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Dettaglio seduta n.182 del 20/10/92 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento: Artigianato

Esame progetto di legge n. 263: "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n.1 Disciplina dell'attività di estetista" (rinvio)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
La conferenza dei Capigruppo ha deciso di invertire l'o.d.g., per cui il punto 15), che prevede l'esame del progetto di legge n. 263, relativo alla disciplina dell'attività di estetista, viene rinviato alla prossima seduta per assenza dell'Assessore competente.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito appunto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bodrero, Bresso, Cerchio, Croso Cucco e Rivalta.


Argomento: Professioni e imprese turistiche (agenzie, guide turistiche alpine speleologiche, accompagnatori, maestri di sci, ecc. - Formazione professionale

Esame progetto di legge n. 219: "Ordinamento della professione di maestro di sci"


PRESIDENTE

Passiamo quindi all'esame del progetto di legge n. 219 di cui al punto 16) all'o.d.g. Relatore è il Consigliere Montabone, che ha pertanto la parola.
MONTABONE, relatore Signor Presidente, colleghi Consiglieri, con legge 8 marzo 1991, n. 81 è stata disciplinata a livello nazionale la professione di maestro di sci che prevede l'istituzione di un albo e di un collegio professionale.
La legge è fortemente innovativa sotto il profilo formale rispetto alla precedente disciplina: l'attività di insegnamento dello sci è stata finora considerata un mestiere sottoposto a preventiva licenza ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 1931) e del relativo Regolamento di esecuzione del 1940.
Le modalità di formazione, di accertamento dell'idoneità professionale di rilascio dell'autorizzazione per i maestri di sci e di riconoscimento delle scuole di sci, sono state disciplinate dalla Regione Piemonte innovando e completando la precedente normativa con la legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, modificata con legge regionale 16 maggio 1989, n. 30.
Attualmente quindi la Regione provvede: 1) a formare i maestri di sci tramite il Formont, centro di formazione professionale per l'attività di montagna, e con la collaborazione dell'Associazione dei maestri di sci e della FISI 2) ad accertare la loro idoneità professionale; 3) ad iscriverli in un elenco regionale degli abilitati.
La licenza di esercizio viene invece rilasciata dal Comune in cui risiede il maestro di sci. Con la nuova legge, l'attività di insegnamento dello sci viene riconosciuta - questa è la profonda innovazione - come professione. E' istituito un Albo professionale regionale che è tenuto da un collegio regionale dei maestri di sci quale organo di autodisciplina professionale. L'iscrizione all'albo costituisce titolo di abilitazione all'esercizio della professione e sostituisce la licenza prevista dal Testo Unico del 1931.
Il coordinamento della disciplina della professione su tutto il territorio nazionale è assicurato da un collegio nazionale dei maestri di sci, espressione dei vari collegi regionali. La legge 8 marzo 1991, n. 81 punta in tal modo ad omogeneizzare la disciplina dell'insegnamento dello sci in Italia, superando le differenze tra le varie Regioni. Più che una legge quadro, come si qualifica nel titolo, la legge 81/91 è una legge che regolamenta con dettaglio tutti gli aspetti principali di ordinamento della professione e comprime in modo sensibile la sfera di competenza e di autonomia regionale.
Se può esistere qualche dubbio sul piano giuridico circa la piena costituzionalità di tutte le disposizioni della legge, pare condivisibile l'intento di omogeneizzare il trattamento della professione di maestro di sci su tutto il territorio nazionale per la dimensione assunta dalla pratica sciistica, per il venir meno delle particolari esigenze locali e per favorire le modalità sia degli utenti che degli operatori nella prospettiva di una maggiore integrazione non solo del mercato italiano, ma anche di quello europeo.
La Regione deve quindi recepire la normativa nazionale adeguando la propria legislazione di settore.
Sono inoltre riservate alla Regione: le competenze concernenti la formazione professionale dei maestri di sci; l'approvazione dei programmi formativi; l'istituzione dei corsi, compresi quelli di specializzazione; la nomina delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità tecnico-didattica culturale; il riconoscimento delle scuole di sci; la vigilanza sul collegio dei maestri di sci; l'approvazione dei regolamenti da essi adottati.
Come si è già avuto modo di dire, la legge 81/91 disciplina in dettaglio la maggior parte degli aspetti che riguardano l'ordinamento della professione di maestro di sci. La legge regionale deve quindi limitarsi a dettar norme per gli aspetti ad essa demandati .e per quegli aspetti di cui è necessario che la legge nazionale sia integrata per una maggiore chiarezza applicativa e per operare una saldatura con la vigente legislazione regionale.
Si è preferito tuttavia, per completezza e per facilitarne la lettura e l'applicazione, presentare un testo organico di legge che riprenda le disposizioni della legge nazionale e le integri con quelle di competenza regionale. I punti più significativi dell'integrazione regionale riguardano: la formazione e l'accertamento professionale; la composizione delle Commissioni d'esame; il trattamento dei maestri di sci provenienti da altri Stati e Regioni; l'istituzione e il riconoscimento delle scuole di sci; le norme transitorie.
Per la maggior parte degli aspetti, sono state riprese e adeguate le disposizioni già contenute nella legge regionale 13 agosto 1979, n. 41 recentemente aggiornata con la legge 16 marzo 1989, n. 30, la cui applicazione è stata approfonditamente sperimentata e affinata in questi anni.
Oltre alla durata dei corsi per le discipline alpine previste dalla legge 81/91 in un minimo di 90 giorni è stato adeguato anche a 90 giorni il minimo di durata dei corsi per la legge per lo sci di fondo. La Regione approverà i programmi di formazione demandandola realizzazione dei corsi al Formont, centro di formazione professionale per l'attività di montagna costituito da Province, Comuni e Comunità montane, di cui fanno parte l'Associazione dei maestri di sci e l'Associazione degli impianti di risalita, oppure al Collegio professionale dei maestri di sci.
All'accertamento dell'idoneità provvederà una Commissione d'esame nominata dalla Regione, d'intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci, che propone rose di nominativi dei componenti tecnici.
Il trattamento dei maestri di sci provenienti da altre Regioni e da altri Stati 'è disciplinato dall'art. 9 del disegno di legge. Anche in questo caso sono state riprese le norme già contenute nella legislazione regionale precedente, non ponendo impedimenti alla libertà di movimento e di esercizio della professione di maestri di sci, nello spirito non solo della legge 81/91, ma anche delle direttive CEE in proposito. Sono fatti evidentemente salvi gli accertamenti per garantire che chi esercita fattività dell'insegnamento dello sci in Piemonte possieda effettivamente i requisiti di idoneità tecnico-professionale.
Un maggiore impegno ha richiesto invece l'integrazione fra il dettato della legge 81/91 e precedente legislazione regionale per quanto riguarda le scuole di sci. Le indicazioni dell'art. 20 della legge 81 per favorire la concentrazione delle scuole di sci e l'aggregazione di tutti i maestri di sci di una stazione in un'unica scuola di sci, sono state recepite tenendo presenti le esigenze di non violare i principi costituzionali sulla libertà di attività e su quella di associazione di persone che svolgono una libera professione, secondo il riconoscimento della stessa legge, nonché le esigenze di sviluppo socio-economico delle località sciistiche montane. Le norme transitorie, infine, sono dirette ad assicurare una transizione del precedente nuovo ordinamento senza soluzione di continuità.
La Commissione ha lavorato in tempi brevi per licenziare questo progetto di legge, teso soprattutto a sottolineare la professionalità dei futuri maestri di sci. Inoltre, alla composizione delle Commissioni si è voluto dare un'impronta culturale che non fosse soltanto l'esigenza di verificare se i maestri di sci fossero capaci a sciare o meno. E' stata quindi inserita, perle materie culturali, l'espressione - che io credo sia unica anche per la nostra Regione - di un rappresentante dell'Isef di Torino nella Commissione stessa.
Altra cosa che è stata proposta e per la quale l'Assessore si era detto d'accordo a presentare un emendamento è che i maestri di sci di tutte le scuole di sci che operano sulla nostra Regione abbiano divisa e distintivi uguali su tutto il territorio, in maniera tale che questa categoria possa essere facilmente riconoscibile sulle piste dell'intero Piemonte.
Questa legge è stata licenziata dalla Commissione a maggioranza dei Gruppi presenti; si è fatto uno sforzo anche su quei punti sui quali si era perlomeno in parte in disaccordo, che erano sostanzialmente quelli numerici di composizione delle Commissioni. Si è potuto verificare, come proprio sulla composizione delle Commissioni, visto il pesante lavoro che debbono svolgere le Commissioni stesse, non sia possibile ridurre i numeri. Si è sottolineato come i membri supplenti intervengano nelle Commissioni soltanto ed esclusivamente quando i membri effettivi dicano in tempo utile che non potranno essere presenti.



