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Dettaglio seduta n.247 del 25/07/74 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento: Enti strumentali

Esame disegno di legge n. 180 relativo alla costituzione in Ente regionale dell'Istituto Ricerche economico - sociali del Piemonte (IRES) e all'istituzione del Comitato regionale di studi sulla programmazione


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Hanno chiesto congedo i Consiglieri Conti, Curci, Giovana, Minucci Simonelli.
Comunico che nella odierna riunione dei Capigruppo sono state previste le sedute di domani alle ore 9,30 e alle ore 15 per la prosecuzione dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno reca: Esame disegno di legge n. 180, relativo a "Costituzione in Ente regionale dell'Istituto ricerche economico - sociali del Piemonte (IRES) ed istituzione del Comitato regionale di studi sulla programmazione" Esame deliberazione della Giunta Regionale relativa alla istituzione di un ufficio legale all'interno dell'amministrazione regionale.
Approvazione nuovi Statuti Comunità montane.
Diamo inizio all'esame del disegno di legge n. 180.
Sono pervenuti alcuni emendamenti che abbiamo distribuito ai Consiglieri.
Il relatore è il Presidente della I Commissione Consigliere Garabello al quale do la parola.



GARABELLO Enzo, relatore

La rilevante importanza ed estensione che gli studi e le indagini assumono per la Regione e, più in generale, per tutti gli Enti pubblici in vista della pianificazione degli interventi, pone la necessità di un adeguato Istituto di ricerca.
La Provincia di Torino (che successivamente chiamò a collaborare le altre Province del Piemonte e il Comune di Torino) provvide, fin dall'anno 1958, a fondare l'Istituto di Ricerche Economico - Sociali (I.R.E.S.) cui è da accreditare gran parte del lavoro compiuto per l'avvio di una programmazione che anticipò e prefigurò l'istituzione della Regione.
La Regione Piemonte, fin dalla sua fondazione, si avvalse dell'I.R.E.S.
quale qualificato strumento scientifico per l'avvio a soluzione dei più importanti problemi, richiedenti fra l'altro la massima possibile garanzia di obiettività nell'impostazione.
I "Rapporti preliminari" per il Piano Regionale costituiscono il più consistente apporto che l'Istituto ha fornito alla valutazione della comunità piemontese ed agli uomini politici che hanno la responsabilità di guidarne lo sviluppo economico e sociale, e bastano da soli ad illustrare il livello di qualificazione dell'I.R.E.S.
La legge regionale n. 1 del 4/1/1973 stabilisce, all'art. 2, che la Regione utilizza l'I.R.E.S. quale fondamentale strumento per gli studi e le ricerche, costituendolo capofila anche per la utilizzazione di altre strutture pubbliche e private.
E' quindi maturato il momento di stabilire per l'Istituto un ordinamento definitivo quale Ente Regionale, secondo il detto Statutario.
Ed è quanto si propone la presente legge, che riconosce all'I.R.E.S. la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1) e quindi una responsabile autonomia operativa.
Allo scopo di orientare secondo metodologie unitarie la soluzione di problemi di programmazione, l'Istituto può prestare la propria attività oltre che alla Regione, anche agli Enti locali e pubblici ed ad organizzazioni sindacali, sociali e di categoria (art. 2).
Gli Organi di amministrazione dell'Istituto (art. 3) sono eletti dal Consiglio Regionale, dando adeguato spazio alle minoranze (art. 4 e 10).
Gli Organi stessi svolgono i compiti tipicamente amministrativi, in attuazione di programmi di lavoro che vengono definiti all'esterno dell'Istituto, in un ambito di responsabilità più propriamente politiche.
Lo svolgimento delle attività degli Organi è disciplinato dagli artt. 5-6-7 8-11-13-14.
L'art. 9 definisce la figura del Direttore.
Gli artt. 12 e 13 disciplinano il quadro patrimoniale, finanziario e di Bilancio: la Regione apporta un fondo iniziale di 250 milioni; contributi annuali sono disposti dalla Regione e dagli Enti locali, mentre le commesse per i servizi od attività sono compensate a parte.
Il Consiglio Regionale ha l'ultima parola in fatto di conto consuntivo che deve essere allegato, con relazione sull'attività, al consuntivo della Regione.
L'art. 15 stabilisce la devoluzione alla Regione del patrimonio, in caso di estinzione dell'Istituto.
Gli artt. 16 - 17 - 18 - 19 disciplinano la formazione e l'attività di un nuovo organismo: il Comitato Regionale per gli studi sulla Programmazione.
Tale organismo viene istituito con due scopi essenziali: 1) Costituisce, dall'esterno, la guida politica dell'IRES, di cui predispone il programma di attività, ne segue lo svolgimento degli studi e relaziona sulla sua attività; inoltre - nell'ambito di quanto stabilisce dall'art. 6 della legge - propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore ed esprime pareri sulla nomina dei consulenti 2) rappresenta il massimo livello di consultazione e di proposte per la Regione su tutta l'attività di studio e ricerca, anche esterna all'IRES.
E' composto di rappresentanti della Regione, delle Province e del Comune di Torino: non essendovi alcun impedimento determinato da rapporti finanziari, dovrebbe avere la partecipazione diretta dei responsabili politici eletti a garanzia dello stretto collegamento dell'attività di studio e ricerca con la volontà politica delle amministrazioni democratiche.
Lo spirito con cui viene costituito il Comitato esige la ripartizione proporzionale dei trenta seggi che lo compongono: le forze politiche dovranno trovare un concreto accordo per garantire il risultato indipendentemente dall'Ente delegante.
Inoltre, trattandosi di un organismo con finalità di programmazione, è auspicabile un allargamento di fatto della rappresentanza verso i Comprensori che per ora non sono definiti: tale allargamento potrebbe attuarsi attraverso la designazione, da parte delle forze politiche, di rappresentanti di altri Comuni e delle realtà comprensoriali che gradualmente vengono costituite su un piano di consenso informale.
Agli articoli fino al 19 che ho rapidamente illustrato, vengono proposti tre emendamenti come articoli 20,21 e 22 che hanno ottenuto la firma di tutti i Gruppi consiliari e che riguardano le situazioni di tipo finanziario.
Con l'art. 20 viene prelevata dal capitolo 200 già previsto nel bilancio la somma di 250 milioni con cui è costituito il fondo di dotazione iniziale.
Con l'art. 21, sempre al cap. 200, vengono prelevati i contributi annuali fissati dalla legge all'art. 12 lettera b).
All'art. 22 si prevede che per quanto riguarda gli oneri per il funzionamento del Comitato regionale per gli studi sulla programmazione si farà fronte con i fondi stanziati al cap. 53 dell'anno 1974 anche per gli anni successivi.
La Commissione, conclusi i suo lavori, ritiene quindi unanime di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del disegno di legge n. 180.



PRESIDENTE

Qualcuno desidera prendere la parola?



BERTI Antonio

Facciamo solo dichiarazioni di voto.



PRESIDENTE

Comunico che sono stati presentati diversi emendamenti.



BERTI Antonio

Se la discussione generale è chiusa, da che cosa scaturiscono gli emendamenti?



