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Dettaglio seduta n.222 del 06/05/74 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE


Argomento:

Ordine del giorno della seduta


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
L'ordine del giorno reca: Proseguimento esame disegno di legge n. 153 relativo al personale regionale.
Se nessuno ha obiezioni da fare, l'ordine del giorno si intende approvato.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri: Bono, Giovana, Minucci, Gerini (ammalato), Calsolaro, Beltrami, Curci, Carazzoni.


Argomento:

b) Progetti di legge - Presentazione e assegnazione a Commissioni


PRESIDENTE

Presentazione progetti di legge di iniziativa popolare: n. 161 - Istituzione e regolamentazione dei Comitati sanitari sociali di zona, da parte dell'amministrazione comunale di Settimo Torinese e della Lega torinese per le autonomie e poteri locali, assegnato alla IV Commissione.
Il 162 - Protezione della natura, da parte dei Comuni di Baveno ed altri, assegnato alla V Commissione.


Argomento:

c) Apposizione visto del Commissario di Governo


PRESIDENTE

Apposizione visto del Commissario di Governo alle seguenti leggi regionali: del 29 marzo 1974 concernente interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali del 1 aprile 1974 concernente contributo alle imprese private per l'acquisto di autobus nuovi; contributo agli Enti locali e alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile contributi regionali per investimenti del settore dei trasporti degli Enti locali e ad aziende pubbliche e a partecipazione pubblica.


Argomento: Comunita' montane: Statuti

d) Presentazione Statuti Comunità Montane


PRESIDENTE

Presentazione Statuti Comunità Montane: Bassa Valle dell'Elvo e Alta Valle del Cervo, assegnati rispettivamente il 30 aprile e il 2 maggio alla VIII Commissione


Argomento: Comunita' montane: Statuti

e) Ritiro Statuti da parte delle Comunità Montane


PRESIDENTE

Ritiro statuti da parte delle Comunità Montane: Alto Verbano, Valle Aurasca, Valle Vigezzo, Valle Maira hanno ritirato gli statuti a suo tempo trasmessi per l'approvazione alla Regione.
Il Commissario di Governo così scrive: "Ai sensi ed agli effetti dell'alt. 127 della Costituzione, appongo il visto sulla legge regionale approvata il 29 marzo 1974, concernente interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali. Resta tuttavia inteso che non essendo ancora stato approvato il bilancio 1974 gli impegni e le spese di cui alla citata legge potranno effettuarsi soltanto dopo la pubblicazione della legge relativa allo stesso bilancio.
La disposizione di cui all'art. 9 infine va intesa nel senso che le sanzioni in essa richiamate sono quelle di natura amministrativa stabilite dalla legge 9.10.1967 n. 950 in relazione alle norme del R.D. 30.12.23 n.
3267.
Ai sensi ed agli effetti dell'art. 127 della Costituzione, appongo il visto sulla legge regionale 'Contributo alle imprese private per le spese di acquisto autobus', senza alcun altro rilievo per le leggi inerenti ai trasporti".
E' pervenuto un nuovo emendamento Visone - Franzi - Garabello all'art.
68.
Poiché i Consiglieri in congedo sono otto, il computo deve essere fatto per la maggioranza, su 42.
La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Desidero dichiarare che noi siamo molto sorpresi di questa situazione perché in chiusura dell'altra seduta il nostro Gruppo che pure aveva manifestato l'intenzione di impegnarsi per la campagna in corso, stamane ha fatto in modo da garantire l'apertura della seduta (siamo presenti in numero di otto, percentuale molto elevata rispetto agli altri Gruppi).
Si tratta di una legge della maggioranza in cui il nostro voto contrario è scontato e io dichiaro che non posso garantire per tutta la giornata la presenza dello stesso numero di Consiglieri del mio Gruppo per cui, se la maggioranza vuol far passare questa sua legge faccia in modo di garantirsi il numero che le occorre.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame disegno di legge n. 153 "Stato Giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento" (seguito)


PRESIDENTE

Con l'arrivo ai altri Consiglieri abbiamo raggiunto la maggioranza e quindi abbiamo il numero legale Passiamo ora all'art. 15.
Art. 15 - Svolgimento dei concorsi.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva i bandi di concorso che devono indicare, per ciascuna qualifica e per le singole mansioni comprese nella stessa: - Il numero dei posti messi a concorso ed il trattamento economico; - La percentuale riservata ai dipendenti dell'Amministrazione regionale; - Il titolo di studio e i requisiti specifici eventuali; - Il programma e le materie di esame ; - I termini per la presentazione delle domande e per l'assunzione del servizio da parte dei vincitori. Di ogni concorso è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con la trasmissione dei bando al Commissario di Governo, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni della Regione, e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
Per le operazioni concorsuali e per il connesso svolgimento della prova valgono, in quanto applicabili, le norme del T.U. 10/1/1957 n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.
L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.
L'Amministrazione Regionale ha però facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendessero comunque disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Il Consigliere Berti ha chiesto la parola, ne ha facoltà.



BERTI Antonio

Vorrei che risultasse a verbale che a questo punto il nostro Gruppo è presente con dieci Consiglieri su 14.



PAGANELLI Ettore

Facciamolo risultare per tutti i Gruppi.



BERTI Antonio

Benissimo, si faccia l'appello in modo che risulti a verbale quanti sono i Consiglieri che mancano.



PRESIDENTE

Mi si pone il problema che il Consigliere Menozzi ha chiesto congedo per iscritto, ma non è arrivato in tempo e non ho potuto leggerlo in apertura di seduta, perciò non lo posso considerare in congedo.
Si proceda quindi all'appello nominale, per la verifica dei presenti.



(Si procede alla verifica del numero legale per appello nominale)



FRANZI Piero, Segretario

Armelia assente; Beltrami in congedo; Benzi assente; Berti presente Bertorello assente; Besate presente; Bianchi assente; Bono in congedo Borando assente; Calleri assente; Calsolaro e Carazzoni in congedo Cardinali assente; Chiabrando e Conti presenti; Debenedetti assente; Curci in congedo; Dotti assente; Fabbris, Falco, Fassino, Ferraris presenti Fonio assente; Franzi, Gandolfi, Garabello presenti; Gerini in congedo Giletta, Lo Turco, Marchesotti presenti; Menozzi assente; Minucci in congedo; Nesi assente; Oberto, Paganelli, Petrini, Raschio, Revelli Rivalta presenti; Rossotto presente; Sanlorenzo presente; Simonelli assente; Soldano presente; Vecchione assente; Vera, Vietti, Viglione Visone presenti; Zanone assente.



PRESIDENTE

L'appello è stato fatto e risulta a verbale i Consiglieri che sono assenti.
Ricordo che io posso far pubblicare sul Bollettino Ufficiale solo i nomi di Consiglieri che siano assenti per cinque giornate di seduta consecutive.
Procediamo alla votazione dell'art. 15 così come è stato letto. Non vi sono emendamenti e nessuno ha chiesto la parola.
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 27; hanno risposto sì 15 Consiglieri, si sono astenuti 12 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.
Art. 16 - Commissione giudicatrice dei concorsi.
La Commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della Giunta Regionale ed è costituita come segue: 1 - Dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, che presiede; 2 Da un Assessore; 3 - Da un esperto della materia oggetto d'esame; 4 - Da un dipendente della Regione, esperto nella materia, con qualifica non inferiore a quelle messe a concorso; 5 - Da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.
Vi è un emendamento aggiuntivo dei Consiglieri Marchesotti, Vecchione e Sanlorenzo: "Dopo il punto 5) aggiungere il punto 6) che recita: 'da due Consiglieri regionali, eletti dal Consiglio con voto limitato'".
Desiderano illustrarlo?



MARCHESOTTI Domenico

La questione è abbastanza chiara.



BERTI Antonio

Anche dalla reale presenza in questo Consiglio Regionale, invece questa componente la volete escludere, approvate a testa bassa.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

No no, non è questione di testa bassa, almeno per quelli che sono in aula; la Giunta ha dichiarato di già e dichiara anche adesso che l'emendamento non lo accoglie. Questo non significa assolutamente mancanza di rispetto al Consiglio, ognuno è titolare della propria testa e dei convincimenti che ha e delle espressioni del voto che responsabilmente assume.



BERTI Antonio

Allora sia orgoglioso di questo!



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Io non ne sono orgoglioso; devo soltanto dire quello che mi sembra sia giusto dire per la precisione. Mi pare di aver detto altre volte, e anche nelle condizioni in cui mi trovavo prima, che questa cosa assolutamente non va e non ho nessuna difficoltà a dire anche adesso, apertamente, che questo sistema non va.



PRESIDENTE

Metto in votazione per alzata di mano l'emendamento aggiuntivo all'art.
16.
L'emendamento è respinto.
Pongo in votazione l'art. 16 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28. Hanno risposto sì 15 Consiglieri, hanno risposto no 10 Consiglieri, si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 16 è approvato.
Art. 17 - Riserve dei posti e preferenze.
Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze stabilite per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere statali.
A tal fine la qualifica di custode è equiparata a quella iniziale della carriera ausiliaria; quella di operatore a quella iniziale della carriera esecutiva; quella di segretario a quella iniziale di concetto; quella di istruttore a quella iniziale della carriera direttiva, previste dall'ordinamento statale. Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 24. Hanno risposto sì 18 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.
Art. 18 - Periodo di prova.
La durata del periodo di prova è di sei mesi.
Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo con deliberazione della Giunta Regionale.
Nel caso di giudizio sfavorevole sul servizio prestato, espresso dal capo del servizio cui l'impiegato è stato addetto, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio risulti ancora sfavorevole, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, notificandola all'interessato e motivandone la decisione.
La prova si intende favorevolmente conclusa qualora entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza non sia intervenuto il provvedimento di proroga.
Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Il periodo di prova non è richiesto ai dipendenti che lo abbiano già favorevolmente sostenuto nella qualifica funzionale del ruolo regionale immediatamente inferiore.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del successivo articolo 33, il periodo di prova si considera sospeso per la durata dell'assenza dal servizio superiore complessivamente a 10 giorni non dovuta a congedo ordinario.
Nessuno chiedendo la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 26. Hanno risposto sì 19 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'art. 18 è approvato.
Art. 19 - Promessa solenne e giuramento L'impiegato all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
Della promessa solenne e del giuramento vengono redatti verbali in bollo, da conservarsi negli atti personali del dipendente.
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altra qualifica.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dell'impiego.
Non vi sono emendamenti. Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 28. Hanno risposto sì 20 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri. L'art. 19 è approvato.
Art. 20 - Residenza.
Il dipendente ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione la propria residenza, che deve di regola coincidere con la sede di lavoro, e le eventuali sue variazioni.
Il personale che, in via eccezionale, intende risiedere in luogo diverso dalla sede di servizio, non acquisisce diritto ad indennità connesse a detta particolare situazione ed è tenuto comunque al pieno regolare adempimento dei suoi doveri d'ufficio.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 20 Consiglieri, si sono astenuti 9 Consiglieri. L'art. 20 è approvato.
Art. 21 - Trasferimenti.
I trasferimenti dell'impiegato da un settore all'altro o da una all'altra sede possono essere disposti con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore da lui delegato per motivate esigenze di servizio o a domanda dell'interessato.
Nel disporre il trasferimento per esigenze di servizio l'Amministrazione, ove, a seguito di idonea comunicazione al personale, non sia stato reperito personale volontario, deve tener conto anche delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli.
Contro il provvedimento di trasferimento l'interessato può produrre motivato ricorso - nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di commissione del provvedimento di trasferimento - al Presidente della Giunta Regionale che sottoporrà il ricorso per la decisione alla Giunta stessa sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale.
I trasferimenti di personale riguardanti gli uffici del Consiglio Regionale vengono disposti di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Il dipendente trasferito ha diritto al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 836 e dall'art. 60 della presente legge.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale"



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 20 Consiglieri, si sono astenuti 9 Consiglieri. L'art. 21 è approvato.
Art. 22 - Orario d'ufficio.
La durata del servizio 37 ore e mezza setti manali, divise in cinque giorni. La ripartizione dell'orario nella giornata è stabilita con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva.
I due giorni di riposo settimanale, di regola, devono coincidere con il sabato e la domenica. Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno di riposo o festivo o semifestivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro nel giorno feriale successivo e di beneficiare della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Sono considerati festivi i giorni previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 27/5/1949 n. 260, nonché il giorno della ricorrenza della festa del patrono della città in cui ha sede l'ufficio. Inoltre verrà osservato l'orario di servizio ridotto fino alla interruzione meridiana, nelle solennità civili previste dalle vigenti disposizioni nonché in almeno tre delle festività consuetudinarie.
Le suddette semifestività potranno essere usufruite in date e modi diversi concordati all'inizio di ciascun anno con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Presidente della Giunta pu autorizzare in circostanze eccezionali o per speciali contingenze, il dipendente personale ad assentarsi dall'ufficio sempreché sia assicurata con personale strettamente indispensabile, l'apertura degli uffici.
Gli impiegati studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto ad orari di lavori che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
All'art. 22 vi è un emendamento, intendono mantenerlo?



