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Dettaglio seduta n.102 del 05/11/91 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute (rinvio)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Approvazione verbali precedenti sedute", comunico che i processi verbali delle adunanze consiliari del 21 e 28 maggio 1991 sono stati distribuiti ai Consiglieri e verranno posti in votazione nella prossima seduta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Beltrami, Bosio, Cucco, Foco Fulcheri, Garino, Panella e Squillario.


Argomento:

b) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge non vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Seduta del Consiglio regionale in Valle Bormida


PRESIDENTE

L'ultima Conferenza dei Capigruppo, in ordine alla richiesta di convocazione del Consiglio regionale su temi inerenti la Valle Bormida avanzata da alcuni Gruppi consiliari, ha deciso di far slittare la data di convocazione del 14 c.m. già prefissata, in quanto nella seduta del 19 c.m.
si apprenderà il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato in ordine all'ACNA La Conferenza dei Capigruppo ha altresì deciso che tale convocazione si terrà entro il 30 novembre.
In questo senso ho inviato un comunicato alla stampa; alcuni giornali lo hanno ripreso con commenti che facevano trasparire la diversa volontà del Consiglio di non tenere tale seduta.
A nome dei Capigruppo che hanno partecipato all'ultima Conferenza riaffermo in aula quanto comunicato ai giornali.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame progetto di legge n. 98: "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56"


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto 3) all'o.d.g.: "Proseguimento esame del progetto di legge n. 98".
ART. 3 36) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3 dopo i due punti, il terzo capoverso è soppresso.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, contale emendamento si propone di sopprimere il terzo comma dell'art. 3, comma che recita: "Le revisioni alle varianti del Piano regolatore generale sono formate, adottate e approvate con la procedura di cui al quarto e sesto comma e seguenti del precedente art 15".
In tale comma si precisa che le procedure per formare, adottare e approvare revisioni e varianti del Piano regolatore generale sono le medesime previste dalla vecchia legge n. 56; si tratta quindi di un comma che non modifica le vecchie procedure.
Bisogna però tener conto che nel comma precedente, discusso e approvato nella scorsa seduta, in realtà il disegno di legge è innovativo rispetto alla legge n. 56, in quanto si prevede che le revisioni e le varianti non siano più soggette alla preliminare adozione di una deliberazione programmatica. Dai due diversi concetti deriva un ulteriore pasticcio introdotto nella legge: non far dipendere la revisione o le varianti personalmente aggiungo il termine "sostanziali" - da una delibera programmatica e confermare successivamente, attraverso questo comma, la vecchia procedura della legge n. 56, il che crea una contraddizione. Il quarto comma dell'art. 15, indicato come il comma che regolale procedure recita: "Il progetto preliminare - ma in questo caso va letto come 'la revisione del Piano regolatore o la variante' - deve comprendere lo schema della relazione illustrativa, di cui al n. 1"- e poi aggiunge - "gli allegati tecnici di cui al n. 2, le tavole di piano di cui al n. 3 lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 14 della presente legge". Riconferma, quindi, la vecchia procedura.
Leggiamo ora il primo comma dell'art. 14, che voi confermate: "Il Piano regolatore generale è costituito dai seguenti elaborati: 1) relazione illustrativa nella quale sono contenuti: a) gli obiettivi e i alteri adottati dal Consiglio comunale nella deliberazione programmatica di cui al successivo art. 15 e posti alla base dell'elaborazione del Piano..." Con questa proposta asserite che una variante che muti in modo sostanziale la natura di un Piano regolatore sia carente con la primitiva delibera programmatica assunta per il vecchio Piano vigente, che il Comune intende variare. Questa è una contraddizio-ne, in quanto non è possibile costringere, all'interno di una deliberazione programmatica che giustificava un PRG, le revisioni dei PRG e le varianti che il PRG mutano in modo sostanziale.
Per queste ragioni penso che il comma vada soppresso, nel senso che non si può confermare la vecchia procedura, vista l'innovazione introdotta di eliminare la deliberazione programmatica.
Non è possibile giustificare una variante con una deliberazione programmatica che la negava, perché era riferita ad un altro PRG. Per questo motivo ne propongo l'eliminazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie l'emendamento per le ragioni già discusse in aula e in Commissione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 36) presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 5 voti favorevoli, 19 contrari e 4 astensioni.
37) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'articolo 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 6 e 7 dell'art. 17 della legge n. 56/77 e s.m. ed i., sono interamente soppressi.
La parola al Consigliere Miglio per l'illustrazione.



MIGLIO Mario

Con la modifica introdotta attraverso il disegno di legge n. 98 viene modificato il vecchio art. 17 della legge regionale che riguardava le varianti e le revisioni al PRGC. La modifica introdotta prevede un cambiamento rispetto alle variazioni, che non costituiscono di fatto variante dei PRG già approvati.
Rispetto alla situazione precedente, i casi considerati non varianti di PRG erano ristretti ad uno. Questo caso ben identificato non comportava modifiche del tipo d'intervento già definito dal PRGC, in quanto riguardava sostanzialmente il - recupero del patrimonio edilizio esistente e non ricomprendeva al suo interno la ristrutturazione urbanistica che, come sappiamo, comporta anche modifiche delle destinazioni d'uso.
Il margine di discrezionalità e di interpretazione dell'Amministrazione comunale era ridotto al minimo e sussisteva un principio di equità, in quanto veniva esplicitato per tutti il ricorso ad una norma che non permetteva soluzioni diverse a seconda dei casi.
Al contrario, con questo disegno di legge l'elenco dei casi che non costituiscono variante di PRG si allunga e si favorisce al contempo un'interpretazione delle norme che rischia di essere troppo individualizzata e che può dar luogo ad una maggiore libertà al governo comunale, unico garante della coerenza delle scelte assunte.
I concetti di limitata entità - riportati nei punti b), c) e f) aprono la via a modifiche dannose anche per i beni ambientali e culturali perché l'identificazione della limitata entità lascia aperta la strada ad interpretazioni diverse e discrezionali. Occorrerebbe quindi un controllo più severo e più puntuale da parte della Regione, per garantire che questo passo delle norme non venga stravolto e mal interpretato dalle Amministrazioni comunali.
Già in Commissione avevamo sottolineato la possibilità che venisse ritenuto illegittimo quanto introdotto da queste norme, alla luce di interpretazioni consolidatesi in materia giurisprudenziale. Riteniamo dunque giusto riproporre la questione in aula e chiedere lo stralcio dei commi 6 e 7, per gli effetti che potrebbero avere sul territorio è per il livello di discrezionalità che verrebbe introdotto, che lascerebbe un ampio margine d'interpretazione alle Amministrazioni comunali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta non lo accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 37) non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 9 voti favorevoli, 20 contrari e 3 astensioni.
37 bis) Emendamento presentato dalla Giunta regionale: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce integralmente l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., al sesto comma del nuovo articolo, dopo le parole "Piano Regolatore Generale" è aggiuntala parola "vigente".
La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

E' solo un emendamento di chiarimento per evitare che ci possano essere interpretazioni non corrette.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 37 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 32 voti favorevoli e 1 astensione.
37 ter) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: All'art. 3, sesto capoverso dopo i due punti, aggiungere dopo le parole "Piano Regolatore Generale" le parole "e in quanto previsto dalle norme di attuazione".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Ho presentato questo emendamento perché, dopo il rifiuto di eliminare dal disegno di legge n. 98 tutte le semplificazioni relative alle varianti di piano regolatore che non sono varianti, la proposta della Giunta sottrae alle definizioni proposte la dizione "e in quanto previsto dalle norme di attuazione" contenuta nell'originaria legge 56. Ritengo che nella legge 56 che era già molto più precisa rispetto alle definizioni ora proposte l'inserimento della frase "in quanto previsto dalle norme di attuazione" rafforzasse la chiarezza della legge in ordine al fatto che si proponevano delle modifiche da non considerare varianti. La legge 56 era molto più rigorosa di quella proposta oggi. Chiedo che tale dizione venga introdotta in questa legge. Tenete presente che, pur essendo discutibile che tutte queste modificazioni costituiscano o meno delle varianti (tant'è che ne abbiamo proposto la soppressione), con questo emendamento si cerca di introdurre comunque un miglioramento in un testo di legge che non si condivide. L'introduzione della dizione "e in quanto previsto dalle norme di attuazione" è un elemento che dà anche un po' più di tranquillità dal punto di vista della legittimità delle modificazioni proposte, legittimità sulla quale continuo a nutrire molti dubbi. Si ha un bel negare a parole e in articoli di legge la valenza di variante sostanziale a certe modifiche di piano regolatore: la realtà è poi diversa. Se queste varianti, come illustrerò nei commi successivi, sono di grande portata diventa difficile sostenerne il contrario dal punto di vista della legittimità della legge.
A me pare che, viceversa, inserire la specificazione che i Piani regolatori devono prevedere nelle norme di attuazione gli atti che qui si vuole normare come atti di "non variante"vada a tutela della chiarezza e anche della legittimità di questi due commi.
Per questi motivi ho presentato l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Non lo accogliamo perché abbiamo scelto di ribaltare il concetto. Il concetto, prima In positivo, oggi è stato ribaltato ed espresso in negativo, cioè sono possibili quelle non escluse dal piano regolatore.
L'emendamento quindi non può essere accolto.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 18 contrari e 4 astensioni.
38) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al sesto comma dell'art. 17, la lettera a) è soppressa.
La parola al Consigliere Miglio per l'illustrazione.



MIGLIO Mario

L'emendamento coglie, a mio modo di vedere, una contraddizione che sussiste al punto a), non tanto riferita alla correzione di errori materiali, quanto al presunto contrasto esistente fra enunciazioni dello stesso strumento, per cui si prevede che la soppressione di atti in tal senso non costituisca variante di PRG.
Se il riferimento è innanzi tutto quello degli atti interni al piano regolatore generale (che dovrebbero a questo punto enunciare delle progettualità e degli indirizzi diversi tra di loro), non è chiaro come faccia a sussistere questo fatto nel momento in cui, già incorso di istruttoria e di analisi del piano regolatore generale, le enunciazioni in contrasto fra di loro dovrebbero essere soggette ad una, verifica particolare ed eventualmente a controdeduzioni da parte dell'Assessorato competente, in modo da stralciare l'esistenza di riferimenti diversi rispetto a progettualità, intenzioni, destinazioni d'uso, ecc., inserite nel piano regolatore generale.
Altra questione. Non è chiaro quale può essere il riferimento che deve assumere l'Amministrazione comunale nel dare valore ad un atto piuttosto che a un altro. Nel momento in cui si decide che c'è un contrasto fra due enunciazioni all'interno di uno stesso strumento, si presuppone che una di queste abbia maggiore validità rispetto all'altra. Mi chiedo in base a quale valutazione si può fare questo ragionamento, perché se entrambe, nel corso dell'avvenuta approvazione del piano regolatore generale, sono state riconosciute legittime, c'è da, chiedersi quale successiva riflessione ha fatto l'Amministrazione allorquando si accorge di avere introdotto in un suo strumento una diversa valutazione di trasformazione del territorio ritenendo a quel punto che una abbia maggiore validità rispetto all'altra.
In questo senso i dubbi che ho sollevato e che per noi rimangono dovrebbero essere messi a tacere con la soppressione, se non interamente quanto meno di parte del punto a), laddove si fa appunto riferimento ad atti in contrasto fra di loro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Aggiungo qualche considerazione, senza ripetere quelle già svolte dal collega Miglio.
Ritengo anch'io che questo punto relativo alla lettera a), cosi come è scritto, non funzioni, perché può succedere che ci siano errori materiali però i contrasti tra norme di piano possono avere anche diversa natura. Ad esempio, nelle norme di attuazione ci può essere una norma scritta che contrasta con la traduzione cartografica della stessa norma. Possiamo trova re degli errori all'interno di uno stesso tipo di elaborato (le norme di attuazione che si contrastano), ma possiamo anche avere dei contrasti tra una norma di attuazione e la cartografia.
Da come è scritto qui, non si capisce come gestire questo tipo di contrasto e potrebbe essere d'aiuto decidere la prevalenza di un'indicazione su un'altra. Ad esempio, la prevalenza dell'indicazione cartografica sulla norma scritta potrebbe già essere un criterio altrimenti diventa molto difficile capire, in caso di parità, se si modifica la norma scritta o la norma cartografica.
A questo proposito ricordo all'Assessore che questo problema non è di lana caprina sia perché nella legge Astengo era diversamente trattato sia perché lo stesso Assessore Carletto il 14 marzo 1990 firmò una proposta di legge insieme ai Capigruppo della maggio-ranza di allora (si trattava della proposta di legge n. 626) che sono andato a rileggere e che trattava questo tema con la stessa preoccupazione che si vuole evidenziare con l'emendamento.
Leggo l'art. 18, comma 14, punto a, della proposta di legge Carletto del 1990, il quale recita- , va: "Non costituiscono variante al piano regolatore a) le correzioni negli strumenti urbanistici generali di errori materiali ivi comprese le enunciazioni tra loro contrastanti e per le quali sia evidente ed univoco il rimedio".
Come si può vedere c'era già la preoccupazione di gestire le correzioni di errori materiali, ma era una preoccupazione che giungeva a limitare fortemente la natura dell'errore al mero errore materiale; tra un'indicazione cartografica e una normativa, la scelta, a parità di errore è difficile e può avere conseguenze diversissime sul territorio. La dizione "e per le quali sia evidente ed univoco il rimedio" permette di' agire con maggiore sicurezza, perché se non è evidente e soprattutto se non è univoco e quando i contrasti sono tra norme e cartografia può non essere univoco non si può procedere come un semplice errore materiale perché in realtà eliminare i contrasti significa variare delle previsioni di piano. Una variazione della cartografia vuol dire far passare dei terreni da un regime urbanistico ad un altro.
E' un errore materiale solo perché nelle norme di attuazione c'era un contrasto con quanto indicato sulla cartografia? In tal caso, se è una variante scattano tutti i meccanismi di presentazione delle osservazioni per cui l'emendamento propone la soppressione.
Il collega Miglio ha già illustrato i dubbie forse anche qualche correttivo a questo emendamento, soprattutto per quanto riguarda gli atti.
Anche secondo me questo termine può inficiare la validità di questo comma.
Aggiungo, a sostegno della non-strumentalità di queste critiche, che nella legge precedentemente presentata dallo stesso Assessore si rilevava come questa preoccupazione fosse fondata e avesse una certa importanza.
Rileggo la dizione dell'art. 18, comma 14, punto a, di quella proposta di legge: "Non costituiscono variante al piano regolatore: a) le correzioni negli strumenti urbanistici generali, di errori materiali, ivi comprese le enunciazioni fra loro contrastanti e per le quali - qui è il nocciolo - sia evidente ed univoco il rimedio". Mi sembra una dizione chiara che potrebbe correttamente variare questo comma, che è mal scritto.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTABONE



