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Dettaglio seduta n.96 del 15/10/91 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente" comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Sono in congedo i Consiglieri Brizio, Coppo, Montabone e Staglianò.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso


Argomento:

c) Apposizione visto per decorrenza dei termini


PRESIDENTE

E' stato posto il visto per decorrenza dei termini (ai sensi del secondo comma dell'art. 45 dello Statuto) alla legge regionale del 24 settembre 1991: "Norme per l'esercizio e fa razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione".


Argomento: Variazioni di bilancio - Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 176: "Integrazione e variazione alla LR 11 aprile 1991, n. 13 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 così come modificata dalla LR 29 agosto 1991, n 39'"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 176, di cui al punto 3) all'o.d.g.
Relatore il Consigliere Ferraris, che pertanto ha facoltà di intervenire.



FERRARIS Paolo, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, gli scopi del disegno di legge n. 176 sono sostanzialmente due: introdurre alcune variazioni al bilancio della Regione ed approvare i bilanci di previsione di un gruppo di parchi e riserve naturali regionali.
L'art. 1 del disegno di legge introduce alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese. Per le entrate viene incrementato di circa cinque miliardi il capitolo in cui vengono iscritte le risorse assegnate dalla CEE alla Regione per i piani di riconversione delle zone in declino industriale.
Per quanto riguarda le spese, le variazioni consentono, oltre all'iscrizione in uscita delle risorse assegnate dalla CEE, finanziamenti attuati attraverso riduzione di capitoli dei fondi di riserva o attraverso storni che si compensano tra loro. La più importante tra queste variazioni è l'aumento del capitolo relativo al fondo di gestione dei servizi socio assistenziali, incrementato di tre miliardi.
L'art. 2 è una sanatoria per una maggiore spesa effettuata sul capitolo 3231 rispetto alla spesa possibile. In tale capitolo vengono iscritte le economie di spesa su fondi statali che si sono verificate, negli esercizi precedenti il 1991, sul capitolo 3230. Nel bilancio di previsione tali economie erano solo presunte e, nel caso concreto, erano più elevate di quanto verificato con il rendiconto e di quanto iscritto in bilancio con l'assestamento. Sul capitolo in questione non è stato possibile ridurre gli impegni, poiché erano già stati effettuati pagamenti in date precedenti all'approvazione del rendiconto.
L'art. 3 approva i bilanci di previsione di un gruppo di parchi e riserve naturali che non erano stati predisposti all'epoca dell'approvazione del bilancio della Regione.
L'art. 4, infine, contiene la dichiarazione d'urgenza onde consentire che alle variazioni di bilancio proposte seguano, entro i termini, i provvedimenti attuativi occorrenti.
La I Commissione consiliare ha preso in esame il disegno di legge di cui si tratta e, dopo un'attenta valutazione del provvedimento e dei suoi allegati, lo ha approvato a maggioranza.
In considerazione di quanto sopra esposto se ne raccomanda l'approvazione anche da parte di questa assemblea.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Buzio.



BUZIO Alberto

Intervengo molto brevemente per ribadire il parere contrario già espresso in Commissione sulla modestissima variazione di bilancio in discussione. Desidero sottolineare che, non tanto nel merito dei servizi socio-assistenziali e dei relativi 3 miliardi, ma particolarmente per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi CEE e 1500 milioni previsti per le collaborazioni esterne, ci pareva non ne venisse data sufficiente spiegazione.
Sui fondi CEE si potrebbe aprire un grosso capitolo; dal piano operativo approvato in passato dal Consiglio in tempo remoto all'attuazione pratica, non c'è stata alcuna possibilità di verificare la corrispondenza del progetto con l'esecuzione; anzi, sotto questo profilo il Consiglio, a parte le indicazioni generali ricevute precedentemente, è stato tenuto piuttosto all'oscuro rispetto alla manovra relativa ai fondi CEE, assai consistente sul piano finanziario.
Le osservazioni fatte sul corposo intervento di 500 milioni, a brevissima scadenza dalla normativa relativa alle collaborazioni esterne ci parevano poco convincenti.
Il dibattito in Commissione è comunque stato utile: l'Assessore ha annunciato - e ne abbiamo preso atto - la volontà, in prospettiva, di rendere più leggibili e comprensibili i bilanci: il progetto Arianna permetterà di districarsi meglio all'interno della normativa. Il clima complessivo, almeno per le prossime scadenze, sarà certamente più favorevole ad una lettura di bilanci anche più corposi sotto il profilo delle scelte amministrative, in una situazione finanziaria che alla luce degli ultimi eventi si prospetta assai difficile per quanto riguarda la spesa sanitaria; avremo quindi la possibilità e il tempo di intervenire più nel merito.
Su questo provvedimento ribadiamo comunque il nostro parere contrario.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi. Ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, la variazione di bilancio presenta, fra gli altri, un elemento di particolare rilevanza. Mi riferisco alla variazione di tre miliardi per l'Assessorato Bergoglio e i servizi assistenziali.
In Commissione avevo richiesto che l'Assessore approfittasse dell'occasione per giustificare direttamente il motivo di tale rilevante variazione.
Nella stessa sede l'Assessore Gallarini ha fornito qualche notizia permane comunque la necessità di sentire sulla vicenda l'Assessore competente, necessità già annunciata in Commissione.
L'Assessore competente non è presente; il fatto è poco gradevole tenuto conto che la variazione di bilancio è fondata soprattutto sulla richiesta dall'Assessore Bergoglio. Mi stupisco di questa assenza e me ne rammarico.
Domando all'Assessore e anche a lei, Presidente del Consiglio, di verificare l'opportunità di richiedere la presenza dell'Assessore.



PRESIDENTE

Non essendoci altri interventi di carattere generale, la parola all'Assessore Gallarini per la replica.



GALLARINI Pierluigi, Assessore al bilancio

Intervengo per qualche chiarimento e per illustrare alcuni emendamenti presentati dalla Giunta a margine della nota di variazione.
Relativamente alle domande poste all'Assessore Bergoglio, pur non potendo sostituirmi ad un collega, posso chiarire la destinazione dei tre miliardi In questione, e spiegare perché si è ravvisata l'opportunità di quest'ulteriore finanziamento in aggiunta ai 49 miliardi destinati in sede di previsione di bilancio e in sede di assestamento (per un totale, quindi di 52 miliardi). Presso alcune UU.SS.SS.LL. nel corso dell'anno si sono verificate grosse carenze finanziarie, denunciate dai commissari straordinari insediatisi nel mese di giugno; 49 miliardi non sarebbero assolutamente stati sufficienti alle UU.SS.SS.LL. per coprire il settore socio-assistenziale fino al 31 dicembre 1991; abbiamo quindi dovuto inserire tre miliardi In spesa corrente.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati questa mattina come Giunta, il primo è relativo al capitolo 200, nel quale si realizza un'economia sul personale di circa 4 miliardi, il cui 50% viene destinato al fondo produttività 1991 (provvedimento sostanzialmente concordato con le organizzazioni sindacali).
Al capitolo 2256 sono destinati 750 milioni: 500 milioni per arretrati sulle consulenze e 250 milioni destinati con emendamento al BIT, Bureau International du Travail. Ci troviamo di fronte ad un caso analogo a quello dell'ISEF. Ricorderete che in quel caso avevamo dovuto inserire 840 milioni in assestamento di bilancio: siamo stati così in condizione di far sì che l'ISEF potesse presentarsi al Ministro Ruberti con i titoli per poter assurgere a Facoltà con sede a Torino. Credo vadano apprezzati gli emendamenti che consentono snellezza e tempestività di intervento, al fine di poter cogliere tempestivamente le opportunità che man mano si presentano. I rappresentanti del BIT, in un incontro dei giorni scorsi con il Vicepresidente della Giunta regionale Vetrino, hanno manifestato l'impossibilità di continuare la loro attività a Torino (dove il BIT ha sede) e quindi in Piemonte se non avessero ottenuto una qualche sovvenzione (che, comunque, mi pare abbiano già ricevuto dallo Stato).
Sto riassumendo in termini necessariamente sommari: non ho la presunzione di essere in grado di coprire ogni settore in cui si articola la Giunta. Sono soltanto in grado di dare indicazioni di fondo che potranno essere approfondite singolarmente dai vari Assessorati.
Capitolo 8553. Il dott. Moratto rileva che i 20 milioni rappresentano semplicemente annualità pregresse: è un fatto tecnico di bilancio, una spesa rigida.
I 152 milioni e 50 mila lire del capitolo 8554 rappresentano anch'essi annualità pregresse.
Capitolo 11787. I 50 milioni necessitano per l'intervento relativo al Monumento degli Alpini a Condove in Val di Susa.
Capitolo 12800. Un miliardo, 27 milioni e 950 mila: fondo di riserva per spese obbligatorie.
Capitolo 5680. Cinquecento milioni. Opportunità manifestatasi negli ultimi giorni; abbiamo colto l'occasione della nota di variazione per inserire 500 milioni da spendere al Sito, Centro Intermodale di Orbassano dove vorremmo trasferire prima di Natale dogana e quant'altro necessario a far partire - finalmente - il Centro di Orbassano. Da un incontro con l'Assessore Panella sono emerse alcune spese urgenti; ritenendo che si debba fare di tutto affinché in tempi brevissimi il trasferimento di dogana ecc, sia operativo, il Sito - in accordo con la Regione - ha anticipato 500 milioni purché noi li inserissimo in nota di variazione di bilancio, così com'è stato fatto.
Capitolo 6115. I 500 milioni di Sito sono stati prelevati dai 3 miliardi e 500 milioni dell'ANAS, rispetto alla quale stiamo per Impugnare la convenzione.
Il Consigliere Buzio chiedeva un chiarimento inerente la leggina sui 2 miliardi per le Comunità montane, presentata dall'Assessore Lombardi.
Personalmente so che è stata presentata, ma non sono in grado di dire di più.



BUZIO Alberto

Può risultare nella nota di variazione?



GALLARINI Pierluigi, Assessore al bilancio

No: è una leggina a parte, con un proprio iter.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Maggiorotti.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Volevo chiedere all'Assessore Gallarini se ha ricevuto indicazioni dall'Assessore Maccari in relazione alla necessità di trasferire dei finanziamenti da un capitolo di bilancio a un altro: trasferimento finalizzato a coprire la spesa aggiuntiva per il finanziamento delle maggiori spese che le UU.SS.SS.LL. dovrebbero affrontare per assegnare ausilio e protesi ai disabili.
Mi è giunta voce da funzionari dell'Assessorato alla sanità di un possibile trasferimento di finanziamenti dal capitolo relativo ai mai attivati interventi di assistenza domiciliare ad un altro capitolo riferito non so bene se a servizi o a qualcosa del genere. In ogni caso, il trasferimento servirebbe a finanziare questo tipo di spese delle UU.SS.SS.LL.
Non ho letto nulla del genere nella variazione; vorrei capire se in futuro ci sarà un'altra variazione. Diversamente, non vedo come si sia potuto promettere alle associazioni che entro pochissimo tempo le UU.SS.
SS.LL. sarebbero state in grado di coprire tali spese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Prima di intervenire desidererei un chiarimento da parte dell'Assessore Vetrino a proposito dello stanziamento di 250 milioni a favore del BIT.



VETRINO Bianca, Vicepresidente della Giunta regionale

Ho chiesto all'Assessore Gallarini di procedere ad un accantonamento naturalmente se ciò fosse stato possibile e riscontrabile - di 250 milioni al fine di definire il modo attraverso il quale determinare il contributo al BIT. Già alcuni mesi fa, il Bureau Internationale du Travail aveva sollecitato un intervento della Regione perforo problemi di bilancio. Come i colleghi ben sanno, il BIT è completamente sovvenzionato dal Ministero degli esteri che è regolarmente tenuto ad approvarne il bilancio.
Ultimamente sono stati riscontrati circa due miliardi di deficit, in relazione al quale il Governo ha deciso di aumentare di un miliardo la dotazione annuale dell'istituto, richiedendo a Regione e Comune di farsi parte diligente e di reperire nei loro bilanci delle opportunità per venire incontro alle richieste dello stesso.
Il Comune di Torino ha già deliberato la somma di 250 milioni; alla Regione è stata richiesta una cifra analoga, ma a differenza del Comune non possiamo destinare ad una serie di interventi un contributo piuttosto che un altro mediante una deliberazione: le modalità di intervento del Comune come i Consiglieri sanno, è diverso dal nostro. Noi dobbiamo opportunamente individuare un modo attraverso il quale arrivare ad un contributo del genere richiestoci, poiché normalmente agrario attraverso leggi regionali le sole che ci autorizzano a definire degli interventi piuttosto che altri.
La nostra non può certo essere considerata liberalità. Da parte della Giunta c'è grande consapevolezza della considerazione da accordare all'istituto per quanto, rappresenta nella nostra realtà e in quella internazionale; a Regione Piemonte e Comune di Torino a volte manca la consapevolezza di quanto l'istituto effettivamente realizzi e di quanto l'immagine di Torino e del Piemonte venga riverberata nel mondo per effetto dell'attività svolta in favore di Paesi sottosviluppati. Non possiamo più tenere nell'ombra questa consapevolezza. Il modo d'uso dell'accantonamento finanziario è ancora tutto da definire: sarà l'aula, mediante un disegno di legge o altro strumento - eventualmente tramite la segreteria della Giunta a decidere come aiutare il BIT nel superamento delle proprie momentanee difficoltà.
L'intervento, infatti, non sarà continuativo ma eccezionale; pare si sia trattato di un anno particolare, per l'avvio di una serie di progetti nuovi (la documentazione a mie mani è molto complessa, la produrrò al momento in cui si affronterà concretamente il problema) soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi di allargamento del campo di interesse e degli obiettivi del BIT: ai Paesi del Terzo Mondo si sono aggiunti i Paesi dell'est europeo, Paesi "nuovi", che si sono affacciati ultimamente. Tra l'altro, a lato del BIT sta nascendo una struttura nuova che dovrebbe espressamente occuparsi dei rapporti con i Paesi dell'est europeo: la Regione momentaneamente vi ha aderito in via informale. Problemi nuovi, che hanno determinato nel bilancio del BIT il deficit rispetto al quale è stata avanzata richiesta di finanziamento alla Regione.
Onestamente, questo è quanto di mia conoscenza ad oggi.
Mediante la documentazione consegnata dal BIT alla Giunta, si potrà studiare il modo attraverso il quale far pervenire il nostro contributo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Non mi formalizzerei sul senso dell'intervento dell'Assessore Vetrino, ma terrei molto a rivolgermi direttamente a lei. Presidente, per questo motivo: ho potuto personalmente verificare che l'attenzione prestata arruolo che dovrebbe svolgere il Consiglio regionale è di grande livello - e da me molto condivisa.
Naturalmente non condivido ogni sua posizione, ma ritengo anch'io che il ruolo di quest'Aula debba andare al di là di quanto siamo stati in grado di produrre, specialmente negli ultimi tempi.
Ho volutamente fatto questa premessa prima di segnalarle il modo con cui vengono poste, oggi, questioni di grande rilevanza.
Giunta e Consiglio da tempo sono stati organizzati nel senso di consentire alla Giunta regionale ampie possibilità di governo e decisioni in grande autonomia. Non contesto questa separazione di poteri, da un certo punto di vista ritengo anzi che sia giusta: chi governa deve poterlo fare ed anche in tempi rapidi. Manca però un contrappeso all'agilità di movimento della Giunta, contrappeso che non può che avere come promotore la Giunta stessa.
Un esempio. Ieri, al primo piano si è tenuto un convegno sui problemi relativi all'alta velocità; non è cosa da poco! Perché il Presidente della Giunta regionale, martedì scorso, non ha svolto una breve comunicazione sul fatto che la settimana successiva, prima del Consiglio, si sarebbe svolto un Incontro così importante? Avrebbe dovuto informare sulle linee di comportamento della Giunta al proposito! Le informazioni le abbiamo avute dai giornali! L'aula dovrebbe essere informata su provvedimenti del genere! Veniamo ad oggi, signor Presidente: è in discussione una nota di variazione di bilancio. Gli Assessori, si sa, governano, ma nel momento in cui Il bilancio viene mutato in conseguenza di sopravvenute esigenze assessorili sarebbe giusto - dirò di più, doveroso! - che mentre l'Assessore al bilancio traccia il quadro delle compatibilità finanziarie dal proprio punto di vista, gli Assessori direttamente interessati fossero in aula a giustificare e spiegare i motivi di tante modifiche.
Non è così: l'Assessore Bergoglio - che non brilla eccessivamente nel suoi rapporti con il Consiglio - è assente ed ha delegato l'Assessore Gallarini a fornire eventuali giustificazioni; anche l'Assessore Panella è assente: le informazioni fornite dall'Assessore Gallarini sono estremamente interessanti e importanti, ma bisognerebbe poterle discutere. E' inoltre da tener presente che il disegno di legge in questione è stato esaminato unicamente in I Commissione, non ci sono state discussioni nelle varie Commissioni di merito. Tant'è che per non intralciare i tempi decisi dalla Giunta avevo richiesto in Commissione di poter disporre almeno in aula di informazioni precise. SITO, spostamento delle dogane, spese relative a 500 milioni: non sappiamo in cosa consistano. L'Assessore Vetrino ci parla ora di questo finanziamento per il BIT. Come il Presidente ricorderà, per i passati comuni impegni al Comune di Torino, il BIT è sempre stata considerata un'istituzione di assoluta importanza, che tutti insieme abbiamo cercato di mantenere ai massimi livelli. Le informazioni fornite dall'Assessore Vetrino andrebbero però verificate ulteriormente; l'unica cosa che si è capita è che il BIT ha in bilancio un buco di 2 miliardi, per metà sostenuto dallo Stato e per 250 milioni dalla Regione Piemonte.
Non concordo con interventi di questo tipo, di accantonamento generico di finanziamenti. Un'istituzione come il BIT di Torino è da sostenere e non da sovvenzionare perché si ritrova con un buco di T miliardi. Prima di coprire l'ammanco bisognerebbe sapere da che tipo di elementi è costituito quali siano le ragioni e quali i rimedi da proporre; proprio perché ritengo molto importante la presenza del BIT, richiedo una comunicazione preventiva.
Qualche giorno fa, sui giornali, è comparso un articolo relativo al funzionamento e alle prospettive future del BIT; invece di una breve discussione, riterrei più opportuno che l'Assessore relazionasse al Consiglio sulla presenza del BIT a Torino, manifestando allo stesso tempo la volontà della Regione di discuterne se non in Consiglio perlomeno in Commissione di merito - cui il documento non è arrivato - visto che la discussione non può avere luogo in aula per mancanza di informazioni.
Il mio intervento era solo per segnalare al Presidente, così attenta al ruolo del Consiglio regionale, una situazione che potrebbe essere migliorata nell'interesse dello stesso Consiglio, cui giungono sempre più spesso provvedimenti Incompleti e poco motivati; nello stesso tempo assistiamo allo svolgersi dell'attività della Giunta prevalentemente fuori Consiglio.



