Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.317 del 29/11/94 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 4) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Cavallera, Chiezzi, Fulcheri Mandrino, Peano e Riba.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento: Gruppi consiliari

d) Nuova denominazione Gruppo consiliare "Lega per il Piemonte" in "Piemonte Nazione"


PRESIDENTE

Informo che la componente "Lega per il Piemonte", cui aderisce il Consigliere Renzo Rabellino, cambia la denominazione in "Piemonte Nazione".



PRESIDENTE

Inoltre, la componente cui fa capo il Consigliere Francesco Mollo assume la denominazione di "Indipendente progressista".


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Esame proposta di deliberazione n. 1051: "Adempimenti ex art. 16, comma sesto, del Regolamento interno del Consiglio regionale nei confronti della signora Margherita Gissara"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 5) all'o.d.g. che prevede l'esame della proposta di deliberazione n. 1051.
Ho ricevuto dal Presidente della Giunta delle Elezioni la seguente comunicazione: "La informo che in data odierna la Giunta delle Elezioni ha riesaminato la posizione della Consigliera Margherita Gissara ed ha confermato integralmente quanto già deliberato durante la seduta del 25 ottobre proponendo, visto l'art. 7, comma quinto, della legge 23/4/1981, n. 154, e visto l'art. 16, comma sesto, del Regolamento interno del Consiglio regionale, al Consiglio regionale di deliberare definitivamente la sussistenza della causa di ineleggibilità sopravvenuta della Consigliera sospesa Margherita Gissara e di invitare la stessa a rimuoverla".
Personalmente, ho letto la relazione che il Presidente della Giunta delle Elezioni mi ha comunicato con la lettera pervenutami.
Ricordo che trattandosi di persona dobbiamo procedere alla votazione della deliberazione a scrutinio segreto e che il testo della stessa verrà trascritto nel processo verbale della seduta in corso.
Si proceda alla distribuzione delle schede.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

E' stato svolto lo scrutinio delle schede.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno risposto SI 29 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere schede bianche 2.
La deliberazione è approvata.


Argomento: Corsi e scuole musicali

Esame progetto di legge n. 469: "Modifiche alla L.R. 3/9/1991, n. 49 'Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti Musicali nella Regione Piemonte'" (rinvio)


PRESIDENTE

In merito al punto 7) all'o.d.g., che prevede l'esame del progetto di legge n. 469, chiede di parlare l'Assessore Leo; ne ha facoltà.



LEO Giampiero, Assessore regionale

Ho scritto come Assessore alla Presidenza del Consiglio, chiedendo ancora una settimana di tempo, perché tra i Consiglieri importanti che hanno seguito la legge il Consigliere Foco è assente, mentre il Consigliere Bosio mi ha annunciato di voler presentare alcuni emendamenti su questioni non marginali.



PRESIDENTE

Possiamo soprassedere su questa proposta.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 515: "Modifica alla L.R. 20/2/1985, n. 13 Modifica dei confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 515, di cu al punto 8) all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi, relatore

Si tratta di una seconda modifica dei confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè. Il parco era stato istituito nel maggio del 1980. Aveva subìto una prima modifica dei confini nel febbraio del 1985.
In questo caso si tratta di una modifica di piccola entità sollecitata più volte dal Comune di Fenestrelle, in quanto la piccola area che si vuole escludere dal perimetro è l'appendice di contatto del parco con l'abitato di Fenestrelle. È un'appendice su cui insistono degli edifici assolutamente non caratteristici del luogo, cioè un condominio di grandi dimensioni, di tipo cittadino.
La ragione per cui questa appendice verso l'abitato era stata inserita nel parco era quella di portare, in qualche modo, a contatto dell'abitato di Fenestrelle il parco e i suoi confini. La ragione stava anche nella possibilità, se organizzata, di accessione al parco dallo stesso abitato.
Il Comune di Fenestrelle ha sollevato più volte la questione della difficile sovrapposizione di normative di tutela del parco con quelle urbanistiche del Comune. La proposta di legge di cui stiamo discutendo accetta la sollecitazione del Comune di escludere dai confini del parco questa piccola zona.
Nel contempo, su sollecitazione del Consiglio direttivo del parco e con il consenso del Comune di Fenestrelle, viene inclusa un'altra area, anche questa di modeste dimensioni, ma non lontana, che ha caratteristiche naturaliste appropriate. Si tratta di un bosco demaniale di pino silvestre.
Sotto il profilo della variazione dell'area è quindi un'operazione, se si può richiamare un parametro quantitativo, a vantaggio di un piccolo aumento dell'area stessa che comunque non pone problemi rilevanti. Mi sembra giusto quindi accogliere la sollecitazione del Comune dell'esclusione della zona in parte abitata.



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 32 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'art. 1, e pertanto l'intero testo della legge, è approvato.


Argomento: Variazioni di bilancio

Esame progetto di legge n. 529: "Convalida della deliberazione della Giunta regionale n. 34-38773 del 30/9/1994, relativa a variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 529, di cui al punto 9) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Mandrino, che in questo momento non è in aula; tuttavia, poiché non vi sono problemi, dò per letta la seguente relazione: "L'art. 39 della L.R. n. 55/81 prevede l'iscrizione nel bilancio annuale del fondo di riserva per spese impreviste, da cui sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali.
Tali somme sono indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti, ovvero in capitoli nuovi e che deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per convalida con legge regionale.
Il Comitato di solidarietà ha promosso un progetto finalizzato alla campagna umanitaria a favore di interventi per le popolazioni del Ruanda e dell'ex Jugoslavia, progetto che ha richiamato l'attenzione del Consiglio regionale.
In concordanza con il Presidente della Giunta, l'Assessore al bilancio ha deliberato un contributo a favore di tale Comitato per tali scopi umanitari.
Il capitolo del bilancio regionale che consente di far fronte alla spesa (cap. 11010) non presentando la necessaria disponibilità è incrementato della somma occorrente, prelevando dal fondo di riserva per spese impreviste così come indicato nell'art. 39 della L.R. n. 55/81".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bodrero per dichiarazione di voto ne ha facoltà.



BODRERO Antonio

Voterò contro per principio, come faccio sempre per quanto riguarda il bilancio, in quanto le cifre stanziate o che dovrebbero essere stanziate per la lingua e la cultura piemontese o non esistono oppure sono assolutamente irrisorie.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 18 astensioni 12.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 18 astensioni 12.
L'art. 2 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 20 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 9 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame progetto di legge n. 537: "Devoluzione di economie di importo inferiore a L. 10 milioni derivato da assegnazioni statali varie"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 10) dell'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 537.
Relatore è il Consigliere Gallarini, che ha facoltà di intervenire.



GALLARINI Pier Luigi, relatore

Se il Consiglio è d'accordo, si può dare per letta la seguente relazione (anche se non è una relazione vera e propria): "Lo scopo del presente disegno di legge è semplicemente quello di azzerare sul bilancio della Regione una serie di economie che per l'esiguità dell'importo difficilmente verranno utilizzate".
In sostanza, si tratta di una pulizia di bilancio per quel modestissimo importo, opportuno sì, ma che non sposta assolutamente nulla.



PRESIDENTE

Se non vi sono dichiarazioni di voto, si proceda all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri.
L'art. 1, e pertanto l'intero testo della legge, è approvato.


Argomento: Assestamento di bilancio

Esame progetto di legge n. 542: "Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 di Enti di gestione e di aree protette"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 11) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 542.
Relatore è il Consigliere Gallarini, che ha facoltà di intervenire.



GALLARINI Pier Luigi, relatore

Dò per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita "In ottemperanza alla norma di cui alla L.R. n. 55/81, la presente legge approva gli assestamenti ai bilanci di previsione degli Enti di gestione di parchi e riserve naturali".



PRESIDENTE

Se non vi sono dichiarazioni di voto, possiamo procedere all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 1, e pertanto l'intero testo della legge, è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 508: "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 12) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 508.
La parola al relatore, Consigliere Adduci.



