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Dettaglio seduta n.313 del 29/04/75 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento:

Sul programma dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Hanno chiesto congedo i Consiglieri: Carazzoni, Curci, Giovana.
Proseguiamo gli nostri lavori secondo l'ordine del giorno.



BERTI Antonio

Penso sarebbe opportuno che comunicasse al Consiglio le conclusioni della riunione dei Capigruppo.



PRESIDENTE

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi unitamente al Presidente della Giunta regionale ha così fissato la prosecuzione dei lavori: oggi si inizia con la discussione delle due leggi sull'agricoltura l'una per gli interventi in agricoltura e l'altra per la cooperazione; si prosegue con l'esame delle tre leggi per la scuola unitamente a quello della legge per lo sport domani mattina, con inizio alle 9,30, legge per il rifinanziamento delle Cantine sociali, e, immediatamente dopo, Piano di coordinamento territoriale al termine della discussione su tali leggi, si prosegue con l'ordine del giorno e le leggi iscritte (parchi, rifiuti solidi, terza legge sulle biblioteche); infine, le due leggine che riguardano i concorsi ospedalieri.


Argomento: Norme generali sull'agricoltura - Montagna - Boschi e foreste

Esame disegno di legge n. 245 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste negli anni 1975-1976-1977" (seguito)


PRESIDENTE

Prendiamo dunque ora in esame gli articoli della legge al punto sesto dell'ordine del giorno: "Disegno di legge regionale n. 245: 'Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste negli anni 1975 1976-1977".
Art. 1 - La Regione Piemonte, con la presente legge, attua un programma triennale di interventi, decorrente dal 1975, a favore degli imprenditori agricoli, singoli od associati, per stimolare lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste e migliorare la produttività nelle aziende.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri Il Consiglio regionale approva.
Art. 2 Criteri generali: beneficiari, priorità, programmazione.
a) Gli interventi regionali, previsti dalla presente legge, sono riservati agli imprenditori agricoli, singoli od associati a mezzo di atto pubblico.
Ai fini della presente legge è considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività.
b) E' comunque riservata la priorità ai titolari di impresa familiare diretto-coltivatrice, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 22.11.1954 n. 1136 e 9.1.1963 n. 9, e, fra essi, ai coltivatori di cui alla successiva lettera e), alle cooperative ed alle forme associate, e, tra esse, a quelle costituite da coltivatori diretti.
c) Per gli effetti della presente legge le aziende e gli terreni condotti in affitto, mezzadria, enfiteusi o per usi civici, sono equiparati a quelli in proprietà. In particolare, l'affitto deve garantire una detenzione stabile del fondo e il conduttore deve impegnarsi a non avvalersi della rinuncia di cui al 3° comma art. 23 legge 11.2.1971, n. 11.
Sono pertanto ammessi a fruire degli interventi regionali anche gli affittuari che intendono eseguire migliorie sul fondo affittato, col consenso del proprietario, o in forza della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni.
d) Le iniziative, per ottenere i benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, e con i piani delle Comunità montane, ove esistenti, e, se la loro natura lo richiede, devono essere inquadrate in un piano aziendale di durata pluriennale.
e) Le opere e le iniziative da finanziare, sia singole che collettive devono avere validità econo-mica ed essere proporzionate ad effettive necessità delle aziende agricole.
Il giudizio sull'azienda, le sue prospettive di sviluppo e la validità delle iniziative proposte deve tener conto anche dell'età dei coltivatori uomini e donne, e del loro impegno ad esercitare l' attività agricola per almeno 10 anni.
f) Le aziende zootecniche devono avere una capacità produttiva di almeno il 60% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste in pianura, e almeno il 40% se poste in collina, collina depressa e montagna.
g) Gli imprenditori agricoli che allevano bestia me bovino, per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, devono aderire ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.
h) L'interesse annuale a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4% in montagna e del 5% nelle altre zone, per i prestiti di esercizio, e del 3% in montagna e del 4% nelle altre zone per mutui di miglioramento e per la formazione ed arrotondamento della proprietà coltivatrice, restando a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento! mento e ammortamento calcolate a tali tassi e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
i) Ai fini della presente legge sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla Legge 25.7.1952, n. 991 e successive modificazioni; zone di collina depressa quelle così classificate dai decreti ministeriali 7.11.1961 e 23.3.1963; zone di collina e zone di pianura le restanti, secondo la classificazione Istat del mese di agosto 1958.
La Giunta regionale propone, occorrendo, le modifiche delle zone di collina depressa, collina, pianura.
Sono stati proposti alcuni emendamenti. Emendamento del Consigliere Gerini, soppressivo: "Si propone la soppressione di tutto il punto b) dell'art. 2".
Il presentatore desidera illustrarlo? Qual è la posizione della Giunta in proposito? Non lo accoglie.
Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano. L'emendamento non è accolto. Emendamento dei Consiglieri Gerini e Fassino, soppressivo: "Al punto b) dell'art. 2 sopprimere le parole di cui al penultimo rigo dopo la parola 'associate'; ovvero, sono da sopprimere le ultime 9 parole che vanno da 'e' a 'diretti'.
Pongo in votazione per alzata di mano questo emendamento, che la Giunta non accoglie. L'emendamento non è accolto. Emendamento del Consigliere Gerini, aggiuntivo: "All'art. 2, dopo il comma c), aggiungere: 'Sono pure ammessi a fruire degli interventi regionali per opere di miglioramento fondiario i proprietari con beni affittati, quando il contratto di affitto assicuri al conduttore una detenzione del fondo per la durata minima di anni 9'".
Pongo in votazione per alzata di mano questo emendamento, che la Giunta non accoglie. L'emendamento non è accolto. Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, soppressivo: "Alla penultima riga del secondo comma dell' art. 2, lettera e) sopprimere le parole 'e del loro impegno ad esercitare l'attività agricola per almeno 10 anni'".
I presentatori non desiderano illustrarlo? Pongo in votazione per alzata di mano l' emendamento, che la Giunta non accoglie. L' emendamento non è accolto.
Emendamento presentato per la Giunta dall'Assessore Chiabrando soppressivo e sostitutivo: "Art. 2 lettera b) viene soppresso e così sostituito: "I tassi di interesse a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura fissata dal decreto legge 24.2.'75 n. 26 con le modificazioni di cui alla relativa legge di conversione. Le modifiche ai tassi agevolati disposte da ulteriori provvedimenti statali saranno adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i mutui di miglioramento resta a carico dell' Amministrazione regionale la differenza fra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario".
L'Assessore Chiabrando chiede di illustrarlo. Ne ha facoltà.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Si tratta di adeguare la nostra legge alle disposizioni che il Governo ha emanato proprio ieri l'altro. Il decreto ministeriale istituisce nuovi tassi per l'agricoltura, che sono stati per la verità ridotti rispetto a quelli fissati in febbraio, e che quindi riteniamo accettabili.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Ferraris. Ne ha facoltà.



FERRARIS Bruno

Noi respingiamo questo emendamento, la cui approvazione, del resto farebbe in pratica cadere tre emendamenti da noi presentati per ridurre ulteriormente i tassi ed in particolare per adeguarli alla legge governativa ma soltanto relativamente alla proprietà coltivatrice.
Votiamo contro questo emendamento non soltanto per ragioni sostanziali nel senso che riteniamo eccessivi gli tassi attualmente previsti nella legge del Governo, ma anche per ragioni di principio. Infatti, la legge dello Stato fissa si quei tassi, ma contiene un articolo che recita testualmente: "In ogni caso, i tassi applicati dalle Regioni non potranno essere inferiori al 2% e superiori al 7%". La nostra proposta si situava all'interno di questi tassi minimo e massimo. Il volersi qui adeguare al tasso fissato nella recente legge dello Stato significa rinunciare ad attuare una nostra politica del credito all'interno del tasso stabilito come massimo per il credito agrario da convenzionarsi con le banche, e quindi significa, a nostro avviso, accettare che sia diminuito il campo delle nostre prerogative.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento della Giunta. L' emendamento è accolto.
Vi sarebbero ora i tre emendamenti, a firma Ferraris-Marchesotti, che il Consigliere Ferraris ha dichiarato essere superati con l'accoglimento dell'emendamento della Giunta, in quanto legati al testo originario dell'articolo. Ne dò comunque lettura.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, aggiuntivo: "All'art. 2, lettera h), quarta riga, dopo la parola 'montagna' inserire: 'e collina depressa'".
Pongo in votazione per alzata di mano l' emendamento, che la Giunta non accoglie. L' emendamento non è accolto.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, aggiuntivo: "All'art. 2, lettera h), quinta riga, dopo la lettera e), inserire le parole '3% '".



FERRARIS Bruno

Lo ritiro in quanto superato.



PRESIDENTE

Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, soppressivo e aggiuntivo: "Sopprimere l'ultimo comma dell'art. 2 e sostituire con il seguente: 'La Giunta regionale, occorrendo, propone al Consiglio regionale le modifiche delle zone di collina depressa, collina, pianura".



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta accoglie questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione, per alzata di mano, l'emendamento, che la Giunta accoglie. L'emendamento è accolto all'unanimità dei presenti.
Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'art. 2 quale risulta con l'inserimento degli emendamenti accolti.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri ha risposto no : n. 1 Consigliere si sono astenuti : n. 8 Consiglieri Il Consiglio regionale approva.
Art. 3 - Procedure, collaborazione e ricorsi.
a) I benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, che indica gli uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie.
b) Le strutture fisse, che siano state realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 4 lettere a) b), d), non può essere alienato o comunque trasferito dalle aziende dell'imprenditore per almeno 5 anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perché ritenuto non più idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva. Chi contravviene a questi obblighi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, con gli interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
c) Le opere e gli acquisti oggetto di finanziamento devono essere effettuati dopo il provvedimento formale di concessione, o, in caso di urgenza, a seguito di una specifica autorizzazione che non comporta alcun impegno di finanzia mento per l'Amministrazione regionale.
d) Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge per le opere collettive possono essere concessi degli acconti fino al 75%, su dichiarazione del Direttore dei lavori convalidata dall'ufficio competente ove risulti che gli lavori sono eseguiti per almeno il 25% in più dell'acconto richiesto.
e) L'Amministrazione regionale, per l'attuazione della presente legge può avvalersi degli uffici di Enti locali e della collaborazione degli stessi e di altri Enti, nonché di associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi.
f) Avverso le determinazioni sulle domande è ammesso, entro 30 giorni reclamo al Presidente della Giunta regionale, il quale decide entro i successivi 60 giorni, su conforme deliberazione della Giunta, sentita una Commissione consultiva presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute.
g) Per le operazioni creditizie si richiamano le disposizioni di cui alla legge 5.7.1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono stati proposti cinque emendamenti. Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, aggiuntivo e modificativo: "All'art. 3, al termine della lettera a), aggiungere il seguente comma: 'Le istruzioni tecniche che non investono competenze regolamentari sono predisposte dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare".
Il Consigliere Ferraris desidera illustrarlo. Ne ha facoltà.



FERRARIS Bruno

E' una delle questioni di fondo che noi abbiamo, del resto, sempre sostenuto, con scarso successo, per la verità, a proposito di tutte le leggi. Potrei citare varie Regioni non soltanto quelle emiliane che adottano il sistema di investire per una serie di leggi la Commissione per conto del Consiglio in fatto di normative o di altre competenze: ricorder soltanto la Regione Puglia, la Regione Veneto, la Regione Molise naturalmente la Regione Toscana.
A parte questi esempi, a parte la battaglia che abbiamo sempre condotto, noi siamo maggiormente interessati a ciò e riteniamo che tutto il Consiglio lo sia anche in relazione al le esperienze che di recente abbiamo fatto (mi riferisco a quelle famose norme di attuazione che abbiamo contestato). Riteniamo che quanto abbiamo proposto possa costituire un correttivo atto ad impedire che si verifichi una così spiacevole interpretazione personale delle leggi della Regione.



PRESIDENTE

Quale posizione assume la Giunta?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non accoglie l'emendamento, non per contestare quanto affermato dal Consigliere Ferraris ma perché ritiene che quanto da lui richiesto sia ampiamente illustrato e previsto negli articoli 2 e 3 della legge, che contengono già, praticamente, i criteri generali di attuazione della legge in discussione. Ritengo invece che la Giunta possa accogliere l'emendamento che seguirà, che praticamente viene a soddisfare almeno per il 50% la richiesta del Consigliere Ferraris.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento Ferraris e Marchesotti, che la Giunta ha dichiarato di non accogliere. L'emendamento non è accolto.
Emendamento aggiunto dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "All'art. 3, al termine del punto a), aggiungere il seguente comma: 'Le istruzioni tecniche che non investono competenze regolamentari sono predisposte dalla Giunta, sentita la Commissione consultiva di cui alla successiva lettera f)".



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta accoglie l'emendamento, però non integralmente ma soltanto nella seconda parte, per cui occorrerebbe riformularlo.



FERRARIS Bruno

Che cosa viene accolto, in pratica?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Si accoglie la parte sostanziale, cioè il "sentita la Commissione consultiva di cui alla successiva lettera f)", da aggiungere dopo la parola 'necessarie', che figura già nel testo.



FERRARIS Bruno

Rinuncio alla prima parte dell'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione, per alzata di mano, l'emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti nella nuova formulazione ridotta: "Sentita la Commissione consultiva di cui alla successiva lettera f)", che la Giunta ha dichiarato di accogliere. L'emendamento è accolto.
Emendamento presentato, per la Giunta, dall' Assessore Chiabrando aggiuntivo: "All'art. 3, lettera c), aggiungere in calce: 'Né da diritto a preferenze o priorità".
Lo pongo in votazione per alzata di mano. L'emendamento è accolto.
Emendamento presentato, per la Giunta, dall' Assessore Chiabrando soppressivo: "All'art. 3, lettera f), dopo '... Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative' sopprimere tutta la successiva frase'".



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Emendamento del Consigliere Ferraris, aggiuntivo: "All'art. 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera h): 'Le domande di finanziamento presentate alla Comunità Economica Europea ed al Ministero agricoltura e foreste e non accolte sono acquisite, su richiesta degli interessati, dall'Amministrazione regionale, con riferimento alla data di presentazione agli enti di cui sopra, ed evase secondo i criteri e le priorità previste dalla presente legge".
Il presentatore desidera illustrarlo? La Giunta lo accoglie.
Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano. L'emendamento è accolto.
Non vi sono altri emendamenti. Pongo in votazione per appello nominale l'art. 3 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto sì : n. 20 Consiglieri si sono astenuti : n.10 Consiglieri L'art. 3 è pertanto approvato.
Art. 4 - Zootecnia.
a) Prestiti per acquisto bestiame.
Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, sono concessi contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di giovane bestiame bovino da destinare alla riproduzione, proveniente da stalle indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi, e su prestiti annuali per l'acquisto di giovane bestiame da destinare all' ingrasso subordinatamente all'impegno di portare i soggetti maschi al peso minimo di 400 kg, e le femmine di 350 kg.
I benefici per l'acquisto di bestiame da riproduzione e da ingrasso sono concessi rispettivamente per un numero di vitelli non superiore a 100 e a 50 capi annui per ogni imprenditore agricolo.
b) Contributi per acquisto riproduttori.
Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammessa per l'acquisto dei seguenti riproduttori: 1) giovani bovini maschi, entro il limite di Lire 1.000.000 di spesa per ogni capo, in tutte le zone. I riproduttori devono essere destinati alla monta pubblica o ad allevamenti di almeno 20 vacche, iscritti al libro genealogico e riconosciuti idonei ai sensi della legge 3.2.1963, n. 126 2) giovani bovine gravide munite di certificato genealogico entro il limite di L. 700.000 di spesa per ogni capo, limitatamente alle zone di montagna e collina depressa e per un numero massimo di 5 capi annui per ogni imprenditore. I contributi in capitale non sono cumulabili con quelli in interesse previsti alla lettera a) del presente articolo.
c) Premi allevamento bestiame femminile.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi i seguenti premi per ogni vitella nata in azienda od acquistata entro i primi 6 mesi di vita e portata sino alla gravidanza o alla eruzione dei denti picozzi da adulto: 1) per zone di montagna, collina depressa e collina, per tutte le razze, L. 150.000 per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico, e L. 100.000 per le altre 2) per le zone di pianura, limitatamente alla razza bovina piemontese e alle altre razze con prevalente attitudine alla produzione della carne Lire 150.000 per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico, e L. 100.000 per le altre 3) per le zone di pianura e per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico appartenenti a tutte le altre razze, L. 100.000.
Agli stessi imprenditori può essere altresì concesso un indennizzo di L. 30.000 per i vitelli maschi e femmine nati da vacche di razza piemontese utilizzate per le prove di progenie.
d) Premi sostituzione bestiame infetto.
A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati viene concesso un premio fino ad un massimo di L. 100.000 per ogni capo sano sostituito al capo abbattuto in esecuzione del pia no di risanamento.
e) Centri di allevamento.
Agli imprenditori agricoli associati che istituiscono, anche al fine del risanamento dei loro rispettivi allevamenti, centri di allevamento per un minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, nati nelle loro stalle o acquistati entro il 6° mese di vita possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100% delle spese annue di gestione dei centri, riconosciute ammissibili dalla Regione.
Sono escluse da tali spese quelle occorrenti per l'alimentazione del bestiame.
In alternativa può esser concesso un contributo "una tantum" di L.
40.000 annue per ogni capo.
Le bovine devono essere mantenute nel centro sino a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.
I contributi, in assenza di iniziative private, possono essere concessi alle Comunità monta ne, ai Comuni ed all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo, qualora dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare prevista dall' art. 2 lettera f) e qualora la gestione sia affidata ad allevatori associati.
f) Alpeggio.
Agli imprenditori agricoli singoli od associati possono essere concessi contributi per l'alpeggio del bestiame.
Il contributo è erogato sino alla misura massima di L. 20.000 per ogni capo bovino e di L. 3.000 per ogni capo ovino e caprino.
Alle Comunità montane, agli Enti locali, alle Cooperative ed alle Associazioni di almeno 5 allevatori può inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura dell'80% della spesa occorrente per l'acquisizione in affitto, per almeno 3 anni, dei terreni già destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo. Le Comunità montane e gli Enti locali debbono concedere la conduzione dei terreni ed impianti a cooperative o ad allevatori singoli od associati.
g) Fecondazione artificiale.
La Regione può assumere l'onere della concessione gratuita di seme di riproduttori idonei per la fecondazione artificiale del bestiame bovino, di tutte le razze e in tutte le zone, fino ad un massimo di tre dosi per ogni capo da inseminare.
Per le zone di montagna, di collina depressa e di collina, per tutte le razze, e, per tutte le altre zone, limitatamente al seme di tori di razza piemontese e di altre razze da carne, può assumere altresì l'onere delle prestazioni occorrenti per l'inseminazione.
h) Altri allevamenti.
Le agevolazioni previste dalle lettere a) e b) del presente articolo possono essere estese per il bestiame ovino, caprino, suino, equino da carne e cunicolo, con massimali di spesa riferiti alle singole specie.
i) Attività selettiva.
Alle associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame bovino, ovino, caprino e suino sono concessi contributi, entro il limite massimo del 90% della spesa stabiliti tenendo conto del numero dei capi iscritti o controllati, del numero delle aziende e della situazione ambientale e produttiva delle differenti zone.
Le Associazioni, per essere ammesse al finanziamento, devono essere dotate, o dotarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di statuti nei quali sia previsto il voto pro-capite dei soci.
Inoltre, possono essere concessi contributi, fino al 90% della spesa all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza piemontese per attuare prove di progenie nell'ambito della Regione. Il finanziamento ha comunque carattere integrativo rispetto a quello effettuato dallo Stato.
1) Mostre e rassegne.
Alle Associazioni di allevatori e ad altri Enti possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90% sulla spesa ammissibile per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente da allevamenti risanati ai sensi di legge. La Regione inoltre può assumere a suo totale carico l'onere del rimborso forfetario delle spese di partecipazione agli allevatori, nonché dei premi per i migliori capi classificati.
Sono stati proposti cinque emendamenti. Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, aggiuntivo: "All'art. 4, lettera e), prima riga, dopo la parola 'associati' inserire 'in non meno di 5'".
Non mi pare richieda illustrazione. Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento, che la Giunta accoglie. L'emendamento è accolto.
Emendamento del Consigliere Franzi, aggiuntivo: "All'art. 4, dopo il primo comma del paragrafo f), aggiungere: "All'art. 4, dopo il primo comma del paragrafo f), aggiungere: 'Lo stesso contributo sarà concesso agli imprenditori agricoli che allevano bestiame in forma stanziale in zone di montagna".
Il presentatore, Consigliere Franzi, desidera illustrarlo. Ne ha facoltà.



FRANZI Piero

Questa mattina ho rinunciato ad intervenire, riservandomi di fare alcune precisazioni in occasione della presentazione dei miei due emendamenti.
Devo dire che la legge, così come è stata presentata, è senz'altro da considerare una buona legge, anche se non sono stati sufficientemente considerati alcuni aspetti a favore delle zone di montagna. Vi si tiene scarsamente conto infatti delle molte e particolari esigenze degli imprenditori agricoli che operano nelle zone disagiate. Non è la prima volta che intervengo ed insisto perché a favore degli operatori montani siano adottate provvidenze di più ampio respiro di quelle che sono state proposte. Mi rendo conto che le disponibilità finanziarie sono modeste tuttavia, se vogliamo che la montagna resti almeno in parte abitata dobbiamo provvedere ad interventi ben più consistenti. Già le leggi dello scorso anno e quelle che stia mo per esaminare, certamente valide, ripeto per le zone di pianura e di collina, mostrano di ignorare la diversa realtà della montagna, il che crea delusioni ed a volte mortificazioni per gli operatori, sia pubblici che privati, che si sentono incompresi e quasi emarginati.
Lo scopo di questo emendamento è molto semplice: favorire gli allevatori delle zone di montagna in misura più consistente. Spero che la Giunta vorrà riesaminare la propria decisione e trovare il modo di soddisfare anche queste istanze che vengono dalle zone di montagna.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non accoglie in questi termini l'emendamento, per accettare invece il successivo, che accetta il principio modificando lievemente la sostanza.



