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Dettaglio seduta n.344 del 06/03/95 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 6) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bodrero, Rabellino, Sartoris e Vetrino.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

c) Adesione del Consigliere Bodrero al Gruppo Misto Piemonte Nazione


PRESIDENTE

Comunico che a far data dal 4 marzo 1995 il Consigliere Antonio Bodrero aderisce al Gruppo Misto Piemonte Nazione.


Argomento: Uso delle acque (regimazione, usi plurimi)

d) Modifica di coordinamento, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, del Regolamento interno del Consiglio regionale, al disegno di legge n. 603: "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"


PRESIDENTE

Comunico inoltre che è stata apportata la seguente modifica di coordinamento, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, del Regolamento interno del Consiglio regionale, al disegno di legge n. 603: "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee": il comma primo dell'art. 7 è così riscritto, per tecnica legislativa senza alcuna modificazione di contenuto: "1. La domanda per la ricerca di acqua di falda freatica è presentata al Servizio opere pubbliche e difesa del suolo con gli allegati di cui alle seguenti lettere: a) i cui contenuti sono meglio precisati con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge b) il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la quantità d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati e i diametri delle condotte c) il progetto del pozzo d) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratografico e sulle caratteristiche delle falde e) l'indicazione del professionista abilitato a cui è affidata la direzione dei lavori".
Il Consiglio regionale ne prende atto senza opposizione.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Il progetto del legge n. 580: "Disposizioni di attuazione degli artt.
7, 8 e 25 della legge 28/2/1985, n. 47 e successive modificazioni, in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", di cui al punto 8) all'o.d.g., viene ritirato dal Presidente della Giunta regionale.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Scusi, Presidente, queste decisioni della Giunta possono essere messe in votazione? Io ad esempio non sono d'accordo a non esaminare il punto 8) posso chiedere una votazione o no?



PRESIDENTE

E' una proposta della Giunta, quindi la Giunta può ritirarla. E' sempre stato così.



CHIEZZI Giuseppe

Solo che in questo modo non si consente di capire chi era favorevole e chi era contrario.



PRESIDENTE

Se la Giunta lo ritira è perché non vuole neanche arrivare a quel punto.



CHIEZZI Giuseppe

Dato che l'ultimo Consiglio regionale si è interrotto durante la discussione sull'ARPA, vorrei avere notizie sullo stato dei lavori dell'Agenzia regionale per l'ambiente; inoltre vorrei sapere se si presume di trattare oggi questo argomento oppure domani.
Desidero avere queste informazioni per l'organizzazione del lavoro del nostro Gruppo che è interessato in particolar modo all'argomento.



PRESIDENTE

Già in Conferenza dei Capigruppo si era detto che, qualora il punto relativo all'ARPA non fosse stato discusso subito, in attesa si sarebbe passati all'esame dei progetti di legge n. 596, n. 600 o n. 609.
La parola al Presidente della Giunta, Brizio.



BRIZIO Gian Paolo, Presidente della Giunta regionale

Si pensa di trattare oggi l'argomento. Sapete che è in corso un confronto sul testo, appena sarà completato lo porteremo in aula.



CHIEZZI Giuseppe

Non possiamo decidere di discuterlo domattina?



BRIZIO Gian Paolo, Presidente della Giunta regionale

Possiamo anche decidere di parlarne domani.



PRESIDENTE

C'è un problema, Presidente. Mi è stato chiesto, ad esempio, dalla Consigliera relatrice di discutere domattina l'esame del progetto di legge n. 533. Ve lo comunico semplicemente perché non vorrei venisse spostato tutto a domattina.
Consigliere Marchini, adesso le dò la parola, ma lei ricorderà che proprio per dare priorità alle decisioni dell'aula avremmo indetto una Conferenza dei Capigruppo di aggiornamento dei lavori alla fine di ogni parte di seduta.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signora Presidente, da parte del nostro Gruppo c'è stata la massima disponibilità a mantenere il numero legale ed affrontare le ore tarde e così continueremo per rispetto dell'istituzione. Ci sembra però che si sia preso un certo andazzo, per cui si riuniscono le Commissioni che interessano alla maggioranza e non altre che alla maggioranza non interessano; inoltre è utopistico immaginare, senza averne parlato in Conferenza di Capigruppo, di analizzare la legge sul personale. Se si decidesse così, sottolineo che una seduta di Consiglio non è sufficiente ad esaminare la legge sul personale.
Non si può introdurre questa sera la legge sul personale. Il Presidente della Giunta, che anche da questo punto di vista ha la nostra stima, non metta il Presidente del Consiglio nelle condizioni imbarazzanti di fare una trattativa con i Capigruppo alle 14 e scoprire contemporaneamente che si riunisce la I Commissione ad oltranza per discutere la legge sul personale! Presidente Brizio, le ricordo che l'opposizione in queste situazioni potrebbe usare lo strumento di chiedere chiarezza su tutto!



BRIZIO Gian Paolo, Presidente della Giunta regionale

L'esame della legge sul personale al momento non è all'o.d.g. Non è stato terminato l'iter in Commissione, quindi l'ipotesi che avanza Marchini è un'ipotesi che la Giunta al momento non ha fatto sua. Se avessimo questa opinione la faremo presente.



MARCHINI Sergio

Comporterebbe delle conseguenti scelte rispetto al resto del calendario dei lavori.



BRIZIO Gian Paolo, Presidente della Giunta regionale

Siccome comporterebbe conseguenti scelte, non ci siamo espressi. E' un'ipotesi che la Giunta al momento non ha fatto sua e potrebbe non fare sua.



PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio procederà, nell'ordine dei lavori della seduta di oggi, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo delle ore 14.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame progetto di legge n. 609: "Integrazioni alla L.R. 15/4/1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici"


PRESIDENTE

Procediamo quindi con l'esame del progetto di legge n. 609.
La parola al relatore, Consigliere Vaglio.



VAGLIO Roberto, relatore

E' un provvedimento che in Commissione ha avuto il voto favorevole di tutti. E' un articolo unico che consente ai rifugi alpini un termine di 36 mesi per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie.
Dò per letta la seguente relazione: "I rifugi alpini rappresentano per il Piemonte un importante patrimonio sotto il profilo storico, culturale, sportivo, sociale ed ambientale.
La passione per l'alpinismo e l'escursionismo, la crescita dell'organizzazione associativa, la rivalutazione della montagna nei suoi aspetti naturalistici, culturali e tradizionali, la maggior sensibilizzazione rispetto alle problematiche ambientali si intrecciano con la storia dei rifugi alpini della nostra Regione.
I rifugi alpini non sono stati soltanto una base di appoggio per le escursioni, ma hanno costituito palestre di rafforzamento di valori che le passate generazioni ci hanno lasciato e un patrimonio dell'intera collettività piemontese e nazionale, da conservare e da tutelare.
La rinnovata sensibilità per la natura, la riscoperta del turismo montano, la forte crescita dell'escursionismo e del trekking, hanno inoltre fatto sì che il rifugio alpino divenisse una struttura di riferimento non solo per pochi specialisti, ma per un ampio pubblico e pertanto importante anche per il contributo allo sviluppo turistico.
I 203 rifugi del Piemonte sono disseminati nella cerchia alpina delle province di Cuneo, Torino, Vercelli e Novara e sono stati disciplinati con la L.R. 15/4/1985, n. 31.
Tale regolamentazione ha affrontato i principali aspetti amministrativi e funzionali dei rifugi e ha costituito un notevole passo avanti rispetto alla precedente disciplina statale in materia.
A distanza di dieci anni dall'approvazione della legge regionale risulta tuttavia indispensabile porre mano ad un maggior approfondimento normativo di taluni aspetti, per completare la normativa citata e adeguarla alla forte evoluzione che si è verificata sotto il profilo tecnologico e sotto la spinta di un incremento della domanda turistica.
In particolare è necessario disciplinare con precisione tutta una serie di aspetti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari che erano stati solo accennati nella L.R. n. 31/85, per dare un sicuro riferimento normativo sia agli Enti e Associazioni proprietari dei rifugi che stanno effettuando lavori di adeguamento dei medesimi, anche in ottemperanza al DM 9/4/1994 in materia di sicurezza antincendi, sia agli organi amministrativi di vigilanza (CONI e UU.SS.LL.) che si trovano sovente in difficoltà ad individuare quali prescrizioni applicare.
E' di tutta evidenza che le peculiari caratteristiche dei rifugi alpini (uso limitato rivolto a particolari categorie di utenti, difficoltà di accesso, quota elevata, sovente mancanza di energia elettrica, difficoltà di approvvigionamento e di smaltimento) non rendono applicabile per analogia le normative tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie della civile abitazione, né di altre tipologie ricettive quali gli alberghi. Valgono per tutte le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, che sarebbe fuori luogo pensare di applicare in strutture raggiungibili solo tramite sentieri di montagna.
Analogamente le altezze minime dei locali, la dimensione delle finestre, le caratteristiche dei servizi igienici non possono che essere stabilite con preciso riferimento alla specificità dei rifugi alpini.
Ciò non di meno è necessario un notevole sforzo per fare sì che i rifugi alpini siano del tutto adeguati alle esigenze di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria delle persone e dell'ambiente.
Con questo obiettivo viene proposta con il presente disegno di legge l'integrazione della normativa prevista dalla L.R. n. 31/85, aggiungendo alla medesima un allegato tecnico che disciplina in modo preciso e mirato le caratteristiche tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie dei rifugi.
L'elaborato allegato alla legge è il risultato di un approfondito lavoro tecnico condotto nel corso del 1994 dal Settore sanità pubblica e dal Settore turismo della Regione con la collaborazione degli esperti del Club Alpino Italiano, alle cui sezioni fa capo la titolarità della maggior parte dei rifugi alpini.
Tenendo conto delle difficoltà di effettuare i lavori in zone disagiate e poste a quote elevate, con brevissimi periodi di operatività nel corso dell'anno, il disegno di legge prevede un periodo di 36 mesi per l'adeguamento dei rifugi alle nuove prescrizioni, nel caso siano necessari interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria".



PRESIDENTE

Se non vi sono interventi di carattere generale possiamo procedere alla votazione dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 29 astensioni 7.
L'art. 1 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 36 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame progetto di legge n. 596: "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del progetto di legge n. 596.
La parola al relatore, Consigliere Foco.



