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Dettaglio seduta n.311 del 28/04/75 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento:

Ordine del giorno della seduta


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
L'ordine del giorno reca: Esame progetti di legge n. 48 e n. 254 sulla individuazione ed istituzione dei Comprensori.
Esame progetti di legge n. 83 e n. 245 relativi ad interventi regionali sull'agricoltura.
Per ora direi che possiamo fermarci a questi due punti, è inutile assumere altri impegni.
L'ordine del giorno è approvato.
Sono in congedo i Consiglieri: Carazzoni, Conti, Curci, Giovana.
Il Presidente della Giunta vuole fare delle comunicazioni, ne ha facoltà.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale


OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

In aderenza all'impegno assunto vorrei informare sulla situazione relativa ai problemi ETI-Valle Susa.
Le Organizzazioni sindacali, l'Assessore ed il Ministro dell'Industria Donat-Cattin si sono intrattenuti su questo argomento ed è stato interessato il dr. Cefis con un telegramma da parte del Ministro che suona: "Habet convocato per martedì 29 in accordo con Ministro Lavoro riunione parti per esaminare questione CVS. Pregola disporre in attesa riunione sospensione nota applicazione recenti disposizioni aziendali at modificazione orari e turni di lavoro" e il dr. Grandi, come Amministratore delegato della Montedison, ha assicurato il Ministro con questo telegramma: "Riferimento suo telegramma relativo Valle Susa e per incarico dr.
Cefis assicuro partecipazione società riunione martedì 29 c.m. La informo inoltre che in adesione suo invito dr. Cefis habet disposto affinch provvedimento modificazione orari e turni di lavoro reso necessario da gravi difficoltà aziendali sia frattanto sospeso".
Questo testo di telegrammi è stato indirizzato per conoscenza alla Regione da parte del Ministro dell'Industria. Aspetteremo la giornata di domani per conoscere le determinazioni definitive, che ci auguriamo possano essere favorevoli alla soluzione in termini concreti, in maniera da tranquillizzare i dipendenti della Valle di Susa.
Per quanto si riferisce alla Magnoni &Tedeschi, che è la spina forse più acuta, intorno alle 12 di quest'oggi ho interessato il curatore dal quale ho avuto conferma che la GEPI è stata interessata per l'acquisto dello stabilimento, intervento che può rendersi possibile in maniera da risolvere a fondo e in radice l'argomento.
Il discorso dovrà svilupparsi nei prossimi giorni anche per talune scadenze su cui abbiamo avuto occasione di intrattenerci altre volte in Consiglio regionale, ho però appreso una circostanza che indubbiamente costituisce motivo di remora e di perplessità per l'andamento rapido del problema e cioè che a tutt'oggi (tuttavia si pensa che la cosa possa essere superata abbastanza rapidamente) non sono ancora presentate alla curatela le perizie affidate ai tecnici, ai periti per stabilire l'entità del compendio Magnoni &Tedeschi, perizia che è assolutamente indispensabile per potere fare con la GEPI il discorso relativo alla possibilità di un'acquisizione dello stabilimento.
Problema Emanuel. Alle 11,30 di stamattina ho avuto una nuova battuta di un cauto ottimismo perché alle tre ipotesi che erano state avanzate da me e illustrate nell'ultima riunione del Consiglio regionale, una delle quali peraltro non accettabile perché non riconducibile ad una soluzione che consenta il mantenimento del livello occupazionale, sia pure in via graduale, se ne aggiunge un'altra, della quale si discorre in questo torno di tempo, con un'impresa milanese che ha largo accreditamento nel mondo bancario e dà pertanto affidamento non piccolo in relazione alle capacità finanziarie di intervento; in giornata da questa impresa si dovrebbe avere la risposta circa l'interesse concreto e definitivo che ha ad acquisire e quindi ad intervenire nella Emanuel. Se in giornata o al massimo domani mattina la risposta sarà positiva, il curatore intraprenderà subito delle trattative per esaminare in termini concreti la posizione.
Dicevo che l'affidamento è apprezzabile da parte del Consiglio regionale perché l'azienda continuerebbe la stessa attività della Emanuel e pertanto sarebbe un prezzo estremamente valido e concreto perch garantirebbe l'orientamento di un livello occupazionale pari a quello attuale, anche se l'ipotesi è fatta, anche qui, di una certa gradualità cioè l'ingresso e l'inizio e poi la ripresa a cose viste.
In questa circostanza il curatore mi ha riferito che tiene sospese, non accantonate, le altre trattative perché se questa andasse in porto sarebbe la soluzione ottimale. Ho chiaramente detto, interpretando, immagino ancora una volta il pensiero del Consiglio regionale, che quello che a noi preme è che, ci sia la garanzia del livello occupazionale.
Da ultimo intendo informare il Consiglio che la Giunta ha approvato il piano degli asili nido relativo all'esercizio finanziario del 1974, secondo la prassi che è stata instaurata a questo proposito; il Consiglio ne prenderà atto e a questo scopo sarà distribuito ad ogni Consigliere, credo nella seduta di oggi, il piano così come predisposto ed approvato dalla Giunta.


Argomento: Comprensori

Esame progetti di legge n. 48 e n. 254 sull'individuazione ed istituzione dei comprensori


PRESIDENTE

Passiamo allora all'ordine del giorno che è stato concordato con i Capigruppo ed il Presidente della Giunta: "Individuazione ed istituzione dei comprensori in relazione ai progetti di legge n. 48 e 254".
Ha la parola il relatore, Consigliere Garabello.



GARABELLO Enzo, relatore

Signor Presidente, l'Intercommissione formata su decisione dell'Ufficio di Presidenza e dei Capigruppo, fra le Commissioni I, II e VIII e comprendente tutti i Capigruppo del Consiglio regionale, ha svolto il suo compito in 14 sedute di notevole ampiezza e di notevole impegno, qualcuna anche in ore notturne ed ha licenziato il documento che è stato distribuito, sul quale non è escluso vi siano ancora in sede di approvazione, da parte di qualche componente la Commissione, osservazioni e forse emendamenti.
Al fine di ridurre al minimo la mia relazione, in modo tale però che sia sufficientemente chiara rispetto al lavoro compiuto, devo rendere noto che l'intercommissione ha lavorato avendo costantemente presenti i due testi, quello della Giunta e quello del Gruppo comunista, per esaminare i punti fondamentali del problema e che sono stati essenzialmente quattro: il primo è la natura giuridico-organizzativa dei comprensori; il secondo i compiti dei comprensori; il terzo il sistema di formazione degli organi comprensoriali; il quarto la ripartizione del territorio regionale.
Rispetto al primo punto, cioè all'individuazione giuridico organizzativa dei comprensori, si è partiti dalla considerazione presentata dalla Giunta regionale, che i comprensori, in base agli artt. 71 e 75 dello Statuto, sono strutture necessarie proprie della Regione strutture strettamente collegate con l'attività di programmazione e che non possono essere una semplice articolazione del piano regionale. Lo Statuto prevede, infatti, la formazione obbligatoria dei comprensori, in quanto l'art. 75, che è quello che determina le disposizioni in merito alla formazione e all'attuazione del piano regionale di sviluppo, prevede un passaggio attraverso fasi comprensoriali che qualora non esistessero non si potrebbe dare luogo alla formazione integrale ed all'attuazione del piano stesso.
E' stato rilevato, a questo proposito (ed era la caratteristica fondamentale della proposta di legge presentata dal Gruppo comunista) che il problema essenziale rispetto a questa nuova articolazione del territorio regionale deve essere la partecipazione dei Comuni, la loro attiva adesione, la loro diretta responsabilità sulla guida del territorio regionale ripartito in comprensori. Di questo se n'è fatto carico l'intera Commissione la quale, pur non derogando dalla linea giuridico-organizzativa prevista dal progetto della Giunta, ha ritenuto valido e fondamentale che i Comuni nell'attività comprensoriale siano la parte dirigente e pertanto pur essendo il comprensorio previsto come un organo di decentramento non burocratico della Regione, i suoi compiti saranno gestiti da organi nominati che hanno come elettorato attivo e passivo i Consiglieri comunali e provinciali dei Comuni e delle Province interessati all'area.
Si è anche discusso - ma era un aspetto già superato da tutte le discussioni che in questi ultimi anni, specialmente attorno al piano e più in generale sui problemi organizzativi della Regione, hanno avuto luogo in quest'aula e all' interno delle Commissioni - sul fatto che la Regione non può istituire livelli amministrativi. Un punto che in Commissione è stato attentamente vagliato è quello che deriva dal fatto che la Regione non pu con proprie leggi, modificare l'assetto istituzionale degli Enti locali problema certamente delicato e che, non ci nascondiamo, qualora le Regioni addivenissero, in larga misura, ad adozioni di leggi come le nostre istitutive dei comprensori, si determinerebbe certamente uno stimolo per il Parlamento ad affrontare a fondo e finalmente la riforma del T.U. della legge comunale e provinciale, comprese le eventuali conseguenze di natura costituzionali ed istituzionale relativamente ai compiti degli Enti locali stessi e particolarmente della Provincia.
Non potendo la Regione intervenire nell'assetto istituzionale, è chiaro che il comprensorio non può assumere il significato di un nuovo Ente locale, sarebbe una posizione negativa degli organi di controllo.
Né d'altronde lo Statuto regionale lo prevede come tale, bensì ne fa un organo proprio della programmazione. Pertanto, anche se noi abbiamo colto come Commissione, specialmente dalla consultazione (e ritengo doveroso portarlo in aula) la richiesta insistente degli Enti locali affinché gli organi dello Stato, particolarmente il Parlamento, affrontino la riforma del T.U. della legge comunale e provinciale, possiamo fare di questo un motivo di pressione, di posizione politica, ma non certo dare una risposta in termini legislativi con legge regionale.
Il punto d'incontro fra le due tesi, quella della Giunta che come linea giuridica ha prevalso, con quella del progetto di legge n. 48 del Gruppo comunista che peraltro conteneva, rispetto a questo primo punto, argomenti di non lieve importanza, è stato identificato nella necessità (che oggi è prevista con una norma transitoria speciale) che la prima istituzione dei comprensori sia accompagnata in tutti i Comuni da un dibattito e da un voto di adesione al comprensorio stesso, di modo che, se almeno metà della popolazione del comprensorio e non meno di un terzo dei Comuni facenti parte dell'area comprensoriale, aderiranno, si potranno istituire i Comitati comprensoriali e cioè avviarsi all'attuazione degli organi.
Fra l'altro dobbiamo notare che è estremamente opportuno che i Comuni si accostino a questo problema che vuole essere non una bardatura o una sovrapposizione, bensì un tentativo di ricupero di vitalizzazione di autonomie locali che molte volte sono soltanto un'espressione, ma che non riescono più a realizzarsi completamente per il quadro finanziario, per il quadro complessivo della vita dei Comuni; i comprensori, tentando questa rivitalizzazione, questo ricupero delle autonomie locali, è bene che siano perfettamente conosciuti nella loro realtà per cui i Consigli comunali, da quelli delle città maggiori a quelli delle città minori, ai paesi e, se mi è consentito, anche a livello dei Consigli provinciali che non hanno identificato esattamente la natura di quello che la Regione; con la propria legge, sta facendo, possano approfondire, confrontare, portare avanti questo discorso con estremo senso di responsabilità, ci auguriamo, dando la loro adesione alla formazione dei Comitati comprensoriali.
Secondo punto: i compiti. Direi che su questo la discussione è stata più facile, più semplice, perché il lavoro della Intercommissione è consistito in un riordinamento direi materiale del testo, tenuto conto che i due progetti di legge nella gran parte delle indicazioni erano simili.
La discussione ha permesso di puntualizzare alcuni aspetti, riteniamo quindi che il testo degli articoli che comportano i compiti del comprensorio e le sue funzioni (gli artt. 5, 6 e 7) siano sufficientemente chiari per dare a tutti una precisa impostazione di quello che è il contenuto della legge.
Si è risolto anche un punto che riteniamo piuttosto importante e che è uno dei compiti del Comitato comprensoriale, oltre a quello di partecipare alla programmazione regionale, a quello di determinare, salvo approvazione della Regione, i propri piani di sviluppo economico e di carattere urbanistico nonché quelle certe parti relative all'attuazione dei piani stessi, cioè quello di identificare i livelli subcomprensoriali. Non pochi Enti locali, anche Consiglieri regionali fra l'altro si sono posti il problema di che cosa significano aree comprensoriali grandi come quella di Torino, o aree comprensoriali complesse come quella di Alessandria, tanto per Citare le due più significative, il fatto che alcuni comprensori uniscano una serie di poli primari allo stesso livello. Si è potuto chiarire in base all'impostazione teorica, qual è il compito dei comprensori che ruotano attorno ai poli di sviluppo, però si è anche potuto chiarire che all'interno di una stessa area comprensoriale vi può e vi deve essere un'identificazione di aree subcomprensoriali che possono avere delle particolari caratteristiche, se pure ordinate a quelle del polo principale che le determina e pertanto il Comitato comprensoriale affronterà questo problema con la massima partecipazione degli Enti locali e troverà una definizione.
Si è chiarito in questo campo, dove si parla di funzioni, di compiti di organizzazione del comprensorio, il problema del personale, quello dei lavori di studio, di approfondimento degli aspetti di pianificazione propri al comprensorio e si è affermato che la Regione non vuole creare un altro livello burocratico pertanto gli uffici che saranno assegnati al comprensorio dovranno essere costituiti essenzialmente da personale estratto dagli Enti locali; molti Enti locali, lo sappiamo bene, comprese le Province a cui si rivolge particolarmente la nostra attenzione, hanno uffici tecnici di notevole preparazione comprendente eccellente personale i comprensori se ne possono valere, la Regione assicura l'utilizzazione di questo personale coprendo le spese, che sono relative. Così pure, per quanto riguarda studi e ricerche, si afferma che la Regione mette a disposizione anche i propri uffici, l'Ires, gli uffici studio creati da altri Enti locali, da altri Istituti di ricerca, avendo come prospettiva quella che ogni comprensorio sia estremamente agile, però con una preparazione specifica sul territorio e giunga a formarsi il proprio piccolo organo di studio e di programmazione.
Ritornano qui, in questa stessa aula, le discussioni che si fecero a questo proposito nello Statuto e siccome si ritiene, come è detto nell'art.
8, che la Regione debba assicurare al Comitato comprensoriale consulenze e coordinamenti in ordine alla metodologia di ricerca, alla raccolta ed alla trasmissione dei dati, entra in gioco direttamente la recente deliberazione del Consiglio regionale in merito al Centro per il trattamento automatico dell'informazione, che logicamente non ha da servire soltanto a livello regionale, ma deve servire agli Enti locali e per primi quindi ai comprensori; anche una certa specificazione dell'Ires potrebbe animare metodologicamente la costituzione di sezioni comprensoriali, al fine di non essere sovraccaricato di lavoro e nello stesso tempo consentire al comprensorio un completo sviluppo della propria attività.
Questo sulle funzioni che, come dicevo, non hanno portato, se non per precisazioni e per alcuni chiarimenti, a discussioni complesse nell'ambito dell'intercommissione.
Il terzo punto era più complesso: la formazione degli organi comprensoriali. Si dice nella legge che gli organi del Comitato comprensoriale sono il Consiglio, la Giunta esecutiva e il Presidente. Ora sono sorte due esigenze apparentemente contrapposte e che riteniamo che il progetto licenziato possa contemperare in maniera sufficientemente equa e funzionale: vi era cioè, nella proposta di legge n. 48 del Gruppo comunista, la richiesta che il Consiglio comprensoriale fosse eletto attraverso Consiglieri comunali, attraverso l'utilizzazione delle percentuali che le forze politiche, nell'ambito del comprensorio, avevano ricevuto alle elezioni regionali.
L'argomento è certamente interessante, il fatto che vi sia una rispondenza politica all'interno degli organi comprensoriali non può essere sottaciuto; la Giunta peraltro ha proposto un diverso testo, che la Commissione ha discusso lungamente, giungendo poi ad approvarlo, salvo alcune modifiche di carattere funzionale (ci riferiamo anche ai risultati della consultazione degli Enti locali che a questo proposito sono stati coerenti) e cioè si diceva nell'ambito delle amministrazioni comunali particolarmente quelle più piccole, quelle dove si svolgono le elezioni con il sistema maggioritario, ma non sempre vi sono liste rappresentative di Partiti come tali, ve ne è un certo numero, però molte volte le liste hanno un significato diverso, comportano o la coalizione di Partiti, o la formazione di Gruppi indipendenti più o meno collegati attraverso le persone ed i Partiti stessi.
Il superare decisamente questo fatto quando vogliamo avere il massimo di adesione da parte dei Comuni, a nostro giudizio, almeno della maggioranza, era pericoloso rispetto alla adesione dei Comuni alla vita comprensoriale e pertanto si è trovato un sistema di elezioni misto, in cui i Comuni oltre i 5000 abitanti, compresi i capoluoghi di comprensorio e con trattamento particolare i capoluoghi di Provincia, designano i propri Consiglieri comprensoriali con un sistema tale per cui, provenendo da liste di Partito, saranno largamente proporzionali e paragonabili ai risultati politici delle elezioni dirette. Per i Comuni con meno di 5000 abitanti si è prevista un'apposita fascia elettorale in cui i Consiglieri comunali potranno votare liste che potranno avere o non avere contrassegni o indicazioni di Partito, ma per poter presentare una lista occorrono dieci presentatori fra coloro che hanno diritto al voto.
L'Assessore Simonelli aveva compiuto, con i suoi uffici, una serie di ricerche che in parte sono state confrontate nell'ambito della Commissione non si giunge con questo sistema ad una perfetta impostazione proporzionalistica, si ritiene però che nel complesso le forze politiche possano trovare sufficiente campo di presenza e di affermazione.
Pertanto, dal punto di vista sintetico, i comprensori hanno un Consiglio composto di 40 membri quando il comprensorio ha meno di centomila abitanti, di 60 membri fino a 250.000, di 80 membri fino a 500.000, di 120 membri al di sopra dei 500.000 che, come è noto è il comprensorio centrale di Torino. In questi Consigli vi sono quindi tre o quattro fasce di elezione: la prima è che il 10% è sempre assicurato al Consiglio provinciale che eleggerà Consiglieri provinciali; nel caso in cui il comprensorio comprenda un capoluogo di Provincia, quest'ultimo ha una partecipazione al comprensorio del 20% dei membri del Consiglio stesso e poi la ripartizione degli altri seggi avviene per il 35% dei Comuni con.
oltre 5000 abitanti e per il 35% per i restanti Comuni al di sotto dei 5000. Nei comprensori in cui non vi è il capoluogo di Provincia, oltre al 10% alla Provincia, il 50% è previsto per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, il 40% per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti.
La legge prevede un unico meccanismo elettorale; certo, se si fossero potuti fare meccanismi elettorali più rispondenti alla fisionomia dei singoli comprensori sarebbe stato meglio, però la Commissione ha ritenuto responsabilmente, di non creare un contenzioso delle discussioni per questo aspetto certamente importante, ma che avrebbe potuto ritardare l'entrata in vigore dei Comitati comprensoriali, per cui si è ritenuto di adottare questo sistema unico.
Va da sé che per questo, come per gli altri argomenti, vi è anche disponibilità dell'Intercommissione - e pensiamo anche del Consiglio Regionale - a considerare la legge sperimentale, a considerare cioè la possibilità di modificazioni che l'esperienza consentirà (pensiamo nella prima legislatura, chiamiamola comprensoriale, e che corrisponderà alla seconda della Regione) di apportare alla legge stessa.
Ultimo punto, quello relativo alla ripartizione del territorio. Qui ci siamo trovati di fronte ad un problema delicato e ritengo di poter dire che la Commissione ne ha trovato una definizione utile, funzionale, tale cioè da non creare ulteriori problemi. Il punto di partenza della nostra discussione e dei due progetti di legge era la ripartizione del territorio così come individuata a suo tempo dall'IRES per il primo piano regionale di sviluppo, quello del CRPE. Non vi sono controindicazioni nel confermare le 15 aree comprensoriali così come individuate dall'IRES e che in questi anni hanno già trovato un loro collaudo almeno parziale nella realtà politica molte volte locale, certamente a livello regionale.
Maggiore difficoltà ha l'attribuzione dei Comuni ai singoli comprensori, difficoltà derivante da molti aspetti: 1) dal fatto che qualche realtà comprensoriale ha già trovato, ancora prima della Regione, qualche concreta attuazione, ricorderemo per tutte il Consorzio dei Comuni biellesi per la programmazione; le aree previste da questo Consorzio non corrispondono alle aree ecologiche dell'IRES 2) I Comuni appartenenti ad una determinata provincia dal punto di vista ecologico più correttamente dovrebbero collegarsi con un nucleo principale di Comuni di altra provincia: citerò le frange del Vercellese dell'Astigiano, del Cuneese, del comprensorio di Torino, ma non sono le uniche perché molte aree sono interessate da queste modificazioni. E questo è il punto che forse ci ha fatti riflettere di più perché proprio nel dibattito svoltosi all'interno dei comprensori, fra i Comuni e poi nella consultazione delle delegazioni inviate dalle aree comprensoriali stesse ci siamo resi conto che un ulteriore approfondimento a livello di principi contenuti deve avvenire all'interno dei Comuni per poter prendere una decisione che non sia impositiva da parte della Regione, o che non sia municipalistica da parte dei singoli Comuni.
Terzo elemento per cui vi erano dei dubbi: abbiamo recentemente provveduto alla legge sulle Comunità Montane, sembra logico in assoluto che le Comunità Montane si inseriscano all'interno dei comprensori per evitare che due organi, tutti e due di programmazione, non possano coordinarsi fra di loro e la realtà delle aree ecologiche rispetto alle Comunità Montane ha messo in rilievo che vi sono delle difformità, alcune marginali, alcune più sostanziali.
Giunti a questo punto, proprio per evitare una confusione maggiore e soprattutto per evitare l'imposizione da parte della Regione di un qualche cosa che non da tutti poteva essere capito, si è deciso di modificare il progetto di legge, che come tale viene presentato al Consiglio, nel senso che entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della legge, dovranno svolgersi delle iniziative di chiarimento per la definitiva identificazione dei comprensori per il loro primo periodo di vita, e cioè la Regione dovrà chiedere all'Ires - ed io ritengo che la Giunta regionale farà bene a ordinare questo lavoro anche durante l'ordinaria amministrazione - una revisione del lavoro che ormai ha diversi anni alle spalle, per cui si pu anche essere modificata la realtà ecologica in rapporto a inserimenti di nuove industrie, modificazione dei servizi ecc. e dall'altro lato consentire ai Comuni di valutare la proposta regionale in termini possibilmente non municipalistici, non in visione di tipo amministrativo tenendo conto che su questa cosa non ci sarà mai una definizione ultima dei comprensori i quali per loro natura sono un organismo elastico che al limite può mantenere una sua elasticità anche nel caso in cui un Comune si possa trovare, per funzioni diverse, in collegamento ecologico con altri comprensori: ad esempio da un lato gli aspetti dell'industrializzazione dall'altro l'aspetto dei servizi. E' necessario quindi che i Comuni siano sentiti non in termini formali ma in termini sostanziali. Riteniamo perci che i Comuni, portati a discutere al loro interno, con partecipazione delle forze sociali del luogo, dell'interesse che hanno per la loro autonomia dell'adesione al Comitato comprensoriale e quindi all'impostazione della politica comprensoriale, in quella circostanza potranno anche definire meglio qual è la loro richiesta rispetto alla collocazione territoriale e questo problema ritornerà ogni volta che si dovrà adottare dalla Regione un nuovo piano regionale di sviluppo, perché anche il territorio dovrà essere logicamente messo in relazione con le articolazioni che il piano stesso comporta; ogni qualvolta gli enti locali, con motivato giudizio, con decisioni consapevoli e responsabili, chiederanno eventualmente la revisione della ripartizione territoriale.
Per facilitare tutto questo la legge dispone che non occorra un'altra legge per dividere i territori in comprensori, ma basteranno deliberazioni del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali il che, oltre che da un punto di vista sostanziale, cioè dei tempi occorrenti, depotenzia lievemente quell'aspetto formalistico che può avere l'approvazione con strumento legislativo e quindi dovrebbe facilitare l'accostamento da parte dei Comuni.
Sul funzionamento dei comprensori, cioè del Consiglio, della Giunta e del Presidente, molti argomenti che dovranno fra l'altro essere fissati dal regolamento del Comitato comprensoriale, essere presi dai Consigli comprensoriali ed essere approvati dal Consiglio Regionale (praticamente vi sono molti riferimenti e allo Statuto della Regione e alla più recente legge sulle Comunità montane) vengono ripetuti da uno di questi strumenti.
Credo di avere dato una succinta ma abbastanza completa descrizione di come si è sviluppata l'ultima fase, è probabile che qualche collega, oltre a portare avanti le proprie visioni politiche, ad integrazione possa eventualmente proporre qualche modifica perché, nonostante le quattordici sedute, è stato difficile mettere la legge esattamente a punto, per cui pu anche darsi che il Consiglio si trovi di fronte a degli emendamenti opportuni, non tali da dividere l'assemblea.
Credo di poter concludere anzitutto ringraziando tutti i membri dell'Intercommissione che sono stati nella massima parte attenti, presenti ed estremamente impegnati nella ricerca comune che ci ha portati a questo atto. E se mi è consentito esprimere un punto di vista personale in proposito, ritengo che la Regione nel prendere questa determinazione compia una scelta irreversibile rispetto al metodo della programmazione come sistema del proprio funzionamento perché creando gli strumenti principali almeno a livello del territorio e della programmazione è evidente che non possiamo tornare indietro sull'intenzione statutariamente definitiva politicamente più volte affermata di dotare la Regione di un piano regionale di sviluppo, di piani territoriali di coordinamento cioè di un quadro di programmazione cui penso la seconda legislatura della Regione dovrà dedicarsi subito e con notevole impegno.
Ringrazio per l'ascolto.