PRESIDENTE

Io non ho dichiarato che la discussione generale è chiusa, quindi chiunque lo desideri può prendere la parola.
Sospendo la seduta per alcuni minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,40)



PRESIDENTE

La seduta riprende. La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Poiché è stato proposto un certo numero di emendamenti proprio sui punti che sono stati esaminati brevemente anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, anche per riguardo ai colleghi, visto che c'è stato un disguido burocratico, e che gli emendamenti sono in via di tiratura, e per non strangolare le cose, pregherei il Presidente di far procedere, se tutti sono d'accordo, all'approvazione degli altri due argomenti previsti all'ordine del giorno, cioè Comunità montane e deliberazione, in modo da avere una mezz'ora di tempo per procedere alla discussione e all'approvazione della legge.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

Approvazione nuovi Statuti Comunità Montane


PRESIDENTE

Se siamo tutti d'accordo invertiamo l'ordine del giorno. Passiamo all'esame degli statuti per le Comunità montane. Il relatore è il Presidente della VIII Commissione Consigliere Visone che comunica: "Illustre Presidente, la Commissione VIII nella seduta odierna ha licenziato, all'unanimità, gli statuti delle Comunità montane seguenti: Valle Antigorio e Formazza, Val Grande, Pinerolese e Pedemontano, Bassa Valle Susa, Alta Valle Elvo, Valle Gesso Vermenagna e Pesio, Bassa Valle Elvo, Valle Mosso, Prealpi Biellesi, Valle Sacra.
Inoltre nella stessa seduta la Commissione ha espresso parere favorevole alla deliberazione della Giunta Regionale relativa a 'Istituzione di un ufficio legale all'interno dell'amministrazione regionale' di cui allego la relazione del Consigliere Calsolaro".
Ha la parola il relatore Consigliere Visone.



VISONE Carlo, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, chiedo scusa ma non ho avuto il tempo di preparare una relazione scritta in quanto la Commissione ha terminato i suoi lavori pochi minuti fa. D'altra parte il Consiglio è già stato ampiamente informato sullo spirito che ha animato l'elaborazione degli Statuti da parte delle Comunità montane, in quanto abbiamo già avuto occasione di approvarne vari gruppi e quindi, per quanto riguarda il contenuto degli Statuti, rimando alle relazioni precedentemente fatte, con la proposta di delibera favorevole riguardante dieci Statuti e cioè: Valle Antigorio e Formazza, Pinerolese e Pedemontano, Val Grande, Bassa Valle Susa, Valle Gesso Vermenagna e Pesio, Alta Valle Elvo, Valle Mosso, Valle Sacris, Bassa Valle Elvo, Prealpi Biellesi.
La Commissione VIII ha esaurito l'esame di tutti gli Statuti che sono pervenuti alla sua attenzione.
Con questi dieci Statuti che vengono proposti all'approvazione del Consiglio sono 42, ne mancano due, però di questi non è prevedibile l'arrivo a tempi brevi in quanto per uno (Bassa Valle Tanaro) c'è stato un ricorso al CO.RE.CO. per atti formali avvenuti nel corso dell'approvazione dello Statuto stesso da parte del Consiglio e per l'altro c'è la nota questione della legge che ha aumentato di due Comuni che sono stati dichiarati...



PRESIDENTE

Va domani in aula.



VISONE Carlo, relatore

La Commissione VIII ha esaminato questi dieci Statuti, non ha rilevato nulla che possa ostare alla loro approvazione pertanto ne propone l'approvazione al Consiglio Regionale.



PRESIDENTE

Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 29.4.1974 dalla Comunità montana Valle Antigorio e Formazza e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Valle Antigorio e Formazza.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 25 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 15.6.1974 dalla Comunità montana Valle Grande e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Val Grande.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 25.
Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che lo "Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 9.5.1974 dalla Comunità montana Pinerolese Pedemontano e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Pinerolese Pedemontano.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 25 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 15.6.19 74 dalla Comunità montana Bassa Valle Susa e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Bassa Valle Susa.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 25 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 4.7.1974 dalla Comunità montana Alta Valle Elvo e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Alta Valle Elvo.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 25 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 22.6.1974 dalla Comunità montana Valle Gesso, Vermenagna e Pesio e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIlI Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Valle Gesso, Vermenagna e Pesio.
Chi è d'accordo e pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 25 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 23 7 19 74 dalla Comunità montana Bassa Valle Elvo e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Bassa Valle Elvo.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 26 Hanno risposto sì n. 26 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato il data 22.7.1974 dalla Comunità montana Valle Mosso e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Valle Mosso.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 26 Hanno risposto sì n. 26 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 23.7.1974 dalla Comunità montana Prealpi Biellesi e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Prealpi Biellesi.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 26 Hanno risposto sì n. 26 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" viste le norme del titolo III della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 e in particolare l'art. 10 il quale stabilisce che "lo Statuto della Comunità montana è adottato dal Consiglio della Comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale" visto lo Statuto approvato in data 22.7.1974 dalla Comunità montana Valle Sacra e trasmesso alla Regione Piemonte ai sensi di legge sentita la relazione dell'VIII Commissione permanente che ha esaminato il predetto Statuto ed ha espresso parere favorevole delibera di approvare lo Statuto della Comunità montana Valle Sacra.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
L'esito della votazione è il seguente: Presenti e votanti n. 25 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale

Esame deliberazione della Giunta Regionale relativa all'istituzione di un ufficio legale all'interno dell'Amministrazione regionale


