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Dettaglio seduta n.90 del 26/11/96 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PICCHIONI


Argomento:

Sull'ordine e sullo svolgimento dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Riprendiamo i nostri lavori.
E' stata richiesta da parte dei Consiglieri Ghiglia e Gallarini richiesta fatta propria dalla Presidenza, l'opportunità di riunirsi in seduta segreta; su tale richiesta può intervenire un Consigliere favorevole ed un Consigliere contrario.
La parola al Consigliere Cavaliere.
CAVALIERE Grazie, Presidente. Ancora una volta, mentre si ribadisce la necessità di un forte confronto democratico, si nega la base di questo confronto: il diritto di parola, indispensabile a chiarire e ad argomentare, oltretutto nei confronti di precise richieste di chiarimenti e di interpretazioni sbagliate delle mie affermazioni.
In considerazione del fatto che non mi è stato possibile chiarire il mio pensiero - preciso - e che ho sempre riportato in quest'aula, in modo comprensibile a tutti, le mie critiche e le mie proposte, non mi rimane altro che perseguire strade diverse a cui mi sono rivolto solo in casi estremi e gravi e, comunque, mai in questa esperienza amministrativa.
Non riferirò più in quest'aula le mie perplessità circa alcune procedure amministrative. Dunque, non procederò nemmeno a partecipare all'evocata seduta segreta.
Per quanto riguarda le mie prerogative di Consigliere, agirò in tutti i modi democratici affinché vengano rispettate.
Riguardo alla seduta odierna e agli importanti e contrastati punti in discussione all'o.d.g. ritengo non ci siano le condizioni psicologiche e politiche affinché gli stessi vengano analizzati con la serenità necessaria e chiedo pertanto di procedere alla sospensione degli stessi. Grazie.



PRESIDENTE

La seduta segreta è rinviata, poiché vengono a mancare le condizioni oggettive - il Consigliere Cavaliere non vi parteciperebbe - per svolgerla.
Vorrà dire che altri prenderanno tutte le vie che riterranno possibili per tutelare la propria onorabilità.
Mi pare anche che lei, Consigliere Cavaliere, abbia richiesto di sospendere l'o.d.g., non capisco per quale ragione. E' questione di Regolamento: può intervenire un Consigliere a favore ed un altro contro.
La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA Non c'è alcun motivo, a mio avviso, per sospendere la seduta di oggi: il nostro voto sarà contrario, ovviamente.



(Il Consigliere Marengo chiede chiarimenti)



PRESIDENTE

GHIGLIA



PRESIDENTE

E' stata avanzata la proposta di sospendere la discussione su alcuni punti all'o.d.g. perché non ci sarebbe la serenità necessaria.
Vorrei aggiungere una considerazione. Ricordo sempre i tempi della mia scuola politica; qualcuno mi ha insegnato che la democrazia è fatta di regole: l'o.d.g. viene deciso dalla Conferenza dei Capigruppo il venerdì antecedente il Consiglio. Credo che da venerdì, quando si sono riuniti i Capigruppo, non siano emersi fatti nuovi tali da impedirci di procedere nell'esame dell'o.d.g., così come composto dagli uffici.
Peraltro - annotazione personale - mi spiace non sia stata svolta la seduta segreta; avrei, infatti, voluto sapere. Quando si evoca, quanto si allude, bisogna dire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marengo.
MARENGO Quali sono i punti che si intenderebbero sospendere?



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavaliere.
CAVALIERE Io non ho chiesto di sospendere la seduta di Consiglio; credo però sia noto a tutti che la modifica della legge urbanistica è, per forza di cose un punto molto contrastato. Non credo ci sia il clima necessario a discutere serenamente questo problema. Da ciò discende la mia richiesta.
Rispondo anche al collega Ghiglia: se voleva sapere, aveva solo da adoperarsi perché mi fosse permesso di parlare.



PRESIDENTE

Arriveremo, in seguito, al punto relativo alla modifica dell'art. 17 della L.R. n. 56/77: fino a quel momento non mettiamo ai voti la proposta del Consigliere Cavaliere.
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Personalmente preferirei che la richiesta del collega venisse messa ai voti subito, anche perché ho altre proposte di inversione di punti all'o.d.g.: per omogeneità di situazione chiederei di votare subito.
Mi esprimo favorevolmente alla richiesta del Consigliere Cavaliere, il quale, sul provvedimento oggetto di richiesta di sospensiva, senz'altro rilevante, mi risulta si impegni particolarmente. Peraltro non c'è urgenza di alcun tipo riguardo a questo provvedimento; è un provvedimento senza scadenza, di valenza politica, se non viene svolto questa settimana, verrà svolto la prossima (d'altronde l'o.d.g. è sterminato!).
Dunque, non c'è alcun motivo d'urgenza; c'è un collega impegnato sul tema che, per i motivi che ha esposto, ritiene non sia oggi una situazione tale da permettere un buon sviluppo delle argomentazioni su un tema così contrastato.
Per quanto riguarda il mio Gruppo esprimo parere favorevole ed invito anche gli altri Gruppi ad avere un comportamento di correttezza, di un certo rispetto, quando è motivato, come è stato motivato, per le esigenze dei vari Consiglieri.
Chiedo, inoltre, al Presidente di esaminare prima il punto 28) all'o.d.g., dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio e, di seguito, i punti 34) e 35).
Chiederei anche un orientamento alla maggioranza del Consiglio per non giungere a tre votazioni, perché vorrei sapere se si risponderà negativamente alle mie tre richieste, oppure se almeno una verrà accettata.
In subordine, chiedo che gli ordini del giorno vengano iscritti secondo l'ordine di data di presentazione, sia per questi ordini del giorno che per quelli futuri. E' una richiesta subordinata a quella precedente.



PRESIDENTE

Sulla richiesta del Consigliere Cavaliere, il Consigliere Ghiglia si è espresso negativamente, mentre il Consigliere Chiezzi a favore.
Pongo, quindi, in votazione la proposta di sospensione del progetto di legge n. 105.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinta con 5 voti favorevoli, 35 contrari e 3 astensioni.
Pongo ora in votazione la proposta di inversione dell'o.d.g. del Consigliere Chiezzi, il quale chiede l'immediato esame da parte del Consiglio dei punti 28), 34) e 35).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinta con 5 voti favorevoli, 24 contrari e 16 astensioni.
Pongo ora in votazione la richiesta subordinata, del Consigliere Chiezzi, di esaminare gli ordini del giorno secondo l'ordine cronologico, a meno che non ci siano urgenze particolari.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinta con 18 voti favorevoli, 18 contrari e 7 astensioni.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 5) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Casari, Ferraris e Montabone.


Argomento: Comitato RAI

Esame progetto di legge n. 224: "Istituzione e funzionamento del 'Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione'"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 224, di cui al punto 6) all'o.d.g.
E' relatore il sottoscritto; do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, recita: "Colleghi Consiglieri, con la L.R. 16/12/1991 n. 59 il Consiglio regionale del Piemonte ha stabilito le norme per il funzionamento del Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo del Piemonte in attuazione della legge nazionale 6/8/1990, n. 223 sulla 'Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato', la cosiddetta 'legge Mammì'.
Già prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 59/91 il Comitato, forse più noto con la sua sigla Co.Re.Rat., era operante in Piemonte e in altre Regioni, sia pure con funzionamento caratterizzato da luci ed ombre, in attuazione della legge n. 103/75 di riforma del sistema radiotelevisivo.
In parallelo alla crescita della realtà e delle problematiche connesse al sistema radiotelevisivo pubblico e privato l'attività dei Comitati si è ulteriormente ampliata.
In particolare i Comitati sono stati investiti di nuove competenze dal Ministero delle Poste e, soprattutto, dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria sia per quanto attiene la ricerca, catalogazione e censimento delle emittenti radio-tv private operanti su ciascun territorio regionale sia per le funzioni di controllo e della corretta applicazione delle norme in materia di 'pubblicità elettorale' prima e, quindi, della normativa sulla 'par condicio'.
In pratica i Co.Re.Rat., da organi consultivi delle Regioni in materia radiotelevisiva, si sono trasformati in strutture periferiche del Garante che hanno operato in stretta collaborazione operativa con il Ministero delle Poste ed i suoi uffici periferici, competenti al controllo delle frequenze radiotelevisive (Circostel).
Con sempre maggior frequenza, nell'ultimo quinquennio, gli organi centrali dello Stato hanno fatto ricorso ai Co.Re.Rat., in base al cosiddetto principio dell''avvalimento' per l'applicazione in sede locale di leggi nazionali senza che, peraltro, questo ruolo di effettivo terminale operativo dello Stato fosse formalmente riconosciuto con l'attribuzione ai Co.Re.Rat. di un corrispondente 'status' giuridico.
Questa doppia valenza locale-nazionale ha fatto emergere la necessità di attuare e di realizzare un coordinamento tra i vari Comitati.
Tale coordinamento, sin dalla sua istituzione, è riuscito ad operare con costante periodicità acquisendo negli anni una sempre maggiore importanza e divenendo di fatto autorevole interlocutore degli organi centrali dello Stato.
Proprio dal coordinamento è venuto un esplicito sollecito alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali a promuovere una revisione legislativa che tenesse conto, da un lato, del nuovo quadro operativo e dall'altro, dell'esigenza di dare maggiore omogeneità alla legislazione sui Co.Re.Rat. vigente nelle singole Regioni.
Un apposito gruppo tecnico di lavoro, interagendo con la Conferenza, ha messo a confronto le normative vigenti nelle varie Regioni e ha predisposto uno schema di proposta di legge che, dopo un'attenta valutazione confronto, approfondimenti e modifiche è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province Autonome nella riunione di Cagliari il 9 e 10 settembre 1996.
La proposta di legge n. 224 che, partendo dal testo approvato dall'Ufficio di Presidenza, la VI Commissione ha licenziato a larga maggioranza ha tenuto ampiamente in conto il lavoro svolto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e risponde a tre obiettivi generali: regolamentare ex novo compiti e funzioni del Comitato attribuirgli nuove e diverse funzioni nei più ampi settori della comunicazione e dell'informazione regionale e locale superare il disposto dell'art. 7 della legge n. 223 dimensionando in modo più ampio e complesso la funzione del Comitato.
Conseguenza di questi tre obiettivi primari la necessità di cambiare l'attuale denominazione con quella di 'Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione'.
Rispetto alla normativa attualmente vigente nelle diverse Regioni, la proposta di legge introduce nuove disposizioni per quanto riguarda il numero di componenti, le modalità di elezione del Presidente, la sua durata in carica.
L'art. 4 infatti determina in sette il numero massimo di componenti il Comitato, mentre l'art. 7, proprio con lo spirito di rafforzare il ruolo del Presidente del Comitato, prevede la sua elezione da parte del Consiglio regionale.
Il possibile accumulo e la particolare caratteristica delle funzioni attribuite al Comitato, come quelle di controllo e di garanzia derivanti dalla gestione in sede locale di competenze demandate dall'Autorità centrale, ha indotto la Conferenza dei Presidenti a proporre la riduzione del mandato del Presidente del Comitato.
Tra due opzioni, proposte dalla Conferenza dei Presidenti (mandato di un anno ed impossibilità di rielezione immediata alla scadenza; mandato di trenta mesi ed impossibilità di rielezione immediata alla scadenza) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha ritenuto più funzionale la seconda.
Altre novità rispetto all'attuale normativa riguardano la proroga dei poteri del Comitato a fine legislatura con l'applicazione della disciplina regionale sui limiti della prorogatio (art. 5); la limitazione del regime delle incompatibilità ai casi di più immediata evidenza anche al fine di non rendere troppo vincolante il sistema, ancorandolo però alle disposizioni e procedure stabilite dalla vigente normativa regionale sulle nomine (artt. 4 e 6); una nuova attribuzione dei compensi ai componenti del Comitato con distinti emolumenti per Presidente, Vicepresidente, Segretario e per gli altri componenti (art. 13).
Le disposizioni di cui all'art. 13 ed in particolare le indennità mensili all'Ufficio di Presidenza del Comitato, costituiscono la mediazione tra le attuali diverse previsioni legislative delle singole Regioni.
Inoltre l'art. 14, stante la riconferma della collocazione del Comitato presso il Consiglio regionale, fa conseguire alcuni criteri organizzativi in parte definiti in legge (il personale di segreteria deve essere assegnato dal Consiglio, sentito il Presidente del Comitato, la garanzia di poter disporre di strutture logistiche idonee ai compiti dell'ufficio), in parte rimessi alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza, ovvero alla possibilità di articolare la segreteria in un apposito ufficio.
Infine l'art. 17 prevede l'abrogazione della L.R. 16/12/1991, n. 59 dal momento che le funzioni da essa attribuite al Co.Re.Rat. sono trasferite con un significativo potenziamento, all'istituendo Comitato regionale per la comunicazione.
Va in conclusione evidenziato che con questa proposta di articolazione del 'Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione' si opera in anticipo rispetto ai nuovi indirizzi sulla dimensione locale e regionale in tema di comunicazione ed informazione, ma in linea con l'annunciata volontà del Governo di emendare il disegno di legge n. 1021 sull'Autorità di governo delle telecomunicazioni istituendo i Comitati regionali per la Comunicazione.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha inoltre ritenuto di affidare alla presente proposta di legge l'istituzione dell'Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale tenendo conto delle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Consiglio e delle Assemblee nella riunione del 22/3/1996.
Con l'art. 12 della presente proposta di legge vengono definiti gli obiettivi e le funzioni dell'Osservatorio, nonché le relazioni tra lo stesso ed il Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione mentre vengono rinviate a successive deliberazioni del Consiglio regionale la strutturazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio.
L'esame della proposta di legge n. 224 in VI Commissione, pur confermando sostanzialmente l'articolato predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ha apportato al testo alcuni emendamenti tesi a dare maggiore funzionalità ed efficacia al lavoro del Comitato. Tra questi l'istituzione di un Ufficio di Presidenza le cui competenze sono demandate al Regolamento e le norme transitorie.
Con queste ultime, in sede di prima applicazione della legge, le funzioni attribuite al Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione vengono svolte dall'attuale Co.Re.Rat. che pertanto rimane in carica fino al termine del suo mandato".
Su questo progetto di legge si sono espressi a favore i Gruppi Forza Italia, PDS, AN, CDU e CCD; non ha partecipato al voto il Gruppo Rifondazione Comunista.
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Nella discussione di carattere generale sollevo le perplessità del mio Gruppo su una legge per certi versi un po' strana, nel senso che con questa legge abroghiamo una legge prevista da norme nazionali. Questo è il primo punto interrogativo: come facciamo ad abrogare il Co.Re.Rat. espressamente previsto dalla legge nazionale? Inoltre, come facciamo ad istituire un organismo che non esiste in alcuna legge nazionale e che va a sostituire l'organismo legittimo? Abbiamo un organismo (il Co.Re.Rat.) istituito legittimamente in forza di leggi nazionali, che viene tolto di mezzo con un'iniziativa regionale che, in pratica, vìola la legge nazionale e ne presuppone una che non esiste.
Mi sembra un'architettura legislativa che non sta in piedi, perché non è possibile non fare quello che le leggi nazionali prevedono e non è possibile fare, in questa materia, quello che le leggi nazionali non prevedono, tanto più se sono in alternativa a decisioni legislative esistenti e vigenti.
Quindi, c'è da chiedersi il motivo di questa iniziativa legislativa.
Siamo, anche in questo caso, nel campo di un'enunciazione tutta politica delle Regioni che, in assenza di una nuova legge sull'assetto radiotelevisivo e i suoi controlli, vuole far sapere che le Regioni sono in grado di assumere ruoli maggiori che nel passato? Allora sarebbe una proposta di legge al Parlamento, saremmo sulla strada dei referendum o di altre leggi di riforma costituzionale fatte tanto per farle, pur di dire che le Regioni devono contare. Ma non siamo in questo campo, perché si istituisce un Comitato che è organizzato - e lo vedremo articolo per articolo - in modo ancora più generico rispetto all'attuale legge. L'unica cosa che rimane, e questa si capisce, è relativa alle spese di funzionamento, che oggi sono a livelli molto bassi e che, viceversa, questo disegno di legge adegua ad incarichi che diventano incarichi di tutto rispetto e che possono essere tranquillamente svolti da persone che ritengano di svolgere in modo predominante questa attività e di avere i cespiti conseguenti per far fronte alle proprie necessità di vita. La cosa sicura di questa legge è che trasforma la carica di Presidente di questo Comitato da Presidente che deve vivere d'altro - altrimenti non riesce a campare - a Presidente che può anche non vivere d'altro, perché con quanto prenderà con la nuova legge potrà tranquillamente lavorare qui a tempo pieno. Cosa che di per sé non è disdicevole, ma, se inserita all'interno di un corpo legislativo che mi sembra faccia acqua da tutte le parti, mi chiedo se non rimanga l'unica vera ragione per la quale avete fatto questa legge. Legge che a mio parere rischia di essere respinta dagli organi di controllo, perché non penso sia possibile abrogare l'attuale Co.Re.Rat.
Per questo motivo, e sempre che non ci siano relatori che portino argomentazioni capaci di farci cambiare opinione - non abbiamo alcun pregiudizio su questo, possiamo cambiarla - io esprimo un disaccordo di fondo con questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA Molto brevemente. Non condivido quanto è stato detto dal Capogruppo di Rifondazione Comunista, perché ritengo che le motivazioni addotte non siano rispondenti alla realtà, soprattutto alla realtà legislativa attuale.
Il Comitato, che si va non ad ampliare da parte della Regione, ma che di fatto è già stato ampliato nelle sue funzioni dal garante nazionale per l'editoria, assegnando allo stesso Comitato funzioni stringenti di vigilanza sul rispetto della legge sulla par condicio, che è successiva all'istituzione medesima dei Co.Re.Rat., comporta inevitabilmente un aumento di responsabilità e di strutture e quindi una modifica per riuscire, nella situazione attuale, a sostenere questo tipo di attività.
Tutti abbiamo convenuto, anche nel corso della riunione di Commissione, che oggi la situazione non è assolutamente sostenibile, proprio per le nuove responsabilità, per i tempi e l'impegno, anche di strutture, di cui il Co.Re.Rat. necessita. Siamo in attesa di una legge nazionale che sembra assolutamente persa nei cassetti del Parlamento, che sta affrontando questioni ben più gravi ed importanti, e quindi credo che nulla vieti ad una legge regionale di ampliare, tenendo ferme le prerogative precedenti quello che è un po' l'oggetto sociale del Co.Re.Rat., perché è un adeguamento ad una situazione che, indipendentemente dalla legge che prevedeva i Co.Re.Rat., si è trasformata.
E' una situazione completamente diversa da quella del passato e di conseguenza le esigenze operative di adeguamento del Co.Re.Rat. sono assolutamente indifferibili.
Le preoccupazioni circa una potenziale bocciatura della legge verranno espresse eventualmente dal Commissario di Governo; non credo che debbano essere nostre, proprio perché nel dibattito in Commissione, e anche nell'analisi tecnica che ciascuno di noi ha avuto la possibilità di fare non si riscontrano quei vizi tali da impedire al Commissario di Governo di vistare questa legge.



