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Dettaglio seduta n.97 del 28/06/72 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OBERTO


Argomento: Polizia rurale, urbana e locale

Interrogazione del Consigliere Nesi sull'atteggiamento della Magistratura nei confronti del proprietario di un arsenale clandestino


PRESIDENTE

Sono le ore 10, abbiamo, cioè, mezz'ora di ritardo sul programma orario che ci eravamo fissato nella previsione di dedicare la prima ora alle risposte ad interpellanze e interrogazioni. Tutto questo determina evidentemente inconvenienti che si riflettono sull'ordine dei lavori successivi. Penso pertanto di far bene a stabilire d'ora innanzi questa regolamentazione: le interpellanze e le interrogazioni vengono discusse entro il termine dell'ora prevista per la discussione. Per cui, se si incomincia, come questa mattina, alle 10 anziché alle 9,30, il tempo dedicato alla discussione delle interpellanze ed interrogazioni viene ridotto a mezz'ora. Altrimenti, l'economia degli altri lavori viene preclusa dalla mancanza in aula del numero legale dei Consiglieri, dei Consiglieri interroganti e degli Assessori.
La prima interpellanza da prendere in esame è del Consigliere Nesi e reca la data 29 luglio '71: "Atteggiamento della Magistratura nei confronti del proprietario di un arsenale clandestino in Montanaro Canavese".
Risponde l'Assessore Borando.



BORANDO Carlo, Assessore alla polizia urbana e rurale

Il 19 luglio scorso i Carabinieri di Montanaro Canavese perquisivano l'abitazione ed un vicino capannone, già adibito a stabilimento industriale, di proprietà del geom. Brezza Piero Giuseppe, nato a Torino il 29 maggio 1942 e qui residente, titolare di una società che esegue lavori edili di terra e murari, costruzione e manutenzione di linee ferroviarie impiegando una ventina di operai.
I Carabinieri trovarono e sequestrarono armi comuni e da guerra con relative munizioni ed accessori. Altre armi, regolarmente denunciate furono rinvenute nell'abitazione torinese del Brezza, il quale fu arrestato, insieme al guardiano dei locali in cui c'era il materiale bellico.
Il 21 luglio, il Brezza ed il guardiano furono posti in libertà provvisoria dal magistrato.
In proposito, si precisa che il capannone sito nel Comune di Montanaro e nel quale vennero rinvenute le armi faceva parte, insieme ad altro capannone pure di proprietà del Brezza ed attualmente locato ad una impresa edile che se ne serve come deposito, di uno stabilimento industriale per la produzione di finimenti e buffetterie militari fondato dal nonno del Brezza circa cinquant'anni fa e retto, successivamente, dal padre dello stesso Brezza: dopo l'8 settembre, il padre del Brezza chiuse l'azienda.
Dei due capannoni uno fu affittato all'impresa che tuttora occupa mentre l'altro rimase nella disponibilità della famiglia Brezza, che lo adibì a deposito dei macchinari serviti alla ex industria di cui sopra e dei residui di lavorazione; nei locali, i Brezza consentirono al guardiano di alloggiare.
Dagli accertamenti esperiti sul conto del Brezza sembra che egli fosse solito recarsi in detta località per trascorrervi la fine settimana con altre persone con le quali faceva gite nei dintorni: è stato escluso che il numero dei partecipanti alle gite fosse superiore alle tre-quattro persone che venissero usate divise militari o parte di esse e che, comunque, nel corso delle escursioni si commettessero reati.
Per quanto riguarda, poi, le esercitazioni di tiro, lo stesso Brezza ha ammesso di avere sparato nel cortile della casa di Montanaro esclusivamente con armi ad aria compressa e non con armi da guerra; amichevoli gare di tiro a segno con armi di tipo consentito sarebbero avvenute, sia pure alquanto di rado, fra il Brezza ed alcuni amici provvisti di regolare licenza per porto di armi, in luogo idoneo lontano dall'abitato.
Nessun indizio è emerso che possa avvalorare le notizie circa collegamenti fra il Brezza ed il "Fronte nazionale" o altre organizzazioni di estrema destra.
A proposito della provenienza delle armi e delle munizioni da guerra rinvenute non sono emersi indizi tali da avvalorare l'ipotesi di possibili traffici di materiale bellico: è da notare che le armi da guerra sono dei tipi in uso durante il secondo conflitto mondiale e durante la guerra di liberazione; giberne, maschere antigas e simili inoltre, erano fabbricate nell'azienda del Brezza, per cui è facilmente spiegabile il loro rinvenimento.
Si comunica, infine, che al Brezza è stata revocata la licenza di porto d'armi.
Queste, in sostanza, le notizie che siamo riusciti a procurarci sul caso in questione.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare il Consigliere Nesi, per dichiararsi soddisfatto o meno



NESI Nerio

Mi dichiaro soddisfatto per un lato, insoddisfatto per l'altro.
Sono soddisfatto in quanto l'Assessore ha risposto confermando puntualmente quanto io avevo detto nella mia interrogazione, cioè che c'era un gruppo di persone - non so se sei, o sette o dieci - che si divertivano il sabato e la domenica ad effettuare, nei pressi di Montanaro, a venti trenta chilometri da Torino, delle vere e proprie esercitazioni belliche scorrazzando a bordo di jeep e usando armi da guerra. In seguito alla segnalazione di questo fatto si era avuto l'arresto di colui sul quale si incentrava la strana iniziativa, seguito dalla sua inconcepibile scarcerazione.
Sono insoddisfatto per non avere ottenuto dalla Giunta risposta all'interrogativo che implicitamente ponevo nella mia interrogazione, nella quale facevo presente il fatto, se il Consiglio Regionale e la Giunta potevano far qualcosa in merito e se ritenevano leciti, giustificabili ammissibili divertimenti di questa natura.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione dei Consiglieri Calsolaro e Nesi sull'intervento della Gepi a favore della Caesar


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione a firma Calsolaro-Nesi del 19 maggio '72 sul tema: "Intervento della Gepi a favore della Caesar". Per la verità, il Consigliere Calsolaro ha fatto pervenire un biglietto nel quale dice di essere impedito da impegni di natura professionale ad essere presente alla prima parte di questa seduta e chiede che le sue interrogazioni siano rinviate ad una prossima riunione.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Allora, va considerata decaduta.



PRESIDENTE

No, perché se non si vuol aderire alla richiesta di rinvio è possibile discuterla, dal momento che l'interrogazione reca anche la firma del Consigliere Nesi, che è presente.



NESI Nerio

Si trattava di usare una cortesia al Consigliere Calsolaro, che aveva rivolto la richiesta al Presidente del Consiglio. Ma se la Giunta vuole che la discussione avvenga ora, pena la decadenza, facciamola pure, dato che anch'io sono firmatario.



PRESIDENTE

Avevo proposto il rinvio per una ragione di apprezzamento di impedimento Comunque, dato che il Consigliere Nesi accetta la discussione facciamola. Ha facoltà di parlare l'Assessore Visone.



VISONE Carlo, Assessore al lavoro

In relazione all'interrogazione presentata dai Consiglieri Nesi e Calsolaro, vorrei ricordare che l'intervento della GEPI nell'azienda Caesar è stato oggetto anche di dibattito nel corso della riunione che ha avuto luogo lunedì scorso presso la Camera di Commercio. In questa riunione è stato riaffermato da parte del rappresentante della GEPI l'impegno di tale Finanziaria ad intervenire nella Caesar, ed a tempi estremamente brevi in quanto nel corso della settimana dovrebbero essere presi accordi direttamente tra la Direzione della GEPI, la Caesar ed i rappresentanti sindacali degli operai per la definizione dell'intervento. Si è ribadito che questo intervento dev'essere fatto al più presto, che devono nel limite del possibile essere salvaguardati i livelli occupazionali e che la Regione deve essere tenuta costantemente al corrente, per poter intervenire adeguatamente in questo piano.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare l'interrogante Consigliere Nesi.



NESI Nerio

Come ha ricordato l'Assessore Visone, la situazione alla Caesar è stata discussa anche nella recente Conferenza tessile. Direi che la Caesar è almeno teoricamente, in una posizione privilegiata rispetto alle altre aziende del settore, perché è una delle due aziende per le quali il rappresentante della GEPI, precisamente il Vice-Direttore generale, ha preso precisi impegni di intervento. La realtà è però un po' diversa perché mi risulta - e su questo vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione dell'assessore Visone, al quale tuttavia riconosco che va dato atto del suo impegno personale - che ad una domanda di un operaio o di una operaia della Caesar il Vice-direttore generale della GEPI ha risposto che verrà a Torino appositamente un rappresentante della GEPI per raggiungere accordi diretti per una ristrutturazione dell'Azienda con le maestranze.
Ciò preoccupa i lavoratori della Caesar perché lascia intendere che la GEPI proporrà (ci auguriamo che così non sia, ma abbiamo fondati timori in questo senso) una certa riduzione di personale, per cui si determinerà ancora una volta una difficilissima situazione, nella quale probabilmente si creerà un antagonismo fra la parte di maestranza destinata a rimanere e la parte destinata ad uscire dall'azienda.
Poiché non c'è motivo a proposito di questa interrogazione, per dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti, io concludo con un appello alla Giunta e all'Assessore Visone, come a tutto il Consiglio Regionale: che ancora una volta la Regione intervenga a favore dei lavoratori, quando il rappresentante della GEPI verrà a discutere direttamente con le maestranze della Caesar, perché sappiamo in quali condizioni di debolezza vengano condotte le discussioni da parte delle maestranze allorché è in gioco una riduzione di personale.



PRESIDENTE

L'interrogazione è discussa.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione del Consigliere Revelli sulle condizioni politiche dei lavoratori da assumere dalla Società Valeo


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'interrogazione del Consigliere Revelli in data 19 maggio '72, relativa alla Società Valeo. Ha facoltà di parlare l'Assessore Visone.



VISONE Carlo, Assessore al lavoro

In merito al quesito posto dall'interrogante a proposito della questione che è nata presso la Valeo di Mondovì, vorrei far presenti tre circostanze: 1 - non sono riuscito a procurarmi il giornale citato, né ho avuto la copia che il Consigliere Revelli si era impegnato a farmi pervenire, cosicché non ho avuto modo di esaminare il contenuto dell'articolo citato 2 - si tratta di fatti risalenti al 1968, per cui ritengo che la Giunta non abbia altri mezzi per poter verificare quanto avvenuto, non potendo certo andare nell'azienda a svolgere una indagine 3 - se il caso che viene citato è realmente avvenuto, non c'è altro da fare che promuovere un'azione giudiziaria di iniziativa dei sindacati, se questi ritengono i fatti avvenuti in contrasto con quanto contemplato nello statuto dei lavoratori.



REVELLI Francesco

L'Assessore dice di non poter dare una risposta essendogli mancata la materia prima per una presa di conoscenza della questione, dato che non ha ricevuto la copia del giornale: "Il metalmeccanico". Non mi resta che riproporre la questione, presentando una nuova interrogazione, perché sia trattata in una prossima seduta del Consiglio: nel frattempo, ovviamente procurerò di far avere all'Assessore il materiale affinché la Giunta possa pronunciarsi su questi fatti.



PRESIDENTE

L'interrogazione è stata trattata.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione del Consigliere Nesi sui provvedimenti per evitare il licenziamento dei lavoratori della Ditta Nuova Fast di Cumiana


PRESIDENTE

Interrogazione del Consigliere Nesi con data 19 maggio '72: "Provvedimenti per evitare il licenziamento dei lavoratori della Ditta Nuova Fast di Cumiana". Ha facoltà di dare la risposta l'Assessore Visone.



VISONE Carlo, Assessore al lavoro

Poiché avevo già dato la risposta personalmente al Consigliere Nesi pensavo che questa interrogazione fosse stata ritirata. Comunque, per quanto riguarda il merito di essa, posso dire che la "Nuova FAST" di Cumiana, di Signorello Teresio, azienda metalmeccanica per lo stampaggio e la lavorazione di lamiere, con circa ottanta dipendenti, si è trovata fin dal settembre-ottobre 1971, e in questi ultimi tempi ancora di più, in difficoltà produttive in quanto le son venute sempre meno le commesse da parte della FIAT e delle altre aziende committenti. Si è pertanto vista costretta a ridurre la propria maestranza ed a norma dell'accordo interconfederale ha chiesto in data 26 aprile '72 l'inizio della prevista procedura per la riduzione di personale. In un primo tempo aveva chiesto detta procedura per poter licenziare una quarantina di dipendenti; il numero, al termine della procedura stessa, è stato ridotto ad una trentina.
Noi siamo intervenuti presso l'azienda; però, attraverso accordi intercorsi direttamente fra l'azienda e i sindacati, la questione si è risolta nel senso che i licenziamenti sono stati accettati e nessuno si è ulteriormente fatto vivo per chiedere l'intervento della Giunta Regionale.



NESI Nerio

Devo dar atto anche in questo caso all'Assessore Visone di avere svolto il suo compito con solerzia: più di così l'Assessorato non avrebbe potuto fare. Nel caso specifico, anzi, mi scuso di non avere, per ragioni burocratiche, ritirato l'interrogazione dopo aver ricevuto la relativa risposta.


