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Dettaglio seduta n.245 del 18/07/74 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame disegno di legge n. 183 relativo a "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Hanno chiesto congedo i Consiglieri Armella, Calleri, Calsolaro, Falco Giovana, Sanlorenzo, Zanone.
Ordine del giorno della seduta pomeridiana: Esame disegno di legge n.
183 relativo a "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento".
Ha la parola il relatore Consigliere Visone.



VISONE Carlo, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Consiglio Regionale è chiamato oggi a riapprovare il disegno di legge relativo allo "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Norme transitorie per il primo inquadramento" già approvato il 6 maggio scorso è rinviato dal Commissario di Governo e licenziato dalla Giunta, con le opportune modifiche, il 9 luglio scorso.
Il Consiglio è a conoscenza dell'iter laboriosissimo del provvedimento legislativo in discussione che riguarda una delle materie più importanti per il funzionamento della Regione, certamente molto atteso dal personale regionale.
Il Consiglio aveva approvato, il 6 maggio scorso, il disegno di legge 153 di identico oggetto a quello presentato al nostro esame nella seduta odierna. Il Commissario di Governo per la Regione Piemonte, con nota dell'8 giugno aveva fatto conoscere i motivi per i quali il Governo aveva deliberato di rinviare a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge. Sono certo che detti rilievi sono a conoscenza di tutti i colleghi.
Nel corso di contatti a livello governativo la Giunta, esaminati i molteplici rilievi, è venuta nella determinazione - anche al fine di conseguire la più sollecita approvazione del provvedimento - di accettarli in quanto non intaccano i principi di base introdotti dal Consiglio Regionale nella legge del 6 maggio. La maggioranza della Commissione richiamandosi alla relazione che accompagnava il disegno di legge n. 153 prendendo atto delle precisazioni di chiarimento offerte dal rappresentante della Giunta, e licenziato, nella seduta del 16 luglio scorso, il disegno di legge n. 183 proponendone l'approvazione al Consiglio.



PRESIDENTE

Apro la discussione sul disegno di legge in esame.
La parola al Consigliere Marchesotti.



MARCHESOTTI Domenico

La legge approvata dal Consiglio il 6 maggio 1974 sul trattamento economico e giuridico del personale e sul primo inquadramento è ritornata come sappiamo, con ben 29 osservazioni principali e quattro osservazioni secondarie da parte del Governo.
Essendo questa una legge brutta, equivoca e mal fatta, era inevitabile che fosse così e richiamo a questo proposito l'intervento svolto il 2 maggio.
Noi questa legge l'abbiamo contrastata, abbiamo votato contro dopo una lunga battaglia tesa a cambiarla prima e a migliorarla dopo, tuttavia dobbiamo dire che non proviamo alcuna soddisfazione per quanto avvenuto perché a pagarne il prezzo è e sarà il personale del Consiglio.
Le osservazioni del Governo portano la data dell'8 giugno; la Giunta dopo 40 giorni, ci ha presentato martedì mattina, in VIII Commissione, una nuova legge che risulta, a tutti gli effetti, peggiore di quella votata il 6 maggio: se quella era brutta, mal fatta, equivoca, per questa non ho trovato aggettivi che la qualifichino, ma penso che il termine "sgorbio" le si addica.
Probabilmente il Presidente della Regione, per applicare questo parto della Giunta e della maggioranza, dovrà acquistare un calcolatore elettronico per tenere il conto dei livelli retributivi (saranno circa 700) uno diverso dall'altro e delle 24 posizioni parametrali. Siamo, come si pu agevolmente constatare, ad una giungla retributiva. Certo che se il Governo, gli alti burocrati governativi intervengono nelle economiche regionali nel modo in cui sono intervenuti in occasione di questa legge e noi (come la Giunta ci propone) fossimo costretti a subirli, poca strada farebbero le Regioni nel determinare un nuovo modo di governare e nel creare una nuova fiducia rispetto alla Regione e alle sue funzioni.
Io credo che sarebbe errato da parte della Giunta e della maggioranza se ci venissero a dire che non si poteva fare diversamente da come si è fatto perché gli articoli corretti della nuova legge che abbiamo di fronte e che il Consiglio si appresta a votare, sono 33 su 77, circa il 50%; si poteva benissimo, a mio modo di vedere, in 40 giorni, in VIII Commissione e impegnando tutti i Gruppi del Consiglio, fare sul serio una nuova legge che fosse organica, moderna e funzionale. Invece la Giunta, il suo Presidente ha scelto la via della trattativa con il Governo senza investire peraltro né il Consiglio né i sindacati e senza ottenere le garanzie che la legge corretta, sarà senz'altro approvata dal Governo così come il Consiglio Regionale l'approverà oggi o domani. Infatti, se foste sicuri, non ci sarebbe bisogno di approvarla come una nuova legge, basterebbe fare gli emendamenti agli articoli concordati, invece si dice che bisogna approvare una nuova legge perché in tal modo si riaprono i termini, il che conferma che la sicurezza non c'è. Io credo che sia giusto che la Giunta rivendichi a se stessa la grande capacità di aggiungere pasticcio a pasticcio, questo è un requisito che lasciamo volentieri a chi, ad ogni costo, vuole attribuirselo, a chi ha lavorato per tre e più anni per arrivare a queste conclusioni e a loro lasciamo ogni responsabilità. Infatti avete proceduto sprecando 40 giorni, dall'8 giugno al 18 luglio, i sindacati non li avete responsabilizzati con l'affermazione che il potere di discutere con i sindacati era del Consiglio ed il Consiglio lo avete tenuto all'oscuro fino a martedì mattina.
Io credo che nessuno voglia pensare che si possa, con delle parole incantare l'opposizione, credo che nessuno voglia pensare che sia possibile rovesciare, quando fa comodo, il potere del Consiglio rispetto al potere della Giunta; siete venuti all'VIII Commissione dicendo "questa è la conclusione, non si può cambiare, non accettiamo nemmeno emendamenti correttivi perché questo vorrebbe dire mutare i possibili accordi con il Governo". Il metodo quindi non è democratico, la conclusione è conseguente: uno sgorbio, un grosso pasticcio.
Per chi conosce il merito della legge ed il metodo seguito sicuramente avrà delle difficoltà a darmi torto. Il Presidente dell'VIII Commissione Consigliere Visone, ha dimostrato tutto il suo imbarazzo presentando la legge con una cartellina di relazione molto veloce, stringata, appunto perché sulle questioni brutte, meno si dice e meno ci si espone ad esprimere l'imbarazzo che si prova.
Cavarsela così per la maggioranza e per la DC può essere comodo, ma certo non è molto responsabile né di fronte ai dipendenti, né di fronte ai piemontesi.
Io vorrei fare due osservazioni di merito.
La prima riguarda l'art. 69 (personale ENAPLI ecc.). Già questa mattina nella riunione dei Capigruppo si è deciso di accettare la proposta dei sindacati, cosa che mi sembra giusta e doverosa.
La seconda è che nel mio intervento del 2 maggio ho avuto modo di dire che i commi 2), 3), 4) dell'art. 1 sono inspiegabili (chi non li avesse letti, provi a leggerli). Ebbene, quei commi sono rimasti così com'erano il Governo non ha fatto alcuna osservazione. Nella nuova proposta vedano i Consiglieri se riescono a districarsi con i nuovi artt. 55 e 74 e a capire fino in fondo che cosa succede: passiamo da una posizione parametrale della vecchia legge a tre posizioni parametrali. Difatti nell'art. 55 - così detto parametro di regime - vi sono due parametri, uno che scatta all'inizio dell'assunzione, quando il collaboratore ha vinto il concorso l'altro che scatta dopo due anni. Parametro di regime? Io direi "confusione".
All'art. 74 altra posizione parametrale per il così detto trattamento transitorio. Transitorio per quanto? Nessuno lo sa bene, ma transitorio certo, almeno per quelli che hanno un anno alle dipendenze della Regione per altri 39 se ne fanno 40. Quindi transitorio per 39 anni. Le classi di stipendio poi sono: tre all'art. 55 (al 4°, al 10° e al 20° anno: 12,50% in più, 12,50% e 10%). Ogni due anni poi c'è un aumento periodico del 2,50%.
All'art. 74 non più tre classi di stipendio, ma quattro: al 4°, al 10 al 20° e al 26° anno; 12,50%, 10%, 10% e 5% e scatti biennali del 2,50%.
Quindi: tre posizioni parametrali, sette classi di stipendio e due diversi scatti biennali. Il tutto moltiplicato per otto qualifiche. Provate a fare il calcolo e vedrete quale diversità di stipendio viene fuori per 1500/1600 dipendenti della Regione. Sembra studiato a bella posta per non capirci nulla e credo che sia davvero estremamente difficile per quei dipendenti della Regione che devono fare il calcolo degli stipendi una volta al mese.
Vi sono però due conseguenze sicure: la prima è la divaricazione ulteriore rispetto alla legge passata, fra gli stipendi più alti e quelli più bassi in particolare dalla prima alla quarta qualifica, a danno naturalmente dell'operatore, dell'operatore specializzato e del segretario. La seconda conseguenza, sempre negativa, è che a uguali mansioni ci saranno diverse retribuzioni; ciò rende impossibile una razionale organizzazione degli uffici e sarà certo una grossa difficoltà, un'altra volta un bel pasticcio fare il primo inquadramento. Tutto ciò conferma che non si vuole una struttura orizzontale, che è prevalsa ancora una concezione verticistica e burocratica; questa volta il Presidente della Giunta, la maggioranza ci potranno dire che non è una scelta loro, è una scelta che sono costretti a subire perché viene dal Governo, ma va nella stessa direzione della precedente legge. Non hanno avuto difficoltà, gli alti burocrati del Governo, ad imporre questa linea perché già era presente nella legge votata.
Noi avevamo chiesto altri parametri che avvicinassero i trattamenti con aumento dei più bassi stipendi ed una diminuzione di quelli alti. Il Governo vi ha imposto di abbassare quelli alti, infatti si va a 360, 420 440 al posto del 460 e voi avete abbassato ulteriormente quelli più bassi per cui la forbice non si avvicina, ma si allarga.
C'è stato tutto il tempo - ne siamo convinti anche per esperienza diretta - per fare una buona legge, ma alla Giunta e alla maggioranza è mancata la capacità, la maturità, la preparazione e la volontà di farla. Ne risulta uno stacco netto quindi tra esigenze e gestione politica amministrativa. Quando è così, regna sovrana la confusione e nella confusione la dequalificazione delle strutture e dello stesso istituto regionale.
Noi concordiamo infine con gli emendamenti che in questa direzione i sindacati hanno presentato, gli altri tre emendamenti a conoscenza dei Capigruppo. Ritengo che se la Giunta li accetta e si impegna a sostenerli possono essere discussi e accettati dal Consiglio. Non è possibile invece fare altrettanto se la Giunta si limita a non opporsi, ma il non opporsi non è un impegno e bisogna che la Giunta scelga e noi conseguentemente ci comporteremo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Curci, ne ha facoltà.



CURCI Domenico

Signor Presidente, signori Consiglieri, la legge che stiamo ridiscutendo ha subito, ad opera della Giunta, quelle modificazioni richieste dal Governo e viene oggi nuovamente sottoposta al nostro esame praticamente nel suo impianto originario. Se non si tratta che di norme transitorie per il primo inquadramento del personale della Regione spingeremmo la nostra critica più a fondo cominciando ad esempio col rilevare come spesso si riporta la sensazione che anche la burocrazia regionale sia riguardata all'esterno con sospetto, quasi che essa ripetesse, o dovesse necessariamente ripetere da quella statale, la tendenza al torpore, alla pesantezza nel comportamento, al complicato sistema dei controlli, ecc.
Per dissipare questa atmosfera di sospetto occorrerebbe, a nostro avviso, mettere a fuoco un elemento fondamentale per l'esatta valutazione dei problemi concernenti l'amministrazione regionale, e cioè che cosa debba intendersi per impiegati della Regione, quanti sono, quanti è ipotizzabile che saranno.
Su questi dati corrono le voci più disparate, si è soliti accreditare all'esterno - qualcuno lo fa in buona fede, qualcuno lo fa in malafede - la voce che trattasi già di tremila dipendenti per esempio, si dice ironizzando, che neppure il Presidente della Giunta lo sa.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Li lasci dire, se ne dicono tante di fesserie!!



