Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.121 del 26/10/72 - Legislatura n. I - Sedute dal 6 giugno 1970 al 15 giugno 1975

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OBERTO


Argomento: Assistenza e sicurezza sociale: argomenti non sopra specificati - Edilizia scolastica

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Secondo quanto abbiamo convenuto al termine della seduta mattutina passiamo all'esame del disegno di legge regionale n. 47 recante "Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quelli della Regione".
E' relatore del disegno di legge il Consigliere Beltrami, al quale d la parola.



BELTRAMI Vittorio, relatore

La IV Commissione ha esaminato congiuntamente i disegni di legge n 32 presentato dalla collega Fabbris e altri Consiglieri del Gruppo comunista n. 47 presentato dalla Giunta Regionale, incentrando l'attenzione su quest'ultimo e apportandovi le opportune modifiche, accettate dalla Giunta stessa e accogliendo larga parte delle indicazioni della consultazione.
Questa è stata intensa e si è avuta l'occasione di ascoltare: i Consigli di valle, i sindacati regionali, i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, i Sindaci dei comuni superiori ai 10.000 abitanti, la Lega dei comuni democratici, l'Unione promozione diritti minori, l'Ente morale della protezione del fanciullo, l'Onarmo, la Scuola assistenziale sociale, l'Udi il Cif, l'Andel, l'OMNI, l'Unione Industriale, Città amica, l'Anci, la Commissione diocesana per l'assistenza, Siras e altri.
Devo dare atto dello sforzo, che è stata vera e propria manifestazione di buona volontà, offerto alla Regione, in questa fase preparatoria della legge, da parte dei presentatori, della Giunta costantemente presente attraverso la dott.ssa Vietti, dello stesso Presidente dr. Calleri il quale, intervenendo alle sedute conclusive, ha decisamente sottolineato la delicatezza e l'importanza che la Regione Piemonte conferisce a questa materia e dei colleghi Consiglieri che avevano presentato la proposta n.
32.
Pur nella garbata contrapposizione delle tesi, sono stati trovati dei punti d'incontro, ma abbiamo assieme convenuto di trovarci ancora nella fase pioneristica dell'introduzione di un serio discorso nel campo della sicurezza sociale e che molte pagine di questo discorso dovranno essere riscoperte attraverso l'esperienza. Da qui la fissazione della spesa, pur nell'impegno quinquennale, limitata all'individuazione quantitativa per gli anni '72/73 precisando che per gli anni successivi "la Regione definirà i fondi d'integrazione sulla base di piani pluriennali riferiti ai periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale".
E ancora: "Il piano pluriennale degli asili-nido costituirà specificazione settoriale del piano di sviluppo regionale e della sua articolazione in piani comprensoriali".
E' una norma importante che nasce dalla volontà politica di riconoscere, nella programmazione regionale, il supporto all'intervento della Regione Piemonte, in una visione "globale, autentica, pianificata temporalmente" su questo impegnativo servizio sociale. Non solo: esso costituisce motivo di respiro, di verifica su una breve esperienza d'intervento in una materia che taluno ha affermato "tutta da scoprire" e altri, nella consultazione, "tutta da inventare". Lo stesso rapporto IRES sulle previsioni del '70/75 recita: "E' questo un settore d'intervento i cui contenuti specifici appaiono tuttora delineati in modo approssimato e provvisorio ed in cui è perciò facile attestarsi su linee d'intervento negative rispetto alla soluzione reale dei problemi, malgrado la buona intenzione delle iniziative. Esso richiede ancora un ampio sforzo d'indagine e di studio per determinare il campo d'interventi più proprio ed opportuno e le modalità più consone d'impostazione funzionamento e di organizzazione, capaci di rispondere ai bisogni d'intervento esterno delle famiglie, salvaguardando le esigenze del bambino".
La legge dello Stato, 1044, sollecitatrice della legge regionale in discussione, all'art. 1, comma primo e secondo, recita: "L'assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale d'interesse pubblico".
"Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale".
E', questa parte della legge, un'affermazione di principio che può dare luogo ad una serie d'interpretazioni del problema donna-lavoro che, a seconda dell'angolazione politica, si lega a giudizi dottrinari scientifici ed umani.
Un dato è certo, al di là di tali giudizi ed è la presenza della donna nel mondo del lavoro, in ogni direzione, dalla fabbrica alla scuola dall'aula giudiziaria al gabinetto scientifico. E' una presenza che, se da un lato conferisce parità di diritti nei confronti dell'uomo per l'accesso ad ogni grado d'esperienza sociale, dall'altro fa insorgere altre esigenze una delle quali viene toccata dalla proposta di legge che, pur con qualche zona d'ombra, è almeno parzialmente anticipatrice dell'invocato intervento statale, in uno degli spazi interessanti la sicurezza sociale. Sicurezza sociale che viene, sì, dalle cose, dai servizi e dalle esperienze che queste consentono, ma viene soprattutto dal concetto che si ha del bambino.
Appartiene alla famiglia? Allo Stato? Appartiene alla scuola in senso lato di "palestra d'educazione"? Appartiene a se stesso? L'assistenza, anche se prestata da una società perfettamente organizzata, non può tendere a togliere a nessuno la proprietà del fanciullo. Noi vorremmo che esso rimanesse quello che è, di chi è ed è certamente della madre e della famiglia.
C'è solo da augurarsi che questa predisposizione della società a volere colmare il vuoto, pur in chiave di provvisorietà, lasciato dalla madre che lavora, dia luogo veramente a quei successi di formazione che tutti richiedono perché è chiaro e non lo si può tacere, che non basta la semplice predisposizione dei servizi attorno a chi si educa per colmare il vuoto di un affetto, di una carica formativa, che succedendo a quella creativa, ci propongono la donna nella sua dimensione più giusta, nella luce straordinaria di una presenza per molti non più ripetibile: quella della madre con la sua tensione, con l'affetto immenso che la dona ai figli, con la sua carica di problemi e di bisogni. Bisogni che la sospingono a ricercarsi un lavoro, a volte la semplice parità d'iniziativa col compagno della sua vita.
Lungo questa strada, forse, meditando con tanto distacco dalle singole posizioni, potremmo convenire che la società tecnologica, industriale aperta al progresso, è tutta da rifare. E' certo comunque che le esperienze delle camere di allattamento e gli asili-nido aziendali, devono ritenersi superati per una migliorata concezione "sociale" del problema, per motivi psicologici ed igienici, anche se la legge 30.12.71 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) ha previsto la sopravvivenza, in via transitoria, degli asili-nido aziendali funzionanti alla data del 15.12.71.
Infatti, la stessa relazione parlamentare accompagnante la legge 1044 dice testualmente: "Il lavoratore in genere e la donna in particolare chiedono alla società la creazione di servizi collegati piuttosto al nucleo familiare che allo loro qualifica di lavoratori, senza contare che il nucleo familiare ha una maggiore stabilità territoriale, rispetto all'attuale mobilità professionale, conseguente lo sviluppo economico e tecnologico".
In questa legge, per la prima volta, viene assicurato l'intervento della società a sostegno dei problemi dell'infanzia - nella loro dimensione sociale - concependo l'asilo-nido quale manifestazione di un nuovo rapporto educativo-sociale, visto nella dimensione residenziale e nella gestione sociale dello stesso.
Da qui la difficile e delicata ricerca di una proposta regionale che investa così grosso servizio, la società e le singole famiglie, l'uomo nel suo incontro con la vita, in quanto lo sviluppo fisico-psichico del bambino nei primi anni d'esistenza è decisamente influenzato dai modi nei quali viene cresciuto, allevato e ciò riguarda principalmente la sua intelligenza, il carattere, il comportamento, costituendone bagaglio primario per la successiva e impegnativa presenza nella società. Si ripete che per la prima volta, in una legge riguardante tra l'altro opere pubbliche, il meccanismo normativo è funzionale all'interesse dei destinatari e non - come normalmente avviene - legato a puri parametri tecnico-amministrativi.
Il progetto di legge trae origine dal disposto dell'art. 6 della legge 6.12.71 n. 104, che risparmio di riproporre. Il progetto di legge regionale è suddiviso in cinque capitoli che contengono rispettivamente: norme di carattere generale; norme per la costruzione e per l'impianto; norme per la gestione ed il controllo; norme relative al personale; norme per il finanziamento.
Gradirei risottolineare come una larga parte delle indicazioni positive emerse in sede di consultazione è stata acquisita nell'articolazione del progetto, vuoi per quanto attiene ai criteri edificatori, alla ricerca ed all'individuazione delle aree, al tipo d'insediamento, cogliendo l'esperienze che taluni Comuni, anche di rilevante dimensione, vedi ad esempio la città capoluogo di regione, avevano portato avanti in questi ultimi tempi, pur convenendo che la regolamentazione investe tutta l'area del Piemonte con situazioni complesse, diverse da zona a zona, per filone sociale, andamento geomorfico, realtà socio-politica.
Ne è sorta l'esigenza di tenere nella giusta considerazione l'obiettiva difficoltà riguardante l'individuazione di aree dalle dimensioni previste in progetto e quindi la deroga per le zone compromesse.
Parimenti ed in accoglimento ad un'indicazione della lega per le autonomie ed i poteri locali, è stato convenuto, per quanto attiene all'aspetto edilizio-costruttivo, fissati gli elementi basilari ed indispensabili, di rimettere alle norme che la Giunta andrà ad emanare l'individuazione di più specifici aspetti del problema così da poter tenere nella debita considerazione le varietà già richiamate delle diverse situazioni che l'ampio e complesso territorio regionale ci propone (città campagna, montagna, zone d'immigrazione, zone d'emigrazione ecc.) seguendo nella sostanza lo stesso criterio d'individuazione del Regolamento per la conduzione degli asili-nido demandata agli enti ed alle rappresentanze locali.
E' stata superata, per quanto attiene il problema dell'accettazione dell'età minima, la riserva ad esempio avanzata da qualche Comune che proponeva di non accogliere i bambini inferiori ai sei mesi e la Giunta ha addirittura tolto la riserva precedentemente avanzata per il limite ridotto a tre mesi, mentre l'altro grosso tema circa l'accettazione di soggetti minorati sotto l'aspetto fisico-psichico sensoriale ha avuto, dopo non poche discussioni, una nuova formulazione che, da un lato allontana ogni aspetto discriminatorio, dall'altro impedisce che impulso di alta sensibilità umana o controversa manifestazione demagogica, abbiano a proporre soluzione non sostenibile, recante certamente, grave disagio ai bambini ed alle famiglie. Su questo piano noi stessi, forse se approfondissimo il discorso verremmo a trovarci in difficoltà, in quanto la vocazione, direi di tutti, a tendere, verso soluzioni ottimali, ci sospingerebbe a coprire, oggi, con questa prima occasione di legge sull'assistenza all'infanzia, ai bambini, tutto il vuoto del potere pubblico, là dove questo va a toccare ad esempio il tema degli handicappati, degli spastici, dei cerebropatici, dei ciechi, dei sordomuti ecc.
Ritengo serenamente che lo sforzo in questa direzione per superare determinate riserve da parte della Giunta, possa e debba essere apprezzato.
Forse la sensibilità alla quale mi richiamavo era la stessa che sospingeva il rappresentante della città di Alba a chiedere che almeno in ogni provincia sorgesse un asilo-nido permanente negli stessi locali del nido diurno, dove nei casi di necessità urgente ed improrogabile fosse possibile ospitare anche la notte i bimbi privi di vigilanza materna.
Evidentemente questo intervento è rivolto per tempi nei quali le donne lavoratrici devono essere ricoverate in ospedale per malattia, operazioni od anche per parto e non hanno altre possibilità di accudire e di assistere i loro bambini.
Per il personale direi che le indicazioni raccolte sono notevoli. Da quelle di alcune associazioni, ad esempio quella per la promozione di diritti per il minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale, a quelle dei sindacati e di molti comuni. Larga parte di questi interventi esprimevano la preoccupazione d'evitare la formazione di un apparato burocratico aziendale all'interno degli asili-nido.
Sono convinto che alla luce della legislazione vigente, considerato che il personale dovrà essere dipendente dai comuni e qundi seguire, almeno in parte, una logica burocratica di una costruzione esistente, che qualche passo in avanti sia stato compiuto. Certo è un grosso problema. Non pu essere affrontato frammentariamente ed in termini disorganici ed episodici e dovrà giustamente essere inquadrato, collocato nel quadro di quell'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali nel quale dovrebbero trovare saldatura e fusione tutti gli interventi della sicurezza sociale. Veramente anche questa è materia sulla quale non si pu improvvisare; c'è tutto il tema della formazione professionale dell'acquisizione del personale altamente qualificato e con notevole esperienza che, da una fredda interpretazione delle disposizioni legislative vigenti, si sarebbe trovato fuori da una presenza operativa nella quale ha magari profuso larga parte della sua esistenza C'è il problema dei rapporti con l'OMNI anche semplicemente sotto il profilo del personale e non è problema da poco, per non parlare dell'OMNI in genere come aspetto dell'intervento dell'organizzazione statuale nella materia dell'assistenza all'infanzia e che a suo tempo in sede di decreto delegato noi rivendicammo tra le competenze regionali. C'è stata e c'è la tentazione d'introdursi in questo discorso che, atteso anche la debolezza dell'obiettivo, dovrebbe essere facile, ma in termini dell'intervento regionale sono strettamente legati al piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato, così è la materia trattata dalla 1044, quindi siamo davanti ad un tema ampio, ma con un'indicazione d'intervento specifico, altrimenti non potremmo sottovalutare in questa sede con realismo e con distacco l'esistenza nel tessuto sociale del Paese di altre iniziative che nel passato stimolo e ricchezza di sentimento umano, civile, religioso hanno portato avanti all'interno della comunità, un serio discorso assicurando la presenza di un'iniziativa assistenziale quando altri non c'erano, quando lo Stato era assente.
Per brevità di tempo mi esimo dalla lettura del provvedimento; essa avverrà naturalmente nel corso della seduta. Semmai ricorderò ancora che l'asilo nido dev'essere gestito dai comuni e dai consorzi di comuni, con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate dal territorio e dev'essere dotato di personale qualificato e sufficiente, in grado di creare nell'asilo-nido un ambiente ricco di stimolazioni idonee a favorire lo sviluppo psicofisico-affettivo e la socializzazione del bambino.
Per il fabbisogno, così come per l'impegno finanziario, rinvio alla realizzazione unita al progetto. Semmai sarà il caso di ricordare che la competente Commissione del bilancio e della programmazione assicura di avere espresso voto favorevole al progetto di legge riguardante i criteri per la costruzione degli asili-nido.
Concludendo questa breve relazione, vorrei solo ricordare, come già è avvenuto nel Parlamento nazionale, quando è stata affrontata la legge 1044 che: "La Costituzione, sancendo nei rapporti etico-sociali, il dovere dello Stato di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù (art. 31), di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32) e attribuendo nell'ordinamento dello Stato il potere anche normativo in materia d'assistenza sociale e sanitaria alle Regioni (art. 117) ha gia posto le basi di un sistema d'assistenza all'infanzia profondamente nuovo e moderno, fondato su un assetto funzionale e strutturale che risponde all'esigenze di una società pluralistica in rapido, ma ancora disarmonico sviluppo".
L'unità proposta di legge regionale, in attuazione della legge 1044 costituisce un primo coraggioso, impegnativo e qualificante passo della Regione Piemonte lungo questa strada, verso la sicurezza sociale.
Da qui l'invito al Consiglio Regionale a confortarla con una larga adesione in sede di votazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Viglione, ne ha facoltà.



