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Dettaglio seduta n.241 del 05/07/74 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento:

Ordine del giorno della seduta


PRESIDENTE

La seduta è aperta, Rimangono all'ordine del giorno i seguenti punti: Comunicazioni del Presidente Interpellanze ed interrogazioni Esame progetti di legge n. 90, 147 e 150 sul Turismo; relatore Cardinali.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente


PRESIDENTE

"Comunicazioni del Presidente".
Hanno chiesto congedo i Consiglieri: Benzi, Borando, Conti, Fassino Giovana, Nesi, Lo Turco, Zanone.
Il Commissario del Governo, mentre ha apposto il visto alla legge regionale 30.3.74 concernente: "Provvedimenti urgenti per la zootecnia in attuazione della legge 18/4/'74 n. 118", ha fatto pervenire osservazioni alla legge regionale 27/5/'74 cui era stato apposto il visto in data 3/7/'74. Abbiamo già rilevato più volte che questo procedimento non è accettabile, comunque per ora si continua a seguirla.
E' pervenuta una interrogazione, presentata ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, dal Consiglio comunale di Pettenasco (Novara) alla Regione Piemonte sull'Azienda autonoma di soggiorno e turismo Cusiana. Il testo e allegato.
Nessuno ha osservazioni da fare su queste comunicazioni? Passiamo allora all'argomento successivo.


Argomento:

Interpellanze e Interrogazioni


PRESIDENTE

Data l'assenza per congedo dell'Assessore Conti e del Consigliere Nesi mancando anche l'Assessore Armella, non riusciamo neanche oggi a sgombrare il campo dalle residue interpellanze. Credo però di poter decidere interpretando mi pare in modo corretto l'accordo intervenuto fra i Capigruppo, che, poiché manca, anche alla seconda chiamata l'interpellante per congedo, la risposta può essere data per iscritto. Gli interessati verranno naturalmente informati, in tal modo le interpellanze sono esaurite.


Argomento: Organizzazione turistica - Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist.

Esame progetti di legge n. 90, 147 e 150 sul turismo


PRESIDENTE

"Esame progetti di legge n. 90, 147 e 150 sul turismo". Ha la parola il relatore, Consigliere Cardinali, presidente della VII Commissione.



CARDINALI Giulio, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri la relazione che mi accingo a fare riguarda il risultato dell'esame della proposta di legge n. 90, presentata dai consiglieri del Partito comunista Bono, Fabbris, Ferraris, Raschio, Revelli e Rivalta, della proposta di legge n. 147 presentata dai Consiglieri Beltrami, Visone e Falco, e del disegno di legge della Giunta Regionale n. 150, che riguardano la incentivazione turistico-ricettiva nella Regione Piemonte.
Ancora una volta la VII Commissione si trovata di fronte ad alcune proposte di legge, fra cui, occorre riconoscere, la priorità compete a quella presentata dal Gruppo comunista, e ad un disegno di legge regionale della Giunta, sul quale ha dovuto esprimere il proprio parere.
Poiché le due proposte di legge e il disegno di legge concernono argomenti analoghi, tendono alle medesime finalità, e pongono l'accento sul fatto che la definizione delle proposte medesime dev'essere considerata provvisoria, che si tratta cioè di affrontare un problema del settore turistico in modo da consentire l'incentivazione del turismo nella Regione Piemonte in attesa che venga organicamente elaborato il programma regionale in materia di turismo nell'ambito del Piano regionale di sviluppo, la VII Commissione si è trovata una volta ancora nella necessità di elaborare un testo che risultasse da una sintesi dei tre presentati, che, ripeto, si pongono obiettivi molto simili pur partendo da premesse abbastanza differenti e soprattutto implicando una gestione della legge di caratteristiche notevolmente diverse. E' riuscita ad elaborare un testo che raggruppa e comprende tutte le finalità proposte dalle citate iniziative legislative e soprattutto che cerca di configurare un intervento della Regione nell'ambito del turismo che assicuri le possibilità di sviluppo in questo settore di fondamentale importanza.
Non staremo a sottolineare i motivi per cui il settore turistico, che rientra nel settore terziario delle attività economiche, abbia questa particolare caratteristica fondamentale: lo riconoscono le due proposte di legge, lo riconosce il disegno di legge della Giunta. Quando poniamo mente al fatto che nel 1972 il contributo dell'economia generale piemontese da parte del turismo è stato all'ordine di 185 miliardi, che possiamo ipotizzare sarà certamente superato per gli anni successivi, è chiaro che non si tratta di contributo di piccolo momento. D'altra parte, il settore è stato lungamente illuso, ma non soddisfatto, dalla legislazione statale, la quale ha predisposto strumenti legislativi che avrebbero dovuto risolvere molti dei problemi che stanno a cuore al turismo: ma per la modesta disponibilità di fondi l'intervento statale è risultato scarso e assolutamente inadeguato.
Per tale motivo era attesa l'iniziativa legislativa della Regione, e credo debba essere dato atto sia ai presentatori delle due proposte legislative che alla Giunta che ha proposto il disegno di legge n. 150, che si è voluto predisporre, in assenza e in attesa di un piano di sviluppo turistico regionale, una presenza della Regione allo scopo di incentivare le attività turistiche, e soprattutto di sopperire alle carenze riconosciute delle strutture su cui si fonda il turismo nella nostra Regione.
Pertanto le due proposte di legge e il disegno di legge della Giunta presentano questa affinità concorde: di intervenire immediatamente per incentivare il settore del turismo attraverso i meccanismi che rendono possibile una effettiva presenza della Regione. Ed è evidente che gli incentivi in questa direzione sono rappresentati da contributi che possono essere dati ad iniziative di vario genere, contributi che, come vedremo non soltanto sono previsti come contributi in conto interessi ma anche come contributi alternativi in conto capitale.
Vi è, fra le proposte di legge presentate e il disegno di legge della Giunta, una certa difformità nei concetti che stanno alla base della presentazione stessa. Anche se il disegno di legge della Giunta entra immediatamente nel vivo del problema, ed in sostanza risponde in sintesi a ciò che le altre due proposte finiscono con il configurare, vi è certamente il fatto che non può essere disconosciuta la nuova realtà che il turismo rappresenta e in Italia e nella nostra Regione. In un momento in cui il turismo viene configurato con la partecipazione di sempre maggiori strati della popolazione, viene configurato, quindi, con una sempre più massiccia presenza di nuovi strati di lavoratori, di nuovi strati di popolazione, che trovano nel turismo un modo di impiego del loro tempo libero e soprattutto un modo di risposta, un modo di risoluzione di quel problema stressante che è costituito dalla quotidiana esistenza nei posti di lavoro e soprattutto nelle fabbriche, non c'è alcun dubbio che si configura anche sotto questo aspetto, per il turismo, un vero e proprio problema di carattere sociale ed anche il turismo dovrà essere visto nell'ambito della programmazione regionale come un problema ed un servizio sociale che risolva e dia una risposta a questo tipo nuovo di domanda che si va formulando in termini effettivamente massicci ed impegnativi.
Ecco quindi che c'è stata certamente una differenza di impostazione nelle due proposte di legge, la 90 del Gruppo comunista e la 147 dei Consiglieri della Democrazia Cristiana e lo stesso disegno di legge regionale, anche se, alla fine, tutte e tre le proposte convergono nell'individuare nell'immediato le possibilità di un intervento regionale che consenta realmente di dare un contributo fondamentale; contributo fondamentale inteso, in termini molto semplicistici, come sostitutivo della carenza dell'intervento statale, che nelle leggi 614 e 326 si è praticamente esaurito e non ha dato risposta alle molte aspettative che si erano sollevate in questo settore.
Quindi, noi ci troviamo oggi di fronte ad una proposta di legge che risulta dalla elaborazione della VII Commissione, con una nuova ulteriore commistione dei testi esaminati, anche se obiettivamente occorre riconoscere, anche per ammissione da parte dei presentatori delle altre proposte di legge, che il testo della Giunta ha, sotto questo profilo rappresentato la traccia più organica sulla quale poter operare; una traccia organica che è stata opportunamente emendata, sulla quale si sono inseriti i concetti nuovi e sulla quale evidentemente si sono operate tutte le discussioni che consentissero di elaborare un articolato aderente alla realtà che si intende affrontare.
Ci troviamo quindi di fronte ad una proposta di legge-sintesi, ancora una volta, una proposta di legge, un testo concordato dalla VII Commissione che fissa determinati obiettivi e che indica il modo con cui questi obiettivi possono essere conseguiti.
Quali sono gli obiettivi? Sono di dare alle strutture turistiche della nostra Regione una caratteristica nuova, soprattutto una incentivazione nuova, consentendo il loro ammodernamento, il loro adeguamento alle nuove esigenze del turismo nella Regione. Esigenze che abbiamo individuato in tre direttrici fondamentali: la prima è quella di dare una risposta al nuovo tipo di turismo che viene prevalentemente richiesto dagli strati di lavoratori e di popolazione che si inseriscono sempre più nel movimento turistico; la seconda è quella di rafforzare e potenziare le possibilità economiche di questo settore, che ha le caratteristiche per poter diventare, sia sotto il profilo dei posti di lavoro, sia sotto quello del complesso degli introiti stessi, un settore alternativo a determinate carenze o crisi di altri settori; in terzo luogo, di valorizzare la ricettività e l'attrazione del nostro Piemonte anche nei confronti di quel turismo estero che per le caratteristiche geografiche particolari della Regione Piemonte è particolarmente disponibile per un attraversamento o un passaggio che possa arricchire e il Piemonte e la nostra Italia di valuta che noi definiamo pregiata (forse perché siamo tutti inclini a sottovalutare anche la forza della nostra valuta) e che riteniamo comunque indispensabile ai fini di quel riequilibrio della bilancia dei pagamenti che è uno dei problemi fondamentali che oggi, nella crisi del nostro Paese dobbiamo affrontare.
Ecco, il testo che è sortito da questo tipo di elaborazione che tiene conto di tutte queste considerazioni e cerca di individuare i settori di intervento che possano essere immediatamente capaci di mettersi in movimento. Sono i settori tradizionali, ma anche in questa scelta dei settori tradizionali che investono tutti gli operatori turistici, sia per le due proposte di legge, sia per il disegno di legge della Giunta, si è pervenuti ad identificare ed a privilegiare soprattutto il settore di intervento di carattere pubblico, e, nell'ambito del settore privato, le aziende a conduzione familiare, cioè quelle che hanno evidentemente caratteristica più aderente e meno speculativa nell'azione di questo settore. Quindi, abbiamo individuato i soggetti destinatari dei contributi e abbiamo identificato i contributi come contributi per opere che portino al rammodernamento di alberghi, al rammodernamento di strutture turistiche di strutture di carattere sportivo collegato al turismo con una innovazione particolare, che obiettivamente occorre riconoscere era essenzialmente contenuta nel disegno di legge della Giunta, che è quello di valorizzare anche le abitazioni di carattere privato nei settori delle zone montane che possano eventualmente costituire una risposta ed una, diciamo così alternativa al decadimento degli stessi stabili attraverso la valorizzazione sotto il profilo turistico.
A questo punto occorre riconoscere, ed anche ammettere, che la VII Commissione era stata largamente interessata e largamente preoccupata da un'altra proposta di legge presentata da Consiglieri di parte democristiana, riguardante il cosiddetto agri-turismo. La VII Commissione non ha voluto respingere questo tipo di proposta: ha voluto semplicemente identificare in questa proposta un'altra prospettiva, un'altra possibilità alternativa che deve trovare collocazione a se stante, perché con le disponibilità ed i fondi a disposizione per questo tipo di legge si sarebbe creata un'aspettativa demagogica, che non avrebbe dato una risposta positiva alle richieste che noi riteniamo sarebbero certamente elevate e che avrebbero evidentemente creato, sotto questo profilo, una specie di inganno, tipico del resto delle leggi statali come sono state configurate fino al 31 dicembre '71.
Si è voluto quindi conservare per questo tipo di incentivazione soltanto la caratteristica relativa alle zone montane, perché è soprattutto nei comuni montani o nelle grosse frazioni dei comuni montani che si ritiene possa essere presente questo problema e che si possa necessariamente dare una mano a coloro i quali, residenti in quei comuni o in quelle frazioni, possano ritrovare una incentivazione al loro reddito attraverso un aiuto complementare dell'attività turistica, utilizzando locali di proprietà per metterli a disposizione del movimento turistico.
Sotto questo profilo abbiamo scartato la possibilità di estendere il beneficio anche ai Comuni della collina, anche se questi possono presentare caratteristiche certamente valide in termini di agriturismo, proprio perch le disponibilità relative alla legge, che si imposta su un programma triennale, non avrebbero consentito, se non sotto il piano di una demagogica offerta, di risolvere quei problemi, sui quali occorrerà però in altri settori e con altre iniziative porre adeguata attenzione.
Dal punto di vista dei contributi, la legge che noi proponiamo, che la VII Commissione propone nel testo elaborato concordemente, valuta due aspetti. Uno è l'aspetto dell'attuale realtà economica. Con l'adeguamento dei tassi di interesse a quella che è la contingente (auguriamoci soltanto contingente) esplosione dei tassi di interesse, ma con una innovazione a mio modo di vedere notevolmente significativa, laddove gli interventi per opere effettuate da enti pubblici nell'ambito di venti milioni di spesa e configurate per qualsiasi operatore nell'ambito di 60 milioni di spesa, o comunque limitatamente all'importo di 60 milioni, viene offerta la possibilità alternativa di ricevere, anziché contributi in conto interesse l'analogo importo, maturabile in dieci o quindici anni, di interessi per un mutuo di tipo ordinario in cinque annualità che possano realmente intervenire in conto capitale. Direi che anche sotto questo profilo è evidente un passo in avanti rispetto all'iniziativa per altre leggi analoghe, quando evidentemente si tenda a superare le difficoltà poste dall'attuale stretta creditizia, che per molti aspetti renderebbe vani gli interventi della Regione se non si profilasse anche questa possibilità di intervento Dal punto di vista della gestione, la legge, nella proposta del Partito comunista, implicava la delega alle Comunità montane ed ai Comuni. Non abbiamo, sotto questo punto di vista, scartato tale evenienza, né l'abbiamo accantonata: ci siamo limitati a constatare che la realtà attuale vede il problema della delega ancora in corso di elaborazione per una sua estensione generica sui vari problemi relativi ai trasferimenti delle funzioni regionali, e pertanto non abbiamo ritenuto che potesse essere inserito questo tipo di innovazione senza un preventivo collaudo da un punto di vista generale. Ma dal punto di vista della gestione rimane chiaro il problema configurato nelle due proposte di legge e nel disegno di legge della Giunta, che offre alle Amministrazioni locali ed alle Comunità montane la fase istruttoria delle pratiche, con il che evidentemente c'è la possibilità da parte delle Comunità e dei Comuni di verificare anche qualsiasi tipo di domanda nell'ambito dei programmi che le Amministrazioni comunali e le Comunità hanno questa facoltà di istruttoria, sentono il parere degli Enti provinciali del Turismo o delle Aziende autonome operanti nel territorio e trasferiscono il tutto alla Regione. La Regione non prende in considerazione le domande sic et simpliciter, ma le valuta sulla base di elementi prioritari, rappresentati fondamentalmente da quel criterio cui ho accennato, cioè dal fatto che si intende privilegiare l'ente pubblico e le associazioni che operano istituzionalmente nel campo del turismo e le aziende a conduzione familiare. Questi criteri di priorità la Regione li elabora e li determina con l'ausilio di una Commissione tecnico-consultiva costituita in modo articolato, dalla quale possono essere attivamente recepite indicazioni utili sul piano tecnico.
Per quanto riguarda l'accensione dei mutui, o comunque l'intervento degli istituti di credito, questi si effettuano attraverso due momenti di presenza della Regione: uno è rappresentato dalla convenzione che la Regione fa con gli istituti di credito ammessi ad erogare il credito di cui alla presente legge, l'altro dalla determinazione di garanzie fidejussorie di garanzie ulteriori che consentano anche ad operatori che abbiano come possibilità di offerta esclusivamente la loro operosità, la loro capacità di superare lo scoglio, che noi sappiamo essere molto spesso impossibile a superarsi, per quanto riguarda le garanzie reali.
Dal punto di vista degli stanziamenti, la legge, che ha uno svolgimento triennale e che deve operare già nel 1974, ha, a giudizio della Commissione, la possibilità di verificare già nel '74 le caratteristiche del tipo di richieste e del tipo di domanda che si andranno configurando in modo che per gli anni successivi possa essere effettivamente valutata la possibilità di uno sforzo ulteriore, o di un impegno anche di caratteristiche maggiori, qualora si riscontrasse una rispondenza da parte degli operatori ammessi a beneficiare della legge a rispondere in termini positivi.
Per quello che riguarda invece domande presentate a suo tempo allo Stato, sia sulla legge 614 sia sulla legge 326, si è concordato di inserire una norma transitoria che assicuri una continuità tra la cessazione della legge statale e l'inizio dell'intervento legislativo regionale. Allora si è deciso con una norma transitoria che tutte le domande presentate entro il 31 dicembre '71, che è l'epoca in cui cessa di operare la legge 126 potranno essere ripresentate, per beneficiare delle nuove disposizioni di legge regionale. Tutte le opere iniziate prima del 31 dicembre '72, invece non daranno diritto alla ripresentazione della domanda, il che consente di configurare anche in questo settore una continuità regionale che intende evidentemente non ripetere errori demagogicamente già purtroppo commessi con la legislazione statale, per cui evidentemente veniva proposta o assicurata a tutti la possibilità di un intervento che in realtà non si riscontrava possibile e attuabile.
Queste sono le caratteristiche fondamentali della legge di incentivazione sul turismo che il Consiglio Regionale si accinge a votare oggi. Le consultazioni che la VII Commissione ha fatto con tutti gli enti le associazioni ed i sindacati hanno dimostrato chiaramente che l'attesa per questa legge è viva, è considerevole. Ma credo che noi risponderemo a questa attesa in maniera seria se opereremo nei limiti delle reali possibilità che vogliamo realizzare, senza indulgere a considerazioni di ordine demagogico, senza allargare i cordoni della borsa a settori che poi finirebbero con il trovarsi esclusi e che finirebbero con il riversare contro la Regione quella angoscia, quello stato di accusa che hanno riversato troppo spesso nei confronti della legislazione statale.
E' una legge che, nella presentazione sia delle proposte di legge del Partito comunista e della Democrazia Cristiana , sia del disegno di legge della Giunta, è stata definita provvisoria e sperimentale. Io credo che la provvisorietà e la sperimentalità contenuti nel disegno di legge offrano già un campo d'azione considerevole. Ma se è vero, come è vero, che noi attribuiamo al settore turistico una notevole importanza, e per gli aspetti sociali, e per gli aspetti alternativi che fatalmente finisce con l'avere nella nostra Regione, è evidente che questo non può che rappresentare un primo passo concreto verso la soluzione di un problema al quale guardano molti strati della nostra popolazione e al quale la Regione non pu rimanere estranea.



PRESIDENTE

Ringraziamo il relatore Cardinali e passiamo ora alla discussione.
Mi risultano iscritti a parlare i Consiglieri Beltrami, Bono, Menozzi Carazzoni, Gerini. Prego quanti altri desiderassero parlare di mettersi in nota ora, perché sia possibile fissare una giusta alternanza di interventi fra le varie parti. Ha facoltà di parlare il Consigliere Beltrami.



