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Dettaglio seduta n.326 del 21/12/94 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 4) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Carletto e Fiumara.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera - Personale del servizio sanitario

Esame progetto di legge n. 531: "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame dell'articolato del progetto di legge n. 531, di cui al punto 9) all'o.d.g.
ART. 6 10) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma secondo inserire le parole "e della Provincia" fra le parole "Comuni" e "richiedenti".
La parola al Consigliere Gallarini.



GALLARINI Pier Luigi

Con l'emendamento richiediamo di aggiungere il vocabolo "Province" visto che il titolo del comma le prevede.
Si tratta di questione formale, di una precisazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Il titolo prevede le Province, le quali però, in questo caso, non hanno il potere di influire sulle prestazioni sanitarie aggiuntive. Leggendo meglio il comma, si rileva che trattasi di questione di competenza dei Comuni. Per tali motivi l'emendamento non è accettabile.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento non accolto dall'Assessore Cucco.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 18 contrari e 9 astensioni.
11) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: all'art. 6 riformulare i commi dal secondo al quinto come segue: "2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane possono concordare con l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione o che concorrano ad assicurare una costante integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali e tra questi e altre attività territoriali di competenza degli enti locali (con riferimento particolare alle attività educative e scolastiche all'educazione ambientale ed alle politiche giovanili). Di norma i relativi costi verranno sostenuti interamente dai Comuni singoli od associati e dalle Comunità montane proponenti con finanziamento a carico dei propri bilanci, fatta salva la possibilità di accordo nell'ambito di convenzioni di cui al successivo comma quinto, che prevedano la messa a disposizione reciproca di risorse professionali ed operative, allo scopo di favorire vantaggiose forme di collaborazione.
3. Allo scopo di rendere possibile il massimo livello di integrazione tra i servizi sanitari, i servizi socio-assistenziali ed altre attività sociali ed educative presenti nel territorio, possono essere stipulate convenzioni tra le Unità Sanitarie Locali, le Comunità montane ed i Comuni singoli od associati; le convenzioni dovranno prevedere la costituzione di organismi per la consultazione fra i diversi enti e per l'organizzazione integrata tra le attività.
4. Le Unità Sanitarie Locali assicurano la gestione dei servizi assistenziali su delega da parte dei Comuni territorialmente competenti purché i relativi costi siano da questi sostenuti. Nelle zone montane la gestione associata dei servizi spetta alle rispettive Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della legge 8/6/1990, n. 142.
5. I rapporti tra i Comuni e le Comunità montane, da un lato, e le Unità Sanitarie Locali, dall'altro, previsti dai precedenti commi secondo e quarto, vengono regolati da apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo adottata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Con la dizione proposta la Giunta ritiene che la formulazione dei commi dell'art. 6 sia molto più chiara.
Lo stralcio del comma quarto è stato richiesto perché trattasi di materia assistenziale che verrà discussa nell'ambito della legge dell'Assessore Rossa. L'emendamento è dunque accoglibile.



PRESIDENTE

I presentatori mi informano di accettare la modifica proposta dall'Assessore.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Facendo presente che il nostro Gruppo si asterrà sull'emendamento richiamo l'attenzione dell'Assessore sull'improprietà di inserire tra i soggetti le Comunità montane. Per coerenza, se si definisce che per soggetti competenti si intendono i Comuni, tale definizione deve essere valida per l'intero testo legislativo. Diversamente, se riteniamo che anche le Comunità montane siano soggetto competente - proposta sulla quale non discuto - occorre inserirle anche nella fase di partecipazione e consultazioni.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Vi è un altro articolo in cui richiamiamo la possibile competenza delle Comunità montane. Nel caso in questione l'intervento è specifico: si tratta di competenze già delegate alle Comunità montane.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento modificato come richiesto dall'Assessore Cucco.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli e 2 astensioni.
12) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro e Bosio: al comma sesto abrogare da "in particolare" a "sanitarie".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Si tratta di competenza che la legge n. 833 attribuiva anche alle Province; siccome non mi risulta essere cancellata dal DL n. 502 non possiamo accettare l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 16 contrari e 8 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 6 come emendato per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 21 astensioni 14.
L'art. 6 è approvato.
13) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: dopo l'art. 6 aggiungere il seguente nuovo articolo: "Art. 6 bis - Comunità montane.
1. Le Comunità montane, ai sensi dell'art. 29 legge 8/6/1990, n.
142, sono investite di funzioni programmatorie ed operative in ordine allo sviluppo socio-economico dei rispettivi territori. Al fine di assicurare un efficace raccordo fra la programmazione delle Comunità montane e quella delle Unità Sanitarie Locali di riferimento, vengono individuate dalla Giunta regionale forme permanenti di reciproca consultazione fra gli enti suddetti, anche a livello dei Distretti socio-sanitari di base".
L'Assessore Cucco richiede richiede la seguente modifica dell'emendamento: al secondo rigo sopprimere le parole "ed operative".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta accoglie l'emendamento, poiché il richiamo relativo alle competenze delle Comunità montane è fatto in modo specifico, all'interno di quanto previsto dalla legge n. 142 in ordine - appunto - alla partecipazione delle Comunità montane agli indirizzi di sviluppo socio economico.
Chiederei soltanto ai Consiglieri che hanno presentato l'emendamento di sopprimere le parole "ed operative", che si potrebbero prestare a mille interpretazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Sono molto perplesso: mi pare non abbia senso che nel testo legislativo vi sia un richiamo che ha come obiettivo di assicurare il raccordo tra la programmazione delle Comunità montane e quella delle UU.SS.SS.LL.
Insistere sulle competenze delle Comunità montane sembrerebbe voler attivare un'iniziativa di programmazione in materia sanitaria da parte dell'USSL. A mio modo di vedere, dobbiamo produrre leggi che attivino dei processi quando è necessario e non in caso contrario.
Il senso dell'articolo è che le Comunità montane svolgono una loro programmazione di ordine socio-economico, da correlarsi a quella socio sanitaria: ma le Comunità montane non sono soggetti attuatori di programmazione socio-sanitaria.
Suggerisco all'Assessore che il richiamo alla legge n. 142 venga spostato prima delle parole "e quella delle Unità Sanitarie Locali di riferimento". Il richiamo a monte, così generico, sembra attivare un'attività di programmazione socio-economica con valenza socio-sanitaria lascio all'Assessore i termini della stesura finale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Se i presentatori sono d'accordo, ritengo accoglibile quanto proposto dal collega Marchini.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bodrero per dichiarazione di voto.



BODRERO Antonio

La ragione del mio voto di astensione è questa: qui l'art. 6 parla delle competenze del controllo sull'attività delle Unità Sanitarie. Siccome quando voto contrario ciò avviene perché non è previsto, anzi non è raccomandato e caldeggiato il controllo da parte della Magistratura, per questa ragione voto astenuto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento così riformulato: dopo l'art. 6 aggiungere il seguente nuovo articolo: "Art. 6 bis - Comunità montane.
1. Le Comunità montane sono investite di funzioni programmatorie in ordine allo sviluppo socio-economico dei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 29 legge 8/6/1990, n. 142. Al fine di assicurare un efficace raccordo fra la programmazione delle Comunità montane e quella delle Unità Sanitarie Locali di riferimento, vengono individuate dalla Giunta regionale forme permanenti di reciproca consultazione fra gli enti suddetti, anche a livello dei Distretti socio-sanitari di base".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 30 voti favorevoli e 3 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 6 bis per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 30 astensioni 3.
L'art. 6 bis è approvato.
ART. 7 14) Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: l'art. 7 è sostituito con il seguente: "Art. 7 - La Giunta regionale definisce le modalità per la partecipazione al processo di programmazione della Regione e delle UU.SS.SS.LL. da parte delle Province, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle forze sociali, degli operatori sanitari e degli organismi di volontariato".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Mi sembra che la formulazione dell'art. 7, così come fornita nel testo sia più ampia e consenta di conseguenza una maggiore partecipazione nella fase dell'organizzazione, mantenendo in capo alla Giunta l'individuazione delle norme e dei passaggi della partecipazione stessa. Vorrei capire meglio il senso dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'emendamento è teso a chiarire che in ogni passaggio della programmazione, a qualunque livello, è possibile, qualora la Giunta lo ritenga, che la stessa individui le forme di partecipazione di altri soggetti. Ritengo che la legge debba prevedere qualsiasi ipotesi: la Giunta valuterà come attuarle. Se tralasciamo di puntualizzare il livello provinciale, la Giunta non potrà, con un regolamento, imporre alla Provincia una certa forma di consultazione rispetto ad una fase di sua competenza.
A me sembra che il testo proposto, assai ampio - la Giunta con proprio provvedimento deciderà come attuarlo - eviti limiti od eventuali suggerimenti della Giunta regionale alle Province, affinché queste si avvalgano di un processo di partecipazione in ordine all'attuazione di proprie competenze.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Non posso accogliere l'emendamento, perché quanto di competenza della Provincia è richiamato negli articoli precedenti. La struttura della legge è tale per cui i diversi soggetti vengono citati articolo per articolo; il punto in discussione è relativo al livello delle associazioni di volontariato e di autotutela: soggetti che partecipano e concorrono alla programmazione esattamente come quelli individuati negli articoli precedenti. Non è necessario richiamarli ulteriormente. All'art. 2, per esempio, è individuato in modo molto preciso il soggetto Provincia con le relative competenze anche in merito alla partecipazione alla programmazione sanitaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il problema è molto semplice: all'articolo precedente si dice "le Province concorrono alla predisposizione dei Piani sanitari regionali". In tale fase, la Provincia deve valersi del processo di partecipazione o meno? Questo è il problema. Se riteniamo di non dover dire che la Provincia deve avvalersi di questo... Riterrei maggiormente opportuno che ci si desse una regola e si stabilisse che noi, Regione e USSL. dobbiamo valerci, con regolamento previsto dalla Regione stessa, del fenomeno della partecipazione, lasciando funzioni di programmazione alla Provincia.
Lasciamo alla Provincia la libertà di decidere se valersi o meno della partecipazione - questo è il problema e di quali soggetti valersi. Poiché i soggetti della programmazione sono tre (UU.SS.SS.LL., Province e Regioni) a me sembra opportuno, con nostro regolamento, garantire il processo partecipativo a tutti i livelli.



PRESIDENTE

Mi pare che la Giunta abbia già risposto: non vi siete convinti reciprocamente.



MARCHINI Sergio

Scusi, signora Presidente, poiché siamo certi che l'interpretazione che va data a questa materia sia la nostra, ritiriamo l'emendamento per consentire alla Giunta la più libera interpretazione del proprio articolato.
Respingere un nostro emendamento significherebbe dare un'interpretazione restrittiva allo stesso articolo della Giunta. Ritiriamo dunque l'emendamento e ringraziamo l'Assessore per la sua attenzione.



PRESIDENTE

L'emendamento è pertanto ritirato.
Prima di passare alla votazione dell'art. 7, la parola al Consigliere Bodrero per dichiarazione di voto.



BODRERO Antonio

L'autotutela è solo in via consultiva: a me sembra - è un'impressione che questa via consultiva sia troppo limitativa. Se si pensa che l'utenza come si dice con un'orrenda parola, si trova davanti ad una questione di vita o di morte; se si pensa che, purtroppo, in altri settori dell'Amministrazione pubblica sono permesse le licenze più sfrenate e le illegalità più vergognose, come nella scuola (occupazioni, ecc.), che sono sempre nocive, dannose e negative, promosse per scopi politici vergognosi inconfessabili e troppo noti, mi chiedo: come mai in un settore importante come la sanità, si è così prudenti, addirittura così troppo consultivi? Secondo me, un certo potere decisionale a livello democratico (non di minoranze faziose) dovrebbe esistere; questa è la ragione per la quale mi asterrò.



PRESIDENTE

Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, si proceda alla votazione dell'art. 7 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 21 astensioni 11.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 21 astensioni 11.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 21 astensioni 11.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 15) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino, Vetrino Gallarini e Masaracchio: al comma primo sostituire le parole "provvede la Giunta regionale" con le parole "provvede il Consiglio regionale, previi gli adempimenti previsti dalla L.R. 18/2/1985, n. 10 e successive modificazioni".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

L'emendamento tende ad attribuire al Consiglio regionale la competenza della nomina dei Direttori generali. Nell'articolato proposto abbiamo richiamato semplicemente la norma nazionale; stavo preparando un emendamento proprio per aggiungere il riferimento alla normativa regionale la legge n. 10, che, se correttamente letta, dà la competenza della nomina dei Direttori generali alla Giunta, sentito il parere della Commissione Nomine. Per parte mia, aggiungerei semplicemente tale riferimento.



PRESIDENTE

A fronte della precisazione dell'Assessore, i proponenti mantengono il loro emendamento?



VETRINO Bianca

Se l'Assessore - mi scuso per non aver seguito; tra l'altro, non avevo sottomano il mio emendamento si riconduce alla legge n. 10 e quindi alle competenze della Commissione Nomine, va benissimo.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 15) viene pertanto ritirato dai proponenti.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore Cucco: 16) al comma primo, dopo la parola "nazionale", sono aggiunti i termini "e regionale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 21 voti favorevoli, 6 contrari e 6 astensioni.
Emendamenti presentati dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro, Bosio e Chiezzi: 17) al comma primo, dopo le parole "Giunta regionale", aggiungere le parole "previa approvazione del Consiglio regionale".
17 bis) al comma settimo, dopo la parola "Università", aggiungere le parole "In ogni caso la conferma dell'incarico e la stipula del nuovo contratto avviene sentita la Commissione consiliare competente e previa acquisizione obbligatoria del parere, a seconda dei casi, della Conferenza dei Sindaci o del Sindaco o della Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni" al comma ottavo, dopo la parola "contratto", aggiungere le parole "sentita la Commissione consiliare competente ed acquisito obbligatoriamente il parere, a seconda dei casi, della Conferenza dei Sindaci o del Sindaco o della Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni".
La parola al Consigliere Calligaro.



CALLIGARO Germano

C'è qualche elemento di chiarezza nuovo rispetto a ieri: ci è stata fornita la documentazione relativa alla nomina dei Direttori generali, che naturalmente non è una graduatoria... (basta sommare quattro voti e vedere quanti ventesimi sono stati assegnati a ciascun candidato...). Ieri non esisteva alcuna graduatoria; oggi invece esiste. Ieri, le anticipazioni di "Repubblica" erano falsità; oggi risultano essere clamorosamente vere. La valutazione è espressa in ventesimi: si può dunque ricavare con estrema facilità una graduatoria, nonostante che il contratto d'incarico professionale prevedesse che in nessun caso i Gruppi dovessero corrispondere ad una graduatoria di candidati; adesso, invece, questa graduatoria è a conoscenza di tutti.



(Commenti in aula)



CALLIGARO Germano

Signori, sto illustrando il mio emendamento! Consentitemi di farlo! La successiva deliberazione sui criteri dobbiamo ancora esaminarla: spero se ne parli domani. Noi chiediamo espressamente che ad approvare le nomine sia il Consiglio regionale. Tutte le nomine passano in questo Consiglio, anche per le cose meno importanti di questo mondo; la nomina dei dirigenti di qualsiasi ente di cui si discute in Commissione Nomine si porta successivamente all'attenzione del Consiglio. Nel caso in questione si tratta di ben 29 Direttori generali che amministreranno oltre 6.500 miliardi di lire; dalla loro capacità o meno dipenderà il futuro del Servizio Sanitario Regionale: chiediamo che se ne discuta in Consiglio.
Ho ricordato ieri che il decreto governativo, secondo il quale tali nomine spettavano al Presidente della Giunta regionale, è stato immediatamente respinto dal Presidente della Repubblica e modificato in sede di conversione.
Si parla di Regioni. Bisogna allora rifarsi all'art. 16 dello Statuto della Regione Piemonte e alle "Attribuzioni del Consiglio regionale", dove è scritto, al punto p), che il Consiglio regionale "adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione". L'attribuzione generica è alla Regione! Questo quanto secondo il decreto convertito in legge chiediamo quindi che le nomine in questione vengano portate alla valutazione del Consiglio, per rispetto dello Statuto e per motivazioni politiche. Noi avevamo proposto una rosa di nomi, non una graduatoria.
Qualche candidato troverà sui giornali il proprio nome con punteggio a fianco: non stava scritto nel bando di concorso! Quanti ricorsi vi saranno? Ma perché non ricavare una rosa di cinquanta nomi entro i quali scegliere i ventinove da nominare in Consiglio? Perché redigere una vera e propria graduatoria, fornire i voti - i quattro voti! - che ciascun candidato ha meritato? Vi sono due strade: o si accetta la graduatoria così com'è e si nominano Direttori i primi 29, oppure si procede ai cosiddetti "ripescaggi" di cui parlava ieri il quotidiano "Repubblica". Se così fosse occorrerà discuterne in questa sede; queste nomine devono essere fatte dal Consiglio regionale, se vogliamo rispettare lo Statuto e avere un minimo di decenza politica!



