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Dettaglio seduta n.310 del 24/04/75 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento: Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio: argomenti non sopra specificati - Pianificazione territoriale - Urbanistica: argomenti non sopra specificati

Esame progetti di legge n. 81 e n. 208 relativi a contributi ai Comuni per la formazione di strumenti urbanistici


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Sono in congedo i Consiglieri: Debenedetti, Fonio, Giovana, Minucci e Zanone.
Esame progetti di legge n. 81 e n. 208 relativi a contributi ai Comuni per formazione di strumenti urbanistici.
La parola al relatore, Consigliere Dotti.



DOTTI Augusto, relatore

Signor Presidente, la mia è una relazione verbale in quanto il testo della legge è stato definito solo ieri in Commissione, in accordo con la Giunta, presente l'Assessore.
Direi, come commento generale, che è una legge modesta come stanziamento, si prevedono cento milioni per ciascuno dei tre anni 1975/76/77, ma ringraziamo l'Assessore per questa iniziativa che finalmente porta la Regione a dare un contributo concreto ai Comuni in ritardo nella formazione dei piani urbanistici: ci riferiamo ai piani particolareggiati a quelli di fabbricazione, ai piani regolatori generali e soprattutto ai piani intercomunali ed a quelli urbanistici delle Comunità montane. E' stata molto utile la decisione della Giunta e quindi anche della Commissione di privilegiare i Consorzi dei Comuni e le Comunità montane: il pensare insieme, il ragionare insieme porta a soluzioni più valide. Il tutto si ricollega all'aiuto concreto che la Regione, nell'ultima legge che abbia mo approvato sui lavori pubblici, ha dato ai singoli Comuni inferiori ai 3000 abitanti e ai Comuni delle zone depresse, delle zone montane.
Questo vuol dire sia per la parte attinente ai lavori pubblici, sia per quella attinente agli strumenti urbanistici, una disciplina che interessa tutta la Regione, finalmente potremo inneggiare all'arte della scienza urbanistica che finora è stata largamente trascurata. Il Consiglio regionale può essere soddisfatto di questa legge che per prima impone, non solo sotto forma di sollecitazione, ma sotto forma di concreto aiuto ai Comuni, la necessità di adeguare non dico la loro trascuratezza, ma la loro agnosticità di fronte a questo fenomeno che ha visto purtroppo delle gravi speculazioni che sovente hanno definitivamente compromesso il territorio.
Vorrei chiudere questo mio breve intervento dicendo che in Commissione abbiamo trovato l'unanimità di tutti gli esponenti dei Partiti che compongono il Consiglio per il varo di questa legge che riteniamo necessaria; ci si potrebbe solo rammaricare che arrivi in questo momento ma comunque è arrivata e ce ne felicitiamo.



PRESIDENTE

Apro la discussione sul disegno di legge che stiamo trattando. La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Poiché questa legge è stata licenziata dalla Commissione con voto favorevole, espresso all'unanimità, mia intenzione era unicamente quella di ribadire, con dichiarazione di voto, la nostra posizione. In considerazione del fatto che non sono presenti in aula Consiglieri in numero sufficiente per passare alla votazione, sono costretto a premettere alcune considerazioni.
La discussione e la votazione su questa legge avvengono in una situazione di non sufficiente documentazione da parte di tutti i Consiglieri, poiché il testo normativo è ancora in corso di distribuzione probabilmente l'assenza dei Consiglieri non è solo dovuta a questa insufficiente informazione, ma certo questo contribuisce a creare un clima di disaffezione.
Questa situazione non del tutto normale in cui stiamo discutendo le leggi è la conseguenza di ritardi, di lentezze che si sono accumulati nel passato fino ad oggi: questa proposta di legge ha un'origine abbastanza lontana, è stata presentata in passato, ma la scarsa attenzione del Consiglio ed in particolare della Giunta e dell' Assessorato hanno fatto sì che per mesi non venisse affrontata con la dovuta considerazione, serietà e tempestività, per cui oggi ci si trova a doverla discutere in una situazione eccezionale, quella appunto della non distribuzione preventiva del testo e della non formulazione della relazione, perché soltanto ieri abbiamo terminato il lavoro in Commissione. Questa situazione è il frutto della frenesia che in questo scorcio di legislazione ha colpito la Giunta la quale in prossimità dell'elezione promuove la discussione di un numero elevatissimo di dispositivi di legge. Situazione eccezionale che non pu essere, considerata corretta e che noi non vogliamo che in futuro possa ripetersi.
Detto questo però, pur di fronte ad una situazione che non possiamo in linea generale accettare, noi intendiamo favorire la discussione di quei progetti di legge che riteniamo validi, anche se promossi negli ultimi giorni della legislatura.
Il nostro atteggiamento favorevole sul merito della proposta di legge in discussione dipende dal fatto che con questa iniziativa legislativa pur se in ritardo - si intende promuovere la formazione degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni minori, da parte cioè di quei Comuni che nella stragrande maggioranza finora hanno mostrato scarsa attenzione alla politica urbanistica e sono privi di strumenti urbanistici.
Voglio dire qui come inciso, ma non come dichiarazione marginale, che le responsabilità della Regione, in questo caso della Giunta, non possono essere considerate superate con la presentazione di questo documento. Vi erano altre strade per promuovere la formazione della disciplina urbanistica nei Comuni. La prima a cui era possibile ricorrere è quella del potere sostitutivo: tutti i Comuni sono per legge obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico genera le, ed essi avrebbero dovuto procedere entro 180 giorni (termine largamente superato). Era possibile e doveroso l'intervento sostitutivo da parte della Regione, e, per le attribuzioni di competenza che la Giunta si è data, da parte della Giunta regionale.
Questo potere sostitutivo non è mai stato esercitato. Ma questa non era l'unica via; ce n'era un'altra, quella della formulazione dei piani territoriali di coordinamento che avrebbe potuto, a livello territoriale e non soltanto in una visione comunale, fornire indirizzi e imporre i tempi per la formazione dei piani comunali.
C'è quindi un cumulo di carenze determinate da questa Giunta e dalle Giunte che l'hanno preceduta. Solo in una certa misura quindi questo provvedimento legislativo viene a correggere il giudizio negativo che in generale dobbiamo dare nei confronti della politica urbanistica condotta dalle Giunte regionali.
Il provvedimento legislativo in discussione contiene però elementi positivi e sotto questo, profilo lo abbiamo accettato e discusso.
La discussione che abbiamo condotto in Commissione ha mostrato uno spirito di collaborazione che ha consentito di far superare alcuni limiti da noi rilevati nel disegno di legge presentato dalla Giunta. Non sto a indicare quali fossero; indico le soluzioni positive che sono emerse. La prima è quella che ha posto l'accento, non solo sull'esigenza della formazione della pianificazione urbanistica comunale, ma anche di stimolare la formazione di strumenti urbanistici sovracomunali, tanto più necessari in quella parte del territorio a cui si riferisce la legge (Comuni con meno di 10.000 abitanti), dove la politica urbanistica comunale veramente coglie degli aspetti troppo marginali dei processi d'uso del suolo e dei processi di organizzazione territoriale.
La necessità di una politica sovracomunale è sentita ovunque, ma più ancora in questi luoghi. In risposta, l'art. 1 della legge in votazione, al secondo comma, precisa che la Regione mentre contribuisce con il 70% aria spesa per la formazione degli strumenti urbanistici comunali, contribuisce con il cento per cento alla formazione del piano sovracomunale delle Comunità montane, nonché di quei Comuni che consorziandosi vogliono dare vita a strumenti urbanistici di carattere sovracomunale.
Il cento per cento è anche dato, già lo ricordava il collega Dotti, ai piani di attuazioni comunali ai piani della 167 e a quelli previsti dalla 865, e questo è un altro degli aspetti positivi della legge.
Dalla Commissione è poi nata la richiesta di introdurre criteri per la formazione degli strumenti urbanistici, ed appunto all'art. 2 è stata recepita l'indicazione di sovvenzionare, quindi di sostenere con contributi regionali, solo la formazione di quegli strumenti urbanistici che contengono indicazioni di espansione che non superino il 30% della popolazione esistente. Sotto questo profilo c'è anche un contenuto di qualità, per quanto schematico, per quanto rozzo, che indirizza la formazione degli strumenti urbanistici.
Le altre normative riguardano la procedura di applicazione della legge sulle quali non mi soffermo.
I contenuti positivi introdotti su nostra sollecitazione, ci fanno esprimere un voto favorevole, e quindi il nostro voto sarà di pieno appoggio al dispositivo, ferma restando la valutazione critica che in generale dobbiamo fare sulla politica urbanistica della Regione. E qui non c'è nessun atteggiamento strumentale: è una valutazione che nasce dall'atteggiamento tenuto dalle Giunte regionali piemontesi sul problema urbanistico, e che si riferisce al fatto che non solo non si è promossa la formazione dei piani territoriali di coordinamento, ma non si è assunto nessun altro atteggiamento attivo di indirizzo di coordinamento, politico e amministrativo, nei confronti dei piani regolatori comunali, che sono stati esaminati sempre con una posizione passiva, essenzialmente burocratica amministrativa.
Vogliamo accogliere questa legge che viene alla fine della legislatura come un piccolo e tenue segno - rispetto alla complessità degli impegni che la Regione ha nella politica urbanistica - di un'inversione di tendenza.



PRESIDENTE

Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno.
Dichiaro chiusa la discussione generale.
Non possiamo però passare alla votazione perché non c'è il numero legale, aspettiamo che arrivino altri Consiglieri.



BERTI Antonio

Se non c'è il numero legale deve sospendere la seduta.



PRESIDENTE

La seduta è sospesa.



