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Dettaglio seduta n.314 del 30/04/75 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


VIGLIONE ALDO


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita") - Tempo libero

Esame progetti di legge n. 97-119-123-234 per la promozione dello sport nella Regione Piemonte (seguito)


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La seduta è aperta.
Esame progetti di legge n. 97, 119, 123 e 234 per la promozione dello sport nella Regione Piemonte.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Bono, ne ha facoltà.



BONO Sereno

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ho chiesto di intervenire per esprimere un parere negativo del Gruppo comunista sulla legge che stiamo per esaminare. Esprimo un parere negativo anche se debbo dire che durante il dibattito in Commissione si sono ottenuti alcuni modesti miglioramenti in seguito alle nostre insistenze.
Noi riteniamo che la legge segua una linea sbagliata, che prevede un'incentivazione non programmata. Tra le altre cose rileviamo una macroscopica contraddizione tra la relazione fatta dalla Giunta sul disegno di legge ed il testo della legge stessa. Noi rileviamo questa contraddizione, come la rilevano unitariamente i rappresentanti delle maggiori Associazioni di promozione sportiva del Piemonte, i quali affermano che questo disegno di legge viene presentato come un intervento contingente (lo mettono fra virgolette) ma che vuole promuovere una netta inversione di tendenza per la realizzazione di un servizio sportivo. Essi si dichiarano d'accordo, però poi dall'analisi viene fuori che l'entità dei contributi previsti segue il criterio della così detta incentivazione e della polverizzazione dell'intervento che non rappresenta incentivazione e tanto meno concreto intervento per consentire ai Comuni, Consorzi di Comuni Comunità montane e IACP di realizzare la costruzione di impianti sportivi.
L'esperienza che nel merito è stata fatta dalla Provincia di Torino dicono unitariamente le associazioni di promozione sportiva - ha evidenziato che i contributi di incentivazione fino a 10/15 milioni non hanno consentito la realizzazione del programmato impianto sportivo e sono andate ad aumentare i residui passivi di quel determinato bilancio consuntivo.
La relazione parte da alcune considerazioni (che noi possiamo anche condividere) sulla carenza delle attrezzature sportive del Paese e sulle conseguenze di queste carenze.
E' interessante riprendere qualche passo della relazione, in essa si afferma, per esempio, "che in Italia solo il 2,6% della popolazione pratica qualche sport e su otto milioni di giovani dai dieci ai diciotto anni ben l'87% è completamente inattivo e non si è mai accostato ad alcuna disciplina sportiva; a tale mancanza di pratica sportiva si accompagna una nota carenza di attrezzature e di impianti che risulta macroscopica se si confronta la superficie di impianti sportivi a disposizione di ogni abitante nel nostro Paese con quella a disposizione in altri Stati Europei ci troviamo di fronte ad una dotazione di mq. 2,24 a persona per le Regioni dell'Italia settentrionale (che tutto sommato sono in condizioni privilegiate rispetto alle altre) contro una dotazione di mq. 25,00 a persona nell'URSS e mq. 20,00 in Gran Bretagna. In Piemonte, secondo il rapporto preliminare dell' Ires per il piano di sviluppo 1970/75, nel 1975 dovrà essere soddisfatto un fabbisogno di 1.618.865 nuovi posti gioco per le attività sportive di base, contro una disponibilità all'inizio del quinquennio di 773.433.
Questa situazione, che pone il popolo italiano tra quelli in Europa con un più basso rendimento fisico e fisiologico medio, si riflette con tutta la sua gravità nei risultati di un'indagine promossa dalla Federazione dei Medici sportivi: l'80% dei bambini in età scolastica e prescolastica presenta infatti dei paramorfismi (dei quali il 5% si avvia a diventare permanente); percentuale che si eleva al 90% secondo le stime dell'Ispettorato dell'Educazione fisica e sportiva del Ministero della Pubblica Istruzione.
Un costo sociale troppo oneroso da pagare, dal quale si evince la necessità di considerare la spesa pubblica per lo sport non superflua bensì un investimento produttivo a lunga scadenza".
Sono affermazioni importanti, a nostro parere, che vanno meditate sia per il loro valore intrinseco, sia come il fallimento della politica sportiva che è stata condotta nel nostro Paese attraverso i canali normali della promozione sportiva, canali normali che però oggi non si vogliono contraddire, anzi, si vogliono riaffermare anche con questa legge.
La relazione conclude: "La questione dello sport va quindi attualmente trattata sotto la spinta di una crescente domanda di impianti ed attrezzature, ma soprattutto sotto la spinta di una richiesta di gestione del servizio dello sport qualitativamente differente".
Infine, sempre la relazione della Giunta colloca la necessità di interventi, anche nel settore dello sport, che si ispirino ad una chiara politica programmata: "Naturalmente l'Ente Regione, nei suoi compiti di coordinamento dello sviluppo del territorio e di promozione sociale, non può rimanere estraneo a questa realtà e a questo processo di rinnovamento da più part. anzi viene sollecitato ed auspicato un intervento che si inquadra nella strategia generale delle riforme".
Quindi non soltanto programmazione dell' attività sportiva, ma inquadrata, questa programmazione dell'attività sportiva, nella strategia generale delle riforme.
Sostiene la necessità di una netta inversione della tendenza che fino ad ora si era manifestata nel settore del servizio sportivo e ritiene questa proposta di legge che vuole essere soltanto interlocutoria "quasi un piano di pronto intervento, e che, nella sua validità limitata al 1975 prospetta già un intervento di più ampio respiro in presenza di condizioni contingenti favorevoli".
Di tutte queste importanti premesse contenute nella relazione nell'articolato non troviamo niente. Abbiamo già detto che la proposta attua un'incentivazione pura e semplice, senza base programmata; abbiamo già detto che la attua attraverso una polverizzazione a pioggia dei contributi su tutto il territorio regionale, senza una minima scala prioritaria. Aggiungiamo che questa legge prevede uno stanziamento assolutamente insufficiente alle necessità della Regione; e aggiungiamo anche che prevede dei contributi singoli per la creazione degli impianti sportivi, insufficienti al soddisfacimento delle necessità più elementari.
Il dibattito in Commissione - come dicevo prima - ha portato ad alcune migliorie, anche se e stato un dibattito ristretto nel tempo, ma molto serrato. La più significativa di queste migliorie è stata quella di aumentare da uno a due anni l'operatività della legge; si chiedeva che per impostare un avvio di azione programmata, l'intervento della Regione fosse esteso almeno ad un periodo di tre anni, ma non è stato accettato. Noi riteniamo quindi che la miglioria apportata rappresenti ancora troppo poco per rendere accettabile la legge.
Infine nella legge manca uno strumento di coordinamento, di promozione di programmazione dell'attività sportiva , della sua diffusione, per fare dello sport un vero e proprio servizio regionale che si colleghi con tutta la politica della salute e quindi con la politica delle grandi riforme.
La Giunta ha infatti respinto (e questo è un altro elemento che riteniamo negativo) le richieste fatte unitariamente dalle Associazioni sportive, e cioè che nella legge fossero previsti dei contributi per lo svolgimento delle attività sportive a carattere formativo, propedeutico e ricreativo per i giovani in età scolastica e per gli adulti, corsi per la formazione, iniziative tese a creare e sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale; incontri e convegni, studi e ricerche, indagini conoscitive atte ad affrontare anche questo problema (che ad alcuni pu sembrare marginale) in modo corretto e nel quadro della sua reale funzione.
Queste richieste che, come dicevo, sono state presentate da tutte le associazioni democratiche di promozione sportiva, non sono state incluse nella legge.
Concludendo, noi riteniamo che questa sia una legge che non affronta il problema nella sua reale dimensione e che vorrebbe distribuire dei contributi senza precisi obiettivi programmatori.
Questa legge è stata fatta all'ultimo momento e per la sua struttura e per il suo carattere contributivo crea più di un motivo di seria perplessità e disapprovazione.
Vorrei poi ricordare al Consiglio che il problema della riforma dello sport è stato affrontato a Lecco nei giorni scorsi da varie Regioni. In quel convegno sono state dette cose estremamente interessanti. Il Vice Presidente della Regione Lombardia, Tacconi, ad esempio, ha detto che "Le Regioni dovranno programmare gli interventi sul loro territorio, coordinare le iniziative e predisporre adeguati strumenti legislativi ecc"; che "Nella riforma dello sport non c'è spazio per il CONI", strumento decisamente inadeguato alla bisogna e che invece è stato sostenuto ancora in questa legge come uno dei momenti importanti della promozione sportiva. "Tutti compreso il delegato di Onesti, Presidente della Commissione CONI-Regione e il Presidente della FIPS, Cella, si sono trovati d'accordo nel proporne un ridimensionamento di compiti; dovrà essere superata la legge 426 istitutiva del CONI, che dovrà unicamente provvedere alla preparazione agonistica a livello olimpico, secondo le regole del CIO".
Sono affermazioni importanti, che prevedono una nuova collocazione della Regione nel quadro delle attività sportive e nel quadro della promozione dello sport popolare, dello sport non come spettacolo, ma come momento formativo, educativo dei giovani.
Purtroppo dobbiamo dire che anche in questi di battiti, che sono stati i primi, a livello nazionale, a porre il problema del rapporto che deve esistere tra Regioni e sport - la Regione Piemonte era assente e non figura tra coloro che hanno promosso il convegno: Lombardia, Campami, Lazio Marche, Puglie, Toscana. E' stata una dimostrazione di scarso interessamento verso i problemi dello sport e della volontà di continuare nella vecchia politica di concessione lei contributi che ha dato tanti risultati negativi in passato.
Per queste ragioni il nostro parere non può essere che negativo sull'intero testo del disegno di legge anche se, come ho affermato prima al cune modeste migliorie sono state apportate in Commissione.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Gerini.



GERINI Armando

Signor Presidente, signori Consiglieri, r,iniziativa legislativa per un'attuazione di interventi regionali nello sport è stata assunta con alcune proposte di legge fra le quali la n. 119 presentata dal mio Gruppo fin dal luglio 1973.
La VII Commissione, nel silenzio della Giunta, fin dal marzo 1974 aveva esaminato le proposte pendenti che comprendevano anche l' iniziativa di un altro Gruppo e della Provincia di Torino.
Il relatore collega Calsolaro, nella sua saggezza, tenne nella seduta del 13 marzo 1974, dopo un esame preliminare, di orientarsi e di privilegiare la proposta del Gruppo liberale per motivi che non sto qui a ripetere. Venne, dopo un lungo silenzio, presentato a fine anno 1974 un disegno di legge da parte della Giunta che, per il suo ritardo, ci porta a dibatterlo a fine legislatura e con molta fretta.
D nostro progetto è stampato a fianco di quello della Giunta e del testo concordato dalla VII Commissione.
Dobbiamo rimarcare che tutto quanto di buono c'era nel nostro progetto (e questo ci fa piacere) è stato recepito dalla Giunta con alcune omissioni però ed aggiunte che riteniamo non proprio giustificate .
Noi prevedevamo all'art. 1 un piano triennale d'intervento per incrementare gli impianti sportivi e ricreativi nella Regione Piemonte, con una spesa di due miliardi l'anno, spesa che crediamo ancora oggi essere nel giusto per ottenere qualche risultato, indicando come destinatari Comuni e Consorzi di Comuni e Comunità montane - come indica pure la Giunta - con la differenza che noi indicavamo una priorità nei finanziamenti ai Comuni sprovvisti di impianti sportivi e ricreativi e dei relativi servizi; dopo avere assegnata un'altra priorità ai Consorzi di Comuni per costruzione di centri sportivi, il Gruppo liberale indicava un'altra priorità consistente nella necessità di privilegiare i Comuni dotati di impianti insufficienti per qualità e quantità rispetto alle esigenze della popolazione e con precedenza agli impianti da creare, a diretto contatto con le zone verdi pubbliche o con gli edifici scolastici.
In sostanza, con sei miliardi in tre anni - cifra che riteniamo abbastanza compatibile col bilancio regionale - volevamo incentivare prima di tutto le discipline sportive, specie quelle che attraverso i loro impianti non costano molto, laddove non esistono o esistono in embrione e che sono gestite o con la buona volontà del parroco o di qualche appassionato.
Nella legge regionale troviamo invece il finanziamento di un miliardo per il solo 1975, la cui spesa e l'arco temporale è stata disattesa dalle categorie consultate.
Senza una priorità il miliardo verrà subito inghiottito, non accontentando nessuno e con riflessi poco soddisfacenti.
Noi, nella dinamica dei contributi e sulla loro consistenza avevamo scritto cifre, percentuali ed importi diversificati che erano direttamente proporzionali ai bisogni. La nostra, tutto sommato, era una proposta molto più concreta. Con tutto ciò, Assessore Debenedetti, purché si muova finalmente qualcosa nel settore sportivo, con una ben definita fisionomia non saremo certamente noi liberali a contrastare questo disegno di legge come del resto non l' abbiamo molto contrastato in Commissione, anche perché molti dei principi contenuti nel nostro progetto sono stati recepiti dalla Giunta. Avevamo pensato di presentare parecchi emendamenti; per abbreviare il dibattito ne abbiamo preparati soltanto due recepiti dalla consultazione e precisamente dal rappresentante del CONI che è l'organo tecnico maggiormente rappresentativo del settore sportivo.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Cardinali.
Scusate se vi invito alla sintesi, ma è il momento di stringere i tempi.



CARDINALI Giulio

La raccomandazione alla sintesi cade nel vuoto perché io sono, per principio e per natura, sintetico.
Intervengo sul disegno di legge presentato dalla Giunta, a seguito di altre proposte di legge del Partito liberale, del MSI, della Provincia di Torino e mi pare di un'altra Provincia, per affermare la caratteristica di questo documento che presenta aspetti certamente positivi in quanto crea le basi per affrontare il problema dello sport nella nostra Regione. Se qualcuno di noi dovesse presentare una proposta di legge sullo sport svincolata dai problemi di natura finanziaria e soprattutto in una visione risolutiva globale, questa investirebbe parecchie decine di miliardi, ma io credo che lo scopo della legge non sia stato questo, bensì quello di una indispensabile presenza nel settore attraverso il solo modo concreto di operare e nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, favorendo soprattutto la costruzione di centri, di impianti sportivi in quei Comuni in quelle Comunità della nostra Regione che ne sono assolutamente sprovvisti.
In molti dei nostri piccoli centri, soprattutto nelle valli verso la montagna, vediamo che al di fuori delle strade dove i ragazzi possono andare a tirare qualche calcio ad un pallone, non ce nessuna attrezzatura non c'é niente, mentre ci sono attrezzature di altro impegno e di altra caratteristica che riguardano però punti particolarmente favoriti ed isolati.
La necessita quindi di sopperire a questo tipo di esigenza è stata credo, la base del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale e certamente il risultato verrà aggiunto anche perché mi risulta che l'aspettativa sia considerevole, soprattutto, da parte di quei piccoli Comuni, di quei piccoli centri dove non c'è nulla che abbia la caratteristica di una minima attrezzatura sportiva.
Nel disegno di legge ci sono degli elementi che stabiliscono già una certa prospettiva, anche del modo in cui devono essere gestiti gli impianti. Lo spirito che deve animare l'ente pubblico nell'avviare a soluzione il problema dello sport è essenziale per dare alla nostra gioventù che non trova nella scuola, troppo spesso, le possibilità di esplicare queste attività che sono utili al corpo quanto alla mente, degli impianti idonei.
Credo quindi che gli aspetti positivi emergano chiaramente , anche se evidentemente con i limiti rappresentati dallo stanziamento. Nelle consultazioni abbiamo sentito organizzazioni sportive ed enti locali avanzare richieste ben superiori, ma si è cercato di andare incontro alle esigenze immediate di carattere più attuale.
Non credo che ci sia molto altro da aggiungere; se noi inquadriamo il disegno di legge in questa prospettiva e lo verifichiamo sulla base dei principi che porta in sé e che intende raggiungere, non possiamo che esprimere un giudizio positivo, al di là del rammarico di non poter impegnare, almeno per il momento, somme ben maggiori per la soluzione del problema.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Non essendovi altri iscritti a parlare, dò la parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

