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Dettaglio seduta n.381 del 27/07/99 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 4) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bellingeri, Benso, Cavaliere Farassino, Rosso e Viglietta.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento: Commemorazioni

Commemorazione del Segretario della Giunta regionale Pier Domenico Clemente


PRESIDENTE

Desidero commemorare il dottor Pier Domenico Clemente.
Egregi colleghi, signore e signori, questa mattina nella Chiesa Parrocchiale di Morano Po nel Casalese ho partecipato, in rappresentanza dell'assemblea regionale e insieme a molti di voi, alla cerimonia funebre di Pier Domenico Clemente, scomparso al termine della scorsa settimana all'età di 68 anni, dopo una lunga malattia nella sua casa torinese.
Ritengo che sia un obbligo e un doveroso omaggio ricordare, nel corso del Consiglio regionale, l'espressione più alta del nostro istituto, la figura di un uomo che di certo ha molto dato del suo acuto ingegno alla Regione Piemonte.
L'anno prossimo la nostra Regione, insieme alla massima parte delle altre a Statuto ordinario, celebrerà trent'anni di vita. Ebbene, Pier Domenico Clemente di questo nostro istituto piemontese è stato anche, in ordine di tempo, uno dei primi dirigenti. Di fatto, ha contribuito non poco a costruire, dal punto di vista amministrativo, questa nostra Regione, le sue strutture operative ed i suoi uffici. Per più di un quarto di secolo infatti ha occupato e svolto con perizia il delicato ruolo di Segretario della Giunta regionale, un ruolo e un compito non sempre facile, sempre delicato, percorso nel tempo dal dottor Clemente con attiva partecipazione perspicaci intuizioni, ma soprattutto con la coscienza e la certezza dell'importanza fondamentale dell'istituto regionale nell'ambito della democrazia italiana e nel contesto delle istituzioni democratiche, ossatura e struttura portante della nostra Repubblica.
Desidero inoltre ricordare il dottor Pier Domenico Clemente per un altro suo impegno profuso con successo, nel quale ha saputo unire i suoi doveri d'ufficio al suo forte legame con la terra e le genti del Piemonte.
Oltre ad essere nel tempo propositore di numerose iniziative tutte tese a far conoscere il Piemonte e il suo mondo del lavoro, le sue opportunità produttive oltre i confini nazionali, Pier Domenico Clemente ha operato per anni per ritrovare, rinsaldare il filo della piemontesità nel mondo diventando concreto ed efficiente punto di riferimento per le diverse comunità piemontesi sparse ai quattro angoli del globo e, in particolare nell'America Latina e più precisamente nelle terre dell'Argentina.
In sostanza, ha contribuito a dare una nuova linfa alle radici di tante storie piemontesi, ha stabilito un contatto che oggi per merito suo è vivo e fecondo. Dunque, il dottor Pier Domenico Clemente è anche da ricordare per questo suo speciale lavoro di piemontese che credeva nel Piemonte nella sua storia e nella sua gente.
Colleghi Consiglieri, nell'esprimere ai familiari di Pier Domenico Clemente il più profondo cordoglio della Regione Piemonte per la sua scomparsa, invito tutti voi ad un minuto di raccoglimento per ricordarne la figura.



(I presenti, in piedi, osservano un minuto di silenzio)


Argomento: Edilizia e norme tecnico-costruttive

Esame proposta di deliberazione n. 406: "Approvazione del Regolamento edilizio tipo, ai sensi dell'art. 3, comma primo, della L.R. 8/7/1999 n. 19 'Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R. 5/12/1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo)'"


PRESIDENTE

Passiamo ora all'esame della proposta di deliberazione n. 406, di cui al punto 5) all'o.d.g.
Ho notizia che il collega Saitta è rientrato per svolgere con efficacia l'attività d'aula. Desidero personalmente ringraziarlo per questa sua disponibilità.
CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono) Chiedo la verifica del numero legale.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.



(Il Consigliere Segretario Toselli effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula 24 Consiglieri anziché 28 (sono in congedo 6 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento interno del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 14.42 riprende alle ore 15.20)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FOCO


Argomento: Edilizia e norme tecnico-costruttive

Esame proposta di deliberazione n. 406: "Approvazione del Regolamento edilizio tipo, ai sensi dell'art. 3, comma primo, della L.R. 8/7/1999 n. 19 'Norme in materia di edilizia e modifiche alla L.R. 5/12/1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo)'" (seguito)


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Ritorniamo all'esame della proposta di deliberazione n. 406, di cui al punto 5) all'o.d.g.
La parola al Consigliere Saitta.



SAITTA Antonio

Presidente, intervengo soltanto per dichiarare la condivisione di questa proposta, che è stata costruita con l'apporto dei diversi Gruppi consiliari, ma anche per rilevare alcuni limiti ai quali in qualche maniera occorre porre rimedio.
I limiti di questa proposta derivano dal fatto che la Commissione ha dovuto lavorare in assenza di un Regolamento igienico-sanitario. Dal punto di vista teorico e non soltanto, il Regolamento edilizio avrebbe dovuto svilupparsi maggiormente anche nella parte sanitaria; invece, per una scelta assunta in Commissione, si è deciso di lavorare prevalentemente sulle questioni di carattere edilizio tralasciando, oppure approfondendo soltanto, alcune questioni di carattere più sanitario.
Questo deriva dal fatto che la Regione Piemonte, ormai da parecchi anni (quindi non è soltanto un problema di questa Giunta, ma anche di quella precedente), continua ad annunciare come imminente la proposta di un Regolamento di carattere sanitario, che in effetti non viene mai approvato dal Consiglio. Mi pare che ci sia qualche bozza, però soltanto quella. Fino a quando non sarà varato un Regolamento sanitario, sarà impossibile attuare un lavoro completo. Può sembrare irrilevante rispetto alle questioni che oggi discutiamo, però è essenziale, perché molti contenziosi nei Comuni per quanto riguarda le questioni edilizie, derivano da un rapporto conflittuale con le AA.SS.LL. per le norme di carattere sanitario.
Ci sono interpretazioni diverse non soltanto delle leggi nazionali, ma anche delle leggi regionali ed interpretazioni diverse dei Regolamenti. Se ci fosse più certezza dal punto di vista regolamentare, avremmo potuto sicuramente dare un prodotto normativo migliore, per la parte sanitaria rispetto a quello che è stato elaborato.
Intervengo per sottolineare il limite della proposta, che sicuramente le Amministrazioni comunali non mancheranno di segnalare, perché questa proposta in ogni caso risolve soltanto una parte della conflittualità che esiste tra Amministrazioni locali ed Aziende Sanitarie Locali.
L'invito che mi sento di fare è una sollecitazione all'Assessore alla sanità, affinché gli uffici sanitari provvedano in fretta a portare in discussione, non so se in Commissione o in altra sede, un Regolamento sanitario. Ve ne è la necessità. E' molto importante e probabilmente sarà il riferimento sul quale poi rivedere anche il Regolamento igienico edilizio che noi oggi approviamo. Questo ho voluto dirlo perché ci pare utile rilevarlo in questo dibattito per non dare la sensazione, che non sarebbe neppure onesta, che approvando il Regolamento edilizio abbiamo risolto molti dei problemi di conflittualità con le AA.SS.LL., che invece continueranno ad esistere e ad essere enormi.
Il mio, quindi, è un invito ed una sollecitazione pressante all'Assessore D'Ambrosio affinché i suoi uffici procedano rapidamente alla presentazione di questo Regolamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeli.



ANGELI Mario

Con gravissimo ritardo si arriva ad approvare questo Regolamento edilizio tipo, che doveva essere approvato dieci anni fa. Il Regolamento edilizio tipo e il Regolamento sanitario dovevano essere predisposti subito dopo l'approvazione della L.R. n. 56/77. Si è andati avanti tutti questi anni senza approvarlo, ma finalmente oggi arriva in Consiglio il Regolamento edilizio tipo, che permetterà ai Comuni di avere qualche certezza in più. Non saranno più così evidenti quelle diversificazioni che ci sono state in passato.
Credo anch'io di dover sollecitare l'Assessore alla sanità a voler predisporre il Regolamento sanitario, perché senza quella parte anche il Regolamento edilizio tipo risulterebbe monco.
Mi auguro che non faccia la fine della legge sull'assistenza; abbiamo fatto il piano pluriennale per la sanità e non si è più fatto nulla per l'assistenza.
Mi auguro che il Regolamento sanitario venga predisposto con maggiore rapidità.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.



