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Dettaglio seduta n.464 del 29/02/00 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n.
28 Consiglieri (sono in congedo n. 9 Consiglieri).


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Burzi, Farassino Goglio, Majorino, Pazè, Rosso, Scanderebech e Viglietta.


Argomento: Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato:argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 784: "Ratifica DGR n. 1-29431 del 22/2/2000 assunta con i poteri del Consiglio regionale ex art. 40 dello Statuto"; "Riadozione determinazioni di cui alla DGR 1-29038 del 23/12/1999 relativa al Programma attuativo 1999 della legge regionale 1/87 Interventi regionali in materia di movimenti migratori"


PRESIDENTE

Passiamo pertanto alla proposta di deliberazione n. 784, di cui al punto 5) all'o.d.g.
Il Presidente della Giunta regionale illustra il provvedimento.



GHIGO Enzo, Presidente della Giunta regionale

Questa è una delibera che la Giunta ha adottato con i poteri sostitutivi del Consiglio, in relazione agli interventi regionali in materia di movimenti migratori.
Abbiamo dovuto procedere in questo modo in quanto diversamente gli investimenti del '99 non sarebbero potuto essere erogati.
La delibera approva il programma attuativo del '99 ai sensi dell'art.
40 dello Statuto e ha la piena attuazione del programma in oggetto. Per quanto concerne il programma, è un insieme di interventi che sono stati discussi e visti in Commissione e che hanno riscontrato il consenso da parte di tutti i Consiglieri, perché, in quella seduta di Commissione, era stato approvato a larga maggioranza. La delibera oggi rientra in Consiglio per essere approvata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vindigni.
VINDIGNI Noi voteremo a favore la deliberazione, che è attuativa di una legge fatta nel 1987. La legge si presentava ed è tuttora organica, perch comprende essenzialmente due filoni di interventi. Il primo filone era rivolto a favorire il rientro degli emigrati italiani in Italia, agevolando l'inserimento lavorativo, il problema delle abitazioni e il rientro nella terra d'origine. Il secondo filone era quello di rinsaldare i rapporti ed i legami con le comunità piemontesi nel mondo.
A distanza di quindici anni, la prima parte della legge è ormai superata. Tutti noi ci ricordiamo la crisi nella quale versavano i Paesi a forte emigrazione italiana negli anni '80, in particolare l'Argentina.
Molti italiani emigrati conservavano la loro cittadinanza e si facevano forti di questo rapporto mantenuto con la terra d'origine per avere delle garanzie di tipo previdenziale che i Paesi che li aveva accolti non potevano garantire. Questa legge regionale rendeva possibile un rinsaldamento di questi rapporti. Fortunatamente questa fase è superata.
L'attuazione di questa parte della legge, in termini economici, è abbastanza contenuta e marginale. Diventa, però, sempre più importante la seconda parte della legge, quella che consente di mantenere un rapporto vivo con le comunità piemontesi nel mondo, attraverso sostegni economici e relazioni culturali, la cui qualità si sta intensificando notevolmente tant'è che si stabiliscono rapporti anche a livello universitario, che hanno come effetto quello di utilizzare le comunità piemontesi nel mondo come antenne del Piemonte, realizzando originali formule di diplomazia parallela. Tutto ciò con una spesa abbastanza contenuta di poche centinaia di milioni.
Questa è la ragione per la quale noi daremo il nostro voto favorevole alla deliberazione e il motivo per cui mi sono soffermato. L'attuazione di questa delibera richiedeva da parte del Presidente una spiegazione meno burocratica e formale di quella che ci ha dato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Grazie Presidente, e grazie anche al collega Vindigni che ha illustrato a dovere il contenuto della deliberazione: cosa che non ha fatto il Presidente Ghigo.
Anch'io condivido, come il Collega Vindigni, il fatto che questo tema merita molta più attenzione di quella che ha dedicato il Presidente Ghigo.
Il tema del rapporto tra il Piemonte e, in generale, dell'Italia con gli emigrati di origine italiana e piemontese è stato, per lungo tempo ed in parte lo è ancora adesso, del tutto insufficiente e non pienamente sviluppato.
Chi ha avuto modo di recarsi personalmente in Paesi con una forte presenza di emigrati italiani ha potuto verificare quanto sia ancora forte il legame degli emigrati con il nostro Paese. Gli emigrati, anche quelli che considerano il Paese in cui sono andati a vivere come la loro patria non dimenticano di riconoscere l'Italia come il loro Paese d'origine e col quale intendono avere un rapporto, quello che è mancato per lunghi anni. E' proprio questo rapporto che l'Italia e il Piemonte vuole saldare sempre più fortemente.
La legge ha un buon impianto, ma la sua attuazione deve vedere un'azione convinta da parte della Giunta regionale. In questo senso condivido le valutazioni fatte dal collega Vindigni.
Sottolineo, però, Presidente Ghigo, alcune questioni che denotano una scarsa attenzione, in particolare le risorse necessarie a questo problema.
La deliberazione ha certi aspetti che - per come l'ho capita - lascia molto perplessi.
Presidente Ghigo, cito un aspetto che mi sembra importante: "I contributi di prima sistemazione". La copia del testo, che ci è stata fornita, è molto fallosa, ma spero di aver capito tutto quello che c'era scritto. A pagina sei, alla lettera b) si elencano i soggetti beneficiari del contributo. Poi - se capisco bene - si dice che il contributo per la prima sistemazione (immagino che vada a persone indigenti che giungono nel nostro Paese e non sanno veramente che "pesci prendere") è di 500 mila lire! Ma è una cifra ridicola! Mi lascia ancora più perplesso il modo in cui questa cifra viene erogata: "I contributi, 500 mila lire, sono concessi attraverso i Comuni le domande devono essere presentate entro il termine massimo di 12 mesi dalla data documentata dell'acquisizione della prima residenza nel Comune in cui l'emigrato è rientrato". Ma se un emigrato, che rientra nel nostro Paese che, ovviamente, è indigente e ha bisogno di una prima sistemazione magari non la trova, noi gli diamo, dopo dodici mesi, un contributo di 500 mila lire? Questo emigrato ha tempo di morire! Se questo è il modo in cui la Regione Piemonte accoglie chi, tra i meno fortunati, rientra nel nostro Paese, mi sembra una legge che da questo punto di vista - non so se il collega Vindigni ha considerato questo aspetto - è un po' carente. Mi sembra inaccettabile dare, dopo un anno, 500 mila lire a una persona che ne ha bisogno per la prima accoglienza.
Da questo punto di vista, devo pensare che su questo tema, questa Giunta regionale non ha neppure avuto la volontà di fare approvare in tempo questa deliberazione in Consiglio regionale. Una Giunta regionale, che ha la volontà e una maggioranza in Consiglio regionale, fa approvare quello che crede, invece questa deliberazione non è stata ratificata, quindi è evidente che tanta volontà non c'era: avete dato priorità ad altro e non avete scelto questa deliberazione.
Infatti, leggendo questa deliberazione, si denota una "fiacca" volontà di destinare le risorse. Nel capitolo "Incentivazione di attività produttive" si danno dei contributi che sembrano proprio "una mano sulla spalla" e niente di più: dieci milioni per ristrutturare un immobile cinque milioni per l'acquisizione di beni immobili.
Mi sembra - questa è l'impressione che ho - che la legge abbia un buon impianto, ma da parte della Giunta regionale c'è una non curanza nel verificare quali siano le possibilità di applicazione e, soprattutto, di sviluppo di questa legge. A me non pare che una legge con queste risorse riesca a costruire quel rapporto che gli immigrati richiedono, sia quelli che tornano nel nostro Paese, ma anche quelli che rimangono nel Paese in cui sono andati a vivere.
Non mi sento di esprimere una dichiarazione di voto del Gruppo, perch voglio sentire prima la risposta del Presidente Ghigo.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale.
GHIGO, Presidente della Giunta regionale Innanzitutto devo dire che questa deliberazione è stata concordata con la Consulta degli immigrati.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

GHIGO, Presidente della Giunta regionale



PRESIDENTE

Le risorse sono quelle stanziate.
A parte che sono cinquecentomila lire per immigrato, più centomila lire per ogni componente di famiglia. Questo provvedimento, è chiaro che se è interpretato come l'unico intervento che il nostro Paese esercita nei confronti degli indigenti o di chi entra nel nostro Paese - lei sa Consigliere Chiezzi - che ci sono delle leggi nazionali che permettono l'acquisizione del contributo di assistenza e sussistenza, di conseguenza si aggiunge a quello che già, a livello statale, c'è.
E' ovvio che è tutto relativo, nel senso che lei può giudicare le cinquecentomila lire una cifra irrisoria, ma, comunque, sono i contributi che la Regione Piemonte, in relazione allo stanziamento su questa legge, ha concordato con la Consulta dell'immigrazione.
Chiaramente possiamo fare qualcosa in più, probabilmente la prossima Giunta regionale avrà la possibilità di stanziare più soldi su questa legge e destinare più risorse agli immigrati che rientrano nel nostro Paese.



