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Dettaglio seduta n.304 del 04/10/94 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 6) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Cattaneo, Coppo e Peano.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 103: "Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e alle LL.RR. 16/3/1989, n. 16 e 3/4/1989, n. 20" (seguito) Esame ordine del giorno di non passaggio all'esame dell'articolato


PRESIDENTE

Riprendiamo il punto 9) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 103.
Sono ancora iscritti a parlare i Consiglieri Miglio e Nerviani. Se non vi sono altri interventi di carattere generale - mi sembra che l'Assessore volesse intervenire - passeremo poi all'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, che è stato presentato dai Consiglieri Marchini e Vaglio.
La parola al Consigliere Miglio.



MIGLIO Mario

Svolgo una riflessione generale sul contenuto del disegno di legge n.
103, riferendomi anche ai passi compiuti in questi ultimi anni e che hanno portato per tappe successive a modificare il corpus della legge quadro regionale in materia di tutela ed uso del suolo, la legge n. 56/77.
L'attuale Assessore alla pianificazione territoriale ricorderà certamente le nostre contestazioni, allorquando il precedente Assessore regionale all'urbanistica, Carletto, aveva proposto di modificare la legge n. 56, ritenendo che non fosse più confacente alle aspettative in particolar modo delle Amministrazioni comunali.
Di fronte a tale ipotesi, avevamo contestato la logica di non pensare ad una ridefinizione complessiva ed articolata attraverso la definizione di un Testo Unico in materia di urbanistica e di pianificazione del territorio; avevamo contestato quell'impostazione che nella sostanza manteneva la separazione fra questi due aspetti di un'unica disciplina ed aggrediva, in una certa misura, il corpus esistente della legge quadro ritoccando, stralciando od inserendo nuove parti.
Contemporaneamente alla proposta avanzata dall'allora Assessore Carletto, l'Assessore alla pianificazione Nerviani aveva presentato il disegno di legge n. 103, anche se con un contenuto, sul piano dell'articolato, diverso da quello attuale.
In quell'occasione, di fronte a queste due ipotesi di modifica del quadro normativo esistente, che regola appunto questo settore, chiedemmo più volte di sospendere un percorso così articolato, cercando di ricondurre l'intera riflessione ad un punto che ci permettesse di approdare ad una soluzione il più possibile organica.
Ciò in modo da fornire alla collettività piemontese, agli amministratori e ai cittadini un testo quadro di facile lettura e che potesse, partendo da un'organica revisione della legge n. 56/77, alla luce dell'esperienza maturata e delle necessità, adeguarsi da una parte alle variazioni intercorse nell'ambito della sfera legislativa, anche per l'emanazione di provvedimenti nazionali e, dall'altra parte, adeguarsi anche a quelle sollecitazioni culturali e disciplinari che, via via, si sono assommate almeno dal 1985 ad oggi.
Niente di tutto questo è stato fatto e, al di là della scelta ultima comunque positiva, di andare a modificare la legge quadro regionale esistente introducendo questo articolato del disegno di legge n. 103 in quel corpo, ci pare che la divaricazione fra i due approcci permanga permane soprattutto quella volontà di modificare a più riprese e su proposte di diversi Assessori un corpus che dovrebbe essere invece riletto nella sua unitarietà.
Mi riferisco in particolar modo alla nuova proposta dell'Assessore Cavallera che attiene ad una materia che si accavalla fra le questioni dell'edilizia residenziale e quelle della pianificazione territoriale e della gestione urbanistica.
Questo ci fa capire come rischiamo di perdere il senso complessivo dell'operazione che viene portata avanti con l'avvicendarsi di più disegni di legge. Mancano gli strumenti per valutare gli effetti che ne deriveranno nel momento in cui la legge sarà così trasformata (o le leggi, perché si avranno ricadute anche sulla legge n. 20/89); ci riesce difficile comprendere quali ricadute concrete si avranno in termini di trasformazione del territorio e di gestione amministrativa dell'urbanistica e della pianificazione stessa.
Fatta questa premessa, venendo ai contenuti del disegno di legge n.
103, che risponde all'esigenza di dare applicazione ai contenuti normativi della legge n. 142/90 (che definisce in materia generica le nuove competenze che devono assumere le Province anche in materia di pianificazione territoriale), non possiamo non rilevare che si verrà a creare una complessificazione ulteriore. Infatti, su una materia sostanzialmente unica aumenteranno i soggetti che hanno titolo a pianificare e che possono decidere quali trasformazioni devono essere portate avanti e realizzate sul territorio in una situazione di scarsa chiarezza.
Perché dico scarsa chiarezza? Perché se si vanno a vedere - e faccio solo alcuni brevi riferimenti ai primi articoli del disegno di legge n. 103 i contenuti dell'art. 2 o dell'art. 4, si scopre come si sia di fronte ad un continuo rimando ai diversi livelli amministrativi - Stato, Regione Provincia, eventualmente, Città metropolitana ed Amministrazioni comunali secondo il quale un soggetto non potrebbe, di fatto, pianificare in mancanza di strumenti di ordine superiore o inferiore. La Regione deve infatti considerare, nel momento in cui decide di redigere il proprio piano territoriale, così come richiamato in questa proposta di legge, le indicazioni di ordine superiore che derivano dall'impostazione a livello nazionale.
Viceversa, anche le Province, nel momento in cui dovranno redigere i propri piani territoriali, non potranno non considerare quanto svolto dalla Regione.
Il problema, a nostro avviso, è che potrebbe venirsi a creare una situazione di stasi, in cui, mancando una programmazione di ordine superiore, diverrebbe difficile per le Amministrazioni comunali e provinciali redigere dei piani conformi alle indicazioni generali che dovrebbero essere racchiuse in questi strumenti. Viceversa, il rischio è anche che, in mancanza di tali strumenti di ordine generale, Province e Comuni adottino linee non necessariamente corrispondenti con quelle di indirizzo generale che la Regione poi si darà, con l'ulteriore rischio di aprire conflittualità di interessi, di idee di trasformazione del territorio difficilmente sanabili a posteriori.
Altra annotazione, spunto di discussione che forse avrebbe dovuto meglio essere fatta in sede di Commissione, ma tempi e vicissitudini varie sono state tali che questo non è accaduto (in verità, noi stessi abbiamo voluto sottrarci ad un intervento di livello più qualificato perché non eravamo d'accordo con l'impostazione fin dall'origine assegnata al disegno di legge), è la seguente.
Nella definizione di quello che dovrà essere il piano territoriale si fa presente che lo stesso non necessariamente interesserà l'intero territorio regionale, ma potrà essere limitato ad alcune parti del territorio. Al contrario, noi riteniamo che una pianificazione territoriale deve investire, da subito, l'intero territorio della Regione Piemonte, per un quadro comprensibile dello sviluppo che vi si vuole creare. E' difficile pensare ad uno sviluppo per parti successive o ad una configurazione dei limiti alle trasformazioni solo per alcune particolari aree del territorio della Regione Piemonte.
Allo stesso tempo, non condividiamo la scelta di non dare ancora alcuna valenza paesistica ai piani territoriali regionali. Sappiamo che la legge Galasso, del 1985, chiedeva alle Regioni di redigere, entro dicembre 1986 un piano paesistico regionale o, viceversa, di apportare delle integrazioni paesistiche al proprio piano territoriale.
La Regione ha tentato di dare una risposta con i piani comprensoriali che però non hanno avuto seguito.
Ci sembrava opportuno, in questa sede, esplicitare in via legislativa che il piano territoriale regionale avrebbe dovuto avere valenza paesistica da subito, e non solo quando, per particolari ragioni, il soggetto attuatore - Assessore e Giunta in primo luogo avrebbero ritenuto di attribuire questa particolare valenza.
Secondo noi questa scelta sarebbe stata qualificante, perché avrebbe introdotto e fatto proprio un assunto importantissimo, che denota lo scarto culturale tra il modo di intendere la pianificazione del territorio troppo legata alla concezione urbanistica di attenzione privilegiata allo sviluppo fisico degli abitati, così come delle attività, riportandola ad una riconsiderazione dei limiti dell'uso che si fa delle risorse ambientali e delle risorse umane, e quindi alla necessità di introdurre parametri in base ai quali porre da subito dei limiti alle trasformazioni stesse.
La scelta di non dare valenza paesistica al piano territoriale regionale e di ipotizzare il fatto che lo stesso non possa interessare la globalità del territorio regionale, non può essere da noi condivisa.
Altre questioni che riteniamo essere irrisolte in questo disegno di legge riguardano i contenuti del piano territoriale, sia quello regionale sia quello provinciale. La contraddizione che rileviamo è di questa natura: se da una parte si precisa, con l'art. 5, che il piano territoriale regionale è sostanzialmente uno strumento di indirizzo generale e di definizione settoriale per la pianificazione, e d'altra parte si precisa che il piano territoriale provinciale o il piano territoriale della città metropolitana configurano l'assetto del territorio e quindi presumibilmente, entrano in maggior dettaglio, individuando le trasformazioni reali che devono essere compiute e le destinazioni d'uso dell'area e i limiti per quanto attiene all'attività di pianificazione e urbanistica che dovranno essere svolte dalle Amministrazioni comunali quando si vanno a leggere i commi successivi dello stesso art. 5, laddove si precisano meglio i contenuti dei piani territoriali, si scopre che non si fa più alcuna differenza tra il piano territoriale regionale e quelli delle Province o della Città metropolitana. Questo, a nostro avviso rischia di tradursi in una difficile comprensione, da parte dei soggetti attuatori, di quella che è la sfera delle proprie competenze, di quelli che sono i limiti entro i quali poter agire, e potrebbe anche, ipoteticamente riprodursi una conflittualità fra i due diversi livelli amministrativi entrambi tesi a riportare a casa propria il maggior numero di competenze il maggior spazio di operatività.
Forse, definire meglio fin da subito i contenuti dei due piani e quindi chiarificare i limiti, ma anche i doveri di pianificazione di ciascun soggetto su uno stesso territorio, non sarebbe stata una scelta sbagliata.
Molte altre critiche potrebbero essere mosse al contenuto del disegno di legge; ci siamo limitati a citarne alcune, che riteniamo essere assai importanti. Il fatto che il disegno di legge riproduca un'articolazione di competenze che rende ancora più complessa la materia e che rischia di tradursi nell'incapacità di gestire il territorio per la mancanza di strumenti e per il rimpallo delle responsabilità da un soggetto all'altro e il fatto che non si è voluto riconsiderare la sollecitazione culturale e legislativa derivante della legge Galasso, che poneva al centro dell'attenzione il paesaggio e la necessità di studiare le forme attraverso le quali non riprodurre quello sviluppo perverso che fino ad ora purtroppo, si è sviluppato e consumato, ci portano a non dare voto positivo al disegno di legge. Ci riserviamo di verificare se nel corso del dibattito e dell'approvazione dei singoli articoli si produrranno dei miglioramenti, in quale misura e di quale contenuto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Grazie, Presidente. Ringrazio anche i colleghi per il contributo che competentemente hanno dato al Consiglio e anche a me che in passato ho rivestito delle responsabilità sulla materia specifica. Manifesto soddisfazione sul lungo iter che finalmente si sta compiendo. Si sta compiendo lasciando, in buona misura, intatto l'impianto originario della legge, correggendolo, come è giusto che avvenga dopo un dibattito intenso in cui vi è stata la possibilità di approfondire, di verificare dei punti cruciali e controversi.
Sostengo che il tempo passato non è davvero passato invano, riconosco l'evoluzione della legge, la sua semplificazione, forse anche la riduzione delle sue pretese, ma anche la sua - rispetto alla partenza - maggiore praticabilità ed applicabilità.
Ringrazio anche la collega Bresso per il lavoro che sta freneticamente ed appassionatamente svolgendo su questa materia.
Ritengo che sia un po' il segno di una provvidenza, personalmente, con tutta la buona volontà che avessi potuto mettere in questa partita, con molta difficoltà, o forse neppure, sarei giunto a conseguire tale risultato. Ci voleva un quadro diverso, forse energie e anche fedi diverse comunque riconosco che si tratta di un fatto politicamente positivo.
Tuttavia devo aggiungere - non vorrei che da queste parole alcuno traesse elementi di critica o di rimprovero, non è nelle mie intenzioni che probabilmente questa legge poteva essere approvata prima. Il trascinamento del dibattito ha avuto delle conseguenze anche positive, ma l'opposizione che si è manifestata in allora assai più arcignamente aggressiva e, per certi versi, distruttiva, ora invece ha assunto caratteri revisionistici marcati, che non possono però essere apprezzati se non si aggiunge anche una considerazione che è la seguente: in politica è vero che i numeri fanno legge e se in passato i numeri non c'erano era giusto che il provvedimento non passasse. Dico a me stesso, e a tutti i miei colleghi che con ogni probabilità l'esercizio dell'opposizione va temperato dalla valutazione sull'opportunità storica contingente del provvedimento. Dicendo parole forse troppo grosse, mi sento tuttavia di dire che l'etica politica della dialettica va sostanzialmente, nei dibattiti assembleari e nella vita consiliare, rivista.
Laddove si intravedono degli elementi positivi non è, a mio avviso giusto, dal punto di vista etico-politico, insistere in termini distruttivi, oppositivi in modo intransigente oltre un certo limite; se questo avviene si producono delle distorsioni che non tornano a vantaggio della comunità civile; il risultato della politica non è il migliore per il quale ciascuno di noi si impegna. Vorrei che si togliesse qualunque riferimento al fatto specifico una volta fatta questa affermazione, ma si cogliesse il tentativo di contributo che intendo apportare con questa marginalissima considerazione.
Per quanto riguarda il tema in discussione sottolineo che ha detto bene il Consigliere Rivalta che si tratta di una legge di applicazione della legge n. 142/90; legge che ha avuto alcune luci e anche molte ombre. Credo che abbia tuttavia fatto fare un passo in avanti alle nostre autonomie locali; la legge n. 142/90 è una legge pericolosa per le Regioni, perch sta spostando il baricentro dell'attenzione dal regionalismo all'autonomismo e, peggio ancora, dal regionalismo al localismo, che è un fatto, a mio avviso, degenerativo, non di crescita. La legge n. 142/90 ha riservato molta attenzione ai Comuni e alle Province e ha messo nell'angolo la Regione.
Anche in materia di pianificazione si è inserito un nuovo soggetto i cui confini della sua azione non sono stati chiari, non sono stati sufficientemente chiariti, di qui la richiesta delle Province, il presunto diritto delle Province, di invocare per sé competenze che erano sempre state attruibuite alle Regioni e che sul piano costituzionale ritengo debbano essere attribuite a queste ultime.
In Consiglio regionale molti colleghi sono stati spesse volte tentati da visioni provincialistiche o da atteggiamenti propri di chi ha una lunga esperienza di Consigliere provinciale alle spalle, ma qui non c'è la questione di assegnare più o meno compiti, di essere più o meno favorevoli al decentramento, c'è da stabilire quali sono gli ambiti di competenza propria in relazione all'efficacia della nostra azione. In questo non c'è nessuna intenzione di comprimere l'autonomia delle Province nel limitarne i compiti; c'è da rispondere che cosa sia più efficace per dare alla nostra Regione un'adeguata pianificazione territoriale.



(Interruzione del Consigliere Chiezzi)



NERVIANI Enrico

Scusa, Chiezzi, io non ti disturbo mai anche perché quando parli ritengo che tu dica cose sempre molto intelligenti. Certamente dette bene.
E' necessario vedere qual è il livello più efficace. Ritengo che la pianificazione territoriale sia - è facile intuire le critiche implicite di molti amici mentre dico queste cose - un ordine di responsabilità preminentemente regionale e che la diluizione di questo compito debba avvenire con attenzione, gradualità ed evitando ogni tentazione localistica e provincialistica.
Mi pare che si sia raggiunta un'intesa con le Province; mi pare che un provvidenziale emendamento firmato da Rivalta, Marchini, Mollo ed altri accentui e metta ulteriore ordine nella questione.
Mi pare, quindi, che siamo arrivati ad un punto di equilibrio, ma voglio ricordare a tutto il Consiglio regionale che le Province, per la loro consistenza attuale, "absit iniuria verbis", non hanno avuto finora la capacità di proporre documenti che in qualche modo fossero vincolanti in materia di organizzazione del territorio.
Polemicamente dico in giro, e ripeto qui, che le Province non sono riuscite ad istituire un solo parco, malgrado la legge n. 394 consentisse alla Provincia di organizzare un parco con iniziativa propria. Dico qui che le Province non hanno proposto alla Regione nessuna azione che in qualche modo fosse applicabile in termini vincolanti, il che significa che condizionamenti del basso e dal basso impediscono un'azione efficace in materia di ordinamento della pianificazione del territorio. Se questo è vero non dobbiamo lasciarci tentare e questa legge mi pare che faccia chiarezza e ci allontani, anche con gli emendamenti proposti, dalle tentazioni.
Ho detto prima che la legge è migliorata consistentemente rispetto al primo impianto: ha perso di presunzione, si è collegata alle necessità obiettive. Il piano territoriale è pensato per tutto il territorio, ma è pensato anche per porzioni di territorio: sono semplificate le procedure, i contenuti che si richiedono ai piani sono più semplici, il disegno di legge n. 103 non fa scattare la salvaguardia su tutti gli strumenti, ma sulle aree più specificamente individuate dagli strumenti. Anche in questo senso c'è un emendamento che mi pare molto intelligente e che mi auguro venga approvato.
Il disegno di legge n. 103 magari ci libera da qualche rimprovero, in futuro, "dei futuri Chiezzi". Chiezzi è uno che ha destino qui dentro, o ha destino parlamentare o ha certamente un consolidato destino regionale.
Finirò per non subire più i rimproveri di Chiezzi, perché non ci sarò più con ogni probabilità: mi piacerebbe, ma il realismo è proprio del mio comportamento e quindi Chiezzi rimprovererà ad altri di non aver fatto alcune cose. A me continuerà a dire di aver tenuto nei cassetti i piani territoriali a valenza paesistica.
Devo precisare, Chiezzi, che il bravissimo funzionario regionale dottor Giudice annota che storicamente la tua affermazione è scorretta, perch sono tanti questi piani e così voluminosi che nei cassetti non ci stanno ma sono negli armadi. Quindi ti prego, d'ora in poi, di cambiare il riferimento.
Però, siccome non ho mai risposto dai banchi della Giunta, vorrei dirti che gli effetti giuridici di questi piani sono stati revocati - non so se correttamente o scorrettamente - e pertanto era giuridicamente improponibile la loro riadozione; il Consiglio regionale aveva "obbligato" che questi piani fossero collegati - non lo erano e non lo sono - alla parte socio-economica che era prevista dalla legge di programmazione.
Questi piani sono comunque utilizzati, per quanto valgono adesso, per costruire il futuro, quindi non sono buttati via.
Nel frattempo sono intervenute altre leggi, la n. 431, la n. 20/89, che hanno portato delle modifiche. Quei piani erano assai più ambiziosi, ma nello stesso tempo così generici e così difficilmente applicabili da renderli sostanzialmente impraticabili nel momento in cui fossero stati approvati.
Una piccolissima richiesta di attenzione: non invoco meriti di sorta nella materia non ho la competenza che hanno Rivalta, Chiezzi e Bresso, ma l'azione politica che abbiamo svolto anche in questo campo è stata particolarmente intensa. Il piano territoriale è sostanzialmente definito: occorre fare i passaggi più difficili, quelli della conclusione, che Bresso sta facendo.
L'asta del Po ha avuto una sua pianificazione cominciata da Vetrino e che io ho portato con molta robustezza a quasi compimento; Bresso è alle prese con la stretta finale. Abbiamo avviato un'iniziativa di pianificazione di aree complesse che prima non si era potuta fare. So che è stato avviato il piano per la Valle di Susa, io ho dato l'avvio al piano per l'ovest Ticino: ci sono decine di queste aree che meritano una pianificazione territoriale di area complessa e più ridotta di quella generale del Piemonte.
Le aree dei parchi sono quasi tutte opportunamente pianificate e ricoprono il 6-7% del territorio, il che non è poca cosa. Chiedo scusa per questo peccato di presunzione, peraltro modesto, perché non mi pare di aver accentuato molto i toni. Leggetelo semplicemente come una modestissima difesa di un operato fatto certamente con molta passione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gallarini.



