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Dettaglio seduta n.337 del 21/02/95 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, i processi verbali delle adunanze consiliari del 27 luglio, 12, 13 e 20 settembre 1994 si intendono approvati.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 6) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Adduci, Brizio, Dameri, Fulcheri Gallarini e Picchioni.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 551: "Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 8) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 551.
Relatore è il Consigliere Peano, che ha pertanto la parola.



PEANO Piergiorgio, relatore

Da tempo il regime normativo dell'edilizia residenziale pubblica è in attesa dei nuovi criteri di riferimento che il CIPE dovrebbe adottare in sostituzione di quelli assunti nel 1981. Tanto più da quando, per far fronte alla nuova gravosa fiscalità sugli immobili, alle Regioni è stato chiesto di modificare la propria legislazione al fine di aumentare il gettito dei canoni ed assicurare, in tal modo, la copertura delle spese di gestione, con efficacia dal 1994.
Tutte le Regioni hanno sostenuto la necessità di procedere agli aumenti dei canoni nell'ambito di un provvedimento organico di revisione dell'intera disciplina, reso possibile dall'adozione del nuovo provvedimento-quadro da parte del CIPE.
Ad oggi, però, il CIPE non vi ha ancora provveduto ed ogni previsione appare aleatoria.
In questo quadro, che vede la Regione stretta fra le inerzie del livello centrale e le emergenze finanziarie e sociali della comunità locale, accanto ad un provvedimento amministrativo immediatamente efficace di incremento forfettizzato dei canoni che ha consentito di far fronte all'"emergenza gettito", si è inteso con la presente proposta affermare l'autonoma competenza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica operando, senza attendere ulteriormente, e forse vanamente l'adozione dei nuovi "criteri" da parte del CIPE, una revisione generale delle leggi regionali in materia che, anticipando le linee di riforma che le Regioni hanno già concordato con il CER nella proposta avanzata al CIPE intervenga sulle questioni che da più tempo richiedono significativi interventi correttivi e garantisca nel contempo livelli di gettito adeguati a coprire i costi di gestione.
Nel contempo, però, al fine di evitare rilievi di legittimità, le innovazioni introdotte sono state formulate in termini compatibili anche con i criteri fissati dalla deliberazione CIPE 1981.
Inoltre, con l'occasione di una revisione generale, la proposta intende ricondurre l'intera, ed ormai intricata, normativa regionale in materia di assegnazioni e canoni ad un testo unico, organico e sfrondato da disposizioni procedurali di carattere essenzialmente regolamentare abrogando tutta la previgente normativa.
Esame dell'articolato.
I contenuti innovativi della proposta possono essere così sinteticamente, riassunti: adozione generalizzata - tanto per ciò che concerne l'accesso e la decadenza dell'assegnazione ERP, quanto per ciò che concerne l'ammissione alle riduzioni di canone - di limiti di reddito differenziati in relazione alla composizione del nucleo familiare elevazione del limite di accesso per consentire ai lavoratori dipendenti, che di fatto finanziano attraverso il fondo Gescal tutta l'attività di settore, di concorrere effettivamente all'assegnazione degli alloggi pubblici elevazione contestuale del limite di decadenza, per attestarlo su livelli di reddito che consentano effettivamente, e senza deroghe, l'uscita dall'edilizia pubblica e l'accesso al mercato privato della locazione o della vendita allargamento della fascia sociale che fruisce un abbattimento del canone relazionato al reddito effettivo, fino a ricomprendere tutte le famiglie con reddito inferiore a quello di assegnazione assunzione generalizzata del canone ex legge n. 392 (equo canone) quale riferimento oggettivo su cui applicare gli abbattimenti o gli incrementi relazionati al reddito.
Passando all'illustrazione dei singoli articoli, si specifica quanto segue.
Gli articoli dall'1 al 16 riproducono pressoché integralmente le disposizioni contenute nella corrispondente disciplina della legge regionale n. 64/84, così come modificata in ultimo dalla legge regionale n.
46/94, con due significative innovazioni: 1) all'art. 1 è stata riassorbita nel testo unico l'equiparazione all'edilizia residenziale pubblica (peraltro limitatamente alla disciplina dei canoni e della mobilità) degli alloggi realizzati con leggi speciali introdotta con la recente legge regionale n. 12/95 2) all'art. 2, ove sono disciplinati i requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso per accedere all'assegnazione, al primo comma, lettera e), si stabilisce che il reddito annuo del nucleo familiare per l'accesso sia ragguagliato, a mezzo di appositi coefficienti di equivalenza, al reddito di una famiglia-tipo di due componenti. Ci consente di diversificare significativamente, in rapporto alla composizione del nucleo familiare, i limiti di reddito per l'accesso e per la decadenza dall'assegnazione.
