Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.460 del 28/02/00 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINERVINI


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Angeli, Bellingeri, Benso Farassino, Galli, Ghiglia, Ghigo, Pazé, Rossi, Salerno e Viglietta.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono) Chiedo la verifica del numero legale.



PRESIDENTE

Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
24 Consiglieri anziché 25 (sono in congedo n. 11 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 15,33 riprende alle ore 16.00)


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
24 Consiglieri anziché 25 (sono in congedo n. 11 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 16,08 riprende alle ore 16,39)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
24 Consiglieri anziché 25 (sono in congedo n. 11 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 16,43 riprende alle ore 17,18)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINERVINI


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n.
26 Consiglieri (in congedo n. 11 Consiglieri).


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

C'è un richiesta di inversione dell'o.d.g. da parte del Consigliere Chiezzi. Chiedo la sua cortesia: poiché il punto che chiede venga trattato all'inizio dei lavori è abbastanza vicino, chiedo formalmente se possiamo spostare a dopo la richiesta. Passiamo all'esame della delibera n. 576.


Argomento: Parchi e riserve

Esame proposta di deliberazione n. 576: "L.R. 28/4/1998, n.30 'Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Modificazioni'"


PRESIDENTE

Esaminiamo la deliberazione n. 576, di cui al punto 7) all'o.d.g.
Non essendovi interventi, pongo in votazione tale deliberazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 33 voti favorevoli.


Argomento: Parchi e riserve

Esame disegno di legge n. 397: "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del sacro Monte di Varallo- Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991 n. 18" (rinvio)


PRESIDENTE

Esaminiamo il disegno di legge n. 397 di cui al punto 8) all'o.d.g.
Chiedo alla cortesia dell'Assessore di richiamare le ragioni del disegno di legge strettamente collegato con la proposta di deliberazione che abbiamo appena votato. La parola all'Assessore Racchelli.



RACCHELLI Ettore, Assessore ai parchi naturali

Il disegno di legge è collegato alla delibera che abbiamo appena votato e riguarda tutta la norma sanzionatoria relativa ai nuovi percorsi all'interno dell'area protetta, alla zona parcheggi e alle zone di sosta.
Il disegno di legge, inoltre, riguarda l'adeguamento delle sanzioni rispetto ad interventi effettuati all'interno delle nuove aree protette.



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi ha presentato il seguente emendamento: 2.1) All'art. 2, comma terzo, sostituire le parole "lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila" con "lire 250 mila ad un massimo di lire 500 mila".
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi per l'illustrazione; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Assessore, ho qualche dubbio sul regime sanzionatorio previsto da questa legge. All'art. 2 comma terzo, per violazioni piuttosto gravi come l'abbattimento di alberi, la modificazione delle condizioni naturali di vita degli animali, si prevede una sanzione di 25 mila lire: siamo in una riserva naturale, si attenta alla vita dei vegetali e degli animali e si prevede una multa di sole 25 mila lire? Mentre nell'art. 3 si parte, per sanzioni relative ad interventi sulla vegetazione, da un minimo di 500 mila lire.
Nell'emendamento che ho presentato ho inserito due cifre veramente contenute, perché scrivere in una legge che, in una riserva naturale, chi altera le condizioni naturali di vita degli animali, chi distrugge vegetali, chi danneggia alberi che abbiano un particolare valore ambientale e chi esercita attività ricreative con mezzi meccanici fuoristrada, o fa motocross, venga punito con una sanzione di 25 mila lire, mi sembra veramente spropositato. Non facciamo nemmeno la fatica di raccogliere questi soldi! Portiamo la sanzione ad un livello che costituisca un minimo di risarcimento effettivo del danno provocato: 25 mila lire mi sembra veramente poco (la cifra che ho presentato è del tutto indicativa, non sono in grado di compiere misurazioni più argomentate).



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Racchelli.



RACCHELLI Ettore, Assessore ai parchi naturali

La violazione ha una sanzione che va da 25 mila lire a 250 mila lire.
Se si stacca un rametto o un fiore è una cosa, se si compie un'azione su una specie arborea di altro livello, quindi di altra natura o di maggior peso, indubbiamente la sanzione oscilla tra un minimo e un massimo.
Dobbiamo tener presente che all'interno delle aree protette non vi sono solo adulti, ma anche ragazzi o bambini, quindi, può succedere che qualcuno possa compiere un'infrazione anche incautamente. L'applicazione della norma o l'entità della sanzione è affidata alla persona che vigila e che verifica al momento la gravità della violazione stessa. Ci sembra che 250 mila come massimo e 25 mila come minimo, possa ricomprendere una variante di gravità lasciare questa valutazione a chi ha il dovere di vigilare sul buon funzionamento e sulla tutela del patrimonio naturalistico e ambientale delle aree protette, significa la volontà di legare la funzione, quindi il controllo, anche in termini di entità, a chi ne è preposto.
Potremmo anche aumentare la sanzione, però crediamo che in questa forbice sia ricompresa un'azione di governo, quindi di controllo esercitata con il buon senso. Il rapporto tra la sanzione minima e quella massima è di uno a dieci e ci sembra rapportata allo stipendio di un dipendente del ceto medio. Se diamo una multa di 1 milione per aver staccato un ramo, ci sembra veramente tanto per chi percepisce uno stipendio di 1 milione e 300 mila lire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bertoli.



BERTOLI Gian Pietro

Spiegherò sinteticamente qual è il nostro punto di vista rispetto a questo problema. Pensiamo sia arrivato il momento di unificare i vari Piani naturalistici delle aree protette del Piemonte. Non ha più senso che per ogni area protetta del Piemonte ci sia un singolo Piano naturalistico, ma si deve arrivare ad una legge quadro che, ad esclusione di alcuni casi particolari, preveda un Piano naturalistico con una valenza generale (soprattutto per quanto riguarda le sanzioni relative ai singoli casi).
Il problema principale è quello di avere una norma unica, che valga per tutti; differenziare le varie sanzioni tra un Piano naturalistico e l'altro in questo momento è un problema secondario. Riteniamo sia forse più utile avere sanzioni uguali per i vari Piani proprio perché l'obiettivo da raggiungere è quello di arrivare ad un norma unitaria.
In questo spirito non ci irrigidiamo, anzi, riteniamo più utile proprio per conseguire questo risultato finale, avere sanzioni uguali per tutte le aree protette del Piemonte, in attesa di mettere in sintonia con le varie gravità dei casi le sanzioni che si riferiscono a tutta questa casistica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio sia l'Assessore che il collega che hanno inquadrato meglio il problema.
Il problema di avere delle infrazioni minimali esiste. Proprio per mettere in evidenza la differenza tra i vari tipi di infrazione, si pu correggere la collocazione delle stesse.
Se noi leggiamo i due articoli - l'art. 2: "Sanzioni relative alle norme vincolistiche" e l'art. 6: "Sanzioni relative alle norme regolamentari" - vediamo che, nell'attuale normativa, elenchiamo insieme violazioni molto diverse strutturalmente: "consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate", fatto sicuramente da sanzionare, non è uguale ad "uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica". Sono violazioni molto diverse. "Danneggiare arredi e attrezzature" è molto diverso che "danneggiare il patrimonio artistico e vegetale"; l'incisione sulla panca va certamente sanzionata, ma può capitare che un bambino si comporti così senza che nessuno se ne accorga.
Possiamo suddividere le violazioni strutturalmente minori, quelle per le quali si può cominciare da una sanzione molto bassa (ho sporcato, ho fatto il picnic dove non dovevo, ecc.), da quelle più gravi, perché tra far il picnic e accendere un fuoco c'è una bella differenza: un fuoco non si accende per caso.
Se noi riuscissimo sia nell'art. 2, comma terzo, che nell'art. 6 ad inserire due elenchi uno per sanzioni meno gravi - a cominciare da 25 o 50 mila lire - e l'altro per quelle strutturalmente più gravi (fare motocross accendere fuochi, danneggiare vegetali o patrimonio artistico), a partire da una cifra più alta, segnaliamo due fattispecie già in partenza differenti. Le prime possono essere soggette all'infrazione casuale, non dolosa, a comportamenti colposi di ragazzi e bambini che non possono essere fermati ogni momento; le altre violazioni presuppongono, comunque, un danno ecologico maggiore e una volontà più determinata.
Questi due elenchi possono essere trasformati, in pochi minuti, in elenchi che differiscono per la tipologia delle sanzioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Racchelli.