GALLARINI Pier Luigi

Pur non essendo presente, purtroppo, in Commissione, quindi non avendo potuto seguire l'iter di questo disegno di legge, il Gruppo socialdemocratico ritiene comunque che l'argomento sia estremamente importante e meriti da parte nostra alcune considerazioni.
Innanzitutto, condivido l'affermazione fatta dal collega Nerviani che questo disegno di legge, che era nato con certe ambizioni, nel corso dell'iter è rientrato in binari più modesti sotto certi aspetti, ma probabilmente istituzionali, per quanto riguarda il recepimento di alcune normative della legge n. 142. A noi sembra che questo sia un grosso limite non tanto quello di recepire il dettame della legge n. 142/90, quanto il fatto che questo recepimento ci sembra sia avvenuto in modo quasi notarile quando invece all'interno di questo Consiglio, un anno e mezzo fa grosso modo, allorquando si dibatté intorno alla questione della mini-modifica cosiddetta della legge n. 56/77, ci si impegnò a fondo. E' vero che nel frattempo sono cambiate le maggioranze, ma non sono cambiate le esigenze della nostra Regione, anzi la crisi economica secondo noi sottolinea ed esaspera l'esigenza di andare a mettere mano alla maxi-riforma della legge n. 56/77, preannunciata in sede di mini-riforma, ripeto, un anno e mezzo fa quando il Consiglio approvò quella legge.



RIVALTA Luigi

Questa Giunta c'è da due mesi.



GALLARINI Pier Luigi

Certo, collega Rivalta; anch'io cerco di essere realista, dico solo che il recepire oggi è un limite sicuramente, dopodiché può essere un limite comprensibile in una certa misura, dipende dai punti di vista e dalle varie angolature, ma sicuramente il recepire in modo notarile il dettame della legge n. 142/90 è un atto dovuto. Non si abbina però la modifica (qui se ne stravolgono molti articoli) della legge n. 56/77, per cui si finisce con l'avere sostanzialmente uno spezzone di legge n. 56 che prosegue ad una certa velocità e il resto della legge n. 56/77 che ha una velocità estremamente ridotta. Se paragoniamo queste due velocità ai tempi che stiamo vivendo c'è un divario, una discrasia enorme rispetto a quello che sarebbe necessario oggi per quanto riguarda un tipo di risposta da dare nel settore urbanistico alle esigenze della nostra Regione; quegli articoli fondamentali restano gli stessi. Questa è la prima considerazione.
Il Consigliere Rivalta mi ha ricordato che questa Giunta c'è da due mesi. Certo, però secondo noi il problema andava comunque affrontato perché nel periodo che ci separa dalla fine della legislatura ci sono i tempi e per quel che vediamo anche le condizioni per arrivare ad un abbinamento delle due questioni.
La seconda questione è molto più marginale, quella precedente era la considerazione di fondo. La seconda questione è relativa all'Area metropolitana. In questa legge, all'art. 1, oltre a Regione, Province e Comuni si cita anche l'Area metropolitana. Alla luce del dibattito che si è svolto in quest'aula sull'ordine del giorno di Rivalta non più tardi di un mese fa, fare riferimento oggi a questo fantasma (è un fantasma fra l'altro non solo come definizione, ma anche come contorni che oggi non si possono ancora ipotizzare) ci sembra quanto meno un riferimento astratto, visto lo stato magmatico, molto magmatico per la verità, in cui versa ancora tutta la discussione fatta in Consiglio non molto tempo fa, circa la creazione del come, del quando e delle modalità della nascita dell'Area metropolitana. Addirittura in quel Consiglio è emerso un quesito di fondo: l'Area metropolitana oggi è ancora di attualità? Ci sembra quindi che, di fronte a dubbi esistenziali per quanto riguarda l'Area metropolitana di questo tipo, andarla ad inserire in legge sia un'esercitazione molto astratta e fuori dalla realtà e dalla concretezza.
La terza questione è relativa alle proposte di legge delle Amministrazioni provinciali. Posso concordare con Nerviani (lo cito perch il suo è l'ultimo intervento ed è quindi il più fresco nella mente di tutti noi) sul fatto che le Amministrazioni provinciali in questi anni effettivamente non hanno acquisito sostanzialmente, per quanto riguarda i risultati, quella maturità e quell'autorevolezza per meritarsi maggiore considerazione di quanto questo disegno di legge riconosce loro, al di là delle questioni giuridiche, perché nella relazione Vetrino è detto che alcune frange, alcuni spunti di queste proposte non hanno il carattere giuridico della legalità e queste ovviamente le scartiamo, non sono recepibili. Ma, al di là invece della proposta politica delle Amministrazioni provinciali, a noi sembra che siano state eccessivamente trascurate. Perché? Noi siamo il Consiglio regionale del Piemonte, non sappiamo ancora quale sarà la legge elettorale con la quale si andrà alle elezioni della prossima primavera; per le Province invece esiste una realtà legislativa che è analoga per molti aspetti a quella dei Comuni e quindi abbiamo la certezza che all'atto in cui questo disegno di legge diventerà legge, quindi operante, fra pochi mesi nasceranno Province che, per il presidenzialismo eletto a suffragio universale, avranno un'autorevolezza analoga, anzi di più, dal punto di vista politico, di quella dei singoli Comuni, conquistata e riconosciuta in seguito alle nuove modalità di elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali.
Riteniamo pertanto che votare oggi un disegno di legge di questo tipo che ancora non si immedesimi in questa realtà che tra pochi mesi, all'atto in cui questa legge diventerà operativa, ci sarà nell'interlocutore Amministrazione provinciale, sia un limite.
Non abbiamo ancora avuto modo di vedere gli emendamenti (in particolare quello al quale si riferiva il Consigliere Nerviani), quindi ci riserviamo di esprimere un voto che sia la sintesi del dibattito, salvo vedere il peso specifico di questi emendamenti, specialmente quello proposto dal collega Rivalta ed altri, che noi non abbiamo visto, ma che al limite potremmo anche sottoscrivere se lo condividessimo. Ci riserviamo di valutare questo emendamento, ma in sintesi ci limiteremo all'osservazione di fondo iniziale e alla questione piuttosto specifica dell'Area metropolitana, che è un fatto più contingente che altro; l'altra invece ci sembra una questione politica di rilevanza notevole, alla luce di quelle che saranno le nuove istituzioni Provincia viste le normative che porteranno all'elezione diretta dei Presidenti delle Province nella prossima primavera.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vaglio.



VAGLIO Roberto

Vorrei utilizzare questo intervento di carattere generale per illustrare molto brevemente l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli che ho firmato insieme al collega Marchini.
Credo che sia quasi inutile dover spiegare ai colleghi quanto sia stata dannosa per l'immagine e per l'istituto regionale la legge n. 142/90. Una legge che è stata partorita da situazioni e formazioni politiche che ormai non esistono più e che non hanno prodotto nessuna possibile alternativa di governo; una legge che in tutte le sue applicazioni ha portato il nostro istituto a perdere quel minimo di credibilità che ancora aveva. I colleghi hanno ricordato l'Area metropolitana. Nerviani - a cui tutti stanno facendo riferimento perché ha fatto un intervento veramente completo su questa questione e d'altra parte sua era all'epoca la delega agli enti locali ricordava il provincialismo. Un provincialismo che mi spaventa ancor più quando a proporre nuove Province sono i miei colleghi al Parlamento che ricorrono a questo escamotage perché più nessuna fiducia hanno nell'istituto regionale. Noi stiamo dando vita a Province che non hanno assolutamente nessuna capacità di governo. Così sta succedendo nel Verbano Cusio Ossola, così succederà nella Provincia di Biella. Così - Dio non voglia - succederà nelle previste Province di Alba, Bra e del Canavese.
Sono istituzioni incapaci di governare i fenomeni, senza la capacità di interpretare appieno le necessità delle popolazioni che governano. Ragione per cui io non comprendo come l'istituto regionale voglia nuovamente cedere senza colpo ferire parte della propria capacità di governo attraverso il disegno di legge n. 103, che ha avuto un lungo iter in Commissione, che è arrivato, purtroppo o finalmente, in Consiglio nel momento meno opportuno nel momento in cui il Consiglio si sta rimescolando, in cui governa una maggioranza che praticamente non è rappresentata in questo Consiglio; che come diceva Nerviani - scusatemi se mi rifaccio nuovamente a Nerviani probabilmente non vedrà su questi banchi sedute le stesse persone che oggi rappresentano un elettorato che ormai è cambiato.



(Interruzione dell'Assessore Bresso)



VAGLIO Roberto

Io non dubito che la collega Bresso se lo auguri, io mi auguro esattamente il contrario, altrimenti sarebbe un amaro momento per il Paese e soprattutto per la Regione Piemonte. Penso che la capacità di governo di questa Giunta si sia già espressa in numerose situazioni. Credo altresì che i disastri della legge n. 142/90 siano coscienza di tutti i colleghi. Per cui faccio mie le istanze del collega Marchini che con me ha cofirmato questo ordine del giorno invitando i colleghi ad approvare questo ordine del giorno di non passaggio all'esame dell'articolato e per ammissione dell'incapacità della legge n. 142/90 di dare una svolta in senso regionalista e federalista al nostro Paese e soprattutto per ammissione, da parte dei colleghi della maggioranza, che, almeno una volta, ce lo devono di non possibilità di continuare a creare pastoie, lacci e lacciuoli a quella che sarà la maggioranza che andrà a governare questa Regione nella prossima legislatura.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, ha facoltà di replicare l'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Come diceva il Consigliere Nerviani e come hanno rilevato molti colleghi intervenuti nel dibattito, l'origine di questo disegno di legge è lontana nel tempo, viene dal 1991. Devo dire che ho l'impressione che alcuni colleghi, particolarmente quelli che non fanno parte della Commissione o ne hanno fatto parte solo per brevi momenti della loro storia in questa assemblea, abbiano molto poco chiaro l'iter di questo disegno di legge e quindi spesso dicano delle cose - non per loro colpa sostanzialmente imprecise e forse non siano neanche in grado di ricordare come il testo è cambiato nel corso del tempo, che evoluzioni ha avuto. Devo dire che ne ha avute molte, prima di tutto una che, per chi non si interessa di tecnica legislativa, può sembrare irrilevante, ma che noi quando eravamo all'opposizione avevamo ritenuto fondamentale, e questa è la ragione principale del lungo ritardo che ha avuto questo disegno di legge oltre ad alcune opposizioni di tipo politico naturalmente. Noi abbiamo sempre ritenuto che la legge n. 56/77 sia una legge che certo ha alcuni aspetti datati che devono essere modificati e con questo disegno di legge li modifichiamo, ma sia anche una legge di impianto di alta qualità e che come tale meriti di avere la storia che hanno tutte le leggi importanti e cioè che quando la cultura, le esigenze di una società cambiano le si modificano, le si adeguano. Naturalmente potrebbe succedere che si decida di non fare più pianificazione territoriale, ma di fare tutt'altro e allora si butterà via la legge n. 56/77. Ma finché pianificazione territoriale ed urbanistica si deve fare io ritengo che sia sensato lavorare sulle leggi buone che si hanno, adeguarle ai tempi e non fare tante leggine successive.
Per esempio, ho sempre ritenuto e hanno ritenuto altri colleghi (in particolare il collega Rivalta che aveva molto lavorato in Commissione anche su questo disegno di legge) che la pianificazione territoriale e la pianificazione urbanistica andassero tenute in un unico corpo legislativo.
Infatti, quando c'è stata la modifica della legge n. 56/77 per la parte urbanistica, abbiamo chiesto all'allora Assessore Carletto di operare in modifica della legge n. 56/77. Anche allora era stata proposta una leggina che non modificava la legge n. 56/77 in quanto tale, ma separava le modifiche dal corpo della legge e quindi di arrivare al testo coordinato.
La stessa cosa abbiamo chiesto all'allora Assessore Nerviani per quanto riguarda la pianificazione territoriale. Per mantenere una legge unica adeguandola ai tempi e per questo facendola diventare una buona legge. Io come altri qui, ho studiato diritto, ho studiato scienza delle finanze, la cosa che mi è sempre stata insegnata è che le leggi non devono essere fatte a batteria: pianificazione territoriale, urbanistica, il corpo legislativo 180 leggi. No. Ci deve essere una legge base sulla quale si innestano le modifiche necessarie in modo che resti una legge unica, cioè che il corpo legislativo sia il più possibile semplice, meditato, adeguato man mano alle esperienze che si fanno. In Italia pianificazione territoriale ed urbanistica è stata fatta poco, quella urbanistica è relativamente recente quella territoriale lo è ancora di più nella nostra Regione.
Ho dunque operato in maniera coerente, sia dall'opposizione che come Assessore, per avere un unico corpo legislativo in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; sarei stata contenta se il collega Cavallera fosse riuscito a predisporre anche la modifica della legge n. 56/77, che per la parte urbanistica ha bisogno di uno svecchiamento.
Resta comunque una legge di cui considero importante la valenza culturale e rispetto alla quale ritengo necessario apportare adeguamenti e cambiamenti, senza tuttavia modificarla o - peggio che peggio - spezzarla in due tronconi legislativi: la pianificazione territoriale e la pianificazione urbanistica.
Ho accettato di lavorare sulla legge che era stata elaborata in Commissione in collaborazione con l'Assessorato per trasformare il disegno di legge n. 103 (che in origine scorporava la pianificazione territoriale dalla legge n. 56/77), perché era un'opzione che avevo non solo condiviso ma in qualche modo orientato in Commissione dall'opposizione, e che continuo a considerare giusta come Assessore.
Seconda questione. Non entro più di tanto nel merito - magari ne discutiamo dopo con l'esame dell'ordine del giorno relativo al non passaggio agli articoli - però qualcosa devo dire sulla questione che faceva nascere l'esigenza di cambiare comunque il corpo legislativo sulla pianificazione territoriale relativamente all'applicazione della legge n.
142/90. Sulla legge n. 142/90 sono stati fatti molti dibattiti anche in quest'aula; non entro nel merito generale di questa legge, perché non siamo nella sede giusta, ma entro nel merito del ruolo che essa attribuisce alle Province in materia di pianificazione territoriale.
A questo proposito - mi scuserà il Consigliere Marchini, da persona che viene dalla cultura liberale voglio dire che io sono per la concorrenza.
Forse è stato detto male e andava chiarito meglio anche nella legge nazionale (se la legge nazionale lo desiderava) cosa si intendeva con piano territoriale di coordinamento, che tra l'altro è un termine arcaico, che non si sa da dove sia rispuntato. Ritengo certamente utile e necessario un livello intermedio di pianificazione del territorio fra gli indirizzi regionali e i piani urbanistici: credo sia incontestabile, tant'è vero che le Giunte precedenti alla legge n. 142/90 si erano date lo strumento dei comprensori come strumento di pianificazione subregionale, perché vedere fare dalla Regione il coordinamento dei piani urbanistici è cosa impossibile.
La terminologia piano territoriale di coordinamento affidato alle Province (anche se le Province lo interpretano spesso male) vuol proprio dire quello, che la pianificazione territoriale affidata alle Province è pianificazione di coordinamento della pianificazione urbanistica; è un po' quello che hanno fatto i vari piani intercomunali spontaneamente costituitisi, ma che poi non sono mai riusciti a coordinarla, perché non ne avevano il potere imperativo.
In questa concezione - che è altra cosa rispetto al discorso sulla legge n. 142/90 che potremmo fare - è giusto che venga affidato un ruolo in pianificazione territoriale ad un ente intermedio; l'impianto di questa legge, che forse non tutti hanno accuratamente seguito nella sua successiva evoluzione, tende a questo. Tuttavia il problema non è solo l'impianto della legge: è il fare pianificazione.
Prima che discutessimo la legge, avevo chiesto alla II Commissione di mettere all'o.d.g. una comunicazione dell'Assessore sullo stato della pianificazione territoriale. Sono convinta che il rapporto Regione-Province si ricostituisca correttamente in questa materia se la Regione fa il proprio dovere, che è: 1) definire i rapporti relativi in termini di legge fra i diversi strumenti di pianificazione 2) esemplificare nei fatti, attraverso l'adozione e poi l'approvazione, un piano territoriale e le modalità del rapporto con le Province.
Brevemente, perché avremo modo di parlarne quando ve lo presenterò - e non sarà tra molto tempo, sarà certo entro questa legislatura, e intendo arrivare fino all'iter di approvazione dico che ci sarà uno strumento di pianificazione territoriale, e io lo intendo in questo modo: la Regione deve essere in grado, cosa difficile, di fare la pianificazione strategica di definire insieme alle Province e anche ai Comuni (almeno quelli maggiori) l'agenda delle trasformazioni territoriali importanti che avverranno negli anni successivi; di definire il sistema dei valori e delle caratteristiche strutturali del territorio; di individuare, sulla base di quell'agenda, i compiti che ritiene di riservare a sé e quelli che ritiene invece di affidare alle Province, di comune accordo, perché ovviamente i compiti affidati a qualcuno che poi non intende svolgerli non servono a nulla.
In questo senso, è proprio nel ruolo in termini di pianificazione strategica che si caratterizza una diversità, una specificità della pianificazione a livello territoriale regionale e di una pianificazione di coordinamento dei Piani regolatori, sulla base delle linee strategiche indicate dalla Regione ma concordate con le Province. A me sembra che l'impianto sia chiaro, che questa legge, che è assolutamente indispensabile per definire i rapporti Regioni-Province, sia necessaria per poter operare.
Il Consigliere Vaglio dice: "Voi lasciate dei vincoli che forse renderanno a noi difficile operare in maniera difforme".
Primo: bisogna vedere se ci sarete; secondo: certo la legge n. 56/77 è stata un grande vincolo all'operare delle Giunte che, anche non d'accordo politicamente, l'hanno seguita; è stata comunque anche un punto di raffronto, cioè ha consentito di discutere, di raffrontarsi su una qualità alta del discorso.
Io intendo lasciare strumenti e leggi che chiariscano bene che cosa intendiamo noi, questa Giunta, per pianificazione territoriale; intendiamo lasciare degli strumenti di pianificazione territoriale adottati che dicano quale immagine abbiamo del Piemonte, quali linee di sviluppo intendiamo per il Piemonte.
La campagna elettorale sarà ancora tutta da fare e su queste idee ci confronteremo, e chi ne ha di migliori venga e le valuteremo.



