Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.279 del 14/01/75 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

La seduta è aperta. Sono in congedo i Consiglieri: Debenedetti Fassino, Gandolfi, Giovana, Minucci, Rossotto, Sanlorenzo, Soldano Vecchione.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Proseguiamo con l'ordine del giorno.
Nella riunione dei Capigruppo, unitamente al Presidente della Giunta si è convenuto che il punto 5) "Esame deliberazione Giunta regionale relativa all'istituzione del Comitato regionale di coordinamento dell'attività degli Enti mutualistici", sarà riportato nelle prossime sedute.



BERTI Antonio

Non essendo stato ancora raggiunto un accordo.



PRESIDENTE

Non essendo ancora stato raggiunto un accordo.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Nonostante la buona volontà.


Argomento: Assistenza sanitaria (prevenzione - cura - riabilitazione)

Osservazioni del Governo sulla legge regionale concernente "Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera": provvedimenti conseguenti.


PRESIDENTE

Punto quarto dell'ordine del giorno: "Osservazioni del Governo sulla legge regionale concernente 'Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera': provvedimenti conseguenti".
Questa legge era stata rinviata con alcune osservazioni, la IV Commissione si è riunita ed il Presidente mi ha trasmesso questa lettera: "Mi pregio comunicarle che la IV Commissione permanente ha approvato le modifiche alla legge regionale concernente "Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera", pervenute alla Giunta regionale in seguito alle osservazioni del Commissario di Governo", firmata dal Presidente Vittorio Beltrami.
Il relatore è il Consigliere Cardinali, al quale dò la parola.



CARDINALI Giulio, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la legge regionale votata nella seduta del 28.11.1974, allora con il n. 204, comprendeva le prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera e rappresentava la pratica esecuzione dei disposti della legge 386. Il documento, nei suoi vari articoli, cercava di salvaguardare alcune situazioni di fatto che si erano determinate nei rapporti tra mutue e mutuati, trasferendoli quindi nel proprio articolato. Il Commissario di Governo e il Governo stesso hanno sollevato delle obiezioni ad alcune di queste affermazioni, probabilmente l'attenzione governativa si è resa possibile soprattutto perché si trattava del primo provvedimento legislativo regionale e quindi c'era tutto il tempo per esaminarlo con attenzione. E' probabile che le prossime leggi delle altre Regioni avranno un iter molto più facile e meno tormentato.
Le osservazioni fatte riguardavano l'art 5 per quanto atteneva al versamento delle somme relative al costo di degenza giornaliera per il ricovero dei soggetti elencati nell'art 3 della stessa legge; queste somme deve essere specificato che vengono versate al fondo nazionale.
Le osservazioni riguardavano inoltre l'art 8 circa il trattamento differenziale per camere speciali che nella legge regionale veniva salvaguardato in quanto rappresentava un rapporto esistente tra mutue e mutuati, cioè il maggiore onere derivante dal ricovero in camera speciale doveva essere coperto dalle mutue; risulta d'altra parte che le mutue avevano confermato la loro disponibilità ad esercitare la copertura della differenza.
Nell'interpretazione molto restrittiva della legge 386 il Governo ritiene invece che alte mutue non competa l'erogazione di nessuna particolare quota eccedente. In tal modo la possibilità di coprire l'onere di camera speciale attraverso l'intervento delle mutue è stata considerata non ammissibile nell'articolato di legge. La Giunta regionale ha ritenuto opportuno accogliere le richieste governative per evitare lunghe contestazioni che possono portare soltanto alla paralisi dell'attività legislativa in questo importante settore.
La IV Commissione ha esaminato la proposta di modifica degli articoli incriminati, il 5 e l'8, da parte della Giunta e l'ha accolta nella stesura in cui viene presentata nuovamente al Consiglio regionale. Quindi vi è il pieno accordo tra la IV Commissione e quanto proposto dalla Giunta.
L'art. 5 pertanto conclude con la dizione "Le quote riscosse devono essere versate alla Amministrazione regionale per la conseguente assegnazione al fondo nazionale".
Per quanto concerne l'art. 8 "Ricovero in sale speciali", la parte che si riferiva alla apertura per mezzo delle mutue delle quote eccedenti nel caso di ricovero in camere speciali viene soppressa. L'articolo quindi si riduce esclusivamente alla prima e all'ultima parte che fa riferimento al fatto che "Le sale speciali devono essere utilizzate anche per i ricoveri senza distinzioni né oneri aggiuntivi per l'assistito, che presenti particolari necessità terapeutiche".
Sulla base di queste considerazioni la IV Commissione ha accolto le proposte di modifica dei due articoli da parte della Giunta regionale e li propone unanimemente al Consiglio per la votazione.



PRESIDENTE

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione.
La parola al Consigliere Carmen Fabbris.



FABBRIS Pierina

Intervengo brevemente anche per dichiarazione di voto.
Noi abbiamo, in sede di Commissione, espresso la nostra adesione alle richieste formulate dal Commissario di Governo ed in particolare desidero informare il Consiglio che per quanto riguarda l'art. 8 già in sede di discussione del disegno di legge avevamo sostenuto che l'uso delle sale speciali doveva essere deciso non tanto dal diritto a una diversa prestazione che può derivare al mutuato per diritto sindacale, conquista ecc., quanto invece da ragioni terapeutiche. Abbiamo formulato questa posizione in sede di Commissione e anche al Consiglio.
Tenuto conto del diverso orientamento che deve informare la nuova politica sanitaria e anche delle nuove disposizioni a cui, in virtù della 386 e delle nuove leggi regionali, devono ispirarsi agli ospedali e tutti i luoghi di cura per l'assistenza sanitaria, noi riteniamo che questa osservazione sia più che pertinente, ed esprimendo il nostro giudizio dichiariamo il nostro voto di astensione per essere coerenti con quanto abbiamo espresso in proposito al momento della votazione della legge.



PRESIDENTE

Qualche altro Consigliere desidera intervenire? La parola all'Assessore Armella.



