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Dettaglio seduta n.382 del 28/07/99 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FOCO


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 4) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Benso, Cavaliere Deorsola, Farassino, Gallarini, Goglio, Majorino e Rosso.


Argomento: Opere pubbliche - Edilizia: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 406: "Approvazione del Regolamento edilizio tipo, ai sensi dell'art. 3, comma primo, della L.R. 8/7/1999 n. 19 'Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R. 5/12/1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo)'" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame degli emendamenti relativi all'articolato dell'allegato che fa parte integrante della proposta di deliberazione n.
406, di cui al punto 5) all'o.d.g.
15.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 15, il comma secondo è soppresso.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

All'art. 15 c'è un emendamento soppressivo del comma secondo, però la riunione di ieri è stata conclusa con l'intesa che la notte avrebbe portato consiglio, soprattutto all'Assessore Botta e al Consigliere Saitta. Si era fatto un ragionamento riguardante la definizione dei piani delle costruzioni, intendendo sostenere che tra i piani di una costruzione vi è sicuramente anche il piano interrato, qualora questo sia destinato ad un qualche uso. Si tratta di verificare la soppressione del comma secondo e di individuare una frase nel comma primo che descriva questa situazione. Mi sembrava di aver colto un cenno d'interesse. Eravamo d'accordo che oggi l'Assessore, o qualcun'altro, avrebbe presentato una risoluzione di questo tema. Mi aspetto che qualcuno abbia scritto, come d'intesa, questa frase.
Se nessuno l'ha scritta provo a farlo io, ma chiedo cinque minuti.



PRESIDENTE

Non so se l'Assessore Botta o il Consigliere Saitta abbiano provveduto.



CHIEZZI Giuseppe

Sono in grado di presentare subito un emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Ieri sera, in effetti, abbiamo preso questo impegno, abbiamo fatto una verifica e questo comma risponde a quello che normalmente prevedono i Piani Regolatori. Ci sembra che la logica dell'articolo, così come congegnato dovrebbe essere mantenuta in questo senso, quindi lo lascerei in questo modo.



PRESIDENTE

Ci sono altri interventi sull'art. 15? Sono pervenuti due emendamenti al primo comma dell'art. 15, presentati entrambi dal Consigliere Chiezzi: 15.2) all'art. 15, comma primo, dopo le parole "quelli formati da" aggiungere la parola "seminterrati".
15.3) All'art. 15, comma primo, sono soppresse le parole "e di quelli..." sino al termine.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Non è chiarissimo, Presidente. Però se l'articolo rimane così noi siamo in una situazione di diffusa irregolarità. Il mio tentativo era di rendere accettabili situazioni presenti anche a pochi metri da questo palazzo.
Se andiamo alla mensa in Piazza Solferino, angolo Via Alfieri, alla quale penso accedano anche dipendenti della Regione, c'è un seminterrato in cui la gente lavora e mangia; se vi è meno di un metro e venti tra l'intradosso del solaio e il piano del marciapiede, se lasciamo scritto come attualmente è, noi diciamo che quello non è un piano dell'edificio e mettiamo fuori norma migliaia di lavoratori e lavoratrici. In città è pieno di situazioni simili, in cui la distanza è inferiore ad un metro e venti (magari c'è solo un metro o novanta centimetri); situazioni in cui, per si lavora, quindi locali che sono stati ritenuti agibili. Diciamo che sono fuori legge? E' un po' strana la situazione di lasciare fuori dal computo quelli da un metro e venti in giù. E' pericoloso. Censiamo, in Piemonte, le situazioni in cui sono in atto attività lavorative in locali seminterrati che hanno meno di un metro e venti di distanza tra l'intradosso e il marciapiede. Facciamo questa verifica, Assessore. In questo modo, ci rendiamo conto che mettiamo fuori norma un pezzo di società che sta funzionando. Perché chiudere gli occhi di fronte al fatto che oggi, grazie a tecnologie, sistemi di illuminazione e di riscaldamento, si usano locali seminterrati, anche sporgenti di un metro e venti? Questo metro e venti era giustificato non da ragioni a servizio del seminterrato, quanto piuttosto da ragioni a servizio del piano rialzato, che doveva essere un piano nel quale la vista del passante non riusciva ad introdursi all'interno dell'alloggio.
Un metro e venti trova la giustificazione non dal fatto di dare aria al seminterrato, ma per sottrarre chi vi abita da sguardi indiscreti.
L'altezza di un metro e venti non è una misura capace di descrivere la realtà in atto, una realtà che, anche ad un metro o a novanta centimetri ha dei piani seminterrati nei quali si svolgono attività. E' possibile che non riusciamo a fare una descrizione di questo genere in questo articolo? Propongo - anche se non è chiarissimo - di inserire anche i seminterrati. Un'altra modifica possibile potrebbe essere quella di lasciare un'altezza di un metro e venti, però aggiungendo che devono essere agibili. Definire, quindi, che sotto il metro e venti i seminterrati non contano, a meno che non siano agibili ed utilizzati per attività. Questo forse è più chiaro. Specifichiamo che, nel caso in cui siano consolidate delle attività che hanno il certificato da parte delle strutture competenti (commercio e artigianato), che hanno le verifiche dei Vigili del fuoco e dell'Ufficio di igiene, e dove i lavoratori bollano la cartolina, si sta anche sotto il metro e venti, ma il seminterrato sia di fatto agibile per attività. Forse questa ulteriore specificazione - Consigliere Saitta - pu risolvere il problema.
Quindi, si tratta di specificare che, di norma, è un metro e venti; se c'è un seminterrato vuoto di misura inferiore ad un metro e venti, non è considerato piano, se però vi lavorano delle persone, è considerato piano.
Il Regolamento edilizio in questione, fin dalle prime righe, vuole essere prestazionale, perché una delle novità che si sbandierano è che adesso dobbiamo farla finita con i Regolamenti che descrivono solo le cose attraverso la quantità delle stesse: metri cubi, metri quadri. No, si dice che bisogna guardare le prestazioni, realizzare un Regolamento che si adatta alle finalità, a come funzionano le cose più che a come sono fatte.
Bene, stiliamo un Regolamento che guarda a come funzionano i manufatti e non a come sono fatti. Se c'è un manufatto che funziona da ufficio, anche se seminterrato, ma funziona ed ha tutti i permessi, anche se il suo solaio non è ad un metro e venti sopra il marciapiede, è un piano e sta esattamente nella logica, affermata nelle prime righe, di non ingabbiarci solo nella descrizione fisica, ma di introdurre anche elementi funzionali: obiettivi, prestazioni della norma.
Pertanto, aggiungiamo dopo le parole "un metro e venti" quanto ho appena detto.
Gradirei sentire il parere dei colleghi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.



GALLI Daniele

La variazione della norma mi trova un po' perplesso, in quanto va ad inficiare l'art. 20, là dove si definisce il volume. Le situazioni che descriveva poc'anzi il Consigliere Chiezzi sono totalmente definite dalle normative già esistenti. Sono assoggettate al pagamento degli oneri e ad autorizzazioni, rientrano comunque nel computo degli "standard" sui quali si redigono i Piani Regolatori. Una definizione di piano sugli interrati sporgenti un metro e venti creerebbe delle problematiche nella definizione delle strutture destinate alla residenza, dalle singole case, quindi dalla singola villetta, fino alla costruzione non avente destinazione produttiva o commerciale.
Pertanto, al limite, sentendo anche l'Assessore, si potrebbe estrapolare nettamente il concetto del piano interrato rispetto alla pertinenza abitativa e rispetto ad un discorso di pertinenza produttiva o commerciale.
Quindi, sono necessari dei distinguo molto precisi; non so se sia il caso di farlo. Tenendo presente che le condizioni sono già normate in maniera, oserei dire, esuberante, in tutti i Piani Regolatori.



GALLI Daniele

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



GALLI Daniele

Ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

L'emendamento, precedentemente illustrato dal Consigliere Chiezzi viene ritirato.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ritiro i due emendamenti e anche quello soppressivo, mentre illustro l'ultimo emendamento presentato.