Dall'art. 17 all'art. 20 si introduce la nuova disciplina in materia di canoni che opera, nel complesso, una estrema semplificazione dei meccanismi di calcolo che, più di ogni altra parte della normativa, risentivano particolarmente del sovrapporsi stratificato di modifiche ed emendamenti successivi al testo originario l'art. 17 fissa i principi cui la normativa deve attenersi l'art. 18 stabilisce che il canone di riferimento oggettivo è costituito da quello equo determinato ai sensi della legge n. 392/78 e ne fissa le disposizioni applicative l'art. 19 stabilisce la misura degli abbattimenti e degli incrementi da applicare al canone di riferimento al reddito del nucleo familiare. Anche in questo caso si specifica, comunque, che il reddito in questione non è quello effettivo, ma quello convenzionale equivalente, come definito in rapporto al limite di assegnazione. Per la prima fascia, oltre ad un abbattimento del canone del 75% di quello di riferimento, è previsto che in ogni caso il canone non possa eccedere l'8% del reddito familiare effettivo, stabilendo altresì un canone minimo di gestione nel caso in cui i redditi siano prossimi a zero. Si prevede poi che a carico delle famiglie nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di decadenza, fino al rilascio dell'immobile, sia posto un corrispettivo d'uso pari al doppio dell'equo canone l'art. 20 introduce norme di prima applicazione dei nuovi canoni e disciplina in generale la ricollocazione di fascia in relazione al variare del reddito.
L'art. 21 disciplina il fondo sociale senza significative novità rispetto al passato.
Gli articoli dal 22 al 26 disciplinano l'autogestione in coerenza con quanto già previsto dalla precedente legge regionale n. 33/84.
Gli articoli dal 27 al 32 disciplinano vari aspetti della gestione (amministrazione condominiale, annullamento dell'assegnazione, decadenza abusivismo, morosità, ospitalità) che già nella recente modifica della legge regionale n. 64/84 avevano trovato piena definizione.
L'art. 33 disciplina la surroga per inadempienza e l'art. 34 abroga l'insieme delle disposizioni regionali in materia, di cui la presente costituisce testo unificato ed integrato.
Da ultimo, l'art. 35 introduce alcune norme finali, volte essenzialmente ad assorbire nel testo unico disposizioni, temporalmente limitate, ancora operanti. In particolare, i primi due commi riassorbono norme di deroga o sanatoria già contenute nelle leggi regionali n. 32/91 e n. 1/93. Il terzo comma è la trascrizione di una norma introdotta con la recente legge regionale n. 46/94. Soltanto il quarto comma introduce una nuova disposizione, colta ad ovviare all'eventualità che gli aumenti forfettari applicati dal secondo semestre 1994 abbiano determinato canoni di locazione più elevati di quelli conseguenti all'applicazione della presente normativa, che risponde alle esigenze di maggiore equità richiamate in premessa.
In conclusione, stante quanto sopra illustrato e l'esigenza di ricondurre l'intera materia ai criteri di equità e di snellimento procedurale ai quali la presente proposta si ispira, si raccomanda al Consiglio un rapido esame ed una sollecita approvazione del testo licenziato dalla II Commissione.
Un ringraziamento all'Assessore e ai funzionari dell'Assessorato, i quali hanno preparato il dispositivo che oggi abbiamo in aula in modo operativo e con grande competenza; un grazie anche alla Commissione, che in questi due mesi ha lavorato in modo egregio per raggiungere l'obiettivo di oggi.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, colleghe e colleghi, esprimo la più netta contrarietà del Gruppo di Rifondazione Comunista a questo disegno di legge, che vede la luce - così ha detto la relazione - in assenza di provvedimenti nazionali che il CIPE avrebbe dovuto assumere. Si è parlato di previsione aleatoria di questa attività dello Stato; in assenza di un intervento statale, la Regione Piemonte decide, per conto proprio, di riordinare e di innovare la normativa relativa ai canoni d'affitto delle case popolari.
In quest'ottica, la Regione poteva godere di una notevole libertà di giudizio e di proposta, visto che interviene motu proprio, con le proprie forze, guardando a propri amministrati. In questo caso, questa competenza regionale poteva quindi essere sviluppata in piena autonomia e con larga libertà.
Dopo gli aumenti avvenuti lo scorso anno in conseguenza della decisione di scaricare i costi dell'ICI sugli inquilini (decisione che poteva essere contrastata dalla Regione Piemonte con ben altra forza), la sostanza di questa legge è che si produrrà un nuovo aumento di affitti nell'universo degli inquilini delle case popolari.
Questo provvedimento, a parte le caratteristiche di riordino, in pratica continua a mantenere la situazione in atto da qualche anno di ridurre la valenza sociale del diritto alla casa. Noi sappiamo che sul tema della casa, a partire dalle grandi lotte del 1969 ad oggi, soprattutto la sinistra ha costruito obiettivi, modi d'essere e senso della casa collegando strettamente questo diritto ad un'abitazione civile alle grandi lotte che i lavoratori hanno fatto in questi anni, tanto da riuscire ad impostare un programma politico fondato sulla casa come servizio sociale da questa impostazione sono nate anche leggi dello Stato italiano sia di assetto dei suoli sia di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica tesa a ricondurre un vasto panorama del settore dell'abitazione all'edilizia sociale. La casa è un diritto, e tale diritto deve essere garantito soprattutto alle famiglie che non possono accedere al libero mercato (e l'intervento statale faceva tutto ciò).