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame dell'articolato: ART. 1- Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art. 44 secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
ART. 9 Emendamento presentato dal Consigliere Marchiai: al comma 6, dopo le parole "esercizio saltuario", sono aggiunte le parole "non oltre una settimana nella stagione".
Tale emendamento viene accolto dalla Giunta.
Lo pongo pertanto in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 29 voti favorevoli e 2 astensioni.
Si proceda pertanto alla votazione per alzata di mano dell'art. 9 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
ART. 10 Emendamento presentato dall'Assessore Cantore: al comma 5 aggiungere la seguente lettera: "g) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento della divisa di maestro di sci".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli e 2 astensioni.
Si proceda pertanto alla votazione per alzata di mano dell'art. 10 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
ART. 11- Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
ART. 12 Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: al comma 2, di seguito alla parola "ai" è aggiunta la parola "soli".
La parola al Consigliere Marchiai per l'illustrazione.
MARCHINI Siccome viene ripresa una terminologia che farebbe immaginare che ai maestri è consentita un'attività che a loro non è consentita, cioè quella dell'accompagnamento retribuito dei clienti sugli sci, attività estranea alla figura del maestro di sci, si è suggerito di introdurre la parola "soli", che fa comprendere come questa non sia una norma di merito, ma semplicemente una norma sanzionatoria, che prevede quindi che sia da considerarsi esercizio abusivo della professione di maestro di sci non solo l'insegnamento, ma anche il mero accompagnamento di turisti sulle piste di sci dietro pagamento. Quindi è una norma che non estende i compiti dei maestri di sci, ma rafforza la tutela della professione, senza nulla togliere alle guide che sulla normativa nazionale sono i titolari della funzione di accompagnamento dei clienti dietro mercede sui percorsi nevosi.



PRESIDENTE

L'Assessore Cantore accoglie tale emendamento.
Lo pongo pertanto in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 29 voti favorevoli e 2 astensioni.
Si proceda pertanto alla votazione per alzata di mano dell'art. 12 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
ART. 13- Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'ari. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, a norma dell'art.
44, secondo comma, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 29 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Si proceda infine alla votazione per appello nominale sull'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'intero testo di legge è approvato.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame proposta di deliberazione n. 508: "L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i. L.R. 27/12/1991, n. 70 - Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)"


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 17) dell'o.d.g. che prevede l'esame della proposta di deliberazione n. 508.
Non essendovi interventi di carattere generale, ha la parola il Consigliere Chiezzi per l'illustrazione degli emendamenti presentati.



PRESIDENTE

CHIEZZI



PRESIDENTE

Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, l'Assessore Carletto presenta questa deliberazione di attuazione degli articoli della legge urbanistica che trattano della C.T.U.
Ho preparato alcuni emendamenti. Nel primo si tratta dell'art. 2: "Funzioni del Presidente durante lo svolgimento dei lavori". L'Assessore propone una norma, a mio avviso un po' curiosa, che recita: "Qualora, nel corso della riunione, il Presidente debba assentarsi per brevissimi periodi, può delegare un membro della Commissione a sostituirlo momentaneamente nella conduzione dei lavori. Il Presidente deve comunque sempre essere presente al momento della formulazione del voto".
Questa norma, se codificata in un Regolamento, potrebbe portare - non l'Assessore Carletto - l'Assessore pro-tempore a fare velocissime puntate in Commissione al momento del voto e lunghissime pause tra una votazione e l'altra.. Se la ragione della norma sta nella possibilità che l'Assessore per qualche attimo esca per vari ordini di motivi, sarebbe meglio non scrivere nel Regolamento che l'Assessore ogni tanto va a fare pipì.
L'Assessore, quando va a fare pipì, lo dice al vicino, si assenta un momento, i membri della Commissione sono tutti d'accordo, dopodich rientra. Mi sembrerebbe una gestione più elastica e meno burocratica: si sa che l'Assessore non è sempre presente, ma se tutti i componenti della C.T.U, sono d'accordo, la Commissione continua i propri lavori e l'Assessore nel frattempo ritornerà; lasciamo più elasticità.
Il secondo emendamento, all'art. 3, è conseguente all'emendamento all'ultimo comma dell'art. 5. Nella legge urbanistica - se l'Assessore ricorda - avevamo introdotto la possibilità che l'Assessore invitasse personalità di particolare qualificazione e valore. L'Assessore Carletto ricorderà che quando discutemmo a lungo della C.T.U, senza riuscire questo era il parere un po' di tutti - a rivoltare la frittata, cercando di assegnarle una configurazione più snella, avevate individuato, tra i componenti della stessa una pletora di competenze, che poteva anche essere di molto ridotta. Ma, tant'è, la C.T.U. è ricca di persone e di competenze.
Ritengo che l'invito che l'Assessore può estendere ad ulteriori persone oltre ai competentissimi membri eletti, debba essere circoscritta al fatto che l'Assessore invita la tal persona. Potrà poi invitarla anche dieci volte di fila, ma l'invito permanente mi riporta, nella vita di Partito, a quando si "tromba" qualcuno dagli organismi dirigenti, dalle segreterie: si inventano gli inviti permanenti, per dar loro un contentino.
Mi sembrerebbe più giusto che gli invitati siano convocati di volta in volta; questo potrebbe anche essere di stimolo per l'Assessore protempore a non sedersi sulla comoda abitudine per cui, individuata una persona di propria fiducia - e questo è normale ed umano - se la ritrovi poi sempre al fianco.
L'emendamento al quinto comma dell'art. 3 specifica che i Consiglieri regionali sono destinatari di un ordine del giorno che comprenda l'elenco integrale degli argomenti da discutere nella seduta.
L'emendamento all'art. 4 è motivato dal fatto che la revoca di alcuni membri della C.T.U., fatta dal Presidente della Giunta regionale, avviene su motivata richiesta degli organi e degli enti che li hanno eletti. La comunicazione delle assenze, una volta all'anno, va fatta a mio avviso non solo al Presidente della Commissione, ma anche agli organi che li hanno eletti, i quali, ricevendo notizie sulle presenze dei propri designati possono motivatamente richiedere al Presidente della Giunta regionale la revoca. Altrimenti, come fa ad innescarsi il meccanismo di richiesta di revoca? Con questo esaurisco l'illustrazione degli emendamenti scritti. Poi avrei un altro emendamento - non ancora formalizzato e, quindi, lo trasformo in una osservazione - che riguarda l'art. 8, punto f), dove si normano le eventuali attività di minoranza di chi non è d'accordo con quanto si sta per decidere. L'articolo prevede la possibilità di dichiarare o anche di formulare pareri, ma non conclude in modo chiaro la finalità di tutto questo. Se si presenta un parere di minoranza, lo si consegna alla Presidenza che ringrazia e chiude lì; poi si inserisce nel verbale. Il mio emendamento propone che i pareri di minoranza vengano messi ai voti, in modo da segnalare che c'è il parere della tal persona. Con questo si pu dare un po' più di forza, non cogente, ma rappresentativa, al fatto che il parere di minoranza - se c'è qualcuno che si prende la fatica di farlo viene consegnato al Presidente, che propone di votarlo. Quindi, il parere del relatore di minoranza esce dalla CTU con un peso maggiore o minore a seconda dei consensi. Mi sembra anche un modo di stimolare un'attività critica all'interno della CTU, perché la formalizzazione di un parere richiede almeno di essere sancita con un voto.
Mi sembra che in questo modo si crei più dialettica all'interno della Commissione, cosa che per l'Assessore pro tempore ritengo sia utilissima.
Credo che ce ne sia proprio bisogno. Questo è un modo d'incentivare l'intelligenza di tutti coloro che eventualmente dissentono formalizzando i propri pareri.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



