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Dettaglio seduta n.445 del 25/01/00 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Proporrei di iniziare l'odierna seduta con l'esame del punto 5) all'o.d.g., che reca: Esame disegno di legge n. 647: "Autorizzazione per l'esercizio del commercio. Applicazione decreto legislativo 114/1998"


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Burzi, Casari Farassino, Ferrero, Griffini, Peano, Rosso, Rubatto.



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi chiede la verifica del numero legale.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
25 Consiglieri anziché 26 (sono in congedo n. 10 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 15.30 riprende alle ore 16.08)


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

I Consiglieri Chiezzi e Simonetti chiedono la verifica del numero legale.
Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n.
28 Consiglieri ed in congedo n. 9 Consiglieri.


Argomento: - Commercio

Esame disegno di legge n. 647 "Autorizzazione per l'esercizio del commercio. Applicazione del decreto legislativo 114/1998"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame del disegno di legge n. 647, di cui al punto 5) all'o.d.g.; relatore è il Consigliere Salerno, che ha facoltà di intervenire.



SALERNO Roberto, relatore

Il disegno di legge n. 647, sostanzialmente, ratifica un provvedimento del Governo, cioè il D.lgs. n. 114 del 1998, abolendo, di fatto, la concessione regionale per quanto riguarda il commercio sulle aree pubbliche.
Tale concessione veniva a concretizzarsi con il pagamento di una tassa che ciascun operatore commerciante ambulante doveva effettuare proprio in questo mese, entro il 31 gennaio.
Con questo provvedimento quindi, all'art. 1 "Norma abrogativa", viene abolita questa concessione regionale; le competenze regionali vengono abolite e trasferite ai Comuni.
La legge è composta da un unico articolo, con l'aggiunta di quello relativo all'urgenza.
Non credo ci sia motivo di dibattito, per cui sin da ora esprimo il voto favorevole del Gruppo.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di intervento, passiamo all'esame del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 26 astensioni 4 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 30 voti favorevoli 26 astensioni 4 L'art. 2 è approvato.
Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI' 33 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento: Presidi privati di diagnosi e cura

Esame proposta di deliberazione n. 593: "DPR 14/1/1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione" (seguito)


PRESIDENTE

Secondo le indicazioni emerse nelle riunioni di ieri, passiamo all'esame della proposta di deliberazione n. 593, di cui al punto 7) all'o.d.g.
Ricordo che in data 9 settembre 1999, il provvedimento, in IV Commissione ha avuto la seguente votazione: favorevoli i Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, PPI, CCD, Pensionati; contrari il Gruppo Democratici di Sinistra.
La parola all'Assessore D'Ambrosio, per l'illustrazione.



D'AMBROSIO Antonio, Assessore alla sanità

La legislazione di riordino del Servizio Sanitario nazionale (D.lgs. n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni) ha radicalmente reimpostato il rapporto tra il cittadino e gli erogatori di servizi sanitari introducendo così nel sistema di gestione della Sanità pubblica principi altamente innovativi.
In questo panorama legislativo, grande importanza riveste l'istituto dell'accreditamento, sia esso basato sul sistema di autoregolamentazione professionale, come peraltro è in uso in alcuni Stati europei, o sul sistema di regolamentazione pubblica, come si sta configurando nel nostro Paese.
Il processo di accreditamento si propone di: 1) costruire le regole di base omogenee che siano condivise da gestori e/o da professionisti che operano negli specifici ambienti sanitari 2) fornire garanzia interna verso la Direzione aziendale ed esterna nei confronti degli Enti istituzionali, degli acquirenti e/o utilizzatori di buona organizzazione e sicurezza delle strutture e dei processi che vi si svolgono 3) fungere da sostegno e da guida alle strutture sanitarie per garantire che le azioni organizzative siano orientate al miglioramento 4) creare un sistema capace di produrre informazioni, al fine di innescare meccanismi di emulazione verso l'eccelenza, e quindi verso l'ottenimento di un miglioramento continuo della qualità 5) di definire tariffe che siano adeguate all'attività erogata dalle strutture sanitarie, in relazione ai vari livelli di accreditamento.
In attuazione del citato D.lgs. 502, è stato emanato il DPR 14 gennaio 1997, quale atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni in materia di requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
In particolare, tale DPR stabilisce la competenza delle Regioni in materia di: disciplina delle autorizzazioni sanitarie disciplina delle modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi individuazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private attuazione, nell'ambito della propria autonomia, delle disposizioni contenute nel medesimo DPR individuazione dei tempi e delle modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, già autorizzate ed in esercizio e ai requisiti minimi stabiliti dal decreto classificazione delle strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza.
Peraltro, anche il recente decreto legislativo n. 200 del 20/9/99, il decreto Bindi, agli articoli 8 ter e 8 quater, riconferma quanto già stabilito dal citato DPR 14 gennaio 1997, in materia di autorizzazione ed accreditamento, rafforzandone i principi e le finalità.
In particolare, il decreto Bindi ribadisce il ruolo fondamentale dell'accreditamento istituzionale che, a differenza di quello professionale, è lo strumento attraverso il quale la Regione sceglie le strutture che concorreranno a soddisfare il fabbisogno delle prestazioni e il rispetto dei principi di qualità, nell'ambito della propria programmazione regionale.
Tutto ciò non preclude iniziative di accreditamento di eccellenza processo che vede la gestione volontaria dei vari soggetti interessati organizzate con società scientifiche o associazioni di professionisti finalizzate ad un'attività professionale che miri a garantire che le prestazioni non scendano al di sotto dei criteri di qualità stabiliti perseguendo, così, un processo di miglioramento continuo della qualità, che tenda all'ottimizzazione dei risultati.
I documenti che oggi discutiamo si collocano nell'ambito dell'accreditamento istituzionale ed hanno tenuto conto dei principi e dei criteri fin qui illustrati, nonché delle peculiarità del panorama sanitario piemontese.
Le conclusioni dei lavori hanno prodotto i documenti che sono stati oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale nel maggio 1998, e sono stati licenziati a maggioranza dei votanti della IV Commissione in data 8 settembre 1999.
I due documenti allegati alle delibere riguardano: il primo l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, ai fini autorizzativi. Il sistema autorizzativo rappresenta la soglia rigorosa di garanzia al di sotto della quale non è concessa facoltà di esercitare alcuna attività sanitaria.
Il secondo, invece, individua i requisibili minimi strutturali tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento.
L'accreditamento rappresenta, quindi, il possesso di ulteriori standard di qualità richieste alle strutture affinché il cittadino possa utilizzare i vari soggetti erogatori con la garanzia che gli stessi operano in coerenza con le scelte e con i vincoli della programmazione nazionale e regionale.
Per la formulazione di questi due documenti, l'Assessorato si è avvalso di risultanze di lavori emersi da gruppi tecnici costituiti presso l'Assessorato stesso, per la rilevazione dei costi standard di produzione al fine della determinazione delle tariffe regionali delle prestazioni specialistiche, di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1994.
In particolare, la metodologia applicata ci ha permesso di definire le risorse standard organizzative e tecnologiche per ogni singola attività.
Tale definizione ha visto il consenso dei partecipanti ai gruppi campioni costituiti dai servizi pubblici e privati efficaci ed efficienti. La validità del percorso seguito ci ha portato a considerare tale esperienza uno strumento valido, certamente non unico, per la formulazione delle proposte.
Ci sono stati, inoltre, i contributi dei gruppi di lavoro costituiti prima dell'emanazione del DPR 14/1/97, per la determinazione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, per l'esercizio dell'attività sanitaria.
Vi sono stati, inoltre, i contributi delle varie società scientifiche sia a livello regionale che nazionale, in particolare per l'attività di diagnostica per l'immagine e di recupero ed educazione funzionale di radioterapia, nonché i lavori dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (faccio riferimento a quella romana). Infine, la valutazione espressa dal Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza, il CO.RE.S.A., nella seduta del 12 marzo 1998.
Allegato 1.
L'autorizzazione.
Si è proceduto, da una parte, ad integrazioni rispetto ai requisiti indicati nel DPR 14/1/97, ritenuti, soprattutto per alcune aree, alquanto minimali, e, dall'altra, ad inserire settori valutati importanti per la realtà piemontese (es: il sistema di emergenza ed urgenza, il Centro Diurno Integrato e Hospice).
Le integrazioni proposte rappresentano le condizioni minime necessarie a garantire l'efficacia delle prestazioni e la sicurezza per operatori ed assistiti.
Le principali aree integrate sono: la diagnostica per l'immagine, il recupero e l'educazione funzionale, le strutture di ricovero e cura per acuti, il sistema di emergenza ed urgenza, il punto nascita, il blocco parto.
Le aree inserite ex novo sono: le strutture di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, quindi i Centri Diurni Integrati e Hospice.
Tali inserimenti tengono conto di quanto già definito a livello regionale con specifici provvedimenti.
Allegato 2.
Requisibili ulteriori per l'accreditamento.
E' l'insieme dei requisiti ulteriori, rispetto a quelli minimi autorizzativi, per uno standard di qualità che le strutture sanitarie sono chiamate a garantire come secondo livello di impegno, affinché il cittadino possa utilizzare i vari soggetti erogatori con la garanzia che gli stessi operino in coerenza con le scelte e con i vincoli della programmazione regionale e nazionale.
Questo approccio metodologico, in coerenza con le finalità dell'accreditamento quale strumento di assicurazione e miglioramento della qualità dell'assistenza, porta a conferire ai requisiti di qualità un significato dinamico e direttamente correlato alla performance qualitativa e delle strutture sanitarie.
In particolare, i requisiti di qualità devono essere correlati a quegli aspetti dell'intervento sanitario individuati quali elementi prioritari di qualità e di sicurezza. Conseguentemente, devono essere oggetto di consenso effettivamente perseguibili, misurabili e verificabili.
In questo contesto, riveste particolare importanza la formazione del personale, la sua programmazione, nonché realizzazione, finalizzata alla promozione, mantenimento della qualità, uso appropriato delle prestazioni e dei trattamenti.
L'iter procedurale per l'attuazione del provvedimento regionale.
Sotto l'aspetto autorizzativo, le strutture sanitarie esistenti dovranno adeguarsi ai requisiti minimi individuati, in particolare a quelli di carattere organizzativo e tecnologico, entro 240 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre, per la parte strutturale, entro 5 anni.
Il provvedimento identifica le modalità che dovranno essere osservate.
La realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento e la trasformazione di quelle esistenti dovrà avvenire nel rispetto di tutti i requisiti individuati, non prevedendo, il decreto ministeriale, deroghe per tali situazioni.
Per quanto concerne l'istituto dell'accreditamento, il provvedimento prevede l'applicazione, in via sperimentale, degli standard di qualità che costituiscono i requisiti ulteriori. Il periodo di sperimentazione è stato fissato in 2 anni, al termine dei quali potrà essere verificata la fondatezza dei requisiti, attraverso la loro riconferma o eventuali correzioni, integrazioni, ecc.
La sperimentazione costituisce indispensabile riferimento per l'ingresso a regime del nuovo sistema di accreditamento, da disciplinare con legge regionale recante l'istituzione dell'Albo regionale delle strutture sanitarie accreditate per la contrattazione, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e delle disposizioni regionali per l'erogazione delle prestazioni sanitarie contemplate dai livelli di assistenza, recanti altesì, livelli differenziati di classificazioni delle aree accreditate con applicazione di parametri di valutazione ponderati.
Per concludere, illustro in estrema sintesi le considerazioni finali sul processo di accreditamento.
Le strutture private provvisoriamente accreditate, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 7710766 del 22/7/96 e alla delibera n. 15621885 del 6/8/97 e successive integrazioni, che entro il termine sopraindicato di 240 giorni non inoltreranno richiesta di partecipazione alla sperimentazione potranno continuare ad operare esclusivamente in regime privatistico, ferma restando l'applicazione dei requisiti organizzativi di cui all'allegato 1 nei modi e nei termini di cui al punto b) della delibera di Giunta regionale in esame.
Con specifico provvedimento della Giunta regionale, saranno individuati i soggetti idonei, per professionalità ed esperienze, che abbiano ricevuto specifica formazione teorica e pratica alle procedure di accreditamento e alle verifiche presso le strutture sanitarie, nonché le modalità di verifica sul possesso e sull'avvenuto adeguamento delle strutture con i requisiti di accreditamento. In questo senso, si vuole gestire direttamente, da parte dell'amministrazione regionale, tutto il processo di formazione dei soggetti individuati comunque nell'ambito dell'amministrazione regionale e del Servizio Sanitario regionale.
Il processo fin qui delineato si attua attraverso un periodo di sperimentazione fissato in due anni, per verificare la fondatezza dei requisiti ulteriori individuati per l'accreditamento, o se sui medesimi occorre apportare eventuali correzioni, integrazioni, ecc. Alla conclusione del periodo di sperimentazione, verificati ed approvati i requisiti, la Giunta regionale procederà al definitivo accreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso di tali requisiti, definendo così l'elenco potenziale dei fornitori del Servizio Sanitario regionale.
Signor Presidente, cortesi colleghi, considerato che a questa proposta di deliberazione è stata appoggiata una notevole quantità di emendamenti ritengo che, per un proficuo e costruttivo rapporto con le forze politiche sarebbe opportuno sospendere la discussione sulla deliberazione rinviandola alla prossima seduta di Consiglio, per consentire un appronfondimento ulteriore degli emendamenti e ricercare eventuali convergenze.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riggio.



RIGGIO Angelino

Signor Presidente, vorrei chiedere all'Assessore la cortesia di un supplemento di relazione. Prima di tutto, chiederei che venga distribuito il testo della relazione, poi vorrei un supplemento di relazione in ordine a quattro argomenti.
Il primo argomento è relativo al D.P.R. 14/1/97, che ha visto un ricorso dell'ANIAP, che è stato vinto dallo stesso ANIAP presso il TAR del Lazio. Vorrei sapere qual è, a questo punto, lo stato dell'iter del D.P.R a livello nazionale.
Il secondo argomento è relativo allo stato dell'accreditamento nell'ambito delle altre Regioni.
Il terzo argomento ha per oggetto l'esame svolto dal CORESA il 12/3/98 relativamente al nostro provvedimento. Di questo provvedimento (gli altri Consiglieri non sono al corrente, ma noi che facciamo parte della IV Commissione lo sappiamo) sono state redatte due versioni. La prima versione ci risulta essere quella esaminata dal CO.RE.S.A. Vorremmo sapere se anche la seconda è stata esaminata e, in tal caso, quando.
Infine, vorremmo sapere dall'Assessore per quale motivo sono state redatte due versioni di questo provvedimento e, nella fattispecie, quali sono le differenze fondamentali tra la prima e la seconda.



PRESIDENTE

Mi chiedo se sia opportuno che le risposte vengano date adesso in aula perché, se ho inteso bene, l'Assessore ha chiesto di avere un momento di riflessione e approfondimento sull'argomento.
Proporrei di lasciare a verbale le richieste, di far passare questo periodo di approfondimento e sviluppare tali argomenti nel corso delle prossime riunioni.
Ricordo ai colleghi che questa in oggetto è una deliberazione, non una legge: in ogni caso possiamo fare su di essa una sorta di dibattito generale.
La Giunta ritiene utile che il dibattito generale venga svolto adesso o preferisce rimandarlo, in modo che l'Assessore possa documentarsi anche sulle richieste fattegli? Ha chiesto la parola la Consigliera Simonetti, ne ha facoltà.