RACCHELLI Ettore, Assessore ai parchi naturali

Prendo atto di ciò che lei dice, effettivamente sono considerazioni che hanno una loro logica. Lo schema, relativamente alle sanzioni amministrative e a quelle vincolistiche, era stato studiato anche in Commissione.
Se vuole ci mettiamo da una parte cinque minuti e vediamo di raggruppare i due passaggi.



PRESIDENTE

Differiamo questo punto alla seduta di domani delle 20,30.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento: Partecipazioni azionarie regionali

Esame disegno di legge n. 552, di cui al punto 9) all'o.d.g. " Autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale in società partecipate in liquidazione" (rinvio)


PRESIDENTE

Esaminiamo il disegno di legge n. 552, di cui al punto 9) all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Gallarini.



GALLARINI Pierluigi, relatore

La prima Commissione ha esaminato nella seduta di giovedì 22/7/1999 il disegno di legge relativo all'autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale in società partecipate in liquidazione.
Nel panorama delle partecipazioni regionali vi sono, accanto a molteplici realtà sociali consolidate, tre società - ECB Piemonte, PROMARK, PAPAC che, per difficoltà incontrate nell'attività di impresa, si trovano attualmente nella fase liquidatoria. Sia pur con le differenze quantitative derivanti dalle diverse vicende economiche proprie di ciascuna di esse queste tre società necessitano tutte di nuovi conferimenti in denaro.
Gli azionisti potranno allora, singolarmente o volontariamente, farsi carico di una quota parte del residuo negativo della liquidazione al fine di evitare alla società o, nel nostro caso, alle società, lo spettro del fallimento. A tal fine è già giunta richiesta dall'organo liquidatore della Ecb Piemonte affinché la Regione partecipi, in proporzione alla propria quota societaria, ad una piano finale di riparto del previsto deficit di liquidazione. Parimenti, anche da parte PROMARK, si è provveduto a manifestare la necessità che nel prossimo futuro l'azionista di riferimento si faccia carico di un intervento finanziario, volto alla definitiva tacitazione dei debiti ancora attivi. L'interesse che si intende tutelare con gli interventi qui considerati, risiede nell'affidamento che i terzi prestano all'assolvibilità delle imprese che annoverano la Regione tra i loro azionisti. Pare infatti evidente come il fallimento di una partecipata origini effetti pregiudizievoli anche su quelli in attività compromettendone, in certa misura, la loro capacità contrattuale futura.
In concreto, il fallimento di una partecipata porterebbe con sé quelle maggiori remore che i terzi verrebbero ad opporre nei normali rapporti d'affari, alle altre società in cui la Regione connota con la sua partecipazione la compagine societaria.
L'art.2 del disegno di legge disciplina l'intervento di ripiano, nelle sue modalità operative, volto a far sì che le somme versate dall'azionista Regione, non risultino insufficienti ad evitare l'accertamento dell'insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria, cioè il fallimento, e ad accelerare le procedure estintive delle società interessate.
Il raggiungimento del duplice obiettivo è riscontrabile nelle lettere C), D) ed E) dello stesso art. 2. I mezzi finanziari erogabili dalla Regione dovranno risultare proporzionali alla quota azionaria posseduta.
Spetta alla Giunta regionale accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 sulla base di approfondite e circostanziate relazioni predisposte dai liquidatori.
Per i liquidatori che non ottemperino, o, volontariamente ritardino gli adempimenti necessari alla valutazione della Giunta, è prevista la sanzione della revoca da esercitarsi attraverso l'organo assembleare.
L'art. 4 prevede, a carico degli amministratori, una serie di effetti in seguito alla dichiarazione di fallimento, ricollegabile all'incapacità disposti dal Codice Civile e da altre leggi speciali. Si vuole evitare, in tal modo, che i soggetti che abbiano effettivamente concorso al realizzarsi di un'insolvenza ufficialmente accertata, possano, entro breve periodo di tempo, ricoprire posizioni analoghe.
L'art.5 prevede, in merito alle disposizioni finanziarie un'autorizzazione della spesa per l'esercizio 1999 quantificata in 500 milioni; all'onere relativo si provvede mediante istituzione dello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 1999, di apposito capitolo denominato "Onere relativi a conferimenti in contocapitale in società partecipate in liquidazione con dotazione di pari importo". La copertura viene assicurata mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170 del Bilancio di previsione 1999 con azzeramento della somma (siamo nel 2000, se nell'articolato ci sarà questo riscontro, andrà aggiornato con un emendamento) alla società prevista all'elenco 5 allegato alla legge di Bilancio 1999.
Agli oneri che, per effetto dell'esercizio in facoltà dell'art. 3 dovessero eventualmente derivare a carico degli esercizi successivi, si farà fronte in sede di predisposizione dei relativi Bilanci.
La I Commissione consiliare ha licenziato a maggioranza il testo del disegno di legge e lo rimette all'aula per la sua approvazione.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Avevamo concordato un ordine dei lavori a cui speravo ci attenessimo.
Chiedo cinque minuti di sospensione.



PRESIDENTE

A me non risulta che in Conferenza di Capigruppo ci sia stata una definizione; sono pervenute una serie di richieste che puntualmente sono state evidenziate nell'o.d.g. Questo era un problema, anche di un certo rilievo tecnico, evidenziato dalla Giunta già da alcuni mesi in termini di estrema urgenza. Se lei scorre l'o.d.g. vedrà che sono alternati provvedimenti richiesti sia da una parte che dall'altra.



RIBA Lido

Questo provvedimento non lo avevamo annotato tra quelli da discutere.
Con i Capigruppo della maggioranza abbiamo sempre parlato di altro, adesso lei vuole discutere di questo disegno di legge, ma noi abbiamo bisogno di studiarlo, di preparare, eventualmente, degli emendamenti. Non è un problema da niente!



PRESIDENTE

Se il suo Gruppo ritiene di non essere pronto relativamente a questo problema, lo differiamo nelle seduta delle 20,30.