PRESIDENTE

Grazie. Io posso aggiungere, come relatore, che i Co.Re.Rat. sono entrati in funzione con l'attuazione della legge n. 223/90 (la cosiddetta legge Mammì). Nell'attuale situazione di jure condendo, per quanto concerne la radiodiffusione/editoria (mi riferisco solamente al provvedimento Maccanico e al provvedimento sull'Authority) si ritiene necessario aggiornare le finalità del Co.Re.Rat. alle incombenze che deriveranno al medesimo per quanto concerne il controllo e la corretta applicazione delle norme in materia di pubblicità, di televisioni locali, di reti, di infrastrutture, ecc. Per cui l'organo del Co.Re.Rat. diventa, da organo consultivo della Regione, un organo bifronte, perché sarà in funzione della Regione per le finalità della legge Mammì; però anche in funzione del garante, pertanto dell'autorità di Governo, perché eserciterà nell'ambito locale, regionale, ecc., tutte quelle funzioni di controllo che attualmente sono gestite dalla Prefettura, dalla Guardia di Finanza o dai vari organi periferici della Polizia di Stato. Per cui la doppia valenza, locale e nazionale, sarà la caratteristica del Comitato regionale per l'informazione e la comunicazione.
E' vero, c'è una revisione legislativa in atto, però - come relatore lo debbo dire - la Commissione ha predisposto un progetto di legge a maglie così larghe da recepire sia la normativa attuale sia la normativa che il legislatore emetterà quanto prima. Anzi, ci auguriamo che possa emettere quanto prima.
Voglio solamente dire che a questa necessità se ne aggiunge un'altra che è quella di omogeneizzare le competenze e le finalità del Co.Re.Rat. in tutta Italia. Eravamo più o meno una veste d'Arlecchino, con dei Co.Re.Rat., come ad esempio quello dell'Emilia Romagna, esasperatamente all'avanguardia ed altri Co.Re.Rat. che invece vivevano una vita assolutamente grama, per non dire insufficiente, rispetto alla finalità che il Co.Re.Rat. stesso si è dato. Per cui si è fatta una proposta sulla quale mi pare ci sia stata la convergenza della più ampia disponibilità della VI Commissione, proposta che è stata votata da tutti i Presidenti dei Consigli d'Italia e dai Presidenti delle Regioni autonome. Questo d'accordo con il Ministero, con cui abbiamo avuto colloqui frequenti, e con il Sottosegretario Vita, che ha la delega per l'informazione, e poi con tutti i vari Co.Re.Rat. d'Italia.
Mi parrebbe quindi riduttivo dare alla funzione di questa legge solamente un valore economicistico di integrazione oppure di adeguamento dell'onere del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza delle disponibilità finanziarie che debbono essere più coerenti con le funzioni svolte.
Credo che le ragioni per cui questa legge è stata portata alla vostra attenzione abbiano una ben altra fondatezza.
Voglio domandare al Consigliere Chiezzi se mantiene i suoi emendamenti.
Sì, procediamo dunque con la votazione dell'articolato.
ART. 1 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: l'art. 1 è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 5 voti favorevoli, 30 contrari e 4 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 1 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 43 voti contrari 5 astensioni 2 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 2) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: l'art. 2 è soppresso.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.
CHIEZZI Oltre alle motivazioni di genere precedente, io segnalo a tutti i colleghi e anche alle colleghe della Consulta delle elette che a differenza della situazione precedente, che per questo verso quindi peggiora, qui non c'è più una previsione di rapporti con la Commissione Pari Opportunità. La cosa mi ha stupito, non ne capisco la ragione. Questa previsione era contenuta nell'art. 11 della legge n. 223. Come mai in questo ampliamento delle funzioni di consulenza non è proposta (non citate più, mi sembra come invece era citato precedentemente) la previsione di rapporti con la Commissione Pari Opportunità? L'art. 11 è proprio titolato "Azioni positive per le pari opportunità".
Dato che era una previsione della legge Mammì, ancora vigente, mi chiedevo perché non dovesse essere previsto anche questo aspetto, visto che la legge Mammì - ripeto - è ancora l'unica che vige.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA Solo per dire, signor Presidente, che se si aveva giustamente a cuore il fatto che fosse presente la Commissione Pari Opportunità bastava presentare un emendamento in cui si chiedeva la presenza della Commissione Pari Opportunità. Ci troviamo, viceversa, di fronte ad un emendamento soppressivo che cancella addirittura tutte le funzioni del Co.Re.Rat.; mi chiedo che senso abbia presentare un emendamento soppressivo che cancella tutte le funzioni e chiedere che venga sentita la Commissione Pari Opportunità.
Io, ovviamente, non ho nulla contro la Commissione Pari Opportunità, ma detto così mi sembra assolutamente insostenibile, dicendo anche che nella precedente legge del Co.Re.Rat. non era previsto questo tipo di contatto che, se vogliamo, possiamo inserire, ma con un emendamento propositivo e non distruttivo, altrimenti non sta assolutamente in piedi.



PRESIDENTE

L'art. 11 della Legge Mammì dice: "La concessionaria pubblica - ergo RAI - e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità".
E' una cosa del tutto diversa, Consigliere Chiezzi, perché se noi vediamo le funzioni di consulenza e di proposta dell'art. 2: "esprime parere per la parte di competenza regionale sullo schema del piano nazionale; esprime pareri sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive private locali; esprime pareri sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; esprime pareri sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore dell'informazione e della comunicazione; esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia radiotelevisiva", mi pare che questo non c'entri nulla.
Consigliere Chiezzi, lei ritira la sua osservazione? CHIEZZI No, io ho chiesto l'abrogazione, poi ho avanzato una serie di osservazioni.



PRESIDENTE

D'accordo. Pongo dunque in votazione l'emendamento soppressivo dell'art. 2.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 34 contrari e 9 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 2 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 voti favorevoli 41 voti contrari 4 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 3) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: l'art. 3 è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 38 contrari e 2 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 48 voti favorevoli 44 voti contrari 4 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 4) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: sostituire le parole "sette esperti" con le parole "undici esperti".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.
CHIEZZI Grazie, Presidente. La proposta di emendamento solleva la seguente questione: oggi il Co.Re.Rat. è formato da nove componenti; la vostra - voi dite - è una proposta per migliorare le cose e andare avanti. La vostra proposta dice: de iure condendo, chissà la legge che ci sarà, prendiamo la legge nuova ed interpretiamola con le aggiunte del garante, guardiamo avanti. Bene, guardando avanti e, nel decidere la nuova norma che fissa il numero dei componenti di questo Comitato, voi riducete il numero dall'attuale, di due unità.
Questo ci lascia perplessi, perché senz'altro questo Comitato, che voi dite debba essere aggiornato, ha delle prerogative e responsabilità ben maggiori che nel passato. Questo Comitato, quindi, ancora più che nel passato, è un Comitato di grande delicatezza, perché sappiamo tutti che tipo di importanza, delicatezza e sensibilità di gestione abbia il settore della comunicazione. Si tratta di un settore forte nell'equilibrio dei poteri, quindi delicato e da guardare con molta attenzione. E' un luogo che abbisogna di democrazia, di pluralità e di tante teste e deve prevalere secondo la mia opinione, su altre considerazioni che potrebbero essere di carattere economico. Mi stupisce che di fronte all'organizzazione con legge di un Comitato così importante e delicato, che ha più prerogative di ieri si riduca il numero dei componenti, perché sarebbe bene, invece, che l'accesso fosse ampio, che il numero di esperti da nominare fosse più ampio che in passato, e sappiamo bene - Presidente - quali confini ci siano tra la tecnica e la politica. Se in passato era composto da nove persone e adesso deve adempire molti più compiti, semmai aumentiamo il numero dei componenti; stupisce la riduzione degli stessi! L'altro elemento che forse è portato a sostegno di questa proposta è l'omogeneità sul territorio nazionale. Ma se c'è - Presidente un'osservazione razionale, è proprio quella che, a fronte di proclami di federalismo, adesso ci facciamo strangolare da un'omogeneizzazione che non ha alcuna attinenza con la realtà, perché sembra strano che in Italia i Comitati radiotelevisivi abbiano tutti la stessa composizione. Ci sono regioni nelle quali il da fare è veramente poco e regioni nelle quali invece, è tantissimo. E il Piemonte è senz'altro una regione che, senza mancare di rispetto a nessuno, non ha lavori in questo settore comparabili ad altre regioni più piccole d'Italia. Quindi, se c'è in voi la volontà di tenere i Comitati omogenei, mi sembra che questa volontà sia stonata rispetto alla realtà. Laddove ci sono molte attività di comunicazione, i Comitati devono essere rafforzati anche nella loro composizione numerica di esperti, che poi - sappiamo - fanno sempre riferimento a sensibilità culture, modi di agire esistenti nella società e che è bene siano rappresentati.
Questi sono i motivi per i quali l'emendamento dice di portare a undici i componenti del Comitato. Ovviamente esso ha voluto far capire che la nostra posizione è semmai di ampliare quel che c'è e non di ridurlo o comunque di mantenerlo. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Chiezzi. Colgo quanto potrebbe sembrare una discrepanza tra il moltiplicarsi delle funzioni del Comitato e la riduzione degli esperti che formano lo stesso. Era un problema, non vincolantissimo di omogeneità nazionale per cui si arrivava ad avere delle strutture a fisarmonica. Colgo comunque quanto di costruttivo c'è nella sua proposta si potrebbero mantenere i nove esperti attuali, non credo che questo possa portare ad alcuna incongruenza rispetto alle finalità della legge. Credo quindi, che l'assemblea possa accettare l'emendamento del Consigliere Chiezzi. L'emendamento viene formalizzato e invece di scrivere "sette esperti" scriviamo "nove esperti".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 4 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 44 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 46 voti favorevoli 41 astensioni 5 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 Emendamenti presentati dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: 5) all'art. 6, la lettera c) è soppressa 6) all'art. 6, la lettera d) è soppressa.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Come lei ha annunciato, con questi due emendamenti il Gruppo di Rifondazione Comunista vuole mettere la mano dove di solito ci si brucia, ovvero sulla dichiarazione, in legge, dell'incompatibilità da parte dei cittadini di svolgere determinate funzioni. Tema difficile, che noi non pretendiamo di risolvere con la bacchetta magica; vogliamo per proporvi dei ragionamenti. I due emendamenti, infatti, tendono a ragionare più che ad essere forti per la sostanza di quanto propongono: abrogare i punti c) e d).
Il ragionamento è il seguente. Stante il ruolo che svolgono questi esperti, se noi impediamo a chi se ne intende - faccio un discorso politico, anche per risparmiare tempo - cioè ai professionisti, a chi è dentro a questo mondo, di accedere come esperti a questo lavoro, corriamo il rischio di avere degli incompetenti nominati all'interno di questo organismo. Viceversa, e il testo legislativo così com'è oggi cerca di ovviare, se concediamo a soggetti che hanno interessi precisi l'inserimento in questo Comitato rischiamo che questi interessi entrino all'interno dell'attività del Comitato, che potrebbe rimanerne anchilosato.
Come fare? Occorre scegliere, nel momento storico dato, quale rischio correre; dove appoggiarsi nell'attività legislativa. Rifondazione Comunista propone di tentare una strada nuova rispetto al passato.
La strada da sempre percorsa, colleghi, sulle incompatibilità è quella di dire a tutti i competenti in una certa materia che devono assolutamente fare nulla o non potremo utilizzarli perché esperti in quella materia; è successo relativamente alla CTU, nel vecchio CUR, e via dicendo: strada che diventa un impaccio.
Noi proponiamo una strada diversa, coraggiosa, dell'assoluta trasparenza; chi è esperto, in quanto svolge o ha svolto delle attività non si parla degli amministratori: il nostro emendamento non modifica la lettera b) - chi ha rapporti di consulenza, chi se ne intende, chi è dirigente di una società o svolge attività di collaborazioni continuative potrebbe anche non essere pregiudizialmente escluso, consegnando la propria attività alla conoscenza di tutti, rendendo trasparenti e pubblici i propri interessi, portandone a conoscenza la "radiografia".
Probabilmente - anche pensando che non viviamo in un mondo di banditi il fatto di certificare il tipo di attività che si svolge e magari prevedendo la clausola "conosciuti gli interessi precisi", nel momento in cui prende una decisione e la persona che ha quegli interessi non partecipi alla decisione stessa formalmente, mettendo clausole di questo tipo, penso potrebbe essere una strada da intraprendere: per innovare, per non impedire, per legge, che persone che hanno competenza accedano. Ma che se accedono, in quanto competenti, dichiarino in modo esplicito - e anche qui si possono trovare varie soluzioni dal punto di vista formale dei contenuti i loro interessi.
Questo probabilmente potrebbe essere un deterrente automatico "conosciuti gli interessi" - per fare in modo che questi interessi non debbano storcere l'attività del Comitato. E' una strada che - ripeto Presidente - abbiamo presentato solo ora e che indica un cammino. Ci rendiamo conto che apre una montagna di problemi, ma, facendovi perdere qualche minuto, abbiamo voluto, non proporre, ma riproporre - questo stesso ragionamento lo feci qualche tempo fa sullo stesso Comitato - che forse, in quest'area della comunicazione, così ricca di esperti, senza i quali forse un buon lavoro non si fa, anche questo è un settore sul quale occorre provare ad innovare, non in termini di impedimento a chi è esperto e svolge delle attività, ma in termini di controllo preventivo ed automatico, sulla base del sapere e del rendere noto a tutti, pubblicamente, in che condizioni si trovano questi soggetti. Potrebbe trattarsi di un'apertura che porterà un maggior numero di esperti all'interno del Comitato.
Il mio voleva essere soprattutto un ragionamento. Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA L'idea del Consigliere Chiezzi è suggestiva; mi sembra, per impraticabile ed impercorribile. Nel momento in cui inserissimo la compatibilità dei soggetti richiamati nell'emendamento a far parte del Co.Re.Rat., in quel momento, essendoci un oggettivo e non solo potenziale conflitto di interessi, rischieremmo veramente di non farci vistare la legge e di farcela rimandare indietro.
E' assolutamente ovvio che chi opera, nel campo radiotelevisivo, nelle imprese private è in conflitto di interessi oggettivo nei confronti di una nomina che va a controllare proprio queste attività. E quindi, anche se la suggestione pare corretta, tuttavia gli esperti del ramo possono essere esperti in comunicazione, esperti in tecnologie non soltanto dell'informazione, ma anche della trasmissione e quant'altro e possono essere giornalisti.
Faccio altresì notare che nel Consiglio di amministrazione della RAI che poi è pubblica, non c'è mai stato questo fiorire di esperti del settore che sapessero il giorno prima cosa andavano a fare il giorno dopo... - ma queste sono annotazioni - con tutti i governi che ci sono stati! Se noi cadiamo in questa suggestione, mettiamo in un oggettivo conflitto di interessi il controllante-controllato: a questo punto, la legge diventerebbe respingibile.
Sarei dunque per respingere - ma non sono io il relatore - gli emendamenti.