PRESIDENTE

La ringrazio, Consigliere Chiezzi, per il suo intervento che ho seguito con grande attenzione. Ritengo che parte delle questioni da lei poste potrà essere riportata alla Conferenza dei Capigruppo, dove potrà avere occasione di ulteriore ripresa ed approfondimento.
Per quanto riguarda ieri, si trattava di una riunione di Consiglio di amministrazione e non di un convegno. Senza dubbio, se il Consiglio potesse conoscere l'atteggiamento dell'Amministrazione su certi argomenti prima di venirne a conoscenza tramite i sui giornali, si sentirebbe evidentemente più coinvolto e partecipe all'attività regionale. Va anche detto che la riunione è avvenuta ieri: oggi non sarebbe comunque stato possibile relazionare all'aula.
In ogni caso, gran parte delle questioni che lei sostiene potranno essere riprese durante la prossima riunione dei Capigruppo, nella quale si è già deciso di discutere della mozione e di altri documenti presentati riguardanti proprio il rapporto Giunta/Consiglio.
Penso che la discussione debba essere calendarizzata entro l'anno; si tratta di problemi grossi, attinenti i rapporti politici e Il nostro peso complessivo. Talvolta si ha la sensazione che il ruolo della Regione complessivamente inteso, sia poco considerato dalle altre componenti della società e dalle altre istituzioni.
Ritengo che un più marcato rapporto Giunta/Consiglio porterebbe complessivamente un maggiore peso dell'ente Regione, e che quanto rilevato dal Consigliere Chiezzi (anche se nella totale distrazione del Consiglio: nessun argomento riesce ormai a destarne l'interesse!) possa e debba essere preso in considerazione.
Ha chiesto ora la parola l'Assessore Gallarini. Ne ha facoltà.



GALLARINI Pierluigi, Assessore al bilancio

Vorrei fornire alcuni chiarimenti.
In relazione a quanto richiesto dal Consigliere Maggiorotti effettivamente nella nota di variazione e nei relativi emendamenti non esiste alcuna voce o cifra inerente la questione sanitaria sollevata dal collega. Occorre precisare che i fondi per il settore sanità sono definiti a livello centrale; all'Assessorato alla sanità spetteranno quindi eventuali provvedimenti di carattere ministeriale, diversamente si tratterà di far rientrare il tutto - ma sarà l'Assessore Maccari a parlarvene nell'ambito dei 675 miliardi ipotizzati.
Proprio oggi, a Roma, si sta tenendo la conferenza Stato-Regioni...



(voci dall'aula)



GALLARINI Pierluigi, Assessore al bilancio

...cui partecipa il Presidente Brizio, per verificare le reali ultime possibilità di "sfondamento sanitario". Si auspica che le cose finiscano per il meglio; sicuramente nell'amministrare dovremo tener conto della realtà ed agire di conseguenza.
Ritengo che i tempi siano ormai maturi per far sì che bilancio della Regione sia uno ed unico, indipendentemente dalle cifre, e che non lo si debba più considerare separatamente da quello della sanità.
Occorre convogliare in bilancio ogni voce espressione dell'attività regionale: a seconda della realtà che ci troveremo di fronte calibreremo la manovra economica.
Riallacciandomi a quanto detto dal Presidente del Consiglio, come già esposto in Commissione riteniamo di avere gli elementi di conferma che dall'inizio del 1992 si potrà partire col controllo di gestione.
La Giunta non deve muoversi in modo autonomo e avulso dalla realtà della Regione: attraverso il progetto Arianna intendiamo iniziare un controllo di gestione collegiale di Giunta e Consiglio che rappresenti un momento di unitarietà della quale si avverte la necessità in ogni settore.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1- Emendamento presentato dall'Assessore Gallarini: Nella tabella di cui all'art. 1 vengono apportate le seguenti ulteriori modifiche: cap, n. 200 - 4.000.000.000 cap, n. 270 + 2.000.000.000 cap, n. 2256 +750.000.000 cap, n. 8553 +20.000.000 cap, n. 8554 +152.050.000 cap, n. 11787 +50.000.000 cap, n. 12800 +1.027.950.000 cap, n. 5680 +500.000.000 cap. n. 6115 -500.000.000 Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli e 10 voti contrari.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 1 nel testo modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 98: "Modifica alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56" e relativi ordini del giorno


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 4) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 98.
Sono pervenute numerose relazioni: una relazione del Consigliere Fiumara, Presidente della Commissione, una relazione di minoranza presentata dal Consigliere Chiezzi, un'altra presentata dalla collega Bresso ed un altra ancora presentata dai Consiglieri Majorino e Zacchera.
Vorrei riepilogare quanto si è convenuto in ordine alla discussione. In mattinata verranno svolte le relazioni: nel pomeriggio si terrà l'intero dibattito, alla cui conclusione, a qualsiasi ora avvenga, verrà tolta la seduta. Per la giornata di domani è previsto l'esame dell'articolato e la discussione di ordini del giorno ai quali non ho accennato in quanto non ancora a mie mani.
La replica dell'Assessore Carletto potrà svolgersi al termine del dibattito generale. Riepilogando: oggi, dibattito generale, domani, esame dell'articolato.
Chiede di intervenire il Consigliere Chiezzi. Ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, intervengo per segnalarle che, insieme ad altri colleghi ho presentato un ordine del giorno di rinvio in Commissione. Vorrei sapere quando potrà essere discusso.



PRESIDENTE

Appena mi arriverà lo esaminerò e le risponderò. La parola al Consigliere Fiumara.



FIUMARA Francesco, relatore

Il presente disegno di legge rappresenta un adeguamento "circoscritta" della vigente LR n. 56/77. Circoscritto in quanto si limita ad adeguare alcune norme che hanno presentato problemi nell'applicazione, ed a razionalizzare alcuni procedimenti amministrativi che hanno mostrato nel tempo logoramento, perdita di chiarezza rispetto alle finalità, producendo effetti di dilazione temporale e di perdita di efficacia dell'adozione regionale in campo urbanistico.
Con questi scopi il disegno di legge ha cercato di individuare alcuni specifici campi di modifica, senza coinvolgere l'impianto legislativo nelle sue fondamenta, e di rispondere in tempi brevi ad alcune precise domande poste dalle comunità locali.
Primi riscontri positivi possono già essere sottolineati: la risposta data dalle comunità locali in sede di consultazioni, che ha messo in evidenza l'utilità del lavoro intrapreso: la celerità del lavoro di Commissione che ha accolto il taglio operativo proprio del disegno di legge ed ha concretamente lavorato in tempi brevi - pochi mesi - contribuendo a migliorare nei contenuti la proposta legislativa.
Lo sforzo intrapreso dalla Regione in questa fase è stato dunque volutamente limitato nei contenuti, ma riteniamo possa risultare efficace anche in quanto, con il positivo contributo di tutte le forze politiche rappresenta un primo risultato che giunge a conclusione dopo anni di tentativi.
Ad esso si aggiunge il lavoro intrapreso dall'Assessorato per migliorare il funzionamento interno e quindi il rapporto tra Comuni e Regione.
Occorre rilevare, non solo per dovere, l'apprezzamento che dobbiamo oggi alla LR n. 56/77 per Il contributo tecnico e culturale di primo piano che ha segnato la storia della legislazione regionale urbanistica italiana ma soprattutto per i positivi effetti che ha prodotto in Piemonte, dando avvio ad una generale e rinnovata pianificazione del territorio.
1000 Comuni del Piemonte sono oggi dotati di PRG ed i piani tutti, al di là delle ancora notevoli debolezze di decisione politica e di proposta tecnica, affrontano i terni della salvaguardia dei centri storici, delle discipline delle aree agricole come aree produttive e non residui dell'urbano, della difesa e valorizzazione degli elementi naturali e culturali, del riuso del patrimonio esistente, delle aree pubbliche per servizi, ecc.
Purtroppo, dopo i molti studi elaborati, non si è giunti ancora ad avere una pianificazione territoriale vigente.
Questa carenza diventa sempre più sentita man mano che i fenomeni e i problemi economici, sociali e territoriali ampliano la loro scala di riferimento ed Il Comune e la sua pianificazione confermano la loro necessità, ma anche la loro insufficienza.
Del resto lo stesso relatore del disegno di legge n. 337 "Modifiche ed integrazioni alla LR n. 56/77" si poneva già nel 1984 alcuni interrogativi e dubbi quando affermava: "riconfermare il grande valore della normativa urbanistica regionale da un lato, e prendere atto del suo stato avanzato di attuazione, dall'altro non significa però chiudere gli occhi sulla realtà, trascurando di analizzare i problemi ancora aperti, i nodi irrisolti, le questioni che l'esperienza di questi anni ha fatto emergere e che giustificano l'azione intrapresa di modifiche ed integrazioni alla legge n 56".
Ed ancora: "in particolare, occorre rilevare come i tempi reali della pianificazione territoriale e urbanistica si siano rivelati notevolmente più lunghi rispetto a quanto ipotizzato dal legislatore regionale nel 1977 non è ancora giunto a conclusione il processo di formazione dei piani territoriali comprensoriali e di conseguenza non è ancora iniziato il funzionamento a regime della legge stessa, mentre i tempi di formazione dei PRG si sono rivelati notevolmente più lunghi di quanto previsto ed anche di quanto è ragionevolmente accettabile".
"E' per questo che il giudizio positivo dato sulla legge e sulla sua applicazione si deve accompagnare ad un serio tentativo di modificare ed integrare la normativa stessa, al fine di favorirne ulteriormente una sollecita attuazione e di adeguarla ai problemi e alle situazioni reali del Piemonte di oggi".
La necessità di una riflessione per porre rimedio alle lacune registrate veniva sottolineata dall'Assessore Genovese nel 1988. Nella sua comunicazione al Consiglio regionale sullo "Stato della pianificazione urbanistica comunale a dieci anni dall'entrata in vigore della IR n 56/77" affermava: "I problemi aperti rimangono non pochi, sia sul versante delle amministrazioni locali (tempi lunghi di formazione dei piani, carenze tecniche, rigidità negli aspetti procedurali ed amministrativi) sia soprattutto nello stesso ambito regionale (estrema dilatazione nei tempi di approvazione, debolezza dell'attività di promozione e di orientamento tecnico alla progettazione e al coordinamento dei piani, caduta del ruolo programmatorio a causa della, mancata integrazione - di procedura e di contenuto - tra piani locali e programmi di attività e di spesa)".
Forse la LR n. 56/77 ha fatto il suo tempo; forse oggi la cultura tecnica e il dibattito politico possono affrontare una nuova legge. Ma proprio per rispondere all'esigenza che si ritiene imprescindibile di basare una nuova legge urbanistica regionale su fondamenta diverse, ma altrettanto chiare, di quelle della L.R. n. 56/77, la Regione ha ritenuto di concludere questa prima fase di adeguamento legislativo, prima di avviare il processo ben più impegnativo di studio di una nuova legge urbanistica regionale.
Per la sua costruzione occorre delineare più compiutamente l'attuazione della legge n.142/90 con i nuovi compiti attribuiti alle istituzioni, e in particolare consolidane il progetto delle aree metropolitane e ridefinire il processo di pianificazione territoriale. Prima di indicare in sintesi il contenuto del disegno di legge, mi sia consentito aprire una breve parentesi sul lavoro svolto in Commissione. E stato ampio, costruttivo proficuo. Si sono registrati dibattiti vivaci, confronti serrati ma sempre mantenuti sul piano della correttezza e della collaborazione. Sono state presentate numerose osservazioni e spunti critici di riflessione, alcuni accolti e tramutati in emendamenti puntuali al testo, altri - e mi riferisco in particolare al dibattito sul Comitato urbanistico regionale ed alla ipotesi di "Osservatorio sull'urbanistica" - non immediatamente calati nel corpo legislativo; ma che sicuramente continueranno nel prossimo futuro ad essere oggetto di riflessione.
Per tutto questo voglio ora ringraziare i colleghi ed in particolare i colleghi di minoranza che, con acuta attenzione e competenza, hanno seguito l'evolversi dell'esame.
Per fornire alcuni dati statistici sul lavoro compiuto, ricordo che nel mese di maggio sono state svolte le consultazioni. Memorie scritte sono state richieste ai Comuni piemontesi con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, all'ANCI, all'UNCEM, all'URPP, alla Lega per le autonomie locali alle Comunità montane, all'ENEL. alla SIP. Sono stati invitati ad esporre direttamente le osservazioni d'interesse le Province, i Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei geologi, degli agronomi e forestali, dei naturalisti, il Rettore dell'Università ed il Rettore del Politecnico, le Associazioni industriali, dell'edilizia, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura l'Unioncamere, le Associazioni ambientaliste, l'INU, l'ANCSA e le Organizzazioni sindacali.
L'articolato è stato poi oggetto di attento esame nel corso di nove sedute di Commissione interamente dedicate all'argomento che, sommate alle quattro sedute di consultazioni ed alle iniziali due rivolte all'inquadramento generale ed alla definizione del percorso da seguire portano ad un totale di ben quindici sedute di Commissione dedicate al disegno di legge di modifica della legge regionale urbanistica. Veniamo ora ai contenuti del disegno di legge. Essi investono: a) l'accelerazione e lo snellimento delle procedure sia sul lato dei Comuni che sul lato della Regione - artt. 1, 2, 3 -; accelerazione delle operazioni di consultazione tra Comune e soggetti esterni; accelerazione dei rapporti tra Regione e Comune per le controdeduzioni; abolizione dell'obbligo alla delibera programmatica per le revisioni e le varianti ampliamento ragionato delle modifiche al PRG di responsabilità comunale.
b) Norme relative al reperimento degli standard urbanistici in apposite attrezzature multipiano o in sottosuolo, purché non pregiudichino usi a verde già in atto in soprasuolo.
c) Modificazione dei criteri regionali di obbligo dei Comuni alla formazione dei PPA Per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti viene demandato ai Piani territoriali l'individuazione dei Comuni obbligati per motivate ragioni di carattere ambientale, turistico e industriale d) Introduzione del silenzio-assenso come previsto dalla legge n.
47/85, entro 120 giorni per l'approvazione dei Piani particolareggiati in variante al PRG.
e) Modifica sostanziale del Comitato urbanistico regionale.
Per esso si è consolidato un generale giudizio di non rispondenza del pratico funzionamento agli scopi: tempi lunghi, scarsa riconoscibilità delle responsabilità tecniche, moltiplicazione degli atti di esame fra membri interni e membri esterni, generalità dell'esame a tutte le pratiche scarsa incidenza di orientamento tecnico sui piani.
A 13 anni dalla sua istituzione viene proposto un modello diverso rispondente all'obiettivo di rendere il lavoro più efficace in termini tecnici e più efficiente per modalità e tempi. Il modello è quello di una Commissione tecnica urbanistica più snella, composta di 14 membri, che garantendo la rappresentatività istituzionale e tecnico-scientifica sembra al contempo maggiormente garantire la responsabilità individuale; che resta in carica il tempo di una sola legislatura per assicurare l'alternanza; che può essere coadiuvata da specialisti e da funzionari competenti su specifiche questioni.
La Commissione tecnica è chiamata ad esprimere pareri sugli atti regionali più significativi: disegni di legge e piani della Regione. PRG redatti ai sensi del titolo III della legge, revisioni e varianti di PRG di Comuni superiori a 10.000 abitanti e PRGI superiori a 20.000 abitanti: altri strumenti solo nel caso in cui venga richiesta dalla Regione la rielaborazione totale, oppure la Giunta o l'Assessore lo decidano, oppure ancora lo richiedano le Comunità locali.
Viene dunque introdotto una margine di discrezionalità nell'avvalersi della Commissione da parte dell'Assessore e della struttura regionale.
Alla struttura regionale viene riportato interamente il compito di redigere la relazione tecnica da sottoporre nei casi previsti alla Commissione tecnica urbanistica.
f) Modifica del regime transitorio col proposito di stimolare i Comuni ancora inadempienti alla formazione del PRG, nel modo seguente: rendendo indipendente il Piano dalla formazione del PPA per evitare il ricorso a varianti specifiche che spesso hanno giustificato ritardi nell'adozione del Piano; introducendo nuove limitazioni ai Comuni; consentendo varianti di anticipazione al PRG solo contestuali al preliminare di piano adottato, con un limite di due anni perla decadenza dello stesso nel caso non venga seguito dal PRG definitivo - art. 13 -.
g) Altre modifiche minori riguardanti norme di coordinamento e di chiarimento letterale.
In sintesi, un atto concreto della Regione, studiato e verificato nel merito per contribuire alla pianificazione del territorio attraverso un rapporto collaborativo tra la Regione e le Comunità locali, su cui a nome della II Commissione auspico, al momento dell'approvazione, un'ampia convergenza delle forze politiche presenti in Consiglio regionale.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GROSSO