FASSINO Giuseppe

Lo ritiriamo



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 19 Consiglieri, si sono astenuti 12 Consiglieri. L'art. 22 è approvato.
Art. 23 - Permessi.
Il personale che abbia necessità di assentarsi dall'Ufficio dovrà richiedere il permesso con le seguenti modalità: a) per permessi inferiori a quattro ore, autorizzazione del diretto superiore; b) per permessi superiori alle quattro ore sino ad un giorno, autorizzazione del Capo Servizio; c) per permessi di durata superiore ad un giorno e sino al massimo di giorni tre, autorizzazione del dirigente dell'Ufficio Personale.
L'assenza per permesso deve essere annotata sul foglio giornaliero delle presenze e comunicata all'Ufficio Personale.
I permessi di durata pari o superiori ad un giorno non possono essere accordati se il richiedente non ha ultimato il periodo di congedo ordinario spettantegli per l'anno in corso.
I permessi sono retribuiti sino ad un massimo di tre giorni all'anno e vanno riferiti ai soli giorni lavorativi.
Se nessuno chiede la parola, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 20 Consiglieri, si sono astenuti 11 Consiglieri.
L'art. 23 è approvato.
Il Consigliere Visone ha chiesto la parola, ne ha facoltà.



VISONE Carlo, relatore

Vorrei solo precisare che le modifiche apportate e stampate a fianco dei relativi articoli, sono state approvate all'unanimità dalla Commissione, sentita la Giunta.



PRESIDENTE

Infatti gli articoli avrebbero dovuto essere presentati già con la modifica, ma non se ne è avuto il tempo.
Art. 24 - Congedo ordinario.
L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 25 giorni lavorativi, dei quali almeno 15 devono essere usufruiti in un unico periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Ove non sia maturato un anno effettivo di servizio nell'anno solare spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio già compiuti.
Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio: in tal caso l'impiegato ha diritto a fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo.
Qualcuno chiede la parola? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28

Hanno risposto sì 18 Consiglieri, si sono astenuti 10 Consiglieri.
L'art. 24 è approvato.



PRESIDENTE

Art. 25 - Congedi straordinari All'impiegato, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto: per contrarre matrimonio, nella misura di giorni 15 di calendario per prestazioni di donatori di sangue nella misura di 24 ore successive al salasso per trasfusione; - per la partecipazione ad esami scolastici; - per attendere alle cure richieste allo stato di invalidità, ove il dipendente sia mutilato o invalido di guerra o per servizio o invalido civile; - per malattia a per cure termali; - per richiamo alle armi, in tempo di pace.
Il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi, è cumulabile con quello ordinario ed è considerato come periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
Non ci sono emendamenti. Nessuno chiede la parola. Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 27. Hanno risposto sì 19 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'art. 25 è approvato.
Art. 26 - Congedo straordinario per gravidanza e puerperio.
All'impiegato che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa, durante l'assenza obbligatoria anteriore e successiva al parto, ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.
Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle norme vigenti per il personale statale.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo la parola, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28. Hanno risposto sì 20 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'art. 26 è approvato.
Art. 27 - Trattamento economico durante i congedi.
Durante i periodi di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità per servizi e funzioni di carattere speciale.
Per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui fruisca, nonch l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 28. Hanno risposto sì 21 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri.
L'art. 27 è approvato.
Art. 28 - Assenze e malattie.
In caso di assenza il dipendente deve darne immediato avviso al Capo Servizio e questi all'Ufficio Personale.
Qualora l'assenza sia dovuta a malattia con durata superiore a tre giorni, l'interessato dovrà produrre all'Ufficio Personale certificato medico giustificativo.
Il dipendente che debba allontanarsi dall'abitazione per motivi di cura e di convalescenza, dovrà preventivamente comunicare il nuovo recapito all'Ufficio Personale. Per il controllo delle assenze per infermità si applicano le disposizioni dell'articolo 5, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Analoga procedura va seguita qualora l'Amministrazione intenda accertare se la guarigione del dipendente sia tale da farlo ritenere idoneo fisicamente e psichicamente a prestare servizio senza pregiudizio della salute propria o altrui. In tal caso il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri.
L'art. 28 è approvato.
Art. 29 - Aspettativa per infermità.
Il dipendente colpito da infermità viene collocato in aspettativa a domanda; vi è collocato d'ufficio alla scadenza del periodo di congedo straordinario.
L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è attuato come prescritto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare iella causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
Il dipendente che, a seguito di notifica ai sensi di legge, rifiuti senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari prima, durante o dopo l'aspettativa, è dichiarato decaduto dall'impiego.
Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi ed alla metà di esso per il restante periodo conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile per il computo dell'anzianità richiesta dall'art. 4 della presente legge, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e per il trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità, che è motivo di aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, oltre i 12 mesi e per tutto il peroodo dell'aspettativa, il diritto di dipendente a tutti gli assegni.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto si 22 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'art. 29 è approvato Art. 30 - Aspettativa per servizio militare.
Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.
Il dipendente richiamato alle armi è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi mesi di richiamo; per tale periodo l'amministrazione corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio militare e l'intero trattamento economico spettante al dipendente.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 della presente legge dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'art. 30 è approvato.
Art. 31 - Aspettativa per motivi di famiglia e di studio.
Il dipendente che intende ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda sulla quale decide la Giunta Regionale sentita la Commissione Consultiva per gli affari del personale.
Egli continua a prestare servizio fino a quando l'aspettativa stessa gli sia concessa.
La Giunta Regionale delibera sulla domanda entro un mese ed ha facoltà per ragioni di servizio, da enunciarsi nel relativo provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualsiasi momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno durante il quale il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.
Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio è considerato periodo di servizio utile ai soli effetti dell'anzianità richieste dall'art. 4 della presente legge.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 21 Consiglieri, si sono astenuti 9 Consiglieri. L'art. 31 è approvato.
Art. 32 - Aspettativa per mandato politico o amministrativo.
Qualora il dipendente regionale risulti eletto a cariche pubbliche per mandato politico o amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 108.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 22 Consiglieri, si sono astenuti 9 Consiglieri. L'art. 32 è approvato.
Art. 33 - Cumulo di aspettative.
Due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando non intercorra tra di essi periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; due periodi di aspettativa per motivi di famiglia e di studio si sommano se tra di essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, di studio e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Il tempo trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo non è computabile nel periodo di prova.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 18 Consiglieri, si sono astenuti 11 Consiglieri.
L'art. 33 è approvato.
Art. 34 - Formazione e perfezionamento del personale.
L'Amministrazione Regionale organizza periodicamente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, corsi di formazione professionale e di perfezionamento dei propri dipendenti.
Agevola altresì la partecipazione degli impiegati a corsi di aggiornamento tecnico ed amministrativo di specializzazione scientifica e di qualificazione, organizzati da Università, Ministeri, Regioni, Enti Pubblici, Istituti ed Enti Culturali.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 27. Hanno risposto sì 20 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri.
L'art. 34 è approvato.
Art. 35 - Adempimento delle attribuzioni.
L'impiegato deve adempiere le attribuzioni conferitegli nella osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.
L'impiegato, nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli, deve attenersi alle direttive di organizzazione del lavoro e di indirizzo amministrativo formulate dall'Amministrazione attraverso gli organi competenti. L'impiegato è responsabile degli atti da lui predisposti e partecipa alla formulazione di proposte per un più efficiente svolgimento dell'azione regionale.
L'impiegato è tenuto a prestare la propria collaborazione, nei limiti delle attribuzioni conferitegli, ai cittadini che debbono avvalersi dell'Amministrazione Regionale.
L'impiegato deve trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e, di regola, secondo il loro ordine cronologico.
L'impiegato è tenuto al riserbo ed è responsabile dei danni arrecati a terzi o all'Amministrazione con la divulgazione di notizie di cui venga a conoscenza a causa del suo ufficio.
Non vi sono emendamenti, nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'art. 35 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

Art. 36 - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, nonché di eleggere i propri delegati nel rapporto di 1 ogni 50 dipendenti L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.
Il trasferimento di sede ed il cambiamento di attribuzione di rappresentanti sindacali membri di organismi sindacali, fino ad un anno dalla scadenza del loro mandato, possono essere disposti solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
Gli impiegati hanno diritto di riunirsi presso le sedi di servizio durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue. I delegati del personale hanno altresì diritto di riunirsi in assemblee durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 mezze giornate annue, mantenendo il diritto alla corresponsione della normale retribuzione.
Le riunioni del personale, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o una serie di essi, sono indette dai delegati, congiuntamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sono comunicate per iscritto all'Amministrazione regionale di regola con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni possono partecipare dirigenti sindacali anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale.
I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono autorizzati, a domanda di presentarsi tramite la rispettiva organizzazione, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale per l'espletamento della normale attività sindacale.
L'autorizzazione verrà concessa dal Presidente o dall'Assessore a ci delegato sino ad un limite massimo di complessive ore in conformità a quanto previsto dai vigenti accordi ANCI-UPI e Sindacati da ripartirsi tra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da frazionarsi in assenza di durata non inferiore alle 4 ore.
Ove ricorrano particolari esigenze, l'Amministrazione potrà eccezionalmente autorizzare assenze oltre il limite predetto.
L'Amministrazione regionale favorisce le attività ricreative e assistenziali dei dipendenti e predispone, in accordo con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative opportuni provvedimenti per l'istituzione di idonei servizi sociali a favore dei dipendenti.
L'emendamento presentato dal Consigliere Visone è modificativo dell'ottavo comma: "L'autorizzazione verrà concessa dal Presidente della Giunta o dall'Assessore a ciò delegato sino al limite massimo di ore previste dai vigenti accordi ANCI - UPI e Sindacati".
Vuole illustrarlo ?



VISONE Carlo, relatore

E' puramente formale.



PRESIDENTE

Metto in votazione l'emendamento per alzata di mano. L'emendamento è approvato all'unanimità. Si passi alla votazione dell'art. 36.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri.
L'art. 36 è approvato.
Art. 37 - Uso della divisa.
La Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.
La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione regionale.
Il personale provvisto di divisa deve portare, durante il servizio, la divisa stessa, che non può esser e variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare di passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28. Hanno risposto sì 21 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri.
L'art. 37 è approvato.
Art. 38 - Incompatibilità.
L'impiegato non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere impieghi o incarichi da altri enti o privati o accettare cariche in società o enti per le quali la nomina non è riservata alla Regione.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, l'impiegato può partecipare all'Amministrazione o far parte di Collegi sindacali in società od enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano.
L'impiegato che contravvenga alle limitazioni di cui al primo comma viene diffidato dal Presidente a cessare la causa della incompatibilità.
Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, è deliberata la decadenza dall'impiego da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva del personale può eccezionalmente autorizzare l'assunzione di incarichi di insegnamento purché ciò non pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, non sia in contrasto con gli interessi della Regioni, degli Enti amministrativi dipendenti e delle Società a partecipazione regionale e sia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 19 Consiglieri, si sono astenuti 10 Consiglieri.
L'art. 38 è approvato.
Art. 39 - Responsabilità.
Fermo quanto disposto per la responsabilità disciplinare nella presente legge, gli impiegati regionali sono direttamente responsabili, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione Italiana, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti nell'esercizio delle loro funzioni.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 26. Hanno risposto sì 19 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri.
L'art. 39 è approvato.
Art. 40 - Comandi.
Per l'attuazione della delega delle funzioni amministrative: ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Regionale ha la facoltà di disporre il comando del proprio personale presso gli enti delegati.
In casi eccezionali può essere consentito il comando di personale regionale presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni.
Il comando è disposto, sentito l'interessato, con deliberazione della Giunta Regionale per un periodo non superiore a 1 anno. Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore, è richiesto l'assenso del dipendente.
L'Amministrazione Regionale può avvalersi, per periodi limitati di tempo e per speciali esigenze di servizio, delle prestazioni di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici, in posizione di comando, disposto dall'amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale.
Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 56 e 57 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 modificati dall'art. 34 del D.P.R. 28/12/1970, n. 1077.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 21 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri. L'art. 40 è approvato.
Art. 41 - Valutazione del personale - Demerito Il giudizio di demerito relativo alle modalità di svolgimento, da parte dei singoli dipendenti, delle attribuzioni ad ognuno conferite, assume rilevanza agili effetti delle attribuzioni degli aumenti periodici e delle classi di stipendio e negli altri casi previsti dalla presente legge.
Nella eventualità che il dipendente debba incorrere in una valutazione di demerito, spetta al dirigente del settore cui l'interessato è addetto formulare la relativa proposta, previa notifica dell'iniziativa del dipendente, con relazione scritta e adeguatamente motivata, alla Giunta Regionale, la quale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale, dispone in merito.
L'iniziativa della valutazione del demerito può essere assunta direttamente anche dagli organi regionali.
La Commissione consultiva deve sentire l'interessato.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 22 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'art. 41 è approvato.
Art. 42 - Sanzioni disciplinari.
L'impiegato che non adempie ai propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni: - censura - riduzione dello stipendio - sospensione dell'impiego - destituzione.
Per lievi infrazioni può applicarsi il richiamo scritto disposto dal Capo servizio.
Nessuno chiedendo di parlare, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 34. Hanno risposto sì 26 Consiglieri, si sono astenuti 8 Consiglieri.
L'art. 42 è approvato.
Art. 43 - Censura.
La censura viene inflitta per ripetute lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32. Hanno risposto sì 25 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri.
L'art. 43 è approvato.
Art. 44 - Riduzione dello stipendio.
La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza, per inosservanza dei doveri di ufficio, per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i subalterni, il pubblico.
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, n superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. Il collocamento a riposo non esime dal pagamento delle rate residue.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: Presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri.
L'art. 44 è approvato.
Art. 45 - Sospensione dell'impiego.
La sospensione dell'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
La sospensione è comminata in caso di recidiva nelle mancanze di cui all'art. precedente e quando rivestano particolare gravità di abusi commessi dal personale subalterno.
All'impiegato sospeso e concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre le quote di aggiunta di famiglia.
L'impiegato al quale è stata inflitta la sospensione non può per due anni partecipare a concorsi indetti dall'Amministrazione Regionale e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico di stipendio.
Il periodo di sospensione viene dedotto dal computo dell'anzianità.
Non vi sono emendamenti, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 28. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 4 Consiglieri.
L'art. 45 è approvato.
Art. 46 - Destituzione La destituzione è comminata per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente; per violazione dolosa dei doveri di ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad enti o a privati, per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito; per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 25. Hanno risposto sì 22 Consiglieri, si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 46 è approvato.
Art. 47 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale.
Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale deve essere preceduto, per la riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego e la destituzione, dal conforme parere della Commissione di disciplina.
Il dipendente ha comunque diritto di essere preventivamente sentito dalla Commissione di disciplina e di farsi assistere da un legale o da un rappresentante di una organizzazione sindacale di sua scelta.
Se nessuno chiede di parlare, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 24: hanno risposto sì 21 Consiglieri, si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 47 è approvato.
Faccio presente che il numero legale, dal momento che sono in congedo otto Consiglieri, è 23.
Art. 48 - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari Sospensione - Destituzione - Reintegrazione.
Per il procedimento relativo alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, così come per la destituzione di diritto, per la sospensione cautelare, per la reintegrazione in servizio, si applicano le norme del T.U. 10/1/1957 n. 3, intendendosi sostituiti al Ministro e al Capo del Personale il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato.
La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 del citato T.U. è disposta dal Presidente della Giunta Regionale.
A questo articolo c'è un emendamento dei Consiglieri Marchesotti Vecchione, Sanlorenzo: "Alla fine dell'articolo aggiungere il comma seguente: 'Per il personale del Consiglio Regionale l'avvio del procedimento avviene su segnalazione o su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza'".
C'è però un emendamento all'emendamento da parte di Vera, Zanone e Fassino: "Per il personale del Consiglio Regionale l'avvio del procedimento avviene sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza".
A questo punto bisogna che ci intendiamo bene: lo statuto dice che delibera con i Consiglieri in carica, il regolamento dice che non sono computati quanti hanno ottenuto congedo nella misura di un quinto. Lo statuto ed il regolamento, lo abbiamo rilevato più volte, sono in netta contraddizione, ma lo statuto prevale.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Basterebbe che fossero presenti.



