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Dettaglio seduta n.56 del 25/07/86 - Legislatura n. IV - Sedute dal 12 maggio 1985 al 5 maggio 1990

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Argomento:


VIGLIONE ALDO


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame proposta di deliberazione n. 243: "Integrazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 5 giugno 1986 n. 160-8084 relativa a 'Deliberazione della Giunta regionale n. 79-3575. L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, art. 36, secondo comma - Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione: terzo aggiornamento dell'elenco approvato con D.C.R. 27 gennaio 1983 n. 384-875 e modificata dagli allegati A e B alla medesima'"


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Propongo di iniziare i nostri lavori con l'esame della proposta di deliberazione n. 243: "Integrazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 5 giugno 1986 n. 160-8084 relativa a "Deliberazione della Giunta regionale n. 79-3575. L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, art. 36, secondo comma - Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione: terzo aggiornamento dell'elenco approvato con D.C.R. 27 gennaio 1983, n. 384-875 e modificata dagli allegati A e B alla medesima' ".
Pongo in votazione tale deliberazione il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale della seduta in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti.
Pongo ora in votazione l'immediata esecutività di tale deliberazione, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti.


Argomento:

Iscrizione argomenti all'o.d.g.


PRESIDENTE

Propongo di iscrivere all'o.d.g. i seguenti argomenti: progetto di legge n. 125: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" legge rinviata dal Governo relativa a: "Norme sulla detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici" progetto di legge n. 136: "Modificazioni alla L.R. 10 novembre 1972, n.
12 (e successive modifiche) e alla L.R. 8 giugno 1981, n. 20" proposta di deliberazione n. 245: "Deliberazione Giunta regionale n. 31 6701 D.L. n. 318 dell11/7/1986, art. 11 - Interventi per l'edilizia scolastica - Criteri di riparto e priorità di intervento per il programma 1986".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è approvata all'unanimità dei 31 Consiglieri presenti.


Argomento: Polizia rurale, urbana e locale

Esame progetto di legge n. 75: "Norme in materia di polizia locale"


