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Dettaglio seduta n.341 del 28/02/95 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 6) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Beltrami, Germanetto, Leo, Peano e Picchioni.


Argomento: Parchi e riserve - Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 488: "Norme per la tutela dei biotopi"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 9) all'o.d.g., che prevede l'esame del progetto di legge n. 488.
La parola alla relatrice, Consigliera Vetrino.



VETRINO Bianca, relatrice

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la politica regionale in materia di aree protette iniziata con la L.R. 4/6/1975, n, 43, e proseguita con la L.R. 22/3/1990, n. 12, ha portato nel 1993 al completamento del programma previsto dal Piano regionale delle aree protette, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 21-37617 in data 15/5/1990 mediante l'istituzione di 55 aree per complessivi 134.327 ha (5,28% del territorio regionale) e l'affidamento della loro gestione a 32 Enti.
La politica di tutela ha condotto fino ad ora all'individuazione di un complesso ed eterogeneo sistema di aree di varie dimensioni e di diverso interesse specifico, affrontando le più urgenti esigenze di protezione e di valorizzazione delle risorse non solo ambientali, ma anche di carattere storico, artistico, culturale e prestando, nel contempo, particolare attenzione alle attività economiche locali compatibili.
Nell'ambito della politica regionale delle aree protette è stato inoltre sviluppato, a partire dal 1995, un Sistema Informativo Naturalistico Regione costituito da Banche dati naturalistiche, numeriche e cartografiche. Tale Sistema, integrato nel Sistema Informativo Naturalistico Ambientale (SINA) e nel Sistema Informativo Territoriale Ambientale (SITA), raccoglie e sistematizza i dati naturalistici contenuti negli studi e negli strumenti di pianificazione prodotti per le singole aree protette. Esso è tuttora costituito dalle seguenti Banche Dati: Parchi, Floristico-Vegetazionale, Ornitologica, Mammiferi, Ittiologica Zone umide, Grotte.
Le Banche Dati sono state installate anche presso alcune aree protette dove sono implementate dal personale e dove vengono impiegate per le attività di ricerca, gestione, informazione.
Al fine di una migliore e più mirata azione di tutela si pone, a diciotto anni dalla prima legge quadro ed a conclusione del programma previsto dal Piano regionale delle aree protette, la necessità di procedere ad un sistematico ed organizzato inventario attraverso un censimento delle risorse naturalistiche e dei siti di maggiore interesse.
Questa attività, estesa omogeneamente e sistematicamente su tutto il territorio regionale, è premessa fondamentale per orientare qualsiasi processo pianificatorio e consentirà inoltre di verificare e precisare lo specifico interesse di aree già tutelate ai sensi delle leggi in materia di tutela paesaggistico-ambientale, nonché di indirizzare le prescrizioni di salvaguardia.
Essa risponde, inoltre, ad una specifica iniziativa della Comunità Europea - Corinne Biotopes Project - approvata con decisione del Consiglio della Comunità Europea n. 85/338/CEE in data 27/6/1987 e n. 90/150/CEE in data 22/3/1990 che ha l'obiettivo di costituire un inventario dei biotopi di maggiore interesse per la conservazione della natura nella Comunità e di realizzare un sistema informativo per archiviare, analizzare, elaborare e rendere disponibili i dati.
Il Ministero dell'Ambiente, in attuazione di tale Direttiva, nonch della legge 6/12/1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", ha avviato il Progetto BioItaly con cui intende organizzare e sistematizzare le informazioni sulle aree di maggiore interesse naturalistico protette e da proteggere; il quadro delle informazioni così raccolte contribuirà inoltre, alla definizione della Carta della Natura, di cui all'art. 3 della legge n. 394/91.
Il presente disegno di legge prevede, in tale quadro, l'individuazione e lo studio delle piccole aree di interesse naturalistico esistenti sul territorio regionale, al fine di proporre specifiche forme di tutela e di gestione delle stesse.
Tali siti sono definiti, secondo quanto stabilito dal Progetto Corinne Biotopes, come "aree o corsi d'acqua che costituiscono entità ecologiche di importanza per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che essi siano protetti dalla legislazione". Sono quindi ben precise entità territoriali, luoghi, non veri e propri biotopi. Questi, dal punto di vista scientifico, sono infatti definiti come "luogo con caratteristiche chimico fisiche relativamente uniformi, in cui vive una data biccenosi insieme alla quale forma un ecosistema" (Lanza 1982). E' evidente quindi che il biotopo come tale, non è un'entità definibile con precisione sul territorio d'altra parte il presente disegno di legge si propone di individuare e tutelare anche le emergenze di tipo geologico, morfologico, realtà meglio definibili come geotopi.
In attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali e ad integrazione e completamento della politica regionale delle aree protette delineata dalla L.R. 22/3/1990, n. 12, il presente disegno di legge definisce, pertanto, una mirata ed efficace tutela delle realtà di maggiore interesse naturalistico, anche nell'ambito di aree protette già istituite.
A tale scopo, le categorie di cui all'art. 5 della L.R. n. 12/90 sono integrate con l'inserimento della tipologia d bis) Biotopi, mentre il Piano regionale delle aree protette è integrato con la previsione dell'Elenco dei Biotopi.
Per l'inserimento nel Piano regionale delle aree protette ed al fine di verificare la compatibilità degli interventi, è inoltre prevista la predisposizione per ogni biotopo di una cartografia con indicati i confini e di una specifica scheda in cui devono essere indicate le motivazioni naturalistico-ambientali che ne hanno determinato l'inserimento nel Piano i caratteri di vulnerabilità, i rischi di alterazione e gli obiettivi della tutela (art. 3).
Per l'organizzazione delle informazioni e per la gestione dei Biotopi in attuazione dei Progetti Corinne Biotopes e BioItaly è costituita la Banca Dati dei Biotopi (art. 9) e prevista la redazione della Carta degli habitat di interesse regionale; tale Carta rappresenta inoltre uno degli elementi costitutivi della Carta della Natura prevista dall'art. 3 della legge 6/12/1991, n. 394.
La gestione dei biotopi è affidata con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione alle specifiche realtà, alle esigenze di efficacia ed in attuazione dei disposti di cui alla legge 8/6/1990, n. 142, e di cui alla L.R. 21/7/1992, n. 36, agli Enti di gestione delle aree protette esistenti, qualora il biotopo ricada all'interno di esse, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province territorialmente interessati, alle Associazioni ambientalistiche o direttamente ai privati.
Per raggiungere gli obiettivi definiti nella Scheda di cui all'art. 3 nonché per definire i programmi finanziari, i soggetti a cui è affidata la gestione dei biotopi redigono progetti che devono essere approvati dalla Regione (art. 5).
E' infine previsto che i biotopi, fin dall'inserimento nel Piano regionale delle aree protette, siano sottoposti a regime di tutela ai sensi della legge 8/8/1985, n. 431 (art. 6).
Poiché i biotopi sono caratterizzati da un'elevata specificità e poich nella scheda di cui all'art. 3 sono definiti con precisione gli elementi naturalistici, la vulnerabilità, i rischi, gli obiettivi della tutela, in tali aree il controllo e la tutela sono esercitati attraverso la programmazione degli interventi, la progettazione ed il processo autorizzativo nell'ambito della legge n. 431/85.
In ultimo, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa vigente in ordine alle aree protette regionali, l'art. 10 stabilisce che la sorveglianza sui biotopi sia affidata agli agenti di vigilanza degli Enti pubblici interessati territorialmente dagli stessi nonché alle guardie ecologiche volontarie previste dalla L.R. n. 32/82 previa convenzione con gli Enti medesimi.
Il testo esaminato dalle Commissioni II e V in sede congiunta è stato licenziato all'unanimità nella seduta del 16/2/1995, acquisito il parere favorevole della Commissione bilancio.
Ne raccomando una rapida approvazione da parte dell'aula.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

A nome del Gruppo di Rifondazione Comunista esprimo apprezzamento per il disegno di legge n. 488 "Norme per la tutela dei biotopi", per due motivi.
Il primo, di carattere generale. Si tratta di una legge che nell'ambito delle aree protette presta la particolare, dovuta attenzione a quelle porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura e che quindi verranno incluse nel Piano regionale delle aree protette. Mi sembra inoltre che questa decisione corrisponda a programmi precisi della Comunità Europea, alla cui realizzazione la Regione Piemonte concorre.
Secondo motivo. L'individuazione dei biotopi non viene lasciata "a maglia bernarda", nel senso di individuare in modo non cogente delle aree di interesse naturalistico; giustamente, la normativa si spinge sino al punto di poter espropriare queste aree, che vengono individuate come aree in cui sono contenuti dei biotopi. Infatti l'art. 8 recita: "Le aree gravate dai vincoli di tutela dei biotopi possono essere espropriate nei seguenti casi...", e i casi sono abbastanza di carattere generale.
Pertanto non si tratta di una legge di facciata, ma di una legge seria di tutela della natura, che può giungere anche all'acquisizione coatta dei terreni, ove ricorrano delle situazioni quale quella di ripristino delle condizioni originarie dei biotopi. Se ci sono delle aree che sono state aggredite da interventi di varia natura, queste possono essere espropriate e ricondotte alla tutela del biotopo.
Questi sono i due motivi, per rimanere in termini sintetici, per i quali diamo un giudizio positivo alla legge in discussione.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 11 sono soppresse le parole "ove possibile".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Ci sono dei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi non è possibile. Per esempio: se uno taglia un bosco, può ripiantare le piante questo però non può essere considerato ripristino dello stato dei luoghi, e quindi non può essere necessariamente sostitutivo della sanzione.
Il ripristino dello stato dei luoghi nella legge n. 431 è alternativo al pagamento delle sanzioni, cioè può essere imposto o il pagamento della sanzione o il ripristino dello stato dei luoghi: qualora il ripristino non ricostituisse la qualità del biotopo, si potrebbe imporre la sanzione; cioè non vale la pena di prescrivere il ripristino.
Concordo sul fatto che, ove possibile, è bene imporre il ripristino.
Non è una cosa gravissima ma, come dicevo al collega Chiezzi, se ciò non è possibile (e casistiche in cui ciò non è possibile ve ne sono), significa sostanzialmente rinuciare alla sanzione, fare un ripristino abborracciato.
Pregherei dunque il Consigliere Chiezzi di ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Probabilmente, nel merito ha ragione l'Assessore ad avere delle riserve su questo emendamento, ma in termini legislativi sembrerebbe che la sanzione debba essere ipotizzata; se poi non è possibile, dovrà emergere l'impossibilità di realizzare la sanzione, ma non ritengo opportuno ipotizzare la sanzione solo se è possibile. Il ripristino deve essere considerato una sanzione, una conseguenza normale; se poi oggettivamente la sanzione non sarà praticabile, dovrà essere dimostrata la ragione che impedisce l'attuarsi della norma, e non che la norma in s' debba dimostrare la possibilità del ripristino prima di essere erogata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Sono anch'io favorevole a questo emendamento, oltre che per le argomentazione svolte dal proponente Consigliere Chiezzi e dal Consigliere Marchini, anche perché l'inciso "ove possibile" potrebbe dare luogo nell'applicazione concreta, a certe discrezionalità.
Quindi - ripeto - anche per evitare discrezionalità nell'applicazione della sanzione, sono favorevole all'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 11 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 31 voti contrari 2.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 31 voti contrari 2.
L'art. 12 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero testo della legge.
La parola al Consigliere Giuliano.



