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Dettaglio seduta n.100 del 29/10/91 - Legislatura n. V - Sedute dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONTABONE


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente" comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Sono in congedo i Consiglieri Brizio, Cantore, Dardanello Ferrara Fulcheri e Majorino.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

Comunico che l'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 98: "Modifica alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56" (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del progetto di legge n. 98, di cui al punto 3) all'o.d.g.
ART. 2 11) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: all'art. 2, primo comma, secondo capoverso, dopo i due punti sono soppresse le parole: "ove del caso".
12) Emendamento presentato dai Consiglieri Miglio, Chiezzi e Segre: all'art. 2 del disegno di legge n. 98, che sostituisce i commi dal nono al quattordicesimo dell'art. 15 della LR n. 56/77 e s.m, ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al decimo comma dell'art. 15, sopprimere le parole: "ove del caso".
13) Emendamento presentato dal Consigliere Marino: al comma primo secondo capoverso, dopo i due punti abrogare le parole: "ove del caso".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, per correttezza rispetto al lavoro svolto vorrei fare una breve dichiarazione, che mi riprometto insieme al collega Miglio ed altri di stendere sotto forma di comunicato alla stampa, sul senso della prosecuzione dei lavori in Consiglio regionale.
Come ben ricordiamo nella scorsa riunione del Consiglio, in occasione della discussione su questo emendamento, la maggioranza chiese ed ottenne la sospensione dei lavori del Consiglio. Come minoranza non ci opponemmo a questa richiesta e successivamente, a Consiglio sciolto; concordammo di tenere un incontro, sia pure di carattere informale, tra i Gruppi e l'Assessore Carletto per discutere sul merito dell'emendamento oggetto della sospensione e, in generale, di tutti gli altri emendamenti.
L' incontro che si è svolto a seguito della sospensione del Consiglio regionale non ha dato i risultati sperati in ordine al miglioramento del testo della legge: infatti, dei 160 emendamenti proposti ne sono stati accolti pochi, e in particolare quelli di minor rilievo. La legge proposta conserva pertanto tutte quelle caratteristiche negative, a fronte delle quali rinnovo la volontà di sviluppare in Consiglio regionale una tenace opposizione contro lo smantellamento di ogni seria politica del territorio.
In sostanza, viene proposta e riconfermata una legge che: 1) restaura le condizioni che consentono la più libera intraprendenza degli interessi speculativi che utilizzano a fini di lucro il territorio, a scapito della qualità urbana e ambientale 2) sottrae ai Consigli comunali il compito di esplicitare e discutere democraticamente le finalità di sviluppo attraverso l'approvazione della deliberazione programmatica per 1e revisioni dei piani regolatori 3) sottrae alla Giunta regionale e consegna alla discrezionalità dell'Assessore il potere di modificare con la salvaguardia le previsioni dei piani regolatori durante l'esame regionale senza neppure acquisire il parere della Commissione Urbanistica, per tutti i Comuni sotto i 10.000 abitanti 4) elimina la diversità tra varianti generali del piano regolatore e varianti che non comportano sostanziali modifiche al piano regolatore consentendo di trattare tutte le varianti come fossero piccole varianti.
Questa norma produce l'effetto di dissuadere i Comuni dalla laboriosa e necessaria revisione periodica del piano regolatore; offrendo loro l'utilizzo caso per caso dello strumento delle varianti per le quali non è necessario motivare e sulle quali, per i Comuni sotto i 10.000 abitanti non viene richiesto il parere della Commissione Tecnica Urbanistica 5) sottrae ai Comuni sotto i 10.000 abitanti l'obbligo di programmare gli interventi pubblici e privati, coordinando i nuovi insediamenti con la predisposizione delle opere di urbanizzazione 6) introduce il silenzio-assenso per le varianti connesse ai piani particolareggiati, in una situazione che fa presupporre con certezza un'ampia ed inevitabilmente discrezionale applicazione dei casi di silenzio regionale 7) sottrae alla Commissione Tecnica Urbanistica i compiti di generale consulenza sui provvedimenti urbanistici, avocando direttamente ai giudizi dell'Assessore le decisioni sulle revisioni e varianti dei piani regolatori per i Comuni con meno di 10.000 abitanti 8) introduce la norma permissiva, tanto attesa dall'Amministrazione della città di Torino, che consente a Torino di avviare operazioni immobiliari, anche speculative, in contrasto con il piano regolatore vigente.
Questa rimozione di una corretta progettazione urbanistica attraverso un congruente assieme di strumenti, di procedure e di responsabilità, viene sostenuta da un'ancor peggiore teoria che afferma la separazione tra l'urbanistica del territorio comunale e l'urbanistica del territorio in generale in cui sorgono e si trasformano i Comuni. Si esprime la volontà di separare con due leggi ciò che è unito sul territorio, e cioè i problemi e le politiche per risolverli.
In realtà con questa proposta e con la teoria che le è sottesa, le forze speculative che la sostengono saranno libere di appropriarsi della ricchezza accumulata negli immobili, e di una nuova legge urbanistica non si leggerà più il bisogno.
La nuova legge urbanistica è questa, colleghi. Disattivata la legge Astengo taceranno gli interessi ed i loro corifei; la parola passerà alle cifre, ai metri cubi di calcestruzzo, ai chilogrammi di ferro, ai metri quadrati di soletta, agli affari sul territorio, con buona pace della qualità urbana e dell'ambiente naturale, che dagli abusi nuovamente consentiti subiranno nuovi insulti.
Di fronte ad una proposta di tal fattura, come forza di opposizione che lavora per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per la qualità della vita urbana e per l'affermazione degli interessi collettivi, non posso che continuare un'ostinata e riconoscibile battaglia di opposizione per respingere questa legge iniqua e per cercare di emendarla in ogni suo rilevabile elemento negativo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Abbiamo approfondito l'emendamento n. 11, sul quale ci eravamo fermati la volta scorsa: è quindi accoglibile.
Gli emendamenti nn. 12 e 13 decadono poiché abbiamo accolto l'emendamento n. 1l.



PRESIDENTE

Pongo dunque in votazione l'emendamento n. 11).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli.
Pongo in votazione l'emendamento n. 12).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli.
Pongo in votazione l'emendamento n. 13).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli.
Sub 14) Emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Zacchera: sostituire le parole "dal Consiglio regionale" con le parole "dalla competente Commissione consiliare in sede redigente".
14) Emendamento presentato dal Consigliere Rivalta: al primo comma terzo capoverso dopo i due punti, dopo le parole "a norme di legge" aggiungere "Per i Comuni capoluogo di provincia e di area programma, o comunque superiori ai 50.000 abitanti, la delibera è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta".
La parola al Consigliere Rivalta per l'illustrazione.