(Commenti del Consigliere Marchini)



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Tutti insieme, certo. Io spero che sarai con noi. Secondo me, abbiamo il dovere di dire qual è la nostra idea del Piemonte, qual è la nostra idea degli sviluppi territoriali del Piemonte; poi, chi vorrà fare dei cambiamenti, potrà cambiare le leggi e i provvedimenti, anche se già adottati ed approvati. Non c'è nessuna ragione di rendere tutto semplice facendo il vuoto, perché il vuoto non serve a nessuno, neanche a chi viene dopo.
Peraltro, chi ha fatto attenzione e l'ha letta, scoprirà anche che dentro questa legge sono state inserite molte cose; in particolare, c'è stato uno sforzo di definire i contenuti della pianificazione regionale proprio perché ritengo che, dato il rapporto che dovrà avere con la pianificazione provinciale, debba avere una funzione essenzialmente di pianificazione strategica.
C'è in sostanza un tentativo - più o meno ben riuscito - di definire i contenuti della pianificazione a livello regionale, in particolare allargando i concetti di ambiente e territorio e di risorse ambientali in senso più ampio, definendo meglio la necessità di individuare, in ambito di pianificazione regionale, il sistema infrastrutturale, gli elementi di infrastrutturazione e modernizzazione della Regione, nonché le modalità di rapporto.
Credo che nessuno - almeno mi auguro - immagini più il piano territoriale come un libro in cui abbiamo scritto tutto; poi lo sfogliamo e quando qualcuno chiede di fare qualcosa, verifichiamo e diciamo "conforme" o "non conforme", mettendo semplicemente un timbro.
Un piano territoriale è un'indicazione di linee strategiche dentro il quale, man mano che emergono dalla società o dalla Regione come proposta degli indirizzi strategici od operativi su un singolo argomento, si va a confrontare, con alcune indicazioni generali e si inseriscono delle indicazioni puntuali che specificano l'intervento, confrontandolo con i criteri generali.
E' chiaro che non potremmo mai immaginare un piano territoriale con annesso piano dei rifiuti, delle cave, delle localizzazioni commerciali e quant'altro volete. E' però altrettanto evidente che arriverà il momento in cui vi sarà piano dei rifiuti - che verrà presentato - piano delle cave e piano delle localizzazioni commerciali.
Vanno allora definite le relazioni fra la pianificazione territoriale come serie di indicazioni strategiche sull'uso del territorio, e l'approvazione di questi strumenti; relazioni finora non chiarite.
Uno dei compiti di questa legge è anche definire con chiarezza i rapporti tra pianificazione territoriale, quella di settore e quella socio economica per quanto riguarda le decisioni che hanno valenza territoriale e che quindi devono essere adottate seguendo una procedura - urbanistica - di garanzia per tutti: si adotta lo strumento, lo si pubblica, si possono muovere delle osservazioni - tutti possono farlo cui vi è obbligo di rispondere, e alla fine lo si approva con la certezza di una procedura di pubblicità e di garanzia sulle osservazioni che altrimenti i piani settoriali non hanno. Chi era presente in quest'aula nella scorsa legislatura ricorderà le vicende del piano dei rifiuti: fu bocciato rovinosamente proprio per non aver valutato che una normativa dalla valenza territoriale va posta seguendo le regole della pianificazione territoriale.
Diversamente, determinati Comuni si troverebbero vincolati al territorio senza aver neanche saputo di cosa si tratta.



(Interruzione del Consigliere Marchini)



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Era proprio così. Avevamo detto che quelle aree avevano valenza di variante del Piano regolatore, ma non era stata fatta alcuna pubblicazione nessuno aveva potuto muovere delle osservazioni: queste le ragioni per cui il piano fu bocciato.
Al collega Nerviani faccio presente che ritengo sia stata molto utile l'opposizione, forse dura, che abbiamo operato come Gruppo. Personalmente infatti, sono convinta che il testo di legge che oggi approviamo sia stato radicalmente cambiato nell'impianto e, soprattutto, sia stato arricchito di tutto quanto gli mancava. Credo che nessuno possa aver mai accusato il collega Rivalta o il collega Chiezzi o me - e tanti altri - di praticare un'opposizione preconcetta, senza entrare nel merito dei problemi, non costruttiva. Alcune cose sono state recepite allora, altre vengono recepite oggi; ma credo sarebbero state ugualmente recepite se l'iter della legge fosse arrivato a conclusione.
Relativamente alle osservazioni del collega Gallarini, non credo che si tratti di un'applicazione notarile della legge n. 142/90; mi pare che tutta la disputa sia ridotta - capisco che il collega possa non aver avuto il tempo e la voglia di leggerla attentamente - al fatto se si debba approvare o no la conformità dei piani territoriali provinciali.
Personalmente sono dell'idea che li si debba approvare e sono altrettanto convinta che cambi relativamente poco il fatto che si sia dotati di uno strumento di piano territoriale; sarebbe diverso se tale strumento mancasse: in questo caso, poter bloccare le Province sarebbe forse utile.
Ribadisco che sono per la concorrenza fra enti su questi temi diversamente, sarebbe come se lo Stato ci bloccasse dicendo "Faccio io le linee di pianificazione territoriale: voi non potete fare niente". Non sono d'accordo: chi ha ricevuto determinate competenze è bene che le sviluppi e possa avanzare proprie proposte; non ha senso bloccare per ragioni di competenza. Dialogo e volontà di fare le cose sono la cosa più interessante. Le Province, dopo aver sostenuto per anni la competenza regionale relativamente ai parchi, oggi si sono decise a fare loro proposte. Riceverete in Consiglio - è passata in Giunta ed è già in Commissione - la prima proposta di parco di interesse provinciale sul Lago di Candia. Finalmente la Provincia di Torino ha scelto la strada giusta: la concorrenza, in positivo fra enti su una determinata politica - non la concorrenza, in negativo, del tipo "ti impedisco di fare". Personalmente non ho mai creduto giusto "impedire di fare". Se una Provincia intende dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale è nostro compito approvare una legge per verificarne la conformità con la nostra impostazione - e per fare questo occorre un piano territoriale. Non ha senso impedire alla Provincia di studiare il proprio territorio.



(Interruzioni del Consigliere Marchini)



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Consigliere Marchini, io sono convinta che, caso mai, maNchiamo di volontà di governo del territorio, non siamo certo in eccesso... E nei confronti di chiunque esprima questa volontà è giusto permettere di svolgerla, mediante uno strumento legislativo che ne definisca regole e modalità.
Entrerò nel merito dei piani territoriali comprensoriali, integrati con valenza paesistica, quando discuteremo della pianificazione territoriale.
Ricordo soltanto che il tentativo di unificarli, di giustapporli e di verificarne la congruenza, è stato fatto - mancando uno schema generale erano di difficile confronto. Gli elementi rilevanti e significativi dei piani stessi, disadottati dalla Giunta della legislatura scorsa, sono stati pienamente considerati ed utilizzati nei documenti di pianificazione: avremo modo di parlarne quando li porteremo alla discussione.
Voglio assicurare il collega Chiezzi: non c'è alcuna fretta relativamente al PRG torinese. Dal testo dell'attualmente vigente legge n.
56/77, pur nel caso in cui non approvassimo la legge in discussione, non deriverebbe alcun rischio di non approvazione del Piano regolatore di Torino. Piano regolatore pari a quello di tutti gli altri Comuni. Non c'è alcun dubbio, e l'abbiamo verificato anche legislativamente: non esiste alcun problema giuridico; esiste forse un problema di merito



CHIEZZI Giuseppe

...
si adegua ...



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

...
si adegua: dunque, se non ci sono, non ci sono. Dico comunque al collega Chiezzi che si adeguerà questo qui, prima di essere approvato: stia tranquillo... Dipenderà, ovviamente, dai tempi rispettivi. Per parte mia informo che avremo a tempi molto brevi un documento di linee strategiche di pianificazione per l'Area metropolitana - non per la Città metropolitana: lo farà da se stessa, se verrà mai istituita e che quindi saremo in grado di "acchiappare", sia pure in extremis, il Piano regolatore di Torino almeno sulle scelte strategiche, quelle alle quali si deve adeguare.
Diversamente, si adeguerà comunque: le scelte strategiche dovranno essere adeguate alla pianificazione che cercheremo di darci, coordinata con quella degli altri soggetti operanti sul territorio.
Nessuna preoccupazione, quindi, da quel punto di vista; preoccupazione invece legittima - concordo con il collega - sul fatto che ci si debba proporre di verificare il Piano regolatore di Torino anche dal punto di vista di una pianificazione strategica regionale.
Rilevo, peraltro, che la sola adozione del PTO del Po fa già sì che il Piano regolatore di Torino, almeno per quella parte, sia costretto a confrontarsi.
L'unico modo vero affinché il Piano regolatore di Torino, come di tutti gli altri Comuni, si attui è avere degli strumenti, non quello di non avere una legge, questo non servirebbe assolutamente a nulla.
La mia preoccupazione di avere la legge è quella di poter realizzare la pianificazione territoriale. Non sarebbe realizzabile la pianificazione territoriale con abrogata la legge n. 43 sul rapporto piano territoriale piano di sviluppo inoltre abrogato - dall'abrogazione dei comprensori l'ente di livello interdemio che permette di confrontarsi non direttamente con i 1.200 Comuni, con i quali certamente il confronto, in termini di pianificazione territoriale, non sarebbe fisicamente possibile.
Il collega Miglio dice che non abbiamo scelto di dare in legge una valenza paesistica obbligatoria al piano territoriale - immagino voglia dire imporre che il piano territoriale abbia anche la considerazione paesistica. Effettivamente, è una legge - malgrado quello che pensa il collega Vaglio - pensata per durare nel tempo, poi le maggioranze possono cambiarla, ma maggioranze diverse hanno governato utilizzando leggi buone che le maggioranze precedenti avevano erogato.
Pertanto ritengo che sia sbagliato decidere a priori che il piano paesistico e il piano territoriale debbano essere un tutt'uno. Quando presenterò un piano territoriale lo presenterò anche con valenza paesistica, ritengo però - come molte altre Regione hanno fatto - che sia possibile anche decidere di fare un piano territoriale, un piano paesistico tra di loro coordinati. Quindi non ritengo necessario che nella legge si faccia una scelta, anche perché la legge Galasso esplicitamente lascia le due opzioni. Questa è la ragione per cui non è indicato nella legge, anche se io lo condivido politicamente e quindi lo farò come Assessore; un altro Assessore potrebbe preferire un piano paesistico separato dal piano territoriale e ad esso coordinato, non considero questa una scelta sbagliata, né una scelta da dovere sancire con un divieto di legge.
Credo di avere risposto alla stragrande maggioranza delle osservazioni.
Concludo dicendo che, pur con questo iter complesso, noi oggi riusciamo, se la legge verrà approvata, ad ottenere un risultato interessante e significativo. Tale risultato è innanzitutto quello di portare, di traghettare una legge importante, come la legge n. 56/77, sugli aspetti - trasformarla, arricchirla - che per forza di cose, dati gli anni in cui è stata elaborata, ancor prima che approvata, considerava, ma non completamente, il territorio non solo come una lastra piatta, ma considerava il territorio con tutte le valenze, anche quelle ambientali intese in senso strutturale, anche la qualità dell'aria che non necessariamente è territorialmente definibile, ma che ha rilevanti valenze poi sul governo del territorio.
Quindi integrare una nuova cultura che nel campo della pianificazione è venuta avanti che è di grande importanza e che quindi doveva entrare nel corpo della pianificazione territoriale, definendo i rapporti reciproci.
Precisare, come dicevo prima, meglio i rapporti in fieri, il processo tra pianificazione territoriale generale, di indirizzo strategico e pianificazione settoriale, sveltire i tempi e le procedure che nella legge n. 56/77 erano sempiterni. Mi sono posta il problema se, anche adottando all'inizio di una legislatura un piano territoriale, fosse possibile arrivare alla fine avendolo approvato, con i tempi lunghi e complessi che c'erano nella legge n. 56/77; c'è una semplificazione che pone il rispetto del principio fondamentale del garantire tutti dal poter esprimere le proprie osservazioni e rende più praticabile una procedura di pianificazione territoriale; definisce i rapporti con i nuovi, esistenti enti subregionali; credo che la riforma federale, se si farà - mi auguro si faccia - a maggior ragione dovrà definire un ruolo importante delle Province. Credo che sia proprio la debolezza di un impianto non federale del nostro Stato che crea questa competizione un po' aperta tra Regioni e Province per strapparsi competenze. Il problema è un assetto davvero federalista del nostro Stato in cui alle Regioni - che a poco a poco si sono fatte le ossa e credo possano cominciare anche a proporsi di governare in senso più ampio il loro territorio e la loro popolazione venga davvero riconosciuto quel ruolo di enti di governo complessivo della propria realtà che credo molti di noi pensano debba essere loro riconosciuto.
In quel caso l'avere un ente di livello intermedio - che anche operi su tante altre cose - che operi in materia di pianificazione del territorio soprattutto nel coordinamento importante, per una Regione con 1.200 Comuni della pianificazione territoriale ed urbanistica, mi sembra utile ed indispensabile.
Quindi anche questa parte che può apparire burocratica nasce invece dalla convinzione che per pianificare sul serio occorra avere un rapporto con tutti gli enti che operano su quel territorio e averlo in senso positivo, cioè avendo ognuno definito reciprocamente le proprie relazioni e l'agenda delle cose da fare. Credo che con questa legge riusciremo a fare queste cose e mi propongo di realizzare la maggior parte di queste cose ancora in questa legislatura, non perché pensi che nella prossima legislatura non ci saremo, ma perché come diceva un vecchio adagio "chi ha tempo non aspetti tempo".
Tra poco arriveremo allo scadere dei venticinque anni di esistenza della Regione Piemonte; credo che non sia troppo presto per dotare la Regione Piemonte di uno strumento approvato di pianificazione territoriale quindi cercheremo di lasciarle una piccola dote in questo campo, libero chiunque dopo di noi di migliorarla.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bodrero per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno di non passaggio all'esame dell'articolato.