GALLI Daniele

Mi ricollego all'intervento del collega Saitta, ricordando che quando abbiamo discusso la proposta di legge n. 244, che era la legge introduttiva del Regolamento edilizio, era stata anticipata, da parte del mio Gruppo, la volontà di presentare un ordine del giorno relativo all'approvazione urgente di un Regolamento edilizio sanitario. Se ne sentiva la necessità per uniformare gli atteggiamenti delle varie AA.SS.LL., uniformità con cui le stesse Commissioni edilizie si ponevano rispetto al progetto.
Pertanto, convengo con quanto ha detto il collega Saitta, ma vorrei che ne uscisse un ordine del giorno firmato da tutti i Gruppi presenti in aula.
Pensavo comunque di presentarne uno a nome del Gruppo di Forza Italia al termine della discussione sull'approvazione del Regolamento edilizio tipo ma vorrei capire se è possibile giungere alla presentazione di un comune ordine del giorno.
Sulla questione delle altezze minime, dovrebbe essere stata approvata in Senato una normativa, portata avanti dal sen. Manfredi, relativamente alla possibilità di approvare, in deroga alle normative nazionali, che sono perentorie, una diversa altezza interna. Cercheremo di recepire anche questa documentazione e, al limite, di inserirla già nel testo del presente Regolamento edilizio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Svolgo una prima osservazione sulla maternità politica di questa deliberazione. Siamo di nuovo in presenza di un provvedimento firmato da dieci Gruppi: infatti, sono quattordici i colleghi che l'hanno sottoscritta; c'è una compresenza di Gruppi di maggioranza e di opposizione. Tale atteggiamento mi richiama alla mente la fantasia dell'ammucchiata politica, anche se poi qualche collega si offende.
In democrazia, quando non vi è più dialettica, i risultati, forse, non sono buoni, come potrebbero essere rispettando le regole che prevedono contrapposizione tra maggioranza ed opposizione. Questa premessa si fonda anche su una discriminazione di fatto del Gruppo che rappresento e che, non so per quale motivo, è stato escluso da questo confronto, ma va bene così! Almeno il mio Gruppo rimarrà, pur con le modeste forze di cui dispone, un Gruppo che cercherà di portare elementi di dialettica all'interno di questo raggruppamento straboccante di Gruppi al capezzale del Regolamento edilizio tipo.
La prima osservazione è sul problema posto dal collega Saitta, che ha evidenziato l'insufficienza del Regolamento edilizio tipo; insufficienza che deriva dal fatto che anche su questa materia non si affrontano i problemi che hanno i Comuni, come, per esempio, quello di rinnovare i loro Regolamenti, che si definiscono, storicamente, Regolamenti igienico-edilizi (nei Comuni non c'è il Regolamento edilizio) risalenti ad inizio secolo perché le due materie sono strettamente collegate.
Cosa ha fatto la straripante maggioranza? Non ha predisposto, così come mi pare di capire anche dalle parole del collega Saitta, l'intera materia ma ha, da un lato, predisposto una legge che regola, diversamente dalla L.R. n. 56/77, l'approvazione dei Regolamenti edilizi, e, dall'altro, ha preparato il Regolamento edilizio tipo. Vi è un punto che, a mio parere non è solo di insufficienza, Presidente, come diceva il collega Saitta, ma di incoerenza ed incongruenza tra la deliberazione e la legge.
Cerco di spiegarmi. La legge parla di Regolamento edilizio. Come deve essere intesa questa definizione? Io intendo - sulla base del testo della legge e della nostra deliberazione - che per Regolamento edilizio tipo la legge volesse intendere "Regolamento igienico-edilizio tipo". La volontà del legislatore - secondo noi - non è quella di approvare un Regolamento monco della parte igienica. La legge, se la interpreto bene, dice con chiarezza che, nel caso in cui i Comuni approvino - cerco di semplificare per sveltire l'argomentazione - il loro Regolamento edilizio, che io intendo igienico-edilizio, secondo questo Regolamento edilizio tipo l'approvazione della deliberazione del Comune è soggetta al solo controllo di legittimità e viene pubblicata sul BUR.
A questo punto, viene da pensare che questo Regolamento tipo, approvato in ciascun Comune, ha una valenza generale di aspetti igienici e di edilizia insieme. Perché ne deduco questo? Per il fatto che i Comuni che non si comportano così, e che quindi adottano un loro Regolamento, diverso da questo, devono chiedere il parere all'ASL. E' evidente: devono chiedere il parere all'ASL perché sono usciti da un Regolamento tipo, che tutelava l'indirizzo regionale e comprendeva ogni tipo di aspetto, sia l'igienico sia l'edilizio. Altrimenti non vi è ragione di affermare che, se non si applica questo Regolamento edilizio tipo, bisogna chiedere il parere all'ASL. Ma il parere all'ASL bisogna chiederlo anche se questo Regolamento edilizio tipo non contiene norme igieniche.
Pertanto, i casi sono due: o il Regolamento contiene norme igieniche, e in questo caso non c'è alcun limite, non c'è alcuna insufficienza e non c'è bisogno di alcun ordine del giorno che chieda il Regolamento igienico oppure, nel caso in cui non contenesse le norme igieniche, è inutile colleghi, che vi affrettiate a far approvare questo Regolamento edilizio perché non serve a niente. Infatti, i Comuni non possono applicare l'art. 3 su un Regolamento monco.
Pertanto, la legge va incontro ad una contraddizione. Come possiamo superarla? Non lo so. Possiamo benissimo approvare questo Regolamento tipo ma i Comuni, pur approvando questo Regolamento tipo, dovranno chiedere il parere all'ASL. Devono chiedere il parere perché è previsto dalla legge e anche perché si è detto, cinque minuti fa, che questo Regolamento non comprende tutte le norme igieniche.
Chiedo, quindi, un chiarimento ai colleghi presentatori della deliberazione, perché mi sembra macroscopico ed evidente che questo Regolamento tipo è anche igienico, e allora serve approvarlo e i Comuni che lo approvano non passano dall'ASL; ma se si dice, ufficialmente, che questo Regolamento non comprende le norme igieniche, è "mezzo" Regolamento edilizio tipo e l'art. 3 non può essere invocato dai Comuni.
Insomma, che senso ha tutta la vostra fretta di concludere? Questo è l'elemento che volevo sollevare nel dibattito generale per capire cosa stiamo facendo, anche per sentire se questi argomenti sono, viceversa argomenti che non sono congrui, che interpretano malamente la legge. Per la legge è molto chiara: i Regolamenti del Comune redatti come questo non devono sottostare al parere dell'ASL, mentre quelli non redatti in questo modo devono sottostarvi. Perché? Non ha alcun significato questo.



PRESIDENTE

Non ho altri Consiglieri iscritti a parlare per quanto riguarda il dibattito generale.
Il Consigliere Chiezzi nel suo intervento ha posto delle domande...
CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono) Il primo firmatario, la Giunta, l'Assessore Botta... Dicano qualcosa!



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Montabone; ne ha facoltà.



MONTABONE Renato

Non per entrare nel merito, ma ci ritroviamo nuovamente di fronte ad una proposta di deliberazione, dal punto di vista della formalità, un po' sui generis, in quanto sottoscritta da molti Consiglieri regionali, e credo che anche l'Assessore Botta, nel sottoscriverla, abbia firmato come Consigliere regionale. Non so quindi se adesso posso attribuire la paternità di questa deliberazione alla Giunta o se la debbo attribuire al Consiglio regionale.
A me sembra, Presidente, che nel momento in cui nel dibattito generale emergono osservazioni come quelle del collega Pino Chiezzi, bisognerebbe in qualche modo individuare una sorta di referente o di relatore, perch questa è una proposta di deliberazione fatta al Consiglio da Consiglieri regionali.
Rilevo questo fatto perché già in un'altra occasione dissi all'Assessore Botta che, quando appone la propria firma a dei provvedimenti, siano essi progetti di legge o deliberazioni, deve sapere che, se sono proposte della Giunta, in tal caso se ne assume l'intera responsabilità in generale, nel bene o nel male, portandosi a casa i vantaggi e gli svantaggi del caso; ma se sono proposte di deliberazione come questa, formulate dai Consiglieri regionali, non se la assume. Vedo che questa proposta di deliberazione è sostenuta da Consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza, ma se è così, bisogna in qualche modo individuare il relatore. Perché? Perché se il relatore o il referente - lo chiamo referente appositamente, in questo caso - dovesse essere l'Assessore Botta, ecco che allora sarebbe una proposta di deliberazione della Giunta.
Se così non è, la Giunta darà il suo parere, ma il Consiglio ha il dovere di avere un referente in quest'aula che risponda, a nome e per conto di tutti i colleghi del Consiglio, rispetto alle obiezioni formulate dai Consiglieri.
Questo lo dico affinché si possa svolgere un lavoro coordinato, una volta per tutte. Noi sappiamo che c'è una grande confusione all'esterno di quest'aula e dei palazzi della Regione rispetto a quelle che sono le competenze del governo, della Regione e del Consiglio regionale, cioè del parlamento regionale. Lo voglio sottolineare perché è importante non solo per questa deliberazione, ma per il prosieguo dei lavori di oggi e delle future legislature della Regione stessa.



PRESIDENTE

Il collega Montabone ha posto sicuramente un problema che resta tale ed è posto, al limite, all'attenzione della Commissione Regolamento. E' chiaro che tutti i firmatari, a meno che non abbiano scelto di coordinarsi tra di loro e quindi di individuare un portavoce, sono interlocutori di pari livello.
Assessore Botta, desidera prendere la parola? Prego, ne ha facoltà.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Ritengo di dover intervenire perché il mio cognome è rimasto apposto in calce alla proposta di deliberazione, così come era indicato nella proposta di legge, che poi si è tradotta in legge ed è stata approvata; di qui l'urgenza di arrivare all'approvazione del Regolamento edilizio tipo, per cui non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta avanzata dal Consigliere Montabone.
Detto questo, vorrei successivamente intervenire sulle osservazioni che hanno svolto alcuni Consiglieri. Comunque, non ho difficoltà a ritirare la mia firma, se questo crea turbative nel Consiglio.



PRESIDENTE

Assessore, visto che ha la parola, prosegua pure adesso.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Allora proseguo dicendo che le osservazioni del Consigliere Chiezzi hanno sicuramente fondamento per quanto riguarda la preoccupazione che vi sia un aggiornamento, anche a fronte del Regolamento edilizio che il Consiglio oggi affronta, esamina e mi auguro approverà, perché, come ho già detto, c'è una legge che è stata approvata in tempi recentissimi, quindi vorrei evitare che, da parte delle Amministrazioni comunali, si registrassero dei ritardi proprio a causa di questa mancata approvazione del Regolamento, che è il completamento della legge che ha istituito le procedure e i principi in materia di Regolamento edilizio tipo.
Noi diamo questo strumento, che sicuramente sarà utile per le Amministrazioni comunali ed è, com'è già stato sottolineato dai Consiglieri Saitta e Angeli, un provvedimento atteso da oltre quindici anni.
Dicevo che sicuramente, come ha osservato il Consigliere Chiezzi occorrerà porre mano in fretta all'aggiornamento e alla ridefinizione del Regolamento igienico, che però ha tutta una sua complessità, comunque non attribuibile, com'è già stato rilevato, alla nostra Amministrazione, ma alla difficoltà e alla complessità della materia.
Si era convenuto, in sede di II Commissione, di arrivare alla definizione di questo Regolamento edilizio e si era giunti alla definizione di questo testo dopo un'ampia consultazione con tutti gli Ordini, le Associazioni, i Comuni e le Amministrazioni in generale, quindi questo è il frutto della proposta della Giunta regionale confrontata con la proposta proveniente dall'iniziativa consiliare.
Credo dunque che non ci si possa attardare oltre su questo argomento e che occorra procedere all'esame e all'approvazione del Regolamento edilizio tipo stesso. Ci sono certamente particolari da perfezionare, ma la Giunta è disponibile ad esaminare gli emendamenti presentati e, quindi, a discutere le proposte dei Consiglieri.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Galli, in qualità di firmatario; prego.