(La seduta sospesa alle ore 16,10 riprende alle ore 16,20)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Punto decimo dell'ordine del giorno: esame progetti di legge n. 81 e n.
208 relativi a "Contributi in conto capitale ai Comuni e ai loro Consorzi nonché alle Comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici".
Art. 1 - La Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile ai Comuni ed ai loro Consorzi al fine di incentivare ed agevolare la formazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi statali 17.8.1942, n. 1150, 18.4.1962, n. 167 22.10.1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che si attengono ai criteri di cui al successivo art. 2.
Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 100% a favore delle Comunità montane che deliberino la formazione dello Strumento Urbanistico Generale, di cui all'art. 13 della legge regionale 11.8.1973 n. 17.
Lo stesso contributo del 100% viene concesso a favore dei Comuni che deliberino: 1) la formazione di un "Piano Regolatore Intercomunale" 2) l'adeguamento del proprio strumento urbanistico e Piani Regolatori Intercomunali approvati 3) la formazione di Piani di Zona, di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni 4) la formazione di Piani per Insediamenti Produttivi di cui all'art.
27 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni 5) la formazione di Piani particolareggiati in centri storici.
I contributi sono concessi agli Enti che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite al successivo art. 3.
Sono ammessi al contributo i Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Il limite di popolazione viene elevato a 150.000 abitanti per le ipotesi di cui ai punti 3, 4 e 5 del terzo comma.
Non viene prefissato alcun limite di popolazione per le ipotesi di cui al secondo comma ed ai punti 1 e 2 del terzo comma.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 1 è approvato all'unanimità.
Art. 2 - L'espansione prevista dai piani urbanistici non deve, di norma, superare il 30% della popolazione residente nei comuni alla data di adozione degli strumenti urbanistici.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 31 hanno risposto sì: n. 31 Consiglieri L'art. 2 è approvato all'unanimità dei presenti.
Art. 3 - Le domande per la concessione dei contributi sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate da: a) copia della deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge relativa all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre b) un preventivo di spesa c) copia del bilancio preventivo dell'Ente, riferentesi all'esercizio finanziario in corso d) dichiarazione del Sindaco attestante che il Comune si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della presente legge.
La spesa preventiva deve comprendere gli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.
Le domande di cui al primo comma del presente articolo e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
In sede di prima applicazione le domande dovranno essere trasmesse non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 3 è approvato all'unanimità.
Art. 4 - Nei limiti degli stanziamenti indicati al successivo articolo 6, la Giunta regionale sentita la Sezione Urbanistica regionale, delibera la concessione del contributo a favore dei Comuni ammessi a beneficio, con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 31 hanno risposto sì: n. 31 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 - Il Presidente della Giunta regionale stabilisce, comunicandolo all'Ente richiedente, il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per l'esame il piano urbanistico per la cui redazione è stato impegnato il contributo.
Se il Piano anzidetto non viene adottato entro il predetto termine sarà revocato l'impegno di concessione del contributo.
La erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente misura: 1) fino alla concorrenza del 40% della spesa ritenuta ammissibile quando lo strumento urbanistico sarà stato trasmesso alla Sezione Urbanistica regionale per la prescritta istruttoria 2) fino alla concorrenza del residuale 30% della spesa ritenuta necessaria, quando lo strumento urbanistico sarà stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, e dell'ulteriore 30% della spesa ritenuta necessaria nelle ipotesi individuate dal secondo e terzo comma dell'art. 1.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'articolo 5 è approvato.
Art. 6 - Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975, 1976.
All'onere di 100 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione, di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo numero 1018 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo del capitolo n. 1105, con la denominazione "Contributi in capitale ai Comuni nella spesa per la redazione di strumenti urbanistici", e con lo stanziamento di 100 milioni.
All'onere di 100 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 si farà fronte iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, il capitolo n. 1105 con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti.
C'è un emendamento sostitutivo del Consigliere Garabello: "Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di cento milioni per ciascuno degli anni 1975/76/77; all'onere di cento milioni per l'anno 1975 si provvede mediante riduzione, di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo del cap. n.
1105 con la denominazione 'Contributi in capitale al Comuni nella spesa per la redazione di strumenti urbanistici' e con lo stanziamento di cento milioni.
All'onere di cento milioni per ciascuno degli anni 1976/1977 si farà fronte iscrivendo, nei corrispondenti bilanci, il cap. 1105 con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti".
La Giunta accetta, quindi pongo l'emendamento in votazione, per alzata di mano. E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 6 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto? Pongo in votazione l'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.
Convocherei la I e la VIII Commissione per il parere rispetto al disegni di legge che sono all'esame del Consiglio, nel frattempo sospendiamo dieci minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FASSINO


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame progetti di legge n. 209, n. 216 e n. 267 su interventi di edilizia residenziale pubblica


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Esame progetti di legge n. 209, 216 e 267 su interventi di edilizia residenziale pubblica. La parola al relatore Consigliere Dotti.



DOTTI Augusto, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, questa volta vi è (mi scuso per la precedente) una breve relazione scritta. Anche qui sottolineiamo che gli ultimi incontri con l'Assessore sono avvenuti ieri.
Questa breve relazione fa una succinta panoramica della sporadicità dei provvedimenti legislativi inerenti alla promozione dell'edilizia in genere ed in particolare di quella pubblica residenziale, cioè dell'edilizia economico-popolare per poter dare l'alloggio a bassi costi, e ricorda il caos provocato dalla legge ponte n. 165, legge che non ha purtroppo sollecitato alcun indirizzo pubblico nella disciplina dell'attività costruttiva. Finalmente, col passaggio alla Regione, si è cercato di provvedere in qualche modo a migliorare la situazione.
Ricordiamo la legge 865 che si prefiggeva di riservare al settore dell'edilizia pubblica residenziale il 25% del fabbisogno abitativo purtroppo a tutt'oggi questa legge non si è rivelata un meccanismo valido a mettere in moto in breve tempo anche i programmi di costruzione di case economiche.
Questa relazione sottolinea purtroppo come siamo in coda alla graduatoria europea di costruzioni nuove ogni mille abitanti per anno siamo scesi in Italia alle 3,2 abitazioni ogni mille abitanti per anno contro una media di 7/10 abitazioni negli altri paesi europei. Finalmente il Governo (ho voluto accennarlo nella relazione) forte anche del parere positivo questa volta della Banca d'Italia, si questo oracolo senza il cui parere non si può far nulla sembra, almeno in materia di investimenti, si è mosso per varare un'importante legge sull'edilizia residenziale; già ne parlavamo nel bilancio che è stato approvato in Consiglio due mesi fa e sembrava che il Governo avesse intenzione di approvare la legge in tempo in modo da portare almeno i primi mille miliardi avanti alle Regioni per la formazione dei programmi, ma purtroppo a tutt'oggi non è stata approvata in quella legge si dà incarico al Ministro dei LL.PP. di predisporre la ripartizione dei mille miliardi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, agli IACP. Evidentemente ciò pone un po' da lato le Regioni, anche se esse saranno chiamate a formulare i programmi, però in assenza di questi programmi il Ministro potrà provvedere da solo.
Noi ci auguriamo che tutto ciò possa avvenire tempestivamente alla Regione Piemonte, se non altro all'inizio della prossima tornata amministrativa. Quindi è da accogliere con estremo favore questo disegno di legge, noi riteniamo con voto unanime del Consiglio, per dare spazio all'occupazione, per assorbire la disoccupazione così grave nel nostro Piemonte in questo momento, per dare un po' di ossigeno alla ripresa economica. Quindi non c'è solo il fatto di dare nuove abitazioni, ma anche di dare dei posti al disoccupati così numerosi. Abbiamo sofferto tante amarezze nel ricordare questa situazione economica così grave, almeno, un filo di speranza sia dato, nel congedarci da questa tornata amministrativa al lavoratori disoccupati.
Ricorderò che i principali scopi di questo disegno di legge sono appunto quelli di dare avvio ad un limitato, ma concreto programma di edilizia pubblico-residenziale, di essere fattore anticongiunturale soprattutto di essere quello che da i mezzi al cento per cento agli IACP e al 90% alle Cooperative a proprietà indivisa, cioè a quelle iniziative che danno le abitazioni in affitto a costi moderati.
Evidentemente l'entità dei fondi che la Regione si ripromette di erogare (complessivamente 40 miliardi) avrebbe potuto trovare un congegno diverso nella legge, cioè la legge stabilisce degli stanziamenti per poter contrarre dei mutui e arrivare alla cifra dei 40 miliardi. Nella legge stessa si dice che l'interesse passivo dei mutui non deve superare il 15%.
Fortunatamente siamo già in una fase in cui sarà possibile contrarre dei mutui a meno del 15%, quindi quegli stanziamenti che sono fatti nei bilanci della Regione in previsione della contrazione dei mutui per la casa probabilmente saranno persino troppo elevati.
Sarebbe interessante sentire da parte della Giunta l'impegno che qualora la contrazione dei 40 miliardi di mutui impegnasse i diversi capitoli di bilancio per cifre inferiori, la rimanenza di questi capitoli sarà utilizzata per il rifinanziamento di un'altra legge con gli stessi scopi.
Ricordo brevemente che il cento per cento dato a favore degli IACP prevede una restituzione del 2% per 25 anni e quindi restituiranno il 50 di quanto avranno avuto. La restituzione passa al 3% per le cooperative a proprietà divisa, vale a dire restituiranno il 75% e il 6% è invece a carico delle cooperative a proprietà indivisa e dei privati, per cui la restituzione di quanto avranno ricevuto sarà del 150%.
Altra disposizione veramente importante, direi innovativa, anzi rivoluzionaria per quanto riguarda l'inizio immediato dei lavori (ecco in fondo l'operatività della legge) è l'istituto delle anticipazioni che permetterà subito agli IACP di dare avvio al lavori nelle more delle erogazioni del mutuo degli istituti specializzati di credito a lungo termine.
Ricordiamo che la legge è anche largamente innovativa per quanto riguarda le procedure, per cui raccomanderei alla Giunta di verificare se le procedure così previste saranno funzionanti e se del caso di apportare le necessarie modificazioni e anche di fare molta attenzione al meccanismo per il risanamento dei centri storici.
Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi abbiamo privilegiato gli IACP e le cooperative e proprietà indivisa appunto perché danno alloggi in locazione.
Per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari abbiamo preferito concentrare queste cifre, che sono sempre modeste in quanto riferite all'edilizia, nei Comuni capoluoghi di provincia. Evidentemente questa ripartizione, che sacrifica altre zone, dovrà essere tenuta presente qualora lo Stato assegnasse (e assegnerà certamente) in un prossimo avvenire altri fondi per l'edilizia pubblica residenziale.
Credo che la Commissione abbia raggiunto l'unanimità; quando i provvedimenti sono così efficaci e così importanti non possono non trovare il consenso di tutte le espressioni politiche.