ARMELLA Angelo, Assessore alla sanità

Le questioni che il Commissario di Governo ha sollevato, indubbiamente finiranno per essere in qualche modo riproposte, perché è difficile che la semplice soppressione di questo comma risolva tutti i problemi.
Noi riteniamo - e lo abbiamo detto anche nella Commissione IV - che il livello di prestazioni a cui era pervenuta una parte dei lavoratori iscritti all'ENPED e ad alcune casse aziendali come Fiat, Enel, Sip, alla mutua dei giornalisti non possa semplicemente essere adeguato eliminando le conquiste che i lavoratori hanno acquisito attraverso alle loro Organizzazioni sindacali e attraverso il riconoscimento che hanno avuto da singole mutue, spesso nate come associazioni volontarie e che successivamente hanno avuto il pubblico riconoscimento.
Dalla stessa formulazione dell'articolo era chiaro che noi accoglievamo queste richieste, ma nello stesso tempo dicevamo che la spesa non poteva essere posta interamente a carico della Regione. L'articolo, com'era stato formulato, diceva che la Regione provvedeva per tutti in modo eguale pagando la cosiddetta retta di corsia, su questo non c'erano dubbi ed era espresso in modo chiarissimo. D'altra parte le stesse mutue dei lavoratori affermavano di essere disposte a pagare direttamente (questo era il punto) le differenze a cui sarebbero stati soggetti questi lavoratori quando avessero chiesto il trattamento differenziale di cui già in precedenza godevano.
Se le mutue in sede centrale non volevano accollarsi questo onere, il comma diventava inoperante per volontà altrui perché le mutue non pagavano queste differenze.
A questo punto una discussione ci porterebbe lontano e non servirebbe praticamente a nulla perché le mutue hanno espresso la loro volontà, cioè di non voler pagare più nulla per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera ritenendo, come in effetti c'è da ritenere, che la legge le abbia esentate completamente dal pagamento dell'assistenza ospedaliera.
Certo, coloro che sono associati a mutue volontariamente costituite, o a mutue per le quali c'è l'adesione obbligatoria, potranno provvedere, con accordi associativi, a pagarsi i trattamenti differenziali.
Il problema si ripresenterà indubbiamente e già stamani c'erano le prime avvisaglie; una mutua volontariamente costituita, cioè un gruppo di persone intende conservare un diritto, sia pure addossandosene il pagamento. La questione si riproporrà certamente in termini che la Giunta e al Consiglio dovranno riesaminare.
Noi non possiamo non considerare che questa legge deve pure avere la sua operatività, né possiamo concederci il lusso di un ulteriore ritardo per una legge che già di fatto gli ospedali stanno applicando. E' per questo motivo che la Giunta ha proposto la soppressione sic et simpliciter del comma dell'art. 8 che riguarda il trattamento differenziale che le casse mutue, anche aziendali, davano ai propri assistiti.
Diverso è il discorso che riguarda l'art. 5. Abbiamo avuto l'impressione che il Governo abbia esaminato le nostre leggi separatamente una dall'altra e che certe osservazioni che riguardano un punto potevano forse essere evitate se si esaminavano le disposizioni contenute nelle altre leggi.
Per quanto riguarda l'art. 5 il Governo non pone un motivo di legittimità, richiama soltanto l'attenzione del Consiglio a che i versamenti dei ricoverati negli ospedali, quando non siano assistiti da mutue, né iscritti nei ruoli regionali, né ovviamente quando non siano nullatenenti cioè iscritti negli elenchi dei Comuni, pervengano al fondo nazionale. Non abbiamo nulla da eccepire a questo proposito, è giusto che l'assistenza si debba dare gratuitamente a tutti e che debba essere finanziata - se così si può dire - dal fondo nazionale e non dai versamenti dei singoli.
Nel piano dei conti degli ospedali però quello che abbiamo approvato con la legge relativa al finanziamento degli ospedali di cui non ricordo il numero, abbiamo indicato in modo molto chiaro che i nosocomi portano in detrazione gli importi che ricevono non soltanto da coloro che devono pagare perché non assistiti da Enti, dai Comuni o dalla Regione, ma anche tutto quello che devono incassare da ambulatori, radiologia e quanto altro costituisce motivo di versamento all'ospedale.
Abbiamo inteso tenerne conto - questo lo scopo della norma - nella distribuzione dei fondi; è ovvio che l'ospedale svolge un attività ambulatoriale molto elevata, in questo caso non potrà avere la stessa quota di riparto che ha un ospedale che questa attività ambulatoriale non svolge per la sua particolare ubicazione o per la natura dell'ospedale stesso ricordarci che dobbiamo versare queste cose o meglio che dobbiamo accreditarle - come qualcuno propone - al fondo nazionale, vuol dire anche che dobbiamo tenerne conto nel richiedere al fondo nazionale gli adeguati finanziamenti. L'importo di tutte le prestazioni date dagli ospedali ammonta ad una cifra considerevole; 16 miliardi. E' possibile che questo importo debba o possa essere più limitato, ma certamente un'attività cospicua se non altro ambulatoriale gli ospedali continueranno a svolgerla per gli assistiti dalle mutue, per chi chiederà le prestazioni ospedaliere.
I conteggi che sono stati fatti non si basano su una valutazione molto precisa delle cifre che invece costituiscono l'onere finanziario per l'assistenza ospedaliera; si dice che occorrono almeno 240 miliardi, ma noi diciamo che devono essere rettificati se si devono aggiungere i 16 miliardi di accreditamenti al fondo nazionale, cioè quelli che devono derivare agli ospedali dagli incassi. Il Governo non ha detto nulla a proposito del piano dei conti, né a proposito di quanto abbiamo scritto ed approvato nella legge regionale relativa al finanziamento degli ospedali, ai criteri di ripartizione della quota del fondo nazionale in relazione alle loro esigenze. Non ha detto nulla, ma è chiaro che sulla quota di riparto che deve essere data alla Regione Piemonte una discussione posta perché occorre vedere quali sono stati i criteri seguiti dalle altre Regioni, va posta perché occorre chiarire se i conteggi che il Governo fa in relazione alla spesa ospedaliera - come ha fatto scrivendo nel bilancio dello Stato quell'importo di 2700 miliardi - sono stati fatti tenendo o no conto delle entrate che gli ospedali hanno. Noi ne abbiamo tenuto conto, con estrema precisione nel nostro piano dei conti ma occorre che questo discorso sia approfondito e non mancheranno le occasioni per poterlo fare, se non altro per le iniziative che ci proponiamo di espletare nei confronti dell'amministrazione centrale.