RIVALTA Luigi

Con questo emendamento, che si riferisce all'art. 2 della legge chiediamo che per i Comuni capoluogo di provincia di aree programma, o comunque per i Comuni superiori ai 50.000 abitanti, la deliberazione venga approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
L'emendamento mi sembra molto esplicito ed ha già avuto da parte nostra un'illustrazione preventiva nell'ambito dei dibattiti avvenuti in questi giorni, così come in Commissione.
Ritengo ci sia già stata nel passato una riduzione di competenze nei confronti del Consiglio. In assenza della pianificazione territoriale o di altre forme di espressione e di indirizzi di pianificazione territoriale il Consiglio regionale non ha, nel passato, preso in considerazione il fatto che importanti decisioni riguardanti grandi Comuni (quelli con più di 50.000 abitanti peraltro sono pochi, quindi sono anche situazioni singolari) vengono prese con una procedura che nel migliore dei casi vede l'espressione politica del Consiglio regionale presente al processo decisionale solo attraverso l'Assessore (dico nel migliore dei casi perch spesso persino l'attenzione e la presenza che l'Assessore competente pu destinare è molto limitata).
Sotto questo aspetto, la legge 56 ha fortemente delegato alla procedura tecnica istruttoria le decisioni che riguardano importanti Comuni della Regione; Comuni importanti per quanto avviene nel loro territorio, ma anche per i riflessi che le decisioni da loro assunte hanno sui territori circostanti, dei quali sono i poli centrali.
La legge proposta dalla Giunta accentra ed accentua le responsabilità dell'Assessore; sotto questo profilo accentua delle responsabilità burocratiche nei confronti del processo decisionale di valutazione, ma esclude completamente il Consiglio. In questi sette anni di amministrazione e gestione, da parte di questa composizione amministrativa è stato abbandonato ogni processo di formulazione ed elaborazione degli indirizzi di pianificazione territoriale.
La passata riunione di Consiglio ha visto la maggioranza respingere anche il tentativo - che avevo fatto con un emendamento - di introdurre il principio di approvazione di indirizzi da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta. In sostanza, siamo nell'assoluta carenza di indicazioni, di processi di elaborazione, di strumenti di espressione, di indirizzi da parte del Consiglio regionale.
Con questo emendamento cerchiamo di sopperire a quella carenza originaria della legge, che in questi sette anni mi sembra sia stata ulteriormente accentuata dall'abbandono dell'impegno a formulare indirizzi di pianificazione territoriale. Parlo di "indirizzi" - come peraltro abbiamo fatto fino all'85 - come primo passo verso la successiva definizione di più compiuti strumenti di pianificazione territoriale.
Il nostro emendamento tende a mettere in evidenza un antico limite della legge n. 56, oggi accentuato per le ragioni prima esposte; con esso chiediamo che al Consiglio regionale venga ridata responsabilità di partecipazione alle scelte più importanti e significative che avvengono sul territorio e che riguardano, come dato strutturale di fondo non certo come dato esaustivo, i Comuni maggiori o comunque i Comuni che sono polo di sviluppo di un'intera area.
E' ben vero che alcune decisioni importanti possono essere prese anche da Comuni piccoli; ho a mente che Comuni di 3.000 abitanti - dell'ordine di grandezza di Sestriere e Bardonecchia - prendono decisioni in campo turistico di grande portata. Forse bisognerebbe ampliare la responsabilità del Consiglio anche a situazioni di questo genere.
Credo sarebbe un segno di volontà far partecipare il Consiglio regionale a decisioni importanti prese sul territorio e un segno di coinvolgimento ad un processo partecipativo decisionale, se soltanto la Giunta e la maggioranza accettassero il principio secondo cui le deliberazioni riguardanti i Comuni capoluogo di aree programma, cioè i poli di sviluppo di un'intera area, fossero proposte dalla Giunta al Consiglio regionale. Potremmo regolare la discussione e il dibattito, e in via regolamentare trovare momenti di regolazione e passaggi in Commissione al fine che tali discussioni non diventino di ostacolo alla conclusione del processo decisionale.
Mi sembrerebbe qualificante che ciò avvenisse fino a quando non si avranno elaborazioni e approvazioni di piani territoriali, con la speranza che in futuro - e magari nel corso di questo stesso dibattito - la Giunta accolga lo spirito dell'emendamento presentato e non introduca nella legge il principio di formulazione di indirizzi, il che coinvolgerebbe, forse in maniera più sostanziale e giusta, il Consiglio regionale.
Fino a quando questo non avverrà, sostengo e invito la Giunta a prendere in considerazione il fatto che, per un certo numero di piani importanti - quali quelli di Torino, di Asti, e così via - ancora in formazione o per le varianti e le revisioni da apportare in vista dello scadere dei dieci anni di validità dei piani approvati ai sensi della legge n. 56, si segua una procedura per cui le deliberazioni della Giunta vengano proposte al Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente e colleghi, interverrò in primo luogo sull'emendamento presentato dai colleghi del MSI, i quali propongono che sia la Commissione consiliare, in sede redigente, ad approvare i piani regolatori per i Comuni superiori ai 50.000 abitanti. Nel merito di questa proposta, intendo esprimere qualche dubbio derivante dalla lettura dell'art. 29 del Regolamento, cui si riferiscono i colleghi del Gruppo MSI.
Ho il dubbio sulla possibilità di scrivere in legge che i piani regolatori possano essere approvati dalla competente Commissione consiliare. Infatti l'art. 29 del Regolamento individua una procedura che mi sembra debba essere osservata in ogni caso e non possa essere "by passata" da una norma di legge che, in pratica, obbligherebbe a compiere questa scelta.
Mi spiego meglio. Al comma primo dell'art. 29 è scritto che "la Commissione può lavorare in sede redigente ove la Commissione stessa ne ravvisi l'opportunità"; sempre al comma primo, è previsto che la stessa "può chiedere al Consiglio che il progetto te sia assegnato in forma redigente". E' quindi competenza della Commissione chiedere, essa stessa il potere redigente.
C'è un secondo modo di far funzionare la Commissione in sede redigente previsto dal comma terzo dell'art. 29, dove si dice che "un progetto di legge può - non 'deve' - essere altresì assegnato ad una Commissione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità.
Mi sembra quindi che l'art. 29 individui due soggetti che possono prendere una decisione in tal senso. 1 colleghi del Gruppo MSI propongono invece che in una legge venga scritto che "i piani regolatori dei Comuni sopra i 50.000 abitanti sono approvati da una Commissione in sede redigente".
Immagino che i motivi che portano i colleghi del Gruppo MSI alla presentazione del sub-emendamento a quello del Consigliere Rivalta siano quelli di sottrarre all'aula una mole di lavoro che preoccupa tutti, anche se ci si limita ai Comuni con più di 50.000 abitanti. La soluzione proposta, però, mi sembra che comporti dei problemi per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento; forse dovrebbe comportare una modifica regolamentare: all'art. 29 bisognerebbe aggiungere un comma nel quale sia previsto che "la Commissione funziona informa redigente qualora sia previsto da una legge specifica".
Il passaggio ad una Commissione redigente l'approvazione dei piani regolatori solleva anche un dubbio di natura politica sul fatto che la Commissione sia la sede opportuna per discutere provvedimenti così importanti. Per questi motivi, penso di non acconsentire al sub emendamento.
L'emendamento presentato dai Consiglieri Rivalta, Bresso e Buzio è interessante, non c'è che dire; esso parte dal presupposto che la Regione Piemonte tra i suoi compiti fondamentali dovrebbe avere quello di discutere gli indirizzi di programmazione e di pianificazione regionale. Molti colleghi hanno maggiore esperienza di quest'aula del sottoscritto; anche il sottoscritto, però, ha potuto verificare che, nei tre/quattro anni di presenza in questo Consiglio regionale, il dibattito sulle grandi scelte che avvengono continuamente sul territorio piemontese in quest'aula è stato assente.
La cosa crea un grosso imbarazzo. Pensate solo al fatto - per giungere all'attualità - che, con alcuni Gruppi di questo Consiglio e ancora alla Conferenza dei Capigruppo, abbiamo sollecitato che in quest'aula venissero discusse le linee di sviluppo della città di Torino: città capoluogo della Regione, città inadempiente dal punto di vista dell'adozione di un piano regolatore conforme alla legge urbanistica. Torino è inadempiente da anni e da anni la Regione non discute di questo problema né in termini politici in quest'aula né con provvedimenti amministrativi.
Qualche settimana fa, ho presentato un ordine del giorno per portare la discussione del piano regolatore di Torino in quest'aula. Tale ordine del giorno fa leva su aspetti puramente amministrativi di competenza della Regione, quegli aspetti che affermano, nella legge regionale, che è compito della Regione sostituirsi ai Comuni inadempienti rispetto alla legge urbanistica, cioè a quei Comuni che, nonostante dal 1977 sia in vigore la legge urbanistica, continuano a non aver adottato un piano regolatore.
Il Comune di Torino è inadempiente, è recidivo ed ha molti problemi. Ho presentato un ordine del giorno nel quale chiedo che la Regione, a questo punto, si sostituisca al Comune di Torino e che se ne discuta in quest'aula. 1 Capigruppo e la maggioranza hanno risposto che non se ne fa niente, non si discute, si vedrà.
Avevo chiesto anche una discussione che togliesse dall'imbarazzo l'Assessore, poiché ho riconosciuto che l'Assessore, come autorità di governo che non ha ancora ricevuto formalmente (come Giunta) un piano regolatore di un Comune, potesse sollevare la questione di non voler ancora discutere nel merito atti sui quali ha il potere e il dovere di intervenire quando li conosce. Ho chiesto però una discussione di carattere politico ed a questa richiesta, che non è stata solo del sottoscritto ma anche di altri Gruppi di opposizione, avete risposto, colleghi di maggioranza, di no.
Avete impedito che in quest'aula si discutesse il futuro del piano regolatore di Torino.
L'emendamento che propone il collega Rivalta parte da questa assenza della Regione sui compiti propri di pianificazione territoriale e dal rifiuto politico di questa maggioranza di portare in aula temi che le sono propri.
Mi rendo conto che l'ordine del giorno che ho presentato è "al limite" in quanto si chiede che la Regione si sostituisca al Comune di Torino.
Colleghi, penso che tutti comprendiate che questo ordine del giorno pu essere tramutato in una posizione politica seria e decisa verso il Comune di Torino, volta ad invitare lo stesso a ottemperare alla legge 56.
Se il Consiglio regionale non decidesse di sostituirsi al Comune di Torino, sarebbe già molto se in un dibattito su un ordine del giorno che chiede la sostituzione del Comune di Torino nel redigere il piano regolatore ne uscisse una posizione politica ferma di richiesta pressante al Comune di giungere alla conclusione del proprio piano regolatore.
Tutto questo non viene fatto e allora i colleghi presentano un emendamento nel quale si dice: "A questo punto, passiamo agli atti amministrativi, portiamo in Consiglio regionale atti amministrativi che erano propri della Giunta".
Ho qualche perplessità anche su questo emendamento. Mi rendo conto che portare in Consiglio regionale gli strumenti urbanistici dei Comuni sopra 15.000 abitanti vuol dire ingolfare l'aula di un lavoro gigantesco, ma non mi sento neppure di dire di no a questo emendamento.
Si tratta di un emendamento che rifonda il ruolo della Regione, questo dobbiamo saperlo, perché vuol dire cambiare l'attribuzione dei ruoli tra Giunta e Consiglio, cioè decidere di assegnare al Consiglio una materia sinora assegnata alla Giunta.
Si tratta di una questione veramente rifondativa del ruolo della Regione che mi sembra difficile possa essere introdotta all'interno di questa legge. Quindi, su questo emendamento - che condivido nelle sue ragioni politiche - conservo qualche dubbio nel merito che questa sia la strada per ottenere che la Regione Piemonte discuta di urbanistica e di pianificazione territoriale nel modo che le è proprio.
Mi sembra che introdurre questo emendamento comporti una discussione a più largo raggio sui compiti e sulle funzioni di Giunta e di Consiglio e non so se sia bene, in generale, puntare il nostro obiettivo sul far discutere l'aula di temi così complessi e complicati, anche dal punto di vista tecnico, come i piani regolatori, o se invece la direzione politica sia di una battaglia a fondo per fare in modo che quest'aula discuta di pianificazione territoriale e degli indirizzi generali che, ad esempio sulle grandi città la Regione deve avere.
Per questo motivo, sul primo sub-emendamento presentato dai colleghi del Gruppo MSI voterò no e sul secondo emendamento mi asterrò.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta ritiene che questi due emendamenti non possano essere accolti perché l'attività di governo, peraltro prevista dalla legge 56 fin dalla sua nascita! (il collega Rivalta lo richiamava e lo ritiene un errore) prevede che questa scelta sia affidata alla Giunta e non al Consiglio regionale.
Sarebbe molto lungo e articolato un dibattito sull'opportunità che il Consiglio regionale si esprima anche su materie di questo tipo, ancorché lo possa fare attraverso gli strumenti dell'interrogazione e dell'interpellanza su grandi questioni. Tuttavia, la sistematicità che prevede da parte della Commissione o del Consiglio di approvare questi provvedimenti urbanistici - ripeto - non è mai stata prevista nella nostra legge urbanistica né alla Giunta pare opportuno introdurla oggi.
Quindi, su questi due emendamenti la Giunta si esprime negativamente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta per dichiarazione di voto.



RIVALTA Luigi

Li voterò tutti e due.
Svolgo la mia dichiarazione di voto non per un'aggiunta di espressione della mia coscienza attorno ai problemi urbanistici, ma per sottolineare che considero politicamente grave il fatto che il Consiglio regionale venga esautorato dalla possibilità di partecipare a discussioni importanti. Mi riferisco alle discussioni che riguardano, ad esempio, il Comune di Torino che avranno una fortissima incidenza sull'organizzazione territoriale di tutta l'area torinese, ma anche sull'organizzazione territoriale della regione e sui rapporti tra il capoluogo e il resto della regione. Si tratta di decisioni che potranno accentuare i processi di separatezza fra quest'area centrale e varie aree della regione, che impediranno forse anche un'organizzazione più equilibrata, sul piano della funzionalità e dell'integrazione, all'interno della nostra regione.
Considero tutto ciò grave. Non è stato posto nel passato e lo considero un limite: soprattutto ritengo grave che non venga preso in considerazione oggi.
Per quanto riguarda i piani territoriali, abbiamo visto dall'esperienza la difficoltà, persino sul piano culturale e tecnico, di elaborare dei piani territoriali: sulla base della volontà politica espressa in questi sette anni di maggioranza, di questo tipo di maggioranza, credo - spero di non essere una cassandra che non li avremo neanche nel 2.000, il che significa che abbiamo davanti anni di gestione monocratica da parte dell'Assessore dei processi di pianificazione territoriale, anche di quelli più importanti.
A Torino si sta deliberando. Faccio riferimento specifico a Torino per indicare una responsabilità che oggi la Giunta si sta assumendo. Si spenderanno migliaia e migliaia di miliardi con decisioni assunte senza chiamare i rappresentanti del Consiglio regionale, e mi sembra una cosa gravissima.
Inoltre sono stupito dall'atteggiamento assunto dal collega Chiezzi che sul piano politico sta commettendo un errore. Egli ha richiesto che si discuta in questa sede sulla deliberazione programmatica del Comune di Torino; in sostanza il collega Chiezzi non appoggia, si astiene e aggiunge voti contrari a quelli della maggioranza su un emendamento che cerca d'introdurre, sul piano del principio legislativo, la responsabilità sulle grandi decisioni del Consiglio regionale. Questo è molto impolitico Chiezzi, è un avallo alla gestione monocratica, che dopo la variazione della legge n. 56 cadrà ulteriormente sulla testa dell'Assessore regionale all'urbanistica, con tutti i problemi che questo comporta: costruzione di relazioni decisionali che investono gli Assessori e gli esecutivi in catene anche partitiche.
Siamo in presenza di situazioni dove i problemi ambientali sono socialisti, dal Ministro nazionale agli Assessori regionali e provinciali e dove i problemi urbanistici hanno un altro emblema partitico. Questo non è un buon modo di gestire, è chiudere alla trasparenza le decisioni più importanti.
Questo significa contribuire alla disaffezione verso la politica e le istituzioni, creare quei veli che investono non solo l'Italia meridionale ma anche l'Italia settentrionale. Non voglio "gridare al lupo" per l'Italia settentrionale, ma certamente tutti percepiscono la degenerazione nella vita istituzionale e nei processi decisionali che investono anche l'Italia settentrionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Zacchera.



