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Dettaglio seduta n.132 del 14/12/72 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OBERTO


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Esame del progetto di Regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli di proprietà della Regione (seguito)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
E' stato distribuito ai signori Consiglieri il nuovo testo del Regolamento per l'utilizzo dei parco autoveicoli di proprietà della Regione, quale risulta dopo il riesame e la rielaborazione dell'ottava Commissione, ai cui lavori ha partecipato anche il Presidente della Giunta in rappresentanza della Giunta stessa. Sottolineo che si tratta di un regolamento, non di una legge.
Nessuno chiede di parlare in proposito? La votazione deve avvenire articolo per articolo e poi nel complesso, ma non nominativamente bensì per alzata di mano.
"Art. 1 - Gli autoveicoli di proprietà della Regione devono essere utilizzati per ragioni di servizio o di rappresentanza".
Qualcuno chiede di parlare? Allora, lo pongo in votazione per alzata di mano.
E' approvato all'unanimità.
"Art. 2 - Autovettura di proprietà regionale può essere assegnata al Presidente della Giunta.
Il Vicepresidente, gli Assessori regionali, il funzionario responsabile della Segreteria generale per l'esercizio delle funzioni collegate al mandato regionale, con deliberazione della Giunta, possono utilizzare delle vetture facenti parte del parco autoveicoli".
Qualcuno chiede di parlare sull'art. 2? L'Assessore Paganelli ne ha facoltà.



PAGANELLI Ettore

Sarebbe opportuno uniformare la formulazione degli articoli 2 e 3: o scegliendo quella usata all'art. 2: "Possono utilizzare delle vetture facenti parte del parco autoveicoli", o quella all'art. 3: "Possono usare autovetture facenti parte del parco autoveicoli".



RASCHIO Luciano

Il "delle" lo toglierei senz'altro, lasciando "le autovetture".



PRESIDENTE

Direi di scegliere per entrambi gli articoli la dizione: "Possono utilizzare le autovetture facenti parte del parco autoveicoli".
L'articolo è posto in votazione per alzata di mano. Chi l'approva? L'art. 2 è approvato all'unanimità.
"Art. 3 - Autovettura di proprietà regionale può essere assegnata al Presidente del Consiglio Regionale.
I Vicepresidenti del Consiglio, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, i Consiglieri regionali, per l'esercizio delle funzioni collegate al mandato regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono usare autovetture facenti parte del parco autoveicoli".
Qualcuno chiede di parlare? Allora, pongo in votazione l'art. 3 per alzata di mano.
E' approvato all'unanimità.
"Art. 4 - Le persone che hanno assegnate autovetture della Regione non possono concederne l'uso ad altri. E', peraltro, in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, personale dipendente ad avvalersi, per eccezionali ed urgenti necessità di servizio, dell'autovettura di cui essi dispongono".
Qualcuno chiede di parlare? Allora, pongo in votazione l'art. 4 per alzata di mano.
E' approvato all'unanimità.
"Art. 5 - La Giunta Regionale, per ciascun settore dell'Amministrazione Regionale, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, determinano il numero degli autoveicoli da assegnarsi per le esigenze dei servizi, quando questi non possono essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto più economici.
E' fatto divieto di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi.
Ai servizi di carattere saltuario potrà provvedersi mediante noleggio di autovetture, quando non sia possibile utilizzare quelle adibite a servizi di carattere permanente.
La Giunta Regionale, o, su delega della stessa, il funzionario responsabile della Segreteria generale della Regione, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito della loro competenza, possono autorizzare in via permanente determinati collaboratori o singoli dipendenti ad utilizzare per lo svolgimento di servizi per conto della Regione, automezzi di loro proprietà, riconoscendo ai medesimi, a titolo di rimborso spese forfettario, un'indennità di L. 40 per ogni chilometro di percorrenza" Qualcuno chiede di parlare? Pongo allora in votazione l'art. 5 per alzata di mano.
E' approvato all'unanimità.
"Art. 6 - Gli autoveicoli per i servizi tecnici dell'Amministrazione Regionale dovranno recare, ben visibile, uno speciale contrassegno, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale".
Qualcuno chiede di parlare? Allora, pongo in votazione l'art. 6 per alzata di mano.
E' approvato all'unanimità.
"Art. 7 - In nessun caso è consentito l'impiego degli autoveicoli di proprietà regionale per motivi personali.
E' fatto divieto di concedere per qualsiasi motivo a privati cittadini o enti l'uso degli autoveicoli di proprietà regionale".
Qualcuno chiede di parlare? Allora, pongo in votazione l'art. 7 per alzata di mano.
E' approvato all'unanimità.
"Art. 8 - Gli autoveicoli di proprietà regionale devono, di norma, essere condotti da personale dipendente dalla Regione, appositamente assunto per la guida dei medesimi ed inquadrato secondo le norme del regolamento organico del personale.
Singoli funzionari regionali potranno, altresì, essere autorizzati alla conduzione degli autoveicoli stessi".



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Cancellerei l'"altresì", che mi pare superfluo.



PRESIDENTE

Nessun altro chiede di parlare? Allora, pongo in votazione l'art. 8. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità.
"Art. 9 - La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati a disciplinare la custodia, la piccola manutenzione e le riparazioni straordinarie degli autoveicoli di proprietà regionale, nonché il controllo delle percorrenze effettuate dagli autoveicoli stessi e l'utilizzo dei servizi a noleggio".
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno? Lo pongo allora in votazione per alzata di mano.
E' approvato all'unanimità.
Pongo in votazione il Regolamento nella sua interezza, ancora per alzata di mano.
Il Regolamento è approvato all'unanimità.


Argomento: Asili nido

Legge regionale sugli asili nido: determinazioni conseguenti alla mancata apposizione del visto da parte del Commissario del Governo


PRESIDENTE

Veniamo al disegno di legge regionale n. 70 sugli asili-nido. Vorrei pregare anzitutto il Consiglio di risolvere una questione pregiudiziale: se si debba votare la legge in tutti i suoi articoli, come se si trattasse di una legge completamente nuova, mettendoci così al riparo da ogni pericolo oppure limitarsi all'approvazione degli articoli che sono stati oggetto di censura e di rinvio al Consiglio. Anche se sono dell'avviso che, come ha detto questa mattina il Capogruppo della Democrazia Cristiana, Bianchi, la logica e il buon senso dovrebbero far propendere per il secondo metodo penso che adottandolo potremmo trovarci di fronte all'eventualità, credo non molto accreditabile ma tuttavia possibile, di un ritorno della legge con conseguente ritardo della sua entrata in vigore.
Come Presidente del Consiglio, proporrei alla vostra attenzione l'opportunità di una ripetizione, anche se richiederà una certa dose di pazienza, della votazione dei singoli articoli che compongono la legge, che è stata modificata sulla base dei rilievi mossi dall'organo centrale. Il Consiglio su questo punto concorda o è di diverso avviso? Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Io ritengo che dal punto di vista procedurale sia meglio votare articolo per articolo, come lo Statuto richiede. Non posso tuttavia esimermi in questa sede dal deplorare l'atteggiamento del Governo relativamente alla ripulsa della legge sugli asili-nido che noi abbiamo approvato la volta scorsa: le osservazioni che sono state fatte hanno carattere assolutamente marginale e concernono disposizioni che non ledevano minimamente le prerogative generali dello Stato, che noi ovviamente non possiamo non riconoscere perché sono prerogative di carattere costituzionale, ma che consentivano nel contempo, sia pure in una legge regolamentare qual è la legge sugli asili-nido, all'Amministrazione Regionale ed al Consiglio Regionale, soprattutto, come organo regolamentare e come organo legislativo, di affermare talune posizioni di principio senza incidere sul diritto dello Stato, evidentemente del Parlamento, di determinare i principi generali delle leggi dello Stato, consentendo anche al Consiglio Regionale di esprimere, se non con pari dignità, per lo meno con altrettanta dignità talune indicazioni di fondo.
Noi possiamo, ritenendo preminente l'interesse della Regione Piemonte a far passare una legge, rispetto alla tentazione che ciascuno di noi pu anche aver avuto di ribadire e riapprovare la legge, anche accettare questa posizione che il Governo ha inteso assumere, pur di esser messi in condizioni di essere partecipi con dei finanziamenti dell'istituzione degli asili-nido.
Dichiarazioni analoghe a questa ho inteso fare anche a livello di rapporti diretti con l'Amministrazione dello Stato e con il Governo sollevando i miei dubbi rispetto alla legittimità di entrare così nel vivo dell'attività legislativa e regolamentare della Regione. Anche soprattutto poi, per quanto riguarda talune altre osservazioni che sono non tanto indice di quell'attività di controllo che è pur giusto che il Governo eserciti, perché è la Costituzione che gliela assegna, ma che attengono direi, ad un atteggiamento di pignoleria che ad un altro non serve se non a rendere più difficoltosa l'attività legislativa e regolamentare della Regione.
Io credo che noi diamo un esempio di serietà nell'accettare modificandole, alcune indicazioni del Governo, poiché mi pare ci debba stare a cuore più il contenuto che la forma delle cose. Certamente, non possiamo però accettare comunque a scatola chiusa qualunque osservazione. E io mi sento in dovere di esprimere in questa sede la protesta della Giunta Regionale in ordine ad un atteggiamento così drastico, rigoroso e rigido che il Governo ha inteso assumere su norme regolamentari nei confronti di una legge che per la verità era stata già formulata con estrema attenzione.
Io invito il Consiglio Regionale ad appoggiare questa nuova articolazione che tutti insieme, con lavoro abbastanza concorde, abbiamo ritenuto di dare, perché ritengo sia interesse della Regione, ripeto, che queste norme regolamentari passino il più rapidamente possibile, in modo da mettere la Regione Piemonte nella condizione di varare con estrema rapidità il proprio appoggio ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, per la costruzione di infrastrutture di carattere sociale così importanti.
Ritengo non si potesse lasciar passare questa occasione senza sottolineare la posizione che la Giunta ha inteso assumere, cioè di manifestare la sua protesta rispetto a certi atteggiamenti di pignoleria che, se venissero tranquillamente accettati, senza una risposta e senza una presa di posizione da parte dell'Amministrazione Regionale, obiettivamente potrebbero domani, anche su altri aspetti particolari che non sono solo di carattere regolamentare ma di carattere legislativo, comprimere restringere in modo non accettabile le possibilità legislative della Regione, e quindi quel tanto di possibilità creativa che, sia pure nell'ambito delle leggi dello Stato, le Regioni devono pur avere se si vuole che rappresentino qualche cosa di nuovo nella struttura dello Stato.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlale Consigliere Bianchi. Ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Non ho alcuna intenzione ai sollevare eccezioni o di esprimere dissenso rispetto alla proposta che ella ha fatto di adottare un criterio pratico e risolutivo, cioè quello di rivotare l'intera legge. Ma poiché ci si presenta una situazione nuova e stiamo creando una prassi, ritengo non sia inutile fare qualche rilievo.
Innanzitutto, osservo che la rivotazione totale della legge potrebbe assumere il valore di un'accettazione da parte nostra di censure che toccano alcune parti di un provvedimento legislativo, suscettibili di vulnerare l'intera legge, obbligandoci a rivederne l'intera stesura.
Pertanto, anche se si procederà oggi secondo il metodo suggerito dal Presidente, a fini pratici e risolutivi, a scanso di ogni possibilità di conflitto mi permetterei di consigliare che venissero presi gli opportuni contatti al fine di concordare preventivamente, una volta per tutte, quale debba e possa essere la procedura da adottarsi nell'eventualità che si verifichino altri casi come questo, di osservazioni, di censure che toccano alcuni punti di una legge. Credo si debba operare nel senso di ottenere che Consiglio Regionale non sia chiamato a votare due volte lo stesso articolo la stessa norma, rischiando di esprimersi magari per circostanze obiettive con maggioranze o addirittura con atteggiamenti difformi, portato al rischio di contraddire addirittura se stesso. Se potesse essere stabilita la prassi, che si debbano rivotare soltanto le norme che vengono modificate e si considera - poiché vi è questa facoltà del Governo di censurare una legge - come ancora in corso l'iter formativo della legge, naturalmente votando alla fine nel suo insieme la legge, penso raggiungeremmo un risultato forse più conforme anche alla dignità di una assemblea legislativa.