CURCI Domenico

Sono d'accordo con lei Presidente, sono delle fesserie, è quello che sto dicendo. Però la Giunta non si è mai data la pena di chiarire la situazione nelle sedi opportune, di fronte all'opinione pubblica. In certi uffici statali di Torino, per esempio, si parla, a livello di alti funzionari, per ignoranza o per malafede, degli impiegati della Regione come di vagabondi che si aggirano negli uffici lucrando indebitamente i sia pur magri stipendi. Ho voluto premettere queste considerazioni per delineare il quadro nel quale si colloca questa nostra prima legge sul personale, quadro che sul piano nazionale è caratterizzato dal latente braccio di ferro e da una sorta di incompatibilità di carattere tra potere politico e pubblica amministrazione. E questa realtà determina, da un lato la tendenza del Governo a rendere sempre più docile la pubblica amministrazione ponendo a capo delle branche di essa, o comunque nei gangli vitali, uomini arrendevoli alla volontà governativa, molto spesso non considerando neppure merito ed anzianità; e dall'altro determina la cautela dell'apparato amministrativo portato alla dilazione, generando così l'abitudine alla circospezione, all'evasività e perciò stesso alla lentezza.
E poiché tale braccio di ferro tra potere politico e pubblica amministrazione è antico, lo stesso apparato amministrativo ha finito per cercare garanzie per sé nei controlli, auspicando e talvolta addirittura promuovendo la loro severità, avendo ravvisata la convenienza di essi per poter contrapporre alle richieste del potere politico il deterrente della sorveglianza degli organi all'uopo istituiti e delle connesse responsabilità.
Questa è la ragione, per lo meno una delle principali, dell'abitudine della pubblica amministrazione ad una rigorosa e molto spesso letterale e restrittiva applicazione della legge. Essendo ora questo il quadro nel quale si colloca appunto questa nostra legge, noi vogliamo raccomandare di non dimenticare, per puro spirito demagogico, ciò che una secolare esperienza insegna e cioè che il problema dell'efficienza di una pubblica amministrazione sta proprio nel problema della dirigenza dell'amministrazione stessa, la cui soluzione non dovrà nascere, non avrebbe dovuto nascere da un'iniziativa governativa, come i rilievi formulati all'ad. 4 della legge, ma doveva essere sentita autonomamente da una Giunta regionale consapevole delle proprie responsabilità e dei propri doveri.
L'infittirsi, ipotizzabile nel tempo, degli interventi verso la collettività da parte dell'Amministrazione regionale, verso i corpi intermedi, verso le stesse attività economiche e produttive, richiederà anzitutto un apparato dirigenziale non solo preparato professionalmente, ma agile nella sua azione, investito di dirette responsabilità e che abbia l'orgoglio e il gusto della responsabilità.
Bisogna cioè che noi eliminiamo uno dei mali antichi dell'Amministrazione statale che prima ho cercato di lumeggiare e cioè quello di ordine psicologico: la necessità del funzionario di mettersi al sicuro.
Nel volume "Pensieri e profezie di Francesco Crispi", pubblicato nel 1920, si legge questa massima che vale la pena di ripetere: "Perch l'amministrazione pubblica sia proficua, bisogna che l'interesse del funzionario coincida con il suo dovere".
Occorre perciò dare spicco al dirigente e dare ad esso funzioni primarie di ordine decisionale. E con ciò si tenderà ad eliminare anche il secondo male, e cioè il lavoro verticale che comporta lentezza, lo scarico delle responsabilità che giunge sino alla configurazione di una vera e propria società anonima della irresponsabilità istituzionalizzata che va dall'archivista elevato alla dignità di funzionario e di preparatore degli atti, al capo ufficio o al capo servizio.
Questo accenno alla dirigenza si è reso, nella logica del nostro intervento, indispensabile, però intendo affermare, per esperienza e per intima convinzione, che l'Amministrazione regionale deve essere costituita nella sostanza, da dipendenti appartenenti, tanto per capirci, all'ex Gruppo A, con l'ausilio di elementi delle categorie intermedie che assumano la figura di veri e propri segretari di azienda o di operatori di apparati meccanici od elettromeccanici, da un limitato contingente di dattilografi e stenodattilografi, da un ridotto ma selezionatissimo numero di archivisti e da un ridottissimo velo di commessi uscieri. Ciò in modo da evitare che l'archivista, o l'appartenente al gruppo intermedio, sia elevato, come troppo sovente avviene nelle altre amministrazioni, a funzioni superiori fatto che determina col tempo giustificate pretese, ma anche confusioni abbassamento della qualità del lavoro, stimolo a sottrarsi a compiti diretti per il funzionario il quale finisce col diventare un inconsapevole appositore di sigle ed un complice involontario della generale responsabilità.
Occorre cioè dare all'Amministrazione Regionale un tipo di amministrazione a carattere aziendale, partendo dal principio che l'amministrazione deve risolvere, nell'ambito della legge e con immediatezza, rapporti concreti che la legge stessa regola.
Occorre, altresì, che nell'ambito di un doveroso senso di responsabilità tutte le parti politiche dovrebbero cooperare affinché il personale della Regione possa considerarsi come un solo corpo indivisibile e solidale, pur nella diversità delle funzioni e degli indispensabili diversi trattamenti economici. Perciò ritengo che sia condannabile il trarre pretesto dai diversi trattamenti per farne motivo di divisione fra il personale, specie se si considera che i trattamenti più elevati restano pur sempre inferiori a quelli in uso presso a taluni altri livelli delle aziende private.
Occorre domandarsi, a questo proposito, quale sarebbe la sorta di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, senza la meta raggiungibile in una previsione di non molti anni, di un trattamento economico appetibile: alla pubblica amministrazione affluirebbero soltanto i meno dotati, i meno capaci, quelli meno fortunati che non hanno la possibilità di sistemarsi altrove e perciò stesso sarebbero rassegnati e frustrati.
Avremmo potuto presentare, signori Consiglieri, specifici emendamenti al riguardo, affinché si rendessero più precise tali nostre linee direttrici, ma abbiamo ritenuto più utile, in un quadro di effettiva collaborazione, quale dovrebbe sussistere in una materia così delicata, al di fuori di ogni divisione partitica, offrire al Governo della Regione opportuni suggerimenti diretti a fare in modo che chi abbia a rivolgersi ad un ufficio della Regione, si imbatta in persone in grado di soddisfare le sue esigenze direttamente, con sollecitudine, con senso di responsabilità sulla base di effettivi poteri decisionali, nel quadro naturalmente di direttive di larga massima, di opportuni controlli e di possibilità di avocazione, potestà da attribuirsi agli uffici superiori o di carattere generale. Sarà possibile attuare tutto questo? Noi riteniamo che occorra una buona dose di ottimismo per rispondere affermativamente se si pensa che oggi stiamo discutendo le norme transitorie per il primo inquadramento del personale all'inizio dell'ultimo anno della legislatura. Ci chiediamo quindi quando potrà andare in porto la prima legge organica vera e propria e quando potranno essere emanate le relative norme decisionali.



PRESIDENTE

Non avendo altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Per alcuni brevi precisazioni.
La prima intanto è per respingere l'accusa, il giudizio negativo che è stato espresso dal Consigliere Marchesotti che qualifica i componenti della Giunta come degli incapaci e degli immaturi. Respingo questo soltanto perché in avvenire non si possa dire che non avendolo respinto lo abbiamo accettato e che quindi confessiamo, accettando, di essere degli incapaci e degli immaturi, senza minimamente polemizzare, perché mi rendo perfettamente conto che tra i motivi di polemica può esserci anche questo.



BERTI Antonio

Solo che lei qui è parte in causa.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

No, ma incomincio ad essere io giudice di me stesso, poi accetterò i giudizi dagli altri; attraverso alla mia coscienza incomincio a chiedermi se sono un incapace o un immaturo. Alla soglia dei 72 se fossi immaturo veramente sarei perso per sempre.
Fatta questa premessa, vorrei che ci intendessimo chiaramente. Quando si parla di trattative che si sono svolte a livello governativo, si dice una cosa impropria, non si sono sviluppate delle trattative a livello governativo; la legge precedente è stata restituita con delle osservazioni.
Che cosa si poteva fare di fronte ad una situazione procedurale e giuridica di quel genere? Si potevano respingere le osservazioni, riadottare la legge già votata dal Consiglio Regionale, sentire quello che era il pensiero del Governo che avrebbe potuto accogliere questa riadozione della legge, oppure ricorrere alla Corte costituzionale. Questa era una strada. Si è preferito accostare attraverso contatti che hanno occupato molto tempo, Consigliere Marchesotti; la Giunta Regionale ha il grosso problema del personale, ma non ha soltanto quello e nei 40 giorni trascorsi da quel momento ad oggi non ha trattato soltanto il problema del personale, né ha trovato sempre disponibili gli incontri a Roma. Tuttavia devo dare atto ampiamente al collega Paganelli ed ai collaboratori funzionari della Regione, di tutto l'entusiasmo e lo zelo che hanno dedicato per contattare - che è cosa diversa dal "contrattare " - a livello governativo per sentire, sulla diversa e lunga serie delle osservazioni, che cosa fosse possibile arrivare ad accogliere, ad accettare, a mediare, a modificare per poter portare innanzi un nuovo strumento legislativo. E' stata un'opera paziente, da certosino che ha dato dei risultati, i quali risultati sono conosciuti dallo stesso personale che ne è stato reso edotto anche personalmente dall'Assessore Paganelli, e questo deve essere detto in termini chiari, per eliminare l'equivoco del silenzio che sarebbe colpevole da parte della Giunta, silenzio che non c'è stato, che non c'è e che non ci sarà mai.
La Giunta, si dice da parte del collega Marchesotti, avrebbe dovuto contattare anche la Commissione. Rispondo: (interpretazione della Giunta ) no, se non nel momento in cui fosse stipulata, attraverso alla scelta, una nuova normativa di legge che investiva allora il parere ed il giudizio della Commissione. Questo è un modo di ragionare, opinabile finché volete ma io penso responsabile, perché ciascuno deve fare il proprio lavoro, la Giunta il suo, le Commissioni il loro, il Consiglio il suo.
Ecco allora perché non ci sentiamo assolutamente toccati da questa presa di posizione da parte del Consigliere Marchesotti che dice: "non ci avete informati". Li abbiamo informati nel momento in cui, dopo tutte quelle trattative pazienti, laboriose e difficili abbiamo potuto dire qualche cosa di concreto.
E del resto il Presidente della VIII Commissione, che ha portato innanzi questo discorso, può dare atto dei colloqui informali che ci sono stati e appunto perché informali non ufficializzati neanche in quelle che potevano essere apparenti forme di trattazione. Lo stesso Presidente l'Assessore Paganelli, funzionari, sono venuti a discutere e ad indicare quelle che erano le linee di probabilità, di possibilità che la legge possa andare innanzi ed approdare ad una linea di certezza.
Il sentirci ripetere che la legge attuale è brutta, equivoca, mal fatta e non stupisce pertanto che l'abbiano bocciata e che sia addirittura quella attuale - uno sgorbio peggiore di quella precedente è una cosa del tutto scontata, non avremmo assolutamente pensato che si riconoscesse, da parte dell'opposizione, la forza degli sforzi che si sono compiuti per cercare di arrivare ad una soluzione che conduca non all'ottimo, ma al meglio rispetto alle posizioni che erano state assunte in precedenza. Che sia poi un gran pasticcio non vedrei come e dove, in relazione ad una situazione che è di per se stessa pasticciata. I dipendenti, così come i colleghi del Consiglio Regionale debbono tenere presente quella che è la situazione della confluenza alla Regione di funzionari che provengono da quattro direzioni diverse e quindi pasticcio nasce semmai proprio dalla diversa direzione dalla quale provengono quei dipendenti: dallo Stato dalle Province, dagli Enti locali, dai Comuni, per loro aspirazione comandati, richiesti e che vengono da quelle assunzioni che hanno dovuto essere fatte attraverso a dei contatti pressoché informali per fare delle coperture di posto.
E a questo proposito mi preme di informare i colleghi del Consiglio Regionale della gravita della situazione che si va sempre più acutizzando nei confronti del personale della Regione, ma non soltanto della Regione e non soltanto degli Enti locali. Ultimamente - il Consiglio ne è edotto sono state assunte 200/220 persone per il Consiglio e per la Giunta.



MARCHESOTTI Domenico

Non ne è edotto.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

E' edotto sì, se ne è parlato già qui, se lei era distratto, ma ho riferito io dicendo esattamente quello che era il numero che andava, su richiesta del Consiglio Regionale, al Consiglio e quello che era il resto che veniva alla Giunta. E' edotto perfettamente il Consiglio.



MARCHESOTTI Domenico

Come informazione sollecitata.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Non cincischiamo, a me preme di sapere, sollecitato o non sollecitato quello che mi importa di sapere, quindi lei lo sapeva e oggi finge di non averlo saputo.



MARCHESOTTI Domenico

No no, io non lo sapevo perché la delibera qui non l'ha portata.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Questo dato che voglio riferire è abbastanza allarmante e pone in luce un altro problema che da parte di Cardinali è stato sottolineato in maniera notevole ed è il fondo del problema reale; tutto il resto, l'assetto giuridico stesso del personale in una legge che dovremo fare attinente all'organico, può trovare delle correzioni attraverso ad accorgimenti leciti ed onesti.
Ciò che è veramente grave - e lo ha detto anche il Consigliere Curci nel suo intervento di oggi - è che oggi alla Regione, alle Province e ai Comuni nessuno più vuole andare per il bassissimo trattamento remunerativo vi sono delle remunerazioni che sul mercato bocciano qualunque prospettiva di avere non dico i migliori, ma almeno elementi che possano rendere il loro servizio alla Regione, alle Province ed ai Comuni E questo è il vero grosso problema che noi dovremmo dibattere per una risoluzione che non è nelle possibilità della Regione.
Quando noi parliamo di parametri diversi, quando diciamo di elevare per quanto è possibile, non si intende soltanto aiutare il vertice nel quale io personalmente credo perché non vi è nessuna struttura che possa andare innanzi senza che vi sia un vertice responsabile, mentre anche la base deve essere creata in condizioni di una collaborazione effettiva, ma né il vertice, né la base oggi ha una remunerazione che sia tale da consentire la speranza e men che meno la certezza, che andando avanti così nel tempo la Regione possa avere una categoria nella sua burocrazia che risponda a quelle esigenze che sono pure state sottolineate, non di semplice assolvimento di un compito meramente burocratico, ma di una partecipazione effettiva di quella che è la vita della Regione. Ecco il problema di fondo ed ho pertanto risposto ad una delle interrogazioni fatte anche dal Consigliere Curci, al quale debbo precisare che nella legge organica - e lo abbiamo stamattina detto ai rappresentanti del personale, ai sindacati e lei era presente - con degli accorgimenti possibili, onesti, giuridicamente corretti cercheremo di riparare a storture che possono esserci, che ci sono, in questa come in tutte quante le leggi. Sì, è vero, come il gioco dei 91 miliardi è corso in tutto il Piemonte, accreditato stupidamente come quella voce corre anche l'altra dei tremila dipendenti della Regione.
Anche questa è una notizia che io avevo già dato e che oggi ribadisco in termini precisi perché almeno signori Consiglieri lo sappiano e quando si trovano di fronte a chi parla di tremila dipendenti, possano rispondere che alla data del 30.6.74 i dipendenti sono 1407.