PRESIDENTE

Il Presidente della Commissione ha concluso la sua relazione. Apro il dibattito su questo disegno di legge.
Ha la parola il Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

Il disegno di legge che stiamo discutendo ha il carattere di un programma straordinario di interventi per l'edilizia economico-popolare e avrebbe anche dovuto avere il carattere di intervento urgente. Il Gruppo comunista, il mese di novembre dell'anno scorso presentò una proposta di legge, subito dopo la presentazione del disegno di legge della Giunta. Dal momento in cui erano passate le competenze alla Regione, dal 1972, fino all'autunno del 1974 nessuna iniziativa in questa direzione era stata presa, se non si considera quell'ordine del giorno votato nel giugno del 1978 col quale il Consiglio impegnava la Giunta a promuovere la formazione di un fondo per intervenire appunto a favore della produzione edilizia economico-popolare, fondo che avrebbe dovuto raccogliere finanziamenti della Regione, delle banche, degli imprenditori privati, delle strutture produttive industriali. Se non si fa riferimento a quell'ordine del giorno fino all'ottobre del 1974 la Regione non prese iniziative in questo senso.
Fino allora prevalse la tesi che fosse impedito alla Regione di intervenire in questo settore.
E' stata la legge nazionale n. 247 del 1974, la quale all'art. 3 fa riferimento a interventi di edilizia residenziale a totale carico della Regione, o comunque fruenti di contributi alla Regione, che ha sancito la competenza della Regione ad intervenire in questo campo.
Di fronte a quell'interpretazione corrente di non possibilità (per mancata competenza) di intervento della Regione in questo settore, da alcuni ancora sostenuta, dobbiamo prendere l'impegno di difendere l'intervento che promuoviamo oggi.
Eliminati da parte vostra i dubbi che potevamo avere relativamente alle competenze regionali, è necessario precisare il significato e la portata che devono essere attribuiti a questo intervento; in questo senso le nostre posizioni divergono da quelle che ha enunciato il relatore Dotti nella sua introduzione.
Va immediatamente chiarito che le Regioni non possono essere considerate le istituzioni dalle quali può essere affrontato compiutamente o per lo meno significativamente, il problema dell'edilizia residenziale, e attraverso i cui interventi può essere data una risposta esauriente al fabbisogno di case a basso costo presente nella nostra Regione e nel Paese in generale. E' sufficiente, infatti, richiamarsi alle inadeguatezze di questo settore - sia sotto il profilo produttivo, sia della sua non rispondenza alle esigenze sociali - per rendersi immediatamente conto di quello che ho detto.
Nel passato, agli ingenti investimenti effettuati nel settore dell'abitazione, che si sono mantenuti normalmente al di sopra del 30 dell'insieme degli investimenti effettuati nei settori produttivi, ha corrisposto un marginale contributo alla formazione del reddito nazionale: poche unità percentuali. Questo ci dice in quale situazione si trovi il settore edilizio e quali conseguenze derivano sul costo e sui prezzi del suo prodotto; ci dice che questo settore da un lato soffre di carenze strutturali, e dall' altro è sottoposto ad un processo di assorbimento di risorse da parte di altri settori produttivi, e non solo ha alimentato le rendite, ma ha alimentato la formazione del capitale necessario per lo sviluppo di questi altri settori.
L'esempio più semplice che si può fare è quello delle operazioni di trasferimento degli insediamenti industriali dalla città alle zone esterne che è stata generalmente collegata ad operazioni speculative sulle aree lasciate libere dall'insediamento industriale. Sono state spesso queste operazioni speculative che hanno consentito di accumulare i capitali necessari al trasferimento della struttura produttiva industriale ed al suo rinnovamento. Ma più in generale si può fare riferimento al sistema creditizio, che concede finanziamenti ai settori produttivi sulla base di garanzie fornite attraverso le proprietà immobiliari: in questo modo si realizza un trasferimento di valori dal settore edilizio ad altri settori.
Altro aspetto che dobbiamo cogliere nella produzione edilizia per avere chiara la dimensione del problema, è costituito dal fatto che, nonostante la dimensione degli investimenti effettuati nel settore dell'edilizia abitativa e nonostante la grande quantità di vani che sono stati costruiti nel corso di questi vent'anni, il fabbisogno di case non è diminuito e le condizioni abitative disagiate, che colpiscono soprattutto le famiglie a reddito più basso, sono ancora più diffuse. L'attività edilizia residenziale è stata svolta infatti quasi esclusivamente dall'iniziativa privata e si è sviluppata soprattutto come strumento di acquisizione di rendite nel senso cui ho accennato prima, e si è orientata quasi esclusivamente verso la domanda di abitazione dei ceti più abbienti, o comunque non dei ceti che dispongono di minori redditi.
Inoltre, la struttura produttiva edilizia in generale è caratterizzata da uno scarsissimo impiego di capitale fisso - e questo contribuisce a diminuire la produttività del settore - e ha occupato quasi totalmente mano d'opera non qualificata e a basso costo.
Ho richiamato succintamente questi aspetti caratteristici del settore edilizio per indicare appunto la complessità del problema e per indicare a quale giusto livello dobbiamo porre le responsabilità ed i compiti di intervento. Non è ipotizzabile un aumento degli investimenti nel settore: non è pensabile che si possa nel futuro spendere più di quel 30% che abbiamo già speso nel passato negli investimenti nei settori produttivi. E' invece necessario porsi con estrema attenzione il controllo rigoroso dell'uso di questi investimenti e modificare sostanzialmente il rapporto tra investimento pubblico e privato; è necessario selezionare il fabbisogno, dando assoluta priorità a quello delle famiglie a minor reddito; promuovere la crescita della produttività del settore attraverso interventi che stimolino la razionalizzazione produttiva; eliminare le rendite, gli sprechi, le distorsioni; attuare cioè opportune politiche per la produzione dell'abitazione a basso costo.
E' necessario richiamarsi all'esigenza di calmierare i materiali edilizi, che sono un altro dei fattori su cui giocano una serie di speculazioni, e che determinano l'elevato costo del prodotto; programmare gli interventi e finanziarli per un lungo periodo, in modo che la struttura produttiva possa procedere ad una sua trasformazione interna, ad una sua razionalizzazione; attuare l'insieme di riforme che sono necessarie dal punto di vista legislativo e dal punto di vista economico per realizzare questi obiettivi.
I tipi di intervento necessari per risolvere i problemi che ho richiamato possono essere attuati soltanto dallo Stato nella sua interezza e non da uno dei suoi livelli istituzionali, come può essere la Regione.
Per evidenziare ancor meglio la dimensione del problema ed il tipo di strumenti necessari per intervenire, basta richiamarsi al fabbisogno di abitazioni presente in Piemonte, valutato anche dalla Regione dell'ordine di più di un milione di vani, forse prossimo al due milioni di vani.
Occorrono migliaia di miliardi. Se si pensa alla disponibilità del bilancio regionale, dell'ordine di centinaia di miliardi, ci si rende immediatamente conto dell'incongruente scala di intervento rappresentata, anche sotto il solo profilo quantitativo, dall'intervento regionale. Per non parlare poi della portata qualitativa dell'intervento non rispondente alla complessità del problema.
Credo quindi che debba essere detto con tutta chiarezza che la responsabilità delle carenze e degli interventi nel settore dell'abitazione deve essere attribuita allo Stato. La Regione ha limitate e inadeguate possibilità di intervento. Noi vogliamo quindi sottolineare le responsabilità della politica governativa e l'esigenza di riuscire a modificare a quel livello il quadro di ripartizione e d'uso delle risorse a favore dell'edilizia pubblica.
Ciò nonostante, in considerazione della difficile situazione che il settore sta attraversando dall'anno scorso, abbiamo ritenuto necessario intervenire anche in questo campo. Il settore edilizio per le sue arretratezze è causa della grave situazione di crisi economica, e al tempo stesso è coinvolto dalla crisi che ha contribuito a generare. Si tratta quindi di intervenire avendo chiaro che i compiti nostri non possono andare al di là di una risposta di emergenza a situazioni contingenti.
E' quindi, con riferimento alla perdita di occupazione e alla situazione abitativa che si è generata in questi anni, che ci siamo presi l'impegno di promuovere un intervento, anche limitato, da parte della Regione in questo settore. La gravità della situazione impone di non recriminare sul fatto che la Regione debba anche sottoporsi ad interventi in questa direzione.
Il dr. Dotti diceva che è un intervento che avrà una portata ed un significato nella nostra Regione. Dobbiamo dire che è un intervento straordinario ed urgente, che la Regione promuove, di fronte alle carenze ed alle more di intervento dello Stato, al fine di sostenere, anche solo marginalmente, l'attività edilizia, e quindi l'occupazione che in questo settore è calata fortemente negli ultimi 2 anni. Ma non può essere questo contributo marginale a risolvere i problemi del settore e le situazioni abitative più disagiate presenti in Piemonte. Occorre per questo un intervento di carattere straordinario dello Stato.
Dicevo prima che deve anche avere carattere di urgenza. La situazione edilizia si è aggravata nel corso del 1974 e già allora lasciava presagire che in questa primavera si sarebbe fatta ancora più grave, come di fatto è stato. E qui dobbiamo lamentare che dal momento in cui sono stati presentati il disegno di legge della Giunta e la proposta di legge del nostro Gruppo, sono passati più di sei mesi.
Nella nostra proposta di legge avevamo individuato una procedura di attuazione della legge che credo debba essere ritenuta esemplare: la nostra proposta di legge, infatti, oltre a prevedere il dispositivo finanziario e procedurale di intervento, definiva in modo preciso il programma temporale di attuazione e i compiti attribuiti al vari operatori impegnati nell'attuazione della legge. Quel programma prevedeva che entro sei mesi si arrivasse agli appalti: sono passati sei mesi e ci troviamo ancora a dover approvare la legge. Il ritardo non sarà soltanto di sei mesi perché, come tutti sanno, le attività edilizie generalmente non incominciamo nell' autunno, ma nella primavera. Questo ritardo non è dovuto alla Commissione la quale ogni qualvolta è stata chiamata a discutere provvedimenti legislativi l'ha fatto con sollecitudine; è dovuto alla lentezza con cui la Giunta, che si era impegnata a modificare il suo disegno di legge sulla base delle proposte contenute nella nostra proposta, ha proceduto. Infatti il dispositivo legislativo è ritornato alla Commissione alla fine di marzo in un periodo in cui le Commissioni sono state sottoposte ad una mole non normale di lavoro (appunto per il tentativo compiuto dalla Giunta di cancellare almeno in parte le conseguenze delle lentezze e dell'immobilismo del passato e per il quale sono stati presentati in questa ultima fase di lavoro del Consiglio una quantità straordinaria di provvedimenti di legge da esaminare). Nonostante ciò la Commissione ha proceduto sollecitamente come dimostra il fatto che oggi il disegno di legge e in Consiglio.
Detto questo, per spiegare responsabilità che sono da attribuire completamente alla Giunta, devo richiamarmi alle modifiche che sono state apportate al disegno di legge sulla base delle nostre proposte. Sono modifiche di carattere sostanziale che caratterizzano in modo del tutto diverso il dispositivo che discutiamo oggi rispetto alla proposta originaria della Giunta. Non voglio prendere troppo tempo in una fase in cui i lavori devono proseguire in modo accelerato e quindi non mi dilungherò su tutti i particolari che differenziano l'attuale disegno che discutiamo rispetto a quello precedentemente presentato dalla Giunta. Mi soffermo soltanto su alcuni aspetti qualificanti, perché spiegano l'atteggiamento che terremo in sede di votazione.
Intanto è stato recepito che beneficiari dei contributi, insieme alle cooperative a proprietà divisa e agli operatori privati (che erano gli unici due operatori previsti dal disegno di legge della Giunta), siano anche gli IACP e la cooperazione a proprietà indivisa. E' quindi stato accettato il contenuto sostanziale della nostra proposta di legge.
Di fronte ad un fabbisogno di abitazioni non risolvibile in tempi che non siano lunghi, è necessario un utilizzo rigoroso delle risorse al fine di privilegiare i ceti meno abbienti.
Attraverso l'IACP e la cooperazione indivisa si risponde appunto alla domanda dei ceti che godono di minor reddito. La proposta di legge che discutiamo oggi complessivamente privilegia il fabbisogno dei nuclei a minor reddito; infatti propone un finanziamento di 22 miliardi agli IACP e di sei miliardi alle cooperative indivise, contro i tre miliardi alle cooperative divise e i nove miliardi alla iniziativa privata.
Sottolineo come estremamente positiva la percentuale dell'intervento a favore dell'IACP; sono invece critico sul fatto che la cooperazione nel suo complesso, indivisa e divisa, sia stata equiparata a livello dell'intervento a favore degli operatori privati. Ritengo comunque un dato positivo la suddivisione che vede prevalere sugli altri gli interventi a favore dell'IACP insieme a quelli della cooperazione indivisa, anche perch i loro interventi sono alternativi alla proprietà individuale. Agli IACP e alla cooperazione indivisa il finanziamento assegnato ammonta globalmente a 28 miliardi, cioè il 70% del finanziamento totale dei 40 miliardi.
La proposta di legge ha poi recepito il principio di consentire interventi nei centri storici per operazioni di risanamento urbano, come era appunto indicato nella nostra proposta di legge.
Proprio stamattina con l'Assessore Benzi abbiamo avuto un incontro con rappresentanti degli abitanti del quartiere della Snia Viscosa. Tale quartiere, che è parte del piano particolareggiato per l'edilizia economico popolare redatto ai sensi della legge 167, deve essere risanato. Questa legge consentirà di finanziare l'intervento di risanamento, e questo caso concreto di per sé rende positivo e qualificante il dispositivo di legge.
Nella proposta di legge che discutiamo non sono state accettate completamente le procedure che noi avevamo indicato e che avrebbero garantito, nell'arco di sei mesi, l'espletamento di tutti gli atti burocratici amministrativi che si devono compiere per giungere all'appalto delle opere. Le procedure previste nella legge serviranno a svenire l'attuazione della legge, ma rimangono ancora insufficienti. La completa definizione delle modalità di attuazione delle legge è demandata alla Giunta, alla quale vogliamo chiedere una particolare attenzione perché non si debbano accumulare ulteriori ritardi.
La legge fornisce poi, su sollecitazione dell'IACP e della cooperazione indivisa (come da proposte effettuate nel corso della consultazione) altri aspetti positivi, che sono: anticipazioni per avviare i programmi di finanziamento previsti dalla legge 865; contributi per ridurre il costo del denaro alle cooperative a proprietà indivisa che hanno ottenuti finanziamenti con la 865 a dei tassi tanto elevati da non consentire loro di utilizzare i finanziamenti che lo Stato ha effettuato per il triennio 1971/73.
Le anticipazioni e i contributi hanno lo scopo di correggere 'le conseguenze negative del comportamento dello Stato il quale tarda ad erogare i fondi della legge 865, e che fa gravare sugli IACP e sulla cooperazione tassi ancora troppo onerosi. Pur con i contributi previsti da questa legge regionale rimarrà ancora elevato il costo delle operazioni finanziarie per la cooperazione indivisa, la quale difficilmente potrà rendere attivi i finanziamenti della 865. Credo si dovrà, nella prossima legislatura procedere a ulteriori correzioni.
Concludendo, sono aspetti positivi sostanziali e qualificanti della legge: l'avere allargato e privilegiato l'intervento a favore dell'IACP e della cooperazione indivisa; l'avere consentito l'intervento per il risanamento nei centri urbani; l'avere introdotto contributi in conto interessi e anticipazioni in conto capitale per ridurre l'onere finanziario a carico degli IACP e della cooperazione indivisa. Questi contenuti positivi sono il frutto dell'intervento che abbiamo compiuto con la presentazione della nostra proposta di legge, da cui ha preso avvio un rapporto collaborativo in cui noi abbiamo svolto un ruolo non secondario all'interno della Commissione. Da tutto ciò deriva il nostro voto favorevole, anche se permane il giudizio critico che già ho espresso nel corso di questo mio intervento, per il ritardo con cui la Giunta ci fa giungere alla discussione di questa legge.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Pensi solo che è presieduta da un avvocato!!