PRESIDENTE

Gli emendamenti n. 15.1), n. 15.2) e n. 15.3) sono pertanto ritirati.
C'è quindi un nuovo emendamento al comma secondo.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Se comprendo bene, la preoccupazione di taluni colleghi è quella che attraverso una certa descrizione, si porti a calcolare il volume di una costruzione anche relativamente ai piani seminterrati. Ma questo è un altro problema, sia che la norma rimanga questa, sia quella che prescrive che i piani della costruzione sono tutti piani teoricamente calpestabili. Quindi se si fa una costruzione anche a sette piani sotto terra, si dice che la costruzione ne ha sette più sette, ma questa definizione di piano è indipendente dalle regole che saranno fissate per la volumetria di un edificio. E' un'altra cosa. Non c'entra niente, non è che voi qui difendete il fatto che in un seminterrato si possano utilizzare quei volumi che non sono volumi ai fini del Piano Regolatore, perché ci saranno altre norme che determinano quella volontà.
Se un Comune dice: "Quello non esiste", dirà che non esiste, ma non pu dire che questo non è un piano dell'edificio, nel momento in cui il Comune accerterà che lì sotto si svolge un'attività lavorativa autorizzata.
E noi, come foglia di fico, abbiamo paura di dire, anche nel Regolamento edilizio, che, se c'è un'attività, è un piano dell'edificio.
Sarà anche un piano che non fa volume, ma cosa c'entra? Chiedo una descrizione della norma che guardi alle prestazioni del manufatto e non a come è fatto.
Ma allora perché all'inizio avete scritto quelle frasi roboanti ("basta con la quantità" e via dicendo)? Bisogna guardare come stanno le cose bisogna guardare alle esigenze.
L'esigenza di descrizione dei piani di un edificio è per capire se in quell'edificio i piani ospitano delle attività; tutti i piani che ospitano attività sono piani dell'edificio, indipendentemente dal fatto che siano sopra o sotto la misura di un metro e venti. Quante palestre sono in situazioni come queste?



(Commenti fuori microfono del Consigliere Galli)



CHIEZZI Giuseppe

No, adesso è questo... Ho ritirato...



PRESIDENTE

Ho commesso io un errore non leggendo il nuovo emendamento. Davo per scontato che... Ne do lettura, Consigliere Chiezzi, così è chiaro.



CHIEZZI Giuseppe

Perché adesso lascio l'articolo così com'è e tento di specificare che se c'è un'attività, è un piano, non fa cubatura: è un piano dell'edificio.
Se vuole leggerlo, Presidente...



PRESIDENTE

E' stata una mia dimenticanza.
L'emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi recita: 15.4) all'art. 15, comma secondo, aggiungere le parole "ad eccezione dei seminterrati dichiarati agibili e adibiti ad attività lavorative".



(Commenti fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.



PRESIDENTE

SAITTA



PRESIDENTE

Penso che le esigenze poste dal collega Chiezzi non siano risolvibili in questi articoli in cui definiamo gli indici edilizi e gli indici urbanistici, in sostanza. Lui pone dei problemi di utilizzo, e sono problemi in qualche maniera diversi, sicuramente da affrontare, ma sicuramente non in questa parte relativa agli indici. Anche perch nell'ipotesi in cui noi fossimo d'accordo sulla sua proposta di considerare come piano anche il seminterrato con le caratteristiche previste nel secondo comma, agli effetti del calcolo del volume (art. 20) viene considerato un piano, perché il volume è dato dal prodotto, dalla superficie lorda di ciascun piano, quindi vuol dire che viene considerato a tutti gli effetti e questo determina il volume della costruzione. Siccome è prassi ormai consolidata in tutti i Piani Regolatori che quei piani seminterrati, con quelle caratteristiche, non costituiscono volume, con quel semplice emendamento si aumenta automaticamente il volume dell'edificio. E' una norma che va un po' contro una prassi consolidata.
Sono contrario, non tanto all'obiettivo che pone il collega Chiezzi che è quello di considerare legittimo in ogni caso un piano che ha un tipo di destinazione utile dal punto di vista produttivo, quanto sul fatto che questa definizione, essendo un indice di carattere edilizio, ha degli effetti sull'art. 20. E' una cosa diversa rispetto alla destinazione, per cui sarei per mantenere l'art. 15 così com'è e di trovare poi la modalità al limite negli articoli successivi, cioè quelli relativi - suppongo - alle prescrizioni costruttive e funzionali, per considerare quei piani seminterrati come elementi sicuramente da considerare nella norma, ma non determinanti agli effetti del calcolo del volume.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Mantengo l'emendamento perché quello che dice il Consigliere Saitta è vero, ma dato che non è volontà del proponente far discendere da questo emendamento un cambiamento nel calcolo dei volumi, è chiaro che la decisione di segnare come piani quelli sotto un metro e venti comporta negli articoli in cui si parla di volume, di descrivere il calcolo del volume come è descritto e depurato del piano seminterrato, così come prevede l'emendamento.
E' chiaro che c'è un lavoro da fare per l'art. 20, per garantire che non si cambia quella modalità di computo. In tal caso, avremo un volume che è sempre il medesimo, ma abbiamo una descrizione del piano che corrisponde alle esigenze.
E' una contraddizione: un Regolamento, che vorrebbe essere innovativo e aderente alla realtà dell'oggi, nasce vecchio ed incapace di descrivere; se non vecchio, legato al problema puramente volumetrico. Qui riprecipitiamo in un'ottica dell'edilizia dei volumi, dell'edilizia del mattone dell'edilizia del "quanto posso costruire"; allora, quando si tocca quell'elemento, ti tagliano la mano, va bene? Perché lì... c'è il volume.
Ma cos'è questo volume? Sono le attività, il volume è un metro di misura che serve a descrivere quante persone possono stare in un certo locale destinato ad abitazione o ad uso industriale e via dicendo. E' uno strumento, il volume. Ed invece, nella testa degli speculatori edilizi, il volume è un fine, non uno strumento.
Lo speculatore ragiona così: "Datemi del volume e, soprattutto fatemelo contare in modo che risulti praticamente il più basso possibile al fine del rispetto delle norme e il più alto possibile al fine del lucro che posso ricavare".
In questo modo, questo Regolamento edilizio è vecchio, è da anni '50 va bene? Prendo atto che questa è la volontà del Consiglio. Non andate tanto a sbandierare il Regolamento, se avete un po' di pudore.
Pertanto, mantengo l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 15.4).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 18 contrari e 7 astensioni.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Presidente, chiedo la verifica del numero legale.



PRESIDENTE

Il numero legale c'è, come risulta dalla votazione. Perché vogliamo fare la verifica? Consigliere Chiezzi, la pregherei... Abbiamo elementi di discussione...



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Visto che torniamo agli anni '50, la pregherei di procedere alla verifica.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n.
27 Consiglieri.


Argomento: Opere pubbliche - Edilizia: argomenti non sopra specificati

Esame proposta di deliberazione n. 406: "Approvazione del Regolamento edilizio tipo, ai sensi dell'art. 3, comma primo, della L.R. 8/7/1999 n. 19 'Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R. 5/12/1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo)'" (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame degli emendamenti.
16.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 16, comma terzo, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada".
Il Consigliere Chiezzi intende illustrarlo?



CHIEZZI Giuseppe

Lo accettano?



PRESIDENTE

L'Assessore Botta?



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Chiederei al Consigliere Chiezzi se può spiegarci questo emendamento perché c'è una parte che non riusciamo a capire.



CHIEZZI Giuseppe

Nella descrizione proposta dai presentatori della delibera si fa riferimento alla distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea del ciglio o confine di una strada. Ora, i due concetti di ciglio e di confine sono molto diversi: il confine fa riferimento ad un titolo di proprietà; il ciglio fa riferimento ad una descrizione fisica della conformazione della strada, fa riferimento al Codice della Strada.
Mi sembra più giusto - e mi pare che anche il testo del Codice della Strada dica così - fare riferimento al confine e, solo in assenza della possibilità di fare riferimento ad un confine, scegliere il riferimento del ciglio della strada. Mi pare che questi siano i termini a cui i decreti del Codice della Strada si riferiscono: confine o, in assenza del confine ciglio.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Dopo questa illustrazione, confortato anche dal parere del tecnico accetto l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo dunque in votazione l'emendamento n. 16.1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
17.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 17, comma primo, dopo le parole "le logge", aggiungere le parole "i balconi a temperatura esterna a sbalzo aggettanti più di 1,50 m dal filo di fabbricazione".
Illustri l'emendamento, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Guardi, Presidente, qui ci sono tre emendamenti. Farei una sola illustrazione, perché sono tutti collegati.



PRESIDENTE

Sì, sono tutti sull'art. 17; leggo anche il testo degli altri due.
17.2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 17, comma primo, dopo le parole "i vani scala", aggiungere le parole "anche a temperatura esterna".
17.3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 17, comma secondo, sostituire la parola "aperti" con le parole "a temperatura esterna".
Prego, Consigliere Chiezzi, li illustri pure.



