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Dettaglio seduta n.71 del 29/07/96 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PICCHIONI


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Convocazione Conferenza dei Presidenti dei Gruppi


PRESIDENTE

I Presidenti dei Gruppi sono convocati domani mattina alle ore 9.


Argomento:

b) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Bertoli, Farassino Racchelli e Rosso.


Argomento:

c) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

d) Apposizione visto Commissario di Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 128: "Modificazioni alla L.R. 22/4/1991, n. 16 'Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand'"


PRESIDENTE

Esaminiamo il progetto di legge n. 128, di cui al punto 3) all'o.d.g.
Ricordo che in Commissione si sono espressi favorevolmente i Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, PDS e Lega Nord per l'indipendenza della Padania, mentre si è astenuto il Gruppo di Rifondazione Comunista.
Relatore è il Consigliere Griffini, che ha facoltà di intervenire.
GRIFFINI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Con il presente disegno di legge si intende modificare l'art. 22 della L.R. 22/4/1991, n. 16 'Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand'.
Tale articolo vietava del tutto l'attività di pesca all'interno dell'area protetta in relazione con il criterio di tutelare integralmente la scarsa ittiofauna ivi presente.
In considerazione però del fatto che esistono, entro il Parco, piccoli bacini non collegati con acque correnti, di scarso rilievo naturalistico che potrebbero peraltro costituire punti di attrazione per turisti con lo scopo di allentare la pressione sugli ecosistemi più fragili ed incentivare attività economiche ecocompatibili, si ritiene di poter consentire in essi sulla base di convenzioni da stipularsi con l'Ente di gestione, l'attività di pesca.
La V Commissione ha esaminato il testo e lo ha sottoposto alle consultazioni con gli Enti e le Associazioni interessate ed accogliendo quindi la richiesta emersa dall'Ente di gestione lo ha licenziato a larga maggioranza e pertanto richiede all'aula consiliare una pronta ed unanime approvazione".



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 voti favorevoli 41 astensioni 4 L'art. 1 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 hanno risposto SI' 41 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'o.d.g. i seguenti provvedimenti: progetto di legge n. 174: "Modifiche alla L.R. 9/6/1994, n. 18: 'Norme di attuazione della legge 8/11/1991, n. 381 - Disciplina delle Cooperative sociali'" progetto di legge n. 202: "Modifiche alla L.R. 9/1/1987, n. 3 'Disciplina relativa all'impiego di nuove metodiche terapeutiche e diagnostiche nell'ambiente ospedaliero'" progetto di legge n. 208: "Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'art. 17 della L.R.
7/9/1987, n. 47 'Disciplina delle attività fieristiche'".
Ha chiesto la parola il Consigliere Cavaliere; ne ha facoltà.
CAVALIERE Intervengo poiché non ho letto come funziona la parte riguardante la prenotazione. So che il Regolamento dice che si possono iscrivere all'o.d.g. i provvedimenti dopo 24 ore dal loro licenziamento in Commissione.



PRESIDENTE

Leggo dal Regolamento: "Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente il suo esame".
CAVALIERE Questo c'è nel suo Regolamento. Va bene.



PRESIDENTE

Grazie.
Chi è favorevole all'iscrizione all'o.d.g. dei progetti di legge elencati poc'anzi è pregato di alzare la mano.
Sono iscritti all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 158: "Modificazione alla L.R. 1/6/1993, n. 16 relativa all'integrazione della L.R. 16/5/1980, n. 47 istitutiva della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 4) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 158.
In Commissione si sono espressi favorevolmente i Gruppi Forza Italia Alleanza Nazionale, PDS e Lega Nord per l'indipendenza della Padania; si è astenuto il Gruppo di Rifondazione Comunista.
Relatore è il Consigliere Griffini, che ha facoltà di intervenire.
GRIFFINI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Con il presente disegno di legge si intende modificare la planimetria allegata alla L.R. 1/6/1993, n. 16, con la quale è stata istituita la Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto.
La legge regionale succitata aveva previsto corridoi di accesso ai campeggi ed ai cantieri per i natanti a motore. Successivamente il campeggio Camping Rose ha sottolineato l'opportunità di aprire un corridoio di accesso alla propria area per garantire la sopravvivenza dell'attività turistica.
L'Ente di gestione ha espresso parere favorevole all'apertura di tale corridoio con deliberazione della Giunta esecutiva n. 95 del 27/3/1995.
In conformità pertanto con quanto era stato previsto con la legge regionale istitutiva che garantiva l'accesso dei natanti a motore ai campeggi situati nella Riserva naturale speciale, si ritiene opportuno provvedere alla modifica della cartografia allegata prevedendo un corridoio di 30 metri di larghezza.
La V Commissione ha esaminato il testo e lo ha sottoposto alla consultazione con gli Enti interessati approvandolo quindi a larga maggioranza e richiede all'aula consiliare un'unanimità di consensi".



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 39 astensioni 2 L'art. 1 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 hanno risposto SI' 42 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 4 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Partecipazioni azionarie regionali

Presentazione questione pregiudiziale da parte del Consigliere Cavaliere in merito all'iscrizione all'o.d.g. del progetto di legge n. 208


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Cavaliere; ne ha facoltà.
CAVALIERE Intervengo sul precedente punto, cioè l'iscrizione all'o.d.g.
dell'aumento di capitale di Expo 2000; si è potuto iscrivere perché messo in prenotazione sull'o.d.g. deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, alla quale non sono potuto intervenire perché concomitante con un'altra Commissione consiliare?



PRESIDENTE

Lo mettiamo in coda, poi vediamo.
CAVALIERE No, non lo mettiamo in coda.



PRESIDENTE

E' un punto che possiamo esaminare anche domani, per cui le 24 ore saranno trascorse. Mi dispiace per l'inconveniente per cui non è stato possibile che lei potesse partecipare alla Conferenza dei Capigruppo. Se ci sono delle argomentazioni ostative lo spostiamo a domani.
CAVALIERE Allora lo si iscriva domani. Bisogna procedere con una votazione per toglierlo dall'ordine dei lavori.



PRESIDENTE

Siccome lo spostiamo a domani non c'è bisogno di fare una votazione.
Noi accettiamo la sua pregiudiziale.
Il Consiglio concorda su questo spostamento, pertanto l'argomento verrà discusso domani.



(Il Presidente della Giunta, Ghigo, entra in aula e chiede chiarimenti al Presidente del Consiglio, Picchioni)



PRESIDENTE

Presidente, il Consigliere Cavaliere ha sollevato un problema, nel senso che noi avendo prenotato questo argomento nella Conferenza dei Capigruppo e lui non avendovi potuto partecipare, secondo il Regolamento questo argomento avrebbe dovuto essere iscritto dopo 24 ore dalla presentazione. E' stato presentato adesso perché è stato licenziato questa mattina dalla I Commissione, pertanto secondo il Regolamento, a meno che l'aula non provveda in senso diverso, lo si deve portare all'esame domani.


Argomento: Programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera - Fondi sanitari

Esame progetto di legge n. 175: "Modifiche alla L.R. 18/1/1995, n. 8 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere'"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 175, di cui al punto 7) all'o.d.g..
In sede di Commissione così si sono espressi i Gruppi: favorevoli Forza Italia, Alleanza Nazionale, CDU, CCD, PPI e Pensionati; contrario il Gruppo Rifondazione Comunista; non ha partecipato alla votazione il Gruppo PDS.
Relatrice è la Consigliera Minervini, che ha facoltà di intervenire.
MINERVINI, relatrice Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Egregi Consiglieri, l'evoluzione normativa nazionale e l'esperienza gestionale maturata nel corso dell'anno 1995 rendono opportuno procedere ad alcuni adattamenti della L.R. 18/1/1995, n. 8: 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere'.
La Giunta regionale ha predisposto un apposito disegno di legge che affidato all'esame della IV Commissione, è stato attentamente discusso ed approfondito nel corso di tre sedute, presente l'Assessore alla sanità.
Sulla base delle osservazioni sollevate, la Giunta ha predisposto idonei emendamenti che hanno portato alla definizione del testo di legge che oggi si rassegna al Consiglio, ricordando che la Commissione lo ha approvato a maggioranza nella seduta del 17 luglio u.s.
Il testo si compone di sei articoli.
Art. 1. Nell'anno 1995 la Magistratura Amministrativa, in più sentenze ha stabilito, con riferimento all'assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti, l'assunzione dell'onere finanziario in capo alla USL che ha disposto il ricovero in strutture sanitarie per non autosufficienti anche nel caso in cui l'assistito avesse ottenuto una diversa residenza anagrafica. Pertanto, nel momento del finanziamento non è più possibile fare riferimento alla sola quota capitaria, poiché anche questo aspetto deve necessariamente essere considerato per non rischiare un'attribuzione di risorse non correlata agli oneri effettivamente da sostenere. Occorre quindi che la quota prevista per il finanziamento dell'assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti sia ripartita alle UU.SS.LL.
Art. 2. Valutati i problemi connessi alla ricognizione del patrimonio immobiliare e mobiliare delle Aziende sanitarie, si ritiene più corretto che ogni alienazione, proposta dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria USL o dell'Azienda ospedaliera, sia approvata dalla Regione se di importo superiore a 200 milioni qualora si tratti di beni mobili. Si prevede che le decisioni di alienazione debbano essere sempre inserite nell'ambito di documenti programmatici oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi della legge n. 412/91. Nel caso la decisione di alienazione non fosse inserita nei documenti programmatici deve essere richiesta comunque l'autorizzazione alla Regione.
Art. 3. L'evoluzione normativa nazionale in tema di contratti ed appalti comporta l'adeguamento della norma regionale, ponendo anche in giusta evidenza la possibilità del ricorso alla trattativa privata quando ricorrano ben definite condizioni.
Art. 4. Si rende necessario recepire in legge regionale le disposizioni dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge n. 28/12/1995, n. 549, che stabilisce che le Regioni attribuiscano ai Direttori generali le funzioni di Commissari liquidatori delle preesistenti Unità Socio-Sanitarie Locali al fine di accertarne la situazione creditoria e debitoria al 31/12/1994.
Art. 5. In considerazione delle difficoltà insite nell'adozione della contabilità aziendale e della necessaria convivenza con la contabilità finanziaria, si ritiene opportuno che per l'anno 1996 la contabilità finanziaria sia ancora preminente e, pertanto, si rende necessario prorogare i termini di vigenza della L.R. n. 2/81, nella parte in cui disciplina la contabilità finanziaria e le scritture obbligatorie, fino al 31/12/1996. Pertanto, i documenti contabili obbligatori, per la gestione 1996, saranno da sottoporre al controllo e all'approvazione della Giunta regionale.
Art. 6. Atteso che nella procedura di liquidazione delle spese il riferimento normativo regionale pregresso faceva riferimento al Presidente del Comitato di gestione, si reputa opportuno per la necessaria completezza dare atto che il Direttore generale si sostituisce anche in questa incombenza".



PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Cavaliere; ne ha facoltà.
CAVALIERE Siccome sono intervenute delle modificazioni al disegno di legge vorrei conoscerne la stesura definitiva.



PRESIDENTE

Sì, è stato presentato un emendamento che ovviamente verrà posto in votazione nel momento in cui esamineremo il relativo articolo.
CAVALIERE Volevo solo sapere se era stato presentato l'emendamento.



PRESIDENTE

E' stato presentato, mi dicono gli uffici, la scorsa seduta. Per l'esattezza ve ne sono due: il primo è aggiuntivo; il secondo si riferisce all'art. 3.
Se non vi sono richieste di parola in discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 27 voti contrari 4 astensioni 8 L'art. 1 è approvato.
1) Emendamento presentato dai Consiglieri Grasso, Minervini e D'Ambrosio: dopo l'art. 1 è inserito l'art. 1 bis: "Art. 1 bis 1. Dopo il comma terzo dell'art. 7 della L.R. n. 8/95 sono inseriti i seguenti commi: '4. Le Aziende e gli Enti di cui al comma primo richiedono all'Assessorato regionale competente l'ammissione al finanziamento, nei termini del programma regionale di cui al comma secondo, allegando il progetto preliminare, ai sensi dell'art. 16, comma terzo, legge 11/2/1994, n. 109, e il relativo atto formale di approvazione dell'intervento da realizzare con la conseguente copertura finanziaria.
5. I finanziamenti sono assegnati dalla Giunta regionale, con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei medesimi per ciascun intervento e i termini inderogabili di presentazione del progetto definitivo.
6. I finanziamenti per le opere sono concessi ed erogati secondo le modalità di cui all'art. 2 della L.R. 3/7/1996, n. 40, mentre i finanziamenti per l'acquisizione di immobili o attrezzature possono essere erogati in unica soluzione previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilità dei beni stessi. Le Aziende e gli Enti di cui al comma primo erogano i pagamenti ai creditori secondo le disposizioni di legge vigenti.
7. Spetta ai Servizi Difesa OO.PP., competenti per territorio, la sorveglianza sull'andamento dei lavori di cui al presente articolo'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli e 17 astensioni.
Si proceda ora alla votazione dell'art. 1 bis, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 27 astensioni 17 L'art. 1 bis è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 27 astensioni 17 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 2) Emendamento presentato dai Consiglieri Grasso, Minervini e D'Ambrosio: all'art. 3, comma terzo, che inserisce il nuovo art. 16 bis, alla lettera d) aggiungere le parole "a condizione che l'urgenza non sia imputabile a ritardi o inadempimenti dovuti all'Ente stesso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 33 voti favorevoli, 3 contrari e 10 astensioni.
3) Emendamento presentato dai Consiglieri Grasso, Minervini e D'Ambrosio: all'art. 3, comma terzo, che inserisce il nuovo art. 16 bis, è abrogata la lettera f).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 13 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 27 voti contrari 4 astensioni 8 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 27 voti contrari 4 astensioni 8 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 27 voti contrari 4 astensioni 8 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 voti favorevoli 27 voti contrari 4 astensioni 8 L'art. 6 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 51 hanno risposto SI' 35 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Presidi socio-assistenziali pubblici e privati

