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Dettaglio seduta n.338 del 21/02/95 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 6) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Adduci, Brizio, Dameri, Fulcheri Gallarini, Picchioni e Vetrino.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 551: "Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (seguito)


PRESIDENTE

In merito al punto 8) all'o.d.g. proseguiamo l'esame dell'articolato del progetto di legge n. 551.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
Ha chiesto la parola il Consigliere Peano; ne ha facoltà.
PEANO Presidente, possiamo aspettare un attimo, in attesa che arrivino i Consiglieri?



PRESIDENTE

Dovete consultarvi? PEANO Sì, esatto.



PRESIDENTE

La seduta è sospesa per pochissimi minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 14.25 riprende alle ore 14.32)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Possiamo proseguire l'esame dell'articolato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
ART. 17 Chiede di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Al comma primo dell'art. 17 c'è scritto: "Il canone di locazione degli alloggi è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi".
Siamo in una piena logica economicista. Nell'intervento di carattere generale lamentavo la distanza tra questa legge e la filosofia di considerare il patrimonio di edilizia pubblica come corrispondente all'esercizio del diritto alla casa; in questo articolo si vede come l'osservazione e la critica che svolgevo fossero pertinenti.
Infatti, nel primo comma di questo articolo è scomparso il concetto della socialità della casa e, in base ai conti, il canone deve compensare i costi di amministrazione; sappiamo quali sono questi costi e quanto sono spropositati rispetto al volume del servizio svolto; per i costi di gestione, vale lo stesso ragionamento.
Si parla di costi di manutenzione, ma non si specifica di quale tipo: sarà manutenzione ordinaria? Sarà manutenzione straordinaria? Chi lo sa! Saranno tutte e due? Non si sa! Comunque, chissà perché bisogna affermare che nelle case pubbliche il canone deve rigidamente compensare questi costi.
Inoltre, ad abundantiam (siete proprio bravi!), caricate agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica (vista la loro grande capacità di reddito!) anche il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi. In pratica, caricate nel canone una quota relativa all'acquisto di un pezzo di casa, senza che se ne diventi mai proprietari. Se nel canone devo spendere anche in base al costo di costruzione dell'alloggio, almeno si faccia un leasing, si faccia un patto di futura vendita o qualcosa del genere. E' proprio un'ingiustizia assoluta! Nel secondo comma è scritto: "Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione ai costi degli stessi".
Avete sposato la logica economica, anche per quanto riguarda fasce sociali che, viceversa, abbisognano di riferimenti di politica amministrativa diversi da quelli di una banca o di un notaio, per le quali tanto costa, tanto si paga. Dov'è finita l'edilizia sociale? Non si capisce.
Nel terzo comma è scritto: "I componenti del nucleo familiare - state a sentire, colleghi - sono obbligati, in solido con l'assegnatario, ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato". Si tratta, a mio parere - vero, Consigliere Majorino? di mostruosità giuridica. L'alloggio è assegnato ad una persona fisica, che ha un nome e un cognome: perché la sua famiglia dovrebbe rispondere dei comportamenti tenuti dall'assegnatario? Se l'assegnatario non adempie ai propri compiti, sarà perseguito; ma il figlio e la moglie, cosa c'entrano? Se l'assegnatario tiene comportamenti che vìolano determinate normative non vedo perché si debbano prevedere punizioni per l'intera famiglia. E' cosa borbonica. E' il titolare del contratto a dover essere perseguito a norma di Codice Civile, se vìola gli adempimenti contrattuali; perché la sua famiglia deve essere chiamata in solido a pagare le malefatte del capofamiglia? Non tormentiamo i familiari. Trovo la cosa estremamente obbrobriosa.
Anche per questi motivi voteremo contro l'art. 17.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.
MAJORINO Signora Presidente, mi soffermerò sull'ultimo comma, in cui si prevede di perseguire il clan familiare: è concetto medievale. L'assegnatario è una ben precisa persona: non si può estendere l'obbligazione solidale a soggetto diverso dall'assegnatario; diversamente si deve modificare la normativa relativa alle assegnazioni, prevedendo che un determinato alloggio di edilizia pubblica residenziale assegnato al richiedente capofamiglia - si intenda coassegnato anche - faccio un'ipotesi assurda ai suoi familiari: figli legittimi, naturali nonché meri conviventi. Se non si stabilisce una tale regola, ritenere solidale l'obbligazione dell'assegnatario a chi non lo è mi pare sia rifarsi a quella regola che il collega Chiezzi ha definito borbonica, e che personalmente ritengo medievale, della persecuzione giudiziale del clan familiare.
Quanto ho detto è da intendersi, Assessore, con spirito collaborativo pur parlando dai banchi dell'opposizione, poiché penso si andrebbe incontro all'infortunio legislativo della reiezione del Commissario di Governo per motivi di illegittimità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.
CAVALLERA, Assessore regionale Grazie, signora Presidente. Breve replica alle osservazioni dei colleghi.
Devo ricordare al Consiglio che il provvedimento in discussione riserva parecchie agevolazioni ai nuclei familiari, proprio in considerazione dei carichi di famiglia; il numero dei componenti della famiglia determina infatti l'inserimento in fasce di canone inferiore. Ritengo sia cosa da valutare il fatto che si sia rafforzato il concetto di reddito pro capite e di composizione del nucleo familiare; in tal senso, ricordo al Consiglio che come Regione Piemonte non abbiamo inteso innovare nulla rispetto al dibattito che va consolidandosi nel mondo degli "addetti ai lavori" in campo nazionale e agli orientamenti che stanno maturando in molte Regioni ovvero di tenere conto della composizione del nucleo familiare al fine di determinare l'inserimento in una fascia anziché in un'altra dal punto di vista del canone da praticare.
Per quanto riguarda l'altra considerazione, ricordo al collega Chiezzi che la quota A), "famosa" - come il Consigliere sa benissimo - non l'abbiamo inventata noi; la Giunta opera infatti all'interno di disposizioni nazionali tuttora vigenti. La nostra proposta è la traduzione del fatto che i canoni sono composti di varie quote: vi è dunque la quota A), che viene riversata al CER. dal quale ne viene poi autorizzata l'utilizzazione per le finalità che necessitano ai vari Istituti.
Tranquillizzo i colleghi: non vi è nulla di particolarmente diverso da quelli che sono gli orientamenti in campo nazionale e le disposizioni vigenti: abbiamo cercato di cogliere la sostanza, al di là della forma.
Naturalmente, è reale che, isolando la singola questione, può apparire qualcosa di differente; invito dunque i colleghi a valutare il provvedimento nel suo complesso. Provvedimento che sicuramente persegue quelle finalità di equità cui facevo riferimento nell'intervento di carattere generale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.
CHIEZZI Grazie, Presidente.
Ho ascoltato con attenzione le osservazioni dell'Assessore, che non mi hanno convinto per i motivi seguenti. Egli afferma: "Noi queste famiglie le abbiamo trattate diversamente dal passato, quando consideravamo il reddito della famiglia senza distinguere la famiglia numerosa in cui quattro figli erano tutti a carico, da quella nella quale tre dei quattro figli erano percettori di reddito". Per parte mia ribatto che si tratta di argomentazione derivante da razionalità riconosciuta dallo Stato relativamente alla quale si riconosce alle famiglie un cambiamento di regime per quanto riguarda i calcoli del canone da corrispondere. Non è possibile, successivamente a tale riconoscimento, dire, come fa l'Assessore: "A questo punto, fatta questa 'concessione', queste famiglie in qualche altro modo devono pur rendere questa 'benevolenza'". I diritti che vengono loro riconosciuti sono diritti di razionalità, non si tratta di regalìe; da quanto dice l'Assessore sembra ci sia lo Stato-padrone borbonico, che, nella sua grande bontà, non si sa bene perché ad un certo punto fa una concessione ad una famiglia e dunque, immediatamente dopo, si sente in diritto di punire ingiustamente il nucleo familiare: cosa inaccettabile in una cultura moderna dello Stato. Lo Stato non fa favori ma fissa delle regole. Che tra queste regole esista il fatto che si punisca l'intera famiglia delle inadempienze contrattuali del capofamiglia, mi sembra una cosa fuori dal mondo, un rapporto tra uno Stato nemico, padrone assoluto in grado di decidere, senza nessuna razionalità, cose che poi vengono patite dai singoli cittadini.
Questa è una visione dello Stato veramente incomprensibile; se era un diritto avere il reddito pro capite si deve riconoscere questo diritto. Che diritto ha lo Stato di dire, con una legge, che i contratti del capofamiglia ricadono su tutti i componenti del nucleo familiare e che diritto ha poi di dirlo all'interno dell'edilizia economica popolare? Per questo motivo le osservazioni dell'Assessore Cavallera, non solo non mi hanno convinto, ma intravedo una concezione dello Stato e del suo modo d'essere nei confronti dei cittadini che veramente è lontanissima da quella mia personale e dalla concezione che dovrebbe esistere di uno Stato moderno e rispettoso dei propri cittadini.