Argomento:

Interrogazione del Consigliere Nesi sui provvedimenti per evitare il licenziamento dei lavoratori della Ditta Nuova Fast di Cumiana

Argomento:

Approvazione verbali sedute precedenti


PRESIDENTE

Le interrogazioni sono discusse. Passiamo allora al punto primo dell'o.d.g.: "Approvazione verbali sedute precedenti".
Prego un Consigliere Segretario di volerne dare lettura.



GERINI Armando, Segretario, procede alla lettura dei processi verbali relativi alle adunanze antimeridiana e pomeridiana dell'8 giugno '72.



PRESIDENTE

Ci sono osservazioni sui verbali delle sedute precedenti? No, dunque si intendono approvati all'unanimità.


Argomento:

Approvazione verbali sedute precedenti

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Besate (che però e presente essendo venuto meno il motivo per il quale temeva di non poter intervenire), Garabello, Cardinali, per il pomeriggio Carazzoni e Curci.
Hanno scusato la loro assenza per la prima parte dei lavori di questa mattina, Bianchi e Calsolaro, a causa di impegni che ritengono però di poter esaurire per le 11,30.


Argomento:

Congedi

Argomento:

Documenti - Annuncio e assegnazione a Commissioni


PRESIDENTE

Progetti di legge presentati e assegnati alle Commissioni.
L'8 giugno '72 è stata presentata dai Consiglieri Bianchi, Cardinali Gandolfi e Nesi una proposta di legge - "Determinazione della indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali" -. Dopo una deliberazione preliminare, avvenuta in sede di Conferenza dei Presidenti il 13 giugno, è stata assegnata il 14 giugno alla I Commissione per l'esame in sede referente.
Il 16 giugno '72 sono state presentate dai Consiglieri Besate, Revelli Rivalta e Giovana tre proposte di legge, n. 29, 30 e 31, relative rispettivamente a: "Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli Istituti professionali di Stato e svolgimento provvisorio delle funzioni di cui all'art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 15 gennaio '72", "Norme provvisorie sullo svolgimento delle funzioni in materia di formazione professionale di cui al D.P.R. 15 gennaio '72 n. 10" e "Norme provvisorie sullo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio '72 n. 10 in materia di Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica".
Il 20 giugno '72 sono state assegnate per l'esame in sede referente alla III Commissione, e per tutte tre è stato richiesto l'esame con procedura d'urgenza. Su tale richiesta il Consiglio è chiamato oggi a deliberare.
Il 19 giugno '72 è stata presentata dai Consiglieri Fabbris, Besate Giovana, Lo Turco, Revelli e Vecchione una proposta di legge per la istituzione di asili-nido comunali, con il concorso dello Stato, in applicazione della Legge 6/12/'71 n. 1044; in data 20 giugno è stata assegnata alla IV Commissione per l'esame in sede referente.
In data 19 e 20 giugno '72 la Giunta regionale ha presentato tre disegni di legge, numeri 33, 34, 35, per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ed integrativa ai titolari di pensione rispettivamente della Gestione speciale coltivatori diretti, della Gestione speciale artigiani della Gestione speciali esercenti attività commerciali.
In data 20-22 giugno '72 sono stati assegnati, per l'esame in sede referente, alle Commissioni IV e VI. Per i tre disegni di legge è stato richiesto l'esame con procedura d'urgenza, e su tale richiesta il Consiglio è chiamato oggi a deliberare.


Argomento:

Documenti - Annuncio e assegnazione a Commissioni

Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio


PRESIDENTE

E' pervenuta dalla Giunta risposta scritta alla interrogazione 27 gennaio dei Consiglieri Curci e Carazzoni sulla delinquenza ed immoralità in Lauriano Po, per cui quella interrogazione è decaduta.
Il 13 giugno si è riunita la conferenza dei Presidenti. In tale riunione è stato fissato il calendario di massima delle prossime sedute consiliari Questo prevede, oltre alla riunione odierna, ed a quella eventuale di sabato 1º luglio: una riunione il 6 e 7 luglio per l'esame del bilancio preventivo 1972 una successiva riunione per il 13 e 14 luglio per il dibattito sul progetto di rapporto Ires, la nomina del Consiglio d'amministrazione dello stesso istituto e l'esame dei decreti di riordino del Ministero dell'interno e di quello di Grazia e Giustizia infine, sono previsti tre giorni di riunione, il 20, 21 e 22 luglio, per l'approvazione dei progetti di legge sull'assistenza farmaceutica, disegno di legge sui trasporti e un dibattito sui problemi del personale.
Il 15, 16 e 17 giugno si è svolta a Nizza l'annunciata riunione dei decimi Stati generali dei Comuni d'Europa. Hanno partecipato, in rappresentanza della Regione, con il Presidente, i Consiglieri Falco Besate, Revelli, Calsolaro, Vera e Curci.
Il 20 giugno, a Venezia, si è svolto un incontro di Uffici di Presidenza, a cui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha partecipato. I temi dibattuti sono stati: l'autonomia consiliare e i rapporto con il Parlamento, la riforma dei Ministeri e i rapporti con la Rai-TV; su quest'ultimo tema è previsto lo svolgimento del convegno già preventivato per la scorsa primavera e poi rinviato per la concomitanza per la consultazione elettorale, a Napoli, nel prossimo mese di ottobre.
Pure il 20 giugno ha avuto luogo, a Bari, un incontro fra Presidenti delle Giunte regionali sui temi dei controlli e dei rapporti Regione programmazione.
Il Vicepresidente Sanlorenzo e il Consigliere Segretario Gerini parteciperanno ad un incontro europeo delle Regioni di frontiera che si svolgerà nei prossimi giorni a Strasburgo e che si propone di fornire all'Assemblea del Consiglio d'Europa, promotore dell'iniziativa, gli elementi necessari per l'avvio di una collaborazione più efficace tra le Regioni di frontiera.
L'Ufficio di Presidenza ha aderito al Convegno nazionale delle Regioni minerarie d'Italia, che avrà luogo a Firenze il 6, 7, 8 luglio, pur non potendo parteciparvi perché, com'è noto, vi è la convocazione del Consiglio per l'esame del bilancio preventivo 1972.
Il 23 giugno si è svolta in Torino la Conferenza chimica regionale, di cui i Consiglieri I regionali hanno avuto notizia diretta, per avervi partecipato e per l'ampia relazione che i giornali ne hanno dato.
Il 19 giugno il Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto una delegazione della Federazione italiana Lavoratori emigrati e famiglie, la quale ha esposto il programma che la FILEF intende svolgere in collaborazione con la Regione Piemonte. A questo proposito, la FILEF ha anche predisposto un progetto di legge regionale contenente concrete proposte di azione regionale nel settore, invitando i Consiglieri a volersene fare promotori.
Il 24 giugno il Presidente si è incontrato con la delegazione dei Comuni di Rovasenda, della provincia di Vercelli, e Pontcharra, in Val d'Isére, in vista del gemellaggio che verrà stipulato fra breve tra le due città.
Intendo altresì informare il Consiglio su un problema che può apparire molto modesto, ma che ha la sua rilevanza - e, a parte questo, perché ne sono stato richiesto, con segnalazione fatta dal Sindaco di Chianocco - : la preoccupante situazione, sotto il profilo della sistemazione idrogeologica, della frazione Molé di Chianocco, che interessa anche tutto contesto del territorio comunale. Evidentemente, il problema, per quanto attiene ad interventi concreti, è di esclusiva competenza dell'organo esecutivo, che ne è stato pure informato.
All'Ufficio di Presidenza sono pervenuti alcuni documenti di cui prego un Consigliere Segretario di voler dare lettura.



GERINI Armando, Segretario

Dall'Istituto per lo sviluppo sociale IRES: una lettera con cui si dichiara la piena disponibilità dell'Istituto a collaborare allo studio e alla realizzazione dei programmi che la Regione stabilirà per il settore dell'edilizia sociale. Dal Consiglio direttivo provinciale dell'Artigianato Torino e Provincia: un ordine del giorno circa l'inasprimento delle sanzioni civili per omissioni contributive all'INPS. Dalla Sezione di Biella dell'Associazione nazionale Mutilati e Invalidi di guerra: un documento circa i problemi che assillano la categoria, con particolare riferimento all'inderogabile necessità di una rivalutazione delle pensioni alla situazione di disfunzione in cui agisce ONI, ai benefici combattentistici. Dagli operatori turistici della Provincia di Novara: un ordine del giorno in cui si afferma la necessità di un piano regionale per lo sviluppo turistico, l'urgenza di una legge regionale che regoli l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera, disponendo le deleghe di esecuzione e di attuazione agli enti turistici sub-regionali, l'indifferibilità di concrete garanzie della Regione circa il finanziamento agli organismi periferici del settore e si richiedono concreti interventi nel settore, con particolare riferimento all'area novarese. Dal Comune di Borgo San Dalmazzo: un ordine del giorno di condanna della limitazione alla libertà personale e alla ricerca artistica nella Russia e nei Paesi socialisti. Dall'Azienda autonoma di cura di Guardia Piemontese (Cosenza): una lettera con cui si richiede di instaurare proficui rapporti di reciproca collaborazione per la migliore conoscenza dei valori culturali, storici, sociali e turistici delle due Regioni. Dal Comitato Associazioni Femminili Torinesi, CAFT, una proposta per la costituzione di un Magistrato regionale ai reclami. Dalle Segreterie regionali CGIL, CISL e UIL: una richiesta di incontro con l'Assessorato all'istruzione e formazione professionale per discutere del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di istruzione e di addestramento professionale. Dalle Segreterie provinciali CGIL, CISL e UIL: una breve nota su alcuni temi annonari, in occasione della riunione del 26 giugno del Consiglio Comunale di Torino. Dall'Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti in Cuneo: una lettera con cui si chiede di tener ferma l'entrata in vigore dell'orario dei negozi al 1 luglio '72. Dal Comune di Villanova d'Asti: un ordine del giorno circa l'estensione delle prestazioni farmaceutiche a categorie di cittadini privi di tali prestazioni. Dall'Associazione Commercianti Fossano: un telegramma in cui si afferma che la minaccia di disordini nel settore commerciale sconsiglia un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del nuovo orario per la chiusura domenicale e festiva dei negozi. Dal Presidente dell'Associazione Commercianti di Poirino: una lettera con cui si chiede per i negozi un orario di lavoro di almeno 50 ore settimanali. Dal Consiglio Comunale di Mondovì: un ordine del giorno che esprime gravissima preoccupazione per la ventilata chiusura dello stabilimento Richard Ginori di quella città. Dalla CGIL dell'Ossola, dal Direttivo della Sezione del Partito comunista Mantelli di Alessandria, dal Consiglio di fabbrica Lagostina, documenti di condanna per il noto discorso di Almirante.



PRESIDENTE

Sulle comunicazioni del Presidente c'è qualche richiesta di intervento? Allora il punto terzo dell'ordine del giorno si considera così esaurito.


Argomento: Comitato regionale e sue sezioni

Regolamento provvisorio per il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle speciali sezioni decentrate


PRESIDENTE

Passiamo al quarto punto dell'o.d.g.: "Regolamento provvisorio per il funzionamento del Comitato regionale di Controllo e delle speciali Sezioni decentrate".
E' relatore il Consigliere Viglione, il quale è invitato a prendere la parola.