FOCO Andrea, relatore

Le attività sportive e fisico-motorie hanno una profonda radicazione nella realtà sociale ed economica del Piemonte.
Lo sport è cresciuto e si è sviluppato nella nostra regione intrecciandosi con le grandi trasformazioni del sistema produttivo e della società a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Sport come risposta ai bisogni di movimento, di ricreazione e di salute fisica per una società che da contadina andava trasformandosi in industriale e stava inurbandosi sport come risposta aggregante ed educativa dei giovani che in tale processo venivano progressivamente emarginati; sport come soddisfacimento di bisogni e interessi individuali (propri e dei propri figli) allorché si era raggiunto un sufficiente benessere economico; sport come elemento di svago e come risorsa economica di un sistema post-industriale che sempre più deve valorizzare le attività terziarie e di servizio.
Anche negli ultimi anni l'evoluzione delle attività e della pratica sportiva è stata fortemente influenzata da rapidi cambiamenti verificatisi in campo economico e produttivo (recessione, crisi occupazionale trasformazione produttiva), in campo demografico (invecchiamento della popolazione), in campo territoriale e ambientale (diversa distribuzione abitativa e produttiva, nuova sensibilità alle tematiche ambientali) e in campo politico e sociale (rapporto tra Stato e cittadino e relazioni tra persone o gruppi).
A fronte di tali cambiamenti si è riscontrata una progressiva crescita ed evoluzione della domanda sportiva, che stenta a trovare un'adeguata risposta in termini di opportunità e servizi accessibili.
Il Piemonte per quanto riguarda i servizi e la pratica sportiva si trova, se guardiamo unicamente ai dati statistici, in una posizione di avanguardia rispetto alla media della situazione italiana, al pari di alcune altre Regioni italiane del centro-nord.
L'andamento negativo della finanza locale ha comportato una diminuzione di investimenti sull'impiantistica sportiva, che hanno colpito non solo la realizzazione di nuovi impianti, ma hanno reso soprattutto difficile la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, con una conseguente chiusura o diminuzione della funzionalità di diversi impianti. Più ridotta è stata anche l'attività di promozione sportiva degli Enti locali e pertanto l'offerta di servizi a prezzi accessibili ad un'ampia fascia di utenza.
La crisi economica ed occupazionale particolarmente accentuata in Piemonte ha inciso anche sulla capacità di spesa delle famiglie determinando una contrazione dei consumi, pur permanendo una forte domanda potenziale di sport.
La crescita della pratica sportiva e l'evoluzione della domanda hanno determinato un rafforzamento del ruolo dei soggetti privati (soprattutto Associazioni ma anche imprese) nella realizzazione delle strutture, ma soprattutto nella gestione degli impianti e delle attività, per adeguarsi con più snellezza e più efficacia alle esigenze dell'utenza.
In questa fase è necessario effettuare una riflessione sul ruolo della Regione e delle istituzioni pubbliche nel promuovere lo sviluppo delle attività sportive, cercando di ridefinire gli obiettivi, le modalità, gli strumenti di intervento e i rapporti con i vari soggetti che interagiscono nel fenomeno sportivo.
Con la presente legge la Regione si propone quindi di tracciare chiaramente la propria strategia in materia, fornendo un quadro sistematico di orientamento per la propria azione e di indirizzi per gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati.
Nel contempo la Regione intende mettere in atto interventi di sostegno sia per migliorare e completare l'offerta di impianti e servizi sportivi sia per favorire la diffusione e la qualificazione della pratica sportiva nonché pervenire alla definizione di alcuni aspetti normativi per una maggiore tutela dell'utenza.
Nel Titolo I della legge sono indicate le finalità e le modalità di intervento della Regione nel settore dello sport e delle attività motorie.
Finalità che possono riassumersi nell'obiettivo di garantire le condizioni sociali e materiali per una pratica sportiva e fisico-motoria diffusa e di favorire lo "sport per tutti" utilizzando al meglio gli strumenti programmatici, di indirizzo, di governo del territorio, di tutela della salute, di formazione, di regolamentazione, di sostegno promozionale alle strutture e alle attività.
La legge, che ha trovato ampi consensi in sede di consultazione da parte di tutte le componenti del mondo sportivo, è stata approvata all'unanimità dalla VI Commissione.
Essa va a riordinare la precedente legislazione regionale in materia con la conseguente abrogazione delle norme superate, ed utilizza per gli interventi previsti le risorse già stanziate per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive del bilancio della Regione.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Intervengo per ricordare le proposte che ho già concordato in via formale con l'Assessore. Leggendo la legge ho poche osservazioni da avanzare, le formulo a voce, con l'intesa che, se l'Assessore le ritiene meterivoli, può scrivere lui un emendamento. Questo per sveltire i lavori d'aula.
Sul primo articolo, al comma secondo, eliminerei le parole "in particolare gli interventi della Regione sono diretti a favorire..." ritengo tale dicitura pleonastica.
Alla lettera b) dell'art. 2 - questo è un po' meno pleonastico scriverei che gli interventi della Regione sono diretti a favorire "l'accesso dei soggetti svantaggiati", e non "le opportunità di accesso" perché la Regione interviene proprio per "favorire l'accesso"; per "favorire le opportunità di accesso" è un gradino indietro.



PRESIDENTE

Gli emendamenti sono accolti.



MONTABONE Renato, Assessore regionale

Li presento io stesso.



PRESIDENTE

D'accordo. Procediamo pertanto alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 Emendamenti presentati dall'Assessore Montabone: 1) al comma secondo, prima riga, abrogare le parole "in particolare".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti.
2) al comma secondo, lettera b), abrogare le parole "le opportunità di" e aggiungere "l'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 1 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Al comma primo, lettera a), propongo di sostituire alla dizione "fenomeno sportivo", che è un po' immaginifica, la dizione "attività sportive", quindi il comma risulterebbe così formulato: "effettua studi ricerche ed analisi sulle attività sportive" invece che sul "fenomeno sportivo".



PRESIDENTE

Io suggerirei di scrivere "sullo sport".



CHIEZZI Giuseppe

Io propongo di scrivere "attività sportive", ma va bene anche "sullo sport" come dice la Presidente.
Inoltre, sempre di seguito, alla quarta riga della lettera a), laddove si dice "anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari", sempre allo scopo di "asciugare" la legge, si potrebbe limitare ai convegni essendo il seminario una fattispecie di convegno.
Alla lettera b), dato che prevedete queste linee programmatiche, io darei più forza a questa attività della Regione sostituendo "le linee programmatiche", che è un po' generico, in un vero e proprio documento quindi proporrei di scrivere: "definisce il programma per lo sviluppo e la qualificazione della pratica dello sport". E' un documento che anche nella legge diventa visibilmente di programmazione sportiva; mentre dire "le linee programmatiche" è più sfumato. Istituiamo il programma per lo sviluppo dello sport che mi sembra una cosa importante.
Alla lettera c) "disciplina, per quanto di competenza", toglierei le parole "per quanto di competenza" perché ciascuno fa sempre per quanto di competenza.
Alla lettera d) proporrei di togliere l'ultima parte, cioè "promuovendo il miglioramento della loro gestione", perché la prima parte dice già la stessa cosa: "favorisce il potenziamento e la qualificazione dell'impiantistica sportiva e delle attrezzature sportive".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Montabone.



MONTABONE Renato, Assessore regionale

Se il collega Chiezzi è d'accordo, rispetto al primo emendamento, visto che ha delegato l'Assessore a proporli, la Giunta ritiene di formulare la lettera a) dell'art. 2 così come suggerito dalla Presidente, quindi anzich sul "fenomeno sportivo" scrivere "sullo sport". Ritiene invece di mantenere la parola "seminari", quindi di non accogliere la proposta del Consigliere Chiezzi.
Per quanto riguarda la lettera b) ritiene di mantenere la dizione "linee programmatiche" soltanto perché viene richiamato dopo il programma vero e proprio.
Per quanto riguarda la lettera c) ritiene di mantenere la dizione "per quanto di competenza" perché è utile sottolineare in un campo come quello sportivo le competenze della Regione e quelle degli altri Enti.
Ritiene invece altamente significativa la frase finale della lettera d) "promuovendo il miglioramento della loro gestione", perché è un caso specifico la gestione in questa legge.
Pertanto propone come unico emendamento la modifica alla lettera a): anziché "fenomeno dello sport" scrivere "sullo sport".



PRESIDENTE

Sull'art. 2 l'Assessore Montabone presenta pertanto il seguente emendamento: 3) al comma primo, sostituire le parole "sul fenomeno sportivo" con le parole "sullo sport".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 40 voti favorevoli e 2 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 2 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 Ha chiesto di parlare il Consigliere Adduci; ne ha facoltà.



ADDUCI Donato

Faccio semplicemente un'osservazione sulle linee indicate poco fa dal collega Chiezzi. Al comma secondo dell'art. 3 si dice "la conferenza permanente per lo sport si riunisce di norma almeno una volta all'anno". Mi pare ci sia un pleonasmo, proporrei quindi di eliminare le parole "di norma", perché l'avverbio "almeno" indica che si deve riunire quanto meno una volta e può quindi riunirsi anche più volte all'anno.



PRESIDENTE

E' evidentemente pleonastico, quindi ritengo che si possa correggere come fatto tecnico.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40.
L'art. 13 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 38 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
La legge è approvata.


Argomento: Formazione professionale

Esame proposta di deliberazione n. 1093: "Programma annuale dei corsi di formazione professionale normali, speciali e per invalidi civili. Anno formativo 1995/1996"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 1093.
Non essendovi interventi, pongo in votazione tale deliberazione per appello nominale, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Si proceda pertanto alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 7 Consiglieri.
La deliberazione è approvata.


Argomento: Comunita' montane

Esame progetto di legge n. 593: "Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 593.
La parola al relatore, Consigliere Buzio.



BUZIO Alberto, relatore

La legge n. 142/90 all'art. 28, quarto comma, recita: "Al fine della graduazione e della differenziazione degli interventi di competenza delle Regioni e delle Comunità montane, le Regioni, con propria legge, possono provvedere ad invidivuare nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica".
Il presente progetto di legge attua questa precisa disposizione di legge al fine di determinare criteri per un'azione pubblica che punti al riequilibrio delle risorse fisiche umane, naturali ed ambientali presenti sul territorio.
Questa legge permette di differenziare gli interventi senza escludere dalle Comunità montane territori parzialmente montani o anche non montani che comunque appartengono ad un'area omogenea. Si vuol dire in sostanza che al concetto statico di Comune montano si dovrebbe sostituire il concetto di area montana o territorio montano avente relazione anche con Comuni di fondovalle montani o parzialmente montani. Si potrebbe così invertire la tendenza ad escludere, prevista dal secondo comma dell'art. 28, per esaltare la possibilità di includere, prevista dal secondo periodo del terzo comma dello stesso articolo, utilizzando proprio lo strumento legislativo di cui si propone l'approvazione.
Proprio per le caratteristiche definite dal quarto comma dell'art. 28 della legge n. 142/90 per la delimitazione delle fasce altimetriche è stato adottato come unità di riferimento il singolo Comune.
A tal proposito sono stati individuati due parametri: 1) percentuale di superficie topografica territoriale riferita a precise quote altimetriche 2) classificazione dei Comuni derivante dallo studio sui sistemi agricoli territoriali italiani realizzato dal CNR nell'ambito delle attività del progetto finalizzato IPRA e pubblicato nel 1989 che descrive le differenze territoriali presenti nello sviluppo del settore agricolo tenendo conto delle relazioni esistenti tra lo stesso e le altre attività socio-economiche.
Pur ritenendo fondamentale il criterio altimetrico la questione dei differenziali di sviluppo non può prescindere dal considerare un insieme di ulteriori fattori socio-economici ed ambientali.
A questo scopo è stato utilizzato lo studio realizzato nell'ambito del progetto finalizzato IPRA-CNR. con particolare riferimento al capitolo sulle realtà del Piemonte. In pratica, l'obiettivo del lavoro è stato quello di delimitare delle aree omogenee sul territorio, in termine di integrazione dell'agricoltura con il resto del sistema socio-economico territoriale.
Per quanto riguarda il parametro altimetrico, le classi sono state così individuate: classe 1: Comuni con 80% della superficie topografica al di sopra dei 1.000 m s.l.m classe 3: Comuni con 80% della superficie topografica al di sotto dei 600 m s.l.m.
classe 2: rimanenti Comuni.
Per quanto riguarda lo studio del CNR si sono raggruppate otto tipologie in tre classi, secondo criteri di omogeneità derivanti dalla lettura delle definizioni delle tipologie stesse e da quanto espresso nella relazione illustrativa dello studio.
La classificazione territoriale "altimetrica" e la classificazione "sistemi agricoli territoriali" (s.a.t.) così ottenute, sono state correlate al fine di ottenerne una unica. Considerato poi che trattasi di fasce territoriali altimetriche nella correlazione è stato dato un peso del 60% al parametro "altimetria" e del 40% al parametro "s.a.t.".
In sede di consultazioni la Commissione, su proposta della Giunta, si è orientata ad accogliere in linea di massima le richieste motivate di Comuni e Comunità montane dirette ad ottenere una modifica della classe di appartenenza del Comune montano.
La presente legge oltre ad essere utile dal punto di vista della differenziazione degli interventi nei territori montani può esssere utile riferimento per tutti i casi in cui una parametrazione è la premessa di ogni atto di trasferimento di risorse.



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 23 astensioni 6.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 23 astensioni 6.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 Emendamenti presentati dall'Assessore Riba: 1) il punto 4) è così modificato: "4) Comunità Montana Alta Valle Orba, Valle Erro, Bormida di Spigno classe 1. Ponzone classe 2. Cassinelle, Malvicino, Molare, Morbello, Pareto classe 3. Cartosio, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Merana Montechiaro d'Acqui, Spigno Monferrato" 2) al punto 31) il Comune di Treves è spostato nella classe 1 3) al punto 43) il Comune di Sala Biellese è spostato nella classe 1 4) al punto 12) il Comune di Ceva è spostato nella classe 3.
La parola all'Assessore Riba per l'illustrazione degli emendamenti.