PRESIDENTE

Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Chiedo scusa se intervengo una seconda volta. Lo faccio per entrare nel merito della proposta del collega Bianchi.
A me pare che tocchi al Consiglio Regionale decidere in proposito: anch'io, cioè, ritengo che, vertendo le osservazioni del Governo solo su taluni articoli, gli articoli su cui non sono stati fatti rilievi dovrebbero ritenersi approvati, altrimenti si riaprirebbe la discussione sull'intera legge.
Aderisco quindi completamente, per quanto mi riguarda, alla proposta del Consigliere Bianchi, cioè penso anch'io che gli articoli sui quali il Governo non ha sollevato eccezioni si dovrebbero intendere accettati, senza riaprire il discorso. Ma stabilire questo ritengo non competa tanto al Governo quanto piuttosto, evidentemente, al Consiglio Regionale.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Viglione. Ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo

Colleghi Consiglieri, noi siamo consenzienti con il discorso che ha fatto poc'anzi il Presidente, tant'è che avevamo proposto addirittura una forma di protesta più energica di quanto possa esserlo una protesta verbale: rivotare nel testo integrale la legge per assodare se il Governo davvero arriverebbe ad impugnarla davanti alla Corte Costituzionale. Mi pare sarebbe questo l'atteggiamento più coerente Se noi riteniamo, come tutti abbiamo affermato, che quella legge nella sua interezza risponda a tutte le esigenza di difesa dell'autonomia del Consiglio Regionale, non vedo perché dovremmo, di fronte ad una ripulsa del Governo, immediatamente adattarci a trovare delle formule cosiddette di semplice sistemazione legislativa. Una volontà politica si deve manifestare dando prova di una certa dose di coraggio, oltre che con dichiarazioni verbali; La Regione Piemonte non ha mai sfidato il Governo a rivolgersi alla Corte Costituzionale: l'hanno fatto altre Regioni, per esempio la Lombardia e il Veneto. Mi rendo perfettamente conto che la Corte Costituzionale, nella sua odierna composizione, certamente non progressista ma conservatrice potrebbe anche darci torto. Ebbene, questo porterà a promuovere a livello parlamentare delle iniziative atte ad aprire più ampia strada all'autonomia delle Regioni. Diversamente, ci troveremo costantemente ad un dialogo che non è sincero, come non è sincero il dialogo a proposito di questa legge.
Il rapporto esistente in questo momento fra Stato e Regione è un rapporto ipocrita e falso: noi, cioè, ci siamo adeguati, con animo ipocrita e falso, a modificare la legge in modo che non si possa trovarvi niente a ridire, cercando di salvaguardare certi principi, ma nel contempo di farla franca con lo Stato: cioè, abbiamo detto le stesse cose, però in forma diversa. Bene, io ritengo che questo non sia corretto da parte nostra.
Meglio avere una volta tanto il coraggio di rivotare una legge che, tutti insieme, all'unanimità, abbiamo approvato. Che motivo c'è di modificare se eravamo tutti d'accordo su di essa? Sfidiamo il Governo a rivolgersi alla Corte Costituzionale, vediamo cosa dirà questa, poi decideremo.
Ho notato che ella, signor Presidente, ricorre spesso a queste forme di protesta, forse per passionalità, o forse anche per sincero animo regionalista. Ma tutto questo non si riduce in pratica ad un'espressione puramente formale, all'affermazione di principi che poi non si traducono nella realtà? Quasi a voler dire: per parte mia, ho fatto tutto il possibile, però... Questa è una falsa contestazione della realtà del rapporto fra Stato e Regione, che deve essere invece un rapporto, direi corretto, ma anche un rapporto di coraggio, rapporto di coraggio che non si manifesta soltanto con il dire che noi vorremmo una cosa in un determinato modo ma anche sostenendo la nostra scelta fino alle estreme conseguenze.
Oggi non è possibile adottare questa forma di protesta per la legge in questione, perché la Commissione vi ha già apportato delle modifiche. Io pertanto queste modifiche le accetto, ma forzatamente, non con animo sereno. E' un comportamento ipocrita, il nostro, simile a quello che si riscontra a livello militare per cui il caporale fa il furbo con il sergente maggiore, il quale fa il furbo con il maresciallo, che a sua volta la fa in barba al tenente e questi al colonnello: la Regione si fa gioco dello Stato; poi avremo i Comuni che useranno la stessa tattica con la Provincia, e lo stesso la Provincia, che avrà la delega, con la Regione.
Dobbiamo avere invece il coraggio di dire: la legge è entro i termini costituzionali. Impugniamola, siamo chiari e limpidi come l'acqua, anzi come l'acqua del Gran Paradiso, per garantirci dagli inquinamenti.



PRESIDENTE

Certamente, nessuno di noi ha in mente di portare avanti il discorso nei termini che ha indicato il Consigliere Viglione. La proposta che io ho fatto inizialmente è una proposta che ripugna alla mia coscienza di giurista, per cui io mi sento pienamente consenziente con le argomentazioni svolte sia dal Consigliere Bianchi che dal Consigliere Viglione. Certo, è il Consiglio che deve scegliere la strada. Ve ne possono essere due, come è stato suggerito, oltre alla terza proposta da me: quella di limitarci a votare i quattro articoli che sono stati modificati, quella di impugnare il tutto, tenendo ferma la votazione avvenuta in passato, ed eventualmente arrivare davanti alla Corte Costituzionale. La mia proposta tiene conto di un'esigenza di fatto, ed ho sempre visto, anche nella mia lunga attività professionale, che qualche volta, rinunciando alla questione di principio sotto il profilo giuridico per arrivare ad una soluzione concreta e pratica, si trova in definitiva un accreditamento nella sostanza indubbiamente maggiore di quella che possa essere la soddisfazione del diritto puro.
Mi rimetto comunque, al parere del Consiglio. Se il Consiglio dirà: rivotiamo la legge precedente, affrontando tutti i rischi che possono derivare da una tale decisione, io la porrò in votazione così come era stata formulata; se si vuole accettare la seconda strada, di votare soltanto i quattro articoli, ritenendo gli altri già votati e non più oggetto di votazione, seguirò questa indicazione. Se il Consiglio ritiene di accogliere la proposta che ho fatto io, ripresenterei come nuova legge il testo completo con le modificazioni dei quattro articoli.
Chiede di parlare il Consigliere Rossetto. Ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

I problemi che sono emersi in questo breve dibattito sono sostanzialmente due: rapporti fra Regione e Stato, procedura da adottare oggi, e anche in futuro, quando ci si dovesse trovare di fronte a casi del genere, di una legge da noi votata che deve subire delle modifiche.
Sui rapporti fra Regione e Stato non posso trovarmi d'accordo con il collega Viglione.



VIGLIONE Aldo

Non devono essere rapporti di gerarchia ma rapporti di autonomia.



ROSSOTTO Carlo Felice

Ad ogni modo, permettimi di dissentire da te, proprio perché ci sono dei rapporti di autonomia anche tra le forze politiche che compongono i Consigli Regionali.
Giorno per giorno, la realtà regionale sta acquistando nei confronti dello Stato le sue giuste dimensioni ed è logico che sorgano dei contrasti dal momento che abbiamo realizzato questo istituto di decentramento democratico amministrativo e legislativo senza leggi quadro, senza chiare indicazioni precise, senza una cultura regionalistica, senza avere un'idea precisa di quel che dovessero diventare ed essere le Regioni. Di fronte anche alle scadenze di termini impellenti per amministrare, nell'interesse della Regione Piemonte, determinate materie che sono delegate dalla legge nazionale, ritengo che la soluzione più giusta non sia quella di una decisa polemica capace di arrestare l'attuazione di provvedimenti che abbiamo riconosciuto utili ed indispensabili, pur non rispondendo ancora appieno alle necessità che nel campo degli asili-nido la Regione presenta, ma quella pragmatica di trovare un adeguamento e così far valere le nostre ragioni nei confronti dello Stato e al tempo stesso dare alla Regione uno strumento efficiente. Si vedrà più avanti quale sarà l'atteggiamento da assumere nei confronti del Governo nazionale. In questo senso mi pare orientato anche il Presidente del Consiglio, che ha dichiarato di voler attuare il più rapidamente possibile la chiara funzione delle Regioni.
Dall'atteggiamento che terrà nei confronti delle singole leggi-quadro potremo valutare la volontà effettiva del Governo centrale nei nostri confronti. Non è il caso di trasformare le scaramucce che possono esserci ora in una guerra totale, di cui pagherebbero le conseguenze coloro che noi rappresentiamo.
Quanto alla procedura, mi pare di poter dare piena adesione alla proposta formulata dal collega Bianchi, proprio perché l'iter della legge non è completo. Noi approviamo una legge che, per diventare esecutiva, deve ottenere benestare del Governo. Ci sono state mosse delle osservazioni, che noi possiamo o respingere, rivotando la legge così com'era, o accettare, e in questo secondo caso accettarle schiettamente, apportando le modifiche richieste, o astutamente, dando a vedere di innovare mentre in realtà non cambiamo nulla nella sostanza. A me pare opportuno stabilire pregiudizialmente quale soluzione il Consiglio Regionale ritenga di adottare, non solo nel caso degli asili-nido ma per tutte le successive pronunce. Secondo me, per analogia si potrebbe ricorrere all'istituto del veto, consentito al Presidente della Repubblica, che rimanda al Parlamento un determinato testo sul quale egli ritenga siano state violate delle norme costituzionali: in quel caso, non si riapre tutto l'iter legislativo che il Parlamento aveva posto in essere per formulare quella sua volontà legislativa: così deve essere per noi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Berti. Ne ha facoltà.