GIULIANO Valter

Colleghe e colleghi, nell'Anno Europeo per la conservazione dell'Ambiente (anno 1995), questo provvedimento assume, secondo noi, un significato particolare e di rilievo. Infatti, da un lato va a completamento della politica di tutela del territorio che la nostra Regione sta attuando pur con accelerazioni e rallentamenti a fasi alterne, ma comunque con un'ammirevole continuità dalla metà degli anni '70 dall'altro, perché consente di dotarci di un ulteriore strumento più agile ma non per questo meno importante all'interno di queste politiche.
E' infatti importante che ai parchi naturali, alle riserve speciali alle riserve orientate, alle riserve integrali, alle aree attrezzate si affianchi una rete di biotopi che vanno a conservare, a tutelare, a ripristinare delle emergenze particolari dell'ambiente naturale piemontese.
Lo abbiamo più volte ripetuto: la politica di tutela ambientale, per quanto attiene alla completezza della rappresentatività degli habitat che ci sono nella nostra Regione, purtroppo, nonostante la politica di questi anni, non può ancora al momento ritenersi sufficientemente completata.
La rete dei biotopi può essere utile a questo completamento e quindi al completamento di un disegno che alla fine dovrà garantire alle generazioni future un ambiente il più possibile simile a quello che abbiamo trovato con tutte le varietà e le variabilità che nella nostra regione ha avuto. La nostra è una regione caratterizzata da passaggi di ambiente eccezionali che solo poche altre regioni hanno: andiamo dai 4.000 metri del Gran Paradiso (la massima vetta completamente italiana) fino alla Pianura Padana. In questo susseguirsi di fasce altimetriche, vegetazionali e faunistiche abbiamo veramente una preziosità di elementi che è bene tutelare.
La differenziazione degli ambienti è fondamentale per garantire anche quella tanto spesso ricordata biodiversità sulla quale si è impegnata la comunità internazionale, a partire dalla Conferenza mondiale di Rio de Janeiro (una comunità di livello internazionale che non è solo quella scientifica o ambientalistica, ma è una comunità internazionale tout court che ha a cuore le sorti del pianeta), come momento particolare di attenzione per il futuro e ha indicato questa biodiversità come una delle coordinate strategiche per uno sviluppo futuro del pianeta che sia veramente eco-sostenibile o eco-compatibile, che dir si voglia.
Che la nostra Regione, peraltro, sia anche tra le prime ad avere aderito al Programma Europeo Corinne, credo sia un altro degli elementi di merito da sottolineare rispetto alla legge che oggi andiamo a votare. Ci auguriamo che questa iniziativa, che pone ancora una volta la nostra Regione all'avanguardia nel nostro Paese, possa essere di esempio anche per il resto della penisola. Non a caso, proprio la Comunità Europea ha indicato la nostra Nazione come quella maggiormente dotata di biodiversità e di variabilità ambientale per quanto concerne la presenza di habitat differenziati sia sotto il profilo faunistico che sotto il profilo vegetazionale.
A quest'ultimo proposito, riteniamo che gli operatori regionali dovranno cominciare a dare attuazione concreta a questa legge, che ci rammarichiamo giunga in aula senza un elemento di completezza e, quindi senza un primo elenco dei biotopi da conservare.
Auspichiamo che si possa attingere da subito, per questo ulteriore approfondimento della legge, da quell'elenco dei biotopi di interesse vegetazionale, meritevoli di conservazione, messo a punto agli inizi degli anni '70 dall'apposito gruppo di lavoro della Società Botanica Italiana.
Tale elenco raccoglie numerose aree: alcune sono state già inserite all'interno del Piano dei parchi, ma altre rimangono ancora fuori. Per alcune di esse in questi anni di presenza in quest'aula siamo stati propositori di strumenti di conservazione: fino a ieri quelli dei parchi e delle riserve; da domani, chi verrà dopo di noi potrà attingere utilmente a questa legge sui biotopi.
Nonostante l'assenza di un primo elenco che, a nostro giudizio, sarebbe stato opportuno avere già in questa sede, come Gruppo Verdi esprimiamo il consenso a questa legge, e quindi il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Adduci.



ADDUCI Donato

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, anche noi vogliamo esprimere soddisfazione ampia e profonda per il fatto che oggi il Consiglio regionale si accinge ad approvare la legge di tutela dei biotopi.
Questa legge a noi pare uno dei tasselli di un mosaico abbastanza completo e complesso, quello della tutela ambientale portato avanti dalla Regione Piemonte dal lontano 1975 ad oggi con una coerenza che fa della nostra Regione un esempio da additare al resto delle Regioni d'Italia. E' un fatto, quindi, ampiamente positivo; è un tassello che si aggiunge ad un mosaico bello e colorato non solo di verde, ma anche di tutti gli altri colori della natura, dal rosso al violetto. E' un tassello importante.
Perché è importante? Non tanto perché, in qualche modo, è apposto e si appone come suggello alle iniziative di tutela ambientale portate avanti dalla Regione, ma perché, proprio nello spirito della legge, avvia un processo diverso dalla tutela della politica ambientale.
In sostanza, spero che con l'approvazione di questa legge la necessità di tutelare l'ambiente parta dal basso. Queste sono, secondo noi, le potenzialità ricche, piene ed insite in questo disegno di legge.
Tutti i Comuni, tutti i cittadini possono segnalare alla Regione Piemonte un biotopo da tutelare. E' questo un elemento innovativo di politica ambientale che credo sia necessario cogliere anche negli aspetti di democrazia che esso pone.
E' chiaro che dalla legge all'applicazione della stessa passerà un po' di tempo ed emergeranno sicuramente alcune necessità di rendere più forti e più autorevoli i comportamenti di tutti i cittadini in difesa della natura.
Tuttavia, la via intrapresa è quella giusta, per cui riteniamo che con questa legge si avvii un reale processo di democrazia a difesa dell'ambiente. Ci auguriamo che i Comuni, gli Enti, le Associazioni ed i cittadini diventino parte attiva e sostanziale di un processo di difesa della natura urgente ed indispensabile, soprattutto in tempi come questi che vedono i problemi ambientali sempre all'ordine del giorno e all'attenzione di tutti, anche se purtroppo non vengono affrontati e risolti come sarebbe necessario.
Per queste ragioni esprimiamo profonda soddisfazione per questo atto che suggella, a fine legislatura, la politica ambientale portata avanti con vigore e con ragione dalla Regione Piemonte. Esprimiamo dunque il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Pozzo.



POZZO Carolina

Svolgo un breve intervento per esprimere la mia soddisfazione rispetto al testo di questa legge. Non c'è dubbio che la legge proposta costituisca un importante strumento per la tutela ambientale e naturalistica della nostra Regione. La sua formulazione senz'altro positiva è idonea allo scopo che si prefigge di raggiungere.
La tutela delle aree di rilevante interesse naturalistico e della biodiversità non deve infatti costituire un problema separato dal monitoraggio ambientale. La legge deve essere l'occasione per controllare lo stato di qualità ambientale, in modo da seguire l'evoluzione di situazioni ecologiche compromesse ed individuare eventuali interventi di risanamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bodrero.



BODRERO Antonio

Si può essere favorevoli a progetti di questo tipo; bisogna però stare molto attenti ad evitare che, attraverso il personale talvolta ignaro dell'ambiente umano della montagna, si verifichino casi come quello citato dal collega Marchini, quando ha parlato di quei guardiani della montagna che hanno lasciato costruire un certo muretto. Quando il muretto è stato terminato, tach, è stata inflitta una multa di alcuni milioni in quanto il muretto non doveva essere costruito in quel luogo.
Per non arrivare a questi estremi, che sono la cosa più ovvia perch purtroppo in Italia chi ha una funzione pubblica la intende più come autorità e come arbitrio che non come servizio, penso sia compito primario di qualunque legge di tutela ambientale quello di preparare le persone che vivono sulla montagna a capirne i valori biologici ed ambientali. Finch non faremo questo, finché prenderemo gente che arriva da fuori e che siccome ha sfogliato qualche libro crede di sapere tutto, la situazione conflittuale non potrà che portare alle conseguenze che vediamo, ad esempio gli incendi dei boschi.
Nel 1990 abbiamo avuto venti ciclonici a 120 km/h che hanno scatenato i piromani, che hanno dato fuoco ai boschi. Migliaia di volontari sono andati a spegnere questi incendi, ma la RAI naturalmente non ha parlato di queste cose, perché quello che succede in Piemonte non interessa.
Abbiamo scoperto - questo ci dice a che punto sia l'informazione in Italia - che in Piemonte c'erano 500 guardie forestali, mentre in Calabria ce ne sono 22.500. Rimarcando questa differenza scandalosa, da Terzo Mondo penso che il primo patrimonio da curare sia quello mentale di certi legislatori.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame legge rinviata dal Governo relativa a: "Disciplina dell'agriturismo"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 12) all'o.d.g., che prevede l'esame della legge rinviata dal Governo relativa a: "Disciplina dell'agriturismo".
Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame dell'articolo su cui si erano rivolte le osservazioni del Governo.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 33 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Attivita' di promozione - Tempo libero

Esame progetto di legge n. 121: "Tutela e promozione dell'associazionismo"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare il progetto di legge n. 121, di cui al punto 14) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Foco, che ha facoltà di intervenire.



FOCO Andrea, relatore

Dò per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Il presente testo legislativo riconosce, tutela e promuove l'associazionismo culturale.
L'associazionismo, operando nei settori della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del turismo di conoscenza, dell'ambientalismo, della difesa dei beni culturali, della divulgazione scientifica, offre occasioni di utilizzo intelligente del tempo libero dei cittadini; mette in atto progetti di formazione permanente del cittadino: giovane, adulto anziano svolge un ruolo di prevenzione nei confronti di fenomeni sociali degenerativi quali la tossicodipendenza, la microcriminalità, la noia esistenziale.
Negli ultimi anni, le attività dell'associazionismo evidenziano spesso anche valenza economica e contenuti di notevole professionalità ed imprenditorialità. L'associazionismo culturale e ricreativo è fondato sulla partecipazione volontaristica del cittadino-socio. Esso è contiguo, ma distinto, dal volontariato sociale, che opera in ambiti, finalità ed esigenze generalmente diverse.
Queste sintetiche considerazioni inducono a considerare opportuna ed urgente l'approvazione della legge".



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 Emendamento presentato dai Consiglieri Monticelli, Foco e Chiezzi: all'art. 2 è soppressa la lettera b) del comma primo.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Nell'art. 2 si richiede che queste associazioni abbiano i seguenti requisiti: assenza di fini di lucro: questo è chiaro democraticità della struttura: questo non è chiaro (cosa vuol dire? Come si misura?) elettività delle cariche associative: questo è chiarissimo criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, loro doveri e diritti: è chiaro obbligo di formazione del bilancio: chiaro modalità di estinzione e devoluzione del patrimonio: è chiaro.
Mi lascia perplesso la dizione vaga di "democraticità della struttura": in cosa si sostanzia tale democraticità?



BRIZIO Gian Paolo, Presidente della Giunta regionale

Nel fatto che i soci votano.



CHIEZZI Giuseppe

Allora, o non si indica niente oppure si introduce un elemento di riferimento concreto. Scritto così, come si può poi sindacare sulla democraticità della struttura? A questo proposito, chiederei un emendamento da parte della Giunta o del relatore, perché scritto così è proprio superfluo.



PRESIDENTE

Se è esplicitato, si può togliere: sopprimiamo le parole "democraticità della struttura".
Pongo dunque in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 2 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 30 astensioni 1.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 30 astensioni 1.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 30 astensioni 1.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Al secondo comma dell'art. 5 si dice che "per progetti di rilevante interesse regionale, la Regione può stipulare apposite convenzioni" proporrei di specificare "la Giunta regionale", perché per Regione noi, di prassi, intendiamo il Consiglio, mentre in questo caso e nei commi successivi si intende la Giunta. E' un emendamento tecnico.