BODRERO Antonio

Io voto l'ordine del giorno, oltre che per le ottime ragioni riferite dal mio Capogruppo, anche perché questa pianificazione del territorio mi sembra del tutto astratta ed irrealizzabile, anche perché non tiene conto del programma antropico, cioè non ci dice quanti milioni di invasori clandestini, terzomondiali, fondamentalisti islamici compresi, il Piemonte sarà costretto dai tre partiti tradizionali ad ospitare contro le direttive dell'Unione Europea.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. Le parole appena pronunciate dal Consigliere Bodrero, se non sono razzismo, cosa sono? Sull'ordine del giorno che propone di non passare ai voti l'atteggiamento del Gruppo è duplice. Il voto sarà uno solo, ma l'atteggiamento è duplice in questo senso.
Il Gruppo sarebbe tentato di votare a favore del non passaggio all'esame degli articoli per il seguente motivo: l'Assessore ha ricordato che la legge è molto antica. L'Assessore, appena preso possesso delle leve dell'Assessorato, ha accelerato l'esame di questo disegno di legge, ha imposto tempi rapidi in Commissione per la discussione e la votazione, è giunta di corsa in quest'aula con la propria legge, dopodiché un Consigliere di minoranza guarda gli atti, si prepara, legge quanto scritto e contenuto, fa critiche, fa anche l'intervento di carattere generale sul senso di una legge, e come si siede, dopo aver fatto il proprio intervento l'Assessore consegna ai Consiglieri ben undici emendamenti su una legge che avrà undici articoli seri su una ventina di altri articoli tecnici che cambiano alcuni presupposti della legge stessa.
Di fronte ad un atto di questo genere, cioè ad una Giunta che aspetta degli anni, poi corre freneticamente perché sembra che se passa una settimana in più cada il mondo, ed in più appena giunge in aula cambia parte delle carte in tavola, la reazione più naturale sarebbe di dire "allora lasciateci vedere questi undici emendamenti, per cortesia".
Fateceli rimeditare, non in aula, con la fretta che questo comporta e si sospenda l'esame della legge.
Per questo aspetto sarei tentato di votare l'ordine del giorno per quello che produce, cioè per l'ultima riga "non passaggio agli articoli".
Sennonché, le motivazioni che viceversa porta l'ordine del giorno non sono quelle che io ho testè richiamato, ma sono delle motivazioni che non mi sento di condividere, in quanto sono troppo generiche e dirette verso l'accentuazione di un federalismo che appare in termini di uno slogan poco meditato.
Per questo motivo noi non voteremo questo ordine del giorno.



PRESIDENTE

Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'ordine del giorno di non passaggio ai voti presentato dai Consiglieri Vaglio e Marchini e che ha raccolto anche la firma del Consigliere Majorino, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte considerato che il disegno di legge all'esame si sostanzia nell'attuazione della legge n. 142/90 in materia del governo del territorio considerato che la stessa legge n. 142/90 è fortemente segnata da un approccio antiregionalistico, prospettato come potenziamento delle autonomie, tendente a bloccare ogni evoluzione in termini federalistici dello Stato ritenuta la necessità che il Parlamento nazionale realizzi a breve una profonda riforma dello Stato in termini federalistici e di forte rilancio dell'istituto regionale delibera il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n.
103".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 9 voti favorevoli e 28 contrari.
Procediamo quindi con l'esame dell'articolato.
ART. 1 1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al punto b), sopprimere le parole "e la Città metropolitana".
2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al punto b), prima delle parole "la Città metropolitana", aggiungere le parole "ove istituita".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Forse qualche collega poteva non essere presente questa mattina all'illustrazione. Il primo emendamento è molto semplice.
La Città metropolitana non è una previsione obbligatoria per legge stiamo ancora discutendo sull'opportunità o meno di istituirla. Mi pare che inserire in una legge approvata oggi questa previsione, equivalga a decidere di istituire la Città metropolitana. Se è così, e se c'è una maggioranza che in tal senso si esprime, è giusto inserirla in legge, ma se non è così - e non mi pare che sia così sulla base degli atti e dei lavori di Commissione - mi sembra che sia necessario non inserire quanto non è stato deciso di fare.
Questo non è un problema da poco, è meglio che lo affrontiamo in termini aperti ed espliciti.
Mi disturba far finta di niente, lasciare che la cosa rimanga scritta quando invece ha un significato politico chiaro. Se noi prevediamo la Città metropolitana vuol dire che c'è un'intenzione di questo Consiglio di istituirla: se è così prego i colleghi di tutti i Gruppi di chiarire questo fatto al Consiglio, più che al sottoscritto, con un'affermazione solenne in cui si dica che la maggioranza di questo Consiglio regionale intende istituire la Città metropolitana.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

L'emendamento n. 1) non è accolto. L'emendamento, che chiede di sopprimere le parole "e la Città metropolitana", toglie carattere di generalità ad una legge che si approva con in vigore la legge n. 142/90 che prevede la possibilità di istituzione della Città metropolitana. Dato che le leggi devono avere carattere generale non devono esprimere ciò che desideriamo, ma esprimere come si norma un fatto che è previsto come potenziale da una legge. E' giusto quindi che resti.
L'emendamento n. 2) del collega Chiezzi, che è del tutto ragionevole, è però già contenuto nel testo del disegno di legge all'art. 4, comma settimo, dove si dice che "le previsioni e le normative di cui alla presente legge concernenti il piano territoriale metropolitano si applicano a far tempo dall'individuazione dell'Area e dall'istituzione dell'autorità della Città metropolitana". Il che significa, ovviamente, che se non è istituita la Città metropolitana, non si applicano.
Non sono quindi accolti entrambi gli emendamenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per la dichiarazione di voto, magari su entrambi gli emendamenti.



CHIEZZI Giuseppe

No, facciamone uno per volta. Sono gli unici emendamenti che presento perché sono fondamentali. Almeno posso dire di essere preso in giro. Me ne accorgo. Lo accetto, perché esiste anche questo in politica, essere presi in giro.
Dato che non esiste nessun obbligo di legge sulla Città metropolitana possono essere approvate due leggi in cui si preveda o non si preveda questo termine. Propongo una legge in cui non lo si preveda. Quindi non è che non si possa non prevederlo: se volete prevederlo non potete farlo senza un dibattito che chiarisca la scelta del Consiglio regionale. Questa è una vostra volontà, non so se di maggioranza, se di gruppo, se di partito, se di Assessorato, ma è una scelta politica discrezionale.
Riconfermo quindi l'emendamento e parlerò ancora sul secondo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento n. 1) presentato dal Consigliere Chiezzi, non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astensioni.
L'emendamento n. 2) presentato dal Consigliere Chiezzi la Giunta ha già detto che non lo accoglie.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Con questo emendamento si richiama nel dettaglio la possibilità aperta dalla legge n. 142/90 di istituire la Città metropolitana. L'Assessore ha detto che respinge anche questo emendamento perché è già contenuto. Non è vero, colleghi, perché se fosse già contenuto, come dice l'Assessore, al comma settimo dell'art. 4, il comma settimo non sarebbe scritto come sto per leggervi: "Le previsioni e le normative di cui alla presente legge concernenti il piano territoriale metropolitano si applicano a far tempo dall'individuazione dell'Area e dall'istituzione della Città metropolitana". Questo è il testo dell'articolo. In questo testo, se la volontà fosse quella di recepire unicamente una possibilità di istituirlo occorrerebbe aggiungere - lo faccia l'Assessore - un aggettivo e quindi scrivere: "a far tempo dalla 'eventuale' individuazione e dalla 'eventuale' istituzione" e non dalla individuazione e dalla istituzione, se fosse vero quello che l'Assessore ha detto. E se fosse vero questo, oltre ad esserci "eventuale" nel comma che vedremo, ci sarebbe anche scritto "ove istituito".
La politica è bella quando ci si scontra, non quando si sguscia. Qui volete fare - se non scrivete queste cose - una scelta strumentale di una decisione surrettizia che voi volete far passare senza dibattito, senza confronto, in barba a tutte le consultazioni che abbiamo fatto con la Commissione per gli adempimenti della legge n. 142/90, compresa quella con il Comune di Torino, e sapete benissimo cosa è venuto a dire il Sindaco di Torino in quella occasione. Ha aperto dubbi serissimi ed espresso contrarietà all'istituzione della Città metropolitana, ma noi oggi - belli belli senza un dibattito, facendo il "gioco delle tre carte" infiliamo in una legge la Città metropolitana! Si scriva "ove istituita" come dice la legge n. 142/90; perché vi rifiutate di fare un atto che è scritto nella legge n. 142/90, che dice "si può fare"? Scriviamo nella legge "ove si faccia sarà così". Perché rifiutate questo?



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.



MIGLIO Mario

Come Gruppo noi riteniamo che l'emendamento proposto dal Consigliere Chiezzi abbia tuttora il suo valore, nel senso che non può essere ricompreso in quanto contenuto nel comma settimo dell'art. 4. Svilupper brevemente il ragionamento.
Sappiamo tutti che la legge n. 142/90 introduceva l'obbligo per le Regioni di individuare i confini dell'Area metropolitana, primo adempimento per poi procedere all'istituzione della Città metropolitana.
L'elemento che allora ci divideva era quello della configurazione territoriale dell'Area metropolitana: per alcuni Gruppi, tra cui il nostro doveva corrispondere interamente al territorio della Provincia di Torino secondo altri Consiglieri invece doveva essere circoscritta ai 33 Comuni limitrofi alla città di Torino.
Sappiamo altresì che per la promulgazione di altra legge nazionale si è passati da questo obbligo alla facoltà, da parte delle Regioni, di delimitare e quindi di avviare le procedure per l'istituzione dell'Area e della Città metropolitana. Di fronte alla situazione iniziale aveva ragione d'essere l'inserimento, in una legge di questo tipo, del riferimento alla Città metropolitana, perché sussistendo l'obbligo di istituirla tale soggetto aveva tutto il diritto di esercitare l'attività di pianificazione territoriale e quindi sarebbe stato inopportuno non indicare, anzitempo, le competenze che gli erano attribuite.
Oggi però la situazione è diversa, nel senso che non sappiamo ancora, a seguito del ragionamento che si sta facendo nella Commissione per gli adempimenti istituzionali della legge n. 142/90 e anche in riferimento alle memorie che sono state presentate in questi giorni dai soggetti che abbiamo consultato, quale sarà la decisione del Consiglio regionale sull'istituzione o meno dell'Area metropolitana.
Detto questo, il contenuto del comma settimo non risolve a nostro avviso il problema perché per l'appunto non introduce quella parola chiave che dà facoltà di istituire o meno l'Area metropolitana, ovvero non lega la redazione ed approvazione di un piano territoriale metropolitano al requisito necessario che la Regione proceda all'istituzione di questo nuovo soggetto amministrativo.
Il contenuto di questo comma in verità si limita, come è ovvio, a precisare che un piano territoriale metropolitano potrà essere redatto solo nel momento in cui si andrà ad istituire il soggetto che ha l'autorità per redigere il piano stesso. Quindi è, se volete, una precisazione scontata viceversa credo che nessuno potrebbe accettare una situazione in cui mancando la Città metropolitana, un altro soggetto, cioè la Regione o la Provincia di Torino, possa sostituirsi a questa per andare a redigere un piano che è di competenza di un altro soggetto.
Secondo noi questo comma non risolve il problema perché si limita a precisare qualcosa che dovrebbe essere dato per scontato, patrimonio acquisito per tutti i Consiglieri e tanto più per le Amministrazioni.
Viceversa la questione è proprio quella di lasciare aperti gli spazi del confronto, precisando, come richiesto dal Consigliere Chiezzi, con l'introduzione per tramite di un emendamento di due parole, che - appunto la Città metropolitana può diventare un soggetto in grado di attuare i contenuti della legge n. 142/90, cioè un soggetto in grado di poter svolgere attività di pianificazione territoriale, solo nel momento in cui si decide di istituirla.
Credo che l'introduzione di queste due parole nulla tolga alla validità ovviamente secondo la posizione che viene portata in questa sede dalla Giunta regionale - dei contenuti di questo disegno di legge. Semmai si favorisce, in una certa misura, il proseguire di un confronto che a tuttora ci vede, seppur su posizioni differenziate, aperti ad individuare quali eventuali possibilità esistono di trovare strade diverse al fine di considerare le sollecitazioni culturali e normative che dalla legge n.
142/90 provengono, senza per forza creare tale nuovo soggetto amministrativo.
Il nostro invito, rivolto all'Assessore, è di valutare ancora la validità di questa particolare definizione normativa perché riteniamo che il richiamo, indicato in norma dall'Assessore stesso, ai contenuti del comma settimo dell'art. 4 non riesca a dare una risposta piena al problema da noi condiviso, sollevato dal Consigliere Chiezzi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Sono favorevole all'emendamento così come lo sono stato al precedente emendamento. Ricordo all'Assessore che nel replicare ad uno degli intervenuti aveva parlato in generale, relativamente all'impianto di questo disegno di legge, di corretta tecnica legislativa. Qui è proprio la tecnica legislativa che (con riferimento a queste espressioni: Città metropolitana Area metropolitana, Piani territoriali metropolitani) viene vulnerata e scalfita perché qui si fa, sotto il profilo strettamente giuridico istituzionale della tecnica legislativa, una specie di futurismo giuridico istituzionale perché si introduce, fra i soggetti della pianificazione del territorio, fra gli strumenti e nell'elenco dei piani territoriali all'interno del processo di pianificazione, un qualche cosa, un istituto che non esiste. Perciò, a parte ogni altra più approfondita considerazione (più politica che giuridico-istituzionale) che è stata fatta, mi pare che sia questo un motivo di per sè assorbente di non possibilità legislativa di riferirsi, in una normativa, in un complesso di norme, ad un'entità che in questo momento non esiste, eventualmente smorzandola con l'"eventuale" "nella ipotesi di", cioè dandola come ipotetica. Questo emendamento forse potrebbe essere corretto nella maniera che hanno detto Chiezzi e Miglio; ma ci sono altre parti dove mi pare veramente assurdo, sotto il profilo della tecnica legislativa, parlare di un'entità che in questo momento è futura, è incerta. Mi pare che sia un dato oggettivo in quanto in questo momento non sappiamo se e quando la Città metropolitana entrerà nell'ordinamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Capisco le ragioni dei collegh non solo di tecnica legislativa, ma di merito. Ritengo però che fra i soggetti della pianificazione del territorio la terminologia "ove istituita", quando la Città metropolitana poi fosse istituita, creerebbe lo stesso problema (dopo l'istituzione) che si pone oggi del dire "Dov'è la Città metropolitana"? Devo dire che sull'altro emendamento sarei formalmente contraria perché ritengo che il dibattito sull'istituzione della Città metropolitana non possa essere fatto in questa sede e sarebbe sbagliato chiuderlo. Il Consiglio regionale stesso non ha deciso al momento, per quanto mi consta, di chiuderlo, ha deciso di approfondire la questione, di non delimitare. Inoltre la non delimitazione da parte del Consiglio regionale non significa che non possa essere istituita, significa solo che la delimitazione sarebbe eventualmente decisa con legge del Governo.
Devo dire tuttavia che proprio per non ragionare in un atteggiamento muro contro muro, che non è in alcun modo né l'obiettivo mio né di questa Giunta, continuo a ritenere che il comma settimo sia sufficiente perch dice "a far tempo dal momento in cui è istituita". Se non è istituita ovviamente, a maggior ragione non si applicano. Comunque, non credo che nulla osti, anzi credo che per certi versi ci può essere una sorta di chiarimento e di rimando al comma dell'art. 4. Capisco bene che sia una questione ancora aperta questo "ove è istituita". Nel caso fosse istituita potrà apparire un po' anacronistico, così come potrà apparire anacronistico, se non la istituiremo, il fatto che la si citi. Siamo d'altronde in una situazione di incertezza, è importante normare un'opportunità che il Consiglio regionale ha per il momento espresso, con due leggi giacenti e non ritirate, e che ha intenzione di realizzare.
Quindi, se la Presidente mi permette, accoglierei l'emendamento, invitando anche i colleghi della maggioranza a votarlo.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 2), che poniamo adesso in votazione, viene accolto dalla Giunta.



PICCHIONI Rolando

Presidente, è giuridicamente corretto mettere una formula istitutiva al condizionale?



