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Dettaglio seduta n.299 del 27/03/75 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento:

Ordine del giorno della seduta


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
L'ordine del giorno reca: Approvazione verbali precedenti sedute Interpellanze ed interrogazioni Comunicazioni del Presidente Osservazioni del Governo sulla legge regionale concernente "Intervento a favore dei titolari di pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento": provvedimenti conseguenti Osservazioni del Governo sulla legge regionale riguardante "Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale": provvedimenti conseguenti Esame disegno di legge n. 242: "Inquadramento nei ruoli regionali del personale docente con incarico a tempo determinato presso i Centri di formazione professionale". Relatore Visone Esame proposta di legge n. 198 "Proposta di legge al Parlamento del Consiglio Regionale del Piemonte in materia di elaborazione ed attuazione della politica comunitaria". Relatore Visone Esame bozza di "Piano delle risorse idriche". Relatore Calsolaro Esame disegno di legge n. 262: "Erogazione contributi a favore delle aziende private concessionarie di autoservizi per l'applicazione a favore del proprio personale delle nuove tabelle retributive" Esame proposta di legge n. 135 "Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli". Relatore Menozzi Designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio Direttivo della Scuola di amministrazione aziendale dell'Università degli studi di Torino "Comitato regionale di coordinamento dell'attività degli Enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli Enti ospedalieri": designazione da parte del Consiglio Regionale di 9 esperti con voto limitato ai 2/3.


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

Approvazione verbali precedenti sedute.
I processi verbali delle adunanze del 13 e 20 marzo 1975 sono stati distribuiti ai Consiglieri prima dell'inizio della seduta odierna. Se nessuno ha delle osservazioni da fare si intendono approvati.


Argomento:

Interpellanze ed interrogazioni


PRESIDENTE

Interpellanze ed interrogazioni.
Il Presidente della Giunta ha chiesto di rimandare al pomeriggio la risposta alle due interpellanze Rivalta - Lo Turco - Revelli - Marchesotti per la Cuneo-Ventimiglia-Nizza e per l'opportunità di un incontro fra la III Commissione consiliare ed i responsabili RAI-TV in merito al problema della ricezione televisiva nell'alta Valle Vermenagna, perché adesso deve allontanarsi per occuparsi dei problemi riguardanti l'occupazione in Piemonte.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Sono in congedo i Consiglieri: Berti, Giovana, Soldano, Paganelli Nesi, Fassino, Minucci.


Argomento:

b) Mancata apposizione visto del Commissario del Governo


PRESIDENTE

Mancata apposizione visto Commissario del Governo: alla legge regionale 20 febbraio 1975 "Adeguamento dei tassi agevolati previsti dalla legge regionale di intervento sul credito agrario".


Argomento:

c) Apposizione visto del Commissario del Governo


PRESIDENTE

Apposizione visto Commissario del Governo: alla legge regionale 13 febbraio 1975: "Rifinanziamento del contributo in capitale, ad Enti locali, ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n, 16" alla legge regionale 13 febbraio 1975: "Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15: 'Contributi ad imprese private per spese di acquisto di autobus nuovi' " alla legge regionale 13 febbraio 1975: "Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14: 'Contributo ad Enti locali ed alle aziende pubbliche od a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile' " alla legge regionale 13 febbraio 1975: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, recante norme sui contributi per il rinnovo e l'efficienza del materiale rotabile alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" alla legge regionale 13 febbraio 1975: "Contributi a favore di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per spese di esercizio di autoservizi di linea di nuova assunzione" alla legge regionale 20 febbraio 1975: "Rifinanziamento di interventi per lo sviluppo dell'agricoltura".


Argomento:

d) Progetti di legge - Presentazione ed assegnazione a Commissioni


PRESIDENTE

Presentazione progetti di legge.
Disegno di legge n. 263: "Rifinanziamento della legge regionale 12 agosto 1974 concernente: 'Provvedimenti per l'incentivazione turistico alberghiera"', presentato dalla Giunta Regionale in data 10 marzo 1975 ed assegnato alla VII- Commissione in data 13 marzo 1975 Proposta di legge n. 264: "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi nella Regione Piemonte", presentata dal Consigliere Cardinali in data 12 marzo 1975 ed assegnato alla VI^ Commissione in data 17 marzo 1975 Disegno di legge n. 265: "Modifica di tassi agevolati secondo le determinazioni dello Stato, di leggi regionali di interventi sul credito agrario", presentato dalla Giunta Regionale in data 18 marzo 1975 ed assegnato alla VI^ Commissione in data 21 marzo 1975 Disegno di legge n. 266: "Determinazione indennità di missione ai membri dei Consigli d'Amministrazione ed ai dipendenti degli Enti ospedalieri facenti parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero e compensi fissi massimi per gli altri componenti diversi da quelli ospedalieri sopraindicati", presentato dalla Giunta Regionale in data 18 marzo 1975 ed assegnato alla IV^ ed all'VIII^ Commissione in data 21 marzo 1975 Disegno di legge n. 267: "Programma straordinario regionale a sostegno dell'edilizia pubblica residenziale", presentato dalla Giunta Regionale in data 21 marzo 1975, ed assegnato alla II- Commissione in data 26 marzo 1975 Disegno di legge n. 268: "Costituzione della Società Finanziaria per lo sviluppo economico del Piemonte - Finpiemonte S.p.A'", presentato dalla Giunta Regionale in data 26 marzo 1975 ed assegnato alla I^ Commissione nella stessa data Disegno di legge n. 269: "Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio di un sistema regionale integrato dell'informazione", presentato dalla Giunta Regionale in data 26 marzo 1975 ed assegnato alla I^ - II^ - III Commissione in quanto costituenti l'intercommissione per l'Università nella stessa data.


Argomento:

e) Risposta scritta a due interrogazioni del Consigliere Nesi


PRESIDENTE

Risposta scritta a due interrogazioni del Consigliere Nesi da parte dell'Assessore Conti e da parte del Presidente della Giunta.
Sono stati presentati due ordini del giorno dei Consiglieri Vera e Calsolaro e del Consigliere Vera perché le elezioni europee abbiano luogo al più presto possibile.


Argomento:

f) Incendio all'Albergo "Excelsior" a Santa Maria Maggiore con perdita di vite umane


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, abbiamo notizia dalla Radio di stamani che a Santa Maria Maggiore, in Valle Ossola, stanotte un incendio ha distrutto l'Albergo Excelsior. Vi era una comitiva di 80 turisti francesi: finora sono stati accertati 14 morti ed un numero imprecisato di feriti.
Noi ci chiediamo come abbia potuto accadere una disgrazia di questa portata senza che vi fossero forme di sicurezza in modo da garantire le persone ospitate nell'albergo.
Noi esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime e chiediamo che rapidamente sia fatta luce sulle cause e sulle responsabilità di un fatto che è certamente fra i più gravi verificatisi in Piemonte. Nel campo ricettivo turistico occorrono garanzie di serietà, devono esserci dei controlli seri e tali da garantire la vita a tutti i cittadini. Se non si operasse in questo modo un grave senso di sfiducia si potrebbe verificare nei confronti di tutti gli operatori turistici della Regione ed arrecare danni incalcolabili per il futuro.
Esprimo ancora il nostro cordoglio e mi inchino alla memoria di quanti sono periti in questa triste circostanza.
La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Desidero associarmi, a nome della Giunta, all'espressione di cordoglio per la morte di 14 e forse 16 giovani francesi che erano venuti in Italia ospiti dell'albergo Excelsior, destinati a godere un poco delle bellezze del nostro Piemonte Sembra - almeno questa è la prima ipotesi avanzata questa notte ed accertata ancora meglio nella mattinata (ho avuto la notizia attraverso la Prefettura di Novara presso la quale ho immediatamente recato la testimonianza di solidarietà in questo lutto, a nome della Regione) sembra, dicevo, che il fatto possa farsi risalire allo scoppio di una caldaia e probabilmente il numero così elevato di morti e di feriti (oltre una quarantina) dipenderebbe anche dal fatto che molti, avvolti dalle fiamme, si sarebbero buttati dalle finestre.
Ho provveduto ad esprimere, anche a nome della Regione Piemonte, il nostro cordoglio, al Console generale di Francia perché se ne faccia interprete presso le famiglie di questi sciagurati giovani che erano venuti per passare una Pasqua serena e danno invece il dolore di una Pasqua tristissima alle loro famiglie.
La Regione si inchina anche dinanzi a questi morti.


Argomento: Unita' locali dei servizi sociali ed assistenziali e dei servizi sanitari

Osservazioni del Governo sulla legge regionale concernente "Intervento a favore dei titolari di pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento": provvedimenti conseguenti


PRESIDENTE

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: "Osservazioni del Governo sulla legge regionale concernente 'Intervento a favore dei titolari di pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento'. Provvedimenti conseguenti".
"La Giunta Regionale - scrive il Presidente Oberto - nella sua adunanza di ieri, ha esaminato il problema posto dal rinvio da parte governativa della legge approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1975 relativamente all'Intervento a favore dei titolari di pensioni sociali in relazione al rincaro della vita ed in particolare del riscaldamento".
In proposito la Giunta Regionale - dopo approfondite analisi della problematica relativa - è venuta nella determinazione di proporre al Consiglio Regionale l'integrale adozione del provvedimento approvato a suo tempo.
Allego una breve memoria sull'argomento, nella quale è evidenziato il punto di vista della Giunta Regionale.
Siccome si tratta della rivotazione di una legge che è stata rinviata dal Governo, sarebbe opportuno che vi fosse la maggioranza qualificata cioè dovremmo essere 26 presenti in aula. Prego quindi tutti i Consiglieri di rimanere in aula.
"Intervento straordinario a favore dei titolari di pensioni sociali in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento".
Articolo 1 La Regione, al fine di svolgere un'azione di sostegno dei bassi redditi dei titolari delle pensioni sociali, in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento, assegna contributi a favore di tutti i titolari di pensioni sociali, residenti in Piemonte, che non vivano in istituzioni comunitarie.
Qualcuno chiede la parola? Si procede alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto si n. 29 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 L'entità dei contributi da assegnarsi, a titolo di intervento straordinario, a ciascun titolare di pensione sociale è determinato dalla Giunta Regionale, ripartendo l'importo complessivo dello stanziamento per il numero degli aventi diritto.
L'erogazione del contributo avviene tramite le Amministrazioni comunali della Regione.
Se nessuno chiede la parola, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 30 Hanno risposto si n. 28 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2 miliardi.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1018 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974, ai sensi della legge 27/2/1955 n. 64, e mediante la conseguente istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, del capitolo n. 515 con la denominazione "Intervento straordinario a favore dei titolari di pensioni sociali, in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento", e con lo stanziamento di 2 miliardi.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Qualcuno desidera la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 30 Hanno risposto si n. 28 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Articolo 4 La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto si n. 30 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Vi sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Vecchione.