PRESIDENTE

Se non vi sono altre richieste di parola, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 17.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 6 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
ART. 18 Emendamento presentato dai Consiglieri Cavallera, Chiezzi e Peano: 3) all'art. 18 (Determinazione del canone oggettivo di locazione) il comma quarto è sostituito dal seguente: "4. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del canone dei singoli alloggi che lo costituiscono, l'anno di costruzione è quello di ultimazione dei lavori di ristrutturazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 34 voti favorevoli e 1 astensione.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Presidente, ho notato che nell'ultima votazione la maggioranza non garantisce i numeri. Su un provvedimento di questo genere la maggioranza deve essere presente affinché vi sia un'interlocuzione seria, visto che non è un provvedimento da poco.
Assessore Cavallera, noi abbiamo delle leggi molto chiare che sanciscono il fatto che gli alloggi devono disporre di locali per il ricovero dell'automobile. Questa è una legge non ottemperata sul territorio nazionale - sappiamo quanto arretrato esista però, ove nell'edilizia residenziale pubblica, quella dello Stato, che osserva le leggi dello Stato, esistano dei garage, dei locali per il ricovero dell'auto, a me pare che in questo caso l'affermazione dello Stato, coerente con le proprie leggi, sia quella di considerare strettamente legato all'alloggio anche le sue pertinenze, non solo la cantina, i balconi, la soffitta se c'è, ma anche il garage e che il canone che si riferisce a questo bene sia un canone non lasciato al libero mercato e alla libera decisione delle agenzie territoriali della casa, ma che sia un canone regolato socialmente in modo connesso al canone dell'alloggio.
A me pare che l'ipotesi avanzata dall'Assessore Cavallera provochi nuovamente un maggiore incremento delle spese per gli inquilini, mentre la mia ipotesi andrebbe incontro ad una diminuzione del peso sugli inquilini.
Per questo motivo chiedo che venga stralciato questo comma secondo e che venga collegato a criteri di determinazione del canone sociale anche per i garage.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.
CAVALLERA, Assessore regionale Ricordo ai colleghi che noi manteniamo sostanzialmente quella che era già la dizione del comma quinto dell'art. 6 della legge n. 33, laddove prevedeva un trattamento separato per quanto riguarda le autorimesse. Noi intendiamo mantenere quelle normative alle quali gli istituti hanno fatto riferimento per raggiungere certi risultati di gestione. In astratto le osservazioni del Consigliere Chiezzi sono fondate, però in pratica noi manteniamo l'impostazione che è consolidata; questo discorso vale per le autorimesse vere e proprie, perché è chiaro che c'è la possibilità di avere il posto macchina gratuito.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 18.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 6 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
ART. 19 Emendamento presentato dai Consiglieri Rivalta, Cavallera e Bara: 4) all'art. 19 (Applicazione del canone di locazione) il comma primo, lettera a), è sostituito dal seguente: "a) 75% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruenti di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, non può eccedere l'8% del reddito di cui all'art. 3, comma primo, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni minime INPS il canone non può eccedere il 6% del reddito di cui all'art. 3, comma primo, lettera a). In ogni caso il canone non può essere inferiore al 30% del canone di riferimento".
Emendamento presentato dall'Assessore Cavallera: 5) è cancellato il comma terzo dell'art. 19 (Applicazione del canone di locazione).
La parola all'Assessore Cavallera.
CAVALLERA, Assessore regionale L'emendamento che abroga il comma terzo è quello che avevo già illustrato in mattinata, in quanto questo comma confligge con il comma quinto dell'art. 16. Per meglio dire: il comma quinto dell'art. 16 già regola la materia, per cui è inutile prevedere un doppio regime.
Per quanto riguarda invece l'emendamento che abbiamo presentato pochi momenti fa si riferisce alla previsione di ridurre al 6% del reddito il canone massimo applicabile nel caso di nucleo familiare quando il reddito complessivo è inferiore al doppio delle pensioni minime INPS. Quindi, è un ulteriore intervento in direzione di quella equità, di quella tutela delle fasce più deboli alla quale hanno fatto riferimento molti colleghi nei loro interventi, di cui già si è tenuto conto durante i lavori di Commissione e che comunque noi dobbiamo proporre in modo responsabile perché come Regione abbiamo anche la vigilanza sugli enti e quindi dobbiamo creare delle condizioni di gestibilità di tutta questa partita.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Insisti, insisti, non si porta a casa tutto, ma qualche minor peggioramento riusciamo a portarlo a casa e quindi i nostri argomenti evidentemente non sono campati in aria e lo sono talmente poco che io vi leggerò solo poche cifre, prese in modo abbastanza casuale, da questi tabulati che dicono come aumenteranno gli affitti nelle case popolari in conseguenza a queste leggi.
Siamo in un quartiere di Corso Lione. Nel 1994 un alloggio pagava 68.000 lire al mese di canone; nel 1995, cioè con gli aumenti del 35%, paga 93.000; con questa nuova legge 146.000, quindi da 93 a 146; un altro alloggio da 20.200 prima è andato a 27.000 (quello che paga adesso) poi 105.000; da 106.000 si passa a 287.000; da 34.000 a 119.000; da 33.000 a 117.000; da 53.000 a 170.000; da 20.000 a 119.000; da 33.000 a 117.000 (sono numeri scelti a caso); da 20.000 a 117.000; da 160.000 a 193.000 (questo è un aumento meno vistoso). Rimane il fatto in sostanza che questa è una legge che aumenta gli affitti, dopodiché queste cifre sono di massima, ma l'orientamento è purtroppo questo. Noi abbiamo lamentato in particolar modo l'appesantimento sulle fasce basse; questo appesantimento che era fissato da una quota dell'8% del reddito, viene diminuito. Questo non è sufficiente a nostro parere, ma prendiamo atto che è migliorativo rispetto al precedente. Quindi noi su questo ci asterremo. Sull'articolo voteremo contro. Grazie.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.
CAVALLERA, Assessore regionale Signor Presidente, colleghi Consiglieri, faccio presente che il 75 degli assegnatari dell'ATC di Torino saranno collocati nella prima fascia nella fascia più bassa. Questo per dare anche la sensazione di quali saranno le ricadute della nostra legge e proprio alla luce di questo diventa importante l'emendamento che riduce al 6% il canone massimo.
Bisogna anche tenere conto che ci sono stati degli aumenti, che sono andati in vigore dal mese di novembre, con questo provvedimento ovviamente ci sarà un assestamento in direzione della socialità e dell'equità.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 4).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli e 9 astensioni.
Pongo ora in votazione l'emendamento n. 5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli e 9 astensioni.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 19 come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 6 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 19 è approvato.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Prima di procedere con la votazione degli articoli, propongo di iscrivere all'o.d.g. il seguente provvedimento: progetto di legge n. 611: "L.R. 22/9/1994, n. 40: 'Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo': sospensione di alcune disposizioni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è accolta con 34 voti favorevoli e 4 astensioni.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 551: "Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame dell'articolato del progetto di legge n. 551.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 6 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
ART. 21 Ha chiesto di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Trattandosi dell'articolo relativo al Fondo sociale, chiedo nuovamente l'appello nominale. E' infatti uno dei punti della legge trattato in modo un po' vago; si dice: "E' istituito per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale... L'utilizzo del Fondo sociale è esteso anche ai casi contemplati all'art. 31". E successivamente - so già quanto mi risponderà l'Assessore "La Giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione ed il funzionamento del Fondo sociale...". Per parte mia, penso invece che relativamente al Fondo sociale occorrerebbe determinare tutto nel testo legislativo, in modo da essere sicuri dell'esistenza del Fondo stesso, della sua capienza, delle modalità di erogazione. La legge, invece - udite tutti, cari colleghi! assegna alla Giunta regionale tale compito. Cosa dirà in proposito la Giunta che verrà Vicepresidente Marengo? Chi lo sa! Meglio sarebbe assestare nella legge in modo più preciso la fattispecie del Fondo sociale. So già quanto mi risponderà l'Assessore: so già tutto. Ciò nonostante, è opinione del Gruppo che venga diversamente trattato il Fondo sociale, inserendolo a pieno titolo nel testo legislativo, per non lasciare margini di indeterminazione alla Giunta regionale.
Chiedo che sull'articolo si voti per appello nominale.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 21.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Chiede ancora di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Intendevo non più richiedere l'appello nominale, però 25 voti non determinano la maggioranza; appena la maggioranza resterà in aula e avrà dunque i numeri, recederò dalla mia decisione, visto anche che gli articoli politicamente significativi sono passati.



PRESIDENTE

D'accordo.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 7 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 23 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NERVIANI