PRESIDENTE

La parola al relatore di minoranza, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe, relatore

Gentile Presidente, colleghe e colleghi Consiglieri 1. Premessa.
Il disegno di legge n. 98 "Modifica della LR 5 dicembre 1977, n.
56"pare contenere innumerevoli vizi di legittimità, sia per inosservanze della legislazione nazionale, sia per incongruenze nell'assegnazione dei poteri amministrativi della Regione, sia per contraddizioni intrinseche all'articolato proposto, sia per la soppressione dell'esercizio di alcuni diritti dei cittadini in materia urbanistica.
Prima di entrare nel merito delle ragioni politiche che hanno portato a scegliere una modifica alla legge urbanistica regionale così gracile dal punto di vista della osservanza alle leggi nazionali e regionali vigenti della certezza del diritto per i cittadini e della chiarezza e univocità delle norme, è opportuno illustrare in cosa consistano le ragioni per sostenere così numerosi elementi di illegittimità e di confusione nella normativa proposta dal progetto di legge n. 98.
2. Le presunte illegittimità.
L'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana prevede: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fonda mentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.." Ne deriva che la competenza legislativa della Regione ha come cornice l'insieme delle leggi dello Stato nel cui ambito esercita la propria coerente attività legislativa, come conferma peraltro l'art 2 dello Statuto della Regione Piemonte.
L'art. 46 dello Statuto prevede inoltre che la Giunta regionale predisponga entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle leggi statali salvo che le leggi non indichino un termine diverso, i relativi progetti di norme d'attuazione e li trasmetta alla Presidenza del Consiglio regionale.
Il progetto di legge n. 98 deve osservare I principi stabiliti nelle leggi dello Stato e, per correttezza istituzionale e coerenza legislativa dovrebbe osservare i principi stabiliti nelle leggi regionali vigenti.
Si elencano di seguito le presumibili illegittimità. 2.1 Prima presumibile illegittimità.
La legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" all'art. 15, nei commi uno e due, assegna alla Provincia il compito di raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai Comuni e di predisporre il Piano territoriale di coordinamento e, a tal fine, nel comma 5 assegna alla Provincia il compito di accertare la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni con le previsioni del Piano territoriale di coordinamento.
Questa norma della legge dello Stato n. 142/90 deve essere rispettata nel momento in cui si procede con apposita legge ad aggiornare la legge urbanistica regionale n. 56/77. Pare un principio ineludibile e vincolante quello secondo cui, quando si aggiornano le leggi regionali, queste siano rese osservanti e perciò legittime dalle vigenti leggi dello Stato.
Legiferare non osservando i vincoli ed i limiti delle leggi dello Stato pare essere, di per sé, una violazione di legge.
Si tenga conto che la legge n. 142/90 è in vigore da un anno e tre mesi e che, a norma del succitato art. 46 dello Statuto, avrebbe dovuto essere recepita dalla legislazione regionale da circa un anno.
Se il ritardo nell'applicazione delle leggi dello Stato è comportamento negligente ed amministrativamente e politicamente criticabile, la proposizione di leggi che non osservano le leggi dello Stato dovrebbe determinare vizi di illegittimità nella normativa proposta.
Nel progetto di legge n. 98 le modifiche alla vigente legge urbanistica regionale n, 56/77 non la adeguano a quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 142/90. Infatti nel disegno di legge n. 98 all'art. 2, comma 1 primo capoverso dopo i due punti, non si prevede l'invio del Piano regolatore alla Provincia. Viene da un lato eliminato il riferimento al Comprensorio, ma non si introduce, come prescrive la legge 142/ 1990 il riferimento alla Provincia e l'invio alla stessa del provvedimento urbanistico.
Inoltre si tenga presente che, nel momento in cui si aggiorna la legge urbanistica regionale n. 56/77 e si eliminano i riferimenti al Comprensorio, questa "pulizia" deve essere fatta in tutti gli articoli della legge, cosa che non accade con il progetto di legge n. 98 che viceversa, lascia invariati i riferimenti ai Comprensori in numerosi articoli dei titoli I - II - III della legge n. 56/77 e finanche nell'art.
40 che viene per altri versi modificato.
Questo omesso riordino delle funzioni da attribuire alla Provincia prescritto dalla legge n.142/ 1990 in sostituzione dei Comprensori disattende anche le norme della legge regionale 16 marzo 1989 n. 16 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative".
La legge n. 16/1989 all'art. 13, primo comma, prevede che il riordino delle funzioni già assegnate alle Province debba essere legiferato entro un anno e quindi entro il 16 marzo 1990. Non solo, ma sempre all'art. 13 comma tre, punto b), la suddetta legge regionale n. 16/1989 assegna alla Provincia i compiti previsti dai titoli I - II - III della legge urbanistica regionale n. 56/77, relativi ai Piani territoriali ed ai Progetti territoriali operativi.
Ora, dato che in questi compiti della Provincia rientrano le verifiche di compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale con quelli dei Piani territoriali di coordinamento, ne deriva la necessità di prevedere nelle norme del disegno di legge n. 98 l'obbligo dell'invio alla Provincia dei Piani regolatori comunali, pena l'illegittimità.
2.2 Seconda presumibile illegittimità.
L'art. 1 del progetto di legge n. 98 prevede che la delibera programmatica venga inviata "non appena adottata" ai soggetti interessati appositamente individuati dai Comuni, in modo che possano presentare osservazioni. Le osservazioni hanno in via di principio concreta efficacia amministrativa, in quanto possono essere tenute in conto dell'Amministrazione comunale che, sulla base di esse, può decidere di cambiare gli indirizzi e le scelte del futuro Piano regolatore.
La semplice adozione della delibera programmatica non dà alla stessa sostanza di atto amministrativo perfetto. Occorre quindi attendere l'esecutività della deliberazione programmatica per poterla efficacemente inviare ai soggetti individuati per le osservazioni.
Questo è necessario anche perché la deliberazione programmatica, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge n. 56/77, fissa discrezionalmente le modalità ed i tempi secondo i quali le osservazioni possono essere presentate. Queste scelte sono discrezionali e pertanto criticabili e non condivisibili.
Se le osservazioni vengono fatte su una deliberazione non esecutiva ai sensi di legge, un semplice ricorso sull'imperfezione dell'atto Invaliderebbe tutta la procedura di osservazioni costringendo a riprenderla dall'inizio a causa dell'annullamento dell'atto. In sintesi: le osservazioni hanno efficacia amministrativa, ma per averla devono riferirsi ad un atto esecutivo ai sensi di legge.
2.3 Terza presumibile illegittimità.
L'art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana afferma: "Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente. - Omissis - La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni". L'art. 39 dello Statuto della Regione Piemonte afferma al comma 1: "La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione: - Omissis -".
Non vi è dubbio che è la Giunta regionale l'organo competente per l'approvazione dei Piani regolatori Ne deriva che qualsiasi atto riguardante l'approvazione di Piani regolatori o le modifiche ai Piani regolatori debba ricondursi a una deliberazione di Giunta.
Il progetto di legge n. 98 all'art. 2, nel quarto e quinto capoverso dopo i due punti, prevede che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato possano richiedere al Comune modifiche al Piano regolatore adottato e che, su queste modifiche, si applichi immediatamente la salvaguardia.
Pare acquisito che solamente con una deliberazione di Giunta si pu determinare l'efficacia di un provvedimento di salvaguardia che vincola gli interessi dei cittadini. Il Presidente della Giunta o l'Assessore non hanno il potere di fare i Piani regolatori, così come il Ministro non ha il potere di fare le leggi. Una loro lettera o circolare scritta non pu modificare le previsioni dei Piani regolatori e far scattare misure di salvaguardia. Ci mancherebbe altro! Vi è inoltre una esplicita contraddizione nell'articolato, in quanto, mentre è scritto che il Presidente o l'Assessore scrivono al Comune e propongono le modifiche nello stesso articolo si prevede subito dopo che il Comune deve rispondere non a chi ha inviato le proposte di modifica, al Presidente o all'Assessore, ma bensì alla Giunta regionale, come è giusto che sia. Così come è giusto che sia la Giunta regionale a proporre le modifiche al Comune e non l'Assessore, come è scritto nel progetto di legge n. 98, pena l'illegittimità.
2.4 Quarta presumibile illegittimità.
All'art. 3 del progetto di legge n. 98, al quarto capoverso dopo i primi due punti, è scritto che "le varianti al Piano regolatore occorrenti per la formazione di piani particolareggiati seguono le procedure di cui all'art. 40 della legge n 56/1977". Il succitato art 40 prevede, al terzo comma, che il piano particolareggiato assuma efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Il succitato art. 40 della legge n. 56/1977, al comma settimo, prevede correttamente che la Giunta regionale abbia il compito di approvare la variante ed il piano particolareggiato. Accade però che il disegno di legge n. 98 con rari 7 modifica l'art. 40 della legge n. 56/1977, aggiungendo al fondo del settimo comma il seguente periodo: "Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma il Piano particolareggiato e la, relativa varcante si intendono approvati".
Questa norma appare illegittima sul piano costituzionale ed incongrua.
Infatti, le modifiche al Piano regolatore rientrano nei poteri propri della Giunta regionale che non possono essere elusi o sostituiti dal silenzio. In secondo luogo, come è possibile che la variante ed il piano particolareggiato assumano efficacia se non esiste una deliberazione approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione? Ed ancora, l'art. 7 del progetto di legge n. 98 prevede che "il piano particolareggiato e la relativa variante si intendono approvati". "Si intendono approvati", ma da chi si intendono approvati? Dalla Regione? Non pare perché la Giunta non ha deliberato. Dal Comune? Non pare perché le varianti al Piano regolatore devono essere approvate dalla Regione.
Da un Commissario ad acta? Questo potrebbe essere possibile, ma non è previsto e regolato da alcuna norma del progetto di legge n. 98. A margine si ricorda ancora che nell'art. 40 della legge n. 56/ 1977 non vengono eliminati i riferimenti al Comprensorio presenti nel comma uno, nel comma sei, e nello stesso comma sette, con grave nocumento perla comprensibilità e chiarezza di questo articolo e della stessa legge urbanistica n. 56 1977.
2.5 Quinta presumibile illegittimità.
All'art. 3 del progetto di legge n. 98, al sesto capoverso dopo i primi due punti, vengono elencati i provvedimenti urbanistici che "non costituiscono variante del Piano regolatore generale". Tra questi vengono infilati nei punti b) e c) gli "adeguamenti di limitata entità" della localizzazione di aree per servizi o delle aree che devono essere sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.
Si osserva che, a parte l'indeterminatezza del concetto di limitata entità che lo rende di difficile e non univoca applicazione, discriminando i diritti dei cittadini a seconda della discrezionalità delle interpretazioni da Comune a Comune, si tratta in ogni caso di variazioni di localizzazioni di infrastrutture, opere pubbliche, piani esecutivi che interessano porzioni di territorio prima destinate dal Piano regolatore ad altri usi urbanistici.
Con queste variazioni delle previsioni urbanistiche si impongono vincoli, ad esempio si determinano provvedimenti di esproprio, a fronte dei quali è necessario garantire il diritto di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, come è previsto dall'art. 15, comma sei della legge n. 56/1977.
Si tratta in modo esplicito di varianti alle previsioni del Piano regolatore e come tali vanno trattate. Pare perciò illegittimo scrivere che questi interventi non costituiscono variante, quando palesemente lo sono.
La certezza del diritto di presentare osservazioni, prevista dall'art. 1 comma otto della legge n. 56/1977, deve essere univocamente garantita da norme chiare ed applicabili per tutti gli interventi che di fatto costituiscono variante al Piano regolatore.
2.6 Sesta presumibile illegittimità All'art. 3 del progetto di legge n. 981e norme del punto f) paiono non consentire la certezza del diritto. In primo luogo, le tre condizioni poste per consentire gli interventi non è chiaro se debbano essere tutte e tre necessarie e contestuali o se invece è sufficiente osservarne una sola per poter dichiarare che l'intervento non costituisce variante. In quest'ultimo caso infatti l'applicazione della norma "modificazioni (omissis) che non comportino consistenti variazioni nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate a pubblici servizi" si presta alle più discrezionali interpretazioni sul fatto se le variazioni siano o no consistenti, non essendo fornito, come si dovrebbe, un preciso riferimento di misura quantitativa.
Questa dizione eleva il grado di discrezionalità, rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, dell'art. 17, comma settimo, della legge n. 56/77, ove è scritto: "che non comportino variazioni se non limitate", in quanto in quest'ultima dizione si mette in primo piano il criterio che non comportino variazioni, attenuandone poi la rigidità con "se non limitate". Nella nuova formulazione invece le variazioni sono ammesse e poi limitate ("non consistenti"), ma in modo non certo. Inoltre la nonna pare introdurre dizioni superflue oppure, ove non lo fossero capziose. Infatti: sempre al punto f) dell'art. 3 del disegno di legge n.