VECCHIONE Mario

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il nostro Gruppo ritiene inammissibile il comportamento del Commissario di Governo che sul testo della prima legge, che oggi viene riapprovata dal Consiglio, ha disposto il rinvio con due argomenti assolutamente speciosi: il primo relativo al fatto che si sarebbe provveduto con questa legge ad intervenire nel campo della previdenza sociale e della materia pensionistica, riservata allo Stato cosa assurda perché il Consiglio, come ha fatto in allora e come fa oggi prende in considerazione soltanto le categorie che si trovano in determinate condizioni sociali ed a queste eroga il contributo.
Altrettanto erronea la valutazione del Commissario di Governo per quanto riguarda l'impegno finanziario.
Al di là di questo c'è il problema politico sul quale abbiamo voluto prendere la parola questa mattina per respingere nel modo più fermo ingerenze di questa natura da parte del Commissario di Governo sulla volontà politica che il Consiglio manifesta ed esprime con le proprie leggi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni, ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Desidero semplicemente dichiarare che l'astensione della Destra Nazionale su questa legge, riesaminata oggi dal Consiglio, è stata data a conferma dell'atteggiamento analogo già assunto allorquando venne il provvedimento qui esaminato per la prima volta.
Non condividiamo le valutazioni d'ordine politico che sono state fatte testé in ordine a prese di posizione del Commissario di Governo il quale ha, per istituto, funzioni e compiti di controllo sulle iniziative legislative della Regione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vietti.



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

La Giunta propone di rideliberare la legge nel suo testo integrale in quanto ritiene non si tratti di un provvedimento che interferisca in quello delle pensioni sociali -- che è materia indubbiamente di competenza statale ma si riferisca ad una competenza legislativa della Regione di cui all'art. 117 della Costituzione, cioè a quella materia chiamata "beneficenza pubblica", che con termini più moderni noi chiamiamo "assistenza sociale".
Se noi avessimo voluto integrare le pensioni sociali, avremmo dato al provvedimento una natura ricorrente, sarebbe stato un provvedimento che doveva ripetersi, invece è un intervento decisamente straordinario, tenuto conto del rincaro del costo della vita; la Regione con la legge in esame ha individuato, nei pensionati sociali, le persone che si trovano in condizioni di maggiore disagio economico.
Per quanto riguarda il problema di carattere finanziario, riteniamo che il provvedimento sia corretto: infatti, se è vero che l'ultimo provvedimento è stato approvato nel 1975, il suo iter però aveva avuto inizio già nel 1974 con la nota di variazione del bilancio in cui si accantonava una cifra per interventi assistenziali e con la deliberazione della Giunta del 2.12.1974 relativa ad un intervento legislativo a sostegno dei redditi più bassi.
Pertanto il disegno di legge è solo in apparenza un nuovo provvedimento, mentre nella sostanza costituisce l'aggiornamento e la puntualizzazione del disegno di legge presentato nel 1974 e che aveva già iniziato il suo corso.
Per questi motivi proponiamo la riapprovazione del testo integrale, al fine di intervenire a favore di persone particolarmente colpite dal notevole rincaro del costo della vita.



PRESIDENTE

Hanno così termine le dichiarazioni di voto.
Pongo in votazione l'intero testo del disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto si n. 30 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti idrici - Difesa idrogeologica

Osservazioni del Governo sulla legge regionale riguardante "Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale" - provvedimenti conseguenti


PRESIDENTE

Passiamo ora al punto quinto dell'ordine del giorno: "Osservazioni del Governo sulla legge regionale riguardante 'Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale' - Provvedimenti conseguenti".
Anche questo disegno di legge è stato rinviato dal Governo con alcune osservazioni. Il relatore Calsolaro ha consegnato ora una nuova relazione sulle osservazioni del Governo, quindi gli dò la parola affinché le illustri all'assemblea.



CALSOLARO Corrado, relatore

Il riesame della legge contenente "Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale", votata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1975, e rinviata dal Governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione, ha per oggetto gli articoli 2 e 10 del testo legislativo regionale.
In particolare, per quanto riguarda l'articolo 2, il primo comma che testualmente recita: "Nell'ambito delle aree di intervento per il risanamento delle acque, definite nel piano di cui all'articolo 1, la Regione promuove, anche coattivamente, la costituzione dei Consorzi di Comuni per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi delle acque reflue".
Il Governo rileva "che i previsti consorzi obbligatori tra Comuni interferiscono nell'ordinamento comunale e provinciale, garantito dalla legislazione statale secondo l'art. 128 della Costituzione".
La V Commissione, per parte sua, rileva: 1) che ai sensi dell'articolo 157 del Testo Unico della legge comunale e provinciale "più Comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro per provvedere a determinati servizi ed opere di carattere obbligatorio" e che "la costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del Prefetto" 2) che ai sensi della lettera C, numero 14, dell'articolo 91 dello stesso Testo Unico sono obbligatorie le spese comunali concernenti la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle fognature 3) che il trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di lavori pubblici di interesse regionale, di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, concerne le opere igieniche di interesse locale, e fra queste - esplicitamente -- le fognature e gli impianti di depurazione delle acque 4) che inoltre con lo stesso D.P.R. n. 8, e precisamente all'articolo 4, sono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli Enti consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella regione nelle materie in esso indicate.
La V^ Commissione è pertanto dell'avviso che la normativa contenuta nel 1° comma dell'articolo 2 della legge regionale in oggetto sia legittima, in quanto fondata su di una corretta interpretazione delle leggi statali che regolano la materia.
Non si può peraltro non osservare che una nuova approvazione della legge che riproduca testualmente la norma contestata può indurre il Governo a promuovere l'azione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 127 della Costituzione, con la conseguenza di impedire l'entrata in vigore della legge regionale anche per la parte non sottoposta a riesame.
L'accoglimento della tesi giuridica sostenuta dal Governo - pur se non condivisa - non incide che in misura del tutto marginale sul contenuto della legge regionale.
La questione potrà così essere riproposta con separato provvedimento legislativo che abbia per oggetto la costituzione di consorzi obbligatori di Comuni nelle materie trasferite alla Regione.
Non si può inoltre dimenticare l'urgenza dell'intervento regionale per il risanamento delle acque, né il fatto che il Consiglio Regionale è ormai prossimo allo scioglimento per cui ogni ulteriore ritardo avrebbe conseguenze gravissime sull'operatività del relativo piano regionale approvato dal Consiglio.
La Commissione ritiene quindi di proporre al Consiglio Regionale la modifica del 1° comma dell'articolo 2 con la soppressione dell'inciso "anche coattivamente".
Il testo del 1° comma dell'art. 2 della legge contenente "Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei Consorzi e degli altri Enti locali previsti dal relativo piano regionale" risulta così il seguente: "Nell'ambito delle aree di intervento per il risanamento delle acque, definite nel piano di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione dei Consorzi di Comuni per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue".
Conseguentemente deve essere modificato anche il testo del 5° comma dell'art. 2 con la soppressione di "o disposta", per cui il comma assume la seguente dizione: "La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto".
Per quanto riguarda l'articolo 10 della legge i rilievi del Governo richiamano l'osservanza del disposto dell'articolo 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, che al 3° comma prescrive che "la legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri". Da ciò deriva l'obbligo di indicare i limiti circa il tasso massimo e la durata dei mutui, nonché gli eventuali oneri accessori.
Il 4° comma dell'art. 10 della legge oggetto di riesame testualmente recita: "Agli oneri di cui al 1° comma, ricadenti negli anni dal 1975 al 1977 compresi, si farà fronte con l'accensione di mutui, dell'ammontare annuo ivi indicato; alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale èe autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti".
Si ritiene conseguentemente di adottare e di proporre al voto del Consiglio il seguente emendamento modificativo, che corrisponde al dettato legislativo statale in materia di mutui da contrarsi dalle Regioni.
"Agli oneri di cui al 1° comma, ricadenti negli anni dal 1975 al 1977 compreso, si fa fronte con l'accensione di mutui, dell'ammontare annuo ivi indicato, ad un tasso non inferiore al 15% e per una durata non superiore a trent'anni, da estinguere in semestralità posticipate".