RIBA Lido, Assessore regionale

Abbiamo fatto una consultazione dettagliata su questi punti per poter integrare gli elementi tecnici con degli elementi di valutazione diretta.
Alcuni elementi nella registrazione delle consultazioni erano sfuggiti e li abbiamo inseriti per fare fronte alle proposte avanzate dalla diverse Comunità montane che ci sono sembrate accettabili. Inoltre alcune Comunità montane hanno fatto pervenire del materiale successivamente. Gli spostamente fatti sono minimi soprattutto nella Comunità montana della Langa e dell'area di Montechiaro dove c'è stato un riallineamento.
A seguito delle consultazioni, avvenute la scorsa settimana, la Comunità montana della Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno hanno fatto pervenire del materiale, ma è arrivato in ritardo, quindi lo abbiamo introdotto come emendamento.
Gli altri sono dei Comuni che nonostante la valutazione della Comunità montana abbiamo dovuto tenere dove erano, perché l'accorpamento dal punto di vista sia tecnico che funzionale portava a quelle indicazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Esprimo rammarico per questa procedura. La Commissione ha esaminato un disegno di legge della Giunta regionale pochissimo tempo fa, e l'Assessore nulla ha detto di quanto bolliva in pentola. Che la Giunta regionale approfitti sempre dell'aula per presentare all'ultimo minuto prodotti di un lavoro, che probabilmente arriva da lontano, è motivo di insoddisfazione dal punto di vista della correttezza dei lavori d'aula. Si tratta, a mio avviso, di un modo scorretto della Giunta regionale di agire, perché la Giunta regionale se sa delle cose le deve dire in Commissione. Invece ci si presenta in Commissione con dei provvedimenti che poi vengono cambiati in modo che il Consigliere regionale non può assolutamente entrare nel merito ed esprimere alcun tipo di valutazione; i lavori d'aula sono di questo tipo. Queste sono gravi scorrettezze di gestione.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NERVIANI



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Riba.



RIBA Lido, Assessore regionale

Ripeto, il Presidente della Comunità montana delle Valli: Alta Valle Orba, Valle Erro, Bormida di Spigno, essendo ammalato, riuscì a riunire il suo gruppo e a far pervenire un'osservazione di riallineamento dei suoi Comuni, peraltro limitato, soltanto dopo che si era tenuta la riunione in Commissione. Mi sono permesso di presentare all'aula tale indicazione che nulla sconvolge, ma che aderisce, come abbiamo fatto per l'insieme della procedura, ad una richiesta, ad una valutazione della Comunità montana.
Mentre, per quanto riguarda il Comune di Traves doveva essere spostato nella classe 1 perché anche questa Comunità montana non aveva partecipato alla consultazione e risultava un'isola nella zona omogenea. Stesso discorso per il Comune di Sala Biellese.
Stesso discorso per il Comune di Ceva che risultava addirittura fuori dalla Comunità montana e dalle nostre statistiche risultava nella seconda classe, ma secondo me va introdotto nella terza classe; sono a disposizione le cartografie se volete consultarle.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, la questione posta dal collega Chiezzi è di importanza non marginale. Però non merita censura la Giunta, ma merita censura il Consiglio nel senso che la cosiddetta centralità del Consiglio si è esercitata nel fare qui cose di competenza della Giunta, incontri per esempio con categorie, e non ha saputo spendere la sua centralità nel momento legislativo. Quindi questa osservazione di questa Comunità montana doveva pervenire ai membri della Commissione competente o ai signori Consiglieri insieme alla Giunta. Quindi non è una scorrettezza della Giunta, la Giunta ha ricevuto del materiale, lo ha elaborato, così come avrebbe fatto qualunque altro portatore di questa potestà. Sicuramente è un segnale che nei confronti dei cittadini, quali siano le diverse competenze della Giunta e del Consiglio non è abbastanza chiaro.



PRESIDENTE

Come richiesto, pongo in votazione l'emendamento n. 1) per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2) per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3) per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'emendamento n. 4) per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 30 astensioni 8.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 30 astensioni 8.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 30 astensioni 8.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 30 astensioni 8.
L'art. 6 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 8 Consiglieri.
La legge è approvata.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento: Musei - Enti Istituti Fondazioni Associazioni di rilevanza regionale

Esame progetto di legge n. 412: "Istituzione della Fondazione Museo di Scienze Naturali"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 412.
La parola al relatore, Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico, relatore

Colleghe e colleghi, stiamo per esaminare, e spero per approvare, un provvedimento che istituisce una fondazione che dovrebbe finalmente dare più visibilità, più efficienza e più rispondenza alle ragioni per le quali è stato istituito il Museo regionale di Scienze Naturali.
La proposta era stata formulata due anni fa, e partiva dalla convinzione che mantenere il Museo regionale come settore della Regione Piemonte significava condizionarne lo sviluppo e ridurne la possibilità di esprimersi all'esterno.
Affinché non ci siano equivoci, riconosco agli operatori del Museo un lavoro molto serio sul piano scientifico ed un'attività molto apprezzabile.
Il Direttore, sul quale abbiamo avuto modo di confrontarci anche in quest'aula, è persona meritevole di apprezzamento per una dedizione al Museo spiccata, evidente ed appassionata.
Questo tuttavia non basta; occorre passare ad una managerialità forte ad una visibilità maggiore, ad un'azione più incisiva e capace di rendere più fruibile il patrimonio eccezionale che Torino possiede nel campo delle scienze naturali.
La riduzione e la costrizione dell'azione determina ambiti molto più ristretti di quanto siano quelli meritati dal Museo regionale. Ciò è stato per molti di noi, per i fondatori, per i prosecutori dell'attività motivo di qualche sofferenza.
L'idea della Fondazione risponde alla necessità di cancellare tali oneste sofferenze, e alla necessità di dare agli operatori del Museo compreso il Direttore, maggiori soddisfazioni di quanto non abbiano ora.
Con l'istituzione della Fondazione si prevede la possibilità di coinvolgere altri soggetti istituzionali e non. Peraltro ci auguriamo che siano in molti ad innamorarsi del Museo, per consentire il completamento dei lavori delle strutture che lo contengono, per consentire l'arricchimento delle raccolte, e soprattutto una fruizione non soltanto della città di Torino, ma della Regione Piemonte e - credo che questo Museo lo meriti degli appassionati di scienze naturali del nostro Paese e, per i livelli che ha, anche dell'Europa e del mondo.
A qualcuno queste mie parole possono sembrare esagerate, ma chi conosce la ricchezza di materiale già esposto ed il materiale ancora chiuso nelle casse, sa che tali non sono. Anzi, sono parole che dovrebbero essere più autorevolmente sottolineate.
Mi auguro che lo Statuto, che accompagna il progetto della costituzione della Fondazione, venga condiviso come adeguato. Tuttavia, nei prossimi mesi, tale Statuto potrebbe avere bisogno di qualche correzione od aggiustamento. Abbiamo lavorato celermente e talvolta la fretta non è la migliore consigliera.
Però ritengo opportuno dare un segnale di svolta forte. Abbiamo portato Rivoli alla funzionalità più piena. Stiamo facendo decollare, insieme al Comune di Torino ed altri soggetti, il Museo del Cinema che, se si avvereranno le premesse, avrà una sede prestigiosa. Portarci in alto anche con il Museo regionale di Scienze Naturali significa dimostrare il nostro impegno per le cose che contano.
Caro collega Leo, vorrei che lei, nella prossima legislatura continuasse ad occupare il posto di Assessore. Se questo sarà, formulo ora per il futuro, la raccomandazione affinché la Regione perda per strada le tante piccole ed inutili cose di cui ancora si cura, per occuparsi delle cose alte e significative, esemplari per una Regione grande come il Piemonte. Il Museo regionale di Scienze Naturali è fra queste cose.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, spiace che sull'argomento non ci sia il materiale disponibile per i Consiglieri. Questo mi induce a fare delle valutazioni che forse non hanno riscontro sulle carte.
Espongo ugualmente alcune considerazioni, per evitare che le cose dette dal collega Nerviani, e che sono nella volontà proprio con questo atto, non vengano messe in discussione, se non addirittura affossate.
La scelta di istituire la Fondazione non significa che la fase C di rilancio, che si auspica si realizzi, segua la fase A degli entusiasmi, la fase B della delusione. Non è assolutamente così, perché istituire la Fondazione significa fare sfuggire il Museo dal governo della Regione.
Significa auspicare che succeda come a Rivoli. Ma la Regione, se ha degli interessi del tutto nuovi, e più avanzati rispetto agli interessi che hanno gli altri, ha una ragione d'essere in termini culturali, perché ha la funzione di proposizione delle questioni.
Quando si trova nella necessità di doversi alleare con altri - ognuno ha le proprie opinioni, caro collega, almeno all'ultimo Consiglio sia consentito - quando si intraprendono delle iniziative di rottura come queste, il rischio è che i compagni di cordata che ci dobbiamo scegliere siano invece più portati a fare operazioni di consolidamento e - se così vogliamo dire - di minore livello, di minore rischio, meno avanzate in questo senso.
Quindi a me pare opportuno un intervento critico (nel senso che si pone il problema di come questa sia una strada a rischio), in modo tale che chi leggerà gli atti possa comprendere il significato vero che noi diamo all'istituzione della Fondazione. L'istituzione della Fondazione è la realizzazione di uno strumento più adatto per seguire l'obiettivo alto che la Regione ha perseguito fin dall'inizio con questa iniziativa, non viceversa, non la disponibilità a trattare (con qualche partner esterno, a fronte di un po' di soldi) la snaturalizzazione dell'iniziativa.
Recentemente, abbiamo letto su "La Stampa" una polemica in cui qualcuno non capiva neanche più che senso avesse la differenziazione tra Rivoli e la Galleria d'Arte Moderna. Ci è voluta una lettera di puntualizzazione per spiegare che c'è una qualche differenza tra l'arte moderna e l'arte contemporanea.
Questo mi fa anche pensare che su Rivoli non dobbiamo poi essere così soddisfatti come diciamo di essere, perché Rivoli è rimasto soltanto un museo, non è ancora diventato quello che noi avevamo immaginato dovesse essere quando lo abbiamo pensato insieme a Ferrero (non Ferrero insieme a noi), cioè un centro culturale internazionale di arte comtemporanea, e non un museo.
Temo che i soggetti con i quali ci siamo dovuti alleare, invece abbiano fatto pagare un qualche prezzo rappresentantivo al momento della presentabilità della realtà.
Esprimo comunque voto favorevole al progetto di legge, ma ritengo necessario specificare che la realizzazione della Fondazione non è un passo indietro della Regione, ma una richiesta agli altri soggetti attenti a questi problemi di fare un passo in avanti. Se per caso avvertissimo che ci viene chiesto di fare un passo indietro, sottolineo che sulla materia culturale i compromessi non devono essere accettati.
In questo senso dicevo che la proiezione che la Regione si pone deve essere difesa in modo radicale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mandrino.