Per garantire il diritto alla casa a famiglie di basso reddito, occorre che gli affitti non corrispondano a criteri di mercato o ad attività di carattere manageriale, ma ad un indirizzo di politica sociale che lo Stato intraprende nel settore della casa. Sappiamo che questo principio - la casa è un servizio sociale - è stato più volte attaccato in questi anni di deregolazione; questo disegno di legge fa un altro passo in questa direzione: ridurre la valenza sociale del diritto alla casa.
La cosa particolarmente grave, oltre a quella di dare un nuovo colpo a tutte le famiglie che abitano nell'edilizia popolare, è quella di colpire particolarmente le famiglie a bassissimo reddito. In Commissione è stato esaminato il caso di un alloggio di circa 45 mq in uno stabile vecchio abitato da due pensionati con un reddito complessivo di 11 milioni. Questi due pensionati (che rappresentano l'universo dei pensionati, gente che vive con reddito basso) adesso pagano poco, esattamente 9.135 lire al mese. Si può dire che è pochissimo per un affitto, ma il poco o il tanto è sempre relativo ed è commisurato al reddito, al tenore di vita e al tipo di casa.
Per questa tipologia di persone vi sarà un incremento mensile di circa 50 mila lire: su redditi molto bassi, 50 mila lire al mese sono un aumento consistente. Questa legge non si preoccupa di questo fatto, colpisce tutti e in particolar modo colpirà questi redditi.
Noi non possiamo essere d'accordo con un'impostazione di questo genere cioè un'impostazione che vede i pensionati patire per una cosiddetta "innovazione regolatrice dei canoni". Che si colpiscano i pensionati ci sembra proprio l'ultima delle cose da fare. Questa legge presenta anche altri aspetti, ma tutti coerenti con questa impostazione modernistico manageriale: l'importante adesso è solo fare i conti economici, anche all'interno dell'edilizia sociale.
Alcune cose non possono essere assolutamente condivise: chissà perch l'aggravio, oltre che l'affitto, deve riguardare anche i garage. C'è una legge dello Stato, ci sono delle leggi delle Regioni che connettono in modo stretto l'abitazione al garage; anzi, addirittura non si possono fare abitazioni senza garage.
Non si capisce perché nel settore del garage, che è un accessorio obbligatorio dell'alloggio, una Regione che autonomamente legifera debba rimettere tutto al libero mercato, cioè rimettere alla decisione delle singole Aziende territoriali della casa la fissazione del canone del garage. Questa è un'iniquità che aggiunge un aggravio economico alle famiglie che abitano nelle case gestite dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
Altrettanto si può dire dell'altra normativa che prevede che il costo di costruzione venga riferito all'anno di ristrutturazione, se vi è stata una ristrutturazione integrale dell'alloggio. A parte la discrezionalità di intendere una ristrutturazione integrale, ma ammesso che questa non vi sia questo elemento appare iniquo. Un conto è la ristrutturazione integrale di un edificio, altro conto è la ristrutturazione integrale di un alloggio; si può fare una ristrutturazione integrale di un alloggio all'interno di un edificio per nulla ristrutturato. Sembra quindi spropositato, solo perch si è messo a posto un alloggio in uno stabile, riferire il costo di costruzione all'anno in cui è stato ristrutturato.
Vi sono poi le altre scelte di rivalutare l'affitto sempre in base ai costi di costruzione. Vi è un'ombra in questa legge, quella relativa al Fondo sociale, che viene trattato in modo molto poco chiaro. Non viene garantito, viene semplicemente nominato; viceversa, sul Fondo sociale occorrerebbero stanziamenti precisi ed un rapporto tra stanziamenti e fabbisogno, in modo che non si traduca in semplice scappatoia verbale sostenere che le situazioni di impossibilità a pagare i fitti, non attribuibili alla cattiva volontà dell'inquilinato, saranno gestite dal Fondo sociale; nella legge non ci sono garanzie in tal senso.
Questi i motivi per i quali il Gruppo di Rifondazione Comunista voterà contro. Dispiace che la Regione Piemonte abbia perso un'occasione per dimostrare concretamente, pur in assenza di norme statali, la precisa volontà di un progetto politico-amministrativo che consideri la casa un diritto delle popolazioni, soprattutto di quelle a basso reddito.
Viceversa, la Giunta insiste nella deregolazione, nel rimettere al mercato anche il regime economico delle case popolari, che dovrebbero avere tutt'altro senso - ma questo rientra nell'attività e nella continuità di questa Giunta regionale, che ha proceduto alla vendita, perlomeno supposta del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, senza richiedere con particolare forza allo Stato, nuovi programmi di finanziamento.
Ecco dunque che in Italia diminuisce il numero delle case popolari, sia perché quelle esistenti vengono messe in vendita sia perché altre case popolari non vengono costruite; inoltre, continuiamo ad aumentarne l'affitto, negli ultimi due anni, per ben due volte.
Tutto questo non può avere il nostro consenso, per cui il giudizio che diamo sulla legge è fortemente negativo.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Pozzo.