VIGLIONE Aldo

Signori Consiglieri, sarò brevissimo perché la discussione si apre con la prospettiva di molti Consiglieri che vogliono intervenire e quindi è necessario essere concisi.
Devo innanzi tutto ringraziare l'Assessore Anna Maria Vietti per avere condotto la discussione sul progetto di legge nei suoi veri binari; come devo ringraziare il relatore col quale, al di là delle sue frasi un tantino retoriche (egli mi accusa spesso di retorica) sostanzialmente concordo anche se certe parole sfumano in una vaga definizione di certe situazione che sarebbe meglio invece concretizzare, come spero di riuscire a fare brevemente.
Anche il collega Berti ha voluto costantemente essere presente confermando la giusta impressione che questa sia una delle prime leggi importanti della nostra Regione. Spesso purtroppo le leggi importanti cadono nel vuoto dell'ascolto e della partecipazione dei Consiglieri regionali (anche se oggi per la prima volta ci è stato dato il congruo stipendio per quanto stiamo facendo).
La legge sugli asili-nido è molto importante e meritava forse una maggiore attenzione, devo perciò ringraziare anche il Presidente della Giunta che durante tutte le sedute della Commissione è stato insieme a noi costantemente vigile ed ha dialogato (forse per la prima volta) in modo assai concreto, accogliendo quanto le opposizioni andavano proponendo per il miglioramento della legge, per cui è una delle prime leggi che nasce con carattere veramente unitario. Questo ritengo sia stato un bel modo di lavorare e sono lieto di dare la piena adesione del nostro partito a questa legge.
Perché ho parlato (scusami Beltrami) di queste venature rispetto alla relazione del Consigliere Beltrami? Perché noi riteniamo che la società moderna abbia bisogno dell'arco della sicurezza sociale. Che cos'è l'arco della sicurezza sociale? Sono dei servizi collettivi che vengono prestati ad ogni livello affinché la società possa essere libera, democratica e più progredita nel suo insieme.
Che cosa vogliono essere gli asili-nido? Noi ricordiamo ancora gli asili dei nostri paesi dove andavamo tutti noi con il grembiulino bianco ed un fiocchetto, condotti per mano da severe suore che vedendoci un po' ribelli tentavano di ridurci alla ragione in termini assai significativi e concreti. Oggi l'asilo-nido è invece un passo innanzi - dobbiamo avere coscienza di questo - rappresenta, nell'arco della sicurezza sociale un'autentica forma di liberazione nel senso vero, concreto delle famiglie e la donna può accedere finalmente costantemente al lavoro.
Quante famiglie vivono nell'angoscia perché non ci sono asili-nido e non sanno a chi affidare il bambino: chi spera di avere la suocera, chi la cognata o la famiglia vicina che si presta ad accudire il bambino fin quando la donna non ritorna a casa dal lavoro.
Questo è il servizio sociale che noi intendiamo dare, al di là del concetto (non voglio entrare nel merito) un po' roboante che il nostro peraltro bravissimo - relatore ha voluto introdurre in questa seduta. Noi parliamo di liberazione veramente, l'asilo-nido dovrebbe servire a far si che la donna possa finalmente accedere ad una vita anche autonoma di lavoro senza essere condizionata sempre e costantemente dalla sua presenza in casa. In questo arco della sicurezza sociale che noi abbiamo sempre sostenuto e che è sempre stato disatteso in Consiglio dalla maggioranza, si colloca questa legge.
Ecco perché noi, partito socialista, daremo il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

E' iscritto a parlare il Consigliere Rossotto, ne ha facoltà.



ROSSOTTO Carlo Felice

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, io concordo con la definizione data dal collega Viglione circa l'importanza di questa legge, non concordo tanto su quel clima di generale ringraziamento un po' da finale di trasmissione televisiva in cui siamo diventati tutti bravi e tutti ringraziati. I ringraziamenti non s'addicono al nostro lavoro, abbiamo fatto solo il nostro dovere in Commissione come lo dobbiamo fare qui.
L'importanza di questa legge ritengo stia nel nuovo modo, da parte delle istituzioni pubbliche, di occuparci dell'infanzia, un nuovo modo che centra sui Comuni un problema che è grave se si considerano i dati che il piano di sviluppo regionale evidenzia in riferimento agi: asili-nido. Lo dice la relazione della Giunta, l'ha ripetuto poco fa il Presidente della IV Commissione collega Beltrami, osservando come soltanto il 3 per cento della popolazione infantile idonea a recepire i benefici di questa legge sia oggi assistita in asili-nido. E se notiamo che alla Regione sono già pervenute, da 174 comuni, 333 richieste per poter beneficiare dei vantaggi determinati dalla legge 1044, se considera che questi 174 Comuni rappresentano soltanto l'8 per cento di tutti i Comuni della Regione Piemonte e se si pensa che questa legge presuppone non soltanto l'attività dei Comuni, ma anche dei Consorzi di Comuni (soluzione che non mi pare sia ancora sufficientemente lievitata nella nostra regione a livello di responsabilità di enti locali) ci si rende conto dell'importanza di avviare un discorso di razionalizzazione del problema.
E quando si centra il tema in questa maniera ci si accorge che la legge è importante non solo perché viene incontro a delle esigenze, ma perch costituisce uno stimolo per quegli enti locali, per le decantate autonomie locali che devono essere a loro volta il primo momento di soddisfacimento delle istanze sociali che la nostra realtà pone innanzi. E allora come s'inquadra questa legge, su quali punti il mio gruppo ritiene sia necessario sottolinearne l'importanza? 1) all'art. 2 dove il piano quinquennale viene collegato col piano di sviluppo regionale che andremo ad esaminare e che è il parametro base al quale potremmo incominciare ad operare validamente a livello di assetto territoriale, occupandoci anche dell'infanzia che crea problemi alle famiglie che hanno, come è stato ricordato dai colleghi, attività produttive e di lavoro nel contesto sociale 2) all'art. 17 dove si ricorda la necessità da parte della Regione di promuovere corsi di preparazione e formazione professionale specifica per gli operatori che agiranno negli asili-nido. Tale necessità è emersa durante la consultazione, consultazione ampia e concludente a cui hanno partecipato, con entusiasmo, le forze vive interessate al problema.
Questo vuol dire che quando affrontiamo problemi in concreto si ha immediatamente una rispondenza da parte del tessuto sociale che costituisce la Regione: rispondenza che manca quando si rimane nel generico. Si è parlato molto della necessità che il rapporto tra il personale ed i bambini si attui in modo nuovo. Questo anche in relazione alle esperienze che cono state giudicate negative da tutti i consultati, salvo che da coloro che erano l'oggetto di queste critiche, cioè l'OMNI, i cui risultati sono stati giudicati negativi per una concezione troppo burocratica del rapporto personale famiglie e personale-bambini in custodia.
Però sia chiaro che quanto oggi stanziamo un miliardo, pur rappresentando un forte intervento, equivale esattamente a quello che la Regione Lombardia ha stanziato, pur avendo problemi molto più ampi dei nostri e con disponibilità finanziarie superiori; ci si deve rendere conto che è una goccia di acqua su una piastra rovente se si considera che già 333 sono le domande pervenute, che sono soltanto 174 i Comuni che le hanno inviate e che la realtà che si pone di fronte ai nostri occhi evidenzia l'esigenza da parte del nostro tessuto sociale in questo settore.
L'art 2, col collegamento al piano di sviluppo regionale, riserverà possibilità di futuri interventi superiori e prevede anche da parte nostra come Consiglieri regionali, un'attività, un'ulteriore iniziativa in questo settore. E' certo che intervenire nel campo degli asili-nido è una scelta non solo qualificante, ma che può rappresentare un elemento di un nuovo e diverso modo di gestire l'assetto territoriale della nostra regione.



PRESIDENTE

E' iscritta a parlare la Consigliera Fabbris, ne ha facoltà.