MANDRINO Piergiuseppe

Approfitto di questa occasione per sviluppare delle osservazioni che avrei voluto fare sullo Statuto del CSI; mi spiace non essere stato presente alla seduta di sabato sera, quando si è parlato del CSI.
Nulla in contrario n' sul CSI n' sulla Fondazione del Museo di Scienze Naturali, però credo che un passo avanti la società civile l'abbia fatto in particolare per quanto riguarda gli organi di controllo e dei revisori dei conti. Purtroppo n' il CSI n' il Collegio dei revisori di questa Fondazione si sono adeguati alla normativa che va avanti. Il Collegio dei revisori è ormai eletto unicamente tra esperti iscritti nell'elenco ufficiale dei revisori dei conti. Qui questo non è previsto n' era previsto nel CSI.
Voglio rammentare che, mentre qui potrebbe anche essere tollerabile nel CSI la Regione Piemonte spende, come quota di partecipazione, la bellezza di 27 o 28 miliardi all'anno, oltre agli altri contratti. Riterrei opportuno che si facesse questa modifica: è talmente semplice! L'abbiamo fatta per le Aziende ospedaliere, per le Aziende sanitarie: tutti i revisori devono essere iscritti nell'elenco dei revisori dei conti. Non riesco a capire la motivazione per cui per il CSI e per la Fondazione questo non sia previsto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Da un lato vedo con favore il rilancio dell'attenzione per quanto riguarda le attività del Museo di Scienze Naturali; tuttavia sull'istituzione della Fondazione il Gruppo si astiene. L'elemento critico di preoccupazione è contenuto nel fatto che alla Fondazione, giustamente vengono assegnati compiti propri di finalità, di conservazione, di educazione, divulgazione e ricerca scientifica; vi sono poi da organizzare i rapporti tra la Regione Piemonte e la Fondazione.
Il mio dubbio è relativo al fatto di assegnare alla Fondazione anche il compito di appaltare i lavori di ristrutturazione, restauro e recupero di immobili di proprietà regionale che vengono dati in uso alla Fondazione stessa. Ritengo che sia un tema di lavoro estraneo alle finalità della Fondazione, che può anche essere impegnata in modo spropositato rispetto alle risorse che ha in questo campo. Non penso che la Fondazione disponga di un apparato tecnico in grado di gestire la complessa materia probabilmente dovrà servirsi di collaborazioni esterne onerose e comunque dovrà svolgere un'attività di controllo che, a mio avviso, appesantisce i compiti che sono propri di una Fondazione di questo genere (tutela allestimento del museo, raccolta, ricerca scientifica).
Mi sembra che la Regione debba mantenere il compito di occuparsi della proprietà immobiliare e di portare a termine la ristrutturazione del museo che sta aspettando da troppo tempo.
Esprimo quindi un giudizio negativo, in particolare sugli articoli che trattano di questo tema (ad esempio, l'art. 8); solleciterei l'Assessore e la maggioranza a darmi per lo meno una risposta, spero positiva, ma almeno una risposta alle osservazioni che ho formulato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Leo.



LEO Giampiero, Assessore regionale

Un intervento brevissimo, perché mi rendo conto perfettamente che non è questo il momento. Quella della Fondazione è un'iniziativa di significativa importanza, perché - ci tengo a dirlo - è la sottolineatura di quell'attenzione alle cose che contano che il collega Nerviani giustamente citava.
Vorrei ricordare che il Consigliere Rivalta e il Consigliere Nerviani sono stati parimenenti fortissimi promotori di questa iniziativa. Mi permetto di considerarli i generatori e i relatori di questo disegno di legge.
Noi abbiamo lavorato molto; io ho ascoltato con grande attenzione, in questi pochi mesi di Assessorato, le osservazioni dei Consiglieri Marchini Nerviani ed altri; abbiamo anche prodotto un documento sulla cultura che purtroppo, il fatto che la legislatura termini così rapidamente, non ci ha consentito di presentare ufficialmente. Se fosse potuto arrivare in Consiglio ed essere discusso, questo documento avrebbe probabilmente fornito una serie di indicazioni e di indirizzi estremamente significativi.
Rispetto alle osservazioni del Consigliere Chiezzi, siccome i relatori sono i Consiglieri Rivalta e Nerviani, mi rimetto alla loro valutazione per accogliere eventuali emendamenti, ma ripeto il grande significato è che questa si collochi in un disegno che ha visto rilanciare fortemente l'attenzione negli anni passati, ma soprattutto in questi mesi. Anche il fatto che siano stati stanziati 10 miliardi per completare i lavori dall'Assessore Ferraris è significativo. Ci tenevo a sottolineare l'attenzione che questo Consiglio, pur in questi pochi mesi, e la Commissione presieduta dal Consigliere Foco, hanno dedicato alla cultura.
Volevo ringraziare in chiusura tutti i colleghi della Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta per dichiarazione di voto.



RIVALTA Luigi

Intervengo per dichiarazione di voto, anticipando anche alcuni elementi di risposta alla questione sollevata dal collega Chiezzi.
Il Consigliere Chiezzi solleva il problema dell'inopportunità di affidare alla Fondazione la possibilità di curarsi e quindi di appaltare lavori inerenti la struttura museale, sia per la parte edilizia sia per la parte degli allestimenti. Vorrei qui precisare che questa questione è introdotta nella legge istitutiva della Fondazione all'art. 8, ove si dice che la Regione Piemonte provvede direttamente, o mediante trasferimento di risorse di finanziaria a favore della Fondazione, alla realizzazione dei lavori edilizi. C'è l'elencazione del tipo dei lavori, quindi è la Regione Piemonte che decide come procedere sulla base dei finanziamenti da essa stanziati al fine della ristrutturazione e restauro degli immobili. E' la Regione Piemonte che decide autonomamente e direttamente provvede alla realizzazione dei lavori oppure, se lo vuole, decide di affidare i finanziamenti alla Fondazione, perché la Fondazione stessa proceda.
Al comma quarto di questo articolo si precisa che la Fondazione pu provvedere alle finalità di cui al comma secondo e al comma terzo, cioè interventi sull'edificio ed allestimenti, con investimenti propri oppure attivando finanziamenti pubblici e privati.
Mi pare pertanto che non si possa che dire così: se la Fondazione svolge le funzioni che le sono proprie e quindi assolve ad una delle ragioni per cui la Fondazione è istituita, di trovare finanziamenti propri per la propria attività e la propria vita, cosa che credo noi tutti auspichiamo, non vedo perché non debba con quei suoi finanziamenti propri procedere alla realizzazione delle opere, siano esse quelle strutturali che quelle di allestimento. Ma proprio per questo, perché alla Fondazione si affida la finalità di trovare finanziamenti propri e quindi in proprio di procedere alla realizzazione delle opere, non vedo perché, se questo avviene correttamente con capacità, la Regione non possa - è un potere della Regione - anche affidarle la realizzazione di quelle opere per cui la Regione stessa mette a disposizione dei finanziamenti. Comunque è la Regione che decide come si deve procedere sui propri finanziamenti.
Detto questo, che è l'unica obiezione puntuale avanzata a questa proposta di legge, voglio anche replicare alle osservazioni fatte dal Consigliere Marchini.
Il Museo di Scienze Naturali, che vive oramai da diciassette-diciotto anni e che ha svolto lavori importanti - quello di catalogare e sistemare dei materiali - presenta limiti di affermazione come istituto culturale sulla scena della vita culturale regionale, su quella nazionale e su quella internazionale. Questo fatto forse è anche dipendente da una limitazione di iniziativa che questo Museo ha avuto finora, essendo un settore di un Assessorato. Essere un settore di un Assessorato gli pone dei vincoli burocratici tipici dell'attività di qualsiasi Assessorato, con dei tempi che non sono propri dell'iniziativa di una Fondazione culturale, che deve saper stabilire e decidere sulle iniziative culturali con dei tempi non troppo lunghi (non voglio dire su tempi reali, ma su tempi non troppo lunghi). Ha subìto anche delle limitazioni dal punto di vista dell'apparato dirigenziale, nel senso che l'apparato dirigenziale è un apparato che dipende dalla Regione, è di un settore regionale.
Un Museo come questo ha bisogno di un'istituzione - ed è propria la Fondazione - che abbia altre libertà, elasticità di operare e che abbia anche la possibilità, sulla verifica della qualità delle iniziative che vengono condotte, della capacità di essere presente nel mondo culturale riguardante le scienze naturali e le attività museali ed editoriali che gli siano connesse, di poter scegliere, senza i vincoli burocratici che sono propri dell'apparato regionale, i dirigenti di questo istituto.
Proprio per queste ragioni, che succintamente ho voluto richiamare e che sono certamente delle brevi considerazioni rispetto a quante sarebbe necessario fare su questa struttura, sul suo valore e anche sui limiti della sua vita, il mio voto e il voto del mio Gruppo sarà favorevole all'istituzione del Museo di Scienze Naturali in Fondazione. Spero che a questa iniziativa della Regione ci sia la corresponsione di altri partner peraltro già individuati ed interpellati. Finora la decisione non è avvenuta perché tutto rimaneva nell'ambito di una struttura settoriale di un Assessorato della Regione stessa, speriamo nelle risposte positive di questi partner.
Tanto per non stare nell'anonimato, i primi riferimenti avanzati sono: il Comune di Torino, la Provincia di Torino e io dico anche le altre Province piemontesi, che nei termini e nei limiti che riterranno opportuni e secondo le loro disponibilità e i loro impegni anche culturali, mi sembra sia giusto facciano parte della Fondazione. Anche altri settori imprenditoriali e finanziari pubblici e privati possono trovare valide ragioni culturali e anche di immagine per partecipare a questa iniziativa: un'attività come quella del Museo di Scienze Naturali della Regione Piemonte, che è un'attività che ha potenzialità culturali di alto livello che vanno al di là della dimensione regionale, pur essendo una struttura che deve soprattutto riguardare le presenze naturalistiche regionali e le ricerche che si fanno nei nostri atenei, ma ha anche una potenzialità di livello nazionale ed internazionale.
Oggi la vita culturale vive anche di sponsor come tante altre attività che avvengono nella nostra società; mi pare che sarebbe una sponsorizzazione di grande significato se anche imprenditori, strutture finanziarie pubbliche e private scegliessero di creare a loro favore un'immagine attraverso l'aiuto della Fondazione di Scienze Naturali.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 27 astensioni 8.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 26 astensioni 9.
L'art. 11 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Giuliano.



GIULIANO Valter

Esprimo il parere favorevole del Gruppo Verdi rispetto a questo provvedimento, con l'auspicio che sia la Fondazione lo strumento capace di rilanciare un'istituzione regionale di grande importanza e di assoluto prestigio nel mondo scientifico, non soltanto piemontese e non soltanto nazionale.
Vi sono delle potenzialità del Museo regionale di Scienze Naturali che attendono da tempo di essere poste a disposizione dei cittadini; vi sono collezioni storicamente di assoluto pregio e di grande significato scientifico, didattico e divulgativo che devono al più presto essere messe a disposizione del pubblico più ampio, ma soprattutto di quello in età scolare (e quindi in uso per la didattica) e di quello specialistico, nel migliore dei modi e con la massima accessibilità.
Il dibattito che un paio d'anni fa si svolse in quest'aula a proprosito del Museo rilevò luci ed ombre sulla sua struttura e sulla sua gestione; ci auguriamo che lo strumento della Fondazione che questa legge propone possa risolvere i problemi principali che conosciamo e che, intorno ad un'istituzione che può essere di grande interesse anche nell'inserimento della nostra città all'interno di un circuito di turismo culturale, insieme al Museo di Rivoli, rappresenti veramente la possibilità di un rilancio.
Quindi, il nostro voto è decisamente favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mandrino.



MANDRINO Piergiuseppe

Sono favorevole al testo della legge e all'istituzione del Museo. Non sono favorevole sulle norme di controllo finanziario previste dal Collegio dei revisori, in quanto sono carenti. A questo proposito, non capisco perché si faccia finta di nulla, come si è fatto finta di nulla - e lo ribadisco - per quanto riguarda il CSI.
Quando la Regione Piemonte collabora con decine di miliardi all'istituzione di un Ente, bisogna anche avere la garanzia che questo venga adeguatamente controllato.
Quindi mi astengo sulla parte che riguarda le norme di controllo finanziario.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 33 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli - Tutela dell'ambiente - Inquinamenti: argomenti non sopra specificati

Esame testo unificato dei progetti di legge n. 483 e n. 534: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente" (seguito) Presentazione relativo ordine del giorno


PRESIDENTE

Riprendiamo il punto 9) all'o.d.g. che prevede l'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 483 e n. 534.
In merito all'art. 3, riesaminiamo gli emendamenti n. 9), n. 10) e n.
11) già discussi nel corso della seduta precedente.
Pregherei l'Assessore Marino di voler riprendere la questione, facendo il punto della situazione sugli emendamenti.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Sì: ripartiamo dall'emendamento n. 9), art. 3, comma primo.
Gli emendamenti sono all'art. 3, comma primo: modifica alle lettere b) c) e d); sono firmati dai Consiglieri Penasso, Lombardi e Carletto.
L'emendamento all'art. 3, comma primo, lettera b), viene accolto; non vengono accolti gli emendamenti alle lettere c) e d).



PRESIDENTE

Quindi sarebbe accolto l'emendamento che recita: togliere la preposizione "della" tra "protezione" e "prevenzione ambientale".