BERTI Antonio

Rinviata a giudizio allora!!



RIVALTA Luigi

Siamo alla fine della legislatura e corriamo il rischio, se per qualche motivo la legge venisse rinviata dal Commissario di Governo, di dover aspettare altri mesi per poterla correggere. Sarà un ulteriore ritardo che si aggiungerà a quelli fin qui accumulati.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

Ha ancora chiesto di parlare, per fare una precisazione, il relatore Consigliere Dotti.



DOTTI Augusto, relatore

Lo spostamento del Consigliere Franzi sui banchi del Consiglio mi ha ricordato che ho dimenticato una cosa piuttosto importante su cui la Giunta sembra essersi impegnata. Non potendo subito includere in questa legge un provvedimento che riguardasse le case per l'edilizia economico-residenziale per quanto si riferiva al settore dei lavoratori nell'agricoltura, cioè di coloro che non abitano nelle proprietà che poi sono oggetto della loro attività, la Giunta ha detto che questo provvedimento potrà essere studiato e posto in esecuzione nella prossima legislatura.
E' una proposta molto interessante che si voleva introdurre lì per lì ma ha trovato delle obiezioni di carattere particolare per quanto riguarda questo tipo di casa che avrebbe anche dovuto, nell'intenzione del Consigliere Franzi, essere contornata da un poco di terra di proprietà per una coltivazione almeno orticola. Quindi dico al Consigliere Franzi che me ne ero dimenticato e chiedo venia, ma questo è nei propositi della Commissione; passeremo l'appunto alla Commissione che ci sostituirà, mentre l'impegno sarà confermato dall'Assessore all'interno della Giunta.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Franzi, ne ha facoltà.



