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Dettaglio seduta n.389 del 24/09/99 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 2) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Casoni, Farassino Ferrero, Galli e Mancuso.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Secondo le intese raggiunte a livello dei Capigruppo, oggi dovremmo affrontare il provvedimento sul commercio. Dato che ieri in Commissione non si è esaurito l'argomento, chiederei alla vostra cortesia di incardinare il provvedimento con la relazione e di far slittare ad una successiva riunione sia la discussione generale che l'esame dell'articolato, in modo che queste valutazioni possano essere svolte dopo che le Commissioni II e VII - che utilmente, ritengo, potrebbero riunirsi dopo la fine dei nostri lavori avranno concluso l'esame del provvedimento.
(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Così mi si dice: che c'era un'ipotesi nella giornata di ieri.
Comunque io propongo la relazione sul commercio e poi l'esame della "leggina" sui Gruppi che non avevamo concordato, ma che mi pare un argomento che non dovrebbe trovare difficoltà; dopodiché, facciamo la riunione dei Capigruppo per valutare il prosieguo dei lavori.


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Approvazione verbali precedenti sedute", non essendovi osservazioni, i processi verbali delle adunanze consiliari del 20, 27 e 29 aprile; 4, 11, 18, 21, 25 e 26 maggio 1999, si intendono approvati.


Argomento: Commercio - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame disegno di legge n. 513: "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114)" (rinvio in Commissione)


PRESIDENTE

Esaminiamo il disegno di legge n. 513, di cui al punto 8) all'o.d.g.
Relatrice è la Consigliera Cotto, che ha facoltà di intervenire.



