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Dettaglio seduta n.457 del 24/02/00 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Botta, Casari Farassino, Ghigo, Leo, Majorino, Mancuso, Pazé, Rossi e Viglietta.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Proseguiamo i nostri lavori con l'esame del disegno di legge n. 467.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Presidente, prima chiedo la verifica del numero legale.



PRESIDENTE

Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale mediante procedimento elettronico.
Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
24 Consiglieri anziché 25 (sono in congedo n. 11 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 10,25 riprende alle ore 10,34)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Riprendiamo con la votazione sull'art. 34 del disegno di legge n. 467 che era stata infruttuosa nell'ultima riunione.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Presidente, verifichiamo prima il numero legale?



PRESIDENTE

D'accordo. Procediamo alla verifica del numero legale mediante procedimento elettronico.
Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
24 Consiglieri anziché 25 (sono in congedo n. 11 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 10,38 riprende alle ore 11.05)



PRESIDENTE

La seduta riprende, procediamo alla verifica del numero legale mediante procedimento elettronico.
Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n.
27 Consiglieri ed in congedo n. 11 Consiglieri.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali

Esame disegno di legge n. 467: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'" (art. 81, comma 2, Regolamento Consiglio regionale) (seguito)


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 467, di cui al punto 7) all'o.d.g.
ART. 34 - Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico su tale articolo.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno votato SI' 26 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'art. 34 è approvato.
ART. 35 35.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 35, comma 1, lett. a) sostituire "adeguato" con "idoneo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 26 Consiglieri presenti.
35.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 35, comma 2, sostituire "nella quale confluiscono" con "comprensiva di".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.
Si proceda dunque alla votazione dell'art. 35 così emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 voti favorevoli 30 astensioni 2 L'art. 35 è approvato.
ART. 36 36.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 36, sostituire "adeguato" con "idoneo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'art.
36 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno votato SI' 30 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 36 è approvato.
ART. 37 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 30 astensioni 3 L'art. 37 è approvato.
ART. 38 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 30 astensioni 3 L'art. 38 è approvato.
ART. 39 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 30 astensioni 3 L'art. 39 è approvato.
ART. 40 - Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico su tale articolo.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno votato SI' 29 Consiglieri hanno votato NO 3 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 40 è approvato.
ART. 41 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Intervengo per fare una segnalazione alla Presidenza, e mi scuso se non l'ho fatto sull'art. 40 che abbiamo appena votato. Al comma 2 dell'art. 40 abbiamo fissato il termine di 60 giorni per un atto della Giunta regionale però non è scritto a partire da quando. Forse è possibile ovviare con un coordinamento o attraverso un aiuto dell'Assessore.
Ritengo che sia a partire dall'entrata in vigore della legge; valuti la Presidenza: se lo considera un coordinamento materiale, lo si può fare dopo l'approvazione.



PRESIDENTE

Possiamo fare una nota a parte, perché quando non c'è un termine, si intende subito; quod sine die debetus stati in debetu, ci insegnavano una volta, perciò appena è valido incomincia a decorrere. E' un principio generale.
Si proceda dunque alla votazione per alzata di mano dell'art. 41, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 29 voti contrari 3 astensioni 3 L'art. 41 è approvato.
ART. 42 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 29 voti contrari 3 astensioni 3 L'art. 42 è approvato.
ART. 43 Ha chiesto di intervenire il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Al comma 1), lettera b), si prevede di trattenere in Regione l'individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acustici di inquinamento atmosferico: avete valutato il rapporto con le Province? Perchè questo potrebbe essere ... Come mai manteniamo ...? Le Province hanno un qualche ruolo?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Noi approviamo il disegno di legge n. 467 che, ovviamente, è già fin troppo ampio, ma nella sua essenzialità identifica quelli che sono sommariamente i compiti della Regione, della Provincia e del Comune.
Inoltre, abbiamo licenziato proprio stamattina il disegno di legge sull'inquinamento atmosferico, con relativo stralcio del Piano della qualità dell'aria.
Diciamo che, a differenza di altre situazioni regionali, noi identifichiamo nella Provincia, anche in assenza della città metropolitana il livello giusto per assumere le decisioni per coordinare gli interventi naturalmente riservando alla Regione un coordinamento complessivo.
Perché riteniamo utile farlo a livello regionale? Perché assolutamente bisogna garantire che i cittadini siano trattati tutti allo stesso modo e che, a identiche condizioni rilevate dall'ARPA, corrispondano identici provvedimenti.
Oggi come oggi, le zone A, cioè di rischio di ripetuto superamento delle soglie d'allarme ci sono solo nell'area metropolitana, però, in ipotesi, possono anche essere immaginate estese sul territorio, mentre le zone 1 e le zone 2 sono estese su tutto il territorio regionale.
Questa è la ragione per cui, avendo compiuto nel Piano la scelta di fare una valutazione preventiva della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, come conseguenza abbiamo operato questa identificazione.
Il rapporto con le Province, sotto questo profilo, è un rapporto buono direi ottimo; diciamo che qualche frizione è venuta con il Comune, nel senso che con la Provincia condividiamo la necessità di andare anche a delle interruzioni di emergenza del traffico, ma sostanzialmente bisogna pensare a interventi strutturali.
Nel Piano pensiamo al "Bollino blu" obbligatorio; pensiamo ad intervenire sulle combustioni; pensiamo a provvedimenti di mobilità sostenibile, che sono poi quelli che nel tempo veramente ti fanno arretrare nel senso del miglioramento. E questo lo può fare solo una pianificazione di area vasta, che è la Provincia.
Si tratta di uno schema che, nella sua ultima stesura, non ha più riportato osservazioni da parte delle Province, quindi posso tranquillamente dire che, in assenza di rilievi, devo dedurre che vi è una convergenza notevole e favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie per questo chiarimento.
Faccio ancora questa sottolineatura all'Assessore: la Regione dovrà individuare aree e zone. E' scritto che questa competenza è della Regione in realtà è della Giunta regionale. Non sarebbe meglio chiarire che l'individuazione avviene con delibera della Giunta regionale? Propongo, cioè, di inserire nella lettera a) e nella lettera b): "l'individuazione delle aree regionali avviene con delibera di Giunta regionale, d'intesa ...", ecc., ecc.; altrimenti, lasciamo sempre questa indeterminatezza che può generare qualche confusione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Grazie, Presidente. Direi che l'osservazione del collega è quanto mai pertinente. Devo dire, però, che l'impalcatura normativa che noi abbiamo costruito nel disegno di legge che abbiamo licenziato questa mattina prevede, in sede di prima approvazione del Piano, l'approvazione da parte del Consiglio, perché diventa un allegato alla legge. E' però previsto che tutte le modifiche - ed è stato già un emendamento della Commissione - le farà la Giunta regionale.
Colgo l'occasione, dal momento che ho la parola, di andare all'art. 45 "Funzioni dei Comuni", dove il collega ha presentato un emendamento. Devo dire che a pag. 30 del Piano di qualità dell'aria è previsto che per la gestione di queste situazioni di attenzione e di allarme, la Provincia, in accordo con i Comuni, deve attivare una rete di informazione nei confronti dei cittadini, delle aziende, del responsabile della mobilità di area e delle associazioni di categoria. Pregherei quindi il collega di ritirare questo emendamento perché se noi approviamo questo provvedimento è chiaro che la questione dell'informativa va in porto, però io non lo fisserei a un livello di governo piuttosto che a un altro, perché l'informativa è una caratteristica di tutti i livelli di governo. Noi l'abbiamo identificato a livello di Provincia, perché la Provincia nel momento in cui elabora le strategie di intervento sul suo territorio, riteniamo che l'informazione sia una componente fondamentale poiché senza informazione il cittadino non può rispettare la norma, però è tutto previsto nel Piano. Pertanto, se il collega è disponibile, lo invito a ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio l'Assessore per l'attenzione che presta a queste ragioni, al di là della condivisione, anche non li condividesse.
Parlerei, Presidente, anche sull'emendamento citato al successivo articolo 45 in modo che la discussione diventi unica, tentando di convincere l'Assessore. In che senso? Al di là dei contenuti della legge e al di là del fatto che avete scelto la Provincia come l'istituzione che deve organizzare e predisporre i dati, fatto su cui non divergo, per l'intenzione dell'emendamento che affronteremo all'art. 45, Assessore, è questa: l'obiettivo è di inserire in questo testo generale, poi magari è mal scritto, ma le dico l'intenzione legislativa qual è, quella di dire a tutti i Comuni, perché è lì che vivo, che devono organizzare la segnalazione nel Comune (all'ingresso del Comune, nella piazza del Comune in un sito che il Comune individua e rende pubblico) il sito in cui si va Comune per Comune, a guardare un display, un cartello, quello che credete in cui - a regime e quindi con gli opportuni investimenti, ma almeno si comincia - i Comuni sanno che tutti debbono mettere un cartello, un punto di informazione tramite il quale i cittadini tutti i giorni, senza dover fare domande, possono conoscere alcuni parametri della qualità dell'aria.
Teniamo conto che può essere anche un fatto molto illustrativo, come quando si va al mare e si legge "qualità dell'acqua: cattiva, media o buona". A mio parere bisogna, in legge, dire ai Comuni che devono attrezzarsi per dare a tutti i cittadini in modo continuo, giornaliero, questa informazione. A me parrebbe - ripeto - una cosa da scrivere in legge, non perché i Comuni da dopodomani devono assolutamente realizzare questo, che sappiamo che richiede investimenti, richiede una Provincia che li aiuti a fornire i dati, ma di darlo come indicazione legislativa: i Comuni sono tenuti a dare questo, poi vediamo in che forme, in che tempi, con quali aiuti. Comunque ci arriviamo dopo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Grazie Presidente. In linea di principio bisogna tendere alla trasparenza, per cui non è escluso che un domani i dati di qualità dell'aria possano andare su Televideo, Internet e quant'altro. Se siamo d'accordo a stabilire il "se fare" e il "come", essendo un'azione lo demandiamo nella sede opportuna che è poi la concertazione con la Provincia, e se il collega è disponibile ad accettare: "punto c) 'la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell'aria'", io sarei d'accordo.
Non sono d'accordo a stabilire in legge una modalità perché il "come" non compete a noi, perché poi è l'ARPA che rileva tutti i dati a livello regionale; è uno stimolo al Comune per organizzare.