PRESIDENTE

Ci sono altri esempi. Si può accogliere. La Giunta accoglie l'emendamento Chiezzi, che è percorribile, perché ce ne sono molti anche in altre leggi. Ci sono riferimenti a normative in itinere, anche in altri provvedimenti, per esempio nella sanità; ricordo che ci sono dei riferimenti anche ad eventuali condizioni accolte in futuro da normative in corso e in via di modificazione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 30 voti favorevoli e 6 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 1, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 29 voti contrari 5 astensioni 1.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Dò atto della ragionevolezza assunta dall'Assessore nonostante un aspro scambio, ma sempre nei limiti di un confronto anche acceso, che per quanto mi riguarda senz'altro rasserena la situazione. Permangono però elementi Assessore, di critica che in questo clima rasserenato in ogni caso voglio sollevare.
Trovo che questo articolo abbia degli elementi di incertezza.
Nella lettera a) si dice: "il piano territoriale regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio".
La prima critica è nella contraddizione che viene esplicitata tra la considerazione del territorio regionale e, subito dopo, la dizione "anche per parti".
Trovo che questo sia un modo anomalo di normare un'attività. Se dite che considera il territorio regionale si tratterà del piano territoriale regionale; se non è così, se viaggia per parti, piuttosto, Assessore, non scriviamo niente. Perché si scrive "Il piano considera la Regione", ma poi non la considera, dicendo "anche per parti"? Il piano territoriale regionale è una cosa, non è un sub-piano (sto parlando della lettera a); il piano territoriale regionale è fatto sull'intera Regione: qui si dice "o no". Non si può dire "per parti".
Dato che gli strumenti subregionali sono nella lettera c), propongo di lasciare aperta la strada della chiarezza; questa contraddizione la si pu risolvere togliendo "considera il territorio regionale anche per parti" e facendo rimanere una dizione asciutta del tipo "A livello regionale il piano territoriale regionale formato dalla Regione esplica e ordina indirizzi di pianificazione del territorio". E' il piano territoriale regionale; "per parti", lo vediamo dopo.
Comunque, come ho già detto, Assessore Bresso, non inondo con cento emendamenti i miei ragionamenti: li faccio; se la Giunta li ritiene meritevoli, concordiamo l'emendamento, altrimenti rimarrà a verbale.
Nel punto b) la critica è che introduciamo una dizione che nella legge n. 142/90 non esiste. La legge n. 142/90 è una legge rispetto alla quale io sono stato un precursore nel denunciarne limiti e bassezze, tuttavia è in vigore; potrà piacere o meno, ma le Province - dice la legge n. 142/90 fanno i piani territoriali di coordinamento.
Ripeto: questa dizione può non piacere; la si può interpretare in mille modi; potete dire tutto quello che credete, ma le Province non fanno i piani territoriali provinciali. Nella confusione già esistente dei "bla bla" legislativi, teniamoci i "bla bla" consolidati: non inventiamone sempre di nuovi.
Se volete citare il livello provinciale, dite: "Le Province predispongono il piano territoriale di coordinamento".
Sempre nel punto b), quando spiegate questo piano territoriale - che voi chiamate provinciale, io sostengo riscriviamo quello che c'è sulla legge n. 142/90 - perché usate una descrizione sintetica del contenuto del piano provinciale diversa da quella della legge n. 142/90? Sono descrizioni generiche, che si prestano ad ogni tipo di interpretazione. Essendo del tutto generiche, non servono a nulla: diciamocelo pure.
Voi dite che "questi piani delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale".
Io vi suggerisco di fare riferimento a quello che c'è sulla legge n.
142/90, dove si dice che questo piano territoriale determina indirizzi generali di assetto del territorio. Questi piani determinano indirizzi generali di assetto del territorio: è scritto sulla legge n. 142/90. E' una descrizione generica come l'altra, serve a niente come l'altra, ma almeno non andiamo nella ridondanza delle definizioni astratte che, dovendo essere applicate una concatenata all'altra, secondo me aprono ancora di più logiche di interpretazioni le più divaricanti.
Sarebbe meglio limitare questi termini generali a quelli esistenti anche se non sono il meglio. Se voleste definire meglio, si potrebbe addirittura riprendere le lettere dalla a) alla d) contenute nell'art. 15 della legge n. 142/90, ma in questo punto non ritengo utile farlo. Questa era la seconda osservazione.
Terza osservazione al punto c).
Qui, caro Assessore, abbiamo la fiera delle parole, il bazar dei piani siamo da capo: è uno dei nodi che rimangono insoluti. Si dice che a livello subregionale possiamo fare cose più piccole: piani, progetti territoriali e piani paesistici. Cosa siano gli uni o cosa siano gli altri è difficile comprenderlo, e ciò si vede anche dopo.
Al punto c), il Progetto Territoriale Operativo viene definito come un progetto che considera aree aventi specifico interesse economico-ambientale o naturalistico oppure interessate da politiche complesse.
Lasciando stare quest'ultima definizione, si dice che deve avere questi interessi, che sono onnivori; con un'accentuazione ambientale, si giunge a dire: "Posso fare un PTO naturalistico".
Inoltre, descriviamo i piani paesistici, che non si distinguono da questi ultimi o comunque possono essere la stessa cosa, perché si dice "I piani paesistici considerano anch'essi, particolari ambiti territoriali (come gli altri), aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico".
Trovo che queste due dizioni calpestino lo stesso terreno, e ciò è fonte di confusione.
Anche a tale proposito, la critica è questa; l'eventuale emendamento deve avere almeno un "incipit" negli occhi dell'Assessore che, viceversa non mi danno quella luce.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Intervengo soltanto per dire che la Regione Piemonte, sulla questione del piano territoriale "di coordinamento" (tra virgolette), si è già espressa quando, nel 1977, approvò una legge, discussa lungamente con i migliori giuristi ed urbanisti di quel momento. All'epoca, ritenne di non accettare la dizione del 1942, dando al piano territoriale un contenuto più ampio di quello del semplice coordinamento dei Piani regolatori comunali.
Una dizione è stata scelta; si può essere d'accordo o meno, ma ritornare oggi ad introdurre nella legislazione regionale una dizione vecchia, di formulazione e di contenuto come quella che esprime la legge del 1942, mi sembra davvero abnorme. Per cui chiedo davvero di non introdurre la parola coordinamento, di nuovo, dopo che l'abbiamo tolta diciassette anni fa.
Sull'altra questione - piani naturalistici, piani ambientali, piani paesistici - ammetto anch'io che, nel corso degli anni, introdotte dalle leggi nazionali, si è andati a definizioni varie, le quali esprimono dei contenuti che si sovrappongono, ma senza essere coincidenti. E' chiaro pur nella sovrapposizione dei vari dati, che per piano naturalistico si intende cosa diversa da piano paesaggistico, e che il piano ambientale è cosa diversa dal piano naturalistico e dal piano paesaggistico; credo infatti che le leggi che hanno introdotto il piano ambientale intendano una questione assai più ampia degli aspetti puramente naturalistici e paesaggistici.
Non intendo addentrarmi in un recupero filologico delle nostre dizioni: accettiamo quanto introdotto dalla legislazione nazionale, in qualche misura specchio del dibattito esistente nel nostro Paese attorno alle questioni di pianificazione, ambientale in termini più generali naturalistica in senso più stretto - aspetti prevalentemente biologici - e paesaggistica, con chiaro riferimento alla legge del 1939, con contenuti di tipo specifico e particolare.
Chiedo dunque di lasciare le cose come stanno.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTICELLI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Intervengo per porre alla Giunta, immediatamente, la questione - non ancora cruciale, ma che forse andrebbe affrontata relativa al fatto che il piano territoriale operativo non è pura specificazione, ma cosa profondamente diversa. Leggendo i vari articoli che si occupano del piano operativo, la particolare caratteristica di analisi di un territorio sia pure parcellizzato e specifico, è in relazione, in funzione dell'operatività, conseguenza dell'adozione del piano, conseguente ad un progetto. Infatti, in qualche articolo è indicato: "o su aree o su progetti indicati dal piano territoriale".
Pregherei l'Assessore di voler considerare questa mia preoccupazione e di immaginare se, alla fine di uno di questi articoli, non sia il caso di introdurre un qualche elemento che riproponga questa caratteristica del piano territoriale operativo che - ripeto - secondo la ragione per la quale è stato introdotto nella nostra cultura, non è prima dell'idea, ma dopo.
Non vorrei che se questo non fosse precisato si immaginasse solamente un livello di specificazione di gerarchia e che proliferassero piani territoriali senza che a monte degli stessi sia emersa un'esigenza, un'idea e le risorse finanziarie che ne giustifichino l'approfondimento e la specificazione a livello di piano territoriale operativo.
Suggerisco dunque che in qualche articolo questo elemento di attenzione venga riproposto.



PRESIDENTE

Informo il Consiglio che l'Assessore propone di riprendere l'argomento in articoli successivi.



RIVALTA Luigi

Basta togliere un "no"...; "per l'attuazione di progetti o politiche complesse..." non c'è bisogno del "no".



PRESIDENTE

Lei, in sostanza, propone un emendamento.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Lo vedremo dopo, quando arriveremo all'articolo che specifica il Progetto Territoriale Operativo; questo perché le ragioni per cui si addiviene ad un Progetto Territoriale Operativo sono, in effetti, assai complesse. Ognuna di queste, se togliamo "no", rischia di dover essere congiuntamente, rispettata.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 2 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 21 voti contrari 10 astensioni 2.
L'art. 2 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame dell'articolato.
ART. 3 Chiede di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

L'art. 3 è puramente un adeguamento materiale e tecnico; non c'è motivo di votare contro.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 3 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 27 voti contrari 7.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 Chiede di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente.
Sei degli otto commi di cui si compone l'art. 4, grosso modo o riscrivono quanto c'è già o quanto c'era. Si tratta quindi di un articolo privo di particolare interesse, se non per gli aspetti inattuati; ad esempio, nel primo comma si cita - come già citato nella legge n. 56/77 "il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale": siamo sempre lì, ad aspettarlo... E' una vergogna; lo ha scritto lo Stato, nel 1976 lo abbiamo scritto noi, lo riscriviamo adesso: fa parte di quella delusione delle cose che stanno dietro alle parola scritte, che ha portato il mio Gruppo ad esprimere grande scetticismo verso questa operazione legislativa e grande interesse per eventuali atti concreti. Gli unici innesti di novità sono quelli relativi al territorio metropolitano - innesto dovuto per legge - e, forse, quello della predisposizione dei piani di bacino. Per il resto si tratta di cose già viste.
Come dichiarazione di voto, ci asterremo.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 4 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 20 voti contrari 4 astensioni 8.
L'art. 4 è approvato.
ART. 5 3) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma primo, prima riga, dopo le parole "Il piano territoriale regionale", aggiungere il seguente periodo ", in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte - contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti -,".
4) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma primo, aggiungere in calce al comma, dopo le parole "Consiglio regionale", il seguente testo "aventi rilevanza territoriale".
5) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma quarto, punto c), inserire, prima delle parole "le reti infrastrutturali", il testo "i criteri localizzativi per".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Come sapete, due settimane fa abbiamo approvato il disegno di legge sulla programmazione economica che modifica le normative; nel momento in cui la Commissione ha licenziato il disegno di legge sulla pianificazione territoriale non era conosciuto. Pertanto questi emendamenti, concordati con l'Assessore Ferraris, che era il propositore di quel disegno di legge recepiscono la necessità di coordinamento fra strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione economica. In particolare, l'emendamento al comma primo aggiunge la dizione: "in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte - contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti -", quindi coordina i due strumenti.
Il secondo emendamento aggiunge in calce, sempre a questo primo comma direttive ed atti programmatici, comunque formulati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale e nessuno pretende, ovviamente in sede di pianificazione territoriale, di coordinare programmi e progetti regionali di settore, se non hanno valenza di tipo territoriale. Ci sembrava ovvio, ma ci è stato chiesto di precisarlo ed è opportuno farlo il piano territoriale non definisce le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature, gli impianti produttivi di interesse regionale in toto, ma ne definisce i criteri localizzativi. Cioè non definisce tutti gli aspetti tecnici che invece politiche di questo genere devono avere e che sono di competenza dei piani di settore o di altri provvedimenti, delibere o quant'altro.
Quindi in sostanza adegua l'esistenza della programmazione economica e precisa alcuni aspetti che sembravano ovvii alla Commissione, alla Giunta ma che è probabilmente opportuno precisare per evitare equivoci rispetto al ruolo.
Si tratta semplicemente di un chiarimento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Il mio sarà un intervento sull'articolo e sugli emendamenti. In questo articolo si parla di piano territoriale, ma non si dice di che tipo e di che livello.
Il primo comma è chiaro: "Piano territoriale regionale", il secondo comma "Piano territoriale provinciale" pure, mentre al terzo comma mi sorgono dei dubbi: "per l'attuazione delle politiche individuate, il piano territoriale", ma quale si intende, quello regionale o quello provinciale o tutti e due? E così pure nel comma quarto, anche se il fatto che tutti e due facciano le stesse sarà una di quelle perle che creerà.., del bene, diciamo così. Nello stesso modo si prosegue per il comma quinto e per il comma sesto, o piani territoriali ve ne sono tanti, e allora si definisca cosa faccia ciascun piano, oppure ve ne è uno solo, ma allora non capisco il perché ve ne sono due.
Quindi questo è un elemento di confusione, mi sembra strano che valgano le stesse norme per il piano territoriale regionale e per quel piano territoriale che vi ostinate a chiamare provinciale, mentre dovete chiamare di coordinamento, vi piaccia o non vi piaccia, perché così è scritto nella legge nazionale che voi dovete osservare. Le Province fanno il piano territoriale di coordinamento, se voi non volete farlo, inventate cose diverse, però la legge dice questo, non osservate la legge, va bene, siamo in un'assemblea legislativa. Però, Assessore Bresso, non capisco a cosa si riferiscano queste norme, vorrei un chiarimento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 4).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni.
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Intervengo per rispondere al collega Chiezzi.
In effetti la scelta di operare in modifica della legge n. 56/77 per qualche verso ingabbia un po' l'articolo, però la differenziazione dei contenuti (che non è tematica ma di impostazione) è nei primi due commi: il piano territoriale regionale definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio, ecc.; il piano territoriale provinciale e il piano territoriale metropolitano in conformità configurano l'assetto del territorio, considerando la pianificazione come esistente, e coordinano le politiche, ecc. Quindi è l'aspetto di coordinamento della pianificazione che peraltro recepisce l'idea del piano territoriale di coordinamento negandola dal punto di vista terminologico perché c'era stata una scelta della pianificazione territoriale della Regione Piemonte di non chiamarsi di coordinamento neanche a livelli comprensoriali; però recepisce il concetto di coordinamento. Coordinando, per forza di cose deve poi tener conto di tutti gli aspetti, perché un piano urbanistico tiene anche conto di queste questioni. La differenziazione fra i due strumenti è fatta nei primi due commi; quando dicesi piano territoriale si intende in generale piano territoriale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Il problema è semplicissimo e non mi sembra che l'Assessore voglia recepirlo. E' un dubbio che può sussistere in chi applica la legge, se si riferisca o meno ad entrambe i piani.
Si può benissimo esplicitare il "piano territoriale regionale" e il "piano territoriale provinciale". Perché non lo esplicitate e togliete il dubbio anche a chi ce l'ha? E' questo che dico. Forse vale la pena perdere un minuto, non è una questione politica questa. E' solo questione di chiarire.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Vedi, Chiezzi, tu non c'eri quando si è chiusa la Commissione, quindi non si è fatta la seconda lettura. Questioni di questo tipo, proprio perch stiamo operando in modifica della legge n. 56/77, sono complesse da modificare. La legge n. 56/77 parla sempre di piano territoriale. Lo diciamo qui e poi non lo diciamo altrove? Il problema si ricreerebbe altrove.
Si può accogliere il plurale.
Noi approviamo il coordinato, che addirittura abbiamo stilato in modo che non scompaia totalmente dentro la legge n. 56/77. Non posso accogliere questo emendamento. Capisco le ragioni di perplessità, ma questo trascinerebbe con sè una serie di emendamenti non fattibili in aula. Sono questioni che sono state lungamente discusse in Commissione e che lì dovevano propriamente essere poste. A mio avviso, in aula non è possibile perché si correrebbe il rischio di trascinare dietro una catena di emendamenti.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 5 così emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 21 voti contrari 10 astensioni 1.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 6) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma secondo, sostituire "1:100.000" con "1:250.000".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Si sostituisce "1:100.000", che era previsto nella legge n. 56/77, con "1:250.000". Sta nella logica di un piano regionale che diventa un piano regionale di indirizzi e non un piano regionale di accorpamento dei piani urbanistici come pensava di dover fare Astengo.
La logica è quella di una scelta di un piano territoriale leggero e quindi di una cartografia adeguata ad un piano territoriale leggero con la possibilità di approfondimenti a scala territoriale inferiore.
Oggi operiamo ovunque per la pianificazione territoriale di scala regionale su 250.000, quindi da questo punto di vista confesso che è stata una svista. Nel processo di modifica della legge n. 56/77 c'era una svista ed è stata corretta. Però è così che viene avviato tutto il processo di pianificazione territoriale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 6).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 6, così emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 21 voti contrari 5 astensioni 5.
L'art. 6 è approvato.
ART. 7 7) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma primo, sostituire "La Giunta regionale formula con propria deliberazione, e trasmette alle Province ed alla Città metropolitana, la proposta di piano territoriale regionale. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta predetta" con "La Giunta regionale, sentite le Province e la Città metropolitana, adotta il piano territoriale regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni".
8) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma primo, penultima riga, sostituire "all'adozione del piano" con "alla predisposizione degli elaborati definitivi".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

L'assenza di seconda lettura ci ha fatto trascurare il fatto che la Giunta regionale formula con propria deliberazione e adotta quindi successivamente il piano territoriale; non è compatibile con la necessità di una pubblicazione formale per le osservazioni.
Quindi le osservazioni sarebbero fatte ad un provvedimento che non è stato adottato dalla Giunta e che quindi non è formalizzato. Questo perch nella versione precedente c'era un passaggio aggiuntivo che è stato tolto in un processo di semplificazione. In seconda lettura avremmo dovuto notare questo errore e non lo abbiamo fatto.
Ce ne siamo accorti nella rilettura effettuata in Assessorato: al posto della dizione "formula", proponiamo "La Giunta regionale" - sentite le Province, per assicurare il coordinamento previsto dalla legge n. 142/90 ancora vigente, e la Città metropolitana naturalmente se c'è - "adotta" il piano territoriale regionale e lo trasmette.
A quel punto, essendo l'adozione nella prima fase, sempre nel comma primo alla penultima riga, si sostituisce il termine "all'adozione del piano" con "alla predisposizione degli elaborati" nel senso che il piano era già adottato e quindi si tratta solo più della predisposizione degli elaborati definitivi. Ovvero l'adozione spostata all'inizio del processo dopo aver sentito le Province.



PRESIDENTE

In merito all'emendamento n. 7) ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Desidero avere dei chiarimenti sulla norma: "sentite le Province". Cosa vuol dire? A cosa si fa riferimento come procedura e come soggetto istituzionale? Per "Province" si intende la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale? E la Città metropolitana è la Giunta o il Consiglio metropolitano?



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Dipende dallo Statuto di questi enti; si usa la stessa formula per le Regioni: "sentite le Regioni".



