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Dettaglio seduta n.376 del 13/07/99 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 4) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Farassino, Ferrero, Galli, Goglio Leo, Minervini, Racchelli, Riggio e Saitta.


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.



PRESIDENTE

Procedo personalmente ad effettuare l'appello nominale.



(Il Presidente del Consiglio, Deorsola effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

PRESIDENTE



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
18 Consiglieri anziché 26 (sono in congedo n. 9 Consiglieri), la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.



(La seduta, sospesa alle ore 15.17 riprende alle ore 15.30)


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Propongo di riprendere i lavori proseguendo l'esame del disegno di legge n. 374 di cui al punto 6) dell'o.d.g.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.



PRESIDENTE

D'accordo. Procedo personalmente ad effettuare l'appello.



(Il Presidente del Consiglio, Deorsola effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n.
26 Consiglieri ed in congedo n. 9 Consiglieri.


Argomento: Opere di bonifica e consorzi - Uso delle acque (regimazione, usi plurimi)

Proseguimento esame disegno di legge n. 374: "Norme in materia di bonifica ed irrigazione"


PRESIDENTE

Riprendiamo pertanto i nostri lavori con il proseguimento dell'esame del disegno di legge n. 374.
Eravamo giunti all'art. 14.
14.3) Emendamento presentato dai Consiglieri Bertoli, Riba e Vindigni: aggiungere, dopo il comma 2, il comma 3 con la seguente dicitura: "su incarico di privati o concessione della Regione e di altri Enti i Consorzi di bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione di spese di bonifica di competenza dei soggetti affidatari pubblici o privati." La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Apportando una piccola modifica nella terminologia io accolgo l'emendamento. Pertanto se le parole "ad eccezione delle funzioni previste al comma 3", vengono sostituite dalle parole "fatto salvo quanto previsto al comma 3", l'emendamento viene accolto.



PRESIDENTE

I proponenti accettano tale modifica.
Pertanto, l'emendamento presentato dai Consiglieri Bertoli, Riba e Vindigni viene ritirato e sostituito dal seguente, presentato dalla Giunta, a firma dell'Assessore Bodo: 14.4) all'art. 14, comma 1, lettera b), dopo "bonifica" aggiungere le parole "fatto salvo quanto previsto al comma 3".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 28 Consiglieri presenti.
Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo al comma 3.
L'emendamento presentato dai Consiglieri Riba e Vindigni viene ritirato e sostituito dall'emendamento presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Bodo che recita: 14.5) "Su concessione della Regione e di altri Enti i Consorzi di bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione di opere di bonifica dei competenza di soggetti affidatari pubblici".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli.
Non essendovi più emendamenti all'art. 14 passiamo alla votazione dello stesso articolo nel testo modificato.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, lei capisce che discutendo le leggi in questo modo, a lunghi intervalli, la memoria può non essere perfetta.
All'art. 14, punto e), si dice che "ai Consorzi di bonifica compete la funzione di elaborare e attuare i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo". Se non sbaglio il Consigliere Riba aveva proposto di stralciare questa funzione da un articolo trattato in precedenza. Non ricordo se la proposta del Consigliere Riba fosse stata accettata o meno, perché qui viene riproposta. Se l'abbiamo tolta, non so: non riesco a trovare dov'era...



PRESIDENTE

Comunque, se emergeranno dei problemi in fase di coordinamento provvederemo ad eliminarli. La dicitura, comunque, resta: è alla lettera i) dell'art. 12; l'elaborato mi pare compatibile. Ripeto: art. 12, lettera i).



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Presidente, l'avevamo tolta quella dizione?



PRESIDENTE

No.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

E' rimasta?



PRESIDENTE

Sì, solo la prima parte era stata tolta.



CHIEZZI Giuseppe

Dato che è stata tolta questa prima parte "Riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà, compresi gli studi delle opere irrigue" e dato che...



PRESIDENTE

No, è rimasto il "riordino irriguo".



CHIEZZI Giuseppe

Ma è stato tolto il "riordino fondiario", perché ricordo che il Consigliere Riba disse che questo tipo di attività non era da inserire tra le opere di bonifica, perché troppo complesso, con troppe implicazioni, per cui non poteva essere inserito così semplicemente.
Adesso, torniamo ad inserirlo tra le funzioni dei Consorzi: se le abbiamo tolte là, togliamole anche qui.



PRESIDENTE

No, guardi... Per agevolare, su richiesta dell'aula in una precedente occasione, gli uffici, molto cortesemente, hanno cominciato ad assemblare il disegno di legge così come votato ed è stato distribuito; se non lo è stato, chi lo desidera può avere una copia di quello che è stato votato finora.
Da questo primo testo emerge - dirò di distribuirlo immediatamente che "il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà, compresi gli studi delle opere irrigue e viabili conseguenti. Il riordino irriguo è finalizzato alla razionale distribuzione delle acque irrigue, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti".
Questa è una parte che noi abbiamo approvato.



CHIEZZI Giuseppe

Quindi è rimasto tutto.



PRESIDENTE

Quello che le ho letto è rimasto.



CHIEZZI Giuseppe

Allora non era stato accettato.



PRESIDENTE

No, era caduto; l'emendamento non era stato accolto. Per comodità di lavoro, distribuiamo questo testo: ovviamente, è una bozza ancora informale.
Si proceda dunque alla votazione dell'art. 14 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 25 voti favorevoli 24 astensioni 1



CHIEZZI Giuseppe

Manca il numero legale, Presidente.



PRESIDENTE

E' garantito: 24 più 1 fa 25. Mi spiace.
Passiamo all'art. 15.



CHIEZZI Giuseppe

Ma il numero legale è 26!



PRESIDENTE

Constatata la mancanza del numero legale, essendo presenti in aula n.
25 Consiglieri anziché 26, la seduta è sospesa, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio regionale.
I lavori sono aggiornati alle ore 16.15.



(La seduta, sospesa alle ore 15.45 riprende alle ore 16.15)


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Riprendiamo l'esame del punto 6) all'o.d.g. "Proseguimento esame disegno di legge n. 374 'Norme in materia di bonifica ed irrigazione'".
Eravamo fermi all'art. 14, perché non eravamo riusciti ad approvarlo per la mancanza del numero legale.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo la verifica del numero legale.



PRESIDENTE

Prego i colleghi di rientrare in aula, perché procederò personalmente alla verifica del numero legale.



(Il Presidente del Consiglio, Deorsola effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

Si constata la presenza del numero legale, essendo presenti in aula n. 30 Consiglieri (e in congedo 10 Consiglieri).
Il numero legale è garantito.


Argomento: Opere di bonifica e consorzi - Uso delle acque (regimazione, usi plurimi)

Proseguimento esame disegno di legge n. 374 "Norme in materia di bonifica ed irrigazione"


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame del punto 6) all'o.d.g. "Proseguimento esame disegno di legge n. 374 `Norme in materia di bonifica ed irrigazione'".
Procediamo alla votazione dell'art. 14 nel testo emendato.
Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 26 astensioni 7 L'art. 14 è approvato.
ART. 15 Intende intervenire, Consigliere Chiezzi? Prego.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. All'art. 15, nella prima riga si vede scritta la seguente frase, Assessore: "Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'art. 3".
Assessore, questa specificazione di "proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli", che significato ha? La domanda la pongo in questo senso, che gli immobili agricoli hanno una definizione probabilmente abbastanza ben individuabile, ma quando si citano gli immobili extra agricoli, questa definizione è quanto mai aleatoria, in quanto di extra agricolo c'è tutto. Cioè l'agricolo è precisato, ma gli immobili extra agricoli possono essere qualunque tipo di immobile. Allora, ha un senso questo? Perché se sono tutti gli immobili che non sono agricoli, cioè tutti gli altri immobili, potremmo scrivere semplicemente "tra i proprietari degli immobili", punto. Perché invece "immobili agricoli e non agricoli"? Se sono o agricoli o non agricoli sono gli immobili.
Possiamo fare un emendamento per togliere queste due parole, a meno che "immobile extra agricolo" sia una definizione che fa riferimento a qualche norma o a qualche Regolamento o a qualche definizione catastale, cioè che ci sia un punto di appoggio che definisce gli immobili extra agricoli altrimenti i proprietari degli immobili extra agricoli possono iscriversi al Consorzio, se sono all'interno del perimetro.
Il proprietario di un condominio residenziale che riceve un beneficio perché compreso in un'area in cui l'attività del Consorzio di bonifica regima delle acque che potrebbero invadere le cantine di questo condominio o sistema un versante che potrebbe nuocere al condominio, il proprietario di questo immobile residenziale può iscriversi al Consorzio perché è un immobile extra agricolo oppure no? Oppure dentro l'"extra agricolo" c'è comunque una restrizione della tipologia di immobile che può far parte del Consorzio, o qualunque altro immobile industriale, residenziale, terziario un supermercato può iscriversi al Consorzio? Se è così, possiamo togliere "agricoli ed extra agricoli", cioè "i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo Comprensorio di bonifica che ricevono o possono ricevere beneficio", allora quello diventa chiaro.
Se l'Assessore può chiarire questo "extra agricolo", grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Il problema che ha posto il collega Chiezzi mi trova interessato diciamo, ma non per rallentare un dibattito che ci sta impegnando parecchio tempo, indubbiamente anche un dibattito che attiene in modo più ampio di quello che magari si suppone in questa fase di ragionamenti al governo del territorio.
Penso che questa è una legge che ha un'influenza, un impatto sul territorio sicuramente pari alla stessa legge urbanistica, per quanto riguarda il governo e il regime dei suoli. E' una legge che quindi è destinata ad avere una funzione strutturale.
Allora quando diciamo "immobili agricoli ed extra agricoli", oltre alle considerazioni svolte dal Presidente Chiezzi, vorrei aggiungere questa considerazione, al fine di avere una valutazione dell'Assessore.
Noi abbiamo indicato genericamente i territori, non abbiamo mai distinto il territorio rurale dal territorio urbano, dal territorio con diverse destinazioni di Piano Regolatore, dal territorio destinato alle cave, dal territorio destinato ai parchi, ecc. In sostanza abbiamo - per questo sollevo qui il ragionamento - una serie di strumenti di governo del territorio di cui il regime di consorziamento obbligatorio ai fini delle bonifiche è uno, ma considerata l'intenzione di utilizzare tutto il territorio - e io su questo sono d'accordo, l'ho già detto - dobbiamo ragionare sulla connessione con gli altri strumenti di governo e di gestione del territorio medesimo. Per cui questo elemento che sembra, come dire, un dettaglio, in effetti è la spia di un problema che va ancora considerato; credo che possa essere facilmente risolto.
Noi - è una domanda - inseriamo nel territorio sottoposto a consorziamento obbligatorio, alle condizioni previste dalla legge, immagino soltanto il territorio rurale, però nel territorio rurale ci sono situazioni di Piano Regolatore che prevedono, per esempio, una serie di edifici in zone improprie, edifici in zone considerate semi-rurali, zone sottoposte ad altri regimi, tipo il regime di parco od altre cose; allora come intendiamo comportarci? Io direi che una prima grande distinzione è territorio rurale, che implica già una cosa ben precisa, per cui se su un territorio rurale insiste casualmente un edificio di altra natura o con altra funzione questo può essere eventualmente ricompreso nella specie indicata "immobili agricoli ed extra agricoli". Ma la prima distinzione è che, per esempio bisogna scartare tutto il territorio che non ha destinazione agricola, che non ha destinazione rurale, altrimenti possiamo trovarci nella circostanza in cui un piccolo paese è compreso totalmente e lì ci sono le stalle nel centro storico, c'è la circolazione dell'acqua, c'è il passaggio all'interno.
Probabilmente avremmo dovuto approfondire questo argomento nella discussione in sede di Commissione, ed è una di quelle cose per cui è mancata la circostanza - per quanto mi riguarda, per colpa mia l'opportunità di approfondirlo lì; tuttavia, data la connessione con diversi strumenti di governo del territorio, vorrei sentire una valutazione dell'Assessore.