Esame progetto di legge n. 182: "Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Assistenziali Sanitarie ed interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 182, di cui al punto 5) all'o.d.g..
Ricordo ai Consiglieri che tale progetto di legge in Commissione ha ottenuto i seguenti voti: favorevoli i Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord per l'indipendenza della Padania, CDU, PPI, Patto dei Democratici, PDS e Pensionati; contrario il Gruppo Rifondazione Comunista.
La parola alla relatrice, Consigliera Cotto.
COTTO, relatrice Come è stato evidenziato nella relazione di presentazione del disegno di legge, le difficoltà e i ritardi nell'attuazione del programma di investimenti nell'edilizia socio-sanitaria previsto dall'art. 20 della legge n. 67/88, nonché la crescente necessità di strutture residenziali per l'ospitalità di soggetti non autosufficienti, soprattutto anziani, comporta l'esigenza di intervenire con urgenza al fine di agevolare il rilancio degli investimenti nel settore dei presidi socio-sanitari.
Le attuali modalità di finanziamento in conto capitale a restituzione previste dal Fondo Investimenti Piemonte in attuazione della L.R. n. 22/90 danno ottimi risultati nel campo della ristrutturazione dei presidi esistenti, mentre risultano meno incisivi a fronte di interventi straordinari di ristrutturazione o di nuova edificazione.
Le considerazioni da farsi sulle differenze che si evidenziano tra la procedura qui proposta rispetto alle precedenti sono sostanzialmente le seguenti.
Con la classica contribuzione in conto capitale a parziale restituzione (vedi FIP) vengono realizzati gli interventi con impegni di spesa nel breve periodo e limitata incidenza economica della Regione comunque a fronte di necessarie disponibilità dell'Ente attuatore.
Occorre ricordare infatti che la contribuzione regionale nel FIP ad oggi è nell'ordine del 25-30% dell'importo dei lavori e che pertanto i soggetti attuatori devono comunque fare fronte al rimanente 65-70% del costo delle opere.
Con la contribuzione regionale proposta in questa sede nel presente disegno di legge, l'impegno di spesa di ogni singolo intervento viene distribuito sul medio periodo (dieci anni), con importante incidenza annuale (6%) che comunque alla fine dell'iter amministrativo ha finanziato il 60% dell'importo complessivo dell'opera prevista.
In questo modo il contributo regionale riesce ad avviare tutto l'ambito realizzativo previsto, dando ampio supporto economico a quei soggetti attuatori che, pur non contando nell'immediato di notevoli disponibilità economiche, possono però, con la garanzia dell'intervento regionale qui proposto, attivare e fare fronte ai mutui con i vari istituti di credito.
D'altra parte, l'aumento costante dei soggetti bisognosi di ospitalità richiede la programmazione di nuove risposte nel settore, che consentano sia di soddisfare quantitativamente la domanda crescente sia di incidere sulla qualità della vita all'interno delle strutture, con la realizzazione di tipologie strutturali d'avanguardia, idonee ad integrare e coniugare servizi diversi alla persona, quali la residenzialità collettiva l'assistenza diurna e l'assistenza domiciliare.
Allo stesso tempo, le recenti norme legislative riguardanti la sicurezza delle strutture sanitarie esistenti comportano un'attenzione particolare alla possibilità di prevedere un intervento finanziario di supporto al settore per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire l'agibilità di tali presidi.
Per il dettaglio delle norme dei singoli articoli, si rimanda alla relazione della Giunta regionale.
Ricordo solo che in sede di Commissione, dopo approfondito dibattito si è provveduto ad alcuni emendamenti del testo al fine di rendere più chiare e certe le norme.
La Commissione auspica un'approvazione ampia da parte dell'assemblea di questa innovativa normativa regionale.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Simonetti.
SIMONETTI In Commissione il Gruppo Rifondazione Comunista ha votato contro questa legge, perché secondo noi va in un chiaro indirizzo di equilibrio e di integrazione pubblico e privato, ma in questo caso ci si pone di fronte a condizioni monetarie di finanziamenti che ribaltano un po' la situazione che fino ad oggi è stata realizzata per i finanziamenti alle RSA. Si inseriscono, cioè, le Residenze Assistenziali Flessibili e si passa non solo ai contributi in conto capitale, che erano previsti per legge, ma anche ai contributi in conto interesse, che non prevedono più un limite di equiparazione. Quindi si offre un grande vantaggio ai privati, privati che fino ad ora non hanno mai avuto queste soluzioni concrete sul mercato e che possono accedere a finanziamenti per manutenzione straordinaria, non avendo dei limiti accessibili di finanziamento. Volendo, possono superare i 300 milioni previsti dal conto capitale. Non solo, le stesse Case di Cura o Residenze Assistenziali gestite dai privati, accedendo al contributo in conto interesse, vengono ad essere automaticamente convenzionate con l'USL vengono ad essere automaticamente comprese in un sistema di integrazione pubblico-privato nel territorio per lo svolgimento delle loro funzioni assistenziali.
Consideriamo eccessivo dare ai privati un equilibrio di questo tipo nel senso che questa non è più una legge che equilibra e che vuole avere un rapporto corretto nella funzione assistenziale tra pubblico e privato, ma è una modifica di legge che vuole invece introdurre delle agevolazioni esagerate, sproporzionate rispetto a privati che forse nella gestione delle attività assistenziali non si sono dimostrati seri.
Già in Commissione il nostro Gruppo ha definito questa legge molto grave, un passo azzardato che non si era mai verificato, rispetto a limiti ormai superati e a finanziamenti in conto interessi che, fino ad ora, non erano mai stati realizzati, soprattutto in ambito socio-assistenziale. La gravità consiste nel fatto che strutture private senza l'indicazione del privato sociale o dello scopo di lucro - ma che chiaramente negli articoli sono indicate con scopo di lucro - vengono ad avere grandi agevolazioni e ad essere persino integrate e convenzionate automaticamente con l'USL.
Ci auguriamo che il Consiglio presti un minimo di attenzione a questa legge che va a ridimensionare tutto il sistema dei finanziamenti a cui poter accedere: 5 miliardi per una legge che vuole equiparare le Residenze Assistenziali Pubbliche e Private (non dimentichiamo che i privati sono già moltissimi, senza considerare i requisiti funzionali indicati dalla legge).
Il nostro Gruppo, con un emendamento, ha chiesto la soppressione di tali requisiti funzionali e strutturali, perché sono già stati indicati nelle deliberazioni della Giunta regionale.
Con questi emendamenti vogliamo portare all'attenzione del Consiglio il fatto che questa legge è molto pericolosa e che non incentiverebbe il privato che svolge correttamente funzioni socio-assistenziali nel territorio, ma lascerebbe ad una deregulation completa tutti i privati soprattutto il privato che non è regolamentato e che, con questa legge, pu non regolamentarsi ed accedere, addirittura, a convenzioni automatiche.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo passare all'esame del progetto di legge.
1) Emendamento presentato dai Consiglieri Bortolin, Grasso e D'Ambrosio: all'interno del titolo e del testo di legge il termine "Residenze Assistenziali Sanitarie" è sostituito dal termine "Residenze Sanitarie Assistenziali".
La parola alla Consigliera Bortolin per l'illustrazione.
BORTOLIN E' un emendamento presentato e firmato, quindi concordato con gli Assessori. E' semplicemente per porre rimedio ad un errore di battitura del testo che abbiamo a nostre mani.
La dicitura corretta è: "Residenze Sanitarie Assistenziali". Quindi, è solo la correzione di un errore materiale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 51 Consiglieri presenti.
2) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: il titolo del disegno di legge n. 182 è così modificato: "Finanziamento alle Residenze Assistenziali Sanitarie".
Tale emendamento è precluso dall'approvazione dell'emendamento n. 1).
Passiamo ora all'esame dell'articolato.
ART. 1 3) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 1, comma primo, dopo le parole "favorisce l'attivazione di" sopprimere le parole "Residenze Assistenziali Flessibili e Sanitarie" e sostituire con le parole "Residenze Sanitarie Assistenziali".
La parola all'Assessore Goglio.
GOGLIO, Assessore all'assistenza Non accetto l'emendamento perché le Residenze Sanitarie Assistenziali comprendono anche le RAF, che in questo modo sarebbero escluse.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione dell'emendamento.
SIMONETTI In parte questo emendamento riprende il primo emendamento che abbiamo votato, che andava a chiarire e a modificare il termine "Residenze Assistenziali Sanitarie" in "Residenze Sanitarie Assistenziali".
Questo emendamento però introduce un altro elemento, che è quello di eliminare le Residenze Assistenziali Flessibili, perché nell'ambito dell'intervento generale della legge avevamo definito gli interventi rivolti a malati con gravi patologie emergenti e con gravi condizioni di disabilità.
La legge, nelle indicazioni generali e nell'introduzione delle Residenze Assistenziali Flessibili, sembrava volesse indurre uno scarico del settore sanitario rispetto alle Residenze Assistenziali Flessibili, che svolgono una funzione esclusivamente assistenziale.
E' quindi un emendamento che riprende il primo, da un lato rivolto al titolo e di modifica semplicemente tecnica; dall'altro, però, pone un problema politico, che è il non scarico delle funzioni sanitarie sulle Residenze Assistenziali Flessibili.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzano la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 30 contrari e 1 astensione.
4) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 1, comma primo, dopo le parole "soggetti attuatori pubblici e privati", aggiungere le parole "senza scopo di lucro".
La parola alla Consigliera Simonetti.
SIMONETTI Si propone la soppressione di un comma nel quale si chiede alla Giunta regionale di dotarsi, per legge, di un provvedimento che indichi i requisiti strutturali e funzionali specifici per i presidi in oggetto.
Abbiamo chiesto la soppressione di tale comma perché i requisiti funzionali e strutturali dei presidi che svolgono funzioni socio-assistenziali sono già stati determinati e specificati nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 38 del 1992 e n. 41 del 1995, nelle quali vengono già definiti i requisiti di standard strutturali e funzionali per poter svolgere le funzioni socio-assistenziali rispetto alla definizione che la struttura assistenziale svolge.
Non ci sembrava consono, quindi, rispetto alla struttura di legge introdurre un criterio nuovo di determinazione dei requisiti, quando questi, per legge, sono già definiti.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Cotto.
COTTO Non è accoglibile, in quanto si vogliono trattare i soggetti attuatori tutti allo stesso modo. L'importante è che abbiano i giusti requisiti. Agli enti attuatori chiediamo che diano un'assistenza equa ed uguale per tutti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Goglio.
GOGLIO, Assessore all'assistenza Sono contrario.



PRESIDENTE

Il Gruppo di Rifondazione Comunista ha richiesto la votazione per appello nominale.
Si proceda quindi alla votazione per appello nominale dell'emendamento n. 4).
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 46 hanno risposto SI' 4 Consiglieri hanno risposto NO 42 Consiglieri L'emendamento è respinto.
5) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 1, il comma quarto è soppresso.
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione.
SIMONETTI Su questo emendamento chiedo un'attenzione particolare, in quanto il comma quarto va ad attribuire alla Giunta regionale una competenza che di per sé non dovrebbe avere.
Dopo l'approvazione della legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ha indicato i requisiti funzionali e strutturali per i presidi in oggetto e quindi le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Residenze Assistenziali Flessibili.
In realtà, però, i requisiti strutturali e funzionali, che sono i requisiti in grado di aprire e di far funzionare organicamente una Residenza Sanitaria Assistenziale, sono stati definiti da leggi e deliberazioni che anche le precedenti Giunte hanno autorizzato con apposite delibere. In particolare, ci sono state due deliberazioni della Giunta regionale, la n. 38 del 29/6/1992 e la n. 41 del 9/1/1995, quindi due deliberazioni della precedente Giunta regionale del centro-sinistra.
Innanzitutto, non capiamo il motivo per il quale si debba andare a rideliberare i requisiti funzionali e strutturali dei presidi che svolgono funzioni socio-assistenziali. Inoltre, non capiamo perché questi criteri debbano essere deliberati dopo l'approvazione di una legge che va a modificare delle questioni rispetto allo svolgimento delle funzioni socio assistenziali, e quali nuovi criteri si intendano nuovamente inserire visto che si vanno a colpire, a superare, i requisiti che un anno fa la precedente Giunta aveva deliberato.



PRESIDENTE

La Giunta non accoglie tale emendamento, che pongo quindi in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 34 contrari e 2 astensioni.
6) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 1, comma quinto, sono soppresse le parole "I requisiti di cui al comma quarto" e sono sostituite con le parole "I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi".
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione.
SIMONETTI Questo emendamento va a riprendere il precedente emendamento, inserendo non più i requisiti a cui si fa riferimento, quindi quelli strutturali e funzionali, che noi consideriamo già esistenti per legge, ma va ad individuare, per l'erogazione dei contributi, i criteri e le modalità di assegnazione.