PRESIDENTE

MARCHINI



PRESIDENTE

Posto che il collega Chiezzi ha sviluppato globalmente i suoi emendamenti, faccio riferimento solo all'emendamento dallo stesso proposto al quarto comma dell'art. 4, con il quale suggerisce la soppressione degli invitati permanenti, dando per scontato che ciò non impedisce all'Assessore d'invitare, di volta in volta, le persone più interessate.
Faccio presente, collega Chiezzi, che mi sembra una norma molto pericolosa, perché mentre gli invitati permanenti sono da considerarsi espressioni di culture, di professionalità e magari anche di interessi di carattere generalizzato, se sostituiamo alla fattispecie dell'invitato permanente quello interessato di volta in volta, rischiamo che l'Assessore sia pressato da portatori d'interessi particolari di volta in volta.
Quindi, ci sarà il collegio dei costruttori di Torino che vorrà essere presente, così come, ad esempio, il collegio dei ragionieri.
0 diciamo che non ci devono essere invitati,e allora è una scelta ben chiara, ma dire "togliamo i permanenti, lasciando comunque libero l'Assessore d'invitare di volta in volta" significa infarcire la Commissione di portatori d'interessi diretti.
Non sono favorevole.



PRESIDENTE

CHIEZZI



PRESIDENTE

E' la legge regionale che non scrive "permanente". La legge regionale dice che sono solo invitati, e non in modo permanente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore regionale Il primo emendamento riguarda l'art. 2, ultimo capoverso. Sono d'accordo con il collega Chiezzi e ho visto che ha apprezzato e capito il senso del comma previsto.
Capisco anche che ci possa essere un'interpretazione ambigua di questo comma, nel senso che consentirebbe al Presidente di affac-ciarsi nella Commissione solo per votare e poi uscire. Per eliminare questo rischio accolgo l'emendamento; quindi, all'art. 2, l'ultimo comma viene cassato.
Vi è poi la questione posta sempre dal collega Chiezzi, sulla quale è intervenuto il collega Marchini, che attiene agli artt. 3 e 5. E' vero collega Chiezzi, che la legge dice che sono invitati, di volta in volta. Mi sembra che il risultato finale, tutto sommato, non cambi; mi sembra anche che la preoccupazione sollevata dal collega Marchini, in ordine al fatto che ci sia troppo collegamento tra i soggetti e la materia trattata, ci faccia correre qualche rischio. Quindi, non escluderei che la partecipazione di qualche organizzazione di categoria - soprattutto quelle più significative, quindi non la pletora di persone, ma le categorie più significative, che chiedono di essere invitate ogni volta che si convoca la CTU - possa essere valutata dall'Assessore, in termini strategici globali e non in termini riferiti alla singola trattazione, al singolo argomento che può in una riunione essere affrontato dalla CTU stessa.
Immagino che il Presidente della CTU debba fare uso della possibilità di invitare permanentemente alla CTU alcune persone in rappresentanza di alcune categorie, e lo debba fare con prudenza ed equilibrio e l'invito deve essere riferito - questa sarebbe la mia intenzione - esclusivamente ad organizzazioni sociali importanti. Quindi, gli imprenditori, piuttosto che le organizzazioni sindacali, se chiedono permanentemente di essere invitati, non vedo perché non possano esserlo. Ripeto: con una valutazione di merito che l'Assessore fa in ordine al soggetto che chiede di essere permanentemente invitato, evitando il rischio cui il collega Marchini ha fatto riferimento nel suo intervento.
Nello spirito, capisco la ragione che ha portato il Consigliere Chiezzi a presentare l'emendamento, ma mi sentirei di non accoglierlo, sapendo che la gestione di questi inviti sarà molto prudente ed equilibrata.