SIMONETTI Laura

Presidente, il mio Gruppo desidera fare delle valutazioni sul testo uscito dalla sede della Commissione in data 8/9/1999 arrivato in aula oggi dopo la relazione non esaustiva e, pensiamo, molto lacunosa dell'Assessore.
Perché desideriamo fare subito alcune valutazioni, prima del dibattito generale? Perché il testo che arriva in aula, licenziato dalla Commissione in data 8/9/1999, è assai diverso (direi quasi sostanzialmente diverso!) dal testo su cui la Commissione, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ha lavorato quasi costantemente. Mi spiego meglio, anche per richiamare l'attenzione dei colleghi, dal momento che è passato un bel po' di tempo dalla prima discussione di questa proposta di deliberazione. Tra l'altro essa è stata approvata -se non erro- nella prima seduta di Commissione dopo l'interruzione estiva, senza la partecipazione ai lavori delle minoranze.
Pertanto, ritengo utile ricordare l'iter, i ragionamenti e i contenuti oggetto del lavoro della Commissione. Intendo farlo anche per la collega Pazé che, per evidenti motivi, non potè partecipare alla discussione.
La prima proposta di deliberazione (su cui sono state costruite le consultazioni e auditi diversi soggetti, che hanno espresso critiche osservazioni costruttive nonché proposte emendative) era un testo che si basava su alcuni paletti fondamentali.
Tengo a sottolineare che alcuni aspetti presenti nel testo originario (su alcuni di essi esprimiamo una valutazione positiva, su altri una valutazione critica, ma ne parleremo più a fondo nel dibattito generale) non sono presenti nel testo attuale. La premessa del testo iniziale della deliberazione (farò un intervento generale e politico sulla premessa della deliberazione, senza entrare nel merito degli allegati che affrontano requisiti strutturali e funzionali, entrando nel merito degli standard tecnici) prevedeva una suddivisione di ruolo e procedure tra le strutture pubbliche e quelle private, oggi in fase di provvisorio accreditamento.
Una delle osservazioni poste in Commissione (valida anche per il testo attuale) riguardava il fatto che alle strutture pubbliche veniva legata la necessità d'intervento sui requisiti per l'adeguamento agli standard funzionali e strutturali. Tutta questa necessità veniva legata a dei finanziamenti che, a loro volta, rientravano nell'ambito della spesa capitale, in particolare dell'ex art. 20.
Perché dico questo? Iniziamo oggi ad impegnare la seconda tranches di questo piano decennale di ammodernamento delle strutture sanitarie e degli ospedali, previsto dalla Finanziaria del 1988. Ancora oggi abbiamo difficoltà a spenderli: come ho detto, iniziamo a spendere la seconda tranches dell'ex art. 20. Esso ha delle risorse che, se vogliamo, appaiono limitate in confronto alla necessità di un grande piano di ammodernamento delle strutture sanitarie e ospedaliere che, come ben sappiamo, in Piemonte hanno un'età molto alta, in proporzione ad altre realtà (penso al Veneto penso alla stessa Lombardia): in Piemonte, l'età media degli ospedali è molto alta. Per cui un intervento anche di tipo straordinario è sicuramente una necessità che vincola immediatamente le risorse, e su questo le risorse finanziarie si devono confrontare.
Quindi strutture sanitarie pubbliche il cui intervento sugli standard strutturali e funzionali è legato ad una disponibilità di risorse che, di fatto, è molto limitata (prima critica).
Invece, rispetto alle strutture private, oggi provvisoriamente accreditate in attesa di una regolamentazione sugli standard e i requisiti inizialmente veniva previsto - nella premessa del testo attuale non se ne fa cenno, e questo è uno degli aspetti su cui poi faremo una valutazione a livello generale - un iter procedurale e progettuale che contemplava la non obbligatorietà della presentazione del progetto (cosa che era viceversa prevista per la struttura pubblica), quindi un'eventuale presentazione del progetto, in assenza dell'individuazione precisa di quali erano (e questo elemento permane anche nel testo attuale) le distanze tra i requisiti minimi per l'autorizzazione e i requisiti ulteriori.
Questo è importante, Assessore, perché nel momento in cui introduciamo un ragionamento per regolamentare una situazione oramai onnipresente nel territorio piemontese, che deve offrire delle prestazioni sanitarie soprattutto di qualità, noi non possiamo non entrare nel merito di quale sia la distanza fra i requisiti minimi per l'autorizzazione e i requisiti ulteriori.
Bisogna dunque stabilire un parametro che garantisca, al di là della fantomatica e urlata libera scelta, una vera libera scelta ai cittadini che si rivolgono a tali strutture, perché alternative non ce ne sono.
E' necessario che la Regione acquisisca e riassuma un ruolo importante in questa direzione, stabilendo quali sono i requisiti, in modo che le strutture provvisoriamente accreditate, che oggi operano sul territorio ed agiscono pur non avendo i requisiti per poter essere autorizzate a funzionare (a volte nemmeno i requisiti minimi), oggi garantiscano un buon livello qualitativo. Se non sono in grado di garantirlo, Assessore, il privato farà altro.
La Regione deve assolvere al ruolo costituzionale di tutelare la salute dei cittadini, e non deve guardare ad altro.
Da questo punto di vista - rimango nell'intervento generale, l'ho già detto, ma lo risottolineo, cioè nella valutazione della premessa della proposta di deliberazione, quindi non entro nel merito dei requisiti e degli standards - la nuova proposta di deliberazione non individua le procedure e i tempi.
Mi chiedo perché i tempi e le procedure inizialmente previsti nella premessa al testo deliberativo, che è legge, non vengano riproposti nella premessa al testo deliberativo; oggi o non ci sono o sono state trasferite nell'ambito degli allegati. La collocazione assume anche un livello diverso: mi chiedo il perché. E questa è una delle osservazioni.
Mancano le risorse finanziarie. Questo è uno dei documenti più importanti nell'ambito della politica sanitaria, ma pur essendo necessario bene o male, ci arriviamo dopo cinque anni. Il nostro Gruppo ha presentato circa un anno fa, una proposta di legge (un po' prima che fosse presentata quella della Giunta) volta alla regolamentazione delle strutture private.
Non si può affrontare un testo che individua una reale necessità sul territorio, per poter garantire appunto delle prestazioni che devono garantire la tutela della salute, in mancanza di una relazione, di un allegato finanziario.
Mentre prima, nel testo iniziale, le risorse erano legate all'ex art.
20, piano limitato di risorse finanziarie per le strutture pubbliche (e i privati potevano accedere chiaramente con le proprie risorse finanziarie conservando un interlocuzione anche con l'Ente regionale), oggi ci troviamo di fronte una proposta di deliberazione che non presenta una relazione sulle risorse finanziarie.
Anche a tale proposito, chiediamo un intervento dell'Assessore nella prossima seduta utile, in cui si discuterà questo provvedimento.
L'Assessore, innanzitutto, venga nelle sede del Consiglio regionale e porti una relazione attuale, sullo stato - ad oggi - delle strutture senza i requisiti minimi o senza i requisiti ulteriori, perché nel frattempo la situazione sul territorio piemontese cambia! Noi abbiamo acquisito questo tipo di relazione in occasione del Piano sanitario regionale, dove sono entrate, nell'ambito della rete ospedaliera anche strutture senza i requisiti; però, abbiamo bisogno di avere il quadro aggiornato rispetto ai beneficiari di un testo legislativo: qual è la realtà piemontese che oggi opera in queste condizioni; quali sono le difficoltà, se di tipo permanente, quindi strutturale, oppure se di tipo transitorio, che possono vedere un intervento da parte della struttura stessa, con adeguamenti agli standard attuali già previsti per le strutture pubbliche.
Perché mi soffermo sulla necessità di capire se le inibizioni e le difficoltà sono di tipo permanente o transitorio? Perché qui sta il nodo tra requisiti minimo o requisito ulteriore.
L'ultimo ragionamento che si faceva tra giugno e luglio dell'anno scorso, in sede di Commissione, evidenziava il nodo fondamentale: è inutile che scriviamo una legge con tutte queste pagine di requisiti ben precisi se poi si inseriscono delle forme di deroga attribuite alla Giunta regionale, che, con proprio atto, può modificare o riempire dei contenuti oggi non presenti in questo testo.
E' inutile andare ad individuare una serie di standard e requisiti, se poi esisteranno degli atti della Giunta regionale che vanno a colmare i vuoti, perché andranno a sanare quelle realtà dove non è possibile, per ragioni di tipo strutturale, raggiungere i requisiti richiesti per l'accreditamento: a queste realtà sarà consentito un bonus che permetterà loro di stare appena al di sopra del requisito minimo per poter operare sul territorio. Questo non è accettabile. Nel momento in cui si inserisce una forma di regolamentazione, la si stabilisca per tutti.
Se questa forma di regolamentazione, e questo provvedimento, domani non agisce realmente sul territorio, perché non se ne fa nulla, si metterà in un cassetto, perché ci renderemo conto che, nella maggior parte (il 40 50%, ma forse anche il 70%) dei casi non sarà possibile raggiungere i requisiti richiesti, perché, ad esempio, alcuni edifici non hanno i muri abbastanza ampi o i corridoi abbastanza larghi. Questo testo sarà messo in un cassetto e, con altri strumenti (atti deliberativi, determine o quant'altro), si riuscirà a scardinare un'intenzione.
Al di là dell'intenzione, della necessità di regolamentare, riteniamo Assessore - che il testo abbia lacune e vuoti pesanti.
E' finito il tempo a mia disposizione, ma riprenderò le osservazioni nella prossima seduta.
Chiedo all'Assessore di portare un monitoraggio sulla realtà ed anche una relazione per capire quali sono, nella maggior parte dei casi (se si riesce, anche struttura per struttura), gli elementi di impossibilità.
Questo, per permettere all'aula del Consiglio regionale di sapere quante sono le strutture che da domani, con l'approvazione di un eventuale testo legislativo, potrebbero arrivare ai requisiti minimi e quante, invece potrebbero arrivare a quelli ulteriori, ai quali immagino miri la Regione per poter offrire un servizio di qualità e la tutela della sanità in Piemonte.



PRESIDENTE

Poiché l'Assessore ritiene opportuno un momento di approfondimento ed il collega Riggio ha posto delle questioni, ritengo che la discussione di ordine generale potrà avvenire in seguito al chiarimento dell'Assessore e all'integrazione alla sua presentazione. Continuare la discussione generale prima che l'Assessore abbia dato, in una successiva riunione, i chiarimenti richiesti è sicuramente un'attività poco proficua.
L'Assessore ritiene che i Consiglieri intervengano adesso, ma ricordo che la prossima volta tale discussione verrà replicata.
Ha chiesto la parola la Consigliera Suino; ne ha facoltà.



SUINO Marisa

L'Assessore ritiene che sia utile soprassedere? Presidente, dia una formulazione comprensibile.



PRESIDENTE

Assessore D'Ambrosio, precisi se ritiene utile proseguire questo dibattito o rinviarlo ad una prossima riunione.



D'AMBROSIO Antonio, Assessore alla sanità

Più che un dibattito, riterrei utile una discussione generale, dalla quale potrò rilevare tutte le osservazioni e quindi venire in aula, la prossima settimana, con le risposte ai quesiti formulati. Ho già preso nota delle domande poste dalla Consigliera Simonetti e, ovviamente, prender nota degli eventuali quesiti portati dagli altri Consiglieri.



PRESIDENTE

Possiamo seguire questa impostazione.
Prego, Consigliera Suino.



SUINO Marisa

Scusi, Presidente, ma la considero un'impostazione anomala.
La Giunta e l'Ufficio di Presidenza hanno portato il provvedimento in aula; esso è stato presentato, dopodiché l'Assessore, a conclusione della presentazione, ha informato che, essendoci parecchi emendamenti (da quanto abbiamo intuito anche da parte della Giunta), c'è la necessità di avere ulteriore tempo a disposizione.
Se c'è tale necessità, o si ritorna in Commissione o la Giunta conferma di aver bisogno di una settimana di tempo, dopodiché comunicherà all'aula le conclusioni avvenute in questo ulteriore tempo. A quel punto si partirà con la discussione.
L'Assessore non può sostenere, dopo aver presentato il provvedimento di voler sentire quanto abbiamo da dire e di riservare le risposte alla prossima seduta. C'è qualcosa che non va.
Solo per l'accreditamento si usa una modalità di questo tipo? Allora noi vi diciamo di tornare in Commissione.
Se non siete convinti del provvedimento che avete portato in aula tornate in Commissione, Consiglieri e Assessore. Se, invece, siete convinti, bene: noi siamo qui, a disposizione.
Assessore, le stiamo chiedendo democraticamente di poter svolgere la nostra funzione, che è quella di entrare nel merito di una discussione generale ed esprimere il nostro pensiero.
Sono stati chiesti dei supplementi informativi che l'Assessore ritengo - dovrebbe essere in grado di fornire adesso, perché le informazioni che ha richiesto il collega Riggio riguardano argomenti di ordinaria amministrazione, che, probabilmente per una questione temporale non sono pervenute in Commissione.
Se l'Assessore ha portato il testo in aula, e peraltro la maggioranza ha chiesto che passasse davanti a tutti gli altri provvedimenti, vuol dire che è convinto della bontà di questa materia e, pertanto, risponderà ai pochi quesiti che abbiamo posto.
Presidente del Consiglio, siamo ancora ai preliminari, in quanto non sono ancora potuta entrare nel merito dei contenuti; mi riservo, pertanto di poterlo fare adesso, come mio diritto in quest'aula. Le chiedo, però, di comprendere l'iter procedurale, perché - ribadisco - o si torna in Commissione oppure si procede così come questa maggioranza, nella piena convinzione, ha voluto.



PRESIDENTE

Prima di dare la parola al collega Montabone, ritengo che, o ci sono le condizioni, dopo la discussione, più o meno lunga, a seconda di come si svilupperanno gli argomenti, di portare in votazione la proposta di deliberazione oggi, oppure il dibattito ha bisogno di acquisire ulteriori elementi e, quindi, lo dobbiamo rinviare ad una successiva riunione.
Desidero che i componenti dell'aula si esprimano.
La parola al Consigliere Montabone.



MONTABONE Renato

Presidente, questo provvedimento ha avuto un iter alquanto strano - e la collega Suino mi sta dicendo di essere generoso, nel chiamarlo "strano" perché - ma non voglio fare causa a nessun componente della Giunta - è stato presentato in Commissione e, in assenza di rappresentanti della minoranza, è stato approvato.
Questo provvedimento arriva in Consiglio con un certo numero di emendamenti presentati da parte della minoranza, ma - sembra (non ho ancora visto tutti gli emendamenti) - anche con numerosi emendamenti presentato dalla Giunta.
In Commissione, dunque, è stato approvato in modo alquanto rocambolesco ed ora è in aula, dopo che i Capigruppo di maggioranza hanno chiesto, con insistenza, che fosse il primo punto da discutere, sin da stamattina perché era urgente.
Allora, in Commissione non se ne è discusso; in Commissione non c'era un certo numero di emendamenti che, Assessore, credo lei voglia proporre.
E' così? Ci sono degli emendamenti da parte della Giunta su questa deliberazione? Sì o no?



