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Dettaglio seduta n.243 del 11/07/74 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento:

Ordine del giorno della seduta


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
L'ordine del giorno reca: Esame di legge n. 172 "Anticipazioni regionali per la bonifica sanitaria del bestiame".
Esame disegno di legge n. 160 "Protezione della flora".
Esame proposta di legge n. 162 "Protezione della natura".
Hanno chiesto congedo i Consiglieri Franzi, Giovana, Soldano, Vietti Gerini, Petrini.
Prego il Consigliere Zanone di voler fungere da Segretario.


Argomento: Veterinaria

Esame disegno di legge n. 172 sulle anticipazioni regionali per la bonifica sanitaria del bestiame


PRESIDENTE

Esame del disegno di legge n. 172.
Ha la parola il relatore Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, con l'approvazione di questa legge si completa il quadro degli impegni e degli interventi che erano stati configurati e predisposti per dare una risposta, nei limiti delle competenze e delle possibilità regionali, alla crisi Zootecnica. La condizione sanitaria del bestiame - è stato visto nel corso dei lavori preparatori delle altre leggi e nella loro discussione - costituisce una strozzatura, un momento condizionante rispetto a tutti gli altri interventi. Per questo si è deciso di assicurare alla Regione uno strumento di intervento che fosse coordinato a tutti quanti gli altri, in modo da evitare che la diversa manovra di operazioni che hanno per finalità l'incremento della produzione della carne e degli allevamenti e comunque la difesa dalla nostra zootecnia, provenisse da fonti diverse, con scoordinamento e per scoraggiamento degli allevatori.
La relazione alla legge fondamentale sugli interventi in agricoltura dava atto delle ragioni che spingono ad una soluzione quale quella che viene proposta e cioè di consentire alla Regione di effettuare le anticipazioni dei fondi erogati dallo Stato e destinati a finanziare i programmi di risanamento del bestiame.
Si è pensato che, condizionando come si dovevano condizionare, tutti gli interventi ai fini di premi, di incentivi, di contributi in conto interessi o di contributi in conto capitale per investimenti nella zootecnia, all'adesione ai piani, ai programmi per il risanamento del bestiame, bisognava poi essere in condizione di poter intervenire ad offrire i mezzi in modo tempestivo e quindi credibile agli allevatori perché potessero avviarsi sulla strada dell'utilizzazione degli strumenti che la Regione offriva.
Questo è stato fatto con una legge che si articola su poche norme e che ha colto anche l'occasione per introdurre qualcosa di più e di innovativo in materia di bonifica sanitaria. Non solo quindi gli interventi per la difesa contro la tubercolosi e la brucellosi, ma anche gli interventi contro le mastiti subcliniche che flagellano gli allevamenti di bovine da latte e soprattutto influiscono sull'igiene del latte, sulla sua commestibilità, sul suo gusto e su tante altri elementi - in questi giorni si differenziano alcune centrali, da altre, proprio per la selezione che compiono sul prodotto all'origine. Quindi una legge efficace, si suppone nell'integrare una serie di norme che credo qualifichino la nostra Regione per la sua tempestività e anche per il senso pratico col quale si sono studiate le norme per gli interventi.
I premi, gli indennizzi che le altre leggi prevedono, come si è detto sono tutti coordinati e subordinati all'adesione ai piani di risanamento.
La costituzione dei centri di allevamento vitelli è un'altra delle norme che dovrebbero consentire in via diretta di pervenire al risanamento, la stessa possibilità di rinnovare le strutture e cioè di fare stalle nuove e quindi immuni, esenti da ogni fonte di infezione è preordinata alla costituzione di un patrimonio zootecnico sano. Il 30% dei vitelli si calcola non sopravvivano a causa delle malattie da cui sono affette le bovine, molti vitelli non nascono in funzione della sterilità o delle condizioni comunque sanitarie di debolezza in cui il bestiame si trova e quando si affrontano i problemi di costi di allevamenti evidentemente si tocca con mano che questo è uno degli elementi condizionanti più seri e più gravi.
Tutti i Paesi che ci hanno preceduto, che ci precedono sulla strada di un'efficiente zootecnia hanno prima di tutto affrontato con organicità coraggio, sistematicità di interventi questo problema nella cui soluzione si è creduto abbastanza poco per la debolezza delle strutture agricole, per difficoltà enormi che si presentavano nel rimuovere tutte le situazioni dall'approvvigionamento di acqua pura per il bestiame (anche l'inquinamento delle acque di cui ci siamo interessati l'altra volta è causa e diventa veicolo di queste malattie e vanifica i risanamenti fatti per cui molti agricoltori si sono rovinati perché hanno immesso nella stalla del bestiame sano e se lo sono ritrovato ammalato e hanno fatto per due o tre volte questa prova fino ad abbandonare l'allevamento) alla stabulazione fissa che è già di per sé causa di morbilità, di indebolimento degli animali, alle vecchie stalle che sono gravemente infette e che solo con l'abbattimento e con la sostituzione delle strutture, possono essere risanate.
In sostanza il quadro complessivo delle norme che abbiamo approvato e che stiamo per approvare esprime una politica sanitaria nei confronti degli allevamenti che tiene conto della debolezza in cui si trovano gli allevatori oggi e quindi non tende a forzature. Comunque, là dove gli allevatori sono in gravi difficoltà per affrontare efficacemente questo problema, trovano una risposta negli interventi, nelle sovvenzioni che la Regione fa e che in questa sede anticipa.
La preoccupazione principale che ci ha mosso nell'esaminare questo disegno di legge, sulla cui opportunità tutti conveniamo, è stata quella di garantire l'efficacia dell'intervento anche come volume; ancora pochi minuti fa abbiamo discusso, a livello di valutazione tecnica, di alcune norme che dovrebbero garantire la possibilità di questo intervento, se il nostro intervento va limitato alle possibili deliberazioni di stanziamento da parte dello Stato o se invece abbiamo in mano lo strumento per incrementare, incentivare le azioni di bonifica del bestiame.
Mi sembra risultato in maniera chiara che, essendo la Regione che formula, attraverso i suoi organi, i programmi di risanamento ed essendosi fin qui verificato che lo Stato ha sempre finanziati integralmente i programmi presentati e che piuttosto vi sono stati dei residui nel senso che non sono stati utilizzati dagli operatori economici, dagli agricoltori per ragioni strutturali, ambientali, economiche, si è convenuto che non vi sono ragioni per prevedere che la formulazione di un programma particolarmente nutrito, denso quale quello che ci attendiamo dopo l'approvazione delle altre leggi, non debba e non possa essere finanziato.
Comunque la Regione procederà alle anticipazioni e se queste non avranno per seguito i finanziamenti adeguati e proporzionati, il che non è peraltro prevedibile, potrà provvedere ai ripiani necessari. Trascorso comunque il primo anno di natura sperimentale, se dovessimo nel corso dell'attuazione riscontrare delle difficoltà, delle carenze, o delle insufficienze per ottenere i risultati che ci siamo proposti, penso che non costituirà una operazione molto complessa e difficile quella di integrare con una norma, con una legge, con un articolo, con uno stanziamento adeguato.
Non ho altro da aggiungere se non precisare che sulla legge tutti i Gruppi che hanno partecipato ai lavori della Commissione si sono espressi complessivamente in senso favorevole, salvo le riserve - che del resto non erano di natura tanto politica quanto personale, ciascuno secondo le valutazioni che faceva - sulla reale efficacia, sulla garanzia che con questa legge si potessero affrontare i programmi di risanamento secondo le dimensioni che questi avrebbero assunto a seguito dell'iniziativa dell'intervento della Regione, della volontà della Regione di accelerare i tempi. Ma per quanto detto prima credo che nel momento in cui ci muoviamo e partiamo non dovrebbero più sussistere preoccupazioni tali da far temere che i programmi non possano essere tempestivamente affrontati in modo coordinato con tutti gli altri interventi predisposti per la zootecnia.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Menozzi, ne ha facoltà.