PRESIDENTE

Passiamo pertanto all'esame dei vari emendamenti presentati.
1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: "all'ari. 2, l'ultimo comma è soppresso".
Tale emendamento viene accolto dalla Giunta. Lo pongo pertanto in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli.
2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 3, quarto comma, sono soppresse le parole: "ed agli invitati permanenti di cui al secondo comma del successivo art. 5".
Tale emendamento non viene accolto dalla Giunta.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.
CHIEZZI L'Assessore ha respinto questo emendamento confortato anche dal parere di un altro collega di maggioranza. Io rifletto ancora sulla questione perché la ritengo abbastanza importante e delicata, e per la quale non mi pare ci siano schieramenti precostituiti. Intendo richiamare l'attenzione dell'aula perché ci sono delle preoccupazioni che mi sembrano comuni seppure con esito differente.
Vi propongo questo ragionamento: il comma 8 di questo articolo era molto chiaro, a mio avviso. Il Presidente della Commissione - si dice - pu anche invitare altre persone oltre quelle elette. La legge regionale dà la potestà all'Assessore pro tempore di invitare, a suo giudizio - qui c'è scritto "può invitare" -, altre persone. Questa è stata un'apertura che consentiva la massima discrezionalità all'Assessore.
Pensate: nella legge non è indicato alcun limite numerico, cioè l'Assessore può anche invitare 20 persone. Quindi è una discrezionalità dal punto di vista numerico, amplissima. Inoltre, vi è una discrezionalità dal punto di vista del merito (quali competenze?) molto ampia (le categorie interessate in urbanistica, lo sappiamo, sono molte).
Questa norma è molto elastica e dà all'Assessore la possibilità di muoversi come crede. Questa elasticità, secondo me, non può essere trasformata in una norma che di fatto, in base ad una scelta compiuta un giorno dall'Assessore, amplia in modo permanente la Commissione Tecnica Urbanistica di 5 membri. In pratica, l'Assessore pro tempore ha deciso un giorno che vuole 5 competenze e la Commissione funzionerà così tutta la legislatura.
Mi sembra sbagliato, proprio per chi gestisce questa materia, per l'Assessore, perché è un ampliamento improprio della CTU. Tanto valeva allora, scrivere che i membri rappresentanti delle associazioni di categoria e ambientaliste facevano parte della CTU.
La mia interpretazione della legge 56 è che questa possibilità, al limite, dovrebbe essere utilizzata solo in casi eccezionali e per numeri piccolissimi, altrimenti si snatura questo organismo. Diamo pure la possibilità all'Assessore, che domani potrebbe avere un problema specifico di invitare un consulente a esaminare questo caso (è così che io la interpreto), altrimenti è un ampliamento della Commissione. In questo senso la parola "permanente" apre proprio la stura, non all'Assessore Carletto ma all'Assessore pro-tempore, di invitare 10 persone nell'ambito del rispetto della legge e del regolamento (questo snaturerebbe la Commissione) e di invitarle una volta per tutte. Almeno se vorrà comportarsi in questo modo l'Assessore dovrà sapere che questi inviti di volta in volta devono essere giustificati, e ha davanti una CTU che valuta anche queste cose.
Questo era il senso del ragionamento che mi permetto di riproporre agli Assessori perché non mi sono sembrati ostili al ragionamento in sé, sebbene abbiamo obiettivi finali diversi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.
MIGLIO Ritengo che l'emendamento del Consigliere Chiezzi sollevi un problema serio sul quale è necessario fare una riflessione, a partire da quanto veniva indicato nella legge quadro regionale di tutela e uso del suolo così come è stata modificata. Non intendo rivangare quello che è successo, ma il dibattito sulla struttura organizzativa e il nuovo ruolo della Commissione Tecnica Urbanistica è durato molti giorni e il tentativo portato avanti dall'Assessore era quello di snellire il più possibile questa Commissione per darle un ruolo più tecnico, meno politico, riducendone appunto il numero dei componenti in modo da renderla più funzionale.
Allo stesso modo però si era ritenuto di poter coinvolgere delle figure perché portassero il loro apporto culturale e tecnico qualora si fossero presentate delle questioni delicate, ad esempio nella prima sede di confronto istruttorio interno alla Commissione, quando fosse emersa la necessità di approfondire ulteriormente alcune questioni. Questa è la lettura che noi diamo all'art. 78, comma 8, della legge quadro regionale.
Secondo noi il primo momento di confronto - tra l'altro è previsto anche dallo stesso regolamento all'art. 3, ultimo comma, che dice: "in caso di necessità il Presidente può effettuare ulteriori e diverse convocazioni" potrebbe essere la sede ideale, perché permette in un secondo tempo di approfondire ulteriormente alcune questioni. In questa sede è possibile invitare quei soggetti che l'art. 76 della legge quadro definisce comunque in modo generico come rappresentanti delle organizzazioni di categoria associazioni ambientaliste, studiosi, tecnici, esperti, dirigenti regionali.
Quello che sosteniamo noi - e speriamo che questo ulteriore confronto possa permetterci di addivenire a una soluzione che salvi questi principi è di non rendere permanente questa convocazione per alcuni soggetti che poi effettivamente è difficile individuare. Tra l'altro non vorremmo che si creassero delle discriminazioni, cioè che si scegliessero alcuni soggetti e non altri, con tutto quello che ciò comporta sul piano dei rapporti reciproci e del riconoscimento da dare ad alcuni soggetti che si fanno portatori di interessi particolari.
Sostanzialmente noi diciamo che va bene prevedere degli inviti, come dice la legge quadro, ma che non diventino continuativi e soprattutto che questi esperti siano invitati in seconda battuta, quando i lavori preliminari della CTU fanno emergere dei problemi tali che necessitano ulteriori approfondimenti.
Questo è il senso. Ci auguriamo che l'Assessore Carletto possa ripensare a questa questione e accettare quanto noi proponiamo appoggiandoci all'emendamento del collega Chiezzi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore regionale La legge urbanistica dice che il Presidente può invitare delle persone che possono assistere ai lavori della CTU, ma che poi escono al momento della votazione perché non hanno diritto di voto. Questa formulazione era emersa nel corso della discussione della legge in sostituzione dell'ipotesi che prevedeva una partecipazione fissa di rappresentanti delle categorie sociali.
Con la formulazione 'possono essere invitati" ritenevamo che si consentisse ad alcune, molto definite, categorie sociali (prima ne ho citate due), che sono genericamente interessate a ciò che avviene sul territorio, di poter essere oggetto di invito permanente per evitare ogni volta di doverle invitare e di avere invece un'altra categoria di persone sulle quali di volta in volta valutare l'opportunità di invitarle. Si tratta quindi di una sorta di doppio regime: gli invitati permanenti e gli invitati invece per singoli problemi.
Ci sembrava, tutto sommato, una soluzione costruttiva che ci evitava anche del lavoro, mantenendo un rapporto con alcune categorie sociali (ho citato prima i sindacati e gli imprenditori) a vasta rappresentanza, che potevamo evitare di invitare ogni volta. Se però il Consiglio ritiene che questa proposta possa ingenerare chissà quali deviazioni rispetto al processo legislativo che definimmo in aula al momento della votazione questo non fa altro che costringerci in occasione di ogni convocazione della CTU ad invitare tutti coloro che si riterrà di invitare.
In linea di principio non sono contrario perché l'obiettivo finale lo si ottiene con l'una o con l'altra delle due formulazioni, cioè a dire il Presidente della CTU valuta chi invitare; si tratta di capire se devono esserci invitati permanenti ed altri da invitare volta per volta, o se invece devono essere tutti inseriti in questa seconda categoria.
Se la questione è considerata importante dai colleghi, io non ho difficoltà ad accogliere gli emendamenti proposti, perché il risultato non cambia, sempre che i colleghi insistano.
CHIEZZI Insistiamo.
CARLETTO, Assessore regionale Va bene, allora accolgo gli emendamenti.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento all'art. 3, quarto comma presentato dal Consigliere Chiezzi, che è stato accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 29 voti favorevoli.
3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 3, quinto comma, aggiungere al fondo le parole: "contenente l'ordine del giorno integrale della seduta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli.
4) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 4, aggiungere al fondo le parole: "ed agli Organi ed Enti che hanno formulato la designazione": Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli.
5) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: "all'art. 5, l'ultimo comma è soppresso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli.
6) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 8, lett. f) sono aggiunte le parole: "i pareri di minoranza sono messi ai voti".
La parola all'Assessore Carletto.
CARLETTO, Assessore regionale L'emendamento viene accolto. Desidero tuttavia precisare al collega che è implicito votare quando alla C TU c'è una proposta del relatore e su questa non ci sono né contro relazioni di minoranza né osservazioni. Quando ci sono delle relazioni di minoranza o comunque delle richieste di messa a verbale, di pareri o quant'altro, è scontato che vengano poste in votazione.
Per esplicitare meglio questo concetto, presento il seguente emendamento: all'art. 8: viene aggiunta la seguente lett. g) "i pareri di minoranza formalizzati ai sensi della precedente lett. f) vengono messi in votazione".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Ritiro il mio emendamento e voterò a favore di quello presentato dall'Assessore.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento aggiuntivo all'art. 8 di cui ha dato lettura l'Assessore Carletto, che sostituisce quello presentato in precedenza dal Consigliere Chiezzi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli.
Pongo infine in votazione la deliberazione, il cui testo emendato verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 29 voti favorevoli.
La votazione è valida ai sensi del terzo comma dell'art. 52 del Regolamento consiliare, in quanto i Consiglieri in congedo (n. 6) non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Pianificazione territoriale - Urbanistica: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 509: "Adeguamento dell'ambito territoriale dello IACP di Biella a seguito della istituzione della Provincia di Biella con decreto Legislativo 6 marzo 1992, n. 248. Modifica DCR n. 718-4110 del 24 marzo 1988"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della proposta di deliberazione n. 509 di cui al punto 18) all'o.d.g.
La parola all'Assessore Carletto.