BELTRAMI Vittorio

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, nel febbraio di quest'anno presentavo, con i colleghi Falco e Visone, la proposta di legge n. 147 per "Interventi della Regione Piemonte nel campo delle attività turistiche". Si aggiungeva a quella dei colleghi dell'opposizione, accompagnandosi poi lungo il sentiero delle procedure consiliari, a quella della Giunta.
Non sto a riproporre cose note o già richiamate nella relazione accompagnante la nostra proposta, né a stabilire dei confronti peraltro già evidenziati nel documento del relatore e nella apposita tavola di raffronto tra gli articolati dei tre progetti che ci è stata distribuita oggi, e tanto meno sto a giudicare attorno alla squisitezza di una proposta rispetto alle altre.
La presenza di un progetto della Giunta di per sé non può significare la rinuncia al legittimo diritto di un Gruppo o di un Consigliere Regionale, anche se di maggioranza, ad esercitare l'iniziativa legislativa in ispecie quando diverso è il tempo di presentazione, ma non pu certamente, e non solo per un problema di correttezza, stabilire dei motivi concorrenziali, soprattutto nel caso nostro, dove comuni elementi di politica generale e di settore, un certo tipo di costruzione mentale, per il comune rifarsi concettuale a tracce e principi ideologici aventi notevole grado di affinità, danno luogo alla constatazione che, non preordinata né concordata, la proposta 147 (la nostra) e quella della Giunta hanno larghe zone di assonanza, si integrano, e direi, per certi aspetti, sono convergenti.
Dal relatore abbiamo risentito dati riguardanti l'incidenza del turismo nell'andamento della economia piemontese. Ritengo di essere nel giusto interpretando questa indicazione, avente caratteristiche di tenuità, in ordine alla dimensione, piuttosto e realisticamente pessimistica, come un richiamo a non sciupare le grosse occasioni che la stessa natura offre alla nostra Regione, a non disperdere le energie dei molti operatori del settore che mordono il freno, sono costretti a segnare il passo per l'assenza o la scarsezza delle stimolazioni di chi ha responsabilità ai diversi livelli e quindi della stessa Regione. Sono non dico "drammi", una parola che ricorre forse con eccessiva facilità, ma quotidiane rilevazioni di situazioni precarie, che viviamo nelle nostre Province, nella mia stessa provincia di Novara, dove l'alto richiamo del turismo montano, di collina, lacuale, la presenza di valichi di frontiera, propongono problemi di ricettività e di infrastrutture - da collocarsi nel quadro programmatorio della Regione - la soluzione dei quali certamente non è più differibile.
Potrei esemplificare, richiamandomi a località rinomatissime, agli sforzi degli operatori del settore - che oggi risente, direi più di altri della brutta curva entro la quale si trova l'economia nazionale -, dovrei parlare del turismo "sociale".
Il non intervenire, l'affidarsi alla tradizione, al richiamo, alla bellezza e all'ospitalità dei luoghi - e ne abbiamo tanti e validissimi non può che portare, nel tempo, alla perdita delle posizioni raggiunte perché il settore è in continua evoluzione e altre sollecitazioni orientano verso nuove zone che si avvantaggiano di cospicue possibilità promozionali e pubblicitarie.
Quando si parla, poi, di turismo sociale, bisognerà guardare a qualcosa più in là del generico impegno che il dettato costituzionale ci propone con il "diritto al riposo e alle ferie annuali" (art. 36 della Carta costituzionale), ma come ad un vero e proprio servizio sociale, legato ai problemi di sviluppo della intera realtà regionale, sottraendolo ad un vago significato assistenziale e dopolavoristico.
Riconoscendo al turismo una funzione di sviluppo e di riequilibrio sociale, non potremo che coglierne la peculiare caratteristica di strumento insostituibile di riequilibrio territoriale.
Il turismo, dunque, deve correttamente inserirsi nelle realtà socio economiche locali, avuto riguardo alle previsioni della programmazione generale e regionale e dei piani urbanistici e di sviluppo.
Va da sé che il turismo in genere, nel suo apporto alla economia di un territorio, non può essere valutato in linea di calcolo diretto, attraverso la quantificazione del suo volume, legato alle sole "tradizionali" attività, ma dovrà tenersi presente che le stesse non operano mai da sole ma sono attivatrici e concausanti (e non in lieve misura) della crescita di altre attività, divenendo forza traente anche per settori teoricamente e semplicemente riflessi.
Queste brevissime considerazioni, signor Presidente, sono state al centro, e non esse solo, dei motivi ispiratori, oserei parlare di principi che hanno animato la nostra iniziativa e che hanno sollecitato e consentito la presentazione della nostra proposta.
Il discorso è proseguito, al di là della nostra presenza fisica, entro la Commissione e nella consultazione, continua ora qui, e, poiché i tempi sono maturi, direi, concludendo, che dovrà essere calato al più presto urgentemente, entro il tessuto turistico regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bono. Ne ha facoltà.



BONO Sereno

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, affrontando l'esame di questa legge dobbiamo avere ben presente che non ci accingiamo a compiere un atto rivoluzionario o innovativo nella politica turistica della nostra Regione non creiamo ancora con questa legge le condizioni perché masse sempre più vaste di cittadini, di operai, di giovani, di pensionati, di contadini possano più facilmente praticare del turismo, oppure impiegare nel modo che è loro più congeniale il tempo libero; con questa legge non si creano ancora le premesse perché il turismo, da fenomeno di elite, o comunque interessante solamente i ceti più abbienti, si trasformi in un vero e proprio servizio sociale, interessante la collettività, la totalità dei cittadini, ed in particolare i lavoratori: con questa legge affrontiamo soltanto un aspetto del problema, e forse, se anche questo aspetto ha la sua importanza, non è ancora l'aspetto più importante, quello determinante quello che ha maggiore incidenza sul piano sociale.
E' una legge, questa, che interessa le varie categorie di operatori turistici, sia pubblici che privati, che interessa, come dice l'art. 4 prioritariamente le iniziative che saranno assunte da "Enti locali e Società con prevalente partecipazione di capitale pubblico", da "Cooperative e Consorzi di piccoli operatori turistici ed Associazioni che senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile", da "piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare"; una legge, quindi, che si limita a concedere contributi per sostenere le iniziative assunte dagli Enti pubblici e da quella vasta categoria di ceti medi che svolgono la loro attività nel settore del turismo.
Questa premessa, con una puntualizzazione di che cosa dovrà essere il turismo in futuro, è necessaria, a mio parere, per collocare nella sua giusta dimensione questa legge, senza creare aspettative inutili, senza parlare di leggi in grado di trasformare il turismo; questa legge ha una dimensione che è limitata, quindi, negli interventi, una funzione che è limitata nel tempo, una legge che non può essere considerata un punto di arrivo da parte della nostra Regione, come vedremo anche più avanti, ma solamente, essenzialmente, un punto di partenza per l'avvio di una nuova politica turistica.
Da questo punto di vista dobbiamo subito dichiarare con molta franchezza che vi è stato anche un nostro ripensamento circa la durata della legge. Noi avevamo proposto, un anno fa, una durata di tre anni pensando di arrivare entro la conclusione di questa tornata legislativa ad una iniziativa legislativa globale che interessasse tutti gli aspetti del turismo, prevalentemente sociale. Oggi i tre anni probabilmente forse sono troppi, e mi pare che potrebbe essere valido l'orientamento di considerare il suo effetto limitato agli anni '74 e '75.
Questa legge arriva, purtroppo, con un anno di ritardo. In Regioni simili e vicine alla nostra - Liguria, Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria tanto per citarne alcune -, leggi per la incentivazione turistica sono state approvate nel '73. Questo ritardo, purtroppo, va denunciato, è stato determinato dalla Giunta: la nostra proposta risale al maggio '73, ma abbiamo dovuto attendere fino al marzo '74 l'inizio della discussione in sede di Commissione, perché la Giunta soltanto il 27 febbraio ha presentato un suo disegno di legge.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

C'è stata la crisi...



BONO Sereno

Non per colpa nostra: le crisi sono prerogativa vostra, dei Partiti di maggioranza.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Indubbiamente voi ne siete esenti.



BONO Sereno

Comunque, dal maggio '73 c'era tutto il tempo necessario per arrivare alla presentazione di un disegno di legge della Giunta. Questo ritardo, a mio parere, ha avuto conseguenze particolarmente negative per alcune questioni. In primo luogo, l'ho già accennato, perché, essendo una legge che ha funzione temporanea, la sua entrata in vigore provoca un ritardo nell'affrontare il tema nei suoi aspetti più generali, ossia provoca un ulteriore ritardo, una ulteriore dilazione ad affrontare quella legge di carattere più generale che dicevamo prima. Secondariamente, perché si sono disattese le aspettative del settore pubblico e privato, aspettative che ponevano nella Regione un largo affidamento cui purtroppo non abbiamo fino ad oggi corrisposto. In terzo luogo perché la legge statale, la 326, dal 1 gennaio '72 non è più finanziata, e, secondo le notizie che abbiamo avuto dallo stesso Assessorato, il Ministero, ossia quegli organi centrali che di tanto in tanto vengono esaltati come il non plus ultra della efficienza e della funzionalità, ha provveduto soltanto nel mese di aprile all'invio dell'ottanta per cento delle pratiche che deteneva da sette, otto, anche dieci anni, per un importo totale di 62 miliardi di lire per opere che dovevano essere realizzate: oltre 600 pratiche che il Ministero, con la sua tradizionale trascuratezza, ha tenuto accantonate. Infine, perché con questo ritardo, a mio parere - e questo è uno degli aspetti più gravi - si è contribuito ad aggravare la crisi nel settore, che nel solo 1972, non dimentichiamolo, i dati del '73 ancora non mi sono stati forniti anche se siamo oltre la prima metà del '74, ha dato un apporto economico alla Regione Piemonte di 185 miliardi di lire. La mancanza di una legislazione nostra ha certamente contribuito ad aggravare le conseguenze che la crisi energetica ha prodotto nel settore, e che ha contribuito ad aggravare la già pesante situazione del turismo piemontese, che nel decennio 1961-'71 ha registrato tassi di incremento inferiori alla metà del tasso di incremento registrato a livello nazionale. Infatti noi, dai dati che sono stati forniti da autorevoli associazioni - perché ufficialmente ancora questi dati non ci sono - abbiamo avuto un tasso di incremento, in questo decennio, in Piemonte, del 26,44%, mentre in Italia il tasso è stato del 54,90%.
Entrando nel merito, dobbiamo riconoscere che sia la proposta di legge presentata dalla Giunta che il testo definitivo approvato dalla Commissione risentono considerevolmente del contenuto della proposta di legge n. 90 presentata dal nostro Gruppo. Tuttavia, di quella proposta, nonostante il dibattito serrato che si è svolto in Commissione, non appaiono, nel testo licenziato dalla Commissione, alcuni elementi di diversificazione che avrebbero, a nostro parere, meritato maggior considerazione da parte della maggioranza e che più avanti illustrerò. Prima di entrare nel merito di questi aspetti particolari, ritengo di dover fare ancora qualche considerazione di carattere generale.
Abbiamo già accennato alla provvisorietà della legge. Tutti ci rendiamo conto che con questa legge non portiamo una grossa nota di rinnovamento nella politica turistica tradizionale del Piemonte, quale era desiderata e quale era nelle aspettative della popolazione piemontese. Nella stessa relazione che accompagna la nostra proposta di legge si affermava: "Ai fini del rinnovamento della gestione e delle strutture turistiche senza minimamente sottovalutare il valore che sul piano economico viene ad assumere in sempre maggior misura il turismo, non possiamo non sottolineare quale fattore emergente del fenomeno il suo valore sociale, di emancipazione, di civiltà e di amicizia tra i popoli, rimarcando come tale sviluppo debba realizzarsi su una direttrice democratica e popolare ed essere sottratto a quelle forze economiche che si propongono, per la realizzazione di lauti profitti, uno sfruttamento turistico di tipo industriale.
Per l'evoluzione e l'espansione dei mezzi di trasporto e d'informazione, che hanno assunto dimensioni di massa, unitamente alla esigenza per larghe masse di cittadini di sfuggire ai modi alienanti di vita e di lavoro delle città per recuperare, a contatto con l'ambiente naturale, l'esercizio del diritto umano e sociale al riposo, alla salute ad una maggiore affermazione della cultura e della propria libertà individuale, ha fatto assumere al fenomeno nuovi valori sociali ed economici, portando a livello di massa l'aspirazione ad un bene che fino a qualche anno fa era privilegio esclusivo degli strati dell'alta e media 'borghesia' ".
Proseguivamo affermando che: "Proprio in conseguenza della nuova dimensione di massa e della ulteriore tendenza all'espansione, il turismo ha abbandonato, e se ne allontana sempre maggiormente, la sua vecchia caratteristica di privilegio per pochi e si impone come un nuovo diritto e servizio sociale, in quanto deve garantire il godimento del tempo libero e delle vacanze all'intera collettività, la cui pratica non può essere disgiunta da un corretto uso del territorio, dalla conservazione ed esaltazione dei beni naturali e dei valori storici ed artistici la cui proprietà sociale dev'essere con forza riaffermata".
E più avanti, ancora: "E' evidente che il punto di riferimento e di partenza per una nuova politica turistica non può essere improvvisato, e che la sua individuazione esige esami e studi approfonditi sulla realtà nazionale e regionale, sui problemi sociali, economici e territoriali connessi al fenomeno, dai quali debbono discendere, con il totale possesso di questa realtà, la giusta collocazione del turismo nel contesto dei piani di sviluppo ed una nuova legislazione regionale profondamente innovativa ed aderente ai fini strategici, economici e sociali che si vogliono raggiungere a breve ed a lungo termine.
Senza una tale visione organica ed unitaria del problema, anzich correggere, potremmo accentuare gli errori della politica fin qui condotta in quanto, proprio in conseguenza di una maggiore richiesta, potrebbero corrispondere il disordine ed una maggiore dispersione di denaro pubblico di iniziative settoriali e corporative non coerenti o addirittura contrastanti con i fini sociali ed economici che si intende conseguire.
Pertanto - dicevamo, e concludo con questo la citazione -, la predetta proposta di legge, elaborata nella piena consapevolezza di quanto sopra enunciato, costituisce un intervento di carattere straordinario e temporaneo tendente ad impedire il prodursi del vuoto legislativo che si creerebbe con l'esaurimento delle leggi statali e l'assenza di una organica legislazione regionale - dalla fine del '71 alla metà del '74 il vuoto legislativo e di operatività vi è stato - che, bloccando, con il processo di rinnovamento delle strutture turistiche, le riconosciute possibilità di sviluppo del settore, creerebbe seri danni all'economia piemontese e verrebbe utilizzato dalle forze della conservazione e di destra che alimenterebbero una campagna antiregionalistica e qualunquista".
Purtroppo, causa il ritardo con il quale questa legge viene portata all'esame del Consiglio, quel vuoto legislativo che abbiamo citato, e che si voleva evitare, si è mantenuto, e, alla luce dei fatti, si è anche aggravato.
Pertanto, l'approvazione di questa legge da parte del Consiglio non pu significare che la Regione Piemonte ha adempiuto ai suoi compiti nella materia: questa legge dev'essere considerata solo una premessa - e questo vorremmo sentirci confermare dai responsabili della Giunta - ad una legge più organica, che con la riforma democratica delle strutture turistiche con la ristrutturazione degli Enti provinciali per il Turismo, delle Aziende autonome di soggiorno, e con la delega alle Province ed ai Comuni di tutte le competenze che oggi sono di questi strumenti corporativi, si rinnovi la politica del turismo, concedendo praticamente la delega totale agli Enti locali in una materia che è oggi di totale competenza della Regione, con la fissazione di norme per incentivare il turismo sociale turismo di massa, turismo popolare, e la creazione di strumenti che permettano la realizzazione di questo turismo di carattere sociale; che si dia il via con questa legge a quel processo di rinnovamento che è sollecitato praticamente dalla nuova realtà che noi abbiamo di fronte.
Questa è una condizione che noi poniamo e che riteniamo irrinunciabile dopo l'approvazione di questa legge, che, come dicevamo, ha questo carattere di temporaneità.
Nel merito della legge, se essa deve essere un aiuto che viene dato prevalentemente al ceto medio ed agli Enti pubblici del settore, e non alla grossa imprenditorialità, (perché non mi pare che siamo in un periodo in cui si possa portare acqua al mare, il che non sarebbe giusto neanche nei periodi migliori), deve prevedere l'evoluzione dei suoi benefici agli alberghi di I categoria. Noi riteniamo che chi vuol fare del turismo di lusso debba pagarsi il lusso interamente di sua tasca, e l'albergo di I categoria per noi rientra nel turismo di lusso, perché la distinzione fra la I categoria e la categoria di lusso è abbastanza labile: appartengono alle due categorie alberghi assolutamente simili fra loro. D'altronde non è certamente attraverso gli alberghi di I categoria che si incentiva il turismo sociale, che si innescano quei movimenti economici che possono risanare la nostra economia.
Il Presidente della Giunta non mi pare molto convinto di quanto sto dicendo.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Semplicemente perché mi augurerei che gli alberghi fossero tutti di prima categoria e accessibili a tutti.



BONO Sereno

Le faccio molto sommessamente notare che il turismo di lusso rappresenta nel movimento turistico piemontese appena lo 0,86% del totale del movimento...



CARAZZONI Nino

E' il rapporto che conta.