PRESIDENTE

Ha così termine la discussione. Passiamo quindi alla votazione dei due articoli modificativi: Modifiche alla legge regionale "Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera".
Art. 5 - Determinazione e versamento della quota di degenza.
"La Giunta regionale determina annualmente, con atto deliberativo, per le diverse categorie di ospedali di cui all'articolo 20 della legge 12.2.1968 n. 132, il costo della degenza giornaliera per i soggetti di cui al precedente articolo 3, tenuto conto del costo medio sostenuto nel primo semestre dell'anno precedente.
Le quote riscosse devono essere versate all' Amministrazione regionale per la conseguente assegnazione al fondo nazionale".
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: 33 hanno risposto SI: 21 Consiglieri si sono astenuti: 12 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Art. 8 Ricovero in sale speciali.
"Gli aventi diritto all'assistenza sanitaria che chiedono il ricovero od il passaggio in sale speciali, devono corrispondere direttamente all'Ente ricoverante l'importo giornaliero del trattamento differenziale stabilito annualmente con atto deliberativo della Giunta regionale.
Le sale speciali devono essere utilizzate anche per i ricoverati senza distinzioni né oneri aggiuntivi per l'assistito, che presentino particolari necessità terapeutiche." Non vi sono osservazioni, non vi sono emendamenti, si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: 33 hanno risposto SI: 21 Consiglieri si sono astenuti: 12 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero disegno di legge modificato nei due articoli.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La votazione ha avuto il seguente esito: presenti e votanti: 33 hanno risposto SI: 21 Consiglieri si sono astenuti: 12 Consiglieri Il disegno di legge è riapprovato.


Argomento:

Osservazioni del Governo sulla legge regionale concernente "Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera": provvedimenti conseguenti.

Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Restano ora tre punti all' ordine del giorno: l'esame della deliberazione della Giunta regionale concernente modifiche ed integrazioni al regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli; l'esame del disegno di legge n. 181 "Disposizioni per la elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico sociali delle Comunità montane" e l'istituzione della Commissione tecnica regionale (art. 6 L.R. 8.11.1974 n. 32).
Vorrei sapere dal Consiglio se ritiene di esaurire tutti gli argomenti nella seduta odierna, oppure, siccome l'argomento delle Comunità montane è molto importante, se si debba portarlo nella seduta di giovedì.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rivalta, ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi

Faccio presente al Presidente del Consiglio che prima di passare all'esame della legge relativa ai piani delle Comunità montana sarà necessaria una sospensione per un chiarimento che riguarda un articolo della legge su cui ieri non abbiamo discusso, e che è di sostanziale importanza: riguarda le competenze attribuite alle Giunte.
Nell'ordinare i lavori prego il Presidente di tener conto della eventuale sospensione, che potrebbe invece essere evitata se la legge verrà discussa giovedì.



PRESIDENTE

Proprio per questo ho chiesto al Consiglio cosa volesse fare perch avevo sentito il Consigliere Garabello interessare il Presidente a questo proposito. Si ritiene di fare seduta giovedì? La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, se dobbiamo andare e giovedì andiamo, ma perch stabilirlo adesso, pregiudizialmente, che dobbiamo andare a giovedì? Abbiamo davanti a noi tutto il pomeriggio abbiamo appena incominciato affrontiamo tutte le questioni come devono essere affrontate, con calma con pazienza e poi vedremo il da farsi.



PRESIDENTE

Io non ho alcuna fretta, vorrei solo sapere se vanno affrontate tutte...



BIANCHI Adriano

Per risolvere i problemi bisogna cominciare ad affrontarli, poi fermarsi di fronte agli ostacoli.


Argomento: Beni demaniali e patrimoniali

Esame deliberazione Giunta regionale concernente modifiche ed integrazioni al regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli di proprietà della Regione.


PRESIDENTE

Punto settimo dell'ordine del giorno: "Esame deliberazione Giunta regionale concernente modifiche ed integrazioni al regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli di proprietà della Regione" Mi è pervenuta una lettera: "In allegato Le trasmetto copia della relazione del Consigliere Visone relativa alla deliberazione della Giunta regionale 13 11 1974 "Regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli approvata all'unanimità della VIII Commissione nella seduta del 16 12 1974" Relatore è il Consigliere Visone, al quale dò la parola.