ZACCHERA Marco

Intervengo non solo per dichiarazione di voto, ma anche per sottolineare che, su questioni che possono apparire marginali, sovente con un emendamento si giocano carte importanti.
Il collega Chiezzi, nel commentare il suo parziale allontanamento dal nostro subemendamento, non ha tenuto conto di un fattore essenziale, e cioè che il nostro subemendamento significa un "perlomeno". Se proprio la Giunta non ritiene opportuno parlarne in Consiglio regionale, "perlomeno" se ne parli in Commissione.
Come diceva il collega Rivalta, il Consiglio regionale si fa espropriare di una materia estremamente rilevante e importante; in questo modo si priva di una funzione importante, rischiando sempre più d'inselvatichirsi in dibattiti di pochissima rilevanza progettuale concreta, non affrontando invece situazioni importanti a livello regionale come in questo caso.
Quindi, invito i colleghi della maggioranza a valutare attentamente l'emendamento dei colleghi del PDS e, in caso di rigetto, anche il nostro subemendamento.
E' negativo che il Consiglio regionale non debba dire una parola chiara su progetti che avranno una rilevante conseguenza su vari aspetti della nostra Regione. Perdiamo tanto tempo - magari anche per colpa mia - per discutere di cose non importanti e poi ci rifiutiamo di affrontare problemi di enorme importanza.
Voterò a favore sia dell'emendamento che del subemendamento ed invito i Consiglieri della maggioranza a non schierarsi soltanto in base a logiche di partito o di maggioranza, ma perché siano rivalutati i lavori del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi, su questa materia il nostro Gruppo ha già espresso in altre occasioni la propria valutazione, beve però, in termini lessicali, richiamare il collega testè intervenuto sul fatto che non veniamo espropriati di niente: non ci viene tolto niente, perché queste cose non ci sono mai state.
Bisogna evitare che cresca l'immagine di una Regione, in passato aperta ai contributi e ai dibattiti in Consiglio, che adesso si sta chiudendo ai rapporti con l'esterno e alle funzioni del Consiglio. Non è così, voi proponete di aggiungere e di introdurre e noi ci opponiamo 'a che questo avvenga: non si tratta né di togliere né di espropriare, perché si tolgono e si espropriano cose che erano proprietà di qualcuno.
Per quanto riguarda le lamentazioni sul sistema politico che deve modificarsi rispetto alle aspettative dei cittadini, tutto il dibattito nazionale è centrato, a livello non soltanto italiano, sul recupero della funzionalità degli esecutivi e non sui ruoli dei Parlamenti.
Sono un liberale, radicato e molto legato al sistema parlamentare puro quindi questo processo non mi rallegra molto, ma questa è la cultura del nostro tempo. Le modifiche istituzionali che si dibattono non servono per rafforzare i poteri dei Parlamenti, ma per rafforzare i poteri degli esecutivi.
Si tratta di capire se i Parlamenti hanno politicamente la capacità, di mettere in discussione le attività degli esecutivi, non di introdursi all'interno di queste. I Parlamenti, attraverso la mozione, mantengono il diritto di mettere in discussione le, decisioni politiche assunte dagli esecutivi, che pagano e perdono - se è il caso - la loro base parlamentare quando non ci sia più concordanza, ma questo non è il rapporto tra esecutivo e Parlamento, non è (intervento del Parlamento negli atti di Governo.
Quando si fanno queste cose, cari amici, si arriva a situazioni curiose (delle quali adesso ci dovremmo occupare anche noi), in cui il Parlamento decide dove costruire o meno un inceneritore. Quando il Parlamento nazionale decide dove costruire un inceneritore o un grattacielo, è abbastanza normale che il Governo sia anche nelle condizioni di non rispondere alle proprie responsabilità, e mi riferisco al Ministro Ruffolo in ordine alle questioni ACNA.
In Francia, la cui democrazia viene considerata in questo momento la più efficiente in Europa (tant'è che ha consentito l'alternarsi di maggioranze con i comunisti in maggioranza negli anni delle tensioni e non negli anni del post-muro, ed ha consentito al Partito comunista francese di andare al Governo), la Costituzione prevede che il Parlamento si riunisca sull'ordine del giorno fissato dal Governo.
Se questa è l'evoluzione verso la quale dobbiamo tendere, sono del tutto fuori luogo queste lamentazioni, in quanto la Regione aveva già anticipato nel proprio Statuto un'immagine che centrava nella responsabilità funzionale della Giunta il suo modo d'essere, rifiutando e riducendo al minimo le occasioni di intervento nell'esecutivo: questo veramente vorrebbe dire espropriare e togliere alla Giunta dei ruoli.
Il mio è un intervento che vuole fare chiarezza; con questo processo non si vuole togliere a qualcuno qualcosa che non ha mai avuto, ma si vuole togliere ruolo e competenza alla Giunta e noi siamo contrari.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ho ascoltato con attenzione sia gli argomenti affrontati dai presentatori degli emendamenti sia le parole del collega Marchini.
Riconfermo la mia posizione e non perché non sia d'accordo sullo spirito che ha mosso i colleghi: su questo sono d'accordo. In quest'aula si devono discuterei problemi propri della Regione, cioè la programmazione e la pianificazione territoriale; se non lo si fa è grave.
Quello su cui non sono d'accordo è la questione di fondo del ruolo delle istituzioni e delle leggi che assegnano compiti alle istituzioni Non penso che le istituzioni debbano essere disegnate a seconda delle necessità che di volta involta le differenze di valutazioni politiche tra i Gruppi pongono. Dissento da questo; l'istituzione non deve essere modellata attraverso leggi che corrispondono a momenti di breve respiro.
Siamo in presenza di una Giunta che non discute, che non vuole discutere le politiche che stanno a monte della redazione dei piani regolatori, ma introdurre all'interno di una legge una norma che prevede che l'aula del Consiglio regionale provveda anche all'esame e all'approvazione dei piani regolatori mi sembra una improvvisazione. Con questo non voglio affermare che la proposta non nasce da una giusta esigenza; però, sotto molti punti di vista, compreso quello della prassi mi pare che questa non sia la risposta da dare.
Cosa significa approvare un piano regolatore? Ritengo che l'approvazione di un piano regolatore sia uno dei momenti più laboriosi di un'Amministrazione comunale. Ad esempio, l'elemento di sostegno e di esame tecnico del documento è per certi aspetti assolutamente prevalente rispetto all'esame politico. Si può anche decidere che la Regione diventi un'altra cosa, e io sono disponibile a farlo, ma non sono disponibile ad introdurre strumentalmente in questa legge un emendarne o che, se approvato ridisegnerebbe da capo, se discuterne adeguatamente, il ruolo stesso della Regione.
Il ruolo della Regione, così com'è, è svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento politico delle scelte urbanistiche ed è su questo che chiedo e penso che quest'aula a e i Gruppi dovrebbero impegnarsi. Viceversa, e infatti non voto contro ma mi astengo, questo tipo di emendamento è un po' un emendamento della disperazione, nel senso che la Regione non fa quel che deve, la Giunta non risponde, per cui si venia una qualche proposta d'immagine che poi all'interno del Consiglio la discussione e l'approvazione formale dei piani regolatori dei Comuni.
Per questo motivo, per questa sorta di iperbole che ritengo contenga questo emendamento - di provocazione vero la Giunta, sulla quale concordo per motivi politici, ma non per il merito della proposta che andrebbe altrimenti valutata e discussa - confermo la mia astensione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino, che interviene in veste di Consigliere.



VETRINO Bianca

La discussione sollevata non è di poco conto, perché attiene al ostro stesso modo d'essere Consiglio regionale e riguarda in particolare le funzioni che gli son proprie. Ritengo quindi opportuno intervenir per dire che voterò contro questi emendamenti, perché mi sembra che la posizione qui affermata da più parti sia non dico antistorica (per fare eco un pochino a quello che diceva il Consigliere Marchini sul rafforzamento che si tende ormai dagli esecutivi, e su questo forse ci sarebbe abbastanza da discutere), ma proprio perché nel nostro Statuto non c'è questa funzione.
Noi abbiamo delle chiare funzioni statutarie che sono quelle che finora hanno guidato i passi legislativi in quest'aula, delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di coordina mento e di controllo. Insisto sul controllo perché è la funzione che il Consiglio regionale esercita meno qualche volta esercita la funzione di indirizzo, qualche volt quella del coordinamento, ma mai esercita una funzione di controllo. Sarebbe quindi importante che questo Consiglio si riappropriasse di quelle funzioni, non lasciandosi "scippare" quelle che ha già e che ho appena elencato.
Trovo assolutamente scorretto l'escamotage con il quale si propone che i piani regolatori vengano in aula; infatti, poiché non esercitiamo la funzione di indirizzo e di controllo e non facciamo pianificazione territoriale, troviamo l'escamotage di andare a fare le pulci" sui piani regolatori comunali. Ciò lo trovo addirittura scandaloso.
Io sono per uno Stato decentrato in cui siano gli, stessi Comuni ad approvare i propri piani regolatori; bisognerebbe che le funzioni che diamo ai Comuni fossero talmente decentrate e consapevoli da consentire che questo avvenga: questo sì è lo Stato decentrato reale. La Regione dovrebbe quindi dare questa funzione di indirizzo.
Non lamentiamoci se poi i Ministeri vengono ad interferire nelle nostre competenze; non possiamo rivendicare funzioni nuove o comunque difenderle perché il Ministero continua ad appropriarsene, quando poi noi, nei confronti dei Comuni, ci comportiamo nello stesso, identico modo.
Credo che, senza enfasi eccessiva ma proprio nell'ansia di un decentramento autentico, dobbiamo effettivamente verificare le possibilità reali che i nostri Comuni presentino dei piani regolatori con la forza di discendere da quegli indirizzi che il Consiglio regionale deve dare.
Piuttosto si discuta, si trovi il modo di affrontare una volta per tutte la questione della pianificazione territoriale, che tante volte questa mattina è stata invocata come un pochino negletta nell'ambito dell'attività della Regione Piemonte.
Ci sono dei piani comprensoriali che hanno dormito per cinque anni nell'altra legislatura mi sono occupata di pianificazione territoriale quindi conosco benissimo le sofferenze attorno a questo tema (ma c'erano anche dei motivi). In seguito, concordemente, si era deciso di superare dei momenti formali attraverso momenti concreti, che sono stati quelli di procedere alla politica dei parchi, di andare sull'asta fluviale del Po e quindi di fare una pianificazione settoriale e individuata, rinviando la discussione sui piani paesistici.
Prima o poi bisognerà affrontare questo tema, perché i piani paesistici rimangono pur sempre uno dei doveri di questa Regione, visto che la legge 431 fino a questo momento non è stata abrogata; dover fare questi piani continua ad essere un imperativo della Regione, e abbiamo ritenuto che questi dovessero essere piani comprensoriali a cui poter dare valenza paesistica.
Questo credo sia un modo serio di confrontarci, verificando anche le difficoltà, non certamente proponendo l'escamotage di portare in Consiglio regionale i piani regolatori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Squillario per dichiarazione di voto.



SQUILLARIO Luigi

Intervengo per dire che voterò contro, ma anche per fare una dichiarazione di carattere generale. Credo che la maggior parte delle discussioni che stiamo facendo, alcune anche interessanti, siano fuorviate da un concetto fondamentale: noi non abbiamo il senso dell'autonomia. Se interpretassimo giustamente il senso dell'autonomia, dovremmo soffermare una volta tanto il pensiero sul fatto che la Repubblica italiana si divide in Comuni, Province e Regioni e che i Comuni non sono degli Enti da porre sotto tutela.



(Commenti del Consigliere Bresso)



SQUILLARIO Luigi

Tutta la discussione che stiamo facendo su questa piccola riforma della legge urbanistica si basa sul fatto che in realtà abbiamo una profonda sfiducia nei Comuni, ai quali vorremmo non alleggerire la legge Astengo, ma mettere loro anche le "ghette", controllarli in toto, senza averne oltretutto, le capacità né le possibilità, e soprattutto - come è stato giustamente ricordato - senza averne la competenza.
Cari colleghi, o a livello amministrativo comunale abbiamo veramente una classe dirigente valida, oppure possiamo fare tutte le leggi Astengo che vogliamo, formare tutte le maggioranze possibili, senza raggiungere alcun risultato. Resta il fatto che dieci anni di legge Astengo, dieci anni di una identica maggioranza alla Regione e al Comune di Torino non hanno portato questo Comune a deliberare il Piano regolatore.



(Commenti in aula)



SQUILLARIO Luigi

Se non abbiamo degli amministratori comunali validi, non è certamente con delle leggi più rigide che si può raggiungere l'obiettivo di una valida progettualità urbanistica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marino.



MARINO Massimo

Non voglio entrare nel merito di tutta la questione, pero ho ascoltato attentamente le osservazioni del Consigliere Zacchera e alla luce di queste, a mio parere,i due emendamenti dovrebbero essere votati al rovescio, nel senso che prima si dovrebbe votare l'emendamento che porta la discussione in Consiglio e, qualora non fosse approvato, si voterebbe l'emendamento più riduttivo.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Poiché si tratta di un subemendamento deve essere votato prima. Se invece fosse stato presentato come bis sarebbe da porre in votazione dopo.



MARINO Massimo

Secondo me tutto questo non ha senso. Credo che il Regolamento permetta di invertire la votazione di due emendamenti, perché può darsi che il Consiglio respinga con una debole maggioranza la proposta di dibattere in aula e che, alla luce di questa votazione, si verifichi la possibilità che qualcuno cambi idea e pensi che in Commissione in sede redigente si possa votare. Tutto può succedere, ma la votazione, a mio parere razionalmente dovrebbe essere svolta al rovescio.



