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Dettaglio seduta n.167 del 12/07/73 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OBERTO


Argomento: Caccia

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Servirà a poco o niente addirittura, ma ho il dovere di esprimere il rammarico mio e dei colleghi dell'ufficio di Presidenza per il notevole ritardo dell'inizio dei lavori della seduta odierna, appositamente convocata per le 9,30 per metterci in condizioni di poter lavorare sulla legge per la caccia, che ha la precedenza assoluta nell'ordine del giorno e per poter successivamente, nel pomeriggio, portare ad esaurimento anche gli altri punti dell'ordine del giorno.
Era stato detto che ci si poteva trovare alle 9,30; però a quell'ora eravamo in pochissimi e per poter avere un certo numero di presenti abbiamo dovuto attendere a lungo. Sarà, ripeto, una delle tante espressioni di rammarico che non sortiscono alcun effetto pratico, ma mi sento in dovere di far registrare a verbale che ancora una volta debbo sollecitare la presenza dei Consiglieri all'ora concordata. A me e all'Ufficio di Presidenza non interessa nulla fissare la riunione ad un'ora piuttosto che ad un'altra, a piacimento dei Consiglieri, ma, per il rispetto che ci dobbiamo reciprocamente, deve essere scrupolosamente osservata l'ora indicata nell'ordine del giorno.
Il pubblico non può esprimere né consensi né dissensi: se il fatto si ripetesse sarei costretto, mio malgrado, ad allontanare coloro i quali fra il pubblico sottolineassero in qualche modo, favorevole o sfavorevole quanto i Consiglieri o il Presidente dicono in seduta.
Abbiamo, dunque, l'impegno di continuare l'esame del disegno di Legge n. 93 relativo a "Norme per l'esercizio della caccia nella Regione Piemonte".
Nel corso della precedente discussione è stato presentato un ordine del giorno, recante le firme dei Consiglieri Bono, Calsolaro e Cardinali, che è stato illustrato nel corso della discussione dal Consigliere Bono, penso a nome anche degli altri firmatari. Mi consta che era stato tentato un approccio fra i vari Gruppi per alcune rettifiche e modificazioni del testo che ho sottomano e non so se a questo punto l'ordine del giorno è stato in qualche modo concordato in termini diversi. A me non è arrivato alcun testo. Nessuno ha da dirmi qualcosa su questa proposta di correzione, di integrazione dell'ordine del giorno? Allora, si presenta soltanto il problema se questo ordine del giorno debba essere da me posto in votazione immediatamente, ora, o al termine della votazione dei singoli articoli della legge. L'art. 38 del nostro Regolamento, che stabilisce l'ordine delle discussioni, invero non chiarissimo (e una esperienza in più che si fa per la redazione del definitivo testo di Regolamento) dice che "prima che si apra la discussione generale, o nel corso di essa, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o contengano direttive o istruzioni alla Giunta per la loro applicazione o alle Commissioni nel caso di ritorno alle Commissioni".
Questo ordine del giorno è stato presentato, effettivamente, prima che la discussione generale fosse terminata. Per cui il Consigliere Bono chiederebbe che, in ossequio a questa norma, abbastanza confusa, dell'art.
5, l'ordine del giorno fosse votato, anche per divisione, prima del passaggio alla discussione degli articoli. La difficoltà di interpretazione di questa norma sta nella difficoltà di interpretare il senso e il significato stesso dell'ordine del giorno. Ha un significato contenutistico che modifichi il concetto o che detti direttive o istruzioni alla Giunta per la loro applicazione? Questo è il punto interrogativo, di incertezza. E un altro punto interrogativo di carattere procedurale sta nel fatto che ove così non fosse, evidentemente la votazione dell'ordine del giorno dovrebbe seguire la discussione e la approvazione dei singoli articoli costituendi la legge, perché dovrebbero avere come presupposto, gli elementi contenuti nell'ordine del giorno, l'avvenuta approvazione della legge, per dettare, contenendo delle direttive o delle istruzioni alla Giunta, il modo di comportarsi in relazione alla legge che è stata approvata.
In questa situazione, io invito i presentatori a precisare se insistono nel sostenere che l'ordine del giorno debba essere posto in votazione questa mattina, prima del passaggio agli articoli, o se accettano la proposta di compromesso di discuterlo e metterlo in votazione dopo la votazione dei singoli articoli della legge, eventualmente con il raggiungimento di quegli accordi ai quali ancora fino a questo momento non si è pervenuti.
Chiede di parlare l'Assessore Debenedetti. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Signor Presidente, signori Consiglieri, a me pare di poter sommessamente osservare che in questo caso non ricorrono le circostanze previste dall'art. 5 dell'art. 38 del Regolamento, in quanto questo ordine del giorno è diretto, sostanzialmente, a sollecitare la Giunta ad assumere impegni che non riguardano propriamente il contenuto della legge, ma che come avevo già rilevato nella replica, di per sé sostanzialmente fanno capo addirittura ad un altro organo, quello che secondo la legislazione vigente è competente per questa materia, e precisamente ai Comitati provinciali per la caccia. Dal che discende che non si tratta di un ordine del giorno che determini o modifichi il contenuto della legge in discussione e neanche che contenga direttive o istruzioni per l'applicazione della stessa.
Questo ordine del giorno, evidentemente, spazia su un tema assai più ampio e introduce un discorso politico, anche di prospettiva; le direttive cui esso fa riferimento riguardano l'operato di un altro organo della pubblica amministrazione, dotato di autonomia decisionale, quali sono i Comitati provinciali per la caccia.
A me sembra, pertanto, palese che non ricorra la fattispecie contemplata dal Regolamento, per cui chiedo che si proceda alla votazione della legge e che l'ordine del giorno venga posto in discussione al termine della votazione della legge.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare il Consigliere Bono, a nome, immagino, anche degli altri presentatori.



BONO Sereno

Signor Presidente, signori Consiglieri, noi non possiamo accettare l'interpretazione che viene data dalla Giunta, tendente a posporre l'approvazione dell'ordine del giorno alla approvazione della legge stessa.
L'art. 38 del Regolamento, al paragrafo 5, parla di "ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o modifichino il concetto o contengano direttive o istruzioni per la Giunta". Ora, l'ordine del giorno in parola investe, a nostro parere, abbastanza ampiamente il contenuto della legge, perché affronta il problema dell'istituto della riserva, e non solo questo. Nella sua parte conclusiva, poi, impegna la Giunta a chiudere all'esercizio della caccia tutte le aree, che sono state liberate dalle riserve, per destinarle esclusivamente a compiti di riproduzione, protezione e rifugio della selvaggina nobile stanziale, il che porta alla modifica di un articolo della legge che stiamo per votare con il conseguente ampliamento delle zone destinate al ripopolamento e alla riproduzione della selvaggina. Attraverso questo ordine del giorno viene data una precisa direttiva all'opera della Giunta.
L'art. 38, sempre al paragrafo 5, recita testualmente che "gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla discussione degli articoli". Pertanto, noi riteniamo che l'ordine del giorno sia pertinente alla legge che stiamo per discutere e ci permettiamo di insistere nella nostra richiesta.



PRESIDENTE

Darei la parola ad un altro Consigliere che fosse di opinione diversa perché illustrasse brevemente il suo punto di vista. Ha facoltà di parlare il Consigliere Bianchi.



BIANCHI Adriano

Non è mia intenzione svolgere argomentazioni giuridiche per sciogliere questo nodo. Mi sembra sia facile costatare come l'ordine del giorno contenga alcuni riferimenti ed argomenti che sono sicuramente attinenti e direttamente collegabili con la legge, e alcuni, forse i più qualificanti che invece non lo sono.
Chiarirei pertanto al senso pratico ed operativo dei Colleghi che hanno presentato questo ordine del giorno, in funzione ed in vista della intenzione e del proposito di formulare un testo che possa ricevere ampia approvazione, se non sia possibile senza risolvere in un senso o nell'altro la questione di principio sulla collocazione dell'ordine del giorno stesso procedere alla approvazione della legge, utilizzando il tempo occorrente a tele approvazione per coordinare il testo da approvare, da sottoporre comunque a votazione, appena terminata la votazione sul disegno di legge stesso.



PRESIDENTE

E' stata avanzata una proposta. Pregherei di dare una risposta positiva o negativa, ben precisa. In caso di risposta negativa, l'Ufficio di Presidenza chiederà cinque o dieci minuti per riunirsi a risolvere il quesito, che, essendo di natura procedurale, è di sua competenza.



BONO Sereno

Non riteniamo di poter accogliere la proposta, in quanto è qualificante discutere l'ordine del giorno prima del passaggio agli articoli.



PRESIDENTE

Sospendo per qualche minuto la seduta.



(La seduta, sospesa alle ore 10,40 riprende alle ore 11,10)


Argomento: Caccia

Ordine del giorno concernente il contenuto della legge sulla caccia nella regione Piemonte