VISONE Carlo, relatore

Signor Presidente, colleghi-Consiglieri, con deliberazione del Consiglio regionale in data 14 dicembre 1972, n. 52, è stato approvato il regolamento sull'utilizzazione parco autoveicoli di proprietà della regione.
Con nota in data 21.12 1972, prot. n. 826, la Commissione di Controllo ha comunicato di aver annullato la clausola contenuta nell'art. 5 del citato regolamento, che prevedeva la corresponsione dell'indennità di L. 40 al km. - a titolo di rimborso spese viaggio per l'uso di un proprio mezzo di trasporto per contrasto con l'importo stabilito dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 e quello contenuto nell'art. 8, che riguardava la guida di autovetture di proprietà regionale da parte di singoli funzionari per carenza di apposita polizza assicurativa.
La materia concernente l'indennità di rimborso spese viaggio per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è stata disciplinata dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 che fissa in lire 43 al km. tale indennità.
L'Amministrazione regionale ha poi provveduto a stipulare con la Società "Le Assicurazioni d'Italia" la polizza numero 86/50, 210.398 per l'assicurazione cumulativa contro gli infortuni professionali del personale dipendente, nella cui garanzia sono esplicitamente compresi anche gli infortuni derivanti dall'uso di autoveicoli di proprietà regionale per ragioni di servizio, sempreché gli assicurati siano muniti di regolare patente.
Gli uffici competenti hanno più volte sollecitato la concessione dell'autorizzazione alla guida di autovetture di proprietà regionale da parte di singoli dipendenti non aventi qualifica di autista.
La Giunta regionale ha ritenuto, pertanto, di dover disciplinare l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio e la conduzione di autovetture di servizio mediante modifica ed integrazione degli artt. 5 e 8 del citato Regolamento 14 dicembre 1972, n. 52.
Richiamato quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1833 in materia di risarcimento di danni arrecati all'Amministrazione statale con dolo o colpa grave nella guida di automezzi dell'Amministrazione stessa, la Giunta regionale ha ritenuto di dover proporre che siano autorizzate alla guida di autovetture di proprietà regionale, nei casi di impossibilità di avvalersi dell'opera dell'autista addetto al servizio, i dipendenti che esercitano le funzioni di responsabile per l'espletamento di funzioni ispettive nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. La Giunta regionale ha ritenuto altresì di dover delegare gli stessi ad autorizzare, di volta in volta, nel caso suaccennato ovvero di mancanza di collegamento ferroviario o di altri mezzi pubblici di comunicazione con la località sede di missione oppure nel caso di maggiore convenienza rispetto all'uso dei normali mezzi di linea, il personale dipendente alla guida di autovetture di proprietà regionale.
La Commissione VIII, ritenendo legittime le motivazioni addotte ed evidenziate nella delibera della Giunta regionale del 13 novembre 1974, ha deliberato all'unanimità di presentare all'esame del Consiglio regionale la presente deliberazione, proponendone l'approvazione.



PRESIDENTE

Dichiaro aperta la discussione.
Qualcuno desidera intervenire? la Giunta? Leggo ora la deliberazione: "Il Consiglio regionale del Piemonte, viste le proposte della Giunta regionale in data 13 novembre 1974 e ritenuto di doverle far proprie delibera: 1) l'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento 14 dicembre 1972 n. 52 è sostituito dal seguente: Nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta regionale o, su delega della stessa, il funzionario responsabile della Segreteria Generale della Regione e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono autorizzare in via permanente, singoli dipendenti ad utilizzare, per lo svolgimento di servizi per conto della Regione, automezzi di loro proprietà, riconoscendo ai medesimi, a titolo di rimborso spese forfetario, un'indennità di L. 43 per ogni chilometro di percorrenza, previa domanda scritta dell'interessato, da cui risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
Parimenti, singoli dipendenti possono, di volta in volta, essere autorizzati, da parte dei funzionari che esercitano le effettive funzioni di responsabili degli uffici aventi giurisdizione provinciale, ad utilizzare, per lo svolgimento di servizi per conto della Regione automezzi di loro proprietà, con diritto, a titolo di rimborso spese forfetario, ad un'indennità di L. 43 per ogni chilometro di percorrenza previa domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso, del mezzo stesso.
2) l'ultimo comma dell'art. 8 del citato regolamento 14 dicembre 1972 n. 52 è sostituito dai seguenti: I dipendenti che svolgano effettive funzioni di responsabile di settore nonché i responsabili degli uffici aventi giurisdizione provinciale, sono autorizzati, nei casi di impossibilità di avvalersi dell'opera dell'autista addetto all'ufficio, a guidare autovetture di proprietà regionale per lo svolgimento di funzioni ispettive nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza; singoli dipendenti possono essere autorizzati alla guida di autovetture di proprietà regionale dai funzionari responsabili di ciascun settore e dai responsabili degli uffici aventi giurisdizione regionale, secondo le modalità ed ipotesi del comma precedente, oppure nel caso di mancanza di collegamento ferroviario o di altri mezzi pubblici di comunicazione con la località sede di missione ovvero nel caso di maggiore convenienza rispetto all'uso dei normali mezzi di linea. E' fatto esplicito richiamo a quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1833, per quanto attiene al risarcimento di danni arrecati all'amministrazione regionale con dolo e con colpa grave nella guida di automezzi dell'amministrazione stessa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto".
Pongo ora in votazione per alzata di mano la delibera di cui ho dato lettura, che è modificativa del precedente regolamento votato il 14.12.1972 n. 52.
Chi intende approvare è pregato di alzare la mano.
E' approvata all'unanimità.


Argomento: Comunita' montane

Esame disegno di legge n. 181: Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico sociale delle Comunità montane.


PRESIDENTE

Esame disegno di legge n. 181: "Disposizioni per la elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane".
Vi è una richiesta di sospensione perché vi sono alcune precisazioni da farsi in ordine a punti importanti del disegno di legge.
La seduta è sospesa e la Commissione competente è convocata per l'esame, dopo di che stabiliremo se dovremo proseguire o rinviare a giovedì.



(La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 18,20)



PRESIDENTE

Disegno di legge n. 181: "Disposizioni per la elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane".
Il Presidente della I Commissione vuole riferire in ordine alla riunione della Commissione?



GARABELLO Enzo

La Commissione si è riunita ed ha deciso, in accordo con la Giunta, di apportare due emendamenti che sono in corso di estensione.



PRESIDENTE

La parola al relatore, Consigliere Dotti.