BONO Sereno

...e il turismo di prima categoria rappresenta poco più del 5%. Noi rischieremmo in quelle strutture investimenti che sono enormi in rapporto all'entità del servizio che verrebbero a fornire, il che è tanto più sconsigliabile nel momento finanziario che stiamo attraversando.
Ritengo poi che non sia giusto escludere dalle provvidenze previste per le zone di montagna le zone della collina, che dal turismo potrebbero trarre un beneficio significativo. Qui emerge invece che la scelta della Giunta e della maggioranza vanno esattamente in senso inverso da quello in cui dovrebbero andare. Sollecito quindi la Giunta ad un ripensamento: è assurdo favorire da un lato gli alberghi di I categoria e dall'altro, per risparmiare, escludere da questi benefici la collina. Noi proponiamo che la collina abbia le medesime considerazioni privilegiate che sono stabilite per la montagna, e questa richiesta l'abbiamo concretata in una proposta di emendamento che abbiamo presentato.
Un altro aspetto carente della legge, a nostro parere, è che con essa non si fa un passo innanzi sul tema della delega. L'art. 3 stabilisce che i Comuni hanno il compito di ricevere le domande - è già un piccolo passo in avanti rispetto al passato, quando le domande venivano presentate attraverso la burocrazia degli uffici dell'Ente provinciale per il turismo e danno anche un parere. Però non è ancora la delega, e questo a noi pare che sia una grave manchevolezza di questa legge, che evidenzia la categorica volontà politica della Giunta a resistere sul terreno della concessione della delega. E' un aspetto, a mio parere, che non giova alla qualificazione della legge che stiamo per discutere ed approvare.
L'art. 4 noi lo riteniamo positivo. In esso, come ho già detto, si stabiliscono le priorità che dalla applicazione della legge devono essere rispettate: in primo luogo "agli Enti locali e Società con prevalente partecipazione di capitale pubblico, le Cooperative e Consorzi di piccoli operatori turistici e le Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, le piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare". Noi chiediamo che nella attuazione di questa legge ci sia da parte della Giunta e della Commissione che verrà nominata il massimo rispetto di questa norma, perché questo è elemento estremamente importante, che può qualificare o squalificare la gestione della legge stessa.
Riassumo, concludendo, i concetti fondamentali che ho esposto: non dimentichiamo la temporaneità e la limitatezza di contenuto della legge teniamo presente che è una legge che viene approvata con ritardo; che necessita una manifestazione di volontà politica per la rapida approvazione di una nuova normativa, possibilmente entro la fine del dicembre '74; una normativa globale che affronti il problema del turismo nella nuova dimensione che è venuta a determinarsi una iniziativa per la quale io dichiaro fin da ora la totale disponibilità del nostro Gruppo che necessita affrontare a breve termine, poiché altre Regioni già stanno muovendosi in questo senso, e perché è una esigenza indifferibile, il problema degli strumenti di superamento degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di soggiorno, che devono essere radicalmente trasformati.
Permettetemi, signor Presidente e colleghi Consiglieri, di ricordare, a proposito di quest'ultimo punto, l'opportunità e la necessità di sopprimere il Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Esso costituisce ormai una bardatura sorta anni fa per corrispondere a determinate necessità, che non ha mai svolto la sua funzione nel modo dovuto, e che non ha più alcuna ragione di esistere oggi che tutto il potere in materia di turismo e di industria alberghiera è passato alle Regioni. Mi pare che una voce possa levarsi anche dal nostro Consiglio Regionale, per chiedere al Governo, alla maggioranza che dirige il nostro Paese una manifestazione di volontà che se da un lato ci consentirebbe di risparmiare notevoli quantità di denaro perché la soppressione di un Ministero equivale sempre ad un notevole risparmio -, dall'altro lato consente di riqualificare l'Ente pubblico davanti alla stragrande maggioranza degli italiani, ormai avvezzi a veder creare sempre nuovi enti, che possono essere anche necessari e possono avere la loro validità, trovandosi però di fronte ad un esecutivo che ha sempre manifestato la sua incapacità a sopprimere enti che si dimostrano ormai superati quando non addirittura nocivi. Ritengo che se principi di questo genere saranno espressi dal nostro Consiglio Regionale noi potremo dire di aver fatto un buon lavoro.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Onorevole Presidente, colleghi, questo dibattito su un progetto di legge che ha per titolo "Provvedimenti per l'incentivazione turistico ricettiva" porta ad una scoperta, inattesa ancorché consolante, cioè permette di scoprire che anche la Regione Piemonte incomincia finalmente a rendersi conto, nei suoi organi esecutivi, di avere, tra le competenze primarie, anche quelle relative al turismo, e pertanto di doversi impegnare senza sforzo di fantasia, magari, o soltanto per copiare interventi altrove già realizzati da tempo - anche in questo settore.
Scoperta inattesa, abbiamo detto: perché, infatti, consumata quasi per intero questa legislatura senza che mai si fosse affermata una qualsiasi nostra "presenza" qualificata nella materia, stava diventando più che legittimo il sospetto che qui, in quest'aula, di turismo non fosse consentito o non fosse possibile parlare.
Ha voglia il collega Cardinali di aprire la sua relazione al progetto di legge in esame affermando enfaticamente: "Siamo certamente tutti coscienti dell'importanza che ha per il nostro Paese, e quindi per il Piemonte, il movimento turistico". Tutti chi? Anche la Giunta in carica? Anche l'Assessore del ramo? Ma ci si vuole allora spiegare perché, se questa "coscienza" fosse esistita, si sarebbero lasciati trascorrere settimane e mesi e anni senza mai dire una parola a proposito di turismo? Sono stati promossi dibattiti sulla sanità, sui trasporti, sull'urbanistica e sull'assistenza scolastica... Si è mai presa l'iniziativa di una discussione generale sul turismo, per chiarirci le idee, o, se si vuole per confrontare le posizioni? Almeno sui principi di fondo, così da poter verificare, come sarebbe stato giusto, serio, fare, la validità di certe impostazioni, quale quella di cui è permeato il progetto di legge predisposto dalla VII Commissione, e che porta a configurare il turismo come un vero e proprio "servizio sociale", il che, dal nostro punto di vista, cioè da un punto di vista "di destra", altro non è se non una aberrazione concettuale...
Nossignori, di tutto questo nulla è mai stato fatto. Vi è stata - e noi dobbiamo denuncialo con fermezza - una colpevole carenza a livello di inquadratura generale del fenomeno turistico; e vi è stata, a livello di operatività, una produzione legislativa semplicemente ridicola, se è vero come è vero, che - trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di turismo sin dal I aprile 1972 -, in tutto questo arco di tempo il Piemonte è riuscito a varare una sola legge, la n. 3 del 28 gennaio '74, di proroga del vincolo alberghiero.
Ci sembra davvero un po' poco per un settore che - come rilevato dal collega Cardinali nella sua relazione -, nel '72 ha fatto registrare in Piemonte entrate per circa 185 miliardi di lire. Con ben altra mentalità con ben diverso spirito, ci si è mossi, e ci si sta muovendo, altrove.
Potremmo ricordare, a titolo di esempio, le leggi prodotte con tempestività, e soprattutto con sensibilità, dalla Liguria nell'inverno scorso, per interventi a favore dell'industria alberghiera che il divieto di circolazione automobilistica aveva posto in grave difficoltà.
Potremmo ricordare ancora le iniziative assunte dalla Calabria, dove l'Assessore al Turismo ha proposto nel bilancio 1974 ben dodici ipotesi di progetti per investimenti nel settore turistico. Potremmo ricordare insomma, quello che si è fatto o si va facendo in tutte le altre Regioni in tutte, diciamo, perché tutte, nessuna esclusa, hanno qualcosa in materia da insegnare o comunque da indicare al Piemonte.
Alla luce di quanto siamo andati sin qui dicendo, non possiamo altrimenti concludere, su questa parte, se non con una amara constatazione: è stata, anche quella nel settore del turismo, una delle molte occasioni perdute, uno dei tanti appuntamenti mancati in modo clamoroso dalla Regione, che pure al momento della sua nascita aveva suscitato trepide attese ed ottimistiche speranze. E questo diciamo non certo nel quadro di quella campagna di tipo qualunquistico che paventava prima il collega di parte comunista quanto perché così è nella realtà obiettiva delle cose.
Da anni, infatti, il turismo è in attesa di una legislazione moderna una legislazione adeguata all'importanza sociale ed economica di questa attività, che ha subito una profonda evoluzione qualitativa ed un notevole incremento quantitativo: ed era pertanto auspicabile che, in carenza dello Stato, fosse la Regione a provvedere, consentendo una maggiore tempestività e modernità di interventi, così da favorire il recupero del tempo perso a causa della scarsità di mezzi messi a disposizione degli enti pubblici ed a causa della mancanza di una politica globale di sviluppo turistico.
Tanto più questo andava fatto in Piemonte, dove - nel decennio 1961-71 cioè sino alla vigilia dell'assunzione da parte della Regione delle competenze in materia di turismo - lo sviluppo della domanda turistica alberghiera era stato soltanto del 26,4%, contro il 54,9% dell' Italia in complesso, per cui il peso percentuale del turismo piemontese sul totale nazionale era venuto a ridursi dal 7% al 5,7%.
Così pure, nello stesso periodo, il movimento turistico straniero, che qui si è esaltato giustamente per l'apporto di valuta pregiata che dà aveva avuto un incremento del 17,4%, restando al di sotto di quello medio nazionale, a testimonianza di una diminuita preferenza degli stranieri per il Piemonte.
Così ancora, sempre nel decennio 1961-1971, il patrimonio ricettivo della Regione aveva avuto un tasso di incremento (27,3% includendo le locande, 37,9% escludendole) pari all'incirca alla metà dell'incremento registrato dall'attrezzatura alberghiera nazionale nello stesso periodo.
Perché abbiamo voluto citare questi dati? Per sottolineare che proprio nel momento in cui la Regione acquistava pienezza di funzioni si era andata configurando nel settore turistico piemontese una situazione preoccupante con chiari sintomi di declino, per cui l'intervento regionale si imponeva con criteri di tutta urgenza.
Questo intervento, invece, non è stato realizzato, ed ancora oggi - per le debolezze di iniziativa dell'Esecutivo, e, in particolare, dell' Assessorato competente - in Piemonte mancano precisi indirizzi di politica turistica, dato che il turismo piemontese attende ancora d'essere anzitutto e principalmente conosciuto nella sua realtà e nelle sue necessità, per essere poi aiutato nelle sue prospettive di rilancio. Già da tempo si sarebbe dovuto porre mano ad un piano di sviluppo, concordando i tipi, i mezzi e le procedure di intervento con gli operatori pubblici e privati del settore, ed articolando sufficientemente la gamma delle azioni con particolari forme di incentivazione.
E già da tempo si dovevano affrontare e chiarire i rapporti tra Regione ed enti turistici sub-regionali, magari prendendo ad esempio quanto fatto dalla Lombardia, che sin dal 21 aprile 1972 ha delegato ad essi l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera.
Nulla, al contrario, è stato fatto: ci si comincia a muovere soltanto oggi, con questa legge di "provvedimenti per la incentivazione turistico ricettiva", che è qualcosa certo, che è certo un primo passo, ma che non può né deve far dimenticare il troppo tempo perduto né basta ad attenuare un giudizio che era e che rimane drasticamente negativo sulla attività anzi sulla inattività, della Regione nel settore del turismo.
Dicevamo della legge e vogliamo subito rilevare quelli che ne sono, a nostro avviso, gli aspetti positivi: 1) il fatto che - all'opposto di quanto previsto nel progetto comunista, si sia ritenuto di non dover escludere alcuna categoria di esercizi alberghieri, se non quelli definiti di lusso; esclusione, questa, che peraltro non figurava nell'articolato predisposto dalla Giunta Regionale, e che pertanto dev'essere stata introdotta come demagogica concessione all'estrema sinistra, la quale ora, non ancora soddisfatta, pretenderebbe che dalle provvidenze venissero ad essere esclusi persino gli esercizi alberghieri di prima categoria. Per la verità, noi non pensiamo che gli operatori turistici che abbiano in animo di intervenire in esercizi definiti di lusso, o in esercizi di I categoria, pensino di far ricorso a questa legge. Tuttavia, per ragioni di principio, noi abbiamo presentato un emendamento per chiedere che questa discriminazione, che è illogica assurda, immotivata, venga ad essere cancellata dal testo della legge 2) la consistenza dei fondi stanziati, che è tale da permettere, tanto più se sarà ridotto il periodo di gestione della legge stessa, un effettivo miglioramento delle strutture turistico-ricettive della Regione, e che vogliamo augurarci che valga soprattutto ad incentivare - più che la costruzione di nuovi alberghi - l'ammodernamento di quelli esistenti sembrandoci opportuno puntare più sulla qualità che sulla quantità 3) la rapidità almeno teoricamente assicurata all'iter delle domande, che debbono essere valutate dalla Giunta comunale o da quella della Comunità montana e dal Comitato esecutivo dell'Ente provinciale per il Turismo entro il termine di venti giorni.
Accanto a queste che abbiamo voluto evidenziare come "luci" del progetto di legge in discussione vi sono poi le molte "ombre". La errata concezione informatrice, di cui abbiamo già anche detto, che il turismo debba intendersi come erogazione di servizi sociali, quasi si trattasse di acqua potabile o di fognature. Talune formulazioni (si veda quella relativa alle "Associazioni formalmente costituite" di cui all'art. 1 e quella relativa alle "Associazioni che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale" di cui ai successivi articoli), che consentono dubbie interpretazioni, o che, peggio ancora, sono tali da permettere l'erogazione di fondi ad organismi i quali, pur coperti da etichetta turistica perseguono scopi più squisitamente politici, anzi partitici. Il timore che la legge, così come formulata, possa risultare eccessivamente dispersiva finendo con il discolpare i fondi disponibili in troppi rivoli, e, per ci stesso, mancando il fine di interventi davvero concreti e determinanti. Un certo "taglio" demagogico che, qua e là, si e voluto dare al provvedimento in esame, e che non torna a merito della serietà che pur dovrebbe essere connaturata ad un testo legislativo.
Ecco, queste sono le "ombre" che, per parte nostra, abbiamo cercato di fugare con alcuni specifici emendamenti, e che comunque adesso sono tali da non consentirci un giudizio positivo nel giudizio di cui ci stiamo occupando. In particolare, poi, riteniamo inaccettabili i criteri di composizione della Commissione tecnico-consultiva incaricata dell'esame delle domande di cui all'art. 5: sono frutto di una scelta politica avventata, che discende dalla volontà di ignorare, anzi di emarginare organizzazioni turistiche quali gli Enti provinciali per il turismo, le Aziende autonome di Casa, Soggiorno e Turismo, le stesse Associazioni Pro Loco, organismi che invece dovrebbero essere diversamente considerati considerati cioè come gli strumenti operativi, in campo turistico, della Regione stessa. Per cui, se di delega si deve parlare - aprendo un inciso vorremmo ricordare in proposito che l'attuale Presidente della Giunta prese impegno, grosso modo nel luglio dello scorso anno, di promuovere in quest'aula un dibattito sui principi informatori della delega, dibattito al quale ancora oggi non siamo giunti - è a questi enti che noi pensiamo debba essere indirizzata.
Torneremo su questo argomento in sede di illustrazione dello specifico emendamento che abbiamo al riguardo presentato, per suggerire una diversa strutturazione della Commissione.
E neppure - se anche aderiamo al principio che abbiano ad essere privilegiati nella concessione di contributi gli Enti pubblici - ci sembra di poter accettare il trattamento preferenziale che ad essi si vuole accordare con l'art. 10, laddove si statuisce che la restituzione dei contributi stessi, nel caso di mutamento di destinazione dell'immobile costruito, debba essere maggiorata da un interesse annuo del 3% per i soli operatori privati: perché non anche quelli pubblici? Anche a questo proposito noi abbiamo presentato un nostro emendamento correttivo, per eliminare una discriminazione che consideriamo assurda ed ingiusta.
Per concludere, che altro dire di questa legge? Che si tratta della copiatura, alquanto meccanica, alquanto pedissequa, di testi legislativi già approvati altrove: vale a dire che si tratta di un provvedimento non innovativo, tanto meno rivoluzionario - crediamo di poter pronunciare questo aggettivo senza scatenare sospetti o ire -, in una materia dove altri hanno già operato meglio, o in ogni caso prima, cioè con più tempestività e con più sensibilità di noi: così nella Calabria, nel Lazio nella Lombardia, nelle Marche, tanto per fare qualche esempio.
Non neghiamo, perché sarebbe sciocco farlo, che la legge venga finalmente incontro, sia pure con il grave ritardo che abbiamo denunciato alle attese degli operatori turistici piemontesi che già tante delusioni hanno dovuto subire, come, ad esempio, con la legge 12/3/68 n. 326, che ha trovato scarsa applicazione, sia per la vastissima gamma di opere che potevano essere incentivate, in confronto alla scarsità di mutui disponibili, sia per la macchinosità e la lentezza delle procedure previste, che in molti casi hanno comportato l'erogazione di contributi dopo che da anni i lavori erano stati ultimati e collaudati.
Noi non neghiamo, non contestiamo tutto questo: ma che la legge sia un primo passo già l'avevamo riconosciuto prima. Vogliamo però concludere adesso che, in termini di valutazione politica, alla luce di tutto quanto osservato, si tratta di un primo passo incerto e contraddittorio; un primo passo compiuto con un ritardo gravissimo; un primo passo che, comunque, non può far dimenticare il poco, o il nulla, che sino ad oggi è stato realizzato in questo settore; ed il molto che, al contrario, in questo arco di tempo si sarebbe dovuto realizzare per dar vigore, slancio, impulso al turismo piemontese. Un primo passo, dunque, che, al di là dei contenuti di merito della legge, non può dar motivo da parte nostra ad alcun positivo apprezzamento che non sia quello di una più che generosa astensione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Menozzi. Ne ha facoltà.



MENOZZI Stanislao

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, siamo evidentemente anche noi coscienti dell'importanza che assume il turismo nel nostro Paese e nel nostro Piemonte. Sotto questo punto di vista, il provvedimento in esame, in linea generale, e per gli scopi che si propone, ci trova di massima consenzienti. Ma devono venire anche valutati aspetti, soprattutto di fondo, specie nel nostro territorio regionale e nella nostra realtà piemontese, che vale la pena di evidenziare per dare alla popolazione uno strumento il più possibile valido e aderente alle vere necessità e ad un concreto discorso economico Nei luoghi ormai tradizionali di turismo, un discorso di attrezzatura è, se mai, un discorso di potenziamento e possibile rilancio. Ma vi è una nuova forma di turismo, che non può essere assolutamente sottovalutato ed è il turismo di massa limitato al sabato e alla domenica ed ai giorni festivi; turismo che non si avvale di grandi alberghi e ristoranti, ma piuttosto di luoghi di ricezione per la bicchierata o la colazione al sacco, e soprattutto di ricerca di spazi aperti e di cibo e bevande tipiche genuine e tradizionali, anche se servite in ambienti modesti, purch ovviamente validi dal punto di vista igienico.
Sorge a questo punto una grave dubbiosità: quello di incrementare costruzioni di luoghi di ricetto solo per i giorni festivi può diventare un discorso anti-economico, o non sufficientemente economico, anche per gli operatori del settore, o per chi intendesse dedicarsi a questa nuova attività, poiché otto-dieci giorni al mese, nella migliore delle ipotesi (e salvo le eccezioni) di attività, non bastano certo a coprire le spese generali che incidono in tutti i giorni del mese e dell'anno.
Le difficoltà economiche che accusano da un po' di tempo a questa parte parecchi gestori di esercizi pubblici in generale sono date, non tanto dalle ben note difficoltà, nelle quali versa l'intero Paese, quanto dagli eccessivi costi gestionali, sproporzionati alla insufficiente attività settimanale, limitata al sabato e alla domenica, giorni nei quali tante volte essi non sanno neppure come fare ad accontentare la clientela rimanendo poi inoperosi nei restanti quattro o cinque giorni. Né dev'essere trascurato che non tutti i cittadini, che a migliaia lasciano, per il week end, la grande e la piccola città, per recarsi in montagna, sono in condizione di varcare le soglie di certi alberghi e ristoranti, dati i notevoli rincari che, in conseguenza dell'aumento dei costi, sono stati apportati da albergatori e ristoratori.
Il relatore ha detto che la presentazione delle proposte e del disegno di legge, poi unificati dalla Commissione in quel documento che stiamo ora discutendo, hanno suscitato notevole interesse. Stiamo, però, in guardia dai facili ottimismi, specialmente in questi particolari momenti, dei quali non è prevedibile un facile né un breve superamento. La Giunta, e per essa l'Assessorato competente, nell'istruire le domande, sarà bene si preoccupi di non abbandonarsi a procedure meramente burocratiche ma di intessere opportuni dialoghi, per accertarsi dell'esistenza delle condizioni idonee a dar vita a certe iniziative ed a potenziare quelle già esistenti.
Per contro, ci pare anche estremamente restrittivo il disposto dell'art. 1 comma c, ove si parla di montagna senza fare alcun richiamo alla collina ed alle zone depresse in genere. L'esclusione della collina e delle zone depresse ha suscitato perplessità anche in parecchi altri colleghi, con i quali ho avuto occasione di scambiare idee in proposito.
Mentre la montagna dispone già di notevoli strutture ed infrastrutture turistiche, parecchie delle quali accusano le difficoltà, che ho poc'anzi evidenziato, la collina e le zone depresse sono disponibili per poter sviluppare e dilatare proprio quel tipo di turismo sociale e di massa di cui difetta la nostra Regione. E qui mi torna opportuno ripetere quanto ebbi a sottolineare nel corso del dibattito sul bilancio, quando affermavo che proprio in tema di turismo, di operatori turistici, non ci sono invece tanti che sentono il desiderio di abbandonarsi al turismo feriale.
Osservavo, ripeto, in occasione del dibattito sul bilancio, che sarebbe errato e troppo restrittivo considerare turismo unicamente la vacanza del turista vista a se stante, che si deve invece considerare tutta una serie di azioni dalle quali un determinato comprensorio può trarre i benefici insiti nel decollo civile: provvedimenti di incentivazione economica, di realizzazione di vari servizi pubblici, importantissimi tra i quali la viabilità del comprensorio e la creazione di itinerari e strade turistiche di valorizzazione e di ristrutturazione, di formazione professionale e culturale, di promozione, creando cioè i presupposti economici e strutturali capaci di incentivare la realizzazione di servizi pubblici diversificati e complementari e studiando i modi con cui potenziare le energie e le iniziative delle popolazioni locali al fine di consentire il rilancio turistico della zona alla gestione di chi vi è direttamente interessato.
Altrimenti, i benefici andrebbero - aggiungo io - una volta ancora solo alle zone tradizionali, senza dilatare l'attività turistica nel senso che abbiamo indicato, e cioè nei suoi aspetti sociali e di massa.
Proprio per questo qui vale piuttosto un discorso più allargato e più adeguato di turismo di massa vero e proprio nel senso sopraddetto, che non può essere né trascurato né ignorato. Ci permettiamo di richiamare una proposta di legge di incentivazione del turismo rurale nella Regione Piemonte, che ci auguriamo non sia stata accantonata poiché proprio in quest'ottica osservo una sua indubbia validità, in quanto essa affronta la complessa problematica del settore delle attività turistiche anche sotto l'aspetto della evidente connessione fra turismo e mondo rurale, anche con dichiarati scopi sociali, oltre che culturali, di conservazione dell'ambiente, e con concetto moderno ed attuale di ecologia. Un'azione di questo tipo offre, oltre che una integrazione di reddito per gli operatori agricoli, specie nelle zone cosiddette marginali di montagna, di collina e delle zone depresse, possibilità ampie e differenziate di turismo.
Il problema, così delineato, è già stato affrontato e risolto con notevole successo in altri Paesi d'Europa. In Italia oggi esistono autorevoli e probanti precedenti non solo nella vicina Val d'Aosta ma anche in provincia di Bolzano, con la legge provinciale del 10 settembre '73 n.
42 e con il regolamento emanato dalla Provincia autonoma di Trento sulla legge provinciale 20 marzo '73 n. 11. Riteniamo che una scelta seria e convinta di agri-turismo può determinare i presupposti economici e strutturali per un organico ed integrale decollo civile di un determinato comprensorio, valorizzando al massimo tutte le risorse, le energie e le iniziative delle popolazioni locali, consentendo così un effettivo concreto e realistico rilancio turistico, da destinarsi alla gestione di chi è direttamente interessato.
Ecco perché, prendendo atto dalle dichiarazioni fatte dal relatore Cardinali, secondo il quale la VII Commissione non avrebbe assolutamente inteso accantonare o dimenticare la proposta alla quale io ho fatto richiamo, dichiariamo il nostro voto favorevole alla normativa in esame e ci auguriamo che la Commissione competente prima e il Consiglio poi non lascino trascorrere molto tempo per porre mano all'esame della proposta di legge da noi presentata.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Gerini, poi parlerà il Consigliere Calsolaro e non avrei altri iscritti. Darò poi la parola all' Assessore quindi si passerà all'articolato.
La parola al Consigliere Gerini.