VIGLIONE Aldo, relatore

Colleghi Consiglieri, giunge così al termine questa nostra fatica, che era cominciata il 15 dicembre '71, con il primo progetto di regolamento presentato dalla Giunta Regionale, e il 12 gennaio '72 con l'altro progetto di regolamento, presentato dai Consiglieri Marchesotti, Sanlorenzo ed altri. Si tratta, quindi, di una fatica durata sette mesi, nel corso dei quali sono anche accaduti fatti che hanno portato a spostare, direi quasi totalmente, l'obiettivo che la Commissione si era riproposto nel momento in cui aveva dato inizio ai suoi lavori.
La Commissione, nell'affrontare l'esame dei due progetti, prima quello della Giunta e successivamente quello dei Consiglieri Sanlorenzo Marchesotti e Giovana, era partita dall'intendimento non soltanto di dar vita ad un regolamento che potesse essere di carattere formale rispetto all'attività dei Comitati di controllo, ma che fosse anche sostanziale rispetto al problema dei controlli.
Allorché la Commissione si era immessa su questa strada, cioè di modellare i controlli, di farne degli organi che rispondessero effettivamente all'autentica capacità democratica di un dialogo fra l'ente di controllo e l'ente controllato, giunse, come una doccia fredda, la sentenza della Corte Costituzionale.
Il Consiglio, nell'affrontare la situazione che si era venuta creando aveva ritenuto di chiedere alla Commissione un riesame, soprattutto rispetto alla legittimità del regolamento che si andava varando. E ci quando già la situazione in rapporto a tutto questo problema era andata molto innanzi: erano stati sentiti in consultazione tutti i Consigli Comunali del Piemonte, tutti gli enti ospedalieri, tutte le Province, tutte le associazioni democratiche dei Comuni e degli enti locali, che avevano espresso, direi quasi nella totalità, l'opinione che in effetti il regolamento riguardasse la sostanza, e non solo la forma, dei controlli.
Ritornata la materia in Commissione, questa si è espressa sulla base della sentenza della Corte Costituzionale del 3 marzo '72 n. 40 pronunciata proprio nel cuore dei lavori. La sentenza poneva il problema in misura più grave rispetto a quello che poteva essere l'operatività delle Regioni: non si poteva che prendere atto di questa situazione e da questa ripartire per quella che era la stesura del regolamento.
Riteneva poi la Commissione che il regolamento, così come veniva ad essere formulato dopo la sentenza n. 40, fosse legittimo. E nella sua relazione così si esprimeva: "Ma ogni dubbio al riguardo deve essere fugato, dato che sarebbe erroneo stabilire un collegamento in termini di inconciliabilità di posizioni fra l'esclusione di un'autonoma potestà normativa della Regione in materia di controlli, contenuta nel passo anzidetto della sentenza della Corte, e la predisposizione ai fini dell'attuazione del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali di cui al 130 della Costituzione di un apposito regolamento da parte della Regione Piemonte." Occorre al riguardo tener presente che il regolamento in questione, con il quale la Regione Piemonte si appresta a dar corso alle funzioni dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali, occupa una posizione del tutto particolare nei confronti delle fonti normative a livello regolamentare di competenza dell'Ente Regione. Da un lato, infatti la categoria dei regolamenti regionali - destinata a dare "svolgimento" normativo, di contenuto generale e non predeterminato, a quelle che sono le istituzionali competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione - si pone come espressione di un'autonoma potestà regolamentare dell'Ente, oggetto peraltro di un esplicito riconoscimento negli artt. 121 e 123 della Costituzione, e pertanto si colloca nell'ambito delle competenze normative della Regione medesima (e quindi è superato il problema che era stato sollevato rispetto a quello che poteva essere un regolamento che ponesse in essere l'attività degli organismi di controllo previsti dalla legge Scelba); dall'altro invece, il regolamento con il quale le Regioni provvedono in ordine alla materia dei controlli sugli atti degli enti locali - regolamento rigorosamente condizionato nei contenuti, in quanto specificamente preordinato all'inserimento nel già compiuto contesto normativo che si incentra sugli artt. 55-64 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62 - risulta del tutto privo dei tratti idonei a ricondurre la predisposizione della funzione di controllo di cui all'art. 130 (è detto proprio al 130 proprio perché si fa riferimento all'articolo della Costituzione, che, come vedremo, anche in altri atti invece era stata interpretata diversamente) anche se attuata dalle singole Regioni in chiave nominalmente regolamentare, nell'ambito proprio alla potestà normativa dell'Ente Regione.
E infatti il "Regolamento provvisorio per il funzionamento del Comitato di controllo e delle sue speciali Sezioni decentrate", preparato dall'VIII Commissione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, nella stragrande maggioranza delle sue disposizioni si rifà interamente e puntualmente - e non potrebbe essere diversa mente - alle disposizioni contenute nel sistema delineato dalla legge n. 62 del 1953 agli artt. 55 64, riproducendole pressoché testualmente, anche se in un ordine diversificato (così per quanto attiene all'istituzione dell'organo di controllo e la previsione del controllo anche in forma decentrata nei capoluoghi di provincia, la durata e la composizione dell'organo, la nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti, i requisiti di presenza numerica per la validità delle sedute e delle deliberazioni, i casi di incompatibilità con l'ufficio di membro dell'organo di controllo, la pronunzia di annullamento per vizio di illegittimità ed altri ancora).
Le sole disposizioni del Regolamento in questione che non si riferiscano direttamente alla normativa contenuta negli artt. 55-64 della legge 10 febbraio 1953 n.
62 sono, al contrario, quelle attinenti alla disciplina dei rapporti meramente interni dell'organo (come, ad esempio, la ripartizione dei compiti in ordine all'ufficio di segreteria o le modalità di convocazione dei membri in casi di urgenza): dette disposizioni, ponendosi come espressione della potestà di autorganizzazione che è propria di qualsiasi istituzione, in quanto tali risultano sprovviste dell'attributo della "rilevanza esterna" nei confronti dell'ordinamento della comunità statale e, di conseguenza, sono "giuridiche" solo per l'ordinamento particolare da quale promanano. Ecco il motivo per cui il regolamento può essere ritenuto legittimo, e non illegittimo anche dopo la pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 40. Per cui hanno questa caratteristica, della funzione interna e della non rilevanza esterna giuridica, che invece è propria dell'attività statuale e pertanto a questo punto dobbiamo ritenere che hanno la caratteristica della perfetta legittimità.
"In definitiva, il 'Regolamento' in questione risulta costituito da una duplicità di disposizioni, di carattere nettamente eterogeneo: per una parte, la più cospicua, di disposizioni direttamente e interamente correlato agli artt. 55-64 della legge n. 62 del 1953, come tali non identificabili, in senso tecnico, quali disposizioni 'proprie' del regolamento in oggetto, in quanto al medesimo giuridicamente non imputabili; per un'altra parte, la più limitata, di disposizioni a carattere meramente interno, come tali non riconducibili al livello normativo che contraddistingue la categoria dei regolamenti regionali, cui fanno riferimento gli artt. 121-123 della Costituzione.
Di conseguenza, l'anzidetto passo della pronuncia della Corte Costituzionale dev'essere interpretato quale consapevole individuazione del diverso rango che compete, nel contesto della formazione regionale, ai regolamenti costituzionalmente previsti rispetto ai provvedimenti - solo nominalmente definiti 'regolamenti' - con cui le Regioni, nel caso di specie, danno vita al funzionamento dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali".
E' un'interpretazione che la Commissione ha ritenuto di dare proprio per sancire che il Regolamento ha una caratteristica di rilevanza interna che lo legittima, e non la potrebbe avere invece di carattere esterno, cioè nella modalità dei controlli, per cui solo la legge Scelba e le altre leggi che sono in vigore attualmente per l'attività dei controlli, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, non possono essere invece di competenza della Regione, per ora. L'errore in cui era incorso in allora - chiamiamolo errore, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, in verità non si potrebbe chiamare errore, ma interpretazione inesatta - balzava evidente anche da tutte le proposte di legge che erano state formulate, come questa di Colombo Vittorino, Bodrato, Foschi, Zanibelli, Galloni, Granelli Mengozzi e tutti gli altri deputati che l'hanno firmata. Queste così si esprimevano, nella relazione: "Controllo sugli enti locali. In questa materia la Costituzione, art. 130, affida alla legge dello Stato il compito di disciplinare i modi di costituzione degli organi di controllo, che peraltro sono organi regionali, mentre la disciplina dell'attività di controllo è rimessa, come ha rilevato la più recente autorevole dottrina all'autonomia statutaria e legislativa della Regione. Commettevano anche un grave errore i presentatori di questa legge, errore di inesatta interpretazione, in quanto sostenevano che il 130 stabilisce che un organo costituito nei modi fissati dalla legge della Repubblica." Cioè sembrava che questo inciso si riferisse puramente ai modi di costituzione per uniformarli su tutto il territorio nazionale. Quindi si intendeva che il 130 della Costituzione, affermando "un organo costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica", intendesse precisare la sola modalità di costituzione, per l'uniformità di tutti i Comitati sul territorio nazionale.
A queste premesse si ispira il progetto legislativo proponendo la modifica della composizione dell'organo di controllo sulle Province eliminando la presenza di un membro designato dal Commissario di Governo e sostituendolo con due rappresentanti delle Province, eletti nei modi che saranno determinati dallo Statuto e dalla legge regionale (quindi dava già un riferimento anche sui modi di costituzione); la modifica della composizione dell'organo di controllo sugli atti dei Comuni, con analoga sostituzione al membro designato dal Commissario di Governo di due rappresentanti dei Comuni, eletti nei modi stabiliti dallo Statuto e da legge regionale; l'affermazione del principio per cui spettano agli organi regionali di controllo tutti i tipi di controllo sugli atti dei Comuni delle Province attualmente previsti, e non solo quelli esercitati dal Prefetto e dalla Giunta Provinciale amministrativa, conformemente all'art.
130 della Costituzione. Solo i controlli particolari, come lo scioglimento dei Consigli degli enti locali, rimangono esclusi, da tale ambito, mentre dovrebbe rimanere assorbito ed eliminato anche il potere di annullamento ad opera del Governo previsto dall'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934, art. 15 della proposta l'affidamento alla Regione del potere di disciplinare i controlli sui consorzi di Comuni e Province l'abrogazione della norma di legge n. 62 del 1953, artt. 56-60 che disciplina i modi del controllo e l'estensione del controllo di merito affidando queste materie all'autonomia regionale la previsione della possibilità per la Regione di disciplinare forme di ricorso ai tribunali amministrativi, regionali contro le deliberazioni degli organi regionali di controllo; quindi si dava addirittura alla Regione un'impugnativa rispetto alle pronunce degli organi di controllo E qui c'è un problema che bisognerà anche esaminare, perché attualmente alcuni comitati hanno dato luogo a gravi lagnanze, per cui si è detto, a questo punto anche giustamente, da parte del Presidente della Regione: voi mi dite sempre che ci sono gravi lagnanze, gravi lacune, magari interpretazioni errate, ma non è dato alcun potere alla Regione di intervenire (nell'autonomia del Comitato non vi sarebbe certamente un potere di intervento, ma certamente almeno un potere di impugnativa che invece era dato con questa proposta di legge).
Questo per chiarire che non era soltanto la Commissione ad esprimersi nel senso che l'art. 130 della Costituzione limita puramente il modo di costituzione dell'organo, lasciando invece il modellamento dei controlli a tutta quella che era l'autonomia della Regione.
A questo punto, evidentemente, dopo questa sentenza, spettava alla Commissione cercare di superare per quanto possibile questa pronuncia della Corte Costituzionale, facendo in modo di rendere il regolamento sui controlli quanto più democratico, e dando ad esso il maggior contributo possibile per favorire un dialogo proficuo fra ente controllante ed ente controllato. Questo d'altronde, corrisponde, e corrispondeva anche, ad un principio autenticamente democratico, per cui l'organo di controllo non deve essere, nella visione attuale regionalistica, la sostituzione del Prefetto come forma verticalistica, per cui il Prefetto è al vertice della piramide amministrativa mentre gli enti soggetti sono enti sottoposti. Il modo nuovo dei controlli è un modo diverso, che nasce dalla Costituzione.
Io dico solo questo: se la Costituzione fosse varata oggi probabilmente l'art. 130 non si sarebbe più inserito, perché in questi ventitre venticinque anni il modo dei controlli è cambiato sostanzialmente, essendo maturato il concetto più avanzato per cui, dove i Consigli Comunali e gli enti democratici scaturiscono dalla base e sono nominati ed hanno la legge di fronte come preciso limite evidentemente a questo punto non vi deve essere più alcun controllo. Se oggi il Costituente dovesse riprendere in esame questa particolare materia con ogni probabilità non si comporterebbe più in questo modo, e creerebbe in forma molto più aperta nuove modalità di controllo degli atti. Perché è ovvio che, una volta che un Consiglio Provinciale, un Consiglio Comunale, un Consiglio Regionale, sono eletti non si vede perché al di sopra di questi Consigli, di questi enti, che sono ancorati nella loro azione da precise disposizioni di legge, e quindi hanno, rispetto alla legittimità, precise trincee che non possono valicare ci debba essere un organo di controllo; salvo che si ritenga, come si ritiene dai più, che l'organo di controllo serve soltanto a limitare le pretese degli enti locali; e siccome le pretese degli enti locali sono spesso, si dice, soggette a sollecitazioni che sono inarrestabili e non possono essere superate in loco, spesso gli organi di controllo non servono altro che da paravento: le cose che non possono essere superate in loco non possono essere respinte sulla località perché presentano determinate spinte, invece vengono rimesse all'organo di controllo che provvede e spesso è anche motivo di sottrazione di responsabilità da parte dei Consigli degli enti locali.
Per passare ad un più diretto esame del Regolamento, diremo che la Commissione ha anche agito cercando di dare una sistemazione quanto più propria a tutto il documento.
L'art. 1 prevede l'istituzione dell'organo di controllo, e su questo punto mi pare non siano insorte difficoltà perché si è detto che l'organo esercita il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. A questo punto era sorto anche in Commissione il dubbio se non dovesse essere estesa la dizione anche agli enti ospedalieri, ai consorzi e a tutti gli altri enti, indicandoli specificatamente; ma poi la Commissione ha ritenuto invece che la dizione molto più vasta e quindi più comprensiva che è "l'organo di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali" assorbisse tutto l'arco dei controlli.
All'art. 2 si accenna alla nomina, inizio dell'attività e durata dell'organo di controllo e l'elezione del Presidente. Si è stabilito che l'organo di controllo rimane in carica quanto il Consiglio Regionale: ci per il semplice fatto che si è posta anche l'ipotesi di uno scioglimento anticipato del Consiglio Regionale, per cui si è voluto dare un aggancio diciamo una pariteticità, se si vuole, alla durata degli organi di controllo nella misura in cui li avesse anche il Consiglio Regionale.
Quanto alla nomina del Presidente, si stabilisce che sia eletto, in caso di parità di voti, chi risulti più anziano di età.
All'art. 4 si prendono in considerazione le funzioni del Presidente.
Anche su questo punto la Commissione si è soffermata assai lungamente perché si voleva in un primo tempo fissare che il Presidente rappresenta il Comitato, dandogli una rappresentanza che non fosse soltanto interna dell'organo ma fosse anche esterna, cioè come un potere di azione esterno invece si è poi concordato che questo non può essere, perché l'organo di controllo non può avere alcun potere esterno di rappresentanza ma soltanto un potere, direi, interno di direzione dei lavori del Comitato. Si è quindi precisato che "il Presidente del Comitato convoca e presiede le adunanze assegna le pratiche ai singoli relatori, vigila sull'andamento dell'ufficio di Segreteria".. Qui è sorto un problema assai grave, che già nelle prime riunioni era stato sollevato; mi sembra che un emendamento sia stato ora proposto dal Consigliere Vecchione ed altri su questo punto. Il punto controverso è quello in cui è detto che i Presidente del Comitato assegna le pratiche, conferendogli un potere discrezionale. Ognuno a questo proposito può avere idee proprie. Vecchione dice però che quando è stato in Comitato non gli hanno affidato mai delibere che andassero oltre i contributi alle Associazioni di orfani ed alle gare ciclistiche: una certa discriminazione è avvenuta. Voi direte invece che è una valutazione del merito, o una valutazione delle capacità, della sapienza dell'indirizzo o della particolare specializzazione dei membri del Comitato di controllo comunque, dobbiamo prendere atto anche di questa vicenda.
Poi era stato superato anche il problema del Vicepresidente, cui la legge non fa cenno: c'era soltanto la sostituzione del Presidente in caso di assenza, con designazione a turno dei vari membri esperti eletti dal Consiglio Regionale. All'art. 4, "Ufficio di segreteria"; al 5: "Compiti del segretario", si è posto il problema della figura del segretario e delle sue mansioni: questa figura si era ad un certo momento delineata come quella di partecipante, non come funzionario tecnico che dà il suo contributo ai lavori in quanto impersona una particolare figura di dipendente, che tecnicamente assiste; ma ad un certo momento si è anche voluto dare potere di intervento che nella legge, bisogna onestamente riconoscere, non trova rispondenza. La Commissione ha ritenuto invece di limitare il potere di intervento del Segretario nella discussione dandogli titolo puramente consultivo: ritengo si tratti di una limitazione giusta e legittima, perché, non facendone cenno la legge Scelba, si poteva dire che attribuendo al segretario un ruolo che andasse al di là di una partecipazione a titolo consultivo, si sarebbe creata una figura che avrebbe potuto avere anche caratteristiche di illegittimità.
La Commissione ha ritenuto anche di esaminare la figura del Segretario sotto il profilo delle responsabilità; mancando tale indirizzo nelle proposte di legge presentate, si è ritenuto, mancando specifici riferimenti, che "il Segretario provvede a tutte le incombenze che gli sono commesse per il corretto e regolare funzionamento del Collegio e in particolare cura che siano forniti ai relatori. Il Segretario, o un funzionario dallo stesso appositamente incaricato, amministra il fondo. I Segretari degli uffici di segreteria istituiti presso il Comitato e le sezioni decentrate (ecco il punto) sono responsabili della direzione" perché mancava anche questo tipo di responsabilità.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