CHIEZZI Giuseppe

Tali emendamenti propongono di scrivere anche nel comma primo che i balconi che aggettano più di m 1,50 fanno parte della superficie coperta; è già detto nel comma secondo, ma in negativo ("sono esclusi dal computo").
Propongo di dirlo anche in positivo ("sono compresi nel computo quelli oltre 1,50 m"). Anzi, mi sembrerebbe più giusto mettere solo al primo comma "oltre a m 1,50 sono compresi". E' sottinteso che sotto m 1,50 non è così ma diciamolo pure due volte; soprattutto, diciamolo nel primo comma.
Poi c'è il concetto che qui è riferito al balcone aperto. Allora questo "aperto" cosa significa? Aperto su un lato, due lati, tre lati sulle logge? E' sempre un concetto di difficile dominio; invece il concetto di "temperatura esterna" comprende qualsiasi tipo di balcone, costruito in qualsiasi modo (a sbalzo, quindi non loggia, che rientra in un'altra fattispecie). La temperatura esterna qualifica un modo d'essere del balcone: se c'è "balcone a temperatura esterna", chiuso, è questo, mentre "aperto" è più equivoco. Cosa vuol dire? Sollevo la stessa questione relativamente ai vani scala. Il vano scala è sicuramente una superficie coperta, anche se è a temperatura esterna. Chiedo che si specifichi anche questo ("vani scala a temperatura esterna"), perché una grossa scala messa in parte dentro e in parte fuori dall'edificio è sicuramente una superficie coperta a servizio dell'edificio. Non si può scorporare una scala dalla superficie coperta, anche se è a temperatura esterna, al di là del fatto che sia tamponata in un modo o in un altro.
Gli emendamenti seguono questa logica.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Ci stavamo ponendo qualche perplessità sull'espressione "a temperatura esterna". Sarebbe meglio trovarne un'altra.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Direi che gli emendamenti presentati dal collega Chiezzi sono accettabili, però credo che nel comma secondo, dove c'è scritto "balconi aperti a temperatura esterna", occorra cancellare "a sbalzo", perché sono tutti a temperatura esterna, anche quelli all'interno della costruzione.



PRESIDENTE

A mio parere, Consigliere Angeli, una cosa non esclude l'altra.
La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Proporrei, sentiti anche i tecnici, l'espressione "i balconi all'aperto", invece che "a temperatura esterna".



PRESIDENTE

Quindi, invece del termine "aperti", "all'aperto".
La parola al Consigliere Miglietti.



MIGLIETTI Franco

Non è detto che i balconi siano tutti a sbalzo. E' il ragionamento anche per ragioni costruttive o di omogeneità di costruzione, che viene adottato in un certo ambito territoriale, per cui credo che "a temperatura esterna" sia il termine che delinea maggiormente la qualità del balcone cioè del contesto abitativo. Poi bisogna vedere quando si misura la temperatura esterna, se a 40 gradi interni e 26 esterni.
Un balcone aperto che abbia temperatura esterna credo sia quello che delinei meglio la situazione; vuol dire che non è chiuso, che non è adibito ad un servizio di pertinenza del sistema abitativo: è una caratteristica del balcone e viene definito balcone.Vi sono delle costruzioni (basta andare in Via Pietro Cossa) che non hanno assolutamente balconi a sbalzo ma hanno tutti i balconi all'interno del filo di costruzione. Questi devono essere considerati, perché sono dei balconi a tutti gli effetti.



PRESIDENTE

L'argomento è delicato. Alcuni termini sono nuovi e non vorrei che si esagerasse con le innovazioni a livello architettonico.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

"Balcone all'aperto" invece che "aperto a temperatura esterna": ha un problema di antipatia verso la temperatura? Non la rassicura? Se la temperatura esterna è di 40 gradi, su quel balcone ci sono 40 gradi; se ce ne sono 20 sotto zero, su quel balcone ce ne sono 20 sotto zero. Siamo blindati, nel senso che sicuramente la temperatura esterna qualifica la prestazione del balcone: sta fuori.
Lei vuole scrivere le parole "all'aperto" o "all'aria". Si possono scrivere tante cose, però mi sembrano più di fantasia che altro. Mentre in questo caso si dice, precisamente, che è la temperatura esterna.
Questa definizione è anche innovativa, visto che cerchiamo di riferirci a delle prestazioni.



PRESIDENTE

E' qualcosa di nuovo, non c'è dubbio.
La parola al Consigliere Grasso.



GRASSO Luciano

Intervengo per chiedere all'Assessore di mantenere la precedente terminologia: la parola "aperto" è molto chiara.
Mi domando come si faccia a valutare la temperatura esterna in una fattispecie particolare dove magari si creano turbolenze e situazioni particolari, per cui la temperatura di un balcone, magari chiuso da due lati, può avere una temperatura diversa da quella che è la temperatura esterna a due metri.
Non credo che si debba andare a misurare la temperatura per valutare se si deve definire balcone. Il termine "aperto" definisce esattamente il concetto che si vuole esprimere.



PRESIDENTE

Non essendo addivenuti ad altre proposte, pongo in votazione l'emendamento n. 17.1).
Il Consigliere Chiezzi chiede la votazione per appello nominale.
Indìco pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico su tale emendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 44 votanti 43 hanno votato SI' 14 Consiglieri hanno votato NO 27 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'emendamento è respinto.
Chiedo se è possibile dare la stessa votazione agli emendamenti n.
17.2) e n. 17.3).
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Spero di no. Penso che sulla specificazione relativa al conteggio della superficie coperta nei vani scala, anche se a temperatura esterna, la Giunta possa essere d'accordo. Le scale, infatti, fanno parte della superficie coperta.
Nell'emendamento si scrive "a temperatura esterna", ma se volete scrivere "all'aperto" non ci sono problemi. L'importante è che si specifichi che scale aperte, all'aperto, a temperatura esterna, rientrano nel computo della superficie coperta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

La Giunta è contraria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo spiegazioni sul perché la Giunta è contraria all'emendamento. I vani scala, se sono adiacenti all'edificio e non sono tamponati da murature o sono solo tamponati parzialmente da murature o solo su un lato o solo su due o sono tamponati da vetri, da un foglio di plastica, sono comunque un elemento della struttura che consente l'utilizzo della casa.
Queste scale fanno parte della superficie coperta della casa o no? Mi sembra che a questa domanda si debba rispondere di sì, perché senza di queste la casa non esiste. Inoltre, questi volumi o stanno all'interno della casa o stanno fuori, ma occupano sempre una superficie, che non pu essere dedotta dalla superficie occupata dalla casa solo perché l'appoggio è sull'esterno.
I vani scala all'esterno sono a temperatura esterna, ma fanno parte della casa. Perché non si vuole specificare questo? C'è l'intendimento di non conteggiare le scale nella superficie coperta? Solo perché le scale le mettiamo fuori? Non esageriamo! Il partito del cemento va bene, ma gli anni '50 sono dietro di noi, guardiamo un po' avanti! Fanno parte della superficie coperta anche le scale, comunque messe, comunque fatte, e in qualunque modo tamponate. Non togliamo le scale dal nostro orizzonte! Le scale esistono, bisogna contarle! Vorrei capire se invece non c'è l'intenzione di eliminare le scale dalla superficie coperta, perché avremmo una situazione paradossale, di case che occupano una superficie e di scale che, viceversa, non la occupano.
Chiederei ai colleghi di pronunciarsi in merito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.



GALLI Daniele

Sono personalmente contrario a questo emendamento, perché ritengo che nella descrizione al comma primo si spieghi chiaramente che le scale fanno parte della superficie. Penso che un'ulteriore spiegazione non possa che complicare una giurisprudenza che è chiara. L'edilizia e le normative edilizie sono basate su una giurisprudenza che ha decenni, in cui si sono andate a definire le singole parti per un'infinità di contenziosi.
Pertanto, si è arrivati a definizioni certe che non vorrei andare ad inficiare inserendo nuove definizioni, le quali, a loro volta, non possono che complicare determinati rapporti.
Un altro aspetto. Io non mi considero facente parte del partito del cemento o di quant'altro. Non voglio essere omologato a certe definizioni.
Grazie.



PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Miglietti.