CHIEZZI Giuseppe

La sostanza era questa.



PRESIDENTE

Sull'emendamento togliamo "con monitoraggio giornaliero"?



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

No. Poi c'è il discorso dei parametri, quello del CO piuttosto che le polveri fini e così via.



CHIEZZI Giuseppe

Va bene, va bene, arriverà.



PRESIDENTE

Mi pare risolto.
Porto dunque in votazione l'art. 43.



CHIEZZI Giuseppe

Votiamo con il sistema elettronico?



PRESIDENTE

Certo. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico sull'art. 43 nel suo complesso.
Dato che ci sono dei problemi di carattere tecnico, procediamo alla votazione per appello nominale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 hanno risposto SI' 28 Consiglieri L'art. 43 è approvato.
Devo rivolgere un appello a tutti i Consiglieri: pare che i telefonini interferiscano sul sistema di votazione elettronica, per cui una alternativa è quella di spegnere il sistema, l'altra di spegnere i telefonini. Io sono per questa seconda ipotesi.
ART. 44 - Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico su tale articolo.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 29 votanti 27 Consiglieri hanno votato SI' 27 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri L'art. 44 è approvato.
ART. 45 45.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 45 aggiungere la seguente lett. c): "c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell'aria con monitoraggio giornaliero".
Di questo emendamento si era già fatto cenno in sede di discussione dell'art. 43.
L'emendamento, come mi conferma l'Assessore Cavallera, è accolto dalla Giunta regionale, con la modifica già proposta, ovvero con la cancellazione delle parole "con monitoraggio giornaliero".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 29 Consiglieri presenti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'art.
45 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno votato SI' 27 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 45 è approvato.
ART. 46 46.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 46, comma 1, lett. b) aggiungere al fondo "e degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto".
L'emendamento è accolto dalla Giunta; lo pongo dunque in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 30 Consiglieri presenti.
Prima di procedere alla votazione dell'intero articolo, la parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Volevo solo segnalare il fatto che, nel corso degli articoli, si decide l'istituzione di parecchi nuovi tipi di Piani. Lo segnalo con una certa preoccupazione, perché temo che il numero di atti di pianificazione in capo ai vari enti locali si stia dilatando in modo farraginoso.
I Piani vengono citati (come quello comunale di Risanamento acustico anche se non so se sono state predisposte altre leggi per l'approvazione) ma non indicati nei loro contenuti. Comunque, l'inserimento di nuovi atti di pianificazione crea un appesantimento nella gestione del territorio.
Perché anche questo costituisce gestione del territorio: l'inquinamento da rumore, l'inquinamento luminoso, il rischio, anche tutto questo è "gestione del territorio".
E' possibile, Assessore Cavallera, migliorare la gestione del territorio semplicemente aumentando il numero di atti di pianificazione? Non ho voluto presentare emendamenti, ma le pongo lo stesso questa domanda.
E' una preoccupazione che nutro e che credo sia condivisa anche da altri.
Dovremmo moderare l'istituzione di nuovi strumenti di pianificazione e magari scegliere una strada che inserisca, all'interno di un unico documento di pianificazione, tutti gli aspetti che la gestione del territorio richiede vengano trattati.
Sarebbe diverso. Se noi dicessimo che i Piani Regolatori devono prevedere, al loro interno, anche le indicazioni per il risanamento acustico, luminoso, e così via, consegneremo ai Comuni un unico atto entro cui approfondire le diverse politiche di settore. E' vero, di fronte ai rumori di certe zone urbane non si può negare la necessità di fare un "Piano". Però, stiamo attenti: mantenendo questa formulazione, ho dei dubbi che i Piani si facciano e colloquino tra loro. Potrebbe anche verificarsi che, in una stessa porzione di territorio, il Piano dell'acustica, quello dell'illuminazione e quello del traffico afferiscano cose diverse.
Assessore, come ho già detto, volevo solo segnalarle un problema.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

