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Dettaglio seduta n.58 del 30/05/96 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PICCHIONI


Argomento: Organizzazione turistica

Esame legge rinviata dal Governo relativa a: "Modifica della L.R. 24/11/1995, n. 85: 'Amministrazione straordinaria delle Aziende di Promozione Turistica'" (rinvio)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Data l'assenza del relatore, Consigliere Casoni, l'esame della legge rinviata dal Governo relativa a: "Modifica della L.R. 24/11/1995, n. 85: 'Amministrazione straordinaria delle Aziende di Promozione Turistica'", di cui al punto 6) all'o.d.g., è rinviato alla prossima seduta.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente - Norme finanziarie, tributarie e di contabilita - Calamità naturali

Esame progetto di legge n. 160: "Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994. Liquidazione prestazioni straordinarie 1995"


PRESIDENTE

Passiamo quindi al punto 7) all'o.d.g., che prevede l'esame del progetto di legge n. 160.
La parola al relatore, Consigliere Montabone.



MONTABONE Renato, relatore

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo provvedimento permette di sanare, con uno stanziamento di 200 milioni riportato dall'art. 2, il grande numero di ore di lavoro straordinario che i dipendenti regionali hanno dovuto svolgere dopo gli eventi alluvionali del novembre 1994.
Si fa presente che già la L.R. 23/3/1995 aveva stanziato degli appositi stanziamenti: inizialmente 300 milioni, poi incrementati di ulteriori 100 milioni. Queste cifre si sono dimostrate largamente insufficienti a pagare le ore di lavoro straordinario che i dipendenti regionali hanno dovuto svolgere sia direttamente impiegati per l'alluvione che di supporto all'attività di intervento riguardante l'alluvione stessa. Oggi si presume che questi 200 milioni siano sufficienti a garantire la liquidazione delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 1 della presente legge.



PRESIDENTE

Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 34 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 34 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 34 L'art. 3 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI' 34 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali - Veterinaria

Esame progetto di legge n. 79: "Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria disciplina dell'attività urbanistico-edilizia" (rinvio)


PRESIDENTE

L'esame del progetto di legge n. 79, di cui al punto 8) all'o.d.g., è momentaneamente rinviato data l'assenza del relatore, Consigliere Mancuso.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame progetto di legge n. 103: "Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione degli impianti ed attrezzature della Scuola nazionale di equitazione"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 9) dell'o.d.g., che prevede l'esame del progetto di legge n. 103.
La parola al relatore, Consigliere Griffini.



GRIFFINI Massimo, relatore

Ringrazio la Commissione di avermi dato l'opportunità di essere relatore di questa legge perché avendo io praticato l'equitazione anche a livello agonistico per anni conosco l'importanza che riveste Pinerolo in questo sport.
A Pinerolo è nata l'equitazione moderna; ci sono stati i migliori cavalieri del mondo; abbiamo inventato, con Federico Caprilli, il metodo di montare a cavallo (quello che si usa ancora oggi in concorso ippico) ed importantissimo è stato tutto l'indotto che ha portato questa scuola. Tra le altre cose, ricordo che a Pinerolo è nata una scuola di mascalcia perch è inutile avere dei buoni cavalli e tentare di ottenere buoni risultati se non c'è un'adeguata preparazione per chi deve applicare i ferri ai cavalli.
E' come se Mennea avesse avuto le scarpe che gli facevano male: non avrebbe mai potuto ottenere i risultati che ha ottenuto.
Per chi è appassionato di cavalli e di equitazione, questa scuola è forse più importante di quello che può essere Maranello per la Formula 1.
Mentre a Maranello c'è stata l'evoluzione di uno sport e di una tecnica qui c'è stata l'invenzione di questo nuovo metodo per montare a cavallo.
Anche Maranello nello stemma ha un cavallino rampante, che deriva dallo stemma che portava Francesco Baracca, il quale nasceva dalla scuola di Pinerolo. E' importantissimo che con questo contributo venga data e rivalorizzata l'opportunità di acquistare gli impianti e le strutture affinché questa scuola possa continuare a vivere. Grazie.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI' 36 Consiglieri L'art. 1 e quindi l'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita")

Esame progetto di legge n. 127: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/4/1995, n. 63: 'Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale'"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il punto 10) all'o.d.g., relativo al progetto di legge n. 127.
Non è presente il relatore, Consigliere Toselli, per cui do per letta la seguente relazione: "Illustre Presidente, egregi Consiglieri, nell'ambito dell'applicazione della L.R. n. 63/95 ed in particolare del dettato dell'art. 15 è previsto che la gestione dei Centri di formazione regionali venga affidata a società consortili senza scopo di lucro composte in forma congiunta da Enti pubblici e soggetti privati.
Tale forma di privatizzazione gestionale è finalizzata alla valorizzazione delle attività formative e delle competenze professionali dei Centri attraverso un più stretto e pregnante collegamento con le loro realtà territoriali.
Tuttavia l'assunzione di responsabilità nella gestione dei Centri di formazione professionale regionali da parte delle società consortili comporta implicazioni economiche, finanziarie e gestionali.
Sul piano economico, occorre definire le fonti di finanziamento delle attività di formazione erogata e la loro idoneità o meno a ricoprire i costi di gestione, anche nella prospettiva di una loro ristrutturazione di adeguamento ad eventuali nuove esigenze. Sul piano finanziario, occorrerà identificare la necessità di investimenti, coerenti con le prospettive identificate e la formula più adatta per la loro copertura. Sul piano gestionale, è necessario verificare le attualità delle attività formative erogate dai Centri di formazione professionale e l'opportunità di un loro eventuale adattamento alla realtà delle esigenze del territorio valutandone l'impatto sul personale, sulla sua qualificazione e sulla dotazione strumentale attuale.
E' altresì rilevante identificare le forze istituzionali economiche e sociali interessate al corretto funzionamento dei Centri di formazione professionale che possano concorrere al finanziamento della loro gestione.
Poiché la L.R. n. 63/95 non prevede una gestione diretta delle attività di formazione da parte della Regione, si propone, con la proposta di legge in esame, l'aggiunta di due articoli che, in regime transitorio, consentano l'uno a legittimare, nelle more dell'attuazione dell'art. 15, l'attività dei Centri di formazione professionale e l'altro a mantenere in vigore gli articoli della L.R. n. 8/80 funzionali all'attività dei Centri.
Si rendono di conseguenza necessarie le norme di coordinamento previste agli artt. 2 e 3.
I soggetti socio-economici interessati sono stati ascoltati dalla VII Commissione che ha registrato un sostanziale parere positivo sull'applicazione del regime transitorio accompagnato dalla richiesta di operare per consentire a tempi brevi un avvio a regime della legge n. 63.
E' per questa ragione, assieme al doveroso rispetto dell'art. 97 della Costituzione, che la Commissione ha introdotto un termine certo, fissato nell'agosto 1998, entro il quale le società consortili dovranno comunque operare.
Pertanto, anche in considerazione del fatto che, nell'attesa delle trasformazioni previste dal citato art. 15, le attività di formazione nelle strutture regionali, verrebbero seriamente compromesse in termini di continuità programmatoria, si raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento che prevede altresì la dichiarazione di urgenza".
La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

La discussione sulla legge n. 63 arriva in un momento in cui, tra l'altro, si stanno verificando iniziative di mobilitazione dei lavoratori del settore, non quelli direttamente gestiti dalla Regione, bensì quelli gestiti dal Comune. Avrete letto che in questi giorni al Comune stanno discutendo e la legge ha affinità con l'argomento di discussione, perché è la legge n. 63 che ha dato adito alle iniziative che hanno determinato la reazione dei lavoratori e il tipo di situazione che si è verificata al Comune.
Noi votiamo contro questa legge, perché siamo contrari allo spirito anche gli articoli in discussione vanno nel senso dell'applicazione della medesima, anche se con una attenuazione. Affermano che occorre tempo occorre una certa revisione, però si muovono nello spirito dell'applicazione di questa legge. Quando l'anno scorso si era discussa e votata noi ci eravamo pronunciati contro e quindi voteremo contro anche adesso.
Riteniamo, però, che quanto sta avvenendo, soprattutto nel settore gestito dal Comune, implicherebbe una riflessione più ampia sulla legge stessa, perché le mobilitazioni in atto, le iniziative che questi lavoratori stanno portando avanti, non hanno al centro solo la preoccupazione per loro medesimi, cioè per il loro posto di lavoro. Al Comune c'è una situazione abbastanza ingarbugliata dal punto di vista del tipo di collocazione di questi lavoratori: non si capisce se sono comunali o no. La situazione è abbastanza complessa.
Oltre a questo problema, i lavoratori mettono in rilievo un altro tipo di preoccupazione: "Che fine fa la formazione?".
Questi lavoratori temono - e l'hanno più volte sottolineato - che venga meno la difesa delle fasce più deboli dei disoccupati, che si punti ad una formazione che aiuta chi ha già più possibilità, che ha come finalità gli interessi delle aziende, di chi dà il posto di lavoro e quindi molto meno ha come interesse il problema dei disoccupati, di chi cerca lavoro, di quelli che hanno più difficoltà a trovare un posto.
L'elemento che mettono in rilievo è che attualmente la formazione offre delle possibilità a questo tipo di fasce deboli, che tra l'altro trovano una collocazione, trovano posti di lavoro. Gli operatori dei Centri di formazione temono che un passaggio ad una gestione diversa, con una concezione privata, tenda ad ottimizzare il risultato e ad escludere queste fasce che sono consistenti e sono quelle che hanno più bisogno della formazione, oltre agli handicappati ed a coloro che sono disoccupati di lunga durata, sia giovani che non giovani.
Per questo noi votiamo contro la proposta in discussione, però pensiamo che sarebbe utile una riflessione più generale, proprio a partire sia da una riflessione su questa legge, sia da quanto sta avvenendo nella nostra città.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DEORSOLA



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Papandrea.
La parola al Consigliere Foco.



FOCO Andrea

Io invece vorrei motivare il nostro voto contrario a questo provvedimento, non perché non riteniamo che questa modifica sia necessaria ed indispensabile. Siamo consapevoli che altrimenti non potrebbero funzionare i Centri di formazione professionale a gestione diretta. Quindi è una modifica che andava fatta.
Ci troviamo però a discutere, Assessore, per quanto riguarda la legge n. 63, sulla terza modifica. Non vorrei essere facile profeta, ma fra non molto, in questo Consiglio regionale, discuteremo su altre modifiche alla stessa legge. Non si tratta mai di modifiche sostanziali, ma di correttivi indispensabili per far funzionare questa legge, della quale abbiamo già una volta spostato la data di attuazione dell'art. 15.
Nella proposta originaria della Giunta mancava l'indicazione di un termine preciso; ne abbiamo dunque discusso in Commissione e siccome in un altro articolo della legge, come arco di attuazione, vengono individuati tre anni, si è deciso, anche per il provvedimento riguardante l'art. 15, di individuare lo stesso termine.
Tutto questo, però, avviene ad un anno dalla promulgazione della legge.
Nella relazione, con la quale vengono enunciate le necessità di modifica finalmente, si evidenzia che per applicare l'art. 15 non poteva lavorare un solo Assessore, ma bisognava lavorare con una visione interassessorile.
Infatti per una corretta applicazione dell'art. 15 sono interessati: l'Assessore al personale, l'Assessore al patrimonio, e dunque non solo l'Assessore alla formazione professionale. Finalmente, si è deciso di mettere insieme un gruppo di lavoro, ma tutto questo ad un anno dalla promulgazione della legge.
Non solo; nel momento in cui si cercano interlocutori istituzionali e non per dare vita ai Consorzi previsti dalla legge, occorre presentarsi loro in modo credibile, con proposte precise: occorre informarli su cosa sono i Centri di formazione professionale a gestione diretta, quale personale occupano, di quale qualifica; ovvero, quanto costerebbe l'operazione nel momento in cui i Consorzi se ne dovessero far carico.
Ecco il motivo del nostro voto contrario; voto contrario non alla sostanza del provvedimento, che anzi consideriamo necessario ed indispensabile e del quale stiamo discutendo in ritardo. Cos'è infatti avvenuto per l'avvio del precedente anno formativo? I direttori dei Centri di formazione professionale a gestione diretta hanno dovuto operare - e anche quest'anno sarà così - in un'indeterminatezza complessiva. I direttori, per garantire la funzionalità dei Centri, hanno dovuto assumere provvedimenti senza precise indicazioni dalla Regione.
Temo che da parte della Giunta e dell'Assessorato ci sia la chiara volontà di non applicare la legge e la volontà di una dismissione silenziosa e di sottobanco, di un patrimonio notevole, non solo per l'aspetto patrimoniale, ma anche culturale, per la professionalità esistente all'interno dei nostri Centri.
Non si vuole essere interlocutori credibili nei confronti di coloro che dovrebbero dare vita ai Consorzi della formazione professionale, siano essi privati o Enti locali, in modo particolare le Province. L'immagine che ne emerge è quella di un'operazione che tende a scaricare sugli altri un peso del quale noi, come Regione, vogliamo disfarci.
A dimostrazione di questo - vorrei essere smentito in questa sede l'Assessore ha affrontato la questione come se si trattasse di un aspetto tecnico e non di un'operazione di grossa valenza e significato politico. I contatti con le varie Province sono stati tenuti da funzionari che si sono ovviamente rapportati con altri funzionari.
Questi i nodi del nostro voto contrario; voto che non vuol significare volontà di impedire il funzionamento dei Centri di formazione professionale; al contrario, noi vorremmo che funzionassero al meglio poiché sono una ricchezza sul territorio piemontese: vanno utilizzati meglio e, soprattutto, vanno trasformati secondo quanto previsto dalla legge.
Colgo l'occasione per ricordare che abbiamo provveduto a presentare un'interpellanza sull'argomento. Non vorrei spostare la discussione, ma siccome l'Assessore è sovente un "esternatore", sulla formazione professionale sarebbe interessante che riferisse anche in Consiglio relativamente a cosa intende fare per quanto riguarda la legge n. 63 e come intende rapportarsi con la realtà piemontese per quanto riguarda tutto il contesto della formazione professionale. E, magari oggi, spiegare in sede di Consiglio cosa abbia inteso dire, rivolgendosi agli interlocutori del mondo industriale, quando ha sostenuto di aver fatto un'operazione che ha cercato di evitare loro di "papparsi" 24 miliardi - se quanto riportato dai giornali è esatto - visto che era virgolettato.
Grazie.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PICCHIONI



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Scanderebech.



SCANDEREBECH Deodato

Volevo solo fare alcune precisazioni.
In Commissione gli aspetti enunciati poc'anzi dal collega Foco sono stati ampiamente dibattuti addivenendo a chiarimenti da parte dell'Assessore il quale, sempre in sede di Commissione, ha "promesso" che presenterà in tempi successivi una relazione e un progetto di fattibilità su tutto quello che riguarda la legge n. 63. Se non altro per relazionare su tutto quello che sta succedendo, mi sembra che siano stati anche sentiti dei funzionari, i quali ci hanno fornito delle giustificazioni a sostegno di quanto affermato dall'Assessore.
Per cui mi sembra superfluo iniziare un discorso su tutta la legge n.
63, visto che questo è solo un semplice procedimento d'urgenza per poter proseguire quelli che sono gli studi sulla formazione professionale.
Per cui riterrei, visto che è stato ampiamente dibattuto il problema sulla legge n. 63, superfluo aprire un dibattito oggi su questa legge.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Masaracchio.