POZZO Carolina

Esprimo anch'io forte preoccupazione e stupore di fronte a proposte quali la legge in discussione da parte di una Giunta che vede al suo interno la componente del PDS, storicamente da sempre in prima fila nella lotta per i diritti fondamentali della popolazione, fra i quali figura senz'altro quello della casa. Una legge che incrementa in modo sensibile gli affitti - 50 mila lire al mese, si è detto - senza prevedere elementi che possano garantire il Fondo sociale, che non viene definito.
Volevo ricordare al Consiglio la situazione che si presenta attualmente in Italia, non solo nella nostra Regione, relativamente ai poveri. Questi ultimi sono più del 10% della popolazione italiana; e non sono tutti barboni senza tetto o mendicanti, appartengono a categorie sociali ben diverse. Per rendersene conto, i Consiglieri potrebbero aggirarsi nei mercati all'ora di chiusura per vedere quanta gente, in particolare pensionati, è costretta, per sopravvivere, a raccogliere quanto rimane della mattinata di mercato. I poveri rappresentano una categoria sempre più presente nella nostra società: disoccupati, ma anche pensionati, in particolare pensionati sociali o persone comunque espulse dal mondo del lavoro, perché disoccupati ad un'età che impedisce loro altre prospettive lavorative.
Volevo leggervi le cifre della miseria che ho trovato in un documento della Caritas, la quale dichiara che le famiglie in condizioni di povertà sono 2.232.000, pari al 10,7% del totale della popolazione italiana. Si tratta di 6.462.000 persone: un bambino su sette può essere definito povero, quindi sotto il livello minimo accettabile di sopravvivenza. Ma a questo conteggio occorre aggiungere le famiglie che vivono consumando il 60% della media nazionale: i quasi poveri: 8 milioni di persone che hanno grossi problemi di bilancio, sono al baratro, rispetto al bilancio.
Seicentomila famiglie povere pagano affitti molto elevati, superiori al 20 del loro reddito, a volte anche superiore al 40% del loro reddito.
Nonostante ciò i dati degli sfratti sono impressionanti, arrivano a toccare 88.000 sfratti all'anno. Due milioni di persone vivono ancora in condizioni di coabitazione e tra gli sfrattati ci sono almeno 92.600 famiglie in condizioni economiche precarie.
Tutto ciò è spaventoso. Ricordiamo che la casa è da sempre considerata un diritto tra i principali obiettivi della sinistra negli anni passati.
Rispetto alle caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica volevo leggervi alcuni dati forniti dall'Assessorato: si tratta del "Quaderno di edilizia residenziale n. 13". In base ai dati riportati, la percentuale di capifamiglia con licenza elementare è pari al 60% e il 25,3 sono i capifamiglia con licenza media; assai modesta la percentuale dei diplomati, 2,5%. Tutti sappiamo che l'avere un titolo di studio, in questo contesto storico, può dare maggiori garanzie di sopravvivenza, garanzie di lavoro.
L'età media dei capifamiglia a livello regionale è assai elevata: 58 anni. Un'età media superiore si evidenzia a Vercelli - 61 anni mentre i capifamiglia di Cuneo e Novara hanno età tra i 54 e i 55 anni. Il numero medio degli attivi per famiglia è pari allo 0,9%, con valori più ridotti a Vercelli (0,7%) e a Torino (0,8%). A livello regionale risultano in condizioni professionali il 42% dei capifamiglia, contro il 58% in condizione non attiva. Le condizioni più frequenti sul totale dei capifamiglia sono le seguenti. I pensionati sono il 43,9%; gli operai il 32%, i disoccupati 9,2%, gli impiegati 5,7% e i lavoratori autonomi intorno al 4%.
Complessivamente, gli occupanti alloggi pubblici che percepiscono un reddito sono pari al 49% del totale.
Il reddito medio dei percettori è di 14 milioni 543 mila lire. Questo a sua volta si diversifica notevolmente - si tratta infatti di reddito "medio" - relativamente alle condizioni, passando da 10,5 milioni di reddito annuale percepito dai pensionati, a 17 milioni degli operai, a 22 milioni degli impiegati e a 11 milioni e 300 mila dei lavoratori autonomi.
Questo quadro è sconcertante, quindi su questo disegno di legge io dichiaro già la mia contrarietà e il mio voto contrario.
Invito, comunque l'Assessore e la Giunta a definire perlomeno i criteri rispetto al Fondo sociale perché occorre avere degli stanziamenti e dei criteri precisi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Ringrazio il Presidente, il relatore e tutti i colleghi che sono intervenuti.
Sottolineo che siamo coscienti delle situazioni di disagio esistenti nella nostra regione e siamo a conoscenza dei dati forniti precedentemente dalla collega Pozzo. Partendo da questa situazione siamo stati indotti a presentare la proposta che adesso ci apprestiamo a discutere e che ha formato oggetto di interventi.
Credo non sfugga a nessuno la condizione in cui versa il maggior Istituto regionale per le case popolari, l'ATC di Torino, e io ritengo che nel momento in cui ci si appresta a fare delle proposte bisogna tener conto dell'effettiva realtà e non solamente affermare dei principi. Agli amministratori compete anche fornire delle risposte precise e quindi prefigurare le condizioni effettive, dal punto di vista finanziario, per quadrare i bilanci non della Regione, ma proprio degli istituti che sono preposti a garantire nel tempo il mantenimento di quelle condizioni di protezione e di tutela verso le fasce meno abbienti, verso le fasce che più hanno bisogno della protezione sociale.
Pertanto ribadisco e sottolineo, così come è già stato ricordato nella relazione, la finalità sociale di questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento che da un lato certamente porta le gestioni in condizioni di equilibrio, ma, non solo, è un provvedimento in grado di generare delle risorse per realizzare interventi che la stragrande maggioranza degli assegnatari delle case pubbliche ci sottolineano ad ogni incontro, cioè l'esigenza di realizzare interventi continui di manutenzione affinché si possa dare dignità, anche dal punto di vista della qualità abitativa, ad alloggi a volte ubicati in quartieri che necessitano di una riqualificazione sotto il profilo urbano ed urbanistico.
Quindi non è sufficiente affermare condizioni di socialità, ma occorre dare corpo agli obiettivi e alle finalità che si vanno affermando. Se fossero disponibili, nel panorama nazionale e regionale, risorse per poter risolvere dall'esterno questi problemi, certamente saremmo noi i primi a proporli, però noi abbiamo di fronte degli obiettivi che sono pesantissimi: pensate solamente al riportare l'ATC di Torino sulla strada del risanamento di quella gestione che, come tutti sanno, è appesantita da centinaia e centinaia di miliardi di passivo, certamente dovuti alla mala gestione dovuti a squilibri che nel tempo si sono consolidati e che hanno determinato l'apertura di voragini sempre più profonde. Proprio per questo noi dobbiamo presentare delle proposte che non siano demagogiche, ma che in qualche modo portino a risolvere i problemi. Ecco allora che l'unica strada perseguibile per il Consiglio adesso, ma anche per la futura legislatura qualunque possa essere la maggioranza che governerà il Piemonte, è quella di cercare di introdurre all'interno dell'aumento, non più rinviabile della massa canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il più possibile elementi di equità. Il provvedimento è improntato in questa direzione.