I Piani qui richiamati sono compresi nei provvedimenti settoriali approvati dalla Commissione, e che ora sono all'attenzione dell'aula.
Consigliere Chiezzi, devo dirle che, nella stesura dei Piani settoriali anche noi ci siamo posti il problema. La risposta, secondo me, è duplice.
Per prima cosa, abbiamo cercato di ricomporre il più possibile in capo ad un unico soggetto - la Provincia - i Piani di coordinamento di area vasta. Per cui, si è detto: "Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento, che compete la Provincia, si trattano certi aspetti". Allo stesso modo, per quanto riguarda i compiti dei Comuni, abbiamo cercato di far diventare il Piano della Pubblica Illuminazione e quello del Rumore un collegato al Piano Regolatore. Probabilmente questa fase ha visto le Commissioni e l'aula "sfornare" provvedimenti, in buona parte perch maturi, come quelli di settore, altri per necessità di scadenza, come questo. Essi richiederanno, quando si discuterà la legge urbanistica, la rivisitazione di tutta la partita, per darle organicità, per lo meno a livello ricognitorio.
La nostra preoccupazione è stata quella di fare in modo che la zonizzazione acustica, che compete ai Comuni, sia collegata alle scelte di PRG. Le grandi scelte del Piano Territoriale di Coordinamento non devono avvenire secondo la vecchia concezione urbanistica, sullo stile della legge del 1942, ma bensì secondo la nuova concezione di tutela di "tutte" le risorse naturali e ambientali, una concezione più integrata e moderna.
Tutte queste opportunità di Pianificazione sovrazonale di area vasta le diamo in capo alla Provincia e ai Comuni. La sua preoccupazione sarebbe lecita se fossero vari soggetti ad occuparsi di aspetti diversi senza, di fatto, interloquire fra loro.
Abbiamo cercato (anche se non metterei la mano sul fuoco che si sia riusciti!) di fare così. Credo sia arrivato il momento di fare una ricognizione, e la sede più propria sarà la discussione della nuova legge urbanistica, che dovrà muovere dalla ricognizione di tutti i Piani ad essa collegati.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, indìco la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'art. 46 come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno votato SI' 28 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 46 è approvato.
ART. 47 - Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico su tale articolo.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno votato SI' 26 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri L'art. 47 è approvato.
ART. 48 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5 L'art. 48 è approvato.
ART. 49 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5 L'art. 49 è approvato.
ART. 50 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 voti favorevoli 26 astensioni 5 L'art. 50 è approvato.
ART. 51 51.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'articolo 51, comma 1, aggiungere la seguente lettera d): "d) la indicazione sul proprio territorio con adeguate segnalazioni dei siti contaminati".
La Giunta non accoglie l'emendamento.
La parola al Consigliere Chiezzi, per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. Anche riguardo ai siti contaminati, la cui anagrafe è attribuita alle Province, i Comunisti Italiani propongono di dedicare pari attenzione rispetto a quella riservata ad altre fattispecie (rumore inquinamento dell'aria), rivolgendo una specifica informazione ai cittadini.
Un sito contaminato, oltretutto, è un fatto localizzato, fisso ed individuabile sino a che non si è proceduto alla bonifica. Chiediamo allora che, laddove vi sia un sito contaminato, venga affissa un'informativa, la scritta "sito contaminato", in modo che i cittadini prendano conoscenza diretta dei pericoli presenti sul proprio territorio.
Penso sia un modo per diffondere un'informazione che produce una crescita di attenzione a livello generale, da parte della nostra collettività. Questa crescita di attenzione può avere, poi, dei risvolti positivi nei confronti dell'Amministrazione comunale, perché c'è una popolazione che viene informata, che è a conoscenza di un fatto e che pu chiedere ed informarsi presso le circoscrizioni, i Comuni e la Provincia stessa.
Mi dica l'Assessore cosa c'è che non funziona in questo ragionamento: sito contaminato ed ufficialmente individuato. Se viene individuato da un'istituzione, l'istituzione metta un cartello sul perimetro, con scritto: "sito contaminato".
C'è qualcosa in contrario, su questo, Assessore?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

L'Assessore non appartiene ad una delle famose tre scimmie "non vedo non sento-non parlo", anzi ha proposto (ed è giacente in Consiglio) un disegno di legge sulle bonifiche. Se il collega fosse d'accordo, questo emendamento sarebbe da inserire all'interno di quel provvedimento, perché è una questione di merito, si tratta di organizzare una comunicazione che va posta all'interno di un Piano che definisce la prima segnalazione che fa il Comune, l'anagrafe, a cui concorre la Regione tramite l'ARPA, la Provincia e così via.
Le mie osservazioni: la legge Ronchi prevede di inserire, da un punto di vista legale, ma con tutte le conseguenza patrimoniali e giuridiche del caso, i siti inquinati nel certificato urbanistico. Questo, da un punto di vista sostanziale, è una rivoluzione copernicana riguardante l'approccio ai siti inquinati, perché è impossibile la compravendita, a meno che non ci sia malafede, ma allora è responsabile colui che occulta questo fatto. Se si vuole acquistare un sito, si va in Comune e si acquisiscono tutti i dati di conoscenza.
Inoltre, nel momento in cui c'è un pericolo sanitario per la popolazione, anagrafe o non anagrafe, il Sindaco fa un'ordinanza previa sollecitazione ed indicazione dell'ASL competente per territorio, sulla base degli accertamenti di laboratorio, anche dell'ARPA. La tutela della salute, pertanto, è già garantita da altre leggi.
Ultima considerazione: ormai le norme sulle bonifiche prevedono, non solo la generica individuazione del sito inquinato a livello anagrafico, ma una procedura particolare, perché noi non dobbiamo solo fare un'elencazione per mettere delle targhette, ma dobbiamo intervenire per cercare di raggiungere una compatibilità, a seconda che questa sia per l'industria per la residenza o per altre destinazioni. Vi è, quindi, una difficoltà nello stabilire cosa si intenda per "sito contaminato", e vi è il discorso della perimetrazione che deve essere fatta per legge.
Se quella del collega deve proprio rimanere una sollecitazione, è comunque una questione da porre all'interno del provvedimento delle bonifiche che è all'attenzione dell'aula.
Personalmente non la vedo, perché non è solo un compito che diamo a qualcuno, ma è una modalità e quindi noi abbiamo cercato di non appesantire questa legge il più possibile con questioni di dettaglio, demandandole alle leggi di settore.
Credo positive le scelte che ha già compiuto il legislatore nazionale come la certificazione urbanistica e quindi il vincolo di questa situazione in tutte le opportunità ed evenienze di uso del territorio, la vigilanza sanitaria e i provvedimenti a tutela della popolazione, la perimetrazione le varie concezioni della contaminazione a seconda del tipo di recupero che occorre fare (prato verde, recupero dell'area per un successivo riuso industriale, ecc.). Occorre però fare delle tabelle, occorre stabilire delle condizioni, occorre andare in un provvedimento di merito.
In questa sede, dunque, per queste ragioni, credo che debba essere detto di no, anche perché cerchiamo di impegnarci il più possibile per la bonifica piuttosto che per riempire il nostro territorio di cartelli di questo tipo.
Io non sono per coprire ... noi lo pubblicizziamo, va sul bollettino c'è l'elenco, è noto a tutti, però dico: dove depongo queste tabelle? Qual è il perimetro? Faccio un esempio: è andato un po' di DDT nel Lago Maggiore. Dove finisce? Finisce a Pieve Vergonte, nel torrente Marmazza, o mettiamo una tabellazione intorno a tutto il Lago Maggiore? Ecco, io credo che questo sia un problema reale, come dice il collega.
Ma è una questione reale quella che pongo io, che va adeguatamente regolamentata e articolata in rapporto alla situazione di partenza, al tipo di obiettivo di bonifica che ci prefiggiamo. Altrimenti diventa un'operazione puramente per lavarci la coscienza perché abbiamo dato un'indicazione.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Chiezzi ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Gli argomenti usati dall'Assessore Cavallera, però, contraddicono il testo di legge già presentato, in quanto nella norma è previsto che i Comuni effettuino il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati.
Se avete scritto questo, intanto immagino che sappiate cosa sono i siti contaminati, perché se non lo sapete, allora lo togliamo. Siccome lei Assessore, ha detto: "Bisogna poi vedere cosa sono", io do per scontato che sappiate cos'è, ma se non sapete cos'è, allora non usiamo il termine sito contaminato.
Allora, Assessore, se sa cos'è, bene. Il Comune - voi dite - deve rilevare e segnalare i dati relativi al sito contaminato. Io intendo che debba individuarlo, perimetrarlo e possibilmente dire da cosa è inquinato se lo sa. Se non lo sa, scriverà "sostanza ignota". Però voi già date compito ai Comuni di rilevare i siti, di segnalare i siti e i loro dati. A questo punto, però, arriva l'ipocrisia: il Comune lo fa, manda i tecnici sente l'ARPA, sente la Provincia, si fa l'anagrafe, si perimetra il sito se il sito è il DDT nel lago, si individuerà il DDT nel lago, comunque si individua il sito - ma stiamo zitti rispetto al cittadino che passa di lì.
Al cittadino che passa di lì non lo diciamo, meglio che non lo sappia meglio che non si attivi, che non si allarghi, che non prenda coscienza di una zona del proprio territorio che va bonificata il più in fretta possibile, che non firmi o diventi promotore di una petizione per chiedere subito un finanziamento specifico per il risanamento di quel sito. No, il cittadino che passa di lì non deve sapere niente e magari può anche - visto che non è segnalato - raccogliere in primavera qualche girasole e mangiarselo, perché poi finisce così.
Se non è così, allora è segnalato e io ho scritto "con adeguate segnalazioni", che vuol anche dire, Assessore, adeguate protezioni, perch un sito contaminato, se è segnalato, probabilmente è anche protetto, non penso che un Comune individui un sito contaminato e lo lasci così, e allora ci metta il cartello con sopra scritto "sito contaminato", visto che voi prevedete i siti contaminati come porzioni del territorio che i Comuni devono individuare, segnalare, perimetrare e via dicendo.
Se il problema c'è, secondo il nostro punto di vista il problema i cittadini devono conoscerlo e le autorità non devono nasconderlo, anzi devono metterlo bene in evidenza in modo che i cittadini, preoccupandosi inducano le autorità a compiere i passi necessari per rimuovere quel problema il più in fretta possibile.
Invece la strada che voi proponete mi sembra l'altra, quella di dire: "Beh, le autorità sanno, ma non lo dicono a tutti, lo dicono solo a qualcuno, perché così possono prendersela comoda e non rispondere giorno per giorno a richieste che arrivano dai singoli cittadini di spiegazioni informazioni o richieste".
Assessore, insisterei un momento su questo. Grazie.