PRESIDENTE

Le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio di Presidenza a questo punto non hanno più interesse, dal momento che, al rientro in aula, mi è stata data notizia che è stato raggiunto un accordo per una votazione immediata e cioè prima del passaggio alla votazione dei singoli articoli della legge di un testo dell'ordine del giorno che per buona parte attinge al testo presentato in precedenza dai Consiglieri Bono - Calsolaro - Cardinali e per un'altra parte sarà votato per divisione, non essendosi per essa raggiunta una intesa.
Procedo alla lettura: "Il Consiglio Regionale, dopo un'ampia e approfondita discussione sulla situazione venatoria in Piemonte, rileva la necessità di operare efficacemente in direzione di un sostanziale potenziamento del patrimonio faunistico regionale, attraverso l'ampliamento delle aree destinate al ripopolamento, al rifugio e alla protezione della selvaggina, sia essa nobile stanziale che migratoria".
Metterei senz'altro in votazione questa parte dell'ordine del giorno.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
Questa parte dell'ordine del giorno è approvata senza riserve.
"Il Consiglio Regionale, nell'intento di realizzare un programma di riproduzione naturale della selvaggina, che dia un valido contributo al miglioramento del patrimonio faunistico del Piemonte, impegna la Giunta a verificare a livello di ciascuna Provincia se sono tuttora rispettati i limiti di estensione del territorio destinato a riserva stabiliti dall'art.
65 del T.U. 5 giugno 1939 n. 1.016 e successive modificazioni".
Pongo in votazione quest'altra parte dell'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano. L'ordine del giorno è in questa parte approvato all'unanimità.
Segue ora una parte per la quale vi sono due versioni. Un testo, quello presentato a modifica di quello originario dal Consigliere Bianchi, reca: "Ad operare affinché le concessioni relative a riserve inadempienti o di accertata destinazione speculativa vengano revocate o non rinnovate alla scadenza, e ad avviare gli opportuni studi ed iniziative per la riforma dell'istituto della riserva, nel quadro di una nuova disciplina fondata sul concetto della fauna come bene della comunità, res communitatis, e delle prevalenti esigenze di tutela degli interessi naturalistici".
L'altro ripete quello originario, con le firme Bono - Calsolaro Cardinali, cosiffatto: "A non concedere altre autorizzazioni alla istituzione di nuove riserve, a verificare che tutti i concessionari di riserva assolvano agli impegni loro prescritti dalla legge e dai provvedimenti di concessione, ad operare affinché le riserve che perverranno alla naturale scadenza della concessione non siano più rinnovate".
In proposito, mi sento in dovere di rilevare che quanto qui previsto non rientra nelle competenze della Giunta.
Siccome l'ordine del giorno a firma Bono - Calsolaro - Cardinali ha la precedenza come presentazione, lo pongo in votazione in questo testo prima della modifica presentata dal Consigliere Bianchi. Chi pertanto intende votare questa parte dell'ordine del giorno Bono è pregato di alzare la mano.



CARAZZONI Nino

Ma si vota contro l'ordine del giorno o in favore dell'ordine del giorno? Io vorrei astenermi sull'ordine del giorno Bianchi.



PRESIDENTE

Si votano per divisione i due testi.
Chi è favorevole al testo del Consigliere Bianchi è pregato di alzare la mano.
Chi si astiene dalla votazione sull'un testo o sull'altro è pregato di alzare la mano.
Allora, l'ordine del giorno proposto dal Consigliere Bianchi ha riportato 23 voti; quello nel testo Bono ha riportato 15 voti; si sono astenuti 5 Consiglieri. E' pertanto approvato l'ordine del giorno recante nella parte finale il testo del Consigliere Bianchi.
Segue, infine, una parte comune: "Il Consiglio Regionale impegna altresì la Giunta a chiudere all'esercizio della caccia tutte le aree che sono state liberate dalle riserve, per destinare esclusivamente a compiti di riproduzione o ad oasi di protezione per la selvaggina nobile stanziale e migratoria".
Chiede di parlare il Consigliere Bono. Ne ha facoltà.



BONO Sereno

Devo farle notare, signor Presidente, che dopo aver messo in votazione l'emendamento del Consigliere Bianchi al quarto capoverso del mio ordine del giorno ha omesso di porre in votazione il mio testo: "Ritiene necessario il superamento dell'istituto riservistico, che rappresenta un privilegio anacronistico ecc. ecc.".



PRESIDENTE

E' vero, l'ordine del giorno dei Consiglieri Bono - Calsolaro Cardinali contiene anche questo capoverso: "Il Consiglio Regionale ritiene necessario il superamento dell'istituto riservistico, che rappresenta un privilegio anacronistico con l'attuale ordinamento democratico del Paese e che invece di assolvere allo scopo di incrementare la produzione della selvaggina ed agevolare la sosta della specie migratoria rappresenta un luogo ove si può realizzare un indiscriminato massacro, senza limiti di carniere, per il cacciatore riservista".
Qui siamo veramente nel campo dell'ordine del giorno a se stante, che non ha nulla a che vedere con la legge. Ad ogni modo, lo metto in votazione.
Chi è disposto a sottoscrivere questa affermazione contenuta nell'ordine del giorno Bono è pregato di alzare la mano. I voti a favore sono 17, quelli contrari 24, gli astenuti 2.



PRESIDENTE

Ultimo paragrafo: "Il Consiglio Regionale impegna altresì la Giunta a chiudere all'esercizio della caccia tutte le aree che sono state liberate dalle riserve, per destinarle esclusivamente a compiti di riproduzione protezione e al rifugio per la selvaggina nobile stanziale e migratoria".
Questa parte del testo è comune. Chi approva questo testo dell'ultimo paragrafo è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno, votato per divisione con i risultati che sono stati annunciati, passa alla Giunta.


Argomento: Caccia

Disegno di Legge n. 93 sulle norme per l'esercizio della caccia nella regione Piemonte (seguito)


PRESIDENTE

Veniamo ora alla votazione articolo per articolo.
Devo premettere che è necessario, a questo (punto, tener presente che vi è un emendamento del Consigliere Calsolaro che si riferisce praticamente agli articoli della legge dall'1 al 20 nel testo del disegno di legge e dall'art. 1 al 23 nel testo della 7 Commissione: ha pertanto la precedenza e lo pongo in votazione, sull'art. 1 perché evidentemente, se passa sull'art. 1, fa decadere l'intera discussione degli altri articoli, se non passa non credo che poi debba riproporsi per ciascun articolo, salvo che il Consigliere lo richieda esplicitamente.
L'emendamento è in questi termini: "L'esercizio della caccia è sospeso in tutta la Regione Piemonte fino al 31 dicembre 1975".
E' stato anche presentato un emendamento subordinato, il cui testo è: "L'esercizio della caccia è sospeso in tutto il territorio della Regione Piemonte fino al 31 dicembre 1973".
I due emendamenti saranno posti in votazione distintamente.
Ha ora facoltà di parlare il proponente Consigliere Calsolaro.



CALSOLARO Corrado

Signor Presidente, dichiaro di votare a favore dell'emendamento soppressivo degli articoli da 1 a 22, che ho proposto, per i motivi svolti nel corso della discussione generale sul disegno di legge.
Comunque, affinché non rimangano dubbi interpretativi sul significato del voto, anche in relazione all'opinione espressa da alcuni quotidiani secondo cui nessun Consigliere regionale aveva avuto l'ardire di pronunciarsi contro la caccia nel timore di alienarsi le simpatie e perdere i voti dei cacciatori, dichiaro formalmente che esso, per quanto mi riguarda, deve intendersi come precisa ed inequivoca manifestazione contraria all'esercizio della caccia.
Dichiaro altresì che lo spirito con il quale esso e stato proposto e viene da me votato è che esso corrisponda non soltanto ad un mio personale convincimento ma a quello della stragrande maggioranza dei cittadini della nostra Regione.
La sospensione dell'esercizio della caccia (per un triennio nell'ipotesi di cui all'emendamento principale, per almeno un anno nell'ipotesi subordinata) evita l'approvazione e la conseguente entrata in vigore di una legge che, sebbene si proponga, nella lettera della relazione, la finalità di proteggere la fauna, di tutelare l'incolumità pubblica, di salvaguardare le colture agricole e l'equilibrio ecologico, in realtà è inidonea a raggiungere i fini indicati ed accoglie in larga parte le istanze delle corporazioni venatorie.
Alle dichiarazioni di buona volontà dell'Assessore Debenedetti si contrappongono l'ostilità dei Comitati Caccia, la pratica impossibilità di attuare un sistema di vigilanza che assicuri l'osservanza della legge e la realizzazione dei fini che essa presume di poter conseguire, la più completa disattenzione della reale consistenza del patrimonio faunistico della Regione, della estensione e della determinazione delle aree vietate e di quelle consentite all'attività venatoria.
Dichiaro altresì di votare per la sospensione ritenendo che tale decisione assuma il significato di una scelta di civiltà, contestando fermamente l'erronea considerazione secondo cui la caccia, proprio come forma di impiego del tempo libero, possa essere storicamente collegata ad una delle più antiche forme di cultura materiale dell'uomo (che appunto nella caccia trovava alimento per la sua sopravvivenza), e non piuttosto come è in realtà - una forma residuale di attività legata esclusivamente agli ozi della nobiltà feudale.
La sospensione dell'esercizio della caccia è destinata a conferire credibilità a quelle iniziative delle pubbliche amministrazioni che, nel quadro della salvaguardia dell'ambiente naturale, già svolgono opera di propaganda, soprattutto a livello educativo scolastico, rivolte alla tutela del verde, della flora alpina, degli alberi.
Riuscirebbe veramente difficile spiegare le ragioni della evidente contraddizione che esiste fra la permissività venatoria e le preoccupazioni per la tutela della flora. Come si può seriamente far credere al turista della domenica che gli è vietato cogliere le stelle alpine, mentre accanto a lui il cacciatore, munito di tutte le regolari autorizzazioni amministrative, di marche da bollo e di timbri, spara ad un uccelletto? Mentre dichiaro di votare a favore dell'emendamento pregiudiziale dichiaro sin d'ora che voterò contro la legge, riservandomi peraltro di esprimere consenso per quegli articoli (come quelli relativi al divieto dell'uccellagione e del tiro a volo) che corrispondono, secondo le mie convinzioni, ad una reale ed effettiva protezione della vita animale, o come quello del divieto di certi tipi di armi, a parziale salvaguardia della pubblica incolumità, a tutela di quei cittadini, di quelle famiglie che desiderano godere, senza pericolo per la propria vita, dei beni della natura, che sono beni di tutti. A questa mia dichiarazione di voto si associa il collega compagno Nesi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Zanone. Ne ha facoltà.