GERINI Armando

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, anche per questa legge regionale che vuole stimolare ed incentivare l'attività turistico-ricettiva c'è molta attesa fra gli imprenditori del settore perché è la prima norma che la Regione attua dopo il vuoto legislativo che si era creato per il passaggio dei poteri fra Stato e Regione. Non che lo Stato, attraverso il Ministero del Turismo, avesse prima operato positivamente attraverso leggi allora in vigore, quali la 326 del 1958 e la 614 del 1966, in quanto anche per l'inadeguatezza degli stanziamenti s'era dimostrato veramente inadempiente talché, si disse, che le poche pratiche evase fossero appannaggio delle circoscrizioni territoriali dei ministri di turno. Ciò ha inciso sfavorevolmente sul turismo, sull'industria turistica che sempre s'era dimostrata una delle principali risorse economiche della nazione sempre largamente in attivo grazie specialmente all'iniziativa privata che in questo settore si dimostrò grande ed insostituibile protagonista.
Con l'istituzione delle Regioni il Ministero ha avuto soste e silenzi più estesi; dopo il decreto delegato l'Assessorato Regionale sembrò, e non per colpa tutta sua, paralizzato. Domande tendenti ad ottenere provvidenze venivano inoltrate alla Regione; altre di molti anni prima, indirizzate al Ministero, rimanevano giacenti a Roma e la consistenza del numero delle domande si dice non fosse accertabile. Finalmente - così mi è stato detto dall'Assessore - agli inizi dell'anno in corso vennero spedite alla Regione; pare ammontino a qualche centinaio e sono fondate sulle leggi 326 e 614. Della loro sorte si occupa l'art. 11 di cui dirò più avanti.
La proposta di legge al nostro esame è stata rielaborata dalla VII Commissione, con la costante presenza dell'Assessore interessato ma non di quella (e mi spiace dovertelo dire) del Consigliere Carazzoni, membro della VII Commissione che mai abbiamo visto alle riunioni. In aula egli può fare tutte le critiche che crede e vorrei dire (non per sostituirmi al Presidente della VII o all'Assessore) che, quando si vogliono fare delle critiche alle leggi (e noi tutti abbiamo diritto di farle) quanto meno qualche volta si deve essere presenti in Commissione, dove tutto è possibile rielaborare ed accogliere, come è stato fatto - per alcuni emendamenti; altri che non sono stati accolti sono qui oggi presentati. Mi scuso per questa digressione, ma tanto volevo precisare.
La nostra legge ricalca, a grandi linee, quella statale n. 326, salva la preferenza accordata ad enti pubblici, consorzi e cooperative di cui non comprendiamo la necessità. Tutt'al più crea delle inutili situazioni preferenziali a danno dell'iniziativa privata che tutti hanno sempre concordemente affermato essere stata efficiente e produttiva in questo campo.
La legge, rielaborata con i contributi di cui ai disegni di legge n. 90 e 147 è, nel complesso, accettabile, anche perché è stata adattata alle attuali difficoltà economiche e adeguata alla realtà finanziaria e creditizia, che oggi spaventa. E' dunque stata cosa saggia non avere disatteso le proposte messe in luce dalla Commissione per adeguare il valore dei tassi di interesse e avere creato un'alternativa per interventi in conto capitale, stabilendo un tetto per il finanziamento delle opere.
Altrimenti questa legge chissà per quanto tempo sarebbe rimasta inoperante ed improduttiva.
Questa proposta di legge presenta una novità, rispetto alla legge statale, all'art. 1 lettera c) ove vengono concesse provvidenze per opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna, che ha il duplice scopo di incentivare un turismo diverso e cioè il turismo sociale ed indirettamente di mantenere e migliorare immobili che, altrimenti, per lo spopolamento, sarebbero stati destinati al decadimento ed alla sparizione con danni all'economia ed al paesaggio.
In sede di Commissione sembrava che ad un certo punto la Giunta accettasse l'emendamento aggiuntivo di estendere le provvidenze anche alle zone collinari (e di quell'idea erano i Gruppi comunista, liberale e altri commissari del Partito di maggioranza relativa), poi nelle ultime sedute avvenne un cambiamento d'opinione e l'estensione delle provvidenze non è più stata contemplata nella legge.
Il mio Gruppo come penso abbiano fatto altri Gruppi ha riproposto l'emendamento che implicitamente illustro in questo intervento anche perch non so se mi sarà possibile rimanere in aula sino alla fine della seduta.
E' evidente signor Presidente, signor Assessore al Turismo, che le zone collinari hanno da alcuni anni uno sviluppo turistico molto ampio e di durata superiore a quello di montagna, che è prettamente stagionale. Le colline piemontesi - non lo dico solo io - sono bellissime ed ogni provincia piemontese ne è ricca; sono vicine alla città e di facile accesso. Lo spopolamento della zona collinare non è certamente molto inferiore a quello della montagna; quindi la collina ha tutte le caratteristiche per essere oggetto di attenzione. Non è quindi accettabile la motivazione portata avanti dalla Giunta che il rapporto dello stanziamento di circa cento milioni, con l'elevato numero di Comuni (circa 700) della collina, porterebbe ad una polverizzazione degli interventi oppure a vanificare le aspettative.
A me pare che la proposta del mio Gruppo, del PCI e di altri membri della Commissione, non debba essere disattesa per poter operare almeno una verifica: se mettiamo nella lettera c) dell'art. 1 anche le zone collinari e se domani dovessimo riscontrare un forte numero di domande tendenti ad avere contributi per la collina con fondi insufficienti, l'anno prossimo la Giunta potrà sempre trovare un centinaio di milioni per fare una piccola legge ad hoc. Ma se - come diceva Einaudi - prima di deliberare non conosciamo, non faremo certo una buona politica.
Signor Presidente della Giunta, so che lei è amante della montagna, ma so che è anche amante della collina; la prego di considerare questo emendamento...., vedrà che troverà il Consiglio abbastanza favorevole...



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Non mi metta in imbarazzo per la pianura, perché amo anche la pianura!



GERINI Armando

Non la voglio mettere in imbarazzo, ma se lei ha ascoltato il discorso che ho fatto prima, dovrebbe essere consenziente. Si possono sempre trovare cento milioni l'anno prossimo, non credo che sarà uno sforzo troppo grande per l'Assessore Simonelli! Circa l'istituzione della Commissione tecnico-consultiva, di cui all'art. 5, raccomanderei fin da ora (e Raschio è d'accordo con me) che appena la legge sarà approvata si provveda subito, alla sua costituzione e non si attenda, come si sta facendo, l'insediamento di analoghe Commissioni per altri settori e per leggi che da mesi abbiamo approvato.
Quanto alla norma transitoria di cui all'art. 11, è stato operato un taglio netto scrivendo di non doversi più considerare le domande presentate al Ministero, i cui lavori fossero iniziati prima del 31 dicembre 1971. Pu essere una buona norma, come potrebbe verificarsi invece non buona infatti se è vero che giacciono all'Assessorato più di duecento domande di vecchia data, il cui importo globale dei lavori si aggira sui 50 miliardi e che possono essere riproposte nei 60 giorni, salvo la loro accettazione più o meno globale, a seconda dei limiti e delle priorità stabiliti nella legge io chiedo alla Giunta se è stato fatto uno studio per individuare quanti operatori compresi nelle duecento domande avevano già iniziato i lavori di ammodernamento o creato strutture alberghiere prima del 31 dicembre 1971, e per quali importi. Se lo studio fosse stato fatto forse non si sarebbe giunti ad escludere tali operatori economici o quanto meno potevano essere presi altri provvedimenti.
A me pare che se la Regione oggi si sostituisce allo Stato, prorogando di fatto i termini di una legge statale, la 326, quanto meno doveva accollarsi proporzionatamente il carico delle domande inoltrate.
La Giunta non ha creduto di fondere nel testo della proposta di legge di cui ci occupiamo, anche la 154 sull'agriturismo, dei colleghi della D.C.
ed i disegni di legge sulle attrezzature sportive n. 97, n. 119 e 123 anche se qualche concetto di questi disegni è stato recepito.
A noi pare che si sia agito con criterio perché quei disegni di legge e sull'agriturismo, e sulle attrezzature sportive sono attuali e meritevoli di avere un'autonomia e di diventare leggi regionali per l'importanza che rivestono.
Per concludere, poiché si prospetta l'ipotesi - che mi pare sia stata avanzata dal collega Bono - che dopo la votazione di questa legge potrebbe essere presentato e discusso un ordine del giorno del Gruppo del P.C.I.
circa la proposta di soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, nel caso io non fossi presente in aula vorrei fin d'ora chiarire un concetto, che è il pensiero del mio Gruppo. Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, dopo il trasferimento dei poteri alla Regione a noi pare abbia ancora motivo di esistere per almeno tre ragioni: perché è organo di coordinamento, perché sovrintende all'ENIT che è l'unico Ente abilitato a mantenere rapporti con gli Stati esteri. Quando si volle dare l'autonomia in materia alla Sardegna, assistemmo a gare campanilistiche, a manifestazioni di propaganda sul mare più pulito o più azzurro ecc. ecc.
quindi vedemmo che se queste cose non sono coordinate portano totalmente a manifestazioni poco simpatiche.
Oltre al coordinamento del turismo internazionale e nazionale, il Ministero del Turismo potrebbe ancora avere la direzione generale per lo spettacolo, su cui non ha poteri la Regione. Infine una direzione generale per i beni culturali, i cui rami di competenza sono dispersi un po' in tutti i Ministeri (gli archivi di Stato sono di competenza del Ministero degli Interni; il settore archeologia è del Ministero ai LL.PP. ecc.).
Su queste linee di coordinamento si muove una proposta di legge dell'ex ministro liberale Badini Confalonieri, presentata dal Ministero Andreotti e che a noi pare meriti considerazione e definizione nel più breve termine possibile.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Calsolaro, ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Signor Presidente, signori Consiglieri, la legge che viene oggi al Consiglio per l'approvazione è il risultato di una discussione attenta e approfondita che ha impegnato tutti i Consiglieri interessati alla soluzione dei problemi del turismo.
Questa legge colma una lacuna da parte dei poteri dello Stato che ha sicuramente determinato, attraverso un'improvvida politica turistica, le premesse per il verificarsi delle condizioni atte a determinare una grave flessione della domanda. Solo ieri il Presidente della Giunta ed alcuni colleghi hanno denunciato l'estrema gravità della situazione in cui versano le nostre istituzioni culturali: è noto che il sostegno della nostra politica turistica poggia in grande misura su di esse e che solo offrendo accanto ad adeguati servizi ricettivi, un'idonea ed attrezzata rete di opportunità diversificate, tra le quali appunto quella culturale, è possibile affrontare e sostenere la concorrenza - sempre più intensa e dai caratteri di una più accentuata vantaggiosità - che i Paesi stranieri di recente acquisizione turistica presentano sul mercato.
Si aggiunga alla deturpazione dell'ambiente naturale, alla totale indifferenza per la vita stessa dei musei (ieri il Presidente della Giunta ne ha citati alcuni in stato di defaillance burocratico- amministrativa) alla completa inesistenza di interventi a salvaguardia del nostro patrimonio artistico, si aggiunga a tutto questo la spropositata lievitazione dei prezzi della ricettività, e si avrà il quadro delle condizioni in cui versa il turismo di casa nostra.
Con 150.000 lire si va a Varna o a Mamaia, viaggio aereo compreso, per 15 giorni. Con la stessa somma non si affitta per un mese un modesto alloggio, ammobiliato alla meglio, in una nostra località di villeggiatura in montagna o al mare.
Al tempo del boom economico i dirigenti della politica turistica del nostro Paese avevano importato la cosiddetta "civilisation des loisirs" che è poi in sostanza la seconda casa, quella che oggi costa - naturalmente per chi è in grado di pagarla - dalle 700.000 al milione di lire al mq.
Mentre i governanti proponevano questa nuova forma di turismo, centinaia di migliaia di famiglie erano ancora alla disperata ricerca di una casa decente ed una parte minima della popolazione italiana era in grado di concedersi una vera vacanza. Esistono in proposito delle statistiche le quali confermano in quale misura i cittadini italiani partecipano al fenomeno turistico. Questa situazione è purtroppo ancora una realtà.
Alcune cose mi sembrano importanti in questa legge. Intanto la indicazione delle priorità fissate dal 1° comma dell'art. 1 per quanto riguarda i soggetti beneficiari: l'estensione cioè delle provvidenze agli enti pubblici, alle associazioni e, in modo particolare, alle aziende a prevalente conduzione familiare.
La limitazione contenuta nell'elenco, di cui alla lettera a) dell'art.
1 della legge, che riserva l'intervento regionale ai ristoranti delle zone di interesse turistico, appare destinata ad indicare, a suggerire una linea interpretativa a quella Commissione tecnica prevista dall'art. 5 nella quale la rappresentanza degli Enti locali e della Regione appare nettamente prevalente.
Così come l'inserimento degli ostelli per la gioventù, dei campeggi delle case per ferie e di ogni impianto relativo al turismo sociale e giovanile potrà costituire un valido incentivo a dotare la nostra regione di quelle attrezzature suscettibili di fruizione da parte di una grande massa di turisti per i quali il costo dei servizi turistici tradizionali appare ora non facilmente sopportabile.
I movimenti associazionistici potranno esplicare in quest'ambito, anche se le limitate disponibilità finanziarie faranno ancora velo ad un loro più intenso e proficuo intervento, la funzione propria di promotori dello sviluppo del turismo sociale. Siamo stati per anni spettatori degli sforzi che queste associazioni sono andate compiendo per la socializzazione del turismo e tutti noi ricordiamo, alla fine della guerra, l'impegno con il quale le associazioni partigiane o degli ex internati hanno costituito campeggi, case per ferie per i reduci della lotta di Resistenza, ponendo il primo nucleo di una attività di turismo sociale che poi è passata alle organizzazioni giovanili ed alle stesse organizzazioni sindacali che hanno preso coscienza del significato e dell'importanza del fenomeno turistico come momento di crescita umana, civile e sociale e che si propongono attraverso le loro particolari organizzazioni del tempo libero, di intervenire decisamente nel settore.
La lettera c) dell'art. 1 accoglie, per la prima volta, una proposta più volte avanzata, di sperimentazione per il risanamento dei vecchi fabbricati montani, operando o proponendosi di operare in una duplice direzione: da una parte quella di offrire alloggi a costo accessibile per i turisti, dall'altro di promuovere il mantenimento sul territorio della gente di montagna.
L'impegno di cento milioni per questa iniziativa ci sembra, considerati i limiti di spesa imposti dalle necessità di bilancio, sufficiente per la fase che riteniamo, appunto, sperimentale, soprattutto se si pone in rapporto agli 800 milioni stanziati per quelle opere che in fondo costituiscono il nucleo principale e fondamentale della legge.
Sarebbe stato nostro desiderio quello di vedere accolta (e credo sarebbe stato anche desiderio dell'Assessore e della Giunta) l'istanza anche a favore dei proprietari di immobili siti in zone collinari e magari come diceva poco fa il Presidente della Giunta, di pianura, ma non possiamo non renderci seriamente conto che l'estensione porterebbe ad includere praticamente quasi tutti i Comuni della Regione, con la sola esclusione dei capoluoghi o delle grosse città della Regione, con una conseguente polverizzazione degli interventi e con la disattesa di troppe domande a fronte di aspettative largamente diffuse.
Per questa ragione mi sembra che la determinazione delle zone più svantaggiate, che sono appunto quelle di montagna, possa consentire interventi più raccolti e significativi. Del resto si tratta, per ora, di un esperimento: attraverso l'esperienza che maturerà con l'applicazione della legge sarà possibile una diversa graduazione degli interventi anche nei confronti delle altre fattispecie previste dalla legge.
I Comuni e le Comunità montane acquistano, nella legge in discussione un posto di tutto rilievo ove si consideri che a norma dell'art. 3, ultimo comma, dovranno esprimere un parere di carattere programmatico in rapporto allo sviluppo del territorio. Si tratta nella sostanza della previsione di un vero e proprio potere politico che si cala nel merito dell'opportunità dell'intervento: è vero che accanto al parere della Giunta comunale o della Comunità montana continua ad esserci il parere del Comitato esecutivo dell'E.P.T. - che, almeno fino ad ora, è organo istituzionalmente riconosciuto dalle leggi sul turismo - ma è altrettanto vero che la partecipazione diretta del Comune e della Comunità montana alla formazione della volontà locale, e la qualificazione che ad essa viene data in termini di sviluppo del territorio non può che ridurre a mera consulenza tecnica, o se si vuole burocratica, l'intervento dell'E.P.T.
Giustamente poi, la prevista partecipazione dell'E.P.T. alla Commissione tecnico-consultiva, è stata sostituita, nella fase di esame della proposta di legge in sede di Commissione, avvenuta alla presenza dell'Assessore Debenedetti, dalla rappresentanza dell'Unione regionale delle Province piemontesi.
Questo del rapporto tra le Province e gli E.P.T. è un vecchio problema: le Province hanno sempre contestato i poteri acquisiti dagli E.P.T. e ad essi riconosciuti dalla legge.
Si è verificata, nella materia del turismo, la stessa situazione che nella materia della caccia ha portato i Comitati a fare essi stessi, organi burocratici e corporativi, politica in luogo e vece delle Amministrazioni Provinciali.
Se la legge non è mutata, e non mi pare che lo sia stata (il collega Vera che è ancora Consigliere Provinciale mi può smentire, se non è vero) gli E.P.T. riscuotono la grande maggioranza delle entrate dalle Province.
Il contributo obbligatorio che le Province versano agli E.P.T. è di solito molto superiore a quanto esse possono includere nei loro bilanci a titolo di spese facoltative per incentivazione dello sviluppo turistico, con gravi limitazioni determinate dalla legge comunale e provinciale.
Il Presidente della Giunta Regionale ricorderà sicuramente che quando era Presidente della Provincia di Torino venne organizzato un convegno sul turismo e che in quella occasione ebbi ad esprimere al Presidente dell'E.P.T. di Torino (che era del mio Partito) ed al rappresentante del Governo, nel corso di un intervento che mi venne delegato ad esprimere da parte della Giunta Provinciale, la ferma convinzione che gli E.P.T. - sorti in un periodo in cui non esistevano le amministrazioni locali elettive avevano perduto ogni ragione di esistenza, essendosi trasformati in organi di tipo burocratico- corporativo e che la competenza relativa doveva essere trasferita alle Province, che fra l'altro erano quelle che pagavano senza avere contemporaneamente alcuna possibilità di effettivo controllo sulla politica portata avanti dagli E.P.T.
Con l'avvento delle Regioni, a maggior ragione, questi Enti, a nostro avviso, devono scomparire: le collettività locali, i Comuni o i loro Consorzi, le Comunità montane, le Province, gli stessi comprensori quando verranno costituiti, sono gli organi più indicati e più idonei ad operare le scelte in questa materia, ad esprimere i valori della collettività e quindi a portare avanti un'attività politica ed amministrativa in materia di turismo.
Per queste ragioni riteniamo opportuna la presenza dell'Unione delle Province piemontesi nella Commissione di cui all'art. 5 della legge in approvazione.
Molto importante poi ci sembra l'art. 4 della legge che fissa i criteri di priorità per la concessione delle provvidenze, privilegiando le opere da realizzarsi nelle zone montane e collegandole ancora una volta ai piani e alle esigenze indicati dai Comuni e dalle Comunità montane. La ulteriore specificazione dei soggetti preferenziali e la indicazione del territorio specifico, dovrebbe conferire alla legge una univoca volontà di intervento.
Voglio dire che un'interpretazione corretta della legge che contiene indicazioni generiche di priorità all'art. 1 e successive ulteriori specifiche indicazioni di priorità all'art. 4, non può che muoversi nella direzione di consentire l'erogazione dei contributi, con assoluta prevalenza verso l'operatore familiare, il piccolo operatore, l'ente locale, la cooperativa, la associazione e non può volgersi a favorire la grande impresa capitalistica che trova in sé stessa, o nei suoi naturali collegamenti, la fonte di finanziamento delle proprie opere.
Lo stanziamento previsto nel testo licenziato dalla Commissione è certamente rilevante e ritengo di dover dare atto all'Assessore Debenedetti di avere strappato all'Assessore Simonelli, che sicuramente è conservatore del bilancio regionale, poste così importanti per porre le premesse dello sviluppo della politica turistica della nostra Regione. Non può tuttavia non destare viva preoccupazione il fatto che, nell'attuale situazione di restrizione creditizia, la legge rischia di rimanere inoperante per gran parte delle previsioni in essa contenute.
Ci auguriamo che l'intervento della Giunta presso il Governo al fine di ottenere, (secondo quanto hanno annunciato il Presidente della Giunta e l'Assessore al bilancio collega e compagno Simonelli) quanto meno per i fini operativi delle leggi regionali, la liberazione del vincolo, perché in caso contrario le nostre leggi - ne abbiamo sentite citare alcune ieri citiamo oggi questa - diventerebbero delle pure e semplici manifestazioni di volontà politica o delle pure esercitazioni di carattere intellettualistico.
Opportunamente le lettere c) e d) dell'art. 2 prevedono contributi in conto capitale, secondo le linee già espresse nella relazione al bilancio per il 1974 dall'Assessore Simonelli, per le opere di arredamento e per le spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge che non superino la spesa di venti milioni, con una importante riserva per quanto attiene agli enti pubblici e alle associazioni senza fini di lucro. Ma si tratterebbe però sempre di una piccola cosa - non certamente sufficiente se non in misura limitata, a consentire lo sviluppo di un'organica politica del turismo nella nostra Regione, alla quale la nostra legge offre invece adeguati strumenti - se questa legge dovesse soltanto operare in funzione dei contributi in conto capitale anziché nella sua piena esplicazione che si aprirebbe con lo svincolo delle restrizioni creditizie.
Si perpetuerebbe, evidentemente, una situazione di stasi che ha sino ad ora provocato una clamorosa discrasia fra le esigenze locali e la politica seguita dagli organismi nazionali in materia. Certamente il Ministero del turismo va profondamente ristrutturato e ridotto. E' lo stesso discorso che riguarda i Ministeri dell'Agricoltura e dei LL.PP. che con il passaggio delle competenze alle Regioni si pensava si sarebbero ridotti a meri uffici di coordinamento. Si tratta, per quanto riguarda il turismo e per quanto riguarda i lavori pubblici, di materie nelle quali la competenza della Regione assume i caratteri della pienezza dei poteri a fronte di meri compiti di coordinamento che spettano invece, giustamente, allo Stato.
Siamo pertanto favorevoli ad una risoluzione del Consiglio Regionale che in occasione dell'approvazione di questa legge riaffermi la competenza della Regione in materia, che riconosca agli organi centrali la sola funzione di coordinamento che innovi in profondità la struttura dell'ENIT che riaffermi la facoltà della Regione a sciogliere, a ristrutturare (nella misura in cui la Regione riterrà di farlo, secondo la propria autonomia che del resto e alla Regione conferita dalla norma costituzionale) i Consigli degli EPT largamente burocratici, per attribuirne la competenza su delega della Regione - agli Enti locali territoriali.
Non è ammissibile una competenza delle Regioni in materia, per esempio di assetto del territorio che non comprenda anche la materia turistica, che al problema dell'assetto del territorio è strettamente legata; e pertanto ritengo di dichiarare la completa disponibilità del gruppo a quella indicazione che il Consiglio Regionale intendesse fare nei confronti del governo e dei poteri centrali, nella salvaguardia di una autonomia e di poteri che, come ripeto, sono largamente riconosciuti dalla Costituzione alle Regioni.
Questa legge pone le premesse per l'attuazione della norma costituzionale , indica una prospettiva programmatica, sollecita e responsabile verso le autonomie locali; privilegia nel quadro del programma di sviluppo regionale le zone meno favorite del territorio regionale.
E' proprio in questo quadro di politica turistica della Regione che il Gruppo socialista voterà a favore della legge.



