come un riferimento assolutamente condivisibile. Non ritengo opportuno, però, possa essere accettato in questa fase e rimando ad un impegno complessivo della Giunta - in particolare dell'Assessore Nerviani - a che si creino le condizioni per fare riferimento al piano territoriale regionale ed ai piani territoriali provinciali, che sono ciò che la legge n. 142 prospetta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Nerviani.
NERVIANI, Assessore alla pianificazione territoriale Vorrei esaminare meglio questa proposta di emendamento, perché non sì capisce se con il termine "deliberati", posto alla terza riga, si voglia intendere quelli che finora sono stati deliberati - e non ne esistono - o che in futuro saranno deliberati.
Se l'ipotesi fosse la seconda, credo si potrebbe fare un'ulteriore valutazione con il collega Carletto.
Se ho ben capito, lo spirito dell'emendamento è questo: poiché i piani comprensoriali non sono stati né approvati (salvo due) né deliberati dal Consiglio regionale, accontentiamoci della subordinata, cioè dei Piani territoriali aventi valenza paesistica, oppure di indirizzi che non sono stati finora individuati ma che possono essere individuati ed approvati dal Consiglio regionale, in modo da avere strumenti non perfezionati nel tempo dal Consiglio regionale, ma completati e resi perfetti da una valutazione piena del Consiglio regionale.
Se ci si intendesse sulla seconda ipotesi, la preoccupazione manifestata finirebbe per cadere e si potrà entrare in una valutazione di maggiore disponibilità concettuale ad esaminare la proposta.
Non debbono però esserci equivoci: finora non esiste nessuno di questi strumenti e ciò potrà verificarsi soltanto nel caso in cui avessimo dei Piani territoriali con valenza paesistica approvati dalla Giunta e successivamente deliberati dal Consiglio regionale, quindi con atti perfetti in senso pieno sotto il profilo legislativo ed amministrativo.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bresso; ne ha facoltà.



PRESIDENTE

BRESSO



PRESIDENTE

A seguito dell'intervento dell'Assessore Nerviani, vorrei proporre un ulteriore chiarimento. L'idea di partenza era quella di fare riferimento anche ai piani comprensoriali. Poiché nella legge n. 56 non sono citati farli comparire adesso - non essendoci più i comprensori - può risultare un problema.
Un'ipotesi potrebbe essere quella di aggiungere a "Piano territoriale" la dizione "con integrazioni paesaggistiche", considerato che questo è un dovere di legge. Se si fa un piano territoriale occorre anche il piano paesistico; la scelta fatta all'unanimità era che il piano territoriale avesse "integrazio-ni paesistiche", quindi occorre introdurre tale voce.
La seconda questione riguarda la dicitura "degli indirizzi" che potrebbe non essere "degli indirizzi", ma "di indirizzi" di pianificazione territoriale deliberati dal Consiglio regionale.
E' ovvio che attualmente non ci sono, ma potrebbero esserci comportando, secondo me, un vantaggio perché le province avranno questa competenza (ma potrebbero passare degli anni prima che venga espletata) non è detto che avremo presto un piano territoriale generale.
Come sostiene giustamente il collega Macchini, quando su un'area supponiamo quella della Val di Susa, c'è un progetto per l'alta velocità si potrebbe anche ragionare su una pianificazione territoriale specifica per quell'area, anche se il piano non è ancora stato predisposto.
Diversamente, mancando il piano non si daranno mai indicazioni territoriali. La questione riguarda anche la proposta di legge Nerviani; si tratta, comunque, di un punto coerente con qualunque scelta complessiva si faccia successivamente.
L'idea che un piano non sia solo un documento finale e che in sua mancanza non si possa far nulla è particolarmente "moderna". Concludendo in un'area in cui stia sorgendo qualche problema, si potrebbero dare indicazioni territoriali anche in assenza del piano territoriale (che magari sarà pronto soltanto cinque anni dopo).
Vogliamo dare un'indicazione sulla questione della Val di Susa interessata da 800 progetti? Ci potrebbe essere una proposta della Giunta al Consiglio regionale di indicazioni di pianificazione territoriale: si tratterebbe di indicazioni non di piano.



PRESIDENTE

NERVIANI, Assessore alla pianificazione territoriale



PRESIDENTE

Che il Consiglio deve aver approvato...



PRESIDENTE

BRESSO



PRESIDENTE

Certo, che il Consiglio deve approvare. Sarebbe l'equivalente di uno stralcio, non per tema ma per area.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.
RIVALTA Tenuto conto delle osservazioni fatte dagli Assessori, propongo di modificare l'emendamento riducendolo all'aggiunta delle parole "di indirizzi di pianificazione territoriale deliberati dal Consiglio regionale" senza parlare di nient'altro.
BRESSO Invece di scrivere "aree programma" si potrebbe scrivere "indirizzi di pianificazione territoriale deliberati dal Consiglio regionale".
RIVALTA Dopo le parole "piano territoriale" aggiungere la frase "e/o di indirizzi di pianificazione territoriale approvati su proposta della Giunta regionale dal Consiglio regionale".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Squillario.
SQUILLARIO Dobbiamo cercare di essere il più possibile chiari, per non complicare ulteriormente la vita a chi dovrà attuare la legge.
A me pare che la dizione "di Piano territoriale" sia onnicomprensiva; e non aggiungerei nulla, perché il piano territoriale dovrebbe comprendere tutti gli elementi di cui si è parlato.
Se la Giunta regionale vorrà adottare indirizzi particolari, questi diverranno punti di riferimento per i Comuni che devono predisporre il Piano regolatore.
Aggiungere altri elementi mi pare inopportuno - non parliamo poi di aspetti di là da venire o inesistenti - perché i Comuni non saprebbero più a cosa fare riferimento.



PRESIDENTE

Scusate, Consiglieri, non possiamo gestire il Consiglio in questo modo: dobbiamo metterci d'accordo.
O c'è una seduta d'aula con le norme del Regolamento, anche se elasticizzate, come potete vedere, o non c'è seduta d'aula.
La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Sono assolutamente d'accordo con quanto diceva il Consigliere Marchini: la materia è importante, delicata ed occorre affrontarla bene. Poiché il disegno di legge del collega Nerviani sulla disciplina della pianificazione territoriale nella nostra Regione, che modifica anch'esso la legge n. 56 andrà in discussione in Commissione nelle prossime settimane, chiederei che l'argomento, inerente la stessa materia, venga trattato e disciplinato all'interno di quel disegno di legge. Per contro, automaticamente diverrà modifica alla legge n. 56 e quindi si deciderà di inserire l'argomento nei modi, nei tempi e con le dizioni che si definiranno. Questa soluzione non significa rifiutare la discussione, ma rimandarla di qualche settimana all'interno del disegno di legge Nerviani.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta per dichiarazione di voto.
RIVALTA Continueremo a sostenere il nostro emendamento, soprattutto nella formula sintetica e maggiormente chiara da poco presentata.
Consideriamo l'atteggiamento della Giunta non comprensibile, se non nell'intenzione di voler dilazionare la possibilità della Giunta regionale e del Consiglio regionale di intervenire con indirizzi di pianificazione territoriale anche in assenza dei Piani territoriali, per dare la possibilità al Comune di Torino di predisporre una deliberazione programmatica senza interloquire a livello di pianificazione territoriale.
L'interpretazione non può che essere questa. L'emendamento mi sembra valido sia in generale sia, soprattutto, nei confronti del Comune di Torino.
Consentirebbe di superare le obiezioni mosse stamattina dall'Assessore Carletto, di non poter discutere della deliberazione programmatica di Torino, e di intervenire nel caso torinese ed in qualsiasi caso analogo si generasse.
Rispetto al disegno di legge dell'Assessore Nerviani, sappiamo che esso richiederà del tempo; la Giunta non penserà che possa passare in poche settimane!



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Bresso Rivalta e Buzio, non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E respinto con 19 voti favorevoli e 25 contrari sub 3) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: sostituire: "Immediatamente dopo essere staia dichiarata esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge viene trasmessa alla Provincia....".
La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.
MAJORINO Dichiaro il voto favorevole al mio subemendamento. Voglio precisare che il concetto e la sostanza di tale subemendamento sono perfettamente identici.
Lasciando a parte l'adottato, perché evidentemente anche l'Assessore si è reso conto che non è uno strumento a valenza esterna né tanto meno giuridica, il subemendamento tende a un migliora-mento lessicale del testo.
Insisto e chiedo che sia, per onor di firma, posto in votazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 1 contrario e 28 astensioni.
3) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 1 dopo i due punti in sostituzione delle parole "non appena adottata" scrivere ", divenuta, esecutiva ai sensi di legge,".
Chiede di intervenire l'Assessore Carletto; ne ha facoltà.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica L'emendamento n. 3), a firma Chiezzi e Miglio, viene accettato dalla Giunta.
Per quanto riguarda il subemendamento all'emendamento n. 3), presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera, la Giunta preferisce la dizione usata nell'emendamento n. 3).