FRANZI Piero

Signor Presidente, signori colleghi, devo dare atto all'obiettività del Presidente della II Commissione Consigliere Dotti di avere puntualmente riferito su quanto è stato oggetto di discussione in sede di Commissione circa la richiesta da me portata avanti di tenere conto anche delle esigenze dei lavoratori agricoli dipendenti, perché quando si parla di case di abitazione a favore dei lavoratori, (cioè della edilizia abitativa popolare), si deve considerare che non tutti i lavoratori esercitano la loro attività nel settore dell'industria o dell'artigianato o del commercio o nelle altre attività terziarie, e ci sono ancora migliaia di lavoratori che esplicano la loro attività in agricoltura, cioè in campagna.
L'introduzione che accompagna il testo di legge, apre con la considerazione, che, dopo aver constatato e denunciato l'incapacità dell'attuale rapporto fra contributi erariali e finanziamenti di Enti, a garantire l'omogeneità e continuità dei flussi finanziari al settore edilizio in generale ed in particolare a quello promosso e gestito dalla Pubblica amministrazione. A seguito di tale premessa ho considerato mio dovere raccogliere le raccomandazioni che venivano portate avanti dal Sindacati dei lavoratori agricoli che all'uopo mi avevano interessato, di rendermi interprete in seno al Consiglio regionale di questa loro istanza.
Mi è parso doveroso anche sollecitare l'attenzione della Giunta con una proposta di legge che rappresentasse questa particolare situazione. L'ho illustrata sia al Presidente della Giunta che all'Assessore Benzi, ed ancora in sede di Commissione. Con legge 30.12.1960 n. 1676, il Parlamento aveva provveduto ad emanare una norma legislativa "ad hoc" per la costruzione delle abitazioni dei lavoratori agricoli, prevedendo anche condizioni finanziarie di particolare favore.
Senonché tali facilitazioni sono state soppresse con la promulgazione della Legge del 22.10.1971 n. 65 che ha riordinato tutto il problema dell'edilizia abitativa di carattere popolare e in particolare con l'art.
1, ove si precisa che "tutti i fondi stanziati, a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle aziende statali, dagli Enti pubblici a carattere nazionale destinati agli stessi corpi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione e via di seguito, sono impegnati dallo Stato secondo le norme della presente legge".
E' evidente che dopo tali norme sarebbe stato necessario rivedere il particolare sistema di finanziamento per quanto riguarda le case di abitazione dei lavoratori agricoli, mentre invece con successiva legge del 30.12.1972, è stato precisato che "alla data del 31.12.1973 cessa ogni attività il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazione dei lavoratori agricoli dipendenti". Praticamente la Legge del 1960, che prevedeva finanziamenti specifici per i lavoratori agricoli, con la data del 31.12.73 ha cessato ogni attività.
La Regione Piemonte, affronta oggi l'esigenza di finanziare case di abitazione per i lavoratori in genere, per cui pare logico che si debba tenere conto anche delle esigenze dei lavoratori agricoli dipendenti della campagna; e va detto che sono alcune migliaia. Complessivamente nella Regione Piemonte abbiamo ancora in attività lavorativa, anche se ormai l'esodo agricolo ha molto falcidiato anche queste maestranze, oltre 23.000 unità attive che lavorano in agricoltura, (sono circa 3.000 in Provincia di Torino, anche se la Provincia di Torino pare che sia una Provincia di lavoratori autonomi; ce ne sono 5000 in Provincia di Alessandria, anche se pare sia una Provincia di lavoratori autonomi; ce ne sono 3500 in Provincia di Novara; ce ne sono 5500 in Provincia di Vercelli; ce ne sono 4000 e più in Provincia di Cuneo. Una media quindi di 5500 unità lavorative per ogni Provincia).
Ebbene, dicevo, che ho presentato una proposta di legge molto schematica, che aveva il compito di stimolare l'iniziativa della Giunta e della Commissione per recepire nel contesto della Legge anche le istanze dei lavoratori agricoli. La Commissione ha ritenuto di non accettare questa proposta, io comunque sono ancora convinto che il Consiglio la debba invece riesaminare in un modo diverso.
Se l'attuale Consiglio potesse deliberare in tempi più lunghi potrei forse accettare l'impegno che la Commissione intende proporre una apposita Legge, però il Consiglio si rinnoverà fra breve, quindi non so in quale modo la raccomandazione che viene avanzata possa impegnare i futuri Consiglieri. Dichiaro quindi che presenterò un emendamento aggiuntivo che sarà in questo testo: "Con le stesse modalità previste per le cooperative la Giunta, sentita la Commissione regionale per l'edilizia pubblica residenziale, è autorizzata a concedere agevolazioni finanziarie a favore dei braccianti e dei salariati agricoli per la ricostruzione e la ristrutturazione della propria abitazione, l'acquisto e sistemazione di una nuova abitazione nonché per l'edificazione di un'abitazione mono bifamiliare".
Sottolineo il carattere preferenziale, per la ristrutturazione delle eventuali abitazioni che già sono in proprietà, oppure l'acquisto di abitazioni in centri rurali e in mancanza o dell'una soluzione o dell'altra quella della costruzione di una abitazione mono o bifamiliare.
Esempi di questa edilizia abitativa per i lavoratori agricoli, ce ne sono già diverse centinaia in Piemonte, essendo già stati costruiti circa 1500 alloggi con un impegno di spesa di circa dieci miliardi e mezzo e con 4900 vani. Insisto perché questa iniziativa venga portata avanti perch anche i lavoratori agricoli sono lavoratori che meritano tutta la nostra considerazione, non solo perché lavoratori come quelli di altri settori ma perché più degli altri lavorano in condizioni disagiate, per cui è ancora più doveroso assicurare loro almeno la possibilità di avere una abitazione decente.
Mi auguro che la sensibilità dei colleghi Consiglieri più volte dichiarata verso quei lavoratori che più versano in condizioni di bisogno possa prevalere evitando che le parole siano frutto di semplici forme accademiche. I lavoratori agricoli chiedono concretezza di decisioni e parità di diritti.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Simonelli, ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Io desidero esprimere il pieno assenso del Gruppo socialista alla legge che è stata presentata dalla Giunta. Desidero aggiungere anche che ci pare che con questa legge venga assolto un impegno qualificante assunto dalla Regione sul tema della casa, impegno che riguardava la credibilità di tutte le forze politiche democratiche che non possono quindi che rallegrarsi del fatto che questo impegno venga, seppure alla fine della legislatura mantenuto.
Siamo anche d'accordo con quanto veniva dicendo poc'anzi il Consigliere Rivalta e cioè sul fatto che in ogni caso non spetta alla Regione risolvere il problema della casa, né la Regione ha le disponibilità finanziarie e neppure i poteri per risolverlo compiutamente; tuttavia, data la gravità che ha assunto nella nostra Regione, qualcosa andava pur fatto, ci siamo impegnati a farlo e credo che attraverso a questa legge abbiamo operato in modo da mobilitare il massimo possibile di risorse da destinare ad un intervento che non sia soltanto simbolico, ma che rappresenti un'anticipazione significativa di quello che può essere fatto con fondi statali nel settore della casa.
Infatti all'intervento fondamentale, che sono cioè i 40 miliardi per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1 della legge, devono essere aggiunti i quattro miliardi e 700 milioni per le anticipazioni di cui al titolo III a favore degli IACP, delle cooperative a proprietà indivisa per fare i programmi già finanziati, più i contributi integrativi in conto capitale previsti all'art. 18 per altri 500 milioni e i contributi integrativi in conto interessi previsti all'art. 19 per altri 300 milioni che hanno le stesse finalità e più ancora la garanzia di cento milioni prevista all'art. 21.
Quindi l'insieme degli oneri che da questa legge scaturiscono e degli interventi resi possibili dalla stessa, riguarda una cifra complessiva di 45 miliardi e 600 milioni che è pure una cifra consistente.
L'intervento previsto privilegia l'edilizia pubblica sovvenzionata cioè quella che risponde alla più pressante domanda sociale. Abbiamo visto che - lo ricordava Rivalta - gli interventi sono destinati: per 22 miliardi agli IACP; per sei miliardi alle cooperative a proprietà indivisa; per tre miliardi alle cooperative a proprietà individuale; per nove miliardi al privati ed al loro consorzi. Il privilegio concesso all' edilizia pubblica sovvenzionata si traduce poi ancora in altre due norme della legge e cioè in quelle che all'art. 1 fissa, ammissibile a contributo, il 100% della spesa degli IACP, il 90% degli interventi delle cooperative a proprietà individuale ed a privati; e nell'altra che prevede che il meccanismo di reintegrazione parziale degli oneri della Regione stabilisca una misura pari al 2% dei contributi per gli IACP al 3% per le cooperative a proprietà indivisa, al 6% a favore delle cooperative individuali e loro Consorzi.
Tutto l'insieme della legge è fatto quindi in modo da giustamente privilegiare gli interventi dell'edilizia pubblica e sovvenzionata, senza peraltro escludere di far partire l'edilizia convenzionata all'interno dei piani di zona e secondo le modalità previste dalla legge 865, con ci accogliendo l'impegno dei privati costruttori e dei loro consorzi ad operare all'interno dei meccanismi previsti dalla riforma sulla casa e per la realizzazione di interventi che si collochino nel quadro della 865.
Attraverso i meccanismi finanziari adottati ed in particolare attraverso la parziale reintegrazione da parte dei beneficiari degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, è stato possibile ampliare le dimensioni dell'intervento oltre i limiti del primitivo disegno di legge della Giunta e di questo non abbiamo che da compiacere.
Riteniamo anche che la legge sia stata migliorata nel momento in cui si è formulato un programma di localizzazione preciso nelle diverse aree della Regione. Avrebbe anche potuto essere fatta, a questo riguardo, una scelta forse ancora più rigorosa, privilegiando soltanto alcuni comprensori dove vi è il maggiore fabbisogno per evitare una dispersione degli interventi e magari prevedendo che all'interno di questi comprensori gli interventi non fossero necessariamente localizzati nel Comune capoluogo, ma soltanto con priorità nel Comune capoluogo, tuttavia anche le localizzazioni indicate nella legge sono accettabili e l'intervento possibile nei sette Comuni che sono stati individuati presenta comunque, in ogni Comune, dimensioni tali che ne giustificano la realizzazione, non siamo cioè al di sotto dell'unità di massa minima per la quale si possa ritenere realizzabile questo intervento.
E' dunque un impegno qualificante quello che ci porta ad affrontare e ad approvare questa legge nella seduta di oggi, un impegno qualificante sotto un duplice profilo, non solo perché - come abbiamo indicato fin qui si tratta di riconoscere anche da parte dell'operatore Regione l'importanza di un consumo sociale essenziale com'è quello della casa, soprattutto nelle difficoltà che a Torino sono presenti in modo particolarmente grave, ma anche perché è un intervento che rappresenta un momento dell'azione anticongiunturale alla quale ci siamo voluti dedicare attraverso quell'espansione qualificata della spesa pubblica perseguita con il bilancio.
Detto questo e riconosciuto quindi un rilievo economico e politico alla legge che andiamo ad approvare, ciò non toglie che da parte della Regione si continui e si accentui la pressione politica sul Governo perché quegli interventi attesi per dare adeguata soluzione, nella sua globalità, al problema della casa, vengano realizzati in tempi brevi.



PRESIDENTE

Con l'intervento del Consigliere Simonelli abbiamo esaurito la discussione. Dichiaro pertanto chiuso il dibattito generale.
Passiamo alla votazione dei singoli articoli.
Disegno di legge n. 267 "Interventi di edilizia residenziale pubblica".
Titolo I Art. 1 - Criteri generali.
La Regione, per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia pubblica residenziale, nonché per accelerare la realizzazione di programmi in corso, concede nel triennio 1975/1977: 1) - Contributi in conto capitale per un importo complessivo di 40 miliardi nella misura massima: del 100% della spesa riconosciuta necessaria per interventi realizzabili da Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzio del 90% della spesa riconosciuta necessaria per interventi realizzabili da Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi del 75% della spesa riconosciuta necessaria per interventi da realizzare da Cooperative Edilizie a proprietà individuale e loro Consorzi e da privati anche riuniti in Consorzio.
2) - Anticipazioni a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi e Cooperative a proprietà indivisa e loro Consorzi ammessi al finanziamenti di cui alla legge 22.10.1971, n. 865, con le successive integrazioni e modificazioni.
3) - Agevolazioni finanziarie a favore di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, per la costruzione di alloggi, ammesse al benefici di cui agli artt. 55 lettera c) e 68 lettera b) della legge 22.10.1971, n.
865.
Qualcuno chiede la parola? Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 1 è approvato all'unanimità.
Titolo II Art. 2 - Destinazione dei contributi.
I contributi in capitale di cui all'art. 1, n. 1, sono destinati: a) per una quota complessiva non inferiore al 70% alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione semplice al cittadini che ne abbiano diritto, nonché ad interventi di edilizia convenzionata b) per una quota complessiva non superiore al 30% ad interventi di ristrutturazione, rinnovo urbano, risanamento e restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente nonché per interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di edilizia pubblica residenziale.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 2 è approvato all'unanimità.
Art. 3 - Ripartizione della spesa.
Gli stanziamenti regionali per l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1, n. 1, sono ripartiti tra le diverse categorie di beneficiari secondo i seguenti importi: a) per 22 miliardi agli interventi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e del loro Consorzio b) per 6 miliardi agli interventi di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ed al loro Consorzio c) per 3 miliardi agli interventi di Cooperative Edilizie a proprietà individuale ed al loro Consorzio d) per 9 miliardi agli interventi realizzabili dal privati ed ai loro Consorzi.
Vi è un emendamento aggiuntivo del Consigliere Franzi, lo poniamo dopo l'art. 3 oppure è in contrasto? La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Nell'ipotesi che questo emenda mento venga accolto si imporrebbe una determinazione della percentuale quanto meno di stanziamenti da destinare a questa iniziativa, quindi incide sull'art. 3, credo che non possa essere votato successivamente.