FRANZI Piero

Ritiro il mio.



PRESIDENTE

Emendamento presentato, per la Giunta, dall'Assessore Chiabrando aggiuntivo: "All'art. 4, dopo il secondo comma del paragrafo f), aggiungere: 'Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che allevano bestiame in forma stanziale in zona di montagna, può essere concesso un contributo fino a L.
10.000 per ogni capo bovino e fino a L. 1500 per ogni capo ovino e caprino".
Lo pongo in votazione per alzata di mano. L'emendamento è accolto.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, soppressivo e sostitutivo: "Alla prima riga dell'art. 4, lettera g), dopo le parole 'La Regione' sopprimere le parole 'può assumere' e sostituirle con la parola 'assume'".
Pongo in votazione per alzata di mano l' emendamento, che la Giunta accoglie. L'emendamento è accolto.
Emendamento Ferraris e Marchesotti, soppressivo e sostitutivo: "All'art. 4, secondo comma, lettera g), dopo le parole 'da carne' sostituire le parole 'può assumere' con la parola 'assume'".
Pongo in votazione per alzata di mano l' emendamento, che la Giunta accoglie. L'emendamento è accolto.
Emendamento presentato, per la Giunta, dall' Assessore Chiabrando aggiuntivo: "All'art. 4, lettera h), aggiungere: 'che saranno determinati dalla Giunta regionale".
Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano. L'emendamento è accolto.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 4 quale risulta dopo l'accoglimento degli emendamenti.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 31 hanno risposto sì n. 23 Consiglieri si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'art. 4 e approvato.
Art. 5 - Miglioramenti fondiari.
a) Contributi in conto interessi..
A favore di imprenditori agricoli singoli od associati sono concessi contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali per la realizzazione delle seguenti opere: 1) Acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali nonché gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi.
2) Ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo comprese le relative attrezzature, laghetti artificiali e sistemazione idraulico-agraria del suolo.
3) Strade poderali, interpoderali e vicinali, acquedotti ed elettrodotti rurali.
4) Acquisto, costruzione, riattamento od ammodernamento di case di abitazione per coltivatori diretti, compresi i relativi allacciamenti idrici ed elettrici, fognature, strade di accesso, impianti ed opere accessorie.
5) Costruzione e riattamento di vani, fino ad un massimo di quattro, da destinare ad uso agrituristico e a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici, limitatamente alle zone di montagna, collina depressa e collina che presentino sufficiente vocazione turistica.
6) Ogni altro miglioramento fondiario.
Per le infrastrutture collettive (acquedotti, elettrodotti, strade vicinali ed interpoderali ed opere irrigue) e ammessa la presenza, fra i soci, di non imprenditori agricoli, purché l'opera risulti a prevalente servizio di aziende agricole.
b) Contributi in conto capitale.
In alternativa al contributo di cui al punto a), può essere concesso un contributo in conto capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa: 1) per le opere al servizio di aziende singole: 50% in montagna entro il limite di spesa di L. 15 milioni 45% in collina e collina depressa entro il limite di spesa di L. 12 milioni 40% in pianura entro il limite di spesa di L. 10 milioni.
2) Per acquedotti, elettrodotti, strade vicinali ed interpoderali e opere irrigue al servizio di più aziende.
80% in montagna 70% in collina e collina depressa 60% in pianura Il limite di spesa di ogni opera collettiva sarà determinato dalla Giunta regionale.
Sono stati proposti due emendamenti. Emendamento presentato dai Consiglieri Ferraris e Marchesotti, aggiuntivo: "All'art. 5, terza riga del punto 1, lettera a), dopo la parola 'fisse', aggiungere 'e mobili'".



FERRARIS Bruno

Lo ritiriamo



PRESIDENTE

Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti, aggiuntivo: "All'art. 5, al termine dell'ultimo comma, sopprimere il punto ed aggiungere: 'Sulla base di un programma annuale predisposto dalla stessa Giunta ed approvato dal Consiglio regionale".
Il Consigliere Ferraris desidera illustrarlo. Ne ha facoltà.



FERRARIS Bruno

Questo emendamento riassume un punto qualificante del nostro atteggiamento relativamente a questa legge. Ho già detto questa mattina nel mio intervento, che tutto questo articolo comporterebbe una vera e propria legge regionale, articolata per punti, per contenuti, o addirittura più leggi regionali (già noi su questa materia ne abbiamo presentato tre ma se ne potrebbero presentare assai di più).
Con questo articoletto, di una paginetta o poco più, il Consiglio autorizza la Giunta a spendere la somma di 14 miliardi e 950 milioni per quest'anno, con onere a carico della Regione complessivamente nei venti anni di 41 miliardi e 300 milioni, senza precisare i contenuti e tanto meno le normative. Peggio ancora, mentre si fissano i limiti di spesa, bene o male, per le pratiche singole, per quelle collettive la decisione di questo limite di spesa viene lasciata alla Giunta. Dubito persino che ciò sia legittimo, comunque non mi pare che il Consiglio possa spogliarsi così tranquillamente di questa sua prerogativa.
Noi, per la mole dei finanziamenti, per la esigenza di rapportarsi il più possibile a criteri di selettività, a priorità precise, in attesa che vi siano i piani zonali di sviluppo, vi siano quei programmi settoriali che ancora non abbiamo, chiediamo che almeno si accetti questo emendamento, si accetti una formulazione sul tipo di quella che pure è stata fatta propria dalla Giunta, e quindi approvata dal Consiglio, in merito alla legge dei Lavori pubblici, per spese, credo, inferiori a quelle che prevediamo per questa legge. Per noi, ripeto, si tratta di un punto qualificante.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Desidero precisare che queste ingenti somme sono spese non in base a questa paginetta ma in base ad altre cinque pagine iniziali della legge contenenti le norme generali, art. 2 e 3.



FERRARIS Bruno

No, in base alle venti pagine che farai tu, come sempre.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

... e quindi sono stabilite condizioni ben precise.
In secondo luogo, come stamattina è stato detto nel corso della discussione, non è possibile fare programmi precisi in quanto è stato ammesso anche da parte mia questi interventi vengono fatti, purtroppo, non su una programmazione nostra ma da parte di unioni di consorzi di aziende agricole di cui dobbiamo seguire le iniziative.
La Giunta pertanto non accoglie l'emenda mento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento, che la Giunta non accoglie. L'emendamento non è accolto.
Non vi sono altri emendamenti. Si proceda pertanto alla votazione per appello nominale sull'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto si : n. 21 Consiglieri hanno risposto no : n. 8 Consiglieri si sono astenuti : n. 2 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Acquisto terreni - Accorpamento.
a) Acquisto terreni.
Ai coltivatori diretti può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici con le modalità previste dalle leggi 2.6.1961 n. 454, 26:5.1965 n. 590, 14.8.1971 n. 817 nonché dal D.P.R. 15.11.1965 n. 1390, La stipulazione dell'atto di acquisto può essere autorizzata prima della emissione del nulla-osta, ma l'autorizzazione non comporta impegno per l'Amministrazione regionale, n dà diritto a preferenze o priorità.
b) Accorpamento.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che attuino validi programmi per realizzare l'accorpamento delle aziende, mediante permute ed arrotondamenti possono essere rimborsate le relative spese notarili fiscali e professionali che siano documentate e riconosciute ammissibili.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 32 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Meccanizzazione.
a) Contributi in conto interesse.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, può essere concesso un contributo in conto interessi su prestiti quinquennali per acquisto di macchinari ed attrezzature agricole ivi compresi mezzi aerei per trattamenti collettivi delle colture, che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende.
Il prestito è concesso sul costo totale della macchina per i coltivatori diretti e per le forme associative e sul 75% della spesa per gli altri imprenditori agricoli.
b) Contributi in conto capitale.
Alle cooperative ed agli imprenditori agricoli associati con almeno 5 aziende può essere concesso, in alternativa a quanto previsto al precedente punto a), un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa.
Per i mezzi aerei il contributo è limitato al 35% della spesa.
c) Procedure.
L'acquisto e consentito, in entrambi i casi a) e b), anche prima del formale atto di impegno purché sia successivo alla presentazione della domanda di contributo. L'acquisto anticipato non comporta impegno da parte dell'Amministrazione regionale, ne dà diritto a precedenze o priorità.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 32 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Coltivazioni arboree.
a) Vivai.
Alle cooperative e loro consorzi e ad associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costituzione e l'impianto di vivai e di campi di piante madri, in conformità alle norme vigenti in materia. Sono spese ammissibili a contributo anche quello per l'acquisto del terreno e per le strutture occorrenti.
b) Reimpianto vigneti.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi in conto capitale, fino al 40% se singoli e fino al 60 se associati, per il reimpianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati o in corso di delimitazione ai sensi del D.P.R.
12.7.1963, n. 930.
c) Sostituzione cultivar superate di altre specie. Ad associazioni di produttori che attuino organici programmi collettivi di sostituzione di cultivar superate, con l'impianto di nuove cultivar, è concesso un contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
d) Impianto di specie aventi particolare interesse.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che attuino piani di introduzione di specie frutticole di particolare interesse, escluso il pero, il melo e il pesco, in zone ritenute idonee, è concesso un contributo in conto capitale fino al 30% se singoli e fino al 50% se associati, della spesa ritenuta ammissibile. Per il castagno da frutto il contributo pu essere elevato fino all' 80%.
e) Specie floricole poliennali.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30% della spesa occorrente per l' impianto di specie floricole poliennali.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti : n. 32 hanno risposto si : n. 21 Consiglieri si sono astenuti. : n. 11 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Difesa delle colture a) Difesa fitosanitaria Alle cooperative, ai Consorzi e anche alle Associazioni di produttori possono essere concessi i seguenti contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per operazioni antiparassitarie associative: 1) su vigneti e impianti frutticoli: fino al 30% con mezzi meccanici normali, purché riguardino una idonea superficie specializzata fino al 50% se con mezzi aerei, quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche od economiche, anche se non tutti gli associati sono imprenditori agricoli.
2) su colture di barbabietole da zucchero, con le stesse modalità e condizioni di cui al punto 1).
b) Difesa passiva dalle avversità atmosferiche. Ai Consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi della legge 25.5.1970, n. 364, è concesso un contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti necessari per anticipare le somme loro spettanti a carico dello Stato e delle Province per il periodo intercorrente .tra il pagamento del premio al Consorzio delle società di assicurazione e l'incasso dallo Stato e dalle Province.
Il contributo regionale è pari alla differenza tra il tasso agevolato previsto all'art. 2 lettera h), che resta a carico dei Consorzi e il tasso praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
c) Difesa attiva dalle avversità atmosferiche L'Amministrazione regionale può finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto sì : n. 24 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri L'art 9 è approvato.
Art. 10 - Opere finanziate da altri Enti Ai fini di favorire la realizzazione delle opere di interesse agricolo finanziate dalla Comunità Economia Europea, dallo Stato e da altri Enti può essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di migliora mento, pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il costo delle stesse opere, valutato in base al prezziario regionale vigente.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto sì : n. 24 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - Assistenza tecnica.
Allo scopo di favorire la professionalità degli operatori agricoli l'Amministrazione regionale attua programmi per l'assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese; nonché per la preparazione e la specializzazione degli operatori agricoli, degli esperti e dei tecnici. Tali programmi vengono attuati nel modo seguente: a) concedendo, di norma, contributi, fino alla misura del 90% della spesa ad Enti di emanazione delle organizzazioni professionali agricole di categoria e carattere nazionale ed effettivamente operanti a livello regionale e provinciale, aventi idonea struttura organizzativa.
Tali Enti operano costituendo, tra gli imprenditori agricoli, centri di assistenza agraria (C.A.T.A.) comprendenti almeno 80 aziende agricole cui è predisposto, a tempo pieno, un tecnico agricolo assistente, nonch organizzando, per un numero di almeno venti imprenditori associati, corsi di aggiornamento teorico pratico della durata massima di trenta giorni.
b) Attuando i programmi direttamente o per il tramite di Enti ed Istituzioni qualificate.
c) Concedendo contributi a gruppi associati di coltivatori diretti aventi i requisiti richiesti dalle leggi 22.11.1954 n. 1136 e 9.1.1953 n.
9, aderenti ai C.A.T.A, e comprendenti almeno cinque aziende, regolarmente costituite con atto pubblico, che presentano un programma pluriennale di attività nel settore della produzione di particolare interesse per la divulgazione. Il contributo annuale a fondo perduto può essere concesso fino al 70% delle spese ritenute ammissibili.
d) L'Amministrazione regionale può attuare studi, indagini e ricerche nel settore dell'agricoltura e foreste, anche attraverso Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate.



MENOZZI Stanislao

Al punto c) anziché "9.1.53 n. 9" si deve leggere "9.1.63 n. 9".



PRESIDENTE

Con questa correzione materiale procediamo nella votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto si : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 10 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Credito di conduzione.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed alle cooperative agricole formate in prevalenza da imprenditori agricoli possono essere concessi contributi in conto interessi per prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
L'agevolazione è accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative.
Agli imprenditori singoli il contributo può essere concesso su di un importo massimo di L. 10 milioni.
Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento a proporzionate ed effettive esigenze finanziarie delle aziende.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto si : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 10 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Organizzazioni professionali e cooperative a) La Regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura: 1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentatività che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le Province del Piemonte 2) alle associazioni regionali delle cooperative agricole che risultino effettivamente operanti in tutte le Province del Piemonte e che facciano capo alle Organizzazioni nazionali di assistenza, rappresentanza, vigilanza e tutela giuridicamente riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 3) alle associazioni di produttori agricoli operanti per settori a carattere regionale e interprovinciale, aderenti ad analoghe associazioni a carattere nazionale, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.
b) I fondi destinati alle sovvenzioni di cui alla lettera a) sono ripartiti tra le Organizzazioni e le Associazioni, nel modo seguente: 1) per il 20% in parti uguali tra tutti gli aventi diritto 2) per l'80% in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno.
La ripartizione dell'80% sarà conseguentemente effettuata: per le organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del Lavoro, e alla consistenza dei programmi di attività per le organizzazioni cooperativistiche, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative aderenti ed ai loro soci, nonch al giro di affari desumibile dai bilanci annuali per le associazioni dei produttori, con riferimento al numero delle aziende e delle cooperative aderenti ed al prodotto lordo vendibile rappresentato.



PRESIDENTE

Emendamento dell'Assessore Chiabrando: "Al punto 3 lettera a) dopo le parole 'a carattere regionale' sopprimere 'e interprovinciale".
Qualcuno desidera intervenire? Pongo in votazione l'emendamento. E' accolto.
Emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Al punto 3 della lettera d), dopo la parola 'alle' inserire le parole 'unioni delle".



FERRARIS Bruno

E' ritirato.



PRESIDENTE

Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Al punto 1) lettera b) sopprimere le parole '20 V e sostituirle con '30%'".
La Giunta?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. E' accolto.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Al punto 2) lettera b) sopprimere le parole '80%' e sostituirle con '70%'".
La Giunta lo accoglie.
Pongo in votazione l'emendamento E' accolto all'unanimità.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Alla prima riga dell'ultimo comma sopprimere le parole 'dell'80% ' con le parole 'del 70%'".
La Giunta lo accoglie.
Pongo in votazione l'emendamento. E' accolto all'unanimità.
Emendamento aggiuntivo dell'Assessore Chiabrando: "Alla lettera b) comma secondo, dopo 'per le organizzazioni professionali dei coltivatori diretti' aggiungere 'anche'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano: è accolto all'unanimità.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: alla prima riga dell'ultimo comma dopo le parole "per le" inserire le parole "unioni delle". E' ritirato.
Emendamento modificativo dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Alla seconda riga dell' ultimo comma, dopo le parole 'delle' sopprimere le parole 'aziende e delle' e sostituirle con le parole 'associazioni e consorzi e".
La Giunta? Non lo accoglie.
Pongo in votazione l'emendamento. Non è accolto.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Al termine dell'art. 13 aggiungere il seguente comma: "Le somme stanziate per le sovvenzioni di cui al presente articolo sono rispettivamente ripartite per il 65%, il 25% ed il 10% a favore del punto 1, 2 e 3 della lettera a)'".
La Giunta non lo accoglie.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Non è accolto.
Pongo in votazione l'art. 13 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 34 hanno risposto si : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'art . 13 è approvato.
Art. 14 - Pascoli montani a) Contributi in conto capitale.
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ai Comuni, agli Enti e agli altri proprietari di pascoli situati nei territori classificati montani ai sensi della legge 25.7.1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80% della spesa per la costruzione, ripristino e miglioramento di alpeggi, pascoli, prati pascoli e per la realizzazione di strutture, infrastrutture e attrezzature fisse e mobili necessarie.
b) Contributi in conto interessi.
Per gli interventi previsti al punto precedente possono essere concessi, in alternativa, contributi in conto interessi su mutui ventennali di miglioramento.
c) Gestione dei pascoli.
In entrambi i casi a) e b) i pascoli così migliorati da parte di Enti e Comuni devono essere concessi in conduzione a imprenditori agricoli singoli od associati.
Vi è un emendamento del Consigliere Franzi: "Al termine del paragrafo a) aggiungere 'comprese le stalle di sosta per lo svernamento'".
La parola al Consigliere Franzi.



FRANZI Piero

Ritengo si debba ritornare a considerare la necessità di più ampie e rispondenti iniziative a favore degli allevatori di quelle zone. Sta bene che l'iniziativa proposta, come previsto dall'art. 14, tenda ad incrementare l' utilizzazione dei pascoli con le relative strutture ed infrastrutture, tuttavia non ci si può interessare in favore di questi operatori solo per l' attività che svolgono nel periodo estivo, senza occuparsi delle loro necessità nei periodi invernali. Penso che tutti conoscano la triste realtà degli allevatori, d'estate in montagna e d'inverno costretti a svernare in zone distanti di pianura e quindi a restare sempre fuori di casa. Se vogliamo veramente essere coerenti con l'indicazione di socialità più volte espressa nello Statuto della Regione e dichiarata da tutti, penso che dobbiamo, tutti assieme, trovare il modo di favorire altre soluzioni con la creazione di strutture anche per lo svernamento in zone di fondo valle.
Chiedo che la Giunta voglia esaminare benevolmente e con la massima attenzione questa mia richiesta.



PRESIDENTE

La Giunta?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Lo spirito dell'emendamento è senz'altro da accogliere, però ritengo che non possa trovare posto in questo articolo di legge essendo questo tipo di intervento compreso ampiamente nell'art. 2 alla lettera a) del successivo disegno di legge 245 bis.



FRANZI Piero

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento è ritirato. Pongo in votazione l'art. 14.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto sì : n. 22 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - Rimboschimenti ed impianti a rapida crescita.
Allo scopo di valorizzare la funzione economica del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate o irrazionalmente coltivate e per attuare urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazione del bosco e del cotico erboso l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre i seguenti interventi: 1) L'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascoli esistenti e atti alla costituzione di aziende pilota e aziende produttive a prevalente indirizzo silvo-pastorale. L'Amministrazione regionale può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine.
2) Lo sviluppo della forestazione con la concessione ai Comuni, ad Enti e ad altri proprietari di terreni di contributi in conto capitale per il rimboschimento con specie forestali tradizionali e a rapida crescita e per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi.
Il contributo può essere concesso fino alla misura del 90% nelle zone montane e in quelle vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del 60% nelle altre zone. In queste ultime i contributi per reimpianto di pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie.
Vi è un emendamento modificativo dell'Assessore Chiabrando: "Sopprimere dal titolo 'ed impianti a rapida crescita".
Pongo in votazione l'emendamento. E' approvato.
Si passi alla votazione dell'art. 15 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto sì : n. 20 Consiglieri si sono astenuti : n. 10 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione.
I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai coltivatori diretti singoli od associati ed alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte dell' Amministrazione regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti e se non ha operato l'intervento sussidiario del fondo interbancario di garanzia.
Vi è un emendamento dell'Assessore Chiabrando: "Dopo 'sui beni dei mutuatari inadempienti' sopprimere la successiva frase e sostituirla con 'ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del fondo interbancario di garanzia'".
Pongo in votazione l'emendamento. E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 16 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì n. 20 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Divieto di cumulo.
I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalità se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entità.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 8 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Spese generali.
Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate spese generali comprendenti anche i rimborsi e compensi previsti all'art. 3, lettera e).
I Consiglieri Ferraris e Marchesotti hanno presentato un emendamento aggiuntivo che diventerebbe, se accolto, l'art. 17 bis.
Pubblicità degli interventi - Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei contributi e dei prestiti agevolati concessi a termine della presente legge, saranno esposti per la durata di 15 giorni nell'albo pretorio del Comune nel cui territorio ricadono le aziende dei beneficiari.
Detti elenchi saranno inoltre pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Con questo emendamento si intende riprendere una battaglia delle forze popolari democratiche condotta in Parlamento e che ha avuto un certo successo, quella della pubblicità degli interventi. Dopo questa battaglia si e ottenuto, con il piano verde n. 2, che il Ministero pubblicasse dei bollettini in cui erano indicati tutti gli interventi fatti. Ricordo che nella VI Commissione chiedemmo e ottenemmo dell'allora Assessore Franzi questo impegno,poi le cose cambiarono, Franzi l'impegno non pot rispettarlo ed il suo successore non lo rispettò.
Noi chiediamo quindi adesso che in questa legge, la cui importanza è stata più volte sottolineata, venga inserita questa norma e che ci sia l'impegno di pubblicare all'albo pretorio dei Comuni e sul bollettino ufficiale della Regione gli elenchi dei beneficiari.