(Commenti dai banchi della Giunta)



MONTABONE Renato

Ci saranno? Non ci saranno? Non lo so! Se non ci saranno emendamenti da parte della Giunta, sono convinto che, pur avendo avuto un iter "strano" il provvedimento possa rimanere in aula. Se, invece, la Giunta presenterà numerosi emendamenti, necessariamente il provvedimento dovrà ritornare in Commissione.
Lo dico chiaramente, perché si eviti di fare il gioco dei muscoli in aula: sappiamo bene -mi rivolgo alla maggioranza- come spesso tale gioco va a finire!



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Moro.



MORO Francesco

Presidente, è oggi in discussione la proposta di deliberazione n. 593: "D.P.R. 14/1/1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private Disposizioni di attuazione".
Il testo che è stato licenziato per il Consiglio, però, è diverso da quello discusso in IV Commissione. Tale proposta di deliberazione di accreditamento per le strutture pubbliche e private (legata a precisi requisiti e a finanziamenti legati all'ex art. 20) andava -secondo noi discussa con più attenzione e con più senso di responsabilità, soprattutto da parte della maggioranza.
Si tratta di un'importante deliberazione per la sanità che, poiché ha per oggetto le prestazioni sanitarie (che devono essere di qualità) va studiata con grande serietà e correttezza.
Non mi sembra che sia stato così per il testo presentato.
Secondo noi le strutture accreditate debbono garantire livelli qualificati di prestazioni sanitarie, e solo le strutture pubbliche possono garantirli: per quelle private occorre fare un diverso ragionamento partendo dalla certezza che offrano livelli qualificati di prestazioni.
Mancano totalmente i finanziamenti atti a realizzare l'obiettivo della deliberazione presentata, per questo la Regione deve garantire un diverso tipo d'intervento finanziario, che dia più garanzie per una vera ed efficace politica di governo della sanità piemontese.
Per tutti questi motivi il provvedimento necessita ancora di una più attenta e approfondita discussione. E, per una più approfondita discussione, dovrebbe tornare in IV Commissione.
Concludendo, riteniamo che la deliberazione sia carente nei suoi contenuti.



PRESIDENTE

L'Assessore desidera fare una proposta, che riassume quanto detto fino ad ora.
La parola all'Assessore D'Ambrosio.



D'AMBROSIO Antonio, Assessore alla sanità

Ho chiesto d'intervenire per ribadire quanto detto al termine della relazione. In considerazione del fatto che a questa proposta di deliberazione è stata appoggiata una notevole quantità di emendamenti ritengo che, per un proficuo e costruttivo rapporto con le forze politiche sarebbe opportuno sospendere la discussione di questa deliberazione rinviando la stessa alla prossima seduta di Consiglio.
Tale sospensione consentirebbe un ulteriore approfondimento degli emendamenti e la ricerca di eventuali convergenze -per l'armonizzazione del testo- tra gli emendamenti presentati dall'opposizione e quelli eventuali della maggioranza.



PRESIDENTE

Credo sia opportuno fermare qui l'esame della deliberazione e rinviarlo alla prossima settimana.
Ha chiesto la parola il Consigliere Riggio, ne ha facoltà.



RIGGIO Angelino

Presidente, ho chiesto la parola solo per far notare una cosa: la sede naturale dove poter armonizzare le diverse proposte di emendamenti è (considerato l'iter un po' anomalo che ha avuto l'approvazione della deliberazione in Commissione) la Commissione.



PRESIDENTE

E' una delle ipotesi, non è escluso.
La discussione è rinviata alla prossima settimana.


Argomento: Consorzi - Interventi a favore delle zone depresse

Esame proposta di legge n. 230 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della proposta di legge n. 230, di cui al punto 8) all'o.d.g., relatori Consiglieri Cotto e Gatti.
Chi svolge la relazione? Possiamo darla per letta? Il provvedimento è conosciuto e ampiamente condiviso. Su questa proposta di legge sono stati presentati degli emendamenti che hanno solo lo scopo di rendere compatibile il provvedimento con la normativa nazionale.
Sono emendamenti agli art. 8,9,10.
Poiché il provvedimento è ampiamente conosciuto, passiamo all'articolato.
Non essendoci interventi, pongo in votazione l'art. 1.



(Proteste del Consigliere Chiezzi fuori microfono)


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Siamo al punto 8) dell'o.d.g., "Proposta di legge n. 230"...



(Proteste del Consigliere Chiezzi fuori microfono)



PRESIDENTE

Ma io l'ho annunciato con voce chiara! Ho chiesto più volte se c'erano degli interventi!



(Proteste del Consigliere Chiezzi fuori micorfono)



PRESIDENTE

Abbiamo sospeso i lavori sulla deliberazione, rimandandoli alla prossima settimana. Adesso passiamo all'esame del punto n. 8) dell'o.d.g.



(Proteste del Consigliere Chiezzi fuori microfono)



PRESIDENTE

La relazione l'abbiamo già data per letta!



(Proteste del Consigliere Chiezzi fuori microfono)



PRESIDENTE

Collega Chiezzi, non le permetto di fare queste insinuazioni senza che abbia motivi validi per farle! Io ho parlato con voce chiara! Inoltre, lei non ha la parola! La collega Cotto ha detto: "Propongo di dare per letta la relazione", e nessuno si è opposto!



(Proteste del Consigliere Chiezzi fuori microfono)



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, non le permetto di fare osservazioni simili, non può parlare di "colpi di mano" solo perché lei era disattento!


Argomento: Consorzi - Interventi a favore delle zone depresse

Esame proposta di legge n. 230 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare" (seguito)


PRESIDENTE

Consigliera Cotto, vuole riassumere la relazione?