COTTO Mariangela, relatrice

Illustre Presidente, Egregi Consiglieri è opinione assai diffusa che la regolamentazione del settore distributivo italiano, principalmente fondata sulla legge n. 426/1971 e sul relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 375/1988), fosse non solo datata ma ormai inadeguata e non rispondente alle reali esigenze di regolamentazione del commercio.
L'iniziativa di una generale riforma del commercio era perciò molto attesa, dopo un dibattito ormai ventennale, cui non avevano però fatto seguito determinazioni definitive da parte del legislatore nazionale.
Nel contempo il comparto commerciale è stato attraversato da radicali trasformazioni, che ne hanno modificato in modo irreversibile la struttura organizzativa e occupazionale. Le trasformazioni, che hanno inciso in misura diversa da regione a regione, hanno portato alla generale diffusione del cosiddetto dettaglio moderno, a scapito delle forme più tradizionali di commercio.
Anche in Piemonte, dall'inizio degli anni Novanta, la grande distribuzione organizzata ha fatto segnare un aumento di punti di vendita superiore al 60%. Parallelamente, si è registrata una massiccia flessione dei negozi fino a 80 mq. di superficie di vendita, soprattutto nel settore alimentare, mentre nel settore non alimentare hanno tenuto gli esercizi di medie dimensioni, tra gli 80 e i 200 mq.
Anche la dinamica occupazionale ha riflesso questo andamento con un aumento del lavoro dipendente nelle grandi e medie strutture, e una conseguente diminuzione della componente di lavoro autonomo.
Se fino al 1996 il saldo tra queste due componenti è stato positivo nel 1997 si è verificata un'inversione di tendenza, con una contrazione netta degli occupati del settore commerciale.
Ciò premesso, non si deve comunque ritenere che l'evoluzione registrata in ambito nazionale, e piemontese, comporti una totale e necessaria omogeneizzazione rispetto alle tendenze più marcate di sviluppo della grande distribuzione registrate in altri contesti, ad esempio sul territorio francese.
Restano pur sempre insuperabili le peculiarità sociali e territoriali che marcano il nostro sistema distributivo italiano: la frammentazione legata a una rete di piccole imprese, di negozi di vicinato, con un notevole consenso sociale; l'articolazione territoriale e la distribuzione della popolazione in contesti socialmente e morfologicamente estremamente differenziati; lo "spirito imprenditoriale" che contraddistingue soprattutto le aree del Nord, e che si riflette in una platea di PMI che non ha eguali a livello internazionale.
Si può dunque fondatamente ritenere che l'espansione della grande distribuzione troverà forme di adattamento e di alleanza con il commercio di vicinato, con le nicchie specialistiche.
Queste ultime possono e debbono giocare la carta della qualità, ad esempio in campo alimentare, potendo anche contare - specialmente in Piemonte - su una ricca tradizione gastronomica, con una diversificazione di prodotti tipici locali che richiede una rete di vendita meno massificante.
Si deve comprendere l'esigenza di un sistema distributivo adeguato al grado di sviluppo socioeconomico del Piemonte, coinvolgendo anche il mondo produttivo che, specie per il comparto alimentare (per la presenza di una peculiare tradizione di alto livello) potrebbe trarre i massimi benefici dall'affermarsi di un modello distributivo italiano congruente al sistema di valori espresso dai partner produttivi, dunque con una particolare attenzione al servizio, all'assistenza al cliente, alla certificazione di qualità.
L'obiettivo è quello di assicurare al Piemonte una struttura distributiva in grado di essere competitiva nel suo complesso, senza distinzioni tra dettaglio tradizionale e moderno.
E' questo il motivo di fondo che impronta la revisione delle norme legislative regionali che regolano il commercio, per offrire strumenti più incisivi alla politica del credito e per introdurre norme più elastiche volte ad apprezzare le diverse realtà distributive e le distinte funzioni non solo prettamente commerciali, che esse sono chiamate a svolgere.
Ciò che è emerso con sempre maggiore consapevolezza è la necessità di considerare il settore distributivo un protagonista di prima grandezza, al pari dei comparti più strettamente produttivi, per assicurare lo sviluppo economico e sociale, superando la considerazione del commercio come settore in qualche misura "residuale", in grado tra l'altro di svolgere funzioni di ammortizzatore sociale ed occupazionale. Le dinamiche di una società moderna, le preferenze sempre più differenziate di un pubblico che ha ormai superato la fase del consumo massificato, l'esigenza e la capacità dei consumatori di acquisire conoscenze e informazioni su un numero pressoch illimitato di beni e servizi, comportano una continua e per certi versi convulsa evoluzione del terziario, il cui livello qualitativo è sempre più intimamente connesso alle caratteristiche del mondo produttivo.
Anche per il Piemonte, investito - al pari di altre regioni ad alto livello di sviluppo - da queste innovazioni, si pone l'inderogabile necessità di riqualificare il tessuto commerciale, che risponde a una presenza territoriale tradizionalmente assai diffusa, in cui alla valenza commerciale si sovrappone spesso una valenza sociale significativa, specie nelle aree rurali e montane e nei centri minori.
Dal punto di vista prettamente amministrativo, a livello nazionale si è registrata, pur nell'invarianza della norma di base, una lenta evoluzione tendente ad allentare i meccanismi di controllo - relativi a contingenti autorizzazioni, licenze, concessioni, sanzioni - puntando ad accelerare e ad alleggerire gli iter procedurali.
In particolare, con la legge n. 241/1990 si sono introdotte significative semplificazioni nel procedimento, con i meccanismi della denuncia di inizio attività e del silenzio-assenso; inoltre con la legge n.
287/1990 si è varata la normativa a tutela della concorrenza e del mercato.
Il valore della concorrenza, in quanto mirato a tutelare i consumatori, è stato assunto a rango di interesse pubblico che, in quanto tale, deve essere salvaguardato e contemperato con tutti gli altri interessi pubblici rilevanti.
L'iniziativa legislativa regionale fa seguito all'intervento del legislatore nazionale che ha inteso inquadrare la riforma del commercio nel più generale processo di riforma amministrativa posto in essere con le leggi "Bassanini". In particolare, il 31 marzo 1998 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione della legge n. 59/1997, il decreto legislativo n. 114, contenente la riforma della disciplina del commercio emanato.
Seguendo un'impostazione di generale semplificazione dell'azione amministrativa e di accentuato snellimento dei meccanismi di accesso all'esercizio dell'attività, il decreto legislativo n. 114/1998 fissa, in particolare, i principi di ordine generale che le Regioni e gli enti locali devono rispettare nella predisposizione della normativa del settore secondo le rispettive competenze.
La regolamentazione del settore è affidata alle Regioni che sono tenute a definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, nonché i criteri di pianificazione urbanistica riferiti al settore, con specifiche indicazioni riguardo al contenuto degli strumenti urbanistici comunali.
Particolare rilievo assume, fra le finalità generali e gli obiettivi per le Regioni di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, il ruolo dell'urbanistica come strumento privilegiato di orientamento e di controllo, e la tutela della concorrenza quale principio ispiratore prioritario.
Appare evidente l'intento del legislatore di mettere in risalto, quali valori fondamentali per la regolamentazione, l'aspetto urbanistico territoriale e l'impatto ambientale del commercio, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia, fra le altre realtà territoriali, delle aree montane e rurali, dei centri minori, dei centri storici e delle zone urbane degradate.
Importanza strategica riveste l'articolo 2 del decreto legislativo n.
114/1998 che, attraverso un esplicito richiamo all'articolo 41 della Costituzione e ai contenuti della legge n. 287/1990 in materia di concorrenza, evidenzia la reale portata innovativa della nuova disciplina.
I criteri regionali e comunali e le motivazioni delle decisioni devono trovare radicamento nell'articolo 2, che sintetizza i principi ispiratori della riforma.
Oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore statale sono inoltre gli aspetti, strumentali rispetto alla realizzazione degli obiettivi della riforma, delle scelte di programmazione a livello regionale, delle forme di incentivazione, qualificazione professionale assistenza tecnica globale alle imprese e del regime degli orari dei negozi.
Il disegno di legge regionale: obiettivi e contenuti La ragione per la quale si ritiene di dover fare ricorso ad uno strumento legislativo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, risiede nell'esigenza di individuare, fra tutte le enunciazioni di principio e le disposizioni di dettaglio del decreto legislativo, le finalità, le linee e gli obiettivi strategici per l'attuazione della riforma a livello regionale.
Solo un atto avente la forza ed il valore della legge può conferire, ad enunciazioni di principio ed a disposizioni di dettaglio, la pregnanza e l'intangibilità necessarie a garantirne l'attuazione nel tempo.
Inoltre, affinché la nuova normativa regionale sia posta in condizione di rispondere alle necessità di generale riforma più sopra prospettate, si è ritenuto di procedere ad una generale revisione legislativa, che permetta di racchiudere in un solo testo gli elementi più significativi dell'azione regionale in questo settore, ricomprendendo dunque sia i contenuti normativi che quelli promozionali.
Particolare rilevanza assume il ruolo affidato alle amministrazioni comunali chiamate, in varia forma, a rendere concretamente operanti le disposizioni regionali, conformemente al principio informatore della riforma "Bassanini", vale a dire il principio della sussidiarietà. Ai Comuni vengono pertanto affidate tutte le funzioni che attengono alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.
Per il principio di completezza, la Regione si riserva, parallelamente un ruolo di coordinamento e di programmazione generali nel settore del commercio, per lo più attraverso la definizione di criteri ai Comuni, ma anche attraverso una normazione più pregnante, nel caso di funzioni che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale.
Particolare attenzione viene riservata agli aspetti urbanistici della materia, per garantire il reale funzionamento della programmazione regionale. In merito vengono proposti meccanismi normativi di natura prescrittiva, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione per l'adeguamento della normativa regionale ai nuovi contenuti.
Vengono inoltre ribadite: la perentorietà del termine di 180 giorni, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai contenuti delle disposizioni regionali l'effettività dell'azione di controllo sostitutivo regionale, in caso di inerzia o difformità nell'attività di adeguamento a livello locale.
Altro aspetto strategico, agli effetti dell'attuazione dei contenuti della riforma, è costituito dalle disposizioni in tema di credito e di orari.
Questi due settori di intervento possono fungere da strumenti essenziali per la concreta realizzazione dei contenuti della programmazione regionale.
Un'attenta politica di gestione degli incentivi fiscali, finanziari e formativi in senso esteso per le imprese, può fungere da strumento atto a correggere gli automatismi del mercato, sia nel senso di facilitare la realizzazione di iniziative considerate funzionali al sistema, ma non ritenute remunerative in condizioni normali, sia per consentire il miglioramento del servizio rivolto a particolari categorie di consumatori.
I nuovi strumenti di credito - ferma restando la disciplina della legge regionale n. 57/1995 e successive modifiche ed integrazioni, che già prevede interventi in conto capitale a favore delle PMI commerciali - si concretizzano nel concorso della Regione: a progetti promossi da operatori commerciali ed enti locali, mirati alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano e alla creazione di centri commerciali naturali; - a programmi di investimento di piccole e medie imprese commerciali, inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica la certificazione di qualità, la formazione dell'aggiornamento professionale; - al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; - alla costituzione dei centri di assistenza tecnica ed al loro finanziamento.
Molteplici sono le forme di intervento contemplate dalla nuova normativa: concessione di garanzie sul prestiti, bonus fiscale, contributi in conto capitale e in conto interessi, finanziamento agevolati finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.
Gli interventi verranno attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.
Analogamente, un regime di orari connotato da una discreta elasticità con possibilità di apertura nei giorni festivi ed opportunità di apertura in orario notturno, consente certamente una migliore graduazione del servizio rispetto alle esigenze dei consumatori, con particolare riguardo alle aree urbane degradate, rurali e montane da incentivare.
Uno degli elementi maggiormente innovativi della nuova normativa è rappresentato dall'attenzione dedicata al momento della formazione professionale, al fine di promuovere l'ammodernamento della rete distributiva e di incentivale la garanzia della qualità del servizio commerciale.
Il provvedimento regionale prevede altresì la costituzione e la disciplina dei centri di assistenza tecnica istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative in sede regionale, eventualmente anche con il concorso di altri soggetti, con il compito di svolgere a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.
Disposizioni particolari sono previste per il commercio su area pubblica, quale valida forma di alternativa e completamento della rete del commercio in sede fissa.
Il disegno di legge comprende altresì la regolamentazione delle vendite straordinarie di liquidazione e di fine stagione.
Particolare attenzione è riservata inoltre agli aspetti attuativi dei contenuti della legge stessa. In proposito, oltre che attraverso una serie di apposite norme di salvaguardia, è prevista e ribadita in via più generale, la funzione regionale di vigilanza sulla attuazione della legge in tutti i suoi aspetti.
Disposizioni transitorie tendono infine a graduare il passaggio verso la nuova normativa ed a consentire e garantire la corretta definizione delle fattispecie insolute.
Per il rispetto dei tempi previsti dal decreto legislativo n. 114/1998 per l'espletamento degli adempimenti regionali, è introdotta, infine, la clausola per la promulgazione e la pubblicazione della legge in forma abbreviata.
Tenuto conto delle consultazioni operate in sede consiliare con gli enti locali e le organizzazioni più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché degli adeguamenti necessari per tecnica legittima e coordinamento, si sono via via operate le opportune correzioni al testo originario, per altro non incidenti sull'impianto generale della legge.
Due invece le modificazioni di rilievo: l'introduzione nell'articolato (quale capo IX) del testo del disegno di legge n. 461 "Osservatorio regionale del commercio" già inviato, in data 20 gennaio 1999, dalla Commissione VII in Aula per la sua approvazione definitiva ed ivi ritirato per essere ricompreso, per ovvie esigenze di sistematicità, nella più generale legge-quadro sul commercio; - il ritiro della proposta di nuova fattispecie di "variante di adeguamento preordinata" da inserire all'articolo 17 della legge regionale n. 56/1977 e la ricomprensione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998, negli gli strumenti attuali della legge regionale 56, ovvero le varianti strutturali e parziali.
In merito all'Osservatorio del commercio, occorre rilevare che il legislatore statale, preso atto dell'impossibilità non solo di una programmazione settoriale, ma anche di qualsiasi iniziativa nei riguardi del commercio, se non si è a conoscenza della sua struttura e della relativa dinamica, all'articolo 6, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, ha previsto l'istituzione degli Osservatori regionali, coordinati dall'Osservatorio nazionale promosso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato allo scopo di monitorare l'entità e lo sviluppo della rete distributiva e la sua efficienza.
Si è pertanto ritenuto opportuno intervenire con un disegno di legge appunto il n. 461, istitutivo dell'Osservatorio del commercio della Regione Piemonte, il cui testo è ora ricompreso nell'articolato del presente provvedimento.