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signora Presidente, intervengo anch'io per sostenere le argomentazioni svolte dal collega Calligaro relativamente alla competenza esclusiva del Consiglio regionale in materia di nomine.
Devo ricordare che allorquando le Camere approvarono il decreto legge del 24/6/1994, il Presidente della Repubblica avvalendosi - mi pare per la prima volta - del potere di messaggio alle Camere, rinviò alle stesse la legge di conversione del decreto, in quanto vi si prevedeva che le nomine dei Direttori generali (penso di dire cose note a chi ha seguito ex professo la materia) fossero devolute al Presidente della Giunta o alla Giunta. Nel messaggio del Presidente della Repubblica si legge testualmente che non riteneva di dovere controfirmare la legge "in quanto, sulla base si dice, ed è esatto - della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare della sentenza n. 355 del 1993, non può il legislatore ordinario attribuire ad un determinato organo della Regione...". Le Camere aderirono a tale messaggio del Presidente della Repubblica con il quale - ripeto - si ricordava l'illegittimità costituzionale di una normativa che additasse l'organo interno della Regione competente a nominare dei Direttori generali. Dunque, non è consentito al legislatore ordinario indicare l'organo interno delegato, in quanto la ripartizione delle funzioni regionali - questo è il passo, a mio sommesso avviso, di grosso rilievo - fra i vari organi, appartenendo la materia all'organizzazione interna della Regione, è riservata allo Statuto regionale. Nella legge di conversione, recependo il messaggio del Presidente della Repubblica e la giurisprudenza costituzionale contenuta e richiamata nello stesso, il legislatore ordinario si è adeguato e ha scritto, senza individuare l'organo interno delegato, che la nomina dei Direttori generali è di competenza della Regione.
Noi dobbiamo quindi verificare in base allo Statuto regionale qual è l'organo competente ad assumere - nel nostro caso le nomine in discussione: lo Statuto ci dice che c'è competenza residuale del Consiglio regionale allorquando le leggi indicano il soggetto competente come "Regione". Le conclusioni mi paiono di tutta evidenza.
Conosco l'obiezione che mi può venir mossa dalla Giunta e dal suo Presidente, cioè a dire che in base alla legge regionale sulle nomine allorquando si devono nominare gli amministratori delegati di enti o società per azioni o simili, la competenza è del Presidente della Giunta.
Devo però ricordare che la legge regionale sulle nomine è una fonte secondaria di diritto rispetto allo Statuto; non penso che la fonte secondaria possa a questi fini modificare lo Statuto in quanto c'è una legge ordinaria che adeguandosi al messaggio del Presidente della Repubblica, ma soprattutto recependo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ci addita come soggetto esclusivo la Regione. L'obiezione per uscire da questo inghippo è quella che ho appena citato: richiamarsi alla legge regionale, che però è fonte secondaria.
Ora, Presidente Brizio, mi rendo perfettamente conto che l'accoglimento dell'emendamento porterebbe ad una situazione assai delicata e difficilmente sostenibile dal punto di vista della Giunta. Inoltre, penso manchino anche i tempi tecnici per passare attraverso la procedura delle nomine di competenza del Consiglio regionale. In conclusione, se l'emendamento venisse accolto fatalmente andremmo incontro al potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri.
Mi rendo conto di tali pesanti obiezioni, occorre però sottolineare che la situazione obiettiva è quella che ho riferito, n' potrebbe essere salvata dalla legge regionale sulle nomine una situazione di così grosso respiro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

A me pare che in questa vicenda debbano essere armonizzate esigenze di governo ed esigenze di rispetto del nostro sistema. Se la legge in discussione deve regolamentare le nomine dei Direttori generali ho difficoltà a ritenere praticabile nell'immediato l'emendamento, per problemi di natura contingente. Se invece fosse possibile slegare la legge dalla procedura in corso mi sembrerebbe antieconomico, dal punto di vista dei nostri lavori, immaginare che le nomine avvengano con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta; siamo infatti consapevoli che esiste il confronto tra Giunta e Consiglio. Tanto vale che il Consiglio che in qualche misura vuole assumere un proprio ruolo rispetto alla questione - nessuna Giunta e nessuna maggioranza potrà mai sottrarsi ad un tale confronto rientri in un confronto rigoroso e prenda atto che l'unico proponitore possibile è la Giunta e che il Consiglio adotta la deliberazione della Giunta: questo il percorso più lineare possibile.
Avrei però qualche difficoltà a sostenere questa mia tesi qualora ci intervenisse nella procedura in corso: in tal caso temo che non potremmo permetterci di rimettere in discussione l'appuntamento di ordine politico funzionale che la Giunta ha posto. Chiederei alla Giunta di assumere una propria posizione; per quanto mi riguarda ritengo l'emendamento non praticabile nell'immediato. Se non impingesse più di tanto sulla procedura in corso, immaginare che le nomine in discussione siano di competenza del Consiglio su proposta della Giunta sarebbe un modo per conciliare esigenze di governo e di selezione ad opera della Giunta, ma anche di controllo politico generale da parte del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picchioni.



PICCHIONI Rolando

Presidente, mi consenta una mozione d'ordine. Se continuiamo ad ogni pie' sospinto ad intrattenerci sul problema delle nomine, sul problema dei criteri, sul problema delle procedure, ecc., personalmente, come parte politica, ritiro il mio consenso a che, domani, si discuta di questo argomento. Già ieri abbiamo avuto una catilinaria a più riprese da parte del Consigliere Calligaro; oggi si ripetono gli stessi argomenti malgrado l'atto di buona volontà con cui la Giunta ha distribuito non una classifica, ma un prospetto dei giudizi di merito della Commissione nei confronti dei candidati. O stiamo al tema degli emendamenti, oppure anticipiamo, anche seduta stante, l'argomento di domani mattina, con preghiera alla Giunta di rendere noti al Consiglio, se è già in grado di farlo, i criteri di determinazione con cui intende procedere. E' impossibile ritornare sempre al solito leit motiv, al gioco di sponde: d'altronde, i personaggi che polemizzano contro le notizie date alla stampa in questo momento stanno dando la loro versione dei fatti alla stampa presente in aula.
Una cattiva coscienza che noi non vogliamo assolutamente avallare chiedo dunque alla Presidente - sempre attenta ai lavori di questo Consiglio - qual è il margine o, soprattutto, quali sono gli argini della discussione che ci compete. Se la discussione deve essere una ripetizione ad adiuvandum ogni volta, per ogni argomento, per ogni articolo, per ogni emendamento, non convochiamo più la riunione di domani mattina. Pretendiamo assolutamente una certa chiarezza d'impostazione consiliare.



PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Picchioni. Sono stata attenta alla discussione; l'articolo che stiamo discutendo è l'art. 10, riguardante la nomina e il rapporto di lavoro del Direttore generale. Si tratta di definire se alla nomina del Direttore generale provvede la Giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale di riferimento, come prevede il comma primo, oppure se, in relazione all'emendamento presentato, debba provvedervi il Consiglio.



(Interruzioni del Consigliere Picchioni)



PRESIDENTE

La questione è certamente delicata; in tal senso, questo è l'argomento che in via teorica l'articolo prevede. In un intervento è stato fatto riferimento alla questione di carattere specifico, ma nell'insieme è stato trattato il tema di carattere generale. Purtroppo o per fortuna c'è coincidenza, in questo momento, trattandosi dell'articolo sulla nomina e rapporto di lavoro dei Direttori generali. L'emendamento propone in via teorica il riferimento al Consiglio in contrapposizione alla norma che prevede il riferimento alla Giunta. Teoricamente, al di là dei riferimenti alla questione contingente, quella che trattiamo è ancora questione di ordine generale.



PICCHIONI Rolando

La Giunta si trova in questo momento nella situazione di poter fornire chiarimenti che non possono essere invocati, continuamente, come un rosario. Diversamente, ci rifiutiamo di partecipare alla riunione di domani mattina.



PRESIDENTE

Se trattiamo l'argomento oggi, non lo trattiamo più domani, dice sostanzialmente il Consigliere Picchioni.
La parola all'Assessore Rossa.



ROSSA Angelo, Assessore regionale

Forse il richiamo del collega Picchioni riporta la questione nei binari giusti. Potremo considerare, domani, di essere di fronte ad una discussione dal carattere di indirizzo, non tanto di nomina.
Aggiungo però che in un corretto rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo a me sembra che le nomine spettino al primo. Credo debba essere il governo regionale a deliberare e proporre le proprie deliberazioni all'attenzione e al dibattito dell'aula. Se riceverà il consenso parlamentare avrà fatto buona cosa, diversamente avrà compiuto delle scelte. In questo senso sono d'accordo con il collega Marchini.
Proporrei di aggiungere "nomina i Direttori e li propone alla ratifica del Consiglio".



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi di carattere generale sull'emendamento proporrei di continuare sulla linea legislativa.
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Non sono per nulla infastidito dalle polemiche, dal continuo vociare e dall'andare avanti e indietro: sono assolutamente sereno sul percorso seguito e sulla validità delle nostre scelte, checché ne possano dire i Consiglieri di opposizione, che ritengono di poter "tirare" questa materia da una parte all'altra.
Inoltre c'è una preoccupazione che ritengo doverosa non soltanto come Assessore, ma anche come Consigliere regionale: dobbiamo assicurare alle nuove UU.SS.SS.LL. una legge di ordinamento ponderata e ben meditata.
Il Consiglio regionale è in grado di poter garantire nella seduta di domani l'attenzione necessaria per passare questa legge in modo ponderato e meditato? E' chiaro che il contendere politico fa sì che le questioni siano trasformate, tirate; il che non mi preoccupa assolutamente; sono sereno sulle scelte compiute dalla Giunta e assolutamente disponibile a spiegarle nei minimi particolari. Non sono e non siamo responsabili di interpretazioni che non ci appartengono. La legge nazionale parla chiaro per cui - quando vorremo, quando vorrete - domani mattina entreremo nel merito dei criteri adottati.
Mi sembra, da questo punto di vista, che se sforzo deve essere fatto adesso, sia portare a termine l'esame della legge nel modo più pacato e più serrato possibile anche sul piano del confronto. Confronto che pare non esserci, se non per le pochissime materie che hanno molto a che fare con la nomina dei Direttori generali e poco con il contesto della legge, tranne che - a onor del merito per il Consigliere Calligaro, che entra nel merito delle considerazioni con posizioni in alcuni casi opposte alle nostre, in altri divergenti. Il dibattito in aula secondo me, in questo momento deve essere su questa materia.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Marchini; ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Pongo una questione di metodo, quindi pongo a lei la questione Presidente.
Il Consiglio regionale ha diritto di sapere se la norma che approva regola o no le nomine in corso. Sono per suggerire che non debba regolare le nomine in corso e che quindi deve essere prevista una norma transitoria "una tantum".
E' un elemento di chiarezza minimale anche rispetto alle questioni che poneva il collega Picchioni: ragionare sulla legge non ha niente a che fare sugli argomenti delle nomine.
E' un elemento di chiarezza che vorrei avere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Vorrei ricordare, soprattutto ai Consiglieri della IV Commissione l'univoco loro parere, mai contestato - tranne che in aula ieri e oggi sul fatto che la competenza delle nomine debba essere della Giunta regionale. Non solo. In IV Commissione fu detto addirittura che la stessa doveva soltanto avere l'elenco delle nomine, già individuate - se volete prendiamo i verbali - e che su queste la IV Commissione avrebbe espresso un parere senza entrare nel merito di altre possibilità.
Aggiungo inoltre, mi dispiace per il collega Majorino, che a me sembra che l'interpretazione della legge sia diretta: la norma dello Statuto prevede che la competenza sia del Consiglio regionale, ma il Consiglio regionale ha ritenuto di delegare alla Giunta regionale le competenze in materia di nomine degli amministratori delegati. Mi sembra talmente palese e lineare l'interpretazione! Legge n. 10 sulle nomine! Stiamo applicando la legge sulle nomine, che prevede il passaggio, in Commissione Nomine, per un parere, su nomine di rilievo. Noi abbiamo semplicemente seguito il parere datoci in modo uniforme dagli uffici; peraltro, basta leggere la legge sulle nomine che interpreta in modo lineare tale percorso.
La questione posta dal collega Marchini è fondata, ma in questo caso è già stata risolta dalla nostra legge sulle nomine, che norma questo passaggio.
Inoltre, abbiamo voluto mettere come norma di salvaguardia il comma proposto all'art. 10, laddove, richiamando la norma nazionale e quella regionale di riferimento, non entriamo nel merito di ulteriori competenze da delegare alla Giunta, ma ci fermiamo allo stato attuale; libero poi il Consiglio regionale di riprendere in mano la legge sulle nomine - non la legge sulle nomine dei Direttori generali, che non esiste - e normare che per i Direttori generali delle UU.SS.SS.LL. la competenza passi al Consiglio regionale o a qualche altro ente. Noi ci atteniamo alla legge esistente e quindi non potete accusarci di non applicarla. Da questo punto di vista il problema, secondo me, non si pone.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta, Brizio.



BRIZIO Gian Paolo, Presidente della Giunta regionale

Voglio ribadire che ieri, nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ho esposto questa linea con molta chiarezza quando ho detto: "L'unico elemento che giustifica la convocazione del Consiglio è l'elemento distorcente di avere avuto dei dati di valutazione che richiedono...". Ma questo problema non inficia la procedura fissata, conforme all'applicazione della legge n. 10 sulle nomine, come convenuto in sede di IV Commissione a suo tempo; applicazione che consegue allo Statuto, in base al quale la Regione ha attribuito determinati poteri al Consiglio e determinati altri alla Giunta.
Ci siamo mossi su questa strada; su tale comunicazione, fatta ieri ai Capigruppo, ho ricevuto generale approvazione di consenso; si è quindi definito di convocare il Consiglio di domani per informazioni sui criteri non sulle competenze.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Per fortuna dei colleghi lascerò il Consiglio fra breve.
In termini concettuali, mi sembra che ci si stia avvitando su una questione che probabilmente porta allo stesso risultato; comunque, almeno il sottoscritto non intende in alcun modo mettere in discussione il percorso e la procedura che si è scelta in ordine alle nomine in corso.
Liberata la discussione da tale problema, probabilmente è utile qualche riflessione sul fatto che con questa legge possa essere modificata la legge n. 10 per ragioni di opportunità politica: stiamo ragionando su questo.
Chiarendo che non intendo assolutamente anticipare il discorso di domani (giustificazione politica del percorso della Giunta rispetto alle nomine, che dovranno andare avanti per conto loro), vorrei fare una breve riflessione su quanto sta avvenendo: questo pacchetto di nomine viene sottratto alla norma generale dell'art. 10 e riportato ad un dibattito con proposta di deliberazione di Giunta fatta propria dal Consiglio. Anche alla luce dell'esperienza accumulata, può essere un'ipotesi da considerare.
Premesso che questo non ha niente a che fare con le norme in corso, che devono seguire il proprio iter - la discussione di domani, quindi, sarà sulla deliberazione della Giunta - si tratta di una legge che normerà le procedure successive.
Mi pare che la legge n. 10 la si debba rivedere interamente, è profondamente sbagliata: come diceva giustamente il collega Calligaro porta il Consiglio ad essere investito di questioni marginali e spogliato di quelle di grande rilievo politico.
Personalmente non ritengo che il Consiglio possa istruire la proposta di nomina dei Direttori generali, ma che l'assunzione di responsabilità politica finale sia del Consiglio e della sua completezza - e non lasciata alla responsabilità dell'Assessore; è un percorso che ritengo il Consiglio possa affrontare con tutta serenità, partendo dal presupposto che ciò non deve interferire in alcun modo con le questioni di domani. Che la legge n.
10 sia una spada di Damocle sulla nostra testa ho qualche difficoltà ad immaginarlo.



PRESIDENTE

Mi sembra che l'approccio del Consigliere Marchini coincida con l'ultimo intervento dell'Assessore Cucco.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dal Consigliere Maggiorotti e altri.
Emendamento all'impostazione legislativa futura, che può anche essere difforme dall'attuale legge n. 10, che ha ispirato il percorso che domani discuteremo.
Prego, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Questa legge compie una scelta politica autonoma e sovrana. La cosa che decidiamo, se passa questa legge, è la seguente: il potere esecutivo - la Giunta regionale e il suo Assessore delegato - ha il potere di nominare il Direttore generale di un'Azienda sanitaria. In questa legge prevediamo contestualmente, che il Direttore generale, che ha quindi un filo diretto con l'esecutivo, nominerà il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario, i Direttori di tutte le strutture organizzative, conferirà la sospensione, la revoca degli incarichi di responsabilità. Per la prima volta, si porta il potere diretto dell'esecutivo dentro le corsie degli ospedali. Questo è il nesso politico di fronte al quale noi dobbiamo assumere le responsabilità. Il primo intervento coerente, che ha analizzato la questione per com'è, è stato quello dell'Assessore Rossa, il quale è venuto in quest'aula e ci ha detto che per lui l'esecutivo comanda e quando comanda ha il potere di nomina.