PRESIDENTE

Non ho altri iscritti a parlare, quindi do la parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Signor Presidente, credo di dovere anzitutto spendere una parola di autodifesa - se così si può dire - per i rilievi che sono stati fatti circa i tempi di presentazione della legge. Non ho difficoltà a riconoscere (visto che il collega Calsolaro ha fatto riferimento alla legge sulla caccia) che siamo solo "per caso" arrivati primi con la legge sulla caccia che mi risulta abbia avuto una certa risonanza e rilievo nazionale.
Ritengo comunque doveroso dare alcune spiegazioni in ordine al presunto ritardo nella presentazione della legge: sappiamo che la materia era regolamentata da due leggi dello Stato, la 614 prima e successivamente la 326 che aveva scadenza al 31 dicembre 1972; sappiamo altresì che nel corso del '73 era stata proposta in sede governativa una proroga a tutto il '73 con un disegno di legge specifico che era già stato approvato da un ramo del Parlamento, per cui si avevano fondati motivi di ritenere che nel corso del '73 gli interventi sarebbero stati ancora erogati, sulle disponibilità residue del ministero, sulla legge dello Stato. Ma c'era un altro motivo di carattere più specifico che derivava dalla situazione in cui ci trovavamo ad operare: mi riferisco alle pratiche che il Ministero aveva trasmesso alla Regione, che erano in numero assai limitato, mi pare 21, mentre al Ministero giacevano centinaia di pratiche che, nonostante ripetute sollecitazioni, non venivano inviate alla Regione.
Si poneva quindi l'interrogativo se dar corso immediato alle ultime domande, quelle pervenute direttamente alla Regione e a quelle poche mandate dal Ministero, tralasciando di considerare tutta la massa di pratiche giacenti inevase presso lo stesso Ministero o se non bisognasse avere invece un quadro completo della situazione per attuare, nella gestione della legge, dei principi di programmazione sia in ordine agli interventi che ai finanziamenti. Abbiamo fatto così una scelta che, a mio avviso, era obbligata, anche perché abbiamo potuto constatare che il Ministero trasmetteva probabilmente alla Regione quelle poche pratiche che stavano particolarmente a cuore ad un Ministro o all'altro e non ci sembrava giusto che la Regione accettasse sic et simpliciter le pratiche che le venivano trasmesse, tralasciando di considerare tutte le altre domande giacenti ancora al Ministero.
E i fatti stanno a dimostrare che i nostri timori erano fondati: dopo aver presentato il disegno di legge a febbraio, nel mese di marzo-aprile sono pervenute all'Assessorato centinaia e centinaia di pratiche inevase dal Ministero; sono pratiche - come ha ricordato il collega Bono - vecchie anche di dieci anni.
Io credo che con questa normativa quanto meno abbiamo fatto una scelta: soltanto adesso abbiamo un quadro completo della situazione che ci consente di definire l'indirizzo che la Regione vuol dare nel dirimere tutte le giacenze del passato. Devo dire che le altre Regioni si trovano oggi in notevole difficoltà, anche perché hanno legiferato prima di noi o si sono viste arrivare il grosso delle pratiche inevase più o meno alla stessa epoca. Credo sia doveroso, visto che l'argomento è stato accennato da parecchi, ancor prima di scendere all'esame dell'articolato della legge fare un raffronto indicativo con le legislazioni delle altre Regioni. Vi sono Regioni che si sono mosse prima ed hanno previsto degli interventi esclusivamente in conto capitale, il che lascia assai perplessi perché con interventi di quel genere si mette in moto un meccanismo di investimenti assai ridotti: faccio l'esempio di una Regione che avendo stanziato un miliardo con contributi in conto capitale fino al 40% mette in moto un meccanismo di finanziamenti di cifre per due miliardi e mezzo... E' interessante, nel raffronto, verificare invece il complesso delle opere che con questa legge si possono finanziare. Faccio subito un esempio: prendendo come riferimento un tasso del 7% con gli 800 milioni di cui all'art. 1 lettera a) potremmo mettere in moto un meccanismo di investimenti per 22 miliardi e 856 milioni; con i cento milioni previsti per le opere di cui all'art. 1 lettera c), altri due miliardi 857 milioni; con i 300 milioni di contributi rateali quinquennali altri otto miliardi 571 milioni; con i 300 milioni di contributi in conto capitale della lettera b) altro miliardo e 500 milioni e con i 500 milioni in conto capitale per opere fino a 20 milioni, per le iniziative di enti pubblici, un altro miliardo circa.
Complessivamente si potranno finanziare opere per un totale di 36 miliardi 784 milioni. Credo che questi dati ci debbano indurre intanto alla obiettiva, realistica considerazione che lo sforzo che la Regione Piemonte sta facendo nel settore è notevolissimo e direi prioritario rispetto a quanto hanno fatto altre Regioni e che sicuramente ci consente, per lo meno in parte, di far fronte alle inadempienze dello Stato; perché e bene si dica che la legislazione statale stava scritta sulle carte... ma ad essa non corrispondevano adeguati stanziamenti. Noi abbiamo preferito scegliere la via opposta e cioè assicurare che la normativa potesse essere concretizzata in effettivi interventi da parte regionale, al fine di evitare che si ingenerassero delle situazioni quali quelle conseguenti alla legislazione statale con accumulo di centinaia di pratiche inevase per mancanza di fondi.
Io credo che basti questo semplice riferimento per farci prendere atto dello sforzo che tutti assieme stiamo facendo per il settore turistico, con una spesa qualificante e di notevolissimo impegno.
Ma direi che anche il meccanismo dei finanziamenti che abbiamo introdotto in questa legge differenzia di gran lunga la nostra normativa da quella delle altre Regioni: la nostra è l'unica legge regionale che prevede contributi in conto capitale, interventi su mutui e contributi rateali diretti limitatamente a determinate opere: prevediamo cioè tre tipi di intervento; le altre Regioni di norma hanno scelto ora un tipo ora l'altro di intervento.
Fatta questa precisazione possiamo passare ad alcune considerazioni sull'articolato. Molte cose sono state dette di questa legge, ma io ritengo che possiamo dire che questa legge non copia altre leggi e che contiene degli elementi veramente innovatori; basterebbe fare riferimento a quel tipo di intervento del tutto nuovo di cui alla lettera c) che nessun'altra legge regionale prevede: la ristrutturazione degli immobili siti in territori montani. Questo è un intervento originale che stiamo andando a sperimentare e che ci consentirà di valutare quale dovrà essere la politica successiva della Regione in questo specifico settore. Ma è bene che intanto si metta in evidenza quale è la finalità cui è diretto questo intervento.
Possiamo affermare che con un intervento del genere si accentua l'aspetto del servizio sociale del turismo, al di là del fattore puramente economico e che si interviene a sostegno delle economie più deboli. Quante volte in questo Consiglio si è sostenuta la necessità di intervenire per arrestare quel fenomeno di abbandono della montagna, per incoraggiare il residente a trattenersi nelle località di montagna, anche per Salvaguardare un patrimonio abitativo che riteniamo meritevole di tutela? Si dice da alcuni Consiglieri che la Giunta si è opposta all'estensione di questo provvedimento alla zona collinare. Intanto ho avuto la impressione, dai loro interventi che alcuni colleghi si siano espressi come se nelle zone collinari o nelle zone depresse la legge non operasse... Per le strutture tradizionali della ricettività alberghiera non c'è differenziazione, tranne che per il tasso di interesse che nelle Comunità montane è privilegiato; è soltanto l'intervento destinato alla ristrutturazione degli immobili che abbiamo ritenuto utile per ora sperimentare nelle Comunità Montane. Non mi riferivo al Consigliere Menozzi, ma ho sentito...



MENOZZI Stanislao

Dimentichiamoci pure della collina, ma il disegno di legge che sta per diventare legge fa riferimento ad una licenza in possesso da tre anni, per cui il parlare di contadini mi pare per lo meno fuor di luogo.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Io facevo riferimento a zone, non a categorie di cittadini, anche perché ritengo che con questo intervento non si debba fare differenziazione tra contadino e piccolo artigiano, o piccolo commerciante; la differenziazione sta nella localizzazione.
I Comuni compresi nell'area della zona montana e nell'area collinare se non vado errato sono circa 844. Su questo argomento mi pare abbia già detto tutto quanto si doveva dire il collega Calsolaro, il quale ha evidenziato che anziché scrivere sulle leggi tanti interventi senza essere in grado di farvi fronte, è preferibile ricorrere ad una alternativa di programmazione concreta (che è quella che abbiamo scelto) di gradualità degli interventi nulla vieta che fra qualche anno la Regione, anche sulla base della sperimentazione che andiamo facendo, possa intervenire anche per le zone collinari.
Ho voluto fare riferimento a questo specifico tipo di intervento perché, ripeto, innovativo rispetto a qualsiasi legge regionale.
Altro punto qualificante che peraltro evidenzia una chiara volontà politica da parte della Regione, è quella di coinvolgere la responsabilità dei Comuni e delle Comunità Montane nella gestione della legge ed in genere sul problema del turismo. E' già stato fatto rilevare che attraverso questa normativa i Comuni ed in particolare le Comunità Montane vengono ad essere i protagonisti della gestione della legge, perché saranno essi stessi che (questo è un altro concetto nuovo) in base ai propri piani di sviluppo dovranno suggerire alla Regione il tipo di intervento da attuare.
Altro punto qualificante è il privilegio riservato agli Enti locali, al fine di stimolare l'iniziativa di carattere pubblico anche nel settore turistico; e poi, come è già stato ricordato, i criteri di priorità che sottintendono, sia pure in nuce, una certa politica di piano e di programmazione perché attraverso la determinazione dei criteri di priorità contenuti nella legge, si programma l'intervento della Regione.
C'è anche l'altra norma relativa alle garanzie sussidiarie prestate dalla Regione che ritengo sia una previsione di tutto rilievo, soprattutto se si pensa alle difficoltà che le aziende a conduzione familiare e le piccole aziende in genere incontravano per avviare l'operazione di costruzione di impianti ricettivi e per l'accesso al credito.
A mio avviso basterebbero già questi elementi fondamentali per dare una caratteristica a questa normativa che oggi andiamo ad approvare e che sicuramente si pone in un'ottica diversa rispetto a quella dello Stato proprio per gli elementi cui mi riferivo in precedenza e cioè dei Comuni degli enti rurali ai piani di sviluppo delle Comunità Montane e gli interventi finanziari privilegiati a sostegno del settore nelle zone economicamente più deboli qual è la zona montana.
Vorrei peraltro fornire al Consiglio alcune altre indicazioni che mi pare possano essere utili.
Le istanze presentate al Ministero sulla legge 614 erano 231, per un importo di 21 miliardi e mezzo; di queste solo per 58 c'era stata la promessa di finanziamento (e non sappiamo se in realtà tutte sono state finanziate) per un importo di cinque miliardi. Sulla legge 326 le istanze presentate dal Ministero e che riguardano il Piemonte erano 418 per un importo di 48 miliardi e 400 milioni: le istanze ammesse sono solo 70, per 12 miliardi.
Quando il Ministero nel mese di marzo-aprile '74 ha trasmesso alla Regione tutte queste istanze inevase, abbiamo dovuto tener conto di questa realtà: praticamente opere per un totale di 63 miliardi 779 milioni risultavano non finanziate dallo Stato! Allora nella norma transitoria abbiamo fatto una previsione specifica che ci consente, sia pure parzialmente, di ovviare alla chiara inadempienza dello Stato. Abbiamo ritenuto di intervenire a finanziare quelle opere che sono state iniziate prima del 31.12.71, quindi copriamo abbondantemente tutto l'arco di tempo di vacanza legislativa.
Vorrei ancora fare qualche considerazione di carattere specifico in ordine alle osservazioni fatte dai diversi Consiglieri intervenuti.
Il Consigliere Bono ha proposto un emendamento diretto a escludere dalle provvidenze di questa legge gli alberghi di prima categoria.
L'opposizione della Giunta all'emendamento ha una motivazione, a mio avviso, seria; intanto, ripeto, abbiamo fissato all'articolo 4 delle priorità che ci dicano dove di preferenza bisogna indirizzare l'intervento non possiamo peraltro dimenticare che gli alberghi di prima categoria sono un'esigenza della ricettività turistica regionale, soprattutto in relazione alla presenza turistica straniera; e non è neanche vero, consigliere Bono che in questi ultimi anni ci sia stato un calo degli esercizi alberghieri! Le posso precisare questo: gli alberghi di prima categoria nel '69 erano 33, oggi sono 28; quelli di seconda categoria erano 139, oggi sono 151 quelli di terza categoria erano 342 oggi sono 367... quindi non è vero che in Piemonte ci sia stato un cedimento nel settore ricettivo. Dov'è che si è verificato il cedimento? Nelle locande, nelle piccole pensioni, soprattutto nella città di Torino. Se stralciamo dalla media statistica (è un'osservazione questa che era già stata fatta in occasione del convegno sul turismo sui dati forniti dal prof. Forte) le presenze che abbiamo avuto nella città di Torino nelle pensioni e nelle locande (che a mio avviso non erano presenza turistica, ma presenze di immigrati che venivano a Torino e che trovavano la prima sistemazione nella locanda o nella piccola pensione) ovviamente emerge che le pensioni hanno avuto una certa riqualificazione per quanto riguarda i posti-letto, che però è andata via via decrescendo come entità numerica.
La consistenza degli esercizi ricettivi ha subito nel decorso del '61 '73 una variazione negativa del 2,55%, ma tale risultanza è conseguente ad una riduzione degli esercizi di categoria inferiore, delle locande in particolare, perché, come ho detto prima, negli alberghi di terza, di seconda o anche di quarta categoria la ricettività è aumentata. In totale oggi gli alberghi in Piemonte sono 3.440.
Per quanto riguarda il grosso problema dell'utilizzazione, vorrei ricordare al collega Bono che gli alberghi di prima categoria nel 1969 avevano una percentuale di utilizzazione del 24,3%, nel 1973 del 27,7%.
Sulla base di questi dati statistici riteniamo sia utile estendere i provvedimenti anche agli altri alberghi di prima categoria perché adempiono alla funzione di ricettività turistica di un certo rilievo.
Per quanto concerne la percentuale di utilizzazione generale media, va precisata una cosa: non confondiamo la percentuale di utilizzazione nell'arco dell'anno rispetto a quella concreta, realistica che può avvenire in Piemonte; è fin troppo ovvio che in Liguria il periodo di utilizzazione degli alberghi è di gran lunga superiore a quello del Piemonte: c'è il soggiorno invernale in riviera, c'è la stagione turistica balneare estiva per cui l'arco di tempo abbraccia quasi tutto l'anno; in Piemonte la stagione veramente turistica è obiettivamente ridotta, ma se teniamo conto della media nazionale (sappiamo tutti che con le statistiche si può giocare come si vuole) e se consideriamo l'arco di tempo medio di utilizzazione degli esercizi in Piemonte non si rileva affatto un calo di presenze.
Comunque va tenuto presente, a questo proposito, un altro aspetto: i dati di cui disponiamo sono "relativi" perché purtroppo ci sono evasioni nella registrazione delle presenze, per cui le presenze ufficiali sono una cosa, quelle reali un'altra. Peraltro si può tranquillamente ed obiettivamente affermare che anche in Piemonte la percentuale di utilizzazione non è affatto inferiore alla media nazionale.
Se volessimo poi fare un'indagine più dettagliata si vedrebbe che il turista straniero in Italia si indirizza prevalentemente verso gli alberghi di prima categoria.
Le presenze italiane, nel 1969, negli alberghi di prima categoria erano il 3,76%; nel '73 il 4,59%; si verifica anche qui la tendenza ad una maggiore presenza rispetto negli anni passati, con un incremento dell'11,48%. Per le presenze degli stranieri negli alberghi di prima categoria nel '69 la percentuale era del 13,61%, nel '73 del 15,35%; si constata anche per questo settore una tendenza all'incremento di presenze nell'albergo di prima categoria.
Ho voluto fare queste precisazioni anche per motivare le ragioni per cui la Giunta non ritiene di accettare l'emendamento inteso a escludere dai provvedimenti di cui alla legge, gli alberghi di prima categoria.
Credo che sulla base dei dati forniti non debba aggiungere altre considerazioni.
Vorrei accennare, sia pure brevemente, ad altri argomenti che sono stati introdotti nella discussione.
Deleghe. E' indubbio che con questa legge non abbiamo attuato una delega nel senso completo e formale della parola, agli Enti locali per la gestione stessa della legge, ma credo di poter affermare che una vera delega in questo settore sia difficilmente configurabile ove si voglia salvaguardare il concetto di programmazione degli interventi che devono essere fatti a livello regionale. Come ho già fatto rilevare abbiamo peraltro introdotto un elemento estremamente qualificante: i Comuni, gli Enti locali, le Comunità Montane, sono i veri protagonisti nella gestione della legge e quindi credo che si sia fatto veramente un passo avanti rispetto alle leggi dello Stato.
Si è parlato degli Enti provinciali del turismo Credo che i colleghi sappiano che è stato presentato o è in fase di presentazione un disegno di legge governativo che praticamente supera la struttura turistica di base esistente e che darà la possibilità alle Regioni di organizzare il turismo di base a livello comprensoriale. Questo è il frutto di un certo tipo d'azione che le Regioni hanno congiuntamente portato avanti e che fortunatamente è stato recepito e fatto proprio dal Governo.
Per quanto riguarda gli alberghi di lusso sono stati esclusi non per cedere ad una tendenza demagogica, come ha detto il Consigliere Carazzoni ma perché abbiamo constatato che in Piemonte gli alberghi di lusso sono solo quattro; e neanche perché, come ha detto il Consigliere Bono, si favorirebbe il turismo di lusso! In verità, se intervenissimo, finiremmo per favorire i proprietari, i gestori degli alberghi di lusso, non i turisti che sono dei semplici fruitori del servizio ricettivo. Abbiamo in definitiva ritenuto che proprio in base a quei criteri di programmazione cui accennavo prima e sia pure enucleati in pochi ma fondamentali criteri l'albergo di lusso possa essere escluso dalle provvidenze regionali.
C'è poi la questione dell'agriturismo. Intanto mi corre l'obbligo di osservare come, dopo che la Giunta ha presentato un disegno di legge dove per la prima volta si prevede un intervento specifico per la ristrutturazione di vecchi immobili da destinare alla ricettività turistica anche stagionale solo nei piccoli Comuni nelle zone montane, ed a favore dei residenti di qualsiasi categoria sociale, guarda caso viene proposta una iniziativa sotto il nome dell'agriturismo che in sostanza tende ad estendere questo tipo di intervento a tutto il territorio del Piemonte restringendolo peraltro ad una sola categoria, quella degli agricoltori.
E' vero che poi si è proposto di estendere l'intervento, così come è previsto dal disegno di legge, alle zone collinari.
Ho già detto che non dobbiamo dimenticare che, per quanto riguarda le strutture ricettive vere e proprie di carattere turistico, l'intervento regionale si estende a tutto il territorio regionale; qui si tratta di enucleare un intervento specifico che è tipico, a mio avviso, per le zone montane, con limitazione ai piccoli centri, peraltro non generalizzato perché sappiamo che anche nell' ambito delle Comunità Montane ci sono dei centri che non possono essere ragionevolmente e obiettivamente destinatari di un intervento del genere.
E poi, mi si consenta (forse mi ripeto), ma il difetto della proposta sull'agriturismo e che si tratta di una normativa che da un lato prevede le incentivazioni turistico-ricettive, a favore di una sola categoria dall'altro sconfina nel prevedere regolamentazioni di materie per le quali esiste già una normativa, come quella a favore delle manifestazioni folcloristiche e culturali; non vedo pertanto la necessità di prevedere una legge ad hoc, che peraltro, come ho già detto, avrebbe il grave difetto di limitare gli interventi ad una singola categoria, quella degli agricoltori mentre riteniamo sia più giusto estenderli a tutte le categorie di cittadini.
E' stato poi accennato al problema dell' ENIT. Anche per questo problema le Regioni concordemente hanno portato avanti un'azione presso il Ministero diretta a chiedere, con un disegno di legge ad hoc, la ristrutturazione dell'ENIT che garantisca la presenza delle Regioni in questo importante organismo; recentemente si è anche posto il problema dell'esigenza immediata, di un finanziamento dell'ENIT, in quanto nell'attesa di definire la ristrutturazione dell'ente, praticamente il Governo non avrebbe più erogato finanziamenti.
E' una situazione di estremo disagio che tocca l'attività promozionale di tutta l'Italia all'estero e che costituisce una remora per le iniziative che le singole Regioni intendono assumere proprio nel settore promozionale all'estero; c'è una presa di posizione, direi unitaria, delle Regioni e che lo Stato, in attesa della ristrutturazione dell'ENIT, provvede immediatamente a rifinanziare l'Ente.