PRESIDENTE

Prego, Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Questa è la legge in generale sulla bonifica del 1933, n. 15. Al Titolo V...



CHIEZZI Giuseppe

Calma, Assessore, ci dia le pezze giustificative.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Sì, ma vi do due ipotesi e poi scelgo quella che ritengo più corretta e credo di poter scegliere la sua, Consigliere Chiezzi.
Al Titolo V si legge: "I Consorzi di bonifica integrale - Capo I, I Consorzi di bonifica - Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono benefici dalla bonifica", ed è quello che è stato suggerito, se non ho capito male, dal collega Chiezzi.
Noi abbiamo scelto una soluzione diversa, che però mi riservo di correggere; abbiamo ripreso dalla Regione Toscana - che fa parte, come il Piemonte, credo, di questo nostro paese - e l'art. 15 "Partecipazione al consorzio" dice: "Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'art. 3".
Tra le due soluzioni, io preferisco quella più semplice, per cui presento un emendamento che recita: "All'art. 15, comma 1, sono soppresse le parole "agricole ed extragricole", così come richiamato dalla legge n.
215.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento testé presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Bodo (che riprende l'osservazione dei colleghi Chiezzi e Riba): 15.1) al comma 1 sono soppresse le parole "agricoli ed extra agricoli".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è accolto con 32 voti favorevoli e 1 astensione.
Si proceda alla votazione dell'art. 15 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 32 astensioni 1 L'art. 15 è approvato.
ART. 16 Ha chiesto la parola il Consigliere Segretario Peano, che intende intervenire in qualità di Consigliere; ne ha facoltà.



PEANO Piergiorgio

Assessore, anche riguardo all'art. 16 - forse ne è mancata la circostanza in Commissione e chiedo scusa, per questo - non abbiamo discusso a fondo.
Al secondo comma, laddove indichiamo che la proposta di costituzione può essere presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili agricoli situati nel comprensorio, il rischio è che, a causa della polverizzazione e della frammentazione, si riscontri una forte difficoltà nel raggiungere un terzo dei proprietari degli immobili stessi.
Una proposta aggiuntiva e modificatrice potrebbe essere quella di consentire, laddove esistono, i piccoli consorzi e che siano loro propositori, semmai, quando raccolgono il consenso degli stessi proprietari. E' questa la difficoltà che viene rappresentata perché il rischio è di non riuscire a mettere insieme i proprietari.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Dobbiamo capirci chiaramente una volta per tutte. O vogliamo far proliferare i consorzi, anche dove ci siano poche persone che lo vogliono comunque, o riteniamo che sia necessaria una sufficiente base che rappresenti almeno un terzo dei proprietari, per dar vita al consorzio. Non vogliamo costituire consorzi ad ogni piè sospinto, ma vogliamo costituire dei consorzi in cui una parte dei proprietari (credo che un terzo non sia un numero molto elevato) senta la necessità di costituire uno strumento per migliorare le proprie condizioni.



PRESIDENTE

In sostanza, lei non accetta l'affermazione, pertanto conferma il testo originario.
Prego, Consigliere Peano.



PEANO Piergiorgio

La mia era una semplice osservazione - infatti non ho presentato un emendamento - emersa dai consorzi più piccoli del territorio, che presentavano questa difficoltà.
Assessore, troppo sovente i territori rurali sono diventati agglomerati urbani, ma mancano ancora i nuovi catasti. C'è, quindi, la difficoltà nel riuscire a mettere insieme un terzo delle proprietà. La proposta dei piccoli consorzi emerge per capire se vi è la possibilità di consentire, in alternativa, non soltanto ad un terzo dei proprietari, ma anche ai piccoli consorzi esistenti, quando rappresentano i proprietari, di essere partecipi nella proposta di un consorzio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Grazie, Presidente. Il comma secondo recita: "La proposta di costituzione del consorzio è presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili agricoli, situati nel comprensorio, e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo".
Chiederei una spiegazione: la specificazione "un terzo dei proprietari degli immobili agricoli" ha ancora senso, visto che non abbiamo distinto la qualità "agricolo-extragricolo" dalla definizione dell'immobile? Seconda domanda: "è presentata da un terzo, che rappresenti almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo". Questo riferimento all'estensione (penso ai metri quadrati) di proprietà è adatto a individuare un peso specifico? Visto che fanno parte del consorzio tutti i proprietari di immobile, e quindi anche di fabbricati, è giusto riferirsi, come condizione per la costituzione del consorzio, ad una misura territoriale di proprietà (quindi metri quadrati di terreno), oppure non si potrebbe individuare un terzo del valore immobiliare? Perché non si riferisce ad un peso immobiliare la possibilità di raggiungere il terzo che consente di proporre la costituzione del consorzio? A questo punto, in un ambito territoriale individuato secondo le norme previste, può darsi che ci siano dei pesi immobiliari forti che potrebbero avere, dall'attività del consorzio, benefici - così come abbiamo scritto con l'art. 15 - che hanno però una scarsa disponibilità di territorio, come proprietà.
Qual è, allora, il bilanciamento? E' giusto riferirsi unicamente alla porzione di terreno, oppure non sarebbe meglio inserire in questo terzo anche altri elementi a favore della possibilità di chiedere il consorzio? Pensiamo a quanto ha detto il collega Peano, riguardo a questi territori agricoli che ormai sono molto frantumati e, nella frantumazione sono anche territori ricchi di presenze di manufatti che, però, impingono su un'area assolutamente ridotta, per i quali si possono verificare le convenienze di benefici da parte dell'attività del consorzio. Come mai avete escluso questo elemento e vi siete riferiti unicamente ai metri quadrati di terreno di proprietà? Non vi sembra un metodo che esclude la vera natura degli interessi in campo nella costituzione del consorzio, che sono interessi non misurabili semplicemente dall'estensione del terreno? Pensiamo, ad esempio, ad un caso di bonifica di un versante, che può essere un versante che fronteggia manufatti edilizi di vario tipo, che potrebbero richiedere la costituzione di un consorzio di bonifica, anche se poi la proprietà, i metri quadrati di questi proprietari di immobili, può essere molto ridotta. Non è bene dare e pesare diversamente queste capacità di proposta, per giungere al famoso terzo? Grazie.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Bortolin.



BORTOLIN Silvana

Grazie, Presidente. Il significato dell'art. 16 è quello di tentare di dare una soglia minima di proprietà immobiliare rurale per la costituzione volontaria del consorzio di bonifica. Questa è la volontà per evitare il proliferare di piccoli consorzi, per rendere efficace una politica della bonifica.
L'osservazione che ha fatto il collega Peano non è in contrasto con il significato dell'art. 16; Assessore, lei ha respinto l'osservazione, io mi permetto di sottolineare la richiesta, perché se al comma due individuiamo che la proposta di costituzione del consorzio è presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili agricoli situati nel comprensorio, o da consorzi già costituiti che rappresentino gli uni e gli altri (almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo), allora diamo la possibilità anche a piccoli consorzi di fare la proposta di costituzione di un consorzio più adeguato.
Ne abbiamo discusso tanto in Commissione, probabilmente con il collega Peano non abbiamo avuto la possibilità di affrontare questo argomento, ma io trovo pertinente la proposta fatta, perché è nello spirito dell'art. 16.
La accoglierei, perché rafforza la politica che vogliamo portare avanti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riba per una puntualizzazione.



RIBA Lido

Anch'io intervengo per chiedere all'Assessore una valutazione di questa situazione, che è tipica delle Province del sud, in modo particolare della Provincia dove il collega Peano ed io ci troviamo a vivere e ad operare.
E' vero che si tratta di una procedura che dovrebbe essere ricondotta ai proprietari, quindi con una funzione diretta di soggetti che agiscono per la costituzione del consorzio, senza la mediazione di strutture intermedie; è anche vero che il conferimento ed il riconoscimento di una funzione ai consorzi esistenti rischia di essere un elemento di riproposizione. Tuttavia se riconosciamo la possibilità di fare la proposta per la costituzione del consorzio anche ai consorzi irrigui esistenti, che sono circa 600 in quel territorio, per cui sono già obbligati a fare una grande opera di compattamento, ponendo sempre la condizione di rappresentare un terzo del territorio, gli riconosciamo una funzione. Al comma secondo, dopo la parola "degli immobili agricoli situati nel comprensorio", aggiungere "ovvero da un'aggregazione di consorzi irrigui già esistenti, regolarmente riconosciuti, che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo", più o meno la funzione è quella.
In mezzo c'è il riconoscimento di un ruolo operativo attivo, senza che da questo derivi alcun consolidamento della funzione.
Anch'io ho le stesse preoccupazioni dell'Assessore da questo punto di vista, ma mi sembra compatibile. Convengo con le osservazioni fatte da Peano e Bortolin su questo punto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Tra le obiezioni fatte mi sento di accoglierne una, che è quella alla seconda riga del comma due, cioè togliere "agricoli". Per il resto penso di dover ribadire che si può fare la fusione dei consorzi irrigui con dei consorzi irrigui per ampliare, ma non si possono assolutamente trasformare senza il consenso dei proprietari, in consorzi di irrigazione e bonifica.
Per rispondere alle osservazioni del collega Chiezzi sui parametri, il terreno e la percentuale sono indicati nella legge n. 215 del 1933.
In una situazione molto frazionata si ha facilmente il terzo dei proprietari, ma può essere una superficie esigua rispetto a quello che si intende porre come consorzio, quindi ci troveremmo in una situazione con un rilevante numero di persone che però hanno poca estensione per imporre la costituzione di un corsorzio. Siccome non vogliamo che si costituiscano consorzi ad ogni piè sospinto, ma che i consorzi abbiano un loro peso e un loro ruolo, derivandoli dalla legge generale della bonifica integrale abbiamo ritenuto di indicare questi due parametri. Fatta questa considerazione mi riservo di presentare l'emendamento per togliere "agricoli" dal comma secondo dell'art. 16.