FABBRIS Pierina

Signor Presidente, signori Consiglieri, con l'approvazione della legge 1044, si è aperta nel nostro Paese una fase nuova nella politica dei servizi sociali per la prima infanzia.
Abbiamo parlato già altre volte di questa legge in Consiglio e oggi dobbiamo approvare la legge regionale attuativa della legge quadro nazionale. Dopo lunghe battaglie sì è giunti infatti al riconoscimento che l'assistenza ai bambini negli asili-nido costituisce un servizio di pubblico interesse. Per la prima volta viene sancito l'obbligo dell'intervento dello Stato in un campo fin qui largamente trascurato e vengono affidati alle Regioni compiti di programmazione e ai Comuni compiti di responsabilità nella gestione.
Il servizio sociale degli asili-nido dà a nostro avviso alla Regione l'occasione, con l'elaborazione del piano quinquennale, di attuare direttamente un servizio corrispondente agli interessi della comunità superando l'attuale situazione di delega dello Stato agli enti strumentali quale l'OMNI. Gli asili devono infatti venire incontro alle complesse esigenze della famiglia, garantire l'armonico sviluppo dell'infanzia e possono essere strumenti di promozione dello sviluppo sociale; da qui il loro carattere di struttura pubblica generalizzata per la prima infanzia.
Ne deriva quindi che l'asilo-nido non dev'essere organizzato in modo da riprodurre artificialmente i rapporti esistenti nella famiglia e neppure di sostituire il ruolo così importante della madre. L'asilo-nido sarebbe sbagliato considerano in qualche modo come ipotesi alternativa alla famiglia, così come sarebbe giusto delegare ad altre persone fisiche il ruolo tradizionale dei genitori nei confronti dell'azione di educazione e di formazione del bambino. L'asilo-nido deve costituire invece un modo nuovo di affrontare i problemi della formazione (non dell'assistenza) del bambino: un modo capace di coinvolgere nell'azione tutti i protagonisti diretti e in primo luogo i genitori, nell'azione di formazione, cercando di realizzare una continuità educativa tra nido, famiglia e ambiente sociale.
Questa è la necessità ed il significato della partecipazione alla formazione di nuovi indirizzi educativi, ai quali sollecitare il concorso di tutte le forze sociali e politiche interessate al servizio. Inoltre riconoscere nel Comune, come organismo democratico decentrato, il momento istituzionale di base per l'organizzazione dei servizi, pare a noi sia premessa indispensabile per il dispiegarsi di una reale partecipazione di tutti i cittadini per garantire il carattere della gestione e per far sì che il servizio corrisponda effettivamente alle esigenze della comunità.
E' partendo da questi presupposti che abbiamo ritenuto che il compito della Regione non fosse di mera azione regolamentare di gestire una legge nazionale, ma che la Regione dovesse esprimere in questa occasione la volontà politica di assumere come obiettivo le necessità reali dell'esigenze espresse dalla popolazione. Da qui la nostra richiesta di adottare il metodo della consultazione dei Comuni, delle Province, delle organizzazioni sociali, delle formazioni politiche e sociali esistenti in tutto il territorio, per determinare con loro il fabbisogno, tenuto conto di questi presupposti istituzionali, il modo come farvi fronte, considerata l'inadeguatezza (già sottolineata anche da altri) dei fondi rispetto al pressoché inesistente servizio e inoltre la necessita di andare alla ricerca di altre fonti di finanziamento per aumentare il fondo che risulta così esiguo nei confronti dell'obiettivo di sviluppare al massimo il servizio nel territorio.
Perciò abbiamo ripetutamente sollecitato iniziative tendenti a favorire la partecipazione dei Comuni alla discussione, anche per la prima fase di formazione delle idee nella quale si doveva esprimere la legge regionale quale: incontri, riunioni di carattere provinciale, iniziative che d'altra parte i partecipanti alla consultazione svolta la scorsa settimana dalla IV Commissione hanno confermato come validi momenti di dibattito alla ricerca di una reciproca collaborazione.
La stessa proposta di legge elaborata dal nostro gruppo, presentata nel giugno scorso, entrava in questo ordine di idee e con l'obiettivo di affrontare ed assolvere questi problemi.
Oggi noi discutiamo in Consiglio su un unico progetto di legge nel quale sono stati recepiti alcuni contenuti qualificanti da noi sostenuti per cui ritiriamo il nostro progetto. Ritengo di dover sottolineare come altamente positivo questo fatto per due motivi: innanzi tutto perch risponde all'esigenza dell'affermazione di un principio dialettico, di sollecitazione di contributi di idee, di partecipazione attiva da parte di ognuno di noi e di tutte le forze politiche democratiche, più volte sollecitate da noi comunisti come metodo valido per il confronto delle idee e per la formazione delle decisioni che si devono assumere; in secondo luogo perché, (e questa è la dimostrazione della validità di quanto affermato prima) grazie al superamento di posizioni di parte, abbiamo superato nel progetto che stiamo per discutere, posizioni preconcette acquisendo invece contenuti migliorativi della precedente proposta della stessa Giunta. Per questo mi sembra giusto sottolineare l'aspetto positivo di quanto avvenuto nella discussione e nel lavoro della Commissione; e mi auguro che questa esperienza sia significativa anche per il futuro.
Chiedo scusa se mi permetto di richiamare alcuni di questi contenuti che sono stati messi in evidenza anche nella consultazione e che vengono ora a qualificare la legge che andiamo a discutere.
Per entrare nel merito, credo che valga la pena di sottolineare come da un punto di vista dei principi istituzionali del servizio, in base al quale oggi discutiamo la legge sugli asili-nido, viene affermato come l'asilo nido sia un centro di vita associativa e formativa per il bambino e per la famiglia. Non quindi un luogo di assistenza qualsiasi, fatto anche bene, ma sempre di assistenza, bensì un luogo dove si ricorre alla formazione, nel modo migliore, del bambino.
In secondo luogo, proprio in virtù di questo principio istituzionale il diritto affermato nella legge esplicitamente, di ogni bambino indipendentemente dall'età, di poter essere accolto nell'asilo-nido. Qui mi preme subito precisare che noi ci siamo battuti perché questo fosse affermato nella legge, non perché sottovalutiamo il valore del rapporto umano fra la mamma ed il bambino, ma perché non riteniamo giusto venga affermato in qualche modo nella legge che vengano accolti in un servizio pubblico i bambini che fanno parte di famiglie in condizioni di "gravi carenze", consentendo così che ci siano delle persone che vengono messe in condizione di soggezione perché hanno condizioni d'indigenza. E' chiaro però mentre precisiamo questo, che noi non operiamo per costituire un obbligo ai cittadini ad usufruire per forza del servizio; vogliamo semplicemente che sia un servizio al quale devono poter accedere tutti senza limiti per nessuno perché si tratta di un diritto che è di tutti i cittadini.
In terzo luogo ci sembra giusto che sia affermato che è diritto anche dei bambini meno fortunati, perché colpiti da minorazioni, poter accedere all'asilo-nido, non solo per rifiutare concetti discriminatori, ma soprattutto perché il nido può permettere interventi specializzati tempestivi, che aiutano anche l'azione preventiva di cura e di recupero.
Non penso sia necessario soffermarsi oltre su questo concetto perch ognuno di noi ha ben presente quanto grande sia il problema, come sia giusto che il servizio sociale per la prima infanzia risponda anche a queste necessità di carattere sociale, avendo presente che è preferibile favorire il primo contatto di questi bambini con la realtà esterna all'ambiente familiare e fare in maniera che avvenga in un ambiente appunto quello dei bambini, non ostile e sgombro da precostituiti atteggiamenti di non accettazione.
Il quarto punto che mi sembra importante mettere in rilievo è stato recepito dall'azione che abbiamo condotto e insieme concordato e cioè il nesso stabilito tra la legge e i compiti programmatori della Regione e la necessità di collegare quindi le scelte di attuazione del servizio alla programmazione regionale, puntando a verificare innanzi tutto il fabbisogno con un'azione coordinata con i comuni o consorzi di Comuni e in un prossimo futuro i comprensori, facendo sì che i piani pluriennali degli asili-nido costituiscano specificazioni settoriali del piano di sviluppo regionale.
Un quinto aspetto positivo contenuto nella legge è che le norme di costruzione e di funzionamento dell'asilo-nido sono state finalizzate all'attività formativa, a cui mi richiamavo poc'anzi cui si vuole debba rispondere all'asilo-nido. Perciò le nostre proposte circa l'attività dell'asilo-nido, organizzato sulla base di piccoli gruppi e che comporta necessariamente anche una struttura urbanistica adeguata, sono anch'esse presenti nella nuova proposta di legge.
Infine, non di poco conto mi sembra siano le modifiche apportate alle norme che stabiliscono la qualità e la quantità, l'assunzione del personale e i metodi di gestione, anche se su questi desidererei esprimere alcune riserve. Infatti, mentre per quanto riguarda il personale, mi pare importante il principio della sua qualificazione - su cui anche altri Consiglieri si sono soffermati - e il necessario impegno della Regione in questo senso. Ritengo tuttavia di dover rilevare che il rapporto bambini personale presente nella legge rimane elevato (uno a dieci) anche se so che è una questione di costi ecc., ma soprattutto penso che, pur non avendo precluso possibilità di successivi miglioramenti da parte dei Comuni nel momento in cui diventeranno enti gestori della legge stessa, non sia positivo il fatto che nel modo in cui si presenta la cosa non si favorisce e non si stimola sufficientemente, perché non vi è nessun cenno, la partecipazione diretta del personale a quanto di nuovo si vuole creare con l'asilo-nido.
Il carattere residenziale degli asili-nido, la loro validità per tutti i bambini, la partecipazione delle famiglie e dei cittadini nel controllo e nella gestione sono punti fermi che devono guidare l'attività legislativa della Regione in alcune scelte di rilievo: innanzi tutto la finalità fondamentale di favorire la formazione del bambino, non esclusivamente tramite interventi individuali o interpersonali, ma soprattutto in un processo complessivo di socializzazione che vede partecipi le famiglie, gli operatori e la comunità locale. Di conseguenza il concorso e la partecipazione del personale in una visione da questo tipo diventano elementi necessari per un funzionamento democratico e partecipativo di tipo nuovo dell'asilo-nido. Diversamente il personale si viene a trovare in condizioni di "eseguire" delle direttive che vengono impartite dall'alto.
Ma allora questo contrasta con il fatto che ogni operatore si deve impegnare in un'attività di carattere formativo e che dev'essere il primo protagonista di questo nuovo tipo di attività educativa che si vuole realizzare nell'asilo-nido.
Inoltre mi sembra che quello della gestione sia un punto molto importante e sarà certamente qualificante del servizio che creeremo. E' vero che oggi non c'è nulla, o quasi, organizzato come servizio pubblico abbiamo tutti i dati, per cui in presenza di tutte queste carenze vi sono numerose sollecitazioni a fare in fretta. Credo però si debba stare attenti perché siamo in un campo in cui sono aperte molte soluzioni e molte sperimentazioni; dobbiamo tenere presente che l'obiettivo fondamentale è quello di coinvolgere in tutta l'attività di gestione il più possibile le persone direttamente interessate, che sono innanzi tutto gli operatori, le famiglie e i comuni gestori del servizio, e le organizzazioni democratiche presenti nel territorio.
E' questo un campo nuovo d'attività per il quale il discorso è tutto aperto e da fare come da fare è il servizio. E mentre sottolineiamo gli aspetti positivi dei contenuti nuovi che ci troviamo oggi ad esaminare e discutere nel disegno di legge, dobbiamo tuttavia impegnarci a continuare il discorso con i Comuni e le organizzazioni e formazioni sociali che dovranno applicare questa legge anche per portare avanti con loro la verifica della validità di quanto decidiamo oggi. Credo che con questo spirito, animati da volontà scevra da preconcetti di carattere politico possiamo sviluppare le iniziative oltre a stimolare le forze interessate a contribuire a dare il loro concorso, per riuscire nel migliore dei modi a gestire bene la legge, nell'interesse della comunità.
Questa è la prima decisione che deve assumere la Giunta in ordine all'applicazione di una legge quadro nazionale; è un primo atto quindi, al quale ne dovrà seguire immediatamente un altro che è quello rappresentato dal piano che dobbiamo elaborare entro il 31 ottobre.
Anche in ordine a questo problema io credo che la Giunta vorrà informarci sia dei tempi che delle linee informatrici del piano annuale che dovremo approvare. Se noi sollecitiamo in questo modo la collaborazione di tutte le forze, così come è già capitato e verificato come fatto positivo a proposito del miglioramento della legge che oggi andiamo ad approvare riusciremo ad operare positivamente nell'interesse soprattutto della comunità.