PRESIDENTE

Sì, questa è solo una questione tecnica: specifichiamo pure "Giunta regionale".
Si proceda alla votazione dell'art. 5 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 30 astensioni 1.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 30 astensioni 1.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 30 astensioni 1.
L'art. 7 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero testo della legge.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il nostro Gruppo su questa legge si astiene, perché la considera un'ulteriore dimostrazione di un vizio, che la Regione non perde, di disciplinare, normare, costringere, elencare, condizionare, subordinare ad una serie di condizioni fenomeni che dovrebbero essere tipicamente spontanei, effervescenti, destinati a svilupparsi e ad estinguersi nel tempo dell'esperienza e dell'esigenza che c'è dietro al fenomeno dell'associazionismo. I vincoli, le condizioni che noi mettiamo, a nostro modo di vedere sono un limite all'associazionismo creativo e sono sostanzialmente la copertura di un associazionismo professionale. Bisogna dunque chiamare le cose con il loro nome. Questa mi sembra una cultura non da Balilla (termine usato altre volte), ma da falange macedone.
Mi auguro che si riesca a costruire una Regione in cui un cittadino o più cittadini, senza fare riferimento a leggi, a regolamenti, a norme, a certificati di nascita e a certificati di buona condotta, presentino all'Assessore un progetto per il quale chiedono un finanziamento, un supporto, e questo Assessore, senza essere condizionato da cinquecento leggi, trentadue regolamenti e quarantotto paragrafi, sia nelle condizioni di valutare se quella iniziativa proposta da Tizio, Caio o Sempronio abbia validità o meno. Dobbiamo cercare di non continuare in questa cultura dell'essere ingabbiati in situazioni precostituite rispetto alle quali il governo regionale non ha nessuna possibilità di governo dei fenomeni reali.
A questo proposito esistono esempi clamorosi. Andate a leggere bene la legge sul volontariato della protezione civile e cercate di capire se c'è qualcuno che, senza fine di lucro vero, reale, sia in grado di mettere in piedi un'associazione di volontariato sulla protezione civile: gli oneri i costi e gli obblighi sono tali per cui o c'è l'aspettativa di un ritorno di una remunerazione oppure l'associazione di volontariato nel senso pieno e quindi gratuito, di servizio, che dovrebbe essere la ragion d'essere di un'associazione di volontariato di protezione civile, non si pu costituire.
In articulo mortis questa legislatura, anziché ripensare a questo suo modello kafkiano di condizioni, preamboli, premesse, atto di cittadinanza atto di nascita, benservito del parroco per poter fare qualcosa, anzich alleggerire le condizioni e i requisiti, continua ad aumentarli. Lasciamo per memoria, ai legislatori successivi il compito di provare, anche soltanto sulla scorta di questa segnalazione, a ricondurre tutto il modello regionale ad un rapporto diretto tra la capacità della società di vivere il presente ed inventarsi le cose e un governo in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.
Il governo regionale non è in grado di rispondere ai cittadini se non dopo aver modificato una legge, e noi ci portiamo dietro tutta una serie di leggi farraginose, comprese queste. Curioso è che questa preoccupazione ce l'abbiano alcuni Consiglieri, cioè quelli liberali, che non hanno avuto grande dimestichezza con il governo, e che, per esempio, non l'abbiano i rappresentanti di area socialista e democristiana, che vivono tale questione ogni giorno sulla propria pelle.
L'Assessore Montabone sa meglio di me che lui non ha nessun potere decisionale; il potere discrezionale c'è solo quando deve essere considerato agli effetti penalistici; l'Assessore Montabone non ha alcun potere discrezionale, perché un progetto arriva sul suo tavolo e la sua firma serve esattamente a richiamarlo a corrispondere responsabilità che però lui non ha avuto alcun modo n' di filtrare n' di indirizzare.
Vorrei capire in che misura l'Assessore Montabone rispetto all'Assessore che lo ha preceduto può incidere sul processo di attuazione di una legge: assolutamente zero. Si riduce al nulla la discrezionalità e quindi la creatività del governo della società civile, per cui leggi come questa a mio modo di vedere non fanno progredire il nostro sistema, ma lo ingessano (mi fa piacere che non ci sia la collega Bresso, così non la considererà una ripetizione che la riguarda).



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bodrero.



BODRERO Antonio

Fortunatamente il collega Marchini ci ha richiamati alla realtà e al buon senso. Ero quasi per votare a favore di questa legge, adesso invece mi accorgo che può essere più dannosa che utile, per cui voterò in senso contrario.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 2 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli - Tutela dell'ambiente - Inquinamenti: argomenti non sopra specificati

Esame testo unificato dei progetti di legge n. 483 e n. 534: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 483 e n. 534, di cui al punto 15) all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Adduci.