PRESIDENTE

Mi scusi, Assessore, saluto e ringrazio gli studenti della scuola Pola presenti in aula.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Il provvedimento accoglie anche richieste da tempo avanzate dalle organizzazioni degli assegnatari per il superamento del concetto del reddito familiare e dell'introduzione del concetto del reddito pro capite.
Nel senso che l'attribuzione degli assegnatari alle varie fasce di canone così come il diritto per l'accesso o la decandenza dell'assegnazione delle case pubbliche, è rapportato, tramite dei coefficienti, alla composizione del nucleo familiare.
Credo che questo sia un fatto molto importante così come le esigenze di protezione delle fasce più deboli, laddove si stabilisce il canone massimo che comunque non può eccedere l'8% del reddito familiare.
Innanzitutto occorre che gli atti di un'amministrazione vengano letti anche alla luce del bilancio. Mi sembra che il collega Ferraris abbia presentato nel bilancio un incremento dello stanziamento per quanto riguarda il Fondo sociale rispetto al 1994. Certamente, come già detto in questa sede e in altre, la Regione da sola non può risolvere i problemi del Fondo sociale, perché non dobbiamo dimenticare che la legge n. 142 ha attribuito ai Comuni competenze rilevanti anche in materia di assistenza sociale.
Comunque noi cercheremo di creare le condizioni affinché all'interno del comparto si generino delle risorse che possano contribuire ad alleviare, per le famiglie meno abbienti, il peso dei nuovi livelli di canone. Mi riferisco agli equilibri che si possono raggiungere già all'interno dei singoli istituti per effetto di un incremento sulle fasce di più alto reddito. Inoltre ci sono gli stanziamenti del Fondo sociale e la possibilità di altri interventi sulla base anche delle direttive nazionali che, una volta approvate definitivamente a livello di CIPE daranno stabilità, sicurezza e continuità nel tempo alle proposte che noi presentiamo alla comunità piemontese.
Crediamo anche di avere in qualche modo contribuito alla riapertura di un dibattito fra le Regioni a livello nazionale su questa materia, tant'è che la Conferenza Stato-Regioni ha già dato via libera ad un testo che non è ancora stato approvato dal CIPE a causa della sopravvenuta costituzione del nuovo Governo, ma che io provvedo quasi giornalmente a sollecitare nelle competenti sedi (l'ho fatto ancora recentemente con una lettera al Ministro del Bilancio e al Ministro dei Lavori Pubblici, perché - come diceva il collega Chiezzi - si possa arrivare ad una normativa definitiva).
Però non creiamoci illusioni, non solleviamo aspettative a cui non possiamo poi corrispondere nel senso che, in qualunque sede e a qualunque livello si vada a parlare degli affitti delle case pubbliche, chiunque ripropone il problema degli equilibri finanziari e della necessità di generare delle risorse per la manutenzione oppure per nuovi interventi. Non dobbiamo dimenticare che è ancora sub iudice la questione dei Fondi Gescal.
Sappiamo che al 31 dicembre 1995 scade il termine per la riscossione di questi contributi, quindi mi auguro che quanto prima in Parlamento elezione o non elezione, si arrivi ad un dibattito in questo senso e si mandi avanti, se del caso, il progetto di legge che è giacente in Commissione a livello di Parlamento per la riforma del settore dell'edilizia pubblica oppure si faccia una proroga magari prevedendo il maggior coinvolgimento delle parti sociali per la riscossione di questi fondi che dovrebbero essere ancora indirizzati per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle categorie meno abbienti, ma anche per la possibilità di riqualificare meglio anche tutto il patrimonio esistente. In sostanza, credo che si possano condividere le sottolineature che venivano fatte da coloro che sono intervenuti in ordine al disagio che esiste in generale e nella nostra Regione in particolare. Tra l'altro ricordo che gli affittuari di case pubbliche sono il 10% rispetto alla massa del patrimonio in locazione. Quindi, non possiamo non sottolineare, anche se lo sottolineiamo solo in termini statistici, che ci sono certamente le esigenze di coloro che abitano negli alloggi IACP o similari, ma anche le esigenze di coloro che sono nella lunghissima lista di attesa e che attendono i bandi per poter entrare in questo patrimonio. Quindi, dobbiamo tutelare in qualche modo le esigenze di tutti. Certamente, solamente portando in equilibrio le gestioni noi possiamo liberare delle risorse per dare le risposte a coloro che sono collocati in posizione ben peggiore, nel senso che pagano l'affitto sul mercato libero e si trovano in quelle condizioni di reddito a cui prima faceva riferimento la collega Pozzo. Non si può avere tutto, quindi accontentiamoci di fare il possibile. Nel fare il possibile, a mio avviso, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi introducendo i migliori criteri di equità che le leggi e le nostre proposte in qualche modo ci consentono oppure ci spingono a fare. Quindi credo di avere dato conto delle osservazioni sul piano generale che sono venute dai colleghi.
Visto che ho la parola, brevissimamente, giustifico la presentazione di alcuni emendamenti che io definirei solamente di ordine tecnico.