ADDUCI Donato, relatore

Signora Presidente, egregi colleghi, trattasi di approvare le norme che riguardano l'utilizzazione e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro che purtroppo ha subìto danni, non rilevantissimi, ma comunque di una certa importanza a seguito dei noti eventi alluvionali.
Il Parco di Rocchetta Tanaro è stato istituito con legge regionale del 28/4/1980 n. 31. Occorre dunque prevedere la regolamentazione dell'accesso al parco e fare in modo che la fruizione di esso risponda ai criteri che sono stabiliti nelle finalità della legge stessa. La legge istitutiva prevede la fruizione dell'area protetta per fini scientifici, culturali sociali e didattici e prevede anche la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della stessa. Tali norme si propongono l'obiettivo di garantire l'uso corretto del parco mediante l'imposizione di specifiche regole comportamentali per gli utenti conseguentemente nei primi quattro articoli sono previste norme che regolano l'accesso e la circolazione all'interno del parco, sia per i visitatori, sia per i residenti e sono stabiliti dei limiti specifici per l'uso dei mezzi motorizzati. Negli articoli successivi sono poi individuate quelle norme che tendono ad evitare l'insorgere di situazioni dannose per l'area, quali per esempio il pericolo di incendi dovuti all'accensione di fuochi oppure a ristoppie o ad altri residui vegetali che vengono bruciati.
Sono inoltre previste norme relative alla flora, ai prodotti del sottobosco, ai funghi ed alla fauna minore.
Tutte queste norme - come è evidente e logico - sono finalizzate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale.
Vi sono ancora norme che prevedono la tutela della quiete e dell'ambiente naturale, nonché norme che consentono deroghe ai divieti stabiliti per scopi scientifici e didattici.
Naturalmente dal non rispetto di queste norme possono derivare delle sanzioni amministrative; la presente proposta di legge prevede anche le sanzioni da somministrare, eventualmente, agli inadempienti.
Questo è quanto, signora Presidente.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bodrero; ne ha facoltà.



BODRERO Antonio

Voterei a favore di questi progetti; però, purtroppo, sistematicamente viene ignorato il principio che tutti questi esseri viventi hanno un nome anche nella parlata locale. Per esempio, non molto tempo fa, è uscito un dizionario per la botanica Biellese: tutte le piante, le erbe, i vegetali sono stati catalogati con il nome italiano, quello scientifico latino e quello locale. Questa ottima cosa (che più che ottima è più che ovvia) purtroppo non vale per i parchi nostri: noi dobbiamo per forza essere degli sradicati, degli apolidi sul piano linguistico! Ed è per questo che voto astenuto, nonostante capisca il valore dei parchi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Brevemente. Desidero rispondere al Consigliere Bodrero. Questa è una norma - come avrà potuto vedere - che riguarda l'utilizzo e la fruizione del parco, non l'istituzione in quanto è un parco che esiste da molto tempo. La sollecitazione del Consigliere Bodrero a me sembra molto giusta nel senso che è uno dei lavori che i parchi potrebbero fare, insieme a molto lavoro che fanno di censimento, per esempio, di manufatti della storia produttiva locale sia agricola che industriale. Vi sono parecchi parchi che, con pochi finanziamenti, stanno costruendo degli eco-musei che sono una ricostruzione del patrimonio storico locale. Però mi sembra veramente una buona idea l'avere posto questa questione.
Ora, se il Consigliere Bodrero (che è particolarmente affezionato alla questione del dialetto, ma so che anche altri lo sono) vuole, noi potremmo porre al nostro Comitato scientifico la questione di uno studio di questo tipo: per esempio, che attraverso la tabellazione dei parchi (che spesso riporta le specie naturali, vegetali e animali dell'area) possa essere messo, a fianco del nome scientifico in latino e di quello volgare in italiano, anche il nome locale. Mi sembra un'eccellente idea.
Per cui colgo la sollecitazione e porrò la questione al Comitato scientifico; se poi in quella occasione il Consigliere Bodrero desidererà essere presente, noi la inviteremo in modo che possa presentare la proposta. Mi sembra un'ottima idea.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Bresso.
Procediamo con l'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 24 astensioni 4.
L'art. 23 è approvato.
Se non vi sono richieste di parola per dichiarazione di voto, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 511: "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Monte Fenera"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 13) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 511.
La parola al relatore, Consigliere Adduci.



ADDUCI Donato, relatore

Come per la legge riguardante la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, anche per quanto riguarda il Parco naturale del Monte Fenera bisogna procedere all'approvazione delle norme per il suo corretto utilizzo.
Anche in questo caso le norme sono dettate dalla necessità di tutelare l'area da comportamenti che potrebbero nuocere alla stessa, ove non fossero corretti. Si tratta di norme che vanno verso il rispetto delle finalità istitutive del Parco del Monte Fenera che - lo ricordo - è stato istituito con L.R. 30/3/1987, n. 22: massimo rispetto dell'ambiente, massima tutela dell'area e conseguenti provvedimenti di penalizzazione per chi queste norme non le rispetta.
Intendo però richiamare, in modo specifico, l'attenzione del Consiglio regionale sull'art. 5 di questo disegno di legge, anche perché già contiene alcuni di quegli intendimenti che il Consigliere Bodrero e l'Assessore Bresso evidenziano per quanto riguarda la necessità di denominare anche in lingua piemontese alcuni elementi che caratterizzano le aree protette, ma in generale i luoghi del Piemonte.
All'art. 5 - articolo che regolamenta l'accesso alle grotte vi è la denominazione originaria, piemontese. Questo fatto a me fa molto piacere in quanto ritengo che la lingua sia un po' lo specchio della realtà, la lingua è la radice di un popolo, la radice di un Paese e come tale va rispettata nella sua essenza fondamentale, anche perché alle strutture linguistiche corrispondono poi strutture di pensiero, quindi è bene valorizzare al massimo le lingue locali. Peraltro il Piemonte dispone di una legge che tutela il linguismo e quindi è molto utile.
Vi sono delle grotte di interesse archeologico notevole che sono denominate Ciota Ciara, Ciutarun, non so cosa significhi, ma sono aspetti che conviene valorizzare ed in questo disegno di legge sono giustamente valorizzati perché si mantiene la dizione originaria della lingua piemontese.
Sono grotte, come accennavo prima, di particolarissimo interesse archeologico, paleontologico e speleologico, per cui l'art. 5 stabilisce alcune norme che regolamentano l'accesso alle stesse, in particolare si prevede una norma specifica per l'accesso alle grotte di interesse archeologico la cui competenza però è della Sovrintendenza archeologica ed una norma anch'essa specifica per tutte le altre grotte il cui accesso viene autorizzato direttamente dall'Ente di gestione del parco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bodrero.