PRESIDENTE

Prosegue l'esame dell'articolato.
ART. 24 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 24 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame dell'articolato.
ART. 25 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
ART. 26 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
ART. 27 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
ART. 28 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
ART. 29 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
ART. 30 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
ART. 31 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
ART. 32 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
ART. 33 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
ART. 34 Emendamento presentato dall'Assessore Cavallera: 6) l'art. 34 (Abrogazioni) è sostituito dal seguente: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 26/7/1984, n. 33 b) legge regionale 10/12/1984, n. 64 c) legge regionale 27/2/1986, n. 12 d) legge regionale 28/11/1986, n. 54 e) legge regionale 23/4/1990, n. 45 f) legge regionale 22/7/1991, n. 32 g) legge regionale 21/1/1993, n. 1 h) legge regionale 9/6/1994, n. 17 i) legge regionale 14/11/1994, n. 46 l) legge regionale 24/1/1995, n. 12".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 12 astensioni.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 34 come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 21 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 34 è approvato.
ART. 35 Emendamenti presentati dall'Assessore Cavallera: 7) all'art. 35 (Norme finali) il primo comma è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, fino al 31/12/1995, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 13, comma primo, pu autorizzare i Comuni, su richiesta motivata, ad eccedere l'aliquota del 25 ivi prevista".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 14 astensioni.
8) All'art. 35 (Norme finali) il terzo comma è sostituito dal seguente: "3. I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data del 31/12/1991 occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, come definito all'art. 1, comma primo, e che presentano apposita domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che: a) l'occupazione sia ancora in corso b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'assegnazione prescritti all'art.
2, comma primo, ad esclusione del requisito di cui alla lettera h) verificati dalla Commissione prevista all'art. 9 c) gli occupanti provvedano al pagamento all'Ente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo d) l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 14 astensioni.
9) All'art. 35 (Norme finali) è aggiunto il seguente comma: "5. I Comuni che non abbiano ancora provveduto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore della L.R. 28/11/1986, n. 54, che hanno presentato domanda nei termini e rispettato le condizioni ivi prescritte possono procedervi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 14 astensioni.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 35 come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 21 Consiglieri si sono astenuti 14 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero testo della legge.
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Il giudizio complessivo su questa legge non muta anche se tengo a rilevare che sono stati introdotti piccoli miglioramenti quello relativo al fatto che non basti la ristrutturazione integrale dell'alloggio per iniziare il conteggio del costo di costruzione dalla data di ristrutturazione dell'alloggio, quello relativo all'abbassamento dall'8% al 6% dei riferimenti per i canoni.
Rimane un giudizio molto preoccupato per l'entità delle conseguenze di questa legge. Vi ho letto solo alcune cifre, però scorrendoli tutti, anche fatte salve eventuali non esatte corrispondenze nelle previsioni che sono state fatte, da questi tabulati non può non emergere una grande preoccupazione perché - mi rivolgo anche alla Presidente del Consiglio che ho vista attenta a tutto il dibattito - questi aumenti su queste 40.000 famiglie, grosso modo sono aumenti che variano dalle 30.000 lire alle 200 250.000; ora 30.000 lire su un affitto che è già di 250.000 può essere un fastidio, ma ci sono aumenti di 150.000 lire su affitti che erano di 60.000! Questi numeri non sono delle eccezioni. Se lei scorge queste tabelle vede che gli aumenti sono 30/50/70/100/60/90/150 su famiglie che tranne anomalie, sono famiglie popolari che hanno uno o due redditi, che vivono normalmente. Quindi non può non destare preoccupazione un intervento di questo genere, che segue il recente aumento del 35%.
E' per questo motivo che abbiamo voluto segnalare il nostro dissenso.
Siamo preoccupati perché non sono state accettate proposte di miglioramento relative al regime dei garage e al Fondo sociale.
Un simile aumento degli affitti, non accompagnato da garanzie precise per gli assegnatari che ci sarà un Fondo sociale, rappresenta un elemento preoccupante. Saranno molti quelli in difficoltà o comunque preoccupati o che si riterranno in dovere di aspettarsi qualcosa dal Fondo sociale; se accanto a questo ci fosse stato il provvedimento chiaro e limpido di istituzione del Fondo sociale e il suo finanziamento, avrebbe potuto esserci... Invece, sul Fondo sociale si dice: "La Giunta farà...". Per tutti questi motivi, il giudizio sulla legge è di carattere negativo e così rimane, nonostante che la Giunta alla fine abbia accolto qualche piccola cosa.
Ribadisco quindi il voto negativo del Gruppo Rifondazione Comunista.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.
RIVALTA In quest'aula abbiamo avuto alcune occasioni per richiamare il problema attuale della casa, soprattutto per i redditi più bassi. In queste discussioni abbiamo - dico abbiamo perché non l'ho fatto solo io rilevato l'insufficienza di un'impostazione complicatissima che si è costruita nel tempo nella politica della casa, un'insufficienza che non tiene conto della nuova realtà, che tuttavia vede una situazione di tensione abitativa minore del passato, tant'è che nel nostro Paese ormai esistono più di due vani per cittadino, pur difformemente distribuiti sul territorio.
E' una grande situazione di spreco edilizio o di sottoutilizzo edilizio e, al tempo stesso, una situazione di difficoltà per i bassi redditi soprattutto nelle grandi città, a pagare anche gli affitti dell'edilizia sovvenzionata. Ogni qual volta - lo ripeto qui per dare immagine alla situazione si affronta il problema dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o dei suoi canoni, si compie un'opera misericordiosa, nel senso che la realtà delle situazioni di bisogno è diventata così poco schematizzabile e poco semplificabile che le norme rincorrono in maniera non razionalizzabile i vari casi che si sono man mano presentati.
In questa rincorsa che complessifica sempre più l'atteggiamento istituzionale e normativo verso l'edilizia sovvenzionata e i fabbisogni che emergono, è chiaro che le carenze e le difficoltà di risposta crescono.
Penso che da tale situazione di difficoltà non si uscirà, se nel nostro Paese non si reimposta - non voglio dire da zero, perché non ha mai senso dire da zero - strutturalmente in termini nuovi una politica della casa a basso prezzo per le situazioni di minor reddito, insieme ad una politica di tipo urbanistico-residenziale che non renda ghetti i luoghi di abitazione di chi ha minor reddito, ma li inserisca nella città.
Il basso reddito e l'inserimento nel tessuto cittadino senza isolamento e ghettizzazione sono due temi che io affianco; oggi, proprio nel momento in cui nel nostro Paese il fabbisogno abitativo apparirebbe senza grandi tensioni, questo fenomeno si fa più acuto, perché sono nuove le forme di fabbisogno delle famiglie a scarso reddito e le politiche urbanistiche delle città hanno perso quella tensione, quell'intendimento di finalizzare l'urbanistica alla ricomposizione sociale delle famiglie.
Occorre una politica del tutto nuova, lo ripeto per dare immagine alla situazione esistente: non nascerà una seconda Repubblica se, fra le tante cose da fare, non si avrà la capacità di reimpostare in termini nuovi la politica della casa.
Siamo all'ultima delle diverse variazioni di legge sui canoni e sulle assegnazioni; quello che si è fatto in questi mesi è stato un lavoro di pulizia di queste leggi, lavoro meritorio che, sotto questo profilo, credo dovrebbe essere additato anche ad altri settori.
L'art. 34 ha abrogato una serie di leggi (un elenco di nove o dieci) che, con successive modifiche, regolava le assegnazioni e i canoni. E' un lavoro di pulizia e di razionalizzazione che rende più trasparente la situazione esistente, che prima era difficile persino per gli addetti ai lavori riuscire a riportare a sintesi.
In questo lavoro di pulizia ci si è resi conto di mettere in moto sulla base di indicazioni nazionali, un meccanismo di crescita del costo della casa che creerà dei problemi; si è cercato di attenuarlo con alcuni provvedimenti: i coefficienti di riferimento per moltiplicatori a seconda del numero dei componenti e dei redditi; gli stessi provvedimenti introdotti quest'oggi di riduzione al 6% del reddito all'aliquota massima per le situazioni di lavoratori dipendenti o di pensioni di basso reddito di basso valore ed altri interventi di questo genere.
Nonostante l'attenzione che c'è stata, credo che dobbiamo avere tutti coscienza dell'inadeguatezza del nostro intervento rispetto ai bisogni che nascono dalla comunità che vive in questa edilizia residenziale. Non dobbiamo pensare di aver risolto i problemi, ma neanche di aver fatto un'operazione che possa tener conto di tutte le particolarità, le difformità di una situazione sociale difficile e precaria.
Personalmente la considero una legge di transizione verso una riorganizzazione della politica della casa nel nostro Paese; mi auguro che dalle nuove legislature regionali ed amministrative locali venga presto varata, prima come sollecitazione e poi come politica governativa, una normativa che assuma e non accantoni il problema della casa per chi è a basso reddito e, soprattutto, per le situazioni delle grandi città.
Riconoscendo a questa legge il carattere di transizione, abbiamo coscienza di aver fatto un'operazione di razionalizzazione legislativa, e all'interno di questa di aver tenuto in massimo conto possibile le situazioni più disagevoli, ma di non aver certo risolto il problema.
In questo spirito di operazione di transizione, il voto del PDS, così come in Commissione, sarà favorevole alla legge.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Pozzo.
POZZO Riconfermo il mio voto contrario, nonostante alcuni elementi di miglioramento, anche se minimi. In particolare si era chiesto un maggiore sviluppo dell'articolato relativo al Fondo sociale, per avere garanzie ulteriori.
In un contesto in cui la DC privatizza sempre più il patrimonio abitativo, sottraendo lo stock a disposizione per esigenze ed emergenze sociali, la situazione è estremamente preoccupante.
Precedentemente ho già riportato al Consiglio alcuni dati relativi alla situazione abitativa delle famiglie italiane - ovviamente di quelle fasce che occupano le case popolari. Ricordo che si tratta di dati relativi al 1992! Sappiamo tutti che gli anni in corso sono di grossa recessione, con ampio peggioramento delle condizioni delle famiglie stesse.
Dati dell'autunno scorso: una famiglia su cinque al sud e una famiglia su quindici al nord non è completamente autosufficiente a livello economico. Di fronte a questi dati stride pesantemente la mancanza di una strategia globale per sopperire alla povertà, intervenendo per arginare il fenomeno, sempre più dilagante. E la mancanza di una strategia rischia di aggravare il processo di emarginazione di questa imponente fetta di popolazione. Lancio dunque un appello: è assolutamente necessario invertire tale tendenza, che impoverisce tutti, immiserendo la nostra vita sociale sottraendole qualsiasi senso. E' facile identificare il povero con il barbone, il senza fissa dimora; teniamo conto che è un fenomeno sempre più presente nella nostra Nazione e nella nostra Regione. Un fenomeno derivante anche dalla trasformazione della società che sempre più prende a modello la società statunitense, dall'altissima percentuale di senza tetto, di senza casa, di senza fissa dimora: di miseria dilagante.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.
CERCHIO Signora Presidente e colleghi, intervengo per esprimere, al termine del lungo ed articolato dibattito odierno, il parere sostanzialmente positivo del Gruppo consiliare del PPI sulla legge in esame. Le ragioni di tale parere sono quelle indicate anche dall'Assessore; la legge, intanto introduce un elemento importante, accogliendo una richiesta di equità avanzata da tempo dalle organizzazioni dell'inquilinato: tenere conto tanto ai fini dell'accesso all'edilizia pubblica, quanto al canone applicato, del reddito pro capite.
Nel contempo, la legge che stiamo per votare ha dovuto fatalmente affrontare il problema dell'equilibrio finanziario degli Enti gestori, per consentire che la gestione del patrimonio pubblico produca risorse con cui mantenerlo in efficienza e nel contempo lo incrementi finanziando nuovi alloggi.
Al di là dei limiti che pur con grande fatica si è cercato di affrontare, credo che lo stesso ultimo articolo della legge, laddove si individua la restituzione dei versamenti eccedenti a far corso dal luglio 1994, sia un altro di quegli elementi che percorre la direzione della salvaguardia delle fasce più deboli della nostra società, così come altri aspetti, peraltro già richiamati nell'odierno dibattito.
Per queste ragioni il Gruppo consiliare del PPI voterà a favore della legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.
MARCHINI Da parte mia ci sarà voto favorevole alla legge, in quanto ho potuto apprezzare, sia in Commissione sia in aula, l'equilibrio dell'Assessore, e per esso della Giunta, nell'affrontare il passaggio delicato che tende a recuperare equilibrio finanziario ad un mondo, che - hanno ragione i colleghi Rivalta e Pozzo - dovrebbe forse essere letto con occhio un po' diverso.
Probabilmente dovremo trovare lo spazio politico per ragionare sul superamento della contraddizione che abbiamo di fronte: la destinazione di risorse privilegiate e riservate ad un pezzo dell'edilizia che poi, a valle, non ha più l'obiettivo primario di socialità, ma di equilibrio finanziario, mi pare una grossa contraddizione in termini.
A me sembra che sarebbe più corretto prendere atto che la casa, di per sé, qualunque sia il livello, evidentemente fatte salve alcune fasce di puro prestigio, è comunque un servizio sociale. La casa, di per s comunque e dovunque, e da chiunque venga realizzata, è un servizio sociale.
Esiste poi un altro aspetto: la preoccupazione rispetto non tanto a fasce sociali, ma a singoli individui rispetto ai quali, sicuramente - ha ragione la collega Pozzo dobbiamo essere orgogliosi di un modello, che avrà pur 2 miliardi di debito pubblico, ma anche 2 miliardi di BOT. E' reale che ogni bambino nasce con 30 milioni di debiti, ma ogni bambino nasce anche con una dote di 30 milioni di BOT. Questa considerazione, fatta dall'ex Ministro delle Finanze, per niente giubilante, nessuno la fa mai: i nostri bambini hanno sì un debito di 30 milioni, ma anche una dote di 30 milioni di BOT.
A mio parere dobbiamo essere orgogliosi, come generazione, non solo di questo curioso fenomeno, ma anche del fatto che non abbiamo, nelle nostre città, la gente che muore sui marciapiedi. Auguriamoci di riuscire a difendere questo modello; quindi, in materia non tanto della casa quanto dell'edilizia, anche per ridare slancio e dignità alle nostre città probabilmente ci si deve augurare che, superata l'emergenza generazionale essendo diventati un Paese avanzato, e ricco - ripeto: e ricco - si abbia la capacità di scindere i due fenomeni: la casa è comunque un bene di grande valore sociale per la ripercussione che ne discende, quindi chiunque costruisca ha diritto ad una particolare attenzione dal mondo del credito, anche se decide di costruire la casa da solo, anche se decide di costruire la casa con amici e non essere necessariamente intruppato.
Quindi dovremmo cercare di recuperare una politica del credito che guardi con grande attenzione alla casa, non importa da chi venga realizzata e come venga realizzata.
Ho l'impressione che il condominio, il paese, costituito da gente che si mette insieme per costruire e non da gente che viene raccolta dall'imprenditore per comprare, sia anche un modo per avvicinarsi al bene casa e alla relazione intersoggettiva più matura e più civile.
Comunque ci deve essere, da parte della società, la consapevolezza continua che esistono storie individuali rispetto alle quali la società deve poter intervenire a costo zero, per garantire - dico io da liberale e da cattivo - una dignità di vita a chi ha avuto un destino che non gli consente di vivere in modo diverso.
Cerchiamo però di uscire da questa cultura massificante dove ci si limita a comprare dei metri quadrati. No! Si compra una casa, la si disegna, la si inventa, la si ama. Non si vive, diceva Malagodi, in un mucchio di mattoni, si nasce, si cresce, si vive nel castello in cui è nato nostro padre, è vissuto nostro padre, è morto nostro padre e ci auguriamo che nasca nostro figlio, viva nostro figlio e muoia nostro figlio. Questo castello non ha bisogno di essere turrito, può anche essere solo un decoroso alloggio, ma deve essere un alloggio che fin dal momento della sua nascita deve essere amato, non essere stato immediatamente oggetto di querelle, di contestazione con la Regione, con il Comune, con l'amministratore, con il vicino. Se c'è questa solitudine nella città, che è una contraddizione di termini, è anche per come nasce il condominio. Il nostro vicino di scale c'è stato imposto, sorteggiato, ha vinto un bando bisognerebbe che ci fosse un modello finanziario che mi consentisse di scegliere, di cercare chi verrà ad abitare di fronte a me.
Siamo sicuramente una società avanzata, una società ricca, cerchiamo però anche di essere una società umana e, per quanto possibile, felice.
Grazie.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale - Comitato regionale e sue sezioni

Esame progetto di legge n. 611: "L.R. 22/9/1994, n. 40: 'Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo: sospensione di alcune disposizioni'"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 611, precedentemente iscritto all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Nerviani, che ha facoltà di intervenire.
NERVIANI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la riforma relativa al funzionamento del Comitato regionale di controllo si fonda su due momenti: l'uno relativo agli organi, che con la L.R. 22/9/1994, n. 40 sono stati ridotti a quattro, l'altro relativo alla struttura di supporto dell'attività di controllo medesima. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la citata L.R. n. 40/94 ha individuato delle soluzioni organizzative che successivamente il disegno di legge recante: 'Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale ai sensi della legge 23/10/1992, n. 421 e del DL 3/2/1993, n. 29, attualmente all'esame della I Commissione consiliare, ha ritenuto opportuno modificare.
Considerato il prossimo insediamento dei nuovi consessi, è parso pertanto necessario, onde garantire continuità alle strutture ed evitare l'instaurarsi dei rapporti gerarchico-funzionali destinati ad essere nuovamente modificati con l'adozione della legge di riorganizzazione degli uffici, sospendere l'applicazione di alcune norme di carattere organizzativo della L.R. n. 40/94, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al predetto disegno di legge di riorganizzazione attualmente in corso d'esame.
Si segnala l'urgenza di procedere all'approvazione del presente disegno di legge, onde permettere il tempestivo insediamento degli organi corredati dalla relativa struttura di supporto".