PRESIDENTE

La Giunta?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta accetta la sostanza di questo emendamento ritenendola valida e anche perché sta già attuando questo tipo di pubblicizzazione, ritiene però che non sia possibile attuare il provvedimento in questi termini bensì pubblicando all'albo di tutti gli uffici degli Ispettorati agrari l'elenco dei provvedimenti che si vanno ad attuare. Inoltre assume l'impegno di fare delle periodiche pubblicazioni ad hoc, perché non è possibile inserire nel Bollettino Ufficiale tutti questi elenchi.



PRESIDENTE

La Giunta non lo accoglie, però assume questo impegno.
La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Prendiamo atto dell'impegno, ma riteniamo che l'emendamento debba essere posto in votazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. Non è accolto.
Pongo in votazione l'art. 18.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 34 hanno risposto sì : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Disposizioni finanziarie e contabili per le agevolazioni creditizie.
Ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie stabilite nella presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, gli limiti di impegno: di 200 milioni per o contributi relativi ai prestiti annuali di cui all'art. 4, lettera a) di 300 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'articolo 4, lettera a) di 1950 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'articolo 5, lettera a) di 600 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'articolo 6, lettera a); -di 600 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'articolo 7, lette:a a) di 600 milioni per gli contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'articolo 10 di 300 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'articolo 4, lettera b).
Alla spesa di 4550 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1975: per 700 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, dei limiti d'impegno stabiliti in complessivi 1.700 milioni per l'anno 1975 dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, numero 17, nonché delle relative annualità ricadenti negli anni successivi, e con una conseguente riduzione, pari a 700 milioni, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1346 del bilancio per l'anno 1975 per 1.450 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 per 250 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1329, n. 1353 e n. 1355 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, con effetto anche per gli anni successivi rispettivamente nella misura di 100 milioni, 50 milioni e 100 milioni per 300 milioni mediante una riduzione, di rari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo numero 1334 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, con effetto anche per gli anni successivi per 230 milioni con la disponibilità, di pari ammontare, derivante dalla soppressione dei capitoli numero 1326 e n. 1350 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 per 1220 milioni con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla soppressione del capitolo n. 1348 del bilancio per l'anno finanziario 1975.
Ai fini della completa copertura della spesa di cui al precedente comma, lo stanziamento di 500 milioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24, è ridotto a 100 milioni per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa per ]' anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti: il capitolo n. 1348/1, con la denominazioni "interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da ingrasso e di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione", e lo stanziamento di 500 milioni il capitolo n. 1330/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in conto interesse dei mutui ventennali per miglioramenti fondiari", e lo stanziamento di 1.950 milioni il capitolo n. 1350/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi dei mutui ventennali per l'acquisto di terreni" e lo stanziamento di 600 milioni il capitolo n. 1351/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui quinquennali per la meccanizzazione agricola", e lo stanziamento di 600 milioni il capitolo n. 1351/2, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui ventennali per la realizzazione di opere finanziate da altri Enti" e lo stanziamento di 600 milioni il capitolo n. 1359/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi sui mutui ventennali per il miglioramento dei pascoli montani" e lo stanziamento di 300 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Poiché nessuno chiede la parola si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto sì : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 10 Consiglieri L'art. 19 è approvato.



FASSINO GIUSEPPE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Art. 20 Disposizioni finanziarie e contabili per la prestazione della garanzia.
Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 16 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di 75 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito dall' art.
20, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonché delle annualità, di pari ammontare, ricadenti nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975, lo stanziamento di cui al capitolo numero 1347 sarà conseguentemente ridotto di 75 milioni e sarà istituito il capitolo n. 1349/5 con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste.
Prestazione di garanzia ai mutui ed ai prestiti", e con lo stanziamento di 75 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto si : n. 24 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Disposizioni finanziarie per gli incentivi in capitale.
Per la concessione degli incentivi in capitale stabiliti dalla presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975: la spesa di 9.300 milioni, per i contributi di cui all'articolo 4 lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) la spesa di 12.300 milioni per i contributi di cui all'articolo 5 lettera b) la spesa di 100 milioni per i contributi e gli oneri di cui all'articolo 6, lettera b) la spesa di 500 milioni per gli contributi di cui all'articolo 7 lettera b) la spesa di 1.200 milioni per gli contributi di cui all'articolo 8 la spesa di 1.100 milioni per i contributi di cui all'articolo 9 lettere a) e c) la spesa di 2.000 milioni per i contributi di cui all'articolo 14 lettera a) la spesa di 300 milioni per i contributi di cui all'articolo 15.
Alla spesa di 26.800 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui, per un importo di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata per l' anno 1975 sarà istituito il capitolo n. 93, con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste" e la dotazione di 26.800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituti, anche in sostituzione dei capitoli soppressi per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge: il capitolo n. 1348, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, premi d'allevamento, monticazione, fecondazione artificiale, attività di selezione del bestiame, mostre e rassegne" e lo stanziamento di 9.300 milioni il capitolo n. 1330, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramenti fondiari" e lo stanziamento di 12.300 milioni il capitolo n. 1350, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'accorpamento di aziende agricole" e lo stanziamento di 100 milioni il capitolo n. 1351, con la denominazione "Interventi regionali per Io sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola" e lo stanziamento di 500 milioni il capitolo n. 1352, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per vivai, reimpianto vigneti, sostituzione cultivar, impianto di specie di particolare interesse, difesa fito-sanitaria e difesa attiva dalle avversità" e lo stanziamento di 1200 milioni il capitolo 1352/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la difesa delle colture" e lo stanziamento di 1.100 milioni il capitolo n. 1359, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramento di pascoli montani" e lo stanziamento di 2.000 milioni il capitolo n. 1359/2, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per rimboschimenti ed impianti a rapida crescita" e lo stanziamento di 300 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 2.050 milioni per l'anno 1975 si provvede: per 1000 milioni mediante una disponibilità, di pari ammontare derivante dalla riduzione da 10.100 milioni a 3000 milioni del provento del mutuo e della spesa iscritti, rispettivamente, nei capitoli n. 94 e n. 1349 del bilancio per l'anno 1975, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, e la conseguente riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 748 e n. 1412 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 900 milioni e di 100 milioni per 930 milioni, mediante una quota di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla soppressione del capitolo n. 1348 del bilancio per l'anno finanziario 1975 per 120 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 100 e di 20 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975 saranno altresì istituiti i capitoli relativi alle quote interessi e alle quote di rimborso del capitale con il rispettivo stanziamento di 1900 milioni e di 150 milioni.
Al maggior onere.ricadente nell'anno finanziario 1976 e in ciascuno degli anni successivi, valutato in 2050 milioni, si farà fronte, fino alla completa estinzione dei mutui, con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla riduzione degli oneri previsti a carico dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni successivi dall'articolo 22, quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 per effetto della riduzione del mutuo e della spesa indicata nel quinto comma del presente articolo, nonché della riduzione a 3000 milioni del provento del mutuo e della spesa autorizzati dalla legge medesima per l'anno finanziario 1976.
Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ne ho dato una lettura veloce perché esiste un emendamento che è completamente sostitutivo di questo articolo, firmato dall'Assessore Chiabrando: Art. 21 - Disposizioni finanziarie per i contributi in capitale.
Per la concessione dei contributi in capitale stabiliti della presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975: la spesa di 8.300 milioni, per i contributi di cui all'art. 4 lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed 1) la spesa di 12.300 milioni per gli contributi di cui all'articolo 5 lettera b) la spesa di 100 milioni per i contributi e gli oneri di cui all'articolo 6, lettera b) la spesa di 500 milioni per i contributi di cui all'articolo 7 lettera b) la spesa di 1.200 milioni per gli contributi di cui all'articolo 8 la spesa di 1.100 milioni per i contributi di cui all'articolo 9 lettere a) e c) la spesa di 2.000 milioni per i contributi di cui all'articolo 14 lettera a) la spesa di 300 milioni per i contributi di cui all'articolo 15 Alla spesa di 25.800 milioni si provvede mediante l' accensione di mutui, per un importo di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale e autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, gli mutui predetti. Nello stato di previsione dell'entrata per l' anno 1975 sarà istituito il capitolo n. 93, con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste" e la dotazione di 25.800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti, anche in sostituzione dei capitoli soppressi per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge: il capitolo n. 1348, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, premi di allevamento, monticazione fecondazione artificiale, attività di selezione del bestiame, mostre e rassegne" e lo stanziamento di 8.300 milioni il capitolo n. 1330, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramenti fondiari" e lo stanziamento di 12,300 milioni il capitolo n. 1350, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'accorpamento di aziende agricole" e lo stanziamento di 100 milioni il capitolo n. 1351, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola" e lo stanziamento di 500 milioni il capitolo n. 1352, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per vivai, reimpianto vigneti, sostituzione cultivar, impianto di specie di particolare interesse, difesa fito-sanitaria e difesa attiva dalle avversità" e lo stanziamento di 1200 milioni il capitolo n. 1352/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la difesa delle colture" e lo stanziamento di 1.100 milioni il capitolo n. 1359, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramento di pascoli montani" e lo stanziamento di 2.000, milioni il capitolo n. 1359/2, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per rimboschimenti ed impianti a rapida crescita" e lo stanziamento di 300 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 2.050 milioni per l'anno 1975 si provvede per 1000 milioni mediante una disponibilità, di pari ammontare derivante dalla riduzione da 10.100 milioni a 4000 milioni del provento del mutuo e della spesa iscritti, rispettivamente, nei capitoli n. 94 e n. 1349 del bilancio per l'anno 1975, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e la conseguente riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 748 e n. 1412 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 900 milioni e di 100 milioni per 930 milioni, mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla soppressione del capitolo n. 1348 del bilancio per l'anno finanziario 1975 per 120 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 100 e di 20 milioni.
Nello stato di previsione, della spesa per l' anno finanziario 1975 saranno altresì istituiti i capitoli relativi alle quote interessi e alle quote di rimborso del capitale con il rispettivo stanziamento di 1900 milioni e di 150 milioni.
Al maggior onere ricadente nell'anno finanziario 1976 e in ciascuno degli anni successivi, valutato in 2050 milioni, si farà fronte, fino alla completa estinzione dei mutui, con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla riduzione degli oneri previsti a carico dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni successivi dall'articolo 22, quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 per effetto della riduzione del mutuo e della spesa indicata nel quinto comma del presente articolo, nonché della riduzione a 4000 milioni del provento del mutuo e della spesa autorizzati dalla legge medesima per l'anno finanziario 1976.
Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