CHIEZZI Giuseppe

No, nel caso delle Regioni vuol dire il Consiglio regionale, per prassi consolidata. Mentre "sentite le Province" scritto in questa legge o ha un senso compiuto (non so se esiste già, non conosco) o se non ha un senso già compiuto sicuramente bisognerebbe farlo intendere in legge a mio parere e non demandare alle Province cosa vuol dire. Siamo noi che decidiamo in cosa consista il sentir la Provincia, non è la Provincia che decide in cosa consista il fatto che la Regione la senta. O esiste già da qualche legge (me lo dite e va bene), se non esiste chiedo che sia introdotto.
Rimane poi il buco nero dei Comuni. Questa è una cosa che rimane nel fatto che questi provvedimenti scavalcano tutti i Comuni in ogni aspetto anche in quello cogente sulla disciplina urbanistica ove dichiarato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, mi consenta di solidarizzare con il collega Chiezzi.
Non dobbiamo dimenticare che questa legge ha avuto una gestione alla "stop and-go" un po' anomala, nel senso che eravamo tutti convinti che ci fossero dei tempi che poi si sono ristretti. Faccio anche presente che qui non sono in gioco solo questioni di natura politica, cioè gli orientamenti di ognuno di noi, ma il problema di mettere in pista un meccanismo che dovrà poi confrontarsi con cittadini, organizzazioni ed enti locali, quindi deve essere formato anche in termini tali che consenta poi il governo di questi processi e che non ci faccia cadere in trentadue trappole.
Svolgo pertanto un paio di riflessioni che spero l'Assessore vorrà considerare, in particolare l'ultima che è un contributo di natura procedurale e non di natura politica.
Caro Chiezzi, quando si dice "sentite le Province" rientra dalla finestra quello che Rivalta vuole espellere: che quelli non sono piani di governo regionale, bensì la raccolta delle proposte provinciali, come è nella filosofia della legge n. 142/90, che non riconosce più una priorità in capo alla Regione della gestione del territorio, ma la trasferisce alla Provincia. Quindi l'elaborazione del piano territoriale parte dall'input provinciale attraverso i "sentite".
Il nostro ordine del giorno, colleghi, poneva questa questione, cioè a chi competa il "la", chi dà il "la" della pianificazione territoriale, chi è che indica i progetti, le linee strategiche: è la Regione? No, è la Regione sentite le Province! Quindi sono le Province le prime che devono dare l'input di quella che sarà la natura del piano territoriale. Questo è un dato storico al quale non si riesce a sfuggire se non si supera la legge n. 142/90. Poi possiamo fare delle formulazioni in cui cerchiamo di superare il coordinamento e andiamo - e io sarei d'accordissimo - ad uno strumento di governo e di programmazione vero, che sicuramente riconosce il contributo delle Province, ma rivendica la priorità della Regione in termini di scelta delle linee di fondo.
L'articolato è correttissimo (intendo quello proposto dalla collega Bresso a nome della Giunta) perché realisticamente prendo atto che la procedura deve essere quella coerente alla filosofia della lettera della legge n. 142/90, che individua le Province come primi soggetti portatori della proposta, a valle della quale c'è il coordinamento, a valle della quale c'è un piano territoriale provinciale e a valle della quale c'è il piano territoriale di elaborazione ai diversi livelli.
Questa è la considerazione politica.
Invece il contributo che vorrei dare alla Giunta è sul fatto che mi sembra giusto individuare il momento di adozione come l'avvio della fase di consultazione e quindi di elaborazione dialettica del piano. Mi pare che sia meno coerente il momento, molto debole, che viene suggerito con l'emendamento a chiusura dell'art. 7 con la predisposizione degli elaborati definitivi. Se mi consente, Assessore, questo oltretutto non solo è debole concettualmente, ma è del tutto in contraddizione con il contenuto dell'ultima parte dell'articolo stesso (e io qui sono per alleggerire) che immagina - e lo si dice per ben due volte - un pronunciamento della Giunta su tutti i contributi che sono pervenuti. "Assume le determinazioni al riguardo" vuol dire che la Giunta si pronuncia, cosa che io suggerisco che non faccia. Se noi immaginiamo che la Giunta regionale debba fare atti amministrativi o comunque atti di ricognizioni di giudizio rispetto ai contributi elencati sopra, apriamo uno spazio di ipotetica conflittualità da parte dei terzi che potranno sempre impugnare i nostri atti, sostenendo la non congruità delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale nei confronti degli elementi di contributo che ci pervengono dall'esterno. Non si può immaginare che ci sia una serie di atti in cui la Giunta regionale prende posizione rispetto ai contributi. Letteralmente vuol dire questo c'è un'elencazione degli atti che vengono trasmessi alla Giunta e rispetto a questo si ipotizza che la Giunta determini al riguardo; determinare vuol dire assumere degli atti formali, secondo me bisogna andare ad un unico atto che concluda l'iter istruttorio presso la Giunta a valle degli atti di cui dicevamo prima.
Chiedo quindi all'Assessore e ai suoi collaboratori di fare uno sforzo con cui la formula debole della predisposizione degli elaborati definitivi sia un atto formale, a mio modo di vedere, con cui la Giunta riceva, ma senza pronunciarsi su quanto ricevuto e senza nessun provvedimento motivato perché non siamo in materia contenziosa, siamo in materia di contributi.
Quindi si deve assumere provvedimento motivato quando si è in una fase che potremmo definire contenziosa in cui noi dobbiamo spiegare perch accettiamo o non accettiamo un contributo. Qui noi non dobbiamo spiegare niente a nessuno, raccogliamo dei contributi e li utilizziamo ai fini della predisposizione del documento definitivo che la Giunta approva e trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
Spero di aver fatto capire all'Assessore questa mia preoccupazione di riconduzione di tutti questi momenti ad un unico atto, non necessitato di motivazione, per ridurre lo spazio della contestazione e del contenzioso naturalmente di natura giurisdizionale amministrativa.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Devo precisare che la procedura, sia quella descritta da Marchini che quella descritta qui, è la procedura obbligatoria per qualunque strumento urbanistico e territoriale, cioè si provvede all'adozione. Per questo siccome era saltata la fase di adozione ed era finita all'inizio una fase di formulazione che lì davvero era scorretta, dopo l'adozione c'è una fase di osservazioni ed è proprio la procedura urbanistica, prevista in tutti gli strumenti urbanistici e territoriali, che prevede nell'atto definitivo la risposta puntuale alle osservazioni. Per cui in effetti si risponde ad ogni osservazione. L'atto finale che predispone il documento definitivo di pianificazione territoriale è unico, è una deliberazione che la Giunta regionale trasmette al Consiglio per l'approvazione.
Il fatto che si dica: "alla predisposizione degli elaborati definitivi conseguentemente il piano è sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione" implica la predisposizione di una delibera, perché è ovvio che si sottopone al Consiglio regionale sempre con delibera ed è il modo con cui la Giunta regionale, se non trasmette con legge, trasmette al Consiglio regionale. Quindi, non è più un'adozione, non è un'approvazione è una trasmissione al Consiglio regionale di un atto che con delibera dice: "Approva e trasmette al Consiglio regionale per l'adozione".



MARCHINI Sergio

Rimane agli atti, quindi è sufficiente.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Comunque è così. Esattamente come dice il Consigliere Marchini.
Rispondo brevemente alle questioni più generali sollevate dai Consiglieri Chiezzi e Marchini. Non sono preoccupata, credo che la Regione non debba essere preoccupata di una perdita di ruolo rispetto alla legge n.
142/90. E' prevista una cosa che qualunque Regione dovrebbe correttamente fare: coordinarsi con gli enti locali di livello subregionale nei propri atti. Quindi, sentiamo le Province perché non è possibile sentire 1.200 Comuni, ai quali risponderemo puntualmente in sede di osservazione. Ai sensi della legge n. 142/90, Comuni e Province (nella nostra normativa i Comuni attraverso le Province) concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani dello Stato e delle Regioni. Addirittura bisogna dire che lo Stato dovrebbe sentire anche le Province oltre le Regioni. Ma questo compete allo Stato. Noi le sentiamo nella fase della predisposizione, per cui è informale il "sentite", mentre è formale il "sentito il parere successivo" che deve essere espresso con delibera dal Consiglio provinciale, cioè dall'ente che rappresenta l'istituzione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Suggerisco una stesura finale di formulazione più propedeutica che istituzionalizzata. Dobbiamo dire chiaro che si parte dopo che si è fatto un lavoro di raccordo con le Province, ma non a valle della raccolta di un "sentito", perché un "sentito", quando non si ha niente da dire, vuol dire che si raccolgono cose degli altri, e quando l'altro ti porta una cosa la vuole vedere nel piano e se tu non la metti, evidentemente la Provincia nella fase successiva non si muove dal livello a cui si è arroccata.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Purtroppo, quando si discute bisogna sempre leggere tutto il testo e non solo l'emendamento, perché questo è l'emendamento ad un testo che è più articolato. E' ovvio che non è "sentite" tanto per sentire, ma è su un testo già predisposto, ed è informale perché è chiaro che il parere formale è espresso successivamente con deliberazione consiliare e trasmettono alla Regione il loro parere. Dopo l'adozione il parere è formale, prima dell'adozione non può che essere informale perché è un atto istruttorio dato che la Giunta in quanto tale non ha espresso ancora un parere formale con l'adozione. Quindi, credo che sia chiaro dal contesto generale dell'articolo.



PRESIDENTE

Possiamo ritenere conclusa la discussione sull'emendamento? La Giunta mantiene l'emendamento.
Se i colleghi desiderano fare dichiarazioni di voto le possono fare.



(Interruzioni in aula)



PRESIDENTE

Colleghi, io ho grande rispetto per gli approfondimenti, però queste sono discussioni da Commissione, non tanto d'aula.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Rimane l'indeterminazione della procedura e del merito secondo il quale le Province saranno sentite, se il soggetto sia la Giunta o il Consiglio "forse" si dice la Giunta, ma mi sembra che "forse" sia un po' poco. Il merito del "sentito" non si capisce cosa sia; se è un parere tanto vale dire che è un parere; se è un parere, come viene formulato, ma lei non sa come viene formulato perché non è formale, allora temo che sia un pasticcio; ma dato che vedo che c'è fretta ed insofferenza, voto contro.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 7) presentato dall'Assessore Bresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 19 voti favorevoli, 8 contrari e 5 astensioni.
Se non vi sono dichiarazioni di voto, pongo votazione l'emendamento n. 8) presentato dall'Assessore Bresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astensioni.
9) Emendamento presentato dai Consiglieri Bara, Nerviani, Vetrino Mollo, Rivalta, Marchini e Carletto: al comma secondo, sostituire le ultime sette righe, da "Il piano corredato" sino a "approvazione del piano", con le seguenti: "ed esprime con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il piano".
La Giunta lo accoglie.
Se non vi sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 6 astensioni.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto sull'art. 7.



CHIEZZI Giuseppe

Io veramente intendevo proporre un emendamento.



PRESIDENTE

Doveva presentarlo prima: io non ho il testo di tale emendamento.



CHIEZZI Giuseppe

Lo illustro e le consegno il testo.



(Commenti in aula)



CHIEZZI Giuseppe

La Giunta ci ha scaraventato questi emendamenti che non siamo nemmeno riusciti a leggere!



PRESIDENTE

Calma, Consigliere Chiezzi, è tutto il giorno che parla, non mi pare che si possa ritenere represso in ordine a questa legge, che stiamo discutendo in aula come se fossimo in Commissione. Per cortesia, mi porti il testo, in modo che io le possa dare la parola su qualcosa che conosco altrimenti non le posso dare la parola sull'emendamento.
Tutti hanno bisogno di chiarezza, anche il Presidente.



CHIEZZI Giuseppe

Mi sento discriminato: pazienza. Non presento nessun emendamento faccio la dichiarazione di voto. Il voto, visto che non mi si dà modo di presentare...



PRESIDENTE

E' tutto il giorno che parla su questo, non si può certo sentire discriminato!



CHIEZZI Giuseppe

Vedo che le dà fastidio, mi dispiace, perché il suo lavoro è anche quello di ascoltare i nostri interventi, senza insofferenza.



PRESIDENTE

E' tutto il giorno che la ascolto e che la rispetto. Vada avanti.



CHIEZZI Giuseppe

Questo denota insofferenza nell'ascoltare e mi stupisce in un Presidente del Consiglio.



PRESIDENTE

Questa è la sua valutazione.



CHIEZZI Giuseppe

Io sto facendo il mio lavoro.



PRESIDENTE

Anch'io.



CHIEZZI Giuseppe

Ma io non la critico perché parla, lei invece mi critica perché lo faccio.



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, per cortesia, io presiedo il Consiglio: se lei vuole presentare un emendamento, lo consegni prima alla Presidenza.



CHIEZZI Giuseppe

La dichiarazione di voto è contraria per questo motivo: nel comma secondo si dice che la Giunta regionale predispone una relazione sulla conformità al piano territoriale regionale. Il punto che mi lascia perplesso è che si dice: "...o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale generali o settoriali già operanti".
Assessore Bresso, che in una legge la Giunta regionale preveda l'inosservanza della stessa mi sembra un po' esagerato. La conformità al piano territoriale regionale deve essere un criterio di esame, ma aggiungere che se non c'è fa lo stesso, mi sembra che in una legge non possa essere scritto. Addirittura prevedete, dopo vent'anni in cui esiste il piano territoriale, che questo piano possa non esistere.
Quindi ho consigliato alla Giunta di togliere queste parole. Mi sembra una perla il fatto che si scriva in legge che, anche se non c'è il piano al quale ci si riferisce, si può procedere lo stesso! Se non c'è il piano, ci sarà una gestione politica dell'esame del provvedimento che indurrà la Giunta pro tempore a dire: "Non c'è il piano ma abbiamo degli strumenti".
E' un fatto politico, non legislativo! Invece, legiferare sull'inosservanza ad una norma, mi sembra veramente troppo; per cui, se non c'è questo emendamento, il voto è contrario.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

L'emendamento orale (perché non è scritto) non è accolto - a questo proposito ci fu una lunga discussione - perché la nostra proposta consente di approvare i piani delle Province anche in assenza di un piano territoriale regionale. Io ho già espresso la volontà politica di farlo, ma come ben sai, collega Chiezzi, nessuna Regione avrebbe potuto fare un piano territoriale regionale ed approvarlo, se si fosse trovata in questa situazione, in assenza degli indirizzi statali.
Ho già spiegato prima che ritengo che la concorrenza fra enti si faccia in positivo e non in negativo, impedendo agli altri di fare.



PRESIDENTE

Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, si proceda alla votazione dell'art. 7, così emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44 comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 22 voti contrari 6 astensioni 2.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 10) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: il comma quinto è così sostituito: "5. Nelle aree normate dai piani paesistici, redatti ai sensi della L.R. 3/4/1989, n. 20, e nelle aree protette normate dai piani di area di cui all'art. 23 della L.R. 22/3/1990, n. 12, così come modificato dall'art.
7 della L.R. 21/7/1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai piani stessi come immediatamente prevalenti".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

In questo emendamento si precisa che la normativa dei piani paesistici viene anche applicata al piano d'area. Nell'analisi degli strumenti, la cui efficacia viene normata, erano stati dimenticati i piani d'area dei parchi, per cui si è provveduto all'integrazione ai sensi delle leggi regionali e nazionali sui parchi.



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, pongo in votazione il suddetto emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 8, così emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 22 voti contrari 2 astensioni 5.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 11) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma terzo, sostituire le parole "della Giunta regionale" con le parole "del Consiglio regionale".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

L'emendamento è semplicissimo, e si spiega da sé.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente.
L'emendamento non è di poco conto: cambia il soggetto che emana specifiche direttive, ma non comprendo bene il senso dell'intero comma. "Il Consiglio regionale emana specifiche direttive d'indirizzo settoriale o per ambiti territoriali rivolti alle Province e ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei piani di loro competenza"; quindi, dei piani territoriali provinciali e dei piani regolatori generali...



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Il titolo è "attuazione".



CHIEZZI Giuseppe

C'è scritto "ai fini della redazione o della gestione"; si tratta di novità assoluta, e come introduzione ad una legge nutro qualche dubbio: apre possibilità grandi, non inutili ed anche immediate: spero la Giunta vorrà applicarle.



RIVALTA Luigi

Sei stato disattento in Commissione...



CHIEZZI Giuseppe

No, Consigliere Rivalta: avete convocato la Commissione mentre ero in trasferta con la Regione, nonostante avessi chiesto di rimandarla. Dato che non mi avete consentito di lavorare in Commissione, devo per forza muovere le mie osservazioni in Consiglio regionale.
Se ho capito bene, si "consente al Consiglio regionale di emanare direttive" da subito, nei confronti degli strumenti urbanistici dei Comuni.
E' questo che si intende?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Ovviamente, si tratta di discussione la cui sede appropriata sarebbe la Commissione o il dibattito di ordine generale.
In ogni caso, la normativa è di attuazione dei piani territoriali l'obiettivo è renderli adeguabili, aggiornabili e modificabili, e soprattutto, creare degli strumenti di attuazione che non esistono attualmente, in tema di pianificazione territoriale. Il discorso è dunque complesso.
Esistendo un documento, anche parziale, per parti, di pianificazione territoriale, è possibile emanare una direttiva.
Credo che il collega Chiezzi chieda se è possibile emanare una direttiva specifica per il Piano regolatore del Comune di Torino: dovremmo avere, almeno, uno strumento di indirizzo di pianificazione territoriale per emanare direttive di attuazione del piano.
Fornirò ai colleghi interessati una documentazione bibliografica sull'argomento: si tratta di un'evoluzione della pianificazione territoriale, a mio avviso, molto interessante.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 9, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 27 voti contrari 5 astensioni 6.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 27 voti contrari 5 astensioni 6.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 12) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma primo, la dizione "piano regionale di sviluppo" è sostituita con la seguente "programma regionale di sviluppo".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

L'emendamento è semplicissimo: si spiega da sé.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 7 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 11, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 26 voti contrari 1 astensioni 9.
L'art. 11 è approvato.
ART. 12 Chiede di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Sull'art. 12, al primo comma si dice: "i progetti territoriali operativi e i piani paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale o dalla Giunta metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina".
Penso che questo determini un caos incredibile, perché abbiamo tre soggetti che possono fare la medesima cosa, si scrive, a foglia di fico che la razionalità con la quale il soggetto predispone il piano è quella che deriva da un piano territoriale che lo determina. Però questo fatto non è cogente e non toglie il dubbio che nasce dal fatto che più istituzioni possono fare la medesima cosa. Ritengo, viceversa, che sarebbe bene che a ciascuna istituzione competesse un livello di piano; temo che quando tutti possono fare tutto, alla fine non si produca un bel niente. Quindi tre enti che fanno tre cose identiche però in riferimento a questi piani, mi sembra una dizione che possa portare ad una confusione e poi alla paralisi, perch tutti possono intervenire, ma nessuno interviene. Questo è l'elemento di critica su questo articolo.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 12 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 14 è approvato.
ART. 15 13) Emendamento presentato dall'Assessore Bresso: al comma secondo, sostituire "di progetti di rilievo regionale o attuativi di normative speciali dello Stato e della Regione, in quanto incidenti sull'assetto del territorio" con "di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato o del programma regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio".
La parola all'Assessore Bresso.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Credo sia un emendamento che si spieghi da sé. Sono stati aggiunti, su proposta dell'Assessore Ferraris, alcuni strumenti come gli accordi di programma che possono anche avere delle valenze territoriali, quindi in quel caso se ne deve tenere conto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 7 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 15, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 28 astensioni 7.
L'art. 18 è approvato.
ART. 19 Chiede di parlare il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Sull'art. 19, al comma quinto, c'è scritto: "il terzo comma dell'art.
74 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche e integrazioni è abrogato". Se non mi sbaglio questo articolo definiva con legge la struttura dell'ufficio regionale per la redazione del piano territoriale. A questo punto mi chiedo perché non volete più legiferare sulla struttura tecnica che redige il piano territoriale, mentre rimane in vita la legge per il servizio urbanistico.