PRESIDENTE

Esame deliberazione relativa all'istituzione di un ufficio legale all'interno dell'Amministrazione regionale.
Relatore il Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, l'art. 97 della Costituzione statuisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità della amministrazione".
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale precetto applicabile anche alla organizzazione degli uffici degli Enti pubblici al fine di assicurare la loro piena funzionalità.
Il regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale prevede, all'art. 3, la possibilità per gli Enti pubblici di avere un proprio ufficio di avvocatura per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'Ente, stabilendo la iscrizione dei propri avvocati e procuratori nell'elenco speciale annesso all'albo professionale.
Anche il disegno di legge di iniziativa governativa di riforma dell'ordinamento della professione di avvocato, comunicato alla Presidenza del Senato il 9 ottobre 1972, prevede l'Istituto della pubblica avvocatura.
Il Consiglio nazionale forense, con deliberazione dell'8 gennaio 1963 ha dichiarato che l'art. 3 della legge professionale vigente consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di propri legali a condizione che gli stessi facciano parte di un ruolo autonomo rispetto agli altri uffici dell'Ente.
La mancanza nella legge professionale di un'apposita normativa che disciplini le avvocature degli Enti pubblici ha fatto sì che ciascuna amministrazione organizzasse i propri uffici di avvocatura secondo proprie discrezionali valutazioni. Ciò, peraltro, ha comportato una notevole difformità nella organizzazione delle singole avvocature, le quali non sempre godono della necessaria autonomia ed indipendenza, che sono invece presupposti indeclinabili del loro corretto funzionamento.
L'impulso dato di recente alla riforma della amministrazione pubblica soprattutto con il passaggio dell'ordinamento regionale dalla fase di formulazione delle sue linee essenziali a quella della sua concreta attuazione, rende indilazionabile la adozione di adeguate riforme di quegli istituti la cui organizzazione non appare più rispondente alle sempre maggiori funzioni che sono destinati ad adempiere.
In questo quadro è stata presentata al Senato in data 24 gennaio 1974 la proposta di legge di iniziativa dei Senatori Viviani e Attaguile avente per oggetto la "Disciplina delle avvocature degli Enti pubblici".
In data 27 maggio 1972 il Direttore Nazionale dell'Unione Avvocati e Procuratori degli Enti Pubblici aveva approvato norme costituenti principi di base in sede sia di legge professionale che di legge di settore.
Il 20 - 21 ottobre 1973 la sopraddetta Unione organizzava un Convegno di studi a Napoli sul tema "Riordinamento degli Enti Pubblici e funzioni delle loro Avvocature". Svolgevano le relazioni: il prof. Massimo Severo Giannini sul tema: "Il problema dell'assetto e della tipizzazione degli Enti pubblici nell'attuale momento", il prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita su "Gli Enti pubblici come momento giuridico di una programmazione economica"; il prof. Ennio Esposito su "Le avvocature pubbliche: funzioni e prospettive nella dinamica delle istituzioni e della giustizia".
La deliberazione della Giunta Regionale in data 25 giugno 1974 "Istituzione di un ufficio legale all'interno dell'Amministrazione regionale" consente alla VIII Commissione di esporre le seguenti considerazioni: 1 - Attraverso l'organica istituzione dell'avvocatura regionale si realizza il migliore interesse dell'Ente nell'uniformità del suo comportamento davanti all'Autorità giudiziaria, specialmente quando la trattazione dell'affare involga questioni di principio che riguardino la vita stessa dell'Ente e la possibilità di realizzare più adeguatamente i suoi fini istituzionali; nella necessità di interventi prontissimi e continui, in stretto collegamento con gli organi dell'Ente; nella conoscenza specifica di discipline giuridiche, molte volte particolari e di non comune patrimonio dell'avvocato, integrata dalla specifica conoscenza della struttura organizzativa; nella necessità di garantire in ogni momento la legittimità sostanziale degli atti particolarmente in vista delle attribuzioni e dei compiti del nuovo ordinamento regionale.
2 - Si rileva una più economica trattazione degli affari legali come è confermato dai rilievi della Corte dei Conti in sede di approvazione dei bilanci dei singoli Enti pubblici, con i quali si pone in evidenza l'aumento delle spese legali sempre più preoccupanti proprio per quegli Enti che, pur dotati di proprie avvocature, ricorrono alla collaborazione di professionisti esterni. Tali inconvenienti, invece, non si verificano nelle altre amministrazioni che si avvalgono o dell'Avvocatura dello Stato o integralmente di proprie avvocature. I bilanci, infatti, di queste ultime, a parità di affari trattati, presentano una entità di spese legali di gran lunga inferiore rispetto ai bilanci di quegli Enti che con continuità si avvalgono di professionisti esterni.
3 - Particolare attenzione dovrà essere rivolta, nella predisposizione del provvedimento legislativo di strutturazione organica definitiva, alla essenza squisitamente professionale di una attività che troverà la propria compiuta realizzazione solo se sarà consentito di sviluppare al massimo il talento della persona umana, al di fuori dello schema burocratico preordinato al mantenimento di una gerarchia all'interno dell'istituto che ne costituirebbe una dannosa sovrastruttura. Soltanto in piena autonomia e libertà gli avvocati ed i procuratori della Regione potranno obiettivamente fornire il loro contributo di conoscenze tecniche in modo da indirizzare l'attività della pubblica amministrazione nella materia in modo conforme ai propri fini istituzionali.



PRESIDENTE

Qualcuno deciderà prendere la parola? Nessuno.
Metto in votazione la seguente deliberai "Il Consiglio Regionale del Piemonte Preso atto della esigenza di disporre presso l'Amministrazione Regionale di un apposito ufficio legale per l'espletamento dei compiti di assistenza e rappresentanza in giudizio della Regione Piemonte davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, presso cui sono presenti numerosi ricorsi contro provvedimenti regionali Considerata inoltre, l'opportunità di assicurare coordinamento e uniformità alle linee di difesa della Regione delibera di istituire presso i servizi generali dell'Amministrazione Regionale, in attesa della strutturazione organica definitiva da attuarsi con legge regionale, un apposito ufficio legale col compito di espletare ogni incombenza relativa al contenzioso regionale. A tale ufficio sarà destinata una idonea dotazione di personale nell'ambito delle attuali disponibilità".
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.
Io mi chiedo perché dobbiamo limitarlo al Tribunale Amministrativo regionale?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Daremo la strutturazione attraverso l'organico.



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano la delibera: è approvata.
Sospendo la seduta per cinque minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 16,55)


Argomento: Enti strumentali

Esame disegno di legge n. 180 relativo alla costituzione in Ente regionale dell'Istituto Ricerche Economico - Sociali del Piemonte (Ires) e all'istituzione del Comitato regionale di Studi sulla Programmazione (seguito)


PRESIDENTE

La seduta riprende. "Costituzione in Ente regionale dell'Istituto ricerche Economico - Sociali del Piemonte (IRES) ed istituzione del Comitato regionale di Studi sulla Programmazione".
Articolo 1.
E' costituito in Ente regionale, con sede a Torino, l'Istituto Ricerche Economico - Sociali del Piemonte - IRES.
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è regolato dalle norme della presente legge.
Non vi sono emendamenti, nessuno chiede di parlare, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 29.
Hanno risposto sì 29 Consiglieri.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2.
L'Istituto svolge studi, indagini, ricerche ed elaborazioni in ordine a problemi generali e settoriali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale, per conto della Regione Piemonte,nonch per conto degli Enti Locali, di Enti pubblici e di Organizzazioni sindacali, sociali e di categoria.
Emendamento sostitutivo del Consigliere Bianchi: "Alla quarta riga del testo approvato dalla Commissione depennare 'per conto della Regione' e sostituirlo con 'su richiesta della Giunta Regionale'".
Vuole illustrarlo? La parola al Consigliere Garabello.



GARABELLO Enzo, relatore

Io non voglio illustrarlo, ma dire il pensiero della Commissione.



PRESIDENTE

Sull'emendamento possono intervenire tutti, mi hanno detto che alla Camera potevano intervenire 630 deputati!