Signor Presidente, accolgo l'invito ad essere breve, credo peraltro che il terreno sia già stato sgombra t o dall'ultimo intervento del Consigliere Cardinali il quale ha, a mio avviso, bene inquadrato lo spirito e la portata di questo intervento legislativo.
Va da sé che si tratta di una legge che ha dei limiti e questo la Giunta lo ha detto chiaramente nella relazione che peraltro è stata in gran parte condivisa, lo constato con piacere, dal Consigliere Bono. Si trattava di individuare esattamente il fenomeno sportivo in tutti i suoi riflessi inteso come servizio sociale, rapportato alle esigenze di impianti e la Giunta si rende conto che in una carenza annuale dello Stato non si può, in relazione anche alle risorse finanziarie disponibili, affrontare in modo più globale l'intervento nel settore.
In questo disegno di legge si è ricorsi al sistema dei contributi in conto capitale mentre sarebbe stato sicuramente preferibile ricorrere ai mutui in quanto è notorio che ricorrendo ai mutui si provocano investimenti di gran lunga superiori. Ma proprio per fare una legge che fosse facilmente gestibile, che fosse operativa, in relazione alle condizioni del credito e alle condizioni degli enti locali, abbiamo fatto un intervento limitato in attesa di tempi migliori. Questa è la novità.
Non è necessario spendere molte parole per convincere tutti, per convincere noi stessi che ogni legge può facilmente presentare il fianco a delle critiche quando si fa riferimento all'esiguità degli stanziamenti perché in tutti i settori, non solo in quello dello sport, le esigenze sono superiori alle possibilità di intervento.
La Giunta ha presentato un disegno di legge che tiene conto di questa realtà: dare un primo avvio all'intervento regionale. Lo Stato non ha assunto alcun provvedimento né trasferimento ad hoc e questa inadempienza porta al la situazione che il Consigliere Bono ha richiamato. E' un primo avvio che ha, a mio avviso, anche una base programmatica, abbiamo fatto una scelta Non è vero che si fanno degli interventi a pioggia, questa legge si colloca in mia obiettivo limitato ma ben chiaro e preciso e cioè interviene per piccoli impianti sportivi favorendo i Comuni, le comunità che ne sono totalmente sprovvisti e questo concetto è la dimostrazione pratica di quel principio che la pratica sportiva deve essere intesa come servizio sociale.
Abbiamo poi introdotto una previsione del tutto nuova, originale abbiamo prefigurato un intervento a favore degli IACP proprio perch tengano in considerazione il piccolo impianto sportivo adatto alla pratica dello sport di base che noi riteniamo sia da incentivare, al di là del fenomeno agonistico che non ci interessa in questa sede.
Quindi: programmazione, criteri fissi di priorità nella gestione della legge, chiaramente elencati all'art. 9. A mio avviso non è esatto dire che non c'é nessuna programmazione, qui si dice chiaramente che con questi interventi si intende "favorire la realizzazione di impianti con destinazione a dimensione comprensoriali deliberati da Consorzi di Comuni o da Comunità montane favorire gli interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i Comuni che ne siano sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica; favorire i a realizzazione di impianti di bassi costi, suscettibili di ulteriore sviluppo, con caratteristiche di polivalenza che ne consentano il più ampio impiego quantitativo".
Consentitemi di dire che questa è una piccola programmazione dell'intervento, si fissano delle priorità rigide finalizzate appunto - e questo è il limite della legge - a dotare soprattutto i Comuni che ne sono sprovvisti di impianti sportivi che noi riteniamo debbano essere considerati alla stregua delle opere pubbliche.
Queste sono del resto realtà che ci inducono a pensare che la legge si muove in una direzione giusta, perché se facciamo riferimento ali la legge sul turismo che prevedeva possibilità di un intervento del 50% a favore di Comuni per impianti sportivi complementari all'attività turistica riscontriamo che le domande pervenute da enti pubblici sono 142, quindi 142 enti pubblici si sono rivolti alla Regione per usufruire del beneficio previsto dalla legge sul turismo per la realizzazione di impianti sportivi.



BONO Sereno

Sono cose diverse.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

No, sono impianti sportivi.



BONO Sereno

Ricreativi.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

No, impianti sportivi e ricreativi complementari all' attività turistica. In Commissione, caro Consigliere Bono, stiamo già esaminando questi progetti e ci rendiamo conto che, sia pure destinati alla ricreazione, sono essenzialmente piccoli impianti.
Ecco la validità, a mio avviso, di questo primo intervento regionale validità che nel fissare delle scelte, anche se limitate, ma chiare e precise, costituisce un primo impegno della Regione nel settore.
Io sono certo che anche il sistema che abbiamo adottato sotto forma di contributo in conto capitale , metterà sicuramente i piccoli Comuni in condizioni di attingere a queste provvidenze regionali. Semmai vorrei che i fatti mi smentissero la mia preoccupazione è che le richieste saranno forse superiori a quanto le disponibilità finanziarie ci consentiranno di fare.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Ha così termine la discussione. Passiamo alla votazione degli articoli: "Provvedimenti per la promozione dello sport in Piemonte".
Art. 1 - Finalità della legge.
La Regione Piemonte, in attuazione dell' art. 4 del proprio Statuto promuove lo sviluppo dello sport come servizio sociale concedendo per il biennio 1975-'76 le provvidenze di cui alla presente legge.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 28 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri hanno risposto no : n. 7 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Provvidenze per impianti e attrezzature Sono concessi a favore di Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane contributi in conto capitale pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento di impianti per la pratica sportiva di base e, in via subordinata, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive.
L'entità di ciascun contributo non può superare in ogni caso i seguenti limiti massimi: a)L. 15.000.000 per impianti singoli o compiessi di impianti minimi realizzati da Comuni b) L. 40.000.000 per impianti realizzati da Consorzi di Comuni o da Comunità montane; c) L. 1.000.000 per attrezzature tecnico sportive.
I contributi di cui al primo comma sono elevati al 75% per impianti la cui spesa non superi gli 8 milioni di lire, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Sono concessi inoltre a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari contributi in conto capitale pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di impianti per l' esercizio sportivo a servizio dei quartieri realizzati dagli Istituti stessi secondo i programmi di edilizia pubblica residenziale; l'entità di ciascun contributo non potrà in ogni caso superare il limite di 15.000.000 di lire.
I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Vi è un emendamento dell'Assessore Debenedetti "Abolire il terzo comma recante la seguente dizione 'I contributi di cui al primo comma sono elevati al 75% per impianti la cui spesa non superi gli 8 milioni di lire realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti".
Desidera illustrarlo?



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

M i rendo conto della validità della previsione che è stata portata in Commissione, ma ci troviamo di fronte all'esigenza di uniformità di legislazione.
Nella legge per l'incentivazione turistica, all'art. 1 lettera b) si prevede il finanziamento di opere e impianti, compresi gli impianti sportivi, destinati proprio ai Comuni e alle Comunità montane attraverso una forma di contributo pari al 50% della spesa.
Come ho detto prima, siamo in fase di erogazione di contributi ed in base a questa legge che riguarda specificamente i piccoli impianti sportivi delle Comunità montane e dei Comuni ci troveremmo di fronte ad una disparità di trattamento, cioè quelli che hanno fatto prima la domanda in relazione alla legge sul turismo verrebbero ad avere un contributo del 50 e quelli che farebbero la domanda sulla nuova legge, qualora fosse approvata senza accogliere l'emendamento lo avrebbero del 75 provocheremmo così una difformità di trattamento, con il rischio che ci potremmo vedere richiamate le pratiche della legge già operante e dirotta te su questa.
Mi pare poi di dover aggiungere che l'esperienza ci ha dimostrato, in relazione ai dati che ho fornito, che l'intervento del 50% è ritenuto idoneo dai Comuni, tant'è che le richieste sulla legge del turismo sono considerevoli e per un importo di 937 milioni, quasi un miliardo.
Per questo chiederei al Consiglio di accettare l'emendamento che, come ho detto, e dettato dall'esigenza di non creare difformità nell' ambito della stessa legislazione regionale



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Vorrei sottolineare la contradditorietà delle affermazioni dell'Assessore nella sua replica al dibattito generale, quando afferma che questa legge vuole incentivare quel Comuni che sono assolutamente sprovvisti di qualsiasi attrezzatura.
A parte il fatto che dalla stessa relazione risulta che quando c'è il 2% dei cittadini che praticano lo sport vuol dire che le attrezzature mancano dappertutto e che quindi la scelta prioritaria della Giunta dovrebbe essere quella di crearne, vorrei ricordare che il capoverso che l'Assessore propone di abolire è stato approvato all'unanimità in Commissione ed io invito il Consigliere relatore a verificarlo. Con questo capoverso ci rivolgiamo proprio a quei piccoli Comuni di montagna che non hanno neanche il necessario per pagare gli impiegati comunali, che mancano di qualsiasi mezzo per far fronte alle necessità più impellenti (igiene salute, scuola) e che sicuramente non sono in grado di disporre del 50% per incentivare le loro attrezzature sportive. Lei con questo emendamento propone di punire quei Comuni.
Io l'avevo interrotto durante la sua replica, ma mi consenta di farle presente che il parallelo con la legge sul turismo non conta, la legge sul turismo prevede contributi per impianti, per strutture complementari all'attività turistica e queste strutture non sono solamente gli impianti sportivi.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

Sono anche gli impianti sportivi, lo dice la legge.



BONO Sereno

...sono anche alcuni impianti sportivi, sono anche i parchi gioco per bambini. Lei può dirmi che lo scivolo è un'attività sportiva per un bambino in tenera età, però non è considerato un'attrezzatura sportiva. Gli impianti complementari all'attività turistica potrebbero anche essere l'abbellimento di giardini, la costruzione di fontane, monumenti ecc.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

Mi consenta di interromperla: la legge dice impianti sportivi e attrezzature complementari.



BONO Sereno

Però nelle attrezzature complementari non vi sono solamente gli impianti sportivi.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

D'accordo, ma questo che cosa vuol dire?



BONO Sereno

I Comuni che possono fare richiesta di attrezzature complementari all'attività sportiva, sono Comuni che hanno caratteristiche turistiche. A questa legge invece possono attingere tutti i Comuni. Pertanto noi riteniamo ulteriormente dequalificante la proposta abrogativa dell'Assessore e voteremo contro la stessa.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina

Vorrei, facendo eco alla precisazione che ha fatto testé il Commissario Consigliere Bono, pregare l'Assessore di rivedere, se è possibile, la posizione, perché ritengo di dover precisare che, in sede di Commissione effettivamente si erano raggiunti questi accordi; può darsi che sia sorta ora una difficoltà di interpretazione, o di comprensione.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

E' vero che in Commissione era stato accettato questo emendamento, per ricordo che in una successiva riunione io avevo fatto rilevare la discordanza tra i due testi legislativi e le conseguenze che ne derivano capisco benissimo anch'io che sarebbe estremamente più vantaggioso il poter fare un intervento elevato al 75%, ma qui ci troviamo di fronte ad una legge sul turismo che fa espresso riferimento agli impianti sportivi e prevede un intervento del 50% a favore dei Comuni e delle Comunità montane.
La realtà e che ci sono 142 domande già in corso di esame e in parte già passate alla Commissione, dove si eroga ai Comuni il 50%; se con questa legge eleviamo il contributo al 75% veniamo a punire proprio i piccoli Comuni e le Comunità montane, che hanno già ricorso alla precedente legge sul turismo. E' una ragione di uniformità di legislazione. Sul merito credo che l'Assessore si sia dichiarato inizialmente disponibile ad incentivare maggiormente l'intervento regionale, però in realtà si verrebbero a creare delle situazioni di difformità.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Pongo in votazione l'emendamento Debenedetti.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Mi consenta un momento di consultazione con la Giunta.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Consultatevi pure, io resto qui, non mi muovo dal mio posto, ma abbiamo una serie di leggi ancora da discutere.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Io le chiedo qualcosa che mi pare sia lecito e nel regolamento. Se non me lo consente....



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Sì, sì, è consentito, Presidente.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 10,40 riprende alle ore 11)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La seduta riprende.
Comunico al personale qui presente che le Organizzazioni e i delegati stanno predisponendo un documento di cui darò lettura successivamente all'approvazione di questa legge.
Emendamento all'art. 2 comma terzo: "Sostituire la dizione 'con la popolazione inferiore a 3000 abitanti' con la dizione 'inferiore a mille abitanti'".
L'emendamento precedente è stato ritirato. Pongo in votazione l'emendamento. E' accolto.
Passiamo alla votazione dell'art. 2 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello' nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 34 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri hanno risposto no : no 9 Consiglieri si sono astenuti : n. 4 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art 3 - Provvidenze per attività.
Sono concessi agli Enti di promozione sportiva ufficialmente riconosciuti ed operanti in Piemonte contributi per lo svolgimento di attività sportiva a carattere formativo.
Qualcuno chiede la parola? Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 32 hanno risposto sì : n. 24 Consiglieri hanno risposto no : n. 8 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Vincolo di destinazione e di gestione.
L'uso degli impianti che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge deve essere garantito, compatibilmente con le loro caratteristiche, a tutti i cittadini.
Ai fini della gestione degli impianti, gli Enti proprietari costituiscono apposite Commissioni sportive con la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni locali e delle Associazioni sportive .
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione.



(Si proceda alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto si : n. 24 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Non cumulabilità dei benefici.
Le provvidenze stabilite dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con altri benefici erogati da leggi regionali o statali.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 35 hanno risposto si : n. 26 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. .5 è approvato.
Art. 6 - Acquisizione delle aree.
Per gli interventi di cui all'articolo 2 relativi all'acquisizione dell'area occorrente per gli impianti sportivi valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.
L'approvazione dei progetti da parte dell' Amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n.
865 e successive modificazioni, e ad ogni altro effetto di legge.
Qualcuno desidera parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto sì : n. 25 Consiglieri hanno risposto no : n. 8 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Modalità per la richiesta delle provvidenze: impianti e attrezzature.
Le domande di concessione di contributi previsti dall'articolo 2 devono essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato allo Sport entro il 30 settembre di ogni anno, redatte in carta legale e corredate della deliberazione dell'Ente (o degli Enti consorziati) che autorizzi l'esecuzione dell'opera o l'acquisto delle attrezzature.
A tali domande devono essere allegati i seguenti documenti: a) per le attrezzature relazione tecnico-descrittiva delle attrezzature da acquisire, con indicazione dei costi unitari e complessivi e della possibile utilizzazione b) per gli impianti relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata all'impianto sportivo, con indicazione degli impianti già esistenti e dei dati demografici riferiti in particolar modo ai potenziali utenti relazione tecnico-descrittiva dell'impianto e computo metrico estimativo dettagliato progetto tecnico in scala adeguata, con i particolari costruttivi parere sugli atti progettuali rilasciato dal competente Ufficio Provinciale del Genio Civile.
Vi è un emendamento aggiuntivo del Consigliere Gerini: "Dopo l'ultima parola dell'ultimo comma aggiungere 'previo parere degli organi periferici del CONI'".
La Giunta?



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

Non accoglie.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Non è accolto.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 37 hanno risposto sì : n. 24 Consiglieri hanno risposto no : n. 10 Consiglieri si sono astenuti : n. 3 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Modalità per la richiesta delle provvidenze: attività.
Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 devono essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato allo sport -, redatte in carta legale e corredate dei seguenti documenti: a) relazione riassuntiva dell'attività precedentemente svolta dal richiedente b) dettagliato programma di attività e relativo preventivo di spesa.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 38 hanno risposto sì : n. 28 Consiglieri hanno risposto no : n. 10 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze.
I contributi saranno concessi secondo i criteri di priorità intesi a: favorire la realizzazione di impianti con destinazione e dimensioni comprensoriali deliberati da Consorzi di Comuni o da Comunità montane favorire gli interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i Comuni che ne siano sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica favorire la realizzazione di impianti di bassi costi, suscettibili di ulteriore sviluppo, con caratteristiche di polivalenza che ne consentano il più ampio impiego quantitativo.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 34 hanno risposto sì : n. 27 Consiglieri hanno risposto no : n. 7 Consiglieri L'articolo 9 è approvato.
Art. 10 - Commissione tecnica consultiva.
Per l'esame delle domande relative alle provvidenze stabilite dall'articolo 2 della presente legge è istituita una Commissione tecnica consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da: 1) l'Assessore allo sport, che la presiede 2) l'Assessore ai lavori pubblici o un suo delegato 3) un rappresentante della Delegazione regionale del CONI 4) tre rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative 5) un rappresentante della Federazione medici sportivi 6) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni di Italia (A.N.C.I.) 7) un rappresentante della Unione regionale delle Province piemontesi (UPI) 8) sette esperti in materia sportiva scelti dal Consiglio regionale tra gli Enti di promozione sportiva operanti in Piemonte, eletti con voto limitato a quattro.
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della Regione.
Vi è un emendamento aggiuntivo del Consigliere Gerini: "dopo l'ultima parola del punto 4) aggiungere 'e tre Presidenti di società sportive e di Pro loco'".
La Giunta?