ZANONE Valerio

Signor Presidente, signori Consiglieri, desidero premettere che poich a quel che appare evidente, la materia della caccia sfugge a qualsiasi disciplina di partito, la mia dichiarazione di voto, al pari di quella fatta nella precedente riunione del collega ed amico Gerini, è da intendersi a titolo personale e non di gruppo. Anzi, a titolo doppiamente personale, in quanto vale anche per il collega Rossotto.
Noi non siamo contrari allo spirito che ha animato l'emendamento Calsolaro, ma riteniamo che questo emendamento abbia in sé un difetto che forse non sfugge neppure al suo presentatore, quello di un eccessivo radicalismo, che potrebbe persino giungere ad impedire di fatto l'approvazione di quei criteri restrittivi ai quali la legge presentemente in discussione senza dubbio si attiene.
Non vi è dubbio che ancora poco deve verso una disciplina di carattere limitativo per quanto concerne l'esercizio della caccia, ma non v'è neanche dubbio che lo sforzo che in questo senso è stato compiuto dalla Giunta Regionale per quanto riguarda il divieto dell'uccellazione, il divieto del tiro al volo, le limitazioni negli orari venatori e nell'uso delle armi debbano essere valutati dal Consiglio come uno sforzo apprezzabile. E credo che, tenuto conto delle agitazioni di carattere elettoralistico che sempre si muovono dietro questa materia, la Giunta abbia fatto forse il massimo che poteva fare per procedere in una direzione di tutela naturalistica in materia di caccia. Per cui, votare a favore dell'emendamento Calsolaro mi parrebbe a questo punto quasi un atto arbitrario da parte del Consiglio e un disconoscimento del realistico impegno che la Giunta Regionale ha voluto esercitare nel proporre questa legge.
Per queste ragioni, anche a nome del collega Rossotto, dichiaro che mi asterrò sia sull'emendamento principale che sulla sua subordinata.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Garabello. Ne ha facoltà.



GARABELLO Enzo

Signor Presidente, nel corso dell'intervento svolto nella precedente seduta ho dichiarato l'apprezzamento mio e del collega Conti per gli elementi positivi indubbiamente presenti nell'emendamento proposto dal collega Calsolaro. Pur tuttavia ho preannunciato la nostra decisione di astenerci in sede di votazione, anche se le nostre personali tendenze ci farebbero propendere per un pronunciamento favorevole, in quanto riteniamo che il problema della caccia non si possa decidere in maniera così drastica, con un voto di maggioranza, senza possibilità di ulteriori approfondimenti, e nel contempo rileviamo nella legge presentata dalla Giunta elementi positivi nei confronti del problema nel suo complesso considerato anche il suo carattere sperimentale, meritevoli di successivi ulteriori chiarimenti. Confermiamo il nostro avviso che, almeno embrionalmente, nell'emendamento Calsolaro, e più ancora nella dichiarazione con la quale il presentatore l'ha accompagnato, sono contenuti concetti che noi pensiamo debbano essere collocati alla base di tutta la valutazione di questo problema, il significato eminentemente di bene sociale, di bene collettivo che hanno la fauna e l'ambiente, che non si può trascurare con l'affermare genericamente che trattandosi di beni di tutti e di nessuno se ne può fare quel che si vuole.
Noi non riteniamo che il problema si possa considerare definitivamente trattato, nell'astenerci, rimarchiamo gli elementi positivi presenti nell'emendamento. Dichiariamo invece logicamente il nostro voto favorevole per la legge presentata dalla Giunta.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Vera. Ne ha facoltà.



VERA Fernando

Sono persuaso che la legge presentata dall'Assessore Debenedetti rappresenti il massimo di limitazione che è realisticamente possibile fissare oggi. Sono anche persuaso - e l'ho detto nell'intervento fatto nella riunione precedente - che occorra arrivare ad una maggiore limitazione, acquisendo questo come fatto di costume e quindi non come una imposizione dall'alto. Ritengo tuttavia che l'emendamento proposto dal collega Calsolaro rappresenti una affermazione di principio estremamente valida in prospettiva, come obiettivo a cui si dovrà arrivare, direi, per una scelta di civiltà, una scelta etica, di costume.
A questo punto - è una dichiarazione che faccio a titolo personale, non evidentemente a nome del mio Gruppo -, pur essendo persuaso che la legge Debenedetti rappresenta il massimo oggi, realizzabile in adesione ai principi contenuti nelle due proposte di emendamento fatte dal collega Calsolaro, preannuncio la mia astensione su questi due emendamenti e il voto favorevole alla legge ove i due emendamenti siano respinti da questo Consiglio.
Vorrei infine osservare che mi pare però contraddittoria la posizione del collega Calsolaro, il quale fa seguire al voto favorevole ai due emendamenti l'affermazione di votare contro la legge se i due emendamenti non otterranno l'approvazione di questo Consiglio, perché mi pare che in questo modo il collega Calsolaro, che invito a recedere da tale posizione finisca, per una sorta di paradosso, con l'allinearsi, nel votare contro la legge, al fianco di coloro che non vogliono limitazioni alla caccia.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bono. Ne ha facoltà.



BONO Sereno

Pur comprendendo lo spirito che ha animato il collega Calsolaro nella presentazione del suo emendamento, che chiede la sospensione dell'attività venatoria fino alla fine del 1975, o, in via subordinata, per tutto l'anno in corso, noi non possiamo, per una ragione di coerenza e per aderenza alla realtà che abbiamo di fronte, accogliere la proposta del collega Calsolaro.
Noi riteniamo che la caccia sia un'attività che può e deve essere continuata, ma che deve essere però strettamente regolamentata disciplinata, in tutti i suoi aspetti, nei tempi, nei luoghi, nella possibilità di incarnierare selvaggina e in tutti gli altri punti che possono portare a scongiurare l'estinzione di talune specie, a scongiurare momenti di disequilibrio ecologico.
Noi vorremmo, però, pur esprimendo voto contrario all'emendamento Calsolaro, sottolineare che sarebbe estremamente necessaria da parte di tutti la massima coerenza in una situazione e in una materia che ha dimostrato di avere tante complicazioni. Che senso ha astenersi, con dichiarazioni favorevoli nella sostanza, sulla proposta di emendamento del collega Calsolaro, richiamandosi agli alti valori della natura, quando un momento fa si è votato, per esempio, a favore del mantenimento dell'istituto riservistico, dove la natura, la selvaggina stanziale, viene distrutta senza alcuna pietà? Noi riteniamo che la coerenza che ha dimostrato il collega Calsolaro nel sostenere la sua tesi e il voto contrario alla legge meritino il massimo rispetto. Proprio per mantenerci sullo stesso piano di coerenza noi, che non abbiamo mai sostenuto la totale abolizione della caccia, ma abbiamo sempre chiesto una regolamentazione severa, come prima dicevo, e per la quale ci siamo battuti in tutto questo periodo, voteremo contro l'emendamento Calsolaro.



PRESIDENTE

Qualcun altro chiede di parlare? La parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Signor Presidente, signori Consiglieri, sull'argomento la Giunta ha già espresso il proprio parere in sede di replica alla discussione generale sul disegno di legge. Mi corre però l'obbligo di richiamare l'attenzione del Consiglio su un particolare: qualora l'emendamento Calsolaro passasse siamo convinti della sua legittimità? Noi ci troviamo oggi di fronte ad un testo unico della legge dello Stato pienamente operante, e non credo, sotto il profilo della legittimità, che l'emendamento, così come proposto, possa avere tutti i crismi di legittimità.
D'altra parte, pur apprezzando anch'io le preoccupazioni che muovono il collega Calsolaro a proporre questo tipo di emendamento, non possiamo sottrarci alla responsabilità che ci incombe, quella di dare una normativa all'esercizio venatorio.
Abbiamo già detto che questo disegno di legge è un primo tentativo, un primo esperimento, che dovrà necessariamente, anche a seguito dell'emanazione della legge-quadro, essere completamente rivisto.
Ma vorrei fare un'altra considerazione: l'eventuale sospensione dell'esercizio venatorio è prevista anche nel nostro testo, all'art. 20 sia pure come eccezione ad una regola. In sostanza, noi diciamo che l'esercizio venatorio, in se e per sé, è legittimo, ma che, ove ricorrano determinate circostanze di carattere eccezionale, l'Autorità regionale pu anche assumere provvedimenti altrettanto eccezionali, di limitazione o addirittura di sospensione della caccia in tutto o parte del territorio della Regione Piemonte, ove peraltro ricorrano determinate circostanze, e sentito obbligatoriamente il parere dell'organo tecnico, che è il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia, previsto dal T.U. come organo consultivo del Ministero, oggi quindi organo consultivo della Regione. Ma - ecco in che consiste la natura diversa del provvedimento ove questo provvedimento fosse assunto avrebbe delle motivazioni contingenti riconducibili appunto alla situazione faunistica della Regione Piemonte. Una affermazione generica come quella contenuta nell'emendamento Calsolaro mi pare anche in contrasto con una interpretazione corretta della legislazione vigente.