GALLI Daniele

L'esigenza di aver presentato il Regolamento edilizio e il fatto di averlo firmato senza l'attuazione di un Regolamento igienico specifico potrebbero essere due cose strettamente connesse - e lo sono - ma il Regolamento igienico è dettato da norme nazionali valide su tutto il territorio, che sono garanti di un'edilizia nazionale e di un iter nazionale nell'approvazione delle pratiche, che garantiscono per tutto il territorio nazionale determinati parametri igienici.
L'esigenza che poi è subentrata con un ordine del giorno (attuare, a livello di Regione Piemonte, un Regolamento edilizio igienico attuativo) è dovuta al fatto che le interpretazioni delle normative nazionali sono spesso non uniformi; ad esempio, la superficie aeroilluminante negli edifici produttivi è intesa molte volte come un decimo della superficie calpestabile e in realtà questa non è normata a livello nazionale, perch lo è a livello di singole AA.SS.LL., e le singole AA.SS.LL. hanno comunque la supervisione rispetto ai progetti edilizi. Si parte da una specifica determinazione di quella che è, ad esempio, come ho detto prima, la superficie aeroilluminante, per cui è necessario arrivare ad una deliberazione che introduca concetti chiari ed applicabili da tutti (ovviamente, con lo stesso metodo).
E' chiaro che se un'ASL del Novarese applica una normativa ed altrove se ne applica un'altra, c'è una sperequazione a livello economico (in senso positivo o in senso negativo, comunque la si voglia vedere).



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.



SAITTA Antonio

Credo che la questione posta dal collega Chiezzi meriti un'attenzione ed una risposta, anche per evitare equivoci.
Nel mio intervento ho voluto richiamare immediatamente questo fatto e ho parlato di insufficienza di regolamentazione della parte igienico sanitaria, non di assenza di regolamentazione.
Alcuni articoli - per la verità, non tanti, come ho detto nell'intervento iniziale - in modo particolare il Titolo IV, ma anche i successivi, trattano la materia dal punto di vista igienico; penso alle indicazioni sulla solidità del terreno, della costruzione, degli allineamenti, ecc.
Mi riferisco agli articoli dal 28 al 35 (non tutti, per la verità), ma anche a quelli più specifici sulle prescrizioni costruttive funzionali.
Alcune di queste norme richiamano requisiti di carattere igienico-sanitario e, in ogni caso, l'art. 31 fa riferimento alle specificità delle esigenze indicate dall'art. 131, a pagina 134, cioè a tutta la legislazione esistente nel settore a proposito di igiene, salute ed ambiente; leggi nazionali che, in ogni caso, prevalgono, esistono, sono punto di riferimento.
E' vero che si sarebbe potuto fare un lavoro migliore - l'ha detto poco fa il collega Galli - più ampio e più completo; se l'Assessore alla sanità avesse lavorato con attenzione - per la verità, questo tema l'abbiamo già sollecitato tre anni fa - sul Regolamento sanitario, avremmo potuto sicuramente stilare il Regolamento igienico-edilizio completo. Oggi vi è questa incompletezza, che non deriva dal fatto che la materia igienico sanitaria non viene trattata, bensì dal fatto che viene trattata in modo incompleto.
Cosa abbiamo indicato nella legge, come Consiglio? Che se il Comune vuole dotarsi di un Regolamento edilizio, assume e completa il Regolamento edilizio tipo regionale, lo approva in Consiglio e si dota del Regolamento.
Se invece il Comune intende sviluppare alcuni argomenti in modo diverso rispetto alle indicazioni del Regolamento edilizio tipo, segue la vecchia procedura.
Tuttavia, per quanto riguarda la parte igienico-sanitaria, in modo particolare quella dell'art. 31, il Comune la può sviluppare in base alle esigenze della propria Amministrazione comunale e in base alla legislazione di settore. In questo caso, quindi, non è più soggetto al controllo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, e dunque alla vecchia procedura.
Mi pare che questa impostazione, con tutti i limiti che ha, permetta in ogni caso, ai Comuni di dotarsi del Regolamento edilizio.
Una strada era quella di aspettare l'ora "x", che non arrivava mai cioè la presentazione del Regolamento sanitario; dopo quattro anni di attesa, siamo tutti (maggioranza e minoranza) arrivati alla conclusione che il Regolamento edilizio difficilmente sarebbe arrivato, con una sorta di sfiducia rispetto al fatto che sarebbe arrivato il Regolamento sanitario.
Che fare allora? Niente e stare con le mani in mano? Oppure consentire ai Comuni di dotarsi di un Regolamento edilizio per normare l'attività edilizia, che oggi sconta la mancanza di uno strumento regolamentare? Questo era il quesito.
Abbiamo tutti concordato sul fatto che era più utile dotarsi di un Regolamento edilizio, così com'è stato indicato. D'altronde, abbiamo anche discusso di un'altra questione della Commissione. La questione è stata questa: adottare un metodo come quello seguito, ad esempio, dalla Regione Lombardia, che ha realizzato un Regolamento edilizio puntuale e preciso indicando addirittura le caratteristiche tecniche di tutti i materiali costruttivi, oppure dare delle indicazioni generali e poi fare riferimento alle leggi di settore? Abbiamo preferito fare in questa maniera, cioè dare delle indicazioni generali e poi richiamare le leggi di settore, anche per non datarlo, per evitare tutti i difetti dei vecchi Regolamenti edilizi che magari trattavano dei materiali edilizi che oggi non esistono più avendo dato indicazioni di tipo generale e poi facendo riferimento a leggi di settore e a leggi nazionali che possono variare, si tiene conto della variabilità, ad esempio, dei materiali edilizi. Quindi, pur con tutti i suoi limiti, questa è un'impostazione coerente, che consente ai Comuni di avere uno strumento per poter regolare l'attività edilizia, che oggi non è regolabile.
Il problema è questo; non c'è una fretta che deriva da un'esigenza di primogenitura oppure di dotarsi di uno strumento normativo qualunque, ma l'urgenza di dotare i Comuni di uno strumento per regolare l'attività edilizia, soprattutto per dare alcune certezze.
Infatti, la parte più importante del Regolamento edilizio è quella che limita la conflittualità che esiste tra cittadini ed Amministrazione comunale. Se qualcuno oggi vuole costruire un edificio nel proprio Comune deve andare in quel Comune dove vuole costruire l'edificio, capire come si calcola l'altezza di quell'edificio, capire come si calcola la superficie dopodiché fare il progetto, perché da Amministrazione comunale ad Amministrazione comunale cambiano tutti gli indici edilizi e gli indici urbanistici.
E' importante dare qualche certezza dal punto di vista del diritto dire che la superficie si calcola nella stessa maniera, che i volumi si calcolano nella stessa maniera in tutto il Piemonte; è un prezioso aiuto alle Amministrazioni comunali, ma soprattutto ai cittadini e agli operatori economici.
Mi sembra un fatto, questo, di grande importanza; risolve un problema ma non risolve sicuramente il problema generale della parte sanitaria. La questione viene affrontata, ma avrebbe potuto essere affrontata meglio.
Mi stupisce che l'Assessore alla sanità non abbia potuto fare di più oltre che prometterci l'imminente presentazione di un Regolamento, perch la questione del Regolamento sanitario ha delle implicazioni non soltanto sul Regolamento edilizio, ma anche sulla regolamentazione dell'attività delle Amministrazioni comunali per quanto riguarda l'alimentazione, e via di questo passo.
Essendo una partita di grande importanza, sono stupito del fatto che nonostante questi quattro anni di legislatura, l'Assessore e la Giunta nel suo complesso non abbiano avvertito questa necessità.
In ogni caso, essendo questa la situazione, mi pare che la strada seguita dalla Commissione sia utile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Angeleri.



ANGELERI Antonello

Signor Presidente, la data di oggi è da considerare, sicuramente storica, perché dopo l'approvazione della L.R. n. 56/77, che ormai è lontana quasi ventidue anni, arriviamo, se non altro, ad iniziare a discutere di un Regolamento edilizio che sarebbe stato la naturale conseguenza dell'approvazione di quella legge.
Il fatto che oggi in quest'aula si discuta di questo importante aspetto, che interessa gli oltre 1.200 Comuni della Regione Piemonte, è un dato estremamente importante e di grande responsabilità per il Consiglio regionale. Innanzitutto, per un segnale di sburocratizzazione che diamo nel momento in cui andiamo ad approvare questo Regolamento, con la possibilità di rendere più snella tutta una serie di procedure che, fino ad oggi, sono state sicuramente macchinose.
Il secondo aspetto è quello di fornire ai Comuni indicazioni più concrete e precise sulla redazione e la gestione dei propri Regolamenti edilizi. Quindi, un dato indicativo, un aspetto che alcuni colleghi sottolineavano e che dovrebbe essere tenuto in debita considerazione: la possibilità di avere, per rendere completa questa delibera, il Regolamento edilizio sanitario.
Mi sembra, anche da parte del Consigliere Galli, che è intervenuto precedentemente, che ci sia la disponibilità di questa maggioranza, anzi l'auspicio di approvare, insieme a questo Regolamento edilizio, un ordine del giorno che fissa una data entro la quale dare una risposta anche in questi termini, per non lasciare completamente vuoto un aspetto che è richiamato dallo stesso Regolamento edilizio proposto su questa delibera.
Mi pare che ci sia stato, in tutti questi anni, che sono effettivamente tanti all'occhio del cittadino, un lavoro che comunque non è andato perso che ha arricchito la deliberazione e che obiettivamente l'ha resa più attuale. Rispetto a questo, chiediamo che oggi ci sia, da parte del Consiglio, una presa di visione di questa delibera in tempi rapidi, perch penso che i Comuni abbiano aspettato anche troppo.
Non è colpa di nessuno e non si accusa nessuno, ma vorrei sottolineare che questo lavoro, svolto dall'Assessore e dai dirigenti dell'Assessorato ha portato finalmente un grande risultato che - come torno a ripetere - va nella direzione, che un po' tutte le Amministrazioni stanno cercando di percorrere, della sburocratizzazione.
Abbiamo preso atto della volontà dell'Assessore, ma ancor prima Consigliere regionale, Franco Botta, di ritirare la propria firma; nel contempo, diamo ovviamente la nostra disponibilità affinché questo provvedimento possa essere sottoscritto dalla Vicepresidente della II Commissione Raimonda Casari.
Auspichiamo che questo provvedimento veda finalmente il varo per il bene dei Comuni della Regione Piemonte.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Manica.