(Commenti dell'Assessore Rossa)



CHIEZZI Giuseppe

Ma almeno hai parlato chiaro, perché il nocciolo del problema è questo.
Di fronte a questo, che posizione assumiamo? Proponiamo che lo nomini il Consiglio: è l'emendamento presentato da noi. Il nodo che ci divide o non ci divide è la preoccupazione che per la prima volta nella sanità l'Assessore tiene la mano dentro gli ospedali più di prima! E' questo che vogliamo? Siamo d'accordo che nelle corsie più di prima l'esecutivo sia presente con i propri nominati uno legato all'altro allo stesso carro? Sostengo che questo sia un problema grave. E' un problema che ha sollevato il Consigliere Calligaro, che tanto per cambiare viene attaccato perch lavora, qualcuno è insofferente perché il Consigliere Calligaro lavora abbiate pazienza continuerà a farlo. Mi dispiace che i Consiglieri che lavorano siano poi quelli che vengono citati, a sproposito, come coloro che impediscono i lavori del Consiglio. Il Consigliere Calligaro ha fatto niente altro che prendere questo argomento e metterlo in chiaro, anche alla luce della discussione che faremo domani.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Bortolin.



BORTOLIN Silvana

Intervengo per dichiarazione di voto. Vorrei semplicemente ricordare all'Assessore Cucco che il non entrare più di tanto nel merito dei disegni di legge in sede di Consiglio è dovuto al lavoro svolto da mesi in Commissione non soltanto dal collega Calligaro, ma anche da molti altri colleghi Consiglieri; lavoro che ha portato al disegno di legge in esame, a quello approvato la settimana scorsa nonché alla definizione del territorio delle Aziende Sanitarie Regionali. Anche se sarebbe necessario ed opportuno riprenderne la discussione in aula, devo ribadire che i tempi ristretti che abbiamo di fronte non ci consentono di addentrarci più di tanto nel merito delle questioni.
Non intendo dire che non si debba discutere, credo infatti sia giusto che qualunque Consigliere riproponga in aula questioni che non ha voluto per scelta porre in Commissione, ma vorrei richiamare i colleghi al rispetto del lavoro di Commissione. L'impegno è stato grande sia in sede di discussione degli emendamenti sia affinché il passaggio in Commissione fosse corretto. Qualche Gruppo consiliare ha scelto di discuterne in aula per la maggiore risonanza e rilievo da parte della stampa: ne prendiamo atto, ma andiamo avanti.
Credo però - dichiarandomi fin d'ora contraria all'emendamento proposto dai colleghi del Gruppo di Rifondazione Comunista che non si risponda alla necessità di garantire da una parte il ruolo del Consiglio e dall'altra la gestione della sanità in Piemonte, attraverso un continuo confronto su questioni che ci trovano nettamente divisi. Se normiamo che per ogni articolo ci debba essere discussione ed approvazione dell'aula di Consiglio non saremo in grado di gestire la sanità o, comunque, andremo incontro a tempi lunghissimi. Quindi attraverso questa differenza di scelte di comportamento voler continuamente riproporre qui un confronto che c'è già stato la volta scorsa e in altre occasioni non può sicuramente trovarci concordi.
Sono anche convinta che un confronto serio e responsabile sui Direttori generali può portare a sintesi migliorative delle leggi che stiamo approvando; un confronto pretestuoso non può che portare ad un inasprimento della discussione e ad un risultato fortemente negativo, ad un impasticciamento continuo della linea che ha determinato le leggi in discussione. Credo necessario il rispetto del ruolo dell'assemblea consiliare, ma anche delle scelte compiute dalla maggioranza. Diversamente non ne veniamo fuori.
Per quanto riguarda i Direttori generali ci siamo posti come un punto importante quello di garantire la massima trasparenza rispetto al percorso che maggioranza, Giunta e Presidente della Giunta hanno voluto scegliere.
Hanno ragione gli Assessori nel sostenere che sia necessario ed importante discutere anche in Consiglio. Non vi è nulla di straordinario e può essere estremamente utile rispetto ai criteri adottati da maggioranza, Giunta e Presidente della Giunta nella nomina dei Direttori.
Trovo del tutto fuori da ogni logica di confronto politico e di ruolo dell'assemblea consiliare e dei Consiglieri diffondere in modo frettoloso informazioni e notizie, per molti versi riservate. Quello consegnato ai Capigruppo è un documento riservato, che è stato invece diffuso, senza alcun ritegno, alla stampa. Ognuno fa il proprio mestiere: la stampa fa bene a pubblicare elenchi che le sono stati forniti. Mi chiedo però, e chiedo a tutti voi, a cosa vogliamo parare. Quali problemi intendiamo ancora sollevare in una situazione di estrema delicatezza e difficoltà?



(Interruzioni del Consigliere Calligaro)



BORTOLIN Silvana

Germano Calligaro aveva sicuramente l'elenco della graduatoria qualche giorno fa; buon per lui: non cambia assolutamente nulla.
Pongo al Consiglio regionale la necessità di assumersi pienamente le proprie responsabilità nei confronti dei nostri cittadini e del territorio rispetto alla gestione della sanità, superando volontà ostruzionistiche nei confronti della maggioranza.
Dichiaro il voto contrario all'emendamento presentato all'art. 10 per i vari commi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 17).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 16 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni.
In merito all'emendamento n. 17 bis) la parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta è contraria: si inserisce il parere vincolante della Conferenza dei Sindaci in merito alle norme contrattuali inerenti ai Direttori generali.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 17 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 16 voti favorevoli, 28 contrari e 2 astensioni.
18) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma settimo inserire le parole "entro il 30 novembre precedente" fra le parole "motivato" e "alla conferma".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Presentato nel modo proposto, l'emendamento è improponibile; non è detto, nel corso degli anni, che le nomine vengano sempre svolte tutte il primo gennaio.



GALLARINI Pier Luigi

Adesso, però, si sta partendo con l'1 gennaio 1995 e la validità è di cinque anni.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Possono decadere e possono essere verificate dopo un anno...



GALLARINI Pier Luigi

Potremmo mettere "30 giorni prima della scadenza": si tratta solo di dare un termine, che consenta un minimo di programmazione, sia per chi smette sia per chi subentra.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Riformulato nella dizione proposta, l'emendamento potrebbe essere accolto.



PRESIDENTE

L'Assessore Cucco riformula così l'emendamento precedente: 18) al comma settimo, dopo le parole "La Giunta regionale", inserire le parole "trenta giorni".
Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 30 voti favorevoli e 4 astensioni.
La parola al Consigliere Maggiorotti per dichiarazione di voto.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Intervengo per sottolineare che si sta approvando un articolo che toglie a tutti i livelli elettivi di partecipazione, sia al Consiglio sia visto il respingimento degli altri emendamenti presentati, ad altri livelli quali quelli della Conferenza dei Sindaci, l'espressione di un parere sull'efficacia/efficienza delle attività di questo super-manager. Sarà lasciata al buon cuore della Giunta la possibilità di chiedere ai Sindaci un parere su certo Direttore generale: non v'è alcun obbligo.
Si tratta della demonizzazione della famigerata, per alcuni, Conferenza dei Sindaci che invece, a mio parere, se indirizzata con procedure ancora tutte da definire, avrebbe potuto esprimere pareri motivati sulla soddisfazione o meno del lavoro di questo o quel personaggio.
Anche per questo motivo, siamo assolutamente contrari a tale articolo.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo alla votazione dell'art. 10 come modificato per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44 comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 24 voti contrari 5 astensioni 2.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 19) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma terzo, lettera a), sostituire le parole "180 giorni" con le parole "90 giorni".
La parola al Consigliere Gallarini per l'illustrazione.



GALLARINI Pier Luigi

L'emendamento è chiarissimo: vista la grossa responsabilità del Direttore generale, ci sembra eccessiva una vacanza di 180 giorni.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Sono perfettamente d'accordo, ma non possiamo fare "sconti" rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale: il decreto legge prevede proprio 180 giorni.



GALLARINI Pier Luigi

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 19) è pertanto ritirato.
20) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma quinto inserire le parole "entro 10 giorni".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Un termine di 10 giorni è troppo ristretto, per esempio, rispetto ai tempi tecnici della comunicazione di una diffida.
Se il presentatore dell'emendamento ritiene congrui 15 giorni possiamo accettarlo: occorrono infatti proprio i tempi materiali per comunicare la diffida.



GALLARINI Pier Luigi

Va bene, lo modifico in "15 giorni".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento riformulato nel modo seguente: 20) al comma quinto inserire le parole "entro 15 giorni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 28 voti favorevoli e 7 astensioni.
21) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma settimo inserire le parole "che può dirigere per un periodo massimo di 90 giorni".
Tale emendamento viene ritirato dal Consigliere Gallarini.
22) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma ottavo, dopo le parole "delle Circoscrizioni", inserire le parole "e al Consiglio regionale".
Pongo in votazione tale emendamento, accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 28 voti favorevoli e 7 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 11 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 24 astensioni 9.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 23) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma secondo sostituire le parole "di cui due designati dalla Giunta regionale" con le parole "di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato dal Comune sede dell'Azienda ospedaliera".
La parola al Consigliere Gallarini per l'illustrazione.



GALLARINI Pier Luigi

Essendo prevista la nomina di due membri da parte della Giunta, a noi sembra di dover cogliere tale occasione, politica e non meramente formale per coinvolgere il Comune in cui ha sede l'Azienda, facendo sì che uno dei membri sia di nomina della Giunta regionale e l'altro del Comune.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Purtroppo siamo sempre in presenza di una norma dello Stato molto rigida, che affida tale competenza alla Giunta regionale.



GALLARINI Pier Luigi

Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento è pertanto ritirato.
24) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma terzo sostituire le parole "dalla Giunta regionale" con le parole "dalla Università".
Per gli stessi motivi di prima, anche questo emendamento viene ritirato dai proponenti.
25) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco: al comma undicesimo, dopo la locuzione "Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute" è aggiunta la parola "consecutive".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

E' un emendamento di chiarificazione.



PRESIDENTE

Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 7 astensioni.
26) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma undicesimo sostituire le parole "oltre sei mesi" con le parole "oltre tre mesi".
Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 28 voti favorevoli e 7 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 12 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 22 astensioni 11.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 27) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma secondo, lettera d), inserire le parole ", che è tenuto a fornirle," tra le parole "Direttore generale" e "sull'andamento".
La parola al Consigliere Gallarini per l'illustrazione.



GALLARINI Pier Luigi

Mi sembra pleonastica la dizione "che è tenuto a fornirle".



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

In questo caso si è tenuti a fornire risposte perché le richieste del Collegio dei Revisori dei Conti sono sempre da esperire. Se vogliamo aggiungiamo pure le dizioni proposte anche se è veramente pleonastico. E' come dire "noi ti chiediamo una cosa e tu ci devi rispondere".



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 3 astensioni.
28) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: al comma secondo, lettera e), modificare la parola "trimestralmente" con la parola "semestralmente".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
29) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma secondo, lettera e), dopo le parole "all'art. 14" aggiungere le parole "e, nel caso di Azienda Ospedaliera, al Sindaco del Comune in cui è ubicata l'Azienda stessa".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

L'emendamento prevede la comunicazione della relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda ospedaliera anche al Sindaco della città dov'è ubicata la stessa. Il Sindaco però non ha alcuna facolta di intervenire sull'attività dell'azienda, essendo la stessa a rilievo nazionale. La relazione gli viene inviata per conoscenza.



GALLARINI Pier Luigi

Sono d'accordissimo sulla questione formale, ma dal punto di vista sostanziale e politico che il Sindaco del Comune sia informato mi sembra questione quanto meno dovuta ed opportuna.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

L'emendamento è accolto con il chiarimento appena descritto: non è dovuta e non consegue ad alcun tipo di diritto da parte del Sindaco.



PRESIDENTE

Pertanto, dopo la parola "ospedaliera", vengono aggiunte le parole "per conoscenza".
Pongo in votazione l'emendamento così riformulato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
30) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: all'art. 13 stralciare i commi terzo e quarto.
La parola al Consigliere Gallarini per l'illustrazione.



GALLARINI Pier Luigi

Concettualmente l'emendamento è abbastanza corposo; sostanzialmente solleviamo dubbi sulla legittimità del comma e proponiamo quindi di stralciarlo per due ragioni. Una di natura legislativa per dubbi suggeritici dal punto di vista tecnico dalla dottoressa Grillo, che potrà darne interpretazione attendibile.
Per quanto riguarda la sostanza, resta il fatto che tutti gli atti del Direttore generale, anche quelli di minuteria gestionale quotidiana comportano un tempo di 15 giorni derivante dalla somma dei 5 più i 10 minimi indispensabili affinché abbia efficacia operativa un atto. Ci sembra che il concetto di aziendalizzazione che presiede alla trasformazione delle UU.SS.SS.LL. in Aziende sanitarie comporti tempestività immediata, tempi di risposta ridotti al minimo. Per "minimo" si intende nei due minuti successivi all'adozione dell'atto. Questo il senso della proposta di stralcio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Siamo talmente d'accordo con il senso proposto dal collega che avevamo già cambiato la norma in sede di Commissione. Richiamiamo alla competenza dei Revisori dei Conti di intervenire prima dell'esecutività degli atti, ma nei 15 giorni successivi. Naturalmente non si tratta di tutti gli atti, ma soltanto di quelli che prima passavano all'esame della Giunta regionale quindi atti di un certo rilievo. Penso che l'emendamento possa essere ritirato proprio perché aveva già circoscritto moltissimo la questione.



GALLARINI Pier Luigi

E sulla questione della legittimità, siamo tranquilli?



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Assolutamente; è assunzione di competenza che prima era della Giunta regionale.



GALLARINI Pier Luigi

Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento è pertanto ritirato.
31) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma settimo, ultima riga, sostituire le parole "alla Regione" con le parole "al Presidente della Giunta regionale".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

L'emendamento è accolto. Potrà sembrare strano alla Presidente del Consiglio, ma ci sono persone che spediscono lettere intestate a "Regione Piemonte"; meglio specificare.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 13 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 30 astensioni 6.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 32) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: stralciare l'intero comma quarto.
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta chiede al Consigliere Gallarini qual è l'obiettivo della presentazione dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gallarini.



GALLARINI Pier Luigi

Il comma recita: "Qualora l'ambito territoriale di riferimento comprenda un numero di Comuni pari o inferiore a cinque, la nomina di rappresentanza è facoltativa". Mi sembra che nel caso in esame, il numero dei Comuni non possa necessariamente superare i cinque. Questo il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

E' vero che il numero non può essere inferiore a cinque, però se lasciamo libera facoltà, c'è comunque la possibilità di individuare uno/due/tre Comuni. Significherebbe lasciare un vuoto.



PRESIDENTE

Collega Gallarini, intende ritirare l'emendamento?



GALLARINI Pier Luigi

No, lo manteniamo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 7 voti favorevoli, 21 contrari e 7 astensioni.
33) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: al comma quinto, dopo la parola "delegato", aggiungere a capo: "Al fine di istruire gli atti necessari alla formulazione degli indirizzi per le Aziende sanitarie ubicate nell'area urbana, nonché alla verifica delle attività previste dall'art. 3 del DL n. 502 (ultimo comma) il Sindaco del Comune di Torino e gli organi comunali si avvalgono di una struttura tecnica il cui personale è distaccato alla stessa dalle Aziende sanitarie; il Comune provvede ad assicurare i necessari supporti amministrativi e logistici. La definizione di tale struttura è deliberata con atto congiunto dal Consiglio comunale, a seguito di organica proposta approvata dalla Giunta comunale sentita la Commissione consiliare competente, e dai Direttori generali delle Aziende sanitarie urbane.
Viene altresì demandata a deliberazione assunta congiuntamente dal Consiglio comunale, a seguito di proposta approvata dalla Giunta comunale sentita la competente Commissione consiliare, e dai Direttori generali delle Aziende sanitarie urbane, l'organizzazione di coordinamenti tecnici cittadini aventi come fine quello di garantire l'uniformità nell'erogazione delle prestazioni e delle forme organizzative dei relativi servizi presenti in ambito cittadino, con prioritario riferimento ai seguenti interventi: igiene pubblica e veterinaria, tossicodipendenze, psichiatria adulti consultori familiari e pediatrici, neuropsichiatria infantile ospedalizzazione domiciliare ed assistenza medica, generale e specialistica, infermieristica e riabilitativa domiciliare".
La parola al Consigliere Maggiorotti per l'illustrazione.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

L'emendamento intende fornire strumenti, in particolare al Comune di Torino, di programmazione in una realtà metropolitana estremamente complessa e che richiede strumenti unificati.
Si prevede anche, con l'emendamento, di costituire dei coordinamenti cittadini di carattere tecnico con la funzione di rendere omogenee le prestazioni, che siano di supporto da una parte al Comune e dall'altra ad una gestione integrata tra le UU.SS.SS.LL., quindi di supporto ai Direttori generali delle UU.SS.SS.LL. subcomunali.