PRESIDENTE

Apro la discussione. Ha chiesto di parlare il Consigliere Gandolfi . Ne ha facoltà.



GANDOLFI Aldo

Signor Presidente, desidero esprimere l'adesione e la soddisfazione del Partito repubblicano per questo importante intervento legislativo della Regione; importante perché è il primo passo sulla strada di un tentativo di organizzazione e ridefinizione dei poteri di intervento degli enti locali.
Con la individuazione e l'istituzione dei comprensori, la Regione, in sostanza, inserisce fra il Comune e la Regione una nuova realtà territoriale, che si prefigura come la realtà istituzionale del futuro.
Su questo terreno, la considerazione che il Partito repubblicano deve portare in questo dibattito è però una considerazione che non riguarda tanto il modo e le forme con cui le Regioni necessariamente si avviano alla realizzazione di questa nuova realtà - sono quelle che sono, dati i limiti costituzionali e legislativi che ci troviamo di fronte -, ma piuttosto il tentativo di individuare un altro tipo di esigenza, che investe non tanto la Regione come ente quanto le forze politiche per quello che possono determinare soprattutto in tema di politica istituzionale a livello nazionale.
Non c'è dubbio che noi ci stiamo avviando ad un disegno di riorganizzazione degli interventi pubblici sul territorio che ha degli elementi di notevole contraddizione. Cioè, noi stiamo di fatto portando avanti una politica di creazione di nuove realtà istituzionali - i comprensori, i distretti scolastici, le Comunità montane -, ciascuna delle quali si viene ad aggiungere ed a sovrapporre a realtà preesistenti, con fortissimi rischi di disarticolazione, di sovrapposizione di competenze, di proliferazione di centri di spesa, con aggravamenti quindi della situazione complessiva degli interventi pubblici e con la necessità, quindi, di ripensare seriamente a disegni di razionalizzazione e di semplificazione invece, della articolazione complessiva degli interventi pubblici.
Quello che dico ha ovviamente il significato di riproporre anche in questa sede il problema che il Partito repubblicano ha sollevato cinque anni fa, ma che secondo noi si va facendo sempre più pressante, di una riforma costituzionale che investa il problema della organizzazione delle autonomie locali e che passi necessariamente attraverso l'abolizione delle Amministrazioni provinciali. Cioè, non c'è dubbio che noi dobbiamo puntare nei prossimi anni su un assetto costituzionale che preveda i Comuni, i Comprensori, la Regione come elementi dell'organizzazione dell'intervento dello Stato, e che si proponga quindi di eliminare questi margini di sovrapposizione di competenze, di dispersione degli interventi economici e finanziari dello Stato, e ridia quindi un carattere di organicità, oltre che di razionalità, agli interventi dello Stato in tutte le sue articolazioni.
Direi che quello che ho detto, peraltro, mi sembra abbia anche notevole incidenza per i limiti che noi dobbiamo individuare onestamente correttamente, nel momento in cui ci avviamo ad approvare questo disegno di legge nella articolazione e nella definizione dei poteri dei comprensori.
Cioè, non c'è dubbio che noi, per i limiti costituzionali e legislativi che abbiamo di fronte, abbiamo dovuto adottare la decisione di fare dei comprensori degli organi decentrati della Regione, qualificandoli soprattutto nel senso della articolazione sul territorio della politica di programmazione regionale, cioè come centri di decisione democratica degli interventi programmatori della Regione, specialmente in materia di definizione di piani di sviluppo socio-economico e di piani urbanistici cioè piani di coordinamento territoriale.
C'è, però, una frattura fra il momento decisionale politico e programmatorio e il momento amministrativo. Cioè, a nostro avviso, i comprensori, così come vengono istituiti, necessariamente, dati i limiti che abbiamo di fronte, non sono ancora gli enti adatti a realizzare una politica amministrativa attiva, cioè dotata di pienezza di poteri amministrativi all'interno del quadro territoriale nel quale si trovano ad agire, cioè saranno centri di decisione e di partecipazione politica alle grandi decisioni della Regione, non saranno ancora istituzioni in grado di sviluppare una propria politica amministrativa se non nel senso di un tentativo di raccordo tra i Comuni e di un tentativo di programmazione degli interventi comunali. Se noi dovremo fare, quindi, interventi nel campo dei trasporti, nel campo delle grandi opere pubbliche, dovremo ancora utilizzare lo strumento consortile: bisogna pensare allo strumento dei consorzi comunali come momento necessario per articolare invece una politica amministrativa che sia anche vincolante per i Comuni e che raccolga l'adesione, lo sforzo collettivo dei Comuni in certe direzioni: organizzazione e gestione di servizi, opere infrastrutturali che interessino più di un Comune.
Questa divaricazione è preoccupante, cioè dobbiamo, ripeto, attraverso un disegno di politica istituzionale, di riforma costituzionale, recuperare i rischi di questa divaricazione ed arrivare ad una saldatura di competenza, cioè arrivare anche alla creazione dei comprensori come enti dotati di pienezza anche di poteri amministrativi su un arco di problemi che non siano semplicemente e soltanto quelli della impostazione dei piani di sviluppo, del coordinamento dei Comuni, ma anche della gestione di veri e propri insiemi di servizi di carattere sovracomunale.
Da questo punto di vista, quindi, il problema che abbiamo sottolineato la esigenza di decisioni politiche di carattere nazionale, di intervento del Parlamento che porti ad una riforma costituzionale, è, secondo noi, un elemento fondamentale ed è lo sviluppo logico dei passi che le Regioni cominciano a compiere. Se non riusciremo ad arrivare ad un disegno di riforma di questo genere ci troveremo senza dubbio nei prossimi anni di fronte a situazioni ancora di disarticolazione della vita amministrativa nell'ambito regionale estremamente pericolose e preoccupanti, che in definitiva rischieranno poi di alimentare un senso di sfiducia e di vanificare gli sforzi che le forze politiche possono orientare verso una programmazione degli interventi sul territorio. Quindi, questa è la preoccupazione che noi volevamo consegnare a questo dibattito.
L'augurio, ripeto, che noi dobbiamo formulare è che le forze politiche trovino le convergenze necessarie per realizzare questo tipo di riforma costituzionale, che permetta alle Regioni di ritrovarsi fra qualche anno a ridefinire ed a migliorare, ad ampliare i poteri dei comprensori garantendo questa piena saldatura tra il momento delle decisioni di carattere politico programmatorio e la gestione dei fatti amministrativi che deve conseguire a questo tipo di decisioni.
Un secondo elemento che vorremmo sottolineare all'inizio del dibattito su questo disegno di legge, in cui abbiamo visto accolte alcune considerazioni che avevamo fatto in apertura di discussione in sede di Commissione, è che nel momento in cui si vanno a configurare i comprensori come momenti di decentramento democratico dell'attività della Regione bisogna comunque che la Regione si garantisca la unitarietà di impostazione delle politiche che si realizzano sul territorio, e quindi che ci sia, come c'è nel disegno di legge sottoposto alla discussione del Consiglio, una chiara indicazione della necessità di aderenza delle politiche decise dal comprensorio agli obiettivi ed ai criteri di programmazione fissati dalla Regione. Cioè, il momento programmatorio deve vedere le decisioni del Consiglio regionale, sia pure formate democraticamente, come momento di indirizzo fondamentale della vita regionale, quindi la necessità che i comprensori, nel redigere o aggiornare piani di sviluppo socio-economici e piani territoriali, si adeguino agli indirizzi di programmazione regionale che la Regione ha fissato; altrimenti, correremmo il rischio di proporre sia pure in sede più ampia e quindi con maggiori pericoli, delle tendenze delle tensioni municipalistiche nei confronti della Regione, cioè arrivare ad una aggregazione di piani che poi nel complesso rischiano di vanificare degli obiettivi di riassetto territoriale che sono poi gli obiettivi di fondo della programmazione regionale, almeno qui, in Piemonte.
Ripeto che questo tipo di considerazioni ci sembrano accolte in maniera soddisfacente nella formulazione del disegno di legge, e quindi non posso che ribadire quanto ho detto in apertura del mio intervento che il voto del Partito repubblicano sarà pienamente favorevole e di totale soddisfazione per questo primo passo di riforma dell'assetto degli interventi pubblici sul territorio.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il consigliere Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi

Giunge oggi in discussione la legge per l'istituzione dei comprensori dopo quasi cinque anni dal momento in cui è stato approvato lo Statuto, che ne prevede appunto l'istituzione; dopo tre anni da quando, al passaggio delle competenze dallo Stato alla Regione, nell'estate del '72, il Gruppo comunista aveva presentato la propria proposta di legge. E' dunque, questo uno degli innumerevoli casi in cui la Giunta, per incapacità e mancanza di volontà politica, ha disatteso sino ad ora i principi e le norme fissati nello Statuto, nonché principi che hanno ispirato la stessa istituzione delle Regioni, cioè i principi del decentramento e della partecipazione.
Avevamo infatti inteso, noi, che la riforma regionalista dovesse essere, e intendiamo sia, il primo passo di un processo di decentramento di poteri dallo Stato verso gli Enti locali, e un primo passo per realizzare la partecipazione degli Enti locali e delle comunità locali alla direzione della vita politica, sociale ed economica del nostro Paese. Nel '72, con la nostra proposta di legge per l'istituzione dei comprensori abbiamo inteso sostenere questo processo di decentramento e di partecipazione, che era solo iniziato con l'istituzione dell'Ente Regione. D'altra parte avevamo raccolto una esigenza di partecipazione che proveniva da istanze di base della nostra comunità sociale e regionale, da cui aveva preso avvio il movimento dei comitati di quartiere, e dei consigli di zona. Con la proposta di legge sui comprensori, intendemmo formulare un progetto di organizzazione della partecipazione attraverso la costruzione di una struttura nella quale possa confluire ed esprimersi la articolata rete di democrazia di base che si sta realizzando nella comunità, in ambiti territoriali (quartieri e zone) e in ambiti settoriali, come la scuola e la sanità. Oggi questi problemi sono più che mai vivi dal momento che si è proceduto alla istituzione dei consigli scolastici, e che il Consiglio sta per discutere in una di queste sue ultime sedute la organizzazione territoriale dei distretti scolastici; sono più che mai importanti ora che dobbiamo affrontare la organizzazione ospedaliera, e più in generale l'organizzazione sanitaria, e che dobbiamo dare reali possibilità ai cittadini di partecipare alla definizione e gestione delle politiche di difesa della salute e all'organizzazione dei mezzi di prevenzione e di cura.
Ecco tutta una serie di ragioni attorno a cui si incentra il discorso sui comprensori; essi sono strumenti per arricchire la vita democratica del nostro Paese, non soltanto da un punto di vista formale, ma da un punto di vista sostanziale.
Solo oggi, al penultimo giorno della nostra legislatura, si compie quindi, un atto che avrebbe dovuto avvenire molto prima, all'avvio dell'attività amministrativa e legislativa della Regione. Un atto da compiere non soltanto per rispetto dello Statuto (l'obbligo statutario certo, avrebbe dovuto essere assolto con maggiore tempestività), ma per ragioni politiche generali, come dimostrazione di una volontà effettiva di realizzare le Regioni attraverso un processo di decentramento e di partecipazione.
Pagheremo ancora in futuro le conseguenze di questo ritardo nella istituzione dei comprensori, che è stato accompagnato da ritardi nella costruzione di altri strumenti necessari alla Regione. Se questo atto fosse stato compiuto almeno tre anni fa, quando si è avuto il passaggio delle funzioni dallo Stato, si sarebbero già prodotte, per gli Enti e per le comunità locali, reali condizioni di partecipazione alle scelte compiute dalla Regione, con il risultato che probabilmente si sarebbe indotta la Regione ad effettuare scelte diverse da quelle che ha fatto finora. Minore sarebbe stato quindi certamente il distacco fra la Regione e gli Enti locali e le comunità locali; il rapporto fra la Regione e questi Enti sarebbe stato non formale e consultivo, come quello che si è realizzato in questi anni, ma sarebbe stato sostanziato dalla possibilità per gli Enti locali e per le comunità locali di instaurare un rapporto dialettico assai più vivo ed interessante e tale da contribuire a porre un freno, sia pure limitatamente al processo di esautorazione a cui sono sottoposti gli Enti locali comunali.
Proprio sotto questo profilo emerge l'altro aspetto importante della istituzione dei comprensori: non esautorare gli Enti locali, ma dare ad essi una possibilità di confronto a livello della dimensione reale con cui si presentano i problemi; una maggior forza di intervento nei confronti dei processi economici e sociali che li investono e che hanno radici che stanno al di fuori della dimensione comunale.
I comprensori sono strumenti di intervento degli Enti locali per contrastare i processi economici e sociali che essi subiscono senza possibilità di controllo; se si fossero tempestivamente costituiti si sarebbe avviata la politica di piano, si sarebbe certamente avviata l'elaborazione di qualche piano comprensoriale e di qualche piano territoriale, anche in assenza di una politica di piano regionale. Avremmo delle realtà comprensoriali stimolanti, e capaci anche sul piano dei contenuti di darci delle indicazioni per orientare la politica regionale.
L'intera Regione avrebbe accumulato un potenziale di elaborazione e di attuazione della politica di piano, che invece non si è saputa avviare.
Noi crediamo a questa possibilità, fondata sulla dialettica che pu provenire dalla articolazione della politica di piano a livello comprensoriale, attraverso alla quale è realizzabile una aderenza stretta alla realtà sociale ed economica delle comunità locali; crediamo che da questa articolazione possa provenire un arricchimento necessario e efficace per la elaborazione e l'attuazione della politica di piano regionale. La stessa organizzazione degli uffici e delle attività amministrative regionali avrebbe preso un indirizzo diverso da quello attuale l'attuazione dei comprensori avrebbe dato la possibilità di rispondere alla domanda di partecipazione, e non si sarebbero avute quindi sul piano della politica amministrativa regionale quelle forme di accentramento che qui si sono verificate, e che hanno ridotto i rapporti con le comunità locali, in branche importanti della vita amministrativa regionale - come quella della politica urbanistica e dei lavori pubblici - alla semplice informazione e consultazione. I comprensori avrebbero consentito quella partecipazione e quel confronto aperto di posizioni che invece non c'è stato in questi anni di vita regionale; lo stesso problema del personale avrebbe trovato una soluzione diversa, e anche forse soluzioni più sollecite, imposte dalla esigenza di una articolazione di uffici e della attività amministrativa a livello comprensoriale. Lo stesso istituto della delega di funzioni, che non è stato assolutamente utilizzato (noi avevamo nel '72 presentato non a caso la proposta di legge istitutiva dei comprensori insieme ad una proposta di delega agli Enti locali), si sarebbe attivato; avremmo potuto delegare funzioni agli Enti locali perché essi le esercitassero in forma associata, in una visione non municipalistica, ma comprensoriale conseguita attraverso l'azione di indirizzo e di coordinamento che avrebbero svolto i comprensori.
Esiste dunque un ritardo di anni, che non viene recuperato dalla fretta, che pur tutti condividiamo, e per la quale ci adoperiamo per approvare in questo scorcio di legislatura una legge sui comprensori.
Questo ritardo è il segno di carenze più generali che ha caratterizzato la vita della nostra Regione per colpa delle Giunte che l'hanno governata. Per provare ciò è sufficiente fare riferimento alla mancanza assoluta di una politica di piano: non è stato formulato un piano di sviluppo regionale nonostante che questo fosse uno degli obiettivi centrali di tutti i programmi con cui le varie Giunte si sono presentate al Consiglio; non è stato assunto minimamente il controllo pubblico a fini sociali dell'uso del suolo e dell'organizzazione del territorio regionale.
Il ritardo nella istituzione dei comprensori ha quindi quest'altra controfaccia: quella della non volontà, della non capacità della Regione di avviare una politica di piano dello sviluppo economico e dell'organizzazione territoriale. E' anche la controfaccia della politica amministrativa - caratterizzata da dispersione di interventi e da una disorganica proliferazione e diffusione degli incentivi, quegli incentivi che abbiamo definito "a pioggia" - che si è attuata fin qui, eludendo ogni concreto approntamento di una politica di programmazione. Soprattutto le precedenti Giunte sono responsabili, ma anche questa Giunta non è esente da queste colpe; la politica di consenso con cui queste maggioranze hanno governato è stata basata su una diffusione clientelare degli incentivi e degli interventi.
Sentiamo però l'importanza di questa discussione, che pure solo allo scorcio di legislatura viene affrontata: si tratta di realizzare strumenti di partecipazione e di decentramento, e strumenti per realizzare la politica di piano e di programmazione. E sentiamo di avere svolto, anche in questo caso, nonostante tutto, una funzione importante, determinante, senza la quale il Consiglio non si troverebbe oggi in condizione di affrontare il problema dei comprensori.
Il nostro Gruppo ha svolto una funzione trainante: dopo aver elaborato la proposta nel '72, nell'estate del '74, pur di arrivare ad un confronto abbiamo presentato una seconda proposta (subordinata alla non accettazione della prima), nella quale, per eliminare ogni possibile contestazione giuridica, si sono assunte le norme già approvate per il comprensorio del circondario di Rimini. Il Gruppo comunista, più in generale (qui lo voglio sottolineare a comprova del ruolo che abbiamo avuto) è stato elaboratore e propositore di un progetto organico di articolazione della politica di piano e di partecipazione della comunità regionale alla formazione ed alla attuazione del piano regionale che oltre alla istituzione dei comprensori prevede anche la costruzione degli strumenti tecnici necessari alla reale attuazione del piano e della partecipazione.
Questo progetto generale, che sul piano politico e sul piano culturale noi abbiamo proposto, è stato finora rifiutato dalle Giunte regionali, e devo qui dire che delle indicazioni che noi abbiamo dato - che riguardano la pianificazione economica e sociale, la pianificazione urbanistica, la pianificazione settoriale, l'organizzazione della partecipazione ai processi di pianificazione e di scelta, gli strumenti tecnici necessari (e abbiamo chiesto la articolazione dell'Ires a livello comprensoriale e gli strumenti di raccolta, elaborazione e distribuzione della informazione costituiti dal Centro di calcolo) -, soltanto la legge sul Centro di calcolo è passata recentemente, e soltanto i comprensori sono oggi in discussione.
Sono, quindi, ancora degli spezzoni di un discorso generale ed organico di pianificazione e di partecipazione quelli che oggi ci vengono proposti.
Nessun piano territoriale di coordinamento è stato formulato, e neanche il piano territoriale di coordinamento dell'area torinese, per cui si era preso un preciso impegno nel giugno dell'anno scorso. Rivendicando tutto il peso ed il significato politico della nostra funzione trainante, ci dobbiamo rammaricare della resistenza della maggioranza ad accedere al confronto ed a prendere iniziative. Questa maggioranza non ha accettato il nostro quadro di proposte e non ci ha presentato un proprio quadro organico: è stata costretta ad accettare la discussione su singoli aspetti di questo progetto organico di pianificazione e di partecipazione che noi abbiamo indicato. Questa situazione è rivelatrice di importanti implicazioni politiche, perché da un lato indica la responsabilità di queste maggioranze e dall'altro indica la funzione dirigente che svolge il Partito comunista nel nostro Paese e nella comunità regionale, il suo ruolo indispensabile, che nei fatti non può più essere visto da alcuno e non pu più essere accettato in una dimensione, in una accezione puramente di opposizione.
Per quanto concerne la legge che oggi discutiamo, noi condividiamo molti dei punti in essa contenuti. Riconosciamo in questi punti una matrice che proviene dalle nostre leggi, sia da quella del '72, sia da quella che abbiamo in linea subordinata presentato nel '74. Ma individuiamo anche in essa alcuni punti, non certo considerabili marginali o secondari, sui quali non concordiamo.
Un primo aspetto è quello che riguarda la forma istituzionale di questi comprensori. Noi avevamo indicato, nella nostra prima legge, la forma della associazione degli Enti locali, perché consideriamo i comprensori una struttura attraverso a cui si esprime la volontà degli Enti locali; una struttura attraverso alla quale, quindi, si potenzia la funzione degli Enti locali, e che dà ad essi il pieno potere di esercitare la politica sovracomunale. Si distacca da questa concezione la forma con cui la legge della Giunta propone di istituire i comprensori, che è quella dell'organo decentrato, in cui le dipendenze di queste strutture dalla Regione è formalmente sancita. Nei fatti, questa dipendenza dalla Regione potrà esercitarsi attraverso il ruolo che svolgeranno gli uffici della Regione con cui i comprensori dovranno operare: nella legge si dice appunto che la Regione, attraverso i suoi uffici, garantirà il funzionamento dei comprensori di dipendenza formale. Attraverso gli uffici della Regione potrà avvenire quella esautorazione di poteri e di autonomia ai comprensori che oggi, sul piano dei principi, siamo tutti d'accordo di sostenere e di accettare. Questione non irrilevante; noi continuiamo ad essere convinti che in questa fase di sperimentazione (da cui potremmo trarre delle indicazioni per una futura modifica istituzionale) fosse necessaria una completa e piena possibilità di autonoma espressione da parte degli Enti locali.
Vogliamo, quindi, ribadire qui l'esigenza che, ove la legge venga votata nella formulazione della Giunta, ci sia l'impegno politico di non esercitare nella prassi il rapporto di dipendenza che sul piano formale è consentito da quella formulazione, per lasciare che i comprensori possano autonomamente esprimere le proprie indicazioni di piano e di programmazione e possano autonomamente svolgere un ruolo di confronto dialettico con la Regione.
Condividiamo le preoccupazioni - e già prima vi ho fatto accenno - di una disarticolazione della pianificazione regionale. Siamo anche noi fautori di un intervento della Regione capace di dare unità alla politica di sviluppo regionale; unità tanto più necessaria in una situazione in cui a livello territoriale le contrapposizioni fra le aree di forte sviluppo come quella torinese, rispetto ad aree di stagnazione, o addirittura di degradazione - mi riferisco alla restante parte del territorio - richiedono una forte capacità di direzione politica unitaria. Ma riteniamo che questa funzione di direzione debba essere acquisita attraverso il confronto delle proposte di pianificazione che Regione e comprensori faranno, e non sul piano di una subordinazione funzionale, amministrativa ed anche elaborativa dei comprensori alla Regione.
Noi non vogliamo, quindi, da un lato togliere alla Regione alcuno dei poteri e delle capacità che deve avere di dirigere unitariamente la politica di sviluppo regionale, perché questo è l'elemento determinante che dobbiamo affermare per consentire lo sviluppo delle aree esterne a Torino per impedire l'ulteriore asservimento del resto del territorio all'area metropolitana; ma non vogliamo neanche, dall'altra parte, soffocare gli Enti locali. Per questo abbiamo sostenuto e chiediamo che ci sia un potenziamento della loro presenza nella vita politica e sociale regionale.
E anche per questo pensiamo che non si debba dare alcuna delega di funzioni gestionali ai comprensori; non vogliamo che diventino strumenti di gestione finanziaria e amministrativa: intendiamo che queste funzioni siano delegate ai Comuni, i quali le eserciteranno in forma associata secondo l'indirizzo che sarà stabilito dal comprensorio. Il Consorzio potrà essere uno degli strumenti per questo esercizio associato. Ma mentre non vogliamo dare al comprensorio alcuna delega di funzioni che possa essere esercitata dai Comuni, vogliamo dare ai comprensori per intero quei compiti di proposta di pianificazione economica e territoriale, di coordinamento delle politiche di attuazione dei piani di sviluppo economico sociale, che gli spettano come problemi di carattere sovracomunale.
I comprensori devono formulare i piani di sviluppo comprensoriale devono formulare il piano territoriale dl coordinamento, devono poter formulare e proporre alla Regione e curare l'attuazione e il coordinamento dei piani settoriali.
Ai comprensori deve essere attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di controllo e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali che oggi sono esercitate a livello accentrato dall'Assessore all'Urbanistica.
Dopo che saranno stati formulati dai comprensori i piani territoriali di coordinamento, e saranno stati approvati dalla Regione le linee a cui deve attenersi la pianificazione comunale, non vi sarà più alcuna ragione per cui l'Assessorato all'urbanistica si trattenga le funzioni di approvazione e di controllo della politica urbanistica comunale: questa deve essere delegata ai comprensori. Con i comprensori struttureremo, quindi, in modo diverso anche gli uffici regionali.
Sotto questo profilo, per concludere su questo aspetto, richiamo l'esigenza che i comprensori abbiano, appunto per garantire una autonomia di proposta, una capacità di elaborazione che consenta la formulazione dei piani di sviluppo comprensoriale e la formulazione dei piani territoriali di coordinamento. Tutto ciò è possibile solo nella misura in cui i comprensori possono disporre di strumenti di studio, di ricerca e di elaborazione. La formulazione di piani comprensoriali (economici e sociali e territoriali) costituirà una proposta autonoma che i comprensori faranno alla Regione nella misura in cui essi potranno dirigere politicamente in piena autonomia questi uffici di ricerca.
Sottolineo qui l'esigenza di attuare (anche se nella legge non è detto) una articolazione di istituti di ricerca a livello comprensoriale, e in particolare di affrontare il problema dell'articolazione dell'Ires a livello comprensoriale. L'Ires, l'Istituto di ricerche della Regione, deve articolarsi a livello comprensoriale. In questo modo non daremo soltanto un aiuto di carattere strumentale, ma anche una condizione di potenziamento della vita culturale e del dibattito politico a livello di ogni comprensorio, e una maggior capacità di espressione da parte delle comunità locali, degli Enti locali.
Il secondo degli aspetti che non condividiamo, a cui intendo far riferimento, è quello del meccanismo elettorale: è un meccanismo che non ci pare equo, sul piano politico, perché esprime delle maggioranze che non rispondono all'effettiva proporzione con cui le forze politiche sono presenti nei vari comprensori (si pensi al fatto che quasi la metà dei Consiglieri di ciascun comprensorio verranno eletti da un elettorato attivo costituito da Consiglieri comunali che a loro volta sono stati eletti non su basi proporzionali ma in base alla maggioritaria).
Ma non è questo il solo aspetto di non equità che presenta questo meccanismo elettorale: il meccanismo non è equo neppure per quanto attiene alla rappresentanza degli stessi Enti locali. Nei comprensori che non hanno per capoluogo un capoluogo di Provincia, si verifica questa situazione; che i Comuni con meno di 5000 abitanti, che hanno una popolazione superiore spesso al 50% (nel caso di Mondovì si arriva addirittura al 70%), in realtà sono rappresentati nel Consiglio di comprensorio soltanto per il 40%.
D'altra parte, in altre situazioni (cito qui quella di Torino, perché si presenta come la più sperequata), i Comuni con meno di 5000 abitanti, che hanno solo il 12% di popolazione, avranno il 35% dei Consiglieri del Consiglio di comprensorio. Queste due componenti di sperequazione riguardanti la rappresentanza politica e la rappresentanza degli Enti locali, in alcuni casi giocheranno nel senso di accentuarsi vicendevolmente e pertanto le forze politiche possono essere fortemente penalizzate nella loro rappresentatività nel Consiglio di comprensorio.
E' un fatto che ovviamente ci preoccupa: sentiamo l'importanza di una rappresentanza diretta degli Enti locali, e sotto questo profilo è stata meno drastica, anche se netta, la nostra opposizione a questo meccanismo elettorale, ma ci pare che si sia sviato un problema di fondo, quello della presenza e della responsabilizzazione delle forze politiche. Non c'è assolutamente, in questo riferimento alle forze politiche, alcuna contrapposizione all'obiettivo che il comprensorio sia espressione democratica degli Enti locali. Non sono certo le forze politiche, che ridurrebbero la possibilità di espressione democratica degli Enti locali anzi, io credo che le forze politiche presenti nel Consiglio regionale si adopererebbero perché la rappresentatività degli enti locali all'interno dei Consigli regionali sia la più equa possibile, e la più ampia anche per gli Enti locali di minori dimensioni. D'altra parte, al momento di decentrare le funzioni di pianificazione, solo attraverso , la responsabilità delle forze politiche presenti nella vita regionale si potrà evitare il rischio di avere intromissioni municipalistiche e campanilistiche, che invece potrebbero pur sempre emergere attraverso questo meccanismo elettorale.
L'ultimo punto, che richiamo, di nostro dissenso nei confronti della legge (per gli altri che non sto ad elencare invece esprimiamo il consenso) è quello che riguarda le modalità con cui si giungerà alla approvazione della ripartizione regionale. Noi abbiamo sostenuto, e le nostre proposte di legge ne fanno testo, che la ripartizione del territorio regionale in comprensori debba avvenire in funzione della politica di piano. Oggi viene presentata una ripartizione che, per quanto da verificare, attiene ad una proposta di politica di piano. Sotto questo profilo la condividiamo e l'abbiamo anche difesa e la difendiamo. Ci preoccupa, invece, che quando fra 180 giorni, sulla base della accettazione dei comprensori da parte degli Enti locali, faremo la delibera riguardante la ripartizione territoriale, si correrà il rischio di procedere sulla base di spinte campanilistiche e municipalistiche. L'esperienza che è stata da tutti noi denunciata, quella delle Comunità montane, ci deve rendere guardinghi contro questo rischio. Mentre rimandiamo a 180 giorni dall'approvazione della legge la definitiva istituzione dei comprensori, in quanto gli Enti locali ne abbiano accettato la proposta, e la ripartizione territoriale sulla base di quanto gli Enti locali - a lato della loro delibera di accettazione dei comprensori, e non in coincidenza - avranno indicato dobbiamo assumere qui l'impegno di non lasciare che la ripartizione dei comprensori degradi al livello di formulazione municipalistica campanilistica, con influenze clientelari sul piano dei rapporti politici com'è accaduto quando abbiamo individuato le Comunità montane.
Un secondo impegno che chiediamo di assumere è quello di adoprarsi con noi, solidalmente, a difendere una ripartizione del territorio che sia ancorata ad una visione di piano, rifiutando tutte le implicazioni di carattere elettoralistico.
Sulla base del compiacimento per il ruolo che abbiamo svolto affinch si arrivasse a questa proposta di legge, pur disapprovando gli aspetti della legge riguardanti la forma istitutiva dei comprensori e il meccanismo elettorale, richiesto l'impegno che fra 180 giorni sia garantita una ripartizione coerente con una politica di piano, esprimiamo il nostro giudizio favorevole su questa legge.



FASSINO GIUSEPPE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

E' iscritto a parlare il Consigliere Zanone. Ne ha facoltà.