PRESIDENTE

L'Assessore non accoglie l'emendamento, che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astensioni.
7) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 1, il comma sesto è soppresso.
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione.
SIMONETTI Questo emendamento va a riprendere un elemento che, come Gruppo nell'intervento iniziale avevamo considerato gravissimo. Con questa legge infatti, si va ad inserire un nuovo tipo di finanziamento per manutenzione straordinaria che introduce il conto interessi. Per equilibrare ed equiparare pubblico e privato si dà la possibilità di accedere ad un finanziamento, che non ha un limite di contributo, all'ente privato con scopo di lucro, perché nella legge non viene nemmeno indicato che abbia uno scopo sociale, e il nostro emendamento che voleva inserirlo è stato respinto da tutti gli altri Gruppi. Nonostante tutto, questi privati con scopo di lucro che svolgono funzioni socio-assistenziali si inseriscono nel territorio accedendo ad un tipo di contributo che fino ad oggi non si era mai visto. Tale contributo in conto interessi pone quindi un'illimitatezza al contributo cui i privati, con scopo di lucro, possono accedere per poter svolgere delle funzioni che noi reputiamo prioritariamente di competenza pubblica.
Noi chiediamo attenzione anche alle forze dell'opposizione rispetto a questo comma che di per sé è quello che incarna tutto lo spirito della legge e che è davvero un comma molto pericoloso, proprio perché non integra il privato nel territorio, ma gli lascia via libera per sostituirlo progressivamente al pubblico.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 7).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astensioni.
8) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 1, comma sesto, dopo le parole "soggetti pubblici e privati" aggiungere le parole "senza scopo di lucro".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 40 contrari e 2 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 1 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 46 voti favorevoli 42 voti contrari 4 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 9) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 2, comma primo, dopo le parole "Giunta regionale", sopprimere le parole "di cui all'art. 1, comma quarto".
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione.
SIMONETTI Questo emendamento fa riferimento alla questione posta nei precedenti emendamenti, quella dei requisiti strutturali e funzionali. Le domande di ammissione devono essere inoltrate e indicate alla Giunta regionale, senza alcun tipo di indicazione sui requisiti strutturali e funzionali che la Giunta regionale di per sé ha già a disposizione con le precedenti delibere, e che - secondo il nostro punto di vista - non può assolutamente rideliberare secondo nuovi criteri funzionali e requisiti strutturali che dovrà reinventarsi oggi rispetto ad una situazione già esistente nel territorio, ma che sono già deliberati da precedenti delibere della Giunta regionale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 9).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 38 contrari e 1 astensione.
10) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 2, comma primo, lettera b), dopo le parole "Statuto dell'Ente" sopprimere fino "al".
11) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 2, comma primo, lettera c), dopo le parole "criteri di selezione previsti" sopprimere fino "al".
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione di entrambi gli emendamenti.
SIMONETTI Questi emendamenti riprendono non solo le nostre perplessità, ma le considerazioni che avevo fatto precedentemente, cioè che questa è una legge assolutamente mai vista prima. Infatti, non solo equipariamo pubblico e privato, ma consideriamo ed apprezziamo persino il fatto che il privato sia "privato con scopo di lucro", privato che svolge funzioni socio assistenziali con scopo di lucro. Quindi, consideriamo che possa aprire una Residenza Sanitaria Assistenziale o Assistenziale Flessibile per poter guadagnare, perché "con scopo di lucro" è una forma di tipo imprenditoriale e qui, con lo Statuto dell'Ente per i soggetti privati con scopo di lucro è chiaro nella legge - si richiede semplicemente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
E' vero, oggi la situazione è cambiata, alle carenze pubbliche pu sopperire un privato, ma un privato serio, un privato che rispetto a queste funzioni assistenziali non abbia uno scopo di lucro, perché secondo noi questa non è solo marcia ideologia, ma è speculare sull'assistenza, sulla salute della gente. Non è possibile finanziare le Residenze Sanitarie Assistenziali che hanno scopo di lucro, quindi enti che, solo semplicemente attestando l'iscrizione alla Camera di Commercio ed avendo i requisiti che la Giunta regionale potrà definire dopo l'approvazione di questa legge possono accedere ai finanziamenti per svolgere funzioni socio assistenziali. Questo ci sembra un po' troppo.



PRESIDENTE

Su richiesta del Gruppo Rifondazione Comunista, si proceda alla votazione degli emendamenti n. 10) e n. 11) per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 48 hanno risposto SI' 4 Consiglieri hanno risposto NO 44 Consiglieri Gli emendamenti sono respinti.
Si proceda alla votazione dell'art. 2 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 voti favorevoli 33 voti contrari 4 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 12) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 3, comma secondo, dopo le parole "L.R. n. 62/95", sopprimere la parte restante del comma.
13) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: l'art. 3, comma terzo è soppresso.
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione dei due emendamenti.
SIMONETTI Il primo emendamento vuole sopprimere il punto per il quale, sulla base dei pareri delle rispettive competenze, quindi rispetto ai presidi che accedono al finanziamento, dovrà risultare dai pareri che i presidi verranno completamente integrati nel territorio per poter svolgere la loro funzione di servizi sociali e sanitari nel territorio in cui sono ubicati.
Il secondo emendamento, che di per sé considero legato al precedente stabilisce che immediatamente dopo l'accesso al finanziamento da parte del presidio risulti automatica la convenzione con l'USL e quindi l'integrazione nel territorio per la funzione dei servizi socio assistenziali.
Non ci troviamo di fronte a finanziamenti che si rivolgono al pubblico o che si rivolgono solo ed esclusivamente al pubblico e ad un privato senza scopo di lucro, ma ci troviamo di fronte a finanziamenti che si rivolgono anche "quasi esclusivamente" - rispetto allo spirito di questa legge - ad un privato che svolge, con funzione di lucro, delle funzioni socio assistenziali nel territorio. Offrire, dunque, tutte queste garanzie non solo di finanziamenti in conto interessi oltre al conto capitale, ma anche il convenzionamento automatico con l'USL, l'integrazione automatica nel territorio per l'integrazione dei suoi servizi sanitari e sociali, ci sembra un po' esagerato.
Questo è lo spirito con il quale l'Assessore difende la sanità pubblica, offrendo in ogni delibera e in ogni modifica di legge degli spazi, delle proroghe temporanee rispetto a determinati requisiti, per fare in modo che i privati, non solo senza scopo di lucro, possano adeguarsi e svolgere le funzioni sanitarie assistenziali. Ciò significa volgersi verso un percorso politico che di sicuro vuole sempre di più accostare il privato al pubblico, offrendogli maggiori garanzie e migliori occasioni che sul mercato non possono che sostituirsi al pubblico sempre più in breve tempo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Grasso.
GRASSO Abbiamo capito che il motivo conduttore di questi emendamenti è quello canonico del "no al privato" e del "sì al pubblico", in ogni caso. Per cui è una ripetizione continua di tutto quello che va in questa direzione.
In particolare, ritengo che il comma terzo dell'art. 3 sia uno dei punti importanti di questa normativa, perché fa sì che il privato che esegue l'intervento (ricordo che il privato non può realizzare interventi se non detiene comunque un utile) abbia come obiettivo quello di trarre un utile, altrimenti non partirebbe con alcuna iniziativa. Visto che il privato sopperisce al pubblico in tantissimi casi, è giusto che il privato possa operare.
Questo articolo, in particolare, dice che il privato che ottiene il finanziamento lo ottiene quando è già stabilito, tra il privato e l'ente che sarà stipulata una convenzione per poter operare. Sarebbe un controsenso totale (tra l'altro con un finanziamento al 6% e non a tassi abbattuti a zero) lasciar fare l'intervento al privato, vincolargli la struttura per trent'anni e non dargli la possibilità di convenzionarsi finito l'intervento è ridicolo che il privato debba poi rincorrere il convenzionamento per poter agire come struttura residenziale. Anticipo quindi quanto dirà l'Assessore: contrario in maniera totale e di principio a questo emendamento e a tutti gli altri che vanno in questo senso.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 12).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 38 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 13).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 38 contrari e 1 astensione.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 voti contrari 4 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 14) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 4, comma primo, dopo le parole "richieste finanziabili" sopprimere la parte restante del comma.
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione.
SIMONETTI Questo emendamento ha lo scopo di eliminare quella parte che noi reputiamo molto pericolosa, quella, cioè, che apre ai finanziamenti, oltre al conto capitale, anche il conto interessi, per cui non pone limiti al finanziamento delle opere.
Questo emendamento vuole pertanto sopprimere tutta la parte relativa agli interventi di manutenzione straordinaria (quei 2 miliardi che noi reputiamo di conto interessi e che quindi travalicano quello che fino ad ora è stato effettuato rispetto ai finanziamenti), perché non vorremmo inserire questi interventi direttamente nella legge.



PRESIDENTE

La Giunta non accoglie tale emendamento, che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 36 contrari e 1 astensione.
15) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 4, comma settimo, dopo le parole "funzionamento del presidio" sopprimere le parole "nonché della stipula della convenzione di cui all'art. 3, comma terzo".
Questo emendamento è precluso poiché è stato approvato l'art. 3.
16) Emendamento presentato dalla Consigliera Cotto: all'art. 4, comma settimo, del disegno di legge in oggetto è soppresso il termine "rimanenti".
La parola alla Consigliera Cotto per l'illustrazione.
COTTO Si tratta di un mero errore materiale per cui occorre eliminare la parola errata.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 42 voti favorevoli e 4 astensioni.
17) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 4, comma decimo, dopo le parole "Giunta regionale", sopprimere le parole "può disporre" e sostituirle con "dispone".
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione.
SIMONETTI In questo comma si fa riferimento al potere dato al Presidente della Giunta regionale di disporre la riduzione del contributo in maniera corrispondente al costo delle opere realizzate dal presidio che ha avuto accesso al finanziamento. Questo "può disporre" potrebbe lasciare una sorta di libera interpretazione al Presidente della Giunta regionale di disporre o meno della riduzione del contributo.
Il nostro emendamento tende quindi a fare chiarezza legislativa inserendo l'indicativo presente "dispone" anziché "può disporre" tra le facoltà del Presidente della Giunta regionale.
Signor Presidente, noi gradiremmo la presenza in aula dell'Assessore D'Ambrosio perché abbiamo presentato degli emendamenti e se qualche volta ci venisse data una risposta anche di tipo politico saremmo più gratificati.



PRESIDENTE

Certo, invito l'Assessore D'Ambrosio a rientrare in aula.
La Giunta è contraria a tale emendamento.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI Signor Presidente, il cedimento verso ogni principio di razionalità mi sembra debba essere almeno in parte contrastato; va bene respingere ogni voce contraria ad una legge che evidentemente vede un'ammucchiata straordinaria in questo Consiglio regionale, ma - cari colleghi - un briciolo di razionalità forse possiamo ancora cercare tutti insieme di esercitarla, stante l'innamoramento verso il privato a scopo di lucro che inebria così tanti Gruppi.
Questo emendamento chiede che il Presidente della Giunta regionale così come dice la legge, verificato che è stata realizzata solo una parte delle opere (lo dice la legge, quindi partiamo da questo dato incontrovertibile), disponga la riduzione del contributo perché - ripeto solo una parte delle opere è stata realizzata! Non è che possa farlo o non farlo: deve farlo! Benché le opere siano state realizzate in parte. Così come deve farlo se decade il finanziamento e viene disposta la cancellazione del relativo impegno. Questo non è un optional per il Presidente della Giunta, è un obbligo! Quindi "può disporre" alla stregua di un errore materiale, nel senso che la disposizione della riduzione del contributo è conseguente all'accertamento che solo una parte delle opere sono state realizzate. Il contributo, cioè, era commisurato alla quantità delle opere da realizzare, ma se la quantità è minore, il contributo percentualmente andrà ridotto, colleghi, o sbaglio?



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, abbiamo capito; l'illustrazione è stata molto eloquente.
La Giunta rimane dello stesso parere? GOGLIO, Assessore all'assistenza Sì.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 17).
CHIEZZI Chiediamo l'appello nominale.