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto il quale presenta il seguente emendamento: 38 bis) All'art. 3, al sesto comma dell'art. 17, aggiungere alla fine della lettera a), prima del punto e virgola le parole: "e per i quali sia evidente e univoco il rimedio".



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Se il Presidente mi consente, vorrei dare un'unica risposta su tutto il pacchetto di emendamenti riguardanti le varianti non varianti che si riferiscono alle lettere a, b, c, d, ecc., che sono oggetto di emendamenti successivi, in modo da procedere in modo spedito.
Riteniamo compatibile con un processo di snellimento delle procedure la definizione che abbiamo dato alle varianti non varianti. Ciò non inficia il ruolo che la Regione ha e che non intende delegare ad altri, nel senso che affidiamo alla responsabilità del Comune, attraverso una semplice deliberazione, per quanto riguarda la lettera a), le correzioni degli errori materiali; per quanto riguarda le lettere b), c) e d), le correzioni di altre fattispecie (adeguamenti di limitata entità, adeguamenti di perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo), quindi di questioni, rispetto alle scelte che un piano regolatore individua, molto marginali, limitate e definite che a nostro modo di vedere possono essere sottratte all'iter delle varianti per il peso che questo ha.
E' una scelta che abbiamo fatto e che ci sentiamo di sostenere anche perché ha una sorta di incrocio con il ruolo regionale. Con l'ultimo comma infatti, dopo che consentiamo al Comune di approvare, con semplice deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimità, queste varianti considerate non varianti, la Regione si riserva di esaminarle entro sessanta giorni; l'organizzazione che ci daremo metterà quindi la struttura dell'Assessorato in condizione di verificare queste varianti non varianti entro il termine indicato di sessanta giorni, riservandoci la possibilità di intervenire, quindi di annullare la deliberazione allorquando la stessa non sia corretta o non coerente con le norme previste dalla legge.
Da questo punto di vistaci pare uno snellimento che comunque non affidiamo solo alla responsabilità del Comune, ma sul quale noi esercitiamo il nostro potere di controllo entro i sessanta giorni.
Per quanto riguarda le correzioni di errori materiali, debbo dire intanto che non ricordavo la dizione ' del disegno di legge presentato con altri colleghi all'inizio del 1990; aggiungo che noi avremmo gestito la lettera a) relativa agli errori materiali esattamente nei termini indicati dal testo di allora. Peraltro una circolare dell'Assessorato inviata alcuni anni fa, precisamente nel 1989, dall'allora Assessore Genovese, interpreta questi errori materiali esattamente nello stesso modo. I miei dirigenti ritengono che possa essere un chiarimento utile, proprio per evitare di creare delle confusioni ai Comuni.
Pertanto presento un emendamento che chia-risce questo aspetto particolare, in modo che non ci si affidi solo ad un'interpretazione regionale e ad una circolare, peraltro già nota in quanto emanata nel 1989 ma venga sancito nella legge.
L'emendamento che presento, signor Presidente e colleghi Consiglieri, è il seguente: All'art. 3: "al sesto comma dell'art. 17, aggiungere alla fine della lettera a), prima, del punto e virgola le parole: 'e per i quali sia evidente e univoco il rimedio'".
Con questo emendamento rispondiamo anche nel testo a tale preoccupazione e quindi non ci sarà più bisogno, nella gestione della lettera a) , di fare riferimento alla circolare a suo tempo emanata dall'Assessore Genovese.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 38) presentato dai Consiglieri Miglio, Segre e Chiezzi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 4 voti favorevoli, 33 contrari e 6 astensioni.
Pongo ora in votazione l'emendamento n. 38 bis) presentato dall'Assessore Carletto.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 26 voti favorevoli e 2 astensioni.
39) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3, primo comma, al sesto capoverso, dopo i due punti: "la lettera b) è soppressa".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

L'emendamento propone di sopprimere, tra quelle che non costituiscono variante, le seguenti modifiche: "Gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi, alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale".
E' un punto che ritengo diventi una norma illegittima se l'adeguamento non verrà classificato come variante, quindi non sarà soggetto alle procedure di deliberazione ed osservazione. Il fatto che le variazioni siano riferite alle infrastrutture, o a spazi ed opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale, non è una scusa per non osservare procedure ché tutelino i diritti dei cittadini di presentare osservazioni nel pubblico interesse.
E' il vecchio discorso secondo il quale, se si fanno opere meritorie si possono prendere delle scorciatoie. Queste sono opere meritorie, ma sono anche opere che incidono pesantemente sui diritti dei cittadini perch possono presupporre l'esproprio dei terreni.
E' illegittimo dire che una variazione di localizzazione non è variante, perché questa comporta nuovi vincoli ed oneri su porzioni di territorio che precedentemente avevano una diversa destinazione urbanistica. Con questi adeguamenti, infatti, i terreni già destinati con diverse norme urbanistiche vengono interessati da nuove norme urbanistiche ad esempio dai provvedimenti di esproprio.
Di fronte a queste nuove previsioni urbanistiche, bisogna consentire ai cittadini di presentare osservazioni nel pubblico interesse, così come dice il comma 6 dell'art. 15 di questa legge. Tale comma non è stato modificato dal disegno di legge n. 98 ed è relativo al fatto che le varianti devono essere depositate presso la Segreteria del Comune, pubblicate all'Albo Pretorio, messe a disposizione di Enti ed Associazioni; nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare delle osservazioni.
L'emendamento tende quindi a sopprimere una presunta causa di illegittimità della legge che sarà sostenuta, ove non venga accolta, e che ritengo espli-cita perché non esiste variazione nella localizzazione delle infrastrutture che non comporti il cambiamento del regime dei suoli, prima e dopo la variazione.
Poiché il cambiamento di regime dei suoli comporta oneri, vincoli e vantaggi diversi rispetto al primitivo strumento urbanistico, si tratta di una variante che tocca interessi collettivi e sui quali occorre garantire la procedura delle osservazioni. Per questo motivo, ho proposto lo stralcio di queste vere varianti dalla norma che le classifica come non varianti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

E evidente che se la gestione di queste varianti non varianti da parte dei Comuni fosse non corretta, potrebbero esserci i rischi richiamati dal collega Chiezzi.
Intendiamo dunque, attraverso il nostro ruolo di controllo, garantire un corretto utilizzo di queste varianti non varianti da parte dei Comuni.
Se la gestione è corretta, ci paiono assolutamente legittime; quindi l'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bresso che illustra il seguente emendamento n.
41): Al primo comma, sesto capoverso, dopo i due punti, sopprimere i punti b) e c).



BRESSO Mercedes

La meccanica della discussione sugli emendamenti è un po' complicata: esiste un nostro emendamento, il n. 41), che propone la soppressione dei punti b) e c).
Quindi, se siete d'accordo, il voto attuale, comprese le dichiarazioni di voto, può valere per il punto b) e, quando illustreremo l'emendamento n.
41, parleremo del punto c). Diversamente ci troveremo a votare su un emendamento su cui parzialmente si è già votato.



PRESIDENTE

Inforno il Consiglio che sono stati presentati i seguenti emendamenti: Sub 40) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: "Anziché sopprimere la lettera b), aggiungere dopo l'ultimo comma quanto segue: 'Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà apposita proposta di legge diretta alla interpretazione autentica delle espressioni ADEGUAMENTI DI LIMITATA ENTITA' di cui sub b), e ADEGUAMENTI DI LIMITATA ENTITA' di cui sub c)'".
40) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: L'ari. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'art. 17, LR n.
56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al sesto comma dell'art. 17, la lettera b) è soppressa.
Sub 41) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: Anziché sopprimere le lettere b) e c), aggiungere dopo l'ultimo comma quanto segue: "Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà apposita proposta di legge diretta alla interpretazione autentica delle espressioni ADEGUAMENTI DI LIMITATA ENTITA' di cui sub b), e ADEGUAMENTI DI LIMITATA ENTITA' di cui sub c)".
41) Emendamento presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio: Al primo comma, sesto capoverso dopo i due punti, sopprimere i punti "b) e c)".
Sub 42) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: Anziché sopprimere la lettera c), aggiungere dopo l'ultimo comma quanto segue: "Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà apposita proposta di legge diretta alla interpretazione autentica, delle espressioni ADEGUAMENTI DI LIMITATA ENTITA' di cui sub b), e ADEGUAMENTI DI LIMITATA ENTITA' di cui sub c)".
42) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3, primo comma, al sesto capoverso, dopo i due punti: "la lettera c) è soppressa".
Ha chiesto la parola il Consigliere Miglio: ne ha facoltà.



MIGLIO Mario

Vorrei riprendere il ragionamento del Consigliere Bresso. Il problema è che anche l'emendamento n. 40 sopprime il punto b), quindi è assimilabile all'emendamento del Consigliere Chiezzi, già discusso, che a sua volta ha accolto il subemendamento n. 40, sempre presentato dal Consigliere Majorino, che invece è di tenore diverso.
A mio avviso si dovrebbe discutere prima il subemendamento del Consigliere Majorino e successivamente gli emendamenti che sopprimono il punto b).



PRESIDENTE

La situazione potrebbe essere meno complicata se si assumesse la stessa discussione per tutti gli emendamenti, dal n. 39 al n. 41, e il n. 43 alla lettera c). Potremmo chiedere al Consigliere Majorino se intende discutere il proprio subemendamento, dopodiché potremmo unificare la discussione.
La parola al Consigliere Bresso.



BRESSO Mercedes

Sono d'accordo: dopo l'intervento del Consigliere Majorino interverr su entrambi gli emendamenti. Chiedo che si votino separatamente i punti b) e c).



PRESIDENTE

Se il Consiglio è d'accordo potremo votare separatamente i due punti.
La parola al Consigliere Majorino che illustra l'emendamento sub 40).