E' sbagliato questo. Sappi che di questo trucchetto che hai fatto me ne sono accorto.



VIGLIONE Aldo

Un miglioramento tecnico va pur sempre fatto.
"I Segretari degli uffici di segreteria istituiti presso ecc. sono responsabili della direzione generale degli uffici, al fine di assicurare l'uniformità d'indirizzo organizzativo ed il coordinamento delle attività".
Mi pare non sia errato questo.
Art. 6: Sedute del Comitato e delle sezioni - Convocazione.
Si è ritenuto di precisare anche che la convocazione, se è urgente, pu essere fatta con comunicazione telegrafica. Per i requisiti di validità delle sedute si è ritenuto di superare quell'argomentazione che si è evidenziata da più parti e cioè la pubblicità delle sedute del Comitato. La Commissione ha ritenuto di dare parere negativo. Questo per ragioni tecniche in quanto il primo impianto non ha ancora spazi sufficienti, non ha locali, non ha modi di dare questa sua pubblicità.
La maggioranza per le deliberazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; in caso di assenza dei membri effettivi, i supplenti li sostituiscono secondo la provenienza di nomina.
Anche qui si è ritenuto di dire che quando si tratta di membri eletti dal Consiglio Regionale si procede alla sostituzione nel rispetto della composizione del rapporto tra maggioranza e minoranza. Questo mi pare giusto per il semplice fatto che rispecchia quella che è la rappresentanza che il Consiglio Regionale ha stabilito in seno al Comitato stesso.
"Alle sedute del Comitato e di ogni sezione sono convocati anche i membri supplenti". Questo è un punto che è stato molto dibattuto. C'era un precedente di fatto per cui i supplenti erano stati sempre convocati nei singoli collegi sin dall'inizio della loro attività perché, essendovi molto lavoro, esso si distribuiva anche fra i supplenti. La Commissione ha ritenuto di accettare il principio che i supplenti debbano partecipare non soltanto per questo motivo, peraltro importante, ma anche perché non si spezzi un filo logico di partecipazione tra chi, supplente, magari sta un anno o due al di fuori e poi improvvisamente viene chiamato per due mesi ad occuparsi di problemi di cui non si è mai occupato per così lungo tempo. E questo mi pare sia uno dei motivi alla base della partecipazione costante dei supplenti.
"La documentazione concernente gli argomenti indicati all'o.d.g. di ciascuna seduta è a disposizione dei membri" mi pare che qui non vi siano dubbi. Invece l'art. 9, che è il più importante, ha sollevato molte perplessità ed è stato oggetto di modifiche. "Pronunce dell'organo di controllo - Termini - Controdeduzioni dell' Ente controllato" "L'organo di controllo pronuncia esclusivamente: dichiarazioni di presa d'atto per mancanza di rilievi".
A questo punto è stato fatto osservare che l'organo di controllo o approva, oppure respinge, oppure chiede chiarimenti; ma si era detto che dichiarazioni di presa d'atto per mancanza di rilievi non fosse una formula giuridicamente corretta. Invece noi riteniamo che seppure impropria, sia accettabile. Perché si dice questo? Perché spesso gli uffici sollevano delle obiezioni per cui vorrebbero la presa d'atto, il visto, in quanto esso, che è un atto di natura puramente interna, liquiderebbe il problema del mancato annullamento per vizio di legittimità o di ordinanza motivata di richiesta di esami che invece sono le altre due pronunce dell'organo di controllo.
A questo punto poi è sorto ed è oggi anche come emendamento proposto da Vecchione ed altri, il problema della decorrenza dei termini per l'esecutività della deliberazione. Durante la consultazione, anche la Provincia di Cuneo espresse (con molte altre Province) l'opinione che i venti giorni richiesti dalla legge Scelba fossero venti giorni nei quali non soltanto l'organo di controllo doveva pronunciare o doveva prendere atto per mancanza di rilievi, ma doveva comunicare la decisione agli enti controllati. Invece la Commissione ha ritenuto di accettare la tesi che i venti giorni per la pronuncia sono venti giorni pieni che spettano, tutti interi, all'organo di controllo.
Che cosa ha fatto la Commissione per giungere invece a questo correttivo? La Commissione ha inserito due comma che sono precisamente questi: il primo è che dopo la pronuncia entro cinque giorni l'organo di controllo è tenuto a dare comunicazione all'ente controllato. Infatti fino ad ora avveniva che la pronuncia la si aveva entro venti giorni, ma poi la notizia all'organo controllato veniva data magari dopo un mese. Si sono quindi inseriti questi due comma che prevedono che entro cinque giorni sia data la notizia e che già nella prima comunicazione siano contenuti tutti quanti gli elementi atti ad individuare quello che è il motivo dell'annullamento della richiesta di riesame.
Fino ad ora avveniva che il Comitato aveva una serie di lettere a ciclostile in cui si diceva semplicemente, e dopo lungo tempo, all'ente controllato: "la delibera è stata annullata"; o "la delibera è stata rinviata". A questo punto l'ente controllato non sapeva ancora il motivo dell'annullamento o rinvio della delibera. Passavano così ancora altri mesi se il Segretario comunale non veniva personalmente al Comitato di controllo, per conoscerne i motivi.
Invece la dizione è stata abbastanza chiara da parte della Commissione "entro i successivi cinque giorni dalla pronuncia deve essere data comunicazione per iscritto agli enti interessati dei provvedimenti adottati". Si dice inoltre che nella prima comunicazione siano già indicati i motivi di questo annullamento o rinvio.
E' sorto poi un dubbio, allorché i controlli sono venuti per la prima volta in Consiglio Regionale, rispetto ai termini speciali che alcune leggi statali concedevano per l'approvazione: l'uno era previsto dalla legge Scelba ed erano i Bilanci a 40 giorni, l'altro invece, la modifica alla legge urbanistica del '42, la cosiddetta legge ponte, prevedeva che per quanto riguardava le deliberazioni che avevano un carattere urbanistico quanto meno di disposizioni dei suoli, diceva "il controllo della GPA sulle deliberazioni dei Consigli comunali assunte ai sensi della presente legge" gli strumenti cosiddetti di natura urbanistica "viene esercitata entro il termine di 90 giorni dalla data della trasmissione della deliberazione".
Allora si diceva: essendo una legge statale questa, che prevede un più lungo termine di 90 giorni, evidentemente nel Regolamento deve essere recepito e deve estendersi a 90 giorni. No, per il semplice fatto che è vero che questa legge del '67 riguarda la legge ponte, la legge transitoria per la riforma urbanistica, ma è altresì vero che la legge del '53 si è venuta ad immettere, con i Comitati di controllo successivamente al '67 nel '53 era ipotizzato e poi soltanto nel 1970 e '71 gli enti di controllo sono entrati in funzione; fatto che la legge del '67 sia successiva a quella del '53 legittimerebbe l'ipotesi dei 90 giorni per gli strumenti urbanistici, ma in effetti si deve dire, e questo è un argomento rilevante che non è però probante. Mi pare che il metodo di indagine invece sia questo: è vero che la legge del '67, la cosiddetta legge ponte, prevede 90 giorni, ma la legge Scelba, la legge del '53, pur essendo anteriore, quindi modificata quando parla di venti giorni per l'approvazione anche di quelle che sono le deliberazioni per gli strumenti urbanistici, entra in vigore soltanto al momento della costituzione dei Comitati di controllo e quindi dà questi strumenti alla legge del '67 annullandone gli effetti, per cui anche per le deliberazioni degli strumenti urbanistici decorrono i venti giorni come per tutte le altre deliberazioni. E questo è un principio giurisprudenziale che i Comitati di controllo hanno già applicato. Per cui l'unico termine al di fuori dei venti giorni è quello sui bilanci perché la legge Scelba ne fa espresso riferimento e dice che per i bilanci il termine di approvazione è di 40 giorni e non di venti.
Quindi tutte le deliberazioni hanno questa forma di approvazione questo termine di approvazione "entro i venti giorni".
Vi sono poi i casi di incompatibilità con l'ufficio di membro dell'organo di controllo e questi sono previsti specificamente dalla legge Scelba del '53.
Anche i casi di decadenza dall'ufficio di membro dell'organo di controllo sono stati affrontati dalla Commissione. La Commissione ha ritenuto che i membri dell'organo di controllo che non intervengono senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica. Si è detto da alcuni che quando avviene la nomina non è possibile la decadenza, perché il nominato risponde del suo operato alle forze politiche che hanno dato luogo alla sua nomina.
Ma questo non è giusto perché, nell'ipotesi che la maggioranza di un Comitato di controllo non si presenti, rendendo tutti gli atti approvati per decorrenza del termine, la Regione non avrebbe alcuna arma in mano per poter sostituire i membri del Comitato stesso. Avremmo così l'abnorme condizione di un Comitato di controllo non funzionante senza possibilità da parte della Regione, di fare alcunché; quindi mi pare che sia corretto aver messo questo punto.
Vi sono poi le dimissioni, la previsione delle dimissioni e la sostituzione dei membri dell'organo di controllo. Si dice che anche qui c'è sempre il rapporto tra maggioranza e minoranza, per cui in caso di dimissioni da parte di un membro della minoranza, dovrà essere sostituito per il corretto rapporto democratico, da un membro della minoranza.
C'è poi l'art. 14 dei rapporti dell'organo di controllo con uffici dell'amministrazione regionale. Si è voluto dire chiaramente, che i collegi non possono servirsi di organi tecnici o non tecnici che non siano dell'amministrazione regionale. A questo punto si è voluto anche liquidare tutto il problema che era sorto specificamente per l'UTE, in quanto essa rifiuta oggi di fare dei servizi per la Regione. Comunque abbiamo ormai degli istituti regionali che possono essere sostitutivi in questo rapporto.
L'art. 15 è sui rapporti con gli enti controllati tramite gli uffici dell'amministrazione regionale. Di questo articolo, nell'emendamento presentato da Vecchione, viene chiesta l'abrogazione.
L'art. 15 che cosa dice? E' nato un po' sotto la spinta delle proteste che molti enti controllati, in specie la Provincia di Torino, hanno fatto nei confronti della pronuncia dell'organo di controllo. Si è detto: nell'autonomia degli organi di controllo la Regione non ha alcun potere di intervenire neanche a richiesta degli enti locali, per cui quando anche la Provincia di Torino rivolgesse interpellanze o interrogazioni, al Consiglio Regionale, questo non avrebbe uno strumento per essere informato rispetto alle pronunce. Questo era nato un po' sotto questo spirito e quindi corrisponde un po' a quella che era la norma prevista dal progetto di legge Colombo-Bodrato-Granelli quando si dà un motivo di impugnativa, un'arma di impugnativa rispetto alle pronunce dei collegi. Invece nell'art. 15 non poteva certamente essere data questa impugnativa rispetto alle pronunce, ma si dà che "gli enti sottoposti a controllo possono rivolgersi ai competenti uffici dell'amministrazione regionale per essere assistiti nell'elaborazione di provvedimenti che presentino particolari complessità.
Ove richiesto dagli enti interessati (soltanto in questa ipotesi) i competenti uffici dell'amministrazione regionale possono sempre, tramite il Presidente della Giunta Regionale, ma senza vincolo alcuno per le successive determinazioni dell'organo di controllo, sottoporre, per iscritto, quesiti ai singoli Collegi di controllo sugli enti controllati".
Io mi rendo ben conto che la norma è al limite della legittimità rispetto al concetto formale a cui si ispira questo Regolamento, però devo anche dire che, mancando gli strumenti di impugnativa che invece possono essere dati nelle leggi successive statuali alle Regioni, questo art. 15 possa anche essere assunto. Non nascondo che qualche perplessità l'ho avuta anch'io, ma ritengo che, mancando altri strumenti, possa essere inserito.
C'è poi l'indennità, per i membri e la spesa per il funzionamento dell'organo di controllo. Vi è un emendamento da parte di Vecchione ed altri di non concedere l'emolumento ai membri nominati dal Commissario di Governo e dalle province, cioè ai membri cosiddetti tecnici. Io ho molte perplessità rispetto a questo perché da un controllo degli atti delle altre Regioni appare invece che a tutti i membri sono concesse delle indennità.
Anche le Regioni come l'Emilia, la Toscana, l'Umbria hanno concesso questi gettoni, in misura differenziata, alcune Regioni hanno ritenuto di parificare le indennità sia tra gli esperti che fra i membri cosiddetti di diritto, nominati dal prefetto e dalle Province. Io ritengo quindi che la dizione usata oggi e l'orientamento che è prevalso in Commissione sia quello di non fare differenza alcuna. Quindi sono 30.000 al Presidente e 20.000 a tutti gli altri membri. C'è poi l'indicazione della fonte di finanziamento.
Infine - e con questo ho finito - la relazione della Giunta Regionale sull'attività dell'organo di controllo. Questo mi pare anche logico perch pur nell'autonomia dell'ente controllato, purtuttavia esso deve mandare una relazione ogni anno alla Regione. E il Consiglio Regionale (anche questo è stato motivo di lungo disaccordo risolto in una formula che mi pare rispecchi esattamente il parere della Commissione) esamina ogni anno una relazione della Giunta Regionale sull'attività dell'organo di controllo.
Ciò vuol dire che la Giunta Regionale trae gli elementi dalle relazioni degli organi di controllo e ne fa partecipe il Consiglio e nel momento di questa comunicazione può avvenire un dibattito.
"A questo scopo il Comitato e ciascuna sezione inviano separatamente entro la fine di ogni anno, alla Giunta Regionale una propria relazione sull'attività svolta". Quindi vi è anche la previsione che il Comitato debba inviare la relazione annuale.
E con questo la fatica della Commissione è finita, dopo sette mesi. Io ringrazio tutti i Commissari che hanno dato un contributo notevole alla formazione di questo Regolamento.
Il Regolamento poi è stato contenuto dalla Commissione in 17 articoli partendo da 40. Mi ricordo, ne abbiamo già parlato mi pare una volta, anzi lei lo ricordò con precisione signor Presidente, quando Giolitti il vecchio era referendario a Torino, alla Corte dei Conti di Torino, ebbe, non ricordo più da quale ministro, ma ella, signor Presidente che mi ha dato lezioni di storia.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