98 è scritto: "modificazioni (omissis) ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente (omissis) che (omissis) non riguardino edifici ed aree per le quali il Piano regolatore generale abbia espressamente escluso tale possibilità".
E' curiosa questa norma, perché l'art. 13, comma primo della legge n.
56/77 prevede che i piani regolatori indichino con precisione i "tipi di intervento previsti, con i relativi parametri e le modalità di attuazione".
Ed i tipi di intervento previsti sono precisamente elencati nel comma secondo dell'art. 13 della legge n. 56/77, con le lettere a), b), c), d) e), f), g). Quindi nei piani regolatori è sempre indicato quale tipo di intervento è consentito, ad esempio l'intervento di tipo A - manutenzione ordinaria. Pare lapalissiano che venendo individuato il tipo di intervento previsto si siano esclusi gli altri tipi di intervento; la nuova norma è perciò inutile o superflua, a meno che non sia capziosa. Ad esempio: perch si sono introdotte all'art. 3, punto f) del disegno di legge n. 98, le parole "espressamente escluso"? Che valenza hanno? Se il Piano regolatore ha indicato, come peraltro è obbligato sempre a fare, come ammissibile l'intervento di tipo a), con questo ha espressamente escluso gli altri tipi di intervento, oppure no? La logica richiederebbe una risposta affermativa "sì, ha espressamente escluso". In questo caso la nuova norma è inutile. Se capziosamente la risposta è no, allora accade che diventa possibile, in virtù di questa norma, variare il Piano regolatore, le sue nonne e prescrizioni "ope legis progetto di legge n. 98", senza alcuna verifica urbanistica delle concrete situazioni di ciascun Comune. La certezza del diritto pare non garantita.
2.7 Settima presumibile illegittimità.
All'art. 14 del disegno di legge n. 98 si prevede di consentire, una volta adottato il progetto preliminare del Piano regolatore, interventi (anche di completamento) in contrasto con lo strumento urbanistico approvato - in altre parole con il Piano regolatore vigente - purché non in contrasto con le indicazioni del progetto preliminare. In questo modo si smentisce la salvaguardia del Piano regolatore vigente, si consente la violazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente, purché si rispettino le previsioni dello strumento urbanistico non vigente! Viceversa la legge n. 56/77 prevede che, adottato il progetto preliminare, entri in vigore la semplice misura di salvaguardia: l'adozione del progetto preliminare, come può determinare la liceità di interventi In contrasto con le norme vigenti di Piano regolatore? E' anticostituzionale. Si aggiunga la considerazione che la Regione Piemonte non esamina né la delibera programmatica né il progetto preliminare. All'atto di adozione del progetto preliminare quindi non è intervenuto alcun provvedimento di approvazione regionale, quindi nessuna modificazione del territorio è possibile in contrasto con il Piano regolatore vigente. La Regione esamina il solo progetto definitivo del Piano regolatore, al quale può apportare modifiche e successivamente lo approva rendendolo efficace e vigente. La Regione pu perciò modificare le previsioni contenute nel progetto preliminare se riconfermate dal Comune nel progetto definitivo di Piano regolatore in sede di esame del progetto definitivo. Anche sotto questo verso pare illegittima la norma contenuta nell'art. 14 del progetto di legge n. 98, che consente interventi in contrasto con il Piano regolatore vigente purché previsti dal progetto preliminare, in quanto questi interventi possono essere soggetti a modifica dalla Regione e perciò non possono essere anticipatamente realizzati. La struttura logica di queste considerazioni deriva dal fatto non controverso e confermato da recenti sentenze, che è soltanto la Regione che approva i piani regolatori e le loro modificazioni. Sette presunte illegittimità ritrovate. Forse altre ve ne sono, nascoste in un favoloso intrico di nonne, rimandate da un rigo all'altro, da un comma all'altro, da un articolo all'altro, tutte in rapporto infecondo con varie leggi della Regione e dello Stato che fanno della materia urbanistica strazio.
3. Le dimenticanze ed i grovigli.
Vi sono poi le dimenticanze ed i grovigli. Eccone alcuni: come giustificare e praticare la scelta di non collegare l'urbanistica dei Comuni con quella del territorio, affidando l'una ad un Assessore che percorre la sua strada, l'altra ad un altro Assessore, anch'esso per la sua strada? Nessun contestuale colloquio e confronto, ognun per sé. E l'unitarietà del territorio e dell'ambiente? L'omissione di questa contestualità recide i legami disciplinari che fanno dell'urbanistica una cosa seria. Come consentire che rimanga inapplicato in tutta la legge n. 56 il riordino delle competenze provinciali a sei anni dallo scioglimento dei comprensori, a un anno e mezzo dalla legge di riordino regionale n. 16 del 1989, ad un anno e tre mesi dalla legge nazionale sulle autonomie locali n.
142 del 1990? Con il disegno di legge n. 98 si sorvola su tutto questo e si confermano nella legge urbanistica regionale norme che non hanno riscontro nella realtà, mentre si impedisce alle province l'esercizio dei compiti assegnati dalla legge n. 142/90. Che giudizio esprimere ad esempio sul fatto che nel disegno di legge n. 98, all'art. 2, primo comma, secondo paragrafo dopo i due punti compare la dizione "sulla, base dell'esame operato dal competente Assessorato"? Non pare legislativamente improponibile il riferimento in legge al competente Assessorato? Che cos'è l'Assessorato? L'Assessorato non è un organo della Regione. E' un fatto organizzativo pro-tempore che non pare possa avere rilevanza in legge.
Nella legge i riferimenti agli organi della Regione non devono essere quelli previsti dallo Statuto? E quindi il Consiglio, la Giunta, il Presidente. Non certo l'Assessorato. Legittimo parrebbe semmai il riferimento alla Regione. Che dire della norma inserita nell'art. 13, nella quale viene introdotto tra i parametri dell'urbanistica quello relativo alla fretta di concludere operazioni immobiliari? Ma come, se c'è fretta la legge fa degli sconti urbanistici e consente di agire anche senza Piano regolatore? Il progetto di legge n. 98 è una legge dello Stato di diritto o dello Stato di fretta? Se si dichiara "c'è fretta" la legge consente che si possano avere meno riguardi verso l'ambiente ed il territorio? Una legge urbanistica non dovrebbe determinare semplicemente e chiaramente cosa è compatibile e cosa non è compatibile con un uso corretto del territorio? Che c'entra la fretta? C'entra, c'entra. C'entra che a Torino si vogliono realizzare in fretta e senza aspettare il Piano regolatore rilevanti speculazioni immobiliari, tutto qui lo spirito dell'art. 13 del progetto di legge n. 98. E il peso occulto di Torino che ha spinto sul tavolo di lavoro regionale l'art. 13 del progetto di legge n. 98.
4. Lettera dalla legge urbanistica regionale n. 56/77. A questo punto una persona cui fosse toccata in sorte la vita della legge regionale urbanistica n. 56/1977, immagino scriverebbe ai Consiglieri regionali la seguente lettera: "Cari tutori, vi prego, sospendete queste operazioni sul mio corpo già così martoriato da interventi precedenti.
Voi intendete procedere ancora una volta ad amputazioni diparti (per me) vitali. Intendete operare innesti che, per il mio corpo, sono contro natura. Ne ho già, subiti nel passato, mi pare nel 1984, e i risultati non mi paiono buoni.
Non strapazzatemi oltre. Se la mia persona non, vi serve più, se le cose che so fare sono da voi ritenute non più degne di essere fatte, se le mie competenze non sono all'altezza dei tempi, se il mio sistema di lavoro è troppo antiquato rispetto alle vostre esigenze, se pensate tutto questo ed altro ancora dello stesse genere, vi prego servitevi di un'altra persona che abbia le caratteristiche, le competenze, le modalità di lavoro che ritenete per voi più utili.
Non costringetemi, con la forza e la violenza che amputazioni ed innesti comportano, alare cose che la mia natura non è nata per fare, che il mio corpo non è adatto a fare. Cercate persone con altra natura e corpo coerente. Vi prego fatemi da parte, la mia, vita l'ho vissuta, consegnatemi alla storta; là potrò ricevere qualche visita interessata a conoscere la mia vita, le mie idee, i miei obiettivi e chissà che fuori dalla mischia non possa, ancora rendermi utile.
Vostra legge urbanistica n. 56/1977".
Si tratta di osservazioni che, immagino, potrebbe condividere, se fosse in vita, chi più di altri fu responsabile della vita della legge urbanistica n. 56/77, il prof. Giovanni Astengo.
Grazie a lui il Piemonte ha potuto disporre di una legge urbanistica di grande qualità culturale e politica.
5. I moventi politici.
Ho utilizzato l'invenzione di una lettera scritta dalla legge regionale n. 56/77 per sbalzare, dal ginepraio di indecifrabili piccole norme appese qua e là con uncini dentro la legge urbanistica n. 56/77, il rilievo riconoscibile della scelta politica proposta dal progetto di legge n. 98: disattivare pezzo a pezzo la legge n. 56/77 e consegnare man mano il territorio al mercato immobiliare.
L'obiettivo dichiarato è la riduzione dei tempi delle procedure urbanistiche, ma questa è solo una foglia di fico su delle vere vergogne urbanistiche. Gli obiettivi principali effettivamente realizzati sono: a) l'accantonamento del Piano regolatore come lo strumento che i Comuni devono utilizzare per la pianificazione urbanistica: b) l'eliminazione di coerenze urbanistiche per interventi anche rilevanti negandone la valenza di variante urbanistica: c) la prevalenza per legge del "Progetto" sul "Piano": d) la recisione tra interventi di pianificazione e quelli di programmazione per tutti i Comuni sotto 110.000 abitanti e) la negazione della differenza fra piccole varianti e varianti generali, trattando tutto come piccola variante f) l'introduzione della discrezionalità del silenzio assenso della Regione, pernicioso, oltre che illegittimo, in quanto presuppone un'efficienza che la realtà non consente di presupporre: g) la consegna alla Giunta ed all'Assessore di un maggior potere discrezionale, eliminando il parere obbligatorio della Commissione Tecnica urbanistica su numerosi provvedimenti urbanistici: h) la riduzione della composizione e delle competenze presenti nella Commissione Tecnica Urbanistica senza introdurre nuovi riferimenti per il ruolo da svolgere, eliminando il carattere di conferenza dei servizi senza individuare una nuova filosofia per questo organismo consultivo: i) permettere a Torino, con l'art. 13, di avviare ogni tipo di intervento anche (anzi, soprattutto) di rilievo urbano senza inserirlo in un nuovo Piano regolatore, di cui Torino in questo modo non sentirà più il bisogno 1) un obiettivo positivo che consente il progetto di legge n. 98 è costituito dall'art. 8 che chiarisce i termini della salvaguardia del Piano regolatore ponendo termine, si spera, ad interpretazioni così premurose degli interessi speculativi da far "tendere a zero" i tempi della salvaguardia.
6. Il progetto di legge n. 98 è una leggina? Il progetto di legge n. 98 è una leggina? Pare proprio di no, per i danni che provocherà in forza dei nuovi paradigmi della deregolazione discrezionalità, ideologia del caso per caso: il territorio torna in balia degli interessi economici speculativi, proprio quelli tenuti a freno dall'originaria legge urbanistica n. 56/77.
Se viene approvato il progetto di legge n. 98 si potrebbe dire: "l'intervento è tecnicamente riuscito, il paziente, l'urbanistica, è morto". Non si può operare un organismo sino a farlo a pezzi, non funziona più. Se si ritiene non più valida la legge n. 56/77 se ne proponga un'altra, ma non si inseriscano nelle strutture della legge delle coazioni che la spezzano.
Nella legge regionale urbanistica i commi e gli articoli costituiscono un riconoscibile disegno a mosaico, con la propria logica ed armonia.
Interventi come il progetto di legge n. 98 eliminano, disperdono in un casuale disordine le tessere del mosaico. La legge n. 56/77, nata a bassa entropia, si ritrova degradata da troppa entropia. Il progetto di legge n.
98 non è una leggina.
7. Conclusioni.
Il progetto politico ufficialmente dichiarato, la riduzione dei tempi delle procedure può essere ottenuto, non stravolgendo la legge n. 56/77 e violando il diritto ed altre leggi, bensì intervenendo sull'incongruità dell'attuale gestione, per il potenziamento degli uffici regionali, per una migliore organizzazione del lavoro. Questo va fatto, non la ricerca di impossibili scorciatoie delle norme di legge, tutte a danno del territorio.
In realtà i tempi previsti dalla legge n. 56/77 sono ben calibrati e per nulla esagerati. E' la cattiva gestione che allunga i tempi di approvazione degli strumenti urbanistici, non le previsioni della legge n. 56/77.
Esempio: la legge indica in un anno il tempo entro il quale il Comune deve approvare il proprio Piano regolatore. Sono queste le intollerabili lentezze della legge n. 56/77? Siamo di fronte ad una proposta di modifica della legge n. 56 del 1977 gracile nella sfera del diritto, dipendente nella sfera culturale dalle ideologie della rendita urbana, destrorsa nello schieramento politico.
Davanti a questa destrutturazione della legge urbanistica, davanti ai danni che vedo già realizzati sulle particelle catastali, la perpetuazione di interventi casuali e caotici, la bassa qualità dell'ambiente urbano costruito, il lasciar fare nei centri storici, gli interventi di urbanizzazione scoordinati dagli interventi edilizi, i luccicanti oggetti della speculazione edilizia a far cattiva mostra di sé in contesti storici il sistema del verde ancora ai margini, di fronte a queste cose, che è possibile veder illuminate dai raggi del disegno di legge n. 98, non è possibile far finta di niente e, ad esempio, occuparsi d'altro, che so discutere di metaurbanistica, di come potrebbe essere l'urbanistica rifugiandosi nell'Olimpo dei pensieri mentre a terra l'ingordigia della rendita si mangia il territorio.
In questa occasione è del disegno di legge n. 98 che bisogna discutere e con attenzione. E' una legge di cui occuparsi a fondo, senza lesinare energie d'opposizione. Non è una leggina, è una legge da respingere al mittente. Rifondazione Comunista darà il suo contributo. Grazie.