PRESIDENTE

Pongo ora in votazione l'emendamento n. 3) presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 39 voti favorevoli.
3 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: dopo le parole "punto otto", aggiungere "la delibera programmatica viene inoltre pubblicata, sul Bollettino Ufficiale delta Regione Piemonte".
La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica La Giunta non lo accoglie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.
MAJORINO Mi pare che, come aveva detto all'inizio il Presidente del Consiglio richiedere la pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale non comporti niente di eccezionale ai fini dell'informazione nei confronti dei terzi e ai fini della decorrenza di un certo termine per le osservazioni.
Penso che la pubblicità attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione sia un concetto che merita di per sé accoglimento. Vorrei conoscere le ragioni della posizione, contraria.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Le ragioni sono organizzative. La pubblicazione di tutte le deliberazioni programmatiche sul Bollettino Ufficiale della Regione è un peso che non ha precedenti. I Comuni rendono pubblicala deliberazione programmatica e credo che quanto proposto nell'emendamento non aggiunga nulla agli effetti del territorio interessato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.
CHIEZZI Appoggerei la proposta del collega Majorino, che è stata respinta dalla Giunta adducendo motivazioni che non possono non essere prese in considerazione. Sono quelle della laboriosità della pubblicazione della deliberazione programmatica. E' vero, la deliberazione programmatica pu essere costituita da un insieme di materiali difficilmente pubblicabili come le cartografie. Suggerirei un subemendamento ove la Giunta lo accettasse; in caso contrario, eviterei di proporlo. Poiché la deliberazione programmatica è composta da una relazione e da altri elaborati aggiuntivi, proporrei la pubblicazione della relazione. La relazione è l'elemento che chiarisce le linee di fondo dello sviluppo del piano regolatore anche senza trasferirle all'interno di documenti cartografici più precisi.
Penso che il Consigliere Majorino giustamente richiedesse la completa pubblicità degli indirizzi dei piani regolatori dei Comuni, e la completa pubblicità, Assessore Carletto, è sufficientemente rappresentata dalla pubblicazione della semplice relazione, che è un testo dattiloscritto.
Ove la maggioranza e la Giunta recepissero questa osservazione, potrei trasformarla formalmente in un emendamento, cosa che evito se la risposta dell'Assessore è negativa. In ogni caso, appoggio l'emendamento del Consigliere Majorino.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Ripeto che i Comuni hanno le loro forme per rendere pubblicala deliberazione programmatica e la legge prevede gli strumenti per pubblicizzarla.
Inviare a 1.500 indirizzi (tanti sono i destinatari del Bollettino Ufficiale della Regione) le delibere programmatiche dei Comuni, collega Majorino, ha un costo e un peso organizzativo ed economico sproporzionato rispetto al risultato che si ottiene.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.
RIVALTA Sono d'accordo con l'emendamento presentato dal collega Majorino perch va nella direzione di informare i soggetti interessati a conoscere e a partecipare alle discussioni, nelle forme consentite, sulle deliberazioni programmatiche poste nell'indirizzario del Comune per la pubblicizzazione da parte dello stesso. Quindi, penso che la proposta di Majorino abbia un senso.
Sulle questioni sollevate dal collega Chiezzi e in ultimo dall'Assessore Carletto, c'è da dire che comportano un lavoro non indifferente ed un costo alto. Pertanto, nel rispetto di questo processo d'informazione, che in qualche caso può riguardare informazioni importanti si dovrebbe dire che la deliberazione programmatica viene inviata anche alla Regione e non solo ai Comuni e alla Provincia. La Regione dà comunicazione sul Bollettino Ufficiale della ricezione della deliberazione e chi è interessato può consultarla. Intanto però lo possono già fare i Consiglieri regionali, altrimenti questi non possono venire a conoscenza del fatto che è stata approvata una deliberazione programmatica con contenuti rilevanti.
Chiederei, quindi, la disponibilità dei colleghi a vedere la subordinata circa l'invio alla Regione della deliberazione programmatica e della formalizzazione, attraverso il Bollettino Ufficiale, dell'avvenuta ricezione.
Alla Giunta rivolgo l'invito affinché si accetti questo processo, che non è così oneroso. Si tratta di un ulteriore invio da parte del Comune e della pubblicazione di una breve notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Non riceviamo più da tempo la deliberazione programmatica in seguito aduna decisione assunta a fine legislatura 1980/1985. Infatti, con una circolare, si è detto ai Comuni di non inviare la deliberazione programmatica. Questo perché ci chiedevano di verificare anche la legittimità dell'iter da loro espletato.
Quindi, riceviamo solo più il progetto di PRG definitivo.



PRESIDENTE

La Giunta quindi non accoglie l'emendamento nemmeno nelle sue versioni subordinate.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera, respinto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli e 24 contrari.
sub 4) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: aggiungere al termine: "e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione" (da coordinare con la necessità che nel BUR ci sia almeno una informazione per estratto dell'avvenuta adozione della delibera programmatica).
4) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 1 aggiungere al termine "comunque non inferiori a sessanta giorni:" sub 5) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: aggiungere al termine: "E comunque entro sessanta giorni dalla pubblica-zione sul 'Bollettino Ufficiale della Regione'".
5) Emendamento presentato dai Consiglieri Miglio e Segre: All'art. 1 del disegno di legge n. 98, che sostituisce il secondo comma dell'art. 15 della LR n. 56/77 e s.m, ed i. , sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "e i tempi" aggiungere le seguenti parole: " comunque non inferiori a 15 giorni da quando la deliberazione programmatica è messa a disposizione,".
La parola al Consigliere Chiezzi che illustra l'emendamento n. 4).
CHIEZZI L'emendamento n. 4) dovrebbe essere votato dopo l'emendamento n. 5 quindi anche il subemendamento dovrebbe essere discusso dopo, perché non avrebbe più senso la votazione sull'emendamento n. 5), più restrittivo del n. 4).



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Gli emendamenti sub 4), n. 4) e sub 5) e n. 5) trattano tutti lo stesso argomento: vorrei informare il Consiglio e la Presidenza che accetto l'emendamento n. 5), quello a firma Miglio e Segre, che recita: "Dopo le parole 'e i tempi ' aggiungere le seguenti parole: 'comunque non inferiori a 15 giorni da quando la deliberazione programmatica è messa a disposizione".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.
MAJORINO Apparentemente è preclusivo, però ai fini di fare decorrere un termine certo e congruo che potrebbe essere quello dei sessanta giorni e per recuperare il concetto della pubblicazione si potrebbe completare l'emendamento nel modo seguente: "e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuta emanazione della deliberazione programmatica".
In questo modo non esisterebbe il problema - ritenuto preclusivo - di affastellare sul Bollettino Ufficiale l'intero testo o anche solo la relazione. Penso che almeno dovrebbe apparire la minimissima pubblicità notizia sul Bollettino Ufficiale con la quale si informa in dieci righe o forse anche meno che è stata depositata dal Comune X la deliberazione programmatica. Ciò sarebbe utile come pubblicità-notizia per chi ha interesse a leggerla e ad approfondirla, e per far decorrere formalmente il termine, che continuo a proporre e che ritengo congruo, di sessanta giorni sempre che non ne esista uno maggiore nella deliberazione programmatica per le osservazioni che mi paiono importanti ai fini della partecipazione e via dicendo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il subemendamento n. 4) presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il subemendamento è respinto con 16 voti favorevoli e 25 contrari.
Passiamo ora all'emendamento n. 4), presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio, anch'esso respinto dalla Giunta.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.
CHIEZZI Presidente Brizio, la Giunta ha esposto quello che proporrà al Consiglio: non ha accettato ancora nulla. Stiamo esaminando l'emendamento 5): se tutto è finto è inutile che parliamo, io invece ho ancora qualche speranza che serva a qualcosa. Mantengo quindi l'illustrazione di questo emendamento per i motivi di merito dei quali continuo ad essere convinto.
L'emendamento propone di scrivere in legge che i Comuni possono prevedere dei tempi per le osservazioni alla deliberazione programmatica a loro piacere, ma non inferiori a sessanta giorni.
Il testo di legge attuale non dice nulla; un emendamento proposto dai colleghi Miglio e Segre propone 15 giorni. Chiedo semplicemente una verifica tra noi sulla congruità dei tempi proposti dalla Regione.
Ritengo giusto che la Regione fissi un limite minimo di tempo, cosa che prima non faceva: farlo è un passo avanti. Ho proposto sessanta giorni. Ci rendiamo conto del lavoro necessario per presentare osservazioni alla deliberazione programmatica da parte di un'associazione? Ricevuta la deliberazione programmatica, il più delle volte, soprattutto le associazioni, devono riprodurre il documento, e distribuirlo almeno ai loro organi direttivi. Questi si devono riunire, devono eventualmente dare l'incarico di predisporre un'osservazione, devono discuterne e poi restituiranno il documento al Comune. Penso che prevedere un tempo minimo di sessanta giorni sia appena sufficiente.
Scusa, Miglio, probabilmente un tempo minimo di 15 giorni non lo prevederà nessuna deliberazione programmatica, perché è un tempo troppo ristretto. Come è possibile in 15 giorni riunire gli organi, esaminare la delibera, farsi le idee chiare e chiedere qualcosa di diverso? Quindi chiedo nuovamente una verifica, ma non pregiudiziale perché il problema non sono i sessanta giorni o meno, anche se solitamente l'ordine di grandezza per una buona osservazione della deliberazione programmatica è un periodo di circa due mesi. Inoltre, il vostro progetto di disegno di legge parte dal presupposto di accelerare i tempi ed io voglio tener conto di questo obiettivo e farlo mio per quanto possibile.
Una buona discussione e meditate osservazioni sulle deliberazioni programmatiche non ritardano l'approvazione del piano regolatore, anzi una discussione approfondita sugli obiettivi della deliberazione programmatica può accorciare i tempi. Perché dico questo? Assessore Carletto, lei sa che la legge Astengo prevede che passino 180 giorni dal momento dell'adozione della deliberazione programmatica al momento in cui il Comune adotta il progetto preliminare: sappiamo però che non succede così. In un documento fornito dall'Assessorato (non so se da lei o ancora da Genovese) che si riferisce a più di 500 piani regolatori risulta che in media il tempo che passa dalla deliberazione programmatica all'adozione del progetto preliminare è di 505 giorni. Come mai così tanto tempo? Perché i Comuni hanno problemi politici a passare da una deliberazione programmatica ad un progetto preliminare, che è già più vincolante perché fa scattare le salvaguardie.
Questi problemi politici sono ineludibili, esistono e allungano i tempi. Ritengo che pensare di accorciare questi tempi strangolando per legge il tempo della deliberazione programmatica sia nocivo, perché i problemi che non vengono esposti in essa saranno quelli che faranno ritardare il progetto preliminare in seguito.
Chiedo quindi il parere della Giunta.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Infatti il mio amico Squillano giustamente si sta chiedendo se i Comuni non siano in grado di fare il loro dovere. Invece io dico che sanno farlo.
CHIEZZI No, noi come Regione possiamo proporre che i Comuni non vadano sotto un certo limite di tempo e io chiedo che questo limite di tempo sia due mesi non certo 15 giorni; a quel punto, mi sembrerebbe persino inutile indicarlo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Squillario.
SQUILLARIO Voterò contro l'emendamento e anche contro la proposta del termine di 15 giorni, semplicemente perché lo ritengo offensivo nei riguardi dell'autonomia e del buon senso dei Comuni. Anche ieri ci sono state discussioni nelle quali ci siamo riempiti la bocca della parola autonomia.
Vorremmo però nel contempo insegnare ai Comuni anche, a scrivere con la mano sinistra.
Credo che molti dei presenti abbiano fatto parte di Consigli Comunali investe di sindaco o di assessore, quindi non possono pensare che un Comune non dia il tempo necessario per esaminare la deliberazione programmatica.
Ritengo che 15 giorni siano pochi. Quello che viene proposto, tra l'altro, non è neppure un termine perentorio, per cui le osservazioni vengono accolte anche dopo i termini previsti. Il fissare dei termini al Comune di 30, 50 o di 100 giorni che siano, significa un'inutile ulteriore bardatura.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Rivalta; ne ha facoltà.
RIVALTA Voteremo contro questo emendamento perché consideriamo i 15 giorni assolutamente insufficienti.