PRESIDENTE

Apro la discussione. La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Signor Presidente, mi pare che si possa essere d'accordo con la Giunta nel respingere il provvedimento del Commissario di Governo che, dice la lettera del Presidente Oberto, non si materializza esclusivamente per ragioni di ordine politico, ossia per evitare che il braccio di ferro condotto in questo momento con il Governo possa bloccare l'attuazione della legge per un lungo periodo di tempo essendo prossimi allo scioglimento del Consiglio.
Vorrei fare rilevare che ci troviamo di fronte ad uno dei primi ostacoli già da noi rilevati nel precedente dibattito circa una regolata applicazione della legge; il pericolo che questa legge diventi sempre più pesante e farraginosa si va evidenziando con gli interventi che vengono oggi suggeriti. La nostra proposta di allora di assumere direttamente da parte della Regione l'onere e l'impegno della costruzione degli impianti di depurazione, avrebbe evitato al Commissario di Governo di fare il rilievo che ci ha fatto e quindi di respingere la legge. Gli impianti, direttamente costruiti dalla Regione, sarebbero stati dati in concessione agli Enti locali per la loro gestione; questa modifica invece rende ancora più problematica l'applicazione della legge.
Alle difficoltà che avevamo già allora illustrate, relative alla quota che gli Enti locali avrebbero dovuto sborsare, con tutte le complicazioni determinate dalla procedura che la legge imponeva per la richiesta dei contributi, oggi se ne aggiunge un'altra: se in un determinato Consorzio vi sono uno o più Comuni che non aderiscono volontariamente, per delle ragioni loro, possono impedire la costruzione dell'impianto di depurazione o, al limite, provocare dei notevoli ritardi.
A mio parere questa è la conseguenza di un'impostazione che abbiamo giudicato sbagliata nella passata discussione e pertanto, coerentemente con la posizione di allora, voteremo contro.
Abbiamo anche delle riserve da fare in riferimento all'ultima parte della modifica al quarto comma dell'art. 10, dove si dice "la Giunta è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti". In questo modo, non avendo una regolamentazione che stabilisca le attribuzioni del Consiglio e della Giunta con precisione, avremo il Consiglio nell'assoluta impossibilità di seguire l'attuazione del piano; se la contrazione dei mutui avvenisse con legge del Consiglio Regionale attraverso la discussione per la contrazione dei mutui stessi avremmo il Consiglio costantemente informato, anno per anno, sull'attuazione del piano per il risanamento delle acque. In questo modo invece il Consiglio, dopo l'approvazione della legge, viene completamente tagliato fuori. Quindi non possiamo che esprimere, anche su questo ultimo capoverso del comma quarto dell'art. 10 (che tra l'altro era già presente nella precedente legge che è stata approvata) le più ampie riserve.



PRESIDENTE

Altri Consiglieri intendono prendere la parola? Chiede di parlare l'Assessore Fonio, ne ha facoltà.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente ed uso delle acque

Le motivazioni di carattere giuridico presentate dal relatore collega Calsolaro sono esaurienti e non intendo ripeterle.
Mi permetto di aggiungere alcune osservazioni e di portare a conoscenza del Consiglio alcuni dati di fatto.
Già, il 21 aprile 1972, quindi appena venti giorni dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni contemplate nei decreti delegati la Prefettura di Torino trasmetteva alla Presidenza della Giunta Regionale una pratica con il seguente oggetto: "Costituzione Consorzio tra i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli per costruzione, ampliamento e gestione impianto di depurazione delle fognature" che così, recitava: "Per il seguito di competenza, a norma degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8 si trasmette la nota del Comune di Collegno..., relativa all'oggetto corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali di Collegno... ecc." Da allora il Presidente della Giunta Regionale ha, con proprio decreto costituito parecchi consorzi che hanno per oggetto la costruzione e gestione degli impianti di depurazione delle fognature.
D'altra parte, non si vede assolutamente sul piano giuridico come al Presidente della Giunta Regionale possa essere trasferita la competenza prevista dall'art. 156 del T.U. della legge comunale e provinciale relativa alla costituzione volontaria dei Consorzi e non già, la costituzione coattiva di Consorzi previsti dal successivo e connesso art. 157 dello stesso T.U. della legge comunale e provinciale.
Non è comprensibile, riprendendo le motivazioni del Governo che rinviano la legge poiché "i previsti Consorzi obbligatori tra Comuni interferiscono nell'ordinamento comunale e provinciale, garantito dalla legislazione statale secondo l'art. 128 della Costituzione", che la costituzione coattiva di Consorzi ad opera del Prefetto non leda l'autonomia degli Enti locali sancita dall'art. 128 della Costituzione mentre la costituzione coattiva dei Consorzi ad opera del Presidente della Giunta Regionale lederebbe tale autonomia.
Non si può pertanto non rilevare l'infondatezza giuridica e la pretestuosità della posizione del Governo. Pertanto, è soltanto per questioni di opportunità, per non fermare "sine die" una legge tanto attesa dagli Enti locali, che la Giunta ritiene di accogliere "obtorto collo" i rilievi del Governo.
Ritengo comunque che l'approvazione da parte del Consiglio della nuova stesura dell'art. 2 della legge in discussione possa essere accompagnata da una vibrata lettera di protesta a firma dei Presidenti del Consiglio e della Giunta, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In risposta specifica all'intervento del collega Bono mi permetto ribadire il concetto già espresso dal collega Calsolaro e cioè che, in pratica, la costituzione soltanto volontaria dei Consorzi per la depurazione delle fognature incide solo marginalmente sull'applicazione della legge regionale. Ciò può dirsi certo per i primi anni di applicazione della legge stante la grande attesa di molti Comuni e la sollecitudine con la quale stanno provvedendo alla costituzione dei Consorzi.
Successivamente la costituzione coattiva dei Consorzi può diventare un elemento importante nella stessa applicazione della legge, ma nel frattempo sono certo che i rilievi governativi saranno stati superati o saranno caduti per inconsistenza giuridica.
D'altra parte l'accettazione delle osservazioni del Governo dipende soprattutto da questo fatto: da quando è in cantiere questo piano, che abbiamo verificato nei singoli Comuni, abbiamo dovuto istituire purtroppo una specie di salvaguardia dell'inquinamento fermando momentaneamente le singole opere che i Comuni stavano portando avanti, per correlarle e sincronizzarle col piano. E' stata una fatica non lieve, durata 7/8 mesi e certo, se dovessimo protrarre questa sospensiva per altri mesi o sine die sarebbe impossibile fermare le opere singole che i Comuni avrebbero, anche sul piano della legittimità, il diritto di portare a termine. Se si dovessero sospendere in questo modo il piano non sarebbe più realizzabile.
Ritengo necessario un altro emendamento, oltre a quelli proposti dalla Commissione, e precisamente all'art. 13 (Norma transitoria) che dà come termine ai Comuni per questo primo anno di presentare le domande entro 60 giorni. Con questo rinvio verrebbero a scadere nella fase delle elezioni per cui è necessario protrarre il termine almeno fino a settembre per cui l'art. 13 va modificato in questo modo: ".... le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 150 giorni".



PRESIDENTE

Ha così termine la discussione ed essendo in sede di rinvio è opportuno rivotare l'intero testo. Occorre perciò la maggioranza assoluta.
Poiché la I^ Commissione è riunita, sospendo la seduta per cinque minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 11,25)



PRESIDENTE

La seduta è riaperta.
Consigliere Calsolaro, vorrei sapere se le modifiche apportate alla legge consistono soltanto in quelle relative agli artt. 2 e 10.



CALSOLARO Corrado, relatore

Mi è stato fatto rilevare che all'art. 10, ribattendo a macchina l'emendamento, al comma quarto la frase "... da estinguere in semestralità costanti posticipate" è stata erroneamente trascritta "...da estinguere in semestralità posticipate". Bisogna quindi aggiungere la parola "costanti".