PRESIDENTE

Altri chiede di parlare? Consigliere Conti, ne ha facoltà.



CONTI Domenico

Signor Presidente, signori Consiglieri, non mi soffermerò sulle positività contenute nella legge che stiamo esaminando perché su queste positività si sono già ampiamente dilungati o comunque soffermati relatore intanto, anche a nome del mio Gruppo, e poi altri Consiglieri tanto di maggioranza che di minoranza. Ad ogni modo io condivido tutte le positività che sono state messe in rilievo e non su questo aspetto io farò il mio intervento, bensì lo farò a titolo di contributo migliorativo, non certo di polemica né di critica, sui dubbi e le incertezze che questa proposta di legge suscita in me.
Innanzi tutto solleva in me incertezze di carattere giuridico circa il valore formale della legge dello Stato e relativamente delle norme emanate in materia, dalla Regione. Si tratta, per quanto riguarda la 1044, di una legge quadro? Il dettato dell'art. 6 della su menzionata legge sembrerebbe comprovarlo, là dove recita che "La Regione, con proprie norme legislative fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido". E sembra comprovarlo per due ordini di argomenti: innanzi tutto se si trattasse di legge della Repubblica che demanda alla Regione di emanare norme per la sua attuazione, ex ultimo comma dell'art.
117, allora tali norme regolamentari non potrebbero essere emanate con legge. Infatti, l'attività legislativa, affermata dalla Costituzione, si esercita soltanto per rapporto alle sole materie trasferite, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e con gli altri condizionamenti che tutti conosciamo.
L'ultimo comma invece, dell'art. 117, afferma soltanto che una legge dello Stato può demandare alla Regione il potere di emanare norme, ma non norme legislative. Infatti, il regolamento di attuazione di una legge, non è una legge e non può esserlo. L'importante non e tanto la disquisizione giuridica ma sono le conseguenze che naturalmente se ne possono ricavare.
Io mi sono soffermato su questo perché se si tratta di un regolamento allora l'iniziativa politica della Regione rimane eminentemente ristretta perché deve situarsi punto per punto, come se fossero tutti principi tutti gli articoli della legge. Se invece si tratta di una legge quadro evidentemente il campo di operatività della legge regionale sarebbe ben altro.
Il carattere poi di legge quadro, sarebbe ancora confermato dallo stesso art. 6 dove si parla non tanto di asili-nido gestiti dai Comuni o dai consorzi dei Comuni, ma si parla puramente di asili-nido. Quindi se ne ricaverebbe (se vale questo sospetto, non è una certezza, ma propendo per questa interpretazione) che la legge regionale, attuando quanto disposto dall'art. 6, dovrebbe essere estensibile a tutti gli asili-nido operanti sul territorio, atteso che non c'è un'aggettivazione limitativa.
In ogni caso, se la legge 1044 fosse una legge quadro, è evidente che si sarebbe dovuto studiare il problema da ben altra angolazione e con ben altra profondità e compiutezza, per esempio allo scopo di esaltare, di determinare incisivamente la funzione politica di promozione, d'indirizzo e di coordinamento della Regione in materia di asili-nido.
La Giunta per la legge regionale ha scelto la via della legge regolamento, che secondo me è insostenibile sul piano costituzionale, ma che comunque risulta formalmente coerente con quanto disposto dalla 1044.
Un altro punto che mi lascia perplesso sono per così dire i beneficiari della legge: i Comuni e i consorzi di Comuni per la costruzione; per la gestione invece è stabilito un ordine di preferenza che la legge regionale fraintende. Infatti, il contributo della gestione, come afferma la legge "viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonché per quelli gestiti da enti locali". E qui sorge un duplice problema: è chiaro che la preferenza è rivolta non soltanto a quelli che hanno costruito e poi gestiscono, ma anche agli enti locali che non avendo costruito gestiscono. Si supporrebbe quindi che vi sia ancora un margine d'intervento, ridotto quanto si vuole, per quegli asili-nido che non sono ne costruiti né gestiti dai Comuni. Questo mi sembra coerente con il testo della legge.
Senza contare che poi c'è il concetto di enti locali e non dice, a proposito di gestione "Comuni o consorzi di Comuni" potrebbero anche essere delle province le quali si trovano ad avere attualmente costituito degli asili e che perciò stesso avrebbero il diritto di ottenere contributi per quanto riguarda la gestione di questi asili.



BERTI Antonio

Comuni devono essere.



CONTI Domenico

Qui c'è scritto "enti locali". In ogni caso, in appoggio alla tesi, che mi sembra valida, che si conforta con la lettura attenta del testo della legge, che il concetto di preferenza di contributi per la gestione inglobi sia quelli che hanno costruito che quelli che non hanno costruito, ma enti locali, vi è l'art. 6 e mi pare detto abbastanza chiaramente che a tutti gli asili-nido che ricevano contributi perché appartenenti a enti locali di preferenza, oppure con criterio non preferenziale (non saprei come dire diversamente) si applica l'art. 6.
Una lettura coerente e giuridicamente corretta dell'art. 1 (sono affermazioni che faccio con beneficio d'inventario nel senso che il tempo per approfondire queste cose è stato breve e peraltro senza una consulenza tecnica specifica in materia) lascia intravedere chiaramente che la legge non esclude dal contributo per la gestione asili-nido che non siano n costruiti né gestiti dagli enti. La legge regionale invece lo nega, non so con quale legittimità e con quale opportunità. Infatti, anche intendendo la legge regionale come legge-regolamento ex art. 117 ultimo comma, l'art. 6 non essendo limitato agli asili-nido comunali e consortili, lascia chiaramente intendere che i contributi di gestione non sono riservati a questi soltanto (questo per la legittimità). Per l'opportunità la Regione con la posizione assunta, tanto con il progetto di maggioranza che con quello di minoranza, rinuncia a promuovere un avanzamento delle altre iniziative esistenti nella Regione secondo i criteri non solo di partecipazione, ma di socializzazione affermati dallo Statuto: per esempio rinuncia a esplicare, a dare un indirizzo, rinuncia a esplicare un controllo, quindi rinuncia, in pratica, ad avvalersi convenientemente indirizzandolo ad una funzione pubblica, di tutto quello che sul territorio viene operato da asili-nido che non siano né comunali né dei consorzi di Comuni. Questa è una rinuncia, si lasciano cadere tutte queste energie almeno si potevano confrontare con i punti relativi all'attuazione dell'art. 6, compresa la partecipazione delle famiglie, che non viene affatto garantita. Possono esistere asili-nido senza che le famiglie vi partecipino; la Regione si disinteressa di questo problema.
Gli utenti. La legge-regolamento prospetta un tipo di servizio che, a mio avviso, almeno in parte disattende alla seconda finalità stabilita dall'art. 1 della legge nazionale: "per assicurare un'adeguata assistenza alle famiglie". Viene da domandarsi: quali famiglie? E le altre famiglie? La legge regionale non prevede assolutamente nulla per le altre famiglie neanche la possibilità di una consulenza o di un'assistenza, sia pure temporanea, a domicilio in casi di particolare necessita. Tutte queste altre famiglie vengono escluse e non si capisce perché, atteso che (e condivido il pensiero della Consigliera Fabbris) finalmente c'è una proposta di asilo-nido non alternativo alla famiglia, ma in appoggio, in integrazione dell'opera formativa, assistenziale svolta dalla famiglia.
Sarebbe interessante che il progetto della Giunta dicesse che l'asilo nido funziona come consultorio medico e psico-pedagogico per le famiglie al raggio d'azione dell'asilo-nido che desiderano rivolgersi per ricevere il contributo. Altrimenti è chiaro che si verrebbe ad operare una pesante discriminazione ed in ogni caso verrebbero disattese le finalità stabilite dalla legge nazionale in qualche modo ribadite dalla legge della Giunta.
Un altro punto che mi lascia perplesso è la partecipazione delle famiglie. Faccio osservare che la legge nazionale al punto 4° dice che gli asili-nido devono "essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e del rappresentante delle formazioni sociali". E' chiaro che non basta una rappresentanza delle famiglie ad assicurare la partecipazione delle stesse infatti sono usati due concetti diversi. Ora non mi pare che la partecipazione delle famiglie sia sufficientemente garantita dal tipo di regolamento che la legge regionale stabilisce; l'art. 12 fissa i compiti di partecipazione della Commissione; l'art. 13 al punto e) dice: "norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini" (a parte il fatto che non dice quali bambini) in ogni caso "favorire degli incontri" non vuol dire ancora avere favorito la partecipazione, che è un'altra cosa. Non vorrei che anche qui si andasse a delle soluzioni per cui alcuni eletti facessero tutto per conto di altri, quando la partecipazione delle famiglie all'interno dell'asilo-nido non pu assolutamente essere delegata.
Rapporto di lavoro, artt. 15 e 16. A me sembra di poter affermare che nessuna legge regionale, a meno che non si tratti del proprio personale può imporre qualche cosa ai Comuni in questo campo, semmai vi sarà la legge nazionale a cui i Comuni devono attenersi per quanto riguarda l'inquadramento che consegue a questo rapporto di lavoro. Se questa norma si rifà al testo della legge sugli enti locali, è puramente una ripetizione, quindi tanto vale toglierla, ma se veramente vuol dire qualcosa di più, credo che ciò sia illegittimo. Se anche si sfumasse l'espressione, come ho sentito che si vuole fare e come è stato approvato per la Regione Emilia Romagna, in questo modo "il personale degli asili nido è dipendente dai Comuni e dai consorzi di Comuni" faccio notare che quello al massimo è un concetto di rapporto disciplinare, ma non stabilisce affatto un rapporto di lavoro. Può essere sostenuto come un concetto di disciplina: sottostanno per il funzionamento degli asili-nido alle disposizioni emanate dai Comuni o comunque approvate dai Comuni, ma non pu intendersi la prefigurazione di un rapporto di lavoro.
Io in Commissione ho appena avuto modo di accennare alle mie idee a proposito del rapporto di lavoro, ma ritengo di non essere riuscito a farmi capire: per me, per quel che riguarda il rapporto di lavoro, esiste un nesso innegabile, a seconda del tipo del rapporto di lavoro si ha un tipo di erogazione di servizio. Certamente il servizio dipende da tante cose, ma anche dal rapporto di lavoro. Sta benissimo che esista la soluzione del rapporto di lavoro come dipendente, inquadrato magari in ruoli speciali e non nell'organico dei Comuni, ma se vogliamo dare un carattere sperimentale a queste iniziative, nell'interesse dei bambini innanzi tutto che sono i veri protagonisti dell'asilo-nido e poi nell'interesse delle famiglie e anche dello stesso personale, penso che non bisogna essere rigidi su questa ipotesi di rapporto di lavoro, atteso che esiste un rapporto strettissimo tra qualità di servizio e tipo di rapporto di lavoro.
Un altro punto che mi lascia perplesso è quello dei controlli regionali. Faccio presente che l'art. 6 dice che la Regione "fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido". Si potrà dire che il controllo è realizzato democraticamente d'accordo, per esempio dai Comitati di partecipazione, dai Comuni, però, si può definire, questo, un controllo della Regione?



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Non è la Regione a fare il controllo



CONTI Domenico

Si ma c'è il seguito, c'è una precisa funzione di questi controlli devono essere realizzati in modo da rispondere sia per la localizzazione sia per le modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie. Alla fine chi deve garantire tutto questo? Certo, anche i Comitati, ma solo questi. Non c'è nessun obbligo di relazioni alla Regione?



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Certo, nella domanda bisogna vedere dove sono costruiti.