PRESIDENTE

Poniamo quindi in votazione l'emendamento 4) dei Consiglieri Chiezzi e Miglio, non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 14 voti favorevoli e 14 contrari (a norma dell'art. 70, secondo comma del Regolamento interno).
In merito al subemendamento n. 5) ha chiesto la parola il Consigliere Majorino. Ne ha facoltà.
MAJORINO Nel mio emendamento avevo scritto, "entro sessanta giorni", ora lo modifico in questo modo: "entro cinquanta giorni".
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Alla luce di quanto abbiamo sentito, ero intenzionato - e l'ho anche dichiarato - ad accogliere l'emendamento del Consigliere Miglio. Quindici giorni però sono pochi: i Comuni ne concederanno sicuramente di più. Il rischio di fissare il termine in quindici giorni può far scattare qualche meccanismo per cui qualche Comune possa autorizzarsi a stabilirne sedici.
Ritengo sia peggiorativo. Pertanto sono dell'opinione che non si debbano fissare termini: i Comuni sono in grado di gestire questa problematica.
Non sono dell'idea di accogliere l'emendamento di Majorino.
Se il collega Miglio ritiene di abbandonare il suo emendamento per il dibattito che si è svolto, ciò rimane alla responsabilità dei Comuni, i quali, alla fine, rispetto ai loro comportamenti, pagano anche in termini politici. Reputo sia giusto così.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il subemendamento n. 5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 24 contrari e 2 astensioni.
L'emendamento n. 5) viene ritirato dai proponenti.
6) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 1 aggiungere: "La deliberazione è messa a disposizione delle aziende che effettuano pubblici servizi o somministrazioni, delle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio, e di ogni altro organismo pubblico o associativo ivi comprese le associazioni professionali e di categoria che ne facciano richiesta".
La parola al Consigliere Chiezzi per la illustrazione: CHIEZZI L'emendamento dice: "La deliberazione è messa a disposizione delle aziende che effettuano pubblici servizio somministrazioni, delle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio e di ogni altro organismo pubblico o associativo ivi comprese le associazioni professionali e di categoria che ne facciano richiesta".
E' un emendamento che cerca di estendere al massimo i soggetti cui viene inviata la deliberazione programmatica.
Questa dizione non è stata inventata da me, l'ho trascritta letteralmente dalla proposta di legge del maggio 1990 dell'allora Assessore Genovese che all'art. 17 prevedeva esattamente questa dizione. Non solo, ma in questo comma - che io ripropongo con l'emendamento - veniva aggiunta sempre dall'Assessore Genovese, la seguente frase: "chiunque, secondo le modalità e i tempi comunque non inferiori a sessanta giorni indicali nella deliberazione, può presentare osservazioni".
Ho detto questo unicamente per chiarire che il limite di sessanta giorni non è una invenzione costruita a tavolino, è una questione della quale era stato portatore Genovese e che era stata inserita in questo disegno di legge: ragione per cui l'ho riproposto.
Insisto su questo elemento proprio perché non si sbaglia scrivendo nella legge in modo chiaro i criteri della partecipazione in materia urbanistica. Di questa non ce n'è mai troppa, Assessore Carletto. Su questo lo sbaglio non è nell'eccedere, ma è semmai nel dimenticare qualcosa.
Sollecito quindi l'attenzione su questo emendamento da parte della maggioranza e della Giunta affinché venga accolto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Squillario.
SQUILLARIO Pur apprezzando l'intenzione del Consigliere Chiezzi, devo dire che la sua elencazione è certamente minimale, non può cioè comprendere tutti i soggetti.
Se un Comune vuole istituire un piano regolatore apprezzabile, con la collaborazione di tutti, è opportuno che invii la documentazione a tutti gli intervenuti. Anche in questo però si può dire o pensare che il Comune voglia fare un piano regolatore alla chetichella oppure riteniamo che abbia un minimo di buon senso e di intelligenza da rendere pubblica la deliberazione programmatica di un piano regolatore nel modo più adeguato.
Condivido dunque pienamente questa elencazione di soggetti, ma non la ritengo di certo esaustiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.
MAJORINO Signor Presidente, nella pia illusione che potesse essere accolto l'emendamento della pubblicità sul BUR. mi ero annotato: "E' da respingere perché c'è già, la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione". Poich è stato respinto per le ragioni che abbiamo sentito da parte dell'Assessore, esprimo assenso a questo emendamento, anche perché contiene un'elencazione di soggetti potenzialmente idonei e presumibilmente interessati a fare le osservazioni, pur essendo l'elencazione non esaustiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bresso.
BRESSO Non siamo ovviamente contrari all'emendamento dei Consiglieri Chiezzi e Miglio: ma proprio perché abbiamo proposto (ed è stato anche accettato) un emendamento che prevede che siano gli statuti e i regolamenti comunali a individuare tutti i soggetti a cui deve essere comunicata la delibera programmatica, questa elencazione di soggetti - che tra l'altro non è esaustiva - ci pare un'aggiunta inutile.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Avendo affrontato questo argomento in Commissione, e avendo concordato su proposta del Gruppo del PDS, di fare riferimento agli statuti e regolamenti dei Comuni, si è deciso di non predeterminare i soggetti. Oggi in aula, possiamo correre il rischio di non individuarli tutti, come veniva giustamente detto. Il principio è giusto, lo condividiamo, ma affidiamo ai Comuni la responsabilità di esplicarlo. L'emendamento non è dunque accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto 6 con voti favorevoli, 20 contrari e 7 astensioni.
6 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Maggiorotti: Dopo l'ottavo comma, art. 15 legge n. 56/77 e successive modifiche inserire il seguente nuovo comma: "Nei caso in cui l'edificio comunale non fosse accessibile, o lo fosse solo in parte, la consultazione degli atti di cui ai commi sesto e ottavo, compreso l'eventuale ottenimento di copie integrali degli stessi, dovrà avvenire per tutti i cittadini in locali accessibili direttamente dall'esterno".
6 ter) Emendamento presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio: 1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente comma: "Per la consultazione e l'ottenimento di copie, gli atti di cui ai commi precedenti devono essere disponibili in luoghi esenti da barriere architettoniche".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bresso. Ne ha facoltà.
BRESSO Non intendo illustrare l'emendamento poiché è chiaro. Esiste una serie di emendamenti sullo stesso punto: quello di mettere a disposizione tutti gli atti per la consultazione. Si ripete ogni volta che è presente un problema di atti e documentazione e, a tale proposito, propongo di inserire una formulazione nella quale si richiama una volta sola il fatto che tutti gli atti a disposizione del pubblico devono essere messi a disposizione in luoghi che non abbiano barriere architettoniche.
In questo caso potrebbero decadere tutti gli emendamenti e si potrebbe proporre un articolo unico.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Farò un ragionamento generale perché l'argomento ha carattere generale.
Il problema è legittimo, lo condivido e credo che tutto il Consiglio regionale non possa che essere d'accordo. Abbiamo leggi regionali che disciplinano la questione delle barriere architettoniche e mi chiedo se sia opportuno richiamarla nella legge n. 56 (ma può valere per tante altre leggi regionali di settore) per dare maggiore forza ad una legislazione che è già molto chiara e precisa.
Mi interrogo quindi sull'utilità di questo aspetto e mi domando se un problema di questo tipo, essendoci già una legge che disciplina la materia non possa essere affrontato con un'azione organizzativa del Comune attraverso la sua burocrazia, per consentire l'accesso al pubblico, quindi anche ai portatori di handicap, al fine di conoscere atti come questo in locali accessibili ai disabili.
Mi sembra opportuno inserire l'emendamento nella legge una volta sola.
Se il Consiglio regionale ritiene di inserirlo, possiamo studiare in che modo. Da questo punto di vista non sono contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bresso.
BRESSO Vorrei fare una proposta. Sarebbe opportuno inserire l'emendamento al termine della legge: se l'Assessore si impegna a presentarlo sospendiamo il voto su questi emendamenti.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Non ho difficoltà (e lo dico soprattutto al Consigliere Maggiorotti) ad assumere l'impegno di fronte al Consiglio, concedendo il tempo di una settimana al dott. Abatelli per studiare la formulazione e la collocazione più opportuna da riassumere in un comma. Potrà anche far riferimento ad una situazione generale, poiché in questo caso si riferisce alla deliberazione programmatica, ma nell'iter della pianificazione urbanistica ci sono vari momenti di affluenza del pubblico ad atti comunali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Maggiorotti.
MAGGIOROTTI Vorrei capire meglio. Ciò significa che l'emenda-mento viene registrato a memoria e rimandato alla seduta in cui ci sarà il prosieguo della discussione, perché a questo punto penso si sospenda la discussione.
Personalmente sono dell'idea di non ritirare l'emendamento, eventualmente verrà respinto.Tuttavia immagino che l'Assessore non ritiri questo suo impegno.
Quanto al fatto che i Comuni sono tenuti a garantire l'accesso agli atti pubblici, l'esperienza è che, dopo l'indagine operata dall'Assessorato agli enti loca-li, finalizzata ad un convegno sull'adozione da parte dei Comuni del Piano di eliminazione delle barriere, in realtà i Comuni che avevano fatto questo Piano erano meno di un terzo e molte barriere erano presenti negli stessi edifici comunali.
Ritengo quindi fondamentale inserire l'emendamento nella legge proprio perché può dare tutta la fiducia possibile a chi, come il Consigliere Squillario...
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Scusi se la interrompo, Consigliere Maggiorotti, ma se non mettiamo una sanzione, il rischio è che la legge faccia la fine della legge fondamentale.
MAGGIOROTTI Lo però conosco dei cittadini disabili che hanno fatto degli esposti alla Procura della Repubblica perché il Comune non ha dato loro la possibilità di visionare gli atti e vorrei che fatti del genere non si ripetessero. Quanto alle sanzioni, probabilmente nella legge non ci possono entrare.
Personalmente, quindi, non ritiro l'emendamento e registro l'impegno dell'Assessore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.
RIVALTA Per non banalizzare il problema, anche dal punto di vista della sistemazione della legge, desidero comunicare che abbiamo presentato una serie di emendamenti riguardanti le barriere architettoniche e che non riteniamo riconducibili tutti ad un unico emendamento.
Alcuni emendamenti riguardano le concessioni edilizie, altri le autorizzazioni e sono da collocare nel preciso articolo in cui si parla delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni.