PRESIDENTE

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno votato SI' 4 Consiglieri hanno votato NO 29 Consiglieri L'emendamento è respinto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, come richiesto dal Consigliere Chiezzi, sull'art. 51.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 30 votanti 29 hanno votato SI' 27 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 51 è approvato.
ART. 52 Passiamo all'esame dell'art. 52, al quale non sono stati presentati emendamenti.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, con il Capo VIII inizia la trattazione della materia relativa all'energia.
Nel primo articolo si individuano le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Tra queste funzioni viene trattenuta la redazione del piano energetico regionale - condivido questa indicazione.
Per quanto riguarda questo piano energetico, la norma dice che devono essere fissati gli obiettivi di qualità in tema di energia, anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali.
Secondo me, non è chiaro cosa si intenda in tema di energia con "obiettivi di qualità"; mi sembra una proposizione buona, ma molto vaga e sfuggente.
Negli articoli successivi, come anche in questo stesso articolo l'energia viene accompagnata da caratterizzazioni, quale, ad esempio "razionale"; anche qui, nel prossimo articolo, chiederò cosa si intenda.
L'Assessore non può inserire qualcosa di più preciso? Non si pu parlare di qualità dell'energia. La qualità dell'energia deriva dalle modalità di produzione, ad esempio, in relazione a certe scelte, ma gli elettroni che viaggiano sono elettroni che viaggiano. Non si può parlare di elettroni di qualità, l'energia è quella cosa lì, se corre a 220 volt corre a 220 volt, altro non so.
Si può scrivere qualcosa di più chiaro in merito a questo tema?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Il punto b) va letto nel suo insieme: obiettivi di qualità in tema di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali; per cui da qui, si evince la duplice valenza del piano energetico, ossia come piano energetico e come piano anche energetico-ambientale.
Per cui, se è vero quello che diceva il collega, è difficile che la Regione possa entrare nello sviluppo tecnologico delle varie filiere della produzione energetica, perché, ovviamente, qui, vi è un mercato e un'evoluzione scientifica e tecnologica a livello internazionale. E' pur vero che se l'approccio è sia energetico che anche di impatto ambientale, a mio avviso, regge proprio la nostra definizione. Faccio alcuni esempi: non ci si accontenta solamente di prevedere, parlo soprattutto della regione a regime, quindi liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, per cui il piano che fino a ieri riguardava fonti rinnovabili, oggi acquisisce e acquisirà sempre più, a liberalizzazione compiuta dell'energia elettrica e del gas, la qualità e la caratteristica di vero e proprio piano energetico regionale.
In sostanza, penso che nel momento in cui, per esempio, si compie una scelta di tipo idroelettrica o delle biomasse o di un certo tipo di combustibile fossile piuttosto che un altro, non lo si deve soltanto esaminare sotto il profilo del rendimento complessivo della conversione energetica da fonte primaria a energia resa per l'uso, sia essa termica sia essa elettrica o sotto altra forma, ma si deve anche valutare quelle che sono le conseguenze e l'impatto ambientale.
Quindi, intendiamo la qualità nel senso di prevedere il ricorso alla migliore tecnologia e qui noi l'abbiamo già fatto sotto il profilo del massimo rendimento, della maggiore efficienza, quello che va sotto la definizione di maggiore efficienza energetica. Questo è stato fatto, ad esempio, per la centrale di Chivasso, per la quale, con deliberazione concertata tra il Ministero dell'ambiente, la Commissione VIA e la Regione è stata prevista l'autorizzazione alla conversione a metano, rispetto al potenziamento della potenza nominale, ma anche le emissioni, pur aumentando la potenza, devono rimanere invariate attraverso una formula che ha comportato mesi di studio per essere messa a punto, perché si doveva tener conto della tecnologia disponibile.
Quindi, se avessimo esaminato soltanto il profilo puramente energetico andava bene, ma sotto il profilo ambientale, come prevede la norma, si devono fare tutte le verifiche. Quindi, in questo senso intendiamo gli obiettivi di qualità. Non tragga in inganno la definizione, che pu apparire generica, è una qualità a tutto campo, quindi, qualità delle soluzioni tecnologiche o delle filiere a cui si pensa di fare riferimento anche l'idroelettrico, ad un certo punto, è un qualche cosa che non pu essere affermato in senso assoluto, deve essere affermato anche in senso relativo, nel senso che, tutto sommato, deve essere collegato anche all'ambiente nel quale si inseriscono questi impianti. Quindi, vi è un discorso di tutela dell'ambiente, di sistemazione idrogeologica, di contesto idrogeologico, di disponibilità della risorsa acqua, di impatto paesaggistico e così via.
Quindi, questa è un po' la ratio che sottende la definizione, che riteniamo, una volta approvata questa legge, dovrebbe sfociare, ovviamente nella prossima legislatura, nell'approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio, del piano energetico ambientale.



PRESIDENTE

Prima delle dichiarazioni, abbiamo un emendamento sul ...