PRESIDENTE

La parola alla Giunta.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta, pur comprendendo la motivazione alla base dell'emendamento non può accoglierlo perché si introdurrebbe un'eccezione rispetto alla regola dell'utilizzo del personale di amministrazioni diverse, in grave contrasto con la normativa sul comando ed altri istituti relativi al personale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento testè discusso, non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 6 voti favorevoli, 21 contrari e 3 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 14 nel testo originario, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 21 voti contrari 4 astensioni 5.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 34) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: al comma secondo, lettera a), aggiungere quanto segue: "e, comunque del mantenimento degli attuali livelli di prestazioni sanitarie e socio assistenziali" inserire tra la lettera f) e la lettera g) una lettera f bis): "f bis) garanzia della continuità degli attuali livelli di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e della conseguente permanenza della relativa dotazione di risorse" modificare la lettera g) come segue: "g) attribuzione all'interno dell'Unità sanitaria locale ad ogni Presidio ospedaliero autonomo, ad ogni Distretto socio-sanitario di base e al Dipartimento di prevenzione autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi aziendali" sostituire la lettera h) come segue: "h) organizzazione dell'attività distrettuale in modo da consentire la necessaria integrazione tra le funzioni sanitarie e le funzioni socio sanitarie nonché quelle socio-assistenziali, comunque gestite e le altre funzioni sociali gestite dagli enti locali" modificare la lettera l) come segue: "l) siano previste strutture organizzative dotate di autonomia tecnico-funzionale e specifiche modalità di collegamento con il Direttore sanitario dell'Azienda".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

accolta l'ultima parte dell'emendamento; la Giunta ne ha presentato uno praticamente identico nella formulazione (quello in esame dovrebbe essere subito dopo) perché ci sembra necessario andare incontro alle richieste specifiche delle varie organizzazioni in sede di consultazioni sulla materia. Mi riferisco, ad esempio, all'individuazione di adeguate strutture organizzative, dotate di autonomia tecnico-funzionale.



PRESIDENTE

L'Assessore, dunque, accoglie soltanto la lettera l) e non le precedenti.
Se il Consigliere Maggiorotti è d'accordo, possiamo dividere il suo emendamento in due parti.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Ritiro la lettera f bis) e la modificazione delle lettere g) ed h) perché identiche all'emendamento presentato dalla Giunta.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione la prima parte dell'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinta con 6 voti favorevoli, 25 contrari e 1 astensione.
Pongo ora in votazione la seconda parte dell'emendamento, cioè la modifica della lettera l).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvata all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
35) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco: al comma secondo, lettera l), si sostituiscono le parole "di specifica modalità di collegamento con la direzione sanitaria dell'Azienda" con le parole "di adeguate strutture organizzative dotate di autonomia tecnico-funzionale in collegamento con la direzione sanitaria dell'Azienda".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
36) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco: al comma quarto, dopo la locuzione "Il Direttore generale, con provvedimento motivato allegato all'atto di approvazione del bilancio" sono soppresse le parole "economico preventivo".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Abbiamo presentato questo emendamento perché nella normativa il Conto economico preventivo non esiste più. Si tratta quindi di mera correzione materiale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
Si proceda alla in votazione dell'art. 15 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 21 voti contrari 6 astensioni 3.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 37) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini e Vetrino: al comma primo, lettera d), anteporre la parola "conserva" alla parola "valorizza".
La Giunta accoglie l'emendamento che pongo pertanto in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 24 voti favorevoli e 6 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 16 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 21 astensioni 10.
L'art. 16 è approvato.
ART. 17 38) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: al comma secondo riformulare come segue, dopo "competenza" e fino a "territoriali": "Svolge attività di direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, ed attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Azienda con riferimento ai programmi di area specifica a tutela della salute, al fine di garantire l'integrazione fra le strutture aziendali; collabora con il Direttore generale al controllo di gestione dell'Azienda ad al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Assicura l'integrazione fra le attività attribuite al Dipartimento di prevenzione, le attività ospedaliere degenziali, di DH, ambulatoriali e di spedalizzazione domiciliare e le attività attribuite al Distretto socio-sanitario di base".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta non ritiene di accogliere l'emendamento.
Vorrei dire, brevissimamente, perché: la specifica funzione del Direttore sanitario non è dirigere i Servizi, ma di coordinamento dei responsabili dei Servizi. Con l'emendamento proposto, invece, si riporta al Direttore sanitario nella direzione generale una funzione tecnico organizzativa che non gli compete. Nell'emendamento si dice che il Direttore sanitario è Direttore dei Servizi; mentre il Direttore sanitario coordina i responsabili dei Servizi sanitari: ha una funzione di direzione generale, non di direzione operativa.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 10 voti favorevoli e 21 contrari.
39) Emendamento presentato dal Consigliere Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma quinto sostituire le parole "a sei mesi" con le parole "a tre mesi".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta non lo accoglie. Il termine è previsto dalla normativa nazionale.



VETRINO Bianca

Ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

Tale emendamento, non accolto dalla Giunta, viene ritirato dalla Consigliera Vetrino.
40) Emendamento presentato dal Consigliere Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma quinto, ultima riga, sostituire le parole "di sei mesi" con le parole "di tre mesi".
Tale emendamento, non accolto dalla Giunta, viene ritirato dalla Consigliera Vetrino.
Si proceda alla votazione dell'art. 17 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 21 voti contrari 5 astensioni 5.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 21 voti contrari 5 astensioni 5.
L'art. 18 è approvato.
ART. 19 41) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: all'art. 19 modificare il comma primo come segue: "1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo delle Aziende sanitarie; fornisce parere obbligatorio al Direttore generale per le attività proprie all'Azienda sotto il profilo organizzativo e gestionale e relativamente agli investimenti; promuove attività di verifica e revisione di qualità delle attività proprie all'Azienda; è presieduto dal Direttore sanitario" al comma terzo, dopo le parole "in rapporto", modificare come segue: "proporzionale alla consistenza numerica del personale sanitario con rapporto di dipendenza dall'Università" aggiungere il seguente comma quinto: "5. Fanno altresì parte del Consiglio dei Sanitari delle Aziende UU.SS.LL., senza diritto di voto, i rappresentanti, allo scopo eletti in modo proporzionale secondo le procedure previste dal precedente comma secondo, dei medici convenzionati di medicina generale, di pediatria di base e specialisti ambulatoriali operanti nei Distretti socio-sanitari di base delle UU.SS.LL." aggiungere il seguente comma sesto: "6. La rappresentanza del personale medico e del personale non medico laureato dovrà comunque assicurare la presenza proporzionale di dipendenti operanti presso diverse strutture dell'Azienda sanitaria" aggiungere il seguente comma settimo: "7. La rappresentanza del personale infermieristico, tecnico sanitario e di riabilitazione dovrà comunque assicurare la presenza proporzionale di dipendenti operanti presso le diverse strutture dell'Azienda sanitaria".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta ritiene di non accogliere l'emendamento per normare la questione con provvedimento a parte, anche sentiti gli sviluppi dei rapporti con l'Università.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Maggiorotti.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Si tratta di cinque emendamenti, tutti sulla stessa questione. Li mettiamo in votazione tutti e cinque?



PRESIDENTE

Dato che all'art. 19 vi è solo questa serie di emendamenti, lo consideriamo un solo emendamento.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Faccio un'unica dichiarazione di voto. A mio parere, anche in questo caso, al Consiglio non viene data la possibilità di esprimere un'indicazione cogente rispetto alla composizione del Consiglio dei Sanitari.
Con il comma primo si intende sottovalutare, oltre al fatto che si tratta di un organismo elettivo, che esso "promuove attività di verifica e revisione di qualità", il che non viene detto nel testo messo in discussione.
Al comma terzo si vuole sottolineare che la presenza del personale sanitario ed universitario deve essere proporzionale all'effettiva consistenza numerica e non essere un numero predefinito (rispetto al quale non saremmo favorevoli); riteniamo infatti che nel Consiglio dei Sanitari debba essere garantita la presenza dei medici convenzionati di medicina generale. Ad esempio, in una USSL con 300.000 utenti i medici convenzionati di medicina generale dal forte peso rispetto all'erogazione dei servizi sono in un rapporto 1 a 1.000: 300; il fatto che non siano presenti nel Consiglio dei sanitari ad alcun titolo, neanche con la possibilità di esprimere un parere consultivo è, a mio parere, molto grave.
Il personale non medico laureato, a nostro parere, deve essere presente in misura proporzionale ai dipendenti operanti presso le diverse strutture in modo che non ci sia concentrazione di personale di una sola struttura ad esempio di quella ospedaliera, a scapito del personale operante sul territorio. In questo senso, il fatto che non sia stato accolto l'emendamento ci fa votare contro l'art. 19.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 9 voti favorevoli, 20 contrari e 3 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 19 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 20 voti contrari 6 astensioni 6.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 42) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma ottavo inserire alla prima riga, dopo la parola "direttive" le parole "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 26 voti favorevoli e 7 astensioni.
43) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco: il comma nono è sostituito dal seguente: "9. Qualora l'Azienda ospedaliera sia costituita da più presidi, il Direttore generale, su proposta del Direttore sanitario, individua, per ogni presidio o gruppo di presidi funzionalmente accorpati, un dirigente sanitario, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo, quale responsabile della direzione operativa del presidio stesso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 20 voti favorevoli e 12 astensioni.
44) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: I parte al comma primo, lettera a), aggiungere al termine "ed in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente sanitario di cui al successivo comma nono" II parte al comma settimo, dopo le parole "Direttore sanitario", aggiungere le parole "i responsabili di dipartimento sono coordinati dal Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera" III parte al comma nono, dopo le parole "in possesso di idoneità in igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri", aggiungere le parole "fino all'espletamento degli esami di idoneità di cui al comma sesto, art. 17, DL n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni" dopo le parole "presidio stesso", aggiungere le parole "Il responsabile della direzione operativa del Presidio ospedaliero assolve alle sue funzioni in rapporto subordinato rispetto al Direttore sanitario dell'Azienda. La durata della nomina coincide con quella dello stesso Direttore sanitario, salvo conferma da parte del Direttore generale" IV parte al comma undicesimo, dopo le parole "Direttore sanitario", aggiungere le parole "Il responsabile organizzativo del poliambulatorio ospedaliero assolve alle sue funzioni in rapporto subordinato rispetto al dirigente operativo del Presidio ospedaliero. La durata della nomina coincide con quella del Direttore sanitario dell'Azienda, salvo conferma da parte del Direttore generale".
La parola al Consigliere Maggiorotti per l'illustrazione.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

All'art. 20, comma primo, punto a), aggiungere al termine: "ed in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente sanitario di cui al successivo comma nono"; al comma settimo, dopo "Direttore sanitario" aggiungere "i responsabili di dipartimento sono coordinati dal Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera".
Si trattava di capire la funzione propria del Direttore sanitario che in determinati rapporti con i responsabili di dipartimento deve avere nella legge non mi pare sia previsto - funzione di coordinamento.
Al comma nono aggiungiamo una specificazione. Dopo le parole "in possesso di idoneità in igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri" aggiungere "fino all'espletamento degli esami di idoneità di cui al comma sesto, art. 17, DL n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni".
Dopo "presidio stesso" aggiungere le parole "il responsabile della direzione operativa del Presidio ospedaliero assolve alle sue funzioni in rapporto subordinato rispetto al Direttore sanitario dell'Azienda".
Questo significa che il responsabile di presidio ha rapporto diretto in senso gerarchico, di dipendenza dal Direttore sanitario. La durata della nomina del responsabile di presidio non va oltre, comunque, a quella dello stesso Direttore sanitario. Vorremmo dei chiarimenti: in effetti non è chiara la posizione del dirigente di presidio.
Al comma undicesimo, dopo "Direttore sanitario", aggiungere "il responsabile organizzativo del poliambulatorio ospedaliero assolve alle sue funzioni in rapporto subordinato rispetto al dirigente operativo del Presidio ospedaliero. La durata della nomina coincide con quella del Direttore sanitario dell'Azienda, salvo conferma da parte del Direttore generale".



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NERVIANI



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta ritiene di non poter accettare l'emendamento al comma primo punto a), in quanto si tratta di funzioni amministrative di staff.
Accogliamo invece il comma settimo.
Il comma nono riteniamo sia stato superato dall'emendamente testè votato. In particolare, non c'è rapporto gerarchico, diretto fra il Direttore sanitario dell'Azienda e il dirigente del Presidio ospedaliero proprio perché il dirigente del Presidio ospedaliero è, di fatto, l'attuale Direttore sanitario dell'ospedale. Il Direttore sanitario è quella figura di dirigenza generale con competenze di direzione generale, non di gestione dei servizi: non c'è rapporto gerarchico diretto.
Non accogliamo l'ultimo comma perché non riteniamo necessario un responsabile organizzativo di poliambulatorio, soprattutto in ambito ospedaliero.
Pertanto, la Giunta accoglie solamente il comma settimo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinta con 4 voti favorevoli, 20 contrari e 6 astensioni.
Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvata all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
La terza parte dell'emendamento viene ritirata.
Pongo in votazione la quarta parte dell'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinta con 4 voti favorevoli, 20 contrari e 6 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 20 come modificato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 20 voti contrari 4 astensioni 12.
L'art. 20 è approvato.
ART. 21 45) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: al comma primo, lettera a), modificare dalle parole "ovvero rispetto..." alle parole "presidi ospedalieri" come segue: "ed in posizione di dipendenza funzionale dai responsabili della gestione complessiva dei Distretti socio-sanitari e dei presidi ospedalieri" al comma primo, lettera b), modificare come segue: "le funzioni sanitarie sono organizzate in forma aggregata su base aziendale per aree tematiche, per aree di intervento ovvero per aree tecnico-operative. La definizione delle aree tematiche, delle aree di intervento e delle aree tecnico-operative avviene in funzione del tipo di attività effettuata e delle modalità con cui tale attività viene svolta. In particolare b1: le aree tematiche sono costituite fra strutture operative diverse, al fine di coordinare l'azione nella prospettiva di un determinato obiettovo da raggiungere. A tale fine va prevista comunque la costituzione delle seguenti aree tematiche per obiettivi: tutela della salute materno - infantile - adolescenziale tutela delle persone con disabilità lotta alle dipendenze tutela della salute mentale tutela della salute degli anziani b2: le aree di intervento sono costituite fra strutture operative omogenee e tra loro complementari sotto il profilo delle attività e delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate. A tale fine va prevista la costituzione dei seguenti dipartimenti strutturali: medicina legale assistenza farmaceutica b3: le aree tecnico-operative svolgono funzioni di supporto metodologico e teorico ad attività proprie alle diverse strutture operative, e sono costituite tra queste attraverso la messa a disposizione di specifiche risorse professionali, strumentali e logistiche. I tipi di attività compresi in tale ambito sono: educazione alla salute, informazione, partecipazione e rapporti con il volontariato gestione dei dati epidemiologici e di attività ricerca epidemiologica e socio-antropologica formazione delle risorse umane (professionali ed operative), verifica e revisione di qualità".
La parola al Consigliere Maggiorotti per l'illustrazione.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Con l'emendamento volevamo articolare più nel dettaglio l'organizzazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, che non ci sembra trattata in maniera sufficientemente approfondita, come fatto nell'articolo precedente per l'Azienda ospedaliera. In particolare, intendiamo definire la posizione di dipendenza funzionale dei responsabili della gestione complessiva dei Distretti e dei Presidi ospedalieri e introdurre il concetto del dipartimento, precisandolo più nel dettaglio laddove individuiamo tre tipi di aree di intervento di tipo dipartimentale. Aree tematiche costituite fra strutture operative diverse che coordinano azioni nella prospettiva di un determinato obiettivo comune: tutela materno infantile, tutela disabili, lotta alle dipendenze, tutela della salute mentale, tutela della salute degli anziani. Aree di intervento che si traducono in strutture operative complementari sotto il profilo delle attività e delle risorse umane e delle procedure operative, medicina legale, assistenza farmaceutica. Aree tecnico-operative di supporto metodologico e teorico ad attività proprie alle diverse strutture operative.
Si tratta di funzioni accorpabili in unico dipartimento, di educazione alla salute, di ricerca epidemiologica, di formazione delle risorse umane.
Questo il senso della proposta rispetto ai dipartimenti nell'Azienda Unità Sanitaria Locale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Relativamente al comma primo riteniamo che la posizione debba essere di staff e non di dipendenza funzionale.
Con tutta la restante parte dell'emendamento entriamo in ambito proprio del Piano socio-sanitario regionale. Posso essere anche d'accordo sul contenuto dell'emendamento, ma introdurre tale elemento di specificazione apre ambiti dove, effettivamente, occorrerebbe specificare tutto. Questa non è la sede idonea: non è accoglibile.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento, non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 5 voti favorevoli, 20 contrari e 5 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 21 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 22 voti contrari 7 astensioni 5.
L'art. 21 è approvato.
ART. 22 46) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: riformulare il comma quinto come segue: "5. Il Direttore generale nomina il Coordinatore del Dipartimento di prevenzione, su proposta del Direttore sanitario, scegliendo tra i responsabili dei Servizi di cui al comma terzo. Il Coordinatore del Dipartimento conserva la direzione del proprio Servizio".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 23 voti favorevoli e 6 astensioni (non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere).
46 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti Calligaro, Bosio e Chiezzi: riformulare l'art. 22 come segue: "Art. 22 - Dipartimento di prevenzione.
1. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura della Unità Sanitaria Locale che, operando in stretto coordinamento con il Direttore sanitario, organizza e promuove nel territorio di competenza le attività di controllo e rimozione dei fattori di rischio e di tutela della salute della popolazione, di cui agli artt. 16, 20 e 21 della legge 23/12/1978 n. 833.
2. Sono finalità del Dipartimento di prevenzione: assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di prevenzione assicurare l'omogenea distribuzione territoriale e l'accessibilità delle prestazioni e delle attività per la prevenzione garantire l'integrazione di risorse ed attività afferenti al Dipartimento di prevenzione con quelle dei Distretti socio-sanitari di base dell'USSL e dei Dipartimenti di prevenzione di altre USSL. su base provinciale, e con risorse ed attività afferenti all'ARPA, in attuazione delle specifiche norme regionali di programmazione sanitaria.
3. Il Dipartimento di prevenzione è articolato nei seguenti Servizi, da intendersi come unità operative autonome: a) igiene e sanità pubblica b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro c) igiene degli alimenti e della nutrizione d) veterinario, articolato nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
4. Ferme restando le attribuzioni, quali autorità sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale previste dalle vigenti norme, le funzioni amministrative in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria delle Unità Sanitarie Locali sono attribuite ai rispettivi Servizi del Dipartimento di prevenzione". - Il comma quinto è stato approvato con l'emendamento n. 46).
"6. La quota di finanziamento delle attività di prevenzione è ripartita dal Direttore generale tra i Servizi del Dipartimento di prevenzione sulla base delle indicazioni della Giunta regionale.
7. Il Coordinatore del Dipartimento di prevenzione svolge funzioni di coordinamento e supporto ai responsabili dei Servizi, con riferimento agli aspetti organizzativi; promuove l'integrazione degli obiettivi e delle attività dei Servizi; controlla la qualità e l'efficacia degli interventi di prevenzione; promuove l'utilizzo ottimale delle risorse al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Coordinatore del Dipartimento riferisce al Direttore sanitario sullo stato delle attività di prevenzione e garantisce il coordinamento del Dipartimento con le altre strutture operative dell'USSL. ai fini della realizzazione dei programmi di prevenzione. I Servizi garantiscono al Coordinatore il supporto tecnico amministrativo necessario alle funzioni di cui al presente comma.
8. Il Dipartimento di prevenzione, tramite i Servizi in cui si articola, può svolgere, in applicazione di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende sanitarie interessate, funzioni a favore di più Unità Sanitarie Locali.
9. Servizi omologhi di Unità Sanitarie Locali diverse possono definire, su base provinciale, programmi di lavoro congiunti, sia sulla base di indirizzi regionali sia sulla base di esigenze locali.
10. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalità di raccordo funzionale tra il Dipartimento di prevenzione e i Distretti socio-sanitari di base della USSL e tra il Dipartimento e le Aziende ospedaliere. Tali modalità di raccordo terranno conto della necessità di definire la dipendenza funzionale del personale medico e non medico distaccato al Distretto socio-sanitario di base.
11. Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresì disciplinati i rapporti tra i Dipartimenti di prevenzione, Province e Agenzia regionale per la prevenzione ambientale, di cui al DL 4/12/1993 n.
486, convertito con modificazioni in legge 21/1/1994 n. 61.
12. La Giunta regionale, con atto adottato sulla base delle norme regionali di programmazione sanitaria, individua le modalità di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione ed i Laboratori di Sanità Pubblica per il coordinamento delle attività di sanità pubblica e le modalità di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e gli Istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