CURCI Domenico

Questo lo sappiamo.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Di cui 713 trasferiti, 223 comandati, 471 avventizi. Questo numero è assolutamente insufficiente per lo svolgimento di un'attività normale e gli Assessori che sono qui presenti mi daranno atto che non vi è riunione di Giunta nella quale non si esponga questa situazione di una carenza numerica, quantitativa, (non apro qui il discorso della qualità, per aprire il discorso della quantità; intanto dovrebbero esserci degli elementi raccolti che mancano e soprattutto bisognerebbe che ci fosse l'ancoraggio ad una retribuzione tale da poter pretendere che anche la qualità sia affinata non soltanto come qualità nel momento dell'acquisizione, ma di qualità nel momento della trasformazione rendendo il servizio alla Regione).
Questa è la situazione e questa è la posizione nella quale noi ci troviamo.
Che cosa è stata la conclusione del discorso, o meglio, dei discorsi che si sono avuti a livello governativo, in relazione alle osservazioni che erano state fatte dal Commissario di Governo restituendo l'antica legge sul personale. Sono stati dei discorsi che - torno a quello che avevo già detto in parte sono approdati utilmente perché hanno acconsentito l'accoglimento di talune di queste istanze che sono recepite nel nuovo testo di legge; su altre posizioni, a livello di tecnici governativi, vi è stato il dissenso netto, schietto e preciso, addirittura esorbitandosi nella prospettiva di chiedere delle modifiche al testo della vecchia legge sul quale testo non erano state fatte osservazioni dal Governo, dicendo tuttavia che vi erano delle inconciliabilità.
Coloro i quali sono stati a Roma e si sono battuti in questa direzione hanno portato alcuni elementi correttivi che sono stati accolti. Su altri vi è una resistenza. Non è che noi contrattiamo con il Governo, come non è che i dipendenti contrattino con la Giunta, come non è che i dipendenti contrattino con il Consiglio, siamo fuori da quella che è la linea della contrattazione, non c'è una parte e un'altra parte, questo è un concetto dal quale io non riesco a distaccarmi perché è fondamentale; si trattano queste cose, ma non si contrattano, si discutono, si accettano le osservazioni, per quanto è possibile si accolgono, ma non è un motivo di contrattazione, è un motivo di trattazione di argomenti.
E allora, ripetendo che il Governo non ci ha imposto nulla (e questa è un'altra cosa che io devo respingere perché il giorno in cui accettassimo un'imposizione da parte del Governo mortificheremmo il senso di responsabilità della nostra autonomia) siamo arrivati alla data di oggi dopo che il Presidente dell'VIII Commissione ha relazionato molto brevemente e io non ho il compito di essere il difensore d'ufficio del Presidente dell'VIII Commissione, ma mi rendo perfettamente conto che abbia potuto relazionare con una pagina dattiloscritta (del resto, meno cose si scrivono e meno cose si dicono), ma indubbiamente ha avuto...



BERTI Antonio

E' una tesi un po' oscurantista questa!!



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Non è da lei questa espressione Consigliere Berti, non è da lei e meno che meno da lei nei miei confronti, lei lo sa benissimo. Chiudiamo pure la parentesi Consigliere Berti, non è da lei e non è per me. La respingo per questa ragione. Lo scrivere poco ha sempre dei grossi vantaggi specialmente quando, scrivendo poco, ci si rifà a quello che è stato scritto e discusso in precedenza.



BERTI Antonio

Lo dice uno che scrive moltissimo, come lei.



MARCHESOTTI Domenico

E parla anche molto!



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Questa è veramente una cosa da allegria. Se io fossi la Ginsburg invece di dire "matrimonio per allegria" direi "Consiglio Regionale per allegria".



BERTI Antonio

Semmai è lei che ci mette in allegria!



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Non parlo, non dico "la Giunta è muta"; parlo e scrivo "parla troppo e scrive troppo". Qui veramente bisogna che la troviamo una maniera per uscire da questo impasse.



BERTI Antonio

E' lei che ha detto che bisogna scrivere poco per essere brevi. Io le faccio osservare che lei scrive molto.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

No, bisogna sempre metterci nelle condizioni di dare un giudizio che sia di carattere generale, ma che calzi al particolare; e qui il particolare, facendo riferimento da parte del Presidente dell'VIII alla precedente relazione, a mio avviso va benissimo.
Ecco allora qual è la situazione. E' stato distribuito un manifestino non dico che abbiano scritto troppo o troppo poco, non entro neanche nel merito per respingere quelle che sono cose che amareggiano il Presidente della Giunta ed i componenti della Giunta quando non rispondono a verità e ad esattezza, ognuno è libero di scrivere come e quanto scrive, libertà per tutti, però questa mattina sono stati presentati degli emendamenti; e qui nella seduta di quest'oggi, il collega Marchesotti ha detto che noi, che il Presidente della Giunta stamattina si è espresso in termini favorevoli per l'accoglienza del disposto dell'art. 70 di un tempo diventato art. 69. La cosa è vera in parte: il Presidente della Giunta ha questa mattina - e ripete qui - esplicitamente dichiarato che la Giunta è disposta ad accogliere tutte le istanze che i dipendenti ed i loro sindacati hanno presentate, facendo presente a loro questa mattina, all'intero Consiglio per quanto spopolato - di quest'oggi, che il dibattito che seguirà troverà la Giunta pienamente schierata per difendere tutte e quattro le richieste che sono state fatte con l'indicazione chiara e precisa che il non accoglimento di tutte o di una di quelle proposte di emendamento non dipenderà dalla volontà della Giunta, la quale indica il rischio, il pericolo, che sarà magari anche limitato a poca cosa, io non lo ingigantisco mica; io mi rendo perfettamente conto per esempio che resistere sull'art. 69 è una resistenza che si può fare tranquillamente disposto anche (non ho consultato la Giunta ma credo di interpretarne pensiero) ove la legge dovesse tornare con l'osservazione all'art. 69, a chiedere che il Consiglio la riadotti e che si faccia dare la parola alla Corte costituzionale essendo sovranamente giusto quanto è disposto in quell'articolo anche sotto il profilo che in parecchie altre leggi sul personale, di altre Regioni, il principio è recepito.
La Giunta, se saranno presentati degli emendamenti in termini formali non dissentirà dall'accoglimento da parte del Consiglio di quegli altri emendamenti, non solo, ma si impegna a sostenerli con lo stesso vigore con cui sosterrà il principio nel quale crede della riforma dell'art. 69.
Cercheremo di essere dei difensori strenui, cercheremo di superare gli ostacoli, può essere che arriviamo a superarli, ho ragione di pensare che il braccio di ferro che si è fatto fin qui possa ad un certo momento concludersi con un vantaggio della posizione di resistenza da parte della Regione; ove peraltro questo non dovesse accadere, la Regione ha dichiarato e dichiara ancora per bocca del suo Presidente che la Giunta non intende assumersi delle responsabilità, ciò ha voluto dire a coloro i quali sono portatori di istanze, anche fondate, che vi è un rischio restando abbarbicati a quelle posizioni di vederci restituita un'altra volta la legge. Il che significherebbe riparlare della legge a settembre-ottobre con tutta la lungaggine conseguente, tra le quali conseguenze vi è anche quella della protrazione del tempo di quei quattro mesi che ci siamo prefissati per fare la legge organica. M'è parso di dovere essere estremamente chiaro in questa posizione perché non sussistano degli equivoci, e ripeto con categorica espressione che se dovranno essere accolti questi quattro emendamenti formalmente ripresentati in Consiglio la difesa nostra, a livello tecnico prima, a livello politico poi, sarà strenua per il suo accoglimento ed io sarei veramente lieto di vincere questa battaglia nell'interesse dei dipendenti che praticamente poi è l'interesse della Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

L'intervento del Presidente ci pone in una situazione che secondo me deve essere affrontata. Prescindo qui dalla posizione che noi comunisti abbiamo espresso nella discussione precedente e cioè che la legge non partiva dall'organizzazione dei servizi, handicap iniziale gravissimo, ma faccio riferimento a quello che il Presidente ha detto adesso e cioè che la Giunta è disponibile ad accogliere tutti gli emendamenti che le organizzazioni sindacali vogliono presentare.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Formalizzati dai Consiglieri e votati dal Consiglio.



BERTI Antonio

Naturalmente.
A questo punto, prima di procedere alla votazione degli articoli secondo me è indispensabile un incontro Giunta-Capi Gruppo-Sindacati per sentire cosa ne pensano questi ultimi.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

L'abbiamo fatto questa mattina.



BERTI Antonio

E' stato posto in questi termini espliciti?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Certo.



BERTI Antonio

E la risposta dei sindacati qual è stata? Di votare gli emendamenti?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Un Sindacato ha detto: siamo per resistere sulla posizione dell'art.
60; altri due sindacati hanno detto invece che mantenevano le posizioni per i quattro emendamenti e s'è fatta quella dichiarazione di impegno a sostenere il tutto ove il Consiglio voti in quella direzione.



PRESIDENTE

A questo riguardo vorrei che si formalizzassero gli emendamenti: uno è stato presentato già da tutti, quello sul 69, ne mancano ancora tre.



VISONE Carlo

Anche perché su quello c'è la richiesta di tutti i sindacati.



PRESIDENTE

Se il Consiglio lo ritiene possiamo sospendere la seduta prima di iniziare la votazione, gli emendamenti sono già scritti dai sindacati basta firmarli.



BERTI Antonio

Chiediamo cinque minuti di sospensione.



PRESIDENTE

Va bene. La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16.45 riprende alle ore 17)



PRESIDENTE

La seduta riprende. La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Abbiamo esaminato rapidamente la questione anche con i rappresentanti sindacali che erano fuori.
La legge presenta diversi livelli di stipendio (circa 25) che, oltre a provocare una disparità di trattamento tra i vari dipendenti anche allo stesso livello di funzioni costituisce un ostacolo molto duro, per quanto riguarda l'inquadramento. Alcune centinaia di dipendenti della Regione hanno stipendi, oggi, a livello di 100/120.000, anche se laureati, e noi siamo contro una legge che li mantiene così bassi anche per il futuro (è il personale più giovane quello che dovrebbe essere più sostenuto). Noi chiediamo quindi alla Giunta di collocarsi in una situazione che le consenta di trovare una via di uscita. Degli emendamenti richiesti dai sindacati mi pare ci sia l'accordo di tutti i Gruppi su quello all'art. 69 che potrebbe essere presentato ed approvato, dalla maggioranza, fermo rimanendo il giudizio che noi diamo e le responsabilità di coloro che in tutti questi anni, nell'esecutivo, hanno lavorato per la formazione di questa legge. Quando noi parliamo, come ha fatto Marchesotti, di responsabilità e di incapacità, ci riferiamo in particolare al fatto che oggi si arriva ad una legge che tutti giudicano inadeguata: la situazione è tale da provocare quasi il caos.
Poiché nell'art. 2 si afferma che entro quattro mesi la Giunta presenterà la legge sull'organizzazione degli uffici, si aggiunga che si impegna anche a rivedere il trattamento economico e l'inquadramento, in modo che alla luce di questi quattro mesi di esperienza, che non dovrebbero provocare però dei disordini attraverso passaggi discriminati ecc. vi sia una maggiore organicità.
Se la Giunta si dichiara disponibile a riprendere il discorso dall'organizzazione degli uffici al trattamento economico all'inquadramento, io credo che l'assemblea del Consiglio Regionale potrebbe puntarsi essenzialmente sull'emendamento n. 69 e sul resto degli articoli così come sono stati proposti, a prescindere dal nostro giudizio che rimane negativo e che è contrario alla legge, ma che tiene conto soprattutto dello stato drammatico in cui si trova una buona parte del personale meno remunerato.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bianchi, ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Prescindendo dal giudizio di merito sulla legge, il mio Gruppo ritiene che in questo momento sia interesse assolutamente prevalente della Regione e del personale avere questa legge nei limiti e nei termini in cui è stato possibile completarne l'iter da considerare non quale punto di arrivo, ma quale base di partenza dalla quale muoversi per costruire tutto il futuro dell'organizzazione della Regione e della posizione che in essa deve essere assegnata al personale. Ci rendiamo conto che il problema dei parametri presenta degli aspetti che devono essere corretti e sappiamo come ci sia tutto l'aspetto organizzativo della Regione, come istituzione, che deve essere affrontato e in questo senso credo di poter sostanzialmente concordare con alcune delle indicazioni che il collega Berti ha fornito.
Dichiaro anticipatamente che il mio Gruppo voterà l'emendamento all'art. 69 di cui ho letto il testo, ma che si opporrà, per le ragioni poc'anzi enunciate, a qualsiasi altro emendamento.
Quindi con la conclusione chiara ed esplicita, che abbiamo tutti coscienza dei limiti, delle insufficienze, dei difetti di questa legge esprimiamo qui la volontà di partire da questo punto, da questa base, per costruire, per andare avanti e dare un assetto definitivo, più chiaro e più confacente a tutti quanti questi problemi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vera, ne ha facoltà.