PRESIDENTE

Lo non dirigo i lavori dal punto di vista della volontà personale, ma interpreto un Regolamento. Così come è stata presentata, la proposta dei Consiglieri Zacchera e Majorino si caratterizza come subemendamento e va votato prima. Concordo con le osservazioni del Consigliere Marino, ma avendone parlato a lungo con la Segreteria del Consiglio mi è stata ribadita questa posizione ed approfondendo la questione in relazione al Regolamento ritengo che sia quella corretta.
Chi è favorevole al subemendamento n. 14) è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 15 voti favorevoli e 23 contrari.
Pongo ora in votazione l'emendamento n. 14) presentato dal Consigliere Rivalta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 9 voti favorevoli, 22 contrari e 7 astensioni.
15) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Marino: all'art. 2, quarto capoverso, dopo i due punti, sostituire le parole: "il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato", con le parole: "la Giunta regionale".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo emendamento intende rimuovere dalla legge, da un lato, un'ipotesi di illegittimità e dall'altro, la possibilità che la discrezionalità consentita da questa nonna metta in grave imbarazzo l'Amministrazione della Regione.
Sulla prima parte del problema, continuo a ritenere che non c'è dubbio che sia la Giunta regionale l'organo competente per l'approvazione dei piani regolatori e di tutte quelle modificazioni ai piani regolatori che hanno una rilevanza sul territorio, che hanno cioè un effetto cogente immediato sul territorio.
L'Assessore ha detto che questa nonna ripristina la situazione antecedente al 1984, perché è solo a partire da quell'anno che si sono introdotte queste norme: mi sono quindi ripromesso di leggere il dibattito del 1984 per verificare cosa si era detto quando, in quell'occasione, era stata proposta questa nonna. Non so se gli argomenti fossero stati del tipo: "C'è una norma illegittima, è meglio correggerla". Penso che sia così, ma non ho potuto fare la verifica: devo comunque rilevare che un Assessore non ha il potere di determinare vincoli sul territorio. Parto dal presupposto ché né l'Assessore né il Presidente della Giunta hanno questo potere: ritengo che questo potere lo abbia solo la Giunta regionale! Possiamo anche rifare lo Statuto, come suggerivano prima i colleghi del PDS, possiamo fare della Regione un altro Ente, ma finché vige questo Statuto, nonché il DPR 616, questo potere l'Assessore non lo ha.
Insisto in modo pressante perché le battaglie politiche voglio condurle qui e non in altri luoghi, dove le condurrò se qui le perderò, sempre che sia convinto di avere un lume di ragione, perché se mi convincete del contrario non le condurrò più. Le voglio condurre qui, invitando i colleghi a riflettere su questo fatto. A mio parere, conservare una nonna di questo genere rende la legge illegittima e dato che non intendo svolgere una politica del "tanto peggio, tanto meglio: resti l'illegittimità, se ne occuperà il Commissario di Governo che la manderà indietro", sollevo qui con forza, ma se consentite anche con lealtà, questo problema.
E' illegittimo, lo sosterrò qui ed anche in altre sedi se sar costretto a farlo. A mio parere non è possibile consegnare all'Assessore il potere di cambiare il regime dei suoli sul territorio. Non ha questo potere, così come non è in potere di un Ministro fare le leggi, ma solo di proporle: è vero che può emanare un decreto, ma anche questo deve andare in Parlamento ed essere approvato.
Le mani dell'Assessore stanno sul proprio tavolo, e non sul territorio: invece le mani della Giunta stanno sul territorio e decidono dove si costruisce e dove no, dove c'è la salvaguardia e dove no. L'Assessore o il Presidente della Giunta non hanno questo potere! Sollevo un'altra questione, Assessore, nella speranza che la maggioranza rifletta e si convinca su questo fatto. In tutto l'articolo c'è una contraddizione: nella legge si scrive che l'Assessore, con una lettera, propone al Comune le modifiche e per queste c'è un effetto immediato di salvaguardia sul territorio. Nella stessa legge si dice che il Comune non risponde all'Assessore, ma alla Giunta regionale.
E' giusto: il Comune non risponde ad un Assessore - che può scrivere tutte le lettere che vuole - ma risponde alla Giunta, perché è la Giunta che ha il potere di modificare il piano regolatore ed accogliere o meno le modifiche con effetti cogenti sul territorio. In dichiarazione di voto mi riserverò di aggiungere un esempio pratico di cosa potrebbe avvenire se continuerete ad insistere con questo rifiuto all'emendamento, perch schematizzando un'ipotesi di accadimento le preoccupazioni aumentano. Per ora mi sono limitato ad illustrare le ragioni di illegittimità della norma.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GROSSO



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Questo argomento è già stato affrontato in Commissione e da parte mia è stato oggetto di valutazione in sede di replica, dopo il dibattito generale. Riteniamo che la comunicazione ai Comuni delle controdeduzioni su un provvedimento urbanistico sia puramente un atto di "iter", quindi non abbia nessun valore di tipo decisionale sul territorio. Le decisioni sul territorio si attuano con l'approvazione o la bocciatura degli strumenti urbanistici cosa che viene fatta dalla Giunta attraverso le deliberazioni.
Si tratta dunque di un pezzo dell'iter formale che fino al 1984 è stato fatto con comunicazione dell'Assessore, tramite lettera. Dal 1984 si è passati a questo sistema, che presenta aspetti di gestione molto pesanti dal punto di vista dei tempi e dei costi; infatti si perdono interi mesi.
Una lettera, invece, farebbe perdere solo pochi giorni; ciò nell'ambito di un processo di semplificazione dell'iter, di ricerca e di maggiore speditezza.
Pur sapendo che non è questa la sola ragione della variante, ma è comunque un pezzo del ragionamento, abbiamo pensato di tornare alla dizione presente nella legge dal 1977 al 1984: non è mai stata considerata illegittima allora e non si vede perché debba essere considerata illegittima oggi.
Dal punto di vista politico, infatti, non si capisce perché, se andava bene allora, con una Giunta di sinistra, non possa andare bene oggi.
L'Assessore non ha nessuna autonomia poiché non fa che trasferire, con una lettera, una decisione che è stata assunta e che sarebbe comunque trasferita con una deliberazione. E' solo il meccanismo di trasmissione che torna ad essere quello di allora, molto più snello e che ci fa risparmiare almeno tre mesi.
Queste non mi sembrano cose poco importanti, quindi non possiamo accogliere l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

L'Assessore conferma una linea che nessuno ha mai contestato durante il periodo delle Giunte di sinistra; all'epoca la norma era già di questo tipo. Ritengo che le opposizioni di allora abbiano fatto male a non sollevare questo problema.
Assessore, la seconda parte del problema è che mi preoccuperebbe assumere responsabilità come quelle che lei oggi assume e che riguardano l'autonomia e la discrezionalità; responsabilità che ritengo esistano e vengano esaltate da questa norma.
Con questa norma, infatti, in tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti, l'Assessore è solo con se stesso e con gli uffici di cui dispone quindi non è affiancato da un organo di consulenza (dalla CTU), a meno che non lo voglia. Cosa può avvenire con questa norma? Può succedere che l'Assessore, sentiti gli organi che decide di sentire, perché la legge non dice nulla in merito, decida di interpellare gli uffici...



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

C'è la struttura, la burocrazia, ci sono i verbali, le relazioni scritte e firmate...



CHIEZZI Giuseppe

Certo, c'è la burocrazia, ma la burocrazia non risponde alla Giunta risponde all'Assessore pro-tempore delegato ad occuparsi di certi problemi...



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Non risponde alla politica, ma ai problemi tecnici oggettivi.



CHIEZZI Giuseppe

L'Assessore, quindi, sentitigli uffici o i consulenti esterni, scrive una lettera al Comune con la quale chiede delle modifiche.
Faccio un esempio che forse non è il più congruo, ma può rendere l'idea: nel caso di un insediamento commerciale, direzionale o produttivo contrassegnato con una certa lettera e che il piano regolatore prevede sito sul lato, nord della strada provinciale che va dal Comune "A" al Comune interessato, l'Assessore può scrivere una lettera al Comune con la quale chiede - data l'esistenza di edifici di interesse storico all'ingresso del Comune ed in ragione di questa norma - che la previsione di insediamento sul lato nord della strada provinciale (poiché ritiene rechi pregiudizio ad un certo valore storico, ambientale e culturale di certi edifici) venga prevista sul lato sud, dove (insediamento stesso porrebbe meno pregiudizio rispetto alla collocazione sull'altro lato.
La lettera dell'Assessore, quindi, ha forza di atto amministrativo.
L'Assessore può chiedere tale modifica e così facendo la valorizzazione dei terreni viene diversamente dislocata dalla zona nord alla zona sud della strada.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Questo lo si fa sempre, Consigliere Chiezzi!



CHIEZZI Giuseppe

No, con forza di cogenza sul territorio può solo essere la Giunta ad agire; l'Assessore in questi casi non può essere lasciato solo - ho fatto un esempio, ma le decisioni sono di quella natura - a decidere modifiche ai piani nell'interesse ambientale, culturale, storico. Sono questioni a maglia molto larga: nuoce maggiormente un insediamento sul lato nord o sul lato sud? Si può discutere: ma chi discute?Almeno si dovesse sentire la CTU, ci fosse una Giunta alla quale l'Assessore debba relazionare prendendo quindi collegialmente decisioni importanti: in questo modo invece, l'Assessore è solo. Mi preoccupa questa solitudine e la discrezionalità di chiunque si troverà a dover decidere, senza una trasparenza degli atti, senza l'attività di un consulente, senza la presenza della Giunta.
Confermo il mio emendamento, rammaricandomi che sia proposto al Consiglio per un voto negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Considero anch'io non innovativo il contenuto di questa norma di legge.
Già nella vecchia legge vi era un contenuto molto delicato, nel senso che un atto epistolare sulla base di valutazioni della Commissione Tecnica Urbanistica può porre nuove condizioni di pianificazione urbanistica condizioni che agiscono sugli interessi privati esistenti sul territorio.
Tali interessi possono essere molto consistenti perché queste proposte di modifica, come recita la legge, "possono mutare le caratteristiche del piano regolatore".
Il termine "parziale" contenuto nella legge è indicazione non precisa nel senso che forse nell'intenzione del legislatore parziale" significava un limite di portata; "parziale", però, potrebbe significare "pezzo" di piano regolatore. Si dice infatti "mutino parzialmente le caratteristiche del piano regolatore": "parziale" potrebbe essere la modifica che riguarda una parte del piano regolatore, ancorché questa sia rilevante. Ritengo che questa sia, sia stata e continuerà ad essere una questione molto delicata.
Il mio timore è che non agisca su grossi interessi, ovvero che un Assessore non si senta o non abbia il coraggio di intervenire su interessi "grandi" e finisca con l'applicare queste norme su interessi limitati.
Questo perché le ripercussioni che potrebbero verificarsi, nel caso che queste modificazioni incidessero davvero sul territorio sin dal momento della comunicazione, potrebbero essere gravi e pesanti sul piano amministrativo (per esempio, la richiesta di danni, i ricorsi al Consiglio di Stato, e così via).
Personalmente, sono stato sottoposto all'avvio di una procedura di questo genere - ritengo in modo anomalo - promossa dall'allora Prefetto De Francesco su sollecitazioni di privati, quando abbiamo bloccato la lottizzazione Sain all'interno de La Mandria. Credo di essere stato fortunato per aver trovato un Magistrato che ad un ricorso di quel tipo immagino si sia trattato di una denuncia alla Magistratura - abbia riconosciuto la prevalenza dell'intenzione di tutela di quell'ambiente. Non ne ho più saputo niente: il ricorso deve essersi fermato al Consiglio di Stato e credo di essere ormai sollevato da eventuali pericoli, ma si sarebbero potute anche avere ripercussioni gravi, pesanti.
In questo senso, mi sembra si tratti di una norma già nel passato un po' sbilanciata rispetto al meccanismo di garanzie fornito nel nostro Paese agli interessi privati del cittadino o di chiunque esso sia, persona fisica o società. Personalmente, però, sono per il mantenimento di questa norma spero infatti che venga applicata coraggiosamente - come nel passato quando si sono bloccate alcune iniziative quali quella della Sain, che ho citato ma anche altre - non solo nei confronti di interessi limitati e frantumati: sarebbe una vessazione esercitarla unicamente verso i piccoli e non verso i grossi interessi. Sono quindi per il mantenimento di questa norma; so che si corrono rischi e pericoli, ma mi sembra possa costituire uno strumento positivo, se usata correttamente in direzione di rischi reali di interventi scorretti per l'organizzazione territoriale, per l'ambiente, per la tutela.
Il mio intervento ha posto una serie di problemi che l'Assessore Carletto non ha ascoltato, ma che i suoi collaboratori gli potranno riferire: vanno certamente rispettate situazioni di cautela, ma occorre anche, se si mantiene la norma, un impegno ad un'applicazione coraggiosa non discriminando - ripeto - fra soggetti forti e soggetti deboli.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento n.15 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Marino. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 5 voti favorevoli, 21 contrari e 4 astensioni.
16) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: all'art. 2, quarto capoverso, dopo i due punti, le parole "ove del caso" sono soppresse.
17) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: all'art. 2 del disegno di legge 98, che sostituisce i commi dal nono al quattordicesimo dell'art. 15 della LR n. 56/77 e s.m, ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 12 dell'art. 15, sopprimere le parole "ove dei caso".
18) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Marino: al primo comma, quarto capoverso, dopo i due punti, abrogare "ove del caso".
18 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio: al primo comma, quarto capoverso, dopo i due punti, sono soppresse le parole: "ove del caso".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione dei propri emendamenti.