MENOZZI Stanislao

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il discorso sulla bonifica sanitaria del bestiame riveste un'importanza tale che, come è già stato evidenziato anche dal relatore, riteniamo non si debbano spendere molte parole per giustificare l'opportunità della normativa in esame. Piuttosto è innanzitutto doveroso esprimere compiacimento per l'impegno che la Giunta ha inteso manifestare con la presentazione della normativa medesima, senza della quale sarebbe stata incompleta l'azione intrapresa a favore del settore zootecnico: basterebbero ricordare i danni, che abbiamo già avuto occasione di evidenziare nel corso del dibattito sulle approvate leggi per la zootecnia, danni i quali, per ricordarlo a me stesso e a questo Consiglio, sono valutati annualmente dai 450 ai 500 miliardi di lire. Di crisi zootecnica si dovrebbe, comunque, parlare se a latere di questi danni causati dall'insufficienza, o, più benevolmente, dalla ritardata azione sulla bonifica sanitaria del bestiame, non fossero arrivati come aggravante tutti gli altri fattori di carattere interno e di carattere internazionale a tutti ben noti. Passando all'articolato e dopo aver soffermato la mia attenzione sull'art. 3, vorrei rivolgere all'Assessore competente, collega Armella, un quesito, e cioè se i compensi contemplati in detto articolo riservati ai veterinari, si debbano considerare integrativi o sostitutivi di quelli riconosciuti dalla normativa statale o tariffaria in genere. A me pare che il quesito rivesta una certa quale importanza, consapevoli come siamo dell'insostituibile funzione del veterinario per la buona riuscita della bonifica che si intende potenziare ed accelerare e se detti compensi dovessero essere sostitutivi non esiteremmo a considerare mortificante il compenso riconosciuto. D'altro canto, oltre ad assicurarci lo scrupoloso e pronto adempimento dei compiti primari da affidare ai medici veterinari non possiamo non por mano ad un discorso che, oltre a salvaguardare una dignità professionale, possa darci una garanzia dell'impegno che i veterinari stessi dovranno manifestare. Reputo che non sia il caso di evidenziare le condizioni generali nelle quali la stragrande maggioranza di questi professionisti si trova ad operare. Non va dimenticato che ci sono alcune province, principalmente al sud della nostra regione, per non parlare di tutto l'arco alpino, con stalle che annoverano una media di quattro capi di bestiame, qualcuna anche meno, e il professionista in ogni ora del giorno è costretto a spostarsi per 15/20/30 Km, per iniziare un'azione di risanamento, che, con simili compensi, non è sicuramente allettante. Nei confronti di questa categoria, che non esitiamo a definire benemerita, vi sono poi altre sperequazioni ed insufficienze ma non è il caso qui di esaminarle. Dopo avere doverosamente rivolto una volta ancora l'apprezzamento al relatore, collega Bianchi, per avere saputo, seppure schematicamente, ma con la precisazione e la puntualità di sempre tracciare quelli che sono gli intendimenti che la Commissione ha inteso perseguire, vorrei concludere con l'auspicio che l'Assessore possa dare una risposta affermativa all'interrogativo da me posto e cioè che i menzionati compensi a favore dei veterinari siano da considerarsi integrativi e non sostitutivi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Signor Presidente, colleghi, con la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge il Consiglio Regionale viene ad assolvere un suo preciso impegno e a completare i provvedimenti di legge per la zootecnia.
Questa legge, per il numero limitato degli articoli e anche per l'esiguità dei finanziamenti, potrebbe apparire di non grande rilievo e importanza, in realtà invece, soprattutto se gestita dalla Giunta e per essa dall'Assessore alla Sanità e dall'Assessore all'agricoltura, secondo lo spirito e le intenzioni della Commissione VI che ha ampiamente discusso e anche del Consiglio nel suo insieme che ha approvato i due precedenti progetti di legge, ormai già leggi vistate dal Commissario di Governo (stretta creditizia e norme di attuazione permettendo dovremmo dire già operanti) in realtà, dicevo, deve assumere grande rilievo non soltanto perché elimina quella situazione di discriminazione che si sarebbe venuta a creare avendo nelle due leggi precedenti ancorato tutti i benefici e le previdenze della Regione per la zootecnia all'adesione dei singoli allevatori ai piani di risanamento e avendo portato avanti per il 50 l'azione di risanamento così come è stata attuata in precedenza sulla base della legge statale, ma perché affronta il problema di fondo che è quello di operare concretamente per accelerare e portare a compimento l'azione di risanamento, profilassi e bonifica del bestiame, rimuovendo cause che hanno contribuito a ridurre il patrimonio zootecnico della nostra regione e di conseguenza a ridurre il reddito degli allevatori. Quindi non si tratta soltanto di una "leggina" (il nostro Presidente non vuole che si dia questa definizione a nessuna legge, anche se di piccola consistenza) ma di una legge di notevole importanza, sempre che venga attuata con quello spirito e secondo quelle intenzioni. E dico subito che qui fondamentalmente tutto o gran parte dipenderà dall'azione operativa della legge, così come del resto dall'azione egregia svolta dal Consiglio Provinciale di cui ella è stato Presidente. Abbiamo avuto un'ampia utilizzazione della legge statale in precedenza e abbiamo una provincia che è allo 80%-90% nell'azione di risanamento, come la Provincia di Alessandria, non così per le altre amministrazioni provinciali, ma non soltanto per carenza loro, altri motivi lo hanno impedito. E' stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto che c'è un accordo di fondo, ma una preoccupazione resta ed è che non ci siano nella pratica e quindi nel testo della legge degli elementi limitativi all'ampliamento dei piani provinciali o zonali per il risanamento.
Infine questo disegno di legge sostanzialmente prevede tre interventi: anticipazione dei fondi per attuare i piani secondo la metodica prevista dalla legge statale n. 33; i fondi necessari per le spese di organizzazione che la Regione attraverso i veterinari provinciali dovrà assegnare all'amministrazione provinciale, ai consorzi di Comuni che faranno i piani e per la prima volta nella nostra Regione si prevede la profilassi delle mastiti. E' una cosa da verificare ma che assume il suo rilievo, però non c'è nessuna esperienza sul piano regionale, per cui mi asterrò dal giudicare lo stanziamento di cento milioni che potrebbe rilevarsi inadeguato, mentre è importante rendersi conto di ciò che è stato fatto negli altri paesi prima ancora che in Italia e nelle altre Regioni a proposito delle mastiti. Io consiglierei all'Assessore di vedersi gli atti del convegno di Brescia ove vengono raccolte le esperienze dei maggiori paesi europei e dove l'articolato è fatto in modo che consente di sperimentare, di mettere in atto tecniche e metodiche che tengano conto delle esperienze fatte negli altri paesi in Italia.
L'unico auspicio che ribadisco è che funzioni per davvero il primo articolo della legge, quello che prevede l'anticipazione e non si ricrei anche per questa legge la situazione che si è verificata per quanto concerne il fondo di solidarietà, altrimenti viene tutto ad essere vanificato. Le nostre riserve restano in relazione ad un emendamento che verrà presentato dai colleghi della maggioranza e che prevede che la Regione anticipi soltanto nella misura dello stanziamento statale. Ci è stato detto che in base all'esperienza passata, e questo è vero, ho potuto constatarlo anch'io, non c'è mai stato limite da parte del Ministero nei confronti dei piani così come venivano formulati dal veterinario provinciale, (in questi ultimi anni venivano formulati dal veterinario provinciale ma poi presentati dalla Regione). Questo è vero per il passato mi auguro sia così anche per l'avvenire, ma non possiamo non tenere conto di due elementi nuovi: uno è l'elemento incentivante stabilito dalla legge della zootecnia che abbiamo approvato, per cui o si aderisce ai piani o non si hanno i contributi, l'altro è che avendo stanziato in questa legge il miglioramento delle retribuzioni per i veterinari e fatto uno stanziamento per gli enti e le amministrazioni provinciali, possiamo presumere che i piani del '75 siano cosa diversa dai piani attuati in precedenza per i quali spesso i soldi non solo erano sufficienti, ma addirittura non venivano totalmente utilizzati, come è avvenuto in provincia di Cuneo.
Questi elementi nuovi vengono ad aggiungersi ad un altro che è la stretta creditizia, e da informazioni dirette di cui non sono tenuto a citare la fonte so che il pericolo può essere reale. Mi auguro non sia così e che tutto possa filar liscio, certo avremmo preferito che non venisse presentato quell'emendamento e che non ci fossimo posti noi stessi dei limiti. Detto questo la nostra posizione è favorevole nel complesso della legge e concludo che molto, se non tutto, dipende dalla azione operativa della Giunta e in particolare dei due Assessori competenti.



PRESIDENTE

Non avendo altri iscritti a parlare do la parola all'Assessore Armella.



ARMELLA Angelo, Assessore alla sanità

Debbo ringraziare la Commissione per l'attività che ha espletato nell'esame di questa legge peraltro dalla stessa Commissione già sollecitata in occasione dell'emanazione delle norme sulla zootecnia. Dal testo preparato dalla Giunta si presenta oggi un documento certamente migliorato, anche se la sostanza rimane la stessa. In definitiva si tratta di riuscire a provvedere tempestivamente, andando di pari passo con i provvedimenti previsti nella legge della zootecnia, a risanare il bestiame esistente, così che non avvenga che i provvedimenti che sono stati in allora dal Consiglio Regionale adottati con la legge sulla zootecnia vengano vanificati da situazioni di fatto ed anche da un meccanismo in precedenza verificatosi esistente per cui dal momento della formulazione dei piani di risanamento, cioè dall'accertamento del bestiame da risanare fino al momento in cui le somme potevano essere erogate, intercorreva troppo tempo, cosa che andava a discapito della regolarità delle operazioni di risanamento.
Assicuro coloro che sono intervenuti, i Consiglieri Menozzi e Ferraris della volontà della Giunta di provvedere affinché questa legge che sta per essere votata dal Consiglio funzioni effettivamente e con la tempestività che i singoli provvedimenti impongono, per cui il denaro venga erogato ai coltivatori e agli allevatori non appena il piano sia stato formulato e possa essere attuato. E' ben vero che il Ministero, come ha provveduto in passato, potrà provvedere anche in futuro, è ben vero che il Ministero ha sempre avuto una particolare cura di non far mancare i mezzi per il risanamento del bestiame, ciò nonostante i timori espressi dal Consigliere Ferraris in linea puramente teorica potrebbero verificarsi.
Il Consiglio Regionale, se questi timori dovessero corrispondere a realtà - cose che noi non auspichiamo e non crediamo - dovrà rivedere le sue posizioni.
Oggi dobbiamo constatare che il Ministero è stato certamente facilitato nell'erogazione dei fondi necessari perché, per la nota caduta degli allevamenti, si è passati dal 1972 al 1973, per l'indennità di abbattimento, da importi di due miliardi 200 milioni a 500 milioni circa rimanendo pressoché eguali le somme richieste ed erogate per la profilassi veterinaria. Tutto lascia ritenere che se vi saranno certe condizioni economiche a favore degli allevamenti, gli incentivi che la Regione ha proposto con le sue leggi potranno aumentare la produzione sana finalizzata alla tutela della salute dell'uomo, perché questo è lo scopo finale delle nostre attenzioni.
Assicuro pertanto e confermo che i piani che saranno redatti dai veterinari provinciali quali organi periferici della Regione, saranno adeguati alle necessità del risanamento del bestiame, non saranno limitati non saranno contenuti, né fatti per avere la certezza dell'approvazione del finanziamento, saranno invece fatti secondo le effettive necessità del risanamento.
A questo punto mi corre l'obbligo di parlare della funzione dei veterinari a cui è stata data particolare attenzione da parte del Consigliere Menozzi. E' chiaro che il risanamento si fa con i veterinari essi sono i veri operatori sanitari in questa materia e non possono legittimamente essere compensati con le tariffe sino ad oggi loro corrisposte; trattasi di un compito gravoso che impone ai professionisti soprattutto adesso che gli allevamenti sono limitati e ci sono province (come quella di Asti) in cui c'è una media di 3/4 capi per allevamento, di accedere a località lontane, di fare diverse prove e di ritornarci, il tutto per dei compensi limitatissimi.
L'art. 3 è stato formulato allo scopo di integrare, non sostituire i compensi già dovuti per le tariffe in base alla legislazione vigente. Si tratta di considerare che le prestazioni dei veterinari si estendono al di là delle ipotesi fatte dalla legislazione vigente e pertanto è un'integrazione che non vuole essere soltanto economica, un'aggiunta a quello che lo Stato già riteneva di dover dare. C'è anche da considerare che i veterinari pur essendo soggetti a rischi di infortuni, non sono per questo particolarmente indennizzati se non nel quadro generale del rapporto d'impiego (quando il rapporto d'impiego c'è) e ciò è ulteriore conferma della necessità di provvedere ad un adeguamento delle loro retribuzioni.
D'altra parte mi pare che a conferma di queste nostre preoccupazioni stia la stessa formulazione dell'articolo 6 che riguarda il finanziamento (se non verrà modificato successivamente perché capita nella definitiva stesura); mentre in un altro articolo si fa richiamo all'intervento dello Stato e all'anticipazione delle somme alla Regione, nell'art. 6 si stanzia una somma (che riteniamo sufficiente) destinata alla retribuzione dei veterinari per i compensi indicati nell'articolo 3, il che vuol dire che l'intenzione dei proponenti, cioè della Giunta che ha proposto il disegno di legge e della stessa Commissione (e il Presidente della Commissione agricoltura me lo conferma) è di distinguere i compensi precedentemente accordati da quelli che la legge attualmente dispone a favore dei veterinari che operano in questo settore.
Se così non fosse dovremmo necessariamente rivedere il problema dei compensi.
Con queste osservazioni che mi paiono conformi a quello che la Commissione consiliare ha elaborato chiedo, non dico "raccomando" perché mi sembra pleonastico, l'approvazione della legge che vedo trova già una così larga concordanza.



PRESIDENTE

Nessuno più chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla votazione dell'articolato.
n. 172 "Anticipazioni regionali per la bonifica sanitaria del bestiame".
Articolo 1 Al fine di accelerare la bonifica sanitaria del bestiame l'Amministrazione Regionale attua in conformità alle norme generali della legislazione vigente i seguenti interventi previsti dalle leggi 9 giugno 1964 n. 615, 23 gennaio 1968 n. 33, 1? marzo 1972 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, anticipando i necessari fondi in attesa dell'assegnazione delle somme operata dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4: 1) erogazione anticipata agli aventi diritto dell'indennità di abbattimento del bestiame prevista dall'art. 2 della legge 23.1.1968, n.
33 2) erogazione anticipata agli aventi diritto del contributo dell'80 previsto dall'art. 7 della legge 23.1.1968, n. 33.
Le anticipazioni di fondi da parte della Regione non vincolano le assegnazioni di spesa di competenza degli Organi dello Stato.
Se nessuno chiede la parola, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 28 Hanno risposto SI' 28 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 Allo scopo di migliorare la produzione igienica del latte l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare contributi alle Amministrazioni Provinciali ed altri Enti locali, ad Enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni di produttori o loro cooperative per l'attuazione di piani a carattere volontario per la profilassi delle mastiti subcliniche dei bovini.
Il contributo della Regione non può superare l'80% della spesa annuale riconosciuta ammissibile per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente ivi comprese le spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per allestire eventuali laboratori occorrenti ove si verificasse la carenza di adeguati ed attrezzati laboratori di Enti pubblici. Le richieste di finanziamento devono essere presentate alla Giunta Regionale entro il 30 dicembre di ogni anno, da parte degli Enti od associazioni sopra indicati sulla base della proposta di piani redatti secondo le indicazioni tecniche metodologiche ed organizzative predisposte dall'Assessore Regionale alla sanità di concerto con l'Assessore Regionale all'agricoltura, secondo le direttive di carattere generale emanate dal Ministero della Sanità.
Poiché nessuno ha chiesto la parola si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 29 Hanno risposto SI' 29 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Articolo 3 Ai veterinari incaricati delle operazioni di risanamento dei bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi sono corrisposti i seguenti compensi: a) L. 150 per ogni capo sottoposto alla tubercolizzazione e relativo controllo b) L. 150 per ogni capo sottoposto al controllo mediante prelevamento di campione di sangue c) L. 50 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelievo di campione di latte d) L. 100 per ogni capo sottoposto a vaccinazione con Buck 19.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 29 Hanno risposto SI' 29 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Vi è un emendamento a firma Bianchi e Menozzi: "Al secondo rigo dopo le parole 'sono disposte' aggiungere 'fino alla data di comunicazione delle corrispondenti assegnazioni statali"'.
Desiderano illustrarlo? La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano, relatore

La Commissione aveva posto, io in prima persona, la soppressione di questo inciso nella preoccupazione che potesse costituire una limitazione al potere di iniziativa della Regione e per essa della Giunta in ordine alla formulazione del finanziamento, soprattutto in via di anticipazione dei programmi di risanamento. Chiarito che questo inciso ha il significato tecnico che facilita l'approvazione della legge e non dovrebbe incidere in maniera negativa sulla gestione della legge stessa, abbiamo preferito rimangiando l'osservazione, aderire alle prudenti indicazioni tecniche formulate a questo riguardo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Solo per annunciare che coerentemente con quanto ho già avuto occasione di dire nel precedente intervento, il nostro Gruppo si asterrà su questo emendamento perché non sufficientemente tranquillizzato dalle ragioni portate avanti dalla maggioranza.