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, poiché il Presidente della I Commissione Consigliere Santoni, deve assentarsi per impegni di Partito, propongo di passare al punto 6) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n.
75: "Norme in materia di polizia locale", di cui è relatore.
Non vi sono osservazioni contrarie, pertanto ha la parola il Consigliere Santoni.
SANTONI, relatore Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno di legge che il Consiglio regionale sta per esaminare è approdato in aula dopo un serrato e approfondito dibattito in Commissione che ha tenuto conto delle indicazioni della legge quadro nazionale, delle osservazioni emerse dalle consultazioni delle organizzazioni dei Vigili Urbani, delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica, nonché dei Sindaci, dei Presidenti di Provincia dei rappresentanti delle organizzazioni degli Enti locali, ANCI, URPP UNCEM e degli operatori interessati; soprattutto ha dovuto tener conto delle innumerevoli necessità, non sempre tra di loro compatibili, dei l.209 Comuni che sono compresi nel territorio della Regione Piemonte.
In realtà l'iter di questo provvedimento legislativo ha incontrato alcune difficoltà tanto da richiedere la presentazione da parte della stessa Giunta proponente di un secondo testo; queste difficoltà sono derivate proprio dalla circostanza che la prima stesura del testo del provvedimento legislativo è stata presentata prima dell'entrata in vigore della già citata legge quadro nazionale.
La Regione Piemonte, come altre Regioni italiane, aveva ritenuto di dover legiferare, anche in assenso della legge quadro nazionale, sotto la spinta della necessità di uniformare ed organizzare l'attività della polizia locale e sulla base della normativa dell'art. 117 della Costituzione che sancisce la competenza della Regione a legiferare in materia.
Ma la stessa necessità di chiarezza ed uniformità è stata sentita anche in campo nazionale e si è estrinsecata nella legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale del 7 marzo 1986, n. 65, alla quale le leggi regionali devono uniformarsi. In realtà, il secondo testo del provvedimento legislativo di applicazione e di adeguamento alla legge nazionale non ha dovuto che recepire alcune varianti di carattere formale, in quanto le due normative non erano in contrasto, anzi, si sono dimostrate tra di loro complementari. Comuni sono infatti i principi dai quali traggono origine le due normative: il carattere comunale dei servizi di polizia locale; la competenza della disciplina degli aspetti organizzativi nell'ambito dell'autonomia comunale; la dipendenza del servizio dal Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, fatta eccezione per quegli adempimenti richiesti ai singoli operatori dall'autorità giudiziaria e dall'autorità di polizia, in ordine alle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza svolte dagli agenti di polizia locale; il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, ai fini della regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale interessato.
Sulle funzioni aggiunte di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, l'art. 5 della legge quadro è particolarmente chiaro ed esplicito nell'affermare che il personale che svolge funzioni di polizia municipale esercita anche le suddette funzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, per cui il disegno di legge regionale non ha potuto fare altro che far riferimento al predetto art. 5 della legge quadro, per le funzioni ivi previste, nonch all'art. 273 della legge 3 marzo 1934, n. 383, per la funzione di messo comunale o provinciale, e alla legge 3 febbraio 1957, n. 16, per la funzione di messo di conciliazione.
Altri però sono gli aspetti qualificanti presi in considerazione dal disegno di legge regionale, ad integrazione della legge quadro, nell'ambito delle potestà legislative delle Regioni in materia di polizia municipale previste dall'art. 6 della legge quadro stessa.
Il primo aspetto innovativo è quello della previsione di consorzi per l'effettuazione del servizio di polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, e relativi ad ambiti territoriali ritenuti ottimali. La Regione Piemonte si rende promotrice della formazione di questi consorzi e ne favorisce il verificarsi delle condizioni.
Non meno importante è l'aspetto riguardante il riconoscimento della necessità dell'acquisizione di un soddisfacente livello di qualificazione professionale, attraverso l'effettuazione di specifici corsi, al fine di realizzare una struttura omogenea di polizia locale, preparata ed in grado di assolvere tutti i compiti a lei attribuiti dalle leggi dello Stato e della Regione. In quest'ottica sono stati rivisti sia la funzione che il ruolo della polizia locale, non più chiamata soltanto alla tutela dei regolamenti comunali e delle ordinanze dei Sindaci, ma intesa come strumento operativo per la realizzazione di fini istituzionali dei Comuni in primo luogo, ma anche della Regione e dello Stato.
Proprio in correlazione ai suddetti corsi di qualificazione professionale, si rilevano le principali novità del disegno di legge regionale. Per il personale di prima assunzione, infatti, pur ribadendo il principio dell'assunzione per concorso pubblico, si stabilisce che l'immissione definitiva in ruolo è subordinata al superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a ciò predisposto, che costituisce condizione necessaria per la valutazione relativa al giudizio nel periodo di prova del nuovo assunto.
Per l'accesso alle qualifiche superiori si ribadisce il concetto che esso avviene, comunque, a seguito del superamento dei vari corsi di formazione professionale ed in base alla capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni. Infine, per coloro che attualmente sono già operatori della polizia locale vengono istituiti, e probabilmente qualcuno è già in atto, corsi di aggiornamento professionale, mentre per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori sono previsti corsi di specifica qualificazione professionale. L'attestato, che sarà rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale, costituirà requisito necessario ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera.
Un ultimo aspetto importante della normativa regionale è infine l'uniformità dell'equipaggiamento, attraverso la definizione con apposito regolamento delle attrezzature e dei mezzi tecnici di cui i servizi di polizia locale debbono essere dotati, e l'omogenizzazione delle divise degli operatori della polizia locale, nel rispetto però del principio del divieto di assimilazione alla divisa militare.
Quelli posti in rilievo, in questa breve relazione, sono i punti più qualificanti del provvedimento legislativo, ma è chiaro che l'intera materia trova adeguata regolamentazione, pur lasciando alla autonoma potestà regolamentare dei singoli Comuni l'adeguarla alle necessità delle singole situazioni locali.
Quello che si è inteso porre in rilievo è la volontà del provvedimento in esame di far compiere un salto di qualità professionale alla polizia locale, che avrà positivi riflessi nei rapporti degli operatori, sia con le Amministrazioni che con gli utenti del servizio.
I compiti che oggi vengono attribuiti agli Enti locali sono sempre più numerosi e complessi; d'altra parte, il compendio delle mansioni, dei compiti e dei servizi da espletare dalla polizia locale è talmente vasto che si può realisticamente affermare che non vi è settore dell'attività comunale che non richieda la partecipazione e l'intervento dei Vigili Urbani per la definizione o il completamento delle pratiche.
E' in quest'ottica che si rende necessaria una nuova figura di operatore della polizia locale, professionalmente preparata e capace di autonomamente far fronte, nel rispetto di leggi e regolamenti, alle più svariate situazioni contingenti che possono presentarsi.
Questa è proprio la figura di operatore professionalizzato che la normativa in esame tende a realizzare.
In questo spirito è stato inteso il disegno di legge della Giunta Regionale dai componenti della I Commissione che, nell'animato confronto di idee e concezioni, hanno cercato di migliorarne i vari aspetti, pervenendo infine all'approvazione a maggioranza del presente testo e consigliandone l'adozione da parte di questo Consiglio regionale.