COTTO Mariangela

Presidente, non commentiamo oltre. Facciamo più in fretta a leggere la relazione! Ho chiesto prima alla cortesia del collega Chiezzi di evitare la lettura della relazione. Considerato il suo atteggiamento, facciamo più in fretta a leggerla che a discuterne.
Leggo: "Il presente progetto di legge intende proporsi quale ulteriore elemento all'interno della legislazione regionale tesa ad affrontare il problema dei rapporti istituzionali e del governo dei processi socio economici a livello sovracomunale.
Sotto tale profilo, il provvedimento si colloca nel quadro delle recenti innovazioni di carattere istituzionale rappresentate dalle leggi Bassanini e dalla loro attuazione nella Regione Piemonte.
Occorre infatti sottolineare che il decreto legislativo n. 112/1998 prevede il conferimento, da parte della Regione, di tutte le funzioni non richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale alla generalità dei Comuni e, quindi, anche a quelli con minore dimensione demografica - molto numerosi nella situazione frammentata della realtà amministrativa comunale presente in Piemonte (l'85% dei Comuni ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - i quali dovranno senza dubbio esercitarle in forma associata in modo da raggiungere quei livelli ottimali di esercizio individuati dall'Ente regionale.
In tale linea, l'articolo 5 della legge regionale n 34/1998 - relativa al riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali - prevede l'individuazione da parte del legislatore regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei suddetti livelli ottimali, con particolare riferimento ai livelli demografici ed agli ambiti territoriali ritenuti congrui all'esercizio delle funzioni conferite.
Si deve inoltre tener presente che già la legge n. 142/1990 aveva stabilito il principio della promozione, da parte delle Regioni, delle unioni di Comuni (ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) costituite, in previsione della fusione degli stessi, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi. La stessa legge prevedeva altre forme associative e di cooperazione tra enti istituzionali, tra cui si segnala, per la particolare importanza rivestita, quella del consorzio per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.
Con l'emanazione della legge n. 265/1999, il legislatore ha radicalmente modificato la previgente disciplina in materia di ordinamento delle autonomie locali dettata dalla legge n. 142. Intanto, le previsioni relative alle unioni di Comuni sono state integralmente riscritte riconoscendo a dette unioni lo status di enti locali a tutti gli effetti costituiti da due o più Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Al fine inoltre di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, viene attribuita dignità di norma legislativa alla previsione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, la cui incentivazione è affidata alle Regioni con proprie leggi. Da ultimo, le Regioni possono predisporre, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi.
Il quadro complessivo della legislazione più recente in materia di autonomie locali e di decentramento delle funzioni amministrative conforta quindi nel ritenere che il presente provvedimento si collochi nella giusta direzione allorché si propone di stimolare i Comuni interessati ad operare per il conseguimento delle finalità dallo stesso previste (favorire la tutela e lo sviluppo economico dei territori collinari), mediante le forme associative di cui alla legge n. 142/1990, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria: tali forme associative con riguardo allo specifico ambito territoriale preso in considerazione sono denominate "Comunità collinari". Nel rispetto del principio dell'autodeterminazione e del federalismo, è lasciata ai Comuni la libera scelta della forma associativa, con il solo limite di tenere conto dei limiti ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 34/1998.
Al di là comunque delle disposizioni legislative e delle più avanzate tendenze maturate all'interno della "filosofia" inerente la riorganizzazione dei ruoli spettanti ai diversi enti istituzionali, la spinta verso l'associazionismo sovracomunale proviene in modo inequivocabile dalla realtà stessa della sperimentazione di nuove forme di cooperazione, favorita anche da specifiche politiche comunitarie, nazionali ed anche regionali, che, se prese singolarmente possono apparire estemporanee, corrispondo tuttavia ad un preciso orientamente di carattere generale: ci si riferisce in particolare alle politiche dell'Unione Europea facenti capo ai fondi strutturali e soprattutto ai programmi di iniziativa comunitaria (ad esempio, i programmi LEADER), alle più recenti acquisizioni della politica occupazionale e di sostegno al settore produttivo, quali i patti territoriali, i distretti industriali ed agroindustriali, i sistemi produttivi locali.
Vi è inoltre da constatare che ormai il territorio si pone il problema di un'organizzazione sovracomunale finalizzata ad una progettazione di qualità, tale da aggregare risorse che altrimenti andrebbero disperse in iniziative singole spesso inefficaci da sole a favorire lo sviluppo integrato di un area-sistema: a tale problema sono state finora date le risposte più diverse, sotto forma di costituzione di associazioni di Sindaci, di consorzi di Comuni, di consorzi finalizzati a specifiche politiche di intervento.
I tempi sono quindi maturi per raccogliere l'esigenza che proviene dalla realtà piemontese trasformandola nella scelta politica di "istituzionalizzare" un livello di governo sovracomunale dei processi socio economici della nostra regione, al fine di rinvenire strumenti di aggregazione territoriale delle istituzioni atti a porre in essere strategie di sviluppo integrato di estese aree territoriali, sempre meno perseguibili unicamente attraverso la predisposizione di piani di settore.
Risulta evidente che tale scelta deve riguardare in primis le aree deboli del territorio regionale.
Sinora tale politica si è attuata soltanto a favore della montagna, sia per l'indubbia importanza dalla stessa rivestita sia per l'esistenza di un'importante legislazione nazionale e regionale di sostegno.
Tuttavia, dai dati a disposizione appare indiscutibile che la situazione economica e sociale di parte della collina non è meno grave.
Se è vero che i Comuni montani piemontesi sono 531 con una popolazione di circa 700.000 abitanti, è vero anche che i Comuni collinari sono di poco inferiori raggiungendo il numero di circa 470. Di essi ben 257 sono totalmente collinari con una superficie pari al 12% di tutto il territorio regionale e con popolazione insediata pari al 10%. Ovviamente questi valori sono destinati a salire ulteriormente se si considerano anche i 212 comuni parzialmente collinari. I Comuni collinari rappresentavano inoltre la parte più consistente (45,5%) di quei Comuni marginali (per degradate condizioni demografiche e socio-economiche) che erano ben 325 nel 1991.
Risulta pertanto impossibile concepire una politica equilibrata di governo del territorio piemontese se non si attivano interventi consistenti per lo sviluppo e la tutela delle aree collinari.
Le alluvioni del novembre 1994 e quelle più recenti del novembre 1996 hanno dimostrato come le aree collinari più marginali, spopolate e ormai prive di manutenzione idrogeologica abbiano subito imponenti devastazioni.
Fino alla data di presentazione della proposta di legge, i dati relativi alla situazione collinare erano contenuti in un interessante approfondimento compiuto dall'IRES nella "Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte - 1991", il quale inseriva la collina come parte decisiva nella cosiddetta "corona dell'emarginazione".
Si tratta di aree che presentano, quale comune connotazione, situazioni di declino e di malessere demografico conseguenti ai fenomeni di emarginazione da esse subiti nel corso delle trasformazioni socio economiche e territoriali che, soprattutto negli ultimi decenni, hanno radicalmente mutato il volto del Piemonte.
Sulla base di queste considerazioni si può ritenere che le comunità colpite da marginalità sono collocate in un quadro di decadimento e in una prospettiva non remota di sfaldamento del tessuto sociale.
Al fine di predisporre uno strumento legislativo che consentisse l'individuazione di interventi atti ad incidere in modo efficace nella realtà socio-economica della collina piemontese, la Commissione ha assunto la decisione - formalizzata con propria deliberazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - di affidare all'IRES uno studio che ricomprendesse la classificazione, su base provinciale, dei comuni collinari marginali della nostra regione, definendo altresì il concetto di "marginalità collinare" ed il grado della stessa, al fine anche di diversificare l'intensità del futuro intervento regionale.
La ricerca svolta dall'IRES ha definito la marginalità socio economica, sotto il profilo delle dinamiche di sviluppo territoriale, come un depotenziamento strutturale della capacità di reazione del sistema locale prodotta dal processo di spopolamento attraverso un incrocio di effetti recessivi: il calo demografico infatti provoca un indebolimento della struttura della popolazione, con la conseguente fuga della popolazione residente con alto reddito, intacca il tessuto produttivo compromette il sistema dei servizi locali, finendo per generare ulteriori spinte allo spopolamento, in una spirale perversa che pone ostacoli strutturali agli sforzi di rivitalizzazione dell'area.
Nel territorio collinare tale processo appare oggi un fenomeno più circoscritto rispetto al passato. Agiscono infatti nella collina piemontese fattori non trascurabili di crescita e valorizzazione: il decentramento delle residenze; la deconcentrazione produttiva e la fortuna delle economie distrettuali; la possibilità di decentrare standard urbani di servizio grazie al miglioramento delle comunicazioni ed alle nuove teconologie; la riscoperta di valori ambientali, gastronomici, culturali e paesaggistici del mondo rurale. Occorre tuttavia sottolineare che queste risorse di crescita non operano con la medesima intensità in tutto il territorio collinare, né sono presenti nelle diverse aree nella stessa proporzione.
Dove uno o più di tali fattori viene a mancare in misura significativa è facile verificare che il rischio di marginalizzazione torna ad affacciarsi pesantemente.
Al fine di definire la consistenza del fenomeno della marginalità socio economica nella collina piemontese, nonché di individuare nello specifico le aree del territorio collinare sottoposte all'handicap della marginalità (o esposte a tale rischio), i ricercatori dell'IRES hanno selezionato un numero ristretto di indicatori aggiornabili (in prima battuta una quarantina di variabili ristrette successivamente a dodici), capaci di fornire una misura dei quattro fattori di crescita individuati: dinamismo demografico; potenziale di reddito e di consumo locale; dotazioni di servizi locali di uso quotidiano; tessuto imprenditoriale locale.
Tale metodologia ha consentito di evidenziare e di comprendere appieno la dimensione della marginalità nel territorio collinare: non si tratta di una tendenza generale, bensì di un problema territorialmente circoscritto che investe quelle aree dove per svariati motivi i fattori del dinamismo collinare vengono meno.
Il fenomeno, benché circoscritto, presenta tuttavia caratteri di indubbia preoccupazione. Se è vero che i singoli fattori di vantaggio sono distribuiti in modo differenziato nei dieci comprensori collinari individuati nello studio (dinamismo demografico, livello di prosperità qualificazione del tessuto produttivo nella collina della provincia di Torino; distretti manifatturieri e dotazione di servizi nella dorsale pedemontana tra la Serra e i laghi; variegata compresenza di fattori positivi nel pedemonte cuneese e nella zona Langhe-Roero), i risultati attestano tuttavia una sostanziale convergenza dei fenomeni negativi soprattutto nell'area del Monferrato. Sia il basso che l'alto Monferrato vedono una fitta presenza di comuni deboli, creando due comprensori di marginalità divisi dalla direttrice di comunicazione Torino-Tortona. Nelle altre province, i Comuni deboli sono più radi e presentano caratteristiche diversificate, andando dai piccoli centri di alta collina ai Comuni di semipianura. In totale i Comuni che rientrano nelle categorie di "molto svantaggiati" e di "svantaggiati" risultano essere 163, con una percentuale di circa il 37% dell'intero territorio collinare ed una popolazione attestantesi a quasi 102.000 unità (13% del totale).
La graduatoria elaborata, assegnando un punteggio a ciascun Comune consente inoltre di applicare definizioni più ampie o più restrittive di marginalità, a seconda delle soglie che si ritiene opportuno fissare in base agli obiettivi delle politiche da perseguire.
La classificazione suindicata presenta un sufficiente grado di attendibilità, anche se essa misura le componenti del fenomeno della marginalità socio-economica inerenti la scala comunale, tralasciando gli aspetti della vita sociale ed economica, che oltrepassano i confini del comune di residenza. La scala comunale ha comunque una sua indubbia rilevanza.
Anche entro il perimetro di un'area prospera può accadere che un piccolo centro relativamente isolato si trovi a soffrire di una situazione di emarginazione e spopolamento: un sostegno specifico può, in questo caso contribuire ad una migliore valorizzazione delle opportunità di crescita della regione nel suo complesso.
Dai risultati emersi, sorgono i seguenti spunti di riflessione: la collina piemontese appare come un territorio nel quale agiscono tendenze contrastanti. In questo quadro, lo spopolamento e la marginalizzazione, se non costituiscono certo la nota dominante, rappresentano tuttavia un rischio assai ravvicinato per alcune fasce di territorio a minore accessibilità.
Il ruolo delle infrastrutture di trasporto emerge nettamente come una questione di rilevanza cruciale, cui si affiancherà in misura crescente quella delle nuove comunicazioni telematiche.
La risorsa fondamentale della collina piemontese - il suo patrimonio di valori ambientali, paesaggistici, socio-culturali - è oggi al centro di una diffusa riscoperta. Si tratta tuttavia di una risorsa non scontata, anzi oggetto di forti minacce da parte dei processi evolutivi in atto: fenomeni di urbanizzazione disordinata nelle aree più attrattive; rischi di degrado ambientale derivanti dall'abbandono delle coltivazioni marginali.
Un'attenta politica di governo del territorio e delle sue trasformazioni è, dunque, un'ulteriore esigenza irrinunciabile: al suo interno vanno ripensate le politiche di sostegno all'agricoltura, la gestione dei boschi, le destinazioni d'uso dei suoli.
Pur in un contesto di sostanziale coerenza, il quadro dei fattori positivi e negativi che insistono sul territorio collinare piemontese è risultato affetto da talune significative discrepanze, venendo così a configurare differenti percorsi (o rischi) di marginalizzazione, a seconda della specifica risorsa socio-economica che viene a mancare in ciascun contesto locale. Se si possono individuare aree a forte vocazione residenziale e con popolazione mediamente agiata, ma poco dotate dal punto di vista degli insediamenti produttivi, d'altro lato si riscontrano aree a notevole presenza produttiva, ma non entusiasmanti sotto il profilo della qualificazione e della redditualità. Esistono, infine, delle aree nelle quali la frammentazione comunale e la dispersione urbanistica rischiano di compromettere le dotazioni di servizi, se da parte delle amministrazioni pubbliche non si sapranno elaborare forme innovative di offerta, calibrate su misura di un territorio non necessariamente povero, ma ad elevata rarefazione insediativa.
Dal quadro analitico sommariamente tracciato, si evince in particolare che è necessario realizzare delle politiche complesse, costituite da un coordinato insieme di interventi sul tessuto economico, sui servizi e sul territorio e le infrastrutture e che tengano debito conto della differenziazione interna alla collina piemontese e delle tendenze contrastanti che in essa agiscono.
Su questo scenario si innesterà nei prossimi anni la nuova filosofia dell'Unione Europea, nel campo degli interventi strutturali, a favore dello sviluppo rurale, che prevede - oltre alle azioni a carattere squisitamente agricolo - anche misure volte a stimolare le altre leve dello sviluppo locale, nell'ottica di valorizzare la vocazione multifunzionale, tipica del territorio rurale (turismo, artigianato, attività forestale, azioni infrastrutturali, ecc.). Alla Regione verrà richiesto di approntare schemi di programmazione, sia per le aree rurali inserite nel nuovo Obiettivo 2 che per il resto del territorio: sarà un'ulteriore occasione per formulare strategie locali articolate, calibrate sulle profonde differenziazioni socio-economiche che si sono riscontrate nella realtà collinare piemontese.
Il provvedimento è suddiviso in sei capi, che racchiudono in modo omogeneo gli aspetti inerenti alla proposta, e che ne fanno uno strumento completo ed organico, praticamente una legge-quadro o un testo unico.
In alcuni casi, il rinvio a decisioni successive della Giunta regionale ne semplifica la procedura, delegificandola e, rendendola più pronta agli adeguamenti, ne riduce la pesantezza burocratica.
Capo I. Disposizioni generali (articoli 1 e 2).
In questo primo capo vengono indicati gli obiettivi che la proposta di legge si propone di conseguire, richiamando l'esigenza di una possibile integrazione con politiche comunitarie e con eventuali leggi nazionali.
Viene esplicitato, rispetto al testo originario della proposta di legge, che la finalità perseguita consiste nella salvaguardia (intesa nel significato di tutela e sviluppo) delle zone collinari "marginali" promuovendo gli strumenti dello sviluppo integrato, del superamento degli squilibri economici e sociali, della valorizzazione del territorio e dell'economia, in particolare di quella specifica dell'area considerata della qualificazione dei servizi sociali, considerati come le politiche più significative per ridurre l'esodo della popolazione e realizzare anche un'efficace difesa del suolo.
Si definisce inoltre che l'ambito di applicazione della legge inerisce ai territori dei Comuni collinari con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ed i cui territori siano classificati collinari nella deliberazione assunta dalla Regione nel 1988 di classificazione e ripartizione del territorio regionale.
Sulla base delle risultanze dello studio affidato all'IRES - di cui si è trattato più sopra - e avendo riguardo alla sistuazione di notevole differenziazione socio-economica riscontrata dallo stesso all'interno della realtà collinare piemontese, si è deciso di limitare gli interventi regionali previsti dal presente provvedimento ai soli Comuni collinari che verranno classificati "svantaggiati" o "molto svantaggiati" con apposita deliberazione del Consiglio regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
CapoO II. Istituzioni e programmazione (articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Al fine di dare un'adeguata rispota alle questioni istituzionali precedentemente poste, viene stabilito che i Comuni operino mediante le forme associative previste dalla legge n.142/1990 e dalla normativa comunitaria, lasciando all'autodeterminazione degli stessi la scelta, entro sei mesi, della forma organizzativa ritenuta più opportuna, con l'unico vincolo del rispetto degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 34/1998: tali forme associative vengono denominate "Comunità collinari" e devono possedere la caratteristica di uno strumento agile, idoneo alla gestione, ma adatto anche a rappresentare un momento di raccordo e di programmazione. Il provvedimento ne fa il cardine operativo di tutta la legge.
Infatti, alle comunità collinari vengono demandate, nello spirito di un ampio federalismo, sia la programmazione degli interventi per la zona di competenza sia la gestione degli stessi.
E' altresì prevista la costituzione di un Comitato regionale per lo sviluppo della collina con rilevanti compiti nella valutazione della coerenza dei programmi e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori collinari e nella verifica dello stato di attuazione della presente legge.
Per quanto concerne l'aspetto delle risorse, è istituito un apposito fondo regionale per la collina, alla cui copertura finanziaria vengono destinati: una quota del 2,5% dell'addizionale regionale sul consumo di gas metano; altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determiati annualmente; risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici, dell'Unione Europea e da contributi di privati ed istituti di credito. La metodologia individuata per la ripartizione del fondo tra le Comunità collinari (30% sulla base del territorio collinare, 70% in proporzione alla superficie di tale territorio classificato svantaggiato o molto svantaggiato) convalida l'impostazione politica della legge di far convergere gli interventi sulle zone marginali della collina piemontese.
Viene, inoltre, promossa, attraverso una convenzione, la collaborazione tra Regione ed istituti di credito, per favorire una più efficiente gestione delle iniziative e per ampliare le opportunità finanziarie disponibili.
La programmazione delle Comunità collinari è demandata all'adozione di Piani pluriennali di sviluppo socio-economico, di durata quinquennale raccordati con i documenti di bilancio e costituiti da una deliberazione programmatica (che individua le linee guida degli interventi, specificando le risorse finanziarie disponibili) e da una cartografia a carattere intercomunale, nella quale vengono evidenziati gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale. Le procedure di approvazione di tali Piani sono mutuate, per uniformità, da quelle seguite per gli strumenti di programmazione delle Comunità montane: è da rilevarsi il ruolo di coordinamento asseganto alla Provincia, attribuendo a tale ente il compito dell'approvazione definitiva dei documenti programmatori delle Comunità collinari. Le modalità di realizzazione dei progetti sono state semplificate, nel limite del possibile, al fine di non compromettere l'efficacia delle azioni.
Le Comunità collinari costituiscono - come più volte detto - una risposta adeguata alla questione dell'eccessiva frammentazione amministrativa che caratterizza il territorio piemontese. A tal fine, è previsto che le stesse, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990 diventino strumento di riferimento per organizzare l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici che i Comuni ritengano loro affidare con opportuna delega. Le Comunità collinari esercitano anche funzioni conferite dalla legge regionale.
Capo III. Politiche per il territorio (articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14).
Gli interventi sul territorio sono soprattutto destinati a consolidare l'assetto idrogeologico del territorio che è fragile e riguarda, per la sola collina, almeno il 20 per cento della superficie del Piemonte.
Particolare attenzione viene assegnata al raccordo con le politiche previste dalla legge 183/1989 ed all'erogazione di risorse rilevanti (30%) per gli interventi annuali di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestali.
In questa direzione vengono coinvolti anche, per piccoli interventi manutentivi concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali, operatori privati (imprenditori singoli od associati) che, trovandosi in stretto contatto con il territorio, possono intervenire con particolare efficacia.
I criteri e gli ambiti applicativi saranno definiti dalla Giunta regionale.
Essenziale è la scelta di valorizzazione del patrimonio forestale, che nelle aree collinari, in seguito all'abbandono del territorio coltivato diventa una porzione sempre più grande, idrogeologicamente cruciale ma anche economicamente importantissima, sia per gli aspetti turistici che per gli aspetti colturali. E' prevista la concessione ai soggetti interessati della corresponsione di contributi in conto capitale, sia per l'acquisto e la trasformazione produttiva di boschi e di terreni abbandonati sia per la manutenzione e la conservazione del territorio e di strade interpoderali.
All'estensione dei boschi sono pure collegate altre colture non tradizionali e tipiche, che possono costituire una risorsa economica interessante e la cui adozione viene incentivata con la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie, nella misura massima compatibile con il limite posto dalle disposizioni comunitarie.
Dallo studio dell'IRES è emerso il ruolo fondamentale che il processo di spopolamento assume all'interno dei fenomeni di marginalità economica.
Per questo motivo, vengono concessi contributi per l'insediamento di nuovi abitanti, favorendo anche il recupero del patrimonio abitativo: tali provvidenze saranno concesse, sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione, a favore di soggetti che trasferiscano in Comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica. Alla Giunta regionale è demandata la determinazione annuale, d'intesa con le Comunità collinari, delle modalità di concessione, nonché delle misure massime dei contributi per ogni tipo di intervento previsto, tra cui sono ricompresi anche le dotazioni di servizi locali di uso quotidiano (allacciamenti telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano al servizio di case od agglomerati sparsi).
Il ruolo delle infrastrutture di trasporto emerge nettamente come una questione di rilevanza cruciale. Il mantenimento di una rete di collegamenti rappresenta un'ulteriore garanzia per il mantenimento di un tessuto sociale vivo, che eviti l'isolamento di porzioni del territorio regionale ed assicuri adeguate opportunità economiche. Si prevedono pertanto, interventi nel settore dei trasporti a favore dei Comuni collinari con meno di cinquemila abitanti, nei quali il servizio di traporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente alle esigenze delle popolazioni locali, attribuendo alle Comunità collinari, su delega dei Comuni, il compito di provvedere ad organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessità. I fondi necessari vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale alle Province in cui ricadono le Comunità collinari.
Capo IV. Interventi per l'economia (articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20).
Il provvedimento prevede interventi in ogni settore economico. In agricoltura si incentivano gli interventi per favorire la ricomposizione fondiaria, soprattutto a vantaggio dei giovani agricoltori, al fine di ovviare alla frammentazione delle aziende agricole nelle zone collinari.
Sono previsti contributi in conto capitale, nel rispetto delle finalità e dei limiti posti dalla normativa comunitaria, a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni. Inoltre, le comunità collinari possono assumere iniziative per l'individuazione di prodotti alimentari ed artigianali tipici nonché, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale, favorire la promozione e commercializzazione degli stessi.
Vengono altresì concessi, nel rispetto del principio comunitario del "de minimis", contributi alle imprese artigiane, industriali, turistiche commerciali ed agricole per nuove iniziative economiche o per l'ampliamento e l'ammodernamento di attività esistenti, con priorità per l'adozione di nuove o moderne teconologie produttive. Significativa è la concessione di contributi per favorire nuove assunzioni in ogni settore economico.
Relativamente al settore turistico, le Comunità collinari, prevedendo appositi interventi nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico promuovono il turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente.
Il provvedimento attribuisce, inoltre, particolare attenzione ai settori artigianali ed ai mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della collina piemontese, definendone le possibili azioni di tutela e di valorizzazione, nel rispetto del quadro complessivo dell'artigianato artistico e tipico, delineato dal capo VI della legge regionale n. 21/1997 sul settore artigiano.
Capo V. Promozione dei servizi sociali (articoli 21, 22, 23).
Il provvedimento si fa promotore della valorizzazione della cultura locale come strumento di identità delle genti collinari: in particolare spetta alle Comunità collinari istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area collinare piemontese, promuovendo inoltre iniziative finanziabili a norma della legge regionale n. 26/1990.
Nell'ambito dei servizi sociali, particolare attenzione viene concessa ad un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio nonché agli interventi socio-assistenziali, assegnado carattere di priorità gli interventi rivolti alla popolazione residente in aree particolarmente disagiate, tra le quali rientrano anche le aree collinari marginali di cui alla presente legge.
Capo VI. Disposizioni finanziarie e norma transitoria (articoli 24 e 25).
Si prevede il rinvio, nell'ambito di quanto già definito negli articoli precedenti, al bilancio di previsione che può con maggiore precisione fissare annualmente la quantità di risorse che vengono trasferite alle Comunità collinari. Sulla base di una stima ragionevole, si può prevedere l'impegno di una somma di 30-35 miliardi.
Il valore è significativo, e questo è garanzia di efficacia degli interventi. L'attuazione delle politiche previste consentirà di valutare in futuro anche gli equilibri finanziari più efficaci a garantire la tutela ed il rilancio delle aree deboli collinari e montane.
Lo stanziamento di spesa prevede un diverso utilizzo di risorse già disponibili, alcune delle quali già destinate alla collina anche se non in una logica di programmazione.
E' stata, infine, inserita la clausola che la concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento sarà disposta solo dopo il parere favorevole dell'Unione Europea sulla legge.
A conclusione, si intende sottolineare che, con il provvedimento in oggetto, si viene ad aggiungere al 52% del territorio regionale che ha come riferimento istituzionale le Comunità montane un'ulteriore area territoriale interessata dall'attività di istituzioni di carattere sovracomunale, nella fattispecie le Comunità collinari, contribuendo a favorire in tal modo - come più volte ricordato - un esercizio ottimale delle funzioni amministrative che verranno conferite agli enti locali in attuazione delle leggi Bassanini. Si auspica che una simile forma di organizzazione sia in tempi brevi individuata anche per le zone di pianura nella quale sono presenti situazioni di marginalità socio-economica di gravità pari a quella evidenziata in collina e montagna.
Sul presente provvedimento, sottoscritto da quasi tutti i Gruppi presenti in Consiglio regionale, la Commissione III ha svolto un lungo ed approfondito esame, anche con la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro che ha tenuto 17 riunioni, ed organizzando altresì un incontro seminariale dedicato ai Consiglieri.
La Commissione VIII ha espresso parere favorevole in merito alle norme di carattere istituzionale, condizionandolo alla soppressione della previsione in base alla quale possono benficiare delle provvidenze della presente legge anche i Comuni con popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti, unicamente per la parte del proprio territorio classificata svantaggiata o molto svantaggiata.
La Commissione III, in sede di esame definitivo del provvedimento, ha ritenuto di non accogliere tale proposta di emendamento, a motivo della ratio ispiratrice della PDL che è mirata a tutelare e promuovere in via prioritaria le realtà collinari di minore dimensione, e tra queste anche le frazioni collinari di Comuni di maggiore estensione collocati, per la parte preminente del proprio territorio, in zona di pianura. Del resto, l'IRES stessa ha escluso dalla propria indagine i centri con oltre 15 mila abitanti, non ritenendo che gli stessi potessero presentare - proprio per le loro dimensioni - caratteristiche di marginalità socio-economica tali da rientrare nell'ambito di applicazione della futura legge regionale. Se è vero che la legge n. 265/1999, nel modificare la normativa contenuta nella legge 142/1990 in materia di Comunità montane, ha escluso dall'appartenenza alle stesse i Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti, si ritiene che tali disposizioni non possano essere calate in modo automatico e senza gli opportuni correttivi sulla realtà collinare della Regione Piemonte, sia perchè si tratta di norme dettate per un istituto - le Comunità montane - diverso (anche se con caratteri in parte similari) rispetto alle Comunità collinari così come concepite nel presente provvedimento, sia a motivo della discrezionalità che nella legge n. 265 viene comunque lasciata alla Regione, e che nel caso di specie si pu esplicare con la volontà politica di porre in legge una precisa soglia di popolazione - inferiore in ogni caso ai 40 mila abitanti - oltre la quale i Comuni non possono rientrare nelle provvidenze dalla stessa disposte trattandosi, come già evidenziato in precedenza, di tutelare e valorizzare i centri di minore dimensione.
Infine, si fa esplicita raccomandazione alla Giunta regionale accogliendo il suggerimento espresso dalla Commissione VIII, che l'ambito di applicazione della presente legge non venga limitato ai soli Comuni eleggibili individuati per l'attuazione dei fondi strutturali.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MINERVINI