MAJORINO Gaetano

Il subemendamento da me presentato parte dal presupposto che non venga accolto l'emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Chiezzi e altri, e tende ad avere ruolo di sanatoria. Qualora l'emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi venga respinto, è quanto meno opportuno che sia previsto il futuro obbligo della Giunta a presentare una proposta di legge diretta all'interpretazione autentica dell'espressione "adeguamenti di limitata entità".
Il motivo che ha ispirato il subemendamento è stato quello di considerare la possibilità che la Giunta si arroccasse sulla propria posizione, di cui al testo presentato, senza poter quindi arrivare alla proposta di soppressione.
Pur sostenendo il subemendamento, colgo l'oc-casione per intervenire sull'emendamento illustrato dal Consigliere Chiezzi, rispetto al quale mi dichiaro favorevole per i motivi seguenti E' vero che l'Assessore ha ricordato, a sostegno delle proprie argomentazione di diniego all'emendamento, che l'Amministrazione in senso lato e l'attuale Assessore in concreto, possono pur sempre avvalersi dell'ultimo comma che dà quel tal potere di annullamento; questo però non significa che si possa, attraverso una legge, dichiarare non variante un fatto sostanziale.
Il marchingegno suggerito dall'Assessore, la pur sempre presente valvola di sicurezza dell'ultimo comma, del potere di annullamento, non elimina l'aspetto di illegittimità; mantenendo il testo di cui al punto sub b) si dichiara variante quanto variante non può essere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bresso.



BRESSO Mercedes

Illustro brevemente l'emendamento riguardante sia il punto b) sia il punto c) perché molte considerazioni sono già state fatte dai colleghi.
Ricordo che su questo articolo l'Assessore ha in precedenza rifiutato un emendamento che tendeva a precisare in maniera meno cancellatoria la questione della deliberazione programmatica; e cioè a conservare il vincolo di adottare la stessa perlomeno quando richiesto da una minoranza qualificata del Consiglio comunale.
Tali questioni vanno lette in sequenza. Il problema è che, intanto, si inizia a rendere non obbligatoria la deliberazione programmatica successivamente si stabilisce che le modifiche di limitata entità, senza che questo concetto venga definito in modo preciso, non costituiscono a loro volta variante.
Il Comune, quindi, se si esclude la norma cautelativa dei 60 gg.
finisce per poter fare quanto crede. In particolare, al punto b) si definisce che "gli adeguamenti di limitata entità - non definita riguardano localizzazioni di aree destinate a infrastrutture e altre opere servizi sociali, attrezzature di interesse generale".
E ben vero, come diceva prima il Consigliere Chiezzi, che i termini "interesse generale" sembrano rappresentare di per se stessi una specie di tutela, ma nella realtà vi è il rischio presentatosi frequentemente a proposito delle modifiche dei confini dei parchi e delle autorizzazioni relative, del danno potenziale rappresentato proprio dalle infrastrutture di interesse generale, spesso pesanti e corpose, e come tali ad elevato impatto ambientale.
Il fatto che la modifica sia di limitata entità ma non se ne conosca la portata, che un'eventuale variante non sfa sottoposta a deliberazione programmatica, e che questo venga considerato non variante, fa sì che qualunque modifica al Piano regolatore diventi incontrollabile.
Nel caso specifico, sia al punto b) sia al punto c) in cui gli adeguamenti di limitata entità riguardano invece i perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo, a forza di adeguamenti di limitata entità per opere di interesse generale o dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo è possibile che, di volta in volta, il confine si sposti, ;allargando di moltissimo l'area. Poiché la "limitata entità" non è definita, così come il numero degli adeguamenti con successive modificazioni di limitata entità, di fatto, è possibile tutto.
E' ben vero che l'Assessore sostiene che garantirà personalmente, ma si tratta di una legge: l'Assessore passa e la legge resta... Esistono naturalmente i vari uffici, ma questi ultimi sono soggetti alle indicazioni politiche date loro. Non per nulla abbiamo sostenuto che l'Assessore, in effetti, diventa l'autocrate che governa la materia: la legge diventa di fatto una possibilità per l'Assessore di governare la materia, e non una serie di norme certe e ben definite.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Intervengo perché mi sembra si sia concordato di svolgere le votazioni sia sulla lettera b) che sulla lettera c), di una serie di emendamenti.
Vorrei accennare al motivo per, cui propongo l'eliminazione della lettera c).
Al punto c), propongo di eliminare, dalle modifiche che non costituiscono varianti, gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo, ad esempio il piano particolareggiato. L'art. 38 prevede che il piano particolareggiato delimiti il perimetro del territorio interessato, precisi le destinazioni d'uso delle aree e individui le unità di intervento; inoltre, al comma quinto prevede l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi da espropriare o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento.
Le variazioni di perimetro, dati i contenuti del piano particolareggiato all'art. 38, possono comportare o meno esproprio dei terreni per la realizzazione dei piani particolareggiati. Quindi, il concetto di passare attraverso la definizione vaga della "limitata entità" per impedire la procedura di osservazioni legata al piano particolareggiato pare sia una nuova illegittimità. Senza contare che lo strumento urbanistico esecutivo in realtà può non essere uno strumento di iniziativa pubblica. Può darsi benissimo che sia uno strumento di iniziativa privata quindi il cambiamento di questi perimetri può comportare, anche nel caso di piani di iniziativa privata, delle conseguenze in ordine agli interessi collettivi ed agli interessi dei terzi. Questo è il motivo dell'emendamento soppressivo.
Gli emendamenti del Consigliere Majorino senz'altro contengono qualche goccia di provocazione, nel senso che, vista la indeterminatezza della dizione di limitata entità, richiedono addirittura che la Regione impegni il proprio tempo per fare una legge che spieghi questa legge. Siamo ridotti a questo punto, collega Majorino: occorre presentare degli emendamenti nei quali, un po' provocatoriamente, si dica: "Se proprio insistete condizioni così ingestibili, allora dovete presentare una legge che spieghi cosa volete fare". In questo senso voterò questa precisazione, che è una proposta di "disperazione legislativa", ed esprimerò un voto favorevole anche alle proposte del collega Majorino.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Intervengo non per illustrare le mie proposte, che ho chiamato subemendamenti, ma sulla procedura di votazione. Mi pare, in effetti, di avere commesso un errore formale chiamandoli subemendamenti; a rigore rileggendo il testo, devono venire dopo, perché prima c'è una proposta di emendamento che tende a sopprimere e se venisse accolta...



PRESIDENTE

Prima c'è l'emendamento n. 39) del Consigliere Chiezzi.



MAJORINO Gaetano

Sì, però la collega Bresso aveva chiesto che si votasse prima l'emendamento soppressivo: e se questo venisse accolto?



PRESIDENTE

Andiamo nell'ordine naturale. Chiamiamolo emendamento n. 40).
Se c'è questa intesa, pongo in votazione l'emendamento n. 39) presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 13 voti favorevoli 16 contrari e 2 astensioni.
Pongo ora in votazione l'emendamento sub 40) presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera, già discusso e respinto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli, 17 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 40) presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento sub 41) presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 41) presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento sub 42) presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 42) presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astensioni.
43) Emendamento presentato dai Consiglieri Miglio Segre e Chiezzi: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: "Al sesto comma dell'aut 17, la lettera c) è soppressa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astensioni.
44) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: "Al sesto comma dell'art. 17, la lettera d) è soppressa".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Intendiamo sopprimere dall'elenco delle "non varianti" il punto d), nel quale è scritto "le modificazioni dei tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge".
Anche questo mi pare un punto molto pasticciato ed incomprensibile.
La prima incomprensione è la seguente: cosa vuol dire "ove è consentito dalia, legge? Non è chiaro a quale legge ci si riferisca. Ci si riferisce alla legge urbanistica o alla legge regionale? Che senso ha questa specificazione? O forse si voleva dire "ove consentito dal PRG"? Il riferimento è molto ermetico e questo in una legge è molto nocivo.
In secondo luogo si parla di modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo. Gli strumenti urbanistici esecutivi, come rimangono descritti nella legge n. 56 che non viene modificata, sono trattati all'aut 32, che al terzo comma elenca gli strumenti urbanistici esecutivi: i piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica popolare, i piani di recupero, i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata, i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica. Questi sono i piani esecutivi.
Il comma 6, punto d), permette le modificazioni del tipo di piano esecutivo e qualificai passaggi da uno strumento esecutivo ad un altro come passaggi che non devono comportare variante e di conseguenza nemmeno le procedure di osservazione che questa richiederebbe.
A me pare, invece, che passare da uno strumento urbanistico esecutivo ad un altro - così come sono elencati - comporti delle variazioni nei PRG e come tali devono essere qualificate.
Prendiamo ad esempio il piano esecutivo normato dall'aut. 43: è il piano esecutivo convenzionato, il piano di recupero di libera iniziativa.
Questo tipo di strumento urbanistico prevede, delimitando un certo ambito sul PRG, che i privati singolarmente o riuniti in consorzio possano presentare al sindaco un piano esecutivo convenzionato, unendo a questo uno schema di convenzione.
Nella convenzione deve esserci scritto che si assume l'impegno di attuarlo anche secondo proprie priorità. Quindi, è una procedura che delimita un ambito, fissa degli obblighi per i privati su iniziativa degli stessi e fissa le priorità di attuazione proposte dai privati nella convenzione, la quale viene successivamente deliberata in Consiglio comunale. Queste norme sono cogenti verso tutti i privati interessati al piano esecutivo, perché i privati che posseggono il 75% del valore della proprietà decidono anche per il restante 25% di privati assenti o in disaccordo. Quindi, anche in questo caso ci sono nonne precise.
Se si cambia lo strumento urbanistico convenzionato con lo strumento urbanistico di piano particolareggiato esecutivo - e l'art. 38 regola gli elaborati e i contenuti di quest'ultimo - cambiano molte cose. Cambia innanzitutto il soggetto che opera e le priorità, cambiano gli obblighi tra il 75% dei privati riuniti in consorzio e gli altri privati, cambiano i fatti sostanziali sui quali un privato qualunque può fare opposizione.
Infatti, i privati coinvolti in un piano esecutivo di libera iniziativa che, si sono assunti degli obblighi verso gli altri, si vedono privati di questa loro potenzialità, in quanto si è deciso che il piano non è più di libera iniziativa, ma diventa un piano particolareggiato.
Questi privati, che magari si sono assunti anche impegni economici potranno opporsi o no? Seguendo la vostra ipotesi il privato non si pu opporre: il Comune, abbandonando l'ipotesi del piano esecutivo convenzionato, annulla tutti gli accordi che, anche se non formalizzati esistono sul territorio, senza che il privato possa effettuare un'osservazione. Questo mi sembra un altro punto di illegittimità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta per dichiarazione di voto.



RIVALTA Luigi

Annuncio che voterò a favore dell'emendamento presentato dal collega Chiezzi per le ragioni che lo stesso ha illustrato e anche per togliere il velo esistente nella concezione legislativa di variante. In questo caso come in altri, la variante è pensata sempre a favore del privato, e per privato intendo il soggetto proprietario di aree.
Il caso illustrato dal collega Chiezzi non è stato previsto da chi ha formulato queste disposizioni. Se l'avesse previsto avrebbe anche tenuto conto - nel caso in cui il nuovo strumento esecutivo dia maggiori possibilità all'operatore pubblico - delle osservazioni del privato o per lo meno della sua richiesta di presentare le osservazioni.
Dietro a questo punto, come in altri, c'è la logica che i PRG comunque fatti, anche nella libera concezione dell'elaborazione e della decisione comunale, sono vincolanti. Quindi, l'unico senso , della variazione è quello di andare verso una maggiore liberalizzazione, mai nel senso di introdurre strumenti più adeguati per il controllo pubblico nel caso in cui questi emergessero.
Per questa ragione e per sottolineare non solo la validità dell'emendamento presentato dal collega Chiezzi, ma per rilevare anche questa mentalità sottesa dalle varianti n. 98, voteremo a favore dell'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 44) presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre, respinto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli, 20 contrari e 4 astensioni.
45) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3 primo comma, al sesto capoverso dopo i due punti, la lettera e) è soppressa.
46) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., è apportata la seguente modificazione: "Al sesto comma dell'art. 17, la lettera e) è soppressa".
La parola al Consigliere Chiezzi che illustra gli emendamenti nn. 45) e 46).



CHIEZZI Giuseppe

Proponiamo di eliminare dalle non varianti le decisioni di assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse. Non capisco bene la dizione "e le delimitazioni delle stesse", così come non capivo a quale legge ci si riferisse.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Alla Legge n. 56.