PRESIDENTE

Va bene.
Siccome però il rinvio è vero che avviene su determinati punti, ma coinvolge tutta la legge, ritengo sia bene votare nuovamente tutta la legge.
Articolo 1 La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e nell'ambito delle funzioni regionali di cui all'articolo 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, provvede al risanamento delle acque nel proprio territorio secondo il piano 1974-1985, approvato con la presente legge e ad essa allegato.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 Nell'ambito delle aree di intervento per il risanamento delle acque definite nel piano di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione di Consorzi di Comuni per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi delle acque reflue.
Ai Consorzi possono partecipare le Province competenti per territorio.
I Consorzi sono Enti di diritto pubblico, ai sensi della legge comunale e provinciale; ad essi sono affidati il coordinamento e la gestione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale di cui alla presente legge.
Questi servizi possono essere gestiti mediante aziende speciali a norma del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto.
Quando vi sia coincidenza fra le aree di intervento per il risanamento delle acque e singoli Comuni, le funzioni corrispondenti a quelle dei Consorzi sono esercitate dai Comuni.
I Comuni esercitano regolarmente dette funzioni anche nel caso in cui all'interno delle aree di intervento, è previsto che essi realizzino e gestiscano le opere in modo autonomo.
Le funzioni dei Consorzi possono essere assunte dalle Comunità montane.
Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 Gli Enti di cui al precedente articolo 2 possono richiedere all'Amministrazione regionale la concessione di contributi in capitale per la costruzione di collettori - e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue, comprensivi del costo dei terreni necessari alle opere nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.
La misura del contributo può essere elevata fino al 90%, in relazione alla capacità finanziaria degli Enti attuatori, per la realizzazione di collettori e di impianti di depurazione a servizio di una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Qualcuno desidera intervenire? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Articolo 4 Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, di cui all'articolo 3 della presente legge devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: a) relazione generale che contenga una scelta tecnico-operativa compatibile con le linee indicate nel piano regionale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della presente legge b) progetto di massima, approvato con deliberazione dei competenti organi, corredato dal preventivo delle spese e dal piano di finanziamento dell'opera, contenute l'indicazione dei mezzi necessari per far fronte alla spesa eccedente il contributo regionale.
Qualcuno desidera intervenire? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 34 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Articolo 5 Presso l'Amministrazione regionale è costituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, una Commissione tecnica composta da: a) l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede b) l'Assessore regionale ai lavori pubblici od un suo delegato c) tre funzionari della Regione di cui un medico dell'Ufficio del Medico Provinciale ed un Ingegnere dell'Ufficio del Genio civile d) cinque esperti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre nominativi e) un esperto designato dall'Unione delle Province Piemontesi f) un esperto designato dall'Unione Piemontese dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
I membri di cui alle lettere d) e f) devono essere prescelti fra esperti di igiene ambientale o di ingegneria civile.
Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario addetto agli uffici regionali della tutela dell'ambiente.
La Commissione dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
I membri della Commissione all'atto della nomina, devono dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interessi diretti od indiretti con gli Enti di cui all'articolo 2, né con aziende od Enti che progettano, costruiscono ed installano gli impianti di cui alla presente legge.
La Commissione subentra nella materia della presente legge al Comitato regionale tecnico-amministrativo di cui al D. Lgs. Lgt. 18 gennaio 1945, n.
16.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 La Commissione tecnica procede all'esame delle domande ed esprime entro il termine del 15 maggio, il proprio parere motivato sulla loro conformità al piano regionale di risanamento delle acque, fornendo indicazioni alla Giunta Regionale per la predisposizione dei programmi annuali di finanziamento che tengano conto della priorità delle opere necessarie.
La Giunta delibera entro il 31 maggio successivo i programmi di intervento annuali, ed i relativi finanziamenti, con riferimento al piano regionale di sviluppo ed alle sue articolazioni in aree ecologiche.
I programmi annuali devono prevedere l'accantonamento di una quota pari al 10% dello stanziamento, da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.
La deliberazione della Giunta Regionale è comunicata entro dieci giorni agli Enti interessati Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Articolo 7 Gli Enti ai quali è stata comunicata l'assegnazione dei contributi devono deliberare e presentare, entro il 30 novembre dello stesso anno, i progetti esecutivi delle opere, corredati da: a) l'indicazione della spesa per la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere, per gli imprevisti, per gli oneri fiscali b) la dimostrazione dei mezzi finanziari disponibili per far fronte alla quota di spesa a loro carico La concessione dei contributi è disposta dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo delle opere, previo parere della Commissione, di cui all'articolo 5, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione dei contributi.
L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Qualora gli Enti interessati debbano contrarre mutui a copertura della quota di spesa a loro carico, e non abbiano sufficienti cespiti da delegare, la Regione può intervenire con garanzia fidejussoria.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Articolo 8 Gli Enti di cui all'articolo 2 possono presentare, entro il termine del 31 marzo, la domanda di concessione del contributo contenente la relazione generale di compatibilità delle opere con le linee indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque ed il progetto esecutivo delle opere corredate ai sensi dell'articolo 7.
La Commissione tecnica procede all'esame della domanda e la Giunta Regionale delibera ai sensi dell'articolo 6.
Entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta Regionale il Presidente emette il decreto di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9 Le aziende industriali, artigiane e zooagricole che immettono scarichi pretrattati a norma della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, nei collettori ed impianti di depurazione, devono concorrere alle spese di gestione del servizio di depurazione, nonché all'ammortamento dell'intero capitale investito nella realizzazione delle opere per una quota pari al 50% del capitolo medesimo, in proporzione al grado di utilizzazione delle opere stesse ed al carico di inquinamento prodotto da ciascuna azienda.
La misura del concorso di cui al precedente comma e le relative modalità di applicazione sono stabilite dai Consorzi e dagli altri Enti di cui all'articolo 2, nei regolamenti dei consorzi o delle aziende speciali e formano oggetto di apposite convenzioni con le aziende di cui al primo comma.
La quota di ammortamento del capitale a carico delle aziende industriali, artigiane e zooagricole è destinata, dagli Enti di cui al precedente comma, agli oneri di manutenzione e di sistemazione straordinaria delle opere.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Articolo 10 Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese occorrenti per la realizzazione dei programmi approvati dalla Giunta Regionale, ai sensi del precedente articolo 6, secondo comma: 800 milioni per l'anno 1974 6.200 milioni per l'anno 1975 9.000 milioni per l'anno 1976 10.000 milioni per l'anno 1977.
Con successive leggi regionali saranno autorizzate le spese occorrenti alla realizzazione di ulteriori stralci pluriennali del piano di cui all'articolo 1 della presente legge.
All'onere di 800 milioni si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1401 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1975, del capitolo n. 1136, con la denominazione "Contributi in capitale, a favore dei Consorzi e di altri Enti locali nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue" (spesa per l'anno 1974) e lo stanziamento di 800 milioni.
Agli oneri di cui al primo comma, ricadenti negli anni dal 1975 al 1977 compresi, si farà fronte con l'accensione di mutui, dell'ammontare annuo ivi indicato, ad un tasso non inferiore al 15% e per una durata non superiore a trent'anni da estinguere in semestralità posticipate. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per gli anni dal 1975 al 1977 compresi, saranno rispettivamente iscritti il capitolo n. 77 con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di Consorzi e di altri Enti locali nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi d'acque reflue" ed il capitolo n. 1137, con la denominazione "Contributi in capitale a favore di Consorzi e di altri Enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue" e gli stanziamenti indicati nel primo comma.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate in esercizi finanziari successivi, in relazione all'articolo 36 secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Qualcuno vuole intervenire? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Articolo 11 A partire dall'anno 1975 e fino alla completa estinzione dei mutui di cui all'articolo 10 nei bilanci di previsione saranno iscritti il capitolo n. 396 ed il capitolo n. 1405, riguardanti rispettivamente le quote interessi e la quota di rimborso del capitale per l'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi del quarto comma, con stanziamenti pari, in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno degli anni medesimi.
Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 300 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 1018 e di cui al capitolo n. 1406 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio, nella rispettiva misura di 270 milioni e di 30 milioni.
Al maggior onere ricadente nell'anno 1976, valutato in 700 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri iscritti nei capitoli n. 33 e n. 35 del bilancio per l'anno finanziario 1975, relativi alla rinnovazione del Consiglio Regionale.
Al maggior onere ricadente nell'anno 1977, valutato in 1.400 milioni si farà fronte con la disponibilità di 200 milioni derivante dalla riduzione dell'onere di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 nonché con le disponibilità di 950 milioni e di 250 milioni derivanti rispettivamente dalla cessazione degli oneri di cui all'art. 21, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, e di cui all'art. 10, quarto e quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 19.
Al maggior onere ricadente nell'anno 1978 e negli anni successivi valutato in 1.400 milioni, si farà fronte con le disponibilità di 200 milioni, e di 170 milioni derivanti dalla riduzione, rispettivamente dell'onere di cui all'articolo 19, secondo comma della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e dell'onere di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 nonché con le disponibilità di 480 milioni e 550 milioni derivanti dalla cessazione rispettivamente, dell'onere di cui all'art. 21, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e degli oneri di cui alla legge regionale 19 agosto 1974, n. 25.
Poiché nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Articolo 12 Per la concessione della garanzia di cui all'art. 7, ultimo comma della presente legge, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 1975 di 130 milioni per l'anno 1976, di 200 milioni per l'anno 1977 e per ciascuno degli anni successivi fino all'estensione dei mutui di cui all'art. 7, ultimo comma, della presente legge.
All'onere di 50 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo mediante l'istituzione del capitolo n. 1138, con la denominazione "Prestazione di garanzia fidejussoria per l'ammortamento dei mutui accesi da Consorzi ed altri Enti locali per la costruzione di collettori ed impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue" e lo stanziamento di 50 milioni.
Nei bilanci degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il capitolo n.
1138, con la denominazione di cui al precedente comma e con stanziamenti pari alle somme indicate, per ciascun anno, nel primo comma del presente articolo.
Al maggior onere ricadente negli anni 1976 e successivi, si farà fronte con una disponibilità di 150 milioni derivante dalla riduzione, a partire dall'anno 1976, degli oneri di cui alla legge regionale 8/11/'74 n. 32.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate in esercizi finanziari successivi, in relazione all'articolo 36 secondo comma del R.D. 18/11/1923 n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Articolo 13 (Norma transitoria) Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e conseguentemente anche gli altri termini vengono dilazionati di 60 giorni.
La Giunta propone il seguente emendamento: "...le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 60 giorni" va sostituito con "...le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 150 giorni".
Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'art. 13 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Articolo 14 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Pongo in votazione gli allegati.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri Gli allegati sono approvati.
Vi sono dichiarazioni di voto? Pongo in votazione l'intero testo del disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Proporrei di dare ora la precedenza, se non vi sono opposizioni, alla discussione del disegno di legge al punto nono dell'o.d.g. che ha una caratteristica di particolare urgenza: "Esame disegno di legge n. 262: 'Erogazione contributi a favore delle aziende private concessionarie di autoservizi per l'applicazione a favore del proprio personale delle nuove tabelle retributive' ".



CALSOLARO Corrado

Personalmente sono contrario. I punti elencati all'ordine del giorno sono tutti urgenti, e dovrebbero essere svolti tutti in giornata: non c'è dunque motivo per esaminarne uno prima di un altro.



PRESIDENTE

Ho fatto la proposta perché dubito che seguendo l'ordine prefissato si possa giungere a trattare il punto nono. Comunque, procediamo pure rispettando la linea di precedenza prestabilita.


Argomento: Prevenzione infortuni

Esame disegno di legge n. 242 "Inquadramento nei ruoli regionali del personale docente con incarico a tempo determinato presso i Centri di formazione professionale"


PRESIDENTE

Il punto sesto dell'o.d,g. reca: "Esame disegno di legge n. 242: 'Inquadramento nei ruoli regionali del personale docente con incarico a tempo determinato presso i Centri di formazione professionale' ".
Ha la parola il relatore, Consigliere Visone.