ADDUCI Donato, relatore

L'uso distorto delle risorse naturali non solo ha determinato grandi contraddizioni o singoli e specifici punti di degrado, anche irreversibili purtroppo, ma si configura come componente fondamentale del processo economico, incidendo sui meccanismi stessi della produzione dell'accumulazione e dello sviluppo. Il concetto di "limite" emerge quindi come misura della compatibilità ambientale dello sviluppo e la questione ambientale, il governo delle risorse ambientali assumono un carattere strutturale e sono un fattore di forte governo del processo di sviluppo definendone la qualità economica e sociale. Perciò, sempre meno l'ambiente gioca un ruolo di puro supporto spaziale e sempre più, invece, diviene fattore di governo dei processi.
La conseguenza di queste affermazioni è che nel nostro futuro non ci sarà sviluppo senza un contenuto di qualità tale da attuare un rapporto non distruttivo con le risorse naturali, ambientali e territoriali. Il limite della disponibilità delle risorse naturali è emerso con estrema chiarezza tanto da imporre un ripensamento del modello di sviluppo fin qui adottato e, insieme, la ricerca di strumenti più idonei per una gestione corretta del patrimonio naturale.
Dalle prime politiche ambientali, caratterizzate dall'emanazione di normative speciali, mirate al contenimento delle immissioni inquinanti o nell'atmosfera, nell'acqua, nel suolo, o di provvedimenti specifici per la tutela di ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, che comunque, in ogni caso, continueranno ad essere ovviamente indispensabili si sta ora passando ad azioni e strumenti di carattere globale ed all'adozione di speciali procedure, quale la VIA, in grado di realizzare la prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente.
Nella nostra Regione sono in corso - ma in verità hanno bisogno di essere grandemente rafforzate - politiche ambientali fondate sui seguenti obiettivi generali. Il risanamento finalizzato al ripristino di condizioni ambientali accettabili, attraverso opere di bonifica, di riduzione o eliminazione degli effetti negativi causati da attività ed insediamenti già esistenti; l'incontrollato sviluppo industriale, che ha generato tante situazioni di degrado ambientale. La prevenzione, cioè la tutela dell'ambiente tramite la verifica preventiva degli effetti dell'insediamento delle nuove attività e dei nuovi insediamenti sul territorio. Anche qui, occorre che a queste verifiche, spesso puntuali corrispondano provvedimenti rispettosi degli effetti e dei risultati delle verifiche. All'adozione di procedure e di strumenti di siffatta natura devono accompagnarsi necessariamente gli strumenti di pianificazione delle risorse finalizzati ad individuare i nessi che collegano le specificità di un sottosistema e l'unità dei grandi sistemi. Iniziative per ridurre l'impatto negativo sull'ambiente ed incentivare il riuso ed il riciclo dei materiali. Sarà presentato, credo a giorni, la legge sulla riduzione e sul riciclo dei rifiuti.
Con tutti questi provvedimenti si orientano, è ovvio, i processi innovativi dell'industria e dell'artigianato alla luce della variabile ambientale. Certo, di strada ce n'è parecchia da fare, però anche qui siamo non dico ai primordi di una politica ambientale, ma all'immissione nelle leggi della Regione di alcuni strumenti che possono contribuire a produrre questi orientamenti nell'industria.
Tutto ciò è decisivo per la definizione del nuovo equilibrio fra produzione ed uso delle risorse e lo sviluppo di produzioni a minor carico inquinante (che poi è il tema portante delle produzioni).
Tali azioni, organizzate strategicamente negli strumenti di pianificazione ambientale, costituiscono le basi su cui è possibile fondare l'ulteriore, necessaria qualificazione dell'azione della Regione.
Ogni attività umana, è noto, ha ripercussioni sul mondo biofisico circostante e ne è, a sua volta, condizionata; vi è specie di feedback, la capacità di controllare tale interrelazione condizionerà la continuità nel tempo delle diverse forme di attività ed il potenziale di crescita economica e sociale.
Si tratta, in sostanza, di andare oltre le politiche di risanamento che, pure, continueranno ad essere indispensabili, in quanto restare ancorati solo a questo aspetto condanna all'inseguimento continuo dei guasti ambientali, che un immodificato meccanismo produttivo, insediativo e sociale, continuamente, e direi inevitabilmente, riproduce.
Le politiche ambientali devono dunque compiere un salto di qualità tutto ciò richiede la definizione delle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Si tratta di impostare e conseguire alcuni primi e concreti risultati. Un processo di trasformazione per cui l'uso delle risorse ambientali e territoriali, la direzione degli investimenti, l'orientamento delle tecnologie, sono resi coerenti con il raggiungimento di un equilibrio permanente tra ambiente da un lato, salute e fattori produttivi dall'altro.
Questi sono, d'altra parte, il senso e gli impegni della dichiarazione di Rio, che mirano a realizzare modelli sostenibili di sviluppo su scala mondiale. Modelli adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio nel giugno del 1992; gli accordi conseguenti sono stati sottoscritti dall'Italia, dalla Comunità Europea e naturalmente dagli Stati membri.
Il concetto di sostenibilità si riferisce ad una politica, ad una strategia per perseguire uno sviluppo economico e sociale che non danneggi l'ambiente e le risorse naturali. Come ben sintetizzato nella relazione della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, nota come relazione Brandland, lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa le esigenze attuali, senza compromettere per le generazioni future la possibilità di soddisfare le proprie esigenze.
I punti essenziali che uno sviluppo sostenibile deve avere sono tre: garantire la qualità della vita; garantire un accesso continuo alle risorse naturali; evitare danni permanenti all'ambiente.
L'attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile presuppone che la tutela dell'ambiente venga integrata nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche, e ciò non solo per il bene dell'ambiente, ma anche e soprattutto per il bene e per il progresso degli altri settori.
Occorre cioè governare coscientemente l'interdipendenza tra le politiche, le risorse e i settori di attività.
In questo processo complessivo di qualificazione si inserisce il disegno di legge che istituisce l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), che, a sua volta, rientra nel più generale processo di riorganizzazione delle politiche ambientali aperto in Italia dagli esiti del referendum abrogativo del 18/4/1993 sulle competenze delle UU.SS.SS.LL.
in materia di controlli ambientali.
Il 21/1/1994 la Camera dei deputati ha convertito in legge, con numerosissime modificazioni, il decreto legge, alla terza reiterazione sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
Prima di compiere un rapido esame del contenuto della legge di conversione del 21/1/1994, n. 61, è opportuno ricostruire sinteticamente le vicende da cui essa è scaturita.
All'origine del primo DL (4/8/1993, n. 274) vi è il referendum abrogativo promosso dall'Associazione "Amici della Terra" su alcuni articoli della legge n. 833 del 1978, relativi all'attività di prevenzione e controllo dell'inquinamento degli ambienti di vita da parte delle UU.SS.SS.LL.
Gli obiettivi dei promotori del referendum abrogativo erano sintetizzabili in due aspetti: il primo, più generale, era rinvenibile, come espresso nella sentenza n. 37 del 1993 della Corte Costituzionale di ammissibilità del referendum nel rendere autonoma la cura del settore ambientale rispetto a quelle del settore sanitario, secondo le linee di evoluzione avviate con la legge 8/7/1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente il secondo era rinvenibile nel sottrarre alle UU.SS.SS.LL. la gestione delle attività di controllo ambientale. Le modifiche legislative introdotte dal DL n. 502 del 1992, emanato, in verità, prima dello svolgimento del referendum, sia pure con alcune ambiguità, rende autonomi gli organi di controllo delle Unità Sanitarie Locali, tuttavia queste modifiche legislative non sono state ritenute, dagli organi giurisdizionali preposti, sufficienti per non sottoporre i quesiti referendari al voto popolare: e voto fu.
Come è noto, l'esito di questo specifico referendum del 18/4/1993 ha sancito la sottrazione delle competenze riguardanti i controlli ambientali alle Unità Sanitarie Locali.
E' utile qui richiamare come la volontà popolare, che si è espressa nel referendum in modo massiccio (82,2% dei votanti), forniva, da un lato l'importante indicazione di evitare una logica centralistica per le competenze ambientali, e dall'altro, la necessità di conferire una maggiore chiarezza ai rapporti istituzionali nella consapevolezza dell'esistenza di un rischio di rottura nel nesso tra ambiente e salute che rinvia ad una unitaria nozione di prevenzione. Questa prospettiva presenta difficoltà di percorso che sono riassumibili nell'intreccio e nell'interazione fra ambiente naturale ed ambienti di vita e di lavoro, tra i quali non esiste una relazione univoca, ma piuttosto una vera e propria rete di coessenzialità.
Come infatti è noto, tutela della salute e tutela dell'ambiente hanno certamente forti interazioni ed aspetti comuni. Così come molto spesso la tutela della salute diviene immediatamente tutela dell'ambiente e viceversa.
Tutto ciò non può però nascondere che si tratta di ambiti teoricamente e praticamente differenti. La tutela della salute riguarda la persona umana e ricomprende tutte quelle attività di prevenzione tese alla salvaguardia dell'integrità psicofisica della persona; la tutela dell'ambiente è rivolta alla conservazione dell'equilibrio ecologico degli ambiti di volta in volta considerati.
Ovviamente la tutela della salute umana non può avvenire senza prendere in considerazione tutte le attività di prevenzione. Qui sta storicamente il fondamento del fatto che gli apparati di tutela della salute si occupino anche di igiene ambientale. All'opposto, è possibile un'attività di tutela dell'ambiente che non assuma finalità di protezione dell'uomo.
Le due attività, in effetti, sono teoricamente distinte. Di esse vanno costantemente tenuti fermi i punti di contatto e di interazione. Ma di esse vanno anche tenuti ben presenti i reciproci margini di autonomia.
In questo ambito, dai confini non sempre molto netti, si colloca il disegno di legge che sto illustrando.
La legge 21/1/1994, n. 61 istituisce l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA).
Sciogliendo il nodo relativo alla struttura centralizzata o decentrata dal sistema dei controlli ambientali, la legge n. 61/94 prevede che le Regioni istituiscano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa - come noto già decorsi - Agenzie regionali, dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, poste sotto la vigilanza del Presidente della Giunta.
A tali Agenzie le Regioni devono attribuire le funzioni, il personale i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei PMP e dei Servizi delle Unità Sanitarie Locali che svolgono attività di controllo in materia ambientale.
Le Regioni possono inoltre attribuire alle Agenzie ulteriori attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale, rispetto a quelle di interesse regionale, individuate nell'art. 1 della stessa legge n. 61/94.
Inoltre la legge n. 61/94 prevede che le Regioni organizzino le Agenzie "in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento ed articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali".
Ulteriore disposizione di notevole rilievo contenuta nella legge n.
61/94 è quella secondo cui, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le Regioni devono provvedere all'organica ricomposizione in capo alle Province delle funzioni amministrative in materia ambientale (di cui all'art. 14 della legge n. 14 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali).
Un neo della legge n. 61/94 è quello relativo ai finanziamenti, in quanto i soldi per il funzionamento dell'Agenzia dovranno essere sottratti da quelli assegnati alla sanità.
Vi ricorderete che il Consiglio regionale la volta scorsa approvò un ordine del giorno che come tendenza indicava l'erogazione di fondi all'ARPA pari al 6% nel giro di due anni, questa è la cifra che alla fine dovrà essere messa a bilancio per il funzionamento dell'ARPA.
Per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sanitario e con le Unità Sanitarie Locali, la legge n. 61/94 affida alle leggi regionali di istituzione delle Agenzie il compito di evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività.
Le funzioni affidate all'Agenzia nazionale ed alle Agenzie regionali per i rispettivi ambiti di interesse sono individuate dall'art. 1 della legge n. 61/94 in un lungo elenco di attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, in cui appaiono sinteticamente individuabili i seguenti gruppi: promozione della ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico e sulle tecnologie ecologicamente compatibili raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione di dati attraverso la realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio in materia ambientale formulazione alle autorità amministrative di pareri e proposte concernenti le attività di protezione dell'ambiente (limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; standard di qualità dell'aria dell'acqua, del suolo; smaltimento dei rifiuti; norme di campionamento e di analisi; interventi di tutela, risanamento e recupero dell'ambiente; e così via) verifica della congruità e dell'efficacia delle disposizioni normative in materia ambientale; verifica della documentazione tecnica di accompagnamento delle domande di autorizzazione; supporto tecnico scientifico per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive e per la valutazione di impatto ambientale controlli dei fattori fisici, chimici e biologici, di inquinamento acustico dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale; controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni.
Il progetto di legge regionale. Il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente non ignora tutti questi fatti, li tiene, anzi, nella dovuta considerazione ed è aperto ad ulteriori forme di miglioramento che possono provenire dal Consiglio.
In primo luogo è rispettoso dell'esito del referendum abrogativo delle competenze delle Unità Sanitarie Locali in campo ambientale e non percorre soluzioni semplicistiche che si limitano a cambiare sigla e facciata di alcune strutture tecniche (i presidi multizonali di prevenzione), lasciando sostanzialmente invariato il resto, n' disperde il prezioso patrimonio di esperienze e professionalità maturato in questi anni sul territorio della nostra Regione che sul piano della prevenzione e dei controlli ambientali ha consolidato una notevole esperienza almeno in alcuni ambiti e settori.
Le scelte di base che costituiscono la struttura della legge sono riassumibili in due elementi strettamente correlati fra loro: 1) il primo è rappresentato dal riconoscimento delle specificità delle problematiche ambientali al fine di conferire maggiore visibilità pregnanza e trasparenza ai controlli ambientali distinguendo questo piano da quello dell'azione sanitaria 2) il secondo è rappresentato dal mantenimento, sul piano culturale e di governo, dell'unitarietà dell'approccio ai problemi della salute e dell'ambiente nell'ambito delle correlazioni esistenti tra i due aspetti.
Sulla scorta della relazione introduttiva, occorre ora procedere ad una breve disamina dei singoli articoli.