PRESIDENTE

Grazie Consigliera Cotto. Grazie anche per l'attenzione, che poteva essere maggiore da parte del Consiglio, ad una relazione così importante e significativa.
Secondo le intese, ci fermiamo qui per quanto riguarda l'esame del disegno di legge n. 513. Facciamo slittare l'ulteriore attività dopo la conclusione dei lavori di Commissione.


Argomento: Gruppi consiliari

Esame legge rinviata dal Governo relativa a: "Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato"


PRESIDENTE

Passiamo pertanto al punto 40) all'o.d.g., relativo all'esame della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 29 luglio 1998 che il Governo aveva rinviato il 31 agosto 1999 riguardante: "Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato".
Gli articoli modificati sono l'art. 1 e l'art. 2.
Il testo è stato approvato dalla I Commissione permanente a maggioranza dei Consiglieri presenti ed all'unanimità dei Consiglieri votanti, nella seduta del 7 settembre 1999.
Il provvedimento in Commissione ha avuto la seguente votazione: favorevoli i Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Polo Popolare, CCD DS, Rifondazione comunista, PPI; non hanno partecipato al voto MPPE Rinnovamento, Lega Nord, Gruppo Misto (Rosso).
Relatore è il Consigliere Grasso, che ha facoltà di intervenire.