All'art. 21 c'era un altro emendamento, ma io non sono intervenuto anche perché l'Assessore e i membri della Commissione hanno accolto alcune nostre proposte ed è stato migliorato, con quell'articolo si stanziava la somma irrisoria di 300 milioni, oggi invece la spesa sarebbe di miliardi ma in Commissione non si sono trovati; l'Assessore aveva garantito di avere trovato almeno 600 milioni, sufficienti quanto meno per i contributi per la forestazione e anche per l'acquisizione dei terreni.
Lo credo che l'impegno dell'Assessore e di tutta la Commissione deve essere rispettato, si t,-atta di aumentare di 300 milioni quella voce o riducendone un'altra o chiedendo che l'Assessore alle finanze conceda il finanziamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La parola all'Assessore Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Quando abbiamo modificato questo articolo, avevamo detto che proporzionalmente dovevamo aumentare anche la cifra a disposizione. Adesso però un aumento da 300 a 600 milioni non è certamente sufficiente rispetto ai programmi e comporta uno spostamento di cifre che è molto difficile fare in questo momento. Se il collega Ferraris è d'accordo, visto che neanche l'aumento a 600 milioni è sufficiente, direi di lasciare 300 milioni e di prenderci l'impegno che per il 1976 venga stanziata una somma doppia che copra tutti i programmi del 1975 e del 1976. Facendo così forse riusciremo a realizzare qualcosa di concreto.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Io potrei accettare la proposta dell'Assessore perché aumentare da 300 a 600 milioni significa che zero era e zero sarà, purché ci sia un impegno preciso della Giunta che resta in carica ad elaborare un programma per la forestazione. Io non riprendo il discorso che ho fatto quando abbiamo discusso la legge portata dall'Assessore Fonio, ma mi auguro che tutti coloro che ci sostituiranno provvederanno non con centinaia di milioni, ma con alcuni miliardi; le Regioni che hanno voluto operare in questo settore almeno quelle che hanno elaborato le migliori leggi per la forestazione, il rimboschimento e quindi il collegamento al discorso della difesa idrogeologica hanno impegnato 10/15/20/25 miliardi.
Se questo è l'impegno che l'Assessore assume, vale più di un aumento di 300 milioni.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento dell'Assessore Chiabrando. E' accolto.
Pongo in votazione l'art. 21 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì : n. 20 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Disposizioni finanziarie e contabili per spese e sovvenzioni annuali.
Per le attività e le sovvenzioni ordinarie annuali stabilite dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno finanziario 1975, le seguenti spese: 200 milioni per gli oneri di cui all'articolo 9 lettera b) 1200 milioni per l'attività di cui all'articolo 11 300 milioni per le sovvenzioni di cui all'articolo 13 200 milioni per le spese generali di cui all' art. 18.
Alla spesa di 1900 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla soppressione del capitolo n. 1348 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 saranno conseguentemente istituiti.
il capitolo n. 1334/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi ai Consorzi provinciali per la difesa delle colture" e lo stanziamento di 200 milioni il capitolo n. 1326, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi per l'assistenza tecnica" e lo stanziamento di 1200 milioni il capitolo n. 1325/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Sovvenzioni alle organizzazioni professionali e alle cooperative" e lo stanziamento di 300 milioni il capitolo n. 1325, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Spese generali", e lo stanziamento di 200 milioni.
Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 32 hanno risposto sì: n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 11 Consiglieri L'articolo 22 è approvato.
Art. 23 - Disposizioni finanziarie per le agevolazioni al credito agrario di conduzione.
Per gli interventi di cui all'articolo 12 della presente legge è autorizzata la spesa di 1500 milioni a partire dall'anno 1975.
All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno finanziario 1975: per 700 milioni con una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del bilancio per l'anno finanziario 1975 per 800 milioni con la disponibilità, di pari ammontare, derivante dalla soppressione del capitolo numero 745 del bilancio per l'anno finanziario 1975.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 741 con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste.
Contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione" e lo stanziamento di 1500 milioni.
Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni successivi sarà iscritto il capitolo n. 741 con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 34 hanno risposto si : n. 22 Consiglieri si sono astenuti : n. 12 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto, oppure i Consiglieri intendono farle al termine della votazione della seconda legge? La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Signor Presidente, preferiamo fare una doppia dichiarazione di voto perché questa dichiarazione si presta ad una prima constatazione che riguarda l'attività del Consiglio regionale in questo ultimo periodo di tempo e che vede il Consiglio impegnato in un tour de force per fare approvare varie leggi, certamente tutte importanti, alcune prioritarie.
Noi abbiamo già affermato ieri, con l'intervento di Rivalta, che a ci siamo giunti per una serie di motivi, non ultimo il ritardo con il quale la Giunta è arrivata a questa ultima fase del Consiglio regionale; abbiamo detto che la fretta è cattiva consigliera e che stiamo approvando un complesso di leggi (che impegnano il Consiglio per decine e decine di miliardi) che debbono proporsi come fine fondamentale, visti i precedenti di operare immediatamente, di essere organiche e di non accumulare residui passivi; abbiamo più volte sostenuto che le leggi devono anche assicurare all'intervento regionale la capacità di produrre delle trasformazioni nei territori nei quali interviene; abbiamo detto essere, quello dell'agricoltura, uno dei settori fondamentali non soltanto per le condizioni in cui versano gli produttori agricoli e le leggi di carattere nazionale non hanno dato alcun risultato positivo, tant'è che il problema dell'agricoltura viene riproposto in termini drammatici ogni volta che lo si affronta e lo abbiamo definito un settore prioritario anche nell'impostazione (che non è ancora legge) del piano di sviluppo economico regionale.
Successivamente abbiamo posto una condizione di carattere generale e una di carattere particolare per quanto riguarda gli problemi dell' agricoltura: la prima è che gli interventi che si fanno attraverso le leggi, diano la possibilità di introdurre un metodo innovativo rispetto a quelli tradizionali.
L'affermazione, da tutti condivisa, che la situazione dell'agricoltura e dei produttori agricoli è ancora grave, viene suggerita dal fatto che a monte si collocano le responsabilità di carattere politico per il ruolo secondario che naturalmente si è assegnato all'agricoltura e per i meccanismi delle varie leggi: senza riandare al passato mi limito a constatare che le leggi pia no verde n. 1 e n. 2 e successive non hanno operato nella direzione giusta.
Se questa è un'affermazione che può essere condivisa e credo che sarà condivisa - perché così è - da tutti, qual è dunque il problema che si è posto (e vengo alla condizione particolare) ai Consigli regionali, alla Regione Piemonte in linea generale per tutte le leggi e in modo particolare nei confronti delle leggi in agricoltura che è il settore in cui in modo più evidente si notano gli riflessi non positivi di un metodo legislativo sino ad oggi operante? Noi abbiamo assunto, in subordine a questa, un'altra posizione che riteniamo indispensabile per consentire un decollo di sviluppo nuovo nel settore, prendendo lo spunto dall'affermazione (codificata nelle varie leggi di cui parlavo prima) che la dimensione ottimale dell' azienda agricola, nelle condizioni in cui è la proprietà piemontese, non è valida: rispetto alla dimensione ed ai fondi internazionali, rispetto alle tecnologie produttive che oggi vigono sul mercato nazionale ed internazionale, abbiamo constatato tutti che al limite il piccolo proprietario, quello che possiede poche giornate di terreno, per le condizioni in cui è costretto a lavorare non è quasi mai in grado di ottenere risultati che gli procurino un reddito quanto meno alla pari degli altri. Questa è un' altra constatazione.
Se ne deduce, pertanto, che per chi vuole assumere il piccolo proprietario terriero come elemento fondamentale da difendere, la forma associativa e cooperativa è indubbiamente quella da privilegiare. Noi vogliamo dire agli operatori agricoli, alla piccola proprietà contadina che ciò che oggi consente di uscire dallo stato di crisi in cui versano non è ottenere il contributo per procurarsi un animale, o per l'allevamento più importante ancora, perché, darà, si, una boccata di ossigeno, ma non produrrà mai dei risultati capaci di modificare sostanzialmente la situazione delle strutture agricole. Pertanto la direzione verso cui andare è certamente quella della scelta politica fondamentale, dedicare cioè le risorse pubbliche, in forma massiccia, ad incentivare le forme cooperative ed associative. In sostanza, noi vogliamo convincere i piccoli proprietari che unendosi in forma associativa e cooperativa, possono collocarsi nella dimensione giusta rispetto ai costi di gestione ed a quello che occorre oggi per gestire le aziende agricole.
Questi sono alcuni parametri, ma ne aggiungo uno che abbiamo già detto altre volte: la distribuzione a pioggia di contributi, che in assenza di indicazioni di piano rischia di incentivare zone in settori come la zootecnia, le Cantine sociali, la produzione cerealicola che probabilmente in rapporto ad una politica di piano, si propongono addirittura trasformazioni, vuol dire stanziare miliardi senza che ci sia una minima garanzia che otterranno l'effetto voluto, cioè quello di produrre delle trasformazioni fondamentali in agricoltura.
Io non credo che alcuno possa contestare questi parametri, ma se ciò è vero, si può rispondere che la legge in discussione e che ci apprestiamo a votare, risponde alle finalità che la legge si propone? Al di la di alcuni punti singoli, per certi versi interessanti, capaci di portare anche qualche sollievo immediato, nel complesso può garantire all'agricoltura del Piemonte una prospettiva diversa da quella attua le? Io credo di no. Non nego che la coscienza dell'associazionismo e del movimento cooperativo sono in fase di crescita, ma ci troviamo di fronte a persone in cui molto forte è ancora l' individualismo, la difesa della piccola proprietà. Io rispetto questo punto di vista e sostengo che ai contadini singoli vanno dati dei contributi, però la nostra funzione e quella delle organizzazioni contadine è di far crescere questa coscienza associazionistica e cooperativistica che mi sembra essere, rispetto al futuro, indispensabile, altrimenti si spenderanno miliardi che non produrranno quegli effetti che noi tutti abbia mo detto di voler ottenere.
Bisogna però cercare delle responsabilità: operiamo noi in assenza di piani agricoli di zona, in assenza di un qualsiasi parametro, per volontà di nessuno, per uno stato di fatto in cui noi non siamo determinanti? Io credo che questo non lo si possa affermare, credo invece che si debba affermare che ci sono delle pesanti responsabilità della Giunta, della maggioranza nel non mettere in atto iniziative fondamentali capaci di produrre parametri a cui rifarsi per rendere più organiche le nostre leggi.
Valga per tutti l'esempio dell'Ente di sviluppo agricolo a cui tocca per legge il compito di preparare, di predisporre i piani agricoli zonali e che non si è ancora messo al lavoro. E questa non è una cosa che avviene così ma per precise responsabilità.
La legge votata stamattina a favore dei ciechi, ad esempio, è estremamente significativa: come si può continuare a scrivere "in assenza della riforma sanitaria intanto diamo gli contributi", quando questo si ripete da anni? Sono carenze che dipendono da precise responsabilità politiche che vanno sottolineate.
Ecco perché noi - che pure abbiamo creduto e crediamo fondamentalmente negli interventi in agricoltura come uno dei settori principali su cui la Regione deve muoversi ed a questo scopo testimoniano le leggi da noi presentate - abbiamo presentato una legge per la cooperazione con la quale i contadini devono toccare con mano che intervenendo in cooperative, in associazioni ottengono risultati migliori. Per questo abbiamo voluto una legge che dicesse in modo preciso che il settore della °operazione e dell'associazionismo è scelto dalla Regione Piemonte per intervenire in via prioritaria in agricoltura. Ci sono contadini che vogliono operare singolarmente, ma non possono pretendere interventi superiori a quelli che vanno ai contadini che si riuniscono in cooperativa.
Ecco la scelta che voi non avete compiuto, avete per certi versi recepito la nostra proposta di legge sulla cooperazione, avete apportato alcune modifiche con una legge di Giunta, conservandone grosso modo i caratteri e noi non possiamo che prendere atto di questo, tuttavia avete mantenuto quel testo unico in cui sono presenti interventi per la cooperazione; non si capisce perché, volendo presentare un testo per la cooperazione abbiate voluto mantenere altri interventi per la cooperazione tanto valeva, per dare corpo e forza a questa scelta che vi abbiamo proposto, mettere tutto li e dimostrare che dei 45 miliardi stanziati la maggior parte sono per il movimento cooperativo, al di là dei dati induttivi, ipotetici che emergono dai calcoli dell'Assessore.
Noi quindi, al termine di questa discussione, vogliamo fare una considerazione di merito sulla legge e una di carattere diverso. Quella di merito è già emersa dall'intervento di Ferraris: noi votiamo contro questa legge perché non abbiamo riscontrato la capacità di collocare gli interventi in un quadro organico; non possiamo accettare che alla fine della legislazione ci si dica che non è possibile avere un quadro di riferimento, noi dobbiamo constatare che i miliardi vengono stanziati a pioggia, senza la garanzia di obiettivi programmatici. Noi non sappiamo che cosa verrà fuori da questo, come sarà l'agricoltura piemontese con questi 45 miliardi (pochi rispetto alle esigenze). E' la stessa agricoltura, un po' ossigenata da qualche contributo dato qua e là, o è un'agricoltura che mostra di muoversi in direzioni nuove? Sono privilegiate certe opere fondamentali di trasformazione colturale, certe opere edilizie, di irrigazione? C'é questa programmazione? Noi diciamo di no e diciamo che non è giustificabile, di fronte all'agricoltura, che al termine della legislazione si dica stanziamo questi soldi così, perché non abbiamo un solo punto di riferimento per renderli più organici. Questo è il punto fondamentale per il quale noi diciamo no a questa legge.
Diverso sarà il giudizio sull'altra legge, per motivi che esporremo in una seconda dichiarazione di voto. Ma voglio cogliere l'occasione per porre il Consiglio regionale di fronte ad una situazione politica che è molto caratteristica. Noi stiamo avviandoci a concludere i nostri lavori, fuori la campagna elettorale è già incominciata, abbiamo visto un quadro politico che presenta aspetti di grande interesse e che emerge dalle manifestazioni unitarie dell'antifascismo dalle dichiarazioni che vengono fatte ed in cui ognuno appare come l'estremo difensore dell'antifascismo e dei valori della Resistenza, valori di contenuto ed i contenuti vanno rispettati altrimenti sono parole vuote; noi prendiamo atto di questa volontà unitaria che unisce tutti i Partiti dell'arco costituzionale, ma abbiamo anche di fronte a noi chi invece sta impostando la campagna elettorale in modo estremamente preoccupante, cioè di fronte al quadro reale del Paese che presenta elementi unitari c'è chi invece predica la divisione degli italiani riproponendo, per motivi strumentalmente elettorali, l'anticomunismo come tema di fondo del nostro Paese.
La domanda che vi faccio è: questo atteggiamento, questo invito alla rissa, questo anticomunismo di tipo quarantottesco, questa divisione del popolo italiano che rischia di aumentare le tensioni che sono aperte nel Paese, corrispondono alla realtà del nostro Consiglio regionale che soprattutto in questi ultimi 15 giorni, sta approvando pressoch all'unanimità, o con la nostra astensione, leggi importanti come quelle della casa, dei Comprensori ed altre che verranno ancora? La realtà del Paese, o del Piemonte se volete, non è forse fatta di un confronto-scontro sui temi? E se le leggi vengono approvate con il nostro voto o con la nostra astensione, non è forse perché rispetto al modo in cui sono state presentate c'é stato un lavoro in Commissione che ha prodotto risultati concreti, modificando sostanzialmente le proposte iniziali e ciò attraverso un confronto sereno, costruttivo con tutte le forze, ma se permettete con la nostra forza politica che è portatrice di contributi ritenuti importanti sino ad essere accolti? E allora, non viene da questo modo di operare del Consiglio, una ripulsa a chi vuole dividere il Paese? E noi questo significato vogliamo dare ai voti che esprimiamo, a quelli che abbiamo già espresso, anche al no che diciamo su questa legge e che al di là dei contenuti, sui quali abbiamo espresso dei sì, delle astensioni e dei no, si rifà ad elementi di carattere generale, alla mancanza degli obiettivi fondamentali di cui ho parlato prima; forse sulla legge immediatamente successiva il nostro voto sarà un sì o un'astensione, ma è una situazione di cui bisogna assolutamente prendere atto per respingere certe manovre per ricreare un clima che al di là dei contrasti, dell'impostazione di fondo che noi critichiamo e denunciamo, diviene tuttavia un metodo che va assunto e mantenuto perché questo è il metodo che nelle manifestazioni antifasciste di questi giorni viene ampiamente riconfermato ed assunto da tutte le forze.
Concludendo quindi, il nostro no alla legge è un voto di merito, ma richiama l'esigenza di affermare in modo chiaro che la realtà del Paese è diversa da quella che si vuole stabilire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico e spiegare le ragioni di soddisfazione che riscontriamo nella legge che viene presentata al voto del Consiglio.
Noi guardando dietro a questi tre anni di attività legislativa del Consiglio regionale riteniamo che la Regione Piemonte nei confronti dell'agricoltura abbia svolto numerosi interventi che hanno una consistenza finanziaria che può essere facilmente riscontrata dalle cifre a bilancio.
Un rimprovero mosso da più parti è quello della frammentarietà di questi interventi chiamati a pioggia, che quindi non danno un quadro razionale ed organico della presenza della Regione nel settore dell'agricoltura e portano probabilmente a sovrapproduzione, a lacune, a dispersioni e non vengono utilizzati pienamente a favore degli obiettivi che ci si propongono, quelli di un rilancio dell'agricoltura piemontese.
Noi riteniamo che questa legge rappresenti un tentativo di dare razionalità agli interventi della Regione, un primo tentativo che forse non sarà compiutamente soddisfacente e che viene alla fine della legislatura che certamente non e ancora un piano completo perfettamente calibrato di azione regionale a favore dell'agricoltura, ma che presenta indubbiamente (questo gli va riconosciuto) un carattere di razionalità che non aveva i precedenti interventi.
D'altra parte la legge propone interventi solo per iniziative che riguardano un anno di attività dell'agricoltura piemontese, ma che dovrà essere seguita, nella seconda legislatura regionale, da un'altra legge diamo atto alla Giunta, all'Assessorato di avere risposto alle obiezioni che da più parti venivano mosse e che anche se noi non abbiamo per competenza assessorile una responsabilità primaria nel settore dell'agricoltura, ci toccavano e ci preoccupavano.
Il problema di un rilancio dell'agricoltura piemontese ovviamente non come settore primario di attività economica della nostra Regione, ma comunque come settore complementare che non va trascurato e che va anzi valorizzato, incontra un terreno rappresentato dagli agricoltori della nostra Regione ai quali credo sia difficile negare delle doti di iniziativa, di laboriosità, di attaccamento alla terra; malgrado tutto essi rappresentano un elemento di partenza per uno sviluppo dell'agricoltura che non può essere dimenticato né sottovalutato. Forse rispetto a settori agricoli di altri Paesi degli elementi da introdurre in questo terreno agricolo regionale possono esserne individuati due: quello culturale e quello organizzativo. Per elemento culturale intendo, accanto all'esperienza che va riconosciuta al lavoratore agricolo piemontese quella preparazione, quell'approfondimento a carattere scientifico che noi troviamo per esempio nelle agricolture dei paesi scandinavi dove non e affatto infrequente il caso dell'agricoltore laureato e che quindi ha una vastissima specializzazione che mette al servizio dello sviluppo della propria attività.
L'individualismo è una delle caratteristiche in parte positiva, ma in parte anche negativa del nostro agricoltore; d'altra parte la frammentazione dei terreni a coltura della nostra Regione fanno sì che ci sia quello spreco di sforzi e anche di interventi finanziari da parte dei singoli agricoltori che non è commisurato razionalmente come un investimento che deve portare ad un certo prodotto economico.
L'elemento dell'organizzazione va quindi introdotto nell'agricoltura ma va introdotto con giudizio, evitando cioè che si arrivi ad un' eccessiva organizzazione, ad un'eccessiva collettivizzazione, ad una disincentivazione di quello spirito di iniziativa che dicevo precedentemente e che rappresenta una delle caratteristiche positive dell'agricoltore piemontese.
D'altra parte noi vediamo che dei tentativi di collettivizzazione massiccia dell'agricoltura sperimentati in altri Paesi non hanno dato risultati positivi, mentre in certi Paesi dell'Europa settentrionale in modo particolare, in condizioni anche ambientali oltre che di superficie di terreni coltivabili che apparirebbero, ad un esame superficiale, come negarsi allo sviluppo di un'agricoltura razionale intensiva, il realizzare uno sforzo organizzativo accanto al mantenimento di situazioni di lavoro individuale e quindi di iniziativa privata ha dato dei risultati particolarmente notevoli, che sono proprio quelli che noi ci auguriamo sia possibile ripetere anche nella nostra Regione dove esistono tutte le condizioni di carattere economico, morale e sociale perché l'esempio che ci viene dai Paesi del nord Europa possa trovare una sua ripetizione.
Un'ultima considerazione è quella che riguarda l'Ente di sviluppo agricolo, Ente che faticosamente decolla alla fine di questa legislatura e quindi non avrebbe senso il chiedere che su di esso si possa discutere, si possa esaminare il modo in cui avviene questo decollo; lo lasciamo cosi come una memoria, affinché la prossima legislatura iniziando il suo lavoro possa tenerne conto. Io ritengo che a questo Ente, al collegamento fra questo Ente e tutte le iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura piemontese, debba essere posto mente in modo particolare, proprio perché il Consiglio regionale piemontese, costituendo l'Esap, gli ha attribuito una particolare importanza ai fini della formazione dell' agricoltura.
Nella dichiarazione fatta dal collega Berti sono state introdotte anche considerazioni di carattere politico più generale che non riguardano la legge che stiamo votando. Io non credo che sia il caso di iniziare un dibattito, semmai lo faremo domani quando discuteremo dei cinque anni di legislatura. Vorrei soltanto osservare che se è vero che esiste una convergenza unitaria di tutte le forze politiche nella lotta contro il fascismo, nella riformazione della validità degli ideali della Resistenza del tipo di Stato democratico repubblicano che ci siamo dati dopo la liberazione, è altresì vero che non possiamo dimenticare i dissensi sui grandi temi politici che dividono le forze politiche italiane e non possiamo dimenticarlo proprio in omaggio a quello spirito della Resistenza a quello spirito dell'antifascismo che vogliamo esaltare, perché il cancellare sotto un manto di unanimismo quelli che sono motivi di confronto politico tra le forze presenti nella vita politica italiana rappresenterebbe un qualcosa di equivoco, un qualcosa, se vogliamo, di ipocrita che contraddirebbe proprio quello spirito democratico e di anticonformismo, di libertà, di affermazione, di confronto di idee che rappresentano una caratteristica positiva e valida della lotta di Liberazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, nella breve relazione di stamattina, peraltro esposta nel deserto, abbiamo già annunciato sommessamente alcuni degli elementi che attribuiscono un'importanza notevole e che qualificano la legge che ci accingiamo ad approvare.
La Regione ha assunto le funzioni tre anni fa, nel frattempo la crisi economica, le trasformazioni accelerate hanno posto altri problemi e giunge oggi non con la fretta, ma come il risultato finale di una elaborazione approfondita che è passata attraverso l'esame ed il confronto, la chiamata delle categorie dei coltivatori diretti, degli agricoltori, degli operatori del mondo agricolo a partecipare alla formazione di questa volontà, a identificare i problemi, a indicarne le soluzioni; oggi giunge qui con una legge organica, anche se non è ancora la legge di realizzazione di un piano di sviluppo in agricoltura formulato secondo criteri scientifici.
Innanzitutto questa legge definisce, delimita i soggetti, verso i quali è riservata l'attenzione particolare dell'ente pubblico per sollecitarne l'attività in agricoltura e quindi ha una duplice funzione di carattere economico e di carattere sociale: l'imprenditore agricolo, il coltivatore diretto (parliamo dell'impresa familiare che non deve essere né piccola n grandissima, deve avere tutte le dimensioni di ogni impresa familiare assistita dalla tecnologia, dalla meccanizzazione, dalla strumentazione che la vita moderna consente) può esercitare un'attività economica in modo produttivo ed insieme efficace. Del resto la stessa esperienza del mondo nord-americano che conosce spazi e dimensioni enormi, rivela che l'azienda più valida ai fini della produttività, ai fini dell'attività zootecnica non del grande allevamento e dell'ingrasso, ma dell'allevamento da latte non è quella enorme, ma è l'azienda retta dall'impresa familiare.
Questa legge, da un lato, identifica i protagonisti di un'agricoltura insieme avanzata economicamente e socialmente, poi identifica l'esigenza che queste imprese sostenute, fondate su preparazione tecnica, gestite tecnicamente, sia no integrate nelle varie forme di associazione. Il tipo di associazionismo e di cooperazione che si sollecita con queste leggi non è volto a sopprimere, o a convincere democraticamente della non validità di certe forme di conduzione; certo, esistono forme di conduzione, esistono dimensioni di aziende che non sono valide; gli stessi coltivatori lo riconoscono e attraverso questa legge già un primo passo, mi sembra decisivo, si fa per adeguare queste dimensioni a quelle ritenute ottimali perché l'impresa familiare, l'impresa agricola sia nello stesso tempo equilibrata ed efficiente.
Ma la spinta all'associazione, all'integrazione mi pare che sia il secondo elemento qualificante, dopo la scelta dei destinatari, dei soggetti di questo quadro legislativo; associazione integrale per le fasi soprattutto della commercializzazione, della trasformazione dei prodotti per arrivare poi alla loro distribuzione, ma integrazione parziale dell'impresa nella fase più strettamente produttiva, associazione per certi processi della produzione, della raccolta, della conservazione. Quindi un esatto riferimento alla realtà regionale vista in prospettiva e voluta in prospettiva evolutiva.
Gli interventi finanziari previsti non sono definibili, in riferimento a questa legge, come interventi a pioggia atti a creare dei residui passivi, io credo che se ci sono interventi che ci garantiscano nel modo più assoluto che non saranno formati residui passivi, sono proprio questi perché servono a dare alle aziende produttive, alle aziende che hanno bisogno di essere sollecitate nelle direzioni (e qui è passata la legge sulla zootecnia) di provvedimenti in materia di miglioramenti fondiari, di meccanizzazione e così via, non solo l'ossigeno per sopravvivere, ma lo strumento per trasformarsi, per adeguarsi alle esigenze di una moderna produzione agricola e non poteva essere diversamente.
Certo, domani, giungendo ad una fase più specifica di formazione di piani zonali, di piani agricoli, potranno essere fatte delle scelte più precise anche in ordine à certi settori, ed oltre ai tipi degli interventi che qui sono operati, potranno essere meglio graduati quantitativamente gli interventi in ordine a determinate opere, a determinate operazioni (penso al capitolo che riguarda la formazione della proprietà contadina l'accorpamento delle aziende). Indubbiamente operare sulla base di piani di riordino fondiamo sarà diverso per seguire la sollecitazione che viene dagli imprenditori giovani e capaci che hanno iniziativa, che hanno volontà di adeguare le proprie capacità. Siamo in una fase di passaggio, di trasformazione, stiamo facendo un salto qualitativo che ha degli sbocchi in prospettiva, in una prospettiva che non è lontana. In tre anni giungere già a questo traguardo a mio avviso non può non essere riconosciuto a merito dell'impegno regionale , non può non confermare l'estrema validità in una materia che è di competenza primaria della Regione perché dimostra una rispondenza precisa, con una conoscenza già molto approfondita della realtà regionale, una capacità di dare delle risposte tempestive.
Quindi, senza assumere ogni cosa che si fa come l'ottimo, come il meglio, senza toni trionfalistici credo che possiamo serenamente concludere dicendo che questa legge è uno strumento di grande validità che costituisce uno sforzo che la Comunità fa, anche dal punto di vista finanziario notevole, per dare una risposta al mondo agricolo. Ritengo che il mondo agricolo nella sua complessità obiettivamente lo riconosca, visto che dopo tutta la fase di consultazione, dopo il dibattito ampio avvenuto con le associazioni, con le categorie, con i gruppi, con le organizzazioni sindacali della Coltivatori diretti, degli agricoltori, dell' Alleanza contadina e di quanti altri della cooperazione sono intervenuti, l'attesa è vivissima; segno che la risposta è valida.
Noi, quindi, ci compiacciamo anche dei momenti di collaborazione, di confronto, di sollecitazione reciproca, ma diretti a raggiungere i migliori risultati che si ottengono attraverso il confronto delle forze politiche.
Certo, io non posso non riconoscere con compiacimento come un momento di grande maturazione il fatto che non si strumentalizzano sistematicamente le questioni che hanno un contenuto economico, tecnico e politico non generale per sostenere aprioristicamente delle tesi, ma che le forze politiche si confrontano e respingono o accettano le reciproche posizioni in funzione di una propria linea che si esprime nel settore di competenza e non per posizioni pregiudiziali e di carattere generale. E' una grossa conquista democratica che crediamo debba essere conservata, approfondita perché nessuna forza democratica nemmeno quella che io in questo momento rappresento non ha interesse allo scontro, alla rissa, alla non comprensione, ma ha sempre cercato di favorire il confronto sui temi e sugli argomenti e non perché con questo si debba favorire la confusione politica. Certo una campagna elettorale porterà delle forze politiche anche a precisare e ad accentuare la propria identità, le proprie finalità, le proprie premesse, la propria visione della società, il modo proprio di inquadrare i problemi della società, dello Stato e dell'uomo in prospettive di carattere generale; e che questo possa assumere anche il tono della polemica attiene alla normalità della lotta politica, ma quello che deve essere acquisito e che penso non andrà perduto neanche nella campagna elettorale è che noi ci apprestiamo a fare all'esterno così come abbiamo fatto qui civilmente, il confronto sui temi, sul modo di dare concreta risposta e concreta soluzione ai problemi della società regionale.
Se così faremo, io penso contribuiremo tutti a quella conquista cui altre volte abbiamo fatto riferimento, che non è ancora definitiva nel nostro paese, quella dell'accettazione di una base comune di carattere metodologico e di comportamento che ci consenta di stabilizzare le nostre istituzioni; dando una risposta in momenti di crisi, così positiva complessivamente, che non contraddice ma prepara le ulteriori proposte di carattere metodologico, di pianificazione che attraverso il piano di sviluppo regionale, dei piani di zona che dalla base stessa saranno formati, credo che diamo un altro contributo al consolidamento delle istituzioni, conferiamo credibilità alla nostra istituzione.
E ancora una volta non appaia il fatto che arriviamo alle ultime ore all'approvazione come un momento di fretta o di ansia elettorale, è la conclusione naturale di un lungo iter, in una fase ristretta in cui la Regione ha dovuto costruire tutto, ha dovuto costruire strumenti, ha dovuto prendere contatto con la realtà, ha dovuto confrontarsi con lo Stato, ha dovuto proporre una propria metodologia, ha dovuto trovare anche le vie del confronto e dell'esame dei problemi per far sortire quanto di più positivo si poteva trarre da questa realtà. Credo .che tutti insieme quanti votano a favore di questa legge che ci apprestiamo a votare, e quanti votano contro facendo delle dichiarazioni che motiverebbero l'astensione - ma di questo non ci dispiacciamo - complessivamente non possano che essere soddisfatti della conclusione a cui perveniamo.



PRESIDENTE

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 36 hanno risposto sì : n. 24 Consiglieri hanno risposto no : n. 9 Consiglieri si sono astenuti : n. 3 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati - Cooperazione

Esame proposta di legge regionale n. 83 e disegno di legge n. 245 bis "interventi a sostegno delle strutture della cooperazione agricola e per l'associazionismo"


PRESIDENTE

"Interventi a sostegno delle strutture della cooperazione agricola e per l'associazionismo."Passiamo alla votazione dell'articolato: Art. 1 - Finalità.
La Regione Piemonte attua particolari interventi, cori un programma per gli anni 1975 - 1976 - 1977, al fine di favorire lo sviluppo della Cooperazione e dell'Associazionismo in agricoltura.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 36 hanno risposto sì : n. 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Criteri generali Beneficiari Priorità.
a) Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono riservati alle cooperative agricole e loro consorzi, ad associazioni dl produttori, ad enti particolarmente qualificati e ad imprenditori agricoli associati.
Per ottenere i benefici previsti le forme associative devono essere costituite in prevalenza da imprenditori agricoli.
Ai fini della presente legge è considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività.
b) E' accordata comunque priorità alle forme cooperative e loro consorzi che operano su scala regionale e che possiedono una larga base associativa, nonché a quelle formate esclusivamente da imprenditori agricoli.
c) Ai fini del giudizio di validità economica delle iniziative, sono oggetto di pari considerazione le aziende ed gli terreni condotti dai soci in affitto, mezzadria, enfiteusi o per uso civico.
d) le iniziative, per ottenere i benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo e con i piani delle Comunità montane, ove esistenti, e, se la loro natura lo richiede, devono essere inquadrate in un programma pluriennale.
e) Le opere e le iniziative da finanziare devono avere validità economica ed essere proporzionate alle effettive necessità del richiedente.
f) L'interesse annuale a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4% in montagna e del 5% nelle altre zone per i prestiti di esercizio e del 3% in montagna e del 4% nelle altre zone per mutui di miglioramento e per la formazione ed arrotondamento della proprietà coltivatrice, restando a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate a tali tassi e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
g) Le aziende zootecniche devono avere una capacità produttiva di almeno il 60% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste in pianura, ed il 40% se poste in collina, collina depressa e montagna.
h) Le aziende associate che allevano bestiame bovino, per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, devono aderire ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.
i) Ai fini della presente legge sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25.7.1952, n. 991 e successive modificazioni; zone di collina depressa quelle così classificate dai decreti ministeriali 7.11.1961 e 23.3.1963; zone di collina e zone di pianura le restanti, secondo la classificazione I.S.T.A.T., del mese di agosto 1958.
Vi e un emendamento soppressivo dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti "Alla terza riga del primo comma sopprimere le parole 'ad Enti particolarmente qualificati".
La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Noi chiediamo di sopprimere quella frase in quanto non siamo riusciti a capire quali enti si vogliano intendere. Questa è una legge dedicata alla cooperazione, alle varie forme associative e mi pare che debba rimanere così.
Illustrando l'emendamento successivo, al massimo potremmo consentire che per enti qualificati si intenda l'Ente di sviluppo e allora chiediamo che sia o scritto o almeno che si usi la dizione "enti pubblici".
Infine c'è un nostro terzo emendamento e cioè che al termine del secondo comma della lettera a), si aggiunga: "ed essere rette da statuti nei quali sia sancito il voto pro capite per i soci persone fisiche", con riferimento ad un principio che abbiamo stabilito nell'altra legge per quanto concerne un organismo possiamo chiamarlo ente, forma associativa Associazione degli allevatori che non aveva il voto pro capite nel suo statuto e lo abbiamo posto come condizione per fruire dei finanziamenti. Il che conferma che ci potrebbe essere domani una forma associativa, ma che non è retta da uno statuto democratico, che preveda il voto esclusivamente pro capite.
Ho così illustrato tutti e tre i nostri emendamenti, anche per risparmio di tempo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Visto che il collega ha illustrato tutti e tre gli emendamenti, la Giunta dichiara di non accogliere il primo ed il secondo e di accogliere invece il terzo.