PRESIDENTE

Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Pongo in votazione l'art. 5 con questo emendamento.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.: Presenti e votanti 29 Hanno risposto SI' 20 Consiglieri Si sono astenuti 9 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974 e la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977. Per gli oneri di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974 e la spesa di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977. Per gli oneri di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977.
All'onere di 300 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli: n. 444, con la denominazione "Compensi ai veterinari incaricati delle operazioni relative al risanamento del bestiame bovino e dalla brucellosi" e con lo stanziamento di 100 milioni n. 445, con la denominazione "spese generali ed oneri di collaborazione per il risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi e dalla brucellosi" con lo stanziamento di 100 milioni n. 473, con la denominazione "Contributi nelle spese relative all'attuazione dei piani per la profilassi delle mastiti subcliniche dei bovini" e con lo stanziamento di 100 milioni.
Al maggior onere di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977 si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità residua, di 900 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di 2.100 milioni di cui al capitolo 1120 del bilancio 1974 ed iscrivendo, nello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci, i capitoli n. 444, n. 445, n. 473, con le denominazioni di cui al quarto comma e con gli stanziamenti autorizzati, ai sensi dei primi tre commi, per ciascuno di tali anni.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nel testo va corretto il numero del capitolo, anziché 1120 leggere 1220, è un errore di battitura.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 29 Hanno risposto sì 29 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Prima di passare alle dichiarazioni di voto comunico che il Presidente della I Commissione mi ha informato che la I Commissione ha esaminato, ai sensi dell'art. 7 del regolamento provvisorio delle Commissioni, il disegno di legge 172 "Anticipazioni regionali per la bonifica sanitaria del bestiame" e ha espresso parere favorevole.
Passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Fassino.



FASSINO Giuseppe

Il Gruppo liberale approva il disegno di legge presentato dalla Giunta per le anticipazioni che la legge erogherà per la bonifica sanitaria del bestiame, legge che, com'è stato detto, si ricollega all'altra legge regionale approvata a fine maggio per lo sviluppo della zootecnia e ne è presupposto essenziale. Infatti, non è possibile potenziare e sviluppare allevamenti bovini senza un preventivo piano di bonifica, del quale - va detto - si rese conto che la VI Commissione allorché rielaborò, nella primavera scorsa, le due leggi approvate in materia zootecnica.
In Piemonte esistono zone in cui da tempo il processo di bonifica sanitaria si era sviluppato con buoni risultati, quando invece altrove lo stesso processo aveva avuto un cammino incerto con risultati poco soddisfacenti.
Con questa legge dovrebbero invece cadere gran parte di questi ostacoli e rendersi possibile così, nel giro di qualche anno, la realizzazione di risultati concreti.
La stima dei capi di bestiame da abbattere, che dovrebbe ancora superare i 200.000, è davvero impressionante e dopo l'avvio della legge - a nostro avviso - dovranno essere esperite continue verifiche da parte dell'Assessorato competente al fine di ravvisare le eventuali difficoltà insorgenti e porvi ogni consentito e possibile rimedio.
La materia è rimasta di competenza dello Stato per effetto del D.P.R.
14/1/1972, n. 4, con delega alle Regioni ed è proprio per questo che il nostro Istituto anticipa i provvedimenti ed i fondi finanziari previsti dal disegno di legge, che per l'agricoltura e nella specie per il settore dell'alimentazione rivestono una indubbia importanza.
Si deve rilevare che costituisce novità di non poco conto il provvedere alla profilassi delle mastiti subcliniche riconoscendo la Regione contributi alle Province, ad Enti, ad associazioni di produttori o a loro cooperative che attuino piani a carattere volontario di risanamento della "mastite" stessa al fine di contribuire così al miglioramento della produzione igienica del latte. Con l'auspicio quindi che la collaborazione dei medici veterinari e dei produttori sia attiva, piena e convinta affinché i risultati concreti non si perdano nel tempo nell'interesse sia della zootecnia come dell'alimentazione, il Gruppo liberale, ripeto, vota a favore della proposta di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi, noi ci siamo accostati all'esame di questo progetto di legge interpretando l'iniziativa della Giunta Regionale come il logico e naturale completamento del piano regionale di sviluppo per la zootecnia. Difatti, quando venne votata la legge del 27 maggio scorso furono riservate le provvidenze a favore degli agricoltori che avevano provveduto al risanamento del bestiame, o quanto meno che aderivano ai piani di bonifica sanitaria. Era logico allora che sin da quel momento l'attuale intervento della Giunta si ponesse come il consequenziale adempimento.
Da questo punto di vista pertanto abbiamo ritenuto valida e apprezzabile l'iniziativa della Giunta Regionale e già abbiamo anticipato questa nostra posizione favorevole votando l'articolato di legge predisposto. Dobbiamo solo più dire, per chiarezza, che nonostante queste considerazioni fatte in premessa, noi non avremmo assunto questa posizione se, per la verità molto opportunamente, la Commissione non avesse provveduto a modificare il primitivo testo di legge presentato dalla Giunta Regionale, non avesse provveduto in particolare alla soppressione di quello che era, in quel progetto di legge, l'art. 5 con il quale si tornava ad insistere su di un concetto per noi inaccettabile e cioè che beneficiari di questa legge dovessero essere soltanto gli imprenditori così definiti ai sensi della precedente legge "Interventi regionali per la zootecnia". Se non ci fosse stata una opportuna modifica avremmo mantenuto la posizione di dissenso già espressa in quella circostanza, intanto in quanto si sarebbe venuta a stabilire una pericolosa definizione della figura di imprenditore non solo, ma si sarebbero anche introdotte delle discriminazioni: a nostro avviso inaccettabili, poiché i benefici in pratica sarebbero andati soltanto, ai sensi delle legge vigenti, agli iscritti agli elenchi mutue in sostanza alla Coldiretti e all'Alleanza Contadini.
Diamo atto che opportunamente la Commissione non ha ritenuto di insistere su questa strada, ma ha lasciato cadere questa discriminazione e anche questa è una considerazione, certo non l'ultima, che induce il Gruppo della Destra Nazionale a dare un voto finale favorevole al provvedimento di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferraris.



FERRARIS Bruno

Praticamente avevo già espresso prima l'atteggiamento positivo del nostro Gruppo: nonostante la riserva che abbiamo formulata all'art. 5 e prima ancora all'emendamento presentato dalla maggioranza, il nostro sarà un voto positivo.
Mi si consenta anche di esternare la soddisfazione del nostro Gruppo in primo luogo perché, come i colleghi ricorderanno, i problemi del risanamento e della profilassi esposti nella nostra proposta di legge che avevamo presentato nell'aprile del 1973 vengono oggi approntati con questa legge che completa quella sulla zootecnia; in secondo luogo perché è stata accolta dalla maggioranza della Commissione e quindi dall'Assessorato alla Sanità la inclusione delle mastiti subcliniche bovine in precedenza non previste. Vorrei però approfittare della presenza del Presidente per ovviare a una dimenticanza: noi abbiamo discusso di questa legge senza parlare dell'indennità che è una parte decisiva della legge; abbiamo incluso nell'altra legge il premio per l'acquisto di bestiame da sostituire a quello abbattuto che, come tutti sappiamo, è di lire 60.000 per ogni capo abbattuto, al di sopra dei 10/12 capi, è di L. 120.000, al di sotto, quindi abbastanza modesto rispetto al valore dei capi che ormai superano le 500.000 lire. E' però sorto un problema signor Presidente, al quale vorrei che lei cercasse una soluzione (con questo evito un'interpellanza e una discussione): non so da parte di chi, viene attuata o si verrebbe attuare una trattenuta del 4% perché dice un documento che si tratta di un contributo. Qui non si tratta di un contributo, ma di un'indennità e mi pare assurdo che su una cifra già così modesta debba essere applicata una detrazione del 4% che è pur sempre consistente.
Io chiedo che il Presidente della Giunta, gli Assessori competenti mettano in atto i necessari interventi perché questa indennità sia sottratta a una tangente che verrebbe a ridurla a tutto danno di coloro che debbono beneficiarne.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Solo a quanto ho sentito, il mio collega ha espresso molta soddisfazione, beato lui che è così soddisfatto: l'impostazione che noi avevamo era, l'ha detto lui stesso, molto più ampia, tuttavia non entro nel merito del giudizio, votiamo questa legge anche per cose che sono state dette. Desidero tuttavia sottolineare una questione che non vorrei costituisse precedente: si tratta di una legge presentata dall'Assessore alla Sanità e che la Commissione IV non ha esaminato. Non è un'osservazione formale che facciamo adesso, quindi non mettiamo in causa l'approvazione della legge, anzi, desidero dichiarare che noi non ci ancoriamo a questa inadempienza per sollevare delle obiezioni (a meno che non si tratti di una manovra). D'ora in avanti non potrò più dire che l'Assessorato alla Sanità non ha mai presentato una proposta di legge, questa volta c'è, ma la Commissione Sanità non l'ha esaminata, quindi per il futuro proporrei che le leggi fossero assegnate alle Commissioni giuste.



PRESIDENTE

Questo è anche vero però le devo dire, Consigliere Berti, che abbiamo ritenuto che trattandosi di un problema attinente alla agricoltura fosse meglio così, però a volte si potrebbe assegnare le leggi Congiuntamente.



BERTI Antonio

Almeno!



PRESIDENTE

Si, è quanto stiamo facendo adesso.
Metto in votazione l'intero disegno di legge per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione finale: Presenti e votanti 30 Hanno risposto SI' 30 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.


Argomento: Floricoltura - Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Disegno di legge n. 160 sulla protezione della flora e proposta di legge n. 162 sulla protezione della natura


PRESIDENTE

Passiamo al disegno di legge n. 160 "Protezione della flora". Perdiamo per alcuni minuti il Segretario, perché è anche relatore.



CARAZZONI Nino

Sono io il più giovane Consigliere presente.



PRESIDENTE

Ma non è questo il problema, abbiamo incentrato sul Gruppo liberale la Segreteria, non c'era Gerini e abbiamo chiamato Zanone.



CALSOLARO Corrado

In Commissione avremmo deciso di proporre alla Presidenza dell'assemblea di illustrare le due relazioni - quella sul disegno di legge della Giunta sulla flora e quella sulla protezione della natura (il collega Zanone la prima ed io la seconda) - in modo che abbia luogo una discussione unica, anche perché sulla seconda proposta di legge è stato presentato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli che tiene conto e della relazione del collega Zanone e delle leggi già votate da questo Consiglio.



PRESIDENTE

Comunque, per non far sorgere dei dubbi, il Consigliere Zanone è sempre segretario, legge solo la sua relazione ma mantiene questa sua qualifica.
Procediamo con il disegno di legge n. 160 "Protezione della flora". Ha la parola il relatore Consigliere Zanone.