PRESIDENTE

CARLETTO, Assessore regionale



PRESIDENTE

Adeguiamo l'ambito territoriale dello IACP di Biella, che non era coerente con il territorio afferente alla nuova Provincia di Biella. E' un atto dovuto, molto semplice.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione tale deliberazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 29 voti favorevoli.
La votazione è valida ai sensi del terzo comma dell'art. 52 del Regolamento consiliare, in quanto i Consiglieri in congedo (n. 6) non vengono computati per fissare il numero legale.


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati - Controlli amministrativi: argomenti non sopra specificati

Esame progetto di legge n. 89: "Proposta di legge al Parlamento del Consiglio regionale del Piemonte recante: Istituzione di una sezione staccata del TAR con sede in Alessandria e con circoscrizione che comprende le province di Alessandria, Asti e Cuneo" (Richiesta di iscrizione ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Regolamento interno) - (Rinvio in Commissione)


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del progetto di legge n. 89, la cui iscrizione è stata richiesta ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Regolamento interno.
La parola al proponente, Consigliere Majorino.
MAJORINO Presidente e colleghi Consiglieri, ho fatto il richiamo in aula avvalendomi del Regolamento, perché tale progetto di legge risale al febbraio 1991.
Data la brevità dell'articolato (consiste infatti in un unico articolo) e i non grossi problemi che involge la proposta, tali quindi da non dover essere ulteriormente sviscerati in Commissione, ed inoltre perché mi risulta condivisa da altre forze politiche, in particolare da forze non presenti in questa istituzione (alludo al Consiglio comunale di Alessandria), ritengo che questa proposta sia matura per essere varata.
Si parte dalla considerazione che nel grande quadro della disfunzione dell'amministrazione della giustizia in Italia, anche il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nonne è immune, in quanto sono noti i tempi tecnici notevoli che intercorrono tra la radicazione di un ricorso e la sua decisione: non meno di tre anni. Attualmente sono pendenti davanti al TAR del Piemonte oltre 13.000 ricorsi e questi ritardi fra la proposizione del ricorso e la sua decisione lambiscono a mio avviso la denegata giustizia.
Allora che cosa si propone? Si propone che venga istituita una sezione staccata del TAR del Piemonte nel Piemonte sud con sede in Alessandria.
Questo si inquadra nell'art. 125 della Costituzione, che prevede che possano essere istituite sezioni distaccate dei TAR. D'altro canto la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Lazio, gli Abruzzi, la Campania, le Puglie la Calabria e la Sicilia, hanno tutte quante una sezione distaccata, voluta dalla legge 1034 del 1971, quella istitutiva dei TAR.
Il Piemonte, ancora una volta, è stata la Cenerentola nell'ambito di questa scelta, quindi da parte nostra viene proposta, attraverso un articolo unico, l'istituzione di una sezione staccata e decentrata del TAR del Piemonte nel Piemonte sud e si propone che la sezione abbia sede in quel di Alessandria.
Questo è tutto e data la semplicità dello scopo a cui vuole pervenire questa proposta di legge al Parlamento, il quale poi avrà modo eventualmente di discutere, se lo vorrà, se andrà nell'aula parlamentare di Camera e Senato, il problema della sede: se debba essere Asti o piuttosto Alessandria.
Questo è un problema di rilievo che potrà essere risolto nella sede competente che è quella dei due rami del Parlamento.
Penso che la decisione possa essere attuata adesso, senza tornare in Commissione, dove ripeteremmo, non solo io, ma anche gli altri colleghi che saranno presenti, queste stesse considerazioni.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.
BRIZIO, Presidente della Giunta regionale Questo tema era già stato trattato a suo tempo. La Giunta fa una semplice osservazione: un tema di questo genere sarebbe meglio approfondirlo in Commissione, perché una sezione del TAR nel Piemonte sud richiama, credo fatalmente, analoga richiesta al Piemonte nord. Abbiamo l'esigenza di avere una seconda sezione del TAR. Innanzitutto per quello che riguarda il discorso delle spese, che a voi sta tanto a cuore, questo rappresenta certamente un aumento delle spese, aumento che graverà in parte sulla Regione Piemonte. Sul vostro libro bianco degli sprechi, che non sono sprechi, avete tra l'altro attaccato la politica delle cause da parte della Regione Piemonte.
Intanto c'è un'affermazione del tutto gratuita, laddove si dice che sistematicamente noi ricorriamo ad avvocati esterni. E' vero il contrario: sistematicamente ricorriamo ai nostri avvocati. Certamente per il personale non possiamo ricorrere ad avvocati interni, mi pare una questione logica per le cause che si fanno a Roma non possiamo ricorrere agli avvocati interni; per le cause di particolare prestigio abbiamo delle indicazioni precise del Consiglio di rafforzare la nostra presenza (pensiamo alla Valle Bormida).
Posso assicurare che, avendo rivisto questi dati, l'Ufficio Legale interno viene utilizzato molto, direi sistematicamente. Eccezionalmente per materie ben precise, vengono utilizzati degli avvocati esterni.
Una sezione distaccata del TAR cosa significa per il nostro Ufficio Legale? Trasferte, necessità di presentarsi all'esterno, maggiori costi l'obbligo molto spesso di nominare un avvocato esterno. E' una proposta che può essere interessante, ma sulla quale non mi sento di dire sì oggi, senza che si ritorni a discuterne attentamente nell'ambito della Commissione.
Proporrei quindi un rinvio in Commissione non per eludere la discussione, ma per affrontarla attentamente nel merito, per valutare bene che cosa può comportare sotto il profilo degli oneri. In un momento in cui abbiamo tutti l'esigenza di diminuire le spese, non dico di fare sprechi lascio ad altri fuso di terminologie inesatte.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTABONE



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.
MAJORINO Non ho ben capito quale sia la proposta di prosieguo dei lavori.