MARINO Massimo, Assessore regionale

Sì. Invece, gli emendamenti alle lettere c) e d) non vengono accolti e dovrebbero essere ritirati.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento n. 9), accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 4 astensioni.
Gli emendamenti n. 10) e n. 11) vengono ritirati dai proponenti.
12) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: al comma secondo, dopo le parole "a tal fine l'ARPA", aggiungere le parole "ha il compito di:" e conseguentemente porre all'infinito i verbi con cui iniziano i successivi punti elencati.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
13) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma secondo, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) procede all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali; provvede alla elaborazione, pubblicazione e diffusione degli atti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
14) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: al punto g), comma secondo, dopo l'ultima parola aggiungere "in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Questo emendamento viene accolto se all'inizio della frase "in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo" si aggiunge la dizione "in particolare".



PRESIDENTE

Ritengo si tratti di un buon testo; d'altronde era questo il senso dell'emendamento.
I proponenti accolgono il suggerimento dell'Assessore.
Pongo quindi in votazione l'emendamento così modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
15) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: al punto h), comma secondo, dopo le parole "elaborati progettuali e" sostituire le restanti parole con "redigere la relazione annuale sullo stato dell'ambiente che trasmette alla Regione".
16) Emendamento presentato dal Consigliere Rivalta: dopo le parole "elaborati progettuali", sostituire le restanti parole con "redige la relazione annuale sullo stato dell'ambiente e la invia alla Regione".
17) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi, Mandrino e Giuliano: al comma secondo, la lettera h) è così modificata: "h) formula pareri e proposte, predispone elaborati progettuali e fornisce l'elaborato tecnico della relazione annuale della Giunta regionale sullo stato dell'ambiente del Piemonte".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

L'emendamento n. 15) va visto insieme agli emendamenti n. 16) e n. 17) che verrebbero assorbiti dall'emendamento n. 15) modificato: invece di "redigere la relazione annuale sullo stato dell'ambiente che trasmette alla Regione", si propone "redige un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente che trasmette alla Giunta regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte".
Questa è una formulazione che abbiamo trovato unitariamente e che assorbe o comunque fa saltare gli emendamenti n. 16) e n. 17) che verrebbero sostanzialmente accolti.



RIVALTA Luigi

Li ritiriamo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 15).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Gli emendamenti n. 16) e n. 17) vengono pertanto ritirati in quanto assorbiti dall'emendamento n. 15).
18) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: sostituire il comma terzo con il seguente: "3. Le attività di cui al comma secondo, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema Informativo Regionale la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, è alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri enti e organismi competenti in materia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
19) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: sostituire il comma terzo con il seguente: "Le attività di raccolta ed elaborazione dati dell'Agenzia sono raccordate con quelle di progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Regionale, la cui componente ambientale, basata sul sistema informativo territoriale, è alimentata dai sistemi dei diversi Assessorati e di altri soggetti.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'istituzione dell'Agenzia, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, disciplina le modalità e le forme di raccolta e di raccordo di cui al comma precedente, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Non viene accolto il primo capoverso dell'emendamento; viene invece accolto il secondo capoverso, così riformulato: "La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla costituzione dell'Agenzia, in attuazione della leggi regionali vigenti, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio di cui al comma precedente, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte".



PRESIDENTE

Il primo capoverso dell'emendamento è ritirato con l'accordo dei proponenti.
Pongo in votazione il secondo capoverso dell'emendamento, accolto dai presentatori nella formulazione letta dall'Assessore Marino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
20) Emendamento presentato dal Consigliere Rivalta: sostituire il comma terzo con il seguente: "Le attività di raccolta ed elaborazione dati dell'Agenzia sono raccordate con quelle di progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Regionale, la cui componente ambientale, basata sul sistema informativo territoriale, è alimentata dai sistemi dei diversi Assessorati e di altri soggetti.
La Giunta regionale entro 6 mesi dall'approvazione della legge, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, determina le modalità e le forme di raccordo di cui al comma precedente".
Tale emendamento è superato e quindi ritirato.
21) Emendamento presentato dai Consiglieri Miglio, Rivalta, Pozzo e Adduci: al comma quarto, sostituire le parole "tecniche di controllo" con le parole "di cui ai commi precedenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 22) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi e Giuliano: il comma primo è così modificato: "Il Direttore generale dell'ARPA, scelto tra persone di adeguata esperienza e competenza iscritte in apposito elenco, a seguito di apposito bando e pubblicazione sul BURP dei rispettivi curricula, è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa".
Pongo in votazione l'emendamento, non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli, 17 contrari e 7 astensioni.
23) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: al comma quarto, dopo il punto g), aggiungere: "h) alla stipula di contratti e di convenzioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
24) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi e Giuliano: il comma quinto viene così modificato: "Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso".
25) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma quinto, dopo il punto aggiungere: "Il Direttore generale è coadiuvato altresì, per lo svolgimento delle attività di amministrazione dell'Ente, da appositi uffici cui è preposto un Responsabile amministrativo, scelto nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA".
26) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: il comma quinto è sostituito dal seguente: "5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso".
27) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: al comma sesto, dopo le parole "Il rapporto di lavoro del Direttore generale e", sostituire le parole "dello staff" con "dei Direttori".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Con l'emendamento n. 25), con la dizione che vi leggerò immediatamente si supererebbero gli emendamenti n. 24), n. 26), e n. 27) e la precedente dizione dell'emendamento n. 25).
Leggo l'emendamento nella stesura modificata: dopo il punto, aggiungere il comma quinto bis: "Il Direttore generale è coadiuvato dall'Ufficio di direzione di cui all'art. 8 e per lo svolgimento delle attività di amministrazione dell'Ente dagli appositi uffici cui è preposto un Responsabile amministrativo, scelto nell'ambito del personale dirigenziale dell'ARPA".



PRESIDENTE

Gli emendamenti n. 24), n. 26) e n. 27) vengono ritirati dai proponenti.
Pongo in votazione l'emendamento n. 25) nel nuovo testo proposto dall'Assessore Marino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
28) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Giuliano, Chiezzi e Mandrino: al comma settimo, dopo le parole "in caso di mancato", aggiungere le parole "e ingiustificato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 29 Consiglieri presenti.
29) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano: al comma settimo, dopo l'ultima parola, aggiungere: "e, ove emergano corresponsabilità, del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti poiché superato.
30) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma settimo, aggiungere alla fine "La revoca del Direttore generale comporta la decadenza dello staff".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 5 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 6 è approvato.
31) Emendamento presentato dai Consiglieri Adduci, Rivalta, Miglio e Giuliano che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 6 bis 1. Il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA, entro 60 giorni dalla costituzione dell'ARPA.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce: a) la prima dotazione organica, l'assetto organizzativo di cui agli artt. 7, 8 e 9, nonché le disposizioni concernenti il personale b) le forme di consultazione di cui all'art. 15 c) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 17".
Tale emendamento viene ritirato.
ART. 7 32) Emendamento presentato dai Consiglieri Rivalta, Adduci, Miglio e Giuliano: al comma primo, dopo le parole "agli artt. 8 e 9" aggiungere le parole "secondo i criteri:" il comma secondo è soppresso al comma terzo, sopprimere da "3. Entro i termini.., a.., secondo i critreri" il comma terzo diviene comma secondo.
L'emendamento viene ritirato dai proponenti.
33) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma secondo, dopo la parola "definisce", inserire le parole "su proposta del Direttore e sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 13".
L'emendamento viene ritirato dal proponente.
34) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al termine del comma secondo inserire: "in sede di ricognizione la Giunta regionale esamina le posizioni anomale originariamente presenti nelle strutture trasferite per la definitiva collocazione del personale".
L'emendamento viene ritirato dal proponente.
35) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: aggiungere alla fine il seguente comma: "4. Entro tre mesi dalla scadenza di cui al comma terzo, il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA".
L'emendamento viene ritirato dal proponente.
36) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: sostituire l'art. 7 con il seguente: "Art. 7 - Organizzazione.
1. L'ARPA è articolata a livello centrale e periferico ai sensi degli artt. 8 e 9 e secondo criteri di: a) programmazione delle attività e degli interventi b) integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche c) interdisciplinarietà e specializzazione d) garanzia di collaborazione dell'ARPA a tutti i livelli istituzionali sia attraverso l'articolazione centrale che periferica e) fissazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi".
Pongo in votazione tale emendamento.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 7 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 7 è approvato.
37) Emendamento presentato dall'Assessore Marino che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 7 bis - Regolamento.
1. Il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA; entro 60 giorni dalla costituzione della stessa il Direttore generale adotta un Regolamento per la prima organizzazione dell'Ente, in attesa dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma secondo.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, effettuata la ricognizione di cui all'art. 3, comma secondo, del DL n. 496/93 così come convertito dalla legge n. 61/94 definisce, su proposta del Direttore generale e sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 13 della presente legge, la dotazione organica, strumentale, finanziaria e patrimoniale dell'ARPA.
3. Nell'ambito della ricognizione di cui al comma secondo e comunque prima della costituzione dell'ARPA, la Giunta regionale esamina le posizioni anomale originariamente presenti nelle strutture trasferite per la definitiva collocazione del personale in rapporto alle funzioni attribuite al sistema sanitario regionale.
4. Entro 60 giorni dalla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma secondo, il Direttore generale adegua il Regolamento dell'ARPA alle risultanze del suddetto provvedimento".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 7 bis per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 7 bis è approvato.
ART. 8 38) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi, Mandrino e Giuliano: l'art. 8 viene così modificato: "Art. 8 - Articolazione centrale.
1. Fanno parte dell'articolazione centrale il Direttore generale ed il suo staff.
2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività nonché ogni altra attività di carattere unitario.
3. L'assetto organizzativo dell'ARPA, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel Regolamento dell'ARPA".
I proponenti ritirano tale emendamento.
39) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: sostituire il comma primo con il seguente: "1. Fanno parte dell'articolazione centrale l'Ufficio di direzione e almeno tre aree funzionali denominate: a) Area progettazione, produzione e promozione servizi b) Area ricerca e studi c) Area formazione ed informazione" aggiungere alla fine il seguente comma: "8. L'ufficio di direzione è costituito dal Direttore generale, dal Responsabile degli uffici amministrativi e dai Responsabili delle Aree".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
40) Emendamento presentato dai Consiglieri Rivalta, Adduci, Miglio e Giuliano: al primo rigo, dopo le parole "articolazione centrale", sopprimere le parole "il Direttore generale ed il suo staff" sopprimere il comma settimo.
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Questo emendamento è superato.



PRESIDENTE

I proponenti ritirano l'emendamento.
41) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: dopo le parole "in via continuativa", sostituire con: "..., nonché i dirigenti o altri funzionari dei Dipartimenti provinciali o subprovinciali secondo le specifiche competenze".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Questo emendamento viene ritirato.



PRESIDENTE

L'emendamento è pertanto ritirato.
Si proceda alla votazione dell'art. 8 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 42) Emendamento presentato dai Consiglieri Penasso, Carletto ed altri: il comma primo, lettera a), è sostituito come segue: "lo svolgimento, tramite accordi di programma da stipularsi tra l'Assessore regionale competente ed il Direttore generale dell'ARPA, dell'attività tecnico-laboratorista dei Dipartimenti provinciali e subprovinciali dell'ARPA in favore dei Dipartimenti di Prevenzione delle UU.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite dall'art. 23 comma quarto, della L.R. n. 10/95.
Tale attività non deve comportare oneri economici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti all'art. 16, comma primo, lettera a), della presente legge".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Questo emendamento non viene accolto.



PRESIDENTE

I proponenti ritirano l'emendamento.
Si proceda alla votazione dell'art. 11 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 43) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Adduci e Chiezzi: il comma primo è così modificato: "Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo: a) esprime parere su bilanci preventivi e consuntivi sul Regolamento sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni b) esprime parere sul programma annuale di attività c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Tale emendamento non viene accolto in quanto sostanzialmente viene assorbito dagli emendamenti precedenti.