PRESIDENTE

Può cogliere l'occasione per illustrare tutti gli emendamenti.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Un emendamento corrisponde alla segnalazione del collega Chiezzi nel senso che l'assimilazione delle case ristrutturate alle nuove costruzioni avviene solamente laddove la ristrutturazione riguarda tutto lo stabile. E' un'osservazione giusta quella che ha fatto il Consigliere Chiezzi, quindi ne teniamo conto e abbiamo presentato lo specifico emendamento.
Degli altri due successivi emendamenti, il primo si riferisce ad una precisazione che era già implicita nella norma per quanto riguarda quei Comuni che procederanno con procedura semplificata e quindi è una normativa di carattere prettamente tecnico. Il secondo emendamento si riferisce all'abrogazione di un comma che confliggeva con un altro: visto che andiamo ad un testo unico, evitiamo di redigere delle leggi complicate che siano poi di difficile interpretazione.
Gli emendamenti n. 4), n. 5) e n. 6) corrispondono ad una richiesta che era venuta in Commissione quando si era detto: "Abroghiamo completamente tutte le leggi vigenti e facciamo un testo unico". In un primo tempo si pensava di lasciare in vigore alcuni articoli di varie leggi. Abbiamo rivisto il tutto, siamo d'accordo con quei colleghi che ci avevano spinti in questo senso: abroghiamo tutte le due, quattro, sei, otto, dieci quindici leggi che si sono susseguite a livello regionale nel tempo per la casa e di conseguenza le residuali due, tre norme che devono essere salvate vengono, con emendamento, inserite nelle norme transitorie finali.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 17 voti contrari 7 astensioni 5.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, nell'art. 2 vi è la norma contenuta alla lettera h) del comma primo che leggo: "non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica".
Questo fatto "non essere occupante senza titolo" è uno dei requisiti per avere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Ora, a me sembra che questa previsione che chi vuole accedere all'edilizia residenziale pubblica deve stare senza casa sia una norma astratta che non permette di regolarizzare una situazione. L'Assessore in Commissione ha detto: "Se ne vada, se ci sono occupanti abusivi lascino gli alloggi". Una volta che hanno lasciato gli alloggi fanno domanda per accedere al bando e poi si vedrà. Questa è un'ipotesi assolutamente irrealizzabile perché non c'è nessuno che può stare senza una casa e se quell'occupante abusivo è lì è perché della casa ne aveva un bisogno.
Penso anche, Assessore Cavallera, che ci siano dei problemi di diritti.
Se un occupante abusivo è uno che vìola la legge, lo si persegua. Ma un occupante abusivo è anche un cittadino italiano, e i cittadini italiani hanno dei diritti. Non vorrei che, in forza della violazione di una legge un cittadino perda un diritto.
Ritengo che il diritto di concorrere ad una casa pubblica sia un diritto costituzionale che non può essere barattato con il fatto che questa persona vìoli una normativa. Se vìolo una normativa, vengo punito per questa violazione. Ma se ho diritto ad accedere ad un bando, mi sembra che non si possa conculcare questo diritto perché ne ho violato un altro.
E' un po', per fare un esempio, come nei rapporti di carattere civilistico: se ho una vertenza su una questione con una persona e poi ne ho un'altra con la stessa persona, non compenso le due situazioni; se sono creditore su una lite e debitore su un'altra, non compenso le due cose: si fa la lite su un contratto e una lite sull'altro.