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

Non accoglie.



GERINI Armando

Vorrei sapere perché la Giunta non lo accoglie: dire no è troppo semplice.



DEBENEDETTI Mario, Assessore allo sport

Dalla lettura dell'articolo si vede che la Commissione è già sufficientemente rappresentativa: ci sono i 7 esperti scelti dal Consiglio tra gli enti di promozione sportiva, mi pare che creeremmo una Commissione elefantiaca mentre riteniamo che sia sufficientemente rappresentativa.



GERINI Armando

A me pare che l'elefantiasi nelle Commissioni ad hoc non ci sia.
Siccome parliamo di piccoli Comuni, la rappresentanza di tre Presidenti delle Pro Loco mi pare necessaria perché le Pro Loco non sono enti di promozione sportiva: semmai sono enti promozionali per il turismo e poich abbiamo una legge sul turismo in cui è rappresentato lo sport, mi pare che in questa Commissione tre Presidenti delle Pro Loco del Piemonte siano bene collocati.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La Giunta non lo accoglie. Pongo in votazione l'emendamento Gerini. Non è accolto.
Si proceda alla votazione dell'art. 10.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 35 hanno risposto si : n. 23 Consiglieri hanno risposto no : n. 11 Consiglieri si è astenuto : n. 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Concessione delle provvidenze.
I contributi previsti dall'art. 2 della presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la Commissione di cui all'art. 10.
Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine di ultimazione delle opere. Detto termine può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.
I contributi previsti dall'articolo 3 sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale , su conforme deliberazione della stessa.
S: passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 37 hanno risposto si : n. 28 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 Erogazione dei contributi.
La liquidazione dei contributi assegnati sarà autorizzata dal Presidente della Giunta regionale secondo i seguenti criteri: a) per la realizzazione di impianti il 50% del contributo sarà erogato all'inizio dei lavori; il rimanente 50% sarà erogato a lavori ultimati dietro presentazione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità ai progetti forniti b) per l'acquisto di attrezzature il contributo sarà erogato dietro presentazione di idonea documentazione contabile comprovante l'avvenuta spesa in conformità alla richiesta c) per lo svolgimento di attività il contributo sarà erogato dietro presentazione di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività in conformità alla richiesta.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 36 hanno risposto si n. 27 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie e contabili: impianti e attrezzature.
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 940 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, estinguibili in semestralità costanti posticipate ad un tasso non superiore al 15% e per una durata non superiore ad anni trenta. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni, i mutui medesimi.
Nello stato di previsione dell'entrata dell' anno 1975 sarà conseguentemente iscritto al capitolo n. 105 con la denominazione "Proventi dei mutui per il finanziamento degli oneri relativi alla promozione dello sport nella Regione Piemonte" e la dotazione di 940 milioni.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritto il capitolo n. 1386 con la denominazione: "Contributi in conto capitale a Comuni, Consorzi di Comuni ed a Comunità montane, per la costruzione l'ampliamento od il miglioramento di impianti per l'esercizio sportivo o per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive", e lo stanziamento di 940 milioni.
All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutati in 180 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1975 mediante una riduzione di 160 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 1018 e mediante una riduzione di 20 milioni dello stanziamento del capitolo n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonch istituendo, nello stato di previsione medesimo i capitoli n. 942 e n. 1417 relativi alle quote interessate ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 160 e di 20 milioni.
Nei bilanci di previsione degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i capitoli n. 942 e n. 1417 con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.
La spesa per l'anno finanziario 1976, sarà stabilita con successiva legge regionale che indicherà altresì le modalità per il relativo finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 38 sanno risposto sì : n. 29 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Disposizioni finanziarie e contabili: attività.
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 60 milioni All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 940, con la denominazione "Concessione agli Enti di promozione sportiva operanti in Piemonte di contributi per lo svolgimento di attività sportive a carattere formativo".
La spesa per l'anno finanziario 1976, sarà stabilita con successiva legge regionale che indicherà altresì le modalità per il relativo finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 38 hanno risposto sì : n. 29 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Disposizioni finanziarie e contabili: commissione tecnica consultiva All'onere previsto dall'articolo 10 della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1975, a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 53 del corrispondente stato di previsione della spesa.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1976, con lo stanziamento di cui al capitolo n. 53 dello stato di previsione del corrispondente bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 38 hanno risposto si : n. 29 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'articolo 15 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

PRESIDENTE



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 38 hanno risposto sì : n. 29 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri Il disegno di legge n. 234 è approvato.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale - Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Comunicazione delle organizzazioni sindacali sul problema dell'inquadramento del personale regionale


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Mi è giunta questa comunicazione: "Le Organizzazioni sindacali CGIL. CISL e UIL. convocata l'assemblea del personale della Regione Piemonte e informata circa i chiarimenti avanzati dal Commissario di Governo in merito alle deliberazioni relative all'inquadramento del personale trasferito e comandato, preoccupate per il protrarsi dei tempi di esecuzione degli atti deliberativi per il personale non di ruolo nel valutare il contenuto complessivo delle osservazioni denunciano la responsabilità della Giunta regionale per la grave situazione venutasi a creare nei confronti del personale regionale ribadiscono la totale assenza durante tutto l'arco della legislatura, di una responsabile e fattiva politica del personale tesa alla definizione di un rapporto organico, struttura, organizzazione del lavoro e inquadramento necessario per un migliore e più razionale funzionamento dell'Ente pongono in evidenza che tali considerazioni trovano riscontro nelle osservazioni avanzate dal Commissario di Governo che evidenziano carenze di impegno politico e leggerezza nell' adozione degli atti deliberativi.
In proposito si rileva che a partire dal punto 1) e sino ai rilievi formulati in merito all'astensione all'art. 239 per il quale si chiede venga garantita ai dipendenti comandati provenienti dallo Stato la stessa facoltà di opzione prevista dal predetto articolo per i dipendenti comandati dagli enti locali si richiede un'adeguata azione della Giunta e del Consiglio regionale a conferma ed a sostegno di quanto elaborato e proposto dalla Commissione paritetica rilevano, per quanto attiene ai chiarimenti più squisitamente tecnici (entità della spesa, fondi di bilancio, sistema di votazione) l'irresponsabilità e la leggerezza con la quale la Giunta regionale ha proceduto all'adozione degli atti deliberativi riguardanti l'inquadramento del personale pertanto hanno deciso una giornata di lotta per rivendicare l'inquadramento di tutto il personale regionale nell'ambito di un corretto rapporto di lavoro, con l'impegno preciso di garantire il funzionamento del Consiglio regionale di fronte alla scadenza della legislatura.
Un ulteriore giornata di lotta è stata indetta per il 6 maggio prossimo, in occasione della riunione di Giunta per affrontare i problemi del personale.
Considerate le difficili condizioni nelle quali il personale ha operato in questi cinque anni, di fronte al termine della legislatura cercano di interpretare la volontà delle forze democratiche del Consiglio regionale per un'azione fattiva di solidarietà impegnando il Presidente della Giunta e tutto il Consiglio ad intervenire rapidamente e con fermezza nei confronti del Commissario di Governo per ottenere la soluzione globale del problema, nel quadro dell'operato svolto dalla Commissione paritetica".
La parola al Consigliere Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico

Signor Presidente, io ho una semplice domanda a questo punto da fare sulla sua comunicazione.
Signor Presidente della Giunta, vuole per cortesia ascoltarmi?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Io volevo rilevare, signor Presidente del Consiglio che i Capigruppo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta hanno determinato ieri sera in termini categorici un programma di lavoro, che viene sovvertito, per cui molto verosimilmente alcune leggi non avranno...



(Il pubblico presente in sala protesta)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE



MARCHESOTTI Domenico

Signor Presidente, posso continuare?



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Si.



MARCHESOTTI Domenico

Io ho chiesto la parola per porre una domanda a lei e al Presidente della Giunta.
Poiché credo che di questo argomento in Consiglio ne dobbiamo parlare chiedo a lei e al Presidente della Giunta quando ne parleremo, proprio perché so che c'è un programma di lavoro. Se si fissa quando, io rinuncio all'intervento; se invece non si fissa chiedo di parlare subito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Da parte mia la risposta è molto semplice: ieri sera è stato convenuto tassativamente che si sarebbero esaurite le leggi dell'agricoltura, le tre leggi per la scuola, quella per lo sport rimandandoci a questa mattina per la legge sul finanziamento delle Cantine sociali con la delibera sul piano territoriale di coordinamento, addirittura fissando per questo argomento le ore 10 e successivamente la legge sui parchi. Esauriti questi argomenti io non ho nessuna difficoltà, nella riunione dei Capigruppo che verrà convocata per dare il criterio di priorità successiva, ad accettare che il discorso del personale sia messo al primo punto.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Vi è allora l'impegno, al termine di questa seduta e dopo la riunione dei Capigruppo, di affrontare concretamente questo discorso.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Esame disegno di legge n. 274 "Proroga del termine previsto dalla legge regionale 11/9/1974, n. 31: Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle cantine sociali"


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Proseguiamo con l'ordine del giorno.
"Proroga termine previsto dalla L.R. 11.9.1974 n.31 'Provvidenze straordinarie ed urgenti per risanamento Cantine sociali".
Ha la parola il Consigliere Menozzi.



MENOZZI Stanislao, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, da quanto è stato evidenziato nella succinta relazione scritta che accompagna il provvedimento e cioè l'indispensabilità di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli organismi interessati, di cui all'art. 8 della legge a suo tempo approvata, le motivazioni che giustificano la proroga vanno ricercate nel non facile lavoro di persuasione che si deve portare a compimento per raggiungere i traguardi e gli scopi che con detta legge ci siamo prefissi e per permettere agli organismi, e cioè le Cantine sociali nelle condizioni di presentare la non facile e complessa documentazione necessaria per concedere agli organismi e alle Cantine medesime le provvidenze che la legge contempla.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Apro la discussione.
Se nessuno desidera intervenire passo alla lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 274 "Proroga del termine previsto dalla legge regionale 11.9.1974, n. 31 'Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle cantine.
Articolo unico Il termine previsto all'articolo 8 della legge regionale 11.9.1974 n. 31 recante il titolo: "Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle Cantine sociali" è prorogato al 31.3.1976.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì : n. 31 Consiglieri L'articolo unico è approvato all'unanimità.


Argomento: Personale socio - assistenziale - Personale del servizio sanitario

Esame disegno di legge n. 277 "Norme in materia di concorsi a posti di ruolo presso Enti ospedalieri"


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Chiedo ai Presidenti dei Gruppi se ritengono di dare inizio alla discussione sul piano di coordinamento.
Va bene, in attesa di avere il testo della deliberazione passiamo alle "Norme in materia di concorsi a posti di ruolo presso Enti ospedalieri".
La parola al relatore Visone.



VISONE Carlo, relatore

Signor Presidente, mi scuso se non ho la relazione scritta. L'VIII Commissione ha esaminato con procedura d'urgenza il disegno di legge n. 277 concernente "Norme in materia di concorsi a posti di ruolo presso Enti ospedalieri" (e qui preannuncio un emendamento della Giunta per includere anche gli ospedali psichiatrici) e all'unanimità ha dato parere favorevole facendo propria la relazione della Giunta. Si tratta di facilitazioni concesse ai dipendenti ospedalieri perché siano ammessi a concorsi per la copertura di posti in organico. In particolare si dispone che anche in carenza di titoli di studio, salvo gli stretti limiti di legge, per le professioni sanitarie possano essere ammessi ai concorsi i dipendenti con uno stato di servizio di almeno cinque anni nella categoria immediatamente inferiore. Inoltre, per le qualifiche non iniziali, la copertura dei posti può avvenire mediante concorso di promozione.
Altre disposizioni di favore corrispondono al contratto di lavoro fra la FIARO e le Organizzazioni sindacali trattandosi di materia che deve essere regolata da legge.
Per questi motivi la VIII Commissione, all' unanimità, chiede al Consiglio regionale il voto favorevole.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Vecchione.



VECCHIONE Mario

Annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo. Si tratta di una legge che fa proprio il contratto del 23.6.1974 e rappresenta un impegno della Giunta nella trascorsa vicenda dell'applicazione del contratto, Quindi secondo noi questa legge va approvata.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Se nessun altro chiede di parlare passiamo alla votazione.



VISONE Carlo, relatore

C'é la mia richiesta di aggiungere al titolo "ed ospedali psichiatrici".



ARMELLA Angelo, Assessore alla sanità

La Giunta è d'accordo .



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Vuole formalizzarlo? Disegno di legge n. 277 "Norme in materia di concorsi a posti di ruolo presso Enti ospedalieri": Art. 1 - Accesso ai livelli iniziali delle carriere amministrative.
Al 1° livello delle funzioni d'ordine, di concetto e direttiva del personale amministrativo si accede esclusivamente mediante concorso pubblico.
Ai concorsi pubblici di cui sopra possono essere ammessi i dipendenti di ruolo con uno stato di servizio di almeno 5 anni di anzianità nel livello funzionale immediatamente inferiore, anche in carenza del prescritto titolo di studio, ma in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore.
Il dipendente può usufruire del diritto di cui sopra una sola volta nel corso del servizio. Il dipendente inserito nella carriera ha diritto di partecipare alle promozioni e concorsi per i posti di livelli successivi.
C'é un emendamento del Consigliere Visone: "Aggiungere al titolo 'ed ospedali Psichiatric'".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 1 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nomina(e)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 35 hanno risposto sì : n. 35 Consiglieri L'articolo 1 è approvato.
Art. 2 - Promozioni.
La copertura dei posti delle qualifiche non iniziali può avvenire anche mediante concorso di promozione per titoli ed esami. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 36 hanno risposto si ; n. 36 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Norme transitorie Art. 3 - Mansioni svolte a livello superiore.
In via eccezionale, le Amministrazioni ospedaliere potranno disporre per il personale di ruolo e non di ruolo che eserciti da almeno un anno funzioni o mansioni superiori alla qualifica di inquadramento l'attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ed accertate, fatto salvo il possesso del titolo professionale sanitario prescritto dalle leggi vigenti.
C'é un emendamento dell'Assessore Armella: dopo le parole "Amministrazioni ospedaliere" aggiungere "Comprese quelle degli ospedali psichiatrici".
E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 39 hanno risposto si : n. 39 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Inquadramento personale non di ruolo.
Il personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni ospedaliere alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a formale atto deliberativo, ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi, viene inquadrato a domanda nella qualifica di: collaboratore direttivo se in possesso del diploma di laurea aggiunto se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di applicato se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado per il personale sanitario ausiliario, nelle qualifiche corrispondenti ai titoli professionali o di studio posseduti.
Il collocamento in ruolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è subordinato all'accertamento dell'idoneità in esito a concorso interno. I predetti concorsi dovranno essere comunque banditi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
C'è un emendamento dell'Assessore Armella: dopo le parole "Amministrazioni ospedaliere", aggiungere "comprese quelle degli ospedali psichiatrici".
E' approvato all'unanimità.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 38 hanno risposto si : n. 38 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto? Si passi alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 38 hanno risposto si : n. 38 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Personale socio - assistenziale - Personale del servizio sanitario

Esame disegno di legge n. 266: "Determinazione indennità di missione ai membri dei Consigli d'Amministrazione ed ai dipendenti degli Enti ospedalieri facenti parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero e compensi fissi massimi per gli altri componenti diversi da quelli ospedalieri sopraindicati"


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Passiamo al punto ventiquattresimo dell'ordine del giorno: "Determinazione indennità di missione ai membri dei Consigli d'Amministrazione ed ai dipendenti degli Enti ospedalieri facenti parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di peri sonale ospedaliero e compensi fissi massimi per gli altri componenti diversi da quelli ospedalieri sopraindicati".
La parola al relatore Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio, relatore

Il disegno di legge è applicativo del decretone n. 264 convertito nella legge 17.8.1974 n. 386 e stabilisce, come dal titolo, la determinazione dell'indennità di missione ai membri dei Consigli di amministrazione ed ai dipendenti degli Enti ospedalieri facenti parte delle Commissioni giudicatrici dei coni corsi, inoltre stabilisce i compensi fissi massimi per i componenti che non sono dipendenti ospedalieri. Tutto è stato raggruppato nel rispetto delle diverse carriere ed io direi di demandare decisamente alla lettura della relazione. Io comunque raccomando l'approvazione del disegno di legge.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Vecchione.