L'art. 1 individua le finalità e l'oggetto della legge nell'organica attuazione della legge n. 61/94, enuncia l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), il coordinamento delle attività di prevenzione, la definizione dei criteri per il riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge n. 142/90.
Il Capo II delinea l'assetto complessivo del sistema che governa la prevenzione ambientale.
All'art. 2, per garantire concretamente gli obiettivi e le finalità della legge, è istituita l'ARPA quale ente di diritto pubblico al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione svolgendo altresì attività di controllo, di supporto tecnico scientifico e di consulenza a favore di tutti i soggetti pubblici.
L'art. 3 enumera le attività tecnico-scientifiche attribuite all'ARPA nonché le iniziative di acquisizione e di raccolta dei dati, della loro pubblicazione e diffusione, la predisposizione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi informativi di carattere ambientale svolti in accordo con il sistema informativo regionale e nazionale.
L'ARPA fornisce altresì prestazioni tecniche - pongo l'accento su questo punto che fu oggetto di ampia discussione - a favore di privati che le richiedono subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e nel rispetto delle funzioni di esercizio che le sono proprie.
L'art. 4 individua gli organi dell'ARPA che sono il Direttore generale ed il Collegio dei Revisori.
Nell'art. 5 sono specificati i compiti di istituto, gli aspetti gestionali, di direzione e di responsabilità del Direttore generale e dello staff direzionale, la durata in carica per l'espletamento delle funzioni di propria competenza.
L'art. 6 delinea il Collegio dei Revisori, la sua composizione, la durata in carica e le modalità di scelta. Esso consta di tre membri effettivi e due supplenti con la garanzia di rappresentanza dell'URPP.
L'art. 7 prevede l'organizzazione dell'ARPA, caratterizzata da un'articolazione funzionale e non burocratica a livello centrale e periferico al fine di rispondere efficacemente alla complessità dei compiti ad essa attribuiti ed alla molteplicità dei soggetti che di essa si avvalgono. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale effettua una ricognizione, ai sensi dell'art. 3 comma secondo, della dotazione organica, strumentale e finanziaria e su proposta del Direttore generale, sentite le Organizzazioni sindacali definisce le modalità organizzative e di funzionamento delle strutture centrali e periferiche secondo i criteri cui deve ispirarsi l'Agenzia nel suo complesso (programmazione degli interventi, integrazione coordinamento, flessibilità e collaborazione con i livelli istituzionali fissazione e verifica della qualità dei servizi).
L'art. 8 specifica nel dettaglio l'articolazione centrale dell'Agenzia che consta del Direttore generale e del suo staff dirigenziale definendo le attività proprie suddivise in tre articolazioni denominate: 1) area di progettazione, produzione e promozione dei servizi 2) area ricerca e studi 3) area formazione ed informazione.
Per le singole aree funzionali è proposto un responsabile nominato dal Direttore generale e scelto tra il personale dirigenziale e ad essi viene attribuito il personale in via stabile. Fanno altresì parte di dette aree i Direttori dei Dipartimenti provinciali e subprovinciali.
L'art. 9 specifica l'articolazione della struttura periferica che è costituita dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali e dai rispettivi servizi territoriali cui compete l'espletamento delle attività tecnico strumentali, di vigilanza e di controllo sul territorio.
L'art. 10 disciplina l'attività di interscambio di informazioni ed esperienze che possono essere espletate attraverso convenzioni con l'Università ed il Politecnico di Torino, nonché i rapporti di collaborazione con gli Enti operanti e gli specialisti nel campo della ricerca ambientale.
Al riguardo l'ARPA può istituire borse di studio e bandire concorsi pubblici.
Il Capo III regolamenta i rapporti istituzionali, consultivi e di indirizzo dell'ARPA con i vari soggetti operanti nel campo della tutela ambientale.
L'art. 11 definisce le direttive che la Giunta regionale deve adottare per stabilire corretti rapporti con i Dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL. garantendo, attraverso apposite convenzioni, l'attività tecnico laboratoristica dei Dipartimenti dell'ARPA a favore di quelli di prevenzione delle UU.SS.LL. per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria.
Deve altresì essere garantito l'interscambio delle singole strutture sull'informazione e sulle risultanze concernenti le attività, i luoghi di vita soggetti a controllo.
L'art. 12 prevede un quadro di apposite convenzioni fra Regioni e Province entro le quali vengono stabiliti i limiti ed i criteri di dipendenza funzionale dell'ARPA delle strutture periferiche dalle Province per l'esercizio delle funzioni proprie. Tali convenzioni sono infatti essenziali per il buon funzionamento non solo di dette strutture periferiche, ma di tutta l'Agenzia nel suo complesso. A tale proposito nell'ambito dei criteri indicati è previsto l'utilizzo del personale a supporto di tutti i livelli istituzionali, l'utilizzo delle funzioni svolte dall'ARPA per esigenze di carattere più generale contingente, la garanzia del supporto tecnico-laboratoristico del Dipartimento provinciale ai Dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL.
L'art. 13 disciplina il Comitato regionale di indirizzo che sovrintende a tutto il sistema della prevenzione. Detto Comitato fissa gli obiettivi istituzionali in materia, verifica la coerenza dei programmi predisposti dall'Agenzia, i risultati raggiunti dalle attività dell'ARPA e dai Dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL.; svolge quindi un'azione complessiva di guida e di monitoraggio. Al Comitato di indirizzo partecipano i rappresentanti istituzionali coinvolti nella prevenzione.
L'art. 14 disciplina i Comitati provinciali di coordinamento istituiti per garantire il raccordo delle attività di prevenzione ambientale e igienico-sanitaria a livello locale, secondo gli obiettivi fissati dal Comitato di indirizzo.
Con l'art. 15 viene stabilito il principio dell'accesso all'informazione ed alla documentazione ai sensi della legislazione vigente che dovrà essere recepito dallo Statuto dell'Ente.
Il Capo IV individua le risorse e le dotazioni necessarie al funzionamento coagulando le diverse risorse disponibili.
L'art. 16 specifica in dettaglio le quote destinate alla prevenzione al finanziamento agli Enti locali per le attività di tutela ambientale e tutti gli altri proventi finanziari statali e regionali.
L'art. 17 disciplina la finanza e la contabilità dell'ARPA, che ha un proprio bilancio ed un proprio patrimonio.
L'art. 18 dispone in merito al personale da assegnare all'ARPA. Alcuni trasferimenti risultano obbligatori ex legge e riguardano tutto il personale dei Presidi multizonali di prevenzione ex Laboratori di sanità pubblica e del personale delle UU.SS.SS.LL. che svolgeva le attività di cui al precedente art. 3 alla data del 18/4/1993, nonché quello che successivamente a tale data svolgeva le predette attività. Può essere altresì trasferito, entro sei mesi dalla costituzione dell'Agenzia, il personale operante nelle strutture della Regione, degli Enti locali, degli Enti strumentali regionali e delle società a prevalente partecipazione pubblica che svolge l'attività di cui all'art. 3 già citato. Entro lo stesso termine di sei mesi l'ulteriore personale operante nella stessa struttura può richiedere di essere assegnato all'ARPA nella stessa posizione professionale.
L'art. 19 disciplina lo stato giuridico dei dipendenti dell'ARPA di cui al precedente articolo i quali rivestono lo stato di pubblici dipendenti.
Al personale dell'ARPA si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico, previdenziale e pensionistico dei dipendenti regionali. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del DL n. 29/93 è confermato il trattamento giuridico, economico previdenziale e pensionistico in godimento.
L'art. 20 prevede il trasferimento di beni all'ARPA e la successione di questa nei rapporti giuridici afferenti a detta dotazione. Transitano all'ARPA tutti i beni mobili ed immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali, in ordine ai quali si richiama, oltre che la dizione dell'art. 3, comma primo, della legge n. 61/94, anche l'espressa abrogazione operata dal referendum dell'art. 66 della legge n.
833/78 sull'appartenenza degli stessi alle UU.SS.SS.LL., nonché le attrezzature e la dotazione finanziaria delle UU.SS.SS.LL. per la parte concernente l'attività in campo ambientale e le attrezzature e la dotazione finanziaria dei soggetti ugualmente operanti in campo ambientale.
Il Capo V regolamenta le norme finali della legge.
All'art. 21 vengono specificati i criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale, da adottarsi da parte della Regione attraverso apposite leggi entro l'1/1/1996; in particolare, regolamentano le deleghe e le subdeleghe alle Province ed ai Comuni riservando alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario ed, in particolare, quelle di programmazione pianificazione, indirizzo e coordinamento e di raccordo con lo Stato.
L'art. 22 infine detta le norme di rinvio per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa.
La Commissione consiliare competente ha effettuato articolate consultazioni con tutti i soggetti interessati sui testi di legge presentati.
Ha successivamente operato tramite un Gruppo di lavoro "ad hoc" che ha lavorato ad unificare i progetti in un unico testo.
Il testo che viene presentato oggi al Consiglio regionale è scaturito da questo lavoro delle varie componenti che hanno contribuito a definire un progetto unitario che è stato approvato dalla Commissione consiliare a larga maggioranza e, pertanto, viene richiesta all'aula consiliare una pronta ed unanime approvazione di questa importantissima legge.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NERVIANI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Posto che i Consiglieri regionali devono "bollare la cartolina", è da considerare il fatto che gli spazi riservati al Consiglio regionale sono occupati da tutti meno che dai Consiglieri regionali. Mi vedo costretto ad un intervento molto sintetico rispetto ai colleghi Consiglieri. Mi pare una questione non irrilevante.
Prego soprattutto i rappresentanti della Giunta di seguire la mia argomentazione, che si conclude con la richiesta di stralcio della relazione dal disegno di legge.
Quella del collega Adduci è una bella relazione, ma mi ricorda un po' quello che a volte succedeva quando frequentavamo la scuola media: venivamo complimentati dal professore per il lavoro svolto, ma ci veniva detto che eravamo andati "fuori tema".
Nel caso in ispecie, le cose che il collega Adduci ha detto nell'illustrare la legge sono fuorvianti. Questa è una legge attuativa - lo dice l'art. 1 di disciplina del funzionamento di questo organismo. Le finalità sono nelle leggi richiamate.
In una relazione non si possono introdurre elementi di natura ideologica - per carità, rispettabili - che invece devono stare all'interno di una legge di merito, altrimenti costruiamo - ma mi rendo conto che ai signori Assessori non interessa un mostro giuridico, in quanto la relazione parla di cose che nella legge non ci sono.
La relazione deveva illustrarci e spiegarci perché l'ARPA è stata fatta in un certo modo e non in un altro; invece ci ha richiamato gli obiettivi che dovrebbe perseguire (per esempio, quello dello sviluppo compatibile), i quali sono assolutamente condivisibili, ma non sono materia di questa legge.
Quindi io sono a suggerire alla Giunta e al Consiglio di valutare attentamente la relazione, senza con questo mettere assolutamente in discussione la sua validità. Ricordo - e il Consigliere Majorino converrà con me - che uno degli argomenti che solitamente si utilizzano per interpretare la legge è quello dei lavori preparatori; non vorrei che gli argomenti svolti dal relatore Adduci (assolutamente condivisibili in termini di valori, ma non in termini legislativi) fossero utilizzati da qualche soggetto per immaginare che questo istituto dovrà perseguire non gli obiettivi previsti dalla legge o dalle leggi di cui questa è attuativa ma quelli introdotti nella relazione.
Siccome il khomeinismo ambientale è uno dei problemi dal quale ci dobbiamo guardare (come da tutti i khomeinismi), mi pare un termine di correttezza istituzionale tenere ben distinte le opinioni personali del collega relatore Adduci, del tutto rispettabili e meritevoli di approfondimento, rispetto alla legge di merito: queste non possono, a mio modo di vedere, essere l'elemento di introduzione, di lettura, di interpretazione - collega Majorino, lei è l'unico che mi sta ad ascoltare di una legge che invece ha semplicemente un valore di carattere sistemico cioè quello di organizzare un Ente che ha delle finalità previste da altre leggi.
In questa legge non viene introdotto alcun elemento di merito, per cui mi sembra curioso trovare nella relazione degli elementi non solo di merito, ma addirittura di natura ideologica.
Pongo ai colleghi della Giunta e del Consiglio il problema di non costruire qualche elemento di forte rischio, e qualche Assessore che è provinciale come me sa che cosa voglio dire. Alcuni personaggi che battono il territorio alla caccia di amministratori li abbiamo già; la legge sulla caccia, tra le specie protette, dovrebbe prevedere anche gli amministratori locali, che hanno il diritto di essere tutelati da alcuni segugi che hanno certe distorsioni mentali e che passano il loro tempo a perseguire gli amministratori locali che non contano bene i boy-scout che vanno a soddisfare le loro esigenze biologiche in aperta campagna, in divieto di qualche legge dello Stato. Le cose stanno così, se per caso non lo si sa! Il fatto di vedere, alla fine, degli amministratori comunali davanti ai giudici per delle interpretazioni distorte, causidiche, fatte da alcuni funzionari, non deve trovare, a mio modo di vedere, supporto nella legge, e soprattutto nella relazione. Non vorrei che qualche funzionario dell'ARPA ritenesse di dover interpretare il suo mandato non sulla scorta delle leggi richiamate dall'art. 1, ma della relazione del collega Adduci, peraltro pregevole e apprezzabile, che - ripeto - ha il solo difetto di essere fuori tema.
Desidero che sulla relazione del Consigliere Adduci il Consiglio pronunci questo giudizio: "Ottimo, però fuori tema", perché se resta agli atti come fatto approvato dal Consiglio insieme alla legge rappresenta un elemento distorcente rispetto all'interpretazione che delle finalità di questo Ente qualche soggetto può dare.
Così come proteggiamo la selvaggina più o meno stanziale, ritengo che bisogna anche proteggere i cittadini dallo snaturamento di funzioni che troppi personaggi sul territorio, in nome della Regione e magari con la pacca sulla spalla della Regione, perseguono.
Spero di aver fatto cogliere il senso del mio intervento, che non vuole assolutamente essere un non apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Adduci, che anzi è del tutto comprensibile e apprezzabile, ma che rischia di diventare un elemento fuorviante e distorcente rispetto agli elementi di merito che in questa legge non hanno diritto di cittadinanza; lo sviluppo compatibile, che cosa dovrebbe fare l'ARPA non sono oggetto di questa legge, altrimenti si dovrebbe riscrivere l'art. 1.
Tornando al discorso iniziale, vorrei pagare la mia quota ai colleghi del Consiglio comunale di Torino; tuttavia mi rivolgo alla Presidenza per chiedere se non sarebbe il caso che almeno venerdì prossimo qualcuno dei parcheggi che il Comune ha riservato all'Amministrazione regionale venisse lasciato ai Consiglieri regionali, in particolare a quelli che non hanno l'auto blu. Grazie.