CONTI Domenico

Ma non è solo un controllo d'istituzione. Io sono d'accordo che venga esercitato da e per mezzo delle componenti democratiche, però mi domando se la Regione viene tagliata completamente fuori. In base a che cosa, per esempio, rifarà i suoi piani, migliorerà le sue leggi se non le è giunto nulla sul tavolo in base a cui possa valutare; non lo vedo tanto dal punto di vista fiscale quanto dal punto di vista propulsivo. Io non credo sia necessario istituire un corpo d ispezione, credo nel controllo democratico però alla Regione che cosa ne viene per poter attendere convenientemente a quanto disposto dall'art. 6? Questo è un punto importante.
E' stato osservato da diversi colleghi che il problema è estremamente importante, arduo e impegnativo. Innanzi tutto avrebbe richiesto un poderoso sforzo culturale, non di cultura accademica astratta, ma di riflessione, di ripensamento approfondito sui problemi relativi alle prima età, sui rapporti famiglia asilo-nido, asilo-nido società ecc. Il tempo, lo sappiamo tutti, è stato molto scarso, quindici giorni per discussione partecipazione ed esame della legge. E' necessario alimentare questo discorso ed i controlli, convenientemente eseguiti, potrebbero convenientemente alimentarlo, tanto più che occorre che la Regione verifichi le carenze da colmare e le esigenze da soddisfare che sono continuamente mutevoli e relative al tipo di legge adottato.
Sotto l'aspetto culturale, ma culturale operante, ho visto che non c'è una parola in relazione al problema che avevo sollevato durante la prima discussione sull'argomento, quello sull'allattamento. Ne ho anche discusso con i sindacati, pure preoccupati di questo problema.
Va benissimo che l'asilo-nido abbia una dislocazione residenziale, per tutto il significato e le facilitazioni che ciò comporta, però esistono questioni da affrontare che evidentemente la legge regionale non ha la potestà di fare, ma che comunque la relazione deve indicare perché possano essere portati convenientemente dove devono essere portati, affinché si addivenga a soluzioni concrete. Noi sappiamo che l'allattamento deve essere possibilmente fatto dalla madre, anche se è artificiale, perché rappresenta un rapporto globale non soltanto di nutrizione, ma conoscitivo, affettivo di orientamento, di base di formazione del carattere e della personalità che se è fatto dalla madre, aiutata da tutta la consulenza che l'asilo-nido le può dare, si realizza nel migliore dei modi. E' però ancora un problema da risolvere.
Per quel che riguarda invece il personale e la sua formazione, ho già presentato un emendamento sul quale mi pare tutti concordano, inteso a precisare che i titoli validi - là dove la Regione intenda prendere delle iniziative specifiche - non possono essere titoli di studio ma soltanto certificati di formazione professionale; perché anche l'Università, là dove rilasci un documento al di fuori di quelli previsti dalla legge, non pu che rilasciare dei certificati di formazione professionale.
Sempre per quel che concerne la formazione del personale, faccio presente che esiste in primo luogo il problema dei profili professionali.
Il decreto delegato sull'istruzione artigiana professionale ha riservato alle competenze dello Stato, però sentite le Regioni, la definizione dei profili professionali. Ora, i profili professionali che vigono, sono quelli del Ministero della Pubblica Istruzione, che hanno un certo valore (non so se esistano profili elaborati dal Ministero del Lavoro); comunque sono profili, lasciando stare l'aspetto puramente tecnico, inadatti ad una formazione professionale in un contesto comunitario e partecipato, perch chi si muove in una unità formativa, fondata sulla gestione comunale, sulla partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali e così via, deve possedere un tipo di formazione che è molto più ampio, più complesso che non la semplice definizione di formazione tecnico operativa contenuta negli attuali profili professionali. Perciò sarebbe necessario fare, nella relazione, una menzione perché la Regione sollecitasse la questione di quella famosa agenzia, che è l'organo strumentale attraverso cui il Ministero del Lavoro, per conto del Governo manda avanti, con la collaborazione della Regione, il problema dei profili professionali, dei traguardi da perseguire, cioè della definizione sintetica dei traguardi formativi da perseguire.
Esiste comunque il problema dell'approfondimento culturale, giuridico e della sperimentazione. Sappiamo tutti che la legge regionale sarà senz'altro una legge garantita, ma deve essere innanzi tutto una legge promozionale d'indirizzo e di coordinamento; soltanto così riesce a saldare la distanza che esiste tra lo Stato e i cittadini.
E' evidente che sia l'approfondimento che la sperimentazione devono trovare una loro collocazione. La legge, che è stata migliorata, ne convengo, ha un valore temporaneo perché poi ci sarà il dibattito per quel che riguarda programmazione ecc. Tuttavia bisognerebbe trovare il modo di dare un carattere permanente a questo tipo di approfondimento, tanto più che è necessario, per utilizzare convenientemente l'asilo-nido, perché se chi utilizza l'asilo-nido continua ad avere l'idea che in definitiva si tratta di una surrogazione pura e semplice della famiglia, se ne avvarrà in questi termini, parteciperà in questo modo, inciderà secondo questo suo convincimento; se non gli si offre l'opportunità di comprendere sempre più anzi, di concorrere ad apportare un significato migliore per quel che riguarda la funzione dell'asilo-nido, avremo delle difficoltà a mandare avanti in termini efficaci questa legge.
Ci sarebbe quindi il problema di come garantire l'approfondimento culturale e anche di come garantire una conveniente sperimentazione, cioè che quello che si sta attuando abbia un carattere di sperimentazione e perciò possa servire come base per un miglioramento successivo dell'attuazione della legge.
Termino facendo un'osservazione, questa volta un po' polemica. Io non sono tanto d'accordo che l'asilo-nido di per sé garantisca l'apertura sociale della donna perché così la donna può andare a lavorare ed ecco assicurata l'apertura sociale; d'accordo che ci voglia anche questo, ma io faccio notare la necessità estrema di fare della stessa funzione di madre e della stessa funzione di casalinga una funzione che apra socialmente altrimenti tutte le nostre conversazioni di non costituire l'asilo-nido come alternativa alla famiglia, sono inutili perché finisce per essere così. Se non aiutiamo all'interno dei ruoli naturali che una donna deve compiere (non solo la donna, ma anche il padre) andiamo a delle soluzioni che non sono quelle giuste. Io non ho mai capito perché chi si occupa dei figli e della casa debba necessariamente e fatalmente essere un emarginato sociale e non si debbano invece trattare questi problemi in modo che semmai diventino problemi di apertura sociale; solo così tutto il discorso che facciamo avrà una soluzione positiva e conveniente.



PRESIDENTE

E' iscritta a parlare la Consigliera Soldano, ne ha facoltà.



SOLDANO Albertina

Alcune brevi considerazioni, anche perché taluni argomenti che mi ero riproposta di trattare più diffusamente sono già stati presentati da Consiglieri che mi hanno preceduta.
Io desidererei ribadire comunque l'importanza della legge che viene presentata dalla nostra approvazione, in quanto che nel quadro generale di quella sicurezza sociale che la Regione intende gradatamente promuovere e realizzare, viene qui prospettata la possibilità di costituire un autentico servizio sociale del quale (come acutamente osservato dal relatore Beltrami) tutto rimane per ora da scoprire ed in un certo senso tutto da inventare. A mio avviso questo servizio sociale è da collegare con il quadro della politica della famiglia che anche la Regione è chiamata a realizzare in collaborazione con le altre forze responsabili, nell'ambito della nostra società.
Io ritengo però di dover precisare che si tratta di un servizio fondamentale: non è una sostituzione della famiglia, ma è un'autentica vera, efficace, intelligente collaborazione.
Il lavoro femminile, collegato col problema degli asili-nido, non è da intendersi (come da taluno affermato) come la possibilità di dare alla donna il mezzo di liberare se stessa dal giogo familiare o dagli impegni del lavoro casalingo; il garantire alla madre di lavorare anche fuori casa è essenzialmente un dovere da parte della società di garantire alla madre la possibilità di restate se stessa come donna, non solo per sviluppare le attitudini specifiche della sua personalità, ma per far sì che queste sue capacità si riverberino riflesso sulla società stessa e in primo luogo nell'ambito della famiglia. Pertanto, come argutamente nella relazione ci si domanda dove collochiamo il bambino nella politica degli asili-nido, è chiaro che accanto al bambino vediamo non solo la madre, ma i genitori.
Vorrei cogliere l'occasione per richiamare corresponsabilità di entrambi i genitori nell'educazione del figli, e allora ecco il rapporto famiglia scuola, famiglia-società, ma soprattutto vorrei richiamare il dovere primario dei genitori di fronte ai figli che vengono al mondo e che chiedono di crescere e di maturare come uomini e come cittadini responsabili. Quindi non togliere la proprietà del bambino alla madre sola ma a entrambi i genitori, cioè alla famiglia; non carattere sostitutivo di questa legge, ma carattere complementare, ben sapendo che le figure del padre e della madre su un piano affettivo, psichico, autenticamente formativo sono indispensabili per realizzare l'equilibrio del bimbo.
A questo punto si potrebbe affrontare il grave problema del ruolo della donna nella società odierna, del ruolo della famiglia e delle successive implicanze.
Io non voglio tediare oltre, anche perché mi pare doveroso restare nel tema, però credo che questa legge che ci mette di fronte gli obblighi dello Stato, la programmazione che è compito delle Regioni, la responsabilità dei Comuni, sia da interpretare, ma soprattutto da realizzare nella sua concretezza in questa visuale.
E mi sia permesso un breve cenno ai complessi problemi della formazione de: bambino. E' vero, occorre garantire la continuità educativa fra nido famiglia e ambiente sociale; è altresì vero che occorre sollecitare tutte le forze sociali componenti del mondo in cui il bimbo cresce in modo che lo sviluppo della sua personalità sia il più armonico possibile, ma vorrei comunque precisare che, proprio sul piano formativo, al fine di aiutare la famiglia anche nel raggiungimento di una meta specifica dei processi educativi e formativi che in sintesi viene chiamata socialità, gli studi più recenti di pedagogisti, sociologi, psicologi, medici sono concordi nel dichiarare che la socialità acquisisce a poco a poco, il bimbo cerca naturalmente gli altri bimbi e potrà essere domani un uomo, un cittadino autenticamente formato se si sarà abituato a stare con gli altri; ma questo deve avvenire non in contrasto con la sua famiglia, cioè con il nucleo sociale naturale nel quale egli è venuto al mondo.
Vorrei concludere, se mi è lecito, con una raccomandazione. Ritegno che in sintesi questa legge presenti delle prospettive d'impegno per il futuro lungi da me l'idea di proporre altre leggi. Io credo però sia doveroso in questo momento pensare che la legge ha dovuto limitatamente considerare certi problemi delle madri lavoratrici, però penso che non si possa dimenticare il dovere di dare un contributo di consulenza, d'assistenza in casi particolare (assistenza in senso promozionale e costruttivo, ripeto non in senso sostitutivo) a quelle madri lavoratrici che non possono usufruire degli asili-nido (per esempio le coltivatrici dirette, le lavoratrici autonome, soprattutto quelle che vivono nelle piccole comunità locali). Pertanto vorrei rivolgere una preghiera affinché questi problemi che pure si agitano in larga parte del nostro Piemonte, non vengano sottovalutati. Il tutto però, qualunque cosa oggi si decida, qualunque cosa si ritenga di dover decidere domani, chiedo venga deciso non in sostituzione della famiglia, ma in collaborazione e integrazione della stessa, così come anche da parte di altri colleghi è già stato richiesto.



PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SANLORENZO DINO SANLORENZO

E' iscritta a parlare l'Assessore Vietti, ne ha facoltà.