PRESIDENTE

Pongo in approvazione l' emendamento da me letto e non accolto dalla Giunta. Non è accolto.
Secondo emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Alla terza riga del primo comma, dopo la parola 'enti' inserire la parola 'pubblici'".
Pongo in votazione l'emendamento, che la Giunta non accoglie. Non è accolto.
Terzo emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti accolto dalla Giunta: "al termine del secondo comma lettera a) aggiungere le parole 'ed essere rette da statuti nei quali sia sancito il voto pro capite per gli soci persone fisiche'".
E' approvato all'unanimità.
Emendamento soppressivo e sostitutivo all' art. 2 lettera f) dell'Assessore Chiabrando: "I tassi di interesse a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura fissata dal D.L. 24.2.1975, n. 26 con le modificazioni di cui alla relativa legge di conversione.
Le modifiche ai tassi agevolati, disposte da ulteriori provvedimenti statali, saranno adottate con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i mutui di miglioramento resta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti esercenti il credito agrario. Per gli altri prestiti resta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario".
Vuole illustrarlo?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

E' il medesimo emendamento già passato con l'altra legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Per le stesse motivazioni già svolte in sede di discussione della legge 245, ci opponiamo a questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. E' accolto.
Emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Ferraris-Marchesotti all'art. 2 lettera f): "Alla seconda riga dopo la parola 'montagna' inserire le parole 'e collina depressa'".
La Giunta?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

E' superato, e anche il successivo.



FERRARIS Bruno

Lo ritiriamo perché superato.



PRESIDENTE

Anche l'altro? "Al termine della quinta riga della lettera f), dopo la parola 'e' aggiungere le parole 'del 3% '".?



FERRARIS Bruno

Sì.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art.2 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 12 Consiglieri L'art. 2 e approvato.
Art. 3 - Procedure - Ricorsi.
a) I benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, che indica gli Uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni necessarie.
b) Le strutture fisse, che siano state realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dal le finalità, per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni.
Chi contravviene a questi obblighi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, con gli interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
c) Le opere e gli acquisti oggetto di finanziamento devono essere effettuati dopo il provvedimento formale di concessione o, in caso di urgenza, dopo la presentazione della domanda, a seguito di una specifica autorizzazione, che non comporta alcun impegno di finanziamento per l'Amministrazione regionale.
d) Sui contributi in conto capitale previsti dall'articolo 4 lettera a), possono essere concessi acconti fino al 75% su dichiarazione del direttore dei lavori convalidata dall'Ufficio competente, dalla quale risulti che le spese sono già eseguite per un ammontare che superi del 25 l'acconto richiesto.
e) Avverso le determinazioni sulle domande, è ammesso, entro 30 giorni reclamo al Presidente della Giunta regionale, il quale decide entro i successivi 60 giorni, su conforme deliberazione della Giunta, sentita una Commissione consultiva presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute.
f) Per le operazioni creditizie si richiamano le disposizioni di cui alla legge 5.7.1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Emendamento aggiuntivo del Consigliere Ferraris: "Dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera g): 'Le domande di finanziamento presentate alla Comunità Economica Europea dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e non accolte, sono acquisite, su richiesta degli interessati dall'Amministrazione regionale con riferimento alla data di presentazione agli Enti di cui sopra e valide secondo i criteri e le priorità previste dalla presente legge".
La Giunta accoglie l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
'Emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "All'art. 3 al termine del comma a) aggiungere le parole: 'Le istruzioni che non investono competenze regolamentari del Consiglio, sono predisposte dalla Giunta sentita la Commissione consiliare competente".
Desiderano illustrarlo?



FERRARIS Bruno

L'ho illustrato in precedenza.



PRESIDENTE

La Giunta?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Io ho risposto in precedenza che non si accoglie questo emendamento, ma il successivo.



FERRARIS Bruno

Ritiro l'emendamento e prego il Presidente di porre in votazione quello subordinato.



PRESIDENTE

Emendamento subordinato, aggiuntivo e modificativo alla lettera a): "Al termine del comma a) aggiungere le parole: 'Le istruzioni che non investono competenze regolamentari sono predisposte dalla Giunta sentita la Commissione consultiva di cui alla successiva lettera e) del presente articolo".



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Si accetta solo la seconda parte,da "sentita la Commissione".



PRESIDENTE

Rinuncia alla prima parte?



FERRARIS Bruno

Si.



PRESIDENTE

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' accolto all'unanimità.
Emendamento aggiuntivo dell'Assessore Chiabrando, alla lettera c): "Alla fine del periodo aggiungere 'né dà diritto a preferenze o priorità".
E' stato già discusso. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' accolto.
Pongo in votazione l'art. 3 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 33 hanno risposto si : n. 25 Consiglieri si sono astenuti : n. 8 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Iniziative finanziabili.
a) Strutture.
Ai beneficiari della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa per le seguenti iniziative: 1) acquisto, realizzazione ed ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione agricola e zootecnica 2) acquisto, realizzazione ed ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
In entrambi i casi la spesa ammessa a contributo comprende l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture ed attrezzature, nonché l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture.
Sulla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale concesso è accordato un contributo in conto interessi per l'accensione di mutui ventennali con Istituti esercenti il credito agrario.
b) Spese di gestione.
Agli stessi beneficiari aventi quale scopo sociale la raccolta conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% delle spese di gestione ritenute ammissibili ivi compresi gli oneri afferenti la depurazione degli scarichi.
Ai Consorzi irrigui che devono sostenere oneri particolarmente gravosi per la fornitura dell'acqua di irrigazione, può essere concesso, ai fini di una corrispondente riduzione dei canoni, un contributo fino al 50% della somma eccedente il costo ritenuto ordinario.
c) Contributi sulle anticipazioni ai conferenti.
Ai beneficiari della presente legge che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti.
d) Passività onerose.
A cooperative fra produttori agricoli che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, sono concesse "una tantum", agevolazioni creditizie consistenti nel concorso nel pagamento degli interessi di mutui straordinari ventennali, parificato al Credito Agrario di miglioramento per la trasformazione di passività onerose esistenti al 31.12.74 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, su un importo non superiore al 70% del loro ammontare, e purché, alla totale estinzione delle medesime, coni corra, per la restante quota, la cooperativa ani che con versamenti diretti dei soci.
Si considerano passività onerose quelle derivanti da finanziamenti che non siano assistiti da pubbliche agevolazioni.
Le cooperative, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono assolvere alle seguenti condizioni: 1) risultino costituite in società cooperative a responsabilità limitata, ovvero si trasformino, se costituite 'in società a responsabilità illimitata, in società cooperative a responsabilità limitata e siano iscritte nell'apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione 2) abbiano, ovvero adottino, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze 3) abbiano regolarmente tenuto, nell'ultimo anno, i libri sociali e le scritture contabili prescritte o, quanto meno, provvedano ad una regolarizzazione delle scritture 4) approntino un piano operativo di riassetto, realizzabile in non più di sei anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'Amministrazione regionale.
e) Contributi di avviamento.
Al fine di sostenere, nella fase di avviamento, le forme associative costituite per realizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura del tre, due e dell' uno per cento del valore del prodotto commercializzato, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.
Per il primo anno il contributo può essere parzialmente anticipato sulla base di una dichiarazione previsionale.
Il contributo non può costituire duplicazione di quello previsto per le spese di gestione.
f) Attività promozionali.
L'Amministrazione regionale può svolgere direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Società specializzate azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori.
Vi è un emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Ferraris c Marchesotti: "Alla seconda riga della lettera a) punto 2) dopo la parola 'attrezzature' aggiungere le parole 'ivi compresi i mezzi di trasporto'".



FERRARIS Bruno

Lo ritiro.



PRESIDENTE

Emendamento dei Consiglieri Menozzi e Franzi: "alla lettera b), dopo il primo comma aggiungere il seguente: 'Eguali contributi possono essere concessi ai Consorzi di cui agli artt, 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970 n. 364 che attuino un'iniziativa di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche sulle spese risultanti dalla gestione ordinaria'".
Desiderano illustrarlo?



MENOZZI Stanislao

Penso si renda necessario soltanto un chiarimento per quanto attiene al riferimento fatto alla gestione ordinaria, perché amministrativamente i Consorzi sono retti da due Casse, una chiamata Cassa sociale e l'altra chiamata la gestione ordinaria. Siccome l'interi vento statale si verifica solo sulla Cassa sociale e non sulla gestione ordinaria, per evitare conflittualità, si è ritenuto opportuno fare questo riferimento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Per quanto ci riguarda non abbiamo nulla in contrario ad accettare l'emendamento, purché si valutino due .ordini di problemi: uno è che allora si rende necessario consentire le spese di gestione a favore anche di altri organismi associativi non previsti, come Consorzi e via di seguito; l'altro e che occorre aumentare lo stanziamento. Noi avevamo un certo stanziamento che è stato ridotto; io guardo le cifre spese alla voce dell'anno scorso e se non mi sbaglio avevamo a disposizione un miliardo e mezzo di cui abbiamo speso 940 milioni. In questa legge abbiamo già inserito (e lo abbiamo fatto non troppo bene a mio avviso perché la situazione non è affatto chiara e definitiva) i consorzi irrigui, senza essere riusciti a fare un calcolo di ciò che comporteranno, senza avere ancora predeterminato una normativa che ci garantisca che questi contributi vadano effettivamente a calare i canoni, perché potrebbe avvenire il contrario, i canoni rimangono quelli che sono, o vengono aumentati perché si sa che si può attingere da questa voce, per cui dopo i tagli effettuati dall'Assessore alla voce inizialmente prevista divenga inadeguata per la presenza dei Consorzi irrigui e quindi diventerebbe ancora più inadeguata con questi organismi, oltre a non avere previsto altri Consorzi come quelli dei vivaisti.
Io, se dovessi fare un'opzione, la farei subito nel senso di togliere tutti i Consorzi irrigui e accettare i Consorzi di cui alla legge 364, ma qui si pone una soluzione di equità: o comprendere tutti coloro che hanno diritto alle spese di gestione, oppure fare una scelta e in ogni caso l'adeguamento degli stanziamenti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Indubbiamente l'adeguamento degli stanziamenti è da verificare, perch molti degli stessi sono indicativi.
Quindi gli stanziamenti del 1976/77 dovranno essere adeguati alle vere necessità che quest' anno verificheremo. Indubbiamente il comma dei Consorzi irrigui è un grosso punto interrogativo, non sappiamo quali somme saranno necessarie e come si potrà intervenire. Io ritengo comunque che tutte e due le leggi comportino delle verifiche ma in attesa delle medesime si potrebbe per ora accettare questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento Menozzi accolto dalla Giunta. E' accolto.
Emendamento aggiuntivo alla lettera c) dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Alla quarta riga dopo la parola 'zootecnia' aggiungere le parole 'e per l'invecchiamento dei prodotti di cui alla legge statale n.
512".
La parola all'Assessore Chiabrando.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

E' un emendamento non necessario in quanto il provvedimento invocato è implicito nel comma degli acconti ai soci che comprende l'anticipo ai soci che consegnano l'uva per il vino che va ad essere invecchiato anche per quattro anni, come si prevede in certi casi.



FERRARIS Bruno

Io vorrei un chiarimento dall' Assessore: qui si parla dell'articolo della 512 che una volta era tra i più appetiti quando i tassi erano più bassi, si trattava del contributo del 5% adesso invece la situazione è cambiata. Io non riesco a capire come l'Assessorato intenda garantirci che questa specifica voce che riguarda l'invecchiamento possa garantire effettivamente i prestiti.



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

E' molto semplice, i prestiti non sono dati ad hoc per l'invecchiamento, sono dati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti, il vino viene conservato il tempo necessario e per tutto il tempo in cui il capitale rimane fermo per l'invecchiamento il conferente ha diritto all'anticipo e quindi all'interesse sul capitale che deve avere anticipato prima che il prodotto venga venduto, per tutto il tempo della conservazione.



PRESIDENTE

La Giunta non lo accoglie. Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano. Non è accolto.
Emendamento dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: "Dopo il comma f) dell'art. 4 aggiungere il punto g) con il titolo 'Opere non finanziate da altri enti', con testo che recita: "Limitatamente alle pratiche per strutture e reimpianto vigneti, presentate da cooperative e associazioni di produttori alla Comunità Economica Europea, allo Stato o ad altri Enti e non finanziate parzialmente, la Regione provvede a finanziarle estendendole nei programmi dell' esercizio in corso".



FERRARIS Bruno

E' superato e quindi lo ritiro.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 4 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 28 hanno risposto sì : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 5 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'articolo n. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo n. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai coltivatori diretti, singoli ed associati ed alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli Istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti e se non ha operato l'intervento sussidiario del "Fondo Interbancario di garanzia".
Vi è un emendamento dell'Assessore Chiabrando, soppressivo ed aggiuntivo: "Al terzo comma, dopo sui beni dei mutuatari inadempienti' sopprimere la successiva frase e sostituirla con 'ed hanno dimostrato di avere ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del 'Fondo interbancario di garanzia'".
Pongo in votazione l'emendamento. E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 5 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 29 hanno risposto sì : n. 22 Consiglieri si sono astenuti : n. 7 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - Divieto di cumulo.
I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalità se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entità.
Vi è un art. 6 bis dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti: si tratta dello stesso emendamento proposto in precedenza. Intendono mantenerlo?



FERRARIS Bruno



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

La Giunta non lo accoglie, conferma però gli impegni che sono stati assunti con l'altra legge.



FERRARIS Bruno

Avendo già fatto la prova del voto sull'altro disegno di legge lo ritiriamo e prendiamo atto della dichiarazione e dell'impegno preso dall'Assessore Chiabrando.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 29 hanno risposto si : n. 23 Consiglieri si sono astenuti : n. 6 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 - Disposizioni finanziarie e contabili per contributi in capitale.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4 lettera a), b), e), nonché per le attività di cui all'articolo 4, lettera f), della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 6200 milioni.
All'onere di 6.200 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui per un importo di pari ammontare complessivo ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata per l' anno 1975 sarà istituito il capitolo n. 96, con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura" e con la dotazione di 6.200 milioni.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il capitolo numero 1349/1, con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi in capitale per strutture associative, spese di gestione, contributi d'avviamento e per azioni promozionali" e con lo stanziamento di 6.200 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 450 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1348 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio, ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n.
748/2 e numero 1429 relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 400 milioni e di 50 milioni.
Al maggior onere ricadente nell'anno finanziario 1976 e in ciascuno degli anni successivi, valutato in 450 milioni, si farà fronte, fino alla completa estinzione dei mutui, con una riduzione, di pari ammontare, degli oneri previsti a carico dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi dall'articolo 21 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17.
Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni finanziari successivi saranno iscritti i capitoli di cui al quinto comma con stanziamenti pari, in complesso, alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale ricadenti in ciascuno di tali anni.
Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Vi è un emendamento modificativo dei Consiglieri Ferraris e Marchesotti "All'ultima riga del primo comma sopprimere le parole '6.200 milioni' e sostituire con le parole '8.500 milioni', e conseguentemente sopprimere e sostituire le parole '6.200 milioni' con le parole '8 500 milioni' all'ultima riga del 3° comma e all'ultima riga del 4° comma".
La Giunta?



CHIABRANDO Mauro, Assessore all'agricoltura e foreste

Nonostante tutta la buona volontà non è possibile accogliere questo emendamento che comporterebbe due miliardi e rotti di aumento di spesa che in questo momento non è possibile reperire stante il meccanismo degli articoli finanziari già redatti.
Comunque ritengo personalmente che, come ho avuto modo di dire, le somme stanziate per questi interventi siano sufficienti per quest'anno.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento non accolto dalla Giunta.
Non è accolto.
Pongo in votazione l'art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - Disposizioni finanziarie e contabili per le agevolazioni creditizie.
Al fine della concessione delle agevolazioni creditizie stabilite nella presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, gli limiti d'impegno: di lire 350 milioni per i contributi in conto interessi relativi ai mutui integrativi ventennali per le strutture associative di cui all'articolo 4, lettera a) di lire 200 milioni per i contributi in conto interessi relativi ai mutui ventennali per le passività onerose di cui all'articolo 4, lettera d).
All'onere di 550 milioni si provvede, per l' anno finanziario 1975 mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1349/2 con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture ed il ripiano di passività onerose" e con lo stanziamento di 550 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 10 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Disposizioni finanziarie e contabili per la prestazione di garanzia.
Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 5 della presente legge, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di 25 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito in 100 milioni per l'anno finanziario 1975, dall'articolo 20, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonché delle annualità, di pari ammontare, ricadenti nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975, lo stanziamento di cui al capitolo n. 1347 sarà conseguentemente ridotto di 25 milioni e sarà istituito il capitolo n. 1349/3, con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Prestazione di garanzia sussidiaria ai mutui per strutture associative e per passività onerose", e con lo stanziamento di 25 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto si : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 10 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Disposizioni finanziarie e contabili per sovvenzioni annuali.
Per i contributi di cui all'articolo 4, lettera c), è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 500 milioni.
All'onere di 500 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1348 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo del capitolo n.
1349/4, con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti" e con lo stanziamento di 500 milioni.
Le ulteriori spese, per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Non vi sono emendamenti. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto si : n. 20 Consiglieri si sono astenuti : n. 10 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Io prendo la parola brevemente per annunciare là nostra astensione un'astensione che se il collega Bianchi lo ritiene, può considerarla con motivazioni positive in quanto ve ne sono indubbiamente in questa legge.
Le nostre motivazioni positive vanno ricondotte alla soddisfazione non per il fatto che sia stato rispettato, o soltanto per quello, un voto del Consiglio, quello del 1° agosto, non soltanto e non tanto perché una proposta di legge da noi presentata,la n. 83,sia giunta in Consiglio e stia per essere approvata con l'integrazione del disegno di legge n. 245 e con le altre ulteriori integrazioni apportate in sede di Commissione, ma soddisfazione per il fatto che, sia pure in questo modo non del tutto adeguato ed organico, è passata quella scelta della cooperazione e dell'associazionismo che riteniamo fondamentale per un nuovo e diverso sviluppo dell'agricoltura regionale.
Le ragioni che tuttavia ci consigliano a moderare questa motivazione positiva e che ci portano quindi all'astensione vanno invece ricondotte all'inadeguatezza dei fondi, al finanziamento previsto per il solo 1975 e quindi alle incertezze che graveranno per il futuro; voglio ricordare che quando si è sciolto il problema del testo unico o cooperazione, proprio lei,Presidente, aveva riconosciuto che per la legge sulla cooperazione occorreva trovare una soluzione per finanziamenti pluriennali. Credo che si ricordi questa dichiarazione ma purtroppo, nonostante questo è nonostante che l'Assessore avesse le stesse intenzioni, il finanziamento pluriennale non è stato ottenuto.
Infine pesa negativamente l'inclusione in questa legge di quegli enti particolarmente qualificati che poi tanto qualificati non sono e pesa ancora più negativamente l'assenza di quei piani zonali, di quegli strumenti della programmazione che avrebbero reso più produttivi i fondi stanziati dall'altra legge.
Queste le motivazioni di astensione che non ci permettono di prendere atto di quello sforzo comune che ha portato a questa scelta e a questo provvedimento.



PRESIDENTE

Altre dichiarazioni di voto? Pongo in votazione l'intero disegno di legge.



(Se procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto sì : n. 21 Consiglieri si sono astenuti : n. 9 Consiglieri Il disegno di legge e approvato.


Argomento: Istruzione e Formazione Professionale: argomenti non sopra specificati

Esame deliberazione della Giunta regionale sui distretti scolastici


PRESIDENTE

Esame deliberazione Giunta regionale sui distretti scolastici.
Il Presidente della Giunta trasmette per competenza la deliberazione.
La III Commissione consiliare permanente: "Relazione sulla deliberazione della Giunta regionale concernente l' individuazione dei distretti scolastici in Piemonte". Relatore Soldano.
Prima di dare la parola alla professoressa Soldano, l'Assessore Borando vorrebbe fare una dichiarazione.