All'interno della riformulazione è posta una questione interessante eventualmente accoglibile o, comunque, da esaminare. La riformulazione dell'articolo è però molto complessa: è necessario un momento di calma.
Intanto, non può essere accolto il comma sesto, laddove si stabilisce che il Direttore generale - addirittura - assegna le quote di finanziamento relative alla prevenzione ai Servizi del Dipartimento; significherebbe by passare completamente la funzione di responsabilità del responsabile di Dipartimento.
Mi sembra invece di poter recepire l'indicazione data al comma quinto laddove si prevede che il Direttore generale nomini la figura apicale del Dipartimento di prevenzione, scegliendola tra i responsabili di servizio, a prescindere dalla loro posizione funzionale. E' importante, per specificare che si tratta di responsabile e non di coordinatore del Dipartimento. E' infatti necessaria una figura con piene responsabilità; in questo modo non si fa zoppicare la struttura dell'intera USSL. che prevede responsabili all'interno di tutti i Dipartimenti.
La Giunta ritiene pertanto di accogliere l'indicazione del comma quinto, laddove si dice che il Direttore generale nomina il responsabile del Dipartimento di prevenzione su proposta del Direttore sanitario scegliendolo tra i responsabili di servizio di cui al comma terzo. Per il resto, l'articolazione del nostro articolo mi sembra più rispondente alle indicazioni della legge, impregiudicata la discussione che avverrà in quest'aula relativamente alla legge sull'ARPA; in quell'occasione, avremo modo di entrare nel merito.
Ripeto: è accolto il comma quinto, se i proponenti ritengono di poter cambiare il termine "coordinatore" in "responsabile".



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Va bene.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 46 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 6 voti favorevoli, 22 contrari e 6 astensioni.
47) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: al comma terzo, lettera d), inserire: "Sorveglianza sanitaria - attraverso: raccolta dati epidemiologici sulle malattie infettive raccolta dati epidemiologici sulle cause di morte raccolta dati epidemiologici sulle malattie croniche degenerative (raccolta dati relativi al disagio sociale) invio dati raccolti agli organismi sanitari competenti utilizzando i flussi informativi esistenti o creandone di nuovi elaborazione, ove possibile, a livello dipartimentale dei suddetti flussi informativi al fine di poter programmare interventi di prevenzione mirati.
Interventi di prevenzione (primaria) rivolti all'individuo direttamente: profilassi immunitaria - vaccinazioni obbligatorie facoltative internazionali - consigli ai viaggiatori (spedizioni inviti - esecuzione vaccinazioni - registrazione statistiche - rilascio certificati) educazione sanitaria interventi contumaciali nei confronti dei contatti con malati di malattie infettive visite di controllo per l'accesso alle collettività (ospiti e personale) medicina scolastica (screening e visite periodiche).
Interventi di prevenzione (primaria) rivolti all'individuo direttamente: sorveglianza sull'idoneità igienico-sanitaria delle strutture abitative di soggiorno collettivo (scuole, colonie, ecc.)".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Ripeterei le considerazioni mosse per un altro emendamento del Consigliere Maggiorotti: è molto specifico; sono questioni che sicuramente meritano attenzione.



VETRINO Bianca

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento è pertanto ritirato.
Si proceda alla votazione dell'art. 22 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 23 voti contrari 5 astensioni 6.
L'art. 22 è approvato.
ART. 23 48) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: al comma secondo, dopo la parola "laurea", modificare fino alla fine del comma come di seguito indicato: "in medicina e chirurgia, con idoneità apicale nell'area sanità pubblica, disciplina, organizzazione dei servizi sanitari di base o, in subordine, igiene, epidemiologia e sanità pubblica fino all'espletamento degli esami di idoneità di cui al comma sesto, art. 17, del DL n. 502/92 come successivamente modificato ed integrato. Al responsabile del distretto è richiesta capacità organizzativa comprovata da attività dirigenziale espletata nell'ambito dei servizi socio-sanitari territoriali" al comma terzo, dopo la parola "contabilizzate", aggiungere le parole "tutte le prestazioni previste dai livelli uniformi di assistenza definiti dal PSN e dalle indicazioni programmatiche definite dal vigente PSSR e dovute a tutti i cittadini presenti a diverso titolo nel territorio del distretto; tale dotazione dovrà altresì essere commisurata ed eventualmente corretta in riferimento a parametri demografici, sociali ed occupazionali ed alla situazione geografica con particolare riguardo alle zone montane e di alta collina caratterizzate da popolazione sparsa" aggiungere un comma terzo bis: "3 bis. Tale dotazione, più in particolare, farà riferimento alle seguenti attività: a) funzioni sanitarie obbligatorie di base: assistenza medico-generica ambulatoriale e domiciliare assistenza domiciliare integrata nel contesto delle prestazioni di medicina generale, infermieristica, riabilitativa, specialistica e socio assistenziale a favore di soggetti non autosufficienti assistenza pediatrica di base, ambulatoriale e domiciliare assistenza programmata pediatrica a minori non ambulanti al loro domicilio o presso residenze guardia medica notturna, prefestiva e festiva assistenza infermieristica e medica di urgenza ed emergenza attività consultoriali per la tutela della salute riproduttiva e materno-infantile attività di neuropsichiatria infantile attività di riabilitazione (fisioterapica, logopedica ortottica, audiologica) ambulatoriale e domiciliare assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare assistenza socio-sanitaria a favore di persone non autosufficienti in regime ambulatoriale, domiciliare e presso strutture semiresidenziali e residenziali.
b) Attività medico-legali di certificazione, di declaratoria e necroscopiche.
c) Funzioni medico-specialistiche: - attività specialistica di diagnosi e cura, ambulatoriale e domiciliare prescrizione di protesi, ortesi ed ausilii tecnici.
d) Attività per la tutela della salute mentale: ambulatorio di salute mentale centri semiresidenziali di risocializzazione e socio-terapeutici comunità alloggio per autosufficienti ed alloggi assistiti residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.
e) Attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza: SERT comunità semiresidenziali e residenziali centri di pronta accoglienza attività a favore di alcolisti.
f) Funzioni di educazione alla salute ed informazione socio sanitaria: formazione ed aggiornamento del personale, verifica e revisione di qualità, ricerca, partecipazione attività di mediazione culturale ed accompagnamento ai servizi a favore di stranieri.
g) Funzioni di assistenza sociale (a seguito di delega da parte dei Comuni singoli od associati) segretariato sociale sostegno alle famiglie in difficoltà o sua sostituzione transitoria o permanente attività educative e di socializzazione dirette a minori assistenza alla persona domiciliare attività di inserimento scolastico, prelavorativo e lavorativo rivolto a persone disabili attività residenziali (alloggi assistiti, comunità alloggio e residenze assistenziali per minori, per anziani, per disabili ed altre persone appartenenti a 'fasce deboli').
h) Funzioni amministrative rivolte alla popolazione per: iscrizione al SSN, scelta e revoca del medico recepimento delle richieste di intervento prenotazione attività specialistiche autorizzazione per l'accesso alle prestazioni indirette informazioni.
i) Funzioni amministrative per la gestione delle risorse (professionali, strumentali e patrimoniali), la raccolta dei dati di attività, l'integrazione tra le diverse funzioni ed attività del distretto e con quelle proprie agli altri distretti, Dipartimento di prevenzione e Presidi ospedalieri; per il supporto alle funzioni proprie alla direzione del distretto" al comma quarto modificare la parola "umane" con le parole "professionali ed operative"; aggiungere al termine: "ferma restando tale responsabilità gerarchica in ordine al governo delle risorse, ogni decisione inerente la programmazione delle attività e la gestione delle risorse attribuite funzionalmente ai Dipartimenti verrà assunta di concerto dal Responsabile del Distretto e dal Responsabile del Dipartimento" aggiungere un comma quinto: "5. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione, d'intesa con i responsabili dei Servizi del Dipartimento stesso e dei distretti, assegna a ciascuno di questi le risorse professionali, operative e strumentali necessarie per la gestione delle attività di prevenzione utilmente realizzabili a livello territoriale, con particolare riferimento a: vaccinoprofilassi inchieste epidemiologiche in caso di malattie infettive prelievo di campioni per accertamenti biologici rilascio dei libretti sanitari e controllo di portatori di malattie infettive visite periodiche ad insegnanti, educatori ed operatori di comunità controllo delle mense collettive controlli ispettivi su esercizi commerciali e luoghi di produzione e confezionamento di alimenti di origine animale e non animale e di bevande controlli ispettivi e di prevenzione presso i luoghi di lavoro.
Ferma restando la responsabilità propria ai Dirigenti dei Servizi del Dipartimento di prevenzione in ordine alla programmazione delle attività e la gestione delle risorse attribuite funzionalmente ai distretti, ogni decisione inerente le definizioni dei programmi di attività e l'impiego delle risorse stesse verrà assunta di concerto con il responsabile del Distretto socio-sanitario di base".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Ritengo non accoglibile il comma secondo, perché non ritengo giusto che soltanto i laureati in medicina e chirurgia possano essere responsabili di distretti; vi sono figure, non necessariamente medici, che possono avere grandi capacità organizzative. In base all'emendamento, accolto, per i responsabili di Dipartimento, lasciamo facoltà di scelta al Direttore Generale.
Per quanto riguarda gli altri commi, chiedo di ritirare l'emendamento perché ci porterebbe ad una discussione di dettaglio che vorremmo fosse esterna alla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calligaro.



CALLIGARO Germano

In effetti, per una legge di ordinamento ed organizzazione, l'art. 23 (Distretto socio-sanitario) è misera cosa. Potreste anche dire che - nella legge n. 39 - l'art. 4, frutto di mediazioni, è risultato abbastanza pasticciato ed incompleto. Si potrebbe cogliere l'occasione del disegno di legge sull'ordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari per riformularlo, visto anche che qualche emendamento è stato approvato ed altri sono stati respinti. Non è un grande articolo nemmeno quello della legge n. 39: o si tratta della cellula del futuro Servizio Sanitario Regionale, oppure non si riesce a capire quale questa possa essere. Se è solo articolazione burocratica ed organizzativa penso che non andremo distante con la sanità piemontese.
Le altri Regioni hanno trattato il delicatissimo ed importantissimo aspetto del Distretto socio-sanitario in modo diverso, sia nella legge sugli accorpamenti sia nella legge riguardante ordinamento ed organizzazione.
Nella nostra Regione, invece, anche se alcuni emendamenti sono stati accolti, il peso specifico del distretto non è risultato eccessivo; direi anzi, che è inferiore rispetto a quello di altre Regioni.
Se le risorse destinate al distretto saranno esigue, è ovvio che le attività dei distretti stessi non potranno essere particolarmente significative. Partiamo con un anello debole, un ulteriore indebolimento di un livello ed un'articolazione dell'USSL che, a parole, è fondamentale, ma che di fatto diventa di scarso peso specifico, soprattutto in una Regione dove non tutti i distretti sono stati realizzati: molti, infatti, sono ancora sulla carta. Di conseguenza, penso che l'articolo in esame divenga l'anello debole dell'intero disegno di legge riguardante l'ordinamento e l'organizzazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 6 voti favorevoli, 21 contrari e 5 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 23 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 4 astensioni 3.
L'art. 23 è approvato.
ART. 24 49) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Goglio e Vetrino: all'art. 24 stralciare l'ultimo comma.
Tale emendamento viene ritirato.
Si proceda alla votazione dell'art. 24 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 24 è approvato.
ART. 25 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 25 è approvato.
ART. 26 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 26 è approvato.
ART. 27 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 27 è approvato.
ART. 28 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 28 è approvato.
ART. 29 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 29 è approvato.
ART. 30 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 30 è approvato.
ART. 31 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 31 è approvato.
ART. 32 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 23 voti contrari 7.
L'art. 32 è approvato.
ART. 33 Emendamenti presentati dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro, Bosio e Chiezzi: 50) al comma primo, dopo le parole "della legge", aggiungere le parole "recepito obbligatoriamente il parere della Commissione consiliare competente,".
50 bis) riformulare il comma secondo come segue: "2. I Direttori generali delle Aziende sanitarie, in applicazione delle direttive di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla loro approvazione, sentite le associazioni di volontariato e di autotutela dei diritti dei cittadini, nonché la Conferenza dei Sindaci articolata a livello di Distretto socio-sanitario di base o la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni, definiscono le modalità ed i tempi di raccolta e valutazione delle osservazioni espresse dai cittadini singoli od organizzati in gruppi od associazioni in merito alla gestione dei servizi ed all'erogazione delle prestazioni".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta accoglie l'emendamento al comma primo. Il secondo emendamento non è accoglibile, poiché la riformulazione non è convincente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 50).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 29 voti favorevoli e 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 50 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
respinto con 6 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni.
51) Emendamento presentato dai Consiglieri Marchini, Germanetto Porcellana e Goglio: al comma terzo, la lettera a) è sostituita con: "a) favorire l'orientamento dei cittadini all'interno delle strutture dell'Azienda ospedaliera e dei propri presidi e delle istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate attraverso l'attivazione di un efficace sistema di informazione erogate sulle tariffe e sulle modalità d'accesso ai servizi".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

L'emendamento mi era stato presentato in un modo diverso. Vorrei esaminarne bene il testo: il concetto da cui parte, infatti, è sacrosanto.
E' importante che i diritti degli utenti siano garantiti anche nelle strutture accreditate. Se questo è il senso dell'emendamento, sarà accolto perché non sono strutture esterne alla garanzia dei diritti degli utenti.
Signor Presidente, accoglierei l'emendamento con una variazione che pur mantenendone il senso, specifica meglio: "favorire l'orientamento dei cittadini all'interno delle 'strutture' dell'Azienda - tutte comprese, non c'è bisogno di specificare 'ospedali e propri presidi' - e delle istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate".



CALLIGARO Germano

Cosa significa "favorire l'orientamento"?