PRESIDENTE

Vorrei aggiungere alle riflessioni del Consigliere Ghiglia che questa disposizione è stata ancorata anche ai dispositivi della vigente normativa regionale sulla questione delle nomine. Per cui abbiamo, da una parte, la legge Mammì e, dall'altra, la legge regionale; certo il suo, collega, è un ragionamento che ha una validità. Ma, diventando il Comitato un organo di controllo, occorre mantenere la maglia dell'incompatibilità, possibilmente la più stretta possibile.
Pongo dunque in votazione l'emendamento n. 5) soppressivo della lettera c).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astensioni.
L'emendamento n. 6), soppressivo della lettera d), è ritirato dai proponenti.
7) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: all'art. 6 è aggiunto il comma seguente: "I dipendenti e dirigenti delle società ed imprese di cui alle lettere c) e d) e le persone che hanno in corso attività professionali, di collaborazione e di consulenza continuativa con le suddette società ed imprese sono tenuti a consegnare al Consiglio regionale una dichiarazione illustrante le attività, gli impegni di lavoro, gli interessi che li legano alle società ed imprese di cui alla lettera b). La mancata o falsa dichiarazione comporta la non convalida o la decadenza dalla nomina".
Tale emendamento è precluso.
Si proceda alla votazione dell'art. 6, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 38 voti contrari 3 astensioni 1 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 Emendamenti presentati dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: 8) sostituire alle parole "Dopo l'elezione del Comitato il Consiglio regionale" le parole "il Comitato" 9) aggiungere dopo le parole "a maggioranza" le parole "dei due terzi".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.
CHIEZZI Qui si torna allo status quo, perché adesso il Comitato elegge il Presidente. Quindi, la carica nasce all'interno di questo Comitato di esperti e si può dire che ne consegue una certa agilità nella nomina del Presidente e anche una certa possibilità di flessibilità della stessa.
Perché volete che il Consiglio regionale investa, con la propria autorità, questo organo di controllo? Non è meglio che siano gli esperti a scegliere al loro interno, così come avviene adesso, il proprio Presidente? L'emendamento cerca di togliere la nomina al Consiglio regionale, che già nomina questi esperti. E visto che questi esperti sono nominati scegliendoli con quelle norme e quelle clausole di incompatibilità, e quindi probabilmente scegliendo esperti che possono anche non risultare ricchi di esperienze proprie, è bene, in un organismo così delicato continuare a mettere ufficialmente la nostra mano politica su questa nomina? Non sarebbe meglio consegnarla agli esperti? Inoltre - secondo emendamento - nel caso voi voleste insistere per una nomina politica del Presidente - che noi non auspichiamo - a quel punto non siete d'accordo ad introdurre che almeno si ricerchi in quest'aula una maggioranza che travalichi le maggioranze di governo, visto che si tratta di organismo di controllo delicatissimo, e si cerchi, quindi, in Consiglio regionale una maggioranza almeno dei due terzi per la nomina e l'investitura in un organo che è di tutti, che è di controllo, che dovrebbe essere il più possibile distaccato dalle passioni politiche? Allora la vostra maggioranza assoluta fa riferimento a chi governa.
Io chiedo se, nell'ambito delle riforme dello Stato che prevedono maggioranze più forti e più forti poteri di controllo, questo potere di controllo fortissimo non debba, nel momento in cui viene nominato in un'aula di Consiglio, avere la forza dei due terzi dei voti, e quindi essere un candidato che viene riconosciuto dai due terzi del Consiglio regionale, travalicando rapporti schematici di maggioranza ed opposizione ed individuato come persona esperta, capace e meritevole di assumere una carica di questo livello.
Quindi, i due emendamenti rimangono in vita. Ovviamente se il primo viene accettato, ritiro il secondo. Ritengo comunque importante un'attenzione, perché questo è un organismo che diventerà importante.
E' comunque un organismo situato in un ganglio della società dal quale dipendono molte cose.



PRESIDENTE

Ritengo opportuno che la nomina del Presidente, proprio per quell'organo così delicato, come il Consigliere Chiezzi ha sottolineato sia ancorata al Consiglio regionale per dare maggiore valenza e maggiore visibilità. Se questo fosse ancorato presso il Consiglio regionale si potrebbe anche accettare una maggioranza più forte. Queste sono le mie valutazioni come relatore.
La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA Sinceramente non capisco questa richiesta, perché mi sento assolutamente garantito nel momento in cui il Consiglio regionale trasparentemente nella sua maggioranza, vota pubblicamente un nome. Non voglio dire che mi sento meno garantito se, nell'ambito di un Comitato ristretto, nomina indirettamente il Presidente.
Mi sento più garantito se lo nomina direttamente il Consiglio regionale, con il massimo della trasparenza e della linearità degli atteggiamenti.
Quindi, non vedo proprio perché si debbano accogliere i due emendamenti ai quali personalmente sono contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Deduco, dalle parole del Consigliere Ghiglia, che probabilmente non mi sono spiegato. Acquisisco che c'è la volontà predominante di mantenere la nomina nel Consiglio regionale. Non ho grossi problemi in proposito; va bene, nominiamolo come Consiglio regionale. Il punto che volevo sottolineare è questo: dato che questo è un organismo di controllo - e questo è indubitabile - anche nell'accezione tanto cara a Ghiglia dello spoil system, però, possiamo essere favorevoli o contrari. Supponiamo di essere tutti favorevoli. Questa concezione, Ghiglia, per tutti quelli che pro tempore stanno dalla parte della maggioranza, non dovrebbe fermarsi là dove "non si tratta di svolgere una funzione legata ad un programma di governo", ma nello "svolgere una funzione di controllo negli interessi di tutti". A quel punto non è bene avere una legge che consente di ricercare una maggioranza più ampia per quell'incarico, almeno in teoria, perch possono esserci maggioranze di governo anche di due terzi, proprio perch riconosciamo che è un incarico che non appartiene a nessuno, è un incarico che garantirà tutti, garantirà la società in definitiva. Quindi mettere in legge, come si prevede anche in prima votazione, un tentativo di ampliare la maggioranza; in via subordinata, Presidente, anche qui potremmo avere i primi e i secondi turni, ma non vogliamo dare come indicazione che su un Comitato di controllo di questo genere usciamo dagli schemi e chiediamo maggioranze qualificate in subordine almeno al primo turno?



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA Secondo me, anche questa ulteriore spiegazione del collega Chiezzi non sta in piedi, per due motivi: primo motivo, tutte le cariche dei Consigli o dei consessi di garanzia in prima votazione richiedono i due terzi, in seconda votazione richiedono i due terzi, in terza votazione richiedono semplicemente la maggioranza assoluta, il che non tutela assolutamente alcuna minoranza presente, passata e futura, perché è vero che si pu raggiungere l'accordo, ma se l'accordo si raggiunge tutti possono votare benissimo in prima battuta lo stesso nome e quindi raggiungere una maggioranza addirittura unanime.
In secondo luogo, la legge regionale già oggi prevede, per quanto riguarda non solo gli organismi e le Commissioni e i Comitati di garanzia ma tutti gli organismi e i comitati e le Commissioni, che ci sia una quota riservata alla minoranza, proprio in questa funzione di rappresentanza e di controllo. A questo punto mi sembra che le obiezioni possano anche cadere.
Lo stesso Presidente del Consiglio regionale, e il Presidente di un Consiglio comunale, in terza votazione viene eletto a maggioranza assoluta e non a maggioranza di due terzi. Quindi non capisco proprio il significato di questa obiezione.



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, lei mantiene i suoi emendamenti? Prima ha avuto un momento di resipiscenza e l'ha tolto, adesso invece no? Va bene.
Pongo in votazione l'emendamento n. 8).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 31 contrari e 2 astensioni.
Si proceda ora alla votazione per appello nominale, così come richiesto dell'emendamento n. 9).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 hanno risposto SI' 5 Consiglieri hanno risposto NO 28 Consiglieri si sono astenuti 10 Consiglieri L'emendamento è respinto.
Prima di procedere alla votazione dell'art. 7, il Consigliere Chiezzi ha chiesto la parola per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.
CHIEZZI Nel dichiarare il voto contrario del nostro Gruppo, osservo che il Vicepresidente viene eletto dagli esperti e quindi pone questa persona in condizione molto diversa dal Presidente che, viceversa, è eletto dal Consiglio regionale. Però il Vicepresidente sostituisce il Presidente quindi è Presidente in certi momenti e allora dovrebbe essere eletto anch'egli dal Consiglio regionale. C'è quindi una stonatura, una dissimmetria che non è ammissibile. Chiunque faccia il Presidente del Co.Re.Rat. deve essere eletto dal Consiglio regionale, foss'anche il Vicepresidente che in certi casi può rimanere Presidente anche a lungo tempo. Sollevo quindi questo problema.



PRESIDENTE

Lei intende formalizzare questa sua osservazione in un emendamento? CHIEZZI No, si tratta solo di una dichiarazione di voto; ci penserà il Commissario di Governo.



PRESIDENTE

Si proceda quindi alla votazione dell'art. 7 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 29 voti contrari 4 astensioni 1 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 29 voti contrari 4 astensioni 1 L'art. 8 è approvato.
ART. 9 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Sollevo un'eccezione sul fatto che questo Comitato debba avere rapporti diretti con il Consiglio e con la Giunta. Non capisco questa duplicità di obblighi: è prevista da qualche legge? Dato che tutto il Comitato è in capo al Consiglio regionale, come uffici, programmi, finanziamenti, non capisco perché diamo l'obbligo al Comitato di spedire le relazioni non solo al Consiglio, ma anche alla Giunta. Le spedisca solo al Consiglio regionale! Perché c'è questo doppio canale? E' previsto da una legge?



PRESIDENTE

No, è organo di consulenza dello Stato e della Regione nel suo complesso, quindi sia del Consiglio che della Giunta. Ha una funzione locale e nazionale.
Non essendovi altre richieste di parola, si proceda alla votazione dell'art. 9 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 31 voti contrari 4 astensioni 3 L'art. 9 è approvato.
ART. 10 10) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al comma primo, dopo la parola "istituzioni", aggiungere le parole "ivi compresa la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 10 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 34 L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 voti favorevoli 30 voti contrari 4 astensioni 3 L'art. 11 è approvato.
ART. 12 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Questo Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale lo vediamo un po' troppo incardinato nella Presidenza del Consiglio regionale.
Ci sarebbe piaciuto invece vederlo più strettamente collegato al Comitato stesso.
Nell'ultima riga di questo articolo voi dite: "Il Comitato regionale concorre all'attività dell'Osservatorio". Noi avremmo scritto esattamente il contrario: "L'Osservatorio concorre all'attività del Comitato regionale". E invece vedo che ve lo tenete ben stretto, come fa la chioccia con il pulcino: Presidenza del Consiglio ed Osservatorio collegato direttamente. Si sa che deve essere all'interno della struttura del Consiglio, ma non era meglio dare un'indicazione di maggior legame con il Comitato piuttosto che con la sede politica del Consiglio?



PRESIDENTE

Per me potrebbe anche essere ancorato presso la Commissione Cultura non è un problema.
Il fatto è che il Consiglio ha delle finalità chiaramente riassuntive ed ecumeniche nei confronti di tutte le forze politiche: oggi c'è questo Consiglio, domani ce ne sarà un altro. Invece la Giunta è l'espressione dell'esecutivo; solo questo. Poi se volete ancorare presso il Consiglio articolazioni diverse, benissimo, non ci sono assolutamente problemi.
Non essendovi altre richieste di parola, si proceda alla votazione dell'art. 12 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 28 voti contrari 4 astensioni 2 L'art. 12 è approvato.
ART. 13 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Questo è l'articolo che fa nascere la legge, così riuscirete a pagare qualche stipendio! Va bene, bravi, complimenti! Questo articolo, però, con tutti i problemi di disponibilità finanziarie ridottissime che accennate sempre, anche a gesti, è una "maglia bernarda"! Potranno essere esposte spese a go go, perché è un articolo che dice ai componenti che può essere concesso un assegno compensativo per i lavori istruttori o di studio. Dite piuttosto quanto vogliamo dare a questi componenti, io sono più d'accordo. Abbiano mezzi stipendi? Bene, hanno mezzi stipendi, portano a casa 1 milione al mese, tutti. Ma scrivere un articolo di questo genere è veramente incontrollabile, è dare la possibilità di fare qualunque cosa.
Esprimiamo, quindi, la netta contrarietà e chiediamo lo stralcio di questi elementi. Le spese che voi prevedete a norma di legge non sono prevedibili e per questo motivo ritengo non sia una buona legge: sono norme che prevedono la possibilità di spesa indiscriminata. Fate leggi, come nei primi commi, che noi non condividiamo, ma in cui c'è scritto che sarà il 30, il 15, il 10% dell'indennità mensile. Scrivete che sarà il 5%, il 2 l'8%, ma non dite che lì si potrà fare di tutto: incarichi, preventivi ecc.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA Non so come mai, ma oggi non riesco ad essere d'accordo su nulla con il Consigliere Chiezzi. Io, invece, questo articolo lo leggo esattamente nella maniera opposta, cioè lo leggo come un modo per risparmiare. E' l'Ufficio di Presidenza, cioè, che di volta in volta giudica se vi sono delle spese che meritano di essere compensate. E' esattamente l'opposto. Se noi oggi fissiamo una quota che domani potrebbe anche essere uguale allo zero perché non c'è stato bisogno di studi, non c'è stato bisogno di lavori ulteriori, noi mettiamo un aggravio di spesa da subito. Mentre l'Ufficio di Presidenza, che rappresenta il Consiglio, valuterà di volta in volta l'opportunità e la spesa. A me questo non sembra un "goga-mi-goga" o una "maglia bernarda"; mi sembra una maniera assolutamente razionale e non sprecona per affrontare un'attività seria. In questo senso, ovviamente, la mia è una dichiarazione.



PRESIDENTE

Posso solamente dire che l'Emilia Romagna ha approvato la scorsa settimana...
CHIEZZI Non parliamo dell'Emilia Romagna!



PRESIDENTE

Lo dico solo per avere dei punti di riferimento. E' l'unica Regione con il Piemonte, che ha approvato la scorsa settimana la legge sul Co.Re.Rat. ed il compenso del Presidente è pari al 45% del compenso del Consigliere regionale.
Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 13 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 25 voti contrari 5 astensioni 2 L'art. 13 è approvato.
ART. 14 11) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: sopprimere il secondo comma dell'art. 14.
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Il secondo comma non è molto chiaro, perché la Segreteria verrebbe organizzata dall'Ufficio di Presidenza in ragione della complessità dell'attività da svolgere. Questa è una legge; in una delle strutture organizzative in cui si articolano gli uffici del Consiglio mettere in legge un dettaglio che non è dettagliato, che è troppo preciso rispetto al contenuto di una legge, mi sembra un po' improprio. Queste cose possono essere demandate ad una delibera dell'Ufficio di Presidenza, che farà quel che crede, ma mettere in legge una cosa di questo genere dà un'apparenza di confusione.



PRESIDENTE

Va bene. Possiamo stralciare questo punto dell'art. 14 e rimandarlo al disegno di legge n. 42 sulla riorganizzazione degli uffici e del personale.
Siccome siamo de iure condendo per il disegno di legge n. 42... Ha chiesto la parola il Consigliere Ghiglia; ne ha facoltà.
GHIGLIA Vorrei fare una domanda. Nelle more de iure condendo, ecc., del disegno di legge 42...