BERTI Antonio

Noi avevamo la possibilità di scegliere fra due strade: quella di rivotare la legge, per opporci nei modi suggeriti dal Consigliere Viglione oppure di accedere, per i motivi di opportunità già sottolineati nell'intervento del Presidente della Giunta, alle modifiche richieste tuttavia esprimendo una forte deplorazione politica e un duro giudizio sull'iniziativa del Governo. Abbiamo imboccato la seconda strada, perch siamo convinti che oggi agli attacchi antiregionalistici che vengono da parte del Governo bisogna rispondere con atti concreti, senza lasciarsi tentare a fare il braccio di ferro nei confronti di uno Stato che si dimostra nemico delle Regioni. L'opinione pubblica ed i diretti interessati, gli utenti del servizio, attendono dalla Regione delle risposte concrete, e noi dobbiamo dar loro risposte concrete, anche se per poterlo fare dobbiamo accettare, non supinamente tuttavia, certe imposizioni da parte del Governo, soprattutto quando, come nel caso presente, le modifiche richieste dal Governo non intaccano la sostanza di una legge che abbiamo votato all'unanimità e che rimane un atto importante del nostro Consiglio.
Devo tuttavia aggiungere a quello che ha detto il Presidente della Giunta (mi ripromettevo di intervenire in sede di merito, ma poiché la cosa è già stata affrontata dagli altri interventi adesso lo faccio anch'io) che questo modo di agire nei confronti di leggi elaborate dalle Regioni non pone soltanto un problema di atteggiamenti di pignoleria da parte di burocrati dello Stato appositamente pagati (si parla di circa 400 funzionari che il Presidente del Consiglio avrebbe a propria disposizione per controllare fino al centesimo, fino alla virgola gli atti delle Regioni, al fine di trovare comunque pretesti per rinviare tali atti), ma si inquadra in un contesto politico molto più grave, di un generale attacco alle Regioni. Citerò per questo, oltre alle cose che più volte abbiamo denunciato per altre questioni e altre situazioni, l'attuale elaborazione del bilancio dello Stato, che vede un'ingerenza gravissima dello Stato in settori di competenza delle Regioni, al solo scopo di limitare la disponibilità finanziaria delle Regioni stesse e in tal modo limitare di fatto l'attività dell'istituto regionale. E' un atto una protesta, in questo senso, il che denota una reazione positiva delle Regioni, che ha anche sortito taluni risultati, tant'è che la prossima settimana le Regioni saranno sentite dal Governo, dal Ministro del Bilancio, per quanto riguarda il bilancio dello Stato. Quindi, la protesta è giustificata, occorre farla.
Citerò anche l'elaborando progetto di riforma per la scuola media superiore, che intacca in modo determinante i diritti della Regione in questo settore, che noi, tutti concordi, almeno credo, collochiamo fra le questioni più importanti per noi da affrontare.
Credo, quindi, che il Consiglio Regionale debba prendere atto - e che la protesta, quindi, si debba collocare in questo contesto politico - che la ripulsa delle leggi, anche attraverso soltanto dei pretesti, viene fatta nel quadro di un contesto politico contro cui occorre battersi decisamente.
Quanto alla procedura, devo dire che mi sembra abbastanza giusto ci che ha detto il Consigliere Bianchi, ma prima ancora vorrei sottolineare e questo non può non essere detto nel momento in cui ritorniamo su questa legge - che le osservazioni del Ministro, o del Governo, se non fossero così gravi politicamente, meriterebbero soltanto il disprezzo ed il ridicolo, per il tema e il contenuto che hanno affrontato. Per esempio, noi diciamo nel nostro art. 1 che "gli asili nido hanno lo scopo di assicurare ai bambini un idoneo sviluppo psico-pedagogico". Domanda: ma se gli asili nido non avessero questa funzione, quale altra ne dovrebbero avere? Per cui, si rinvia una legge della Regione soltanto perché vi si ribadisce, tra l'altro, quanto la legge nazionale ha già affermato, perché certe cose, a quanto pare, le può dire lo Stato, la Regione no. Tutto ciò è evidentemente pretestuoso, addirittura ridicolo, per cui io concludo chiedendo di aggiungere, alla domanda di carattere politico che noi facciamo e all'affermazione dell'esigenza di un'azione più incisiva, sempre pressante per ottenere giustizia, anche la condanna al ridicolo di coloro che si avvalgono di questi pretesti cavillosi per servire la politica antiregionalistica del Governo nazionale.



PRESIDENTE

Qualcuno ancora chiede di parlare? Il Consigliere Conti. Ne ha facoltà.



CONTI Domenico

Sostanzialmente concordo con il Presidente della Giunta. Vorrei aggiungere alcune osservazioni ancora.
Intanto, questa nota del Commissario del Governo ci lascia ancora nell'incertezza, dopo essere intervenuta a bloccare la nostra legge, se la legge regionale sia una legge integrativa o una legge, diciamo concorrente, cioè se in definitiva la legge n. 1044 sia da intendersi...



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

E' regolamento.



CONTI Domenico

Comunque, il testo, che ne fa riferimento al punto 1, non chiarisce questo punto, che, tra l'altro, per noi era il punto sostanziale, perch altra cosa è la legge-regolamento, altra cosa è invece l'ampiezza di una legislazione concorrente regionale che avrebbe potuto inquadrare tutto il settore degli asili nido, naturalmente rispondendo ai requisiti fissati dalla 15.
Un altro rilievo importante è quello che riguarda la formazione professionale. Viene fatto riferimento unicamente alla legge 1098 del 1940 come se non esistessero i decreti delegati, e come se, per esempio, non esistesse, almeno dal punto di vista organizzativo, il passaggio alle Regioni anche della formazione professionale, del personale paramedico e di formazione sociale. Eppure, all'art. 1 del decreto delegato sull'istruzione professionale si dice esplicitamente che "la formazione professionale è diretta allo svolgimento di professioni sanitaria o ausiliaria, di arti sanitarie ausiliarie..".
Per conto mio, dico subito che seguirò il criterio della maggioranza pur rimanendo sempre valide le riserve che già avevo fatto durante la discussione su questa legge, facendo presente che per una, soltanto una, di queste riserve, cioè per quella relativa al modo in cui la legge regionale interpreta l'ultimo capoverso del penultimo comma, la minoranza democristiana della Regione Emilia-Romagna ha votato contro la legge sugli asili nido. Per me, dunque, rimangono valide quelle osservazioni, e il mio voto è motivato dalle motivazioni che ho già espresso in precedenza.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'Assessore Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

Il parere della Giunta è già stato espresso dal Presidente. In seguito pero, c'è stato l'intervento del Consigliere Viglione, che ha sostenuto una tesi diversa, anche se poi ha dichiarato di accettare quanto si è concordato in Commissione.
L'atteggiamento del Governo mi pare assolutamente inaccettabile come avevo d'altronde già dichiarato, a nome della Giunta, non appena in Consiglio si era avuta notizia che la legge non aveva ottenuto il visto.
Però, ritengo che l'accettazione della tesi di Viglione, anche se allettante, porterebbe ad un notevole ritardo nella realizzazione di un servizio sociale la cui esigenza è molto sentita dalle popolazioni. I Comuni e le popolazioni attendono l'istituzione degli asili nido, e pertanto ritengo che dobbiamo superare il nostro primo impulso di adottare un atteggiamento di ripulsa per rendere operante la legge. D'altro lato con le modifiche che abbiamo concordato in Commissione non si altera lo spirito della legge, che è quello di creare un servizio sociale per la famiglia, un servizio sociale aperto e gestito democraticamente.



PRESIDENTE

Ancora qualcuno chiede di parlare? Allora possiamo considerare chiusa la discussione sulle eccezioni di carattere preliminare.
Desidero assicurare il Consiglio che, facendo mie le osservazioni che sono state mosse dal Presidente della Giunta e dai Consiglieri intervenuti mi renderò interprete presso il Governo dello stato d'animo del Consiglio nel rivedere questa norma di legge, con le deplorazioni conseguenti per le intromissioni, che si reputano essere tali da minimizzare, in un certo senso, la stessa autonomia del Consiglio Regionale.
Per quello che si riferisce alla scelta, mi è parso di cogliere dall'espressione degli intervenuti questo proposito: voteremo singolarmente e nominativamente i nuovi testi dell'art. 1, dell'art. 9, dell'art. 11 dell'art. 15, dell'art. 17 e dell'art. 18 nel testo concordato, che tiene conto delle osservazioni che erano state fatte; successivamente si voterà l'intero testo, per appello nominale, intendendosi pertanto di portare innanzi una legge che ha recepito degli articoli già in precedenza votati ma che si intendono rivotati con la votazione finale complessiva del testo nuovo quale risulta dalla sostituzione degli articoli che verranno approvati singolarmente.
Tutti sono d'accordo su questa mia puntualizzazione? Ci sono osservazioni o obiezioni?



BERTI Antonio

Su questa procedura non converrà votare?



PRESIDENTE

Forse è meglio. Allora, chi approva la proposta che viene fatta è pregato di alzare la mano.
Possiamo allora procedere alla votazione. Pregherei il Consigliere Segretario Gerini di leggere i singoli articoli.



GERINI Armando, Segretario

"Art. 1 - I Comuni ed i Consorzi di Comuni possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e di quelli della Regione a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili nido, a condizione che provvedano direttamente all'impianto od alla gestione degli stessi.
Gli scopi degli asili nido sono quelli fissati dal comma secondo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
La domanda di contributo dev'essere presentata al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dalla deliberazione del Comune o del Consorzio di Comuni interessato e da una relazione che motivi l'esigenza del servizio, in base ai criteri di priorità stabiliti dal seguente articolo 3 e indichi la spesa occorrente".



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare sull'art. 1? Ci sono proposte di emendamenti? Allora, passiamo alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Risultano presenti e votanti 40 Consiglieri; hanno risposto "sì" 40 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

"Art. 9 - I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli Uffici provinciali del Genio Civile sentito il parere del Medico provinciale".



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare sull'art. 9? Passiamo allora alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Risultano presenti e votanti 39 Consiglieri; hanno risposto "sì" 39 Consiglieri.
L'art. 9 è pertanto approvato.



GERINI Armando, Segretario

"Art. 11 - I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.
A tali fine, presso ciascun asilo nido è costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri.
Le modalità di composizione e di elezione, nonché la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento comunale o consortile. Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da segretario il responsabile della direzione dell'asilo nido.
La Commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del Regolamento suddetto su convocazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti".



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare sull'art. 11? Passiamo allora alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Risultano presenti e votanti 39 Consiglieri; hanno risposto "sì" 39 Consiglieri.
L'art. 11 è pertanto approvato.



GERINI Armando, Segretario

"Art. 15 - Il personale degli asili nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.
A ciascun asilo nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno una ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.
Il responsabile della direzione dev'essere in possesso del diploma di vigilatrice, ottenuto a norma della legislazione vigente.
Le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuta a norma della legislazione vigente.
Presso ogni asilo nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico possibilmente pediatra, nonché di un pedagogista o di uno psicologo".



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare sull'art. 15? L'Assessore Vietti. Ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

Proporrei un emendamento formale. Per non ripetere due volte la dizione "ottenuto a norma della legislazione vigente" propongo di unificare i due comma terzo e quarto, evitando così la ripetizione.



PRESIDENTE

Allora, pongo in votazione l'emendamento anzitutto. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
E' approvato.
Procediamo ora alla votazione sull'art. 15 nel testo letto, emendato secondo la proposta fatta ora dall'Assessore Vietti ed accettata dal Consiglio



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Risultano presenti e votanti 39 Consiglieri; hanno risposto "sì" 39 Consiglieri.
L'articolo è approvato.



GERINI Armando, Segretario

"Art. 17 - In via transitoria, e per la durata di un triennio dall'entrata in vigore della vigente legge, i Comuni o i Consorzi di Comuni, in mancanza di personale fornito di diploma di vigilatrice d'infanzia, possono ammettere ai concorsi, per il responsabile della direzione, insegnanti di scuola materna o assistenti sanitarie; sempre in via transitoria possono ammettere ai concorsi, per le puericultrici ostetriche diplomate, infermiere professionali o altro personale in possesso comunque di diploma di scuola media inferiore.
Allo scopo di favorire la formazione e la qualificazione professionale degli operatori degli asili nido, la Regione promuoverà corsi di formazione professionale specifica".



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare sull'art. 17? Passiamo allora alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Risultano presenti e votanti 39 Consiglieri; hanno risposto "sì" 39 Consiglieri.
L'art. 17 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

"Art. 18 - All'onere di lire un miliardo per l'anno 1972 si provvede mediante la riduzione, per pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno 1972 e la contestuale istituzione, in tale bilancio, del capitolo 523, per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione, e del capitolo 1171 per i contributi di costruzione, impianto ed arredamento degli asili nido.
All'onere di lire un miliardo per l'anno 1973 si provvede istituendo due analoghi capitoli di spesa nel relativo bilancio Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Le somme stanziate per la costruzione e la gestione degli asili nido non impegnate in ciascun anno finanziario, possono esserlo nell'anno successivo".



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare sull'art. 18? Passiamo allora alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Risultano presenti e votanti 39 Consiglieri; hanno risposto "sì" 39 Consiglieri.
L'art 18 è pertanto approvato.
Si procede ora alla votazione globale del testo di legge, intendendo compresi nella votazione anche gli altri articoli che non sono stati più approvati singolarmente nella riunione odierna intendendosi così confermare la votazione anche per essi.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

La legge è approvata nella sua interezza, con 38 sì su 38 Consiglieri presenti.