MASARACCHIO Antonino, Assessore alla formazione professionale

Sono d'accordo con il Consigliere Scanderebech nel definire superfluo questo momento consiliare, non tanto perché sia superfluo un dibattito sulla formazione professionale, ma perché se teniamo conto...



FOCO Andrea

Ho detto che sarebbe bene che successivamente anche in Consiglio regionale ci soffermassimo sulla formazione professionale.



MASARACCHIO Antonino, Assessore alla formazione professionale

Infatti, sono d'accordo con quanto detto dal Consigliere Scanderebech nell'affermare che è superfluo che io oggi approfondisca taluni aspetti sulla formazione professionale ancorquando siano state rivolte delle domande specifiche. Quindi c'è facoltà di intendere anche attraverso le parole che si pronunciano, le parole rappresentano anche un pensiero concreto. Ma talune risposte devo pur darle per chiarire i termini della questione che fa definire dalla stampa il sottoscritto come un esternetor: esternare significa dire ciò che si pensa. Se un Assessore non può dire ci che pensa quando c'è l'occasione di una conferenza stampa, non so in quale altro momento, oltre al dibattito consiliare, oltre al dibattito in Giunta possa comunicare con la pubblica opinione. Certo ci sono anche i comunicati stampa, ma allora le conferenze stampa a che cosa servono? Si fanno proprio per esternare. Questo è un termine che è venuto di moda dal momento in cui un altro personaggio, molto importante, incominci a dire ciò che andava male nel sistema amministrativo dello Stato. Il sistema poi si è perduto in una crisi tale che ci ha portato, tra un'elezione e l'altra, ad attendere ancora una risoluzione per questa nazione che non ha un buon governo e speriamo che lo abbia da qui a poco.
Detto questo, perché ci troviamo di fronte ad una reiterazione di emendamenti, se così possiamo chiamarli, con le leggine che derogano la legge n. 63? Perché quando si dovette emendare la legge n. 63 in funzione della scadenza prefigurata per la privatizzazione o il consorziamento degli enti della diretta, l'ufficio legislativo (senza che io me ne accorgessi ma i funzionari cosa ci stanno a fare? Non è che un Assessore debba essere anche il capo del servizio dei funzionari) fece l'errore di fissare come scadenza il 1996, non rendendosi conto che per procedere alla privatizzazione o al consorziamento degli enti della diretta della Regione occorre ben altro tempo, anche perché non si era fatto nulla precedentemente? Questo è l'unico errore che si può imputare a questo Assessorato e a questa Giunta, essendo la legge n. 63 del 1995. Non si tratta, come per altri casi, di cose lontane per cui si dice che ci sono delle responsabilità politiche pregresse. Voi capite benissimo che da quando io ho assunto l'onere di questo Assessorato, di cui fa parte anche la formazione professionale, i tempi erano tali da non consentire di poter provvedere. Successivamente, consultandomi con i sindacati dei dipendenti il fatto è stato rilevato come un fatto molto pesante che avrebbe effettivamente impedito il consorziamento degli enti della diretta e quindi avrebbe determinato lo scioglimento degli stessi.
Non neghiamoci che nell'ambito della cultura politica questa è una tendenza, si vorrebbe che gli enti della diretta fossero sciolti, sic et simpliciter, senza provvedere al loro consorziamento, mandando a casa 240 dipendenti, riassumendo il patrimonio che la diretta ha potuto acquisire nel tempo, intanto che tutti gli enti convenzionati e tutto ciò che ci viene anche dal privato, così come è nelle normative europee, può supplire alla formazione professionale senza che ci sia la Regione direttamente interessata con propri enti. A questo ci siamo opposti e alla fine abbiamo concordato che è necessario rivedere la legge n. 63, rideterminare un altro appuntamento per concludere il consorziamento dei nostri centri della diretta e si è deciso, per indicazione precisa dei sindacati e dei dipendenti, di non porvi nessuna data, per non essere costretti magari dal tempo a rabberciare e a fare le cose malamente, ma avere tutto il tempo possibile ed immaginabile per poter concludere le cose nel miglior modo possibile.
Questo anche perché, nell'interesse dei dipendenti dei nostri centri della diretta, c'è la necessità che la Regione mantenga la gestione degli enti della diretta, così come il collega Consigliere di Rifondazione Comunista ha accennato per quanto riguarda gli enti del Comune di Torino che dovrebbero essere assegnati, trasferiti alle competenze di chi c'era.
E' un problema molto vasto; in quell'occasione il Comune di Torino avrebbe voluto coinvolgerci in una triangolarità con la Provincia, ma noi abbiamo detto che ciascun ente ha titolo pieno di gestire le proprie cose e noi non possiamo interferire solo perché la formazione professionale è gestita dalla Regione per le competenze di trasferimento di capitali, di risorse della Comunità Europea, con risorse proprie e con una propria struttura.
Diventa quindi urgentissimo addivenire all'emendamento della legge all'approvazione di questo articolato di legge, non soltanto fissando la data del 31/8/1998, che è stata concordata in Commissione per intervento diretto anche del collega Foco, ma anche perché in questo modo - l'art. 2 è chiaro in questi termini - noi possiamo provvedere a che nel biennio fino al 1998 la Regione possa mantenere la formazione professionale anche attraverso i suoi enti della cosiddetta diretta.
Per quanto riguarda l'accelerazione dei tempi, onde potere, nell'ambito del tempo che corre fino al 31/8/1998, consorziare gli enti, bisognerebbe avere adesso (tutti i contatti preliminari dovuti con le Province si sono avuti) l'ulteriore e definitivo contatto formale per stabilire il concordato con quelle Province che vorranno entrare nel vivo del consorziamento, e vi posso assicurare che nella riunione dell'ultimo segretariato per la formazione è stato letto il quadro delle competenze patrimoniali, il quadro della spesa, ente per ente; è stato poi tradotto in bella copia - se così possiamo dire - e da oggi dovrebbe essere trasmesso non soltanto ai sindacati, ma anche ai componenti del segretariato che avranno titolo, interloquendo, di indicare la via maestra affinché il consorziamento degli enti della diretta sia qualcosa di concreto, di reale di eccellente.
Nella previsione del programma, infatti, è detto anche che almeno un terzo degli enti della diretta debba rimanere a gestione della Regione per poter ottenere con la collaborazione, con gli istituti scolastici professionali superiori, con lo stesso Politecnico, dei riferimenti di eccellenza per il controllo della qualità di tutta la formazione professionale.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Masaracchio.
La parola al Consigliere Foco per dichiarazione di voto.



FOCO Andrea

Avevo già dichiarato il mio voto contrario e credevo di essere stato chiaro. Ritengo che non ci sia peggior sordo di chi non vuol sentire (non vorrei aggiungere di chi non vuol capire), nel senso che il nostro voto contrario era sull'aspetto di conduzione complessiva della legge n. 63 e in modo particolare dell'art. 15, oggetto di questa modifica.
E' una modifica, Assessore, l'abbiamo detto e ripetuto in tutte le salse, indispensabile, anzi siamo noi i primi a dirvi: non fate morire, non strozzate, non sminuite il ruolo dei nostri Centri di formazione professionale. Non diciamo nemmeno che si debbano fare cose impossibili però ci pare un po' troppo impiegare un anno per individuare una data "certa", tra virgolette perché poi, alla fina, l'ha individuata la Commissione: come Assessorato non siete stati in grado di individuare il termine di un percorso. In Commissione abbiamo individuato questo riferimento temporale, trovando - lo ripeto - una verosimiglianza con un altro percorso esistente all'interno della legge, per cui sono stati indicati i tre anni.
Ma anche su questo abbiamo discusso perché l'Assessore voleva interpretare i tre anni a far data dal 1996 e non, come da noi richiesto dall'inizio di vigenza della legge.
Non c'è quindi avversione da parte del nostro Gruppo, che a suo tempo ha votato la legge n. 63, che è stato d'accordo con la promulgazione dell'art. 15 e con l'accordo sindacale che accompagnava l'art. 15, anzi come Presidente della VI Commissione che allora seguiva questo provvedimento ricordo che, in accordo con tutti i Commissari e con l'Assessore allora competente, "attendemmo l'accordo sindacale per varare l'art. 15". Quindi, non lanciamo spauracchi dicendo che con i suoi interventi il Partito Democratico della Sinistra vuole far fuori 240 dipendenti della Regione; non diciamo queste cose perché sono prive di fondamento, Assessore. Ne fa fede il nostro comportamento in quest'aula nella VI Commissione ed ora nella VII.
Il nostro voto è contrario perché, ad un anno di distanza da una legge si comincia solo ora a lavorare concretamente. Ma vorrei ancora una volta Assessore, ricordarle che i rapporti con le Amministrazioni provinciali non si possono tenere esclusivamente a livello di funzionari, ma devono avvenire tra Assessori. Altrimenti la risposta sarà sempre tecnica e sottovalutata, perché si ha la consapevolezza - almeno la si vive in questo modo - che la Regione voglia assegnare un onere ulteriore alle Province e non una delega di ruoli, di competenze, ecc., una semplice "grana". Questo è il messaggio che si dà con certi comportamenti.
Ecco quindi il nostro voto contrario, che è un voto contrario politico e non per bloccare la formazione professionale o per non far funzionare i Centri, anzi siamo estremamente preoccupati perché vengono sottovalutati da questo Assessore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bellingeri per dichiarazione di voto.



BELLINGERI Gian Franco

Noi della Lega voteremo contro, non perché siamo contrari al discorso della formazione, anzi, esattamente il contrario: desidereremmo avere la possibilità di analizzare e discutere un piano più articolato e globale sulla formazione.
Cogliamo l'occasione per invitare la Giunta e l'Assessore in particolare ad incidere su quella che è ormai quasi diventata una prassi di burocratizzazione dell'iter.
La formazione è propedeutica alla flessibilità del lavoro all'approccio dei giovani al lavoro. E' un argomento troppo importante per lasciarlo nelle mani di aride procedure e di funzionari.
Sono d'accordo con il collega Foco sul fatto che la Regione deve dare al piano di formazione una risposta politica. E attraverso questo impegno questo piano, questa dichiarazione ed esecuzione di quello che è il programma della formazione regionale, dobbiamo rispondere alla grave problematica del lavoro in un certo modo.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 27 voti contrari 20 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 27 voti contrari 20 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 27 voti contrari 20 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 27 voti contrari 20 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 27 voti contrari 20 L'art. 5 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 51 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 23 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 3) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Botta, Casoni, Pichetto, Toselli e Vaglio.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali - Veterinaria

Esame progetto di legge n. 79: "Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria disciplina dell'attività urbanistico-edilizia" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo il punto 8) all'o.d.g., che prevede l'esame del progetto di legge n. 79.
La parola al relatore, Consigliere Mancuso.



MANCUSO Gianni, relatore

Illustre Presidente, egregi Consiglieri, con l'applicazione della legge n. 142/90 relativa alla riforma dell'ordinamento locale, si presenta certamente un'importante occasione per definire un quadro chiaro in cui articolare un rapporto interattivo tra Regione ed Enti locali.
In questo rapporto la Regione, accogliendo le sollecitazioni e le opportunità offerte dalla legge n. 142/90, deve individuare le funzioni di interesse regionale, con caratteri di unitarietà che attengono all'intero territorio regionale e riservarle a sé ed attribuire o delegare le altre funzioni individuando la dimensione della loro gestione ottimale.
In tale contesto trova collocazione lo strumento della delega che la Regione, in quanto Ente di programmazione e legislazione, deve utilizzare in riferimento alle materie di sua competenza, trasferite o delegate dallo Stato con i decreti del 1972 prima e con il DPR n. 616/77 poi.
La disciplina della delega ha peraltro il suo fondamento principale in una norma costituzionale di riferimento, ovverosia l'art. 118 della Costituzione secondo cui le Regioni devono "normalmente delegare l'esercizio delle proprie funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e agli altri Enti locali".
Al fine di dare attuazione alle norme sopra richiamate, nonché per ridimensionare le funzioni di amministrazione attiva della Regione, fra le quali figura appunto quella sanzionatoria e lasciare maggior spazio alla programmazione, che è una delle competenze specifiche della Regione, è stato predisposto dalla Giunta il disegno di legge n. 79.
Il progetto di legge assegnato alle Commissioni II e IV è stato esaminato nel corso di due sedute congiunte e licenziato a maggioranza sostanzialmente nel medesimo testo proposto dalla Giunta.
Passando ora ad esaminare l'articolato si osserva quanto segue.
Art. 1. Stabilisce quali sono le materie di competenza regionale per le quali opera la delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie.
Art. 2. Sono individuate le materie per le quali opera la delega o la subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie e vengono indicati gli Enti che esercitano tali funzioni.
In materia di igiene degli alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, profilassi delle malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, la disciplina dei prodotti dietetici, degli alimenti della prima infanzia e la cosmesi, la delega o subdelega delle suddette funzioni viene attribuita alle Aziende Sanitarie (ex Unità Sanitarie Locali) che le esercitano mediante il Dipartimento di prevenzione. A tale struttura, prevista dalla L.R. 24/1/1995, n. 10 ed in quanto preposta all'organizzazione ed alla promozione delle attività di tutela della salute della popolazione, ed in particolare al controllo ed alla diminuzione dei fattori di rischio, sono infatti attribuite le funzioni amministrative in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria delle ex Unità Sanitarie Locali che vengono esercitate dai servizi nei quali la struttura medesima è articolata.
Nella materia urbanistico-edilizia si è ritenuto di delegare ai Comuni le funzioni amministrative sanzionatorie ancora rimaste alla Regione in base alla L.R. n. 56/77, in quanto a seguito dell'emanazione della legge sul condono edilizio - legge n. 47/85 - ai medesimi sono state affidate tutte le attività di controllo, prevenzione e repressione degli abusi edilizi. La normativa di riferimento per l'esercizio delle suddette funzioni amministrative sanzionatorie delegate o subdelegate è costituita dalle leggi statali e regionali di settore.
Art. 3. Si è ritenuto opportuno far confluire i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel bilancio degli Enti delegati o subdelegati, stabilendone la destinazione. I proventi introitati dalle Unità Sanitarie Locali andranno a sostenere le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate in materia di sanità pubblica e veterinaria, igiene alimenti e sostanze destinate all'alimentazione, mentre quelli introitati dai Comuni confluiranno nel fondo di cui all'art. 12 della legge 28/1/1977, n. 10 e saranno destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonch all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione.
Art. 4. Al fine di garantire che le funzioni delegate e subdelegate vengano effettivamente svolte ed in considerazione del fatto che la Regione, quale Ente delegante, ha poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione nei confronti degli Enti delegati o subdelegati, si è stabilito che i medesimi debbano annualmente relazionare sull'attività di delega o subdelega loro conferita, indicando numericamente le sanzioni applicate nell'anno precedente.
Art. 5. Viene stabilito di estendere la delega o la subdelega anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, tenuto conto dell'esigenza di convogliare in capo ad un'unica autorità la titolarità dei relativi procedimenti sanzionatori anche allo scopo di assicurare una disciplina trasparente e scevra da ogni ambiguità in relazione all'imputazione di benefici economici derivanti dagli introiti delle diverse sanzioni.
Inoltre, nella previsione che in futuro vengano delegate o subdelegate funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione si è stabilito di ricomprendere nella delega o subdelega delle medesime, se e quando avverranno, anche l'esercizio delle relative funzioni sanzionatorie.
Art. 6. Si è voluto infine predeterminare la data di entrata in vigore della legge al fine di dare maggiore spazio alle operazioni di passaggio delle funzioni sanzionatorie e per consentire agli Enti delegati di potersi preventivamente organizzare in ordine all'esercizio di dette funzioni di cui i medesimi saranno titolari da tale data.
Con emendamento in sede di esame in aula verrà ridefinita tale data aggiornandola rispetto alla proposta iniziale.