PRESIDENTE

C'è la norma transitoria che viene dopo.
GHIGLIA Sì, altrimenti si rimane senza strutture.
Vorrei dire una cosa importante, Presidente. Una delle finalità della legge è proprio quella di potenziare le strutture. Se consideriamo buona solo la norma transitoria, rimangono le strutture attuali che non possono essere potenziate. Eliminando questo comma, rischiamo di avere un Co.Re.Rat. zoppo. Io non sono contrario al fatto che venga rivisto globalmente il disegno di legge n. 42, ma se oggi dobbiamo potenziare le strutture, con la norma transitoria, se sono inesistenti, decade tutto il disegno di legge.



PRESIDENTE

Io credo sia pleonastico, questo.
GHIGLIA Abbiamo la possibilità, nella legge, di potenziare le strutture in base all'esistente? No, perché io non so quando verrà approvato il disegno di legge n. 42. Io so che oggi tale disegno di legge ha cento emendamenti per ogni articolo, sui primi otto, quindi non sono in grado...



PRESIDENTE

Mi pare sia un problema di Regolamento. Leggo testualmente: "Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale, sentito il Presidente del Comitato per le modalità previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale".
GHIGLIA Chiedo scusa al relatore, non al Presidente: o il comma secondo è pleonastico, quindi non c'entra nulla e non si capisce perché sia stato messo, oppure serve per un potenziamento, per l'assegnazione di locali e il potenziamento delle strutture, quindi deve rimanere.



PRESIDENTE

Può essere compreso benissimo nel primo comma, questo è un po' pleonastico.
GHIGLIA Interpretazione autentica.



PRESIDENTE

Esattamente.
Pongo dunque in votazione l'emendamento che sopprime il comma secondo dell'art. 14.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 14 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 32 L'art. 14 è approvato.
ART. 15 12) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al comma primo, sopprimere le parole "ed alla Giunta regionale".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.
CHIEZZI Questo articolo vorrei leggerlo in rapporto al successivo che titola "Autonomia finanziaria". Con questo articolo il Comitato può proporre sia all'Ufficio di Presidenza sia alla Giunta regionale l'affidamento di incarichi di collaborazione o consulenza.
Solleverei un'eccezione; il funzionamento del Comitato dipende finanziariamente dal Consiglio, o sbaglio?



PRESIDENTE

Secondo le materie, può affidare all'uno o all'altro.
CHIEZZI Però, dato che il Comitato dipende dal Consiglio in tutto e per tutto limiterei la "possibilità di richiedere" al Consiglio, e non alla Giunta della quale può essere, il Comitato stesso, un consulente. Diversamente abbiamo un Comitato che - sappiamo come vanno queste cose - ha due soggetti finanziatori: scegliamone uno, senz'altro il Consiglio. Eviterei di dire che "Il Comitato può, all'insaputa del Consiglio, chiedere un incarico alla Giunta e viceversa...", è una complicazione delle cose.



PRESIDENTE

Per quanto mi riguarda, l'obiezione è accolta.
La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA Grazie, Presidente.



(Interruzione fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

GHIGLIA



PRESIDENTE

Non mi preoccupo delle trappole del comunismo! Non me ne sono mai preoccupato! Specialmente oggi.
Non comprendo, Presidente: se abbiamo detto che è "organo consultivo del Consiglio e della Giunta"...



PRESIDENTE

Si tratta di affidamento di incarichi e di consulenza: tutti devono ritornare ad una fonte di autorità, che è quella del Consiglio.
GHIGLIA Sì, però non vorrei che questo rendesse un po' disorganico ed irrazionale tutto l'impianto della legge.



PRESIDENTE

Secondo me è la dizione attuale che rende disorganico ed irrazionale: ci sono due terminali che, tante volte, non si possono nemmeno conoscere e tante volte possono essere tra loro interferenti.
GHIGLIA Ma se è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, credo che questa dizione debba essere ribadita laddove si parla di Giunta e di Consiglio. E' chiaro che, alla fine, tutto è in capo al Consiglio, perch siamo noi che votiamo, ma questo lo do per scontato e pacifico. Se è un organo consultivo del Consiglio e della Giunta, tale deve rimanere.
Dopodiché, il relatore è l'Ufficio di Presidenza!



PRESIDENTE

Io ho solo espresso un mio parere. Credo però che le proposte del Comitato, sia per la collaborazione sia per la consulenza, devono risalire ad un unico organo che tiene la fonte dell'autorità e della responsabilità che è il Consiglio. Se poi non ha i mezzi, li chiede alla Giunta.
Personalmente, sarei per accogliere l'emendamento proposto dal Consigliere Chiezzi.
Pongo dunque in votazione l'emendamento del Consigliere Chiezzi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 15 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42 L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 34 voti contrari 4 astensioni 2 L'art. 16 è approvato.
ART. 17 Emendamenti presentati dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: 13) all'art. 17 è soppresso il comma primo 13 bis) all'art. 17 è soppresso il comma terzo.
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Questa è la procedura di conservazione della poltrona; immagini il giudizio che diamo: inventate il mondo nuovo! Lo descrivete in una legge ma le poltrone rimangono quelle vecchie! E' un po' una contraddizione. Vi capisco.



PRESIDENTE

Grazie per la sua comprensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 13).
E' respinto con 4 voti favorevoli, 38 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 13 bis).
E' respinto con 4 voti favorevoli, 38 contrari e 2 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 17 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 35 voti contrari 4 L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 35 voti contrari 4 L'art. 18 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 51 hanno risposto SI' 44 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 105: "Modifica dell'art. 17 della L.R. 5/12/1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'" - Esame ordini del giorno n. 371 e n. 373


PRESIDENTE

Passiamo al punto 7) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 105.
Sono relatori i Consiglieri Deorsola e Saitta.
In Commissione hanno espresso voto favorevole i Gruppi Forza Italia AN, CDU, CCD, PPI e Patto dei Democratici; ha espresso voto contrario il Gruppo di Rifondazione Comunista; non hanno partecipato al voto i rappresentanti dei Gruppi PDS e Lega Nord Piemont per l'indipendenza della Padania.
La parola al relatore di maggioranza, Consigliere Deorsola.
DEORSOLA, relatore Il disegno di legge che viene all'esame oggi in aula è dovuto all'impegno, all'intuizione della Giunta, in particolare all'impegno dell'Assessore Botta, che ha inteso con questo provvedimento portare un primo momento di snellimento in una materia, quella urbanistica, regolata da una legge regionale di cui non sono più attuali le considerazioni che avevano portato alla sua adozione molti anni or sono.
Con questo documento si è verificata una convergenza, tra la proposta della Giunta ed alcuni Gruppi consiliari, che deve essere valutata in senso positivo su una parte del documento dell'Assessore e della Giunta di significative posizioni politiche, anche della minoranza, che erano state espresse nelle elezioni.
Questa convergenza è il risultato di un confronto serrato e propositivo e ha il compito di definire un testo, tecnicamente adeguato, alla modifica molto parziale che si è voluto apportare alla L.R. n. 56/77, in attesa della riforma urbanistica vera e propria in fase di definizione. Noi ci auguriamo che questa riforma possa essere portata all'esame all'inizio del prossimo anno. Anche per questo motivo, il testo approvato dalla Commissione comprende un solo articolo, ancorché composto da dieci commi.
Gli obiettivi originari, ampiamente illustrati dall'Assessore Botta in apertura dei lavori della II Commissione consiliare, riguardano l'esigenza sempre più marcata di attribuire alle Amministrazioni locali una limitata autonomia di "gestione-sviluppo" dei loro territori comunali, nell'ambito di precisi parametri entro i quali i Consigli comunali, con ampia responsabilità, adottano varianti che non incidono sui diritti della collettività.
In sostanza, si propone una griglia di scelte discrezionali limitate dimensionalmente e qualitativamente, oltre la quale le iniziative delle Amministrazioni comunali continueranno ad essere verificate ed approvate dalla Regione.
Tale scelta è stata ispirata da due esigenze tecnico-politiche. La prima riguarda la necessità di accelerare al massimo i tempi di adeguamento dei Piani Regolatori alle esigenze di intervento nel campo delle opere edilizie pubbliche e private, che investono ambiti modesti del territorio comunale e che comunque non incidono sulla "Struttura" del Piano, sugli edifici e sulle zone di interesse storico-ambientale; la seconda vuole modificare il quadro normativo, molto interconnesso e consequenziale della L.R. n. 56/77, soltanto con l'art. 17 per consentire un significativo rilancio delle attività locali che, nell'attuale congiuntura, possono avere successo anche con la semplice riduzione dei tempi di adozione ed approvazione delle varianti ai PRGC vigenti.
In sintesi, l'articolo unico, sostitutivo dell'art. 17, definisce ex novo la tipologia delle varianti in funzione del loro grado di complessità e di obbligatorietà. Come si è già detto, a fronte di varianti importanti cosiddette "strutturali", le procedure di adozione e di approvazione non cambiano rispetto a quelle attualmente vigenti; quando si tratta di varianti con rilevanza soltanto locale, l'iter è limitato alla sfera di competenza comunale, previo riscontro delle osservazioni per garantire comunque gli eventuali diritti di terzi. Il ricorso alla Conferenza dei servizi, in caso di adeguamento obbligatorio ai Piani a scala territoriale più ampia, è stato individuato per garantire modalità e tempi certi ad operazioni dovute ed indispensabili per il corretto sviluppo urbanistico ed economico del territorio. Per le cosiddette "varianti non varianti" è prevista la semplice deliberazione del Consiglio comunale, in quanto l'esperienza gestionale degli uffici regionali ha dimostrato che la casistica, inalterata rispetto a quella attualmente vigente, è sufficiente ed adeguata a modifiche che dopo l'adozione non devono essere pubblicate e non richiedono alcun esame di merito.
Particolare attenzione è stata posta ai tetti dimensionali entro i quali non si configurano varianti importanti dette strutturali e come tali esauriscono il loro iter a livello comunale. Le scelte adottate consentono di contenere entro "dimensioni" di tipo gestionale l'individuazione di nuove aree o la loro soppressione. In tal senso è stata formulata una graduazione proporzionata all'importanza della città e alla classe demografica di appartenenza.
Al fine di garantire adeguata tutela degli interessi pubblici e degli interessi dei privati, particolare attenzione è stata posta alla quantità di aree destinate a Spazi Pubblici, tanto che un'oscillazione in più o in meno di un mq/abitante obbliga l'Amministrazione comunale a sottoporre l'atto all'approvazione della Regione.
Credo che il collega Saitta, anch'egli relatore, voglia aggiungere alcune osservazioni; insieme ad altri colleghi abbiamo anche alcune opere di coordinamento che saranno illustrate dal collega Saitta stesso.



PRESIDENTE

La parola al relatore di minoranza, Consigliere Saitta.
SAITTA Signor Presidente e colleghi Consiglieri, questa proposta di legge è il risultato di un intenso lavoro svolto in Commissione che è stato preceduto da un'ampia consultazione sul disegno di legge n. 105, dalla quale sono emerse, in sintesi, severe critiche per la proposta di modifica delle norme sugli standard urbanistici (artt. 21 e 22, L.R. n. 56/77).
Per questo motivo, dopo un ampio dibattito, la Commissione ha deciso di stralciare dal disegno di legge n. 105 gli artt. 2 e 3 sugli standard rimandando questo tema delicato al momento della revisione generale della legge urbanistica regionale, e di approfondire invece la modifica dell'art.
17 anche sulla base delle proposte degli Enti locali, emerse nella fase della consultazione.
La Commissione, condividendo la ripartizione delle varianti in strutturali e parziali, ne ha specificato il contenuto e ha normato in questo nuovo contesto le procedure per l'applicazione della legge n. 1 del 1978 ("Accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche") anche sulla base della nuova legge nazionale sulle opere pubbliche.
La proposta di legge licenziata dalla Commissione, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, contiene importanti innovazioni che sicuramente avranno il consenso degli Enti locali, perché riducono il centralismo regionale della legge urbanistica che, imponendo il controllo su tutti gli atti urbanistici locali, considera di fatto gli amministratori comunali "minorenni sotto tutela" e frena l'iniziativa dell'imprenditorialità edilizia ben oltre i limiti necessari. E' noto infatti che anche per una modestissima variante ai PRG attualmente è necessario seguire la stessa lunga e macchinosa procedura di un nuovo PRG che richiede, per concludersi, anni: adozione del preliminare, deposito nella Segreteria comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio, presentazione delle osservazioni, adozione del Piano, pubblicazione all'Albo Pretorio invio alla Regione, istruttoria dei funzionari regionali, parere della Commissione Tecnica Urbanistica, richiesta regionale al Comune di modifiche al Piano (sempre), determinazioni del Consiglio comunale, ripubblicazione del Piano modificato, ecc., ed infine approvazione regionale del PRG.
Con la nuova proposta si sono differenziate le procedure a seconda che la variante sia strutturale o parziale. In sintesi, le varianti strutturali sono quelle che incidono sull'impianto strutturale del territorio comunale che prevedono un incremento della capacità insediativa residenziale oltre una soglia variabile in relazione alla dimensione del Comune e che prevedono un incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività economiche (produttive, commerciali direzionali, turistico ricettive) oltre alle percentuali indicate per le capacità residenziali.
Le varianti parziali sono definite per esclusione: sono tutte quelle che non hanno i caratteri delle varianti strutturali. Per l'approvazione delle varianti parziali la procedura è stata notevolmente semplificata: adozione del Consiglio comunale, pubblicazione per 30 giorni presso la Segreteria comunale, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione presentazione delle osservazioni, entro 30 giorni il Consiglio comunale delibera sulle osservazioni e contemporaneamente approva la variante. La Regione viene pertanto esclusa totalmente dal procedimento di approvazione.
In tema di varianti necessarie per la realizzazione di opere pubbliche la Commissione ha definito un percorso che consente di superare il contrasto tra l'art. 16 della legge sui lavori pubblici (legge n. 216 del 1995) che prescrive "la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche" della progettazione e l'art. 1 della legge n. 1 del 1978 che al contrario prevede l'approvazione di un progetto difforme dalle norme urbanistiche tanto da avere valenza di variante. La soluzione adottata prevede un intervento modificativo del PRG particolarmente rapido e preventivo rispetto alla procedura di approvazione del progetto, ai sensi della legge sui lavori pubblici.
In pratica, il percorso che si propone è il seguente: di fronte alla necessità di modificare il PRG per eliminare l'incompatibilità di un'opera pubblica con la specifica destinazione a pubblico servizio dell'area su cui si intende realizzare l'opera anzidetta, il Comune assume la deliberazione di cui al comma ottavo della proposta, relativo alle "non varianti" sulla base di "atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici" (comma nono). Trova così attuazione il comma quarto dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978: "non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico" l'opera pubblica "non conforme alle specifiche destinazioni di Piano", ma localizzata comunque in un'area di PRG destinata a servizi pubblici. Il caso di cui al comma quinto dell'art.
1 della legge n. 1 del 1978, "opere che ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinati a pubblici servizi" trova soluzione nelle procedure delle varianti parziali (comma settimo).
In conclusione, la proposta licenziata dalla Commissione contiene miglioramenti ed alcune importanti novità rispetto al testo originario della Giunta che faranno sicuramente meglio apprezzare il disegno di legge n. 105.
Per completezza devo anche riferire che la Commissione ha discusso del trasferimento delle competenze in materia urbanistica dalla Regione alle Province e di modifica dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e si è concordato di affrontare il primo tema con un apposito ordine del giorno che avvii concretamente il processo per il trasferimento delle deleghe, in applicazione della legge n. 142 del 1990, e il secondo tema con un'apposita proposta legislativa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Il Gruppo di Rifondazione Comunista ricorda con soddisfazione che il tentativo messo in atto da parte della Giunta regionale di smantellare ulteriormente la L.R. n. 56/77 è andato parzialmente fallito, in quanto il testo legislativo relativo al peggioramento della qualità della vita che avrebbe introdotto tale testo nella comunità piemontese è stato fermato dopo una lunga opposizione quindi segnaliamo con soddisfazione l'esito di questa nostra battaglia.
Abbiamo evitato che i cittadini piemontesi disponessero di minori servizi per la loro vita quotidiana. Questo era quello che questa Giunta cercava di fare.
L'altra parte della legge, viceversa, è rimasta: è una parte anch'essa brutta e non approvabile. E' una legge che corrisponde ad un'abborracciata cultura urbanistica che tende a svilire il tema disciplinare di un corretto assetto del territorio in forza di una presunta velocità di approvazione degli strumenti urbanistici, velocità che la Giunta potrebbe ottenere se predisponesse adeguati strumenti di governo delle proprie attività assessorili. I tempi previsti dalla legge urbanistica sono tempi congrui se venissero rispettati...



PRESIDENTE

Prosegua, Consigliere.
CHIEZZI Vedo che l'Assessore è impegnato in attività collaterali.