PRESIDENTE

Non essendovi interventi, pongo in votazione tale deliberazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 35 voti favorevoli e 2 astenuti.


Argomento: Interventi a favore dell'economia - normative organiche nei vari settori

Esame disegno di legge n. 602: "Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A".


PRESIDENTE

Passiamo pertanto all'esame del disegno di legge n. 602, di cui al punto 27) all' o.d.g.
Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 4 è approvato.



PRESIDENTE

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Vindigni.
VINDIGNI Il voto del nostro Gruppo si evince chiaramente dal voto che abbiamo dato ai singoli articoli. Tuttavia, questa legge richiede almeno un breve commento e una motivazione del voto, perché è una legge innovativa.
Si tratta di finanziare la costituzione di una società, i cui azionisti sono, oltre che la Finpiemonte, le comunità locali che, con i capitali raccolti attraverso la costituzione della società, possono mettere in moto programmi di intervento rilevanti, rivolti a sviluppare l'economia di questa zona del Piemonte, che ha difeso il proprio territorio rifiutando uno scambio, che alla lunga poteva rilevarsi sbagliato, tra l'urbanizzazione selvaggia di zone paesisticamente interessanti e costruzione di impianti di risalita.
Questo scambio, che è valso in tante zone del Piemonte, in questo territorio è stato rifiutato e, ora, grazie alla costituzione di questa società che raccoglie capitali pubblici, tra cui quelli della Regione quelli dei comuni interessati e delle comunità montane, dovrebbe innescare un circuito virtuoso che consentirebbe di collegare l'area del Monte Rosa confinanti i territori della Valle d'Aosta, creando una zona turistica di ampio respiro, che possa dare benefici anche alla zona della Val Sesia.
Il montaggio istituzionale ed economico dell'operazione è condivisibile e, a nostro parere, dovrebbe essere proposto anche in altri territori. Ci pare che costituisca un esempio positivo di sviluppo locale. Per questo motivo la legge, nel suo insieme, ha il nostro voto favorevole.



PRESIDENTE

Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.



(Il Consigliere Segretario Toselli effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI' 34 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Dovremmo passare al punto 28) all'o.d.g., ma vedo che ci sono una serie di emendamenti collegati a fatti tecnici di capitolo. Propongo, con il vostro consenso, di esaminare prima il punto 32), perché non sono pronti gli emendamenti del Consigliere Vindigni, che è il relatore.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)


Argomento: Spettacoli: teatro, musica, cinema, danza

Esame testo unico proposta di legge n. 465 e proposta di legge n. 466: "Interventi regionali a sostegno delle attività musicali popolari"


PRESIDENTE

Passiamo pertanto al punto 32) all'o.d.g.: "Esame testo unico proposta di legge n. 465 e n. 466".
La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Intervengo per fare una dichiarazione su questo testo di legge, perch questa legge nasce anche indirettamente dall'attività che la Commissione Cultura ha svolto nei primi trenta mesi di questa legislatura. La Commissione Cultura ha toccato tutte le Province della Regione e ha incontrato, in ogni Provincia, coloro che, in varie forme associate producevano musica.
Penso che questo testo sia il risultato - non c'è la mia firma, perch nessuno me l'ha chiesta - di un lavoro che è stato anche mio, insieme a tutti gli altri. Adesso il testo è stato firmato da tutti, e io sono d'accordo, basti che si tolga, sempre che sia possibile, in relazione alle normative di cui adesso non ho a conoscenza, la qualificazione di "popolare" alle attività musicali, perché questo termine mi imbarazza. Non capisco quali sono le attività musicali non popolari.
Se questo non reca nocumento, presento, insieme alla compagna Simonetti, degli emendamenti che non toccano nulla della legge, rimane comunque destinata a complessi bandistici, società filarmoniche, gruppi vocali, società corali, complessi strumentali e gruppi folcloristici, ma sopprimono solo l'aggettivazione "popolare".



PRESIDENTE

Possiamo approvare un emendamento di principio e, poi, per coordinamento, andiamo a sopprimere, in ogni articolo, il termine "popolare". Facendo così, ci sarebbe uno snellimento. Accettiamo il principio. Il primo emendamento presentato si riferisce al titolo.
T.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: le parole "attività musicali popolari" vengono sostituite con le parole "attività musicali".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 34 voti favorevoli.
Questo emendamento, di conseguenza, sopprime il termine "popolare" negli articoli successivi.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Riba)



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riba.
RIBA Il termine "popolare" è un elemento di identificazione. Se togliamo le parole "musica popolare", rimane la musica intesa in senso generale.



(Commenti fuori microfono)



PRESIDENTE

RIBA



PRESIDENTE

Capisco, ma è un'altra questione! Ho citato dei gruppi che fanno della musica, ma è completamente un'altra cosa rispetto a quello che è la tradizionale definizione di questo tipo di attività.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

RIBA



PRESIDENTE

Come no? Certo che non ci sono le basi, c'è tutta la musica popolare quindi c'è tutto quello che si identifica in un determinato filone.
Ritengo che sia una deviazione rispetto a un concetto consolidato e una identificazione assolutamente inderogabile. Il resto è musica ed è un'altra cosa. Non sono contrario alla musica.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

RIBA



PRESIDENTE

Ma ci sono i contributi dati dalla legge n. 58, che l'Assessore Leo assegna in quantità industriale, giustamente sono contributi per delle attività significative e utili. Mi pare che deviare questo tipo di legge verso una generalizzazione significa sottrarla alle opportunità per la quale l'identificazione di attività musicale e popolare è finalizzata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Sono d'accordo su tutto. Si dica solo in cosa consiste l'attività musicale popolare, perché in questa legge si nominano i complessi bandistici, le società filarmoniche, i gruppi vocali, le società corali, i complessi strumentali e gruppi folcloristici: c'è dentro di tutto.
Se qualcuno mi sa dire cosa significa "musica popolare", è pregato di dare una definizione. Se non c'è una definizione, e se la legge assegna i finanziamenti ai complessi bandistici, alle società filarmoniche, ai gruppi vocali, alle società corali, ai complessi strumentali e ai gruppi folcloristici - ripeto - i finanziamenti vanno a questi gruppi comunque li qualifichiamo. Quindi, il termine "popolare" deve essere definito. Siamo in grado di capire cos'è la musica popolare? E' scritto da qualche parte? E' scritto in una legge? Un qualunque gruppo rock con questa legge è finanziato: e va bene.



PRESIDENTE

La legge dice anche che non deve avere scopo di lucro.
CHIEZZI Se si volevano finanziare le bande, allora si doveva tenere la lettera a): "Complessi bandistici".
Ma, abbiamo allargato gli orizzonti e abbiamo messo dentro di tutto.
Non capisco a quale tipo di musica ci si riferisca con il termine "popolare"; però, se qualcuno spiega a chi si riferisce, ritiro l'emendamento. Se qualcuno ne sa di più, intervenga.



PRESIDENTE

Prima di dare la parola ad altri Consiglieri, voglio solo dire che l'articolo 2 precisa che non vi deve essere scopo di lucro.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, se legge con attenzione l'articolo 2, un certo ridimensionamento dell'universo degli interventi si può ottenere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Dutto.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

In un certo senso ha ragione il Consigliere Chiezzi o, forse, non ha ragione nessuno. In effetti la musica popolare potrebbe avere una definizione, anche se non è definita da nessuna parte.
E' altrettanto vero, però, che le bande fanno diversi generi di musica quella popolare intesa in senso largo, ma ci sono dei complessi che suonano anche musica classica, per cui, in effetti, la griglia non può essere data dalla definizione di musica, ma dal tipo di soggetto che crea la musica.
Proporrei un emendamento che cancella le parole "complessi strumentali", perché può riferirsi anche a un complessino. Invece, ritengo che sia una definizione adatta: "complesso bandistico e società filarmonica". Toglierei, inoltre, "gruppi vocali", e lascerei le "società corali".



PRESIDENTE

VAGLIO, Assessore regionale (fuori microfono)



PRESIDENTE

E i cori alpini?



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

I cori alpini sono tutte società corali.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

Specifichiamo bene quali sono i cori: qualche volta la parola più semplice è quella più chiara. Il duetto è un gruppo vocale.