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 20 voti contrari 1 astensioni 18 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 20 voti contrari 1 astensioni 18 L'art. 2 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 15 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 521: "Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime (Accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè)"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 9) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 521.
Relatore è il Consigliere Peano, che ha facoltà di intervenire.
PEANO, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Signor Presidente, egregi Consiglieri, il disegno di legge di cui si propone l'approvazione costituisce un momento della politica regionale delle aree protette in quanto consente di raggiungere alcuni fondamentali obiettivi nell'ambito del riordino del sistema dei parchi e delle riserve naturali piemontesi.
In primo luogo, attraverso l'accorpamento territoriale del Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, si costituisce un unicum territoriale che consente anche di aumentare le superfici sottoposte a tutela di circa 1.000 ettari grazie all'estensione del Parco al Vallone del Sabbione: questa operazione permette di ottenere un territorio che può, a buon diritto, essere considerato il vero nucleo centrale dell'area protetta delle Alpi Marittime che, come è noto, è individuata dalla legge quadro nazionale in materia di parchi come una delle principali aree di riferimento per un intervento di tutela che vede coinvolti la Regione Liguria ed il confinante Parco nazionale francese del Mercantour. In altri termini questo accorpamento territoriale fa sì che la Regione Piemonte dia attuazione, anticipando l'azione statale, ad una delle previsioni contenute nella legge quadro nazionale.
Il secondo obiettivo, che il disegno di legge permette di raggiungere è quello di costituire un unico Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime unificando i due attualmente esistenti, con un risparmio anche in termini economici in quanto, oltre ad una drastica diminuzione del numero dei Consiglieri, anch'essa coerente con i principi della legge quadro nazionale, si consente di unificare le strutture amministrative anche mediante la fusione delle piante organiche attuali che non vengono conseguentemente incrementate.
La costituzione dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, al quale viene affidata anche la gestione della Riserva naturale speciale dello Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben, porta al risultato di assestare il sistema delle aree protette piemontesi nella provincia di Cuneo; infatti la gestione delle otto aree protette cuneesi afferisce, a questo punto, a tre Enti: l'Ente del Parco del Po cuneese l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi che ha sede a Chiusa Pesio e, appunto, il nuovo Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime.
Altro elemento molto importante del disegno di legge è quello relativo al riconoscimento di specificità, nell'ambito del nuovo Parco, della Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, specificità che è sottolineata dall'istituzione di una Commissione per la Riserva con compiti di indirizzo gestionale della stessa e dalla previsione di una sede operativa specifica per questa parte del territorio del Parco.
In termini di finanziamento la presente proposta non incide ulteriormente sul bilancio regionale in quanto il processo di razionalizzazione produce, al contrario, un contenimento dei costi, pur consentendo di finanziare separatamente le aree protette affidate in gestione al nuovo Ente.
Devo informare che le consultazioni hanno trovato un sostanziale accordo fra gli attuali Riserva e Parco e sono state superate alcune inerzie iniziali in particolare da parte della Riserva che temeva dall'unificazione una caduta di immagine.
Per questi motivi si richiede al Consiglio regionale il voto favorevole sul disegno di legge".



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, possiamo passare all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 22 voti contrari 1 astensioni 8 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 22 voti contrari 1 astensioni 8 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 Emendamento presentato dal Consigliere Peano: all'art. 3 inserire le seguenti finalità (lettera d bis): "d bis) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti, promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro. In considerazione dell'esistenza di centri abitati all'interno delle aree protette, favorire la sperimentazione di attività economiche compatibili con l'ambiente e commisurate alle esigenze delle aree montane".
La Giunta accoglie l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 22 voti favorevoli, 1 contrario e 9 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 1 astensioni 6 L'art. 14 è approvato.
ART. 15 Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: all'art. 15 il comma quarto è così sostituito: "4. Lo Statuto del Parco naturale delle Alpi Marittime prevede sedi operative specifiche per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè".
La parola all'Assessore Bresso per l'illustrazione di tale emendamento.
BRESSO, Assessore regionale Nell'emendamento si diceva: "una sede operativa specifica"; attualmente di sedi ne hanno due, quindi propongo un plurale: anziché "sede", si scriva "sedi". Ciò consente, eventualmente, di mantenere le due sedi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 22 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 15 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 25 voti contrari 2 astensioni 6 L'art. 15 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 33 Consiglieri hanno risposto NO 6 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Lavoro - Movimenti migratori: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 1070: "Costituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/10/1994, n. 43: 'Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali'"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora la proposta di deliberazione n. 1070, di cui al punto 19) all'o.d.g.
La deliberazione è nota ed è stata licenziata dalla Commissione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Calligaro; ne ha facoltà.
CALLIGARO E' una vecchia proposta rimasta bloccata per alcuni anni, che viene riproposta in aula oggi. Quello che a noi pare strano non è tanto lo strumento in s', quanto il fatto che manchi una qualsiasi bozza di Piano socio-economico regionale, il quale può e deve essere elaborato, se la Giunta regionale fa questa scelta politica, attraverso gli strumenti di cui già oggi dispone la Regione Piemonte: IRES e Finpiemonte.
Mi pare che si vogliano solo costituire nuovi organismi che finiranno per far parte di una pletora di organismi le cui funzioni non sono abbastanza chiare e comunque, quando lo fossero, mancano di una cornice generale: la volontà di fare la programmazione socio-economica per il Piemonte; la volontà di avvalersi degli strumenti come l'IRES e la Finpiemonte; la capacità di elaborare politiche di bilancio e di investimento, proiettate non solo nell'arco di un anno, ma nell'arco di un periodo pluriennale.
Mentre manca la programmazione e manca un bilancio con un minimo di respiro pluriennale, si costituisce un organismo come il CREL che in questa situazione, a nostro parere, risulterà del tutto inutile; tra l'altro, non si riesce a capire perché dovrebbe definire le politiche degli investimenti, che sono strettamente connesse all'attuazione stessa della programmazione socio-economica. La programmazione traccia gli indirizzi, il bilancio e gli investimenti attuano gli indirizzi programmatori; ci pare che si vada ad ampliare una pletora di strumenti che finiscono per non avere funzione di sorta, se non un momento di concertazione tra le parti che non ha motivo di esistere, perché la programmazione spetta alla Regione Piemonte, naturalmente sentiti tutti i soggetti, e ci si può arrivare attraverso gli studi dell'IRES e attraverso il braccio operativo della programmazione di Finpiemonte.
Quindi la nostra contrarietà alla proposta non è tanto dovuta all'organismo in s', quanto alla pletora di organismi che mancano completamente di una qualsiasi cornice: il Piano di sviluppo socio economico, le politiche di bilancio, le politiche di bilancio pluriennale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Masaracchio.
MASARACCHIO Si riconosce alla legge n. 43/94 il titolo per la costituzione di questo Comitato; le riflessioni da me esposte in sede di Commissione, a nome del Gruppo, vertono sull'inopportunità di correre a questa emergenza (se così può essere definita) alla fine della legislatura.
Vi sono talune altre considerazioni di carattere generale - e qui mi trovo in sintonia con quanto affermato dal collega Calligaro - se ci riferiamo alla pressoché inutilità del CNEL. che non ha mai dato un apporto concreto, effettivo alla programmazione governativa centrale, ma è soltanto un riferimento per alcuni potentati, qualunque sia l'estrazione che li ha indicati, che non hanno determinato la politica della programmazione.
D'altro canto, c'è da considerare un altro fattore. Si è visto nel tempo che le consultazioni non costituiscono il riferimento specifico cui attendere per una programmazione regionale. La programmazione, in ogni caso, ha un titolo specifico nelle competenze della Giunta, se è vero che questo Ente non è di politica esecutiva, ma è soprattutto un Ente per la programmazione del territorio regionale. Dopodiché - al fine di evitare che il Comitato possa rappresentare una sorta di aggregazione di tipo corporativo, perché abbiamo letto di tutti coloro i quali avrebbero titolo a far parte del Comitato ci siamo accorti che, in effetti, nel momento in cui non sappiamo ancora quale possa e debba essere il destino dell'Ente Regione agli effetti della politica del territorio e quindi della programmazione, il costituire un Comitato fortemente corporativo, alla vigilia della scadenza del mandato della legislatura, è come mettere le mani avanti al fine di eludere l'intero problema di una ridisciplina del rapporto, nel caso in cui - sono sempre molto stravagante nei giudizi politici - questa maggioranza non avesse riscontro di continuità attraverso il responso dell'elettorato.
Per queste ragioni, confermo la nostra contrarietà; in tal senso, il nostro voto negativo significa anche giudizio sfavorevole all'emergenza che tale non è, della Giunta di approntare, prima della scadenza del mandato legislativo, un Comitato che non ci convince assolutamente ancorché la legge n. 43 lo preveda.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.
CERCHIO Ricorderei alla Presidente del Consiglio regionale e ai colleghi compreso il Consigliere Masaracchio intervenuto poc'anzi, che circa tre anni fa, in tempi non sospetti - non certo alla vigilia della scadenza di legislatura, quindi senza alcuna intenzione sottintesa di premunirsi di eventuali occasioni di uso improprio di uno strumento pensato personalmente quando ero Assessore al lavoro, per affrontare le tante emergenze di questa terra regionale piemontese, la Giunta aveva ipotizzato (per realizzare una sorte positiva e più propositiva di quanto non sia stato in questi anni il CREL) il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro.
Questo per mettere a disposizione di tutti i soggetti e di tutte le parti sociali, che vivono l'esperienza di un'emergenza non solo del lavoro ma anche quella di un'economia in rapida trasformazione, uno strumento di attenta politica, anche di concertazione, secondo alcuni riferimenti che la storia legislativa più recente aveva creato come condizione.
Successivamente vi è stato l'inserimento di tale organismo all'interno della programmazione regionale, realizzatosi attraverso la legge dell'ottobre scorso, che, in qualche misura ne ha cambiato un po' la filosofia ed il il ruolo. Non ne è comunque venuto meno il significato questa volta collegato allo strumento della programmazione, n' si possono contestare all'Amministrazione regionale atteggiamenti negativi nei confronti di questo organismo; il CREL viene ad assumere la funzione di strumento di occasione per la programmazione, la cui titolarità spetta al soggetto istituzionale Regione.
Quella in esame è la deliberazione istitutiva, sulla cui utilità - e non inutilità - proprio per le ragioni che ho enumerato per titoli, ma che potremmo discutere per giornate e che ho anche approfondito in sede di Commissione, il Gruppo esprime parere favorevole, augurandoci che, magari già da domani, il CREL possa essere impegnato in operazioni che credo di estrema emergenza sulla quotidianità del territorio piemontese.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione la deliberazione il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astensioni.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 557: "Interpretazione autentica dell'art. 21 ultimo comma, della L.R. 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni 'Tutela ed uso del suolo'"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 11) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 557.
Relatore è il Consigliere Bara, che ha facoltà di intervenire.
BARA, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno di legge, che è stato licenziato all'unanimità nella II Commissione e proposto dalla Giunta regionale, è una norma interpretativa di altra legge.
Infatti l'art. 21 della legge regionale urbanistica 5/12/1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che il Piano regolatore generale deve assicurare una dotazione complessiva di aree per servizi sociali (comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali produttivi, direzionali, commerciali e turistici) fino al raggiungimento di soglie minime stabilite nello stesso articolo.
L'ultimo comma dell'art. 21 consente di computare, ai fini del raggiungimento della soglia di standard richiesta dalla legge, '...oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai Piani regolatori generali o dai loro strumenti di attuazione'.
L'Assessorato all'urbanistica ha constatato e, in più occasioni contestato un'applicazione non corretta della disposizione in esame: esiste infatti una diffusa propensione da parte dei Comuni, ad 'interpretare' la norma nel senso di considerare le aree destinate a servizi pubblici, quando sono assoggettate ad uso pubblico, computabili nelle aree su cui applicare gli indici di edificabilità fondiaria.
Tale interpretazione, secondo l'Assessorato all'urbanistica, non pu essere condivisa, atteso che la norma (che, per inciso, è prevista solo dalla legislazione regionale piemontese), per il contesto in cui è resa, ha l'unico evidente scopo di favorire il raggiungimento della soglia minima obbligatoria di standard richiesta dalla legge consentendo, in alternativa alla dismissione gratuita delle aree a favore del Comune o all'esproprio una misura, in alcuni casi, meno onerosa sia per l'Amministrazione pubblica che per il privato.
Infatti il mero asservimento delle aree (e limitato ad un determinato periodo di tempo) a servizio pubblico, in alcuni casi (si pensi, ad esempio, ai parcheggi dei centri commerciali o dei complessi industriali) può risultare vantaggioso sia per il Comune, che non deve assumere oneri di gestione o manutenzione per servizi pubblici utilizzati prevalentemente dagli utenti di una specifica attività privata, sia per il privato che anziché dismettere gratuitamente le aree necessarie per i servizi, le mantiene in proprietà e può riutilizzarle in occasione di un futuro mutamento delle destinazioni d'uso.
L'Assessorato all'urbanistica osserva d'altronde che né la lettura letterale della norma né i lavori preparatori della legge regionale autorizzano un'interpretazione che consenta di ritenere le aree pubbliche asservite atte a produrre indici di edificabilità fondiaria, e che inoltre non si possono certo condividere le conseguenze, in effetti alquanto singolari, dipendenti da siffatta interpretazione: la stessa area destinata dallo strumento urbanistico a 'servizi pubblici', se ceduta gratuitamente (per obbligo di legge) al Comune non rientrerebbe tra quelle conteggiabili nel computo della superficie fondiaria, mentre vi rientrerebbe nel caso in cui la stessa destinazione a servizi pubblici fosse conseguita attraverso l'asservimento al medesimo uso.
La determinazione delle quantità edificabili sarebbe quindi, in concreto, demandata per quantità anche consistenti non ai parametri valutati corretti negli strumenti urbanistici ma all'accidentale modalità del procedimento messo in atto per conseguire la realizzazione delle aree pubbliche, e ciò non pare coerente con le regole normalmente utilizzate dalla disciplina urbanistica.
L'esigenza di proporre al Consiglio l'approvazione di una legge per l'interpretazione autentica della disposizione discende dal fatto che i mezzi amministrativi fino ad ora esperiti (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 12/URE del 14/7/1993, pubblicata sul BUR n. 29 del 21/7/1993; pareri; contenziosi vari) risultano vanificati dalla scarsa cogenza degli stessi.
Si chiede quindi che il Consiglio voglia approvare il disegno di legge proposto".