PRESIDENTE

La parola alla collega Bresso, relatrice della seconda relazione di minoranza.



BRESSO Mercedes, relatore

Signor Presidente e colleghi, cercherò di essere un po' più breve del Consigliere Chiezzi, e di contenermi nei tempi assegnati,, anche se concordo con il collega sul fatto che quello di oggi non è un dibattito marginale nella vita della Regione, ma un dibattito importante che credo giustifichi la scelta, non frequente da parte del nostro Gruppo, di presentare una relazione di minoranza.
La stesura di questa legge ha impegnato per molti mesi in Commissione tutti i Gruppi: ritengo valga la pena, pur nell'evidente disattenzione generale, portare in aula e trasmettere ai colleghi che saranno impegnati in una lunga e defatigante battaglia sugli emendamenti, il senso di questi nostri mesi di discussione. Questo è il significato della nostra relazione di minoranza nonché degli emendamenti presentati alla legge.
Credo che vada fatta una premessa: il disegno di legge In discussione è prodotto di una concezione dell'attività legislativa, invalsa ormai nel nostro Paese come nella nostra Regione, che si configura - a nostro avviso come un vero proprio e imbarbarimento del Diritto. Questo sia per ragioni di merito che esporrò fra breve sia per il modo con cui si interviene: con disegni di legge che sono di fatto giganteschi emendamenti, e che creano lo vedremo nella discussione di domani - confusione e incertezza sul prodotto finale dell'attività legislativa. La Regione Piemonte si era dotata nel corso degli anni '70 di una legge urbanistica compatta e coerente, che ha contribuito a modificare profondamente la concezione con cui vengono redatti gli strumenti di pianificazione del territorio e gli strumenti urbanistici, "insegnando" - si può dire - ai Comuni, ma prima di tutto a se stessa, un metodo e delineato dei principi-guida.
Non si dimentichi lo stato di mancanza pressoché assoluta di governo del territorio che caratterizzò l'Italia e il Piemonte nel dopoguerra - al momento dell'approvazione della legge n. 56 in Piemonte erano pochi i Comuni che avevano piani regolatori, e questi ultimi erano estremamente vecchi e sovradimensionati - sulla spinta dei bisogni reali della ricostruzione, certo, ma anche di fortissime pressioni speculative. In poco più di vent'anni, un patrimonio architettonico e paesaggistico di valore inestimabile era stato oggetto di aggressioni continue, immense periferie urbane erano sorte intorno alla città, mescolate senza alcuna razionalità ad attività produttive e commerciali. Interi quartieri mancavano dei servizi essenziali, i centri erano fatiscenti e in via di abbandono; i pochi strumenti di piano predisposti scontavano assurde previsioni di incremento della popolazione e delle attività produttive, basandosi su proiezioni di situazioni assolutamente eccezionali, senza peraltro essere in grado di prevedere la necessaria infrastrutturazione.
La cultura urbanistica e le associazioni protezionistiche erano andate elaborando idee e proposte che partivano da quello stato di fatto e che quindi erano centrate essenzialmente su due aspetti: il controllo della dimensione dei nuovi insediamenti previsti e la dotazione di servizi, di infrastrutture, di spazi verdi di livello europeo per le nuove nonché le passate espansioni - non dimentichiamo la carenza drammatica di spazi verdi in Italia ed in buona parte del Piemonte. A questo si aggiungeva la necessità di promuovere il risanamento dei centri urbani e dei quartieri più antichi.
In tale contesto di grande fervore ed intensità culturale, la legge n.
56 ha certamente rappresentato un punto di arrivo alto, dotando la Regione Piemonte di uno strumento che ha consentito di coprire - come ha ricordato il relatore di maggioranza - ampissima parte del territorio di Piani regolatori correttamente impostati e dimensionati, che prevedono corrette dotazioni di verde e di servizi. Ha anche definito con precisione il rapporto fra pianificazione urbanistica e pianificazione di area vasta e permesso di avviare un processo di conoscenza del territorio piemontese che molte Regione ci invidiano (anche se non si sono formalizzati piani territoriali comprensoriali che, pur disponibili, non sono stati tutti adottati) e di definire, attraverso la pianificazione comprensoriale, un livello di orientamento degli sviluppi territoriali che, pur non formalizzato, ancora oggi tutti riconosciamo come adeguato alla realtà piemontese.
Certo, non vi sono solo luci nel percorso di questa legge, che come spesso capita è arrivata in ritardo rispetto alle questioni centrali che poneva, non riuscendo quindi a controllare gli sviluppi del territorio che erano in larga parte ormai avvenuti Il mal governo del territorio ha fatto sì che la legge sia stata ispirata ad una concezione troppo dirigistica e vincolistica, su cui credo esista una diffusa consapevolezza; rigidezza che avrebbe potuto essere attenuata nella concreta pratica amministrativa da un efficiente funzionamento della macchina burocratica autorizzativa, che venuto a mancare ha creato i tanti problemi piemontesi dal punto di vista urbanistico.
La Regione non ha saputo dotarsi degli strumenti necessari a rendere i controlli urbanistici veloci e puntuali, e in particolare di quelli che avrebbero consentito una gestione informatizzata, veloce e precisa della legge. Strumenti che probabilmente non ci avrebbero portato alla necessità di modifiche del tipo di quelle di oggi, anche se il problema della modifica della legge n. 56 - e ci tornerò - resta aperto.
Inoltre - altro aspetto assai grave - la Regione non è riuscita a darsi delle linee di pianificazione territoriale in grado di costituire un momento di confronto fra le diverse concezioni della Regione e delle Comunità locali relative allo sviluppo. Questo affinché non vi fosse un mero confronto burocratico ma fra diversi orientamenti di politica territoriale, in modo che lo stesso controllo della Regione fosse percepito come un orientamento e non come un atto meramente burocratico.
Va ancora considerato che nel corso dei quasi 15 anni di vita della legge n. 56 molte cose sono cambiate: le necessità di crescita delle città si sono attenuate e i problemi contenuti in previsioni di espansioni eccessive non sono più attuali. Inoltre, si fanno centro dell'attenzione questioni nuove come la difesa dell'ambiente, la necessità di riorganizzazione infrastrutturale delle città e la bonifica e il riutilizzo degli ormai molti "vuoti" urbani, tipici di regioni di Industrializzazione antica e pesante come il Piemonte.
La Regione Piemonte deve rivedere la propria legislazione urbanistica alla luce di queste nuove esigenze, mantenendosi all'altezza della propria tradizione e non facendo scempio del proprio patrimonio. Invece, in questo primo anno di nuova legislatura, sono state proposte ben due modifiche della legge tendenti a spezzarne una delle concezioni-base, l'unità di governo del territorio. Concezione che potrebbe anche essere messa in discussione, ma occorrerebbe proporne altre, che invece non emergono dalle proposte presentate.
Si tratta di due leggine (una, quella in discussione, l'altra, la n.
103) modeste e senza respiro, che non tengono neppur conto della grande riforma dell'organizzazione degli enti locali che, particolarmente per l'area torinese, modificherà profondamente le modalità urbanistiche e della pianificazione territoriale.
Entrambe le leggi, in modo diverso, non tengono assolutamente in considerazione questioni rilevanti. Il disegno di legge in discussione oggi non si preoccupa neppure di realizzare la modifica formale dell'abolizione dei Comprensori e, soprattutto, non tiene conto che la legge n. 142 ha assegnato, in particolare alle Province, compiti diversi, che dovrebbero trovare riflesso in un dettato legislativo da approvare ad ormai oltre un anno di vigore della nuova legge. La proposta di legge n.103, invece, non tiene alcun conto delle scelte che la stessa Regione sta elaborando a proposito della delimitazione della città metropolitana, dando l'impressione di un'opzione completamente diversa da quella che la stessa Regione ha assunto.
Per mesi abbiamo discusso sulle modifiche alla legge n. 56, altri ne passeremo a discutere la proposta di legge n. 103, per poi ritrovarci con due leggi appena approvate ma già da rifare; le decisioni inerenti l'istituzione della città metropolitana e le conseguenti determinazioni in materia di pianificazione territoriale modificheranno l'impostazione data alla proposta di legge n. 103, e soprattutto obbligheranno a rivedere anche la legge n. 56.
Riteniamo sarebbe stato meglio procedere ad una complessiva revisione riscrittura della legge n. 56 - o addirittura ad una sua sostituzione - con una visione unitaria e coerente, capace di tener conto delle sopravvenute novità e di dar loro regole certe ed adeguate.
Questa la nostra proposta fin dall'inizio, quando ponemmo obiezioni anche di tipo formale al proseguimento dei lavori sulla legge senza una congiunta discussione delle proposte sul tappeto: e tale è rimasta la nostra convinzione sul modo in cui si sarebbe dovuto procedere. Le modalità scelte hanno portato ad un imbarbarimento del diritto e produrranno non un'accelerazione, ma un ulteriore degrado dei rapporti fra Regione ed enti locali.
Com'è già stato rilevato, non sapendo come rendere maggiormente efficiente il proprio ruolo, con questa legge la Regione in molti casi lo cancella. Non ci si stupisca poi del decadimento dell'istituto regionale della sempre minore attenzione prestata da altri enti locali regionali al nostro Ente e al nostro ruolo. Siamo all'introduzione di una sorta di "laissez faire" forzoso ed obbligato, in una situazione - oggi, e non ieri prima dell'introduzione della legge n. 56 - di continuo aumento dei fenomeni di congestione delle nostre città, per interessi anche reali, ma miopi rispetto al loro futuro.
Nel merito del disegno di legge n. 98 in discussione, abbiamo presentato una serie di emendamenti che illustreremo nel corso del dibattito. Passaggi particolarmente inopportuni e pericolosi sono stati corretti in Commissione, il cui lungo lavoro ha comunque prodotto qualche modesto effetto. In particolare sono stati corretti articoli che non tenevano conto della prossima istituzione - si sono rinviate le decisioni di pianificazione concertate fra i Comuni dell'area metropolitana a quando la stessa sarà definita e istituita - e quelli relativi, ad esempio, alla dislocazione di aree verdi. La norma inerente la possibilità di costruire parcheggi sotterranei nelle aree verdi è stata modificata, ma senza alcuna indicazione di principio sulla loro salvaguardia; è stata introdotta una convenzione con strutture commerciali e produttive, anche se gli spazi verdi privati vengono assoggettati ad uso pubblico, in modo che questo sia effettivo e non solo teorico, ma dichiarato in sede di piano. Inoltre, sono state introdotte alcune non soddisfacenti modifiche della composizione della Commissione tecnica urbanistica (CTU), inizialmente dal carattere corporativo.
Nell'attuale formulazione, tuttavia, il disegno di legge mantiene i difetti descritti in precedenza: approssimativo, non ha principi direttivi se non generici auspici di sveltimento delle procedure: non sapendolo rendere più efficiente cancella il ruolo della Regione; introduce procedure informali non definite come discrezionali - e probabilmente come illegittime. L'ambiguo e pericoloso concetto di limitata entità nelle varianti ne hanno aumentato discrezionalità e ambiguità laddove le norme erano solo da migliorare e chiarire; inoltre, accentra il ruolo e le responsabilità regionali in materia urbanistica nella sola persona dell'Assessore competente, che diviene una sorta di despota.
In una situazione in cui le Amministrazioni comunali e la stessa Regione godranno di così ampia discrezionalità, punto essenziale delle nostre proposte di emendamento sta nella necessità di assicurare alle opposizioni il diritto di segnalare all'organo di controllo il proprio dissenso sulle decisioni adottate dalle maggioranze - principio che abbiamo mutuato proprio dalla legge n. 142.
Altro punto fortemente criticabile è l'introduzione del principio del silenzio-assenso risultato dell'incapacità della Regione di rispettare i tempi che essa stessa si dà; anche in questo caso si sostituisce la discrezionalità dell'Assessore all'efficienza. Tutto ciò introdurrà non pochi ostacoli al perseguimento della trasparenza e della chiarezza necessarie in una materia tanto delicata e invasa da così forti interessi.
L'introduzione del silenzio-assenso è sintomo dell'imbarbarimento del diritto cui facevo cenno prima; imbarbarimento che deriva direttamente dalla legge nazionale: caso eclatante di diritto barbaro nel nostro Paese è l'introduzione del condono edilizio.
Un recepimento supino da parte della Regione di tale barbarie avrebbe potuto essere contrastato attraverso il ricorso alla Corte Costituzionale.
Il meccanismo del silenzio-assenso in molti casi rappresenta l'obbligo della Regione di rinunciare ad un proprio dovere impostole costituzionalmente.
In conclusione: servirà a qualcosa la legge che andiamo a votare? Migliorerà in qualche modo le condizioni di vita e la qualità delle nostre città oppure risolverà solo qualche modesto problema agli amministratori? Sia pure In modo insoddisfacente e insufficiente, la legge n. 56 ha migliorato la qualità della pianificazione urbanistica e delle città; il problema sta nell'aver troppo regolato lo stato del nostro territorio.
L'operato della legge non è stato sufficiente, ma questa non è una buona ragione per distruggere quel poco che si era riusciti a fare.
Le proposte della maggioranza in materia urbanistica hanno fatto registrare uno dei punti più bassi della produzione legislativa regionale sarebbe opportuno riflettere sul senso di produrre leggi di così bassa qualità e sull'opportunità di non passare all'esame dell'articolato ma di rinviare la partita ad una riforma più coerente e più dignitosa.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino, terzo relatore di minoranza.