PRESIDENTE

Credo che sia sufficiente l'indicazione: senza scopo di lucro.
DUTTO E' molto relativa questa indicazione. Secondo me, bisogna specificare bene il soggetto e non il tipo di musica.
CHIEZZI (fuori microfono) Certo, certo. Dipende da come si fa la musica e dal gruppo.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

Accetto l'emendamento del Consigliere Chiezzi che toglie la parola "popolare", ma toglierei anche "gruppi vocali e complessi strumentali".



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

Allora, Consigliere Chiezzi, toglie la parola "popolari"?



PRESIDENTE

CHIEZZI (fuori microfono)



PRESIDENTE

No.



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

Allora definisca il termine "popolare". Una banda che fa un pezzo di musica classica e un pezzo di musica rock non è più "popolare".



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

Allora, Consigliere Chiezzi, dà ragione a me: non è il tipo di musica che definisce, ma il tipo di complesso che la suona.



PRESIDENTE

Le osservazione che sono state fatte, non sono riconducibili all'indicazione: senza scopo di lucro? Poi, sarà il programma della Giunta che individuerà un tipo o l'altro di musica. Vi chiederei semplicemente avendo approvato l'emendamento sul titolo, di togliere il termine "popolare" anche nel corpo del testo.
La parola al Consigliere Riba.
RIBA Lo considero un elemento di sostituzione dell'intera legge, nel senso che la musica popolare, i complessi popolari e i cori popolari di musica popolare hanno una loro ben chiara identificazione nella semantica del linguaggio musicale.
Se questo Consiglio non riesce a capire questa identificazione, sono imbarazzato, perché, ancora una volta, creiamo una legge con la quale continueremo a dare i contributi ad altri tipi di complessi musicali escludendo, sistematicamente, la musica popolare.
Mi dispiace che lei, Presidente, si faccia addirittura interprete della proposta. Abbiamo eliminato così il concetto di musica e di bande popolari dalla nostra identificazione legislativa: abbiamo fatto un capolavoro!



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Segretario Peano, che interviene in qualità di Consigliere.
PEANO Mi rivolgo anche ai colleghi firmatari della proposta di legge. La proposta di legge nasce con questo testo, viene sottoscritta da molti colleghi ed è approvata dalla sesta Commissione così com'è giunta in Consiglio.
E' evidente che togliendo il termine "popolari" si modifica completamente il testo nel suo complesso, perché diventa un testo che, come il Consigliere Riba ed altri colleghi hanno già evidenziato, si sovrappone ad altri testi che già finanziano attività musicali.
Usando il termine "popolari" ci riferiamo a una musica semplice, fatta nelle nostre località semplici, dove si riesce a costruire un rapporto fra cultura, musica e gente in termini molto più semplici e molto più spontanei. Credo che il termine "popolari" debba essere a tutti i costi mantenuto. Chiedo, quindi, anche all'Assessore Leo, che ha seguito il testo e lo ha approvato in Commissione, quindi è lui il referente di questo testo, di sostenerlo così com'è e che non possa essere cambiato. Certo colleghi - sappiamo tutti - che la FIAT pagò per essere inserita all'interno del Pater Noster (FIAT voluntas tua). I "popolari" non hanno pagato per entrare all'interno di questo testo, quindi non so quale rapporto possiamo avere oggi. Chiediamo, al di là della battuta che ho fatto, che il testo sia mantenuto nella sua originalità, perché così è nato e così deve essere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ghiglia.
GHIGLIA E' chiara l'impostazione e la ratio della legge, però, in effetti, la definizione di musica popolare - mi dispiace arrivare all'ultima seduta e dover concordare con il Consigliere Chiezzi - da un punto di vista tecnico musicologico, è assolutamente vaga e impropria, se non inesistente.
Il termine "popolari" nella ratio della legge è un termine chiaramente evocativo, ma non è un termine preciso che stabilisce una categoria precisa di musica, perché qualunque banda di paese suona musica rock e non è certo musica popolare.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

GHIGLIA



PRESIDENTE

Bisogna spiegarlo meglio. La ratio della legge è ovvia, perché il...



(Intervento fuori microfono)



PRESIDENTE

GHIGLIA



PRESIDENTE

Ma no. Io voto a favore delle due edizioni! Ho voluto portare questo importante contributo alla discussione a quest'ora della sera, perché se c'è un argomento che mi appassiona, posso discuterne? Allora, se una banda di paese suona qualche canzone di Renato Zero, che è il mio idolo, è popolare o è popolarissima, in quanto Renato Zero vende 10 milioni di dischi? Al di là di tutto, credo che se questa è una difficoltà insuperabile, è sufficiente mettere "attività bandistica senza scopo di lucro", senza andare a creare dei problemi, a meno che per "popolari" non si intenda musica etnica.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

GHIGLIA



PRESIDENTE

Musica etnica, ma nostra.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

GHIGLIA



PRESIDENTE

La musica etnica piemontese, monferrina ed altre. In questo caso è musica popolare. Quindi, siamo indifferenti, Presidente, votiamo le tue versioni, perché a me pare chiara la ratio, ed è talmente chiara che se anche si omette quel termine, va bene così.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Ferrero.
FERRERO Non so se può essere o meno un contributo risolutivo, immagino di no.
Volevo spiegare al collega Chiezzi il senso dell'abbinamento del termine "popolari" nel titolo e nel contenuto, nel momento in cui questa legge, tanto meno quella che ho firmato io e la collega Cotto, è stata presentata a questo Consiglio regionale. Non era tanto l'individuazione della tipologia della musica, perché concordo anch'io con chi ha detto, in questa sede, che una qualsiasi banda suona di tutto, nel senso che è capitato più volte di sentire le bande di paese suonare qualsiasi tipo di musica.
Il termine "popolari", dal nostro punto di vista, era rafforzativo al senso che si voleva dare alla legge, vale a dire che questa legge andava a finanziare quei soggetti che sul territorio sono un'aggregazione senza scopo di lucro, nella forma associativa che sul territorio e nei paesi ci sono, cioè le bande e i gruppi folcloristici, per cui è un rafforzativo in questo senso e non nell'individuazione del tipo di musica. Non abbiamo ritenuto così stravolgente il fatto che si togliesse il termine "popolari" sicuramente andava a rafforzare di più il senso che questa legge voleva dare al tipo di legame che si voleva avere con l'attività territoriale che tutti conoscono.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riggio.
RIGGIO Penso che sia assurdo discutere sul significato preciso delle parole ventiquattro ore prima della scadenza della legislatura. Se volete possiamo definire la parola "arte", così passiamo la notte insieme, che è l'ultima cosa che vogliamo fare.
Condivido quello che ha detto la Consigliera Ferrero, nel senso che le parole hanno un significato per il loro uso comune e devono essere accettate per il loro uso comune. Raccontavo all'Assessore Leo, per fare un esempio, che la parola "bidello", che siamo abituati a considerare colui che tiene sotto controllo gli studenti, quando sono nate le università serviva a tutt'altro. Era il garante del fatto che l'insegnate facesse il suo dovere; era il garante per conto della curia, della città che pagava, o per la collettività dei genitori che pagavano le collette per l'insegnante.
Le parole valgono per il loro valore d'uso, perché se ci mettiamo a fare l'analisi semantica, siamo perduti e non produciamo nessuna legge. Per "popolari" si intende un concetto che viene nella sua comune eccezione inteso all'interno di questo Consiglio, fra la gente e le associazioni che si autodenominano in qualche misura e che ci hanno suggerito questo strumento, per cui trovo assolutamente stucchevole questa discussione.
Forse la d.ssa Garabello sarebbe più contenta se facessimo le leggi con il vocabolario a fianco e Aristotele in memoria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Forse può servire a tutti un esempio che l'Assessore Leo forse ricorda.
Qualche tempo fa abbiamo discusso, approvato e mi sembra che ci è stata restituita e, poi, l'abbiamo riapprovata una legge che aveva per titolo: "Intervento a favore dei giovani". Quando abbiamo discusso questa legge alla domanda chi fossero i giovani ai quale si riferiva, in prima battuta la risposta è stata quella che ha dato il Consigliere Riggio: si sa chi è un giovane.
La questione fu respinta dall'aula, che spedì una legge fatta per i giovani, e tutti i giovani sapevano chi fossero, tranne il legislatore o chi controllava il legislatore. Nella seconda lettura, come qualcuno aveva richiesto, si è data la definizione di "giovane", perché il giovane si sa chi è; ma, se si scrive una legge, bisogna saperlo precisamente a chi ci si riferisce e non ci si può fermare all'uso comune del termine. Bisogna decidere che i giovani sono: "persone con meno di 80 anni".
La legge può decidere che i giovani hanno meno di 80 o di 50 anni o quel che si voglia. Una decisione legislativa deve essere perfetta e non si può usare un termine e fermarsi all'uso comune quando si formula una legge altrimenti le leggi non funzionano. Nella legge sull'intervento a favore dei giovani la cosa era palese, ma l'aula l'ha respinta. Per la musica popolare è la stessa cosa. Io non sono contrario a usare "attività musicali popolari", chiedo solo che mi si dica cos'è. Io non so definirla, ma se c'è chi sa cos'è, usiamo quel termine, altrimenti non usiamolo. Sappiamo definire, invece, benissimo l'insieme dei soggetti che fanno musica: le bande, perché so cos'è una banda. E' una definizione perfetta. So cos'è una filarmonica, una società corale e un gruppo folcloristico. Meno so, e sono d'accordo con il Consigliere Dutto, nel senso che è molto più slabbrato, di un complesso strumentale, perché scritto in una legge è tutto quello che si crede: qualsiasi gruppo che suona qualsiasi tipo di musica e con qualsiasi strumento. Quest'aula vuole fare una legge per chi? Per le bande? Allora si scrive "per le bande".
Questa legge non cambia i propri interlocutori a seconda che scriviamo "attività musicali popolari" o no. La legge rimane perfettamente identica.
Mi stupisco che ci siano colleghi che ritirano la firma quando la legge ha esattamente la stessa escursione di prima. Finanzia esattamente le bande e le società corali, perché non può discriminare che su quello, non sul termine "popolari".
La banda può fare quello che crede: può costituire un complesso bandistico e può mettersi a suonare quello che crede per tutto il corso della propria attività. Colleghi, o definiamo cos'è - mi ci metto anch'io non è un partito preso - se mi venisse in mente una definizione di "popolare", la proporrei, oppure la legge è già chiara e definita: finanzierà tutti i complessi bandistici, le società corali, i gruppi folcloristici musicali, le società filarmoniche e in più i complessi strumentali e i gruppi vocali.
Voglio solo tranquillizzare i colleghi, visto che l'emendamento è già stato approvato, che non succede proprio nulla tecnicamente e legislativamente diverso da prima. Abbiamo semplicemente evitato di usare una parola che dal punto di vista legislativo non ha alcun significato possibile e, quindi, inciampa una legge, solo perché non è definibile.