(Intervento fuori microfono del Consigliere Riba)



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Riba, noi sappiamo che in Piemonte c'è un solo consorzio esistente di bonifica.



(Commento fuori microfono del Consigliere Riba)



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Io non me la sento di trasformare i consorzi di irrigazione in consorzi di bonifica con questa legge, perché mentre per i consorzi irrigui non mi pare ci sia l'obbligo di pagare un contributo, in questo caso c'è un contributo consorziale di bonifica.
In questo ci vuole la consapevolezza e la volontà dei proprietari, non può essere il Consiglio regionale che impone sulla testa di altri queste cose. Deve essere un fatto di consapevolezza. Queste normative erano imposte già dal 1933, quindi personalmente non vedo questa ipotesi. Mi scuso se non accolgo il suggerimento, ma è un problema di scelta politica ed io mi attengo al testo di legge.



PRESIDENTE

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente emendamento della Giunta regionale, a firma dell'Assessore Bodo: 16.1) al comma 2, dopo la parola "immobili" sopprimere la parola "agricoli".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 32 voti favorevoli e 3 astensioni.
16.2) Emendamento presentato dal Consigliere Angeli: aggiungere, dopo la parola "comprensorio", le parole "o da Consorzi già costituiti".
La Giunta non accoglie tale emendamento, che pongo in votazione per alzata di mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli, 26 voti contrari e 3 astensioni.
Non essendoci altri emendamenti all'art. 16 lo pongo in votazione, nel testo emendato, per alzata di mano. ai sensi dell'art. 44, comma secondo dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: voti favorevoli 24 L'art. 16 è approvato.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Essendoci delle perplessità sulle espressioni di voto, procediamo alla votazione per appello nominale.



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI' 27 Consiglieri si sono astenuti 12 Consiglieri L'art. 16 è approvato.
ART. 17 17.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Bertoli, Riba e Vindigni: al comma terzo, lettera b), sostituire la dicitura con la seguente: "due rappresentanti della Provincia se il comprensorio interessa una sola Provincia, a cui si aggiunge un rappresentante per ognuna delle province superiori alla prima per i comprensori comprendenti due o più province".
Tale emendamento viene ritirato dai proponenti e sostituito dal seguente: 17.2) al comma terzo, lettera b), sostituire le parole: "due rappresentanti delle province se il comprensorio interessa una sola provincia, in caso contrario un rappresentante per provincia".
La Giunta accoglie tale emendamento.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno votato SI' 32 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'emendamento è accolto.
17.3) Emendamento presentato dai Consiglieri Bertoli, Riba e Vindigni: alla lettera c), sostituire la parola "due" con la parola "tre".
La Giunta accoglie tale emendamento.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, penso che le valutazioni di una Commissione corrispondano a delle logiche. Vedere cambiare, con questa facilità, le logiche di una Commissione, mi induce a chiedere all'Assessore le ragioni. Nel senso che inizialmente le Province avevano un rappresentante, poi sono stati raddoppiati, con la possibilità di incrementarli ulteriormente. Presupponevo - non sono intervenuto, ma lo presupponevo - che ci fosse la volontà di aumentare il peso politico delle Province dentro questo organismo, questa Commissione. Va bene, avevo capito.
Adesso, altro emendamento: aumentiamo anche il peso dei Comuni.
Tuttavia, aumentando i pesi di tutti, i pesi non cambiano più, rimangono quelli di prima, e l'unica conseguenza è che abbiamo organismi pletorici rispetto ai precedenti.
Se si vuole spostare il peso, la responsabilità in una direzione o in un'altra, mi va bene, ma se li spostiamo in ogni direzione, allora si spieghi ai colleghi che la composizione, invece di essere di 7-8 componenti, vogliamo che sia di 10-15, se è questa la logica - discuteremo anche quella logica. Però vorrei capire meglio e anche capire come mai l'Assessore abbandona senza spiegarci nulla una impostazione a favore di un'altra; spiegatecela, poi può essere che vada tutto bene.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

E' giusta la sottolineatura fatta dal collega Chiezzi sulla necessità di un approfondimento; la razionalità, in effetti, era un po' diversa.
Devo chiarire: noi riteniamo, considerato il numero dei Comuni che fanno parte di un Comprensorio (tendenzialmente dovrebbero essere fino a 50 60), che la rappresentanza dei Comuni potrebbe essere più equilibrata con tre, anziché con due, al di là del fatto che ovviamente comporta un aumento.
Io, per la verità, a questo punto suggerirei anche di eventualmente togliere "dai Comuni con il maggior numero di abitanti", intanto perché gli abitanti non corrispondono alla superficie irrigua e quindi in qualche maniera si tratta di un riferimento ai soggetti, alle persone che potrebbe essere pure antitetico; per esempio, mettiamo che Torino sia un Comprensorio...



(Commenti fuori microfono dell'Assessore Bodo)



RIBA Lido

Ho capito, ma la questione della rappresentatività...



(Ulteriori commenti fuori microfono dell'Assessore Bodo)



RIBA Lido

Sì, ma i tre rappresentanti, togliendo l'elemento della maggiore rappresentatività personale, potrebbero corrispondere ad una più opportuna presenza di Comuni, tenuto conto della polverizzazione dei Comuni medesimi al di là del fatto che si tratta di una persona in più.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Se devo spiegare le ragioni per le quali ho accolto l'ampliamento credo che queste si spieghino da sole nel quarto comma, dove si dice che "la Commissione, entro 90 giorni dalla nomina, elabora lo Statuto provvisorio del Consorzio".
Non ho ritenuto che fosse una condizione sine qua non né di pesi né di altre questioni, ma ho ritenuto che il compito che veniva assegnato a questa Commissione fosse molto circoscritto, ecc. Poi - questo non lo dico in modo ufficiale - dipende dai componenti: ci sono dei componenti che hanno molto peso e altri che ne hanno meno.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Adesso, vedendo la proposta iniziale e quella emendata, mi pare che si possa dire che nella proposta iniziale questa Commissione - che non è che debba fare poco, perché elaborare lo Statuto è un fatto importante - vedeva una situazione di parità tra rappresentanti "espressi da organi politici" (Giunta regionale, Provincia e Comuni: erano 4) "e rappresentanti delle organizzazioni professionali e dell'unione dell'associazione nazionale delle bonifiche". In sostanza, c'era una composizione paritetica tra espressione di assemblee elettive ed espressione di organismi professionali. Era una scelta, che mi pare non fosse casuale.
Adesso passiamo a una nuova scelta, in cui la Commissione dello Statuto vede una predominanza numerica delle espressioni elettive. Io ho capito questo. Grazie.



PRESIDENTE

L'emendamento del testo resta nel tenore già proposto. Lo pongo in votazione. La Giunta lo accoglie?



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Sì, concordiamo.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Consigliera Bortolin; ne ha facoltà.



BORTOLIN Silvana

Il Consigliere Chiezzi però ha posto una questione non banale, e l'Assessore non può rispondere senza rispondere. Cioè noi - mi sono astenuta per questa stessa ragione sul primo emendamento e non l'ho motivata per non portare via del tempo - siamo andati a costruire un equilibrio delle presenze, pur nella Commissione provvisoria che la Giunta costituisce per definire lo Statuto (quattro e quattro). Adesso le rappresentanze si sono alterate: l'Assessore ci deve dire se questa alterazione ha effetto o se non ha effetto.
Se prima abbiamo scelto la rappresentanza paritetica e adesso alteriamo questa rappresentanza, che cosa significa? Non cambia nulla, è ininfluente? E per quale ragione è ininfluente? Allora perché siamo andati prima a scegliere, pur nella Commissione provvisoria, la pariteticità? Un ragionamento l'avremo pur fatto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Bene, io avrò una convinzione sbagliata, comunque ripeto la convinzione che ho.
La Commissione elabora uno Statuto provvisorio e siccome lo Statuto deve comunque rientrare in quella che è la cornice di legge, io non vedo tutti questi problemi di ragioni, di peso, ecc. Se avesse compiti di altra natura, allora indubbiamente soppeserei meglio questo tipo di problema, ma è possibile avere una convinzione diversa?



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, posso?



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, le do ancora la parola perché si tratta di brevissimi interventi, però poi vediamo di stringere i tempi, perché è un'attività tipica di Commissione, questa.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio la collega Bortolin e anche l'Assessore. L'osservazione che ha fatto la collega Bortolin non è marginale, per questo motivo, Assessore: che la Commissione non può essere rappresentata, come fa l'Assessore, come una Commissione che propone solo uno Statuto; no, collega Bortolin, perch questo Statuto, che viene predisposto da una Commissione che era paritetica e non lo è più, questo Statuto, se vediamo, viene inviato alla Giunta regionale. E la Giunta regionale - è scritto al comma quarto - "verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, ne autorizza la pubblicazione"; non c'è neppure scritto in legge che fa una verifica sul merito della proposta di Statuto, ma la verifica è solo di legittimità.
Allora è importante capire che tipo di Statuto viene fatto da questa Commissione, e sono molti gli Statuti che possono essere fatti rispettando la legge.
Di conseguenza, la natura di questa Commissione è prettamente politica perché dovrà interpretare questa legge e, rispettando le norme, scegliere le molte strade che ci sono di fronte nell'attuazione della determinazione di uno Statuto. Allora la questione è grossa, perché la Commissione è importante - di fatto decide lo Statuto, perché la Giunta praticamente fa solo la verifica di legittimità - e, di fronte a questa importanza di ruolo, c'è questo mutamento. Un mutamento c'è, e non piccolo: prima, c'era una situazione paritetica tra funzioni espresse da enti elettivi e non adesso c'è la predominanza degli Enti elettivi.
Questa è una scelta che non può essere disconosciuta; può essere una scelta apprezzata o non apprezzata, ma di certo è un cambiamento radicale.