PRESIDENTE

La prego comunque di proseguire il suo intervento.
CHIEZZI Lui non è obbligato ad ascoltare, io sono abilitato a sospendere un mio discorso e lei ad interrompermi. Nemmeno lei è obbligata ad interrompermi eppure mi interrompe!



PRESIDENTE

Per favore, Consigliere, la prego vivamente di proseguire.
CHIEZZI In quest'aula siamo liberi di fare quello che crediamo e di interloquire; io però gradisco l'attenzione dell'Assessore. E' una mia presunzione assoluta e criticabilissima, ma conservo la presunzione di guardare negli occhi l'Assessore Botta e di vedere come reagisce alle sollecitazioni che propongo. Certo, la cosa è esagerata, comunque fa parte degli atti di questo Consiglio.
L'aspetto di cui parlavo rientra in un discorso urbanistico che affronta il problema dell'assetto del territorio in modo incongruo.
L'Assessore potrebbe potenziare i propri uffici, seguire le pratiche correttamente e i tempi previsti dalle leggi sarebbero più che sufficienti.
Viceversa, cosa propone questa legge? Per questo motivo siamo contrari alla radice di tale legge: non presentiamo emendamenti di alcun tipo e bocceremo tutti gli emendamenti presentati.
Voi proponete che ci siano fatti sul territorio, che normate con delle quantità (diminuire le aree destinate a servizi e via dicendo) che possono essere oggetto di un'approvazione semplicemente comunale, mentre su altri fatti ritenete una rilevanza urbanistica e l'approvazione la mantenete in capo alla Regione.
Come prima osservazione di merito dico che la quantità di servizi riducendo la quale voi consentite, semplicemente con delibera del Consiglio comunale, di approvarla, è ancora molto elevata e non si giustifica, dal punto di vista dell'assetto del territorio, un doppio binario tra varianti cosiddette piccole, che piccole non sono perché ledono e cambiamo i diritti alla fruizione dei servizi, e varianti importanti. Voi dividete in varianti importanti e non importanti quello che invece non può essere diviso, perch le varianti in tema di servizi sono tutte importanti. E anche per questa via voi riducete l'attenzione sul tema, peggiorandolo.
La definizione che date per governare questa vostra decisione è di descrivere le varianti strutturali in modo minuto. La mia impressione invece, è che la descrizione delle varianti strutturali sia molto imprecisa, non potrebbe essere diversamente, e che quindi lascerà in una difficoltà notevole i Comuni nell'interpretazione di questa legge e nel determinare il confine tra varianti che dovranno essere spedite alla Regione e varianti che saranno approvate in Consiglio comunale. Questa è un'osservazione che ho fatto in Commissione, ma non è stata recepita. Anche volendo perseguire questa strada, avrei preferito una descrizione semmai delle varianti piccole, quelle meglio descrivibili perché più circoscritte nella loro estensione, e non viceversa: descrivere genericamente le varianti strutturali e poi dire "tutte quelle che non sono strutturali vanno ai Comuni". No, potevate descrivere le varianti che andavano ai Comuni e tutte le altre rimanevano in capo alla Regione. Questo non lo avete fatto; forse vi siete accorti che così facendo il territorio sarebbe peggio controllato. Da questo punto di vista rimane questa logica negativa su questo disegno di legge rispetto al quale comunque, ripeto, siamo riusciti a limitare i danni.
La nostra opposizione su questo è netta e precisa: è una nuova amputazione di un organismo già martoriato, quindi voi commettete azioni non contro natura, perché è nella loro natura farle, purtroppo, ma azioni contro strutture che avevano una loro dignità e una loro logica. Voi infierite su un corpo esanime e quindi portate anche voi pro quota la responsabilità di non innovare alcunché, ma di destrutturare tutto quello che c'è.
E' passato un anno dal vostro insediamento; avevate promesso di proporre un'altra visione dell'urbanistica, con una legge fatta dalla vostra maggioranza. Viceversa, vediamo che a piccoli colpi di piccone continuate ad accanirvi su un corpo urbanistico che perde in questo modo sempre di più il suo senso. Il mio invito - visto che c'è anche un ordine del giorno della maggioranza in tal senso - se avete delle idee sull'urbanistica, è di organizzarle in una legge nuova e di smetterla con queste attività di malmenamento di quanto c'è.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FOCO