MIGLIETTI Franco

Credo che il problema delle scale meriti un attimo di approfondimento perché sono dei contenziosi che sono nati nell'interpretazione dei singoli Regolamenti edilizi e che hanno creato anche qualche problema alle pubbliche amministrazioni, per interpretare se erano ammissibili le scale aperte e quindi non conteggiate per quanto riguarda la cubatura.
In secondo luogo, vi è la questione delle pareti delle scale che non sono state realizzate chiuse, quindi con tutte le caratteristiche normali ma aperte, e cioè se quelle pareti erano state costruite in termini di risparmio energetico e quindi di igienicità delle unità abitative, creando un conflitto fra gli inquilini, il costruttore e la pubblica amministrazione sia come Comune sia come Ufficio di igiene.
Da quindici anni vanno avanti cause in cui vengono nominati dal Tribunale i periti per verificare se quelle pareti hanno quelle caratteristiche e se questo ha recato nocumento al sistema abitativo. Sono contenziosi che devono essere risolti in qualche modo. Sul come, lascio la discrezionalità all'Assessore e a chi di queste questioni se ne intende.
Tenete conto che non è un aspetto di poco conto, ma va approfondito e chiarito, in modo che sia normalmente applicato in quel modo sia il conteggio di volumetria, sia il sistema di costruzione. Almeno probabilmente si riuscirà, una volta tanto, a chiudere questo problema.
Fino ad un certo punto tutte le scale erano considerate chiuse in volumetria, ma poi sono state considerate aperte e quindi non più in volumetria. Chiudiamo una volta per sempre la questione e si dia una norma costante per tutte le applicazioni e per tutte le interpretazioni in termini giudiziali.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi o dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'emendamento 17.2).
Il Consigliere Chiezzi chiede la votazione per appello nominale.
Indìco dunque la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 46 votanti 45 hanno votato SI' 16 Consiglieri hanno votato NO 27 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'emendamento è respinto.
Pongo ora in votazione l'emendamento 17.3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astensioni (non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere).
18.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 18, il titolo è sostituito con: "Superficie lorda della costruzione (SL)".
18.2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 18, comma primo, le parole "la superficie utile lorda" sono sostituite con le parole "la superficie lorda".
Consigliere Chiezzi, intende illustrare questi emendamenti all'art. 18? Prego, prenda pure la parola.



CHIEZZI Giuseppe

Con questi emendamenti propongo di dare una definizione della superficie lorda senza qualificarla come "utile", perché mi sembra un'aggiunta che non ha un senso proprio.
Quella che viene chiamata "superficie utile lorda" è, leggendo l'articolo, che non cambio, la superficie che, oltre a tutti i piani di pavimento calpestabili, comprende anche tutto il resto (bow-window, piani di calpestìo, ecc.). Questa superficie, che è quella delimitata dal perimetro esterno e che comprende i muri, i tramezzi, ecc., perché deve essere qualificata come "utile"? E' la superficie lorda. Che cosa c'entra l'"utile"? L'utile è quello che posso riferire ad una funzione che svolgo (calpesto, ecc.), ma la superficie lorda si chiama superficie lorda e comprende anche delle inutilità, nel senso che non posso certo utilizzare la superficie sulla quale è appoggiato un muro, ma la si conteggia perch giustamente la superficie lorda è comprensiva di tutto.
Quindi, il mio emendamento è solo per qualificare, senza orpelli, la superficie lorda, che rimane esattamente quella che è, ma che chiamiamo in termine proprio: superficie lorda, non utile lorda. Diversa sarebbe la superficie utile netta; allora capisco che nell'utile netta si precisa che si conta solo quello che si può utilizzare, ma nella superficie lorda ci sono parti inutilizzabili, del tutto inutili, occupate da tramezzi e da muri perimetrali: quel pezzo di superficie non c'è, quindi semplifichiamo chiamandola superficie lorda. Non so da dove arrivi questo aggettivo "utile": utile a cosa? A niente.
Dunque, i primi due emendamenti tolgono la parola "utile" e lasciano intatto tutto il resto. Oppure si spieghi che cosa vuol dire "utile", visto che utile non è.



PRESIDENTE

Ci sono interventi al riguardo? La parola al Consigliere Grasso.



GRASSO Luciano

Sui termini, a volte, si tratta solo di intendersi; probabilmente, va bene sia superficie utile lorda che superficie lorda, non si sposta di molto il problema. Bisogna solo fare attenzione a questo: visto che il termine "superficie utile lorda" viene utilizzato nell'articolo successivo e nell'art. 20, se modifichiamo "superficie utile lorda" in "superficie lorda", dobbiamo anche modificarlo nell'art. 20.



PRESIDENTE

Ci sono gli emendamenti; al limite, addirittura, se viene modificato da una parte, diventa automatico, come correlazione del testo.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio il collega Grasso, che mi ha dato modo di credere che sono stato capito nella mia proposta. Qui non c'è proprio niente dietro, se non la volontà di usare le parole con misura, di non inventare degli indici irrazionali. Io non so chi abbia inventato l'indice superficie utile lorda perché chi l'ha inventato dovrebbe spiegarmi cosa vuol dire "utile" inserito tra le parole superficie e lorda. A cosa serve? Serve a confondere le idee, perché uno immagina che c'è una superficie lorda, ma deve essere utile: non è così, perché la superficie lorda viene descritta all'esterno dei muri perimetrali. Quindi, perché dobbiamo, nel momento in cui si definiscono delle cose, complicarci la vita? E' barocco "utile", è utile a niente, "utile" non serve; se non serve, si toglie.
Negli emendamenti, se non ho fatto omissioni, è chiaro che anche gli indici e il richiamo alla superficie utile lorda degli articoli successivi diventa richiamo alla superficie lorda e non più superficie utile lorda.
Ma, colleghi, qui non mi sembra che sia una questione di maggioranza o di minoranza. Se qualcuno spiega cosa vuol dire "utile", ritiro l'emendamento.
Non è una questione di principio, questa, legata ad una politica; è una questione di utilizzo congruo della lingua italiana. Se mi spiegate perch deve esserci "utile", ritiro subito l'emendamento. Ma, in caso contrario accettate questo emendamento; proponetelo voi, lo ritiro io, lo fate vostro. Non è un problema di primogenitura.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Credo di comprendere quello che vuol dire il Consigliere Chiezzi, per comprendo anche quello che, più che altro, è un modo di dire. Superficie utile lorda si è sempre utilizzato in tutti i campi; ho sempre interpretato come superficie utile lorda quella di calpestìo e quella dove sorgono i muri perimetrali, che è anche la superficie lorda. Io la interpreto in questi termini, poi correntemente si dice superficie utile lorda.



PRESIDENTE

Mi pare che abbiamo avuto valutazioni sufficienti; non so se l'Assessore intende dire qualcosa...



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Innoviamo il linguaggio, è un'occasione in cui possiamo innovare il linguaggio.



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, il concetto è chiaro, è stato illustrato.
Pongo in votazione l'emendamento n. 18.1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.



CHIEZZI Giuseppe

Facciamo un appello nominale, Presidente?



PRESIDENTE

Va bene.
Indìco dunque la votazione nominale, mediante procedimento elettronico sull'emendamento n. 18.1).
L'esito della votazione è il seguente: presenti 43 votanti 42 hanno votato SI' 13 Consiglieri hanno votato NO 27 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'emendamento è respinto.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, insisto anche sul secondo emendamento, facendo presente che all'art. 19 si parla di superfici lorde e non di superfici utili lorde. Se voi continuate a respingere questa correzione, presento un emendamento all'art. 19 per inserire la parola "utile" prima della parola "lorda" perché almeno ci sia coerenza. Visto che con tanta testardaggine rifiutate di togliere questo "utile", avete talmente ragione che nell'articolo successivo nemmeno lo citate e giustamente parlate di superficie lorda.
Avrei tolto la parola "utile" dall'articolo precedente; non si pu fare. A questo punto, ripropongo la votazione, perché nell'articolo successivo bisognerà presentare un emendamento per aggiungere "superficie utile lorda", come descritto all'art. 18. Non capisco il motivo di questa impuntatura, ma la accetto.
Se viene respinto anche questo emendamento (che, se fosse approvato penso potrebbe conformare tutto l'articolo), mi riservo di presentare un emendamento in senso opposto, da me non condiviso, per puro rispetto della coerenza delle norme che stiamo approvando.
Anche su questa votazione chiedo l'appello nominale.



PRESIDENTE

Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'emendamento n. 18.2).



CHIEZZI Giuseppe

Il Consigliere Angeli mi fa notare che nello stesso art. 18 si parla di superficie lorda; perché il titolo è "superficie utile lorda"? Quindi bisogna presentare un emendamento anche al comma secondo. Nel computo, la superficie lorda è diversa dalla utile lorda?