VISONE Carlo, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.
10, che detta norme circa il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale, trasferisce alle Regioni, tra l'altro, i compiti svolti dall'istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA). Conseguentemente, trasferisce parte del personale in servizio presso le sedi periferiche degli Enti predetti alle Regioni.
Il personale trasferito dai suddetti Enti viene inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge 12 agosto 1974, n. 22, recante norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, nonch in merito all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito o comandato dallo Stato e dagli Enti locali.
L'art. 71 della stessa legge prevede "apposite procedure concorsuali per l'inserimento in ruolo del personale non di ruolo".
Secondo l'interpretazione della Giunta Regionale, la norma in parola non appare estensibile al rapporto di lavoro del personale docente ed amministrativo, assunto a tempo determinato dalla Giunta Regionale dal 1972 ad oggi in relazione alle sempre più vaste esigenze dell'attività addestrativa, in quanto questo rapporto, non potendosi ricondurre alla sfera del rapporto di impiego pubblico, rientra nell'ambito dei rapporti privati di prestazione dell'opera.
Pertanto, al fine di garantire un trattamento sostanzialmente uniforme a due categorie di prestatori di lavoro (l'impiegato avventizio ed il personale docente ed amministrativo, con contratto a tempo determinato ma con incarico ed orario completi, dei centri di formazione professionale gestiti dalla Regione), per i quali le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative praticamente coincidono, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno di presentare al Consiglio Regionale il disegno di legge n. 242, con il quale al personale docente ed amministrativo dei centri di formazione professionale con incarichi a tempo pieno ma con contratto a tempo determinato è consentita la partecipazione a concorsi interni appositamente ad essi riservati, da bandirsi dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 22 del 12 agosto 1974, e cioè in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge stessa.
Il disegno di legge, così come la Giunta lo ha presentato, prevede l'ammissione a concorso interno del personale docente ed amministrativo, in servizio alla data del 4 settembre 1974, che abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico nel biennio 1972/1974 e che risulti, tuttavia, incaricato per il corrente anno scolastico 1974-1975.
Questa impostazione, come è emerso nel corso della consultazione dei Sindacati CGIL-CISL-UIL. che l'VIII Commissione ha effettuato, è discriminante nei confronti di coloro che, pur avendo nel corrente anno un incarico a tempo pieno, non lo avevano nei passati due anni scolastici, o viceversa.
La Commissione, in accordo con la Giunta, ha pertanto modificato il testo del disegno di legge al fine di ovviare a questa discriminante.
Inoltre, in sede di Commissione, in accordo con la Giunta, all'articolo unico del d.d.l. originario è stato aggiunto un secondo comma di questo tenore: "Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, dopo due anni dalla data di collocazione del ruolo regionale", al fine di equiparare la posizione del personale avventizio al personale trasferito.
La Commissione VIII, pertanto, rassegna all'esame del Consiglio Regionale il disegno di legge, confidando in un sollecito e favorevole esame in modo da ovviare al preoccupante stato di disagio in cui si trova attualmente il personale docente ed amministrativo in servizio presso i centri di formazione professionale.
Il testo proposto è dunque quello già emendato, in accordo con la Giunta. Si tratta di un articolo unico.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Marchesotti. Ne ha facoltà.



MARCHESOTTI Domenico

Noi avevamo chiesto l'inserimento del personale di cui si tratta già nella legge originale sul personale della Regione, ma la maggioranza non aveva ritenuto allora di dover accogliere il nostro punto di vista. Vi provvede ora con questo disegno di legge: meglio tardi che mai.
Il Gruppo comunista, pertanto, concorda sulla proposta che viene fatta: avendo però votato contro la legge originaria sul personale, in sede di votazione si asterrà.



PRESIDENTE

Non ci sono altre dichiarazioni. Leggo il testo dell'unico articolo: "In deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, il personale docente ed amministrativo presso i centri di formazione professionale con contratti a tempo determinato, in servizio dalla data del 4 settembre 1974, che abbia svolto attività lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico nel biennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge, o che risulti incaricato a tempo pieno per il corrente anno scolastico, è ammesso a partecipare a concorsi interni ad esso riservati, banditi dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale citata.
Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, dopo due anni dalla data di collocazione nel ruolo regionale".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede la parola. Si proceda dunque alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 30 Hanno risposto si n. 24 Consiglieri Si sono astenuti n. 6 Consiglieri L'articolo unico è approvato.


Argomento: Programmazione: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di legge n. 198 "Proposta di legge al Parlamento del Consiglio Regionale del Piemonte in materia di elaborazione ed attuazione della politica comunitaria"


PRESIDENTE

Passiamo quindi al punto settimo dell'o.d.g.: "Esame proposta di legge n. 198: 'Proposta di legge al Parlamento del Consiglio Regionale del Piemonte in materia di elaborazione ed attuazione della politica comunitaria' ".
Ha facoltà di parlare il relatore, Consigliere Visone.



VISONE Carlo, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'arrivo della riforma regionale su tutto il territorio del nostro Paese ha posto numerosi problemi che riguardano l'intera struttura statale, i rapporti tra i poteri e tra le istituzioni, il rispetto dell'autonomia dei corpi territoriali regionali da un lato e l'esigenza di coordinamento dall'altro.
La riforma regionale ha aperto però anche un interrogativo più vasto: quello della collocazione di detti Enti nella prospettiva di graduale integrazione del nostro Paese in un'Europa economicamente e politicamente unificata nel quadro della Comunità europea.
Sono ormai numerosi i contributi di analisi e di riflessione sulla cosiddetta "Europa delle Regioni", un'Europa, cioè, che si dovrebbe costruire ed unificare non già con un movimento puramente di vertice o secondo esclusivi modelli intergovernativi, ma nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze regionali, e quindi con l'apporto diretto di tutti quegli Enti ed autorità che di queste diversità sono democraticamente, gli interpreti ed i portavoce. Questo problema dell' "Europa delle Regioni" appare in questo momento una generosa "illusione": la crisi delle Comunità europee sullo sfondo di una crisi internazionale generalizzata, i gravi problemi economici e monetari che affliggono i Paesi membri, ridanno fiato ai Governi e quindi ai poteri centrali sia come metodo di negoziato, sia nel tentativo di ricondurre a denominatori comuni all'interno dei singoli Stati, i complessi problemi dello sviluppo dell'occupazione, degli strumenti creditizi e fiscali.
Tuttavia, l'Europa delle Regioni rimane all'ordine del giorno di questa Europa in faticosa gestazione.
Le Regioni sono solo una delle componenti del futuro assetto europeo il termine stesso di Regione è ancora ambiguo, non sono ancora chiari i collegamenti fra i livelli di decisione regionale e quelli statali ed europei.