ZANONE Valerio, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, accanto ai gravi problemi ambientali cui la Regione deve cercare di dare adeguata soluzione, quali gli inquinamenti dell'acqua, dell'aria e del suolo, i dissesti idrogeologici, la necessità di parchi urbani e regionali, esiste anche la questione non secondaria della tutela della flora spontanea, assai ricca e diffusa in una regione prevalentemente montana come il Piemonte.
Le ragioni che giustificano la necessità di salvaguardare la flora spontanea sono state efficacemente evidenziate nella relazione della Giunta che accompagnava il d.d.l. ora in esame. Esistono innanzitutto ragioni ecologiche, in quanto la scomparsa provocata in modo diretto o indiretto dall'uomo di specie anche poco diffuse può causare imprevedibili rotture di equilibri biologici; ragioni scientifiche; estetiche; ragioni culturali ed infine ragioni economiche; molte piante sono minacciate di estinzione per l'eccessiva raccolta che se ne fa a scopo officinale, per distillazione per profumeria oppure per ornamento.
E' ovvio che la rarefazione progressiva e l'inevitabile scomparsa (se non si prendono adeguati provvedimenti) di queste specie reca un danno economico considerevole sia alle popolazioni (soprattutto nelle zone montane con economia notoriamente assai povera) sia alle industrie interessate.
Si è detto che una delle cause di distruzione della flora è l'eccessiva raccolta (la legge in esame prevede norme regolamentari per disciplinare questa attività e renderla il meno dannosa possibile), ma non si deve dimenticare che larga responsabilità deve essere attribuita anche all'alterazione e distruzione che in ogni modo e tempo l'uomo arreca all'ambiente; ad esempio con la malintesa "bonifica" di zone acquitrinose erroneamente considerate come improduttive e dannose, mentre hanno grandissima importanza per la regolazione del regime idrico e del clima oltre che come habitat di specie animali e vegetali; oppure esecuzione di opere quali strade, dighe, complessi edilizi e simili che spesso distruggono piante rare o rarissime.
Per evitare questi danni è necessario un accurato censimento dei biotopi interessanti e la loro protezione tramite i vari mezzi che si vorranno adottare (acquisizione, vincolo, sorveglianza).
La necessità di tutelare la flora piemontese deve anche essere vista come necessità di coordinare le iniziative locali già da tempo assunte con la pubblicazione di decreti prefettizi con cui si vietano la raccolta e il commercio di numerose specie protette, decreti che d'altra parte non avevano efficacia sia perché non potevano essere applicate sanzioni ai trasgressori sia perché tali decreti restarono poco conosciuti, malgrado la propaganda fatta dalle Associazioni naturalistiche e protezionistiche e le iniziative di alcuni Sindaci di Comuni Montani, che, tramite ordinanze avevano interdetto la raccolta delle specie più rare.
Inoltre la confinante Regione Lombardia, come le altre Regioni Alpine: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e, tra poco, il Veneto, ha già regolamentato con apposita legge la raccolta dei fiori: non è quindi ulteriormente procrastinabile una iniziativa analoga per le zone Piemontesi.
Non solo, ma le nostre zone, in assenza di una adeguata normativa protettiva potrebbero automaticamente incentivare l'interesse del raccoglitore professionale che rispetto alle vicine zone protette constata una permissività totale.
La Giunta Regionale ha dunque presentato in data 23 aprile 1974 il d.d.l. n. 160 "Protezione della flora".
La Commissione all'unanimità nominava lo scrivente relatore nella seduta del 26 aprile 1974 e il 31 maggio 1974 indiceva le consultazioni con gli enti e le organizzazioni interessate: sono intervenuti i rappresentanti delle Province e delle Comunità Montane, degli Istituti Botanici e di Agronomia generale dell'Università di Torino, delle Associazioni naturalistiche e culturali. Unanime è stato il consenso manifestato per l'iniziativa regionale e numerose le proposte di emendamento per rendere più vincolante e protettiva la legge. Gli aspetti più discussi sono stati quelli riguardanti la vigilanza, il controllo, le sanzioni, la possibilità di concedere autorizzazioni alla raccolta (è stato richiesto da tutti i presenti di permettere la raccolta solo per comprovati motivi scientifici) e soprattutto i contributi regionali per l'incentivazione della coltivazione delle specie protette al fine di salvaguardare la flora spontanea dalla indiscriminata raccolta per uso farmaceutico e industriale e nello stesso tempo fornire, soprattutto al montanaro, il modo e il mezzo di migliorare fa propria economia agricola e permettergli di non abbandonare la montagna.
Il giorno 6 maggio inoltre è stato assegnato per l'esame referente alla V Commissione il p.d.l. n. 162 "Protezione della natura", di iniziativa di alcuni Enti locali. Tale proposta, articolata in vari titoli, conteneva anche una parte dedicata alla protezione della Flora. L'esame dei due testi è stato dunque unificato e la Commissione, tenuto conto sia delle proposte presentate nel corso delle consultazioni e sia dell'articolato della p.d.l.
n. 162 ha proceduto a redigere alcuni emendamenti agli articoli del d.d.l.
pervenendo alla stesura del testo finale ora all'approvazione del Consiglio.
Brevemente si illustra il contenuto dei 14 articoli che, come già accennato, sono raccolti sotto due titoli: il 1^ dedicato alla regolamentazione della raccolta, e il 2^ all'incentivazione alla Coltivazione.
Gli articoli 1 e 2 prevedono che le Amministrazioni Provinciali, sulla base di elenchi redatti dalla Commissione Regionale per la protezione della flora, di cui all'art. 9, compilino gli elenchi delle specie protette, per ogni Provincia, al fine di consentire una maggiore aderenza alle situazioni locali e considerato il fatto che in ogni provincia, in base alle leggi n.
99 del 1931 e n. 772 del 1932, è previsto un esperto erborista.
La Commissione Tecnica Regionale d'altra parte, per formulare le sue proposte consulta le Comunità Montane che potranno fornire dettagliate informazioni circa la flora delle zone comprese nel territorio di competenza. Sono stati previsti tre tipi di protezione: piante a protezione assoluta; piante a protezione speciale; piante a protezione limitata. Con tale intensità differenziata di protezione si è tenuto conto della varia situazione delle diverse specie di piante, alcune rarissime, altre meno rare o anche abbastanza frequenti, ma comunque meritevoli di tutela.
Art. 3 - E' stato riservato al Presidente della Giunta Regionale il potere di intervenire con proprio decreto, sentita la Commissione tecnica per interdire in zone determinate la raccolta di piante spontanee ormai rarissime.
Art. 4 - Considerato il caso dello sfalcio e del pascolo, si è accordato al Presidente della Giunta Regionale di interdire temporaneamente lo stesso, previo indennizzo al proprietario o al beneficiario, quando rechi pregiudizio alle specie in via di estinzione.
Art. 5 - Il Presidente della Giunta può, sentita la Commissione Tecnica Regionale e i Comuni competenti per territorio, autorizzare la raccolta di specie protette per usi scientifici, farmaceutici e industriali.
E' opportuno rilevare a questo proposito che le autorizzazioni per usi farmaceutici e industriali potranno essere concesse, a giudizio della Commissione, finché non saranno impiantate le coltivazioni delle specie officinali utili a quei fini, in osservanza allo spirito della legge che è proprio quello di incentivare la coltivazione delle piante utili, onde impedirne la raccolta massiva (e conseguente estinzione).
Tali autorizzazioni in deroga sono comunque sottoposte a limiti precisi qualitativi e quantitativi, di tempo e luogo di raccolta. Quanto previsto nel presente articolo fa salvo ovviamente di diritto di proprietà del fondo su cui viene autorizzata la raccolta.
Artt. 6 e 7 - Sono vietati in via generale la vendita e il commercio delle piante protette, salvi i casi che provengono da colture effettuate dal proprietario o dal beneficiario del fondo, da colture industriali, da giardini od orti botanici, sempre che siano accompagnate da un certificato di provenienza rilasciato dall'ispettorato Dipartimentale delle Foreste competente per territorio.
Art. 8 - Per ciò che concerne le piante officinali contenute nell'elenco di cui al R.D. 26.5.1932 n. 772, qualora non siano comprese negli elenchi disposti dal Presidente della Giunta Regionale - a norma dell'art. 2 della presente legge - è demandato al Sindaco del Comune nel cui ambito territoriale deve avvenire la raccolta la facoltà, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per la protezione della flora di cui all'art. 9, di concedere l'autorizzazione alla raccolta di determinate piante officinali, stabilendone le prescrizioni e le modalità tecniche.
Art. 9 - E' prevista la costituzione di una Commissione tecnica regionale per la protezione della flora, composta da amministratori o funzionari regionali, esperti botanici, da designare preferibilmente tra i nominativi proposti dalle Associazioni naturalistiche e protezionistiche con attività consultiva per i casi espressamente previsti negli articoli del presente disegno di legge, e su richiesta degli organi della Regione e dei Presidenti delle Province per ogni problema riguardante la protezione della flora spontanea. Tale Commissione potrà altresì estendere i suoi compiti ad attività consultiva in materia di difesa del suolo della vegetazione da minacce derivanti da insediamenti pubblici o privati, da costruzioni di strade, dighe, complessi edilizi e così via.
Art. 10 e 11 - Gli articoli 10 e 11 prevedono la vigilanza per l'osservanza della legge, le sanzioni e relativi procedimenti di applicazione. Si è ritenuto opportuno affidare i compiti di vigilanza non solo ai corpi di polizia già esistenti, ma soprattutto a guardie giurate volontarie nominate dalle Province fra coloro che abbiano seguito i corsi di istruzione professionale di cui all'art. 12. Si ricorda che anche le Comunità Montane possono nominare guardie giurate, come previsto da alcuni Statuti e quindi attivamente partecipare all'opera di vigilanza sui territori di propria competenza. Devo poi aggiungere che essendo all'ultimo minuto insorti alcuni dubbi di legittimità sulla facoltà da parte dei Presidenti delle Province di procedere direttamente alla nomina di guardie giurate che non siano semplicemente le guardie giurate particolari, cioè addette alla vigilanza sul patrimonio di proprietà dell'Ente medesimo da cui sono nominate, mi farò carico di presentare un emendamento inteso a superare le possibili ragioni di illegittimità che deriverebbero se affidassimo direttamente ai Presidenti delle Province questa nomina di guardie giurate volontarie.
Art. 12 - Sono previsti corsi professionali onde poter contare su personale qualificato di vigilanza e un'opera di propaganda e diffusione della legge, sia per la coltivazione che per la protezione delle specie.
Art. 13 - Come si è detto in premessa, con il presente provvedimento normativo si vuole attuare una protezione della flora spontanea, non intesa nel senso di mera conservazione, ma bensì in quello di sviluppo e di incremento.
Pertanto si è voluto incentivare la coltivazione di tutte le specie protette, comprese le piante dichiarate officinali, con la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di acquisto delle sementi e le operazioni colturali di impianto. I contributi verranno assegnati, a domanda dell'interessato, dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica che darà anche pareri tecnici sull'idoneità del luogo e delle modalità di coltivazione.
Art. 14 - Contiene la previsione degli stanziamenti di bilancio necessari per l'attuazione della legge.
Gli stanziamenti di bilancio sono assai contenuti, per fortuna delle finanze regionali, ma anche qui credo occorrerà presentare un emendamento di carattere formale al fine di dare copertura non solo alle spese di propaganda e a quelle di incentivazione delle coltivazioni di cui si è detto, ma anche per prevedere la copertura dei casi di indennizzo di cui all'art. 4 del disegno di legge in esame.