PRESIDENTE

Leggo l'emendamento: "Con le stesse modalità previste per le cooperative la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'edilizia pubblica residenziale, è autorizzata a concedere l'agevolazione finanziaria a favore dei braccianti e salariati agricoli per la ristrutturazione della propria abitazione. L'acquisto e la sistemazione di una nuova abitazione, nonch per l'edificazione di una abitazione mono-bifamiliare".
La Giunta non accoglie l'emendamento, che è già stato illustrato dal Consigliere Franzi nel suo intervento.
Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano. L'emendamento non è accolto. Pongo in votazione l'art. 3.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 35 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri hanno risposto no: n. 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 - Oneri a carico degli operatori.
Gli assegnatari dei benefici di cui all'art. 1, punto 1, della presente legge, dovranno versare alla Regione, al fini di una parziale reintegrazione degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione stessa per un periodo di 5 anni, annualità costanti posticipate in misura pari: al 2% dei contributi e del finanziamento assegnato da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi al 3% del contributo assegnato, da parte delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi al 6% del contributo assegnato, da parte delle Cooperative Edilizie a proprietà individuale e loro Consorzi, nonché da parte di privati e loro Consorzi.
Le annualità a carico degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzio decorrono dall'anno successivo a quello in cui avviene il collaudo delle opere.
Per le cooperative edilizie, per i loro Consorzi e per i privati anche riuniti in Consorzio, le annualità decorrono dall'anno successivo a quello in cui è redatto il verbale di ultimazione dei lavori; fino alla decorrenza delle annualità sono dovute somme ragguagliate alle effettive erogazioni del contributo e dalle percentuali indicate dal 17 comma.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 4 è approvato all'unanimità dei presenti.
Art. 5 - Programma di localizzazioni.
I finanziamenti di cui all'art . 1, punto 1) della presente legge, sono localizzati nei seguenti Comuni e secondo le seguenti aliquote: Torino 3/9 dell'importo di investimento previsto Alessandria 1/9 dell'importo di investimento previsto Asti 1/9 dell'importo di investimento previsto Biella 1/9 dell'importo di investimento previsto Cuneo 1/9 dell'importo di investimento previsto Novara 1/9 dell'importo di investimento previsto Vercelli 1/9 dell'importo di investimento previsto Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello no-minale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto si: n. 34 Consiglieri L'art. 5 è approvato all'unanimità.
Art. 6 - Reperimento delle aree e delle costruzioni.
Gli interventi di cui all'art. 2, lettera a) della presente legge, sono localizzati ai sensi dell'art. 50 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 27 giugno 1974, n. 247.
Gli interventi da realizzarsi a cura delle cooperative a proprietà individuale e loro Consorzi, potranno essere localizzati anche su aree proprie, sempre che al 31.12.1973 tali aree fossero già di proprietà delle cooperative stesse.
In tal caso, dovrà essere stipulata con il Comune una convenzione al sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Gli interventi di cui al punto b) del precedente art. 2 potranno essere localizzati nell'ambito di Piani Particolareggiati di cui all'art. 13 e seguenti della legge 17.8.1942 n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui il proprietario dell'immobile per il quale è previsto l'intervento di cui al punto b) del precedente art. 2 non intenda prendere parte all'attuazione degli interventi, gli immobili stessi potranno essere espropriati dal Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dalla legge 22.10.1971, n. 865.
Non si dà luogo all'esproprio nel caso in cui il proprietario sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per essere assegnatario di alloggi economici e popolari al sensi delle disposizioni vigenti in materia.
In tal caso, il beneficiario del contributo regionale al fini dell'attuazione dell'intervento, può occupare temporaneamente, sulla base di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, l'immobile e provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dal programma, restituendo quindi, l'immobile stesso al proprietario secondo le modalità stabilite dalla convenzione di cui al successivo art. 11.
C'è un emendamento dei Consiglieri Rivalta, Bianchi, Dotti: "Alla fine del terzo comma aggiungere: 'e nell'ambito dei piani redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni'".
La Giunta accoglie?



BENZI Germano, Assessore all'urbanistica

Sì.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano. E' accolto all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 6 così modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 6 è stato approvato.
Art. 7 - Al fine della realizzazione degli interventi di cui all'art.
1, punto 1 della presente legge, sulla base della formale richiesta inoltrata dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, con delibera del Consiglio comunale, entro 20 giorni dalla data della suddetta richiesta, le Amministrazioni comunali, dei Comuni di cui al precedente articolo 5 individuano le aree da assegnare ai sopraccitati operatori.
Qualora il Consiglio comunale non provveda, entro il termine stabilito dal precedente comma, all'individuazione delle aree, la scelta delle stesse è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Sezione Urbanistica regionale.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 - I provvedimenti previsti all'art. 7 della presente legge con i quali vengono individuate le aree, legittimano gli operatori beneficiari a richiedere il decreto di accesso per dare corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri L'art. 8 è approvato all'unanimità.
Art. 9 - I Comuni di cui all'art. 5 della presente legge contestualmente alla deliberazione di cui al precedente art. 7 provvedono ad aggiornare, ove necessario, o ad approvare, se sprovvisti, il programma pluriennale di attuazione formato al sensi dell'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 33 hanno risposto sì: n. 33 Consiglieri L'art. 9 è approvato all'unanimità dei presenti.



FASSINO GIUSEPPE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Art. 10 - Qualora entro il termine di 30 giorni, di cui al primo comma del successivo art. 13, non risultassero pervenute istanze di finanziamento, con propria deliberazione la Giunta regionale provvederà allo storno dei fondi nonché alla loro successiva rilocalizzazione negli altri Comuni di cui al precedente articolo 5.
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'articolo 10 è approvato.
Art. 11 - Convenzione con la Regione.
La realizzazione degli interventi finanziati al sensi del presente titolo è affidata a beneficiari di cui al punto 1 di cui al precedente art.
1 sulla base di convenzioni all'uopo stipulate con la Regione.
Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, di controlli, gli aspetti tecnici economici e finanziari dell'intervento.
Gli alloggi realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzio nonché dalle Cooperative Edilizie e proprietà indivisa e loro consorzi, mediante i benefici di cui alla presente legge saranno assegnati esclusivamente in locazione semplice a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1972, numero 1035, sulla base della graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 6 dello stesso D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 esistente presso ciascun Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio.
Su proposta dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, la Giunta regionale riserverà un'aliquota di alloggi realizzati mediante i finanziamenti di cui al precedente - art. 1 punto 1 al fine di provvedere alla 'sistemazione abitativa dei nuclei familiari residente negli immobili per i quali è previsto l'intervento di cui all'art. 2 punto b) della presente legge.
Gli alloggi risanati mediante i contributi, di cui al punto 1 dell'art.
1 della presente legge sono riconsegnati al proprietari degli immobili interessati attraverso apposite convenzioni.
La somministrazione dei contributi sarà disposta sulla base dei certificati di pagamento approvati dalla Commissione di cui all'art. 14 terzo comma, della presente legge.
Il saldo del contributo sarà somministrato sulla base del certificato di collaudo delle opere, approvato dalla Giunta regionale sentita la Sezione Urbanistica regionale.
Vi è un emendamento aggiuntivo presentato dai Consiglieri Rivalta Bianchi e Dotti: "Alla fine del quinto comma aggiungere 'nelle quali saranno fissate garanzie affinché nel caso di locazione la priorità sia data al nuclei familiari trasferiti per poter procedere al risanamento'".
Qualcuno desidera illustrarlo? La Giunta si dichiara d'accordo.
Pongo in votazione l'emendamento per alzata di mano. E' approvato all'unanimità.
Emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal Consiglieri Rivalta, Bianchi e Dotti: "Gli alloggi realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzio mediante i benefici di cui alla presente legge, sa ranno assegnati esclusivamente in locazione semplice a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035, sulla base della graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 6 dello stesso D.P.R. 30.12.1972 n. 1035, esistente presso ciascun Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio.
Gli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi mediante i benefici di cui alla presente legge, saranno assegnati in locazione semplice al soci in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 30.12.1972 n. 1035".
Qualcuno desidera illustrarlo? La Giunta è d'accordo, lo metto in votazione per alzata di mano. E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 11 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Art. 12 - Convenzioni con i Comuni.
La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione per atto pubblico, redatto ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, tra il Comune interessato e il destinatario del contributo regionale.
La Regione indicherà i criteri vincolanti, uniformi per l'intero territorio regionale oppure differenziati per comprensori, ai quali debbano uniformarsi le convenzioni di cui al comma precedente.
dere: [così nel verbale originale a) indicazioni in ordine alle caratteristiche costruttive tipologiche igieniche e funzionali degli interventi b) indicazioni in merito al titolo di godimento degli immobili dopo gli interventi c) criteri per la determinazione dei canoni di locazione in relazione ai diversi tipi di beneficiari e della fascia di reddito dell'assegnatario nonché la revisione periodica dei canoni stessi sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT sul costo della vita d) la determinazione del prezzo di base di vendita degli alloggi come somma del costo dell'area, del costo delle urbanizzazioni e del costo di costruzione, quest'ultimo calcolato sulla scorta degli andamenti medi degli appalti di edilizia economica e popolare, tenuto conto degli oneri effettivi occorrenti non previsti nei corrispettivi d'appalto e) l'aggiornamento dei prezzi di cessione e di successiva rivendita degli alloggi sulla base dell'andamento dell'indice ufficiale ISTAT del costo di costruzione, tenuto conto dell'invecchiamento del fabbricato e degli eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria realizzati f) il diritto di prelazione e le modalità di esercizio dello stesso da parte del Comune e da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari territorialmente competente, nel caso in cui il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, trasferisca a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile prima dei termini stabiliti dalla convenzione g) le sanzioni a carico del beneficiario dei finanziamenti in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
Vi è un emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dai Consiglieri Rivalta, Bianchi e Dotti: "Sostituire il secondo comma con il seguente: 'La Regione indicherà i criteri vincolanti al quali debbono uniformarsi le convenzioni di cui al comma precedente'".
La Giunta accetta l'emendamento, nessuno intende illustrarlo, lo pongo in votazione per alzata di mano. E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 12 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 - Modalità di partecipazione.
I beneficiari di cui al precedente art. 1, n. 1 ad eccezione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzio, che intendono fruire delle agevolazioni del presente titolo, dovranno inoltrare domanda corredata da idonea documentazione, al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'apposito bando che dovrà essere pubblicato entro 20 giorni dalla data di approvazione della presente legge.
Entro i 15 giorni successivi la scadenza del bando, la Giunta regionale dovrà individuare sulla scorta dei criteri indicati nel bando i soggetti da ammettere al finanziamenti.
Le richieste di finanziamento di cui alla presente legge possono essere inoltrate anche in pendenza di richieste di contributo sui fondi stanziati dall'art. 72 della legge n. 865, e successivi rifinanziamenti o altri provvedimenti relativi all'edilizia residenziale agevolata per la medesima iniziativa.
In caso di accoglimento di una delle domande, gli interessati dovranno optare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, tra la richiesta accolta e quella in corso di istruzione; la concessione del contributo regionale è subordinata alla esplicita rinuncia alla richiesta in corso di istruttoria.
La Giunta Regionale determina con atti deliberativi o soggetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge.
Preciso che là dove si cita l'art. 72 della legge n. 865 non è stato indicato l'anno, 1971, leggasi quindi legge n. 865/1971.
Se nessuno ha delle osservazioni da fare pongo in votazione l'art. 13.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 34 hanno risposto sì: n. 34 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 - Norme di attuazione.
I soggetti ammessi a contributo devono presentare, entro sessanta giorni dalla data della deliberazione comunale di individuazione delle aree, i progetti esecutivi all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, ai fini degli adempimenti di competenza della Commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti da parte della suddetta Commissione entro il termine di gg. 10 dal ricevimento degli atti.
I programmi di intervento, i progetti delle opere, nonché gli atti di gestione relativi alla realizzazione dei programmi finanziati al sensi della presente legge, sono approvati dalla Commissione di cui al secondo comma dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 456/1975 in data 7 febbraio 1975.
La vigilanza sui programmi stessi è demandata alla Commissione di cui al precedente comma.
Fino alla costituzione della Commissione indicata al III comma del presente articolo, i compiti sopraindicati sono esplicati dalla Commissione regionale costituita presso il Consorzio Volontario fra le Case Popolari.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 30 hanno risposto sì: n. 30 Consiglieri L'art. 14 è approvato all'unanimità.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