MANICA Giuliana

Presidenti e colleghi, concordo con un'affermazione del collega Angeleri sul significato quasi storico della data di oggi, rispetto all'inizio del dibattito su questa deliberazione.
Ricordo che uno dei primi atti della legislatura, al momento in cui essa ebbe inizio, fu, da parte di una serie di Consiglieri, la presentazione di una proposta di deliberazione in ordine a questa materia all'approvazione di un Regolamento edilizio e alla normativa in questa direzione.
Già allora, all'inizio della legislatura, ci eravamo resi conto ed eravamo convinti del fatto che nella nostra realtà piemontese, gli Enti locali, le Amministrazioni comunali (in prima istanza e poi come ultimo destinatario, ma solo in termini di tempo) e, più importante, le cittadine e i cittadini, si trovavano in una situazione di particolare difficoltà non solo perché vi erano normative vecchie e superate, ma perché le stesse attuali richieste ed esigenze andavano sostanzialmente in altre direzioni le direzioni di imporre il criterio della qualità come elemento su cui confrontarsi e stabilire norme e non rigidi elementi di controllo di ordine prestazionale, che, come diceva giustamente il collega Saitta, erano e venivano superate nel tempo e che, con l'evolversi del tempo, diventavano inutili elementi di rigidità.
Nello stesso tempo, vi era anche l'esigenza, dal punto di vista procedurale, di arrivare ad una semplificazione. Già allora, ancora prima degli elementi di semplificazione amministrativa che successivamente le Bassanini per vari aspetti hanno introdotto, era molto presente, anche con una sorta di anticipazione, la necessità di semplificare le procedure di approvazione, privilegiando altre connotazioni rispetto a quelle del passato. Ad esempio, in tutta l'ultima parte della deliberazione, lo schema previsto, per cui vi è un'adozione da parte dei Comuni di questo testo con le integrazioni del caso previste, era che non vi fosse più un ulteriore passaggio in Regione, che determinava tempi e procedure di approvazione lunghissimi, il che è certamente un particolare che le Amministrazioni comunali e gli Enti locali possono fortemente apprezzare.
L'altro elemento di semplificazione, al momento in cui già presentammo quel testo, che poi arrivò in Commissione e vide la presentazione di un testo della Giunta e un lavoro di unificazione su testi diversi, era appunto quello di privilegiare una connotazione operativa rispetto ad un'altra, e di fare di questo testo uno strumento agile e facilmente utilizzabile, tenendo anche conto della realtà dei Comuni piemontesi, molti dei quali sono dei piccoli Comuni, con apparati ed uffici tecnici a volte inesistenti o francamente insufficienti e che, davanti ad un "test" estremamente macchinoso, complesso e pesante, avrebbero potuto incontrare serie difficoltà di applicazione.
Ricordando un iter molto lungo, che partiva da testi diversi e che è arrivato anche a momenti di sintesi, questa è la ragione per cui molti Consiglieri hanno poi sottoscritto la proposta definitiva. E' senz'altro vero quanto ha ricordato in apertura il collega Saitta e che il collega Chiezzi ed altri hanno ripreso: la mancanza di tutta la parte di ordine sanitario, relativa ai Regolamenti di igiene, che nella stessa introduzione alla deliberazione viene demandata a provvedimenti successivi che sono in corso di approntamento, certamente crea un ordine di problemi di non poco conto.
Essendo l'iter di questa deliberazione iniziato in questa legislatura tanto più pesante diviene ora la responsabilità dell'Assessorato alla sanità. Questo è del tutto evidente: diventa pesante rispetto ai tempi con cui abbiamo presentato, e a lungo discusso, in II Commissione, questo provvedimento, ma diventa pesante anche rispetto al resto della normativa.
Giustamente il collega Angeli ricordava l'esperienza avuta con il Piano socio-assistenziale: approvato il Piano sanitario, siamo quasi sicuri che il Piano socio-assistenziale non vedrà la luce, o molto difficilmente, nel corso di questa legislatura. Questo rappresenta certamente un elemento di grave insufficienza da parte dell'Assessorato alla sanità, che non può non essere rilevato in quest'aula e si aggiunge ad altre insufficienze non di poco conto. Non si può che rimarcarlo.
Rimangono le richieste degli Enti locali, dei Comuni in modo particolare. Pur rilevando il limite così grave di questo provvedimento siamo portati a proseguire la discussione su questo testo e a cominciare ad entrare nel merito di una proposta di deliberazione che, come dico, ha avuto un iter molto lungo, ma anche molto complesso dal punto di vista dell'elaborazione e del confronto fra testi diversi.



(Il Consigliere Chiezzi chiede la parola)



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, mi pare che la discussione generale sia chiusa. So che lei aveva posto delle domande, dunque entrerei nel merito del provvedimento.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

C'è materia sufficiente per stare qui fino a Natale, se prima non si risolvono i problemi politici. Siccome sento che tira aria di propaganda penso che questo possa tramutarsi in una colossale presa in giro per i comuni - altro che fatto storico! - e vorrei togliermi questo dubbio.
Vede, Presidente, il collega Saitta ci ha spiegato che in questo Regolamento viene compreso qualche elemento di ordine igienico e ha citato l'art. 31 (Requisiti delle costruzioni), dove si parla di tutela dell'igiene. Visto il poco interesse di una parte del Consiglio, se lei Presidente, mi desse dieci minuti di tempo, potrei trattare questi argomenti con i colleghi firmatari della delibera. Se lei crede, mi fermo dieci minuti e dico le stesse cose a dieci colleghi interessati.
Il collega Saitta ha detto che sull'igiene qualcosa c'è. Questo qualcosa è una riga che recita "Tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente", con le norme che i Comuni emaneranno per tutelare l'igiene la salute e l'ambiente. E' qualcosa, non dico che non sia niente, ma questo significa che sul tema dell'igiene i Comuni scriveranno tutto quello che credono, nel rispetto di ciò che credono e con le interpretazioni che riterranno. Se i Comuni attueranno questo Regolamento edilizio per tutte le parti esplicitamente normate ed aggiungeranno, a parer loro, tutto il complesso igienico, invieranno, come dice la legge, la delibera in Giunta la quale farà solo più una verifica di legittimità.
Prendiamo il caso di altri Comuni; può succedere che un Comune che non osserva alcune norme, non di tipo igienico, e scrive quello che crede (tanto noi non lo controlliamo e l'ASL nemmeno), chissà perché, poi, non vuole applicare alcune norme di dettaglio contenute in delibera. Qui c'è scritto, ad esempio, che i cavi che collegano le antenne non devono essere volanti; poniamo il caso che questo Comune decida che li vuole volanti.
Questo Comune, che non ha rispettato le norme di questo Regolamento sui cavi volanti, si vede bloccare il proprio Regolamento edilizio, nel quale ha inventato tutto quello che credeva, come il Comune vicino, e si trova a dover passare al vaglio dell'ASL perché non ha rispettato il fatto che il nostro Regolamento dice che i cavi che collegano le antenne devono essere fissi. E' paradossale, è ridicolo! Il Comune vicino, che scrive che i cavi devono essere unici, non è soggetto ad alcuna verifica: è un paradosso assurdo! Come facciamo a realizzare un Regolamento di questo genere, in cui due Comuni, entrambi, inventano quello che credono nel settore igienico e il Comune che magari non osserva l'altezza di una presa di aerazione o la larghezza di un marciapiede o l'altezza di una ringhiera, deve passare al vaglio dell'ASL! Colleghi, su questo è necessario fare chiarezza. Che si dica che questo Regolamento, così come è, non consente l'applicazione dell'art. 3 della legge, perché non si capisce.
Presidente, come mai chi applica questo Regolamento - nel quale non è normato nulla in materia di igiene, e quindi ci si inventa sull'igiene tutto quello che si crede, in modo che qualsiasi Comune può inventare ed interpretare in qualunque modo - non passa alla verifica igienica di alcuno, né della Giunta regionale né dell'ASL, mentre un Comune che non applica delle norme di altro tipo deve inviare le modifiche all'ASL aspettare sessanta giorni per il parere? Dopodiché la Giunta regionale risponde dopo altri centottanta giorni, modificando eventualmente gli errori, chiarendo le prescrizioni ed operando gli adeguamenti, restituisce il Regolamento al Comune, il Comune modifica, rielabora, rimanda alla Regione, che aspetta altri novanta giorni per rispondere ed infine viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Questo non è un modo serio e storico di legiferare.
Dobbiamo deciderci ad inserire nel Regolamento norme igieniche che abbiano un minimo di credibilità e di significato - poi ognuno si inventa quello che crede - e farlo subito. In tal caso, questo può essere un momento storico, perché finalmente, dagli inizi del secolo, la Regione Piemonte avrà un Regolamento igienico-edilizio che permette ai Comuni di avere una conformazione adatta; nel caso contrario, non si possono avere due pesi e due misure. Se un Comune inventa quel che crede, non ha verifiche sanitarie; un altro Comune, che si discosta per degli aspetti assolutamente minimali, sì: ASL, Regione, correzioni e via dicendo.
Impostata in questo modo, è una presa in giro. Chiariamo questo elemento perché poi si vanno a sbandierare cose che non hanno alcun senso. Se diciamo, e lo introduciamo articolo per articolo, che questo Regolamento è un Regolamento igienico-edilizio, allora va bene e, passo passo, lo costruiamo, con le norme igieniche. Se l'Assessore Botta, invece, applica a questo Regolamento tipo il comma terzo, la Giunta esula dai controlli igienici: stiamo attenti, Assessore Botta. Se voi applicate su un Regolamento edilizio, che non dice nulla di igienico, il salvacondotto per i Comuni per scrivere nei loro Regolamenti igienico-edilizi tutto quello che credono, voi omettete una verifica sulle norme igienico-edilizie da parte degli organi competenti: Regione, ASL, Ufficio di igiene. Questo non può avvenire.
Decidiamo che cos'è questo Regolamento edilizio. Se è il primo passo mi va bene. Sono le norme edilizie, benissimo. Le guardiamo, le approviamo ma poi bisogna fare alla svelta la stessa cosa per gli aspetti igienici: approviamo anche questi. Quando ci saranno entrambi, la Giunta applicherà l'art. 3 per i Comuni compresi all'interno di questa griglia. Ma finché non è così, la Giunta non può fare applicare l'art. 3 e condannare i Comuni che, per motivi di conformazione del territorio, ritengono di non doversi conformare a questo Regolamento e di non essere costretti a passare al vaglio dell'ASL secondo le stesse norme stabilite dal Comune vicino. In questo modo, avremmo due Comuni che pongono le stesse norme igieniche, ma uno dovrebbe passare dall'ASL per aver costruito un marciapiedi un po' più largo, mentre l'altro no.
Questo non è un modo di legiferare equo e corretto. Si decida una delle due strade, ma non può essere, Presidente, tenuta in piedi un'impostazione di questo genere. Se è così, inseriamo, passo dopo passo, le norme igieniche.
Chiedo cinque minuti di sospensione per decidere, con i colleghi firmatari, il da farsi e che interpretazione dare alla legge.