PRESIDENTE

Stavo proprio consultando il Regolamento per vedere come possono svolgersi i lavori. L'art. 34, quinto comma, così recita: "Quando un argomento sia posto in discussione a norma del quarto comma il Consiglio su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, pu deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento stesso alla Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore a 60 giorni per riferire in Consiglio".
Ha chiesto la parola il Consigliere Rossa; ne ha facoltà.
ROSSA Vorrei fare una breve considerazione sulla proposta presentata dei colleghi Majorino e Zacchera, e commentata dal Presidente della Giunta regionale, prima di valutare insieme con gli altri colleghi il da farsi.
Mi sembra che, nella sostanza, la proposta possa essere vista positivamente; tenuto conto della mole di lavoro e dei ritardi pendenti al TAR e delle sedi decentrate nelle Regioni, la proposta è da prendere in esame, pur con le difficoltà di un eventuale appesantimento della spesa.
Bisognerebbe però verificare se da maggiore spesa non si possa trarre maggiore vantaggio, per la celerità della risoluzione delle migliaia di pratiche ferme da parecchio tempo.
La questione richiede profonda riflessione: se siamo tutti d'accordo sarei anch'io favorevole ad un ulteriore approfondimento, per verificare i vari aspetti di questa procedura, affinché si possa approdare ad una soluzione rispondente all'esigenza di maggiore c ferità della risoluzione dei problemi. Addirittura, personalmente, avevo preparato un ardine del giorno in cui si impegnava la Giunta regionale ed il Presidente ad esercitare ogni atto di competenza per la realizzazione di sedi decentrate del TAR quanto meno nell'area del Piemonte sud. Documento che potrei consegnare purché si possa arrivare, data l'importanza del problema, ad un voto senza contrapposizioni, operando nell'interesse delle esigenze del Piemonte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Zacchera.
ZACCHERA Presidente e colleghi, penso vadano chiarite bene alcune cose. Sulle cinque proposte di legge del Gruppo MSI in discussione, tutti potrebbero essere d'accordo - e penso lo siano - ma nella logica perversa di questo Consiglio regionale non si può ammettere che delle proposte di legge del MSI siano accettate, quindi vengono di nuovo parcheggiate in Commissione per essere insabbiate.
Questo discorso sbagliato non sta in piedi non solo dal punto di vista politico, ma anche tecnico: la proposta di legge - nello specifico quella del TAR di Alessandria - è stata presentata nel mese di febbraio del 1991 ed addormentata in sede di Commissione; quando, ai sensi di Regolamento chiediamo la trattazione in aula il Consiglio regionale vuole riaddormentarla in Commissione.
Si tratta di una normativa da proporre al Parlamento italiano l'esperienza insegna che in 45 anni di repubblica il Parlamento dello Stato italiano non ha mai accettato una proposta proveniente dalle Regioni.
Proposte che vengono regolarmente insabbiate in attesa della fine della legislatura. Sarebbe cosa logica e ragionevole che noi incentivassimo la velocità di questi provvedimenti: già s'insabbiano dopo, ma se vengono presentati a fine legislatura s'insabbiano sicuramente del tutto.
Raccomanderei di non rimandare la proposta di legge in Commissione dove, tra l'altro, c'era tutto il tempo, in un anno e mezzo, di esaminarla.
Se in un anno e mezzo, la Commissione non ha ritenuto doveroso esaminarla evidentemente non c'è l'intenzione. Rimandare un lavoro ad una Commissione che in un anno e mezzo ha dimostrato di non volerlo svolgere, non fa che confermare la volontà implicita del Consiglio regionale di non voler lavorare.
Il collega Monticelli questa mattina lamentava che non ci sono cose importanti da discutere: al di là del TAR di Alessandria, la proposta successiva che abbiamo in discussione sull'aiuto alle famiglie che trattengono gli anziani nelle proprie abitazioni, anziché mandarli al ricovero, non è importante? Non è importante discutere sul come e sul perché bisogna aiutare le famiglie, anziché affidarle al servizio ospedaliero? Le questioni sono importanti, ma se non si vogliono discutere non si discuteranno mai, questa è la realtà.
Il signor Presidente della Giunta regionale ha parlato di sprechi e di maggiori costi; se ci fossero due sezioni del TAR. è pur vero che per la Regione potrebbe costituire un aumento di costo doversi difendere per alcune cause ad Alessandria, ma pensate quanti miliardi risparmierebbero i cinque milioni di cittadini piemontesi che, avendo bisogno di ricorrere al TAR. devono recarsi per forza a Torino! Pensate all'obiettiva ingiustizia, nell'avere giustizia, quando avendo fatto ricorso al TAR. magari fondato, passano due o tre anni durante i quali il TAR. oberato di lavoro, non può rispondere. E il cittadino che deve aver giustizia, giustizia non ha! Penso che il Consiglio regionale debba celermente approvare questa normativa: istituire una seconda sezione del TAR significa dividere le spese di Torino in due parti e far quindi risparmiare una certa quantità di soldi ad una certa quantità di cittadini. Siccome dobbiamo pensare anche al bene della gente, penso sia cosa seria e produttiva; basterebbe approvarla sic et simpliciter e passarla al Parlamento, che poi se la vedrà dimostrando che il Consiglio ha il coraggio, una volta tanto, di prendere atto che una normativa proposta dal MSI è utile, interessante e ragionevole. Se non c'è, per una volta, del "partito preso", la proposta deve essere serenamente ammessa, discussa e, io credo, approvata.
Altrimenti, siamo al di là della logica, ma in politica non è sempre la logica che paga.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavallera.
CAVALLERA Signor Presidente, innanzitutto devo dire, a titolo personale, poich il provvedimento non è stato esaminato in Commissione e quindi i Gruppi non hanno potuto pronunciarsi, che nel merito, ovviamente, sono d'accordo, in linea generale, con la proposta avanzata.
Ritengo però che bisogna in qualche modo respingere le insinuazioni del collega Zacchera, lesive del modo di operare di questo Consiglio.
Non perdiamo tempo quando trattiamo altri provvedimenti. Abbiamo un'agenda ricca di tante questioni, e l'opposizione talvolta contribuisce con interpellanze e interrogazioni o altre prese di posizione in Consiglio ad impedire di trattare gli ordini del giorno, proposte di leggi o deliberazioni, che dovrebbero avere, a mio avviso, la priorità. Quindi qualche critica del collega Zacchera deve eventualmente trasformarsi in autocritica.
E' chiaro che di un provvedimento così impegnativo, così complesso, che riguarda una materia a carattere generale, che ovviamente vede il Consiglio regionale intervenire solamente con una proposta al Parlamento, non possiamo che auspicare l'esame tempestivo in Commissione, al di là del merito specifico e degli aspetti più o meno campanilistici della questione tenendo presente che, ferme restando le difficoltà della finanza pubblica non si possono che proporre soluzioni accettabili sia dal punto di vista della economicità e della spesa, sia dal punto di vista della funzionalità.
Chi di noi non è d'accordo che si vada a prefigurare una giustizia amministrativa più celere? Tutti sono d'accordo. Si tratta di vedere in che modo si deve organizzare questo settore nell'ambito della nostra Regione.
Quindi, in linea di principio, è un'adesione all'ipotesi di sdoppiamento o di decentramento del TAR. ma dall'altro c'è anche la consapevolezza di trovarci in un frangente dal punto di vista della finanza pubblica, che deve essere tenuto presente quando si vanno a fare delle proposte. Penso che non si debba cedere a proposte di tipo demagogico, ma a proposte che garantiscano effettivamente nel merito il risultato, proposte che sono nei propositi di coloro che le vanno a sostenere.
Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. E' necessario dare la disponibilità anche della nostra parte politica a discutere tempestivamente di questo problema in Commissione, e per ragioni di serietà fare una riflessione sul TAR. che adesso agisce in sede centrale a livello regionale e del cui funzionamento personalmente, come penso anche molti colleghi, non sono molto a conoscenza.
Bisogna conoscere tutti i termini del problema, quindi la quantità di pratiche, l'affluenza di coloro che fanno riferimento al TAR stesso, le ipotesi che si possono fare dal punto di vista del decentramento e la funzionalità anche riferita a situazioni di altre Regioni, che prima di noi possono aver percorso questa strada. Quindi, è una disponibilità ampia e completa a trattare e a confrontarsi e non a chiudersi, oppure a non voler affrontare problemi che hanno la loro importanza.