PRESIDENTE

D'accordo. Si proceda alla votazione dell'emendamento n. 17) per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 51 hanno risposto SI' 4 Consiglieri hanno risposto NO 41 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri L'emendamento è respinto.
Si proceda alla votazione dell'art. 4 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 39 voti contrari 4 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.
CHIEZZI L'art. 5 è importante ed interessante per tutti e tre i commi, in particolare sottolineo il valore del terzo comma.
Il terzo comma consente alla Giunta regionale, dopo aver stilato un Regolamento che allargherà le possibilità di finanziamento a tutti effettuate e finanziate le opere, di cambiare la destinazione d'uso di questo presidio e quindi di realizzare una ghiotta speculazione edilizia chiedendo in cambio semplicemente la restituzione del contributo percepito e la somma pari all'1% dell'importo complessivo del contributo medesimo.
Queste cifre sono assolutamente ridicole: qualunque privato sarebbe ben felice di introitare i contributi, poter ristrutturare l'immobile e poi dopo pochissimo tempo, chiedere alla Giunta regionale il cambio di destinazione d'uso! Cosa che dovrebbe essere assolutamente vietata.
Viceversa, questa legge consente ad un privato che svolge un'attività a scopo di lucro di lucrare ancora di più, dismettendo tutto e trasformando la Residenza Assistenziale Sanitaria in un bel residence, con il beneplacito della Giunta regionale. Questo mi sembra proprio un po' troppo! Ho chiesto di intervenire per segnalare a tutti i colleghi questo fatto e dichiararci contrari.
Chiedo inoltre, per cortesia, la votazione per appello nominale sull'art. 5.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Grasso.
GRASSO Le cose non sono così semplici come le prefigura il Consigliere Chiezzi. Quando si va a realizzare una RSA, questa ha delle caratteristiche particolari, non è una struttura che dall'oggi al domani si possa utilizzare come albergo o come residence in maniera così semplicistica.
Intanto, il finanziamento non avviene in forma così superagevolata, ma è comunque - come dicevo prima - un finanziamento al 6% che, stando all'attuale situazione degli interessi e del tasso di sconto, non è poi così appetibile, anche se è leggermente inferiore al tasso che si pu ottenere dalle banche.
Per quanto riguarda la penalizzazione, questa è giusta, ma non deve essere una grossa penalizzazione. La penalizzazione è giusta perché pu arrivare anche da motivi contingenti: non sempre chi esegue l'intervento può portarlo a termine in maniera precisa; a volte succedono dei fatti indipendentemente dalla volontà del proprietario che ha eseguito l'intervento, che fanno sì che non si possa portare a compimento quello che era nelle intenzioni di partenza. Quindi, è giusta la penalizzazione, ma non è giusto penalizzare più di tanto.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, si proceda alla votazione dell'art. 5 per appello nominale, come richiesto dal Gruppo Rifondazione Comunista.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 46 hanno risposto SI' 41 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
ART. 6 Emendamenti presentati dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: 18/a) all'art. 6, il comma primo è soppresso.
18/b) all'art. 6, il comma secondo è soppresso.
18/c) all'art. 6, il comma terzo è soppresso.
La parola alla Consigliera Simonetti per l'illustrazione dei tre emendamenti.
SIMONETTI Questi tre emendamenti chiedono la soppressione dei tre commi dell'art.
6, che individua le norme finanziarie.
Per quanto riguarda il primo emendamento, rispetto alle osservazioni che avevamo posto, poiché questa legge è rivolta sia al pubblico sia al privato, ci sembra che i 5 miliardi siano destinati all'uso diretto per il finanziamento degli Enti pubblici, in questo caso con scopo di lucro, che possono così svolgere, senza alcun vincolo e con tante garanzie, le funzioni socio-assistenziali sul territorio.
Nel secondo comma poniamo il problema relativo all'apertura del conto interessi con interventi di manutenzione straordinaria, senza limiti di accesso al finanziamento. Il secondo elemento è che questi interventi di manutenzione straordinaria - per cui è molto grave che si superi e oltre al conto capitale si apra al conto interessi - non sono rivolti anche alle Residenze Assistenziali Flessibili, considerato che nel comma si esplicita il loro vincolo di destinazione rispetto alle strutture sanitarie.
A questo poi si ricollegano gli emendamenti relativi all'eliminazione delle Residenze Assistenziali Flessibili.
Quindi, fa solo riferimento alle strutture sanitarie, pubbliche e private con scopo di lucro che siano per la destinazione del contributo di manutenzione straordinaria di 2 miliardi, che quindi apre un nuovo campo quello del conto interessi, che dà tante garanzie senza offrire di pari passo un limite ai contributi a cui possono accedere gli stessi privati.
Ci poniamo il problema che vengano finanziati i 5 miliardi, in questo caso rivolti anche e soprattutto ai privati con scopo di lucro, quando invece è ora di trovare altri miliardi, come avevamo proposto, in sede di emendamenti al bilancio, per esempio per la psichiatria e per il potenziamento degli organici. Questi erano stati bocciati, dicendo che non c'erano i fondi nei capitoli di bilancio.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tali emendamenti.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono respinti con 4 voti favorevoli, 38 contrari e 1 astensione.
Si proceda alla votazione dell'art. 6 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 39 voti contrari 4 L'art. 6 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero testo della legge.
La parola alla Consigliera Bortolin.
BORTOLIN Grazie, Presidente. Vorrei specificare le motivazioni del voto favorevole del mio Gruppo senza aggettivare il comportamento degli altri e senza entrare nel merito di considerazioni prettamente politiche.
La legge finora discussa parte dalla necessità rappresentata dal fabbisogno totale per la nostra regione di posti letto in Residenze Sanitarie Assistenziali e in Residenze Assistenziali Flessibili.
La nostra regione risulta avere - con le proiezioni per gli anni futuri, fino al 2000 - la necessità di 17.000 posti letto a disposizione in residenze protette. Noi ne abbiamo 4.000, che corrispondono agli standard e ai criteri di gestione previsti dalle leggi regionali e dalla normativa nazionale. Abbiamo, quindi un deficit di 13.000 posti letto, sia in Residenze Sanitarie Assistenziali sia in Residenze Assistenziali Flessibili.
In Commissione, e alcune volte in Consiglio, abbiamo discusso a lungo sulla necessità di dare risposte ai nostri anziani sul territorio regionale, sottolineando soprattutto la necessità di attivare l'assistenza domiciliare integrata, per quanto riguarda la cura della malattia non acuta, la necessità di attivare adeguatamente il servizio di recupero e rieducazione funzionale per avere il minor numero possibile di anziani non autosufficienti, cioè non più in grado di fare fronte alle minime necessità personali e quotidiane. Abbiamo discusso a lungo anche del ruolo che devono avere i servizi socio-assistenziali nella nostra regione.
Io non riprenderò questi argomenti perché sono valutazioni che abbiamo fatto più volte, sia dal punto di vista politico generale sia nel merito sia nei particolari. Mi limiterò a richiamare il fabbisogno di posti letto nella nostra regione.
Noi abbiamo una legge, già approvata, che funziona, che consente il finanziamento in conto capitale attingendo i soldi dal Fondo Investimento Piemonte.
Con questa legge, che finanzia solo il servizio pubblico, noi attiviamo mediamente 1.000 posti letto l'anno. Con la legge che abbiamo discusso oggi, attivando anche in modo sinergico risorse private, noi dovremmo riuscire ad attivare altrettanti 1.000 posti letto l'anno: ci auguriamo che il privato risponda investendo in servizi socio-sanitari. Il pubblico da solo non avrebbe i mezzi a sufficienza per fare fronte a queste necessità in quanto con il finanziamento del FIP e la legge attuale, che promuove anche il finanziamento privato, noi riusciremo solo nel 2003 - e sottolineo questa data - a rispondere al fabbisogno che ho ricordato all'inizio ovvero i 17.000 posti letto.
L'augurio che ci dobbiamo rivolgere è che tante risorse private nella nostra regione vengano destinate a servizi socio-assistenziali, tutto ci per rispondere prima e meglio al fabbisogno.
Arriviamo ora al punto che ha provocato tanta discussione. In quale modo noi attiviamo il privato? Noi abbiamo leggi regionali vigenti che vanno rispettate; tali leggi stabiliscono, in modo severo, gli standard peraltro stabiliti anche a livello nazionale - i livelli assistenziali adeguati, necessari e indispensabili per aprire strutture protette.
La Giunta regionale deve innanzitutto attuare le leggi vigenti, quindi il rigore massimo nell'attuazione della normativa esistente. In questo senso abbiamo dei punti di tutela, ad esempio per l'autorizzazione alla costruzione abbiamo il vaglio anche del Co.Re.S.A., che deve esaminare la richiesta, il progetto e concedere l'autorizzazione.
Per l'apertura e la gestione di queste strutture, anche private abbiamo il vaglio dell'Unità valutativa geriatrica in tutte le Aziende sanitarie della nostra regione; abbiamo poi l'Azienda che deve dare il parere per il funzionamento, il quale deve essere corrispondente alla normativa vigente che per brevità ho solo richiamato.
Per il convenzionamento poi ci sono i livelli assistenziali l'integrazione con la sanità, la fissazione delle rette, che sono a carico delle Aziende, e su questo - Presidente e colleghi Consiglieri - noi abbiamo discusso a lungo ed approvato una deliberazione dettagliatissima.
Abbiamo altrettanto discusso ed approvato la regolamentazione della quota alberghiera e vogliamo dare vita, sul territorio regionale, ad iniziative private, senza sottostare ad alcuna regola se non alla regola della corretta erogazione del servizio sanitario e degli standard. Al riguardo abbiamo una normativa severa e seria, spesso - come ci rimproverano troppo vincolistica, ma la riteniamo necessaria ed indispensabile.
Dovendo trarre delle considerazioni di carattere più generale, diciamo che la vigilanza, se si attiva il privato, va attuata fino in fondo, molto seriamente e severamente.
Un'altra considerazione è che occorre, da parte del Consiglio, della Commissione competente, provvedere annualmente alla verifica del comportamento del privato, della risposta che viene data sul territorio e dell'attenzione che la Regione dà a questa iniziativa.
Noi non abbiamo la certezza che questa legge funzioni in modo totalmente soddisfacente, però, mettendo in campo forme diverse di finanziamento e forme diverse di intervento, vogliamo rispondere meglio ad un bisogno reale, quotidiano della popolazione anziana residente nella nostra regione.
Queste sono le motivazioni, non certo di carattere ideologico, che ci portano a votare a favore. Un voto a favore che vuole significare non solamente avere fiducia nella Giunta, seppure come amministratori a livello istituzionale questa va data, ma fiducia in noi stessi e nelle istituzioni comunali, provinciali e regionali, in modo che l'attuazione di questa e delle altre leggi venga fatta nel modo più corretto possibile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Care colleghe, cari colleghi, oggi abbiamo fatto fatica - l'ha fatta soprattutto la Consigliera Simonetti - a farci ascoltare in quest'aula. La fatica che tocca a chi deve parlare di fronte ad una stragrande maggioranza, una fatica che si fa veramente grande quando si ha di fronte un atteggiamento di sufficienza da parte di un'aula che quasi interamente tranne noi e i Verdi - sa di vincere e magari di stravincere.
Questo rende un po' più faticoso il nostro lavoro, forse si spreca anche qualche parola, perché quanto ha detto ora la Consigliera Bortolin fa pensare a questo, quando al termine del suo intervento ha detto: "tentiamo". Di solito, però, quando si tenta un po' di ascolto bisognerebbe darlo. Viceversa, l'ascolto nei nostri confronti è stato ridotto a zero anche per questioni che parevano - almeno a noi - assolutamente di tecnica e razionali. Allora, questo tentativo poteva anche ascoltare la nostra ragione e non farsi travolgere dalla sicurezza di un'aula blindata e straboccante il consenso.
Il tema che stiamo trattando è delicato, cari colleghi. Noi abbiamo contestato soprattutto il fatto che sia una legge molto superficiale troppo flessibile nel dare contributi ad attività private a scopo di lucro.
Le attività private sono a scopo di lucro, su questo non c'è dubbio, per il settore in cui le risorse private oggi vengono utilizzate attraverso questa legge è un settore di grande delicatezza perché il lucro, o l'utile da cosa deriva? Non ci troviamo di fronte alla realizzazione di un'autostrada o di un'opera pubblica, cioè di cose materiali. Il lucro dell'attività privata è un lucro che si genera direttamente in rapporto alle condizioni di vita di persone che per lo più non sono in grado di contrattare, ma spessissime volte nemmeno di protestare. Il lucro nasce cioè, dalla gestione di un'attività verso gli inermi, verso gli inetti verso chi alle volte non ha nemmeno la parola, oltre che l'assenza di capacità di movimento.