PRESIDENTE

Mi pare che i concetti siano stati illustrati con dovizia di particolari.
Do nuovamente lettura dell'emendamento, su richiesta del Consigliere Chiezzi: all'art. 18, comma primo, le parole "la superficie utile lorda" sono sostituite con le parole "la superficie lorda".
Come richiesto dal Consigliere Chiezzi, indìco la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'emendamento n. 18.2).
L'esito della votazione è il seguente: presenti 42 votanti 41 hanno votato SI' 15 Consiglieri hanno votato NO 26 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'emendamento è respinto.
18.3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 18, comma secondo, dopo la parola "superficie", aggiungere la parola "utile".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, viste le contraddizioni, avevo proposto di togliere la parola "utile" dalla definizione di superficie lorda. Se l'articolo venisse votato così come è stato scritto, non darebbe modo di capire quale sia la superficie utile lorda. Nel secondo comma si dice: "Nel computo della superficie lorda sono comprese le superfici relative", ma dato che di superficie lorda non si parla, intanto non si capisce come si conteggia e perché non lo si specifica; poi, non si capisce in quale articolo venga organizzata. Pertanto, è un articolo che non sta in piedi. Il tentativo era di dare coerenza togliendo "utile", ma coerenza deve esserci. Se c'è "utile" sopra, bisogna mettere "utile" anche sotto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Probabilmente, è stato un refuso tipografico, quindi ha ragione il Consigliere Chiezzi. Accogliamo questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 18.3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti.
19.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 19, comma primo, dopo la parola "quelle", aggiungere la parola "utili".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti.
19.2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 19, dopo la parola "sottotetto", aggiungere la parola "o seminterrato".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Dal calcolo della superficie utile netta sono esclusi i piani seminterrati che emergono per m 1,20 o più dal marciapiede; quindi bisogna citarli, si tratta di una dimenticanza. Non si discute se i piani seminterrati, al di sotto di m 1,20 devono essere considerati piani; stiamo nell'indicazione che al di sotto di m 1,20 non c'è nulla, ma da m 1,20 in su, sì. Bisogna citare il comma relativo, ovvero, comma secondo, art. 15.
L'emendamento non è una novità; non si va in contrasto con quanto abbiamo approvato finora.
L'articolo, senza emendamento, potrebbe far supporre che tutti i piani entroterra, vengano conteggiati, perché nell'articolo c'è scritto "entroterra". Ma tutti i piani sottoterra? No. Solo quelli che emergono per più di m 1,20.
Assessore, se lasciamo la norma formulata in questo modo, qualcuno potrebbe supporre che si conteggiano anche i seminterrati che hanno solo 50 cm, perché c'è scritto entroterra. Invece noi specifichiamo; a patto che non rientrino a far parte del comma secondo dell'art. 15.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Quanto detto dal Consigliere Chiezzi mi pare sia chiaramente specificato nella norma. Non ritengo, pertanto, di cambiare la norma.



PRESIDENTE

Come richiesto dal Consigliere Chiezzi, indìco la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'emendamento n. 19.2).
L'esito della votazione è il seguente: presenti 43 votanti 42 hanno votato SI' 15 Consiglieri hanno votato NO 27 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'emendamento è respinto.
19.3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 19, comma primo, le parole da "ricavate" sino al termine sono soppresse e sostituite con "rispondenti ai requisiti di legge e normativi in tema di igiene, sanità e sicurezza degli ambienti di abitazione e di lavoro, per il tempo libero, per le attività di servizio alle persone e alle cose, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci passate, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi".
Intende illustrarlo, Consigliere Chiezzi? Prego.



CHIEZZI Giuseppe

Questa è una proposta che cerca di definire questa superficie utile netta in modo positivo e proprio, e non come differenza tra la superficie lorda e quella destinata al calpestìo. Il concetto di superficie di calpestìo è anch'esso consolidato, però si riferisce ad un modo molto grossolano di intendere l'utilizzo di una superficie. Quindi, invece di contare la superficie lorda e dedurre le superfici non destinate al calpestìo, propongo di scrivere che la superficie utile netta è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani "rispondenti ai requisiti di legge e normativi in tema di igiene, sanità e sicurezza degli ambienti di abitazione e di lavoro, per il tempo libero, per le attività di servizio alle persone e alle cose, misurata al netto di murature, pilastri tramezzi, sguinci, passate, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi".
E' una descrizione dettagliata e riferita sia alle normative di legge sia agli elementi fisici che devono essere dedotti dal computo delle superfici. Mi sembra un tentativo per fare un passo avanti verso un Regolamento edilizio che descriva in modo un po' più aggiornato, rispetto a certe definizioni del passato, i luoghi, le superfici utili e via dicendo.



PRESIDENTE

Ci sono altri interventi al riguardo? Non vedo cenni di richiesta di parola. La Giunta intende esprimersi? Prego, Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Pur apprezzando il diverso modo di esprimere la superficie utile netta ritengo che sia preferibile questo modo, che forse è più geometrico e più asciutto, però rende meglio ed è sicuramente in linea con la tradizione lessicale urbanistica.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 19.3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 19 voti favorevoli e 20 contrari.
19.4) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 19, comma secondo, sostituire le parole "non destinate al calpestìo" con le parole "deducibili dalla superficie lorda al fine del calcolo della superficie netta".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 19 voti favorevoli, 26 contrari e 1 astensione.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, chiedo di ripetere la votazione con il sistema elettronico.



PRESIDENTE

La richiesta, prima della promulgazione della votazione, è legittima.
Indìco pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico su tale emendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 40 votanti 39 hanno votato SI' 10 Consiglieri hanno votato NO 28 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'emendamento è respinto.
20.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 20, comma primo, cancellare la parola "utile".
20.2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 20, sostituire "(SUL)" con "(SL)".
A mio parere, questi due emendamenti sono superati per motivi di coordinamento. Permane invece l'emendamento successivo.
20.3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 20, comma secondo, sostituire le parole "l'estradosso dell'ultimo solaio" con le parole "l'estradosso della superficie di copertura".
Mi pare chiaro, Consigliere Chiezzi. Intende illustrarlo? Prego.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, qui c'è un altro problemino: il calcolo del volume della costruzione. Si dice: "Per l'ultimo piano - sottotetto abitabile o agibile l'altezza" - quella che deve essere calcolata ai fini del conteggio del volume - "è quella tra il livello di calpestìo dell'ultimo piano e l'estradosso dell'ultimo solaio". E se non c'è il solaio, come conteggio questa altezza? Se non c'è un solaio di cemento armato, ma c'è qualcos'altro, come misuro l'altezza? Dove finisce? Perché oggi le coperture degli edifici possono non avere un solaio, possono essere coperture in forma leggera, può esserci di tutto.
Il riferimento "ultimo solaio", anche qui, è un po' datato (case in cemento armato, ultimo solaio...): l'ultimo solaio oggi può non esserci.
Allora, se non c'è il solaio, cos'è? Io propongo "l'estradosso della superficie di copertura", perché una superficie di copertura c'è di sicuro e si conta l'estradosso della superficie di copertura.
A questo punto, il partito del cemento può suggerire "l'intradosso della superficie di copertura" per guadagnare qualche centimetro, ma è comunque un riferimento.
Allora, la superficie di copertura, sia che la si voglia conteggiare all'estradosso che all'intradosso, c'è: riferiamoci ad una cosa che sicuramente c'è e non ad un manufatto che magari non esiste. O "in assenza", però bisogna risolverlo questo problema, perché se non c'è il solaio, non sappiamo come contare.
L'emendamento è così, ma posso anche, sentiti i colleghi, concordarne un altro. Il collega Gatti suggerisce di aggiungere "in assenza l'estradosso della superficie di copertura", per cui si possono trovare...
Però io ho posto il problema che si fa riferimento ad un solaio, e questo è troppo poco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.



GALLI Daniele

Su una definizione che si avvicina all'impostazione che ha appena citato il Consigliere Chiezzi, personalmente sarei anche d'accordo. Certo che, qualora la copertura dell'ultimo appartamento fosse in pendenza andrebbe definita la media di questa copertura, e la definizione di questo potrebbe - adesso vediamo con quale modello matematico definirla - essere teoricamente accettata, perlomeno da parte mia.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

No, preferisco mantenere la formulazione dell'articolo così com'è.



CHIEZZI Giuseppe

Come? L'ha accettato?



PRESIDENTE

No, la risposta è stata che intende mantenere il testo così com'è.



CHIEZZI Giuseppe

Sì, ma se non c'è il solaio, dica solo cosa succede.