PRESIDENTE

Terminata la relazione, è aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Per rivelare l'interesse che il mio Gruppo (e non soltanto il mio Gruppo) riserva a questo tipo di provvedimento, sottolineo preliminarmente che questa modalità di interventi finalizzati alla gestione organizzata del territorio ed alla promozione dei territori o più deboli, o portatori di particolari vocazioni tutelabili o organizzabili attraverso un provvedimento di intervento regionale, si ricollega ad una cultura della programmazione territoriale che era stata messa a punto sul finire della scorsa legislatura, con un particolare intervento del compianto collega Paolo Ferraris, allora Assessore al bilancio e alla programmazione, che aveva dato vita a tre progetti di legge, più o meno collegati nelle finalità e nell'impostazione.
Questi tre progetti erano il progetto di legge sulla montagna, che poi è stato ripreso e rielaborato nel testo unico, nel corso di questa legislatura; il progetto di legge sulla collina, che è stato presentato all'inizio di questa legislatura; il progetto di legge sul distretto e le strade del vino che, a sua volta, interveniva per l'organizzazione e la tutela delle vocazioni del territorio collinare, considerato come territorio ad alta definzione vocato a funzioni di sostegno del turismo della produzione agricola di qualità e della produzione in senso economico di valori ambientali e paesaggistici.
Da questo punto di vista, per queste tre leggi avrei piacere che ci fosse qualcuno, da parte della Giunta, che le sapesse collegare, perché il lavoro è stato svolto un po' dalla Giunta precedente, un po' da quella attuale, però bisogna che da parte della Giunta ci sia uno sforzo per cogliere l'originalità di questa elaborazione tutta piemontese, che per primi ci ha portato ad avere una legge sulla montagna, che ha la sua originalità nella destinazione di risorse vincolate rispetto al prelievo fiscale della Regione.
Anche la legge sulla collina si regge come una destinazione di risorse vincolate. Questo era uno dei principi secondo cui non si possono fare delle leggi relative alla gestione ed al perseguimento di finalità ambientali, economiche, di tutela paesaggistiche e di difesa e valorizzazione dei territori più deboli, senza pensare ad una fonte di finanziamento rigida, definita all'interno del bilancio come una riserva di fondi.
Il filo conduttore di queste tre leggi, che si richiamano anche per la loro cronologia, è quella della produzione di una libera associazione (in questo caso tra i Comuni). Paolo Ferraris aveva immaginato una impostazione particolarmente avanzata, quella della libera associazione tra i Comuni.
Siamo, da questo punto di vista, un passo avanti.
Ricordate le fatiche che abbiamo fatto per ragionare sulle Comunità montane al fine di far collimare valutazioni regionali, proposte locali controversie, contraddizioni, contrapposizioni? In questo caso ai territori è lasciata la facoltà di definire la loro ampiezza organizzativa utilizzando le modalità previste dalla L.N. 142 per le associazioni dei Comuni, e questo è positivo, perché le comunità collinari cominceranno in qualche maniera ad assumere una loro forma territoriale, indispensabile affinché un territorio possa per l'appunto organizzarsi. Noi non abbiamo solo una storia sulle Comunità montane, ma ne abbiamo anche una geografia che ci aiuta per la definizione delle vallate. Colleghi, non voglio sottrarre troppo tempo a questa serena e rilassata fase finale della nostra riunione, però vorrei dire che, laddove le vallate hanno una loro definizione geografica, non abbiamo avuto problemi per la definizione delle Comunità montane. Non è vero, Assessore Vaglio?! Li abbiamo avuti, non a caso, nel territorio dall'Alta Langa e in alcuni territori dell'Ossola dove le situazioni sono meno definite geograficamente e, pertanto, anche meno definite storicamente. Per questo è stato necessario introdurre elementi artificiali.
Abbiamo già dei modelli organizzati nel territorio collinare, però li abbiamo, come sempre accade, nelle situazioni economicamente più avanzate.
E' sempre così. Nelle società più avanzate alcune risorse vengono utilizzate, altre vendute... Per esempio, l'area del Barolo é organizzata da un'associazione di undici Comuni che costituiscono, appunto, "l'area del Barolo". E i Comuni si incontrano - da quanto mi risulta- prevalentemente a cena! E' una modalità d'incontro conviviale, ma non per questo è prevalente, durante i simposi, l'aspetto della cena. In ogni caso, è una comunità che esiste! Ricordiamo i ventitre Comuni del Roero che, col supporto di varie associazioni culturali, hanno addirittura costituito un'associazione stabile. Da questo punto di vista, la collina cuneese, non organizzata in Comunità montana, ha già comunque un suo territorio, mentre così non è per la collina astigiana, proprio perché essa non ha avuto altri stimoli. Per questo la legge in oggetto può apportare un contributo anche maggiore. Lo stesso può dirsi anche per la zona della collina del Monferrato alessandrino e casalese, sebbene sappia che anche lì esistono attività organizzative.
L'applicazione di questa legge potrebbe avere, come esito, la formazione di quindici, venti Comunità collinari, che rappresenterebbero un momento di organizzazione democratica del territorio. Parafrasando la frase di Rolando Picchioni, "I partiti sono la democrazia che si organizza" potremmo dire che le "Comunità territoriali sono la democrazia che si organizza in maniera partecipata sul territorio". E' questo l'obiettivo da raggiungere, anche se il supporto finanziario di cui disponiamo per farlo mi sembra, in verità, troppo esiguo. In tal senso proporrò un emendamento perché il supporto finanziario si elevi almeno al corrispondente del 10 della tassa sul metano. Si tratterebbe comunque di una cifra esigua (circa 8 miliardi) ma, quando arriverà il momento valuteremo. Non pretendo che si destini una somma particolarmente ingente, l'importante è che con essa si riesca ad avviare le attività, anche perchè una parte della collina non è in verità territorio arretrato o marginale: più che necessità di denaro quella zona collinare ha necessità di avere delle opportunità per il buon governo del suo territorio. Altre, invece, sono zone che hanno bisogno d'interventi di varia natura: ricordiamoci che le zone più povere sono già incluse nelle Comunità montane. In ogni caso, credo che questa quota (mi sembra del 2,5%) vada rivista. Facendo ciò, avremmo, nel giro di un anno il tempo per riorganizzare un modello organizzativo, di gestione del territorio caratteristico del Piemonte. E' un appuntamento a cui dobbiamo in ogni caso, sentirci convocati. Il territorio pianeggiante -che non appartiene né alla montagna né alla collina, ma assai significativo per numero di Comuni- esprime anch'esso una domanda di organizzazione.
Vorrei, a questo punto, richiamare il lavoro da noi fatto come Gruppo finalizzato all'individuazione dei sistemi locali, cioé di quelle aree di accorpamento naturale che hanno bisogno di una loro definizione. Non so se culturalmente, arriveremo a ciò in tempi veloci. Ovviamente, per motivi di tempo, in questa legislatura non avremo il tempo, ma ciò non toglie che il lavoro fatto per rispondere alle domande più urgenti con questa legge acquisisca una definizione tipica. Noi siamo stati tra i suoi primi firmatari, dopo Paolo Ferraris. Successivamente, tutti i Gruppi hanno firmato la proposta. Siamo riusciti a mettere in piedi un lavoro assolutamente necessario, che doveva concludersi nel corso di questa legislatura, spiace che i tempi troppo lunghi ne abbiano in parte debilitato la potenzialità. Come sempre, le attese troppo lunghe finiscono per vedere superate, almeno in parte, le condizioni per le quali una legge era stata pensata e organizzata. In cinque anni le situazioni subiscono molti cambiamenti: cambiano le domande, le attese, il quadro legislativo generale.
Nonostante i tempi lunghi, mi sembra però che questa legge conservi per intero la sua validità. Ritengo che soprattutto nel territorio astigiano e alessandrino, oltre che in quello cuneese (ove, per le dimensioni delle forme associative già presenti la democrazia aveva, in qualche maniera sopperito alla carenza di organizzazione istituzionale) la legge in discussione possa avere una grande utilità per un'ulteriore attenzione del governo del territorio legato a esigenze di ordine ambientale, logistico funzionale ed economico.
Insisto sulla questione dell'ordine economico perché, lo stiamo constatando, in un territorio ben gestito una solida situazione economica è la premessa per lo sviluppo dell'attività turistica. Vorrei dire ai colleghi, e ai colleghi della Giunta in particolare - l'Assessore Racchelli lo sa di certo, ma vorrei comunque ricordarlo in una sede collegiale - che nonostante la buona volontà, dimostrata qua e là nel corso di questi quattro anni, la legislatura si chiude con la Regione Piemonte che registra un contributo al PIL turistico inferiore al 4%. E' proprio un'inerzia. Come si evince dagli ultimi dati noti, risalenti al 1998, abbiamo addirittura un saldo negativo nel rapporto tra i cambi: mentre gli stranieri spendono da noi 1600 miliardi all'anno, i piemontesi all'estero ne spendono duemila.
Possiamo dedurne che la promozione del nostro territorio è rimasta agli atti dei nostri dibattiti, ma non si è trasformata in fatti cogenti operanti sul territorio. Le colline, grande risorsa per il turismo di accesso, il turismo ambientale di qualità, enogastronomico, possono guadagnare anche da questa iniziativa qualche opportunità in più, a compenso di quanto è clamorosamente mancato loro nel corso della legislatura.



(Commenti dell'Assessore Vaglio fuori microfono)



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Consigliera Spagnuolo; ne ha facoltà.