ZANONE Valerio

Signor Presidente, signori Consiglieri, la legge che il Consiglio si appresta a votare per la individuazione e l'istituzione dei comprensori rappresenta senza dubbio uno degli atti politicamente più significativi di questa prima legislatura regionale, quanto meno nel senso che con questa legge il Consiglio regionale affronta nella maniera più innovativa il problema della politica delle istituzioni locali. Problema che non è di politica minore, come talora si pensa, come sembra anche di avvertire nelle premesse dell'attuale momento preelettorale, in cui, tutto sommato, gli atteggiamenti delle forze politiche sembrano considerare la politica del Governo locale come una politica minore rispetto ai grandi problemi in gioco nel Paese: è questo invece un aspetto essenziale della riforma dello Stato e quindi appunto del rinnovamento delle istituzioni in modo da renderle adeguate alle trasformazioni economiche, sociali e territoriali di questi anni e da costituire gli strumenti necessari per lo sviluppo equilibrato e per una effettiva azione di programmazione decentrata.
Riferendomi a quanto è stato affermato dal collega Gandolfi, vorrei in primo luogo osservare che le difficoltà in cui ci siamo mossi e ci muoviamo nel determinare questa legge dipendono precipuamente dall'assenza delle procedure della programmazione, sia statale che regionale. Ma è forse un destino costante che la politica delle istituzioni vada avanti proprio in questo modo, cioè attraverso una serie di provvedimenti di carattere sperimentale.
Il collega Gandolfi ha sollecitato temi che sono all'ordine del giorno del Parlamento da almeno vent'anni (come quello della riforma della Legge comunale e provinciale), e in realtà la politica delle istituzioni in tutti questi anni è andata avanti così. Anche le Regioni si sono fatte in questo modo, in assenza di una legislazione centrale che precisasse i principi generali di riferimento e quindi nella necessità di procedere gradualmente attraverso una serie di atti innovativi, da sperimentare poi con il concorso anche delle forze sociali e degli Enti locali interessati.
Quindi, noi dobbiamo prendere atto, positivo o negativo che questo progetto possa essere, del fatto che le procedure della programmazione regionale si vanno formando non attraverso un sistema inquadrato di norme generali ma per esperimento in qualche modo dal basso.
Tenendo presente questo, ci sembra importante precisare prima di tutto quello che i comprensori non devono essere. Non devono essere certamente (e mi pare che anche il collega Rivalta sia dello stesso avviso) un nuovo anello della catena già molto complicata degli Enti e delle funzioni amministrative locali. Anzi, uno dei problemi che la Regione deve porsi rispetto agli Enti locali è proprio quello di ridurre le duplicazioni e le complicazioni di funzioni amministrative che sono una delle ragioni principali della inefficienza dell'azione amministrativa.
Non si tratta, quindi, di istituire un livello aggiuntivo e concorrenziale rispetto ai Comuni ed alle Province, e in questo senso voglio ricordare che, fin dal momento di discussione dello Statuto, il Gruppo liberale segnalò la collocazione impropria che i comprensori hanno ricevuto nello Statuto regionale, dove sono stati situati nel titolo degli Enti locali anziché in quello della programmazione, che sarebbe stata, a nostro avviso, la sede più idonea. Perché, per l'appunto, se i comprensori devono avere un loro significato originale diverso, essi non devono essere un nuovo Ente amministrativo, ma anzi, al contrario, uno strumento di aggregazione delle realtà amministrative troppo frazionate. Per questo in sede di Commissione il rappresentante liberale ha insistito affinché si mantenesse, fra i compiti dei Comitati comprensoriali, quello già indicato nella norma statutaria del terzo comma dell'art. 75, per cui il bilancio consolidato degli Enti locali deve accompagnare la previsione di spesa del piano comprensoriale. I comprensori nascono dunque come un momento di programmazione regionale decentrato e insieme per rispondere ad una esigenza connessa alle trasformazioni di questi anni, cioè l'esigenza di una rifondazione comunitaria delle istituzioni locali. Una rifondazione comunitaria che trova la sua legittimazione nel mandato di cui gli elettori e gli eleggibili ai Comitati comprensoriali devono essere rivestiti.
In questo il nostro avviso non concorda con quello che è stato espresso dal Consigliere Rivalta. Noi non riteniamo che la democraticità dei comprensori sia incompatibile con la loro figura di organi della Regione perché nella forma ricevuta nel testo predisposto dall'intercommissione i comprensori non nascono come associazione di Comuni ma come assemblea di Consiglieri, di Amministratori comunali; la loro democraticità non consiste nel fatto che nascano appunto da una associazione fra Enti preesistenti, ma nella conformazione dell'organo, che è una conformazione di carattere elettivo e non burocratica.
Sul sistema elettivo dei Comitati si possono avere molte perplessità certo, anche noi ne abbiamo qualcuna, che si tradurrà nella presentazione di emendamenti. Il meno che si può dire è che le quote di assegnazione alle varie fasce di Comuni e di altri Enti che concorrono alla formazione dei Comitati comprensoriali sono il frutto di rilevazioni molto opinabili essendo fra l'altro riferite soprattutto ad un elemento così variabile come quello della popolazione e dell'elettorato.
Tuttavia, anche su questo, dal punto di vista generale di principio che deve essere trattato nella discussione generale della legge, mi pare si siano confrontate due tendenze chiaramente diverse: la tendenza della originaria proposta del Gruppo comunista, che sostanzialmente stabiliva la prevalenza delle definizioni partitiche, e la tendenza alla prevalenza dell'autonomia dei Consiglieri comunali, che caratterizzava la proposta della Giunta, prevalsa nel testo che sarà tra poco discusso e che a noi sembra essere la più opportuna, perché la costituzione di questi quindici Comitati comprensoriali del Piemonte ha un senso soltanto se i Comitati comprensoriali non rappresentano nella loro composizione interna una imitazione in quindicesimo del Consiglio regionale ma invece rappresentano anche con i problemi che ne potranno derivare, le molteplicità, la pluralità, la diversità, l'autonomia delle situazioni locali.
Nel lavoro della Commissione anche il testo della Giunta ha ricevuto, a nostro avviso, alcuni elementi migliorativi. Il primo riguarda la flessibilità nella attribuzione territoriale dei comprensori, elemento essenziale proprio perché i comprensori, come aree di piano, devono essere flessibili e non avere quelle caratteristiche di rigidità che sono invece tipiche delle circoscrizioni amministrative. E ci sembra importante il principio che è stato inserito nel testo finale, vale a dire che la delimitazione territoriale dei comprensori sia riveduta e determinata in parallelo con ciascun piano di sviluppo.
Questo porrà dei problemi anche nella prima fase, e non a caso è scomparso dal testo della legge l'elenco dei 1200 Comuni piemontesi, è rimasta soltanto l'individuazione di 15 aree che fanno riferimento ad un polo urbano tradizionale, e si è dato tempo per un certo numero di mesi alla Giunta per raccogliere i pareri dei Comuni e portarli al Consiglio per l'approvazione. La delimitazione delle aree comprensoriali dal punto di vista, per così dire, scientifico non è affatto certa, quanto meno ciascuna area comprensoriale ha attorno a sé una specie di corona di indifferenza o di incertezza. Forse, l'unico criterio ragionevole per risolvere queste incertezze è proprio quello di fare riferimento alle scelte che verranno dalle Amministrazioni comunali interessate; dove il programmatore è indeciso, è giusto, tutto sommato, che sia il Comune a decidere.
Per quanto riguarda i compiti, preso atto che, come è stato detto anche dal Consigliere Rivalta, i Comitati comprensoriali svolgono la loro attività all'interno del processo di formazione e di adozione del piano di sviluppo regionale, e quindi non solo di per se stessi, a meno che ricorrano alla promozione di Consorzi come previsto all'art. 6, organi incaricati della esecuzione di atti di amministrazione diretta, resta il problema di assicurare gli obiettivi unitari della programmazione regionale, ponendoli al riparo dalle spinte particolaristiche, che indubbiamente possono essere a livello di aree comprensoriali più forti che a livello regionale.
Condivido in questo senso la opinione del Consigliere Gandolfi che il decentramento della programmazione non debba incrinare e sconvolgere la unitarietà nel raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo regionale. Proprio a questo fine, preannuncio che ci riserveremo, come Gruppo, di proporre qualche emendamento, così come ci riserviamo la facoltà di presentare emendamenti anche su tutti gli altri articoli della legge.
Potrebbe infine discutersi sull'opportunità di dedicare una delle ultime riunioni di questo Consiglio all'approvazione, all'ultimo giorno, di un provvedimento di legge che da una parte ha carattere chiaramente generale e dall'altra parte avrà bisogno di molti mesi per diventare operante. Noi dedichiamo alcune delle nostre ultime ore di legislatura all'approvazione di una legge generale e non immediatamente operativa sacrificando - spero di no -, comunque correndo il rischio di sacrificare alcune altre importanti leggi sostanziali che potrebbero avere operatività immediata.
Debbo dire tuttavia che il Gruppo liberale è d'accordo su questa scelta di carattere politico. E' d'accordo perché essa rispecchia, almeno programmaticamente, e sul piano delle istituzioni, una esigenza primaria dello sviluppo piemontese che proprio la mancanza dell'approvazione degli obiettivi del piano non ci ha consentito finora di esprimere organicamente in altro modo, cioè la esigenza del decentramento e del riequilibrio territoriale ed economico. E' infatti evidente che organizzare lo sviluppo piemontese per le aree decentrate significa mettere in atto una scelta contro l'eccessiva concentrazione nell'area metropolitana torinese, e quindi significa porre in atto una legislazione regionale che si contrappone al rischio che il resto della Regione al di fuori dell'area metropolitana torinese, dove si concentra la metà della popolazione, si riduca ad una serie di realtà periferiche e marginali. Non a caso questa legge ha una individuazione abbastanza chiara già ora per quanto riguarda per così dire, i comprensori periferici, mentre lascia insoluto, anche come individuazione territoriale, il problema del comprensorio o dell'area metropolitana torinese, che gli stessi uffici dell'Ires, d'altra parte hanno potuto a suo tempo ricavare soltanto per sottrazione dalle aree che avevano una individualità più facilmente definibile.
Ecco, noi riteniamo che questo obiettivo, che forse è comune a molte Regioni ma che certamente è di particolare importanza in Piemonte l'obiettivo di un decentramento dell'attività e di un riequilibrio del territorio che non sacrifichi l'intera realtà regionale alla preminenza ed alla predominanza dell'area metropolitana del capoluogo - possa essere conseguito soltanto se i poteri locali attraversano quel processo di rifondazione comunitaria di cui ho parlato all'inizio del mio intervento.
Perché non è possibile - credo che l'esperienza di questi anni ce lo dimostri - fare una politica dei poteri locali che innesti la faticosa novità dell'ordinamento regionale su una legislazione dei poteri comunali e provinciali che in gran parte è senz'altro decrepita. Non a caso, in questa fase conclusiva dell'esperienza della prima legislatura regionale, nella letteratura del regionalismo proprio il problema comprensoriale è risultato essere uno dei più studiati.
Noi abbiamo dedicato gran parte di questa prima legislatura a cercar di definire, riuscendoci solo in parte, il rapporto fra lo Stato e le Regioni.
In questa legge si pongono invece le premesse per definire meglio il rapporto fra le Regioni e gli Enti locali, che è un rapporto non meno essenziale per la riforma dello Stato.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

E' iscritto a parlare il Consigliere Bianchi, ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, la conclusione dell'esame per l'approvazione della legge istitutiva dei comprensori al limite della conclusione della legislatura, non significa affrettata decisione, o decisione ispirata dal momento che prepara la competizione elettorale. Questa materia è stata ed è oggetto di un ampio dibattito, di uno studio, di un approfondimento che non è giunto ancora, credo, a traguardi conclusivi; basta scorrere la documentazione che abbiamo raccolto, le monografie pubblicate dagli specialisti in queste materie, per vedere come ci sia in corso una faticosa approssimazione alla definizione di istituti che insieme costituiscono l'articolazione dell'Istituto regionale ed il suo modo di essere, i suoi rapporti con le popolazioni, con le comunità e con gli Enti locali e dall'altro la configurazione, la prefigurazione e lo stimolo ad una nuova ristrutturazione, ad una reintegrazione, ad una rivalutazione degli Enti locali ed alla loro riforma specialmente per quanto attiene, da un lato alla polverizzazione dei piccoli Comuni e dall'altro al gigantesco macroscopico, ingovernabile con queste strutture, dei grandi Comuni ed infine, alla funzione della Provincia che ha elaborato nel tempo strutture amministrative a volte anche efficienti e capaci di affrontare compiti non istituzionali, ma che si trova oggi ad utilizzare competenze che non hanno globalità ed organicità nel loro complesso.
I ritardi che sono stati denunciati sono sicuramente esistenti, sono obiettivi sotto un certo profilo, ma non credo che possano costituire motivo di ampia e motivata critica. Sempre, quando si raggiunge un traguardo che è frutto di una lunga e faticosa elaborazione, ci si pu rammaricare di non esserci arrivati prima, ma già adesso la Regione Piemonte, pervenendo ad una definizione credo originale, pertinente elastica e suscettibile di ulteriori perfezionamenti, credo arrivi non ultima e in modo qualificato a dare un contributo alla soluzione di questi ardui e gravi problemi che toccano insieme le istituzioni e la vita democratica del nostro Paese.
La soluzione che è nata dalla elaborazione in sede di Commissione, con l'apporto costante della Giunta e dell'Assessore, di un tipo di definizione che consenta di accentuare l'aspetto di elasticità dei comprensori, ha un po' tormentato tutti perché si avvertiva come il comprensorio doveva intanto segnare un momento di distacco, di contraddizione rispetto alla tradizionale classica configurazione degli Enti locali e delle istituzioni intermedie aventi carattere rigido, ma la elasticità non poteva suonare provvisorietà, incertezza di confini, di definizioni e di competenze.
La prudenza, suggerita anche dal momento conclusivo della legislatura consigliava di deferire a un secondo tempo la ripartizione territoriale che, se presenta qualche minimo rischio di accentuazioni e di spinte municipalistiche, credo apra la possibilità ad un approfondimento degli studi atti ad aggiornare e a definire anche le aree ecologiche funzionali rispetto ad una definizione comprensoriale ed anche all'approfondimento di ogni altro punto e momento della legge sui comprensori; perché, se la riflessione che sarà fatta in ordine alla ripartizione territoriale, al ritaglio sul territorio dei comprensori, alla loro successiva mobilità in riferimento alla preparazione, agli studi e all'adozione dei piani, dovesse suggerire ulteriori adeguamenti delle norme che ci accingiamo ad approvare questo potrà avvenire più facilmente introducendo il principio di mobilità di elasticità e di adattabilità.
Dunque, l'istituzione dei comprensori intesi da un lato come organi della Regione che trasferiscono alla periferia funzioni e competenze regionali andando a coprire i vuoti delle competenze e delle possibilità di presenza e di adozione degli Enti locali, ha anche la funzione di uno stimolo. Ho detto poc'anzi che la creazione delle istituzioni, a volte poi è decisiva nel determinare e nel fare esercitare le funzioni e allora ecco che l'istituzione dei comprensori immagino sarà di stimolo rispetto alla formulazione dei piani territoriali di coordinamento, di quelli generali regionali e di quelli comprensoriali; sarà ulteriormente stimolante alla adozione di una legislazione urbanistica regionale e sarà stimolante rispetto alla formulazione delle procedure della programmazione, perch anche le autonome iniziative di programmazione comprensoriale, di pianificazione comprensoriale, oltre a quelle di partecipazione alla definizione del piano regionale, necessiteranno di questi interventi regionali.
Il riferimento che abbiamo individuato è sulla scia e lo stimolo della legge nazionale; le Comunità montane hanno, come sappiamo, le competenze in ordine ai propri piani di sviluppo e a piani urbanistici, ma tutti abbiamo avvertito il rischio che per l'insufficiente dimensione territoriale, per l'insufficiente dimensione economica; i problemi di dimensione tecnico culturale di queste Comunità, potessero far sì che i risultati fossero inferiori alle attese e alla necessità. L'inquadramento in un riferimento comprensoriale delle Comunità non varrà anche qui a ridurre la funzione l'autonomia delle stesse, ma darà loro un contenuto ed un riferimento di validità regionale, così come le indicazioni che il dibattito di questo Consiglio ha progressivamente definito in ordine alla formulazione di piani per le opere pubbliche, in ordine alle iniziative regionali perché i finanziamenti non siano solo ipotetici ed eventuali rispetto alle opere, ma siano a questi direttamente collegati con certezza di risultati, troveranno nella realtà comprensoriale il punto di riferimento, di proposta, di verifica e di attuazione atti a renderli validi.
E così pure tutta la politica dei servizi, tutta la politica ecologica dei trasporti e così via.
Il significato politico dell'istituzione dei comprensori quindi è, ad avviso mio e del Gruppo che rappresento, altamente positivo perché serve ulteriormente a qualificare e definire il ruolo della Regione, il suo modo di operare e di intendere le proprie funzioni e nello stesso tempo concorre ad una definizione del ruolo e della condizione degli Enti locali che vengono elevati a ruolo di protagonisti della stessa politica regionale senza incidere sulla sua unità, senza incidere sui momenti finali decisionali che tutti siamo concordi nel ritenere non debbano essere alienati, pena la disarticolazione, la disaggregazione di ciò che invece coordinato deve essere.
Io più volte, nella mia modesta esperienza amministrativa, mi ero poste angosciose domani de sulla sorte riservata ai piccoli Comuni periferici sempre più impoveriti, sempre più impotenti ad esercitare funzioni efficaci e pertinenti, sì da provocare anche l'impoverimento della classe amministrativa e politica impegnata in questo ruolo tanto importante. Il problema, visto sotto un'angolazione democratica, era questo: come conservare, come valorizzare tutti i momenti di autonomia esistenti senza che questi diventassero mistificati, vani o solo retorici; e come assicurare nello stesso tempo quella razionalità e quelle dimensioni di intervento che una moderna politica amministrativa di intervento e di sviluppo economico e sociale richiede? Credo che con il tipo di formulazione che la Regione Piemonte si appresta a dare dei comprensori, un avvio ad una risposta concreta efficiente, democratica stia per essere dato: nulla viene sottratto ai Comuni, nulla viene sottratto alla Regione nei suoi poteri di sintesi, le autonomie locali si sentono valorizzate, si sentono stimolate attraverso a questo strumento alla istituzione ulteriore di Consorzi, alla gestione delle deleghe, all'unificazione di ciò che deve essere unificato senza alienare la propria, chiamiamola impropriamente, sovranità.
Ecco quindi come questo stimolo che ulteriormente viene proposto ai fini di una riforma degli Enti locali - e quindi riforma delle Province riforma delle aggregazioni comunali - costituisce un punto di riferimento costruttivo, non una soluzione di tipo aprioristico, di tipo veramente giuridico, veramente istituzionale, ma la soluzione che, corretta sul piano giuridico, sul piano istituzionale apre le vie alla partecipazione all'intervento, alla valorizzazione degli Enti locali.
Certo, il modo di formulare la rappresentanza è arduo è difficile e ci ha tormentati, ma le vie non potevano essere molte: o rappresentare i Comuni, come singole personalità giuridiche (ogni Comune conta come uno degli elementi, dei protagonisti) e questa era una via chiamiamola paritaria, una via confederale che avrebbe forse dato sproporzionato peso e finito per vanificare in una egualitaria e totale partecipazione, a prescindere dal peso economico e sociale e quantitativo, tutti quanti i Comuni; oppure c'era l'altra soluzione, quella di una rappresentanza politica proporzionale rispetto alle forze politiche, ai voti e quindi alla indifferenziata massa di cittadini, che avrebbe totalmente rinnegato le autonomie locali. Credo che questo meccanismo di fronte alle esperienze potrà sicuramente essere migliorato, non siamo di fronte ad una legislazione statale per modificane una legge, prospettive di anni, di intere legislature, la Regione credo accentuerà questa sua duttilità questa sua capacità di trattare, di modificare, di integrare le proprie decisioni a confronto e a livello delle esperienze. Proprio qui sta una delle ragioni di validità dell'Istituto regionale.
E allora, di fronte a questa sperimentazione, mentre si potrà mettere progressivamente a punto un sistema che mi sembra già validamente rispecchiato dalle soluzioni proposte dalla Giunta ed ulteriormente definite e rifinite in Commissione - secondo le quali sostanzialmente non vi è deformazione della rappresentanza politica perché basta pensare che gli elettori di secondo grado, i Consiglieri, per il 60/70% provengono da Comuni in cui non esiste la proporzionale e quindi questa si riflette matematicamente; che all'interno della categoria dei Comuni dove vige il maggioritario ci sono i compensi dovuti alla diversa colorazione delle maggioranze ed i correttivi che sono stati indicati, per cui non si stravolge la carta politica della Regione - si assicura la più ampia calibrata e qualificata rappresentanza dei vari Enti locali, impedendo che i Comuni, specie i piccoli che si sentono frustrati, che si sentono già culturalmente, amministrativamente, tecnicamente per le attrezzature disponibili, surclassati, tratti nell'orbita dei maggiori, dei capoluoghi si sentano del tutto disinteressati ed emarginati rispetto a questo processo. Perché i comprensori avranno una grande funzione, ma questa funzione sarà veramente producente anche ai fini delle istituzioni se si ricupereranno al circolo dove si muovono le decisioni politiche soprattutto le piccole e medie realtà periferiche, perché i Comuni capoluogo di Provincia, perché i centri dotati di studi, di amministrazioni con una certa organicità ed efficienza hanno già la possibilità di esercitare questo ruolo, sono già diretti interlocutori della Regione, i Comuni con oltre 10.000 abitanti sono già interpellati per tutte le leggi che abbiano un qualsiasi riferimento di carattere generale. Questo dal punto di vista meramente partecipativo.
Dal punto di vista dei compiti credo che sarà un grosso arricchimento culturale perché sforzerà la classe amministrativa impegnata nei Comuni e delegata a costituire i Consigli comprensoriali, a portare la propria attenzione sui problemi della programmazione comprensoriale, sui problemi dello sviluppo coordinato, la estrarrà o la porterà al di fuori delle logiche municipali della frammentazione e divisione degli interventi e farà sì che questi vengano visti in un quadro ampio di riferimento, di interesse e di priorità quale deve essere adottato in presenza di risorse necessariamente limitate.
Alcuni hanno manifestato grosse perplessità, timori politici valutazioni negative pensando alla sovrapposizione di Enti, alla confusione di competenze, al contrasto di situazioni delle Province, dei comprensori io credo che politicamente sia un atto saggio, sia un atto tempestivo quello di assumere questa iniziativa, che possa anche muovere lo Stato, che possa anche muovere il potere centrale a considerare una realtà che sta altrimenti andando in dissoluzione, che è quella degli Enti locali e della loro incapacità e impossibilità ad operare in maniera coordinata ai giusti livelli per la politica di sviluppo che si rivela così importante in questi giorni di crisi; partecipando a Consigli di zona, di Sindacati, a riunioni per l'esame delle situazioni di crisi dell'occupazione e dell'attività industriale, partecipando e ponendo l'attenzione ai problemi posti dalla necessità di sviluppare la politica dei servizi sociali e dei servizi di carattere generale a favore delle comunità, ci si accorge come un momento di riferimento istituzionale di questo genere sia assolutamente urgente.
Penso quindi che uno degli aspetti positivi e non l'aspetto negativo sia proprio quello di creare un momento di rottura non nel senso distruttivo o della confusione, ma di rottura nel senso dello stimolo politico per far compiere il passo decisivo alla ridefinizione della politica degli Enti locali e delle Province.
Il concetto dell'elasticità, il concetto del riferimento delle circoscrizioni rispetto alle dimensioni dei problemi da risolvere, credo che sia un concetto nuovo che opportunamente sviluppato, opportunamente adattato alle situazioni, caratterizzerà la politica non solo regionale, ma dovrà caratterizzare la politica e là grande legislazione nazionale più volte invocata per porre rimedio a questi settori tanto carenti.
La Regione, in particolare, con l'approvazione di questa legge, si avvia decisamente alla politica di programmazione, si avvia decisamente a formulare una politica nuova per i lavori pubblici, per le opere da realizzare, per gli interventi nei servizi sociali, per i modi di sviluppare la propria azione e quindi giustamente, a mio avviso tempestivamente consegna in questo caso non indicazioni e suggerimenti, ma consegna uno strumento in avanzata fase di elaborazione e suscettibile di perfezionamento alla seconda legislatura, perché lo possa riempire dei significati della partecipazione politica.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vera, ne ha facoltà.