VECCHIONE Mario

Signor Presidente, noi misureremo l'atteggiamento su questa legge in relazione all'accoglimento di tre emendamenti che sono stati presentati rispettivamente all'art. 2 e all'art. 5 ed uno aggiuntivo come articolo 6.
All'art. 2 chiediamo che ci sia una indennità giornaliera identica per tutti nella misura di lire 10.000.
All'art. 5 chiediamo la sostituzione del meccanismo attraverso le varie categorie di ospedali ed i vari soggetti che sono chiamati a far parte delle Commissioni, nel senso che l'indennità o il gettone venga dato: per i concorsi relativi al personale medico ed al personale amministrativo nella carriera direttiva nella misura di L. 10.000; per il personale paramedico e per il personale amministrativo della carriera di concetto lire 9.000; per il personale ausiliario e personale della carriera esecutiva lire 8.000.
L'emendamento sul quale chiederemmo da parte della Giunta una risposta prima di passare al voto degli articoli, è quello aggiuntivo alla legge e che si pone come art. 6, là dove si chiede che i componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui alla presente legge, non possano partecipare a più di quattro Commissioni per ogni anno.
Questo articolo si spiega da solo; si intende avere una rotazione nell'ambito delle Commissioni esaminatrici il che rappresenta anche un elemento di moralizzazione all'interno del sistema dei concorsi ospedalieri sui quali noi riteniamo che la Giunta debba darci una risposta prima del passaggio agli articoli della legge, dovendo determinare il nostro atteggiamento sul voto specialmente in ordine all'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo come art. 6.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola all'Assessore Armella.



ARMELLA Angelo, Assessore alla sanità

Come si è già espressa in Commissione, la Giunta è contraria a questi emendamenti perché non ritiene che si debba uniformare, unificare livellare tutto il sistema in quanto vi sono ospedali di diverse dimensioni ed importanza e questo comporta necessariamente un diverso lavoro anche nell'espletamento dei concorsi.
Per quanto riguarda il limite della partecipazione ai concorsi non lo si può preventivamente determinare in quanto vi sono persone che in relazione alle loro funzioni possono partecipare a concorsi diversi.
La Giunta peraltro, nei limitatissimi compiti che ha al proposito, ha sempre usato un criterio della massima discrezione.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Vecchione.



VECCHIONE Mario

Gli emendamenti vengono tutti mantenuti.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Disegno di legge n. 266 "Determinazione indennità di missione ai membri dei Consigli di amministrazione ed ai dipendenti degli Enti ospedalieri facenti parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero e compensi fissi massimi per gli altri componenti diversi da quelli ospedalieri sopraindicati": Art. 1 - Componenti Commissioni cui spetta l'indennità di missione.
Ai membri dei Consigli d'Amministrazione ed ai dipendenti degli Enti ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso gli Enti ospedalieri ubicati al di fuori della ordinaria sede di servizio dell'interessato ed in località distanti almeno 30 chilometri da quest'ultima spetta l'indennità di missione nella misura stabilita dal successivo art. 2.
Ai dipendenti chiamati a far parte di Commissioni esterne giudicatrici nei concorsi o nelle prove selettive presso altri Enti ospedalieri spetta la concessione di permessi retribuiti per il tempo necessario all'assolvimento dell' incarico.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 34 hanno risposto si : n. 24 Consiglieri hanno risposto no : n. 10 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Importo varie indennità di missione.
"L'importo della indennità giornaliera di missione per i membri del Consiglio d'Amministrazione e per i dipendenti degli Enti ospedalieri è determinato in base alle funzioni, alle carriere e qualifiche ricoperte da ciascuno di essi, raggruppate come appresso: I Gruppo - carriera direttiva a) personale amministrativo in servizio presso ospedali con oltre 800 posti letto: 1) membri Consiglio d'Amministrazione - Direttore amministrativo-Vice Direttore amministrativo - Capo ripartizione 2) personale ruoli speciali: Direttore di farmacia - Direttore fisico, chimico, biologo b) personale amministrativo in servizio presso ospedali con posti letto da 401 a 800: membri Consiglio d'amministrazione - Direttore amministrativo c) personale sanitario: Sovraintendente sanitario - Direttore sanitario - Vice Direttore sanitario - Primario - Aiuto ............L. 12.600 II Gruppo - carriera direttiva a) personale amministrativo: membri Consiglio d'Amministrazione di ospedali da 101 a 400 posti letto Direttore amministrativo di ospedali da 101 a 400 posti letto - Capo Divisione.
b) personale ruoli speciali: Coadiutore Fisico, Chimico, Biologo, Farmacista collaboratore e) personale sanitario: Ispettore sanitario - Assistente .................L.10.800 III Guippo - carriera direttiva a) grado iniziale carriera amministrativa b) ersonale ruoli speciali: Assistente fisico, chimico, biologo..... L.
9.600.
IV Gruppo - carriera concetto Grado finale carriera di concetto e di altre carriere equiparate ad essa... L. 9.600.
V Gruppo carriera concetto grado iniziale ed intermedio carriera concetto e di altre carriere ad essa equiparate ................L.8.400 VI Gruppo- carriera d'ordine grado finale carriera d'ordine e di altre carriere ad essa equiparate ...L. 8.400.
VII Gruppo - carriera d'ordine grado iniziale ed intermedio carriera d'ordine e di altre carriere ad essa equiparate. ..............L. 7.200.
VIII Gruppo - carriera esecutiva grado finale carriera esecutiva e di altre carriere ad essa equiparate.... L. 6.600.
IX Gruppo - carriera esecutiva grado iniziale carriera esecutiva e di altre carriere ad essa equiparate.
...L. 6.000.
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dal Consigliere Vecchione .
"L'importo dell'indennità giornaliera di missione per i membri del Consiglio d'amministrazione e per i dipendenti degli Enti ospedalieri e determinato in L. 10.000".
Il presentatore desidera illustrarlo? Allora, lo pongo in votazione per alzata di mano. L' emendamento non è accolto.
Non sono stati proposti altri emendamenti. Pongo pertanto in votazione per appello nominale l'art. 2 nel suo testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 36 hanno risposto sì : no 27 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Norme per la concessione indennità di missione.
L'applicazione della suddetta indennità è soggetta all'osservanza delle vigenti norme regolamentari nonché della legge 18.12.1973 n. 836.
Non sono stati proposti emendamenti Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 36 hanno risposto sì : n. 26 Consiglieri hanno risposto no : n. 10 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Principali adempimenti delle Commissioni.
Gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale degli Enti ospedalieri sono stabiliti, per i singoli concorsi, dal D.P.R. 27.3.'69 n. 130 e dai regolamenti dei singoli Enti ospedalieri.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 35 hanno risposto sì : n. 26 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Indennità massima fissa per ciascun concorso dovuta ai componenti delle Commissioni diversi da quelli di cui all'art. 1.
Ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero che non siano membri di organi amministrativi né dipendenti ospedalieri, ne dipendenti regionali spettano per ogni seduta,le seguenti indennità massime non superabili: a) per Direttore amministrativo - per personale carriera direttiva amministrativa - per medici con funzioni igienico-organizzative - per medici con funzioni diagnosi e cura - per farmacisti e per personale laureato ruoli speciali L.20.000 b) per il personale carriera di concetto e per quelle ad essa equiparate L. 15.000.
c) per il personale della carriera d'ordine e per quelle ad essa equiparate L. 12.000.
d) per il personale della carriera esecutiva e per quelle ad essa equiparate L. 10.000.
e) per il personale ausiliario (portantini, operaio comune, operaio qualificato) L. 7.000.
E' stato presentato dal Consigliere Vecchione un emendamento sostitutivo: "Ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di persona le ospedaliero che non siano membri di organi amministrativi né dipendenti ospedalieri né dipendenti regionali spettano per ogni seduta le seguenti indennità onnicomprensive: per il personale medico e per il personale amministrativo delle carriere direttive L. 10.000, per il personale paramedico e il personale amministrativo delle carriere di concetto L. 9.000, per il personale ausiliario e il personale amministrativo delle carriere esecutive L.
8.000".
Il presentatore desidera illustrarlo? Allora pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento Vecchione, che la Giunta non accoglie.
L'emendamento non è accolto.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 34 hanno risposto sì : n. 25 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
E' stato presentato un emendamento aggiuntivo del Consigliere Vecchione, da inserire come art.6.
"I componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alla presente legge non possono partecipare a più di quattro Commissioni per ogni anno".
Il presentatore chiede di illustrarlo. Ne ha facoltà.



VECCHIONE Mario

Credo nessuno ignori la gravità della situazione determinatasi in tutti questi anni in fatto di concorsi ospedalieri: le Commissioni esaminatrici erano costituite per lo più in modo da avallare l'attribuzione di posti già assegnati in precedenza, comunque in modo tale da non garantire lo svolgimento dei concorsi in un clima della massima serenità, tranquillità e soprattutto onestà.
Con l'inserimento di questo articolo aggiuntivo, a nostro avviso qualificante per la legge, si dimostrerebbe che la Regione, alla quale è stata trasferita la competenza in campo ospedaliero, ha effettiva volontà di innovare. In sostanza, si prevede una rotazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici durante l'anno nei singoli concorsi, così che ogni singolo commissario non possa partecipare a più di quattro concorsi l'anno.
Non vi è niente di sovvertitivo in questa norma: è un momento di democrazia che si afferma anche in una legge di concorsi ospedalieri.
La Giunta, respingendo questo emenda mento, ha ribadito anche in questo caso il suo orientamento conservatore, che riprende dallo Stato, dal modo in cui sono stati amministrati, e continuano ad essere amministrati, gli ospedali. La via sempre seguita per il passato si vuole seguire ancora. Non si vuole, dunque, innovare, neanche in una piccola legge come questa, non si vuole orientare la comunità verso una direzione diversa. Pertanto, il nostro giudizio sul comportamento della Giunta, e quindi sull' intero testo di legge, sarà decisamente negativo.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Pongo in votazione, per alzata di mano, l'emendamento Vecchione, che la Giunta non accoglie. L'emendamento non è accolto.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione presenti e votanti : n. 34 hanno risposto sì : n. 24 Consiglieri hanno risposto no : n. 10 Consiglieri Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge.
Vorrei sapere dall'Assessore Benzi, dal Consigliere Rivalta e chi altri intendesse intervenire nel dibattito sul Piano ti coordinamento territoriale, oltre che, ovviamente, dai Presidenti dei Gruppi, se ritengono opportuno, stante l'ora, iniziare la discussione su tale argomento, o preferiscono rinviarlo all' apertura della seduta pomeridiana dedicando il tempo che ci rimane questa mattina ad altre questioni che richiedano minor tempo per essere portate ad esaurimento.



FERRARIS Bruno

Potremmo per ora prendere in esame la legge sul commercio.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Come avvocato, io sono avvezzo a seguire una procedura prefissata: stravolgere la procedura per me equivale a stravolgere la sostanza.
Ieri sera si era stabilito che oggi si sarebbe discusso su: legge per il rifinanziamento delle Cantine sociali, delibera sul Piano territoriale di coordinamento (ma il documento relativo è stato dato pronto solo ora troppo tardi per iniziare e portare a conclusione la discussione che l'argomento comporta, per cui sono d'accordo di rinviare questo dibattito all'inizio della seduta pomeridiana), legge sui parchi. Chiederei che questo impegno di ordine dei lavori fosse mantenuto.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Non ho alcuna difficoltà. Passiamo dunque all'esame del punto diciassettesimo


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetti di legge n. 187, 217 e 258 sull' istituzione dei parchi e riserve naturali