PRESIDENTE

Se mi è consentito, su questo argomento, anche perché il Consigliere Calsolaro ha avuto l'amabilità, nel suo intervento nella seduta passata, di rivolgersi personalmente a chi ha l'onore e la responsabilità di presiedere questa assemblea, desidero fare a mia volta una dichiarazione.
Io sono perfettamente d'accordo con il presentatore dell'emendamento per lo spirito che l'ha indotto a presentarlo, ma non sono d'accordo sulla formulazione adottata, né la prima né la subordinata. Perché? Perch dovrebbe essere il Parlamento italiano a proporre la sospensione della caccia in tutto il territorio nazionale. Il sospendere l'esercizio dell'attività venatoria soltanto in Piemonte, o soltanto in un'altra regione, non significherebbe risolvere il problema, ma anzi, in un certo senso, complicarlo.
Lo pongo ora in votazione. Chi approva l'emendamento Calsolaro è pregato di alzare la mano. L'emendamento non è accolto.
Leggo, prima di porlo in votazione, l'emendamento subordinato: "L'esercizio della caccia è sospeso in tutto il territorio della Regione Piemonte fino al 31 dicembre 1973".
Chi è favorevole a questo emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento non è accolto. Do lettura dell'art. 1, al quale è stato presentato ancora un altro emendamento, che però presuppone la lettura del testo: Articolo 1- "Finalità" "Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, e per un ordinato svolgimento dell'esercizio venatorio, tutto il territorio della Regione Piemonte non compreso nella zona faunistica delle Alpi è sottoposto, ai sensi dell'art. 12 bis del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, a regime di caccia controllata, con le limitazioni di cui alla presente legge".
E' stato proposto un emendamento aggiuntivo da parte dei Consiglieri Carazzoni e Curci: che alla quarta riga del testo, dopo le parole "tutto il territorio della Regione Piemonte non compreso nella zona faunistica delle Alpi" si aggiungano le parole "e non costituito in riserva di caccia".
L'emendamento è in sé chiarissimo, e penso non richieda illustrazione.
Nessuno chiede di parlare? Lo pongo allora in votazione.
Chi approva l'emendamento proposto dai colleghi Carazzoni e Curci e pregato di alzare la mano. L'emendamento è chiaramente non accolto.
Se nessuno chiede di parlare sull'art. 1, si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Proclamo l'esito della votazione: presenti e votanti 40 Hanno risposto SI 37 Consiglieri Hanno risposto NO 3 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Articolo 2 - "Tesserino regionale" Tutti i titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri.
Per poter esercitare la caccia nel territorio sottoposto a regime di caccia controllata occorre essere in possesso del tesserino regionale.
I tesserini, predisposti dall'Amministrazione regionale, vengono rilasciati dai Comitati provinciali della caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie.
Per il rilascio del tesserino, valido per una sola provincia, il cacciatore deve versare al Comitato provinciale della caccia competente la somma di L. 10.000.
Qualora il cacciatore intenda estendere la validità del tesserino a tutto il territorio della regione non compreso nella zona faunistica delle Alpi, deve effettuare un versamento supplementare di L. 10.000 all'Amministrazione regionale ed allegare la ricevuta relativa al tesserino in suo possesso.
Il cacciatore munito di tesserino personale deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo riservati, il giorno di caccia prescelto, il numero dei capi abbattuti, e, per le specie stanziali protette, l'ora dell'abbattimento.
Le somme introitate dall'Amministrazione regionale sono utilizzate nella misura di almeno il 50%, per le spese di vigilanza; il residuo per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione e per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole.
Ogni cacciatore non potrà ottenere, nell'ambito della Regione, più di un tesserino.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni".
Per questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte del Consigliere Viglione, che recita: "E' soppresso l'articolo n 2".
Anche questo è talmente chiaro che non ritengo necessiti di illustrazione. Lo pongo quindi in votazione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento soppressivo, evidentemente, non è accolto.
Sempre su presentazione del Consigliere Viglione, vi è un emendamento sostitutivo: Articolo 2 - "Tesserino regionale" Tutti i titolari di licenza di caccia possono essere ammessi, a parità di diritti e doveri, a praticare l'esercizio venatorio.
Per poter esercitare la caccia nel territorio sottoposto a regime di caccia controllata occorre essere in possesso di tesserino regionale.
I tesserini, predisposti dall'Amministrazione regionale, vengono rilasciati dai Comitati provinciali della caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni - venatorie.
Ogni Comitato provinciale della caccia può costituire delle particolari zone ove, per le caratteristiche agricole e di importanza faunistica, pu applicare un regolamento che preveda ulteriori limitazioni, anche nel numero dei cacciatori autorizzati a cacciare.
Per il rilascio del tesserino valido per le predette zone il cacciatore deve versare al Comitato provinciale della caccia competente la somma di L.
10.000.
Per il rilascio del tesserino per il territorio regionale non compreso nelle zone di cui al comma 4 e nella zona faunistica delle Alpi il cacciatore deve versare alla Amministrazione regionale la somma di L.
5.000, che verrà utilizzata per le spese di vigilanza e per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione.
Ogni cacciatore non potrà ottenere nell'ambito della Regione più di un tesserino.
Il contravventore è soggetto alle sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni".
Si intende illustrare l'emendamento? Il Consigliere Viglione ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo

Colleghi Consiglieri, la modifica proposta consiste essenzialmente in questo comma: "Ogni Comitato provinciale della caccia può costituire delle particolari zone ove, per le caratteristiche agricole e l'importanza faunistica, può applicare un regolamento che preveda ulteriori limitazioni anche nel numero dei cacciatori autorizzati a cacciare".
Mi pare che l'intendimento sia abbastanza chiaro. Cioè, vi sono attualmente delle zone, chiamate zone controllate, che con l'entrata in vigore di questa legge praticamente vengono ad essere liberalizzate. E' vero quanto si obietta da qualcuno - e mi pare lo abbia anche rilevato, in un incontro con le rappresentanze dei cacciatori, il Presidente della Regione-, che l'art. 18 consente al Presidente della Regione di adottare provvedimenti eccezionali a tutela della selvaggina, ma solo in casi ben precisati e con certe limitazioni. L'art. 18 recita infatti: "Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, assunta su proposta o previo parere dei Comitati provinciali della caccia e sentito il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistiea, in tutto il territorio regionale o in parte di esso.
Il Presidente, su conforme deliberazione assunta dalla Giunta Regionale sentiti i Comitati provinciali della caccia interessati, può vietare l'esercizio venatorio nelle località di notevole interesse panoramico paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona".
Praticamente, al Presidente, per quanto riguarda la istituzione delle zone cosiddette controllate, in cui può esser fissata una limitazione sia di caccia sia di numero, non è data alcuna facoltà dalla legge che ci accingiamo a votare. Dal momento della approvazione della presente legge tutte le zone attualmente sotto controllo in Piemonte vengono ad essere liberalizzate, con evidente possibilità di conseguenze assai negative. In tali condizioni potrebbe sortire invece effetti positivi per l'esercizio della caccia il consentire che ogni Comitato possa costituire particolari zone, che già attualmente esistono, per le caratteristiche agricole e di importanza faunistica, e preveda anche una limitazione nel numero dei cacciatori.
Un provvedimento di questo tipo mi pare sia anche richiesto da un buon numero di cacciatori, di associazioni venatorie, dagli stessi Comitati della caccia.
Insistiamo pertanto in questo nostro emendamento, che ha un carattere limitativo di protezione della selvaggina, comporta una ulteriore limitazione delle facoltà che questa legge concede.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bono. Ne ha facoltà.



BONO Sereno

A nome del Gruppo comunista, dichiaro che sull'emendamento sostitutivo presentato dai compagni del PSI noi ci asterremo, perché, pur avendo rilevato che vi è recepita una richiesta che viene dalle generalità dei cacciatori, quella che sia ridotto il costo del tesserino regionale, vi riscontriamo aggiunte al testo originario sulle quali non ci sentiamo di concordare, come quella della creazione di particolari zone, e nel contempo omissioni che non approviamo, quali quella della annotazione sul tesserino in modo indelebile delle giornate di caccia e della selvaggina catturata del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole e dell'immediato ritiro del tesserino al cacciatore che incorra in infrazioni a quanto fissato nell'articolo.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Gerini. Ne ha facoltà.



GERINI Armando

Coerentemente con quanto ebbi a dichiarare nel mio intervento in sede di discussione generale della legge, sono pienamente favorevole all'emendamento proposto dal collega Viglione.



PRESIDENTE

Chiede di parlare il Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Pur essendo personalmente favorevole ad ogni forma limitativa è di controllo della caccia, secondo lo spirito che ha mosso il Consigliere Calsolaro a presentare il suo emendamento, rilevo che l'emendamento Viglione non è coerente al complesso della legge, che ritengo debba essere approvata, e presenta anche evidenti elementi di illegittimità nell'attuale quadro giuridico: un conto è far proposte de iure condendo, ai fini della riforma legislativa, un conto è inserire in un certo quadro giuridico certe soluzioni che non possono essere adottate, per cui si traducono in atteggiamenti velleitari. Penso, anzi, che il porre l'accento su certe questioni in modo clamoroso rischia di compromettere maggiormente certe possibilità invece di favorirle. Pertanto, voterò contro l'emendamento.



PRESIDENTE

L'Assessore Debenedetti chiede di parlare. Ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Devo confessare che non capisco perché si cerchi di mascherare questo emendamento facendolo passare come tendente ad una limitazione dell'esercizio venatorio. Se lo si esamina approfonditamente ci si rende conto che esso porta invece a dare la facoltà ai Comitati della caccia di creare delle "zone privilegiate", dove addirittura si stabilisce il principio della limitazione del numero dei cacciatori.
A mio avviso, per essere molto chiaro e schietto, questo non equivale ad apportare ulteriori limitazioni all'esercizio venatorio, ma semplicemente a creare nuove forme di privilegio: una normativa del genere teoricamente almeno, potrebbe condurre i Comitati della caccia a trasformare tutto il territorio provinciale (io mi riferisco al testo presentato) in "particolari zone" cosiddette "sperimentali", ove poi, a dire il vero, non si capisce bene che cosa si voglia sperimentare.
Il fine della legge è quello di uniformare, possibilmente, sotto il profilo soprattutto soggettivo, il trattamento, e di garantire, quindi, un esercizio limitato sì della caccia, limitato nei punti che sono ben definiti, ma senza discriminazione di soggetti. Nel preannunciare la sua astensione, mi pare che il Consigliere Bono non abbia fatto alcun riferimento a questo punto veramente essenziale. Perché i casi sono due: o diamo di Comitati caccia la facoltà, sovvertendo questo disegno di legge di creare queste zone, al limite fino ad arrivare a coprire con esse tutto il territorio provinciale, con facoltà di limitare il numero dei cacciatori ad esse ammessi, o non c'é altra alternativa che quella proposta dalla legge, che stabilisce un trattamento di uniformità sotto il profilo soggettivo.
Questo emendamento, quindi, non porta affatto ad una limitazione dell'esercizio venatorio, ma nasconde l'intento di creare nuovi privilegi a favore di pochi e a danno della collettività dei cacciatori.
Aggiungo una ulteriore considerazione: che proprio in queste zone privilegiate si accentra la politica di ripopolamento, a scapito di una irradiazione generale su tutto il territorio della provincia.
Per tutte questa ragioni noi non possiamo accogliere questo emendamento.



PRESIDENTE

La discussione sulla proposta di emendamento è chiusa.
Pongo in votazione l'emendamento letto e proposto dal Consigliere Viglione, non accolto dalla Giunta.
Chi lo accoglie è pregato di alzare la mano. L'emendamento è palesemente non accolto.
C'è un altro emendamento aggiuntivo all'art. 2 proposto dai Consiglieri Fonio e Simonelli che recita:



SIMONELLI Claudio

E' l'art. 2 bis.



PRESIDENTE

Io me lo trovo come emendamento aggiuntivo all'art. 2.



SIMONELLI Claudio

No, è un articolo 2 bis.



PRESIDENTE

Ma dove lo colloca?



SIMONELLI Claudio

Dopo l'art. 2.