PRESIDENTE

Consigliere Rossa, vi è la richiesta di rinviare in Commissione il progetto di legge? ROSSA Sì, per un approfondimento ai fini di una proposta positiva e non per insabbiare la questione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rabellino.
RABELLINO Non vorremmo che anche questa proposta facesse la fine di tutte, le altre presentate dalla Lega e insabbiate abilmente da questa maggio-ranza nelle Commissioni. Peraltro ricordo, anche se non è tema specifico, che come Lega, in seguito a impegni ben precisi da parte della Giunta, avevamo accettato il, rinvio in Commissione di una serie di progetti di legge. Da allora le Commissioni non le hanno nemmeno calendarizzate.
A questo punto annunciamo che richiameremo nuovamente in aula questi progetti di legge. Non dovremo poi lamentarci se il Consiglio si perderà in discussioni e in lungaggini, discutendo nel merito i vari progetti di legge, cosa che dovrebbe essere fatta in Commissione.
Chiedo alla Presidente che intervenga nei confronti dei Presidenti di Commissione, affinché i progetti di legge presentati in Commissione vengano esaminati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.
MAJORINO Presidente, colleghi Consiglieri, sono contrario al rinvio in Commissione, perché si tratta di un progetto di legge non così complesso com'è stato detto dal collega Cavallera. Il concetto che veniva svolto era quello di far sì che, come si è già verificato in altre sei o sette Regioni, anche il Piemonte avesse una sezione staccata del TAR.
Prendo atto di quanto ha detto il collega Rossa, cioè che rinviando il progetto in Commissione non c'è assolutamente la volontà d'insabbiare, e prendo atto che ha manifestato, in linea di massima, la disponibilità all'istituzione della sezione staccata del TAR in quel di Alessandria in particolare.
Prevedo che dovrò subire la volontà che si formerà per il rinvio in Commissione, però anch'io, a suo tempo, mi avvarrò del Regolamento, cioè decorsi i 60 giorni da oggi, e quindi penso che il collega Rossa sarà ben lieto di questo avvalersi da parte mia. Tra 60 giorni, se la Commissione non avrà nel frattempo licenziato né esaminato il provvedimento, mi avvarrò, come ci si avvale oggi, del Regolamento e chiederò che la proposta di legge al Parlamento torni in aula per essere discussa e votata nel dettaglio.
Sulla opportunità di questa proposta di legge, ricordo ancora che se è vero, come ha ricordato il Presidente Brizio, che tutto questo potrà provocare degli oneri per il servizio legale della Giunta, perché dovranno esserci trasferimenti dei funzionari addetti nella sezione decentrata tuttavia va anche tenuto presente che, oggi, chi subisce i danni sul piano economico di questa fatale disfunzione dovuta all'accentramento in quel di Torino del TAR del Piemonte, sono i cittadini del Piemonte sud, perch subiscono maggiori oneri per una difesa di interessi legittimi.
Viene anche subita da tutti i cittadini che hanno controversie con la Pubblica Amministrazione, per il semplice fatto che la sede di Torino ha pendenti ben 13.000 ricorsi.
Per questi motivi, convinto che la decisione poteva essere presa oggi voterò contro la proposta di rinvio in Commissione, con l'impegno solenne che verrà mantenuto fra 60 giorni, qualora non sia stato licenziato, di chiedere il ritorno in aula e la sua discussione, in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità in ordine all'approvazione o meno della proposta di legge al Parlamento.



PRESIDENTE

Pongo dunque in votazione il rinvio in Commissione del progetto di legge n.
89.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il rinvio è approvato con 32 voti favorevoli e 6 contrari.
Il provvedimento è rinviato in Commissione con lettera di accompagnamento del Presidente del Consiglio, secondo la richiesta dei Consiglieri proponenti che questi provvedimenti vengano calendarizzati entro 60 giorni.
Viene altresì allegato l'ordine del giorno n. 461 presentato in merito dal Consigliere Rossa.


Argomento: Programm. e promoz. attivita" socio-assist. (assist. minori, anziani, portat. handicap, privato sociale, nuove poverta") - Spesa socio - assistenziale

Esame progetto di legge n. 139: "Contributi sui consumi per la permanenza degli anziani nelle comunità familiari" (Richiesta di iscrizione ai sensi dell'art. 34, 4 comma, del Regolamento interno) - (Rinvio in Commissione)


PRESIDENTE

Passiamo quindi all'esame del progetto di legge n. 139, di cui al punto 9) all'o.d.g.
Anche in questo caso l'iscrizione è stata richiesta ai sensi dell'art.
34, comma 4, del Regolamento interno.
La parola al proponente, Consigliere Majorino.
MAJORINO Signor Presidente, mi rendo conto che questo provvedimento risale ad una data più recente del giugno '91 e che si tratta di un provvedimento di una certa complessità, ma per poter far sì che i nostri disegni di legge vengano esaminati dal Consiglio, io e il collega Zacchera abbiamo il solo mezzo del richiamo in aula, cui può seguire il rinvio in Commissione, la quale li deve esaminare entro il termine di 60 giorni.
In caso contrario, passerebbe l'intera legislatura - come peraltro accade per i disegni di legge delle .minoranze - senza che i disegni di legge vengano presi in esame e su di essi non si voterebbe mai.
Riconosco la complessità di questo provvedimento che vuole essere finalizzato alla tutela degli anziani, onde non vengano "parcheggiati" presso ospedali o enti pubblici, ma presso comunità familiari; questo, per grandi linee, è lo scopo, la ratio legis del provvedimento.
Fatte queste premesse, mi asterrò dal ritorno in Commissione, se ci sarà una proposta in tal senso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bergoglio.
BERGOGLIO, Assessore regionale Senza entrare nel merito di questa legge, anch'io - come ha già detto uno dei proponenti - riconosco che la stessa presenta aspetti molto complessi e non così semplici da collocare, come il testo in qualche modo lascia immaginare.
Per le situazioni di basso reddito e di difficoltà esistono già delle norme che prevedono degli interventi a sostegno di famiglie con persone anziane prive di reddito o con reddito insufficiente all'interno del loro nucleo familiare; mi pare, però, che il senso della legge sia più estensivo e generale. L'impegno di spesa previsto è notevolissimo; se dovessimo intervenire con ipotesi di questo genere, i fondi assegnati all'assistenza dovrebbero essere decuplicati. Tuttavia, se l'ipotesi, già praticata per altri provvedimenti, è quella di un rinvio in Commissione per un più preciso e puntuale esame nel merito, da parte mia non ho alcuna difficoltà.
Devo dire che l'esame di questo provvedimento non mi è mai stato sollecitato personalmente, altrimenti avrei fatto volentieri un riferimento in Commissione per esprimere tutta una serie di valutazioni che l'Assessorato ha svolto nel merito di questi problemi.
A questo punto, se il collega Majorino non si oppone, chiedo che il provvedimento ritorni in Commissione.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione il rinvio in Commissione del progetto di legge n.
139.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il rinvio è approvato con 32 voti favorevoli e 5 astensioni.