MAJORINO Gaetano, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, nell'illustrare la relazione di minoranza mi rifaccio a quella che io stesso stesi nel lontano luglio 1984, allorquando a nome del mio Gruppo mi collocai sulla legge urbanistica proposta dalla Giunta di sinistra, mettendo in evidenza l'opinione consolidata - che facevo mia - che la principale concausa della paralisi nella quale versava l'edilizia piemontese era dovuta a quella che definii la macchinosità della legge Astengo, caratterizzata da un tessuto normativo astratto e utopistico.
Devo oggi precisare, pur mantenendo gli aggettivi usati allora, che si trattava comunque di una legge di alto valore culturale, al di là della condivisibilità o meno dell'impostazione.
Già all'inizio degli anni '80 - circa 3 anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 - si era sentita da parte di tutte le forze politiche l'esigenza di cambiamento del tessuto normativo della legge. Esigenza sentita anche dall'allora Giunta di sinistra, che in un proprio documento programmatico di aggiornamento del 1982 mise in evidenza la necessità di semplificare le procedure di formazione e di approvazione degli strumenti urbanistici e la necessità - tralascio altre pur rilevanti ma minori riproposizioni - di distinguere i Comuni in classi, a seconda della complessità dei relativi problemi urbanistici.
La dichiarazione programmatica venne demolita nel corso del dibattito svoltosi in aula prima della presentazione del disegno di legge di revisione della legge n. 56 da un autorevole esponente socialista, il compianto Presidente Viglione all'epoca Capogruppo del PSI, il quale aveva ammonito, senza mezzi termini "badate che non si danno spallate alla legge 56". A nostro avviso, quanto sollecitato ebbe poi a verificarsi: sia nel disegno di legge di revisione della legge urbanistica presentato dalla Giunta sia nel prodotto finale emerso in aula non si realizzò quel programma, sia pure enunciato, di tendere ad una maggiore praticabilità della legge e ad uno snellimento della normativa. Nella mia relazione di minoranza sottolineai la nostra delusione rispetto all'articolato finale approdato in aula dopo numerose sedute di Commissione, dovuta proprio alla mancata spallata alla legge. Peraltro, pur mostrando delusione proponemmo alcuni emendamenti affinché si arrivasse ad un sostanziale miglioramento in particolare, avanzammo alcune richieste, che leggo per sintesi. Come vedremo (cosa che ripeto e ribadisco) c'è ampia connessione fra quanto detto nel lontano 1984 e l'attuale disegno di legge.
Affinché si arrivasse ad una incisiva, vera, reale modifica nel senso di snellimento della legge, di minor macchinosità evidenziammo la necessità di un previo lavoro di ripulitura del testo di legge, sia sotto il profilo formale e lessicale sia per i sospetti di illegittimità costituzionale che lo toccavano.
Apro una parentesi: necessariamente mi limitai al profilo strettamente normativo-giuridico, perché non ho certo la preparazione dei colleghi urbanisti che sedevano e siedono in quest'aula; peraltro; mi ispirai alla necessità di esaminare il funzionamento concreto e pratico della legge e di valutare la possibilità di renderla snella e praticabile. Aggiunsi che sarebbe stato necessario adeguare le normative del testo originario alla giurisprudenza formatasi ad opera del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. Il diritto urbanistico non è un qualcosa di teorico, deve convivere con la realtà di ogni giorno, con gli interessi dei cittadini degli amministratori del Piemonte e di tutti i soggetti interessati ad un buon funzionamento della legge urbanistica.
In particolare chiedemmo venisse attuato l'art. 4, secondo comma lettera d) del testo originario della legge, con il quale si chiedeva venissero istituiti strumenti di assistenza tecnica a Comuni singoli o associati per interventi di loro competenza. Non solo questo risultato normativo non venne raggiunto, ma venne addirittura abrogatala disposizione che non vedo oggi in alcun modo "ripescata". Ma dotare i Comuni - questa è realtà della pratica concreta della legge - di assistenza tecnica sarebbe stata cosa estremamente utile. Al proposito aggiungevo che - ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi che competono alla Regione e alla Giunta e a fronte dell'inerzia dei Comuni e di altri enti locali e comunque, ai fini di un efficientismo del governo regionale - sarebbe stata opportuna la costituzione di un adeguato supporto o meglio di una task force (per usare una terminologia più moderna).
La mancanza di una migliore struttura interna fa sì che il silenzio assenso diventi un meccanismo estremamente difficile, per non dire perverso. Il silenzio-assenso è in effetti un istituto della legislazione nazionale che sul piano teorico è degno di alta considerazione; ma a fronte di una struttura interna del governo regionale debole, non corposa come dovrebbe essere, il silenzio-assenso diventa uno strumento perverso: dopo l'entrata in vigore di questa normativa saranno sempre più numerosi i casi di approvazione attraverso questo meccanismo.
Mettemmo inoltre in evidenza la necessità, sia pure nel rispetto di un corretto procedimento, di snellire la procedura dei Piani regolatori e del CUR.
Fummo, in allora, "vox clamantts in deserto" perché nessuna delle nostre osservazioni (trasformate in concreto in emendamenti) ebbe la fortuna di essere accolta.
Con un certo interesse e con cauto ottimismo rilevammo dalle dichiarazioni programmatiche della Giunta Beltrami (installatasi al governo della Regione il 1 agosto 1985) e, qualche anno dopo, della cosiddetta Giunta Beltrami bis, che si sottolineava l'urgenza e la possibilità di non procrastinare la revisione della legge urbanistica.
Come era prevedibile (ecco perché dico che, a ragione, ci ispirammo a cauto ottimismo) durante l'intera legislatura 1985-1990 nulla venne attuato, evidentemente per impotenza della Giunta dell'epoca: impotenza ne coeundi né generandi, ma - sicuramente - impotenza politica.
In cinque lunghi anni in aula non è approdato alcun un disegno di legge di riforma della legislazione urbanistica.
Arriviamo ai giorni nostri: il disegno di legge è sotto i nostri occhi ma, con una valutazione di estrema sintesi, riteniamo che non si sia inciso a sufficienza con un bisturi di revisione. E' proprio il caso di dire, come ho scritto nella relazione di minoranza: "tanto tuonò che piovve"; ma dopo cinque anni di inerzia e l'anno e mezzo di elaborazione, non si è inciso in profondità.
Non sono state prese in considerazione le proposte facilmente accoglibili di istituzione all'interno della Giunta della task-force cui facevo cenno e della costituzione di quegli strumenti di consulenza tecnica per i Comuni ai quali riteniamo si debba dare, e si dovrebbe dare, una certa rilevanza.
E' vero che, in un certo senso, è stato snellito il CUR; ma è anche vero che la Commissione tecnica urbanistica, stranamente (in alcune normative almeno), viene sentita solo "se del caso". Quindi, con piena discrezionalità da parte dell'Assessore competente. Ma, sorta sulle ceneri del CUR la Commissione tecnica urbanistica, sarebbe stato necessario prevedere un parere obbligatorio sia pure, ovviamente, consultivo.
Nel corso della discussione sull'articolato ci collocheremo sulle singole problematiche sollevate dalle normative proposte.
Prima di concludere il mio intervento ritengo necessario fare due considerazioni. La prima. Le sette questioni presumibili di illegittimità formulate dal Consigliere Chiezzi, apprese dalla relazione depositata ieri mattina, oltre a dover far riflettere mi pare meritino approfondimento come abbiamo avuto modo di chiedere attraverso un ordine del giorno di rinvio almeno di qualche settimana. Sono convinto, e penso di dire cosa ovvia, che per potersi collocare sulle sette questioni - fondate o non fondate che siano, per quanto di certo non manifestamente infondate - con serietà e cognizione di causa sia necessaria una riflessione non certo di qualche ora ma almeno di qualche giorno. Ma avremo occasione di riparlarne.
Seconda e ultima considerazione: il mutamento di rotta da parte del Gruppo socialista, di cui prendo atto senza sollevare polemiche al riguardo (almeno in questo momento): nel 1984 il Gruppo socialista attraverso il suo autorevole esponente Aldo Viglione, diceva con energia "non si danno spallate alla legge n. 56", oggi, trovandoci concordi, sostiene che "l'intera legge Astengo va riveduta", fermo restando il suo valore storico e culturale.
Con riserve e salvezze illimitate circa la posizione del nostro Gruppo in sede di votazione finale dell'intero testo di legge, mi riservo di riprendere la parola sulle questioni preliminari sollevate dal nostro Gruppo e da altri colleghi.



PRESIDENTE

Abbiamo così concluso le relazioni di carattere generale.
Ho ricevuto una serie di documenti: 1) un ordine del giorno presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Maggiorotti, di rinvio in Commissione, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento interno del Consiglio regionale del disegno di legge n. 98;. 1 bis) un ordine del giorno presentato dai Consiglieri Monticelli, Bresso e Rivalta, che conclude dicendo: "Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art.81 del Regolamento, decide il rinvio in Commissione dell'intero progetto di legge n. 98" 2) un ordine del giorno presentato dai Consiglieri Miglio, Chiezzi e Maggiorotti di rinvio in Commissione ai sensi dell'art. 81 del Regolamento interno del Consiglio regionale 3) un ordine del giorno presentato dai Consiglieri Miglio, Chiezzi e Maggiorotti di rinvio in Commissione al sensi dell'art. 81 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Vi è inoltre un ulteriore documento che è stato presentato dai Consiglieri Monticelli, Chiezzi, Bresso, Miglio e Majorino e chiede una cosa diversa ai sensi degli artt. 63 e 79 del Regolamento che è materia diversa da questo primo pacchetto di richieste. Pertanto, comincerei a discutere gli elencati quattro primi documenti di richiesta di rinvio in Commissione del progetto di legge n. 98.
Ha chiesto la parola il Consigliere Monticelli. Ne ha facoltà.



MONTICELLI Antonio

Ho qualche dubbio sulla procedura da seguire, sostanzialmente sui tempi: non so se sia più corretto porre adesso In discussione i documenti oppure se il momento più adatto per questa discussione non sia dopo la discussione generale. L'art. 81 non prescrive il momento cui si porrebbe il nostro problema: per analogia, pero, visto che l'art. 79 suggerisce che eventuali ordini del giorno di non passaggio agli articoli vengano discussi dopo la discussione generale, credo che il momento più giusto sia quello in cui tutti gli elementi sono a disposizione dell'intero Consiglio, offerti appunto dalla discussione. Il mio è un dubbio, non un'opinione.



PRESIDENTE

Una parte dell'art. 63 deporrebbe a favore della discussione a questo punto dei lavori: un'integrazione con altra parte del Regolamento li farebbe slittare in chiusura della discussione di ordine generale.
Inoltre, il Consigliere Majorino ha presentato un documento di richiesta di sospensione della discussione di carattere generale, legata però ad altro tipo di motivazione. Credo che la questione del rinvio in Commissione possa essere posta in questo momento, in quanto indifferente ai sensi del Regolamento e per la natura delle questioni poste dagli ordini del giorno.
La parola al Consigliere Squillario.



SQUILLARIO Luigi

A me pare se ne possa discutere subito, se non altro per economia di tempo: se il documento venisse accolto il disegno di legge passerebbe direttamente in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Monticelli per l'illustrazione del proprio ordine del giorno 1 bis).



MONTICELLI Antonio

Il nostro ordine del giorno presenta una sua originalità rispetto agli altri documenti - che pure propongono il medesimo dispositivo finale ovvero il rinvio in Commissione dell'interno disegno di legge n. 98 - per l'insieme coordinato di motivazioni che riporta, una delle quali in specifico richiama l'art. 81 del Regolamento, cioè il fatto che sono stati già consegnati e non è escluso che altri si aggiungano entro la giornata di domani - un numero notevole di proposte di emendamento da parte del vari Gruppi di minoranza, ed alcuni anche dai Gruppi di maggioranza.
Una specifica previsione del Regolamento, all'art. 81, ipotizza che per esigenze di esame e di filtro - di verifica, se vogliamo - degli effetti che gli emendamenti possono avere su un articolato di legge, sia prevista la possibilità del rinvio in Commissione. Accanto a questa motivazione, che richiama specificamente l'art. 81 del Regolamento, il nostro ordine del giorno ne presenta altre, che toccano più nel merito la legge.
Dall'insieme delle relazioni di minoranza sono emerse varie questioni: da un lato di presunta illegittimità di alcuni passaggi, e dall'altro di congruità politica, di merito, che attengono agli effetti che queste modifiche alla legge n. 56 possono produrre nelle procedure urbanistiche e nel governo della politica urbanistica regionale. In particolare, non si può non tener conto dell'avvio di discussione in II Commissione di un disegno di legge presentato dall'Assessore Nerviani, che modifica procedure e contenuti della pianificazione territoriale regionale, a sua volta modifica della legge n. 56. E non si tratta di modifiche marginali, ma di revisione di titoli fondamentali di impianto della legge. Pertanto dovremmo discutere e votare una modifica alla legge n. 56, mentre è già in itinere in Commissione un disegno di legge, sempre della Giunta, che ne propone altre.
Inoltre, sono in discussione - ed anche qui c'è una procedura istituzionale avviata - le proposte di legge di delimitazione dell'area metropolitana, questione di grande rilievo per quanto attiene ai meccanismi di pianificazione territoriale e le competenze in campo urbanistico fra Comuni e futura istituenda città metropolitana.
Com'è possibile discutere, esaminare e votare un disegno di legge di modifica di una legge organica come la n. 56, al quale sono stati presentati più di cento emendamenti, mentre contemporaneamente è in corso l'esame su un altro complesso di modifiche, molto corposo, alla stessa legge ed è in corso l'esame sulle delimitazioni e sulle funzioni dell'area metropolitana? A noi pare che l'unica cosa sensata sia rinviare il disegno di legge in Commissione per consentirne un riesame, e dirimere l'intera questione e definire procedure, tempi e modi per modifiche che abbiano il carattere organico e serio della legge n. 56 e non rischino di creare piccoli mostri giuridici e di rientrare in quella barbarie legislativa cui si riferiva la collega Bresso nella sua relazione di minoranza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ritengo anch'io necessario un rinvio in Commissione - e non mi si venga a dire, da parte della Giunta, che vi è urgenza di approvare le modifiche in discussione. Nei cinque anni di legislatura 1985/1990 la Giunta pentapartitica dell'epoca, nei confronti della quale l'attuale ha dichiarato nel documento programmatico di essere la continuazione, non si è mossa.
Dall'inizio della nuova legislatura è trascorso un anno e mezzo; se dovesse passare ancora qualche mese prima dell'approvazione del disegno di legge non succederebbe comunque nulla: non mi si dica che esiste un'eccezionale urgenza.
Ciò premesso, rilevo che sono stati presentati da parte di Consiglieri di maggioranza emendamenti corposi o comunque non certo di lieve momento.
Mi pare si sia in uno di quei casi per i quali è prevista dal Regolamento l'opportunità di rinvio in Commissione per potersi collocare con cognizione di causa e soprattutto per i dovuti approfondimenti.
A questo proposito devo ricordare che qualche mese fa in sede di esame di un documento di un certo rilievo in I Commissione - mi pare si trattasse di un documento connesso con il bilancio, dell'Assessore Gallarini - i Consiglieri di minoranza vennero richiamati garbatamente all'opportunità di presentare gli emendamenti già in sede di Commissione, onde arrivare in aula con il "pane già tagliato" (si trattava di un provvedimento legislativo di un certo rilievo, anche se in questo momento mi sfugge quale fosse).
La maggioranza predica bene, in I Commissione; quindi - Assessore Carletto - quando da parte dei Consiglieri di maggioranza vengono inopinatamente presentati degli emendamenti, penso che l'opportunità di riesaminarli in Commissione ci sia e sia notevole. Non mi addentro sugli argomenti addotti dal Consigliere Monticelli, anche se li condivido. Il disegno di legge Nerviani su materia strettamente connessa alla legge n.
56, presumibilmente modificherà e inciderà sulla legge stessa.
Se non si coglie l'opportunità che ci si presenta, oggi, di far procedere parallelamente i due provvedimenti, non so in quale altra occasione si possa parlare di connessione procedurale e politica fra due provvedimenti di legge.
Siamo pienamente favorevoli al ritorno in Commissione del disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.