PRESIDENTE

E' aperta la discussione. Chiede la parola il Consigliere Bruciamacchie. Ne ha facoltà.
BRUCIAMACCHIE E' indubbio che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che tende ad attuare il disposto dell'art. 117 della Costituzione che in modo chiaro afferma il potere della Regione di normare in materia con propri atti legislativi.
Rilevo subito che nell'articolato che viene sottoposto all'esame del Consiglio non si capisce se siamo chiamati a legiferare in forza di qualche provvedimento che derivi da atti costituzionali o da altre leggi, infatti non ne ho trovato traccia né nel primo articolo, che solitamente richiama questi precisi disposti, né in articoli successivi, tranne un richiamo all'art. 3 per quanto riguarda il D.P.R. n. 616 che è comunque materia normata e trasferita ai Comuni.
La nuova legge quadro nazionale n. 65, del marzo 1986, oltre a meglio precisare i compiti della polizia locale da tempo si sentiva il bisogno di introdurre elementi di maggiore chiarificazione e precisazione - all'art.6 precisa in modo chiaro i compiti delle Regioni.
Dobbiamo rilevare che il testo sottopostoci forse risente di un'elaborazione che aveva trovato concretizzazione in un d.d.l. approvato dalla precedente Giunta, quando mancava la legge quadro nazionale. Avremmo potuto fare molto meglio secondo le competenze e le funzioni attribuite alle Regioni, quindi dare più concretezza a quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 65 che, tra le altre cose, indica quali sono le incentivazioni per l'attività di consorziamento e per là gestione del servizio da parte di Enti locali piccoli, servizio che invece nell'articolato presentato, al di là di qualche auspicio, non si ritrova minimamente.
Quindi, siamo in presenza dell'indicazione dell'art. 117 della Costituzione, del D.P.R. n. 616, per quanto si riferisce alle attribuzioni ai Comuni, della legge n. 65 del 7 marzo . 1986, che definisce i compiti della polizia locale, per i casi in cui il Corpo è costituito, e i compiti delle Regioni.
A noi dispiace non rinvenire nell'articolato riferimenti a questa normativa ed è per questo che siamo stati spinti a presentare un numero consistente di emendamenti (13 su 20 articoli dei quali quattro riscritti quasi integralmente); non solo, ma il testo di questo d.d.l. non fa riferimento a elementi di base da cui partire, è un testo frammentario, per certi versi contraddittorio, confuso e non sufficientemente chiaro.
Se vi è un campo in cui occorre avere una normativa estremamente precisa è proprio quello che riguarda la regolamentazione e la funzione dei Corpi di polizia locale, i quali sono chiamati ad espletare funzioni di controllo e di vigilanza. Se tutto questo se non è precisato chiaramente e puntualmente non si fa evidentemente un buon servizio al Corpo stesso e si creano enormi difficoltà al sistema delle autonomie locali, chiamate ad assolvere le funzioni che l'ordinamento generale loro demanda.
Noi attribuiamo molta importanza a questa legge anche in relazione al numero degli appartenenti al Corpo. In genere il rapporto è di uno per 1.000 abitanti; credo che dovremmo arrivare attorno ai 4.000/4.500 agenti nella nostra Regione.
E' importante che siano chiarite le funzioni, i compiti e le modalità di accesso a questa carriera, ma non sempre questa chiarezza la riscontriamo nell'articolato stesso.
I nostri rilievi sono di varia natura. Non abbiamo riscritto la legge anche se probabilmente era necessario; proponiamo di modificare gli articoli portanti della legge, come l'art. 1 che precisa le funzioni della polizia locale e attribuisce la competenza ai Comuni, come stabilisce la legge n. 65, anziché ai Corpi che non hanno potestà in questa direzione per quanto riguarda la formazione professionale del Corpo proponiamo emendamenti agli artt. 12, 13 e,14 per riordinarla e per renderla agibile e praticabile concretamente da parte delle Amministrazioni comunali.
La nostra valutazione è questa. Mi auguro che la Giunta voglia accogliere le proposte di modifica da noi avanzate che rendono questo strumento legislativo più concreto, più agibile, più chiaro e funzionale.
Esamineremo con attenzione le risposte della Giunta e in base all'accoglimento definiremo la nostra collocazione politica. Se questa disponibilità non c'è uscirà un testo senza nulla di innovativo e di chiarificatore, anzi, tendente a complicare notevolmente le situazioni attuali e a vanificare lo spirito della legge nazionale n. 65.
Entrerò nel merito dei singoli articoli per illustrare le proposte di emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Signor Presidente, dopo l'approvazione della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, appare evidente che la figura professionale del Vigile Urbano viene a modificarsi in maniera sostanziale.