De Pretis.



VIGLIONE Aldo

.salvo un errore che ho poi precisato, che il grido di dolore venne pronunciato a Palazzo Madama e non a Palazzo Carignano, salvo questo errore, sono andato appositamente dal Sovrintendente per accertarmi e vi fu questo errore. E anche Giovana lo commise, perché sostenne la tesi del Presidente. Faccio riferimento alle cognizioni storiche del Presidente...



PRESIDENTE

Faremo una Commissione di indagine per stabilirlo esattamente.



VIGLIONE Aldo

Volevo dire che, pur con tante cognizioni, è stato messo nella condizione di sbagliare il grido di dolore pronunciato da Vittorio Emanuele II. Ma non ha nessuna importanza. Ella mi ricordò anche che Giolitti prese quella legge che aveva 130 articoli e la ridusse e 25/30 articoli, talch il ministro fu sorpreso e disse "ma non c'è tutto". Invece Giolitti dimostrò che era riuscito a rendere, anche in un minor numero di articoli quanto si voleva dalla legge.
Ed è quello che, pur non essendo paragonabili alla mente, all'attività legislativa, alla capacità di Giolitti, che la Commissione ha ritenuto di fare immettendo in 17 articoli quello che invece era il ponderoso compito che le era stato assegnato dai due progetti.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Quello della Giunta era di venti.



VIGLIONE Aldo

No no, quello presentato aveva molti più articoli, unendoli si arrivava a 40 e invece si dimezzò il testo.
Ringrazio anche Beltrami che fu relatore per un certo periodo di dissidio interno delle nostre forze; superato questo dissidio la relazione ritornò a me, la Commissione me l'aveva affidata allora, anche se io veramente non la volevo. Ma mi aveva spinto anche la cortese pressione di Beltrami verso questa strada che è assai perigliosa e che può portare a delle interpretazioni o a delle critiche atroci rispetto a questo Regolamento.
Ringrazio anche Marchesotti e Vecchione che hanno dato un contributo notevole e Sanlorenzo che per tutta la prima parte fu costantemente presente. Nella prima parte fu anche presente il Presidente, che se non vado errato fu presente per qualche settimana anche all'elaborazione; è stato un fatto assai complesso e difficile e io spero che la Commissione sia stata all'altezza del suo compito.



PRESIDENTE

Dopo l'amplissima relazione fatta dal Consigliere Viglione, che ha avuto anche delle rivendicazioni, almeno di carattere territoriale se non proprio di successione di origine e di ordine politico (territoriale per riferirmi a Giolitti che è stato citato) è aperta la discussione.
Vogliamo darci una piccola indicazione per i lavori? Andiamo avanti fino all'una e poi cessiamo; alle 15,30 so che ci sono delle Commissioni che si riuniscono, vorrei però pregare che quei lavori si esaurissero nella mezz'ora, in maniera da poter riprendere i lavori del Consiglio alle 16 precise, per arrivare possibilmente al termine in giornata e se non è possibile rinvieremo a sabato.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Vecchione, ne ha facoltà.