BODRERO Antonio

Io vorrei aggiungere - il discorso che ho fatto prima vale anche per questo progetto di legge che ho dimenticato di aggiungere la tutela della toponomastica, tanto più che c'è già qualche, sia pure modestissima attività di ricerca toponomastica a livello regionale da parte dell'Assessorato per la cultura e qualche pubblicazione locale c'è stata già in passato; il documento su Gaiola è un esempio. Direi perciò di cominciare a fare la toponomastica dei parchi. Inoltre, visto che, come ha detto il relatore, la Sovrintendenza è purtroppo statale (non nazional regionale). Naturalmente, da buon autonomista federalista, penso che adesso tutti, per fortuna si stanno avvicinando a questi ideali tipicamente europei (Svizzera, Germania, Austria, ecc.). Io proporrei che in tutte le delibere che si fanno su argomenti di qualsiasi genere, anche di questo genere, parchi, ecc., si insista sul passaggio dalle Sovrintendenze statali, centraliste, alle Regioni, quindi agli Assessorati regionali.
Per questa volta devo ancora votare astenuto, anche perché questo mio è per ora solo un desiderio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signora Presidente, colleghi Consiglieri, una breve dichiarazione per motivare sia un voto favorevole che da parte nostra c'è, come c'è sempre stato rispetto a questo tipo di politica, sia per rivolgere all'Assessore competente una riflessione.
In questa materia trattiamo sempre di ambienti a forte rischio ambienti delicati, mentre le leggi originarie partono da un concetto di tutela in primo luogo e di salvaguardia e cioè di "mantenere per" e non usare ora.
Registriamo che la politica dei parchi viene interpretata dagli enti gestori e dalle comunità interessate sempre come un'occasione di sviluppo economico, quindi turistico. A me pare che così non debba essere, questi sono ambienti fragili, sono situazioni delicate, di grande valore che sono arrivate a noi attraverso i secoli, proprio in conseguenza della ridotta frequentazione di quelle aree. Una frequentazione di queste aree, oltre a quella usuale, porta alla loro compromissione, in termini oggettivi oppure alla loro banalizzazione in termini di valori.
Termino il mio intervento affidando all'Assessore la capacità di considerare questa riflessione nella misura in cui la riterrà utile.
Utilizzo qualche secondo per raccomandare alla collega Bresso, in particolare, e al collega Cantore - non vedo presente, ma sicuramente l'Assessore Bresso vorrà trasferire questo mio ragionamento - se non sia maturato il tempo in cui la Regione, dal punto di vista turistico, debba rispondere all'esigenza di individuare aree che, di tempo in tempo, al fine di determinarne un utilizzo regolato, possano essere le destinatarie di un turismo ecologico, privilegiato e sostenuto. Non si tratterebbe, però, di aree a parco, ma di aree che per loro caratteristiche di fruibilità e oserei dire, di possibilità di essere messe in "rotazione", potranno essere fruite dal turista in termini ecologicamente avanzati, magari immaginando qualche coraggiosa sperimentazione. Sono queste le aree di fruizione turistica che, a mio modo di vedere, dobbiamo immaginare di realizzare, da non identificarsi necessariamente con le aree parco. Siamo ad una fase successiva; bisogna rendere l'ambiente montano - e non solo - più fruibile al tempo libero che non al turismo.
Segniamo dunque - mi rivolgo all'Assessore competente - questo distinguo; occorre iniziare una nuova fase, in cui l'ambiente, organizzato ed attrezzato, venga messo a disposizione in termini di rotazione - come si faceva una volta per le varie colture in modo tale che, una volta utilizzato entro certi limiti, gli venga offerta la possibilità di ricostituirsi. Ciò significherebbe anche la messa a disposizione della complessità del nostro territorio in termini culturali.
Avendo in materia, come Regione, esperienza e titoli per eventuali sperimentazioni, mi auguro che la mia personale riflessione possa essere considerata utile e, per quanto possibile, realizzata.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Brevissima replica alle sollecitazioni pervenute. Relativamente a quella del collega Bodrero, come egli sa benissimo, le Sovrintendenze sono e restano statali. Visto che il collega per il momento fa parte della maggioranza governativa potrebbe sollecitarla in questo senso; per parte nostra, non ci sottrarremmo certo - anche se in questo caso la competenza sarebbe del collega Leo - ad un aumento delle responsabilità della Regione in materia.
Volevo invece informare il collega Marchini che stiamo ragionando attorno alla questione da lui sollevata, attraverso l'individuazione di tipologie diverse, con caratteristiche più fruitive. In particolare partendo da sollecitazioni pervenute da soggetti privati relativamente ad un parco "culturale" nella zona delle Langhe, che in realtà avrebbe caratteristiche anche enogastronomiche, di conoscenza delle Langhe e di utilizzo del notevole patrimonio di enologia, gastronomia e cultura della zona, stiamo intervenendo come Regione attraverso attività di promozione tra l'altro in un'area fortemente colpita dall'ultima alluvione, e che quindi si avvantaggerebbe da un intervento del genere per individuare tipologie più fruitive dal punto di vista turistico. In questo intervenendo contemporaneamente sulla conservazione del paesaggio in termini di pianificazione paesistica, dando indicazioni tipologiche relativamente alle costruzioni, alle recinzioni, di miglioramento delle operazioni di costruzione, manutenzione e restauro e puntando molto sugli aspetti di valorizzazione e di fruizione turistica.
Si è creata una rigidità, a mio avviso, derivante dalla legge quadro nazionale sui parchi che ha un po' costretto il sistema delle aree protette nazionali in una gabbia che pur prevede alcune tipologie diverse, ma tutte riferite alle classificazioni tradizionali a livello internazionale.
La legge quadro sui parchi, nata dalla fusione di un progetto ministeriale con un altro, parlamentare, presentato dal senatore Cutrera recepiva l'impostazione dei parchi naturali francesi, dalle caratteristiche più fruitive: grandi parchi dove gli elementi di tutela sono più limitati e dove solo alcune aree hanno una protezione forte. In questo modo anche le popolazioni non protestano, nel senso che non si creano vincoli forti, ma al massimo, vincoli tipologici, di costruzione, ecc.
L'idea originaria - l'ho seguita personalmente poiché condividevo molto l'impostazione del senatore Cutrera - era quella di avere una categoria diversa di parchi; invece, i parchi regionali sono stati di fatto assimilati in tutto, comprese le normative, a quelli statali. Tutti sanno benissimo che non amo la caccia, ma ritengo sarebbe stato possibile immaginare grandi estensioni a parco naturale regionale, quindi con caratteristiche diverse, più fruitive - anche di caccia - se non ci fosse stato il vincolo per cui all'interno dei parchi non si può comunque cacciare.
Una tipologia diversa, su estensioni più vaste, consentirebbe di vietare la caccia nelle aree attualmente destinate a parco; in quelle invece, con altri obiettivi di tutela e valorizzazione, possono essere consentite attività diverse, compresa quella venatoria.
E' questione da valutare, o attraverso l'individuazione, per esempio di aree di salvaguardia non sottoposte alla legislazione tradizionale oppure individuando normative ad hoc.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 23 è approvato.
ART. 24 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 24 è approvato.
ART. 25 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 25 è approvato.
ART. 26 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 26 è approvato.
ART. 27 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 21 astensioni 7.
L'art. 27 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 7 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Propongo l'iscrizione all'o.d.g. dei seguenti documenti: progetto di legge n. 509: "Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di nuova istituzione" progetto di legge n. 530: "Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato" progetto di legge n. 548: "Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi" ordine del giorno n. 746 sull'elettrodotto Dogliani-Serravalle Langhe ordine del giorno n. 750 sulla necessità di discutere preventivamente e con urgenza le linee di bilancio di previsione 1995 e le ipotesi di bilancio triennale 1995/1997 a seguito dell'alluvione del novembre 1994.
Tali argomenti sono urgenti e sono già stati licenziati dalle rispettive competenti Commissioni.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è approvata all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame progetto di legge n. 536: "Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici. Modifiche alla L.R. 3/4/1989, n. 20"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il progetto di legge n. 536, di cui al punto 14) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Peano, oggi assente. Pur in sua assenza, se il Consiglio consente, propongo di procedere all'esame del documento, in quanto si tratta di una piccola questione.
Dò per letta la relazione del Consigliere Peano, il cui testo, a mani dei Consiglieri, recita: "Con sentenza n. 110 del 23/3/1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della L.R. del Piemonte 3/4/1989, n. 20, limitatamente all'inciso: 'nelle zone assimilate alle zone A e B del DM 2/4/1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani regolatori approvati ai sensi del Titolo III della L.R.
5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni'.
In relazione all'esigenza di uniformarsi alle statuizioni della Suprema Corte, ma tenendo presente il fatto che le cosiddette 'zone assimilate' alle zone A e B del DM 2/4/1968, n. 1444, risultano in sostanza già largamente modificate, si è provveduto ad inserire nella legge regionale oggetto di modifica un nuovo articolo che prevede un'ipotesi di delega di funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 legge n. 1497/39 ai Comuni dotati di Piano regolatore approvato ai sensi della L.R. 5/12/1977, n. 56, quando gli interventi debbano essere compiuti in zone già in massima parte trasformate sotto il profilo estetico paesaggistico, e nello specifico nelle zone definite dagli stessi strumenti urbanistici come centri edificati, nuclei minori, aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua, ed aree di completamento.
Tale delega di competenze (operante soltanto nelle zone vincolate ai sensi della legge 8/8/1985, n. 431, e sempre che non sussistano vincoli imposti con specifici atti amministrativi in forza della legge 29/6/1939 n. 1497) viene ipotizzata non già in relazione alla diversificazione in ordine alle tipologie di intervento da realizzarsi, così come previsto dall'art. 13 della stessa legge regionale, bensì in ragione della definizione data dalla Strumento Urbanistico Comunale della zona sulla quale l'intervento stesso deve essere realizzato.
Considerato peraltro che le competenze così attribuite prevedono una possibilità di intervento in zone degne di particolare attenzione poich dotate di caratteristiche di pregio storico od ambientale specificamente individuato dallo Strumento Urbanistico Comunale, si è ritenuto opportuno integrare le competenze della Commissione regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali e delle sue Sezioni decentrate, in ragione dell'esigenza di tutela dei valori culturali ed ambientali presenti sul territorio definiti ed individuati in ottemperanza all'art. 24 della L.R.
5/12/1977, n. 56.
E' stato infine predisposto un secondo articolo che prevede un'integrazione e specificazione dell'iter procedurale che il provvedimento comunale rilasciato in subdelega di competenze deve seguire perché venga garantita agli organi gerarchicamente superiori una corretta possibilità di controllo.
Si è infatti specificato che detto provvedimento non si perfeziona nella sua efficacia fino a quando non sia avvenuta la corretta trasmissione dello stesso agli enti competenti al controllo. Ciò in ragione di un'esperienza di gestione della materia che ha portato alla presa d'atto di una serie di irregolarità procedurali poste in essere dalle Amministrazioni comunali negli adempimenti richiesti dalla legge, che si è ritenuto di dover correggere".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Meredes, Assessore regionale