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, possiamo passare alla votazione dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri L'articolo unico, nonché l'intero testo della legge, è approvato.


Argomento: Industria - Commercio - Artigianato: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 574: "Disposizioni urgenti per il rinnovo delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato di cui alla L.R. 6/7/1987, n. 38 recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell'artigianato e successive modificazioni ed integrazioni'"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 574, di cui al punto 12) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Cerchio, che ha facoltà di intervenire.
CERCHIO, relatore Signor Presidente, colleghi Consiglieri, essendo il titolo della legge indicativo ed essendo da molti anni in attesa che vada a regime, dò per letta la seguente relazione il cui testo recita: "La legge 15/7/1994 n. 444 ha convertito in legge, con modificazioni il decreto legge 16/5/1994, n. 293, recante: 'Disciplina della proroga degli organi amministrativi'. La normativa emanata mira a garantire l'effettivo rinnovo, alla loro effettiva scadenza, degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato e gli enti pubblici.
Le disposizioni richiamate fissano la procedura per la ricostituzione degli organi scaduti, tali organi perdono infatti la facoltà di deliberare validamente in caso di mancato rinnovo dopo una fase di 45 giorni di proroga dalla naturale scadenza.
Vengono inoltre indicati precisi profili di responsabilità nei confronti dei titolari della competenza alla ricostituzione degli organi e viene ribadita l'efficacia della disciplina stessa nei riguardi delle Regioni a Statuto ordinario chiamate ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi generali della legge statale.
Nel settore dell'artigianato le disposizioni richiamate interessano principalmente il funzionamento delle Commissioni provinciali, organi istituiti ai sensi della legge quadro del settore e della legge regionale di recepimento. Tali Commissioni durano in carica cinque anni e sono composte, per i due terzi, da titolari di impresa artigiana individuati attraverso elezione diretta da parte della categoria e, per il terzo rimanente, da rappresentanti designati da enti ed organismi diversi.
In fase di prima applicazione della L.R. n. 38/87, la ricostituzione delle Commissioni provinciali attualmente in carica è stata effettuata attraverso l'emanazione di norme straordinarie che hanno previsto una temporanea deroga al principio dell'elezione diretta dei componenti artigiani, attraverso la designazione degli stessi componenti da parte delle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura regionale.
Tale deroga, fissata in un primo tempo fino al 30/6/1991, venne successivamente portata al 31/12/1994.
La mancanza di una revisione preventiva degli Albi provinciali delle imprese artigiane ha, di fatto, impedito di avviare il procedimento di rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato attraverso il meccanismo delle elezioni in tempo utile per riuscire ad espletare tutte le operazioni entro la scadenza del 31/12/1994.
Allo stato attuale si pone pertanto l'esigenza di garantire le condizioni per realizzare il rinnovo delle Commissioni provinciali attraverso l'elezione degli imprenditori artigiani assicurando, nel contempo, il recepimento dei contenuti della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi. A tali risultati è possibile pervenire facendo in modo che il nuovo termine temporale consenta di effettuare una revisione preventiva degli Albi provinciali delle imprese artigiane e di programmare adeguatamente il procedimento di consultazione della categoria sulla base delle norme regionali in vigore. In secondo luogo occorre che il recepimento delle norme statali sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi venga adattato al rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato, attraverso un opportuno allungamento dei termini di proroga nel caso di mancata ricostituzione delle Commissioni stesse, tenuto conto che si tratta di procedimenti di rinnovo basati su una consultazione elettorale il cui corretto espletamento richiede non meno di 120 giorni.
Il disegno di legge in esame, approvato all'unanimità dalla III Commissione, assicura il recepimento della disciplina statale concernente la proroga degli organi amministrativi all'interno delle norme relative al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Vengono previsti due limiti massimi per la ripartizione del territorio provinciale in sezioni elettorali: un limite di 500 elettori valido per i territori delle Comunità montane e un secondo limite di 700 elettori valido per i restanti territori. Viene pertanto ridotto il numero complessivo delle sezioni elettorali da istituire, facilitando la pianificazione del procedimento da parte delle Commissioni provinciali e abbattendo i costi che le operazioni di voto comportano. Viene fissato un nuovo limite temporale per l'espletamento delle elezioni necessarie al rinnovo delle Commissioni secondo le procedure prescritte dalla legge. Tale limite viene individuato nel 31/12/1995 in modo da assicurare la concreta possibilità di espletamento di tutte le procedure connesse con il procedimento elettorale previsto per il rinnovo delle Commissioni alla loro scadenza. Viene inoltre stabilita, a parziale deroga di quanto previsto dalla L.R. n. 38/87, una procedura più semplificata e veloce per lo svolgimento della revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane, in modo da garantire tempi certi per la programmazione e l'esecuzione delle successive operazioni elettorali".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calligaro.
CALLIGARO Noi in questi anni abbiamo ripetutamente richiesto una norma che consentisse di rieleggere direttamente le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato.
Dalle ultime elezioni sono trascorsi soltanto ventotto anni! Quindi è un passo bene in avanti se giungiamo a rieleggere, a suffragio diretto da parte degli artigiani, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale. Si tratta anche di un fatto di democrazia non più rinviabile e di cessazione di una pratica tutt'altro che democratica, quella per cui le associazioni designavano i propri rappresentanti. Nulla in contrario se ci accade per qualche anno; ma non può nemmeno durare per ventotto anni! Vorremmo, signor Assessore, che si cancellasse quella norma scandalosa che ritiene sufficiente la presenza del 25% dei membri designati perché la riunione sia valida. Si tratta di una questione strettamente di democrazia: un'assemblea è nei suoi pieni poteri solo nel momento in cui ha il 50% dei presenti più uno, ovvero ha la maggioranza assoluta. Siccome non si riusciva a far funzionare le CPA con i membri designati dalle associazioni si era ricorsi all'incredibile stratagemma che era sufficiente che si riunisse un quarto degli aventi diritto per dare piena validità alle riunioni che si svolgevano.
Mi permetto poi di dire, signor Assessore, che ventotto anni sono tanti, per cui non è per nulla garantito che un organismo di tutela e di rappresentanza della categoria continui ad essere efficace come probabilmente lo era ventotto anni fa.
Essere europei significa anche guardare quello che accade in altri Stati, quali organi di tutela e di rappresentanza hanno gli artigiani in altri Paesi della Comunità Europea. La mia impressione è che questo strumento sia vecchio; mi sta bene che si rielegga la Commissione provinciale per l'artigianato e la stessa Commissione regionale per l'artigianato, ma si tratta di vedere quello che è accaduto in altri Paesi e quali possono essere gli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato più efficaci.
Per quanto riguarda le risorse destinate all'artigianato sono del tutto inadeguate rispetto alle esigenze di questo comparto produttivo di grande importanza, non solo nella nostra Regione, ma nel nostro Paese. Abbiamo ripetutamente ricordato che siamo, nonostante tutto, una delle Regioni che spende meno in questo campo, pertanto siamo qui a rivendicare non solo le elezioni delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l'artigianato, siamo qui a chiedere che quella norma antidemocratica - che consente il funzionamento di questi organi, anche se hanno solo il 25% dei presenti - venga cancellata. Si ripristini la democrazia nel funzionamento degli organi di rappresentanza e di autotutela, siamo per rivendicare che adeguate risorse vengano assegnate ad un comparto produttivo decisivo come quello dell'artigianato, decisivo anche ai fini dell'incremento dell'occupazione, perché questo fenomeno dobbiamo aspettarcelo nelle microaziende artigiane, nelle piccole e medie aziende, non certamente nelle grandi aziende. Quindi per il contributo che l'artigianato può dare, anche all'incremento dell'occupazione, siamo qui a rivendicare che la legge quadro (che ad agosto di quest'anno avrà dieci anni) venga adeguatamente finanziata dal Governo centrale in modo tale che tutte le funzioni che sono state assegnate alle Regioni (che vanno dall'attività di ricerca alle esportazioni, è quindi una legge che abbraccia tutti i campi delle attività dell'artigianato) siano finanziate adeguatamente, altrimenti è difficile che le Regioni possano fare una politica organica nei confronti di un comparto produttivo di grande importanza tale è questo.
La stessa idea vale anche per il Testo Unico il quale, se non sarà accompagnato da adeguate risorse, correrà il rischio (malgrado metta insieme in modo sinergico diversi strumenti e sia capace di configurare una politica organica) di essere una proposta vuota di contenuti che potrà risultare interessante dal punto di vista teorico, ma per nulla interessante se non sarà sostenuta da adeguate risorse da destinare a questo comparto produttivo.
Noi siamo sostanzialmente d'accordo con l'elezione; dopo ventotto anni chiediamo che si assumano decisi impegni per quello che può fare la Giunta a poche settimane dalla conclusione della legislatura a proposito di una norma che è scandalosa e sostanzialmente antidemocratica. Infatti permane quella norma secondo la quale è sufficiente che il 25% dei designati partecipino alla riunione perché le decisioni abbiano tutta la validità.
Questo non è ammissibile. Perlomeno si riunisca la maggioranza (il 50% dei designati più 1), si configuri in sostanza una maggioranza assoluta sulla base della quale si possano prendere decisioni significative e vincolanti per tutta la categoria! Quello che maggiormente ci preme dire è: attenzione ad accontentarsi della rielezione, pur importante, delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale. Guardiamoci attorno: in altri Paesi le Camere dei mestieri hanno poteri molto forti, cosa che certamente non hanno le Commissioni provinciali per l'artigianato e tanto meno la Commissione regionale per l'artigianato. Quindi, non accontentiamoci, dopo ventotto anni, di rinnovare con un'elezione diretta questi organi di rappresentanza e di autotutela; guardiamo quello che è accaduto in altri Paesi, dotiamo queste categorie di organi di rappresentanza e di autotutela forti e significativi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Coppo che illustra gli emendamenti che ha presentato.
COPPO, Assessore regionale Volevo solo chiarire che questi emendamenti sono già stati presentati in Commissione ed accolti; poi, per un disguido di carattere tecnico, non sono stati inseriti nel testo, perciò li riproponiamo. A parte due emendamenti di carattere prettamente tecnico, l'emendamento sostanziale è quello per cui i certificati elettorali non li manderemo con raccomandate ma per posta normale, altrimenti soltanto di raccomandate avremmo dovuto spendere 700 milioni.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 Emendamento presentato dall'Assessore Coppo: all'art. 1, il periodo da sostituire all'art. 11 della L.R. 6/7/1987 n. 38 è così riformulato: "Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato svolgono le funzioni loro attribuite fino alla scadenza del termine di durata in carica ed entro tale termine debbono essere ricostituite".
Si proceda alla votazione di tale emendamento per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 32 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 1 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 Emendamento presentato dall'Assessore Coppo: all'art. 2, il comma quarto dell'articolo aggiuntivo 11 bis è così formulato: "4. Entro il periodo di proroga le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato scadute debbono essere ricostituite. A tal fine i Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, entro il termine di dieci giorni dall'inizio del periodo di proroga, sono tenuti ad indire nuove elezioni. In caso di loro inadempienza, il Presidente della Giunta regionale provvede nominando un Commissario ad acta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 1 astensione.
Si proceda alla votazione dell'art. 2 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1 L'art. 5 è approvato.
Emendamento presentato dall'Assessore Coppo: dopo l'art. 5 è inserito il seguente art. 5 bis: "Il comma quarto dell'art. 16 della L.R. 6/7/1987, n. 38 è sostituito dal seguente: '4. certificati elettorali sono predisposti ed inviati a cura delle Commissioni provinciali, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
In caso di smarrimento o di mancato recapito del certificato elettorale copia dello stesso potrà essere ritirata presso la sede che verrà indicata con il manifesto con cui verranno resi noti la data, l'orario della votazione e la sede delle sezioni elettorali'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 1 astensione.
Si proceda alla votazione dell'art. 5 bis per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1 L'art. 5 bis è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 30 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Assistenza e sicurezza sociale: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 1084: "Integrazione DCR n. 1204-1303 del 30/1/1990 - Approvazione proposta tecnica di programmazione regionale degli interventi in edilizia sanitaria ed in strutture per anziani e soggetti non autosufficienti finanziati ex art. 20, legge n. 67/88"