PRESIDENTE

Esclusa la firma dell'Assessore Botta, il primo firmatario è il Consigliere Saitta.
Prego, Consigliere Saitta.



SAITTA Antonio

Concordo con la proposta del Consigliere Chiezzi.
Mi sembra utile un approfondimento per eventualmente dissipare dubbi o evidenziare problemi che potrebbero essere risolti. Credo però di interpretare anche una volontà diffusa. Si tratta, al limite, di fissare alcune questioni, ma non di costruire un Regolamento igienico-sanitario nella seduta odierna.
Pertanto, ritengo utile una sospensione per un approfondimento.



PRESIDENTE

La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16.24 riprende alle ore 17.51)



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Desidero informare il Consiglio che siamo all'esame della proposta di deliberazione n. 406.
Per questioni di coordinamento del Regolamento edilizio tipo con la L.R. n. 19 dell'8/7/1999, che ha subìto alcune variazioni nella numerazione degli articoli nell'ultima stesura, all'art. 27 bis, comma unico, le parole "previsto dall'art. 11, comma quinto" sono sostituite dalle parole "previsto dall'art. 12, comma quinto". Inoltre, all'art. 67, comma primo le parole "previste dall'art. 10" sono sostituite dalle parole "previste dall'art. 11".
Di queste modifiche do notizia all'aula e provvederemo d'ufficio. Non si tratta, infatti, di emendamenti, ma sono esigenze di coordinamento.
Propongo invece il seguente emendamento, suggerendo la soppressione del secondo capoverso della premessa, dalle parole "dato atto che" fino alle parole "tradizionali procedure", e, al termine del terzo capoverso, dopo le parole "ed uso del suolo", l'aggiunta delle parole "ed in particolare l'art. 3".
Si elimina il secondo capoverso, se lo posso chiamare così, perché è inutile rispetto all'approvazione della legge, e si precisa, nel capoverso successivo, il riferimento alla L.R. 8/7/1999, n. 19, ed in particolare all'art. 3, che già era richiamato prima, ma adesso la legge è pubblicata.
Mi pare che in questo modo diventino più chiare le premesse della deliberazione.
Se non ci sono richieste...
SPAGNUOLO (fuori microfono) Chi ha presentato l'emendamento?



PRESIDENTE

Lo propongo io, facendomi carico di notizie e di proposte da più parti della Giunta.
Siamo nelle premesse ("Il Consiglio regionale, premesso che...") della delibera.
Se non vi sono altre richieste di chiarimento, lo pongo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 46 voti favorevoli e 1 astensione (non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri).
Propongo un ulteriore emendamento, da me firmato, il cui testo recita: il punto 2) del dispositivo è sostituito dal seguente: "2) di dare atto che il presente provvedimento esplica la sua efficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma quinto, della L.R. n.
19/99, dall'approvazione e relativa pubblicazione del Regolamento igienico sanitario regionale e comunque a partire dall'1/1/2000".
Questa sostituzione darebbe modo di approvare, nel frattempo, questo Regolamento igienico-sanitario regionale. A tal fine, sarebbe opportuno che venisse - è già in qualche modo compreso in questa previsione formalizzata la presentazione di un ordine del giorno, con l'impegno, da parte della Giunta e dell'Assessore, di presentare ed approvare una corsia preferenziale per questo Regolamento.
Ha chiesto la parola il Consigliere Saitta; ne ha facoltà.



SAITTA Antonio

Presidente e colleghi, volevo intervenire su questa proposta di modifica alla deliberazione, che è poi il frutto della lunga sospensione in cui è avvenuta la riunione dei firmatari della proposta di deliberazione.
In questa riunione abbiamo ripreso il dibattito che si era sviluppato in termini molto sintetici in aula, cioè è emersa l'importanza di una regolamentazione della parte igienico-sanitaria. L'emendamento che è stato proposto lo evidenzia chiaramente. Nel momento in cui il Consiglio regionale dice sostanzialmente: "Io approvo un Regolamento, approvo una deliberazione" e non consente in qualche maniera l'applicazione della legge, è un fatto di una certa gravità, ma implica anche con chiarezza come ci sia - almeno spero che sia così, ma è opportuno che questo venga confermato anche attraverso un ordine del giorno o una mozione - la consapevolezza che il Regolamento edilizio che noi approviamo, come dicevo all'inizio del mio intervento nell'altra seduta, è incompleto per la parte igienico-sanitaria. Approviamo un Regolamento che non può entrare in funzione, quindi è una sorta di confessione pubblica, da parte del Consiglio regionale, alla comunità piemontese che avremmo preferito fare qualcos'altro, ma che non ci siamo riusciti perché abbiamo lavorato soltanto sulla parte edilizia e non sulla parte sanitaria.
Tuttavia, noi riteniamo che, pur con questo limite, la delibera sia da approvare, perché in qualche maniera facciamo un passo avanti, incominciamo ad avere un punto fermo. Adesso sta alla Giunta lavorare seriamente per fare la proposta del Regolamento igienico-sanitario e credo che i tempi non siano lunghi (il primo gennaio 2000 è tra qualche mese). Pertanto l'Assessore D'Ambrosio deve assumersi in quest'aula un impegno serio, come normalmente fa, sui tempi in cui è in grado di presentare la proposta di Regolamento edilizio e sui tempi che il Consiglio regionale nel suo complesso intende darsi per approvarlo nell'apposita Commissione (probabilmente diverse Commissioni: ambiente, sanità, VIII). Altrimenti che cosa succederà il primo gennaio 2000? Che entrerà in funzione un Regolamento incompleto, che approveremo una delibera che contiene una parte che dice che ciò che stiamo facendo è in qualche maniera incompleto.
Noi siamo d'accordo su questa impostazione, ma quello che mi sento di avanzare con questo intervento è una sollecitazione per fare in modo che la Giunta si renda conto della necessità di fare in fretta per l'approvazione del Regolamento igienico-sanitario. Questa ci sembra la soluzione più logica rispetto ad altre ipotesi emerse durante la discussione tra i firmatari: è la più coerente, però richiederebbe un impegno diretto da parte dell'esecutivo regionale.



PRESIDENTE

Se la Giunta concorda, questo impegno può essere assunto anche con una dichiarazione qui in aula, che resti verbalizzata.
Prego, Assessore D'Ambrosio, prenda pure la parola.



D'AMBROSIO Antonio, Assessore alla sanità

Cortesi colleghi, spero proprio che si possa approvare entro fine anno il Regolamento igienico-sanitario regionale, che è pronto, ma ha bisogno solamente di alcune aggiunte da parte dell'Assessorato all'ambiente e quindi spero che già dalla prima seduta della IV Commissione, dopo le ferie estive, si possa iniziare la discussione. Il Regolamento è qui.



PRESIDENTE

Credo che questa dichiarazione sia sufficientemente impegnativa affinché venga condivisa.
Se non ci sono altre richieste di intervento, pongo in votazione l'emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 46 voti favorevoli e 2 astensioni (non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri).
Passiamo ora all'esame degli emendamenti relativi all'articolato dell'allegato che fa parte integrante della proposta di deliberazione.
2.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Peano, Angeleri e Bortolin: all'art. 2, comma quarto, delle "Istruzioni" del comma primo, dopo le parole "n. 626", togliere il punto ed aggiungere: "e che uno dei membri elettivi, per specifico incarico del Consiglio comunale che lo elegge, sia competente alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimenti delle barriere architettoniche".
La parola al Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

Presidente, è molto semplice: si tratta soltanto di completare la formazione della Commissione edilizia con un membro che riempia l'intero numero della Commissione, cioè che non aumenti il numero della Commissione edilizia, ma che abbia questa specifica competenza sulle barriere architettoniche.
Il comma quarto prevede già un membro effettivo eletto, qualificato e di provata esperienza in materia di impianti tecnologici; noi volevamo ancora aggiungere, per umanizzare sempre di più la Commissione Edilizia, un membro che sia eletto su indicazione del Consiglio comunale, per la verifica delle barriere architettoniche.



PRESIDENTE

La Giunta accoglie tale l'emendamento; lo pongo dunque in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 48 Consiglieri presenti.
Chiede di intervenire la Consigliera Spagnuolo; ne ha facoltà.
SPAGNUOLO Scusi, Presidente, solo per il verbale: tra i firmatari del precedente emendamento lei ha detto Angeleri, invece è Angeli. Ripeto, solo perch risulti preciso il verbale.