PRESIDENTE

Io ho ripetuto le parole che ha detto l'Assessore, non ho dato mie interpretazioni.
Assessore, la sua risposta la ritengo definitiva.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Il problema che ho posto è stato recepito anche da altri colleghi. Per calcolare l'altezza dell'ultimo piano, bisogna sapere da dove si parte, e non c'è contenzioso. Si parte dal piano di calpestìo, poi bisogna sapere dove fermarsi. L'attuale norma dice: ci si ferma all'intradosso del solaio.
Bene, se non c'è il solaio, ci possono essere solo le tegole, oppure ci pu essere una copertura di quelle moderne, con materiali moderni (plexiglas) che non prevedono un solaio - bisogna dire come si conteggia. Dove ci si ferma? Se c'è un solaio, bene, ma se non c'è? Se ci sono solo i travi in legno con le tegole sopra, dove ci si ferma? Sopra la tegola, sotto la tegola, nel controsoffitto? Si deve dire qualcosa.
Allora, la risposta va data - mi rivolgo al Presidente del Consiglio non si può lavorare in questo modo, senza risposte su fatti evidenti altrimenti non si va avanti. La risposta deve esserci e deve risolvere il problema. E' stata fornita una soluzione recepita anche da componenti di maggioranza. Può non essere la soluzione idonea; se ne trovi un'altra, per la soluzione la si trovi, Presidente, altrimenti le chiedo di sospendere il Consiglio e di aggiornarlo.



PEANO Piergiorgio



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi è stato chiarissimo.
L'Assessore intende dare una risposta all'emendamento proposto dal collega Chiezzi? Prego, Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

A parte che si ripropone in aula una discussione molto tecnica, e mi dispiace che il Consigliere Chiezzi non abbia partecipato in Commissione...



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

In Commissione mi avete tagliato fuori!



PRESIDENTE

Per favore, non colloquiamo su questo, è un fatto ormai intervenuto quello della Commissione.
Assessore, intervenga sull'emendamento, per cortesia.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Intervengo, però non sono l'Assessore che, a richiesta, interviene sempre; d'altronde, si tratta di una proposta del Consiglio e oltretutto ho anche ritirato la mia firma.
L'esperto mi riferisce che, dall'analisi tecnica, il solaio non per forza deve essere considerato in cemento armato, perché vi può essere qualsiasi materiale e quindi il solaio costituisce - mi si dice l'orizzontamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Mi pare che la proposta del Consigliere Gatti sia accettabile, proprio per le motivazioni addotte. Se non ci sono solai, dove mi fermo a misurare? Vado sul tetto. Quindi, mettiamo "sul solaio" oppure "sull'estradosso". Mi pare sia molto chiaro.



PRESIDENTE

Assessore, mi pare sia molto chiara la proposta che emerge dall'aula.
Una proposta che il Consiglio potrebbe accettare, in quanto, trattandosi di estradosso della superficie di copertura, è un solaio in cemento armato o travatura in legno. Mi pare possa essere accettato.
Assessore, lei rappresenta la Giunta e colui che deve rispondere "sì" o "no", al di là di quello che l'aula ha presentato coralmente come proposta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

La scelta che ho è solo quella di rispondere "sì"?



(Commento fuori microfono del Consigliere Chiezzi)



PRESIDENTE

Assessore, mi perdoni. Se noi scrivessimo "l'estradosso dell'ultimo solaio" o "l'estradosso della superficie di copertura", sarebbe già completo. In assenza del solaio, l'estradosso è la superficie di copertura.
Potrebbe essere così? Mi scusi, l'estradosso è sotto, quindi sotto il telaio in legno che sostiene la copertura. Se lei fa la media, cambia.
Do lettura dell'emendamento modificato: all'art. 20, comma secondo, dopo le parole "l'estradosso dell'ultimo solaio", aggiungere le parole "o, in sua assenza, l'estradosso della superficie di copertura".
Pongo in votazione l'emendamento nel testo modificato, accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FOCO



PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame degli emendamenti.
24.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 24, comma primo, la parola "utile" è cancellata.
Per motivi di coordinamento questo emendamento è superato come pure i successivi, sempre a firma del Consigliere Chiezzi, i cui testi recitano: 24.2) all'art. 24, "(SUL)" diventa "(SL)" 25.1) all'art. 25, la parola "utile" è soppressa 25.2) all'art. 25, "(SUL)" diventa "(SL)".
28.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 28 aggiungere il seguente comma: "E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Questo è un articolo molto importante e sollecito l'attenzione dei colleghi, perché il titolo "Salubrità del terreno e della costruzione" tratta un tema che un tempo non era normato con attenzione. Siamo in un settore normativo nuovo.
Il terreno su cui appoggio i manufatti è salubre? La stessa costruzione è salubre? Il concetto di salubrità sino all'altro ieri non comprendeva le attenzioni che questo articolo propone. Dato che ci troviamo impegnati in un aggiornamento su questi temi, sottolineo l'esigenza di trattare anche un altro elemento di salubrità, sia riferito al terreno che ai materiali di costruzione, che è quello della radioattività. Sappiamo che ci sono terreni che hanno forti emissioni radioattive; sappiamo anche che ci sono materiali (certi graniti) che hanno emissioni radioattive.
E' un tema che negli ultimi anni la letteratura comincia a considerare.
Ci sono certe zone con tufo che presentano problemi. Pensiamo alle emissioni da radon, che ci sono dal terreno e anche da certi materiali. Il tentativo è di dire anche qualche parola sulla verifica delle condizioni di radioattività emesse dal terreno o dai materiali, in modo tale che queste emissioni siano controllate e non raggiungano livelli nocivi alla salute.
L'emendamento propone che venga inserito il tema della riadioattività dei terreni e dei materiali. Leggo l'emendamento: "E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute". C'è questo tema del radon e della radioattività che in un Regolamento edilizio moderno è bene affrontare.
Questa è una proposta che faccio. Ci possono essere suggerimenti e cambiamenti, però tutti diretti ad affrontare il tema della radioattività come elemento di salubrità del terreno e del materiale da accertare.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

Intendevo soltanto dire, Presidente, che era previsto un emendamento all'art. 27 da parte dell'Assessore Botta. Siamo al 28. Dovremmo riprenderlo un attimo.



PRESIDENTE

Era un emendamento di coordinamento. La variazioni sono già state apportate.
Pongo in votazione l'emendamento illustrato dal Consigliere Chiezzi e accettato dall'Assessore Botta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
36.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 36, comma quinto, dopo le parole "misure compensative" aggiungere le parole "indicate nel progetto".
La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

La Giunta accetta l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
38.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 38, comma secondo, dopo le parole "o propaganda", aggiungere le parole "sono accompagnate da una relazione di un professionista abilitato sulla stabilità delle stesse".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Qualche giorno fa un elicottero si è alzato in volo da Piazza Castello proprio davanti a Palazzo Madama. Alzandosi in volo, lo spostamento d'aria procurato dalla rotazione delle pale, ha ribaltato, con violenza, in modo immediato e con molto fragore e spavento, una recinzione pubblicitaria messa a corredo del cosiddetto "cantiere-evento". Ripeto, questo spostamento d'aria, provocato da un elicottero, che non è eccezionale, ma rilevante, ha provocato la rovina dei pannelli pubblicitari.
Non so se quelle recinzioni siano state progettate a norma di legge, ma mi sembra importante che nel Regolamento edilizio tipo, quando si parla di cartelloni propagandistici, si aggiunga che occorre sempre avere la relazione di stabilità di un tecnico competente.
Tra l'altro, sapete che spesso e volentieri i cartelloni, anche i tabelloni elettorali, sono soggetti a ribaltamento.
Dato che la pubblicità ormai viene realizzata anche in questa forma, mi sembra giusto richiedere, oltre ai progetti, la relazione di un tecnico che ne accerti la stabilità. Se quel pannello, caduto in Piazza Castello avesse offeso qualche persona, e se si fosse, in base ai conti, accertato che il vento provocato dall'elicottero era un normale vento forte sarebbero sorti dei grandi problemi.
Ripeto, dato che per la realizzazione di ogni cartellone pubblicitario c'è un progetto, secondo me è bene chiarire che ci sia anche una relazione di stabilità di questi manufatti che volano in giro per la città con eccessiva disinvoltura.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Potrei comprendere il discorso del Consigliere Chiezzi per alcuni tipi di pubblicità, di un certo rilievo, non certo se c'è una "bandierotta"...



ANGELI Mario

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



ANGELI Mario

Beh, certo.



ANGELI Mario

Pertanto, occorre precisare meglio, ovvero, se i cartelloni sono di una certa grandezza. In questo caso, sono d'accordo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Condivido le perplessità espresse dal Consigliere Angeli. Si dovrebbe pertanto introdurre una soglia dimensionale o comunque trovare una formula diversa.



PRESIDENTE

Si potrebbero specificare i metri quadri.
Assessore Botta, intende formalizzare un'ipotesi?