CHIEZZI Giuseppe

Questo "ove del caso" si colloca al quarto capoverso dell'art. 2, il quale dice che, nell'ambito dell'attività istruttoria, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, acquisito "ove del caso" il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, può richiedere al Comune modifiche.
Questo "ove del caso" è legato a quanto previsto successivamente nella legge e, in particolare, riguarda la discrezionalità di cui dispone l'Assessore di utilizzare il parere della Commissione Tecnica Urbanistica per revisioni generali e varianti al Piano Regolatore per i Comuni sotto 110.000 abitanti.
In realtà, la legge esclude l'obbligo di sentire la CTU e consegna all'Assessore, con un ultimo comma contenuto nell'art. 10, la discrezionalità di sentirla.
Ritengo che questo fatto possa mettere in grave imbarazzo l'attività amministrativa. Penso che di norma la discrezionalità nel diritto sia un mondo non regolato e quindi che, invia di principio, quando le leggi consentono l'esercizio di una discrezionalità, questa venga subordinata dalle leggi a una qualche motivazione.
Certo non si può fare a meno della discrezionalità, non può essere tutto sempre previsto e regolato: di discrezionalità si vive e si amministra. Penso, però, che quando la discrezionalità viene consentita, le norme del diritto attenuano quella che può diventare una decisione immotivata o non comprensibile o non riconoscibile come senso e scelta, e devono prevedere che la discrezionalità debba sempre essere accompagnata dalla motivazione.
In questo caso succede tutto il contrario, nel senso che la discrezionalità di cui dispone l'Assessore deve essere motivata nel caso l'Assessore scelga di servirsi della CTU.
Dovrebbe essere esattamente il contrario: la nonna dovrebbe prevedere che, di regola, la Commissione Tecnica Urbanistica venisse sentita l'Assessore può non sentirla, ma deve motivare (perché non sente la CTU? per quali ragioni non si serve di una consulenza così importante?). Questa mi sembra la logica di una legge che deve prevedere norme di gestione della discrezionalità.
Qui, invece, il concetto è capovolto: si lascia all'Assessore la discrezionalità di sentire, ma deve motivare, il parere della Commissione Tecnica Urbanistica.
Penso che questa motivazione sia un po' faticosa da gestire.
L'Assessore non deve sentire la CTU per i Comuni sotto 110.000 abitanti.
Qualunque cittadino Assessore, Amministratore può andare dall'Assessore e dire: "Ma perch vuoi sentire la CTU? Chi te lo fa fare?". Qualunque cittadino può chiedere un incontro con l'Assessore, spiegare i torti subiti e dirgli: "Dipende solo da te, sentire la CTU e passare attraverso questo vaglio, o non sentirla".
Di fronte a queste domande da brivido, di fronte a un contenzioso e a una richiesta pressante, l'Assessore è costretto a motivare perché vuole sentire la CTU e io penso che sia una motivazione molto faticosa e imbarazzante perché dipende solo dall'Assessore. Perché vogliamo mettere l'Assessore in questa condizione di fronte a un cittadino che gli dice: "Dipende solo da te", e l'Assessore risponde: "Siccome dipende solo da me sento il parere della CTU"? Per questo motivo penso che questa discrezionalità vada eliminata e che la CTU debba essere sempre sentita dall'Assessore: semmai - se proprio ritenete - invertendo i termini del problema, deve motivare perché non la vuole sentire. In questo modo l'interlocutore è la Giunta regionale o il Consiglio che può chiedere all'Assessore: "Perché non hai sentito la CTU?" non i diretti interessati alle trasformazioni urbanistiche che, se non si sente la CTU, sono sempre contenti.
Quindi, mantengo l'emendamento.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPAGNUOLO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bresso.



BRESSO Mercedes

Non aggiungo altre motivazioni a quelle illustrate dal collega Chiezzi che mi sembrano condivisibili; annoto solo che questo emendamento, come il successivo sullo stesso comma, che prevede la soppressione delle parole "nel rispetto di tali caratteristiche e criteri", oltre che per le ragioni illustrate, lo abbiamo presentato anche in accoglimento di un parere dell'Associazione Italia Nostra.
Come l'Assessore ricorderà, Italia Nostra nel CUR rappresentava tutte le associazioni ambientaliste e, in maniera esplicita, dopo aver già dato un parere negativo sul disegno di legge 98, ha anche fatto pervenire (probabilmente anche all'Assessore, certamente alle opposizioni) una serie di osservazioni in cui considera necessario eliminare sia le parole "ove del caso", ritenendo che il parere della CTU debba essere sempre acquisito sia le parole "nei rispetto di tali caratteristiche e criteri", proprio perché convinta che la tutela ambientale deve essere preminente anche rispetto alle ipotetiche caratteristiche del piano che potrebbero giungere a ledere i valori ambientali.
Ho unito queste due illustrazioni perché le due questioni sono state poste congiuntamente. Questi emendamenti, oltre che averli presentati in base al nostro giudizio, li abbiamo anche presentati in accoglimento di osservazioni molto critiche al progetto da parte dell'insieme delle associazioni ambientaliste.
Lo volevo segnalare perché mi pare che Italia Nostra, come rappresentante del mondo ambientalista, abbia dato un contributo di grande rilievo ai lavori del CUR. non diparte e non orientato da interessi particolari, bensì dalla preoccupazione della tutela dell'interesse generale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.



MIGLIO Mario

Come già detto, ritengo che la dizione "ove del caso", in una visione più generale delle cose, dovrebbe essere eliminata.
Sposto un po' il piano del discorso sul significato della Commissione Tecnica Urbanistica. Così come di fatto proposta e concepita già in parte dall'Assessore, riteniamo anche noi dovrebbe strutturarsi in base ai compiti che dovrà assumere. Fatta questa premessa, riteniamo che l'attenzione esistente nell'attuale comma 12 dell'articolo di cui si tratta, in riferimento alla particolare considerazione della tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, potrebbe essere ulteriormente rafforzata a vantaggio di tutti, nel momento in cui, già in sede istruttoria, si raccolgono le esperienze diversificate presenti all'interno della Commissione Tecnica Urbanistica.
In questo senso riteniamo che l'asistematico ricorso al parere della Commissione in sede istruttoria non si traduce necessariamente in uno svantaggio, ma in un vantaggio; potrebbero infatti ridursi i tempi di analisi in seconda istanza, quando il PRG viene definitivamente rimodificato dal Comune e trasmesso nuovamente alla Regione per le ultime osservazioni. Quindi, nel passaggio all'approvazione con la deliberazione della Giunta, i tempi di valutazione potrebbero essere abbreviati in seconda istanza proprio perché l'analisi della Commissione Tecnica Urbanistica in sede istruttoria potrebbe sciogliere quei contrasti, quei nodi problematici e quelle contraddizioni che non verrebbero ripresentate in seconda istanza.
Quindi, dal punto di vista temporale riteniamo che il coinvolgimento in tutti i casi della Commissione Tecnica Urbanistica non si traduce sistematicamente in una perdita di tempo, anzi, per altri versi potrebbe essere un vantaggio. Al contempo, la nuova filosofia che ha ispirato la necessità di modificare il CUR con la Commissione Tecnica Urbanistica proprio perché porta al suo interno rappresentanti di esperienze e di vedute diverse nel campo della pianificazione, potrebbe far recepire in sede istruttoria quei problemi che si possono tradurre in uno snaturamento e degrado del territorio.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Marino per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.



MARINO Massimo

Vorrei dire al collega Marchini - il quale sollecita la concentrazione dei poteri agli esecutivi e, insieme a questo, il sistema maggioritario che dovrebbe trovare un altro partito al quale aderire e si metterà d'accordo con i repubblicani per poter continuare a parlare nel prossimo Consiglio regionale.
Oltre alle cose già dette, volevo soltanto accennare alla gravità dell'insieme delle modifiche. La discussione sull'"ove del caso" va vista insieme all'emendamento di cui parlavamo in precedenza, e cioè insieme al fatto che non è più la Giunta regionale, ma l'Assessore che comunica con letterale osservazioni ai PRG. Anche questo è un aspetto che va discusso insieme al punto di modifica successiva, dove invece delle parole "controdeduzioni dei Comuni" si usano le parole i"determinazioni dei Comuni".
L'insieme di questi tre punti rende chiaro che si tratta di una grossa modifica. Nella scorsa seduta ho già accennato al fatto che l'insieme di queste modifiche instaura un nuovo principio monarchico nella gestione delle questioni urbanistiche; credo che queste tre cose viste insieme siano particolarmente gravi, perché peraltro mi pare riguardino tutti i Comuni.
Il risultato di tutto ciò è una sottrazione di conoscenza, di poteri d'intervento e di osservazione nelle forme in cui questo è possibile da parte dei cittadini, della società, ma anche degli stessi Consiglieri di opposizione provinciali e regionali, i quali o sono al corrente delle lettere che manda l'Assessore, oppure difficilmente saranno in grado di conoscere le osservazioni che può fare un Assessore regionale all'urbanistica sul PRG di un Comune che può essere quello di Pecetto o quello di Torino.
Quindi, sottolineo la particolare gravità di queste modifiche probabilmente si poteva pensare - e purtroppo non l'abbiamo fatto prima - a mettere una soglia, come ad esempio il rispettare un criterio d'invio al CUR o alla CTU per i Comuni di una certa dimensione. Tutto questo non c'è e quindi sono particolarmente contrario alle modifiche della legge n. 56.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto per la replica.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Abbiamo Accolto "ove del caso" all'inizio della seduta di oggi in quell'emendamento che si riferiva ai PRG, perché 1' "ove del caso" era inopportuno. Come abbiamo già chiarito, tutti i PRG vanno alla CTU e quindi era assolutamente inutile.
Invece, a questo punto dell'articolato, "ove del caso" si riferirebbe non solo ai PRG, ma anche alle varianti, che sono trattate in un articolo successivo che discuteremo in seguito. Per questa ragione, cioè per il fatto che "ove del caso" attiene anche alle varianti e non solo ai PRG e le varianti sono disciplinate come più avanti vedremo, non possiamo accoglierli.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 16).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli, 21 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 17).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli, 21 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 18).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli, 21 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 18 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli, 21 contrari e 1 astensione.
19) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: all'art. 2 che sostituisce i commi dal nono al quattordicesimo dell'art.15 della LR n.56/77 e s.m, ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al comma dodici dell'art. 15, le parole "quantitative e" sono soppresse.
La parola al Consigliere Miglio che illustra l'emendamento n. 19).



MIGLIO Mario

A seguito del confronto avuto come Gruppi consiliari con l'Assessore ci è stato chiarito come questo riferimento recuperi una dizione della legge-quadro urbanistica nazionale (se non ricordo male), il che non impedisce all'Assessore di introdurre delle modifiche anche dal punto di vista quantitativo nel momento in cui i piani regolatori tendono a sovradimensionare delle necessità.
Alla luce di tutto questo e dei chiarimenti avuti, ritiriamo l'emendamento.