PRESIDENTE

Collega Marchini, sono nella sua stessa condizione. Il suo invito a prendere atto di una relazione fin troppo ampia e in qualche senso incoerente con l'oggetto della legge è già agli atti del Consiglio, quindi penso possa ritenersi soddisfatto.
La parola al Consigliere Calligaro.



CALLIGARO Germano

Anch'io ho apprezzato la relazione del Consigliere Adduci. Desidero però affrontare una questione che mi pare un punto debole, debolissimo della legge costitutiva dell'ARPA. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale nasce in un quadro generale particolarmente negativo; dal punto di vista del quadro legislativo, abbiamo avuto il risultato del referendum e la legge attuativa di tale risultato, ma anche due decreti legislativi (il 502 e il 517) che spezzano l'unitarietà, la globalità del Servizio Sanitario Nazionale sostanzialmente in quattro principali tronconi: le aziende ospedale, le aziende UU.SS.LL. (da cui dipende il dipartimento di prevenzione), l'azienda ARPA e le attività socio-assistenziali (che in parte vengono effettuate dall'USL. qualora i Comuni deleghino a queste le funzioni socio-assistenziali).
Si spezza l'unitarietà dell'intervento sanitario, la globalità dei servizi e delle loro funzioni: questo è un fatto estremamente negativo, in nettissimo contrasto con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ormai da dieci-vent'anni raccomanda agli Stati membri di non spezzare la globalità del servizio sanitario.
Dove sta il punto debole, oso dire debolissimo, di cui parlavo? Sta nel fatto che la prevenzione oggi impiega una cifra irrisoria della spesa complessiva della sanità: meno del 3%. E' la Cenerentola della spesa sanitaria italiana! Il fenomeno è spiegabilissimo. La nostra è una sanità mercantile consumistica, ospedalocentrica, ancora più ospedalocentrica con le Aziende ospedaliere; tutti sappiamo che il grosso delle risorse è destinato all'attività curativa e non all'attività preventiva e riabilitativa.
Un'attività preventiva che oggi si svolge utilizzando nemmeno il 3% della spesa complessiva della sanità non può, al tempo stesso, servire per svolgere controlli ambientali generali, controlli ed interventi di protezione ambientale; delle due, l'una: o si continua quella misera attività di prevenzione sinora svolta oppure si spostano le risorse sul controllo ambientale generale, senza più svolgere neppure quell'attività di prevenzione assai misera che sinora si è svolta nel nostro Paese.
Quando mi dite che naturalmente bisogna incrementare le risorse sanitarie destinate alla prevenzione, mi dite una cosa alla quale io non credo assolutamente: per com'è congegnato il Servizio Sanitario Nazionale non libererà risorse da destinare in quota maggiore all'attività di prevenzione.
La verita è che gli ospedali e l'attività ospedalocentrica assorbiranno quote crescenti di spesa sanitaria e quindi l'aumento al 5-6% delle risorse per la sola prevenzione è una cifra campata in aria, che non ha alcun significato e riscontro oggettivo. Tra l'altro, voglio ricordarvi che di anno in anno la spesa sanitaria è nel complesso sottostimata clamorosamente sottostimata - e che il riparto dovrebbe anche riservare il 5-6% alla psichiatria, nonché quote analoghe ad altre attività sanitarie.
Se fate bene i conti, vi accorgerete che dovremmo avere almeno il 130 140% delle risorse oggi disponibili dedicate al SSN. Quindi non è per nulla credibile l'idea che si possa aumentare in modo rilevante la spesa per la prevezione, in modo tale da esercitare anche un controllo e una protezione adeguata dell'ambiente generale.
Vediamo dunque che cosa si trasferisce all'ARPA: i multizonali di prevenzione, quei multizonali che dovevano essere completati. Si parla spesso di Grugliasco, multizonale di prevenzione incompleto, eppure è il più qualificato della nostra Regione. Si parla spesso di Ivrea per altre attività, per altre sezioni di prevenzione multizonale: anche questo è un Laboratorio di sanità pubblica incompleto. I multizonali che dovevano sorgere a Nichelino, Omegna, Biella non sono per nulla sorti, non esistono non sono mai stati realizzati; quello di Biella è un caso scandaloso: hanno investito alcuni miliardi di lire, ma hanno fatto un'opera inutile inutilizzata, vuota.
Il completamento della rete dei Laboratori di sanità pubblica non è avvenuto, per cui in Piemonte non possiamo sostenere di avere una rete adeguata di Laboratori di sanità pubblica; si tratta di un'attività gravemente carente, del tutto inadeguata a fronteggiare le patologie tradizionali e quelle nuove che sorgono nei luoghi di lavoro, nonché a fronteggiare l'insicurezza e la pericolosità degli impianti produttivi. Non a caso si parla di vecchie e nuove malattie professionali, di gravi infortuni ed incidenti sul lavoro (anche mortali) che accadono ogni giorno nella nostra regione, ed è nota la polemica della Magistratura del lavoro nei confronti delle UU.SS.LL., dei Laboratori di sanità pubblica per le loro carenze strutturali, organizzative e funzionali.
All'ARPA verranno trasferiti i Laboratori di sanità pubblica, degli immobili, delle attrezzature e degli organici. L'ARPA nasce così, a costo zero, per svolgere funzioni che i Laboratori di sanità pubblica oggi non riescono a svolgere; svolgerà anche funzioni molto più ampie, perché si tratta di controllare e di proteggere l'ambiente generale.
Trasferiamo, in un sol colpo, circa 50 miliardi di spesa corrente, di sola spesa corrente. Questa è l'importanza che il Governo centrale assegna al controllo e alla protezione ambientale: l'ARPA deve nascere a costo zero. Questa è l'enorme importanza che si assegna all'ARPA! La si fa con le risorse che si hanno (o che non si hanno), risorse misere, corrispondenti al 3% della spesa complessiva della sanità.
Sono politiche finte. Io rispetto ed apprezzo moltissimo le tesi degli ambientalisti, ma - ripeto - queste sono politiche finte. E' come se si dicesse che con le risorse che consentono a malapena ad una famiglia di sbarcare il lunario, ne facciamo vivere tre o quattro. Pensate in che modo si possono fare vivere: negli stenti, evidentemente! E' una presa in giro: sono politiche finte! E' la classica soluzione all'italiana, il classico pasticciaccio.
Se i Laboratori di sanità pubblica sono già gravemente inadeguati, se la rete è inesistente, che cosa si pensa di fare con questo strumento pieno di difetti? I governanti ci dicono: "Faremo quello che hanno fatto finora i Laboratori di sanità pubblica e per di più avremo risorse per realizzare un controllo ed un'adeguata protezione dell'ambiente in generale".
Una tesi di questo genere è incredibile! E' insostenibile! Inevitabilmente, vi sarà uno spostamento dell'asse di intervento sull'ambiente generale a danno della prevenzione e dei dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL., che finiranno per essere svuotati. Se non prevarrà questa tesi, ne prevarrà una che è l'esatto contrario, e al controllo ambientale si dedicherà lo 0,2-0,3% della spesa destinata alla prevenzione. Delle due, l'una.
Nasce dunque una struttura aziendale del tutto inadeguata a realizzare protezione ambientale e prevenzione sanitaria: non farà n' l'una n' l'altra. Così facendo, siamo destinati a perdere di vista la relazione faticosamente costruita, con tutte le carenze di questo mondo, che esiste tra l'ambiente, i suoi fattori di nocività e di pericolosità e la salute umana, il nesso tra ambiente e i suoi effetti sulla salute umana.
L'art. 16, che parla del finanziamento, la dice molto lunga a tale proposito: "Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante una quota del Fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA". L'unico punto certo di finanziamento è questo - non ne leggo altri perché il punto b) parla di "una quota dei finanziamenti destinati ai Comuni e alle Province per le attività di prevenzione e tutela ambientale".
Sappiamo a quanto possono ammontare! Al punto c), si parla di "una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate, stabilite con le modalità...", ecc., nonché di "altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale; finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti".
Vediamo di essere più concreti: si parla di finanziare uno strumento di legge! L'unico dato certo è il punto a) "Quota del fondo sanitario regionale". Anche il punto f) "Proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati" è del tutto astratto! Se questi non riescono neppure a svolgere le funzioni pubbliche, spiegatemi come fanno a svolgere le funzioni per i privati e ad introitare delle risorse! Con i soldi della prevenzione non si possono fare le due cose! Anche perché i soldi per la prevenzione non sono sufficienti nemmeno per fare un'adeguata, appena adeguata prevenzione. Tra l'altro, queste risorse sono destinate a calare con il calo della stima della spesa sanitaria; se la sottostima è sistematica, è evidente che aumentare le quote destinate alla prevenzione, alla psichiatria o ad altre attività diventa difficile; queste cose si possono anche scrivere, ma di fatto sono irrealizzabili.
Si tratta quindi di una legge che nasce nel peggiore dei modi, che danneggia quel poco che si è attuato nel campo della prevenzione sanitaria.
Personalmente, non ho emendamenti da presentare, poiché non oso dire che dovremmo spezzare la multidisciplinarieta dei Laboratori di sanità pubblica, come sostiene qualcuno. Il laboratorio resta un'entità unitaria multidisciplinare; non oso avanzare proposte, spezzarne il carattere organico e multidisciplinare. Per verificare la situazione di un ambiente di lavoro occorrono specialisti di diverse discipline per valutare nocività, pericolosità e insalubrità dell'ambiente di lavoro.
Se si devono trasferire i Laboratori di sanità pubblica, i Laboratori multizonali di prevenzione, dobbiamo farlo in modo compatto; non possiamo introdurre ulteriori spaccature nella loro organizzazione, e in quella fra gli stessi e il dipartimento di prevenzione e attività sanitaria.
Mi pare, nel complesso, che la legge nasca sulla base di atti politicamente subalterni, che non badano n' alla protezione ambientale n' alla prevenzione sanitaria.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Masaracchio.



MASARACCHIO Antonino

Credo si possa dire, su questa proposta, che siamo alla vigilia della creazione di un altro Ente strumentale. Non vorrei che il progetto politico che ne è alla base fosse stato determinato da quanto detto sulla gestione manageriale delle UU.SS.LL. e conseguentemente dalla filosofia della privatizzazione, e che dentro questa filosofia - mi spiace che la proposta provenga da una Giunta che comunque ha una forte componente di sinistra vi sia la pervicace volontà di non voler riconoscere nella riarticolazione della politica del territorio ciò che va riconosciuto alle Province.
E' vero che tutto l'apparato, che si configura a costo zero - come giustamente ha detto il Consigliere Calligaro - ha un'articolazione anche nel territorio provinciale, con la chiamata di responsabilità diretta dei Presidenti delle Province, ma di fronte alla ristrutturazione degli organici dello Stato anche attraverso gli Enti locali non si può pensare di ovviare ai problemi dell'ambiente, del territorio, della sanità, della società, con un Ente strumentale. Sarebbe come dire che nell'ambito della ristrutturazione del personale, nel pacchetto della burocrazia della Regione, per via della mobilità, si è trovato l'escamotage di collocare altrove i migliori - e quindi l'Assessorato verrebbe a perdere l'apporto dei migliori - oppure che per supplire alla carenza di personale qualificato nell'Ente strumentale nuovo si provvederebbe, attraverso borse di studio, rapporti convenzionali con l'Università, con consulenze a costi elevatissimi. Il dissesto del territorio, infatti, è tale e tanto che occorrerebbe istituire un vero e proprio Ministero decentrato per le attività di controllo dello stesso.
Allora, non sarebbe meglio programmare, nell'ambito di una capacità propria, un Assessorato tale da consentire, nella gestione delle risorse finanziarie che vengono afferite anche dal Governo centrale, un apparato che funzioni, dando giuste deleghe, attribuendo alle agenzie che già per se stesse dovranno risolvere in termini nuovi, nelle UU.SS.LL. e nelle Aziende ospedaliere, tutto ciò che si attende organizzino, tutto ciò che ci attendiamo dai nuovi manager delle UU.SS.LL. e delle Aziende ospedaliere? O non si ha fiducia verso un apparato in fieri, quello delle UU.SS.LL.
da poco riorganizzate con degli accorpamenti, oppure non la si nutre nel rapporto interno di tutto ciò che la Regione deve riqualificare e ripotenziare attraverso gli Assessorati competenti al territorio, alla sanità, all'igiene: a tutto ciò che il territorio chiede prepotentemente.
Per esempio, questo Ente strumentale - ripeto: lo chiamo così nel caso specifico di ciò che è accaduto con la recente alluvione, se fosse stato già organizzato nel passato, come si sarebbe mosso e cosa ci avrebbe dato per evitare il disastro che ci è occorso? E' un'incognita.
Una proposta del genere, da parte di chi è nella Giunta a rappresentare la categoria dei cosiddetti ecologisti, a me sembra sia voler creare un dipartimento a latere, completamente avulso dalle attività della Giunta con responsabilità affidate ad un Ente strumentale, senza tenere conto di quanto poco gli Enti strumentali abbiano afferito alla qualità della politica della Regione. Per questi motivi, che potrebbero essere approfonditi, anche se mi pare chiaro ciò che andiamo pensando nei confronti della proposta, il nostro Gruppo non può essere favorevole, nella speranza che la maggioranza trovi motivo di dilazione del problema, in avvenire, nell'ambito della ristrutturazione dei poteri maggiori che la Regione si attende per diventare un organismo vero e proprio di governo del territorio.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Pozzo.