PRESIDENTE

Vi è un'urgenza, che mi permetterei di anticipare, relativamente al punto 17) all'o.d.g.
Propongo di proseguire i lavori almeno fino alle ore 18, per cui invito i Consiglieri a non assentarsi.
La parola all'Assessore Cucco per l'illustrazione della proposta di deliberazione n. 1084.
CUCCO, Assessore regionale Intervengo brevemente per spiegare il provvedimento, peraltro già discusso in Commissione, che portiamo all'attenzione dell'aula, perché mi sembra non di piccola importanza, soprattutto sul piano metodologico, per le scadenze che abbiamo.
La legge sulle alluvioni ha obbligato le Regioni colpite ad approvare entro il 23 maggio p.v, i progetti esecutivi delle opere di edilizia sanitaria, pena il recupero da parte dello Stato dei finanziamenti non utilizzati. Questa norma interviene in una situazione molto complessa che come ho già detto in Commissione, è stata causata non soltanto da alcune responsabilità nazionali, in particolare sulla tempistica del finanziamento relativo all'ex art. 20 della legge del 1988 e sulle procedure che il Governo ha imposto in questi anni per questo finanziamento, ma anche per alcuni ritardi consistenti che la Regione ha accumulato in questi anni.
Alcune scelte effettuate hanno determinato questi tempi, in particolare alcune scelte - per quanto mi riguarda condivisibili - di utilizzo dell'art. 20 insieme o parallelamente ai finanziamenti di conto capitale che la Giunta ha deliberato e che il Consiglio deliberò nell'aprile 1994 ciò ha comportato un allungamento dei tempi di utilizzo degli stessi sia perché bisognava valutare gli interventi di edilizia sanitaria parallelamente, in modo congiunto, sia per i ritardi, le lungaggini normative della nostra legge regionale e della legge nazionale di riferimento per l'assegnazione degli incarichi progettuali.
Cosa ha pensato di fare la Giunta regionale per cercare di salvare il maggior numero possibile di finanziamenti delle opere di edilizia sanitaria, stante il fatto che il Governo ha garantito che la deliberazione quadro del 1990 relativa ai progetti di investimento ex art. 20 per quanto riguarda il Piemonte rimane invariata, per cui tutte le opere aventi questo riferimento saranno comunque finanziate? La Regione ha chiesto innanzitutto, l'inserimento all'interno dell'accordo di programma di tutte le opere di edilizia sanitaria finanziate ex art. 20; questo per garantire una copertura complessiva dell'intera manovra ed una maggiore garanzia per tutto il finanziamento.
La seconda operazione è quella che vi proponiamo con questa deliberazione, laddove si dice che, fatto salvo il quadro di riferimento della deliberazione del Consiglio regionale del 1990, accedono al finanziamento ex art. 20 anche quelle opere o parti di opere previste per il secondo ed il terzo triennio, nel caso in cui i progetti esecutivi siano presentati per l'opera complessiva, in modo tale che si anticipino in qualche modo i tempi di realizzazione delle opere stesse e ci si possa garantire il massimo di accesso possibile ai finanziamenti.
Un'ultima annotazione rispetto alla comunicazione fatta in Commissione sullo stato dei finanziamenti ex art. 20; vi sono due modifiche da segnalare al Consiglio: una è relativa alle RSA finanziate di San Damiano d'Asti e l'Ospedale di Omegna; le altre due, passate ieri in Giunta regionale, sono deliberazioni che approvano il finanziamento ex art. 20 per l'Ospedale di Rivoli e il finanziamento ex art. 20 per l'Ospedale di Cirié.
Stiamo lavorando a spron battuto; abbiamo chiesto alle UU.SS.LL. di fare quanto in loro potere per accelerare al massimo le procedure per la realizzazione dei progetti; personalmente, confido che questa norma ci aiuti a recuperare il massimo possibile di finanziamenti e a garantire alle nostre opere di edilizia sanitaria quei finanziamenti che da troppi anni attendono.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calligaro.
CALLIGARO L'Assessore ha addolcito una situazione a dir poco drammatica. La nostra Regione, signora Presidente, corre il rischio di perdere centinaia di miliardi di lire ex art. 20 della legge finanziaria 1988, perché per decine e decine di opere non solo non è pronto il progetto esecutivo che deve essere approvato ed inviato al CIPE entro il 23 maggio di quest'anno ma non ha neppure gli studi di fattibilità. Il rischio concreto è che dei 700 e più miliardi di lire disponibili se ne possano impegnare a mala pena 250/300, ammesso che si lavori intensamente, in queste settimane, da qui al 23 maggio di quest'anno.
Situazione a dir poco drammatica. Prima c'era un'incertezza obiettiva sui finanziamenti: nessuno lo mette in discussione. Il Piano era decennale il primo trienno 1989/1991 era trascorso senza che arrivasse una sola lira è trascorso anche il secondo triennio, in effetti, e abbiamo a disposizione più di 700 miliardi di lire, ma a questo punto moltissime opere mancano di progetto esecutivo e decine di opere mancano persino dello studio di fattibilità, di un lavoro preliminare, dopo sei anni dall'approvazione della legge.
Incertezza di finanziamenti da una parte ed ora, dall'altra, il decreto per le aree colpite dall'alluvione, che accorcia clamorosamente i tempi: invece di venirci incontro, in effetti, falcidia larga parte delle risorse messe a disposizione della nostra Regione. Una preoccupazione che avevamo espresso in quest'aula in sede di assestamento del bilancio: avevamo detto che occorreva raccomandare a tutte le UU.SS.LL. di fare - per quelle che ancora non vi avevano provveduto - lo studio di fattibilità, ma soprattutto i progetti esecutivi, che devono essere approvati dalla Regione e successivamente dal CIPE per poter contare sui finanziamenti. Ora, con uno stratagemma si tenta di "salvare il salvabile". Temo che lo stratagemma, di per s', non salvi un taglio drastico e netto, dell'ordine di centinaia di miliardi di lire. Le responsabilità sono nazionali, delle UU.SS.LL., ma anche della Regione, che adesso scopre il collo di bottiglia del CROP.
Verifichiamo la situazione solo per quanto riguarda gli ospedali.
Mancano gli studi di fattibilità per gli interventi al San Giovanni Vecchio, antica sede; all'Oftalmico; al Martini; al Maria Vittoria; al Maria Adelaide; alle Molinette (per il Fondo FIO e alle Molinette, per un finanziamento minore, per il CRF di Eremo e per l'Eremo); a Chivasso Vercelli; Novara; Alessandria (Ospedale Civile e Ospedale Arrigo). Manca ancora lo studio di fattibilità! Dovremmo, in poche settimane, approntare lo studio di fattibilità, il progetto esecutivo e farlo approvare dal CROP far deliberare la Giunta regionale ed inviare il progetto esecutivo al CIPE. Solo per le Molinette si tratta di 76 miliardi di lire; per decine di altre opere manca il progetto esecutivo. Tali progetti sono pochissimi: uno di questi, è persino ridicolo dirlo, è per l'Ospedale di Mondovì.
L'intervento dell'ex Ministro Costa ha determinato che il CIPE ha già approvato il finanziamento: peccato che manchi il terreno, l'area e persino la licenzia edilizia. Siamo al ridicolo! E al drammatico. Dopo aver atteso per due trienni ben 1.300 miliardi di lire, ne vengono impegnati poco più di 700 e ne perdiamo 350/400: è una catastrofe per la nostra Regione! Guardavo il bollettino ISI dell'ultima settimana; il CIPE procede con deliberazioni parziali, evidentemente, a seconda dei progetti esecutivi che arrivano, che vengono esaminati ed approvati: siamo la Regione che, anche in questo ultimo provvedimento, parziale, riceve meno risorse.
La situazione è dunque a dir poco drammatica. Si tratta di accelerare senza tregua alcuna, perlomeno un lavoro per i progetti esecutivi, in modo tale da salvare il salvabile. Il che significa, comunque, perdere risorse nell'ordine di centinaia di miliardi di lire.
Non parliamo della situazione AIDS; ammetto che in questo caso la Regione ha meno responsabilità; ci si ostina, a Roma, a tenere in piedi consociate delle partecipazioni statali, nel caso specifico, l'Italsanità che ha una sorta di monopolio sugli studi di fattibilità, sulla progettazione, sulla direzione e realizzazione dei lavori. Cosa inammissibile: si tratta infatti di una forma di monopolio che spesso si avvale di professionisti locali - nel nostro caso neppure locali: questa è semmai, la prima fase, quella nella quale sono stati assegnati i compiti di progettazione a Protecne... Ora ci si affida a professionisti lombardi - ci ha detto l'Assessore in Commissione - che non sanno nemmeno di cosa si tratta: si tratta di 178 miliardi di lire! Gran parte dei quali sono necessari per far diventare l'Amedeo di Savoia centro regionale per la lotta all'AIDS. Ma si tratta anche di sistemare una rete di reparti, di laboratori a livello regionale per fronteggiare l'AIDS.
Le responsabilità dello Stato centrale sono rilevantissime: non vi sono dubbi; così come quelle delle UU.SS.LL., ma anche della Regione Piemonte che non può fornirci, di tanto in tanto, all'inizio dell'anno, un quadro della situazione che vede decine e decine di opere prive persino dello studio di fattibilità, e non dire niente, non mandare a chiamare gli amministratori prima e i commissari poi ed ora i direttori generali affinché si acceleri al massimo l'attività di studi di fattibilità e di progettazione.
La situazione è perlomeno drammatica ed è denunciata anche dal bollettino ASI dell'Agenzia Sanitaria Italiana.
Il nostro ritardo è clamoroso rispetto alle altre Regioni italiane; era comprensibile nei primi anni quando non c'era la sicurezza di poter avere le risorse, c'era il rischio di fare progetti esecutivi privi di copertura ma, almeno da sette-otto mesi, dall'inizio del 1994, noi sappiamo più o meno con certezza che centinaia di miliardi sono disponibili e che finora ne abbiamo impiegati pochissimi, tra l'altro non ancora impiegati pienamente: non è ancora stato prodotto un solo posto letto.
Questa situazione è a dir poco drammatica e non può non essere portata a conoscenza del Consiglio in tutta la sua drammaticità, affinché ci si assuma tutti insieme notevolissime responsabilità a cominciare dall'esecutivo.
Noi, contro lo stratagemma che si usa, votiamo contro. Qui ci sono ritardi strutturali largamente ingiustificabili!



