Sei qui: Home > Leggi e banche dati > Resoconti consiliari > Archivio



Dettaglio seduta n.12 del 19/09/95 - Legislatura n. VI - Sedute dal 23 aprile 1995 al 15 aprile 2000

Scarica PDF completo

Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PICCHIONI


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Casoni, Cavallera, Farassino, Rossi e Simonetti.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

d) Mancata apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge non vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'o.d.g. il seguente provvedimento: progetto di legge n. 26: "Modifiche ed integrazioni alla L.R.
11/4/1995, n. 57, recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' iscritto all'unanimità dei 48 Consiglieri presenti.


Argomento: Comunita' montane - Montagna

Esame legge rinviata dal Governo relativa a: "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla L.R. 18/6/1992, n. 28, già modificata dalla L.R. 18/6/1992, n. 29"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame della legge rinviata dal Governo relativa a: "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla L.R. 18/6/1992, n. 28, già modificata dalla L.R. 18/6/1992, n. 29", di cui al punto 3) all'o.d.g.
La parola all'Assessore Vaglio.



VAGLIO Roberto, Assessore alle politiche per la montagna

Il testo della legge sulla salvaguardia dell'economia montana è stato licenziato all'unanimità dalla Commissione competente. Chiedo al Presidente della III Commissione se intende intervenire, perché personalmente non ritengo di dover commentare ulteriormente la querelle di un disegno di legge che va e torna dal Commissario del Governo. Mi auguro si tratti dell'ultima fase. Lascio quindi la parola per altri commenti al relatore Consigliere Riba, Presidente della III Commissione.



PRESIDENTE

La parola pertanto al relatore, Consigliere Riba.



RIBA Lido, relatore

Vale la pena ricordare che la legge in discussione era stata rinviata dal Governo con la richiesta di togliere la clausola che prevedeva l'esenzione delle aziende faunistico-venatorie di montagna dalla tassa di concessione regionale, intendendosi approvati gli altri articoli. Eliminata tale clausola su decisione del Consiglio in una precedente riunione di luglio, il Commissario del Governo ha ritenuto di dover richiedere altre due modifiche. La Commissione ha osservato che una tale rateizzazione degli interventi governativi sui nostri testi di legge, ove dovesse diventare costume, creerebbe una situazione di evidente imbarazzo. Per una volta però, abbiamo deciso - come si dice - di lasciar correre e abbiamo proceduto ad introdurre le due ulteriori modifiche, sperando che siano le ultime.
La prima si riferisce all'eliminazione della condizione di dialogo consentito dalla nostra legge, tra le Comunità montane transfrontaliere.
Ciò è decisamente sorprendente dato che tale dialogo si riferiva alla gestione dell'Interreg e dei progetti comunitari transfrontalieri.
La seconda questione riguarda la delega alle Comunità montane di organizzazione del trasporto locale; il Governo ritiene che tale delega non possa essere conferita, in quanto afferibile esclusivamente ai Comuni.
Naturalmente era improbabile immaginare che, per esempio, il Comune di Moncenisio potesse organizzare il trasporto locale nella Valle di Susa; ma la Commissione, anche in questo caso, ha ritenuto, devotamente, di applicare la direttiva governativa semplicemente inserendo la dizione "i Comuni possano esercitare questa delega tramite le Comunità montane", non vedendosi altra possibilità operativa.
Tali modifiche sono state accolte all'unanimità dalla Commissione ritengo dunque non necessarie ulteriori discussioni; con ciò, naturalmente non si intende impedire, a chi lo ritenesse, l'opportunità di intervenire.



PRESIDENTE

Se non vi sono Consiglieri che intendono intervenire, si proceda alla votazione degli articoli sui quali il Commissario del Governo ha formulato osservazioni.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 48 voti favorevoli 48 L'art. 3 è approvato.
ART. 16 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 48 voti favorevoli 48 L'art. 16 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 hanno risposto SI' 49 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere La legge è approvata.


Argomento: Commercio

Esame progetto di legge n. 26: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/4/1995, n. 57, recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 26, precedentemente iscritto all'o.d.g.
La parola al relatore, Consigliere Scanderebech.