DOTTI Augusto, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, la disposizione di legge n. 181 che viene proposta alla vostra approvazione, mette in moto l'attività delle Comunità montane a cui il Piemonte dà molta importanza in quanto occupano due quinti e più del territorio della nostra Regione.
Devo dire che la consultazione è stata numerosa, la quasi totalità delle Comunità montane con i loro rappresentanti vi hanno partecipato e hanno dimostrato buon senso e molta saggezza e devo dire al riguardo - mi permetta Presidente - che questo loro comportamento è stato di conforto agli amministratori pubblici ed ha fatto ancora più risaltare quanto sia rivisibile l'astioso qualunquismo, aggravatosi in questi giorni, del giornale "La Stampa" (di cui assolviamo i redattori qui presenti) il cui direttore, additando gratuitamente al disprezzo pubblico gli amministratori regionali, provinciali e comunali, forse spera di convergere su di essi il malcontento dei lavoratori e di quanti sono in angustie per la recessione la stretta creditizia, la crisi petrolifera e quella dell'auto. "Servo sciocco" non può che essere il nostro commento.
Ritornando al disegno di legge n. 181, direi che sono ritornate le difficoltà che avevamo rilevato, per le limitate dimensioni delle Comunità montane in quanto essendo queste chiamate ad elaborare un loro piano di sviluppo, evidentemente quest'ultimo trova limiti nella limitazione del territorio. Però noi ci auguriamo che le Comunità montane, con il buon senso che hanno dimostrato nella riunione, si consulteranno affinché i loro piani di sviluppo economico siano armonizzati in modo da risolvere i più gravi problemi.
Una seconda difficoltà è quella del loro coordinamento col piano di sviluppo regionale che è ancora in elaborazione, ma che presto verrà (ancora in questa tornata legislativa) avanti al Consiglio regionale, con modificazioni in base al recente evolversi della congiuntura nazionale ed internazionale. Così ci ha annunciato ieri l' Assessore Simonelli Assessore alla programmazione. Dobbiamo dire che il riferimento comunque è necessario da parte delle Comunità montane e che esso avrà modo di essere esplicato in quanto il piano delle singole Comunità montane per lo sviluppo economico e sociale richiederà un certo tempo e quindi nel periodo in cui esso sarà stilato avremo già approvato il nostro piano di sviluppo regionale.
Una terza difficoltà ed una terza esigenza sentita da tutte le Comunità montane era quella dell'uso del territorio, non si può fare un piano di sviluppo senza avere un piano urbanistico che possa collocare le iniziative di sviluppo economico e sociale sul territorio stesso attraverso dei provvedimenti urbanistici. Al riguardo anche questa ultima seduta ha interessato non solo la I Commissione, ma l'intera Giunta affinché sia stilato un articolo che dia modo alle Comunità montane, se non immediatamente, però non appena saranno redatti i piani territoriali di coordinamento comprensoriali in base alla legge regionale, di fare recepire le loro proposte nei piani territoriali comprensoriali di coordinamento.
Questo testo di legge è stato largamente modificato: il periodo di durata è stato fissato in un quinquennio, cioè pari alla durata della legislatura regionale e nel medesimo tempo abbiamo lasciato libere le Comunità montane - perché riteniamo che siano mature - di disporre della cifra necessaria alla compilazione del piano di sviluppo economico e sociale.
Inoltre le Comunità montane hanno rilevato la necessità di una consultazione permanente con la Regione affinché tutti gli stanziamenti che riguardano la montagna siano fatti mediante una consultazione.
Ricordiamo i capitoli del nostro bilancio regionale che riguardano la bonifica, l'ecologia, soprattutto la scuola, i trasporti (sappiamo quanto sono importanti nei nostri territori montani) ed i lavori pubblici affinch le necessità che via via si facessero presenti nelle singole Comunità montane siano tenute in conto nelle spese che la Regione desidera fare nell'anno in cui il bilancio è valido.



PRESIDENTE

Apro la discussione. Qualche Consigliere intende intervenire? Chiede di parlare il Consigliere Rivalta, Ne ha facoltà



RIVALTA Luigi

Intervengo per discutere sul punto controverso ed in generale su questa proposta di legge.
Con l'art. 4 della proposta di legge in discussione, quello che si riferisce al piano urbanistico (con cui si tende a supplire ad una carenza della legge regionale istitutiva delle Comunità montane), si individua anche, con riferimento alla legge urbanistica nazionale, quale tipo di contenuti questo piano debba avere.
Nell'intenzione della Giunta proponente e di chi ha partecipato alle discussioni in Commissione, con il secondo comma si voleva definire il rapporto che deve esistere fra i piani delle Comunità montane e i piani territoriali di coordinamento, che sono di competenza della Regione.
Rileggendo l'intero articolo rilevo però che anche dopo la discussione che abbiamo avuto permane un elemento di confusione, sottolineato già giustamente dal collega Bianchi; la dizione letterale induce a ritenere che i piani territoriali di coordinamento che saranno redatti dalla Regione avranno la dimensione territoriale delle Comunità montane, mentre noi intendevamo proprio evitare il pericolo che le Comunità montane, così ridotte di dimensione, potessero esser prese a confine del piano territoriale di coordinamento. Ho ritenuto di dover fare questa osservazione subito, prima che si apra la discussione sulla legge e si passi alla votazione dei vari articoli.
Mi scuso per non aver sollevato questa questione nella riunione della Commissione, ma discutevamo su altri punti di questa legge, e questo aspetto, nonostante che fosse stato messo in evidenza, è stato poi dimenticato.
Stando così le cose, mi sembra sia necessario o un comma sostitutivo in cui si precisi che i piani territoriali riguarderanno il comprensorio di area ecologica di cui le Comunità montane fanno parte, o addirittura la sua soppressione a cui già avevamo pensato nella riunione della Commissione eliminando così ogni possibilità di equivoco.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, effettivamente, avevamo sollevato in Commissione l'eccezione che ha sollevato, testè, il Consigliere Rivalta. Ci venne obiettato, da chi aveva dedicato giornate alla sua discussione, che con questa indicazione si intendeva offrire alle Comunità montane un riferimento in base al quale potessero prendere la deliberazione di redigere dei piani urbanistici; altrimenti, non essendovi una necessità, n giuridica né di altra natura, che costringa le Comunità montane a redigere entro certi termini i piani urbanistici, questi ben difficilmente sarebbero stati da esse elaborati.
Si è compreso che cosa in sostanza si mirava ad ottenere con questa dizione: si voleva far intendere che questi piani sono elemento utile per le valutazioni da compiersi nel momento della elaborazione dei piani territoriali di coordinamento. E questo, è pacifico, resta. Resterebbe egualmente, almeno per noi, anche se si sopprimesse totalmente il comma.
Altrimenti, è ovvio che per dire esattamente quel che si intende dire, in termini inequivoci, bisognerebbe precisare che tali piani costituiscono elemento di valutazione per la elaborazione dei piani territoriali di coordinamento: così non si rischierebbe di ingenerare l'equivoco che si pensi che il piano territoriale di coordinamento deve avere per riferimento una realtà territoriale coincidente con quella della Comunità montana.
Quindi, ritorna ancora l'alternativa: o una nuova formulazione, del tipo di quella che ho in questo momento improvvisato, o la soppressione.