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Che se qualcuno necessita di una qualche prestazione e non sa dove rivolgersi, l'Azienda gli deve fornire ogni informazione.
Non sono strutture private, sono strutture accreditate.



CALLIGARO Germano

Si eliminerebbe dunque la dizione: "e private accreditate attraverso l'attivazione di un efficace sistema..." ecc.?



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

No, dalle parole "attraverso l'attivazione..." fino al termine, il testo dell'emendamento rimane.



PRESIDENTE

Se mi consentite, rileggo, per chiarezza, il testo dell'emendamento modificato a seguito della proposta dell'Assessore: "favorire l'orientamento dei cittadini all'interno delle strutture dell'Azienda - qui vengono tolte le parole 'ospedaliera e dei propri presidi' e delle istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate".



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Al posto di "istituzioni" propongo il termine "servizi", altrimenti si crea confusione: cosa sono le "istituzioni"?



PRESIDENTE

Per esempio, l'Ordine Mauriziano e gli Ospedali Valdesi.



CALLIGARO Germano

Sì, ma in questo caso si tratta di servizi anche pubblici.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mandrino.



MANDRINO Piergiuseppe

Personalmente, manterrei la proposta originaria aggiungendo, al termine dell'emendamento, dopo le parole "e sulle modalità d'accesso ai servizi" le parole "pubblici e privati".



PRESIDENTE

Consigliere Mandrino, le ricordo che lei non può modificare un emendamento presentato da un altro Consigliere; può solo dire se è favorevole o meno.



MANDRINO Piergiuseppe

Se si vuole accogliere il senso dell'emendamento, ritengo doverosa questa aggiunta, che lo rende più chiaro.



PRESIDENTE

Va bene: diciamo che è un suggerimento.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Sì, ma come si fa, Presidente, a modificare un emendamento presentato da altri Consiglieri?



PRESIDENTE

Non è possibile.



MANDRINO Piergiuseppe

Si respinga l'emendamento originario e se ne presenti un altro.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La sostanza è la stessa, collega Mandrino.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Sì, però la dizione è più chiara, è più trasparente: "d'accesso ai servizi pubblici e privati".



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Consentite alla Giunta di riformulare l'emendamento?



PRESIDENTE

Se il Consigliere Porcellana acconsente, sì.



PORCELLANA Francesco

Sono d'accordo.



PRESIDENTE

D'intesa con il Consigliere Porcellana l'emendamento n. 51 viene ritirato.
52) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco e dal Consigliere Porcellana: al comma terzo, lettera a), dopo la parola "servizi", aggiungere le parole "pubblici e privati accreditati".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 28 voti favorevoli e 7 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 33 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 28 voti contrari 4 astensioni 2.
L'art. 33 è approvato.
ART. 34 53) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco: dopo il comma sesto è aggiunto il seguente comma: "7. Il Direttore generale, perdurando il regime transitorio di cui all'art. 17, comma undicesimo, del decreto legislativo ed in assenza di personale medico che abbia conseguito l'idoneità in 'Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri', individua, su proposta del Direttore sanitario, il Dirigente sanitario, responsabile della direzione operativa del Presidio ospedaliero o dei Presidi funzionalmente accorpati fra coloro che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità nazionale per la medesima disciplina".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Si tratta di un emendamento tecnico, conseguente alla variazione del precedente art. 20.
Vorrei anche fare rilevare che di fatto si richiama una previsione contenuta in un emendamento presentato dal Consigliere Maggiorotti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 29 voti favorevoli e 1 astensione.
Si proceda alla votazione dell'art. 34 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 22 astensioni 8.
L'art. 34 è approvato.
ART. 35 Ha chiesto la parola il Consigliere Calligaro; ne ha facoltà.



CALLIGARO Germano

La revisione dell'organizzazione dei Servizi psichiatrici, da attuarsi successivamente, ci obbliga di fatto a tenere conto dell'attuale legge n.
61.
Vorremmo, signor Assessore, che cogliessimo l'occasione - visto che di psichiatria non si parla mai - per procedere come ha fatto la Regione Lombardia, con la sua legge regionale "Progetto Obiettivo".
Si tratta di vedere quanto ha funzionato della legge n. 61 - pochissimo quanto non ha funzionato, e quindi di provvedere con una serie di provvedimenti in modo tale che le deliberazioni di Consiglio sul superamento degli ospedali psichiatrici nonché sul loro riutilizzo vengano assunte in modo da evitare che i residui manicomiali vengano ampiamente riutilizzati, come sta accadendo in diverse province del Piemonte.
C'è estremo bisogno di servizi residenziali e semiresidenziali e contestualmente, del potenziamento dei servizi territoriali.
Assessore, quando era all'opposizione era sensibilissimo a questi problemi; vorremmo che questa sensibilità non venisse meno. Notiamo infatti che da quando è diventato Assessore non parla più di HIV né dei progetti dell'Amedeo di Savoia, della psichiatria e poco anche di tossicodipendenze.
Erano i suoi cavalli di battaglia quando era all'opposizione! Avrebbe modo adesso che è Assessore, sia pure insieme al collega Bonino, di brillare in questi campi. In effetti è materia scottante, lo sappiamo tutti, così come sappiamo tutti che, a cinque anni dalla legge, nulla è accaduto: la situazione è estremamente preoccupante! Se ci fosse maggiore confronto saremmo disponibili a svolgere funzione di stimolo, sperando che dall'altra parte vi sia sensibilità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Raccolgo non come provocazione, ma come indicazione, quanto il Consigliere Calligaro ha detto. Forse il collega si è perso un paio di passaggi - per esempio, quello sui profilattici e via discorrendo - di quanto la Giunta sta facendo.
Comunque, per rimanere nell'ambito della psichiatria, avremo modo di discutere, settore per settore, tutte le proposte. Ci sono i tempi per tutto. I gruppi di lavoro sul futuro dei residui manicomiali e sui servizi esistenti hanno finito il loro lavoro; nei primi giorni di gennaio vi faremo avere le relazioni, cui seguirà la discussione in Commissione sulle linee di modifica della legge n. 61 e, complessivamente, di intervento nel settore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calligaro per dichiarazione di voto.



CALLIGARO Germano

Intervengo per dichiarazione di voto.
E' evidente che si tratta di articolo tecnico; preferiamo comunque astenerci. Siamo sempre molto attenti a quanto viene fatto; siccome è assai poco, tendiamo a valorizzare quel poco che si fa.
E' certo - mi sono documentato: ho tirato fuori tutte le interpellanze presentate dai colleghi Pezzana e Cucco - che se facessimo solo il 10 delle sollecitazioni dei Consiglieri Pezzana e Cucco...



PRESIDENTE

Ma anche lui le vorrebbe fare, no?



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Presidente mi ha letto nel pensiero.



CALLIGARO Germano

Allora vediamo di fare.
Il problema non è fare polemica, è fare le cose: la situazione è drammatica, siamo alle prese con problemi drammatici, vissuti da decine di migliaia di persone - e bisogna sempre comprendere i familiari.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 35 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 22 astensioni 8.
L'art. 35 è approvato.
ART. 36 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 22 astensioni 8.
L'art. 36 è approvato.
54) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti, Calligaro Bosio e Chiezzi: dopo l'art. 36 aggiungere il seguente nuovo articolo: "Art. 36 bis - Attività sovrazonali.
1. Fino all'approvazione del Piano di organizzazione di cui all'art. 15 da parte dei Direttori generali delle UU.SS.SS.LL. torinesi sono attribuite all'attuale USSL 1 le funzioni sovrazonali a bacino di attività cittadino e extracittadino, dalle stesse gestite in attuazione delle norme regionali e delle deliberazioni comunali relative al decentramento della disciolta USSL Torino 1/23.
2. Le attività che comportano prestazioni di prevenzione ed attività professionali dirette alla cura delle persone, con riferimento particolare alle attività gestite dalla USSL Torino 1 - Servizi Igiene e Sanità Pubblica, Veterinario, Farmaceutico, Medicina Legale, Assistenza Sanitaria di base ed Assistenza Specialistica a livello sovrazonale e le attività di sanità animale gestite dai Servizi veterinari afferenti alle cessate UU.SS.SS.LL. di Torino verranno gestite fino a scadenza definita nel contesto delle direttive approvate dalla Giunta regionale come previsto dall'art. 15 della presente legge.
3. Per la gestione di tali attività verranno attribuiti specifici finanziamenti alle Aziende UU.SS.LL. in cui sono confluiti i servizi delle UU.SS.SS.LL. cessate".
La parola al Consigliere Maggiorotti per l'illustrazione.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Volevo soltanto precisare che si tratta, in effetti, di un articolo che dovrebbe garantire la continuità di servizi essenziali ad oggi prevalentemente garantiti dalla USSL Torino 1 che, rispetto all'assistenza sanitaria di base, gestisce attività sovrazonali per Torino, e, rispetto alla Medicina Legale, all'Igiene Pubblica e Veterinaria, attività svolte presso altre UU.SS.SS.LL., ha la gestione oltreché di Torino, anche della provincia. Vorremmo capire come si potrà continuare a gestire queste attività da parte di una USSL che non ha più competenze, a meno che le vengano riassegnate.
Dall'1 gennaio non potranno esserci quattro Dipartimenti di prevenzione a Torino: dovranno decollare, ma non si sa, in realtà, quali saranno e se continueranno a svolgere funzioni sovrazonali.
Così come ci si domanda se verrà assicurata - credo che ci voglia un'assicurazione formale - una competenza sovrazonale per alcune attività di assistenza sanitaria di base con riferimento specifico alla Guardia medica e, in particolare, alla Centrale operativa 118 per le competenze gestite dall'attuale USSL n. 1 in quella sede. E così per altro.
A noi sembra una dimenticanza, a meno di un atto formale che non deve essere una semplice lettera (a non si sa bene chi) di riassegnazione di competenze, che peraltro comportano dei costi (se il finanziamento è su quota capitaria in qualche modo dovranno infatti essere riconosciuti). Si dovrebbe dare scadenza a questa funzione sovrazonale - a seconda dei casi ovviamente - che dovrebbe andare ad esaurimento, man mano che le altre UU.SS.SS.LL. attiveranno specifici servizi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

La Giunta accoglie lo spirito inteso a garantire l'erogazione dei servizi, e parte dell'emendamento. Sulla necessità di mantenere comunque servizi sovrazonali ho seri dubbi.
Accoglieremmo il primo comma se i presentatori concordano nell'eliminare il termine "subcomunali" e a lasciare solamente la dizione "UU.SS.SS.LL. torinesi" senza numeri di riferimento nonché l'ultimo comma poiché il raccordo con la norma finanziaria è indispensabile. La specificazione ulteriore mi sembra superflua.
Propongo di scrivere "continuano ad essere attribuite all'attuale USSL n. 1". Deve infatti essere specificato che le attività sono attribuite alla nuova USSL n. 1 territoriale.



PRESIDENTE

L'emendamento è così formulato: "sono attribuite alle UU.SS.SS.LL.
nelle quali sono confluite le cessate UU.SS.SS.LL. subcomunali le funzioni sovrazonali da queste precedentemente svolte".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

Il concetto è che le attività oggi svolte dalle UU.SS.SS.LL.
subcomunali verranno svolte dalle UU.SS.SS.LL. nelle quali le stesse confluiranno - mi rendo conto che sembrerebbe un gioco di parole.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento per parti.
La seconda parte dell'emendamento, e cioè il comma secondo, viene ritirata.
Pongo in votazione la prima e la terza parte dell'emendamento, cioè i commi primo e terzo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 36 bis, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36.
L'art. 36 bis è approvato.
ART. 37 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 31 astensioni 4.
L'art. 37 è approvato.
55) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco: dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente nuovo articolo: "Art. 38 - Comunità montane.
All'art. 4 della L.R. n. 39/94, dopo il comma settimo è aggiunto il seguente comma: '7 bis. Qualora l'ambito territoriale del distretto coincida con quelli di una Comunità Montana, la delega di cui al comma settimo deve essere conferita al Presidente della Comunità'".
La parola all'Assessore Cucco.



CUCCO Vincenzo, Assessore regionale

L'indicazione dell'emendamento è molto chiara: "Qualora il distretto coincida con la Comunità montana, la delega di cui al comma settimo deve essere conferita al Presidente della Comunità".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione del nuovo art. 38 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35.
L'art. 38 è approvato.
ART. 39 56) Emendamento presentato dall'Assessore Cucco: il comma primo dell'art. 38 (rinumerato art. 39 a seguito dell'inserimento della norma sulle Comunità montane) è sostituito dal seguente: "1. La legge regionale 21/1/1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle leggi regionali 27/10/1980, n. 75; 28/11/1980, n.
76; 3/9/1981, n. 34; 21/1/1982, n. 2; 23/8/1982, n. 20; 11/2/1985, n. 9 18/2/1985, n. 10; 23/2/1985, n. 14; 13/8/1986, n.35; 28/11/1989, n. 71 13/11/1990, n. 53, è abrogata" il comma secondo dell'art. 38 (rinumerato art. 39 a seguito dell'inserimento della norma sulle Comunità montane) è sostituito dal seguente: "1. La legge regionale 22/8/1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle leggi regionali 28/11/1989, n. 71 e 13/11/1990, n. 53, è abrogata".
Si tratta di un emendamento tecnico.
Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 26 voti favorevoli e 7 astensioni.
Si proceda alla votazione del nuovo art. 39 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33.
L'art. 39 è approvato.
ART. 40 (ex art. 39) - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33.
L'art. 40 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero testo della legge.
La parola al Consigliere Maggiorotti.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Con la mia dichiarazione annuncio il voto contrario del nostro Gruppo al disegno di legge. Le motivazioni stanno nelle dichiarazioni fatte nel corso della discussione - che intanto ribadisco - e in un discorso di più ampio respiro.
Discutiamo di una legge attuativa di una norma nazionale che assolutamente non condividevamo. Il tempo ci ha dato ragione; è stato approvato il DL n. 502, ovvero la delega approvata dal Parlamento di fiducia al Governo Amato, alla fine del 1992: i parlamentari si sono trovati a "digerire" un'imposizione di fatto voluta dall'allora maggioranza.
In allora si affermava che gli obiettivi erano sostanzialmente di aggiustare i guasti portati dalla legge n. 833, non attuata, che avrebbero determinato buchi e voragini nel bilancio dello Stato - nessuno oserebbe affermare il contrario.
Era quindi un motivo economicistico e come tale viene ancora affermato.
Tuttavia, vorrei brevemente dimostrare come quella affermazione fosse velleitaria: il servizio sanitario non deve più essere un servizio pubblico, ma un'azienda: si è di fatto giocato sui termini. E' vero che si dà risposta ad un bisogno, ma se il bisogno non è conosciuto non è possibile alcuna programmazione, e anche se si trattasse di Azienda sanitaria che dà risposta ad un bisogno, questa continuerà a non essere messa in grado di fare programmazione, salvo quest'ultima, com'è avvenuto finora e purtroppo avverrà in futuro, sia predeterminata dalla legge finanziaria vigente. Viene predeterminato il tetto di spesa, ma in realtà si trasferisce alle Regioni soltanto la parte derivante dalle contribuzioni; per il resto, le Regioni "dovranno trovarlo per conto loro".
Questa la logica che sottintende lo stravolgimento della norma n. 833 che prevedeva invece risposta e tutela di un diritto. In realtà, non si parla più di diritti, ma di risposta programmata ad un bisogno non noto: il bisogno di salute non è facilmente programmabile, soprattutto per quanto riguarda le emergenze. Si tratta di una motivazione non sostenibile.
D'altra parte, nessuno di noi, ai tempi della legge n. 833, peraltro ancora vigente, ha mai sostenuto gli sprechi, ma esattamente il contrario. Se adottare criteri di azienda significa esercitare un'oculata economia delle risorse esistenti non possiamo che essere d'accordo. Quello su cui non siamo d'accordo è che si speculi sul bisogno.
Questo ciò che temiamo: che il modo di intendere l'organizzazione della sanità apra spazi - come sembra possa avvenire visto il referendum che incombe, di cui l'Assessore Cucco è a conoscenza - al fatto che le contribuzioni siano dovute soltanto a chi sarà d'accordo a versarle.
Se la norma generale è velleitaria, di conseguenza lo è anche quella che abbiamo approvato. E' velleitario pensare che tale norma possa consentire anche solo un risparmio minimo.
D'altra parte, bisogna tenere conto del fatto che il risparmio deriva dall'approvazione, non ancora avvenuta, di alcune disposizioni nazionali ad esempio, il rinnovo del contratto dei medici di medicina generale.
Come alcuni sapranno, la nuova convenzione dovrebbe prevedere che il medico di medicina generale sia pagato con una quota fissa ed una quota variabile. La quota variabile dovrebbe stimolare il medico ad agire all'interno di programmi della USSL che attivano iniziative di filtro sui ricoveri; di conseguenza si determinerebbe un risparmio effettivo. In realtà, prima di addivenire al rinnovo della convenzione, prima di arrivare ad accordi a livello regionale con i medici di base affinché la quota variabile sia utilizzata per realizzare un risparmio, il percorso è ben lungo.
D'altra parte, il risparmio si potrebbe ottenere non solo con il filtro dei ricoveri, per i quali la spesa ospedaliera copre il 60-65% del budget complessivo, ma anche introducendo il criterio della tariffazione negli ospedali. Anche tale questione è ancora in alto mare; si sta discutendo sul tipo di tariffa da introdurre, cioè se riferita, ad esempio, a degenze per ciclo di patologia, ai cosiddetti "this is a relater group", che dovrebbero definire uno standard di riferimento per l'attribuzione di finanziamenti ma su questo non c'è alcun accordo. Fintanto che non si giungerà ad un accordo sulla tariffazione, sarà ben difficile che gli ospedali possano essere stimolati a gestire in maniera più razionale le loro attività.
La competizione fra territorio ed ospedale farà sì che se il territorio non ha ospedali o ha solo ospedali convenzionati, tenderà ad evitare i ricoveri. L'insieme del sistema sarà di difficile governo.
Anche relativamente alla competizione interna occorrerebbe porre delle regole; c'è il rischio che le strutture socio-sanitarie più deboli, in particolare quelle territoriali, si trovino in situazione di assoluta insufficienza, dunque non competitiva rispetto alle strutture più forti.
Quanto ho detto fino adesso è per sottolineare come sia velleitario pensare che questa legge, applicazione di quella più generale, raggiunga nel futuro, e con efficienza, l'obiettivo postosi.
Temiamo che questo sia il primo passo per uno smantellamento del servizio sanitario pubblico e un'introduzione di poteri forti, quali quelli degli apparati assicurativi.
Noi crediamo ancora nella tutela della salute come un diritto; nel fatto che lo Stato, e gli Enti locali in particolare, debbano attrezzarsi in maniera tale da poter conoscere attendibilmente il bisogno per dare risposte efficaci ed efficienti alla domanda di salute, sia quella nota sia quella inespressa. Non mi pare ci si stia attrezzando in tal senso.
Aggiungo che gli indici di riferimento per la valutazione dell'efficacia degli interventi, quali quelli in via di approvazione da parte del Ministero della Sanità, in realtà non tengono conto degli indici di costo e di prevedibile spesa in termini di investimenti. Sono tutti indici che tengono prevalentemente conto della spesa di gestione.
Siamo e restiamo scettici su questa legge; sembra si sia buttato via anche il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire. Pertanto esprimiamo il nostro voto contrario e ribadiamo la nostra intenzione di esercitare un controllo per far sì che gli Enti locali esercitino nella maniera più determinata il controllo sull'operazione che si sta avviando e si avvierà con questo progetto di legge.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Bortolin.