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Il punto diciassettesimo del l'odg reca: "Esame progetti di legge n.
187, 217 e 258 sull'istituzione dei parchi e riserve naturali".
La parola al relatore, Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, in data 25 luglio 1974 i Consiglieri regionali Zanone, Fassino, Gerini e Rossotto hanno presentato la proposta di legge n. 187: "Istituzione di parchi e riserve naturali.
Norme urbanistiche per la tutela delle zone interessate".
La proposta di legge consta di 17 articoli ed è suddivisa in due titoli: "Istituzione di parchi e riserve naturali" e "Procedure di pianificazione territoriale per le zone comprese nel piano generale regionale".
Premessi l'indicazione dei fini della legge e l'obbligo della Giunta di presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale, la proposta del Gruppo liberale prevede tre tipi di zone protette: 1) il parco naturale regionale; 2) la riserva naturale regionale, distinta nei sottotipi di riserva naturale integrale, riserva naturale orientata riserva naturale particolare; 3) l'area attrezzata.
A contorno delle zone tutelate è prevista la individuazione di zone di protezione a sviluppo controllato, dette zone di pre-parco.
La Giunta regionale forma il piano generale dei parchi e delle riserve naturali, individuando le zone da salvaguardare ed i tipi di zone protette.
A tal fine provvede altresì al coordinamento delle indicazioni fornite dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, dalle Comunità montane dalle istituzioni culturali e scientifiche, dagli enti e dalle associazioni naturalistiche e venatorie.
Il piano generale regionale può essere oggetto di integrazione annuale.
Per l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano la Regione dispone di un programma pluriennale di interventi regionali e di contributi agli Enti locali.
I parchi e le riserve naturali di interesse regionale sono istituiti con apposite leggi regionali. Esse devono fissare le norme vincolistiche ed i divieti in relazione alle loro specifiche finalità.
La proposta di legge prevede specifici vincoli e divieti per i parchi naturali regionali; per le riserve naturali orientate; per le riserve naturali integrali e particolari.
In ordine alle procedure di pianificazione territoriale si prevede che la Regione elabori un piano territoriale di coordinamento per ciascuna zona compresa nel piano generale regionale dei parchi e delle riserve naturali.
Sono definiti i contenuti, la durata e gli effetti, gli elementi, la procedura di formazione ed approvazione, le modalità esecutive del piano territoriale di coordinamento. La gestione, la vigilanza ed il controllo possono essere affidati alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, alle Comunità montane. Sono previste sanzioni amministrative per la violazione dei divieti di cui alle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali. La proposta di legge contiene infine norme relative alla promozione di corsi di istruzione professionale per il personale addetto al controllo.
Lo stanziamento a copertura degli oneri correnti per la formazione del piano generale è stabilito in 50 milioni di lire per ranno finanziario 1974.
In data 22 novembre 1974 i Consiglieri regionali Bono e Fabbris hanno presentato la proposta di legge n. 217: "Istituzione di parchi e riserve naturali".
La proposta di legge consta di 10 articoli ed è suddivisa in tre titoli: "Istituzione", "La pianificazione territoriale", "Norme finanziarie".
Premessi l'indicazione dei fini della legge; la previsione di contributi regionali agli Enti locali che intendano acquistare terreni per la formazione di parchi o riserve naturali; e l'obbligo da parte della Giunta di presentare al Consiglio regionale per l'approvazione: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un primo elenco di aree nelle quali risulta urgente tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico con la fissazione delle necessarie misure di salvaguardia atte a garantirne l'integrità; b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il piano regionale dei parchi e delle riserve; la proposta di legge del Gruppo comunista prevede cinque tipi di zone protette: 1) parchi naturali; 2) parchi attrezzati; 3) riserve naturali integrali; 4) riserve naturali orientate; 5) riserve naturali speciali; e determina per ciascuno dei tipi elencati vincoli e divieti.
La proposta di legge rinvia alle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali la fissazione della misura e delle modalità per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo, determinandone i criteri da adottare; prevede che la gestione sia affidata di norma ai Comuni ed ai loro Consorzi, alle Comunità montane ed alle Province contiene norme relative alla promozione di corsi di formazione professionale per il personale impiegato, e ad ogni utile forma propagandistica e di educazione civica specialmente nella scuola dell'obbligo.
In ordine alla pianificazione territoriale, la proposta di legge prescrive che la Regione promuova la elaborazione per ogni area ecologica di un piano di coordinamento territoriale per la razionale utilizzazione del territorio in rapporto alle esigenze di sviluppo socio-economico, di conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale. Determina i contenuti, le norme di attuazione e gli elementi del piano territoriale di coordinamento.
Contiamo, infine, una previsione di spesa di 400 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1975.
In data 6 marzo 1975 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 258: "Istituzione dei parchi e delle riserve naturali".
Il disegno di legge consta di 11 articoli ed è suddiviso in due titoli: "Istituzione di parchi e delle riserve naturali" e "Formazione dei Piani territoriali di coordinamento per i biotopi istituiti in parchi o riserve naturali".
Enunciati le finalità della legge e l'obbligo da parte della Giunta di predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della legge un piano territoriale dei parchi e delle riserve naturali che tenga conto delle indicazioni fornite dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle associazioni interessate, il disegno di legge prevede che i territori individuati nel piano siano soggetti, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive dei parchi e delle riserve naturali, a specifici divieti transitori e determina le relative sanzioni amministrative per i trasgressori.
I parchi e le riserve naturali sono classificati in tre tipi: 1) riserve propriamente dette, distinte nei sottotipi riserve naturali integrali e riserve orientate; 2) parchi naturali; 3) aree o zone di pre parco.
Sono inoltre fissati gli elementi costitutivi delle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali.
Il disegno di legge della Giunta prevede che la Regione possa redigere per ogni biotipo istituito in parco o riserva naturale, un piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del la legge 17 agosto 1942, n. 1150: il piano di coordinamento dev'essere approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva naturale. Sono definiti i contenuti, la durata e gli effetti, la procedura di redazione e di approvazione dei piani territoriali di coordinamento. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1975 prevede una spesa di 100 milioni di lire.
Le proposte di legge n. 187 e n. 217 sono state assegnate alla V e alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il disegno di legge n. 258 è stato assegnato alla V Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva.
La V Commissione ha proceduto alla nomina del relatore e successivamente alla consultazione delle Amministrazioni locali e degli Enti ed associazioni interessati alla materia oggetto in esame.
La competenza della Regione a legiferare in materia di parchi e di riserve naturali presenta alcuni problemi di carattere generale in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
In particolare, dall'art. 117 della Costituzione; dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, per il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni in materia di urbanistica e da quello n. 11 in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca; della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per io sviluppo della montagna; dalle leggi urbanistiche, nonché da quelle che disciplinano singolarmente i parchi nazionali.
Le stesse definizioni di parto e di riserva naturale non corrispondono ad una esplicita dizione normativa di carattere generale.
Per i parchi, si fa riferimento alle leggi istitutive dei singoli parchi nazionali: così, l'art. 1 del R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584 "Costituzione di un parco nazionale per la conservazione della fauna e della flora", recita: "Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio, sono dichiarati parco nazionale i terreni compresi nell'attuale riserva reale di caccia del Gran Paradiso, i cui confini sono quelli indicati nella carta annessa al presente decreto".
Per le riserve, si fa riferimento a norme quali, ad esempio, quelle contenute nel Testo Unico sulla cacca , che prevedono la costituzione delle riserve 01 caccia, delle zone di ripopolamento e cattura, delle oasi di protezione e di rifugio.
Si sono cosa venute formulando varie ipotesi di tipologie e di classificazione, fra le quali la V Commissione ha ritenuto di accogliere in quanto meglio rispondente alle esigenze della normativa regionale quella che identifica nel parco uno spazio destinato a multiplo uso, e come minimo, al duplice uso di ricreazione e di conservazione di preesistente valore naturalistico, estetico, storico ed artistico; nella riserva uno spazio destinato alla conservazione di uno o più valori ambientali, senza esplicito uso ricreazionale; nell'area attrezzata, uno spazio destinato in modo speciale alla ricreazione, senza una diretta finalità di conservazione in senso naturalistico, paesistico ed artistico anche se armonicamente inserito in un più vasto spazio fornito di questi requisiti; nella zona di pre-parco, in cui la gradualità dei vincoli esercita la funzione di alleggerimento della pressione causata sul parco da una presenza umana troppo massiccia.
Nell'ambito delle riserve naturali si sono distinte: a) le riserve naturali integrali, che tendono ad una protezione molto rigorosa, con ammissione dei soli interventi a scopo scientifico e con esclusione di ogni disturbo che possano arrecare i visitatori generici; b) le riserve naturali orientate, che ammettono un intervento attivo non solo per conservare una situazione determinata, ma per secondare o promuovere un dinamismo costruttivo entro il quadro delle accertate potenzialità evolutive del complesso biologico; c) le riserve naturali speciali o particolari, che sono destinate a conservare complessi di oggetti naturali in relazione a speciali categorie di interessi umani.
In ordine alla competenza della Regione a costituire parchi o riserve naturali su terreni propri o su terreni di cui la Regione ha acquistato in qualche modo la disponibilità non vi è dubbio alcuno.
L'art. 9 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, stabilisce che: "Oltre alle Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni venti terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali".
L'art. 9 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, attribuisce alle Regioni la competenza relativa alla "acquisizione degli immobili per la costituzione di parchi nazionali".
Acquistata la proprietà dei beni, è chiaro, quindi, che la Regione pu utilizzarli nel modo più opportuno, regolandone l'uso e il godimento da parte dei terzi, e dando ad essi la destinazione di parchi o riserve naturali.
Si ritiene che la Regione disponga altresì di poteri sufficienti per estendere il regime giuridico tipico dei terreni vincolati a parco o a riserva naturale anche su beni appartenenti a privati o comunque sottratti alla sua disponibilità diretta.
La Regione ha competenza normativa, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in materia di urbanistica, turismo, cave e torbiere, caccia pesca nelle acque interne, agricoltura e foreste; pertanto è competente a legiferare in tutte le fattispecie o rapporti compresi nelle materie indicate, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Questi limiti non possono tuttavia comprimere, sino al punto di annullarla o di vanificarla, la potestà legislativa attribuita alle Regioni dalla Costituzione.
L'art. 4 del decreto delegato n. 11 riafferma fa competenza degli organi statali in ordine agli interventi per la protezione della natura salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato - e ai parchi nazionali. E' chiaro pertanto che la Regione può effettuare quegli interventi per la protezione della natura che non siano in contrasto con quelli dello Stato, e che, per i parchi nazionali, la competenza degli organi statali vale per quelli già istituiti, e non per quelli di futura istituzione, né, a maggior ragione , per i parchi regionali.
I decreti delegati hanno trasferito alle Regioni le funzioni concernenti i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvo pastorali, l'esercizio della caccia e la disciplina delle bandite e delle riserve, l'esercizio della pesca nelle acque interne e le riserve di pesca la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere; l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942; n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939 n. 1497.
Questo complesso dà poteri consente di affermare che la Regione dispone sicuramente dei poteri utili ai fini della creazione di parchi o riserve naturali e della conseguente imposizione di vincoli necessari alla salvaguardia del parco e della riserva, determinando le forme e le modalità di godimento dei beni.
I divieti transitori stabiliti per i territori individuati nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui al disegno di legge della Giunta sono pertanto sicuramente ammissibili in ordine all'esecuzione di taglio boschivo, anche parziale (pur con la riserva dei tagli necessari per il deterioramento delle piante), alla riduzione a coltura dei terreni boschivi, all'apertura di cave, all'esercizio venatorio.
Nè a diverse conclusioni pare di dover pervenire in ordine al divieto relativo ai movimenti di terreno, ai dissodamenti e agli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, ritenendosi, in questa ipotesi, che la materia attenga piuttosto alle competenze trasferite di cui alle lettere h), i) ed n) del D.P.R. n. 11, e non alla più vasta competenza trattenuta dallo Stato relativa alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo (curiosamente, e con evidente mancanza di coordinamento dei decreti delegati, prevista tanto alla lettera c), 2° comma, dell'art. 8 del D.P.R.
n. 8 che alla lettera g) dell'art. 4 del D.P.R. n. 11), che lo Stato è comunque tenuto ad esercitare "sentite le Regioni interessate". Uguali conclusioni si devono trarre per il divieto di manomissione e di alterazione delle bellezze naturali, trattandosi di intervento per la protezione della natura non contrastante, ai sensi della lettera n) dell'art. 4 del DPR. n. 11, con quelli dello Stato.
Alcune perplessità sorgono in ordine al divieto transitorio di cui all'art. 3 del disegno di legge n. 258 relativo alla realizzazione di nuove costruzioni edilizie.
L' individuazione dei territori destinati a parchi e a riserve naturali può provocare, ed addirittura incentivare, un ulteriore e considerevole aumento della degradazione di quello stesso ambiente che si intende sottoporre a tutela.
La fissazione di divieti transitori si rivela pertanto necessaria d'altra parte, non si può prescindere da un esercizio dei poteri regionali che rispetti i principi fondamentali delle leggi dello Stato - il contraddittorio, la pubblicità, la procedura - e le competenze specifiche e proprie dei Comuni.
Dopo ampio ed approfondito esame, la Commissione ritiene di proporre all'esame del Consiglio regionale il testo di una norma di salvaguardia che sia al tempo stesso finalizzata alla tutela dei valori ambientali, oggetto della legge, e coordinata con le competenze regionali e comunali nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
A fronte, pertanto, della norma predisposta dall'art. 3 del disegno di legge n. 258; della proposta di legge n. 187, che rinvia la determinazione dei vincoli alle leggi istitutive; e alla proposta di legge n. 216, che rinvia la fissazione delle necessarie misure di salvaguardia alla identificazione di un primo elenco di aree nelle quali risulta urgente tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il testo proposto dalla Commissione prevede che la Giunta, nella determinazione dei territori da includere nel piano, individui zone territoriali omogenee di tipo "F" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che, d'intesa con i Comuni competenti dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici relativi fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento.
Il testo della Commissione fissa altresì i criteri ai quali, in conformità dei principi enunciati dalla legge, dovranno uniformarsi le leggi regionali istitutive dei parchi e delle riserve naturali; le norme relative agli indennizzi ai proprietari delle zone soggette al vincolo; le sanzioni.
Il titolo II della legge riguarda i piani territoriali di coordinamento. In particolare, e con riferimento all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la procedura di formazione e di approvazione, i contenuti, gli elementi, la durata e gli effetti La differenza fra le tre proposte di iniziativa legislativa in materia risiede nelle dimensioni dell'area oggetto del piano: per la proposta n.
217 si tratta dell'area ecologica, per quelle n. 187 e n. 258 della zona istituita in parco o riserva naturale.
La maggioranza della V Commissione ha ritenuto di accogliere questa seconda ipotesi, destinata peraltro ad operare - secondo quanto stabilito all'art. 2 della legge in esame - in un quadro di coerenza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo e le sue articolazioni comprensoriali Il rinvio della determinazione dei vincoli definitivi ad un piano territoriale di coordinamento dell'intera area ecologica, anziché di quella parte del territorio direttamente interessata al parco o alla riserva naturale, porterebbe intanto ad un eccessivo allungamento dei termini (non essendo ipotizzabile in concreto che entro un anno dall'entrata in vigore della singola legge istitutiva dei parco o della riserva naturale un simile piano urbanistico generale possa essere formato ed approvato).
Ne, d'altra parte, si vede come l' istituzione di un parco o di una riserva naturale, che interessa comunque una porzione di territorio limitato rispetto all'intera area ecologica, possa costituire l'elemento propulsore per la predisposizione di uno strumento di carattere generale che si colloca invece nel più vasto contesto del piano di sviluppo regionale.
In questo senso appare particolarmente significativa la normativa generale e programmatica contenuta nel già citato articolo 2, che fissa i principi, i criteri e le procedure per la formazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, nel cui ambito all' individuazione delle zone da 'tutelare, e già inserite in una visione globale d'insieme di assetto del territorio, seguirà la formazione dei relativi piani territoriali di coordinamento.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Chiede di parlare il Consigliere Rossetto.
Ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

Signor Presidente, chiederei che a questo punto venisse sospeso il dibattito sulla legge per riprenderlo oggi alle ore 15, perché non è in aula, per impegni di Gruppo, il collega Zanone, che si è particolarmente curato di questo argomento. Faccio appello alla cortesia sua e dei colleghi.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Non è possibile accogliere la sua richiesta, Consigliere Rossotto perché per la riapertura pomeridiana è stato fissato l' inizio del dibattito sul piano di coordinamento territoriale.



ROSSOTTO Carlo Felice

Signor Presidente, la prego di considerare che, secondo gli accordi, il dibattito sui parchi, nel quale doveva intervenire il collega Zanone avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio: per le 10 di questa mattina era prevista la discussione sul piano territoriale di coordinamento, nella quale dovevo intervenire io, che infatti ero presente in aula. Solo per questo il collega Zanone ha ritenuto di potersi allontanare per assolvere altri impegni.
Le modificazioni intervenute nell'ordine dei lavori hanno creato delle comprensibili indisponibilità, dato anche il superlavoro cui siamo stati sottoposti in questi ultimi dieci giorni, in Commissione e in aula, per i vari dibattiti.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Proporrei di ascoltare altri Consiglieri che volessero intervenire su questo argomento, lasciando lo spazio necessario per la conclusione del Consigliere Zanone prima dell'approvazione della legge.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

L'unica possibilità che vedo è che il Consigliere Zanone intervenga in sede di dichiarazione di voto.



ROSSOTTO Carlo Felice

In questo modo, per la situazione che si e creata di inversione dell'ordine dei lavori, praticamente il Gruppo liberale, e segnatamente il collega Zanone, Presidente della V Commissione, che e stato anche proponente dei disegno di legge oggi in esame, non partecipa ai dibattito limitandosi alla dichiarazione di voto, con minore possibilità di apporti.
Comunque, accetto la proposta mediatrice fatta dai Presidente della Giunta.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Chiede di parlare il Consigliere Bono. Ne ha facoltà.