PRESIDENTE

Non ci sono ulteriori valutazioni su questo punto, per cui pongo in votazione l'emendamento a firma dei Consiglieri Riba e Vindigni, con il quale si chiede di portare a tre il numero dei rappresentanti.
La Giunta si è dichiarata favorevole.
Indìco la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 31 votanti 29 hanno votato SI' 26 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri L'emendamento è accolto.
Pongo ora in votazione l'art. 17 come emendato, mediante procedimento elettronico.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 hanno votato SI' 29 Consiglieri si sono astenuti 8 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
ART. 18 18.1) Emendamento presentato dalla Giunta regionale a firma dell'Assessore Bodo: si sostituisce il testo dell'art. 18 con il seguente: "1. La modifica dei Consorzi di Bonifica è attuata con le stesse modalità di cui agli artt. 16 e 17.
2. Alla soppressione dei Consorzi di Bonifica provvede, sentito il consorzio interessato, la Regione con deliberazione del Consiglio regionale".
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi; ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Per quanto riguarda la modifica, l'articolo richiama le modalità degli artt. 16 e 17, che sono modalità complesse. Se ho capito bene si separa il caso in cui i Consorzi di bonifica vengono soppressi.
Chiederei una spiegazione su questo percorso, perché sul testo che leggo vi è scritto: "Alla soppressione dei Consorzi di bonifica provvede sentito il Consorzio interessato, la Regione, con deliberazione del Consiglio regionale".
Che percorso si prevede? In particolare, il "sentito il Consorzio" è un atto del Consiglio regionale? E' il Consiglio regionale che sentirà il Consorzio? E poi: qual è la procedura di soppressione e su iniziativa di chi? Del Consorzio stesso? Mentre la modifica è richiamata e molto dettagliata negli artt. 16 e 17, questa soppressione è descritta in modo forse troppo sintetico.
Forse, anche in questo caso, sarebbe bene capire le modalità in cui si apre la richiesta di soppressione: da parte di chi, rivolta a chi (alla Giunta regionale o al Consiglio).
Chiederei che questa norma fosse organizzata un po' meglio, un po' più dettagliata nel percorso, nelle responsabilità, perché così è tutta da inventare.
Anche questo "sentito il Consorzio": pare che sia il Consiglio regionale che lo senta, cosa un po' strana; ma se è la Giunta, allora descriviamo il percorso. Ci sarà qualcuno che farà una richiesta alla Giunta. La Giunta farà l'istruttoria, preparerà una delibera e sentirà il Consorzio stesso; poi, ci sarà un Consiglio che delibera.
Illustriamo questo percorso con la stessa precisione con cui sono illustrate le formazioni e le modificazioni dei Consorzi: anche il caso della soppressione è delicato e importante tanto quanto la costituzione non è un atto di minore impegno.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Abbiamo presentato questo emendamento, perché ci siamo resi conto che con le procedure degli artt. 16 e 17 si poteva fare la modifica, ma non la soppressione.
La questione della soppressione l'abbiamo rilevata da un articolo, un comma della legge dell'Umbria sulla bonifica, dove si dice: "Alla soppressione dei Consorzi di bonifica provvede la Regione, sentito il parere delle Comunità montane" (in questo caso). Quindi "sentito il parere"; per cui, sentito il Consorzio, provvede la Regione tramite una delibera del Consiglio regionale. Si tratta dunque di una delibera della Giunta che viene portata in Consiglio.



PRESIDENTE

Posso portare in votazione l'emendamento?



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Presidente, chiederei 5 minuti di sospensione per poter parlare con i colleghi sulla questione. Poiché l'Assessore dice che va bene, vorremmo formulare un'alternativa.



PRESIDENTE

Cinque minuti d'orologio.



(La seduta, sospesa alle ore 17.18 riprende alle ore 17.29)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FOCO



PRESIDENTE

Riapriamo la seduta. Mi pare che avessimo sospeso sull'emendamento all'art. 18 (n. 18.1) presentato dalla Giunta regionale.



PRESIDENTE

CHIEZZI Giuseppe (fuori microfono)



PRESIDENTE

Posso, Presidente?



PRESIDENTE

Prego, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ci troviamo di fronte ad un emendamento di non poco conto, perché, così com'era scritto, l'art. 18 non stava in piedi. E' un emendamento che si riferisce ai due articoli che abbiamo appena esaminato, il 16 e il 17, ed è intersecato in essi.
Per quanto mi riguarda, il primo nuovo comma dell'art. 18 funziona, si lega bene agli artt. 16 e 17, che non hanno bisogno di essere modificati in conseguenza di questo.
Mentre, riguardo al secondo comma, intanto potrebbe essere specificato meglio chi sente il consorzio interessato. Si potrebbe inserire, Assessore: "Sentito dalla Commissione competente il consorzio interessato, la Regione...", perché è una delibera di Consiglio.
Questo emendamento, Presidente, può reggere solo se gli artt. 16 e 17 contengono la materia qui descritta. Si descrive, infatti, una nuova materia, che è la soppressione.
Gli artt. 16 e 17 descrivevano l'istituzione dei consorzi; con questo emendamento all'art. 18, invece, descriviamo la modifica e la incorporiamo nel percorso degli artt. 16 e 17, e questo funziona. Adesso, aggiungiamo la soppressione; affinché questa regga, però, occorre inserirla anche negli artt. 16 e 17.
Se approviamo questo nuovo art. 18, prevedendo l'iter della soppressione, questo iter potrebbe essere inserito tecnicamente nel percorso degli artt. 16 e 17, facendo una sorta di coordinamento legislativo ed inserendo nell'art. 16 - che abbiamo già votato - dopo le parole "possono essere istituiti" le parole "o soppressi", perch introduciamo solo adesso il percorso della soppressione e della modifica.
Così fare per il secondo comma, la proposta di costituzione o soppressione che introduciamo adesso - queste due modifiche di tecnica legislativa, di coordinamento all'art. 16, ed anche alla prima riga dell'art. 17, stabilire che "i consorzi di bonifica possono essere costituiti o soppressi dal Consiglio regionale".
Con questi tre inserimenti di coordinamento legislativo, che deriva dall'introduzione di questo comma, il comma è descritto compiutamente perché lo inseriamo in quel percorso.
Altrimenti bisognerebbe ridescriverlo, ma, almeno per quanto riguarda il mio Gruppo, nulla osta a questo inserimento; dal punto di vista della forma è un po' stiracchiato, ma, se siamo tutti d'accordo, nelle leggi abbiamo fatto recentemente cose molto più rilevanti di questa.



PRESIDENTE

Non sotto la mia Presidenza.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, la Presidenza è sempre la Presidenza; da chiunque sia incarnata è la Presidenza. Allora, sotto questa Presidenza ne abbiamo fatte di più brutte. Se no, portiamo in aula i due percorsi.



PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? Io escludo la possibilità di poter toccare gli artt. 16 e 17, già votati, mentre per l'art. 18, sul quale stiamo operando, il Consiglio è sovrano.
La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Il primo comma è legato ai riferimenti agli artt. 16 e 17, mentre il secondo comma non è assolutamente legato ed è, questa, una delle ragioni per cui abbiamo presentato l'emendamento e l'abbiamo riscritto.
Non posso, tuttavia, non tenere conto di quanto dice la legge madre non la legge n. 34 della Regione Piemonte, ma la legge n. 215/33, laddove all'art. 62, dice: "Con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali".
Al di là di ogni altra considerazione, mi sembra che anche il secondo comma dell'art. 18 sia chiaro, perché si dice: "Alla soppressione dei consorzi di bonifica provvede, sentito il consorzio interessato, la Regione con delibera del Consiglio regionale". Solitamente è una delibera della Giunta che, per garanzia, viene al Consiglio regionale. Gli organi istituzionali della Regione sono, pertanto, coinvolti e personalmente non vedo altra soluzione.



PRESIDENTE

Ricevo in questo momento un subemendamento all'emendamento della Giunta sub1 18.1) Nuovo art. 18, comma 2, dopo la parola "sentito", aggiungere le parole "dalla Commissione consiliare competente".
La parola al Consigliere Chiezzi, anche se l'aveva già illustrato prima.



CHIEZZI Giuseppe

Sì, ma sono costretto ad inserire un sub-emendamento, vista la volontà dell'Assessore di mutare l'art. 18 che, a questo punto, ritengo migliore dell'emendamento. L'art. 18, infatti, così com'era riferiva, anche se in modo un po' sbrigativo, il percorso della soppressione alle modalità previste dagli artt. 16 e 17. Il che significa che un pensiero l'avevate fatto ed il pensiero era che, anche nella modifica e nella soppressione, il percorso delineato dagli artt. 16 e 17 era il metodo da seguire.
Questa norma era un po' difficile, un po' allusiva perché negli artt.
16 e 17 si parlava sempre e solo di istituzione.
Era allusiva, però era un'allusione ad un percorso preciso. Si trattava, nel momento in cui la soppressione diventa un atto amministrativo, di riuscire a inserirlo, ma, da questo punto di vista, era chiaro.
Quella volontà che avevate espresso nell'art. 18, non abbandonatela.
Perché, Assessore, deve abbandonarla?



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

L'abbiamo modificato, forse abbiamo trovato la soluzione.



CHIEZZI Giuseppe

Beh, Presidente, se mentre parlo l'Assessore presenta un emendamento...
Chiedo scusa se dico delle cose superate dai fatti, però mi si fermi per tempo! Presidente, interrompo il mio intervento, perché l'Assessore, mentre sto svolgendo delle considerazioni, mi dice che "lui ha già fatto".



PRESIDENTE

So che lei ha presentato un sub emendamento, al limite interviene nuovamente.
sub2 18.1) Subemendamento presentato all'emendamento 18.1) presentato dalla Giunta, a firma dell'Assessore Bodo: "2. La soppressione dei Consorzi di bonifica è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sentito il Consorzio interessato".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Questa è una stesura che ritengo più chiara della precedente. Rimane ancora un problema, secondo me: è possibile, comunque, collegare le modalità in cui questo avviene, a quelle previste dagli artt. 16 e 17 perché erano state previste nella stesura iniziale.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

No, perché altrimenti non avremmo riformulato l'articolo.



PRESIDENTE

Lasciamo terminare l'intervento del Consigliere Chiezzi, poi l'Assessore replicherà.



CHIEZZI Giuseppe

Una parte di imbarazzo deriva dal fatto che il testo di legge è stato discusso in Commissione, votato e inviato in Consiglio. La forma in cui è stato inviato non mi sembra sia un argomento da trattare in questo modo ed è paradossale che a quella forma chieda più ragioni un componente dell'opposizione che non chi l'ha scritta.
C'era una logica: adesso questa logica cambia su volontà della Giunta.
A chi chiede ragioni di quella logica si risponde che quella logica non c'è più, ma dato che era una logica che riconosceva la necessità anche al percorso di soppressione di individuare una modalità, una successione di atti, io chiedo, sia pure in forma diversa, che la modalità con la quale la soppressione deve avvenire, venga illustrata e garantita o nella forma dell'art. 18, come da voi scritto, o in altra forma, ma non che venga eliminata. Voi la eliminate! Eliminate il riferimento ad una modalità, sic et simpliciter. Prima l'avete proposta ed aveva un senso, se la volete correggere fatelo, ma non eliminatela, perché non abbiamo più un percorso.
Presidente, ritengo che il richiamo, in fondo al nuovo testo dell'Assessore, alle modalità degli artt. 16 e 17, aiuti chi dovrà applicare questa legge a capire che in assenza di altre indicazioni c'è una modalità di percorso riferita agli artt. 16 e 17. Probabilmente è da interpretare, ma è scritta, normata.
Era contenuta nel testo della legge presentata dalla Giunta, votata in Giunta e votata in Commissione. Se volete cambiarla fatelo in cambio di qualcos'altro, non in cambio del nulla. Forse è anche stato presentato un emendamento.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Bortolin.