GARABELLO Enzo, relatore

Interpretando il pensiero della Commissione, credo che non bisognerebbe emendare questo articolo, perché nel vecchio testo che la Commissione ha rimpastato era già previsto "per conto della Regione Piemonte" in quanto non è operativo, ma programmatico. Ci sono invece degli emendamenti che riguardano chi dà le commesse di lavoro e su questo discuteremo, in particolare all'articolo 16.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Gli argomenti del Consigliere Garabello mi sembrano apprezzabili, penso che la preoccupazione che ha dettato questo emendamento dovrebbe essere trasferita all'articolo 16 lettera a) e quindi ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Non ho altri emendamenti, quindi l'articolo 2 viene votato nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31.
Hanno risposto sì 31 Consiglieri.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3.
Sono organi dell'Istituto : 1) il Consiglio di Amministrazione 2) il Presidente 3) il Direttore 4) il Collegio dei Sindaci.
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31.
Hanno risposto sì 31 Consiglieri.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove componenti eletti dal Consiglio Regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque scade contemporaneamente al Consiglio Regionale.
Qualora si rendano vacanti dei posti in seno al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Regionale provvede alla surrogazione; i nuovi componenti scadono con l'intero Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.
Non vi sono emendamenti, nessuno chiede di parlare, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 32.
Hanno risposto sì 32 Consiglieri.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando quattro dei suoi componenti ne facciano istanza motivata al Presidente.
La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni.
La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno 48 ore.
L'adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Poiché nessuno chiede la parola, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33.
Hanno risposto sì 33 Consiglieri.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6.
Al Consiglio di Amministrazione compete: a) di definire l'attività dell'Istituto; in attuazione del programma elaborato dal Comitato regionale di Studi sulla Programmazione, di cui all'articolo 16 della presente legge b) di deliberare sul bilancio di previsione e relative variazioni, nonch di approvare il conto consuntivo c) di proporre i provvedimenti relativi alle fonti di finanziamento dell'Istituto d) di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente e) di eleggere a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Vice Presidente f) di nominare il Direttore, su proposta del Comitato regionale di Studi sulla Programmazione g) di approvare il Regolamento interno dell'Istituto e le modifiche dello stesso h) di determinare trattamenti, compensi ed ogni altro provvedimento relativo al personale dell'Istituto, nel quadro delle norme stabilite dal regolamento i) di nominare i consulenti, su proposta del Direttore, sentito il Comitato regionale Studi sulla Programmazione e di determinare i compensi.
Emendamento soppressivo del Consigliere Bianchi: "Sopprimere la lettera h) e conseguentemente modificare la lettera i) in lettera h)".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, la preoccupazione è ovvia e fa riferimento all'art.
72 dello Statuto, al problema del personale e al suo trattamento che pu essere determinato in modi ed entità diverse da quello della Regione solo con legge. Se attribuiamo questo potere al Consiglio di Amministrazione noi sicuramente condanniamo la legge in partenza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Garabello.



GARABELLO Enzo, relatore

La Commissione si era fatta carico di questo aspetto e aveva lasciato quella dizione in quanto pareva che l'interpretazione dell'art. 72 fosse ammissibile perché recita: "Il personale degli enti e delle aziende dipendenti della Regione, è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive".
Qui sorge il dubbio se la legge istitutiva invochi il "salvo" o se per stabilire un trattamento sia necessaria una legge apposita. La Commissione non è andata così a fondo. La preoccupazione che determina però la presentazione dell'emendamento, trattandosi di un argomento strettamente giuridico, almeno per quanto mi riguarda, mi lascia un po' perplesso, per cui non esprimerei un avviso contrario della Commissione (che non si è espressa formalmente nel merito) e con il dubbio che la legge possa non essere approvata per effetto di questa interpretazione piuttosto di manica larga dello Statuto, l'emendamento dovrebbe essere accolto.



PRESIDENTE

Metto in approvazione l'emendamento Bianchi.
E' approvato all'unanimità.
Emendamento abrogativo dei Consiglieri Rossotto e Fassino: "Alla lettera b) abrogare la parola 'approvare'".
Emendamento sostitutivo dei Consiglieri Rossotto, Zanone, Fassino: "Alla lettera b) sostituire la parola 'approvare' con 'redigere'".
La parola al Consigliere Garabello.



GARABELLO Enzo, relatore

Questo punto è stato affrontato dalla Commissione la quale ha avuto per un momento il dubbio se andare o meno nella direzione dei tre emendamenti dei colleghi liberali, cioè se il Consiglio di Amministrazione può, come tale, approvare il conto consuntivo. Per la verità da parte della minoranza era già stato avanzato il dubbio se si dovesse rinviare al Consiglio Regionale come qui viene richiesto.
Esaminata a fondo la questione, si è ritenuto di lasciare le cose come stavano. Se si tratta di un fatto politico la Commissione l'ha già superato perché, a norma di Statuto, le relazioni e il conto consuntivo dovranno venire allegati al conto consuntivo della Regione per cui il Consiglio Regionale avrà di fatto l'ultima parola, anche se formalmente, ma sostanzialmente.
Se ci sono dei motivi di natura più strettamente giuridica vorremmo sentire il parere della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta ritiene che sia corretto in definitiva che chi fa il bilancio di previsione e le variazioni che fossero necessarie, abbia anche la potestà e il compito dell'approvazione del consuntivo, il quale in definitiva viene all'esame del Consiglio Regionale insieme al bilancio della Regione dove viene recepito il contesto generale.



BERTI Antonio

Su questa questione avevamo già discusso nella Commissione e le opinioni non erano precise. Personalmente penso che l'IRES sia un ente autonomo e da questo punto di vista valgono tutte le norme di legge che regolano i bilanci preventivi e consuntivi; ci sono i sindaci ai quali tocca di preparare e approvare il conto e poi l'assemblea dei soci che per in questo caso è il Consiglio di Amministrazione, non essendo il Comitato della Programmazione un organo dell'IRES. Poiché però un successivo articolo rimanda comunque al Consiglio Regionale un controllo politico, mi sembrava che la questione potesse essere risolta nei termini in cui si esprime la legge.
Colgo però l'occasione per dire (ed è una riflessione che mi viene in questo momento) che se le opinioni che ho ora espresso sulla autonomia dell'ente sono valide, finisce che noi, per quanto riguarda il personale e il suo trattamento economico, l'autonomia gliela togliamo. Sarà forse il caso allora, se dobbiamo comunque intervenire per legge (anticipo una tesi di cui potremo discutere) che la legge del Consiglio Regionale si limiti a fissare norme generali che poi il Consiglio di Amministrazione dovrà sciogliere, altrimenti non si comprenderebbero questi due momenti in cui l'autonomia ha una sua validità, che cessa nel momento in cui si tratta di parlare del trattamento economico e di altre questioni del personale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Sono sostanzialmente d'accordo con le considerazioni fatte dal Consigliere Berti nel senso che la legge prevista a questo scopo debba in qualche modo riportare, restaurare l'autonomia del Consiglio di Amministrazione. Questo modo di procedere serve a non far vulnerare la legge e ad applicare lo Statuto.



PRESIDENTE

La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta non accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti abrogativo e sostitutivo in un'unica votazione: l'emendamento è respinto.
Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento apportato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30.
Hanno risposto sì 28 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7.
Il regolamento interno dell'Istituto, di cui all'articolo 6, deve tra l'altro definire: a) la partecipazione dei dirigenti e dei ricercatori, alla impostazione e alla conduzione degli studi in modo da garantire una piena collaborazione interdisciplinare, anche attraverso la costituzione di un gruppo di ricerca h) gli aspetti normativi ed economici del rapporto di impiego del personale delle varie categorie, anche in deroga all'articolo 72 comma t, dello Statuto regionale.
Emendamento sostitutivo del Consigliere Bianchi: "Il testo dell'art. 7 viene sostituito dal seguente: 'il regolamento interno dell'Istituto, di cui al precedente articolo 6 deve tra l'altro definire la partecipazione dei dirigenti e dei ricercatori alla impostazione e alla conduzione degli studi, in modo da garantire una piena collaborazione interdisciplinare, anche attraverso la costituzione di un Gruppo di ricerca.
Gli aspetti normativi ed economici del rapporto di impiego del personale delle varie categorie saranno determinati con apposita legge regionale'".
La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Questo è conseguente al precedente, pregherei solo la Presidenza di far correggere l'emendamento nel punto dove si adopera il verbo "saranno" con "sono determinati con apposita legge regionale".