PRESIDENTE

Ringraziamo il relatore.
Si era convenuto in precedenza che i due disegni di legge n. 160 e 162 fossero discussi in un unico contesto, per cui do la parola al relatore Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado, relatore

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri la proposta di legge n. 162 ha per oggetto la "Protezione della natura".
Essa è stata presentata il 3 maggio 1974 dai Comuni di: Baveno, Beura Cardezza, Brosso, Ceppo Morelli, Cirié, Grignasco, Lombriasco Montecrestese, Pallanzeno, Polonghera, Pragelato, Rocca de' Baldi Trontano, Valfenera, Varzo e Villadossola.
In pari data è stata dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza che l'ha assegnata alla V Commissione il 6 maggio 1974.
La proposta di legge in oggetto consta di 44 articoli suddivisi in otto titoli.
Il Titolo I (Costituzione Comitati di Protezione Ecologica) consta di sei articoli. In essi si prevede la suddivisione del territorio della Regione in quattordici aree ecologiche naturali, in ciascuna delle quali viene istituito il Comitato di Protezione Ecologica.
Questo Comitato (C.P.E.), ché dura in carica cinque anni e che la Regione dovrà dotare di apposito regolamento, ha la funzione di promuovere studi, di allestire programmi e norme di carattere protettivo dell'ambiente.
Ogni Comitato si compone di undici membri nominati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Ecologia, a seguito di designazioni effettuate dall'Assessorato Provinciale per l'Igiene (due) dall'Assessorato Provinciale Caccia e Pesca (uno), dal Provveditorato Provinciale agli studi (due), dall'Ispettorato Provinciale Foreste (uno) dall'Ispettorato Provinciale Agricoltura (uno), dall'Ente Provinciale per il Turismo (uno), dalle Associazioni naturalistiche e culturali (tre).
Il Titolo II (Zone di protezione perenni dalla fauna terrestre-avicola) consta di cinque articoli. In essi si prevede che ogni Comune delimiti nell'ambito del proprio territorio una o più zone di protezione perenni dalla fauna terrestre-avicola nella somma-superficie compresa fra un minimo del 30% ed un massimo del 70% della superficie territoriale di competenza.
Nelle zone così delimitate è vietata la cattura e l'uccisione di qualsiasi animale selvatico.
Il Titolo III (Protezione della flora, dei frutti di bosco, dei funghi superiori e degli animali regolamentati) consta di otto articoli. In essi si prevede la formazione di elenchi a scopi protettivi delle specie contenute nella enunciazione del titolo e la regolamentazione della loro Raccolta.
Il Titolo IV (Difesa e pulizia dell'ambiente) consta di due articoli diretti alla salvaguardia dell'ambiente a mezzo di prescrizioni e di iniziative varie.
Il Titolo V (Diritti particolari dei privati) consta di due articoli che riguardano l'esercizio dell'attività agricola-pastorale ed il risarcimento dei danni provocati da animali protetti.
Il Titolo VI (Educazione civile culturale e formazione di agenti specializzati) consta di otto articoli. In essi sono previste la realizzazione di iniziative nel settore scolastico volte a promuovere la conoscenza ed il rispetto della natura, e la formazione di agenti specializzati per la protezione ecologica.
Il Titolo VII (Vigilanza e sanzioni pecuniarie amministrative) consta di dieci articoli. In essi sono previste sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti di coloro che violano le disposizioni contenute nella legge.
Il Titolo VIII (Finanziamento e promulgazione) consta di tre articoli.
Nell'articolo relativo al finanziamento è previsto lo stanziamento di una somma in una misura "suscettibile di adeguamento" da suddividersi nella percentuale del 35% per contributi ai Comuni per la difesa forestale e del 65% per il ripopolamento della fauna terrestre-avicola e della flora; per l'istituzione di corsi per la preparazione di agenti specializzati e premio "una tantum"; per il funzionamento dei C.P.E. A norma degli artt. 6, 2^ c.
e 8, 1^ c., della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, la V Commissione in data 7 giugno 1974, sentiva i delegati dell'iniziativa legislativa.
La V Commissione ha esaminato nelle sedute del 25 giugno, e del 2 luglio 1974, la proposta di legge e presenta al Consiglio la propria relazione con le seguenti osservazioni.
La proposta di legge in oggetto è testimonianza dell'appassionato interesse con cui la grande maggioranza dei Comuni della Regione si propone di affrontare i problemi che insorgono dalla continua e massiccia degradazione dell'ambiente ai fini della protezione della natura.
L'elaborazione della proposta risale alle assemblee di Domodossola e di Saluzzo organizzate nel 1972 dal Comitato Piemontese Protezione Flora Fauna. Successivamente numerosi Comuni, Enti ed Associazioni hanno adottato deliberazioni di adesione di massima o espresso adesione in altra forma.
Nel frattempo il Consiglio Regionale approvava due leggi nella materia e precisamente la Legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 "Norme per l'esercizio della caccia nella Regione Piemonte" e la Legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 "Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali".
La Giunta Regionale presentava, infine, in data 23 aprile 1974, un disegno di legge regionale contenente norme per la "Protezione della flora" che, licenziato dalla V Commissione, viene presentato per l'esame ed il voto del Consiglio contemporaneamente alla presente proposta di legge.
Passando all'esame della normativa proposta, e pur senza entrare nel merito delle aree ecologiche naturali di cui all'art. 2, la Commissione fa rilevare che trattasi di argomento suscettibile di maggiore ed ulteriore approfondimento, che involge il complesso problema della determinazione delle aree ecologiche e della definizione della natura politica, giuridica ed amministrativa dei comprensori. Nell'attesa, le Amministrazioni Provinciali e le Comunità montane potranno eventualmente assumersi il compito di realizzare iniziative dirette alla costituzione di Comitati per la protezione ecologica, nel cui seno la collaborazione degli Amministratori locali con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche delle associazioni naturalistiche e culturali, e di quanti altri siano interessati alla promozione di una seria ed efficace azione politica per la conservazione dell'ambiente naturale, potrà essere opportunamente valutata e realizzata.
L'art. 7 prevede che in ogni Comune le Amministrazioni comunali delimitino nel territorio di loro competenza una o più zone di protezione perenni della fauna terrestre avicola. L'estensione delle zone è determinata dal successivo art. 8.
La fattispecie di cui ai citati articoli 7 ed 8 è attualmente regolata dall'art. 9 della Legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 e dall'arti 67 bis T.U. 5 giugno 1939, n. 1019.
La costituzione di oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria è di competenza della Regione, ai sensi della lettera o), art. 1, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Certamente i Comuni o i Consorzi di Comuni possono promuovere la costituzione, nell'ambito del proprio territorio, di oasi di protezione e di rifugio; la Regione, per parte sua, anche in considerazione delle funzioni trasferite in materia di urbanistica con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, adotterà ogni opportuno provvedimento in ordine all'assetto del territorio e ad un più razionale utilizzo del suolo nell'interesse della collettività.
L'art. 9 della proposta contiene una ulteriore specificazione delle aree delimitabili, la cui suscettibilità di destinazione a zone di protezione perenni è peraltro compiutamente prevista dal precedente art. 8.
L'art. 10 ripropone le norme vigenti già citate, e precisamente l'art.
9 della Legge regionale 13 agosto 1973, n. 21 e l'art. 67 bis T.U. 5 giugno 1939, n. 1019.
Uguale osservazione è da ritenersi valida per il successivo art. 11 che nella sostanza riproduce la disposizione del 2^ c. dell'art. 67 bis T.U.
delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. La Commissione ritiene di esprimere il suo apprezzamento per lo spirito al quale sono informati gli articoli citati.
Non è inopportuno tuttavia ricordar che la legge regionale sulla caccia ha largamente recepito i principi in essi formulati, così come la necessità della costituzione di parchi regionali, secondo un piano organico generale di interventi della Regione, è unanimemente condivisa dal Consiglio.
L'impegno recentemente assunto dal Consiglio Regionale in ordine alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento per l'area metropolitana torinese, nel cui territorio verranno costituiti i parchi regionali della Mandria, delle Vallere e di Stupinigi, è il primo esempio di una volontà politica indirizzata proprio verso tale prospettiva.
Il Titolo III della proposta di legge in esame è stato attentamente e positivamente valutato dalla Commissione in rapporto al citato disegno di legge regionale n. 160 sulla protezione della flora.
E' stato rilevato che non esistono difformità di vedute e di impostazione dei problemi in oggetto, se non dal punto di vista quantitativo delle specie da proteggere, nel senso che il disegno di legge della Giunta non prevede la tutela dei frutti di bosco, dei funghi superiori e degli animali regolamentati (rane, gamberi e lumache). Ci potrà costituire materia di separato provvedimento legislativo, così come nelle altre Regioni che hanno emanato norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e per la disciplina della raccolta dei funghi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. La Commissione è altresì a conoscenza delle istanze rivolte da organismi locali alla Regione per la regolamentazione legislativa della raccolta dei tartufi e si propone di approfondirne l'esame alla luce della normativa vigente e della necessità di ogni eventuale ed opportuno intervento.
I diritti particolari dei privati, previsti dagli articoli 22 e 23 della proposta di legge, sono recepiti, rispettivamente: dall'art. 4 ("sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli") del disegno di legge della Giunta n. 160 in corso di approvazione; dagli articoli 8, 3^ c.
("zone di ripopolamento e cattura") e 9 ("oasi di protezione della fauna") della vigente legge regionale per l'esercizio della caccia.
Certamente apprezzabili sono gli articoli che costituiscono il titolo VI della proposta di legge. Con essi si evidenzia l'opportunità di un'azione di promozione educativa, civile e culturale, e di formazione di agenti specializzati. Il Consiglio Regionale, peraltro approvando la legge per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali ha espresso nella formulazione dell'art. 1 di cui alla legge citata, un impegno promozionale con specifico e precipuo riferimento al mondo della scuola.
Così come il testo licenziato dalla Commissione in materia di protezione della flora, all'art. 12 ("istruzione e propaganda") contiene una ulteriore affermazione di responsabilità della Regione in materia.
La preparazione di agenti specializzati è prevista dagli articoli 2 lettera b) e c), e 4 della Legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, nonché dal più volte citato testo del d.d.l. n. 160, agli articoli 10 e 12.
Le leggi regionali attualmente in vigore sulla caccia e sulla prevenzione degli incendi forestali, e il disegno di legge regionale sulla flora, contengono norme di carattere sanzionatorio e finanziario che esauriscono le relative fattispecie previste dalla proposta di legge in esame.
Sembra quindi di poter concludere riaffermando il significato politico dell'iniziativa legislativa in oggetto, e l'adesione della V Commissione competente nella materia, ai principi ed alla manifestazione di volontà che attraverso di essa i Comuni promotori hanno inteso esprimere.
Larga parte delle norme contenute nella proposta di legge, come si è ripetutamente rilevato coincidono con leggi, ordini del giorno, e mozioni votati dal Consiglio Regionale: la loro attuazione è in alcuni casi già operante, in altri è in corso di avanzata predisposizione o di attenta considerazione e studio. Conseguentemente, la V Commissione ritiene di rassegnare al Consiglio Regionale la sua relazione raccomandando che i principi enunciati nella proposta di legge n. 162 vengano considerati come prezioso e fattivo contributo degli Enti locali proponenti per una politica "logica" che, raccogliendo adesione più vasta e consapevole della collettività regionale, trovi nella Regione piena corrispondenza ed adeguate iniziative.



PRESIDENTE

Apro la discussione sui due disegni di legge. Ha la parola il Consigliere Bono.