BORTOLIN Silvana

Svolgo una brevissima dichiarazione di voto.
Vorrei partire richiamando la relazione del Consigliere Peano Presidente della IV Commissione, che ci sollecitava a tenere conto del profondo rinnovamento del quadro istituzionale che con le leggi nazionali è stato avviato a livello di servizio sanitario.
Credo valga la pena sottolineare che non tutti abbiamo condiviso la riforma della sanità; molti di noi sono fermamente convinti che buona parte della legge n. 833 debba essere ripresa, anche se abbiamo l'obbligo di applicarla e di applicarla al meglio.
L'innovazione profonda che abbiamo introdotto e con la legge di contabilità e con la legge che stiamo approvando questa sera, ci obbliga però a dire che l'organizzazione attuale della sanità piemontese, che stiamo cancellando, non ha certo garantito un buon servizio sanitario pubblico alle nostre popolazioni.
Partendo da questa constatazione credo che attraverso le leggi che abbiamo approvato e che stiamo approvando abbiamo tentato di mediare i tanti interessi che ruotano attorno alla sanità pubblica, alla prevenzione alla tutela della salute e che abbiamo voluto in piena coerenza - lo voglio sottolineare, come Gruppo del Partito Democratico della Sinistra, in piena coerenza - far prevalere su tutti l'interesse della collettività e dei cittadini. Su questa base noi ci siamo mossi e ci muoveremo anche in futuro.
Concludo la mia brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente con l'auspicio che in futuro, perché altrettanto importanti saranno gli adempimenti successivi a cui saremo chiamati e la verifica continua della corretta applicazione delle leggi che abbiamo approvato, il Consiglio ponga attenzione ai problemi della sanità e che voglia sempre più entrare nel merito dei problemi, affrontando quindi con piena coscienza e consapevolezza la futura politica sanitaria in Piemonte, il cui primo adempimento è il nuovo Piano socio-sanitario regionale.



PRESIDENTE

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 7 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Norme generali sui trasporti

Modifica titolo progetto di legge n. 565 approvato nell'adunanza consiliare del 20/12/1994. Nuovo titolo: "Interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994"


PRESIDENTE

Prima di passare ai successivi punti all'o.d.g., ai sensi dell'art. 83 del Regolamento del Consiglio, invito l'assemblea a votare la modifica del titolo del progetto di legge n. 565, approvato nella seduta di ieri, al fine di adeguare il titolo della legge medesima al contenuto dell'articolato.
Si propone di sostituire il titolo originario: "Modificazione all'art.
6 della L.R. n. 16/82 - Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone" con il seguente nuovo titolo: "Interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994".
Ricordo che per l'approvazione di questo mutamento è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il Consiglio approva con 31 voti favorevoli e 7 astensioni.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 539: "Applicazione del canone sociale negli interventi finanziati con leggi speciali"


PRESIDENTE

Ci sono due provvedimenti urgenti che chiederei al Consiglio di voler affrontare.
Il primo è il progetto di legge n. 539, di cui al punto 10) all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi, relatore

Faccio una relazione verbale perché non c'è ancora la relazione scritta.



(Interruzione del Consigliere Chiezzi)



RIVALTA Luigi, relatore

Non è prescritto che ci sia relazione scritta; è già successo parecchie volte che venga fatta verbalmente e venga poi tradotta per iscritto dalla verbalizzazione.
Con le leggi promosse a partire dal 1980 (la legge n. 25 del 1980 successivamente la legge n. 118 del 1985; poi ancora la legge n. 899 del 1986), il Parlamento e il Governo attribuirono direttamente ai Comuni finanziamenti per l'acquisizione, il recupero e la ristrutturazione di edifici nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.
Con queste tre leggi, la prima delle quali la cosiddetta legge Andreatta, si ruppe quell'unicità di programmazione dei finanziamenti e della loro localizzazione territoriale, che era stata attribuita alla Regione dalle leggi di trasferimento delle competenze, dalle leggi sulla casa del 1972, dal Piano decennale del 1975 e poi ancora dal decreto n.
616.
Le Regioni, in quel momento, in una situazione evidentemente di prima crisi della loro esistenza, dopo un decennio dalla loro istituzione, non reagirono a questo scavalcamento che le leggi dello Stato compirono attribuendo direttamente ai Comuni i finanziamenti e la programmazione degli stessi.
Queste leggi, che attribuirono i finanziamenti direttamente ai Comuni sancivano che per il 30% degli alloggi realizzati fosse applicabile il canone sociale (che invece era applicato su tutta l'edilizia sovvenzionata) e che il restante 70% venisse regolato attraverso l'equo canone.
Signor Presidente, dò la relazione fatta verbalmente.



PRESIDENTE

Consigliere Rivalta, ci stavamo soltanto preoccupando che non fosse sprecata la relazione in quanto sta mancando il numero legale e stavamo verificando se era possibile continuare.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Se il Presidente mi consente, pregherei il collega Rivalta di completare la relazione.



RIVALTA Luigi, relatore

Si creò così non solo una non corretta attribuzione dei finanziamenti che competevano per la loro gestione alla programmazione regionale, ma si introdusse anche un elemento di disparità di trattamento.
Gli stessi fondi Gescal (che hanno fornito i finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata nel nostro Paese in tutti questi decenni) hanno avuto come regime di applicazione canoni sociali. Queste leggi, che hanno attribuito i finanziamenti direttamente ai Comuni, sono state sottoposte ad un regime duplice: per il 30% degli alloggi a canone sociale e per il 70 ad equo canone, creando quindi una disparità di trattamento rispetto all'unica fonte di finanziamento che era quella Gescal.
Cosa si è verificato in questi quattordici anni per le leggi che hanno reiterato questa procedura? Che il 70% degli alloggi ad equo canone non hanno fornito gli introiti previsti, perché gli inquilini di questo 70% o di una parte consistente di questo 70% degli alloggi erano inquilini in condizioni tali per cui attraverso l'edilizia degli IACP avrebbero goduto del canone sociale.
Si è creata un'ingente situazione di morosità a Torino e a Novara, le due città dove queste leggi hanno operato. I Comuni non hanno introitato i fondi per pagare il 4% di interesse sui mutui che avevano aperto con la Cassa Depositi e Prestiti. Dal punto di vista sociale, ci sono inquilini che sono trattati indipendentemente dalla loro situazione economico sociale.
Con questa legge si vuole recuperare anche una competenza regionale non rivendicata a suo tempo, ma esistente per le ragioni che ho detto prima e nella prassi; occorre quindi recuperare questa competenza e sancire che anche per queste case costruite attraverso le tre leggi che ho richiamato vale il canone sociale, sempre che gli inquilini abbiano le caratteristiche per poter ottenere il beneficio del canone sociale, che d'altronde sono la maggioranza di coloro che sarebbero chiamati a pagare l'equo canone, ma che non lo pagano essendo morosi.
Riportando anche questa parte a canone sociale, si deve presumere che sia possibile una regolarizzazione e, in qualche modo, un superamento della situazione di morosità. I Comuni interessati, che come dicevo sono Torino e Novara, hanno sempre pagato quel 4% annuo di interesse sul mutuo aperto alla Cassa Depositi e Prestiti, e continueranno a pagarlo; ne deriva che la decisione che prendiamo con questa legge non graverà sulle finanze regionali; gli stessi Comuni continueranno a pagare lo stesso mutuo.
Si tratta quindi di una legge che in sostanza prende atto di una situazione creatasi per un'ingiustizia, sotto il profilo sociale, uso dei fondi Gescal che non pone a carico della Regione alcun impegno finanziario.
Auspico quindi che il Consiglio regionale prenda atto del superamento non corretto delle competenze regionali e del fatto che si compie un'iniziativa di giustizia sociale verso soggetti dalle stesse caratteristiche, ma trattati in modo diverso.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Colleghe e colleghi, concordo con la relazione del collega Rivalta nella parte in cui ha esaminato il ruolo svolto da tre leggi di finanziamento di edilizia residenziale pubblica di carattere straordinario una sorta di leggi speciali che hanno evitato la procedura corretta di programmazione dell'intervento nell'edilizia residenziale pubblica esautorando le Regioni.
Presidente, mi stanno ora consegnando due emendamenti su questa legge mi stanno dicendo che sono vecchi... Non mi hanno aggiornato.
Concordo su queste due scorrettezze che ci stanno di fronte, quella di non avere finanziato un programma, ma aver finanziato le città, e quella di aver previsto una destinazione di questi fondi pubblici anomala rispetto al passato, nel senso che solo una parte dell'edilizia, così costruita, veniva assoggettata a canoni sociali, mentre un'altra parte veniva lasciata ad equo canone.
Mi fermo qui con la concordanza perché per quanto concerne il merito di questa legge, questa è una legge che può essere classificata nel grande insieme delle leggi di sanatoria. Mi chiedo che cosa sani questa legge.
Di fronte alle tre leggi, la n. 25, la n. 118 e la n. 892, i comportamenti tenuti dai consorzi che hanno gestito questa fetta di edilizia pubblica sono stati variegati. Ci sono situazioni in cui il dettato stretto della legge è stato applicato; quindi i consorzi nell'ambito della loro edilizia residenziale pubblica, per un 30% hanno assegnato a soggetti che avevano tutte le caratteristiche per avere un canone sociale, mentre il 70% è stato assegnato a soggetti che potevano andare ad equo canone.
Viceversa ci sono consorzi che questo non hanno fatto, e hanno considerato necessario - penso sulla base di motivi gravi di ordine sociale, motivati e motivabili - che non fosse possibile in relazione all'emergenza abitativa e alla gravità della stessa emergenza, e che così abbiano operato.
Senonché un bel giorno un nuovo "Presidente" di uno dei consorzi che hanno gestito questa materia, improvvisamente - non so sulla base di quali considerazioni - ha deciso che la materia andava regolata da quel giorno in avanti in modo burocratico, rispetto al passato - lo dicono i fatti applicando, senza nessun criterio sociale, quanto previsto dalla legge.
Ho quindi notato che c'è stato un cambiamento di passo da parte di un gestore dei consorzi. Cambiamento di passo sul quale mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di entrare nel merito perché, nei confronti di una gestione dell'edilizia pubblica, penso proprio che l'aspetto meramente burocratico non sia quello che aiuta a gestire secondo l'interesse pubblico. Il dato di fatto è che da un giorno all'altro questo "Presidente", accortosi di una certa normativa, senza entrare nel merito del perché veniva applicata in un certo modo, ha smantellato tutto ed ha creato un grave problema di ordine sociale, in quanto le famiglie che abitano in questi alloggi sono famiglie che dichiarano di non essere in grado di pagare l'equo canone.
Questo fatto mi conferma nell'opinione che il motivo per il quale il consorzio nel passato non aveva applicato l'equo canone derivava dal fatto che si trovava di fronte ad un'emergenza abitativa alla quale bisognava dare risposta, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, consentendo che tutto il patrimonio costruito con leggi similari alle altre potesse essere assegnato a canone sociale.
I casi pertanto sono due: o questo Presidente ha ragione, e allora non c'è motivo di mutare alcunché, perché se il 70% di questi inquilini non ha bisogno del canone sociale, allora vadano ad equo canone; se, viceversa, lo stesso non ha ragione non si capisce perché si sia impuntato in un'applicazione burocratica invece di fare fronte ad un'emergenza abitativa, così come avevano fatto i suoi predecessori, consentendo una gestione sociale del patrimonio.
Questa legge, viceversa, cosa fa? Crea un'ingiustizia profonda: ci saranno famiglie che hanno pagato l'equo canone fino ad oggi e che di punto in bianco pagheranno il canone sociale. Mi chiedo come un cittadino possa vivere il rapporto con la pubblica amministrazione che fino ad ieri ha fatto pagare l'equo canone e oggi cambia idea sostenendo che non ne aveva diritto, e che deve solo pagare il canone sociale. E del pregresso? Non so sinceramente come sarà affrontato, se ci siano dei diritti di rivalsa da parte dei cittadini che hanno pagato quello che invece oggi si scopre che non deve essere pagato.
Per questi motivi non concordo con la bontà di questo disegno di legge che a mio parere apre forti contraddizioni e il Gruppo di Rifondazione Comunista non partecipa al voto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Volevo replicare ad alcune questioni sollevate dal Consigliere Chiezzi a mio avviso decisamente non proponibili; di qui in avanti per gli inquilini che ora abitano il 70% degli alloggi in cui si paga - o si dovrebbe - l'equo canone, inizierà un nuovo regime: pagheranno quanto i loro pari condizioni che abitano le case dell'edilizia residenziale pubblica - e quindi il canone sociale.
Ricordo che la legge non modifica questioni prima stabilite: chi ha pagato l'equo canone ha rispettato una legge, tuttora in vigore, che verrà modificata dall'approvazione del Governo della legge regionale. Gli inquilini in oggetto non possono vantare alcun diritto, nemmeno se hanno pagato l'equo canone, essendo stati nel passato nelle condizioni proprie del canone sociale.
Rimarrà aperta la questione della morosità di coloro i quali non hanno pagato alcun canone o hanno pagato un canone inferiore a quello dovuto (cioè all'equo canone). Dunque, non ci sarà possibilità di aprire delle vertenze.
Il collega Chiezzi ha sollevato una questione che ha come unico sbocco un'azione di recupero delle morosità sulle famiglie che non hanno pagato.
La situazione è di questo genere. Non ci sono persone o famiglie che per condizione sociale avrebbero dovuto pagare l'equo canone e che invece sono state trattate a canone sociale da parte del Comune di Torino e del Consorzio che ha gestito gli edifici (e non ci sono neppure nel Comune di Novara).
Sotto questo profilo non esiste chi, privo dei requisiti di canone sociale, sia stato di fatto ammesso al pagamento del canone sociale. Chi mancava dei requisiti ha pagato l'equo canone, o è moroso; ecco che si ritorna alla questione del recupero delle morosità.
Non mi sembra sussista la questione sollevata dal collega Chiezzi sussiste la restituzione dell'ammortamento del capitale investito, perché i Comuni, finora, di fronte alle morosità e all'inadempienza dell'inquilinato hanno pagato il 4% dovuto alla Cassa Depositi e Prestiti e continueranno a pagarlo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Non intervengo per non ripetere quanto detto dal relatore. Aggiungo solo, per quanto ci riguarda, che si tratta di un intervento di legislazione regionale concorrente con la legislazione statale.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 Emendamenti presentati dai Consiglieri Rivalta, Buzio e Bara: 1) al comma primo sostituire le parole "definiti all'art. 2 della L.R. 10/12/1984, n. 64" con le parole "definiti all'art. 2, comma terzo della L.R. 10/12/1984, n. 64" 2) dopo il comma secondo è inserito il seguente comma: "3. Successivamente sono ammessi ai benefici della presente legge i nuovi assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso, definiti all'art. 2 della L.R. n. 64/84, come modificato dall'art. 2 della L.R. n.
46/94, e coloro che dimostrino il possesso dei requisiti per la permanenza come definti al comma primo, al momento dell'accertamento biennale delle caratteristiche socio-economiche dell'utenza di cui all'art. 18 della L.R.
n. 33/84. Alle verifiche si provvede secondo le modalità indicate al comma secondo".
La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

I due emendamenti sono stati suggeriti, dopo esame di Commissione dall'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale di Torino che gestisce tali questioni e che ha chiesto puntuali precisazioni riguardanti le leggi regionali di riferimento per il canone sociale.
Nel primo emendamento si precisa che per la definizione delle situazioni per le quali c'è possibilità di canone sociale non si fa riferimento generico all'art. 2, ma al terzo comma dell'art. 2 della nostra legge n. 64.
Il secondo emendamento precisa le modalità con cui avverranno le ammissioni, nel caso in cui alcuni alloggi si liberassero in futuro, per inserire nuovi inquilini. Tali modalità sono relative alle condizioni e ai requisiti di accesso nell'edilizia residenziale pubblica e la gestione della permanenza, che prevede revisioni di canone biennale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

La Giunta è d'accordo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 28 voti favorevoli e 2 astensioni (non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri).
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato con 28 voti favorevoli e 2 astensioni (non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri).
Non essendovi dichiarazioni di voto, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 1.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 votanti 32 hanno risposto SI 31 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri.
L'art. 1 e pertanto l'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Uso delle acque (regimazione, usi plurimi)

Esame progetto di legge n. 549: "Conferma delle domande di concessione di acqua pubblica presentate anteriormente all'1/4/1972, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 549, iscritto all'o.d.g.
nella seduta di ieri.
Relatore è il Consigliere Adduci, che ha facoltà di intervenire.