PRESIDENTE

Abbiamo approvato l'emendamento che sopprime il termine "popolari" dal titolo. C'è ancora l'intervento del Consigliere Dutto, poi passiamo all'esame degli altri emendamenti.
La parola al Consigliere Dutto.
DUTTO Il Consigliere Chiezzi mi ha già anticipato. Voglio fare degli esempi assurdi. Se la legge resterebbe così com'è, tre ragazzini che si trovano in una cantina a fare del rock, devono essere finanziati, perché fanno musica popolare ed è un complesso strumentale; una corale che canta, in chiesa musica sacra non può essere finanziata perché non è musica popolare; una banda che fa esclusivamente musiche militari non può essere finanziata perché non è musica popolare.
E' giusto togliere il termine "popolari", perché è molto vago, per bisogna andare a ritoccare i tipi che eseguono le musiche. Bisogna togliere "complessi strumentali", perché è troppo generico, lasciando solo "gruppi folcloristico-musicali". Le parole "gruppi vocali" vanno anche tolte perché può essere inteso come un duetto: due che si mettono assieme e cantano. Possiamo mettere: "gruppi corali".



(Intervento fuori microfono del Consigliere Riba)



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

Consigliere Riba, se vuoi dare i soldi a chi vuoi tu, devi fare gli emendamenti che dico io. Se il testo rimane così, Consigliere Riba, "resti fregato" e dai i soldi a chi non vuoi darli. Se vuoi dare i soldi ai cori e alle bande, devi fare gli emendamenti che dico io, altrimenti se vuoi dare i soldi ai complessini devi mantenere la legge come dici tu.
A questo punto, abbiamo già votato l'emendamento del Consigliere Chiezzi, chiedo che si proceda con il secondo emendamento che va a modificare il punto b) dell'art. 2 con "gruppi corali"; inoltre andiamo a ritoccare il punto c) togliendo "complessi strumentali", finanziando invece, i gruppi folcloristico-musicali.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Riba)



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

La musica folcloristica è una musica ben definita. Devo metterlo per iscritto?



PRESIDENTE

Provo io a dare una definizione. L'art. 3, l'impianto della legge prevede che sia la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare, ad approvare questo programma triennale. Adesso, non ci dobbiamo soffermare ad individuazioni che sono difficili, perché i termini sono ampi e sfumati.
Lasciamo il testo così com'è, sarà poi la prossima Giunta regionale previo il parere della Commissione, ad individuare un programma di interventi. Abbiamo tolto il termine "popolari" al titolo, lasciamo tutto il resto com'è, perché ci sono più filtri. L'impianto della legge prevede che questi gruppi debbano essere costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro. Credo che questo è sufficiente, magari incompleto, ma sufficiente per una prima approssimazione e per individuare le attività musicali in senso più ampio possibile.
Non voglio andare contro la volontà dell'aula, ma vorrei andare avanti nel testo, così come è stato licenziato dalla Commissione. Abbiamo modificato solo il titolo. Nella relazione che accompagna il testo e nel titolo resta sufficientemente individuato questo concetto.
Chiedo alla cortesia dei firmatari di ritirare gli emendamenti.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

Lasciamo il testo così come è stato licenziato dalla Commissione.
Vorrei una valutazione da parte della Giunta.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Leo.



PRESIDENTE

LEO, Assessore alla promozione delle attività culturali e dello spettacolo



PRESIDENTE

Sostanzialmente, come diceva il Presidente Deorsola, il testo è stato studiato in modo tale (con il programma che sarà previsto dalla Giunta, con le varie iniziative, con i concetti compresi nei complessi bandista e nelle società filarmoniche, gruppi vocali ecc.) che secondo me non succede un dramma e non creiamo grandi complicazioni se rimane così com'è.
Mi rendo conto che la questione è diventata un po' delicata, perch sono state prese delle posizioni qui in aula, mentre si poteva fare questo lavoro in Commissione, come è opportuno sempre fare. Ho timore che giunti a questo punto, qualsiasi forzatura, visto che o andiamo avanti in Consiglio perché siamo tutti d'accordo su una serie di provvedimenti, ci incagliamo.
In questo senso dicevo che non era un dramma né nell'uno né nell'altro senso.
Sono d'accordo per far accogliere la proposta del Presidente Deorsola: andare avanti e procedere sugli altri provvedimenti, perché è un peccato fermarsi.



(Il Presidente Deorsola si avvicina al banco dei Consiglieri Ferrero, Chiezzi e Riba)



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Ferrero.
FERRERO Ritengo che, per l'importanza che si vuole dare a questo provvedimento non sia assolutamente utile insistere e approvare questa sera un provvedimento con i problemi che ha sollevato il collega Chiezzi. Questo è il mio parere e immagino anche della collega Cotto firmataria del testo unificato. E' stato approvato l'emendamento che ha tolto il termine "popolari" ed è stato proposto il coordinamento. L'Assessore ha dato come senso ed intenzione di utilizzo della legge quello che tutti abbiamo capito, individuando la non esistenza di problemi sul fatto di poter poi nel programma pluriennale, indirizzare eventualmente gli interventi.
Per quanto ci riguarda siamo disponibili ad andare avanti, a votare il provvedimento come si stava già votando con gli emendamenti presentati.
Diversamente andare avanti in questo modo, non ne veniamo fuori, per cui, a questo punto, decida l'aula e gli altri firmatari cosa vogliono fare. Per quanto ci riguarda, stante le indicazioni e le assicurazioni che l'Assessore ci ha dato, possiamo procedere.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Saitta; ne ha facoltà.
SAITTA Dopo cinque anni non sono esperto di procedure, ma credo che una decisione sulle modifiche che si vogliono introdurre al testo compete a tutti i presentatori e non soltanto ad alcuni.



PRESIDENTE

Finora abbiamo votato un solo emendamento.
SAITTA Volevo solo dire che è stata presentata una proposta, votata dalla Commissione, che nel titolo indica in modo esplicito una modalità di intervento riferita ad un settore musicale che è definibile e si conosce.
Non è la prima volta che questo termine viene utilizzato nella legislazione regionale, ma anche in quella nazionale. E' ormai un modo consueto di definire un settore musicale, questo mi sembra un fatto logico che ha tradizione di cultura musicale. Si sa che si intende una tipologia di musica. Questa discussione mi sembra esagerata. L'opinione che noi abbiamo, essendo stato approvato l'emendamento al titolo con molta fretta è che venga mantenuto il testo così com'è negli articoli e se si intende apportare delle modifiche occorre che ci sia un'opinione congiunta da parte di tutti i firmatari prima di procedere all'esame degli emendamenti.