RIBA Lido

Se lo differisce alle 20,30, ci fa una cortesia.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Se il Consiglio è d'accordo rimandiamo la discussione di questo provvedimento alle 20,30 in modo che ci sia un minimo di approfondimento.


Argomento: Stato giuridico ed economico del personale dipendente

Esame proposta di deliberazione n. 777: "Recepimento del contratto integrativo regionale di lavoro per gli operai e gli impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria in data 14 gennaio 2000"


PRESIDENTE

Esaminiamo la deliberazione n. 777, di cui al punto 10) all'o.d.g.
La parola all'Assessore Vaglio.



VAGLIO Roberto, Assessore alle foreste

Il contratto è conosciuto in quanto ha origine da richieste delle confederazioni sindacali. Il documento è stato ripetutamente illustrato in III Commissione ed è stata richiamata l'urgenza perché la vigenza del contratto integrativo decorre dal 2000.
Il contratto rappresenta per il comparto un notevole miglioramento dal punto di vista retributivo e non solo, ma consolida la volontà, da parte della Regione e della controparte sindacale, di utilizzare operai forestali contrattualizzati per operazioni di manutenzione ambientale e anche per interventi per la difesa del territorio da eventi alluvionali.
Il contratto è stato sottoscritto in data 14 gennaio dalla FISBAC-CISL dalla FLAI-CGIL e dalla UILA-UIL. Nelle premesse si sottolinea come gli indirizzi di questo contratto vogliano ottenere il perseguimento del miglioramento del patrimonio boschivo esistente; la realizzazione di nuovi imboschimenti mirati a specie ed esigenze territoriali, previa valutazione delle essenze forestali idonee alle diverse situazioni stazionali prevenzione degli incendi boschivi e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico sul territorio.
Il contratto rientra in una filiera più generale, all'interno della quale c'è la sostituzione degli impiantamenti effettuati dal Corpo Forestale dello Stato consistenti, principalmente, in conifere di tipo pino strobo e pino nero che costituiscono, attualmente, il più grande pericolo per la diffusione degli incendi in periodo siccitoso. L'accordo è anche l'espressione, da parte delle maestranze addette, a volere migliorare, dal punto di vista professionale, un sistema di formazione permanente, a cercare di intervenire non solo in ambito forestale, ma in tutti quegli ambiti che l'equilibrio idraulico-forestale prevede sulla manutenzione ambientale e su quella spondale.



PRESIDENTE

Pongo in votazione la deliberazione n. 777.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 36 voti favorevoli e 1 astensione.


Argomento: Parchi e riserve

Proseguimento esame disegno di legge n. 344: "Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40. Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo"


PRESIDENTE

Esaminiamo il disegno di legge n. 344, di cui al punto 11) all'o.d.g.
Abbiamo già discusso questo disegno di legge, su cui erano state espresse richieste di chiarimento.
La parola all'Assessore Racchelli.



RACCHELLI Ettore, Assessore ai parchi naturali

Con il presente disegno di legge, su indicazione e richiesta del Comune di Montezemolo, si intende modificare la riperimetrazione dell'Area protetta.
La richiesta arriva anche dai comuni di competenza; di fatto si toglie una piccola parte di territorio (non previsto nel Piano dei Parchi) che non incide strutturalmente sull'area protetta stessa, ma toglie un'appendice che è già fortemente disgregata, essendo al di là di una strada statale e con una forte urbanizzazione che caratterizza e evidenzia le diversità quindi la non inseribilità o non compatibilità con l'area protetta stessa.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Si deve fare un po' di chiarezza relativamente alla vicenda. Quando si è fatta la delimitazione si è tenuto conto di una situazione geologica naturale che prevedeva la difesa di un'area dove esisteva una sorgente non virtuale; un'area, sia pure con un certo contrasto, a ridosso del centro abitato - anzi comprende un passo del centro abitato - punto in cui esisteva una zona umida considerata area sorgiva.
Il Belbo non è un fiume di montagna, ma un torrente che si forma acquisendo vari tratti di risorgive e vari punti di zone umide, una delle quali è quella che si propone di rimuovere.
E' vero, Presidente, su quel punto ci sono stati interventi non tutti riconducibili al Comune: la deviazione dell'autostrada Torino-Savona è l'esempio di un intervento pesante a carico di quell'area di territorio.
Tuttavia, senza insistere su un argomento che è stato ripetutamente discusso, si tratta di un'area che poteva essere protetta o, nei limiti del possibile, recuperata.
L'eliminazione dalla zona del Parco allontana la possibilità di usare uno strumento protettivo. E' vero che la zona è stata variamente compromessa e che adesso, in quel punto, l'area risorgeva non si nota più ma un conto è che non si noti più, un altro è eliminare quegli elementi che potevano tener conto di una situazione che, se non era più attuale, era quella significativamente meno corrispondente alla storia ambientale della Valle Belbo.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Nella seduta di qualche settimana fa, relativamente a questo disegno di legge, avevamo accertato, contrariamente a quanti in un primo tempo hanno riferito al Presidente della V Commissione, che questo provvedimento aveva avuto parere contrario da parte di alcune associazioni ambientaliste (una almeno).
La vicenda era poi stata chiarita, anche da una precisazione fatta allora dal Presidente Riba, secondo cui l'area che si intendeva stralciare era riconducibile ad una delle sorgenti del torrente Belbo.
Sappiamo che l'ambiente viene aggredito da interessi economici, da scarsa cultura e scarsa attenzione. La vicenda di una delle sorgenti del Belbo attaccata da interessi di trasformazione legati all'urbanizzazione e alla costruzione di una strada, è l'esempio di come l'ambiente abbia perso: prima con un degrado dell'area considerata (di cui sono responsabili alcuni soggetti ed enti pubblici) e poi, ad un'area degradata oltre una certa soglia, si propone l'imprimatur di una legge.
Noi siamo contrariati, stupiti e amareggiati che la Regione Piemonte che per un lungo periodo è stata una Regione che della politica dei Parchi ha fatto un elemento caratterizzante del proprio modo di agire, si sia trasformata, in questa occasione, in una Regione che piega le leggi agli interessi economici. E' un fatto grave, che noi segnaliamo.
Non si violano così valori ambientali, né si consente, a chi li ha violati, di portare a casa gli interessi che nel frattempo si sono maturati su quel territorio. Stralciare quest'area significa andare in direzione opposta a quella che anche la Corte Costituzionale ha indicato come la via maestra di ogni trasformazione sul territorio. La via maestra è costituita dalla priorità agli interessi ambientali e paesaggistici su ogni altro tipo di interesse, anche economico, anche proprietario.
Questo è un brutto episodio che caratterizza la nostra Regione. Non so con quale animo l'Assessore ai Parchi possa presentare questo disegno di legge, perché è la rinuncia ad un territorio prezioso, dal punto di vista naturale, che poteva ancora tornare ad esserlo o avere la speranza di esserlo. Viceversa, viene seppellito sotto tonnellate di detriti edili e stradali. Questo disegno di legge è il segnale che, anche negli ultimi giorni di questa legislatura, gli attacchi all'ambiente non recedono dall'agire e, in questo caso, purtroppo, dal colpire e lasciare un segno negativo sulla ricchezza ambientale che ha il nostro territorio e che questo disegno di legge non valorizza, ma sopprime.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di intervento, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 25 voti favorevoli 25 L'art. 1 è approvato.
Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 26 hanno risposto SI' 25 Consiglieri hanno risposto NO 1 Consigliere La legge è approvata.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Raccomanderei al Consiglio l'esame della legge rinviata dal Commissario di Governo in data 28 gennaio 2000 relativamente a: "Indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta e dispositivo in materia di trattamento e indennità dei Consiglieri".
Questo provvedimento deve essere affrontato e votato con una maggioranza qualificata. Chiedo ai colleghi di verificare il contenuto dello stesso.