VERA Fernando

Io ricordo di aver detto, quando abbiamo approvato la prima legge sul personale, che anche se formalizzata in una legge si trattava in realtà di un contratto di lavoro che rappresentava il punto di mediazione tra istanze del personale ed esigenze dell'amministrazione. La legge è andata successivamente all'esame del Governo che l'ha rinviata con delle osservazioni e c'è stata tutta una fase di mediazione tra la Regione rappresentata dall'Assessore Paganelli ed i rappresentanti del Governo.
Il documento che viene oggi alla nostra approvazione è un'ulteriore mediazione tra la legge che era stata approvata dal Consiglio della Regione Piemonte che, ripeto, era già il risultato di una mediazione e le idee, i giudizi dei rappresentanti del Governo nazionale che qualificano il risultato di queste mediazioni che nessuno pretende con tono trionfalistico di dire che è ottimale, è il risultato che può derivare da successive limature, da successive trattative alle quali penso sia doveroso, in questo Consiglio dare atto all'Assessore Paganelli (che, a quanto lui stesso diceva, si è trovato casualmente immischiato in questa vicenda) di aver posto tutto lo zelo, l'interessamento, la responsabilità di adempiere ad una missione nell'interesse di tutti, nell'interesse della Regione Piemonte. Dobbiamo riconoscere che il risultato è il migliore che si potesse ottenere in questa situazione perché occorre non guardare soltanto alle limitazioni imposte dal Governo, che vengono accettate - o subite se preferite il termine - dal Consiglio Regionale, ma anche alle limitazioni che il Governo avrebbe voluto imporre e che si è riusciti ad evitare proprio grazie a questo lavoro, lungo e defatigante condotto dall'Assessore.
Esiste poi, evidentemente, tutto un discorso su quella che può essere l'autonomia decisionale del Consiglio Regionale, sulla quale credo che sostanzialmente concordino tutti i Gruppi, autonomia che viene ad essere molto limitata dal momento che non ci si impone soltanto un quadro legislativo. I costituenti non hanno voluto, con l'istituzione delle Regioni, costituire in Italia uno stato generale, ma uno stato unitario che riconosce certe autonomie, tuttavia, pur avendo coscienza di questo riteniamo che se la potestà legislativa conferita dai costituenti ai Consiglieri Regionali, si limita al colore della carta o al colore delle divise degli uscieri della Regione Piemonte, è un'autonomia estremamente limitata. Su questo crediamo che siamo tutti concordi, però dobbiamo avere presente il quadro reale in cui ci dobbiamo muovere.
L'alternativa - lo si è detto molto chiaramente - è tra il presentare una legge che, pur con tutte queste limitazioni, garantisca al personale della Regione Piemonte uno stato giuridico: il portare avanti una legge che, respinta, attraverso soluzioni varie, viene ripresentata; il ricorso alla Corte costituzionale per portare avanti le nostre istanze, con l'ipotesi estremamente probabile, direi quasi certa, che prima delle elezioni del 1975 non si riesca a votare una legge sullo stato giuridico del personale. Abbiamo tutti pratica di cose politiche, sappiamo che dopo le elezioni, prima che un'amministrazione riesca ad ingranare, occorre del tempo, significa sostanzialmente riparlarne nel 1976; quindi l'alternativa o è accettare certe imposizioni, certi vincoli, o riparlare dello stato giuridico del personale della Regione nel 1976.
Per queste ragioni noi riteniamo che il testo proposto oggi dalla Giunta debba essere approvato senza altri emendamenti che quello all'art.
69 il quale mi pare sia accettato da tutti i Gruppi, assumendocene tutta la responsabilità.
Io sono del parere che la responsabilità di quello che è un atto politico spetta al Consiglio Regionale, è perfettamente inutile tentare di eluderla, la responsabilità legislativa compete, per quanto a noi delegato al Consiglio Regionale, non compete né ai sindacati né ad altri, direi anzi che proprio il rifuggire da parte della classe politica da certe responsabilità ha portato il Paese nella situazione in cui si trova.
Quindi noi, mentre siamo del parere che le organizzazioni sindacali come altre forze politiche sociali debbano essere consultate, sentite sosteniamo però che la scelta definitiva compete alla classe politica che se ne assume tutta la responsabilità e la porta al confronto elettorale che in una democrazia rappresentativa come la nostra è quello che poi in ultima analisi decide della validità o non validità delle scelte fatte.
Per quanto riguarda la scelta che noi facciamo oggi riteniamo che, pur in linea di principio essendo d'accordo che molte cose avrebbero potuto essere migliorate, nella situazione attuale sia meglio dare al personale della Regione Piemonte uno stato giuridico attraverso questa legge che non lasciarlo in una situazione di estrema incertezza. Del resto la legge stessa prevede un'ipotesi, anzi, più che un'ipotesi prevede in modo certo una revisione da attuarsi nel termine di un anno ed è a quella revisione che sono affidate tutte le possibilità migliorative che noi, accogliendo le istanze e i desideri dei sindacati, auspichiamo e riteniamo valide per quel rapporto collaborativo che deve esistere tra gli amministratori della Regione Piemonte ed il personale dipendente e che hanno come elemento condizionante e pregiudiziale che ci sia la soddisfazione delle legittime esigenze dei nostri dipendenti.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Rossotto, ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il 6 maggio il nostro Gruppo votò contro la legge che poi non è stata ratificata da parte degli organi governativi, denunciando il mancato coordinamento in essa tra lo stato giuridico ed economico del personale e l'organico degli uffici. Tutto ci che rappresenta da parte nostra (difetto che ancora rimane in questo disegno di legge) un'inversione di logica sul tipo di lavoro che si doveva fare, sapere esattamente come questi nostri uffici regionali, come i nostri collaboratori, cioè il personale addetto alla Regione, venivano utilizzati negli organici e successivamente, in funzione di questi, conoscessero il relativo inquadramento giuridico ed economico. Questo modo di procedere è in contrasto con l'art. 118 della Costituzione il quale dice che, ove possibile, le Regioni si avvalgono nella loro attività delle strutture degli Enti locali già esistenti, di qui la necessità di un inquadramento del piano organico precedente a quello che doveva essere il discorso dello stato giuridico ed economico. Inoltre, nell'intervento che il Capogruppo liberale fece in occasione del dibattito su quel disegno di legge non approvato, sostenemmo la necessità di premiare e di migliorare le condizioni di lavoro dei giovani, proprio per permettere alla Regione di aprire i propri uffici a personale che avesse la volontà di portare il suo impegno e la sua inventiva. Avevamo anche proposto alcuni emendamenti che non vennero recepiti allora, né vengono oggi considerati in questo disegno di legge. Sotto questo aspetto devo dire che il mio Gruppo indipendentemente da quanto già dichiarato nell'art. 69, darà il proprio voto favorevole per questo principio di porre dei limiti di retribuzione in tempi favorevoli a chi è ancora giovane e non dargli tutto quando ha già molto risolto della propria vita, con l'emendamento all'art. 53 al quarto comma dove i termini del 10° e 20° anno vengono proposti nel 4°, 8° e 12 anno.



PAGANELLI Ettore, Assessore alle finanze

Ma non è stato presentato questo emendamento.



ROSSOTTO Carlo Felice

Lo presenterà il mio Gruppo ribadendo il concetto che in occasione del precedente dibattito il mio collega Capogruppo Zanone aveva segnalato.
Pertanto chiedo scusa al Presidente per aver fatto riferimento ad un emendamento che non sussiste e gli annuncio che provvederò a formalizzarlo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Il dibattito che si è svolto ci consente di esprimere due considerazioni in ordine a questa legge: da un lato la convinzione, che ci è comune, che si tratta di una legge certamente perfettibile, non esaltante, che non soddisfa non solo le esigenze del personale ma neppure quel tanto di cartesiano che alberga nell'animo di ognuno di noi dall'altra, però, la persuasione dell'urgenza di approvare una legge che regoli la posizione del nostro personale. Il senso di responsabilità che io ho creduto di cogliere negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto è la prova di quanto questa responsabile assunzione di coscienza sia largamente condivisa dal Consiglio, al di là del voto che poi ogni Gruppo darà sulla legge. Partendo da queste considerazioni, occorre ribadire che la legge non è definitiva; noi non la intendiamo come una definitiva sistemazione della posizione del personale regionale, ma come un doveroso provvedimento che deve essere preso subito per consentire di stabilire dei primi punti fermi. Già l'impegno a scadenza brevissima, per la legge sulle strutture ci offre una possibilità di recuperare quello che in questa legge non è stato possibile ottenere. Però è importante stabilire intanto dei punti fermi, una serie di garanzie per il personale. Da questo punto di vista credo quindi che sia condivisibile la posizione che è stata qui espressa dagli altri rappresentanti della maggioranza, posizione che è quella di accettare l'emendamento che è stato presentato e concordato sull'art. 69, di non accettare gli altri emendamenti non perché siano immotivati, (desidero chiarire qui che si tratta di cose ragionevoli e giuste), ma perché sarebbero di pregiudizio all'approvazione della legge in sede governativa. La battaglia è soltanto rinviata, facciamo oggi tutto ci che è necessario per avere al più presto una legge che possa essere approvata, rinviando i miglioramenti alla prossima legge sulle strutture per la quale ci siamo impegnati a tempi brevi.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Io credo che questa presa di posizione molto responsabile, in fondo frutto del buon senso, consenta a me di dire che mentre si poteva avere la certezza della non approvazione della legge ove fosse andata innanzi con tutte queste richieste modificative, ci si avvicina sempre di più alla possibilità - non alla certezza assoluta perché evidentemente non dipendente dalla nostra volontà - che la legge così varata con l'emendamento all'art. 69, possa trovare rapidamente la sua approvazione.
Io parlo qui senza avere avuta la possibilità della consultazione individuale e collegale dei membri della Giunta, ho tuttavia sentito il parere dei Capigruppo dei Gruppi che costituiscono la maggioranza e in relazione alla richiesta che è stata formulata che anche prima della scadenza dell'anno che prevede la revisione di tutta la legge (nell'opportunità che abbiamo assunto come impegno di fare entro quattro mesi dall'approvazione di questa legge, una legge che attenga all'organico) si veda in quella sede l'eventualità - e la si veda con tutti i propositi che possono renderla accoglibile - di fare un testo che non attenga soltanto all'organico, prescindendo da quella che è la votazione della legge di oggi, ma che recepisca il principio della qualificazione, della figura giuridica del dipendente con quello che è l'organico della Regione responsabilmente ritengo che la Giunta approfondirà l'argomento e accondiscenderà a questa ipotesi.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione dei singoli articoli: "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Norme transitorie per il primo inquadramento".
TITOLO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI Art. 1 - La strutturazione dell'organizzazione regionale.
Le unità organizzative fondamentali della Regione sono in via provvisoria e fino a quando non saranno approvati i provvedimenti legislativi previsti al quinto comma del presente articolo: i Settori i Servizi.
I Settori, che comprendono uno o più Servizi, sono le unità organizzative preposte all'esplicazione di attività nell'ambito delle materie di competenza regionale, con funzione operativa.
I Servizi sono le unità organizzative che, all'interno dei Settori costituiscono unità operativa specifica nell'ambito delle materie stesse. I Settori ed i Servizi operano in stretto collegamento tra di loro, al fine di garantire il massimo coordinamento e funzionalità all'attività regionale.
Con separati provvedimenti legislativi il Consiglio Regionale, tenendo conto delle funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo e di controllo dell'ente e della delega agli Enti locali di funzioni amministrative di competenza regionale, disporrà la strutturazione delle unità organizzative fondamentali e degli uffici, articolandole in dipartimenti La Giunta Regionale presenterà al Consiglio i relativi disegni di legge entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le leggi regionali suddette potranno prevedere modifiche del ruolo organico, in relazione alle esigenze di strutturazione degli uffici e alle deleghe di funzioni di cui al 5° comma.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 25 Consiglieri Hanno risposto NO 12 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Diritti quesiti L'Amministrazione ha facoltà di modificare, a norma delle leggi di cui all'art. 1, l'organizzazione degli uffici regionali, sentite, per quanto concerne il personale, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La sfera dei diritti quesiti non si estende oltre lo stato economico conseguito.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
TITOLO II - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE Art. 3. - Ruoli e qualifiche del personale Il Personale della Regione è inquadrato in un unico ruolo nelle seguenti qualifiche funzionali, aventi le dotazioni organiche provvisorie a lato di ciascuna indicate: 1) Custode Posti n. 40 2) Operatore Posti n. 340 3) Operatore specializzato Posti n. 300 4) Segretario Posti n. 280 5) Capo Ufficio Posti n. 250 6) Istruttore Posti n. 160 7) Capo Servizio Posti n. 110 8) Dirigente di settore Posti n. 45 Il numero definitivo dei posti del ruolo unico regionale e la relativa ripartizione nei vari livelli funzionali saranno determinati dalle leggi sull'ordinamento degli uffici di cui al precedente art. 1.
Nessuno chiedendo la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 26 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri Si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4. - Contenuto professionale delle qualifiche funzionali e requisiti per accedervi.
Dirigente di Settore Il Dirigente di settore ha funzioni di direzione, coordinamento e controllo di un settore o materia di competenza regionale, con responsabilità di applicazione e attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti.
Per accedere alla qualifica di Dirigente di settore è richiesto il diploma di laurea, unitamente ad un'esperienza professionale di almeno 15 anni nel settore del pubblico impiego a livello direttivo oppure di almeno 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore del ruolo regionale.
Capo Servizio Il Capo Servizio ha funzioni di direzione tecnica o amministrativa di una unità organizzativa nell'ambito del settore, con responsabilità di controllo e di coordinamento dell'attività svolta, funzioni di direzione di uffici o "staff" che richiedano particolari capacità tecniche e specifica esperienza professionale.
Per accedere alla qualifica di Capo servizio è richiesto il diploma di laurea, unitamente ad un'esperienza professionale di almeno 12 anni nel settore del pubblico impiego a livello direttivo o di 5 anni nella qualifica regionale immediatamente inferiore. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Capo servizio gli impiegati regionali in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado con un' anzianità di almeno 8 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.
Istruttore L'Istruttore ha funzioni di direzione, con responsabilità operativa, di un gruppo di appartenenti a qualifiche inferiori, di istruttoria delle pratiche affidate; di elaborazione completa di dati, avvalendosi di tecniche di lavoro o conoscenze richiedenti specifiche e profonde esperienze; di supervisione del lavoro di competenza delle qualifiche inferiori.
Per accedere alla qualifica di istruttore è richiesto il diploma di laurea. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Istruttore gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con un'anzianità di almeno 5 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.
Capo Ufficio Il Capo Ufficio svolge mansioni: a) di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con responsabilità della corretta applicazione della legge e dei regolamenti e della guida operativa di appartenenti a qualifiche inferiori b) d'insegnamento delle discipline teoriche, tecniche e pratiche, in base ai programmi stabiliti; di coordinamento e di indirizzo dell'attività di lavoro, di ricerca per il miglioramento dei programmi e dei metodi didattici.
Per accedere alla qualifica di Capo ufficio è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad una esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata in qualifiche di concetto o assimilabili presso pubbliche amministrazioni; oppure di tre anni presso gli uffici regionali nella qualifica immediatamente inferiore.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Capo Ufficio gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con un'anzianità almeno 8 anni maturata nella qualifica immediatamente inferiore.
Segretario Il Segretario svolge mansioni: a) di attuazione dr adempimenti di carattere amministrativo, tecnico contabile e istruttoria nell'ambito di direttive e di procedure definite b) di segreteria, di raccolta e conservazione documenti di ufficio, di predisposizione di atti di corrispondenza c) di organizzazione e coordinamento dei servizi di archivio, di protocollo, di stenografia e copia o di altri servizi specializzati.
Per accedere alla qualifica di Segretario è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso possono altresì accedere alla qualifica di Segretario gli impiegati regionali in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con un'anzianità di almeno 5 anni maturata nelle qualifiche di operatore specializzato o di operatore.
Operatore specializzato L'operatore specializzato: a) ha compiti di registrazione, archiviazione e conservazione di atti comportanti normale autonomia di giudizio b) svolge attività di steno-dattilografo o disegnatore copista c) ha compiti di conduzione di centri stampa o riproduttori di macchine elettro-contabili o meccanografiche, di impianti telefonici o tecnici in genere, con responsabilità del lavoro svolto, della piccola manutenzione e della pulizia di macchine ed impianti d) ha compiti di vigilanza sull'igiene del suolo e degli abitati e sugli alimenti e bevande e) ha mansioni di custodia, conservazione e distribuzione di beni di consumo con obbligo delle registrazioni di legge f) assicura servizi di anticamera e di aula con cura dei rapporti con il pubblico, di controllo della pulizia e dell'ordine degli uffici; di conduzione di automezzi con responsabilità della piccola manutenzione e ordinaria pulizia del veicolo.
Per accedere alla qualifica di operatore specializzato è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Operatore L'Operatore ha mansioni di: a) trascrizione, copiatura, riproduzione meccanografica fotolitografica e fotostatica, anche con uso di macchine e strumenti implicanti procedure di lavoro elementari b) servizio di commissioni, trasporto fascicoli di prelievo, inoltro e smistamento della corrispondenza.
Per accedere alla qualifica di operatore è richiesto il diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
Custode Il Custode svolge compiti di: a) servizio di vigilanza, custodia dei locali, aree e beni di proprietà dell'Amministrazione, di apertura, chiusura e vigilanza degli uffici b) lavori di pulizia ed ordine nei locali e servizi; di dislocamento mobilio e arredamenti; lavori manuali vari inerenti ai servizi suddetti.
Per accedere alla qualifica di custode occorre aver adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato l'obbligo scolastico per il candidato.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Raschio, ne ha facoltà.