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

Signor Presidente, signori Consiglieri, a nome della Giunta esprimo il parere favorevole al disegno di legge in discussione e ringrazio tutti i membri della IV Commissione che hanno affrontato questo importante problema sociale con notevole impegno.
Sarò brevissima perché il dibattito è stato ampio ed approfondito ed anche perché approvo integralmente la relazione del Presidente della IV Commissione Beltrami, che d'altro lato ha ampiamente recepita la relazione della Giunta. Voglio soltanto soffermarmi su alcune parti dell'intervento del Consigliere Conti, il quale mi pare abbia obiettato che il disegno di legge in discussione non preveda, in contrasto con la legge 1044, norme per il controllo ed escluda dal contributo enti che non siano i Comuni ed i Consorzi di Comuni.
E' sì vero che l'art. 6 della legge 6/12/71 n 1044 stabilisce che la Regione con proprie norme legislative fissa i criteri generali per il controllo, ma non asserisce che tale controllo debba essere svolto esclusivamente dalla Regione. Il disegno di legge in esame prevede il controllo degli asili-nido sotto vari aspetti: sanitario - che sarà effettuato dall'Unità sanitaria locale e attualmente dall'Ufficiale sanitario -; controllo della Commissione di partecipazione - che deve garantire il regolamento interno dell'asilo-nido sia osservato -; controllo della Regione - prima di erogare i contributi per la costruzione e per la gestione.
I contributi per la costruzione saranno infatti concessi se la localizzazione dell'asilo-nido ed il progetto risponderanno ai requisiti stabiliti nella legge regionale. Nello stesso modo si afferma che i contributi per la gestione saranno concessi in rapporto alle effettive spese affrontate e perciò, in base all'articolo che delega la Giunta ad emanare ulteriori norme, si stabilirà che i Comuni ed i Consorzi di Comuni dovranno inviare alla Giunta Regionale il preventivo ed il consuntivo delle spese di gestione con allegata una relazione dell'attività svolta.
D'altronde, se riteniamo di valorizzare l'autonomia locale, non credo sia necessario essere eccessivamente pesanti nei controlli, anche perch tutte le spese che si affronteranno per gli asili-nido saranno oggetto di deliberazioni dei Consigli comunali che saranno sottoposte ai controlli stabiliti dalla legge.
Per quanto riguarda il rilievo del Consigliere Conti relativo al fatto che il disegno di legge regionale limita i contributi per gli asili-nido ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, mentre ciò, secondo il Consigliere Conti non è previsto dalla legge nazionale, non mi pare si possa giungere a tale affermazione, in base ad un solo articolo della legge 6/12/71 n. 1044, cioè all'art. 6. La legge deve essere esaminata nel suo contesto. L'art. 6 recita: "la gestione ed il controllo degli asili-nido" senza affermare che si tratta di asili-nido comunali . Tale dizione non è sufficiente a giustificare l'erogazione di contributi ad enti diversi dai Comuni o dai Consorzi di Comuni. A mia volta affermo che il penultimo comma dell'art 1 che recita "quest'ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali è stato erogato il primo contributo, nonché per quelli gestiti da enti locali" non è chiaro e potrebbe implicitamente affermare che il contributo per la gestione possa essere concesso ad altri enti oltreché ai Comuni; però, come ho detto, la legge va esaminata nel suo complesso. Il titolo della legge non sarà probante, comunque parla di asili nido comunali; all'art. 4 si afferma che i Comuni ed i Consorzi di Comuni devono presentare le domande per la costruzione e per la gestione degli asili-nido; all'art. 5 si afferma che la Regione fa il piano per l'erogazione dei contributi di costruzione e di gestione degli asili-nido tenendo conto delle domande dei Comuni e dei Consorzi di Comuni.
Si dirà anche che le relazioni parlamentari alle leggi non sono valide per un'interpretazione autentica, ritegno tuttavia siano un elemento utile all'interpretazione delle leggi quando esse non siano chiare. La relazione alla legge 1044 dice testualmente: ". Il contributo di 40 milioni per la costruzione e di 20 milioni per il funzionamento, quest'ultimo dato prioritariamente ma non esclusivamente agli asili che abbiano ricevuto il primo.". Il che vuol dire che il contributo per la gestione si darà di preferenza agli asili ai quali è stato erogato il contributo per la costruzione, lo avranno per la gestione, sì, ma dopo gli altri. In tal senso si deve interpretare la dizione "con preferenza" del quarto comma dell'art. 1 e non già per estendere l'erogazione dei contributi ad enti diversi dai Comuni o dai Consorzi di Comuni.
Io non sono in grado di fare profonde discussioni di carattere giuridico, però ho esaminato la legge 1044 in tutti i suoi articoli, in tutte le sue dizioni e ne ho tratto la convinzione che preveda la costruzione e la gestione esclusivamente di asili-nido comunali e che pertanto i contributi non si possano che erogare ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni; sarebbe illegittima un'altra interpretazione.
Secondo me, il disegno di legge che stiamo per approvare prefigura le caratteristiche di un nuovo tipo di asilo-nido - che deve essere un servizio sociale per la famiglia -, gestito dai Comuni e dai Consorzi di Comuni con la partecipazione delle famiglie e delle formazioni sociali organizzate sul territorio, come previsto dalla legge 6/12/71 n. 1044.
E stato messo in rilievo da più parti e lo voglio ribadire anch'io che l'asilo nido non deve avere una funzione sostitutiva dell'azione familiare perché la famiglia ha un ruolo fondamentale nell'azione educativa dei figli; l'asilo-nido deve avere esclusivamente una funzione integrativa, ma non deve certo essere una sala di custodia e nemmeno avere un'organizzazione volta soltanto all'assistenza sanitaria, deve soprattutto tendere allo sviluppo psicopedagogico del bambino, deve essere un servizio aperto nei suoi rapporti con la comunità.
Il disegno di legge prefigura tale nuovo tipo di asilo-nido attraverso le norme che ne stabiliscono la localizzazione, la struttura edilizia, la gestione data ai Comuni ed anche la dotazione di personale idoneo e qualificato. La localizzazione è di tipo residenziale e pertanto supera la caratteristica dell'asilo-nido aziendale; la struttura edilizia deve consentire la divisione dei bambini in lattanti e divezzi e prevedere spazi per le attività autonome, quali lo sviluppo del linguaggio, l'imitazione la conoscenza della natura che verranno svolte sulla base di piccoli gruppi, anche per favorire il metodo educativo individualizzato.
La gestione data ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, che sono gli enti più vicini alle famiglie, fa sì che i Comuni siano i veri protagonisti della politica degli asili-nido e mi pare che nel contesto della legge si dia ampio spazio alla loro attività proprio per esaltarne l'autonomia. Si dà ampio spazio d'azione ai Comuni nello stabilire la composizione della Commissione di partecipazione, nell'approvazione del regolamento interno dell'asilo-nido che deve avere le caratteristiche idonee ad un servizio aperto a tutti i bambini fino ai tre anni d'età.
A parte il fatto che io ritengo sarà necessario intervenire anche per alcune categorie che non avranno la possibilità di usufruire dell'asilo nido, e questo lo si potrà fare col potenziamento della legge per la tutela della lavoratrice madre che dovrebbe prevedere adeguati provvedimenti per tutte le categorie, con il disegno di legge discussione per venire incontro alle piccole comunità si sono previsti i microasili nido, con un numero di bambini inferiore ai 25. Queste per poter dare una larga diffusione al servizio sul territorio e anche per far si che le località più depresse siano maggiormente provviste di servizi sociali. L'aver lasciato ampio spazio d'azione ai Comuni permetterà, come sosteneva Conti, di fare delle sperimentazioni, quanto mai necessarie per un nuovo tipo di servizio.
La Regione s'impegna anche ad istituire corsi di formazione professionale per il personale. Evidentemente il nostro discorso sarebbe vano se gli operatori degli asili-nido non avessero un'idonea formazione professionale. Oggi il personale che può essere adibito, a questo servizio è insufficiente, perciò è necessario promuovere questi corsi che dovranno prevedere un 'accentuazione della preparazione psicopedagogica rispetto alla preparazione sanitaria che oggi è caratteristica fondamentale dei corsi di formazione per le puericultrici e per le vigilatrici.
Mi pare anche importante sottolineare l'impegno finanziario della Regione, un miliardo per il '72 e un miliardo per il '73; per gli anni successivi non sarà certamente inferiore, ma l'ammontare dello stanziamento della Regione viene rinviato ad una successiva legge per permettere che anche in questo campo si possano approvare piani pluriennali adottando il metodo della programmazione, come è stabilito dal nostro Statuto.
Penso che sarà anche necessario intervenire in sede nazionale, perch siano incrementati i fondi previsti dalla legge 1044 - lo stanziamento attuale è insufficiente per la costruzione e la gestione di 3800 asili-nido come previsto dalla legge nazionale - e per il potenziamento e l'integrazione della legge per la tutela della lavoratrice madre; a mio parere è importante che la donna sia messa nella condizione di liberamente scegliere tra mandare il bambino all'asilo-nido e andare a lavorare, o rimanere a casa e dedicarsi ai figli. Mi pare comunque di poter affermare che, malgrado certi limiti, - anche dovuti al fatto che il disegno di legge non poteva allontanarsi dai criteri fondamentali stabiliti nella 1044 - con l'approvazione del disegno di legge in discussione si dia l'avvio ad una nuova politica nel campo dei servizi sociali, servizi che devono essere aperti a tutti e gestiti democraticamente



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OBERTO



PRESIDENTE

Il relatore ha qualcosa d'aggiungere?



BELTRAMI Vittorio, relatore

Mi pare che vi sia sostanziale convergenza di tutto il Consiglio, salvo qualche lieve sfumatura, per cui proporrei di passare alla votazione degli articoli.



PRESIDENTE

Come si preferisce procedere, passare alla votazione, il che richiede molto tempo, o sospendere la seduta dieci minuti per poi riprendere? Passiamo allora alla votazione.
Art. 1) - I Comuni ed i Consorzi di Comuni possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della legge 6/12/71 n. 104 e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido, a condizione che provvedano direttamente all'impianto od alla gestione degli stessi.
Gli asili-nido hanno lo scopo di assicurare ai bambini un idoneo sviluppo psico-pedagogico ed un'adeguata assistenza sanitaria, costituendo nel contempo, un servizio sociale per la famiglia.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 31 Consiglieri, favorevoli 31, l'art. 1 è approvato.
Art. 2) - La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1044, nella seguente misura: lire un miliardo per l'anno 1972, lire un miliardo per l'anno 1973; per gli anni successivi la Regione definirà i fondi d'integrazione sulla base di piani pluriennali riferiti ai periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale. Il piano pluriennale degli asili-nido costituirà specificazione settoriale del piano di sviluppo regionale e delle sue articolazioni in piani comprensoriali.
L'ammontare dei contributi a carico della Regione, non cumulabili con quelli dello Stato, viene determinato per ciascun asilo-nido con deliberazione della Giunta Regionale in misura non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione e gestione dell'asilo-nido.
A carico dei fondi regionali possono anche essere concessi contributi per l'impianto e la gestione dei micro asili-nido di cui al successivo art.
5.
Qualcuno chiede di parlare su questo articolo? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 32; favorevoli 32, l'art. 2 è approvato.
Art 3) - Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044, la legge regionale deve tener conto della necessità di diffondere nel territorio l'istituzione degli asili-nido; nonché dei seguenti criteri di priorità, riferiti ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni richiedenti il contributo: popolazione fino a tre anni di età livello d'occupazione femminile incremento della popolazione infantile nell'ultimo quinquennio.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno, si passa alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 33; favorevoli 33, l'art. 3 è approvato.
Capo II - Norme per la costruzione e per l'impianto.
Art 4) - Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.
L'ubicazione deve essere possibilmente riferita agli altri servizi sociali e d'istruzione all'infanzia prescolare. Le caratteristiche geo morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo-nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 33; favorevoli 33, l'art. 4 è approvato.
Art. 5) - La struttura degli asili-nido deve consentire, di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di età.
I bambini sono divisi in lattanti e divezzi.
L'attività psico-pedagogica è organizzata sulla base di piccoli gruppi.
La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.
In località a scarsa densità demografica i Comuni possono istituire micro asili-nido, per un numero inferiore ai 25, aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