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

Appunto, votiamo gli emendamenti, abbiamo iniziato l'esame dell'articolo, poi sono sopraggiunti degli emendamenti, quindi, passiamo al primo emendamento.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

Dove si colloca questo?



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

Non ho capito dove si colloca questo "qualità".



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

Solo che non ha scritto "lettera b)"; con il suo consenso, lo aggiungo.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

52.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 52, comma 1, lett. b), dopo "qualità" aggiungere "in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Probabilmente convergiamo nell'assegnare al concetto di "qualità" tutte le specifiche che lei ha detto. Noi proporremo di renderlo chiaro, ad esempio proponendo di inserire dopo "con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità" le parole "in termini di produzione, trasporto distribuzione e consumo" di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali, in modo che togliamo l'etichetta di qualità dall'energia e la mettiamo dove vogliamo metterla: come si produce, come si trasporta, come si distribuisce e come si consuma.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Per quanto riguarda il primo emendamento, lo posso accogliere, con il rischio che tutte le volte che si definiscono degli aggettivi e abbandoniamo il semplice sostantivo o introduciamo degli specificativi possiamo dimenticare qualcosa. Il primo emendamento è comunque accolto.
Per quanto riguarda il secondo ...



CHIEZZI Giuseppe

Devo ancora illustrarlo.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Concedimi la risposta anticipata, dato che è implicita l'illustrazione.
Dobbiamo usare le parole "uso razionale dell'energia" perché questa è la definizione della legge n. 10, che parla di uso razionale dell'energia.
Quindi, attendiamoci a terminologie presenti nelle leggi-cornice e nelle leggi-quadro nazionali.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli.
52.2) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 52, comma 1, lett. e) sopprimere "razionale" e sostituire con "parsimonioso".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

A seguito della risposta anticipata dell'Assessore, senza sapere neppure cosa volevo dire, modifico l'emendamento, nel senso non di sopprimere la parola "razionale", ma di aggiungere alla parola "razionale" le parole "e parsimonioso".



(Commenti fuori microfono dell'Assessore Cavallera)



CHIEZZI Giuseppe

Capisco, Assessore, che "l'uso razionale" è previsto dalla legge n. 10 e quindi manteniamolo, però sappiamo che dentro il quadro della razionalità ci sono tante componenti che possono, nel quadro della legislazione nazionale, essere aggiunte dalle Regioni a seconda delle loro intenzioni e anche situazioni specifiche.
Assessore, concorda che in tutto il nostro Paese e in tutto il nostro Piemonte, e direi nel mondo sviluppato e anche quello non sviluppato, ma in quello sviluppato soprattutto, il problema della quantità di energia consumata è il problema da affrontare, oltre a tutti quelli che stiamo affrontando? Non ritiene quindi che in questa legge oltre all'indicazione che occorre un uso razionale, anche l'evidenziazione che l'uso deve essere parsimonioso sia un elemento utile di indicazione a tutti? Poi non ha degli effetti, però è un'indicazione politica che affianca alla razionalità il fatto che, a parità di obiettivi, si consumi il meno possibile. Che si usi parsimoniosamente questo bene non lo ritiene utile aggiungerlo come specificazione della Regione Piemonte?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Sarò parsimonioso nella risposta. Sono d'accordo in linea di principio.
Propongo questa riformulazione: "promozione delle fonti rinnovabili dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico". In questo modo usiamo termini che sono presenti nella legislazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento così modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'art.
52, così come emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno votato SI' 27 Consiglieri si sono astenuti 6 Consiglieri L'art. 52 è approvato.
ART. 53 53.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 53, comma 1, lett. a), dopo "dell'energia" aggiungere "e risparmio energetico".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Dato che abbiamo inserito il tema del risparmio energetico, non riusciamo anche nelle funzioni delle Provincie e dei Comuni ad inserire questo termine, in modo da avere il risparmio energetico come obiettivo e competenza a ciascun livello anche di Provincie e di Comuni? Dato che, ad esempio, nella lettera a) si torna a parlare di uso razionale dell'energia e anche nell'art. 54 si parla di rendimento energetico, non vale la pena inserire una lettera, o all'interno di una lettera richiamare il risparmio energetico, in modo che diventi una costante di funzioni che tutti, dal Comune alla Regione, devono sentirsi attribuite nella gestione della loro energia?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Devo fare una precisazione. Ci troviamo all'interno di un quadro normativo, che è sostanzialmente un quadro normativo nazionale, che impone tutta un serie di comportamenti, affidando a valle del decreto legislativo 112 sostanzialmente agli enti locali (Provincie e Comuni) tutta un serie di azioni pratiche e concrete non solo per pianificare, ma anche per verificare che questi comportamenti siano raggiunti. Ad esempio, il bollino blu che noi introduciamo nel provvedimento sull'inquinamento dell'aria, che abbiamo approvato stamattina in Commissione, va già in questa direzione.
Quindi, tutti questi comportamenti sono dati per scontati. Qui ci limitiamo solamente a dire circa le funzioni delle Provincie che c'è il piano regionale e che alle Provincie compete di attuarlo a livello provinciale.
Penso non convenga citare episodicamente questo o quell'altro termine per cui credo che, con l'emendamento accolto all'art. 52, siamo più che coperti: si inserisce il Piano energetico regionale all'interno delle politiche nazionali di incentivazione dell'uso razionale delle energie e disincentivazione delle forme più pesanti verso l'ambiente e, non solo verso le tasche dei consumatori. Ricordo come la "carbon-tax" abbia fatto e faccia ancora discutere in questo periodo.
Abbiamo costruito questi due articoli per la suddivisione delle funzioni tra Comune e Provincia, naturalmente dopo aver raggiunto un accordo con gli stessi enti in ordine a equilibri di funzione.
Per me, lascerei le cose come sono, fermo restando che, con l'emendamento accolto all'articolo precedente, abbiamo dato tutte le indicazioni cogenti per l'intero Piemonte, non solo per le Province e i Comuni, oltre che per tutti gli operatori di settore.


Argomento: Varie

Saluto agli studenti e ai docenti della scuola di Alessandria in visita al Palazzo Lascaris


PRESIDENTE

Sull'art. 53 c'è un emendamento che faccio avere all'Assessore. Nel frattempo, mentre l'Assessore lo legge, saluto e ringrazio per la loro visita gli studenti e i docenti di Alessandria qui presenti e i loro ospiti spagnoli.


Argomento: Delega di funzioni regionali agli enti locali

Esame disegno di legge n. 467: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'" (art. 81, comma 2, Regolamento Consiglio regionale) (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo pertanto l'esame del disegno di legge n. 467.
ART. 53 53.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 53, comma 1, lett. a), dopo "dell'energia" aggiungere "e risparmio energetico".
La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Presidente, l'emendamento, in linea di massima, è accoglibile. Penso però che, prima di votarlo, dovremmo fare una riflessione: quando si introducono degli incisi, occorre capire ciò che sta dentro e ciò che sta fuori l'inciso! Per rendere più scorrevole la frase aggiungerei anche: "e del risparmio energetico".