PRESIDENTE

I proponenti ritirano l'emendamento.
44) Emendamento presentato dai Consiglieri Penasso, Carletto ed altri: formulare il comma primo come segue: il comma deve concludersi con le parole "dei risultati delle attività svolte".
I proponenti ritirano l'emendamento.
45) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma secondo, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
46) Emendamento presentato dal Consigliere Penasso: sostituire le parole "i Presidenti delle Province o loro delegati" con le parole "tre rappresentanti delle Province designati dall'URPP".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Si chiede il ritiro in quanto il Comitato di indirizzo prevede al suo interno la presenza dei Presidenti delle Province; la questione è difficilmente sostituibile con tre rappresentanti delle Province.
Al di là del fatto che questa situazione comporta un Comitato di indirizzo dove ci sono praticamente quattro Assessori regionali più il Presidente della Giunta, otto Presidenti delle Province e tre rappresentanti dei Comuni, c'è numericamente uno squilibrio, ma non si pu pensare di annullare la presenza istituzionale delle Province, quindi si spera che poi ci sia una grande unità di intenti. Quindi non si pu accogliere questo emendamento.



PRESIDENTE

Il proponente ritira l'emendamento.
Si proceda alla votazione dell'art. 13 per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 9 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 47) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma secondo, lettera b), sostituire alla parola "provinciale" le parole "dell'Amministrazione provinciale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
48) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi, Giuliano e Mandrino: al comma primo, dopo le parole "competente, i Comitati", aggiungere la parola "tecnici" al comma secondo, abrogare la lettera a) al comma secondo, la lettera b) viene così modificata: "b) il Dirigente responsabile del Settore ambiente della Provincia, che lo presiede;".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Non viene accolto perché i Comitati provinciali di coordinamento sono organi istituzionali, per cui si respinge la parola "tecnici" e conseguentemente non si accolgono gli altri due commi.



PRESIDENTE

I proponenti ritirano l'emendamento.
49) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi, Giuliano e Mandrino: al comma secondo, la lettera c) viene così modificata: "c) il Dirigente responsabile del Settore ambiente del Comune capoluogo;".
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Si tratta più o meno della stessa questione. Non viene accolto.



PRESIDENTE

I proponenti ritirano l'emendamento.
Si proceda alla votazione dell'art. 14 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 50) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma primo, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) una quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale, concordata nell'ambito del Comitato regionale di indirizzo;".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 16 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 16 è approvato.
51) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi e Giuliano: il titolo del Capo IV viene così integrato: dopo "dell'ARPA" aggiungere "Regolamento".
L'emendamento viene ritirato dai proponenti.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 52) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma primo, lettera b), alla fine dopo le parole "le suddette attività", aggiungere le parole: "b) ..., sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
53) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma secondo, dopo le parole "a partecipazione pubblica" inserire le parole "ovvero di società che traggono finanziamento dal bilancio regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
54) Emendamento presentato dai Consiglieri Penasso, Carletto ed altri: al comma secondo, sostituire le parole "può essere altresì trasferito all'ARPA il personale operante nelle strutture" con le parole "è trasferito all'ARPA almeno il 50% del personale operante nelle strutture".
L'emendamento è ritirato dai proponenti.
55) Emendamento presentato dai Consiglieri Penasso, Carletto ed altri: al comma terzo, eliminare completamente perché si corre il rischio di depauperare ulteriormente i Servizi senza peraltro che tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge n. 61/94.
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Questo è delicato, Presidente, perché abroga dal testo le parole "nonché dei preesistenti Servizi di igiene pubblica delle UU.SS.LL.".



PRESIDENTE

Praticamente è accolto, conché vi sia un altro emendamento abrogativo che dovete preparare, però.



MARINO Massimo, Assessore regionale

No, dall'art. 18, comma terzo, del testo vigente, si tolgono le parole "nonché dei preesistenti Servizi di igiene pubblica".



PRESIDENTE

D'accordo, però bisogna sempre preparare il nuovo emendamento.
L'emendamento è modificato dall'Assessore Marino nel seguente modo: al comma terzo, abrogare da "nonché" a "UU.SS.LL.".
Pongo in votazione l'emendamento così modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
A questo punto l'emendamento presentato dai Consiglieri Penasso, Carletto ed altri è ritirato.
56) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: sostituire il comma quarto con il seguente: "Ai trasferimenti del personale di cui ai commi primo e secondo conseguono le riduzioni di organico o finanziarie previste dall'art. 3, comma secondo del DL n. 496/93 così come convertito dalla legge n. 61/94".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 18 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 18 è approvato.
57) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi, Giuliano e Mandrino che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 18 bis) - Regolamento.
1. Il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA, entro 120 giorni dalla costituzione dell'ARPA.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA".
L'emendamento è ritirato dai proponenti.
ART. 19 58) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: sostituire il comma primo con il seguente: "1. Al personale dell'ARPA si applicheranno i futuri accordi collettivi nazionali appositamente previsti. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del DL 3/2/1993 n. 29, al personale trasferito all'ARPA è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Resta in ogni caso salvo il trattamento previdenziale e pensionistico in godimento per il personale confluito nell'ARPA".
Tale emendamento è ritirato dal proponente.
59) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: sostituire il comma primo con il seguente: "1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del DL 3/2/1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni: a) al personale trasferito all'ARPA è confermato il trattamento giuridico ed economico, previdenziale e pensionistico in godimento b) al personale di nuova acquisizione si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale e pensionistico dei dipendenti regionali".
Tale emendamento è ritirato dal proponente.
60) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: all'inizio del comma secondo aggiungere: "2. Ai sensi dell'art. 2 bis del DL n. 496/93 così come convertito dalla legge n. 61/94,".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
61) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: alla fine del comma secondo aggiungere: "Il Direttore generale dell'ARPA con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
62) Emendamento presentato dai Consiglieri Pozzo, Chiezzi, Giuliano e Mandrino: il comma primo è così modificato: "1. Il personale dell'ARPA riveste lo stato giuridico di dipendente pubblico. La Regione Piemonte provvede all'unificazione dell'inquadramento in un unico comparto e contratto entro tre mesi dalla formazione dell'ARPA.
In fase di prima attuazione della presente legge al personale derivante dalle varie strutture di cui all'art. 18, fino all'espletamento della contrattazione di cui al comma primo, è temporaneamente mantenuto il trattamento economico in godimento".
Tale emendamento si intende ritirato, in quanto assorbito dall'emendamento seguente.
63) Emendamento presentato dai Consiglieri Bortolin, Peano, Penasso ed altri: il comma primo è così sostituito: "1. Ai sensi dell'art. 3, comma quinto, del DL 4/12/1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21/1/1994, n. 61, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma terzo, del DL 3/2/1993, n. 29, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. Qualora alla data del 31/12/1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma terzo, del DL 3/2/1993, n. 29, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e pensionistico del personale confluito all'ARPA resta quello in godimento".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 19 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 26 astensioni 4.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 64) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: al comma primo, lettera b), aggiungere alla fine dopo le parole "medesima destinazione d'uso": "b) ..., sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 20 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 20 è approvato.
65) Emendamento presentato dall'Assessore Marino: dopo l'art. 20, aggiungere il seguente nuovo articolo: "Art. 20 bis Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPA di cui all'art. 2, comma sesto, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge n. 61/94".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 20 bis, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 20 bis è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 21 è approvato.
66) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino, Bara, Goglio Masaracchio e Gallarini che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 21 bis Il Difensore Civico della Regione Piemonte, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dalla legge 9/12/1981 n. 50, ha il potere di intervenire anche nella materia ambientale e conseguentemente: a) verifica, d'ufficio ovvero su richiesta di cittadini singoli o associati, in ordine alle attività, anche omissive, svolte da soggetti pubblici o privati che comunque siano suscettibili di recare danni all'ambiente, e ne informa, al fine di attivare le procedure previste dall'art. 18 della legge 8/7/1986 n. 349, le competenti autorità dello Stato per i conseguenti adempimenti b) assicura l'effettivo esercizio dei diritti di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente da parte dei cittadini presso gli uffici della Giunta e la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 della citata legge n. 349/86 c) collabora - su richiesta - con l'ARPA.
Per i fini previsti dalla lettera a) dell'art. 2, i cittadini singoli o associati che intendono denunciare la presenza nel territorio regionale di situazioni di violazione di norme volte a tutelare l'ambiente, ovvero eventi, dolosi o colposi, suscettibili di arrecare danni all'ambiente alterandolo deteriorandolo, distruggendolo tutto o in parte, possono segnalarli al Difensore Civico per l'ambiente. Il Difensore Civico per l'ambiente, quando venga investito dalle segnalazioni di cui al primo comma, ha il diritto di richiedere specifiche informazioni e notizie in merito, per iscritto, ai competenti uffici regionali.
Di tale richiesta viene data immediata comunicazione ai soggetti che abbiano effettuato la segnalazione e, ove ritenuto opportuno, al Ministero dell'Ambiente o alla competente autorità giudiziaria.
Al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento dei compiti istituzionali, il Difensore Civico per l'ambiente ha il diritto di ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Regione, nonché dagli Enti e dalle Aziende dipendenti. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto al Capo dei rispettivi uffici competenti.
Il pubblico dipendente che ritardi o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico per l'ambiente è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla vigente normativa, su istanza del Difensore Civico medesimo.
Il Difensore Civico per l'ambiente, nell'ipotesi di comprovati casi di danno ambientale, ne dà immediatamente comunicazione agli Enti legittimati alla promozione della relativa azione di risarcimento.
Per quanto di ragione, si applicano al Difensore Civico per l'ambiente le norme previste dalla legge 9/12/1981 n. 50 istitutiva del Difensore Civico".
La parola al Consigliere Majorino per l'illustrazione dell'emendamento.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, poche parole per illustrare l'emendamento. Si tratta di un disegno di legge che, in attuazione di una legge nazionale, come dice l'art. 1, tende allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale.
Abbiamo ritenuto - e mi duole di non averne parlato in V Commissione dove nessuno di noi poteva essere presente non facendone parte - di presentare questo emendamento come una norma di chiusura per rafforzare, in materia ambientale, la tutela da parte del Difensore Civico.
Devo ricordare che, dopo la legge istitutiva del Difensore Civico, venne approvata una legge di un unico articolo che estendeva la facoltà di intervento del Difensore Civico alle strutture amministrative delle UU.SS.SS.LL.
Anche se è esatto che il Difensore Civico può già ora intervenire in materia di ambiente, l'emendamento tende ad esaltarne e rimarcarne la funzione, e a ricordare ai destinatari della legge che tale soggetto istituzionale può intervenire anche in materia di ambiente soprattutto quando, o d'ufficio o su segnalazione dei singoli o di associazioni ambientalistiche, riscontrasse attività od omissioni suscettibili di arrecare danno all'ambiente.
Sotto questo profilo e con questa motivazione, insisto perché venga inserito l'emendamento prima della fine della legge, a valere come norma di chiusura.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

L'emendamento non può essere accolto, perché, in buona parte, propone delle cose che possono essere già fatte da qualunque cittadino, non solo dal Difensore Civico.
Quando si scrive: "Il Difensore Civico per l'ambiente ha il diritto di ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Regione", è utile ricordare che non solo ne ha già diritto ora, ma ne ha diritto qualunque cittadino.
La stessa motivazione vale per la possibilità del Difensore Civico di occuparsi, nei rapporti a favore dei cittadini, di questioni di ordine ambientale. Sono funzioni che può svolgere già ora.
Vi è poi la frase: "collabora - su richiesta - con l'ARPA". Anche questo può farlo già ora. Inoltre è quasi sbagliato inserirle in una legge.
Non possiamo inserire in una legge che il Difensore Civico ha il diritto di ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Regione. Ne ha diritto qualunque cittadino.
Accolgo lo spirito dell'emendamento, ma non lo accolgo.
La questione di fondo reale è quella, più generale, di potenziare il ruolo e il rapporto del Difensore Civico con gli uffici regionali. Quindi non accolgo l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Adduci.