PRESIDENTE

E' aperta la discussione di carattere generale.
La parola al Consigliere Riggio.



RIGGIO Angelino

Il meccanismo della delega è un meccanismo fondamentalmente valido basato su quei principi di sussidiarietà che noi cerchiamo di realizzare che chiediamo al Governo (in questa fase di decentramento federalista che tutti auspichiamo) e che, in ogni caso, dobbiamo agli Enti di livello inferiore (Comuni e Province).
Ci sono però due modi di effettuare la delega. La delega può essere data come un meccanismo per sgravare la Regione dalle cosiddette "rogne", e questo è sicuramente il metodo peggiore. Oppure la delega può essere data individuando, prima di concedere la delega stessa, indirizzi, strumenti risorse, meccanismi di controllo; questa è la procedura corretta che fa sì che tra la Regione, i Comuni, le UU.SS.LL. e le Province ci sia un corretto rapporto di collaborazione e di sussidiarietà. In assenza di ciò, il meccanismo della delega è un meccanismo perverso, che fa ricadere sugli Enti di livello inferiore soltanto i problemi e genera una serie di disfunzioni.
Abbiamo fatto notare queste cose in IV e in VIII Commissione (l'argomento è stato trattato anche in IV Commissione proprio perch attiene a materie sanitarie, ma l'abbiamo fatto notare soprattutto in VIII Commissione) e abbiamo chiesto al Vicepresidente Majorino un provvedimento generale sulle questioni delle deleghe. Questo provvedimento ci è stato promesso diversi mesi addietro; ancora non è stato prodotto, per cui ci sono alcune cose che non ci convincono. In primo luogo, poiché questo meccanismo di delega viene previsto indipendentemente dal discorso generale sulle deleghe, qual è l'urgenza? In secondo luogo, così come si configura questa delega, ha proprio le caratteristiche più negative che avevamo prima individuato. In assenza di indirizzi, di strumenti, di risorse e di controlli, che efficacia potremmo avere a livello territoriale? Mi spiego: per poter effettuare un'attività sanzionatoria abbiamo bisogno di personale, di strumenti, di risorse economiche. La Regione oggi impegna delle risorse in questo senso. Gli Enti a cui daremo questa delega sono in condizioni di poterla effettuare? Quali risorse forniamo loro? Queste cose hanno due motivi di attualità molto forti per cui varrebbe la pena che la Giunta si ricredesse rispetto a questo provvedimento e lo ritirasse. Pensiamo a quello che è successo di recente a proposito della questione della "mucca pazza". Un orientamento assolutamente perverso ha fatto sì che in Inghilterra il Governo di centro-destra riducesse in maniera spaventosa i controlli sulla veterinaria; tale riduzione ha portato a far sì che il virus della "mucca pazza" non sia stato immediatamente isolato, che immediatamente non siano state prese tutte quelle misure di carattere veterinario e sanitario in generale in modo da confinare il problema.
L'efficacia di una legge è proprio nella sanzione, e l'efficacia della sanzione è strumentazione nella capacità adeguata dell'Ente sanzionatore di poterla erogare. Se non esistono questi meccanismi, ci troviamo in enorme difficoltà. Ed è di questi giorni la scoperta a livello locale - ne parleremo più avanti, perché a questo proposito ho presentato un'interpellanza urgente - per quello che riguarda la situazione di Nichelino; se a livello di Regione non siamo in grado di costruire dei meccanismi di controllo rispetto agli Enti sanzionatori, questo pu generare delle situazioni di difficoltà o, peggio ancora, di collusione fra gli Enti che dovrebbero irrogare la sanzione e i soggetti che dovrebbero essere controllati tramite questi meccanismi sanzionatori.
Per questi meccanismi non solo noi preannunciamo il voto contrario, ma invitiamo fortemente la Giunta a fare una riflessione profonda e quindi a ritirare questo provvedimento. Questo non vuol dire che siamo contro questa delega in specifico o alle deleghe in generale; al contrario, sollecitiamo che avvenga un corretto processo di delega alle Province, ai Comuni, alle UU.SS.LL., ma attraverso metodologie precise e attraverso l'individuazione di indirizzi, di strumenti, di risorse e di controlli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.



SAITTA Antonino

Il collega Riggio ha evidenziato con chiarezza i motivi che inducono ad un voto contrario a questo disegno di legge. Aggiungo soltanto che ormai c'è una certa consuetudine da parte dei singoli Assessori a presentare provvedimenti di delega per questioni molto marginali, per questioni specifiche, e credo che tutte le Commissioni abbiano avuto modo di discutere ed esaminare proposte in questo senso.
In tutte queste riunioni abbiamo fatto notare (non soltanto noi Consiglieri di minoranza, sono state espresse infatti delle perplessità anche da parte di Consiglieri della maggioranza) che ci sono delle contraddizioni da parte della Giunta nel procedere verso il trasferimento di deleghe e di competenze nei confronti degli Enti locali.
Innanzitutto notiamo la mancanza di un ragionamento collegiale da parte della Giunta, cioè ogni Assessore, nel momento in cui inciampa su un problema come questo, presenta la sua proposta. Molto spesso abbiamo notato che queste proposte di trasferimento di deleghe non nascono da una riflessione di carattere politico, ma sovente su suggerimento dei funzionari, i quali molto spesso tentano di liberarsi di una competenza magari pesante, una competenza che non riescono a gestire bene, in parte per questioni di funzionamento degli uffici, ma anche perché spesso si tratta di competenze complesse, spesso sono delle "grane", così abbiamo detto in Commissione.
Il fatto è che sommando questi trasferimenti di deleghe, che stanno avvenendo per piccole cose, notiamo che la Giunta è accomunata da uno stesso obiettivo: trasferimento di grane. Si stanno trasferendo le grane senza una riflessione politica su quali siano le competenze "utili" da trasferire agli Enti locali: se deve, ad esempio, esserci un nesso forte tra esercizio di alcune funzioni e competenze oppure se è necessario che alcune funzioni, come la vigilanza e i controlli, non debbano in qualche maniera far capo ad un ente pubblico con una grande specializzazione.
Ad esempio, i controlli non possono essere tutti delegati agli Enti locali, perché non tutti hanno la capacità, la competenza, la struttura per esercitarli. Quando si smonta una struttura di controllo regionale, che magari non funziona, anziché aiutare i Comuni, li mettiamo in difficoltà in enormi difficoltà, perché esponiamo gli Enti locali ad una serie di pressioni notevoli, cioè non li aiutiamo.
Gli Enti locali hanno bisogno invece, ad esempio per quanto riguarda la questione della vigilanza in edilizia, di avere aiuto da parte della Regione. E' importante che l'amministratore di un Ente locale, che un Segretario comunale, che un dipendente, possano dire: "La vigilanza viene fatta da un ente che non è qui", che è la Regione. Questa è una garanzia per le Amministrazioni locali ed è una garanzia per la tutela del territorio. In questo caso invece, per quanto riguarda i riferimenti alla legge n. 56 contenuti in questo provvedimento, c'è un processo non ben chiaro, che tende a smontare in qualche parte quel meccanismo della vigilanza del territorio che veniva assegnato alla Regione. Forse non è stato esercitato bene da parte della Regione questo ruolo, forse doveva essere esercitato su questioni importanti e non su questioni marginali, ma invito la Giunta, prima di procedere all'approvazione di questo provvedimento (ma questo discorso vale per tutti i provvedimenti), a fare un esame più attento, anche perché gli elementi attorno ai quali si discute di deleghe si sono profondamente modificati rispetto a qualche anno fa.
Non si tratta di trasferire tutto, non c'è solo un problema di risorse come è stato ricordato bene dal collega Riggio, è necessario fare una riflessione più ampia perché la discussione che si sta facendo sul federalismo, sul rapporto tra Regione ed Enti locali, sul maggior ruolo che richiedono gli Enti locali non è irrilevante per le decisioni che il Consiglio regionale dovrà assumere.
Io credo che si stiano modificando gli elementi del dibattito sul federalismo, soprattutto con il programma del Governo Prodi e con l'approfondimento delle problematiche sulla modifica del sistema fiscale.
Dobbiamo allora fare molta attenzione perché questo processo di trasferimenti non è un modo per dare soltanto la sensazione che questa Regione non è più centralista. Spesso alcuni provvedimenti vengono invece intesi da parte degli Enti locali come un appesantimento notevole di compiti senza disporre delle risorse e senza disporre di strutture adeguate. Per questi motivi, invito soprattutto il Presidente Ghigo, che ha una responsabilità della Giunta, a vigilare innanzitutto sui provvedimenti che i suoi Assessori presentano perché molto spesso sono provvedimenti tra di loro contraddittori.
Una riflessione collegiale della Giunta di carattere politico su questo tema deve essere fatta, è necessaria ed indispensabile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Mi associo agli interventi che mi hanno preceduto sul discorso generale del trasferimento delle deleghe, cioè che questo tema si sta affrontando con provvedimenti non organici, mentre sappiamo che si dovrebbe arrivare ad un momento di discussione più organica. Non ripeto quindi le considerazioni che sono state svolte.
Vorrei porre l'attenzione su uno degli aspetti che sono in discussione oggi e che mi ha colpito allorquando c'è stata la Commissione congiunta cioè l'aspetto veterinario. Tra l'altro, dopo quella discussione è emersa la vicenda delle vacche pazze che mi aveva ottimisticamente portato a credere che almeno quella parte del provvedimento sarebbe stata stralciata. In sede di Commissione, infatti, uno dei funzionari che è stato spesso intervistato in queste settimane ed è stato utilizzato giustamente dalla Regione per dire che noi abbiamo un efficace servizio per quanto riguarda la prevenzione in campo sanitario (l'abbiamo utilizzato per dire che in Piemonte bisogna fidarsi dei prodotti perché abbiamo a che fare con competenze vere, con controlli che funzionano, con uffici che funzionano) ebbene, il funzionario in questione, il dottor Valpreda, ci aveva consigliato di respingere questo provvedimento, aveva espresso un giudizio negativo perché si decentrava una serie di uffici che intervengono non nella fase di controllo che è già compito dell'USL, ma nella fase in cui chi è stato controllato e viene sanzionato ricorre e c'è un ufficio regionale che affronta i ricorsi.
Il funzionario di cui sopra aveva affermato che non solo i Comuni rischiano di essere più soggetti a pressioni da parte della popolazione locale di cui appunto fanno parte anche questi allevatori controllati, ma anche che esiste una difficoltà oggettiva da parte dei Comuni, soprattutto quelli piccoli, di dotarsi di una struttura di questo tipo. Infatti, poich questi Comuni non hanno in sé le competenze per avere un ufficio legale una struttura che permetta di affrontare seriamente il problema, saranno costretti a ricorrere a consulenze esterne. Quindi vale il discorso che faceva prima il Consigliere Saitta: diamo loro delle grane, scarichiamo delle cose che costano, mentre invece attualmente esiste in Regione una struttura funzionante, una struttura che si è dimostrata molto più autonoma, non sensibile a pressioni e - come unanimemente diciamo funzionante.
Proprio per queste ragioni, invito i Consiglieri della maggioranza e della Giunta a riflettere. Abbiamo visto gli effetti gravi che leggerezze ed allentamento dei controlli possono avere in questo campo. Non mantenere un atteggiamento rigoroso in questi settori può avere ripercussioni gravi per tutti, da tutti i punti di vista, non solo della salute, ma anche economici. Quello che sta avvenendo in Inghilterra costa a tutti: abbattono i capi, però paga l'Unione europea, quindi paghiamo noi. Si tratta di un danno economico estremamente grave, ma ancora più gravi sono le ripercussioni sanitarie.
Dato che siamo in questo campo, e ne discutiamo oggi, dopo che questi fatti sono avvenuti, credo che una riflessione più attenta su questo provvedimento, e magari un rinvio ad una discussione più approfondita sarebbero quanto mai necessari. Se ciò non avverrà voteremo contro, ma mi auguro che non sia solo una discussione tra maggioranza ed opposizione, ma una riflessione vera sul provvedimento. Non è di questioni generali o ideologiche che stiamo discutendo, ma di una questione molto concreta e precisa. Spero che su questo ci possa essere, da parte di tutti, una riflessione che porti - in caso di voto del provvedimento - a respingerlo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Vorrei solo fare una precisazione. Pur condividendo quello che è stato detto sulla concessione delle deleghe agli Enti locali, il problema vero è che nessuna USL è dotata di ufficio legale. Quindi nessuna USL, nessun Comune, perlomeno di una certa dimensione, ha la possibilità di poter attivare il contenzioso. Quello che in effetti stiamo esaminando riguarda il contenzioso, perché i controlli, per quanto riguarda la veterinaria competono già all'USL.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cavaliere.



CAVALIERE Pasquale

Le motivazioni per cui l'Assessore ha proposto questo provvedimento sono condivisibili, però l'obiettivo che si raggiunge forse non è quello da lui voluto.
Per una serie di motivi, questo provvedimento determina una diversa possibilità sanzionatoria ed una non efficacia dell'istituto sanzionatorio che non condividiamo per come è impostato, perché crea una difficoltà ulteriore nei controlli. Non credo che questa Giunta sia per controllare di meno i cibi e le bevande. E' un aspetto delicato, su cui vi è sempre più attenzione da parte dei cittadini.
Visto che è così, ed io non credo che questa sia l'intenzione della maggioranza, tuttavia questo provvedimento, per una serie di motivi, è risultato così, quindi cerchiamo di aggiustarlo, in modo che rappresenti effettivamente i desideri di determinazione di legge. Oppure - ma non credo sia così - si faccia un'altra relazione e si dica cosa si vuole fare.
Quindi mi appello al Presidente della Giunta regionale affinché si modifichi questo provvedimento e si ottenga ciò che c'è scritto nella relazione. Nel caso contrario, faremmo un provvedimento a danno dei cittadini, della salute pubblica e non credo che questo sia il vostro obiettivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mancuso.