Senza voler rubare la relazione al Consigliere Peano, si tratta di un adeguamento della normativa - adeguamento non strutturale, che dovrà invece essere fatto prossimamente che deriva da una sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha cassato una parte della nostra subdelega ai Comuni. Questa normativa consente di riattribuirla, adeguandoci però alla sentenza della Corte Costituzionale.
E' urgente perché, in sostanza, è un'interpretazione incrociata fra la legge n. 1497, la legge n. 431 e la legge n. 56; diversamente, si riduce ulteriormente la subdelega ai Comuni. La relazione è allegata alla legge in pratica, era stata dichiarata illegittima la nostra legge n. 20 limitatamente all'inciso "nelle zone assimilate alle zone A e B del DM n.
1444, e cioè nei centri edificati e nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento, così definite nei Piani regolatori ed approvati ai sensi della legge n. 56".
L'inciso, che subdelegava queste aree anche ai Comuni, è stato cassato dalla Corte Costituzionale e quindi la delega viene adesso ipotizzata non in relazione a queste diversificazioni tipologiche relativamente all'intervento da realizzarsi, ma in ragione della definizione data dallo Strumento Urbanistico Comunale della zona sulla quale l'intervento deve essere realizzato.
Inoltre, è stato predisposto un secondo articolo che prevede un'integrazione-specificazione dell'iter procedurale del provvedimento comunale rilasciato in subdelega, specificando che il provvedimento non si perfeziona fino a quando non è avvenuta la trasmissione dello stesso agli enti di controllo, che in questo caso sono la Regione e la Sovrintendenza.
Questo perché altrimenti 60 giorni di tempo, sia per quanto riguarda il nostro controllo, sia per quello della Sovrintendenza, non sono definibili perché la deliberazione potrebbe essere inviata alla Regione 50 giorni dopo. Quindi, 60 giorni per il controllo, di fatto, non esisterebbero e il cittadino si troverebbe nel dubbio sulla legittimità o meno dell'atto con cui ha avuto l'autorizzazione.
L'interpretazione che la Regione ha sempre dato era 60 giorni, ma dal momento in cui riceveva l'atto. In realtà, i 60 giorni correttamente devono partire dal momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione. Viene chiarito che i 60 giorni decorrono dal momento in cui la documentazione è inviata dall'Ufficio Protocollo del Comune alla Regione. Questo chiarisce bene anche per noi il rispetto dei 60 giorni, perché in questo modo siamo in grado di rispettarli e li rispetteremo.
Peraltro su questa partita stiamo facendo in modo di trasformare il controllo, che è un atto dovuto, in un atto di pianificazione e non più un atto di controllo burocratico. Quindi, si potrebbe verificarli solo nella loro globalità e non puntualmente caso per caso com'è avvenuto finora.
E' da tenere conto comunque il fatto che su questa partita vi è anche il controllo della Sovrintendenza.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTICELLI



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 20 astensioni 11.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 20 astensioni 11.
L'art. 2 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri.
La legge è approvata.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento: Norme generali sui trasporti

Esame progetto di legge n. 452: "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 15) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 452.
Relatore è il Consigliere Bara, che ha facoltà di intervenire.



BARA Giuseppe, relatore

Dò per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Gentile Presidente, egregi Consiglieri, la Costituzione ha trasferito con l'art. 117 le competenze in materia di trasporto alle Regioni disposizione che è stata attuata con gli artt. 84 e 85 del DPR n. 616/77.
La legge 15/1/1992, n. 21 denominata 'Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea' regolamenta i servizi di taxi e di noleggio con conducente di autovetture, motocarrozzette natanti e veicoli a trazione animale; non regolamenta invece il settore del noleggio con conducente a mezzo autobus.
Ciò premesso, la legge n. 21/92 contiene le linee di indirizzo generale ed i fondamentali vincoli e prescrizioni inerenti il settore di competenza adempimenti a carico delle Regioni e degli altri enti locali.
Secondo le norme citate, con la delega agli enti locali, la Regione deve stabilire i criteri cui devono attenersi i Comuni e gli altri enti locali nel redigere i propri regolamenti. Inoltre la Regione deve istituire il ruolo dei conducenti (tenuto dalle CCIAA) e costituire la Commissione regionale di esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi di cui detto; è previsto che i Comuni devono rendere conformi i propri regolamenti alla legge quadro n. 21/92.
Esame dell'articolato.
Nel disegno di legge in esame si individua innanzitutto il settore che viene disciplinato e cioè i servizi taxi e noleggio con conducente di autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale (art. 1); i settori esclusi dalla competenza del disegno di legge stesso sono il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus ed il servizio taxi e di noleggio con conducente a mezzo natanti.
I servizi disciplinati dal disegno di legge devono attenersi ai regolamenti comunali, conformemente ai dettami della legge n. 21/92 (art.
2).
Con l'art. 2 si delegano alle Province le funzioni amministrative inerenti il settore, conformemente alla L.R. n. 1/86, con estensione di tale delega ai veicoli a trazione animale.
I criteri per la definizione dei regolamenti comunali sono indicati dall'art. 3, commi secondo e terzo; le Province devono definire per ciascun Comune o raggruppamenti omogenei di Comuni una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta di servizi (distinti in servizi di taxi e in servizi di noleggio).
Per quanto riguarda l'area metropolitana torinese e l'ambito territoriale relativo all'Aeroporto 'Città di Torino' la Giunta regionale definisce gli ambiti territoriali; la Provincia deve stabilire, rispetto agli ambiti suddetti, norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, predisponendo anche un regolamento tipo al quale i Comuni devono fare riferimento nell'adozione del proprio regolamento.
Le Province provvedono (art. 4) a costituire le Commissioni consultive previste dalla legge n. 21/92; queste ultime operano in riferimento all'esercizio del servizio, all'approvazione dei regolamenti comunali ed all'applicazione degli stessi ed esprimono pareri sulle materie delegate: a tale fine le Province nominano le suddette Commissioni e l'art. 5 ne individua composizione, competenze e modalità di funzionamento.
Tali Commissioni sono organi che operano parallelamente alle Commissioni tecniche di cui all'art. 25 della L.R. n. 1/86 che, con il disegno di legge in esame, operano soltanto per il settore noleggio autobus.
Il medesimo art. 5, ai commi sesto e settimo, prevede che in ogni Comune ove sia operante un servizio non di linea compreso nel Titolo I del disegno di legge stesso, venga istituita la Commissione comunale consultiva per l'esercizio del servizio e l'applicazione dei regolamenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 21/92; detti regolamenti definiscono la composizione della Commissione, il funzionamento e i compiti istituzionali della stessa.
Con l'art. 6 viene trattato l'argomento vigilanza e sanzioni; il Titolo VI della L.R. n. 1/86 tratta l'argomento e ad esso il disegno di legge rinvia individuando le competenze di vigilanza e introducendo sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligatorietà del servizio.
Il Titolo III del disegno di legge detta le norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.
Con l'art. 7 viene istituito il ruolo provinciale suddetto, da tenersi presso le CCIAA provinciali (come da legge n. 21/92).
Le suddette CCIAA provvedono a tutti gli adempimenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di tale ruolo, compresi quelli per lo svolgimento degli esami, per l'iscrizione allo stesso, che è requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune, della licenza per l'esercizio della professione.
Ciascun ruolo provinciale è articolato in due sezioni: sezione A) per conducenti di autovetture e motocarrozzette; sezione B) per conducenti di veicoli a trazione animale.
L'art. 8 stabilisce i requisiti per l'iscrizione al ruolo provinciale: oltre ai requisiti in genere vengono richiesti quelli di idoneità morale e professionale.
L'art. 9 disciplina le norme e i contenuti della domanda di iscrizione nel ruolo da presentarsi alla CCIAA della Provincia di appartenenza dell'aspirante.
L'art. 10 indica i contenuti dell'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio e stabilisce le materie oggetto di esame: l'esame consiste in una prova scritta, che pu essere effettuata su quesiti a risposta preordinata, ed in un colloquio orale.
Con l'art. 11 viene costituita la Commissione regionale per l'esame di cui sopra; essa è nominata con DPGR.
Seguono poi le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità; le date di esame vengono fissate dalla Commissione insieme alle modalità e alle sedi degli stessi esami e pubblicate sul Bollettino Ufficiale; sono da prevedersi sessioni di esame, almeno ogni sei mesi.
Viene poi normato (art. 13) il successivo ed ultimo passo per la definitiva iscrizione nel ruolo: inoltro dei documenti, loro esame ed altre formalità.
L'art. 14 regolamenta le revisioni periodiche e straordinarie del ruolo provinciale; le denunce di modificazione e di cancellazione dal ruolo, ad eccezione di quelle adottate su provvedimenti d'autorità, sono soggette come le domande di iscrizione al ruolo stesso, al pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA.
Con l'art. 15 i soggetti che già risultano titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio del servizio o risultano collaboratori familiari o sostituti di soggetti titolari di licenze o di autorizzazione così come i soggetti dipendenti (da almeno sei mesi antecedenti la data di pubblicazione della legge) da impresa autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio del conducente, sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale, previa domanda e presentazione di apposita documentazione da inoltrarsi alla CCIAA provinciale di appartenenza e con il pagamento dei diritti di segreteria.
L'art. 16 modifica la L.R. n. 1/86 per ciò che concerne il settore ed i relativi regolamenti comunali riducendo le competenze delle Commissioni tecniche di cui all'art. 25 limitandolo al solo settore del noleggio con conducente a mezzo autobus e non più a tutto il settore del noleggio.
Rammenta inoltre che i Comuni devono uniformare i propri regolamenti alla stessa legge n. 21/92 e al presente disegno di legge.
Per quanto riguarda i servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus, l'art. 16 prescrive che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni devono redigere un apposito regolamento in base allo schema-tipo di regolamento di cui alla DCR n. 514 8080/83 integrando e modificando lo stesso in considerazione che riguarda esclusivamente il noleggio con conducente a mezzo autobus".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Adduci.