BONO Sereno

Non è unitaria.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Posso garantirti che anche il collega dell'Emilia Romagna si è reso conto che piuttosto di paralizzare l'attività dell'ENIT, in attesa della ristrutturazione dell'Ente, è meglio provvedere subito al suo finanziamento; ad ogni modo questo non è un problema che ci compete direttamente, anche perché le Regioni si stanno muovendo in modo unitario.
Lo stesso dicasi per l'istituendo Consiglio nazionale del turismo.
Anche la Regione Piemonte, dopo aver sentito la Giunta e la VII Commissione, ha espresso al Ministero il proprio avviso contrario alla istituzione di questo Consiglio del quale non si riesce francamente a capire la necessità; è un organo che sarebbe strutturato su basi burocratiche, in quanto a prevalenza ministeriale (mi pare siano rappresentati tutti i Ministeri escluso quello della Difesa!) e verrebbe ad intaccare la competenza specifica delle Regioni. Queste ultime hanno dichiarato la massima disponibilità a collaborare con il Ministero, ma non accettano che la presenza delle Regioni venga inserita in questo Consiglio nazionale sullo stesso piano del funzionario ministeriale.
Mi pare di avere, sia pure sommariamente, toccato tutti i punti che hanno formato oggetto di osservazioni da parte dei colleghi.
Termino osservando che questa non è una legge generale sul turismo, è una legge limitata ad un settore del turismo e - come dice lo stesso titolo con interventi, provvidenze per le strutture ricettivo-turistiche. Certo nel settore del turismo ci sono da "scoprire" delle nuove forme di iniziativa; mi consta però che anche altre Regioni fino ad oggi non hanno prodotto una legislazione regionale che vada al di là dei tipi di intervento che oggi stiamo approvando, anche perché - e questo è un settore fondamentale dell'attività turistica - la promozione turistica ha un senso in quanto ci si garantisce prioritariamente una ricettività turistica adeguata.
Con queste precisazioni sottopongo la legge all'approvazione del Consiglio Regionale; al di là degli spunti polemici, che è bene ci siano ma che ritengo non riguardino tanto il merito della legge, mi pare di poter fare una constatazione confortante: sulle cose fondamentali, essenziali c'è un apprezzamento quasi generale.
Questa legge, che da alcuni è stata definita come un primo passo verso un'altra serie di interventi che la Regione dovrà affrontare nel settore turistico, per le considerazioni che sono state svolte in questo dibattito mi pare merita l'approvazione del Consiglio Regionale.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo alla votazione delle proposte di legge regionali: n. 90 presentata dai Consiglieri Bono, Fabbris, Ferraris, Raschio, Revelli Rivalta in data 29.5.'75 "Per l'incremento del turismo nella Regione Piemonte" n. 147 presentata dai Consiglieri Beltrami, Visone, Falco in data 20.2.'74 "Interventi della Regione Piemonte nel campo delle attività turistiche" del disegno di legge n. 150 presentato dalla Giunta Regionale in data 27.2.'74 "Incentivazione turistico-ricettiva nella Regione Piemonte".
Testo definitivo concordato in sede di Commissione "Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva".
Relatore il Consigliere Cardinali.
Art. 1 - (Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni) Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede, negli anni 1974, 1975 e 1976, agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di: a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di categoria "lusso"), pensioni locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, ristoranti ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale e giovanile b) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica pubblici o di uso pubblico - compreso gli impianti sportivi e ricreativi o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico c) opere di ristrutturazione e di adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna definite come tali dalle leggi vigenti, in Comuni o frazioni con popolazione residente non superiore ai 2.500 abitanti d) opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a).
Le provvidenze relative alle opere di cui alla precedente lettera c) possono essere concesse soltanto ai cittadini con residenza, almeno cinque anni, nei rispettivi Comuni ove si intende realizzare l'opera.
Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo art. 3, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.
All'art. 1 vi sono nove emendamenti. Emendamento soppressivo dei Consiglieri De benedetti, Raschio e Cardinali.
Desiderano illustrarlo? No, mi pare chiaro. Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto all'unanimità.
L'emendamento del Consigliere Carazzoni: "Al secondo paragrafo (lettera a) sopprimere le parole 'esclusi quelli di categoria lusso' ".
Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto Emendamento sostitutivo del Consigliere Carazzoni: "Al secondo paragrafo (lettera a) sostituire le parole 'ristoranti ubicati...' con le parole 'esercizi della ristorazione ubicati...' ".
Intende illustrarlo?



CARAZZONI Nino

Unicamente perché il termine "ristoranti" è estremamente restrittivo a mio avviso, mentre la dizione da noi proposta consente un'apertura maggiore di intervento, per la pizzeria ad esempio, per la trattoria.



PRESIDENTE

La Giunta?



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

La Giunta accetta.



PRESIDENTE

Metto in approvazione l' emendamento Carazzoni.
L'emendamento è accolto.
Emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Bono e Raschio: "Alla lettera a), dopo le parole 'categoria lusso', aggiungere le parole 'e prima categoria' ". Desiderano illustrarlo? La Giunta.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

E' contraria.



PRESIDENTE

Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Bono e Raschio: "Alla lettera c), dopo le parole 'non superiore ai 2500 abitanti' aggiungere le parole 'e nelle zone di collina così modificate dai Decreti ministeriali 7.11.1961 e 23.3.1969, che potranno essere modificate con provvedimento del Consiglio Regionale' ".
Emendamento aggiuntivo del Consigliere Gerini: "Alla lettera c), dopo la parola 'montagna' aggiungere 'e di collina' ".
I due emendamenti vengono unificati. La Giunta?



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo.

E' contraria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gerini.



GERINI Armando

Signor Presidente, vorrei ancora precisare.
In effetti l'emendamento l'avevo già illustrato durante il mio intervento ma perché chiedo, come i colleghi del PCI, che venga considerata anche la zona collinare? Per fare una verifica. La Giunta ha sempre detto che con cento milioni per 800 Comuni collinari andiamo a polverizzare i contributi, ma a me pare che questo ragionamento non stia in piedi: noi dobbiamo mettere anche la zona collinare nella legge perché anche gli imprenditori di collina possano presentare domande. Se poi vedremo che le domande sono in numero rilevante e che cento milioni non sono sufficienti troveremo altri cento milioni con una legge ad hoc. Oggi la collina è meta di turisti più che in montagna; si tratta di un turismo stagionale, ma quasi continuo per circa nove mesi all'anno e quindi le esigenze sono pressanti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Il nostro Gruppo vota contro l'emendamento del Consigliere Gerini non perché sia contro la collina, come non è contro la pianura e non è contro la città; ma per ragioni di bilancio e per ragioni di opportunità.



RIVALTA Luigi

E' meglio il Sestriere.



CALSOLARO Corrado

Ma il Sestriere non è interessato a queste iniziative, che non vanno a favore dei grandi alberghi dalle strutture capitalistiche, ma vanno a favore dei cittadini che hanno la vecchia baita, la vecchia casa di montagna e che potranno ristrutturarla o mettere a disposizione dei turisti, nella supposizione che pratichino degli affitti decenti, secondo quanto abbiamo auspicato nel corso del nostro intervento.
Mi sembra che si confondano (e l'ha già anche detto l'Assessore Debenedetti) gli interventi a favore dei Comuni, delle Comunità montane delle associazioni, con quegli altri interventi che sono a favore dei proprietari di piccoli immobili.



GERINI Armando

Ci sono anche in collina questi piccoli immobili.



CALSOLARO Corrado

Lo so che ci sono anche in collina; però sono stati stanziati cento milioni, e l'espansione di questa provvidenza ai Comuni collinari porta ad una completa polverizzazione della somma ed alla reiezione di aspettative che, con questa legge, verrebbero a crearsi nei confronti di una larga generalità di cittadini: nel senso che se con cento milioni si pu intervenire a favore dei Comuni montani, o delle frazioni montane, in modo precipuo, allargando l'intervento a tutti i Comuni della Regione più nessuno potrà beneficiarne in modo concreto.
Se passasse l'emendamento del Consigliere Gerini, io mi riterrei in diritto di proporre che questa legge venga estesa anche ai Comuni della pianura. Se si ha un obiettivo "montano", considerato privilegiato dalla legge sul turismo, non vedo perché lo si debba estendere in misura tale che finisca col non avere più nessuna efficacia dal punto di vista dell'incentivazione del turismo nelle zone svantaggiate, zone che, appunto sono prese in particolare considerazione dalle stesse norme della C.E.E.
Quindi annuncio sin d'ora che se passa questa norma, proporrò un ulteriore emendamento a favore della pianura. Mi preoccupo seriamente del fatto che allargando all'esterno i limiti di questo intervento si arrivi al punto di consentire ai proprietari residenti nella seconda cintura di Torino di usufruire delle provvidenze della Regione per poi praticare, nei confronti degli immigrati, quegli affitti di cui tutti noi siamo a conoscenza e contro i quali ci siamo più volte espressi.



PRESIDENTE

Il Consigliere Bianchi ha chiesto di parlare, ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, poiché vi sono delle perplessità e delle diverse valutazioni forse anche in ordine al significato e alla portata della norma, ai fini di una votazione più chiara e netta del gruppo chiederei al Presidente e all'Assessore di consentire una sospensione di cinque minuti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

La legge di cui ci stiamo occupando, credo sia emerso anche da vari interventi, denuncia - mi limito a dire sul piano culturale - dei limiti e delle carenze enormi, secondo me si pone su un livello culturale estremamente basso. E' una legge che arriva dopo quattro anni, o dopo due anni di vuoto e affronta il turismo essenzialmente con interventi (è stato detto) rivolti agli operatori economici, quando invece (ed è emerso per esempio nell'intervento di Bono) in questa fase del dibattito consiliare stiamo a discutere se estendere i contributi alla montagna, alla collina ai ristoranti di lusso ecc. Io ho una teoria personale che ho espresso stamane ai miei compagni e che a questo punto voglio dire anche al Consiglio; se dobbiamo dare dei soldi a degli operatori privati che come gli artigiani, come i commercianti, come chiunque altro investe a proprio rischio e pericolo dei capitali per delle attività evidentemente speculative - perché tutti investono per guadagnare - non vedo quale rapporto ci sia tra incrementare i redditi di queste categorie e il turismo inteso dal punto di vista culturale, dal punto di vista del tempo libero.
Occuparsi del turismo in forma diversa da come lo ha fatto sino ad oggi lo Stato vuol dire impegnarsi in decisioni diverse da queste, vuol dire promuovere iniziative turistiche di massa, si acquisiscono dei parchi che bene attrezzati, offrono alle masse la possibilità di occupare il tempo libero tra il verde ma con delle attrezzature di carattere culturale sportivo ecc. Questo dovrebbe essere il livello di intervento della Regione nel campo del turismo se vogliamo produrre delle azioni innovatrici rispetto al passato ma questo non è e credo sia emerso dall'intervento del mio compagno Bono. Il fatto che sia passato un emendamento che riduce di un anno la durata di questa legge, ha soprattutto il valore di un intervento limitato - anche in rapporto alla situazione economica - alle priorità che bisogna dare agli investimenti perché nel frattempo si produca un tipo di intervento culturalmente diverso.
Queste iniziative di legge sono nate un anno fa con la crisi dell'energia e con il divieto di circolazione domenicale, in una situazione quindi di crisi acuta delle attrezzature alberghiere. Ma dobbiamo renderci conto - e il nostro atteggiamento si colloca essenzialmente in questa ottica - che questa legge può essere discussa, probabilmente anche votata soltanto perché si rivolge verso una categoria, quella dei ceti medi, che ha bisogno di essere incrementata, soprattutto nelle zone più depresse e sottolineo "depressa".
Se interventi a favore dell'operatore economico ci devono essere (lo ripeto per la terza volta) a nostro giudizio devono essere estremamente limitati e parziali rispetto a ciò che si intende per politica del turismo ma rivolti verso quelli che operano in zone depresse.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Per quanto riguarda gli operatori turistici veri e propri è ovvio che viene considerato tutto il territorio regionale... non c'è differenziazione.



BERTI Antonio

Io però per operatori turistici intendo gli albergatori, perch parliamoci chiaro, la legge viene dopo tutta un'azione di promozione di un turismo di massa e allora le strutture in grado di recepire queste iniziative turistiche vengono dopo, come risposta a una domanda. Qui invece capovolgiamo tutto nella pratica e quando faremo il consuntivo di questa legge ci accorgeremo che chi ha chiesto i contributi è chi ha oggi delle attività che trasforma per poter guadagnare di più. Noi possiamo anche essere d'accordo che l'intervento avvenga nei confronti di chi oggi opera in questo settore, ma in zone depresse a periodi saltuari e dove l'incremento del turismo ha certi limiti, solo in questo caso. Ma se è valida questa tesi, io invito il Consiglio a far passare essenzialmente le parole "zone depresse" e da questo punto di vista collina e montagna hanno una validità, prima la montagna e poi la collina. Ma se poi mi si viene addirittura a dire estendiamola anche al piano, che cosa succede? Che distribuiamo cento milioni in piccoli rivoletti, facciamo la politica dei piccoli contributi che è completamente diversa dalle cose che abbiamo detto sino ad oggi di voler fare.
Scusate questo intervento estemporaneo, ma dobbiamo pur renderci conto che il Consiglio Regionale vuole fare della politica del turismo e non dare dei contributi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cardinali.



CARDINALI Giulio

Come relatore del d.d.l. e come Presidente della VII Commissione devo dire che a mio modo di vedere occorre ripristinare un quadro di verità delle varie proposte.
Deve essere subito chiarito che questo provvedimento non era contenuto né nella proposta di legge del PCI, né in quella dei colleghi Beltrami Visone e Falco, ma esclusivamente nel d.d.l. della Giunta; che si sia aggiunto a tutto questo il problema dell'agriturismo (abbiamo detto nella nostra relazione, che purtroppo il collega Bertorello non ha sentito, che è un problema aperto, ma deve trovare una collocazione a sé stante perché non si può barattare o mettere come sotterfugio in una legge di queste dimensioni un tema di sì vasto respiro) evidentemente ha complicato le cose, si è cercato di vedere in che misura poteva essere accolto e l'accoglimento, badate, è soltanto riferito a questo tipo di provvidenza cioè l'adattamento di alcuni locali che andrebbero in decadimento, nelle zone di montagna, per destinarli a ricettività turistica.
Posso essere d'accordo nel dire che non c'è sostanziale differenza fra la montagna e certe zone della collina, ma devo affermare che quando lo stanziamento è di cento milioni sia per questo anno che per un altr'anno salvo che un altr'anno si allarghino i cordoni della borsa all'infinito diventa realmente una turlupinatura per gli 840 Comuni collinari dire che possono beneficiare di un contributo. A parte, come ebbi a dire in altre circostanze, le implicanze di ordine urbanistico, perché occorre aggiungere che la proposta di legge sullo agriturismo fa riferimento in modo esplicito alle cascine, cioè a quei luoghi che per natura tipica delle leggi tuttora vigenti in materia urbanistica non sono ammessi alle grandi ristrutturazioni edilizie ed alle modifiche sostanziali.
Ecco perché, indipendentemente dalla sospensione, io chiedo che il problema venga visto in questo spirito e negli obiettivi che ci eravamo prefissi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Menozzi, ne ha facoltà.