PRESIDENTE

Vedo che non riusciamo a trovare una soluzione. Andiamo avanti con gli emendamenti, poi l'aula deciderà se accettarli o respingerli. L'aula ha accettato l'emendamento e la Giunta è concorde all'emendamento col quale si è tolto il termine "popolari" al titolo. Chi sostiene la tesi che nel corpo dell'articolato ci sia ancora il termine "popolare", posso rassicurare che non c'è un particolare contrasto, perché siamo di fronte a un rapporto che va dal generale a speciale. Nel corpo dell'articolato si capisce che possono essere attività di un tipo o dell'altro.
Non abbiamo compromesso nulla, però non riuscendo a trovare, dopo due ore di discussione, un'intesa, andiamo avanti sugli emendamenti. Chi crede può presentare degli emendamenti, li portiamo in votazione e vediamo quello che viene fuori. Scusate la franchezza, ma non abbiamo né la possibilità pratica di far ritornare il provvedimento in Commissione né la possibilità di particolari rinvii. Il primo emendamento, presentato dal Consigliere Chiezzi, è all'art. 1.
ART. 1 1.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 1 sopprimere la parola "popolare".
La Giunta è contraria.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 38 contrari e n. 1 astenuto (non partecipa alla votazione 1 Consigliere).
1.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Suino, Bertoli e Miglietti: all'art. 1 dopo le parole "la più ampia diffusione", aggiungere le parole "e la migliore qualità musicale".
Tale emendamento è stato ritirato dai proponenti.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi chiede la verifica del numero legale.
Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n.
31 Consiglieri ed in congedo n. 9 Consiglieri.
ART. 2 2.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 2 sopprimere la parola "popolare".
La Giunta non accoglie l'emendamento.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'emendamento.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI' 2 Consiglieri hanno risposto NO 31 Consiglieri si è astenuto1 Consigliere L'emendamento non è accolto.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione per appello nominale dell'articolo 2.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI' 33 Consiglieri L'art. 2 è approvato.



PRESIDENTE

ART. 3



PRESIDENTE

3.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 3 sopprimere la parola "popolare".
La Giunta regionale si dichiara contraria.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione per appello nominale dell'emendamento.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno risposto SI' 2 Consiglieri hanno risposto NO 28 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'emendamento è respinto.



(Il Consigliere Chiezzi chiede la votazione per appello nominale dell'art. 3)



PRESIDENTE

L'appello nominale, Chiezzi, deve essere richiesto da tre Consiglieri.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, non c'è un terzo collega che chiede l'appello nominale.
Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 4.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Suino, Bertoli e Miglietti: all'art. 4 (Contributi), lettera b), dopo le parole "mediante la realizzazione di", aggiungere le parole "corsi di musica, concorsi tra bande".
Tale emendamento è ritirato dai proponenti.
Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31 L'art. 5 è approvato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.
CHIEZZI L'articolo 6 contiene una delle tante date di scadenza per approvare il Piano annuale.
Chiedo all'Assessore come si coordina la data del 30 settembre con quelle previste dalle altre leggi di settore, perché non vorrei che ci fossero degli elementi di scollamento tra una data e le altre. Inoltre volevo sapere se la data del 30 settembre è coordinata con le altre leggi di settore.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l'Assessore Leo.
LEO, Assessore alla promozione delle attività culturali e dello spettacolo Avevamo, proprio in Commissione non vorrei ricordare male - coordinato la data di scadenza delle domande entro il 15 marzo, per non creare confusione con le altre leggi, in modo che tutti abbiano la data di scadenza il 15 marzo per la presentazione della domanda.
Il 30 settembre, anche su suggerimento dei miei funzionari, era apparsa una data congrua e coordinata con altre scadenze, anche se non con tutte per l'organizzazione del piano. Quindi, la cosa più importante da fare è coordinare la scadenza delle domande entro il 15 marzo. La data del 30 settembre è ritenuta, anche dagli uffici, una data congrua per poter procedere.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, pongo in votazione l'articolo 6.
Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 31 L'art. 8 è approvato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Dutto per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE

DUTTO



PRESIDENTE

Intervengo per esprimere il mio voto favorevole alla proposta di legge nella speranza che venga applicata nel modo in cui i proponenti intendevano e non letteralmente come è stata scritta, perché, purtroppo, com'è scritta non corrisponde esattamente a ciò che si vuole dire.
Speriamo che nell'interpretazione dell'applicazione della proposta si commetta un errore in modo che venga applicata esattamente. Con questa convinzione, darò, comunque, il mio voto favorevole, perch effettivamente, la volontà dei proponenti e di tutti quelli che la votano va in un senso preciso che ritengo dia corso a questa applicazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Questa legge che finanzierà i gruppi rock - ha ragione il Consigliere Dutto...



(Intervento fuori microfono del Consigliere Dutto)



PRESIDENTE

CHIEZZI



PRESIDENTE

Nulla impedisce di finanziare ogni tipo di musica. Questa proposta di legge ha avuto una discussione un po' curiosa in quest'aula. Prima di iniziare l'esame del testo di legge, ho chiesto informazioni, ad alcuni colleghi estensori della legge, sul significato della caratterizzazione di musica popolare, perché volevo capire se c'era qualche definizione di riferimento o qualche punto di appoggio.
Non ho ricevuto delle risposte positive e ho sentito anche il parere dell'Assessore. L'Assessore mi ha detto che era una scelta politica e una scelta nostra quella di qualificare come "popolare" le musiche e le attività popolari oggetto del finanziamento di questa legge. A quel punto visto che non si creava inciampo di nessun tipo e, sentito i colleghi, ho detto loro che avrei presentato un emendamento per eliminare questa specificazione che, in realtà, non specificava nulla.
Non ho sentito proteste di nessun tipo: ho presentato gli emendamenti sono stati discussi e il primo emendamento è stato votato. In un secondo momento, l'aula si è accorta che l'emendamento è stato approvato e il collega Riba ha protestato l'approvazione dell'emendamento che l'aula ha votato in modo legittimo, con una legittima dichiarazione di voto fatta a posteriori: espressione di un'opinione. Se non che, a quel punto, siccome le opinioni in quest'aula evidentemente valgono come nelle società per azioni, non per testa, ma per quota, hanno messo in crisi una decisione dell'aula: c'è anche questa capacità, di fronte alla quale mi scappello.
A seguito di questa protesta, si è sviluppato un dibattito nel quale la maggioranza di quest'aula ha affermato che, in effetti, il termine "popolare" non arricchiva la legge, ma la rendeva equivoca e, comunque, il termine "popolare" poteva essere tolto senza che la legge cambiasse natura: una maggioranza si è espressa in questo senso.
Poi, a seguito di non so quale fatto (ho visto il Presidente del Consiglio aggirarsi tra i banchi) e non so cosa sia successo, al momento di ritornare a discutere l'emendamento, vedo che quest'aula, l'aula che ha votato l'emendamento e che ha argomentato e sostenuto la continuazione di una posizione, ha ribaltato l'opinione espressa pochi minuti prima, per negare sia il voto iniziale sia tutti i successivi.
In questo rivolgimento è accaduto anche che la maggioranza perdesse il numero legale e venisse soccorsa da una parte della minoranza con il proprio voto. Questo è un fatto normalissimo, lecitissimo, ma che allargando l'area della maggioranza, genera almeno dei problemi politici di collocazione che, evidentemente, sono un segno, che non è neppure l'unico segno in questi 5 anni.
Il mio Gruppo rimane dell'opinione che in questa legge si poteva evitare di scrivere un termine ignoto ai proponenti, che non sono in grado di definire da un punto di vista legislativo. Potevamo evitarlo, senza farla troppo grossa. Si è voluto enfatizzare un problema: minacciare ritiri di firme ecc.. Si è enfatizzato un fatto che non è cambiato per nulla. Se questa legge aveva dei difetti, e gli ha, questi restano sia che ci sia scritto "popolare" che non ci sia questo termine. Abbiamo fatto una legge che ha una definizione mancata proprio nell'oggetto a cui si rivolge: questo è piuttosto grave.
La questione è simile a quella della legge sui giovani, approvata senza sapere chi fossero i giovani. Ripetiamo lo stesso errore qualche anno dopo approvando la legge per la musica popolare senza che nessuno sa e ha definito cosa consiste la musica popolare. Questa è la qualità delle leggi che si produce in quest'aula e, quindi, prendiamo atto di questa qualità: siamo quello che siamo, come diceva qualcuno giusto ieri.
Di fronte a una situazione così caratterizzata, il Gruppo dei Comunisti Italiani rimarrà silenzioso all'appello, perché meditare su questo piccolo percorso è, almeno per noi, la scelta migliore.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di interventi, pongo pertanto in votazione per appello nominale, l'intero testo di legge.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI' 35 Consiglieri L'intera legge è approvata.