VECCHIONE Mario

Signor Presidente, signori Consiglieri, riprendendo l'intervento della volta scorsa sul progetto presentato dal Consigliere Beltrami, è nostra intenzione dare una valutazione positiva, in linea di massima, al lavoro svolto dalla Commissione e soprattutto al metodo con il quale la stessa ha iniziato, portato avanti e concluso i suoi lavori, pur nella differenza di visione e di opinioni in ordine a certe cose.
Ad esempio a pag. 6 della relazione Viglione, così come nella relazione presentata dal Consigliere Beltrami, troviamo di estremo ed importante significato l'affermazione che questo progetto è anche il frutto della considerazione delle consultazioni; questa volta il rapporto nella preparazione della legge si è formato attraverso un legame stretto con quelle che potevano essere le esigenze degli enti sottoposti a controllo sui quali sostanzialmente opera questa disposizione di legge. C'è anche l'ispirazione politica di rinnovamento in questo Regolamento perché occorre tenere presente (e questo sarà un elemento che dovremo considerare nel corso dell'esame dei singoli articoli, su alcuni dei quali abbiamo presentato degli emendamenti abrogativi) che la seconda relazione nasce dopo l'intervento della sentenza n. 42 della Corte Costituzionale, sentenza che limitò il potere del Consiglio Regionale alla predisposizione di alcune norme interne. Ebbene, nonostante questa paratia che lo Stato, attraverso la Corte Costituzionale, aveva posto, il progetto di regolamento ha cercato di usare tutti gli spazi disponibili per arrivare non solo alla formulazione di una normativa regolamentare propria della Regione, ma anche a dare quel minimo di autonomia al potere dell'ente regionale. E questo è un segno positivo che noi cogliamo nella relazione del Consigliere Viglione, nel lavoro di tutta la Commissione, sostanzialmente di tutti coloro che hanno lavorato alla preparazione del progetto.
Che cosa c'è, dal punto di vista politico, inoltre, in questo metodo? Che cosa c'è in questa ispirazione politica? C'è effettivamente un momento che ritroveremo al fondo di questo intervento con il quale l'Ente Regione tende ad affermare la propria autonomia nei confronti dello Stato, tende ad essere un motore di propulsione per il rinnovamento delle strutture democratiche del Paese. Ciò non toglie che oltre a questi, che sono gli aspetti positivi da noi riscontrati, vi siano nella relazione dei nodi che con la massima chiarezza il relatore esprime come riserve a livello di regolamento. Così manca (perché c'è uno scontro politico su questo punto) la norma che precisi un contraddittorio reale fra ente controllato ed ente controllore; così manca, o è formulata nel modo che vedremo, sull'art. 15 un qualche cosa che dia un significato all'aperto e continuo dialogo diretto allo sveltimento burocratico delle pratiche, manca una garanzia non esiste la garanzia di pubblicità dei lavori e degli atti del Comitato delle sezioni decentrate. Avremo la necessità di andare ad urtare contro il metodo con il quale si è programmato il lavoro del Comitato regionale di controllo (parlo in modo particolare di quello di Torino) perché la pubblicità del verbale ha rappresentato un ostacolo, una paura che non mi aspettavo mai più di incontrare. In allora era presente, come segretario provvisorio del Comitato regionale di controllo, il dr. Virani.
Nella bozza da noi preparata l'ultima norma formulata era sulla pubblicità degli atti (dico degli atti; non delle sedute) e si era trovata un'intesa; senonché si era detto: chiunque abbia interesse può richiedere copia degli atti. Io chiesi chi decideva sulla questione dell'interesse, il Segretario, un magistrato, chi? Praticamente questo inciso "chi abbia interesse" era limitativo. Siamo ritornati su questo punto ed il Comitato ha abolito completamente la norma sulla pubblicità. Questa è stata una cosa di estrema gravità, questo organo della Regione si trovava, alla partenza del proprio lavoro, molto indietro rispetto a quella che è la volontà politica espressa a livello di questo Consiglio; nella Commissione è passata senza nessuna difficoltà la questione che i verbali e gli atti della Commissione sono pubblici. Questa è una cosa che, dopo la caduta del fascismo, dovremmo essere in grado di avere conquistato.
Questo è la spirito che informò in allora e che ha informato successivamente questo regime di segretezza assoluta, mentre da parte dei membri della VIII Commissione non c'è stato.
Passando al progetto di regolamento sul funzionamento del Comitato di controllo, i cui emendamenti saranno illustrati dal compagno Marchesotti (ne sono stati presentati diversi, ma in relazione non ad un cambiamento all'ultima ora, bensì al fatto che la sentenza della Corte Costituzionale ha dato un taglio specifico e ci ha detto che la legge Scelba non si modifica e che si possono regolamentare certe cose soltanto in termini molto ristretti) devo dire che noi siamo contrari all'atteggiamento della Corte costituzionale che rappresenta un'intrusione diretta nell'ambito dell'attività Consiglio Regionale e dell'autonomia dell'Ente locale. Però a questo punto, se se ne prende atto, se ne deve prendere atto nella sua totale ampiezza e qui verrà la norma relativa al pagamento dell'indennità.
All'art. 3 non riusciamo a capire perché la designazione a turno tra i membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale, per sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, venga notificata al presidente della Giunta Regionale, non vi è nessun collegamento con il presidente dell'esecutivo, il Comitato di controllo è un organo del Consiglio e tutt'al più la comunicazione può essere data al presidente dell'Assemblea.
Notiamo con favore nell'art. 4 la rottura della struttura gerarchica del segretario sui segretari delle sezioni, questo è un fatto estremamente importante. Ci fu una prima tendenza di fare il presidente dei presidenti e il segretario dei segretari, il tutto con una struttura piramidale, la Commissione ne ha preso nota ed ha accettato l'impostazione richiesta dagli stessi membri dei Comitati di controllo, dagli stessi presidenti per non dire dagli stessi segretari.
All'art. 5 (e qui c'è un emendamento abrogativo) non possiamo accettare la possibilità di intervento della discussione a titolo consultivo del segretario e non perché siamo convinti che il segretario non ha una competenza specifica, anzi, è la persona sulla quale pesa la maggior parte del lavoro, come spesse volte pesa la maggior parte del lavoro sul funzionario, però la sua relazione la fa già quando la pratica viene affidata al singolo relatore. Si aprirebbe un contrasto fra il voto consultivo del Segretario da inserire a verbale e la libertà della Commissione. Io ritengo che questo sia un punto che va contro la legge Scelba, è un punto che non possiamo introdurre, dal punto di vista tecnico nel nostro regolamento; dal punto di vista politico non vedo la necessità di avere un parere consultivo del segretario. Teniamo presente che nel precedente progetto si dava al segretario anche la possibilità di dare voto contrario, siamo scesi da quella posizione a questa, ma anche questa non è una posizione felice.
Manca una norma all'art. 7 sull'ordine del giorno. Abbiamo preparato un emendamento aggiuntivo che credo raccolga i consensi di tutto il Consiglio.
La mancanza di pubblicità alle sedute è una cosa sulla quale la nostra battaglia è aperta, costante e continua.
E' stato proposto all'art. 8 un emendamento aggiuntivo per il meccanismo della votazione e nell'ultima parte dell'art. 9 non viene recepito il concetto della partecipazione dell'ente controllato alla discussione con il Comitato di controllo.
Io ho lavorato un anno e quattro mesi nel Comitato di controllo e ritengo che la norma, così com'è applicata, sia inutile, non ha nessun significato: chiamare il rappresentante dell'ente pubblico di una Provincia o di un Comune, farlo sedere in fondo al tavolo, guardarlo dall'alto in basso con il rapporto classico di certe mentalità e di certe concezioni non istituire con questa persona un dialogo, non farla partecipare alla discussione, non dirle i punti oscuri della sua delibera, ma soprattutto i punti sui quali il Comitato ed il relatore vedono delle difficoltà, questo vuol dire, in termini molto chiari, prendere in giro la gente, farla venire ad ossequiare un Comitato che non ha bisogno di ossequio, gestendo un potere di non poco momento.
Un ultimo chiarimento sulla questione dell'assegno ai membri elettivi.
Io credo che non ci sia stato mai un dissenso tra i membri nominati nell'ambito della nostra Regione e delle Regioni dove noi governiamo, sulla questione che l'assegno debba toccare anche i nominati; il lavoro è molto è pesante, quindi potrebbe anche essere giusto che questa estensione fosse fatta e noi non ci saremmo opposti a che questa norma venisse introdotta nel nostro regolamento se la sentenza della Corte costituzionale non fosse venuta a tagliarci la strada e a rimandarci direttamente alla legge Scelba dove è espressamente escluso che l'assegno debba toccare a persone non elette dal Consiglio regionale. La legge Scelba, in termini molto chiari prevede che vengano compensati soltanto i membri elettivi. Ma il grosso problema è che la responsabilità di approvare questo regolamento il Commissario del Governo non la vuole, proprio per questa norma; il Commissario del governo ha redatto una circolare che dice che questo regolamento è una "interna Corporis" e se ne lava le mani perché la normativa di fatto è illegittima.
Noi dobbiamo prendere coscienza in questo Consiglio che andiamo ad approvare un qualche cosa di formalmente illegittimo. Non abbiamo una Corte dei Conti di fronte alla quale si possa stabilire un giudizio di responsabilità, però abbiamo l'Amministrazione del denaro pubblico che sostanzialmente impone una certa scelta. La Commissione di controllo sugli atti della Regione lo deve approvare questo regolamento perché non è vero che una "interna corporis", esce anche fuori dell'ambito del Consiglio Regionale, interessa terze persone, non è un atto amministrativo interno ma esterno, quindi la responsabilità se la prende la Commissione di controllo sugli atti della Regione, altrimenti ci vincoliamo alla legge che non ci dà altre possibilità. Quella norma stata prevista, esaminata dalla Corte costituzionale la quale ha abrogato l'ultima parte dell'articolo lasciando ben ferma e ben chiara la restante statuizione quale essa era.
A questo punto avrei esaurita la parte relativa al regolamento; rimane il discorso sull'art. 15.
L'art. 15 è una norma che, rubricata come "Rapporti con gli enti controllati tramite uffici dell'Amministrazione regionale" si articola in due parti; la prima dice: "Gli enti sottoposti a controllo possono rivolgersi ai competenti uffici dell'amministrazione regionale per essere assistiti nell'elaborazione di provvedimenti che presentino particolare complessità". La seconda afferma: "Ove richiesto dagli enti interessati i competenti uffici dell'Amministrazione Regionale possono sempre, tramite il Presidente della Giunta Regionale, ma senza vincolo alcuno per le successive determinazioni dell'organo di controllo, sottoporre, per iscritto, quesiti ai singoli Collegi di controllo su atti degli Enti controllati".
Io sono d'accordo con Viglione quando manifesta le sue perplessità e ritiene che in questa norma ci sia tutta la esperienza del Comitato di controllo. Effettivamente c'è il tentativo, fatto dal Consiglio Regionale di agganciare a un qualche cosa questo organo che va per conto suo. Noi non siamo d'accordo sulla norma perché va contro un principio fondamentale. Gli enti controllati sbagliano molte volte le deliberazioni e (noi non siamo per l'anarchia delle deliberazioni) se sbagliano è giusto che vengano annullate. Se noi col primo comma teniamo l'ente locale a fare la coda di fronte all'Assessorato regionale per mettere a posto la delibera che poi deve andare al Comitato di controllo, tagliamo via il discorso delle autonomie locali, rifacciamo a livello regionale la stessa cosa che si faceva nel palazzo della Prefettura di fronte ai funzionari i quali garantivano che una certa delibera passasse o meno se veniva fatta in un certo modo. Mi pare che a livello politico tutti abbiate capito di che cosa si tratti.
Noi non siamo tanto d'accordo nemmeno sulla seconda parte dell'articolo, là dove si cerca di dare una responsabilità praticamente morale al Comitato di controllo, il quale dà al presidente della Giunta regionale (al quale si sono rivolti gli enti locali) un parere di larga massima che quella delibera passerà. No, siamo fuori dalla Costituzione siamo fuori dalla responsabilità che gli enti locali devono avere; con questa norma per la funzione che nel Comitato di controllo esercita una certa persona, noi rompiamo tutto un meccanismo costituzionale sul quale dovevamo marciare.
E' questa la ragione politica per cui siamo contrari all'esistenza della norma e si sono dimostrati contrari anche gli enti che erano stati consultati su questo punto. Che cos'è allora il CO.RE.CO? Dobbiamo arrivare a capirlo. E' veramente un organo tecnico? E' un organo che applica la legge? Io ho una certa concezione politica e nel gruppo al quale appartengo questa concezione politica ha un certo significato, in relazione all'interpretazione della legge. La legge che cos'è? E' proprio la legge che questa gente vuole applicare? Ma allora ha ragione il procuratore generale Colli quando mette in galera la gente e dice: la metto per un rapporto di forza. L'ha detto e l'ha pubblicato. E per un certo momento ho pensato che veramente la legge fosse qualcosa di mitico da osservare, tanto è vero che si è andati a scoprire leggi del 1890, del 1865, si è andati più indietro che si potesse.
Quando mi sono posto il problema ho dovuto darmi anche delle risposte e allora ho detto: se effettivamente rispettano la legge, come mai non rispettano l'art. 16 della legge 132 e si dichiarano incompetenti a decidere sulle deliberazioni degli enti ospedalieri? Come mai il Comitato regionale di controllo continua a prendere in esame le deliberazioni degli ospedali di altre province che per legge non può prendere? Perché l'art.
132 lo dice a tutte lettere: la vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri è esercitata dalla Regione, a norma delle disposizioni contenute nel Capo III del Titolo V della legge, intendendosi sostituiti il prefetto, la prefettura e il medico provinciale. Il Comitato previsto dall'art. 55 e le speciali sezioni di esso previste nell'art. 53 della citata legge sono integrati dal medico provinciale. Se ci sono le sezioni speciali non ha importanza che il Presidente della Giunta attribuisca loro la competenza sugli enti ospedalieri delle varie province, la competenza è automatica. Il fatto è che al potere di mantenere il controllo su questi ospedali non si vuole rinunciare. Non si rispetta la legge, magari si bloccano delle deliberazioni anche quando la legge si può superare (come quando si discute degli artt. 227 e 228 del T.U. della legge comunale e provinciale) e ci si ancora ad un'interpretazione formale non perché la delibera non piaccia, ma perché bocciando il riassetto si vuol fare un'operazione politica nei confronti della Provincia di Torino, nei confronti di un Assessore della Provincia di Torino. Vedete quindi che non è il rispetto della legge che li lega.
Perché non si è tenuto in nessun conto (ed è questa una risposta che devo dare in termini molto chiari al Presidente del Comitato di controllo) la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e la giurisprudenza della magistratura del lavoro là dove dice che vi è sempre la prevalenza della sostanza sulla forma nella materia del lavoro? E questo è stato precluso nel campo del premio in deroga per gli ospedalieri. Il premio in deroga per gli ospedalieri era chiaramente una voce aggiuntiva di stipendio, erano dieci anni che questa gente prendeva le 10.000 lire come voce aggiuntiva di stipendio. Non c'è sentenza del Consiglio di Stato che non abbia detto questo in materia di pubblico impiego; non c'è sentenza della magistratura del lavoro che non abbia affermato questo principio in materia di impiego e lavoro privato. Nonostante questo, abbiamo avuto di nuovo un'interpretazione formale e mi spiace leggere nella lettera che venne mandata alla Commissione VIII un giudizio di questo tipo, espresso dal Presidente del Comitato di controllo: "Infatti - dice - si può verificare il caso che, di fronte a certe delibere manifestamente illegittime, la cui approvazione potrebbe comportare anche la responsabilità personale di tutti i componenti del Comitato, taluni dei membri (cioè il sottoscritto) sia tuttavia portato a votare per l'approvazione per non mettersi in contrasto con certi ambienti esterni, senza peraltro dover temere per la sua personale responsabilità in quanto il voto contrario della maggioranza con l'annullamento ed il rinvio della delibera lo salvi da ogni rischio". Avevo preparato due pagine di motivazione, con tutte le decisioni del Consiglio di Stato e della magistratura sul premio in deroga. Queste cose non si scrivono, perché io la responsabilità me la sono sempre assunta in prima persona nel Comitato di controllo e qui, e me la assumerei anche se non fosse prevista l'immunità.
C'è un altro punto. Per quale motivo questa mitica osservanza della legge non la applica il rappresentante prefettizio sul Comitato di controllo? Per quale motivo in termini così duri, precisi, puntuali bizantini vorrei dire, il rappresentante di nomina commissariale del CO.RE.CO. non applica questa legge sugli atti della Regione quando nella doppia veste si trova anche a far parte di questo secondo Comitato e gli passano sotto un'infinità di atti viziati di incompetenza relativa? Quella non è più legge? Ma no, è sempre un rapporto di forza.
Questo discorso io lo concludo, lasciando ad altri la possibilità e il tempo di aiutarmi in questa esposizione; noi riteniamo che i Comitati di controllo siano partiti in modo talmente sbagliato che non si possa rappezzarli con un regolamento anche se per molti aspetti è positivo, ma soprattutto l'art. 15 non fa altro che far permanere una situazione nella quale non deve essere costruito alcun rapporto.
Noi riteniamo (e questo è già stato detto l'altra volta) che il tipo di consultazione che la Commissione ha fatto in questi sette mesi, il materiale che ha elaborato, il vero senso democratico in certi casi raggiunto anche nelle norme del regolamento, ci consentono di possedere come Regione Piemonte, qualcosa di prezioso. Sappiamo che non possiamo fare molto per modificare la legge Scelba come Consiglio Regionale, per possiamo avere un'iniziativa nei confronti del legislatore perché si correggano certe tendenze, perché si cambino certe leggi.
Noi ci rendiamo conto della discrepanza enorme che esiste tra Costituzione e leggi, tra applicazione delle leggi e l'autonomia che gli enti locali devono consapevolmente e sapientemente conquistarsi e questo è un altro punto importante, il Parlamento deve dare gli strumenti tecnici perché si vada veramente verso l'attuazione completa della carta costituzionale, verso una responsabile autonomia degli enti locali.
Proponiamo quindi al Consiglio l'approvazione di una mozione che adesso leggerò e al Presidente del Consiglio suggeriamo di convocare i parlamentari piemontesi dell'arco costituzionale dei partiti, perché si impegnino veramente ad una modifica sostanziale non solo della legge del '53, ma anche e soprattutto, a più lunga scadenza, della stessa legge comunale e provinciale.
La mozione che presentiamo è di questo tenore: "Il Consiglio regionale del Piemonte, in sede di approvazione del Regolamento per il funzionamento dei Comitati di controllo, rileva la gravità della sentenza n. 4 del 3 marzo '72 emessa dalla Corte costituzionale, con la quale sono state dichiarate non fondate le principali questioni di illegittimità costituzionale nei confronti della legge n. 62 del '53 indica come indispensabile a realizzare un nuovo sistema di controlli che sia veramente conforme ai principi e agli articoli della Costituzione e alle volontà espresse in tutti gli statuti regionali, la rapida modifica della legge Scelba con una iniziativa parlamentare che sia tempestiva e coerente con i pronunciamenti unanimemente e ripetutamente espressi da ogni convegno democratico degli enti locali.
Il Consiglio Regionale piemontese, mentre ricorda che già gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del secondo comma, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 36, 46 n. 1 e 47 della suddetta legge sono stati modificati dalla Camera dei deputati impegna la Giunta Regionale ad un'immediata iniziativa politica di concerto con tutte o parte delle Regioni italiane, a predisporre la specifica iniziativa legislativa impegna il Presidente del Consiglio Regionale a indire al più presto una riunione di tutti i parlamentari piemontesi di partiti costituzionali affinché si realizzi un concreto e solerte impegno unitario per giungere a una modifica della legislazione dei controlli che assieme a quella della legislazione comunale e provinciale oggi rappresentano ostacoli permanenti alla ripresa e allo sviluppo economico, democratico e civile della nostra Regione e dell'intero Paese".