(Momento di consultazione)



PRESIDENTE

Nella seconda istruzione, si potrebbe aggiungere alla fine: "installati nel centro abitato e nei casi che ai fini della sicurezza devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista abilitato". Quindi utilizziamo questa formulazione.
Consigliere Chiezzi, l'emendamento viene a questo punto...



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

No, votiamo per la storia. Manteniamo anche il primo, lo si vota per la storia.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 38.1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli e 24 contrari.
Pongo ora in votazione la nuova formulazione, che viene messa nelle istruzioni.



SPAGNUOLO Carla

Può rileggerla, per cortesia?



PRESIDENTE

Certo.
38.2) all'art. 28, comma secondo, nelle istruzioni aggiungere le parole "e i casi che ai fini della sicurezza devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista abilitato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 29 voti favorevoli e 2 astensioni.
38.3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: dopo l'art. 38, è introdotto il nuovo "Art. 38 bis - Ciclopiste".
Consigliere Chiezzi, non riesco a capire: c'è solo un titolo. Abbiamo bisogno di spiegazioni.



CHIEZZI Giuseppe

Anch'io non capisco, Presidente. Il problema è che chiedo di capire cosa scriviamo sulle ciclopiste.
Ciclopiste: l'attuale Regolamento non ne parla. Mi sembra sbagliato.
Allora, cosa scriviamo non lo so, però io ho presentato un emendamento mettendo il titolo dell'articolo "Ciclopiste", per invitare i colleghi a concordare se mettiamo questo articolo o meno. Io sono d'accordo a metterlo, quindi se decidiamo di sì, possiamo fermarci un quarto d'ora e vedere cosa scrivere sul Regolamento; se i colleghi sono disinteressati alle piste ciclabili, va bene, respingono il titolo dell'emendamento, al quale seguirà poi ovviamente un testo. Quindi, questo è il titolo di un nuovo articolo: "Ciclopiste". Votiamo il titolo; quando l'abbiamo votato bisogna poi sospendere un momento...



PRESIDENTE

Quindi, da quello che intendo, è un invito alla riflessione, in quanto l'emendamento non può essere accolto in quanto tale.
Qualche Consigliere intende accogliere l'invito a riflettere sulle ciclopiste? Prego, Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

Credo che sulle piste ciclabili dovremmo in qualche modo inserire una norma all'interno del Regolamento edilizio. Oltretutto, le piste ciclabili oggi sono finanziate con contributi regionali, quindi sono già normate riprendere quelle normative e riportarle all'interno di questo Regolamento edilizio sarebbe opportuno.
Potremmo vedere la formulazione di un articolo e riproporlo domani mattina ad inizio di seduta; che sia formulato all'interno del Regolamento un articolo che riguarda non le ciclopiste, ma le piste ciclabili, perch riguarda le piste in città e fuori città, è necessario.



PRESIDENTE

E' una raccomandazione che viene fatta e mi pare accolta dall'aula.
Prima della conclusione della discussione del Regolamento, possiamo tentare di inserire un articolo che riguardi le piste ciclabili.
La parola alla Consigliera Spagnuolo.



SPAGNUOLO Carla

Solo perché lei ha detto "se riusciamo": o decidiamo che lo inseriamo o decidiamo che non lo inseriamo. Però se l'Assessore dice che si inserisce entro la fine di questa discussione si inserirà.
Cosa dice l'Assessore? Mi sembra che lo si debba chiedere anche a lui.



PRESIDENTE

Prego, Assessore.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Dico che questa parte del Regolamento è comunque integrabile dalle Amministrazioni comunali. Tuttavia, se vogliamo inserirlo, sono disponibile a ragionare con i presentatori della deliberazione, anche se qui siamo su un punto che non c'entra molto... Su questo punto specifico noi siamo nel Titolo che riguarda le prescrizioni costruttive funzionali.



PRESIDENTE

No, ma il ragionamento era, prima della chiusura, di inserirlo trovando il punto adatto; può essere il numero "x" di articolo, quindi non è detto 38 bis), ecc. Dunque, c'è una disponibilità; benissimo.
39.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 39, comma quinto, dopo la parola "pubblici", aggiungere le parole "o assoggettati all'uso pubblico".
Questo emendamento viene accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 27 Consiglieri presenti.
41.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 41, prima dell'ultimo comma, inserire le parole "le canalette di spurgo dell'acqua devono essere previste anche nelle intercapedini entro il filo di fabbricazione".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Nell'art. 41 si parla di intercapedini, ma si lasciano imprecisate le larghezze di queste intercapedini e le altezze. Dato che l'intercapedine è un fattore di igiene dell'edificio, mi sembra strano che si lasci al Comune un testo che non indica la soglia minima che garantisce la funzionalità di un'intercapedine, che si lasci il Comune libero di scrivere qualsiasi numero. Quindi, chiedo all'Assessore di indicare nell'articolo delle cifre minime di requisito che la Regione richiede affinché questo Regolamento tipo possa non passare al vaglio dell'ASL; di scrivere delle cifre oppure di non mettere proprio niente, ma lasciare in bianco la larghezza minima di un'intercapedine mi sembra sbagliato. L'intercapedine deve avere comunque una larghezza idonea a seconda delle varie circostanze, ma una larghezza minima diamola, poi scriviamo nell'istruzione che non è... Qui siamo già forse nel Titolo IV? Questo non mi sembra prescrittivo. Però diamo una misura.
Chiederei all'Assessore una risposta su questo primo quesito sull'intero art. 41.



PRESIDENTE

Ci sono altri interventi sull'art. 41? Prego, Consigliere Galli.



GALLI Daniele

Stavo riflettendo: essendo le intercapedini non un obbligo strutturale ma una necessità, al limite, che viene eseguita in presenza di determinati terreni, ovviamente in presenza di umidità o di altre caratteristiche, mi troverei imbarazzato nel voler definire l'entità di un'intercapedine, in quanto non conosco le caratteristiche di un terreno, dove potrebbe esserci necessità o dove necessità non ve n'è di realizzare un'intercapedine. Di conseguenza, non so se andare a normare o condizionare le Amministrazioni comunali su una scelta... Non lo so, pongo il dubbio anche agli altri sottoscrittori della legge: conviene intervenire in maniera così chiara su un argomento dove i Comuni potrebbero verificare la necessità sul loro territorio di attuare queste strutture? Altrimenti chiederei, al limite, un attimo di sospensione per parlarci.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Credo che dovrà essere determinata la larghezza, l'altezza e tutto quanto, come già determinato dalle norme igienico-sanitarie. Per alcuni terreni è obbligatorio avere le intercapedini, perché sono terreni non drenati e quindi il mettere delle misure... Credo che già oggi ci siano delle misure "standard" per le intercapedini.
Se si vogliono rimettere le misure che c'erano... Poi però bisogna mettere in un modo e nell'altro che possono essere modificate - mi pare dal Regolamento igienico-sanitario, altrimenti non credo sia possibile fare diversamente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

E' difficile stabilire oggi larghezze ed altezze delle intercapedini anche perché dipendono da numerosi fattori. Il Consigliere Galli ne ricordava giustamente uno: il tipo di fabbricato, a più piani o ad un piano solo, le condizioni morfologiche del terreno e delle falde acquifere presenti o meno nella prima superficie degli scavi, dipendono dall'esigenza di rendere abitabile o agibile un piano sottostante o seminterrato, oppure no. Sovente è una caratterizzazione che deriva dall'altezza del fabbricato dai piani seminterrati, dalle tante condizioni e dalla fase progettuale. La larghezza può essere diversificata, perché dipende dal fatto che il muro dell'intercapedine può essere a sostegno del piano di appoggio del marciapiede, quindi sono troppi i fattori: stabilire oggi, a priori, una larghezza ed un'altezza, diventa estremamente difficile. Un'altezza dovrebbe già avere di per sé la conseguenza di un fattore di percorribilità dal punto di vista dell'altezza di una persona, altrimenti non potrebbe essere intercapedine.
Sono troppi i fattori. Direi di lasciare ai Comuni, all'interno delle proprie istituzioni, la facoltà di completare questo comma. Sono perplesso.



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, la sua vuole essere una dichiarazione di voto? Se si vuole normare tutto... Il fatto che questo venga messo in norma vuol dire che i Comuni devono stare attenti al discorso intercapedini: altezza lunghezza, larghezza, ecc. Deve esserci, però, a mio parere. Non possiamo normare tutto, vista la conformazione del Piemonte. Chiedo scusa, lei sta presentando un emendamento al riguardo.