NU sta bene l'impegno dell'Assessore Carletto, ma allora bisognerà fare un titolo finale dove porre queste varie questioni di carattere diverso.
Non so se si tratti di una semplificazione.
A me parrebbe più utile, se vogliamo accogliere L'esigenza di risottolineare il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, collocare la questione dove sia necessario via via; ne sostengo quindi la collocazione nell'articolo così come abbiamo indicato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Penso che il problema delle barriere architettoniche sia una delle grosse questioni che abbiamo di fronte e che il divario tra la realtà e le leggi che, come dice l'Assessore Carletto, avrebbero già previsto tutto sia ancora fortissimo.
Sostengo quindi l'opportunità di inserire in legge l'argomento.
Dal punto di vista tecnico-legislativo concordo con l'Assessore che forse non ce ne sarebbe bisogno: perché in tutte le leggi dobbiamo ribadire quanto già previsto in altre? Purtroppo, a mio avviso, è necessario ripetere.
All'interno della legge sarei favorevole a ribadire la questione laddove un atto lo richiede; prevedere un articolo unico sulle barriere architettoniche, conseguenza inevitabile se si respingono questi emendamenti, non mi sembra giusto, in quanto si emargina in un solo articolo un problema presente In molti atti previsti nel corso della legge.
Preferirei anch'io mantenere l'emendamento e inserire questi testi, che potrebbero eventualmente essere corretti e riscritti da un qualche emendamento di coordinamento. Ritengo più chiaro che laddove esiste una deliberazione programmatica sia scritto "dev'essere accessibile", e che questo procedere tocchi tutti gli articoli della legge. L'articolo "ad hoc" rischierebbe di rimanere dimenticato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica E' nostra intenzione enfatizzare la questione, perché se così non fosse non sarebbe da inserire nella legge, visto che ve ne è un'altra interamente sulla materia. Giustamente si sostiene che "...poiché in fase di stesura di una legge urbanistica e i Comuni spesso non rispettano il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche è opportuno che questo venga ribadito".
Ma anziché diluirlo in tanti punti, il ribadirlo con un comma "forte" al momento giusto, secondo me ha più forza, mi sembra una posizione più fonte avere un comma apposito, ben collocato, che richiami la legge sulle barriere architettoniche e che ribadisca che la questione deve essere affrontata "in modo da." Chiederei al Consiglio di accettare questa mia proposta.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 6 bis) presentato dai Consiglieri Maggiorotti e Chiezzi, non accolto della Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 4 voti contrari e 19 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 6 ter) presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E respinto con voti 14 favorevoli, 4 contrari e 19 astensioni.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art, i nel testo così modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
ART. 2 7) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: "L'art. 2 è soppresso".
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI La proposta di sopprimere l'intero art. 2 deriva dall'esame dello stesso articolo e dall'aver rilevato come in questo articolo, da un lato ci siano numerosi elementi di illegittimità e, dall'altro, che lo stesso sia affetto da numerose omissioni ed elementi di confusione, al punto che piuttosto di approvare un articolo di tale fattura forse sarebbe meglio mantenere la vecchia formulazione della legge urbanistica regionale 56.
Nella vecchia formulazione esisteva una logica stringente: la logica che portava a tempi di approvazione che ritengo assolutamente congrui, nel senso che la legge Astengo prevede che in 390 giorni Il piano regolatore venga predisposto dai Comuni ed adottato. Se questo non succede non è per responsabilità del testo di legge, ma per altri problemi: il tempo totale indicato nella tabella allegata alla relazione che ci avete fornito indica in media, che anziché 390 occorrono 1.015 giorni, cioè 33 mesi! L'Assessore Carletto ha detto: giudicatemi e criticatemi per quello che c'è scritto sul disegno di legge 98, non su quello che non c'è scritto. Un analogo lavoro ve lo propongo relativamente a quello che lasciamo, perché a mio parere anche sulla legge urbanistica 56 si dicono cose che non corrispondono alla realtà dei fatti, cioè alla realtà dei contenuti della legge 56 e non alla realtà delle conseguenze di una cattiva gestione della legge 56.
Utilizzerò la discussione su queste modifiche anche per chiarire almeno tra noi, di cosa parliamo e, soprattutto, per parlare della legge 56, visto che la si vuole modificare e visto che a questa legge si addebitano colpe assolvendo qualcuno che invece è il vero colpevole: la cattiva gestione e, se volete, le obiettive difficoltà politiche che stanno alla base dell'approvazione del piano regolatore.
Su questa proposta di emendamento, che è totalmente soppressivo, non mi dilungo oltre polche mi sembra di avere illustrato la ragione di fondo cioè, che si cambia in peggio. Se l'articolo rimane così com'è stato proposto dalla Giunta, è peggio di quello precedente che era chiaro lineare, con procedure congrue.
A questo punto, piuttosto che cambiare in peggio, teniamoci quello che c'è, anche se può essere perfettibile. Questo è il senso dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.
MIGLIO Per motivare il nostro appoggio all'emendamento soppressivo dell'art.
2, considero solo una delle molte questioni che si possono sollevare rispetto alla proposta avanzata dalla Giunta ed accettata dalla Commissione, quella riferita allo stralciamento del Comitato Urbanistico Regionale, trasformato come Commissione Tecnica Urbanistica.
La prima modifica introdotta fa venire meno il ricorso sistematico al CM chiamato ad esprimere un proprio parere prima dell'approvazione da parte della Giunta del piano regolatore. Con l'inserimento delle parole "ove del caso", si dà un potere discrezionale all'Assessorato che può coinvolgere o meno il CUR. ora CTU, secondo propri criteri, non essendo esplicitata (d'altronde sarebbe difficile farlo) alcuna linea guida della normativa in discussione.
Questo per noi è inaccettabile proprio perché si riferisce allo strumento più importante della pianificazione urbanistica, che viene redatto per gestire nel concreto lo sviluppo delle entità territoriali che compongono la stessa Regione. Per comprendere l'impor-tanza del piano regolatore è sufficiente fare mente locale sui dibattiti che sorgono ogni qualvolta le Amministrazioni si cimentano in questa impresa e avviano le procedure per la sua stesura e anche solo per la sua modifica.
Diversamente, si può andare a rivedere i contenuti degli arti. 11, 12 e 13 della legge.
Il piano recepisce le indicazioni generali del piano territoriale e le aspettative dominanti espresse a livello comunale, traducendole in un progetto, in un atto di programma. E' il piano che, tra le altre cose valuta le esigenza di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali, dei servizi, delle attrezzature; individua le aree da sottoporre a difesa del suolo e a tutela ambientale: individua il regolamento e le aree destinate ad attività agricole: determina le destinazioni d'uso delle varie aree e definisce l'organizzazione territoriale in relazione al sistema infrastrutturale di trasporto, di traffico, di dislocazione delle varie attività; individua gli edifici ed i complessi di importanza storica, artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e utilizzo sociale.
L'introduzione di tale meccanismo, le parole "ove del caso" hanno colto anche un parere negativo da parte degli stessi Ordini, l'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri, nonché delle Confederazioni Agricole e delle Associazioni Ambientaliste dell'ESAP. Alcuni sottolineano la mancanza di garanzia di riprodurre uguali procedimenti amministrativi intesi in forme di controllo, per casi analoghi. Noi aggiungiamo che non si può indicare una scala di valori che ci permette di ritenete superfluo lo studio di alcuni piani regolatori generali proprio perché il suolo, come peraltro è indicato nello stesso titolo della legge-quadro, è un patrimonio illimitato che deve essere tutelato nel suo insieme.
Ultima considerazione: se è vero, come ha prospettato lo stesso Assessore, che il CTU assumerà sempre di più il ruolo di luogo di confronto tecnico-scientifico e di produzione culturale, non si vede perché non si debba usufruire dell'esperienza prodotta al fine di orientare meglio le scelte delle Amministrazioni comunali verso una maggiore valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e verso una pianificazione delle risorse e dello sviluppo compatibile, nonché verso il superamento di una logica ancora urbanocentrica, costrutti vista dello sviluppo illimitato.
Il senso è dovuto al fatto che nell'interpretazione letterale di questo articolo, forse introdotta per un richiamo successivo alle varianti del piano regolatore generale, di fatto però l'interpretazione che ne risulta è che l'Assessore può decidere discrezionalmente se avvalersi o meno delle competenze del CTU. Secondo noi questo fatto non è accettabile anche alla luce delle trasformazioni che il CTU stesso dovrebbe mettere in atto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Sull'ultima frase riguardante lo sviluppo urbanocentrico illimitato ho pensato che quando mi arrivano le giovani coppie che vogliono sposarsi e non trovano casa, potrei dire loro di andare dal collega Miglio.
Presidente, io credo di non dover ripetere ciò che ho detto nella discussione generale, quindi l'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo all'art. 2 presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 favorevoli, 25 contrari e 8 astensioni.
8) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 2, primo comma, al termine del primo capoverso, dopo i due punti è aggiunto: "e contestualmente alla Provincia e alla Città Metropolitana".
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI L'emendamento propone di rispettare, all'interno dell'articolato, le leggi esistenti, in particolare la legge n. 142. Nel progetto di legge n.
98 si eliminano qua e là i Comprensori, ma questi rimangono nel corpo della legge in molti titoli, ad esempio nel titoli 1, 2, e 3.
In base alla normativa vigente, le Province possono fare osservazioni ai piani territoriali insieme a Comuni e Comunità Montane. Non solo: le Province possono proporre al Consiglio regionale i progetti territoriali operativi, che possono anche variare la disciplina urbanistica comunale mentre i Comuni dovrebbero adottare i PRG in coerenza con le previsioni del piano territoriale.
Questa normativa statale, relativa alla legge n. 142, ha assegnato alle Province precise competenze indicate nel comma 1 dell'art. 15 dove si dice: "La Provincia ne coglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, terri-toriale ed ambientale della Regione".