Argomento: Referendum abrogativo e consultivo

Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo


PRESIDENTE

Il Consiglio è chiamato ora all'esame del punto quinto dell'ordine del giorno: "Esame del disegno di legge n. 8 di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo". E' relatore il Consigliere Zanone.
Mi permetto di sottolineare la grande importanza della discussione sul disegno di legge n. 8, attraverso il quale la Regione porta a livello di partecipazione effettiva la potestà popolare degli enti locali, e, prima fra le Regioni italiane, pone in cantiere l'istituto del referendum. La parola al Consigliere Zanone quale relatore.



ZANONE Valerio, relatore

Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge regionale sull'iniziativa popolare e degli enti locali e sul referendum abrogativo e consultivo viene all'esame di questo Consiglio ad oltre un anno dalla data della sua presentazione all'assemblea. Per la verità, l'esame preliminare di questo disegno di legge era stato compiuto dall'ottava Commissione permanente entro i termini di regolamento, ma un lungo periodo di tempo è stato poi assorbito dalla consultazione degli enti locali; consultazione alla quale, svoltasi con duplice fase, in incontri diretti presso la sede del Consiglio Regionale, e attraverso risposte da parte delle assemblee comunali e provinciali della Regione, hanno partecipato, alla data in cui questa relazione è stata stesa e discussa dalla III Commissione, 70 enti locali piemontesi, 50 dichiarando di consentire in generale sulla formulazione del disegno di legge o di non avere osservazioni da proporre altri 20 avanzando osservazioni sul merito degli articoli o proponendo emendamenti.
Nella discussione conclusiva, la Commissione ha preso in esame tutte le osservazioni e proposte di emendamento presentate in sede di consultazione ed ha accolto numerose e qualificanti richieste avanzate dagli enti locali.
Il disegno di legge che viene ora sottoposto all'esame del Consiglio nel testo approvato dall'ottava Commissione dopo vari emendamenti, dà attuazione agli articoli 49 e 61 dello Statuto regionale, i quali prevedono rispettivamente che l'esercizio dell'iniziativa popolare e degli enti locali e la disciplina delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto siano regolate da legge regionale. Si tratta, come a suo tempo fu osservato nella relazione della Giunta illustrativa del disegno di legge dei due principali istituti della partecipazione popolare indicati all'art.
48 del nostro Statuto. Alcuni enti locali hanno sollecitato che contestualmente si desse normativa anche ai restanti istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto: interrogazioni di enti locali e organizzazioni sociali, previste all'art. 62; petizioni, previste dall'art. 63. In coerenza con il testo statutario, l'ottava Commissione ha ritenuto che a tali ulteriori strumenti di partecipazione si potrà dare normativa in sede di integrazione del Regolamento del Consiglio.
L'ottava Commissione, nei suoi lavori, ha anche avuto cura di documentarsi sulle analoghe iniziative in corso presso le altre Regioni a statuto ordinario.
Alla data in cui fu stesa la presente relazione, risultava che soltanto alcune tra le Regioni a statuto ordinario avessero disciplinato l'esercizio dell'iniziativa popolare, mentre non constava che fossero state promulgate leggi regionali sull'esercizio del referendum. Quindi, come ha test ricordato il Presidente del Consiglio, con l'approvazione del presente disegno di legge la Regione Piemonte sarà fra le prime ad introdurre nel proprio ordinamento gli strumenti di democrazia diretta voluti dalla Costituzione per assicurare l'espressione della volontà popolare anche in forme diverse e correttive rispetto agli strumenti della democrazia rappresentativa, e come garanzia contro eventuali tendenze ad un "regime di assemblea" in cui si dovesse allentare lo stretto rapporto che deve intercorrere tra gli elettori che sono rappresentati e gli eletti che ne sono rappresentanti.
L'esigenza di questo adempimento è tanto più avvertita in quanto si tratta di rendere attivi e praticabili un complesso di diritti che competono a soggetti esterni al Consiglio Regionale. L'urgenza della decisione è evidenziata anche dal fatto che già una proposta di legge di iniziativa degli enti locali è stata presentata al Consiglio Regionale e di altre è possibile un'imminente presentazione.
Credo non vada taciuto che la discussione del disegno di legge in esame avviene in un momento politico in cui dal punto di vista generale sussistono forti e motivate divergenze di opinione circa le ripercussioni che l'istituto del referendum potrà avere sull'ordinamento dello Stato e sull'attività politica del Paese. Va ricordato che tali divergenze si manifestarono già largamente nei lavori dell'assemblea costituente.
Sicuramente, il referendum altera in profondità le reciproche posizioni delle forze politiche ed il rapporto dello schieramento; ma, come fu osservato proprio in sede di assemblea costituente, questo è appunto lo scopo che l'istituto del referendum è diretto a conseguire, in modo da sottoporre gli schieramenti politici ad una verifica di aderenza rispetto alla diretta volontà popolare.
Comunque, le osservazioni sommariamente esposte non modificano il compito del Consiglio, che è chiamato a dare possibilità di attuazione concreta al diritto di cittadinanza attiva riconosciuto nella Costituzione della Repubblica e nello Statuto della Regione. Le osservazioni suddette sono state richiamate unicamente per evidenziare l'opportunità che il ricorso al referendum sia organizzato in forme preclusive di possibili conseguenze ostruzionistiche.
La rilevanza politica ed anche l'onere finanziario che ogni referendum comporterà per la Regione impongono l'osservanza dei limiti e dei modi stabiliti, prima ancora che nel disegno di legge, nello Statuto, dove opportunamente l'esperimento del referendum è connesso con le esigenze di funzionalità proprie dell'Ente Regione.
La relazione della Giunta al disegno di legge in esame conteneva un'ampia e dettagliata analisi giuridica sul significato da attribuire alla locuzione "provvedimenti amministrativi della Regione" usata nell'art.
123 della Costituzione, e sulla legittimità di ammettere tali provvedimenti amministrativi non solo all'esercizio del referendum abrogativo ma anche all'esercizio dell'iniziativa popolare.
Prima di tutto, va osservata un'imprecisione che probabilmente sfuggì al Consiglio Regionale in sede di coordinamento finale del testo dello Statuto, e che è rilevante per la determinazione del significato da attribuire alla locuzione "provvedimenti amministrativi della Regione": infatti nel nostro Statuto gli artt. 50 e 57 parlano di "provvedimenti amministrativi di interesse generale", adottando una locuzione che compariva all'art. 4 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 ora abrogato. La definizione precisa che tale locuzione appare ardua, essendo possibile attribuire un "interesse generale" a gran parte degli atti dell'Ente Regione. Sembra perciò più corretta e chiara la locuzione usata nello Statuto, all'art. 53, che fa riferimento a provvedimenti amministrativi "di carattere generale".
Resta da vedere se i provvedimenti amministrativi possono essere ammessi non solo all'esercizio del referendum abrogativo, come la Costituzione prevede nell'evidente presupposto che l'elettore possa avere una più facile conoscenza della materia, trattandosi di provvedimenti di carattere regionale, ma anche all'esercizio dell'iniziativa. Sia concesso all'estensore della presente relazione un richiamo al dibattito statutario nel corso del quale lo scrivente sostenne che anche al livello regionale l'iniziativa si dovesse esercitare, in conformità a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 71 della Costituzione e negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale solo per la formazione delle leggi e non anche dei provvedimenti amministrativi.
Sta di fatto che lo Statuto regionale recita, ai primo comma dell'art.
50: "Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione delle leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale". E' peraltro anche vero che: 1) l'art. 49 prevede che sia regolato da legge regionale "l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali" 2) l'iniziativa dei provvedimenti amministrativi non viene prevista per gli enti locali, come risulta dall'art. 51 3) all'art. 52, per un'evidente mancanza di coordinamento con la ricordata norma del primo comma dell'art. 50, si stabilisce che "l'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge".
E' ancora opportuno ricordare che, a quanto risulta dagli atti del Consiglio, il Presidente della Giunta Calleri, intervenendo sull'emendamento aggiuntivo del Consigliere Sanlorenzo, che proponeva di ammettere l'iniziativa popolare per i "provvedimenti amministrativi di interesse generale", ebbe a dichiarare che egli accoglieva tale emendamento interpretandolo nel senso che dovesse riferirsi alle funzioni consiliari previste dal secondo comma dell'art. 121 della Costituzione, cioè ai regolamenti.
In ogni caso, questa legge non potrà essere uno strumento di attuazione integrale del testo statutario, che essa non può modificare e che d'altra parte richiederebbe appunto una modifica o abrogativa dell'art. 50 o integrativa degli articoli 49 e 52 dello Statuto.
Infatti, l'ammissibilità dei provvedimenti amministrativi all'iniziativa popolare richiederebbe la modifica degli articoli 49 e 52 dello Statuto; d'altra parte, in base all'art. 50, non sembra potersi escludere del tutto l'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi.
Questa iniziativa, finora sconosciuta all'ordinamento dello Stato, è prevista anche in altri statuti di Regioni ordinarie, seppure non in tutti.
La Commissione, pertanto, si è trovata concorde sulla proposta di ammettere l'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale e di competenza del Consiglio, con le limitazioni indicate all'art. 2. Di conseguenza, anche il titolo del disegno di legge a suo tempo presentato alla Giunta Regionale dev'essere modificato nel seguente: "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo".
Circa le osservazioni agli articoli: il testo dell'art. 1 e seguenti è stato modificato in modo da non limitare l'iniziativa popolare alla sola formazione di leggi.
In accoglimento delle richieste di numerosi enti locali è stato soppresso l'obbligo di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese derivanti da progetti di iniziativa popolare e degli enti locali.
Senza dubbio, prima dell'approvazione, la proposta dovrà, secondo l'art. 80 dello Statuto, essere corredata di tale indicazione; senonché, la necessità di indicare a priori i mezzi di finanziamento da parte del proponente popolare avrebbe presentato qualche difficoltà. Va infatti ricordato che in base all'art. 2 dello stesso disegno di legge, l'iniziativa popolare non può introdurre nuovi introiti fiscali né variazioni al bilancio: l'indicazione si sarebbe quindi limitata alla formale indicazione del capitolo di bilancio da cui trarre il finanziamento, senza possibilità per proponente popolare di verificarne la capienza.
All'art. 2, le materie escluse dall'iniziativa legislativa sono state ridotte, in accoglimento delle richieste formulate da numerosi enti locali in modo da consentire una più ampia partecipazione ai processi di programmazione e di decentramento, che sono i cardini della politica regionale. Sono state inoltre stabilite le materie escluse dall'iniziativa per i provvedimenti amministrativi.
All'art. 3 e seguenti, gli adempimenti che nel testo originario erano affidati alla Segreteria generale della Regione sono stati attribuiti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al fine di semplificare il complesso procedurale affidandolo direttamente all'organo competente a pronunziarsi sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta.
Altre correzioni prevalentemente formali, sulle quali pertanto non si ritiene di entrare in illustrazioni dettagliate, sono state apportate a diversi articoli del disegno di legge, sia allo scopo di semplificare la procedura, sia per una più esatta definizione di termini e scadenze (ad esempio, agli articoli 7, 8 e 18).
L'art. 7 stabilisce poi che la decisione sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte sia assunta dall'Ufficio di Presidenza "all'unanimità dei presenti". Si potrebbe porre il quesito se non sia opportuno stabilire un quorum di presenze per la validità della decisione dell'Ufficio di Presidenza: poiché, peraltro, l'art. 7 del Regolamento del Consiglio prevede che l'Ufficio di Presidenza funzioni in forma collegiale si ritiene che resti con ciò implicita la necessità della presenza di almeno tre dei suoi componenti.
Il testo originario dell'art. 10 è stato emendato dalla Commissione al fine di interpretare l'art. 57 dello Statuto, nel senso che per provvedimenti amministrativi sottoponibili a referendum abrogativo si intendono i provvedimenti amministrativi generali di competenza del Consiglio Regionale.
In sede di esame dell'art. 17, la Commissione si è trovata concorde sull'opportunità di consentire, ove possibile, un congruo periodo di sperimentazione della legge o provvedimento di cui si propone l'abrogazione. Un emendamento aggiuntivo in tal senso predisposto dal relatore nelle osservazioni preliminari in cui si proponeva che nessuna legge o provvedimento potesse sottoporsi a referendum se non dopo due anni dalla sua entrata in vigore, è stato tuttavia ritirato per evitare eventuali contestazioni di difformità rispetto ai principi dell'ordinamento statale in materia.
Non sono sfuggiti alla Commissione alcuni aspetti del presente disegno di legge che evidenziano lacune dell'ordinamento statale: la considerazione può valere sia per gli articoli 27 e seguenti, che di necessità impegnano l'intervento degli Uffici giudiziari, sia per gli articoli 7 e 18, che, in esecuzione del disposto degli artt. 52 e 58 dello Statuto, attribuiscono ad organi della Regione i giudizi sull'ammissibilità delle proposte, la quale più correttamente dovrebbe essere affidata ad un organo giurisdizionale esterno. Entrambe le questioni appaiono comunque insuperabili in sede di legislazione regionale.
La maggior parte delle norme contenute nei titoli secondo e terzo del disegno di legge, infine, sono formulate in corrispondenza con la legge 25 maggio 1970, n. 352, che detta le "norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo". La Commissione pertanto, non ha ritenuto di proporre sostanziali modifiche per questi due titoli al testo presentato dalla Giunta Regionale.
Signor Presidente, nella stesura conclusiva il disegno di legge ci sembra ispirarsi a tre indirizzi fondamentali: in primo luogo, quello di dare una precisa attuazione alle singole norme statutarie, anche nelle loro interne articolazioni, che noi possiamo in sede di legge di attuazione mettere in rilievo ma non modificare o alterare in secondo luogo, quello di raccogliere nella più ampia misura possibile i suggerimenti e le proposte che sono venute dalle consultazioni degli enti locali in terzo luogo, quello di riconoscere le forme di partecipazione popolare nella più ampia estensione compatibile con le esigenze di funzionalità proprie dell'Ente regionale.
Per queste ragioni si può sperare che questo disegno di legge, il quale ha avuto una lunga elaborazione in sede di Commissione, raccolga una convergenza di forze politiche assai ampia, quale è quella, del resto, che ha portato all'approvazione del testo nella sua attuale stesura.