RASCHIO Luciano

Signor Presidente, il mio intervento vuole essere una mozione d'ordine.
Sottopongo a lei questo quesito; dal momento che tutti i Consiglieri hanno nelle mani la legge, con tutto l'articolato e anche gli emendamenti ritengo superfluo dare lettura degli articoli in modo frettoloso per cui nessuno sente niente; espletiamo una formalità insignificante. Penso sarebbe opportuno passare alla votazione degli articoli senza leggerli vedendo di volta in volta se vi sono degli emendamenti.



PRESIDENTE

Questo quesito è già stato posto in altre occasioni. Sarebbe preferibile non darne lettura, ma non è possibile fare come dice lei perch sono state fatte 29 osservazioni principali e 30 secondarie e non sa in quali articoli sono.



PAGANELLI Ettore, Assessore alle finanze

Io sono in grado di dire quali sono gli articoli non modificati.



PRESIDENTE

Lo so ma non è possibile; siccome le osservazioni investivano un po' tutto il testo, si è ritenuto di dare a questo disegno di legge una nuova identificazione.
Io sarei lieto di non doverli leggere, ma vorrei che non mi facessero delle osservazioni. Comunque procediamo con l'art. 4, che ho letto e poi vediamo.
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5. - Commissione consultiva per gli affari del personale: attribuzioni.
E' costituita la Commissione consultiva per gli affari del personale con il compito di: a) esprimere il proprio avviso sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa b) esprimere il parere sulle proposte concernenti il personale e la disciplina del rapporto di impiego, nonché di formulare proposte sull'addestramento del personale c) esprimere il parere sulla dispensa del servizio, nonché sulle note di demerito d) svolgere ogni altro adempimento attribuito da leggi, regolamenti o dalla Giunta Regionale e quant'altro stabilito dalla presente legge.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 26 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6. - Commissione consultiva per gli affari del personale: composizione La Commissione consultiva per gli affari del personale è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per un biennio.
Ne fanno parte: il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato con funzioni di Presidente tre funzionari regionali di cui due designati dalla Giunta Regionale ed uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le mansioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale, con qualifica non inferiore a istruttore, appartenente all'Ufficio del personale.
L'articolo è invariato, si proceda alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 26 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri Si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7. - Commissione di disciplina Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari è costituita, di volta in volta, una commissione di disciplina.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composta da: a) un avvocato iscritto da almeno 15 anni negli albi professionali b) due rappresentanti dell'Amministrazione regionale scelti tra gli amministratori e i dipendenti c) due dipendenti di Enti Locali della Regione, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di grado non inferiore a quello del dipendente sottoposto a procedimento.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 26 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri Si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8. - Incarichi a tempo determinato.
Con apposito provvedimento legislativo verranno disciplinate la nomina e le funzioni del Segretario generale della Regione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto regionale.
Con deliberazione della Giunta Regionale, può essere conferito ad un dipendente che eserciti le funzioni di direzione e coordinamento di un settore o materia di competenza regionale, come specificato all'art. 4, ed in possesso della relativa qualifica, l'incarico di coordinamento supervisione e propulsione dell'attività svolta da settori omogenei, in autonomia di giudizio nell' ambito delle direttive generali impartite dall'Amministrazione regionale.
Tale incarico, che ha durata triennale e che è comunque revocabile, pu essere conferito a non più del 25% dei dirigenti di settore e comporta il coordinamento di almeno due settori o la responsabilità di un settore con incarichi speciali. Per la durata dell'incarico di cui sopra viene attribuito un compenso fisso lordo annuo non pensionabile di L. 1.000.000.
Il compenso suddetto viene correlativamente ridotto o sospeso nei casi di riduzione o sospensione dello stipendio.
Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria e a tempo limitato di mansioni specializzate è inoltre ammesso il conferimento a personale estraneo all'Amministrazione Regionale di incarichi specifici per periodi determinati, nei limiti dei contingenti numerici fissati per ciascuna qualifica.
Le norme relative a tali incarichi ed il relativo trattamento economico saranno stabiliti con legge regionale.
Il personale incaricato scelto al di fuori dell'Amministrazione Regionale è tenuto all'osservanza delle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondenti funzioni, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario ed al divieto di percepire altre indennità.
La parola al Consigliere Rossotto.



ROSSOTTO Carlo Felice

Signor Presidente, io non ho capito la procedura per cui due articoli che non portavano emendamenti sono stati soltanto letti nell'intestazione successivamente siamo ritornati alla lettura per cui ci ritroviamo di nuovo col vecchio metodo. Ne vorrei conoscere il motivo.