ADDUCI Donato

Sarebbe stato importante e giusto che il relatore avesse evidenziato un aspetto di questa legge che non può considerarsi positivo. Sicuramente l'insieme della legge è positivo, perché disciplina in modo abbastanza rigoroso la possibilità di iscriversi ai ruoli provinciali dei conducenti dei servizi pubblici non di linea; li disciplina in modo molto più rigoroso di altri provvedimenti assunti in questo Consiglio. Per esempio, nello stabilire chi può iscriversi ai ruoli per condurre servizi pubblici non di linea questa legge è più rigorosa di altre.
Ad esempio, per quanto riguarda la legge che disciplina i fornitori delle UU.SS.SS.LL., se ricordate, non era richiesto alcun requisito per diventare fornitori delle UU.SS.SS.LL., e questa legge è stata approvata dal Consiglio regionale.
In questo caso i requisiti sono tantissimi, non sono precisi, ma sono notevolissimi; pensate che in Commissione abbiamo dovuto faticare parecchio per togliere addirittura il requisito della moralità. E' una legge in s' abbastanza rigorosa, certamente corretta, e io voterei a favore; tuttavia non posso farlo in quanto vi è un peccato originale, nel senso che per servizi pubblici non di linea si intendono anche i veicoli a trazione animale. Voi capite che incentivare noi un comportamento di questo genere di sfruttamento totale nei confronti degli altri animali, è una cosa che non può essere considerata molto giusta.
Il collega Bara mi fa notare che gli animali sono sfruttati da secoli.
Ma non è una buona ragione per continuare a farlo!



BARA Giuseppe

Non sfruttati, ma utilizzati.



ADDUCI Donato

Questo è vero, però è anche vero che per millenni si è creduto che fosse il sole a girare intorno alla terra.
Il problema di un diverso rapporto, di un diverso approccio tra noi e gli altri animali va comunque visto. Personalmente avrei preferito che nell'articolato questo concetto fosse quanto meno mitigato, che tra gli altri requisiti ce ne fosse almeno uno attestante, certificante il rapporto di rispetto verso gli altri animali.
Così non è stato. Quindi, pur dando un giudizio positivo all'insieme della legge, devo astenermi, anche se di questo mi dispiace.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bodrero.



BODRERO Antonio

Potrei essere abbastanza d'accordo su ciò che ha detto il collega.
Volevo solo fare una domanda: per esempio, qui sono compresi i servizi ferroviari (probabilmente di linea)?



BARA Giuseppe

No.



BODRERO Antonio

A questo proposito avrei da fare una lamentela, anche se purtroppo si tratta di servizi non regionali. Vi sono momenti in cui i treni presentano una situazione assolutamente abominevole: ci sono più persone in piedi che sedute. Io penso che si tratti di un abuso o di una negligenza locale malgrado l'organizzazione sia statale.
Comunque, mi asterrò anch'io.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Maggiorotti.



MAGGIOROTTI Piergiorgio

Tramite una lettera inviata recentemente, avevo richiesto che il disegno di legge da me presentato insieme ad altri Consiglieri nel mese di dicembre dell'anno scorso, il quale trattava il diritto alla fruibilità dei mezzi pubblici di linea e non di linea da parte di persone disabili (era in II Commissione e credo lo sia ancora), venisse discusso contestualmente a quest'altra legge. Evidentemente i tempi non sono stati utili al raggiungimento dello scopo che mi ponevo, poiché in quest'altra legge quella di cui stiamo discutendo oggi, non mi risulta esserci alcuna attenzione ai problemi di accessibilità, trattandosi di mezzi di trasporto pubblico, ancorché non di linea, al diritto alla fruibilità da parte di persone disabili.
Molto spesso gli enti locali gestiscono servizi di trasporto per disabili per lo più utilizzando mezzi di trasporto che si collocano all'interno delle categorie previste da questo disegno di legge. La legge nazionale prevede, con una percentuale nel numero complessivo dei mezzi che i mezzi, anche non di linea (e mi riferisco anche ai taxi), siano gestiti dall'avente riconosciuto l'accesso all'albo, essendo accessibili a persone con difficoltà motorie. A me - ripeto - non risulta che di ciò si sia tenuto assolutamente conto; molto spesso le concessioni vengono rilasciate ai tassisti senza fare attenzione a questa norma. Ciò potrebbe sembrare irrilevante, ma in realtà non lo è perché, ad esempio, è noto che dal 1981 il Comune di Torino gestisce un servizio di trasporto mediante taxi per persone disabili che ha ad oggi 2.500 utenti; inoltre, per chi non è in grado di utilizzare i taxi, gestisce cinque pulmini per il trasporto degli stessi.
Il problema, a mio parere, è quello di rimeditare su questa questione.
Chiedo che la legge presentata al Consiglio dal sottoscritto ed altri Consiglieri e non ancora discussa venga presa in considerazione. Avrei preferito che fosse discussa contestualmente a questa legge, perché in realtà il trasporto dei disabili non è tanto un problema di tipo socio assistenziale, quanto piuttosto un problema di diritto alla mobilità. Se questo problema viene riferito sempre e solo ad un fatto marginale, cioè che interessa poche persone, ci si sbaglia: da studi abbastanza precisi e recenti risulta, infatti, che almeno il 20% della popolazione ha questo tipo di problema.
In definitiva, il fatto di non aver prestato attenzione a questo aspetto della questione mi pare abbastanza grave; determina, su questa questione specifica, la mia contrarietà a questa proposta di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bosio.



BOSIO Marco

Dall'intervento del collega Adduci avevo capito che erano decaduti alcuni requisiti richiesti all'art. 8 "Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale", invece sono semplicemente spostati dal titolo all'articolo.
"Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale": non se ne capisce la ragione e lascia molto perplessi. Ci sono alcune questioni sulle quali vorrei chiedere un chiarimento: non so cosa sia la "fede pubblica" n capisco il riferimento all'"ordine pubblico".
Questo elenco comprende talmente tanto che si rischia sul serio che i tassisti diventino merce preziosa e rara. Vorrei capire meglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bara.



BARA Giuseppe

Voglio soltanto dire al Consigliere Maggiorotti che non abbiamo preso in considerazione le sue proposte perché c'era un'altra proposta di legge.
Per quanto riguarda l'ordine pubblico e la moralità sono i reati economici: è previsto un istituto del Codice Penale che parla dei reati di carattere morale (truffa ed altro). E' inutile dare lezioni di diritto penale qui. Quindi stia tranquillo il Consigliere Bosio che in Commissione abbiamo sfrondato tutte le questioni.



BOSIO Marco

Bara, tu sei avvocato, io no. Ho chiesto cosa è questa fede pubblica.



BARA Giuseppe

La fede pubblica sono i reati economici come la truffa, l'insolvenza fraudolenta, i fallimenti. Quelli di ordine pubblico sono previsti dal Testo Unico della legge di Pubblica sicurezza.



PRESIDENTE

Quindi non sono evitabili, sostanzialmente. È questo che lei deve dire che non sono evitabili.



ADDUCI Donato

Ma per fare il fornitore dell'USSL può essere evitato e qui no?



BARA Giouseppe

Su questo dovrebbe rispondere l'Assessore.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Pozzo.