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Io debbo ringraziare il relatore avv. Viglione per l'ampia dissertazione di carattere giuridico che ha voluto oggi fare in accompagnamento di questo progetto di Regolamento, rispetto al quale ha dimenticato che esisteva peraltro una proposta specifica della Giunta che è stata alla base dell'intera discussione. Ma tant'è, sembra che alcuni settori di questo Consiglio abbiano un fatto personale nei confronti della Giunta perché ritengono che le iniziative da essa assunte ed assumibili dal punto di vista costituzionale debbano essere, in ogni caso, messe in un canto, quasi si trattasse di iniziative che rivelano fin dall'origine una malattia, di essere cioè espressione di una maggioranza.
Io non me ne dolgo per nulla perché qui sì che si tratta di legge e si tratta anche di rapporto di forza e nella misura in cui si vuole fare valere il rapporto di forza in una direzione è evidente che non possiamo non considerare provocatorio un atteggiamento di questo genere: conseguentemente assumiamo l'atteggiamento che ne deriva e che è quello di dire con estrema schiettezza che la proposta che viene oggi fatta, con un'approfondita disamina, è intesa a regolamentare il collegamento tra l'organo di controllo e le sue articolazioni, con una responsabilità specifica della Regione nel suo complesso, la quale pone al servizio dell'organo di controllo i suoi uffici, il suo personale (che la Regione paga) e rispetto al cui funzionamento la Regione ed in particolare l'esecutivo regionale, ai sensi della Costituzione che giustamente il collega Vecchione ritiene in ogni caso prevalente anche rispetto ai dettati della legge Scelba e rispetto ai dettati dello stesso Statuto regionale attribuisce la responsabilità specifica alla Giunta Regionale, la quale deve sovrintendere e rispondere del suo operato al Consiglio Regionale come sempre gli organi esecutivi ne rispondono all'organo dai quali sono espressi.
D'altronde, al di là del dettato costituzionale, valgono anche le esperienze che nel corso di questo periodo ci siamo fatte; abbiamo visto come, rispetto a taluni atteggiamenti assunti sia dal Comitato regionale di controllo così come dalle sezioni decentrate, gli Enti locali si siano reiteratamente rivolti al Presidente della Giunta Regionale perch provocasse degli incontri, fosse presente ad una discussione in ordine all'approfondimento ed all'interpretazione di certe particolari leggi ed in relazione a certi atti approvati e deliberati dagli enti locali e rispetto ai quali gli organi di controllo si collocavano in una posizione contestativa, tanto per rendere l'idea.
La Giunta ed il suo Presidente si sono chiesti se era legittimo un loro intervento, sia pure di carattere informale, concludendo che questo diritto ai sensi della Costituzione e della legge non esisteva. Era invece il caso di impostare un tipo di rapporto in termini di comprensione reciproca per affrontare un problema che implicava delle grosse responsabilità per il funzionamento degli enti locali da un lato e dall'altro delle grosse responsabilità per la Regione stessa la quale, indipendentemente dagli organi attraverso i quali si articola, in definitiva è sempre chiamata in causa dal momento che uno dei suoi organi opera in un certo modo.
Credo che il collega Viglione, con la profondità che caratterizza questo suo impegno, che l'ha caratterizzato nel corso di questi otto mesi di lavoro approfondito, abbia puntualizzato con esattezza il problema di questo collegamento, rispetto al quale io non ho che da accettare l'indicazione che il collega Viglione nella sua relazione e poi nell'intervento ci ha proposto.
Restano alcuni problemi che sono stati evidenziati dall'intervento del Consigliere Vecchione, intervento che per una parte riguarda il Regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale e per una parte (piuttosto consistente), riguarda una disamina dell'attività svolta in particolare dal Comitato regionale di controllo. Io ritengo, per la chiarezza della discussione, di non dover intervenire su questa seconda parte, ma solo sulla prima che è attinente al tema che oggi affrontiamo.
Prima di tutto desidero dire che per quanto attiene all'art. 15, poich io sono uno di coloro che crede fermamente nella necessità da parte della Regione di affermare in ognuno dei suoi atti l'autonomia degli Enti locali nella misura più ampia che sia possibile (nell'ambito ovviamente dei principi e delle leggi dello Stato) dichiaro preventivamente che la Giunta è perfettamente d'accordo sull'abolizione dell'art. 15 il quale peraltro devo dire, è stato introdotto a seguito di una richiesta avanzata da molti Enti locali e soprattutto, da molti Enti locali più piccoli, quelli, tanto per intenderti, che non hanno a disposizione né uffici legali, né un segretario in servizio permanente. Molto spesso questi Enti sono dotati di segretari che esercitano la loro attività a scavalco e quindi sono pressati dalla necessità di stendere comunque delle deliberazioni. Cosicché si è trovata questa formula, ma devo dire che l'ho accettata a malincuore.
Io sono convinto che abolendo un articolo di questo genere facciamo un'azione non soltanto nella direzione dell'economia degli Enti locali, ma di responsabilizzazione degli stessi. La Giunta è ben lieta di non doversi addossare, attraverso a degli uffici dell'Amministrazione regionale, questa responsabilità di consulenza che in una qualche misura può dare la stura ad un modo clientelistico di gestire il potere.
Io ritengo che per sveltire il funzionamento di questi, organi, occorra anche sensibilizzare i Consigli comunali e in generale tutti gli organi i cui atti sono sottoposti al controllo; se entro venti giorni non ricevono alcuna comunicazione dall'Organo di controllo, è senz'altro esecutiva la deliberazione che hanno sottoposto al controllo del Comitato a delle sue sezioni.
E' stato detto da qualcuno che in Italia ci sono state due importanti invasioni, quella del teutoni e quella dei "timbri". Effettivamente questa invasione c'è, molti segretari comunali prima di dare esecuzione a deliberazioni assunte desiderano in ogni caso che vi sia sopra il timbro dell'organo di controllo per sentirsi più tranquilli e più sicuri. Io credo che facciamo un'opera di responsabilizzazione se stimoliamo questi Enti nella direzione di sentirsi autonomi, e di sentire il rapporto tra essi e l'organo di controllo come un rapporto che non ha nulla di repressivo semplicemente come controllo che, sempre esiste nella pubblica amministrazione per tutti quegli organismi che avendo responsabilità di spesa, la esercitano con le procedure stabilite dalle leggi dello Stato.
Non credo che nessun Ministro si senta represso se deve mandare i decreti di spesa del proprio Ministero alla registrazione della Corte dei Conti che esercita il controllo di legittimità sull'atto del Ministro; non mi pare che vi debba essere uno stato d'animo di confusa repressione se un Consiglio comunale manda le proprie deliberazioni alla verifica dell'Organo di controllo regionale.
Detto questo, richiamo l'attenzione di tutti i colleghi su alcuni problemi che sono stati qui posti. Ad esempio quello della pubblicità delle sedute dell'Organo di controllo.
A me pare che non vi possa essere, proprio per il tipo di controllo che è un controllo sugli atti, senza mortificazione della autonomia dell'Ente locale, nessuna possibilità di contraddittorio tra l'Ente locale che sottopone i suoi atti al controllo e l'Organo di controllo.
Quest'ultimo ha solo ed esclusivamente il potere di verificare la legittimità di questi atti, ciò che non mi pare comporti un contraddittorio perché si tratta di applicazione di legge e, nei casi previsti specificatamente dalle leggi, di controllo di merito nel senso di rinviare eventualmente all'esame del Consiglio comunale o provinciale quegli atti che fossero annullati. Ne deriva come conseguenza che introdurremmo una grave menomazione della autonomia degli Enti locali se - con tutte le buone intenzioni perché mi rendo conto, che si tratta di dialogo, di confronto di tesi ecc. - stabilissimo un contraddittorio, creeremmo una situazione di inquirente e di inquisito nel rapporto tra l'Organo di controllo e gli Enti controllati.
Così come per quanto riguarda la pubblicità. Noi viviamo in una certa realtà di cui dobbiamo prendere atto. Evidentemente vi è una responsabilità in ciascuno dei componenti dell'Organo di controllo, responsabilità abbastanza rilevante e che non può essere assolutamente trascurata. Se noi rendessimo pubbliche le sedute dell'Organo di controllo, rispetto a talune deliberazioni che possono investire interessi di un certo peso, di una certa ampiezza, con quale spirito si potrebbero pronunciare coloro che fossero contrari all'approvazione? (Contrari per motivi giuridici naturalmente, non per motivi politici). Con la difficoltà poi di esprimere questi motivi di fronte ad un pubblico che non è certamente disposto a sentire motivazioni di carattere giuridico. Sarebbe come pretendere che l'esame di una sentenza in Tribunale, sia pure civile, che non investa problemi particolarmente delicati, fosse fatta in pubblico, in modo che i singoli giudici dovessero esprimere le proprie opinioni allo scoperto senza quella necessaria riservatezza che è anche garanzia di libertà di espressione in un caso di questo genere. Secondo me la pubblicità sarebbe un errore e porrebbe sia gli Enti controllati che l'organo di controllo nella condizione e gli uni di esercitare certe pressioni (che sono anche comprensibili) ove avessero la possibilità di esercitarle e l'altro di non poter esprimere un giudizio in piena libertà. E qui c'è un brevissimo aggancio alle considerazioni fatte dal Consigliere Vecchione sul funzionamento del Comitato regionale di controllo: egli stesso si rammarica che sia stato dato un giudizio su un determinato suo atteggiamento e io gli do perfettamente ragione, questo giudizio in ogni caso non doveva essere riferito perché si tratta di un giudizio espresso nell'ambito di un organo collegiale e che non è necessario portare all'esterno, anzi, a mio giudizio, lo dico con molta schiettezza, non è corretto portare all'esterno. Egli ha quindi ragione di dolersene, ma proprio nel momento in cui se ne duole dà ragione a coloro che sostengono i giudizi nell'ambito del Comitato di controllo hanno da essere espressi nella segretezza, in modo da garantire la libertà di espressione di ciascuno dei suoi componenti.
Per quanto poi attiene al problema dei compensi, a me sembra che il riferimento alla Legge Scelba non escluda assolutamente la possibilità di estenderli, e su un piano di parità, a tutti coloro che fanno parte, sia come membri eletti, sia come membri nominati, sia anche come membri supplenti, del Comitato di controllo e delle sue Sezioni. L'esperienza fatta nel corso di questo primo periodo in cui l'Organo di controllo ha esercitato le sue funzioni mi pare ci conforti in questa tesi. E faccio presente che il conforto è dato dalla constatazione della necessità, a garanzia di funzionamento rapido, sbrigativo, proprio anche per rimanere in quel termine di venti giorni che un termine obbligatoriamente ristretto, in considerazione della quantità di atti che si riversano sull'Organo di controllo, di una costante partecipazione ai lavori dei membri supplenti affinché questi, quando siano chiamati a sostituire con voto deliberativo i componenti effettivi, non siano del tutto sprovveduti rispetto ad un certo tipo di funzionalità dell'Organo di controllo, rispetto a certe modalità che nel lavoro dell'Organo di controllo si sono assunte come indirizzo e come strada da seguire sistematicamente nella esplicazione dell'attività.
Voglio ricordare ai colleghi Consiglieri come, ad esempio, la Sezione di Torino si trovi a dover fronteggiare giornalmente qualcosa come seicento deliberazioni degli Enti sottoposti al suo controllo, con riunioni che durano dalle quattro alle cinque ore tutti i giorni; donde la necessità quindi, di utilizzare tutti i componenti, anche quelli supplenti, come relatori, e anche di escogitare un modo rapido, snello, per poter fronteggiare questa enorme richiesta di decisioni che viene da tutti i Comuni che sono sottoposti al suo controllo. Si tratta, dunque, di fare una scelta in relazione all'esperienza che abbiamo acquisito, di fare cioè una spesa per garantire la funzionalità degli organi di controllo, la maggiore possibile in relazione alla mole di lavoro che essi si trovano a dover fronteggiare.
Ecco perché, al di là della legge, seppure non in contrasto con essa credo che occorra garantire questa remunerazione, proprio per consentire di organizzare il lavoro insieme e di inserire anche i componenti supplenti nell'esercizio di queste funzioni, avendo già essi acquisito, lavorando in tutte le sedute dell'organo di controllo insieme agli altri componenti, la capacità di farlo e potendosi quindi inserire nella funzionalità dell'organo di controllo con pienezza e rapidità di percezione.
Sono quindi dell'opinione che questa remunerazione occorra darla compiendo un atto che ritengo sia a garanzia della funzionalità degli organi stessi, la cui responsabilità è grande, il cui lavoro è veramente imponente. A questi organi di controllo io credo che noi dobbiamo veramente esprimere gratitudine, sia come Giunta, sia come Consiglio, per il lavoro che hanno fin qui svolto, dovendo, direi, superare anche antiche consuetudini ed antiche abitudini, non soltanto degli organi dello Stato che esercitavano il controllo ma spesse volte anche degli stessi enti locali che ancora non si sono disabituati ad un certo tipo di controllo.
Questo ringraziamento io ritengo di doverlo fare, al di là delle polemiche che possono essere sorte proprio per la particolare difficoltà in cui questi organi si sono trovati.
Al collega Vecchione vorrei dire che l'organo del Comitato regionale di controllo non ha la responsabilità di esaminare tutti gli atti degli enti ospedalieri della Regione. E' una responsabilità, questa, che assumo su di me, intiera e totale, perché questa disposizione ho ritenuto di dover dare affinché, nel momento in cui si affrontava l'esercizio dei controlli da parte delle Sezioni decentrate sugli Enti locali (e si trattava, quindi, di prendere a carico tutta una serie di atti, estremamente gravosi per tutte le Sezioni, non solo per la Sezione di Torino) non venisse a pesare su queste Sezioni anche il lavoro relativo al controllo degli atti sugli enti ospedalieri. Posso assicurare peraltro che non appena i motivi di carattere funzionale saranno stati superati si rientrerà nell'ambito del preciso dispositivo di legge per cui, provincia per provincia, il controllo degli atti sugli enti ospedalieri sarà demandato alle Sezioni decentrate di controllo.
Ho ritenuto di potermi assumere questa responsabilità al fine di garantire fin dall'inizio la funzionalità più pronta possibile alle Sezioni decentrate, che già si trovavano a dover fronteggiare tutti gli atti relativi alle deliberazioni degli Enti locali. Non c'è quindi da parte dell'organo di controllo alcun particolare desiderio di avocare a sé i poteri che poi non vedo bene in che cosa consistano: è una disposizione data agli uffici proprio in relazione a questo problema di carattere funzionale. Sono convinto di aver fatto bene a prendere questa decisione perché essa ha permesso di evitare un aggravio di lavoro che avrebbe costituito un intoppo nell'esplicazione in questi mesi iniziali del funzionamento per gli organi, le sezioni di controllo a livello delle singole Province.
Ciò premesso, devo dire che in ordine all'articolato della legge vi è un'omissione, non credo voluta da parte della Commissione, relativamente all'art. 4, quello che riguarda l'Ufficio di Segreteria, là dove si è modificata la dizione a suo tempo concordata con la Giunta. Rispetto a tale omissione la Giunta ritiene di dover ribadire la propria posizione. Alla fine del secondo comma, cioè dopo le parole: "Fermo restando il loro rapporto di servizio con l'Amministrazione regionale", nella precedente formulazione dell'articolato si leggeva che "il segretario dell'Ufficio di segreteria istituito presso il Comitato è responsabile della direzione generale di tutti gli Uffici di Segreteria, al fine di assicurarne l'uniformità dell'indirizzo organizzativo e il coordinamento dell'attività". Questo per ovvie ragioni, perché, trattandosi di un servizio così importante, di uffici che sono a disposizione degli organi di controllo, è obiettivamente di estrema importanza, di assoluta necessità che vi sia un coordinamento di carattere funzionale, sia per la regolamentazione di tutta l'attività burocratica sia per una precisa indicazione in ordine anche a tutta l'attività di gestione di questi uffici, che devono evidentemente far capo ad un responsabile; essendo poi fra l'altro, addirittura ridicolo che "i segretari degli Uffici di Segreteria - come si vorrebbe al terzo comma dell'art. 5 - istituiti presso il Comitato e le Sezioni decentrate sono responsabili della direzione generale degli Uffici". Allora, ognuno di questi segretari diventa direttore generale, nell'organigramma, senza alcun collegamento con gli altri dal punto di vista degli Uffici? La sovrintendenza di questi uffici non esiste? Credo che questo da un punto di vista organico sia assolutamente essenziale e necessario. Quindi, la Giunta ripropone la formulazione che aveva dato prima, per cui all'articolo 4 va aggiunto questo comma come terzo mentre va abolito il comma quarto dell'articolo 5.
Mi pare, poi, che vi sia un errore materiale di stesura a pag. 22 precisamente là dove si parla del "processo verbale delle sedute" e si dice che è redatto dal segretario e sottoscritto "dal Presidente o dal segretario": la giusta stesura dev'essere "dal Presidente e dal Segretario".