PRESIDENTE

Vi sono articoli che sono stati investiti dalle osservazioni del Governo ed altri che hanno degli emendamenti. I primi li leggiamo e li approviamo, degli altri leggiamo solo l'emendamento.
Si proceda alla votazione dell'art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9. - Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta.
All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta, sovrintende un Capo di Gabinetto, funzionario del ruolo regionale, con il quale collabora personale adeguato alle esigenze funzionali dell'ufficio ed il cui contingente sarà determinato con successiva legge regionale. Il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto è disposto con deliberazione della Giunta Regionale.
Al Capo di Gabinetto spetta un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, fino ad un massimo di n. 50 ore, ed inerenti alla qualifica di Dirigente di settore.
Il Presidente della Giunta Regionale può determinare, con proprio decreto, il personale operante nell'ambito dei servizi della Presidenza al quale spetta il compenso di cui al 6° comma del successivo articolo 11.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10. - Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio.
All'Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio sovraintende un Capo della Segreteria, funzionario del ruolo regionale, con il quale collabora personale adeguato alle esigenze funzionali dell'ufficio.
Il conferimento dell'incarico di Capo della Segreteria è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Al Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio spetta un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, fino ad un massimo di n. 50 ore.
Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11. - Segretari particolari.
Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori regionali, possono avvalersi di un segretario particolare, scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione Regionale o anche al di fuori della stessa.
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono assegnati due dipendenti per l'espletamento delle funzioni di Segreteria particolare dei componenti l'Ufficio stesso.
Il conferimento dell'incarico di Segretario particolare del Presidente della Giunta e degli Assessori è disposto con deliberazione della Giunta Regionale.
Il conferimento dell'incarico di Segretario particolare del Presidente del Consiglio e dei Segretari destinati all'Ufficio di Presidenza, è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
I segretari particolari del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e dell'Ufficio di Presidenza possono essere scelti tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore a quella di Istruttore. Ai segretari particolari, scelti al di fuori dell'Amministrazione Regionale spetta, per la durata dell'incarico, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello retributivo al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.
Al personale anzidetto spetta, altresì, un compenso mensile pari al corrispettivo delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate fino ad un massimo di n. 50 ore, ed inerenti alla qualifica di Istruttore.
Detto compenso, è corrisposto per la sola durata dell'incarico.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'articolo 11 è approvato.
Art. 12. - Operatori specializzati destinati alla guida di autovetture assegnate agli Amministratori.
I membri della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari che con deliberazione utilizzano autovetture di servizio facenti parte del parco autoveicoli, possono avvalersi di operatori specializzati destinati alla guida delle autovetture stesse.
Tali operatori possono svolgere attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, nel limite massimo di 60 ore mensili.
Nessuno chiedendo la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13. - Assunzione a tempo determinato Per le esigenze di funzionamento dei corsi di formazione professionale l'Amministrazione Regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale docente.
Al personale come sopra assunto verrà corrisposto, per la durata del contratto, il trattamento economico previsto dalle tabelle vigenti per il personale di ruolo della stessa qualifica, in proporzione all'impegno orario settimanale richiesto.
Il personale docente il cui servizio sia iniziato non più tardi del 1 febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esame e quello che abbia prestato servizio per almeno 7 mesi, anche non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio o di esame e retribuito sino alla fine dell'anno scolastico. Ove si trovi in servizio durante le operazioni di scrutinio o di esame, senza aver maturato il diritto alla retribuzione sino alla fine dell'anno scolastico è retribuito sino alla fine del mese in cui le operazioni stesse sono state ultimate.
Per la determinazione del trattamento economico è valutabile soltanto il servizio di effettivo insegnamento espletato durante un anno scolastico.
La qualità e la durata del servizio prestato dal personale docente presso i corsi di formazione professionale costituiscono titolo di preferenza per le assunzioni a tempo determinato e per la nomina a posti di ruolo in qualifiche didattiche.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14. - Assunzione agli impieghi e nomina.
L'assunzione agli impieghi regionali avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, bandito entro un anno dalla data in cui i posti si sono resi vacanti.
In ciascun concorso pubblico per le qualifiche regionali di Operatore Operatore specializzato, Segretario, Capo Ufficio, Istruttore, Capo Servizio, Dirigente di settore il 25% dei posti messi a concorso è riservato al personale dipendente della Regione che sia in possesso dei prescritti requisiti.
Nel computo delle percentuali di riserva a favore del personale dipendente dalla Regione, i posti riservati sono all'occorrenza arrotondati per eccesso all'unità. Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti regionali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data del concorso, sia stata adottata una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero nei cui confronti siano state espresse due valutazioni di demerito nell'ultimo quinquennio.
Qualora l'espletamento del concorso non dovesse assicurare la copertura di tutti i posti soggetti a riserva, quelli residuali saranno assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine delle graduatorie.
La nomina degli impiegati regionali è disposta dalla Giunta Regionale.
Gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data della relativa deliberazione e quelli economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
L'assegnazione del personale ai diversi settori e sedi viene effettuata con provvedimento del Presidente della Giunta o dell'Assessore da lui delegato.
Le assegnazioni di personale agli uffici del Consiglio Regionale vengono disposte su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, o, nel caso di proposte della Giunta, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 35 Hanno risposto SI' 26 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15. - Requisiti generali I requisiti generali di ammissione ai concorsi sono i seguenti: a) Cittadinanza italiana b) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedano deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età.
Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le Amministrazioni statali o degli Enti locali.
c) Buona condotta.
d) Godimento dei diritti politici.
e) Idoneità fisica all'impiego.
All'atto dell'assunzione in servizio l'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo gli aspiranti, al fine di accertare se l'interessato abbia l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto da ricoprire.
f) Immunità penale, ai sensi dell'articolo 8 T.U. 3/3/1934, n. 383 e successive modificazioni g) Possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso.
h) Aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 36 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16. - Svolgimento dei concorsi.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva i bandi di concorso che devono indicare, per ciascuna qualifica e per le singole mansioni comprese nella stessa: il numero dei posti messi a concorso ed il trattamento economico la percentuale riservata ai dipendenti dell'Amministrazione regionale il titolo di studio ed i requisiti specifici eventuali il programma e le materie di esame, nel rispetto dell'apposita normativa che sarà stabilita con la legge sull'ordinamento degli Uffici i termini per la presentazione delle domande e per l'assunzione del servizio da parte dei vincitori.
Di ogni concorso è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con la trasmissione del bando al Commissario di Governo, all'Amministrazione Provinciale e ai Comuni della Regione, e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Per le operazioni concorsuali e per il connesso svolgimento della prova valgono, in quanto applicabili, le norme del T.U. 10.1.1957 n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.
L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.
L'Amministrazione regionale ha però facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendessero comunque disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 16 e approvato.
Art. 17 - Commissione giudicatrice dei concorsi.
La Commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della Giunta Regionale ed è costituita come segue: 1) Dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, che presiede 2) da un Assessore 3) da un esperto della materia oggetto d'esame 4) da un dipendente della Regione, esperto nella materia, con qualifica non inferiore a quelle messe a concorso 5) da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'Amministrazione designato.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 25 Consiglieri Hanno risposto NO 11 Consiglieri Si è astenuto 1 Consigliere L'art. 17 è approvato.
Art. 18. - Riserve dei posti e preferenze.
Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze stabilite per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere statali.
A tal fine la qualifica di custode è equiparata a quella iniziale della carriera ausiliaria; quella di operatore a quella iniziale della carriera esecutiva; quella di segretario a quella iniziale di concetto; quella di istruttore a quella iniziale della carriera direttiva, previste dall'ordinamento statale.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19. - Periodo di prova La durata del periodo di prova è di sei mesi. Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue la nomina in ruolo con deliberazione della Giunta Regionale.
Nel caso di giudizio sfavorevole sul servizio prestato, espresso dal capo del servizio cui l'impiegato è stato addetto, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio risulti ancora sfavorevole, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, notificandola all'interessato e motivandone la decisione.
La prova s'intende favorevolmente conclusa qualora entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza non sia intervenuto il provvedimento di proroga.
Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Il periodo di prova non è richiesto ai dipendenti che lo abbiano già favorevolmente sostenuto nella qualifica funzionale del ruolo regionale immediatamente inferiore.
All'art. 19 viene abrogato l'ultimo comma.
Si proceda alla votazione con l'abrogazione suddetta.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Promessa solenne e giuramento.
L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al Presidente della Giunta e ad un suo delegato, in presenza di due testimoni solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
Della promessa solenne e del giuramento vengono redatti verbali in bollo, da conservarsi negli atti personali del dipendente.
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altra qualifica. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego. Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 35 Hanno risposto SI' 25 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri Si è astenuto 1 Consigliere L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Residenza.
Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio cui è destinato.
L'Amministrazione Regionale può tuttavia autorizzarlo a stabilire la propria residenza in un luogo diverso quando ciò sia conciliabile con il normale adempimento dei doveri di ufficio.
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
Nessuno chiede di parlare? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 36 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Trasferimenti.
I trasferimenti dell'impiegato da un settore all'altro o da una ad altra sede possono essere disposti con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore da lui delegato per motivate esigenze di servizio o a domanda dell'interessato.
Nel disporre il trasferimento per esigenze di servizio l'Amministrazione, ove, a seguito di idonea comunicazione al personale, non sia stato reperito personale volontario, deve tener conto anche delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli.
Contro il provvedimento di trasferimento l'interessato può produrre motivato ricorso - nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento di trasferimento - al Presidente della Giunta Regionale che sottoporrà il ricorso per la decisione alla Giunta stessa, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale.
I trasferimenti di personale riguardanti gli uffici del Consiglio Regionale vengono disposti di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Il dipendente trasferito ha diritto al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 836 e dall'articolo 60 della presente legge.
Nessuno chiedendo la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 36 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 9 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
Art. 23 - Orario d'ufficio.
La durata del servizio è di 37 ore e mezza settimanali divise in cinque giorni. La ripartizione dell'orario nella giornata è stabilita con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva.
I due giorni di riposo settimanale, di regola, devono coincidere con il sabato e la domenica. Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno di riposo o festivo o semifestivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro nel giorno feriale successivo e di beneficiare della sola maggioranza prevista per il lavoro straordinario. Sono considerati festivi i giorni previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 27.5.1949 n. 260 nonché il giorno della ricorrenza della festa del patrono della città in cui ha sede l'Ufficio. Inoltre verrà osservato l'orario di servizio ridotto fino all'interruzione meridiana, nelle solennità civili previste dalle vigenti disposizioni nonché in almeno tre delle festività consuetudinarie.
Le suddette semifestività potranno essere usufruite in date e modi diversi concordati all'inizio di ciascun anno con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Presidente della Giunta può autorizzare in circostanze eccezionali o per speciali contingenze, il dipendente personale ad assentarsi dall'ufficio sempre che sia assicurata, con personale strettamente indispensabile, l'apertura degli uffici. Gli impiegati studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto ad orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Se nessuno chiede di parlare si passi alla votazione per appello nominale.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 37 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 23 e approvato.
Art. 24 - Congedo ordinario L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 24 giorni lavorativi, dei quali almeno 15 devono essere usufruiti in un unico periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio già compiuti.
Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto a fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il 1° semestre dell'anno successivo. Le ulteriori modalità sono stabilite con provvedimento della Giunta Regionale Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti 36 Hanno risposto SI' 26 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 24 è approvato.
Art. 25 - Congedi straordinari.
All'impiegato oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto: per contrarre matrimonio, nella misura di giorni 15 di calendario per prestazioni dei donatori di sangue nella misura di 24 ore successivo al salasso per trasfusione per la partecipazione ad esami scolastici per attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, ove il dipendente sia mutilato o invalido di guerra o per servizio o invalido civile per malattia per richiamo alle armi, in tempo di pace.
Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi, è cumulabile con quello ordinario ed è considerato come periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 38 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - Congedo straordinario per gravidanza e puerperio.
All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa, durante l'assenza obbligatoria anteriore e successiva al parto, ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.
Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle norme vigenti per il personale statale.
Se nessuno chiede di parlare, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 26 è approvato.
Art. 27. - Trattamento economico durante i congedi.
Durante i periodi di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.
Per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui fruisca, nonch l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.
Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 27 è approvato.
Art. 28. - Assenze per malattia.
In caso di assenza il dipendente deve darne immediatamente avviso al Capo Servizio e questi all'Ufficio Personale.
Qualora l'assenza sia dovuta a malattia con durata superiore a tre giorni, l'interessato dovrà produrre all'Ufficio Personale certificato medico giustificativo.
Il dipendente che debba allontanarsi dall' abitazione per motivi di cura o di convalescenza, dovrà preventivamente comunicare il nuovo recapito all'Ufficio Personale.
Per il controllo delle assenze per infermità si applicano le disposizioni dell'articolo 5, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Analoga procedura va seguita qualora l'Amministrazione intenda accertare se la guarigione del dipendente sia tale da farlo ritenere idoneo fisicamente e psichicamente a prestare servizio senza pregiudizio della salute propria o altrui In tal caso il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
Nessuno chiedendo la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 36 Hanno risposto sì n. 26 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 28 è approvato.
Art. 29 - Aspettativa per infermità.
Il dipendente colpito da infermità viene collocato in aspettativa a domanda; vi è collocato d'ufficio alla scadenza del periodo di congedo straordinario.
L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è attuato come prescritto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può prestarsi per più di diciotto mesi.
Il dipendente che, a seguito di notifica ai sensi di legge, rifiuti senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari prima, durante o dopo l'aspettativa, è dichiarato decaduto dall'impiego.
Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi ed alla metà di esso per il restante periodo conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile per il computo dell'anzianità richiesta dall'art. 4 della presente legge, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e per il trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità, che è motivo di aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, oltre i 12 mesi e per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente a tutti gli assegni.
Nessuno desidera parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 29 è approvato.
Art. 30 - Aspettativa per servizio militare.
Al dipendente in servizio militare si applicano le disposizioni di cui all'art. 67; primo e secondo comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 della presente legge dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualcuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 30 è approvato.
Art. 31 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio.
Il dipendente che intende ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda sulla quale decide la Giunta Regionale sentita la Commissione Consultiva per gli affari del personale.
Egli continua a prestare servizio fino a quando l'aspettativa stessa gli sia concessa La Giunta Regionale delibera sulla domanda entro un mese ed ha facoltà per ragioni di servizio da enunciarsi nel relativo provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualsiasi momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno durante il quale il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.
Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio è considerato periodo di servizio utile ai soli effetti delle anzianità richieste dall'art. 4 della presente legge.
Nessuno chiedendo la parola, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 31 è approvato.
Art. 32 - Aspettativa per mandato politico o amministrativo.
Qualora il dipendente regionale risulti eletto a cariche pubbliche per mandato politico o amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 32 è approvato.
Art. 33 - Cumulo di aspettative Due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando non intercorra tra essi un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; due periodi di aspettativa per motivi di famiglia o di studio si sommano se tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a mesi sei.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, di studio o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Il tempo trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo non è computabile nel periodo di prova.
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 33 è approvato.
Art. 34. - Formazione e perfezionamento del personale.
L'Amministrazione regionale organizza periodicamente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, corsi di formazione professionale e di perfezionamento dei propri dipendenti.
Agevola altresì la partecipazione degli impiegati a corsi di aggiornamento tecnico ed amministrativo di specializzazione scientifica e di qualificazione, organizzati da Università, Ministeri, Regioni, Enti pubblici, Istituti ed Enti Culturali.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
Art. 35 - Adempimento delle attribuzioni.
L'impiegato deve adempiere le attribuzioni conferitegli nella osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.
L'impiegato, nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli, deve attenersi alle direttive di organizzazione del lavoro e di indirizzo amministrativo formulate dall'Amministrazione attraverso gli organi competenti.
L'impiegato è responsabile degli atti da lui predisposti e partecipa alla formulazione di proposte per un più efficiente svolgimento dell'azione regionale.
L'impiegato è tenuto a prestare la propria collaborazione, nei limiti delle attribuzioni conferitegli, ai cittadini che debbono avvalersi dell' Amministrazione regionale.
L'impiegato deve trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e, di regola, secondo il loro ordine cronologico.
L'impiegato è tenuto al riserbo ed è responsabile dei danni arrecati a terzi o all'Amministrazione con la divulgazione di notizie di cui venga a conoscenza a causa del suo ufficio.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 35 è approvato.
Art. 36 - Diritto di associazione e di attività sindacale Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, nonché di eleggere i propri delegati nel rapporto di 1 ogni 50 dipendenti.
L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiego nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.
Il trasferimento di sede ed il cambiamento di attribuzione di rappresentanti sindacali membri di organismi sindacali, fino ad un anno dalla scadenza del loro mandato, possono essere disposti sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
Gli impiegati hanno diritto di riunirsi presso le sedi di servizio durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue. I delegati del personale hanno altresì diritto di riunirsi in assemblee durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 mezze giornate annue, mantenendo il diritto alla corresponsione della normale retribuzione.
Le riunioni del personale, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o una parte di essi, sono indette dai delegati, congiuntamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sono comunicate per iscritto all'Amministrazione regionale di regola con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni possono partecipare dirigenti sindacali anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale.
I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono autorizzati, a domanda da presentarsi tramite la rispettiva organizzazione, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale per l'espletamento della normale attività sindacale.
L'autorizzazione verrà concessa dal Presidente della Giunta o dall'Assessore a ciò delegato sino al limite massimo di 1800 ore annue da ripartirsi tra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da frazionarsi in assenze di durata non inferiore alle 4 ore.
Ove ricorrano particolari esigenze, l'Amministrazione potrà eccezionalmente autorizzare assenze oltre il limite predetto.
L'Amministrazione Regionale favorisce le attività ricreative e assistenziali dei dipendenti e predispone, in accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, opportuni provvedimenti per l'istituzione di idonei servizi sociali a favore dei dipendenti.
Nessuno chiedendo di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
Art. 37 - Uso della divisa.
La Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.
La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione Regionale.
Il personale provvisto di divisa deve portare, durante il servizio, la divisa stessa, che non può essere variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 24 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 37 è approvato.
Art. 38 - Incompatibilità.
L'impiegato non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere impieghi o incarichi da altri enti o privati o accettare cariche in società o enti per le quali la nomina non è riservata alla Regione.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di Collegi sindacali in società od enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano.
L'impiegato che contravvenga alle limitazioni di cui al primo comma viene diffidato dal Presidente a cessare la causa dell'incompatibilità.
Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, e deliberata la decadenza dall'impiego da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva del personale può eccezionalmente autorizzare l'assunzione di incarichi di insegnamento purché ciò non pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, non sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli Enti amministrativi dipendenti e delle Società a partecipazione regionale e sia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Nessuno chiedendo di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 38 è approvato.
Art. 39 - Responsabilità Fermo quanto disposto per la responsabilità disciplinare nella presente legge, gli impiegati regionali sono direttamente responsabili, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione Italiana, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti nell'esercizio delle loro funzioni.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 24 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 39 è approvato.
Art. 40 - Per l'attuazione della delega delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Regionale ha la facoltà di disporre il comando del proprio personale presso gli enti delegati.
In casi eccezionali può essere consentito comando di personale regionale presso lo Stato od altre pubbliche amministrazioni.
Il comando è disposto, previo assenso dell'interessato, con deliberazione della Giunta Regionale.
L'Amministrazione Regionale può avvalersi, per periodi limitati di tempo e per speciali esigenze di servizio, delle prestazioni di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, in posizione di comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale.
Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 56 e 57 del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3 modificati dall'art. 34 del D.P.R. 28 12.1970, n. 1077.
Se nessuno chiede la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
Art. 41 - Valutazione del personale L'Amministrazione Regionale esprime, con le modalità e nei termini previsti da apposito regolamento, un giudizio complessivo sullo svolgimento da parte dei singoli dipendenti delle attribuzioni a ciascuno conferite.
Un eventuale giudizio di demerito assume rilevanza agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio e negli altri casi previsti dalla presente legge.
Per l'attribuzione delle classi di stipendio è necessaria una valutazione positiva in merito.
Il giudizio di cui ai precedenti comma viene normalmente promosso dal Dirigente di Settore cui l'interessato è addetto il quale formula la relativa proposta, previa notifica dell'iniziativa al dipendente, con relazione scritta e adeguatamente motivata alla Giunta Regionale la quale sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale, dispone in merito.
L'iniziativa della valutazione può essere sempre assunta direttamente dagli Organi regionali.
La Commissione consultiva deve sentire gli interessati.
Se nessuno vuole parlare, si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri.
L'art. 41 è approvato.
Art. 42. - Sanzioni disciplinari.
L'impiegato che non adempie ai propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni: censura riduzione dello stipendio sospensione dell'impiego destituzione Per lievi infrazioni può applicarsi il richiamo scritto disposto dal Capo servizio.
Se nessuno desidera parlare, si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 42 è approvato.
Art. 43 - Censura La censura viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Art. 44. - Riduzione dello stipendio.
La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza, per inosservanza dei doveri di ufficio, per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i subalterni, il pubblico.
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, n superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. Il collocamento a riposo non esime dal pagamento delle rate residue.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Nessuno chiedendo di parlare, si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
Art. 45 - Sospensione dall'impiego La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
La sospensione è comminata in caso di recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente e quando rivestano particolare gravità; per uso dell'impiego a fini di interesse personale; per tolleranza di abusi commessi dal personale subalterno.
All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre le quote di aggiunta di famiglia.
L'impiegato al quale è stata inflitta la sospensione non può per due anni partecipare a concorsi indetti dall'Amministrazione Regionale e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico di stipendio.
Il periodo di sospensione viene dedotto dal computo dell'anzianità.
Se nessuno chiede di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 34 Hanno risposto sì n. 24 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
Art. 46. - Destituzione.
La destituzione è comminata per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente; per violazione dolosa dei doveri di ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad enti o a privati; per illecito uso o detrazione di somme amministrate o tenute in deposito; per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio.
Nessuno chiedendo la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 35 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
Art. 47 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale.
Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale deve essere preceduto, per la riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego e la destituzione, dal conforme parere della Commissione di disciplina.
Il dipendente ha comunque diritto di essere preventivamente sentito dalla Commissione di disciplina e di farsi assistere da un legale o da un rappresentante di una organizzazione sindacale di sua scelta.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri.
L'art. 47 è approvato.
Art. 48. - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari Sospensione cautelare - Destituzione - Reintegrazione.
Per il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, così come per la destituzione di diritto, per la sospensione cautelare, per la reintegrazione in servizio, si applicano le norme del T.U. 10.1.1957, n. 3, intendendosi sostituiti al Ministro e al Capo del Personale il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato.
La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 del citato T.U. è disposta dal Presidente della Giunta Regionale.
Per il personale del Consiglio Regionale l'avvio del procedimento avviene sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 30 Hanno risposto sì n. 21 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 48 è approvato.
Art. 49. - Cause di cessazione del rapporto di impiego per motivi non disciplinari.
La cessazione del rapporto di impiego avviene: a) per collocamento a riposo b) per dimissioni volontarie c) per decadenza d) per dispensa e) per decesso.
E' fatto salvo in ogni caso, il diritto al trattamento di previdenza e quiescenza spettante in base alle disposizioni vigenti.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 49 è approvato.
Art. 50. - Collocamento a riposo - Acconto sulla pensione.
I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo al compimento del 65 anno di età, o comunque, al raggiungimento del 40° anno di servizio.
Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti su indicati.
Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione, l'Amministrazione Regionale a richiesta corrisponde al dipendente, che abbia già presentato domanda regolarmente istruita di pensione, un acconto mensile nella misura di 4/5 dell'ammontare presunto della pensione stessa.
Il pagamento di detto acconto costituisce il beneficiario debitore verso la Regione delle somme che gli verranno mensilmente corrisposte e che perciò egli dovrà rimborsare, in unica soluzione, all'atto della riscossione degli arretrati di pensione.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 50 è approvato.
Art. 51. - Dimissioni.
Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno 30 giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni deve essere pronunciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo comunque non superiore a 60 giorni o rifiutata in pendenza di procedimento disciplinare a carico del dimissionario.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto si n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri.
L'art. 51 è approvato.
Art. 52 - Decadenza.
Il dipendente incorre nella decadenza dall' impiego nei seguenti casi: a) perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti politici e civili b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dall'Ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni d ) rifiuto di prestare la promessa solenne o giuramento.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) la decadenza è dichiarata previa diffida all'interessato.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 52 è approvato.
Art. 53 - Dispensa.
La dispensa dal servizio è adottata: a) per inabilità fisica b) per persistente insufficiente rendimento e) per incapacità professionale.
Scaduto il termine previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio è dispensato dal servizio stesso.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute è adottato con delibera motivata dalla Giunta Regionale, previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.
Il Collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta Regionale, uno designato dall'interessato ed uno scelto congiuntamente con funzioni di Presidente.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'Ordine dei Medici della Provincia in cui ha sede l'Ufficio presso cui presta servizio il dipendente.
Qualora entro 60 giorni l'interessato o l'Amministrazione non provveda alla nomina del proprio rappresentante medico, la controparte ne richiederà la nomina all'Ordine dei Medici della Provincia.
Ai fini del provvedimento di dispensa è considerato di persistente insufficiente rendimento, il dipendente che per due anni consecutivi o tre anche non consecutivi in un quinquennio, abbia riportato la votazione di demerito Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il Presidente della Giunta previa constatazione all'interessato perché provveda a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 15 giorni, trasmette gli atti alla Commissione consultiva per gli affari del personale per l'eventuale proposta di dispensa Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione. Ove la Commissione proponga la dispensa, questa è disposta con delibera motivata dalla Giunta Regionale.
L'accertamento dell'incapacità professionale è promosso dal dirigente il Settore cui l'impiegato è addetto con motivata relazione alla Commissione consultiva per gli affari del personale.
Quest'ultima, se ritiene fondate le ragioni addotte, dispone perch l'interessato venga sottoposto ad esame tecnico-professionale su materie specifiche di servizio, dalla Commissione di cui all'articolo 17.
Il dipendente che non consegue, al termine della prova il punteggio minimo stabilito per l'idoneità, è dispensato dal servizio.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 53 è approvato Art. 54 - Disponibilità.
Nel caso di soppressione di Ufficio o di riduzione del ruolo organico si applicano al personale regionale le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita la Giunta Regionale al Consiglio di Amministrazione.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 27 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 5 Consiglieri L'art. 54 è approvato.
Art. 55 - Trattamento economico del personale regionale.
Al personale regionale spetta lo stipendio iniziale annuo lordo, un comprensivo, di cui alla seguente tabella: Qualifica Parametro Stipendio iniziale annuo lordo Custode 100 1.250.000 Operatore 110 1.375.000 Operatore specializzato 130 1.625.000 Segretario 150 1.875.000 Capo Ufficio 175 2.187.500 Istruttore 220 2.750.000 Capo Servizio 300 3.750.000 Dirigente Settore 360 4.500.000 Competono inoltre l'indennità integrativa e la 13^ mensilità con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
Al compimento del primo biennio di servizio prestato senza demerito, il personale che riveste qualifica superiore a quella di custode consegue il trattamento economico annuo lordo, corrispondente rispettivamente ai parametri: 125, 145, 180, 230, 290, 350, 420.
La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articola: in tre classi di stipendio raggiungibili al compimento del 4°, 10°, e 20° anno di servizio, pari rispettivamente al 12,50 per cento e 10 per cento della retribuzione base in aumenti periodici posticipati, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella qualifica, pari al 2,50 per cento della retribuzione base.
Il primo aumento viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al 2° Anno.
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali sono calcolati sul trattamento economico conseguito ai sensi del terzo comma del presente articolo da considerare come retribuzione base.
L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con l'aumento periodico biennale ove si verifichi la contestuale maturazione.
In caso di nomina a qualifica superiore, al personale provvisto di stipendio maggiore di quello iniziale della nuova qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello goduto al momento della nomina.
L'uso dell'alloggio e del riscaldamento, i consumi di energia elettrica per i custodi che ne usufruiscono gratuitamente sono annualmente valutati ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, con deliberazione della Giunta Regionale.
Non è consentito corrispondere al personale, anche se fuori ruolo oltre agli emolumenti previsti nella presente legge, altre indennità proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con le funzioni rivestite e per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati della Regione Piemonte.
L'importo delle indennità dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Tesoreria della Regione Piemonte.