Ecco allora la nostra attenzione a capire se siamo di fronte ad una legge che apre in modo indiscriminato la possibilità di utilizzare soldi pubblici per lucrare, perché stiamo decidendo finanziamenti pubblici in attività che generano lucro nei confronti dei soggetti più deboli. Questo lucro, questo utile, da cosa deriva? Vedete, le rette dei privati possono crescere all'infinito, cioè possono crescere sino a che il lucro viene incrociato, ed è un'ipotesi, ma è un'ipotesi che elimina dal servizio una fascia di popolazione. Se, invece, il lucro non può essere generato dalla crescita delle rette finché basta, finché si prova, allora il lucro arriva dal limare le spese finché si incrocia il lucro per l'altra strada limitando cioè i costi, le spese. I costi e le spese non sono cose astratte, ma sono metri quadrati che si hanno a disposizione: stanze sempre più piccole, corridoi sempre più stretti, sale comuni sempre minori e sempre più disagiate, giardini (non parliamone!), cortili o cortiletti servizi, bagni più piccoli, peggio attrezzati, senza le vasche moderne per lavare le persone. E il vitto? Stesso discorso! Noi non facciamo un discorso ideologico, facciamo un discorso di compatibilità dell'erogazione delle risorse pubbliche con il mantenimento di una protezione sociale da parte degli utenti, che devono avere a disposizione metri quadrati equi, di giorno, di notte, nei servizi l'assistenza e così via.
Da questo punto di vista questa legge è disattenta e addirittura crea una situazione per cui, a fronte di norme già consolidate e deliberate dalla passata Giunta regionale per questo tipo di finanziamento, dà a questa Giunta la possibilità di fare altre norme. E dato che la legge non dice quanto si apriranno le maglie, la preoccupazione di Rifondazione Comunista è che in questo momento si diano i contributi con troppa facilità ad attività di lucro che hanno un elevatissimo impatto sociale e che dall'eventuale peggioramento delle condizioni di servizio traggono la possibilità di lucrare.
Questo ha generato la nostra massima attenzione, purtroppo non ripresa da quest'aula, probabilmente perché scatta un meccanismo di superiorità non solo numerica, ma che sfocia nella superiorità politica e nella sufficienza politica da parte di tutti, per cui i quattro di Rifondazione Comunista dicano quello che vogliono, chi se ne importa! Ma se ne importano gli utenti, se ne importano le famiglie degli utenti, presso le quali noi ci attiveremo per dire tutto quanto di negativo può contenere questa legge, la legge contro cui abbiamo fatto la nostra battaglia.
Siamo certi che fuori da quest'aula troveremo molte più preoccupazioni consonanti con le nostre, con le quali ci collegheremo senza rinunciare poi Presidente - alla battaglia che faremo da domani, quella di contrastare la possibilità che questa legge venga approvata anche per gli errori di irrazionalità che contiene, facendo un opportuno ricorso al Commissario di Governo.
Voteremo quindi contro.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossi.
ROSSI Grazie, Presidente. Il problema sanitario, sempre attuale in Italia ed in Piemonte, è addirittura urgente per quanto riguarda l'edilizia socio sanitaria che permette di ospitare i soggetti non autosufficienti, quasi sempre anziani.
Occorre intervenire subito per fornire il rilancio degli investimenti nel settore dei fondi socio-sanitari. L'aumento di malati bisognosi di ospitalità richiede nuove strutture e soprattutto il portare a termine quelle già iniziate. Non importa se gli investimenti siano pubblici oppure privati: occorre che siano fatti.
Sono quindi d'accordo con il progetto di legge n. 182 ed in particolare con il contributo pari al 6% dell'importo totale del progetto ad imprenditori pubblici o privati che operano sul territorio regionale nella realizzazione, nell'adeguamento di residenze socio-assistenziali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Peano.
PEANO Brevemente, Presidente, per annunciare il nostro voto favorevole a questa legge che si inserisce e si affianca alla L.R. n. 22, quella che in questi giorni ha visto le tante strutture di proprietà comunale e anche le ex IPAB presentare richieste di finanziamenti in conto capitale sul Fondo Investimenti Piemonte.
Sono in questi giorni nella fase istruttoria le domande presentate avremo in bilancio finanziamenti su questa legge per 15 miliardi in questa fase, con la previsione di ulteriori 16 miliardi dell'assestamento di bilancio. Sarà consentito a molte strutture di essere finanziate.
Si sono inserite novità che all'inizio hanno preoccupato alcuni di noi ha preoccupato molto il Gruppo di Rifondazione Comunista il fatto che ci sia l'inserimento del privato all'interno di finanziamenti pubblici.
Il richiamo che altri hanno già fatto e che anch'io voglio fare in quest'aula è il richiamo alla severità, al controllo, alla vigilanza sui progetti, ma soprattutto sulla compatibilità delle strutture che verranno proposte dai privati in particolare.
Vi sono quindi due aspetti importanti: il primo, la verifica sulle strutture private, perché per l'accesso ai finanziamenti vengano adeguate agli standard e ai livelli assistenziali che tutte le nostre delibere approvate in questi anni hanno previsto.
Il secondo: chiediamo che da parte degli uffici regionali dei nostri Assessorati si metta in campo nei prossimi mesi una verifica e una seria programmazione dei posti letto necessari per le case per anziani, per le strutture RAF e RSA.
Un'ulteriore preoccupazione è il fatto che per la seconda volta in pochi mesi il Consiglio regionale approva con una norma il 6% in conto interessi su finanziamenti. Oggi noi non approviamo 5 miliardi, ma approviamo 5 miliardi per dieci anni: questo lo abbiamo già fatto per la legge sullo sport. Abbiamo approvato dei finanziamenti in conto interessi non per un anno, ma anche per i successivi; dobbiamo renderci conto che la Giunta oggi non intacca soltanto il bilancio 1996, ma già predispone dei capitoli di spesa per i bilanci degli anni futuri. Se questo si attuasse anche per altre normative il rischio è che noi potremmo in qualche modo mettere in crisi il bilancio regionale dei prossimi anni e condizionare non la Giunta attuale, ma soprattutto quelle future.
E' un dato che va preso in considerazione perché noi oggi - lo ripeto non approviamo 5 miliardi in conto interessi, ma 50 miliardi in conto interessi perché sono 5 miliardi per dieci anni. Sono punti di riferimento che vanno tenuti in forte considerazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rubatto.
RUBATTO Il Gruppo Pensionati è favorevole a questa proposta di legge. Voterà a favore proprio perché gli interventi del privato in questo settore sono non solo necessari, ma essenziali, in quanto nella struttura pubblica purtroppo, mancano molti posti letto.
Chiediamo, però, maggiore controllo nelle iniziative private, maggiore controllo quando verranno presentati i progetti per assegnare i contributi e maggiore controllo nell'organizzazione, nelle strutture e nelle residenze che attualmente vi sono in Piemonte.
Questo lo abbiamo già chiesto in altre occasioni e lo chiediamo ancora perché è assolutamente necessario che le strutture private siano considerate alla pari delle strutture pubbliche: strutture private efficienti che diano la massima garanzia.
Per questo motivo, il disegno di legge in esame è non soltanto utile ma necessario per il Piemonte. I pensionati lo apprezzeranno sicuramente e per questo motivo sono favorevoli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Grasso.
GRASSO Svolgerò una breve dichiarazione di voto in quanto il dibattito è già stato sviscerato in sede di emendamenti.
Si parte da un dato di fatto importante, cioè la carenza di strutture: servono 13.000 posti letto e bisogna arrivare ad una soluzione del problema. Se il settore pubblico non è in grado di realizzare i posti letto necessari (e il pubblico non ne è in grado) dobbiamo trovare altre forme per ottenere il risultato richiesto. L'unica alternativa potrebbe essere che questi anziani muoiano o non vengano assistiti! Voglio dire, cioè, che non ci sono forme alternative per risolvere il problema.
L'anziano, il malato - come diceva il collega Chiezzi - è una persona debole, che in alcuni casi non può difendersi; siamo noi, dunque, che dobbiamo difenderlo, siamo noi che con il nostro Assessorato, le nostre strutture assessorili attuali e future, con le nostre norme legislative dobbiamo assicurare assistenza a chi è indifeso. Anche noi, probabilmente in un prossimo futuro avremo bisogno di queste strutture, pertanto essere troppo superficiali non serve a nessuno e neppure a noi.
Il collega Chiezzi si chiedeva come si faccia a lucrare, a guadagnare su queste cose; si guadagna utilizzando stanze piccole, corridoi piccoli servizi angusti e via di seguito? Non è vero, perché esistono degli standard, non si può lucrare su queste cose: le stanze devono rispettare gli standard, i servizi devono rispettare gli standard, quindi il Consigliere Chiezzi asseriva cose non corrispondenti alla realtà.
Inoltre, alcuni punti, per esempio l'art. 2, sono stati modificati.
Tale articolo, rispetto alla stesura iniziale che diceva: "annualità massime del 6%", quindi soldi dati in conto interessi con annualità massime del 6%, è stato modificato indicando: "annualità fisse del 6%", per non andare a creare delle differenziazioni tra una forma e l'altra e comunque per non creare delle aleatorietà sulla gestione. Non ricordo esattamente chi abbia presentato questa richiesta, forse il PDS, comunque è giusto avere un dato di fatto preciso e costante uguale per tutti.
Durante la discussione sugli emendamenti, riguardo al mantenimento della destinazione d'uso, si è detto che è stata inserita una norma per la quale è possibile mutare la destinazione d'uso, ma è chiaro che questa deve comunque esserci. Faccio un esempio banalissimo: il privato che è andato a stipulare la convenzione muore. Se gli eredi non sono in grado o non vogliono proseguire l'attività impostata con la convenzione con l'Ente pubblico, la legge deve prevedere una norma che salvaguardi e regolamenti questo caso.
Ritengo che questa sia una legge importante, una legge che svilupperà molte iniziative e che riuscirà probabilmente a risolvere il problema della vecchiaia; è ormai noto che siamo una popolazione che sta invecchiando e che non ha grossi ricambi, perché nascono sempre meno bambini.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 46 hanno risposto SI' 41 Consiglieri hanno risposto NO 5 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 102: "Nuove opere di urbanizzazione primaria: reti di comunicazione telematiche. Modifica all'art. 51 della L.R. 5/12/1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare il progetto di legge n. 102, di cui al punto 6) all'o.d.g..
La parola al relatore, Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI, relatore La proposta di legge n. 102 è sostenuta dalla considerazione che le reti di comunicazione telematiche, con i servizi che su di esse sono trasportati, costituiscono una nuova struttura di base dei servizi che la collettività ritiene indispensabile per garantire qualità fondamentali alla vita civile, produttiva e di servizio.
La proposta intende affermare un principio ed un obiettivo. Il principio è che le nuove reti telematiche soddisfano, per quota parte dei servizi e funzioni che trasportano, bisogni primari della società e che per tale motivo debbono essere dichiarati disponibili per tutti e quindi a costi contenuti. L'obiettivo è che nella predisposizione delle nuove reti di comunicazione telematiche non si realizzino criteri discriminatori di aree territoriali in funzioni di prevalenti appetibilità economiche.
L'obiettivo concreto è di porre ogni Comune nella possibilità di avviare una politica amministrativa che metta i primi elementi progettuali e le prime risorse a disposizione di questa nuova attrezzatura urbana.
Sulla proposta di legge n. 102 si sono svolte le consultazioni; la relazione dà ampio conto dei contenuti di queste relazioni, che non sto a leggere.
A seguito dell'esame della proposta di legge, la maggioranza della Commissione ha espresso parere non favorevole all'approvazione del progetto di legge. Della cosa mi sono rammaricato e mi rammarico perché, sia pure con cenni ed osservazioni diverse, mi sembrava che l'idea di affrontare in modo nuovo questo tema, consentendo ai Comuni di avere più forza nella predisposizione di queste reti, sia in un ambito di mercato aperto sia nell'attuale ambito in cui opera la Telecom, fosse una linea di indirizzo che poteva trovare anche un consenso più ampio. Probabilmente potrebbe essere preoccupazione di tutti un'assenza del ruolo comunale nella predisposizione di servizi che possono rivelarsi utilissimi per la crescita della qualità della vita urbana in tutte le nostre comunità, non solo in quelle più grandi; in effetti, se queste reti non vengono consegnate almeno anche legislativamente, all'interno delle opere di urbanizzazione noi diciamo primaria - ai Comuni, il rischio che queste reti diventino solo realizzabili là dove il mercato consente di lucrare e di non essere realizzate là dove sarebbero veramente semplicemente un servizio, vuol dire che noi, anche per questo verso, approfondiremmo le distanze territoriali le distanze sociali e non riusciremmo, viceversa, ad elevare la qualità della vita per l'insieme della popolazione.
Questo era il senso della legge. Adesso il Presidente mi dice che c'è un emendamento della Giunta: vorrei sentire l'illustrazione.