MENOZZI Stanislao

Prendo la parola intanto per ringraziare il relatore Cardinali per aver voluto una seconda volta precisare che la Commissione, come avevo già sottolineato nel corso del mio intervento, non ha inteso accantonare il discorso della proposta di legge a suo tempo presentata sull'agriturismo ma questo mi da anche lo spunto per rivolgermi all'Assessore Debenedetti il quale ha trovato modo, seppure con la sua calma proverbiale, di polemizzare sull'agriturismo. Vorrà scusare l'Assessore Debenedetti se parlando di agriturismo si è parlato di operatore agricolo connesso alla difesa del suolo e ai problemi ecologici, ma vorrei che fosse in grado di spiegarmi a quale altro operatore collocato in quell'ambito e in quella visione dovevamo rivolgerci.
Mi è spiaciuto anche che il collega Calsolaro si sia indispettito per le richieste avanzate nei confronti della collina (e quando diciamo collina parliamo prevalentemente di zone depresse) proponendo addirittura di inserire la pianura. Se si è trattato di un attimo di risentimento, data l'afosità del mese di luglio, lo posso anche capire, ma non ritengo si debbano proporre i problemi in questi termini.
In quest'aula, quando approvammo la legge sulle Comunità montane, cosa venne da più parti osservato, anche dal sottoscritto? La realtà è che in Piemonte ci sono zone di alto colle, zone di collina la cui depressione economica e conseguentemente sociale è decisamente superiore a quella di certe zone di montagna con un loro...



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Courmayeur, Sestriere, ma si capisce, non è quella la montagna!!!



MENOZZI Stanislao

E allora, nell'intervento che mi sono permesso di fare anche in questa occasione, non senza riconoscere le difficoltà che il problema presenta ricordo, signor Presidente della Giunta, che ci sono delle zone di collina depresse che hanno gli stessi problemi delle zone di montagna e che tentano di sviluppare un turismo che abbia caratteristiche sociali di massa, al quale dobbiamo pure, prima o poi, sentirci legati.
In tal senso era stata posta la richiesta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Visone.



VISONE Carlo

Volevo solo precisare, a seguito di quanto ha detto il relatore della VII Commissione, che nel progetto di legge presentato da Beltrami, Falco e dal sottoscritto non c'è un esplicito riferimento alla collina, però ce n'è uno all'art. 2 lettera d) sulle piccole e medie aziende ubicate nelle zone depresse di cui alla legge 22.7.1966 n. 614.



PRESIDENTE

Se l'Assessore ed il Presidente consentono, prima di dare loro la parola, siccome è stata fatta una richiesta di sospensione, sospenderei cinque minuti.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 18,35, riprende alle ore 19)



PRESIDENTE

La seduta riprende. La parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Molto brevemente per riconfermare la posizione della Giunta in ordine a questi emendamenti.
Vorrei approfittare dell'occasione per mettere in evidenza ancora una volta la natura, la finalità di questa norma che non vorrei ingenerasse degli equivoci. Si tratta di una norma a carattere sperimentale, limitata nel tempo, non a favore degli operatori turistici, ma dei residenti nei piccoli Comuni della montagna per coinvolgerli nell'attività turistico ricettiva, differenziando la zona di montagna da tutto il territorio piemontese. L'intervento non si dirige alle strutture classiche ricettive del settore turistico, ma è una previsione specifica che riguarda la ristrutturazione di vecchie abitazioni di montagna che possono essere recuperate e destinate ad attività ricettiva turistica anche stagionale.
Può darsi che questa iniziativa non abbia riscontro positivo nei fatti, ma abbiamo voluto semplicemente dimostrare la nostra sensibilità al problema.
Noi abbiamo previsto questa norma con un duplice ordine di finalità: 1) perché riteniamo che sia possibile, attraverso questo strumento (ce lo auguriamo) produrre una fonte di reddito a sostegno delle economie più deboli della montagna 2) recuperare un patrimonio abitativo che può essere interessante e frenare il fenomeno della nuova seconda casa che spesso sta degradando anche il paesaggio; noi pensiamo che questo intervento consenta, ripeto di integrare l'economia delle località montane più deboli e, sotto il profilo turistico, meritevoli di incentivazione.
Trattandosi di una iniziativa nuova e limitata, potrà esserne verificata la validità nel tempo e saremo sempre disponibili per migliorarla, o, se del caso (mi auguro di no) per rivederla in toto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rivalta.



RIVALTA Luigi

L'Assessore ha voluto giustificare la norma inserita nell'articolo della legge come sperimentazione, ribadendo la necessità del ricupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone montane. In effetti però, questa norma vuole soltanto sperimentare una elargizione di denaro attraverso contributo, niente di più. Se una vera sperimentazione si volesse fare in materia di ricupero di patrimonio edilizio della montagna, bisognerebbe fissare dei criteri precisi, affinché il ricupero avvenga secondo determinate modalità e finalità, con la conservazione del valore ambientale che queste strutture hanno.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Saranno i Comuni che decideranno.



RIVALTA Luigi

Certo, la competenza in materia edilizia i Comuni ce l'hanno addirittura dal Codice civile, ribadito da altre leggi, ma l'esperienza dimostra che nella stragrande maggioranza dei casi i processi di ricupero del patrimonio edilizio non hanno salvaguardato l'ambiente, anzi, molto spesso gli aspetti più macroscopici di deterioramento dell'ambiente sono determinati proprio dalle trasformazioni di vecchi edifici che sono state fatte in maniera non opportuna e non oculata. Ci sono frazioni addirittura deturpate dall'unico intervento di ricupero fatto al loro interno. La sperimentazione si potrebbe anche accettare, ma la legge è fortemente carente perché non fissa alcun criterio per questo ricupero, né alcuna modalità di controllo. E non ci si può fidare soltanto dei regolamenti edilizi dei Comuni perché hanno dato un cattivo risultato.
Peraltro, i cento milioni stanziati, se si vuole promuovere (ammesso che sia opportuno in questa particolare fase economica) un effettivo ricupero del patrimonio edilizio, sono un'entità così ridotta, così scarsa che rasentano il ridicolo, di fronte al patrimonio edilizio che dovrebbe essere recuperato.
Se si vuole sperimentare una strada nuova, deve essere sperimentata mettendo il ricupero del patrimonio edilizio in alternativa alle espansioni della edilizia nelle zone montane; allora dovrebbe essere dato un contributo a quei territori montani che procedono, attraverso alla loro politica urbanistica, in direzione del recupero e non dell'espansione dell'edilizia. Ma nessuno di questi elementi è contenuto in questa...



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Qui stiamo parlando di turismo e non di urbanistica.



RIVALTA Luigi

Questo mi aiuta ad arrivare alla conclusione: pare abbastanza strana l'introduzione all'interno di questa legge di una norma che tende al ricupero dell'edilizia esistente e che vale per la montagna come per la collina, come per la pianura, finalizzata a funzioni come quella del turismo; questa norma dovrebbe essere riportata, completata di tutti i criteri che io richiamavo, in una legge apposita, e non introdotta in maniera subalterna e così superficiale all'interno di una legge che ha come finalità quella del turismo.



PRESIDENTE

Gli emendamenti sono stati discussi.
Chi intende approvare i due emendamenti, che sono stati unificati, è pregato di alzare la mano.
Gli emendamenti non sono stati accolti. Emendamento aggiuntivo del Consigliere Carazzoni: "Al quarto paragrafo lettera c) dopo le parole 'con popolazione residente non superiore ai 2500 abitanti' aggiungere le parole 'per esclusiva destinazione turistico-ricettiva, anche stagionale' ".
La Giunta?



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

E' un'omissione materiale.



PRESIDENTE

La Giunta quindi accoglie l'emendamento.
Chi intende accogliere l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto.
Emendamento soppressivo del Consigliere Carazzoni: "Sopprimere l'intero sesto paragrafo dalle parole 'le provvidenze...' alle parole .., ove si intende realizzare l'opera' ".
La Giunta?



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

La Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Ha la parola il Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Per quanto sia strana la procedura, ormai la Giunta si è pronunciata al riguardo.



PRESIDENTE

Può sempre pronunciarsi ancora dopo aver sentito; Cicerone ha convinto spesso molti giudici!



CARAZZONI Nino

La proposta di emendamento da noi suggerita deriva dal fatto che non si riesce a comprendere questa limitazione posta di una residenza di almeno cinque anni nei Comuni dove, con i contributi della legge, si intendono attuare opere di incremento sul piano turistico- ricettivo. E questo in quanto, se finalità della legge è quella appunto di concorrere al miglioramento di detta attrezzatura, allora dovrebbe essere consentita...



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

E' legata alla previsione della lettera c).



CARAZZONI Nino

Siamo d'accordo che è legata alla lettera c), ma se io non ho i cinque anni di residenza non posso acquistare un immobile che voglio provvedere a ristrutturare in un Comune montano. Perché non si deve consentire questo?



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Perché non accettiamo manovre speculative! Semplicemente per questo.



CARAZZONI Nino

E' un punto di vista, ma questa non è o non sarà soltanto una manovra speculativa, e un incremento che qualunque cittadino può dare utilmente in campo turistico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, qualche validità l'obiezione ce l'ha nel senso che ci potrebbe essere il residente che acquista tutti gli immobili del Comune e fa la speculazione, quindi il rapporto dovrebbe essere di proprietà semmai da cinque anni, non la residenza, la residenza non è qualificante in modo sufficiente. Oltre tutto introducendo questo principio della discriminazione in base alla residenza credo che andremo incontro ad osservazioni.
Comunque mi rimetto alla Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

Nella dizione originaria del testo della Giunta vi era un riferimento a "chi prevalentemente svolgeva attività lavorativa", proprio perché si voleva evitare un facilmente prevedibile fenomeno di speculazione (il cittadino residente in città che acquista un immobile in uno di questi Comuni e poi beneficia del contributo). Abbiamo voluto rivolgerci a dei soggetti in particolare, cioè ai residenti, a quelli che stabilmente abitano nel Comune per le ragioni che ho detto prima e cioè che hanno bisogno di integrare la loro fonte di reddito attraverso un'attività complementare nel settore turistico.
Questa formulazione è emersa in Commissione in relazione alla considerazione fatta da Alcuni che se si usava la dizione proposta dalla Giunta "a chi prevalentemente esercita attività lavorativa nel Comune" si poteva, soprattutto nella valle dell'Ossolano, escludere dalle provvidenze della legge dei residenti che lavorano in Svizzera e che rientrano nelle categorie che noi intendiamo aiutare.



PRESIDENTE

La Giunta quindi non accoglie.
Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento non è accolto. Emendamento aggiuntivo del Consigliere Carazzoni: "Al settimo paragrafo dopo le parole 'soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso' aggiungere le parole 'o del familiare coadiuvante' ".
Vuole illustrarlo?



CARAZZONI Nino

E' brevissima l'illustrazione: proprio per ragioni fiscali bisogna considerare anche il familiare coadiuvante che spesso è indicato nella licenza di esercizio. Ci sembra che il non averlo previsto possa portare ad un'ingiusta limitazione.



DEBENEDETTI Mario, Assessore al turismo

La Giunta è contraria intanto perché credo che nella licenza di esercizio non sia previsto e poi perché questa provvidenza è legata alla figura del gestore, il familiare coadiuvante è tutt'altra cosa; rapporti di carattere patrimoniale nell'ambito della stessa famiglia, in ordine al trapasso di proprietà dell'immobile non possono avere rilevanza rispetto agli interventi che andiamo a fare con questa legge.



PRESIDENTE

Chi intende approvare l' emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Pongo in votazione l'art. 1 con gli emendamenti che sono stati accolti.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 33 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 21 Consiglieri.
Si sono astenuti n. 12 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Art. 2 - (Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale).
Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate: a) contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 15 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di Credito di cui al successivo art. 8 per le opere di cui all'art. 1, lettere a) e b), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.
La spesa per l'acquisto del terreno o dell' immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.
Per le stesse opere, da eseguirsi da Enti pubblici o da Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione del 7%.
Nelle zone montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.
In alternativa al suddetto contributo sono concessi limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di lire 60 milioni contributi costanti in capitale per un periodo di cinque anni a partire dal 1974 in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla metà della spesa ammissibile b) contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui da contrarsi con gli Istituti di credito di cui al successivo articolo 8, per le opere di cui all'art. 1, lettera c) c) contributo in conto capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento di cui all'art. 1, lettera d) d) contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 1, lettere a) e b), il cui costo non superi la spesa di lire 20 milioni. Tale contributo è riservato agli Enti pubblici od alle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e per opere da realizzarsi nelle zone montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.
Il contributo di cui alla lettera d) del presente articolo non pu essere concesso per le opere ammesse alle provvidenze di cui alla lettera a).
Emendamento dell'Assessore Debenedetti: "All'art. 2, lettera a), penultimo capoverso, sostituire la dizione 'Nelle zone montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, la seguente 'Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti' ".



FERRARIS Bruno

Va riportato in tutta la legge.



PRESIDENTE

Naturalmente. Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione per appello nominale l'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 32 Consiglieri.
E' approvato all'unanimità.
Art. 3 - (Modalità per la richiesta di provvidenze).
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, indirizzate alla Regione Piemonte - Assessorato al Turismo - devono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, al Sindaco del Comune competente per territorio, corredate del progetto dell'opera, di una relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa.
Per le operazioni di mutui, copia della domanda e della prescritta documentazione deve essere presentata anche all'Istituto Bancario convenzionato prescelto dal richiedente.
Per le opere da realizzarsi nelle zone montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, le domande di cui al precedente comma devono essere presentate al Presidente della Comunità Montana competente.
L'Istituto Bancario, espletata l'istruttoria di competenza, comunica al Comune o alla Comunità Montana le proprie determinazioni.
I Sindaci e i Presidenti delle Comunità Montane competenti trasmettono all'Amministrazione Regionale le domande di cui al 1° e 2° comma, corredate del parere che, in relazione ai piani od alle esigenze di sviluppo turistico del territorio, la Giunta Comunale o quella della Comunità Montana e il Comitato Esecutivo dell'Ente Provinciale per il Turismo competente, devono formulare entro 20 giorni.
Emendamento Debenedetti: "All'art. 3, 3° comma, sostituire la dizione 'Per le opere da realizzarsi nelle zone montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973 n. 17..,' la seguente: 'Per le opere da realizzarsi nei territori montani...' ".
Chi approva l'emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 32 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato all'unanimità.
Art. 4 - (Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze).
I contributi saranno concessi con priorità per le opere da realizzarsi nelle zone montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, ed in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani e le esigenze indicate dai Comuni o dalle Comunità Montane e con precedenza: a) agli Enti locali e Società con prevalente partecipazione di capitale pubblico b) alle Cooperative e Consorzi di piccoli operatori turistici ed alle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile c) alle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare.
Emendamento Debenedetti: "All'art. 4, 1° comma, sostituire la dizione 'I contributi saranno concessi con priorità per le opere da realizzarsi nelle zone montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17...' la seguente: 'I contributi saranno concessi con priorità per le opere da realizzarsi nei territori montani...' ".
Chi approva l'emendamento? E' approvato all'unanimità.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 32 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato all'unanimità.
Art. 5 - (Commissione tecnico-consultiva).
Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una Commissione tecnico-consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta da: 1) l'Assessore al Turismo, che la presiede 2) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Piemontesi 3) un rappresentante della Delegazione Regionale del Touring Club Italiano 4) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Associazioni Piemontesi Albergatori 5) un rappresentante regionale della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning 6) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 7) cinque esperti in materia turistica designati dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze.
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo di carriera direttiva.
La Commissione tecnico-consultiva dura in carica tre anni.
Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non appartenenti all'Amministrazione Regionale, spetta un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.
Detto gettone è elevatile a lire quindicimila per i membri non residenti nel Comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Emendamento Carazzoni: "Sopprimere tutta la parte relativa alla composizione della Commissione tecnico-consultiva - e cioè, i punti 1-2-3-4-5-6-7 e così sostituirla: 1) l'Assessore al Turismo che la presiede 2) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo 3) un rappresentante delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo 4) un rappresentante delle Associazioni Pro Loco 5) un rappresentante della Unione Regionale delle Associazioni Piemontesi Albergatori 6) un rappresentante della Federazione Regionale dei pubblici esercizi".
La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

La VII Commissione, con la proposta di composizione della Commissione tecnico-consultiva così come appare nell'articolato, ha evidentemente compiuto una scelta politica. Noi rispondiamo in termini politici contrapponendo un'altra proposta: non ci soffermiamo tanto sulla presenza della Commissione per esempio di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (che e la formula usuale con la quale si privilegiano C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. a tutto danno della C.I.S.N.A.L.), non ci soffermiamo tanto sulla partecipazione alla Commissione di cinque esperti in materia turistica, di cui due in rappresentanza delle minoranze (che è la nuova formula introdotta per far partecipare le minoranze cosiddette costituzionali, dal Partito Liberale al Partito Comunista, sempre con esclusione della destra) quanto ci soffermiamo invece sull'esclusione, che non era prevista nell'originario progetto della Giunta, dei rappresentanti degli Enti del turismo e delle aziende autonome di soggiorno che sono stati sostituiti con rappresentanze di altri enti, degnissimi per la verità, quali il Touring Club Italiano.
Noi non abbiamo assolutamente niente contro il Touring Club Italiano personalmente crediamo di esservi associati da almeno vent'anni, ma ci domandiamo per quale ragione si siano inclusi qui questi enti trascurandone altri: per esempio perché non la rappresentanza di Italia Nostra, o delle organizzazioni turistiche periferiche.
Dicevamo che la nostra scelta è politica, ma non ne condividiamo la validità, ne comprendiamo la ragione, però dal nostro punto di vista opponiamo un altro emendamento che è quello che abbiamo qui illustrato.



PRESIDENTE

La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Non accoglie.



PRESIDENTE

Chi intende approvare l' emendamento? L'emendamento è respinto.
Pongo in votazione l'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 29 Consiglieri.
Hanno risposto no n. 2 Consiglieri.
Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 5 è approvato.
Art. 6 - (Concessione delle provvidenze).
I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa sentita la Commissione di cui all'art. 5.
Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine di ultimazione delle opere. Detto termine può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.
Qualcuno chiede la parola? Pongo in votazione l'art. 6 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 32 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato all'unanimità.
Art. 7 - (Non cumulabilità dei benefici).
Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da Enti pubblici o da leggi dello Stato.
Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'art. 7 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 32 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato all'unanimità.
Art. 8 - (Istituti di credito e concessione dei contributi).
Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da Istituti di credito operanti nella Regione con i quali la Giunta Regionale avrà stipulalo apposite convenzioni.
I contributi di cui all'art. 2 lettere a) e b), sono corrisposte direttamente agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.
I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera c), sono corrisposti direttamente agli interessati in unica soluzione.
I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera d), sono corrisposti ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni, in base agli stati di avanzamento dei lavori, confermati dai competenti Uffici provinciali del Genio civile.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare. Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32 Consiglieri Hanno risposto sì n. 32 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
Art. 9 - (Garanzie sussidiarie) Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare la Giunta Regionale può concedere garanzie per singole operazioni di credito nei limiti del 20% delle somme stanziate nel bilancio della Regione a titolo di annualità ai sensi del successivo articolo 13, 1° comma.
La garanzia di cui al precedente comma ha natura sussidiaria ed opera nel limite dell'importo iniziale del mutuo, sulle passività che gli Istituti convenzionati dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito.
Nelle convenzioni di cui al precedente art. 8 sarà stabilito che la garanzia si riferisce al 20% dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun Istituto.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare.
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 32 Consiglieri.
L'art. 9 è approvato.
Art. 10 - (Vincolo di destinazione) Gli immobili di cui all'art. 1, lettera a), finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 20 anni.
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari a carico dei beneficiari.
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.
Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi erogati maggiorati da un interesse nella misura annua del 3%.
Per le iniziative previste dall'art. 1, lettere b) e c), i beneficiari delle provvidenze accordate debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata fino all'estinzione del mutuo.
Per le iniziative previste dall'art. 1, lettera d), i beneficiari delle provvidenze accordate, esclusi gli Enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 10.
In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.
E' stato proposto dal Consigliere Carazzoni un emendamento soppressivo: "Al 4° paragrafo sopprimere le parole 'per i soli operatori privati' ".
Vuole illustrarlo?