Argomento: Trattamento economico dei Consiglieri

Esame legge rinviata "Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 5 modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri)"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della legge rinviata, di cui al punto 12) all'o.d.g.
Ritengo che si debba approvare la legge, che è stata esaminata in Commissione nei giorni scorsi. L'esito della votazione aveva dato il seguente risultato: favorevoli i Gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Polo Popolare, DS e Lega Nord; non ha partecipato al voto il Gruppo di Rifondazione Comunista. La legge ha una modifica all'art. 1, che ripristina l'indennità sino alla cessazione del mandato, mentre l'ulteriore prolungamento era stato cassato dal Governo.
Essendo una legge rinviata dal Commissario di Governo, occorre, per l'approvazione, che la maggioranza degli assegnati, cioè 31 Consiglieri siano d'accordo su questo provvedimento.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 1 è approvato.
Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo di legge.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti 34 votanti 33 hanno risposto SI' 33 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere La legge è approvata.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINERVINI


Argomento: Trattamento economico dei Consiglieri

Esame progetto di legge n. 677 "Norma interpretativa degli artt. 2 e 6 della L.R. 1/3/95, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e dell'art. 20 della L.R. 23/1/84 n. 9 (Norme sulla previdenza e indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e modifica dell'art. 10 della L.R. 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)"


PRESIDENTE

Esaminiamo il progetto di legge n. 677, di cui al punto 13) all'o.d.g.
Se l'aula acconsente, darei per letta la relazione il cui testo recita: "Illustre Presidente Signori Consiglieri premesso che la legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 dicembre 1999 "Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (determinazioni indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri e vitalizi)", è attualmente all'esame dell'assemblea consiliare per la nuova approvazione prevista dall'art. 45 dello Statuto.
Al riguardo è necessario osservare che l'articolo primo ha inglobato in un'unica voce economica l'indennità di carica spettante ai consiglieri e l'assegno integrativo spettante in relazione alle funzioni e alle attività che i singoli Consiglieri sono chiamati a ricoprire.
Questa circostanza, se da un lato ottempera alle disposizioni previste dalla legge costituzionale n. 1/1999, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", dall'altro produce effetti non trascurabili nella gestione del sistema indennitario nel suo complesso in quanto fa venir meno quei riferimenti di certezza normativa che riguardano: Le trattenute obbligatorie, a titolo di contributo, per la corresponsione dell'assegno vitalizio e per l'indennità di fine mandato l'ammontare a base del calcolo per la definizione dell'assegno vitalizio l'ammontare a base del calcolo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.
Infatti: 1) L'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27, (trattenute sulla indennità di carica) recita: "Sull'indennità di carica di cui all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e s.m. e i. è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25%,....così suddivisa: 20% per assegno vitalizio e 5% per l'indennità di fine mandato." L'entrata in vigore della norma di modifica dell'art. 1 L.R. 10/1972 avrà come conseguenza immediata un prelievo diversificato tra i consiglieri regionali, calcolato sull'ammontare dell'indennità che ciascun consigliere percepisce in ragione della carica che ricopre, modificando sostanzialmente l'attuale riferimento, previsto sull'indennità base del 65% dell'indennità lorda dei parlamentari.
2) L.art. 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (misura dell'assegno vitalizio) recita: "L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e s.m.i. spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno".
Con il venir meno del presupposto del trattamento indennitario unico dei Consiglieri, dovrebbe di conseguenza accadere che ad ogni consigliere spetta un trattamento diversificato in relazione alle cariche ricoperte alla durata degli incarichi e all'ammontare dei versamenti.
Allo stato attuale, dunque, l'applicazione operativa della norma da parte delle strutture responsabili risulta di difficile attuazione; ed inoltre, nel caso in cui si propendesse per il riconoscimento del diritto ad un maggior beneficio in corrispondenza di una contribuzione maggiore mancano le norme che regolano le diverse fattispecie di trattamento.
3) L'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (ammontare dell'indennità di fine mandato), recita: "l'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri è fissato nella misura dell'ultima mensilità lorda, percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato..." Soprattutto, anche nei riguardi di tale norma si palesano dubbi circa l'esatta applicazione.
L'esplicito richiamo al Consigliere che cessa dal mandato farebbe propendere per l'interpretazione di prendere a base di calcolo la quota del 65% per tutti i Consiglieri.
Se l'interpretazione non fosse quella prospettata, si configurano sostanziali disparità di trattamento tra i Consiglieri, (ad esempio, il Consigliere titolare di una funzione per il solo ultimo mese della legislatura goderebbe - al fine del calcolo dell'indennità di fine mandato di una rivalutazione dell'importo a base di calcolo per l'intera legislatura).
Si propone pertanto all'attenzione del Consiglio regionale il provvedimento allegato costituito da due articoli che l'VIII Commissione ha esaminato e licenziato all'unanimità nella seduta del 23 febbraio 2000.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA



PRESIDENTE

La norma vuole chiarire che l'indennità viene calcolata solo sulla base del compenso del Consigliere e non sulle aggiunte per cariche varie come Vicepresidenti, Presidenti di Consiglio, Vicepresidente di Consiglio Assessori, ecc.
2.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Angeleri, Moro, Cotto Griffini, Gallarini, Rubatto, Riba, Picchioni, Peano, Bortolin e Vaglio che prevede il seguente nuovo articolo: "ART. 2 "Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente art.2 1.Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) è sostituito dal seguente: 4. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale".
Di conseguenza il titolo della legge dovrà essere integrato con le parole: "e modifica dell'art. 10 della L.R. 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri".
La parola al Consigliere Angeleri per una breve illustrazione.



ANGELERI Antonello

L'emendamento, presentato e firmato da tutti i Capigruppo, dà la possibilità di opzionare tra il ritiro dell'intera somma da noi versata durante i cinque anni, oppure scegliere il vitalizio.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Questa norma dice: "interpretativa" e "chiarificatrice". Qual è il rischio di interpretazione che correvamo senza questa norma?