PRESIDENTE

Si, ma non c'è santo che tenga. Vogliamo contare se c'e la maggioranza?



(Si procede alla verifica del numero legale per appello nominale)



PRESIDENTE

Vorrei che su questo punto fossimo molto chiari perché il regolamento dice: i Consiglieri che sono in congedo entro un limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio o sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale. Stamane abbiamo letto quanti hanno ottenuto congedo, non vi sono state opposizioni sono stati affissi regolarmente quindi mi pare che si possa procedere. Per è un quesito che sarà bene risolvere.
L'emendamento all'emendamento ha la precedenza. La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta accoglie l'emendamento all'emendamento.



MARCHESOTTI Domenico

Noi ritiriamo il nostro.



PRESIDENTE

Viene messo in votazione l'emendamento presentato da Vera, Zanone Fassino accettato dalla Giunta. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Così integrato l'articolo 48 viene posto in votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri. L'art. 48 è approvato.
Art. 49 - Cause di cessazione del rapporto d'impiego per motivi non disciplinari.
La cessazione del rapporto di impiego avviene: a) per collocamento a riposo; b) per dimissioni volontarie; c) per decadenza; d) per dispensa; e) per decesso.
E' fatto salvo in ogni caso, il diritto al trattamento di previdenza e quiescenza spettante in base alle disposizioni vigenti.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 25 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri. L'art. 49 è approvato.
Art. 50 - Collocamento a riposo - Acconto sulla pensione.
I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo al compimento del 65 anno di età, o, comunque, al raggiungimento del 40° anno di servizio.
Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti su indicati.
Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione, l'Amministrazione regionale a richiesta corrisponde al dipendente, che abbia già presentato domanda regolarmente istruita di pensione, un acconto mensile nella misura di quattro quinti dell'ammontare presunto della pensione stessa.
Il pagamento di detto acconto costituisce il beneficiario debitore verso la Regione delle somme che gli verranno mensilmente corrisposte e che perciò egli dovrà rimborsare; in unica soluzione, all'atto della riscossione degli arretrati di pensione.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 25 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri.
L'art. 50 è approvato.
Art. 51 - Dimissioni.
Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno 30 giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni deve essere pronunciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; può essere marciata per motivi di servizio per un periodo comunque non superiore a 60 giorni o rifiutata in pendenza di procedimento disciplinare a carico del dimissionario.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 32. Hanno risposto sì 26 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri. L'art. 51 è approvato.
Art. 52 - Decadenza.
Il dipendente incorre nella decadenza dell'impiego nei seguenti casi: a) perdita della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici e civili; b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni; d) rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) la decadenza è dichiarata, previa diffida dell'interessato.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo la parola si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 25 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri.
L'art. 52 è approvato.
Art. 53 - Dispensa.
La dispensa dal servizio è adottata: a) per inabilità fisica; b) per persistente insufficiente rendimento; c) per incapacità professionale.
Scaduto il termine previsto dalla disposizione relativa all'aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio è dispensato dal servizio stesso.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute è adottato con deliberazione motivata della Giunta Regionale, previo accertamento delle condizioni di salute dei dipendente mediante visita medica collegiale.
Il collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta Regionale, uno designato dall'interessato ed uno scelto congiuntamente con funzioni di Presidente.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'Ordine dei Medici della Provincia in cui ha sede l'Ufficio presso cui presta servizio il dipendente.
Qualora entro 60 giorni l'interessato o l'Amministrazione non provveda alla nomina del proprio rappresentante medico, la controparte ne richiederà la nomina all'Ordine dei Medici della Provincia.
Ai fini del provvedimento di dispensa è considerato di persistente insufficiente rendimento, il dipendente che per due anni consecutivi o tre anche non consecutivi in un quinquennio, abbia riportato la valutazione di demerito Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il Presidente della Giunta previa contestazione all'interessato perché provveda a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 15 giorni, trasmette gli atti alla Commissione consultiva per gli affari del personale per l'eventuale proposta di dispensa Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione. Ove la Commissione proponga la dispensa, questa è disposta con delibera motivata dalla Giunta Regionale.
L'accertamento dell'incapacità professionale è promosso dal dirigente il Settore in cui l'impiegato è addetto con motivata relazione alla Commissione consultiva per gli affari del personale. Quest'ultima, se ritiene fondate le ragioni addotte, dispone perché l'interessato venga sottoposto ad esame tecnico - professionale, su materie specifiche di servizio, dalla Commissione di cui all'articolo 16.
Il dipendente che non consegua, al termine della prova il punteggio minimo stabilito per l'idoneità, e dispensato dal servizio.
Non vi sono emendamenti. Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 27. Hanno risposto sì 22 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri.
L'art. 53 è approvato.
Art. 54 - Disponibilità Nel caso di riduzione dei posti dell'organico, il personale che risulti disponibile, sarà mantenuto in servizio in soprannumero sino ad esaurimento.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri.
L'art. 54 è approvato.
Prima di passare all'art. 55 che è uno fra i più impegnativi, direi di sospendere cinque minuti per dar modo anche al Presidente di valutare esattamente gli emendamenti, semmai anche con i proponenti.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle 11,45, riprende alle ore 12,15)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Art. 55 - Trattamento economico del personale regionale.
Al personale regionale spetta lo stipendio annuo lordo omnicomprensivo previsto nel presente articolo.
Competono inoltre l'indennità integrativa speciale e la 13a mensilità con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
Qualifica: Custode, Parametro :100, Stipendio annuo lordo: 1.260.000 Qualifica: Operatore, Parametro: 140, Stipendio annuo lordo: 1.764.000 Qualifica: Operatore specializzato, Parametro: 160, Stipendio annuo lordo: 2.016.000 Qualifica: Segretario, Parametro: 190, Stipendio annuo lordo: 2.394.000 Qualifica: Capo Ufficio, Parametro: 240, Stipendio annuo lordo: 3.024.000 Qualifica: Istruttore, Parametro: 300, Stipendio annuo lordo: 3.780.000 Qualifica: Capo servizio, Parametro 370, Stipendio annuo lordo: 4.662.000 Qualifica: Dirigente di settore, Parametro: 460, Stipendio annuo lordo: 5.796,000.
L'uso dell'alloggio e del riscaldamento e i consumi di energia elettrica per i custodi che ne usufruiscono gratuitamente sono annualmente valutati, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, con deliberazione della Giunta Regionale.
Non è consentito corrispondere al personale, anche se fuori ruolo oltre agli emolumenti previsti nella presente legge, altre indennità proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con le funzioni rivestite per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati della Regione Piemonte.
L'importo delle indennità dei proventi e dei compendi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato agli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Tesoreria della Regione Piemonte.
Lo stipendio iniziale è suscettibile dei seguenti aumenti periodici posticipati: 2° anno 2,5 per cento 4° anno 5 per cento 5° anno 25 per cento 6° anno 27,5 per cento 8° anno 30 per cento 10° anno 32,5 per cento 12° anno 35 per cento 13° anno 50 per cento 14° anno 52,5 per cento 16° anno 55 per cento 18° anno 57,5 per cento 19° anno 70 per cento 20° anno 72,5 per cento 22° anno 75 per cento 24° anno 77,5 per cento 26° anno 80 per cento 28° anno 82,5 per cento 30° anno 85 per cento.
L'attribuzione dei suddetti aumenti periodici è subordinata all'aver svolto, nei relativi periodi, servizio di demerito.
In caso di nomina a qualifica superiore, al personale provvisto di stipendio maggiore di quello iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici di stipendio necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello goduto al momento della nomina.
Vi sono tre emendamenti.
Uno soppressivo e sostitutivo dell'articolo a firma Zanone, Gerini Fassino, Rossotto, uno sostitutivo a firma Marchesotti, Vecchione Sanlorenzo e uno sostitutivo dell'ultimo comma a firma Marchesotti Vecchione, Sanlorenzo.
Emendamento soppressivo e sostitutivo dell'articolo 55 comma sesto: "Sopprimere il sesto comma e sostituirlo come segue: 'La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale retributivo si articola: a) in tre classi di stipendio di importo pari al 10 per cento dello stipendio iniziale conseguibili al compimento del secondo, quarto e sesto anno di servizio effettivo; b) in due classi di stipendio di importo pari al 7,50 per cento dello stipendio iniziale conseguibile al 13° anno di servizio effettivo; c) in aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle successive classi di stipendio di importo pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale conseguibili al compimento dell'8, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40esimo anno di servizio effettivo. L'incremento massimo attribuibile in un arco di 40 anni di permanenza in servizio allo stesso livello funzionale retributivo, è fissato nell'85 per cento dello stipendio iniziale'".
Desiderano illustrarlo? La parola al Consigliere Zanone.



ZANONE Valerio

Credo di avere già illustrato la ragione di questo emendamento nelle dichiarazioni preliminari all'esame degli articoli. In sostanza l'emendamento, analogo alla sistemazione della progressione delle carriere nella Regione Emilia Romagna, ha per fine di garantire in primo luogo l'afflusso alla Regione di elementi qualificanti e in un secondo luogo di realizzare uno sviluppo delle carriere che avvenga non per pura e semplice permanenza nell'impiego, ma attraverso il rendimento effettivo e quindi garantisca anche una certa mobilità, che deve essere concentrata nei primi anni. Siccome per questi obiettivi di selettività e di mobilità occorre accelerare lo sviluppo delle carriere nei primi anni e corrispettivamente decelerarlo negli ultimi, in modo che il risultato finale sia pur sempre quello di una espansione che arrivi fino all'85 per cento, il Gruppo liberale ha ritenuto di presentare questa proposta.