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo: è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 7 così sostituito.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32.
Hanno risposto sì 32 Consiglieri.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8.
Il Presidente dura in carica per un quinquennio.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto in ogni effetto di legge.
Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35.
Hanno risposto sì 35 Consiglieri.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9.
Il Direttore è responsabile della attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Dirige e coordina l'attività del personale dell'istituto .
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 35.
Hanno risposto sì 35 Consiglieri.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.
Il Presidente del collegio sindacale, gli altri due sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, con garanzia di rappresentanza delle minoranze. Il Collegio dei sindaci scade insieme al Consiglio di Amministrazione.
Emendamento sostitutivo del Consigliere Bianchi: "Il secondo comma va sostituito con il seguente: 'Il Presidente del Collegio sindacale, gli altri due Sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale. La designazione di uno dei Sindaci effettivi spetta alla minoranza'".
La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Accoglie.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato.
Pongo in votazione l'articolo 10 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



GARABELLO Enzo, relatore

Signor Presidente, mi sorge un dubbio. Con questo emendamento viene sostituito l'intero secondo comma dell'articolo, non si fa cenno per all'ultimo periodo dell'articolo che va bene se è da ritenersi terzo comma altrimenti è caduta una espressione che è meglio che rimanga: "Il Collegio dei Sindaci scade insieme al Consiglio di amministrazione".



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Sì, diventa il terzo comma.



PRESIDENTE

Siccome siamo in votazione lo pongo come chiarimento: intende il Consiglio che sia così interpretato? Allora si intende che la soppressione vale soltanto per la prima parte e non per questo periodo.
Comunico il risultato della votazione dell'articolo 10: presenti e votanti 33.
Hanno risposto sì 22 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri.
L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11.
Il collegio dei Sindaci deve: a) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto b) esaminare i bilanci c) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi.
Il collegio dei sindaci assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
C'è un emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Rossotto, Zanone Fassino: "Alla lettera c) aggiungere tra le parole 'i bilanci' e 'stessi' la parola 'consuntivi' e poi proseguendo, dopo la parola 'stessi' le parole 'che devono essere approvati dal Consiglio Regionale'" Desiderano illustrarlo? La parola al Consigliere Fassino.



FASSINO Giuseppe

Essendo caduto il primo emendamento mi pare inutile mantenere questo quindi lo ritiro.



PRESIDENTE

Il tema è sulla parola "consuntivi" che era sbagliata, per un errore di battitura era diventata "consultivi", noi lo abbiamo corretto.



BERTI Antonio

Desidererei sapere se il Gruppo liberale mantiene l'emendamento o se lo ritira, perché non si capisce bene.



FASSINO Giuseppe

Debbo precisare che entrando in aula (ero stato chiamato al telefono) ho sentito il Presidente leggere l'emendamento, che suona: "Aggiungere tra le parole 'i bilanci' e 'stessi' la parola 'consuntivi' e poi, proseguendo dopo la parola 'stessi' le parole 'che dovranno essere approvati dal Consiglio Regionale'".
E' a quest'ultima parte che io mi riferivo. Avevo dichiarato che essendo caduto il primo emendamento, era inutile mantenere il secondo, al quale lo stesso collega Garabello aveva fatto riferimento nel suo intervento.



PRESIDENTE

Quindi l'emendamento è ritirato?



FASSINO Giuseppe

Sì.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'articolo 11 così come formulato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 33.
Hanno risposto sì 31 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12.
L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
L'Istituto provvede alle spese di impianto e per lo svolgimento delle proprie attività.
a) con fondo di dotazione iniziale di L. 250.000.000, disposto dalla Regione Piemonte b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione e da altri enti c) con le rendite patrimoniali d) con i contributi per i servizi e le attività svolte, con le oblazioni, e mediante ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta.
Non vi sono emendamenti, nessuno chiede la parola. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13.
L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
Prima dell'inizio di tale esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del relativo bilancio di previsione, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio provvede all'approvazione del relativo consuntivo. Il conto consuntivo, unitamente ad una relazione sull'attività dell'Istituto predisposta dal Comitato Regionale Studi Programmazione viene trasmesso alla Giunta Regionale a da questa al Consiglio Regionale in allegato al bilancio consuntivo della Regione Piemonte.
Se nessuno desidera parlare, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14.
Il Consiglio di Amministrazione, od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi violazioni della legge o dei regolamenti dell'Istituto, con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione del Consiglio Regionale.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale nomina un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.
Non vi sono emendamenti, nessuno chiede di parlare, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15.
In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 15 è approvato.
Articolo 16.
Presso la Presidenza della Giunta Regionale è costituito il Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione (C.R.S.P.).
Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il programma di attività dell'I.R.E.S., in base alle richieste della Regione, nonché degli Enti ed Organizzazioni di cui all'articolo 2 della presente legge b) seguire lo svolgimento degli studi affidati predisponendo al termine di ogni esercizio una relazione sull'attività di ricerca da affidare ad altri organismi, pubblici e privati.
Emendamento modificativo del Consigliere Bianchi: "Al secondo comma lettera a) sostituire alla seconda riga le parole 'in base alle richieste della Regione' con 'in base alle richieste della Giunta Regionale'".



BIANCHI Adriano

E' ritirato.



PRESIDENTE

Emendamento aggiuntivo del Consigliere Bianchi: "Alla lettera a) aggiungere i termini 'degli organi della Regione secondo la rispettiva competenza' tra le parole 'richieste' e 'nonché'".
La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Accoglie.



PRESIDENTE

Metto in approvazione per alzata di mano l'emendamento Bianchi: l'emendamento è accolto.
Pongo in votazione l'articolo 16 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 23 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri.
L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17.
In relazione all'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e di controllo, il Comitato può chiedere in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione dell'I.R.E.S. documenti e chiarimenti sulle attività svolte o in corso e sull'andamento ed i risultati delle ricerche.
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 17 è approvato.
Articolo 18.
Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, ovvero da un Assessore da lui delegato, anche per singole sedute. Il Comitato è composto da 30 membri così distribuiti: a) nove per il Consiglio Regionale b) tre per ciascuna delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara Torino, Vercelli c) tre per il Comune di Torino.
I componenti di cui al punto a) sono eletti dal Consiglio Regionale a scrutinio segreto: ogni Consigliere non può votare più di sei nomi.
I componenti di cui ai punti b), c), sono eletti dai rispettivi Consigli a scrutinio segreto: ogni Consigliere non può votare più di due nomi.
L'intero Comitato scade insieme con il Consiglio Regionale.
Le eventuali vacanze, comunque determinatosi, sono coperte dagli Enti di provenienza dei precedenti componenti: i subentrati scadono con l'intero Comitato.
Fanno parte del Comitato con voto consultivo il Presidente e il Direttore dell'I.R.E.S.
Possono intervenire alle riunioni del Comitato gli Assessori regionali e i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio Regionale.
Emendamento sostitutivo del Consigliere Bianchi: "Il Comitato è formato dal Presidente della Giunta Regionale, che lo presiede, ovvero da un Assessore da lui designato, anche per singole sedute e da 32 componenti così distribuiti: a) gli Assessori regionali per la programmazione e l'urbanistica o loro delegati b) nove per il Consiglio Regionale c) tre per ciascuna delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara Torino, Vercelli d) tre per il Comune di Torino.
I componenti di cui al punto b) sono eletti dal Consiglio Regionale a scrutinio segreto: ogni Consigliere non può votare più di sei nomi.
I componenti di cui ai punti b), c) sono eletti dai rispettivi Consigli a scrutinio segreto: ogni Consigliere non può votare più di due nomi.
L'intero Comitato scade insieme con il Consiglio Regionale.
Le eventuali vacanze, comunque determinatesi, sono coperte dagli Enti di provenienza dei precedenti componenti: i subentrati scadono con l'intero Comitato.
Fanno parte del Comitato con voto consultivo il Presidente e il Direttore dell'I.R.E.S.
Possono intervenire alle riunioni del Comitato gli Assessori regionali".
La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Questo emendamento ci solleva alcune perplessità perché modifica la composizione del Comitato che viene proposto in base a una serie di discussioni che avevano già trovato una loro conclusione nella prima stesura e nell'approvazione dello Statuto dell'IRES che oggi andiamo a modificare con questa seconda legge, dove la presenza era commisurata in rapporto alla forza politica rappresentata, cioè c'era un rapporto proporzionale. Voi aggiungete i due Assessori regionali per la Programmazione e l'Urbanistica, ma non comprendo i loro delegati, è un Comitato qualificato, chi va deve rispondere di persona, quindi devono andare gli Assessori, se non possono mandano dei loro rappresentanti ad assistere, ma già questo modifica la composizione; alla fine è scritto che possono intervenire alle riunioni del Comitato gli Assessori regionali, ma se non si aggiunge "con voto consultivo" ne deriva completamente stravolto il rapporto di forza.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Senza voto.