MANCUSO Gianni

Grazie, Presidente, se consente svolgo solo due rapidissime considerazioni. Innanzitutto cito il collega Riggio che ha fatto un intervento corposo e ha evidenziato gli elementi, forse, del contendere quanto meno da parte del suo Gruppo. Le risorse ci sono, in quanto previste dall'art. 3; quindi non è che non ci siano le risorse.
Impropriamente, secondo me, si è citato l'esempio della BSE, perché il sistema veterinario americano, o della Gran Bretagna e in genere dei Paesi anglosassoni, è differente da quello italiano.
Innanzitutto in quei Paesi vi è un organigramma a se stante, non dipendente dal Ministero della Sanità come in Italia, quindi questo già di fatto indebolisce l'azione dei controlli.
Per quanto riguarda l'Italia credo che, insieme alla Spagna, sia l'unica ad avere un'organizzazione regionale e poi locale, attraverso le Aziende Sanitarie Regionali, che, attraverso le varie aree di attività garantiscono un controllo effettivo. Certamente anche i numeri lo hanno dimostrato, perché c'è stato questo momento di gloria dei servizi veterinari italiani, per cui si è potuto sapere, per esempio, che in Italia c'è un elevato numero di veterinari pubblici rispetto al nostro patrimonio zootecnico e agli abitanti.
Le Aziende Sanitarie Regionali hanno anche una dimensione tale (pi piccole di una Regione, ma più grandi di un Comune) e risorse economiche per poter rispondere validamente a questo tipo di delega o subdelega.
In particolare - come dicevo prima - se la cosa preoccupa molto i colleghi per la questione della BSE, che comunque non ha riguardato l'Italia se non come psicosi di massa, ma non come patologia degli animali e tanto meno degli umani, le Aziende Sanitarie Regionali erogano comunque un servizio veterinario assolutamente affidabile ed organizzato e dispongono - l'Assessore D'Ambrosio lo potrà dire meglio di me - nella gran parte anche di un ufficio legale. Quelle poche che eventualmente non ce l'hanno avranno l'occasione per dotarsene, perché certamente una struttura come l'Azienda Sanitaria non può pensare di non avere, per dirimere i vari contenziosi, uno strumento come il servizio legale.
Inoltre vi è una considerazione di carattere generale e anche logico.
E' ovvio che il controllo non può che migliorare se viene effettuato su ridotte porzioni di territorio. L'Azienda Sanitaria Locale non potrà che avere più efficacia nell'ambito di controlli per singole materie sulle quali avviene la delega rispetto ad una Regione Piemonte, che ha la dimensione che voi tutti conoscete meglio di me, per cui si va verso un controllo più capillare e quindi l'azione di controllo diventa più efficace.
All'art. 4 - e concludo - si dice: "La Regione, quale Ente delegante ha poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione nei confronti degli Enti delegati e subdelegati", quindi non solo c'è il controllo, ma, qualora la Regione lo ritenesse, potrebbe benissimo avocare la delega o la subdelega.
Considerati tutti questi elementi, mi sembra che questo provvedimento possa essere tranquillamente votato.



PRESIDENTE

La parola al Vicepresidente della Giunta, Majorino.



MAJORINO Gaetano, Vicepresidente della Giunta regionale

Colleghi e colleghe, il disegno di legge in discussione è stato oggetto di approfondimenti sia oggi in aula sia in Commissione - anzi, nelle Commissioni - dove le opposizioni hanno svolto le medesime argomentazioni oggi riprospettate in Consiglio.
Va innanzitutto rilevato che non si tratta della volontà della Giunta di voler conferire ai soggetti delegati dal disegno di legge le cosiddette "rogne"; la delega viene conferita non ai Comuni o alle Province, ma alle UU.SS.LL., le quali, nella materia oggetto di delega o subdelega svolgono già la funzione di controllo e di accertamento di eventuali illeciti suscettibili, una volta accertati come tali, di essere oggetto del provvedimento sanzionatorio.
Il filo conduttore del ragionamento della Giunta e dell'Assessore proponente, nella formulazione del disegno di legge, è stato il seguente: l'USL svolge già funzione di vigilanza e di accertamento dell'illecito: è opportuno che lo stesso soggetto istituzionale applichi successivamente la sanzione. E' questo un modo di risparmiare energie e di far sì che la stessa persona che ha rilevato l'illecito e lo ritiene tale, applichi la sanzione prevista.
Quindi, l'obiezione secondo la quale si passerebbero le "rogne" ai Comuni, che non disponendo di un servizio legale interno non sarebbero in grado di affrontare la delega, non è reale, in linea di fatto, poiché la delega viene conferita alle UU.SS.LL., ciascuna delle quali normalmente me lo confermava l'Assessore, ma direi che è facilmente riscontrabile e notorio - dispone, se non un vero proprio servizio legale ad hoc sicuramente di un servizio ispettivo allorquando accerta le sanzioni, e comunque, un referente per gli affari istituzionali.
In ogni caso, verrà verificato, da parte dell'Assessorato di cui ho la delega in materia legale, se per avventura, da oggi al prossimo anno, le UU.SS.LL. saranno sì in grado di accertare l'illecito, ma non di applicare il provvedimento sanzionatorio; eventualmente, se il meccanismo non dovesse funzionare, si potrà anche provvedere al ritiro della delega. A mio avviso comunque, tale situazione non si presenterà: non occorrono particolari riflessioni o competenze per applicare una sanzione amministrativa conseguente all'accertamento di un fatto illecito. Questo per quanto riguarda la principale parte delle deleghe che vengono conferite. Per quanto riguarda le deleghe ai Sindaci, so benissimo e sapete benissimo anche voi, colleghi Consiglieri, che la legge n. 56 prevede, nella parte concernente le sanzioni, la competenza del Sindaco nell'applicare la maggior parte delle sanzioni previste dalla legge urbanistica. Nel caso in discussione, la legge n. 56 si completa nel senso di delegare ai Sindaci quelle poche funzioni residuali in materia sanzionatoria che essi non avevano. Tutto sommato, conferire all'organo che provvede agli accertamenti anche il potere di applicare la sanzione amministrativa è un modo di riunire le energie attorno al medesimo problema.
Rilevando che non si tratta di una delega particolarmente corposa ritengo inoltre di poter validamente superare l'obiezione secondo la quale dovrebbe operarsi anche questo tipo di delega all'interno del medesimo disegno; se volessimo stabilire una gerarchia d'importanza potremmo definirla una delega minore, anche se consentirà di procedere con una certa celerità fra l'accertamento e l'applicazione della sanzione. Viceversa, in precedenza, le UU.SS.LL. trasmettevano i loro accertamenti all'Assessorato il quale li trasmetteva al competente servizio legale, il quale, a sua volta, doveva rileggersi accertamento per accertamento e provvedere successivamente all'applicazione della sanzione, rischiando sovente di arrivare nell'imminenza della scadenza dei termini. Ma il problema non è lo ribadisco - avere un funzionariato oberato dalla stesura di provvedimenti sanzionatori; si tratta principalmente dell'opportunità di conferire al medesimo soggetto che provvede agli accertamenti il potere di sanzionare. Sotto questo profilo, quindi, la Giunta è convinta della bontà del proprio provvedimento.
Sull'altro versante, secondo il quale si dice che si dovrebbe procedere ai trasferimenti di materie ai Comuni e alle Province, mi pare sia stato rilevato proprio dal Consigliere Saitta che siamo in un momento di riflessione in materia, soprattutto alla luce del principio del federalismo.
E personalmente aggiungo anche in considerazione del fatto che l'ultima finanziaria, in una norma che poco ha a che vedere con la stessa, ha previsto con norma sostanziale una serie di deleghe e trasferimenti dallo Stato alle Regioni e dallo Stato, direttamente e per saltum, alle Province e ai Comuni. Questo allarga il campo della non facile e complessa materia che la Giunta ha in esame da diversi mesi al fine di confezionare un provvedimento, come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni in aula da un canto di trasferimento di funzioni così come previsto dalla legge n.
142, la cui difficoltà principale è quella di individuare le materie che ex legge n. 142 sono da trasferire alle Province e ai Comuni, e successivamente, a latere, l'altrettanto importante provvedimento relativo al conferimento delle deleghe e dei mezzi finanziari.
Questi due provvedimenti sono tuttora in itinere e saranno varati anche alla luce dei provvedimenti che nasceranno da decreti ministeriali delegati su altri conferimenti e trasferimenti sia di deleghe sia di materie in virtù della normativa prevista nella legge finanziaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riggio.



RIGGIO Angelino

Intervengo per sottolineare alcune cose. Nella replica l'Assessore non ha risposto ad una domanda abbastanza precisa. Perché questa delega viene presentata al di là e al di fuori di questo provvedimento generale previsto per le questioni delle deleghe? Avevamo detto che era importante costruire una uniformità di indirizzi e che sarebbe stato predisposto un provvedimento quadro. Ora vorrei sapere perché questa delega invece si insiste nel volerla far passare indipendentemente da questo provvedimento quadro. Questa è la prima domanda.
La seconda domanda la rivolgo al Consigliere Mancuso, il quale sosteneva che in questo modo si avrà una maggiore capillarità di controllo.
Io dico che non è vero. La capillarità di controllo c'è già, perché il meccanismo dei controlli - è stato detto anche dall'Assessore nel suo intervento - avviene già attraverso le Aziende Sanitarie Locali. Quello che cambia è che l'attuale meccanismo sanzionatorio viene smantellato senza alcuna garanzia che questo possa essere ricostruito in modo efficace, in tempi breve, da parte di chi è destinatario di questa delega, proprio perché non è stata fatta una verifica, non è stata fatta nessuna verifica sulla capacità degli enti, che saranno delegati, di poter affrontare tutto quanto.
Non sono stati nemmeno sentiti, non c'è stata nemmeno un'audizione delle Aziende Sanitarie Locali né dei Comuni per verificare se sono in grado di poter affrontare il problema.
Q uesto significa scaricare qualcosa su qualcuno senza nemmeno ascoltarlo. Non ci dà alcuna garanzia che questo meccanismo sanzionatorio funzioni, non ci dà alcuna garanzia sull'uniformità. E' vero, Consigliere Mancuso, che nell'articolato della legge è prevista la possibilità di revoca della delega, ma in base a quale cosa? In base a quali strumenti? In base a quali indirizzi? In base a quale verifica di uniformità, se non è stato costruito nemmeno un meccanismo di uniformità?



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta per dichiarazione di voto.



SAITTA Antonino

Farò una brevissima dichiarazione di voto, perché la replica dell'Assessore ha confermato la mia opinione negativa verso questo provvedimento. Ora l'Assessore ci ha praticamente detto che difficilmente un provvedimento quadro sulle deleghe arriverà e che la Giunta non ha le idee chiare. Questo può apparire irrilevante, faccio però notare al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio che questo atteggiamento di una non puntuale riflessione sulle competenze e sulle risorse che possono essere trasferite agli Enti locali, questa mancanza di riflessione attenta ed articolata - torno al tema delle deleghe - non fa altro che indebolire ulteriormente il ruolo di questa Regione nel dibattito nazionale su questi temi. Nel senso che non abbiamo neppure idea di come presentarci al confronto Stato e Regioni. Non so proprio con quali elementi il Presidente Ghigo si presenterà a questo appuntamento. Le riflessioni finora fatte sono generiche. Come Regione, non abbiamo un'idea precisa puntuale sul rapporto tra Enti locali e Regione. E' evidente che la posizione delle Regioni è destinata ad indebolirsi notevolmente a vantaggio delle autonomie locali. Ma questo può essere anche un fatto positivo, ma siccome tutto non può essere trasferito direttamente alle autonomie da parte dello Stato centrale, le Regioni, se vogliono avere un ruolo utile per la collettività, debbono fare una riflessione attenta.
Il comportamento del Vicepresidente Majorino è un po' da "azzeccagarbugli"; la sua è una posizione certamente puntuale, sul piano giuridico, ma non è una posizione politica.
Su questi temi nessuno della Giunta esprime una posizione politica e tanto meno il Presidente Ghigo che preferisce telefonare.
Chiedo: qual è la posizione della Regione Piemonte sul trasferimento delle deleghe? E' quella da avvocato del Vicepresidente Majorino? Quando si dice: "Va bene, quella è una competenza che in ogni caso fa capo al Sindaco e il Sindaco la deve esercitare", è una risposta da avvocato, Assessore? Lei, ha responsabilità politiche! Sul tema del trasferimento delle funzioni esigo conoscere posizioni politiche. Abbiamo l'esigenza di sapere quali sono le posizioni politiche di questa Giunta affinché si sviluppi un dibattito, altrimenti questa Regione, come tutte le Regioni, assumerà una posizione debole come in effetti sta succedendo.
Ricordo che sta emergendo il partito dei Sindaci che non è neppure la soluzione dei problemi. Occorre, invece, anche una forte presenza delle Regioni, che non si costruisce sulle banalità giuridiche qui dette.
Siccome ci sono otto piccoli provvedimenti di trasferimenti di deleghe che sono in contraddizione fra di loro, vogliamo sapere qual è la posizione della maggioranza, altrimenti credo che non possiamo che ripetere - come Popolari - che questa maggioranza, su questo problema, ha una posizione di tipo neocentralista e non soltanto, ma una posizione inutile e che ha una grande capacità di non incidere assolutamente sul problema del federalismo.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta, Ghigo.



GHIGO Enzo, Presidente della Giunta regionale

Non voglio entrare nel merito del provvedimento in senso specifico, sul quale ha già espresso le considerazioni dovute il Vicepresidente Majorino.
Voglio invece fare alcune considerazioni in relazione all'atteggiamento di questa Giunta nei confronti del problema del decentramento e di conseguenza del trasferimento delle deleghe alle Province e ai Comuni.
Mi sembra legittimo che il Consigliere Saitta voglia sapere qual è la nostra strategia, e noi presenteremo un progetto di legge in questo senso.
Mi sembrano però meno legittime, meno congrue - tenendo conto del momento che il nostro Paese sta vivendo - le considerazioni del Consigliere Saitta relative agli atteggiamenti che le Regioni stanno assumendo nei confronti di questo tema.
Oggi stiamo vivendo, e lo vediamo leggendo i giornali, una situazione che preoccupa i Presidenti delle Regioni. Noi abbiamo un istituto, che è la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con un rappresentante, che in questo momento è il Presidente della Regione Lazio, Badaloni, il quale, a giudizio della maggior parte dei Presidenti delle Regioni sta assumendo un atteggiamento troppo conciliante nei confronti del partito dei Sindaci (mi permetto di chiamarlo così, visto e considerato che è stato richiamato in questi termini dal Consigliere Saitta). Il partito dei Sindaci ha un istituto Bilanci con un Presidente, Bianco, il quale obiettivamente sta portando avanti, in maniera molto più determinata di quanto stiano facendo in questo momento le Regioni, un atteggiamento di richiesta e di proposizione nei confronti degli organi centrali perché assumano quelle decisioni di carattere di decentramento che loro ritengono opportuni.
Voglio anche ricordare che proprio sui quotidiani di oggi c'è una posizione piuttosto sbilanciata nei confronti dei Comuni da parte del Ministro degli Interni, Napolitano; voglio anche ricordare che lo stesso tipo di atteggiamento è stato assunto dal Presidente della Camera, Luciano Violante, nella sua visita a Torino; c'è ormai la certezza che venga istituita la Conferenza Stato-Comuni. Questo sarebbe per certi versi ancora il meno; il problema io lo verifico nel continuo rapporto con gli Enti locali, i quali vogliono chiaramente che le Regioni riassumano - cosa che noi stiamo tentando di fare - un atteggiamento di programmazione, di gestione e di controllo più consono allo spirito per cui sono nate le Regioni stesse, ma poco volentieri gradiscono poi assumere quelle deleghe che hanno delle problematiche e delle difficoltà di gestione che noi invece, nel caso specifico delle discariche, abbiamo deciso di trasferire alle Province.
La situazione è estremamente complessa e fluida; come Giunta attraverso questo disegno di legge che presenteremo in attesa che vengano definite le decisioni che il Governo centrale vuole prendere, abbiamo intenzione di trasferire alcune deleghe alle Province e abbiamo, come Regione, invece un atteggiamento di grande determinazione nel non condividere la Conferenza Stato-Comuni perché riteniamo che questo sarebbe obiettivamente un doppione rispetto al rapporto che le Regioni devono avere con lo Stato centrale. Vogliamo e abbiamo tentato nei mesi scorsi di coinvolgere i Comuni e le Province nelle nostre proposte di federalismo, di decentramento dallo Stato centrale; nell'ultima Conferenza dei Presidenti delle Regioni che si è tenuta la scorsa settimana a maggioranza è stata bocciata la proposta di documento unico con ANCI e Province, proposta di federalismo.
Questa è una situazione che, secondo me, vede le Regioni in una posizione molto determinata nel voler mantenere ed implementare il ruolo di programmazione e di controllo; c'è indubbiamente una volontà specifica e voglio ricordare che quando parliamo di partito dei Sindaci parliamo delle principali dieci città italiane, è questo l'aspetto che deve preoccupare e che preoccupa tutti i Comuni. Qui si ricollega anche il discorso dell'Area metropolitana, ma ci sarà un convegno lunedì prossimo durante il quale il Presidente Majorino, ne abbiamo discusso ieri, esporrà la posizione della Giunta su questo tema che si collega per certi versi anche al progetto di decentramento.
E' una situazione ancora in itinere, voglio semplicemente sottolineare al Consigliere Saitta che queste posizioni di particolare disponibilità nei confronti dei Comuni e della Conferenza Stato-Comuni sembrano essere le posizioni che il Governo Prodi vuole assumere. Noi, come Regione, le stiamo contrastando, le Regioni del Polo e le Regioni dell'Ulivo stanno contrastando questo tipo di atteggiamento.
E' indubbio che una razionalizzazione di deleghe e di decentramento ai vari livelli tra Regioni, Comuni e Province dovrà essere assunta. Noi non vogliamo avere tutto, ma su questo tema occorre essere particolarmente attenti perché c'è il rischio che nel desiderio di privilegiare una lobby e così la chiamo - leggesi partito dei Sindaci piuttosto che un'altra, si prendano poi delle decisioni che, anziché semplificare la burocrazia ed ottimizzare le risorse dell'Amministrazione pubblica, le peggiorano ulteriormente.