BORTOLIN Silvana

Grazie, Presidente, le chiederei per cortesia di rileggere l'ultima versione dell'emendamento proposto dalla Giunta poi proseguo con l'intervento.



PRESIDENTE

Confesso che pensavo vi fosse nel frattempo pervenuta. Ne do lettura il secondo comma ora recita: "La soppressione dei consorzi di bonifica è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sentito il consorzio interessato".
La parola alla Consigliera Bortolin.



BORTOLIN Silvana

Proseguo con l'intervento. E' un complicare una modalità. Mi consenta Assessore, ci avvitiamo proprio bene. E' un complicare una procedura che negli artt. 16 e 17 era delineata con un minimo rispetto della democrazia perché la costituzione avviene su proposta degli interessati. Qui addirittura la Giunta propone al Consiglio la soppressione di un consorzio sentito il consorzio. Voglio capire con quale autorità la Giunta, o con quale motivazione, propone alla Commissione, sentito il consorzio, la soppressione del consorzio stesso.
Sarà il consorzio interessato che decide di sciogliersi e allora la Giunta valuta questa richiesta, la accoglie o la respinge e la propone al Consiglio, sentita la Commissione, e si approva. Ma quando mai la Giunta autonomamente sente un consorzio per scioglierlo? Si inverte la procedura che abbiamo correttamente instaurato negli artt. 16 e 17. Se proseguiamo in questo modo non si saprà più cosa fare.
Io propendo per lasciare l'art. 18 così come è. Se vogliamo citare la legge nazionale a cui ci ispiriamo facciamolo, ma evitiamo di complicare la vita, peraltro in modo non comprensibile ai più, attraverso emendamenti mediati in continuazione. Assessore, lei si sente di proporre, sentito un consorzio, la soppressione del consorzio stesso? Ritiene che questa sia una procedura corretta? Non capisco quale logica sottostà all'accoglimento di proposte e alla modifica di articoli ed emendamenti proposti dalla Giunta stessa.
Come si può emendare un emendamento non ancora approvato? Lei prima è stato così attento a dirci che non possiamo, nemmeno come tecnica legislativa, correggere una relazione! Si può tutto in questo Consiglio.



PRESIDENTE

Consigliera, è la procedura. Prima si esaminano i subemendamenti. Mi sono attenuto non alla prassi, ma proprio alla procedura.



BORTOLIN Silvana

Ne prendo atto, Presidente, comunque la conclusione è una confusione.



PRESIDENTE

Mi attengo alla procedura.
La parola alla Consigliera Spagnuolo.



SPAGNUOLO Carla

Presidente, molte leggi, anche molto importanti, sono caratterizzate dalla sostanziale delega alla Giunta di larghi compiti di attuazione programmatica. Penso, per esempio, alla legge sull'ambiente. Nella seconda parte della scorsa legislatura, alcune leggi furono improntate sul principio di delega totale alla Giunta, nell'applicazione esecutiva di elementi programmatici che approvava il Consiglio, perfino eccessiva.
Tant'è che in alcuni casi la sottoscritta, pur essendo Presidente del Consiglio regionale, non votò una o due leggi. Sostanzialmente, mi sembrava che sottraessero al Consiglio delle competenze largamente programmatiche seppure non del tutto.
In questo momento sta avvenendo esattamente l'inverso. Mi permetta Assessore Bodo, se noi attribuiamo al Consiglio regionale competenze di natura squisitamente amministrativa, alla fine si potrebbero confondere i ruoli: è un po' curioso che sia l'opposizione a dirlo.
La soppressione di un Consorzio è un atto che può andare in Commissione per un'informativa, ma non si possono attribuire alla Commissione consiliare, e per essa al Consiglio, dei compiti che amministrativi non sono.



PRESIDENTE

Scusi, Consigliera Spagnuolo, se la interrompo, ma mi rivolgo all'aula.
A me non pare che la Consigliera stia sottoponendo un problema marginale, per cui chiedo all'aula di prestare più attenzione!



SPAGNUOLO Carla

L'argomento dovrebbe interessare prevalentemente, per un complesso legislativo, in particolare il Presidente della Giunta.
Ripeto, nella scorsa legislatura vi fu un eccesso di leggi che, di fatto, toglievano al Consiglio delle prerogative, anche di natura programmatica, e le conferivano alla Giunta. Qui mi sembra che stia avvenendo l'inverso. Nel senso che delle competenze, di natura meramente amministrativa, verrebbero, con questa norma, conferite al Consiglio. Non mi sembra possibile che vengano tout court conferite al Consiglio, sia pure con un passaggio in Commissione. Nel senso che è sempre insita una qualche discrezionalità, una qualche valutazione e una qualche consultazione che viene interpretata in un senso piuttosto che in un altro.
Pertanto, mi permettevo di dire all'Assessore che bisognerebbe tornare ad attribuire alla Giunta le proprie competenze in proposito, magari sentita o informata la Commissione consiliare. Se la Commissione consiliare ritiene l'informativa non sufficiente, può sempre chiedere un supplemento di consultazione.
Di qui a cambiare la procedura finale della competenza mi sembrerebbe eccessivo, inoltre si inserirebbero delle valutazioni di natura politico discrezionali che non mi pare giovino alla procedura amministrativa, che in qualche modo dovrebbe essere garantita.
Mi sono permessa di fare questa osservazione, perché anche dal punto di vista della tecnica legislativo-amministrativa, mi sembra che sia un eccesso. Nel senso che non siamo di fronte a dati di natura programmatica ma siamo di fronte a dati di natura costitutiva o, in questo caso soppressiva, ma non di natura programmatica.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Sono d'accordo sulla sottile disquisizione della collega Spagnuolo.
Sostengo, però, che la soppressione di un Consorzio sia un atto talmente casuale ed eccezionale, per cui avevamo deciso per una valutazione anche del Consiglio regionale. Solo per questa ragione abbiamo agito in questo modo, anche se - ripeto - per altri casi sono d'accordo sulla soluzione proposta dalla Consigliera Spagnuolo.
Per quanto riguarda le valutazioni della collega Bortolin, si fa riferimento alla normativa nazionale che recita: "...sentiti i Consorzi interessati". Non credo che sia un fatto eccezionale, voluto dalla Giunta perché l'emendamento in effetti fa riferimento alla legge n. 215/33, dove l'art. 62 pone proprio questo problema.
Non ritengo così negativo sentire i Consorzi interessati, solitamente si vuole dare la possibilità, in particolari situazioni, a coloro che sono interessati, di esprimere una loro linea di difesa, di valutazione sulle eventuali realtà. La soppressione di un Consorzio è un atto piuttosto impegnativo.



PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Bortolin.



BORTOLIN Silvana

Lei pensa quindi ad una soppressione coatta, su un atto di forza da parte della Giunta regionale per sopprimere dei Consorzi? Io, invece interpretavo, anche aggiornando la legge del 1933 - la democrazia ha fatto un po' di passi in avanti da allora - in modo diverso la richiesta dei Consorzi di sciogliersi. Infatti, gli artt. 16 e 17 prevedono, su proposta degli interessati e con le modalità che abbiamo visto, la costituzione quindi anche lo scioglimento.
Pertanto un atto voluto, richiesto dagli interessati e non un atto d'autorità. O si lascia nel generico, come definito nell'articolo all'attenzione, o lo si specifica. Io non posso accettare che la Giunta sia di fronte ad un'inadempienza sia di fronte alla volontà degli interessati, adotti lo stesso sistema, perché se è un atto voluto dagli interessati, siamo di fronte ad un autoscioglimento. Sono due fattispecie diverse che lei, Assessore, assume in un'unica formulazione, quindi, a mio parere, nel tentativo di specificare, complica la formulazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Riba.



RIBA Lido

Per carità, non volevo intervenire perché poi, alla fine, l'organicità non era eccezionale ed inevitabilmente la legge ne perderà ancora una parte.
Comunque, più che fare riferimento agli artt. 16 e 17, che sono già stati deliberati, si può provare a fare riferimento alla legge nazionale sulle bonifiche: si faccia riferimento a quella legge e si adottino i criteri per lo scioglimento previsti con l'adattamento del...



(Commenti in aula)



RIBA Lido

Sì, dottore, ma bastava scriverlo nella legge. Così evitiamo di fare riferimento agli artt. 16 e 17, che dicono cose parzialmente diverse. E' pur vero che è simmetrico, ma la costituzione e la modifica sono delle cose ben diverse dalla soppressione, perché la soppressione è un atto cogente dovuto, autoritativo relativamente ad una situazione di disfunzione che è giusto venga individuata e risolta per gli interessi generali.
E' quindi giusto che la Giunta regionale abbia questa competenza; se poi deve essere del Consiglio... Francamente mi sembrerebbe ridondante che sia il Consiglio a giudicare un elemento così specifico.
Però - ripeto - bisogna fare riferimento alla legge generale sulle bonifiche e poi attribuire questo compito, che - come ho già detto - come natura giuridica può apparire simmetrico, ma come natura politica un conto è la costituzione e la modifica, altro conto è la soppressione, che significa: tu non funzioni; rimuoviamo, c'è un giudizio che comporta un atto di grave sanzione rispetto alla situazione che si è creata.
E' come lo scioglimento di un Consiglio comunale: la costituzione avviene attraverso una procedura; lo scioglimento per disfunzione viene conferito, come potere, ad un altro organo.
Io non credevo di dover dire queste cose, perché sono assolutamente banali, ovvie e anche note, però dato che ci siamo un po' incagliati su questo punto, vi dico che un conto è costituire un Consiglio comunale; lo scioglimento non avviene con le stesse procedure della costituzione - è chiaro - perché nasce da un'altra cosa, da un'altra situazione.
Sciogliere un Consorzio può nascere da una situazione di esaurimento della funzione, ma può anche nascere da una situazione molto diversa: difatti la legge sulle bonifiche individua dei meccanismi per la soppressione.
E' certamente difficile fare un lavoro del genere in aula, altrimenti credo che alla soglia dell'estate e anche dell'autunno saremo ancora nei pressi dell'articolo medianico di questa legge; si poteva fare in Commissione: evidentemente, non si è potuto fare.
Oggi bisogna provvedere in una maniera che sia esaustiva del problema.
Il riferimento agli articoli precedenti, secondo me, ancorché siano opportunamente richiamati da voi e dal collega Chiezzi, non esaurisce oggi, la modalità coattiva da applicare in caso di sostituzione.