VIGLIONE Aldo

E' un errore che era già stato corretto.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Per quanto riguarda l'art. 15, io ribadisco la disponibilità della Giunta alla sua soppressione per le considerazioni che ho fatto in apertura di questo mio intervento.
All'art. 16, ultima riga, mi pare occorra una correzione puramente lessicale: "Sono corrisposte con decorrenza dalla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale", anziché ". di nomina del Presidente della Giunta Regionale".
Per quanto riguarda la corresponsione delle indennità, ribadisco quanto ho già avuto occasione dire e richiamo caldamente i Consiglieri a valutare attentamente questa impostazione, proprio al fine di assicurare la maggiore efficienza agli organi di controllo nell'espletamento della loro funzione estremamente delicata.



PRESIDENTE

Il discorso del Presidente della Giunta contiene una adesione ad una eventuale proposta soppressiva di emendamento dell'art. 15 una proposta di emendamento aggiuntivo, che dovrà essere formalizzato nel momento in cui passeremo alla discussione articolo per articolo due emendamenti formali, che possiamo considerare senz'altro recepiti data la loro natura di semplice scritturazione materiale.
E' iscritto ora a parlare il Consigliere Zanone. Ne ha facoltà, a patto che stia nei termini di orario che ci siamo fissati per la chiusura di questa seduta antimeridiana, le ore 13.



ZANONE Valerio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri; il relatore avv. Viglione ha ricordato i sette mesi di gestazione del provvedimento in esame. E' un lungo periodo per un regolamento che consta di 17 Articoli, in gran parte strettamente condizionati da norme di legge statale e per la parte restante riguardanti sostanzialmente norme di organizzazione interna.
La ragione del protrarsi della fase preparatoria sta non tanto e non solo nel regolamento in se stesso, quanto e più nel problema politico che esso sia pure incidentalmente, viene a toccare; perché la trasformazione della disciplina dei controlli sulle Amministrazioni locali costituisce indubbiamente una delle innovazioni più radicali che conseguono al decentramento regionale.
Come è stato detto più volte, da molte parti, è lo Stato di tradizione centralizzata, di organizzazione burocratica, titolare in quanto tale di una tutela sugli enti pubblici minori, che cede il luogo alla autonomia della organizzazione democratica locale, e questa innovazione certamente non può provocare incertezze e conflitti, perché viene a sconvolgere le consuetudini connesse ad una legislazione in gran parte vetusta come quella che disciplina l'attività di questi enti.
Ma, come si è detto, il regolamento che noi oggi discutiamo è un atto principalmente di organizzazione interna, che non incide, e non potrebbe farlo, sul problema politico della riforma del sistema dei controlli. La nota sentenza della Corte Costituzionale, ricordata anche stamane negli interventi dei colleghi Viglione e Vecchione, ha stabilito in forma estremamente chiara che la materia dei controlli spetta interamente allo Stato, in quanto non risulta compresa nelle competenze legislative regionali, che la Costituzione ha stabilito in forma tassativa.
Così, anche quando la nostra discussione, dopo sette mesi di lunghi e defatiganti lavori, sarà arrivata in porto, resterà sempre in sospeso, come un tema di dibattito, l'aspetto più complesso, che presenta grosse difficoltà e che dovrà essere gestito non in sede di controlli successivi ma in sede di indirizzo politico preliminare della Regione nei suoi rapporti con gli enti locali: la corrispondenza degli atti delle Amministrazioni provinciali e comunali con la programmazione regionale.
Sarà in quella sede, come mi pare avesse ricordato anche nella precedente riunione il relatore Beltrami, che si toccherà l'aspetto fondamentale della questione, cioè il problema del rapporto esistente tra il funzionamento regionale e l'autonomia superstite degli enti territoriali minori.
A questo proposito devo dire che sono perfettamente d'accordo con l'interpretazione data poco fa dal Presidente della Giunta per quanto riguarda il concetto dell'autonomia che deve presiedere ai rapporti fra gli enti locali e i Comitati di controllo, e che esclude, a mio avviso, che questo rapporto possa essere organizzato nella forma di un contraddittorio.
Ora, il problema politico centrale che rimaneva in sede di esame di questo regolamento, e al quale non a caso si è ampiamente riferito nel suo intervento il collega Vecchione, è che i Comitati di controllo, non solo per la loro composizione, ma anche per la funzione che son chiamati a svolgere, che si compendia essenzialmente in un riscontro sulla legittimità degli atti, non possono che essere autonomi rispetto anche agli organi regionali, dai quali, almeno per la maggior parte, promanano.
Molte delle modifiche che il disegno di regolamento ha subito nel corso dei lavori della Commissione erano appunto dettate da questo tipo di preoccupazione e di esigenza e devo anche dire che la formulazione dell'ex art. 15, che a quanto si è appreso, sarà probabilmente ritirato, se correttamente interpretata ed attuata per quanto conteneva, non appariva lesiva dell'autonomia dei Comitati, che anzi era esplicitamente confermata e richiamata. Ne deriva un problema di carattere generale: si deve decidere se le norme che vengono votate in un Consiglio come questo devono essere valutate per il contenuto che esprimono o per i sospetti che possono far nascere quando si escluda una loro retta interpretazione secondo la buona fede dei proponenti. Però, in questo caso l'obiezione dell'avv. Vecchione diventa irrilevante, perché, se le pressioni politiche devono esistere ed esistono, non c'è alcuna necessità di codificarle in una norma.
Il lungo processo di modifica e di elaborazione del regolamento non esclude sicuramente la possibilità di emendamenti ulteriori. Ad esempio nonostante la brillante dissertazione giuridica del relatore, io continuo ad avere qualche dubbio, del tutto disinteressato, per quanto concerne il controllo che spettava alla Giunta provinciale amministrativa, e quindi ora viene assegnato ai Comitati, sulle deliberazioni assunte dai Consigli Comunali ai sensi della legge urbanistica. Com'è noto, questa legge prevede un termine molto più lungo - novanta giorni - di quelli previsti dall'art.
9 del nostro Regolamento, ed io credo che tutto sommato, nonostante appunto le obiezioni del collega Viglione, si tratti pur sempre di una norma che è specifica ed è successiva rispetto alla legge del '53.



RIVALTA Luigi

Sono due cose diverse.



ZANONE Valerio

Comunque, anche se, come ho detto, le argomentazioni del relatore mi sembrano su questo punto opinabili, per varie ragioni, non ultima quella dell'opportunità di non pregiudicare in un regolamento una normativa che potrà quanto prima essere oggetto di legge regionale specifica sulla materia urbanistica, ritengo di non dover insistere sulla richiesta di emendamento.
Dirò ancora qualcosa brevemente sugli emendamenti presentati questa mattina dal collega Vecchione ed altri, al solo scopo di accelerare la discussione sui singoli articoli.
Mi riferisco all'art. 8, ispirato allo scopo di prestabilire un ordine alla votazione all'interno dei Comitati. Se ci si vuol fare carico di questa esigenza regolamentare, credo sia opportuno stabilire un criterio assolutamente oggettivo, non un criterio soggettivo come sarebbe quello in riferimento al decreto di nomina. Un ordine nella composizione di questi Comitati c'è già, ed è quello previsto dagli articoli 55 e 56 della Legge n. 62. Pertanto, se si vuol dare una graduatoria temporale nelle votazioni all'interno dei Comitati si potrebbe - lo suggeriscono a titolo di contributo alla riflessione - adottare l'ordine inverso rispetto a quello previsto dalla legge, in modo da iniziare la votazione dai funzionari pubblici e da concluderla con il Presidente, che ha il voto decisivo in caso di parità.
Devo dire, per concludere, che la stesura ultima del testo accoglie gli emendamenti del Gruppo liberale, che avevo precisato nell'intervento su questo stesso argomento pronunciato nella riunione consiliare del 6 aprile.
Il Gruppo liberale è quindi favorevole all'approvazione del regolamento salvo gli ulteriori emendamenti migliorativi che potranno essere portati in sede di dibattito.



PRESIDENTE

Debbo informare il Consiglio che il Presidente della VI Commissione invita i componenti della IV e della VI a trovarsi in questa sede per le ore 15,30 di questo pomeriggio. Alla stessa ora mi pare che sia già in programma un'altra riunione qui.
Vorrei pregare i colleghi Consiglieri di essere puntualissimi alle ore 16 per la ripresa dei nostri lavori.
La seduta è sospesa.



(La seduta ha termine alle ore 12,45)



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