PRESIDENTE

Grazie, Presidente Ghigo.
Credo che le osservazioni - se mi permettete, non voglio assolutamente aggiungere nulla - alle domande, che sono state proprie del Consigliere Riggio e del Consigliere Saitta e che sono state riprese da parte del Presidente, possano essere oggetto di ulteriore disamina in occasione della costituzione di una Commissione speciale per lo Statuto. Credo che in tale occasione ci dirà tutto.
Desidero anche anticipare che martedì prossimo, visto questo punto particolarmente significativo all'o.d.g., ci sarà seduta di Consiglio tutto il giorno e credo che in quella data ci potrà essere l'occasione per un'anticipazione non solamente per quanto concerne la nostra carta statutaria, ma anche per le singole posizioni che, alla luce degli ultimi avvenimenti, forse, meritano di essere aggiornate. Quindi, ci potrà essere occasione in quella data di discutere più ampiamente e di riprendere gli interrogativi che sono stati posti dai Consiglieri. Grazie.
Passiamo ora alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 30 voti contrari 20 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 30 voti contrari 20 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 30 voti contrari 20 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 30 voti contrari 20 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 30 voti contrari 20 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 Emendamento presentato dal Vicepresidente della Giunta regionale Majorino: l'art. 6 è soppresso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 30 voti favorevoli e 20 astensioni.
Si proceda pertanto alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 52 hanno risposto SI' 31 Consiglieri hanno risposto NO 21 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale)

Esame proposta di deliberazione n. 301: "Conto consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 1995"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del punto 4) dell'o.d.g. aggiuntivo, che prevede l'esame della proposta di deliberazione n. 301.
Non essendovi interventi, pongo in votazione tale deliberazione, il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 40 voti favorevoli, 1 contrario e 9 astensioni (non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri).


Argomento: Enti strumentali - Bilanci consuntivi (generale e del Consiglio Regionale) - Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 165: "Rendiconto generale per l'anno finanziario 1995"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 5) dell'o.d.g. aggiuntivo, che prevede l'esame del progetto di legge n. 165.
Il relatore, Consigliere Pichetto, non è presente, per cui do per letta la seguente relazione: "Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la I Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 165 predisposto dalla Giunta regionale e relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995.
Nel corso dell'esame in Commissione la Giunta ha presentato un emendamento integrativo all'art. 13 concernente l'approvazione dei rendiconti relativi all'Ente di gestione delle aree protette della Collina Torinese, dell'ESAP (anno 1994 e anno 1995) e dell'IRES.
L'esercizio finanziario 1995 si è chiuso con i seguenti risultati: Avanzo contabile: L. 1.876 mld.
Economie su assegnazioni statali a destinazione vincolata da reimpostare sul bilancio 1996: L. 2.045 mld.
Economie su risorse regionali andate in perenzione: L. 40 mld.
Mutuo previsto a pareggio del bilancio: non stipulato.
Calcolo dell'avanzo.
Il fondo di cassa ammonta a L. 15.762 ml.: Fondo di cassa all'1/1/1995 L. 31.068 Riscossioni L. 18.991.844 Pagamenti L. 19.007.150 L.15.762 I residui attivi ammontano a L. 4.040.182 ml.: Competenza L. 3.133.486 Esercizi precedenti L. 906.696 L. 4.040.182 I residui passivi ammontano a L. 2.179.048 ml.: Competenza L. 1.792.269 Esercizi precedenti L. 386.779 L. 2.179.048 L. 1.876.896 Spesa.
I grafici riproducono la situazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 della gestione di competenza e della gestione dei residui.
TABELLA 1) titolo 1 R 1.298 1.250 96,30% 48 1.007 80,56% 243 S S/F 6.894 6.561 95,16% 333 6.525 99,45% 36 S/T 452 262 57,96% 190 165 62,98% 97 totale titolo 1 R 1.298 1.250 48 1.007 243 S 7.346 6.823 523 6.690 133 titolo 2 R 503 406 80,72% 97 176 43,35% 230 S S/F 1.807 1.279 70,78% 528 239 18,69% 1.040 S/T 968 283 29,24% 685 144 50,88% 139 totale titolo 2 R 503 406 97 176 230 S 2.775 1.562 1.213 383 1.179 totale finale 11.922 10.041 1.881 8.256 1.785 TABELLA 2) titolo 1 R 226 214 94,69% 12 182 85,05% 32 S 513 492 95,91% 20 482 97,97% 11 titolo 2 R 200 167 83,50% 33 75 44,91% 92 S 690 401 58,12% 289 190 47,38% 211 titolo 4 R 43 42 1 42 S totale 1.672 1.316 78,71% 355 929 70,59% 388 Il totale degli stanziamenti di competenza destinati a spese di investimenti era pari a 3.278 mld.
Tale importo è stato impegnato per 1.968 mld. mentre 1.310 mld. sono andati in economia.
Dei 1.968 mld. impegnati, 709 sono collegati ad impegni assunti negli ultimi due mesi: per l'esattezza, 309 mld. a novembre e 400 mld. a dicembre.
Da quanto precede derivano alcune considerazioni: non si tiene nel debito conto il rispetto della scadenza dell'obbligazione gli impegni per spese di investimento, assunti a fine anno, di fatto sono impegni sui residui perenti vengono impegnati i fondi regionali, per non perderli, mentre si lasciano andare in economia i fondi statali, perché comunque debbono essere reimpostati.
Le considerazioni schematicamente indicate inducono a proporre i suggerimenti sotto specificati volti a ridare chiarezza al bilancio regionale anche in relazione ai mezzi di copertura ed ai flussi di cassa: sarebbe consigliabile evitare la predisposizione di disegni di legge di variazione dopo l'assestamento è opportuno approvare tempestivamente il bilancio di previsione in modo tale da utilizzare tutto l'anno finanziario è possibile ovviare agli inconvenienti derivanti dai tempi mediamente più lunghi richiesti dagli interventi per investimenti, utilizzando la 'prenotazione di impegno' sarebbe preferibile fissare la data (prima del 30 novembre) entro la quale poter impegnare le spese di investimento è ormai indispensabile individuare, per materia o per Assessorato, un responsabile che curi i collegamenti con il bilancio non è più rinviabile l'approvazione del regolamento di contabilità, anche in considerazione delle conseguenze che deriveranno dall'applicazione del DL n. 29/93.
Le economie ammontano complessivamente a L. 2.236 mld. così suddivise: 1.881 mld. dalla competenza 355 mld. dalla gestione dei residui.
Secondo l'art. 67, comma quarto, della legge regionale di contabilità tutte le somme impegnate e non pagate entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
Nel caso in cui trattasi di fondi statali a destinazione vincolata, le stesse sono da reimpostare in apposito capitoli del bilancio del nuovo anno finanziario; nel caso invece di fondi regionali la spesa passa in carico al conto del patrimonio quale debito patrimoniale.
Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 le somme andate in perenzione ammontano a circa 40 mld. e si riferiscono ad impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 1993.
Entrate.
Il grafico rappresenta le entrate accertate nel 1995.
TABELLA 3) titolo I 7.800 7.811 29 18 titolo II 1.763 1.708 55 titolo III 307 307 7 7 titolo IV 7 14 10 3 Come si può vedere la previsione per l'anno 1995, relativa alle risorse regionali, è stata conseguita.
Minori entrate per 55 mld. si sono registrate sulle assegnazioni statali a destinazione vincolata (Titolo II).
Le maggiori entrate riferite al Titolo I riguardano l'addizionale all'imposta di consumo sul gas, l'addizionale all'imposta erariale di trascrizione, tasse di concessione regionale; mentre le minori entrate si riferiscono alla tassa di circolazione sui veicoli.
TABELLA 4) titolo I 47 47 titolo II 1.066 1.017 49 titolo III 253 251 2 titolo IV 9 8 1 Anche dalla gestione dei residui, nel Titolo II, si è avuta una 'perdita' di 49 mld. a seguito di una più puntuale ricognizione dei crediti della Regione nei confronti dello Stato.
Nella fase dell'assestamento al bilancio 1996 sarà possibile recuperare 93 dei 104 mld. facendo minori reimpostazioni nella spesa.
Determinazione del mutuo da contrarre a ripiano del disavanzo 1995.
Nel bilancio 1995 la somma prevista per il mutuo a pareggio del disavanzo era di L. 270 mld.
Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 l'importo del mutuo, da stipulare nel corso dell'esercizio 1996, è stato quantificato in circa L.
166 mld.: Avanzo contabile L. 1.876 mld.
Minori spese su FS L. 2.045 mld.
Somme in perenzione L .40 mld.
Totale L 209 mld.
Recuperi FS L.93 mld.
Disavanzo L. 116 mld.
Le Società a partecipazione regionale.
L'attuale importo delle partecipazioni regionali nel loro insieme, se si considera il valore nominale delle singole azioni detenute, assomma a L.
38.444.000.000 (a fronte di una cifra pari a L. 144.543.008.000 corrispondente alla somma di tutti i capitali sociali delle medesime Società) mentre la spesa effettivamente sostenuta dall'Amministrazione regionale, nel corso degli anni, è stata pari a L. 46.956.297.000, a fronte di un fatturato complessivo di L. 133.552.000.000.
L'effettivo valore delle azioni detenute dalla Regione nelle singole Società, valutato sulla percentuale del capitale netto anziché del capitale sociale, ammonta a L. 64.645.207.000.
Il personale dipendente dalle Società, che opera, se pur indirettamente per il raggiungimento di fini di interesse regionale, ammonta oggi a 658 unità a tempo pieno più 62 a tempo parziale.
Per consentire una valutazione di massima in merito all'andamento delle Società a partecipazione regionale, si propone, di seguito, un sintetico raffronto tra i risultati dei bilanci delle Società al 31/12/1993 e quelli al 31/12/1994.
Si fa rilevare come questi dati, insieme a quelli riportati nel rendiconto, relativi alla spesa sostenuta dalla Regione per le quote di partecipazione detenute ed al valore effettivo delle azioni, non siano peraltro sufficienti per esprimere un giudizio globale positivo o negativo sull'operato delle singole società.
Aeroporto Cuneo-Levaldigi risultato d'esercizio 1993: - 3.717.736.000 1994: - 990.656.000 BIC-Piemonte risultato d'esercizio 1993: -31.521.000 1994: -35.071.000 CAAT risultato d'esercizio 1993: - 2.007.754.000 1994: - 1.382.043.000 CONSUSA risultato d'esercizio 1993: - 565.405.000 1994: - 249.689.000 EXPO 2000 risultato d'esercizio 1993: - 2.265.207.000 1994: - 4.044.794.000 Finpiemonte risultato d'esercizio 1993: 2.070.579.000 1994: 1.389.626.000 IPLA risultato d'esercizio 1993: 11.155.000 1994: 23.635.000 MIAC risultato d'esercizio 1993: - 16.282.000 1994: - 138.035.000 Promark (in liquidazione) risultato d'esercizio 1993: - 268.046.000 1994: - 2.178.000 SACE risultato d'esercizio 1993: - 169.096.000 1994: - 286.974.000 Rete Telematica Piemontese risultato d'esercizio 1993: - 822.053.000 1994: - 497.757.000 Rivalta Scrivia risultato d'esercizio 1993: 644.753.000 1994: 761.911.000 SAGAT risultato d'esercizio 1993: - 213.623.000 1994: 319.874.000 SITO risultato d'esercizio 1993: 4.645.000 1994: 231.391.000 SOCOTRAS risultato d'esercizio 1993: 269.562.000 1994: 105.440.000 Texilia risultato d'esercizio 1993: - 1.069.677.000 1994: - 584.206.000.
La I Commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 165 e lo rassegna all'aula auspicandone una sollecita approvazione".
La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Volevo sottolineare un aspetto. Io sono un Consigliere nuovo e quindi mi sono trovato a discutere il bilancio per la prima volta.
Giustamente il bilancio viene considerato un atto politico importante forse l'atto politico fondamentale della Giunta. Poi arriva il rendiconto e lo affrontiamo velocemente; in questo modo diventa un fatto puramente tecnico, economico, cioè si valuta quanto si è speso e quanto si è avanzato.
Credo però che ci sia il problema del come si è speso. Spero che il prossimo anno sia un po' diverso, cioè che, nel momento in cui si stila il rendiconto si faccia un bilancio vero.
Nel bilancio avevamo programmato determinate cose, ma una volta che abbiamo speso quei soldi, cosa si è realizzato concretamente? Come sono stati spesi? Quali sono i progetti? Anche in Commissione abbiamo avuto una relazione di tipo finanziario ma non una relazione di tipo politico.
Nel momento in cui si affronta una discussione di questo tipo, sarebbe necessaria una sorta di bilancio dell'operato di un anno e di settore per settore rispetto alle previsioni fatte per verificare quanto si è realizzato e in che modo.
Soprattutto per l'assenza di questo aspetto di bilancio avevamo votato contro la previsione, e ovviamente votiamo contro il consuntivo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglietti.