PRESIDENTE

Allora lo vediamo dopo. Sull'art. 2 c'é qualcuno che chiede di parlare? Il Consigliere Carazzoni, ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, signori Consiglieri, mentre il voto contrario che abbiamo dato al 1^ articolo si giustificava con il mancato accoglimento..



PRESIDENTE

La prego Consigliere di parlare molto vicino al microfono altrimenti si sente letteralmente nulla.



CARAZZONI Nino

E' esattamente quel che succede a noi, dai banchi non si sente nulla di ciò che dice l'Ufficio di Presidenza.
Volevo precisare che mentre il voto contrario che il nostro gruppo ha dato al 1° articolo si giustificava con il fatto del mancato accoglimento del nostro emendamento, il voto contrario che ci accingiamo a dare invece a questo 2^ articolo merita una breve dichiarazione.
Noi siamo dell'avviso che l'importo del tesserino determinato, secondo la legge, in lire 10.000, non consenta ai Comitati provinciali caccia di assolvere completamente a tutti i compiti che ad essi Comitati si intendono affidare; e dovremmo fare riferimento in particolare alle spese di ripopolamento, alle spese di sorveglianza, a quelle inerenti alla costituzione, alla gestione o ai risarcimenti dei danni provocati dalle coltura. Inoltre ci sembra essere sconsigliabile il principio di aggiungere una quota di 10.000 lire al tesserino provinciale per il conseguimento di un tesserino regionale che consenta la caccia anche nelle altre province del Piemonte, ci sembra sconsigliabile perché non riteniamo innanzi tutto che questa quota aggiuntiva debba essere assegnata all'amministrazione della Regione quando poi, come dicevamo poc'anzi, i maggiori oneri vanno a ricadere sui Comitati provinciali caccia; non riteniamo inoltre accettabile questo principio perché non troviamo indicato in alcun modo come si intenda poi procedere alla ripartizione di questi fondi tra le diverse province piemontesi, non tenendosi conto che all'interno di queste province esiste una diversa intensità dell'esercizio della caccia.
In forza di queste considerazioni noi daremo voto contrario all'art. 2 della legge.



PRESIDENTE

Altri chiedono di parlare? Nessuno? Si proceda alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 44 Hanno risposto SI 26 Consiglieri Hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.



PRESIDENTE

Vorrei pregare i Consiglieri Simonelli e Fonio di dirmi se propongono quell'articolo a questo punto o dopo l'art. 3.



SIMONELLI Claudio

A questo punto.



PRESIDENTE

Allora c'è un emendamento aggiuntivo proposto dai Consiglieri Fonio e Simonelli di questo tenore: "E' in facoltà dei Comitati provinciali della caccia, sentite le associazioni venatorie ed i Comuni interessaci, istituire zone sperimentali, al fine di migliorare le condizioni per lo svolgimento sportivo della caccia, assicurare la salvaguardia delle colture agricole migliorare il sistema di protezione e ripopolamento della selvaggina assicurare una migliore gestione del territorio.
Un apposito tesserino personale consentirà - ai cacciatori che ne facciano richiesta - di caccia esclusivamente all'interno delle zone sperimentali, con esclusione dell'esercizio della caccia nel restante territorio provinciale.
Le modalità dell'esercizio della caccia all'interno delle zone sperimentali dovranno essere conformi al regolamento disposto con la presente legge per la caccia controllata in tutto il territorio della Regione.
All'interno delle zone sperimentali possono essere comprese zone di ripopolamento o altre strutture venatorie, regolate a norma della presente legge".
La Giunta lo accoglie?



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Non lo accoglie.



PRESIDENTE

Il Consigliere Simonelli ha chiesto di illustrare l'emendamento, ha facoltà di parlare.



SIMONELLI Claudio

Signor Presidente, l'emendamento che abbiamo proposto è, se si vuole una forma più attenuata rispetto alla tesi sostenuta come emendamento all'art. 2 dal collega Viglione. Infatti in questo non si prevede una limitazione di numero dei cacciatori all'interno di zone sperimentali, si dice soltanto che è in facoltà dei Comitati della caccia di istituire delle zone rette dalle stesse norme che vigono per il resto del territorio della regione, nelle quali peraltro si caccia ad esclusione delle altre zone del territorio provinciale. Cioè, chi caccia nella zona sperimentale caccia solo nella zona sperimentale, chi caccia nel resto della provincia non pu cacciare all'interno della zona sperimentale.
E' evidentemente solo un primo passo verso forme diverse di organizzazione dell'attività venatoria, un primo passo che viene denominato sperimentale (ed è il nome che era stato dato alle zone che avevano cominciato a funzionare l'anno passato) proprio perché indica il tentativo di trovare alcune soluzioni ad un problema che abbiamo visto essere difficilmente risolvibile, cioè quello del numero dei cacciatori in rapporto all'estensione del territorio e alla consistenza faunistica del medesimo.
Io credo che questa direzione varrà la pena di praticarla nei prossimi anni. Per esempio ho visto, nel disegno di legge presentato dalla Giunta dell'Emilia Romagna, come il discorso delle zone sperimentali venga addirittura sviluppato in direzione di zone autogestite, ossia di zone di caccia gestite direttamente dalle comunità locali e dalle associazioni venatorie. Ed io penso che una soluzione per la quale vale la pena di fare dei tentativi sia proprio questa, arrivare cioè a forme di zone autogestite nelle quali ci sia, da parte delle associazioni venatorie di base e da parte degli enti locali, il tentativo di gestire e di organizzare la caccia sul loro territorio, forma che può anche precludere ad una diversa disciplina in generale della caccia se dovesse dare dei buoni risultati e funzionare dove viene tentato, però è legata a trasformazioni più profonde del T.U. della caccia, ma che non mi sentirei già di escludere in questa fase come soluzione di carattere sperimentale affidata alla libera iniziativa dei Comitati caccia, d'intesa, si dice, coi Comuni e con le associazioni venatorie. Siamo nell'ambito del tentativo del basso di disciplinare ed organizzare diversamente la caccia, che a mio giudizio non urta, proprio perché non contiene un'esplicita limitazione nel numero dei cacciatori, contro nessuna prescrizione d'ordine generale e può essere invece, anche se limitato nel territorio, un tentativo per esperire delle soluzioni nuove da verificare nei loro risultati nei prossimi anni per trarne tutto l'utile che se ne può trarre.
Per questa ragione noi insistiamo per questo emendamento.



PRESIDENTE

Nessun altro chiede di parlare? La parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Io dovrei richiamarmi alle considerazioni già svolte in punto in occasione della discussione generale e vorrei fare rilevare al collega Simonelli che, se è vero che dovremo e potremo sperimentare delle forme nuove di gestione diretta da parte dei cacciatori del territorio destinato alla caccia, questo emendamento male si inquadra nel disegno di legge.
Ho già detto poco fa che dove venisse accolto l'emendamento proposto teoricamente non si può escludere che un Comitato caccia, estenda la totalità o quasi del territorio, a regime di zona, sperimentale (bisogna poi anche vedere che cosa si intende per zona sperimentale). Con quale conseguenza? Che in pratica si viene a vincolare i cacciatori di una determinata provincia e, ciò che è più grave, a impedire che un cacciatore di un'altra provincia della stessa nostra regione possa accedere a queste zone. Così come è formulato l'emendamento attribuisce un potere illimitato ai Comitati caccia di creare queste particolari zone e consente teoricamente di insegnare tutto il territorio provinciale, impegnare tutto il territorio provinciale, ai colleghi Consiglieri.
Questa comunque è la ragione per la quale la Giunta non può accettare questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento Simonelli-Fonio, illustrato e non accolto dalla Giunta.
Chi e per l'accoglimento e pregato di alzare la mano.
E' manifestamente non accolto, pertanto passiamo all'art. 3 della legge: "Calendario venatorio".
"L'esercizio venatorio in qualsiasi forma esercitato e consentito su tutto il territorio della Regione Piemonte dalla prima domenica successiva al 10 settembre fino al 15 dicembre nella zona faunistica delle Alpi, e fino alla penultima domenica di dicembre nel territorio non compreso nella zona delle Alpi.
I Comitati provinciali della caccia, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono anticipare la data di chiusura della stagione venatoria." C'è un emendamento sostitutivo dei Consiglieri Carazzoni e Curci che propongono di sostituire il termine "15 dicembre" con il termine "fino al 1° gennaio".
Il Consigliere Carazzoni chiede di parlare, ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la presentazione di questo emendamento può venire così giustificata: noi concordiamo sulla ritardata apertura dell'esercizio della caccia e crediamo di poter dire che concordano su questa dilazione anche i cacciatori più responsabili, al di là di talune episodiche proteste di cui è certamente giunta l'eco sino a noi. Concordiamo e riteniamo che si debba concordare perché l'aprire la caccia alla metà di settembre circa diventa una necessaria ed opportuna misura di salvaguardia della selvaggina stanziale che è immatura in quel periodo, oltre che una opportuna e necessaria tutela alle colture agricole.
Crediamo però che proprio questo ritardo nell'apertura dell'esercizio della caccia debba essere compensato con una dilazione della data di chiusura anche perché, spostando il termine di chiusura al 1° gennaio, così come viene detto dal T.U. vigente, non c'è pericolo per la selvaggina che a quel punto si è già sviluppata, e non c'è pericolo per la salvaguardia delle colture agricole essendo la data chiaramente esclusiva di questa possibilità.
Ecco il perché dell'emendamento che il nostro gruppo ha ritenuto di dover presentare.



PRESIDENTE

La Giunta su questo emendamento?



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

La Giunta lo respinge anche perché la data del 15 dicembre si riferisce alla zona faunistica delle Alpi ed è una data già fissata dal regolamento che riguarda la zona faunistica delle Alpi, da anni in vigore e che noi non abbiamo inteso variare.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la proposta di emendamento sostitutivo presentata dai Consiglieri Curci e Carazzoni.
Chi l'accoglie è pregato di alzare la mano. L'emendamento è manifestamente non accolto.
Si passi pertanto, se nessuno chiede di parlare, alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 42 Hanno risposto SI 27 Consiglieri Hanno risposto NO 24 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.