BORANDO Carlo, Assessore all'istruzione e formazione

Desidero mettere al corrente il Consiglio delle trattative intercorse tra la CGIL, CISL e UIL con l'Assessore circa una serie di rivendicazioni che enti e operatori dell'Associazione della convenzione sul personale hanno da tempo avanzato.
Debbo subito dichiarare che ve ne sono alcune che possono essere prese in considerazione come valutazione delle forze politiche circa il cumulo delle impostazioni della formazione professionale; ce ne sono altre invece, che indicano impegni di carattere economico finanziario che non possono essere prese in considerazione stante il fatto che il bilancio allo stato attuale delle cose, ha previsto per questo settore delle cifre ben precise che sono state definite con l'approvazione del piano sulla formazione professionale sia per quanto concerne la gestione diretta, sia per quanto concerne la gestione indiretta, quindi i rendiconti di questi corsi che gli enti di gestione saranno tenuti a dare nei termini previsti dalle varie circolari emanate dal regolamento potranno consentire di vedere quali saranno i fondi che rimarranno a disposizione, vuoi per le economie vuoi per i ricuperi che si potranno fare.
Intanto va detto che quel piano è stato approvato sulla base di 8 miliardi e 300 milioni per quanto concerne la gestione indiretta e cioè per fondi che vengono distribuiti a enti che gestiscono, al di fuori della Regione, la formazione professionale; purtroppo i due miliardi circa (tale è il costo per la Regione per ciò che concerne gli aggravi relativi al patto nazionale intervenuto lo scorso anno tra il Ministero del lavoro e la formazione professionale) non sono ancora garantiti in termini precisi.
Tuttavia la Giunta ha ritenuto di assumere coraggiosamente questo impegno nella speranza, oserei dire nella certezza che i fondi vengano versati completamente dal Ministero; se ciò non avverrà dovrà farsi carico di reperirli da altre fonti.
In termini definitivi della questione sono stati presentati ripetutamente anche con lettere indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, ai Capigruppo consiliari in data 15 aprile 1975 e sono relativi all'applicazione da parte di tutti gli enti di gestione dell'accordo nazionale di categoria, con verifica, pena la sospensione dei finanziamenti.
Io dichiaro qui, a nome della Giunta, che sono state date precise disposizioni, a tutti i settori dell'Assessorato soprattutto ai nostri Ispettori che controllano tale attività formativa, per giungere a fare rispettare questo accordo, pena la sospensione dei finanziamenti ove questo venisse rifiutato per questi motivi e anche per altri:già oggi si può dire che alcuni corsi sono stati tagliati.
E' stato poi chiesto il blocco immediato dei finanziamenti alle scuole aziendali e alla proliferazione degli enti di gestione; in proposito io invoco la testimonianza dei membri della III Commissione per dichiarare che proliferazione dei corsi non c'é stata, anzi, semmai c'é stata una restrizione e anche questa fatta sulla base delle relazioni ispettive compiute l'anno scorso.
Per ciò che concerne invece i blocchi immediati dei finanziamenti alle scuole aziendali debbo dire che è un'operazione che non si può fare adesso, semmai è una scelta che potrà essere fatta con la prossima attività formativa, quando la Regione potrà decidere se concedere o no i fondi ad enti gestori aziendali. In particolare si fa il caso di fondi che vengono erogati alla Fiat, alla Lancia, alla Olivetti e altri che nella misura di 600 milioni rappresentano il 9% dei fondi distribuiti.
Si chiede lo svincolo dei fondi per gli enti che applicano l'accordo nazionale di categoria. E anche qui la risposta è positiva perché è stata data disposizione in questo senso.
Si vuole la pubblicizzazione dell'elenco regionale degli operatori del settore, ai fini della formulazione di una graduatoria regionale basata sull'anzianità di servizio. In proposito si può dire che la Regione farà azione di coordinamento in questo senso perché in effetti la posizione degli operatori docenti nel campo della formazione professionale deve essere tutelata. Infatti l'art. 19 dell'accordo nazionale siglato l' anno scorso dice chiaramente che "gli enti gestori entro 15 giorni dall'approvazione del presente contratto trasmetteranno alle Regioni ed agli uffici regionali un elenco nominativo del personale impegnato in attività di formazione professionale".
In altri termini si tratta di garantire il posto agli operatori autentici in modo tale che se ci sono degli enti che non svolgono seriamente la propria attività sarà bene non concedere loro dei fondi e quindi prendere questo personale il quale tuttavia deve dichiararsi disposto ad essere traslato da un centro all'altro per insegnare le materie che conoscono. Non è una cosa molto facile, però un coordinamento lo si pu fa re. In questo caso quindi la risposta è positiva.
Al punto 5) chiedono che anche nella formazione professionale, come avviene nella scuola normale, sia consentito di fare dei corsi per il recupero dell'obbligo scolastico e dei corsi integrativi per l'idoneità al passaggio alla scuola di Stato, cioè corsi di sostegno controllati direttamente dalla Regione. Direi che non possono essere gestiti direttamente dalla Regione, semmai devono essere gestiti dagli enti a cui vengono affidati tali finanziamenti e che la Regione li debba controllare.
Qui debbo dire che l'impegno finanziario può essere approvato sol tanto attraverso quelle economie cui mi riferivo prima.
C'è poi un altro problema che interessa gli operatori della formazione professionale; si tratta anche qui di impegno finanziario: è il sesto punto, quello relativo alla contingenza, con l'applicazione dell'accordo globale e l' erogazione immediata del quarto elemento, 12.000 lire.
Debbo dire che l'accordo nazionale lo prevede, però rimane il fatto che lo Stato ha raggiunto l'accordo, però non ha trasferito i fondi per farvi fronte. La Regione Piemonte a differenza delle altre Regioni, con una opportuna circolare in data 5.3.1975 ha avvisato gli enti gestori dell'applicazione della contingenza, mentre non ha ancora definito il problema dell'erogazione del quarto elemento che si traduce in una erogazione di 12.000 lire mensili per ogni operatore della formazione professionale. Si tratta di un impegno finanziario che verrà sottoposto all'esame della Giunta in modo che l'eventuale applicazione sia legata ad una disponibilità che la Giunta deve reperire.
Si chiede la revoca dei tagli sui finanziamenti per i corsi diurni serali ed altri. Qui restiamo sempre nel campo delle economie, non abbiamo ritenuto di concedere le 650 ore corrispondenti a tre ore e mezza per sera sono state invece concesse 550 ore, corrispondenti a tre ore per sera ritenendo che siano sufficienti per una formazione professionale abbastanza completa. In proposito debbo dire che nessuna Regione svolge corsi di 650 ore, tutti li fanno di 450/500/550, la Regione Piemonte è una delle più progredite; bisogna che per fare più ore ci siano più fondi e stante la situazione economico-finanziaria non è stato possibile accogliere la richiesta.
Commissione consiliare per l'indagine conoscitiva sulla destinazione dei fondi erogati, o da erogare dalla Regione, con partecipazione dei Sindacati confederali e di categoria. Non è possibile accettare una Commissione di questo genere perché sarebbe una Commissione straordinaria per un Consiglio che fra 24 ore circa si scioglie. Siccome si deve fare tutto alla luce del sole, è ammissibile che l'Assessorato possa avvalersi di una Commissione consultiva composta dai Sindacati della scuola e dai rappresentanti degli enti gestori, per stabilire il comportamento nei confronti degli enti gestori stessi per la verifica degli impegni finanziari assunti affinché vengano rispettati, con il conseguente ricupero delle somme che possono essere recuperate allorché si riscontrano cose che non vanno bene.
In definitiva c'è un provvedimento sulla piattaforma presentata dagli studenti lavoratori che in questo momento non ho davanti a me ma che conosco a memoria, i cui punti principali sono legati alle disposizioni che debbono venire dallo Stato, alcuni dei quali possono essere condivisi dalla Regione e sostenuti, altri invece no (ad esempio la limitazione dell'esame di Stato, cosa che la mia convinzione personale non mi ha portato a condividere). Per quanto riguarda l'assistenza scolastica, anche nel settore della formazione professionale gli studenti lavoratori che avranno la formazione professionale nel campo della gestione indiretta, rivendicano un trattamento uguale a quello che viene consentito agli studenti della formazione professionale diretta; è un'eredità che abbiamo avuto dal Ministero del lavoro, non l'abbiamo inventata noi, ma la Regione deve considerare questa realtà. E' evidente però che per poter dare agli studenti della formazione professionale indiretta lo stesso trattamento che viene dato agli studenti della formazione professionale a gestione diretta bisogna avere a disposizione più fondi perché in definitiva si tratta di consentire anche a questi studenti il beneficio della mensa e dei trasporti gratuiti, così come avviene nei 14 centri professionali gestiti dalla Regione. E' un'impostazione per il futuro che le forze politiche possono anche condividere e impegnarsi moralmente a sostenere, ma è evidente che un impegno finanziario in questo momento né io lo posso sostenere, né la Giunta lo può assumere, né, penso, il Consiglio, tutt'al più su un piano di impegno di carattere morale, di opportunità politico-sociale del prossimo Consiglio regionale, si potrà vedere, nel quadro dell' impostazione futura della formazione professionale, di addivenire a questi sistemi di modificazione che consentono una parificazione di trattamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate



BESATE Piero

Alle dichiarazioni dell'Assessore farò seguito con un breve intervento.
Per la parte che viene annunciato di accogliere e che diventa quindi ufficiale, sta bene; per quanto riguarda invece i punti che non sono stati dichiarati socialmente accettabili, salvo vedere alcuni adempimenti, mi pare particolarmente grave quello concernente la contingenza; gli accordi contrattuali sindacali vanno applicati comunque, si facciano i salti mortali ma vanno applicati, non è assolutamente accettabile una qualsiasi giustificazione per non applicare un accordo sindacale. Credo che il Consiglio la debba senz'altro respingere.
Per quanto riguarda le ore che vengono assegnate, come avviene per le scuole e per le fabbriche si deve applicare la stessa normativa vigente nella scuola statale, mi pare normale. E' una cosa che non costa proprio niente e non vedo perché non debba essere fatta.
Per quanto concerne le attività integrative culturali anche queste non costano niente, naturalmente un corso di formazione professionale non pu essere un corso manuale, ma deve avere una certa qualificazione che deve essere considerata ai fini della formazione professionale.
Infine mi pare che nei rapporti con la Commissione sindacale degli operatori che è stata accolta dalla Giunta, secondo l'annuncio fatto dall'Assessore, debba essere considerata in tutti i suoi aspetti la piattaforma rivendicativa.
Concludo dicendo che queste situazioni ci sono soprattutto perché la politica della formazione professionale in Piemonte è stata una politica di vera erogazione. L'Assessore ha detto che non vi è stata proliferazione di corsi, ma avrebbe dovuto aggiungere "ulteriore" perché la proliferazione ormai era tale che non potevano aggiungersene altri.



PRESIDENTE

Mi pare che per ora, interlocutoriamente, l'argomento possa ritenersi concluso. Vi sono stati una relazione dell'Assessore ed un intervento del Presidente della III Commissione Besate. Penso che questi colloqui debbano continuare nei giorni che verranno, con legittima e piena soddisfazione di quanti attendono la soluzione del problema.
Passiamo all'esame della deliberazione della Giunta regionale sui distretti scolastici.
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina, relatore

La III Commissione consiliare, in collaborazione con l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, ha provveduto ad esaminare le proposte convenientemente motivate, pervenute alle singole Amministrazioni Provinciali a seguito dell' iniziativa promossa a tale scopo dall'Assessorato regionale Pubblica Istruzione, circa la possibile definizione dei Distretti scolastici nell'ambito delle Province stesse sulla base di elementi conoscitivi acquisiti attraverso l'approfondimento di ricerche e studi già effettuati in precedenza e adeguatamente verificati.
Successivamente sono state esaminate le verifiche che l'Ires ha formulato circa il complesso problema collegandolo con un organico disegno di scelta programmata per l'assetto del territorio e per l'impostazione dei molteplici problemi connessi circa la vita e l'attività regionale.
Infine, la III Commissione ha provveduto ad esaminare la proposta deliberata dalla Giunta regionale.
La Commissione, nell'ambito dei lavori per la individuazione dei distretti scolastici, ritiene opportuno richiamare i criteri ai quali ha ispirato i propri orientamenti, ai sensi dell'art. 7 del la legge n. 477 del 30.7.1973 ed in coerenza con quanto già espresso in sede di formulazione del parere sul rapporto preliminare dell'Ires, nonché sullo schema di "Decreto delegato concernente l'istituzione dei Distretti scolastici".
Pertanto si conferma che il distretto scolastico deve far capo al comprensorio, quale unità di programmazione regionale di base; deve essere posto in grado di svolgere funzioni d' indirizzo e di coordinamento nell'ambito delle strutture esistenti e altresì deve divenire uno strumento di programmazione scolastica, in correlazione con l'assetto del territorio.Il distretto scolastico non può limitarsi ad essere un bacino di utenza organizzato od un centro scolastico fornito di edifici e di attrezzature, ma deve essere un organo di gestione della scuola in modo partecipato e altresì un organo di propulsione della scuola stessa sotto il profilo dell'innovazione educativa e della sperimentazione didattica, non disgiunta dai complessi problemi della formazione professionale e dell' educazione permanente.
Oggi sono da affrontare gli importanti a spetti organizzativi del distretto; ma tali aspetti non devono compromettere l'impostazione di taluni problemi di fondo che, se male intesi o, peggio, trascurati rischierebbero di compromettere sin d'ora la validità dei risultati da conseguire E' infatti indispensabile considerare convenientemente le prospettive di sviluppo futuro nell'ambito dei comprensori.
Occorre stabilire le zone di gravitazione scolastica per poter programmare i vari interventi; ma, tenuta presente l'entità di un nuovo rapporto che viene stabilendosi tra la scuola e la società, non si pu soltanto limitare l'esame ad una "circoscrizione territoriale di tipo subprovinciale" tale da assicurare il servizio formativo ad una popolazione misurata su uno standard da individuare a seconda della popolazione stessa.
Il distretto si pone come momento di sintesi e di propulsione dei contenuti educativi, come livello ottimale per far coincidere le necessità sostanziali con la capacità e la dimensione operativa. Mira alla massima utilizzazione delle risorse di ogni tipo disponibili ed anche ad un effettivo controllo, non nel senso fiscale, ma nel senso più ampio di accertamento, cioè di verifica dei risultati conseguiti nel settore scolastico.
In particolare, occorre localizzare le scuole medie superiori di ogni indirizzo, allo scopo di offrire ai giovani concrete possibilità di scelta oltre alla Scuola dell'obbligo, oggi largamente diffusa. Nell'affrontare i complessi problemi dell'edilizia scolastica, tenendo presenti i vari ordini di scuola, da quella per l'infanzia a quel la dell'obbligo, alla secondaria superiore, sembra opportuno richiamare la validità del principio dell'unità di sede e dei servizi, correlato con i seguenti tre obiettivi: le distanze ed i tempi massimi di percorrenza con mezzi di trasporto pubblici le esigenze di ordine pedagogico-didattico, l'utilizzazione del personale.
Al di là dei problemi, pur importanti, di edilizia scolastica, di attrezzature, di localizzazione di sedi, si presentano dunque, in urgente evidenza, altri complessi problemi, quali: l'impostazione del diritto allo studio, i rapporti scuola-famiglia e scuola-società la sperimentazione, i beni culturali, l'educazione permanente.
Si aggiungano: l'esigenza di un continuo aggiornamento e perfezionamento per tutte le professioni, in connessione con la necessità di una maggiore utilizzazione degli impianti e delle attrezzature scolastiche; l'ampliarsi di compiti che lo Stato non può più assolvere da solo, ma deve gradualmente trasferire agli enti locali; la funzione delle biblioteche pubbliche, dei musei, degli archivi, delle pinacoteche ai fini di un servizio culturale aperto a tutti, indipendentemente dall'età.
Pare dunque opportuno rispettare le esigenze reali ed insopprimibili delle varie comunità, senza coartarle a divisioni amministrative risalenti ad un passato storico che, pur avendo avuto la sua importanza, non ha più legami efficaci, con la realtà odierna, né con il suo possibile sviluppo futuro.
Analogamente occorre tener presente la situazione, con specifico riferimento allo stato ed alle caratteristiche dei servizi esistenti.
La Commissione suggerisce poi alcune premesse di attuazione del distretto scolastico, articolato in diversi punti, per cui mi permetto di fare richiamo a quanto esposto alle pagine 3 e 4 della relazione consegnata ai signori Consiglieri.
In particolare, la Commissione ha preso atto della recente, larga quanto responsabile partecipazione democratica verificatasi in occasione delle elezioni degli organi collegiali della scuola, a livello di Circolo e di Istituto, da parte dei genitori, degli studenti, del personale docente e non docente. Ritiene quindi doveroso puntualizzare la specifica funzione del distretto scolastico, nonché del futuro Consiglio di distretto, non soltanto al fine di un allargamento di gestione democratica e partecipativa a cui sono pure chiamati gli enti locali e le forze sociali, ma anche per l'intima correlazione tra le funzioni del distretto e le scuole in esso comprese, nonché fra il distretto e la Regione ai fini della realizzazione del diritto allo studio, nel quadro globale ed organico della programmazione.
Inoltre, la Commissione ritiene di dover evidenziare l'urgenza di una ristrutturazione dei Circoli didattici esistenti, in modo da delimitarli nell'ambito degli istituendi distretti scolastici, al fine di garantirne la funzionalità e organicità Prende atto pertanto degli orientamenti espressi personalmente al riguardo dal Ministro della Pubblica Istruzione on.
Malfatti in un recente incontro con la delegazione della Regione, della Provincia e del Comune di Torino.
In tale occasione il Ministro ha infatti precisato che da parte del Ministero della P.I., è in corso di elaborazione il processo di ristrutturazione delle funzioni dei Circoli, didattici secondo nuovi criteri giurisdizionali, correlati con gli istituendi distretti scolastici.
Confrontando le proposte formulate dall' Ires con quelle presentate dalle Amministrazioni provinciali, si possono cogliere affinità e discordanze, che tuttavia nulla tolgono all'impegno di studio e approfondimento del complesso problema, anzi, sono di valido aiuto per riuscire a cogliere le molteplici sfaccettature della realtà provinciale.
Non tutte le Province hanno tenuto conto, ad esempio, della delimitazione delle aree ecologiche, le quali, d'altra parte, oggi costituiscono un nuovo motivo d'indagine anche per l' Ires, per un opportuno aggiornamento in relazione alle Comunità montane ed ai Circondai di recente costituzione. Né, peraltro, le Province hanno potuto usare lo strumento di verifica e di valutazione dei comprensori, in carenza, allora della legge regionale ad essi relativa.
In generale, tutte le Province hanno manifestato la tendenza ad aggregare i Comuni periferici a distretti interni ai rispettivi territori amministrativi. Da tutte le relazioni balza evidente il valore delle consultazioni che, al di là di sterili campanilismi, hanno dimostrato uno sforzo comune per affrontare razionalmente lo studio del tipo di servizio da offrire agli utenti nel modo più organico possibile, compatibilmente con il grave problema delle distanze.
Il 6 novembre 1974 sono stati sentiti i Provveditori agli Studi del Piemonte, come prescrivono le norme della legge di delega e la legge delegata, nonché gli Enti locali interessati alle modificazioni.
La proposta di distrettualizzazione deliberata dalla Giunta tiene conto, in linea di massima, dei principi, degli scopi e dei criteri suesposti.
Pertanto la III Commissione, pur rilevando alcune individuazioni distrettuali, non totalmente aderenti alle indicazioni fornite, ih generale, dal Consiglio regionale, ritiene di dover proporre l'approvazione del sistema distrettuale scolastico piemontese definito dalla Giunta regionale stessa e di sostenerne l'istituzione quanto più sollecita presso il Ministro della Pubblica Istruzione.
Si rammenta in particolare che la legge delegata e la legge-delega prevedono la possibilità e le procedure per le modificazioni distrettuali che si rendessero opportune in futuro.
Complessivamente è proposta l'istituzione, in Piemonte, di n. 71 distretti scolastici, per i quali faccio riferimento all'elenco che completa la relazione, di cui ho dato una sintesi. Per quanto concerne l'elencazione dei Comuni con specifico riferimento alle superfici, al numero degli abitanti, ai comprensori, alle Province, al numero degli alunni a livello di scuole materne, scuole dell'obbligo e scuole superiori mi permetto fare riferimento al fascicolo che è stato analiticamente distribuito a tutti i signori Consiglieri.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Fassino.