BONO Sereno

Non nascondo, signor Presidente e collegar Consiglieri, che provo un certo disagio ad affrontare un problema che ritengo di significativa importanza in un'atmosfera di confusione, di disordinato andamento come quella in cui sta lavorando in questo momento il nostro Consiglio. Ci si fa persino scrupolo ad intervenire compiutamente su una proposta di legge di questo tipo, per non impegnare troppo tempo, e quindi si è portati a sintetizzare al massimo la propria esposizione. Però, alcune cose, quando si tratta di problemi di questa natura, vanno pur dette, e mi pare che se noi dovessimo dedicare un dibattito poco qualificato ad un argomento di questo genere non renderemmo certamente un buon servizio e daremmo veramente l'impressione che si sia voluta approvare tutta una serie di disegni, di progetti di legge, all'ultimo momento, per poter sostenere che qualcosa si è fatto.
Certo, questo stato di cose è anche e soprattutto determinato, a mio parere, dal ritardo con il quale è arrivato il disegno di legge della Giunta in discussione. Ritardo che si era già manifestato precedentemente non soltanto in riferimento al disegno di legge ma in riferimento a tutta la politica dei parchi e del verde portata avanti da questa e dalle precedenti Giunte. Si è dimostrato da parte di queste un marcato disimpegno, che non può essere cancellato da qualche dichiarazione di buona volontà che tra l'altro non è mai mancata in tutte le dichiarazioni programmatiche, nelle presentazioni dei bilanci, nella elezione delle diverse Giunte che si sono succedute in questi cinque anni di attività.
Parole ve ne sono state tante, i fatti concreti, però, palpabili sono stati pochi, per non dire che non ve ne sono stati affatto.
Mi pare non sia poi fuori luogo chiederci, in questa circostanza mentre si discute di questa legge, che fine hanno fatto le delibere (ecco una riprova di quanto dicevo or ora) interessanti La Mandria, Le Vallere Stupinigi; delibere assunte dal Consiglio regionale fin dalla primavera del '73, per le quali esisteva un impegno preciso di acquisizione delle aree per iniziare, sia pure in mancanza di una legge-quadro, chiamiamola così istitutiva dei parchi e delle riserve, per portare avanti una politica dei parchi a livello della nostra Regione.
La Giunta, per quanto noi ne sappiamo, ha avviato una trattativa che sembra destinata a protrarsi all'infinito -, senza praticamente riuscire a bloccare quelle iniziative che erano già ih corso. Pertanto, del problema della Mandria, del problema delle Vallere, del problema del Parco di Stupinigi si dovrà discutere ex novo, nella prossima legislatura regionale.
La stessa cosa si è verificata per il Parco del Ticino, per il quale nonostante la spinta venuta dalla vicina Regione Lombardia, nonostante che gli studi dell'Ires avessero puntualizzato come doveva costruirsi il Parco del Ticino, nonostante che su di esso si siano tenuti decine e decine di convegni di studio, in realtà non è stato fatto niente, E' stato dato alla stampa, tardivamente, in questi ultimi giorni, un disegno di legge, che è stato anche male interpretato perché in alcuni titoli si dice ad esempio che la Regione aveva deciso la istituzione del Parco del Ticino; un disegno di legge che non potrà nemmeno essere trasmesso in Commissione, che noi Consiglieri regionali non conosciamo ancora. Credeva forse l'Assessore di potersi mettere a posto la coscienza con quel disegno di legge, dicendo che la Giunta aveva operato per l'istituzione del Parco del Ticino? Noi rispondiamo decisamente che la Giunta ha intrapreso la strada più lunga e più sbagliata, la strada del compromesso a tutti i costi con gli interessi più retrivi esistenti nella zona, con i quali non voleva scontrarsi, ed in questo modo ha ritardato l'istituzione del Parco ed ha eluso le istanze che venivano da decine di migliaia di persone, dall' intera Regione.
Lo stesso disegno di legge sul quale stiamo ora discutendo è stato presentato con un ritardo gravissimo: il 6 marzo. La Commissione, per parte sua, ha lavorato alacremente, perché, nonostante tutto il lavoro che ha dovuto affrontare, è riuscita a portarlo in aula per la discussione già in questa seduta di fine aprile. Ovviamente, l'esame condotto sul disegno di legge della Giunta e insieme sugli altri due progetti, come ha giustamente ricordato il collega Calsolaro, presentati uno dal Gruppo comunista e l' altro dal Gruppo del Partito liberale, è stato un esame troppo affrettato e sarebbero necessari ulteriori approfondimenti e meditazioni, su certi aspetti a nostro parere di rilevante importanza, che sono stati, secondo noi, affrontati troppo superficialmente.
Il testo che abbiamo di fronte contiene, oltre ad alcuni punti significativi ed interessanti, anche momenti che non possono essere accolti, sui quali proporremo delle modifiche, taluni addirittura in contraddizione con altre part. della legge stessa. L'Italia, signor Presidente e colleghi Consiglieri, in base ai dati forniti da uno studio dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, e il Paese che registra i livelli più bassi in fatto di disponibilità di parchi e di riserve naturali, sia in rapporto alla superficie del territorio nazionale che in rapporto alla popolazione residente, e la situazione del Piemonte non è certo migliore di quella nazionale. Questa realtà, così poco edificante, è il prodotto del tipo di sviluppo che è stato imposto alla nostra società; tipo di sviluppo che ha avuto come unico punto di riferimento il profitto capitalistico, la speculazione edilizia e fondiaria, l'abbandono della campagna e le incontrollate concentrazioni urbane.
Per queste ragioni di fondo, la politica di difesa dell'ambiente in generale e quella dei parchi e delle riserve naturali in particolare non può prescindere da chiare scelte politiche, che intervengono negli stessi processi produttivi e nella gestione del territorio, scelte che debbono avere quale unico punto di riferimento la difesa dell'ambiente e gli interessi della collettività. Questa è pertanto una scelta politica che per la complessità dei problemi che da essa vengono coinvolti e per la vastità degli interessi che entrano in gioco, non può essere portata avanti alla giornata e non può nemmeno realizzarsi senza un duro scontro nei confronti di coloro inquinatori, speculatori edili, produttori di sostanze velenose che hanno utilizzato e utilizzano i beni naturali ed ambientali che appartengono a tutta la collettività, ai fini esclusivi dei propri profitti. Una tale azione necessita, oltre che di una ferma volontà politica, anche di interventi coerenti nell'ambito della politica urbanistica, della politica turistica ed agraria della Regione, attraverso la quale le esigenze dello sviluppo produttivo non si contrappongano alla necessità di salvaguardia dell'ambiente e alla disponibilità di aree per le attività del tempo libero.
Questa volontà politica, signor Presidente e colleghi Consiglieri, non si riscontra nella legge che ci è stata presentata, dalla quale non traspare la presenza del supporto fondamentale costituito dalla volontà di operare quelle scelte, soprattutto nell'ambito della politica urbanistica nell'ambito di una politica per una corretta utilizzazione del territorio.
Mentre giudichiamo accettabili una serie di articoli: il primo, che interessa la finalità della legge stessa, così come il secondo, che interessa l'approvazione entro un anno del piano regionale e che contiene anche elementi significativi, così come il quarto, che interessa la classificazione, che per ora è ancora un momento induttivo, e consideriamo altresì positivamente la proposta di fissare per ogni parco e riserva una propria legge, che recepisca le peculiarità presenti nel parco o nella riserva, e preveda gli opportuni finanziamenti e strumenti per il loro funzionamento, e siamo d'accordo che la gestione sia di norma affidata agli enti locali, che hanno il compito di redigere il regolamento del parco dobbiamo rilevare: 1) che è carente, nella legge licenziata dalla Commissione, la parte che concerne la salvaguardia delle aree nel periodo intercorrente fra la loro individuazione e la loro inclusione nel piano regionale nel periodo di un anno, poiché la segnalazione è un fatto pubblico e la speculazione pu intervenire per pregiudicare l'esistenza del piano (a questo proposito presenteremo un preciso emendamento) 2) che è carente e contraddittoria, all'interno della legge stessa, la normativa che riguarda la formazione dei piani territoriali di coordinamento. Come si conciliano, infatti, i giusti principi fissati nel primo comma dell'art. 2, che recita: "La Giunta regionale predispone un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali secondo le finalità indicate nell'art. 1 e in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e le sue articolazioni comprensoriali", ed il contenuto del primo comma dell'art. 8 della legge, che limita la redazione dei piani territoriali di coordinamento alla sola zona istituita a parco o riserva naturale? C'é una contraddizione stridente, che abbiamo sottolineato, ma che non è stata superata, in sede di Commissione, per carenza di volontà politica, e che proponiamo venga superata adesso; articolo 8 che, tra l'altro, per quanto si riferisce anche agli stessi piani di coordinamento interessanti le aree da istituire in parchi o riserve naturali, lascia alla Giunta la facoltà di redigere o meno il piano.
Il nostro punto di vista, che ci sembra l' unico che si possa sostenere con correttezza, è che la Regione debba promuovere , l' elaborazione per ogni area comprensoriale di un piano di coordinamento territoriale, che preveda la razionale utilizzazione del territorio avendo contemporaneamente presenti le esigenze di sviluppo socio-economico, di conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale. Necessità, questa del piano di coordinamento territoriale a livello comprensoriale, che è stata, tra l'altro, recepita due giorni fa nella legge istitutiva dei comprensori alla quale noi oggi possiamo direttamente richiamarci.
Questi rilievi, che riteniamo importanti, sono stati da noi portati in Commissione, oltre a risultare dal testo della nostra proposta di legge, ma non sono stati recepiti dalla Giunta. E ciò, a nostro parere, costituisce il limite più grave della legge, che, oltre a mettere in risalto le resistenze che si frappongono oggi a che sia portata avanti una corretta politica del territorio, dimensiona pesantemente il valore culturale, non solo politico, della legge che stiamo esaminando.
Signor Presidente e colleghi Consiglieri, noi, come presentatori di un progetto di legge in proposito, avremmo vivamente desiderato che si giungesse in Commissione alla stesura di un testo unitario, che tenesse conto delle necessità che noi abbiamo sottolineato. Non abbandoniamo la speranza, che ciò avvenga in sede di Consiglio, perché ci terremmo veramente a che l'approvazione della legge avvenisse in modo unitario, da parte di tutto il nostro Consiglio. Proprio in base a questa speranza, a questa fiducia, di poter giungere ad una soluzione unitaria, presenteremo pochi ma significativi emendamenti alla legge stessa.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Non vi sono altri iscritti a parlare Si chiude quindi la discussione generale. La parola, in rappresentanza della Giunta, all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore ai parchi naturali

Tralasciando le considerazioni di carattere generale - per le quali mi richiamo a quanto è stato scritto nella relazione del disegno di legge della Giunta, nonché a quanto esposto dal Consigliere Calsolaro -, mi limiterò a replicare alle obiezioni sollevate dal Consigliere Bono.
Parliamo anzitutto del ritardo. Obiettivamente, sarebbe stato estremamente facile fare, come altre Regioni, una legge sui parchi che fissasse, semplicemente, una tipologia di interventi. Il nostro travaglio e il conseguente ritardo e dovuto al fatto che si sono voluti individuare strumenti operativi che consentissero alla Regione di intervenire; perch sarebbe semplicemente pleonastico fare una elencazione dei tipi di intervento che si possono fare se non si individuano gli strumenti per attuarli.
Non lo dico per vestirmi delle penne del pavone, ma il disegno di legge della Giunta ha introdotto - e non ci sono precedenti legislativi in altre Regioni, e neanche nel progetto di legge comunista - una norma di salvaguardia tale da consentire, nella fase di preparazione delle singole leggi istitutive dei parchi, di intervenire in alcuni settori fondamentali non escluso quello, molto delicato, dell'aspetto urbanistico, per garantire la tutela dell'ambiente. Si tratta di un intervento originale, e peraltro estremamente significativo e positivo. Non vedo per quale ragione, quindi il Consigliere Bono si ostini a dire che mancano congegni tali da garantire la salvaguardia. Credo che questo risulterà evidenziato quando passeremo all'esame dei singoli articoli.
Direi che non è neanche giusto dire che la Regione in questo settore non abbia operato. Noi contestiamo questa affermazione, perché nei limiti delle leggi vigenti...



BONO Sereno

Quanti parchi avete fatto?



DEBENEDETTI Mario, Assessore ai parchi naturali

Qualcosa indubbiamente si è fatto. E' stato accennato alla zona del Ticino. Ho già avuto occasione di dire una volta, qui in Consiglio, che proprio nella zona del Ticino, al di là della legge, la Regione Piemonte si è mossa in termini concreti e con risultati abbastanza positivi, invitando i Comuni ad adottare una serie di delibere con le quali veniva individuata con gli strumenti urbanistici dei Comuni, la zona da destinare possibilmente a parco, definita zona "F": si tratta di un intervento di carattere protettivo di gran lunga superiore a quello ottenuto nella Regione Lombardia. E' bene che queste cose il Consiglio le sappia. Non è dunque vero che in questo settore la Regione non abbia fatto nulla.
Per quanto riguarda il problema della Mandria, mi richiamo alle dichiarazioni fatte recentemente dal Presidente della Giunta rispondendo ad una interpellanza: non e infatti il mio Assessorato, bensì quello al patrimonio, che tratta l'acquisto.
E' stato detto che il piano territoriale di coordinamento fatto per le singole zone stravolge la logica del piano territoriale di coordinamento.
Noi diciamo: la regola è che il piano territoriale di coordinamento dev'essere a livello comprensoriale, con la facoltà (perché ci rendiamo conto che l' elaborazione dei piani territoriali di coordinamento - e l'abbiamo forse constatato anche oggi - richiede parecchio tempo), proprio per non consentire una ulteriore degradazione degli ambienti che si intende salvaguardare, di elaborare (una facoltà, direi, che fa eccezione alla regola) il piano territoriale di coordinamento per quelle singole zone tenendo poi conto ovviamente del piano territoriale di coordinamento a carattere comprensoriale. Quindi, non c'è alcuna contraddizione. Perch rendiamoci conto, come ho detto prima, che noi dobbiamo preoccuparci di dare degli strumenti operativi. Servirebbe a poco, infatti, che noi nelle leggi affermassimo tante bel le cose se poi non le potessimo tradurre in pratica non disponendo di uno strumento operativo che mancando la legge quadro, mancando una definizione esatta dei suoi poteri, la Regione deve individuare nei suoi settori di competenza (abbiamo detto caccia urbanistica). Essendoci la legge statale, che demanda ai Comuni.
L'elaborazione di piani o programmi degli strumenti urbanistici, noi non possiamo prescindere da questa realtà. Si trattava proprio di trovare un momento di saldatura fra le esigenze di portare avanti una iniziativa di acquisizione di parchi individuando gli strumenti legislativi corretti che ci consentono di adottare provvedimenti soprattutto, intendo, nel settore urbanistico . Ecco la ragione per la quale io stesso in Commissione avevo proposto di modificare all' art. 33, ultimo comma, l'iniziale proposta della Giunta , per ricorrere alla definizione e individuazione di zone territoriali omogenee di tipo "F" proprio sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto nella zona del Ticino, in modo da garantire, nell'attesa della singola legge istitutiva del parco, una salvaguardia sotto il profilo urbanistico della zona che è stata individuata.
Mi pare, quindi, che il pregio di questa legge possa essere ravvisato nell'operatività, nell' avere offerto degli strumenti concreti per tradurre in realizzazioni le individuazioni, il risultato dello studio, della elaborazione dei piani di intervento regionali nel settore.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Ha così termine la discussione. Passiamo pertanto all'esame dei singoli articoli . "Istituzione dei parchi e riserve naturali": Art. 1 - Finalità.
Al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività ed ai singoli il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la valorizzazione delle economie locali, la Regione, in attuazione all'articolo 5 dello Statuto, istituisce parchi e riserve naturali.
La Regione promuove e partecipa alla istituzione di parchi e riserve naturali interregionali.
Non sono stati proposti emendamenti Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 28 hanno risposto sì : n. 28 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.
La Giunta regionale predispone un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali secondo le finalità indicate nell'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e le sue articolazioni comprensoriali.
Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comitati comprensoriali, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, nonché dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dagli Enti e dalle Associazioni naturalistiche e venatorie.
Esso deve contenere la determinazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione per ogni singola zona.
Il piano è sottoposto, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale.
Il piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al secondo comma e con l'osservanza della procedura di cui al primo e quarto comma.
La Regione dispone per l'acquisizione, conservazione e valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale, un programma pluriennale di interventi regionali e di contributi agli Enti locali.
Chiede di parlare il Consigliere Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi

Devo denunciare una volta ancora la situazione veramente fuori dal normale in cui lavoriamo. Entrando nel merito sottolineo che in questo articolo non si tiene minima mente conto di decisioni che già sono state prese da questo Consiglio e già formulate attraverso dispositivi legislativi, in particolare quella per la formazione dei piani comprensoriali e dei piani territoriali di coordinamento.
Al comma 2 di questo articolo, per esempio, si dice che si terrà conto delle indicazioni fornite dai Comitati comprensoriali, dalle Province e dai Comuni, e non si fa riferimento, invece, ad alcuni strumenti attraverso cui formalmente e istituzionalmente dovrebbero essere espresse su questi problemi le decisioni delle comunità locali e dei comprensori. Per lo meno questo secondo comma dovrebbe essere modificato nel senso che il piano dei parchi dovrà recepire le indicazioni che saranno contenute nei piani regionali e nei piani comprensoriali, altrimenti non si capisce quale tipo di legame si stabilirà tra i diversi interventi di pianificazione. Cioè, da questo secondo articolo, posto in relazione alle altre leggi che già abbiamo formulato, in particolare quella sui comprensori, emerge che stiamo costruendo una complicata giungla di strumenti di pianificazione, senza ricercare il minimo coordinamento fra di essi.
Mi rendo conto, e l'ho premesso, che la situazione in cui operiamo non ci consente di meditare, ma sento il dovere di indicare le carenze che, a parer mio, ci sono in queste formulazioni.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Chiede di parlare l'Assessore Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario, Assessore ai parchi naturali

A me pare che questa normativa abbia voluto significare che nella elaborazione del piano si dovrà tener conto di tutte le indicazioni che possano provenire da questi enti, e abbiamo proprio, ancor prima che venisse approvata la legge sui comprensori in sede di Commissione, inserito i Comitati comprensoriali proprio per tener conto di questa nuova realtà.
Del resto, a me pare che, se è vero che si prevede poi, nella struttura della legge, l' elaborazione di un piano dei parchi, ci debba essere sì un momento di collaborazione, ma che debba poi, alla fine, essere recepito dall'organo responsabile, che è la Regione, la quale sarà poi tenuta ad individuare in modo definitivo le zone da destinare a parco. Capisco la preoccupazione del Consigliere Rivalta, che è anche mia, ma d'altra parte questo collegamento ai Comitati comprensoriali sta proprio a significare che si vuol operare in quella direzione.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Pongo in votazione per appello nominale l'art. 2, per il quale non sono stati proposti emendamenti.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 29 hanno risposto si : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 8 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - Divieti transitori per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.
I territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono soggetti, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5 e comunque per non più di cinque anni, ai seguenti divieti: a) manomissione e alterazione delle bellezze naturali b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione dei tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante c) riduzione a coltura di terreni boschivi d) movimenti di terreno, dissodamenti e scavi suscettibili di alterare l'ambiente e) apertura di cave f) esercizio venatorio.
Nella determinazione dei territori da includere nel piano, la Giunta regionale individua zone territoriali omogenee di tipo "F" di cui al D M 2 aprile 1968, n. 1444, che, d'intesa con i Comuni competenti, dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici relativi fino all'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 8.
La vigilanza è affidata al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle Guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
E' stato proposto un emendamento aggiuntivo.
Chiede di parlare il Consigliere Bono. Ne ha facoltà.