POZZO Carolina

Io faccio una dichiarazione di voto. Il mio voto sarà contrario anche per le ragioni esposte dal collega Adduci, cioè non si tiene assolutamente conto del rapporto con gli animali. E' ovvio che non è possibile eliminare tutto ciò che è relativo alla trazione animale, però era possibile normare diversamente questo punto, specificando in che cosa consiste e specificando il tipo di tutela per gli animali che poi fanno questo tipo di attività.
La seconda questione è quella già esposta dal Consigliere Maggiorotti e dal Consigliere Bosio: vi sono grossi dubbi e rimangono irrisolti aspetti che era necessario inserire in questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

proprio sulle questioni di contenuto-forma che riguardano i comportamenti morali, le valutazioni e le indagini che devono essere fatte che in Commissione si è sollevata la questione di opportunità di questo modo di pensare, di ragionare e di operare. Tant'è che abbiamo rinviato all'Assessorato l'esame di questa parte della legge per considerare se era possibile fare a meno di quelle indicazioni.
L'Assessorato ci ha detto che non era possibile modificare quegli articoli che noi avevamo criticato. C'è una legislazione nazionale: le Camere di Commercio a cui ci si è rivolti per capire la portata di quella forma, oltre che della sostanza, hanno ribadito che c'è una struttura credo ormai giurisprudenziale, legislativa, di prassi che fa riferimento a queste formulazioni, a queste dizioni e a queste indicazioni. Per cui abbiamo approvato la legge per questa ragione.
Se fosse stato presente l'Assessore, forse poteva dire le cose che io ho detto, perché immagino che mi abbia parlato di ciò che ha rilevato da questa esplorazione ulteriore.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Rivalta per il chiarimento nella sua veste di Presidente della Commissione. Pertanto possiamo procedere con la votazione.
La parola al Consigliere Bodrero per dichiarazione di voto.



BODRERO Antonio

Dichiarazione di voto contrario per le ragioni che in gran parte ho sentito, non tanto perché la legge deve essere più permissiva o meno permissiva. Se certe esigenze ci sono per certi incarichi, esigenze di moralità civile, non so come chiamarle, dovrebbero esistere per tutti gli incarichi. Diventa assurdo il fatto che ci siano pretese qui e non per molte altre cose.
Per la questione dei taxi penso che sarebbe ora di organizzare un servizio orario. Che ci sia il servizio libero come c'è già, bene, ma che ci sia anche un servizio quasi sostitutivo, o meglio, parallelo, del servizio delle tramvie, dei bus. Probabilmente sarebbe molto più snello ben organizzato, come nei Paesi di alta civiltà tipo il Giappone, la Germania, la Svezia. Con l'organizzazione si può benissimo fare un servizio di taxi che corrisponda, anzi migliori il servizio orario che è praticato nella maniera che sappiamo con il traffico caotico e l'inosservanza delle leggi, la scarsa presenza dei vigili in giro. Sappiamo come sono le nostre strade.
Penso che la Regione dovrebbe farsi promotrice, anche attraverso leggi di questo tipo, di un'organizzazione, di un servizio di taxi più razionale a criterio orario. Voto contrario.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi possiamo procedere all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 3 astensioni 8.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 voti favorevoli 17 voti contrari 2 astensioni 9.
L'art. 17 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Interventi a favore dell'economia - normative organiche nei vari settori - Industria (anche piccola e media) - Calamità naturali

Esame disegno di legge n. 548: "Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il disegno di legge n. 548, testè iscritto all'o.d.g.
Il testo di tale disegno di legge è stato licenziato all'unanimità dalla III Commissione.
Relatore è il Consigliere Vaglio, che ha facoltà di intervenire.



VAGLIO Roberto, relatore

Dò per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Signor Presidente, colleghi Consiglieri, le prime evidenze emerse a seguito dell'alluvione del 5 e 6 novembre scorso hanno posto in luce accanto agli ingenti danni alle popolazioni e alle infrastrutture civili dei territori colpiti - estese e profonde ferite al tessuto produttivo.
Tutti i settori produttivi registrano infatti chiusure di aziende per effetto di perdite e danneggiamenti di beni strumentali, distruzione di scorte, inagibilità degli impianti, con effetti complessivi di cui probabilmente il Piemonte risentirà a lungo negli anni a venire.
Le prime valutazioni dei danni al sistema produttivo, raccolte anche grazie all'opera delle diverse organizzazioni imprenditoriali, descrivono un panorama drammatico.
In tale situazione, che potrà essere adeguatamente affrontata soltanto con interventi finanziari massicci a cui dovrà provvedere il Governo e il Parlamento nazionale, la Regione ha cercato di farsi carico di alcune prime risposte alle imprese danneggiate.
E' risultato infatti subito evidente il rischio di un ridimensionamento del tessuto produttivo soprattutto quello costituito dalle piccole unità aziendali che per molti aspetti rimane il più provato. E' soprattutto nei confronti delle più piccole unità produttive, costituite da artigiani commercianti, pubblici esercizi, piccole industrie in genere, che l'evento alluvionale ha avuto gli effetti più devastanti con la perdita della totalità dei beni aziendali.
Per andare incontro alle esigenze della ripresa e della ricostruzione di tali aziende la Giunta regionale ha tempestivamente sollecitato il sistema bancario piemontese ad erogare finanziamenti volti a sostenere le basi della ripresa produttiva, finanziamenti cioè aventi una funzione di raccordo con il momento della vera e propria attivazione degli interventi finanziari di sostegno che dovranno essere disposti dal Governo e dal Parlamento.
Molti Istituti di credito della Regione, avendo peraltro autonomamente attivato proprie linee speciali di credito in risposta alle esigenze di finanziamento emerse a seguito dell'alluvione, hanno aderito all'invito della Regione volto ad orientare meglio le risorse finanziarie messe a disposizione.
A questa prima azione occorre tuttavia far seguire un ulteriore intervento regionale che ponga le basi affinché i finanziamenti da parte del sistema bancario possano essere erogati sollecitamente, alleggerendo il problema delle garanzie solitamente richieste agli operatori che fanno ricorso al fido bancario.
E' stato pertanto individuato il canale dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, che in Piemonte si articola con una rete di strutture operanti estesa sul territorio ed accreditata presso il sistema bancario, come quello più idoneo a sostenere l'intervento regionale.
Il testo del disegno di legge prevede la costituzione di fondi speciali di garanzia bancaria promossi dalla Regione e con la possibilità di partecipazione anche da parte di altri enti pubblici e privati.
Tali fondi vengono assegnati alla Finpiemonte S.p.A, che potrà ripartirli fra le strutture di garanzia collettiva fidi che dimostrino di poter efficacemente intervenire a favore delle imprese danneggiate.
L'assegnazione dei fondi avverrà in più riprese, di cui una prima commisurata alla stima del fabbisogno finanziario di prima contribuzione potrà arrivare fino al 50% del fabbisogno stesso e verrà erogata in via anticipata.
Le quote successive saranno erogate invece sulla scorta di una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti.
Le risorse finanziarie assegnate alle strutture di garanzia collettiva fidi saranno assoggettate a contabilità separata e dovranno essere rendicontate analiticamente alla chiusura degli interventi svolti.
Sulle risorse che residuano potrà essere dedotta una quota non superiore al 20% delle stesse, che verrà acquisita al patrimonio della struttura di garanzia collettiva fidi a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi.
Per la prima applicazione della legge viene stanziata la cifra di 2 miliardi di lire a cui si aggiungeranno le risorse che il sistema delle Camere di Commercio piemontesi si è già impegnato a far affluire al fondo.
Per ovvi motivi il presente disegno di legge si ritiene debba essere approvato con procedura d'urgenza".



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l'Assessore Coppo per l'illustrazione degli emendamenti.



COPPO Ettore, Assessore regionale

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, rispetto al disegno di legge licenziato in Commissione (che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia bancaria), con l'emendamento abbiamo previsto la possibilità - se appunto fondi statali potranno essere riversati poi su questo strumento di intervenire anche sull'abbattimento degli interessi.
Il senso degli emendamenti è di prevedere quindi la possibilità che il fondo che noi istituiamo sia da una parte di sostegno ai fondi rischi delle strutture di garanzia delle categorie e dall'altra di abbattimento dei tassi di interesse.
In tal modo il provvedimento è più flessibile rispetto alle esigenze che si potranno presentare.



PRESIDENTE

Procediamo all'esame dell'articolato.
ART. 1 Emendamento presentato dai Consiglieri Coppo e Vaglio: al comma primo, aggiungere al fondo "e per agevolare l'accesso al credito da parte delle stesse aziende danneggiate tramite interventi sugli interessi".
Ha chiesto la parola il Consigliere Marchini; ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, posso comprendere il senso di questo emendamento e lo voterò. Per certi versi sarebbe augurabile che rimanesse non nella storia, ma solo nella cronaca, l'illustrazione fatta dall'Assessore, perché è uno strumento e, come tale, deve essere flessibile; quindi è condivisibile.
L'argomento svolto, che attiene anche a quello che nascerà sul livello nazionale, mi sembra un accenno imprudente di questi tempi, perché potrebbe essere letto anche qui come una "scaramuccia" rispetto ad una vicenda che deve essere considerata superata.
Quindi lo voto considerandolo uno strumento utile. Mi auguro che possa anche essere utilizzato per il superamento delle "scaramucce", ma gradirei che non venisse utilizzato come una volontà politica del Consiglio regionale di aprire un'altra "scaramuccia". Grazie.