SCANDEREBECH Deodato, relatore

Illustre Presidente, egregi Consiglieri, il presente disegno di legge che modifica ed integra la L.R. 11/4/1995, n. 57, recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale, si propone di migliorarne l'operatività gestionale, di maggiorarne la capacità di promuoverne il ricorso alla cooperazione di garanzia, di incentivare l'elevazione dei limiti di prestazione di garanzia e, ultimo ma non meno importante aspetto, di affinarne il profilo logico-semantico.
Il disegno di legge è di fondamentale importanza per agevolare e promuovere aiuti ed interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali. Pertanto, illustri colleghi Consiglieri, è necessario che il Consiglio regionale faccia tutti gli sforzi possibili per la rapida attuazione delle modifiche ed integrazioni della suddetta legge, che garantisce un po' di "ossigeno" a molte imprese impegnate in ammodernamenti o in ampliamenti delle proprie strutture e rappresenta, comunque, un punto di riferimento per le categorie interessate.
Signor Presidente, siccome tale disegno di legge è stato licenziato all'unanimità dalla Commissione, se il Consiglio concorda direi che, data l'urgenza dello stesso, si potrebbe passare al voto e dare per letta la parte tecnica della relazione.
"In particolare, l'art. 1 del disegno di legge, invertendo l'ordine dei commi terzo e quarto dell'art. 2 della L.R. 11/4/1995 n. 57, dà al testo una maggior consequenzialità logica, senza alterare il contenuto del primo dei due ed apportando una modifica al secondo, per ovviare ad una mera omissione, vale a dire il non aver previsto che, in alcune strutture di garanzia, possa non essere presente il collegio sindacale.
Sempre all'art. 1 in sede di dibattito in Commissione si è ritenuto di modificare il numero delle imprese componenti le cooperative di garanzia collettiva fidi portandolo da trecento a duecento.
L'art. 2, nel sostituire il comma settimo dell'art. 2 della L.R.
11/4/1995 n. 57, specifica che sono esclusivamente le piccole e medie imprese i soggetti cui, sulla base degli stessi programmi di investimento non possono essere concessi contributi regionali in presenza di provvidenze disposte da altri enti pubblici. Non vengono in tal modo penalizzate dalla incumulabilità dei benefici le strutture di garanzia alle quali è, per contro, opportuno offrire quante più agevolazioni possibile, onde potenziarne la finalità di rendere meno oneroso e difficile l'accesso al credito per le imprese, che conseguentemente ne traggono notevole, anche se indiretto, beneficio.
L'art. 3 sostituisce nella sua interezza l'art. 4 della L.R. 11/4/1995 n. 57, nel rispetto delle tecniche legislative messe a punto di concerto tra gli uffici competenti del Consiglio regionale e quelli della Giunta regionale, onde consentire chiarezza dei provvedimenti di modificazione di norme precedenti nella fase di pubblicizzazione.
Del testo attualmente vigente vengono variate le date di presentazione delle domande di contributo al fine di rendere, da un lato, tempisticamente più agevole l'istruttoria da parte degli uffici competenti e, dall'altro non creare difficoltà ai soggetti beneficiari per la concomitanza con loro altre scadenze interne di rendicontazione.
Inoltre, viene ancora apportata la modifica della lettera e) del primo comma, dettata dalla volontà di non causare un aggravio economico ai soggetti beneficiari, con la richiesta di un'onerosa certificazione del bilancio, che nulla aggiunge dal punto di vista dell'accertamento della regolarità del medesimo.
I contenuti delle lettere c), f) ed h) del secondo comma sono meglio specificati senza subire alterazioni di sostanza, rispondendo alla necessità di rendere così maggiormente appropriata la terminologia tecnica.
L'integrazione, fatta da ultimo con la lettera i), ovvia ad una mera dimenticanza.
L'art. 4, nell'effettuare la sostituzione del comma secondo dell'art. 5 della L.R. 11/4/1995 n. 57, varia la percentuale ed il riferimento sul quale conteggiarla. Quest'ultimo diventa l'ammontare delle garanzie prestate anziché l'importo di finanziamento, in modo tale da ottenere lo scopo di incentivare, per il futuro, le strutture di garanzia ad aumentare la percentuale di garanzia prestata, così da favorire in misura maggiore l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, perseguendo consequenzialmente la finalità principale del Capo II della L.R. 11/4/1995 n. 57. Nell'immediato, tale modifica realizza altresì un risparmio di fondi, che consente di aumentare i livelli percentuali di intervento regionale per i contributi in conto capitale nonché il tetto massimo dei programmi di spese a favore delle piccole e medie imprese, come si evince dalla modificazione del comma terzo del medesimo art. 5, apportata con l'art. 5 del presente disegno di legge.
L'art. 6 nell'integrare l'art. 23 precisa le modalità di copertura finanziaria per quelle domande di contributo, presentate a valere sull'abrogata L.R. n. 47 del 1975 che sono ancora gestionalmente e contabilmente in vita.
L'art. 7 prevede un termine di 30 giorni, in fase di prima applicazione della legge, per la presentazione della domanda di contributo.
Si tratta di una legge approvata a maggioranza in Commissione per la quale si raccomanda una sollecita approvazione in aula consiliare".



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Salerno per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.



SALERNO Roberto

La legge, nei soggetti di cui alla lettera a) e b) del primo articolo del provvedimento originale, individuava cooperative e consorzi fidi.
Questi due soggetti, anche se non costituiti a scopo di lucro, dovrebbero a mio parere essere dotati di una struttura operativa autonoma; per poter far funzionare le cooperative, perlomeno in partenza, dovremmo dotarle di un capitale sociale minimo, che nella legge non è previsto, così come i consorzi necessiterebbero di un fondo consortile minimo. Ciò potrebbe costituire quella dotazione di patrimonio e di capitale che presupporrebbe anche l'impegno di perseguire il raggiungimento dello scopo sociale. Non presenterò emendamenti in questa sede per non appesantire di requisiti laddove invece il decreto alleggerisce. Sollecito però un impegno della Giunta a rivedere il requisito relativo al capitale sociale minimo.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, possiamo procedere con la votazione dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 47 astensioni 3 L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 47 astensioni 3 L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 47 astensioni 3 L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 47 astensioni 3 L'art. 4 è approvato.
ART. 5 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 47 astensioni 3 L'art. 5 è approvato.
ART. 6 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 47 astensioni 3 L'art. 6 è approvato.
ART. 7 - Si proceda alla votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art.
44, comma secondo, dello Statuto.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 50 voti favorevoli 47 astensioni 3 L'art. 7 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 53 hanno risposto SI' 50 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri La legge è approvata.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenuti alla Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18)



< torna indietro