C'è solo un errore materiale nell'ultima riga dove si dice "a quello degli asili-nido" si deve intendere "a quelle". E' solo un errore di battitura.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno.
Presenti e votanti 31; favorevoli 31, l'art 5 è approvato.
Art. 6) - La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve essere pari ad almeno 40 mq per bambino con un minimo di 1500 mq complessivi.
Rispetto all'area netta totale, la parte coperta da edifici non deve superare il 30 per cento.
Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.
La dimensione dei raparti deve essere di almeno mq. 4,50 per ogni lattante, di mq 8 per ogni divezzo dei quali mq 1,50 per le occupazioni libere ed organizzate dei lattanti e di mq 3,70 per quelle dei divezzi.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 33; favorevoli 33, l'art. 6 è approvato.
Art, 7) - La struttura edilizia dell'asilo-nido deve corrispondere all'organizzazione prevista dal precedente art. 5.
Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività di sviluppo del linguaggio dell'imitazione, di conoscenza della natura e per altre occupazioni libere ed organizzate nonché adeguati servizi igienici.
Gli spazi devono formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti fra loro, per favorire l'inserimento graduale del bambino nella totalità dei rapporti con le persone e le attività dell'asilo e rispondere alle sue esigenze di sviluppo psico-pedagogico.
I servizi generali, quali: ambulatorio medico con saletta d'isolamento direzione e segreteria, locale di riunione, cucina, lavanderia, ripostiglio e servizio per il personale sono previsti in comune a tutto l'asilo nido.
Qualora vi sia contiguità nell'asilo-nido con altre strutture di servizi sociali o scolastiche, alcuni servizi possono essere in comune.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 31; favorevoli 31, l'art 7 è approvato.
Art. 8) - L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di: a - Stabili già esistenti.
b - Nuovi edifici residenziali.
c - Edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.
Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di A e B di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto, nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 765 - nonché per i micro asili nido, possono ammettersi deroghe alle prestazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 6.
Deve comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 32; favorevoli 32, l'art. 8 è approvato.
Art 9 - I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli Uffici provinciali del Genio civile sentito il parere del Medico provinciale.
La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare ulteriori istruzioni per l'elaborazione dei progetti e per la presentazione delle domande, nonch disposizioni per la concessione e somministrazione dei contributi.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 32; favorevoli 32, l'art. 9 è approvato.
Art. 10) - Sugli edifici costruiti, acquistati o riattati con i contributi previsti dalla presente legge è costituito vincolo ventennale destinazione.
L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito dalla Giunta Regionale su motivata richiesta del Consiglio comunale o dell'Assemblea consortile interessati.
Qualcuno chiede di Parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 32; favorevoli 32, l'art. 10 è approvato.
Capo III - Norme per la gestione ed il controllo.
Art. 11) - I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni speciali organizzate nel territorio.
A tal fine, presso ciascun asilo-nido è costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri. Le modalità di composizione e di elezione, nonché la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento comunale o consortile approvato ai sensi di legge; detto Regolamento deve adeguarsi alle disposizioni del punto 2 dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044.
Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da Segretario il responsabile della direzione dell'asilo nido.
La Commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del Regolamento suddetto su convocazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Chiede di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Rilevo adesso che nella modificazione in sede di Commissione di queste norme è sfuggito probabilmente l'ultimo capoverso del comma secondo dove si dice "detto Regolamento deve adeguarsi alle disposizioni del punto 2 dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n 1044". A mio giudizio questo nel contesto della proposta della Giunta aveva un significato, adesso mi pare che non abbia più significato perché noi dettiamo già delle norme, perci l'inciso mi pare che debba essere tolto, anzi, che sia un po' ridicolo e quindi chiederei di toglierlo.



PRESIDENTE

Il relatore o il Presidente della Commissione hanno qualcosa da dire?



BELTRAMI Vittorio, relatore

D'accordo.



PRESIDENTE

Vi è la proposta di emendamento soppressivo che io devo mettere in votazione per alzata di mano, prima di passare alla votazione dell'articolo .
Chi è d'accordo sull'emendamento soppressivo è pregato di alzare la mano. L'emendamento soppressivo è approvato, per cui l'art. 11 è da intendersi nel testo da me letto, senza la dizione "detto regolamento deve adeguarsi alle disposizioni del punto 2 dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044".
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 32; favorevoli 32, l'art 11 è approvato.
Art. 12) - La Commissione di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti: 1 - predisporre il regolamento interno e le sue eventuali modifiche che devono essere approvati dal competente Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile, sentita l'unità sanitaria locale del Comune ove ha sede l'asilo nido e, in via transitoria, fino all'istituzione di questa l'Ufficio Sanitario del Comune 2 - vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite nel regolamento interno e sul funzionamento dell'asilo-nido 3 - esaminare le domande di ammissione all'asilo nido, disponendone l'accettazione in base al regolamento interno 4 - eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio o la Giunta comunale e l'Assemblea consortile ritengono opportuno affidarle.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Passiamo alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 32; favorevoli 32, l'art. 12 è approvato.
Art. 13) - Il regolamento, di cui al precedente articolo 12, deve prevedere: a) norme e criteri di priorità per l'accettazione delle domande d'iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti c) vigilanza medica ed interventi psico-pedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini d) norme relative alle attività ludiche per divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psicomotorio e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bimbi f) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.
Il Presidente della Giunta chiede di parlare, ne ha facoltà.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Il primo comma dell'art. 13 dice "di cui al precedente art. 12", io toglierei "12" perché è inutile.



PRESIDENTE

E' un emendamento soppressivo formale per cui non è nemmeno il caso di metterlo in votazione.
Qualcuno chiede di parlare sull'art. 13? Il Consigliere Conti, ne ha facoltà.



CONTI Domenico

Chiedo scusa se ciò che propongo non l'ho potuto presentare per iscritto, ma i tempi sono stati brevi.
Io chiederei di aggiungere al comma e), alla fine "e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie".



PRESIDENTE

La pregherei di formalizzare l'emendamento aggiuntivo e mandarmelo per iscritto.



CONTI Domenico

Le assemblee per esempio non sono incontri periodici. Una cosa è l'apporto dei genitori che fa parte del buon funzionamento, altra cosa è invece la definizione della linea da seguire.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento, che prego di formalizzare. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.
L'emendamento aggiuntivo è approvato, pertanto il testo dell'articolo se nessun altro chiede di parlare, viene posto in votazione con questa aggiunta.
Poiché nessuno chiede di parlare si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 31; favorevoli 31, l'art. 13 è approvato.
Art. 14) - Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale sono fissate dall'Unità Sanitaria locale e, fino all'istituzione di quest'ultima, in via transitoria, dall'Ufficiale Sanitario del Comune.
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 30; favorevoli 30, l'art. 14 è approvato.
Sull'art. 15 vi sono alcuni emendamenti.
L'assessore Vietti propone di scrivere al primo comma: "Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni", quindi è un emendamento sostitutivo.
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Vorrei sapere dall'Assessore Vietti il significato preciso di questo emendamento, perché se vuole soltanto significare una dipendenza disciplinare in ordine al funzionamento dell'asilo-nido, per quanto la trovi abbastanza inopportuna, posso anche aderire, ma dove invece si volesse configurare un vero e proprio rapporto di lavoro, dico subito che non lo posso accettare per le osservazioni già fatte prima e cioè che verrebbe lesa da una parte l'autonomia dei Comuni, ai quali non si pu imporre, per il personale di cui si avvalgono, il tipo di lavoro e poi perché non ne abbiamo la legittimità; noi non abbiamo legittimità in materia di rapporti di lavoro, l'avremmo soltanto per quel che riguarda i dipendenti regionali, tenuta presente la legge nazionale che rimane a fondamento dei rapporti di lavoro.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Su preghiera dell'Assessore al quale è stata fatta la domanda.
Io credo che, come è già stato rilevato stamattina nel corso di un colloquio, in definitiva, facendoci carico delle preoccupazioni avanzate dal Consigliere Conti dal punto di vista giuridico e anche ai fini di evitare un eccesso di potere da parte della Regione nel dettare norme riguardanti i Comuni e gli enti locali in generale, regolati cioè da legge nazionale, sia meglio non mettere "inquadrato nei ruoli organici" perch una dizione di questo genere potrebbe fare incorrere la legge nei rigori dell'autorità di controllo.
Che cosa vuol dire? In realtà vuol dire che ci doveva essere un rapporto di responsabilità la cui configurazione giuridica in questo caso è lasciata ai Comuni, se s'interpreta la dizione nel termine letterale. Io non vedo come vi possa essere del personale che gestisca degli asili-nido per conto del Comune, senza essere inquadrato nei ruoli organici di quell'ente, ma questo è un problema che esula dalla legge, è un mio personale punto di vista e ritengo che difficilmente i Comuni possano regolare in modo diverso lo stato giuridico del rapporto tra loro e il personale. Però, al fine di non entrare in una materia rispetto alla quale la Regione non ha protesta legislativa, il dire "è dipendente" significa che il Comune deve avere un rapporto preciso con questi dipendenti, quindi vi è un ovvio controllo da parte del Comune in ordine al suo rapporto giuridico con il personale.
Il significato mi pare possa essere questo ed è una difesa rispetto all'eventualità che da parte del Governo si possa, con una dizione più precisa qual era quella proposta precedentemente dalla Giunta "inquadrato nei ruoli organici", bocciare l'articolo.
Io non so se la mia spiegazione è giudicata sufficiente dal Consigliere Conti, ma il significato mi pare possa essere questo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Ringrazio il Presidente della Giunta per avere voluto rispondere personalmente, debbo però dire che la sua risposta - mi perdoni - non mi ha lasciato perfettamente soddisfatto poiché mi fa intravedere che nella sostanza il Comune ha una qualche responsabilità (e su questo sono d'accordo) ma è inutile ribadirlo nella legge, è un gravare la mano. Per non assumere delle posizioni contrastanti che non mi piacciono io avrei acceduto, però faccio presente che non ci sono molte vie, o è soltanto una dipendenza disciplinare in ordine al funzionamento dell'asilo, oppure è una dipendenza di vero e proprio rapporto di lavoro, non ci sono altre alternative. Mi sembrava che la mia domanda potesse ottenere una risposta precisa che invece non è venuta, con molta amabilità se vogliamo, con molta abilità, ma in definitiva non è venuta.
Faccio notare che nel caso passi (c'è l'esempio della legge dell'Emilia Romagna che è passata) potrebbero sollevarsi delle difficoltà e sarebbe interessante conoscere la posizione della Giunta (che sarà l'organo che dovrà gestire questa legge nei rapporti con i Comuni) vedere che cosa risponde.
In ogni modo io, coerentemente con la mia posizione e non certo per fare delle polemiche, debbo necessariamente astenermi su questo emendamento.



PRESIDENTE

Qualcun altro chiede 41 parlare? Nessuno. Pongo in votazione questo emendamento che è contemporaneamente soppressivo e sostitutivo; il primo periodo viene sostituito da questo altro "Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni".
Chi approva è pregato di alzare la mano: favorevoli 26; nessuno è contrario; astenuti 2. L'emendamento è approvato.
L'articolo prosegue: "A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno una ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.
Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di diploma di vigilatrice d'infanzia, ottenuto presso una scuola professionale di puericultura, oppure di titolo di studio professionale specifico equipollente o di livello superiore".
Quest'ultimo periodo vede proposto un emendamento sostitutivo a firma del Consigliere Conti il quale vorrebbe sostituire le parole "oppure di titolo di studio professionale specifico equipollente o di livello superiore" con le parole "oppure il certificato di formazione professionale specifica equipollente o superiore rilasciato da enti pubblici".
La Giunta è d'accordo?



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

Sì.



PRESIDENTE

La Commissione concorda? Il Consiglio?



FABBRIS Pierina

Vorrei risentire il testo.



PRESIDENTE

Il capoverso con l'emendamento proposto recita: "Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di diploma di vigilatrice d'infanzia, ottenuto presso una scuola professionale di puericultura, oppure del certificato di formazione professionale specifica equipollente o superiore rilasciato da enti pubblici".
Qualcuno chiede di parlare sull'emendamento? Ha la parola il Presidente della Giunta.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Vorrei che fosse precisato che comunque ci vuole il diploma della scuola media superiore, perché dal contesto sembrerebbe che l'"oppure" riguardi anche quel diploma. Dato che c'è una virgola, è equivoco.