Al comma 2 dello stesso articolo si dice: "La Provincia predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento". Questa legge è già in vigore, quindi non ne occorre un'altra "ad hoc" che attribuisca le funzioni, in quanto queste sono già di fatto assegnate, anche se non sono ancora state definite le procedure contenute nel comma 4 dell'art. 15 della legge n. 142.
Il primo comma dice che la Provincia raccoglie e coordina, non che deve essere autorizzata dalla Regione per fare questo e neanche attendere una legge regionale: siamo di fronte a poteri assegnati alla Provincia dalla legge statale. Per questo ritengo. Assessori Carletto e Nerviani, che sin d'ora occorra modificare questo articolo, scrivendo che l'invio alla Provincia è assolutamente necessario: se questo non è previsto, la legge è illegittima, perché la Provincia ha il potere di coordinamento e di esame dei PRG rispetto ai piani territoriali.
Se non inseriamo questo elemento, violiamo la legge, non ne ritardiamo soltanto l'attuazione, perché questa sarebbe solo una critica politica, ma tralascio tutto questo.
L'art.15, comma 5, della legge n. 142 dice: "ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha in ogni caso il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con la previsione del piano territoriale di coordinamento". Se il piano territoriale di coordinamento non c'è ancora è un'omissione di comportamento e una carenza di governo, ma questa carenza non fa venire meno il fatto che nella legge è scritto che, in ogni caso, la Provincia deve coordinare. Sostengo inoltre che la Provincia debba conoscere i Piani regolatori. La Regione, oggi inadempiente sotto tanti punti di vista, deve per lo meno inviare alla Provincia Il PRG, pena l'illegittimità. Questo è il senso dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Con il collega Nerviani ho rilevato che le cose dette dal collega Chiezzi sono giuste, ma non tengono conto di un aspetto importante, che sarà quello che poi definirà questa materia secondo le indicazioni della Regione. La Regione definisce le funzioni provinciali ed è sempre la Regione che, con il disegno di legge del collega Nerviani, definisce le competenze. Quindi il passaggio, che il collega Chiezzi ritiene debba essere introdotto in questa fase, sarà introdotto in quella successiva cioè con l'esame e l'approvazione del disegno di legge del collega Nerviani. Tale disegno di legge definirà le funzioni e le competenze, e da quel momento si potrà modificare la legge n. 56, che dovrà prevedere l'invio alla Provincia, da parte dei Comuni, dei PRG.
In questa fase non abbiamo ritenuto d'inserirlo non perché non vogliamo assumercene la responsabilità, ma abbiamo preferito rimandare al DDL Nerviani la trattazione e, quindi, le scelte coerenti rispetto a queste materie: legge n. 142 e pianificazione territoriale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Nerviani.
NERVIANI, Assessore alla pianificazione territoriale Ritengo che le cose dette dal collega Chiezzi meritino una considerazione attenta, perché il Consigliere Chiezzi, in buona sostanza raccomanda un'accelerazione dei tempi di riconoscimento di competenze delle Province in materia di pianificazione territoriale e in materia di coordinamento degli strumenti urbanistici. Le richieste relativamente ai piani territoriali con valenza paesistica sono a mio parere giuste, ma temo che per avere l'ottimo si corra il rischio di creare confusioni e situazioni diverse da Provincia a Provincia, da zona a zona.
Personalmente, nei tempi che mi sono possibili e che saranno possibili al Consiglio regionale, preferirei che si definisse un piano territoriale regionale più leggero di quello previsto in passato. Contemporaneamente si potrebbero sviluppare delle azioni di pianificazione territoriale delle Province con riferimento alle nostre linee e soltanto successivamente quando vi saranno questi due elementi fondamentali, la Provincia, che fra l'altro dovrà strutturarsi per rispondere opportunamente a queste esigenze potrà dare inizio all'esercizio delle competenze definite per legge.
Chiezzi è troppo informato per non sapere che in questo momento vi è un confronto serrato fra coloro che sostengono che le Province hanno già fin da ora il diritto e la competenza ad esercitare le funzioni defînite all'art. 15 ed altri che ritengono che queste funzioni possano attivarsi soltanto nel momento in cui, ai sensi dell'art. 3, le competenze saranno assegnate alle singole Province con legge regionale. La mia paura è che i tempi si prolunghino considerevolmente e che non si riesca neanche in questa legislatura a portare a termine questo complesso compito che coinvolge tutti i nostri assetti istituzionali.
La Giunta ritiene, con le possibilità che ha, di operare nei tempi più brevi possibili perché vengano concesse alle Province competenze chiare così come l'art. 3 della legge n. 142 prevede le relative deleghe. Questa è una posizione non negativa della richiesta di Chiezzi, ma prudente per evitare ulteriori confusioni e attivazioni in tempi diversi degli Enti provinciali nella nostra Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.
MAJORINO Pur essendo condivisibile l'opinione espressa dall'Assessore Nerviani opinione non solo sua ma anche di chi si è già occupato ex professo della materia, secondo la quale per attribuire le funzioni indicate dalla 142 occorre la legge regionale, appoggerò l'emendamento perché a mio avviso come evidenziato anche dal collega Chiezzi, il quinto comma nella sua ultima parte contiene già una norma precettiva di immediata applicazione.
Infatti si dice che "ai fini, del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione", però, se la Regione non le ha ancora attribuite (a parte l'inadempienza o meno problema politico o no) quando soggiunge "in ogni caso esercita il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento" questa è già una norma precettiva di applicazione immediata.
Per applicarla è dunque necessario che la legge regionale contenga quell'inciso di cui all'emendamento Chiezzi, altrimenti si impedisce alla norma precettiva statale di andare ad attuazione.
Se poi, come è stato detto e come pare (non conosco molto bene queste problematiche), i piani territoriali di coordinamento non ci sono ancora pazienza, la legge riguarda il futuro non deve riguardare i piani di coordinamento già esistenti: ovviamente questo si riferisce al futuro e alla gestione futura della legge.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bresso: ne ha facoltà.
BRESSO Intervengo brevissimamente per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento perché, senza ripetere tutte le argomentazioni, sarebbe quantomeno opportuno inserire un emendamento che senza coinvolgere il recepimento della 142 preveda semplicemente l'invio del piano regolatore anche a Enti che sicuramente avranno competenza, come verrà definito dalla legge successivamente.
Non capisco qual è il problema: è solo un invio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Continuo ad avere questo dubbio che vedo ha anche il collega Majorino.
Sono convinto che questo potere la Provincia ce l'abbia già. Dietro questa mia insistenza, e non solo mia, c'è un tema politico (lo ammetteva anche Nerviani), quello di accelerare le deleghe alle Province, quello di fare i Piani territoriali, quello di cambiare il ruolo della Provincia e farla diventare soggetto di pianificazione.Tutta questa insistenza non è determinata dalla volontà di spaccare il capello in quattro, per partito preso. Il capello in quattro lo si spacca quando, dal punto di vista politico, non ci si mette d'accordo.
Quello che in sostanza chiedo è che questo piano regolatore venga inviato alla Provincia: che male fa? Che male fa se sin d'ora le Province cominciano a tenere un archivio con i piani regolatori dei Comuni che fan parte del loro territorio? Nuoce alle Province? Tutt'al più siamo prima a trovare i locali, ad archiviare i Piani regolatori, a fare i monitoraggi se riterranno opportuno farlo. Cominceranno ad acquisire gli elementi materiali di una loro politica: perché non volete anticipare questo fatto? CARLETTO, Assessore all'urbanistica Ma scusa, noi mandiamo alle Province oggi un piano regolatore adottato non approvato dalla Regione, quindi suscettibile di cambiamento anche considerevole, con quale obiettivo? Mettiamoci nei panni dei Comuni, pensiamo alla confusione che si creerebbe in una fase delicata nella quale la Regione sta per definire le funzioni e le competenze? Lasciamo che le definisca e poi mandiamo tutto ciò che va mandato, ma lasciamo che si definiscano! CHIEZZI Il problema è proprio qui: i tempi. Guardiamoci negli occhi: quanti anni passeranno? Chi lo sa! Non lo sa nessuno, sono tempi sempre lunghi parliamo di riforme e non le portiamo mai a termine.
Allora, che senso ha? Ha il senso che dicevo prima, di cominciare a fornire la base materiale per una politica territoriale, e la base materiale è costituita dai piani regolatori.
Sono solo adottati. Sì, ma forse la Regione li approverà così come sono e in questo caso la Provincia li avrebbe già.
La Regione vorrà chiedere delle modifiche? Benissimo, le modifiche saranno mandate in aggiornamento alle Province.
Perché volete impedire che le Province comincino a predisporre i primi faticosissimi passi? Ci metteranno degli anni a fare tutto questo! Perché ritardare l'acquisizione degli atti? CARLETTO, Assessore all'urbanistica Stiamo già dando la documentazione e la cartografia alle Province.
CHIEZZI Allora, perché impedire alle Province di costruire il proprio futuro di Enti di pianificazione territoriale? Quindi, io mantengo con convinzione sia questo emendamento, sia quello relativo ai dubbi di legittimità.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Sartoris per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.
SARTORIS Sono stata sollecitata in questa occasione più come Consigliere provinciale che come Consigliere regionale. Voterò a favore dell'emendamento Chiezzi.
Sulla carta la legge n. 142 prevede molte possibilità perle Province tutti hanno detto che le Province potevano fare tante cose. Però nel momento in cui la Regione deve delegare delle funzioni alle Province (dovendosi quindi privare di certe prerogative) è molto lenta nel dare loro la possibilità di esercitare quelle competenze che oltretutto sono previste dalla legge n. 142. Quindi sono d'accordo con il collega Chiezzi quando dice che le Province hanno già, in questo campo, queste competenze.
Se noi come Regione continuiamo a rimandare e a dire che faremo delle cose meravigliose, però le faremo poi e le faremo chissà quando, credo che faranno bene i Consigli provinciali del Piemonte ad attrezzarsi e a prendersi per conto loro le competenze che tutto sommato prevede già la legge 142.
A questo punto dovremmo davvero cominciare a pensare, proprio in questa Regione, che le Province non sono degli enti inutili a cui si demandano alcune cose se questo ci piace, se ci interessa, se ci serve; dobbiamo pensare invece che ci sono degli obblighi in base alla legge 142, di conseguenza dovremmo cominciare ad attrezzare e ad attivare le Province il più presto possibile. E proprio su questi temi che le Province hanno molte competenze e se noi non le attiveremo le stesse diventeranno quei famosi enti inutili che alcuni anni fa si volevano addirittura abolire!