BONO Sereno

Desidero fare una precisazione. Abbiamo presentato un articolo 3 bis come aggiuntivo, ma quanto in esso contenuto può essere aggiunto, come ha detto giustamente il Consigliere Rivalta, all'art. 3 senza fare un altro articolo. Bisognerebbe però, in questo caso, ridurre anche il titolo: anziché parlare di "Divieti transitori per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali", parlare soltanto di "Divieti transitori", perché il significato dell'aggiunta si riferisce alle misure preventive da assumere prima dell'approvazione del piano.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Qual è quindi la dizione che proporrebbe?



RIVALTA Luigi

Nel caso in cui la Giunta accogliesse il nostro emendamento aggiuntivo si tratterebbe di modificare conseguentemente il titolo dell'articolo riducendolo a "Divieti transitori".



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

L'emendamento aggiuntivo così suona: "Sino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento del comprensorio dell'area ecologica di cui alla legge regionale, la Regione può sospendere ogni decisione in merito alla richiesta di autorizzazione a lottizzare in quelle zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico." Chiede di parlare l'Assessore Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario

Assessore ai parchi naturali, Se diamo la facoltà alla Giunta regionale di individuare nelle zone di tipo "F", che sappiamo tutti cosa comportano il divieto di costruzione è fissato automaticamente : sono zone destinate semplicemente ad insediamenti di interesse pubblico. La previsione della lottizzazione mi sembra sia superata da questa normativa .



PRESIDENTE, Chiede di parlare il Consigliere Rivalta

Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi

Probabilmente, questo emendamento aveva bisogno di una illustrazione anche perché non è formulato in termini tali da potersi integrare all'art.
3 del disegno di legge della Giunta.
L'art. 3 del disegno di legge della Giunta prevede, nel, momento in cui sarà stato formulato il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, l' individuazione di zone "F" da introdurre nei piani urbanistici comunali. Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali non c'è ancora, e passeranno mesi prima che venga fatto. Il nostro emendamento mira pertanto a introdurre un principio di salvaguardia che consenta alla Giunta di rifiutare l'autorizzazione a procedere alla lottizzazione in zone di interesse ambientale e paesaggistico, a giudizio della Giunta, al fine di evitare compromissioni prima che sia stato redatto il piano regionale dei parchi.



DEBENEDETTI Mario,Assessore ai parchi naturali

Appunto per questo si dice specificamente che la Giunta regionale individua zone territoriali omogenee di tipo "F", con tutte le conseguenze.



RIVALTA Luigi

Le zone "F" saranno individuate e faranno parte di piani regolatori comunali, ma fino al momento del loro inserimento nei piani regolatori comunali queste zone "F" non esistono, anzi, non è escluso che negli strumenti urbanistici comunali in questo momento siano previste come zone residenziali. E' il caso, per esempio, di Alpe Usseaux, che potrà essere in futuro; se salvaguardata, indicata come zona "F", mentre attualmente nello strumento urbanistico comunale è zona residenziale, a 2 metri cubi per metro quadrato. Noi, di fronte al rischio, che è permanente, di una compromissione c'è da un anno presso la Giunta una richiesta di autorizzazione per lottizzazione dell' area di Alpe Usseaux abbiamo proposto l'introduzione di una norma che dia alla Giunta la possibilità piena di tenere hi sospeso la risposta alle richieste di autorizzazione per lottizzazione in quei casi in cui le condizioni ambientali e paesaggistiche facciano ritenere possibile, o probabile, l'inserimento nel piano dei parchi. Si tratta, insomma, di un intervento di salvaguardia-ponte fra oggi e il momento in cui si approverà il piano dei parchi e le zone indicate come zone "F" saranno incluse a tutti gli effetti negli strumenti urbanistici comunali.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Questo intervento con riferimento a quale normativa?



RIVALTA Luigi

Perché si possa procedere a lottizzazioni, come lei sa, deve essere richiesta l' autorizzazione della Regione, alla cui concessione provvede personalmente il Presidente della Giunta: con l'emendamento si sancisce che nell'esercizio di questa autorizzazione la risposta alla richiesta pu essere tenuta in sospeso.
Sono disposto a ritirare l'emendamento aggiuntivo qualora vi sia un impegno politico che il potere di concessione della autorizzazione alla lottizzazione sarà esercitato nello spirito del contenuto dell'emendamento così come è stato, sottolineo, positivamente esercitato nel caso di Alpe Usseaux nel corso di quest'anno. Vorrei avere in proposito una risposta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

E' una dichiarazione che posso fare, e di cui chiedo sia dato atto a verbale.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

L'emendamento è pertanto ritirato. Rimane inteso che l'intitolazione dell' articolo sarà, semplicemente: "Divieti transitori", perché mi pare più giusto non fissare limitazioni.
Pongo in votazione per appello nominale l' art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 27 hanno risposto sì : n. 27 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Classificazione In relazione ai diversi scopi cui sono destinati, i territori sottoposti a tutela sono classificati secondo la seguente tipologia: A) Parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per uso ricreativo.
B) Riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.
Le riserve naturali si distinguono in: a) riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico b) riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli e silvo-pastorali c) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica geologica, archeologica, etnologica).
C) Area attrezzata, in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale del tempo libero nel rispetto del patrimonio naturalistico.
D) Zona di pre-parco, istituita al fine di stabilire una gradualità crescente di vincoli intorno ai parchi e alle riserve naturali.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 28 hanno risposto si : n. 28 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Leggi istitutive I parchi e le riserve naturali sono istituiti con legge regionale, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.
Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali devono stabilire per ciascuno di essi: a) i confini b) il tipo di classificazione c) la durata della destinazione d) la gestione, che di massima sarà delegata alle Comunità montane ed ai Comuni interessati e) le norme vincolistiche, i divieti e le relative sanzioni f) le norme provvisorie relative all'edificabilità ed alla costruzione di strade, in attesa del pia no territoriale di coordinamento di cui al successivo articolo 8 g) finanziamenti per far fronte alla strutturazione ed agli oneri di gestione.
L'Ente gestore dovrà stabilire, tra l'altro, le specifiche forme di vigilanza.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 28 hanno risposto sì : n. 28 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Indennizzi Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali fisseranno la misura e le modalità per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo.
Sono escluse da indennizzo le aree ed i beni assoggettati ai vincoli per la protezione delle bellezze naturali a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quelle contemplate nei piani territoriali paesistici regolati dalla normativa statale in materia.
Per le zone preordinate all'espropriazione si applica la normativa statale vigente, con particolare riguardo all'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
La Regione può inoltre acquistare o prendere in affitto aree o beni a sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 28 hanno risposto sì : n. 28 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Sanzioni Le violazioni ai divieti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 3 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 5.000.000.
Delle violazioni viene redatto un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.
Per la violazione al divieto di cui al punto f) dell'articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse a sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 28 hanno risposto sì: n. 28 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Piani territoriali di coordinamento Per ogni zona, istituita in parco o riserva naturale, la Regione pu redigere, secondo le direttive contenute nella legge istitutiva, un piano territoriale di coordinamento, previsto dall' articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Il piano di cui al precedente comma dev'essere adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva naturale.
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dal Consigliere Rivalta: La Regione promuove l'elaborazione per ogni area comprensoriale di un piano di coordinamento territoriale, che prevede la razionale utilizzazione del territorio avendo contemporaneamente presenti le esigenze di sviluppo socio-economico, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale Il presentatore, Consigliere Rivalta, desidera illustrarlo Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi

Questo emendamento sostitutivo non fa che ricalcare l'articolo che era presente nella nostra proposta di legge. Si riferisce alla concezione che qui è stata espressa più volte e che è stata tradotta in norma legislativa secondo la quale il comprensorio è il livello per la fon-nazione del piano territoriale di coordinamento. Noi riteniamo che sia errato concettualmente, non corretto dal punto di vista procedurale e pertanto non fedele alla interpretazione della legge urbanistica nazionale e di quella regionale dei comprensori, intervenire con un piano territoriale di coordinamento per la costituzione delle singole aree istituite a parco.
Il piano territoriale di coordinamento, ha come finalità di coordinare l'uso e l'organizzazione di part. estese di territorio su cui si svolgono attività di carattere complesso e diversificato. Gi stessi contenuti, per quanto generici, indicati per il piano territoriale di coordinamento dalla legge urbanistica nazionale sono molto espliciti. Il piano territoriale di coordinamento deve riguardare la localizzazione dei grandi insediamenti delle grandi infrastrutture di servizio, della grande viabilità, dei grandi insediamenti residenziali e produttivi. Nessuno di questi contenuti pu essere ricondotto al contenuto che può avere il piano di un parco. Per le aree a parco si tratta di intervenire con dei piani particolareggiati di attuazione e non con i piani territoriali di coordinamento. Le aree a parco è detto in un precedente articolo - sono introdotte nei piani regolatori come zone "F" quindi sono delle zone individuate dai piani regolatori comunali; anche per questo aspetto pare contraddittorio che la politica urbanistica delle zone a parco venga attuata con un istituto che è sopradimensionato a quello dei piani regolatori. Correttamente, le zone a parco devono essere attuate attraverso piani particolareggiati esecutivi. A me sembra, dal punto di vista concettuale ed anche da un punto da vista procedurale, completamente sbagliata l'impostazione data dalla Giunta: è una postazione che ha già seguito la Regione Lombardia, la quale però se ne è pentita, per cui ha apportato correttivi nel momento in cui ha formulato la legge istitutiva dei comprensori.
Questo è un altro caso di introduzione di elementi di confusione nell'uso degli strumenti di pianificazione. Noi abbiamo votato la legge istitutiva dei comprensori; ai comprensori abbiamo affidato il compito di formare il piano territoriale di coordinamento esteso a tutto il loro territorio; s'e detto in sede di dibattito, mi pare unanimemente (era d'accordo anche la Giunta), che potesse esserci un piano territoriale a livello regionale. Non trova giustificazione l'introduzione di un livello sub-comprensoriale. Per i parchi .si tratta chiaramente di un piano esecutivo di attuazione, non di un piano territoriale di coordinamento.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Chiede di parlare l'Assessore Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario, Assessore ai parchi naturali

Indubbiamente, ci troviamo di fronte ad esperienze nuove, e si tratta di "inventare" nel modo più opportuno ed idoneo degli strumenti operativi in un confronto aperto e sereno.
Le preoccupazioni che sono state manifestate, e che mi pare emergano chiaramente anche dal testo dell'emendamento, sono preoccupazioni che abbiamo sentito anche noi. Nella formulazione dell'ad. 8 è detto che la Regione "può redigere" proprio perché si pensava da parte nostra alla possibilità di intervenire ancor prima che fosse elaborato il piano territoriale di coordinamento a livello comprensoriale.
Prendiamo l'esempio dell'area del Ticino. Abbiamo ormai acquisito elementi obiettivamente idonei a tradurre in concretezza l'intervento regionale Noi sappiamo che, data la carenza legislativa, l'unico strumento per quanto riguarda il rispetto urbanistico, che ci consenta di operare è il piano territoriale di coordinamento; siamo quindi andati a questo riferimento, perché la legislazione statale ci costringe ad individuare nel piano territoriale di coordinamento uno strumento operativo. E abbiamo fatto questa riflessione. Ancor prima della elaborazione del piano territoriale di coordinamento, poniamo, per tutta l'area ecologica o del comprensorio novarese, riteniamo che sia possibile, sia pure in termini provvisori, elaborare per l'area dei ricino un piano territoriale di coordinamento, che ovviamente richiederà tempi notevolmente ridotti (mi è stato parlato di sei mesi) rispetto al piano territoriale di coordinamento di quel comprensorio.
E' proprio a fini operativi, dunque, che abbiamo usato la dizione: "pu redigere".
D'accordo con il Consigliere Rivalta che non possiamo stravolgere i livelli normali, ma vorremmo garantirci la possibilità di intervenire ancor prima che sia stato elaborato il piano territoriale di coordinamento generale.
Quanto al riferimento fatto alla zona "F", osservo che essa non riguarda tutta l'estensione del parco ma soltanto alcune part. che nell'ambito del parco vengono individuate. Nel parco del Ticino, realizzato dalla Regione Lombardia, sono inglobate città come Pavia, come Abbiategrasso e via dicendo, che non si può certo pensare siano soggette ai vincoli di "zona T'.
Si diceva nell'articolo precedente che si individuano zone "F" da assoggettare ad una protezione particolare; ma che, in attesa che sia elaborato il piano territoriale di coordinamento, non si potrà fare astrazione completamente dal meccanismo che ci può portare a redigere un piano territoriale di coordinamento per un' area più limitata. Abbiamo già fatto riferimento ai collegamenti con gli Enti locali ed al piano di sviluppo regionale, alla nuova realtà comprensoriale. Io credo che in concreto questo ostacolo si possa superare. Comunque, ci tenevo ad evidenziare le ragioni per le quali abbiamo introdotto questa previsione: per cautelarci, per darci uno strumento che ci consenta di intervenire, di operare prima della elaborazione del piano territoriale di coordinamento.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Mi scuso se mi inserisco tardivamente nella discussione. Osservo che è superfluo dare che la Regione "può redigere" un piano territoriale di coordinamento, dato che rientra nei suoi poteri, ove lo ritenga necessario fare un piano di coordinamento in qualsiasi zona. Direi piuttosto che si dovrebbe specificare che occorrendo, la Regione redige un piano di coordinamento.



DEBENEDETTI Mario, Assessore ai parchi naturali

Giusto, proponi l'emendamento.



BIANCHI Adriano

"Per ogni zona istituita in parco o riserva naturale, la Regione redige."



DEBENEDETTI Mario, Assessore ai parchi naturali

Avevamo dato la preferenza alla dizione "può redigere" nel senso che...



BIANCHI Adriano

Dire "può redigere" equivale a dire che si attribuisce un potere che invece ha già.



DEBENEDETTI Mario, Assessore ai parchi naturali

Ha il potere di redigere il piano territoriale di coordinamento generale: noi ritenevamo fosse opportuno dire che può anche redigere il piano territoriale di coordinamento per particolari zone.



RIVALTA Luigi

La dizione proposta dal Consigliere Bianchi chiarisce meglio l'intenzione espressa dalla Giunta.



BIANCHI Adriano

Si, perché vuol dire che, in relazione a quella situazione, la Regione redige.., se già non esiste un piano di coordinamento.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Il Consigliere Rivalta mantiene il suo emendamento?