PRESIDENTE

Prima di dare inizio alla discussione sul punto quinto dell'ordine del giorno e sulla relazione del Presidente della Commissione, comunico la lettera che il Presidente del Consiglio mi ha inviato per la richiesta di congedo: "La prego di volermi consentire il congedo per la seduta di oggi dalle ore 18 essendo impegnato al Circolo della Stampa di Torino per la presentazione dell'opera di Augusto Valenti "Ottanta xilografie per ottanta poesie di Giovanni Pascoli".
Credo che il Consiglio sarà unanime nell'augurare al nostro Presidente lieti pascoli nei pascoli del Pascoli. Tornando noi a pascolare nel nostro pascolo, apriamo la discussione sul punto quinto dell'ordine del giorno.
Chi chiede di iscriversi? Ha facoltà di parlare il Consigliere Viglione.



VIGLIONE Aldo

Colleghi Consiglieri, una legge importante sta per essere da noi varata. Io condivido l'osservazione fatta poc'anzi da Berti, che spesso quando si discutono argomenti molto importanti, come questa legge, che è certamente decisiva, in generale si formano vuoti nei banchi del Governo meno in quelli dell'opposizione.
Che questa sia una legge molto importante è fuor di dubbio. Ne è indice anche il fatto che ha richiesto un'assai lunga elaborazione (viene portata solo oggi all'approvazione del Consiglio Regionale del Piemonte, pur risalendo il disegno di legge relativo al novembre 1971) in sede di Commissione, anche se Zanone - al quale sono vivamente grato per l'ottimo lavoro che ha compiuto, per la magnifica relazione, per il forte impegno che ha dimostrato in tutto questo anno - ha ragione di dire che la relazione fu stesa nei termini di regolamento: il fatto è che alla relazione sono seguite le consultazioni, portate nell'arco di tutta la Regione, dei 1200 Comuni, degli organismi democratici, delle Province, con larga partecipazione di tutte le forze attive presenti in Piemonte.
E' una legge importante, perché attua una delle disposizioni sia della Carta Costituzionale sia statutarie, come ha già ricordato Zanone. Gli artt. 49 e 61 dello Statuto trovano oggi in quest'aula una decisione di convalida assai importante, nella quale, se non vado errato, arriviamo primi nel nostro Paese.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Come in tante cose, Viglione.



VIGLIONE Aldo

Non c'è dubbio: nella politica del centro destra, per esempio. Vorremmo anche però che lei, signor Presidente, fosse il primo a fare il giro di boa per ritornare su posizioni più giuste.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Non poniamo limiti alla Divina Provvidenza....



VIGLIONE Aldo

Non fuggiamo certo di fronte a questa prospettiva. Devo ringraziare anche tutte le forze politiche (meno quella rappresentata alla mia sinistra, che non ha mai partecipato ai lavori della Commissione: la forza politica che contesta sempre in Commissione non viene a contestare).
Però, c'è un aspetto che noi vorremmo sottoporre all'attenzione dei Consiglieri (senza tornare su argomenti che ha già trattato così bene il relatore Zanone): l'attuazione di questa legge impone al Consiglio Regionale la ricerca di personale specializzato e l'istituzione di un ufficio atto a dare ad essa attuazione. Badate bene che è un aspetto di importanza eccezionale.
Voi sapete che un certo numero di comuni - cinque Comuni -, un certo numero abitanti, un certo numero di enti possono promuovere tutta una serie di leggi che trovano poi una regolamentazione, direi, assai rigida, perch ad un certo momento devono essere esaminate, devono essere portate in aula su di essa si deve decidere (a meno che questa sia soltanto una legge di carattere ordinatorio, non imperativo, su cui poi non si decide niente). Si impone quindi per il Consiglio, per l'Ufficio di Presidenza, per la struttura del Consiglio Regionale, di cambiare sostanzialmente, di tener presente tutto questo. Se noi approviamo la legge questa sera, pur tenendo conto dei trenta giorni riservati alle eventuali impugnative, e dei quindici occorrenti per la pubblicazione, al massimo per il 15 febbraio essa diverrà operante. Ma a tale epoca il Consiglio Regionale non avrà ancora approntato, dato che non l'ha finora previsto, il minimo strumento di attuazione.
Non starò a ripetere i miei rilievi su questo punto, per non apparire troppo lagnoso.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Mi pare che siano utili.



VIGLIONE Aldo

Finora, salvo piccole cose, non hanno però mai trovato grande rispondenza.
Non vorrei, ripeto, che il 15 febbraio, fra quarantacinque giorni soltanto, quando l'iniziativa legislativa sarà divenuta attuabile, la Regione si trovi in difficoltà materiali per la mancanza di strumenti idonei; già ora ci sono, depositate, delle iniziative popolari che non possono trovare esplicazione solo perché la legge non è ancora approvata e che appena la legge entrerà in vigore verranno immediatamente portate avanti. Ipotizzando anche solo due consultazioni annuali di referendum, è facile immaginare quali strutture siano necessarie per darvi corso.
Invito quindi quanti ne hanno la responsabilità a voler esaminare attentamente anche questo lato della questione.
Non ritorno sugli argomenti del relatore, sui quali concordo. Concludo con il ribadire che questa è una legge d'importanza eccezionale, forse la prima, dopo lo Statuto, di portata veramente generale, sulla quale sono lieto di costatare in quest'aula una larga convergenza di tutte le forze democratiche.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vecchione, ne ha facoltà.



VECCHIONE Mario

Signor Presidente, signor Consiglieri, la legge sull'iniziativa popolare e sul referendum rappresenta uno dei momenti più qualificanti di attuazione del nostro Statuto. Non solo nel nostro, ma in quelli delle altre Regioni nate nel 1970, venne codificato un fatto nuovo, dal punto di vista politico, delle strutture delle istituzioni della società, cioè la partecipazione popolare e degli enti locali. La legge n. 8 proposta nel novembre del '71, giunta con un faticoso iter, rappresenta uno dei punti sui quali noi ci siamo misurati nell'attuare lo Statuto. Dobbiamo anche dare atto alla Giunta che ha voluto proporre questa legge, legge che è passata nella Commissione la quale ha svolto un compito molto attento molto preparato e responsabile nella lunga serie di sedute che ha tenuto.
Oggi quindi possiamo dire che diamo veramente corpo al principio generale della partecipazione nella Regione Piemonte espressa non solo da iniziative legislative arrivate prima ancora che l'iniziativa popolare fosse regolamentata come una legge, ma diamo veramente respiro alle autonomie locali a quel confronto dialettico con l'Ente Regione che ha il compito di fissare le grandi scelte politiche; su queste scelte s'incide anche attraverso quelle iniziative che gli enti locali, la popolazione, le organizzazioni sindacali e in genere gli amministratori hanno il potere e la possibilità di portare avanti.
E del resto questa partecipazione ha avuto un punto qualificante anche nel metodo di lavoro della Commissione, con l'applicazione del principio delle consultazioni. Questo è un punto molto importante che io vorrei sottolineare ai Consiglieri che non hanno fatto parte della Commissione ottava che ha esaminato il problema; anche l'iniziativa per la formazione di questa legge si è concretizzata attraverso l'efficace contributo portato dagli enti consultati.
Io devo però sollevare una piccola critica al modo non ancora chiaro con il quale viene inteso il principio della consultazione da parte di molti enti locali. Noi della Commissione abbiamo ricevuto indicazioni positive e abbiamo corretto certe nostre impostazioni in relazione ai suggerimenti che molti Comuni (anche non amministrati da noi) ci hanno dato; si tratta però di una piccola minoranza, gli altri sono comuni in cui l'articolazione democratica è ancora male intesa. Se prendiamo il fascicolo delle consultazioni, vediamo che la maggior parte dei Comuni che hanno risposto nel merito del progetto di legge sono amministrati da noi comunisti ed è questo che bisogna insegnare alle altre amministrazioni locali, ad avere, cioè, questo rapporto dialettico con l'ente Regione, non si può dire, nello svolgere una consultazione di questa importanza, in una sola riga che quel progetto va bene o va male quell'altro, occorre saper dire qualcosa di più.
Del resto, la posizione dei comunisti in Commissione non ha voluto aprire delle fratture sul fatto di far recepire dalla legge la richiesta di molti Comuni affinché fosse regolata anche la parte delle interpellanze e delle interrogazioni. Giustamente il relatore ha detto, richiamando l'articolo statutario, che le interpellanze e interrogazioni vanno viste attraverso la norma regolamentare, ciò non toglie comunque che si potevano introdurre già con questa legge. Comunque l'ampia relazione sulla quale sostanzialmente concordiamo, fatta dal relatore Zanone, ci esime dall'aprire un discorso in questi termini, richiamando alla nostra volontà politica la necessità di arrivare al più presto alla codificazione di una norma regolamentare che dia la possibilità anche alle amministrazioni e agli enti locali di promuovere quel meccanismo delle interrogazioni e delle interpellanze a cui per Statuto questi enti hanno diritto.
C'è poi il punto relativo alla copertura finanziaria. I Consiglieri ricorderanno che nel progetto di legge presentato dalla Giunta si richiedeva che sia per l'iniziativa legislativa, che per i provvedimenti amministrativi, che per il referendum, vi fosse da parte dei Comuni sempre, un articolo che richiamasse le modalità della copertura finanziaria della legge. Orbene, gli enti consultati risposero che essendo staccati dal meccanismo finanziario della Regione, non erano in grado d'indicare il capitolo di spesa, non potevano sapere quale fosse l'effettivo fondo ancora a disposizione per finanziare la legge. E allora la Commissione ha detto: voi, proponete la legge, starà alle Commissioni competenti fissare la relativa copertura. Riprendendo il discorso che stamani è stato fatto sulle Commissioni, troviamo che le Commissioni permanenti del Consiglio hanno il ruolo specifico di costruire e saldare l'iniziativa legislativa con le strumentazioni tecniche proprie della legge.
Per quanto attiene al referendum, ci richiamiamo alla relazione: vengono sommariamente riprese le norme dello Statuto, sono introdotti i referendum abrogativi sulle leggi, regolamenti e atti amministrativi e quello consultivo per l'istituzione dei circondari. La normativa è, dal punto di vista della metodologia, del meccanismo del referendum, recepita dalla legge dello Stato, quindi su questo punto non abbiamo altro da aggiungere.
Noi comunisti, e io penso il Consiglio Regionale unanime, dobbiamo esprimere oggi un saluto particolarmente caloroso a questa legge che sta per essere varata e che rappresenta il modo concreto col quale diamo una vitalità a una norma precisa dello Statuto, al concetto della partecipazione popolare in ordine alla formazione delle leggi di cui noi (non per rivendicarne aprioristicamente la paternità) siamo stati grandi promotori. E siamo lieti che questa seduta del Consiglio sia presieduta proprio dal Vicepresidente Sanlorenzo, cioè da chi rappresenta una forza politica che tanto ha fatto per arrivare alla partecipazione popolare e per renderla effettiva.
Il suggerimento che bisogna dare è questo: noi abbiamo creato una legge, la voteremo, la emaneremo affinché non resti lettera morta, ma soprattutto a questa legge uniamo una strumentazione tale che consenta un'effettiva garanzia che l'iter a cui le leggi o i provvedimenti amministrativi sono soggetti, possa raggiungere un certo risultato.
Ed è con questo spirito che noi, all'interno della Commissione, abbiamo svolto un lavoro nell'ambito e nei limiti di quanto era fissato dallo Statuto, secondo i principi che ci siamo dati due anni fa e per i quali continuiamo a operare ed a lottare. Siamo lieti che la Commissione unanime abbia licenziato un progetto di legge che tiene conto in modo particolare delle esigenze che sono state portate avanti dalle amministrazioni consultate; riteniamo che la consultazione debba avere un qualcosa di positivo e insegnare alle amministrazioni il modo vero di creare l'articolazione con noi. Non è sufficiente, lo ripeto, dire sì, come si sta dicendo per i circondari, quando non si sa esattamente che cosa si vuole fare, si devono dire dei sì motivati e questi sono stati scarsi nella fase delle consultazioni. Dobbiamo quindi, nonostante questi piccoli difetti nel modo di procedere che poi alla lunga ricadano anche sul modo di operare della Regione perché bisogna saperlo creare questo rapporto di unitarietà e di dialettica fra Ente regionale e comunità amministrate - con questa legge d'iniziativa popolare, rendere operante il principio che tutti possano chiedere anche l'abrogazione e la proposizione di atti amministrativi d'interesse regionale. Noi possiamo dire che ci stiamo avviando verso una soluzione di reale affermazione dei principi fissati nello Statuto e chiudiamo la fase costituente per aprire quella di sperimentazione in ordine all'istituto della partecipazione sul quale tutti siamo impegnati.
Al momento quindi, sui lavori della Commissione, il nostro è un giudizio positivo che confermeremo in sede di votazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Vera, ne ha facoltà.