PRESIDENTE

Non ci sono altri interventi. La Giunta? L'Assessore conferma il proprio emendamento.
Prima di tutto, procediamo con la votazione del subemendamento sub2 8.1) che sostituisce il secondo comma dell'emendamento, il cui testo recita: "La soppressione dei Consorzi di bonifica è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consorzio interessato".
Lo pongo in votazione...



PRESIDENTE

SPAGNUOLO Carla (fuori microfono)



PRESIDENTE

Possiamo intervenire per dichiarazione di voto?



PRESIDENTE

Presumo di sì; non avevo pronunciato ancora...



SPAGNUOLO Carla

Presidente, valuti se devo intervenire o meno per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE

Sto dicendo che non avevo ancora pronunciato la parola...



SPAGNUOLO Carla

Grazie, perché se c'era ancora qualche intervento, ovviamente, non eravamo alle dichiarazioni di voto.
Volevo dire che il nostro Gruppo non voterà a favore di questo subemendamento che propone, Assessore, in quanto non si può invocare una competenza di un organo quale il Consiglio per ragioni prudenziali.
Sostanzialmente, che cosa ci ha detto prima? "Ritengo che la soppressione possa essere una questione di natura fortemente complessa, dubitativa rara, eccezionale..." (ha usato questa serie di termini). Come dire che la Giunta deve essere un po' confortata, può essere un po' confortata anche da altri pareri.
Però, scusate, non si può mescolare decisionismo e prudenza, perché una legge, nel momento in cui viene approvata, vale per molto tempo. E allora bisogna dare ad un organo le competenze che quell'organo ha; le competenze del Consiglio regionale sono di natura legislativa, di approvazione di programmi, di approvazione di piani. Non possiamo dire: "Visto che questa è una scelta un po' difficile, la diamo al Consiglio".
Mi rivolgo al collega Pichetto che, essendo Assessore alle attività produttive e Assessore, per esempio, alla grande distribuzione, si sarà trovato nelle mani delle decisioni pesantissime per il loro impatto di carattere territoriale, economico, sociologico, di trasformazione dei consumi, ecc. Non credo che, facendo parte dell'esecutivo e dovendo prendere personalmente delle decisioni, per il fatto che queste sono un po' complesse o di natura eccezionale le si deleghi ad un altro organo, che in questo caso è legislativo! Altro esempio. Talvolta il Consiglio regionale deve assumere delle decisioni di natura assembleare che magari spaccano una maggioranza. Cosa fa? Le delega alla Giunta? Ho delle perplessità proprio sulla motivazione portata dall'Assessore che, in realtà, è una motivazione di natura politica, non di natura tecnica, legislativa o programmatica. Mi pare che si faccia un po' di confusione.
Con questa dichiarazione di voto, che vado prestissimo a concludere devo anche dire che, avendo seguito lo sviluppo della discussione, mi sembra che in alcune parti, anche significative, si rischi di snaturare il significato originario e le finalità originarie con le quali il progetto il disegno di legge è stato presentato in aula. Ho l'impressione che talvolta affidiamo l'esito delle leggi alla casualità degli interventi o del recepimento di proposte o a quant'altro. Tra l'altro, spesso di tratta di leggi molto importanti, alle quali non si dedicherà attenzione fra un mese, fra due, fra sei.
Questa legge, ad esempio, che è importante, che è in sé anche una bella legge, una legge utile, è però una di quelle normative che magari si riprenderanno in mano fra cinque o sei anni (se mai si riprenderà in mano).
Forse bisognerebbe approfondire di più alcune parti e soprattutto essere molto attenti al fatto che una norma che assumiamo oggi non sia già vecchia fra tre mesi. Infatti, quello che oggi ci sembra indispensabile o assolutamente necessario, se sottoposto al controllo del tempo (magari di due, tre, quattro anni) può rivelarsi un vincolo.
Concludo dicendo che, giustamente, dal punto di vista oggettivo, questa Giunta, questa maggioranza si è posta il problema di eliminare gli aspetti burocratici - i cosiddetti lacci e lacciuoli - ma se li inseriamo in legge facciamo l'esatto contrario di quell'alleggerimento di natura procedurale peraltro indispensabile e che dovrebbe esserlo anche in questi campi, che sono sottoposti ad un'evoluzione di carattere normativo, non soltanto locale, ma anche internazionale ormai, con le problematiche connesse alla Comunità Europea, che forse avrebbero bisogno di una maggiore snellezza.
Per questo, non voteremo a favore.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Gatti; ne ha facoltà.



GATTI Agostino

Le considerazioni che ora svolgerò nell'intervento non saranno una semplice dichiarazione di voto, ma probabilmente provocheranno qualche altro dubbio, oltre alle preoccupazioni evidenziate un po' da tutti i Consiglieri, non ultime quelle della collega Spagnuolo.
Ricordando quello che è avvenuto in Commissione, in cui si è cercato in tutte le maniere di portare avanti un disegno di legge in maniera approfondita, quindi con una serie di appuntamenti e di incontri avvenuti in quella sede, ho l'impressione che quando si parla di coatto, questo intervento venga fuori anche dal significato della parola soppressione. Di conseguenza, suggerisco - molto probabilmente dovremo poi magari sospendere brevemente i nostri lavori - che, anziché di soppressione, si parli di scioglimento.
Questa parola sarebbe più fisiologica - come la costituzione, la modifica, lo scioglimento - e permette di seguire le procedure degli artt.
16 e 17 (qui ci sono gli interessati che lo chiedono), anche perché quando si parla di soppressione, si pensa che sia riferita ad un movimento coatto e allora, a questo punto, dovrebbe intervenire o il Codice Civile oppure la legge n. 215.
Quindi io sommessamente cerco di far sostituire la parola "soppressione" con "scioglimento", lasciando l'art. 18 così com'è.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire la Consigliera Simonetti; ne ha facoltà.



SIMONETTI Laura

Mi pare che già il collega Gatti abbia posto un elemento di riflessione in più. Tutta questa questione delle modifiche all'art. 18, proposte con un emendamento della Giunta, e questa discussione, anche per chi non ha seguito in Commissione il testo, appare come un appesantimento legislativo e una confusione di ruoli, al di là dei chiarimenti che sono stati richiesti da più colleghi all'Assessore, che però non ho visto con una presenza e anche con un chiarimento rispetto a un ruolo preciso e a una definizione precisa, più certa della soppressione. Il collega Gatti poc'anzi ha enunciato anche un altro aspetto sul quale i riferimenti legislativi possono essere più certi e quindi il fatto che, per esempio rispetto alla soppressione si può fare riferimento ad alcune norme legislative come la legge nazionale sulle bonifiche, mentre lo scioglimento, che è un atto più naturale, può fare riferimento, viceversa ad altri articoli.
Chiederei all'Assessore di riflettere su questo punto, che mi pare sia confuso: c'è una confusione di ruoli e di competenze. Chiederei anche eventualmente un parere al relatore del testo legislativo, perché la legge nell'art. 18 e rispetto a un punto così importante che riguarda la soppressione dei Consorzi, sta per essere modificata in modo fondamentale e questo sta avvenendo in aula, dove in qualche modo anche gli elementi e la struttura non permettono un approfondimento di alcuni temi. Quindi chiederei anche al relatore se vuole esprimere un parere rispetto ad un appesantimento anche legislativo su un articolo del testo che non mi pare così marginale e quindi sull'elemento della soppressione dei Consorzi.



GRIFFINI Massimo, relatore (fuori microfono)

Quello che va bene per l'Assessore, va bene anche per me.



PRESIDENTE

Il concetto di scioglimento mi pare più tecnico rispetto a quello della soppressione, che è più una soppressione fisica. La Giunta è favorevole?



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Volevo fare due brevissime considerazioni. Innanzitutto a me non consta che in tutte le leggi regionali si parli di scioglimento anziché di soppressione.
Mentre ho la parola, vorrei solo far osservare che noi abbiamo posto nel secondo comma del riscritto art. 18: "Alla questione provvede il Consorzio, sentita la Regione, con deliberazione del Consiglio regionale".
Abbiamo fatto riferimento alla questione della deliberazione del Consiglio regionale perché l'art. 16, che prevede la costituzione, al comma 6 dice appunto che "per garantire la legittimità e l'ufficialità adotta la proposta di costituzione della Giunta e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione".
A me non pare - magari erro - che un atto assunto dal Consiglio possa essere sciolto dalla Giunta: penso che debba essere comunque revocato dallo stesso organo che l'ha assunto.



PRESIDENTE

Rispetto al sub emendamento presentato dalla Giunta, lei ritiene di mantenere il termine "soppressione" o "scioglimento"?



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

"Soppressione".



PRESIDENTE

Allora, dobbiamo procedere prima alla votazione di questo sub emendamento (sub2 18.1) della Giunta regionale al punto 2) dell'art. 18 che recita: "La soppressione dei Consorzi di bonifica è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consorzio interessato".
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, su tale subemendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 27 votanti 25 hanno risposto SI' 25 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 2 Consiglieri Il subemendamento è accolto.
Passiamo adesso al subemendamento sub1 18.1) a firma del Consigliere Chiezzi: dopo la parola "sentito", aggiungere le parole "dalla Commissione consiliare competente".
Lo consideriamo superato?



CHIEZZI Giuseppe

Sì FOCO (fuori microfono) Se la Giunta lo propone al Consiglio, deve per forza andare in Commissione.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento 18.1 sostitutivo dell'articolo 18 presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Bodo.
RIBA Lido (fuori microfono) Sì, però si tratta dell'articolo.



PRESIDENTE

Sì, è un emendamento sostitutivo dell'articolo 18, ma formalmente è un emendamento.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 23 voti contrari 10 astensioni 1 L'emendamento è approvato.
Si proceda alla votazione dell'art. 18 come emendato, per alzata di mano ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 voti favorevoli 23 voti contrari 10 astensioni 1 L'art. 18 è approvato.
ART. 19 19.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Bertoli, Riba e Vindigni: Al comma primo aggiungere le parole: "limitatamente al territorio gestito all'atto dell'approvazione della presente legge".
La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Secondo il mio parere, l'emendamento non è accoglibile, perché non vedo come il consorzio di bonifica possa operare le sue funzioni al di fuori del territorio in cui agisce al momento dell'approvazione della legge, visto che c'è una delimitazione territoriale.



CHIEZZI Giuseppe

Nel senso che è impossibile?