PRESIDENTE

L'indennità del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta poteva essere calcolata non sulla base dell'indennità ferma, ma dell'indennità del Consigliere come avviene adesso. La trattenuta che viene fatta al Presidente del Consiglio o al Presidente della Giunta è calcolata solo sulla base di quello che si percepisce come Consigliere.
Se non c'era questo chiarimento si poteva intendere che il calcolo venisse fatto non su quella base, ma sulla somma superiore che spetta al Vicepresidente della Commissione, all'Assessore o al Presidente della Giunta.
Faccio il mio caso. Non avendo avuto le trattenute per quelle somme che superano il compenso del Consigliere, non ritengo corretto calcolare l'indennità su un somma superiore. Questo è stato il principio ispiratore.
Ovviamente l'aula è sovrana ed è libera di esprimere le valutazioni che ritiene.
Su questo provvedimento è inserito l'emendamento 2.1) presentato dal Consigliere Angeleri. Questo emendamento si può intendere come articolo 2.
Si proceda alla votazione per alzata di mano dell'art. 1, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 34 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 Si procede alla votazione dell'emendamento 2.1) divenuto art. 2 per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 2 è approvato.
ART.3 - Si procede alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 3 è approvato.
Si procede infine alla votazione per appello nominale, effettuato dal Consigliere Grasso, dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI' 31 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Nomine

Esame progetto di legge n. 663 "Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla L.R. 23/3/95, n. 39: 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra le Regioni ed i soggetti nominati' modificata dalla L.R. 4/8/97, n. 42'"


PRESIDENTE

Esaminiamo il progetto di legge n. 663, di cui al punto 14) all'o.d.g.
Con questo provvedimento si vuole evitare di far cadere le nomine nel periodo tra il 1 agosto e il 15 settembre. In linea con quanto stabilito già nella passata legislatura, che aveva solo valore in quell'occasione con questa proposta di legge si chiede di introdurre una sospensione feriale dei termini, così come esiste in Magistratura e nelle aule di giustizia. Al punto 2 si precisa che, qualora il Consiglio e la Giunta regionale debbano procedere a proposte di nomine, o conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza (e ciò sia disposto con un provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta regionale) le disposizioni non si applicano.



PRESIDENTE

La parola alla Vicepresidente del Consiglio Minervini, relatrice.



MINERVINI Marta, relatrice

Do per letta la relazione, il cui testo recita: Illustre Presidente Signori Consiglieri Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16, comma primo, lettera o) dello Statuto, provvede alle nomine di competenza della Regione Piemonte salvo quelle attribuite al Presidente ed alla Giunta regionale da leggi o provvedimenti.
La materia trova sua disciplina nella legge regionale 23 marzo 1995 numero 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) la quale prevede diversi termini ordinatori per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini, per l'esame delle proposte di candidatura da parte della Commissione Consultiva per le nomine ed, infine per l'effettuazione delle nomine da parte del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale provvede alla nomina degli organi scaduti ed inoltre, alle sostituzioni delle persone nominate che siano cessate dall'incarico per dimissioni, per incompatibilità, o per altra causa.
L'attività dell'Assemblea regionale in detta materia, diviene molto complessa e problematica, nei primi mesi successivi alle elezioni regionali, poiché al termine della legislatura scadono le nomine in centotrentacinque enti ed istituzioni varie. In occasione della fine della VI legislatura regionale, il termine di effettuazione delle nomine scadrà nel periodo feriale, divenendo assai problematica da parte dei cittadini e del Consiglio regionale l'espletamento e l'applicazione delle norme in materia.
Occorre ricordare che in passato il legislatore intervenne al fine di risolvere le suddette problematiche e difficoltà, in prima applicazione della legge regionale n. 39/1995, approvando la legge regionale 17 agosto 1995, numero 68, "Norma transitoria di applicazione dell'art. 19, comma primo, legge regionale 23 marzo 1995, n. 39", che previde la sospensione di diritto, dal 1.mo agosto al 15 settembre 1995, del termine previsto per l'effettuazione delle nomine scadute.
L'esigenza di semplicità dell'attività amministrativa, il ruolo di servizio dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, ed il carattere paritario e collaborativo del rapporto fra amministrazione e gli stessi rende necessario introdurre nell'ordinamento regionale, in materia di nomine, e in analogia a quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742, (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), una norma che preveda la sospensione dei termini, in materia di nomine, dal 1.mo agosto al 15 settembre di ogni anno.
Tutto ciò premesso, si ritiene ormai indifferibile l'introduzione nell'ordinamento regionale piemontese delle soluzioni qui proposte.
L'VIII Commissione lo ha esaminato e licenziato nella seduta del 23 febbraio e ne raccomanda una sollecita approvazione in aula.
Non essendoci richieste di intervento, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si procede alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 33 L'art. 2 è approvato.
Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.



(Il Consigliere Segretario Toselli effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI' 31 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Giunta, organizzazione e funzioni

Esame disegno di legge n. 661: "Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1"


PRESIDENTE

Esaminiamo il disegno di legge n. 661, di cui al punto 15) all'o.d.g.
La parola alla Vicepresidente del Consiglio, Minervini, che interviene in qualità di Consigliera relatrice.