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTICELLI



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.
CUCCO, Assessore regionale Intervengo per dire al collega Calligaro, ma anche per informare l'aula che negli ultimi quattro mesi noi non abbiamo fatto altro che ripetere con una cadenza bisettimanale - ai direttori generali e agli uffici amministrativi che devono fare in fretta, dando loro scadenze, possibilità percorsi, obblighi, arrivando addirittura ad individuare le necessità di nominare dei commissari ad acta nel mese di dicembre per quelle UU.SS.LL.
che non avessero fatto gli studi di fattibilità. Comunque sono d'accordo che le responsabilità sono di tutti, in parte della Regione, in parte di questa maggioranza che ha valutato in un certo modo interventi di questo tipo.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calligaro.
CALLIGARO La sottovalutazione mi pare indubbia, però se si va indietro nel tempo altri sono responsabili, non sono così stolto da assegnare tutte le responsabilità a quest'ultima Giunta. Certo però che a questo punto tutti insieme dobbiamo ammetterlo corriamo il rischio di perdere tranquillamente 450/500 miliardi di finanziamenti.
CUCCO, Assessore regionale E' esattamente per evitare questo pericolo che abbiamo presentato questo provvedimento.



PRESIDENTE

Il Consigliere Peano chiede la votazione per appello nominale.
Pongo pertanto in votazione tale deliberazione, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri La deliberazione è approvata.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione - Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta")

Esame progetto di legge n. 550: "Impiego di detenuti - in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno - per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il progetto di legge n. 550, di cui al punto 13) all'o.d.g.
La parola alla relatrice, Consigliera Bergoglio.
BERGOGLIO, relatrice Non leggerò per esteso la relazione, farò soltanto alcune considerazioni introduttive che ritengo interessanti, dando per letta la relazione nel suo insieme. Anche perché devo chiedere una correzione della relazione in quanto, essendo stata da me presentata nel dicembre 1993 questa proposta di legge reca ancora, rispetto alla data iniziale, nel primo paragrafo "e si sta concludendo con i progetti approvati nel 1993".
Siccome nel frattempo il tempo è trascorso, anziché: "si sta concludendo" si dica: "si è conclusa con i progetti approvati nel 1993".
Fatta questa precisazione anche per correttezza di impostazione della documentazione degli atti del Consiglio, credo che questa legge sia un fatto di non grande dimensione economica, ma di grande rilievo sociale per l'impegno che la Regione, unica e prima in Italia, ha messo in questa materia, utilizzando una serie di progetti di tipo ambientale per consentire di dare attività e lavoro ad un numero di detenuti in semilibertà o situazioni analoghe.
Non è quindi la dimensione della proposta e del progetto ciò che intendo sottolineare perché è poca cosa numericamente considerata, però è molto significativa rispetto a quella che è invece l'attenzione della Regione e soprattutto la possibilità che abbiamo avuto in questi quattro anni di sperimentazione (dall'1 gennaio 1990 alla fine di dicembre 1993 e nella fase successiva dove comunque i progetti non si sono interrotti ancorché la legge non fosse stata finanziata) di passare da una fase sperimentale (di quattro anni) ad una fase permanente. Quindi, questa legge diventa una legge ordinaria della Regione Piemonte e non più una legge in via sperimentale.
Il poco tempo che ho ritenuto di dover dedicare a questa illustrazione è perché il progetto è significativo sotto due aspetti. Da un lato, una collaborazione con i Comuni per un problema di grande rilevanza quale quello delle opportunità, sia pure parziali, ai detenuti in stato di semilibertà; dall'altro lato, l'utilizzo di questo lavoro per problemi di recupero ambientale (un'altra delle grandi emergenze). Forse con un po' più di impegno e con un po' più di sforzo, non tanto dell'Assessorato proponente quanto dell'Amministrazione regionale nel suo complesso e dei Comuni in particolare, questo tipo di intervento potrebbe essere di dimensioni maggiori. In ogni caso, la consideriamo e la considero una legge significativa soprattutto per la possibilità che ci ha dato di sperimentare che tra più Enti, con competenze e compiti diversi, quando si vuole lavorare insieme si può.
Segue ora il testo integrale della relazione della Consigliera Bergoglio con la correzione da lei richiesta nel suo intervento svolto in aula. Il paragrafo, al quale si riferisce la Consigliera, nella relazione è così formulato: "Essa è iniziata nel 1990 e si sta concludendo con i progetti approvati nel 1993"; in seguito alla sua richiesta di correzione il paragrafo risulterà così formulato: "Essa è iniziata nel 1990 e si è conclusa con i progetti approvati nel 1993".
Testo integrale della relazione: "La L.R. n. 1/90: 'Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente' prevedeva una sperimentazione quadriennale. Essa è iniziata nel 1990 e si è conclusa con i progetti approvati nel 1993.
Questa legge - tuttora unica in Italia - prevedeva di coniugare due obiettivi ritenuti di primaria importanza per la convivenza civile: la tutela dell'ambiente con l'inserimento sociale e il recupero dei detenuti.
I risultati ottenuti nel corso dei quattro anni di sperimentazione permettono di affermare l'utilità di un simile strumento normativo. Pur con le difficoltà cui in varie sedi si è accennato, sono infatti stati realizzati ventidue progetti a protezione dell'ambiente in diverse località della Regione (raggiungendo quasi sempre pienamente gli obiettivi che i Comuni interessati si erano posti) e sono stati coinvolti nell'attività circa ottanta detenuti.
A costoro è stata offerta la possibilità di scontare parte della pena realizzando opere utili alla collettività - il modo di espiare la pena diventa quindi una sorta di 'risarcimento' alla società di valorizzare capacità e professionalità già possedute e di acquisirne di nuove e infine, di crearsi ulteriori possibilità di impiego tramite l'inserimento di un circuito di lavoro ben radicato nella realtà cittadina.
Circa il 15% dei detenuti partecipanti ai progetti hanno infatti trovato posti di lavoro al termine dei progetti stessi.
Per le ragioni esposte si ritiene di ripresentare la legge non più con carattere di sperimentazione, ma come legge ordinaria.
Il disegno di legge qui presentato ripropone sostanzialmente il meccanismo previsto dalla L.R. n. 1/90 con alcune modifiche elaborate sulla base dell'esperienza maturata.
La più importante di tali modifiche riguarda il fatto che l'attività lavorativa dei detenuti non è più regolamentata dalla legge n. 354 del 26/7/1975 - in base alla quale i detenuti vengono considerati alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria per effettuare commesse di lavoro all'esterno degli istituti e, di conseguenza, retribuiti sulla base delle tabelle elaborate per le varie categorie di lavoranti dal Ministero di Grazia e Giustizia - bensì viene regolamentata, di norma, dalla L.R. n.
55 del 18/10/1984 e successive modificazioni ed integrazioni sui cantieri di lavoro.
Ciò significa che i detenuti partecipanti ai progetti lo fanno in qualità di 'disoccupati' e che il rapporto di lavoro è diretto tra Comune e lavoratore.
Da ciò consegue una maggiore velocità delle operazioni amministrative una minore spesa per l'Amministrazione regionale (gli oneri assicurativi e previdenziali sono infatti notevolmente più bassi che con il precedente regime) e, infine, la possibilità per i soggetti interessati di continuare l'attività lavorativa sino al termine previsto del progetto anche nel caso che, nel frattempo, venga meno la condizione di detenuto.
Altra novità significativa è la stesura di un Regolamento di attuazione della legge stessa che dovrà essere predisposto ed approvato dal Consiglio regionale e la costituzione di un apposito Comitato che esprima parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente da parte della Giunta regionale.
Per le ragioni già citate, il titolo della legge recita: 'Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente' con l'abrogazione del termine 'sperimentale'.
L'art. 1 definisce le finalità della legge. I termini: 'sperimentazioni volte all'...' vengono sostituiti con: 'avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro'.
L'art. 2 (comma primo) individua i Comuni e le Comunità montane quali soggetti propositori di progetti a protezione dell'ambiente nei quali siano impiegati detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno (comma primo).
Viene abrogato il termine: 'la sperimentazione' e sostituito con il termine: 'gli interventi'. Viene abrogato l'aggettivo 'esclusivo' riferito all'impiego dei detenuti per evitare l'equivoco interpretativo che i detenuti stessi debbano lavorare isolati rispetto agli altri dipendenti comunali.
Viene inoltre aggiunta la frase: 'favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo' per ribadire le finalità della legge affermate nell'art. 1.
Il comma secondo attribuisce alla Giunta regionale la scelta dei progetti da finanziare annualmente sentito il parere espresso dall'apposito Comitato. Viene, infatti, aggiunta la frase: 'avvalendosi del parere espresso dall'apposito Comitato nominato con le modalità del Regolamento di attuazione previsto dall'art. 7'.
Il comma terzo elenca gli elementi che devono essere esplicitati in ogni progetto presentato aggiungendo quello relativo a 'finalità socio lavorative che si intendono perseguire' che diventa il punto a) e modificando la durata massima del progetto da mesi nove a mesi dodici al punto e).
Il comma quarto attribuisce, infine, la responsabilità della gestione dei progetti agli Enti locali proponenti.
L'art. 3 regolamenta l'individuazione dei detenuti partecipanti ai progetti, attribuendone la responsabilità all'Amministrazione penitenziaria (commi primo e secondo).
Il comma terzo viene così sostituito: 'Il venir meno della condizione del detenuto per fatti sopraggiunti non comporta la decadenza dalla partecipazione all'attività lavorativa sino al termine previsto del progetto'.
In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena l'Amministrazione penitenziaria stessa, in qualsiasi momento, può disporre la cessazione dell'attività lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le finalità del progetto.
L'art. 4 modifica il carattere sperimentale della legge, attribuendo alla Giunta regionale la decisione annuale sui progetti da approvare.
Riconferma, inoltre, la possibilità di attività di formazione equiparata ad attività lavorativa.
Viene abrogato il comma secondo.
L'art. 5 modifica il regime di regolamentazione dell'attività lavorativa dei detenuti, sostituendo quello previsto dalla legge n. 354 del 26/7/1975, di regola, con quello previsto dalla normativa dei cantieri di lavoro e di cui alla L.R. n. 55 del 18/10/1984 e successive modificazioni ed integrazioni 'in quanto applicabile'.
Al comma secondo l'ultima parte della prima frase: 'dell'art. 20 della succitata legge' viene sostituita con la frase: 'di cui all'art. 8, comma secondo, della L.R. n. 55/84'.
L'ultima frase viene abrogata.
Il comma quarto che recita: 'Eventuali altri costi del progetto sono a carico dell'Ente locale proponente' viene così integrato: 'il quale favorirà la fruizione dei servizi messi a disposizione dei propri dipendenti'.
Viene abrogato il comma quinto.
L'art. 6 contiene la norma finanziaria che sostituisce l'impegno di spesa previsto di L. 200.000.000 all'anno per i quattro anni di sperimentazione.
Essa prevede l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del 1995 e la determinazione della dotazione del capitolo stesso per mezzo delle leggi di bilancio 1995 e successive.
L'art. 7 prevede la predisposizione, da parte del Consiglio regionale di un apposito Regolamento di attuazione della legge entro tre mesi dall'approvazione della legge stessa (commi primo e secondo).
Nel Regolamento saranno individuate la composizione e le modalità di nomina di un apposito comitato che esprima parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente da parte della Giunta regionale (comma terzo)".