POZZO Carolina

Cercherò di essere il più possibile breve e concisa, però non posso evitare di intervenire, vista l'importanza della legge.
Troppo a lungo la prevenzione è stata relegata tra le attività di secondaria importanza a livello nazionale e a livello regionale; è stata lasciata languire a lungo con interventi di scarsa utilità e di stampo spesso rigidamente repressivo. La situazione ambientale dell'inquinamento in Italia è praticamente senza alcun controllo dallo scorso 8 agosto, da quando cioè sono scaduti i termini dell'istituzione da parte delle Regioni dell'Agenzia regionale; Agenzia che dovrebbe sostituire le UU.SS.LL. nei controlli ambientali. Per i controlli ambientali dunque le UU.SS.LL. non hanno più competenza e l'Agenzia regionale non è ancora stata istituita: ciò è un vuoto legislativo gravissimo.
Il Piemonte è privo di strumenti efficaci di tutela, di controllo e di prevenzione in campo ambientale, e purtroppo la cronaca di questi ultimi mesi lo dimostra in modo inequivocabile. La situazione, Presidente, è preoccupante. Ritardare ulteriormente il processo di costituzione dell'Agenzia equivale a paralizzare completamente le già insufficienti ed esigue attività di prevenzione e controllo.
La posta in gioco, colleghi, è seria: senza controlli si consegna, di fatto, il territorio regionale nelle mani di saccheggiatori privi di scrupoli. Le emergenze più eclatanti sono già scoppiate e sotterraneamente altre potrebbero prepararsene. Non sto qui a ricordare le emergenze ultime che abbiamo subìto nella nostra Regione.
La legge n. 61/94 - rimettendo ordine nella situazione creatasi a seguito del referendum del 18/4/1993, che aveva tolto le competenze in campo ambientale attribuite alle UU.SS.SS.LL. dalla legge n. 833 - ha deliberato l'istituzione dell'Agenzia nazionale e dell'Agenzia regionale.
Il Piemonte, tuttavia, è in ritardo; i termini per l'adeguamento di questo importantantissimo compito istituzionale sono da mesi scaduti. Ritardare ulteriormente il processo di costituzione dell'Agenzia regionale equivale a paralizzare completamente le scarse, insufficienti attività di prevenzione nonché l'effettiva messa disposizione del pubblico di dati ed informazioni.
Analizzerò ora l'articolato in questione, sul quale ho presentato alcuni emendamenti.
Ritengo che l'Agenzia non debba essere un tradizionale organo burocratico ed amministrativo, ma debba avere una forte capacità di interazione nei confronti delle imprese e dei cittadini.
E' necessario superare l'attuale concetto di controllo, impostato su vincoli formali e divieti burocratici, e avviare finalmente un'azione di tipo preventivo, basata sulla costante verifica dell'efficacia delle azioni intraprese.
Soltanto attraverso una chiara focalizzazione degli obiettivi prioritari l'Agenzia potrà crearsi un suo spazio reale di competenze ed operare con la necessaria incisività. L'Agenzia deve essere un organo di tipo tecnico e scientifico che opera in un contesto come quello ambientale ad elevatissima complessità, non un luogo di affidamento di incarichi di sottogoverno. L'Agenzia dovrà operare nell'ambito di un insieme di reale dipendenza (nomine, procedure decisionali, risorse) rispetto ad un organo istituzionale sovraordinato, ma con piena autonomia e competenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Con il referendum del 1982 la popolazione italiana ha deciso la separazione dell'azione di tutela ambientale da quella di prevenzione sanitaria, con l'intento di sottrarre la prevenzione sanitaria dalla competenza delle UU.SS.LL. ed ha sancito in questo modo che fosse attuata una struttura apposita, dotata di propria autonomia per le attività di prevenzione ambientale.
Voglio dire ai colleghi che non ho votato per un esito positivo di quel referendum, non perché non rinoscessi le ragioni che stavano alla base di quella formulazione, ma perché ho ritenuto che un problema così delicato quale il rapporto fra la prevenzione sanitaria e la prevenzione ambientale non potesse essere trattato attraverso un intervento di drastica separazione delle due forme di prevenzione; ritenevo fosse invece necessario affrontare il problema attraverso le forme della democrazia rappresentativa e quindi attraverso l'azione del Parlamento che avrebbe potuto dare, nell'azione di riforma, una continuità di azione.
Detto questo, voglio però aggiungere che quell'azione, per molti aspetti, poneva seri problemi sulla concezione della prevenzione, in qualche modo anche questi non trattabili attraverso un pronunciamento plebiscitario. Quel referendum ha messo in discussione la concezione relativa alla globalità del problema della prevenzione e dell'unicità del problema della prevenzione sanitaria ed ambientale. Globalità che, come linea di principio, non può essere messa in discussione.
Viviamo ed operiamo in un ambiente che è unico - molto spesso gli ambientalisti usano chiamarlo "la casa comune" - ed è davvero difficile trovare le linee di demarcazione tra la prevenzione sanitaria e la prevenzione ambientale.
Anche per questa ragione, nel momento dell'espressione del voto, non votai per l'attivazione di quel pronunciamento referendario; devo però dire che quella domanda referendaria, che aveva una visione globale (poneva al centro - e questo era più che naturale - i problemi della salute, metteva al centro l'uomo anche rispetto all'ambiente), in realtà non aveva retto all'azione e alla responsabilità delle UU.SS.SS.LL.
La tutela ambientale è stata sacrificata, così poco attivata che, con una forzatura e una schematizzazione, possiamo anche dire che fu pressoch inesistente. Salvo alcune aree di intervento molto limitate, anche le strutture messe in campo dalle UU.SS.SS.LL. per la tutela ambientale sono state strutture monche, carenti di personale e di strumenti. Sotto questo profilo, nonostante la buona volontà di tanti operatori, tali strutture si sono rivelate del tutto insufficienti rispetto alle necessità.
Quindi, non solo la prevenzione sanitaria è stata del tutto inadeguata ma peggiori furono le sorti della tutela ambientale sotto il governo delle UU.SS.SS.LL. Una ragione di separazione c'era: l'insoddisfacente attività di tutela ambientale esercitata fino allora.
Al di là degli interessi che pur ci possono essere stati da parte dei vari soggetti operatori in questo campo, voglio trovare, nel comportamento delle UU.SS.SS.LL., una ragione nobile (che certamente c'è). Il problema della salute dell'uomo, quando intervengono le patologie, ha giustamente un peso di così grande rilievo da assorbire chi se ne occupa in maniera pressoché totalizzante. Capisco che chi ha ristrettezza di risorse difficoltà organizzative per operare, scarsi o insufficienti strumenti da utilizzare, di fronte ad una globalità di problemi (che vanno dai fatti patologici che investono la salute dell'uomo al problema generale della tutela della "casa comune") alla fine concentri l'attenzione sull'utilizzo delle forze e delle risorse disponibili per chi, malato, gli sta davanti.
Sotto questo profilo, al di là di carenze e di manchevolezze soggettive giustifico il fatto che l'attenzione delle UU.SS.SS.LL. sia stata orientata al problema della salute. Ma qui sta allora la ragione concreta, se volete pragmatica, che ha dato fondamento al referendum e che ha posto il problema di separare la tutela ambientale da quella della salute, dando alla prima una propria organizzazione per esplicare l'attività in piena autonomia cercando forme di raccordo fra la tutela ambientale e la tutela di prevenzione.
Noi ci troviamo a valle di questioni di questa natura, con sanzioni stabilite dal referendum e dalle leggi successive (in particolare dalla legge n. 61 del 1994); abbiamo quindi la responsabilità di dare seguito ai compiti che alla Regione sono stati attribuiti con quell'azione referendaria. Avremmo dovuto farlo entro il luglio del 1994, data entro le quali le Agenzie regionali per l'ambiente avrebbero dovuto essere istituite.
Ciò che sollecita l'istituzione di queste Agenzie è un problema di merito. Il clima di incertezza che si è creato in seguito al referendum in particolare dopo la mancata promulgazione (non solo in Piemonte) di leggi regionali nell'estate scorsa, ha fatto sì che anche quel poco di tutela ambientale che veniva esercitata attraverso l'azione delle UU.SS.SS.LL. andasse scemando fino a raggiungere i limiti attuali di quasi inesistenza. E' un problema di merito che ci spinge ad essere responsabili e a recuperare, per quanto possibile, il tempo perduto e a dare presto vita spero in questi giorni - alla legge istitutiva dell'Agenzia regionale per l'ambiente.
Sento in me - come spero la sentano i colleghi Consiglieri la responsabilità di terminare questa legislatura con una legge che istituisca l'Agenzia regionale per l'ambiente. Sotto questo profilo, non ho alcun dubbio e in questo senso - spero di non apparire immodesto - credo di essermi impegnato, proprio in questo ultimo periodo, forse più consentitemelo di qualsiasi altro Consigliere di questo Consiglio, affinch l'Agenzia per l'ambiente venisse istituita. Non sarà certamente il mio atteggiamento che metterà in discussione il fatto che, se non tutto il Consiglio, una rilevante maggioranza voti questa legge, e sarebbe significativo se questa andasse al di là di quella numericamente espressa dalla composizione politica che sorregge la Giunta.
Mi rendo conto che ci sono molti problemi aperti. E' una legge che è stato difficile comporre; i problemi della divisione fra la prevenzione sanitaria e quella ambientale non sono facili; i nodi che l'organizzazione precedente, pur nella sua globale insufficienza, ha intessuto sono difficili da sciogliere sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista delle persone che operano in questo settore, nonché rispetto al passato e ai problemi che si pongono per le prospettive future.
La legge che ne è emersa è quindi carica di buone intenzioni - io la giudico tale - ma certamente porta con s' molte carenze. E' un po' il frutto di chi, in una situazione difficile, contrastata e contraddittoria di opinioni e di pareri nel campo degli operatori e degli interessati a questo problema, ha fatto un po' l'apprendista stregone, cercando di istituire una struttura per questa Agenzia, che certamente ha degli aspetti propri di un Ente strumentale della Regione. Non potrebbe che essere così visto che alla Regione compete il compito di promuovere, sollecitare ed indirizzare sia la tutela sanitaria che quella ambientale. Certo contiene in s' dei problemi che potrebbero essere valutati se avessimo maggiore tempo a disposizione.
Sottolineo il fatto che in questo Consiglio ci siamo mossi con ritardo nell'affrontare il problema. L'esame dell'istituzione dell'Agenzia dell'ambiente è partito con ritardo rispetto alla scadenza fissata per la sua istituzione. Quindi, c'è una serie di elementi ancora da verificare, ma alcuni non saranno superabili in questo frangente di fine legislatura.
Dovremmo dare alla legge e alla sua applicazione un periodo di sperimentazione e di costruzione dei termini normativi nella fase di primo avvio dell'attività dell'Agenzia.
Gli stessi operatori che entreranno a far parte dell'Agenzia, in questo più che in ogni altro caso, dovranno contribuire a definire ulteriormente la legislazione che determina l'istituzione, i compiti, i comportamenti e le finalità.
Chiudo l'intervento, richiamando alcune questioni che ritengo di fondo.
Alcune sono contenute nell'art. 3, relativo all'attività dell'Agenzia.
In questo senso richiamo un aspetto dell'intervento polemico del Consigliere Marchini, che non condivido, verso la relazione del collega Adduci. La legge deve definire con chiarezza i compiti dell'Agenzia. L'art.
3 mi pare definito attraverso l'individuazione del quadro delle finalità dell'Agenzia, peraltro già presenti nella legislazione nazionale, e in una elencazione di azioni (non saprei come meglio definirle).
Nel comma secondo occorrerebbe, a partire dal soggetto, chiamare queste attività "compiti dell'ARPA". Il termine generico di attività è la nomenclatura usata nei vari punti, e lascia quasi pensare che l'ARPA possa o meno svolgere queste azioni.
Qui si tratta di dare vita ad un'Agenzia che, nei confronti della tutela dell'ambiente, sotto certi profili, ha compiti di magistratura interna all'attività regionale; per altri versi, deve essere il tutore autonomo dell'ambiente, al di là delle soggettività e delle intenzioni politiche della Regione.
Quindi, al comma secondo dovrebbero essere elencati i compiti propri dell'ARPA, senza nessuna incertezza sulla possibilità di svolgerli o meno.
Nella stesura dei vari punti di attività, ho rilevato anche delle elencazioni del tutto generiche, persino più generiche di quanto non siano le definizioni di inquadramento presenti nel comma primo. Mi sembra dunque uno dei passaggi da modificare.
Un'altra questione rilevante è quella relativa agli organi dell'ARPA prevista all'art. 4. Richiamo il fatto che c'è un Direttore che opera con una concezione ed una visione monocratica. Sotto certi profili, questo è giustificabile, perché può dare forza, azione e carattere di responsabilità e di autonomia all'azione di tale figura. Per altri versi, trovo preoccupante che questo Direttore non sia coadiuvato da un organo di direzione collegiale, che può anche avere un altro nome, se non lo si vuol chiamare così (nella discussione in Commissione è sempre emerso un rifiuto netto all'individuazione di un organo di direzione collegiale).
Il corpo degli operatori che faranno parte dell'ARPA sarà composto da circa 500 persone per le logiche previste dalle normative nazionali di passaggio all'ARPA di funzionari ora operanti nel settore della prevenzione, ma questo numero dovrà aumentare, se non addirittura raddoppiare. Pertanto, il problema degli organici non troverà attraverso questa legge alcun richiamo, affinché dal loro interno, dalla loro organizzazione di lavoro, qui presentata in tre aree principali, possano esprimere una partecipazione alla direzione complessiva.
L'Agenzia avrà un numero di dipendenti dell'ordine di grandezza di quello della Regione, per la quale si prvede di arrivare a poco più di 2.000 unità. Il nuovo Ente ne avrà certamente un migliaio, sarà quindi un'Agenzia con grandi compiti di responsabilità non solo di merito, ma anche di livello penale, trattandosi di problemi ambientali.
L'Agenzia sarà diretta dall'attività monocratica di un Direttore scelto al di fuori dell'organismo, che opererà con la collaborazione di uno staff da lui stesso scelto, senza alcuna interrelazione con l'attività dell'intera organizzazione. Questa organizzazione di lavoro parteciperà alla funzione di una collegialità di direzione o per lo meno di coordinamento (se non lo si vuol chiamare di direzione).
Trovo questo un elemento di grande debolezza che porrà dei problemi.
L'assoluto distacco tra la dirigenza e gli operatori è una questione che non si pone più nemmeno nelle organizzazioni industriali, per cui questo mi sembra sia un punto da rivedere.
Su queste due questioni, che sono le più importanti, mi fermo. Esistono poi questioni minori, alcune semplicemente di forma, altre anche di sostanza, ma credo che con buona volontà si potrebbero rimuovere, al fine di dare maggiore chiarezza possibile all'operatività dell'Agenzia definendone i compiti e modificando le strutture organizzative e di direzione.
Le questioni di natura minore, se sarà il caso, le farò presenti nel corso della discussione. Detto questo, continuerò a partecipare al lavoro con lo stesso spirito collaborativo e di traino che ho avuto in questi mesi affinché la legge potesse arrivare in Consiglio ed essere approvata tuttavia non rinuncerò fino all'ultimo a porre in discussione le questioni che, nel merito, ritengo importanti per il miglioramento della legge.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Dameri.