MINERVINI Marta, relatrice

Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, recita: Illustre Presidente Signori Consiglieri Le modifiche costituzionali, derivanti dalle "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", prevedono, nel primo comma dell'art. 122, che: "...i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione...nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica..." L'art. 5, recante le disposizioni transitorie, recita che, fino alla entrata in vigore delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta Regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinarie vigenti in materia di elezione del Consiglio regionale; il medesimo articolo recita, inoltre, che spetta al Presidente della Giunta il potere di determinazione soggettiva (nomina e revoca) nei confronti degli altri componenti della Giunta.
Il medesimo art. 5 mostra dunque che l'attuale legislazione elettorale in quanto compatibile con la modifica costituzionale, resta intatta.
All'interno di tale settore di legislazione, che permanga caratterizzato da compatibilità, occorre osservare che: a) rientrano requisiti di eleggibilità nonché i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri b) rientrano, del pari, i requisiti di eleggibilità e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale in quanto egli è capolista di lista regionale; non rientrano invece, per quanto attenga a formulazioni esplicite, regole in tema di Assessori, in quanto la normativa anteriore alla riforma non prevedeva la figura dell'Assessore che non fosse Consigliere. Per altro verso, sempre in tema di requisiti e casi di incompatibilità dell'Assessore, nulla è comprensibilmente formulato nella norma costituzionale transitoria (fermo restando il rinvio alla competenza della legislazione regionale, per quanto attiene all'assetto di regime).
In ordine ai requisiti (in particolare, di età) nonché in ordine alle incompatibilità degli Assessori si apre pertanto una questione "che non pu essere decisa con una precisa disposizione", così come recita l'art. 12 delle Preleggi. Per tale evento, il medesimo articolo 12 pone a disposizione, e impone il ricorso ad una serie di criteri che appartengono ormai stabilmente alla tradizione giuridica in tema di lavoro esegetico nonché, più, in generale, ermeneutico.
Tra i criteri indicati nell'art. 12 vi è, in primo luogo, il ricorso all'analogia, dapprima legis e poi iuris; il qual criterio nel caso in questione, consente senza dubbio di uscire dalla lacuna: infatti, nel sistema attuale della legislazione in materia, in cui non sussistono differenze di regime, in tema di requisiti e di fattispecie di incompatibilità, tra il Consigliere regionale e il componente della Giunta regionale, non sussistono ragioni fattuali e giuridiche idonee a fondare una regola differenziata tra Assessore che sia consigliere e Assessore che non sia.
Nonostante la risolvibilità del problema attraverso i normali canoni esegetici, è tuttavia da considerare il relativo elemento di incertezza che in proposito caso potrebbe indursi, anche se verosimilmente in modo artificioso, in considerazione del fatto che, in tema di atti e di vicende come quelle in esame, si è diffuso un costume di cultura giuridica in cui al pur solido e auspicabilissimo lavoro interpretativo, si tende ormai a preferire una "certezza" legislativa seppure, in molti casi, più apparente che reale.
In considerazione di ciò, e quindi per eliminare una carenza di esplicitazione normativa la quale, in concreto, potrebbe tradursi in una difficoltà su un problema delicato come quello che attiene al regime dei componenti della Giunta, si ritiene opportuno proporre una regola che porti a livello esplicito quanto già l'ordinamento contiene verosimilmente in modo implicito; senza precludere ovviamente, anche come corollario delle premesse formulate, che il lavoro interpretativo si dispieghi in altre questioni che, pur sempre in tema di assessori non consiglieri, non appaiono toccate dal presente intervento normativo.
Il fatto che la Regione, attualmente, abbia in tal senso il potere normativo, appare indubbio dalla lettera del primo comma dell'art. 122 della Costituzione, ove è stabilito che le incompatibilità sono disciplinate con legge della Regione: al qual proposito la legge della Regione può ben stralciare, a fini di anticipazione ritenuta opportuna, un o più norme che rientrino comunque nella materia di propria competenza.
Anche per quanto riguarda il limite indicato parimenti dall'art. 122 della Costituzione, dubbi non sussistono: i principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, principi su cui verosimilmente interverrà una successiva legislazione ordinaria dello Stato, sono già presenti e ricavabili dalla legislazione attuale, e comunque, nel caso concreto, non potranno mai intendersi valicati da una norma regionale la quale, secondo ragionevolezza analogica e di sistema, porta a esplicitare che ai componenti della Giunta, siano essi Consiglieri o non lo siano, si applicano le medesime norme in tema di requisiti e in tema di incompatibilità.
Comunque, anche al fine di mantenere la coerenza di sistema con altre norme già presenti dalla normativa in materia analoga, e facendo peculiare riferimento alle norme in materia di composizione delle giunte comunali e provinciali, si ritiene assumere, a modello sostanziale, la formulazione dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990 n. 142, che recita come segue: "...gli Assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere".
Occorre di conseguenza estendere l'applicazione agli assessori non consiglieri della normativa specifica in tema di indennità, rimborsi spese trattamenti di missione e più in generale, della disciplina prevista per gli assessori consiglieri, in quanto compatibile.
Infine, si ritiene che nulla sia da prevedere in tema di revoca dei componenti della Giunta regionale: la revoca è infatti già direttamente disciplinata dal testo costituzionale, con l'attribuzione della potestà al Presidente della Giunta regionale senza determinazione di fattispecie e quindi, con pienezza di potere discrezionale.
L'VIII Commissione ha esaminato ed infine licenziato il provvedimento in data 25 febbraio 2000 e ne raccomanda una sollecita approvazione in aula.



(Commenti fuori microfono del Consigliere Riba)



PRESIDENTE

Riassumo brevemente. Il disegno di legge dà atto che si possono nominare Assessori fuori dal Consiglio.
Il testo recita: "(...) Il Presidente della Giunta nomina e revoca il Vicepresidente e gli Assessori, con proprio decreto. I componenti sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere". Infine, si dà atto che è corrisposta, dalla data di nomina, un'indennità pari a quella spettante ai Consiglieri.
Passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 32 L'art.1 è approvato.
ART. 2 2.1) Emendamento presentato dall'Assessore Pichetto: L'articolo 2 del disegno di legge n. 661 (Norme di prima attuazione della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1) è sostituito dal seguente: "art. 2.
1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario nonché la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i componenti della Giunta che siano Consiglieri".
Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 32 voti favorevoli.
Si procede alla votazione per alzata di mano, dell'art. 2 come emendato, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 32 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si procede alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 32 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si procede alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 32 L'art. 4 è approvato.
Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.



(Il Consigliere Segretario Toselli effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 hanno risposto SI' 29 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Statuto - Regolamento

Esame proposta di deliberazione n. 783: "Regolamento interno del Consiglio regionale. Norma transitoria"


PRESIDENTE

Esaminiamo la deliberazione n. 783, di cui al punto 16) all'o.d.g.
Il provvedimento propone al Consiglio di deliberare una norma transitoria che recita: "Gli Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti né delle Commissioni speciali e la loro presenza non viene computata ai fini della determinazione del numero legale". E' la presa d'atto della possibilità di nominare Assessori, persone esterne al Consiglio che non diventano automaticamente Consiglieri, ma semplicemente Assessori. E' una norma transitoria, in quanto nella prossima legislatura potranno deliberare.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Mi chiedo, Presidente, che bisogno c'è di scrivere tutto questo.



PRESIDENTE

Il Regolamento non prevedeva questa possibilità, quindi qualcuno potrebbe chiedersi che cosa faranno quei signori seduti lì. E' una norma che chiarisce il funzionamento dell'aula.



CHIEZZI Giuseppe

Non sono tanto convinto che con questa delibera si sancisca una libertà vigilata a questi Assessori, i quali hanno una sorta di condizionale addosso. Addirittura si dice loro: "Potete sedervi li'". E' necessario specificarlo? Si siedono dove si siedono gli altri Assessori. Se non fanno parte del Consiglio e il nostro Regolamento dice che votano i Consiglieri eletti, non c'è bisogno di scrivere che non votano. Non c'è bisogno di mettere in luce una differenza di status che trovo molto discutibile. Pu darsi che allo stato dell'arte sia inevitabile, ma di certo non esagererei nell'enfasi di mettere in luce tutte le differenze, anche quelle che potrebbero essere non specificate, come l'autorizzazione a sedersi ai banchi della Giunta regionale: fanno parte della Giunta regionale, dunque si siedono nei banchi della Giunta.
Rilevo solo degli aspetti, anche perché questo doppio regime degli Assessori non mi convince molto. L'Assessore dovrebbe avere un unico status, altrimenti abbiamo Assessori di un tipo e Assessori di un altro Assessori che percepiscono indennità, altri che non le percepisco Assessori che votano e altri che non votano; quelli che si siedono senza autorizzazione e quelli che, invece, hanno bisogno di un'ulteriore autorizzazione. Non esageriamo!



PRESIDENTE

La disposizione che lei contesta credo, invece, che sia doverosa perché l'art. 58 dell'attuale Regolamento prevede che nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi possa introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri. E' per chiarezza, non a caso viene inserita come norma transitoria; in una successiva rivisitazione o riformulazione complessiva del Regolamento, potrà essere inserita in modo più armonico.
Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Le considerazioni fatte dal collega Chiezzi non sono peregrine, occorre scrivere qualcosa che serva a risolvere il problema del vuoto normativo.
Ci sono ridondanze superflue, ad esempio quando si dice che "gli Assessori non componenti il Consiglio Regionale esercitano tutte le funzioni riservate ai membri della Giunta"; oppure, quando si specifica dove gli Assessori possono accomodarsi, mi sembra non particolarmente nobile come elemento da evidenziare. Se si trovasse un termine più istituzionale, userei quello.



PRESIDENTE

Consigliere Riba, qui si dice: "accedono ai banchi della Giunta".