SPAGNUOLO Carla

Grazie, Presidente.
Il mio sarà un intervento molto breve, perché le posizioni e le esigenze a cui la proposta di legge intende rispondere sono state già ampiamente illustrate e sono contenute nella relazione che è stata letta.
Sono state, pertanto, largamente esaminate, sviscerate, vivisezionate mi verrebbe voglia di dire, dal lunghissimo lavoro che si è svolto nella competente Commissione consiliare.
Conosciamo molto bene le ragioni e le risposte che questa proposta di legge intende dare ad una realtà che ha delle caratteristiche assolutamente peculiari, quale quella rappresentata dalla collina torinese e dalle colline del Piemonte. perchè si parla, giustamente, delle colline del Monferrato, del cuneese e delle Langhe. Esiste un'importante realtà collinare che presenta degli aspetti di carattere economico legati allo sviluppo di questi territori assolutamente diversificati e particolari con ragioni di economia e potenzialità di sviluppo completamente diverse, ma non meno importanti.
L'intervento che è stato svolto dal collega Riba riveste una sua importanza, perché ha messo in evidenza la non episodicità della presentazione di questo progetto di legge a cui sono affezionata per due ragioni: il contenuto, ma soprattutto per il fatto che questa proposta sia stata pensata dal collega Paolo Ferraris, che portò la sua esperienza di ammministratore e di politico, e credo, in parte, anche quella di uomo di collina, e pertanto fu, anche da questo punto di vista, una proposta che ci convinse subito e che firmammo come Gruppo consiliare.
Oggi, come ricorderanno indubbiamente i colleghi del Gruppo dei Popolari, è quindi anche un omaggio che facciamo ad una figura rilevante della politica subalpina, il compianto collega Paolo Ferraris, che lavor come ha ricordato il collega Riba, in una condizione di collegialità e di proposta complessiva di un comparto, che è il comparto di caratteristiche particolari del territorio, della collina, alla montagna ad una orografia del territorio che condiziona, limita e valorizza determinati contenuti e tipologie del Piemonte.
Del Piemonte diciamo sempre che è una realtà bella perché molto diversificata e quando parliamo della sua diversificazione lo facciamo in riferimento ai valori e alle caratteristiche della collina piemontese in tutti i suoi aspetti.
Inoltre, il Piemonte - altra questine di cui sovente parliamo - ha le caratteristiche di una regione di qualità, in particolare i territori rapresentati dalle colline del Monferrato, del cuneese e, ripeto, da questo insieme di realtà rappresentate della collina di Torino. Pensiamo, inoltre alla zona dell'aquese, ai tanti punti di straordinaria bellezza curiosamente alcuni particolarmente ricchi e altri particolarmente poveri.
Se questa legge dovrà avere una funzione, sarà quella di elevare il livello della ricchezza dei territori collinari. La valorizzazione del territorio della collina è una finalità che in questo progetto di legge intende perseguire in tutti gli aspetti e in tutte le problematicità che questi territori hanno.
Chi interviene, vive ormai da molti anni in un territorio collinare e pertanto abbiamo coscienza assoluta della specificità del vivere in collina, della specificità dei trasporti, del paesaggio, che è un principio e un valore tutelato anche dallo Statuto della Regione Piemonte, che sta diventando un elemento di valorizzazione e di studio anche a livello scientifico.
Oggi esistono tutta una serie di facoltà universitarie, nazionali ed internazionali, che tendono a valorizzare l'importanza del paesaggio.
Proprio il paesaggio rappresenta una delle caratteristiche peculiari ed un bene tutelabile, in quanto irripetibile, che vede, in questi territori collinari, un pezzo indubbio di alta espressione.
La peculiarità dei trasporti in collina, del paesaggio e di alcune economie, talune ricche, perché hanno saputo sfruttare tutta questa serie di situazioni - pensiamo alla Langa, che è un territorio di asprezza assoluta ma che ha saputo sfruttare con grande intelligenza il mix territorio-ambiente-produzioni e qualità delle comunità che sono rappresentate in queste zone del Piemonte - perché il vivere in collina conferisce una tipologia particolare anche nelle modalità di vita che si sviluppano nelle comunità. Si è comunità di un piccolo territorio ma ci si sente comunità di una zona più vasta.
Notavo questa mattina, e mi rivolgo ad alcuni colleghi che hanno particolare vicinanza con queste problematiche, che può venire un comune del cuneese, dell'alessandrino o dell'astigiano, ma non si dice quasi più "Viene quel comune" bensì "Viene l'espressione di quella valle", per esempio.
E' un concetto che deve essere ulteriormente tenuto in considerazine perché arricchisce di tutta una serie di aspetti diversificati e irripetibili zona per zona, quindi le tipologie del vivere in determinate comunità collinari e le esigenze di quell'associazionismo fra comuni, che mi sembra di poter dire che sia cresciuto valutando lo scorrere di questi vent'anni, in particolar modo nelle zone collinari e molto sovente si è aggregato ed evoluto intorno a problematiche specifiche, che possono essere state di natura culturale, turistica, di difesa del territorio e ambientale, ma che hanno riguardato non un piccolo francobollo di territorio, ma sempre delle zone.
Da questo punto di vista, crediamo che questo testo rappresenti una realtà territoriale, economica e culturale che già si era sviluppata, e che questo testo legislativo fotografa non per realizzarla ma perché essa si è già realizzata. E questo mi sembra, e voglio concludere, uno di quei rari casi nei quali possiamo dire ciò che ci insegnavano all'università, quando come uno tra i primi concetti della problematica legislativa, ci dicevano che la legge viene sempre dopo, nel senso che fotografa realtà che si sono costituite e che già si sono evolute. In questo caso abbiamo proprio un esempio di questo princìpio che, ripeto, ci insegnavano proprio ai primi passi del corso di studi presso la facoltà di Giurisprudenza.
Le popolazioni di collina si riconoscono in quanto tali (per esempio nel nostre zone pedemontane rappresentano una specificità), e la legge interviene a fotografare e a normare, speriamo nella maniera migliore possibile, le caratteristiche e lo sviluppo di determinati territori, per cui il voto che daremo sarà un voto convintamente favorevole. Certo, è un testo che ha delle asprezze, ha ragione il Collega Riba, ma anche la Collega Cotto, che ha presentato la relazione. Mi risulta che entrambi siano tra coloro che, insieme al collega Agostino Gatti, ne hanno seguito un po' più a fondo l'evoluzione all'interno del gruppo di lavoro e della Commissione.
Abbiamo capito quanto questo testo sia il frutto di qualche compromesso e segnali difficoltà di recepimento legislativo, pertanto avrà bisogno di essere seguito passo a passo. Non è una di quelle leggi che si fanno, si approvano e che poi, in qualche modo, camminano da sole. Questa è proprio una legge che dovrà vedere, nell'esecutivo della Regione Piemonte, un elemento di riferimento per la sua realizzazione ottimale. Le potenzialità ci sono tutte, sta a noi realizzarle nel concreto nella maniera migliore.
Ribadisco che il nostro voto sarà favorevole.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliera Spagnuolo.
La parola al Consigliere Moro.



MORO Francesco

Grazie, Presidente.
E' finalmente in discussione la proposta di legge regionale 230, che recita: "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dell'economia collinare piemontese", attesa da molto tempo e che si collega alla figura del Consigliere regionale Paolo Ferraris, che l'aveva proposta fortemente negli ultimi tempi della sua vita.
E' quindi molto importante per il Piemonte proporre una legge regionale sulla collina perché, come è noto a tutti, l'aspetto collinare è preponderante nel territorio piemontese. Il Piemonte ha già una legge regionale a favore della montagna, per indubbia importanza, necessitava quella sulla collina, ed occorreva quindi dare delle previdenze regionali per valorizzare anche la collina, che nelle province piemontesi, ripeto, è un aspetto fondamentale.
Le alluvioni del novembre 1994, e quelle più recenti del 1996, hanno dimostrato ed evidenziato come le aree collinari più emarginate e spopolate abbiano creato ingenti danni idrogeologici per la non presenza fisica sul territorio.
Nelle colline piemontesi, a partire da quelle alessandrine, aquesi astigiane e cuneesi, vi è oggi un forte degrado demografico ed una fuga della popolazione residente, perchè sono insufficienti i servizi sanitari quelli socio-assistenziali ed i trasporti, l'occupazione in generale, a partire da quella giovanile e femminile. Bisognava pertanto intervenire anche a livello legislativo.
Occorre, perciò, una legge regionale sulla collina seria, per dare una diversa politica di governo regionale del territorio, incrementando interventi finanziari a sostegno dell'agricoltura collinare, della vitiagricoltura, del turismo, dei trasporti pubblici, del socio assistenziale, e necessita, perciò, valorizzare il territorio collinare attraverso i prodotti locali (a partire dai formaggi, dai vini e dall'artigianato locale) che sono molto importanti.
E' quindi decisivo incentivare nella legge le forme associate dei Comuni sui servizi, a partire appunto dal socio-assistenziale, proprio perchè esiste una grossa presenza di invecchiamento della popolazione.
Le comunità collinari e piemontesi devono dotarsi di piani pluriennali di sviluppo socio-economico, agricolo, turistico, dei trasporti e dell'economia collinare, per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori, valorizzando i prodotti tipici, come dicevo, il tutto per incentivare l'occupazione, a sostegno anche delle imprese che investano in collina, e per la valorizzazione del territorio più debole delle province sul turismo collinare, sull'artigianato dalla scuola, per un equilibrio del mantenimento del servizio scolastico nel territorio, che in alcune realtà è carente, mentre in altre è precario.
Credo, infine, che su questi elementi economico-sociali, gli incentivi presenti nella proposta di legge regionale, con la dovuta copertura finanziaria, il Piemonte valorizzerà davvero la propria collina, dando una vera svolta sociale e democratica nella qualità della vita delle popolazioni residenti nelle aree degradate ed emarginate delle colline piemontesi, che troppo spesso vengono citate, ma che non hanno nessuna legge che le tuteli. Per cui è importante arrivare finalmente ad approvare questa legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente.
Svolgerò un breve intervento su questa legge che ritengo sia, come diceva poc'anzi Carla Spagnuolo, una legge che tutti consideriamo di Paolo Ferraris, nata dalla sua volontà.
E' una legge che noi giudichiamo utile, perchè questo nostro territorio piemontese, che vede, probabilmente, per due terzi un territorio o montano o collinare, è un territorio che ha bisogno di un'attenzione specifica verso queste due parti (la montagna e la collina) che sono particolarmente delicate dal punto di vista della loro morfologia, del loro assetto economico, della qualità e delle condizioni di vita dei propri abitanti.
La montagna e la collina sono state due parti del territorio piemontese non privilegiate dallo sviluppo economico dal dopoguerra ad oggi, anzi hanno subìto un depauperamento progressvo proprio nel momento in cui il resto della regione concentrava attività, popolazione, ricchezza, servizi e qualità della vita.
Allora, ben venga una legge che cerchi di dare una sistemazione ad un progetto politico rivolto a tutelare ed a sviluppare l'economia collinare.
Devo dire, Colleghi, che troviamo questa legge molto complessa probabilmente in alcuni suoi aspetti di non semplice applicazione rileviamo che anche in questo caso vi è un'organizzazione degli strumenti di governo che forse andrà registrata meglio in un secondo tempo, in particolare tutti gli strumenti che si riferiscono a piani territoriali di sviluppo e di riorganizzazione; all'interno di questa legge introduciamo un nuovo Piano territoriale che si aggiunge a molti altri, a quelli storicamente consolidati, e a quelli di più recente introduzione. Penso a quando abbiamo approvato la legge sulle strade del vino: anche allora si citavano strumenti che rientravano nell'ambito degli strumenti paraurbanistici.
Probabilmente c'è confusione nell'applicazione di questa legge, della legge precedente sulle strade del vino, forse ce ne sarà per le altre leggi che vorremo emanare, di settore o di territorio. Nella prossima legislatura, già dal suo inizio, sarà bene cercare di evitare una proliferazione di astratti strumenti di governo del territorio: non sono quegli strumenti a mancarci ma il governo degli aspetti sociali ed economici del territorio. Non insisto oltre, né in questa mia critica in discussione generale, né nel proporre modifiche o emendamenti. Si trattava di fare una segnalazione ai colleghi, perché prestino attenzione nel momento in cui questa legge sarà sottoposta alla verifica dei fatti.
Condividiamo la legge e la voteremo nella sua intenzione generale ringraziando tutti i colleghi che hanno dato il loro contributo, porgendo un ricordo pieno di affetto e stima per il collega Paolo Ferraris.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Saitta, ne ha facoltà.



SAITTA Antonino

Giustamente questa proposta di legge è stata definita da tutti i colleghi come la proposta di "Legge Ferraris" perché si faccia riferimento concretamente, all'autore e ideatore di un'iniziativa legislativa nei confronti del territorio collinare.
A conclusione di questo intenso lavoro (ottimamente svolto, nel Gruppo di lavoro, da diversi colleghi, tra cui Agostino Gatti) vorrei, in primo luogo, rilevare il miglioramento apportato al testo. Sono state, infatti introdotte importanti innovazioni che è bene sottolineare, come ha fatto poco fa, nel suo intervento di carattere introduttivo, anche la collega Cotto.
Questa proposta di legge - che per noi Popolari costituisce una sorta di testamento di carattere politico - contiene forti elementi d'innovazione, gli stessi che ci sono serviti da riferimento per altre proposte di legge da noi presentate qui, in Consiglio regionale.
Mi riferisco, ad esempio, ad una forte intuizione del compianto collega Paolo Ferraris: la gestione associata dei servizi. Successivamente, anche noi presentammo una proposta per la gestione associata dei servizi: ma già allora Paolo Ferraris aveva intuito che questa non poteva che essere la modalità per la gestione coordinata di alcuni servizi. Nell'art. 8 della legge fece riferimento a questa modalità di gestione in modo esplicito indicando anche i servizi che potevano e, ancora oggi, dovrebbero essere gestiti in modo associato. Faccio rilevare come Ferraris si riferisse non soltanto ai servizi "classici" di carattere tecnico - come la raccolta dei rifiuti e il servizio idrico - ma anche ad una gestione associata per l'organizzazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale.
Sotto questo aspetto, la proposta di Paolo Ferraris è stata fortemente innovativa, perfettamente compatibile con la nuova cultura di sensibilità e attenzione per le questioni di carattere ambientale.
Le stesse cose possono dirsi anche per l'intuizione della programmazione degli interventi, citata dal collega Chiezzi. Ferraris non faceva riferimento alla ricerca di un nuovo strumento di programmazione poiché seguiva il modello della Comunità montana.
Per la verità, aveva pensato ai consorzi, solo dopo pensò a strumenti più agili, le Comunità collinari. La sua impostazione era questa: se esistono zone montane, che hanno dei propri strumenti di programmazione, le zone collinari devono in qualche maniera avere modelli simili. Per cui, il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico dell'art. 7 non è un nuovo strumento di carattere urbanistico, ma soltanto il piano della Comunità collinare atto a definire gli obiettivi da raggiungere con gli interventi indicati in tutto il testo.
In ogni caso, il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dal punto di vista urbanistico, viene definito come riferimento in sede di predisposizione dei Piani regolatori. Non è uno strumento di carattere vincolante, ma lo schema a cui fare riferimento. Non si tratta quindi di un nuovo strumento di carattere urbanistico, non è un piano intercomunale, ma un chiaro riferimento per i Comuni, perché tutti i Piani regolatori siano in qualche maniera collegati ad un disegno complessivo e compatibile con le finalità stabilite nella legge.
Vorrei ricordare anche un'altra forte innovazione contenuta in questa proposta di legge, innovazione che dovremmo attuare anche in altri settori.
Mi riferisco al fatto che l'approvazione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico deve essere uno strumento di approvazione della Provincia.
In qualche modo, Paolo aveva già chiaro lo schema: i Comuni gestiscono in modo associato i servizi, pongono gli obiettivi comuni, i quali obiettivi devono essere contenuti all'interno di un piano, la cui verifica di compatibilità compete alla Provincia e non alla Regione.
Questa di Paolo era una forte intuizione, che noi condividiamo, e che costituisce il riferimento di altre successive proposte. Paolo aveva una visione fortemente autonomistica della gestione dei servizi e della programmazione urbanistica.
Di per sé, già questi pochi elementi che ho citato indicano come la proposta di Ferraris sia stata una proposta di grande intelligenza politica. Ho seguito i momenti della sua stesura: leggendola, ascoltando la relazione fatta dalla collega Cotto, ho risentito il momento dell'elaborazione che fece Paolo a suo tempo.
Era una proposta costruita anche attraverso la verifica con molti amministratori comunali - del resto lui era un amministratore comunale con amici e amministratori delle zone collinari, perché Paolo voleva capire bene quali erano i problemi reali, totalmente convinto - così come noi che si trattava non di aggiungere sovrastrutture ma, semmai, di semplificarle. Era lecito il suo dubbio che il consorzio potesse essere lo strumento unico: l'esperienza dei consorzi non sempre è stata positiva nel nostro ordinamento e per questo, quando decidemmo di presentare la proposta disse: "Presentiamo questa modalità poi vedremo, strada facendo, se si riuscirà ad individuare uno strumento più agile".
In effetti, così è stato. Lo strumento individuato dal Gruppo di lavoro è sicuramente migliore, perché lo strumento consortile è complesso dal punto di vista burocratico. Mi sembra che la scelta della Commissione della Comunità collinare (in riferimento alla L. 142/90 e alla sue successive modifiche), accolga una volontà già espressa dal lavoro di Paolo.
Concludo il mio intervento affermando che siamo contenti, con gli amici Peano e Gatti, che il Consiglio concordi su questo lavoro e che siamo contenti per il contributo che lo stesso ha dato.
Ricordo l'ultimo intervento pubblico di Paolo Ferraris, fatto a Vignale Monferrato in occasione di un convegno. Fu allora che Paolo presentò questa proposta di legge, e ormai le sue condizioni di salute si erano già aggravate. Aveva soltanto un filo di voce quando la illustrò agli amministratori dell'alessandrino. Credo che molti amministratori lo ricordino, oltre che per la sua azione di amministratore e di Assessore regionale, anche per questo suo ultimo intervento, in cui, raccogliendo le sue ultime forze, espresse nuovamente questa proposta, chiamando tanti amici, anche della maggioranza. Molti, allora, si resero conto che questa proposta aveva sicuramente un'utilità, non era, infatti, soltanto uno strumento di una parte del Consiglio ma uno strumento utile per le comunità collinari.
Pertanto, ringraziamo tutti i colleghi che hanno voluto migliorare questo testo e che hanno espresso la volontà di volerlo approvare.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire l'Assessore Vaglio; ne ha facoltà.