Argomento: Strutture ricettive (albergh., extra-albergh., campeggi e villaggi, classif., vincolo) e strutture e impianti turist. - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Trasporti a fune

Esame proposta di legge n. 389: "Intervento di classificazione ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della proposta di legge n. 389, di cui al punto 28) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Vindigni, che ha facoltà di intervenire.
VINDIGNI, relatore Riassumo la relazione, che è acquisita agli atti.
Lo scopo della legge è quello di favorire l'accesso alle località montane attraverso impianti di arroccamento partendo da comuni capoluoghi o, comunque, da località caratterizzate dalla presenza di una determinata popolazione o numero di posti letto.
Gli impianti di arroccamento diventano, a tutti gli effetti infrastrutture di interesse pubblico e, quindi, urbanizzazioni primarie. Si propone di realizzare questi impianti con un aiuto pubblico. La modalità attraverso cui si concede questo contributo consiste nella costituzione presso la Finpiemonte, di un fondo di rotazione al quale possono accedere gli operatoti che intendono ristrutturare, rinnovare o realizzare impianti di arroccamento.
Questa proposta di legge è stata licenziata dalla Commissione competente il 14 giugno '99, ma la esaminiamo solo ora. Ciò richiede una serie di modifiche che consente di adeguare soprattutto la parte operativa e finanziaria al fatto che la proposta di legge viene portata all'approvazione del Consiglio nell'anno 2000. Sono stati depositati presso la Presidenza del Consiglio, gli emendamenti che riguardano soprattutto gli artt. 4 e 5. Il primo di questi emendamenti prevede di sostituire all'art. 4, alla terza riga, del comma uno le parole "incrementare il fondo di garanzia" con "creare un fondo di rotazione". E' apparso più opportuno ricorrere a un fondo di rotazione, anziché a un fondo di garanzia.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi CHIEZZI Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'intervento di carattere generale, condividiamo le ragioni della legge e le motivazioni che, in modo sintetico, ha esposto il collega Vindigni. Quindi, sulle finalità del provvedimento, siamo d'accordo. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti li guarderemo adesso.
Noi non abbiamo presentato ancora degli emendamenti, ma vorrei solo sperando in un colloquio e non in uno scontro, fare qualche osservazione sull'art. 1 comma due, perché non ho capito bene alcuni punti. Nell'art. 1 comma due, si dice: "Tali impianti, denominati di arroccamento, collegano i capoluoghi comunali o altre località montane..". La prima domanda che voglio fare è che cosa sono i capoluoghi comunali.



(Intervento fuori microfono)



PRESIDENTE

CHIEZZI



PRESIDENTE

Voglio capire cosa sono i capoluoghi comunali. Non basta dire i comuni? Magari c'è una normativa che non conosco, in cui esiste un capoluogo comunale. In caso non esista questa normativa, voglio capire se non li possiamo chiamare semplicemente comuni o frazioni di comuni. Nell'art. 1 comma due, si dice ancora: "o altre località montane abitate da almeno cento persone o dotate di almeno cinquecento posti letto": questa specificazione va bene, perché si fa riferimento ai capoluoghi comunali e alle località montane. Prosegue ancora e dice: "ovvero dotati di piani di traffico orientati a ridurre l'utilizzo dell'auto..".
Non capisco se gli impianti devono collegare: i capoluoghi comunali altre località abitate da almeno 100 persone o dotate di almeno 500 posti letto; località che non sono né capoluoghi comunali abitate da almeno cento persone o dotate di almeno cinquecento posti letto ovvero dotati di piani di traffico.
La cosa mi sembra un po' strana, ma se è così ed è chiara a tutti, va bene, anche se si può scrivere meglio. Ho il dubbio che una località montana con meno di 100 persone e meno di 500 posti letto sia dotata di un piano del traffico orientato a ridurre l'utilizzo dell'auto per la mobilità nelle zone di montagna con le altre località. Anche in questo punto non riesco a interpretare bene cosa c'è scritto: c'è una località che ha meno di 100 abitanti, è in montagna, però ha un piano del traffico in forza del quale cerca di ridurre l'utilizzo dell'auto per andare da quella località ad un'altra parte. Vorrei capire questi tre punti.
Riassumo: uno, cosa sono i capoluoghi comunali; due, se le località dotate del piano del traffico sono abitate da meno di 100 persone oppure no e se è una fattispecie valida sempre e comunque dato che c'è scritto "ovvero".



(Intervento fuori microfono)



PRESIDENTE

CHIEZZI



PRESIDENTE

Ma anche con meno di 100 persone? "Ovvero", anche con meno? (Intervento fuori microfono)



PRESIDENTE

CHIEZZI



PRESIDENTE

Ho posto dei quesiti, perché non capisco se è una località con meno di 100 persone e dotata di un piano del traffico. Ripeto, voglio una spiegazione su queste domande.