MIGLIETTI Franco

Condivido ciò che ha rimarcato il Consigliere Papandrea, perché vale un po' per tutti gli Enti locali, ad iniziare dai Comuni, dalle Province, ed ora lo constatiamo anche a livello della Regione: si passa il conto consuntivo come un atto dovuto, dicendo: "Chi ha votato il preventivo voterà il consuntivo; chi era a metà strada farà un'altra scelta, e chi non ha votato il preventivo, non voterà neanche il consuntivo".
Mi sembra che in questo modo invece si banalizzi l'approfondimento di ciò che è avvenuto, anche per trarre delle conclusioni e delle indicazioni.
Normalmente si vota al mese di aprile, ma siamo già quasi in iter per andare a costruire il bilancio per il 1997, quindi sarebbe un momento importante per capire esattamente che cosa è avvenuto, dalla relazione programmatica del bilancio preventivo ad una relazione di realizzazioni di problematiche per quanto riguarda il bilancio consuntivo.
Su questo bilancio esprimeremo un voto di astensione, perch sicuramente l'influenza del bilancio è stata principalmente dovuta a quella che era la programmazione del bilancio 1995 e quindi, di conseguenza certo non si sale o si scende sul treno in corsa a metà del percorso l'influenza (poi si possono fare anche delle correzioni per altre scelte politiche) di chi ha fatto il bilancio preventivo ha supportato tutto il corso del bilancio stesso.
Noi esprimeremo dunque un voto di astensione. Credo che però sia molto importante non banalizzare l'esame del bilancio consuntivo, facendo anche qualche sforzo. Mi rivolgo alla Giunta: credo che chi amministra e chi ha in mano il potere dell'amministrazione dovrebbe avere questa capacità. Ci non sempre è avvenuto, anche a livello dei Comuni; io ho fatto il Sindaco per qualche anno, quindi mi rendo perfettamente conto di quali siano gli sforzi che bisogna mettere in campo nella struttura del bilancio nell'organizzazione stessa del bilancio, nel controllo costante del bilancio per poter avere una reale percezione di ciò che quel bilancio ha prodotto.
Da parte del nostro Gruppo, l'invito a fare tutti gli sforzi (e in Commissione cercheremo di dare tutto il nostro contributo) perché ci avvenga, per capire esattamente che cosa ha prodotto un bilancio preventivo nel momento in cui andiamo a discutere la chiusura di quel bilancio.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 47 voti favorevoli 26 voti contrari 4 astensioni 17 L'art. 13 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 54 hanno risposto SI' 28 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 22 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Difensore civico

Esame proposta di deliberazione n. 307: "Designazione Difensore Civico (art. 12, comma terzo, L.R. n. 50/81)" (seguito)


PRESIDENTE

Come convenuto ieri nelle dichiarazioni relative alla nomina del Difensore Civico, riprendiamo il punto 5) all'o.d.g., tralasciato in base a suggerimenti ed indicazioni pervenute da Consiglieri di questo Consiglio.
Desidero comunicare che dai resoconti delle sedute dei Capigruppo della V Legislatura (sedute del 20/11/1990, 23/1/1991 e 30/1/1991), il Presidente del Consiglio relaziona sulle segnalazioni pervenute specificando che non si tratta di candidature, ma di segnalazioni suggerite. I curricola, ove presenti, sono da considerare riservati e comunque depositati presso la Presidenza.
Per la scelta, si proposero allora, nelle riunioni politiche dei Capigruppo, i seguenti nominativi: Di Serafino (che fu portato in votazione e non raggiunse al quorum necessario) Stabile Sparano Trotta (che nel frattempo è deceduto) Buscaglino Pratis Conti.
Altre candidature successive riguardano solamente la persona del dottor De Pace Francesco, nato a Ferrandina il 22/6/1918, diploma di laurea di Dottore in Economia e Commercio e di Tecnico di Pubbliche Relazioni; mi pare che abbia ricoperto anche la carica di Viceprefetto anche presso la Prefettura di Torino; membro del Consiglio di amministrazione dell'IPLA della Regione Piemonte e membro effettivo della CEM di Strambino.
Da parte degli uffici non ho segnalate altre candidature e io, per quanto ne so, nulla posso aggiungere a quanto ho dichiarato.
Le autocandidature sono solo segnalazioni fatte dal 1990 ad oggi; io ho fatto presente al Consiglio l'autocandidatura del dottor De Pace Francesco.
Per quanto mi concerne, avendo esperito in tutte le sedi ufficiali ed informali le consultazioni di rito, credo di formalizzare ancora in questo momento la candidatura del dottor Brunetti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Cavaliere; ne ha facoltà.



CAVALIERE Pasquale

Siccome non esiste un chiaro regolamento sulla questione, come si configura l'autocandidatura del dottor De Pace? Lei cosa metterà ai voti Presidente?



PRESIDENTE

Le schede sono segrete; si vota solamente una candidatura.
La candidatura del dottor De Pace è stata avanzata da lui non so in che modo, comunque è agli atti; io l'ho fatta presente e la porto a conoscenza di questo Consiglio. Non posso dire altro.



CAVALIERE Pasquale

E invece la candidatura del dottor Brunetti com'è stata formalizzata?



PRESIDENTE

La formalizza il Presidente del Consiglio in questo momento in base alle consultazioni che ha fatto nelle sedute che ha ricordato ieri, in base alle consultazioni private che ha fatto con i Capigruppo, in base alle consultazioni che ha fatto anche con l'interessato, di cui ha recepito la disponibilità.
Io formalizzo questa candidatura.



CAVALIERE Pasquale

Lei, Presidente - mi consenta - deve formalizzare, se risulta verità ciò che lei ha affermato, che esistono delle segnalazioni. In altro modo non si configura nemmeno quella del dottor Brunetti, perché non è stata regolamentata.



PRESIDENTE

Ma non c'è nessuna regolamentazione!



CAVALIERE Pasquale

Esatto, in questo le do ragione, Presidente. Non essendoci alcuna regolamentazione tutte sono state segnalazioni; nel momento in cui per abbiamo segnalazioni, autocandidature che si configurano come segnalazioni a mio parere lei ha il dovere di dire che sono in votazione questi nominativi.



PRESIDENTE

L'ho detto un momento fa. Personalmente formalizzo di fronte al Consiglio la candidatura del dottor Brunetti; presento anche all'attenzione del Consiglio la cosiddetta autocandidatura del dottor De Pace e faccio presente che dai diversi Consiglieri sono state segnalate le candidature (molte di queste non più attuali) del dottor Di Serafino (già votato con 31 voti, senza raggiungere il quorum necessario), del dottor Stabile, del dottor De Pace, del dottor Sparano (ex Prefetto di Torino, che non credo viva ancora in questa città), del dottor Trotta (nel frattempo deceduto) del dottor Buscaglino, del dottor Pratis (credo che occupi un'altissima carica istituzionale a Roma) e del dottor Conti.
Altre segnalazioni di candidature non sono state avanzate da nessuno.



CAVALIERE Pasquale

Visto che ieri ha letto il curriculum del dottor Brunetti, potrebbe per cortesia fornire gli altri curricula per mettere i Consiglieri in condizione di poter fare una scelta?



PRESIDENTE

Non esistono curriculum: sono segnalazioni fatte dai Consiglieri. C'è solo quello di De Pace.



CAVALIERE Pasquale

Ma scusi, mi pare che la candidatura del dottor Brunetti si configuri allo stesso modo.



PRESIDENTE

No. Io ho formalizzato questo rapporto con il dottor Brunetti sulla base di un mandato avuto dai Capigruppo. Io mi sono ripromesso di parlare con il dottor Brunetti dopo averne parlato nella Conferenza dei Capigruppo. Non potevo comportarmi diversamente; visto che ci vuole un quorum altissimo, qualificato (2/3 dei Consiglieri assegnati), non potevo in maniera arbitraria o personalistica accedere alla disponibilità del dottor Brunetti se non ne avessi avuto un mandato.
Per cui, formalizzo qui la candidatura del dottor Brunetti e passo alla votazione.



CAVALIERE Pasquale

Va bene. Ricorrerò, Presidente.



PRESIDENTE

Si proceda quindi alla distribuzione delle schede per la nomina del Difensore Civico.
Ricordo che la votazione avviene a scrutinio segreto e che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 50/81, la designazione da parte del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Prego un Consigliere Segretario di procedere all'appello dei presenti.



(Si procede alla votazione a scrutinio segreto)



PRESIDENTE

E' stato svolto lo scrutinio delle schede.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 55 hanno ottenuto voti: BRUNETTI Bruno 46 DI SERAFINO 1 PICCHIONI 1 ANGELERI 1 STABILE 1 DE PACE 1 RIVETTO 1 schede bianche 3 Proclamo eletto quale Difensore Civico il signor Bruno Brunetti che ha riportato la maggioranza dei voti richiesta.


Argomento: Organizzazione degli uffici - Regolamento del personale - Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame progetto di legge n. 172: "Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione del DL 3/2/1993, n. 29"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 172, iscritto all'o.d.g.
nel corso della seduta di ieri pomeriggio.
La parola alla relatrice, Consigliera Ferrero.



FERRERO Caterina, relatrice

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la qualifica dirigenziale unica, prevista dall'art. 15 del DL 3/2/1993, n. 29 e resa operante dal primo Contratto Collettivo di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali - entrato in vigore l'11/4/1996, riguarda sì lo stato giuridico della dirigenza regionale ma inevitabilmente, determina anche delle conseguenze sugli aspetti organizzativi propri dell'Amministrazione regionale.
Si è pertanto ritenuto opportuno adottare la presente legge relativa all'istituzione della qualifica dirigenziale unica ricomprendente le previgenti qualifiche dirigenziali; sul provvedimento si è svolto anche un incontro con la Rappresentanza Sindacale Unitaria della Dirigenza regionale.
Come è noto, il DL n. 29/93 detta norme per la riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni nonché per la gestione dei rapporti di lavoro la cui disciplina viene in larga parte ricondotta alle norme privatistiche.
Per quanto riguarda le Regioni è stato chiarito, specie dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 359 del 1993, che mentre per la parte della gestione dei rapporti di lavoro la nuova normativa è di immediata applicazione, tutta la restante parte - essendo attinente ad aspetti organizzativi - ricostituisce solo la normativa di principio e le Regioni nell'ambito del loro autonomo potere organizzatorio, devono provvedere a recepirla nei propri ordinamenti mediante apposita legge.
Con l'istituzione della qualifica unica vengono abrogate implicitamente tutte le disposizioni contenute nella L.R. n. 42/86 e successive modifiche che riguardano le qualifiche dirigenziali I e II. In via esemplificativa le norme relative all'affidamento degli incarichi della funzione di coordinamento (art. 18), di direzione di strutture stabili e flessibili (art. 12, comma primo, 13, comma primo, e 22), di posizioni di staff (art.
20 e 21), così come chiaramente riportato all'art. 3.
Conseguentemente l'Amministrazione, per l'affidamento degli incarichi di cui sopra, si atterrà esclusivamente ai criteri che, in applicazione delle nuove norme contrattuali, verranno adottati.
L'art. 1 prevede l'istituzione della qualifica dirigenziale unica facendo comunque salvo quanto previsto dall'art. 25, comma secondo, del DL n. 29/93.
L'art. 2, oltre a stabilire l'inserimento del personale dirigente in un unico ruolo della dirigenza regionale, al comma secondo rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale l'individuazione di quelle strutture organizzative vigenti per la cui direzione è necessario il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione o iscrizione ad Albi professionali.
L'art. 3, come già si è detto, abroga tutte le norme incompatibili o in contrasto con l'istituzione della qualifica unica.
E' inoltre contenuta all'art. 5 la clausola d'urgenza, motivata dal fatto che solo con questo iniziale adeguamento organizzativo (istituzione della qualifica unica) sarà possibile procedere alla completa attuazione del nuovo contratto della dirigenza.
La I Commissione ha licenziato a maggioranza il disegno di legge e lo rassegna all'aula per una sollecita ed ampia approvazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Miglietti.



MIGLIETTI Franco

Grazie, signor Presidente, colleghe e colleghi. Ritengo che sulla vicenda della riorganizzazione dell'Ente, che riguarda anche il personale si stia veramente creando una situazione assolutamente non condivisibile almeno da parte nostra.
Se ci fosse stata maggiore attenzione e buona volontà da parte della Giunta a definire il complesso dell'organizzazione del personale, quindi a sanare questo problema così urgente, si sarebbe potuto, in un anno di tempo, arrivare tranquillamente e serenamente ad una soluzione. Non si è fatto, siamo in un'impasse e non comprendiamo come riusciremo a portare a termine i lavori in I Commissione, che possono licenziare questo provvedimento.
Ora, il provvedimento di cui stiamo discutendo è un provvedimento tampone per sanare una situazione, assolutamente non sanabile! Se il ricorso al TAR e alla sentenza del Consiglio di Stato daranno un certo orientamento - che non è assolutamente certo - credo che l'Amministrazione nel determinare questa leggina, abbia almeno la sicurezza di cosa avverrà o almeno presuma di avere la sicurezza di quale sarà il pronunciamento del Consiglio di Stato. Se però non vi è nemmeno questa sicurezza, mi chiedo come si possa continuare senza avere fatto prima un accordo definitivo con le Organizzazioni sindacali o almeno con le RSU interne.
Abbiamo sentito l'esposizione dei rappresentanti delle RSU, con grande disponibilità da parte loro di mettersi in contatto e a disposizione sia dell'Assessore sia della Commissione per trovare una soluzione.
E' stato presentato un disegno di legge della Regione Lombardia che sotto un certo aspetto, pare aver risolto anche questo problema. Spero di non sbagliare. Bisogna essere molto tecnici e molto preparati per capire esattamente l'inquadramento del personale, quindi ciò che è utile e doveroso fare per quanto riguarda la soluzione di questi problemi. Ma mi pare che non vi sia neanche accordo fra le stesse Organizzazioni sindacali nell'affrontare complessivamente questo problema.
Vorrei che l'Assessore si pronunciasse in merito, innanzitutto sull'assoluta necessità di assumere questo provvedimento, a cui in questo momento il mio Gruppo è assolutamente contrario, perché lo riteniamo un francobollo sui pantaloni strappati.
Vorrei anche che l'Assessore dicesse come intende procedere nell'esame del riassetto complessivo del personale e quindi nell'iter di questo disegno di legge in Commissione.
Infine, vorrei sapere se è intenzione dell'Assessore completare tale disegno di legge, dando gli strumenti alla Commissione e alle stesse Organizzazioni sindacali per poter legger più chiaramente l'organigramma della proposta definita dalla Giunta stessa.
Su questa legge daremo il nostro parere contrario, ma siamo assolutamente disponibili ad aprire in modo serrato il confronto per quanto riguarda la soluzione.
Pareva che il tutto si risolvesse nel giro di pochi mesi; ormai è passato un anno, ma non si vede ancora la luce nel finale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Papandrea.