PRESIDENTE

Con questa puntualizzazione, l'emendamento è accolto.
Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto con 31 voti favorevoli.
Passiamo ora alla votazione dell'intero art. 53.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'art.
53 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 hanno votato SI' 29 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 53 è approvato.
ART. 54 54.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: all'art. 54, comma 1, lett. a), alla fine della lett. a) aggiungere "contenente obiettivi di risparmio energetico".
La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

L'emendamento non è accoglibile in quanto la lett. a) non è nient'altro che la puntuale trascrizione di quanto prevede la legge n. 10. Tale legge infatti, prevede che il Piano regolatore debba essere articolato, quando supera un certo numero di abitanti, con il Piano delle fonti rinnovato.
Io mi atterrei letteralmente alle definizioni di legge, per questo le chiedo, collega Chiezzi, di ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Assessore, possiamo fare così.
Ritiriamo l'emendamento dalla lett. a) e lo inseriamo o nella lett. b) con le modifiche tecniche del caso, o nella c) o nel comma 2, cioè: "I Comuni singoli o associati possono promuovere l'istituzione di agenzie locali per l'energia, finalizzate anche ad obiettivi di risparmio energetico". Possiamo forse inserirlo qui.
I Comuni promuovono l'istituzione di agenzie locali per l'energia. Con l'emendamento, segnaliamo che tra le tante cose che queste agenzie possono fare c'è "il risparmio energetico". Quindi, l'emendamento può trasformarsi nel comma 2, aggiungendo dopo "agenzie locali", "per l'energia e per il risparmio energetico".



(Commenti fuori microfono dell'Assessore Cavallera)



CHIEZZI Giuseppe

No, anche noi siamo maggiorenni! Allora, teniamo questo filo! Assessore, probabilmente questo filo diventerà il filo di qualità della legge, nel senso che noi diamo un tono a tutto il Capo dell'energia e troviamo la costante ripetuta in modo corretto. Lei ci aiuta a farlo, e per questo la ringraziamo: noi abbiamo cercato di tendere in modo costante il filo del risparmio energetico. Non lo trovo negativo, si tratta solo di inserirlo nel modo più appropriato, come lei giustamente chiede. Inserire l'emendamento in questi tre articoli sull'energia è un fattore di qualità per il nostro provvedimento: illustrando il provvedimento potremmo dire che esso, costantemente, richiama al risparmio tutti gli enti locali e tutte le eventuali agenzie che tali enti possono istituire.
Stiamo, a questo punto, sviluppando davvero una politica coerente: il risparmio energetico diventa l'asse di una competenza. In sintesi Presidente, proporrei di aggiungere dopo la parola "energie" del comma 2 "e per il risparmio energetico", cioè: "... istituzione di agenzie locali per le energie e il risparmio energetico".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Noi abbiamo definito così le agenzie perché così sono chiamate nelle norme comunitarie. Se proprio vogliamo specificare, facciamo un inciso in cui si dica: "l'istituzione di agenzie locali per l'uso razionale delle energie e per il risparmio energetico".



PRESIDENTE

Il nuovo comma 2 all'art. 54, quindi, recita: 54.2) All'articolo 54 è inserito il seguente nuovo comma 2: "2. Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e le promozioni delle fonti rinnovabili,".
Pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'art.
54, così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 31 votanti 30 hanno votato SI' 28 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 54 è approvato.
ART. 55 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente.
Chiedo all'Assessore se la norma scritta al comma 1, lettera f): "Sentiti gli enti locali", sia congrua. E' un'indicazione di legge nazionale? Perché il "sentiti" può anche prevedere il non accordo e dato che parliamo di canoni di concessione, quindi fissazione dei canoni e destinazione degli stessi, mi sembra piuttosto debole il ruolo che assegniamo agli Enti locali: quello di sentirli.
Ha valutato l'Assessore l'ipotesi di scrivere "di concerto", o "in accordo"? Se l'ha valutata e l'ha respinta, quali ragioni ci sono per aver scritto "sentiti"? Non ho presentato un emendamento perché volevo sentire prima la spiegazione dell'Assessore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Ci siamo attenuti letteralmente al decreto legislativo 112, che prevede, all'art. 86, il discorso del "sentiti". Esso recita: "I proventi ricavati ... sono introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli Enti locali".
Devo fare una precisazione e raccontare brevemente la storia.
Il demanio idrico è stato "strappato", nelle contrattazioni con il Governo, all'ultimo munito. Vi era una forte contrarietà del Ministero delle Finanze.
Nel decreto legislativo 112, all'art. 7, c'è un punto in cui si dice che il provento del demanio idrico verrà scalato dai trasferimenti che competono alle Regioni. Se andate a leggere l'art. 7, c'è un punto in cui si dice che si tiene conto del provento del demanio idrico ai fini dei trasferimenti. Essendo una minore entrata per lo Stato, ed essendo il Bassanini un provvedimento che per lo Stato è a bilancio zero - trasferisco e ti do quello che avevo - a questo punto è stato obbligatorio prevedere che il trasferimento avvenisse in capo alla Regione. Infatti, se il demanio idrico fosse stato frazionato tra Regione, Provincia e Comuni, sarebbe stato ingovernabile proprio per la necessità di operare questo compenso.
I Comuni e le Province, quando hanno appreso questo fatto, che a mio avviso è molto qualificante, perché unificare in capo ad un unico soggetto tutte le competenze, sia di pianificazione sia di manutenzione sia di gestione del demanio specifico, consentirà in futuro di superare le difficoltà burocratiche che, ad esempio, fino ad oggi hanno reso difficile la manutenzione o hanno reso criticabile la gestione di alcuni compendi territoriali.
Questa è stata la conclusione. Abbiamo pensato di confermare quanto è previsto dal decreto legislativo 112 ed in seguito presentare la nuova legge regionale, la n. 54, che è la legge di difesa del suolo.
Ricordo che stiamo discutendo anche il trasferimento del personale e dei mezzi. Proprio ieri eravamo a Roma in un confronto con il Presidente del Consiglio e il Sottosegretario Bassanini. Lo Stato propone di trasferire a tutte le Regioni 104 persone in tutta Italia; abbiamo detto che una persona per Provincia non è sufficiente, perché il demanio è enorme. Vuol dire che fino ad ora è stato trascurato, mentre per noi gestire il demanio significa fare una politica attiva.
Abbiamo istituito il Parco del Po, abbiamo la legge 37 da applicare. Il demanio può anche essere una fonte di finanziamento ed autofinanziamento della manutenzione ed anche della coesione diretta di certe aree da tutelare dal punto di vista naturalistico o della fruibilità ecologica.
Questa è la ragione per cui ci siamo attenuti a quanto prevede il decreto 112.
Le Province saranno destinatarie in un secondo tempo. Una volta riordinato, acquisiremo tutto ciò che di caotico ci darà lo Stato ...