VERA Fernando

Il Gruppo del PSDI concorda con quanto altri oratori hanno già rilevato nel considerare come estremamente importante, in questo momento dell'attività legislativa della Regione, vedere attuato uno dei principali istituti previsti dal nostro Statuto, che si collega a quella che è la giustificazione più profonda della nascita della Regione: la partecipazione alla vita politica del Paese. La possibilità consentita ai cittadini di una iniziativa legislativa abrogativa nei confronti di leggi approvate dal Consiglio Regionale rappresenta quindi un momento importante della nostra attività; la nostra Regione forse è tra le prime in Italia ad offrile suoi cittadini una possibilità del genere.
Sull'iter molto lungo e molto elaborato, ma anche approfondito, del disegno di legge, mi pare che si debbano rilevare due cose; la prima è il fatto che si è già in certo qual senso anticipato il motivo della legge consultando ampiamente le amministrazioni, le popolazioni, ecc. per avere dei suggerimenti che in larga parte sono stati recepiti nella sostanza di queste indicazioni; la seconda è che se esistono, come esistono nell'istituto del referendum, nell'istituto dell'iniziativa legislativa affidata al popolo, delle preoccupazioni (che sono quelle già espresse nel momento in cui la legge è stata accolta come norma statutaria) che questa possibilità possa essere affrontata con una certa leggerezza e servire come sfogo a delle spinte qualunquistiche nell'ambito della popolazione, oppure che possa essere strumentata al di là dell'effettiva volontà popolare, mi pare che a queste preoccupazioni la Commissione abbia risposto inquadrando disciplinando molto bene l'iniziativa popolare, sciogliendo quei dubbi che potevano essere nell'animo dei costituenti quando l'hanno introdotta nello Statuto della Regione e dando le garanzie che questo importante istituto di partecipazione popolare sarà adoperato al fine per il quale esso è nato.
Con queste considerazioni il Gruppo socialista democratico è lieto di unirsi al plauso che da altre parti è stato rivolto ai membri della Commissione che hanno così egregiamente lavorato e assicura il voto favorevole alla legge in oggetto.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Bianchi, ne ha facoltà.



BIANCHI Adriano

Signor Presidente, il generale consenso potrebbe suggerire di astenersi dal prendere la parola e non far perdere tempo al Consiglio in modo che possa passare all'approvazione, ma credo che l'importanza di questa legge ed il compiacimento mio personale e del mio Gruppo non possano essere taciuti, anche perché si tratta dell'attuazione di un istituto di straordinario rilievo, che vede proiettata nel futuro la nostra attività e realizzarsi una coerenza, una continuità d'azione che ci fa bene sperare.
Devo esprimere il mio vivo apprezzamento per questo testo, per ciò che realizza, ma anche per la forma raggiunta nella relazione, come sostanza e come contenuto. Del resto non poteva essere diversamente, considerato il livello del relatore che abbiamo imparato a conoscere nella fase statutaria.
L'iniziativa popolare è certamente di grande peso nel momento in cui si è compiuto, con la costituzione delle Regioni, un primo atto di autentico decentramento delle responsabilità politiche, attribuendo all'istituto regionale il potere legislativo, ancorché limitato, contestato, difficile da realizzarsi: è una grande conquista sulla via dell'autonomia e dell'autentica democrazia degli istituti che reggono la nostra Repubblica.
Il portare ulteriormente alla periferia, dotare di questo potere i gruppi di opinione, gli enti locali, coloro che non dispongono di canali tradizionali dell'iniziativa, credo sia un atto molto importante che va al di là di ogni considerazione quantitativa; può darsi che questo strumento sia utilizzato in modo limitato, ma il solo fatto che sia messo a disposizione è una conquista che non possiamo non sottolineare. Io mi auguro che resti veramente tale, che non sia utilizzato in modo indiretto da chi già possiede i canali ufficiali e tradizionali per esercitare l'iniziativa popolare. Speriamo non ne venga quindi sollecitato l'uso in maniere non adatte al consolidarsi della popolarità di questo istituto che è proprio messo a disposizione del popolo, perché se diventasse uno strumento indiretto, manovrato in maniera spregiudicata da questa o da quella forza politiche, finirebbe per perdere tutto quanto il suo valore anche didattico, formativo e autenticamente democratico.
Io penso che il Consiglio Regionale debba dotarsi di tutti gli strumenti perché l'attività legislativa si svolga nel modo più corretto più efficiente, più adeguato anche nella dignità della forma, nelle verifiche relative all'inquadramento di ogni iniziativa nell'ordinamento giuridico dello Stato, ma penso che anche senza grandi strutture, quella delle Commissioni, del Consiglio, possano essere supporto sufficiente questo lo dico perché non si rimandi in qualche modo alla costituzione di organismi più efficienti sul piano amministrativo - per realizzare e fare camminare questo strumento.
La necessità pratica di non imporre l'onere d'indicare la spesa a coloro che esercitano l'iniziativa popolare, che sarà principalmente l'iniziativa legislativa, e l'allargamento ai provvedimenti di tipo amministrativo ancorché di carattere generale penso sia più un'affermazione di principio che non un mezzo pratico. Immagino che non sarà di frequente adozione, immagino che sarà molto più facile per enti locali o per quanti abbiano da suggerire dei provvedimenti amministrativi, di farlo attraverso la sollecitazione delle forze politiche o degli organi regionali perché poi diano essi concreto contenuto e sostanza ai provvedimenti.
Riassumendo: grande compiacimento; proposito di collaborare perch questo istituto non sia solo scritto negli annuali della Regione, ma diventi concretamente operante; impegno affinché sia utilizzato nel modo più serio e corretto da chi ha difficoltà di accesso ai canali formali e tradizionali dell'iniziativa legislativa; approntamento di tutti gli strumenti perché non venga scoraggiato di fatto il ricorso a questa iniziativa; disponibilità del mio Gruppo ad operare affinché le iniziative che venissero prese, le proposte che giungessero a questo Consiglio possano trovare adeguata, esauriente, tempestiva, motivata risposta da parte del Consiglio Regionale.



PRESIDENTE

Non avendo altri isoritti a parlare, darei la parola al Presidente della Giunta.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Non avendo bisogno di entrare nell'argomento, perché mi pare sia stato approfondito da tutti i Consiglieri che hanno preso la parola, mi limito a ringraziare tutti coloro che hanno, come il Consigliere Vecchione ed altri dato atto alla Giunta di avere voluto portare avanti questo disegno di legge, attuativo d'altra parte di norme statutarie costituzionali e sottolineato, come ha fatto il Consigliere Viglione, che si tratta della prima proposta di referendum che viene presentata dalle Regioni a Statuto ordinario.
Non entro nel merito del provvedimento perché mi sembra che da parte di tutti i relatori, in particolare del Consigliere Bianchi, ne siano stati valutati gli aspetti positivi e siano anche stati posti i limiti entro i quali si colloca nel contesto della vita regionale, tenuto anche conto che non deve essere interpretato come un canale supplementare d'iniziativa rispetto ai soggetti che questa iniziativa legislativa di fatto ha nell'interno del Consiglio Regionale.
Io credo che in realtà questi strumenti servano purché non vengano strumentalizzati, ma aprano dei canali nuovi, in questo senso mi pare che abbiano ragione di esistere l'iniziativa popolare e il referendum.
Io mi rivolgo al Presidente di questa assemblea pregandolo di voler passare questa sera non solo alla conclusione della discussione generale ma possibilmente all'approvazione degli articoli; so di chiedere una cortesia, ma vorrei ricordare a questa assemblea che la D.C. torinese tiene il suo congresso sabato e domenica e che essendo il sottoscritto (il quale ha desiderio di essere quanto più possibile presente ai lavori del CR) ovviamente anche impegnato in quel congresso, avrebbe piacere di essere domani e sabato nella condizione di poter attendere ai lavori del congresso..



VIGLIONE Aldo

Quanto più possibile maggioritario!