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Nel senso che non può, il consorzio di bonifica, ampliare la sua funzione al di fuori del territorio che è delimitato già nel momento in cui entra in attuazione la legge.



PRESIDENTE

Questo chiarimento è sufficiente? E' possibile ritirare l'emendamento o lo poniamo in votazione? Il risultato che si vuole ottenere sarebbe già raggiunto, è possibile ritirarlo? Prego, Consigliere Riba.



RIBA Lido

Non è possibile ritirarlo, Presidente. Dato che i consorzi possono avere anche un ampliamento di funzioni ed essere ricostituiti su altre basi o sulla base di un'estensione territoriale della loro competenza maggiore mi sembrava più corretto - per questo motivo mantengo l'emendamento precisare che l'attribuzione in virtù di questa legge si riferisce ai territori che costituiscono adesso l'area di competenza di un comprensorio.
Non cambia la sostanza, ma è una specificazione. Se, poi, si ampliano seguiranno un'altra procedura, ma a me sembra una precisazione opportuna.



PRESIDENTE

La Giunta continua ad essere contraria.
Il Consigliere Chiezzi interviene per una dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Faccio questa dichiarazione di voto con la speranza di convincere l'Assessore sul fatto che forse è utile metterlo, perché è pleonastico che il consorzio non possa che gestire il proprio territorio. Il dubbio non è questo. Sarà così, è chiaro, ma stiamo attenti. Cosa c'è scritto sulla legge? Leggiamo il testo: "Per i comprensori nei quali è già operante un consorzio, le relative funzioni sono attribuite al consorzio esistente". Le "relative funzioni", ma relative a cosa? Ai comprensori!



(Intervento fuori microfono del Consigliere Riba)



CHIEZZI Giuseppe

Qui c'è una contraddizione, perché "relative" va riferito al territorio gestito dal consorzio e non al comprensorio nel quale il consorzio magari opera, ma non comprende tutto il territorio del comprensorio. Quindi secondo me, la specificazione è utile, perché leggendo la frase com'è scritta l'interpretazione invece è quella che è e che non può essere, ma che può essere letta con quel senso.
Riterrei che la specificazione chiarisce che vi è un comprensorio e vi è un consorzio. Nel comprensorio in teoria dovrebbero essere svolte tutte le funzioni, ma finché c'è quel consorzio le funzioni saranno svolte solo entro il territorio del consorzio e non entro il comprensorio. Non è marginale questa cosa, Assessore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Io l'emendamento lo leggo limitatamente al territorio gestito all'atto dell'approvazione, quindi vorrebbe dire che c'è una preoccupazione - almeno io lo leggo in questi termini - che il consorzio possa ampliare il territorio che gestisce oggi e quindi potrebbe ampliare la sfera di sua competenza sul territorio, ma se cosi è, deve espletare le procedure che sono previste da questa legge per l'ampliamento avendo il 33% del territorio a disposizione e il 33% dei soci per quel territorio e che pu inglobare, perché se non c'è l'espressione della volontà dei proprietari non si può ampliare il territorio.
Io l'emendamento lo leggo in questa direzione, per questo dico che è pleonastico ed è comunque preclusivo per ogni consorzio di poter aumentare la sua superficie territoriale, perché questa è una delle ragioni per cui non ho accettato che i consorzi di irrigazione passassero come consorzi di bonifica, perché non c'era l'adesione, il consenso e la volontà dei proprietari.



PRESIDENTE

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 19.1) dei Consiglieri Bertoli, Riba e Vindigni, non accolto dalla Giunta.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, su tale emendamento.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 32 hanno votato SI' 8 Consiglieri hanno votato NO 24 Consiglieri L'emendamento è respinto.
Passiamo alla votazione dell'intero art. 19.



SIMONETTI Laura

Presidente, mi pare non ci sia più il numero legale.
Possiamo fare una verifica?


Argomento:

Verifica numero legale


PRESIDENTE

Procediamo alla verifica del numero legale come richiesto dalla Consigliera Simonetti.
Me lo chiede formalmente anche il Capogruppo?



CHIEZZI Giuseppe

Sì.



PRESIDENTE

Procediamo dunque alla verifica.



(Brusìo in aula)



PRESIDENTE

Cortesemente, colleghi, siamo in votazione per la verifica del numero legale! Vi invito pertanto a restare, come vi ho già richiesto più volte ai vostri posti.
Procediamo alla verifica mediante procedimento elettronico.
La verifica è conclusa. Sono presenti 26 Consiglieri.



(Proteste dai banchi dell'opposizione)



PRESIDENTE

Il risultato mi pare chiaro, colleghi.
Sono presenti 26 Consiglieri e in ogni caso dal tabulato relativo emergono i nomi. Ritengo pertanto che il numero legale sia assicurato, così come ci conforta il mezzo tecnico.


Argomento: Opere di bonifica e consorzi - Uso delle acque (regimazione, usi plurimi)

Proseguimento esame disegno di legge n. 374: "Norme in materia di bonifica ed irrigazione"


PRESIDENTE

Passiamo ora alla votazione dell'art. 19, sempre mediante procedimento elettronico.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 25 hanno votato SI' 25 Consiglieri L'art. 19 non è approvato in quanto non è stato raggiunto il numero legale.



(Commenti dai banchi dell'opposizione sulla mancanza del numero legale)



(Proteste dai banchi della maggioranza sull'efficacia del sistema elettronico)



GHIGLIA Agostino

Signor Presidente, siamo 26! Probabilmente il sistema non ha funzionato! Ripetiamo la votazione! (Proteste dai banchi dell'opposizione)



PRESIDENTE

Se è contestato il mezzo tecnico, non usiamo più il mezzo tecnico! Passiamo alla verifica per appello nominale, mediante chiamata!



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Per cortesia, colleghi! Vi ho chiesto di restare in aula! Chi ritiene di votare, resti in aula al proprio posto!



(Il Consigliere Segretario Grasso effettua l'appello nominale)



PRESIDENTE

L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 26 hanno votato SI' 26 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
ART. 20 20.1) Emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti: sostituire la prima frase con: "La Giunta regionale può, tramite concessione, assegnare ai Consorzi di bonifica la presentazione e la realizzazione delle opere di bonifica".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione dell'emendamento.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, questo emendamento capovolge la frase, perché come è scritta nel testo originario sembra che i Consorzi debbano provvedere alla progettazione. Dato che abbiamo avuto una lunga discussione, nella quale questa è un'eventualità; allora se questa è una eventualità, forse il nostro emendamento la illustra in modo più chiaro e non equivoco, mentre scritto in questo modo ("i consorzi di bonifica provvedono alla progettazione e realizzazione delle opere su concessione della Giunta regionale"), si presta a qualche ambiguità. E' solo un problema di esposizione analoga alla scrittura fatta nell'articolo precedente, nel quale si diceva "la Giunta può concedere"; è più chiaro.



RIBA Lido

Sì, è conseguente.



CHIEZZI Giuseppe

E' conseguente: "in tal caso i consorzi provvedono ecc.", mentre in questo caso, capovolgendo, si dice "i consorzi provvedono", per cui inizia in una direzione che non è quella.



RIBA Lido

Sì, bisogna riformularlo con l'articolo precedente.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FOCO



PRESIDENTE

La Giunta accoglie l'emendamento.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Simonetti.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti.
Pongo quindi in votazione l'intero art. 20.



CHIEZZI Giuseppe

No.



PRESIDENTE

Prego, Consigliere Chiezzi, lei intende intervenire?



CHIEZZI Giuseppe

Ci sono ancora gli altri commi, Presidente, che...



PRESIDENTE

Con emendamenti? No. Io non ho altri emendamenti all'art. 20.



CHIEZZI Giuseppe

Direi di sì, ma siccome l'Assessore, dopo aver ascoltato gli interventi, spesso presenta lui l'emendamento, volevo sentire la sua opinione.
Leggo il comma due: "I Consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica e li trasmettono alla Giunta regionale." Assessore, volevo chiederle se le ha verificato se il termine "esecutivi", è corretto rispetto alla definizione di progetti, prevista dalla legge Merloni. Questo perché nei successivi commi, e in particolare al comma 3, c'è scritto che l'approvazione del progetto esecutivo equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità.
Chiedo all'Assessore se il progetto esecutivo, secondo la legge Merloni, è idoneo alla dichiarazione di pubblica utilità.
Ho altre due osservazioni da fare al comma 4 e al comma 5, per separerei gli argomenti per evitare di fare una discussione su troppi elementi. Aspetto quindi la risposta dell'Assessore su questo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Bodo.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Noi come Giunta intendiamo per progetto definitivo quando è approvato dal CROP e poi diventa esecutivo quando viene approvato dal responsabile del procedimento, secondo la legge Merloni.



CHIEZZI Giuseppe

Per me non è chiaro.



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, presenti un emendamento! Non potete discutere in questo modo. L'Assessore ha risposto.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo la parola.



PRESIDENTE

Per dichiarazione di voto sull'art. 20.



CHIEZZI Giuseppe

No, no. Io ho parlato sul comma secondo. L'Assessore ha risposto, ma non è stato chiaro; adesso parlo sul comma terzo.



PRESIDENTE

Provi a parlare su tutto l'art. 20, Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

I colleghi sono tranquilli, perché l'Assessore ha detto che si intende progetto definitivo.



GHIGLIA Agostino

Tranquillissimi.



CHIEZZI Giuseppe

Invece qui c'è scritto "esecutivo"! Occorre quindi che questo elemento sia chiarito. A me non sembra che un progetto passi dal "definitivo" all'esecutivo sulla base dell'aggiunta di una firma. Se si fa riferimento al progetto a base d'asta, che era il vecchio progetto esecutivo, quello che va in asta, contenente tutti gli elementi progettuali sui quali le imprese fanno le offerte, e che quindi diventano dichiarazione di pubblica utilità, è un conto. Se è solo il progetto definitivo - che non mi sembra abbia queste caratteristiche - è un altro! E non mi sembra che si passi dal definitivo al progetto da appaltare con l'aggiunta di una firma!



(Commenti fuori microfono dell'Assessore Bodo)



CHIEZZI Giuseppe

Sì, ma i contenuti di un progetto sono diversi a seconda di come si chiama il progetto: se è di massima, ha certi contenuti; se è definitivo ne ha altri; se è esecutivo ne ha altri ancora!



MASARACCHIO Antonino, Vicepresidente della Giunta regionale (fuori microfono)

Se è esecutivo è perfetto.



CHIEZZI Giuseppe

Esecutivo è l'ultimo?



MASARACCHIO Antonino, Vicepresidente della Giunta regionale (fuori microfono)

E' perfetto; attende anche a tutte le norme legislative...



CHIEZZI Giuseppe

E' quello che va a base d'asta, allora.