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavaliere.
CAVALIERE Noi siamo stati e siamo molto critici su questa iniziativa di legge perché l'abbiamo ritenuta inopportuna, anche per i tempi entro i quali è stata presentata.
Sono già state fatte delle considerazioni dal collega Chiezzi, ma ne vorrei aggiungere altre. Credo che far leva sulla difficoltà dei Comuni soprattutto di quelli piccoli (una difficoltà oggettiva e reale che per andrebbe sollevata con ben altri provvedimenti), per deregolarizzare l'urbanistica nel quadro attuale della nostra Regione sia completamente sbagliato. E' vero che i Comuni richiedevano questo, ma credo occorra anche prendere atto che non sempre bisogna assecondare le istanze più retrive dei Comuni, e sull'urbanistica abbiamo istanze retrive dei Comuni! Se è vero è verissimo! - che i Comuni non devono aspettare anni ed anni per modificare i propri strumenti urbanistici, è altrettanto vero che lasciare alla pressione localistica e locale il tema dell'urbanistica è un delitto perché purtroppo i Comuni, soprattutto quelli piccoli, sono troppo esposti.
Nonostante la crescita demografica e la qualità dei cittadini si sia modificata e non si spieghi in alcun modo un certo tipo di incremento edilizio, al di là di crisi più o meno reali del mercato dell'edilizia, noi vediamo uno sviluppo sempre identico, anzi tendenziale, soprattutto nei piccoli Comuni, ma non solo, dell'edilizia. Tutti possiamo fare dei riscontri territoriali: ogni Comune costruisce la propria zona industriale.
Adesso sono di moda le zone industriali; andando in giro per il Piemonte si può notare che il nostro territorio è pieno di capannoni vuoti, però c'è la zona industriale! Magari due Comuni la fanno anche una vicina all'altra.
Questo è uno degli aspetti: i Comuni non hanno ancora posto sufficientemente l'attenzione al recupero conservativo del patrimonio edilizio; uno sterminato patrimonio dei nostri oltre mille Comuni piemontesi, che non è ancora valorizzato a sufficienza, che non è ancora sviluppato, dove tra l'altro si possono trovare capacità industriali, in termini di prodotto, di ore di lavoro, anche maggiori degli interventi edilizi nuovi. Fare questa operazione, continuando, come è già stato detto a picconare una legge che, nel bene e nel male, ha avuto ed ha una sua logica, è sbagliato. Bisogna, e su questo siamo d'accordo, procedere ad una revisione con la filosofia completa di una legge che abbia una sua logica ed un suo rinnovamento. Ecco perché la risposta adeguata a quanto posto non poteva che trovarci subito, immediatamente in una delega alle Province di determinate competenze, perché ciò che è inaccettabile è che debba sfuggire alle nostre prerogative di legge il termine della pianificazione del territorio. Seppure verranno accettati gli emendamenti che riducono le percentuali, quello che viene realizzato all'interno degli incrementi possibili sfugge a qualsiasi logica di pianificazione del territorio.
Rimangono aperte moltissime questioni, la variante strutturale rimane di difficile definizione (cosa è strutturale, cosa non è strutturale), anzi permarrà ancora. Saranno solo i numeri a dire cos'è strutturale e cosa non lo è, e questo non serve.
Per questi motivi voteremo contro questo provvedimento, contro la sua logica e la sua filosofia. Ben altre iniziative andrebbero valorizzate ed intraprese per affrontare veramente le problematiche del territorio nella nostra regione! Se verrà accettata una logica meno devastante sui criteri e sulle percentuali, ritireremo i nostri 250 emendamenti che chiedevano almeno che non si facesse un'azione completamente sbagliata e cioè che, ad esempio, una variante-non variante di un Comune di 9.999 abitanti, che incrementava di 1.300 abitanti la sua capacità insediativa, venisse ritenuta non strutturale. Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.
GALLI Signor Presidente, gentili colleghi, si sentiva da tempo l'urgenza di un provvedimento di questo tipo. Variare l'art. 17 è un'aspettativa che le Amministrazioni locali si aspettano e vogliono per esigenze di praticità.
Il poter intervenire in maniera veloce, il poter modificare la destinazione di alcune aree, il poter intervenire nel modificare la destinazione d'uso di alcuni edifici (viste le condizioni del mercato e le condizioni economiche attuali della Regione Piemonte), ovviamente con la salvaguardia di tutti i vincoli e le caratteristiche storiche ed ambientali che comunque non vengono interessate dall'art. 17, è un'esigenza che le singole Amministrazioni locali hanno fortemente.
Più si è veloci e più i singoli Comuni riescono ad ottemperare le esigenze economiche e le esigenze della popolazione. Se la L.R. n. 56/77 è stata male interpretata non penso possa essere posto a carico di questa Giunta, di questa maggioranza. E' stata ereditata una legge che forse nel suo spirito non voleva che certe procedure fossero portate alle estreme conseguenze, come sono state portate le procedure cui vengono sottoposti attualmente i Piani Regolatori. Probabilmente, chi legge o leggeva, a livello di Assessorato, la L.R. n. 56/77 dava un'interpretazione totalmente differente da quella che un comune cittadino darebbe, altrimenti certi ritardi, certe interpretazioni, il voler andare a "trovare il pelo nell'uovo" non sarebbero stati posti in essere.
Pertanto, al di là di quanto hanno detto gli altri Consiglieri, specie Cavaliere e Chiezzi, reputo che questo sia un atto dovuto, che renderà sicuramente più veloce la gestione delle Amministrazioni comunali rispetto al loro territorio.
Ritengo, poi, sia un atto di fiducia che il Consiglio regionale fa nei confronti dei Sindaci e delle singole Amministrazioni. Noi, infatti deleghiamo le Amministrazioni locali con un principio di sussidiarietà, che molti vanno a sventolare, ma che quando si tratta di andarlo ad applicare hanno delle remore. Noi diamo facoltà alle singole Amministrazioni di intervenire su un territorio che spetta loro, sul quale hanno il dovere ed il diritto, dati loro dalle attuali leggi, di gestione.
Pertanto, perché dobbiamo crearci dei problemi pensando che in realtà non sono capaci di gestire il loro territorio o che l'eccesso di possibilità di gestione crei loro una "sbornia" rispetto ai metri cubi che concediamo loro per realizzare, senza dover subire il vaglio di un organo superiore? Direi proprio di no, anzi direi che in un'ottica federalista, in un'ottica di revisione delle deleghe questa sia più che auspicabile.
Grazie.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Ferrero.
FERRERO Intanto, per esprimere un giudizio positivo e favorevole nei confronti del disegno di legge presentato e anche nei confronti delle considerazioni fatte dai relatori, che hanno descritto ed espresso le considerazioni fondamentali sulla base delle quali si è stati tutti favorevoli a discutere e portare avanti con una conclusione positiva questo progetto di legge.
Progetto di legge che, com'è stato già detto, non ha la finalità di smantellare una legge, ma semplicemente quella di una rivisitazione da parte dell'Assessorato.
Si discute sul fatto che forse era più opportuna una revisione complessiva della L.R. n. 56/77. Bisogna comunque tenere conto dei tempi: guardiamo, per esempio, a quali tempi di discussione e votazione ha comportato il provvedimento in sede di Commissione. Ciò potrebbe già essere parziale giustificazione della necessità di assecondare una serie di valutazioni e di esigenze provenienti dal territorio, che necessitavano di una risposta concreta ed immediata.
Non mi dilungo sulla serie di considerazioni fatte; ribadisco soltanto quanto diceva precedentemente il Consigliere Galli, sulla base di una valutazione del Consigliere Cavaliere: non è che i Comuni si trovino troppo esposti nei confronti di determinate decisioni assunte in base alla variazione dell'art. 17, ma è una questione di scelta. Se la scelta è di iniziare a delegare poteri e decisioni ai Comuni, questi ultimi saranno responsabilizzati sulla base delle scelte che faranno; starà alle Amministrazioni comunali verificare se accettare o meno tutte le sollecitazioni che proverranno loro dal territorio. Ritengo che tutti gli amministratori, siano essi comunali o ai livelli istituzionali superiori debbano essere in grado di valutare.
Vorrei fare un'ultima osservazione al collega Cavaliere, quando dice che probabilmente si sarebbero potuti proporre altri provvedimenti, altre modifiche. Suggerirei al collega, se questa è la sua intenzione, di partecipare costruttivamente alle prossime riunioni della Commissione proponendo egli stesso delle proposte alternative. Diversamente, il fatto di venire in Commissione e veder leggere "Alice nel paese delle meraviglie" non fa bene a nessuno, tanto meno ad una Commissione che si riunisce proprio per cercare di trovare delle soluzioni che, se utili per tutti sono positive; diversamente si tratta di atteggiamento assolutamente inutile, ostruzionistico e, direi, senza molto senso.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PICCHIONI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.
ANGELI Grazie, signor Presidente; intervengo brevemente per portare alcune considerazioni.
Si tratta di una legge che in Commissione ha avuto un iter travagliatissimo; siamo arrivati alla conclusione, più o meno concorde degli emendamenti accolti dall'Assessore per la soppressione degli art. 20 e 21 e quindi a modifiche strutturali della L.R. n. 56/77, che più correttamente devono essere viste in un'ottica di assetto globale della legge. Credo che, in questo senso, sia già stato dato incarico da parte dell'Assessore affinché venga portato avanti questo tipo di ragionamento.
La L.R. n. 56/77, di per se stessa, è già stata picconata sufficientemente da tutte le parti in tutti questi anni; aveva una sua validità quando il prof. Astengo, allora Assessore all'urbanistica, aveva voluto fortemente questa legge, per cercare di rimediare ai danni arrecati dalle varie Amministrazioni nella cintura torinese e nelle altre città. E' giusto che oggi la legge venga rivisitata.
Abbiamo modificato l'art. 17 per un motivo molto semplice. Chi ha vissuto, come il sottoscritto e tanti altri di voi, all'interno di Amministrazioni comunali, ha incontrato le normali difficoltà che si presentano ad un Sindaco o ad un amministratore comunale o ad un Assessore all'urbanistica di un Comune di media grandezza. Ci si trova di fronte a momenti insormontabili; un po' perché la burocrazia regionale ha i suoi tempi, un po' perché diventa estremamente difficile l'interpretazione di questa legge con le modifiche sopportate durante gli anni.
Si tratta di una legge ad incastro; una legge che deve essere presa non per se stessa, non articolo per articolo: ogni articolo si incastra ad un altro con richiami che rendevano la legge abbastanza incomprensibile soprattutto per i primi tempi, a chi, come me, l'ha vissuta come amministratore comunale. Quando si capiva, si riusciva a comprenderne anche i valori, e quali non dobbiamo perdere nel futuro.
Ho votato favorevolmente in Commissione e voterò favorevolmente in Consiglio, perché ritengo che se vogliamo aumentare le responsabilità degli amministratori locali dobbiamo dar loro la possibilità di assumersele senza creare problemi - com'è capitato e come capita - con Piani Regolatori vecchi e nuovi, applicati una volta l'uno e una volta l'altro, creando danni incredibili.
Diamo la possibilità agli amministratori locali di operare in questo senso e di assumersi le responsabilità che è loro volontà addossarsi, come abbiamo sentito anche dalle consultazioni fatte.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Manica.
MANICA Il disegno di legge, come i colleghi hanno ricordato, ha avuto un iter in Commissione particolarmente lungo: siamo partiti da un disegno di legge basato su tre articoli, che interveniva a modificare sia l'art. 17 della legge n. 56/77, per quanto riguardava le varianti, sia gli articoli riguardanti gli standard.
Dopo un lungo dibattito all'interno della Commissione siamo arrivati all'attuale testo dell'articolato unico, che interviene sull'art. 17 della L.R. n. 56/77.
Come Gruppo PDS, sin dall'inizio, in Commissione, abbiamo espresso in merito una valutazione di ordine generale ed una più particolare.
Valutazione di ordine generale: la Regione deve senz'altro impegnarsi, per quanto riguarda le materie urbanistiche, a mettere mano ad un disegno di ordine programmatico di più largo respiro. Abbiamo presente cosa hanno fatto alcune Regioni come la Toscana e quant'altre e come abbiamo messo mano alla strumentazione di ordine urbanistico, dando soluzioni che rispondono alle esigenze di semplificazione dell'oggi e, nello stesso tempo, risposte che salvaguardano il territorio e consentono condizioni abitative umane e qualità della vita adeguata.
Siamo quindi perfettamente consapevoli di questa necessità e in questa direzione sollecitiamo la Giunta e l'Amministrazione regionale, perché di questo ci pare abbia bisogno, in questo momento, il Piemonte.
Rispetto a questo discorso siamo assolutamente consapevoli del fatto che abbiamo, in Piemonte, una legge importante anche a livello nazionale di grande rilievo dal punto di vista sia culturale sia della strumentazione, e non solo per la Regione Piemonte, qual è stata la legge n. 56 elaborata dal prof. Astengo e votata dal Consiglio regionale nell'anno 1977.
Una legge di grande rilievo, cui guardiamo ancora significativamente sappiamo anche che in questo ventennio si è evidenziata una serie di problematiche che sottendono il dibattito sul federalismo e sul decentramento facendo riferimento alla semplificazione delle procedure e alla possibilità, da parte degli Enti locali e delle Amministrazioni dei Comuni, di avere atti certi in tempi e modi certi, per poter rispondere nel modo più efficace ai propri cittadini/e. Quindi è un problema che esiste ed è stato evidenziato dalle Province e dai Comuni anche nelle consultazioni sul disegno di legge n. 105, ed è una questione a noi molto presente.
Ritenevamo che la soluzione data con la prima formulazione del disegno di legge e la prima formulazione della modifica dell'art. 17 e susseguenti non fosse rispondente a questa esigenza e, nello stesso tempo, creasse delle confusioni di interpretazione per i Comuni dal punto di vista giuridico dell'interpretazione, nell'individuazione tra varianti parziali e varianti strutturali.
Ci pareva che intervenire, e in quel modo, sugli standard non fosse una risposta adeguata, e che problematiche di questa portata potessero solo essere affrontate da disegni di legge più complessivi.
Ci pare che un intervento quale quello proposto attualmente risponda in via transitoria alle esigenze dei Comuni e delle Province di una semplificazione delle procedure; nello stesso tempo non bisogna dimenticare e l'abbiamo proposto in Commissione - gli elementi di salvaguardia del territorio e di impossibilità di stravolgimento dei Piani Regolatori perché sarebbe stato molto grave poter stravolgere complessivamente i Piani Regolatori - qualcuno potrebbe dire - a colpi di varianti parziali.
A partire dalla formulazione attuale ci pare che questo possa essere evitato. Per questo motivo abbiamo sottoscritto, insieme ad altri colleghi un emendamento che propone delle percentuali inferiori rispetto a quelle proposte nel testo presentato al Consiglio e che è stato messo in votazione, e che riteniamo essere una proposta importante di ulteriore salvaguardia del territorio.
A questo disegno di legge riteniamo collegato un ordine del giorno importante che riguarda la possibilità, sulla base anche di un articolo della legge n. 142, di delega alle Province di queste materie e di competenze.
Avremmo preferito - lo diciamo francamente - che la problematica delle deleghe alle Province, che è un processo di semplificazione, la si vedesse ed assumesse a livello dell'articolato come strada verso il decentramento e la semplificazione.
Diamo molta importanza all'ordine del giorno collegato al disegno di legge, perché riteniamo sia la soluzione principe in questa direzione al momento in cui, sulla base del Piano Territoriale Regionale, anche le Province avranno adottato i Piani Territoriali Provinciali.
Questa è la posizione che abbiamo espresso in Commissione, che abbiamo maturato in un lungo lavoro e in un lungo iter e che, in questo senso riproponiamo al Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Grasso.
GRASSO Qualcuno ha detto che questa legge è un de profundis, quasi come fosse un de profundis della L.R. n. 56/77.
Ritengo sia invece una legge che va ad arricchire la L.R. n. 56/77, che ha svolto il suo compito nel corso di un ventennio. Essa è nata in un periodo di scarsa cultura architettonica ed edilizia; oggi le Amministrazioni locali hanno una cultura diversa nell'approccio all'urbanistica e all'edilizia. Questo è anche dato dal fatto che l'elezione diretta del Sindaco fa sì che questi risponda in prima persona nei confronti dei suoi elettori; quindi, un Sindaco non potrebbe mai permettersi di concedere a spada tratta lo svilimento di un territorio, in quanto dovrebbe poi risponderne prontamente al termine del proprio mandato elettorale.
Comunque, qualsiasi sviluppo edilizio deve sottostare a due punti determinanti: uno è il fattore economico, quindi avere i soldi per realizzare gli interventi; l'altro è il fattore burocratico, cioè il poter realizzare l'intervento. Finora è mancato il secondo aspetto, cioè il fattore burocratico, perché chi voleva realizzare l'intervento non aveva comunque a disposizione lo strumento per poterlo fare.
Oggi non sappiamo se avremo il fattore economico, quindi i soldi per fare gli interventi, ma lo speriamo, per sviluppare comunque certe attività economiche ed edilizie ed anche per sviluppare l'occupazione dei giovani.
Con questa legge ci sarà un certo snellimento burocratico per gli Enti locali, che permetterà loro di poter operare. Quindi, se si verificheranno le due condizioni, cioè avere i soldi e poter operare, in tempi certi e brevi l'edilizia si svilupperà.
Questo - l'hanno già ricordato alcuni colleghi - è un atto molto coraggioso, perché siamo usciti, come Regione, dall'appartenenza di ruolo mentre normalmente si cerca sempre di rimanere ancorati al proprio ruolo.
Il nostro ruolo sarebbe quello di tenere tutto in mano, cioè di conservare comunque un potere nell'approvazione dei Piani Regolatori. Abbiamo fatto un atto coraggioso; stiamo approvando cioè una legge che andrà a dare comunque ai Comuni e agli Enti locali, siano questi di destra, di sinistra o di centro - in quanto non abbiamo guardato chi saranno coloro che usufruiranno di questa grossa potenzialità - la possibilità di gestire non tutta la complessiva attività edilizia, ma di gestire, entro certi limiti un'attività edilizia che cercheranno di sviluppare in tempi brevi.
Il problema però non è risolto qui. E' chiaramente una legge da integrare successivamente; abbiamo lavorato in Commissione sull'art. 17 quindi non è oggetto di questa discussione. Bisognerà anche andare a porre mano all'approvazione delle varianti strutturali ai Piani Regolatori perché se con questa legge andiamo a risolvere il problema dei Piani puntuali, non risolviamo quello dei Piani strutturali. Questo è comunque un indirizzo è una scelta che dovrà essere fatta in tempi brevi.
Riteniamo che le varianti generali dovranno essere approvate con tempi certi, quindi con tempi non ordinatori e con termini perentori, in maniera tale che, qualora i termini non siano rispettati dall'Ente Regione, ci sia eventualmente un silenzio-assenso dell'approvazione dei Piani Regolatori Generali.
Per quanto riguarda il problema delle deleghe alle Province, riteniamo che quanto si è fatto delegando ai Comuni un'attività edilizia, dovrà essere fatto anche nei confronti delle Province. Siamo comunque certi, e questo è verificabile sul territorio, che le Province ad oggi non sono ancora in grado di gestire l'approvazione di Piani Regolatori strutturali per strutture e mezzi che non hanno.
Al momento attuale non hanno comunque un'approvazione del Piano Territoriale Provinciale, per cui non riescono comunque ad avere uno strumento loro di criterio nell'approvazione dei Piani Regolatori.
Si dirà che anche la Regione non ha un Piano Territoriale Regionale e questa è l'occasione per dire che, proprio per questo motivo, non possiamo ancora porre mano al problema del decentramento nei confronti delle Province. E' un obiettivo che dovremo porci a tempo non immediato, ma medio breve. Speriamo che venga approvato nella sua sostanziale forma.
In Commissione abbiamo proposto l'emendamento del 15% di ampliamento della capacità insediativa residenziale nei Comuni piccoli; è stato approvato e riteniamo che questa sia una percentuale congrua. Sempre in Commissione abbiamo detto che questa era una proposta che poteva ancora essere ritoccata e ho sentito dire attualmente che ci sono delle proposte di ritocco di tali percentuali. Io sarei per lasciare quelle originarie però, chiaramente, se c'è un tentativo di mediazione lo accettiamo, anche se riteniamo che non sia la miglior cosa da fare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mancuso.
MANCUSO Molto è già stato detto. Il lavoro della Commissione è stato particolarmente impegnativo, infatti ricordo che ben undici o dodici sedute sono occorse per arrivare a licenziare questo provvedimento. Provvedimento indubbiamente utile, soprattutto per le Amministrazioni comunali che si troveranno ad avere vita più facile in tutta una serie di situazioni che ieri prevedevano di mandare qualunque tipo di variante di Piano Regolatore alla Regione, allungando a volte in modo biblico i tempi della realizzazione e della trasformazione degli strumenti urbanistici. Oggi come viene sostanzialmente detto da questa legge, abbiamo tre tipi di varianti e soltanto un tipo, cioè quelle strutturali, rimane di competenza regionale. Per quelle obbligatorie si raggiungerà una soluzione attraverso il lavoro della Conferenza dei servizi e per quelle parziali rimarrà la sostanziale competenza ai Comuni, semplificando decisamente il loro lavoro e andando in quella direzione di autonomia reclamata da molte parti politiche.
Come è stato ricordato, originariamente il testo prevedeva la modifica di tre articoli (anche degli artt. 21 e 22); si è ritenuto che in questa fase fosse opportuno e sufficiente limitare l'azione alle modifiche dell'art. 17. Verso la fine della discussione del lavoro preparatorio c'è stato un momento in cui pareva opportuno modificare anche l'art. 15.
Per tutta una serie di ragioni, che sarebbe un po' lungo ricordare, si è poi soprasseduto e di fatto ben presto si arriverà anche a una discussione, quanto meno su questo articolo, che diventa, insieme al 17, la chiave di volta della gestione del rapporto tra Comune e Regione. E' quanto mai opportuno e vicino a noi, relativamente vicino nel tempo, l'affrontare per intero l'argomento della revisione di questa legge, che risente della filosofia degli anni fine '60 ed inizi '70, in cui forse c'era l'esigenza di tutelare il territorio.
Oggi assistiamo ad un'inversione di tendenza, che è avvenuta gradualmente, che va nella direzione di rendere più snelle le procedure e in qualche modo responsabilizzare maggiormente gli Enti locali, i Comuni in primo luogo, sulla gestione dell'assetto del territorio.
E' un provvedimento che qualifica il nostro lavoro, non solo di questa maggioranza, ma di tutto il Consiglio, e senz'altro è opportuno votarlo. E' stato un lavoro di preparazione e mediazione che ha preso molto tempo quindi è il frutto di una meditazione in cui, lo riconosco, l'opposizione ha dato un contributo notevole.
Quale sintesi di questo lungo lavoro preparatorio, lasciando stare magari gli inizi un po' stentati che hanno presentato un po' di spigoli (se posso usare questo termine) che nel tempo si sono smussati, arriviamo oggi ad avere un prodotto che sarà salutato positivamente dagli amministratori degli Enti locali.
L'invito, quindi, è che venga votato anche dall'opposizione, perlomeno da quelle parti dell'opposizione che hanno avuto un ruolo positivo e costruttivo nell'evoluzione di questa legge che oggi conclude il suo iter.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.
BOTTA, Assessore all'urbanistica Grazie, Presidente. Vorrei innanzitutto estendere il mio ringraziamento alla Commissione e ai Gruppi di opposizione che hanno collaborato costruttivamente in questo lungo periodo di tempo nel quale abbiamo esaminato, analizzato e distillato il progetto di legge n. 105.
Sono convinto, come ne è convinta la Giunta, che debba pervenirsi in tempi rapidi all'approvazione dell'art. 17, che consente una ragionata flessibilità del Piano Regolatore Comunale, ora esageratamente rigido nella previsione, come formulato dall'attuale L.R. n. 56/77, e che consenta anche di sperimentare una prima forma di Piano direttore in attesa della riforma generale della legge regionale urbanistica, prima richiamata da molti Consiglieri.
La tabella di marcia della Giunta regionale ritengo sia stata più che chiara e lineare: il quadro di lavoro ci consentirà poi di affrontare in sede di Commissione l'esame delle proposte di riforma generale della legge urbanistica regionale, avendo però presente già in quale direzione andare cioè avendo presenti i modelli culturali più aggiornati esistenti in Italia. Soprattutto è stato richiamato il modello della Regione Toscana.
E' di poche settimane fa l'approvazione di alcuni Piani Regolatori da parte dei Comuni stessi, quindi autoapprovazione all'interno di criteri e griglie ben definite. Questo è il senso di marcia.
In ogni caso, vorrei tornare sui due punti che si sono in qualche modo approfonditi in II Commissione: l'incremento degli insediamenti nel territorio e le competenze di Provincia e Regione per i controlli urbanistici.
Per quanto riguarda il primo punto, non credo che le quantità previste dalla proposta regionale o, meglio, il complesso delle modifiche al Piano Regolatore consentite al Comune senza l'approvazione regionale, possano alterare l'equilibrio di qualità urbanistica del Piano Regolatore vigente.
Si può discutere da un punto di vista tecnico se sia opportuno specificare e si è discusso parecchio in Commissione, in modo diverso le varianti consentite, ma con la consapevolezza che non è sempre individuabile un confine di quantità che divida le competenze di Comune e Regione o di Comune e Provincia in futuro.
Un rapporto dialettico di confronto tecnico tra Comune ed Ente controllante non è da temere, ma è addirittura da sviluppare, proprio per evitare i contrasti su scelte territoriali che nel passato, ma anche adesso, spesso non hanno trovato sede di confronto preventivo. Ci si deve preoccupare, per quanto riguarda gli interventi edilizi, di ottenere un efficace controllo della qualità architettonica delle costruzioni, sia nuove che assoggettate a recupero e non solo, per le zone tutelate dalle norme sui beni ambientali. Tale controllo può essere già attuato in sede comunale dalla Commissione edilizia, soprattutto se entrerà in vigore il nuovo testo di Regolamento edilizio tipo, formulato dall'Assessorato e concertato con la proposta del cartello dell'opposizione di centro sinistra.
Per quanto riguarda il secondo punto, le competenze di Provincia e Regione, in riferimento al quadro di coordinamento di controllo dell'urbanistica, incentrato sulla Provincia, delineato dalla legge sull'autonomia locale, la n. 142/90, è da approfondire; comunque tale quadro, per essere operativo, ha bisogno della revisione della legge urbanistica regionale - come dicevo prima, impegno complesso - e soprattutto della creazione di strutture tecniche ed amministrative nelle Province che ora non esistono o non esistono in modo adeguato e sufficiente.
Proprio la considerazione del tempo necessario per questa riforma impone di risolvere immediatamente le urgenze. La progettazione, buona o cattiva, degli interventi sul territorio non dipende dai passaggi in Comune piuttosto che in Provincia o in Regione, in ossequio a leggi esistenti o future, ma in grandissima parte dalla competenza professionale e dall'efficienza dei progettisti e dei pubblici funzionari a qualsiasi livello di gerarchia territoriale questi ultimi si trovino ad operare.
Un Sindaco può collaborare bene sia con la Provincia che con la Regione, basta volerlo da entrambe le parti. Non è il caso, dunque, di richiamare pericoli, Consigliere Chiezzi, di guerre civili o danni ambientali causati dalla deregolamentazione urbanistica. Le regole esistono oggi e continueranno ad esistere anche dopo l'eventuale approvazione - ne sono certo - del progetto di legge della Giunta regionale.
La prospettiva, poi, federalista di cui si dibatte e verso la quale si traguarda non può che accentuare quel principio di sussidiarietà che ha trovato forza e visibilità nel trattato di Maastricht del 1992 e cioè il sempre richiamato principio per cui le decisioni e le politiche più vicine ai cittadini devono spettare alle istituzioni più vicine ai cittadini stessi, mentre a quelle maggiori si devono attribuire solo i compiti che non possono essere adeguatamente affrontati dalle istituzioni minori configurandosi così uno scenario in cui le realtà regionali e degli Enti locali, più di quelle nazionali, assumono ruolo e visibilità sempre maggiori.
Per quanto concerne il ritiro richiamato dal Consigliere Saitta e da altri del problema della disciplina degli standard urbanistici, cioè la riformulazione degli artt. 21 e 22, occorre tenere presente che anche a livello nazionale si sta discutendo (è stata più volte annunciata) una riforma in questo senso e in chiave qualitativa degli stessi standard, in quanto la stessa cultura urbanistica ritiene che la tecnica dello standard sarebbe da rivedere non essendo più conforme alle esigenze attuali della pianificazione urbana. Ciò che viene soprattutto sottoposto a critica da parte della cultura urbanistica è in primo luogo la stessa nozione normativa, per questo astratta, di zona omogenea di fronte ad una realtà territoriale già strutturata perlopiù in maniera polifunzionale. In secondo luogo, è la cristallizzazione dei contenuti degli standard pubblici rimasti inalterati dal 1968, che non permetterebbe di tenere conto delle relazioni tra le funzioni urbane nel loro divenire.
Concludo dicendo che in occasione della riforma generale della legge urbanistica, da più parti richiamata, che è all'esame degli esperti della Giunta, ritengo opportuno - lancio questa proposta all'attenzione del Consiglio - pervenire e diffondere in modo capillare l'informatizzazione dell'aggiornamento cartografico. Mi riservo di valutare, insieme ai componenti della Commissione e i Consiglieri tutti, se all'interno del Piano Territoriale Regionale possa essere in qualche modo individuata una norma che accompagni il Piano Territoriale, non dimenticando però che l'informatizzazione, l'incentivo all'informatizzazione urbanistica è anche un problema di bilancio, quindi di finanze, per cui dovrà essere fatta un'attenta valutazione anche in sede di Giunta.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare all'esame dell'articolato.
Comunico innanzitutto che tutti gli emendamenti presentati dal Consigliere Cavaliere vengono ritirati e saranno conservati agli atti.
ART. 1 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Deorsola, Saitta e Peano: all'art. 1, comma quarto, lettera c), annullare l'intera lettera c).
La Giunta accoglie tale emendamento.
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Questo emendamento è a fin di bene. In sostanza dice: "Se i Comuni fanno del bene, cioè aumentano le aree a servizi, che bisogno c'è della Regione?".
La Regione ha il dovere di verificare una strategia urbanistica ed una rilevanza urbanistica. La rilevanza urbanistica c'è sia quando si toglie sia quando si aggiunge; non è che aggiungendo a fin di bene si possa fare quel che si vuole, perché anche aggiungendo a fin di bene si toccano equilibri urbanistici, interessi economici.
Il nostro voto è contrario.
BOTTA, Assessore all'urbanistica Chiedo scusa al Consiglio, ma devo ringraziare la Consigliera Spagnuolo che ha richiamato la mia attenzione, perché è sull'emendamento successivo che la Giunta è d'accordo, mentre su questo è contraria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta per l'illustrazione dell'emendamento.
SAITTA Abbiamo presentato questo emendamento perché ci pareva che per gli aumenti delle aree a servizi, oltre un certo limite (un metro quadro per abitante), non fosse necessario fare una variante strutturale perch costituisce un vantaggio per la collettività. Parlando con il collega Pichetto, però, sono venuto a conoscenza dell'obiettivo finale della norma che mi pare corrisponda ad una logica corretta. Pertanto, ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