ADDUCI Donato

Le osservazioni che l'Assessore Marino ha testè evidenziato, rispetto all'emendamento presentato dal Consigliere Majorino, sono giuste nella sostanza. Tuttavia, sappiamo che è serio il problema dell'accesso all'informazione, ancorché conclamato e più volte proclamato dalle leggi esistenti; i cittadini incontrano notevolissime difficoltà ad accedere alle informazioni.
Quindi, mi pare utile ed importante accogliere quanto il Consigliere Majorino ha proposto in merito ai compiti del Difensore Civico, perch introduce uno spirito nuovo all'interno di uno strumento di controllo nuovo per l'ambiente.
Secondo me accogliere questa proposta stimola i cittadini a vigilare sulle attività che avvengono nell'ambiente e a segnalare eventuali violazioni, per cui i cittadini diventano essi stessi, in prima persona difensori dell'ambiente. Probabilmente esisteranno anche quelle difficoltà che diceva l'Assessore Marino, il quale mi pare ne abbia comunque colto lo spirito.
Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal collega Majorino. Se fosse possibile trovare una formulazione leggermente diversa che consenta di introdurre questo principio nuovo e anche bello in una legge come quella in dicussione, ciò rappresenterebbe sicuramente un tassello in più per fare dell'ARPA uno strumento ancora più efficace.
Sarebbe comunque un tassello in più in difesa dell'ambiente (e soltanto il Padreterno sa se ce n'è bisogno).



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Se non se ne mette in discussione l'utilità, utilizzare in modo specifico con una norma di legge il ruolo del Difensore Civico a sostegno di istanze di cittadini che si muovono in difesa dell'ambiente, mi sembra giusto. Può darsi che il testo, così com'è scritto, non sia inseribile ipso facto in un emendamento all'interno della legge, ma se correzioni bisogna apportare, facciamole ed inseriamo questo testo che, in ogni caso, il Gruppo vota.



PRESIDENTE

La parola ancora all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Non viene accolto.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'emendamento per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 11 Consiglieri hanno risposto NO 22 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri.
L'emendamento è respinto.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 22 è approvato.
67) Emendamento presentato dall'Assessore Marino che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 23 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione del nuovo art. 23 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 25 astensioni 4.
L'art. 23 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTICELLI



PRESIDENTE

L'esame dell'articolato è terminato.
Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Rivalta ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi

Esprimo la mia soddisfazione.



PRESIDENTE

E noi la nostra per la sua collaborazione.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 32 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 8 Consiglieri.
La legge è approvata.
E' stato presentato un ordine del giorno a firma dei Consiglieri Maggiorotti, Penasso, Peano, Bortolin, Calligaro e Mandrino, su argomento strettamente connesso a quello della legge, quindi potrebbe essere esaminato.
La parola all'Assessore Marino.



MARINO Massimo, Assessore regionale

Ovviamente ci è pervenuto adesso. Se fosse possibile rimanderei la votazione di questo ordine del giorno, perché presenta dei punti molto delicati sui quali vorrei riflettere.



PRESIDENTE

La richiesta della Giunta è di esaminare l'ordine del giorno in altra seduta, quindi il punto rimane iscritto.


Argomento: Beni culturali (tutela, valorizzazione, catalogazione monumenti e complessi monumentali, aree archeologiche) - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame progetto di legge n. 494: "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 494.
La parola al relatore, Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi, relatore

Questa è una proposta di legge che viene in aula dopo un periodo di esame durato a lungo, dovuto anche all'interruzione della sua istruttoria.
Questa legge è stata presentata all'origine dal collega Tapparo, quindi prima delle elezioni dell'anno scorso. Fu presa in considerazione in II Commissione, si incominciò l'esame e anche l'approfondimento di questa proposta, fu poi interrotto al momento in cui il collega Tapparo fu eletto in Parlamento. Venne ripresentata dai colleghi della V Commissione nell'estate scorsa e poi ripresa in considerazione nell'inverno. Rispetto alla primitiva formulazione del collega Tapparo ci sono state variazioni anche significative dal punto di vista del principio a cui era ispirato e della sua struttura. La legge attuale si pone, partendo dai contenuti della primitiva proposta di legge, di tutelare gli alberi di carattere storico monumentale in quanto la loro formazione arborea ha assunto caratteristiche di eccezionalità anche dal punto di vista della loro presenza nell'ambiente e nel paesaggio. Paesaggio storico perché alcuni alberi sono collegati ad eventi storici, richiamati spesso dalla cultura popolare, oppure addirittura nei richiami scolastici per l'esistenza nei momenti storici della nostra Regione. La Commissione ha ampliato la tutela da queste caratterizzazioni storico monumentali a tutte le presenze arboree che hanno un significato paesaggistico importante, siano essi presenti nel territorio di campagna, di montagna, di collina, extra-urbano, siano - questa è la sottolineatura che voglio fare - presenti nel territorio urbano. Mi limito a chiarire questo ultimo aspetto: la Commissione ha ritenuto importante la tutela e la difesa delle arborazioni presenti nei tessuti urbani, sempre più limitate. Molte periferie si sono espanse senza tenere conto dei significati arborei, del significato climatico, del significato ambientale e paesaggistico delle presenze arboree nella città. Nella stessa città di Torino, ma credo che questo avvenga anche in altri luoghi, per molte ragioni, per problemi patologici da cui sono afflitte le presenze arboree per problemi di incremento dei fenomeni patologici dovuti all'inquinamento molte delle presenze arboree stanno scomparendo. Proprio questa mattina venendo qui in Consiglio, mi sono trovato la sorpresa di tagli a raso di quel viale di pioppi e cipressini che è collocato lungo la Dora. Sono sempre sorprese spiacevoli, un cambiamento significativo, radicale dell'ambiente e anche una sorta di sensazione. Poi non sarà così, sarà a fini curativi, a fini di ricollocazione di nuove essenze, ma è anche una presenza in qualche modo sgradevole, di disastro. C'è un problema di difesa di queste strutture arboree, io conosco di più Torino delle altre città certamente Torino si fa conoscere proprio per la sua storia, la sua caratterizzazione, per la presenza dei viali che, nella misura e nell'articolazione in cui sono presenti nella città, hanno un significato forse unico. Costituiscono struttura del tessuto urbano, del vecchio tessuto che si è ingrandito a partire da quello reticolare romano e hanno un significato paesaggistico e monumentale, oserei dire, proprio perché gli alberi hanno una struttura che assume, soprattutto per le essenze di alto fusto, una caratterizzazione anche strutturale di costruzione, vegetale, ma di costruzione. Da molti studiosi questi viali sono stati considerati di valore storico ed ambientale non minore di altri costruiti dall'uomo e sistematicamente vediamo che deperiscono; non sempre c'è la garanzia che gli interventi fitopatologici siano stati quelli giusti o quelli necessari.
C'è un disprezzo di queste alberature per far posto a maggiore accessibilità veicolare.
Ne abbiamo parlato anche in Commissione, abbiamo considerato che questa politica è sbagliata, nei vecchi centri storici i tessuti viari sono ristretti rispetto a quelli che ci sono all'esterno; sembra davvero una forzatura che non ha prospettive, quella di cercare di fare entrare, magari anche a discapito dei viali e delle alberate, un numero maggiore di veicoli di quello che queste vie possono sopportare.
La costruzione dei parcheggi nei centri storici ha la funzione di forzare l'accentramento dei veicoli; credo che tutto questo ci dia idea di come davvero le presenze arboree, in generale quelle più significative come la legge vuol tutelare, ma soprattutto nelle città, siano davvero messe in pericolo.
Quindi è una legge che propone un catasto di queste presenze, che propone, a partire da questo catasto, l'inclusione fra i beni culturali ambientali tutelati, ai sensi della legge n. 1497/39 e che apre ad una maggiore attenzione a queste presenze e possibilmente - io auspico - ad una politica della loro tutela e non alla loro scomparsa dai centri urbani.
Siamo abituati a vedere immagini di centri urbani anche suggestivi, in cui però soltanto gli edifici costituiscono gli elementi di tipo ambientale.
Credo che valga la pena, nella nostra esperienza di paese mediterraneo, e nel caso della nostra Regione che ha una cultura sabauda in questo senso di introdurre una cultura di attenzione anche per il futuro di queste presenze arboree.
La legge ha questa finalità e spero che la sua attuazione possa dare dei frutti proprio in questa direzione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Gentile Presidente, colleghe e colleghi, mi associo al giudizio positivo espresso dal collega Rivalta su questo provvedimento che viene proposto al Consiglio nella naturale, motivata disattenzione del momento...
Ho preso la parola, anche se potrebbe apparire inutile, per manifestare la soddisfazione nel vedere che sia dal disegno di legge originario, sia dal secondo testo successivamente presentato in Commissione sono stati eliminati molti aspetti di eccessiva tentazione vincolistica.
I pericoli di vincolo incondizionato esistevano; ora sono stati posti dei filtri ragionevoli e si è anche ipotizzata la procedura di abbattimento di alberi importanti dove è necessario. Mi pare, dunque, che la ragionevolezza si sia accompagnata alla necessità della tutela. Credo anche che, in questo momento e soprattutto dopo, si debba invocare l'intelligenza nell'applicazione della norma.
Collega Rivalta, io sono sempre molto preoccupato per queste leggi approvate un po' in fretta e a fine legislatura e sono preoccupato per quelle leggi che hanno un valore puramente esemplare, nel senso che, alla fine, ad essere interessati alla loro applicazione sono pochi soggetti più responsabili o più costretti ad esserlo. Mi riferisco - perché l'esempio sia chiaro - ad un articolo importante della legge n. 56, il famoso 91 bis che dovrebbe sollecitare i 1.209 Comuni all'impegno alla tutela. La risposta a questo articolo, a diciassette anni dalla sua approvazione, è assolutamente modesta ed interessa al massimo ottanta-novanta Comuni in Piemonte: tutti gli altri operano senza ricordare che questo articolo esiste e che al riguardo esistono degli obblighi precisi. Figurarsi in questo caso, dove non si impongono neppure obblighi e si chiede soltanto l'attivazione dei soggetti interessati o dei più sensibili. Il timore è che sia applicato da qualche parte e che da tutte le altre parti le cose continuino come sono state ora denunciate dal collega Rivalta.
A chi continuerà questa fatica dico che bisognerebbe cominciare a vedere se le leggi, soprattutto in materia ambientale, siano state applicate e come vengono applicate. C'è da auspicare che la burocrazia sia in grado di controllare delle reti così vaste come quelle proposte in questa e in altre leggi.
Credo sia anche giusto ricordare che il collega Tapparo ha avviato questa riflessione e che il collega Rivalta l'ha portata a compimento assieme all'Assessore competente sulla materia.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, qui ci sono molte parole in libertà, però ogni tanto, anziché ascoltare solamente, si dovrebbe riflettere. Quello che diceva il collega Nerviani è di grande significato: è inutile che continuiamo a fare leggi che affidano questo tipo di gestione a Comuni assolutamente disinteressati, polverizzati e di culture diverse; alcune cose di una qualche ambizione, sia pure modesta come questa, dovrebbero vedere la Regione nella sua azienda parchi comunali urbani (e poi con l'azienda che spero si occuperà di tutto questo e farà dei parchi regionali) realizzare questa ricerca o questo censimento, anche per evitare che ci sia il nocciolo di tizio vicino al frassino di un altro.
In sostanza, la Regione recuperi un ruolo proprio.
Su questa vicenda, raccomando al Consiglio, e quindi al destinatario della legge, l'opportunità che la Giunta si ponga un obiettivo: ripristinare, facendo le opportune ricerche storiche, gli alberi della libertà piantati dalle truppe napoleoniche, che sicuramente rappresentano una testimonianza che va mantenuta. Questi alberi non sono solo delle piante cresciute, ma rappresentano un pezzo non insignificante della nostra storia.
Personalmente sono testimone di opere di restaurazione nei confronti di questi alberi, cioè il loro abbattimento, politicamente voluto nella nostra generazione. Se gli alberi della libertà fossero reindividuati (se ci sono) o reimpiantati (dove non ci sono più) per segnare come abbiano avuto nel passato un valore emblematico e significativo, ciò potrebbe essere paradossalmente una caratteristica, anche dal punto di vista dell'immagine generale, non di secondaria importanza.
Sarebbe magari il caso, a questo proposito, fare una raccolta dei provvedimenti adottati in quell'epoca curiosa, quindi mi sembrerebbe bene che accanto all'albero delle libertà di Exilles fosse pubblicato e reso più conosciuto il provvedimento di confisca e di lottizzazione del Forte di Exilles, che si prevedeva dovesse essere abbattuto. Quello che soprattutto mi sembra interessante lasciare alla nostra tradizione è il fatto che il sito venisse lottizzato e che i suoi proventi venissero utilizzati per la costruzione della scuola del paese (quindi tra la Bosnia e i francesi dell'800 c'è un po' di differenza).
Penso che cose di questo genere, visto che facciamo una legge, possano essere occasione di riflessione e di memoria per tutti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