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Ci sono già gli uffici dei piani territoriali, c'è già una legge sul personale.



CHIEZZI Giuseppe

La legge esiste. In una legge che parla di come fare i piani territoriali, che non abbiamo mai fatto, abrogate la legge istitutiva del servizio tecnico dei piani territoriali. La contraddizione è stridente: i piani non li abbiamo mai fatti, però c'era una legge che prevedeva "la struttura tecnica è questa..."; adesso dite che volete fare i piani e abrogate la legge sulla struttura. Che logica c'è?



BRESSO Mercedes, Assessore regionale

Togliamo i comprensori che con la legge n. 43 non ci sono più e quella territoriale già esiste, quindi non c'è più bisogno di dirlo.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 19 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 voti favorevoli 29 voti contrari 3 astensioni 5.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 voti favorevoli 29 voti contrari 3 astensioni 5.
L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 voti favorevoli 29 voti contrari 3 astensioni 5.
L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 voti favorevoli 29 voti contrari 3 astensioni 5.
L'art. 22 è approvato.
Sono aperte le dichiarazioni di voto sull'intero testo di legge.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

A seguito della discussione su questa legge, come Gruppo formuliamo il giudizio sulla stessa, giudizio che non era consolidato prima della discussione della stessa. Prendo atto con piacere che su un punto importante, quello relativo alla chiarezza legislativa, sull'opzione della Città metropolitana, il Consiglio ha consentito ad un emendamento che dal mio punto di vista era importante e strutturale. Altri emendamenti non sono stati accolti, me ne dispiace. Sulla legge rimane pertanto il giudizio critico, che accompagnava la legge quando la presentava l'Assessore Nerviani, perché ricordo, non eri il solo, eravamo molti di più, ma la critica che avevamo svolto per stoppare, perché così è stato, l'Assessore Nerviani, derivava dal fatto che la Giunta di allora aveva promesso che modifiche parziali alla legge n. 56/77 non ce ne sarebbero più state e che se si voleva nuovamente rimaneggiare la legge n. 56/77 la si rifaceva tutta intera. Questo è uno degli argomenti cardine usati dai Gruppi di opposizione, allora, che avevano fermato l'iter di questa legge e che hanno portato anche oggi il Consigliere Nerviani a ricordare, con molta signorilità, questo fatto. Forse con qualche sofferenza, per aver atteso così tanto a dar la luce ad un provvedimento. Forse, l'Assessore Nerviani non si spiega come possa essere passato dal proporre una cosa assolutamente inammissibile al doverne votare una quasi identica ma benefica.
Probabilmente, Nerviani, sei padre disconosciuto di una legge che ha solo una madre. E' una sorta di mistero laico, questo; devi avere fede.
La legge rimane una legge di parole.
Aspettiamo l'Assessore, come ha promesso, alla prova dei fatti.
Il dubbio che dietro a questa volontà di correre ci fosse anche il Comune di Torino non mi è stato tolto, Assessore, perché come lei ben sa e so bene anch'io, quando si governa si trova sempre qualcuno che dice che una cosa si può fare. Sul piano della sostanza, dopo vent'anni in cui la Regione doveva pianificare, in assenza dello strumento di pianificazione penso che sia difficile sostenere che il piano regolatore della città capoluogo possa essere fatto senza la verifica di coerenza con il piano territoriale.
Sul piano della sostanza politica ho dei dubbi che questo possa essere legittimamente fatto.
Sul piano delle interpretazioni leguleie, per carità, si fa di tutto si omette anche l'attuazione di una legge regionale per vent'anni, quindi figuriamoci.
Ma sul piano della sostanza non è così. Per questo motivo penso che forse questo fatto, che con una legge nuova l'inosservanza del Comune di Torino non può essere sollevata, ha il suo peso. Per questi motivi, in ogni caso, e soprattutto per il primo, per l'accoglimento di un emendamento di chiarezza e di pulizia legislativa, nonostante tutti i dubbi che noi abbiamo espresso su questa legge e sul momento in cui viene fatta, il nostro non sarà un voto contrario, ma un voto di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Germanetto.



GERMANETTO Michelino

Non credo molto alle pianificazioni in genere, perché ne ho viste nascere tante e morire tante senza incidere molto sul territorio. Penso che questo disegno di legge n. 103 non sia molto concreto e che non possa portare quei benefici che il Consiglio si augura. Comunque ritengo di astenermi nella votazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signora Presidente, lei e i colleghi mi darete atto che ci avevate presi per fame e quindi nel dibattito generale eravamo rimasti all'antipasto, non eravamo arrivati alla frutta e la dichiarazione di voto forse introdurrà alcune questioni che non siano solo la motivazione del nostro voto di astensione.
Dobbiamo ringraziare il collega Nerviani per aver fatto un intervento che in qualche misura ha anche riprodotto gli elementi storici di questa vicenda, ma soprattutto la collega Bresso che ha supportato con elementi di forte motivazione politica quello che per molti versi noi continuiamo a considerare un documento cartaceo.
Il problema - mi riferisco soprattutto agli alleati della collega Bresso - si pone. E' ormai chiaro che questa è una Giunta accettata, di comodo, una specie di nicchia per il PPI che si aspetta alla fine - come dice Buttiglione - di scegliere. La politica non è scegliere, gli elettori scelgono. I soggetti politici costruiscono le condizioni della scelta degli elettori, non arrivano alla fine a scegliere, ma devono, giorno per giorno costruire una proposta, farla crescere e renderla tale che venga scelta dagli elettori. Il PPI si colloca nella sua nicchia, ogni tanto mette fuori la zampetta, come fanno i crostacei, si porta dentro quel tanto che gli consenta di arrivare al giorno dopo e di alimentarsi sufficientemente magari con qualche leggina di spesa. Questo non ci stupisce, possiamo anche capirlo, fin quando questo crostaceo, per quello che è rimasto, riesce a sopravvivere è una speranza per tutti, in particolare da parte dei liberali che ritengono che la componente liberal-cattolica debba tornare ad essere l'asse portante di questo nostro Paese.
Collega Bresso, non è il caso che ti salgano dei rossori verginali quando confessi dei trascorsi liberali: non è più un peccato originale, non si va più al limbo, che è stato cancellato. Adesso, un qualche trascorso liberale, anche soltanto qualche cena fuori porta con esponenti liberali viene considerato qualcosa da scrivere nel proprio curriculum. Un giorno o l'altro verrà ripristinato il Lloyd degli uomini politici che avranno titoli per dichiararsi liberal-democratici, dimenticando che la liberal democrazia è un metodo e il liberalismo è una cultura politica; sono cose un po' diverse.
Tutto questo per dire che la collega Bresso con tutta trasparenza ha detto qual è la strategia che lei porta avanti in questa Giunta, rispetto alla quale il PPI qualche responsabilità se la prende, cioè quella di costruire il ridotto della Valtellina. Se voi leggete le ultime ore di Mussolini, leggete che da parte di qualcuno si voleva costruire il ridotto della Valtellina, in cui resistere o fare la controffensiva, a seconda di come sarebbero andate le vicende. Non è corretto che un inquilino del Palazzo, delle istituzioni, trasformi un appartamento in un bunker e quindi tolga le finestre e metta le lastre di piombo e il cemento armato al posto del perlinaggio: bisogna avere la capacità di stare nell'alloggio che ci è dato da amministrare per un certo tempo, sicuramente coerentemente rispetto a come noi vogliamo stare nell'alloggio, ma sapendo che questo alloggio poi dovrà essere occupato da qualcun altro. Quindi il fatto che ci si dica che entro questa legislatura verrà presentato il piano territoriale, vuol dire evidentemente blindare l'alloggio, così come si farà sui parchi. Questo è il senso politico dell'appartenenza di una certa forza politica a questa maggioranza. La costruzione di elementi forti di resistenza di una cultura politica invece è superata, perché, collega Bresso, io ti auguro, auguro a tutti - lo dico proprio in termini francescani che tutte le forze politiche che si rispettino tornino qui ad avere un fortissimo ruolo, ma la sinistra che deve governare non più i resistenti, ma chi deve costruire il Paese non può più stare all'interno di questi schemi.
E' un piano territoriale che è di nuovo una contrattazione continua tra soggetti le cui competenze non si identificano. Se non cresce e non viene individuata una Regione forte ed istituzionalmente diversa che, per esempio, dallo scorporo dell'ANAS abbia le competenze in materia di viabilità ordinaria e quindi, avendo le competenze e le risorse sulla viabilità ordinaria, può fare un piano territoriale sulla viabilità ordinaria, sapendo che su questo ha potere decisionale e quindi ha gli strumenti per indurre le Province a fare il lavoro di seconda battuta e di definizione delle sue competenze sul territorio, voi spiegatemi che senso ha fare un piano territoriale che poi non riusciamo a realizzare in termini di sviluppo, ma solo di tutela. Tant'è che questa legge continua a mettere il termine tutela dopo quello di sviluppo, perché prendiamo atto che noi abbiamo una Regione pensata e voluta dal legislatore nazionale e dalle nostre leggi come un ente che è nelle condizioni di bloccare tutto, ma non è in condizioni di far muovere niente.
In questo senso, collega Bresso, questo nostro tempo politico è finito non è finito quello del PDS, quello dei liberali, quello del PPI o comincia quello della Lega; ci aspettiamo che cominci un tempo in cui la Regione sia un ente che può promuovere, avviare, realizzare e non solo impedire e tutelare affinché gli altri non facciano. Se gli altri fanno bene consentiamo agli altri di fare, ma se gli altri non fanno bene, facciamo noi.
Il collega Nerviani ha introdotto il termine dell'efficacia e l'Assessore Bresso ha introdotto quello della flessibilità. Certo che sarei d'accordo con tutti e due se questa legge consentisse questo e cioè che noi produciamo uno scenario rispetto al quale facciamo gli aggiustamenti coerenti con le domande reali della società civile che vanno avanti, perch poi sono quelle che contano: è ora di finirla di immaginare che il Paese vada avanti attraverso le opere pubbliche; no, va avanti attraverso la capacità dei soggetti sul territorio di promuovere processi, non la realizzazione delle opere pubbliche e quindi del cemento armato.
Io mi chiedo: questa efficacia come la si ottiene? Questa legge ha necessariamente degli elementi di ambiguità per cui non si riesce a capire qual è il decisore (è la Provincia o è la Regione?); soprattutto poi si ritiene che questo meccanismo debba essere caratterizzato dalla flessibilità che richiede tempi molto stretti (la flessibilità vuol dire decidere in tempi stretti rispetto ad una decisione che si è assunta precedentemente). Allora voi mi spiegate come questo ennesimo percorso virtuoso consentirà di modificare il piano territoriale di coordinamento ed eventualmente anche il piano territoriale operativo realizzato nel frattempo, in funzione di un'esigenza di flessibilità che dovrà di nuovo vedere d'accordo il comunello, la frazione del Comune, il Comitato di quartiere, il caposcala, la Comunità montana, la Provincia, l'Area metropolitana se ci sarà e alla fine la Regione? Ci sono fatti anche drammatici di questi giorni, Presidente, mi riferisco a vicende della mia valle: che cosa si vede lì dietro? Si vede che un'idea, giusta o sbagliata, di vent'anni fa si realizza forse fra qualche anno. Se io presentassi adesso la mia fotografia di vent'anni fa nessuno mi riconoscerebbe e direbbe che è un falso. Allora, l'idea di vent'anni fa in un centro turistico di alta valle veniva giudicata per quella che veniva proposta in quel momento. Realizzata adesso ha perso tutte le sue caratteristiche di innovazione, di promozione turistica e rimane evidentemente soltanto marchiata dagli elementi di sospetto di speculazione immobiliare. Nel nostro sistema il pubblico deve riuscire a realizzare la flessibilità e l'efficacia che sono i due valori introdotti dai colleghi Assessori, ma essi non possono passare attraverso l'ingegneria legislativa, pur apprezzabile, della Giunta e dei colleghi Consiglieri passano attraverso una nuova funzione delle Regioni, un nuovo ruolo delle Regioni, che siano nelle condizioni, avendo risorse e poteri reali sul territorio - le funzioni gestionali! diciamocelo una volta per tutte di poter andare al cuore del problema, incidere nelle questioni, non soltanto dare direttive. Se non riusciamo a fare quello, noi non riusciamo a fare niente.
Ma allora, colleghi, mentre su questa legge il nostro Gruppo ha tenuto un atteggiamento, per certi versi, morbido, io devo dire alle forze politiche componenti la maggioranza che almeno la modestissima parte di opposizione che io rappresenterò osteggerà duramente l'approvazione di un piano territoriale in articulo mortis di una legislatura, in articulo mortis di un modello istituzionale che nasce dal proporzionale e in articulo mortis di una cultura politica, collega Bresso! Su quello sarà un bel duello e lo faremo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Mi permetto di sottolineare che le legislature durano cinque anni e lo dico proprio schematicamente. Rispetto chi non ritiene chiusa una legislatura anzitempo, quella di oggi è una maggioranza di cui faccio parte, ma questo spirito io l'ho sempre avuto per chiunque governasse; non ho stima per chi ritiene congedato o licenziato il Consiglio anzitempo, lo dico esplicitamente.
Colgo in questa maggioranza una tensione, che prima non c'era, a compiere appieno i propri compiti di legge o di competenza. So benissimo che nella maggioranza passata c'erano persone che cercavano di operare per rispettare i compiti di competenza o di legge, e in questo caso faccio riferimento all'ex Assessore Nerviani che ha operato per fare la pianificazione territoriale, in mille difficoltà, partendo anche da una situazione - scusami, Nerviani professionale tua che è di un altro settore.
Ora colgo il fatto che volontà che c'erano nella maggioranza precedente e che non hanno potuto esprimersi, oggi partecipano ad una maggioranza con una tensione a fare e questo mi sembra il dato di maggiore rilevanza, una tensione a fare che finché dura questa legislatura è una tensione che bisogna avere.
Detto questo, affermo che le elaborazioni di piano, a qualsiasi livello, non primordiale, ma di avanzamento, possano giungere in questi mesi, devono essere considerate una risorsa, anche per chi le vorrà criticare. Nella ricerca scientifica molto spesso la ricerca porta a conclusioni negative, ma è una risorsa per chiunque altro debba percorrere strade parallele di quella ricerca o strade divergenti. Allora in questo senso davvero il lavoro che si può compiere è una risorsa per tutti, una risorsa da realizzare in concreto oppure da considerare per le valutazioni critiche che può esprimere.
Vengo infine alla dichiarazione di voto. Vado molto in fretta Presidente, anche se su questa materia avrei avuto piacere di intervenire ma capita spesso che poi si debba, nel rispetto dei colleghi, rinunciare ma voglio dire per la dichiarazione di voto che negli anni passati (dico anni perché è dal 1991 che questa legge è in Commissione), noi eravamo all'opposizione, io personalmente avevo chiesto all'Assessore Nerviani di ridurre la proposta di modifica del Titolo I della legge n. 56/77 all'essenziale per adeguarla alla legge n. 142/90, ponendo in avanti rispetto ad un'intenzione di modifica più generale, il grande rispetto che io ho per la legge n. 56/77 e per Astengo, mi permetto di ripeterlo. In certi casi lo si può criticare come professore o come professionista che ci chiamava ad intervenire nei suoi lavori, però bisogna avere grande rispetto della elevata dignità culturale che ha sorretto la sua elaborazione della legge n. 56/77, prendendo i maggiori, in senso qualitativo, collaboratori possibili del nostro Paese. Avevo chiesto che si arrivasse a rivedere modifiche anche sostanziali, anche strutturali, anche di filosofia della legge n. 56/77, ma mettendo in campo ed impegnando un uguale livello di qualità culturale nella revisione. Nerviani ha accettato questa impostazione e prima che si arrivasse alla fase di stallo della Regione (maggioranza di cui Marchini faceva parte, forse anche proprio presenze come quelle di Marchini hanno finito con l'incidere) cui la maggioranza ci ha messo di fronte, l'ex Assessore Nerviani era arrivato a dare un testo che sostanzialmente rispecchiava solo l'esigenza di un adeguamento della legge n. 56/77 alla legge n. 142/90. E' stato ripreso dalla collega Bresso con alcune ulteriori modifiche e sotto questo profilo, come dicevo già all'inizio di questo dibattito, mi sembra importante che venga approvata questa legge.
Questa legge ha bisogno di una ripulitura come ormai ne ha bisogno la legge n. 56/77, variata in più punti. Voglio però qui richiamare che in Commissione, all'unanimità dei presenti, maggioranza ed opposizione, ad una mia richiesta di rilettura del testo, che qui oggi abbiamo esaminato, c'è stata una risposta negativa ed un voto unanime di passare ai voti, poi i voti sono stati espressi evidentemente in modo divergente, ma di non rifare la lettura. Considero che la lettura era necessaria. La rilettura finale sarebbe necessaria sempre in ogni Commissione prima del licenziare le leggi, così ci avanzeremmo delle discussioni che davvero non hanno possibilità di esistere in un Consiglio regionale.
Sulla confusione dei soggetti che fanno pianificazione territoriale devo dire che non è colpa nostra; la legge n. 142/90 è stata approvata da una maggioranza di cui il partito di Marchini ne faceva parte. Se andate a vedere noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti criticamente, ma non ritiriamo sempre fuori le vecchie storie. Ripeto qui quello che dico da anni, dai tempi in cui ero in Giunta: si può governare con cento Province oppure con venti Regioni. Lo Stato deve decidere: o la linea del regionalismo va avanti con forza oppure sarà la linea del Governo, dello Stato e le Province e le Regioni saranno inevitabilmente battute. Quindi la confusione non è generata da noi, è generata da chi non ha una scelta istituzionale ferma, che si rimangia le scelte che sono state fatte persino di partiti di governo come la Lega, partito che è andato al Governo con il preciso compito che si è dato di realizzare l'Autonomia regionale, lo Stato delle Federazioni regionali e adesso si scopre che anche quel partito, che è andato con quel compito, viene meno agli obiettivi che si era posto e non è l'unico di governo che viene meno agli obiettivi e alle promesse che aveva espresso. Quindi, confusione di soggetti che non dipende da noi.
Per concludere dico che di fronte alla difficoltà di fare una politica di pianificazione territoriale, e le difficoltà sono reali, rispetto all'iniziativa della Provincia di Torino, che ha promosso un'elaborazione e che ora dice che ha anche adottata, la pianificazione chiunque la faccia se i contenuti sono validi, li giudicheremo come Consiglio regionale.
L'emendamento che io avevo promosso e che ha trovato largo consenso in questo Consiglio riporta alla Regione e al Consiglio regionale il compito dell'approvazione dei piani provinciali. Quindi, c'è qui un rapporto in sostanza non solo di collaborazione, ma di accettazione oppure no da parte della Regione. Ma io rispetto che altri, di fronte alla difficoltà della Regione di promuovere la pianificazione territoriale, si siano messi in moto e considero la confusione certo un elemento negativo, ma la volontà di fare e la possibilità di costruire su questa volontà di fare una politica di pianificazione territoriale a livello regionale la considero un fatto che può dare dei frutti positivi. Vorrei che tutte le Province si fossero messe in moto! Quello che mi sembra importante e che mi dà maggiore convinzione, pur con tutte le debolezze ormai di questa legge n. 56/77 e delle modifiche che abbiamo apportato, anche della sua disarticolazione per le modifiche, è che il Consiglio regionale oggi con quell'emendamento all'art. 7 abbia riaffermato una sua prerogativa costituzionale ed abbia affermato una sua dignità di istituzione che vuole governare in una Regione. Se la dimensione nostra, per cultura, per storia, per geografia, per processi socio economici, è la Regione, questa istituzione non solo ha il diritto, ma ha anche il dovere di affermare la sua funzione di governo. Con quell'emendamento credo che abbiamo dato un piccolo, ma significativo esempio di questa volontà. Quindi, il nostro sì non solo è un sì di maggioranza, ma è un sì convinto dall'espressione che è venuta fuori in questa discussione.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Rapporti Regione - Parlamento