PRESIDENTE

La Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta ha attentamente esaminato questo emendamento soppressivo e sostitutivo nel contempo ed è venuta nella determinazione di non accoglierlo, intanto perché c'è una velocità di progressione notevolissima che non trova riscontro, almeno a quanto risulta a noi, in altre leggi regionali e soprattutto contrasta con i criteri fondamentali ai quali lo Stato si riferisce per quello che è il trattamento dei propri dipendenti Questa velocità di progressione importerebbe anche una diversa valutazione da farsi sotto il profilo finanziario perché vi sarebbe un impegno di spesa molto superiore a quello che è stato calcolato attentamente nella disamina che è stata fatta.
Non si nasconde la Giunta che, certamente, la cosa potrebbe avere una sua significazione ed un suo valore ; ha la preoccupazione grandissima, a prescindere dalla considerazioni in merito cui ho accennato, che l'introduzione di questo emendamento significherebbe quasi certamente il ritorno della legge il che si tradurrebbe in uno svantaggio per il personale, mentre se la legge è approvata abbiamo la possibilità di più pacatamente, tranquillamente, riconsiderare l'argomento nella legge nuova che in un termine abbastanza breve abbiamo preso l'impegno di predisporre.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento Zanone, Fassino, Gerini, Rossotto: l'emendamento è respinto.
Emendamento sostitutivo al terzo comma dei Consiglieri Marchesotti Vecchione, Sanlorenzo: "Al terzo comma dell'articolo 55 sostituire il seguente: Qualifica : Custode, Parametro: 100, Stipendio annuo lordo: 1.260.000 Qualifica: Operatore, Parametro: 160, Stipendio annuo lordo: 2.016.000 Qualifica: Operatore specializzato, Parametro: 180, Stipendio annuo lordo: 2.268.000 Qualifica: Segretario, Parametro: 210. Stipendio annuo lordo: 2.646.000 Qualifica: Capo ufficio, Parametro 260, Stipendio annuo lordo: 3.276.000 Qualifica: Istruttore, Parametro 310, Stipendio annuo lordo: 3.906.000 Qualifica: Capo servizio, Parametro: 330, Stipendio annuo lordo: 4.158.000 Qualifica: Dirigente, Parametro: 360, Stipendio annuo lordo: 4.536.000".
Desiderano illustrarlo? La parola al Consigliere Berti.



BERTI Antonio

Noi abbiamo presentato questo emendamento per esprimere il disaccordo nostro per gli altri parametri, e per adeguare alla realtà i parametri inferiori, cioè elevarli per ragioni di giustizia, tenuto conto anche dell'atteggiamento del governo in proposito.
Loro sapranno certamente che il governo, respingendo la legge del personale, emiliana, ha diminuito tutti i parametri previsti, dalla qualifica di operatore sino all'istruttore, lasciando inalterati i parametri più elevati delle altre due categorie, che nella legge emiliana erano 360. Quello che in questa sede ci preme mettere in evidenza è anche la nostra legge, se il governo è coerente con l'atteggiamento assunto nei confronti delle altre leggi, i parametri intermedi corrono il rischio di essere diminuiti.
Verrebbe così aggravato uno squilibrio, che a me pare ingiusto, nel trattamento economico dei vari funzionari della Regione. Premetto che noi non facciamo difficoltà circa il fatto che se il funzionario è valido, è qualificato, debba essere pagato, sappiamo che la gente che ha delle qualità fuori degli istituti pubblici trova delle aziende che la paga bene per cui alla Regione deve essere pagata in modo altrettanto valido.
Noi non siamo in condizioni di esprimere un giudizio sulle qualità dei dipendenti, alcuni li conosciamo da lungo tempo, sappiamo che tra loro ci sono elementi di effettivo valore, ma per il modo come è avvenuto il passaggio del personale dallo Stato, dai Comuni, dalle Province alla Regione, la possibilità, almeno per noi della opposizione, di valutare la consistenza qualitativa del personale non c'è. Credo che tra i mali istitutivi dell'istituto regionale vi sia anche quello del personale. E' giusto, per non creare una pletora di funzionari pubblici, di trasferirli dagli enti pubblici, Stato, Comuni, Province, ma questo non ha consentito sin dall'inizio di assumere i dipendenti per concorso, in modo da collocare, disponendo anche di organici, ogni funzionario al posto giusto e quindi con la retribuzione giusta , costituendo un tipo di personale regionale alla dimensione giusta dal punto di vista della qualità e della mentalità. Nella realtà - non vorrei offendere nessuno - noi abbiamo recepito dai vari organi dello Stato del personale diligente, servizievole (alcuni sono estremamente servizievoli, pronti a qualsiasi servizio e questa è una nota di merito, sono sempre pronti ad offrirsi, specialmente alla maggioranza, per qualsiasi incombenza che a loro venga assegnata) ma la mentalità non è quella della Regione nuovo istituto, con un modo di interpretare, di operare diverso. Non vorrei che lo si prendesse per un giudizio negativo, ma chi ha operato per tanti anni nelle prefetture ha acquisito una mentalità di intervento fiscale nei confronti degli enti minori per esempio o addirittura di applicazione della legge secondo schemi precisi e dell'obbedisco al superiore, quindi non è certamente capace di considerarsi esso stesso collaboratore ancorché altri gli imponga di obbedire, non ha cioè la mentalità del funzionario che capisce di avere un ruolo non soltanto subordinato, ma una sua personalità e la esprime.
Io credo che parte del personale che ci è stato trasferito questa capacità di farsi valere non l'abbia ed è una cosa che noi sentiamo e constatiamo pure che c'è un livello non estremamente elevato di capacità culturale.
Sappiamo invece che ci sono funzionari che hanno capacità personale che hanno la volontà politica di applicarsi (perché di volontà politica si tratta) per contribuire appunto a fare di questa benedetta Regione un qualcosa di diverso dallo Stato che è in crisi perché riflette delle strutture vecchissime e che più andiamo avanti e più si riproduce a livello delle Regioni, anche negli aspetti normativi.
Io sono più critico di certi miei compagni e chiedo loro scusa perch non li voglio coinvolgere in posizioni che sono soprattutto mie.
Partendo da questo contesto, la mia critica si rivolge quindi essenzialmente al secondo meccanismo, quello degli scatti biennali. Io non credo che la gente, soltanto perché passano gli anni, indipendentemente dal lavoro che svolge, debba guadagnare di più. Gli operai delle fabbriche per guadagnare di più lottano e conquistano nuovi poteri con la lotta, sempre.
Non è detto che questo mezzo per il fatto che si deve usare nei confronti di un padrone privato, debba essere usato anche nei confronti del padrone pubblico, quindi della collettività, occorre però un meccanismo che tenda quanto meno in prospettiva a dare al funzionario la possibilità di ottenere i miglioramenti finanziari, ma in rapporto al lavoro che effettivamente svolge e, io aggiungo, alla dimostrazione palese che si applica, che è un collaboratore e chi vuole essere utile alla Regione.
Invece in virtù di contratti stabiliti addirittura in sede confederale e che probabilmente alcuni funzionari della Regione nemmeno condividono (quelli più attenti, quelli che non sono impegnati soltanto a far passare tempo) l'80 per cento del personale è teso alla conquista di nuove cognizioni, alla possibilità di dare un contributo, ma ce n'è anche una parte che questo non lo fa e si adagia. Secondo me questo meccanismo vale essenzialmente per quelli che si adagiano. Io so che questo concetto non è condiviso dalle organizzazioni sindacali, tuttavia il rapporto non pu escludere gli accenti critici. Già l'abbiamo detto, è un errore di enorme miopia politica quello di stabilire dei rapporti diretti con l'esecutivo bisogna investire dei problemi le assemblee elettive, non è il padrone privato con il quale si fa un accordo e poi per applicarlo ci si batta ancora, si fa una legge e le leggi le fa il Consiglio Regionale. Il Presidente della Giunta non accetta i nostri emendamenti dicendo che è già d'accordo con i sindacati, ma questi sono errori di cui occorre parlare molto francamente, anche perché abbiamo una legge che fra quattro mesi dovrà essere presentata e la legge si fa col Consiglio Regionale, non si assume come controparte la Giunta perché il risultato è quello di rendere sterili i dibattiti che facciamo qui.
Questo meccanismo quale situazione di ingiustizia crea? Il fatto che può verificarsi che un giovane funzionario attivo, capace, che dia un contributo effettivo, ma che abbia pochi anni di anzianità guadagni la metà di uno che svolge le stesse funzioni magari inferiori, ma che ha 15-20 anni di anzianità svolti nelle prefetture o da qualche altra parte. E' giusto questo? Io non voglio privare, lo ripeto, i dirigenti dello stipendio che meritano per la responsabilità che hanno e per il contributo effettivo che possono dare, ma dico che non è giusto e bisogna quindi fare in modo che i funzionari giovani, capaci, anche se con pochi anni di anzianità siano pagati allo stesso modo degli altri proprio perché il criterio valido da cui partire è che si pagano non gli anni di lavoro, ma il lavoro che si svolge.
Ecco perché mentre da una parte col nostro emendamento abbiamo tentato di aumentare i parametri dall'operatore fino all'istruttore, abbiamo abbassato a 360 quello del dirigente e del capo servizio. Non dobbiamo dimenticare che discutiamo di questo argomento non disponendo di una organizzazione, tutto è aleatorio, sappiamo che c'è stata una proposta per istituire dieci o dodici direttori di servizio, all'insegna di quale disegno non e stato dato sapere, quindi i limiti e l'imbarazzo a discutere sono piuttosto notevoli. Se volessimo fare dei conti vedremmo che abbiamo del personale dirigente il quale, tenuto conto del parametro base e degli scatti in rapporto all'anzianità, guadagnerà, ha detto qualcuno, 14 milioni all'anno e altro personale che ha delle responsabilità almeno altrettanto importanti che guadagnerà meno della metà.
Ecco io vi invito a riflettere su queste cose. Secondo me meglio avremmo operato se la legge fosse stata completa, organica e dato che le leggi non sono perfettibili, anche se potremo modificarla fra quattro mesi noi cogliamo già quest'occasione per invitare la Giunta a tenere conto del nostro emendamento che premia, incentiva, sostiene i più giovani e colloca in posizione dignitosa, ma non di privilegio, i più anziani.



PRESIDENTE

Nessun altro dei presentatori chiede di parlare sull'emendamento? La parola al Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Mi spiace di non poter accogliere, anche per l'ora tarda, l'invito che sostanzialmente ha rivolto il Consigliere Berti nel suo intervento, per me in larga parte condivisibile, a discutere in questa sede di criteri che vanno però al di là del contenuto dell'art. 55 del quale ci occupiamo.
Indubbiamente, l'argomento merita di essere approfondito in un ampio dibattito, quando probabilmente si ristrutturerà tutto l'insieme.
Mi limiterò ad alcune considerazioni.
Lo scatto che premia indiscriminatamente chi merita e chi non merita è nella fatalità di questo nostro ordinamento. Lei sa benissimo, Consigliere Berti, che abbiamo più di una volta, per esempio, approvato la corresponsione di una quota per lavoro straordinario indiscriminatamente a tutto il personale: a quello che il lavoro straordinario faceva, a quello che faceva il lavoro ordinario soltanto ed a quello che probabilmente, tra le pieghe, riusciva a non fare nemmeno il lavoro ordinario. Ci sono delle presunzioni, nel modo di vita del nostro Paese, veramente strane: un professionista, per esempio, ogni due anni, quando è chiamato dall'agente delle imposte, si sente invariabilmente chiedere "l'aumento"; anche se per ipotesi è diventato sciancato, è stato colpito da una paralisi, si presume che i suoi introiti siano costantemente in aumento. Sono realmente metodi basati su concezioni errate ai quali dobbiamo cercare di porre rimedio.
Io condivido l'aspirazione ad impostare un modo nuovo di fare regionalmente. Approfondiremo questo argomento, lo esamineremo. Nelle condizioni attuali, però, la Giunta rimane ferma a due concetti.
C'è una certa logica nella parametrazione alla quale la Giunta ritiene di dover rimanere ancorata così come è stata recepita; anzitutto perché nei colloqui che si sono avuti con i Sindacati - che il Consigliere Berti ha deplorato vi siano stati, in quanto, a suo modo di vedere, il discorso andava fatto non fra la Giunta e i Sindacati ma con il Consiglio, visto che a fare le leggi è il Consiglio al che, obietto che io non ho mai esitato ad affermare e ribadire che la Giunta non intende essere la controparte dei propri dipendenti, proprio perché non si tratta di un contratto di lavoro ma di una legge, fatta quindi dal Consiglio regionale - i parametri sono stati praticamente tutti aumentati di un 10 per cento rispetto alle previsioni prefissate in un vecchio testo di questo disegno di legge, e in secondo luogo perché si ritiene, ed io penso fondatamente, che in un momento così delicato e difficile come quello che viviamo, in cui l'industria privata, l'attività commerciale, il mondo, cioè, non legato ad una disciplina di regolamentazione quale possono esercitare i Comuni, le Province, le Regioni, esercita una notevole forza di attrazione sul Personale meglio qualificato e meglio preparato, per cui se le remunerazioni da noi offerte (io non ho fatto calcoli e non so dirle se si arrivi, come sostiene lei, Consigliere Berti, al termine della carriera penso ai 14 milioni, e quindi prendo per buona la cifra che lei ha indicato) non sono adeguate, come possono essere soltanto attraverso questi parametri, che noi insistiamo perché vengano accolti, non potremo procurarci la collaborazione di quegli impiegati dotati, come lei giustamente vorrebbe, di vasta preparazione per poter prestare una valida attività, così da rendersi in definitiva i collaboratori primi e non soltanto sul piano burocratico, ma anche proprio della compilazione delle leggi. Mi pare di dover sottolineare questo aspetto: i dipendenti della Regione giunti al vertice della loro carriera dovrebbero estrinsecare tutta la capacità possibile coadiuvando chi diventa poi il legislatore attraverso quella lunga opera di preparazione che, ahimè, mi sembra di poter dire, manca ormai anche al Parlamento. Le leggi antiche erano fatte nella sostanza e nella forma, in maniera trasparentemente leggibile.
Mandiamo un momento alla legge del 1865 sui lavori pubblici: non sarà forse valida sotto alcuni aspetti nel 1974, a più di un secolo di distanza ma è andata innanzi indenne, senza aver bisogno di essere accompagnata da un regolamento, tanto era chiara, precisa, per cui l'applicazione diventava poco meno di un gioco.
Scusandomi di questa digressione, ripeto che il discorso dovrà essere valutato; accetto anche l'invito che è stato rivolto per il rifacimento di quella legge che ci siamo impegnati a fare: nei quattro mesi successivi all'approvazione di quella legge rivederne tutto il contesto in armonia con quello che sarà il pensiero espresso dai Colleghi della Giunta, che esprimono la maggioranza di questo Consiglio.
La Giunta, però, ritiene di non poter accogliere questo emendamento e di dover tenere ferma, invece, la parametrazione come risulta dal testo dell'art. 55.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento Marchesotti - Vecchione - Sanlorenzo così come è già stato letto e discusso. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
E' stato proposto dai Consiglieri Marchesotti - Vecchione - Sanlorenzo un altro emendamento, sostitutivo all'ultimo comma dell'art. 55: "All'ultimo comma dell'art. 55 sostituire il seguente: 'In caso di nomina a qualifica superiore, la retribuzione da attribuire al dipendente interessato sarà determinata aggiungendo alla nuova retribuzione iniziale un numero di aumenti periodici tale da garantire l'importo acquisito dagli aumenti periodici del livello di provenienza.
Nel caso in cui non si riscontrasse coincidenza di importi, verrà mantenuto comunque l'importo maturato, da riassorbire con futuro aumento periodico'".
Qualcuno dei presentatori desidera illustrare l'emendamento? Il Consigliere Marchesotti. Ne ha facoltà.