RIBA Lido

La delibera recita: "che esercitano le funzioni riservate ai membri della Giunta, ma in quanto non Consiglieri non hanno diritto di voto.."; se non hanno diritto, non lo ce l'hanno. Il Regolamento deve dare dei diritti se mancano bisogna conferirli. "Accedono" ed "esercitano", ma "non possono": questa è una ridondanza. Se il Regolamento non lo consente, loro non lo eserciteranno, non abbiamo bisogno di scriverlo.
Non c'è un vuoto normativo. Mi fermerei ad "accedono" ed "esercitano".
Mi pare più istituzionale e più confacente nel tono.



PRESIDENTE

Il provvedimento è passato in Commissione Regolamento. Certo, possiamo sempre migliorarlo, mi pare una chiarezza abbondante, non ridondante.
Starei sul principio che "ciò che abbonda non vizia l'atto". Chiedo di lasciarlo così, non mi sembra offensivo nei confronti di nessuno.
E' una chiarezza forse eccessiva - non sarebbe l'unica volta - in modo da evitare che chi si trova ad essere nella condizione di "non Consigliere" debba porsi delle domande.
Ha chiesto nuovamente la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

"Gli Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta e alla sala consiliare ed esercitano le funzioni riservate ai membri della Giunta". Non serve aggiungere "in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono far parte delle Commissione permanenti né delle Commissione speciali e la loro presenza non viene computata ai fine della determinazione del numero legale". E' talmente determinante nell'affermare in negativo ciò che nessuno rivendica.
Non è necessario, non stiamo facendo una normativa di divieti ancora tutti da definire, ma una normativa per perfezionare l'applicazione di un articolo della Costituzione. Se è già così, è offensivo ribadirlo in modo così determinante, quasi fosse un anatema: "Potete entrare in aula, se vi è stato concesso, ma non potete far parte delle Commissioni".
Gli Assessori esterni non partecipano alle Commissioni, non hanno diritto di voto, non contribuiscono al numero legale, ma non è così indicato come questione che sancisce l'improbabile superiorità dei Consiglieri rispetto agli Assessori. Francamente mi sembra superfluo, poco elegante e non è neanche una forma espressiva di tenore giuridico. Mi sembra più una forma discorsiva per esporre un ragionamento, quindi lo toglierei.



PRESIDENTE

Le ricordo, Consigliere Riba, che in Commissione regolamento Forza Italia, CCD, Alleanza Nazionale, Polo Popolare e DS (quindi il suo gruppo) hanno votato a favore di questo provvedimento.



(Commenti fuori microfono del Consigliere Riba)



PRESIDENTE

Presenti un emendamento e l'aula deciderà. Non voglio difendere in modo particolare il testo, personalmente non lo considero offensivo. Lo considero in linea con il nostro Regolamento. Non voglio fare polemica su questo, presenti un emendamento e io lo porto in votazione. Questo è il regolamento del Consiglio, non è lo status dell'Assessore esterno. Ripeto non lo considero offensivo, se lo avessi considerato tale mi sarei opposto con decisione fin dal primo momento.
Ha chiesto la parola il Consigliere Gatti; ne ha facoltà.



GATTI Agostino

Chiedo un momento di riflessione (che serve a tutti) e un confronto con i funzionari. La delibera recita "Disposizioni transitorie", ma non sono tali, perché sono Assessori a tutti gli effetti, sono transitori in quanto non verrà cambiato il Regolamento o lo Statuto. Mi sembra una contraddizione. Chiedo, quindi, se possibile, di sospendere la seduta per un momento di riflessione.



PRESIDENTE

Posso concedere cinque minuti



GATTI Agostino

Concedere solo cinque minuti lascia un contraddittorio che non verrà risolto. Se si potesse rimandare a domani, con l'ausilio dei dirigenti.



PRESIDENTE

No, Consigliere, solo cinque minuti.



(La seduta, sospesa alle ore 19,15 riprende alle ore 19,27)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Ci sono stati dei chiarimenti sulla reale portata della norma, alla quale non sono stati presentati emendamenti.
La pongo quindi in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 33 voti favorevoli e 5 astensioni.


Argomento: Statuto - Regolamento

Esame proposta di deliberazione n. 773: "Modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale. Artt. 5, 6, 7"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della proposta di deliberazione n. 773, di cui al punto 17) all'o.d.g.
Su questo provvedimento hanno espresso voto contrario i Gruppi di Forza Italia, CCD, Alleanza Nazionale, Polo Popolare; voto favorevole i Gruppi Rifondazione Comunista, DS, Comunisti Italiani.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Ero presente a quella riunione, non mi sembra che i colleghi di Alleanza Nazionale avessero espresso voto contrario. Può ripetere Presidente, quali Gruppi hanno espresso voto contrario?



PRESIDENTE

Cosa sia successo in quella riunione non lo so, non ero presente; leggo semplicemente dal documento a mie mani che hanno espresso voto contrario i gruppi di Forza Italia, CCD, AN e Polo Popolare. Se questo non corrisponde al vero, non lo posso sapere, non ha molta importanza. Ha chiesto la parola il Consigliere Angeleri; ne ha facoltà.



ANGELERI Antonello

No, non è vero che è una cosa da poco. Vorrei che quanto riportato sui documenti in sede di votazione corrispondesse al vero. Ricordo - ovviamente parlo per il mio Gruppo - che la dichiarazione di voto del Consigliere Ghiglia fosse identica alla nostra (noi abbiamo dichiarato di non partecipare alla votazione). Vorremmo, pertanto, che fosse riportato allo stesso modo.



PRESIDENTE

Posso trasmettere questa osservazione, ma, ripeto, non essendo presente alla riunione, posso solo limitarmi a leggere un documento che mi è stato trasmesso. Consideriamo come se non l'avessi letto, anche perché è ininfluente: chi ha votato in un modo in quella sede può benissimo atteggiarsi diversamente.
Ha chiesto la parola la Vicepresidente del Consiglio, Minervini, che interviene in qualità di Presidente della Commissione per il Regolamento.



MINERVINI Marta

Devo onestamente dire che quanto dice il Consigliere Angeleri è vero.
Effettivamente ricordo che alcuni Consiglieri della maggioranza non hanno partecipato al voto, (ad esempio i Consiglieri Ghiglia e Angeleri).