CHIEZZI Giuseppe

Sì, forse come correzione a fine legge di quella dizione "gli aspetti materiali possono essere delegati agli uffici": io aggiungerei "della legge 56", ma questo è solo un piccolo suggerimento.
Non capisco bene cosa c'entri la dizione "e le delimitazioni delle stesse": mi sembra confusionaria. Se sono determinazioni che prevedono di assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici mi sembra che o la determinazione passa attraverso una cartografia sulla quale è disegnato il territorio interessato dal piano particolareggiato oppure non sono delle determinazioni: ripeto, è una cosa che non capisco.
In secondo luogo, questi perimetri urbanistici esecutivi non vengono individuati discrezionalmente, ad esempio al di fuori di un programma di attuazione del piano regolatore (cioè di un utilizzo dello strumento programma pluriennale di attuazione) e rispetto ad un coordinamento urbanistico di tutto il piano regolatore generale. Queste decisioni comportano oneri, vincoli e vantaggi sul territorio che prima di queste decisioni non c'erano; determinando oneri e/o vantaggi che riguardano l'interesse pubblico, occorre garantire la possibilità di svolgere delle osservazioni su queste determinazioni. E' perciò necessario che siano considerate varianti e quindi pubblicate.
Segnalo che su questo punto anche le Confederazioni agricole avevano presentato un'osservazione nello stesso senso. Le Confederazioni agricole hanno scritto che la procedura di non sottoporre a procedura di variante queste determinazioni di assoggettare il territorio a piani esecutivi pu costituire uno stravolgimento del piano regolatore generale ed una revisione sostanziale del piano regolatore generale. In questo modo il coordinamento degli interventi non è possibile, si approva una variante sostanziale non dichiarata tale, caso per caso, con un peggioramento - io ritengo - dell'insieme del quadro di sviluppo del Comune.
E' poi anche discutibile, a mio parere, l'equiparazione tra lo strumento di iniziativa pubblica e lo strumento di iniziativa privata perché gli effetti che hanno sul territorio sono effetti molto diversi mentre così vengono trattati tutti nello stesso modo.
Per questa ragione ho proposto, insieme ad altri colleghi, la soppressione della lettera e).



PRESIDENTE

La parola all'Assessore.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Ricordo ai Consiglieri firmatari di questo emendamento che, quanto previsto alla lettera e), è sostanzialmente già previsto oggi all'art. 32 della LR n. 56, laddove si parla, al titolo quinto, dell'attuazione del Piano regolatore generale. Al secondo capoverso è prevista questa fattispecie, che è normata per i Comuni obbligati attraverso i PPA e per gli altri Comuni attraverso la deliberazione consiliare.
Quindi, sostanzialmente, con la lettera e) affidiamo tutto alla deliberazione consiliare, ma la fattispecie è quella e, ripeto, è una fattispecie che già oggi, i Comuni non obbligati al PPA, possono attuare attraverso deliberazione consiliare.
A proposito di deliberazione consiliare, l'intervento del Consigliere Rivalta di prima mi spinge a dire che su questa modifica - e l'abbiamo detto al termine del dibattito generale - probabilmente esistono due diverse filosofie, quella espressa da alcuni amici dell'opposizione e quella espressa dalla maggioranza e dalla Giunta. Uno dei ragionamenti che sta alla base di questa modifica è di tentare di affidare ai Comuni maggiore responsabilità attraverso una maggiore autonomia.
Non dobbiamo dimenticare che queste varianti non varianti, oltre a venire comunque alla verifica regionale che il Consigliere Majorino richiamava prima, devono anche essere approvate dal Consiglio comunale cioè vanno comunque alla verifica del Consiglio e quindi anche alla verifica e alla lettura delle maggioranze e delle opposizioni in Consiglio comunale. Nulla vieta che se in qualche Comune si determinerà un uso non corretto di queste opportunità, anche un singolo Consigliere possa fare una segnalazione alla Regione, la quale ha tempi, modi e strumenti per verificare.
E' chiaro però che la filosofia di questa modifica, tra le altre cose (snellimento dei tempi e delle procedure, ecc.) ha l'obiettivo di affidare maggiore responsabilità e per certi versi quindi maggiore autonomia ai Comuni.
Mi pare che questo aspetto della legge rientri in questa logica e quindi per queste ragioni l'emendamento non viene accolto.



PRESIDENTE

I due emendamenti non sono accolti dalla Giunta.
Pongo in votazione l'emendamento n. 45).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 46).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astensioni.
47) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3, al sesto capoverso dopo i due punti, la lettera f) è soppressa.
48) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., è apportata la seguente modificazione: "Al sesto comma dell'art. 17, la lettera f) è soppressa".
48 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Rivalta, Bresso e Buzio: Al primo comma, sesto capoverso dopo i due punti, sopprimere la lettera f).
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione degli emendamenti nn. 47), 48) e 48 bis).



CHIEZZI Giuseppe

Propongo, insieme al collega, la soppressione del punto f) - ho già trattato questo punto nella relazione di minoranza - non solo per ragioni di illegittimità, ma anche per ragioni di comprensibilità dell'articolo stesso. In primo luogo non si capisce se le condizioni alle quali sono sottoposte le modificazioni parziali o totali dei singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente siano tutte necessarie con temporaneamente o se, viceversa, sia sufficiente l'osservanza di una di queste condizioni per dichiarare la modificazione parziale o totale dei singoli tipi di intervento come non variante al piano regolatore. Questo è un chiarimento che andrebbe introdotto nel testo della legge.
Non si capisce per quale motivo si introduca la dizione aree per le quali il piano regolatore abbia espressamente escluso tale possibilità. In altre parole si dice che non sono da considerare varianti le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento a patto che il piano regolatore generale non abbia espressamente escluso tale possibilità. Quali sono i tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente? Nella LR n. 56/77 non toccata da questo disegno di legge, all'art. 13 comma 2, è scritto: "I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso riguardano le operazioni di conservazione di immobili restauro e ristrutturazione". E più oltre: "Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei piani regolatori nel rispetto delle seguenti definizioni". Quindi i Piani regolatori devono contenere l'elenco dei tipi di intervento ammessi.
Pertanto ritengo che in un'area in cui il piano regolatore in base all'art. 13 ha individuato il tipo di intervento ammesso sia implicitamente escluso e impedito un altro tipo di intervento. Se ad esempio è stato individuato il tipo di intervento di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 13 si sono espressamente - voglio usare questo termine esclusi gli altri tipi di intervento.
Torniamo al testo proposto: queste modificazioni ai tipi di intervento sono ammesse a patto che il piano regolatore generale non l'abbia espressamente escluso. Nell'esempio che ho citato si ritiene che il piano regolatore generale l'abbia espressamente escluso oppure questo "espressamente" - come ho già scritto in relazione - è capzioso? Cioè. è una definizione in base alla quale se la norma di piano regolatore, dopo avere indicato l'intervento ad esempio di tipo a) come quello ammissibile non ha aggiunto "sono esclusi espressamente gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f)", in tal caso allora si può passare dalla manutenzione ordinaria al restauro, risanamento, ristrutturazione e completamento? Oppure no? Questo è un chiarimento che andrebbe richiesto perché altrimenti si consente un'interpretazione capziosa di questo "abbia espressamente escluso" permettendo di fatto una violazione di fatto alle norme del piano regolatore.
Non ho presentato un emendamento su questo punto perché l'avevo segnalato nella relazione di minoranza; lo segnalo nuovamente ora, mi sembra in ogni caso un elemento da modificare.
Per tutti questi motivi ho chiesto, insieme ai colleghi, di stralciare il punto f) dagli interventi che non costituiscono variante.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.



MIGLIO Mario

Riprendendo quanto detto dal Consigliere Chiezzi, vorrei segnalare una questione che si apre in questo momento. Il punto f) dice che "non possono essere considerate come varianti le modificazioni parziali o totali di singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica". Se si fa riferimento all'elenco riportato dall'art. 13 dove vengono precisati gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, si passa in progressione dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria e poi al restauro e risanamento conservativo, dopodiché viene riportata la ristrutturazione edilizia. Ci si ferma quindi alla ristrutturazione, per come si può comprendere leggendo la definizione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo e quello di ristrutturazione edilizia, questi interventi comportano modifiche anche sostanziali rispetto alle destinazioni d'uso, cosa che non è di poco conto. Giustamente la Federazione degli artigiani aveva fatto notare che queste modifiche stravolgono la programmazione che l'Amministrazione comunale si era precedentemente data attraverso il piano regolatore generale con l'indicazione delle aree da sottoporre a strumenti di intervento sul patrimonio edilizio precisando il tipo di intervento stesso.
Il passaggio dal restauro e risanamento conservativo alla ristrutturazione edilizia può di fatto far scaturire dei processi di espulsione di queste attività che invece dovrebbero essere protette e tutelate proprio perché il processo di modificazione all'interno dei centri storici tende a favorire la localizzazione di un terziario estremamente particolare e sofisticato a scapito delle attività artigianali che sono ritenute economicamente meno vantaggiose e quindi non in grado di assorbire i carichi derivanti da un incremento degli affitti nel momento in cui, con modificazione delle destinazioni ed interventi sul patrimonio esistente, si dà la possibilità ai legittimi proprietari di modificare la quantità richiesta per poter effettivamente svolgere queste funzioni.
Il senso è che modificazioni di questo tipo non possono essere ritenute secondarie proprio perché incidono complessivamente sulla programmazione e sulla stessa struttura fisica dei centri storici. In questo senso forse riferirsi a esperienze maturate da studi come quelli avviati da Immonino Muratori o Valerio Di Battista, che mettono in evidenza il particolare pregio del tessuto urbanistico, soprattutto quello storico, potrebbe portarci a riconsiderare queste scelte e a non prevedere una modifica degli interventi di siffatta natura.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Anche su questo punto vorrei ricordare ai colleghi che sono intervenuti che il comma 7 dell'attuale art. 17 sostanzialmente prevede le stesse cose che noi individuiamo al punto f), con le due differenze che abbiamo già verificato ai punti precedenti: non è più detto "in quanto previsto delle norme di attuazione" - e questo è evidente perché è una scelta - e poi si passa dalla fase in positivo alla fase in negativo, cioè "purché il piano regolatore non abbia espressamente escluso tale possibilità"che è lo stesso meccanismo che abbiamo utilizzato negli altri commi. Però le fattispecie che l'art, i) individua fino al punto e), quindi esclusa la ristrutturazione urbanistica, sono delle opportunità che già oggi possono essere realizzate. Abbiamo determinato che non debbano essere previste dalle norme di attuazione perché abbiamo alleggerito il peso delle norme nel rapporto norme-elementi cartografici, ma è una scelta.
La Giunta quindi non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

A questo punto è proprio necessaria una brevissima dichiarazione di voto perché l'Assessore non ha risposto alle domande che ho rivolto. Non ha chiarito se le tre condizioni debbano essere tutte presenti o se ne basta una sola, il che cambia di molto il senso dell'articolo. Soprattutto non ha detto - o comunque non l'ho capito - se l'esempio che ho fatto, circa l'espressa esclusione di un tipo di intervento, sia un esempio centrato ed un'interpretazione corretta, dal punto di vista dell'Amministrazione che propone, o meno.
L'Assessore non ha risposto, ma ha detto cose che mi preoccupano perché mi è sembrato di capire che i vari tipi di intervento - poiché è stata toltala condizione "in quanto previsto dalle norme di attuazione" possono variare da un tipo all'altro in assoluta libertà. Se variano da un tipo all'altro, dalla manutenzione alla ristrutturazione urbanistica (perché si legge: "espressamente escluso", cioè "escluso espressamente il punto a), b), c), d), ecc.)", una norma di questo genere mi sembra insostenibile. Non si può scrivere una norma in questo modo, perché diventa capziosa: se si sceglie una cosa, se ne esclude un'altra.
Lei, Assessore, dice che bisogna escluderlo espressamente.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Le aree, non i punti a), b), c) e d).



CHIEZZI Giuseppe

Qui si dice: "le modificazioni parziali o totali, per edifici o aree per le quali il Piano regolatore abbia espressamente escluso". Se il Piano regolatore ha scelto - ed era obbligato a farlo - su un'area un tipo di intervento, significa che ha espressamente escluso gli altri tipi? Io direi di si.
Poiché avete scritto che deve espressamente aver escluso, mi chiedo che portata abbia il termine "espressamente".Si deve scrivere: "ho escluso espressamente"? Ma se ha scelto un intervento, non ha automaticamente escluso l'altro? Perché scrivete questo? Ritengo che, dal punto di vista politico, sia una cosa criticabile, ma soprattutto sia uno degli altri nodi Assessore Carletto - su cui far leva perché questa legge non spiega nulla e può creare interpretazioni capziose e non chiare.
Per questo motivo mi dichiaro insoddisfatto della risposta dell'Assessore e confermo il mio voto, più che convinto, a favore di questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta per dichiarazione di voto.