FASSINO Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, sarò molto breve anche perch l'ora richiede di portare a termine i nostri lavori, ma debbo dire che la deliberazione della Giunta regionale, relativa all'individuazione dei distretti scolastici in Piemonte, non può essere considerata cosa di poco conto, soprattutto se si pensa che gli Consigli distrettuali che saranno eletti diventeranno sostanzialmente gli organi di governo e saranno composti da: rappresentanti del personale direttivo ed insegnante, statali e non statali, compresi nel distretto; rappresentanti di genitori, di alunni, di organizzazioni sindacali, di forze sociali come la Camera di Commercio, i Comuni, le Province.
I 71 distretti scolastici saranno proposti, con la delibera che il Consiglio regionale sta per approvare, al Ministero della Pubblica Istruzione e ognuno di essi dovrà corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale che non deve andare né al di sopra né al di sotto di determinati limiti fissati dai decreti delegati.
Non è questa certamente la sede per intervenire sulla composizione dei singoli distretti, sulla loro zonizzazione, di questo si è parlato a lungo nella III Commissione con il rappresentante della Giunta, a seguito degli studi dell' Ires e delle proposte formulate dalle province piemontesi.
Restano tuttavia in noi alcuni dubbi, per risolvere i quali neppure le risposte che ci sono state date nella Commissione ci hanno del tutto convinti.
Il primo dubbio è rappresentato da quei Comuni, siano pure essi pochi i quali, pur appartenendo ad una provincia, sono stati aggregati ad altra provincia limitrofa. Naturalmente vi saranno un'infinità di ragioni validissime, ma noi ci chiediamo, ad esempio, il Comune di Trino Vercellese che è aggregato a Casale, o il Comune di Casalgrasso che è aggregato a Carmagnola da quale Provveditorato dipenderanno; o si fa una riforma che modifichi anche i limiti provinciali dei Provveditorati agli studi, oppure finiremo per creare nella scuola, già di per se stessa abbastanza confusa un'ulteriore confusione con le scuole del Provveditorato di Cuneo, ma che appartengono al distretto che dipende dal Provveditorato di Torino.
Il secondo dubbio sorge quando si tratta di distretti molto piccoli. Io posso portare l'esempio del distretto nel quale abito, quello di Dronero: è una piccolissima zona che comprende tre cittadine: Dronero, Busca Caraglio. E' una valle molto limitata. Da Caraglio e da Busca gli studenti vanno normalmente a scuola a Cuneo e a Saluzzo, ora dovranno probabilmente continuare ad andare a Cuneo e a Saluzzo, ma apparterranno ad un distretto che dovrà, per essere tale, avere tutte le scuole che i decreti delegati stabiliscono che i distretti debbono avere. Ecco il perché dei nostri dubbi, perché gli decreti delegati stabiliscono che nell'ambito del distretto di regola venga assicurata la presenza di tutti gli organi e gradi di scuola. E' vero che in Commissione è stato detto che non e necessario che sia così, ma al momento gli decreti delegati questo affermano, anche se precisano, bontà loro, "fatte salve le Università, le Accademie ed i Conservatori musicali". Ci siamo così posta la domanda: riusciremo, con la creazione dei distretti così come ci vengono proposti, a fare qualche cosa di valido e di concreto, o riusciremo ad operare soltanto nel futuribile, magari con delle ottime intenzioni ma senza portare quei benefici che rimangono soltanto apparenti e che costeranno parecchio perché molte e notevoli saranno le spese anche per il personale che gli stessi distretti richiedono e che dovrà essere del personale specializzato e idoneo? Noi riteniamo che si sia esagerato nel numero dei distretti, siamo convinti che nel forgiare il distretto - e mi riferisco a chi ha fatto i decreti delegati e non alla Giunta in questo caso - l'enfasi abbia superato nettamente la chiarezza di idee.
Anche per questa ragione il Gruppo liberale non concorda sulla delibera proposta dalla Giunta che, individuandone in numero superiore a quanto, a nostro avviso, fosse necessario, contribuisce, sia pure involontariamente e indirettamente ad accrescere il pericolo, di indebite ingerenze nella scuola. Dichiaro di conseguenza che il Gruppo liberale si asterrà dalla votazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Intervengo a nome del mio Gruppo per affermare che comunque il distretto scolastico è il momento più positivo dell'intero sistema degli organi collegiali della scuola istituito con i decreti delegati.
La questione fondamentale consiste proprio nel fatto che il distretto prima ancora che una suddivisione territoriale, è il livello politico più importante della partecipazione sociale alla gestione della scuola e costituisce la maglia territoriale più idonea, a seconda delle caratteristiche delle varie regioni, per una politica di programmazione scolastica.
Certo, nei distretti sono intervenuti prima della riforma della scuola secondaria superiore, tuttavia abbiamo teso, come hanno fatto anche le altre Regioni che già hanno deliberato, a concepire gli distretti nella prospettiva di quella riforma. Non è questo il momento di impegnarci in un approfondimento dei decreti delegati, ma sia in Consiglio che in Commissione, per quanto riguarda il mio Gruppo, ma Debbo dire anche con l'impegno delle altre forze politiche abbiamo cercato di considerare anche gli aspetti integrativi con gli altri servizi sociali perché costituiscono quella maglia territoriale, quelle individuazioni di zona che possono meglio integrarsi con gli altri servizi per non costituire settorializzazioni.
Di per sé però il distretto potrebbe anche rinchiudere la scuola in s stessa, se non venisse consapevolmente collegato i comprensori. Di qui si rileva l'importanza della individuazione territoriale.
Per questo, nell'insieme, la proposta si muove all'interno delle aree ecologiche e non mi pare che sia da attribuire ad un peccato ma anzi, ad un merito l'avere prevaricato i confini amministrativi delle province, proprio perché l' individuazione dei comprensori si pone su un altro piano, in un'altra ottica. Ciò però che si rileva ai margini delle aree ecologiche sono taluni degli aggiustamenti oggettivi, altri purtroppo sono il frutto di spinte variamente qualifica bili, ma di segno negativo e particolarmente clamoroso per il distretto del Biellese orientale. Tuttavia, nel suo insieme, la proposta è accetta bile perché istituisce un nuovo momento attuativo della fase costituente della Regione. La procedura e il metodo seguiti hanno permesso una larga ed effettiva partecipazione sia degli Enti locali, sia della Commissione consiliare.
Il Ministro della Pubblica Istruzione, direttamente interpellato da una delegazione della Regione Piemonte, ha affermato (questo è molto importante) che istituirà gli distretti Regione per Regione, così come arriveranno le proposte delle Regioni stesse.
Noi ci accingiamo quindi ad approvare il sistema dei distretti scolastici in Piemonte, con la consapevolezza di non aver creato niente di sommamente definitivo, ma considerandoli un primo momento di avvicinamento di sperimentazione alla realtà piemontese della scuola e dei servizi sociali, tenendo presente che la legge delega e la legge delegata prevedono le procedure per le correzioni e le modificazioni ai distretti scolastici che oggi individuiamo.



PRESIDENTE

Nessun altro intende intervenire? La parola all'Assessore Borando.



BORANDO Carlo, Assessore all'istruzione e formazione

Brevemente per ringraziare la III Commissione per l'esame che ha fatto pervenendo ad una conclusione positiva circa il lavoro svolto. D'altro canto debbo dire, oltre ad essere stato compito specifico ed approfondito dell'Assessorato, sono stati interessati gli organi periferici, in particolare le Province e tutto ciò è stato fatto in collaborazione con gli organi periferici dello Stato che nel caso specifico si identificano con i Provveditorati agli Studi per evidenti ragioni di praticità e di opportunità perché poi il Ministero della Pubblica Istruzione nel varare il decreto, deve tenere conto anche del loro parere. Si è così operato in sede regionale in completo accordo con le forze del mondo della scuola, le Organizzazioni sindacali, gli Enti locali che devono far parte dei distretti scolastici e con gli organi periferici dello Stato che poi saranno sentiti dal Ministero, che è il vertice cui debbono fare riferimento. Avendo ottenuto il placet anche da parte di tali organi periferici, si può pensare che il Ministero, una volta di fronte al progetto di distrettualizzazione, non potrà che prendere atto di un progetto che io non ritengo la soluzione ottimale, perché difficilmente si può raggiungere ma certamente quella più aderente alla realtà regionale piemontese.
Io non ho quindi che da ringraziare per il lavoro fatto anche dalla III Commissione e mi auguro che il Consiglio regionale possa esprimere il suo parere al fine di far procedere sollecitamente presso il Ministero della Pubblica Istruzione il progetto di distrettualizzazione.



PRESIDENTE

E' così chiusa la discussione.
Si tratta di una delibera che va votata per alzata di mano: "Il Consiglio regionale del Piemonte visto il D.P.R. 31.5.1974, n. 416, pubblicato sul suppl. ord. della G.U. n. 239, del 13 settembre 1974 visti in particolare gli artt. 9 e 10 del D.P.R. citato viste le indicazioni, in ordine alla suddivisione della Regione in distretti scolastici, fornite dalla Giunta regionale preso atto che sono stati sentiti in merito gli Enti locali interessati e gli organi periferici dell'Amministrazione scolastica ritenuto di approvare la proposta di creazione in Piemonte di n. 71 distretti scolastici, secondo l'elenco di cui al documento presentato dalla Giunta regionale delibera di presentare al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, le proposte di suddivisione del territorio della Regione Piemonte in n. 71 distretti scolastici, secondo l'elenco e la distribuzione territoriale dei Comuni risultanti dal documento allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione".
Pongo in votazione per alzata di mano la deliberazione: presenti e votanti : n. 30 favorevoli : n. 27 Consiglieri astenuti : n. 3 Consiglieri La delibera è approvata.


Argomento: Diritto allo studio - Assistenza scolastica - Educazione permanente

Esame disegno di legge n. 275 "Modificazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27, recante norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo"


PRESIDENTE

Passiamo ora al disegno di legge n. 275: "Modificazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27, recante norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo".
Relatore è la professoressa Soldano, alla quale dò la parola.



SOLDANO Albertina, relatore

La III Commissione consigliare, con la partecipazione dell'Assessorato regionale per l'assistenza scolastica, ha normalmente proceduto all'esame del d.d.l., n. 275 predisposto dalla Giunta regionale, al fine di addivenire all'apporto di alcune modificazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27 che risultano indispensabili per la migliore applicazione delle provvidenze previste dalla legge stessa.
Premesso che il provvedimento in esame non prevede alcun aumento nello stanziamento al riguardo nel bilancio regionale, ma piuttosto propone un equo utilizzo della somma globalmente messa a disposizione per ottenere il miglioramento del servizio di assistenza scolastica, si ritiene doveroso esporre alcune considerazioni dalle quali è possibile dedurre le motivazioni che ispirano il provvedimento stesso.
In primo luogo, si ribadisce il principio fondamentale per cui l'assistenza scolastica è da intendersi come graduale realizzazione del diritto allo studio, secondo il dettato costituzionale e lo spirito informatore dello Statuto regionale, in continuità con quanto ripetutamente affermato, in ogni occasione, dal Consiglio regionale.
In modo specifico si richiama comunque il contenuto esplicativo della relazione della III Commissione annessa alla legge regionale n. 27 del 2.9.1974, della quale la presente relazione è da considerarsi parte integrante.
In secondo luogo, preso atto che il problema è da riferirsi al servizio di assistenza scolastica limitatamente agli alunni frequentanti le scuole materne e dell'obbligo, sulla base dell'esperienza acquisita dopo il primo periodo di applicazione della legge n. 27, si ritiene di dover considerare a fini migliorativi, l'opportunità di possibili variazioni delle somme stanziate, senza peraltro aumentare la somma globalmente messa a disposizione.
Si ribadisce dunque il concetto di "contributo" da parte della Regione in quanto sarebbe oggi impossibile anche soltanto vagheggiare, nell'ambito del bilancio, l'impegno globale nel settore da parte dell'Amministrazione regionale.
Ciò presuppone la continuità di un analogo, costante contributo in tale direzione da parte dei Comuni e degli Enti interessati ai vari livelli, in un'assunzione precisa di responsabilità nonché di solidarietà.
Si ritiene quindi opportuno sottolineare l' importanza della delega ai Comuni per l'espletamento dei servizi previsti dall'articolo 2 della legge n. 27, pur limitando l'impegno dei medesimi a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e analogamente aumentando i fondi a disposizione sulle voci considerate ai punti a), b) dell'articolo 2 suddetto.
Inoltre, per quanto concerne la delega ai Comuni, la III Commissione sottolinea l'esigenza di dare applicazione al penultimo comma dell'art. 67 dello Statuto che fa obbligo alla Giunta regionale di concertare con gli Enti delegati le misure necessarie per l'esercizio della delega.
Si precisa quindi che risulta oggi possibile aumentare, anche se entro certi limiti, i fondi a disposizione dei Comuni detraendoli dalla somma già stanziata a favore della scuola media, in quanto il "prestito d'uso dei libri di testo instaurato a favore degli alunni frequentanti detta scuola dell'obbligo" (unitamente ai servizi di cui ai punti a) e c) dell'art. 5 della legge n. 27), può offrire la possibilità di realizzare qual che economia, a vantaggio dei Comuni stessi.
Richiamato inoltre il criterio della valorizzazione dei nuovi organi collegiali della scuola in una sempre più evidente assunzione di responsabilità nell'operare determinate scelte di ordine pedagogico didattico anche ai fini del decondizionamento socio-culturale dei giovani utenti, nonché per sopperire alle richieste formulate da alcune scuole, si approva l'estensione della possibilità di realizzare, da parte delle istituzioni scolastiche, servizi di tipo integrativo, quali l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva e l'organizzazione di corsi di sostegno.
Analogamente, sulla base delle richieste pervenute dalle Scuole Elementari (che già godono dell'assegnazione gratuita dei libri di testo da parte dello Stato), si ritiene opportuno offrire ai Consigli di Circolo la possibilità di istituire o integrare alcuni servizi indispensabili ai fini pedagogico-didattici, quali: a) la creazione o il potenziamento di biblioteche di Istituto o di classe; b) l'acquisto e il rinnovo dei sussidi, compresi quelli audiovisivi, necessari a migliorare le condizioni di studio e di apprendimento e a sviluppare l'attività e la sperimentazione didattica; c) l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva.
In attesa dell'istituzione regolare dei Distretti scolastici, si evidenzia l'opportunità di prevedere particolari innovazioni ai fini dell'espletamento delle attività relative all'orientamento professionale e all'assistenza sociale medico-psico-pedagogica con particolare riferimento al recupero degli alunni che presentano handicaps di carattere fisico psichico o sensoriale (art. 4 della legge regionale n. 27).
Sia i Comuni, sia le istituzioni scolastiche attraverso gli organi responsabili, sono inoltre tenuti alla formulazione di piani preventivi di intervento, nell'ambito delle rispettive competenze.
Motivo di particolare considerazione è quello offerto dalle scuole materne, per le quali i criteri di ripartizione dei fondi stabiliti dalla legge regionale n. 27 (art. 6), in rapporto al numero degli alunni frequentanti, nell'attuazione pratica favoriscono le scuole più numerose mentre le spese generali di gestione gravano in modo pressoché uguale sulle scuole minori, specialmente se situate nei piccoli Comuni sparsi nelle zone del Piemonte più depresse economicamente e culturalmente.
Si esprime pertanto parere favorevole alla seguente ripartizione del contributo regionale considerato: 30% del contributo assegnato fra tutte le scuole in modo eguale 70% del contributo stesso assegnato alle scuole in proporzione al numero degli allievi.
Si prende tuttavia atto che, sulla base dei dati conoscitivi relativi al corrente anno scolastico, questo nuovo criterio di ripartizione determinerebbe i seguenti spostamenti globali: L. 18.440.427 a favore delle scuole materne statali L. 29.002;335 a svantaggio delle scuole materne comunali L. 10.468.256 a favore delle scuole materne non statali e non comunali.
Pertanto, accettato il principio della riserva del 5% del contributo totale a disposizione della Giunta regionale per interventi straordinari si puntualizza che da tale fondo di riserva dovrà essere detratta la somma di L. 29.002.335 a integrazione del fondo a disposizione delle scuole materne comunali.
Per quanto concerne la nuova ripartizione dei fondi messi a disposizione per l'assistenza scolastica a livello di scuola materna e dell'obbligo, si conferma pertanto quanto segue: L. 4.000 milioni a favore dei Comuni L. 1.850 milioni a favore delle scuola materne; L. 600 milioni a favore dei Consigli di circolo (per le scuole elementari) L. 3.000 milioni a favore dei Consigli di istituto (per le scuole medie di 1° grado).
Infine la Commissione, per motivi di ordine tecnico, ai fini di assicurare chiarezza al testo di modificazione della legge n. 27 adeguandosi alla prassi normalmente seguita in sede parlamentare, propone che la nuova legge sia costituita da un articolo unico, contenente tutti i richiami e le precisazioni necessari per codificare i criteri suesposti.
La presente relazione è approvata a maggioranza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

A questa legge non daremo il nostro consenso sia perché le modificazioni non portano ad un nuovo assetto del meccanismo di delega ai Comuni, sia perché in particolare viene tolta la delega ai Comuni per i tra sporti alle scuole materne statali prevista dalla legge n. 27. Non ci siamo tuttavia astenuti dall'operare in sede di Commissione per apportare miglioramenti al progetto presentato dalla Giunta. Questo progetto di legge prevede un miglioramento quantitativo a favore dei Comuni elevando a quattro milioni lo stanziamento per i trasporti e le mense, gravandoli dell'impegno finanziario per i trasporti della scuola materna statale.
Tuttavia nell'insieme queste modifiche non cambiano l'aspetto fondamentale della legge n. 27 per cui, avendo votato contro allora votiamo contro adesso, tanto più che le esperienze fatte applicando la legge n. 27 dimostrano che le carenze sono tali e tante da lasciarci insoddisfatti, come insoddisfatti sono stati tanto i Comuni quanto le scuole e gli operatori delle stesse.
L'ingente stanziamento che nel complesso si verifica per l'assistenza scolastica in Piemonte (teniamo conto che oltre ai 9 miliardi e 700 milioni c'é stato un ulteriore intervento di 890 milioni quest'anno, a cui si devono aggiungere altri 600 milioni del Ministro della Pubblica Istruzione per le scuole materne statali di Torino che ha portato alla bellezza di 11 miliardi e mezzo l'intervento per l'assistenza scolastica dalle scuole materne alla fascia dell'obbligo) potrebbero ottenere ben più efficienti risultati se la legge per l'assistenza scolastica fosse completamente riformata, basandola soprattutto sulla delega generale ai Comuni e alle Province, cioè agli Enti locali.



PRESIDENTE

Se nessun altro intende intervenire dichiaro chiusa la discussione.
Disegno di legge n. 275 "Modificazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27, recante norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell' obbligo". Il testo consta di un solo articolo.
Articolo unico Alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27 concernente "Norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo" sono apportate le seguenti modificazioni: All'articolo 2, nel primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente agli alunni della scuola dell'obbligo".
All'art. 3, nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e alle direttive che saranno emanate dall'Amministrazione regionale".
All'art. 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: "I Consigli di Distretto scolastico, allorquando in funzione, devono inviare alla Regione, entro il mese di luglio di ogni anno, un piano analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge e alle direttive che saranno emanate dall'Amministrazione regionale".
All'art. 5, nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d) l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva e) l'organizzazione di corsi di sostegno" nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle direttive che saranno emanate dall'Amministrazione regionale".
Dopo l'art. 5, è inserito il seguente articolo 5-bis: Art. 5 bis Erogazione di contributi ai Consigli di circolo della scuola elementare.
"La Regione eroga ai Consigli di circolo della scuola elementare contributi per: a) la creazione o il potenziamento di biblioteche di istituto o di classe e l'attuazione di visite e viaggi di istruzione b) l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi compresi quelli audiovisivi necessari a migliorare le condizioni di studio e di apprendimento ed a sviluppare l'attività e la sperimentazione didattica; c) l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva.
I Consigli di circolo devono inviare alla Regione, entro il mese di luglio di ogni anno, un piano analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge e alle direttive che saranno emanate dall'Amministrazione regionale.
Il piano di interventi è formato dal Consiglio di circolo, sentita l'Amministrazione del Comune in cui esso ha sede".
L'art. 6 è sostituito dal seguente: "La Regione eroga contributi alle Scuole materne statali e non statali autorizzate, per i servizi di trasporto, mensa e per l'acquisto di materiale scolastico e ludico.
I contributi sono erogati a norma del successivo articolo 11.
Le scuole materne si accordano con i Comuni o i loro Consorzi per i servizi di mensa e trasporto ove questi possano essere organizzati in forme unitarie".
Dopo l'art. 6, è inserito il seguente articolo 6 bis: Art. 6 bis Interventi straordinari ed integrativi a favore dei Comuni e delle istituzioni scolastiche.
"E' riservata alla Giunta regionale una quota non superiore al 5% della somma assegnata ai Comuni ed alle istituzioni scolastiche, ai fini dell'erogazione di contributi a carattere straordinario o temporaneo laddove se ne ravvisi la necessità".
All'art. 8, il primo comma è sostituito dal seguente: "I Consigli di Distretto, quelli di Circolo e di Istituto e, in loro mancanza, gli organi di cui al primo comma dell'articolo 12, sono tenuti ad inviare al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di luglio, una relazione sull'attività svolta".
All'art. 11, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: "Ai servizi previsti dall'art. 2 è destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di 4.000 milioni.
Ai servizi previsti dagli articoli 4 e 5 è destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di 3.000 milioni, del quale non più del 20% sarà devoluto ai servizi di assistenza medico-psicopedagogica affidati ai Consigli di distretto, allorquando in funzione.
Ai servizi previsti dall'articolo 5 bis è destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di 600 milioni" il quinto comma è sostituito dai seguenti: "I fondi relativi ai servizi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 5 bis sono ripartiti a favore dei Comuni, dei Consigli di Distretto scolastico, dei Consigli di Istituto per la scuola media di primo grado e dei Consigli di circolo per la scuola elementare, in base ai piani analitici di intervento di cui al secondo comma degli articoli 3, 4, 5 e 5 bis.
I fondi relativi ai servizi di cui all'articolo 6 sono ripartiti a favore degli Enti gestori delle scuole materne nella misura seguente: il 30% suddiviso fra tutte le scuole, il 70% suddiviso in proporzione al numero degli allievi frequentanti" il settimo comma è soppresso.
All'art. 12, dopo il terzo comma, sono inseriti i commi seguenti: "Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1975 saranno introdotte le seguenti variazioni: aumento a 4.000 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 236 riduzione a 3.000 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n.
238 istituzione del capitolo n. 241 con la denominazione: "Assegnazione ai Consigli di circolo della scuola elementare per la creazione ed il potenziamento di biblioteche scolastiche e l'attuazione di visite e viaggi di istruzione, per la fornitura di sussidi didattici individuali o collettivi e per l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva", e lo stanziamento di 600 milioni.
Nel bilancio 1976 e nel bilancio degli anni successivi gli capitoli n.
236, n. 238 e n. 241 saranno iscritti con gli stanziamenti indicati nel precedente comma".
All'art. 13, il primo comma è sostituito dal seguente: "Fino a quando non saranno costituiti i Consigli di distretto i contributi regionali destinati all'erogazione dei servizi previsti dall'articolo 4 sono assegnati ai Consigli di circolo, ai Consigli di Istituto e ai legali rappresentanti degli Istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti dallo Stato che sono tenuti ad osservare le stesse prescrizioni contenute nell'articolo suddetto".
Vi è un emendamento aggiuntivo del Consigliere Garabello: "Prima dell'ultimo comma aggiungere il comma seguente: 'Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio": E' approvato.
La parola al Consigliere Visone.