La prima istituzione che dovrebbe dare attuazione alle proprie leggi è proprio la Regione. Tutta questa materia che riguarda i sistemi alberati o gli alberi di particolare valore dovrebbe far parte della documentazione degli strumenti urbanistici comunali, in quanto soggetti di tutela della legge n. 1497.
La questione che ha posto il Consigliere Nerviani è molto giusta, ma sta un po' alla vita e al comportamento dell'istituzione regionale stessa coninvolgere tutti i Comuni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Intervengo telegraficamente, concordando con le sollecitazioni che venivano fatte alla Regione. E' evidente che questa legge - che può essere una legge di puri principi che tutti magari votiamo volentieri, ma poi non si applica può diventare una legge operativa se entra a far parte della pratica urbanistica abituale, cioè il censimento degli alberi assume pregio e valore se diventa una delle pratiche che i Comuni sviluppano nell'adeguamento dei Piani regolatori.
Cogliamo, lasciandola agli atti per la futura Giunta e il futuro Consiglio, la sollecitazione ad una particolare attenzione relativamente al censimento degli alberi della libertà. E' comunque importante essere arrivati - e di questo abbiamo discusso per molto tempo in Consiglio all'approvazione di questa legge.
Abbiamo già trattato altre leggi come questa, che spesso vengono approvate perché pochi prestano attenzione ai testi, apparentemente poco importanti; potrebbero invece portare a cambiare degli atteggiamenti culturali rispetto, in questo caso, agli alberi, troppo spesso di grande valore, ma considerati come cose di non particolare rilevanza.
Alla Giunta fa molto piacere avere recepito una sollecitazione consiliare in questa materia ed essere arrivati alla formulazione di un testo, certamente non rigidamente vincolistico (perché non avrebbe senso su una cosa viva come sono gli alberi), ma che è di sollecitazione alla tutela e alla valorizzazione di questi oggetti importantissimi del nostro patrimonio storico e naturalistico come sono gli alberi monunentali, ma anche i sistemi di alberi monumentali, come diceva il Consigliere Rivalta.



PRESIDENTE

Passiamo dunque all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 35 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Tutela dell'ambiente - Inquinamenti: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 1097: "Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie - Art. 37 L.R. 2/11/1982, n. 32 - approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 7/12/1983 n. 611-10668"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 1097.
Non essendovi richieste di parola pongo in votazione tale deliberazione per appello nominale, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 28 Consiglieri si sono astenuti 7 Consiglieri.
La deliberazione è approvata.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 577: "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 577.
La parola alla relatrice Bianca Vetrino, che ha facoltà di intervenire.



VETRINO Bianca, relatrice

Dò per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "L'art. 28 della L.R. 22/3/1992, n. 12, stabilisce che l'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali siano disciplinati con legge regionale che preveda, altresì, le sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle norme comportamentali imposte.
La regolamentazione delle forme di fruizione è necessaria per garantire un uso corretto del territorio, compatibile con la natura del vincolo di tutela imposto, contemperando le esigenze dei fruitori, anche in termini di riqualificazione e valorizzazione delle economie locali, con le esigenze di protezione dell'ambiente naturale.
Il presente disegno di legge propone le norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè istituito con la L.R.
30/5/1980, n. 66.
E' composto da 24 articoli che interessano i vari aspetti della realtà del Parco e sono conformi alle finalità ed alle norme vincolistiche individuate dalla legge istitutiva.
I primi due articoli disciplinano l'accesso al Parco e la circolazione dei mezzi motorizzati, stabilendo specifici divieti ed individuando, nel contempo, i casi di esclusione dal rispetto degli stessi in relazione a motivi di interesse pubblico o motivi legati a particolari attività esercitate dai privati.
Seguono poi gli articoli relativi all'abbandono di piccoli rifiuti, al lavaggio di stoviglie ed automezzi, all'accensione di fuochi ed agli abbruciamenti, questi ultimi regolati dalla recente L.R. 9/6/1994, n. 16: 'Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi' che detta nuove norme e stabilisce nuove sanzioni in materia.
Gli artt. 8, 9 e 10 disciplinano la raccolta della flora spontanea, dei funghi, dei prodotti del sottobosco e della fauna minore. In ordine alla raccolta dei funghi, in particolare, si fa esplicito riferimento alla legge dello Stato 23/8/1993, n. 352, che stabilisce nuove norme anche per i Parchi e le Riserve naturali regionali vietando la raccolta, salvo diversa disposizione dei rispettivi organismi di gestione, in aree individuate dagli organismi medesimi.
Gli articoli successivi disciplinano l'introduzione dei cani nel Parco e l'esercizio della pesca e regolamentano l'uso di apparecchi acustici e dell'attività fotografica al fine di salvaguardare la quiete dell'ambiente in genere.
Seguono, poi, norme sull'esercizio del commercio ambulante, sul campeggio, limitato ad aree puntualmente individuate dall'Ente di gestione e sulla raccolta di rocce e minerali, consentita solo a fini didattici e scientifici su specifica autorizzazione del Consiglio direttivo. La norma relativa alla raccolta delle rocce e dei minerali riconferma quanto già stabilito, in materia, dalla legge istitutiva del Parco, all'art. 9 lettera f), e conferma anche l'entità della sanzione prevista per la violazione della norma stessa.
Infine, gli artt. 18 e 19 prevedono divieti a tutela degli animali selvatici, rimandando all'art. 29 della L.R. 17/10/1979, n. 60: 'Norme per l'esercizio della caccia nella Regione Piemonte' per la procedura da seguire in caso di rinvenimento degli stessi o di parti di essi ed inserendo altresì l'intervento della Direzione del Parco non contemplato nella legge citata.
L'art. 20 disciplina l'esercizio del pascolo con riferimento alle prescrizioni di massima e di Polizia forestale, riservando al Consiglio direttivo del Parco la facoltà di disporre differenti modalità di utilizzo dei pascoli in relazione a motivazioni di carattere tecnico-scientifico conseguenti a studi specifici sull'argomento.
Gli ultimi articoli prevedono la possibilità di deroga alle norme per motivi ben precisi riferiti alla ricerca scientifica, alla didattica o a compiti istituzionali, l'espletamento del servizio di vigilanza ad opera del personale del Parco e di tutti i soggetti a cui le leggi in materia attribuiscono detta funzione, nonché le procedure per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni, conseguenti alle violazioni commesse individuate in ogni articolo del presente disegno di legge".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Volevo solo ricordare che all'o.d.g. dell'aula vi è anche il Regolamento del Parco naturale della Val Troncea.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Germanetto.



GERMANETTO Michelino

Volevo solo richiamare alla responsabilità del Consiglio che sono solo 35 i presenti chiamati a votare disposizioni assai importanti, la cui discussione non supera i 34/35 secondi - peraltro seguendo un ordine d'importanza di cui non sappiamo nulla.



PRESIDENTE

L'ordine seguito è quello dell'o.d.g.: si tranquilizzi, Consigliere.
Peraltro, non stiamo discutendo disegni di legge corposi, ma di norme per l'utilizzo e la fruizione di alcuni Parchi, i quali, per carità, sono anchéessi fondamentali, ma i provvedimenti relativi non sono certo di vasta portata.
Passiamo alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 23 è approvato.
ART. 24 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 24 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 30 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
La legge è approvata.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 576: "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 576.
La parola alla relatrice Bianca Vetrino, che ha facoltà di intervenire.



VETRINO Bianca, relatrice

Dò per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono disciplinati, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/3/1990, n. 12, da leggi regionali che ne stabiliscono le forme e prevedono, nel contempo, le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione delle norme comportamentali.
La regolamentazione delle forme di fruizione è necessaria al fine di garantire un uso del territorio che sia compatibile con la natura del vincolo di tutela imposto ed al fine di consentire che la riqualificazione e la valorizzazione delle economie locali, che rientrano tra le finalità della legge istitutiva del Parco, possano avvenire nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente.
Il presente disegno di legge propone le norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito con la L.R. 28/12/1978, n. 84, modificata con LL.RR. 5/8/1986, n. 33, 7/9/1987 n. 48 e 26/3/1990, n. 16; è composto da 39 articoli che interessano i vari aspetti della realtà del Parco e sono conformi alle finalità individuate all'art. 3 della legge istitutiva, nonché alle norme vincolistiche individuate all'art. 8 della stessa legge.
Prevede norme che disciplinano l'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nel Parco, limitando quest'ultima a percorsi puntualmente individuati e stabilendo, altresì, specifici divieti per autocarri, camper e roulotte.
Regolamenta la fruizione delle aree, ubicate all'interno del parco classificate come Riserve naturali integrali, speciali ed orientate introducendo, in relazione alla peculiarità delle loro caratteristiche ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste per il rimanente territorio del Parco.
In ordine alla regolamentazione delle operazioni che comportano l'accensione di fuochi, agli artt. 8 e 9 richiamano la normativa relativa alla protezione dei boschi dagli incendi, entrata recentemente in vigore e contenuta nella L.R. 9/6/1994, n. 16, e le conseguenti violazioni amministrative previste per le violazioni della stessa.
Sono poi stabilite norme per la raccolta della flora spontenea, dei prodotti del sottobosco, dei funghi, dei minerali e delle rocce fossili; in particolare, la raccolta di alcuni tipi di flora, non inseriti nell'elenco delle specie a protezione assoluta, è consentita ai soli residenti in considerazione degli usi e delle consuetudini locali.
La raccolta dei funghi è disciplinata con riferimento, oltre che alla L.R. 2/11/1992, n. 32, alla legge dello Stato 23/8/1993, n. 352 'Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati', che detta, tra l'altro, nuove disposizioni per le aree protette vietando la raccolta dei funghi, fatte salve diverse disposizioni stabilite dai rispettivi organismi di gestione.
Il presente disegno di legge prevede, altresì, norme relative alla tutela della fauna minore e stabilisce divieti per l'introduzione di animali, sia selvatici sia domestici, con le eccezioni miranti a consentire il normale svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, nonché le attività di Polizia fitopatologica, veterinaria, forestale e le catture a scopo didattico e scientifico.
Disciplina il pascolo degli animali limitandolo ai titolari di contratti d'affitto che sono tenuti a rispettare precise modalità contenute nei contratti medesimi, nonché l'esercizio della pesca che è vietato, fatti salvi i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici.
Sono, inoltre, previste norme per la disciplina dell'esercizio del campeggio, nonché norme per lo svolgimento delle attività speleologica alpinistica, scientifico-didattica, fotografica, ippica, canoistica, ciclo alpinistica e delle attività sportive, ricreative ed escursionistiche in genere.
L'art. 34 prevede poi disposizioni relative allo svolgimento di attività economiche di produzione e commercializzazione, nonché di servizi turistico-informativi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normative vigente, sia statale sia regionale, in ordine agli obiettivi di promozione e valorizzazione delle economie locali nei territori delle aree protette regionali.
Gli articoli che stabiliscono limitazioni e divieti, imponendo precise regole comportamentali, prevedono anche le sanzioni amministrative applicabili in presenza di violazioni delle limitazioni e dei divieti medesimi, così come disposto dall'art. 28, comma secondo, della L.R. n.
12/90.
L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati dal personale di vigilanza, individuato all'art. 38 del presente disegno di legge, nei limiti e secondo i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, e di cui alla L.R. 2/3/1984, n. 15".



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, si proceda alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 23 è approvato.
ART. 24 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 24 è approvato.
ART. 25 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 25 è approvato.
ART. 26 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 26 è approvato.
ART. 27 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 27 è approvato.
ART. 28 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 28 è approvato.
ART. 29 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 29 è approvato.
ART. 30 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 30 è approvato.
ART. 31 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 31 è approvato.
ART. 32 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 32 è approvato.
ART. 33 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 33 è approvato.
ART. 34 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 34 è approvato.
ART. 35 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 35 è approvato.
ART. 36 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 36 è approvato.
ART. 37 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 37 è approvato.
ART. 38 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 38 è approvato.
ART. 39 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
L'art. 39 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 31 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegate al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,05)



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