RIVALTA Luigi

E' necessario arrivare ad un chiarimento sul punto f), visto che abbiamo chiesto di sopprimerlo. Nel momento in cui l'Assessore Carletto rifiuta questo emendamento, i chiarimenti diventano indispensabili. Voglio essere esplicito e farmi capire, visto che le cose dette dal collega Chiezzi non sono state recepite. Se l'intenzione è quella di non consentire interpretazioni che intersecano le varie dizioni presenti nel punto f), non si dice "le moderazioni parziali o totali, ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità", chiarendo che non si fanno varianti che riguardano il patrimonio edilizio esistente se il Piano Regolatore Generale le ha escluse. Questo vale in generale, persino riguardo la manutenzione. Se un Piano regolatore prevede che non si facciano opere di manutenzione - quindi le esclude - e poi si dice "che non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica", quindi che non comportino variazioni, si chiarisce che il Piano regolatore ha, una possibilità di escludere in assoluto le cose. Se non le ha escluse, le varianti si possono...



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Può escluderlo in assoluto, ma anche parzialmente.



RIVALTA Luigi

Si decide che, per legge, non devono giungere alla ristrutturazione.
Poiché passa una norma che consente di variare, chiedo che almeno si riferisca in generale, perché detto così sembra che non abbia escluso espressamente la ristrutturazione edilizia. Il Piano regolatore pu decidere di escludere variazioni nel patrimonio edilizio esistente, ma anche chiedere che ci sia un piano particolareggiato.



CHIEZZI Giuseppe

Il Piano regolatore non esclude, ma sceglie il tipo di intervento.



RIVALTA Luigi

Siamo in sede di variazione del Plano regolatore: non costituisce variante modificare alcuna indicazione.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Infatti è già previsto al comma 7, art. 17, della vigente legge n. 56.



PRESIDENTE

Non essendoci altri interventi, pongo in votazione l'emendamento n. 47) presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli, 24 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 48) presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli 24 contrari e 2 astensioni.
Pongo infine in votazione l'emendamento n. 48 bis) presentato dai Consiglieri Rivalta, Bresso e Buzio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli, 24 contrari e 2 astensioni.
49) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3, al sesto capoverso dopo i due punti, alla lettera f) sostituire le parole "consistenti variazioni" con le parole "variazioni, se non limitate".
La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Esprimo soddisfazione.



PRESIDENTE

Pongo dunque in votazione l'emendamento n. 49) presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli.
49 bis) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: All'art. 3, il settimo capoverso dopo i due punti è soppresso.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

L'emendamento propone di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo.
La decisione deriva da un primo dubbio. Vorrei, Assessore, tornare un attimo all'elenco - dalla lettera b) alla lettera f) - dei tipi di intervento non più considerati variante, tipi di intervento che la Giunta ritiene assolutamente minori e privi di quel valore che ne presupponga un iter da strumento urbanistico. Forzando i toni, si tratta di piccoli interventi da trattare velocemente, sui quali i cittadini non devono poter fare osservazioni.
Il mio dubbio, però, è che questi tipi di intervento possano invece essere considerati, quali strumenti urbanistici, atti fondamentali della Pubblica Amministrazione.
Le modificazioni previste dalla lettera b) alla lettera f) sono ancora atti fondamentali? Sul piano logico direi di no: sono atti trattati in modo tale per cui, ad esempio, l'iter normale di uno strumento urbanistico non viene seguito. La mia preoccupazione è relativa ad un eventuale declassamento di una serie di interventi, i quali non solo non diventano più atti fondamentali urbanistici, ma non sono nemmeno più considerabili quali veri strumenti urbanistici in quanto soggetti a procedure anomale rispetto agli strumenti fondamentali.
La legge n. 142, art. 32, lettera b) indica le competenze dei Consigli comunali. Sappiamo tutti che relativamente ai Consigli comunali la legge n.
142 ha introdotto una vera rivoluzione, anzi, dal mio punto di vista una controrivoluzione, sottraendo al Consiglio numerosissimi poteri. In ogni caso, però, è ancora competenza del Consiglio deliberare i Piani urbanistici.
Questi tipi di intervento - e questo è il mio dubbio - rientrano in quelli qualificabili come Piani urbanistici? E verranno deliberati, come dice l'Assessore, in sede di Consiglio comunale oppure no? Personalmente ritengo ci possano essere interpretazioni che, vista la natura legislativa assegnata a questi nuovi interventi non di strumento urbanistico (quale pu essere considerato quello attraverso il quale si possono modificare le destinazioni sul territorio, e i cittadini possono avere voce in capitolo attraverso loro osservazioni) e il contenuto di poco conto che avete assegnato a questi atti, rischiano di far sì che non si possano più considerare - penso ai Comuni e alla dialettica interna ai Comuni strumenti urbanistici e quindi di non dover essere approvati in Consiglio comunale.
Secondo dubbio. Mi pare vi sia contraddizione tra la prima parte dell'articolo, la scelta dei punti di declassamento dalla lettera b) alla lettera f), e la seconda parte di questo comma. Di fronte ad atti di così poco conto come si può ragionevolmente sostenere di consentire alla Regione un così grande potere di annullamento? Non c'è contraddizione in questo? Personalmente non li considero di poco conto, Assessore: sto svolgendo naturalmente, una critica alla logica adottata dalla Giunta. Ma anche seguendo tale logica, vorrei mettere in luce la contraddizione per cui da un lato si sostiene che si tratta di atti che contano poco e che vi devono provvedere i Comuni, d'altro lato - sapendo che questa decisione è dovuta unicamente alla fretta - "tirate la cinghia" e dite che sarà comunque la Regione a decidere. Non sono d'accordo su queste scorciatoie, su questo dare per poi togliere, in una logica che mi sembra molto debole.
Terzo dubbio. Si dice "soggetta al solo controllo di legittimità": non si tratta di frase inutile o equivoca? La legge n. 142 prevede che i Co.Re.Co. facciano solo quel tipo controllo: perché lo si scrive? Oppure si pensa a qualcos'altro? Se così fosse sarebbe opportuno specificarlo meglio nella legge.
La grossa sperequazione - che dal punto di vista della maggioranza non sottovaluterei - per cui, prima si nega la forza di uno strumento e subito dopo si attua una forza che presuppone una grande valenza dello stesso, mi sembra comporti un comma squilibrato e di difficile gestione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Vede, Consigliere Chiezzi, ricordo che mio nonno andò un giorno dal medico ché gli disse di non bere più di mezzo bicchiere di vino: tornato a casa, disse a mia nonna "per volta!" Non sarà possibile che la deliberazione comunale non passi attraverso il Consiglio comunale; in questo caso, diremmo che l'atto non è perfetto e lo restituiremmo ai Comuni, in forza della dizione, contenuta nella legge: "con deliberazione di Consiglio comunale". Noi consentiamo ai Comuni prevedendo una certa norma, di risolversi con deliberazione propria una serie di piccoli problemi.
Come ho già detto precedentemente, se qualche Comune interpreta la norma in modo non corretto e quindi ne travalica il significato e la portata voluta dal legislatore regionale, la Regione - e non l'Assessore in quanto depositario del potere - attraverso le sue strutture e quindi l'Assessorato all'urbanistica potrà dirà che un certo Comune ha travalicato l'interpretazione corretta della norma, facendone un uso distorto.
E', questa la discrezionalità che la Regione si riserva; e questo attraverso tempi che allungheremo con un emendamento proprio per poter svolgere questo lavoro.
Concediamo ai Comuni maggiore autonomia, ma vogliamo essere nella condizione di poter controllare che questa autonomia sia gestita in modo corretto, secondo l'interpretazione del legislatore regionale che ha provveduto alla stesura della legge.
Mi sembra si tratti di un rapporto abbastanza chiaro e corretto, e che non sia possibile accogliere l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento n. 49 bis) testè discusso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 11 voti favorevoli, 19 contrari e 4 astensioni.
50) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3, ultimo capoverso, le parole: "soggetta al solo controllo di legittimità" sono soppresse e sostituite con un punto.
La parola al Consigliere Chiezzi che lo illustra.



CHIEZZI Giuseppe

Nell'emendamento precedente ho già sottolineato una delle ragioni di dubbio sulla precisazione relativa al controllo di legittimità, che richiamo brevissimamente.
La legge n. 142 fissa i confini dei controlli assegnabili al Co.Re.Co.
alle deliberazioni del Comune. Perché avete sottolineato "soggetta al solo controllo di legittimità"? Ciò è inutile o addirittura improprio, perch c'è una legge che assegna i confini del potere di controllo.
Inoltre, sottolineate "soggetta al solo controllo di legittimità"; mi pare che l'annullamento della Regione non si limiti al controllo della legittimità, anzi che si occupi di tutt'altro. Non penso che intendiate motivare l'annullamento della deliberazione da parte della Regione cori problemi di legittimità, penso che intendiate motivarlo con problemi di merito. Anche la risposta data poco fa dall'Assessore mi sembra che induca in ogni caso, una volontà di controllo da parte dell'Amministrazione regionale non sulla forma degli atti, ma sulla sostanza degli stessi.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Il Co.Re.Co. controlla la legittimità e poi l'Assessorato all'urbanistica controlla il merito; è questo il senso.



CHIEZZI Giuseppe

Questo richiamo al controllo di legittimità rende un po' ambiguo l'articolo in questione, e questi ragionamenti vengono all'occhio. Perch si richiama in modo così netto il solo controllo di legittimità se questo è il tipo di controllo normalmente effettuato su questi atti? Nella frase seguente si dice che "la Regione annulla": questo pu creare un collegamento improprio tra il limite del controllo di legittimità, scritto due righe sopra, e il potere di annullamento della Regione, previsto subito dopo. L'emendamento è più che altro di carattere tecnico, per evitare questo rischio di confusione tra i poteri esercitati dalla Regione, che mi sembrano invece sul merito delle deliberazioni:



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

L'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento n. 50) testè discusso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 9 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni.
50 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3, ultimo capoverso, la parola "immediatamente" è soppressa.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

L'Assessore mi chiede perché non voglio che sia spedito immediatamente.
Rispondo che, secondo me, l'immediatamente costringe a comportamenti impraticabili da parte della Pubblica Amministrazione: è proprio un emendamento di tecnica. Immediatamente cosa vuol dire? Che non si fa altro se non dopo aver fatto questo? Il termine "immediatamente" mi sembra legislativamente improponibile.
Agire in fretta è la volontà di tutti, ma all'interno di una legge che tipo di obbligo propone? Un obbligo che nessuno è in grado di mantenere poiché nessuno è in grado di fare immediatamente una cosa (e forse nel momento in cui la fa è già passata l'immediatezza richiesta).
Chiedo che l'immediatamente sia tolto in tutto il testo del disegno di legge 98 (un immediatamente mi è già sfuggito) e che, con un'operazione di correttezza legislativa, si sostituisca l'immedia-tamente con un termine temporale preciso. Chiedo che questa correzione venga apportata a tutto il testo di legge, anche alla parte già esaminata, qualora fosse previsto "l'immediatamente", che non ha nessun senso e soprattutto non può essere osservato.
Chiedo, quindi, la soppressione di questo termine e una proposta da parte dell'Assessore di indicazione di un termine temporale molto ristretto, ma che metta in condizione l'Amministrazione e gli uffici di osservarlo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto per la replica.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Mi sembra una disquisizione meramente filosofica, perché noi abbiamo scritto "immediatamente", ma potevamo scrivere "quanto prima" o altro.
Poiché è semplicemente un richiamo all'Amministrazione sul dovere di mandarla il più in fretta possibile, ci pare che dal punto di vista della tecnica legislativa non dia fastidio e che non abbia nessuna conseguenza per cui si potrebbe dire che è un termine indefinito che ha delle conseguenze sul Comune, sul Segretario comunale, sul Dirigente del Comune.
In realtà, non ha nessuna conseguenza e non si capisce che fastidio dia: è semplicemente un richiamo al Comune nel rispetto del dovere che ha di mandarla appena possibile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per dichiarazione di voto.



MARCHINI Sergio

Se la memoria non mi tradisce, la questione è già stata introdotta in Commissione e l'immediatamente ha un significato preciso: attiene al fatto che non si deve aspettare l'esecutività della deliberazione per consentire alla Regione l'esame della stessa. Questo era il significato che avevamo costruito in Commissione e questo termine, che - ne dò atto - non è felicissimo, era stato quello che più sembrava conciliare le esigenze del presto con una cosa che non potevamo scrivere, cioè quella di mandarla non esecutiva.
Il significato vero è questo: appena assunta dal Consiglio comunale, la deliberazione viene inviata alla Regione e poi mandata in seconda copia quando è esecutiva; a questo punto, abbiamo il termine dei 60 giorni quindi in teoria si cerca di fare le cose dal giorno successivo all'assunzione della deliberazione da parte del Consiglio regionale, non dal momento dell'esecutività della deliberazione.
Si tratta sicuramente di un termine di accelerazione, ma è anche un termine che sta a indicare che sono gradite anche le deliberazioni non ancora esecutive, proprio per risparmiare il tempo che intercorre tra la deliberazione e la sua esecutività. Se lo si vuole interpretare come un termine finalizzato ad accelerare i comportamenti dei Comuni, va bene così mi era sembrato, però, che avessimo cercato di fare uno sforzo per ridurre di parecchie settimane l'iter di questi processi, perché c'è differenza tra la deliberazione esecutiva e la deliberazione non esecutiva.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.