Possiamo tuttavia constatare che, in Italia, l'avvento delle Regioni ha contribuito a fornire alcuni contenuti concreti a questa prospettiva politica di più ampio respiro e di lungo termine, nella quale la dimensione e le istituzioni regionali dovrebbero progressivamente acquisire spazio nell'ambito della Comunità europea.
Una tipologia dei problemi posti alle Regioni italiane dall'inserimento del nostro Paese nella Comunità europea non può non tenere in debito conto il problema dei rapporti tra Regioni da un lato e Commissione e Parlamento comunitario dall'altro; il problema connesso al contributo delle Regioni alla definizione delle posizioni che il nostro Governo deve assumere in sede comunitaria; il problema dell'attuazione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie.
E' così posto, in modo esplicito ed organico, tra gli altri, il problema assai concreto ed urgente di definire delle procedure istituzionali che consentano alle Regioni di fornire il loro apporto costruttivo - nel rispetto sia degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la firma dei trattati comunitari, sia delle norme della Costituzione - alle decisioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione delle politiche comunitarie, ove queste incidessero su materie di competenza regionale. Si tratta, in altre parole, di prendere delle iniziative per realizzare una effettiva partecipazione di detti Enti alle decisioni che nell'ambito italiano siano preparatorie di decisioni comunitarie o che ne garantiscano l'attuazione nel nostro ordinamento interno.
Questa esigenza di procedure istituzionali di partecipazione delle Regioni all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie ha trovato negli ultimi mesi uno sbocco concreto in una proposta di legge al Parlamento di iniziativa regionale che l'AICCE ha messo a punto con la collaborazione delle Regioni e di esperti.
Il problema della partecipazione delle Regioni all'attività dello Stato per il conseguimento dei suoi fini complessi è del resto all'attenzione della classe politica italiana (nazionale e regionale) già da tempo: basti ricordare la creazione di una Commissione interregionale per la ripartizione dei fondi di cui agli artt. 9 e 12 della legge 16.5.1970 n.
281. Altrettanto può dirsi dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla quale hanno partecipato numerosi rappresentanti delle Regioni, chiamati a formulare valutazioni e proposte sulla collocazione politica ed istituzionale di detti Enti nell'ordinamento italiano e sul loro apporto al riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato.
La proposta di legge in questione amplia ora l'orizzonte di tale partecipazione, coinvolgendo le dimensioni europee, e non solo nazionali della politica italiana. La proposta si trova attualmente all'esame delle Giunte e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, ed in alcune di esse è stato già avviato l'iter legislativo.
Il testo della proposta è sufficientemente chiaro. E' evidente che essa tende non già ad incidere sulla titolarità delle competenze degli organi centrali dello Stato nel rappresentare verso l'esterno, in modo coerente ed unitario, gli interessi del nostro Paese. La proposta in esame tende bensì semplicemente a condizionarne l'atteggiamento mediante l'obbligo di acquisire preventivamente un'esatta conoscenza delle concrete necessità delle singole Regioni, attraverso la richiesta di un loro parere preventivo.
Lo strumento di detta consultazione viene individuato nella costituzione di una Commissione interregionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La convocazione di detta Commissione può avvenire anche su iniziativa di un certo numero di Regioni.
Per quanto riguarda poi l'oggetto delle attribuzioni della Commissione la proposta di legge prevede anzitutto che le spetti il compito di esprimere il proprio parere sia in relazione alle proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale" delle stesse Comunità, sia in previsione delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri comunitario, oltre che a proposito degli affari attinenti agli accordi relativi alle Comunità europee che incidono su materie affidate alla competenza regionale.
Da alcune Regioni è stata evidenziata l'ulteriore esigenza di costituire, presso i singoli Ministeri competenti negli "affari comunitari", veri e propri Comitati consultivi interregionali.
L'art. 6 della proposta di legge in questione fa riferimento a questa esigenza a proposito di alcune materie relative agli indirizzi ed alla concreta attuazione delle politiche di gestione dei fondi di finanziamento di provenienza comunitaria. Infatti, allorché in proposito è prevista la costituzione di Comitati consultivi presso i singoli Ministeri, a volta a volta interessati alla materia, sembra logico che di tali Comitati facciano parte, istituzionalmente, anche i rappresentanti regionali.
Inoltre, nella proposta in esame si affida alla Commissione la competenza, da un lato, di prendere in esame gli atti normativi ed amministrativi emanati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dall'altro, di vagliare l'opportunità di rimettere o progetti di legge approvati dai Consigli Regionali ai competenti organi comunitari per i relativi controlli di conformità. E nell'esercizio di tale funzione, in alcuni casi particolari, la Commissione potrà impegnare il Ministero degli Affari Esteri a chiedere agli organi comunitari l'adozione di procedure urgenti.
Infine, la Commissione viene anche utilizzata per garantire la partecipazione regionale a proposito dello svolgimento delle attività di Governo per l'attuazione nel nostro ordinamento degli atti comunitari la cui operatività nell'ambito nazionale è condizionata ad un'ulteriore integrazione normativa. Ci si preoccupa, cioè, di garantire la partecipazione regionale nel procedimento di formazione degli eventuali atti normativi nazionali che completano il contenuto di atti comunitari.
Per quanto riguarda, poi, il contenuto dell'art. 4, la proposta precisa che il Governo, nell'esercizio delle sue attribuzioni relative alla elaborazione ed all'attuazione delle politiche comunitarie, pu disattendere il parere espresso dalla Commissione, previo voto favorevole del Parlamento.
Infine, per quanto riguarda l'art. 5 della proposta di legge, si è prevista l'utilizzazione della Commissione interregionale da parte delle Regioni a Statuto speciale anche per quanto riguarda la trattazione di materie comunitarie affidate solamente alla competenza di queste ultime, e non previste nell'art. 117 della Costituzione.
I prossimi mesi ci diranno quale sarà l'accoglienza che il Parlamento e le forze politiche riserveranno alla proposta in questione. Sarà un "test" interessante della loro volontà di affrontare in modo organico un problema che già ora ha un rilevante interesse politico e pratico e che in futuro è destinato a porsi con maggior frequenza via via che - come è auspicabile l'azione della Comunità sarà più estesa e più incisiva.
E' importante che l'iniziativa sia stata presa dalle Regioni, organismi rappresentativi dell'intero panorama delle autonomie territoriali proiettate in una prospettiva europea.
Evidentemente, la proposta di legge non esaurisce l'intera problematica posta dalla presenza delle Regioni in un contesto non solo nazionale ma europeo. E' una materia in piena e rapida evoluzione, che pone sempre nuovi problemi: la validità dell'ordinamento regionale e le convinzioni europeistiche nel nostro Paese si misureranno anche sulle soluzioni che ad essi verranno fornite.
La Commissione VIII, pertanto, in questo spirito, rassegna all'esame del Consiglio Regionale la proposta di legge al Parlamento, confidando in una sollecita approvazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Ferraris. Ne ha facoltà.