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli e 23 astensioni.
9) Emendamento presentato dai Consiglieri Miglio, Segre e Chiezzi: All'art. 2 del disegno di legge n. 98, che sostituisce i commi dal nono al quattordicesimo dell'art. 15 della LR n. 56/77 e s.m, ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: Al comma 10 dell'art. 15, dopo le parole "entro i 180 giorni dalla ricezione", aggiungere le parole "di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 34 voti favorevoli.
10) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: all'art. 2, primo comma, dopo i due punti al secondo capoverso, sostituire le parole "dal competente Assessorato" con le parole "dalla Regione".
La parola al Consigliere Chiezzi per la illustrazione.
CHIEZZI Ho qualche dubbio che questa figura non rientri tra le figure che fanno parte degli organi della Regione. Il "competente Assessorato" non è un organo regionale, è un insieme di uffici, che tra l'altro possono anche avere un diverso futuro nel tempo, è una forma organizzativa alla quale ritengo molto impreciso fare riferimento all'interno di una legge. Il "competente Assessorato" esamina gli atti, ma gli atti sono di competenza della Regione, non del "competente Assessorato". Tra l'altro non mi risulta che il termine Assessorato compaia nella legge 56. Non so se questo l'abbiate verificato, a me non pare che compaia, non compare nemmeno in altre leggi. Comunque ove comparisse mi sembra che non compaia là dove dovrebbe, cioè nello Statuto della Regione Piemonte. Lo Statuto fissa gli organi della Regione. Legiferando cerchiamo di fare riferimento agli organi della Regione o alla Regione in quanto tale, ma non al "competente Assessorato" che mi sembra una dizione che rischia di invalidare la correttezza di una norma, che non può fare riferimento a un organo che non esiste, cioè a un fatto semplicemente organizzativo. E' improprio parlare di esame da parte dell'ufficio tal dei tali; corretto è prevedere l'esame da parte della Regione. Questa non è una modifica grandiosa, ma semplicemente di ordine legislativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.
MAJORINO Solo per completare il ragionamento che ha fatto il Consigliere Chiezzi e che io condivido. L'Assessore non è organo di rilevanza esterna, mi pare che questa attività abbia un carattere sostanziale di rilevanza esterna e quindi l'Assessore non la può compiere da solo. Perciò mi pare più corretto il termine Regione, però intendendola come organo Giunta regionale, perch la parola Regione secondo lo Statuto significa a rigore Consiglio regionale, anche se talvolta viene intesa in senso più lato come Giunta.
Comunque l'Assessore non ha rilevanza esterna e non penso che possa essere per ragioni di correttezza tecnica, di tecnicismo del linguaggio legislativo, il soggetto che compie le attività in questione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Sulla questione ho sentito anche il Segretario della Giunta. Sembra opportuno correggere il testo, quindi presento un emendamento scritto, se è necessario, ma posso anche dirlo a voce: sostituire "dai competente Assessorato" con le parole "dall'Assessore competente", perch l'Assessorato è un fatto burocratico, un insieme di uffici, secondo l'obiezione del collega Chiezzi.
CHIEZZI Non è l'Assessore che esamina, l'Assessore è un eletto all'interno della compagine di Giunta. E' la Regione, non intesa come Consiglio regionale.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Dalla Giunta regionale, allora.
CHIEZZI Non vorrei incappare però in una deliberazione di Giunta. Se nominiamo la Giunta, la Giunta opera con deliberazioni.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica L'articolo dice "Il Piano Regolatore generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione del Piano, sulla base dell'esame operato dal competente Assessorato".
Possiamo anche togliere tutta la frase, eliminare "sulla base dell'esame operato dal competente Assessorato" e dire "Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione dei Piano e, ove del caso, dal parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica".
Il collega dovrebbe allora ritirare il suo emendamento e la Giunta presentare un emendamento soppressivo.