MIGLIO Mario

Intervengo per esprimere la nostra posizione in merito all'ordine del giorno presentato dal PDS; concordiamo sulle eccezioni sollevate per il non passaggio all'esame del disegno di legge n. 98.
Le questioni poste all'attenzione del Consiglio erano già state da parte nostra sollevate in sede di Commissione sia all'Assessore Carletto sia all'Assessore Nerviani in occasione del disegno di legge n. 103. Al di là delle incongruenze ed insufficienze dell'attuale testo del progetto di legge n. 98, è importante rilevare la divaricazione che si creerebbe tra l'approvazione del disegno di legge presentato dall'Assessore Carletto e, a distanza di alcuni mesi, la conclusione dell'iter del disegno di legge a firma dell'Assessore Nerviani. Il risultato comporterebbe uno scorporo dell'attuale ed unica legge-quadro urbanistica regionale in due leggi che sostanzialmente trattano la stessa materia.
Ci pare che una tal scelta contrasti con lo sviluppo culturale didattico-scientifico nonché tecnico avvenuto in Italia nel corso degli ultimi decenni, e che ha segnato momenti alti. Ad esempio, la legge n. 431 che tendeva a superare la divaricazione esistente fra materia urbanistica e valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali.
La scelta attuale ci pare invece un atto controcorrente che non tiene conto di quanto sviluppato concettualmente e tecnicamente attraverso la proposta di Piani territoriali paesistici, confluenza di esperienze disciplinari diverse in un unico strumento di riferimento, cardine della programmazione territoriale ed urbanistica. Il riproposto sdoppiamento delle materie è a nostro parere un retrocedere rispetto a quanto già realizzato (seppure in parte: la Regione non si è ancora dotata di un Piano paesistico). Viceversa, rileviamo l'esigenza di discutere congiuntamente i due disegni di legge per far sì che come riferimento dell'intera materia urbanistica vi sia un'unica legge-quadro regionale intesa non in modo tradizionale, ma quale superamento dei limiti propri della concezione urbanistica: l'integrazione delle due proposte legislative porterebbe ad avere un'unica nuova legge-quadro come riferimento del complessivo quadro della pianificazione.
Altra considerazione importante a farsi è la relazione con la nuova legge sulle autonomie locali, il nuovo ruolo spettante alle Province, cui viene trasferita parte delle competenze attraverso la definizione di Piani territoriali - a nostro avviso da inserire In una nuova legge-quadro. Il disegno di legge in esame non tiene compiutamente in considerazione tale situazione, rimandando ogni decisione ad un momento successivo sostanzialmente al disegno di legge n. 103.
Ultima annotazione. Dal confronto fra i due disegni di legge si scoprirebbe che le modifiche proposte si inseriscono pienamente nella legge quadro attualmente in vigore e che si rifanno al titolo 1, nel quale vengono espressi i principi generali della legge stessa: con il disegno di legge n. 103, invece, il titolo 1 viene interamente soppresso, ivi compresi gli obiettivi fondanti dell'intero testo.
Il risultato sarebbe abbastanza anomalo: una legge-quadro priva di principi generali, di obiettivi esplicitati e, viceversa, una legge riferita unicamente al ramo specifico della pianificazione territoriale ad alta scala, con principi diversi dalla formulazione presente nel disegno di legge in discussione.
Sulla base di queste considerazioni riteniamo che rinviare ad una verifica sincronica dei due testi in sede di Commissione sia non solo corretto, ma un modo serio di affrontare la nuova e complessiva configurazione del fare urbanistica, toccando nodi spinosi quali il metodo adottabile nel redigere i Piani, gli obiettivi cui rifarsi ed i nuovi rapporti fra le varie Amministrazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Squillario.



SQUILLARIO Luigi

Mi pare che le ragioni addotte per il rinvio in Commissione stiano a dimostrare l'assoluta inutilità di un tale passaggio.
Le motivazioni, esaminate a lungo In Commissione, sono di due ordini.
La prima riguarda la correlazione - sia pure necessaria - fra le varie leggi. Ma in sede di produzione legislativa, in continua evoluzione, ci sarà sempre questa necessità: aspettare la correlazione con una legge non ancora pienamente attuata e che richiede approfondimenti significa non poter mai fare nulla di definitivo. In secondo luogo si richiama il corposo pacchetto degli emendamenti: non li ho ancora esaminati tutti, ma credo che riguardino per lo più questioni già discusse in Commissione.
Nel rispetto di tutti, e seriamente, ritengo che la legge debba essere discussa in aula. Mi sfugge il senso di un ritorno in Commissione: capirei se fosse sicuro che agli emendamenti presentati non se ne aggiungeranno altri. La Commissione ha la funzione di deliberare in linea generale l'ammissibilità e la proponibilità di una legge ed il suo invio in aula: dopodiché è il Consiglio a discutere e decidere.
Ci dichiariamo perciò contrari a tutti gli ordini del giorno di richiesta di rinvio in Commissione del disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, se fosse possibile vorrei che lei mi chiarisse se il mio intervento debba essere relativo all'ordine del giorno presentato dal Gruppo PCI-PDS o se è l'unico a mia disposizione per tutti i documenti presentati.



PRESIDENTE

L'intervento è relativo ai primi quattro documenti, della stessa natura, sulla questione posta.



CHIEZZI Giuseppe

Farò pertanto una dichiarazione generale. Le proposte di rinvio, in particolare quella che ho presentato, sono mosse unicamente dalla volontà di muovere la critica il più possibile dura sul disegno di legge e non assolutamente, da volontà di rinvio strumentali.
Se venisse proposto un ordine del giorno con il quale si decidesse di passare alla votazione della legge senza alcuna discussione, personalmente lo voterei favorevolmente.
Detto questo, permettetemi di essere preso in seria considerazione quando propongo un rinvio che, ripeto, non è strumentale ma dovuto alle ragioni già illustrate nella mia relazione di minoranza. Rinvio che potrebbe avvenire in Commissione con funzione redigente, come consente il Regolamento. Non ci sarebbe alcuna perdita di tempo: si torna in Commissione, si esaminano i 100 emendamenti, si verifica se le illegittimità sono reali o presunte, in questo guadagnando forse del tempo.
In particolare, l'ordine del giorno sottoscritto anche dai Consiglieri Miglio e Maggiorotti è motivato dal fatto che il lavoro svolto in Commissione ha avuto come cornice la limitatezza dei cambiamenti proposti.
La maggioranza, sollecitata più volte su altre questioni anche in sede di consultazione, ha ribadito la non volontà di prendere in considerazione per mantenere un campo ristretto, visto che la fase di modifica generale è successiva.
L'Assessore Carletto ha accettato alcune critiche su parti importanti della legge; ci troviamo in una situazione in cui, per iniziativa della maggioranza, successivamente al licenziamento da parte della Commissione è cambiato il quadro di riferimento della legge. Il collega di maggioranza Marchini ha inaspettatamente ripresentato un emendamento relativo ad un comma di legge che, discusso, è stato in seguito ritirato dall'Assessore Carletto. Il ritiro da parte dell'Assessore non è stato privo di conseguenze: la dimostrazione seppure parziale dell'accettazione di critiche emerse in Commissione, aveva introdotto un clima di lavoro assai proficuo. L'accettazione del ritiro del comma da parte dell'Assessore non è stata in alcun modo contraddetta da alcun componente della Commissione, sia di maggioranza sia di minoranza.
La novità sta nel fatto che si ripropone in aula la questione, senza che su quel comma si sia discusso fino in fondo, com'è successo in altri casi.
Perché è cambiato l'atteggiamento di un collega di maggioranza? Perch ripropone la questione in aula? Come mai in sede di Commissione non ha dichiarato, potendone discutere, la sua contrarietà? Una seconda considerazione è relativa agli emendamenti presentati dall'Assessore Vetrino, che sollevano ulteriori questioni, sicuramente giustificabili e da prendere in considerazione. In questo caso, però, apriamo il campo ad altre modifiche. Negli emendamenti da me proposti, non ho ampliato il campo di modifiche alla legge n. 56, poiché accetto l'indicazione della maggioranza se è credibile: se la maggioranza vuole limitare le modifiche. Imitiamoci.
Ma se la stessa maggioranza, non in Commissione ma addirittura in Consiglio, decide improvvisamente che la normativa va riformata anche nei settori previsti dall'Assessore Vetrino, il patto che la legge potesse essere modificata solo nelle parti procedurali non regge più.
Poco fa il collega Maggiorotti si chiedeva se non fosse bene introdurre un aggiornamento di normativa sui problemi inerenti le barriere architettoniche. Se la maggioranza persiste nel suo comportamento presenteremo altri emendamenti che costruttivamente introducano punti non toccati dalla Giunta regionale.
Mi paiono questi motivi seri e non strumentali per i quali sarebbe utile, e non perdita di tempo, un ritorno in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, sono contrario alle ipotesi di rinvio in Commissione.
Spiegherò brevissimamente il significato degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, per far intendere che non meritano il ritorno in Commissione.
Gli emendamenti sono stati presentati soprattutto per mia memoria perché intendo svolgere le riflessioni che su queste questioni mi competono come Consigliere. In ogni caso, è certo che su questi emendamenti non ci sarà voto se l'ipotesi della Giunta dovesse essere diversa; in altri termini, se la Giunta, non si riconoscesse in una nostra ipotesi di emendamento il nostro Gruppo lo ritirerà.
Alcuni degli emendamenti, che mi riservo di ritirare e rispetto ai quali rasi è stata contestata una contraddizione, potrebbero essere giustificati perlomeno dal fatto che una modifica da parte della Giunta deve trovare una sua motivazione negli atti parlamentari Che si sia passati da parte della Giunta - dal testo a) al testo b) può essere importante non solo per il passaggio in se stesso, ma affinché ne rimanga nella storia della Regione la motivazione.
Non esistono ragioni per cui si debbano approfondire gli emendamenti si tratta di una richiesta, posta a me stesso in primo luogo e successivamente alla Giunta, di riflessione puntuale su alcuni argomenti non ci sarà votazione nel caso in cui la Giunta non si riconosca in queste ipotesi. In qualche caso riterremmo opportuno che la Giunta formalizzi per la storia della legge - e quindi per gli atti parlamentari - le motivazioni di alcune modifiche di atteggiamento tra il primo e il secondo testo.
Come sapete, infatti, le leggi vengono scritte ma anche interpretate: il primo strumento di interpretazione non solo politica ma anche giuridica è dato dagli atti parlamentari.
Da parte del Gruppo liberale non ci saranno né tempi né argomenti di contrasto o di confronto che non siano quelli sui quali ho riflettuto con la Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Le questioni poste sono più d'una. In questa fase non risponderò alle sette questioni di illegittimità sollevate dal collega Chiezzi, sulle quali mi pare sia stato presentato un ordine del giorno successivo.
Credo sia giusto e utile tornare in Commissione se in quella sede intravediamo le condizioni per migliorare un prodotto legislativo, oppure se, tornando in Commissione, si sciolgono i dubbi del Consiglio regionale in ordine a determinate questioni. Non sono quindi, in linea di principio contrario a che si torni in Commissione se, come ci auguriamo, può produrre effetti positivi.
D'altro canto non è una questione di tempi, e credo che i colleghi me lo possano riconoscere. Come Giunta abbiamo presentato il disegno di legge molti mesi fa ed abbiamo con molta serenità (così come il collega Nerviani ed altri per altri disegni di legge) accolto l'ipotesi di un lavoro secondo i tempi consentiti. In Commissione, senza nervosismo né escandescenze abbiamo consentito ampio dibattito (considerazione che pare condivisa anche dalle opposizioni), tant'è che per questa legge, composta di 13 articoli siamo stati in Commissione molti mesi. La Giunta quindi è molto serena e tranquilla.