BONO Sereno

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il progetto di legge per la difesa della flora che stiamo esaminando, anche se ha un carattere prevalentemente tecnico, risponde a nostro parere alle necessità che sono state illustrate anche nella relazione del collega Zanone, tuttavia esso ha dei limiti dei quali è bene sottolineare gli aspetti, al fine di non lasciare la errata sensazione nell'opinione pubblica che con la sua approvazione tutti i problemi connessi alla difesa della flora siano risolti.
Dobbiamo in primo luogo sottolineare, come abbiamo già fatto in altre occasioni, che la conseguenza più grave alla vita e all'equilibrio della montagna, della collina e della campagna, in generale, e quindi alla flora che noi oggi ci proponiamo di difendere con questa proposta di legge, è costituita da un lato dall'esodo degli uomini e delle tradizionali attività agricole che preesistevano in queste zone e che rappresentavano - è bene averlo sempre presente - un momento importante per la conservazione degli equilibri naturali che hanno mantenuto integre queste località dall'avanzare della speculazione edilizia e dal diffondersi di incontrollate forme di turismo che corrispondono alla logica di una politica di espansione dei consumi, che però è in netto contrasto con le esigenze della difesa ambientale.
E' pertanto a tutti evidente che il limite principale di questa legge è quello di volere rispondere ad esigenze di difesa ambientale (nel caso specifico la flora) senza andare alla vera radice del male.
L'altra considerazione che vorremmo fare emerge dal limite di impegno degli Enti locali e nel caso specifico delle Province, per esempio per quanto concerne il compito dei loro presidenti di elencare le varie specie della flora che devono essere salvaguardate, mentre tutto il resto rimane nella mani della Presidenza della Giunta Regionale.
Io non ho difficoltà a riconoscere qui che in sede di Commissione abbiamo in parte sottovalutato questo aspetto, forse presi maggiormente dagli aspetti tecnici che la legge si proponeva, ma da un esame più attento si è poi rilevato che vi era questo elemento di debolezza per cui abbiamo presentato alcuni emendamenti che tendono a correggere questo dispetto della legge (che tra l'altro è stata fatta in modo piuttosto affrettato) che noi consideriamo negativo.
Infine, la legge che il Consiglio si accinge ad approvare avrà un effetto ben limitato se sarà gestita prevalentemente attraverso le iniziative della vigilanza e della repressione, ossia se non si renderanno effettive, con una vasta azione culturale e di massa nel medesimo tempo, le norme previste dall'art. 12 per una migliore e più diffusa educazione della difesa ambientale, partendo dalle scuole. Non è con le multe che si riesce a far rispettare l'ambiente, dobbiamo mirare ad un processo ben più profondo per arrivare al raggiungimento di questo obiettivo.
La raccomandazione fondamentale che facciamo è che l'art. 12 in modo particolare non sia stato incluso tanto per dare il lustrino alla legge ma rappresenti un momento qualificante e di impegno sul quale bisogna lavorare per realizzare gli obiettivi che ci si propongono. Riteniamo infine positive alcune norme, per esempio quelle previste dall'art. 4 che stabilisce gli indennizzi per quei contadini che non possono procedere allo sfalcio dei prati o all'utilizzo dei pascoli, per le ragioni previste dalla legge stessa di protezione della flora spontanea. Così come riteniamo positive le norme previste al Titolo II sull'incentivazione delle coltivazioni che prevedono contributi per l'acquisto di sementi e per le operazioni colturali di primo impianto.
A questo proposito dobbiamo dichiarare che le spese previste in dieci milioni all'anno per gli anni '74/75/76, anche se le iniziative da essa previste non sono di largo respiro sul piano economico, ci sembrano molto modeste, però riteniamo che sarà possibile sopperire a questa insufficienza. Abbiamo in proposito presentato degli emendamenti perché in caso di esaurimento del fondo dei dieci milioni si potrà fare ricorso all'art. 4 della legge approvata il 30 maggio del '74 dal Consiglio Regionale e che ha per titolo "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura"; l'art. 4 dice: "E' autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 500 milioni per la concessione nella misura e con le modalità di cui all'art. 15 della legge n. 910 di contributi in conto capitale per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree, erbacee e frutticole". E' vero, il riferimento è ad un'altra legge, però a noi pare che l'utilizzo in caso di esaurimento dei fondi della legge che stiamo per approvare, possa avvenire senza particolari difficoltà. Gradiremmo su questa nostra opinione però conoscere il parere della Giunta. Sulla proposta di legge n. 162 per la protezione della natura non ho da aggiungere i niente al giudizio che è già stato espresso nella relazione, giudizio che noi stessi abbiamo contribuito a formare. Abbiamo approvato l'ordine del giorno che è stato sottoscritto e presentato e quindi non abbiamo da aggiungere altro.



PRESIDENTE

Più nessuno desidera intervenire? La parola all'Assessore Fonio.



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Signor Presidente, signori Consiglieri, sarò vera mente breve perché mi pare che dopo l'ampia relazione del presidente della V Commissione la Giunta abbia ben poco da aggiungere.
Il testo del nostro disegno di legge è stato accettato dalla Commissione si può dire integralmente, tanto marginali e quasi inesistenti sono state le modifiche, così come è stata accettata e condivisa la relazione che accompagnava il disegno di legge, che è forse quello che in sede di Commissione ha avuto meno modifiche nel suo testo originale.
Tuttavia dobbiamo prendere atto delle riserve che il Consigliere Bono ha fatto in questa sede e che si accompagnano a degli emendamenti che sono stati presentati in questi ultimi minuti.
Io rimango, in linea di massima, indipendentemente dalle decisioni che si prenderanno in sede di votazione, del parere che questi limiti non esistono e che la legge, così formulata, ha trovato la migliore soluzione.
Mi sembra che più che essere stata affrettata la legge siano state affrettate alcune valutazioni, le quali emergono dagli stessi emendamenti.
Per esempio, tanto per anticipare una considerazione, quando all'art. 3 si prescrive che il presidente della Giunta Regionale può con proprio decreto sentita la Commissione tecnica, interdire in zone determinate la raccolta di specie di piante spontanee quando sussistono pericoli di estinzione, non si intende creare delle interferenze e ricuperare al Presidente della Giunta Regionale un compito che era già demandato al Presidente della Provincia. E' chiaro che abbiamo preso la dimensione provinciale perché la situazione locale, vista attraverso le Comunità montane, sarebbe stata troppo sbriciolata. La dimensione provinciale ci sembrava quella giusta per valutare la situazione in ogni località, ma è altrettanto vero che mentre in una provincia (come quella di Novara) ci può essere un fiore in quantità ancora sufficiente per cui il Presidente può permetterne la raccolta, su piano regionale, in una visione panoramica, globale, sapendo che in tutte le altre province non esiste più, può esserci la necessità che il Presidente della Giunta Regionale anche nella Provincia ove ce n'è ancora ne vieti la raccolta affinché quella specie non vada completamente dispersa.
Questo per dire subito qualche cosa sui limiti della legge, su quella frettolosità di cui non ci sembra giusto parlare oggi, dopo l'unanime aderenza in Commissione. Del resto è forse meglio lasciare che gli emendamenti vengano valutati mano a mano che si procederà con gli articoli secondo le osservazioni che potranno essere fatte.
Io mi auguro solo che attraverso la discussione che seguirà, in definitiva la Regione, approvando questa legge, riesca a fare un altro e significativo passo avanti per la tutela dell'ambiente in cui viviamo.
Accanto ai provvedimenti per la tutela delle acque e dei boschi, quello che riguarda la flora ha un'importanza superiore a quel che può apparire a prima vista; a prima vista può essere catalogata tra le tante leggine anche non in senso spregiativo come è già stato qui ribadito. In questi anni, occupandoci di ecologia, siamo sempre rifuggiti da toni ed accentuazione apocalittiche dei problemi e meno che mai siamo portati ad usarli oggi parlando della flora spontanea. Tuttavia la nostra coscienza ecologica ci ha portati a seriamente considerare tutte le ragioni appunto ecologiche, scientifiche, economiche, estetiche e anche culturali per cui bisogna pervenire à queste norme per la tutela dei fiori. Rotture di equilibri biologici, menomazione del patrimonio scientifico, danno economico alle industrie della distillazione con conseguente ricorso all'importazione per certe piante che da noi vanno scomparendo, si affiancano come pericoli a quelli di natura estetica che sono più appariscenti, ma non meno validi, perché abbiamo scritto nella nostra relazione, e lo ripetiamo, che i fiori sono la vita dei nostri monti dal punto di vista paesaggistico, se è vero come è vero che da molte parti del mondo, dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Austria, dalla Scandinavia e persino dagli Stati Uniti vengono ogni anno numerose comitive per vedere le fioriture dei nostri monti che costituiscono così anche un potente richiamo turistico.
E poi, così come per tutte le azioni deturpanti dei beni naturali, con la distruzione indiscriminata dei fiori non è soltanto il senso estetico che viene offeso, ma viene lesa un'insopprimibile esigenza dell'uomo di ricostituire il suo equilibrio psicofisico al contatto con la natura. La legge che viene oggi al voto del Consiglio distingue tra piante a protezione assoluta da quelle a protezione speciale, da quelle a protezione limitata; per queste ultime, nella nostra prima ipotesi, avevamo anche considerato - come hanno fatto del resto altre iniziative di legge - che in caso di comitive andava ulteriormente ridotto il numero degli steli consentiti per persona, poi abbiamo ritenuto che fosse più realistico, più semplice per lo stesso controllo rifarci in ogni caso alla quantità di steli che ogni persona può tenere racchiusi in una mano. A parte quindi l'infinita varietà di fiori alpini, anche per quelli tutelati sarà sempre possibile l'associazione alle tradizionali canzoni.... "mazzolin dei fiori" senza che si debba ancora assistere allo scempio di enormi mazzi raccolti alla fine della giornata, a volte finiti avvizziti ai margini della strada.
Altro aspetto importante della legge, già evidenziato, è che essa non solo prevede corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza corsi a pubblicazioni per la diffusione delle tecniche culturali delle piante protette, ma è anche tesa a promuovere la coltivazione delle specie protette con la concessione di contributi per l'acquisto e per la produzione di sementi e per le operazioni culturali di primo impianto. Essa va quindi ben al di là del significato restrittivo della regolamentazione della raccolta e certo è questo uno degli aspetti che le ha fatto incontrare i favori della Commissione senza usare, come ha affermato il collega Bono, un lustrino per accattivarci questi favori, perché siamo i primi a ritenere che sia soprattutto importante l'impegno che la Regione si assume per la divulgazione e la propaganda presso le scuole, le associazioni naturalistiche ecc. Importante infatti, a nostro avviso, non è dettare delle norme per la restrizione e le sanzioni, dal momento che se a ciò ci si limitasse (noi aggiungiamo) forse anche per i fiori succederebbe che più sono proibiti e più scatenerebbero l'interesse egoistico dei gitanti, ma piuttosto di lavorare perché maturi sempre più nei cittadini quella coscienza ecologica che è il vero fondamentale mezzo attraverso il quale si può intravedere una soluzione ai problemi per la difesa della natura.
E proprio in merito alla difesa della natura, riferendomi al progetto di legge n. 162 presentato dai Comuni, appunto per l'ampia argomentazione portata nella relazione della V Commissione, la Giunta condivide la relazione stessa con tutti gli apprezzamenti che sono stati fatti alla fatica, all'iniziativa dei Comuni e anche per le considerazioni che si riferiscono a tutta una serie di leggi regionali che vengono abbondantemente a coprire la tutela che la legge voleva proporsi. Quindi condividiamo il parere espresso dalla V Commissione.



PRESIDENTE

Più nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 160 "Protezione della flora". Titolo I - Raccolta Art. 1 - Flora spontanea protetta Sono considerate protette ai fini della presente legge le specie della flora spontanea che saranno indicate dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, ai sensi degli art. 2 e 3 seguenti.
A questo articolo è un emendamento abrogativo dei Consiglieri Zanone e Bono: "Alla terza riga abolire le parole 'dai Presidente delle Amministrazioni provinciali'". Desiderano illustrarlo? La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

L'emendamento è abbastanza pacifico, si illustra da sé: è pleonastico mettere "dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali" quando poi si dice "ai sensi degli articoli seguenti" e gli articoli seguenti già lo stabiliscono.



PRESIDENTE

La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta accetta.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' accolto.
Non vi sono altri emendamenti, quindi pongo in votazione l'art. 1 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 31 Hanno risposto SI' 31 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - Elenchi provinciali delle piante protette E' demandato ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di elencare, tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'articolo 9, le specie della flora spontanea che nell'ambito delle rispettive province siano da assoggettarsi a protezione. Negli elenchi di cui sopra saranno previsti tre tipi di protezione: 1) - piante a protezione assoluta, la cui raccolta è severamente vietata in qualsiasi luogo, in qualsiasi quantità e per qualsiasi parte della pianta 2) - piante a protezione speciale, la cui raccolta per ogni specie è consentita in n. 6 esemplari (steli fiorai) per persona al giorno 3) - piante a protezione limitata, la cui raccolta complessiva è consentita nel numero di steli fiorai che ogni persona può tenere racchiuso in una mano.
Sono comunque vietati, salvo quanto disposto dall'art. 5 della presente legge, l'estirpazione, l'asportazione e il danneggiamento delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi delle specie protette.
Gli elenchi previsti nel presente articolo sono pubblicati con decreto del Presidente della Giunta Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono affissi agli Albi Pretori dei Comuni della Regione.
All'art. 2 vi sono due emendamenti. Emendamento sostitutivo a firma Bono-Calsolaro: "Sostituire le parole 'E' demandato ai Presidenti delle amministrazioni provinciali' con le parole 'E' delegato alle Province'.
Sostituire le parole alla quarta e quinta riga 'delle rispettive Province' con le parole 'del proprio territorio"'.
Desiderano illustrarlo?