PRESIDENTE

19 bis) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 2, al quarto capoverso, dopo i due punti, dopo la parola "caratteristiche" aggiungere la parola "essenziali".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Colleghe e colleghi, ho proposto il reinserimento della parola essenziali"perché sulla definizione di questa mutazione delle caratteristiche quantitative e strutturali del piano, in effetti, c'è una difficoltà di interpretazione.
E' una difficoltà di interpretazione ripresa da altri emendamenti (mi sembra del Movimento Sociale e del Gruppo PCI-PDS), che addirittura presuppongono (approvazione di leggi interpretative (anche questo un discorso tutto da verificare). Ciò dà il segno della difficoltà gestionale che deriva dall'approvazione di leggi che contengono definizioni poco precise.
La precisione non è sempre raggiungibile; però, nell'art. 15 della legge 56, si legge; "Le proposte di modifica che su parere del Comitato Urbanistico Regionale mutino parzialmente le caratteristiche del piano regolatore sono comunicate dalla Giunta regionale al Comune, che provvede entro 90 giorni dal ricevimento all'elaborazione del piano". Penso quindi che introdurre la parola "essenziali" all'interno di queste definizioni un po' labili possa essere un elemento di precisione; si può scrivere essenziali, sostanziali, principali, importanti (sono tutti sinonimi), ma "essenziale" mi pare sia il termine che più si avvicina allo spirito della legge 56, che al comma 11 parla di "modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali".
L'articolo poi aggiungeva: "quantitative e strutturali del piano".
Questa dicitura, Assessore Carletto (quantitative e strutturali), l'abbiamo mantenuta, mentre - citavo il comma 11 dell'art. 15 - abbiamo tolto "essenziali".
Secondo me la parola "essenziali" può aiutare ad evitare rischi di faticosissime interpretazioni su cosa siano le mutazioni che non sono oggetto di procedure più macchinose.
Questo è il senso dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Se ho ben capito, la proposta è di ritornare al testo dell'attuale legge n. 56, aggiungendo "essenziali". Dal nostro punto di vista non ci sono obiezioni, quindi l'emendamento può essere accolto.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento 19 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E approvato con 31 voti favorevoli.
20) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: all'ara. 2, primo comma, quarto capoverso, dopo i due punti, sono soppresse le parole: "ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri".
20 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Miglio: al primo comma, quarto capoverso, dopo i due punti, sono soppresse le parole: "nel rispetto di tali caratteristiche e criteri".
Chiede la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Intervengo per precisare che questo emendamento era stato richiesto da tutte le associazioni ambientaliste che vedevano in questa dizione un ostacolo al fatto che la tutela ambientale diventi prevalente rispetto alle ipotetiche caratteristiche del piano.
E un emendamento di non facilissima immediatezza dal punto di vista della comprensibilità, però le associazioni ambientaliste vorrebbero eliminare questa dizione in modo da far diventare i problemi ambientali una scelta prevalente, in ogni caso, rispetto a tutte le altre. Penso, ad esempio, che questa proposta si riallacci anche alla recente sentenza della Corte Costituzionale, sentenza collegata alla legge Galasso sui piani paesistici, con la quale si affermò che la tutela dell'ambiente e del paesaggio era un prius, una priorità che doveva essere considerata in modo indipendente da qualsiasi calcolo economico. E' stata una sentenza rivoluzionaria di interpretazione della Costituzione italiana, che assegna all'ambiente una sfera assolutamente indipendente. L'ambiente e il paesaggio sono delle priorità; aggiungo: "costi quel che casti".
Allora, questo emendamento alla dizione della legge, seppure di non immediata comprensibilità, tende nella volontà delle associazioni ambientaliste ad introdurre all'interno della legge una priorità per l'ambiente, che le associazioni vedono attenuata da questa dizione che rafforza le caratteristiche quantitative essenziali. Non è di facilissima interpretazione, però (abbiamo esaminato assieme ad altri colleghi e, in effetti, è preferibile disattivare questa ripetizione, che significa un rafforzamento di una priorità delle caratteristiche quantitative e strutturali. Ripeterlo rafforza quella dizione; le associazioni ambientaliste propongono di toglierla.
Rimangono i riferimenti alle caratteristiche quantitative essenziali e strutturali, nonché un'elencazione di punti l'adeguamento ai piani sovracomunali, la tutela dell'ambiente), tutte cose che, a quel punto, sono più libere di interagire tra loro. L'obiettivo è quello che il punto c), la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sia più libero di rafforzare la propria presenza nella competizione con altre previsioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Un problema di questo tipo sarà di difficile gestione. A noi pare che nulla venga aggiunto e nulla venga tolto alla questione ambientale rispetto al fatto che sia o no presente nel testo la dicitura "e nel rispetto di tali caratteristiche e criteri".
Noi avevamo valutato questa questione nell'esame delle osservazioni pervenuteci a seguito delle consultazioni; tuttavia, da una lettura del testo attuale, confrontata con quello che risulterebbe accogliendo l'emendamento, ritengo che nulla venga tolto e nulla venga aggiunto alla questione ambientale. La Giunta pertanto non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bresso.



BRESSO Mercedes

Intendo fare una precisazione. E' evidente chela cosa può conservare un carattere di leggera ambiguità, ma in sostanza il risultato finale sarebbe: 'può richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche quantitative e strutturali dei piano e i suoi criteri di impostazione , ed in particolare che riguardino: (...)". I punti che seguono sono i più rilevanti e su quelli verrebbe attenuata la questione delle caratteristiche quantitative strutturali. In sostanza - questa è (interpretazione che dà Italia Nostra - per gli specifici punti a), b), c) e d), anche le caratteristiche quantitative strutturali potrebbero non essere determinanti



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Non ho potuto interloquire con Italia Nostra, lo faccio con il Consiglio regionale. Io dico che non è così, nel senso che la preoccupazione di Italia Nostra non mi sembra reale. Richiamare le caratteristiche quantitative strutturali nulla toglie e nulla aggiunge ripeto - alla questione ambientale. Non riusciamo davvero a cogliere il senso di questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 20).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 23 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione (emendamento n. 20 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 23 contrari e 1 astensione.
21) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: all'art. 2 che sostituisce i commi dal nono al quattordicesimo dell'art.15 della LR n. 56/77 e s.m, ed L , sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 12 dell'art. 15, alla lettera a) la parola "sovracomunali" è sostituita con la parola "territoriali".
L'emendamento n. 21) è ritirato dai proponenti.
22) Emendamento presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio: all'ari. 2, primo comma, quarto capoverso, dopo i due punti, alla fine del punto a), aggiungere: "nonché dei Piani di settore e territoriali regionali e sub-regionali".
La parola al Consigliere Bresso per l'illustrazione.



BRESSO Mercedes

Anche in questo caso siamo nel rispetto delle caratteristiche quantitative strutturali che riguardino le modifiche pur se queste non mutano tali caratteristiche.
Attualmente il testo dice: "l'adeguamento alle disposizioni dei piani sovracomunali"; noi proponiamo di aggiungere anche "dei piani di settore" che non possono essere considerati piani sovracomunali, ma che possono avere una notevole rilevanza.
Si può discutere se la nostra dizione "piani territoriali regionali e sub-regionali" in qualche modo rientri nella dizione "sovracomunali, ma certamente non in quella "piani di settore".
Ipotizziamo che ci sia un piano di settore dei trasporti che prevede certi vincoli per l'alta velocità (è una delle cose più rigide che nei prossimi anni dovremo pianificare); l'adeguamento richiesto può anche riguardare piani di settore e non necessariamente solo territoriali sovracomunali. Vorrei capire se con la dizione "sovracomunali" l'Assessore intende anche "territoriali regionali e sub-regionali"; in secondo luogo se i piani di settore non debbano essere inseriti.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Miglio; ne ha facoltà.



MIGLIO Mario

Noi avevamo ritirato l'emendamento col quale chiedevamo di sostituire la dizione "sovracomunali" con "territoriali" alla luce del confronto avuto con l'Assessore. Durante tale confronto era infatti emerso come già il termine "sovracomunali" comprendesse i temi territoriali e anche gli strumenti urbanistici che interessano una scala non limitata al Comune stesso e che vengono prodotti da Amministrazioni di ordine superiore.
L'emendamento presentato dal Gruppo PDS, secondo me dovrebbe essere corretto in questo senso: se è vero che mantenere la dizione "piani sovracomunali" rischia di escludere i piani di settore, dall'altra parte ci consente comunque di non scendere nello specifico dell'elencazione dei vari strumenti di ordine sovra comunale. Pertanto questa indeterminatezza consente di ricomprendere sia i piani territoriali regionali, ma anche i piani paesistici, i piani d'area ed eventuali altri strumenti che potrebbero nascere con leggi successive.
La proposta che rivolgo soprattutto all'Assessore è quella di accogliere questo emendamento con un piccolo accorgimento, cioè introdurre "nonché piani di settore" e mantenere la dizione "sovracomunali" stralciando il riferimento ai piani territoriali, per non rischiare di non considerare i piani paesistici, i piani d'area o altri strumenti che con altre leggi potrebbero essere introdotti.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Era quanto stavo valutando con il collega Nerviani, il quale osservava che i piani di settore vengono comunque ricompresi nei piani territoriali e quindi sembrerebbe pleonastico. E' così?



BRESSO Mercedes

Questo se il piano territoriale c'è; se invece non c'è, non lo è.
Quello provinciale non è affatto detto che comprenda un piano di settore.
Prendiamo il piano di settore più ovvio che viene in mente, che è quello dei trasporti; ebbene, non è affatto detto che il piano provinciale (lasciamo perdere quello regionale che non si sa se ci sarà mai, ma comunque anche il piano regionale può non comprenderlo perché può essere successivo) comprenda un piano di settore, anche se è vero che a volte si approvano come stralci.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

L'Assessore Nerviani mi dice che comunque la questione non lo preoccupa. Si potrebbe accogliere l'emendamento così come proposto dal Consigliere Miglio, che prevede di aggiungere soltanto le parole "nonch dei piani di settore", stralciando "e territoriali regionali e sub regionali".



PRESIDENTE

Il Consigliere Bresso accoglie la proposta del Consigliere Miglio.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento così modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli.
L'Assessore Carletto presenta un emendamento sulle barriere architettoniche, da inserire dopo l'art. 15 del disegno di legge n, 98.
La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Il problema dell'osservanza della legge sulle barriere architettoniche oggetto di molti emendamenti da parte dei Gruppi e riferito a molte questioni (quindi attiene a parecchi articoli), ho cercato di affrontarlo in modo più organico ed incisivo, anche se il richiamo di una legge dello Stato, all'interno di una legge regionale, appare pleonastico.
Le barriere architettoniche, infatti, sono disciplinate da una legge dello Stato, la quale non sempre viene rispettata; pertanto al legislatore regionale pare giusto richiamare, nella legge sull'uso e tutela del suolo la questione delle barriere architettoniche. Proporrei però al Consiglio di non inserire tale richiamo in molti articoli, ma - come ho già spiegato in occasione dell'incontro - sia dal punto di vista della tecnica legislativa sia delle incisività, proporrei di ricomprenderlo in un articolo unico.
Presento quindi un emendamento che recita: al disegno di legge n. 98 è aggiunto il seguente art. 15 bis: "Alla legge regionale n. 56 e successive moderazioni ed integrazioni è aggiunto, dopo l'art. 91 sexies, il seguente art. 91 septies: "Eliminazione delle barriere architettoniche".
L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.
La Giunta regionale accerta che le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi, piani regolatori e loro varianti, sottoposte ad approvazione regionale ai sensi degli articoli precedenti, rispondano alla finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia.
I Sindaci, nella realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche oltre che nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione e delle barriere architettoniche".