BERTI Antonio

La nostra proposta è che si tolga il punto a) e rimanga così com'è scritto nella proposta di legge licenziata dalla Commissione, partendo dal "Il Comitato è composto da 30 membri così distribuiti: 9 per il Consiglio Regionale ecc." in quanto gli Assessori o sono delegati dal Presidente oppure possono partecipare e alla fine si mantenga la dizione dell'articolo 18 in cui presenziano con voto consultivo Assessori e Presidenti delle Commissioni. In questo modo viene garantita la presenza del Presidenti di Commissioni e degli Assessori, ma senza stravolgere il rapporto politico che si è costruito all'interno del Comitato per la programmazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Garabello.



GARABELLO Enzo, relatore

Sul primo punto sollevato, cioè sugli Assessori regionali sono perfettamente d'accordo che si cancellino i "delegati" i quali sarebbero funzionari e non uomini politici e quindi la partecipazione eventuale come uditori è una questione che non ha rilevanza.
Il problema dei due Assessori è una cosa nuova e provvederà a rispondere il Presidente della Giunta o i proponenti; la Commissione non lo aveva esaminato, aveva invece proposto l'aggiunta dei Presidenti di Commissione, sempre con voto consultivo come gli altri Assessori, per un motivo che fra l'altro ritengo che sia da prendersi in considerazione.
Poiché i Presidenti di Commissione hanno un compito piuttosto importante nella vita del Consiglio, si rischia che tutti i Gruppi, o per lo meno parte di essi, debbano fare spazio proprio ai Presidenti di Commissione per andare nel Comitato e questo andrebbe contro gli auspici da me fatti prima a nome della Commissione, che si allarghi la partecipazione delle amministrazioni locali e dei comprensori senza costringere il Comitato nell'ambito troppo stretto del Consiglio Regionale.
Pertanto, poiché non vi è spostamento di quorum, ma soltanto un problema di funzionalità del Comitato e nello stesso tempo di rapporto con le Commissioni permanenti, personalmente mi dichiaro favorevole a lasciare i Presidenti di Commissione



PRESIDENTE

Comunico che è stato presentato un emendamento all'emendamento da parte del Consigliere Gerini: "Al termine aggiungere 'ed i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio'".
C'è poi un altro emendamento del Consigliere Berti: "All'ultimo comma, dopo 'possono intervenire' aggiungere 'senza diritto di voto'".
La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

L'emendamento all'ultimo punto sarebbe accettato dalla Giunta, se dicesse, al fine di evitare qualunque possibilità di interpretazione distorta, 'possono assistere alle riunioni del Comitato gli Assessori regionali, i Presidenti delle Commissioni, senza diritto di voto' e gli uni e gli altri.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, io non direi che possono andare degli Assessori ad assistere senza diritto di parola, non prevediamo neanche l'ipotesi piuttosto.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Diciamo "possono partecipare".



BIANCHI Adriano

"Assistere" vuol dire essere presenti ma non poter prendere la parola.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Mi rendo soltanto conto di un Comitato che è composto di 32 persone poco meno delle sedute ordinarie del nostro Consiglio, che deve non soltanto discutere di politica, ma arrivare a termini concreti di soluzione di impostazione: se parlano 32 dei Componenti del Comitato, più otto - se non vado errato - che sono i Presidenti delle Commissioni, più 3/4/5/ che possono essere interessati, arriviamo ad avere veramente un Comitato di 50 persone. Se ritenete che questo possa dare funzionalità all'IRES la Giunta credo non abbia niente da opporre. D'accordo invece che non ci sia la espressione né di "voto consultivo" né di altro genere, senza diritto di voto, cioè il Comitato resta fissato in quei termini.
Sulla prima proposta "o loro delegati" sono d'accordo di consentire che gli Assessori non possano mandare i loro delegati.
Circa la presenza degli Assessori regionali per la programmazione e l'urbanistica, direi che si manifesta quanto mai necessaria la loro partecipazione effettiva al Comitato intanto in quanto si rileva l'opportunità di fare intervenire, sia pure senza diritto di voto, gli altri Assessori e il Presidente delle Commissioni.
Pertanto la Giunta accoglie l'emendamento con l'inclusione degli Assessori regionali per la Programmazione e l'Urbanistica; l'istanza che sia depennata la dizione "o loro delegati"; la istanza che oltre agli Assessori regionali possono intervenire, assistere, partecipare (come il Consiglio riterrà) i Presidenti delle Commissioni senza diritto di voto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Non vorrei far sorgere una questione che minaccia di farci andare per le lunghe, si tratta di vedere bene quali sono le competenze. Allora tanto vale dire che alle riunioni del Comitato per la programmazione assiste il Consiglio Regionale, perché se assistono i Presidenti delle Commissioni gli Assessori, perché non deve assistere il resto del Consiglio che sono altre quindici persone? Il problema è di capire bene quali sono le competenze, che sono quelle scritte qui: il Comitato è composto di queste persone per esprimere un orientamento che vale per l'IRES. Perché non assistono il sindaco di Torino, o gli Assessori del Comune di Torino o gli Assessori della Provincia? A questo punto il quadro si allarga. Secondo me bisogna stabilire un tipo di rapporto preciso dove ognuno svolge le sue mansioni; se i compiti del Comitato sono quelli fissati nella legge, questi compiti toccano ai 30, continuo a sostenere i 30 componenti di cui si è parlato nella legge, i quali determineranno un rapporto con gli organi del Consiglio Regionale o con gli organismi, con le Commissioni, con la Giunta a seconda del tipo di discussione che si fa, ma in linea di principio le discussioni e le elaborazioni del Comitato di programmazione sono autonome non si può anche qui stravolgere una composizione con la presenza di altre 15 o 20 persone. Secondo me dal punto di vista della funzionalità, proprio del compito del Comitato si finisce per non ottenere lo scopo voluto.
Allora la mia posizione - spero di interpretare quella dei miei compagni, se non è giusta li prego di correggermi - è che il Comitato eserciti la sua funzione con i suoi 30 componenti, punto e basta. Se si renderanno necessari dei rapporti, la Giunta, che in questo caso comunque è rappresentata collegialmente dal Presidente, di volta in volta si farà rappresentare o chiamerà l'Assessore incaricato in relazione al tema di cui si occupa in quel momento il Comitato. Ci sarà un momento di rapporto plenario e le forme a questo punto possono anche essere discusse, ma io direi che partecipano solo i 30 che sono stati eletti, mentre il rapporto tra Comitato, Commissione e Assessori spero bene che si vorrà fare in Consiglio Regionale dove ci sono tutti i membri del Consiglio, non vedo perché parte di questo debba anticipare discussione e conclusioni che potrebbero non più svolgersi all'interno del Consiglio.