FERRARIS Bruno

Signor Presidente, colleghi, le nostre posizioni nei riguardi della Comunità europea e sui problemi dell'autonomia e della partecipazione sono ormai abbastanza note e non è pertanto il caso che io qui mi soffermi ad illustrarle. Se mai, all'affermazione contenuta nella relazione dell'esigenza per il nostro Paese di farsi sempre più elemento attivo nel processo di integrazione europea, potrei e dovrei aggiungere che fondamentalmente, il nostro Paese deve farsi sempre più elemento attivo di un processo per la costruzione di un'Europa nuova, diversa, agente e fattore del processo di una più solida e rapida distensione internazionale in una Europa democratica ed antifascista sempre più e meglio capace di darsi una propria politica, sempre più autonoma e ricca di iniziative, sia nel promuovere un'ampia cooperazione al suo interno, su scala paneuropea per affrontare i problemi di interesse comune, sia nello sviluppo di rapporti di mutuo vantaggio con i Paesi non europei.
Sono altresì note le posizioni nostre per quanto riguarda più direttamente le connessioni, le incidenze, la partecipazione delle Regioni o meglio, il loro concorso alla determinazione della politica comunitaria nelle materie di competenza delle Regioni, fermo restando il principio che la politica comunitaria non può che appartenere al Parlamento ed al Governo nazionale.
Di tutto ciò abbiamo discusso, del resto, in più occasioni, sia attraverso il dibattito sui decreti delegati, sia quando abbiamo esaminato in quest'aula il problema delle direttive comunitarie in materia di politica agricola.
Tutto ciò premesso, pur dichiarando il nostro apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'AICCE, la quale attraverso convegni, studi eccetera si è cimentata nell'esplorazione di questa materia, alla ricerca di soluzioni politiche, giuridiche e quindi legislative per istituzionalizzare la collocazione delle Regioni nel contesto comunitario ed in particolare per individuare ed istituzionalizzare le sedi e gli strumenti atti a consentire un corretto rapporto fra Regioni ed istituzioni nazionali ed europee - studi e convegni dai quali ha preso corpo l'idea della presentazione di una proposta di legge di iniziativa regionale ai sensi dell'art. 21 della Costituzione nel Parlamento nazionale ed è scaturito il testo della presente proposta di legge, già approvata da alcuni Consigli Regionali e presentata al Parlamento o in corso di approvazione, dico subito che noi non possiamo concordare sul testo dell'attuale proposta di legge.
Le ragioni del nostro dissenso, o meglio, le nostre riserve riguardano ovviamente i contenuti. Rileviamo, ad esempio, nell'intero contesto, una impostazione assai riduttiva, che immiserisce la vastità e la complessità della materia. Questo giudizio riduttivo si deduce, in particolare dall'esame del testo dell'art. 1, sia in relazione alle materie di competenza regionale, sia in relazione alla composizione della Commissione per la quale c'é da discutere la presenza del Consiglio Regionale, la presenza dei Comuni e via di seguito. Nell'art. 2 ravvisiamo posizioni che riteniamo addirittura incostituzionali. Per l'art. 4, nel quale si stabilisce che in casi di contrasto la decisione venga rimessa al Parlamento, noi avremmo preferito una formula più snella e concreta, nel senso che in casi di contrasto si trattava di rimettere le questioni alla Commissione interparlamentare per le Regioni. Anche l'art. 5 è estremamente limitativo e coerente con le impostazioni riduttive di cui dicevo poco fa.
Neppure l'art. 6 può avere la nostra approvazione.
Per tutte queste ragioni, signor Presidente e colleghi, noi in Commissione, stante l'obiettiva difficoltà di presentare e concordare emendamenti al testo - non tanto difficoltà di enucleare degli emendamenti e neppure forse di concordarli, ma in quanto, operando su una proposta di legge di iniziativa delle Regioni presentata in un certo testo, ogni iniziativa modificante avrebbe fatto perdere influenza, capacità di incidere, alla iniziativa complessiva -, avevamo avanzato proposte che avrebbero consentito di risolvere in modo conveniente, utile, fattivo questo problema: abbiamo cioè proposto di assumere una posizione politica a sostegno delle iniziative già presentate dalle altre Regioni, e quindi anche di questa legge, però in una posizione politica. In un ordine del giorno, a nostro avviso, sarebbe stato possibile dichiarare appoggio all'iniziativa ed al tempo stesso, avanzando opportune riserve, ottenere il consenso anche degli altri componenti della Commissione sul documento. Noi avremmo così concorso a dare l'appoggio pressoché unanime, di questo Consiglio all'iniziativa delle altre Regioni, per affrontare e risolvere questo problema, e nello stesso tempo avremmo immediatamente presentato elementi ulteriori, per il Parlamento, che dovrà esaminare questa proposta e decidere, e naturalmente deciderà tenendo conto e della proposta e dei suoi convincimenti e di quelli che vengono dalle Regioni.
Noi siamo convinti che sia ancora necessario e possibile percorrere questa strada. Quindi, proporremmo il non passaggio all'esame degli articoli ed il rinvio di questa proposta di legge in Commissione perché sia concordato un documento che avrebbe maggiore efficacia di una proposta di legge votata in questo Consiglio con l'aria che tira, senza il nostro consenso, con modesta prevalenza di voti favorevoli.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Signor Presidente, signori Consiglieri, è questa la terza volta che il Consiglio Regionale affronta in modo specifico i temi della politica europea dal punto di vista istituzionale. La prima fu quando venne chiamato ad esaminare ed a votare la proposta di legge al Parlamento, presentata dal Gruppo socialista, per l'elezione unilaterale a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo. La seconda, quando discusse i problemi relativi all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di agricoltura.
Oggi, il Consiglio è chiamato all'esame ed al voto sulla proposta di legge al Parlamento per la partecipazione regionale in materia di elaborazione e di attuazione delle politiche comunitarie.
La relazione che accompagna la presentazione della proposta di legge n.
198, e che ho sottoscritto a nome del Gruppo socialista, è l'espressione del Convegno svoltosi a Genova nel giugno dello scorso anno, su iniziativa congiunta dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa e della Regione Liguria, per esaminare i problemi posti alle Regioni dalle politiche comunitarie, quando esse incidano su materie di competenza regionale, con riferimento alla concreta esigenza di una loro reale presenza decisionale ed operativa.
Avevamo già esposto, in occasione degli altri due dibattiti, la necessità di una presenza effettiva delle Regioni nel quadro di un programma europeo che proprio nella politica regionale potesse realizzare importanti risultati. Avevamo anche osservato come l'avvento delle Regioni ed il trasferimento ad esse di una aliquota di poteri statali aprissero una nuova problematica, mutando profondamente il tradizionale quadro istituzionale italiano, con la sostituzione allo Stato unitario centralizzato di una Repubblica regionale ed autonomistica.
Rimane ancora valido, in questa prospettiva, il principio, affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia della CEE del 15 dicembre 1971 secondo cui il problema di scegliere gli organi ai quali, all'interno degli Stati membri, spetta l'adempimento delle obbligazioni comunitarie, va risolto sulla base del sistema costituzionale di ogni Stato membro. Il Governo non può, quindi, pretendere di gestire in proprio, escludendone le Regioni, la politica comunitaria. Non lo può fare - e lo dicemmo in occasione della discussione sul problema dell'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura - nelle materie trasferite alle Regioni, così come non lo può fare per la politica regionale.
La tendenza riduttiva dei poteri regionali si è imposta in questo campo sul fondamento del principio che il rispetto degli obblighi internazionali e l'esistenza di una rappresentanza unitaria verso l'esterno di tutti gli interessi della comunità nazionale costituiscono un limite preclusivo di ogni competenza regionale in proposito. In questo modo veniva affidato agli organi centrali dello Stato non solo il compito di essere gli unici interlocutori della comunità, ma anche l'esclusiva responsabilità delle scelte italiane in tale sede, oltre che della loro attuazione nel nostro ordinamento.
Si veniva così a dare riconoscimento ad una sola delle due esigenze che stanno alla base di una corretta gestione degli affari comunitari nella garanzia degli equilibri costituzionali fra Stato e Regioni: quella di garantire la titolarità delle competenze governative nell'elaborazione e nella determinazione degli atteggiamenti del nostro Paese in sede comunitaria.
Questa impostazione è stata vivacemente contrastata, e non soltanto sul piano politico, dalle Regioni: il vincolo degli impegni comunitari rispetto all'ordinamento regionale e la titolarità degli organi statali nella materia non giustificano in alcun modo la completa espropriazione a danno delle Regioni di interi settori di materie ad esse affidate dalla Costituzione sulla base del rilievo semplicistico che gli "affari esteri" non le riguardano.
Nel rapporto Regioni-Stato-Comunità si deve valutare e riconoscere l'opportunità di una seconda esigenza: quella di conservare alle Regioni il ruolo di Ente dotato di autonomia politica in tutti quei settori che coperti dalla normativa comunitaria, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 117 della Costituzione.
La proposta di legge in esame tiene appunto conto delle due diverse, ed in un certo senso contrapposte, esigenze. Mentre da un lato si riconosce e si riafferma che spettano agli organi centrali dello Stato italiano i poteri di determinare gli atteggiamenti del nostro Paese in sede comunitaria e di prendere iniziative per garantire la necessaria coerenza ed unitarietà di applicazione degli impegni comunitari nell'ambito del nostro sistema, dall'altro si consente alle Regioni di influire sull'esercizio di tali poteri, che devono essere opportunamente armonizzati con gli interessi e le posizioni da esse fatti valere.
In questo modo, l'unità dei fini e degli obiettivi non è imposta unilateralmente dallo Stato, ma - nel quadro della concezione pluralistica dello Stato democratico - risulta dal concorso e dal contributo di tutti i soggetti, di tutti gli Enti che operano nell'ordinamento, ed in particolare delle Regioni in quanto centri di partecipazione e di promozione dell'attività stessa degli organi dello Stato.
Non si tratta, quindi, di incidere sulla titolarità delle competenze degli organi centrali dello Stato nel rappresentare verso l'esterno, e così in sede comunitaria, in modo coerente ed unitario, gli interessi del nostro Paese; ma, molto più semplicemente, di condizionarne l'atteggiamento secondo modalità che devono consistere nell'obbligo di acquisire preventivamente una esatta conoscenza delle concrete necessità delle singole Regioni attraverso la richiesta di un parere preventivo, anche se non vincolante, secondo idonee forme strutturali.
Tanto nella relazione dei presentatori della proposta di legge quanto in quella del relatore dell'VIII^ Commissione, collega Visone, sono evidenziati i motivi politici di fondo dell'iniziativa legislativa.
Le Regioni italiane, vere autorità politiche democratiche con attribuzioni costituzionali, possono e debbono divenire sempre più validi interlocutori di un discorso non solo nazionale ma europeo: esse devono assumere il ruolo di sostegno critico della Comunità europea e di soggetti prioritari di una politica di progresso concepita globalmente, nei suoi aspetti politici e civili, oltre che sociali, economici e culturali, e, in quanto tale, inserita profondamente nella scelta europea fatta dal nostro Paese; le Regioni, infine, devono saper utilizzare sempre meglio, a beneficio delle loro collettività, e quindi anche nell'interesse dell'intera Comunità nazionale, gli strumenti finanziari ed i fondi che la Comunità europea pone e porrà a disposizione dello sviluppo regionale.
Nei Paesi della Comunità si vanno manifestando ovunque nuove tendenze verso un maggiore decentramento, e quindi verso la consultazione dei rappresentanti degli interessi locali per definire i metodi più idonei ad affrontare i problemi delle singole Regioni.
Anche se oggi è ancora prematuro prospettare una situazione in cui la Regione, piuttosto che lo Stato, diventi l'entità politica fondamentale dell'Europa, è comunque indispensabile evitare la creazione di un nuovo accentramento in nome dell'unità europea, e concepire invece le politiche comunitarie in modo da dare costantemente priorità all'obiettivo essenziale di assicurare un migliore equilibrio dell'attività umana nell'ambito comunitario.
La politica regionale comunitaria deve ispirarsi ad alcuni principi il cui significato va al di là della stessa auspicata creazione del Fondo europeo di sviluppo regionale: fra questi, il coordinamento delle attuali politiche regionali degli Stati membri, con i relativi strumenti di intervento; la solidarietà finanziaria della Comunità per sostenere lo sviluppo delle Regioni meno favorite; l'adozione di misure atte ad incoraggiare l'orientamento di investimenti diretti dalle Regioni più ricche verso quelle più povere.
La creazione di una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di elaborazione e di attuazione delle politiche comunitarie è un primo passo per la partecipazione delle Regioni nel nostro Paese al processo di integrazione europea.
Esprimiamo, quindi, per le ragioni che ho esposto, e con piena convinzione, il nostro voto favorevole alla proposta di legge.



PRESIDENTE

Proporrei all'Assemblea di concludere gli interventi ed eventualmente passare alla votazione degli articoli, per poi sciogliere la seduta e riconvocarci per il pomeriggio, alle 15,30. Alle 14,30 i Presidenti di Commissione dovranno riunirsi in questa stessa sede, Palazzo delle Segreterie, per fare il punto della situazione dei progetti di legge e disegni di legge all'esame delle singole Commissioni.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Menozzi. Ne ha facoltà. Dopo di lui parlerà il Consigliere Vera.