FASSINO GIUSEPPE



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Articolo 4 - "Durata del giorno venatorio".
"E' vietato uccidere o catturare qualsiasi specie di selvaggina prima delle ore 6 e dopo le ore 18,30 del mese di settembre; prima delle ore 7 e dopo le ore 17,30 del mese di ottobre; prima delle ore 7,30 e dopo le ore 17 del mese di novembre; prima delle ore 8 e dopo le ore 16,30 del mese di dicembre.
Tale limitazione è estesa ai casi previsti dagli artt. 24 e 25 del T.U.
5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
L'orario di cui al primo comma del presente articolo è riferito all'ora solare, salvo adeguamento conseguente all'adozione dell'ora legale.
Il divieto di cui al presente articolo è esteso anche al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni".
A questo articolo sono stati presentati un emendamento soppressivo e uno sostitutivo da parte dei Consiglieri Viglione e Simonelli.
L'emendamento soppressivo suona: "E' soppresso il primo comma da "E' vietato uccidere' a 'nel mese di dicembre' ".
L'emendamento sostitutivo suona al primo comma: "E' vietato uccidere o catturare qualsiasi specie di selvaggina prima delle ore 6 e dopo le ore 19,30 del mese di settembre; prima delle ore 7 e dopo le ore 18,30 del mese di ottobre; prima delle ore 7,30 e dopo le ore 18 del mese di novembre prima delle ore 8 e dopo le ore 17,30 del mese di dicembre".
I presentatori degli emendamenti intendono prendere la parola? L'avv. Simonelli, ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Per quanto riguarda lo slittamento di un'ora, lo abbiamo proposto esclusivamente perché ci pare che, in relazione alle effemeridi dei mesi in discussione, il giorno finisca un'ora dopo e che quindi la durata del giorno venatorio che noi abbiamo proposto corrisponda anche a quella legittima esigenza che la Giunta ha manifestato e che è quella, in pratica di evitare la caccia d'aspetto alla fine della giornata. Ci pare che in effetti le ore praticabili di caccia possano arrivare, nel mese di settembre, per esempio, fino alle 20,30, prima di quell'ora non è buio. Nel mese di settembre a caccia si va dalle 18 in poi, non si caccia nelle ore calde della giornata, quindi se si vieta anche l'ultima ora del giorno, in pratica la durata della giornata venatoria resta nei fatti molto limitata.
Questo vale soprattutto per il mese di settembre in cui può ancora fare molto caldo.
Se la Giunta ritenesse di accoglierlo per il solo mese di settembre potremmo anche rinunciare ai mesi successivi, perché crediamo a settembre in conseguenza del fatto che fa ancora caldo, la giornata venatoria in pratica al pomeriggio non incominci prima delle 18, se si chiude alle 19,30 non si va più a caccia.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Vorrei premettere subito che questi orari sono stati determinati sulla base di indicazioni precise che abbiamo avuto da osservatori meteorologici.
Intanto questo orario si riferisce all'ora solare, salvo adeguamento all'ora legale, e si riconduce all'opportunità - che è stata evidenziata anche nella relazione - di limitare la giornata venatoria sia al mattino che alla sera; praticamente si traduce, salvo qualche arrotondamento, il criterio "dall'alba al tramonto".
Si è ritenuto quindi, d'accordo con le associazioni venatorie e dopo le consultazioni, che sia preferibile anziché usare la dizione generica che può dare adito a discussioni a non finire, di precisare gli orari: questi però in concreto sono rapportati alla dizione "dall'alba al tramonto".



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Altri chiedono di parlare sull'emendamento? Nessuno.
Metto in votazione l'emendamento soppressivo.
L'emendamento e respinto.
Metto in votazione l'emendamento sostitutivo.



VIGLIONE Aldo

E' opportuno che le votazioni avvengano in modo completo: favorevoli contrari e astenuti.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Se il Consigliere chiede che si ripeta la votazione, la ripeto.
Metto in votazione l'emendamento soppressivo per alzata di mano.
L'emendamento è respinto.
Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.
L'emendamento è respinto.
Pongo in votazione l'art. 4 per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 28 Consiglieri Hanno risposto NO 14 Consiglieri si e astenuto 1 Consigliere L'art. 4 è approvato Articolo 5 - Giorni consentiti per l'esercizio venatorio.
"Dalla data di apertura della stagione venatoria e fino alla seconda domenica di ottobre, la caccia può essere esercitata due giorni alla settimana, a scelta dal cacciatore, tra il martedì, giovedì, sabato e domenica.
Successivamente alla seconda domenica di ottobre, sono consentiti tre giorni di caccia per ogni settimana a scelta tra quelli indicati al primo comma.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni".
Nessuno chiede di parlare? Nessuno. Metto in votazione l'art. 5.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Presenti e votanti 40 Hanno risposto SI 39 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6 - "Carniere giornaliero Ciascun cacciatore, per ogni giornata di caccia, può abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale protetta, di cui non più di una lepre e non più di dieci capi di selvaggina migratoria.
Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni." E' stato presentato un emendamento aggiuntivo dai Consiglieri Carazzoni e Curci che dice: Alla 4° riga dopo le parole 'e non più di dieci capi di selvaggina migratoria' aggiungere le parole "quali palmipedi, trampolieri colombacci, tortore e beccacce'".
Ha la parola il Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Si statuisce nell'articolo che il cacciatore in ogni giornata di caccia può abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale protetta e non più di dieci capi di selvaggina migratoria. Noi osserviamo che dieci capi di selvaggina migratoria potrebbero essere troppi per talune specie (e sono appunto quelle che abbiamo indicato nel nostro emendamento) mentre, al contrario, la limitazione potrebbe essere eccessiva se riferita ad altre specie (potremmo citare le allodole in questo caso). Ecco perché ci sembra opportuna l'indicazione più chiara delle specie che debbono essere abbattute solo nel numero di dieci capi consentendosi invece una maggiore libertà e possibilità al cacciatore nei confronti di altre qualità di selvaggina.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

L'Assessore Debenedetti ha la parola.
DEBENEDETTI, Assessore alla caccia.
Nella sostanza non ci sarebbero ragione per dissentire da questo emendamento, però si è preferito usare la dizione generica, senza specificare i singoli capi, anche per ragioni pratiche perché nella formazione del tesserino bisognerebbe elencare tutte le specie di selvaggina migratoria per il controllo e diventerebbe veramente difficile poterlo attuare. E' un esperimento che facciamo, ci auguriamo che dia esito positivo.
C'è quindi una ragione di praticità o di opportunità che ci ha indotti a usare questa dizione generica, al fine anche di semplificare il controllo e di far sì che il tesserino regionale non diventi un volume.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Nessun altro chiede di parlare? Nessuno.
Metto in votazione l'emendamento per alzata di mano.
L'emendamento è respinto.
Metto in votazione l'art. 6 nel testo di cui è stata data lettura.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Presenti e votanti 41 Hanno risposto SI 38 Consiglieri Hanno risposto NO 3 Consiglieri L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7 - "Addestramento cani da ferma e da seguito L'addestramento e l'allevamento dei cani da ferma è consentito, nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia, al martedì, al giovedì al sabato e alla domenica.
L'addestramento dei cani da seguito è consentito esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì sabato e domenica compresi nella penultima settimana antecedente la data dell'apertura della caccia.
Nei giorni consentiti, l'addestramento e l'allenamento sono ammessi esclusivamente nelle località preventivamente indicate dai Comitati provinciali della caccia, su terreni boschivi o liberi da colture.
I cani debbono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato, al fine di evitare danni alla selvaggina ed alle colture agricole.
I Comitati provinciali della caccia possono consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'impiego di cani da ferma o da seguito per le prove sul terreno, anche nelle zone di divieto di caccia.
Il contravventore è soggetto alle sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni." C'e un emendamento sostitutivo proposto dai Consiglieri Curci e Carazzoni che suona: "Alla 2^ riga sostituire le parole 'nei 30 giorni precedenti all'apertura della caccia' con le parole 'nei 10 giorni precedenti all'apertura della caccia' ".
Chiede di parlare il Consigliere Carazzoni, ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

L'allenamento dei cani prima dell'apertura della caccia produce l'uccisione di selvaggina ancora immatura ad opera dei cani stessi e provoca altresì il rifugiarsi della selvaggina proprio in quelle riserve che da più parti qui abbiamo sentito vivacemente e aspramente criticare.
Per queste ragioni noi riteniamo che si debba ridurre conseguentemente il periodo riservato all'allenamento dei cani, soltanto con riferimento ai cani da ferma ed esclusione dei cani da seguito che, a nostro avviso, il cacciatore è solito allenare al di fuori di queste disposizioni indicate dalla legge.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Voglio solo fare rilevare che in pratica, con questo disegno di legge si è già operata una decisa riduzione dei giorni consentiti per l'allenamento, tant'é che verranno praticamente ad essere sedici giorni effettivi anziché trenta. Abbiamo cercato una soluzione che da un lato contemperi le esigenze che sono tate evidenziate dal Consigliere Carazzoni e dall'altro le esigenze dei cacciatori in quanto non è detto che sempre l'addestramento del cane sia fatto in modi scorretti; al limite anche l'esercizio della caccia si presterebbe a patenti violazioni (come il bracconaggio) ma non per questo si deve vietare la caccia.
Lo spirito della norma proposta è di contemperare le diverse esigenze e riteniamo che così facendo si sia già abbondantemente ridotto il periodo di allenamento consentito.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Metto in votazione per alzata di mano l'emendamento. L'emendamento e respinto.
Metto in votazione per appello nominale l'art. 7.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Presenti e votanti 41 Hanno risposto SI 38 Consiglieri Hanno risposto NO 3 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Articolo 8 - "Zone di ripopolamento e cattura Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone di ripopolamento e cattura, costituite a sensi degli artt. 52, 54 del T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni, devono avere complessivamente una superficie non inferiore a 1/10 del territorio utile alla caccia in ciascuna Provincia.
Dette zone non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 150, n superare agli ettari 1.500 ed hanno una durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza.
I Comitati provinciali della caccia sono tenuti ad approntare tutti gli accorgimenti tecnici- idonei ad attenuare i danni causabili dalla selvaggina alle colture agricole. In ogni caso, qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, le Amministrazioni provinciali dovranno risarcire agli aventi diritto gli eventuali danni comunque causati dalla selvaggina protetta nella misura che verrà determinata su parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Chiunque eserciti la caccia nelle zone di divieto e soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni".
Se nessuno chiede di parlare metto in votazione l'art. 8.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
Articolo 9 - "Casi di protezione della fauna.
Qualora l'Amministrazione regionale costituisca casi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria a sensi dell'art. 67 bis T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, dovrà provvedere al risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina, da determinarsi previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura." Se nessuno chiede di parlare si procede alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Presenti e votanti 44 Hanno risposto SI 44 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Articolo 10 - "Gestione della caccia controllata.
La gestione della caccia controllata è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali possono avvalersi della collaborazione degli organi provinciali delle associazioni venatorie.
Le somme introitate dai Comitati provinciali della caccia, per l'esercizio della caccia controllata, debbono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di vigilanza, di ripopolamento da ottenere con prevalente produzione di selvaggina autoctona, di gestione del territorio provinciale sottoposto a tale regime e per il risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina, da determinarsi previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura." Ha chiesto di parlare l'avv. Simonelli, ne ha facoltà.