MARCHESOTTI Domenico

Ho ascoltato attentamente la risposta che il Presidente della Giunta ha dato a Berti in merito al precedente emendamento. Se la Giunta accetta di ridiscutere fra quattro mesi la legge attuale in relazione alla organizzazione degli uffici.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Quattro mesi dal ritorno della legge approvata, beninteso



MARCHESOTTI Domenico

Vuol dire che intanto accetterà il nostro emendamento all'art. 76, che è appunto in questa direzione. Se poi il Presidente della Giunta, come ha detto, e disponibile per migliorare le condizioni dei giovani e favorirne le capacità, credo che l'attuale emendamento vada esattamente in quella direzione. La Giunta dovrebbe pertanto accoglierlo.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Proprio restando nella logica di prima, è un emendamento che potrà essere rivisto quando si rivedranno tutti i criteri. In questo momento la Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento Marchesotti - Vecchione - Sanlorenzo per alzata di mano. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto.
Non vi sono altri emendamenti. Chiede di parlare il Consigliere Zanone.
Ne ha facoltà.



ZANONE Valerio

Desidero fare una dichiarazione di voto sull'art. 55 che evidentemente è uno degli articoli centrali della legge.
Prendo atto di quanto ha detto poco fa il Presidente della Giunta, cioè che la Giunta ha accuratamente calcolato l'onere finanziario che deriverà da questa sistemazione del personale Devo dire, per la verità, che dalla discussione questi calcoli accurati non sono stati resi espliciti: sarebbe opportuno che in sede di dichiarazioni finali se ne desse comunicazione al Consiglio. Ma, per rispondere ad un rilievo poco fa fatto dall'avv. Oberto credo sia da tener presente, per quanto riguarda la progressione dei vari parametri, che i due sistemi che qui si sono confrontati avevano un loro punto di allineamento che cadeva all'incirca verso il tredicesimo quattordicesimo anno, per cui è vero che retribuendo di più le fasi iniziali si viene ad avere un carico finanziario maggiore, ma è anche vero che nelle fasi finali la progressione è più lenta. In base all'articolo che noi ci accingiamo infatti a votare, il personale raggiungerà l'85 per cento al trentesimo anno, mentre secondo l'emendamento liberale testé caduto la progressione continuava negli anni successivi. Non dispongo di un calcolo finanziario su questi due sistemi, ma certo se esso è stato fatto sarebbe interessante conoscerlo, per poterli confrontare concretamente.
Non credo, comunque, di dover ritornare ora su un voto che è già stato assunto dal Consiglio. Mi pare che qui si siano confrontati, in fondo, due criteri: quello di uno stretto allineamento di questa legge al modo di retribuire i pubblici dipendenti da sempre in uso presso l'Amministrazione dello Stato, consistente nel retribuire i dipendenti pubblici in modo alquanto mediocre all'inizio salvo poi garantire loro una carriera che diventa sempre più appendibile nei casi finali, e un nuovo sistema che compatibilmente con gli obblighi della legittimità, desse quelle maggiori incentivazioni che solamente si reclamano per migliorare la burocrazia, per attuare la riforma burocratica, per avere un diverso tipo di gestione dei servizi pubblici. Quindi, se la Regione, tra i suoi scopi iniziali, aveva anche quello di instaurare un nuovo rapporto con i suoi dipendenti, di attuare lo slogan dei "pochi, buoni e ben retribuiti", tutto questo con la legge che stiamo votando, mi pare, abbastanza chiaramente venga meno.
E' pur vero che a questa obiezioni il Presidente della Regione ha già risposto sollevando questioni di legittimità. Non so, visto che ci sono altre sette o otto leggi regionali già promulgate, in cui si sono seguiti piani di sviluppo delle carriere ben diversi dal nostro, se questa questione di legittimità sia fondata o meno, per quanto riguarda il dibattito sull'articolo 55. Certo, penso che qualora si ritenesse che approvando l'art. 55 nel testo proposto dalla Giunta tutte le questioni di legittimità su questa legge fossero superate, il parere del Presidente della Regione sarebbe alquanto ottimistico.



PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola? Il Presidente della Giunta.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Vorrei solo non mancare ad una risposta in fatto di valutazione di costo di questa spesa.
Evidentemente, non è che si siano fatti i calcoli di quello che sarà l'importo monetario fra due, fra quattro, fra sei anni: si è partiti dalla indicazione che nel bilancio 1974 la spesa per il personale è di 8 miliardi 240 milioni. Ma non importa la cifra: importa che incide nella misura del 7 per cento sulla spesa complessiva della Regione e incide nella misura del 14 per cento sulla spesa totale, del 7 per cento sul bilancio. Se questa misura del 14 per cento viene costantemente mantenuta, il bilancio della Regione ha un largo margine di disponibilità per operare diversamente; se questo 14 per cento tende costantemente ad aumentare, evidentemente diminuisce in proporzione tutto il concetto della spesa, della dinamica della vivacità del bilancio stesso. Non sono in grado di dire cosa diventeranno fra due anni gli 8 miliardi e 200 milioni, ma è importante che continui ad aversi questa configurazione: 14 per cento sulla spesa totale 7 per cento sul bilancio.



PRESIDENTE

Nessun altro chiede di parlare? Allora pongo in votazione per appello nominale l'art. 55.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione sull'articolo 55: presenti e votanti 32. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, hanno risposto no 9 Consiglieri. L'articolo 55 è pertanto approvato.
Art. 56 - Aggiunta di famiglia.
Al personale sono dovute, secondo le modalità e nella misura stabilite dalle disposizioni di legge per il Personale statale, le quote di aggiunta di famiglia per le persone conviventi e a carico.
Al personale è stato fatto obbligo di notificare all'Amministrazione entro 30 giorni ogni variazione della propria composizione familiare.
Se la variazione medesima comporta diminuzioni di carichi familiari, i dipendenti che hanno omesso di darne tempestiva comunicazione dovranno rimborsare le somme indebitamente percepite a tale titolo senza pregiudizio di eventuali provvedimenti disciplinari a loro carico, ove risulti negligenza dolosa da parte di essi.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Allora si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 26 Consiglieri, ha risposto no 1 Consigliere, si sono astenuti 4 Consiglieri. L'art. 56 è approvato.
Art. 57 - Conferimento di funzioni superiori.
Ogni dipendente deve svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
L'eventuale incarico delle funzioni proprie delle qualifica superiore è attribuito con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per il Personale.
E' concessa, dopo il primo mese e per tutto periodo dell'incarico, una indennità pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale del posto occupato.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico 4, risultato della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 26 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri. L'art. 57 è approvato.
Art. 58 - Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza.
Ai fini del trattamento di quiescenza, il Personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all'I.N.A.D.E.L.
Il Personale è assicurato all'I.N.A.I.L. nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'Amministrazione regionale provvede all'assicurazione del Personale contro gli infortuni e tutti i rischi connessi allo svolgimento delle funzioni.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Allora si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 26 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri. L'art. 58 è approvato.
Art. 59 - Lavoro straordinario Sono di regola vietate le prestazioni lavorative oltre il normale orario d'ufficio.
In casi eccezionali il dipendente, su richiesta del responsabile del servizio, può svolgere attività lavorativa, oltre il normale orario, nel limite massimo di 120 ore all'anno e di 15 al mese per non più di due mesi consecutivi.
Il Personale con qualifica di Dirigente di settore (par. 460) e di Capo servizio (par. 370), che eserciti le funzioni proprie della qualifica stessa, può effettuare prestazioni lavorative in aggiunta al normale orario di servizio nel limite di 320 ore annue con un massimo di 40 ore mensili.
Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, le ore di lavoro straordinario sono retribuite con gli importi risultanti dallo stipendio annuo in godimento diviso per 2.000 e maggiorato come segue: per lavoro feriale diurno 20 per cento per lavoro feriale notturno o festivo 30 per cento per lavoro festivo notturno 40 per cento.
Ai fini dell'applicazione della percentuale di cui sopra, le ore notturne sono quelle comprese tra le 22 e le 6.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Allora si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'art. 59 è approvato.
Art. 60 - Indennità di missione Al dipendente regionale che deve recarsi per esigenze di servizio fuori della propria sede ordinaria di lavoro spetta una indennità di trasferta nella misura e secondo le modalità stabilite con separato provvedimento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino a quando non sarà diversamente disposte, si applicano le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Allora si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'art. 60 è approvato.
Art. . 61 - Rinvio alla legislazione statale.
Per quanto non previsto nella presente valgono, in quanto applicabili le norme di cui al DPR. 10/1/195 n. 3 titolo II (art. 12 e seguenti), III (art. 55), V, VI (art. 68), VII, VIII con esclusione del primo comma dell'articolo 132, nonché quelle della legge 18/3/1968, n. 249 agli artt.
48-49-50 e quelle della legge 20/5/1970, n. 300 agli artt. 4-6-8-15-17-28.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28. Hanno risposto si 23 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri. L'art. 61 è approvato.
TITOLO III - Norme transitorie per il primo inquadramento del Personale Art. 62 - Inquadramento del Personale trasferito Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici trasferito in applicazione della Legge 16/5/1970 n. 281 e quello ad esso assimilabile è inquadrato nelle qualifiche regionali, sulla base della seguente tabella di corrispondenza: qualifica regionale: Dirigente di settore, parametro 460, Qualifica statale - qualifica equiparata: Dirigente superiore - Ispettore generale parametro 530 qualifica regionale: Capo servizio, parametro 370, qualifica statale qualifica equiparata: 1° Dirigente - Direttore di divisione e qualifica equiparata, parametri: 426 - 387 qualifica regionale : Istruttore, parametro 300, qualifiche statali qualifiche equiparate: Segretario Capo parametro 370, Direttore di Sezione parametro 307, Consigliere, Direttore Centri di Formazione Professionale parametro 257 qualifica regionale: Capo Ufficio, parametro 240; qualifiche statali qualifiche equiparate: Segretario Principale parametro 255 - 260, Ins.
Teorico - Tec. pratici - Coadiutore sup. parametro 245 qualifica regionale: Segretario, parametro 190, qualifiche statali qualifiche equiparate: Segretario parametro 160, Coadiutore principale parametri 188 - 183, Capo Operaio parametro 210 qualifica regionale: Operatore Specializzato, parametro: 160 qualifiche statali - qualifiche equiparate: Operaio specializzato parametri 190 - 165; Operaio qualificato, parametri 173 - 146 - 129 Sorvegliante 1a categoria parametro 150; Comm. Capo e Ag. parametro 165 Tecn. Capo autista parametro 143; Coadiutore parametri 128 - 120 qualifica regionale: Operatore, parametro 140, qualifiche statali qualifiche equiparate: Autista parametro 133, commesso parametri 133 - 115 Operaio parapetri 153 - 133 - 115; qualifica regionale: Custode, parametro 100, qualifiche statali - qualifiche equiparate: qualifiche con parametro parametro: 100.
Ai fini dell'inquadramento, le qualifiche ed i coefficienti di stipendio del Personale amministrativo trasferito alla Regione dalle sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A. sono ragguagliati alle nuove qualifiche tipiche e rispettivi parametri attribuiti agli impiegati civili dello Stato dal D.P.R. 28 dicembre 1970 n.
1077, secondo la tabella di corrispondenza allegata al D.P.R. stesso.
Al Personale suddetto sono estesi i benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Un emendamento è stato proposto dai Consiglieri Marchesotti - Vecchione Sanlorenzo: "Nella tabella al comma I adeguare la colonna dei parametri fissati a quella dell'art. 55".
Mi pare che ci sia soltanto una corrispondenza.