PRESIDENTE

Se il Consiglio consente, data la delicatezza dell'argomento sospenderei la seduta per alcuni minuti.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 18,30, riprende alle ore 18,50)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Comunico che l'emendamento del Consigliere Bianchi è stato ritirato e così pure l'emendamento all'emendamento del Consigliere Gerini.
E' stato presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 18 del testo formulato in Commissione, a firma Bianchi: "invece di 'possono intervenire alle riunioni del Comitato gli Assessori regionali e i Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio Regionale' dire 'Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, ha facoltà di invitare volta per volta alle riunioni singoli Assessori e Consiglieri regionali'".
Chi intende approvare l'emendamento testé letto è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
E' stato anche ritirato l'emendamento sostitutivo della parola "intervenire" con la parola "presenziare".
Pongo in votazione l'articolo 18 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 18 è approvato.
Articolo 19.
La Segreteria del Comitato è affidata ad un esperto in materia di programmazione regionale, designato dal Presidente del Comitato stesso.
Se nessuno chiede la parola, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 19 è approvato.
Vi sono tre emendamenti aggiuntivi che formeranno gli articoli 20, 21 22, tutti a firma Garabello, Sanlorenzo, Rivalta, Rossotto e Benzi.
Primo emendamento aggiuntivo.
Articolo 20. (Fondo di dotazione) All'onere di 250 milioni per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'articolo 12, lettera a), della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n.
200 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1396 con la denominazione "Conferimento del fondo di dotazione all'Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte" e con lo stanziamento di 250 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Mi pare che sia chiaro.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo per alzata di mano: è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 20 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
L'articolo 20 è approvato.
Emendamento aggiuntivo.
Articolo 21. (Contributi annuali).
Agli oneri per la concessione del contributo annuale di cui all'articolo 12, lettera b), della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 200 dello stato di previsione della spesa degli anni 1974 e degli anni successivi.
Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 21.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37.
Hanno risposto sì 37 Consiglieri.
L'articolo 21 è approvato.
Emendamento aggiuntivo.
Articolo 22.
Agli oneri per il funzionamento del Comitato Regionale per gli Studi sulla Programmazione si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n.
53 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e per gli anni successivi.
Chi intende approvare è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 22.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 37.
Hanno risposto sì 37 Consiglieri.
L'articolo 22 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Si conclude, con questa votazione, una questione che si trascina da molto tempo, per quanto ci riguarda proposta sin dal settembre del '70 e rinnovata in diverse occasioni a testimoniare l'importanza che noi diamo agli strumenti di lavoro del Consiglio Regionale, che noi vediamo positivamente perché è un'altra delle questioni che servono per fare un intervento di tipo diverso.
Noi abbiamo convenuto che le nomine, per quanto riguarda i membri elettivi della Regione, avverranno per ultimo per ottenere quel tipo di rapporto che la legge afferma in modo proporzionale. Occorre quindi attendere il voto degli altri enti per poter eventualmente, qualora il rapporto non fosse stato rispettato, ripristinarlo con le decisioni del nostro Consiglio.
La nostra preoccupazione è che se non si seguono da vicino gli enti esterni, come il Consiglio Regionale, possa verificarsi che mentre il Consiglio di amministrazione entra immediatamente in funzione, tardi invece ad intervenire il Comitato per la programmazione. Nella legge abbiamo definito giustamente l'IRES anche se non organo del Consiglio come organismo più importante, tant'è che abbiamo assegnato al Consiglio di amministrazione esclusivamente delle funzioni esecutive.
La richiesta che noi facciamo alla Giunta è di operare sollecitamente al fine di garantirsi che gli altri enti provvedano alle nomine; sappiamo cosa vuol dire al Comune di Torino, quando si tratta di nominare tre persone, non vorremmo che una crisi del Comune intervenisse ad impedire di disporre dei nominativi dell'IRES.
Devo qui segnalare tuttavia una nostra perplessità per quanto riguarda gli emendamenti approvati e contro cui noi abbiamo votato, all'articolo 16 là dove si afferma che l'IRES lavora su richiesta del Consiglio Regionale e della Giunta.
Le nostre perplessità sorgono in relazione al fatto che questa dizione se non viene precisata, pare impedire una iniziativa che sino ad oggi invece si è svolta positivamente in relazione alle competenze che in materia ha lo stesso ufficio di Presidenza, competenze che gli vengono dall'avere nel proprio bilancio una voce relativa a studi; se la cosa non viene precisata si può verificare che mentre Consiglio e Giunta danno compiti all'IRES, l'ufficio di Presidenza debba rivolgersi ad esterni non potendo avvalersi, pur essendo dotato di un fondo, dell'IRES. Non solo, ma lo Statuto afferma che le Commissioni permanenti del Consiglio Regionale possono, in relazione alle loro funzioni, svolgere inchieste, ricerche ecc e questo vuol dire pertanto che nel caso in cui la Commissione decida di svolgere un'inchiesta, può anche rivolgersi all'IRES. Del resto si è avuta già una pratica sperimentazione nel caso per esempio dell'Intercommissione per l'Università, la quale, Intercommissione, avendo deciso di compiere una ricerca, attraverso l'ufficio di Presidenza ha richiesto uno studio all'IRES.
Il nostro voto favorevole è quindi leggermente inquinato dall'articolo 16 che pare voler mettere in discussione una pratica che sino ad oggi ha dato esiti positivi e che, mancando, potrebbe creare delle difficoltà alle iniziative delle Commissioni in merito a indagini e ricerche, si avvierebbe cioè una procedura per cui la richiesta della Commissione dovrebbe essere portata alla Giunta o addirittura al Consiglio con conseguentemente una pratica molto lunga che sino ad oggi invece non è stata attuata.



RIVALTA Luigi

Questo per rivolgersi all'IRES.