VERA Fernando

Non ruberò molto tempo al Consiglio, sacrificandolo a quelle leggi operative di cui parlava il collega Zanone e mi limiterò più che altro ad una dichiarazione di voto.
La legge che istituisce i comprensori giunge nell'aula del Consiglio regionale alla fine della prima legislatura regionale, vi giunge in questo momento anche perché ha avuto una laboriosa gestazione attraverso un esame molto dibattuto in Commissione, attraverso consultazioni e, non nascondiamocelo, superando anche proteste e diffidenze da parte degli Enti locali.
Io ritengo che l'avere rinviato alla successiva legislatura quello che appariva, dall'esame in Commissione, come il punto più controverso, cioè la delimitazione territoriale delle aree comprensoriali, abbia rappresentato una saggia misura della Regione in quanto consente, in un' atmosfera sdrammatizzata, di procedere alla definizione di queste aree e nello stesso tempo offre la possibilità, cui già accennava il collega Bianchi, di ripensamenti in ordine al modo di informazione della parte normativa della legge e ad alcune cose che hanno sollevato delle perplessità.
Malgrado le diffidenze entro le quali la legge nasce, noi riteniamo che questa nuova struttura che si inserisce, con un carattere diverso da quello delle strutture amministrative già esistenti, nella realtà della Regione debba essere accolta quantomeno con beneficio di inventario; noi riteniamo che ogni istituzione acquisisca validità o non abbia validità in conseguenza del modo in cui si esplica la volontà delle forze politiche: se una certa volontà politica si eserciterà attraverso il comprensorio, questa nuova struttura potrà essere valida agli effetti di un nuovo modo di governare a livello locale; se questo comprensorio diverrà sede di contestazioni l'istituzione stessa sarà messa in dubbio.
Il riferimento che faceva il collega Gandolfi ai Consigli scolastici mi pare estremamente pertinente poiché anche in quel caso ci troviamo di fronte a delle istituzioni che abbiamo accolto con speranza e che sono certamente messe in pericolo dal modo in cui si sviluppano i primi mesi della loro vita, ma che potrebbero essere ricuperati se ci fosse da parte delle forze politiche una volontà di esercitarle, di utilizzarle agli effetti di un concreto operare e non agli effetti di pura istituzione.
Occorrerà procedere, nell'ambito della Regione, ad una chiara differenziazione e diversificazione delle strutture, onde evitare che vengano assunte da parte di questi organismi comprensoriali funzioni che non sono loro proprie e che la legge ha evitato di attribuirgli in concorrenza con Enti locali che hanno funzioni di carattere amministrativo dategli dalla legge dello Stato, anche se non ci nascondiamo che in questo settore una realtà che è venuta formandosi all'inizio della vita dello Stato nazionale e che è rimasta praticamente immodificata fino alla nascita delle Regioni richiede tutta una procedura di verifica tanto più laboriosa e tanto più difficile proprio perché è una realtà nata al momento della formazione dello Stato unitario per stratificazioni e incrostazioni e non per radicali modificazioni che abbiano tenuto conto di una realtà diversa e lontana da quel periodo in cui lo Stato si è formato.
In conclusione noi esprimeremo il nostro voto favorevole alla legge senza facili entusiasmi, ma anche senza svalutazioni a priori, bensì con l'impegno di rendere operanti queste nuove strutture in senso concreto, di bloccare ogni strumentalizzazione, per poter inserire le strutture comprensoriali che noi dobbiamo considerare come espressione della volontà degli Enti locali nel quadro di un rinnovamento che non si allontani da un disegno democratico che miri a restituire alle popolazioni, attraverso agli amministratori locali, fiducia nelle istituzioni, fiducia nella democrazia.



PRESIDENTE

Non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro pertanto chiusa la discussione e dò la parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Signor Presidente, colleghi, la forzata brevità in cui si deve svolgere questo dibattito mi convince ad attenermi ad una regola di sinteticità.



BERTI Antonio

Ma non è scritto da nessuna parte che devi essere breve.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

E' una regola non scritta, di opportunità.



BERTI Antonio

Perché siete arrivati tardi!



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Direi di no, mi sembra che valga la pena di dire, in questo caso, che è meglio tardi che mai!



BERTI Antonio

Chi si contenta gode, allora.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Anche "chi si contenta gode", con i tempi che corrono non mi pare una cosa da poco. Del resto, siamo arrivati tardi, ma se non vado errato siamo la terza Regione che approva i comprensori e probabilmente la nostra legge proprio perché ha anche copiato le altre, è leggermente migliore.
Questa legge nasce da un dibattito ampio che si è sviluppato in molte sedi negli ultimi dieci anni intorno alla problematica dei comprensori alla quale ci si è arrivati da tre approcci diversi: da una parte come dimensione ottimale per lo svolgimento di alcuni servizi che nell'ottica e nelle dimensioni del singolo Comune evidentemente non possono essere più resi in modo adeguato, vuoi per le dimensioni, vuoi anche per il livello tecnologico a cui certi servizi vengono ormai messi.
Un secondo approccio è di natura più strettamente urbanistica, riguarda cioè la dimensione ottimale per l'effettuazione di interventi sul territorio: pianificazione territoriale.
Un terzo approccio riguarda la partecipazione, cioè la necessità di trovare un livello al quale coagulare le istanze che provengono dal basso: partecipazione delle comunità locali alle scelte.
Ora, se si dovessero individuare i comprensori volta a volta seguendo ciascuna di queste ottiche diverse, correremmo il rischio di immaginare dei comprensori diversi per i singoli interventi, cioè di immaginare dei comprensori che, a seconda degli interventi settoriali, hanno dimensioni e modelli organizzativi diversi e sarebbe, a mio giudizio, una conseguenza da evitarsi proprio perché sarebbe perdere di vista il senso della istituzione dei comprensori e cioè l'individuazione di un momento unificante di tutte queste esigenze di un livello intermedio al quale collocare tutti gli interventi possibili, unificati dal fatto di essere finalizzati al discorso del piano. Quindi il comprensorio come momento della politica di programmazione, quindi necessariamente un comprensorio solo, un unico livello al quale fare coincidere tutti i possibili interventi di settore un comprensorio che non si limiti ad essere una semplice articolazione territoriale, ma che abbia una sua struttura, dei suoi organi, delle sue facoltà precise di intervento. Questo del resto è anche il riferimento statutario, così come è delineato dagli artt. 71 e 75 del nostro Statuto.
La legge ha determinato, attraverso un'elaborazione che è stata lunga complessa e anche di raffronto serrato in seno all'Intercommissione con una serie di riunioni e con una consultazione abbastanza incisiva che ha portato ad un confronto in qualche caso anche polemico, la struttura del testo che è arrivata ora all'esame del Consiglio.
I punti più importanti sui quali già i colleghi che sono intervenuti si sono soffermati, riguardano la forma dei comprensori le funzioni, il sistema elettorale e il problema della delimitazione territoriale.
Quanto alla forma dei comprensori è chiaro che una esigenza che veniva avanti sulla base dell'elaborazione scientifica e culturale di questi anni è certamente quella del comprensorio come livello intermedio di Governo tra Comune e Provincia. Tuttavia gli interpreti hanno unanimemente convenuto che con legge regionale non è possibile oggi istituire alcun Ente di livello intermedio tra il Comune e la Provincia ed in ogni caso il discorso deve essere inquadrato in una problematica più vasta: la riforma del T.U.
della legge comunale e provinciale, la distribuzione di poteri tra i diversi livelli di Governo e così via.
La scelta quindi restava limitata a possibilità diverse che avevano ai loro estremi o la libera associazione di Comuni da un lato, per passare poi al Consorzio tra Enti locali, per arrivare all'organo decentrato della Regione o, al limite, al comprensorio visto come Ente strumentale della Regione, privilegiando nel primo caso il momento di libera associazione degli Enti locali, nell'ultimo il momento di razionalità e di uniformità del processo di programmazione regionale.
La scelta che è stata fatta di un organo decentrato della Regione, di un organo che rappresenta un momento di decentramento politico e non burocratico, ci sembra che abbia colto la sostanza del problema che avevamo davanti: innanzi tutto ragioni di legittimità che impedivano soluzioni tipo il Consorzio obbligatorio, o tipo l'Ente intermedio, soluzioni però anche di funzionalità, di omogeneità e di tempestività nella realizzazione dei comprensori che sconsigliavano l'altra possibile soluzione, cioè quella della libera associazione di Comuni o eventualmente del Consorzio facoltativo, che sono due ipotesi abbastanza affini, forse, al limite meglio la libera associazione dei Comuni, nella misura in cui non nasce con le pastoie che nascono da una visione in termini giuridici sostanzialmente di natura privatistica, come è ancora, in fondo, quella dei Consorzi.
Però la realizzazione di una libera associazione di Comuni o l'altra tesi del Consorzio volontario, avrebbe comportato: intanto un'incertezza sui tempi con cui questa aggregazione avrebbe potuto avere luogo; il rischio che solo una parte del Piemonte si sarebbe dato queste strutture di tipo consortile, di tipo associativo tra i Comuni; l'ulteriore conseguenza che probabilmente i tempi per avviare il processo di pianificazione della Regione e quindi anche per fare decollare le strutture comprensoriali, si sarebbero allungati e non avremmo avuto alcuna garanzia che nel giro di 180 giorni tutto il procedimento di formazione dei nuovi organi si sarebbe concluso. Abbiamo quindi preferito l'organo regionale, però un organo regionale che rappresenta soltanto, da questo punto di vista, l'espediente giuridico per poter nascere uguale in tutta la Regione, ma poi è sostanziato dalla sua composizione che è interamente elettiva, nella quale dunque si esprimono le collettività locali con il voto e un organo in secondo grado interamente composto da Consiglieri comunali e provinciali.
Le funzioni direi che, pure attraverso ad un'elaborazione e ad un approfondimento avvenuto in seno all'Intercommissione, erano il punto forse meno contestato e sul quale ci si è trovati d'accordo, semmai l'approfondimento è stato soltanto per migliorare e meglio precisare alcuni punti; il comprensorio nasce essenzialmente come organo con funzioni programmatorie e ciò tanto in riferimento al piano regionale di sviluppo quanto in riferimento al piano comprensoriale e territoriale di coordinamento che provvede a redigere e ad aggiornare e in riferimento alle ulteriori realtà di programmazione, cioè a quelle eventuali realtà che si esprimeranno nelle aree sub-comprensoriali e all'attività degli Enti locali compresi nel comprensorio, rispetto ai quali vi è un momento di razionalizzazione importante rappresentata dalla redazione, ogni anno, del bilancio consolidato e della previsione di spesa per l'attuazione annuale del piano comprensoriale. Cioè a dire vi è un momento in cui il comprensorio può rappresentare, senza alcun valore cogente, un momento di coordinamento, di razionalizzazione dell'attività degli Enti locali, oltre a rappresentare il momento in cui tutte le risorse pubbliche disponibili nell'area sono note, conosciute, quantificate, verificate coi fabbisogni e quindi un momento essenziale per far sì che la Regione programmi con conoscenza di causa, conoscendo qual è l'entità del fabbisogno che deve essere coperto da un lato, ma anche quali sono le risorse disponibili dall'altro e quindi possa in definitiva modellare anche il suo intervento sulla base delle disponibilità che hanno diversi Enti.
Da questo punto di vista la previsione di un comprensorio che redige il bilancio consolidato degli Enti locali ed ogni anno fa una specie di bilancio, postula che anche la Regione si muova secondo la stessa logica attraverso cioè una comprensorializzazione del bilancio e quindi scomponendo il documento contabile fondamentale e dividendolo articolandolo per aree omogenee, quindi facendo del bilancio della Regione un bilancio non solo rispondente a criteri in base alle norme di contabilità generale, ma che sia anche scomposto per operare per comprensorio.
Il sistema elettorale, sul quale si sono intrattenuti molti colleghi ha visto il confronto tra due tesi diverse iniziali e poi in pratica la adozione di una terza tesi che è vicina a quella inizialmente proposta nel disegno di legge della Giunta, ma che tuttavia ne differisce per alcuni aspetti qualificanti Il punto che ci sembrava importante ribadire, che abbiamo ribadito e che è mantenuto nel disegno di legge, riguarda le necessità che ci sia un momento di effettiva scelta da parte dei Consiglieri comunali e provinciali, cioè che il sistema elettorale si eserciti nell'intero procedimento di votazione per l'elezione degli organi e non solo nella determinazione delle preferenze per scegliere all'interno delle liste i membri del Consiglio.
Il sistema proposto tiene conto delle diverse esigenze che avevamo di fronte, cioè quelle di conciliare una serie di aspetti tra loro diversi innanzi tutto quello di garantire comunque una rappresentanza dei Comuni minori ed i sistemi affidati alla mera ripartizione proporzionale dei Consiglieri, in base ai voti riportati dai Partiti, quindi sulla base di liste compilate dei Partiti, non garantivano automaticamente la rappresentanza dei Comuni minori, né lo garantiva un sistema elettorale del tutto svincolato dall'attribuzione di quote alle diverse classi di Comuni e che avrebbe potuto fare affogare la rappresentanza dei Comuni minori all'interno di una designazione più ampia.
Una seconda necessità che doveva essere tenuta presente era però quella di rappresentare anche un momento di coesione, come quello di cui sono portatrici le forze politiche e quindi di non consentire una completa disarticolazione della rappresentanza attraverso un eccessivo peso delle formazioni di carattere locale o di indipendenti non politicamente qualificati presenti nella realtà dei Comuni sotto i 5000 abitanti.
Una terza esigenza era la necessità di non squilibrare troppo la rappresentanza dando peso soltanto all'incidenza demografica, al peso demografico dei diversi Enti e soprattutto, da questo punto di vista, di non privilegiare il peso dei Comuni capoluoghi.
Quindi l'insieme delle norme che riguardano le elezioni degli organi comprensoriali ha cercato di tenere conto e di trovare un ragionevole punto di incontro e di compromesso tra queste diverse esigenze.
Anche per quanto riguarda l'ultimo problema, quello della delimitazione territoriale, ci pare che sia stata trovata una soluzione accettabile e cioè quella intanto di fissare la delimitazione delle 15 aree ecologiche che sancisce il momento di partenza di questa legge che parte da ciò che è l'ipotesi sulla quale abbiamo lavorato fin qui in tema di programmazione cioè le aree ecologiche come le aree programma, come delimitazione territoriale del piano regionale; partendo di qui non vincolare per all'interno di queste aree una delimitazione territoriale che non è stata sottoposta a verifica ed alla quale tutti siamo convinti debbano essere apportati dei correttivi, lasciare che su questi correttivi si esprimano anche le amministrazioni comunali formulando una loro adesione di massa all'impostazione contenuta in questa legge ed a questo fine i Consigli comunali dovranno deliberare la loro, come dice la norma transitoria dovranno dare con delibera un parere favorevole in ordine a questa costituzione. Abbiamo anche cercato di togliere drammaticità alla delimitazione territoriale stabilendola non con legge regionale, ma con delibera del Consiglio, in modo tale da togliere a questo fatto quell'apparente carattere di provincializzazione, di suddivisione rigida che il comprensorio non deve avere, consentendo e anzi prevedendo espressamente che ogni cinque anni, in occasione della discussione e votazione del piano regionale di sviluppo, i limiti dei confini territoriali, delle delimitazioni dei comprensori siano ridiscussi e verificati ed eventualmente mutati.
Complessivamente, senza trionfalismi inutili, ci pare che questa legge oggi portata all'approvazione del Consiglio sia una buona legge, una legge importante che consenta di fare un salto di qualità al discorso della programmazione nella nostra regione.
Io penso che questo non sfugga a nessuna delle forze presenti in Consiglio e per quanto riguarda la Giunta crediamo che valga la pena di sottolineare questa possibilità della legge più che non il ritardo con cui viene affrontata, ritardo che, come ripeto, non è stato inutile, atteso che su una materia come questa valeva la pena di approfondire il discorso ed in effetti lo abbiamo fatto.
Le stesse modifiche che sono intervenute, la stessa diversa articolazione di una legge come la nostra rispetto a quella delle altre Regioni, che pure abbiamo studiato e tenute presenti, ci mostra come in questa materia in effetti non si sia perso del tempo; abbiamo lavorato per approfondire meglio il problema e consegniamo oggi al Consiglio uno strumento importante, con questa legge noi prendiamo un provvedimento che ha valore di innovazione, che introduce un elemento di novità importante, è una legge che consegna alla prossima legislatura una situazione sulla quale si potrà costruire il processo di programmazione regionale, secondo il dettato statutario.



PRESIDENTE

Ha così termine la discussione.
Passiamo ora alla votazione degli articoli "Individuazione ed istituzione dei Comprensori": Art. 1 - La Regione Piemonte, a' sensi degli artt. 71 e 75 dello Statuto, ripartisce il territorio regionale in Comprensori ed istituisce i Comitati comprensoriali.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 36 hanno risposto sì: n. 36 Consiglieri L'art. 1 è approvato all'unanimità.
Art. 2 - I Comprensori sono individuati come segue: 1) Comprensorio di Torino 2) Comprensorio di Ivrea 3) Comprensorio di Pinerolo 4) Comprensorio di Vercelli 5) Comprensorio del Biellese 6) Comprensorio di Borgosesia 7) Comprensorio di Novara 8) Comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola 9) Comprensorio di Cuneo 10) Comprensorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano 11) Comprensorio di Alba-Bra 12) Comprensorio di Mondovì 13) Comprensorio di Asti 14) Comprensorio di Alessandria 15) Comprensorio di Casale Vi è un emendamento modificativo presentato dai Consiglieri Rossotto e Fassino: "Unificare in un unico comprensorio i comprensori del Biellese e di Borgosesia, rispettivamente contraddistinti con il n. 5 e 6".
La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Questo emendamento, per quanto in contrasto con quelle che in un primo momento paiono essere le intenzioni di alcuni dei soggetti della regolamentazione che votiamo con la legge, è però in perfetta coerenza con i due precedenti interventi che a nome del Gruppo liberale ho effettuato quello sulla legge sulle aree industrializzate, dove si prevedeva l'area industrializzata di Borgosesia e quello sulle esperienze relative all'attuazione delle Comunità montane Parlando dell'area industrializzata di Borgosesia, a nome del Gruppo liberale facevo osservare che di tutte le varie aree industrializzate che andavamo a collocare nella Regione Piemonte, quella che suscitava maggiori dubbi come entità di intervento era proprio l'area di Borgosesia; un'opera di industrializzazione si pone o in un settore dove esistono fenomeni recessivi (e questo poteva essere il fenomeno del Monregalese), oppure in un settore già in positivo come quello del Casalese.
Siccome noi con i comprensori vogliamo creare degli strumenti che abbiano una politica di piano comprensoriale, era necessario non tenere separata l'area industriale del Biellese dal comprensorio di Borgosesia, ma tenere invece unito questo ampio territorio, che ha indubbiamente delle caratteristiche che pongono delle diversificazioni, attraverso una politica comprensoriale di indirizzo e di piano unificato, con lo sfruttamento dell'area industrializzata di Borgosesia, nella visione globale dei problemi e del Biellese e di Borgosesia uniti insieme, con la necessità quindi di un ragionamento comune, di una logica comune di piano.
La legge recepisce invece quella che era stata una identificazione di area ecologica dell'IRES, e a riconsiderare i problemi in un'ottica di programmazione. All'area industriale del Biellese si pongono problemi di politica di piano industriale moderna; nell'area del Sesia una possibilità di insediamenti industriali, per cui questo emendamento dovrebbe essere accolto per indicare chiaramente che la Regione non intende seguire soltanto (come ha fatto in occasione delle Comunità montane, con un risultato negativo per la frammentarietà delle stesse) alcuni interessi prettamente campanilistici, ma risolvere di volta in volta i problemi che si presentano. L'area del comprensorio del Sesia, lasciata a sé stessa non potrà che risolvere solo dei piccoli problemi che avrebbero invece ampio respiro se collocati anche in territorio del Biellese con tutti i problemi di diversificazione industriale che il Biellese ha.
Questo era opportuno che venisse evidenziato e pertanto chiedo che venga accolto da parte della Giunta questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, mi spiace contraddire a così garbata presentazione di un emendamento, ma devo personalmente e a nome del mio Gruppo dichiararmi contrario per le motivazioni che esporrò senza animosità, come richiede l'argomento.
Anzitutto contraddice, questo emendamento, al tipo di soluzione che abbiamo adottato, che è quella fluida che consente di pervenire alla definitiva ripartizione territoriale a sei mesi di distanza, dopo un completamento di istruttoria e di indagine.
Secondo, questa soluzione indica solo nominativamente e per distinzione le aree ecologiche così come definite a suo tempo dall'IRES.
Terzo, se noi anticipiamo il giudizio che dovrebbe essere dato, come ho già detto per il primo punto, a conclusione dell'istruttoria, dimostriamo preventivamente di non tenere in nessun conto le indicazioni e le valutazioni che l'ulteriore studio ed esame della situazione potrà conferire e che ha giustificato il fatto di non definire in questo momento e in questa sede la esatta ripartizione del territorio regionale.
Certo che se devo anticipare anch'io un mio giudizio personale in questo momento, esso può coincidere in larga parte con quello formulato dal Consigliere Rossotto sull'opportunità di evitare comprensori di dimensioni non valide, o sull'opportunità di mettere insieme cose che omogenee sono in ordine a certi indirizzi industriali, però anche questa materia richiede un ulteriore approfondimento per verificarne tutta la validità. C'è il problema dell'industria tessile, è vero che è comune, ma c'è il problema di un'industria che è sul viale del tramonto, senza augurare conclusioni negative, c'è il problema di una diversificazione che è in atto per cui io riterrei che, scelta la strada di lasciare che la questione della ripartizione territoriale si decanti, venga ristudiata, rielaborata, e consegnati questi interventi, questo emendamento e queste considerazioni a chi dovrà completare questo iter, l'iter si completi secondo il meccanismo che la legge ha previsto.