Mi sembra di poter interpretare che questa situazione sia un po' di questo genere: "Sei occupante abusivo? Ti tolgo il diritto a concorrere ad un bando!". Mi sembra che non funzioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega Chiezzi e mi pare che escludere dal diritto di partecipazione al bando colui il quale, in base alla pregressa ed abrogata legislazione (che verrà abrogata in base a questa nuova normativa), sia stato occupante abusivo di un alloggio, sia veramente una punizione senza titolo. Mentre gli altri requisiti richiesti sono obiettivi e dimostrabili in maniera cartacea (per così dire), lo status di occupante abusivo deve in qualche maniera essere conclamato, non è sufficiente che per verificare se l'occupante abusivo sia tale l'ente gestore (o l'ente al quale si rivolge la domanda) dichiari occupante abusivo un determinato aspirante al concorso. In merito può anche aprirsi un contenzioso, perché lo status di occupante abusivo non è un dato oggettivo e facilmente individuabile con immediatezza come gli altri requisiti.
In particolare, il motivo che mi sospinge a condividere le chiare anche sotto il profilo dello stretto diritto argomentazioni del collega Chiezzi è che in sostanza si punisce colui il quale, certo non per proprio divertimento ma presumibilmente in stato di necessità, sia stato occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale. Punire chi sia stato occupante abusivo per necessità mi pare eccessivo, a parte - ripeto - la considerazione che questo è uno status che può non essere pacifico nella generalità dei casi o anche solo nei congrui casi o anche solo in certi casi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Desidero precisare che la legge n. 513, anche se con una formula che andava attuata in sede gestionale, in qualche modo prevedeva che coloro che procedevano ad occupazione abusiva dovessero essere esclusi dall'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica. Noi, con una dizione come quella che proponiamo, intendiamo ammorbidire moltissimo questa norma perché in sostanza con questa proposta verrebbero esclusi solamente coloro che sono in flagranza di occupazione. Penso che questa sia una cosa che i colleghi dovrebbero valutare.
E' giusto che non si tenga conto delle situazioni pregresse che sono state sanate o che è ancora possibile sanare con le norme transitorie di questa legge; è giusto non tener conto delle eventuali vertenze che ci sono nelle varie sedi, anche giudiziarie, tra gli inquilini e gli Istituti tuttavia, ci è sembrato non giusto legittimare la posizione di coloro che sono in flagranza di un comportamento lesivo dei diritti di altri. Non dimentichiamo, infatti, che l'occupazione di un alloggio di edilizia pubblica non è l'occupazione di un alloggio della ditta Gabetti, ma è l'occupazione di un alloggio che viene sottratto ad un altro cittadino che è in graduatoria.
Noi vogliamo evitare la guerra tra poveri, come mi suggerisce giustamente il collega Majorino, però riteniamo che non si possa, da un punto di vista di principio, legittimare la posizione di coloro che in questo momento hanno in corso un comportamento illegittimo; in questo modo intendiamo anche diversificare nettamente la posizione di questa flagranza di occupazione abusiva rispetto a tutto ciò che in precedenza è avvenuto ammorbidendo moltissimo le norme della legge n. 513. Questo è già un grosso passo in avanti nella direzione a cui faceva riferimento il collega Majorino, quando diceva che non è giusto "bollare" a vita una persona che abbia tenuto un atteggiamento di un certo tipo. Se tutto ciò è giusto - e in questo senso abbiamo precisato che l'occupazione deve essere in corso al momento dell'emanazione del bando - ci sembra però non accettabile l'idea di premiare coloro che hanno in corso un'occupazione abusiva.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 2 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 20 voti contrari 6 astensioni 6.
L'art. 2 è approvato.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Non intervengo per contestare la votazione. Questa è una legge molto importante; come ho detto, a nostro giudizio, è una legge che colpisce decine di migliaia di famiglie, quindi non è una leggina piccola. Noi la contrastiamo e chiediamo che la maggioranza sia presente.
Dato che dal numero della votazione non risulta presente la maggioranza, noi, contrastando fortemente questa legge, non garantiamo il numero legale in quest'aula per approvarla: lo garantisca la maggioranza.
Se non lo garantisce, noi usciamo dall'aula.