PRESIDENTE

Passiamo pertanto all'esame dell'articolato.
ART. 1 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Ghigo, Botta e Vaglio: l'art. 1 è così sostituito: "Dopo la lettera 'v' del n. 3 del comma primo dell'art. 51 della L.R. n.
56/77 come modificato dall'art. 48 della L.R. 6/12/1984, n. 61 è inserita la lettera: 'v bis) reti di comunicazione telematiche'".
La parola all'Assessore Botta.
BOTTA, Assessore all'urbanistica L'emendamento proposto dalla Giunta discende da una serie di valutazioni che sono state fatte a seguito delle consultazioni. In modo particolare voglio richiamare i dubbi che sono stati sollevati, sia pure con l'apprezzamento da parte dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che apprezza la proposta del Consigliere Chiezzi, ma che chiede un approfondimento sia tecnico che legislativo, in quanto dal punto di vista tecnico - lo voglio ricordare ai colleghi Consiglieri - si presenta alquanto difficile distinguere fra reti di comunicazione telematica ed altre reti di comunicazione già normate. Inoltre, l'introduzione tra le opere di urbanizzazione primaria comporta l'adeguamento relativo degli oneri di urbanizzazione, creando una non chiara commistione tra pubblico e privato che ha già portato a precedenti contenziosi, proprio in questa Regione.
"E' tutta da verificare", aggiunge l'Istituto Nazionale di Urbanistica "l'effettiva possibilità tecnico-economica da parte dei Comuni, soprattutto quelli minori, di affrontare gli oneri per la posa di simili infrastrutture". Dal punto di vista giuridico occorre valutare con attenzione se sussista il potere regionale di legiferare autonomamente in materia, posto che sia il tema delle telecomunicazioni di cui le reti telematiche sono parte e sia quello delle opere di urbanizzazione sono disciplinati da leggi di livello statale la cui cogenza va verificata.
L'Istituto Nazionale di Urbanistica propone, quanto meno, che si facciano rientrare le reti di comunicazione telematica tra le opere di urbanizzazione indotta, anziché primaria.
C'è poi l'osservazione, da parte della Federazione interregionale dell'Ordine degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta, con la quale chiedono di modificare il progetto di legge, indicando solo le canalizzazioni per le reti di comunicazione. L'Unione Edilizia chiede una sospensione, in attesa di un maggiore approfondimento, o comunque di rivedere il progetto con l'urbanizzazione secondaria ed indotta.
Vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere più generale.
L'integrazione tra sistemi di telecomunicazione e sistemi di elaborazione dei dati informatici, vale a dire la tecnica telematica, si applica all'uso dell'informazione per prelevarla, elaborarla e trasmetterla, sia con sistemi interattivi sia con sistemi unidirezionali.
Nel primo caso si creano servizi nei quali l'utente può ricevere e trasmettere messaggi (ad esempio con il Videotel), mentre nel secondo caso i messaggi possono essere soltanto ricevuti (ad esempio, il Televideo). Lo scenario applicativo, quindi, della tecnologia telematica contempla servizi di posta elettronica, di telemedicina, di teleconferenze, di telelavoro, di teledidattica, di teleshopping, di telebanking, fino a spingersi ad ipotesi di telelavoro e - perché no - di partecipazione democratica diretta mediante l'uso del voto elettronico.
Come si può constatare, vale comunque il principio generale della distribuzione territoriale del servizio e quindi della possibilità di massima diffusione e, nel contempo, di mantenimento di uno stretto collegamento mediante la creazione di una rete.
Specialistico, ma non di secondaria importanza, è il tema degli apparati per realizzare la rete telematica. Sono infatti già in uso linee di collegamento con cavo telefonico tradizionale o a fibre ottiche o con l'impiego di radio-onde, ed è chiaro che nel primo caso si presuppongono delle canalizzazioni di contenimento mentre, nel secondo, le trasmissioni avvengono con ponte radio e quindi richiedono l'uso di antenne amplificatori e ripetitori, satelliti, ecc.
Quindi, quando si parla genericamente di reti telematiche, del loro riconoscimento quali opere di urbanizzazione, mentre è indubbio l'intento di affermare il principio di utilità sociale della diffusione dei servizi è molto meno identificata la consistenza fisica nel sistema di distribuzione che in alcuni casi potrebbe già rientrare in classificazioni effettuate in precedenza.
La L.R. n. 56/77 inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria alla lettera e) dell'art. 51 il sistema di distribuzione dell'energia elettrica e le canalizzazioni per il gas e telefono, integrando e modificando la classificazione contenuta nell'art. 4 della legge 29/9/1964 n. 847, che contempla la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas. La puntualizzazione sulla canalizzazione appare opportuna, perché all'epoca in cui è stata formulata si presupponeva il passaggio di cavi e tubature sotto il suolo pubblico, in genere sotto le strade, mentre oggi, come si è visto si utilizzano anche apparati di trasmissione e di distribuzione che non le richiedono e che necessitano di altri spazi per tralicci ed antenne.
Si deve ancora notare che la deliberazione della Regione Piemonte concernente gli oneri di urbanizzazione, laddove presenta la metodologia di stima sintetica, agli esempi di calcolo adotta una terminologia ancora diversa: sistema di distribuzione energia elettrica, gas e telefono, il che è dovuto al fatto che la deliberazione in questione aveva preceduto di pochi mesi l'entrata in vigore della L.R. n. 56/77, cioè la delibera di Consiglio regionale n. 179-4170 del 26/5/1977, allegato n. 3), tabelle n.
2) e n. 3). Inoltre, le opere in argomento danno luogo alla determinazione di oneri indotti pertinenti all'urbanizzazione primaria che vengono stimati forfetariamente in percentuale: il 15% del costo della primaria all'epoca poiché ritenuti non valutabili analiticamente, il che ha finito per costituire superamento pratico di tutte le vicende legate alle diverse definizioni.
Vale ancora la pena di ricordare che una nota in calce alla tabella n.
2) precisa che nel caso di pagamento diretto alle società erogatrici da parte dell'utente tale onere è ovviamente da non computare.
Quindi, va da sé che, se si introducono le reti telematiche tra le opere di urbanizzazione primaria, si introduce un fattore di costo per il quale è dubbio sostenere che possa essere del tutto ricompreso nelle attuali classificazioni. Rientrerebbero solo, sicuramente, le canalizzazioni per il telefono, ma come si è visto tali opere non esauriscono la gamma necessaria per la realizzazione di reti telematiche.
E' già ragionevole pensare, da subito, che si caricherebbe su ogni concessione edilizia un onere aggiuntivo stimabile soltanto in percentuale forfetaria, ma la cui determinazione sarebbe oltremodo aleatoria. Non si ritiene che ciò possa creare - e non crea - problemi alla Regione, che non deve modificare il provvedimento relativo agli oneri di urbanizzazione proprio perché gli obblighi derivanti dall'applicazione della legge Bucalossi, la legge n. 10/77, riguardano solo la formulazione delle tabelle parametriche e non della metodologia di calcolo delle tariffe.
Diversa è la situazione per i Comuni, che dovrebbero invece aggiornare le vigenti regolamentazioni introducendosi, pure a forfait, un aumento a percentuale degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria.
Del tutto imprevedibile è la reazione dei concessionari che, a fronte di un esborso aggiuntivo, non riuscirebbero ad identificare con certezza le opere relative alla realizzazione delle reti telematiche, il che potrebbe innescare elementi di contenzioso.
Pare quindi ragionevole concludere che gli eventuali problemi di gestione si riverserebbero sui Comuni, ma sicuramente gli interrogativi principali non sono solo di natura tecnica, ma riguardano complessivamente lo scenario futuro che si presenterà in termini di offerta e di domanda di servizi telematici. Vale a dire la valutazione della reale utilità sociale di tali servizi e la conseguente valutazione dell'opportunità di caricare sull'attività edilizia in tutto o in parte i costi di realizzazione delle reti che distribuiscono i servizi sul territorio e la valutazione dell'interesse, opportunità e capacità delle Amministrazioni comunali di essere anche soggetti di gestione delle reti telematiche e del loro rapporto con gli eventuali Enti ed aziende concessionarie delle erogazioni dei servizi.
Questo a supporto della richiesta di approvare l'emendamento presentato dalla Giunta e di collocarlo tra le opere di urbanizzazione indotta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea.
PAPANDREA Credo che la proposta che abbiamo fatto sia pionieristica, per molti aspetti, perché è la prima volta, mi pare, che si discute di questo. E' una proposta che cerca di sottolineare che l'uso di nuovi strumenti deve essere messo al servizio di tutti i cittadini, deve essere un servizio che si garantisce a tutti. Certo non immediatamente. D'altro canto, quegli elementi che hanno caratteristiche simili al tipo di proposta che abbiamo presentato noi, quando chiedevamo che venissero inseriti nelle opere di urbanizzazione primaria, non è che sono stati applicati immediatamente. E' stato necessario più o meno tempo, però era per indicare una scelta di fondo abbastanza precisa.
Nel corso delle consultazioni abbiamo avuto una rispondenza positiva perché tutte le province del Piemonte consultate, molti Comuni importanti (tra cui i Comuni di Cuneo e Tortona) e quasi tutti i Comuni della cintura torinese presenti alla consultazione, pronunciandosi anche verbalmente hanno espresso un'opinione favorevole.
Apprezziamo particolarmente il fatto che le Comunità montane ed una serie di piccoli Comuni abbiano detto di essere favorevoli, proprio perch vanno nello spirito che ricordavamo prima, cioè quello di considerare queste opere un servizio. Quindi, le zone più disagiate hanno colto lo spirito della proposta.
In Commissione ci siamo trovati in una situazione un po' strana, in cui, nonostante gli apprezzamenti nei confronti della legge, ci è stato detto "no".
Mi pare che la proposta dell'Assessore modifichi significativamente l'atteggiamento della Giunta e ponga una certa sanatoria rispetto a quell'atteggiamento così negativo che non aveva spiegazioni; non accoglie a fondo la proposta che, come Gruppo, avevamo presentato, ma penso che colga almeno lo spirito e faccia un passo in quella direzione.
E' per questo che, dopo aver valutato l'emendamento, dichiariamo il nostro voto favorevole, anche se pensiamo che, in una fase successiva di riflessione più ampia, che vada oltre le nostre competenze, si possa riconsiderare il fatto di inserirle nelle opere di urbanizzazione primarie e non secondarie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.
SAITTA Intervengo per esprimere il voto favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta. E' un suggerimento che anch'io ho dato in Commissione riprendendo un'opinione da parte dell'INU.
Questa collocazione mi pare la più idonea, soprattutto in considerazione del fatto che la materia è ancora indefinita, in quanto la stessa definizione "di reti" non è definibile in un momento particolare.
E' un settore in evoluzione, la collocazione va bene ed è importante che la legge n. 56/77, a proposito di urbanizzazioni, parli in modo esplicito di reti telematiche. Quindi, anche la collocazione nell'indotto mi pare positiva.
Colgo inoltre l'occasione per invitare l'Assessore Botta a rivedere la deliberazione relativa alle urbanizzazioni, in quanto vi sono dei problemi di applicazione della deliberazione stessa sugli oneri di urbanizzazione.
Occorrerebbe adeguare la deliberazione a ciò che prevede la legge n. 56/77 perché era stata fatta in funzione dell'applicazione della legge n. 10.
Credo che anche alcune questioni interpretative, al di là della questione specifica, possano essere risolte con una deliberazione più aggiornata, anche per evitare ai Comuni questioni interpretative.
In ogni caso, sono favorevole all'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Grasso.
GRASSO Esprimo il parere favorevole all'emendamento presentato dall'Assessore Botta, in quanto ha colpito nel segno, andando ad inserire queste opere di urbanizzazione tra le indotte.
Nel campo degli operatori del settore edilizio, che conoscono le strade, le fognature, gli acquedotti, l'energia elettrica, ecc., non si è mai verificata una richiesta pressante di urbanizzazioni telematiche, anche perché, così come l'Assessore Botta ha argomentato - è stata fatta una ricerca scientifica da cui si evince che la telematica oggi è così, domani sarà in un altro modo - non si sa esattamente come potrà svilupparsi questa trasmissione, quindi se sarà una trasmissione via cavo o via etere o se avrà delle forme ancora diverse.
Conosciamo le urbanizzazioni classiche, che si trasmettono in forma canonica sia oggi che domani. Il fatto di inserire tra le urbanizzazioni primarie anche l'urbanizzazione telematica fa sì che aumentino i costi.
Chiaramente, questa va inserita come costo tra le opere da realizzare costo che ricade comunque sempre prima sull'operatore e, in ultima analisi sul cittadino, cioè su colui che deve usufruire dell'abitazione.
Visto che non c'è una grossa necessità o emergenza da parte di chi usufruisce dell'abitazione, non si riteneva e non si ritiene tuttora che debba essere inserita tra le urbanizzazioni primarie. Tra le indotte invece, può avere un senso. Viene inserita comunque fra tutte le urbanizzazioni che possono esserci o non esserci. Sono quelle urbanizzazioni ipotizzabili, che non diventano un costo per la collettività, per gli operatori e, quindi, per il cittadino.
In tal senso esprimo il voto favorevole all'emendamento proposto dall'Assessore.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Manica.
MANICA In Commissione abbiamo votato favorevolmente, insieme ad altri Gruppi del centro-sinistra, il progetto di legge n. 102. Questo progetto di legge veniva presentato in Consiglio con un parere non favorevole a maggioranza da parte della Commissione, come anche il relatore ha avuto modo di dire.
Abbiamo sentito la proposta avanzata dall'Assessore che, tra l'altro va nel senso delle osservazioni fatte dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, che aveva espresso apprezzamento alla proposta avanzata.
Venivano esplicitate anche una serie di raccomandazioni in ordine alla difficoltà nel distinguere fra reti di comunicazione telematica ed altre reti già normate, e come l'introduzione tra le opere di urbanizzazione primaria comportasse un adeguamento relativo agli oneri con una difficile possibilità di distinzione ed una non chiara commistione tra pubblico e privato, e poi come fosse tutta da verificare l'effettiva possibilità da parte dei Comuni di affrontare questi oneri.
In particolare veniva avanzata la proposta che queste reti di comunicazione telematica fossero inserite tra le opere di urbanizzazione indotta, anziché tra le opere di urbanizzazione primaria.
Penso vada dato atto ai proponenti dell'interesse della proposta di legge che viene avanzata e della modifica in positivo comparata alla legge n. 56/77. La riteniamo una proposta importante, una proposta avanzata che mette il Piemonte in condizioni di interessante competizione all'interno del panorama nazionale.
Dando atto dell'importanza che questa proposta di legge ha avuto nell'aprire un dibattito così significativo ed innovativo rispetto alla legge n. 56/77, riteniamo si possa accogliere la preoccupazione manifestata anche dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, e si possa, per quanto riguarda il Gruppo PDS, accogliere l'emendamento, che inserisce questo comparto fra le opere di urbanizzazione indotta anziché tra le opere di urbanizzazione primaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Salerno.
SALERNO Il progetto di legge nella stesura originaria poneva grossi problemi come giustamente ha rilevato l'Assessore Botta.
Tutti gli Enti che effettivamente si occupano della costruzione e che conoscono bene i costi, hanno posto delle perplessità e non si sono detti assolutamente d'accordo sull'inserimento nelle opere primarie.
L'emendamento della Giunta ci trova quindi d'accordo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Perché ripetere cose già dette e così ben dette? Sono d'accordo.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti.
Si proceda alla votazione dell'art. 1 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 42 voti favorevoli 42 L'articolo unico, e quindi l'intero testo della legge, è approvato.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g. (seguito)


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'o.d.g. i seguenti documenti: ordine del giorno n. 276 presentato dai Consiglieri Dutto, Spagnuolo Marengo, Deorsola, Foco, Vaglio, Cavaliere, Montabone, Ferrero, Ghiglia Vindigni, Peano, Rubatto e Chiezzi relativo al ripristino delle condizioni umane nelle prigioni turche.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' iscritto all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti.
Ordine del giorno n. 263 presentato dai Consiglieri Pichetto, Racchelli Bertoli, Viglietta, Burzi, Galli, Manica, Ferraris, Ferrero, Toselli Rosso, Dutto, Gallarini e Grasso relativo ai provvedimenti sanitari ed ambientali nei confronti delle specie ittiche pescate nel Lago Maggiore.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' iscritto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.


Argomento: Norme finanziarie, tributarie e di contabilita - Calamità naturali

Esame progetto di legge n. 207: "Interventi straordinari per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 207, di cui al punto 8) all'o.d.g.
In Commissione il progetto di legge ha ottenuto la seguente votazione: hanno espresso voto favorevole i Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale CDU, Federalisti, PDS, Lega Nord per l'indipendenza della Padania Rifondazione Comunista, Patto dei Democratici e PPI; non ha partecipato alla votazione il Gruppo Verdi Democratici.
Relatore è il Consigliere Ferraris, che ha facoltà di intervenire.
FERRARIS, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "La I Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 207 predisposto dalla Giunta regionale e relativo ad 'Interventi straordinari per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara'.
Il presente provvedimento ha lo scopo di predisporre i mezzi finanziari, integrativi degli analoghi fondi statali, per consentire una pronta ripresa in alcune zone delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara, danneggiate dagli eventi atmosferici dell'inizio del mese di luglio.
L'intervento finanziario è previsto sotto forma di 'Fondo' dal quale prelevare per integrare capitoli esistenti, se possibile, o istituirne di nuovi se necessario.
L'importo del fondo è previsto in L. 5 miliardi ed è alimentato con riduzione dei seguenti capitoli, nella misura indicata: capitolo n. 20400 - Contributi per i musei e le biblioteche: L. 1 miliardo capitolo n. 27170 - Fondo globale per spese di investimento: L. 4 miliardi totale: L. 5 miliardi.
Nel corso dell'esame sono stati presentati ed approvati un emendamento integrativo ed uno aggiuntivo.
Il primo emendamento si riferisce all'art. 1 del disegno di legge n.
207 e rinvia al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/7/1996 che ha dichiarato lo stato di emergenza nei Comuni delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara.
Il secondo emendamento introduce il nuovo art. 3 che attribuisce alla Regione una funzione di assistenza, diretta ed indiretta, agli Enti locali colpiti dalle avversità atmosferiche.
La I Commissione consiliare nella seduta del 25 luglio scorso ha licenziato il disegno di legge all'unanimità dei votanti e a maggioranza dei Consiglieri presenti e lo rassegna all'aula auspicandone una rapida approvazione".



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Papandrea: all'art. 2, paragrafo 3, dopo le parole "a fianco di ciascuno indicato": Cap. (il capitolo che finanzia per 5 miliardi le scuole materne private) è ridotto di 5 miliardi.
Siccome il capitolo non è indicato, l'emendamento vuole dare l'indicazione del capitolo in termini descrittivi, non in termini numerici.
La parola al Consigliere Papandrea per l'illustrazione.
PAPANDREA Come lei ha già detto, noi abbiamo votato a favore di questo provvedimento, ritenendo però di indicare un'altra fonte di finanziamento perché tra le cifre che vengono diminuite ci sono quelle sui musei. Quella che indichiamo è una fonte che consideriamo difficilmente spendibile per quest'anno, perché riteniamo che forse non supererà il vaglio del Commissario di Governo e di altri momenti di controllo. Quindi, visto che questi 5 miliardi comunque ci sono, pensiamo di dare loro immediatamente questa destinazione che è certa ed immediata.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 26 contrari e 10 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 2 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 voti favorevoli 40 L'art. 5 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 47 votanti 46 hanno risposto SI' 46 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere La legge è approvata.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli - Calamità naturali

Esame proposta di deliberazione n. 335: "Applicazione provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. 5/12/1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ai Comuni colpiti dal nubifragio dell'8/7/1996 Delimitazione delle aree colpite"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 335, di cui al punto 23) all'o.d.g.
Non essendovi interventi, pongo in votazione la deliberazione, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione approvata all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.