PRESIDENTE

Alle domande poste dal Consigliere Chiezzi risponde il Consigliere Vindigni.
VINDIGNI Grazie, Presidente. In effetti la frase è un po' lunga e può ingenerare qualche preoccupazione o qualche difficoltà interpretativa. Cerchiamo di sbrogliare la matassa. Nelle regioni montane, i comuni hanno un capoluogo delle frazioni e delle case sparse. Questa è la classificazione che l'ISTAT utilizza abitualmente. Quindi, per capoluogo si considera, all'interno del comune, quel nucleo abitato dove ha sede il municipio.
La ratio del provvedimento deve consentire di collegare i centri montani, siano essi comuni o località aventi determinate caratteristiche turistiche o località che intendono organizzare la mobilità con dei piani del traffico rivolti a ridurre l'uso dell'auto in zone montane con altre località, ovviamente a quota più alta, al fine di migliorare la fluidità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale di queste ed altre località.
La parola "ovvero" potrebbe sicuramente avere un certo "barocchismo" ma può essere sostituita con "o". Quindi, le località dotate di piani del traffico possono anche avere un numero di abitanti o un numero di posti letto inferiore a quello che è indicato in precedenza.
E' chiaro che questa terza possibilità è rara, perché il piano del traffico si realizza per regolare la mobilità in zone dove c'è bisogno di questa necessità, cioè in quelle zone dove c'è una certa affluenza turistica o una certa residenza stabile.
Questa parte dell'articolo di legge vuole indicare una scelta di tipo politica, cioè tende a giustificare e a sottolineare, a maggior ragione, la proposta di favorire la costituzione di impianti di arroccamento nelle zone montane in sostituzione di strade che hanno un impatto ambientale maggiore rispetto agli stessi impianti di arroccamento che di solito sono impianti a fune. Propongo di sostituire la parola "ovvero" con "o", per chiarire meglio la frase.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Segretario Peano, che interviene in qualità di Consigliere.
PEANO Le riflessioni che hanno fatto i colleghi sono alquanto interessanti Assessore, ma mi pone un dubbio sui cinquecento posti letto.
Non so quanti impianti abbiamo oggi in Piemonte che possono essere classificati per collegare un comune capoluogo con le borgate o con le zone qualificate dell'alta montagna, inseriti in un parco o in una zona sciistica e che abbiano a disposizione cinquecento posti letto: il numero è elevatissimo.
Ho l'impressione che rischiamo di fare una legge ad hoc per uno o due impianti, ma non riusciamo a costruire una legge che, invece, abbia un certo significato per gli interventi che potrebbero nascere o incentivare la costruzione di nuovi impianti perché importanti per il nostro turismo.
Direi che il testo va rivisto. L'impianto del traffico inserisce il terzo elemento che può far superare il tutto, ma restano i cinquecento posti letto che com'è scritto nel comma due della legge deve essere rivisto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vaglio.
VAGLIO, Assessore al coordinamento delle politiche per la montagna Effettivamente la perplessità sollevata dal collega Chiezzi viene fuori rafforzata dalla modifica proposta dal proponente Vindigni.
In primo luogo, direi che il soggetto deve essere il comune, perch solo il comune può essere dotato di un piano del traffico orientato. Non può sicuramente essere né un capoluogo che, ovviamente, non è un riferimento certo, né un'altra località, per cui dovremmo dire che tali impianti, denominati di arroccamento, collegano frazioni o località montane stabilmente abitate da almeno cento persone e dotati di almeno cinquecento posti letto (su questo punto interverrò dopo) ovvero relativi ai comuni dotati di piani del traffico. Fino a questo punto sono d'accordo. Credo invece, che ci siano dei grossi problemi sulla identificazione dimensionale.
Ha ragione il collega Peano quando dice che i cinquecento posti letto sono tanti. Senza andare molto distanti dal nostro territorio, sto pensando, ad esempio, al collegamento tra Sagnalonga e il Colle Bersa: a Sagnalonga non ci sono cento residenti stabili, saranno forse due e i posti letto, mettendo assieme gli alberghieri e gli extralberghieri, saranno una quarantina. E' ovvio che questa località, rientrando in un'area di particolare pregio, può essere soggetta ad un intervento per la ricostruzione o per l'ammodernamento della seggiovia, ma non rientrerebbe nella fattispecie. Analogamente, per scendere su altre realtà non torinesi pensavo alle località più in crisi in questo periodo: Pian della Regina Pian Muné in Valle Po. Il Ponte Chianale, ad esempio, non rientrerebbe n per il numero di abitanti né per il numero dei posti letto, ma è veramente una fattispecie importante dove bisognerà comunque intervenire soprattutto per l'ammodernamento e per la modifica degli impianti attualmente in funzione.
Proporrei, proprio perché non mi sembra giusto intervenire con gli emendamenti, ai colleghi che hanno proposto questo progetto di legge, di pensare ad una possibile modifica che tenga conto di queste osservazioni.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame degli emendamenti. Per quanto riguarda l'ipotesi di sostituire "ovvero" con "o", mi pare che sia più chiaro il termine "ovvero" se è inteso nel senso di disgiungere, perché subito prima abbiamo "od" che potrebbe creare assonanze.
Chiedo al presentatore di non sostituire "ovvero", perché mi pare sufficientemente chiaro.
La parola al Consigliere Vindigni.
VINDIGNI La considerazione fatta dall'Assessore Vaglio in merito alla dotazione degli impianti urbani del traffico mi pare del tutto condivisibile, perch è di competenza comunale e, di conseguenza, la titolarità del piano è del comune che l'articola sul proprio territorio urbanizzato sia esso costituito da capoluoghi o da frazioni.
Il fatto che un comune si doti di un piano urbano del traffico pu portare ad una deroga rispetto ai parametri che sono determinati precedentemente e, in particolare, rispetto ai parametri relativi alla presenza in quel comune o in quella località di una certa popolazione residente e di un certo numero di posti letto.
Laddove il comune è dotato di un piano urbano del traffico, rivolto a ridurre l'utilizzo dell'auto, non c'è bisogno dei cento residenti e dei cinquecento posti letto: questo è il senso dell'articolo. Se si ritiene che i cinquecento posti letto siano una soglia elevata, la si può ridurre. In effetti, in Piemonte, non ci sono tante località con cinquecento posti letti. Occorre, però, tenere conto che l'impianto di arroccamento deve avere anche una sua validità economica e, quindi, un certo numero di utenti che pagano, in maniera tale da ridurre al minimo l'eventuale differenziale che deve essere coperto con l'aiuto pubblico per pareggiare i costi di gestione. E' chiaro che questo tipo di impianto difficilmente avrà una gestione in attivo.
Propongo, tenendo conto che c'è la "scappatoia" del piano urbano del traffico, di portare il numero dei posti letto da cinquecento a duecento.
La soglia dei duecento posti ci porta in una condizione di maggiore equilibrio a livello regionale, senza individuare in maniera rigida e illimitata i comuni, allargando così maggiormente la platea dei comuni che possono avvalersi di questo provvedimento anche senza avere un piano urbano del traffico.
Chiedo, ai colleghi che sono intervenuti, di valutare se la riduzione a duecento dei posti letto possa apparire corrispondente ad una larga applicazione di questa legge nel territorio regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Segretario Peano, che interviene in qualità di Consigliere.
PEANO Personalmente penso che metteremo in difficoltà i comuni di montagna e poi, sono sempre i piccoli comuni a dotarsi di un piano del traffico.
Questo è un progetto che incontra già delle difficoltà, quindi mettiamo in conto questi aspetti, perché sono delle realtà difficili da amministrare.
Pensare alle programmazioni dei piani del traffico è piuttosto difficile.
Questo elemento può comunque essere inserito per consentire ai capoluoghi di accedere ai finanziamenti per gli impianti di arroccamento però il requisito dei cinquecento posti letto, colleghi, anche se ridotti a trecento, non risolve il problema. Risolverà il problema di qualche località già esistente, che possiamo descrivere e quantificare, ma in questo modo non si potrà mai risolvere nessun altro problema.
Comprendo che un impianto di arroccamento, che si trovi in un'area non attrezzata, può essere un impianto diseconomico, ma credo anche che non debba soltanto servire per gli impianti alberghieri. Un impianto di arroccamento deve servire per tutta una zona e anche per un turismo giornaliero e quotidiano, purché l'impianto lo consenta.
Il numero dei posti letto è un elemento troppo elevato che mette in difficoltà la proposta di legge. Poi, sicuramente, la voteremo e daremo il nostro voto favorevole qualunque sia la proposta che il collega Vindigni o l'Assessore vorranno fare.
Riteniamo, comunque, di mettere in evidenza il fatto che questo è un elemento di grossa difficoltà.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vindigni.
VINDIGNI Avevo proposto di ridurre da "500" a "200" il numero dei posti letto.
Questa è una modifica da apportare. Se si mette in votazione questo articolo, chiedo che venga modificata la proposta, perché, nel momento in cui si ha una discussione, è bene che abbia un qualche risultato pratico altrimenti è inutile discutere.



PRESIDENTE

1.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Vindigni e Riba: articolo 1. comma 2, seconda riga sostituire "500" con "200".
La Giunta come si dichiara sull'ipotesi di ridurre da "500" a "200" i posti letto? La parola all'Assessore Racchelli.
RACCHELLI, Assessore al turismo Vorrei far presente ai Consiglieri, rispetto ad alcune considerazioni che sono state fatte, che ci troviamo di fronte a un panorama di impianti esistenti che per il 95% sono caratterizzati da impianti di trasporto turistico, perché hanno un collegamento di carattere turistico e hanno una finalità turistica.
In Piemonte abbiamo quattro impianti che hanno una valenza minima di trasporto pubblico. Qual è l'interesse della nostra Regione rispetto a una realizzazione di impianti che devono essere sia di arroccamento che di risalita? Quello di dare la fruibilità alle zone di montagna o di presupporre che dove andremo a fare un impianto di arroccamento ci sia una fruibilità turistica, altrimenti cosa vanno a fare i turisti in cima alle montagne? Questa è una domanda che vi faccio.
Spendiamo 20-30 miliardi per fare degli impianti di risalita per mandare la gente a vedere le capre? Non credo! Per fare un impianto deve esserci almeno un antico centro urbano che può essere recuperato facendo un impianto funiviario; ma, il centro urbano deve avere almeno 500 posti letto non extra-alberghieri, altrimenti cosa interveniamo a fare se non ci sono piste da sci, parchi naturali, alberghi, piste di discesa e bellezze naturalistiche? Vi impongo questa riflessione. Dobbiamo ricostruire un patrimonio di impianti di risalita esistenti, dobbiamo completare degli impianti, ma la finalità qual è? Non può essere che quella turistica, altrimenti cosa facciamo a fare gli impianti? Rischiamo di fare una legge che alla fine non la usa nessuno.
SAITTA (fuori microfono) Vanno bene i cinquecento posti letto? RACCHELLI, Assessore al turismo Posso programmare e pianificare un'attività di incremento delle presenze turistiche invernali o non invernali legate agli impianti di risalita se non ho una finalità turistica? Penso proprio di no. Se non abbiamo una finalità turistica, mi dite cosa ci va a fare la gente in cima alle montagne? I "500" posti letto costituiscono il minimo. Possiamo aggiungere: "tra alberghieri ed extra alberghieri".
RIBA (fuori microfono) Su Macugnaga ed Alagna? RACCHELLI, Assessore al turismo Consigliere Riba, su Alagna sono stati investiti 30 miliardi, ma su un piano di intervento che andrà a collegare Alagna con Gressoney. E' un investimento che va al di là degli impianti familiari. E' lo sviluppo economico di una valle che deve adeguare i propri impianti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Segretario Peano, che interviene in qualità di Consigliere.
PEANO Assessore, ho l'impressione che questa legge è targata per quattro impianti, che oggi già esistono e che vogliamo finanziare. Se è così, va benissimo, basta ammettere che vogliamo finanziare solo quei quattro impianti! Assessore - permetta - lei non conosce il nostro Piemonte. Conosce il Piemonte delle sue belle vallate, ma non conosce il resto del Piemonte e le altre vallate.
Vorrei mostragli le nostre vallate per dimostrare che questa proposta di legge, così com'è formulata, non servirà a nessuna delle nostre vallate e nessuno potrà mai individuare una località in alta montagna dove costruire strutture con cinquecento posti letto. Si rende conto quanti sono cinquecento posti letto? Sa dirmi quanti posti letto ha Limone Piemonte Assessore Casoni? Lei è di Limone Piemonte: mi dica quanti posti letto hanno tutte le nostre località turistiche.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