PRESIDENTE

22 bis) Emendamento presentato dai Consiglieri Maggiorotti e Chiezzi: all'art. 2, dopo il punto d), è inserito il seguente punto e): "e) L'osservanza della legge 9/1/1989 n. 13 e del DM n. 236/89, e di ogni disposizione in materia di eliminazione di barriere architettoniche".
La parola al Consigliere Chiezzi per illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

L'Assessore, come aveva preannunciato nell'incontro informale che abbiamo avuto, ha presentato una proposta di nuovo articolo della legge regionale n. 56. Propone che, in fondo alla legge n. 56, si aggiunga un articolo che richiama le disposizioni di legge in ordine alla risoluzione dei problemi delle barriere architettoniche.
Riconfermo, però, che la proposta dell'Assessore - che non ha avuto su questa vicenda un atteggiamento pregiudiziale, ma ha ragionato insieme a noi sull'opportunità e sulla tecnica legislativa più idonea a .raggiungere un risultato che tutte le parti hanno comunemente condiviso - insiste in una scelta che non mi sento di condividere.
Poco fa ho parlato con il collega Maggiorotti, che ha dovuto assentarsi per una riunione e del quale riporto una concorde opinione. Ci parrebbe più opportuno che i riferimenti alle disposizioni di legge nazionale (che sono solo dei riferimenti) venissero eliminati se lo stato di cose esistenti fosse diverso da quello che e, cioè se gli obblighi previsti dalle leggi statali in ordine alla rimozione delle barriere architettoniche fossero stati assunti dalle Amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati che tutti i giorni intervengono sul territorio.
Viceversa, sappiamo che questo non è accaduto e non accade. Sappiamo che ancora oggi numerosi progetti ed interventi vengono previsti senza osservare le disposizioni della legge n. 13 del 1989 e del Decreto Ministeriale n. 236 del 1989. Stando così le cose, la tecnica legislativa di prevedere al fondo della legge urbanistica il nuovo art. 91 septies, nel quale fare richiamo agli obblighi, sia dei Comuni sia della Giunta regionale, di accertare che le disposizioni siano osservate, ci pare incongrua. Non abbiamo una posizione pregiudiziale su questo: è una posizione assolutamente utilitaristica e di efficacia della norma.
Nel caso specifico dell'emendamento proposto - che mantengo - rimotivo la nostra proposta in questo modo: ben diverso è scrivere (come proponiamo con l'emendamento all'art. 2) che, nell'ambito dell'attività istruttoria la Regione introduce modifiche riguardanti le barriere architettoniche: ben diversa è l'efficacia per l'amministratore, per i funzionari che leggendo la legge avvertono immediatamente che nell'attività istruttoria l'Assessore introduce d'ufficio - è scritto al punto f) - questa nonna.
Ben diversa e minore è la forza e l'efficacia di una norma generale inserita al fondo della legge che si può leggere o non leggere, ma soprattutto si può anche non essere in grado di assumerne e verificarne immediatamente gli effetti all'interno di tutte le procedure previste negli altri articoli, dall'1 al'91 septies.
Rendiamoci conto della difficoltà, nell'applicazione di una legge, di riportare quanto previsto dall'art. 91 septies all'interno di tutte le procedure. In pratica, proponiamo di svolgere noi, come legislatori, il lavoro che inevitabilmente chi legge la legge dovrà faticosamente - magari omettendo qualche passaggio - svolgere. Non mi sembra un appesantimento della legge, mi sembra un chiarimento ed una maggiore efficacia della normativa. Inoltre, non mi pare che tutti i punti previsti dai nostri emendamenti siano contenuti nell'emendamento dell'Assessore. Penso però non sia motivo di contrasto aggiungere tutti gli elementi che vengono eventualmente respinti nei singoli emendamenti, nell'articolo aggiuntivo.
Insisto però sulla maggiore efficacia di introdurre, man mano che si presenta il problema, il tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Ho ricevuto proprio in questo momento l'emendamento presentato dall'Assessore Carletto: la relativa lettura mi conferma l'inopportunità di ridurre in una norma generale i vari aspetti contenuti negli emendamenti a diversi articoli della legge n. 56 concernenti la materia delle barriere architettoniche.
Il fatto che in una legge si scriva che "l'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge" è sicuramente una sottolineatura, ma mi pare si vada ad inficiare quella che è la tecnica legislativa. Sarebbe ben strano che in termini generali una legge non ne rispettasse un'altra, nazionale: è banale ribadirlo in questo modo: inoltre, non si corrisponde all'intenzione dei nostri emendamenti che naturalmente, hanno anch'essi il significato di ribadire l'osservanza di norme troppo spesso inosservate. L'azione del ribadire tale osservanza pero, ha significato, se non viene mantenuta generica oltreché banale come qui espressa, unicamente se si riferisce a momenti specifici dell'applicazione della legge n. 56. Un'espressione generica non ha alcun senso.
Come già sostenuto nella riunione dell'altro giorno e richiamato poco fa dal Consigliere Chiezzi, avrebbe senso sostenere per esempio che "non costituisce variante di piano regolatore l'adeguamento alle leggi sulle barriere architettoniche"; questo in conseguenza del fatto che la legge n.
56 prevede che vi sia l'approvazione di un piano regolatore e eventualmente, rintroduzione di modifiche allo stesso da parte dell'Assessore regionale. Anche questa dizione potrebbe apparire un "in più", ma inserita al punto giusto ha una sua giustificazione nel ribadire in modo chiaro e netto la questione.
Ha senso riproporre il problema delle barriere architettoniche quando si tratta di concessioni edilizie: nell'elencazione degli aspetti normativi cui devono attenersi i Comuni nel rilasciare concessioni edilizie si ribadisce, per esempio, che queste devono rispettare l'applicazione della legge sulle barriere architettoniche. Si ribadisce la questione nei momenti specifici in cui la legge urbanistica può intervenire nel rafforzare l'applicazione della legge nazionale, e non in termini generici.
Chiedo all'Assessore di rivedere la riassunzione di tutta la tematica in una norma finale: volendo introdurla, lo si faccia in punti specifici.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, in primo luogo mi pare debba essere sottolineato, con soddisfazione da parte di tutti, che l'unica norma di merito introdotta nella modifica della legge n. 56 attiene ad un settore che sta ad indicare la sensibilità rispetto a questa problematica.
Mi soffermerei sul concetto di efficacia introdotto dal Consigliere Chiezzi. Sostanzialmente il collega ritiene che la norma sia più efficace nella misura in cui sia articolata come possibilità di attività sostitutiva della Giunta regionale rispetto alle insufficienze del Comune.
Personalmente, ritengo invece che non sia lo strumento del controllo e della sanzione, ma quello della costruzione di una certa cultura a dover essere privilegiato e rafforzato. Le barriere architettoniche non si superano con il rispetto della legge, ma con una cultura che tende a considerare i cittadini tutti eguali: il misurarsi tutti e in tutte le situazioni sui meno fortunati non dev'essere un'eccezione, dev'essere una regola, che si trasforma in norma che disciplina la città misurata sul cittadino meno fortunato, visto non come una categoria da tutelare a parte come un corpo estraneo.
Il fatto che una legge urbanistica regionale, sia pure di pochi articoli, richieda che vengano introdotti nei piani regolatori comunali come argomento di merito, un richiamo e un impegno al rispetto delle leggi nazionali non significa aspettarsi che gli amministratori rispettino le leggi, perché le rispettano sicuramente. Da questa norma di merito ci aspettiamo che i piani regolatori inventino qualcosa di più rispetto alle norme che tutelano questi cittadini: il piano regolatore, a mio avviso, non lo si legge in termini di tutela dei cittadini affetti da handicap nel rispetto di standard tecnici, ma per esempio nell'introduzione di percorsi di viabilità, di spazi di sosta: di quegli elementi veramente di livello di piano e non di Regolamento. Quelle sulle quali ragiona il collega Chiezzi sono norme regolamentari, da introdurre nel Regolamento edilizio, non nel piano regolatore. Mi sembra non sia sufficiente immaginare che l'amministratore comunale rispetti le leggi; non le deve solo rispettare, a nostro modo di vedere deve fare uno sforzo per rendere la città più vivibile anche da parte dei cittadini meno fortunati.
Concettualmente e politicamente mi pare sia meglio introdurre una norma messaggio che una norma-sanzione: la norma-sanzione viene considerata un appesantimento, da rispettare formalmente, e non è il rispetto della forma che fa crescere su queste questioni, ma l'apprensione di cultura, di sensibilità.
Mi pare che la norma-messaggio, anche se in apparenza può essere meno efficace della norma-sanzione, sia probabilmente in grado di produrre una modifica del modo di vivere nelle città. Personalmente, non sono preoccupato dal fatto che venga rispettata l'alzata dello scalino, ma che complessivamente la qualità della vita di una città venga pensata anche e soprattutto, anzi prima di tutto, nei confronti dei cittadini meno fortunati.



PRESIDENTE

22 ter) Emendamento presentato dai Consiglieri Bresso, Rivalta e Buzio: al primo comma, quarto capoverso, dopo i due punti, dopo la lettera d) aggiungere la seguente nuova lettera e): "e) L'osservanza, della legge n. 13/ 1989, del DM n. 236/89, della legge n. 118/ 1971, del DPR 384/ 1978 e di ogni altra disposizione in materia, di barriere architettoniche".
Pongo in votazione l'emendamento n. 22 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli e 21 contrari.
Pongo in votazione l'emendamento n. 22 ter).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con l o voti favorevoli e 21 contrari.
23) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi, Miglio e Segre: all'art. 2 del disegno di legge 98, che sostituisce i commi dal nono al quattordicesimo dell'art. 15 della LR n. 56/77 e s.m, ed i., sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 12 dell'art. 15, alla lettera c), le parole da "degli edifici" a "e architettonico" sono soppresse e così sostituite: "dei beni culturali e ambientali, nonché delle aree classificate come di elevata fertilità".
La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

L'emendamento è accolto dalla Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

La mia dichiarazione di voto tende ad esprimere soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento e a mettere in rilievo che l'emendamento ha una grande importanza, sulla quale vorrei che tutti concordassimo.
Si innova, in modo abbastanza radicale, una questione: le aree agricole vengono intese non solo come aree con valore economico, ma con valore anche e soprattutto in quanto "zone fertili".
Da molti anni le associazioni agricole si lamentano per il fatto che all'interno delle normative di piano regolatore le zone agricole sono sempre considerate come "monetizzabili"; quindi, tutela sì, però alcune aree possono anche essere disattivate dal punto di vista agricolo, purch si paghi bene.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Tutela sì, ma dipende dal prezzo.



CHIEZZI Giuseppe

Esatto, si difende l'attività agricola, però se ciò viene pagato bene si fa la strada, l'autostrada o gli insediamenti.
Da qualche anno le organizzazioni agricole insistono affinché la destinazione agricola, malgrado si trovi ai bordi del continuo urbano, non venga considerata una destinazione residuale; e soprattutto affinché le aree agricole non vengano considerate da difendere sino a che non cambia la destinazione d'uso, che sotterra li sotto un po' di oro.
Con questo emendamento, invece, si inseriscono tra i beni culturali e ambientali le aree ad elevata fertilità. E' un capovolgimento di fronte nel senso che d'ora in poi, con questo emendamento, le aree ad elevata fertilità saranno aree sulle quali, al di là dei discorsi economici potranno essere compiute delle scelte di modifica di piani regolatori a tutela delle stesse, che quindi vedono indifferente la variazione di valore che può prodursi in conseguenza di scelte di piano regolatore che consentono l'edificazione.
Tutto ciò vi pare una cosa da poco? Penso si tratti di un'innovazione molto importante, con conseguenze molto rilevanti, poiché si possono introdurre modifiche ai piani perché c'è il paesaggio, perché c'è l'edificio storico, perché c'è il bene culturale, ed ora anche perch un'area è fertile.
Questo fatto in Piemonte e nella pianura piemontese ha un significato assolutamente straordinario. Sappiamo che nella pianura piemontese (tutta la zona ovest, la zona sud, la "provincia granda") i terreni hanno un elevato grado di fertilità e che i terreni di prima classe di fertilità sono amplissimi nella pianura Padana; questa norma è da segnalare e non da votare senza un minimo di ragionamento, perché d'ora innanzi queste aree ad elevata fertilità non saranno più trattate come prima, ma tutelate in quanto tali. Questo vuol dire che gli insediamenti, le infrastrutture e le opere di trasformazione del territorio da oggi in poi troveranno come zone di rispetto non solo i paesaggi, ma anche le zolle fertili.
Mi sembra un cambiamento di indirizzo che forse non è immediatamente leggibile in queste discussioni su emendamenti. Modestamente penso che una qualche riflessione (non solo quella molto stringata che ho appena fatto) tra noi, anche in questo momento, sarebbe molto utile.
Apprezzo questo accoglimento e sottolineo questi elementi molto positivi e di innovazione nelle scelte di trasformazione del territorio.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Marchini; ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Devo apprezzare la correttezza del collega che ci ha richiamati all'importanza di questa norma. La Giunta, altrettanto correttamente, ha ritenuto di cogliere il senso di questa proposta e di farla propria. Non mi discosto da questa valutazione: temo pero che la scrittura, senza un qualche aggettivo, metta la Giunta nelle condizioni di pronunciarsi su ogni piano regolatore in questa materia, con difficoltà di atteggiamento rispetto alle richieste di intervento sostitutivo.
Senza mettere in discussione la valutazione che la Giunta ha fatto e che rispetto, chiedo se non sarebbe il caso di introdurre un aggettivo che in una qualche misura, consenta una motivazione di non adeguamento e di non applicazione della norma nei termini in cui i presentatori l'hanno intesa.
In altri termini, anziché dire genericamente "nonché delle aree classificate come di elevata fertilità", specificare con "nonché di particolari aree classificate come di elevata fertilità", il che vuol dire che non tutte le aree classificate come di elevata fertilità sono necessariamente oggetto di questi interventi, ma solo quelle che hanno una qualche specificità. Ciò poi trova la sua conseguenza di ordine giudiziario, di contenzioso rispetto all'applicazione o meno di una richiesta di intervento da parte della Giunta.
Se lasciamo una categoria generica, resta difficile capire perché si tutela una volta un'area ad alta fertilità e non la si tutela un'altra volta. Sarebbe difficile capire come ci si può atteggiare senza eccesso di potere in questi casi, quindi c'è il rischio che questa norma non venga mai applicata per non creare il precedente dell'applicazione sostitutiva della Giunta, oppure che si arrivi a un'applicazione generalizzata.
Suggerisco, di conseguenza, alla Giunta di valutare l'opportunità di introdurre un aggettivo che consenta alla Giunta una non identità di comportamento rispetto all'oggetto di questa nonna.
Riassumo: "nonché di specifiche, particolari aree classificate come di elevata fertilità".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglio.