VAGLIO Roberto, Assessore al coordinamento politiche per la montagna

Vorrei anch'io ritornare un momento al lungo lavoro svolto su questo disegno di legge.
Innanzitutto voglio ricordarlo perché, come diceva il collega Saitta ad una intuizione geniale di Paolo Ferraris doveva corrispondere un disegno di legge, un provvedimento della Regione Piemonte di grande consistenza perché il ricordo abbiamo ritenuto che sarebbe stato tanto più grande quanto più la legge poteva incidere su questi territori.
Effettivamente la porposta di legge è stata pensata mediando dalla legge regionale sulla montagna. Il grande problema che sorse fin dall'inizio, fu che, per quanto riguarda la montagna, esistevano delle riserve costituzionali: la tutela e l'attenzione alla montagna sono un dettato della nostra Costituzione. Non è così, invece, per gli altri territori marginali, e nello specifico per la collina.
Oltre a questo, abbiamo un quadro di riferimento di leggi nazionali come la Legge n. 97/94, che ci consentì in attuazione di lavorare sul territorio montano, ma soprattutto sull'associazionismo dei Comuni montani vissuto attraverso la comunità montana, per creare un volano di sviluppo e un sistema organizzato di sviluppo di questi territori; non altrettanto sulla collina.
Sulla collina, invece, la Regione Piemonte partiva da battistrada con notevoli difficoltà. Le voglio ricordare, ad esempio, proprio a titolo di memoria, tutti i problemi che si frapponevano tra finanziamenti a favore delle popolazioni collinari e l'Unione Europea. Non avendo un quadro legislativo di riferimento, come dicevo, non potevamo invocare forme di assistenza particolari. Dovevamo attenerci alle regole precise, stringenti e a volte asfissianti che l'Unione Europea ha dato come quadro di riferimento alle Amministrazioni locali per i propri interventi su tessuto economico delle aree marginali. Si trattava di grandi problemi, che nacquero quando, per la prima volta, si avviò il progetto di legge all'Unione Europea per averne un parere.
Ricorderete che tornarono indietro dalla Commissione pagine e pagine di osservazioni che, in pratica, non dico invalidassero il nostro lavoro, ma lo rendevano veramente complicato. A questo punto, la III Commissione che si occupava di questo lavoro, ha avuto uno dei momenti più belli di questa legislatura, a mio parere. Ho lavorato molto in quella Commissione e credo forse proprio ricordando il collega che l'aveva proposta, la Commissione ha trovato una univocità e una volontà forte di venirne fuori.
Direi che il risultato sia un buon prodotto, che ha anticipato, ma nel contempo oggi tiene conto dei dettati non solo della modifica delle Leggi n. 142 e n. 265, ma anche delle indicazioni del Decreto Legislativo n. 112 in ordine all'associazionismo tra i comuni, alla definizione degli ambiti ottimali. Con la comunità collinare siamo andati ad identificare un ambito ottimale che nasce in modo volontario da parte dei comuni collinari definiti collinari o parzialmente collinari. Su questi operiamo con un approccio bottom-up, cioè recependo le iniziative e le idee che provengono dal territorio, per accompagnarle verso la realizzazione.
A questo progetto di legge devo dire che si è tenuto dietro accogliendo le indicazioni che provenivano progressivamente dalle esperienze del leader, delle esperienze dell'obiettivo 5b), dalle esperienze delle leggi Bassanini che entravano in attuazione una dietro l'altra.
La Giunta è stata soddisfatta del lavoro svolto. E' certa che oggi abbiamo a disposizione un disegno di legge che ci consente sicuramente di intervenire in modo positivo. Sappiamo di non incorre in nessuna sanzione da parte dell'Unione Europea, perché abbiamo verificato l'ammissibilità delle azioni previste. Crediamo che finalmente si trovi una identità anche per i territori collinari.
Con questa legge andiamo a dare uno strumento alle popolazioni dei comuni di collina - che non sono più monferrini o langhetti o del Roero o dei colli novaresi, ma sono gente di collina - per poter intervenire agire, sviluppare e fermare lo spopolamento delle colline, per poter fermare e quindi incrementare il numero e la qualità dei servizi al cittadino.
Certo, partiamo con poche risorse, ma non dimentichiamoci che non possono che essere incrementate da tutte le altre risorse regionali statali e comunitarie che potranno trovare collocazione sulla comunità collinare intesa come strumento e agenzia di sviluppo, e non solo, ma anche come associazione tra i comuni per la gestione associata dei servizi.
La Commissione ha fatto un ottimo lavoro. La Giunta ritiene di aver fatto quello che era doveroso fare. E' un provvedimento condiviso. Ritengo che oggi portiamo a compimento un percorso decisamente positivo.
I tre emendamenti che i proponenti hanno firmato e depositato trovano l'appoggio incondizionato della Giunta e la valutazione positiva, anche dal punto di vista tecnico, degli uffici. Devo dire che il percorso si conclude in modo piacevolmente positivo. Almeno per una volta, il Consiglio ha dato prova, su argomenti seri, di avere una comunità di intenti e una capacità di operare al di là degli schieramenti e delle divisioni.



PRESIDENTE

Non essendovi ulteriori interventi, passiamo alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 5.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Miglietti, Moro, Riba, Chiezzi Pazé, Spagnuolo, Bertoli: all'art. 5, comma 1, lettera a), la frase "una quota non superiore al 2,5 per cento" ecc., è sostituita con la frase "una quota non superiore al 5 per cento" ecc.
La Giunta accoglie l'emendamento, che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 35 voti favorevoli.
Si proceda alla votazione dell'art. 5, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35.
L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 voti favorevoli 35 L'art. 7 è approvato.
ART. 8 8.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Cotto e Gatti: all'art. 8, primo comma, sostituire le parole "dell'art. 25 della legge 142/1990", con le parole "del Capo VIII della legge 142/1990" e aggiungere dopo le medesime, le parole "come da ultimo modificata dalla legge 265/1999".
Questo emendamento permette di coordinare il testo che oggi è alla vostra attenzione con la normativa nazionale.
La Giunta è favorevole all'emendamento, che porto in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 36 voti favorevoli.
Si proceda alla votazione dell'art. 8, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 8 è approvato.
ART. 9 9.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Cotto e Gatti: art. 9, alla fine del secondo comma, dopo la parola "interventi" aggiungere le parole "nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti".
La Giunta accoglie l'emendamento, che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 36 voti favorevoli.
Si proceda alla votazione dell'art. 9, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 9 è approvato.
ART. 10 10.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Cotto e Gatti: art. 10, al comma 1, dopo la parola "agro-silvo-pastorali", aggiungere le parole "nel rispetto della normativa comunitaria".
La Giunta accoglie l'emendamento, che pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 36 voti favorevoli.
Si proceda alla votazione dell'art. 10, così emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 11 è approvato.
ART. 12 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 13 è approvato.
ART. 14 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 14 è approvato.
ART. 15 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 15 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 16 è approvato.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 18 è approvato.
ART. 19 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 20 è approvato.
ART. 21 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 21 è approvato.
ART. 22 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 22 è approvato.
ART. 23 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 23 è approvato.
ART. 24 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 24 è approvato.
ART. 25 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 25 è approvato.
La parola al Consigliere Gatti per dichiarazione di voto sull'intero testo.



GATTI Agostino

Presidente, prendo la parola con particolare soddisfazione ed anche con un momento di emozione nei confronti del collega Paolo Ferraris, che ha voluto questa legge soprattutto come amministratore, ma anche per una vicenda personale, avendo vissuto nel contesto collinare e quindi conoscendo alle radici i problemi di quella terra.
Il fatto che la terra sia stata indicata e mirata in questa legge è emerso anche da uno studio svolto dall'IRES.
Il gruppo di lavoro ha apportato poche e piccole modifiche, perché la legge conteneva già il germe della modernità, aveva tutti gli aspetti del federalismo, pertanto le modifiche apportate riguardano in particolare la marginalità di questi territori.
Questo è stato evidenziato anche dallo studio svolto, in quanto, fra i Comuni avvantaggiati e svantaggiati, 163 sono stati chiamati in causa e quindi potranno beneficiare di questa legge.
Ringrazio tutti gli amici che hanno lavorato insieme a me, insieme alla Commissione ed alla sua Presidente.
Ringrazio, in particolare, l'Assessore, in quanto, prima di poter procedere al lavoro svolto, e quindi discernere ed andare nel particolare vi sono state numerose discussioni che hanno facilitato l'iter del gruppo di lavoro.
Un ringraziamento particolare, quindi, alla sensibilità dell'Assessore.
Ritengo che con questa legge abbiamo assolto ad uno dei princìpi fondamentali, che è quello di soddisfare le aspirazioni della nostra comunità, in particolare di questa comunità che aveva una precisa aspettativa: quella della valorizzazione del territorio, quindi della valorizzazione turistica, e fare in modo che le difficoltà esistenti possano essere risolte anche con un fattivo e concreto aiuto, anche economico, da parte della Regione Piemonte.
Al di là del concreto aiuto economico, in questa legge è presente lo spirito di solidarietà che il Consiglio regionale ha testimoniato nei confronti di quella popolazione, nobilitando il provvedimento che questa sera approviamo.
Sapendo che la legge è stata firmata da tutti e che tutti hanno concorso in modo fattivo e concreto ad affrontare il problema, il mio Gruppo ritiene dovuto un ringraziamento che va al di là delle normali cortesie che normalmente si fanno in quest'aula o comunque quando si svolge un lavoro politico. Grazie a tutti.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Riba per dichiarazione di voto sull'intero testo di legge; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Presidente, ho chiesto d'intervenire per dire che anch'io ritengo che con questa legge, la nostra Regione si sia modernizzata quanto alla gestione del territorio. Può considerarsi, con simile legge, in testa alle Regioni italiane, come già era avvenuto con la legge per la montagna.
Credo che, di questo, vada datto atto a tutti, anche all'Assessore Vaglio, che ha concorso a districare la materia presso la Comunità Europea.
Vorrei fare una proposta, convinto di interpretare anche i sentimenti di diversi Gruppi, come quelli del Partito Popolare. Se la chiamassimo "Legge Ferraris", renderemmo il dovuto tributo a chi, per primo, ha avuto l'intuizione di proporla. Naturalmente, non nel testo, ma nella consuetudine. Penso che anche i colleghi della maggioranza siano concordi nell'attribuire questo riconoscimento ad un collega che tanto ha contribuito alla realizzazione di questo e altri lavori. Chiamare la legge "Legge Ferraris" sarà il nostro modo di rendere omaggio alla grande intuizione del collega compianto.



PRESIDENTE

Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI' 39 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Gallarini, ne ha facoltà.



GALLARINI Pierluigi

Presidente, anche noi siamo soddisfatti perché finalmente questo progetto di legge è stato approvato. Chiediamo, così come abbiamo già anticipato nel Consiglio scorso, che si proceda, nel tempo che ancora ci rimane, alla nomina dei membri I.T.P. da parte del Consiglio. L'avevamo già chiesto la volta scorsa, ma l'ora era tarda e non si era potuto procedere.



PRESIDENTE

Se l'aula acconsente possiamo portare in votazione la nomina dei due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della I.T.P, Agenzia per la Promozione Internazionale di Torino e del Piemonte.
Consiglieri Benso e Simonetti vi chiedo, per cortesia, se volete fare parte del seggio.


Argomento: Nomine

"Agenzia per la promozione Internazionale di Torino e del Piemonte I.T.P." (art.7, Statuto) - Consiglio di Amministrazione - nomina di due rappresentanti


PRESIDENTE

Passiamo pertanto al punto 146) all'o.d.g.: "Nomine".
Si proceda alla distribuzione delle schede per la seguente nomina: "Agenzia per la Promozione Internazionale di Torino e del Piemonte I.T.P." (art. 7, Statuto) - Consiglio di Amministrazione - nomina di 2 rappresentanti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Riba.



RIBA Lido

Presidente, prima di procedere con le nomine, facciamo la verifica del numero legale?



PRESIDENTE

Consigliere Riba, non possiamo perché siamo già in votazione.



RIBA Lido

Io avrei verificato il numero legale prima di procedere con le nomine!



PRESIDENTE

Poiché la Consigliera Simonetti non è disponibile, nomino scrutatori i Consiglieri Rossi e Benso.
Si proceda all'appello nominale.



(Il Consigliere Segretario Toselli effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Informo l'aula che trenta colleghi hanno depositato la scheda, possiamo dunque procedere allo spoglio delle stesse. Nel frattempo che si svolge lo scutinio, possiamo portare all'attenzione dell'aula la proposta di iscrizione degli ordini del giorno proposti in precedenza da alcuni Consiglieri.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'o.d.g. il seguente provvedimento: ordine del giorno n. 1145, "Guerra in Uganda - Provvedimenti", presentato dalla Consigliera Pazé.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' iscritto con 42 voti favorevoli.
Propongo di iscrivere all'o.d.g. il seguente provvedimento: ordine del giorno n. 1144, "Problematiche su tossicodipendenti - Sert" presentato dai Consiglieri Suino, Riba, Riggio, Bortolin, Moro.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' iscritto con 42 voti favorevoli.
Propongo di iscrivere all'o.d.g. il seguente provvedimento: ordine del giorno n. 1146, "Residenze per studenti universitari" presentato dai Consiglieri Deorsola, Gallarini, Moro, Cotto, Rubatto Spagnuolo, Ghiglia, Suino, Angeleri.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' iscritto con 42 voti favorevoli.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

La parola al Consigliere Gallarini.