PRESIDENTE

Mi pare che vi sia stata un'intesa di sguardi, quanto meno.
Pongo in votazione l'emendamento testè discusso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 1, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 38.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 Emendamento presentato dai Consiglieri Coppo e Vaglio: il comma quinto è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 2, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 38.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 38.
L'art. 3 è approvato.
Sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi.
Emendamento presentato dai Consiglieri Coppo e Vaglio: dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis: "Art. 3 bis - Contributi negli interessi.
1. La Regione Piemonte può concedere, tramite la Finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A., prestiti a tasso agevolato le cui caratteristiche (tasso e durata del finanziamento) sono determinate dalla deliberazione della Giunta regionale.
2. Ciascun intervento può essere finanziato fino al massimo dell'80 dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. 3. Il finanziamento non potrà comunque superare i 500 milioni di lire".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione del nuovo art. 3 bis per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 38.
L'art. 3 bis è approvato.
Emendamento presentato dai Consiglieri Coppo e Vaglio: dopo l'art. 3 bis è aggiunto il seguente nuovo articolo 3 ter: "Articolo 3 ter 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità (durata dei prestiti, tasso di interesse da applicare) per l'utilizzazione dei fondi assegnati a Finpiemonte S.p.A.
2. I rapporti tra Finpiemonte e Regione saranno regolati da apposita convenzione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione del nuovo art. 3 ter per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 38.
L'art. 3 ter è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 38.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 38.
L'art. 5 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 40 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento: Artigianato

Esame progetto di legge n. 530: "Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del progetto di legge n. 530, precedentemente iscritto all'o.d.g., di cui sono relatori i Consiglieri Calligaro e Masaracchio.
I Consiglieri relatori danno per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, recita: "Colleghi Consiglieri, la presenza della Regione nel settore dell'artigianato è testimoniata da una serie di atti legislativi ed amministrativi che, pur tra alterne vicende, testimoniano uno sforzo e un impegno non secondari verso la crescita del comparto. Si tratta di leggi e provvedimenti che hanno permesso di realizzare numerose e diversificate forme di sostegno e di qualificazione delle imprese in un periodo di profonde trasformazioni dell'apparato produttivo. In tale contesto generale, all'artigianato è stato riconosciuto un ruolo sia in funzione degli specifici interventi di settore di volta in volta definiti, sia quale componente importante del più vasto sistema delle piccole e medie imprese.
Non è certo questa la sede per enumerare i vari provvedimenti adottati nella direzione accennata. Pare opportuno tuttavia un richiamo all'ultima legge emanata dalla Regione (11/8/1994, n. 30) per trovare una sostanziale conferma della volontà regionale di garantire azioni sempre più efficaci di qualificazione e sviluppo del nostro artigianato.
In questa direzione, che costituisce uno dei punti programmatici della Giunta, due sono gli elementi particolarmente critici. Il primo è dato dal volume delle risorse necessarie per sostenere adeguatamente tutte le esigenze di ammodernamento e di crescita che le imprese artigiane manifestano; il secondo elemento attiene invece alla disponibilità di servizi di osservazione e di analisi della realtà artigiana piemontese per coglierne adeguatamente caratteri costitutivi e fattori dinamici. Mentre per quanto riguarda il problema finanziario le soluzioni vanno ricercate all'interno del più ampio quadro di compatibilità generali e, soprattutto promuovendo un'accorta mobilitazione di tutte le risorse - comunitarie nazionali e regionali - disponibili; per quanto attiene al problema conoscitivo si tratta di attuare alcuni interventi concreti già da tempo e da più parti sollecitati.
Lungo questo filone di attività non sono mancate in passato iniziative regionali, anche pregevoli, di studio e documentazione del settore artigiano, attraverso indagini ed analisi specifiche. Basti ricordare a questo riguardo la prima indagine conoscitiva effettuata dall'IRES per incarico della Regione nel lontano 1976/1977 e, in anni più recenti (1987/1988), la pubblicazione del repertorio delle imprese artigiane del Piemonte in collaborazione con il CSI. Tali iniziative, se da un lato hanno avuto il merito di dare una prima risposta all'esigenza di comprensione degli aspetti di complessità che si nascondono dietro l'etichetta artigiana, hanno dall'altro fatto comprendere come non bastino iniziative di studio sporadiche, disomogenee e distanti nel tempo per ottenere un'esauriente conoscenza dell'evoluzione dei fenomeni. Occorre, in altri termini, attrezzarsi per realizzare servizi informativi permanenti che utilizzino al meglio la moderna tecnologia informatica e telematica e che consentano elaborazioni in tempo reale sui vari e mutevoli aspetti della realtà artigiana. Tali soluzioni sono le sole che possono portare a definire meglio le diverse esigenze presenti nel comparto, valutare più efficacemente l'effetto degli interventi in essere o allo studio e, in definitiva, aumentare la produttività delle risorse destinate al settore.
Come si può facilmente notare, si tratta di aspetti importanti che non vanno tuttavia disgiunti da un elemento di carattere più generale che assume valore strategico per lo sviluppo dell'artigianato, quello cioè di un rilancio di immagine e di vera e propria 'cultura' del settore che ne accrediti, verso mercati di riferimento sempre più ampi, ruoli e peculiarità distintive rispetto alle produzioni e ai servizi di massa.
Oltre tutto, nella prospettiva dell'integrazione mondiale dei mercati che vede in campo autorevolissimi protagonisti, occorre attrezzare il settore come una vera e propria impresa-rete, capace di rapportarsi opportunamente, sia all'interno che all'esterno, con tutti gli altri protagonisti del mondo produttivo.
E' proprio partendo da tali presupposti che si registra un'accresciuta attenzione, da parte di soggetti istituzionali oltre che di rappresentanti di categoria, verso la realizzazione di strutture intelligenti dell'impresa artigiana. Già la legge istitutiva del fondo nazionale dell'artigianato (n.
399/87) assegna al Consiglio nazionale dell'artigianato il compito di costituire un Osservatorio economico nazionale dell'artigianato sul settore. Il progetto di Osservatorio nazionale, che vede impegnati i più autorevoli istituti di ricerca economica e sociale (ISTAT, CENSIS, ecc.) oltre alle istituzioni maggiormente impegnate nell'affrontare i problemi del settore (Ministero, Regioni, Camere di Commercio, ecc.), procede inoltre nella sua realizzazione attraverso l'impianto di Osservatori regionali, impostati secondo alcuni parametri omogenei, in grado di assicurare sia l'autonomia gestionale di ogni singolo sistema sia la funzione di interfaccia flessibile verso la comunicazione esterna e coerente con lo sviluppo del sistema informativo nazionale.
In questa direzione intende muoversi la Giunta regionale con il presente disegno di legge istitutivo di un Osservatorio regionale dell'artigianato e di un collaterale sistema informativo regionale sull'artigianato del Piemonte (SIRAP) strumentalmente inserito all'interno dell'osservatorio medesimo. Il progetto prevede in altri termini l'istituzione di una struttura informativa di raccolta, classificazione aggiornamento ed elaborazione di tutti i dati concernenti l'artigianato e di un osservatorio quale momento di analisi, studio, pubblicazione e diffusione delle informazioni.
Lo studio tecnico di fattibilità, predisposto con la collaborazione del CSI Piemonte, tiene conto del fatto che il settore regionale dell'artigianato ha già realizzato fin dal 1986 un primo nucleo di sistema informativo (il cosiddetto sistema dell'artigianato) ponendo le premesse per la costituzione di un vero e proprio osservatorio sul comparto.
Si tratta ora di dare il giusto rilievo, istituzionale ed organizzativo, ad una funzione che per le considerazioni prima avanzate risulta decisiva al fine del superamento dei nodi conoscitivi ed informativi che condizionano lo sviluppo dell'artigianato. La stessa rapidità dei mutamenti in atto, sia a livello produttivo che di contesto organizzativo generale e di trattamento dei flussi informativi nella Pubblica amministrazione, impone un chiaro e lungimirante disegno nella costruzione del sistema informativo.
Il progetto predisposto non può certamente essere tutto e subito per l'intrinseca complessità dei problemi da affrontare e per il carattere fortemente innovativo delle soluzioni di informatizzazione che passano attraverso il collegamento di una molteplicità di soggetti (settori regionali diversi, sistema informativo nazionale, enti camerali, INPS istituzioni universitarie e di ricerca, ecc.). E' tuttavia importante cominciare ad avviare il modulo base dell'osservatorio senza perdere di vista il quadro di riferimento per lo sviluppo dell'intero sistema, che risulta di ampia portata e di lungo periodo. In questo modo si potrà concretamente aiutare l'artigianato ad uscire dalla condizione di subalternità che spesso ha avuto rispetto ad altri settori economici e che ha prodotto in molti casi provvedimenti quasi di tipo compensativo per le difficoltà incontrate su versanti diversi come quello del fisco, del credito o della previdenza, anziché interventi 'mirati' rispetto alle reali esigenze delle imprese artigiane.
Il presente disegno di legge è diretto pertanto a concretizzare una fase nuova in cui l'Osservatorio regionale dell'artigianato diventa caposaldo indispensabile per il miglioramento delle capacità di analisi dei fenomeni comparto, strumento di puntuale valutazione degli effetti prodotti dagli interventi attuati per il settore e, in prospettiva, attraverso la ricaduta delle informazioni e l'intelligente utilizzo delle banche dati e dei sistemi informativi messi a disposizione, moltiplicatore di opportunità per le imprese. Concepito con queste caratteristiche l'osservatorio diventa quindi un fondamentale supporto per approfondire il ruolo dell'artigianato in una società industriale avanzata, caratterizzata da processi di sviluppo tecnologico e di integrazione dei mercati senza precedenti che impongono a tutti i soggetti una ridefinizione del proprio posizionamento economico e sociale.
Il disegno di legge si compone di otto articoli e attinge ad una quota dei finanziamenti riservati all'artigianato dalla ripartizione del fondo nazionale.
L'art. 1 fissa le finalità dell'osservatorio individuando il criterio dell'integrazione delle fonti informative disponibili nel settore.
L'art. 2 determina la struttura operativa permanente incaricata dei compiti di osservatorio regionale fissando il vincolo della sua compatibilità con i requisiti richiesti dall'Osservatorio nazionale e dal sistema informativo nazionale sull'artigianato.
L'art. 3 si riferisce agli strumenti consultivi e di supporto tecnico di cui l'osservatorio si avvale per lo svolgimento della sua attività individuando in primo luogo la Commissione regionale per l'artigianato alla quale sia la legge quadro (n. 443/85) e sia la legge regionale di attuazione (n. 38/87) attribuiscono compiti di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali. Per assicurare inoltre un più adeguato supporto nelle fasi consultive viene previsto un apposito Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle strutture regionali con competenze che interessano il settore (artigianato formazione professionale, lavoro e industria), nonché da rappresentanti dell'IRES, dell'INPS e dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio piemontesi.
Attraverso i due momenti, della CRA al cui interno sono presenti le istanze rappresentative e di autogoverno del settore, e del Comitato tecnico che comprende i rappresentanti delle funzioni principali che interessano la politica del settore, si ritiene di poter raggiungere un'adeguata integrazione dei livelli di conoscenza necessari all'attività dell'osservatorio.
Lo stesso articolo attribuisce inoltre alla Giunta regionale la facoltà di stipulare convenzioni con enti, istituzioni, associazioni di categoria società, istituti di ricerca ed esperti del settore in grado di assicurare i fabbisogni conoscitivi e di analisi dell'osservatorio.
Gli artt. 4 e 5 elencano, rispettivamente, funzioni-obiettivo e compiti dell'osservatorio, prevedendo tra questi ultimi, accanto ai compiti propri di studio, indagine e ricerca, anche quelli della realizzazione di opportuni mezzi di informazione socio-economica e di iniziative di confronto pubblico con cui dare misura e senso compiuti alla funzione di osservatorio.
L'art. 6 prevede l'istituzione del Sistema Informativo Regionale sull'Artigianato del Piemonte (SIRAP), inteso quale elemento strumentale per le attività di osservatorio oltre che struttura di collegamento e di interfaccia con il sistema informativo nazionale.
L'art. 7 raccorda la funzione dell'osservatorio agli schemi della programmazione regionale, fissando un'opportuna procedura, che passa anche attraverso il vaglio della Commissione consiliare competente per i problemi dell'artigianato, per l'approvazione e il finanziamento dei programmi di attività dell'osservatorio.
L'art. 8 attiene infine ai meccanismi finanziari derivanti dall'applicazione della legge, determinando l'onere di spesa per l'esercizio in corso a carico dei fondi assegnati alla Regione dal riparto del Fondo nazionale dell'artigianato".
Non essendovi interventi, procediamo con l'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 36 astensioni 2.
L'art. 8 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero testo della legge.
La parola al Consigliere Calligaro.