Titolo III.
Art. 15 - Anticipazioni.
Le anticipazioni di cui all'art. 1, n. 2, della presente legge possono essere concesse per la realizzazione di opere comprese nei programmi di edilizia pubblica residenziale finanziati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, agli Istituti Autonomi per le Case Popolari e alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa che ne facciano richiesta.
Le anticipazioni sono erogate alle condizioni e con le modalità indicate negli artt. 16 e 17 della presente legge, sui corrispettivi d'appalto e di revisione dei prezzi, maturati in base allo stato di avanzamento lavori.
Le anticipazioni di cui al precedenti commi sono disposte a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari sugli importi inerenti le costruzioni che risultino ammesse al contributo statale di cui all'art. 68 lettera a) e b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e per le quali sia già intervenuta l'adesione di massima della Cassa Depositi e Prestiti alla concessione del relativo mutuo senza onere per interessi.
Le anticipazioni a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa sono disposte sugli importi inerenti le costruzioni che risultino ammesse al contributo statale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e per le quali sia già intervenuta l'adesione di massima di un Istituto di Credito alla concessione del relativo mutuo.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 30 hanno risposto sì: n. 30 Consiglieri L'art. 15 è approvato all'unanimità.
Art. 16 - Richiesta di anticipazione.
Alla richiesta di anticipazione da inoltrare al Presidente della Giunta regionale deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto, confermata dal relativo tesoriere, ovvero dal legale rappresentante della Cooperativa, contenente l'impegno a rimborsare l'anticipazione contestualmente all'introito della relativa quota di mutuo nonché l'impegno ad assolvere tempestivamente tutte le incombenze necessarie per conseguire tali quote.
La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere confermata dall'Istituto di Credito mutuante; in mancanza di ciò il legale rappresentante della cooperativa dovrà impegnarsi a rimborsare l'intera somma anticipata contestualmente all'introito del mutuo.
Le anticipazioni non sona gravate di onere per interessi per la durata di tre mesi dal loro rispettivo pagamento. Dopo tale termine sono dovuti alla Regione interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, ridotto di tre punti.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 31 hanno risposto sì: n. 31 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
Titolo IV Art. 17 - Agevolazioni integrative.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, le integrazioni indicate agli artt. 18, 19 e 20 della presente legge, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, e loro Consorzi, che risulteranno assegnatari dei finanziamenti previsti dal I bando regionale emanato in attuazione degli articoli 55 lettera c) e 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 31 hanno risposto si: n. 31 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Contributi integrativi in conto capitale.
Alle cooperative di cui al precedente articolo, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie al sensi dell'articolo 55 lettera c) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere concesso un contributo integrativo in conto capitale sull'importo definito nella convenzione prevista dall'articolo 35 della legge sopraindicata comunque non superiore al 10 dei costi della costruzione, a copertura degli oneri relativi: a) all'acquisizione delle aree b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione come definiti nella convenzione anzidetta.
Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate, dalle cooperative beneficiarie, in 35 anni senza oneri di interessi e le relative annualità decorrono dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la stipulazione della convenzione relativa agli oneri per l'acquisizione delle aree e per le inerenti opere di urbanizzazione.
Si passi alla votazione.