ADDUCI Donato, relatore

Dò per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Le funzioni relative alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche, limitatamente alle piccole derivazioni, sono state oggetto di delega alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15/1/1972, n. 8, successivamente ampliata dalle disposizioni dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977, n. 616.
Ai sensi dell'art. 23 del citato DPR n. 8/72 pertanto, dall'1/4/1972 le Regioni hanno esercitato le predette funzioni, subentrando in tutti i procedimenti amministrativi, pendenti presso le Amministrazioni statali promossi ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 disciplinante la materia.
La disorganicità del trasferimento statale, unitamente alla complessità dei procedimenti volti al rilascio delle concessioni di derivazione, hanno comportato un rallentamento dell'attività amministrativa tale per cui, in particolare per quanto riguarda le domande già presentate allo Stato, non è stato possibile in molti casi esperire gli adempimenti necessari al prosieguo dell'istruttoria.
La specifica conoscenza della critica situazione nella quale versano i predetti procedimenti amministrativi è stata resa possibile a seguito della recente realizzazione del Catasto informatizzato delle utenze idriche; da tale strumento è infatti emerso che ad un consistente quantitativo di domande, presentate anteriormente dalla delega alle Regioni, non ha fatto seguito alcun provvedimento dell'Amministrazione.
Consapevole della suesposta criticità, la Regione non può esimersi dall'assumere i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione ai principi di certezza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, informatori della legge 7/8/1990, n. 241 e della L.R.
25/7/1994, n. 27.
In questa ottica, il presente disegno di legge si prefigge di realizzare la certezza dei rapporti giuridici conseguenti alla presentazione di domande di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica, sottoponendo ad una verifica di attualità l'interesse di coloro che hanno richiesto le concessioni in tempi comunque antecedenti alla data di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni.
Le domande ricadenti nella predetta fattispecie, infatti, furono presentate in tempi così lontani da non ritenere corretta la presunzione di permanenza dell'interesse alla continuazione dell'istruttoria, mentre emerge la necessità che la medesima sia proseguita soltanto laddove tale interesse sia confermato da un'espressa manifestazione di volontà.
La verifica della permanenza di tale interesse nei confronti di domande di antica data si impone con urgenza altresì in considerazione della subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche disposta con L.R. 13/4/1994, n. 5, con decorrenza dall'1/5/1995, al fine di non disporre il trasferimento di quelle domande che, per espressa disposizione di legge, si intendono decadute per rinuncia.
L'esigenza di evitare il trasferimento di un incerto pregresso è inoltre dettata dalla previsione di un ingente incremento di attività nella materia conseguente all'entrata in vigore della legge 5/1/1994, n. 36 la quale, dichiarando pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee dispone che entro tre anni dalla sua entrata in vigore debbano essere fatti valere i diritti al riconoscimento e alla concessione delle acque che hanno assunto natura pubblica.
L'art. 1, primo comma, sancisce pertanto l'obbligo di presentazione di una dichiarazione di conferma, entro il 31/3/1995, per tutte le domande di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica presentate anteriormente all'1/4/1972 (data del passaggio di competenze dallo Stato alla Regione) sulle quali non è ancora intervenuto un provvedimento di concessione alla data di pubblicazione della presente legge.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è stato determinato contemperando la necessità di dare ai richiedenti un tempo sufficiente per ottemperare ai richiesti adempimenti e, nel contempo, consentire le operazioni di verifica delle conferme delle domande prima del trasferimento delle funzioni alle Province ai sensi della L.R. n. 5/94.
Per rendere efficace l'esposta operazione, al secondo comma si è previsto che l'omessa conferma della domanda entro il termine stabilito determini la decadenza della stessa per rinuncia.
Il terzo comma dello stesso articolo prevede espressamente che le domande di riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli artt.
3 e 4 del Testo Unico approvato con RD n. 1775/33 non siano soggette all'obbligo di conferma.
Ai sensi dell'art. 3 della citata norma del Testo Unico, sono tenuti a presentare domanda di riconoscimento, entro un anno dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'elenco in cui l'acqua oggetto del prelievo è iscritta, coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10/8/1884, n. 2644, hanno derivato ed utilizzato acqua pubblica.
In forza della disposizione dell'art. 4 gli utenti di acque pubbliche incluse in elenchi suppletivi, che non siano in grado di ottenere il predetto riconoscimento, possono richiedere la concessione limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, con esclusione di ogni concorrente.
A differenza quindi dalle istanze di derivazione, che palesemente non costituiscono titolo per l'utilizzo dell'acqua, le istanze di riconoscimento e concessione ai sensi degli artt. 3 e 4 presuppongono un uso in atto della risorsa la cui legittimità è unicamente condizionata dalla presentazione delle summenzionate istanze.
Per le ragioni esposte, tali fattispecie non sono assoggettate alla disciplina prevista dal presente disegno di legge, in quanto non è possibile ritenere rinunciate per presunzione legislativa utilizzazioni che, fino a prova contraria, sono da considerarsi attive.
L'art. 2, primo comma, prescrive che la dichiarazione di conferma debba essere corredata dagli estremi e dai contenuti della domanda originariamente presentata, al fine di correttamente e facilmente identificare quali istanze debbano essere istruite e quali, invece, siano da ritenere rinunciate.
In particolare, è stata prescritta l'indicazione del richiedente e, in caso di successione o cessione, del suo avente causa e dell'atto traslativo giustificativo della novazione soggettiva; tale previsione è infatti dettata dalla consapevolezza che, a seguito del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza originaria, possono essere intervenute modificazioni soggettive dovute sia ad eventi di successione mortis causa, sia ad eventi di trasformazione di persone giuridiche o a stipulazione di negozi giuridici.
Per le stesse ragioni, qualora esigenze sopravvenute comportino modificazioni all'oggetto della derivazione originariamente richiesta quali una variazione dell'uso, dell'ubicazione delle opere o della quantità del prelievo, il secondo comma prescrive che le medesime debbano essere indicate nella dichiarazione di conferma ritenendo applicabili in tal caso le disposizioni di legge relative alla trattazione delle varianti.
Al terzo comma è espressamente salva la possibilità dell'autorità procedente di richiedere l'integrazione della documentazione istruttoria laddove ciò si rendesse necessario al fine di aggiornare la stessa ad eventi sopravvenuti.
L'art. 3 prevede la dichiarazione d'urgenza della norma dovuta alla necessità di ottenere le conferme delle domande giacenti in tempo utile affinché quelle ritenute rinunciate non siano oggetto del trasferimento connesso alla subdelega di funzioni alle Province disposto con la L.R. n.
5/94.
La Commissione ha esaminato il testo ed approvatolo a maggioranza ne raccomanda al Consiglio l'approvazione".



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 28 voti contrari 2 astensioni 2.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 28 voti contrari 2 astensioni 2.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 28 voti contrari 2 astensioni 2.
L'art. 3 è approvato.
Non essendovi dichiarazioni di voto, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame progetto di legge n. 496: "Nuova classificazione delle Aziende alberghiere"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 496, di cui al punto 14) all'o.d.g.
Relatori sono i Consiglieri Penasso e Mollo, che danno per letta la seguente relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, recita: "Il sistema di classificazione delle Aziende alberghiere attualmente in vigore in Italia è stato determinato dalla Regione in modo coordinato verso la fine degli anni '70 ed è stato disciplinato nei primi anni '80, con recepimento della legge quadro sul turismo n. 217 del 1983.
La Regione Piemonte ha recepito tale sistema con L.R. 16/6/1981 n. 21 modificata con L.R. 31/12/1981 n. 58 e L.R. 30/8/1984 n. 46. Il sistema in essere è assai articolato, con requisiti obbligatori e fungibili e conseguenti punteggi, con lo scopo di trovare un equilibrio tra le esigenze del mercato turistico e la condizione degli alberghi italiani negli anni '70 e quindi di compensare la mancanza di alcuni requisiti strutturali con altri, evitando una drastica declassificazione del patrimonio alberghiero nazionale.
Già a metà degli anni '80 si poté constatare che, a seguito del miglioramento costante delle strutture, i punteggi minimi indicati per ciascuna classe venivano abbondantemente superati e la distinzione sostanziale tra una classe e l'altra veniva determinata dal possesso o meno dei soli requisiti obbligatori.
Il processo di qualificazione e di innovazione tecnologica ha inoltre fatto sì che in questi anni una serie di requisiti, quali i bagni privati delle camere, il telefono diretto, la televisione a colori, inizialmente richiesti solo per le classi più alte, siano diventate caratteristiche normalmente diffuse e pretese anche nelle classi medie.
Si è imposta quindi una revisione del sistema della classifica vigente che tenga conto dell'evoluzione delle strutture ricettive da un lato e delle esigenze ed aspettative della clientela dall'altro, eliminando il concetto della fungibilità dei requisiti in una logica di possesso di standard minimi per rientrare in una determinata classifica e lasciando agli albergatori la scelta di altri standard per adeguare la struttura alle esigenze della sua specifica clientela.
Questo sistema di classifica - sottratto al collegamento amministrativo con i prezzi degli alberghi ormai liberalizzati a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 284/91, la legge regionale di recepimento è oggi all'esame dell'aula deve essere più decisamente rivolto al mercato per fornire al turista-consumatore un'informazione sintetica, mediante le stelle, dello standard qualitativo della struttura considerata.
Per procedere all'aggiornamento dei sistemi di classificazione, le Regioni italiane si sono riunite in sede di autocoordinamento a partire dall'autunno del 1993.
Preliminarmente è stata fatta una panoramica dei sistemi di classificazione vigenti negli altri Stati europei, oltre che dei sistemi utilizzati dai Consorzi e catene di marchio e degli orientamenti della Comunità Economica Europea.
La valutazione comparata dei vari sistemi ha consentito di formulare le seguenti considerazioni: la maggior parte dei sistemi vigenti risale ad un periodo storico ormai superato dal modificarsi delle strutture e dei servizi richiesti dagli utenti e non tiene ancora pienamente conto dell'evoluzione qualitativa avvenuta nell'ultimo decennio la classificazione viene fatta soprattutto in base a requisiti obbligatori minimi per ogni classe, cioè in base a standard minimi di qualità: le caratteristiche facoltative, ove previste, danno luogo ad una migliore qualificazione, che è comunque aggiuntiva e non sostitutiva dei minimi di qualità gli standard qualitativi previsti per accedere alle stelle sono in genere più alti di quelli richiesti dall'attuale sistema vigente in Italia a determinare la classificazione concorrono sostanzialmente non più di una quindicina di elementi che possono essere indicati in: servizio portineria/ricevimento; servizio di notte; prima colazione; servizio bar servizio ristorante; servizi igienici delle camere; riscaldamento/aria condizionata; ascensori; servizio cassaforte; sistemazione delle camere radio - TV; telefoni; telex/fax; hall, sale soggiorno e locali comuni la qualità e lo stato di conservazione delle camere, dei bagni, delle sale comuni e l'aspetto esterno sono standard obbligatori per le diverse classi di appartenenza la dimensione delle camere diventa standard qualitativo solo oltre i 16 mq per la camera doppia e solo per le classi 4 e 5 stelle. La Francia è un caso a parte in quanto deve recuperare una tradizione edilizia che prevede dimensioni ridottissime delle camere, con la camera doppia che raggiunge nel 5 stelle i 14 mq, che sono considerati dalla legislazione nazionale italiana il minimo indispensabile sotto il profilo igienico sanitario a livello internazionale può considerarsi ormai consolidato un sistema di classificazione basato su 5 classi e che utilizza le stelle.
L'autocoordinamento delle Regioni e delle Province autonome ha ritenuto quindi di procedere alla revisione del sistema di classificazione attualmente in vigore andando a determinare gli standard qualitativi minimi che dovranno essere garantiti per ogni classe di albergo.
Con il sistema così rivisto, l'azienda alberghiera, per accedere ad una classe, dovrà possedere obbligatoriamente tutte le caratteristiche richieste per quella classe. Sono, di conseguenza, eliminati i punteggi che venivano assegnati ed i requisiti fungibili, semplificando anche le modalità di attribuzione della classifica.
L'innalzamento degli standard qualitativi minimi richiesti per ogni classe non pone particolari problemi di attuazione per la situazione ricettiva del Piemonte, essendosi operato in questi ultimi quindici anni un incisivo processo di miglioramento e di innalzamento della qualità delle strutture alberghiere.
Con il presente disegno di legge, la Regione Piemonte recepisce quindi il sistema di classificazione aggiornato e concordato con le altre Regioni.
La classificazione di alberghi e residenze turistiche alberghiere secondo il nuovo sistema sarà effettuata nel corso del 1995 ed entrerà in vigore a decorrere dall'1/1/1996.
Tra le denominazioni che possono assumere le tipologie alberghiere per evidenziare le proprie caratteristiche sono state aggiunte quelle di 'albergo-dimora storica' e 'albergo-centro benessere'.
La competenza in materia di classificazione delle Aziende alberghiere viene confermata in capo al Comune cui già era stata attribuita in base alla precedente legislazione regionale. Al Comune compete infatti anche il rilascio delle altre concessioni o autorizzazioni per gli alberghi (urbanistico-edilizie, di esercizio e sanitarie) ed è opportuno che funzioni quindi come 'sportello' unico.
Il nuovo sistema semplificato, che si basa in requisiti minimi obbligatori oggettivi, consente inoltre di applicare senza difficoltà alla classificazione le procedure previste per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi dell'art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241, sostituito dall'art. 2, comma decimo, della legge 24/12/1993 n. 537.
All'Ente pubblico competono quindi le funzioni di verifica sulla corretta applicazione della legge. Tale verifica verrà fatta in primo luogo dal Comune. Una verifica di secondo livello sarà effettuata dalla Provincia e dalla Regione, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria interessate; in tal modo si ritiene di poter garantire una rapidità e snellezza delle operazioni di classifica, nonché una correttezza della classificazione delle strutture, a maggior tutela dell'utente e degli interessi generali dell'economia turistica.
Per consentire di applicare nel 1995 il nuovo sistema, la classifica attualmente vigente, che scadrebbe il 31/12/1994, è prorogata di un anno.
Nella tabella allegata alla legge sono riportati gli standard minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi (sezione I) e delle residenze turistico-alberghiere (sezione II). Accanto ad ogni requisito è indicato tra parentesi il numero della classe per cui lo stesso risulta obbligatorio.
Si tratta di un provvedimento di estrema chiarezza licenziato all'unanimità in Commissione che, sottoposto all'esame delle categorie economiche interessate, ha parzialmente accolto le osservazioni mosse in tale sede, in particolare per quanto attiene l'allegato riferito agli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle aziende".
Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31.
L'art. 10 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 32 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame proposta di deliberazione n. 1053: "Programma 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica. Definizione di nuovi termini. Modifica alla DCR n. 879-12428 del 20/9/1994"


PRESIDENTE

Esaminiamo infine la deliberazione n. 1053, di cui al punto 27) all'o.d.g.
Non essendovi interventi, pongo in votazione tale deliberazione, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
La votazione è valida ai sensi del terzo comma dell'art. 52 del Regolamento consiliare, in quanto i Consiglieri in congedo (n. 2) non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegate al processo verbale dell'adunanza in corso.



PRESIDENTE

La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,40)



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