MARCHESOTTI Domenico

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si proceda all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 25 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri. L'art. 62 è approvato.
Art. 63 - Benefici per gli ex combattenti ed assimilati I dipendenti regionali, ex combattenti ed assimilati, usufruiscono dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal D .P.R.
30/6/1972 n. 748, art. 68.
Un emendamento è stato proposto dal Consigliere Nesi: "Benefici per gli ex combattenti ed assimilati, secondo comma aggiuntivo: 'I dipendenti regionali di cui al comma precedente possono optare, al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali, tra l'applicazione dell'art. 68 Decreto Pres. Rep. 30/6/1972 n. 748 e l'applicazione dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n 824 e successive modificazioni e integrazioni'".
Il presentatore intende illustrarlo? Ha facoltà di parlare.



NESI Nerio

Questo emendamento, che può sembrare pleonastico, rispetto alla proposta della Giunta, tende a mettere in evidenza e ad eliminare, se possibile, la contraddizione giuridica che a mio parere vi è fra il combinato disposto del comma IV dell'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 748, che prevede la non cumulabilità con altri benefici della promozione alla qualifica superiore per personale trasferito alla Regione, e l'art. 3, secondo comma della legge 24 maggio 1970 n. 336, che prevede invece un aumento automatico di servizio per il personale che si trovi in condizioni particolari, che non enumero perché sono note.
L'articolo 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336, che prevede che tutte le norme delle leggi stesse si applicano anche al Personale dipendente della Regione, mi pare sia disattesa dall'art. 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972.
L'emendamento che propongo porrebbe il personale interessato nella condizione di valutare l'alternativa tra il vedersi riconosciuto un grado superiore, a norma della legge che ho citato, e il beneficiare dell'esodo previsto dalla legge 336.



PRESIDENTE

Qual è il parere della Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta ritiene l'emendamento pleonastico, perché indubbiamente questi benefici derivano da due leggi nazionali e dal momento che non sono cumulabili è ovvio che dovrà esserci una scelta, che deve essere fatta dagli interessati. Comunque, prima di pronunciarmi in modo definitivo vorrei poter controllare i testi delle due leggi.
(Dopo aver esaminato i due testi, consegnatigli dal Consigliere Nesi).
Questa non cumulabilità mette l'interessato in condizioni, direi addirittura nella necessità, di scegliere.



NESI Nerio

L'emendamento contiene semplicemente una dichiarazione esplicativa.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Mi sembra proprio un emendamento un po' troppo pleonastico, come già si era valutato in Giunta.
I benefici derivano da due diverse leggi, l'ultima delle quali, quella del '72, stabilisce chiaramente che i due benefici non sono cumulabili; che il dipendente dovrà scegliere tra quello che gli offre la legge del '70 e quello che gli offre la legge del '72. Secondo me, può essere sufficiente inserire questa motivazione nel verbale di approvazione della legge perch il concetto sia chiarito, senza che sia necessario inserirlo testualmente nella legge.



NESI Nerio

Poiché il Presidente della Giunta consente a che ci sia una dichiarazione ufficiale, nel modo da lui proposto, che mi sembra giusto che non si intende cumulare i due benefici, ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Allora, l'emendamento è ritirato.
Più nessuno desidera parlare sull'art. 63? Lo pongo in votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri. L'art. 63 è approvato.
Art. 64 - Inquadramento del Personale di ruolo comandato.
Personale di ruolo dello Stato e degli altri Enti pubblici, distaccato e comandato a norma dell'art. 65 della legge 10/2/1953 numero 62 presso gli uffici regionali ed ivi in servizio senza demerito, è inquadrato, a domanda, in una delle qualifiche previste dall'articolo 4, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo articolo 70.
L'inquadramento del Personale di ruolo degli Enti pubblici avviene previa equiparazione ai parametri statali, per cui si terrà conto anche dei seguenti elementi di valutazione: 1 - Titolo di studio posseduto 2 - mansioni svolte presso la Regione Piemonte 3 - carriera o qualifica rivestita nell'Ente di provenienza e mansioni ivi svolte, con anzianità 4 - trattamento economico goduto presso l'Ente di provenienza 5 - titoli di specializzazione e di esperienza professionale.
Dopo l'equiparazione alle qualifiche statali, al Personale di cui al comma II si applicano i benefici previsti per il personale statale trasferito alle Regioni dall'art. 68 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Avverso il provvedimento di inquadramento l'interessato ha facoltà di avanzare, nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica, motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale. Sui ricorsi si pronuncia entro trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, la Giunta Regionale.
La scadenza dei provvedimenti di comando disposti per la prima costituzione degli Uffici regionali si intende prorogata sino alla data di adozione del decreto d'inquadramento, e, comunque, non oltre un periodo massimo di mesi cinque dalla data di approvazione della presente legge.
All'art. 64 è stato proposto un emendamento, dai Consiglieri Marchesotti - Vecchione - Sanlorenzo: "Alla fine del comma I, di seguito, aggiungere: 'nonché per il Personale del Consiglio, sentito anche l'Ufficio di Presidenza.".
La Giunta dichiara di accogliere l'emendamento in questi termini. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. Non vi sono dissensi pertanto l'emendamento è approvato.
L'art. 64 così emendato può essere posto in votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'art. 64 è approvato.
Art. 65 - Modalità per l'inquadramento.
L'inquadramento nelle qualifiche regionali è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 per l'accesso a ciascuna delle qualifiche funzionali, con riduzione al 25 per cento dell'anzianità; in difetto si farà luogo all'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore.
Il possesso del prescritto titolo di studio è accertato alla data del provvedimento di inquadramento.
In sede di prima applicazione delle presenti norme, possono essere inquadrati nella qualifica di "Capo Ufficio" (par. 240) e "Segretario" (par. 190) i dipendenti di ruolo nominati nella carriera esecutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4/4/1963 n. 240, e degli artt. 4 e 6 del DPR.
3/5/1955, n. 448: tale agevolazione è altresì applicabile al personale amministrativo di ruolo trasferito alla Regione Piemonte dalle sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C, e della I.N.I.A.S.A.
Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria ed inquadrato nel ruolo regionale in applicazione delle presenti norme può essere inserito nelle qualifiche di operatore e di operatore specializzato ed ammesso a partecipare ai concorsi che verranno indetti per la nomina alle qualifiche suddetta purché abbia adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui è cessato per l'interessato l'obbligo scolastico.
Per l'inquadramento nel ruolo regionale il Personale di ruolo distaccato o comandato deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento di inquadramento viene adottato, per il Personale trasferito ed assimilabile, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e, per il Personale di cui al precedente comma, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.
L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta Regionale sentita la Commissione paritetica, per l'inquadramento di cui al successivo art. 70.
Il dipendente viene iscritto nel ruolo degli impiegati dell'amministrazione regionale secondo la qualifica di inquadramento e nella stessa qualifica in base all'anzianità.
Il Personale come sopra inquadrato è esonerato dal prestare il periodo di prova di cui all'art. 18 della presente legge.
Sono stati proposti ben tre emendamenti. Un primo è presentato dai Consiglieri Visone - Bianchi - Franzi: "Sostituire 'l'inquadramento nelle qualifiche regionali è subordinato al possesso' con 'l'inquadramento nelle qualifiche regionali è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 per l'accesso a ciascuna delle qualifiche funzionali, fatti salvi i diritti di carriera acquisiti dal personale nelle Amministrazioni di provenienza, con riduzione del 25 per cento dell'anzianità; in difetto si farà luogo all'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore'".
Qualcuno dei presentatori desidera illustrare l'emendamento? Qual è il parere della Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta dichiara di accogliere l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento per alzata di mano. Chi intende approvarlo? E' approvato all'unanimità.
Il secondo emendamento è presentato dai Consiglieri Marchesotti Vecchione - Sanlorenzo: "Nel comma III adeguare i parametri di 'Capo Ufficio' e 'Segretario' a quelli fissati nell'art. 55". E' un ritorno.



MARCHESOTTI Domenico

Ritiro l'emendamento



PRESIDENTE

Il terzo emendamento è presentato dai Consiglieri Falco e Soldano.
"Aggiungere come ultimo comma: 'Gli insegnanti elementari di ruolo che ai sensi dell'art. 6 comma I del Decreto del Presidente della Repubblica 14/1/1972 hanno optato per il passaggio dall'Amministrazione statale a quella regionale sono inquadrati nel Personale regionale, con tutti i diritti di ordine giuridico, economico e di carriera del Personale regionale. Detto Personale di provenienza statale deve risultare già distaccato presso i Patronati scolastici comunali, i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici ai sensi dell'art. 3 della legge 2/12/1967, n.
1213".
Uno dei presentatori intende illustrarlo? Il Consigliere Soldano. Ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

A noi è parso di cogliere una lacuna nel complesso della legge. Ci rendiamo conto di aver forse puntualizzato nell'emendamento una particolare situazione relativa ad una certa categoria di personale statale. Pertanto al fine di non creare eventuali precedenti nei confronti di altre categorie, al fine soprattutto di evitare confusioni ed equivoci, non avremmo alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento.
Gradiremmo però un impegno preciso, da parte della Giunta, ad approfondire sul piano giuridico i diritti effettivamente acquisiti da detto Personale, che è realmente qualificato e preparato ad assolvere determinati compiti di assistenza scolastica; in secondo luogo, ci sembra importante acquisire gli elementi essenziali per il problema, in qa [sic.
della prossima emanazione di una legge globale sull'assistenza scolastica a noi parrebbe importante garantire per lo svolgimento di questo servizio la possibilità di avvalersi di personale qualificato, vorrei quasi dire specializzato, almeno in molti casi, e comunque, sempre fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone e le singole possibilità di opzione. In particolare, credo di dover fare riferimento a tale riguardo, proprio al D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972, ai suoi vari articoli che considerano detto Personale, e, allo stesso tempo, alla legge n. 1213 del 2 dicembre 196, artt. 3 e 6.
A noi, ripeto, basterebbe un impegno preciso da parte della Giunta su tale delicato, importante problema.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta assume senz'altro questo impegno, assicurando che lo assolverà anche con molta sollecitudine. Condivide il punto di vista della opportunità di non collocare nel testo attuale del disegno di legge questo comma aggiuntivo.



SOLDANO Albertina

Ritiriamo pertanto l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento è ritirato. Non vi sono altri emendamenti. Si proceda allora alla votazione per appello nominale.
(Si procede alla votazione per appello nominale).



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri. L'art. 65 è approvato.
Art. 66 - Ricostruzione economica della carriera.
Ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio prestato presso la Regione Piemonte in qualità di trasferito, distaccato o comandato di ruolo è valutato per intero.
I periodi di servizio prestato quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, anteriormente alla data di inquadramento, sono computati nelle seguenti misure: a) in ragione del 100 per cento se effettuati nell'amministrazione di provenienza in posizione di ruolo nella stessa carriera di inquadramento e/o in altro ente pubblico in posizione di ruolo nella stessa carriera di inquadramento se con mansioni efferenti all'attività esplicata presso l'Amministrazione regionale.
b) in ragione del 75 per cento se effettuati nell'Amministrazione di provenienza in posizione di ruolo in carriere inferiori o in posizione non di ruolo comunque denominati, prestati o retribuiti c) in ragione del 50 per cento per tutti gli altri servizi comunque prestati presso Enti pubblici diversi da quello di provenienza, anche se discontinui e anche se prestati in base ad un contratto di diritto privato ivi compresi i servizi svolti nell'Amministrazione non civile dello Stato che abbiano costituito titolo e requisito per l'ingresso nella carriera civile.
Agli effetti del precedente comma le qualifiche di capo servizio e superiore corrispondono alla carriera direttiva; quella di capo ufficio e istruttore corrispondono alla carriera di concetto; quella di segretario alla carriera esecutiva, e quelle di custode, operatore e operatore specializzato alla carriera ausiliaria.
L'anzianità viene computata in mesi: le frazioni di mesi superiori ai 15 giorni vengono conteggiate per mese intero, quella pari o inferiori ai 15 giorni sono trascurate.
I riconoscimenti del servizio pregresso, previsti dal secondo comma del presente articolo, non sono attuati nei confronti del Personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione regionale nelle qualifiche dirigenziali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, come previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 74.
C'è un unico emendamento aggiuntivo, proposto dal Consigliere Visone: "Al testo concordato in Commissione aggiungere, dopo le parole 'quale dipendente' le parole 'civile o equiparato'".
E' una pura correzione materiale, per reinserire due parole che erano nel testo originario ma erano state materialmente omesse nel testo modificato.
Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato.
Pongo in votazione l'articolo 66 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'articolo 66 è approvato.
Art. 67 - Riconoscimento giuridico dei servizi prestati.
I periodi di servizio prestati alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dal Personale a cui vengono applicate le presenti norme transitorie sono equiparati al servizio reso presso l'Amministrazione Regionale nella qualifica di inquadramento e valutati per intero sia ai fini delle anzianità richieste per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali sia per il raggiungimento dei limiti di servizio previsti per il collocamento a riposo e relativi trattamenti di quiescenza e di buonuscita.
Il Personale della carriera di concetto inserito, in sede di prima applicazione della presente legge, nella qualifica regionale di "Istruttore" (par. 300) e quello esecutivo inquadrato nella qualifica di "Segretario" (par. 190), può accedere alla qualifica superiore, purch abbia maturato presso Pubbliche Amministrazioni e presso la Regione Piemonte un'anzianità complessiva di almeno 15 anni.
Ci sarebbe un solo emendamento, dei Consiglieri Marchesotti - Vecchione Sanlorenzo.