PRESIDENTE

La Giunta è contraria.
Pongo in votazione l'emendamento: L'emendamento è respinto.
Pongo in votazione l'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 37 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri si sono astenuti: n. 5 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 - La ripartizione del territorio regionale in comprensori dopo la prima costituzione, realizzata in attuazione della seconda norma transitoria, viene verificata ed eventualmente modificata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, in occasione dell'adozione di ogni Piano di sviluppo, in rapporto alla sua articolazione ed in considerazione di motivate richieste degli Enti locali interessati.
Vi sono due emendamenti.



ZANONE Valerio

Chiedo che vengano distribuiti.



PRESIDENTE

Mi sono stati consegnati cinque minuti fa.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 18,35 riprende alle ore 18,45)



PRESIDENTE

La seduta è riaperta.
Emendamento sostitutivo: "sostituire la locuzione 'realizzata in attuazione della seconda norma transitoria' con la seguente 'realizzata in attuazione delle norme transitorie'".
E' firmato dai Consiglieri Rossotto e Fassino.
Vogliono illustrarlo?



ROSSOTTO Carlo Felice

Mi pare che si illustri da sé.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

D'accordo.



PRESIDENTE

La Giunta lo accoglie. Pongo in votazione l'emendamento: è approvato all'unanimità.
Emendamento aggiuntivo: "aggiungere 'A tal fine gli enti locali interessati dovranno svolgere una preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e degli altri enti interessati'".
E' firmato dai Consiglieri Rossotto e Fassino.
Vogliono illustrarlo? La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Si dice che il principio della partecipazione è già ampiamente generalizzato in questo disegno di legge, ma proprio all'art. 3 si dà specifico mandato agli enti locali in ordine a quella che è l'attuazione della ripartizione. Ora, limitarlo soltanto agli enti locali, che vogliono poi dire i Consigli comunali, mentre siamo in una fase di programmazione non mi pare logico, è opportuno invece che la norma di legge del Consiglio regionale - poiché si tratta di identificazione ai fini non amministrativi ma di programmazione, di gestione e di attuazione del piano di sviluppo proponga che i Consigli comunali sentano le organizzazioni o le forze sociali che operano nel loro territorio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Il principio della partecipazione, come è riconosciuto, informa l'intera legge, gli Enti locali hanno una loro autonomia e decidono come far svolgere le attività di partecipazione e come possiamo noi legiferare in materia di stretta competenza degli Enti locali.
Quindi riterrei superfluo l'emendamento che rischia anche di provocare delle osservazioni alla legge.



PRESIDENTE

La Giunta non accoglie l'emendamento.
Pongo in votazione l'emendamento. E' respinto Pongo in votazione l'art. 3 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti: n. 37 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri si sono astenuti: n. 4 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Il Comitato comprensoriale e organo decentrato della Regione ed ha il compito di promuovere la partecipazione delle comunità locali all'attività regionale, lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio e il coordinamento delle attività degli Enti Locali e degli altri Enti operanti nel territorio.
L'emendamento sostitutivo dei Consiglieri Rossotto e Fassino: "Sostituire alla terza riga il termine 'comunità locali' con la locuzione 'enti locali'".
Desiderano illustrarlo?



ROSSOTTO Carlo Felice

Il termine usato come "Comunità locali" lascia nell'assoluta incertezza su quelli che possono essere i soggetti...



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Basta mettere la "c" maiuscola.



ROSSOTTO Carlo Felice

Qui era maiuscola.
In una disposizione di legge dicendo "Comunità locali" lasciamo tutti i dubbi su queste che possono essere forme di partecipazione senza un particolare significato, perché partecipazione ha anche significato di soggetto invitato a ciò compiere. In realtà "comunità locali" con la "c" minuscola viene a modificare totalmente il significato di "Comunità" con la "C" maiuscola, però in occasione di queste osservazioni vorrei che si volesse precisare anche che cosa si intende, al di fuori di quelle che sono le comunità culturali, o altri Enti, perché parlare di Enti locali è estremamente restrittivo perché ritorniamo di nuovo a considerare soltanto i Comuni o le Province.
Mi pare che la proposta che sento ora dal collega Calleri: "la partecipazione all'attività regionale" e togliere "le Comunità locali" sarebbe forse la formulazione più precisa che si possa dare perché noi dobbiamo individuare degli Enti fantasma come comunità con la "c" minuscola in contrapposizione a quelli con la "C" maiuscola. In ogni modo, nel momento in cui variamo una legge di questa importanza mi pare che lasciare incertezze di interpretazione sui destinatari delle nostre norme sia un fatto grave.



PRESIDENTE

La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Si, prego solo di scrivere la parola "comunità" con la "c" minuscola.



CALLERI Edoardo

Il soggetto è il comprensorio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Se si scrive soltanto che il Comitato comprensoriale è organo decentrato della Regione, colgo l'occasione per dire che non siamo d'accordo e che pertanto su questo articolo ci asteniamo.
Se si dicesse "ha il compito di promuovere la partecipazione dell'attività regionale" togliendo "le comunità locali" sarebbe un doppione dell'art. 7 in cui è scritto che "Il Comitato comprensoriale promuove ed assicura la partecipazione" e distingue i vari soggetti.
Io credo che debba rimanere così com'è; o si dice "Il Comitato comprensoriale, organo della Regione, promuove la partecipazione degli Enti locali e degli altri Enti operanti nel territorio per lo sviluppo economico e sociale del comprensorio" allora è una dizione che coglie quanto Rossotto voleva dire, ma se si toglie soltanto le "comunità locali" è, ripeto, un doppione dell'art. 7. Quindi nell'incertezza e per non voler modificare questo articolo lo si può lasciare così com'è.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Zanone.



ZANONE Valerio

Riprendendo quanto diceva poc'anzi il collega Berti, devo osservare che le forme di partecipazione a livello comprensoriale sono puntualmente descritte al successivo art. 7 della legge. L'introdurre qui una norma di carattere programmatico molto generico, che parla di partecipazione delle comunità locali all'attività regionale, rischia effettivamente di far nascere molti equivoci. Mi permetto di ricordare, a questo proposito, che per quanto mi risulta lo Statuto regionale anche negli articoli in cui tratta della partecipazione popolare, non ricorre mai alla locuzione "comunità locali" e che a questo termine ricorre soltanto in riferimento a minoranze linguistiche o a particolari tradizioni culturali che debbano essere conservate.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi



BIANCHI Adriano

Questo articolo, che può anche essere soppresso, visto il discorso che si sta facendo, voleva esprimere un significato che non è un doppione rispetto all'art. 7: si voleva dire che il Comitato comprensoriale promuove, proprio perché riassume tutte le realtà delle comunità locali, la partecipazione di queste comunità locali all'attività della Regione come Ente, non che promuove la partecipazione, come dice all'art. 7, di tutte le comunità locali alla propria attività di Comitato comprensoriale; per dire che questo strumento di democrazia che partecipa e investe le comunità locali trasferendo ad esse una competenza regionale le assume alla partecipazione dell'attività regionale nel suo complesso. Ma poiché è una dichiarazione generale di principio, presento un emendamento soppressivo dell'intero articolo.



PRESIDENTE

L'emendamento soppressivo ha la precedenza.



CALLERI Edoardo

Gli organi sono tre, allora chiamiamoli "organismi" e non "organi".



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Anche il CO,RE.CO. è un organo della Regione.



CALLERI Edoardo

No, il CO.RE.CO. non è affatto un organo della Regione, non sta scritto da nessuna parte che costituzionalmente il CO.RE.CO. è un organo della Regione.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Sta scritto all'art. 130 della Costituzione.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Se dicessimo "Il Comitato comprensoriale, organismo decentrato della Regione, ha il compito di ..."?



CALLERI Edoardo

Mettiamo "organismo". Sono favorevole all'emendamento Bianchi, ma faccio presente che quanto meno è detto male.



PRESIDENTE

C'è la proposta di mettere "il Comitato comprensoriale è organismo".
Faccio presente che il termine "organismo" ricorre in un altro articolo ed il Consigliere Berti interviene per dire che è "organo" e non "organismo" Non mi è giunto nessun altro emendamento, quindi porrei in votazione l'emendamento Rossotto-Fassino.
La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Io vorrei sapere se adesso la nostra attenzione non è più sul mantenere oppure no "comunità locali", oggetto dell'emendamento liberale ed è invece sulla parola "organo" o "organismo". Se è su quest'ultimo vorremmo discuterne perché noi ci siamo opposti, motivandolo, contro l'organo regionale e riprenderemmo alcune nostre argomentazioni portate in Commissione.



PRESIDENTE

Sospendo la seduta per cinque minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 19,05, riprende alle ore 19,10)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
E' stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Bianchi: "Il Comitato comprensoriale è organismo decentrato della Regione ed il compito di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio ed ha il coordinamento delle attività degli Enti locali o degli altri Enti operanti nel territorio".
Vi sono due emendamenti dei Consiglieri Rossotto-Fassino-Zanone vengono ritirati? Vi sono poi tre emendamenti: uno a firma Bianchi, soppressivo e sostitutivo nello stesso tempo e quindi ha la precedenza sugli altri due che sono l'uno sostitutivo parziale, l'altro aggiuntivo.
Del primo emendamento Rossotto-Fassino-Zanone ho già dato lettura: "comunità locali" da sostituire con "enti locali".
L'aggiuntivo è: "Dopo le parole 'lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio' aggiungere la seguente espressione 'in conformità agli obiettivi e secondo le procedure del piano di sviluppo regionale'".
Quindi abbiamo: un emendamento soppressivo e modificativo del Consigliere Bianchi, uno sostitutivo parziale ed uno aggiuntivo.
La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Ritiro l'emendamento sostitutivo parziale.



PRESIDENTE

Ne rimangono ancora due. La parola al Consigliere Zanone.



ZANONE Valerio

Desidero illustrare, signor Presidente, e non certo allo scopo di suscitare la sua ira, l'emendamento aggiuntivo nel senso che il testo proposto dal Consigliere Bianchi lascia impregiudicata la sostanza di questo nostro emendamento che ci sembra di notevole rilievo politico. Se noi assegniamo come norma programmatica ai Comprensori, quella di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio, senza fare un riferimento di conformità agli obiettivi e alle procedure e quindi ai controlli anche del piano di sviluppo regionale, apriamo il varco a quelle spinte particolaristiche che, si è detto da varie parti, devono essere evitate.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Potrebbe anche non essere sbagliata questa considerazione, ma il testo che ho io dell'emendamento aggiuntivo dell'art. 4 reca: "Secondo le direttive del piano di sviluppo regionale e sotto il controllo degli organi regionali". Il controllo degli organi regionali mi pare inaccettabile, se si fa invece soltanto riferimento al piano di sviluppo mi sembra accettabile. Forse è superfluo perché tutti i meccanismi della legge prevedono che il momento di partecipazione dei Comprensori sia legato al piano, però se c'è solo il riferimento al piano direi che si può accettare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

La lettura dell'Assessore Simonelli è in relazione ad un testo non ufficiale.
Il testo così recita: "In conformità agli obiettivi e secondo le procedure del piano di sviluppo regionale", firmato e sottoscritto dal Capogruppo Zanone e dal collega Fassino.



PRESIDENTE

Ma noi abbiamo già dato lettura due volte di questo emendamento.
La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

In quei termini, sì.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo e sostitutivo del Consigliere Bianchi di cui ho dato lettura. E' accolto.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Rossotto-Fassino-Zanone su cui la Giunta si è dichiarata d'accordo: "Il Comitato comprensoriale è organo decentrato della Regione ed ha il compito di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio ed il coordinamento delle attività degli Enti locali e degli altri Enti operanti nel territorio in conformità agli obiettivi e secondo le procedure del piano di sviluppo regionale".
Pongo in votazione l'art. 4 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 38 hanno risposto sì: n. 28 Consiglieri si sono astenuti: n. 10 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Al Comitato comprensoriale sono attribuite le seguenti funzioni: a) partecipare alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo b) provvedere, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione, alla redazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio, che sono approvati dalla Regione c) individuare, secondo i criteri fissati dalla Regione, le aree subcomprensoriali d) esprimere alla Giunta regionale il parere sui Piani zonali in agricoltura e) concorrere all'attuazione del Piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio f) provvedere all'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio g) redigere annualmente, a' sensi dell'art. 75, 3° comma dello Statuto il bilancio consolidato dagli Enti locali che fanno parte del Comprensorio accompagnato dalla previsione di spesa per l'attuazione annuale del Piano comprensoriale.
Vi sono due emendamenti sostitutivi parziali dei Consiglieri Rossotto Fassino-Zanone: "Alla lettera b) sostituire all'espressione 'in aderenza gli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione' la locuzione 'coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla Regione'".
Secondo emendamento: "Alla lettera e) dopo le parole 'concorrere all'attuazione del piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio' aggiungere le parole 'secondo le direttive ed i criteri che verranno fissati dalla legge relativa al piano regionale di sviluppo'".
La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Questi due emendamenti hanno la stessa portata e significato politico cui ha fatto riferimento, in occasione dell'illustrazione del precedente emendamento, il Capogruppo Zanone.
Quando alla lettera b) si dice "provvedere, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione, alla redazione ed all'aggiornamento del piano di sviluppo e del piano territoriale di coordinamento del Comprensorio"; pare al Gruppo presentatore dell'emendamento che si dica troppo poco in relazione a quelle che possono essere le realizzazioni nella loro autonomia, da parte dei Comprensori.
Abbiamo ripetuto più volte, in tutti gli interventi, che la pianificazione e la programmazione regionale erano soltanto una parte del piano di sviluppo regionale, ma che essenziale era anche la pianificazione del territorio e qui non si tratta più di obiettivi o di criteri, ma bisogna che, lasciando alla realizzazione dei comprensori dei loro piani territoriali, dei piani di sviluppo, si faccia specifico riferimento alle indicazione di programmazione che la Regione, nel suo interesse, si deve dare.
Questo per quanto riguarda la lettera b).
Per quanto concerne la lettera e) ci deve essere un riferimento, cioè la legge che la Regione si deve dare per il piano di sviluppo è di attuazione di questo disegno di legge e non invece, come qui è detto "concorrere all'attuazione del piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio" che non è così chiaramente indicativo dei vari livelli di responsabilità di programmazione che si vengono ad attuare sul nostro territorio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, sottopongo alle valutazioni della Giunta alcune brevissime considerazioni.
Quanto all'emendamento alla lettera b) mi sembra che sia superfluo perché non vedo che differenza vi sia tra le linee ed i criteri, comunque potrebbe essere accettabile, per non sottilizzare e polemizzare, come emendamento aggiuntivo, cioè: "provvedere, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione e coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla Regione"; questo potrebbe andare perché amplia il concetto.
Il secondo emendamento mi pare che sia veramente superfluo perch quando un organismo, come lo abbiamo definito con poca eleganza, è chiamato a concorrere all'attività dell'Ente, il concorso avviene secondo i criteri secondo le linee e secondo le discrezionalità che l'Ente delegante e trasferente stabilisce. E' già implicito nel concetto, ma per quanto mi riguarda mi rimetto alla Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Bianchi mi ha preceduto: l'emendamento alla lettera b) non modifica la sostanza dell'articolo, lo formula in modo più corretto, quindi si pu anche accettare; sarei invece contrario all'emendamento alla lettera e) essenzialmente per questi vincoli eccessivi che si pongono all'attività dei Comprensori. Non si perde occasione per riconfermare "secondo i criteri secondo le modalità fissate dalla Regione"; noi che abbiamo operato formulando la legge per un'associazione volontaria dei Comuni dotati di un proprio Statuto, riteniamo davvero eccessivo e quindi inaccettabile che si aggiungano ulteriori vincoli. Se deve concorrere all'attuazione del piano regionale è certo che non potrà che operare all'interno di questo piano.
Tutto il resto mi sembra superfluo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calleri



CALLERI Edoardo

Io intervengo per una ragione di scrupolo giuridico, relativamente al punto b) dell'art. 5, là dove, demandando al Comitato comprensoriale la redazione del Piano territoriale di coordinamento del comprensorio, si fa al Comitato stesso obbligo di redigere questo Piano territoriale di coordinamento, in tal modo privando i Comuni - a mio giudizio in modo giuridicamente inesatto e non lecito dal punto di vista dei poteri dei Comuni - di una loro specifica facoltà che ai sensi di legge è loro rilasciata; cioè soltanto nel caso di Consorzi volontari di Comuni e quindi di Comprensori volontari si può demandare ai Comuni la redazione del Piano territoriale di coordinamento, ma in questo modo, a mio giudizio, la legge contiene un obbligo che va al di là di quanto la legge quadro in realtà non preveda sia nei riflessi dei Comuni e sia per quanto riguarda i contenuti obiettivi dei Piani territoriali di coordinamento e le modalità della loro approvazione che anche qui viene detta genericamente approvata dalla Regione; in realtà sarebbe opportuno stabilire quale organo della Regione lo deve fare, altrimenti rientriamo in quel famoso art. 16 dello Statuto il quale anche qui darà adito a confusione rispetto ai poteri.
Io desidero solo richiamare l'attenzione della Giunta su questo problema: da un lato noi superiamo la facoltà dei Comuni in ordine alla pianificazione territoriale, demandandola a dei Comprensori che di fatto giuridicamente costituiamo, quindi priviamo i Comuni di loro specifici poteri e secondo me per legge il Consiglio regionale non ha questa facoltà.
D'altro lato non è nemmeno detto che sia con chiarezza specificato qual è l'organo della Regione il quale, in seconda istanza, dovrà approvare questi strumenti urbanistici.
Io pregherei quindi il Consiglio regionale ed in modo particolare la Giunta di voler esaminare questa obiezione di carattere meramente giuridico che tuttavia ritengo, nella redazione di una legge, debba essere tenuta nella dovuta considerazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Con riferimento all'emendamento sostitutivo all'art. 5 lettera b) accetto quanto è stato proposto dal Capogruppo Bianchi e trasformerei in emendamento aggiuntivo quello che era un emendamento sostitutivo, il quale pertanto nella nuova formulazione suona: "provvedere, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione e coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla stessa, alla redazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo".