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Soprattutto per fare una relazione che dia ampio spazio, anche nell'ambito del congresso provinciale della D.C., ai problemi della Regione.
Quindi se fosse possibile questa sera concludere i lavori sarei veramente grato al Consiglio e pregherei il Presidente dell'assemblea di mettere questa sera in votazione, articolo per articolo, la legge, in modo da poterla licenziare.
Non avrei null'altro da aggiungere se non il mio compiacimento alla Commissione ed in i particolare al relatore collega Zanone per il lavoro lungo senza dubbio, ma anche molto approfondito che egli sin dall'anno scorso ha portato avanti su problemi di carattere giuridico indiscutibilmente molto difficili ma che credo siano stati risolti, anche se non con la soddisfazione di tutti certamente con un compromesso che pu soddisfare tutti quanti noi.
Io ringrazio se l'assemblea vorrà accogliere l'invito che mi sono permesso di fare e chiudo rapidamente il mio intervento auspicando che il disegno di legge venga approvato e che la Regione Piemonte, prima fra tutte, possa licenziare una legge sul referendum che è molto importante che ha a livello di Parlamento richiesto molti anni per essere approvata e che a livello della Regione Piemonte è attuativa dello Statuto, a un anno dalla sua approvazione.



PRESIDENTE

E' così chiusa la discussione di carattere generale.
Io sono stato sollecitato in due direzioni diverse; alcuni Consiglieri mi hanno fatto presente che i giornali hanno riportato che c'è visibilità zero nel territorio della regione Piemonte a causa della nebbia, tuttavia la richiesta del Presidente della Giunta mi pare coerente con l'andamento della discussione generale la quale lascia presumere che la votazione dei 40 articoli della legge possa avvenire in un lasso di tempo ragionevole. E possiamo renderlo anche più ragionevole se i Consiglieri rimangono tutti in aula, se la votazione avviene sollecitamente, se si fa un solo appello invece di due e se c'è in questa ultima fase dei lavori quella concentrazione, quell'attenzione che è necessaria all'importanza dell'argomento discusso.
Se non vi sono obiezioni da parte dei Consiglieri passiamo senz'altro all'esame dei singoli articoli. Non vi sono obiezioni, do quindi la parola al Segretario Gerini perché passi alla lettura degli articoli.



GERINI Armando, Segretario

Titolo I - Capo I: Iniziativa popolare e degli enti locali.
Art. 1): L'iniziativa popolare e degli enti locali, di cui al Titolo IV, Capo II dello Statuto della Regione Piemonte si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità. La proposta d'iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 8 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale del Piemonte.
La proposta d'iniziativa legislativa degli enti locali deve essere deliberata o da un Consiglio Provinciale o da Consigli Comunali in numero non inferiore a 5, oppure da uno o più Comuni rappresentanti non meno di 25.000 elettori e deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 37: favorevoli 37.
L'art. 1 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 2): L'esercizio dell'iniziativa popolare e degli enti locali è escluso per le proposte riguardanti: a) leggi tributarie e di bilancio b) leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale.
L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio Regionale è esclusa per le proposte riguardanti: a) i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti comma del presente articolo b) i Regolamenti degli organi regionali c) i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione e di mera esecuzione di delibere consiliari.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 36: favorevoli 36.
L'art. 2 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Capo II - Modalità per l'esercizio dell'iniziativa popolare e degli enti locali.
Art. 3): Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta d'iniziativa popolare, devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.
All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei proponenti il testo del progetto e le firme degli elettori saranno apposte in calce al progetto stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avrà provveduto a vidimare, entro 5 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il progetto stesso.
I primi tre sottoscrittori del foglio espressamente contrassegnato con la scritta "foglio n. 1" sono legittimati a depositare ufficialmente la proposta d'iniziativa popolare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed hanno diritto ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa alla competente Commissione consiliare regionale.
Nessuna proposta può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 39: favorevoli 39.
L'art. 3 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 4): La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma.
Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.
La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco, o dal Segretario di detto Comune.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari Comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della proposta d'iniziativa popolare.
Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'art. 3, comma quarto, della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 40: favorevoli 40.
L'art. 4 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 5): La proposta d'iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dai primi tre elettori sottoscrittori.
Un funzionario a ciò delegato dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi il numero delle firme raccolte.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 40: favorevoli 40.
L'art. 5 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 6): La proposta d'iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o da un Sindaco dei Comuni proponenti a ciò espressamente delegato con apposita deliberazione dei Comuni stessi.
I Consigli degli enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale.
Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dà atto, mediante processo verbale, della data del deposito della proposta e delle prescritte deliberazioni ad essa relative.



PRESIDENTE

Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 39: favorevoli 39.
L'art. 6 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Capo III - Ammissibilità delle proposte d'iniziativa popolare e degli enti locali. Esame della Commissione consiliare e del Consiglio Regionale.
Art. 7): L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta in relazione all'osservanza dei requisiti della presente legge. Qualora l'unanimità non sia raggiunta delibera Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Per la proposta giudicata ammissibile, in relazione al disposto dell'art. 2 della presente legge, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza, con propria decisione, stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.
Di tale decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Presidente della Giunta è tenuto a dare tempestiva comunicazione, con propria ordinanza, ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art. 7 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 8): Dichiarata ammissibile la proposta d'iniziativa popolare e degli enti locali, a norma e nei modi previsti dal precedente articolo 7 il Presidente del Consiglio Regionale l'assegna, per l'esame preventivo alla competente Commissione, la quale, sentiti i promotori o i delegati dell'iniziativa, presenta al Consiglio la propria relazione entro il termine massimo di 3 mesi. Scaduto tale termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio.
Il Consiglio prende in esame la proposta entro due mesi dalla relazione della Commissione.
Ove il Consiglio non prenda in esame, entro detto termine la proposta è riconosciuta facoltà ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
Scaduto questo termine, la proposta iscritta di diritto all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Regionale, con precedenza su ogni altro argomento.
La proposta deve essere portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 39: favorevoli 39.
L'art. 8 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 9): Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio Regionale, la proposta d'iniziativa popolare o degli enti locali non abbia potuto essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza, o dal Consiglio Regionale, o dalla Commissione consiliare competente, essa s'intende automaticamente sospesa.
L'Ufficio di Presidenza del nuovo Consiglio Regionale indipendentemente dallo stadio di esame al quale la suddetta proposta era pervenuta nella precedente legislatura, è tenuto ad esaminare la ricevibilità e l'ammissibilità non prima dei quattro mesi e non oltre i sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso.
Per l'esame di tale proposta si osservano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti articoli 7 e 8.



PRESIDENTE

Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art. 9 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Titolo II - Capo I - Referendum abrogativo di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi della Regione da parte degli elettori e degli enti locali.
Art. 10): Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, deliberati dal Consiglio Regionale, è indetto quando lo richiedono almeno 50.000 elettori della Regione, o tre Consigli Provinciali o 10 Consigli Comunali purch rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione.



PRESIDENTE

Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art. 10 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 11): Il referendum abrogativo non è proponibile per lo Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
Non è altresì proponibile per il regolamento del Consiglio ed in generale per i regolamenti interni degli organi e degli Uffici regionali nonché per i regolamenti di attuazione di leggi regionali, quando la proposta di referendum non investa anche la legge alla quale il referendum si riferisce e per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione.
Il referendum abrogativo è infine improponibile per i provvedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al comma primo del presente articolo e per i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art 11 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Capo II - Modalità per l'esercizio di richiesta del referendum abrogativo.
Arti 12): Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 50.000 elettori della Regione devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.
Nella richiesta di referendum deve essere indicato il quesito che s'intende sottoporre al referendum abrogativo, completando la formula "volete che sia abrogato a...." con il titolo, il numero e la data di pubblicazione della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.
Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.
Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, oltre l'indicazione di cui ai precedenti comma secondo e terzo, deve essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui sia proposta l'abrogazione.



PRESIDENTE

Nessuna richiesta di parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art. 12 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 13): All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che s'intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo; le firme degli elettori proponenti saranno apposte in calce al quesito stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avrà provveduto a vidimare entro 10 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.
Per quanto riguarda le modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonché l'entità e le modalità per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto all'art. 4 della presente legge.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 42: favorevoli 42.
L'art. 13 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 14): Salvo quanto disposto al successivo art. 17, i fogli contenenti le firme nonché i certificati elettorali dei sottoscrittori richiedenti il referendum, devono essere depositati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro sei mesi dalla data del timbro di vidimazione apposto sui fogli medesimi.
Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito da parte di almeno tre promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 42: favorevoli 42.
L'art. 14 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 15): Nel caso di richiesta di referendum da parte di 3 Consigli Provinciali o di 10 Consigli Comunali, rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione, conteggiato alla data dell'ultima elezione per il Consiglio Regionale, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di cui si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli Provinciali o Comunali che abbiano deliberato di presentarla della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre 6 mesi dalla data del deposito, e dei delegati di ciascun Consiglio uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal Presidente di ciascun Consiglio Provinciale, o dal Sindaco di ciascun Consiglio Comunale e deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art. 15 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 16): La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata da ciascun Consiglio Provinciale o Comunale con voto della maggioranza dei Consiglieri ad esso assegnati e deve contenere tutte le indicazioni previste all'art. 12, comma secondo e seguenti.



PRESIDENTE

Nessuna richiesta di parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art. 16 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 17): Non può essere depositata richiesta, né può essere effettuato il referendum, nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio Regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 42: favorevoli 42.
L'art 17 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Capo III - Ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
Art. 18): Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1º gennaio al 30 settembre.
Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza esamina tutte le richieste presentate e decide, all'unanimità dei presenti sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste stesse.
Qualora l'unanimità non sia raggiunta delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio Regionale, appositamente convocato, entro il 15 novembre.
Per le proposte giudicate ammissibili in relazione all'art. 11, ma viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione l'Ufficio di Presidenza, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.
Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 41: favorevoli 41.
L'art. 18 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 19): Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal Consiglio Regionale e dall'Ufficio di Presidenza nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui il precedente articolo, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio Regionale al Presidente della Giunta.
Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della Giunta, in osservanza alle decisioni di cui al comma precedente indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge.



PRESIDENTE

Nessuno chiede la parola? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 38: favorevoli 38.
L'art. 19 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Capo IV - Convocazione degli elettori, procedimento elettorale.
Proclamazione dei risultati.
Art. 20): Con proprio decreto il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50º ed il 70º giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
La Giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anziché in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.
In tal caso il Presidente della Giunta fissa, con successivo decreto una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1º ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.
Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 40: favorevoli 40.
L'art. 20 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 21): Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello di Torino e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali Mandamentali della Regione.
I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 39: favorevoli 39.
L'art. 21 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 22): Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale.
I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365º giorno successivo alla data delle suddette elezioni.



PRESIDENTE

Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 37: favorevoli 37.
L'art. 22 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 23): La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.