Argomento: Lavoro - Movimenti migratori: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 321: "Recepimento del contratto integrativo regionale di lavoro per gli operai ed impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria stipulato in data 17/6/1996"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora la proposta di deliberazione n. 321, di cui al punto 16) all'o.d.g.
Hanno espresso voto favorevole i Gruppi Forza Italia, CDU, AN, Patto dei Democratici e PDS; ha espresso voto contrario il Gruppo Rifondazione Comunista; si è astenuto il Gruppo dei Verdi.
Non essendovi interventi, pongo in votazione la deliberazione, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 139: "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 139, di cui al punto 9) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Galli, che ha facoltà di intervenire.
GALLI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono disciplinati, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/3/1990, n. 12, da leggi regionali che ne stabiliscono le modalità e prevedono, nel contempo, le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione delle norme comportamentali imposte.
La regolamentazione delle forme di fruizione è necessaria al fine di garantire usi del territorio compatibili con la natura del vincolo di tutela imposto ed al fine di consentire che la riqualificazione e la valorizzazione delle economie locali, che rientra tra le finalità della legge istitutiva del Parco, possa avvenire nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente.
Il presente disegno di legge propone le norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino istituito con la L.R. 19/8/1991, n. 38; è composto da ventuno articoli che interessano i vari aspetti della realtà del Parco e sono conformi alle finalità individuate all'art. 3 della legge istitutiva nonché alle norme vincolistiche individuate all'art. 7 della stessa legge.
Prevede norme che disciplinano l'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nel Parco, limitando quest'ultima a percorsi puntualmente individuati.
In ordine alla regolamentazione delle operazioni che comportano l'accensione di fuochi, gli artt. 6 e 7 richiamano la normativa relativa alla protezione dei boschi dagli incendi contenuta nella L.R. 9/6/1994, n.
16 e le conseguenti sanzioni amministrative previste per le violazioni della stessa.
Sono poi stabilite norme per la raccolta della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco, dei funghi ed in particolare, nel rispetto di antiche tradizioni, la raccolta dei mughetti è ammessa per un massimo di venti steli per persona.
La raccolta dei funghi è disciplinata con riferimento, oltre che alla L.R. 2/11/1982, n. 32, alla legge 23/8/1993, n. 352 'Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati' che detta, tra l'altro, nuove disposizioni per le aree protette vietando la raccolta di funghi, fatte salve diverse disposizioni stabilite dai rispettivi Organismi di gestione. In tal senso viene stabilito che il diritto d'uso civico di fungatico della comunità locale possa essere esercitato nei giorni di martedì, giovedì e sabato, mentre i soci partecipanti possono intervenire tutti i giorni della settimana.
Il presente disegno di legge prevede, altresì, norme relative alla tutela della fauna minore e stabilisce norme per l'introduzione di cani e divieti per il pascolo di animali e per la pesca.
Sono, inoltre, previste norme che disciplinano la visita di comitive e che prevedono la possibilità di stabilire divieti temporanei di accesso durante l'effettuazione di lavori selvicolturali e di interventi sulla fauna.
Gli articoli che stabiliscono limitazioni e divieti, imponendo precise regole comportamentali, prevedono anche le sanzioni amministrative applicabili in presenza di violazioni delle limitazioni e dei divieti medesimi, così come disposto dall'art. 28, comma secondo, della L.R. n.
12/90.
L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati dal personale di vigilanza, individuato all'art. 20 del presente disegno di legge, nei limiti e secondo i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, e di cui alla L.R. 2/3/1984, n. 15.
La V Commissione ha esaminato il testo e lo ha sottoposto alla consultazione con gli Enti interessati approvandolo quindi a larga maggioranza e richiede all'aula consiliare un'unanimità di consensi".
Presidente e gentili colleghi, si tratta essenzialmente di norme che servono, come nella presentazione di legge, alla fruizione in maniera ordinata e tale da dare spazio alla vivibilità di questo Parco naturale.
Si è visto in Commissione, non sono emerse grosse difficoltà sull'ordinamento e sulle norme relative alla fruizione di questo Parco, ad eccezione di un punto presente nel disegno originario, che riguardava il sorvolo a bassa quota mediante aeromobili dell'area vincolata a Parco.
Questo punto era stato sospeso in quanto mal presentato, ovvero si parlava di quota di sorvolo o bassa quota senza precisarne l'altitudine.
Pertanto, in termini aeronautici è molto difficile parlare di bassa quota senza porre un limite. Precisiamo che nelle normative nazionali il limite è di circa 500 piedi, pertanto si potrebbe ripristinare, come da emendamento proposto, dicendo che è vietato il sorvolo dell'area in questione a quote inferiori ai 1.000 piedi. Questo corrisponde a circa 300 e più metri ed è un'altezza che non crea, con la rumorosità del mezzo che sorvola l'area fastidio per la fauna sottostante.
Penso quindi che si possa ripristinare l'articolato in originale con l'emendamento proposto. Grazie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavaliere.
CAVALIERE Presidente, nella formulazione del deliberato - ne abbiamo già discusso per normative relative ad altri Parchi - non possiamo stabilire delle quote pseudo-tecniche di tecnica aeronautica, per l'appunto.
Ci sono le convenzioni, le leggi, le normative; quando si fa riferimento a "bassa quota" si intende che sia già stabilito da convenzioni nazionali ed internazionali, mentre precisarlo è una cosa diversa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.
GALLI Specifico che per "bassa quota" e per normative di sorvolo si intende una quota di 500 piedi, ovvero 150 metri sopra la quota media del territorio. Pertanto, se si applica la normativa nazionale relativa a questo luogo di area protetta, la rumorosità è tale da poter creare disturbo, per quanto limitata nei decibel da tutte le normative di scarico dei motori. Un incremento a 1.000 piedi dovrebbe essere più che buono ed accettabile anche da parte del Gruppo dei Verdi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavaliere.
CAVALIERE Interveniamo su ogni regolamento di questo tipo, magari anche con competenza, però abbiamo un'istruzione del problema abbastanza labile, per cui se l'Assessore ai parchi dicesse la propria opinione e l'opinione degli uffici rispetto a questo problema sarebbe meglio.
Non possiamo dare una regolamentazione su ogni Parco; per qualcuno scriviamo a "bassa quota", per un altro "1.000 piedi". Esistono delle convenzioni? Quali sono? L'Assessore si occupi anche un pochino dei Parchi.
Grazie.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Angeleri.
ANGELERI, Assessore ai parchi naturali Ritengo che la proposta del Consigliere Galli vada a colmare una lacuna che probabilmente non era stata contemplata. Mi sembra che i 300 metri che sono previsti con i 1.000 piedi siano un'altezza che non disturba la quiete del Parco, quindi non va assolutamente ad inficiare la vita del Parco stesso. Per l'Assessore l'emendamento può passare.



PRESIDENTE

L'emendamento riguarda l'art. 4, anche se abbiamo voluto parlarne prima.
Ricordo solamente che hanno votato favorevolmente Forza Italia Alleanza Nazionale, PPI, CDU, CCD, PDS, Lega Nord per l'indipendenza della Padania; si è astenuto il Gruppo Rifondazione Comunista.
Passiamo all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 36 voti contrari 1 astensioni 4 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 36 voti contrari 1 astensioni 4 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 36 voti contrari 1 astensioni 4 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Galli, Gallarini e Burzi: all'art. 4, comma secondo, istituire nuovo comma secondo bis con il seguente testo: "2 bis. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a 1.000 piedi, salvo che per emergenza del velivolo, che per operazioni di vigilanza, di emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibili con le finalità dell'Ente stesso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni.
Si proceda alla votazione dell'art. 4 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 voti favorevoli 37 astensioni 1 L'art. 21 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 hanno risposto SI' 42 Consiglieri ha risposto NO 1 Consigliere si sono astenuti 4 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 141: "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del progetto di legge n. 141, di cui al punto 10) all'o.d.g.
In sede di Commissione si sono espressi a favore i Gruppi Forza Italia Alleanza Nazionale, PPI, CCD e Lega Nord per l'indipendenza della Padania si è astenuto il Gruppo Rifondazione Comunista; non ha partecipato alla votazione il Gruppo PDS.
Relatore è il Consigliere Galli, che ha facoltà di intervenire.
GALLI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono disciplinati, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/3/1990 n. 12, da leggi regionali che ne stabiliscono le forme e prevedono, nel contempo, le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione delle norme comportamentali imposte.
La regolamentazione delle forme di fruizione è necessaria al fine di garantire un uso del territorio che sia compatibile con la natura del vincolo di tutela ed al fine di consentire che la riqualificazione e la valorizzazione delle economie locali, che rientrano tra le finalità della legge istitutiva del Parco, possano avvenire nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente.
Il presente disegno di legge propone le norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito con la L.R. 28/12/1978, n. 84, modificata con le LL.RR. 5/8/1986, n. 33 7/9/1987, n. 48, e 26/3/1990, n. 16; è composto da trentatré articoli che interessano i vari aspetti della realtà del Parco e sono conformi alle finalità individuate all'art. 3 della legge istitutiva, nonché alle norme vincolistiche individuate all'art. 8 della stessa legge.
Prevede norme che disciplinano l'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nel Parco, limitando quest'ultima a percorsi puntualmente individuati e stabilendo altresì specifici divieti per autocarri, camper e roulotte.
Regolamenta la fruizione delle aree, ubicate all'interno del Parco classificate come Riserve naturali integrali, speciali ed orientate introducendo, in relazione alla peculiarità delle loro caratteristiche ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste per il rimanente territorio del Parco.
In ordine alla regolamentazione delle operazioni che comportano l'accensione di fuochi, gli artt. 8 e 9 richiamano la normativa relativa alla protezione dei boschi dagli incendi contenuta nella L.R. 9/6/1994, n.
16, e le conseguenti sanzioni amministrative previste per le violazioni della stessa.
Sono poi stabilite norme per la raccolta della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco, dei funghi, dei minerali, delle rocce e dei fossili; in particolare, la raccolta di alcuni tipi di flora, non inseriti nell'elenco delle specie a protezione assoluta, è consentita ai soli residenti in considerazione degli usi e delle consuetudini locali.
La raccolta dei funghi è disciplinata con riferimento, oltre che alla L.R. 2/11/1982, n. 32, alla legge dello Stato 23/8/1993, n. 352 'Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati', che detta, tra l'altro, nuove disposizioni per le aree protette vietando la raccolta dei funghi, fatte salve diverse disposizioni stabilite dai rispettivi Organismi di gestione.
Il presente disegno di legge prevede, altresì, norme relative alla tutela della fauna minore e stabilisce divieti per l'introduzione di animali, sia selvatici sia domestici, con le eccezioni miranti a consentire il normale svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, nonché le attività di Polizia fitopatologica, veterinaria, forestale e le catture a scopo didattico e scientifico.
Sono inoltre previste norme per la disciplina dell'esercizio del campeggio, nonché norme per lo svolgimento delle attività speleologica alpinistica, scientifico-didattica, fotografica, ippica, ciclo-alpinistica e delle attività sportive, ricreative ed escursionistiche in generale.
Gli articoli che stabiliscono limitazioni e divieti, imponendo precise regole comportamentali, prevedono anche le sanzioni amministrative applicabili in presenza di violazioni delle limitazioni e dei divieti medesimi, così come disposto dall'art. 28, comma secondo, della L.R. n.
12/90.
L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati dal personale di vigilanza, individuato all'art. 32 del presente disegno di legge, nei limiti e secondo i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689 e di cui alla L.R. 2/3/1984, n. 15.
La V Commissione ha esaminato il testo e lo ha sottoposto alla consultazione con gli Enti interessati approvandolo quindi a larga maggioranza e richiede all'aula consiliare un'unanimità di consensi".



PRESIDENTE

L'emendamento presentato, peraltro noto a tutti i Consiglieri, si inserisce questa volta all'art. 2, dopo il comma quinto, e diventerebbe comma quinto bis.
C'è un problema in ordine a questo emendamento per quanto riguarda la sanzione, nel senso che la sanzione relativa al sorvolo del territorio a quota inferiore a 1.000 piedi non è prevista.
GALLI Le sanzioni dovrebbero rientrare nel successivo comma sesto.



PRESIDENTE

Per L. 25.000? E' meglio di una multa per divieto di sosta in Via Alfieri! GALLI Si può elevare la sanzione.



PRESIDENTE

Il comma sesto recita: "Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000".
Bisognerebbe almeno differenziarle, ammesso che l'emendamento venga approvato, perché il Consigliere Cavaliere ha delle osservazioni da fare, e ammesso che l'aereo sia identificabile, come dice il collega Foco, ma se vola a bassa quota potrebbe esserlo.
GALLI Si potrebbe fare un emendamento all'emendamento, specificando che la violazione viene multata con L. 250.000.



PRESIDENTE

Pertanto l'emendamento risulterebbe: "La violazione viene punita con una sanzione amministrativa di", quante lire? GALLI Diciamo 500.000.



PRESIDENTE

D'accordo: una sanzione amministrativa di L. 500.000.
GALLI Vorrei ancora precisare che, trattandosi di una valle, stante le distanze laterali che un velivolo deve tenere dalle parti in elevazione quindi da colline e montagne, questo fatto dovrebbe determinare pressoch il sorvolo e il non passaggio nell'ambito del conoide della valle. Dovrebbe quindi essere totalmente non più praticabile la valle relativa al Parco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavaliere.
Ricordo che stiamo anticipando la discussione sull'emendamento perch questo riguarda l'art. 2.
Prego, Consigliere Cavaliere.
CAVALIERE Presidente, il problema che vorrei porre all'attenzione dei colleghi Consiglieri è questo.
Si è resa necessaria la predisposizione di norme di regolamentazione per l'utilizzo e la fruizione di alcuni Parchi. Posto che non è in discussione il fare una cosa piuttosto che un'altra, ma è una questione di metodo, io voglio qui denunciare il fatto che l'Assessorato competente, gli uffici competenti non dispongono su queste materie di una linea, di un'opinione, di un'indicazione tecnica! Per cui a tale carenza deve supplire il Consigliere Galli, con le sue conoscenze aerometriche esprimendo considerazioni sulla base di una formazione specifica, di cui gli siamo grati, ma non è possibile agire in questo modo e valutare questi aspetti in questa maniera! Non è possibile; andiamo a fare delle modifiche senza sapere cosa facciamo! Non sto dicendo che queste modifiche sono cattive, ma che è davvero una cosa incredibile! Credo che dovremmo rifiutarci di esaminare un provvedimento in questo modo: venga ritirato e lo si faccia verificare dagli uffici competenti, affinché diano un'indicazione tecnica alla quale noi, in base alle nostre conoscenze opinioni e convinzioni, diremo sì o no!