PAPANDREA Rocco

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, noi siamo contrari a questa legge per due motivi.
Il primo coincide con le considerazioni del Consigliere Miglietti: non si capisce l'utilità di questo provvedimento. Nel corso degli incontri con le Organizzazioni sindacali e della successiva discussione in Commissione per quanto riguarda la parte della qualifica unica non si capisce perché ci si arrivi, la si scorpori e la si divida dalla discussione generale sulla legge n. 42, in quanto - come è stato detto nel corso della riunione in Commissione - per certi versi è già operante il contratto; quindi non c'è l'urgenza straordinaria di sistemare questo aspetto al di fuori della legge n. 42.
Nel corso della discussione è emerso il motivo vero dell'emendamento approvato. E' un emendamento che riguarda i dirigenti che, alcuni anni fa avevano vinto un concorso messo in discussione da una serie di ricorsi.
Una prima sentenza del TAR ha accolto parzialmente questi ricorsi.
Una seconda sentenza, quella definitiva, si è pronunciata il 7 novembre.
Siamo in attesa di conoscere gli esiti di questa sentenza.
Se il Consiglio di Stato non accoglie il giudizio del TAR e invece dà ragione all'Amministrazione, quell'emendamento è inutile, non serve, perch non c'è più oggetto del contendere.
Diversamente, quell'emendamento ha un suo scopo; non dico che sia utile non lo ritengo utile - però ha una sua funzionalità, nel senso che interviene su quella sentenza.
Il problema è che interviene su una sentenza non conosciuta e suscettibile di variazioni: può accogliere pienamente la sentenza del TAR modificarla, estendere il numero di ricorrenti che si sono visti dare ragione oppure no. Quindi siamo di fronte ad una serie di incognite.
Nel corso della discussione con le Organizzazioni sindacali alcuni esponenti sindacali hanno valutato che questo provvedimento, rispetto al problema specifico che riguarda complessivamente circa 130 dirigenti, è come gettare benzina sul fuoco! Nel corso della discussione abbiamo sentito dire dall'Assessore, e anche dal dottor De Pascale, che la situazione non è così grave. Per durante la riunione di Commissione, quando si è chiesto perché non sia stata presentata una legge con solo questo tipo di provvedimenti, ma solo l'emendamento, si è risposto no a tale richiesta, giudicata eccessiva: per farlo passare più inosservato si è costruita una legge intorno ad esso. Lo si è inserito nell'art. 1 dell'altra legge per farlo passare più inosservato. Presentato in questo modo non è benzina sul fuoco, perch risulta meno al centro dell'attenzione, ma il problema resta ovviamente scottante.
Noi siamo contrari - e sarebbe utile che la Giunta ci riflettesse ancora - a fare una legge che intervenga su una sentenza che non è ancora nota.
Credo che le motivazioni che stanno alle spalle di questo provvedimento siano condivisibili.
Una volta che ci sarà la sentenza, bisognerà intervenire per mettere ordine in una situazione che, nel frattempo, ha visto una serie di lavoratori ricoprire comunque quegli incarichi, magari in seguito ad un concorso che non sarà più ritenuto valido, però loro l'hanno fatto. Non credo che la soluzione possa essere di chiedere loro indietro del denaro tenendo anche conto che ve ne sono stati altri che per anni sono stati esclusi da un impiego cui avrebbero potuto accedere: anche loro, in qualche modo, hanno subìto dei danni.
Personalmente, non intendo prendere posizione, né per gli uni né per gli altri, come invece questa leggina fa; ritengo che il modo migliore sarebbe stato conoscere la sentenza ed intervenire con cognizione di causa conoscendo i contenuti specifici della sentenza, e sulla base della stessa elaborare un proposta che tenga conto delle preoccupazioni e delle aspettative dei lavoratori coinvolti in questo concorso.
Questi i motivi per cui riteniamo erroneo il modo di procedere proposto. Si è aspettato sette mesi; la sentenza è di novembre: non si capisce l'urgenza attuale. Può darsi che occorra ancora qualche settimana dopodiché la sentenza verrà resa nota. Non si capisce perché il Consiglio debba intervenire conoscendo parzialmente i fatti, non avendo tutti gli elementi concreti di valutazione.
Per questo motivo - ripeto - la cosa migliore sarebbe rinviare l'approfondimento della discussione sulla legge a quando sarà resa nota la sentenza; diversamente, voteremo contro il provvedimento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Gallarini.



GALLARINI Pier Luigi, Assessore al personale e sua organizzazione

Ritengo che, alla luce della discussione tenutasi in Commissione e dei due interventi in aula dei colleghi Miglietti e Papandrea, sia opportuna qualche precisazione.
La leggina è stata proposta perché - come diceva giustamente il Consigliere Papandrea nell'ultima parte del suo intervento - a sette mesi da quel 7 novembre, non conosciamo ancora la sentenza. Se all'inizio di tale periodo potevamo ragionevolmente pensare che si potesse arrivare in porto con il disegno di legge n. 42 - e qui mi riallaccio a quanto diceva il Consigliere Miglietti - in realtà non ci siamo arrivati. A sette mesi di distanza, è molto probabile che nel giro di qualche giorno - in questo senso sono i "sussurri da Roma" - possa essere paracadutato il testo della sentenza e lo si possa finalmente conoscere, spazzando via la spada di Damocle che pesava sulle nostre decisioni.
Ci auguriamo che la sentenza sia positiva, ma temiamo anche il contrario. In tal senso, la leggina è composta da due parti: il recepimento sostanziale e formale che ci garantisce rispetto a dubbi ed equivoche interpretazioni al contratto della dirigenza; la parte generale dell'articolato, infatti, recepisce ed accoglie quanto viene stabilito nel contratto della dirigenza. E' questa una novità dell'11 aprile: sono passati pochi giorni da questo fatto nuovo. L'emendamento relativamente al 31/3/1997, per quanto riguarda i decimi livelli, è una salvaguardia nei confronti della classe dirigente regionale, che in questi anni ha retto dal punto di vista delle responsabilità, la Regione ai massimi livelli, con tutte le implicanze che questo comporta. Ci sembra dovuto un provvedimento di salvaguarda di questo tipo.
Per quanto riguarda l'ultima parte dell'intervento del Consigliere Miglietti, relativo allo stato dell'arte circa il disegno di legge n. 42, è vero che siamo a molti mesi da quando il disegno di legge approvato dalla Giunta arrivò in Commissione, d'altra parte ci sembra che un provvedimento di questo tipo sia fondamentale e, probabilmente, nessuno si è mai illuso che potesse arrivare in porto nel giro di due-tre mesi.
Certo, è trascorso molto tempo, ma la ripresa della trattativa e del dialogo con i sindacati non più tardi di due-tre mesi fa, seppur non ha portato, ad oggi, ad un accordo, ha fatto sì che si sia molto vicini ad una posizione di confronto che non vede più le distanze abissali del primo periodo.
Questo sotto l'aspetto che maggiormente preoccupava: esuberi e futuro di quella dirigenza che non fosse più stata inserita - come dire? - nella parte vitale della dirigenza stessa - mi riferisco, ovviamente, alle posizioni di staff.
Il confronto con il sindacato è ancora in corso; avremo una riunione nei prossimi giorni, ma già su basi molto avanzate, di ricaduta, rispetto all'articolato, sul quale, praticamente, esiste un confronto che si prospetta aver già smussato, in modo fondamentale, gli spigoli maggiori che il disegno di legge e la posizione del sindacato comportavano in una prima fase.
Per quanto riguarda la ricaduta organigrammatica sia degli accorpamenti per quanto riguarda le competenze, sia per quanto riguarda i settori, siamo in dirittura d'arrivo: è ragionevole prevedere che entro pochi giorni ci possa essere - e ci sarà - con i sindacati il confronto pressoch definitivo sul 100% della materia del contendere. Quindi, non solo sull'articolato, ma anche su tutta la parte organigrammatica.
Ecco perché, se così andranno le cose, riteniamo che l'ipotesi della Regione Lombardia, distribuita in I Commissione durante l'audizione da parte del sindacato, sarebbe un passo indietro. Per parte nostra riteniamo che, avendo maturato il 95% del percorso dall'iniziale disegno di legge della Giunta, valga la pena percorrere il 5% occorrente per arrivare finalmente in porto ed avere una piattaforma di certezza su cui costruire una scheletratura di organizzazione per quanto riguarda la nostra Regione.
Viceversa, pensiamo non sia opportuno ripiegare, invece, su un qualcosa che sarebbe necessariamente ancora provvisorio e che rinvierebbe, a chissà quando e chissà come, un qualcosa che darebbe certezza alla dirigenza stessa, visto che sono state demolite, al 95%, le grosse preoccupazioni circa il futuro quanto meno di una parte della stessa.



PRESIDENTE

La Consigliera Spagnuolo non partecipa al dibattito e alla votazione perché direttamente interessata.
Non essendovi pertanto altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 26 voti contrari 14 astensioni 4 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 26 voti contrari 14 astensioni 4 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 26 voti contrari 14 astensioni 4 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 26 voti contrari 14 astensioni 4 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 44 voti favorevoli 26 voti contrari 14 astensioni 4 L'art. 5 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 50 votanti 49 hanno risposto SI' 30 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere.
La legge è approvata.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Per quanto riguarda l'ordine del giorno sulla psichiatria, è stato concordato dall'Assessore con i Consiglieri che tale ordine del giorno verrà presentato nel corso della seduta consiliare di martedì 4 giugno.


Argomento: Sport - Tempo libero: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 264: "Programma pluriennale di attuazione della L.R. 22/12/1995, n. 93 per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 264, di cui al punto 13) all'o.d.g.
E' stato presentato un emendamento sostitutivo tecnico da parte dell'Assessore Angeleri.
La parola all'Assessore Angeleri.



ANGELERI Antonello, Assessore allo sport e tempo libero

Le norme sono state approvate in Commissione recentemente (quindici giorni fa); c'è peraltro un miglioramento nella tabella allegata rispetto ai tassi. Tale emendamento è relativo ad una discussione che abbiamo avuto con il Credito sportivo, per cui la tabella per mutui per soggetti di natura privatistica non cambia, mentre cambia la tabella per i mutui per soggetti pubblici nel senso che per i mutui superiori a 2,5 miliardi ed inferiori ai 4 miliardi il tasso netto passa dal 7,50 al 6,50, per i Comuni montani addirittura dal 7,50 al 4,50. Quindi c'è questo miglioramento per cui allegherei questa nuova tabella che sostituisce la precedente.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento proposto dall'Assessore Angeleri.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti.
Pongo ora in votazione la deliberazione così emendata, il cui testo verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 50 Consiglieri presenti.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti idrici

Esame progetto di legge n. 155: "Modifiche della L.R. 26/3/1990, n. 13 'Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili' e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 155, di cui al punto 3) dell'o.d.g. aggiuntivo.
Relatore è il Consigliere Griffini, che ha facoltà di intervenire.