Comunicazioni della Presidente del Consiglio regionale circa la decisione della Commissione Affari Costituzionali della Camera di accantonare l'esame della revisione dell'art. 122 della Costituzione


PRESIDENTE

Desidero dare un'informazione che interessa i Consiglieri. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha accantonato l'esame della revisione dell'art. 122 della Costituzione per procedere soltanto con la procedura ordinaria di revisione della legge elettorale. Quindi dal passaggio in aula si è andati in Commissione e la Commissione ha accantonato questa questione.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame progetti di legge nn. 361, 362, 363, 364, 365 e 366 presentati al Consiglio regionale dalle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara Torino e Vercelli, in materia di pianificazione territoriale - Esame ordine del giorno di non passaggio all'esame dell'articolato


PRESIDENTE

In merito al punto 10) all'o.d.g., è stato presentato un ordine del giorno di non passaggio al voto da parte dei Consiglieri Vetrino, Rivalta Garino, Carletto e Mollo.
I motivi sono già stati illustrati nella relazione della seduta precedente, per cui, non essendovi richieste di parola, pongo in votazione tale ordine del giorno, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale esaminati i progetti di legge delle sei Province piemontesi riguardanti la pianificazione territoriale (più precisamente i progetti di legge nn.
361, 362, 363, 364, 365 e 366), esprime un apprezzamento per le proposte in essi contenute che hanno favorito e, per alcuni versi, indirizzato il dibattito, svoltosi in sede di II Commissione permanente, relativo al disegno di legge n. 103 su 'Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e alle LL.RR. 16/3/1989, n. 16 e 3/4/1989, n. 20'.
Le sei proposte di legge, identiche nella stesura, rappresentano un approccio diverso da quello contenuto nel disegno di legge n. 103 relativamente all'analogo problema di dare una risposta alle novità introdotte dalla legge n. 142/90.
Per molti aspetti (come, ad esempio, il trasferimento delle competenze relative alla materia dei beni ambientali) essi presentano un percorso giuridico-amministrativo non percorribile.
Per tali motivazioni il Consiglio regionale delibera di non passare ai voti le proposte di legge presentate dalle sei Province piemontesi relative alla pianificazione del territorio, in attuazione della legge n. 142/90, in quanto superate, nei contenuti e con essi contrastanti, dal disegno di legge relativo alla modifica delle L.R.
5/12/1977, n. 56".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con 29 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Colleghi, vogliamo procedere nei lavori o vi sembra che non ci siano le condizioni? La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Voglio far presente alla Presidente e al Consiglio che ci sono dei provvedimenti che hanno un carattere di urgenza per motivi sociali; ad esempio, il provvedimento di modifica alla legge n. 64 (progetto di legge n. 462), che riguarda l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è iscritto all'o.d.g. ormai da una ventina di giorni.
Rinviamo una questione assunta già con ritardo e rispetto alla quale il Prefetto ha sollecitato; le Associazioni degli inquilini sollecitano; i Comuni interessati sollecitano; nei vari Comuni ci sono alloggi vuoti che aspettano la legge per poter essere assegnati.
Le sollecitazioni vengono da una tensione sociale abitativa delle persone che hanno minore reddito; credo sia irresponsabile da parte di tutti noi rinviare ulteriormente l'approvazione di questa legge. Se non si può approvare questa sera (mi auguro che ci si possa fermare), pensiamo di convocare per la settimana prossima due giorni di Consiglio, in modo da smaltire gli atti giacenti, altrimenti diventa vano anche il lavoro che le Commissioni stanno facendo per licenziare i provvedimenti.
Pongo questa riflessione alla responsabilità di tutti.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Rivalta.
Se vi sono 29 Consiglieri disponibili a fermarsi, possiamo procedere sono soltanto le ore 19 e da parte della Presidenza non c'è alcuna difficoltà. Possiamo procedere?



BOSIO Marco

Quanti emendamenti ci sono?



PRESIDENTE

Ci sono pochi emendamenti: si può procedere.
Ha chiesto la parola la Consigliera Vetrino; ne ha facoltà.



VETRINO Bianca

Il provvedimento in questione si sta aspettando non da un giorno, ma da alcuni anni, quindi mi sembra giusto che il Consiglio lo conduca in porto.
Tuttavia esistono anche altre leggi provenienti da altre Commissioni che hanno lo stesso diritto di cittadinanza di questa legge.



PRESIDENTE

Consigliera Vetrino, va detto che nell'ordine dei lavori questo progetto di legge viene immediatamente dopo i due provvedimenti testè discussi, per cui sarebbe il primo che riveste un carattere di urgenza sebbene ve ne siano anche altri.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetto di legge n. 462: "Ulteriori modifiche alla L.R. 10/12/1984 n. 64 come modificata con L.R. 27/2/1986, n. 12, L.R. 28/11/1986, n. 54 e L.R. 24/4/1990, n. 45 in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" (rinvio)


PRESIDENTE

Esaminiamo pertanto il progetto di legge n. 462, di cui al punto 11) all'o.d.g.
Il relatore, Consigliere Peano, è assente, però la relazione era stata consegnata da tempo.
Il testo della relazione così recita: "La II Commissione consiliare ha avuto in assegnazione l'esame del disegno di legge n. 462 di modifica della L.R. n. 64/84 concernente la disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tale approfondito esame, stante la complessità e la delicatezza della materia, ha dedicato numerose sedute, licenziandolo infine a maggioranza il 15 settembre scorso.
I contenuti innovatori della presente disciplina si riferiscono essenzialmente alle seguenti finalità.
L'emergenza sfratti a partire dai primi anni '80 ha assorbito l'intera disponibilità di alloggi pubblici nell'area torinese; ne è conseguito che nessun bando è più stato emesso dalla Città di Torino successivamente al 1981. Si tratta di un'anomalia grave che finisce per discriminare tutti coloro che, pur in situazioni di pesante disagio abitativo, non essendo colpiti da provvedimenti di sfratto restano esclusi dalla possibilità di accesso agli alloggi pubblici. La Città di Torino da tempo ha deciso di sanare tale anomalia con l'emissione di un bando per la generalità dei cittadini, ma è da sempre frenato dalla preoccupazione dell'impatto che avrebbe l'emissione del bando, da un lato sui richiedenti che devono acquisire la documentazione a comprova dei requisiti per l'accesso e dei punteggi per la graduatoria, e d'altro lato sugli uffici pubblici che devono rilasciare la documentazione richiesta - oltre che anagrafica a comprova dell'antigienicità, ecc, e successivamente provvedere all'istruttoria delle domande presentate. Tali operazioni, in relazione al numero di domande prevedibile, avrebbero dei costi e, soprattutto, dei tempi molto lunghi. La possibilità, introdotta con le presenti modifiche di una significativa semplificazione procedurale dovrebbe invece consentire di espletare il bando ovviando ai problemi sopra richiamati. Nel contempo si è reso però necessario prevedere una norma transitoria che consenta l'assegnazione su riserva - la cui autorizzazione è demandata alla Giunta regionale - degli alloggi che si rendono disponibili fino alla data di espletamento del bando e comunque non oltre il termine dell'anno venturo.
Con l'occasione inoltre sono stati operati alcuni aggiornamenti normativi in funzione di snellimento e semplificazione procedurale. Ciò al fine anche di ovviare ad un diffuso ricorso ad assegnazioni senza bando nei Comuni minori ove gli alloggi che si rendono disponibili sono spesso solo di 'risulta', ovvero conseguenti a rilascio da parte di precedenti occupanti. L'emissione di bandi per l'assegnazione di pochi o pochissimi alloggi risulta onerosa e laboriosa in modo incongruo rispetto alle assegnazioni da effettuare. Con le modifiche apportate si prevede invece che i Comuni, in carenza di bando, attingano per le assegnazioni che si rendono possibili da graduatorie di bandi emessi da altri Comuni, purch detti bandi comprendessero nel loro ambito territoriale anche il Comune in questione. Si è previsto inoltre che fino al 50% delle assegnazioni da effettuare possano essere destinate ai residenti nel territorio del Comune che le effettua.
Le restanti modifiche sono essenzialmente volte a razionalizzare situazioni di fatto che la precedente normativa non contemplava. Si tratta in ogni caso di questioni di modesto rilievo che si configurano come aggiustamenti tecnici.
Per ragioni di tecnica legislativa e per facilitare la lettura e l'applicazione della nuova normativa si è preferito, ove erano previsti interventi rilevanti sul precedente testo, optare per la sostituzione di interi articoli piuttosto che l'integrazione del testo con l'aggiunta o la cancellazione di parole, periodi o interi commi.
Ciò non significa ovviamente che l'intera disciplina contenuta negli articoli sostituiti sia stata del tutto innovata, semplicemente è reso più visibile il coordinamento delle modifiche introdotte con le disposizioni rimaste invariate.
Stante l'urgenza di riportare ad ordinato regime le assegnazioni, in particolare nell'Area metropolitana torinese in cronica emergenza abitativa, si raccomanda al Consiglio un rapido esame ed approvazione del testo di modifica licenziato dalla II Commissione".
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Se la maggioranza intende lavorare da sola, può farlo; se la maggioranza intende discutere con l'opposizione, allora cerchiamo di lavorare bene. La prendo così, perché c'è un disegno di legge licenziato dalla Commissione con una relazione del Consigliere Peano; raccolgo la documentazione e trovo, firmato dai colleghi Peano ed altri (Rivalta e Cavallera), un pacco di emendamenti (e non sono di una riga).
Anche se diamo per scontata la relazione del Consigliere Peano, che era sulla vecchia legge, ci sarà qualcuno che illustra questi emendamenti? Se lavoriamo seriamente, bene; altrimenti, se si comincia a dire: "Andiamo veloci"; il Consigliere Chiezzi chiede di intervenire e gli si chiede di non farlo, allora io vado: vi fate la legge e tanti saluti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Voglio precisare al collega Chiezzi che la legge n. 64 è stata discussa e ridiscussa. Alla fine del lavoro istruttorio della Commissione, ho rilevato che, attraverso le varie discussioni, emergevano alcune discordanze formali (i vari inserimenti che si fanno in quella sede) e ho chiesto alla Commissione se mi attribuiva il compito, nel rispetto dei contenuti approvati, di una riscrittura.
Mentre gli altri Consiglieri erano disponibili ad affidarmi questo compito (lo dico per dovere di verità), il Consigliere Chiezzi ha detto: "No, voglio vedere per iscritto".
Questa è la ragione per cui, riscritti tre articoli, nella sostanza non vi è stata alcuna modifica, ma soltanto una riscrittura formale e l'eliminazione di alcuni commi che non avevano più nessuna ragione di stare nella legge, anzi introducevano elementi di confusione, per cui sono stati dati per iscritto nella forma di emendamento.
La questione è questa e ho voluto spiegarla al Consiglio: si tratta della riscrittura di tre articoli e della modifica di alcune parole. Per questo motivo ci sono gli emendamenti. Le ragioni nascono in questo modo in sede di Commissione.
Inoltre chiedo - e lo pongo anche all'attenzione del Consiglio che ci sia una considerazione a livello della Conferenza dei Capigruppo sul compito delle Commissioni, sul tipo di lavoro che va fatto in Commissione e su quello che va fatto in Consiglio. Questo deve valere sia per i singoli Consiglieri che per la Giunta.
E' chiaro che quando in Consiglio si arriva ad un numero elevato di emendamenti proposti sugli stessi disegni di legge, occorrerebbe non avere fretta e ritornare in Commissione per rivederli. Chiedo davvero che, a livello di Ufficio di Presidenza, si impieghi qualche minuto per considerare il metodo di lavoro in Commissione e in Consiglio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore regionale

Volevo intanto ringraziare il Presidente della Commissione, Rivalta per l'opera svolta in Commissione anche nella predisposizione degli emendamenti, che ho sottoscritto insieme al relatore.
Emendamenti per nulla innovativi; ci troviamo di fronte a testi di base quelli di partenza, della legge - di difficile lettura e modificati parecchie volte. Era arrivato il momento di compiere quell'opera di pulizia testuale a cui ci si riferiva in precedenza, in sede di discussione dell'altro disegno di legge. Credo vi siano tutte le condizioni per approvare il testo legislativo; le norme innovative sono state ampiamente discusse e ridiscusse in Commissione; vi è un unico emendamento in più presentato in aula, del collega Bara. Vi sono dunque le condizioni per procedere speditamente; si tratta, peraltro, di argomento davvero urgente.
Ringrazio nuovamente il collega Rivalta.



PRESIDENTE

Chiederei ai colleghi di fermarsi in aula: mi sembrerebbe inutile iniziare l'esame del testo di legge e doverlo poi interrompere per mancanza del numero legale. Come tutti sappiamo, è un argomento importante; mi sembra inoltre che si possa procedere abbastanza velocamente: è vero che sono stati presentati molti emendamenti, ma si tratta di riscritture, non di emendamenti con grosse conflittualità di tipo politico.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, pur avendo apprezzato le considerazioni del collega Rivalta, sento però un debito di solidarietà nei confronti del collega Chiezzi, che in questo Consiglio e in Commissione dà un apporto appassionato, mai banale, mai preconcetto. Se la maggioranza non è riuscita a chiarire con il collega che esistono le condizioni per un'approvazione serena, personalmente ritengo di dover solidarizzare con il collega di opposizione che, ripeto, dà al Consiglio un contributo quotidiano, rispetto al quale deve essere quindi riservata una certa attenzione. Il fatto che sia uscito dall'aula è da considerarsi non come un atto di intemperanza verbale, ma come un contrasto politico, rispetto al quale - con qualche amarezza, devo dire penso di dover solidarizzare.



PRESIDENTE

Non vi sono le condizioni, secondo me, per continuare i nostri lavori mi assumo personalmente questa responsabilità: non vorrei cominciare l'esame di un testo di legge e doverlo interrompere per mancanza del numero legale. Sarà il primo punto all'o.d.g. della prossima seduta.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegate al processo verbale dell'adunanza in corso.
.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,10)



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