(Si Procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Contributi integrativi in conto interesse.
Alle cooperative di cui al precedente art. 17, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari: a) per interessi, diritti, commissioni b) per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle c) per oneri fiscali e vari d) per spese accessorie e rimborso del capitale; nella misura superiore al 3% annuo.
Le cooperative edilizie di cui al presente articolo, potranno richiedere al Presidente della Giunta regionale che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati.
I contributi saranno erogati dalla Regione agli stessi beneficiari ovvero direttamente agli Istituti Mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di Credito che ai sensi dell'art. 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono abilitati a concedere mutui per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale.
La convenzione deve prevedere: a) la durata dell'ammortamento dei mutui, che dovrà essere corrispondente alla durata dell'erogazione del contributo concesso dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui all'art.
68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
b) Il tasso di riferimento al fini della commisurazione del contributo regionale.
c) l'importo massimo di mutuo concedibile che dovrà corrispondere all'importo totale dell'intervento ed essere comprensivo di eventuali interessi di preammortamento capitalizzati.
d) L'erogazione dei mutui, per il finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'art. 68 lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n.
865, sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo sulla base del certificato di collaudo delle opere.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 20 è approvato all'unanimità.
Art. 21 - Garanzia I mutui, di cui all'art. 19 sono garantiti da ipoteca di primo grado e fruiscono della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi al netto del valore del contributo statale e regionale attualizzati al tasso di interesse praticato dagli Istituti Mutuanti nei confronti dei mutuatari.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Titolo IV Art. 22 - Contributi e finanziamenti in conto capitale.
La spesa di cui all'art. 1, punto 1, della presente legge sarà iscritta per 9 miliardi nel bilancio dell'anno finanziario 1975, per 19 miliardi nel bilancio dell'anno 1976, e per 12 miliardi nel bilancio dell'anno finanziario 1977.
La Giunta regionale è tuttavia autorizzata ad assumere, fin dall'anno finanziario 1975, impegni di spesa entro i limiti degli importi indicati nell'art. 1, punto 1, della presente legge fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti bilanci.
Alla spesa di 40 miliardi si provvederà mediante l'accensione di mutui alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque per una durata non superiore a 25 anni ad un tasso non superiore al 15% da estinguere mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 74 con la denominazione "Provento dei mutui accesi per il finanziamento di un programma straordinario di edilizia pubblica residenziale" e con la dotazione di 9 miliardi.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il capitolo n. 1108, con la denominazione "Contributi in conto capitale ad Istituti Autonomi per le Case Popolari, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alle cooperative a proprietà individuale ed a privati ed a loro Consorzi, per la attuazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica" e con lo stanziamento di 9 miliardi. I capitoli n. 74 di entrate e n. 1108 di spesa saranno iscritti nei bilanci degli anni 1976 e 1977, con dotazioni e stanziamenti pari a quelli indicati nel primo comma.
Ai fini della riscossione delle somme dovute alla Regione al sensi dell'articolo 4 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 e di ciascuno degli anni successivi sarà iscritto il capitolo numero 52, con la denominazione "Introito delle somme dovute da Istituti Autonomi per le Case Popolari, da cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a cooperative a proprietà individuale, da privati e da loro rispettivi Consorzi, a parziale reintegrazione degli oneri di ammortamento di mutui relativi a contributi e finanziamenti loro assegnati in attuazione del programma straordinario per l'edilizia pubblica residenziale".
All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in 1200 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede: mediante una riduzione pari a 750 milioni del fondo speciale di cui al capitolo n. 1018 e una riduzione pari a 105 milioni del fondo speciale di cui al capitolo n. 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, in corrispondenza alle disponibilità indicate nella rubrica 6, n. 1, degli elenchi n. 3 e n. 7 allegati al bilancio di tale anno mediante una riduzione, pari a 345 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione medesimo, in corrispondenza della disponibilità iscritta nella rubrica 6, n. 1, dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio; nonché mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli n. 379 (categoria V) e n. 1426 (categoria XVI), relativi alla quota di interesse e alla quota di rimborso del capitale dei mutui con il rispettivo stanziamento di 1095 milioni e di 105 milioni.
Al maggior onere ricadente nell'anno 1976, valutato in 2700 milioni, si farà fronte con una quota, valutata in 1000 milioni, del provento di cui al precedente settimo comma e con una quota, pari a 1700 milioni, della disponibilità derivante dalla riduzione degli oneri iscritti nei capitoli n. 1208, 1210, 1212, 1218, 1316, nella rispettiva misura di 200 milioni, di 200 milioni, di 400 milioni, di 400 milioni e di 500 milioni.
All'ulteriore maggiore onere, valutato in 1800 milioni per l'anno 1977 e per ciascuno degli anni successivi, si farà fronte con l'ulteriore quota di 500 milioni, dell'introito di cui al precedente settimo comma e con una quota, pari a 1300 milioni, della disponibilità derivante dalla ulteriore riduzione degli oneri iscritti nei capitoli di cui al precedente comma nella rispettiva misura di 100 milioni, 300 milioni, 200 milioni, 300 milioni e 400 milioni.
Nei bilanci degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i capitoli: n. 379 e n. 1426 con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei relativi anni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 31 hanno risposto sì: n. 31 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 - Finanziamento anticipazioni .
Per le anticipazioni di cui al titolo III della presente legge è autorizzata una spesa di 4700 milioni, a cui si provvede mediante il riporto, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di una quota di pari ammontare della disponibilità fatta affluire nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1974, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 40, e della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 6.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1110, con la denominazione "Anticipazioni, ad Istituti Autonomi per le Case Popolari ed a Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, per il pagamento di corrispettivi d'appalto e di revisione prezzi, in attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865" e con lo stanziamento di 4700 milioni. Le somme non impegnate nell'anno 1975 potranno essere impegnate negli anni 1976 e 1977.
Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno 1975 saranno iscritti il capitolo n. 47, con la denominazione "Interessi sulle anticipazioni concesse a Cooperative a proprietà indivisa ai fini dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 non rimborsati entro tre mesi dalla somministrazione" ed il capitolo n. 53 con la denominazione "Ricupero di anticipazioni corrisposte ad Istituti Autonomi per le Case Popolari ed a Cooperative a proprietà indivisa per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865"; gli stessi due capitoli saranno iscritti nel bilancio di ciascuno degli anni 1976 e 1977.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 25 hanno risposto sì: n. 25 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
Art. 24 - Finanziamento contributi integrativi in conto capitale: Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale, di cui all'art. 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di 500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota di pari ammontare della disponibilità affluita nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1404, del bilancio per l'anno finanziario 1974, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 40 e della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 6, nonch mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, del capitolo n. 1111, con la denominazione: "Contributi in capitale integrativi dei fondi di cui all'art. 55 lettera c) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi" e con lo stanziamento di 500 milioni.
Per la riscossione delle somme dovute alla Regione ai sensi dell'art.
18 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 ed in quelli di ciascuno degli anni 1976 e successivi sarà istituito al capitolo n. 54, con la denominazione "Introito delle somme dovute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi, in relazione ai contributi in conto capitale, integrativi dei finanziamenti di cui all'art. 55 lettera c) della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 29 hanno risposto sì: n. 29 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - Finanziamento contributi integrativi in conto interesse.
Per la concessione dei contributi integrativi in conto interesse, di cui all'art. 19, nonché per gli eventuali interessi di pre-ammortamento per un periodo massimo di due anni, è autorizzato il limite di impegno di 300 milioni per l'anno finanziario 1975.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1112, con la denominazione "Contributi annui costanti trentacinquennali e contributi negli interessi di pre-ammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, integrativi dei contributi di cui all'art. 68 lettera b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865" e con lo stanziamento di 300 milioni.
Per il pagamento delle annualità conseguenti il limite d'impegno, nel bilancio di ciascuno degli anni dal 1976 al 2011 sarà iscritto al capitolo n. 1112, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 30 hanno risposto sì: n. 30 Consiglieri L'art. 25 è approvato all'unanimità.
Art. 26 - Garanzia integrativa.
Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 21, secondo comma della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di 100 milioni per l'anno finanziario 1975.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1113 con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia integrativa sui mutui contratti da cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli interventi di cui all'art. 68 lettera b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865" e con lo stanziamento di 100 milioni.
Nei bilanci degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il capitolo n.
1113, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì: n. 32 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27 - Per le procedure e modalità di attuazione espressamente si richiama per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare agli artt. 35, 50, 51, 52 58, 60, 62, 63, 71 primo comma.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 31 hanno risposto si: n. 31 Consiglieri L'art. 27 è approvato all'unanimità. Vi sono dichiarazioni di voto? La parola all'Assessore Benzi.



BENZI Germano, Assessore all'urbanistica

Prendo la parola brevemente prima di tutto per ringraziare la II Commissione ed il suo Presidente per il contributo dato alla legge.
Il collega Rivalta diceva che abbiamo tardato molto, ma sa benissimo che è dal giugno 1974 che la Regione ha delle possibilità e la nostra prima legge era del mese di ottobre, perciò non c'è stato molto intervallo.
La nostra prima legge riguardava solo una parte dei contributi che adesso abbiamo dato ed era in conto interessi. La legge comunista ha aperto un altro spiraglio che noi non avevamo trascurato, ma credevamo che il Governo, dopo le promesse che aveva fatto, desse il finanziamento per gli IACP e per le Cooperative a proprietà indivisa, mancando questo abbiamo accolto buona parte delle osservazioni fatte dai comunisti.
La legge è importante non per la cifra che abbiamo stanziato (i bilanci regionali sono troppo bassi per poter fare di più) ma perché in un momento particolare in cui c'è poco lavoro in Piemonte, facendo uno sforzo considerevole abbiamo stanziati questi 44 miliardi per dare un certo contributo all'edilizia.
C'è una piccola parte che forse dovremmo mettere in luce e di cui ha già parlato il Consigliere Dotti: avendo noi calcolato il 15% di interesse sulle somme stanziate, può darsi che possiamo ricuperare qualche miliardo e a questo punto vuol dire che aumenteremo di qual che cosa.
C'è una richiesta fatta dal collega Franzi che riguarda i lavoratori agricoli dipendenti: l'abbiamo valutata seriamente e ci spiace di non averlo potuto accontentare, ma verrebbe stravolta la legge stessa l'impegno che si può prendere oggi, per il valore che può avere in questa ultima tornata del Consiglio, è che il prossimo Consiglio dovrà tenerne conto.
L'augurio è che il Governo intervenga rapidamente con dei grossi contributi. Non sono 40 miliardi che necessitano in Piemonte oggi, ma 400 per dare veramente un sollievo all'edilizia. In un primo momento si era pensato di dare tutta la somma a Torino: l'occupazione di alloggi da parte di abusivi, le questioni degli sfrattati, dei baraccati, di gente che non sa dove trovare una casa ci stanno molto a cuore, però riteniamo che sia stato più giusto darne un po' a tutto il Piemonte perché le stesse situazioni, anche se meno drammatiche, ci sono dappertutto. E' chiaro che alla prossima distribuzione di fondi terremo presente che i sei capoluoghi di provincia hanno già ricevuto dei soldi per la casa.
Ringrazio ancora la Commissione e spero che questa legge se ha qualche imperfezione, come certo ha, si potrà modificare con la prossima Giunta fra tre mesi.



PRESIDENTE

Non essendovi altre dichiarazioni di voto pongo in votazione l'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: n. 32 hanno risposto sì t n. 32 Consiglieri Il disegno di legge n. 267 è approvato.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Ordine del giorno sulla Finanziaria regionale


PRESIDENTE

Mi è giunto un ordine del giorno a firma: Berti, Bianchi, Vera Simonelli, Fassino.
"Il Consiglio regionale in relazione al disegno di legge 268 'Costituzione della Società finanziaria per lo sviluppo economico del Piemonte' prende atto e conferma che le questioni tecniche e giuridiche e le indicazioni politiche per la costituzione di una Finanziaria regionale sono state oggetto di un ampio dibattito e di matura elaborazione nei rapporti interregionali e nelle discussioni consiliari ed in Commissione ribadisce che la Finanziaria è da ritenere strumento efficace e necessario per la realizzazione degli interventi imposti da una politica di sviluppo regionale programmato rilevato che l'esatta definizione formale dello strumento legislativo richiede un'ulteriore elaborazione, affida le proprie positive conclusioni per l'istituzione della Finanziaria regionale alla prossima legislatura".
Chi intende approvare quest'ordine del giorno è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.


Argomento:

Ordine del giorno sulla Finanziaria regionale

Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Esame disegno di legge n. 266 "Determinazione indennità di missione membri Consigli d'Amministrazione e dipendenti Enti ospedalieri".
E' quella piccola legge che avevano sollecitato gli ospedalieri, perch diversamente non si fanno le Commissioni. Se il Consiglio crede si potrebbe discutere, oltre tutto è legata alle altre due passate stamattina.
La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Su questa legge vi sono alcuni emendamenti presentati dal Consigliere Vecchione, ma ha dovuto partecipare ad una celebrazione della Resistenza.
Assente lui ritengo che non si possa affrontare la legge.
Se vogliamo guadagnare venti minuti potremmo far fare la relazione a Garabello sui comprensori.



VISONE Carlo

C'è la legge n. 277 che ha solo quattro articoli sulla quale mi pare ci sia l'accordo, il cui relatore vi risparmia la relazione perché la Commissione ha fatto propria quella della Giunta.



BERTI Antonio

Io vorrei fare una proposta: stiamo procedendo, come ha già rilevato Rivalta, con un metodo assolutamente eccezionale, le proposte di legge si accavallano, passano leggine che sembrano marginali e magari sono importanti. Io propongo di sospendere la seduta e di fare una riunione dei Presidenti di Gruppo perché delle scelte sono obbligatorie, dobbiamo renderci conto che tutte le leggi iscritte, come del resto il sottoscritto ha già detto in una riunione del Capigruppo, non potranno passare; allora è opportuno stabilire quali sono le leggi che devono passare prioritariamente, dopo di che, se rimarrà del tempo, verranno anche le altre.



PRESIDENTE

E' stata fatta una proposta di sospensione dei lavori e della convocazione dei Capigruppo unitamente al Presidente della Giunta.
A questo punto ritengo opportuno sospendere la seduta e convocare i Capigruppo.
Il Consiglio come già nell'ordine del giorno è riconvocato per la prosecuzione dei lavori, lunedì 28 a Palazzo Madama (quest'aula è occupata dal Consiglio provinciale).
La seduta è tolta



(La seduta ha termine alle ore 19,10)



(La seduta ha termine alle ore 19,10)



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