GRIFFINI Massimo, relatore

Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Con la legge 17/5/1995 n. 172 si è conclusa una lunga e complessa fase di decretazione d'urgenza destinata ad introdurre modificazioni ed integrazioni della legge 10/5/1976 n. 319, che hanno reso più organico il nuovo corpo normativo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
Innanzitutto è stata sancita con maggiore chiarezza la profonda divaricazione tra gli scarichi da insediamenti produttivi (disciplinati anche in dettaglio dalla normativa statale e presidiati da un sistema sanzionatorio quasi esclusivamente penale) e gli scarichi da insediamenti civili e delle pubbliche fognature (demandati invece alla disciplina regionale ed in ordine ai quali è previsto un nuovo regime sanzionatorio prevalentemente amministrativo).
Conseguentemente, il potere legislativo regionale in materia di scarichi da insediamenti civili e delle pubbliche fognature assurge senza più equivoci a livello concorrente con quello statale, confermandosi invece di natura meramente attuativa ed integrativa per quanto concerne la disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi.
Un ulteriore elemento di chiarezza è stato inoltre introdotto dall'art.
1, comma terzo, della legge n. 172/95, il quale - nel dichiarare che, fino all'adozione di una nuova disciplina regionale conforme ai principi ed ai criteri della direttiva 91/271/CEE, restano ferme le prescrizioni dettate anteriormente, ivi comprese quelle della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 30/12/1980 - ha confermato ex post la legittimità delle leggi regionali che a quella deliberazione si erano ispirate.
Dal che consegue, per quanto concerne gli scarichi da insediamenti civili e delle pubbliche fognature, la piena vigenza della L.R. 26/3/1990 n. 13 sino all'adeguamento della stessa ai principi ed ai criteri della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane e, per converso, si deve registrare il superamento di alcuni disposti della L.R.
n. 13/90 relativamente agli scarichi da insediamenti produttivi.
Uno degli elementi qualificanti della rivisitazione della legge Merli è sicuramente la riscrittura dell'art. 14, comma secondo, ove si dispone che i piani regionali di risanamento delle acque devono essere redatti, per quanto concerne gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, oltre che coerentemente ai citati criteri e principi comunitari, anche in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L'approfondimento, la concertazione e l'emanazione degli atti attuativi statali soprarichiamati e più in generale gli studi e gli adempimenti necessari alla piena attuazione dei disposti della direttiva CEE n. 91/271 richiedono tempi adeguati alla delicatezza e alla complessità delle tematiche ad essi afferenti, atteso che su questo fronte si aprono scenari profondamente diversi da quelli postulati dall'originario testo della legge n. 319/76 (individuazione delle aree sensibili, implementazione delle infrastrutturazioni, ridefinizione dei parametri di accettabilità per gli scarichi dei pubblici impianti di depurazione, nuovi sistemi di controllo ecc.) Scenari rispetto ai quali non sono estranee, anzi giocano un ruolo fondamentale, altre importanti riforme attualmente in atto, come la riorganizzazione dei servizi idrici nel senso voluto dalla legge n. 36/94 (la cosiddetta legge Galli) e, sul fronte dei controlli, l'attivazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale istituita con la L.R.
n. 60/95.
Nel frattempo si rende necessario peraltro procedere ad una serie di emendamenti del vigente testo della L.R. n. 13/90 che, da un lato, adeguino le disposizioni regionali a nuovi principi direttamente introdotti dalla legge statale e, dall'altro, sostituiscano con modifiche testuali e relative integrazioni le modifiche implicite subite dalla suddetta normativa regionale successivamente alla sua entrata in vigore.
In assenza di un intervento in tal senso, infatti, l'esatta ricostruzione del testo normativo vigente sarebbe esclusivamente affidata all'interprete, con un conseguente ampio margine di incertezza ermeneutica e soprattutto una significativa possibilità di errori in sede applicativa.
Tra gli aspetti rilevanti assurge a primaria importanza la questione dell'utilizzo in agricoltura degli effluenti zootecnici.
Con sentenza del 2/6/1995 n. 235 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, punto 5), della L.R. n. 13/90, il quale, definito lo spandimento su terreno come operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi alternativo al loro scarico puntuale di cui al punto 4) dello stesso articolo, e intendendo lo stesso come fase di trattamento di tale reflui sanciva l'applicazione alla fattispecie delle disposizioni del DPR 10/9/1982 n. 915.
Con tale sentenza la Corte ha invece ritenuto rientrante nell'ambito della legge n. 319/76, anziché della normativa sullo smaltimento dei rifiuti l'ipotesi di utilizzazione ai fini agricoli degli effluenti zootecnici essendo ormai disciplinata da una legge specifica (il DL 27/1/1992 n. 99) l'utilizzazione a scopo agronomico dei fanghi da depurazione.
La totale assimilazione dello spandimento in agricoltura dei liquami zootecnici al cosiddetto scarico puntuale disciplinato dalla legge Merli conseguente al pronunciamento della Corte, comporterebbe tra l'altro: ove l'insediamento da cui si origina lo scarico sia classificabile di tipo produttivo, l'applicazione dei limiti di accettabilità di tutti i parametri contenuti nella tabella A) ove l'insediamento da cui si origina lo scarico sia classificabile di tipo civile, l'applicazione dei limiti di accettabilità fissati dalle Regioni tenendo conto delle tabelle allegate alla legge e della delibera del Comitato interministeriale 30/12/1980, fermi restando in ogni caso i limiti inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile l'applicazione integrale del punto 2) dell'allegato 5) alla delibera del Comitato interministeriale 4/2/1977 relativo alla regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo.
L'applicazione della tabella A nel senso sopra delineato si scontra palesemente con due realtà di fatto: l'abbattimento di alcune sostanze (azoto, fosforo, sostanza organica ecc.), pur consentendo il rispetto formale della normativa vigente vanifica completamente l'utilità agronomica del refluo e di conseguenza la sua applicazione a scopo di fertilizzazione dei suoli i valori di rame e zinco fisiologicamente riscontrabili negli effluenti da allevamento zootecnico risultano mediamente compresi tra le 30 e le 100 volte i limiti tabellari (con punte anche di 500 volte), a seconda della specie allevata, dello stadio di crescita dell'animale, dell'alimentazione adottata, delle modalità di gestione dei reflui, ecc.; trattandosi di metalli, tali limiti non sono modificabili da parte delle Regioni ne per gli insediamenti produttivi, ne per gli insediamenti civili, salva semmai la deroga in senso ancora più restrittivo invocata dalla sopra richiamata delibera del 4/2/1977.
Torto o ragione che avesse il legislatore regionale piemontese in stretto punto di diritto (sul che la Corte Costituzionale ha definitivamente espresso il proprio giudizio) emerge da quanto sopra illustrato che la normativa vigente in materia di tutela delle acque non ha mai avuto, se non a livello di mero enunciato di massima, disposizioni volte a consentire l'effettivo riutilizzo dei reflui.
Occorre considerare inoltre che la questione, per quanto emersa nell'ambito di un incidente di costituzionalità di una normativa di rango regionale, non investe soltanto il territorio piemontese, bensì ha valenza nazionale.
Se si reputa quindi che il riutilizzo degli effluenti zootecnici a beneficio dell'agricoltura debba essere un'operazione consentita dall'ordinamento giuridico, l'unica via percorribile è quella di una normativa ad hoc, che contemperi le irrinunciabili esigenze ambientali con quelle imprenditoriali, la necessità di limitare la produzione di rifiuti con le specificità e le potenzialità del settore; una disciplina che, in stretta analogia alle sopra richiamate disposizioni sull'utilizzo agricolo dei fanghi di depurazione, seppure con gli adeguamenti dovuti alla peculiarità dei residui in esame, sia in grado di trattare la materia con sufficiente realismo e stabilire di conseguenza comportamenti effettivamente esigibili dagli obbligati.
Atteso che sin dall'agosto del 1995 la Regione Piemonte ha rappresentato al Governo tutte le considerazioni appena svolte, senza che ne sia seguita alcuna risposta da parte del livello centrale, si è reso necessario procedere alla stesura di una proposta di legge al Parlamento ai sensi dell'art. 121 della Costituzione e dell'art. 17 dello Statuto regionale, attualmente all'esame della competente Commissione consiliare.
Una proposta che prefigura un approccio complessivo alla materia essendo volta a regolamentare l'utilizzo di tutti gli effluenti prodotti dalle realtà zootecniche, e che si propone nel contempo di consentire una pratica agronomica che eviti gli effetti ambientalmente indesiderabili ed avvenga al tempo stesso in un quadro di chiarezza sulle operazioni disciplinate.
Nel frattempo il legislatore regionale deve peraltro prefiggersi gli stessi scopi, pena altrimenti il blocco immediato di tutte le attività imprenditoriali interessate alla fattispecie.
All'art. 1 della legge in esame si procede pertanto alla riformulazione della definizione di 'scarico puntuale' ed alla definizione di 'utilizzazione in agricoltura' nell'ambito dell'art. 1 della L.R. n. 13/90 mentre all'art. 6 è proposta una riscrittura dell'art. 19 della L.R. n.
13/90 priva di ogni riferimento allo spandimento su terreno a fini agricoli ed al DPR n. 915/82, trattandosi di disposti ormai abrogati.
All'art. 7 invece si opera la sostituzione dell'art. 21 della L.R. n.
13/90, al fine di individuare in un unico contesto (ed in attesa dell'auspicata normativa statale) il regime cui sono sottoposte le utilizzazioni agronomiche in tutti gli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici (letami e liquami), tenuto conto dell'assoluta peculiarità della fattispecie rispetto alle altre ipotesi di scarico.
Aspetto fondamentale del disposto in questione è la previsione di un'apposita legge regionale finalizzata a prevenire gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo dello spandimento sul terreno di tali effluenti, consentendo al tempo stesso la loro corretta utilizzazione agronomica.
Per i motivi sopra esposti si rende infine assolutamente necessario ed urgente dettare norme transitorie, finalizzate in particolare a 'recuperare' le autorizzazioni a suo tempo rilasciate e a prescrivere comportamenti - come si è già detto - effettivamente esigibili da parte degli operatori del settore (art. 10).
Con l'art. 2 della legge in esame si propone invece la sostituzione dell'art. 7 della L.R. n. 13/90 recante la disciplina degli scarichi da insediamenti produttivi in pubblica fognatura (dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione), recependo appieno i nuovi principi introdotti dal legislatore nazionale.
Con l'entrata in vigore della legge n. 172/95 (e nello specifico con la significativa modificazione apportata all'art. 12, comma primo, punto 2) della legge n. 319/76) sono profondamente mutati i presupposti della normativa regionale del 1990.
Innanzitutto è stato pressoché annullato il divario tra il regime degli scarichi esistenti e quello degli scarichi nuovi, poiché anche per questi ultimi si dispone che: devono rispettare i limiti di tabella C) se scaricano in pubblica fognatura non ancora collegata ad impianto centralizzato di depurazione in caso contrario devono rispettare i limiti che l'Ente gestore del pubblico servizio stabilisce in rapporto alle caratteristiche dell'impianto pubblico di depurazione ed ai limiti di accettabilità del relativo scarico finale (fermi restando anche in questa ipotesi soltanto i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e/o bioaccumulabile, in quanto trattasi di principio generale sanzionato penalmente dall'art. 21, comma quarto, della legge n. 319/76).
Scomparso ogni riferimento letterale ai limiti più restrittivi, è stato introdotto quindi il diverso principio in base al quale la presenza, la funzionalità, le caratteristiche ed i limiti di accettabilità dell'impianto centralizzato di depurazione assurgono ad unici presupposti e condizioni del potere di regolamentazione degli scarichi da parte dell'Ente gestore del pubblico servizio.
E' stato altresì eliminato, sempre relativamente agli insediamenti nuovi, ogni riferimento alla relativa approvazione regionale, ad ulteriore conferma dell'unicità della responsabilità dell'Ente gestore in materia.
La sopra illustrata innovazione dei principi e delle stesse disposizioni di dettaglio riguardanti gli insediamenti produttivi nuovi ha prodotto l'immediata abrogazione dell'art. 7, commi terzo e sesto, lettera a), della L.R. n. 13/90 per effetto dell'art. 10, comma primo, della legge 10/2/1953 n. 60 (cosiddetta legge Scelba), il quale dispone che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali delle leggi statali che disciplinano le singole materie abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
Stante la previsione del secondo comma dello stesso art. 10 della legge n. 60/53, a norma del quale i Consigli regionali devono apportare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni, si ritiene innanzitutto opportuno far emergere sul piano testuale l'intervenuta abrogazione delle disposizioni di cui trattasi.
La stessa modifica dell'art. 12, comma primo n. 2), della legge n.
319/76 getta peraltro una ben diversa luce anche sulle norme riferite agli scarichi degli insediamenti produttivi 'esistenti' recapitanti in pubblica fognatura: l'approvazione regionale delle deroghe in favore di questi assurge oggi a disposto privo di fondamento se si tiene conto del fatto che un'analoga approvazione per gli insediamenti nuovi (tradizionalmente sottoposti ad un regime più restrittivo) non è prevista dall'ordinamento giuridico vigente.
Si reputa pertanto che i commi quarto e quinto dell'art. 7 della L.R.
n. 13/90 debbano essere abrogati per il venir meno dei presupposti in base ai quali sono stati emanati e per conseguente manifesta illogicità rispetto al quadro normativo complessivo.
Passando ora ad altri aspetti della legge in esame, si rileva che l'art. 9 della L.R. n. 13/90 norma il regime autorizzativo degli scarichi delle pubbliche fognature con riferimento ad un quadro di competenze in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi idrici che è stato modificato con la L.R. 17/11/1993 n. 48 (attuativa della riforma delle Autonomie locali), per quanto concerne la titolarità delle funzioni amministrative, e con la L.R. 13/4/1995 n. 60 (istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), per quanto concerne le relative funzioni di supporto tecnico-operativo.
I riferimenti testuali al Comune ed alla USL devono oggi intendersi rivolti per un verso alla Provincia, competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature sin dall'1/3/1994, e per altro verso all'ARPA, destinata a sostituirsi alle Unità Sanitarie Locali non appena costituita ai sensi della L.R. n. 60/95.
Inoltre la deroga all'obbligo di dotarsi di un atto autorizzativo espresso da parte del Sindaco che assumesse contestualmente la veste di titolare dello scarico e di autorità competente al relativo controllo a suo tempo prevista dal comma quinto del citato art. 9 della L.R. n. 13/90, per quanto riproposta su scala nazionale da un analogo disposto dell'art. 6 della legge n. 172/95, non è più operante nel territorio regionale in ragione dell'intervenuta competenza provinciale di cui sopra.
In considerazione del fatto che una mancata percezione delle sopra illustrate modificazioni ed abrogazioni implicite potrebbero indurre in errore gli Amministratori comunali con gravi conseguenze anche in termini sanzionatori, si ritiene di dover sostituire l'art. 9 della L.R. n. 13/90 con la versione proposta all'art. 3 (modificazioni testuali ai commi primo e quarto ed omissione dell'originario comma quinto).
In tema di disciplina degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura si ripropone, per le stesse ragioni, la modifica del comma quarto dell'art. 13 della L.R. n. 13/90 (art. 4).
Ai sensi della L.R. n. 48/93, infatti, può accadere che la classificazione di uno scarico come scarico da insediamento civile e la sua qualificazione come nuovo, esistente o equiparato all'esistente debba essere effettuato dall'Amministrazione provinciale oppure dal Comune a seconda delle rispettive competenze, essendo queste ripartite non in base alla natura dello scarico, bensì in rapporto all'attività svolta nell'insediamento da cui lo stesso si origina.
Con l'art. 5 si introduce invece una possibilità di rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi da insediamenti civili da valutarsi da parte dell'autorità competente al controllo, in considerazione del loro modesto impatto ambientale e di una loro tendenziale immodificabilità nel tempo.
Nel corso di incontri e confronti con le Amministrazioni comunali e provinciali, svoltisi a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
172/95, sono emerse infine due problematiche particolari, che investono l'una, le autorizzazioni allo scarico di talune tipologie di scarichi civili, soprattutto abitativi, e, l'altra, le autorizzazioni allo scarico del pubblico servizio di fognatura e depurazione.
Nel primo caso è accaduto che sia stata data, dai diretti interessati e talvolta dalle stesse autorità di controllo, un'involontaria interpretazione estensiva dell'art. 15, comma secondo, della L.R. 13/90 che con tenore derogatorio individua quali scarichi da insediamenti civili siano sottoposti a sola notifica anziché al regime autorizzativo disposto in via generale dal comma primo dello stesso articolo.
Si può presumere quindi che in un cospicuo numero di casi si siano ritenuti esonerati dall'atto autorizzativo non solo gli scarichi civili che, appartenenti alle classificazioni di cui appunto all'art. 15, comma secondo, fossero qualificabili 'esistenti' (attivati cioè prima dell'entrata in vigore della legge Merli), ma anche quelli (della stessa specie) qualificabili come 'equiparati agli esistenti' e pertanto attivati tra il 13/6/1976 e la data di entrata in vigore della L.R. n. 13/90.
Per quanto tale interpretazione non risulti corretta alla luce dei fondamentali principi ermeneutici, occorre riconoscere che la stessa pu essere stata effettivamente indotta da una non chiarissima formulazione del connesso art. 13 della L.R. n. 13/90 e, considerato che il regime sanzionatorio relativo all'effettuazione di scarichi civili senza aver richiesto l'autorizzazione, per quanto depenalizzato, risulta improntato ad una significativa severità (sono previste infatti sanzioni amministrative pecuniarie da L. 10.000.000 a L. 100.000.000, con una possibilità di pagamento in misura ridotta pari a L. 20.000.000) si reputa opportuno, se non addirittura doveroso, riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano incorsi o siano stati indotti nell'errore sopra illustrato (art. 8).
Analoga soluzione è proposta all'art. 9 per il caso dei titolari degli scarichi delle pubbliche fognature che non hanno presentato domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 17/11/1993 n. 48.
In questo caso occorre prendere atto delle ripetute oscillazioni della normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali sul punto.
Negli anni si sono infatti verificati i seguenti fenomeni: tra l'entrata in vigore della legge n. 319/76 e l'adozione della normativa regionale, si sono riscontrate opposte decisioni della Magistratura sull'obbligo di autorizzazione per gli scarichi (civili e) delle pubbliche fognature, superate soltanto all'inizio degli anni '90 con il pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite a favore della sussistenza di tale obbligo la L.R. n. 13/90 si era d'altra parte orientata in tal senso (vedasi l'art. 9, già esaminato nella presente relazione), ma aveva ritenuto di dover derogare all'obbligo di rilascio dell'atto autorizzativo formale nei casi (che costituiscono la stragrande maggioranza) in cui la figura del Sindaco assumesse contestualmente la veste di titolare dello scarico e di autorità competente al controllo tale disposto fu impugnato innanzi alla Corte Costituzionale, con un conseguente periodo di incertezza sulla futura sopravvivenza della norma senza che peraltro la Corte si pronunciasse in merito nel frattempo si sono infatti verificati altri due fenomeni, che potrebbero essere vissuti come di segno opposto, anche se perfettamente compatibili tra loro: da un lato la Regione Piemonte con la L.R. n. 48/93, ha attribuito la competenza sugli scarichi delle pubbliche fognature alla Provincia spezzando in tal modo ed in via definitiva quella coincidenza tra autorità di controllo e titolare dello scarico che aveva caratterizzato il periodo storico precedente e rendendo conseguentemente necessaria, dopo l'1/3/1994 un'attività autorizzativa provinciale su tutti gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti l'art. 6 della legge n. 172/95 ha introdotto all'art. 9 della legge n.
319/76 un disposto analogo, anche se non identico, a quello della legge regionale piemontese, disponendo che gli scarichi delle pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione del relativo progetto.
Risulta evidente che una tale fluidità normativa può aver indotto in errore alcune Amministrazioni comunali e in prospettiva può dare luogo a contenziosi inutili e defatiganti se la Regione Piemonte non chiarisce anche indirettamente i rapporti tra il nuovo disposto statale e le proprie scelte in materia di riparto delle competenze.
Alle ragioni sopra esposte aggiungasi che si è di fronte ad un servizio pubblico fondamentale, quale quello di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, e che la fattispecie di illecito in esame è di tipo formale ma presidiata da sanzioni amministrative estremamente elevate, identiche a quelle già richiamate trattandosi degli scarichi da insediamenti civili.
Le finalità dei disposti della legge in esame sin qui illustrate postulano per loro natura la dichiarazione d'urgenza di cui all'art. 10".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bertoli per dichiarazione di voto.



BERTOLI Gian Pietro

Noi su questo progetto di legge ci asteniamo. Apprezziamo lo sforzo fatto per costruire questo articolato, però il nostro voto è di astensione perché manca ormai da quindici anni - non è stato adeguato - il piano delle qualità delle acque a cui comunque questo testo di legge si riferisce e poi perché, pur non essendoci a livello nazionale una legge che recepisce la direttiva europea, uno sforzo per andare in questa direzione si sarebbe già potuto fare fin da questo provvedimento.
Quindi da queste due considerazioni consegue il nostro voto di astensione.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 voti favorevoli 27 astensioni 16 L'art. 11 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 48 hanno risposto SI' 30 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri.
La legge è approvata.


Argomento:

Interrogazioni ed interpellanze (annunzio)


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13)



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