(Intervento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

In partenza l'acquisiamo com'è. Se devo darvi il mio parere personalmente sono contrario a valutare, per esempio, tutta la ghiaia allo stesso modo. Finora ha prevalso soprattutto il contesto territoriale di pianura. Abbiamo delle realtà in cui la ghiaia è appetibile ed altre (per esempio le zone collinari o di montagna) in cui la ricalibratura degli alvei deve essere graduata per far sì che ci sia l'incentivo ad intervenire. Pertanto, prescinderemo dai criteri burocratici usati finora dall'Intendenza di Finanza e andremo ad un'articolazione dei canoni in rapporto al valore naturalistico ed economico della risorsa utilizzata in favore di terzi, siano essi attraversamenti, utilizzo di terreni esportazioni - peraltro regolamentati dal Piano di Bacino - di eventuale materiale.
Questo è l'inizio: si apre una prospettiva totalmente diversa perché la sede locale, la Regione, si appropria del demanio idrico del proprio territorio. Questo è un fatto molto importante. Pensate a tutte le falde non c'è solo il fiume, ma c'è anche tutto l'acquifero sotterraneo; pensiamo anche che la legge Galli ha definito che tutte le acque sono pubbliche, che entro agosto si devono fare le denunce dei pozzi, ecc. Quindi ci sono tante cose che vengono avanti; adesso qui è solamente la punta dell'iceberg che emerge, ma con legge specifica si dovrà regolamentare tutta la materia.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, procediamo alla votazione dell'art. 55 per appello nominale, come richiesto dal Consigliere Chiezzi mediante sistema elettronico.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 26 voti favorevoli 26 L'art. 55 è approvato.
ART. 56 Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Assessore, tra le funzioni assegnate alle Province, alla lettera c), vi è la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche.
La materia, come lei ci insegna, è molto complessa, e un elemento della complessità è dato anche dalla nascita dell'Autorità d'ambito, che è Ente di governo che vive con la propria autonomia, ma in rapporto a Comuni Province, Regione.
Le segnalo solamente - per farmelo spiegare - queste due competenze: una, assegnata alla Provincia, è la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche; l'atra è quella assegnata all'art. 58 all'Autorità d'ambito circa il catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.
Se vuole spiegare questa separazione e convincerci che è congrua, che sono due cose diverse, che non si sovrappongono, in quanto solo leggendo i due testi può venire qualche curiosità.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Sono due situazioni concorrenti, ma diverse.
Per quanto riguarda i compiti degli Enti territoriali, direi inalienabili, vi è il principio che tutte le acque sono pubbliche, per cui alla concessione dell'uso delle acque deve provvedere un'autorità sovraordinata - sia essa la Regione o la Provincia per delega - che ovviamente prescinde da quelli che sono gli interessi che sono portati e che risiedono, sono insiti nelle autorità di governo del ciclo delle acque che sono le Autorità d'ambito.
Le Autorità d'ambito, in sostanza, presiedono, decidono come si organizzano i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei vari ambiti. Naturalmente l'Autorità d'ambito stabilisce le modalità di affidamento di questi servizi, controlla che il servizio si svolga come previsto, definisce le tariffe, definisce i piani di investimento per quanto riguarda le infrastrutture - parliamo delle opere artificiali quindi tubazioni di acquedotto, condutture della fognatura, depurazione.
L'altra, invece, è una funzione di tutela della risorsa naturale ai fini della tutela degli acquiferi, siano essi superficiali o sotterranei.
Per quanto riguarda quelli superficiali, vi è il principio del deflusso minimo vitale; per quanto riguarda gli acquiferi sotterranei, vi è il principio dell'uso della prima falda per gli usi irrigui o gli usi industriali (naturalmente per gli usi industriali si tende al riciclo nei limiti del possibile), mentre la falda più profonda, quella più pregiata, è riservata, in linea di principio, agli usi potabili.
Quindi, un conto sono gli elenchi, poi chiamiamolo catasto, chiamiamolo archivio informatizzato, non è il nominalismo che conta; le derivazione d'acqua, per qualsiasi uso, competono alla Provincia, e naturalmente si deve pagare un canone per queste derivazioni.
Altra cosa è il catasto delle infrastrutture. In Piemonte in questi anni, grazie ai finanziamenti che abbiamo messo a disposizione usando anche leggi dello Stato, mediante un accordo con tutte le aziende pubbliche piemontesi, municipalizzate e consortili, abbiamo fatto il censimento di tutta l'infrastruttura acquedotto, fognatura e depurazione e l'abbiamo messo a disposizione dell'Autorità d'ambito. Ma quelle sono le infrastrutture, cioè i servizi sul territorio di distribuzione delle acque.
Faccio un esempio: l'ambito astigiano è un ambito che è "assetato", non ha fonti proprie: l'acquedotto di Monferrato si approvvigiona nell'ambito vercellese.
E' chiaro che gli ambiti non possono essere loro a gestire le derivazioni, ma deve esserci il Piano direttore delle acque, che è giacente in Consiglio e che mi auguro venga approvato; naturalmente ci va un Ente territoriale, che per sua natura tuteli gli interessi collettivi generali che è destinatario della delega. Nel caso particolare, la delega fu realizzata già nel 1994 con legge n. 5 e fu perfezionata con leggi successive.
Quindi, è una situazione già in atto da parte delle Province ed è un lavoro pesantissimo. Recentemente abbiamo anche inventato - mi si passi il termine - anche la schedatura di tutte le derivazioni con un codice che, in linea di principio, si pensa di applicare sulle derivazioni superficiali in modo tale da poterne avere un'indicazione univoca.
Le questioni del demanio e le questioni delle derivazioni si intrecciano, mentre la gestione è un'altra cosa. Per quanto riguarda la gestione, in ossequio alle leggi fondamentali del nostro ordinamento bisogna individuare il soggetto che gestisce, che deve essere un soggetto imprenditoriale, dalla rappresentanza degli interessi collettivi a che il servizio si svolga in modo efficace, efficiente ed economico, che sono le Autorità d'ambito. Però, avendo compiuto la scelta nella nostra Regione di costituire Autorità d'ambito che in certi casi sono anche interprovinciali sono una cosa diversa dalle Province, che invece territorialmente tutelano gli acquiferi e danno le concessioni.



PRESIDENTE

Possiamo portare in votazione l'art. 56 per appello nominale, mediante sistema elettronico.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 voti favorevoli 27 astensioni 2 L'art. 56 è approvato.
ART. 57 - Si proceda alla votazione per appello nominale mediante sistema elettronico.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 27 voti favorevoli 27 L'art. 57 è approvato.
Consiglieri, se rimanete seduti al vostro posto, agevolate il lavoro complessivo dell'aula.
ART. 58 Passiamo all'esame dell'art. 58, al quale non sono stati presentati emendamenti.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Assessore, in questo articolo noi nominiamo l'autorità d'ambito, i gestori del servizio idrico integrato, gli enti locali titolari del servizio idrico integrato. Tra gestori e titolari che differenza facciamo? Lo chiedo per questo motivo: al comma secondo, diciamo che sono trasferite agli enti locali titolari di certe funzioni; poi, invece, ai gestori del servizio idrico integrato sono attribuite altre funzioni, quelle del comma terzo.
Vorrei capire un po' meglio questa suddivisione. Cosa si intende per "Ente locale titolare del servizio" e "gestore del servizio", nel senso che ci può, ad esempio, essere una identificazione? Può un medesimo soggetto essere entrambe le cose oppure no?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Grazie, Presidente.
Diciamo che, al di là della circonlocuzione o del giro di parole che abbiamo usato, in sostanza, abbiamo dovuto usare queste formulazioni perch abbiamo dovuto prevenire eventuali travisamenti da parte delle autorità che controllano i nostri testi di legge, affinché non pensassero che ci troviamo al di fuori delle ipotesi previste in via ordinaria dalla Bassanini, che vedono Regioni, Province e Comuni.
Abbiamo ricordato che le autorità d'ambito, sostanzialmente, sono forme associate di gestione di funzioni. Quando abbiamo deliberato la legge n. 13 potevamo scegliere il consorzio di funzioni, invece, abbiamo scelto la convenzione in un certo modo. Allora, ricordiamo questo: demandiamo all'autorità di Governo dell'ambito determinate questioni; mentre alcune altre questioni sono riferibili al gestore, il quale ne risponde di fronte alla legge, perché, per quanto riguarda l'afflusso degli scarichi nelle condutture - definiamole del gestore - il responsabile è il gestore stesso in quanto, ad un certo punto non è possibile battere bandiera panamense nel senso di dire: "Io non c'entro". No, tu gestore sei responsabile dello scarico finale del tratto di tua competenza, compreso il depuratore quindi, puoi governare nel rispetto dei limiti di legge dettando normative per tutti coloro che si innestano sulle tue condutture.
A questo punto, ecco che il gestore definisce le norme, le prescrizioni regolamentari, i valori, i limiti, rilascia le autorizzazioni e irroga le sanzioni a coloro che non rispettano queste prescrizioni; già era così per i consorzi di bonifica in precedenza, ma adesso viene eretto a sistema questa distinzione netta di funzioni, cioè un gestore che non ha soltanto compiti di gestione economico-industriale efficiente, ma ha anche compiti indiretti di tutela ambientale. Nel senso che, visto che è lui che ne risponde, deve essere lui, ad un certo punto, a dettare queste prescrizioni, quindi non vi è sovrapposizione, ma distinzione di funzioni le due cose sono separate.