PRESIDENTE

Mi scuso per l'errore: l'emendamento precedente reca le firme dei Consiglieri Peano, Angeli e Bortolin.
Ancora una precisazione, per coordinamento: nell'emendamento da me presentato, al comma secondo del dispositivo, le parole "Regolamento igienico-sanitario regionale" devono intendersi "Regolamento comunale tipo di igiene". Provvederemo d'ufficio alla rettifica.
Adesso passiamo a quattro emendamenti all'art. 7.
Chiedo al firmatario, Consigliere Chiezzi, se intende conservarli o se li ritira.



CHIEZZI Giuseppe

Li mantengo.



PRESIDENTE

Bene, li conserva.
Emendamenti presentati dal Consigliere Chiezzi: 7.1) all'art. 7, comma quarto, lettera c), dopo le parole "in scala" aggiungere "1:20; 1:50".
7.2) All'art. 7, comma quarto, lettera c), dopo le parole "destinazione d'uso", aggiungere le parole "di ogni singolo vano".
7.3) All'art. 7, comma quarto, lettera c), dopo le parole "dei colori in atto", aggiungere le parole "con descrizione dei valori storici, artistici architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Non ho scritto gli emendamenti per poi gettarli via, Presidente, ma per discuterli.
La lettera c) cita la rappresentazione dello stato di fatto; nella descrizione contenuta nel Regolamento mi sembra che si potrebbero inserire tre specificazioni, e quindi potrei parlare sui tre emendamenti Presidente.



PRESIDENTE

Va bene.



CHIEZZI Giuseppe

Innanzitutto, sono partito dal presupposto che la descrizione dello stato di fatto in certe situazioni è di estrema importanza e anche delicatezza; di conseguenza, mi sembra che in un Regolamento edilizio tipo si debba prestare molta attenzione agli elaborati che descrivono lo stato di fatto.
Ci sono situazioni che non possono sicuramente essere descritte da materiale cartografico in scala 1:100 - 1:200 perché sfuggirebbero delle attenzioni che, viceversa, bisogna avere (pensiamo a situazioni in cui ci sono valori storici o artistici da rappresentare). Lo stato di fatto non deve essere trascurato; qui, però, si parla solo di mappa catastale e via dicendo. Allora io chiedo, con questi emendamenti, che si introducano innanzitutto scale più ridotte, in modo che si riescano a descrivere meglio, se servono queste scale, i luoghi o i manufatti. Pensiamo alle cascine: nello stato di fatto deve esserci già una rappresentazione adeguata, che può non essere in scala 1:100 - 1:200, quindi propongo di citare anche scale inferiori (1:20 - 1:50).
Nell'emendamento successivo, sempre per dare modo al progettista di dare un'illustrazione precisa dello stato di fatto, propongo, dopo le parole "con specificazione delle destinazioni d'uso", espressione un po' generica, di aggiungere "di ogni singolo vano", perché in situazioni di ristrutturazione o di recupero è importante che lo stato di fatto venga rappresentato con le destinazioni di tutto il fabbricato e che non ci sia una destinazione generica.
Nel terzo emendamento, a corredo di ciò che ho detto, proporrei di aggiungere alla fine che nello stato di fatto sia compresa la descrizione dei valori storici, artistici, architettonici, tipologici, attraverso documentazione in scala appropriata (e quindi mi rifaccio alle scale introdotte) e documentazione fotografica. In questo modo, arricchiamo il corredo degli elaborati necessari a descrivere lo stato di fatto, che mi sembrano un po' troppo generici nella formulazione esistente. Così che lo stato di fatto diventa un vero e proprio elemento progettuale importante non un mero corredo catastale; in questo modo, fa parte del progetto iniziale con una documentazione precisa dello stato di fatto su cui si interviene. Questa è l'illustrazione dei tre emendamenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.



GALLI Daniele

Intervengo sul primo emendamento, nel quale mi sembra che la scala 1:20 sia eccessivamente penitenziale, specie se si tratta di una rappresentazione di alberature esistenti. Se si potesse meglio normare e destinare una scala rappresentativa come l'1:20, si potrebbe anche ragionare se accettare questo emendamento, perlomeno da parte mia. Reputo consona la scala 1:50.
Per quanto riguarda il successivo emendamento, dove si parla di destinazione d'uso di ogni singolo vano, mi trova concorde; come pure sono abbastanza favorevole, personalmente, al terzo emendamento all'art. 7 comma quarto, lettera c).



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Intervengo per esprimere anch'io perplessità e contrarietà da parte della Giunta sull'emendamento all'art. 7, comma quarto, lettera c), dove si dice di aggiungere dopo le parole "in scala", "1:20; 1:50" in quanto, come già ricordava il Consigliere Galli, siamo in un caso di particolare costruttivo non da progetto, tenuto conto anche che nella lettera h) laddove proprio occorre, diciamo già di arrivare in scala 1:10, 1:20.
Invece, per quanto concerne la successiva proposta di emendamento all'art. 7, comma quarto, lettera c), di aggiungere dopo la parola "dei colori in atto", "con descrizione dei valori storico-artistici", proporrei un subemendamento con la descrizione degli eventuali valori, ove necessario.
Per quanto concerne il successivo, art. 7, comma quarto, lettera d), mi pare eccessivo andare a stabilire la destinazione d'uso del vano. Chiedo se si può rivedere o ritirare l'emendamento, altrimenti sono orientato a votare "no". Altrettanto per l'art. 7, comma quarto, lettera g), che riprende la questione della destinazione d'uso per il singolo vano.



PRESIDENTE

L'Assessore Botta propone pertanto il seguente subemendamento all'emendamento n. 7.1): 7.1 sub) dopo le parole "1:20; 1:50", aggiungere le parole "se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto".
La parola al Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

Assessore, penso che gli emendamenti possano essere accettati inserendo le scale 1:20, 1:50, definendole per i particolari costruttivi, che possono esistere all'interno dei fabbricati quando si disegna uno stato di fatto o si fa il rilievo di uno stato di fatto. Potrebbe quindi essere aggiunto "per particolari costruttivi di uno stato di fatto". Questo vale soprattutto per i fabbricati che hanno un particolare pregio architettonico, storico, ambientale, ecc.
Si deve per forza definire con una scala inferiore il particolare pregio di quel fabbricato, che può essere un soffitto, una scala, un portale. Le scale 1:100 o 1:200 non possono descriverlo, quindi per particolari costruttivi potrebbe essere inserita una scala inferiore. Se non la inseriamo sembra quasi definito il tutto a 1:100 o 1:200 e non sempre questo è definibile per i fabbricati che hanno particolare pregio.
Questo per quanto riguarda le scale.
La definizione di ogni singolo vano nel rilievo dello stato di fatto deve essere indicata, Assessore. Lei deve definire, come modifica, quel fabbricato e quale destinazione ha oggi ogni singolo vano e quale avrà successivamente a progetto definitivo; non credo sia impossibile definirlo anche perché quando rilevo un fabbricato so che cosa rappresenta oggi quel vano.
Per la lettera c) "colori in atto, valori storici, artistici ambientali", aggiungerei "dove il fabbricato ha questi pregi". Inserendo questo particolare, l'emendamento può essere accettato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Con queste precisazioni andrebbero definiti dei subemendamenti. I subemendamenti li possiamo accettare, così come formulati dal Consigliere Peano.



PRESIDENTE

Chiederei alla cortesia dei Consiglieri Peano e Chiezzi di formulare i subemendamenti.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Per le scale si poteva anche mettere 1:10; non è un riferimento obbligatorio. E' un riferimento che lascia questa possibilità nel caso che questo serva. Se è necessario scriverlo, possiamo scriverlo. Scrivere scala 1:100 o 1:200, scala 1:20, 1:50, se necessario per la corretta descrizione dello stato di fatto, mi sembrerebbe addirittura implicito. Posso aggiungere "se necessario per la corretta descrizione dello stato di fatto".
Sulle destinazioni d'uso, mi pare che l'Assessore si sia convinto che nello stato di fatto è utile, ma lo si fa già. Infatti, c'è scritto "delle destinazioni d'uso", perché è rimasto nella penna il fatto che le destinazioni d'uso sono quelle che ci sono.
Invece, la parola "eventuali" va bene. Accetto la correzione all'emendamento n. 7.3), dunque l'aggiunta dell'espressione "degli eventuali" dopo le parole "con descrizione"; è rimasto nella penna anche quello.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 7.1) nel testo modificato, che recita: all'art. 7, comma quarto, lettera c), dopo le parole "in scala" aggiungere "1:20; 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'emendamento n. 7.2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'emendamento n. 7.3) nel testo modificato.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.
7.4) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 7, comma quarto, lettera g), dopo le parole "destinazione d'uso", aggiungere le parole "di ogni singolo vano".
La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Accolgo l'emendamento.



PRESIDENTE

Lo pongo pertanto in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.
Scusi, Consigliere Chiezzi, mi pare che l'emendamento relativo all'art.
8 sia incompleto.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente, anche per aver segnalato che l'emendamento è incomprensibile.
Ho presentato questo emendamento che apre un problema, ma non lo risolve, perché non sono in grado di proporre la soluzione. Noi citiamo alla lettera m), i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati. Riterrei utile chiarire cosa si intende per lavoro iniziato e per lavoro ultimato. Ci sono dei riferimenti normativi - quando ho scritto l'emendamento non avevo a mente le leggi - ad una delle leggi Nicolazzi.
Una volta, per lavoro iniziato si intendeva anche la costruzione di un pilastrino in mezzo ad un prato: iniziato il lavoro, si faceva la foto, la si inviava in Comune e poi arrivava la licenza.
Ripeto, cosa intendiamo per lavori iniziati e per lavori ultimati? Anche perché sappiamo bene che l'espressione "lavori ultimati" non sempre corrisponde a verità: infatti, a volte c'è la dichiarazione di qualcuno in merito, ma ci sono ancora dei lavori da finire.
Chiederei, con l'aiuto dell'Assessore, di precisare cosa si intende per lavori ultimati. E' una dichiarazione del direttore dei lavori? Ripeto scriviamo che cosa si intende per lavori iniziati e per lavori ultimati.



PRESIDENTE

Se il concetto è presente nella nostra normativa, si fa riferimento a quella.
La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

La questione è già disciplinata nel comma undicesimo dell'art. 49 della L.R. n. 56/77. Per cui non vorrei ripeterlo.



PRESIDENTE

Mi pare un inutile appesantimento.