SIMONELLI Claudio

Quando si fa riferimento al "ripopolamento da ottenere con prevalente produzione di selvaggina autoctona" che cosa si intende per "selvaggina autoctona"? Io mi auguro che si intendano prevalentemente le specie locali cioè la starna, la pernice rossa e la lepre, non il fagiano.
Vorrei avere un chiarimento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

La parola all'Assessore Debenedetti.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia.

A mio avviso la dizione e sufficientemente chiara; quando si parla di selvaggina autoctona si intende riferirsi soprattutto a quella prodotta in loco e non di importazione. Questo è il criterio informatore delle norme manca una precisazione delle diverse specie, ma il concetto è generale.
Abbiamo discusso molto se usare la terminologia "selvaggina indigena" - che peraltro è riportata in alcune part.del T.U., - ma abbiamo scelto l'aggettivo "autoctona" per evidenziare maggiormente la caratteristica che deve avere, la selvaggina per il ripopolamento.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Se nessun altro chiede di parlare si passa alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FASSINO

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 31 Consiglieri Hanno risposto NO 12 Consiglieri L'articolo 10 è approvato



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OBERTO



PRESIDENTE

Articolo 11 - "Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale protetta per il ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere soggetti a preventivo controllo da parte del veterinario comunale, il quale dovrà rilasciare apposita autorizzazione all'immissione nelle zone di caccia.
Le immissioni di selvaggina da ripopolamento devono essere effettuate in periodi e con modalità atte ad evitare danni alle colture agricole." Qualcuno chiede di parlare? Nessuno? Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41 Hanno risposto SI 40 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12 - "Caccia al coniglio selvatico: Posteriormente alla chiusura della caccia, l'esercizio venatorio al coniglio selvatico può essere autorizzato dai Comitati provinciali della caccia per la tutela delle colture agricole e su conforme parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, fino al 28 febbraio di ciascun anno, a persone nominativamente indicate nell'autorizzazione stessa.
L'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'ipotesi prevista dal comma precedente".
Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 32 Consiglieri Hanno risposto NO 11 Consiglieri L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13 - "Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione.
A sensi dell'art. 30 del T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni, è vietata a chiunque la caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione quando essa possa arrecare danno effettivo alle colture.
Il trasgressore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni." Qualcuno chiede di parlare sull'articolo? Nessuno.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41 Hanno risposto SI 41 Consiglieri.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14 - "Uccellagione.
Salvo il disposto di cui all'art. 27 del T.U. 5 giugno 1959 n. 1016 e successive modificazioni, è vietato su tutto il territorio della Regione Piemonte l'esercizio dell'uccellagione in qualsiasi forma praticata.
Il contravventore è soggetto alle sanzioni di cui al T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni. C'é la proposta di un emendamento aggiuntivo da parte dei Consiglieri Carazzoni e Curci che propongono di aggiungere alle parole "in qualsiasi forma praticata" le parole "e di caccia ai valichi". Pertanto propongo di modificare il titolo dell'articolo in "Uccellagione e caccia ai valichi".
Il Consigliere Carazzoni intende illustrare l'emendamento, ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Ci sembra che l'emendamento da noi proposto si inquadri perfettamente nello spirito di questo articolo. In verità la caccia ai valichi, dobbiamo riconoscerlo, non è forma di caccia praticata largamente nella nostra regione, tuttavia ancora si fa ricorso in talune zone a questo sistema che dovrebbe essere condannato secondo lo spirito della legge che non intende vietare l'esercizio della caccia, ma intende regolamentarlo.
Ecco perché noi abbiamo suggerito questa modifica che riteniamo possa essere accettata.



PRESIDENTE

Altri chiede di parlare sull'emendamento? L'Assessore Debenedetti, ne ha facoltà.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Mi pare che non sia strettamente pertinente l'emendamento in quanto qui si parla di uccellagione, che non è il solo modo di esercitare la caccia.
Per quanto riguarda il merito c'è da osservare che con le restrizioni previste dal disegno di legge, che restringono l'esercizio venatorio ad un arco di tempo assai limitato, in pratica si raggiunge il risultato dell'abolizione della caccia al valico. Con l'abolizione della caccia invernale e primaverile si dovrebbe ottenere il risultato che il Consigliere Carazzoni vorrebbe inserire - secondo me impropriamente - in questo articolo.
Non siamo quindi d'accordo sull'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Giunta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Evidentemente l'emendamento non è accolto.
Si passi alla votazione dell'art. 14 testé letto.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 41 Consiglieri Hanno risposto NO 2 Consiglieri L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15 - "Divieto di uso di qualsiasi specie avifaunistica per i tiri a volo e per i richiami vivi.
Su tutto il territorio della Regione sono vietati la cattura e l'uso di ogni specie avifaunistica per il tiro a volo.
E' altresì vietato l'impiego e la detenzione di richiami vivi di qualsiasi specie avifaunistica per scopo venatorio.
Il Contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni." Vi è una proposta di emendamento soppressivo da parte dei Consiglieri Carazzoni e Curci che propongono di sopprimere il primo comma e di conseguenza di sopprimere la espressione "altresi" al secondo comma.
La parola al Consigliere Carazzoni.



CARAZZONI Nino

Noi non vorremmo suscitare orrore nell'animo sensibile di tanti colleghi ponendo qui il problema del tiro a volo e del tiro al piccione anche se peraltro su problemi di questo genere o si è coerenti sino in fondo e allora insieme alla condanna del tiro al piccione bisogna per esempio condannare anche le mattanze nelle tonnare o l'allevamento intensivo dei polli così come oggi effettuato e di cui proprio alcune sere fa, per chi abbia avuto occasione di osservarla, la TV ha dato una cruda rappresentazione e su queste posizioni bisogna giungere alle tesi rispettabilissime, da un certo punto di vista, del collega Calsolaro oppure bisogna fare un altro e diverso ragionamento per inquadrare anche questo problema non secondo un pietismo esagerato ed eccessivo.
Dicevamo che non intendiamo comunque entrare nel merito del problema ci limitiamo solo a comunicare che riteniamo che questa materia debba formare oggetto di un provvedimento di legge statale e che riteniamo che a una decisione del Parlamento ci si debba riferire, essendo peraltro noto che le Camere dovranno quanto prima prendere una posizione.
Ci sembra pertanto consigliabile la soppressione del primo comma di questo articolo.



PRESIDENTE

Su questo emendamento la Giunta è d'accordo? Non è d'accordo.
Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dai Consiglieri Carazzoni e Curci, non accolto dalla Giunta.
Chi lo approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento non è accolto. Si passi alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41 Hanno risposto SI 39 Consiglieri Hanno risposto NO 2 Consiglieri L'articolo 15 è approvato Articolo 16 - "Divieto di uso di armi a canna rigata.
E' vietato l'impiego di armi da fuoco a canna rigata per l'esercizio venatorio su tutto il territorio della Regione Piemonte non compreso nella zona faunistica delle Alpi.
L'impiego delle armi menzionate al comma precedente è consentito, su autorizzazione dell'Amministrazione regionale, solo nei casi in cui ricorra la necessità di abbattere selvaggina ungulata per motivi di selezione della specie." Il contravventore e soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salvo le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 43 Consiglieri L'articolo 16 è approvato.
Articolo 17 - "Divieto di uso di altre armi a scopo venatorio Su tutto il territorio della Regione Piemonte è vietato l'impiego di carabine calibro 22 a percussione anulare.
E' altresì vietato l'uso di ogni altra arma portatile o da getto a cavalletto superiore al calibro 12." Il contravventore e soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. Vi è un emendamento aggiuntivo da parte dei Consiglieri Simonelli, Viglione e Fonio che propongono di aggiungere, dopo le parole "é altresì vietato l'uso di" le parole "spingarde e di".
La Giunta lo accoglie?



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Sì, anche perché noi riteniamo che nella dizione "armi da getto" sia compresa la spingarda. Per ulteriore specificazione possiamo benissimo aggiungerlo.



PRESIDENTE

Di conseguenza il secondo comma deve essere così modificato "è altresì vietato l'uso di spingarde e di ogni altra arma portatile ecc.".
L'emendamento è posto in votazione, chi lo approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento e accolto.
Si ponga in votazione l'art. 17 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 43 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.
Articolo 18 - "Appostamenti di caccia.
E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto".
Nessuno chiedendo di parlare, si passi alla votazione.



(Si procede- alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 43 Consiglieri L'articolo 18 è approvato.
Articolo 19 - "Riserve di caccia.
Le riserve di caccia, poste nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge, con esclusione della limitazione del numero dei capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere." Nessuno chiedendo di parlare, si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 31 Consiglieri Hanno risposto NO 12 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Articolo 20 - "Provvedimenti eccezionali a tutela della selvaggina.
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, assunta su proposta o previo parere dei Comitati provinciali della caccia e sentiti il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, pu limitare o vietare l'esercizio venatorio ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, in tutto il territorio regionale o in parte di esso.
Il- Presidente su conforme deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, sentiti i Comitati provinciali della caccia interessati, pu vietare l'esercizio venatorio nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona." Vi è un emendamento aggiuntivo. Si propone di aggiungere, dopo la parola "proteggere" la dizione "le colture agricole e". L'emendamento è proposto dai Consiglieri Bianchi, Bertorello, Giletta, Beltrami, Fonio Gerini, Menozzi.
La Giunta lo accoglie. Non c'è bisogno di illustrazione, metterei quindi in votazione l'emendamento.
Chi lo approva e pregato di alzare la mano. L'emendamento è accolto.
Si pone in votazione l'art. 20 con l'emendamento aggiuntivo teste approvato.
(Si procede alla votazione per appello nominale).