PRESIDENTE

Scusi Assessore se la interrompo, ma proprio perché lei sta intervenendo su questo insieme di questioni, desidero comunicare al Consiglio che è appena stato presentato un ordine del giorno dai Consiglieri Monticelli, Chiezzi, Bresso, Miglio e Maggiorotti, avente questo tenore: "Il Consiglio regionale decide di sospendere l'esame del disegno di legge n 98 e di assegnarlo alla II Commissione consiliare in sede redigente, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento".
Collego tale ordine del giorno all'esame e poi alla votazione dei documenti già presentati.
Ne ho dato notizia affinché lei, Assessore, se lo riterrà, potrà rispondete anche su questo ordine del giorno.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La ringrazio, Presidente.
In Commissione abbiamo svolto dunque un lavoro molto serio.
Le questioni richiamate negli ordini del giorno presentati sia dal Gruppo PDS che dai colleghi Monticelli, Chiezzi, Bresso, Miglio e Maggiorotti non so che utilità possano avere, nel caso di rinvio in Commissione.
Il Capogruppo liberale ha risposto poc'anzi sui propri emendamenti affermando, se non erro, che essendo l'emendamento uno strumento di discussione, intende in tal modo ribadire la propria posizione. Quindi collega Chiezzi, nella risposta del Consigliere Marchini è implicita la mia risposta. La Giunta non viene meno alle posizioni sostenute in Commissione sulle questioni poste dagli emendamenti del collega Marchini.
Per quanto riguarda la questione degli emendamenti della Giunta in ordine al settore del commercio, il Consiglio regionale sa bene che la Giunta cerca, per quanto è possibile, ancorché questo non le venga riconosciuto, di governare le singole materie al meglio, sulla base della legislazione nazionale e regionale. Negli ultimi tempi è emersa, per dichiarazione della Vicepresidente Vetrino, una certa difficoltà nel settore commercio, da gestire, come il Consiglio regionale giustamente richiede, sulla base di provvedimenti nazionali che sembrano determinare delle condizioni di by-passamento del ruolo della Regione nel settore commerciale.
L'Assessore Vetrino aveva chiesto al titolare del settore urbanistico se fosse possibile inserire nella modifica alla legge n. 56 una qualche norma in grado di avvicinare l'urbanistica al commercio e alle normative che lo disciplinano - peraltro approvate dal Consiglio regionale. E ancora, se fosse possibile inserire qualche norma urbanistica in grado di rafforzare Il ruolo di governo della Regione nel settore della grande distribuzione, che oggi sembra non essere completamente governabile dall'Assessorato al commercio.
Dopo aver riflettuto in ordine a queste questioni abbiamo presentato degli emendamenti. Ci scusiamo; ma non è una "furbata". I miei funzionari e quelli della collega Vetrino hanno discusso e definito un testo condiviso dai due Assessori, e di conseguenza abbiamo presentato gli emendamenti.
A nome della Giunta, e quindi anche della Vicepresidente Vetrino affermo che se il Consiglio regionale ritenesse inopportuno che la Giunta regionale - attraverso gli emendamenti presentati - governi meglio il problema della grande distribuzione e che lo stesso debba continuare ad essere quello che oggi abbiamo sotto gli occhi (vedi Grugliasco e Collegno), noi, con rammarico, ne prenderemo atto. In questo caso ritireremo gli emendamenti; successive nostre riflessioni politiche ci consentiranno di valutare se presentare un nuovo disegno di legge sganciato da questo, che consenta di affrontare la materia in modo compiuto, cosa che oggi ci sarebbe impedita dalla posizione che ci chiede di ritirare gli emendamenti al riguardo.
Siamo pronti a ritirare i nostri emendamenti. Ci sembrava fossero un utile strumento di governo in un settore delicato, sul quale abbiamo qualche difficoltà a mantenere le regole del gioco. 1 Gruppi facciano le loro valutazioni.
Per quanto riguarda la pianificazione territoriale, vorrei richiamare in breve la discussione svoltasi in sede di Commissione. Il disegno di legge del collega Nerviani modifica la legge n. 56; così è stato concordato, e ne abbiamo parlato anche in Commissione. Tuttavia, modifica la legge n. 56 in titoli diversi da quelli trattati dal mio disegno di legge e soprattutto, non tanto per un fatto formale ma sostanziale modifica la pianificazione territoriale prevista dalla 56. Il mio disegno di legge, invece, modifica alcuni aspetti procedurali, indubitabilmente riferiti alla gestione urbanistica e non alla pianificazione territoriale.
Di questo eravamo tutti a conoscenza. In Commissione abbiamo discusso e valutato l'opportunità di legare le due cose, decidendo infine di non farlo. Tale scelta mi sembra logica se vista in quella chiave di evoluzione della materia pianificazione/gestione urbanistica in atto alla Regione Piemonte, per effetto di una serie di circostanze e di aspetti legislativi nazionali e regionali in itinere, o altri intervenuti recentemente, come la legge n. 142.
Se aspettiamo di fare tutto e tutto insieme, ho l'impressione che ritarderemo di anni il complesso del pacchetto, che invece, a mio modo di vedere, va affrontato a pezzi, essendo un mosaico da costruire. Se c'è una cosa che credo di aver tentato di fare (forse non ci sono riuscito per incapacità mia e me ne scuso) è stata di chiarire il più possibile in cosa consista questo mosaico; ritengo che la Giunta non abbia tenuto un atteggiamento arrogante del tipo: "Questo è il pacchetto, lo si voti".
Il mosaico - lo anticipo ma vorrei riprendere il discorso in sede di replica - è un aspetto della riorganizzazione del nostro lavoro in Assessorato. Il mosaico rappresenta i piccoli cambiamenti che affrontiamo oggi, riguardanti alcuni pezzi della gestione urbanistica: la legge di disciplina della pianificazione territoriale e, successivamente, un lavoro di pianificazione territoriale decisivo per il nostro futuro, ci consentiranno di predisporre la nuova legge urbanistica - se il Consiglio regionale lo riterrà opportuno.
Questioni del genere, per come sono state proposte dalla Giunta regionale e dalla maggioranza, non possono che procedere per gradi e parallelamente, con l'obiettivo di non fare più pianificazione urbanistica senza pianificazione territoriale. Ritengo non corretto che una legge di gestione urbanistica disciplini la pianificazione territoriale, ma che quest'ultima debba essere disciplinata da una legge ed attuata attraverso un lavoro cartografico, sul quale si inserisce la gestione urbanistica ultima fase attuativa sul territorio. In riferimento alla legge n. 56/77 potremmo per certi versi accettarla nella sua unitarietà complessiva; in realtà è stata messa in discussione nel corso degli anni e modificata in epoche storiche e attraverso politiche diverse: del testo originario rimane unicamente l'impalcatura generale, culturale e di merito. Non si pu parlare di abbattimento di quanto c'è di unito e compatto: tutto è già stato rotto negli anni. Credo sia giusto che la Giunta, la maggioranza ed anche le opposizioni possano presentare degli emendamenti, man mano che il dibattito si evolve. Sentitigli interventi di oggi, non escludo di annunciare nella replica la presentazione di emendamenti che, tengano conto del dibattito complessivo; ma non mi si potrà dire, se presenterò un emendamento abrogativo, che si sarà modificato il quadro della legge e che quindi si deve rinviare il tutto in Commissione.
Sul "problema Vetrino" ho già risposto; gli altri li valuteremo in aula, che è sovrana, che ha le intelligenze, le conoscenze, le professionalità e le capacità politiche per valutare gli emendamenti siano essi di maggioranza odi opposizione. Quindi, non accoglierei gli ordini del giorno.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi pongo in votazione i seguenti quattro ordini del giorno per i quali il Regolamento prevede un'unica votazione: 1) presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Maggiorotti, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale vista la presentazione da parte di Assessori della Giunta regionale e di Consiglieri di maggioranza di nuove proposte di modifica della LR n.
56/77 attesa la rilevanza urbanistica delle modifiche proposte e la necessità di poter adeguatamente discuterle Rinvia ai sensi dell'art. 81 del Regolamento alla competente Commissione consiliare l'intero testo dei disegno di legge n. 98 per i necessari approfondimenti".
1 bis) presentato dai Consiglieri Monticelli, Bresso e Rivalta, il cui testo recita: "Udite le relazioni di minoranza, in considerazione delle motivate ragioni politiche e di legittimità che hanno evidenziato le incongruenze e le insufficienze del disegno di legge n. 98 considerato il grande numero degli emendamenti proposti da numerosi Gruppi consiliari; considerato, inoltre, che la II Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge di modifica della legge n. 56 per quanto riguarda la pianificazione territoriale; considerato, infine, che sono all'esame i provvedimenti legislativi per la delimitazione dell'Area metropolitana al fine di consentire una revisione ed espressione legislativa coordinata e coerente il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 81 del Regolamento decide il rinvio in Commissione dell'intero disegno di legge n. 98".
2) presentato dai Consiglieri Miglio, Chiezzi e Maggiorotti, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale preso atto della avvenuta presentazione da parte dell'Assessore Bianca Vetrino di nuovi emendamenti proponenti modifiche della LR n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni in considerazione della rilevanza urbanistica delle modifiche proposte che toccano argomenti e norme specifiche non considerate dal disegno di legge n. 98 presentato dalia Giunta e discusso nella Commissione consiliare competente, e della necessità di svolgere gli opportuni provvedimenti Rinvia ai sensi dell'art. 81 del Regolamento interno del Consiglio regionale agli articoli del disegno di legge n. 98 interessati dai nuovi emendamenti sopraccitati alla competente Commissione consiliare per i necessari approfondimenti".
3) presentato dai Consiglieri Miglio, Chiezzi e Maggiorotti, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale preso atto della avvenuta presentazione da parte del Consigliere Marchini di nuovi emendamenti proponenti modifiche della LR n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni in considerazione della rilevanza urbanistica delle modifiche proposte e della necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti Rinvia ai sensi dell'art. 81 del Regolamento interno del Consiglio regionale gli articoli dei disegno di legge n. 98 interessati dai nuovi emendamenti soprarichiamati alla competente Commissione consiliare per i necessari approfondimenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
I quattro ordini del giorno sono respinti con 15 voti favorevoli, 24 contrari.
Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Monticelli, Chiezzi, Bresso; Miglio e Majorino.
La parola al Consigliere Monticelli.



MONTICELLI Antonio

Ringrazio il Presidente Spagnuolo per aver accolto la mia richiesta di un momento di attenzione da parte del Consiglio.
E' la prima volta che si propone di usare lo strumento della Commissione consiliare in sede redigente introdotto nel Regolamento della Regione alla fine della scorsa legislatura.
A commento del fatto che è la prima volta forse varrebbe la pena che tutti noi facessimo un piccolo esame di coscienza. Infatti, la Commissione redigente - possibilità esistente anche in altre Regioni - venne introdotta per sveltire i lavori di Consiglio e per aiutare e sostenere la qualità della produzione legislativa del Consiglio medesimo.
Su una materia quale questa ci aspettavamo che la proposta di affidamento del disegno di legge in sede redigente venisse dai Consiglieri della maggioranza. I Consiglieri di minoranza, infatti, data la maggiore risonanza esterna dei lavori del Consiglio rispetto a quelli di una Commissione consiliare, sono maggiormente interessati ad utilizzare al massimo la sede plenaria di Consiglio nell'affrontare i vari argomenti in discussione. E questo anche quando si trattano argomenti di alto spessore tecnico e con problemi d'intrico di norme che richiederebbero un esame più ponderato, specie in presenza di numerosi emendamenti.
La modifica alla legge n. 56/77 è una tipica norma da sede redigente in quanto si tratta di una legge-emendamento, che non riscrive in toto intere parti del testo preesistente, ma lo emenda.
Nei giorni scorsi, i Gruppi consiliari si sono trovati di fronte a difficoltà quasi insormontabili nella formulazione di emendamenti che, di fatto, si configurano come emendamenti ad emendamenti Non era chiaro se si trattava di emendare la legge n. 56 o il disegno di legge n. 98, che a sua volta emendava la prima.
La nostra proposta non ha alcun contenuto ostruzionistico, colleghi.
E' noto che il lavoro in sede di Commissione redigente significa per i Consiglieri non poter più presentare emendamenti in Consiglio, e che il testo di legge viene poi votato in seguito alle sole dichiarazioni di voto.
Così facendo si prevede un iter consiliare assolutamente e totalmente sobrio: l'esame di merito sull'articolato e sugli emendamenti viene svolto in sede di Commissione.
Prendendo spunto da quanto appena detto dall'Assessore Carletto, è emerso che nell'arco di tempo intercorso tra il licenziamento del disegno di legge in Commissione e il suo arrivo in aula, sia sorta all'interno della Giunta l'esigenza di un emendamento, esigenza, da quanto ho capito di certo non banale (mi riferisco all'emendamento Vetrino): analoghe esigenze sono sorte anche all'interno di altri Gruppi, di minoranza e non.
Riteniamo che su una materia così complicata, nella giornata di domani si riesca, seriamente e garantendo una qualità minima di lavoro, ad esaminare la mole di emendamenti presentati, nell'intrico delle norme che caratterizzano il disegno di legge rispetto al testo della legge n. 56? La nostra proposta può essere utile, a nostro avviso, dal punto di vista della qualità ed anche, se mi è consentito, dal punto di vista della serietà dei lavori del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, riprendo le questioni peraltro elegantemente svolte dal collega, con due obiezioni.
Una riguarda la totalità di questa discussione: mi sembra curioso ed improprio che si discuta di tali questioni a questo punto del dibattito: mi pare infatti che l'opportunità di non procedere all'esame dell'articolato e di rinviarne l'esame in Commissione si ponga eventualmente alla fine della discussione generale.
La questione non è solo formale, ma sostanziale. Le dichiarazioni che ho dovuto rendere in ordine al senso degli emendamenti posti dal mio Gruppo, illustrate in sede di discussione generale, avrebbero perso qualsiasi significato competitivo nei confronti della Giunta: anche l'emendamento della Vicepresidente Vetrino in materia commerciale sarebbe stato illustrato nella discussione generale: stiamo ponendo questioni premature rispetto a quelle che troveranno la loro decantazione nel dibattito generale.
Mi pare si stia perdendo tempo: paradossalmente, si potrebbero riproporre formalmente le stesse questioni con un ordine del giorno di non passaggio agli articoli.
Specificatamente in ordine al rinvio in Commissione in sede redigente probabilmente la questione andava sì posta dalla maggioranza, ma in ordine alla legge nel suo complesso: paradossalmente, il rinvio in Commissione redigente non può avvenire In merito agli emendamenti, ma sull'intera legge: si ritornerebbe in aula in termini referenti su tutta la legge e non soltanto sugli emendamenti. Ciò significherebbe, in teoria, la riapertura della legge nel suo complesso; non essendo stata licenziata in aula ritornerebbe "ab novo" in Commissione. Si riparte da zero: questo è sostanzialmente, il problema formale che pongo.
Il motivo per cui personalmente non ho ritenuto di richiedere il rinvio è che mi pareva necessario - l'abbiamo detto in Commissione - un ampio confronto in aula.
Riteniamo debba emergere che la messa in evidenza e l'approfondimento di questioni apparentemente marginali rappresentano la chiusura di problemi di ben altra portata che non quelli che si possono leggere attraverso elementi che paiono solo di tipo regolamentare.
Non solo, se avessimo posto tali questioni al punto giusto, utilizzando al meglio il nostro tempo, ora non si sovrapporrebbero i due testi, signor Presidente.
E' necessario che la società civile colga che le modifiche alla legge n. 56, se approvate, non rappresentano né l'ingessamento della legge né la mummificazione dell'urbanistica: rappresentano un momento di passaggio.
Il senso di un tale passaggio può meglio emergere dal dibattito e dal confronto in aula, non certamente da un testo stilato all'interno della Commissione competente in sede redigente - anche se, mi rendo conto, forse sarebbe stato formalmente e proceduralmente più corretto. Si sarebbe per privato il Consiglio della possibilità di argomentare e dimostrare che la chiusura della fase attuale rappresenta l'avvio di una fase nuova che, a mio avviso, trova ancora una volta più attenta e più presente l'istituzione regionale (non solo la Giunta, ma tutti noi, complessivamente) di quanto non sia la società civile.
Se riteniamo che la politica urbanistica debba essere ripensata e rilanciata nel suo complesso, dal Consiglio deve partire un messaggio politico forte, che trovi corrispondenza nella società civile, dalla quale mutuare gli elementi culturali e di confronto per avviare il processo di rinnovamento.
E' bene dirlo brutalmente: la legge verrà interpretata come la risposta ad aspettative che sono state liquidate in termini di speculazione, ma sostanzialmente è una vittoria del quotidiano sulle grandi prospettive. Noi liberali riteniamo che la legge non debba essere interpretata in tal senso.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Squillano; ne ha facoltà.



SQUILLARIO Luigi

Ritengo che al punto in cui siamo, non sia opportuno chiedere il ritorno del disegno di legge in Commissione, neppure in sede redigente.
Logica avrebbe voluto che la proposta venisse fatta in chiusura di discussione in sede di Commissione, non ora. La legge, infatti, avrebbe potuto essere opportunamente esaminata dalla Commissione in sede redigente proprio perché legge di procedura, di modifica di procedure. Si è invece voluto assegnarvi - più da parte della minoranza che della maggioranza valenza politica generale; nonostante si tratti di legge di procedura stiamo in realtà discutendo anche dei caratteri generali della futura riforma della legge urbanistica.
Francamente mi pare contraddittorio voler sminuire la portata della discussione: nonostante sia una legge specifica e ridotta, fornisce già alcune indicazioni per il futuro; a questo punto, la sede opportuna per la discussione è il Consiglio, regionale, non certo il chiuso di una Commissione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Il lavoro di Commissione in sede redigente è Editoria elettronica e duplicazione è un'opportunità introdotta alla fine della passata legislatura. Opportunità che - mi consenta il Consiglio questa brevissima considerazione - si traduce in uno strumento utilizzabile in modo proficuo dal Consiglio regionale non solo per alleggerire il peso del lavoro in aula, ma anche per consentire alle forze politiche confronti più produttivi e meno legati a rigidi schematismi, dai quali ognuno di noi può farsi "prendere" nel momento in cui, in aula, deve rappresentare una certa parte politica ed essere coerente con certi ruoli.
Porrò due obiezioni.
Avendo lavorato in Commissione sul disegno di legge per ben quattro/cinque mesi, l'idea di ritornarci per altri mesi non mi sembra produttiva; credo che il Presidente della II Commissione debba ricordarci a questo proposito che sono fermi parecchi disegni di legge. Non mi riferisco a quelli dei colleghi ma, ad esempio, a quello - mio - riferito alla riforma degli IACP e del consorzio fra gli IACP, che dovremo pur affrontare, proprio nell'interesse del difficile settore urbanistico.
La seconda considerazione, espressa dal Consigliere Marchini e che personalmente condivido, è che abbiamo scelto il dibattito in aula ed un confronto di livello più alto rispetto alla portata del disegno di legge affinché potessero emergere ragionamenti di strategia generale dell'urbanistica piemontese e per prospettare delle ipotesi non solo organizzative, ma anche culturali. Ma questo è possibile solo in aula, non certo in Commissione.
La Giunta non concorda quindi sul ritorno del documento alla Commissione in sede redigente.



PRESIDENTE

Pongo infine in votazione l'ordine del giorno, testè discusso presentato dai Consiglieri Monticelli Chiezzi, Bresso, Miglio e Majorino il cui testo recita: "Il Consiglio regionale decide di sospendere l'esame del disegno di legge n. 98 e di assegnarlo alla II Commissione consiliare in sede redigente, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli, 25 contrari e 1 astenuto.
Prima di sospendere la seduta, ricordo che alle ore 14,30 è convocata la Commissione Regolamento. La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 14,00)



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