CALLIGARO Germano

Schierate le truppe!



BOSIO Marco

L'art. 1 è stato approvato con 17 voti!



PRESIDENTE

A seguito delle dichiarazioni del Consigliere Chiezzi, l'Assessore Cavallera chiede una breve sospensione.
Ritengo di accogliere tale richiesta e pertanto sospendo brevemente i lavori.



(La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,10)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Il Consigliere Peano chiede che si proceda alla votazione per appello nominale sull'art. 3.
ART. 3 Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Bara: 1) all'art. 3 aggiungere la lettera e): "e) per essere qualificato occupante abusivo occorre il previo accertamento giudiziale pronunziato almeno in primo grado".
Ha chiesto la parola per l'illustrazione il Consigliere Majorino; ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Riprendo il discorso fatto a proposito dell'occupante abusivo, sul quale l'Assessore Cavallera mi ha risposto, sia pure sostenendo la dizione e il requisito, ma mi è parso di capire un pochino obtorto collo. Riprendo il discorso in sede di esame dell'art. 3, in quanto si dà un'interpretazione autentica dei requisiti di cui all'art. 2.
Come ho già avuto occasione di dire, lo status di occupante abusivo pu diventare od apparire discrezionale da parte dell'Ente gestore, in quanto l'occupante abusivo può avere compiuto questa occupazione o in stato di necessità oppure ritenendo di avere i requisiti in base alla legislazione che verrà abrogata. Ho dunque proposto l'emendamento perché si dica nella legge che, per essere qualificato occupante abusivo, occorre che lo status di occupante abusivo sia stato accertato quanto meno da una sentenza di primo grado del Pretore.
Mi pare che l'Ente gestore in questi anni si sia rivolto più di una volta al Pretore competente per territorio, sostenendo: "Tizio, occupante abusivo... Chiedo il provvedimento d'urgenza di rilascio". Se già in passato l'Ente si era attivato in questa azione indubbiamente poco piacevole - perché, ripeto, siamo sempre nell'ambito di una guerra fra poveri, in quanto si presume che chi occupa un alloggio IACP non sia una persona abbiente - chiedo che lo status di occupante abusivo risulti quanto meno da una sentenza di primo grado, status accertato o in seguito a sfratto richiesto dall'Ente gestore. Mi pare più retto e corretto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Io sono per accoglierlo, Presidente.



PRESIDENTE

Si proceda dunque alla votazione per appello nominale dell'emendamento testè discusso, accolto dalla Giunta.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 35 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 3 nel testo emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 33 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 33 voti contrari 2 astensioni 1.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 33 voti contrari 2 astensioni 1.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 33 voti contrari 2 astensioni 1.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 33 voti contrari 2 astensioni 1.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 33 voti contrari 2 astensioni 1.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 33 voti contrari 2 astensioni 1.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 33 voti contrari 2 astensioni 1.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 Emendamento presentato dall'Assessore Cavallera: 2) all'art. 11 (Formazione delle graduatorie) è aggiunto il seguente comma: "11. In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'art. 7 comma terzo, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal Comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, può procedersi a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi precedenti".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli e 11 astensioni.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 11 nel testo emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 7 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 30 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12,35)



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