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, ha facoltà di intervenire l'Assessore Rossa.
ROSSA, Assessore regionale Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo intervento vuole fare eco alle parole espresse qui dalla collega Bergoglio e ringraziarla per il lavoro che è stato fatto dalla Commissione che ha discusso questo disegno di legge.
L'approvazione di questo disegno di legge fa senz'altro onore a questa Regione che, alcuni anni fa, ha individuato una strada, la sta seguendo e seppure in mezzo ai molti problemi che incalzano in questa Regione (sotto i vari aspetti sociali, civili e del lavoro), non la trascura.
Abbiamo anche compiuto uno sforzo nell'appostare un capitolo più consistente e, seppure in mezzo ai molti problemi, questa Regione non ha trascurato e non trascura un'attenzione particolare.
Abbiamo appostato uno stanziamento che mi auguro nel tempo possa migliorare perché, in questi quattro anni, abbiamo potuto verificare che di risultati, per quanto riguarda il recupero delle persone che hanno sbagliato, ve ne sono stati.
Pure dal punto di vista del lavoro credo che questo disegno di legge risponda ai canoni che sono iscritti nella lettera e nello spirito della Costituzione. Il recupero delle persone che hanno sbagliato viene fatto in tanti modi; credo che offrire delle prospettive - a chi è disposto ad accoglierle - sia senz'altro un modo molto civile ed umano. Di qui il passaggio ad una diversa considerazione del detenuto in semilibertà: non più dipendente dall'Amministrazione penitenziaria, ma inteso come lavoratore che partecipa alla vita del cantiere di lavoro, trattato sulla base della legge che prevede lo status di chi lavora negli stessi cantieri di lavoro.
Voglio esprimere, seppure in poche parole, la soddisfazione nel momento in cui trasformiamo questo percorso da sperimentale in definitivo. E' un segnale positivo di civiltà che questa Regione fa bene a sviluppare.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno risposto SI 30 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente - Enti strumentali

Esame progetto di legge n. 590: "Rideterminazione della dotazione organica dell'IRES - Modificazione alla L.R. 3/9/1991, n. 43, recante: 'Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (IRES) Abrogazione della L.R. 18/2/1985, n. 12'"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il progetto di legge n. 590, di cui al punto 14) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Beltrami, che ha facoltà di intervenire.
BELTRAMI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Signor Presidente, colleghi Consiglieri, con L.R. 3/9/1991, n. 43, è stato costituito il nuovo Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES, subentrato al preesistente Istituto di eguale denominazione, di cui ha conservato la natura di ente regionale avente personalità giuridica di diritto pubblico, con il potenziamento dell'autonomia funzionale.
In considerazione della consistenza del personale in servizio od in corso di assunzione nel luglio 1991 e di quello preesistente e valutate le prospettive di sviluppo dell'attività dell'Istituto derivanti dalle crescenti esigenze di ricerche della Regione e degli Enti locali, si era ritenuto congruo prevedere, all'art. 15 di detta legge, una dotazione organica complessiva di 62 unità di personale.
Con successive deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'IRES sono stati definiti, ai sensi dell'art. 15 della medesima, i profili professionali in cui si articolano le qualifiche previste nella dotazione organica, successivamente assegnati al personale dipendente. Per effetto dell'intervenuto blocco delle assunzioni presso enti pubblici, non si è potuto provvedere alla sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio n' si è potuto dare luogo al previsto incremento di personale connesso a nuove attività richieste all'Istituto.
La dotazione organica provvisoria, ai sensi della legge n. 537/93, art.
3, comma sesto, è di 39 unità di personale. Tale dotazione risulta insufficiente rispetto alle esigenze funzionali derivanti dai programmi pluriennali ed annuali di attività approvati dal Consiglio regionale.
L'IRES, in adempimento della disposizione di cui all'art. 3, comma quinto della legge 24/12/1993, n. 537, ha provveduto alla verifica dei carichi di lavoro, secondo la metodologia che la Giunta regionale, con deliberazione del 14/11/1994, n. 127-40163 ha valutato idonea e che poi è stata ritenuta congrua dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
L'avvenuta verifica dei carichi di lavoro dell'IRES, unitamente all'accertamento delle disponibilità finanziarie, ha consentito al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di formulare motivata proposta agli organi della Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della L.R. n. 43/91, di modificazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche, tenute presenti le vigenti disposizioni statali in materia.
I dipendenti in servizio ricoprenti la prima o la seconda qualifica dirigenziale vengono inquadrati nella qualifica unica di dirigente.
La nuova dotazione organica proposta risulta la seguente: qualifica 'dirigente' nuova dotazione organica proposta: n. posti 21 VIII qualifica funzionale: 10 VII qualifica funzionale: 7 VI qualifica funzionale: 5 V qualifica funzionale: 1 IV qualifica funzionale: 1 Totale: 45 All'incremento di sei unità di personale rispetto alla situazione al 31/8/1993 corrisponde una riduzione di 17 unità (pari al 27,4%) rispetto alla dotazione organica determinata dalla L.R. n. 43/91.
Per la nuova qualifica di dirigente, risultante dall'unificazione delle qualifiche prima e seconda dirigenziale, viene previsto un aumento di 3 unità sulla dotazione organica provvisoria ed una riduzione di 6 (pari al 22,2%) su quella contenuta nella L.R. n. 43/91. Viene pertanto osservata la disposizione statale (art. 31, comma primo, lettera b), DL n. 29/93) concernente la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 10%, pur dovendosi rilevare che per il personale dell'IRES le qualifiche dirigenziali si riferiscono a funzioni diverse a quelle proprie, in genere, dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Infatti le posizioni del personale cui sono attribuite qualifiche dirigenziali non sono caratterizzate dalla direzione di strutture permanenti, ma si configurano quasi totalmente come posizioni di staff per lo svolgimento di funzioni ad elevata specializzazione o, in casi particolari, di progettazione, verifica e coordinamento di progetti tematici o di campi di ricerca. I costi che la nuova dotazione organica comporta, unitamente a quelli del personale in servizio al 31/8/1993 trovano finanziamento nel bilancio dell'Istituto, in particolare nel bilancio preventivo per l'esercizio 1995, ai capitoli 30 e 35 della spesa.
La Commissione ha approvato all'unanimità tale proposta, configurandola come modifica dell'art. 15 della L.R. n. 43/91 e ne raccomanda analogo accoglimento da parte del Consiglio regionale".



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, passiamo alla votazione dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
Poiché dall'esito della votazione è stata riscontrata la mancanza del numero legale, mi vedo costretta a chiudere i lavori della seduta pomeridiana. Procederemo alla votazione la prossima volta.



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