MAJORINO Gaetano

Visto l'impianto di questo ultimo comma, mi sembra che il linguaggio legislativo tecnicamente più corretto debba essere rispettoso dei passaggi e che quindi la nonna, così come risulta dopo la reiezione di tutti gli emendamenti, debba indicare questi passaggi. Il Consiglio comunale dapprima delibera le modifiche secondarie minime, poi c'è il visto di legittimità (che rimane nonostante le osservazioni che sono state fatte al riguardo) ed infine il potere di annullamento. Pertanto, nella concatenazione della normativa così come è stata voluta e come emerge, a questo punto si dovrebbe dire: "sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo visto di legittimità; entro giorni 10 dal visto di legittimità viene trasmessa alla Regione", dopodiché scattano 160 giorni per la Regione.
In luogo di "immediatamente" è più opportuno scrivere "entro giorni 10"; in questo modo abbiamo la deliberazione consiliare, il visto di legittimità ed entro 10 giorni dal visto la trasmissione della deliberazione alla Regione. Non sono d'accordo con l'interpretazione del Consigliere Marchini sull'immediatamente.



MARCHINI Sergio

Si tratta di una deliberazione e non di un'interpretazione.



MAJORINO Gaetano

Visto che si è voluto chiarire che la deliberazione è assoggettata al visto di legittimità, farla inviare prima coni "immediatamente", per così dire di straforo, senza essere perfetta, mi sembra che sia un meccanismo non usuale del linguaggio legislativo.
Ritengo che la concatenazione "deliberazione-visto di legittimità temine di 10 giorni dal visto per la trasmissione alla Regione", pur in una normativa che non convince, sia un meccanismo tecnico di gran lunga più perfetto di questo "immediatamente".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta per dichiarazione di voto.



RIVALTA Luigi

Sono a favore di leggi che dicano le cose chiaramente e non le lascino intendere a chi è più smaliziato. Nell'obiettivo di ridurre i tempi morti propongo che la legge dica che la deliberazione viene mandata contemporaneamente al Comitato di Controllo e alla Regione, la quale ha tempo 120 giorni per esprimersi e comunque non prima del visto di legittimità, in quanto sarebbe assurdo che la Regione si esprimesse prima del Comitato di Controllo. E' un articolo che va ridefinito con estrema chiarezza.
Credo sia possibile introdurre il principio di mandare le deliberazioni prima della loro legittimità, perché è una regolamentazione dei rapporti Comune-Regione; però diciamolo con chiarezza e diciamo anche che la Regione non può esprimersi prima del visto di legittimità, perché sarebbe strano che approvasse una deliberazione senza tale visto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta, effettivamente, deve riconoscere che il chiarimento fornito dal Consigliere Marchini è quello che interpreta il ragionamento fatto in Commissione. Credo sia utile però - come diceva il collega Rivalta - almeno chiarirlo.
In questi termini - e stiamo preparando l'emendamento - si pu consentire che il Comune invii alla Regione la deliberazione contestualmente all'invio al Co.Re.Co.
Quindi successivamente accetterò un emenda-mento con il quale si dica che si consente alla Regione di avere non più 60, ma 120 giorni per poter esaminare seriamente le deliberazioni. Inviando immediatamente la deliberazione alla Regione si recupera una parte di quel maggiore tempo che abbiamo per l'esame. Quindi, incrociando i ragionamenti, non aumentiamo i tempi, ma abbiamo più tempo per poterle esaminare. Sto scrivendo l'emendamento e fra poco lo presenterò.



PRESIDENTE

50 ter) Emendamento presentato dall'Assessore Carletto: Dopo la parola "trasmessa", sono aggiunte le parole "contestualmente all'invio al Co.Re.Co.,"ed è soppressa la parola "immediatamente".
La parola all'Assessore Carletto per l'illustrazione.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Pertanto il comma diventa: "La deliberazione medesima è trasmessa contestualmente all'invio della stessa al Co.Re.Co., alla Regione".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Confermo la rimozione della parola "immediatamente", come peraltro è implicito nell'emendamento dell'Assessore Carletto, che sostituisce alla parola "immediatamente"le parole "contestualmente all'invio della stessa al Co.Re.Co." Tecnicamente i due emendamenti possono seguire l'uno all'altro prima si toglie la parola "immediatamente" e poi si sostituisce "contestualmente all'invio della stessa al Co.Re.Co.". Propongo di votare prima il mio emendamento soppressivo della parola "immediatamente" e successivamente quello presentato dall'Assessore Carletto.
Faccio questa richiesta in quanto non voterò l'emendamento proposto dall'Assessore Carletto per un problema di legittimità che voglio risollevare, perché segnala una difformità di comportamento anche rispetto a quello assunto nelle prime righe dell'art. 1.
Ritengo che si possa procedere in atti amministrativi solo sulla base di atti esecutivi; mi pare non ci sia alcuna procedura amministrativa intesa come tale che possa essere intrapresa se non su atti esecutivi, cioè su atti esistenti. Si possono trasmettere atti non esecutivi per opportuna conoscenza, ma non si possono attivare procedure amministrative con atti che non esistono; una deliberazione non esecutiva non esiste, non c'è: la si può mandare per conoscenza, per l'archivio, per la stampa, ma non esiste. Poiché con questo emendamento la si fa esistere, perché da quel momento decorrono i termini perentori per atti amministrativi della Regione, ritengo che questi atti perentori da assumersi entro un dato periodo di tempo non possano reggersi su una deliberazione che non esiste.
Queste sono, a mio parere, le scorciatoie che si cerca di attivare come surrogato di altri provvedimenti (che invece non vengono presi) di accelerazione delle procedure e di adeguamento degli uffici, che sono i veri atti capaci di sveltire le pratiche urbanistiche. In altre parole, il diritto deve essere la nostra regola di comportamento; invece con questa procedura si tenta di eliminare il diritto come regola delle azioni amministrative e questo mi sembra tecnicamente illegittimo.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

A seguito della dichiarazione di voto del Consigliere Chiezzi, la Giunta si astiene sull'emendamento dallo stesso proposto.



PRESIDENTE

Pongo dapprima in votazione l'emendamento n. 50 bis) presentato Chiezzi, Miglio e Segre, respinto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli c 23 astensioni.
Pongo quindi in votazione l'emendamento 50 ter) presentato dall'Assessore Carletto.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli e 4 contrari.
51) Emendamento presentato dai Consigliere Chiezzi e Miglio: All'art. 3, ultimo capoverso, la parola "perentorio" è soppressa.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

La proposta nasce dall'esigenza di evitare che la pratica del silenzio assenso, perché di questo iniziamo a trattare con questo emendamento avvenga su materie così importanti per lo sviluppo dei Comuni. Non si vede infatti come ad esempio un piano particolareggiato in variante possa assumere efficacia con il silenzio-assenso, dato che questa efficacia deriva dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale da, parte della Regione di un proprio atto di deliberazione di Giunta. In questo senso l'emendamento acquista anche una nuova forza dalla decisione presa teste dalla maggioranza, e anche da una parte della minoranza, di decidere di avviare questa procedura amministrativa di annullamento, con termine perentorio, sulla base di un atto privo di alcun valore.
A mio parere non è possibile attivare una procedura, qualificarla come perentoria e sorreggerla senza un atto amministrativo efficace ed esecutivo. In questo modo si va incontro a delle chiare illegittimità; sono delle forzature che noi effettuiamo alle regole del diritto, forzature per superare incapacità, lungaggini, cattivo funzionamento delle istituzioni.
E' viceversa su questi elementi che bisogna agire! In nome della fretta si fanno pasticci legislativi che alla fine vengono al pettine e che creano più garbugli di quanti non ne risolvano. Pensate solo al contenzioso che può nascere se c'è l'opposizione di un privato interessato in qualche modo alle varianti passate come "non varianti" in Consiglio, deliberate, inviate in Regione, senza che fossero esecutive. La Regione, da quel momento calcola i termini perentori che poi se non vengono osservati provocano ricorsi ed annullamenti.
Io capisco ancora che le maggioranze, prese dalla fretta e un po' accecate dal punto di vista della lucidità legislativa dalle pietre bollenti sulle quali camminano, facciano queste proposte, ma che anche una parte della minoranza ritenga di assumere questo atteggiamento mi sembra davvero incredibile.
Per questi motivi ritengo che il termine perentorio, già da rifiutare a mio avviso precedentemente, debba essere con ancora maggior forza rifiutato adesso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marino.



MARINO Massimo

Il Consigliere Chiezzi ha anticipato parte delle cose che intendevo dire. Al proposito rivolgo una domanda molto banale: per chi sono perentori 160 o 120, o quelli che saranno, giorni?



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Per la Regione.



MARINO Massimo

Sì, però non si capisce. Questo articolo ha .praticamente fatto decadere da variante tutta una serie di casi che alcuni di noi ritengono di una certa rilevanza. E' significativo il fatto che si metta la parola "perentorio" dopo aver fatto una scelta di modifica della legge che rende meno rilevante alcune modifiche che si possono fare a un piano regolatore rendendole non varianti. La parola "perentorio" in questo caso sembrerebbe un riconoscimento del fatto che quello che prevale nella sostanza è il silenzio-assenso: non mi spiego altrimenti il significato di un termine perentorio di 60 giorni sapendo che difficilmente in questo lasso di tempo le strutture dell'Assessorato sono in grado di rispondere e di entrare nel merito dei numerosi casi di non varianti che vengono presentati.
Nella parola "perentorio", vedo una grossa contraddizione. Chiedo quindi all'Assessore di ritirare, al di là del fatto che i giorni restino 60 oppure aumentino, la parola "perentorio" perché è assolutamente contraddittorio. Non si può dire a se stessi che bisogna essere perentori entro un certo termine sapendo che quel termine difficilmente può essere rispettato. Formalmente, a mio parere, la parola "perentorio" è superflua ameno che non la si voglia intendere come un modo per far prevalere il principio del silenzio-assenso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

E' esattamente così, la Regione purtroppo non ha mai rispettato i tempi che si è data, questa è una realtà ed è un'autocritica che faccio prima di tutto a me, ma che bisogna farsi anche come istituzione. La Regione non ha mai rispettato i tempi che si è data, e non solo per quanto riguarda la legge 56, perché dalla mia esperienza tra questi banchi potrei fare lunghi elenchi di tempi che la Regione si è data e che non ha mai rispettato. Una volta tanto scegliamo la strada, se vogliamo anche provocatoria, di dire che la Regione si autolimita, si dà dei tempi, pena il fatto di far decadere la sua possibilità di intervento se non lo fa entro quei termini.
E' una sfida, è una scelta, non è incoerenza: è una provocazione che ci facciamo per vedere se riusciamo a stare in questi tempi. L'obiettivo che ci si è prefissati è quello di arrivare, nel giro di non tanti mesi, a rispettare anche i tempi non perentori previsti da questa legge e quindi per esempio arrivare a dare una risposta ad un piano regolatore nel giro di sei mesi, perché tanto è il tempo previsto per la Regione dalla legge 56.
Visto che in questo caso si tratta di introdurne un termine nuovo, abbiamo voluto dargli tale perentorietà proprio per segnare questo aspetto. La scelta è proprio quella di esprimersi entro 120 giorni - accettando l'emendamento che aumenta il terzine dei 60 giorni - nella logica di serietà che noi vogliamo dare al nostro lavoro: in 60 giorni pensiamo di non farcela, in 120 invece sì.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

L'Assessore mi ha anticipato nel leggere il termi-ne "perentorio" come un termine di decadenza. Bisogna infatti chiarire al collega Marino che non c'è un'approvazione da parte della Regione, c'è una riserva di annullamento, quindi se noi non chiarissimo questo processo che chiude la possibilità dell'annullamento manterremmo tra l'altro un fascicolo aperto in questo modo, invece, non c'è più nessun passaggio di carta, di delibere e di atti dalla Regione al Comune. 11 giorno successivo alla scadenza il Comune sa che non verrà annullata, quindi non glielo si deve neppure comunicare. La Regione rispetta i tempi solo quando intende annullare; non c'è un atto di approvazione, quindi non è neanche esatto dire silenzio assenso sarebbe un silenzio-non dissenso, ma la ragione è anche di economia burocratica. Quindi, ripeto, nessuna approvazione, bensì una riserva di annullamento da esercitarsi entro detti termini.
Suggerisco all'Assessore che sta predisponendo l'emendamento conclusivo di tener, presente la preoccupazione di non legare la decadenza ad un termine improprio qual è l'inoltro di un atto non formale; immaginando che abbiamo dato degli spazi maggiori, potrebbe partire dalla assunzione dell'atto in Consiglio comunale, magari modificando i termini che l'Assessore ritiene di dover considerare congrui. Se i 120 giorni prevedono tutte le ipotesi di questo mondo, potremmo ritenere di farli decorrere non dall'inoltro, ma dall'assunzione della delibera che è una data certa, non soggetta ad alcun tipo di verifica e di valore, mentre in effetti la partenza di un termine...