BERTI Antonio

Per rivolgersi all'IRES perché al limite ci si potrebbe rivolgere ad altri senza chiedere autorizzazioni a nessuno. Quindi credo che nel caso in cui si volesse fare una precisandone servirebbe a ripristinare quell'orientamento che nel testo presentato dalla Commissione non offriva alcun dubbio in merito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, è un ulteriore atto importante che viene compiuto sulla strada della definizione dei compiti, delle strutture e degli strumenti di cui la Regione si deve dotare per affrontare le proprie competenze. L'IRES non sorge oggi, ha una tradizione, ha dimostrato già quanto siano validi gli strumenti organizzativi, le persone, i ricercatori gli scienziati di cui si avvale, questa certezza giuridica di assetto economico che deriva dalla legge impegna l'Istituto a rafforzare la propria azione mettendo tutto questo patrimonio al servizio dell'azione regionale sia intesa con riferimento all'istituto regionale, sia intesa con riferimento alla realtà regionale di cui la stessa legge recepisce le indicazioni fondamentali con la presenza degli Enti locali e del Consiglio di amministrazione. Il fatto politicamente rilevante è quello della ripartizione delle responsabilità e dei compiti; il Consiglio di amministrazione che provvede a compiti strettamente amministrativi e organizzativi, il Comitato che dirige l'attività politica e scientifica di ricerca dell'Istituto.
Io credo che questo strumento, se bene utilizzato, non considerandolo una strozzatura, una via di passaggio obbligato per tutto, ma uno strumento di verifica della validità delle stesse impostazioni che l'ente regionale dà con riferimento alla situazione economico-sociale della Regione, della validità anche di altri contributi che possono venire da altre parti, si potrà fare un buon amico. Non ritengo che vi siano, negli emendamenti che abbiamo approvati, rischi di strozzature rispetto alle facoltà di utilizzare l'Istituto per le sue ricerche. Io mi richiamo alla legge regionale 4.1.1974 n. 1 che ci consente un'interpretazione di questa materia e che all'art. 1 dice che "in attuazione dell'art. 9 secondo comma dello Statuto, la Regione può predisporre e realizzare ricerche, studi ed indagini conoscitive nelle materie di competenza mediante la raccolta e l'elaborazione dei dati, degli elementi e delle notizie all'uopo necessari.
La Giunta Regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, stabiliscono le modalità organizzative delle ricerche, degli studi, ecc.".
Evidentemente là dove parliamo di organi della Regione sappiamo che sono il Consiglio, il quale non opera, tutti gli organi collegiali non operano collegialmente, operano attraverso gli strumenti rappresentativi ed organizzativi di cui sono dotati e quindi il Consiglio opera attraverso il suo ufficio di Presidenza quando esplichi la propria competenza. E così le Commissioni non vengono accecate, ma è chiaro che esse non potranno commettere liberamente e direttamente degli studi, dei piani, dei lavori delle opere all'IRES, passando attraverso quella che è una corretta funzionalità dell'organo potranno utilizzare il lavoro di questo prezioso strumento.
Credo quindi che questa sia una buona legge anche perché porta a conclusione un lungo iter che ha visto impiegata la buona volontà, la pazienza e l'intervento collaborativo di tutte le forze politiche di questo Consiglio e di questo ci compiacciamo.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La ragione che ha determinato questa presa di posizione da parte di chi ha presentato il disegno di legge e l'ha sostenuto e da parte del Consiglio che l'ha approvato, è un concetto di carattere generale. In una legge non si può ipotizzare la presenza di organi che non siano tali, qualificati dalla legge fondamentale nostra che è lo Statuto. Ora lo Statuto all'art.
10 dice che organi della Regione sono il Consiglio Regionale, che l'ufficio di Presidenza è l'espressione del Consiglio Regionale per tutto quello che attiene al funzionamento del Consiglio. Fin qui le cose sono andate in questi termini: le varie Commissioni, volta a volta che avessero l'esigenza di ottenere dall'Istituto di ricerca una collaborazione, si rivolgevano all'ufficio di Presidenza e questo a sua volta si rivolgeva all'IRES e prospettava l'intervento in questa direzione. La dizione così com'è formulata nell'articolo di legge mi pare che non modifichi assolutamente nulla, istituzionalizza invece la richiesta che è di competenza del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, per quanto sia una competenza che io non ravviso, almeno così molto sommariamente avendo guardato le legge, quella anche personale del Presidente della Giunta che è organo previsto dall'art. 10. Anche perché, a togliere ogni dubbio, vorrei che rileggessimo un momento l'art. 16: "Presso la Presidenza della Giunta è costituito il Comitato Regionale per gli studi sulla programmazione". Ora può essere che una Commissione abbia invece bisogno di una ricerca che non è afferente all'aspetto programmatorio e non potrebbe essere precluso alla Commissione, che passa attraverso all'Ufficio di Presidenza o attraverso il Consiglio, di rivolgersi all'IRES come ad un altro istituto per avere ricerche del caso.
Così come non è precluso al terzo, esterno al Consiglio, di rivolgere un'istanza di questo genere.
"Il Comitato - è precisato - ha il compito di predisporre il programma di attività dell'IRES in base alle richieste degli organi regionali". Gli organi regionali che hanno la facoltà di fare questa richiesta mi pare che debbano essere identificati e precisati negli organi della Regione.
Credo di avere così dato la risposta al quesito che era stato proposto e anch'io vorrei, come Presidente della Giunta, a nome dei colleghi della Giunta che hanno dedicato molto tempo e molta passione all'elaborazione del disegno di legge, alla revisione delle varie istanze sollecitatorie di modifiche, di interventi, di sottolineare l'importanza della realizzazione di questa legge che probabilmente (non ho fatto ancora il conto esatto) mi pone in condizione di poter dire che nel termine che era stato previsto verso la metà di luglio la Giunta ha assolto ai suoi compiti; il che si impegna a fare ancora per il tempo successivo, con la collaborazione del Consiglio.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'intero testo del disegno di legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione finale: presenti e votanti 36.
Hanno risposto sì 36 Consiglieri.
Il disegno di legge n. 180 è approvato.
Mi è giunta la lettera del Presidente della III Commissione, Besate: "Mi pregio trasmettere il testo approvato a maggioranza della III Commissione nella riunione di oggi della legge sull'assistenza scolastica conseguente alla presentazione delle proposte di legge regionali n. 92, 106 e del disegno di legge regionale n. 179. Lo stesso testo è stato trasmesso alla I Commissione per il parere d'obbligo. Conto di poterle trasmettere nella mattinata di domani la relazione che accompagna il testo, alla cui stesura è intenta la Consigliera Soldano".
Lettera del Presidente della I Commissione Garabello: "Mi pregio comunicarle che nella giornata odierna saranno diramate le convocazioni della I Commissione la quale si riunirà venerdì 26 luglio 1974 alle ore 9 presso il Palazzo delle Segreterie - Piazza Castello, 205 - con il seguente ordine del giorno: Parere di competenza sui disegni e proposte di legge iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
Disegno di legge sulle disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico e sociale delle Comunità montane.
Deliberazione Giunta 163,1974 "Imposta sui redditi aliquota 1974".
Riterrei quindi opportuno convocare la I Commissione per domattina alle ore 9. La II Commissione.



BESATE Piero

Anche la III Commissione è convocata per domattina alle ore 11.



PRESIDENTE

Vorrei proporre che domattina il Consiglio invece di riunirsi alle 9,30 si riunisca alle ore 11 perché la II Commissione deve riunirsi per approvare la modificazione della Comunità montana Alta Valle Orba e Valle Erro perché devono essere inclusi due Comuni che la Commissione centrale censuaria ha indicato, e sono anche convocate la III Commissione e la VI Commissione.
La parola al Consigliere Garabello.



GARABELLO Enzo

In base a queste comunicazioni, signor Presidente, la prego di voler prendere nota che la I Commissione è convocata per le ore 10,45 e non alle 9, e così pure la III Commissione.



PRESIDENTE

Allora la I, la II e la III Commissione sono convocate per le 10,30; la VI per le ore 10.
La seduta riprenderà domani alle ore 11. Dichiaro chiusa la seduta.



(La seduta ha termine alle ore 19,15)



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