PRESIDENTE

Non vi sono altri iscritti a parlare.
La Giunta intende fare ancora qualche dichiarazione?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Secondo me, prima di porre in votazione gli articoli occorrerebbe sciogliere questa riserva, per non rimanere arenati dopo l'approvazione dell'art 3. Tanto vale sospendere i lavori a questo punto e rinviare il proseguimento della discussione a giovedì, prendendoci il tempo per esaminare con calma le cose. E' una legge già portata avanti sei o sette volte, che tutti siamo d'accordo nel considerare importante ed impegnativa ma per la quale si presentano sempre motivi per battute d'arresto. Io dico che rincontrandoci giovedì mattina per approfondire meglio questo punto potremmo finalmente arrivare ad una conclusione: una sospensione ora non gioverebbe, ci farebbe soltanto perdere un'altra ora senza approdare a risultati.



BIANCHI Adriano

Non credo, Presidente, che occorrerebbe ormai molto tempo.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Garabello. Ne ha facoltà.



GARABELLO Enzo

Signor Presidente, in effetti, il problema che ha sollevato Rivalta ci ha angustiato non soltanto durante questa seduta volante, e pur così fruttifera, della Commissione, ma già precedentemente.
Giunti a questo punto, poiché non mi sembrerebbe opportuno inserire in una legge il concetto di comprensorio prima che il comprensorio sia stato definito, dato che ciò renderebbe assai dubbia l'approvazione da parte dell'autorità di Governo; tenuto conto delle perplessità espresse da Rivalta, che già erano state fatte presenti in Commissione; tenuto conto che la proposta di Bianchi coglie un altro aspetto del discorso, e non lo coglie neanche integralmente; penserei, e su questo vorrei sentire anche l'opinione dei colleghi di Commissione, che hanno partecipato evidentemente al dibattito, di semplificare il discorso sopprimendo l'intero secondo comma. Per la verità, l'articolo, che aveva tutto un suo contenuto, ne rimarrebbe un po' impoverito, però la sostanza che noi volevamo introdurre l'abbiamo introdotta, particolarmente nel primo e terzo comma.
Se dal Consiglio e dalla Giunta verranno voci favorevoli a questa proposta, limiterò il mio emendamento, già presentato in armonia con gli orientamenti espressi in Commissione, alla prima parte, relativa alla soppressione del secondo comma.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Se non diciamo che qualcuno deve approvare questi piani, ma solo che vanno mandati alla Regione, a me sembra che essi rimangano sospesi in aria come gli angeli del decalogo. Dobbiamo rendercene conto obiettivamente.



BERTI Antonio

Il piano urbanistico non rimane in aria: serve per il piano di sviluppo che ogni Comunità deve fare. Se lei fa un piano di sviluppo, con che cosa lo realizza? Deve pure fare il piano, no?



PRESIDENTE

Chiede ancora di parlare il Presidente della I Commissione, Consigliere Garabello. Ne ha facoltà.



GARABELLO Enzo

Sempre per rimanere nella logica della discussione precedente, è indubbio che se questo punto l'abbiamo dibattuto e più volte modificato è perché un suo contenuto lo ha. Però, piuttosto o di introdurre un argomento giuridicamente incerto o di indurre in errore e quindi in possibili difficoltà successive all'adozione da parte delle Comunità montane dei piani urbanistici, e nello spirito dell'articolo, del secondo comma, così come steso, e soprattutto nel senso della interpretazione di piani di tipo comprensoriale, ritengo valga la pena di accettare la proposta che io facevo. Tenendo conto, peraltro, signor Presidente della Giunta, che i piani urbanistici di cui al primo comma, che rimangono quali sono stati proposti dalla Giunta e approvati con parere favorevole della I Commissione, non avevano una previsione particolare di procedure operative perché in ogni caso si faceva rinvio ai piani territoriali di coordinamento previsti dal secondo comma e che comunque nello spirito di chi ha proposto e di chi approvasse, qualora fosse mantenuto, cioè del Consiglio regionale rimarrebbero pur sempre a livello comprensoriale, per cui c'é un collegamento e nello stesso tempo c'è un salto, dal punto di vista procedurale, che neanche il secondo punto viene a colmare.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

In me continuano a permanere grosse perplessità concettuali. Ad un certo momento siamo tutti d'accordo che non imponiamo alle Comunità montane l'obbligo di redigere il piano urbanistico: abbiamo infatti corretto il "possono redigere" in un "redigono" che non è accompagnato dall'imperativo "devono redigere".
Dato però che le Comunità montane fanno questo piano urbanistico, non indichiamo quale iter esso debba seguire, non diciamo dove debba andare, da chi debba andare, quale debba essere il suo contenuto e quale la sua utilizzazione.



GARABELLO Enzo

La prima parte del primo comma dice: "Ai fini di promuovere il coordinamento delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione dei Comuni appartenenti al loro territorio". Questo lo scopo per cui la Comunità redige il piano. Se lo raggiunge, ha rispettato effettivamente lo spirito della legge.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale.

Io sarei anche per dire semplicemente: "tali piani vanno trasmessi alla Regione", in modo che si sappia che il destinatario è la Regione, che vedrà poi come utilizzarli, come impiegarli.



GARABELLO Enzo

E' una precisazione che si può benissimo fare.