ROSSOTTO Carlo Felice

Ritiro i due emendamenti.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 26 Hanno risposto sì n. 19 Consiglieri Hanno risposto no n. 7 Consiglieri L'art. 55 è approvato.
Art. 56 - Aggiunta di famiglia.
Al personale sono dovute, secondo le modalità e nella misura stabilite dalle disposizioni di legge per il personale statale, le quote di aggiunta di famiglia per le persone conviventi e a carico.
Al personale è fatto obbligo di notificare all'Amministrazione entro 30 giorni ogni variazione della propria composizione familiare.
Se la variazione medesima comporta diminuzione di carichi familiari i dipendenti che hanno omesso di darne tempestiva comunicazione, dovranno rimborsare le somme indebitamente percepite a tale titolo senza pregiudizio di eventuali provvedimenti disciplinari a loro carico, ove risulti negligenza dolosa da parte di essi.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 30 Hanno risposto sì n. 24 Consiglieri Hanno risposto no n. 6 Consiglieri L'art. 56 è approvato.
Art. 57 - Conferimento di funzioni superiori.
Ogni dipendente deve svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
L'eventuale incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per il personale.
E' concessa, dopo il primo mese e per tutto il periodo dell'incarico un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale del posto occupato.
Nessuno desidera intervenire? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 57 è approvato.
Art. 58. - Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza.
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all' I.N.A.D.E.L.
Il personale è assicurato all'I.N.A.I.L. nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'Amministrazione Regionale provvede all' assicurazione del personale contro gli infortuni e tutti i rischi connessi allo svolgimento delle funzioni.
Nessuno chiedendo di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 8 Consiglieri L'art. 58 e approvato.
Art. 59 - Lavoro straordinario.
Sono di regola vietate le prestazioni lavorative oltre il normale orario d'ufficio.
In casi eccezionali il dipendente, su richiesta del Responsabile del servizio, può svolgere attività lavorativa, oltre il normale orario nel limite massimo di 120 ore all'anno e di 15 al mese per non più di due mesi consecutivi.
Il personale con qualifica di Dirigente di settore e di Capo Servizio che eserciti le funzioni proprie della qualifica stessa, può effettuare prestazioni lavorative in aggiunta al normale orario di servizio nei limiti di 320 ore annue con un massimo di 40 ore mensili.
Il compenso per le prestazioni di carattere straordinario viene determinato sulla base dello stipendio annuo lordo in godimento, applicando i criteri di calcolo e le maggiorazioni previste per gli impiegati dello Stato.
Nessuno desidera la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 34 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 59 è approvato.
Art. 60 - Indennità di missione.
Al dipendente regionale che deve recarsi per esigenze di servizio fuori della propria sede ordinaria di lavoro, spetta una indennità di trasferta nella misura e secondo le modalità stabilite con separato provvedimento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 24 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 60 è approvato.
Art. 61 - Rinvio alla legislazione statale.
Per quanto non previsto nella presente legge valgono in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. 10/1/1957, n. 3 titolo II (articolo 12 e seguenti), III (articolo 55), V, VI (art. 68), VII, VIII con esclusione del primo comma dell'articolo 132, nonché quelle della legge 18/3/1968, n. 249 agli artt. 48 - 49 - 50 e quelle della legge 20/5/1970 n. 300 agli artt. 4 - 6 - 8 - 15 - 17 28.
Nessuno chiedendo la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 61 è approvato.



TITOLO III - NORME TRANSITORIE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL

PERSONALE.
Art. 62. - Inquadramento del personale trasferito.
Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici trasferito in applicazione della Legge 16/5/1970, n. 281, è quello ad esso assimilabile inquadrato nelle qualifiche regionali, sulla base della seguente tabella di corrispondenza: Qualif. reg.li Qualifiche statali Param.
Qualif. equip.te ________________________________________________ Dirigente di Dirig. superiore 530 Settore Ispett. Generale ________________________________________________ Capo servizio 1? Dirigente 426 Dirett. di divis.
e qualif. equip. 387 _________________________________________________ Istruttore Segretario Capo 370 Dirett. di Sezione 307 Consigliere 257 Dirett. Centri Formaz.
Prof.le _________________________________________________ Capo Ufficio Segret Princip. 255-260 Ins.Teorico-Tec. pratici Coadiutore sup. 245 _________________________________________________ Segretario Segretario 160 Coadiutore Princ.le 188-183 Capo Operaio 210 _________________________________________________ Operaio specializzato 190 165 Operaio qualificato 173 146 Operaio specializzato 129 Sorv. 1^ categoria 150 Comm. Capo e Ag. 165 Tecn. Capo autista 143 Coadiutore 128-120 _________________________________________________ Autista 133 Commesso 133 Operatore 115 Operaio 153 133 115 Custode Qualifiche con parametro 100 Ai fini dell'inquadramento le qualifiche ed i coefficienti di stipendio del personale amministrativo trasferito alla Regione dalle sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I. dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.L.A.S.A. sono ragguagliati alle nuove qualifiche tipiche e rispettivi parametri attribuiti agli impiegati civili dello Stato dal D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, secondo la tabella di corrispondenza allegata al D.P.R. stesso.
Al personale suddetto sono estesi i benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Nessuno chiede la parola?