(Voci in aula)



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Proporrei di lasciare "ai sensi della legge regionale vigente".



(Voci in aula)



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Ogni legge regionale ha un titolo, un numero e una data. Non ha senso scrivere "ai sensi della legge regionale vigente".



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Allora non accetto l'emendamento formulato in questo modo.



PRESIDENTE

Mi dica, Consigliere Chiezzi, come intende formulare l'emendamento.
CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono) Aggiungere in fondo le parole: "ai sensi della L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni".



PRESIDENTE

Pertanto l'emendamento viene formulato nel seguente modo: all'art. 8, comma terzo, lettera m), aggiungere in fondo le parole "ai sensi della L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 16 voti favorevoli e 27 contrari.
13.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 13, comma primo, dopo la parola "facciata", aggiungere le parole "di ogni lato".
Consigliere Chiezzi, desidera illustrare tutti gli emendamenti all'art.
13?



CHIEZZI Giuseppe

No, Presidente, li illustro uno per uno, perché sono questioni abbastanza complicate in quanto si tratta di trovare la definizione astratta...



PRESIDENTE

Una cortesia personale: mi può precisare il senso della frase complessiva "singola facciata di ogni lato"?



CHIEZZI Giuseppe

Li illustro uno per uno, perché sono descrizioni astratte, che si dovrebbe riuscire ad applicare ad una realtà che, invece, è concreta multiforme e di difficile dominio. Quindi, quando si scrivono le norme dei Regolamenti edilizi, che descrivono fattori fisici con norme astratte... Mi esprimo per come ho inteso la questione. L'attuale testo dice: "Si definisce fronte la proiezione ortogonale della singola facciata della costruzione, compresi gli elementi aggettati". Mi sembra che possa essere un modo equivoco di descrivere ciò che si vuole. E mi sembrerebbe più opportuno chiarire che "si definisce fronte la proiezione ortogonale della singola facciata di ogni lato della costruzione", perché nella norma precedente si potrebbe pensare ad una sola facciata.



PRESIDENTE

E' il "singola di ogni lato" che mi giunge un po' strano.



CHIEZZI Giuseppe

E quindi solo singola facciata, ma la costruzione può avere anche dodici lati, per cui aggiungendo "di ogni lato" mi sembra più chiaro.



PRESIDENTE

Scusi se interloquisco, ma aggiungendo "di ogni lato" ritiene di poter togliere "singola"? Della "facciata di ogni lato di costruzione".



CHIEZZI Giuseppe

Io lo lascerei, perché le costruzioni non si sa mai come sono fatte, e arriva qualcuno che fa delle cose strane. Allora, "singola" vuol dire che ognuna va fatta, "facciata" è il fronte, ogni lato lo si fa valere per ogni lato, che può essere un perimetro molto complesso, quindi non ci sbagliamo dicendo che ogni lato della facciata singolarmente è considerato fronte.



PRESIDENTE

Altri desiderano intervenire? Devo ricordare che non si tratta di una proposta di deliberazione della Giunta.
Chiedo sempre alla Giunta se intende intervenire, ma ovviamente possono interloquire anche altri Consiglieri presentatori, in particolare i primi firmatari.
La parola al Consigliere Saitta.



SAITTA Antonio

Credo che questa esigenza possa essere meglio affrontata se la definizione che viene data al primo comma fa riferimento all'articolo, dove nello stesso noi parliamo di fronti della costruzione. Possiamo mettere tutto al plurale: "Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione".
L'esigenza posta dal collega Chiezzi può essere risolta utilizzando il titolo dell'art. 13; nel titolo si parla di "fronti della costruzione". Il primo comma potrebbe essere interamente trasformato al plurale: "Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate". Mi pare la soluzione più opportuna.



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi accetta questa proposta?



CHIEZZI Giuseppe

Sì, l'accetto: è più sintetica e precisa.



PRESIDENTE

L'Assessore è favorevole a questa impostazione. Rimoduliamo l'emendamento nel modo seguente: 13.2) all'art. 13, comma primo, le parole "Si definisce fronte la proiezione ortogonale della singola facciata della costruzione" sono sostituite dalle parole "Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 46 Consiglieri presenti.
13.3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 13, comma secondo, dopo le parole "dell'ultimo solaio" aggiungere le parole "o la media tra gli estradossi degli ultimi solai".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Anche qui possiamo, forse, trovarci in una situazione in cui un fronte non ha un solo solaio come ultimo solaio, per cui possiamo trovarci un fronte in cui i solai sono sfalsati, magari parecchio, e allora non so se sia meglio considerare questa eventualità e se, nell'eventualità di un fronte con due altezze, debba essere considerata come altezza la media dei due estradossi. Questo emendamento pone un punto interrogativo su cui riflettere insieme. Si potrebbe introdurre anche il concetto di media come eventualità di calcolo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Mi pare che il problema evidenziato dal collega Chiezzi l'abbiamo già disciplinato all'art. 13, comma sesto, dove si dice: "Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestìo sottostante è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma terzo (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestìo citato e il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Assessore, questo è un modo di determinare un'altezza virtuale - si prende il volume, si divide per la superficie e si trova l'altezza - che è però cosa diversa dall'altezza di ciascun fronte.
Non sapendo come determinare l'altezza di un edificio, operazione molto complessa, si dice: "Attenzione: prendiamo il volume, dividiamo per la superficie, sarà un'altezza virtuale". Però qui definiamo l'altezza di ciascun fronte. Questa idea mi è venuta proprio leggendo anche il seguito che l'Assessore ha letto - e allora mi sembra che anche sul fronte, quando diciamo: "Questo fronte, che altezza ha?", se lì ci troviamo in presenza di più ultimi solai, ma sfalsati l'un l'altro, introduciamo il concetto di media anche in questo caso o prendiamo il più alto di tutti? E' un punto interrogativo che propongo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Galli.



GALLI Daniele

Credo che, anche per questioni di confrontanza, sia il caso di non parlare di media, ma di utilizzare il valore più alto, il quale ci consente di avere dei riferimenti sicuri rispetto ad edificabilità limitrofe.
Grazie.



PRESIDENTE

L'Assessore?



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Capisco le argomentazioni, anche se non sono un tecnico, però mi pare che il modo previsto nel comma sesto sia altrettanto valido, per cui chiederei al Consigliere Chiezzi, che con l'emendamento ha posto un punto interrogativo, di ritirarlo.
Ripeto, pur non essendo un tecnico e avendo capito le argomentazioni del Consigliere Chiezzi, mi pare che un modo altrettanto valido di calcolare sia quello che abbiamo previsto nel comma sesto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

L'altezza dell'edificio è ben descritta, la condivido, ma ci sono anche problemi relativi alla domanda: quanto è alto questo fronte? Il problema nasce quando l'altezza di un fronte, rispetto alla larghezza della strada alla confrontanza, non deve superare certi limiti; lì non interessa l'altezza dell'edificio, interessa questo fronte su questa via; poi magari, l'edificio si estende in altre zone, sale, scende, ma questo fronte, rispetto alla larghezza della via, quant'è alto? E' un interesse di misura del fronte, non dell'edificio. Infatti, qui si norma come si misura l'altezza di un fronte, non come si misura l'altezza di un edificio: è una cosa diversa, è una misura su un oggetto diverso. Su questo ponevo il problema. Comunque ritiro l'emendamento Assessore.



PRESIDENTE

Pertanto, questo emendamento lo consideriamo ritirato?



CHIEZZI Giuseppe

Sì, perché era un emendamento che doveva essere proposto dalla Giunta non da me.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 13.3) è dunque ritirato.
13.4) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 13, comma secondo, dopo le parole "ad esso", aggiungere le parole "o tra la media dei fili di gronda".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

E' la stessa cosa, ritiriamo anche questo.



PRESIDENTE

Consideriamo ritirato anche l'emendamento n. 13.4).
13.5) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 13, comma terzo, la parola "tali" è sostituita dalle parole "abitabili o agibili".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Leggo il testo: "L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile, ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali". Questo "tali" non è da intendersi per essere considerati sottotetti, giusto? Scritto così sembrerebbe di sì; invece è "per essere considerati abitabili o agibili".
Poi chiederei in aggiunta all'Assessore, per curiosità: per agibile che cosa si intende, e secondo quale normativa? Quand'è che un sottotetto è agibile? C'è una norma a cui si possa riferire? L'abitabilità fa riferimento ad un certificato del Comune?



PRESIDENTE

Prego, Assessore.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Presidente, premesso che non sono un tecnico, rispondo volentieri al quesito.
Nell'emendamento il Consigliere Chiezzi propone "abitabili o agibili".
Nella terminologia tecnica, "abitabili" lo si riferisce evidentemente alla residenza, mentre "agibili", per prassi, lo si riferisce alle destinazioni non residenziali...



CHIEZZI Giuseppe

Sembra un certificato di abitabilità o agibilità: è così?



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Certo.



CHIEZZI Giuseppe

L'emendamento è accettato?



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Sì, l'emendamento è accettato dalla Giunta.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 13.5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 45 Consiglieri presenti.
13.6) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 13, comma quarto, sostituire la parola "inferiore" con le parole "orizzontale tangente al punto più basso".
Intende illustrarlo, Consigliere Chiezzi? Prego.