D'accordo.
Passiamo quindi agli emendamenti successivi.
Emendamenti presentati dal Consigliere Cavaliere: 1 bis) al comma quarto, lettera d), dopo la parola "vincoli", aggiungere le parole "nazionali e regionali" e sostituire la parola "posti" con la parola "indicati" 1 ter) al comma quarto, lettera d), dopo la parola "ambientali", aggiungere le parole "e idrogeologiche".
Tali emendamenti si illustrano da se; ha quindi la parola l'Assessore Botta.
BOTTA, Assessore all'urbanistica La Giunta ritiene di poter accettare questi emendamenti, anche se in effetti i vincoli idrogeologici sono già stabiliti dalla legislazione nazionale. Si tratta quindi di un rafforzativo che può essere inserito.



PRESIDENTE

Pongo dunque in votazione l'emendamento n. 1 bis).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
Pongo ora in votazione l'emendamento n. 1 ter).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 44 Consiglieri presenti.
1 quater) Emendamento presentato dai Consiglieri Cavaliere, Manica, Saitta Angeli, Ferrero, Cotto ed altri: la lettera e) del comma quarto dell'art. 1 è sostituita dalla seguente: "e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale, risultante dagli atti del Piano medesimo, in misura superiore all'8% nei Comuni con popolazione non eccedente i 10.000 abitanti; al 5 nei restanti Comuni con popolazione non eccedente i 20.000 abitanti; al 3 nei restanti Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".
La Giunta accoglie tale emendamento, che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione.
2) Emendamento presentato dai Consiglieri Botta, Ferrero e Mancuso: al comma sesto dell'art. 1 è soppresso l'ultimo periodo: "In ogni caso...
competente Comitato Regionale di Controllo".
La parola all'Assessore Botta per l'illustrazione.
BOTTA, Assessore all'urbanistica L'emendamento serve a dare una chiarezza conclusiva al capitolo delle varianti obbligatorie, in quanto all'atto dell'indizione della Conferenza dei servizi, prevista in caso di variante obbligatoria, quando si rendono necessarie per la pianificazione sovracomunale, cioè pianificazione regionale, statale e così via, e che i Comuni debbano adeguare le proprie varianti obbligatoriamente, si è prevista l'indizione da parte della Giunta regionale di apposite Conferenze dei servizi.
Nel penultimo periodo si dice: "all'atto dell'indizione della Conferenza, la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento e il termine di completamento". Quest'ultimo periodo ci sembrava, oltre che pleonastico anche poco chiaro; abbiamo ritenuto preferibile sopprimerlo.



PRESIDENTE

E' quindi la Giunta che presenta un autoemendamento. E' una cosa diversa da quella dei Consiglieri, ed è già stato presentato.
BOTTA, Assessore all'urbanistica L'emendamento soppressivo è firmato da me e dai Consiglieri.
La Conferenza dei servizi è lo strumento individuato nelle varianti obbligatorie. Ad un certo punto si dice: "All'atto dell'indizione della Conferenza, la Giunta disciplina lo svolgimento e il termine di completamento". Ci sembrava approfondita la questione che fosse oltremodo limitante il dire che, in ogni caso, in sede di Conferenza potessero essere presentate una sola volta modifiche agli elaborati presentati. Così anche l'ultimo periodo, dove dice: "Il Sindaco può accettarle tramite deliberazione del Consiglio comunale, anche nelle more della funzione di controllo da parte del competente Comitato regionale di controllo". Proprio per una sorta di mancanza di chiarezza, abbiamo preferito eliminare quest'ultimo periodo in quanto, con l'indizione della Conferenza dei servizi, la Giunta ne disciplina lo svolgimento stesso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Nel testo attuale si capisce che durante lo svolgimento delle Conferenze dei servizi si possono modificare una sola volta gli elaborati. Poi si dice anche che il Sindaco le può accettare con deliberazione. Se togliamo questo, capisco che nell'ambito della Conferenza dei servizi possono essere presentate decine e decine di modifiche agli elaborati che portano quindi la Conferenza dei servizi a durare un periodo di tempo non più controllabile. Questo, fatto una sola volta, non derivava proprio dal rendere coerente uno strumento che si suppone agile, chissà se lo è, non mi risulta, comunque voi dite che lo strumento è agile, bene viva la Conferenza dei servizi, perché così si lavora veloci. Scrivete: "non più di una modifica", poi togliete tale dicitura e allora non date più a tale Conferenza quel percorso che dice : "state attenti, una sola modifica". C'è una logica quando si scrivono le cose; togliere questo vuol dire lasciare le Conferenze di servizio in balìa di decine e decine di modifiche, di fronte alle quali il Sindaco cosa fa? Va sempre in Consiglio comunale per dieci-dodici modifiche? Questo è un binario che voi togliete al comportamento delle Conferenze dei servizi. Togliendo il quale non so più bene cosa succeda.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Grasso.
GRASSO Se ho inteso bene, questo emendamento ha un senso. Può succedere durante l'arco della vita amministrativa di un Comune, che si debba più volte andare ad attuare delle varianti obbligatorie. Faccio un esempio: se vi sono due alluvioni, sono cose che non ipotizziamo, chiaramente, ma qualora si debba in tempi successivi adottare dei provvedimenti con varianti obbligatorie in particolari casi, perché limitare l'intervento ad un solo caso? Si possono verificare più casi, quindi annullare quel codicillo che impedisce per più di una volta di andare ad interagire con una variante obbligatoria mi sembra opportuno. Questo è quanto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.
SAITTA Ho riflettuto su questa proposta. Prima avevo un'opinione che adesso ho modificato, quindi probabilmente nel dibattito dovrò aggiungere qualche altro elemento. Mentre in un primo tempo mi pareva una norma utile per le Amministrazioni comunali, mi sembra in questo caso che non responsabilizzi molto la Conferenza dei servizi, perché la Conferenza dei servizi, con una norma così com'è attualmente, viene in qualche maniera costretta a fare le osservazioni una volta sola, mettendo così in moto la procedura definitiva per giungere alla deliberazione del Consiglio comunale. Se questo vincolo viene a mancare, si rischia di innescare un processo indefinito nel tempo che può essere dannoso.
E' giusta l'osservazione del Consigliere Grasso; però, per ogni variante occorrerebbe una Conferenza di servizio; le varianti, in sostanza non sono cumulative. Così com'è ora, si prevede per ogni variante una Conferenza di servizi; mantenere il testo originale è ancora più vantaggioso per l'Amministrazione comunale.
Questa la mia interpretazione e conseguentemente i motivi per i quali sono contrario all'emendamento e d'accordo sul testo originale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
E' approvato con 31 voti favorevoli e 17 contrari.
3) Emendamento presentato dai Consiglieri Deorsola, Saitta e Peano: all'art. 1, comma settimo, sostituire la prima frase con la seguente: "Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi quarto e sesto e quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a 200 mq site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria".
La parola al Consigliere Saitta.
SAITTA Siamo a pag. 2, art. 1, comma settimo. La dizione proposta mi sembra di lettura più chiara.



PRESIDENTE

Si tratta quindi di un miglioramento - diciamo - sintattico.
Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 39 voti favorevoli e 4 contrari.
Ha chiesto la parola il Consigliere Marengo; ne ha facoltà.
MARENGO In genere non faccio il formale, mi scuso quindi con i colleghi: vorrei capire se la legge urbanistica interessa la Giunta oppure no.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Majorino.
MAJORINO, Assessore all'edilizia residenziale Certo che la Giunta è interessata e segue, anche se non è al gran completo ai propri banchi. C'è comunque l'Assessore competente, che è soggetto primus inter pares, e il Vicepresidente che, in caso di impedimento, sostituisce il Presidente, il quale non era intento a dilettarsi, ma si era assentato dai banchi della Giunta. Non mi pare sia una cosa stravolgente. Comunque la Giunta è interessata, segue e condivide gli atteggiamenti dell'Assessore competente per materia.



PRESIDENTE

Proseguiamo con l'esame degli emendamenti.
4) Emendamento presentato dai Consiglieri Deorsola, Saitta e Peano: all'art. 1, comma ottavo, lettera c), sostituire con le parole: "c) gli adeguamenti di limitata entità delle norme e dei perimetri delle aree soggetti a strumento urbanistico esecutivo, compresa la riduzione in sottoambiti".
La parola all'Assessore Botta.
BOTTA, Assessore all'urbanistica La Giunta è favorevole, perché l'emendamento amplia le possibilità di intervento, seppure di lieve entità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Sapendo che al peggio non c'è limite, il centro-destra continua ad operare per cercare di portare a casa ulteriori peggioramenti.
Siamo all'articolo che dice "non costituiscono varianti", articolo particolarmente importante, perché non si tratta delle varianti che vanno in Regione o in Comune. Togliamo l'urbanistica da questi atti: non è più urbanistica, non sono varianti.
Mentre capisco che nel testo vigente ci sia scritto che "non sono varianti gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico" - ovvero che lo strumento urbanistico delinei l'area, e si dica che non costituisce variante il fatto che una linea, per vari motivi, corra tre metri più in là o più in qua, o se faccia o non faccia più una risega o se un angolo venga rettificato in qualche modo - diverso è dire che la variazione di norme scritte di limitata entità non costituisce variante.
Intanto, qual è la norma di limitata entità? Mistero: l'altezza di un edificio, la confrontanza? Diventa difficile individuarla. Si apre la stura a dire "le norme si cambiano", ma in questo caso si tratta di un nodo importante della previsione urbanistica; sono tavole di disegno che si traducono in norme scritte, le quali definiscono, a volte in modo preciso determinate questioni.
Inserire la dizione proposta vuol dire accentuare ancora una strada confusa.
Adesso non ho sottomano la vecchia dizione...



PRESIDENTE

"Gli adeguamenti di limitata entità" - non parla di norme...
CHIEZZI Non parla di norme! Parlare di norme non è cosa possibile; le norme di attuazione sono importanti. Lì si tratta di varianti urbanistiche; come facciamo a trasferire nelle norme scritte il concetto di limitata entità e dire che non è variante? Se si corregge un perimetro, accetto anch'io che non sia il caso di fare una variante per piccole variazioni di perimetro ma se cambiano norme scritte valgono le procedure di variante.
Spero che l'Assessore Botta non accetti questo emendamento.
BOTTA, Assessore all'urbanistica Ma si tratta di limitata entità.
CHIEZZI Ma come si fa a definire in una norma la limitata entità? In un perimetro so che la limitata entità non può essere un chilometro, ma c'è un limite. Sarà un metro; se non è un metro sono due metri altrimenti dieci metri, ma non sono cento metri. Quindi, c'è un confine che orienta.
Sulle parole scritte non ci sono confini circa la limitata entità.
Bisognerebbe entrare nel merito, quindi norme di limitata entità che riguardino, per esempio, le altezze. Ma di quanto? Un centimetro, un metro mezzo metro? Quindi, non sbaracchiamo proprio tutto con un emendamento arrivato all'ultimo momento, che è importante e sul quale varrebbe la pena impegnarsi in una discussione, e magari sentire anche il parere dei tecnici, perché queste sono questioni tecniche. E il tecnico in questa sede non può parlare.



PRESIDENTE

L'Assessore dice di voler mantenere l'emendamento.
La parola alla Consigliera Spagnuolo.
SPAGNUOLO Non sono certamente esperta in questa materia, quindi sono stata ad ascoltare; però conosco bene la filosofia della L.R. n. 56/77.
Se ci muoviamo in una logica di transitorietà, se ci muoviamo nella logica che è stata descritta per consentire migliori procedure e snellezze siamo d'accordo. Ma se introduciamo, Assessore Botta, dei criteri di assoluta discrezionalità, come l'espressione da lei citata, mi sembra che si snaturi un po' la filosofia del provvedimento finora illustrato. E' un po' come la "modica quantità" per i tossicodipendenti. Mi descriva cosa vuol dire, secondo lei, questo criterio.
Se per questo criterio vale l'interpretazione letterale, chiederò al mio collega, per quello che contiamo, di votare contro questo provvedimento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.
BOTTA, Assessore all'urbanistica Direi di non agitarci più di tanto, Consigliera Spagnuolo. L'attuale formulazione della norma all'art. 17, comma sesto, stabilisce che "non costituiscono variante del Piano Regolatore Generale vigente: a) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo". Ed è molto chiaro. Se vogliamo discettare sulla limitata entità del perimetro, non ci sono i metri e centimetri.
In ogni caso io ho dato un parere; chiedo che i presentatori degli emendamenti li illustrino o che valutino.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vindigni.
VINDIGNI Credo si ponga una questione di metodo. Questo provvedimento è stato discusso in Commissione per alcuni mesi. Ora è singolare che l'Assessore non i singoli Consiglieri, continui a proporre emendamenti.



PRESIDENTE

Questo non è un emendamento dell'Assessore.
VINDIGNI Se ci sono emendamenti di questa natura, si ripropongano in Commissione e si discutano in quella sede.