Argomento: Partecipazioni azionarie regionali - Enti strumentali

Esame progetto di legge n. 223: "Istituzione dello schedario regionale degli enti finanziati dalla Regione e norme relative ai loro organi" (Richiesta di iscrizione ai sensi dell'art. 34,4 comma, del Regolamento interno) - (Rinvio in Commissione)


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 10) dell'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 223, anch'esso iscritto ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Regolamento interno.
La parola al proponente, Consigliere Majorino.



PRESIDENTE

MAJORINO



PRESIDENTE

Devo lamentare il fatto che la Commissione non ha mai voluto (o potuto) prendere in esame questo progetto di legge che, in un momento come questo in cui gravano, anche relativamente a queste problematiche, delle questioni molto delicate (per usare degli eufemismi), mi pare assuma una particolare rilevanza.
Mi rendo conto che anche in questo caso l'articolato è molto complesso e che quindi la Commissione dovrà veramente approfondire questo problema.
Discuterlo in aula nell'immediato è difficile da parte di tutti i Gruppi presenti in Consiglio, sia di maggioranza che di opposizione. A fare dei ragionamenti e delle riflessioni complete su queste problematiche sarebbe solo la voce dei proponenti che, in quanto tali, hanno idee chiare in materia.
Anche in questo caso, allo scadere del sessantesimo giorno, peraltro nella malaugurata o temuta ipotesi che non venga esaminato dalla Commissione, il progetto di legge verrà puntualmente richiamato in quest'aula.
Per coerenza con il comportamento tenuto precedentemente, mi asterr dal rinvio in Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta, Brizio.
BRIZIO, Presidente della Giunta regionale Poiché qui si parla di schedari che riguarderebbero anche gli enti strumentali e poiché, tra l'altro, martedì ci sarà un dibattito in proposito, credo che in quella sede il Gruppo avrà occasione di calibrare il suo intervento e meglio illustrare il significato di questa iniziativa in modo che in Commissione possa essere valutata con il necessario interesse.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione il rinvio in Commissione del progetto di legge n.
223.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il rinvio è approvato con 31 voti favorevoli e 4 astensioni.


Argomento: Difensore civico

Esame progetto di legge n. 224: "Istituzione del Difensore Civico dell'ambiente" (Richiesta di iscrizione ai sensi dell'art. 34,4 comma, del Regolamento interno) - (Rinvio in Commissione)


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del progetto di legge n. 224 di cui al punto 11) all'o.d.g., la cui iscrizione è stata anch'essa richiesta ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Regolamento interno.
La parola al proponente, Consigliere Majorino.
MAJORINO Anche questo progetto di legge con un minimo di buona volontà avrebbe potuto essere esaminato oggi ed approvato, perché si modella, in definitiva, sullo schema e sul meccanismo dell'attività del Difensore Civico già istituito fin dal 1981.
Abbiamo ritenuto opportuno, anzi necessario, a latere del Difensore Civico, che si occupa di tutte le disfunzioni che vengono lamentate dai cittadini piemontesi relativamente all'andamento della Pubblica Amministrazione regionale, di fare questa proposta di legge, data la peculiarità della materia.
In particolare, nella proposta sono prese in considerazione normativa tutte le segnalazioni al Difensore Civico dei danni ambientali che vengano riscontrate e se queste segnalazioni verranno ritenute fondate, il Difensore Civico potrà attivarsi per far prendere dalla Pubblica Amministrazione, segnatamente da quella regionale, i provvedimenti di propria competenza.
Siccome immagino la sorte della decisione odierna, vuol dire che mi radicherò sempre più nella convinzione che, per vedere discussi in quest'aula i nostri disegni di legge, segnatamente quelli che non danno luogo a particolari problemi di pregnanza e rilevanza politica, come questo e così pure quello dell'istituzione della sezione staccata del TAR del Piemonte, dovrò seguire la via maestra indicata dal Regolamento.
In questa occasione mi opporrò ad un eventuale ritorno in Commissione perché, come dicevo, il meccanismo delineato è quello dell'impianto della vigente legge del Difensore Civico.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.
BRIZIO, Presidente della Giunta regionale Anche in questo caso si tratta di un discorso molto complesso. Se dovessimo istituire Difensori Civici settoriali ne avremmo per l'ambiente per la salute e via dicendo. Il Difensore Civico esiste già, non vedo perché si debba istituire un Difensore Civico per ogni attività settoriale cosa questa che comporterebbe oneri, carichi di spesa, funzionamento di uffici che bisogna poi vedere quali risultati possano dare.
Ritengo comunque che la complessità dell'argomento non ci consenta di esaminare tale progetto di legge in questa sede. Se lo si vuole approfondire lo si faccia nella Commissione competente.
MAJORINO Sottolineo che anche in questo caso scatta il termine regolamentare dei 60 giorni, entro e non oltre il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.



PRESIDENTE

Ricordo ancora che nelle lettere di accompagnamento dei singoli provvedimenti rinviati alle Commissioni competenti verranno ribaditi i termini previsti dall'art. 34, comma 5, del Regolamento.
Pongo pertanto in votazione la richiesta di rinvio in Commissione del progetto di legge n. 224.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il rinvio è approvato con 32 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni.


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame progetto di legge n. 239: "Disciplina della ricerca e della raccolta di minerali e rocce a scopo collezionistico, didattico e scientifico" (Richiesta di iscrizione ai sensi dell'art. 34,4 comma, del Regolamento interno) - (Rinvio in Commissione)


PRESIDENTE

Passiamo infine all'ultimo provvedimento iscritto all'o.d.g. ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Regolamento. Si tratta del progetto di legge n.
239 di cui al punto 12) dell'o.d.g.
La parola al proponente, Consigliere Majorino.



PRESIDENTE

MAJORINO



PRESIDENTE

Siccome nelle more fra la data di richiamo in aula e la data odierna la Commissione competente ha iniziato l'esame inquirente di questo progetto di legge, sia pure insieme a un disegno di legge presentato dalla Giunta questa è l'unica ragione per la quale si è avviato l'esame della nostra proposta di legge - in questa situazione concordo anch'io nel ritorno in Commissione di tale progetto di legge.
Sono favorevole al rinvio in Commissione di questo progetto di legge.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione il rinvio in Commissione del progetto di legge n. 239.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il rinvio è approvato all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.



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