CHIEZZI Giuseppe

Questo è molto problematico. Leggo il testo: "Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano inferiore della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordate con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale".
Siamo sempre di fronte alla difficoltà di definire in modo astratto cose concrete e che possono essere di diversissima natura; per questo dicevo che è meglio esaminare gli emendamenti uno per uno.
L'emendamento propone di sostituire la parola "inferiore" con le parole "orizzontale tangente al punto più basso". Perché? "Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata". La superficie della facciata - vedo che il Consigliere Saitta fa disegni, ne ho fatti anch'io - sappiamo qual è. Il filo di gronda interseca la superficie della facciata con il piano inferiore della parte aggettante della copertura.
Intanto siamo in una situazione in cui vi è una copertura aggettante, cioè che esce dal piano di facciata.
Questa copertura aggettante può essere una copertura che ha il piano inferiore orizzontale oppure no. Nel caso del piano inferiore orizzontale avremmo il filo di gronda messo esattamente all'intersezione di un piano orizzontale, quello dell'intradosso della copertura e del piano verticale della facciata, ma se il piano inferiore della copertura non è orizzontale questa intersezione finisce nel punto più alto della facciata. Il mio dubbio è che quello sia ancora un filo di gronda, o se per filo di gronda non si intenda il filo determinato dall'intersezione di un piano orizzontale passante per il punto più basso della gronda, del solaio di copertura e la facciata. Volete mettere il filo di gronda nascosto là dietro? Volevate scrivere quello? Mi sembra di no.
Mi sembra quindi che il filo di gronda sia quello che si vede lungo la gronda, sia essa posta su un tetto che si corona con un cornicione piano sia essa posta su un tetto a falde che prosegue oltre la facciate. Siccome il filo di gronda è un altro elemento importante nella forma della città capire come misuriamo i fili di gronda è importante.
Sulla seconda parte ho messo un punto interrogativo. Sempre in questo comma, dopo il punto e virgola c'è un'altra descrizione su cui non ho saputo scrivere alcunché e che dice: "Nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale". Il caso è molto semplice: c'è una casa così in via Silvio Pellico a Torino. E' fatta in questo modo: c'è la facciata verticale, poi si raccorda e il tetto finisce nel modo in cui descrivo con le mie mani, e in quel punto c'è la sua gronda. L'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale: qual è questa linea virtuale? Mi piacerebbe che qualcuno me lo spiegasse, ma non andiamo nel sottile, limitiamoci all'emendamento.



(Interruzione fuori microfono del Consigliere Angeleri)



CHIEZZI Giuseppe

Angeleri, tu stai per votare la forma della città!



PRESIDENTE

Non si rivolga al singolo Consigliere.



CHIEZZI Giuseppe

E' lui che si rivolge a me!



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Vorrei prima ascoltare il parere dei proponenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Saitta.



SAITTA Antonio

La definizione che il collega Chiezzi dà del filo di gronda mi pare più precisa. Nel comma quarto avevamo un'intersezione della superficie della facciata con il piano inferiore della parte aggettante della copertura. Mi sembra più preciso il riferimento alla parte orizzontale tangente al punto più basso, cioè viene mantenuto il punto più basso e si fa riferimento al punto orizzontale tangente al punto più basso; mi sembra più preciso.
Credo anche che la definizione di linea virtuale, nel caso di copertura raccordata con elementi curvilinei o altro, sembri una specificazione molto raffinata, che toglierei proprio. La seconda parte mi sembra da eliminare.
Mi pare di concordare con l'indicazione del collega Chiezzi per quanto riguarda il filo di gronda. Per la prima parte del comma quarto si pu accogliere l'indicazione del collega Chiezzi, così pure per eliminarla nel secondo comma. A meno che mi sfugga qualche elemento di carattere tecnico che non riesco a cogliere.



PRESIDENTE

Al comma quarto ho solo l'emendamento del Consigliere Chiezzi che propone di sostituire la parola "inferiore" con le parole "orizzontale tangente al punto più basso"; non ho emendamenti sulla linea virtuale.
La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Essendo un'osservazione molto tecnica, sto a quanto ha riformulato ed evidenziato il Consigliere Saitta. Diversamente, non siamo in grado di dare una valutazione diversa, se non attestarci a quanto convenuto in II Commissione, visto che ne abbiamo ragionato per lungo tempo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 13.6).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 40 Consiglieri presenti.
14.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: è introdotto il seguente nuovo articolo: "Art. 14 bis - Altezza massima della costruzione (HM).
Per altezza massima di una costruzione si intende il valore più elevato misurato su ciascun piano verticale, in cui è inscrivibile la costruzione tra la quota media del terreno sistemato e il punto corrispondente alla proiezione orizzontale della media fra la quota minima e massima della copertura di qualsivoglia forma con esclusione delle quote relative a strutture tecniche accessorie".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Con questa descrizione si può comprendere qualsivoglia situazione, al di là di come abbiamo descritto le altezze dei fronti, che sono utili anche ai fini della confrontanza.
Mi sembra che se noi diciamo che l'altezza massima è il valore più elevato misurato su ciascun piano verticale, fra la quota media del terreno e il punto corrispondente alla proiezione orizzontale della media fra la quota minima e massima della copertura di qualsivoglia forma, possiamo anche trovarci in presenza di forme molto irregolari di copertura. Se noi prendiamo la media di queste altezze, molto variabili tra di loro, e facciamo la media anche del terreno, mi sembra che noi descriviamo qualsiasi situazione, comunque sia conformato il tetto. Se il tetto ha una guglia alta venti metri ed è un elemento decorativo consideriamo anche questo, cioè ci svincoliamo da ogni altro elemento. Praticamente, tutto il costruito può essere trattato senza problemi e descrizioni minute.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Botta.



BOTTA Franco Maria, Assessore all'edilizia residenziale

Pur comprendendo il ragionamento del Consigliere Chiezzi, la Giunta esprime parere negativo sull'emendamento. Riteniamo, infatti, che l'art. 14 sia già sufficiente.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 14.1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 6 voti favorevoli e 29 contrari.
15.1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 15, dopo le parole "quelli formati da", aggiungere le parole "seminterrati".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

L'art. 15 descrive il numero dei piani di una costruzione con le seguenti parole: "Il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestìo sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati".
Nel comma secondo si dice che dal computo del numero dei piani di un edificio sono esclusi quelli il cui livello di calpestìo risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di un metro e venti, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali, nonché gli eventuali soppalchi. Colleghi, sappiamo che nei piani seminterrati, oggi, sono collocate moltissime attività. Non c'è edificio che disponga di un piano interrato con mezzo metro o più di luce, alla base dell'edificio, che non venga ormai utilizzato per attività le più varie: mense, palestre copisterie, uffici. Quello che determina essere un piano di un edificio o no non sono le caratteristiche fisiche o altimetriche dei solai, ma le funzioni che questi solai ospitano.
Non si può non contare come piano di un edificio un piano che svolge una funzione, anche se questo è messo sotto terra ed emerge parzialmente il volume da esso delimitato sopraterra.
Questo comma, forse, deriva da cose vecchie, perché il metro e venti era contenuto nei vecchi Regolamenti, quando si sono inventati i piani rialzati. Il piano rialzato era il piano che superava di un metro e venti il marciapiede in modo tale che, aggiungendo i novanta centimetri del parapetto della finestra, chi camminava sul marciapiede non poteva guardare dentro. Pertanto, era stata definita la misura di un metri e venti più ottanta, settanta, novanta, e si arrivava a due metri e dieci centimetri quindi si era inventato il piano rialzato con la soglia di un metro e venti.
Adesso questo metro e venti non ha più alcun senso se riferito al fatto che non si vede più quello che succede nel fabbricato e non si considera come piano dell'edificio un piano in cui, magari, lavorano venti o trenta persone o in cui, magari, mangiano tutti i giorni centinaia di persone.
Questo è un piano dell'edificio e deve essere considerato un piano dell'edificio. Quindi, è l'uso di questo solaio che determina il fatto che sia piano della costruzione.
In definitiva, propongo di togliere questo comma. Mi piacerebbe avere con i colleghi, visto che in Commissione non ho potuto trattare il tema, un momento di verifica. Se siamo d'accordo nel considerare la situazione che ho appena cercato di descrivere come una situazione che comporta il riconoscimento di un piano dell'edificio, bisogna avere con i colleghi un momento in cui discutere, magari a lato, anche il comma primo, per modificarlo. Però lo modifichiamo insieme, se siamo d'accordo sottolineando che un piano interrato, di per sé, non è che non sia un piano dell'edificio (basta guardare le nostre mense, qui intorno). Non possiamo dire che non è un piano dell'edificio, com'è scritto nel comma secondo. Il comma secondo dovrebbe essere tolto, però anche il comma primo avrebbe bisogno di una riga in più, che però intendevo scrivere insieme a voi.
Secondo me, questo è un aggiornamento della normativa.
Quando si era inventato il metro e venti non c'era questo problema oggi il problema esiste: questi piani interrati possono essere ufficialmente piani di un edificio, alcuni sono anche abitabili (ci sono alloggi che sono realizzati su piani seminterrati e ci sono sicuramente attività realizzate lì sotto, ufficialmente, con tanto di concessione edilizia). Sembra strano che, nel nostro Regolamento tipo, noi cancelliamo dai piani dell'edificio tutti i piani interrati, cosa che oggi non ha senso.
Riflettiamo un momento e troviamo, nel nostro Regolamento tipo, una descrizione, che può essere la seguente: "I piani interrati di un edificio sono considerati tali se adibiti ad un uso continuo produttivo, di servizio...", nel senso di legare la definizione di piano alla funzione presente, non al fatto che è interrato, perché ci sono moltissime attività che si svolgono nei piani interrati, oggi. Ad esempio, l'aula consiliare non è un piano: è interrato. Chiediamolo all'Assessore Botta cos'è. Io dico che è un piano interrato, ed è un piano dell'edificio...



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi ha chiaramente illustrato le sue ragioni.



CHIEZZI Giuseppe

Chiederei cinque minuti di sospensione per concordare con i colleghi come si può superare questo problema. Grazie.



PRESIDENTE

Vedo che l'aula si sta spopolando. Se l'Assessore ritiene di dare una valutazione con una certa sollecitudine, va bene, altrimenti ci possiamo aggiornare. Personalmente, sono disponibile a proseguire fino all'esaurimento dell'argomento, purché sia garantito il numero legale.



CHIEZZI Giuseppe

Posso fare una proposta?



PRESIDENTE

L'aula desidera conoscere la sua proposta.



CHIEZZI Giuseppe

Direi che siamo a buon punto, Presidente. Abbiamo esaminato parecchi emendamenti. Sulla questione dei piani interrati chiederei all'Assessore se, magari dopo aver consultato qualche tecnico, riesce a presentarci una proposta per domani mattina.
Mi sembra che il collega Saitta abbia esigenze alle quali non sono estraneo e che quindi non ci siano problemi a sospendere questa sera la discussione, per concluderla domani mattina. Grazie.



PRESIDENTE

D'accordo.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti alla Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.41)



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