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.
SAITTA Desidero rafforzare l'intervento del collega Cavaliere. In effetti bisogna stare molto attenti, anche se capisco l'utilità e l'importanza di approvare molte leggi e in fretta. Non possiamo però permetterci che sulle questioni strettamente tecniche arrivi una proposta, e su di essa i Consiglieri debbano esprimersi, senza una valutazione di ordine tecnico.
Obiettivamente, io non sono in grado di farlo.
Su questioni così specifiche abbiamo lavorato bene in Commissione, nel senso che abbiamo potuto valutarle ascoltando il parere dei tecnici; credo che questa sia proprio una materia da esame in Commissione perché bisogna ascoltare il parere dei tecnici. La verifica è anche necessaria per quanto riguarda la parte sanzionatoria, sulla quale non possiamo inventarci delle cifre, perché c'è un problema di compatibilità con tutto il sistema sanzionatorio.
Vi è poi un altro problema: se una norma di questo tipo, sul sorvolo, è valida, ha un senso (io non lo so), perché deve valere solo per questi due Parchi e non, ad esempio, anche per il Lago di Avigliana? Sono questioni di una certa delicatezza; nulla vieta che in futuro possiamo rivedere queste norme per l'utilizzo dei Parchi. Credo che il buonsenso consigli di soprassedere e di riunire la Commissione per esaminare le norme e, al limite, modificare tutti i regolamenti. Inventare delle modifiche così, su due piedi, non mi pare opportuno. Io non metto in dubbio le competenze e le conoscenze del collega Galli, ma credo che tutti dovremmo avere le stesse convinzioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Angeleri.
ANGELERI, Assessore ai parchi naturali Ritengo di essere già intervenuto, confidando oltretutto sulle conoscenze del Consigliere Galli, in ordine ad una proposta che considero di buon senso rispetto ad una norma precedente che non stabiliva assolutamente nulla.
Il sorvolo a "bassa quota" cosa vuol dire? Assolutamente niente. Questa proposta vuole garantire che la vita del Parco non abbia problemi rispetto ad eventi che possono capitare nei cieli del Parco stesso; "1.000 piedi" sono un'altezza che va oltre la misura minima, che quindi garantisce assolutamente sia l'Ente che la realtà sottostante.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 32 votanti 31 voti favorevoli 28 voti contrari 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
ART. 2 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Galli, Gallarini e Burzi: all'art. 2, comma quinto, dopo le parole: "munite di contrassegno rilasciato dall'Ente gestore", aggiungere un comma quinto bis: "5 bis. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a 1.000 piedi, salvo che per emergenza del velivolo, che per operazioni di vigilanza, di emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso. Le violazioni a tale divieto comportano la sanzione amministrativa pari a L. 500.000".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 5 astensioni (non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere).
Si proceda alla votazione dell'art. 2 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 23 è approvato.
ART. 24 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 24 è approvato.
ART. 25 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 25 è approvato.
ART. 26 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 26 è approvato.
ART. 27 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 27 è approvato.
ART. 28 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 28 è approvato.
ART. 29 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 29 è approvato.
ART. 30 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 30 è approvato.
ART. 31 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 31 è approvato.
ART. 32 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 32 è approvato.
ART. 33 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 37 votanti 36 voti favorevoli 33 astensioni 3 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 33 è approvato.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FOCO



PRESIDENTE

Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 41 votanti 40 hanno risposto SI' 36 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere La legge è approvata.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 159: "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo"


PRESIDENTE

Passiamo ad esaminare il progetto di legge n. 159, di cui al punto 11) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Galli, che ha facoltà di intervenire.
GALLI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono disciplinati, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/3/1990, n. 12, da leggi regionali che ne stabiliscono le forme e prevedono, nel contempo, le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione delle norme comportamentali imposte.
La regolamentazione delle forme di fruizione è necessaria al fine di garantire un uso del territorio che sia compatibile con la natura del vincolo di tutela ed al fine di consentire che la riqualificazione e la valorizzazione delle economie locali, che rientrano tra le finalità della legge istitutiva del Parco, possano avvenire nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente.
Il presente disegno di legge propone le norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, istituito con la L.R. 31/8/1979, n. 72, modificata con la L.R. 23/1/1989, n. 13 ed è composto da ventiquattro articoli che interessano i vari aspetti della realtà del Parco e sono conformi alle finalità individuate all'art. 3 della legge istitutiva, nonché alle norme vincolistiche individuate all'art. 12 della stessa legge.
Prevede norme che disciplinano l'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nel Parco, limitando quest'ultima alle strade carrozzabili ed a percorsi puntualmente individuati e stabilendo, altresì, il divieto per manifestazioni di mezzi motorizzati.
In ordine alla regolamentazione delle operazioni che comportano l'accensione di fuochi, viene richiamata la normativa relativa alla protezione dei boschi dagli incendi contenuta nella L.R. 9/6/1994, n. 16.
Sono poi stabilite norme per la raccolta della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco, dei funghi, delle castagne e dei minerali; in particolare, la raccolta di alcuni tipi di flora, non inseriti nell'elenco delle specie a protezione analitica, è consentita in considerazione agli usi e delle consuetudini locali.
La raccolta dei funghi è disciplinata con riferimento, oltre che alla L.R. 2/11/1982, n. 32, alla legge dello Stato 23/8/1993, n. 352 'Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati', che detta, tra l'altro, nuove disposizioni per le aree protette vietando la raccolta dei funghi, fatte salve diverse disposizioni stabilite dai rispettivi organismi di gestione.
Il presente disegno di legge prevede, altresì, norme relative alla tutela della fauna minore e per l'esercizio del pascolo degli animali limitandolo ai titolari di contratti d'affitto che sono tenuti a rispettare le modalità contenute nelle prescrizioni di massima e di natura forestale nonché negli strumenti di pianificazione dell'Area Protetta.
Sono inoltre previste norme per la disciplina dell'esercizio del campeggio, per lo svolgimento di altre manifestazioni sportive.
Gli articoli che stabiliscono limitazioni e divieti, imponendo precise regole comportamentali, prevedono anche le sanzioni amministrative applicabili in presenza di violazioni delle limitazioni e dei divieti medesimi, così come disposto dall'art. 28, comma secondo, della L.R. n.
12/90.
L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati dal personale di vigilanza, individuato all'art. 24 del presente disegno di legge, nei limiti e secondo i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, e di cui alla L.R. 2/3/1984, n. 15.
La V Commissione ha esaminato il testo e lo ha sottoposto alla consultazione con gli enti interessati approvandolo quindi a larga maggioranza, e richiede all'aula consiliare un'unanimità di consensi".



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 30 astensioni 4 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 30 astensioni 4 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Galli, Gallarini e Burzi: all'art. 3, il comma quinto è così sostituito: "5. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a 1.000 piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione.
Si proceda alla votazione dell'art. 3 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 23 è approvato.
ART. 24 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 voti favorevoli 37 astensioni 4 L'art. 24 è approvato.
Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero testo della legge.
La parola al Consigliere Moro.
MORO Signor Presidente, l'esame del progetto di legge n. 159 in discussione "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale alessandrino delle Capanne di Marcarolo", andava visto con maggiore attenzione e sensibilità politica dalla maggioranza di centro-destra, che continua a legiferare con arroganza e leggerezza.
Come comunisti, come forza di sinistra alternativa siamo assolutamente favorevoli alla politica dei Parchi ed alla loro estensione sul territorio piemontese.
Ciò non di meno desidero formulare alcune osservazioni politico amministrative già fatte nella Commissione competente.
Il primo aspetto è quello che attiene ad una maggiore semplificazione e chiarezza dei rapporti Amministrazioni pubbliche e cittadini sul territorio protetto dal Parco delle Capanne di Marcarolo, che spesso è confuso e distorto soprattutto nelle competenze tra Enti locali, Enti Parco e cittadini.
Un secondo aspetto che intendo sottolineare è che la legge 31/1/1994 n.
97 ha assegnato ai Piani di sviluppo socio-economici delle Comunità montane un ruolo fondamentale per la promozione del territorio e valenza ambientale che nella nuova proposta di legge sono un po' confusi e contorti, comunque poco chiari.
Desidererei ancora ricordare che il Parco naturale Capanne di Marcarolo, compreso interamente sugli Appennini liguri/piemontesi, è spesso trascurato, ignorato dalla Giunta regionale.
Questo Parco sia per le bellezze naturali sia per l'ubicazione ai confini con la Liguria andrebbe potenziato e migliorato nell'interesse delle popolazioni interessate, dell'Alessandrino e del Piemonte.
Per questo, come Gruppo di Rifondazione Comunista, ci asterremo dal voto.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 hanno risposto SI' 41 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri La legge è approvata.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PICCHIONI


Argomento: Parchi e riserve - Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Esame proposta di deliberazione n. 226: "Approvazione del nuovo Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana e revoca delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 1092-9785 del 20/7/1989 e n. 217 9734 del 25/6/1991"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 226, di cui al punto 17) all'o.d.g..
Non essendovi interventi, pongo in votazione la deliberazione, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 37 voti favorevoli e 4 astensioni.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 131: "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della L.R. 23/8/1989, n. 52"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 131, di cui al punto 18) all'o.d.g.
In Commissione tale progetto di legge ha ottenuto la seguente votazione: favorevoli i Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, PDS e Lega Nord per l'indipendenza della Padania; si è astenuto il Gruppo Rifondazione Comunista.
Relatore è il Consigliere Griffini, che ha facoltà di intervenire.
GRIFFINI, relatore Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Il presente progetto di legge accompagna per l'approvazione del Consiglio regionale il Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Questo testo fissa l'importo delle sanzioni relative alle violazioni delle norme contenute nel suddetto Piano naturalistico inizialmente approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1092-CR 9785 del 20/7/1989, successivamente modificato e che oggi viene riapprovato a seguito di modificazioni introdotte che hanno lo scopo di: ripristinare e sistemare le canalizzazioni a pettine della zona Mareschi e del Canale Naviglia per ridurre il ristagno dell'acqua, il progressivo fenomeno dell'interramento e quindi favorire condizioni atte ad aumentare la diversità biologica dell'ecosistema garantire un continuo flusso d'acqua nel Canale Naviglia realizzare piccoli laghetti, percorsi naturalistici e capanni di osservazione consentire il recupero parziale all'agricoltura di aree terrazzate ora occupate da boschi di invasione nella zona collinare tra Montecapretto e il Castello.
A seguito delle modificazioni introdotte al Piano naturalistico si rende quindi necessaria una contestuale modifica dalla normativa relativa alle sanzioni per adeguarsi alle nuove disposizioni.
La V Commissione ha esaminato il testo di legge contestualmente al Piano naturalistico sottoponendolo alle consultazioni con gli Enti e le Associazioni interessate accogliendo quindi le richieste emerse ed approvandolo a larga maggioranza e pertanto richiede al Consiglio regionale una pronta ed unanime approvazione".



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 voti favorevoli 41 astensioni 4 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 voti favorevoli 41 astensioni 4 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 voti favorevoli 41 astensioni 4 L'art. 3 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 45 hanno risposto SI' 41 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Esame proposta di deliberazione n. 317: "L.R. n. 55/84 e successive modifiche 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali'"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 317, di cui al punto 19) all'o.d.g.
In Commissione hanno espresso voto favorevole tutti i Gruppi.
Non essendovi interventi, pongo in votazione tale deliberazione, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Esame proposta di deliberazione n. 308: "Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura" (rinvio)


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 308, di cui al punto 14) all'o.d.g..
In Commissione hanno espresso voto favorevole i Gruppi Forza Italia Alleanza Nazionale, CCD, PDS, Rifondazione Comunista, PPI e Patto dei Democratici.
Sono stati presentati due emendamenti tecnici da parte dell'Ufficio di Presidenza: 1) il punto 2) della deliberazione è sostituito dal seguente testo: "2) di definire che di tale organismo, coordinato dal Presidente del Consiglio regionale o da un Vicepresidente da lui delegato, fanno parte attraverso propri rappresentanti, i seguenti soggetti: a) la Fondazione S. Matteo b) la Consulta europea nonché esperti in materia individuati dall'Ufficio di Presidenza.
In relazione alle materie trattate, potranno essere invitati di volta in volta altri soggetti quali: l'Unione Regionale delle Camere di Commercio (quale rappresentante delle organizzazioni di categoria) il Prefetto di Torino, cui spetta il coordinamento delle iniziative in materia a livello regionale i rappresentanti delle Forze dell'Ordine a livello regionale (Polizia Carabinieri, Guardia di Finanza) i rappresentanti delle Procure della Repubblica in ambito regionale le banche che operano sul territorio piemontese Enti locali e loro Associazioni (ANCI, URPP) le Associazioni dei Professionisti le Associazioni dei Consumatori l'Agenzia europea per la tutela dei consumatori nonché altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi a livello regionale".
2) Il punto 3) della deliberazione è sostituito dal seguente: "3) di definire i seguenti obiettivi dell'Osservatorio: partendo dalla legge 7/3/1996, n. 108, recante 'Disposizioni in materia di usura' ed agganciandosi alle intese che si stanno definendo presso le Prefetture, approfondire i temi suscettibili di un intervento regionale: dalla fase transitoria di prima applicazione ai problemi applicativi dell'art. 14 che istituisce il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' e dell'art. 15 relativo al 'Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura'. A seguito di tale attività potranno essere valutate le forme di intervento più opportune per sollecitare le autorità di governo ad emanare i decreti attuativi previsti dalla legge.
L'Osservatorio potrà anche costituire un tavolo comune con le banche per definire parametri, procedure, categorie particolarmente a rischio.
Anche i temi della formazione e dell'informazione sulle tematiche connesse alla legge e al fenomeno dell'usura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado ed alle Università, utilizzando esperti disponibili, potranno costituire oggetto dell'attività dell'Osservatorio".
La parola al Consigliere Deorsola.
DEORSOLA Sono emendamenti tecnici per una migliore comprensione del testo.
Il primo emendamento precisa che la partecipazione della Fondazione della Consulta europea avviene attraverso i propri rappresentanti e non con il plenum della Fondazione della Consulta.
Il secondo emendamento è una riscrittura dell'invito a valutare le forme di intervento più opportune per sollecitare le autorità di governo ad emanare i decreti attuativi previsti dalla legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie, Presidente. Questi momenti di fine seduta sono i più delicati e pericolosi. Bisogna sempre stare attenti a cosa succede negli ultimi minuti! Se si sta attenti, si può vedere che l'emendamento presentato dai colleghi dell'Ufficio di Presidenza (non so se da tutti) non è un emendamento tecnico, ma politico, perché l'Osservatorio diventa un'altra cosa, non è più quello indicato nella proposta di deliberazione n. 308.
Quell'Osservatorio aveva una composizione ricca di rappresentanti: l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, il Prefetto di Torino, i rappresentanti delle forze dell'ordine, la Procura della Repubblica, la Fondazione S. Matteo, la Consulta europea e gli esperti individuati dall'Ufficio di Presidenza. Era una struttura seria, cioè "capace di attività proprie e congruenti rispetto al problema". Viceversa, il sedicente emendamento tecnico svuota questo organismo di ogni possibilità reale di fare qualcosa di serio, intendendo per serio quanto detto precedentemente, perché diventa un organismo, del tutto politico dell'Ufficio di Presidenza, con qualche esperto, più la Consulta europea e la Fondazione S. Matteo, ma assolutamente privo di strumenti efficaci a costruire qualcosa in un settore che sappiamo essere difficile da controllare e tenere d'occhio. O creiamo degli Osservatori che abbiano tutte le competenze per capire la realtà, conoscerla e contrastarla - ed era l'Osservatorio scritto in delibera - ma se svuotiamo semplicemente tutto e facciamo un Osservatorio esclusivamente politico ed astratto, di fronte ad un problema come quello dell'usura, perdiamo altro tempo! Chiedo quindi in via primaria alla Presidenza di poter rinviare l'argomento a domani, in modo che tutti possano riflettere su questi due importanti emendamenti. Le stesse mie osservazioni potrebbero essere viziate dal fatto di essere al termine della seduta, quindi chiedo di poter riflettere anch'io su questi fatti.



PRESIDENTE

Credo che non ci siano difficoltà, da parte del proponente nell'accettare questa proposta. Rinviamo dunque la discussione a domani.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.00)



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