GRASSO Luciano, relatore

Do per letta la relazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri recita: "Signor Presidente, signori Consiglieri, nella seduta di martedì 7 settembre 1999 la I Commissione ha riesaminato il testo della legge regionale sul personale dei Gruppi consiliari e degli Uffici di comunicazione approvata da questo Consiglio regionale il 28 luglio c.a. e rinviata dal Governo il 31 agosto ed ha apportato le necessarie modifiche al testo in applicazione delle regole di tecnica legislativa ed ovviando alle omissioni che hanno generato le motivazioni del rinvio legate alla "soppressione della disposizione che prevedeva l'obbligo della rendicontazione dei fondi erogati". Le modifiche testuali sono state operate sul testo della legge base di riferimento, legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, per una maggiore chiarezza legislativa.
La I Commissione consiliare ha licenziato a maggioranza dei Consiglieri presenti e all'unanimità dei votanti tale testo rimettendolo all'Aula per la sua approvazione".



PRESIDENTE

Volevo precisare che l'impianto della legge è rimasto lo stesso, sono stati aggiunti solo dei commi che hanno permesso e che permetteranno ritengo - la valutazione positiva da parte del Governo, in quanto non erano state precisate le modalità di rendicontazione.
La legge così com'è prevede che la decorrenza sia dal momento dell'approvazione, mentre nella previsione, che mi pareva molto vasta ed unanime, la decorrenza era dall'approvazione, che era quella precedente.
Voglio far rilevare all'aula che approvando oggi la legge, la decorrenza non può essere quella inizialmente prevista, ma è quella che viene determinata dall'approvazione di oggi, se così sarà. E' stato chiaro? La parola al Consigliere Ghiglia.



GHIGLIA Agostino

Grazie, Presidente. Non ho capito! Ho capito che, ovviamente, la decorrenza parte dall'approvazione - ci sono arrivato. Il problema è che abbiamo fatto i contratti il 1 luglio. Vorrei sapere se c'è un'incidenza reale e quali sono le conseguenze devastanti.



PRESIDENTE

Voglio dire che se l'aula ritenesse di dare la decorrenza che era inizialmente prevista: approvandola il 29 luglio, sarebbe stato a fine agosto - bisognerebbe dirlo in legge o presentare un emendamento. Non so se ho sufficientemente spiegato quello che volevo dire.
Il Consigliere Ghiglia chiede cinque minuti di sospensione.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 10.45 riprende alle ore 10.46)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Per evitare di perdere tempo su questo problema, facciamo direttamente i Capigruppo come avevamo previsto.
L'emendamento verrà presentato alla ripresa dei lavori.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 10.47 riprende alle ore 12.21)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Alla Conferenza dei Capigruppo si è addivenuti alla decisione che l'esame del provvedimento sul commercio slitti a dopo la conclusione dei lavori della Commissione.
Ritengo compatibile e utile, per un miglior andamento dei lavori in aula, che si riuniscano le Commissioni II e VII verso le ore 14.00 decideranno bene i Presidenti, per proseguire l'esame di questo provvedimento. Se non sarà possibile esaurire l'argomento in data odierna le Commissioni verranno convocate ancora lunedì.
Riprendiamo l'esame della legge regionale rinviata dal Governo. Il relatore Grasso ha un intervento da effettuare a questo proposito. Ripeto che questa votazione per essere valida ha bisogno di 31 voti, essendo un provvedimento rinviato dal Governo. I 31 voti sono riferiti alla legge nella votazione finale.
Procediamo pertanto alla votazione del relativo articolato.
ART. 1 1) Emendamento presentato dai Consiglieri Gallarini, Rubatto, Cotto e Ghiglia: si aggiunge all'art. 1, comma 1 relativo alla modifica del comma 4 della legge regionale 20/81 dopo le parole "protocolli d'intesa" le parole "e delle relative decorrenze".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 36 voti favorevoli.
Si proceda alla votazione dell'art. 1 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 voti favorevoli 36 L'art. 1 è approvato.
Si proceda infine alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge, in quanto gli artt. 3 e 4 non sono stati variati.



(Il Consigliere Segretario Toselli effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 hanno risposto SI' 43 Consiglieri La legge è approvata.
Prima di concludere i lavori comunico che le Commissioni sono convocate per le ore 14.00.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 12.32)



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