PRESIDENTE

Consigliere Saitta, lei ha preso nota delle riflessioni aggiuntive che sono state fatte? La parola al Consigliere Saitta.
SAITTA Questa formulazione risponde ad un'esigenza diffusa negli Enti locali e questo non vuol dire che dobbiamo appiattirci su qualunque esigenza degli Enti locali, ma, laddove ci sono questioni di carattere formale che riguardano oltre al perimetro anche la normativa, deve esserci la possibilità di risolverle immediatamente. E' chiaro che "adeguamenti di limitata entità" è una definizione discutibile, anche per l'entità del perimetro. Per cui la definizione "limitata entità" ha un valore in relazione alla normativa complessiva.
Mi rendo conto che c'è una discrezionalità, ma d'altronde tutta l'impostazione che diamo alla modificazione dell'art. 17 tenta di responsabilizzare maggiormente gli Enti locali. Tuttavia, questo è un suggerimento. Il Consiglio valuti se condividerlo o meno.
Questa ci pare una modalità che tende a semplificare alcune difficoltà che gli Enti locali hanno quando si imbattono nel problema di norme tra loro in contrasto per errori materiali che richiederebbero una variante parziale per renderli coerenti. Un problema di adeguamenti "di limitata entità", anche se mi rendo conto delle osservazioni del collega Chiezzi deve poter essere risolto con procedura semplificata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglietti.
MIGLIETTI Comprendo la frase scritta sulla L.R. n. 56/77, quella che dà la facoltà per modeste dimensioni, modesti spostamenti di area di un provvedimento definito - le parole scritte sono assolutamente comprensibili. Ma quando si dice "modesta entità di norme" occorre un'illustrazione tecnica precisa di cosa significa questo; occorre che il tecnico ci spieghi il senso delle parole, perché è necessario che, una volta scritte nella legge, nel momento in cui verrà letta in Regione Calabria o in Regione Friuli, sia assolutamente comprensibile ed immediatamente recepibile l'obiettivo che questo Consiglio si è posto.
Vorrei dunque una lettura, una spiegazione tecnica riguardo alle parole che vengono utilizzate, e riguardo all'effetto che produrranno.
Chiedo, anche ai Consiglieri di maggioranza, che si presti un attimo di attenzione su questo, perché ne va anche della dignità di questo consesso.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Manica.
MANICA Date le caratteristiche dell'emendamento e l'iter dei lavori seguiti in Commissione, lunghissimo e con un numero elevato di emendamenti, che ha costruito un certo tipo di provvedimento, noi chiediamo che tale emendamento venga ritirato, perché cambierebbe sostanzialmente il carattere della discussione tenuta fino a questo momento.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta, Ghigo.
GHIGO, Presidente della Giunta regionale In relazione alle considerazioni fatte, riterrei di chiedere all'Assessore Botta, come espressione della Giunta, di valutare il contenuto dell'emendamento in relazione alla discussione generale sulla legge e di stralciare in questo momento, nell'approvazione della modifica dell'art. 17, l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.
SAITTA Avevo chiesto di intervenire prima dell'intervento del Presidente della Giunta, per ritirare questo emendamento, non perché non ne sia convinto.
Continuo ad essere dell'opinione che bisogna garantire, anche sotto il piano normativo, questa limitata ed utile discrezionalità.
Bisogna smetterla di pensare che quando la discrezionalità è esercitata dagli Enti locali questi sbaglino sicuramente e quando invece è esercitata dalla Regione ci sia la perfezione; mi pare una concezione sbagliata. Il considerare sempre in modo dirigistico gli Enti locali come dei "minorenni sotto tutela" è una cultura politica che non ci appartiene. Tuttavia siccome il clima del dibattito sulla proposta di legge è sufficientemente positivo, vogliamo evitare elementi di polemica e di divisione.
Ritiriamo questo emendamento e ci riserviamo di ripresentarlo successivamente in modo che i Consiglieri abbiano più tempo per valutarlo anche dal punto di vista tecnico.



PRESIDENTE

L'emendamento, quindi, è ritirato.
5) Emendamento presentato dai Consiglieri Botta, Ferrero e Mancuso: il comma decimo dell'art. 1 è sostituito dal seguente: "10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al Consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma quarto, dopo l'adozione il Comune trasmette la variante al Consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'art. 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni".
La parola all'Assessore Botta per l'illustrazione.
BOTTA, Assessore all'urbanistica Presidente, sono emendamenti che tengono conto del coordinamento tecnico svolto dagli uffici della Commissione. L'art. 17 va a richiamare alcuni articoli: siccome abbiamo distinto le varianti strutturali da quelle non strutturali ci sono degli articoli in cui è necessario distinguere. Gli articoli richiamati sono stati riformulati alla luce della modifica dell'art. 17 stesso. Qui si tratta del caso dei Piani intercomunali, poi ce ne sono altri.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 39 voti favorevoli e 4 contrari.
Ha chiesto la parola il Consigliere Marengo; ne ha facoltà.
MARENGO Chiedo di votare l'art. 1 per parti separate. Votare cioè fino al punto d), votare separatamente il punto e), poi dal punto f) va bene.



PRESIDENTE

La proposta è di votare per parti separate l'art. 1.
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Mi chiedo se sia possibile votare per parti separate l'articolo di una legge. Se è sì, va bene, si apre una nuova possibilità che non avevo mai visto applicare. Questo rende molto più flessibile il comportamento dei Gruppi. Anche una legge, allora, potrebbe essere votata per parti separate.



PRESIDENTE

Non è mai capitato. Stiamo controllando gli articoli del Regolamento.
Non abbiamo alcuna norma impositiva in materia, però l'art. 66, al punto 4), recita: "Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti avente ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti separate". Per cui implicitamente, si desume che un articolo di legge non può essere votato per parti separate.
La parola al Consigliere Marengo.
MARENGO Non voglio forzare le regole, anzi me ne guardo bene. Noi votiamo a favore dell'art. 1. La richiesta era per poter esprimere un voto diverso sul punto e), perché riteniamo che i parametri siano troppo alti, anche se abbiamo votato l'emendamento che è stato presentato anche a firma di nostri Consiglieri. Quindi ci saremmo astenuti: continuiamo ad astenerci politicamente, anche se non è possibile tecnicamente, su questo punto.
Votiamo a favore del resto dell'art. 1 nel suo complesso.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione dell'art. 1 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 42 voti contrari 5 L'art. 1 è approvato.
6) Emendamento presentato dai Consiglieri Botta, Ferrero e Mancuso: dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente nuovo articolo: "Art. 1 bis.
1. Il sesto comma dell'art. 40 della L.R. n. 56/77, come da ultimo modificato dall'art. 20 della L.R. n. 70/91, è sostituito dal seguente: 'Il Piano Particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma quarto dell'art.
17, il Piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore'".
Se non vi sono interventi, pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento, e quindi l'art. 1 bis, è approvato con 40 voti favorevoli e 5 contrari.
7) Emendamento presentato dai Consiglieri Botta, Ferrero e Mancuso: dopo l'art. 1 bis è aggiunto il seguente nuovo articolo: "Art. 1 ter.
1. La lettera c) del primo comma dell'art. 77 della L.R. n. 56/77, come da ultimo modificato dall'art. 13 della L.R. n. 70/91, è sostituita dalla seguente: 'c) revisioni e varianti, di cui al comma quarto dell'art. 17, degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, nonché degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi i 20.000 abitanti'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento, e quindi l'art. 1 ter, è approvato con 42 voti favorevoli e 5 contrari.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 48 hanno risposto SI' 43 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri La legge è approvata.
Sono connessi a questo provvedimento due ordini del giorno: il n. 371 presentato dai Consiglieri Picchioni, Botta, Majorino, Grasso, Galli Ferrero, Salerno, Deorsola, Vaglio, Burzi, Gallarini, Ghiglia, Pichetto e Montabone, e il n. 373 presentato dai Consiglieri Marengo, Vindigni, Angeli e Saitta. Tali documenti sono a mani di tutti i Consiglieri.
Ha chiesto la parola l'Assessore Botta; ne ha facoltà.
BOTTA, Assessore all'urbanistica Sull'ordine del giorno presentato dai Consiglieri di maggioranza ovviamente chiedo, a nome della Giunta, di votare a favore, anche perch richiama i modelli più aggiornati della legislazione urbanistica regionale per esempio quella toscana, pur non facendone menzione esplicita, ma nel delineare in premessa il modello fa richiamo a questo.
L'ordine del giorno presentato dal Consigliere Marengo ed altri invece, chiedo di votarlo per parti separate in quanto non siamo d'accordo sul trasferimento delle risorse finanziarie alle Province finche non venga definita con legge complessiva la materia urbanistica stessa.



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola per dichiarazione di voto, pongo dapprima in votazione l'ordine del giorno n. 371, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte premesso che: la Giunta regionale ha affidato ad un gruppo di esperti di comprovata capacità in materia urbanistica ed amministrativa l'incarico di individuare gli elementi per la revisione della legge urbanistica della Regione Piemonte tale revisione deve ispirarsi a criteri di snellimento, ovunque possibile, delle procedure per la gestione urbanistica ed edilizia del territorio, in ossequio al principio di autonomia degli Enti locali la legge n. 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali individua lo strumento di pianificazione di area vasta nel piano territoriale di coordinamento altre Regioni, alla luce anche di esperienze europee, nelle leggi urbanistiche hanno previsto che Regioni, Province e Comuni approvino un proprio strumento urbanistico nel seguente ordine: Piano di indirizzo territoriale Piano territoriale di coordinamento Piano regolatore comunale, articolato in Piano strutturale e Regolamento urbanistico impegna la Giunta regionale a garantire, nell'ambito di tale riforma, l'attuazione dell'art. 15 della legge n. 142/90 e, in generale, ad attuare la legge n. 142/90 medesima, in modo da rendere snella la funzione regionale in materia urbanistica, atteso che: a) la Regione legifera, anche in ordine ai Piani e alla loro approvazione (commi settimo ed ottavo, art. 3, legge n. 142/90) ed in genere in materia urbanistica (art. 117 della Costituzione) b) la Regione 'determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale' (art. 3, comma quarto, legge n. 142/90).
La revisione globale della legge regionale urbanistica, infine, alla luce dei principi sopra evidenziati, rende necessario riconoscere (come è stato riconosciuto) alle Province la competenza a predisporre ed adottare il PTC, che 'determina indirizzi generali di assetto del territorio' e riconoscere altresì ai Comuni la competenza primaria ad esercitare le funzioni amministrative che riguardano 'la popolazione ed il territorio' ed in specie 'l'assetto e l'utilizzazione del territorio' stesso, nonché 'lo sviluppo economico' a varare entro il 30/6/1997 un disegno di legge di riforma generale urbanistica".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con 32 voti favorevoli, 4 contrari e 12 astensioni.
Pongo ora in votazione per parti separate l'ordine del giorno n. 373.
La prima parte comprende tutto il documento escluso il punto b), che viene quindi votato separatamente.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Sulla questione della votazione per parti: il nostro Gruppo intende votare contro l'ordine del giorno completo, perch rappresenta una posizione politica sulla quale noi ci vogliamo confrontare esprimendo il nostro dissenso. Prendere una posizione politica, verso la quale esprimiamo un certo giudizio, e spezzettarla in varie parti toglie al nostro Gruppo la possibilità di esprimersi su un oggetto che è unitario e ha una conformazione unitaria. Da questo punto di vista esprimo un imbarazzo del Gruppo, una contrarietà - non so se possa valere a termini di regolamento - anche da questa parte dei banchi, quindi da parte di un Gruppo che non ha firmato l'ordine del giorno e che si trova imbarazzato nel non poter esprimere una propria posizione politica a causa di una manovra che tende a spezzettare l'ordine del giorno in tante righe.
Chiedo se questa posizione ha un sostegno regolamentare che possa richiedere l'unitarietà dell'ordine del giorno. Diversamente, esprimo a verbale il voto contrario all'ordine del giorno così com'è e non partecipo al voto se lo spezzettate in varie parti. Se ci fosse una votazione finale noi voteremo contro. Non ho a mente quali sono le maglie del Regolamento che regolano questa fattispecie.



PRESIDENTE

Leggo testualmente: "Il testo di un ordine del giorno o di una mozione che sia suscettibile di essere distinto in più parti, aventi ciascuna un proprio significato" - e mi pare che lo stralcio del punto b) ha un proprio significato - "Il Presidente di sua iniziativa, su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti separate".
Procediamo dunque alla votazione per parti separate dell'ordine del giorno n. 373, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte tenuto conto del fatto che da più parti si sollecita la definizione di procedure più semplici e rapide per l'approvazione degli strumenti urbanistici locali ritiene che tali sollecitazioni vadano raccolte nel quadro di un processo di trasferimento di poteri alle Province pertanto impegna la Giunta a) a sollecitare e sostenere le Province piemontesi affinch predispongano, in coerenza con gli indirizzi dell'approvando Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali b) ad introdurre nel bilancio 1997 un capitolo riguardante l'aiuto economico da dare, sino al 50% del costo e per un massimo di 300 milioni alle Province che adotteranno entro il 30/9/1997 il Piano Territoriale Provinciale c) a predisporre entro il 30/6/1997 il disegno di legge di delega dei poteri in campo urbanistico alle Province ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/90, contenente l'individuazione dei mezzi finanziari e del personale che accompagnerà l'attuazione della delega d) a delegare l'esame e l'approvazione degli strumenti urbanistici alle Province piemontesi via via che le stesse si saranno dotate, adottandoli dei Piani Territoriali Provinciali".
Pongo in votazione l'ordine del giorno escluso il punto b).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 40 voti favorevoli e 4 contrari.
Pongo ora in votazione il punto b).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 29 contrari (non hanno partecipato alla votazione 4 Consiglieri).


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita

Esame progetto di legge n. 235: "Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro dell'8/10/1996 in S. Francesco al Campo"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 235, di cui al punto 11) all'o.d.g.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Sull'ordine dei lavori; siccome non ho partecipato a conventicole varie che decidono il nostro lavoro, se ce ne sono state, volevo capire, poich si salta un punto all'o.d.g., cosa intendiamo fare.



PRESIDENTE

Adesso chiudiamo i lavori; esauriamo solo i punti 11) e 16) all'o.d.g.
CHIEZZI Sul punto 16) mi piacerebbe soffermarmi un po' di più; chiedo se è possibile discutere un altro punto.



PRESIDENTE

Allora esaminiamo solo il punto 11), che riguarda il progetto di legge n. 235.
Relatrice è la Consigliera Ferrero, che ha facoltà di intervenire.
FERRERO, relatrice Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la I Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 235 predisposto dalla Giunta regionale e relativo a: 'Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro dell'8/10/1996 in S. Francesco al Campo'.
Il disastro aereo avvenuto in località S. Francesco al Campo, nei pressi dell'Aeroporto di Torino-Caselle, ove un aereo cargo Antonov è precipitato mietendo vittime umane ed infliggendo danni di notevolissima entità a proprietà di cittadini ivi residenti, ha richiamato l'interesse della Regione a voler intervenire a titolo di solidarietà con iniziative volte ad alleviare, nella misura massima possibile e nei limiti delle competenze istituzionali, i danni provocati dall'incidente.
A tal fine, sentito in proposito anche il rappresentante istituzionale del Comune di S. Francesco al Campo, la Giunta regionale ritiene opportuno sulla base delle premessa sopra indicata, procedere ad anticipare le somme per lo più corrispondenti ai danni risarcibili da parte delle Compagnie assicuratrici dell'aereo, nonché a conferire un contributo finanziario al Comune per la bonifica ed il risanamento ambientale delle parti del territorio coinvolte dal disastro aereo.
Il disegno di legge che qui si propone reca all'art. 1 le indicazioni della finalità e dei limiti di massima entro i quali l'intervento regionale dovrebbe articolarsi.
L'art. 2 disciplina la possibilità di devolvere somme agli aventi diritto a titolo di anticipo sul danno risarcibile riconosciuto individuando un ammontare di spesa massima di L. 2 miliardi e 500 milioni e prevedendo esplicitamente la cessione a favore della Regione del credito risarcitorio che gli aventi diritto potranno vantare nei confronti di terzi responsabili.
L'art. 3 prevede l'erogazione di un contributo finanziario per il risanamento ambientale per il Comune di S. Francesco al Campo per un ammontare di L. 300 milioni come limite massimo. Si evidenzia che nell'ambito dei costi relativi alla bonifica ambientale, viene ritenuto ammissibile il costo relativo alle acquisizioni immobiliari per facilitare il trasferimento delle abitazioni in altra zona a minor rischio.
Nel corso dell'esame la I Commissione ha approvato all'unanimità un emendamento volto ad incrementare di 100 milioni l'importo relativo alla compartecipazione regionale agli oneri di risanamento ambientale, per un totale complessivo di 400 milioni. La Commissione ha altresì approvato sempre all'unanimità, un secondo emendamento che ha soppresso la parte finale del comma primo dell'art. 3, al fine di inserire l'intervento di risanamento ambientale anche in un contesto di prevenzione e non solo di ristoro dei danni verificatisi.
L'art. 4 prevede e disciplina le formalità di natura finanziaria relativa allo stanziamento dei fondi ed all'introito dei risarcimenti acquisibili.
L'art. 5 prevede l'immediata entrata in vigore della legge.
La I Commissione ha approvato all'unanimità il testo del disegno di legge n. 235 e lo rassegna all'aula auspicandone una sollecita approvazione".



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, passiamo alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42 L'art. 5 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 hanno risposto SI' 47 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze mozioni e ordini del giorno pervenuti alla Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
Ricordo che venerdì prossimo, alle ore 12, è convocata la riunione dei Capigruppo.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,15)



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