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

Direi che bisogna ripeterlo; tra l'altro prima della discussione in Commissione c'era soltanto "di titolo studio professionale di livello superiore". Adesso dicendo "certificato di formazione professionale rilasciato da enti pubblici" bisogna ripetere "oppure di titolo di scuola media superiore e di certificato ecc.".



PRESIDENTE

Bisogna formalizzarlo.
Naturalmente lo stesso emendamento, se approvato, deve valere anche per il periodo successivo dove si legge la stessa dizione che si vuole sostituire. Infatti nella proposta di emendamento è detto "idem al quarto comma".
Io vorrei avere il testo esatto, perché si tratta di una legge.
Ci sono due proposte di emendamento soppressivo e nello stesso tempo innovativo. Il terzo capoverso sarebbe così compilato: "Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di diploma o di certificato di vigilatrice d'infanzia, ottenuto presso una scuola professionale di puericultura da enti pubblici, oppure di titolo di scuola media superiore e di certificato di formazione professionale specifica equipollente o superiore rilasciato da enti pubblici".
Contemporaneamente è proposto un altro emendamento soppressivo e innovativo del quarto comma, la cui formulazione risulterebbe in questi termini: "Le puericultrici devono essere in possesso del diploma o certificato di puericultura ottenuto presso una scuola professionale di puericultura di enti pubblici, oppure di titolo di studio o di certificato di formazione professionale specifica equipollente o superiore rilasciata da enti pubblici".
Gli emendamenti sono proposti e sottoscritti dai Consiglieri Revelli e Conti e dall'Assessore Vietti.
Pongo pertanto in votazione per alzata di mano la proposta d'accettazione degli emendamenti testé letti. Chi approva è pregato di alzare la mano.
I due emendamenti sono approvati all'unanimità.
L'ultimo capoverso dell'art. 15 recita: "Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico possibilmente pediatra nonché, di un pedagogista o di uno psicologo".
Sull'art. 15 che resta pertanto modificato nel primo, nel terzo e nel quarto capoverso, nella formulazione testé letta, chiedo se qualcuno vuole parlare. Nessuno chiedendo di parlare si passa alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 31; favorevoli 31, l'art. 15 è approvato.
Art. 16) - "Il personale degli asili-nido deve essere assunto mediante pubblico concorso.
Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da enti statali e locali o comunque da enti giuridicamente riconosciuti.
Per il personale già in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge presso asili-nido comunali e per quello già in servizio presso enti ai quali subentrino nella gestione Comuni o Consorzi di Comuni è ammessa, in fase di prima applicazione della presente legge, la deroga dal limite d'età, dal titolo di studio richiesto e dall'inquadramento mediante pubblico concorso.
C'è una proposta dell'Assessore Vietti di emendamento sostitutivo all'ultimo capoverso dove dice "la deroga dal limite di età, dal titolo di studio richiesto" e invece che "dall'inquadramento" "dall'assunzione".
Su questa proposta di emendamento qualcuno chiede di parlare? Nessuno.
Lo pongo in votazione per alzata di mano.
L'emendamento è approvato.
Chi chiede di parlare sull'intero articolo? La parola al Consigliere Revelli.



REVELLI Francesco

Il secondo comma dove si dice: "Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da Enti statali e locali o comunque da enti giuridicamente riconosciuti" diventa pleonastico rispetto a quello che abbiamo detto nell'art. 15 col quale si richiedono diplomi o certificati di formazione professionale di enti pubblici.



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

Questa è una valutazione dei titoli, un candidato ha i titoli minimi per essere ammesso al concorso e in più ha un corso di aggiornamento.



REVELLI Francesco

Allora bisogna specificare quello che abbiamo detto nell'art. 15.



VIETTI Anna Maria, Assessore ai servizi sociali

No, il primo articolo stabilisce i titoli minimi di studio per la partecipazione al concorso, poi nell'espletamento del concorso devono essere valutate eventuali partecipazioni a corsi di aggiornamento, di preparazione; ci può essere un candidato che ha frequentato tre o quattro corsi di tipo diverso, che devono essere valutati come titoli.



REVELLI Francesco

Lo so, però siccome noi ci fermiamo prima al fatto che la formazione professionale specifica la farà la Regione, è fuori posto dire "corsi di aggiornamento", quali? Un'associazione qualsiasi fa un corso di aggiornamento e noi lo valutiamo nei titoli? No, noi avevamo detto nella nostra proposta di legge (voi non avete voluto accettarlo) che l'idoneità comunque sarà conseguita nei corsi di formazione professionale della Regione. E' questa la garanzia. Che poi nel quadro generale di riforma come già prospettiamo per la riforma della scuola materna, si arrivi a dei ruoli regionali è un altro discorso e molto lungo. Noi chiediamo che la formazione professionale specifica sia fatta dalla Regione. Non si possono valutare in nessun concorso, successivamente al periodo transitorio formazioni che non siano organizzate dalla Regione, servendosi di tutti gli enti che riterrà.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Questo è contro la legge!



REVELLI Francesco

Ma allora perché fa la legge sulla formazione professionale?



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Questo articolo riguarda la formazione della graduatoria, la Commissione esaminatrice dai titoli che il candidato presenta deve stabilire se l'esaminando, al di là del titolo di studio che gli consente di accedere al concorso, ha altri titoli o altri certificati.



REVELLI Francesco

Ma nella penultima riga del secondo comma dice: "... corsi di preparazione e di aggiornamento tenuti da enti statali e locali", è chiaro che gli enti locali non tengono corsi di aggiornamento se non sono delegati dalla Regione.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

In ogni caso è evidente che per quanto attiene alla formazione professionale, essendo questa di competenza della Regione, nessun ente locale può fare dei corsi che non siano riconosciuti dalla Regione.



REVELLI Francesco

Ci sono Province in Italia che fanno dei corsi senza che ci sia la delega della Regione.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Saranno quelli riconosciuti.



REVELLI Francesco

Comunque da enti giuridicamente riconosciuti.



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Certo. Se questi corsi il candidato li ha fatti, a me pare giuridicamente corretto che non gli si riconosca qualche punto nella graduatoria rispetto ad altri che non li hanno fatti.



REVELLI Francesco

E per il futuro?



CALLERI Edoardo, Presidente della Giunta Regionale

Questo vale ovviamente anche per il futuro. E' chiaro che nel futuro se il candidato ha fatto dei corsi di carattere professionale istituiti dalla Regione, sia pure tenuti da altri enti. Questo è solo ai fini della graduatoria.



PRESIDENTE

Il discorso è chiuso nel senso che non c'è nessuna proposta di emendamento soppressivo.
Qualcuno chiede ancora di parlare su questo articolo? Nessuno. Allora viene posto in votazione con la modifica finale testé concordata ed approvata sull'emendamento votato.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 31; favorevoli 31, l'art. 16 è approvato.
Art. 17) - "In via transitoria e per la durata di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni od i Consorzi di Comuni, in mancanza di personale fornito di diploma di vigilatrice d'infanzia o di titolo di studio professionale specifico equipollente o di livello superiore possono ammettere ai concorsi, per il responsabile della direzione, insegnanti di scuola materna o assistenti sanitarie; sempre in via transitoria possono ammettere ai concorsi, per le puericultrici ostetriche diplomate, infermiere professionali o altro personale in possesso comunque di diploma di scuola media inferiore".
Per questo primo capoverso il Consigliere Conti propone lo stesso emendamento che era stato proposto all'art. 15, cioè alla quarta e quinta riga sostituire la frase con le parole "o di certificato di formazione professionale specifica equipollente o di livello superiore rilasciato da enti pubblici".
La Commissione su questa proposta di emendamento nulla oppone? Nessuno chiede di parlare? La pongo allora in votazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
E' approvata.
Il testo dell'articolo viene quindi ridotto come appare dall'emendamento approvato.
L'articolo prosegue: "Allo scopo di favorire la formazione e la qualificazione professionale degli operatori degli asili-nido, la Regione promuoverà corsi di formazione professionale specifica".
Qualcuno chiede di parlare sull'articolo con l'emendamento? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 32; favorevoli 32, l'art. 17 è approvato.
Art, 18) - "All'onere previsto di lire un miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Per l'anno 1973, all'onere annuo di lire un miliardo si provvede con l'Iscrizione nel bilancio preventivo della Regione di appositi capitoli relativi alla costruzione, all'impianto e all'arredamento, nonché alla gestione, al funzionamento ed alla manutenzione degli asili-nido.
Le somme stanziate per la costruzione e la gestione, degli asili-nido non impegnate in ciascun esercizio finanziario, possono esserlo negli anni successivi".
Qualcuno chiede di parlare? Nessuno. Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 33; favorevoli 33, l'art. 18 è approvato.
Passiamo all'approvazione dell'intero testo della legge salvo che vi sia prima qualcuno che intenda fare delle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Conti.



CONTI Domenico

Vorrei soltanto precisare la mia posizione, dopo le osservazioni che ho sollevate, di fronte a questa legge.
Non vorrei che i miei interventi significassero una non convinzione circa la necessità e l'importanza della legge; sono veramente persuaso che per tutte le ragioni già dette e che non sto a ricordare, questa legge viene incontro a delle necessita imprescindibili dell'infanzia, della famiglia e delle donne che lavorano.
Ho votato l'art. 1, voterò la legge non perché sia convinto per esempio che i finanziamenti, cioè le contribuzioni della gestione vadano unicamente agli enti comunali ed ai consorzi di Comuni con quel criterio di preferenza illustrato dalla legge, ma perché sono convinti che la legge dà veramente la possibilità, anche agli altri asili-nido che non siano gestiti dai Comuni o dai Consorti di Comuni, di accedere a questi finanziamenti sulla base di una regolamentazione, di un ordinamento della loro attività, la cui possibilità è offerta dall'art. 60.
Voterò la legge (e con me anche l'amico Garabello) perché ritengo che si vada verso l'attuazione di qualcosa di utile, ma soprattutto per il carattere sperimentale che riconosco alla legge. Sono convinto che alla prossima scadenza, al riesame della materia in occasione della programmazione regionale dopo il primo anno di esperimento, si potrà ritornare sull'argomento anche per quanto riguarda le norme legislative regionali.
E' con questa convinzione e con questo orientamento che io e l'amico e collega Garabello daremo voto favorevole alla legge testé posta in votazione.



PRESIDENTE

Altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Si passi alla votazione per appello nominale.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Presenti e votanti 33; favorevoli 33. La legge è approvata.
Desidero semplicemente sottolineare l'importanza sociale di questa legge che abbiamo votato all'unanimità, augurandoci di continuare ad approvare altre leggi che qualifichino ulteriormente il nostro Consiglio Regionale.


Argomento:

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido

Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Mi è parso di vedere un certo senso di stanchezza che manifesterebbe il desiderio (almeno lo interpreto così) di non passare oltre nell'ordine del giorno; non so se sbaglio. Allora mi permetterei, prima di riunire i Capigruppo e quindi di lasciare il Consiglio in libertà, di rilevare che il 2 di novembre, giovedì, è il giorno della commemorazione dei Defunti e consuetudinariamente gli uffici non sono aperti, perciò penserei di non convocare il Consiglio. Giovedì 9 vi è il congresso del P.S.I. a Genova e mi pare che si sia instaurata l'abitudine che non si tenga seduta nelle giornate in cui i partiti celebrano i loro congressi, per cui proporrei, se non vi sono delle opposizioni, che la tornata di seduta per noi sia anticipata al giorno 8, mercoledì, che sia convocato il Consiglio per quella data, con all'ordine del giorno quanto oggi non è stato esaurito e con quanto altro, attraverso la riunione dei Capigruppo, verrà successivamente aggiunto.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,50)



(La seduta ha termine alle ore 19,50)



< torna indietro