MIGLIO Mario

Parto subito dalla proposta del Consigliere Marchini. Da una parte la ritengo irrilevante, nel senso che comunque l'Assessore ha la possibilità a sua discrezione, di decidere come comportarsi, secondo l'elenco dei punti a), b), c) e d) che danno delle indicazioni di massima.
Marchini, qui siamo in fase istruttoria e l'Assessore decide in base non a un atto formale di Giunta, ma in base a lettera dell'Assessore e del Presidente della Giunta, ed è cosa diversa.



MARCHINI Sergio

Però alla fine c'è una deliberazione di Giunta.



MIGLIO Mario

Siccome la decisione che deve assumere l'Assessore o il Presidente è discrezionale e queste sono delle indicazioni di massima relative all'indicazione di una particolare attenzione che comunque deve essere recepita dall'Assessore nel momento in cui, in fase istruttoria, va a valutare i PRG, ritengo che l'introduzione di questa particolare parola non chiarisca di molto il senso e non migliori la possibilità, già acquisita dall'Assessore, di ragionare in questi termini.
Viceversa colgo l'occasione per ringraziare l'Assessore di avere accolto l'emendamento. Con questo si tenta di superare, usando termini precisi, il ricorso che troppo spesso si fa al tentativo di elencare con una serie di termini quegli oggetti particolari, già identificati come beni culturali ed ambientali dalla Commissione Papald e Franceschini. Si tratta inoltre di superare da una parte il richiamo estetico precedente che li definiva come bellezze, e dall'altra il richiamo giuridico, dandogli valori precisi,, ritenendoli patrimonio della collettività e, come tali sottoponibili ad una particolare tutela.
Ritengo quindi necessario, in ogni passo legislativo, fare riferimento alla dizione di beni culturali ed ambientali affinché diventi onnicomprensiva e racchiuda tutto il patrimonio nelle sue diverse forme. In questo senso si dovrebbe operare anche in altre occasioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta



RIVALTA Luigi

Sono molto contento che i colleghi Chiezzi, Miglio e Segre abbiano proposto questo emendamento, perché finalmente in questo Consiglio c'è attenzione ai problemi della fertilità del suolo. NH pare positivo che la Giunta lo accolga, ma per molti aspetti davo per scontato che l'attenzione a questo problema fosse un atteggiamento già esistente.
Non leggo i PRG perché non posso controllare di persona cosa succede ma davo per scontato che nel momento dell'approvazione di un PRG si tenesse conto del valore della fertilità, soprattutto perché la legge aveva previsto questa attenzione. Difatti, al comma 4 dell'art. 1, tra le finalità della legge, v'è anche "la salvaguardia e Ia valorizzazione del patrimonio naturale in genere e in particolar modo la piena e razionale utilizzazione delle risorse con particolare riferimento alle aree agricole e al patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente evitando ogni immotivato consumo del suolo".
Questa è la finalità generale della legge n. 56 e vorrei sapere dall'Assessore Carletto - anche non oggi - in che modo è stata raggiunta tale finalità.
L'art. 25, che riguarda le aree destinate ad attività agricole, entra più particolarmente nel merito della gestione urbanistica delle aree agricole. Rivolgo formale domanda per sapere come nel passato questo art.
25 è stato applicato: quindi, aspetto una risposta da parte dell'Assessore Carletto.
Vorrei inoltre sapere - e lo chiedo ai presentatori dell'emendamento e all'Assessore Carletto che lo accetta -, perché sono state tolte le parole da "degli edifici" fino a "e architettonico"; non ne capisco là ragione. La questione del rispetto delle fertilità delle aree agricole doveva essere aggiunta, non sostituita a questa dizione.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Immagino che sia stata ricompresa nel termine di "beni culturali ed ambientali"; quindi, gli edifici che tu proponi sono stati ricompresi in quel termine.



RIVALTA Luigi

La dizione "degli edifici" mi sembra troppo riduttiva, perché riguarda insediamenti di particolare interesse ambientale, storico, monumentale archeologico e architettonico; è una casistica ben indicata. Propongo di togliere le parole "degli edifici" e di mantenere la dizione successiva cui aggiungerei l'emendamento presentato; mi sembrerebbe giusto e chiedo ai colleghi di ripensarci.
L'altra questione è questa: visto che non erano sufficienti la finalità dell'art. 1 e dell'art. 25, è giusto accogliere l'emendamento, che riguarda le aree classificate di elevata fertilità, nel momento specifico della richiesta di variante di PRG, però sarebbe anche bene indicare chi decide che le aree sono di elevata fertilità.
Davo per scontato che l'Assessorato, nell'applicare l'art. 1 e la finalità dell'art. 25, e nell'esaminare i PRG - pur con le approssimazioni che si determinano tra una scala di lettura all'1:100.000 o all'1:50.000 e le scale dei PRG - tenesse conto dell'analisi del territorio sotto il profilo pedologico elaborato dall'IPLA. Mi viene il dubbio che non sia stata tenuta in conto quella finalità, che le carte non siano neanche presenti nella sede in cui si esaminano i piani regolatori.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Scusi collega Rivalta, la Giunta non ha ancora parlato; sulla base di cosa le vengono questi dubbi?



RIVALTA Luigi

I dubbi mi vengono perché in questa discussione nessuno ha detto, per esempio, che cosa sono le aree di elevata fertilità. Pertanto l'accoglimento dell'emendamento da parte dell'Assessore non si spiega. Se l'Assessore avesse risposto che l'art. 1 e l'art. 25 sono normalmente applicati e che pertanto si segue una determinata prassi...



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Non l'ho detto perché le leggi noi le rispettiamo sempre.



RIVALTA Luigi

Non sono qui per polemizzare, dico soltanto che la risposta che personalmente avrei dato nell'accettare questo emendamento, e per rispondere alle obiezioni del collega Marchini, sarebbe stata: "In Assessorato, io - o i miei predecessori - ho sempre applicato l'art. 1 e l'art. 25 - cosa che non è stata richiamata da nessuno - facendo riferimento, per il concetto di alta fertilità, ai dati conoscitivi in possesso". Poiché ciò non è stato fatto, mi viene il dubbio che questa nonna non venga osservata a sufficienza e che non ci sia alcun riferimento ai dati conoscitivi di cui si dispone.
Io sono perché si chiarisca che cosa sono i terreni di elevata fertilità. Un primo orientamento nasce dall'elaborazione dell'IPLA, dove si dice che a livello internazionale sono considerati terreni di elevata fertilità quelli di prima e di seconda categoria e che anche quelli di terza si avvicinano a un criterio internazionale di valutazione dei terreni di elevata fertilità. Secondo me bisogna che queste cose vengano definite.
Un'altra questione che intendo sollevare è che bisogna porre particolare attenzione alla difesa dei terreni agricoli di alta fertilità nelle aree di intensa urbanizzazione; dire che difendiamo i terreni di alta fertilità nelle zone isolate senza poi difenderle in modo particolare nelle aree di alta urbanizzazione (dove sono più a rischio) può essere una dizione talmente generica da non trovare applicazione. Chiederei quindi che ci fosse l'aggiunta "con particolare attenzione a quei terreni disposti nelle aree di intensa urbanizzazione", perché è li che l'attenzione va portata.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

La Giunta ha detto che accoglieva l'emendamento; poi è scaturito un dibattito incredibile su un intervento che il collega Chiezzi ha fatto in modo provocatorio - sono amico di Chiezzi quindi me lo consentirà - dando un significato diverso da quello che questa norma ha, per come e dove è inserita.
Come dice giustamente Rivalta, gli aspetti della fertilità dei suoli sono trattati in modo molto cogente e forte in altra parte della legge n.
56, legge che la Regione ha sempre rispettato. Quindi, rispetto alla collocazione, la portata di questo emendamento, a mio modo di vedere, non è quella richiamata da Chiezzi. In questa parte della legge si dice in sostanza che la Regione può approvare lo strumento urbanistico con delle modifiche purché non vengano toccati determinati punti; io non dico che non sia importante, ma come anche il Consigliere Rivalta richiamava, ci sono altre parti della legge dove si parla di fertilità dei suoli, in cui questo aspetto è molto più forte ed incisivo.



CHIEZZI Giuseppe

A mio parere ha maggiore valenza a questo punto.



CARLETTO Mario, Assessore all'urbanistica

Devo anche dire, per tranquillizzare il collega Rivalta che ha posto una questione precisa, che l'Assessorato regionale all'urbanistica ha presente la carta della fertilità dei suoli e quindi, nell'esame dei provvedimenti urbanistici, tiene ovviamente conto di questa come di molte altre questioni, dal problema geologico ad altri. Si tiene conto di tale questione non solo perché lo prevede la legge e quindi è un nostro dovere ma anche perché nel merito lo consideriamo un fatto importante.
Seconda questione. Per come e dove è inserito questo emendamento, mi sembra che la proposta del collega Marchini ci metta nella condizione di poter operare in modo più puntuale e trasparente; probabilmente nel testo precedente (abbiamo valutato a seguito delle argomentazioni svolte che hanno messo in chiaro alcuni punti) la dicitura relativa alle aree classificate era tale da poter creare qualche difficoltà.
Quindi, se i presentatori dell'emendamento lo consentono, chiedo al Presidente di considerare l'attuale emendamento così modificato: "dei beni culturali e ambientali". In questo modo mi pare di rispecchiare l'interpretazione dei presentatori, da questo punto di vista voglio anche tranquillizzare il Consiglio regionale e in particolare il collega Rivalta che giustamente richiamava il testo attuale. A me sembra che la dizione "dei beni culturali e ambientali" possa andare bene, anche se poi le leggi vanno sempre interpretate.
L'Assessore e l'Assessorato interpretano dei beni culturali e ambientali" come una dizione che può ricomprendere il vecchio testo "edifici ed insediamenti di particolare interesse ambientale storico monumentale e archeologico". Noi la interpretiamo così ed è per questo che abbiamo accolto l'emendamento.
Quindi l'emendamento finale, riferito ad un elemento puntuale, è: "dei beni culturali ed ambientali, nonché di specifiche aree classificate come di elevata fertilità".



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione il subemendamento n. 23 bis), testè formulato dall'Assessore Carletto.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni.
Pongo ora in votazione (emendamento n. 23).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato 28 favorevoli.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13.30)



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