DAMERI Silvana

Non prendo la parola per intervenire sulla legge, ma - raccogliendo le ultime considerazioni del Consigliere Rivalta e anche rilevando una certa disponibilità dell'Assessore per chiedere se non sia possibile interrompere la discussione generale e riprendere l'esame dell'articolato venerdì prossimo, in modo da portare quegli ulteriori aggiustamenti che convincano di aver fatto tutto lo sforzo possibile relativamente a questo strumento molto importante dell'attività regionale in materia ambientale.



PRESIDENTE

Assessore Marino, lei cosa ne pensa?



MARINO Massimo, Assessore regionale

Sì, credo che una richiesta di questo tipo non si possa che accogliere.
Su questa materia e su questa legge, di indubbia delicatezza constatiamo che, pur dopo aver fatto un lungo lavoro di unificazione di due testi, continuano comunque ad esistere opinioni diverse e diffuse. Ritengo che su questa legge in realtà, più che una maggioranza e una minoranza, ci siano alcune diverse impostazioni culturali, che comunque penso si possano confrontare costruttivamente.
Chiederei soltanto di avere l'insieme degli emendamenti, in modo da avere per venerdì un quadro preciso e poter fare una scelta. E' vero che siamo nelle ultime ore della legislatura, ma questo non giustifica nessuno a fare dei pastrocchi.
Credo che i testi degli emendamenti si possano confrontare; fra quelli visti finora, non ne trovo nessuno di particolarmente inaccettabile, mentre su alcuni si tratta soltanto di fare dei chiarimenti. Ripeto, chiedo soltanto di avere l'insieme degli emendamenti in tempo utile per verificarli tutti.
Presidente, o lo svolgo adesso oppure mi riservo di svolgere un mio intervento venerdì.



PRESIDENTE

A questo punto, dato che io ho già ventisette emendamenti e altri ne stanno arrivando, forse anche di qualche rilievo (verranno poi distribuiti), è opportuno che lei, Assessore, prima li veda ed intervenga in seguito, alla luce di queste riflessioni.



MARCHINI Sergio

Io non ho capito bene se si va ad un rinvio in Commissione.



PRESIDENTE

No.



MARCHINI Sergio

Allora ritiro ogni mia obiezione.



PRESIDENTE

Consigliere Marchini, è stato chiesto di interrompere la discussione di carattere generale, magari esaurendola. Se ci sono altri interventi di carattere generale, sarebbe bene svolgerli oggi, anche per facilitare il compito dell'Assessore Marino nell'esaminare l'insieme delle osservazioni al fine di un'eventuale formulazione di emendamenti, senza tornare in Commissione.
Su questo siamo d'accordo? Bene.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Il mio intervento sarà breve, perché è già intervenuto il compagno Calligaro, esprimendo alcune considerazioni. Io volevo precisare la posizione del Gruppo, anche per dare modo alla maggioranza di conoscere sinteticamente il nostro atteggiamento su questa legge.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

In dissenso dal Consigliere Calligaro?



CHIEZZI Giuseppe

Non in dissenso, questo è il merito del mio intervento. Parto da una prima considerazione. Il metodo con cui si giunge ad istituire l'Agenzia dell'ambiente deriva da un provvedimento amministrativo incongruo: il referendum. Le riforme non si fanno in questo modo, con un referendum che di punto in bianco, chiede ai cittadini italiani di separare in astratto nell'ambito del funzionamento delle UU.SS.LL., le attività in materia di prevenzione sanitaria da tutte le attività ambientali, ponendo il problema in modo errato, non programmatorio, ma semplicemente in termini di principio. Governando in questo modo, si governa male.
Fatto il referendum, è partita la macchina legislativa; la macchina legislativa ha prodotto la legge n. 61, la quale ha detto le cose che doveva dire in base ad una domanda fatta agli italiani e alla quale gli italiani, insieme ad altre dieci domande, hanno risposto "sì". Su questo referendum il Parlamento ha poi legiferato.
Detto questo, e quindi sollevato il problema che forse si poteva governare questa materia differentemente (non facciamo il processo al passato), decidiamo cosa fare in presenza della legge n. 61. La mia opinione e quella del mio Gruppo è che questa legge vada attuata. Perché? Perché, pur conoscendo tutti i problemi che questo modo di operare produce nella viva attività dei laboratori e dei servizi di igiene e sanità pubblica esistenti, ritengo sia giunto il momento di strutturare la prevenzione ambientale in termini organizzati e precisi.
Ora, questo non è possibile perché la legge n. 61 ha detto: "Fate l'Agenzia dell'ambiente senza ulteriori oneri". Questo è un altro elemento un altro inciampo che abbiamo di fronte; inciampo che fa preoccupare in particolar modo tutti gli operatori nel settore della sanità e tutto il personale politico che in questi anni è stato particolarmente attento e vicino ai problemi sanitari, e il Consigliere Calligaro è una di queste persone. Egli, infatti, guarda all'istituzione dell'Agenzia dell'ambiente con la forza delle competenze che ha nel settore sanitario e che gli fanno esprimere una fortissima preoccupazione; preoccupazione che, Assessore Cucco, non mi sento di non condividere in quanto tale.
Assessore, quando il collega Calligaro dice: "Di prevenzione se ne fa già troppo poca", penso che anche lei sia d'accordo, perché è vero; le cose che dice il Consigliere Calligaro di solito sono tutte vere: prevenzione non se ne fa.
Il problema però è: stiamo fermi o andiamo avanti? La mia opinione è che bisogna giocare questa partita adesso, cioè bisogna fare in modo di istituire finalmente un'Agenzia provocando meno danni possibili e tenuto conto del referendum e della legge n. 61 com'è strutturata; bisogna fare una battaglia tutti insieme affinché la Regione Piemonte, negli altri capitoli di spesa previsti da questa legge, impegni proprie risorse per strutturare l'Agenzia per l'ambiente. Penso che sia nelle cose il fatto che questo non avverrà da una settimana all'altra e che i laboratori spostandosi sotto l'Agenzia, continueranno a fare quello che fanno introducendo ed ampliando nelle loro attività, in modo razionale e non improvviso ma organizzato, tutte le attività di prevenzione ambientale trovando gli aggiustamenti, anche di carattere legislativo, mentre avviene questa trasformazione. Vi è però la necessità di organizzare queste funzioni.
La legge, inoltre, contiene alcuni elementi sui quali abbiamo sollevato dei dubbi, come la questione delle nomine. La nomina effettuata di nuovo da parte della Giunta regionale del Direttore, a nostro avviso, non corrisponde alle necessità del momento: sarebbe meglio riportarla al livello del Consiglio.
Qual è l'atteggiamento del nostro Gruppo? Durante i lavori di Commissione, abbiamo partecipato per un tratto al merito della discussione poi si sono accavallati provvedimenti, si è cominciato a lavorare in modo talmente farraginoso, talmente preso dalla fretta, con riunioni continue che si intersecavano le une con le altre, che l'atteggiamento che abbiamo assunto come Gruppo in Commissione è che in questo modo non si può lavorare seriamente. Vi era una volontà di maggioranza, chiaramente espressa, di portare a termine la legge; vi è un atteggiamento da parte di Rifondazione Comunista di consenso che la Regione Piemonte si dia una legge.
Quindi, da un certo punto in poi, anche in presenza di una maggioranza divisa nelle proposte, abbiamo cessato di partecipare alla discussione sui pro e sui contro delle varie soluzioni che venivano proposte dalla stessa maggioranza, cosa che continua anche in quest'aula. Presidente e Assessore l'atteggiamento di Rifondazione Comunista continua ad essere questo: nessun impedimento di carattere ostruzionistico o dilatorio su questo provvedimento.
Riteniamo importante l'istituzione di un'Agenzia per l'ambiente verifichiamo purtroppo che non c'è una maggioranza coesa e coerente con questo e temiamo, dagli ancora venti-trenta emendamenti che arrivano, che queste oscillazioni della maggioranza non producano una buona legge. Ma di questo la maggioranza se ne assumerà la responsabilità.
Noi ci assumiamo la responsabilità di non ostacolare una legge che istituisce l'Agenzia per l'ambiente; nel merito della legge, venuti a conoscenza degli emendamenti che la maggioranza intende apportare a questo testo, ci collocheremo con il voto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Giuliano.



GIULIANO Valter

Sarò brevissimo, anche perché mi sembra che l'evoluzione del dibattito ci imponga di essere forse meno affrettati nel giudizio di quanto lo saremmo stati lavorando sul testo che abbiamo a nostre mani in questo momento e sul quale il mio giudizio sintetico era "meglio di niente" (ed era il più benevolo che si potesse dare).
Il testo che abbiamo oggi in aula è ben diverso da come avevamo immaginato. Ben diverso anche dal contributo che in qualche modo avevamo cercato e ritenuto di dare alla corretta realizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale con il progetto di legge, primo firmatario il collega Rivalta insieme ad altri colleghi Consiglieri, che a suo tempo avevamo sottoscritto. La legge che giunge oggi in aula ci sembra essere, per contro, il minimo possibile, il minimo dovuto: una legge debole, spesso più forma che sostanza, zoppicante, con incertezza di finanziamenti e quindi con tutto ciò che da questa incertezza deriva.
Abbiamo sentito dei colleghi parlare dell'ARPA: ce ne hanno spiegato l'indispensabilità, che condividiamo; l'indifferibilità nella sua istituzione: condividiamo anche questa, così come abbiamo condiviso quello che abbiamo sentito di ciò che essa doveva essere o dovrebbe essere. Ci sembra che tali auspici e desideri sulle funzioni e sulla finalità dell'Agenzia con questo testo di legge restino un po' tali. Rimangono cioè auspici e rimangono desideri, che trovano una scarsa trasposizione nella normativa che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio e che risponde probabilmente più a delle logiche di compromesso inevitabili che non invece ad una decisa scelta politica.
C'è il rischio che anche questa legge rimanga un'enunciazione di buone intenzioni, strutturalmente debole, priva della necessaria autorevolezza con carenze - come dicevo - di finanziamento e di personale. Sicuramente avrebbe meritato un ulteriore approfondimento in Commissione, per meglio definire alcuni elementi che, a nostro giudizio, rimangono solo abbozzati e che in parte sono stati rilevati dal collega Rivalta.
Rimaniamo, ad esempio, pesantemente proccupati per com'è strutturata l'organizzazione della direzione, oppure per quella che riteniamo una sudditanza troppo accentuata dell'ARPA nei confronti della Giunta, oppure ancora, tanto per fare un ulteriore esempio (certamente non dei più importanti, ma significativo per il tipo di approccio che si ha rispetto a questa Agenzia), ci fa specie che l'ARPA non abbia nemmeno la facoltà di redigere essa stessa l'annuale relazione sullo stato dell'ambiente in Piemonte, che viene invece affidata alla Giunta. Sono alcuni esempi di limitazioni non sempre condivisibili.
Sicuramente la fretta di chiudere l'iter prima della fine della legislatura è stata, per questa legge come per altri provvedimenti che in questi giorni ci troviamo ad affrontare, una pessima consigliera. La pausa di riflessione richiesta mi pare più che opportuna, anche se probabilmente in queste ore frenetiche di fine legislatura sarà difficile trovare il tempo e anche la serenità necessari a migliorare davvero la legge.
Rispetto al provvedimento che l'Assessore ha portato oggi in aula, il Gruppo Verdi rimane comunque disponibile alla massima benevolenza, proprio perché pensa che sia bene che lo strumento ci sia; potrà eventualmente in futuro essere migliorato, ma sicuramente la Regione e la politica di prevenzione ha bisogno di una legge. Su questo, tenendo conto di tale necessità, ci esprimeremo anche nella prossima seduta.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTICELLI



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di intervento e poiché l'Assessore intende replicare interamente nella prossima seduta, l'argomento è sospeso.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegate al processo verbale dell'adunanza in corso.



PRESIDENTE

La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18,20)



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