PRESIDENTE

Portiamo in votazione l'art. 58 per appello nominale, mediante procedimento elettronico.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 29 hanno risposto SI' 27 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 58 è approvato.
ART. 59 Passiamo all'esame dell'art. 59.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

All'art. 59, comma primo, lettera c), si segnala una situazione di pericolosità e si assegna alla Regione il compito di individuarla, mi riferisco alla individuazione di corsi d'acqua o di laghi potenzialmente pericolosi per gli abitati.
La richiesta di chiarimento concerne il collegamento tra questo problema che è un problema di rischio potenziale, e la normativa che abbiamo sinora discusso e votato, relativa a problemi di pericolo, perché non è un sito contaminato, è un sito potenzialmente pericoloso. Avete valutato se nel corpo normativo in merito alle situazioni a rischio ci sia una coerenza su questo?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Grazie, Presidente.
Per quanto riguarda la dizione del punto c), in sostanza, è una formulazione che tende a dire che i corsi d'acqua in prospettiva futura verranno suddivisi in due sfere: quelli che hanno una rilevanza dal punto di vista idraulico oppure una rilevanza dal punto di vista della difesa del suolo e degli abitati.
Questo lo abbiamo mutuato anche dalle definizioni del piano FACE, cioè in sostanza sono rilevanti e prioritari quei tratti di corsi d'acqua che sono rilevanti per la formazione delle piene o nei quali vi sono condizioni che possono essere di qualche pericolo per gli abitati. In sostanza, è un modo di dire nel gergo di settore: dovendo proporre una casistica in base alla quale ci sono i corsi d'acqua che rimarranno comunque di competenza regionale e quelli che sono i corsi d'acqua pubblici, ma non classificati dal punto di vista delle categorie I, II e III (che sono le vecchie classificazioni), noi diamo un approccio di tipo diverso. Non prendiamo con beneficio d'inventario le classificazioni che ha fatto lo Stato fino ad oggi in base al T.U. 523/1904, ma distinguiamo in due: distinguiamo i corsi d'acqua maggiori, che sono rilevanti sotto il profilo della formazione delle piene e quindi laddove la portata è maggiore (Po, Tanaro, Bormida Sesia, Belbo, ecc.), oppure quei tratti di rigurgito o quei tratti che possono essere significativi per le situazioni antropiche che negli anni si sono consolidate lungo quei corsi d'acqua.
Quindi, è una definizione generica che dà agli addetti ai lavori un indirizzo molto chiaro, che tende a distinguere ciò che deve rimanere in una sfera regionale da quello che invece verrà affidato alla competenza locale (Comuni e Comunità montane) come si vedrà dopo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Assessore, il dubbio mi rimane per questo motivo: che probabilmente non vi è corso d'acqua che non sia potenzialmente pericoloso. Detto in questo modo, non vi è corso d'acqua che non costituisca un potenziale pericolo per quelle quattro case messe lì vicino.



(Commenti dell'Assessore Cavallera)



CHIEZZI Giuseppe

Per gli abitati, le infrastrutture, la strada.
Se la nostra è volontà è quella di riferirsi al Tanaro, all'Orco, alla Dora, forse si potrebbe descrivere la questione in modo più delimitato e più preciso, perché diventa difficile fare questo elenco. Scritto così mettiamo dentro tutto.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

No.



CHIEZZI Giuseppe

No. Allora, cosa lasciamo fuori? Da questa individuazione forse andiamo al contrario, diciamo cosa non c'è. Quindi, quello non c'è, anche se è potenzialmente pericoloso non viene individuato dalla Regione, mentre la lettera C) scritta così non fa capire i confini dell'interesse regionale.
Dice solo che la Regione deve individuare i corsi e i laghi potenzialmente pericolosi. Io dico tutti.
L'Assessore dice no; vediamo di trovare una definizione che separi il livello di interesse regionale, anche al fine dell'individuazione delle potenziali pericolosità.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 59 nel suo complesso.



CHIEZZI Giuseppe

No, Presidente, l'Assessore deve rispondere.



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, la sua era una dichiarazione di voto, e dopo le dichiarazioni di voto non si può più intervenire. Io permetto sempre un secondo intervento a completamento del tempo con un'interpretazione estensiva, il suo intervento però, collega Chiezzi, era stato chiesto per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Infatti è un completamento.



PRESIDENTE

Lei aveva esaurito prima il tempo. Altrimenti diventa un colloquio. E' diventato solo un colloquio tra due Consiglieri! Assessore, faccia una dichiarazione extra ordinem, chiamiamola così.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'ambiente

Lascerei la definizione così com'è, che è molto chiara in quanto va rapportata all'art. 14 della legge n. 183. Questo articolo prevede che "l'autorità di bacino riclassifichi tutti i corsi d'acqua", e in sede di autorità di bacino le direttive che vengono date assumono formulazioni di questo tipo.
Il collega Chiezzi ha chiesto: come si fa a districarsi e a venirne fuori? Bisogna leggere gli articoli 59, 60 e 61. Nel senso che noi proponiamo di rifondare la difesa del suolo dal basso, per cui il reticolo locale è di competenza locale, è quel corso d'acqua non classificato come pubblico perché è iscritto nei famosi elenchi degli anni 20 oppure è iscritto al Demanio Catastale, mentre da tutta questa massa, che sono migliaia di chilometri, verranno enucleati i corsi d'acqua che sono rilevanti per la formazione delle piene o per la difesa degli abitati o delle infrastrutture.
Quindi, in prima battuta ci sarà l'acquisizione della seconda e della terza categoria, ex T.U. 523, ma poi a valle della delibera dell'Autorità di Bacino che riclassificherà tutto il reticolo padano avremo la possibilità anche di integrarlo con successivi corsi d'acqua.
Succederà quindi che i corsi d'acqua non classificati saranno tutti ricadenti nella competenza locale; quelli classificati (che in Piemonte sono circa duemila chilometri) saranno tutti di competenza regionale.
Inoltre abbiamo concordato con le Provincie di demandare a loro una parte di questo reticolo (art. 60), nel momento in cui ci sarà la chiarezza della decisione finale dell'autorità di bacino, compresa anche la definizione ultimo comma dell'art. 59, con le altre Regioni dell'organismo interregionale, vale a dire il Magistrato per il Po interregionale.
Quindi, è un unicum che sta in piedi, ma che è connotato da forti riferimenti a lavori che sono in corso.



PRESIDENTE

Indìco a questo punto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'art. 59.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 28 hanno votato SI' 28 Consiglieri L'art. 59 è approvato.
I lavori della sessione antimeridiana si concludono qui.
Ricordo che alle ore 13,30 è convocata la Commissione Regolamento e che alle ore 14,30 riprenderemo i lavori in aula in sessione pomeridiana.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13,12)



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