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 24 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 62 è approvato.
Art. 63. - Benefici per gli ex combattenti ed assimilati.
I dipendenti regionali, ex combattenti ed assimilati, usufruiscono dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal D, P.R.
30/6/1972 n. 748, art. 68.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 63 è approvato.
Art. 64 - Inquadramento del personale di ruolo comandato.
Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici, distaccato o comandato a norma dell' art. 65 della legge 10/2/1953 n. 62 presso gli uffici regionali ed ivi in servizio senza demerito, inquadrato, a domanda in una delle qualifiche previste dall'art. 4, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento di cui al successivo articolo 70, nonché per il personale del Consiglio sentito anche l'Ufficio di Presidenza.
L'inquadramento del personale di ruolo degli Enti Pubblici avviene previa equiparazione alle qualifiche statali, per cui si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 1) titolo di studio posseduto 2) mansioni svolte presso la Regione Piemonte 3) carriera o qualifica rivestita nell'Ente di provenienza e mansioni ivi svolte, con relativa anzianità 4) trattamento economico goduto presso l'Ente di provenienza 5) titoli di specializzazione e di esperienza professionale.
Dopo l'equiparazione alle qualifiche statali, al personale di cui al 20 comma si applicano i benefici previsti per il personale statale trasferito alle Regioni dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Avverso il provvedimento di inquadramento l'interessato ha facoltà di avanzare, nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica, motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale. Sui ricorsi si pronuncia entro trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, la Giunta Regionale.
Nessuno chiedendo la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 64 è approvato.
Art. 65. - Modalità per l'inquadramento.
L'inquadramento nelle qualifiche regionali è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 per l'accesso a ciascuna delle qualifiche funzionali, fatti salvi i diritti di carriera acquisiti dal personale nell'Amministrazione di provenienza, con riduzione al 25 dell'anzianità; in difetto si farà luogo all'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore.
Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria ed inquadrato nel ruolo regionale in applicazione delle presenti norme, può essere inserito nelle qualifiche di operatorie e di operatore specializzato ed ammesso a partecipare ai concorsi che verranno indetti per la nomina alle qualifiche suddette purché abbia adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato per l'interessato l'obbligo scolastico.
Per l'inquadramento nel ruolo regionale il personale di ruolo distaccato o comandato deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento d'inquadramento viene adottato, per il personale trasferito ed assimilabile entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per il personale di cui al precedente comma, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.
L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta Regionale sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento di cui al successivo art. 70.
Il dipendente viene iscritto nel ruolo degli Impiegati della Amministrazione Regionale secondo la qualifica di inquadramento e, nella stessa qualifica in base all'anzianità.
Il personale come sopra inquadrato è esonerato dal prestare il periodo di prova di cui all'art. 19 della presente legge.
Nessuno chiedendo di parlare si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 65 è approvato.
Art. 66 - Ricostruzione economica della carriera.
Al fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato presso la Regione Piemonte in qualità di trasferito, distaccato o comandato di ruolo è valutato per intero.
I periodi di servizio prestato quale dipendente civile o equiparato di Pubbliche Amministrazioni, anteriormente alla data di inquadramento, sono computati nelle seguenti misure: a) in ragione del 100% se effettuati nell'Amministrazione di provenienza in posizione di ruolo nella stessa carriera di inquadramento e/o in altro Ente Pubblico in posizione di ruolo della stessa carriera di inquadramento se con mansioni afferenti all'attività esplicata presso l'Amministrazione Regionale b) in ragione del 75% se effettuati nell'Amministrazione di provenienza in posizione di ruolo in carriera immediatamente inferiore c) in ragione del 50% per i servizi prestati nelle altre carriere o in posizione non di ruolo, presso Enti Pubblici, ivi compresi i servizi svolti nell'Amministrazione non civile dello Stato che abbiano costituito titolo e requisito per l'ingresso nella carriera civile.
L'anzianità viene computata in mesi; le frazioni di mesi superiori ai 15 giorni vengono conteggiate per mese intero, quelle pari o inferiori ai 15 giorni sono trascurate.
I riconoscimenti del servizio pregresso previsti dal secondo comma del presente articolo, non sono attuati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione Regionale nelle qualifiche dirigenziali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, come previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 74.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 66 è approvato.
Art. 67. - Riconoscimento giuridico dei servizi prestati.
I periodi di servizio, prestati alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni del personale a cui vengono applicate le presenti norme transitorie, sono equiparati al servizio reso presso l'Amministrazione Regionale nella qualifica di inquadramento e valutati per intero sia ai fini delle anzianità richieste per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali sia per il raggiungimento dei limiti di servizio previsti per il collocamento a riposo e relativi trattamenti di quiescenza e di indennità di fine servizio.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 67 è approvato.
Art. 68 - Conferimento di posti in soprannumero Nella prima applicazione della presente legge, il personale viene inquadrato nel ruolo regionale anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole qualifiche.
I posti in soprannumero come sopra attribuiti verranno gradualmente riassorbiti in occasione delle future vacanze.
Il personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione Regionale in applicazione della presente disposizione transitoria può essere destinato a svolgere funzioni, mansioni o servizi propri di qualifiche funzionali diverse da quelle d'inquadramento.
Nessuno chiedendo la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 68 e approvato.
Art. 69 - Inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il personale amministrativo e didattico assunto a tempo indeterminato e trasferito alla Regione Piemonte dalle sedi periferiche dell' I.N.A.P.L.I.
dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A. è inquadrato rispettivamente nelle qualifiche di Istruttore se appartenente alla carriera direttiva Segretario se appartenente alla carriera di concetto, Operatore se appartenente alla carriera esecutiva, Custode se appartenente alla carriera ausiliaria.
E' stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Marchesotti Garabello, Vera, Visone: Art. 69 - Inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il personale didattico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato e trasferito alla Regione Piemonte dalle sedi periferiche dell' INAPLI dell'ENALC e dell'INIASA è inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 62 e 65, con effetto giuridico ed economico della data di trasferimento.
Al personale didattico di cui sopra è consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte anche in deroga al titolo di studio posseduto, purché tali funzioni siano state disimpegnate per un periodo di almeno due anni.
In mancanza dei requisiti predetti è attribuita la qualifica immediatamente inferiore.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo, chi intende approvare è pregato di alzare la mano.
E' approvato con un astenuto.
Pongo in votazione per appello nominale l'art. 69 così sostituito.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri L'art. 69 è approvato.
Art. 70. - Commissione paritetica per l'inquadramento del personale Composizione - Attribuzioni Con deliberazione della Giunta Regionale è nominata una Commissione paritetica per l'inquadramento del personale.
La Commissione ha il compito di proporre l'inquadramento del personale in applicazione del le norme contenute nella presente legge.
La Commissione è costituita come segue: 1) dal Presidente della Giunta Regionale, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede 2) da due Assessori designati dalla Giunta Regionale 3) da tre dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale.
Esplica le mansioni di segretario un funzionario dell'Ufficio personale.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 21 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 70 è approvato.
Art. 71. - Inquadramento del personale non di ruolo.
Il personale non di ruolo in servizio presso la Regione Piemonte alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a formale atto deliberativo, ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali ad eccezione del limite massimo di età, viene inquadrato a domanda nella qualifica di istruttore se in possesso del diploma di laurea, di segretario se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di operatore o operatore specializzato se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con la sola deroga, per queste ultime qualifiche a favore di coloro per i quali le disposizioni vigenti alla data in cui è cessato l'obbligo scolastico prevedevano un diverso titolo di studio.
Sarà comunque tenuto conto anche della natura e modalità di svolgimento delle Mansioni espletate presso gli Uffici regionali.
Il collocamento nel ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è subordinato all'accertamento dell'idoneità in esito a concorso interno le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I predetti concorsi dovranno essere comunque banditi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il servizio comunque prestato presso la Regione Piemonte, in periodo anteriore alla data di inquadramento, verrà computato, ai fini dell'anzianità, in ragione del 50%.
La scadenza dei rapporti d'impiego instaurati con i dipendenti della Regione, comunque assunti o denominati, è prorogata sino alla data di espletamento dei concorsi come sopra previsti.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 71 è approvato.
Art. 72. - Mansioni svolte a livello superiore.
In via eccezionale, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento e sentito l'Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio, la Giunta Regionale potrà disporre nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo che eserciti da almeno un anno, presso la Regione funzioni o mansioni superiori alla qualifica di inquadramento l'attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e accertate.
Nelle more di tale procedura restano sospesi agli effetti del precedente inquadramento. Il nuovo inquadramento, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 65, è subordinato al superamento di un esame tecnico-professionale sulle materie specifiche relative al posto ed ha effetto dalla data del primitivo inquadramento.
Se nessuno desidera la parola, passerei alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 72 è approvato.
Art. 73 - Decorrenza dell'inquadramento.
Lo stato giuridico ed economico previsto dalla presente legge decorre: a) per il personale trasferito dalla data fissata sul decreto di trasferimento b) per il personale in servizio comandato o distaccato dalla data del provvedimento di inquadramento c) per il personale avventizio ed a tempo determinato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e fino alla data dell'inquadramento sarà corrisposto a tutto il personale comandato o distaccato un assegno "una tantum" pari alla differenza fra il trattamento economico, ad esso spettante sulla base della posizione giuridica acquisita per effetto della presente legge all'atto dell'inquadramento o quanto percepito, nello stesso periodo, dall' Ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo diverso da indennità di missione, compenso per lavoro straordinario e premi in deroga.
Uguale assegno sarà corrisposto al personale avventizio ed a tempo determinato per il periodo intercorrente fra la data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e la data dell'entrata in vigore della presente legge.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Hanno risposto sì n. 23 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 73 è approvato.
Art. 74. - Trattamento economico.
Il personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge consegue, dopo un anno di anzianità di servizio prestato senza demerito presso la Regione, il trattamento economico corrispondente ai seguenti parametri: Custode parametro 105; Operatore parametro 130 Operatore Specializzato parametro 150; Segretario parametro 185; Capo Ufficio parametro 240; Istruttore parametro 305; Capo Servizio parametro 365; Dirigente di Settore parametro 440.
Ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al precedente comma il periodo di un anno di servizio si considera decorrere per ciascun dipendente, dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione.
Allo stesso personale sono attribuite, anche ai fini della ricostruzione della carriera, 4 classi di stipendio al compimento del 4 10°, 20° e 26° anno di servizio nella qualifica, pari rispettivamente al 12,50 per cento, 10 per cento, 10 per cento, 5 per cento della retribuzione base.
Sono altresì attribuibili aumenti periodici posticipati, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella qualifica, pari al 2,50 per cento della retribuzione base.
Le classi di stipendio e degli aumenti periodici sono calcolati per il personale in servizio sul trattamento economico conseguito ai sensi del primo comma del presente articolo, da considerare come retribuzione base.
L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con l'aumento periodico biennale ove si verifica la contestuale maturazione.
Qualora il trattamento economico spettante - tenuto conto della ricostruzione di carriera effettuata come previsto dal precedente articolo 66 - risulti inferiore a quello in godimento il giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento, l'eccedenza sarà conservata, a favore del dipendente, a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile con i futuri miglioramenti.
Numero 5 aumenti periodici del 2,50 per cento, pari ad un incremento dello stipendio iniziale del 12,50 per cento, sono attribuiti ai fini del raggiungimento dell'incremento massimo dell'85%, al personale che, in applicazione dell' articolo 68 del D.P.R. 30/6/1972, n. 748, ha titolo alla concessione di tale beneficio in luogo della promozione alla qualifica superiore.
Il personale trasferito all'Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale di cui al D.P.R. 30/6/1972, n. 748, ha diritto di optare per il trattamento economico conseguito, e conserva, a tutti gli effetti, le anzianità di carriera e di qualifica riconosciute in sede di applicazione del D.P.R. 748 precisato ed il diritto agli scatti biennali illimitati del 2,50 per cento ed è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'articolo 20 del D.P.R. stesso.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 31 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 74 è approvato.
Art. 75. - Iscrizione al C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.
Il personale dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione Regionale, viene iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.) ai fini del trattamento di quiescenza, nonch all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale.
Il personale avventizio assunto direttamente dall'Amministrazione Regionale viene iscritto agli Enti suddetti dalla data di inizio del servizio.
Il personale in precedenza già iscritto agli Enti suddetti prosegue l'iscrizione senza soluzione di continuità.
Al personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato si applicano ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.
Per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, l'Amministrazione assume l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'E.N.P.A.S. in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sarà corrisposto dall' I.N.A.D.E.L. ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella presente legge.
Per il personale trasferito alla Regione da Enti diversi da quelli considerati nei precedenti due commi, che sia stato iscritto ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza ad altri Istituti, fondi o gestioni speciali, si provvederà con separati provvedimenti legislativi da emanarsi entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, a disciplinare, sempre ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza le modalità di ricongiungimento del pregresso servizio con quello reso alle dipendenze della Regione; tenuto conto delle eventuali norme che saranno emanate dallo Stato.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 30 Hanno risposto sì n. 21 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri L'art. 75 è approvato.
Art. 76 - Revisione.
Le norme della presente legge, relative allo stato giuridico ed al trattamento economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale saranno, alla scadenza del primo anno di applicazione, sottoposte a riesame, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nessuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 29 Hanno risposto sì n. 20 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri.
L'art. 76 è approvato.
Art. 77. - Disposizioni di ordine finanziario.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1970, 1971 e 1972, valutati in L. 868 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo numero 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutati in lire 465 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 45, con la denominazione "Assegni spettanti al personale di ruolo e non di ruolo in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale. Oneri per gli anni 1973 e precedenti", con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 333 milioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974, valutati in lire 560 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e l'iscrizione delle somme di lire 20 milioni nel capitolo n. 4, di lire 30 milioni nel capitolo n. 40 di lire 30 milioni nel capitolo n. 42, di lire 10 milioni nel capitolo n.
44, di lire 30 milioni nel capitolo n. 132, di lire 20 milioni nel capitolo n. 134, di lire 10 milioni nel capitolo n. 136, di lire 40 milioni nel capitolo n. 310, di lire 10 milioni nel capitolo n. 312, di lire 40 milioni nel capitolo n. 314, di lire 10 milioni nel capitolo n. 316, di lire 30 milioni nel capitolo n. 360, di lire 10 milioni nel capitolo n. 361, di lire 40 milioni nel capitolo n. 400, di lire 10 milioni nel capitolo n.
401, di lire 70 milioni nel capitolo n. 660, di lire 20 milioni nel capitolo n. 661, di lire 70 milioni nel capitolo n. 710, di lire 20 milioni nel capitolo n. 711, di lire 30 milioni nel capitolo n. 748 e di lire 10 milioni nel capitolo n. 749 dello stato di previsione medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'art. 77 ha una modificazione al comma terzo: "Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 45 con la denominazione assegni spettanti al personale di ruolo e non di ruolo in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale, oneri per gli anni 1973 e precedenti con lo stanziamento di un miliardo 333 milioni".
Metto in votazione l'art. 77.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Hanno risposto sì n. 22 Consiglieri Hanno risposto no n. 9 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri L'art. 77 è approvato.
Per dichiarazioni di voto si intendono gli interventi fatti precedentemente all'interruzione? Benissimo.
Allora pongo in votazione l'intero disegno di legge per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione finale.
Presenti e votanti n. 37 Hanno risposto sì n. 25 Consiglieri Hanno risposto no n. 10 Consiglieri Si sono astenuti n. 2 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento:

Interrogazioni e interpellanze (annuncio)


PRESIDENTE

Sono pervenute alla Presidenza le seguenti interpellanze: Interpellanza urgente dei Consiglieri Lo Turco e Revelli sul raddoppio degli insediamenti di Borgo San Dalmazzo.
Interrogazione Revelli-Lo Turco in merito al nuovo ospedale di Ceva.
Interrogazione urgente del Consigliere Menozzi sull'alluvione del 2.11.68 di Asti.
Interrogazione dei Consiglieri Franzi, Bertorello, Menozzi e Giletta relativa ai provvedimenti atti a favorire l'ammasso volontario del grano.
Abbiamo così esaurito l'intero ordine del giorno, ad eccezione della legge per l'istituzione dell'IRES.
Convoco il Presidente della Giunta ed i Capigruppo.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Informo soltanto i Consiglieri presenti che in un colloquio avuto recentemente con il Ministro del Lavoro si è illustrata la situazione della Emanuel. Domani comunicherà il giorno in cui saranno convocati a Roma i rappresentanti dei lavoratori della Emanuel e dei sindacati che saranno accompagnati (mi auguro che sia in condizione di poterlo fare) dall'Assessore al lavoro.



PRESIDENTE

La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,40)



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