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

C'è però il rischio che se non viene inviata subito...



MARCHINI Sergio

No, quello rimane ("contestualmente a"): praticamente si tratta di una norma di attuazione, ma agli effetti della decadenza far partire questo iter da un dato certo e formale com'è quello della sua assunzione forse è più proprio che non legarlo alla trasmissione di un atto che è mandato in quel momento per conoscenza; in effetti il contenzioso nasce poi con la trasmissione della copia esecutiva. Lascio queste riflessioni all'As sessore perché ne, faccia l'uso che crede, quindi non prenderò più la parola in seguito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Prendo la parola per le stesse motivazioni del collega Marchini, ma per esprimere un ragionamento opposto. Premetto che la tensione a mantenere ed accelerare i tempi; quindi ad avere un rapporto più efficiente con le Amministrazioni pubbliche (in questo caso comunali) ed in generale con i privati, è una tensione importante.
La questione del "perentorio" andrebbe introdotta in questa legge, ma soprattutto nello Statuto regionale; volendo esplicitarla, dovrebbe essere di carattere generale, a testimonianza del fatto che in questo Paese, per fare quanto è necessario, occorre sottolineare che sia perentorio. Nella legge, a parte le questioni più generali, dovrebbe essere sottolineato con validità assoluta su tutti i tempi; mi riferisco, per esempio, alla possibilità della Regione di sostituirsi ai Comuni inadempienti nel fare i Piani regolatori. Dovremmo aver mandato già da tempo il Commissario per fare i Piani regolatori in diversi Comuni: sarebbe interessante, solo per informazione, saperlo. In quanti Comuni avremmo dovuto mandare il Commissario per fare il Piano Regolatore? La perentorietà dovrebbe essere di carattere generale, quindi anche su queste cose.
Al di là di questa considerazione, anch'io, come il collega Marchiasi sono per eliminare il carattere perentorio, ma per la ragione opposta.
Siamo in presenza dell'invio per conoscenza di una deliberazione adottata dal Comune, sulla quale riteniamo di avere competenza ad intervenire.
Perché dobbiamo porre un termine perentorio che preclude alla Regione anche successivamente, se si rendesse conto che quello che sta avvenendo dal punto di vista urbanistico non ha i crismi dell'accettabilità, la possibilità di intervenire, anche se dopo sei mesi? Il termine perentorio ha il significato espresso dal collega Marchini scaduti i 120 giorni la Regione non interviene, quindi, su un atto che ci viene inviato per conoscenza, ci priviamo della possibilità di dialogare anche se, oltre i 120 giorni, ci siamo resi conto che quanto sta avvenendo non è accettabile.
Rimane il fatto che, se dopo i 120 giorni, il Comune incomincia a rilasciare concessioni edilizie, il successivo intervento della Regione non potrà cancellarle, ma potrebbe fermare una procedura di rilascio di concessioni edilizie che per molte ragioni si ritiene una politica sbagliata.
Per questa ragione va tolto il termine perentorio, perché la Regione si castra sul rapporto di competenza e dialogo che, invece, ritiene di avere e che nella legge pone come una delle possibilità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bresso: ne ha facoltà.



BRESSO Mercedes

Intendo rilevare che nell'elenco di tutti i punti ampiamente discussici sono alcune cose tipicamente aleatorie: le limitate entità, per esempio, o le modificazioni dei perimetri che possono anche essere modificazioni successive e che alla fine diventano rilevanti, anche se singolarmente non lo sono.
Il collega Rivalta sostiene che il Comune, passati 1120 giorni, debba applicare le singole decisioni, a seconda che il punto in questione sia il punto a), b), c), ecc. Se durante la reale applicazione alcune cose - che magari sono percepibili dopo 1120 giorni - risultano non conformi, diventa possibile perla Regione - se non c'è il termine perentorio - intervenire a posteriori rilevando la difformità rispetto ad una serie di dettati che essendo loro stessi ambigui (la limitata entità, la modifica non rilevante), possono essere anche mal interpretati dal Comune.
Non capisco quindi la necessità del perentorio che rende impossibile per la Regione, a posteriori, rilevare la non conformità alla sua interpretazione.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

E evidente: è per dare un tempo certo al Comune. Se la Regione ha, in termini illimitati, la facoltà di revocare la deliberazione del Comune, il Comune non sa mai se questo tempo è trascorso o meno. La Regione, al limite anche dopo 400 giorni, può dire che una certa deliberazione non va bene e revocarla.
Affinché questo sia possibile, occorre dare dei tempi ai Comuni soprattutto quando non si tratta di un atto di approvazione di uno strumento urbanistico, ma è un atto di annullamento. E' come se il Co.Re.Co. avesse un tempo illimitato per annullare una deliberazione di un Comune: non avrebbe senso.
Mettiamoci nei panni del Sindaco, il quale ci manda la deliberazione e noi abbiamo il tempo illimitato...



BRESSO Mercedes

Ciò che ha già fatto, ovviamente, resta valido. Se però sta abusando del concetto di limitata entità...



PRESIDENTE

Non voglio certo strozzare i dibattiti, ma siamo in aula e non in Commissione. Vi prego quindi di esprimere le vostre posizioni nei termini un po' più regolamentari, posizioni che comunque sono molto chiare.
Ha chiesto la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

E' una dichiarazione di voto per un problema di stile. Le considerazioni poste dalla collega Bresso avrebbero avuto ingresso formalmente corretto se fossero state supportate da un emendamento con il quale si chiedeva che, anche in questi casi, ci fosse l'approvazione.
Se si fosse richiesta l'approvazione, essendo in sofferenza il Comune si sarebbe potuta immaginare la non indicazione di termini, perch l'approvazione avvia ad un contenzioso con il Comune in termini di tempi.
Posto che non si deve approvare un atto, non si può non mettere un termine di decadenza, perentorio o meno, rispetto ad una facoltà che la Regione si riserva; altrimenti lasciamo alla Regione la facoltà ad libitum per il resto dei nostri giorni di annullare queste norme, non fra 400 giorni, ma fra 3, 4 o 5 anni.
Non entro quindi nel merito; come ho detto nel precedente intervento mi pare che il percorso, anche se un po' barocco, sia ampiamente condivisibile. Rilevo alla collega Bresso che i suoi argomenti avrebbero probabilmente avuto un altro tipo di comprensibilità da parte della Giunta non dal punto di vista sostanziale, ma almeno formale, se avesse introdotto l'istituto dell'approvazione rispetto ad atti considerati minimali. Si ritiene che tali non debbano essere, quindi non si può lasciare l'incertezza su queste norme.
Diversamente, non vale la pena introdurre una norma finale dove c'è scritto che la Regione, in ogni stato e fatto della procedura, per sempre ed in qualunque caso, ha diritto di modificare d'ufficio i Piani regolatori qualora li ritenesse per certi versi contrari ad alcuni elementi che andiamo ad elencare. Questo mi pare un sistema non proprio nella certezza dei diritti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 51) presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio, respinto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 11 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astensioni.
52) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: All'art. 3, la penultima parola "sessanta" è sostituita con "centottanta".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Ho chiesto la discussione di questo emendamento perché il termine proposto mi sembra congruo, tenuto conto dei 1.209 Comuni cui la Regione deve rendere una risposta perentoria. Mi pare che un limite minimo di sicurezza sia garantito da un termine di 180 giorni.
Chiedo la votazione perché solo la riproposizione di quanto si ritiene ottimale può giustificare l'accettazione di una misura minore, ritenuta comunque insufficiente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Ho già detto precedentemente che a noi invece pare che 120 giorni siano sufficienti; la Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Lo pongo quindi in votazione per alzata di mano.
L'emendamento è respinto con 7 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni.
53) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni:' al settimo comma dell'art. 17 le parole "termine perentorio di 60 giorni" sono soppresse e così sostituite: "termine perentorio di 120 giorni".
54) Emendamento presentato dal Consigliere Marino: All'ultimo capoverso (...da assumersi nel termine perentorio di 60 giorni) sostituire: "60 giorni" con "120 giorni".
La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta accoglie la dizione con "perentorio".



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento n. 53) accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 27 voti favorevoli.
Pongo in votazione l'emendamento n. 54).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 27 voti favorevoli.
55) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al settimo comma dell'art. 17, sono aggiunte, dopo la parola "giorni" le seguenti parole "sentito il parere della Commissione Tecnico Urbanistica riunita in seduta congiunta con la Commissione regionale per la Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali, qualora la Giunta intenda esprimersi sui casi di cui alle lettere d), e), f) dei precedente comma".
La parola al Consigliere Miglio per l'illustrazione.