CHIEZZI Giuseppe

Sono anche d'accordo sulle osservazioni dei colleghi Peano e Angeli, ma allora togliamo la frase in cui si dice con tanta decisione "le intercapedini debbono avere le seguenti caratteristiche". "Debbono" si riferisce al fatto che devono avere una larghezza netta, una larghezza massima.



PRESIDENTE

Chiedo scusa se interrompo, ma stiamo dando delle indicazioni e il Comune deve inserirle nel proprio Regolamento.



CHIEZZI Giuseppe

Che per esistere debba avere un'altezza ed una larghezza lo sanno anche i bambini, non c'è bisogno di scriverlo sul Regolamento! Si sa che le intercapedini devono avere un'altezza ed una larghezza: quale, non lo diciamo. Si dice, invece, che il fondo dell'intercapedine deve risultare di almeno m 0,20; in questo caso, serve dire che "devono avere il fondo" di almeno m 0,20. Siccome sull'altezza e sulla larghezza non diciamo niente togliamo quella frase! Propongo l'emendamento soppressivo delle tre lineette che non sono altro che una pagina bianca. I Comuni se lo vedranno, mentre invece lasciamo il "fondo dell'intercapedine", dove diamo un minimo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Siccome parliamo degli articoli che sono a discrezione dei Comuni eliminerei il terzo comma e lascerei libertà ai Comuni su dove servono le intercapedini. Scritto così non ha alcun senso. Lasciamo libertà di scelta ai Comuni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Grasso.



GRASSO Luciano

Da parte nostra siamo favorevoli a togliere le tre lineette, ponendo quindi dei vincoli particolari all'intercapedine, anche perch l'intercapedine si può dividere in quella che si realizza quando si realizza l'opera, oppure quella che si realizza per un risanamento igienico sanitario, qualora si riscontri la necessità di un'intercapedine. In questo secondo caso, se andiamo a porre dei vincoli, si può impedire di realizzare un'intercapedine e l'intercapedine può avere un utilizzo importante. Se togliamo i vincoli è meglio. I venti centimetri indicati sotto, che devono essere 20 cm al di sotto del locale che si intende salvaguardare potrebbero essere mantenuti, perché è un'indicazione tipica, che però è quasi nell'ordine di qualsiasi opera che si intende realizzare. Si sa che così va fatta, però quello si può mantenere.



PRESIDENTE

Mi permetto solo di dire che se salta il terzo comma anche le istruzioni, che ovviamente sono conseguenti, vanno modificate.
La parola al Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

E' pronto un emendamento che elimina parte del comma terzo; va anche aggiunto che i primi due punti delle istruzioni vanno eliminati e rimane soltanto l'ultimo punto. Anche l'ultimo punto andrebbe modificato, perch dovrebbe essere precisato "stabilire condizioni per la realizzazione" non aggiuntive, perché non va bene.



PRESIDENTE

Aspettiamo questo emendamento e poi ragioniamo, Consigliere Angeli.
41.2) Emendamento presentato dal Consigliere Peano: all'art. 41, il comma terzo è soppresso, tranne le ultime due righe da "il fondo" fino a "interrati attigui".
Automaticamente sulle istruzioni saltano i primi due paragrafi e l'ultimo viene modificato: "E' facoltà dei Comuni stabilire le condizioni per la realizzazione delle intercapedini".
L'Assessore è d'accordo.
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
Vive però l'emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi.
La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

La Giunta è contraria. Abbiamo approvato l'emendamento soppressivo lasciando libertà ai Comuni. Mi sembra che questo emendamento contraddica quanto abbiamo votato prima.



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi ritira l'emendamento n. 41.1).
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Secondo me, il comma quarto dell'art. 43 è inutile. Tale comma recita: "I muri di sostegno devono essere realizzati in...", poi non specifica come saranno realizzati. Va bene che i Comuni dovranno decidere, ma cosa serve scrivere che il Comune deve decidere di realizzare un muro? Devono essere fissati dei requisiti di questo muro. Decida il Comune. Mi domando se siano necessarie le parole: "I muri devono essere realizzati in...". Proporrei di togliere il comma quarto, senza presentare alcun emendamento.



PRESIDENTE

Come Regione noi ci occupiamo di stilare un Regolamento tipo, quindi suggeriamo al Comune di entrare nel merito e riempire i puntini.
Praticamente ricordiamo al Comune che si deve occupare di normare tale parte. Il Consiglio regionale comunque ritiene utile normare; se non lo ritiene non inserisce tale parte nel Regolamento tipo.
L'intenzione della Presidenza è di proseguire i lavori fino alle ore 13.30. Vi sono ancora sette emendamenti.
45.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 45, comma secondo, lettera b), aggiungere al fondo le parole "ed alla spinta in conformità delle vigenti leggi in materia".
La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti.
45.2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 45, comma secondo, lettera d), aggiungere al fondo le parole "e devono essere inoltre conformi alle vigenti leggi in materia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli, 21 contrari e 4 astensioni.
52.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 52, comma primo, aggiungere al fondo le parole "in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico".
Il Consigliere Chiezzi intende illustrarlo? E' abbastanza chiaro. Ci sono interventi? Prego, Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Consigliere Chiezzi, aggiungerei "ove possibile".



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Non sono d'accordo, è una correzione che attenua la portata dell'emendamento.



PRESIDENTE

Mi pare vi fosse l'ipotesi di concordare l'emendamento, se ho ben capito.
Lei, Consigliere Chiezzi, mantiene il suo?



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

No.



PRESIDENTE

Allora l'emendamento, come modificato dall'Assessore, diventa: all'art. 52, comma primo, aggiungere al fondo le parole "in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico, ove possibile".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
56.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 56, comma terzo, aggiungere al fondo le parole "e saranno corredate da un marciapiede".



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Lo ritiro, Presidente.



PRESIDENTE

Questo emendamento viene ritirato dal proponente.
56.2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 56, comma quinto, aggiungere le parole "e saranno corredate da un marciapiede".
Mi pare che anche questo venga ritirato.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Sì.



PRESIDENTE

Bene, è ritirato anche questo emendamento.
63.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 63, comma quarto, sostituire la parola "palle" con la parola "magli".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Nell'art. 63 c'è scritto: "Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante palle o altri macchinari...". Si riferisce alla fattispecie in cui penzola un'enorme sfera metallica appesa ad una catena o ad una fune, è un braccio oscillante che imprime un'oscillazione a quella che però ha la funzione di maglio. Io direi di non descrivere la forma dell'oggetto di cui ci serviamo per rompere l'edificio, ma descriviamo l'uso a maglio di un oggetto, quindi direi di parlare di magli, perché si potrebbe anche non avere la forma a sfera, ma un'altra forma qualunque.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Se non si vuole utilizzare il termine "maglio", che potrebbe essere confuso, si potrebbe utilizzare il termine "sfere metalliche".



PRESIDENTE

Assessore Botta, a lei l'ultima parola.



BOTTA Franco Maria, Assessore alla pianificazione territoriale e dell'area metropolitana

Accetto la proposta di emendamento: sostituire la parola "palle" con "magli".



PRESIDENTE

Scusate, non potremmo scrivere: "procedere alla demolizione mediante macchinari a braccio meccanico"? Sono tutti macchinari a braccio meccanico.
Prego, Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

Presidente, "magli" è un termine tecnico correttissimo; il maglio è uno strumento che viene aggiunto alle corde e può essere di dimensioni diverse sovente è un cilindro ripieno di calcestruzzo per avere un peso, quindi pu essere con forme diverse. "Maglio" è il termine tecnico che può essere inserito correttamente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento nel testo originario.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.
Ora abbiamo una norma di coordinamento.
A pag. 66), all'art. 38, abbiamo aggiunto la parola "approvata", mettendola al secondo paragrafo delle istruzioni l'emendamento era aggiuntivo. Viene spostato al terzo paragrafo e ve lo leggo: "...installazione anche per singo le aree, nonché la necessità di disporre di una relazione redatta da un professionista abilitato per certificare la sicurezza dei mezzi pubblicitari".
A seguito di queste variazioni, all'art. 67, comma primo, le parole "previste dall'art. 10" sono sostituite dalle parole "previste dall'art.
11". Ovviamente, il Consiglio prende atto di questa modifica all'unanimità.
Abbiamo terminato l'esame degli emendamenti, ma resta in sospeso il discorso delle piste ciclabili. Quindi domani mattina, all'inizio di seduta, ci impegniamo a lavorare, se questo è l'impegno del Consiglio sull'inserimento, nel Regolamento edilizio tipo, del discorso relativo alle piste ciclabili e per l'approvazione finale del provvedimento.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti alla Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 13.19)



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