MARCHESOTTI Domenico

Lo ritiriamo.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Visone, Presidente della VIII Commissione.



VISONE Carlo, relatore

Senza presentare un emendamento, chiedo se non vi sia un termine giuridicamente più esatto di "buonuscita": per esempio, che so, quiescenza previdenza...



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

E' un'espressione ormai entrata nel linguaggio con quel determinato significato, che non è facile esprimere in modo diverso.



VECCHIONE Mario

Avevamo già affrontato la questione in Commissione, non pensavo che sarebbe tornata in discussione: si potrebbe usare l'espressione "indennità di fine servizio".



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Per me va benissimo.



VISONE Carlo, relatore

Di "indennità" si parla già, del resto, al comma II, come mi faceva osservare Garabello. Devo formalizzare la richiesta?



PRESIDENTE

Sì, per favore.
Pongo comunque in votazione l'emendamento Visone - Vecchione: "Sostituire il termine 'buonuscita' con la espressione 'indennità di fine servizio'".
Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Pongo ora in votazione l'articolo 67 così come è stato emendato per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri. L'art. 6 è approvato.
Art. 68 - Conferimento di posti in soprannumero.
Nella prima applicazione della presente legge, il Personale viene inquadrato nel ruolo regionale anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole qualifiche.
I posti in soprannumero come sopra attribuiti verranno gradualmente riassorbiti in occasione delle future vacanze.
Il Personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione regionale in applicazione della presente disposizione transitoria può essere destinato a svolgere funzioni, mansioni o servizi propri di qualifiche funzionali diverse da quelle d'inquadramento.
Non sono stati proposti emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 28. Hanno risposto sì 22 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri. L'articolo 68 è approvato.
Art. 69 - Inquadramento del Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Personale amministrativo assunto a tempo indeterminato e trasferito alla Regione Piemonte dalle sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I.
dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A. è inquadrato nel ruolo regionale secondo quanto disposto dai precedenti articoli 62 e 65 purché risulti comunque in servizio presso l'Ente di provenienza da almeno due anni.
Il Personale didattico assunto a tempo indeterminato è trasferito alla Regione Piemonte dalle sedi periferiche dell'I.N.A.P.L.I., dell'E.N.A.L.C.
e dell'I.N.I.A.S.A., in relazione alle particolari mansioni esplicate, è inquadrato nel ruolo regionale secondo quanto disposto dai precedenti artt.
62 e 65 se a suo tempo ha superato la prova di idoneità presso l'Ente di provenienza.
Il Personale che non ha sostenuto la prova di cui sopra è inquadrato secondo quanto disposto dai precedenti artt. 62 e 65 purché abbia una anzianità di servizio non inferiore al 50 per cento di quella richiesta dall'art. 4 della presente legge per l'accesso alle rispettive qualifiche e risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del Regolamento del Personale approvato con D.M. 14 maggio 1968 (G.U. n. 179 del 16/7/1968).
Il personale amministrativo e didattico nei cui confronti non trovano applicazione i precedenti tre commi viene inquadrato con le modalità previste per il personale non di ruolo dal successivo articolo 1.
Non sono stati proposti emendamenti. Chiede di parlare il Consigliere Visone. Ne ha facoltà.



VISONE Carlo, relatore

Rammento soltanto che, essendo stato inserito un articolo aggiuntivo il 9 bis, i riferimenti numerici devono essere riveduti.



PRESIDENTE

Il fatto che sia stato inserito un articolo bis non pone problemi: tutto andrà a posto automaticamente nella sistemazione della legge. E' un compito che tocca alla Presidenza, quello di correggere gli eventuali errori: proprio il Regolamento attribuisce alla Presidenza il compito della sistemazione e della correzione di eventuali errori o di eventuali incongruenze.
Si proceda all'appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 22 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'art. 69 è approvato.
Art. 70 - Commissione paritetica per l'inquadramento del Personale Composizione - Attribuzioni.
Con deliberazione della Giunta regionale è nominata una Commissione paritetica per l'inquadramento del Personale.
La Commissione ha il compito di proporre l'inquadramento del Personale in applicazione delle norme contenute nella presente legge.
La Commissione è costituita come segue: 1) dal Presidente della Giunta Regionale, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede; 2) da due Assessori designati dalla Giunta Regionale; 3) da tre dipendenti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Personale.
Esplica mansioni di Segretario un funzionario dell'Ufficio personale.
E' stato proposto da parte dei Consiglieri Zanone - Fassino - Gerini Rossotto un emendamento modificativo a questo articolo: "Dopo il n. 2 aggiungere 'da due Consiglieri regionali designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio'".
Nessuno dei presentatori desidera illustrarlo? Qual è il parere della Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Per la logica precedente non lo accoglie.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento, non accettato dalla Giunta. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto.
Pongo ora in votazione per appello nominale l'art. 70 nel suo testo integrale, che ho letto prima.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto si 23 Consiglieri, hanno risposto no 2 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri. L'art. 70 è approvato.
Art. 71 - Inquadramento del Personale non di ruolo.
Il Personale non di ruolo, comunque in servizio presso la Regione Piemonte alla data di approvazione della presente legge ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionale ad eccezione del limite massimo di età, viene inquadrato a domanda nella qualifica di istruttore se in possesso del diploma di laurea, di segretario se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e di operatore o operatore specializzato se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, con la sola deroga, per queste ultime qualifiche, a favore di coloro per i quali le disposizioni vigenti alla data in cui è cessato l'obbligo scolastico prevedevano un diverso titolo di studio. Sarà comunque tenuto conto anche della natura e modalità di svolgimento delle mansioni espletate presso gli Uffici regionali.
Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato all'accertamento dell'idoneità in esito a concorso interno le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I predetti concorsi dovranno essere comunque banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il servizio comunque prestato presso la Regione Piemonte, in periodo anteriore alla data di inquadramento, verrà computato, ai fini dell'anzianità, in ragione del 75 per cento.
La scadenza dei rapporti d'impiego instaurati con i dipendenti della Regione, comunque assunti o denominati, è prorogata almeno alla data di espletamento dei concorsi come sopra previsti.
Il trattamento economico previsto dall'articolo 55 della presente legge, decorre, per il personale avventizio ed a tempo determinato, dalla data di assunzione del servizio.
Sono stati proposti due emendamenti sostitutivi.
Il primo, presentato dai Consiglieri Visone - Franzi - Bianchi, è il seguente: "Al comma I sostituire, al posto di 'alla data di approvazione' 'alla data di entrata in vigore'".
E' una modifica che mi sembra opportuna, che risponde ad una osservazione fatta a suo tempo.
Chi intende approvare l'emendamento è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
L'altro, presentato dai Consiglieri Vera - Cardinali - Franzi - Zanone propone: "Al quarto comma, '100 per cento' invece che '75 per cento'".
Qual è il parere della Giunta in proposito?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta riteneva fosse sufficiente aver elevato la percentuale dal 50 al 75. Vorrei che qualcuno mi spiegasse il motivo di questa richiesta.



VERA Fernando

A noi pare equo che nei confronti di coloro che, sia pure come non di ruolo, hanno prestato servizio presso la Regione Piemonte, si tenga conto per intero del periodo di lavoro svolto, come si fa, del resto per quelli che provengono da altri enti. E' vero che si tratta di personale non di ruolo: ma ciò dipende dal fatto che soltanto oggi noi creiamo i ruoli del Personale regionale. Sarebbe dequalificante, secondo noi, nei confronti dell'attività prestata presso la Regione Piemonte tenerla in minor considerazione di quella prestata presso altri enti. Mi pare assolutamente equo che si parli del 100 per cento e non del 75 per cento.



CHIABRANDO Mauro, Assessore dell'agricoltura

Il 75 per cento è già una percentuale maggiorata rispetto al 50 per cento previsto dall'articolo 66 per i provenienti da altre Amministrazioni il cui periodo fuori ruolo è considerato per il 50 per cento.



VERA Fernando

Se ho ben compreso, l'obiezione dell'Assessore Chiabrando è che per i dipendenti che erano fuori ruolo presso altre Amministrazioni il servizio prestato è tenuto in considerazione solo per il 50 per cento. Però, la situazione mi sembra assolutamente differente per i dipendenti assunti dalla Regione Piemonte: questi non potevano essere di ruolo perché non si sono fatti concorsi, non c'era una legge per il personale. Altre Amministrazioni hanno degli organici, e i dipendenti che vi lavoravano fuori ruolo erano tali perché, pur esistendo degli organici, essi erano stati assunti come avventizi: da noi i dipendenti non provenienti da Amministrazioni dello Stato o altre non potevano essere assunti se non come non di ruolo. La situazione mi pare quindi assolutamente difforme rispetto a quella citata.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta non si oppone all'accoglimento dell'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento Vera - Cardinali - Franzi - Zanone. La Giunta ha dichiarato di non opporsi al suo accoglimento. Chi lo approva è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità il 100 per cento.
Pongo ora in votazione, non essendoci altri emendamenti, l'art. 71 così emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri.
L'articolo 71 è approvato Art. 72 - Mansioni svolte a livello superiore.
In via eccezionale e sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento, la Giunta Regionale potrà disporre nei confronti del Personale che eserciti da almeno un anno funzioni o mansioni superiori alla qualifica di inquadramento, l'attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Nelle more di tale procedura restano sospesi gli effetti del precedente inquadramento. Il nuovo inquadramento, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, è subordinato al superamento di un esame tecnico professionale sulle materie specifiche relative al posto ed ha effetto dalla data del primitivo inquadramento.
Sono stati proposti due emendamenti: Il primo è dei Consiglieri Marchesotti - Vecchione - Sanlorenzo: "Al posto della dicitura: 'Sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento', porre: 'Concordato il provvedimento con la Commissione paritetica per l'inquadramento e con l'Ufficio di Presidenza per il Personale del Consiglio'".
Mi parrebbe anche giusto precisare che l'Ufficio di Presidenza, deve essere per lo meno sentito per quel che concerne il Personale del Consiglio.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta non accetta l'espressione: "Concordato il provvedimento", per ragioni ovvie, ma sarebbe disposta ad ammettere la dizione: "Sentito l'Ufficio di Presidenza...".



MARCHESOTTI Domenico

Sta bene.



PRESIDENTE

Chi intende approvare l'emendamento modificato con la nuova dizione: "Sentito l'Ufficio di Presidenza per il Personale del Consiglio" accettato dalla Giunta è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
C'è poi un emendamento modificativo presentato dal Consigliere Cardinali: "Nella quarta riga, dopo 'nei confronti del Personale', aggiungere: 'di ruolo e non di ruolo'".