PRESIDENTE

Ma potremo parlarne a proposito dell'art. 4.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Il fatto è che tutta la legge, in fondo, è legata alla soluzione di questa norma. Io riproporrei sommessamente: rimandiamo la prosecuzione di questa discussione a giovedì, dandoci tempo per una ulteriore meditazione visto che si tratta di legge importante, vivamente attesa dalle Comunità montane.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Il Presidente della Giunta sa quanto io sia sempre pronto a indovinare anche le sue preoccupazioni, oltre che a corrispondere alle sue richieste.
Ma mi sembra che le perplessità ormai non investano la legge nelle sue parti fondamentali, essenziali. Ci siamo soffermati, magari per perfezionismo, su un comma che voleva finalizzare, aggiungere, qualcosa ad una definizione legislativa sulla quale il consenso era già raggiunto.
Il Presidente si preoccupa della portata, delle finalità e dell'uso pratico di questi piani urbanistici. Abbiamo già visto che quando una Comunità montana, il cui Consiglio è costituito dai rappresentanti dei vari Comuni, arriva alla elaborazione ed alla approvazione di un piano urbanistico, questo comporta già un condizionamento rispetto a tutte le realtà comunali in relazione alle definizioni urbanistiche del territorio.
Per quanto dovrebbe essere implicito, perché questi piani andranno trasmessi a chi ha competenza a riceverli, che è la Regione, se vogliamo finalizzarli anche dal punto di vista postale, diciamo così, introduciamo pure la norma che debbono essere trasmessi alla Regione.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Possono anche essere portati a mano. Non è soltanto questione di formalità postale.



BIANCHI Adriano

Mi sono espresso male, intendevo dire "di recapito". Quando la Regione esamina i piani regolatori o i programmi di fabbricazione presentati dai singoli Comuni, se è stato approvato un piano urbanistico per l'intera Comunità, sarà portata a verificarne la compatibilità e quindi ad accoglierli o respingerli, anche in considerazione dei dettati del piano urbanistico. Inoltre, è stato già anche detto, il piano urbanistico detta le linee sul territorio della politica o inquadra anche la politica di sviluppo. Quindi, una finalità, uno scopo lo ha.
Infine, anche se non è detto esplicitamente - e dicendolo non si aggiungerebbe niente -, è evidente che quando la Regione si applichi ad elaborare il piano territoriale di coordinamento, se esistono strumenti di questo genere, saranno uno degli elementi di una cartografia quanto meno iniziale per dire quali sono state le indicazioni che sono venute dalle Comunità. Quindi, una utilità e uno strumento di sintesi questi piani lo costituiscono, e soprattutto una spinta al superamento dei particolarismi che sono espressi negli strumenti comunali, senza che si sia in presenza di una forzatura nei confronti dei singoli Comuni.
Ecco la preoccupazione che era sorta: stimolare le Comunità a fare un piano dicendo che è utile, facendo loro intendere che può servire per l'esame dei piani di coordinamento, abbiamo visto che può dar luogo anche ad inconvenienti più gravi. Per cui è sufficiente indicarne l'esigenza, la necessità perché implicitamente questa utilità debba già essere colta dai Consigli di amministrazione delle Comunità montane.
Rinviare la discussione credo significherebbe perdere il tempo che vi abbiamo dedicato fin qui, perché giovedì riprenderemmo il discorso allo stesso punto in cui lo lasceremmo oggi. Non si tratta di una grossa questione di elaborazione di concetti in termini legislativi. Penso pertanto che si potrebbe risolvere questa sera questo problema, che non è poi essenziale rispetto all'economia della legge, facendo un sensibile passo avanti ed evitando di perdere poi altro tempo.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Rivalta. Ne ha facoltà.



RIVALTA Luigi

Ritengo opportuno richiamare i punti di riferimento cui dobbiamo attenerci nel ridefinire l'articolo riguardante i piani urbanistici.
Un punto di riferimento è dato dalla legge nazionale sulle Comunità, la quale dice che le Comunità possono redigere piani urbanistici dei quali si terrà conto nell'approvazione dei piani generali comunali, piani regolatori o programmi di fabbricazione. Un primo scopo per cui è importante che le Comunità montane abbiano un piano urbanistico esteso a tutto il loro territorio è dunque già individuato dalla legge nazionale, ed è quello di avere un inquadramento di carattere sovracomunale esteso al territorio della Comunità, rispetto al quale giudicare i piani regolatori e i programmi di fabbricazione comunali che verranno elaborati. Nella sostanza qual'è la ragione per cui chiediamo alle Comunità di fare questo piano urbanistico? Normalmente ci troviamo in presenza di indicazioni di pianificazione comunale che non tengono assolutamente conto di una visione più generale; le indicazioni dei piani comunali sono in genere sovradimensionate, non si coordinano con i piani comunali dei Comuni vicini. Imporre a livello della Comunità montana una visione unitaria del territorio determina una dialettica fra i vari Comuni che di per se stessa costituisce elemento di giudizio autocritico sull'attività dei singoli Comuni. Quindi, sotto questo profilo, la dialettica politica e culturale che si può stabilire sui temi della pianificazione attraverso l'operato della Comunità, che, avendo una visione territoriale, coglie aspetti che i singoli Comuni non hanno potuto cogliere, avrà sui singoli Comuni un effetto certamente positivo, e può quindi portare a superare alcune contraddizioni, alcune sfasature, alcuni errori di dimensione che a livello comunale possono essere stati o possono essere espressi.
L'altro punto di riferimento è la legislazione urbanistica nazionale.
Le ipotesi che si possono avanzare sono soltanto due: o ci si attiene ai piani urbanistici previsti dalla legge urbanistica nazionale, oppure le Regioni fanno delle proprie leggi urbanistiche regionali in cui individuano caratteristiche, procedure, di questi piani che la Regione attribuisce alle Comunità montane.
Ora, noi non abbiamo fatto una nostra legge urbanistica: non ci resta che attenerci alla legislazione urbanistica nazionale. E questa prevede tre tipi di piani: il piano regolatore comunale, il piano intercomunale, e quel terzo strumento che è il piano territoriale di coordinamento. Ora, è ovvio debba escludersi il piano regolatore comunale (si tratta di dimensione sovracomunale); è da escludersi - a questa conclusione siamo già giunti in Commissione - che le Comunità montane possano elaborare un piano territoriale di coordinamento (perché ci troviamo di fronte a dimensioni di Comunità montane piccole non coincidenti con i comprensori di pianificazione). Se ci si rifà alla legge urbanistica nazionale, non rimane dunque che il riferimento al piano intercomunale, ed è appunto questo il riferimento che è stato fatto nell'art. 4 che è nel testo della legge.
Ho voluto richiamare questi due punti di riferimento - la legge nazionale istitutiva delle Comunità montane e la legge urbanistica nazionale perché sono quelli a cui noi dobbiamo attenerci oggi nell'assegnare un compito di pianificazione urbanistica alle Comunità montane.
L'altra alternativa sarebbe quella di introdurre qui procedure nuove.
Ma sotto questo profilo abbiamo ritenuto tutti che non si possa semplicemente, con riferimento alle Comunità montane, introdurre procedure nuove che dovrebbero essere proprie di una legge urbanistica regionale.
A questo punto sembra non ci sia altra possibilità che mantenere questo primo comma, che richiama le Comunità montane ad un impegno di loro elaborazione di piano urbanistico a livello del proprio territorio, e, se vogliamo, precisare la forma che attribuiamo ad esso. Gli sbocchi sono già impliciti: per quanto ho detto si tratta di un piano intercomunale, di cui la Regione terrà conto. Può essere un piano intercomunale che la Regione non approva? Si tratta di stabilire allora il rapporto che deve esistere tra Regione e Comunità montana nel definire o termini di questa pianificazione. Certo, tutte queste cose non sono precisate.....