CARAZZONI Nino

In sede di intervento generale abbiamo già riconosciuto giusto privilegiare nella concessione dei contributi gli operatori pubblici rispetto agli operatori privati; però, sinceramente, non arriviamo a comprendere, e tanto meno a giustificare, se non sul piano di una demagogica discriminazione, perché, nel caso di mutamento di destinazione dell'opera costruita per sopravvenuta impossibilità di mantenere la destinazione stessa, i contributi erogati debbano essere restituiti da parte dei privati con una maggiorazione in interesse annuo del 3% e senza alcuna maggiorazione da parte degli operatori privati. E' una scelta politica, che come tale noi respingiamo. Ci pare da sottolineare come sul piano di questa scelta politica si sia allineato tutto il Gruppo della Democrazia Cristiana.



PRESIDENTE

Metto in votazione l'emendamento Carazzoni, che la Giunta ha dichiarato di non accogliere. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento non è approvato.
C'è poi un altro emendamento soppressivo, del Consigliere Carazzoni: "Al 6° paragrafo sopprimere l'inciso: '...esclusi gli Enti pubblici' ".
Il presentatore non intende illustrarlo. La Giunta non lo accoglie. Lo metto in votazione: chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento non è approvato.
Metto pertanto in votazione per appello nominale l'art. 10 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: Presenti e votanti n. 32 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 29 Consiglieri.
Hanno risposto no n. 3 Consiglieri.
L'art. 10 è approvato.
Art. 11 - (Norme transitorie) Per l'esercizio 1974, le domande di cui al precedente art. 3 devono essere proposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande presentate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e della legge 12 marzo 1968, n. 326, pervenute alla Regione, sia direttamente sia per il transito del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e non definite, decadono ove non siano riproposte nelle forme di cui al precedente art. 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la documentazione da allegare a tali domande, potrà farsi rinvio a quella già prodotta direttamente alla Regione o al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Non possono essere riproposte le domande di cui al 2° comma del presente articolo, riferite ad opere che risultino iniziate prima del 31 dicembre 1971.
Non sono stati proposti emendamenti, Nessuno chiede di parlare.
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 29 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 28 Consiglieri.
Si è astenuto n. 1 Consigliere.
L'art. 11 è approvato Art. 12 - (Limiti di impegno) Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1974: 1) il limite di impegno di 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera a) 2) il limite di impegno di 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera b) 3) la spesa di 300 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera c) 4) la spesa di 500 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera d).
La determinazione degli ulteriori limiti di impegno e delle ulteriori spese per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 sarà disposta con leggi regionali apposite.
Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 9 è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1983 e la spesa di 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2 lettera a) - ultimo capoverso è autorizzata la spesa complessiva di 1.500 milioni, ripartita in rate di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.
E' stato proposto un emendamento dai Consiglieri Debenedetti, Raschio Gerini: "Sostituire le parole 'per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 sarà disposta con leggi regionali apposite' con le parole 'per l'esercizio finanziario 1975 sarà disposta con legge regionale apposita' ".
La Giunta lo accoglie. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. E' approvato alla unanimità, salvo l'astensione del Consigliere Calsolaro, motivata con il fatto che il suo Gruppo non è stato interpellato in merito all'emendamento.
Si proceda alla votazione per appello nominale del nuovo testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 29 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 29 Consiglieri.
Anche l'art. 12 è approvato, all'unanimità.
Art. 13 - (Disposizioni finanziarie per i contributi in interesse) All'onere di 900 milioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art.
12 si provvede per la parte di 305 milioni mediante una riduzione pari a 305 milioni del fondo di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e mediante la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1380, n. 1381, n. 1382, n. 1383 e n. 1384 dello stato di previsione medesimo, nella rispettiva misura di 100 milioni, di 75 milioni di 60 milioni, di 60 milioni e di 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno conseguentemente istituiti: il capitolo n. 1368, con la denominazione "Contributi costanti, della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, ristoranti ubicati in località di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale o giovanile, nonché per opere servizi ed impianti - compresi quelli sportivi e ricreativi - pubblici o dl uso pubblico, complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico" con lo stanziamento di 800 milioni il capitolo n. 1370, con la denominazione "Contributi costanti, della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e l'adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna, in Comuni o Frazioni con popolazione non superiore a 2.500 abitanti e con lo stanziamento di 100 milioni".
Negli stati di previsione della spesa relativi agli anni dal 1975 al 1988 saranno iscritte, nei capitoli n. 1368 e n. 1370, le annualità conseguenti ai limiti di impegno di cui al precedente comma e ricadenti in ciascuno di tali anni.
Il Presidente della Giunta Regionale e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Non vi sono emendamenti.
Nessuno chiede di parlare.
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 29 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 29 Consiglieri.
Anche l'art. 13 e approvato.
Art. 14 - (Disposizione finanziaria per la garanzia) All'onere di 100 milioni per la prestazione della garanzia di cui al precedente art. 9, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e la contemporanea istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 936, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria, ad Istituti convenzionati, per le operazioni di credito relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 100 milioni.
Nei bilanci degli anni 1975 e successivi sarà iscritto il capitolo n.
936, con la denominazione di cui al precedente comma e con gli stanziamenti 100 milioni fino all'anno 1983 e di 90 milioni fino all'anno 1988.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di Parlare.
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione per appello nominale.
Presenti e votanti n. 27 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 27 Consiglieri.
L'art. 14 è pertanto approvato.
Art. 15 - (Disposizioni finanziarie per i contributi in capitale).
All'onere complessivo di 800 milioni di cui all'articolo 12, nn. 3) e 4), nonché all'onere di 300 milioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo, ricadente nell'anno 1974, si provvede mediante l'accensione di un mutuo, dell'ammontare di 1100 milioni, alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta Regionale e autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 102, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale nelle spese relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 1.100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno istituiti: il capitolo n. 1373, con la denominazione "Contributi in capitale nelle spese, di importo non superiore a 20 milioni, per opere, impianti e servizi complementari concernenti il turismo e l'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 500 milioni il capitolo n. 1374, con la denominazione 'Contributi in capitale nella spesa per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento, degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera' e con lo stanziamento di 300 milioni il capitolo n. 1375, con la denominazione "Contributi rateali, della durata di 5 anni, per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera di importo non superiore a 60 milioni, oppure fino alla concorrenza di 60 milioni, per le iniziative di investimento di maggior importo" e con lo stanziamento di 300 milioni.
Per la copertura del residuo onere di 1.200 milioni, per le rate del contributo in capitale di cui all'art. 12, penultimo comma, della presente legge, la Giunta Regionale è autorizzata ad accendere ulteriori mutui dell'ammontare di 300 milioni, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.
Negli stati di previsione dell'entrata di tali anni sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 103, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato a copertura della rata di contributo quinquennale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con lo stanziamento di 300 milioni; negli stati di previsione della spesa per gli anni medesimi sarà iscritto il capitolo n. 1375, con la denominazione e con lo stanziamento di cui al 3 comma.
A partire dall'anno 1975, e fino alla completa estinzione dei mutui di cui al 1° e al 4° comma, negli stati di previsione della spesa saranno istituiti il capitolo n. 940, con la denominazione "Quota interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera", nonché il capitolo n.
1416 con la denominazione "Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera" e con stanziamenti pari alle rispettive quote di semestralità scadenti in ciascuno degli anni medesimi.
Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 160 milioni per l'anno 1975, in 320 milioni per l'anno 1976, in 480 milioni per l'anno 1977, in 640 milioni per l'anno 1978, e in 800 milioni per gli anni 1979 e successivi si farà fronte con l'intera disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di 200 milioni di cui all'art. 10, 2° comma, della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, nonché con una quota, pari a 600 milioni della disponibilità residua, di 650 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dallo stesso anno 1975, degli oneri di cui al capitolo n. 1220 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare: Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti n. 29 Consiglieri.
Hanno risposto sì n. 29 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.
Comunico anche che la I Commissione, nella seduta odierna, ha esaminato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento provvisorio delle Commissioni, i progetti di legge n. 90, 147 e 150 sul turismo, nel testo concordato dalla Commissione con la Giunta, ed ha espresso parere favorevole.
Passiamo ora alle dichiarazioni di voto, prima di passare alla votazione sul complesso del disegno di legge.
Ha facoltà di parlare il Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Il nostro Gruppo voterà a favore di questa legge, pur rilevandone i limiti, già espressi negli interventi che abbiamo ascoltato, e anche gli impegni che ne derivano conseguentemente all'attività del Consiglio Regionale e all'attività politica di ogni Gruppo. Desidero porre l'accento in questa dichiarazione di voto sul fatto che noi vogliamo, come sempre operare per lo sviluppo di una politica a favore del turismo, così come credo che tutti noi vogliamo fare e pensiamo di fare per gli altri settori.
Questo rientra nella funzione che, come ormai periodicamente ricordiamo, la Regione deve avere. Ci sono momenti e situazioni in cui occorre ancora continuare con interventi all'insegna di contributi che finiscono con il non produrre risultati determinanti ai fini di un nuovo modo di fare questa politica, in questo caso del turismo.
Diciamo anche che elemento importante a determinare il nostro atteggiamento, oltre al fatto che nella Commissione si è infine addivenuti ad un incontro fra le varie proposte di legge - ci dicono che la legge licenziata è persino migliore di quelle presentate, il che significa che la Commissione ha arricchito il suo testo con il contributo di tutti o Gruppi vi è il fatto che sia stato delimitato il tempo di applicazione di questa legge. Per due considerazioni, che schematizzo: il fatto che nell'attuale situazione politica e soprattutto economica occorre applicare con rigore i criteri di priorità in determinati settori, che, per quanto ci riguarda abbiamo individuato fondamentalmente nel settore dell' agricoltura, della scuola e dei trasporti; ogni altro intervento in questa fase dev'essere pertanto contenuto e dev'essere comunque produttivo di risultati diversi da quelli che ora si vedono La legge che stiamo per varare, nella stesura iniziale, prevedeva lo stanziamento di cinque miliardi per contributi da erogare in tre anni. Il fatto che se ne sia ridotta la validità nel tempo, riducendo conseguentemente lo stanziamento, pur permettendo di intervenire a sostegno di determinati settori che operano nel campo turistico, ma ancora senza l'adozione delle innovazioni che bisogna apportare, costituisce impegno a procedere rapidamente, comunque prima dello scadere della validità della legge, per decidere provvedimenti di carattere legislativo diversi, più elevati culturalmente, comunque più rispondenti ad una politica del turismo di quanto non sia appunto l'intervento verso gli operatori, considerando il turismo una espressione della cultura, un problema culturale, e quindi risolvendo il problema del tempo libero nelle sue varie espressioni.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Beltrami. Ne ha facoltà.



BELTRAMI Vittorio

Innegabilmente, la sintesi fatta dalla Commissione, frutto dei diversi apporti della Giunta e dei presentatori delle diverse proposte di legge riesce a cogliere veramente il meglio delle diverse iniziative.
Ovviamente, il provvedimento ha carattere sperimentale, e la relativa provvisorietà sul piano della limitazione temporale ha una sua ragion d'essere: si tratta di un tentativo di stabilire per la prima volta, su un piano del tutto innovativo, una certa sfera di interventi da parte della Regione legati alle materie trasferitele attraverso gli articoli 117 e 118 della Costituzione, e, in secondo luogo, del tentativo di scoprire larghe possibilità di intervento che non hanno, per quanto attiene alla direzione regionale, una linea certa e sicura per la carenza di una più organica legge-quadro di carattere nazionale.
Penso che l'attesa della popolazione piemontese, l'attesa di larghi settori interessati alla legge che stiamo per varare, sarà largamente soddisfatta, e ciò non potrà non essere motivo di compiacimento per i presentatori della legge e per la Giunta Regionale, che ha cercato con successo di interpretare ogni migliore intendimento dei Consiglieri Regionali.
Da questa fase di carattere squisitamente legislativo si dovrà passare al più presto a quella costruttiva, traducendo la legge in realtà concreta nel settore del turismo piemontese.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Diamo atto all'Assessore e alla Commissione da cui la legge è uscita che essa rappresenta una manifestazione di sensibilità nei confronti di una categoria economica, quella del turismo, che ha subito nell'anno corrente colpi abbastanza gravi e che può quindi giustamente intravedere in questo atteggiamento della Regione una considerazione di questa preoccupante situazione.
E' stato detto da qualche parte che la legge ha dei limiti, che la legge non esaurisce tutto il problema del turismo. Questo non costituisce neppure una critica, visto che l'Assessore e il Presidente della Giunta hanno per primi riconosciuto sia questi limiti che questo carattere di provvisorietà e di sperimentabilità che ha la legge qui presentata. Esiste quindi, deve esistere, un impegno del Consiglio Regionale del Piemonte ad elaborare in un quadro più vasto gli strumenti e la direzione di una vocazione turistica della Regione Piemontese che in passato è sempre esistita in modo molto relativo e molto frammentario, stante anche una situazione mono-culturale della economia piemontese. Io sono però persuaso che esistono nella nostra Regione (ne discutevamo anche ieri, a proposito delle dichiarazioni del nostro Presidente riguardo ad alcuni importanti elementi culturali esistenti tra i monumenti e tra gli edifici culturalmente validi della nostra Regione) elementi di carattere artistico e di carattere paesaggistico non inferiori a quelli di molte altre Regioni italiane, che possono giustificare validamente una vocazione turistica che il Piemonte in passato ha avuto in misura molto limitata ma che pu rappresentare una componente economica importante per il suo sviluppo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Calsolaro. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Indubbiamente, non possiamo non apprezzare il contenuto della dichiarazione di voto fatta dal Consigliere Berti a nome e per conto del Gruppo comunista. Del resto, in sede di Commissione, i Consiglieri Bono e Raschio hanno dato un contributo determinante, serio e responsabile, per la promozione di una legge che corrispondesse alle esigenze della nostra collettività regionale. La stessa discussione che si è svolta oggi in sede di Consiglio sul problema collinare è stata, direi, di carattere marginale: noi sappiamo perfettamente, d'altronde, che è molto più semplice riformare una legge regionale che non una legge statale, che deve passare per i due rami del Parlamento per poi magari rimbalzare ancora dall'uno all'altro ramo.
Questa è una legge che determina due ordini di priorità: una priorità di ordine territoriale a favore della montagna, una priorità di ordine personale a favore di quelli che possiamo definire gli artigiani, i promotori del turismo locale: una legge che non privilegia certamente l'azienda capitalistica turistica.
Con questo spirito, che mi pare raccolga la generalità dei consensi di questa assemblea, noi dichiariamo il nostro voto favorevole alla legge riconoscendo nel contributo dato dall'Assessore Debenedetti un motivo essenziale per una sollecita, opportuna e concreta approvazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Gerini. Ne ha facoltà.



GERINI Armando

Il Gruppo liberale vota a favore della legge nel suo complesso, anche se è rimasto profondamente deluso per la mancata approvazione dell'emendamento aggiuntivo a favore delle zone collinari.
Il mio Gruppo è consapevole di aver collaborato attivamente in seno alla VII Commissione al varo di questa legge, anche se il collega Calsolaro, non so se volutamente o per dimenticanza, non ha voluto ricordare questo apporto.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Carazzoni. Ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi, già abbiamo riconosciuto obiettivamente le luci, poche per la verità, presentate dal progetto di legge che stiamo ora per varare.
Con altrettanta onestà avevamo anche ritenuto di evidenziare quelle che sembravano a noi essere le molte, moltissime ombre.
Ci duole dover rilevare che la replica dell'Assessore è stata del tutto deludente rispetto ai problemi, ai quesiti, alle domande che noi avevamo posto. In realtà, l'Assessore al Turismo ha ritenuto di non dover rispondere su gran parte delle questioni sollevate.
Abbiamo cercato, nella discussione sull'articolato, di migliorare in taluni punti il testo, presentando degli emendamenti che per nostra stessa dichiarazione avevano uno squisito contenuto politico. L'Assemblea ha ritenuto di doverli respingere.
Noi manteniamo quindi il nostro giudizio critico nei confronti di questa legge, che non merita altro, da parte nostra, che una più che generosa astensione.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Calsolaro, per fatto personale. Ne ha facoltà.



CALSOLARO Corrado

Il collega Gerini mi ha chiamato in causa personalmente. Gli chiedo scusa della involontaria omissione, dandogli ora atto dell'impegno con cui ha lavorato in sede di Commissione. Nell'appunto che mi ero scritto prima di intervenire c'era il nome di Gerini: mentre parlavo mi è sfuggito, ma per ragioni puramente casuali.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta, che ne ha fatto richiesta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Signor Presidente e Signori Consiglieri, desidero dichiarare il mio personale vivo compiacimento ed apprezzamento per le convergenze larghissime che sono venute su questa legge, qui in assemblea, ma soprattutto sottolineare la grande importanza del fatto che due proposte di legge ed un disegno di legge della Giunta abbiano trovato a livello di Commissione un modo d'esame congiunto, uscendo con una formulazione, come è stato riconosciuto anche dal Capo - gruppo comunista Berti, che in definitiva è risultata migliorativa di tutti i testi.
E' una legge che può a tutta prima apparire di scarsa rilevanza. Tutti hanno sottolineato i limiti che la legge stessa si pone, tutti hanno concordato anche sulla limitazione temporale della legge fino al 1975.
Però, mi sembra opportuno ribadire la grande rilevanza, la grande capacità di sviluppo che i due miliardi che praticamente vengono destinati al suo finanziamento hanno possibilità e capacità di generare un impiego, se la legge troverà assecondamento da parte degli interessati, di 36 miliardi.
Noi siamo soliti mortificarci nelle nostre leggi quando non sono sonanti di miliardi, diamo meno valore allo spirito che porta innanzi una legge come centro motore per poter raggiungere dei risultati.
Desidero ringraziare l'Assessore incaricato del settore turistico, il Vicepresidente della Giunta Debenedetti, il relatore Cardinali, Presidente della Commissione, che ha fatto alcune puntualizzazioni sulla legge, in un intervento estremamente chiaro e preciso.
Desidero anche, al fine di eliminare qualunque equivoco vi possa essere, dare atto che la Giunta non solo non porrà alcun ostacolo, il che del resto sarebbe cosa sciocca ed impossibile ad attuarsi, all'iter normale della legge sull'agriturismo e su quante altre iniziative in questo o in altri settori venissero portate innanzi. La Giunta esprime avvedutamente ragionatamente, il proprio avviso, dichiara la sua approvazione o non approvazione, ma assolutamente non frappone alcun ostacolo o barriera.
Intendo precisare che il limite imposto da questa legge non poteva consentire un allargamento dei benefici al settore collinare e al generico settore delle aree depresse, che avrebbero semplicemente ampliato il campo d'azione impoverendo nel contempo una legge già non molto ricca anche se capace di moltiplicazione.
Concludo, ringraziando ancora il Consiglio di questa larghissima convergenza su questa legge, che si aggiunge alle altre varate in questo faticoso semestre di attività, di vita del Consiglio Regionale e della Giunta.



PRESIDENTE

Concluse le dichiarazioni di voto e la dichiarazione del Presidente della Giunta, passiamo alla votazione per appello nominale del testo definitivo nella sua interezza.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti n. 31 Consiglieri hanno risposto sì n. 29 Consiglieri si sono astenuti n. 2 Consiglieri.
Il Consiglio Regionale approva il disegno di legge, che diventa così legge della Regione.
Comunico al Consiglio che la prossima riunione è fissata per giovedì venturo, alle ore 9,30: per fissarne l'ordine del giorno convoco ora i Capigruppo e il Presidente della Giunta.
La seduta è sciolta.



(La seduta ha termine alle ore 20,20)



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