GALLARINI Pierluigi

Chiedo l'esame del punto 86) all'o.d.g. relativo all'esame dell'ordine del giorno n. 1128: "Problematica inerente il decreto legislativo 345 del 4 agosto 1999 concernente la tutela del lavoro minorile", presentato il 7 di dicembre dai Consiglieri Angeleri, Cotto, Gallarini, Rubatto, Salerno e Toselli.
L'avevamo già chiesto la volta scorsa, era stato iscritto. Rinnovo pertanto, la richiesta di votazione dello stesso.



PRESIDENTE

Credo che si stiano esaurendo le operazioni di scrutinio, al termine delle quali porteremo in votazione tale ordine del giorno.


Argomento: Nomine

"Agenzia per la promozione Internazionale di Torino e del Piemonte I.T.P." (art.7, Statuto) - Consiglio di Amministrazione - nomina di due rappresentanti (seguito)


PRESIDENTE

E' stato svolto lo scrutinio delle schede.
Proclamo eletti, quali rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la promozione Internazionale di Torino e del Piemonte, i Signori Lamberti Manuela e Grimaldi Fabio Massimo.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Simonetti.



SIMONETTI Laura

Volevo solo avere un po' di chiarezza: rispetto agli ordini del giorno di cui è stata votata l'iscrizione, sono stati tutti sollecitati a essere iscritti nella data odierna da parte dei colleghi firmatari? Perché in tal caso, anche il nostro Gruppo solleciterebbe, in relazione alla questione della lotta alle tossicodipendenze, un ordine del giorno che ha la Dottoressa Rovero.



PRESIDENTE

Quando è stato presentato? Oggi?



SIMONETTI Laura

E' stato presentato qualche giorno fa.



PRESIDENTE

Non ho inteso a quale ordine del giorno fa riferimento.



SIMONETTI Laura

Faccio riferimento all'ordine del giorno relativo ai fondi non spesi rispetto alla lotta alle tossicodipendenze e all'AIDS.
Visto che si iscrivono diversi ordini del giorno in relazione al punto 111), riteniamo che sia opportuno anche questo.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'o.d.g. il seguente provvedimento: ordine del giorno n. 1142 "Fondi non spesi dall'Assessorato alla Sanità" presentato dai Consiglieri Angeli, Bortolin, Chiezzi, Montabone, Moro Pazé, Riggio, Saitta, Simonetti e Suino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' iscritto con 42 voti favorevoli.


Argomento: Occupazione giovanile - Apprendistato

Esame ordine del giorno n. 1128: "Problematica inerente al decreto legislativo 345 del 4 agosto 1999, concernente la tutela del lavoro minorile"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame dell'ordine del giorno n. 1128, presentato dai Consiglieri Toselli, Angeleri, Gallarini, Rubatto, Salerno e Cotto, di cui al punto 86) all'o.d.g.
La parola al Segretario Toselli, che interviene per l'illustrazione in qualità di Consigliere.



TOSELLI Francesco

Grazie, Presidente. Relativamente al decreto legislativo 345 del 4 agosto scorso, risultano essere circa 50.000 i posti di lavoro a rischio e dall'altra parte, gli stessi imprenditori contravvengono ad alcune disposizioni, quali, ad esempio, intercorrere nell'arresto previsto fino a 6 mesi, con sanzioni a carico dei genitori e dei minorenni.
Peraltro, un'indagine condotta dal Ministero del Lavoro e dall'Unioncamere, aveva ipotizzato di creare, per il prossimo biennio circa 160.000 posti di lavoro nel settore dell'artigianato.
Con questo ordine del giorno si vuole semplicemente invitare il Governo ad intervenire con un provvedimento legislativo di modifica del decreto legislativo 345, nell'ambito del quale sia focalizzata l'attenzione sui rischi reali riscontrabili nel mondo del lavoro e senza che ciò, così come riportato nell'ordine del giorno, si trasformi in un divieto generalizzato di lavoro minorile.
E', quindi, un invito al Governo a non soprassedere ed a rivedere, con un'apposita correzione, il decreto legislativo 345.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riba.



RIBA Lido

Grazie, Presidente. Ritengo che quest'ordine del giorno non sia chiaro.
Capisco che l'impostazione sia quella di sostenere la contrarietà verso un decreto legislativo che, tra l'altro, è di recepimento pedissequo di una direttiva comunitaria vincolante.
Ho seguito anch'io il dibattito che si è svolto nell'ambito del Congresso degli Artigiani e ritengo che un Consiglio regionale abbia grosse difficoltà a dire semplicemente: "Il Governo non recepisca una direttiva comunitaria", indipendentemente dalla parte da cui la si guarda.
Se il documento venisse proposto per focalizzare alcuni aspetti e valutare cos'è che non va bene, si potrebbe anche entrare nel merito e discuterlo. Così com'è non si può discutere.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Suino.



SUINO Marisa

Grazie, Presidente. Senza voler aggiungere nulla a quanto detto dal Capogruppo Riba, che condivido totalmente, aggiungo una questione che considero molto grave.
L'ordine del giorno contiene un passaggio pericolosissimo, laddove si dice: "Il Consiglio regionale chiede..." e si conclude con: "...senza che ciò si trasformi in un divieto generalizzato del lavoro minorile". Se leggiamo tale frase, l'interpretazione letterale che può essere data è che noi consentiamo che il divieto sul lavoro minorile non sia generalizzato.
Forse c'è qualche problema di impostazione linguistica in italiano corretto; forse si intendeva dire qualcos'altro.
Chiedo, pertanto, una delucidazione, dopodiché forse varrà la pena di sviluppare un dibattito a 360 gradi. Credo di essere stata chiara.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Pazé.



PAZE' Enrica

Grazie, Presidente. Mi associo alla richiesta di non discutere l'ordine del giorno in oggetto e propongo che la discussione della problematica legata al lavoro minorile venga effettuata unitamente alla discussione della proposta di legge sul marchio etico, della quale ho sollecitato nella scorsa riunione dei Capigruppo, il passaggio direttamente in aula, a norma dell'art. 34 del Regolamento, poiché la Commissione - mi è stato detto dalla Presidente - è molto occupata e non potrà esaminarla prima del termine della legislatura.
Esprimo anch'io la mia perplessità sull'ordine del giorno, avendo anche riscontrato l'apprezzamento generalizzato dei Consiglieri, al momento del mio ingresso in Consiglio Regionale, sulla proposta di legge sul marchio etico presentata da Pasquale Cavaliere. Mi sembra che quest'ordine del giorno sia completamente in contrasto con lo spirito di quella proposta di legge. Forse c'è stato un fraintendimento da parte di alcuni dei firmatari dell'ordine del giorno o, comunque, ne è stata fatta una lettura frettolosa.
Ripeto, pertanto, la mia proposta: se i presentatori del documento lo ritengono, si potrebbe ripresentare quest'ordine del giorno, che merita però, un dibattito più approfondito. Esso si potrebbe svolgere, ad esempio nella prossima seduta, congiuntamente al dibattito sulla proposta di legge sul marchio etico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. Nel caso i presentatori non decidano di ritirare il provvedimento, le chiederei, in aggiunta alle osservazioni dei colleghi, di provvedere a verificare se nel testo dell'attuale ordine del giorno non sia configurabile qualche ipotesi di reato.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Cotto.



COTTO Mariangela

Grazie, Presidente. Non penso che il primo firmatario dell'ordine del giorno avesse in mente, nel proporlo, quanto è poi venuto fuori.
Confesso di aver firmato il documento sulla fiducia, distrattamente pensando che cogliesse le rivendicazioni degli artigiani, che avevo letto sui giornali, avendone seguito il dibattito sollevato dalle associazioni di categoria e, condividendo parte di quanto dicevano, ho firmato l'ordine del giorno pensando di firmare un documento di solidarietà verso queste categorie. Chiaramente non posso essere favorevole al lavoro minorile e penso di non doverlo neanche dichiarare in quest'aula.
Vorrei sentire, pertanto, dal primo firmatario quali fossero le sue reali intenzioni; se l'ordine del giorno dovesse rimanere così, toglierò la mia firma e chiedo scusa per non averlo letto in modo approfondito.



(Commenti del Consigliere Riba fuori microfono)



PRESIDENTE

Qualcuno ha fatto dei riferimenti a paesi con altri ordinamenti, ben diversi dai nostri. Credo che quando si parla di lavoro minorile ci si riferisca in linea di massima al lavoro di ragazzi al di sotto dei 18 anni.
Per rispondere all'ipotesi di reato bisogna far riferimento ai limiti della legislazione vigente.
Credo sia opportuna una precisazione.



(Commenti del Consigliere Chiezzi fuori microfono)



PRESIDENTE

Dichiaro rinviato ad altra seduta l'esame dell'ordine del giorno n.
1128.
Se siete d'accordo, porterei all'attenzione dell'aula l'ordine del giorno n. 1146, "Residenze per studenti universitari". E' un ordine del giorno firmato da tutte le componenti del Consiglio, che affermano con esso il proprio impegno ad intervenire per agevolare la possibilità di accesso degli studenti alle residenze universitarie.



(Commenti del Consigliere Chiezzi fuori microfono)



PRESIDENTE

Va bene, lo rimandiamo alla prossima settimana.


Argomento: Questioni internazionali

Esame ordine del giorno n. 1145 relativo a "Guerra in Uganda Provvedimenti"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'ordine del giorno n. 1145 presentato dalla Consigliera Pazé.
La parola alla Consigliera Pazè per l'illustrazione.



PAZE' Enrica

Ho presentato quest'ordine del giorno sull'Uganda perché conosco da vicino la situazione di quel Paese che, purtroppo, è una situazione simile a quella di molti altri Paesi africani e non, teatro di guerre sconosciute o, se conosciute, dimenticate.
La particolarità del nord Uganda è che la guerra che vi si sta svolgendo è legata alla guerra in corso nel Sudan, che ha come terribile caratteristica quella di usare, come frequente modalità di aggressione, il rapimento di bambini.
L'opinione pubblica italiana è venuta a conoscenza di questa terribile cosa circa due anni fa, quando una suora lombarda riuscì a liberare un centinaio di bambini rapiti presso la città di Aboke, nel distretto di Gulu.
Lo scorso anno, nel nord dell'Uganda c'è stato un periodo di relativa quiete: sembrava si fosse raggiunto un accordo tra il governo sudanese e quello ugandese. La tregua è stata interrotta subito dopo Natale del 1999.
Allora, io mi trovavo in quella zona. Sono state attaccate diverse macchine e, proprio il giorno in cui sono partita dall'Uganda, il 14 gennaio, una macchina con sei volontari - si recavano in Sudan per portare aiuti - è stata fatta saltare in aria. I sei volontari, ovviamente, sono morti. Bande di ribelli continuano ad andare in giro nei due distretti, teatro degli scontri. In questi ultimi giorni ho ricevuto ulteriori comunicazioni che la situazione sta continuando ad aggravarsi.
Con quest'ordine del giorno - aldilà delle richieste d'intervento presso le rappresentanze diplomatiche ugandesi e sudanesi per chiedere una soluzione politica al conflitto - ho inteso esprimere, perchè importante la nostra solidarietà nei confronti dei missionari e dei volontari che lavorano in quel paese e in quelle zone di guerra. Colgo l'occasione per ricordare che il premio Nobel per la pace è stato quest'anno attribuito all'organizzazione francese Medici Senza Frontiere. Questo perch purtroppo, situazioni simili sono molto più comuni di quanto non si pensi e, ahimè, ancora in larga parte sconosciute.
Credo che l'approvazione di quest'ordine del giorno possa essere di conforto per queste persone che lavorano in situazioni difficili, spesso a rischio della vita. Ringrazio i Consiglieri che voteranno per l'eventuale approvazione.



PRESIDENTE

Non essendoci altre richieste d'intervento, porto in votazione l'ordine del giorno n. 1145, presentato dalla Consigliera Pazé, il cui testo recita:



ORDINE DEL GIORNO. 1145 Il Consiglio Regionale premesso che da oltre 15

anni nell'Uganda del Nord è in corso una guerra ad opera di un movimento di guerriglia denominato LRA (Lord's Resistance Army) e che tale guerriglia ha avuto in tutti questi anni come principale bersaglio le popolazioni civili che tale guerra comporta la periodica distruzione dei raccolti o l'impossibilità di effettuarli e la deportazione spesso coatta di interi villaggi all'interno di campi protetti, e che tale situazione ha comportato un notevole aumento in questi anni degli indici di denutrizione e delle patologie ad essa correlate; che tra le strategie utilizzate dall'LRA riveste particolare rilievo il rapimento di bambini e bambine, che vengono costretti ad unirsi all'LRA o venduti come schiavi in Sudan o usati come ricompensa per i guerriglieri; che tanto da parte dell'esercito nazionale ugandese quanto da parte dei guerriglieri dell'LRA viene effettuata a scopo difensivo ed offensivo la posa di mine antiuomo ed anticarro, in particolare lungo il confine Uganda-Sudan e nei distretti di Gulu e Kitgum che dalla fine dello scorso mese di dicembre si sono intensificate le azioni di guerriglia, con attacchi ad autoveicoli e nella città di Kitgum e che tali azioni hanno comportato l'uccisione presso Gulu ed al confine col Sudan di diversi civili, alcuni dei quali impegnati in attività di soccorso alle popolazioni del Sud-Sudan ; che tale situazione è purtroppo largamente sconosciuta alla maggior parte della popolazione dei paesi occidentali; che tale attività di guerriglia gode dell'appoggio politico e finanziario del governo sudanese, a sua volta impegnato da anni nella guerra che interessa le regioni meridionali del Sudan; che nel nord dell'Uganda sono presenti e lavorano numerosi cittadini italiani missionari o laici, impegnati in attività di cooperazione, e che si trovano quindi a rischio di essere coinvolti in tali attività di guerriglia; ci premesso manifesta la propria solidarietà alle popolazioni coinvolte nel conflitto, ed in particolar modo alle famiglie dei bambini rapiti in questi anni; esprime il proprio apprezzamento a tutti coloro che lavorano in condizioni di rischio nel Nord dell'Uganda per cercare di portare aiuto e conforto alle popolazioni del luogo; invita la Giunta regionale ad un'azione presso il governo italiano per sollecitarne un urgente intervento presso le rappresentanze diplomatiche ugandesi e sudanesi in Italia per esortarli a cercare una soluzione politica al più presto a questo conflitto; a chiedere al governo italiano di effettuare un'opera di controllo affinchè in nessun modo ditte italiane siano coinvolte nella vendita di armi od altro materiale bellico alle parti belligeranti (LRA Sudan); impegna la Giunta regionale a trasmettere copia del seguente ordine del giorno alle Ambasciate ugandesi e sudanesi in Italia, alle Ambasciate italiane in Uganda ed in Sudan e - tradotto in inglese - alla rappresentanza dell'LRA a Londra.
Pongo in votazione l'ordine del giorno testé illustrato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno ottiene 25 voti favorevoli.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, possiamo fare la verifica del numero legale?


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
21 Consiglieri anziché 26 (sono in congedo n. 9 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti alla Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.21)



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