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Chi intende approvare l'emendamento Cardinali è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione l'art. 72 così emendato, per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 29. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 5 Consiglieri. L'art. 72 è approvato.
Art. 73 - Decorrenza dell'inquadramento. Lo stato giuridico ed economico previsto dalla presente legge decorre: a) per il Personale trasferito, dalla data fissata nel decreto di trasferimento b) per il servizio comandato o distaccato, dalla data di assunzione del servizio.
Al Personale è tuttavia riconosciuta la facoltà di opzione tra le predette date e quella di entrata in vigore della presente legge.
Non sono stati proposti emendamenti.
Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto si 24 Consiglieri, si sono astenuti 6 Consiglieri. L'articolo 73 è approvato.
Art. 74 - Trattamento economico.
Qualora il trattamento economico spettante - tenuto conto della ricostruzione di carriera effettuata come previsto dal precedente art. 66 risulti inferiore a quello in godimento il giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento, al dipendente sono attribuiti aumenti periodici del 2,50 per cento necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello di cui era in godimento alla data suddetta e sino ad un massimo di 5, pari ad un incremento dello stipendio iniziale del 12,50 per cento, ma comunque nei limiti dell'85 per cento dello stipendio stesso. L'eventuale ulteriore eccedenza sarà conservata a titolo di assegno personale, assorbibile con i futuri miglioramenti.
Numero 5 aumenti periodici del 2,50 per cento, pari ad un incremento dello stipendio iniziale del 12,50 per cento, sono attribuiti ai fini del raggiungimento dell'incremento massimo dell'85 per cento al Personale che in applicazione dell'articolo 68 del D.P.R. 10/6/1972 n. 748, ha titolo alla concessione di tale beneficio in luogo della promozione alla qualifica superiore.
Il Personale trasferito all'Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale di cui al D.P.R. 30/6/1972 n. 748 ha diritto di optare per il trattamento economico conseguito, conserva, a tutti gli effetti, le anzianità di carriera e di qualifica riconosciute in sede di applicazione del D.P.R. 748 precitato ed ha diritto agli scatti biennali illimitati del 2,50 per cento ed è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. stesso.
Non sono stati proposti emendamenti. Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'art. 74 è approvato.
Art. 75 - Iscrizione al C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.
Il Personale, dalla data di inquadramento nel ruolo della Amministrazione regionale, viene iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.) ai fini del trattamento di quiescenza, nonché all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale.
Il Personale avventizio assunto direttamente dall'Amministrazione regionale viene iscritto agli Enti suddetti dalla data di inizio del servizio.
Il Personale già in precedenza iscritto agli Enti suddetti prosegue l'iscrizione senza soluzione di continuità.
Al Personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato si applicano ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.
Per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, l'Amministrazione assume l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'E.N.P.A.S. in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sarà corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella presente legge.
Per il Personale trasferito alla Regione da Enti diversi da quelli considerati nei precedenti due commi, che sia stato iscritto ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza ad altri Istituti, fondo o gestioni speciali, si provvederà con separati provvedimenti legislativi da emanarsi entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, a disciplinare, sempre ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza le modalità di ricongiungimento del pregresso servizio con quello reso alle dipendenze della Regione; tenuto conto delle eventuali norme che saranno emanate dallo Stato.
Non sono stati proposti emendamenti. Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. L'art. 75 è approvato.
Art. 76 - Revisione.
Le norme della presente legge, relative allo stato giuridico e al trattamento economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale saranno alla scadenza del primo anno di applicazione sottoposte a riesame sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
E' stato proposto un emendamento sostitutivo, dei Consiglieri Marchesotti - Vecchione - Sanlorenzo: "Alla frase 'alla scadenza del primo anno di applicazione, sottoposte a riesame, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative' sostituire la dicitura: 'sottoposte a riesame contemporaneamente alla legge che definisce le strutture regionali di cui all'art. 1 e successivamente ogni tre anni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative'".
I presentatori desiderano illustrarlo?



MARCHESOTTI Domenico

La Giunta, implicitamente, l'ha già accolto.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta, invece, non lo accoglie.



MARCHESOTTI Domenico

Rispondendo al collega Berti lei si è detto d'accordo sulla contemporaneità. Ora non conferma questo atteggiamento?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Lei adesso vorrebbe trasferire...



MARCHESOTTI Domenico

Non trasferisco niente: faccio una constatazione.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Comunque, la Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento Marchesotti - Vecchione - Sanlorenzo che la Giunta non accoglie. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. L'emendamento è respinto. Non vi sono altri emendamenti. Si passi pertanto alla votazione dell'articolo 76 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, hanno risposto no 4 Consiglieri, si sono astenuti 3 Consiglieri. L'art. 76 è approvato.
Art. 77 - Disposizioni di ordine finanziario. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1970, 1971, 1972 valutati in lire 868 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo numero 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutati in 465 milioni, si provvede con la disponibilità di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo. Nello stato di previsione di cui al precedente comma sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 45 con la denominazione "Assegni spettanti al Personale di ruolo e non di ruolo in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale. Oneri per gli anni 1973 e precedenti", con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 33 milioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974, valutati in lire 560 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e l'iscrizione delle somme: di lire 20 milioni nel capitolo n. 4 di lire 30 milioni nel capitolo n. 40 di lire 30 milioni nel capitolo n. 42 di lire 10 milioni nel capitolo n. 44 di lire 30 milioni nel capitolo n. 132 di lire 20 milioni nel capitolo n. 134 di lire 10 milioni nel capitolo n. 136 di lire 40 milioni nel capitolo n. 310 di lire 10 milioni nel capitolo n. 312 di lire 40 milioni nel capitolo n. 314 di lire 10 milioni nel capitolo n. 316 di lire 30 milioni nel capitolo n. 360 di lire 10 milioni nel capitolo n. 361 di lire 40 milioni nel capitolo n. 400 di lire 10 milioni nel capitolo n. 401 di lire 70 milioni nel capitolo n. 660 di lire 20 milioni nel capitolo n. 661 di lire 70 milioni nel capitolo n. 710 di lire 20 milioni nel capitolo n. 711 di lire 30 milioni nel capitolo n. 748 e di lire 10 milioni nel capitolo n. 749 dello stato di previsione medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Non vi sono emendamenti. Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione: presenti e votanti 31. Hanno risposto sì 24 Consiglieri, si sono astenuti 7 Consiglieri. E' così approvato anche l'ultimo articolo.
Passiamo alle dichiarazioni di voto, che devono precedere la votazione sulla legge nel suo complesso.
Chiede di parlare il Consigliere Vecchione. Ne ha facoltà.



VECCHIONE Mario

Signor Presidente, signori Consiglieri, richiamando quanto hanno già affermato i miei compagni e colleghi Marchesotti, Berti, Sanlorenzo nel corso della discussione, respingiamo questa legge soprattutto perché è una legge che prevede solo l'organico e non le strutture; in questo modo si pone il problema dell'organico come un dato di fatto, che influenzerà non poco la formazione del preannunciato disegno di legge che la Giunta dovrebbe presentare nei termini fissati in una delle norme della legge testé approvata.
Un'altra motivazione che ci porta a dire di no a questa legge è quella relativa al meccanismo delle Commissioni, nelle quali si mortifica sostanzialmente - con scelta chiaramente antidemocratica - il Consiglio regionale, e soprattutto si calpesta il diritto delle minoranze.
Il nostro "no" passa anche attraverso la questione dei parametri e del meccanismo delle classi stipendiali, che, appiattendo il Personale dipendente inquadrato ai livelli più bassi, consente un tetto economico per gli alti gradi, che appare spropositato.
Ultimo punto è sul metodo di formazione della legge in riferimento agli emendamenti migliorativi. Questa legge ha seguito una metodologia che ha visto un rapporto fra Giunta ed organizzazioni sindacali ed è arrivata a scatola chiusa al Consiglio Regionale. Ora, sono stati si apportati emendamenti migliorativi a questa legge, e alcuni nostri emendamenti sono stati accolti, del che siamo grati al Consiglio, però la preclusione del patto, vorrei dire, che sta sopra la formazione di questa legge, ha impedito che la legge scaturisse in forma più ponderata, più verificata a livello dell'Assemblea regionale, per migliorarla. Si tratta di una legge brutta, direi bruttissima, un po' lo specchio della maggioranza della Regione Piemonte.
Ho riassunto solo alcune delle motivazioni che ci hanno determinato e ci determinano a votare no a questa legge e soprattutto ci pongono nella necessità di vedere, di verificare, quei pronunciamenti, quegli intendimenti politici che la Giunta, per bocca del suo Presidente, ha espresso, per giungere ad una legge di strutture. Vedremo effettivamente allora se i timori che noi abbiamo manifestato oggi saranno o meno fondati.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Zanone. Ne ha facoltà.



ZANONE Valerio

Per le ragioni esposte nel corso del dibattito, il Gruppo liberale voterà contro la legge.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Nesi. Ne ha facoltà.



NESI Nerio

Intendo motivare il voto favorevole che il Gruppo socialista darà a questa legge.
Si tratta anche a nostro avviso di una legge francamente brutta, che è stata ancora peggiorata da decisioni certamente non edificanti, come quella del raddoppio improvviso dei dirigenti di settore, con aumento da 20 a 45 fatto del quale non abbiamo valutato a sufficienza la gravità, e che in una azienda normale avrebbe comportato le dimissioni o il licenziamento del direttore generale. Ma il corporativismo che domina il Paese, e dal quale non vanno esenti alcune organizzazioni sindacali di categoria, non poteva consentire soluzioni diverse.
La legge, peraltro, va appoggiata, perché mette ordine - per lo meno un ordine provvisorio - in una materia delicata, perché chiude un periodo di incertezza che si trascinava da troppo tempo, che non poteva protrarsi ulteriormente.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare il Consigliere Vera.



VERA Fernando

Desidero spiegare in breve le ragioni per cui siamo favorevoli a questa legge, che è sostanzialmente un contratto di lavoro formalizzato in legge in quanto a ciò siamo tenuti.
Chiunque abbia esperienza di contratti di lavoro sa che essi non rappresentano mai, essendo il prodotto di una contrattazione, risultati ottimali, ma soluzioni ragionevoli di incontro tra le parti, in quanto tale, anche noi ovviamente riteniamo che in molte parti la legge possa essere discussa e avrebbe potuto risultare assai migliore. Ci pare per positivo il fatto che si sia trovato questo punto di incontro tra l'Amministrazione ed i rappresentanti del Personale. Aggiungerò che le successive richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali sono state in parte ancora accolte, come risulta evidente da un esame del testo delle richieste presentate, sotto forma di emendamenti, già addirittura in Commissione o successivamente in aula.
Il sistema, da più parti criticato, di riservare un elevato livello di retribuzione agli alti gradi (come è stata contestata la decisione di raddoppiare, in sede di dibattito in aula, il numero previsto di questi dipendenti di alto grado) indubbiamente non entusiasma neppure noi: per dobbiamo realisticamente tener conto anche della situazione per questo tipo di mercato del lavoro, data la presenza, specialmente in una città come Torino, sede di grosse organizzazioni di carattere industriale, di una buona offerta di sistemazioni, situazione che renderebbe difficile alla Regione, senza un buon incentivo economico, acquisire del Personale di un certo valore.
Per queste ragioni noi abbiamo appoggiato, e appoggeremo con il nostro voto, la legge.



PRESIDENTE

Chiede di parlare Consigliere Falco. Ne ha facoltà.



FALCO Giovanni

Il Gruppo democratico cristiano ritiene la legge meritevole di approvazione, e pertanto i suoi componenti daranno ad essa voto favorevole.



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

Mi limito a osservare che al meglio c'è sempre spazio e che la Giunta si propone di occupare questo spazio lasciato vuoto per una migliore legge.



PRESIDENTE

Non vi sono altri iscritti a parlare. Pongo in votazione l'intero testo della legge. Si proceda per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione sull'intero testo del disegno di legge: presenti e votanti 30. Hanno risposto sì 23 Consiglieri, hanno risposto no 7 Consiglieri. Il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge, che è pertanto divenuto legge.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Ordine del giorno sulla situazione occupazionale all'Azienda Ferrero di Alba


PRESIDENTE

Mi è pervenuto un ordine del giorno, recante le firme: Giletta, Vera Fassino, Falco, Nesi, Garabello, Visone, Revelli, Lo Turco e Soldano. Ne d lettura: "Il Consiglio Regionale del Piemonte: considerato che è in atto una vertenza sindacale che impegna i lavoratori dell'Azienda Ferrero di Alba e che si protrae ormai nel tempo, con conseguenti sacrifici dei lavoratori e dell'intera comunità, che la vertenza stessa, come è stato significato dalle parti in varie comunicazioni, trovasi in fase di particolare difficoltà, consapevole del significato che la vertenza assume per migliaia di lavoratori in democratica lotta per il miglioramento delle condizioni economiche e normative, auspica che le parti riprendano sollecitamente le trattative per una rapida soluzione, invita la Giunta Regionale ad essere disponibile per iniziative volte a favorire, nella consapevolezza delle parti, la positiva conclusione della vertenza".
I presentatori desiderano illustrarlo? Qual è l'atteggiamento della Giunta?



OBERTO Gianni, Presidente della Giunta Regionale

La Giunta accoglie l'ordine del giorno ed assicura la piena disponibilità a fare quanto possibile in modo che la vertenza giunga rapidamente e favorevolmente a conclusione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'ordine del giorno che ho letto. Chi intende approvarlo è pregato di alzare la mano. E' approvato all'unanimità.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi aveva fissato per il giorno 16 e il 17 la prossima tornata di lavori, per discutere, se sarà pronta, la legge sulla zootecnia unitamente ad altri argomenti che i Capigruppo fisseranno non appena sarà stata chiusa la seduta, consultandosi con il Presidente della Giunta.


Argomento:

Interrogazioni (annuncio)


RIVALTA Luigi

Chiedo sia data lettura delle interrogazioni ed interpellanze presentate.



PRESIDENTE

Prego il Segretario Consigliere Franzi di procedere alla lettura.



FRANZI Piero, Segretario

Sono state presentate: una interrogazione urgente dei Consiglieri Rivalta, Berti, Vecchione, per chiedere in relazione all'attività edificatoria continuamente in corso sulla collina torinese, quali iniziative intenda promuovere la Giunta una interrogazione urgente dei Consiglieri Rivalta - Berti - Vecchione in relazione alla richiesta di lottizzazione dell'area del Parco basso della Venaria, che dal Piano regolatore di quel Comune viene indicato come edificabile, per conoscere quali iniziative intenda assumere la Giunta ed in particolare se voglia o meno concedere il nulla osta per la lottizzazione una interrogazione urgente ancora dei Consiglieri Rivalta - Berti Vecchione per conoscere l'estensione delle aree interne della tenuta La Mandria a tutt'oggi sottoposte a lottizzazione e la cubatura edificabile consentita attraverso le lottizzazioni.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la seduta.



(La seduta ha termine alle ore 14,30)



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