PEANO



PRESIDENTE

Ho fatto riferimento all'Assessore, perché ha la casa a Limone. Ho l'impressione che questa legge sia fatta solo per qualche impianto. L'ho già detto: siamo pronti a votarla, però mi pare che cinquecento posti letto siano un dato assurdo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Racchelli.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

RACCHELLI, Assessore al turismo



PRESIDENTE

Consigliere Peano, ritengo che le cose che lei mi ha detto dovrebbero farla riflettere. Su queste cose io ho già riflettuto, perché ho pensato ad una programmazione sullo sviluppo turistico invernale, perché se la situazione resta così com'è, è preoccupante.
Questa legge va bene se le diamo una validità anche turistica diversamente, si può prevedere - in un piano di intervento che in questa legge è ricompreso all'art. 3 - di fare degli impianti funiviari, ma ripeto - all'interno di un programma di sviluppo che ci dia almeno quella speranza.
Vi pongo una riflessione: se non c'è nemmeno un piano di intervento che ci possa dare l'idea che in una località si svilupperà un turismo, mi chiedo per quale motivo facciamo un impianto di risalita.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

RACCHELLI, Assessore al turismo



PRESIDENTE

Forse non lo conoscerò perfettamente, però il Piemonte un minimo lo conosco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riba.
RIBA Ho l'impressione che l'Assessore Racchelli non abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dal collega Peano. E avendo io sottoscritto la proposta di legge con il Consigliere Vindigni, ovviamente sono d'accordo con le proposte che abbiamo fatto.
Il Consigliere Peano ha posto una riflessione giusta e, almeno in termini di ragionamento, va acquisita.
Facciamo dei casi concreti. Prendiamo ad esempio la località di Frabosa, che non è propria sconosciuta. Frabosa non ha cinquecento posti letto, ma non li ha neanche Limone, che ne avrà trecento o quattrocento nelle seconde case, e non gli alberghi. Spostiamoci fino a Prato Nevoso che è una frazione di Frabosa, frazione che ha all'incirca cinquanta abitanti, forse neanche: avrà dieci abitanti residenti e il resto sono seconde e terze case.
Se partiamo da quella frazione, che non è un capoluogo, per arrivare ad un'altimetria sufficiente per incontrare la neve, occorre fare un impianto di arroccamento. Quell'impianto, che non è diseconomico né banale, parte da una località che non ha cinquecento posti letto e non li potrà mai avere perché è una situazione che non esiste nella gran parte delle Alpi marittime, se si esclude la Valle di Susa e qualche investimento che si prevede di fare.
Se poi dovessimo attivare il Pian Muné o le cose che citava l'Assessore Vaglio, effettivamente vi sono dei problemi. L'unica cosa certa - l'ha detto anche il Consigliere Vindigni, che è rigoroso in questo - è che non possiamo finanziare delle attività in modo generico: vincoliamole ad una disciplina. I Comuni facciano dunque un Piano urbano del traffico e, forse da questo punto di vista - Assessore Racchelli - fare un piano urbano del traffico può essere una cosa seria per il Comune che ospita un impianto di arroccamento, perché è un impianto di un certo rilievo.
Su questo, dobbiamo capirci, Assessore; perché non si possono respingere i ragionamenti del Consigliere Peano, come estranei alla situazione, perché così non è. I ragionamenti del collega espongono sicuramente la situazione reale. E infatti stavamo discutendo con il Consigliere Vindigni di alcune correzione da apportare.
Infatti, c'è anche la questione delle frazioni con cento abitanti, che probabilmente, è una frazione molto teorica, così come, oggi come oggi, è teorico il Comune quando non raggiunge grandi dimensioni turistiche.
Valutiamo quindi come possiamo utilizzare lo strumento urbanistico del Piano del traffico, che è quello che può mettere insieme le due esigenze.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Racchelli.
RACCHELLI, Assessore al turismo Volevo solo dire una cosa, perché sono imbarazzato; poi, sul 200 o 300 ci metteremo d'accordo. Non era mia intenzione cassare o non interpretare in modo corretto le considerazioni svolte dal Consigliere Peano analogamente, non rinuncio alle sue considerazioni: entrambe hanno una loro valenza.
Quello che voi dite, però, è quello che dico anch'io. Se c'è un impianto che parte da una località, per arrivare a un arroccamento, è chiaro che in cima o in una frazione terminale non ci saranno i duecento posti letto. Ciò fa parte dello sviluppo di un Comprensorio, che avrà più che duecento posti.
Tuttavia, se volete, possiamo togliere il parametro; però dobbiamo legare lo sviluppo degli impianti di risalita ad una finalità che sia molto chiara. Potremmo anche fare un impianto di risalita per collegare due frazioni che non hanno niente di turistico - e va bene lo stesso - ma non fare l'impianto perché non ci sono gli alberghi, mi sembra un po' un limite.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.
CHIEZZI Non vorrei, da queste ultime parole, che la cosa prendesse una brutta piega: non sia mai! Questo comma 2 ha un pregio che, secondo me, non aveva la legge precedente, cioè è un comma preciso. Sarà tutto sbagliato, ma, sicuramente sappiamo cosa sono le località montane che non hanno almeno cento persone o non hanno almeno cinquecento posti letto.
Non abbandonate questo criterio. Saranno cinquecento o settecento scriviamo quello che vogliamo, ma non scriviamo frasi tipo: "da località che sono belle o popolari", per decidere di fare un impianto.
Rimangano dei numeri. Possiamo essere in disaccordo se duecento o cinquecento, ma calibriamo il numero giusto. Rimaniamo però in questa logica di definizione della località, basata su un parametro che è possibile misurare, che sappiamo quant'è, e che non è di fantasia.



PRESIDENTE

Se ho inteso bene, la Giunta sarebbe disposta ad accettare l'emendamento, con che il numero dei posti venga aumentato a trecento.



(Commenti del Consigliere Riba)



PRESIDENTE

Ricordo solo che abbiamo ancora pochi minuti, perché alle h. 23.59 dobbiamo chiudere i lavori.
La parola al Consigliere Vindigni.
VINDIGNI Voglio soffermare l'attenzione del Consiglio sul fatto che la terza fattispecie prevista è quella di privilegiare i comuni dotati di un Piano del traffico, orientato alla riduzione dell'uso dell'auto nelle zone montane: un miglioramento ambientale che è condizione per uno sviluppo turistico. Esaminare la formulazione della legge solo per un aspetto è forviante.
Concordo con il fatto che l'impianto di arroccamento deve servire a fare muovere i turisti e non le capre, quindi va visto come un elemento della mobilità montana. Per fare un impianto di arroccamento occorrono certe condizioni che nel comma due sono indicate. Se la Giunta ritiene che si deve elevare a trecento la soglia dei posti letto, proprio per affermare questo principio, personalmente sono d'accordo.
I colleghi che hanno espresso la preoccupazione che trecento posti letto è una soglia troppo elevata, ho già detto che, in questo caso, i Comuni devono dotarsi del Piano del traffico, orientato alla riduzione dell'uso dell'auto. Questo può abbassare notevolmente la soglia dei posti letto. Se la Giunta ritiene che la soglia dei duecento posti sia troppo bassa e propone di portarla a trecento, io accetto questo emendamento.



PRESIDENTE

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione dell'emendamento modificato dalla Giunta regionale, che propone di sostituire "200" con "300".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 30 voti favorevoli e 1 astenuto (non partecipano alla votazione 2 Consiglieri).
Si proceda alla votazione dell'articolo 1, così emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti33 votanti 32 voti favorevoli 30 astensioni 2 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione dell'articolo 2 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 votanti 32 voti favorevoli 30 astensioni 2 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione dell'articolo 3 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 33 votanti 32 voti favorevoli 28 astensioni 4 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
ART. 4 4.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Vindigni, Riba, Bertoli e Suino: all'articolo 4, comma 1, terza riga, sostituire la frase "incrementare il fondo di garanzia" con la frase "creare un fondo di rotazione".
La Giunta regionale si dichiara favorevole.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 32 voti favorevoli e 2 astenuti (non partecipa alla votazione 1 Consigliere).
4.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Vindigni, Riba e Suino: all'articolo 4, comma 1, quarta riga, sostituire la frase "partecipazione della Regione sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio regionale vigente in materia" con la frase "utilizzazione sono definite dalla convenzione di cui sopra".
La Giunta regionale si dichiara favorevole.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E'accolto con 28 voti favorevoli e 2 astenuti (non partecipa alla votazione 1 Consigliere).
Si proceda alla votazione dell'articolo 4, come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 35 votanti 34 voti 2 non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 4 è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 00.01)



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