BIANCHI Adriano

Ed è meglio non precisarle fino a che non avremo elaborato tutto il quadro.



RIVALTA Luigi

Il precisarle significa definire procedure nuove che devono essere riportate ad una legge urbanistica regionale.
Io ritengo che una prima risposta a questa domanda possa essere trovata nel rapporto che si deve stabilire fra la pianificazione intercomunale delle Comunità montane e la pianificazione territoriale comprensoriale. Se questo sbocco vogliamo mantenere, non c'è altra possibilità che precisare in questo secondo comma che la elaborazione dei piani territoriali di coordinamento ha come riferimento il territorio comprensoriale delle aree ecologiche. Se non vogliamo fare questa precisazione, non resta che sopprimere questo secondo comma, lasciando ancora imprecisata una prassi che sarà configurata successivamente, oppure che sarà precisata con legge urbanistica regionale.



PRESIDENTE

Possiamo allora passare alla votazione....



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Non ancora, visto che non abbiamo raggiunto alcun punto di intesa: abbiamo soltanto affacciato motivi di preoccupazione, di perplessità, di incertezza. Siamo ancora indecisi su cosa convenga fare di questo periodo: se sopprimerlo, modificarlo, lasciarlo....



PRESIDENTE

La I Commissione ha fatto questa proposta: o aggiungere l'emendamento sostitutivo, o sopprimere il comma. Mi pare che sia questo il nocciolo del problema.
Chiede la parola il Consigliere Berti. Ne ha facoltà.



BERTI Antonio

Secondo me, su questa questione è bene riflettere ancora. Chiedo pertanto che la discussione sia rinviata a giovedì. Il Consiglio per quel giorno era già convocato: prendiamoci un giorno di tempo e poi decideremo.



PRESIDENTE

Se non vi sono opposizioni, la discussione è rinviata a giovedì. In tale seduta si esamineranno i tre punti dell'ordine del giorno rimasti in sospeso, oltre, come al solito, le interpellanze ed interrogazioni ed eventuali altri argomenti che potessero venire aggiunti.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Non potremmo stabilire di trovarci alle 10, anziché alle 9,30, per evitare la solita attesa di mezzora?



PRESIDENTE

D'accordo. Faccio presente ai Capigruppo che dovrebbero incontrarsi ora con i rappresentanti del Partito radicale; quindi li pregherei, non appena sciolta la seduta, di riunirsi nella saletta.



GARABELLO Enzo

Informo che la I Commissione è convocata giovedì presso questa sede alle ore 9, con invito al Presidente della Giunta di essere presente.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta regionale

Sarò di ritorno da Roma, quel mattino, e non so se potrò essere puntuale.



PRESIDENTE

Prego il Consigliere segretario di dar lettura delle interpellanze ed interrogazioni presentate.


Argomento:

Esame disegno di legge n. 181: Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico sociale delle Comunità montane.

Argomento:

Interpellanze ed interrogazioni (annuncio)


FRANZI Piero, Consigliere segretario

Interrogazione del Consigliere Nesi relativa alla situazione della Gutermann di Perosa Argentina.
Interrogazione del Consigliere Garabello relativa alle iniziative per ottenere un provvedimento, anche transitorio, per garantire la rappresentanza dei minori assistiti degli Enti locali negli organismi scolastici previsti dai decreti delegati.
Interrogazione dei Consiglieri Curci-Carazzoni sull'aggiornamento dell'importo delle pensioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra.
Interrogazione del Consigliere Cardinali in merito all'autorizzazione alle Mutue per il ripristino dell'assistenza sanitaria e farmaceutica a favore dei malati di emofilia.
Interpellanza del Consigliere Franzi sulle iniziative da assumere per controllare le escavazioni di ghiaia dal fiume Sesia.
Interrogazione del Consigliere Nesi sulle iniziative da assumere presso gli organi competenti per porre fine alla grave situazione venutasi a creare all'interno del VI Istituto Tecnico Commerciale per periti aziendali e riaffermare la legalità democratica.
Interpellanza dei Consiglieri Bono-Besate-Fabbris in merito al crollo del ponte ferroviario sul torrente Cervo.
Interpellanza dei Consiglieri Revelli-Besate sulla riduzione del 20 del finanziamento dei corsi normali di formazione professionale rispetto a quanto concordato dalla Commissione III con la Giunta regionale e deliberazione sul piano dei corsi agricoli senza la preventiva conoscenza della predetta Commissione.



PRESIDENTE

La seduta ha così termine. Il Consiglio è convocato per giovedì alle ore 10. Alle ore 9 dello stesso giorno, nella stessa sede, Palazzo delle Segreterie, si riunirà la I Commissione.



(La seduta ha termine alle ore 19)



< torna indietro