PRESIDENTE

La Presidente ha precisato l'equivoco, possiamo andare avanti con i lavori del Consiglio.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi per l'illustrazione della deliberazione; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Vorrei illustrare la proposta di modifica del Regolamento discussa dall'aula negli ultimi giorni di lavoro del Consiglio regionale di questa legislatura.
Questo elemento non gioca a sfavore della proposta: a termine della legislatura siamo tutti consapevoli dell'importanza del ruolo del Presidente del Consiglio regionale e di tutto l'Ufficio di presidenza. Il ragionamento che la proposta di delibera fa nel complesso è sugli incarichi dell'ufficio di presidenza. Tutti hanno potuto verificare - sia i colleghi che hanno avuto precedenti esperienze in Consiglio sia quelli di nuova nomina - che l'incarico di Presidente del Consiglio è di grande importanza per tutti e per la vita del Consiglio.
Sappiamo che il Presidente del Consiglio, il più delle volte, è eletto da una maggioranza che è o parente o quasi parente della maggioranza che elegge il Presidente della Giunta. Si tratta, però, di due figure nettamente distinte: il Presidente del Consiglio, nel momento in cui viene eletto, è veramente super partes e, per tutti e nell'interesse di tutti i Consiglieri regionali e di tutti i Gruppi, gestirà l'aula secondo le norme fissate dal Regolamento. E' molto di più, secondo norme che portano il Presidente del Consiglio ad essere riconosciuto come il soggetto che consente al Consiglio Regionale di lavorare nel miglior dei modi. E' un incarico molto importante e delicato: il Presidente del Consiglio si trova a fronteggiare situazioni non facili. L'aula consiliare non è un sala da the, ma un luogo in cui si confrontano opzioni politiche, programmi e culture differenti (a volte anche contrapposte, sino ad arrivare allo scontro).
La figura del Presidente del Consiglio è capace - questa presenza plurima è anche contrastata - di svolgere la propria politica, di proporre le proprie iniziative, i propri progetti, ma anche di stare insieme, di vivere in quest'aula in modo tale che dal confronto, dal più semplice al più difficile, al più contrastato, escano decisioni legislative e deliberative.
Il lavoro del Presidente del Consiglio Regionale non è semplice, ma è un lavoro che, alla fine, si fonde sull'elemento sostanziale che va al di là di chi l'ha eletto. L'elemento sostanziale è il rapporto di fiducia tra l'aula e il Presidente del Consiglio.
Siamo nella situazione in cui il rapporto di fiducia non è previsto dal nostro Regolamento, ed è, a parere del proponente, una situazione che sminuisce il valore del lavoro svolto dal Presidente del Consiglio e dai membri dell'Ufficio di Presidenza, perché non lo sottopone ad una continua verifica di fiducia con l'aula che il Presidente del Consiglio presiede. Al limite, per assurdo, la situazione attuale potrebbe permettere al Presidente del Consiglio incapace, di continuare a presiedere il Consiglio per altri cinque anni. Nulla può fare l'aula nei confronti di una sfiducia che, nel frattempo, può emergere.
La deliberazione cerca di fare una proposta sul livello di sfiducia che l'aula deve esprimere verso il Presidente del Consiglio o alcuni membri dell'Ufficio di Presidenza, per mettere in crisi il rapporto di fiducia e per dichiarare decaduto il Presidente del Consiglio regionale di turno.
Questa è una norma che guarda al futuro, che viene consegnata non solo per la vita interna di fine legislatura, ma, soprattutto, per la vita del prossimo Consiglio regionale. E' una norma che viene proposta a livello di una sfiducia votata da due terzi dei Consiglieri in carica.
La proposta che ho fatto è di un numero molto grande di Consiglieri non legati ai numeri che hanno eletto il Presidente del Consiglio, ma ad un'area molto più vasta. Nessun problema a discutere il livello di questa sfiducia, se la si vuole abbassare o aumentare (due terzi è già una bella cifra).
Chiedo ai colleghi se non ritengano opportuno consegnare a quest'aula e, soprattutto, alla prossima, una regola che permetta di riconoscersi continuamente in un rapporto di ampia fiducia con il Consiglio e, se così non fosse, dare la possibilità all'aula di interrompere il rapporto di fiducia e di nominare un altro Presidente del Consiglio.
Questo è il senso dell'iniziativa, che si rivolge all'intero complesso di governo dell'aula. Mi sono posto il problema che una discriminazione di valutazione di sfiducia tra il Presidente del Consiglio e gli altri componenti dell'ufficio di presidenza che rappresentano nelle loro funzioni tutta l'aula in modo imparziale, fosse una questione stonata.
Gradirei sapere se questi ragionamenti sono condivisi, in tutto o in parte, anche altri Consiglieri.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Gallarini; ne ha facoltà.



GALLARINI Pierluigi

Per quanto ci riguarda, in Commissione abbiamo già avuto modo di esprimerci sulla proposta. In quella sede ci siamo espressi con voto contrario, senza avere la pretesa di coinvolgere altri Gruppi di maggioranza che in Commissione non hanno partecipato al voto. Le motivazioni per le quali in Commissione noi ci siamo espressi in modo contrario sono di vario genere.
Ho ascoltato con attenzione in Commissione allora e oggi in Consiglio le argomentazioni che il Consigliere Chiezzi ha adotto per sostenere e giustificare, dal suo punto di vista, la proposta. Molte motivazioni si possono condividere, nel senso che sono ispirate da un senso di ragionevolezza che non intendiamo assolutamente disconoscere. Naturalmente si parla di Presidente in generale, e non di Sergio Deorsola, o di gli altri nomi che compongono l'Ufficio di Presidenza.
Il Consigliere Chiezzi ha parlato solo del Presidente, ma intendiamo tutto l'Ufficio di Presidenza (mi sembra logico che il ragionamento sia in questi termini).
Facendo parte della maggioranza ed essendo fra coloro che, a suo tempo votarono sia il Presidente che l'Ufficio di Presidenza, sembra quasi un atto di pentimento (pentimento che non abbiamo dal punto di vista politico) aver espresso e aver indicato, allora, un Presidente e un Ufficio di Presidenza. Le istituzioni non possono prescindere dalle questioni di buon gusto.
Trenta mesi fa abbiamo votato il Presidente nella persona che oggi rappresenta e i membri dell'Ufficio di Presidenza, la fiducia non è venuta meno, quindi non vediamo perché dobbiamo pentirci con un atto formale che sostanzialmente, smentisce quanto abbiamo fatto.
Non ci sembra corretto e opportuno, dal punto di vista politico e istituzionale, che, a due giorni dalla fine della legislatura, si voglia votare una norma che ipotechi già la prossima legislatura e i prossimi cinque anni. La prossima legislatura è sotto gli occhi di tutti sicuramente sarà una legislatura politico-istituzionale e non di spesa. Con l'introduzione degli Assessori esterni si configura una figura di Consigliere, e quindi di assemblea politico legislativo istituzionale.
L'Assessore si configura come l'amministratore delegato di una società per azioni, certo istituzionale e politica, ma questo è lo scenario di fronte al quale ci troviamo, completamente stravolgente rispetto alle legislature che ci sono state dal 1972, anche per la nuova legge che prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.
Per tutte le ragioni che abbiamo inteso esporre in modo dettagliato (condivisibili o meno) riteniamo, in modo responsabile e, soprattutto, per una questione di sensibilità politica e per rispetto di quella che sarà l'assemblea regionale del Piemonte che uscirà dalla tornata del 16 aprile di non votare questo provvedimento.



PRESIDENTE

Desidero solo evidenziare un aspetto: qui siamo a livello di Regolamento del Consiglio regionale, mentre il nostro Statuto, al l'art. 14, dispone che i componente l'Ufficio di Presidenza restino in carica trenta mesi. Lo strumento non è quello adeguato, ma questa è una valutazione che rassegno all'aula. Il Regolamento non può modificare la previsione statutaria.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE



CHIEZZI Giuseppe

Possiamo procedere alla verifica del numero legale?



PRESIDENTE

Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
24 Consiglieri, la seduta è sospesa ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,53)



< torna indietro