CALLIGARO Germano

Signora Presidente, la legge quadro nazionale sull'artigianato del 1985 prevedeva l'istituzione degli Osservatori regionali sull'artigianato, ma ci sono voluti ben nove anni per poterlo istituire! Chi osserva? Il soggetto è uno strumento snello che opera avvalendosi in modo coordinato degli strumenti esistenti. Che cosa osserva? Osserva i fenomeni economico produttivi in tempo reale e quindi consente alle aziende artigiane di adeguare le loro strategie alla congiuntura economico-produttiva.
A quale fine? Ai fini della programmazione regionale di politiche per l'artigianato e per le categorie e per le aziende, in modo tale da potersi adeguare ai mutamenti che intervengono sul mercato dei beni e dei servizi.
C'era il rischio che nascesse un carrozzone o una sorta di centro studi capace di produrre solo elaborazione inutilizzabile da parte delle aziende artigiane e delle categorie artigiane, delle associazioni artigiane, invece nasce uno strumento snello che opera avvalendosi di strumenti esistenti ordinando questi strumenti. Al tempo stesso nasce un sistema informativo regionale sull'artigianato che è articolazione nazionale di un sistema di informazione. Questo sistema informativo si cura dei dati base e delle elaborazioni necessarie all'attività dell'osservatorio stesso.
Consideriamo positivo, nel complesso, questo disegno di legge che finalmente attua una parte della legge quadro del 1985 e soprattutto uno strumento che potrà servire alle categorie, alle aziende artigiane chiunque svolga attività imprenditoriali sa che bisogna conoscere, in tempo reale, i mutamenti, le trasformazioni che intervengono sempreché si voglia adeguare la strategia della piccola azienda, della microazienda a queste trasformazioni. Lo consideriamo, da questo punto di vista, uno strumento prezioso; ci auguriamo sia poi seguito da più pregnanti politiche regionali in materia di artigianato e di impresa minore di queste microimprese che con il loro tessuto sono parte importantissima dell'economia, della produzione piemontese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bodrero.



BODRERO Antonio

Io purtroppo voterò contro perché nonostante qualche pregio di questa legge, purtroppo - diciamo - questi osservatori, queste organizzazioni artigianali non hanno potuto esprimersi a fondo. Sento a volte il parere di amici artigiani, i quali restano duramente contrari alla legge sull'apprendistato che, dicono, ha nuociuto gravemente all'artigianato, uno dei pilastri dell'economia non solo regionale. E' questa una legge da riformare al più presto.
Per questo motivo, anche se non se ne parla, come purtroppo avviene, di leggi negative ce ne sono molte e (più sono negative e meno se ne parla) spiaciuto, voto contro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Masaracchio.



MASARACCHIO Antonino

Interverrò molto brevemente, signor Presidente, non tanto per giustificare il mio voto favorevole, ma anche, insieme al collega Calligaro, quale relatore della legge, per ribadire un concetto fondamentale: in politica, quando si amministrano cose concrete, le posizioni di natura partitica - non dico ideologica non hanno alcun senso.
Ricordo a me stesso che in aula, contrapponendomi all'Assessore Coppo proprio per l'indicazione di una possibile formulazione di indirizzo per questo osservatorio, ebbi a dire tutta la mia contrarietà, in quanto pensavo che nell'ambito degli enti strumentali della Regione ci fosse sufficiente operatività e spazio per ovviare a tale problema. Ero contrario anche allo stralcio dei 200 milioni che venivano assegnati per la costituzione dell'osservatorio.
In sede di Consulta regionale dell'artigianato il problema è stato evidenziato nei termini concreti con cui sono espresse le linee programmatiche della legge in esame; oltretutto, c'è un finanziamento aggiuntivo di altri 600 milioni, che rendono l'operazione credibile al concreto coinvolgimento delle categorie. Attraverso tale coinvolgimento noi potremo avere una politica di intervento che non sia soltanto costituita di momenti rapsodici di finanziamenti a pioggia, ma atta ad una lettura esatta di questo comparto così importante dell'economia regionale, in vista anche degli sviluppi di rapporto con l'economia extra-territoriale - non dico solo extra-regionale. L'artigianato, lo si è visto nel momento del grande disastro provocato dall'alluvione, è l'anima stessa, portante, della produzione industriale: è la base della produzione industriale.
Considerati tutti questi effettivi valori in sede di Consulta ho riesaminato la mia posizione pur lamentando che l'Assessore non abbia dato un'indicazione precisa della sua volontà politica in sede di dibattito consiliare. Non avrei espresso un voto contrario in quel momento, e sono lieto di esprimere un voto favorevole in questa occasione.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di intervento, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 33 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere.
La legge è approvata.
A questo punto sospendiamo la seduta del mattino. I lavori del Consiglio riprenderanno oggi pomeriggio.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



< torna indietro