MIGLIO Mario

Poiché si prevede di non far più rientrare un certo tipo di interventi come varianti al Piano regolatore generale, ritenevamo giusto, anche in considerazione della modifica della struttura della Commissione tecnica urbanistica (così come è denominata attualmente), richiedere il parere della stessa per ricevere quel contributo disciplinare che permetterebbe di verificare la congruità dell'interpretazione dell'Amministrazione comunale a quello che è il testo di legge, con maggiore facilità da parte della struttura dell'Assessorato.
In considerazione della decisione della Giunta di respingere una serie di emendamenti che avrebbero stralciato il ricorso al silenzio-assenso, e con un tempo che rischia ormai di non essere sufficiente per poter svolgere le necessarie valutazioni del caso e arrivare ad un'espressione dell'Assessorato in merito alle questioni sollevate, riteniamo giusto ritirare l'emendamento n. 55, che coinvolge anche la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Quest'ultima potrebbe essere comunque coinvolta, in quanto i tipi di intervento sono riferiti al patrimo-nio edilizio esistente, presumibilmente in parte vincolato al senso delle varie leggi.
Manteniamo invece l'emendamento n. 56 che richiede il ricorso al coinvolgimento e quindi alla ricezione del parere da parte della Commissione tecnica urbanistica.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta non accoglie l'emendamento n. 55, e mi sembra che il Consigliere Miglio ne abbia sotteso, nel suo intervento, il ritiro.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 56, non mi sembra opportuno inserirlo nel testo di legge visto che c'è sempre la possibilità, nel caso in cui la struttura ritenga di doversene avvalere su un caso particolare di consultare la Commissione Tecnica Urbanistica. In ogni caso, non possiamo delegare tutto alla CTU: continueremmo a cacciare le mosche mentre i buoi scappano dalla stalla! Noi vogliamo, invece, fermare i buoi nella stalla. Non è possibile vedere tutto: iniziamo dalle cose importanti. Se la struttura lo ritiene nel caso vi siano problemi che paiono facilmente risolvibili (mentre poi così non è), naturalmente non è vietato rivolgersi alla CTU; questa possibilità è già prevista nella legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 55), respinto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 6 voti favorevoli e 21 contrari.
56) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3 del disegno di legge n. 98, che sostituisce l'art. 17 della LR n. 56/77 e s.m. ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al settimo comma dell'art. 17, sono aggiunte dopo la parola "giorni" le seguenti parole: "sentito il parere della Commissione Tecnico Urbanistica".
La Giunta ha già espresso la sua contrarietà e il Consigliere Miglio lo ha già illustrato nel suo intervento precedente.
Lo pongo pertanto in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 6 voti favorevoli e 22 contrari.
56 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: All'art. 3, aggiungere al fondo: "dal ricevimento della deliberazione del Comune".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 29 voti favorevoli.
Prima di procedere alla votazione sull'intero art. 3, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi, ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Abbiamo discusso uno degli articoli più importanti del disegno di legge, che è anche uno degli articoli sul quale si è incentrata maggiormente la tensione da parte delle opposizioni, ma anche della maggioranza, perché su alcuni emendamenti presentati si è svolto un dibattito che ha interessato anche settori della maggioranza.
Esprimo una generale insoddisfazione per l'esito del dibattito, che è stato interessante, ma che, dal punto di vista delle osservazioni presentate dalle minoranze, si è rivelato molto deludente. In effetti, su circa 30-35 emendamenti presentati, tutti di merito e motivati con considerazioni di merito, in realtà solo pochi di essi, i meno rilevanti dal punto di vista del cambiamento di indirizzo dell'articolo stesso, sono stati accettati.
Questo è uno degli articoli che amputa la legge regionale 56 in parti sostanziali; è un articolo che introduce a forza degli innesti nel corpo legislativo della legge che, da un lato, la snaturano e, dall'altro, la rendono illeggibile. Questo articolo costituisce uno degli assi portanti di una politica di deregolazione annunciata e, per adesso, non proclamata ad alta voce, ma soltanto sottovoce, penso per ragioni tattiche di evitare uno scontro più duro, a livello di polemica, in Consiglio regionale. E' una modifica che tende a deregolare, a togliere regole per il governo e per le trasformazioni del territorio. La gestione del territorio non potrà che avere degli esiti, dal punto di vista della qualità ambientale, peggiori di quanto sinora non abbia patito, pur in presenza di una legge da molte parti ritenuta a suo tempo innovativa e che ha dato dei buoni risultati, almeno dal punto di vista della predisposizione degli strumenti urbanistici esistenti sul territorio regionale. Le cose, quindi, andranno peggio perch a fronte di una struttura non ne viene proposta la sostituzione con un'altra, bensì, all'interno della struttura esistente, si introducono pesi, vincoli e tensioni che, a mio parere, la spezzano quando non la rendono inefficace.
C'è un altro aspetto che viene introdotto da questo articolo 3, che riguarda le possibilità di azione, le quali, a questo punto, diventeranno gigantesche da parte di chi sostiene che sul territorio gli interessi di trasformazione devono muoversi non secondo certe regole del diritto, ma secondo il libero dispiegarsi delle forze economiche e dei rapporti di potere che sul territorio le forze economiche determinano.
Con questo articolo, colleghe e colleghi, c saranno ben pochi Comuni che inizieranno i lavo lavori per la predisposizione di nuovi piani regolatori. Se la legge 56 è stata la legge dei nuovi piani regolatori per tanta parte del Piemonte, questo disegno di legge 98 sarà il disegno di legge che impedirà la redazione di nuovi piani regolatori. Il territorio viene consegnato ad una pratica casuale, ad una pratica di cambiamenti anche rilevanti, senza che questi vengano sottoposti al necessario esame critico nell'ambito dei Consigli comunali, ma soprattutto nell'ambito della comunità stessa.
La comunità, i cittadini, l'insieme della società hanno, nei confronti dei piani di sviluppo e dei piani regolatori, un solo modo di intervenire in forma attiva, soprattutto quelle parti sociali che non dispongono di rilevanti poteri economici sia di proposizione che di condizionamento, cioè la massa dei cittadini, le associazioni senza scopo di lucro, le forme di organizzazione sociale, di presenza sociale, anche sotto forma atomizzata dei singoli cittadini, hanno un unico modo di intervenire nei processi urbanistici, quello di poter far sentire la propria voce, nel momento in cui si decidono i destini di un Comune, presentando osservazioni.
Questo disegno di legge toglie a questi cittadini a queste forme organizzate della società, la possibilità di interloquire tra le forze sociali, ma soprattutto di interloquire tra queste e il Comune, attraverso l'unico strumento a disposizione, cioè quello di fare osservazioni su una deliberazione programmatica che fissa i nuovi sviluppi del Comune.
Sottrarre questa possibilità significa impoverire la dialettica sociale, portandola unicamente al livello dei grandi gruppi di pressione economici. Il dibattito nei Consigli comunali è pubblico, in conseguenza delle osservazioni presentate sulle deliberazioni programmatiche; quindi. è un dibattito visibile in cui le forze si confrontano alla luce del sole.
Quando le scelte urbanistiche vengono sottratte al pubblico confronto e alle osservazioni del corpo elettorale ne deriva fatalmente che il dibattito urbanistico si sposta ai tavoli di lavoro, dove sono predisposti i disegni e dove si fanno i conti dei metri quadrati e delle cubature possibili.
Con questo articolo sarà possibile spostare numerosissimi atti di rilevanza urbanistica fondamentale a tavoli che non sono democratici, ma solo economici, di rapporti economici. Qui sta la illegittimità di questo articolo: si sottrae ai cittadini il diritto fissato dalle leggi di presentare osservazioni nell'interesse pubblico, quando si modificano le norme dei PRG.
Quindi, questo articolo sarà soggetto ad un attento esame, in quanto segna la fine dei PRG e l'inizio di un'attività incontrollata e incontrollabile da parte delle forze economiche sul territorio. Inoltre assegna all'Assessore pro tempore dei poteri discrezionali di difficilissima gestione e di pericolosissima pratica, dal punto di vista della ricerca costante di un interesse generale.
Annuncio dunque il mio voto contrario, in quanto sono stati respinti quasi tutti gli emendamenti e perché l'articolo segna un arretramento politico e culturale gravissimo rispetto alle stesse norme previste dalla legge urbanistica n. 56.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta per dichiarazione di voto.



RIVALTA Luigi

A chi non segue l'attività urbanistica questo articolo riguardante le varianti può apparire di scarsa rilevanza, invece è importante per la gestione urbani-stica regionale. Il Piemonte ha più di mille Comuni dotati di PRG formulato ai sensi della legge n. 56 e il futuro vedrà dei Comuni operare per varianti e non per PRG. Quindi, questo articolo riguarda la vera materia della gestione urbanistica per il futuro; direi persino che sotto questo profilo è più importante rispetto a quello dei PRG veri e propri.
Nel corso della discussione generale sugli emendamenti abbiamo già espresso contrarietà ad una serie di questioni e di problemi che sintetizzo per rispetto ai colleghi, i quali però dovrebbero rispettare la minoranza che concorre a formare il numero legale. Interverrò molto sinteticamente e in termini generali, perché non voglio ribadire cose già dette in Commissione, nella discussione generale e anche nel corso degli emendamenti.
Dal taglio della legge e dalle risposte, che illuminano sull'interpretazione ulteriore che la Giunta e l'Assessore vogliono dare a questa legge, traspare molto chiaramente l'orientamento, non solo a difendere, ma a favorire e a sollecitare gli interessi singoli e specifici che indurranno i Comuni ad operare per varianti, magari di limitata entità.
Non traspaiono invece - anzi in questo senso c'è un indebolimento complessivo - gli interessi generali riguardanti la cultura, la città l'urbanistica, l'ambiente, il piacere e la voglia di molte persone. Vi sono infatti centinaia di migliaia di cittadini, che non svolgono attività imprenditoriale, quindi non operano sulla base di interessi operativi specifici, ma che si sentono rappresentati quando si tratta di difendere gli interessi generali della città, della cultura, della qualità della vita e della solidarietà che una città riesce a creare anche attraverso il proprio sviluppo.
L'atteggiamento che la Regione esprime chiaramente in questo articolo è di distacco da questi problemi e di abbandono della responsabilità in questa direzione. E un atteggiamento che favorisce lo sviluppo di interessi particolari e singoli. Con questo articolo si limitano anche tutte le forme di discussione, di rappresentazione politica o di espressione diretta di larghissima parte della cittadinanza, che pone invece problemi di interesse collettivo e generale.
Lo considero quindi un articolo chiave negativo per l'evolversi della gestione urbanistica della nostra Regione. Per queste ragioni e non solo per quelle specifiche esposte nel corso del dibattito, votiamo contro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Il dibattito, anche con elementi puntuali, su questo art. 3 rimarrà alla storia, quindi non è fuori luogo che una forza politica, sperando d'interpretare, sia pure per linee generali, la valutazione della maggioranza, si collochi su questioni cosi delicate e così pesanti come sono i rilievi mossi.
Ricordo che stiamo modificando la legge n. 56, nella misura in cui non la si considera attuale, ma che non si propone una nuova legge. Ho l'impressione però che gli amici dell'opposizione questi distinguo, che abbiamo cercato di evidenziare nel dibattito generale, non li vogliano cogliere, e questo è un male per la chiarezza delle posizioni.
Si modifica la legge n. 56 e giustamente si ritiene che non si vada verso una nuova generazione di PRG, ma all'affinamento dei PRG esistenti rispetto alle insufficienze degli stessi e rispetto alle questioni sul tappeto. Le questioni sul tappeto, cari amici della opposizione, sono purtroppo delle situazioni che non consentono neanche i rischi che voi paventate, perché non siamo una Regione pervasa da spinte speculative che hanno dietro comunque uno sviluppo economico di segno positivo; siamo una Regione stagnante che al massimo riuscirà a rispondere alle esigenze di aggiustamento dei nostri Comuni rispetto alle realtà che la legge Astengo nella sua rigidità ci ha lasciato in eredità. Questo è il contesto storico nel quale ci muoviamo e quindi ci sembra giusto avere immaginato che gli anni che saranno governati da questa modifica della legge siano gli anni degli aggiustamenti per varianti, che quindi non richiedono più "summae" ideologiche come le deliberazioni programmatiche, non richiedono nuovi piani regolatori, ma strumenti che consentano, ripeto, quest'opera di rimagliatura del nostro tessuto socio-economico e abitativo.
E' evidente che questa maggioranza si pone tale obiettivo, perché ha il dovere storico di costruire la fase due, se cosi vogliamo, del governo del territorio e dell'urbanistica da parte della Regione, e la fase due non sarà più quella del controllo e del riequilibrio, ma sarà quella della costruzione di opzioni. Vedo che neanche la maggioranza è molto attenta e vi richiamo, amici della maggioranza, perché su questo i liberali non perderanno occasione di prendere le distanze; se sarà il caso.
Questa legislatura deve segnare il passaggio definitivo dalla chiusura della cultura monoculturale di Torino e del Piemonte - e quindi della lettura della politica nel contenimento e nel riequilibrio di qualcosa che si è già riequilibrato per conto suo - alla politica della proposta delle costruzioni di opzioni. In questa legislatura ci dovrà essere un piano di sviluppo, una decisione sull'area metropolitana che non è la fase del riequilibrio, ma la fase della proposta delle costruzioni di occasioni quando avremo costruito questo scenario con i documenti di riferimento, il piano di sviluppo e il piano territoriale; faremo una legge urbanistica (o noi suggeriremo che venga fatta) in cui si facciano i piani regolatori che avranno all'interno le deliberazioni programmatiche non più viziate da una cultura antimercato, anti-capitalismo e anti-modernismo: sarà la cultura della proposta e della modernità.
A quel punto chiederemo di nuovo ai Comuni di fare deliberazioni programmatiche, ma leggeremo queste deliberazioni programmatiche rispetto a che cosa? Al bla-bla-bla? No, alla coerenza della deliberazione programmatica! Ricordo al collega Chiezzi, che non era presente in quegli anni, che la deliberazione programmatica non è soltanto un'occasione di trasparenza e di discussione in Comune, ma è uno strumento di verifica della coerenza del piano regolatore assunto dal Comune rispetto alla programmazione regionale.
Quindi, alla fine di questo lavoro che tutti insieme cerchiamo di fare chiederemo ai Comuni di rifare la deliberazione programmatica, che dovrà essere il documento di coerenza rispetto alla nuova frontiera della politica della Regione; evidentemente non sarà più la programmazione per tomi cartacei, ma sarà la programmazione per progetti e per obiettivi.
Ritengo non accettabile da parte della maggioranza, sicuramente non dalla mia forza politica, questa lettura decadente di questa nostra legge.
Questa è una legge di chiusura di un ciclo, ma noi abbiamo la consapevolezza, rispetto alla società civile e anche alla cultura urbanistica, di aver assunto l'impegno a chiudere in questa legislatura una fase di proposta che verrà gestita dalle legislature successive che sono il Duemila, e la storia ha già segnato e deciso cosa sarà il Duemila: sarà la programmazione per obiettivi, per progetti, non più per i piemontesi, ma per gli europei, per non dire per i cittadini del mondo. Certamente chiederemo, anche allora, le deliberazioni programmatiche, ma saranno deliberazioni programmatiche che verranno lette non soltanto dai residenti di Torino, ma da quelli di Tokio, Londra e Varsavia.
Questo è lo scenario rispetto al quale noi approviamo una legge che ha un'apparente modestia, ma segna, proprio nella sua modestia, il momento di chiusura di un ciclo in cui si raccolgono le energie per predisporne uno nuovo. La maggioranza ha l'orgoglio di essere portatrice di un disegno politico che costruisce giorno per giorno: non sono più i tempi degli editti, sono i tempi del lavoro quotidiano nelle piccole cose.
Certo, lo dico anche ai colleghi di maggioranza, ci vuole coerenza tra i grandi disegni e gli atti concreti singoli, magari anche quelli della legge n. 142.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola per dichiarazione di voto, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 3 nel testo modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 23 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 14,00)



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