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 33 Consiglieri Hanno risposto NO 10 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Articolo 21 - "Adeguamenti articoli del T.U. 5.6.1939 n. 1016 Sono così adeguati gli artt. 12, 12bis, 14, 16, 25, 27, 33, 36, 52, 54 e 75 del T.U. 5 giugno 1939 n. 1016 modificato dalla legge 2 agosto 1967 n. 799." L'Assessore propone la precisazione ulteriore di questo testo, che verrebbe così formulato: "Sono così adeguati gli artt. 12, 12 bis, 14, 16, 19, 23, 24; 25, 27 30, 33, 36, 52, 54, 67 bis e 75 del T.U. 5.6.1939 n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967 n. 799".
Mi pare che non ci sia bisogno di illustrarlo, è il completamento del richiamo degli articoli.
Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.
Chi lo approva è pregato di alzare la mano. L'emendamento è accolto.
Si passa alla votazione dell'articolo



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 29 Consiglieri Hanno risposto NO 2 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 21 é approvato.
Articolo 22 - "Pubblicazione manifesto.
I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazioni del Comitato, pubblicano entro il 15 agosto di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo alla intera annata venatoria" Nessuno chiedendo di parlare si passa alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 40 Consiglieri Hanno risposto NO 3 Consiglieri L'art. 22 è approvato.
A questo punto c'è la richiesta, da parte dell'Assessore Debenedetti di un articolo aggiuntivo, che prenderebbe pertanto il n. 23 della legge se viene accolto: "Agli eventuali oneri di cui alla presente legge, a carico della Regione Piemonte, si fa fronte con i proventi accertati a sensi dell'art. 2 quinto comma.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario in corso e per quelli successivi sarà iscritto il capitolo n. 34 con la denominazione "Proventi del rilascio di un tesserino per la caccia controllata in tutto il territorio della Regione".
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e per quelli successivi sarà iscritto il capitolo n. 946 con la denominazione "Spese per la vigilanza della caccia controllata e per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione, nonché per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole anche in casi di protezione della fauna".
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Mi ha testé riferito il Presidente della I Commissione, Garabello, che sotto l'aspetto finanziario di impegno la legge è stata vista e non vi sono da parte della Commissione dei rilievi da fare in proposito.
Mi pare che non ci sia bisogno di illustrazione del provvedimento, che ancora semplice a norme di bilancio l'applicazione della legge.
Qualcuno chiede di parlare su questo articolo? Nessuno. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo che prende, nel contesto della legge, il numero di art. 23.
Si proceda alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 28 Consiglieri Hanno risposto NO 13 Consiglieri L'art. 23 è approvato.
La dizione "Art. 23" del testo che i signori Consiglieri hanno dinnanzi, diventa art. 24 Norma transitoria.
"Le zone di rifugio per la selvaggina, in atto nella decorsa annata venatoria, costituite dai Comitati provinciali della caccia a sensi del D.M. 18 giugno 1969, sono mantenute fino alla data di chiusura della caccia nella presente annata venatoria".
Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 44 Hanno risposti SI 33 Consiglieri Hanno risposto NO 11 Consiglieri L'articolo 24 è approvato.
L'articolo 24, tale segnato nel testo di legge, diventa articolo 25 "Decorrenza della - legge.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte." Propongo che venga depennato l'ultimo comma.



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Certo.



PRESIDENTE

E' accolto. L'articolo resta allora nella proposizione del primo ed unico periodo.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 44 Hanno risposto SI 28 Consiglieri Hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 13 Consiglieri.
L'articolo è approvato.
Qualcuno ha ancora delle dichiarazioni da fare sul testo complessivo delle legge? Consigliere Simonelli, ne ha facoltà Tengano (lo dico rispettosamente) conto dell' ora avanzata per tutti e di quanto è stato già detto in precedenza.
La parola al Consigliere Simonelli.



SIMONELLI Claudio

Brevemente annuncio, anche a nome del collega Viglione, il voto generale di astensione sul complesso della legge, legge che presenta a nostro giudizio una serie di punti positivi, e sono quelli che abbiamo già rilevati nel corso del dibattito, ma che non consente soluzioni pienamente soddisfacenti su alcuni altri punti, in modo particolare sul calendario venatorio, e sulla soluzione data al rapporto tra consistenza faunistica estensione del territorio e numero dei cacciatori.
Per queste ragioni daremo quindi un voto generale di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bono.



BONO Sereno

Sarò anch'io telegrafico.
A nome del gruppo comunista dichiaro che voteremo contro questa proposta di legge la quale, pur contenendo alcune norme che abbiamo accolto, nella sostanza non modifica le vecchie strutture della caccia così come sono state fino ad oggi organizzate e che hanno dimostrato la loro non funzionalità.
I tre aspetti principali che determinano il nostro voto contrario sono: 1) con questa legge non si avvia nessun discorso di tipo nuovo per un più razionale uso del territorio, al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico e di creare nuove strutture; 2) con questa legge non si è voluto, da parte della maggioranza, assumere posizioni nuove e di apertura verso la partecipazione dei cacciatori nella gestione della caccia; tutte le proposte che nel merito erano state avanzate sono state sistematicamente respinte; 3) infine con questa legge si fa ancora una volta la scelta di un certo tipo di caccia, cioè verso la selvaggina nobile stanziale e si mortifica totalmente la caccia migratoria che è quella generalmente praticata dai cacciatori in condizioni economiche più disagiate.
Per queste ragioni il nostro sarà un voto contrario.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Carazzoni, ne ha facoltà.



CARAZZONI Nino

Signor Presidente, signori Consiglieri, quanto di valido portato da questa legge di iniziativa della Giunta Regionale è già stato doverosamente da noi riconosciuto in sede di intervento durante il dibattito generale.
Restavano e restano motivi di dubbio e di perplessità, e di aperto dissenso che la discussione sui singoli articoli non è giunta assolutamente a fugare.
Abbia cercato di portare dei miglioramenti alla legge stessa con la presentazione di taluni emendamenti che sono stati tutti respinti dalla maggioranza.
Ripetiamo ancora una volta che con questa legge temiamo che non verranno raggiunti gli scopi ed i fini che la Giunta si proponeva di ottenere.
E' per questi motivi che il gruppo del MSI - Destra Nazionale darà vota contrario.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bianchi, ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, semplicemente per annunciare il voto favorevole del mio gruppo, anche nella convinzione che certi problemi che riguardano appunto la consistenza faunistica, il territorio, il rapporto dei cacciatori in ordine a questo e le conseguenze di certi squilibri che possono essere di natura patologica, possono trovare una risposta adeguata in sede amministrativa di interpretazione di gestione della legge e anche secondo questo significato abbiamo introdotto un modesto emendamento che è stato accolto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Zanone, ne ha facoltà.



ZANONE Valerio

Il gruppo liberale darà voto favorevole alla proposta di legge esprimendo nel contempo l'auspicio che in sede di approvazione parlamentare della legge cornice sulla caccia si pongano le premesse per un più adeguato ordinamento generale della materia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vera.



VERA Fernando

Il gruppo socialista democratico dà voto favorevole al complesso della legge, con l'augurio che questo rappresenti il primo passo verso un'ulteriore tutela della fauna della nostra regione.



PRESIDENTE

L'Assessore Debenedetti deve dire qualche cosa?



DEBENEDETTI Mario, Assessore alla caccia

Telegraficamente anch'io, visto che il clima del Consiglio ci impone un ritmo molto veloce.
Volevo chiudere questo dibattito rilevando semplicemente come in questa materia anche i gruppi politici si sono trovati spesso e volentieri disorientati tanto che singoli Consiglieri dello stesso gruppo hanno assunto posizioni differenziate.
La ragione, a mio avviso, va individuata in un motivo di fondo: questa è una legge che ha un contenuto autentico di "norma di comportamento" mentre il Consiglio Regionale è spesso chiamato a votare delle leggi che in sé e per sé hanno meno contenuto di delibere. Con questa legge veramente si incide sul comportamento dei cittadini che praticano l'esercizio venatorio ed è, credo, la ragione che ha portato in questo dibattito alle più diverse posizioni assunte da singoli Consiglieri.
Ritengo peraltro di potere interpretare il significato di fondo di questo primo tentativo che la Regione Piemonte vuole esperimentare nel regolamentare una materia così complessa e così difficile: non abbiamo la presunzione di dare una normativa perfetta che possa soddisfare le esigenze e dei cacciatori e dei cittadini non appartenenti a questa categoria: ci siano però sforzati di trovare un punto di equilibrio attraverso una serie di limitazioni che al tempo stesso cercano di collocare nella giusta direzione l'esercizio venatorio.
Va da sè che con l'emanazione della legge quadro saranno meglio definiti i poteri della Regione in materia: questa legge in definitiva si pone come prima attuazione di una regolamentazione indilazionabile in attesa dell'emanazione della legge quadro che - premuso e mi auguro consentirà di rivedere tutta la materia in relazione anche ad una ristrutturazione più consona, più confacente alle esigenze del settore.
Peraltro vorrei sottolineare che lo sforzo che è stato compiuto è stato concentrato soprattutto su alcuni punti che noi riteniamo qualificanti e che meritano, a nostro avviso, di essere adeguatamente valutati.
Con l'impegno di proseguire nell'ulteriore approfondimento della materia, mi auguro che questa prima normativa possa conseguire effetti positivi e che l'attuazione immediata delle stesse - che riteniamo urgente dia utili risultati per l'esercizio venatorio e per le altre finalità che la legge persegue.



PRESIDENTE

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'intero testo della legge così come approvato articolo per articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 43 Hanno risposto SI 27 Consiglieri Hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri La legge è approvata.
La seduta è tolta e riprenderemo i nostri lavori alle ore 16,15 precise.



(La seduta ha termine alle ore 14,15)



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