CALSOLARO Corrado

Mi sembra una dizione più corretta legislativamente, nel senso che la delega viene data alle Province, non si demanda ai Presidenti delle Province. La legge stabilisce che la Regione può dare delega alle Province quindi ripeto, mi sembra più corretto da un punto di vista legislativo e costituzionale.
Il secondo emendamento è evidentemente una conseguenza del primo.



PRESIDENTE

La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

L'osservazione ha indubbiamente una validità di contenuto, tuttavia pu creare delle grosse difficoltà in seno alle Province, perché quando è detto "alle Province" si dice all'istituto. Che cosa si intende dire, al Presidente della Provincia come tale? Al Presidente della Giunta Provinciale? Si creano delle difficoltà di interpretazione. Avendo detto chiaramente "il Presidente" sarà chiaramente il Presidente che avrà la sensibilità di sentire la Giunta, il Consiglio, a seconda delle circostanze.



BONO Sereno

Ma la Giunta lo accetta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

No, facciamo rilevare questo grosso inconveniente, quindi resteremmo fermi alla nostra formulazione.



CALSOLARO Corrado

C'è la legge comunale e provinciale che lo stabilisce.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Lo capisco, ma quando diciamo "alla Provincia" che cosa intendiamo dire? Al Presidente? Alla Giunta? Al Consiglio Provinciale?



RIVALTA Luigi

Allora non si daranno mai deleghe alle Province, ma solo ai Presidenti.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

No, il Presidente provvederà lui, l'entità generica "Provincia" non identificata rende difficile, secondo noi, questa applicazione.



BONO Sereno

A noi pare che invece la dizione "è delegato alle Province" sia molto più chiara ed esplicativa proprio perché si riferisce all'organo deliberativo delle Province e non agli organi esecutivi.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Allora diciamo "al Consiglio Provinciale".



BONO Sereno

Diciamo pure "Consiglio Provinciale" se la Giunta è d'accordo.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Consigliere Bono, una Provincia dice che è competenza del Presidente un'altra Provincia dice che è competenza della Giunta, una terza dice che è competenza del Consiglio Provinciale.



BONO Sereno

Io sono d'accordo anche sulla proposta del Presidente della Giunta, di mettere "Consiglio Provinciale".



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Pensate al lato pratico, il Consiglio Provinciale che si riunisce a discutere del dell'alpe, del piano, della palude, ecc.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Se vogliamo fare delle affermazioni di principio attendiamo di farle con dei contenuti un po' più sostanziosi e per ottenere dei risultati un po' più probanti. Che i Consigli Provinciali siano convocati per fare l'elenco dei fiori credo che sia assolutamente inopportuno; troviamo la formula. Se vogliamo affermare in linea di principio che è delegato alle Province, ma demandato ai Presidenti delle stesse di formare l'elenco, va bene, altrimenti direi di no.



BONO Sereno

Non c'è solo l'elenco, c'è la gestione di tutta la legge.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Giustamente il Consigliere Bono dice che è poi tutto un discorso successivo. Io non parlo per una libidine di fare dei decreti sui fiori, se lo fanno i Presidenti di Provincia sono grattacapi di meno, però gli emendamenti che vengono dopo, in armonia con questo concetto di delega e che vorrebbero sostituire al "Presidente della Giunta Regionale che può con proprio decreto" "il Presidente della Giunta Provinciale che può con propria ordinanza", cozza contro un argomento logico dell'art. 3 dove si dice "Il Presidente della Giunta Regionale può, con proprio decreto sentita la Commissione tecnica regionale". E' concepibile che i singoli Presidenti di Provincia sentano la Commissione tecnica regionale? Ci sono delle situazioni che stridono.



BONO Sereno

Non stridono affatto, perché l'art. 9 che prevede la costituzione delle Commissioni prevede che le stesse abbiano il compito di formulare proposte ai Presidenti delle amministrazioni provinciali che possono avvalersi dell'attività consultiva delle Commissioni. Questo lo stabilisce l'art. 9.



PRESIDENTE

Qualcuno desidera ancora intervenire? La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Resterebbe ferma sulla propria formulazione che ha quanto meno il pregio di una chiarezza, non di più.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.
L'emendamento è respinto.



DOTTI Augusto

Non per un emendamento, per una dizione letterale: Al punto 1) si dice che è "severamente vietata"; siccome sarebbe difficile poter constatare che sia "severamente vietata" e nel caso che non fosse severamente vietata sarebbe ammissibile, penso sia bene sopprimere il "severamente".



PRESIDENTE

Me lo formalizzi come emendamento soppressivo.
Pongo in votazione l'emendamento Dotti soppressivo della parola "severamente". Chi lo approva è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Il Presidente della Giunta chiede se è possibile mettere "è totalmente vietata".
Se non si formula l'emendamento però non lo posso mettere in votazione.
Non viene formulato, quindi pongo in votazione l'art. 2 con la cancellazione della parola "severamente".



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 32 Hanno risposto SI' 25 Consiglieri Hanno risposto NO 7 Consiglieri L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3 - Divieto di raccolta Il Presidente della Giunta Regionale può con proprio decreto, sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora, interdire in zone determinate la raccolta di specie di piante spontanee, quando sussistano pericoli di estinzione.
Vi sono due emendamenti dei Consiglieri Calsolaro e Bono.
Emendamento sostitutivo: "Sostituire le parole 'il Presidente della Giunta Regionale può con proprio decreto' con le parole 'Il Presidente della Giunta Provinciale può con propria ordinanza'".
Emendamento aggiuntivo: "L'ordinanza è pubblicata con decreti del Presidente della Giunta Regionale nelle forme previste dall'ultimo comma dell'art. 3".
Vogliono illustrarlo? La Giunta?



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Era l'articolo sul quale si è già trattato di un preteso dissidio tra competenza al Presidente della Giunta e Provincia. Nell'ambito della discussione avevo già sottolineato la necessità di intervento da parte della Regione in una visione globale della situazione, di tutta l'area piemontese, indipendentemente dalle situazioni locali.



PRESIDENTE

Ma lo accoglie o non lo accoglie?



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Non lo accoglie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Io capisco l'osservazione dell'Assessore Fonio quando pone il problema del piano territoriale dei fiori (chiamiamolo così); però non è che l'emendamento che ho presentato preveda che il Presidente della Giunta Provinciale, di sua iniziativa, senza consultare nessuno, stabilisca che in una certa zona, quando esistono pericoli di estinzione, i fiori non si possono raccogliere; egli lo fa sentita la Commissione tecnica regionale nella quale ci sono i rappresentanti della Giunta Regionale. Quindi veramente, non vedo dove sia questa discrasia fra l'iniziativa del Presidente della Giunta Provinciale e il piano regionale che ho definito di "tutela dei fiori".



PRESIDENTE

La Giunta ha dichiarato di non accogliere l'emendamento.
Chi intende approvare l'emendamento Bono-Calsolaro è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Non vi sono altri emendamenti all'art. 3, quindi lo pongo in votazione nel suo testo originale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32. Hanno risposto sì n. 24 Consiglieri. Hanno risposto no n. 7 Consiglieri. Si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 3 è approvato.
Articolo 4 - Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli Fanno eccezione ai divieti di cui all'art. 2 le specie protette che si trovano con altre erbe entro il perimetro dei prati, dei prati-pascolo e dei pascoli quando vengano sfalciati per la fienagione e quando siano nutrimento per il bestiame pascolante.
E' facoltà del Presidente della Regione, sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora, interdire temporaneamente lo sfalcio e il pascolo in quelle aree dove una o più specie protette sono in via di estinzione.
Quando venga vietato lo sfalcio e il pascolo, la Regione provvede ad indennizzare il proprietario o il beneficiario del fondo.
Vi sono tre emendamenti dei Consiglieri Calsolaro e Bono.
Emendamento sostitutivo: "Al secondo comma sostituire le parole 'del Presidente della Regione' con le parole 'del Presidente della Giunta Provinciale"'.
"Al terzo comma sostituire le parole 'La Regione' con le parole 'la Provincia"'. Emendamento aggiuntivo: "Ultimo comma 'La Regione provvede a rimborsare alle Province le somme corrispondenti agli indennizzi di cui al comma precedente"'.
Desiderano illustrarlo? La Giunta?



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

La Giunta accetta.



PRESIDENTE

Chi intende approvare i tre emendamenti è pregato di alzare la mano.
Gli emendamenti sono accolti.
Pongo in votazione l'art. 4 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.: Presenti e votanti 32 Hanno risposto SI' 32 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Articolo 5 - Autorizzazioni in deroga Il Presidente della Giunta Regionale può, sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora ed i Comuni competenti per territorio, autorizzare la raccolta e la asportazione delle piante protette, indicate negli elenchi provinciali, per scopi scientifici farmaceutici o industriali.
Nell'autorizzazione di cui sopra, richiesta al Presidente della Giunta Regionale, in carta legale, dovranno essere specificate, oltre ai dati personali del richiedente, lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verrà effettuata nonché il quantitativo necessario.
L'autorizzazione dovrà fissare le modalità e il termine di durata della raccolta, comunque non superiore ad un anno, le limitazioni qualitative e quantitative e la zona in cui la raccolta potrà aver luogo.
I raccoglitori, se richiesti, dovranno esibire l'autorizzazione agli agenti incaricati della vigilanza.
Vi sono due emendamenti sostitutivi a firma Bono e Calsolaro: "Al primo comma sostituire le parole 'Il Presidente della Giunta Regionale' con le parole 'Il Presidente della Giunta Provinciale'.
Al secondo comma sostituire le parole 'richiesta al Presidente della Giunta Regionale' con le parole 'richiesta all'Amministrazione provinciale"'.
Desiderano illustrarli? La Giunta?



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

La Giunta accetta.



PRESIDENTE

Pongo in votazione i due emendamenti.
Gli emendamenti sono accolti.
Pongo in votazione l'art. 5 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 31 Hanno risposto SI' 31 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Articolo 6 - Divieto di vendita e commercio.
Sono vietate la vendita ed il commercio delle piante protette, o di parte di esse, sia allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 7.
Non vi sono emendamenti. Pongo in votazione l'art. 6.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 32 Hanno risposto SI' 32 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Articolo 7 - Eccezione ai divieti E' ammessa la vendita di piante protette coltivate, o di parte di esse provenienti da colture che ha effettuato il proprietario o il beneficiario sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici, quando dette specie siano accompagnate da un certificato di provenienza da rilasciarsi dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste competente per territorio.
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 31 Hanno risposto SI' 31 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Sospendo la seduta per cinque minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 18.30 riprende alle ore 18.35)



PRESIDENTE

Articolo - Raccolta delle piante officinali.
La raccolta delle piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932 n. 772, quando non si tratti di specie comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione demandata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire la raccolta, il quale, sentita la Commissione tecnica regionale di cui all'art. 9 della presente legge, ne stabilirà le prescrizioni e modalità tecniche.
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 27 Hanno risposto SI' 27 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - Commissione tecnica regionale per la protezione della flora.
E' istituita presso la Regione la Commissione tecnica per la protezione della flora.
La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composta da: l'Assessore alla tutela dell'ambiente, o un suo delegato, che la presiede l'Assessore all'Agricoltura e Foreste o suo delegato l'Assessore al Turismo o suo delegato tre esperti botanici l'Ispettore Regionale delle Foreste Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.
La Commissione tecnica regionale resta in carica tre anni.
La Commissione formula le proposte di cui all'articolo 2, sentite le Comunità Montane, ed esprime i pareri di cui agli articoli 3 - 4 - 5 - 8 e 13 della presente legge.
Gli organi regionali ed i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali possono sempre avvalersi dell'attività consuntiva della Commissione di cui al presente articolo per tutto ciò che concerne la protezione della flora spontanea.
Se nessuno chiede la parola si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 29 Hanno risposto SI' 29 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Articolo 10 - Vigilanza La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale ed a guardie giurate volontarie, nominate dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, fra coloro che abbiano seguito i corsi di cui al successivo articolo 12.
Vi è un emendamento Giletta-Calsolaro-Zanone: "Alla quinta riga sostituire la parola 'dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali', con le parole 'su proposta dei Presidenti delle Amministrazioni provinciali'".
La Giunta?