PRESIDENTE

Bisogna formalizzarlo. Ha la parola l'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Mi pare chiarito un punto e cioè che l'emendamento di cui all'art. 5 lettera b) è accettabile perché aggiunge una coerenza con le linee di pianificazione.
Sempre per restare alla lettera b), in riferimento alle perplessità espresse dal Consigliere Calleri, mi pare di poter dire che quando abbiamo approfondito l'aspetto delle funzioni del Comitato comprensoriale, siamo arrivati a formulare un testo di questo tipo sulla considerazione che in effetti il Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio, come tale è nella competenza della Regione, cioè in questa materia la competenza è della Regione la quale, anziché prendere una iniziativa singola, decide che in tutti i Comprensori debba essere fatto un Piano territoriale di coordinamento, il che non significa che non si possono fare altri piani territoriali di coordinamento oltre a questo, noi in pratica chiamiamo Piano territoriale di coordinamento lo strumento urbanistico a livello comprensoriale per il quale si usa questa dizione che rientra fra gli strumenti che può fare la Regione, il che non esclude che possano esistere dei piani territoriali di coordinamento - al limite un piano territoriale regionale di coordinamento, o piano che coinglobi i territori di più Comprensori insieme - che restano evidentemente alla Regione, per all'interno dei Comprensori si è ritenuto importante collegare il momento di programmazione economica con il momento di traduzione sul territorio delle indicazioni del piano regionale di sviluppo e quindi devono andare insieme.
Circa l'altra questione di cui alla lettera e), ci pare che si introduca un elemento di appesantimento ed in riferimento ad una emananda legge regionale relativa al piano di sviluppo che non è neanche individuata nello Statuto in quanto, malgrado sia ritenuto dagli interpreti naturale lo Statuto non dice che il piano viene approvato con legge, né che devono esserci delle leggi preliminari; parlo di una legge sulle procedure che però io non vincolerei già all'emanazione della legge sulle procedure, se no siamo obbligati a fare prima quella legge e poi tutto il meccanismo del piano.
Nel testo della Giunta si usava una frase più sfumata che sosteneva la stessa cosa: partecipare alla formazione ecc. secondo le modalità previste per la formazione del piano di sviluppo regionale. Questa era la definizione ed era anche meno rigida perché per l'emananda legge regionale mi pare brutta come norma da inserire qui. Il vecchio testo della Giunta prevedeva questa dizione: "secondo le modalità previste per la formazione del piano di sviluppo regionale", che è una forma meno rigida e che mi sembra vada incontro alla stessa esigenza.
Se l'emendamento viene corretto in questo senso la Giunta lo accetta: "secondo le modalità previste per la formazione del piano di sviluppo regionale".



ZANONE Valerio

Qui si parla di attuazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Il collega Simonelli ha già riferito i termini del dibattito che si è avuto in Commissione circa l'attribuzione del compito di elaborare il piano territoriale al Comprensorio.
Io condivido pienamente, anzi, sono stato uno dei sostenitori di questa attribuzione. Se come abbiamo fatto attribuiamo al Comprensorio il compito di elaborare la proposta di piano comprensoriale di sviluppo, non può non essere attribuito al comprensorio il compito di formulare anche l'organizzazione territoriale che deve sostenere questo piano di sviluppo economico sociale. Culturalmente direi che è ormai acquisito che piano di sviluppo e organizzazione territoriale sono momenti interrelati di pianificazione. E' quindi necessario e corretto attribuire al comprensorio il compito di fare il piano di sviluppo economico e sociale ed il compito di proporre il piano territoriale di coordinamento.
Circa il fatto che si possano avere più piani territoriali di coordinamento mi sembra che non ci siano dubbi. Non ci sono norme che specifichino su quali territori deve intervenire il piano territoriale. Di piani territoriali probabilmente ne avremo a due livelli: quello regionale e quello comprensoriale, a cui faceva riferimento Simonelli. Avremo probabilmente anche indicazioni territoriali di livello nazionale; cioè ci sarà a livello di pianificazione territoriale un'articolazione nazionale regionale e comprensoriale con diversi livelli di specificazione e con diversi contenuti. Sotto questo profilo mi pare che si stia delineando un'articolazione della pianificazione territoriale che è corretta.
Da parte nostra abbiamo presentato in questi ultimi giorni una proposta di legge per la disciplina urbanistica, dove appunto abbiamo dato organicità a questa articolazione degli strumenti di intervento urbanistico e di quelli territoriali, regionali e comprensoriali.
Concludo dicendo che circa la legittimità di attribuire ai Comprensori la possibilità di elaborare il piano territoriale di coordinamento non c'è nessun dubbio, visto che il Commissario di Governo ha approvato la legge emiliana che dice all'art . 3 che ai Comprensori è attribuito il compito dell'adozione del piano territoriale di coordinamento (che sarà poi approvato dalla Regione); la stessa cosa dice la legge lombarda, istitutiva dei Comprensori, che è stata anch'essa approvata dal Commissario di Governo.
Quindi non possono sussistere ragioni di illegittimità; se sussistono dei motivi di contrapposizione sono esclusivamente di carattere politico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calleri.



CALLERI Edoardo

Io non ho nulla da eccepire rispetto a quanto concettualmente ha detto il Consigliere Rivalta, faccio solo presente lo scrupolo di carattere giuridico anche perché la legge abbia validità.
Non v'è dubbio che per quanto attiene alla redazione del piano territoriale di coordinamento, essa è stata trasferita, tra le funzioni amministrative, dallo Stato alla Regione, essendo una competenza amministrativa del Ministero è una competenza amministrativa della Giunta regionale.
Con legge regionale si può benissimo dare la delega, ma allora è evidente che questa delega deve essere data secondo quanto previsto e dalla legge e dal nostro Statuto, cioè deve essere data, come dice esattamente la legge, definendone bene i contenuti, a parte che gli Enti locali devono essere preventivamente sentiti ecc., ma la legge regionale con cui si dà la delega alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali mediante legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega, nonché regolari rapporti finanziari conseguenti.
Ora, non vi è dubbio che dicendo che il Comitato comprensoriale, i Comprensori devono provvedere alla redazione del piano territoriale di coordinamento, senza aver nulla da eccepire rispetto a quello che ha detto il Consigliere Rivalta sulla logica di una delega di questo genere, atteso che essa è legata evidentemente al piano regionale di sviluppo, faccio presente che per essere operante, una delega di questo genere deve essere confortata quanto meno da una successiva legge con cui si deve effettivamente dare a questo Ente un potere, una funzione amministrativa che è propria della Regione e che pertanto deve essere dalla Regione delegata con regolare legge.



BERTI Antonio

Lo dice l'art. 8.



CALLERI Edoardo

Allora si faccia riferimento specifico, nel momento in cui si dà questa delega, ai sensi del successivo art. 8.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Garabello, ne ha facoltà.



GARABELLO Enzo, relatore

Intervengo in questo dibattito evidentemente non con spirito di polemica, ma per fare presente che nella Commissione questo punto è stato lungamente affrontato e si è chiarito quanto segue: la natura giuridica del Comitato comprensoriale non fa intravedere la possibilità che la Regione dia delle deleghe al Comitato comprensoriale, il Comitato comprensoriale non è un Ente locale per cui, avendolo dichiarato un organo, o un organismo, come lo abbiamo definito poco fa, della Regione, potremmo dire (non so se ha una logica questa successione): non c'è dubbio che il piano territoriale di coordinamento è un compito demandato dai decreti delegati alla Regione che si sostituisce al Ministero dei Lavori pubblici rispetto alla legge urbanistica.
La Regione, nel fare eseguire il progetto di piano territoriale di coordinamento dal Comitato comprensoriale, proprio organismo decentrato non dà nessuna delega in teoria è come se per i piani territoriali di coordinamento la Regione avesse 15 uffici urbanistici. Una forma immaginifica se vogliamo, comunque non c'è delega, i Comuni non sono interessati, la Regione lo esegue tramite un proprio organismo naturalmente nell'ambito di quei criteri che sono stati specificati e riservandosi, come non potrebbe non fare, il potere di approvazione del piano, cioè il piano territoriale di coordinamento è tale nel momento in cui la Regione determina che questo è il piano.
Si potrebbe ancora fare una sottilizzazione, come è detto al punto b): la Regione, la Giunta, il Consiglio; penso che su queste cose dovrebbe parlare una legge urbanistica regionale che fissa i livelli delle approvazioni. Lo Statuto non ci soccorre molto perché ogni volta che parla di programmazione parla della Regione.
La legge, quindi, non esce da questo quadro declaratorio per cui è la Regione, senza specificare l'organo. A me pare che non dovrebbero esserci dubbi, anche perché abbiamo esaminato in Commissione gli elaborati già diventati legge dove addirittura si parla di "adozione" che è un termine più proprio dei piani regolatori e che noi abbiamo ritenuto di non usare e di parlarne invece in termini di aderenza, redazione e aggiornamento del piano di coordinamento.



PRESIDENTE

Vi è un altro emendamento sostitutivo: "Sostituire all'art. 5 la lettera e) con la seguente dizione: 'concorrere all'attuazione del piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio, secondo le norme della legge di attuazione del piano di sviluppo regionale'".
Abbiamo così tre emendamenti: il primo è l'emendamento Rossotto-Zanone Fassino che chiede di aggiungere alla lettera b) "e coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla stessa". E' stato firmato anche da Bianchi.
La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura per alzata di mano.
E' accolto.
Emendamento Rossotto-Fassino-Zanone sostitutivo alla lettera e) di cui ho già dato lettura.



ROSSOTTO Carlo Felice

Lo ritiriamo.



PRESIDENTE

Emendamento sostitutivo Simonelli: "Alla lettera e) sostituire la seguente dizione 'concorrere all'attuazione del piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio, secondo le norme della legge di attuazione del piano di sviluppo regionale".
Lo pongo in votazione per alzata di mano. E' approvato.
Pongo in votazione l'art. 5 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri L'art. 5 è approvato all'unanimità.



SANLORENZO DINO



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SANLORENZO

Art. 6 - Il Comitato comprensoriale promuove inoltre iniziative: per realizzare il coordinamento delle attività di competenza degli Enti operanti sul territorio del Comprensorio e per assicurare la conformità dei Piani delle Comunità montane alla programmazione comprensoriale per stimolare la costituzione di Consorzi, di altre forme di cooperazione e di associazione tra i Comuni del Comprensorio o tra i Comuni e le Province competenti, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SANLORENZO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 6 è approvato all'unanimità dei presenti.
Art. 7 - Il Comitato comprensoriale promuove ed assicura la partecipazione degli Enti locali e l'autonomo apporto dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alla formazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo economico e sociale del Comprensorio ed alla predisposizione del Piano territoriale di coordinamento.
Il Comitato assicura la più ampia informazione sulla propria attività.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SANLORENZO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri L'art. 7 è approvato all'unanimità.
Art. 8 - La Regione assicura al Comitato comprensoriale: la disponibilità del personale e degli uffici necessari all'esercizio delle funzioni attribuite, avvalendosi, in via principale ed ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, degli uffici degli Enti locali l'attività di studio e di ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5, avvalendosi dei propri uffici dell'Ires ed anche degli Uffici studi degli Enti locali e di altri Istituti di ricerca la consulenza ed il coordinamento in ordine alla metodologia di ricerca, alla raccolta ed alla trasmissione dei dati.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SANLORENZO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 24 Consiglieri si sono astenuti: n. 10 Consiglieri L'art. 8 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

Art. 9 - Gli organismi del Comitato comprensoriale sono: il Consiglio la Giunta esecutiva ed il Presidente.
Vi è un emendamento modificativo a firma Berti, Bianchi, Vera Garabello: "organi" anziché "organismi".
Pongo in votazione l'emendamento; è approvato all'unanimità.
Passiamo alla votazione dell'art. 9 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - Il Consiglio è composto di: 40 membri per i Comprensori con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti 60 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 100 mila, ma inferiore ai 250 mila abitanti 80 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 250 mila, ma inferiore ai 500 mila abitanti 120 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.
Nel caso in cui un Comprensorio comprenda uno o più Comuni appartenenti a Province diverse da quella del suo capoluogo, i relativi Consigli Provinciali designano un Consigliere Provinciale, che viene nominato a far parte del Consiglio comprensoriale, con decreto del Presidente della Regione.
Nel caso in cui un Comprensorio comprenda una o più Comunità montane fanno parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo, anche i Presidenti delle Comunità stesse o i loro delegati.
Vi è un emendamento Rossotto-Fassino: "Dopo le parole 'Il Consiglio è composto di' aggiungere 'in base ai dati dell'ultimo censimento'".



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Se vuol dire che nel corso dell'attività viene un censimento ed il Consiglio vi si deve adeguare, ha senso, altrimenti no. Certo che si fa in base all'ultimo censimento. Se invece vuol dire altro bisogna specificarlo: nel corso dei cinque anni se viene un censimento si modifica e si adegua.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Mi pare che un riferimento cronologico al dato di fatto di accertamento della popolazione sia necessario, quindi facendo riferimento a tutte le leggi dello Stato che fanno riferimento all'ultimo censimento.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Ma il riferimento all'ultimo censimento è nell'ordine naturale delle cose, non c'è bisogno di metterlo nella legge. Se invece viene messo nella legge ad un certo momento c'è la esigenza di aggiornare perché i dati di censimento si sono diversificati.



PRESIDENTE

Intende ritirarlo?



ROSSOTTO Carlo Felice

No.



PRESIDENTE

La Giunta?



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano. E' accolto.
Pongo in votazione l'art. 10 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri L'art. 10 è approvato.



BERTI Antonio

Scusi, è possibile, secondo il regolamento, sentire la rilettura dell'art. 10 così come è stato approvato?



PRESIDENTE

Certo.
Art. 10 - Il Consiglio è composto di, in base ai dati dell'ultimo censimento: 40 membri per i Comprensori con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti 60 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 100 mila, ma inferiore ai 250 mila abitanti 80 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 250 mila, ma inferiore ai 500 mila abitanti 120 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.
Nel caso in cui un Comprensorio comprenda uno o più Comuni appartenenti a Province diverse da quella del suo capoluogo, i relativi Consigli Provinciali designano un Consigliere Provinciale, che viene nominato a far parte del Consiglio comprensoriale, con decreto del Presidente della Regione.
Nel caso in cui un Comprensorio comprenda una o più Comunità montane fanno parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo, anche i Presidenti delle Comunità stesse o i loro delegati.



BERTI Antonio

Mi basta così.



PRESIDENTE

Art. 11 - I componenti del Consiglio, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sono designati, per elezione, con le modalità seguenti.
1) Nei comprensori di cui fa parte il Comune capoluogo di Provincia: per il 20% dai Consiglieri del Comune capoluogo di Provincia per il 35% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per il 35% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per il 10% dai Consiglieri della Provincia.
2) Negli altri Comprensori: per il 50% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per il 40% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per il 10% dai Consiglieri della Provincia di appartenenza del Comune capoluogo di Comprensorio.
Qualora i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti rappresentino meno del 10% della popolazione del Comprensorio, i Consiglieri comunali degli stessi designano il 10% dei componenti il Consiglio.
In tal caso Consiglieri del Comune capoluogo e quelli dei Comuni inferiori a 5000 abitanti designano rispettivamente il 40% dei componenti il Consiglio.
Vi è un emendamento dei Consiglieri Rossotto, Zanone e Fassino: "Al n.
2 dell'art. 11 sostituire la percentuale del 50% prevista per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, con quella del 40%, sostituire inoltre la percentuale del 40% prevista per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, con quella del 50%".
Desidero illustrarlo? La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

In base alle tabelle che sono state fornite, risulta che per i Comuni non capoluogo di Provincia le attribuzioni percentuali del numero dei Consiglieri ai Comuni superiori ai 5000 abitanti e a quelli inferiori ai 5000 abitanti puniscono in maniera ingiusta la partecipazione degli abitanti dei singoli Comuni. Infatti, possiamo osservare dalle tabelle che l'area ecologica di Ivrea ha Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (76.000 abitanti, con un totale del 64%) e Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti (35%): verremmo così a punire col 40% Comuni che hanno invece abitanti dell'ordine del 64%. Seguendo l'ordine della tabella tenuto presente che è stato proposto di fondare insieme l'area ecologica di Borgosesia e di Biella, si veniva a determinare la perfetta eguaglianza tra abitanti di Comuni inferiori con Comuni superiori per queste due aree ecologiche che sono le uniche a non subire una eccessiva punizione da questa percentuale. In relazione a quanto abbiamo deciso al punto n. 1 "Nei comprensori di cui fa parte il Comune capoluogo di Provincia" rispettando i dati delle tabelle che erano state fornite dall'Ires si può notare che abbiamo dato il 35% ai Comuni con popolazione superiore e 35% ai Comuni con popolazione inferiore. In questo caso, avendo fatto una diversificazione dando ai Comuni superiori il 50% e ai Comuni inferiori il 40% quando la realtà è totalmente opposta come popolazione di questi Comuni, mi pare che l'emendamento sia atto a ristabilire la possibilità di partecipazione e ad incidere sulle realtà degli Enti locali che abbiamo nella Regione.
Pertanto io insisto perché la Giunta voglia esaminare una grave ingiustizia che andiamo ad attuare nei confronti della realtà regionale quando i dati che l'Ente di studio regionale ci ha fornito, conferma esattamente quanto io ho ora illustrato.



PRESIDENTE

La Giunta?



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

La Giunta ritiene di non poter accogliere questo emendamento perch per le considerazioni che sono già state svolte da me prima e anche dal Consigliere Bianchi, nel criterio di rappresentanza delle diverse fasce di Comuni non abbiamo tenuto presente soltanto l'elemento della popolazione giacché in questo modo avremmo ad esempio privilegiato tutti i Comuni capoluogo; non sono quindi i Consiglieri attribuiti alle diverse fasce di Comuni direttamente proporzionali alla popolazione, ma si cerca di tenere conto di tutta una serie di esigenze, tra le quali una è anche il peso demografico, ma non può essere la considerazione esclusiva.
Pertanto, se dovessimo dare il 50% dei Consiglieri ai Comuni sotto i 5000 abitanti, premieremmo un tipo di rappresentanza dandole addirittura il controllo del Consiglio di quartiere, un tipo di rappresentanza espressa col sistema elettorale maggioritario e dunque in un modo che è comunque squilibrante rispetto alle rappresentanze politiche, perché il sistema maggioritario, indubbiamente, non tiene conto della realtà delle forze in gioco. Quindi, se anche in un certo senso c'è un 10% in meno, questo 10 viene riequilibrato dai Comuni dove si vota col sistema proporzionale e si ha in questo caso una correzione del sistema affidato al peso demografico dei vari Comuni, con una ripartizione più equa tra le forze politiche.
Quindi ci pare che le percentuali che sono state portate nel testo e votate dalla Commissione debbano essere mantenute e pertanto la Giunta è contraria all'emendamento.



PRESIDENTE

La Giunta quindi non accoglie l'emendamento, che pongo in votazione per alzata di mano.
L'emendamento non è accolto.
Pongo in votazione l'art. 11.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 23 Consiglieri si sono astenuti: n. 10 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - La designazione per elezione, può avvenire, per ciascun Consigliere comunale, soltanto nell'ambito della categoria di Comuni cui appartiene, secondo la ripartizione prevista dall'articolo 11.
I Consiglieri Provinciali sono designati per il Consiglio di Comprensorio, con elezione da parte dei Consigli Provinciali indipendentemente dal Collegio elettorale di appartenenza.
I Consiglieri regionali non sono designabili.
Vi è un emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Garabello, Berti e Vera: "Dopo il secondo comma aggiungere: 'La designazione dei Consiglieri comprensoriali in rappresentanza dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Province, avviene nel corso di una seduta dei rispettivi Consigli in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei Gruppo consiliari. In ogni caso per assicurare la rappresentanza della minoranza, la votazione si svolge con voto limitato ai due terzi'".
La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. E' accolto.
Passiamo alla votazione dell'art. 12 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 21 Consiglieri si sono astenuti: n. 12 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - I Consiglieri dei Comuni superiori ai 5000 abitanti procedono alla designazione per elezione sulla base di apposite liste presentate e sottoscritte da almeno 10 aventi diritto al voto.
Le liste presentate da Gruppi rappresentati in Consiglio regionale possono essere sottoscritte da un solo presentatore avente diritto al voto.
Le liste devono essere presentate presso gli Uffici del Comitato, entro 90 giorni dal rinnovo del Consiglio regionale.
Per la prima attuazione della presente legge gli uffici vengono designati dalla Giunta regionale.
Gli uffici provvedono entro 20 giorni ad inviare copia delle liste ai Consigli comunali interessati e alla Giunta regionale, la quale provvede ad indicare la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere pu votare una sola lista ed esprimere non più di tre preferenze all'interno della lista votata.
Ciascun Consiglio comunale provvede a comunicare alla Giunta regionale per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.
L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale.
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta nomina membri del Consiglio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene nominato il candidato più anziano.
Vi è un emendamento sostitutivo dei Consiglieri Zanone, Rossotto e Fassino: "Al primo comma sostituire '10' con '3'".
La parola al Consigliere Zanone.