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi ritira dunque il proprio emendamento che viene sostituito dall'emendamento della Giunta.
Sospendo per alcuni minuti la seduta.



(La seduta, sospesa alle ore 17.55 riprende alle ore 18.10)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
10 bis) Subemendamento presentato dalla Giunta regionale: all'ari: 2, primo comma, secondo capoverso, dopo i due punti sono soppresse le parole: "sulla base dell'esame operato dal competente Assessorato e," e sostituite con "acquisito,".
E' altresì soppressa la parola "del" e sostituita con la parola "il".
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Intervengo per un chiarimento In quanto non ho capito bene la forma dell'emendamento. Cosa significa "il"? CARLETTO, Assessore all'urbanistica Per un ulteriore chiarimento, leggo il testo emendato: "Il Piano Regolatore generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, e posseduto, ove del caso, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica acquisito per le gare".
Viene quindi eliminata la frase "sulla base dell'esame operato dal competente Assessorato e" e rimane "ove del caso il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica acquisito per le gare".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli.
11) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: all'art. 2, primo comma, secondo capoverso, dopo i due punti sono soppresse le parole: "ove del caso".
12) Emendamento presentato dai Consiglieri Miglio, Segre e Chiezzi: All'art. 2 del disegno di legge n. 98, che costituisce i commi dal nono al quattordicesimo dell'art. 15 della LR n. 56/77 e s.m, ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al decimo comma dell'art. 15, sopprimere le parole ", ove del caso".
13) Emendamento presentato dal Consigliere Marino: Al primo comma, secondo capoverso, dopo i due punti (Il Piano Regolatore Generale è approvato, etc.) abrogare "ove del caso".
La parola al Consigliere Miglio per l'illustrazione.
MIGLIO Con questo emendamento riproponiamo il problema, secondo noi fondamentale, di riferirsi alla Commissione tecnica urbanistica nel momento in cui si deve valutare la congruità del Piano Regolatore Generale, in modo che ribadisca quale sia lo strumento essenziale per gestire il territorio e adempiere ai compiti definiti dalla legge-quadro urbanistica, e che dia attuazione alle linee generali definite dai Piani territoriali - nonch spero, dai Piani paesistici - com'è nelle intenzioni dell'Assessore Nerviani.
La nostra ipotesi è di togliere una dizione che introduce un livello eccessivo di discrezionalità e che non tiene conto del fatto che il territorio è patrimonio non pienamente disponibile e che deve essere salvaguardato nel suo insieme, e per ridurre la discrezionalità al ricorso alla Commissione tecnica urbanistica, tanto più se trasformata come è nelle intenzioni In un organo tecnico-scientifico in grado di apportare quei contributi culturali e disciplinari che meglio possono far comprendere la validità degli strumenti proposti.
Questo è, in breve, il senso del nostro emendamento: ci rimettiamo sperando che sia accolto, alla volontà dell'Assessore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marino.
MARINO L'insieme dell'art. 2, e quindi delle modifiche apportate all'art. 15 della legge n. 5, riguardante le generali procedure di formazione e approvazione dei Piani regolatori, proposto con il disegno di legge n. 98 in realtà rende meno certa tale procedura. In particolare, il punto in oggetto, - le due parole - che ritengo, insieme alle modifiche del CUR una delle cose probabilmente più preoccupanti di questa legge, introduce un principio nuovo nella legge urbanistica, cioè il principio monarchico.
Dicevo ieri sera, intervenendo nella discussione generale, che sarei contrario ad una formulazione del genere, che affida ad un'unica persona all'Assessore e basta, la possibilità di decidere se un Piano regolatore viene visto o no da un organismo come il CUR o da quella che sarà la Commissione tecnica urbanistica.
Ritengo sia un principio di per sé pericoloso, cui sarei contrario anche se l'Assessore all'urbanistica della Regione Piemonte un giorno fosse il più fidato ambientalista del Piemonte, poiché - ripeto - si tratta di un principio monarchico e, sostanzialmente, autoritario. Un principio che espone l'Assessore ad un'assunzione di responsabilità molto ampia e ad una serie di possibili pressioni, assai rilevante.
Le due "paroline" sono una cosa sulla quale la riflessione dovrebbe essere fatta molto attentamente: è uno degli esempi tipici con i quali al disegno di legge n. 98 non porta soltanto ad uno bsnellimento delle procedure, ma a un dimagrimento, che rende politicamente e culturalmente meno rilevante l'insieme delle procedure previste per l'approvazione dei Piani regolatori.
Sono quindi decisamente contrario all'introduzione della dizione proposta, che cambia notevolmente una parte dell'iter fondamentale della definizione delle norme urbanistiche per i Comuni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Signor Presidente, anche secondo me questo è uno dei punti politici più importanti del disegno di legge, perché sottrae alla procedura di esame da parte della CTU una serie di strumenti urbanistici, ad esempio tutte le revisioni e varianti nei Comuni sotto i diecimila abitanti. E' una normativa limitata ai Comuni sotto i diecimila abitanti. Ma "ce n'è già basta"; penso che i Comuni sopra i diecimila abitanti siano una cinquantina, la popolazione residente dev'essere il 40% del totale: un bel pezzo di Piemonte è soggetto a questo regime.
Anch'io ritengo questo uno dei punti più delicati di questa vicenda.
Quand'è che l'Assessore deciderà di sentire il parere della CTU? Nell'altro articolo, che riguarda il CUR. si dice che è proprio l'Assessore che decide, nemmeno la Giunta. Non si attenua nemmeno con la collegialità l'esercizio di un potere tanto discrezionale! Mi riservo, in sede di esame dell'art. 10 di insistere alla lettera e) almeno su questa questione: non può essere il singolo Assessore a decidere quando richiedere un parere. A mio avviso non è nemmeno una Giunta che decide quando richiedere un parere perché una Giunta non è che debba avere delle competenza tecniche, per decidere la necessità di un'istruttoria che preveda un esame tecnico del CUR Non so neppure se rientri nelle competenze della sola Giunta, e quindi ritengo estremamente importante che sia una procedura trasparente di legge indiscutibile. Le varianti, le revisioni, vanno guardate da organismo tecnico di consulenza, ma a giudizio di chi? L'Assessore una volta pu capirne qualcosa, una volta no. Ma ha ragione il Consigliere Marino: anche se vi fosse il più grande esperto dei nostri tempi, non è li come esperto ma per decidere le scelte politiche, non se chiedere o non chiedere questo parere.
Questo elemento, che non sveltisce nulla, ma che accentra al potere, è uno dei punti-chiave della legge, perché passare da un sistema in cui le regole erano trasparenti ad un sistema in cui non si sa mai perché per una revisione o una variante sia stata fattala richiesta di esame da parte della CTU, mi sembra passare ad un sistema In cui il diritto si affievolisce: la certezza del diritto, la certezza per i cittadini di essere trattati nello stesso modo leggendo le leggi - e le leggi dovrebbero essere una struttura che consente ai cittadini di capire che si hanno gli stessi diritti, di norma - vengono meno. In una legge così congegnata non so cosa succederà: se l'Assessore decide che il tale strumento va alla CTU chissà, le pratiche possono seguire una certa strada. Se invece l'Assessore decide che non va alla CTU, si seguiranno altre strade con altri benefici.
Ci rendiamo conto a che tipo di gestione è soggetto l'Assessore? Questo è un altro degli elementi che - non succederà di certo - non sarei comunque in grado di condividere. Non sarei in grado di condividere questa responsabilità dal luogo di comando che adesso gestisce l'Assessore Carletto, nel modo più assoluto. Dovesse mai capitare una cosa del genere prima cosa questo "ove del caso" verrebbe tolto dalla legge: per gli strumenti urbanistici o si chiede il parere della CTU sempre o non si chiede per alcuno: io dico che si devono inviare tutti.
Per queste ragioni inviterei a fare una riflessione, perché i guasti che provoca una procedura di questo genere non li vediamo ancora tutti. E' un momento su cui si dovrebbe trovare una maggioranza in Consiglio che guarda con attenzione per evitare uno scivolone di questo genere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bresso.
BRESSO Intervengo per dichiarazione di voto.
In questa situazione di estrema complicazione (una legge che emenda una legge) abbiamo presentato l'emendamento solo sul secondo "ove del caso" presente nell'articolo, anche se ringraziamo i colleghi per aver presentato un emendamento sul primo poiché, leggendo più attentamente il testo della norma, è più importante il primo "ove del caso" che non il secondo.
Nel merito della questione, crediamo anche noi che questo sia un punto importante. Certamente l'eliminare una grande maggioranza dei Comuni quindi una grande maggioranza dei piani, sveltisce il lavoro della CTU però introduce quegli elementi di discrezionalità, cui si è già ampiamente fatto riferimento, che sono una delle caratteristiche negative di questo disegno di legge.
E' evidente che non esiste un modo per dare indicazioni che consentano di escludere alcuni Comuni, in particolare in una Regione come il Piemonte dove molti piccoli Comuni hanno una grande importanza turistica subendo una grande pressione d'uso del suolo, perché la possibilità discrezionale significa che la scelta di tali Comuni, compresi quelli dove queste questioni sono forti, viene totalmente lasciata all'Assessore.
Pur capendo qual è la ragione e ammettendo che ci possano essere situazioni In cui forse potrebbe essere superfluo l'esame da parte della CTU, non è possibile indicare in legge una soluzione che consenta di cogliere tutte le situazioni a rischio che in Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti comunque si creerebbero. Per carità, si potrebbe dire che lo si fa come uffici, ma questa non può essere una garanzia per il Consiglio.
Quindi anch'io credo varrebbe la pena che la maggioranza fosse un pochino più attenta alla questione poiché questa introduce un aspetto di grandissima discrezionalità nella legge: è una cosa molto grave In una materia così delicata, su cui tra l'altro lo stesso Assessore dovrebbe fare una riflessione perché evidentemente la responsabilità di aver avallato per esempio, operazioni ambigue o poco pulite ricade unicamente su chi ha scelto di eliminarla. E abbiamo assistito, per cose ben minori, ad accuse molto pesanti fatte a Commissioni consiliari; Assessori o ex Assessori su questioni di questo genere.
La materia è delicata: credo anch'io, come il collega Chiezzi, che al posto dell'Assessore non gradirei di dover rispondere anche di eventuali dimenticanze nell'avere deciso o meno di sottoporlo alla CTU.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.
MAJORINO Nella relazione di minoranza, e prima ancora di conoscere questi emendamenti relativi alla soppressione della discrezionalità di cui all'inciso "se del caso" (quindi in epoca insospetta), avevo scritto che non si comprende perché la CTU, sorta sulle ceneri del CUR. debba talvolta essere sentita dalla Giunta e dall'Assessore soltanto se del caso, ma non obbligatoriamente, sia pure a livello di parere meramente consultivo.
Alla luce di quanto detto, penso di avere scritto cose esatte e di cui sono sempre più convinto, perché l'inciso "se del caso" significa piena discrezionalità da parte dell'Assessore. Quanta meno, attraverso questa sua discrezionalità, egli assume quella veste, denegata e negata decisamente dall'Assessore Carletto, di Assessore despota; indubbiamente in questo caso lo diventa fatalmente, e non si comprende perché non si voglia sentire obbligatoriamente il parere, meramente consultivo, del CTU quando quest'ultimo (al di là delle critiche che forse si possono muovere) rappresenta un Comitato di gran lunga più snello del CUR Con "se del caso" ci si dovrà sempre rimettere (anche nel futuro poich le leggi valgono per l'avvenire) alla sensibilità dell'Assessore. E mi si consenta di ipotizzare e antivedere, senza malignità, che se dovesse diventare Assessore all'urbanistica l'As-sessore Maccari, questi si avvarrebbe sempre della facoltà "se del caso" di non consultare il CTU. Di questo penso ne siamo tutti perfettamente convinti.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Credo che su questa questione valga la pena di soffermarsi ancora un attimo perché stamani forse non sono stato sufficientemente chiaro. Credo di avere già argomentato molto a lungo sulla questione del CUR. in merito al quale ho dato giudizi e valutazioni, che non sono solo mie e della Giunta - badate, colleghi -, perché so per certo che in questo Consiglio regionale alcuni Gruppi politici nella passata legislatura ritenevano che il CUR dovesse essere annullato. Ciò vuol dire non sostituito con un altro ma annullato.
Sono stato fra quelli che hanno ritenuto sbagliata la scelta di annullare questo organismo per le ragioni che ho spiegato questa mattina quindi non credo di doverci tornare.
Abbiamo sostituito il CUR con il CTU per cercare di non perdere l'opportunità di questo organismo, che considero importante, ma per trasformarlo in una realtà molto più viva, più attiva e più incisiva nell'esame dei provvedimenti di quanto è il CUR oggi. Il CUR oggi è una cosa assolutamente superata dai fatti. Se continueremo a mandare in CTU tutti i provvedimenti, questo continuerà inevitabilmente ad avere una mole di lavoro che impedirà dal punto di vista fisico, di esaminare in modo serio ed approfondito i provvedimenti urbanistici. Pertanto, abbiamo scelto la strada di un CTU al quale mandare solo i provvedimenti indicati e proposti nella modifica all'art. 10, sui quali soffermarsi il tempo necessario per poter fare un esame serio ed approfondito.
Forse la cosa che spaventa i colleghi è la discrezionalità dell'Assessore, che però è interpretata in modo assolutamente sbagliato perché non è come dicono i Consiglieri Majorino e Marino. "Ove del caso" non è riferito alla discrezionalità dell'Assessore, ma è riferito all'art.
10 della legge. La legge definisce in modo preciso i provvedimenti che vanno al CTU e quelli che non vanno. Quindi, non è lasciato alla discrezionalità dell'Assessore.
Arriveremo all'art. 10 formato dai punti a), b), c), d) ed e); la discrezionalità è riferita ai soli casi previsti al punto e) dell'art. 9.
Per come è stato presentato dai colleghi il problema, sembra che al CTU vada ciò che vuole l'Assessore; non è così. Al CTU va ciò che prevede la legge, non va più tutto, anche se la Giunta e l'Assessore si sono riservati di poter mandare anche ciò che, in base alla legge, non deve, per avere il conforto quando sia necessario.
E' sbagliato immaginare che sia il CTU, oggi il CUR. a garantire l'uniformità di comportamento della Regione in questa materia; non è il CUR e non sarà il CTU, è l'esame e la responsabilità dell'Assessorato e quindi, dell'Assessore che devono garantire l'uniformità di comportamento della Regione in ordine alla gestione urbanistica.
Stamattina, e a qualcuno non è sfuggito questo mio passaggio, ho richiamato anche la procedura di lavoro che abbiamo introdotto per garantire questo; è una procedura diversa da quella del passato, perch quella non garantiva uniformità in quanto affidata a singole persone. Oggi è affidata alla collegialità della struttura, quindi dal Capo settore ai dirigenti, alla struttura nel suo complesso. La collegialità e la uniformità di comportamento sui provvedimenti urbanistici non è garantita né dal CTU, domani, né dal CUR. ieri, ma è garantita dall'esame della struttura e dalle responsabilità che hanno i dirigenti che firmano i provvedimenti.
I capi settore e i dirigenti, che hanno la responsabilità nella struttura regionale, firmano i provvedimenti che vanno in Giunta ed è firmata dall'Assessore; ed è giusto che l'Assessore e la struttura nella loro dirigenza si assumano questa responsabilità.
Se i dirigenti non si assumessero neanche questa responsabilità, mi chiedo che dirigenti sarebbero; se l'Assessore non si assumesse la responsabilità, mi chiedo che Assessore sarebbe.
Le questioni così come sono state poste dai colleghi sono distorcenti rispetto alla realtà, ben diversa da quella presentata. E' una realtà che basta leggere la legge - molto modestamente, ma anche con molta fermezza ho voluto e dovuto richiamare. L'emendamento in questo punto della legge e i futuri punti dove ci sarà "ove del caso" non possono essere accolti dalla Giunta.