VISONE Carlo

Signor Presidente, prima di porre in votazione l'articolo unico vorrei chiedere alla Giunta un impegno: in Commissione io avevo sostenuto l'opportunità di rivedere la questione del prestito d'uso per tutte le implicazioni che la materia comporta, però là si è deciso di soprassedere perché si voleva arrivare a far si che i libri non venissero più restituiti ma rimanessero in dotazione delle famiglie, come un patrimonio culturale.
Poi il problema non e stato portato anche per ragioni di tempo e per non porre ostacoli alla conduzione rapida di questo iter.
Ora vorrei che la Giunta e l'Assessorato riconsiderassero il problema e se non lo affrontiamo adesso vi fosse però l'impegno ad affrontarlo nella prossima legislatura, come sono stati presi impegni in ordine alle leggi agrarie. Vorrei che l'Assessore volesse per lo meno dichiarare, affinch rimanga agli atti, che questo problema verrà riconsiderato nelle prossime legislature.



PRESIDENTE

La parola al Presidente del la Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Nessuno in questo momento è in grado di impegnare il futuro, ma se si dovesse scegliere quella strada direi che si prevaricherebbe dallo spirito che ha condotto l'azione fatta, che è anche quella di impedire la proliferazione di stampe, di libri che ad ogni anno invadono e insegnanti e allievi, facendo soltanto il vantaggio di coloro che sono i produttori e gli stampatori di libri.
Questa è una mia opinione personale. Comunque è recepito il discorso fatto, è stato verbalizzato e chi ci sarà vedrà il da farsi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'articolo unico testé letto.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE. La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 27 hanno risposto sì : n. 19 Consiglieri hanno risposto no : n. 8 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Diritto allo studio - Assistenza scolastica - Educazione permanente

Esame disegno di legge n. 276 "Interventi a favore dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 276 "Interventi a favore dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo".
La parola alla professoressa Soldano.



SOLDANO Albertina, relatore

Come dice il titolo di questo disegno di legge, si tratta di interventi a favore dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo. Basta fare riferimento alla legge n. 27 del 2.9.1974 per comprendere come gli scuolabus siano mezzi indispensabili per realizzare il servizio di trasporto. Orbene molti Comuni, anche per realizzare qualche economia, in carenza di servizi pubblici, tendono ad acquistare in proprio gli scuolabus, Pertanto si propone l'approvazione del presente disegno di legge per addivenire a questa urgente necessità.
Per quanto concerne la motivazione relativa, mi permetto fare riferimento al testo scritto della relazione che tutti i Consiglieri hanno personalmente a portata di mano.
La legge è costituita da quattro articoli. Preciso che, per un errore esclusivamente tecnico, è ripetuto a pag. 3 "art. 2" anziché "art. 3": sono quindi da correggere i numeri degli articoli 2 a 3 e da 3 a 4.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Besate.



BESATE Piero

Noi daremo il nostro consenso a questa legge perché viene incontro a richieste molto insistenti dei Comuni che proponevano l'adozione di un provvedimento di questo tipo.
Lo stanziamento è molto esiguo e avremmo votato contro, tuttavia la Giunta ha accettato, in sede di Commissione, di introdurre un articolo che istituisce i criteri di erogazione del la spesa. E' un principio molto importante perché viene a creare un precedente anche, noi speriamo, per altre leggi che erano di semplice erogazione e che quindi erano soggette alle più varie pressioni, mentre con l' introduzione di questi criteri si istituisce un sistema di intervento che va incontro alle necessità più urgenti della nostra Regione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Borando.



BORANDO Carlo, Assessore all'istruzione, formazione e assistenza scolastica

Mi pare che sull'utilità di questa legge non si debbano fare commenti perché 200 milioni, anche se sono una cifra esigua, servono alla bisogna.
Occorre però dire che negli anni precedenti per ben due anni consecutivi erano stati erogati 300 milioni all'anno, quindi in questo settore l'intervento c'è sempre stato.
L'introduzione da parte della Commissione dei criteri di distribuzione trova consenzienti la Giunta, debbo però aggiungere che non è che prima si distribuisse denaro a discrezione, i criteri di selezione c'erano già perché rispondenti alla logica di andare incontro agli enti locali che più ne avevano bisogno e alle località più disagiate, con particolare riferimento alle Comunità montane.
Quindi è accolto l'inserimento del criterio istituito e ringrazio fa Commissione per averlo approvato.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo all'articolato.
Disegno di legge n. 276 "Interventi a favore dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo".
Art. 1 - La Regione, al fine di perseguire la gratuita della scuola materna e dell'obbligo, e di facilitare l'accesso e la frequenza, pu concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.
Gli Enti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
I contributi, la cui misura massima non può superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono erogati con decreto del Presidente della Giunta medesima.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto si : n. 30 Consiglieri L'art. 1 è approvato all'unanimità.
Art. 2 - La Giunta regionale nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 si atterrà ai seguenti criteri: a) non più del 30% della spesa prevista all'art. 3 verrà devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane b) tra i più richiedenti sarà data priorità ai seri vizi che coprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati.
Qualcuno desidera intervenire? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 30 hanno risposto sì : n. 30 Consiglieri L'art. 2 è approvato all'unanimità.
Art. 3 - Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 200 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo del cap. n. 239 con la denominazione "Contributi ai Comuni o ai Consorzi di Comuni per l'acquisto di scuolabus per il trasporto di alunni della scuola materna e della scuola dell' obbligo" e con lo stanziamento di L. 200 milioni.
Nel bilancio dell' anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi sarà iscritto il cap. 239, con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì : n. 31 Consiglieri L'art. 3 è approvato all'unanimità.
Art. 4 - Norma transitoria.
Per l'anno 1975 la data di presentazione delle domande di cui all'art.
1 è fissata al 30 settembre 1975.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì : n. 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto? Si passi alla votazione dell'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti : n. 31 hanno risposto sì : n. 31 Consiglieri Il disegno di legge n. 276 è approvato.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita") - Tempo libero

Esame progetti di legge nn. 97-119-123-234 per la promozione dello sport nella Regione Piemonte


PRESIDENTE

Esame progetti di legge n. 97-119-123-234 per la promozione dello sport nella Regione Piemonte.
La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

L'iniziativa legislativa per l'attuazione dell'intervento della Regione nel settore dello sport è stata assunta con le proposte di legge: a) n. 97, presentata dalla Provincia di Torino in data 6 luglio 1973 contenente "Norme in materia di delega alle Province di funzioni amministrative concernenti lo Sport" b) n. 119, presentata dai Consiglieri Gerini, Zanone, Fassino e Rossotto in data 17 dicembre 1973, contenente un "Piano triennale per incrementare gli impianti sportivi e ricreativi nella Regione Piemonte" c) n. 123, presentata dai Consiglieri Curci e Carazzoni in data 21 dicembre 1973,contenente la "Istituzione del servizio sociale per lo sport e provvidenze per l'attività motoria".
Le tre proposte di legge venivano assegnate per competenza alla VII Commissione permanente che, nella seduta del 13 marzo 1974, procedeva ad un esame preliminare al fine di orientarsi sull'indirizzo di politica legislativa da seguire nel corso dei lavori.
Sulla proposta di legge n. 123, la Commissione svolgeva le seguenti considerazioni: 1) a norma dell'art. 2, lettera 1), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti le attrezzature sportive di interesse regionale.
La definizione di "attrezzature sportive di interesse regionale" appare di non chiara né agevole interpretazione, potendosi riferire tanto al soggetto (e cioè all'Ente Regione) in quanto proprietario dei beni, che all'oggetto (e cioè al bene come tale) diretto al soddisfacimento di un bisogno di rilevanza regionale indipendentemente dalla sua appartenenza. In questa ipotesi il trasferimento alla Regione della funzione amministrativa sarebbe avvenuto in considerazione di una natura regionale - peraltro non definita del bene.
2) Le attrezzature sportive pubbliche esistenti nella nostra Regione sono essenzialmente di proprietà dei Comuni e, in misura minore - e per lo più limitatamente ai complessi scolastici - delle Province.
L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la Regione eserciti normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali.
Conseguentemente, sembra più valido ed efficace che in questo settore la Regione anziché dotarsi di un proprio patrimonio di impianti sportivi delegandone poi la gestione agli Enti locali territoriali, intervenga con idonei provvedimenti legislativi a sostenere e ad incrementare la domanda di impianti dei Comuni o degli altri Enti locali, i quali provvederanno alla loro volta e in quanto proprietari - a gestirli nelle forme che, nella loro autonomia funzionale ed organizzativa, riterranno di dover adottare.
In questo modo la Regione si trova ad operare secondo un indirizzo rivolto a soddisfare un interesse regionale effettivo, e non meramente formale, nel quadro di quella politica di coordinamento e di sviluppo dei servizi sociali prevista dall'art. 4 dello Statuto regionale.
3) Un'impostazione di questo tipo evita la costituzione di enti, come quello ipotizzato dalla proposta di legge dei Consiglieri Curci e Carazzoni, e cioè di un'azienda autonoma regionale, appesantito da strutture burocratiche e corporative, in evidente contrasto con lo spirito della Costituzione e dello Statuto regionale.
Non si può neppure non rilevare che la materia dello sport non è attualmente di diretta competenza istituzionale della Regione, come è invece per esempio, la materia dell'agricoltura e dell'artigianato, e quindi per i relativi Enti di sviluppo.
La proposta di una gestione diretta, sia pure attraverso l'azienda speciale, per gli impianti e per l' attività sportiva, appare di conseguenza non conforme al nostro ordinamento giuridico regionale (costituzionale e legislativo), così da non poter trovare il consenso della Commissione, né l'opportunità di un ulteriore esame.
In data 18 dicembre 1974 la Giunta regionale presentava il disegno di legge n. 234 contenente "Provvedimenti per la promozione del lo sport nella Regione Piemonte".
La Commissione procedeva quindi alle consultazioni degli Enti locali degli Istituti autonomi per le case popolari, e degli Enti sportivi sul disegno di legge n. 234 e sulle proposte di legge n. 97, n. 119 e n. 123 nelle sedute del 28 e 29 gennaio 1975.
La proposta presentata dalla Provincia di Torino, alla quale ha successivamente aderito la Provincia di Alessandria, prevede la costituzione da parte delle Province delle unità territoriali sportive ed il conferimento della delega della Regione alle Province al fine di "promuovere, coordinare, sviluppare l'attività sportiva fornendo i mezzi finanziari necessari".
Alle unità territoriali sportive vengono attribuiti una dimensione territoriale impropriamente definita "comprensoriale" e compiti di gestione da esercitarsi a mezzo di un Comitato di coordinazione.
Analoghi Comitati (Commissione provinciale per lo sport e Commissione regionale) sono previsti per le Province e per la Regione.
La Commissione provinciale, a sua volta, si articola in quattro organi (Giunta esecutiva, Gruppo di lavoro per gli impianti sportivi, Gruppo di lavoro per l'incremento delle attività sportive, Gruppo di lavoro dei centri di formazione fisico-sportiva e delle attività ludico-motorie).
Sembra opportuno alla Commissione far rilevare che con la costituzione delle Comunità montane e con l'attribuzione ad esse della facoltà di presentare domanda di contributo in conto capitale ai fini previsti dalla legge sia accolto, almeno per i Comuni compresi nel territorio delle Comunità, il principio enunciato nella proposta.
La previsione, poi, della medesima facoltà per i Consorzi dei Comuni può essere considerata incentivo sufficientemente valido per giungere successivamente, alla eventuale e generale costituzione delle Unità Territoriali Sportive prevista dalla proposta di legge n. 97.
L'efficacia, limitata nel tempo, della legge non potrebbe tuttavia essere subordinata senza provocare sensibili ritardi nell'immediata operatività della legge stessa alla istituzione delle Unità territoriali sportive, così come risultano formalizzate nella proposta di legge n. 97.
Ciò non toglie che le Province possano e debbano, anzi, farsi esse stesse promotrici, in collaborazione con le Comunità montane, i Comuni ed i loro Consorzi, di piani territoriali provinciali e locali di sviluppo degli impianti sportivi, il che potrà facilitare e rendere più organico il lavoro del Comitato tecnico regionale che pur dovrà operare nel quadro del piano regionale di sviluppo e delle sue articolazioni comprensoriali.
L'istituzione delle Unità locali dei servizi e dei comprensori consentirà poi la programmazione e la realizzazione sulla rispettiva scala territoriale delle iniziative nel settore dello sport, così come negli altri settori di interesse diretto della collettività.
La proposta di legge n. 119 presentata dal Gruppo liberale prevede l' erogazione di contributi in conto capitale ai Comuni, ai Consorzi di Comuni e alle Comunità montane sia per l'acquisto dell'area che per la costruzione di impianti sportivi e ricreativi.
La proposta fissa tre criteri di priorità per l'individuazione e la determinazione degli Enti locali beneficiari dei contributi: Comuni sprovvisti di impianti sportivi; Consorzi di Comuni e Comunità montane per la costruzione di centri sportivi intercomunali; Comuni dotati di imi pianti insufficienti.
La misura dei contributi varia da un minimo del 50% ad un massimo del 90% del costo globale dell'opera in rapporto alla natura degli Enti attuatori ed all'ammontare della spesa.
E' prevista la costituzione di un Comitato tecnico regionale per lo sport con il compito di esprimere pareri su richiesta dell'Amministrazione regionale, di presentare proposte per lo sviluppo dell'attività sportiva di proporre il programma operativo annuale e la ripartizione dei fondi.
La proposta regola la procedura per la presentazione delle domande e per l'approvazione, da parte della Giunta, del piano operativo annuale e di ripartizione dei fondi.
L'operatività della legge è fissata per il triennio 1974-76, con uno stanziamento annuo di L. 2 miliardi, da coprirsi mediante l'accensione per ciascuno degli esercizi indicati di un mutuo di eguale importo ad un tasso non superiore all'8,5% e di durata non superiore a 25 anni.
Il disegno di legge n. 234 presentato dalla Giunta prevede la concessione, a favore di Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità monta ne, di contributi in conto capitale pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento di impianti per l'esercizio sportivo.
I limiti massimi dei contributi sono fissati in 15 milioni di lire per impianti singoli o complessi di impianti minimi realizzati da Comuni e di 40 milioni di lire per impianti realizzati da Consorzi di Comuni o da Comunità montane.
Contributi pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo di 15 milioni di lire sono previsti a favore degli Istituti Autonomi per le case popolari per la costruzione di impianti al servizio dei quartieri realizzati dagli Istituti secondo gli programmi di edilizia pubblica residenziale.
Contributi fino ad un massimo di 1 milione di lire sono inoltre previsti per l'acquisto, da parte degli Enti locali, di attrezzature tecnico-sportive; nonché a favore di Enti, Istituzioni ed Associazioni per lo svolgimento di attività sportiva a carattere sociale e ricreativo nella misura di 60 milioni di lire.
Disposti il vincolo di destinazione , la non cumulabilità dei benefici le norme per l'acquisizione delle aree e le modalità per la richiesta della provvidenza, sono fissati gli criteri di priorità.
Questi si propongono di favorire: la realizzazione di impianti comprensoriali di Consorzi di Comuni o di Comunità montane; la dotazione di impianti essenziali per i Comuni sprovvisti, anche in riferimento alla popolazione scolastica; la realizzazione di impianti polivalenti di bassi costi, suscettibili di ulteriore sviluppo.
E' prevista la costituzione di una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esaminare le domande.
Il disegno di legge determina in un anno - il 1975 - l'ambito temporale di operatività delle provvidenze, e prevede uno stanziamento complessivo di 940 milioni di lire da coprirsi mediante l' accensione di mutui di pari ammontare, alle migliori condizioni di tasso e di durata.
I lavori della Commissione hanno posto in evidenza l' opportunità di un intervento della Regione volto a favorire i Comuni più disagiati; gli Enti di propaganda per lo svolgimento di attività sportiva a carattere formativo; la gestione sociale e democratica degli impianti sportivi.
Fermo restando il criterio del contributo in conto capitale, già largamente accolto nella legislazione regionale più recente in conseguenza della nota situazione di restrizione creditizia - che proprio nel settore del credito sportivo ha portato alla totale paralisi - la Commissione ritiene di sottoporre al Consiglio la proposta, unanimemente accolta, di elevare il contributo nella misura del 75% per le opere realizzate da singoli Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
All'art. 3 sono previste provvidenze speciali per lo sviluppo dell'attività degli Enti di promozione sportiva. I contributi sono certamente di entità non cospicua: considerando però che la legge ha un'operatività limitata nel tempo e che altri più gravi impegni premono sul bilancio della Regione e ne reclamano l'urgente soluzione; che a questa legge ne dovrà seguire al tra che affronti in modo globale e programmatico il problema dell'approccio generalizzato dei cittadini allo sport, inteso come servizio sociale a disposizione di tutti per il benessere psico-fisico della collettività, appare chiaro che il provvedimento legislativo in esame si presenta come primo provvedimento di carattere transitorio sulla base del quale potranno maturarsi utili esperienze per una legislazione della Regione nella materia dello sport ben più efficace ed incisiva.
Una politica nuova dello sport passa attraverso il riordinamento della legislazione statale: con la garanzia dei mezzi necessari allo sviluppo dello sport dilettantistico; il controllo dello Stato sulle attività sportive a carattere professionistico; l'assicurazione dei mezzi adeguati per la diffusione dell'attività sportiva nella scuola, nelle aziende, nelle forze armate e degli enti di propaganda e per l'organizzazione dello sport agonistico e di livello olimpico da parte del CONI; l'adeguata attrezzatura di impianti sportivi di base su tutto il territorio nazionale.
Passa inoltre attraverso la riforma della legge comunale e provinciale per una piena affermazione dell'autonomia degli Enti locali nel quadro dell'ordinamento regionale e nell'applicazione, e con la riforma degli stessi decreti delegati; attraverso la riforma della finanza locale e l'attribuzione agli Enti locali del ruolo di programmatori e gestori dei servizi di pubblico interesse quali gli impianti sportivi di base.
E ancora, con l'assunzione di un ruolo primario delle unità sanitarie locali nell'ambito della riforma sanitaria e la predisposizione di un'organica normativa nel settore della medicina preventiva per dare fondamento concreto all'impegno delle organizzazioni sportive e del tempo libero sul piano dell'educazione sanitaria.
Grande importanza assume la regolamentazione definitiva di tutta la materia relativa alla costruzione degli impianti sportivi e delle aree attrezzate nel quadro dell'attuazione della legge urbanistica nella fase di realizzazione dei piani regolatori e particolareggiati per il reperimento a basso costo delle aree necessarie all'attuazione di una programmazione coordinata nella costruzione di impianti di esercizio socio-culturale ricreativo, turistico e sportivo.
Di pari rilevanza appaiono l'introduzione effettiva dello sport nella scuola di ogni ordine e grado; l'aggiornamento della legge istitutiva del CONI con l' attuazione di un largo decentramento e il trasferimento delle funzioni relative alle Regioni; il trasferimento dei beni dell' ex-GIL alle Regioni e agli Enti locali; il coordinamento e l'unificazione di tutte le somme del bilancio statale destinate alla gioventù, attualmente differite in infiniti rivoli, con la predisposizione di un piano che tenga conto di tutte le esigenze e con una diversa ripartizione dei proventi del totocalcio e sgravi fiscali per le attività dilettantistiche e di propaganda.
Né si può dimenticare il problema degli insegnanti di educazione fisica, più volte sollevato in Consiglio. Ad essi spettano quei miglioramenti e quei riconoscimenti che giustamente invocano nell'interesse stesso delle giovani generazioni e del nostro futuro sportivo. In caso contrario si prospetta il rischio di avere tanti impianti, ma nessuno che possa insegnare ai giovani l'attività sportiva e dare ad essi una corretta impostazione.
All'art. 4 viene introdotto il principio della gestione sociale e democratica degli impianti. Non solo essi devono essere aperti compatibilmente con le loro caratteristiche, a tutti - ad evitare soprattutto che, come sovente accade, vengano di fatto monopolizzati da alcune società sportive privilegiate - ma ogni Comune, Consorzio di Comuni o Comunità montana dovrà costituire, nell'ambito del proprio territorio una Commissione sportiva, sulla linea di quanto già è stato realizzato dagli Enti locali territoriali particolarmente sensibili alla partecipazione dei cittadini alla politica sportiva, per la gestione degli impianti in oggetto.
Lo stesso tipo di gestione dovrà valere per gli impianti sportivi di quartiere realizzati dagli I.A.C.P.; i Comitati di quartiere avranno in questo settore una funzione primaria, trattandosi di servizio calato nella realtà locale, a diretto beneficio delle esigenze più immediate della collettività.
Per l'acquisizione delle aree il testo di legge proposto all'esame del Consiglio fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 865 confermando l'equivalenza dell'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione regionale alla dichiarazione di pubblica utilità, e di indifferibilità ed urgenza delle opere.
L'ordine della priorità corrisponde alle linee generali del provvedimento intese a favorire i Comuni svantaggiati, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, con il fine precipuo di favorire la realizzazione delle opere in rapporto alla popolazione scolastica e alla polivalenza dell'impiego quantitativo.
Il termine di operatività della legge è determinato nella modalità cronologica di due anni.
La Commissione ha ritenuto troppo breve il termine di un anno previsto dal disegno di legge della Giunta - anche in considerazione dell'imminente scioglimento del Consiglio regionale - e propone una scadenza biennale che consenta di valutare sia gli effetti prodotti dalla legge, che le condizioni e lo sviluppo della situazione economica e finanziaria ai fini di una normativa regionale che si proponga una più efficace attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 5 dello Statuto.



PRESIDENTE

Con la relazione del Consigliere Calsolaro, che ringraziamo, si chiude la seduta. Il Consiglio viene convocato per domani alle ore 9,30 precise.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 21,15)



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