MENOZZI Stanislao

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, come Consigliere regionale e come militante di un partito fervidamente e sinceramente europeista, quale la Democrazia Cristiana, non posso non compiacermi con i presentatori della proposta di legge oggi sottoposta all'attenzione di questo Consiglio, che intendo altresì estendere al relatore, il quale ha saputo encomiabilmente focalizzare la portata della proposta ed i problemi veramente gravi e nel contempo importanti che essa investe.
Partendo dalla posizione degli europeisti, non possiamo non renderci conto di quanto si stia facendo arduo il cammino verso l'integrazione politica vera e propria di questo nostro Vecchio Continente e quante difficoltà siano state incontrate, anche se l'operatività dell'Europa si è limitata nell'ambito di un trattato caratterizzato da rapporti di natura meramente economica e commerciale.
Sotto questo aspetto, il relatore ha voluto considerare quasi una generosa illusione quanto da lui proposto. Ma direi che proprio il fatto che esistano gli indicati contrasti, che esistano contrapposizioni, che esistano lacerazioni all'interno della Comunità, conferisca a questa proposta di legge una maggiore importanza, e di ciò dobbiamo essere consapevoli.
Mi sia consentito un riferimento personale. In occasione del primo intervento che ebbi l'onore di fare in questo consesso - nel settembre ottobre del 1970, allorché si discuteva sul programma della Regione Piemonte -, venuto ad affrontare il discorso della Comunità, non esitai a sostenere l'opportunità, iniziando l'esperimento da Regioni che confinano con altre Nazioni, come è la nostra, di avere addirittura una rappresentanza regionale anche nell'ambito della stessa CEE, consapevoli come siamo che su rappresentanza, partecipazione e collaborazione si fonda un maggiore spirito unitario non solo per il nostro Paese ma per l'intero contesto europeo, l'esaltazione dello spirito solidaristico di tutta la Comunità. La richiesta che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri venga quindi istituita una apposita Commissione, con la rappresentanza delle varie Regioni italiane, penso sia una richiesta minima, da sostenere con la massima decisione, tramutando in legge questa proposta.
Ben venga, a far cessare la conflittualità, i contrasti cui accennavo esistenti all'interno della Comunità, l'auspicata Europa delle Regioni.
Certo, quanto avviene in questi giorni, collega Visone, ci sta purtroppo dimostrando che siamo avviati più all'Europa delle patrie teorizzata ed ipotizzata da un grande statista che oggi non più che non all'Europa delle Regioni. Anche per questo la proposta in discussione viene ad avere validità anche nel senso di contribuire ad una inversione di tendenza.
Perché se si considerano i contrasti che si sono manifestati e che si manifestano principalmente nel settore agricolo, più di una volta vien fatto di pensare ad una "Europa di Franceschiello", o, con una espressione più nobile, alla Europa delle patrie, e non invece ad una Europa, ad una comunità avente un suo valido tessuto connettivo. Basti pensare alle diverse e contrastanti regolamentazioni esistenti nel campo della commercializzazione del vino, basti pensare ad altri importanti settori basti pensare alla malaugurata scelta - le cui conseguenze, a tutti ben note, in parte stiamo ancora scontando - di far fluttuare la lira svincolandola dal "serpente monetario", che tanti danni ha arrecato al settore primario del nostro Paese e che in parte ancora oggi stiamo trascinandoci. Sono davvero sconfortanti le notizie che in proposito appaiono sui quotidiani, compresi quelli di oggi, relativamente a ciò che sta avvenendo in Francia, ove i produttori vitivinicoli, preoccupati per la concorrenza, cercano di impedire al nostro prodotto di varcare la frontiera e di crearsi un mercato nel loro Paese, e, quel che e peggio, ottengono in questa azione l'appoggio ufficiale dello stesso Governo francese.
Per questi motivi e per tanti altri che non elenco per brevità concludo con il compiacermi nuovamente con il relatore e con tutti i membri della Commissione, che nella maggioranza ha espresso parere favorevole alla proposta medesima, e con un augurio - particolarmente in carattere con questa vigilia pasquale -: che non solo lo Stato italiano, non solo il Parlamento e il Governo abbiano a recepire ed accogliere la richiesta istituzione di una Commissione, ma che a non grande distanza di tempo si possa arrivare, sempre a livello consultivo, a poter avere una rappresentanza regionale - o comunque interregionale, perché altrimenti assumerebbe dimensioni veramente pletoriche - anche a livello di Comunità economica europea.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Signor Presidente, colleghi, intervengo in quanto presentatore, insieme ai colleghi Bianchi, Calsolaro, Visone e Zanone, di questa proposta di legge di iniziativa regionale.
Sarà un intervento molto breve, il mio, in quanto mi pare che sia il testo della proposta di legge che la relazione che l'accompagna siano estremamente chiari, e d'altra parte la relazione del collega Visone e poi l'intervento del collega Calsolaro hanno focalizzato ed approfondito quelli che potevano essere i problemi connessi a questa proposta di legge, ma anche in considerazione di una certa disaffezione nei confronti dell'idea dell'unità politica europea che manifestano non solo questa ma in genere tutte le aule dei Consigli elettivi del nostro Paese e che d'altra parte si evidenzia purtroppo in modo assai concreto nel fatto che la maggior parte dei fondi comunitari destinati ad essere utilizzati nei Paesi membri, per quanto riguarda l'Italia, rimangono inutilizzati, cosicché assistiamo al paradosso che, mentre la ricca Germania utilizza i contributi della Comunità, l'Italia, la cui situazione economica tutti conosciamo, ne utilizza soltanto una piccolissima parte, data la minima sensibilità ai problemi comunitari che esiste nell'ambito del nostro Paese.
La proposta di legge che abbiamo presentato, a differenza di quella già passata in quest'aula, che concerneva l'elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo - e che aveva un valido positivo carattere provocatorio nei confronti delle riluttanze o quanto meno dei ritardi da parte dei Governi nazionali, e quindi anche del nostro Governo nazionale, di portare avanti un tipo di Europa democraticamente eletta dai popoli -, si cala all'interno della odierna costruzione europea e cerca di democratizzarla di portare alla ribalta i rappresentanti degli Enti locali attraverso la presenza di una Commissione che rappresenti le Regioni italiane, sia quelle a Statuto ordinario che quelle a Statuto speciale. Quindi, porta avanti il discorso non di una Europa, come diceva prima il collega Menozzi, dei vertici, non di una Europa delle patrie, ma di una Europa dei popoli, di una Europa delle democrazie locali. Ciò non significa contrapporre ad una struttura verticale una struttura orizzontale della costruzione dell'Europa, ma cercare invece di realizzare un incastro di vertici e di poteri locali, di democrazie locali, per assicurare, attraverso una partecipazione di tutti all'elaborazione di una politica comunitaria, una maggiore rispondenza alle esigenze popolari e democratiche. Noi riteniamo che la costituzione della Commissione proposta dalla legge permetta da un lato l'esplicazione di tutte le istanze delle Regioni, le istanze quindi di base nei confronti e dell'elaborazione della politica comunitaria e della normativa comunitaria ed anche e soprattutto nei confronti dell'elaborazione della normativa nazionale in relazione a quella comunitaria, e d'altra parte renda maggiormente partecipi le Regioni italiane della costruzione dell'edificio della Comunità europea.
Noi siamo pertanto favorevoli a questa proposta di legge. Ci rammarichiamo soltanto che, a differenza di quanto avvenuto in seno alla Associazione Italiana per i Comuni d'Europa ed in altre Regioni che hanno votato questa proposta di legge, il Gruppo comunista non abbia ritenuto di associarsi: ricordo che in sede di Sezione nazionale dell'AICCE i colleghi De Sabata e Satanassi, che rappresentano lì il Partito comunista, si erano pronunciati in senso favorevole a questa proposta ed a sottoporla alle varie Regioni italiane. Forse non è stato sufficientemente colto un aspetto importante, il carattere democratico, di questa proposta di legge, che inserisce nel processo comunitario le Regioni italiane e permette loro di esprimere le istanze delle popolazioni.



PRESIDENTE

Non ho più iscritti a parlare. Possiamo pertanto procedere alla votazione dei singoli articoli.
Articolo 1 "E' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie.
Detta Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre al Ministro per l'ordinamento regionale ed al Ministro degli Affari esteri, i Presidenti delle Amministrazioni regionali, o i loro delegati, ed i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen, o i loro delegati.
Della Commissione sono, inoltre, chiamati a far parte i Ministri, o i loro delegati, volta a volta, competenti sulle materie all'ordine del giorno. La Commissione consultiva interregionale è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, anche su iniziativa di almeno sei Regioni.
Alla Segreteria della Commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda allora alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto si n. 25 Consiglieri Si sono astenuti n. 8 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 "Spetta alla Commissione esprimere il proprio parere su disegni di legge statale, se riguardano materie affidate alla competenza regionale, in ordine all'eventuale attuazione di accordi ed atti comunitari.
Spetta, inoltre, alla Commissione vagliare la necessità di rimettere i progetti di legge, approvati dai Consigli Regionali, ai competenti organi comunitari per o relativi controlli di conformità previsti dalla normativa comunitaria.
Nell'esercizio di tale funzione la Commissione può impegnare il Ministero degli Affari esteri a chiedere agli organi comunitari l'adozione di procedure urgenti per l'approvazione dei progetti di legge regionale preventivamente notificati alla Commissione, che vengono approvati dai Consigli Regionali nel secondo semestre dell'esercizio finanziario.
Ove non sia diversamente disposto da atti comunitari, la mancata risposta alla richiesta del parere di cui all'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea, entro due mesi dalla remissione della legge regionale agli organi comunitari, si intende come implicita approvazione di quest'ultima".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda all'appello nominale per la votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Si sono astenuti n. 10 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 "La Commissione esprime il proprio parere in relazione alle proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate sulla 'Gazzetta Ufficiale' delle Comunità, o in ordine ad affari attinenti agli accordi comunitari in previsione del loro inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri delle Comunità, sempre che si tratti di materie affidate alla competenza regionale.
La Commissione può, inoltre, prendere in esame, se pur nei limiti di materia ora indicati, gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee al fine di esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento e del Governo".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Si sono astenuti n. 10 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Articolo 4 "Il parere espresso dalla Commissione interregionale può essere disatteso, eccetto che nel caso previsto al 3° comma dell'art. 2. Peraltro se tale parere ha ottenuto i due terzi dei voti dei partecipanti alla riunione della Commissione interregionale, il Governo potrà disattendere tale parere solamente previo voto favorevole del Parlamento".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Si sono astenuti n. 10 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Articolo 5 "Nel caso in cui debbano essere trattati affari attinenti a materie diverse da quelle indicate dall'art. 117 della Costituzione, affidate alla competenza di una o più Regioni a Statuto speciale o Province autonome, la partecipazione alla Commissione è limitata ai rappresentanti del Governo ed alle sole Regioni o Province autonome aventi competenza sulle materie stesse in base ai rispettivi Statuti.
La Commissione potrà essere convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, o di un suo delegato, oppure su iniziativa di una sola Regione a Statuto speciale o Provincia autonoma competente su tali materie".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda allora alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Si sono astenuti n. 10 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 "Speciali Comitati consultivi interregionali potranno essere creati oppure i Comitati consultivi esistenti saranno opportunamente integrati da rappresentanti regionali, presso i singoli Ministeri interessati alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di funzionamento dei Fondi comunitari relativi alle materie di competenza regionale".
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Metto ora in votazione l'intero disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto si n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 2 Consiglieri Si sono astenuti n. 8 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale ha approvato la proposta di legge.
Occorre ora che il Consiglio deliberi, per alzata di mano, quale ramo del Parlamento dovrà essere inviata per l'esame la proposta di legge.



VISONE Carlo, relatore

Io sarei dell'avviso, signor Presidente, di inviarla al Senato della Repubblica.



PRESIDENTE

Ci sono obiezioni alla proposta del Consigliere Visone? Allora, chi è d'accordo che la proposta di legge sia mandata al Senato è pregato di alzare la mano. Il Consiglio pertanto delibera che sia il Senato titolare dell'esame di questa proposta di legge.
Siamo così giunti al termine della prima parte dei nostri lavori odierni. Prego i Presidenti delle Commissioni di trovarsi puntualmente, in questa stessa sede, Palazzo delle Segreterie, alle ore 15, muniti ovviamente di tutta la documentazione sullo stato dei lavori delle singole proposte e disegni di legge. Il Consiglio è convocato per le 15,30. La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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