ZANONE Valerio

Illustrerò insieme, per brevità, sia questo emendamento sia quello al secondo comma e quello all'articolo successivo che è collegato ai primi due.
A me pare anzitutto che stabilire, per la presentazione delle liste, un quorum di dieci sottoscrittori aventi diritto al voto, il quale vale egualmente in tutte le categorie di Comune sia, dal punto di vista della tecnica elettorale, un errore assai grave perché pone sullo stesso piano categorie di Comuni molto numerosi, come per esempio quelli inferiori ai 5000 abitanti del comprensorio di Torino che sono 182 e altre categorie come i Comuni superiori ai 5000 abitanti dei comprensori di Mondovì e di Casale che sono pochissimi. Quindi noi prevediamo un quorum che in alcuni casi non arriva all'1% e che in altri casi può arrivare al 20% del corpo elettorale, il che è certo una abnormità dal punto di vista tecnico.
Per questa ragione proponiamo in primo luogo che nei Comuni superiori a 5000 abitanti la lista debba essere sottoscritta da almeno tre Consiglieri comunali, mentre nei Comuni inferiori ai 5000 abitanti si conserva il quorum prescritto di dieci.
La questione principale però mi pare quella del comma successivo di cui si propone, con un nostro emendamento, la soppressione. Parlo, in questo caso, contro l'interesse di parte e in nome del principio generale, ed a mio avviso inderogabile, della eguaglianza del voto che vale in tutte le fasi di manifestazione del suffragio e che, almeno concettualmente se non giuridicamente, deve essere applicato anche ad elezioni di secondo grado come quelle di cui stiamo trattando.
Noi riteniamo perciò che non si possa concedere a quei Consiglieri comunali i quali hanno il beneficio di rappresentare un Gruppo presente anche nel Consiglio regionale, un trattamento preferenziale rispetto agli altri amministratori comunali che rappresentino liste indipendenti o formazioni politiche comunque non presenti nel Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Simonelli.



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Questo problema era già sorto in seno all'Intercommissione, dove erano state discusse ampiamente due possibili soluzioni, giacché era presente a tutti l'opportunità di stabilire dei quorum di presentatori, tali da impedire alle forze politiche e anche ai Partiti minori di avere la loro rappresentanza. Delle due soluzioni discusse in Commissione, l'una era quella che adesso propone il Consigliere Zanone, cioè di stabilire dei quorum distinti per i Comuni sotto i 5000 e per i Comuni sopra i 5000 abitanti; l'altra, quella che abbiamo deciso di inserire a maggioranza nel testo del disegno di legge, cioè di stabilire - fermo restando un numero di presentatori pari a dieci per ogni tipo di votazione - che le liste corrispondenti ai Partiti rappresentanti tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale possono essere sottoscritte e presentate anche da un solo Consigliere. La Giunta ritiene ancora che questa sia la soluzione migliore e che possano essere superate le obiezioni che il Consigliere Zanone fa e che aveva fatto anche in sede di Commissione in considerazione del tipo particolare di elezioni che andiamo facendo, elezioni che avvengono all'interno delle strutture regionali, anche se la partecipazione è dei Consiglieri comunali, però si elegge quello che abbiamo chiamato oggi un organismo della Regione e quindi è la Regione che detta queste norme. La parità di voto è garantita dalle modalità con cui i Consiglieri votano, la norma che apparentemente privilegia le forze politiche presenti in Consiglio regionale ci pare che la Regione la possa porre in misura in cui il requisito di un minimo di rappresentatività viene ad essere addirittura superfluo quando le forze sono talmente rappresentative che siedono sul banco del Consiglio regionale.
A questo punto ci pare che l'eccezione di incostituzionalità o quanto meno di non perfetta legittimità del procedimento possa cadere e pertanto la Giunta ritiene debba essere mantenuto il testo del disegno originario.



PRESIDENTE

La Giunta quindi non lo accoglie.
Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura e che la Giunta non accoglie. Non è accolto.
Emendamento soppressivo presentato dai Consiglieri Zanone, Rossotto e Fassino: "Sopprimere il secondo comma".
La Giunta?



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Non lo accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. E' respinto.
Pongo in votazione l'art. 13 nel suo testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 29 hanno risposto sì: n. 17 Consiglieri hanno risposto no: n. 2 Consiglieri si sono astenuti: n. 10 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Per la designazione dei Consiglieri in rappresentanza dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti, si seguono integralmente le norme previste dal precedente articolo 13.
C'è un emendamento presentato dai Consiglieri Zanone, Rossotto e Fassino: "I Consiglieri dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti procedono alla designazione per la elezione sulla base di apposite liste presentate e sottoscritte da almeno 10 aventi diritto al voto.
Per ogni altra norma relativa alla designazione si seguono integralmente le norme previste nell'art. 13".



ZANONE Valerio

E' precluso dalla votazione precedente.



PRESIDENTE

Allora viene ritirato e si può passare alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 28 hanno risposto sì: n. 18 Consiglieri si sono astenuti: n. 10 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 - I componenti del Consiglio rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato negli Enti locali cui appartengono, la decadenza dal Consiglio comunale o provinciale di appartenenza comporta la decadenza dal Consiglio comprensoriale.
In questo caso, come in ogni altro caso di decadenza, se il Consigliere dichiarato decaduto era stato designato dai Consiglieri dei Comuni superiori a 5000 abitanti o dei Comuni inferiori a 5000 abitanti dovrà essere designato il candidato primo escluso della lista cui apparteneva il Consigliere decaduto.
Se invece la designazione del Consigliere dichiarato decaduto era stata proposta dal Consiglio provinciale e dal Consiglio del Comune capoluogo di Provincia, il Consiglio competente dovrà, nel corso della prima seduta successiva alla comunicazione della decadenza provvedere a designare un nuovo Consigliere, nel rispetto delle norme previste dall'art. 12.
La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
Nel caso di scioglimento del Consiglio del Comune Capoluogo di Provincia o del Consiglio provinciale, i rispettivi Consiglieri comprensoriali rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
In caso di scioglimento di altro Consiglio comunale, i Consiglieri comprensoriali appartenenti a detto Consiglio, se rieletti rimangono in carica; qualora non rieletti vengono dichiarati decaduti e surrogati con il primo escluso della lista di appartenenza.
Il Consiglio comprensoriale decade dalla sua funzione in seguito allo scioglimento del Consiglio regionale.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 28 hanno risposto sì: n. 20 Consiglieri si sono astenuti: n. 8 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Il Consiglio, nel corso della prima seduta, designa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente, scegliendolo fra i propri membri.
Il Presidente della Regione nomina, sulla base della designazione del Consiglio comprensoriale, il Presidente del Comitato.
Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da una Giunta esecutiva nominata dal Presidente della Regione in base alla designazione del Consiglio.
Le modalità di designazione da parte del Consiglio sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 20.
Il Consiglio e la Giunta esecutiva deliberano con la presenza della metà più uno dei loro componenti e a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di ottobre, di febbraio, di aprile e di giugno.
Può essere convocato su iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Regione e di un quinto dei suoi componenti.
Negli ultimi due casi il Consiglio deve essere convocato nel termine di giorni quindici dalla richiesta.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 28 hanno risposto sì: n. 19 Consiglieri si sono astenuti: n. 9 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Tutte le attribuzioni conferite al Comitato comprensoriale spettano al Consiglio ad eccezione di quelle espressamente conferite dalla legge ad altri organi del Comitato.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 29 hanno risposto sì: n. 29 Consiglieri L'art. 17 è approvato all'unanimità.
Art. 18 - Il Presidente del Comitato: presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva rappresenta ad ogni effetto il Comitato firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e compie tutti gli atti esecutivi inerenti all'attività del Comitato convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva fissa, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio designa un componente della Giunta esecutiva a sostituirlo in caso di assenza o impedimento propone al Presidente della Regione di dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio nei casi previsti dall'art. 15 della presente legge.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 29 hanno risposto si n. 29 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - La Giunta esecutiva: provvede alla ripartizione degli incarichi fra i propri componenti cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi operanti nel territorio dirige gli uffici e i servizi regionali assegnati al Comitato predispone annualmente il bilancio consolidato degli Enti locali che fanno parte del comprensorio propone all'approvazione del Consiglio la previsione di spesa per l'attuazione annuale del piano comprensoriale che, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, accompagna il bilancio consolidato annuale degli Enti locali che fanno parte del comprensorio delibera in materia di spese e adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo seguente promuove, quando lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sull'attività e i programmi del Comitato.
Vi è un emendamento dei Consiglieri Rossotto, Zanone e Fassino: "Aggiungere ai compiti demandati alla Giunta esecutiva il seguente compito: promuovere consultazioni ed incontri - con periodicità almeno semestrale - con le rappresentanze delle OO.SS., delle Associazioni di categoria e degli altri Enti interessati per discutere sull'attività ed i programmi del Comitato, riferendone poi al Consiglio del Comitato comprensoriale".
La Giunta?



SIMONELLI Claudio, Assessore alla programmazione e bilancio

Non accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. E' respinto.
Passiamo alla votazione dell'art. 19 nel suo testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 29 hanno risposto sì: n. 17 Consiglieri hanno risposto no: n. 2 Consiglieri si sono astenuti: n. 10 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Entro sessanta giorni dalla sua costituzione e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Consiglio provvede ad approvare un proprio regolamento.
Il regolamento è approvato nei successivi sessanta giorni dal Consiglio regionale.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 29 hanno risposto sì: n. 29 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Le spese per l'istituzione e il funzionamento del Comitato per il personale e per gli uffici relativi sono a carico della Regione che iscrive annualmente a bilancio i fondi necessari.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 30 hanno risposto sì: n. 30 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, 6° comma dello Statuto regionale.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 30 hanno risposto sì: n. 30 Consiglieri L'art. 22 è approvato all'unanimità dei presenti.
Norme transitorie - Paragrafo I) La prima costituzione degli organi del Comitato di comprensorio è subordinata al parere favorevole espresso dai Comuni di ciascun comprensorio che rappresentino almeno la metà della popolazione residente ed almeno un terzo dei Comuni.
A tal fine spetta al Presidente della Giunta invitare le Amministrazioni comunali interessate ad esprimere il proprio parere attraverso delibere dei Consigli Comunali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 30 hanno risposto sì: n 30 Consiglieri.
La I parte delle norme transitorie è approvata.
Paragrafo II) Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentiti gli Enti locali, delibera entro lo stesso termine ed ai fini della prima costituzione dei comprensori e delle eventuali modifiche, la ripartizione del territorio regionale.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 31 hanno risposto sì: n. 31 Consiglieri La II parte delle norme transitorie è approvata.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Farò una dichiarazione di voto molto breve, anche se era mia intenzione di fare una dichiarazione politica, che rimando però alla seduta di domani o dopodomani, poiché ho l'impressione che fra poco manchi il numero legale.
Noi teniamo molto all'approvazione di questa legge, ed è dimostrato dall'atteggiamento che abbiamo avuto sin dal 1972 quando abbiamo presentato la prima proposta di legge in questo senso e dall'impegno che abbiamo profuso in ogni riunione di Capigruppo e successivamente perché si compisse questo che noi riteniamo essere uno degli atti più qualificanti del Consiglio regionale.
Dobbiamo dire che rispetto alla proposta di legge della Giunta sono state introdotte alcune modifiche che noi riteniamo importanti: la prima è quella che stabilisce in 180 giorni il tempo necessario affinché i Comuni esprimano il loro parere e con delibera del Consiglio Comunale; la seconda è la elezione da parte dei singoli Consigli comunali: due momenti politici attraverso i quali i Comuni dibatteranno, informeranno le loro popolazioni di quanto sta avvenendo e della decisione che stanno assumendo poich l'iter un po' affrettato delle consultazioni ha portato vari Comuni non solo a non dibattere, ma molti Consiglieri comunali a nemmeno conoscere la decisione che i consultandi hanno portato nei luoghi della consultazione. E poiché noi riteniamo invece che quello dei comprensori sia un momento di effettiva profonda innovazione del modo di operare degli Enti locali, della Regione, della Comunità regionale, pensiamo che le due modifiche introdotte durante i lavori della Commissione costituiscano un'acquisizione importante rispetto alla [interrotto così nell'originale Pertanto noi non condividiamo il meccanismo di votazione nostra, pur apprezzando gli sforzi che sono stati compiuti per tentare di unificare noi pensiamo che la nostra proposta in ultima analisi sarebbe risultata più efficiente, in quanto il meccanismo era molto pratico e assicurava la funzione fondamentale dei Partiti e per questo non pensavamo di limitare il diritto degli Enti locali di scegliere nella formazione delle liste ecc.
perché noi rappresentiamo qui, nei Comuni, nelle Province, nelle Comunità montane le stesse forze politiche e c'è una componente di indipendenti a cui era possibile concedere una rappresentanza adeguata.
Fermi rimanendo ancora questi punti di contrasto rispetto alla nostra proposta di legge e prendendo atto delle acquisizioni positive e del fatto che noi questa legge la approviamo in modo sperimentale e che ne avremo fra 180 giorni l'approvazione, ci auguriamo che il Commissario di Governo non la bocci altrimenti per il ritardo con il quale si è giunti non saremo in grado di rivotare la legge se non chissà fra quanti mesi. Ci auguriamo che ciò non avvenga e diciamo che fra 180 giorni potremo verificare in modo generale, sentito il parere dei Comuni, i vari aspetti della legge naturalmente senza accedere all'acquisizione di posizioni campanilistiche e municipalistiche.
Tutto ciò considerato, il nostro voto è di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Con riferimento a quanto già dichiarato nella discussione generale dal Capogruppo Zanone e preso atto che numerosi degli emendamenti che il Gruppo liberale ha presentato sono stati accolti, determinando così un maggiore approfondimento di punti importanti, qualificanti che si pongono come un modo nuovo di chiamare alla partecipazione diretta di formazione degli strumenti fondamentali della Regione, il giudizio rimane positivo, pur se con delle perplessità, perplessità che non vogliono essere assolutamente richiami a coloro che troppe volte sono severi nei confronti della nostra legislazione, ma che riguardano la tecnica elettorale cui il Gruppo liberale aveva invitato altre forze politiche a meditare, specialmente in relazione al capoverso che premiando le forze politiche presenti in questo Consiglio regionale, discrimina coloro che non hanno rappresentanti.
Ora, siccome nelle nuove norme regolanti il sistema elettorale che sono state approvate nei giorni scorsi dal Senato e dalla Camera dei deputati c'era anche il tentativo di evitare la raccolta di firme di quei componenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale e nei confronti di questa proposta la Commissione affari costituzionali aveva espresso i suoi dubbi una diversa attenzione da parte del Consiglio regionale al richiamo sul pericolo di violazione dei diritti politici e dei diritti di partecipazione in maniera uguale a tutti i partecipanti che saranno chiamati a questi tipi di consultazione, sarebbe stata opportuna per evitare quello che il collega Berti e cioè il Commissario del Governo o il Governo stesso possano rilevare dei vizi di forma. E' indubbio che le conseguenze sarebbero fortemente negative nei confronti di questo tentativo di iniziare la prossima legislatura regionale con strumenti idonei che possano chiamare a raccolta gli amministratori regionali su questo nuovo modo di responsabilizzazione loro e di collaborazione con l'Ente Regione, ma se ci dovesse avvenire proprio per non avere sufficientemente valutato questo tipo di meccanismo elettorale, il Gruppo liberale se ne dorrebbe per non essere riuscito a convincere coloro che sono in questo Consiglio dell'opportunità di una rivalutazione di quel meccanismo.
Ciò osservato, valutato che già in Commissione il Gruppo aveva presentato un disegno di legge che ancora oggi è stato migliorato, il voto del Gruppo liberale, così come era emerso chiaramente dalle dichiarazioni del collega Zanone, rafforzato il giudizio positivo dall'esito della votazione dei singoli articoli sarà favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Brevemente per sottolineare con soddisfazione che uno dei punti qualificanti del programma di questa Giunta viene questa sera varato dopo parecchie ore di discussione nel corso delle quali si è cercato di approfondire ancora quanto già era stato fatto nella faticata opera da parte delle Commissioni.
Desidero quindi esprimere il mio vivo compiacimento alla Commissione che lo aveva elaborato e vorrei dare anche la soddisfazione al grillo parlante della mia coscienza politica di partito, che il Consigliere Rivalta richiama sempre, che, sissignori, è vero, se dobbiamo metterci in gara di tempo, voi lo avete presentato prima, ma è altrettanto vero per che con la volontà chiara e precisa della Giunta si è trovato quel momento di intesa, di compromesso (sulla legge dei comprensori è possibile fare anche il compromesso) che porta oggi all'approvazione da parte del Consiglio, con una astensione che è per tre quarti peraltro approvazione attraverso a quelle che sono state le formulazioni dei dissensi nella stessa dichiarazione estremamente pacata, me lo consenta, particolarmente pacata, del Capogruppo Berti.
Anche il Presidente della Giunta ha detto ed ha scritto a questo proposito e dirà e scriverà ancora sulla rivista del nostro Gruppo, sulla rivista che porta innanzi il discorso della Giunta regionale; ad un certo momento mi ero fermato a questa ammissione: la pedina fondamentale della scacchiera operativa è il Comprensorio.
Io ritengo che anche quelle che potranno essere le critiche che saranno certamente mosse domani per la mancanza dell'esecuzione del piano territoriale, trovi un'implicita giustificazione già questa sera proprio da questo fatto: l'aver creato il comprensorio è agevolare e facilitare quell'altro compito verso il quale non più questa Giunta, ma quella che continuerà l'attività di questa, indubbiamente andrà.
Io intendo questo strumento, signori Consiglieri, come un momento partecipativo e operativo e vorrei sottolinearlo, a conclusione del dibattito, con la espressione della gratitudine per il voto che viene dato in questi termini: partecipativo attraverso l'azione della quale sarà sollecitata la stessa Regione; operativo nel momento in cui avrà tutti gli strumenti per potere effettivamente costruire qualche cosa che andrà a vantaggio, a beneficio di quel piano di sviluppo che verrà portato avanti dalla Regione Piemonte.
Voi avevate pubblicato un giornale, io l'ho sempre sul mio scrittoio come eco della coscienza del grillo parlante; molte cose che potevano essere state e non sono state, questa è stata il penultimo giorno, però è stata, compiacciamocene tutti assieme.



PRESIDENTE

Non vi sono altre dichiarazioni, quindi pongo in votazione l'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 30 hanno risposto sì: n. 20 Consiglieri si sono astenuti: n. 10 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.
Il Presidente della Giunta mi comunica: "La Giunta regionale ha esaminato oggi le proposte di distrettualizzazione scolastica del Piemonte.
Nel rimetterLe le copie del documento predisposto a conclusione di questa prima fase delle verifiche, La prego volere informare il Consiglio".
Il Presidente della III Commissione, Besate, mi risponde: "Mi pregio trasmetterLe la relazione della III Commissione, relatore Soldano, sulla deliberazione della Giunta regionale concernente l'individuazione dei distretti scolastici in Piemonte".
La I Commissione è convocata domani per le ore 9 per l'esame del rendiconto finanziario dei capitoli di bilancio 1974 amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Domani alle ore 9,30 è opportuno essere puntuali perché vi sono una sessantina di emendamenti alle leggi sull'agricoltura.
Ringrazio i Consiglieri.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20,50)



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