PORCELLANA FRANCESCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.
RIVALTA Abbiamo presentato un emendamento soppressivo della dizione molto imprecisa di "ove del caso", tant'è che, già in questo Consiglio è stata interpretata in maniere diverse. Quindi, abbiamo presentato un emendamento soppressivo, uno solo riguardante le varianti e lo sosterremo.
L'Assessore Carletto nel suo intervento ne ha fatto una questione di carattere generale. Spero che l'Assessore non abbia voluto chiudere la discussione sulle varianti e che se ne potrà discutere ancora. Non l'abbiamo fatto in questo caso dei PRG, perché l'art.10 della legge n. 98 dice che tutti i PRG vanno al CTU. Avevo già posto la questione in Commissione e l'Assessore Carletto mi aveva risposto chiaramente e letteralmente che i PRG vanno tutti al CTU. Allora i "ove del caso" non è necessario, anzi va eliminato altrimenti induce in equivoco, fa pensare che ci possano essere casi in cui i PRG non sono sottoposti al CTU. Va eliminato inoltre in quanto è in contraddizione con l'art. 10 al punto b) dove dice che "fra gli atti che vanno al CTU ci sono i PRG di ogni Comune formati e adottati ai sensi del titolo 3 della presente legge". Poco rilevante è il fatto che siano ormai pochi i PRG da approvare (meno di 200), e che dopo quelli tutto sarà a regime di variante, ma questo riguarda un articolo successivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.
MIGLIO Rivalta mi ha battuto sui tempi, perché anche io avrei sollevato la questione dell'interpretazione dell'articolo rispetto all'art. 77. Infatti si dicono cose differenti.
All'art. 77 si afferma che tutti i piani regolatori generali di ogni Comune (quindi il discorso di 10.000 abitanti cade automaticamente) formati e adottati ai sensi del titolo III della presente legge passano attraverso la Commissione Tecnica Urbanistica, la quale deve esprimere proprio parere.
Se si va a vedere questo articolo, c'è una contraddizione, perché da una parte si dice che tutti i piani regolatori sono soggetti al parere del CTU e dall'altra parte invece si dice che essendo il piano regolatore generale l'oggetto dell'articolo, al CTU andrebbero unicamente quelli che l'Assessore ritiene sia il caso sottoporre all'analisi di questo organismo.
Il problema, a questo punto. è quale interpretazione si deve dare e quale di queste due norme di articoli diversi facenti parte tra l'altro della stessa legge è prevalente. Diventa prevalente quella che impone l'osservazione di tutti gli strumenti urbanistici generali o viceversa l'altra che dà una discrezionalità al passaggio e all'esame del CTU per esprimere appunto i pareri di merito? Secondo me è una questione da chiarire.
Sull'altro fatto sollevato, 1 10.000 abitanti, secondo me non sussiste problema, perché il problema riguarda la questione delle revisioni e delle varianti, e non il piano regolatore generale, dove è esclusa la differenziazione della presenza demografica all'interno del territorio comunale.
L'invito è appunto di togliere la dicitura "ove del caso", proprio perché al di là dei giudizi che possiamo dare, è contraddittorio con quanto viene detto poco più oltre, guarda caso dallo stesso disegno di legge che ha presentato la Giunta e che è in discussione.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marino.
MARINO Credo che, così come è scritto l'art. 2 (cioè la modifica all'art. 15) non ci siano dubbi, nel senso che non si capisce esattamente come leggerlo in riferimento all'art. 10 (cioè la modifica dell'art. 77). Se "ove del caso" si intende riferito ai casi indicati dall'art. 10 (cosa che per letteralmente non è affatto scontata) propongo per lo meno di modificare questa dizione dicendo che si sente il parere della Commissione urbanistica "in riferimento ai casi indicati dall'art. 10 della presente legge".
Se non si specifica questo, a me sembra che in realtà, nell'apparente indeterminatezza di questa proposta di modifica, le cose si debbano leggere in questo modo: se l'Assessore ritiene che il CTU debba essere coinvolto questo organismo viene coinvolto a riferimento dei casi indicati nell'art.
10. Ma la discrezione iniziale dell'Assessore, così come sono scritte le cose qui, resta assolutamente inalterata.
Quindi propongo o di ripristinare la dizione originale della legge 56 o di sostituire le parole "ove del caso" per lo meno con le parole "in riferimento ai casi indicati all'art. 10 della presente legge".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Presidente e Assessore, volevo aggiungere che secondo me questo è solo un errore materiale.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica No, non è un errore materiale.
E' chiaro che i piani regolatori vanno tutti, Chiezzi, poiché all'art.
17 è detto che le procedure sono formate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 15 (e li si parla delle varianti); allora per le varianti si fa riferimento all'art. 15.
Riconfermo che i piani regolatori vanno tutti, quindi mi pare che su questo non ci siano dubbi.
Vorrei solo evitare che uscissimo con un articolato che può creare una gestione non chiara nel senso che le interpretazioni possano far nascere dei pasticci Allora, poiché l'art. 17 dell'attuale legge n. 56 dice, è scritto in grassetto, alla fine del quarto comma...
CHIEZZI Quello che comincia "Per le varianti generali..."? Ma quel comma non vive più dopo il disegno di legge n. 98.
CARLETTO, Assessore all'urbanistica Stavamo verificando un attimo.



PRESIDENTE

Propongo di soprassedere un attimo alla discussione per fare una verifica.



(La seduta, sospesa alle ore 18,50 riprende alle ore 19,00)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Con i Consiglieri proponenti e l'Assessore si è convenuto di interrompere i lavori dell'aula a questo punto. L'Assessore dedicherà una serie di giornate all'incontro con i rappresentanti dei Gruppi per affrontare nel merito le questioni tecniche che sono state poste.
La data del prossimo Consiglio si stabilirà nella riunione dei Capigruppo, che è convocata per il prossimo lunedì, 21 ottobre, alle ore 12,30. Una serie di impegni a livello locale e nazionale probabilmente farà slittare la seduta della prossima settimana, anche perché martedì prossimo è previsto uno sciopero generale.
Per domani mattina sono sospese la I e la III Commissione.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta termina alle ore 19.05)



< torna indietro