RIVALTA Luigi

Lo ritiro.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Pongo allora in votazione per alzata di mano l'emendamento Bianchi sostitutivo-modificativo: "Sostituire l'espressione 'può redigere' con 'redige occorrendo".
L'emendamento è accolto.
Pongo in votazione per appello nominale l' art. 8 emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 29 hanno risposto sì : n. 20 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri E' approvato.
Art. 9 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento.
I piani territoriali di coordinamento devono: a) indicare le zone da riservare a speciali destinazioni in relazione ai diversi tipi di zone protette di cui al precedente art. 4 b) individuare le zone da costituire come sedi di nuovi nuclei edilizi o ampliamenti di quelli preesistenti c) definire le zone da destinare alla conservazione o ai recupero delle attività agricole e silvo-pastorali d) prescrivere le norme dirette alla tutela dei valori storici ambientali e paesaggistici dei nuclei già edificati e) indicare le zone da destinarsi a servizi pubblici f) determinare la rete delle linee stradali, ferroviarie, elettriche idriche.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 32 hanno risposto sì : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Elementi del piano territoriale di coordinamento.
"Il piano territoriale di coordinamento è costituito dai seguenti elaborati: 1) relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte opera te, fornisca indicazioni sul programma finanzia rio quinquennale e per l' attuazione del piano 2) rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1: 25.000, che riproducano l' assetto del territorio previsto dal piano ed assicurino l'efficienza ed il rispetto dei suoi contenuti 3) norme di attuazione che comprendano tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le rappresentazioni grafiche ed a determinare la portata dei contenuti del piano, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i piani comunali ed intercomunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici." Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione:. ' presenti e votanti : n. 32 hanno risposto si: : n. 23 Consiglieri Si sono astenuti : n. 9 Consiglieri L'art. 10 è approvato., .
Art. 11 - Durata ed effetti del piano territoriale di coordinamento.
A sensi dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i piani territoriali di coordinamento hanno vigore a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate variazioni.
I Comuni il cui territorio sia incluso, in tutto o in parte, nei piani territoriali di coordinamento debbono, a sensi dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nella legge istitutiva.
Nelle more di tale procedura restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie previste nelle singole leggi istitutive.
E' fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici di attenersi alle direttive dei piani territoriali di coordinamento.
I vincoli preordinati all'espropriazione, stabiliti dai piani territoriali di coordinamento ed accolti dagli strumenti urbanistici comunali, divengono inefficaci se, nel termine di cinque anni dalla definitiva approvazione dei piani stessi, non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati, ovvero non si sia dato inizio alle procedure di esproprio.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti; n. 32 hanno risposto si : n. 23 Consiglieri si sono astenuti: : n. 9 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Redazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento.
La Giunta regionale procede alla compilazione dei piani territoriali di coordinamento d' intesa con le Amministrazioni interessate e li trasmette al Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'adozione, per l'approvazione.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti: n.32 hanno risposto sì: n. 23 Consiglieri si sono astenuti: n. 9 Consiglieri L'art. 12 e approvato.
Art. 13 - Disposizioni finanziarie.
Per la redazione del piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 100 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo numero 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante la restituzione, nello stato di previsione medesimo del capitolo n. 925, con la denominazione "Spese per la predisposizione di un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali" e lo stanziamento di lire 100 milioni.
Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1975 possono essere impegnate nell'anno finanziario 1976.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo numero 30, con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali".
Le spese relative all'acquisizione, conservazione e valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge, saranno autorizzate con successive leggi regionali.
Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto si : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Chiede di parlare il Consigliere Fassino Ne ha facoltà.



FASSINO Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la proposta di legge cui stiamo per dare il voto definitivo contiene norme fortemente innovative della tutela dell'ambiente e recepisce nelle sue linee essenziali la proposta di legge presentata poco meno di un anno fa dal Gruppo liberale onde dare soluzione, per quanto ci compete, ad un problema non più procrastinabile e disciplinare in un programma regionale tutte le iniziative e le proposte accavallatesi negli ultimi anni, a seguito anche dello sviluppo urbano, industriale e turistico, che ha assunto ormai un ritmo di crescita tale da creare e mettere in drammatico risalto il problema della devastazione del patrimonio turistico, delle part. cioè turisticamente più interessanti del nostro Piemonte.
Nessuno ci aveva prima pensato: la nostra classe politica regionale non poteva perdere l' occasione di recuperare il tempo perduto. E se anche legiferiamo in proposito proprio l'ultimo giorno in cui ci è consentito di farlo, penso che l'importante sia esserci riusciti.
Mentre, quindi, manifesto il compiacimento del nostro Gruppo per la positiva conclusione dell'iniziativa di legge, che ha visto particolarmente impegnato il collega Zanone sia come primo presentatore della proposta sia come Presidente della V Commissione, che, con l'aiuto del relatore e dei colleghi,ha portato avanti le tre proposte presentate, dichiaro che il Gruppo liberale voterà a favore della proposta



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Il nostro Gruppo ha presentato anch'esso una proposta di legge di carattere procedurale, o legge quadro, come in effetti è quella che abbiamo discusso e che stiamo per votare. Ciò dimostra il nostro interesse per una politica dei parchi ed in generale di salvaguardia dell'ambiente. E' una testimonianza che forse non era necessaria, visto che nel corso di questi anni il nostro Gruppo ha sollevato ripetutamente il problema della costituzione di parchi. Le vicende relative a La Mandria, Stupinigi, Le Vallere dimostrano (senza nessun spunto polemico con l'atteggiamento ottimista che ha assunto l'Assessore) come poco o nulla si è fatto nonostante le sollecitazioni e pressioni sempre esercitate nei confronti della Giunta per una politica istitutiva di parchi.
Noi alla votazione del disegno di legge, che pure è analoga per molti aspetti alla proposta da noi presentata, ci asterremo. Le ragioni sono: le incertezze presenti nella definizione dei rapporti fra diversi livelli di pianificazione; la parzialità e disorganicità con cui l'articolazione della pianificazione viene espressa attraverso le varie leggi, senza coordinamento ed inquadramento. E' ormai più che necessario e urgente arrivare ad una legge urbanistica quadro che permetta di collegare tutti gli strumenti di pianificazione (abbiamo discusso in sede di emendamento intorno ai rapporti tra piano dei parchi e i piani territoriali ed i piani urbanistici). Un'altra ragione di carattere generale della nostra astensione riguarda le limitate possibilità che questa legge offre per una concreta attuazione di una politica dei parchi. Questa è una legge di procedura, è una legge quadro che sostanzialmente indica un indirizzo, una volontà, ma che non mette la Giunta in condizioni di operare concretamente e non fornisce neppure elementi di salvaguardia immediata.
La salvaguardia non c'è; ci sarà nel momento in cui sarà fatto il piano.
Per questi limiti che la legge contiene, di fronte alla lentezza o addirittura all'immobilismo delle Giunte per quanto concerne la pianificazione regionale e la pianificazione comprensoriale, che non lascia sperare, noi ci asteniamo. La nostra adesione positiva sarà data solo nel momento in cui concretamente saranno presentati fatti concreti.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, non entro nel merito, esprimo solo il compiacimento di giungere al voto finale su questa legge che avrà il voto favorevole del Gruppo.
E' una legge di principi, di norme, è una legge urbanistica ad oggetto specifico, è una legge culturalmente ben motivata che offre un quadro corretto entro il quale operare e quindi costituisce uno stimolo a procedere oltre, per cui credo sia un contributo, un'offerta, una base seria di ulteriore lavoro e quindi un augurio che formuliamo al Consiglio regionale che ci seguirà.
Penso che in questa direzione potrà essere compiuto un buon lavoro personalmente non ho dubbi che questa affermazione di principi sia seguita anche dalla traduzione concreta con strumenti operativi e non ho remore al voto favorevole.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Personalmente per me è una bellissima giornata quella di oggi per un complesso di circostanze che i colleghi Consiglieri mi perdoneranno di ricordare a me stesso perché patito di questa vicenda del Parco Nazionale del Gran Paradiso che mi travolge, del tutto disinteressatamente, da quasi vent'anni.
E' certamente un fatto di alta civiltà e di cultura, anche se si tratta per ora di una norma di principio che tuttavia viene determinata e fissata come volontà concorde nonostante questo aspetto procedurale di astensione dal voto dal Consiglio regionale che termina i suoi lavori avendo dinanzi agli occhi anche questa realtà e questa grossa esigenza di natura ecologica, di natura culturale, di natura civile e sociale: i parchi finiranno per costituire, ad un certo momento, un rifugio dell'uomo anche sotto il profilo delle esigenze di vita sociale.
Ecco perché sono personalmente molto soddisfatto e desidero ringraziare: il relatore innanzi tutto per quella relazione che è squillante per me, modesto conoscitore di questi problemi; il Presidente della Commissione, Zanone ed il Consigliere Rivalta anche come proponenti di progetti degni di proposte di legge che sono poi confluiti in un contesto sufficientemente organico, largamente condividibile e accettabile da tutta quanta l'assemblea e arricchito, se mi è consentito di dire, da quello che è stato il rapporto fatto, a nome della Giunta, da parte del Vice Presidente Debenedetti, Assessore con la delega a questo settore determinando la prima legge in Italia, per quanto mi consta (che una conoscenza di queste leggi ce l'ho) che verifichi, nel momento in cui siano individuate le zone, il regime di salvaguardia perché solitamente, non appena veniva individuata una zona, vi era il fracasso portato dalla speculazione per cui, quando si arrivava al momento della esecuzione, tutto era definitivamente perduto. E' quindi un apporto veramente collegiale così come è stato sottolineato e come il Presidente ritiene di ulteriormente sottolineare al momento in cui il disegno di legge sta per diventare legge. Mi auguro che sia rapidamente operativa.
Certamente quelle cose che sono state dette circa i tempi brevi entro i quali si deve operare, sono cose estremamente valide. La Giunta che continuerà e gestirà questa legge di principi, dovrà certamente tenerne il debito conto.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Vorrei comunicare al Consiglio, prima di passare al voto, che subito dopo porremo in discussione e in votazione il rendiconto dell'Ufficio di Presidenza. La I Commissione lo ha esaminato, ha passato la deliberazione e se non vi fossero difficoltà lo farei passare.
Pongo in votazione l'intero disegno di legge n.187, n. 217 e n. 258 sui parchi.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 32 hanno risposto sì : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n.9 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1974


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario 1974, firmato dai Consiglieri Garabello e Raschio: Il Consiglio regionale visto il D.P.R. 3.12.1970 n.1171, relativo al coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle spese delle Regioni a Statuto ordinario, con le norme della legge 1 3 1964, h 62 vista la legge 6.12.1973 n. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario considerato che l'art. 5 delle predette norme stabilisce che la "Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare secondo le norme previste dal Regolamento interi no di questa, apposita resocontazione di questa. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione" visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853, ed in particolare l'art. 3 che detta le norme sull'approvazione del rendiconto vista la deliberazione datata 16 aprile 1975 con cui l'Ufficio di Presidenza ha predisposto il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario 1974, sia per quanto riguarda la gestione dei residui passivi alla chiusura dell'anno 1974, sia per quanto riguarda la gestione di competenza dell'esercizio 1974 stesso.
visto il parere della Commissione consiliare per la programmazione ed il bilancio, la quale riferisce altresì sulla situazione al 31.12.1974 dei fondi di previdenza e di solidarietà, di cui alla legge 30.10.1972, n. 11 allegata al rendiconto di cui sopra approva il rendiconto delle spese del Consiglio regionale per l'anno 1974 presentato dall'Ufficio di Presidenza, nelle seguenti risultanze finali: Gestione di competenza Somme messe a disposizione L. 1.943.955.275 Spese erogate L. 1.236.980 827 Residui passivi L. 589.409.623 Economie L. 117.564.825 Gestione dei residui Somme conservate L. 121.481.034 Spese erogate L. 97.675.597 Somme da conservare L. 2.236.549 Economie L. 21.568.888 La parola al Consigliere Raschio.



RASCHIO Luciano

Signor Presidente, lei ha già annunciato all'assemblea il motivo dell'assenza del collega Garabello, motivo gravissimo. Certamente il Consigliere Garabello avrebbe avuto intenzione di dire altre cose che sono state annunziate in Commissione e che questa mattina avrebbero potuto essere maggiormente approfondite.
Io ho preso parte, con il collega Garabello, alla revisione anche materiale di tutte le documentazioni che appoggiavano le varie postazioni della spesa: la Commissione ha preso atto della regolarità, anche se l'esame e stato fatto purtroppo, per motivi di tempo, affrettatamente.
Pertanto a questo punto il Consiglio dovrà esprimere il proprio deliberativo: in assenza del Presidente ed in sua vece raccomando, anche a nome degli altri colleghi della I Commissione, l'espressione di un voto positivo da parte del Consiglio.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Ringrazio il Consigliere Raschio.
Il Consigliere Segretario Franzi ha predisposto il rendiconto minutamente, con attenzione, con rigore e la Commissione ne ha dato atto.
Pongo in votazione la deliberazione per alzata di mano: presenti e votanti : n. 31 favorevoli : n. 30 Consiglieri astenuti : n. 1 Consigliere.
E' approvata.
Si astiene l'estensore Consigliere Franzi.


Argomento: Questioni internazionali

Ordine del giorno sulla situazione politica in Corea


PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Nell'autunno scorso una nostra delegazione si e recata in Corea e dopo una lunga visita al Paese unitariamente ha sottoscritto un ordine del giorno.
Ringraziando la Commissione ed il Comitato per i rapporti culturali con l'estero, do lettura dell'ordine del giorno: "Il Consiglio regionale del Piemonte, una delegazione del quale, nel settembre scorso, ha visitato la Corea del Nord su invito del Governo di quel Paese in considerazione della drammatica situazione provocata dalla divisione della Corea in due parti, rilevata anche dal vivo nel corso del, la visita della delegazione, per cui: numerose famiglie da quasi trent'anni vivono divise senza possibilità di comunicazione; la crescita unitaria della entità etnica, culturale e sociale del popolo coreano e, impedita; la potenzialità di sviluppo economico e di pieno utilizzo delle risorse non e consentita; permanente è il pericolo di guerra come mostra la contrapposizione militare lungo il 38' parallelo e la presenza di truppe straniere nella Corea del Sud tenuto conto che il popolo che vive nella penisola coreana è omogeneo per origini, cultura ed economia, e che l'unificazione della Corea è l'aspirazione suprema del popolo coreano, il quale nel corso di questo secolo ha condotto una continua ed eroica lotta per l'unità e l'indipendenza nazionale preso atto della risoluzione congiunta formulata il 4.7.1972 dalle delegazioni dei Governi delle due parti, la quale si esprime per l'unificazione ed impegna i due Governi ad operare per la sua realizzazione, attraverso la via della trattativa politica e pacifica, e l'affermazione della indipendenza delle part. da ogni influenza straniera e considerata la linea operativa indicata nel 1974 dal Presidente della Corea del Nord, in cui, rivendicando il rispetto degli impegni della risoluzione congiunta, si propone di: ridurre l' armamento militare allontanare la presenza militare straniera ed eliminare ogni causa di tensione; attuare forme di collaborazione politica, economica e culturale indire un'assemblea nazionale per l'unificazione; istituire la Confederazione del Nord e del Sud, con il nome di Repubblica confederale di Korio; promuovere una unica rappresentanza diplomatica internazionale Auspica che si elimini ogni causa di guerra sul territorio coreano e si proceda rapidamente all'unificazione del Paese nel rispetto dei principi contenuti nella risoluzione congiunta e invita il Governo italiano a sostenere le iniziative che ad ogni livello possono essere assunte per facilitare il processo di unificazione pacifico della Corea e l'acquisizione della sua piena indipendenza politica ed economica." F.to Viglione, Gerini, Soldano, Visone, Rivalta, Ferraris.
E' stato firmato da tutti i partecipanti, favorendo un'unificazione pacifica attraverso il contatto fra i due Governi del Nord e del Sud.
Ringraziamo ancora il Governo della Corea per avere invitato la delegazione del Piemonte e per il trattamento che ci ha usato che è stato veramente ad alto livello.
Pongo in votazione l'ordine del giorno.
La parola al Consigliere Vera per dichiarazione di voto



VERA Fernando

Il Gruppo socialdemocratico, che non ha firmato l'ordine del giorno esprime il proprio voto contrario.



PRESIDENZA DEL DEL PRESIDENTE VIGLIONE

Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura. E' approvato. L'VIII commissione e convocata per le ore 16.
Il Consiglio è convocato per le ore 15,30 e si comincia con il piano di coordinamento.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 14)



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