PRESIDENTE

Chi chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 39: favorevoli 39.
L'art. 23 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 24): I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale degli elettori medesimi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 38: favorevoli 38.
L'art. 24 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 25): L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali, e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale, e dei promotori del referendum.
Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali provinciali, persona munita di mandato autenticato dai notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 40: favorevoli 40.
L'art. 25 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 26): Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352.
Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto .
L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 40: favorevoli 40.
L'art. 26 e approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 27): Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 comma primo e secondo.
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale.
I delegati o i promotori della richiesta di referendum, hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 39: favorevoli 39.
L'art. 27 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 28): Presso la Corte d'Appello di Torino, è costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 comma terzo e quarto.
L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 39: favorevoli 39 L'art. 28 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 29): Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 37: favorevoli 37.
L'art. 29 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 30): Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione.
Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 35: favorevoli 35.
L'art. 30 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 31): Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La proposta respinta non può essere ripresentata, nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 17 prima che siano trascorsi 5 anni.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 36: favorevoli 36.
L'art. 31 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 32): Se prima della data dello svolgimento del referendum la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della Giunta con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 37: favorevoli 37.
L'art. 32 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Titolo III - Referendum consultivo per l'istituzione, nel territorio della Regione, di nuovi Comuni, per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, previsto dall'art. 133, comma secondo, della Costituzione.
Art. 33): Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 133, comma secondo, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio Regionale su iniziativa della Giunta o di ciascun membro del Consiglio Regionale.
La deliberazione del Consiglio Regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo, deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i Comuni o il Comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 35: favorevoli 35.
L'art. 33 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 34): Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, oppure in una domenica compresa tra il 1º ottobre ed il 15 novembre a seconda che la deliberazione del Consiglio Regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 30 giugno.
Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato fra il 70 ed il 50^ giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al Commissario del Governo al Presidente del Tribunale, di cui al successivo art. 36, comma primo nonché comunicato ai Sindaci o al Sindaco dei Comuni o del Comune ed ai Presidenti o al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.
Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 36: favorevoli 36.
L'art. 34 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 35): Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 37: favorevoli 37.
L'art. 35 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 36): Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio '68, n. 108, comma primo e secondo.
L'Ufficio centrale circoscrizionale per referendum, appena pervenuti i verbali dagli Uffici di Segreteria dei Comuni o del Comune in cui si è effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi, contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni regionali, iscritte nelle liste elettorali dei Comuni o del Comune in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.
Il Segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del Tribunale unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici di sezione.
I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 36: favorevoli 36.
L'art. 36 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OBERTO



GERINI Armando, Segretario

Art. 37): Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici di sezione o all'Ufficio centrale circoscrizionale, per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 38: favorevoli 38.
L'art. 37 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art 38): Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio Regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 36: favorevoli 36.
L'art. 38 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Titolo IV - Disposizioni finali.
Art. 39): Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.



PRESIDENTE

Nessuno chiede di parlare? Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 35: favorevoli 35.
L'art. 39 è approvato.



GERINI Armando, Segretario

Art. 40): Le spese per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, nonché per lo svolgimento di referendum di cui ai Titoli I, II e III della presente legge, sono a carico della Regione.
Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonch quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.
Le spese suddette sono imputate ad apposito Capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ogni anno finanziario.



PRESIDENTE

A proposito dell'art. 40 c'è un emendamento per sopprimere nella frase "Le spese per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare" la parola "legislativa", per cui il testo diventerebbe "Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare ecc.".
Ci sono delle obiezioni sull'emendamento? Qualcuno chiede di parlare? Allora pongo innanzi tutto in votazione l'emendamento. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato, per cui l'articolo deve intendersi con la soppressione della parola "legislativa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 37: favorevoli 37.
L'art. 40 è approvato.
Si tratta adesso di approvare tutta la legge. Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 37: favorevoli 37.
La legge è approvata.
Mi vogliano consentire, nonostante la premura che noto dall'atteggiamento di diversi Consiglieri, che come Presidente del Consiglio sottolinei la grande importanza dell'approvazione di questa legge, particolarmente significativa perché regola i principali istituti della partecipazione popolare quali sono previsti dall'art. 48 dello Statuto piemontese. Costituisce indubbiamente uno dei provvedimenti legislativi al riguardo, approvato dalle Regioni a statuto ordinario; anzi per quanto attiene al referendum - e sono lieto che anche il relatore Zanone abbia sottolineato questo particolare, evidentemente dopo avere approfondita la notizia - non è stata sinora promulgata alcuna legge regionale in materia.
La concreta attuazione di questa legge permetterà ai cittadini e agli enti locali di disporre degli strumenti necessari per esercitare quel diritto alla democrazia diretta che la Costituzione e lo Statuto riconoscono loro. A riprova della volontà di attuare sul serio il principio della partecipazione, assunto come linea-guida di attività della Regione nelle sue concrete manifestazioni, è da ricordare la vasta consultazione di enti locali svolta dall'VlII Commissione che ha preceduto e confortato la stesura della relazione e del testo di legge licenziato dalla Commissione stessa ed ora approvato.
Tra i punti più qualificanti del testo approvato sono da sottolineare la possibilità di esercitare l'iniziativa popolare, anche per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale e di competenza del Consiglio Regionale; la soppressione dell'obbligo, nel caso di progetti di legge di iniziativa popolare o degli enti locali, di indicare i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti dai progetti stessi; il massimo contenimento delle materie escluse dall'iniziativa legislativa; il fatto che le spese per l'esercizio dell'iniziativa e lo svolgimento del referendum sono interamente a carico della Regione.
Disposizione come quelle indicate in precedenza manifestano con chiarezza la volontà della Regione Piemonte di estendere al massimo le possibilità di attuazione di queste forme partecipative, in modo da garantire il concreto funzionamento dei nuovi istituti di democrazia diretta non per pagare un tributo ad una moda corrente, ma per cambiare realmente e profondamente il meccanismo di formazione delle scelte che interessano la collettività.
Adottando questa legge la Regione ha dato una prima positiva risposta a coloro che vedevano nella sua nascita non solo uno strumento essenziale per la creazione di quello Stato decentrato voluto dalla Costituzione, ma anche il momento determinante per il superamento di una visione centralista del potere pubblico, per il rilancio delle autonomie locali, per l'avvio di un modo nuovo di fare politica.


Argomento:

Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo

Argomento:

Ordini del giorno e interrogazioni (annuncio)


PRESIDENTE

Comunico al Consiglio che è stato presentato un ordine del giorno, a firma dei Consiglieri Viglione e Vecchione, che si riferisce alla preoccupazione che il Consiglio dovrebbe manifestare per l'atteggiamento di autorità di polizia e orientamenti conservatori reazionari e anticostituzionali della magistratura, con particolare riferimento alla sentenza del Tribunale di Palermo emessa nei confronti del direttore responsabile del quotidiano "L'Ora". Il testo verrà mandato insieme alla convocazione del Consiglio.
Sono stati anche presentati: un'interrogazione a firma dei Consiglieri Calsolaro, Fonio, Viglione e altri che ripropone l'interrogazione decaduta questa per la totale assenza dei firmatari dell'interrogazione stessa, relativa ad asserite dichiarazioni fatte dall'Assessore all'urbanistica del Comune di Torino alla Galleria d'Arte Moderna un ordine del giorno a firma dei Consiglieri Vecchione e Viglione che impegna la Giunta Regionale e per essa il suo Presidente, a compiere i passi necessari anche con le altre Regioni affinché il Governo ritiri immediatamente il progetto relativo al fermo di polizia e sulla perquisizione domiciliare un'interrogazione dei Consiglieri Nesi e Calsolaro relativa al nuovo gravissimo infortunio accaduto allo stabilimento IPCA di Ciriè, per sapere che cosa la Giunta si proponga di fare un'interrogazione con risposta scritta all'Assessore alla tutela dell'ambiente da parte della Consigliera Carmen Fabbris, che verrà trasmessa immediatamente per la risposta altra richiesta da parte del Consigliere Garabello di risposta scritta al Presidente della Giunta e all'Assessore competente per conoscere i motivi per cui in seguito all'istituzione dei sistemi bibliotecari sia stato definito uno statuto tipo sulle biblioteche pubbliche dei Comuni chiaramente lesivo delle autonomie locali.
Tutti questi documenti saranno trasmessi tempestivamente.


Argomento:

Ordini del giorno e interrogazioni (annuncio)

Argomento:

Ordine dei giorno della prossima seduta


PRESIDENTE

Il Consiglio Regionale avevamo previsto che venisse convocato per il giorno 18 dicembre alle ore 10 e alle ore 16; in relazione all'ordine del giorno che c'è varrebbe la pena di farlo o soltanto al mattino o soltanto al pomeriggio. Il Consiglio che cosa preferisce? Nei pomeriggio? Allora è convocato alle ore 16.
L'ordine del giorno reca: 1) Approvazione verbali precedenti sedute 2) interpellanze e interrogazioni 3) comunicazioni del Presidente 4) discussione dei seguenti ordini del giorno: a) ordine del giorno presentato in data 14/12 dai Consiglieri Viglione e Vecchione; sentenza della magistratura in materia di sciopero b) ordine del giorno presentato dagli stessi Consiglieri: fermo di polizia c) esame del disegno di legge per l'esercizio provvisorio (che mi è stato riferito dall'Assessore essere stato mandato oggi all'Ufficio di Presidenza e che la Commissione ad hoc potrà vedere in brevissimo tempo).
Pregherei i Capigruppo di dirmi se consentono ad una richiesta fatta formalmente, ma non nei canali normali, dai Consiglieri Nesi e Calsolaro che chiedono che all'ordine del giorno della prossima seduta venga iscritto il seguente punto "Conferenza interregionale di Conegliano Veneto sui problemi della Zanussi. Relazione e discussione". Io devo sapere intanto dall'Assessore competente se è in grado di fare una relazione e poi se i Presidenti di Gruppo accettano l'instaurazione di questa prassi, che cioè dei Consiglieri singoli possano chiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno senza che sia oggetto di discussione da parte del comitato di presidenza.
L'Assessore è in grado di discuterlo?



VISONE Carlo, Assessore al lavoro

La conferenza è sabato tutto il giorno, se riesco ad arrivare incolume dalla nebbia posso farlo. Però sulla prassi non mi pronuncio.



PRESIDENTE

Potrebbe sempre riferire senza inserirlo nell'ordine del giorno per non creare delle altre storture.


Argomento:

Ordine dei giorno della prossima seduta

Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Fabbris.



FABBRIS Pierina

Lei ha proposto di fare la riunione del Consiglio nel pomeriggio, io però mi permetto di fare osservare che a causa della nebbia, per cui i Consiglieri non si possono muovere con una certa agilità, sarebbe bene farla al mattino. Per chi viene m treno, alla sera ad una certa ora non trova più il mezzo per andare a casa.



PRESIDENTE

Io propongo di fare la riunione alle 10,30, in modo che la I Commissione possa riunirsi alle 9,30 e gli argomenti all'ordine del giorno fino alle 13-13,30 possono essere tranquillamente trattati, così veniamo incontro a coloro che vengono di fuori (i quali non si avventurino questa sera neanche sulle autostrade).



FABBRIS Pierina

Se vogliamo farla al pomeriggio anticipiamo almeno alle 15-15,30.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Dato che abbiamo sabato e domenica il congresso, io direi di farla al pomeriggio.



PRESIDENTE

Io sono disponibile tutto il giorno, però mi rendo conto del disagio di quelli che vengono di fuori.



BERTI Antonio

Poiché mi risulta che è iscritto anche l'esercizio provvisorio bisognerà pure che la Commissione lo esamini e se si fa la riunione al mattino, quando lo esamina?



PRESIDENTE

Credo che in un'ora si possa esaminare la richiesta di esercizio provvisorio.
Comunque io sono disponibile tutto il giorno, c'era l'istanza di una collega che viene di fuori mi rendo conto di che cosa vuol dire andare e venire di fuori.



FASSINO Giuseppe

Di fronte a queste complicazioni, perché non possiamo fare la seduta mercoledì?



PRESIDENTE

No perché la sala è occupata dalla Provincia.
Mi permetto soltanto rispettosamente di dirvi bruciamoci alle spalle tutto quello che volete, faremo le riunioni il giorno dopo Natale e avanti per poter portare in porto le leggi. Io sono a disposizione del Consiglio cancelliamo il tutto, facciamola il 22, se poi ci saranno 3-4 giorni continui di Consiglio appena la sala sarà disponibile, non lamentatevi, e tenendo presente ciò che ho detto stamattina sui congedi.
Facciamola lunedì 18 alle ore 15, con l'ordine del giorno che è stato letto.



FASSINO Giuseppe

Pregherei allora, come Vicepresidente della I Commissione di dare comunicazione subito (che sarà confermata telegraficamente) ai membri della I Commissione che vi sarà riunione lunedì alle ore 11.



PRESIDENTE

Va bene. La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20,15)



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