(Intervento fuori microfono dell'Assessore Masaracchio)



PRESIDENTE

Assessore, Masaracchio, lei può intervenire in ogni momento, le do la parola, ma la prego di non intervenire fuori microfono.



(Commenti dell'Assessore Masaracchio)



CHIEZZI Giuseppe

Prendo atto della risposta dell'Assessore Bodo che non mi soddisfa, ma poco importa.
Il comma quattro recita: "Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale revoca la concessione... provvede all'affidamento dei lavori".
Non sarebbe meglio scrivere "provvede alla progettazione e realizzazione delle opere"? Perché l'affidamento dei lavori è solo un atto ma se vi è una difformità dalla concessione è meglio prevedere tutto il percorso. Perché solo l'affidamento dei lavori? Si dà per scontato che esiste un progetto già fatto e che la Giunta lo acquisisca e affidi i lavori sulla base di un progetto fatto dal Consorzio al quale si è revocata la concessione? Se diciamo semplicemente che "affida i lavori", vuol dire che il progetto c'era, vuol dire che era fatto dal Consorzio e vuol dire che era fatto bene. Forse è meglio scrivere "e provvede alla progettazione e realizzazione delle opere".



(Commenti fuori microfono dell'Assessore Bodo)



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, prosegua nel suo intervento, poi l'Assessore risponderà su tutti i commi.



CHIEZZI Giuseppe

Aspetto solamente che l'Assessore Bodo finisca di parlare.



PRESIDENTE

Gli conceda di consultarsi.



CHIEZZI Giuseppe

Sì, ma prima di proporgli un'altra questione...



PRESIDENTE

Ma la sta ascoltando; vedo che la segue con attenzione.



CHIEZZI Giuseppe

Va bene. Poi nel comma 5 si dice: "Le opere sono compiute e consegnate al Consorzio concessionario per la loro manutenzione e esercizio a decorrere dalla data di ultimazione".
Non so se il termine "compiute" sia già presente in qualche altro testo di legge, non mi sembra; chiedo all'Assessore. Inoltre si dice che queste opere vengono consegnate al Consorzio, per la manutenzione e l'esercizio, a decorrere dalla data di ultimazione. Ultimazione di cosa? Dei lavori sottinteso? Stiamo attenti. Non sarebbe meglio, visto che si carica al Consorzio la gestione e la manutenzione, riferirsi al collaudo dei lavori? Perché quella di ultimazione è una data certificata dal direttore dei lavori, ma l'ultimazione dei lavori può avere e contenere in sé delle questioni aperte di carattere tecnico; cioè i lavori possono essere ultimati - Assessore Bodo e relatore Griffini - ma non collaudati.
Poiché si dice che da un certo punto in poi il Consorzio manutiene e gestisce, stiamo attenti che se scarichiamo sul Consorzio un'opera semplicemente ultimata, ma non collaudata, il Consorzio può trovarsi tra le mani un'opera che ha degli elementi anche di difformità o di contenzioso rilevato dallo stesso direttore dei lavori che certifica l'ultimazione dei lavori stessi, ma ci sono riserve dell'impresa che vanno risolte! L'Assessore ha riflettuto su questo fatto? Che consegniamo gestione e manutenzione di lavori non collaudati? Non è meglio fare riferimento al collaudo? E una volta collaudati, il Consorzio ne prende possesso e deve gestirli. Ma prima del collaudo? E sappiamo che l'ultimazione dei lavori può avvenire in presenza di un contenzioso non risolto tra impresa e direzione lavori: ci sono le riserve dell'impresa, ci sono le riserve scritte e c'è il collaudatore che poi deciderà. Io riterrei più prudente riferirlo al collaudo; però, se l'Assessore ha fatto ragionamenti diversi sentiamo questi ragionamenti.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEORSOLA



PRESIDENTE

L'Assessore ritiene di formulare delle valutazioni? Prego.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Noi non ci siamo riferiti al collaudo, perché questo può avvenire in tempi successivi o comunque entro un lasso di tempo talvolta anche non breve dall'ultimazione delle opere.
Tuttavia, se la questione può essere risolta in questa maniera, non vedo una grossa difficoltà ad aggiungere al comma 5, dove si dice: "...e consegnate al Consorzio concessionario", la frase "previo collaudo".



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

GRIFFINI Massimo (fuori microfono)



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Non ho capito.



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Ho detto che non vedo nulla di grave nell'aggiungere al comma 5, là dove si dice: "Le opere sono compiute - o ultimate, secondo me il termine 'compiute' non è molto adeguato - e consegnate al Consorzio concessionario", la frase "previo collaudo".



PRESIDENTE

Bene. Non essendoci emendamenti, pongo in votazione l'art. 20.



CHIEZZI Giuseppe

C'è un emendamento dell'Assessore!



PRESIDENTE

Se me lo presenta, lo pongo in votazione.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Signor Presidente, intendo porle due questioni.
Innanzitutto, mi permetto di ricordare l'impegno convenzionale assunto dai Capigruppo di chiudere alle ore 19, anche perché rinviando ad una successiva seduta, magari concentrando un po' le cose, potremmo...



PRESIDENTE

Dobbiamo solo chiudere ancora la delibera sul calendario scolastico.



RIBA Lido

Tutto quello che lei gradisce di sottoporci, con molta comprensione.
La seconda questione riguarda l'Assessore Bodo. Io non sono un tecnico e credo che chi ha rivisto la legge dal punto di vista tecnico avrebbe dovuto mettere a punto un po' meglio queste cose. A proposito delle opere dal punto di vista tecnico - me lo conferma anche il collega Vindigni che è architetto e quindi se ne intende in modo specifico - se un'opera non è collaudata non è ultimata. Ultimazione è un termine gergale; dal punto di vista giuridico, l'opera è collaudata e funzionante, appunto ultimata, il che dal punto di vista operativo non concretizza una condizione di conclusione della parte realizzativa dell'opera tale che possa essere poi consegnata a qualcuno per l'esercizio. Quindi, bisogna risolvere questo problema.
Aggiungo che anche a me crea disagio il fatto di dover fare un ragionamento per ogni comma.



(Commenti fuori microfono dell'Assessore Bodo)



RIBA Lido

Ti rimetti alla volontà dei tecnici dell'opposizione: ne ricaverai sicuramente giovamento.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Questo, più che un ragionamento di tecnica costruttiva, mi pare debba essere un ragionamento di tecnica giuridica. "Quod abundam non vitiat" perciò dall'eventuale aggiunta di queste parole, la norma non viene viziata: mi pare però che abbondi.
20.2) Emendamento presentato della Giunta regionale a firma dell'Assessore Bodo: all'art. 20, comma quinto, dopo la parola "concessionario", aggiungere: "previo collaudo".



CHIEZZI Giuseppe

Assessore, non aveva detto che sostituiva anche il termine "compiute" con "ultimate"?



BODO Giovanni, Assessore all'agricoltura

Sì, è vero. Lo formalizzo subito.



PRESIDENTE

L'emendamento richiede anche di sostituire la parola "compiute" con "ultimate".
Pongo pertanto in votazione l'emendamento della Giunta, con il quale ripeto - si chiede di aggiungere, dopo la parola "concessionario", le parole "previo collaudo" e di sostituire la parola "compiute" con "ultimate".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' accolto con 30 voti favorevoli (non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere).
Pongo ora in votazione l'art. 20 come modificato.
Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Riba; ne ha facoltà.



RIBA Lido

Ci asteniamo, in quanto - così resta a verbale - alcuni elementi sulla separazione della competenza della progettazione ed esecuzione delle opere che vorremmo restasse in modo più chiaro riservata alla Regione, nella formulazione di questo articolo rimane un po' come sviluppo del concetto ma la lettera non lo conferma in tutti i suoi commi; manteniamo quindi un elemento di riserva su questo articolo e relativamente alla formulazione ripeto - ci asteniamo.



PRESIDENTE

Dopo questa dichiarazione di voto, pongo in votazione l'art. 20 come emendato, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 voti favorevoli 26 astensioni 7 L'art. 20 è approvato.


Argomento: Diritto allo studio - Assistenza scolastica

Proposta di deliberazione n. 681: "D.lgs. 16/4/ 1994, n. 297, art. 74 e successive modifiche ed integrazioni - 'Parere della Regione Piemonte sul calendario scolastico 1999/2000'" (seguito)


PRESIDENTE

Dobbiamo ora riprendere l'esame della proposta di deliberazione n. 681.
Erano state richieste al Presidente Ghigo delle delucidazioni; chiedo cortesemente al Presidente di rispondere a tali richieste.



GHIGO Enzo, Presidente della Giunta regionale

Questa mattina mi erano state poste alcune domande da parte del Consigliere Chiezzi; documentandomi, sono in grado di dargli le risposte.
Nella delibera attuativa del calendario 1998/1999 - stiamo, mi auguro per approvare quella del 1999/2000 - i giorni di scuola erano indicati in 209, esattamente come quelli quest'anno. Naturalmente i periodi di vacanza proposti erano diversi rispetto al nuovo calendario: nel 1998 c'era un 7 dicembre, perché era comunque un ponte; le vacanze erano dal 23 dicembre al 5 di gennaio; il Carnevale era dal 15 al 16 di febbraio; la Pasqua era dall'1 al 6 di aprile. Di conseguenza, le indicazioni sul numero dei giorni sono esattamente le stesse.
Voglio anche dirle - come questa mattina le avevo indicato - che il termine previsto per le lezioni è fissato nel 10 di giugno; questa data è fissata dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale emana una circolare nella quale dice che le scuole devono terminare entro il 30 giugno.
Voglio anche aggiungere, per sua informazione, che nell'ambito territoriale esistono ancora 2 giorni, facendo salvo il fatto che i giorni di scuola devono essere 209 com plessivamente; oltre a queste interruzioni indicate in delibera, esistono 2 giorni che vengono dati ai singoli presidi scolastici per essere destinati e generalmente - lei forse non ricorda - vengono usati normalmente in quelle gite che vengono fatte nelle scuole e considerati, anche se sono didattici, giorni da inserire in questi termini. Questo è quanto.



CHIEZZI Giuseppe

Quindi a Natale sono 10 giorni?



GHIGO Enzo, Presidente della Giunta regionale

Natale va da giovedì 23 a mercoledì 5: diciamo che sono 10; nel caso specifico, in questi due anni capitano sempre 10 giorni, però - come le ho già detto stamattina - lei calcoli che poi c'è il 6 gennaio, che è comun que festa (si rientra il venerdì).



PRESIDENTE

Credo che la risposta sia stata assolutamente esauriente. Non essendovi altri interventi, pongo in votazione tale deliberazione, il cui testo, a mani dei Consiglieri, verrà trascritto nel processo verbale dell'adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 35 voti favorevoli e 3 astensioni.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19.01)



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