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Lo accoglie.



PRESIDENTE

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità.
Non vi sono altri emendamenti, quindi metto in votazione l'art. 10 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 31 Hanno risposto SI' 31 Consiglieri L'art. 10 è approvato all'unanimità.
Articolo 11 - Sanzioni amministrative Chiunque non osserva le prescrizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a L.
100.000.
Nell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità della violazione ed ai precedenti.
La sanzione è applicata con provvedimento definitivo del Presidente della Giunta Regionale.
Vi è un emendamento sostitutivo a firma Calsolaro-Bono: "All'ultimo comma sostituire la parola 'regionale' con la parola 'provinciale'".
La Giunta?



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento. E' accolto.
Pongo in votazione l'art. 11 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti 33 Hanno risposto SI' 33 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
Articolo 12 - Istruzione e propaganda La Regione promuove corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza e per quanti intendano conseguire la nomina a guardia giurata volontaria.
Promuove inoltre, d'intesa con Istituti specializzati, corsi e pubblicazioni per la diffusione delle tecniche colturali delle piante dichiarate protette dalla presente legge.
La Regione provvede alla divulgazione e alla propaganda delle disposizioni contenute nella presente legge anche presso le scuole d'intesa con il Sovrintendente scolastico regionale.
Sarà cura della Regione diffondere mediante cartelli o altri mezzi visivi la conoscenza delle piante protette e facilitarne l'individuazione.
Se nessuno chiede la parola si procede alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 32 Hanno risposto SI' 32 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Titolo II - Coltivazione Articolo 13 - Incentivazione della coltivazione.
La Regione per promuovere la coltivazione delle specie protette dalla presente legge e dalle leggi statali sulle piante officinali, pu concedere, a chi ne faccia domanda, contributi a fondo perduto per le spese di acquisto delle sementi e le operazioni colturali di primo impianto. Il contributo regionale è contenuto nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile.
Allo scopo di mettere a disposizione adeguate quantità di sementi l'Amministrazione Regionale può sostenere spese e concedere contributi a coltivatori, Istituti ed Enti fino all'80% della spesa per la produzione di sementi.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora, stabilisce l'entità dei contributi e indica le modalità di coltivazione.
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 32 Hanno risposto SI' 32 Consiglieri L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - Disposizioni finanziarie.
Per le attività di cui all'articolo 12 della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 1974, di 5 milioni per l'anno 1975 e di 5 milioni per l'anno 1976. All'onere per l'anno in corso si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa e la contemporanea istituzione del capitolo n. 388 "Spese per l'istruzione, la divulgazione e la propaganda relative alla protezione della flora", con lo stanziamento di 10 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 1974 1975 e 1976. All'onere per l'anno in corso si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa e contemporaneamente l'istituzione del capitolo n. 1126 "Contributi per incentivare la coltivazione delle specie di piante protette", con lo stanziamento di 10 milioni. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Vi è un emendamento aggiuntivo a firma Zanone: "All'inizio aggiungere 'Per gli indennizzi di cui all'articolo 4 e...."'.
La Giunta?



FONIO Mario, Assessore alla tutela dell'ambiente

Accoglie.



PRESIDENTE

Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 14 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 32 Hanno risposto SI' 32 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Comunico che il Presidente della I Commissione, Garabello, mi ha inviato questa lettera: "Egregio Presidente, la Commissione I nella seduta odierna ha esaminato, ai sensi dell'art. 7 del regolamento provvisorio delle Commissioni, il disegno di legge 160 'Protezione della flora' ed ha espresso parere favorevole".
Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Molto rapidamente per dichiarare che sarebbe stata nostra ferma intenzione votare a favore di questa legge, ma purtroppo il mancato accoglimento di due emendamenti che noi riteniamo qualificanti, perch determinavano una delega di poteri alle Province più compiuta di quella che è stata data accettando gli emendamenti successivi, ha ridotto in parte, su una questione di principio, su un valore che noi consideriamo politico, il risultato della legge stessa.
Pertanto dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che nella votazione finale ci asterremo non per significare nel merito tecnico della legge la nostra disapprovazione, ma per significare che sul piano politico da parte di questa Giunta non vi è stata la forza e la volontà sufficienti per affrontare in modo più compiuto, anche in un campo così limitato l'affidamento della delega agli Enti locali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Dichiaro di votare a favore della legge, anche se non posso non esprimere il mio rammarico per il fatto che la presentazione di alcuni emendamenti deleganti sia stata considerata nell'ottica di una mera conservazione della proposta legislativa che peraltro ha ricevuto nel complesso, come è dimostrato dalla votazione sui singoli articoli l'unanime consenso del Consiglio Regionale.
Il problema della delega alle Province, per la verità, era sfuggito alla Commissione nel senso che questa aveva affrontato la legge da un punto di vista meramente tecnico. Il fatto di averlo affrontato al momento della discussione non credo possa costituire un momento di dissenso politico essenziale, soprattutto ove si consideri che la presentazione degli emendamenti era stata posta, a mio avviso, nel solco di una corretta impostazione giuridica e politica dell'attribuzione delle deleghe delle funzioni amministrative, da parte della Regione, alle Province. Do atto tuttavia del fatto che alcuni degli emendamenti proposti, i così detti emendamenti deleganti, sono stati accettati dalla Giunta e ritengo questo fatto positivo, non per chi gli emendamenti ha proposto, ma per il significato che rappresenta l'incontro con le Province (che è già stato realizzato con l'approvazione della legge sulle acque reflue), ai fini del conferimento ad esse, come Enti locali territoriali elettivi, di una funzione di grande importanza e di tutto rilievo nello sviluppo della politica ecologica della Regione.



PRESIDENTE

Non essendovi altri iscritti a parlare pongo in votazione l'intero testo del disegno di legge.
Si proceda all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione finale: Presenti e votanti 33 Hanno risposto SI' 25 Consiglieri Si sono astenuti 8 Consiglieri Il disegno di legge è approvato.
Passiamo al punto sesto: Esame proposta di legge n. 162 "Protezione della natura".
Su questo punto la discussione generale si era congiunta all'altro disegno di legge. Secondo il regolamento mi perviene questo ordine del giorno a firma Zanone, Calsolaro, Fabbris, Giletta, Vera.
"Il Consiglio Regionale esaminato il progetto di legge n. 162 "Protezione della natura" presentato dai Comuni di Baveno, Beura Cardezza, Brosso, Ceppo Morelli Ciriè, Grignasco, Lombriasco, Montecretese, Pallenzeno, Polonghera Pragelato, Rocca de' Baldi, Trontano, Velfenera, Varzo e Villadossola sentita la relazione del Consigliere Calsolaro considerato che: 1) le fattispecie di cui al titolo II della p.d.l. numero 162 sono già oggetto di disciplina nella legge regionale per l'esercizio della caccia 13 agosto 1973 numero 21, nonché ne. T.U. n. 1.019 del 5 giugno 1939 (art. 67 bis) 2) le norme proposte nel titolo III sono state attentamente valutate ed in gran parte accolte dalla V Commissione in sede di esame del d.d.l. n. 160 sulla protezione della flora 3) le norme proposte nel titolo V sono recepite nell'articolo 4 del d.d.l.
n. 160 e negli artt. 8 e 9 della Legge Regionale per l'esercizio della caccia sopra citata 4) infine le norme proposte nel titolo VI trovano analogia con gli artt. 1 2 e 4 della Legge Regionale numero 13 del 6 maggio 1974 (interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali), nonché negli artt. 10 e 12 del d.d.l. n. 160 più volte citato considerato inoltre che, per quanto concerne il titolo I della p.d.l. n.
162, il Consiglio Regionale è già impegnato nello studio e nella individuazione delle aree da destinare a parco o riserva naturale, nel quadro del piano di sviluppo e di assetto del territorio regionale, e che comunque la delimitazione di aree ecologiche richiede una determinazione preliminare delle forme e dei contenuti dell'organizzazione comprensoriale mentre prende atto che la proposta di legge in oggetto testimonia l'appassionato interesse con cui i Comuni della Regione intendono affrontare i problemi relativi alla protezione dell'ambiente naturale, ed esprimendo pertanto il proprio apprezzamento per le considerazioni che hanno indotto gli Enti locali proponenti all'iniziativa di legge in oggetto: delibera per le ragioni sopra esposte di non procedere all'esame degli articoli.
Tale ordine del giorno viene posto ai voti per alzata di mano: è approvato all'unanimità.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno sulla grave situazione dei lavoratori della ex "Emanuel Fismec"


PRESIDENTE

E' pervenuto questo ordine del giorno a firma Garabello, Besate Rivalta, Calsolaro, Fassino: "Il Consiglio Regionale Piemontese preso atto: a) della grave situazione determinatasi nella ex "Emanuel Fismec" in conseguenza della dichiarazione di fallimento emessa il 31 maggio 1974 b) della decisione autonoma dei lavoratori di continuare l'attività produttiva in relazione alle condizioni oggettive aziendali tuttora presenti per salvaguardare, in primo luogo, i livelli occupazionali dà mandato alla Giunta Regionale di coordinare le iniziative volte a trovare una adeguata soluzione alla situazione con il fine primario della salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, non appena il Presidente della Giunta avrà urgentemente concordato con le rappresentanze dei lavoratori una linea di condotta concreta, verranno interessati in primo luogo ed al più presto possibile i Ministri competenti per un incontro con le rappresentanze stesse.
Inoltre, dà mandato al Presidente della Giunta di prendere gli opportuni contatti con il Presidente del Tribunale di Torino per informarlo delle iniziative intraprese dalla Regione per superare il più rapidamente possibile la grave situazione determinatasi alla ex "Emanuel Fismec".
Metto in votazione l'ordine del giorno testé letto.
E' approvato all'unanimità.


Argomento:

Interrogazioni (annuncio)


PRESIDENTE

Do lettura delle interrogazioni ed interpellanze pervenute.
Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Carazzoni circa le iniziative sulla propaganda turistica attuate sul mercato estero.
Interrogazione Carazzoni sulla necessità per la Regione di rivolgersi ad altri istituti bancari di credito oltre all'Istituto San Paolo e alla Federagraria di Torino.
Interrogazione Carazzoni sugli urgenti interventi da attuare per l'avvenuta sospensione dei servizi di pubblico collegamento tra Verbania ed alcuni paesi della Valle.
Interrogazione Carazzoni per sapere se è vero che la domanda inoltrata dalla Regione al Governo perché fosse autorizzata la costituzione dell'Azienda autonoma di soggiorno del Lago d'Orta sarebbe stata respinta dal Ministro delle Finanze.
Interrogazione urgente Berti, Bono, Rivalta, Vecchione per conoscere l'entità delle superfici fondiarie, degli insediamenti ecc. nell'alta Valle di Susa.
Interrogazione Nesi sull'inconveniente grave dell'acquedotto del Comune di San Francesco al Campo che arreca crescente disagio alla popolazione della zona.
I Consiglieri Curci e Carazzoni hanno fatto richiesta che fosse portata in aula e sottoposta alla Commissione la proposta di legge relativa all'istituzione della Tesoreria regionale.
Ha così termine la seduta.
Convoco i Capigruppo, il Presidente della Giunta ed il Presidente della I Commissione per conoscere l'esito circa la proposta dell'IRES.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19)



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