Il presente d.d.l., con l'art. 5, introduce la funzione di "ausiliario di pubblica sicurezza". Tale concetto non e sufficientemente specificato ma comunque appare evidente che tale funzione non risulterà essere quella da sempre svolta dai Vigili Urbani. Si prospetterà in sostanza l'utilizzo di questi lavoratori in modo tale da sopperire alla perenne carenza di personale della Polizia di Stato, come viene denunciato ripetutamente dalle organizzazioni sindacali di categoria. E' credibile, quindi, che in futuro la figura del Vigile venga a modificarsi e che i Vigili vengano ad essere utilizzati in manifestazioni, scioperi, gravi turbative dell'ordine pubblico e non più soltanto per svolgere compiti di viabilità, come accade attualmente. Saranno chiamati a svolgere in prima persona servizi di ordine pubblico, e impiegati ogni qualvolta l'autorità giudiziaria e di Pubblica Sicurezza lo riterranno necessario.
Di fronte a questa prospettiva, signor Presidente e colleghi, riteniamo che non serva la costituzione di un mini "Ministero degli Interni regionale", come ci pare di evincere dalla lettura del progetto di legge n.
75. Riteniamo sia indispensabile mantenere l'attuale figura professionale ribadendo il ruolo di Vigili Urbani come stretto collegamento con i problemi della cittadinanza, non solo negli ambiti in cui da sempre essi operano (in questo senso si tratta di capire le direzioni di sviluppo); il loro intervento deve essere specificatamente rivolto su materie riguardanti la tutela della salute pubblica, l'inquinamento e tutte le emergenze sociali che abbisognano della presenza tempestiva degli organi di governo degli Enti locali.
La legge regionale può diventare strumento legislativo locale che salvaguardi l'esperienza di lavoro acquisita dai Vigili Urbani in questi anni come figura tramite appunto tra la popolazione e l'istituzione locale limitando l'uso del Vigile Urbano per ordine pubblico solamente in casi di estrema necessità come, ad esempio, nel caso di calamità.
Questo perché non è credibile la trasformazione di questa figura professionale, adottando metodi, mezzi e preparazione professionale specifici della Polizia di Stato.
Riteniamo che il problema della carenza degli organici della Polizia di Stato debba risolversi con nuove assunzioni, poiché l'onere che ogni Comune e Regione dovrebbe sostenere, per adeguare mezzi e uomini, è alto e insostenibile nella situazione di bilancio degli Enti locali che non riescono a coprire il fabbisogno ordinario proprio.
L'indennità prevista per lo svolgimento delle nuove mansioni ausiliarie di Pubblica sicurezza rischia di creare una inaccettabile disparità tra i Vigili Urbani di Comuni più ricchi e quelli dei Comuni più poveri. E' quindi auspicabile che in questa legge regionale si preveda lo stesso trattamento per tutti i lavoratori del settore del Piemonte che saranno chiamati ad adempiere i compiti previsti dalla legge.
E' inoltre doveroso da parte di questo Consiglio regionale salvaguardare, con norme adeguate, la libertà individuale di detenere o meno un'arma da fuoco e quindi contemplare la possibilità da parte del lavoratore di rifiutare la nomina alla funzione di pubblica sicurezza attraverso l'obiezione di coscienza. Non vorremmo che si facessero dei passi indietro rispetto al pur tortuoso cammino in avanti che questa problematica ha fatto negli ultimi dieci anni nel nostro Paese, appunto il diritto a rifiutarsi d'impugnare un'arma.
Per tutti questi motivi il giudizio sul disegno di legge in discussione è critico in numerosi punti dell'articolato. Per questa ragione il Gruppo di DP ha presentato 15 emendamenti che mi riservo di illustrare nel corso dell'esame degli articoli.
Il giudizio finale, se questi nostri spunti non dovessero essere accolti, non potrà che essere negativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.
CERCHIO Signor Presidente, colleghi Consiglieri, devo esprimere un giudizio positivo e favorevole nello stesso tempo sul progetto di legge inerente la polizia municipale.
La Giunta, all'indomani del suo insediamento, si è assunta un impegno relativo ad un argomento di estrema importanza che necessitava da tempo un'organica ed omogenea normativa, al fine di creare in tutto il territorio piemontese un Corpo di Vigili di polizia municipale organizzato e sempre più aderente alle esigenze della nostra Regione e che fosse coerente con la recente legge quadro nazionale, esecutiva dalla primavera di quest'anno e che attribuisce competenze alle Regioni in materia.
La Regione Piemonte avrebbe potuto già approvare una legge, sulla polizia municipale nella scorsa legislatura se fosse stato dato seguito ad una proposta di legge allora tempestiva (secondo quel criterio che definisce questa Regione prima d'Italia in tante iniziative) che il Gruppo della DC, con il sottoscritto primo firmatario, presentò avendo attenzione ad una problematica che emergeva con vivacità e che sollecitava un riferimento certo circa lo status giuridico dei Vigili e circa una serie di conseguenti iniziative che la nuova realtà sociale imponeva nei confronti della polizia municipale.
Ma, ahimè!, un istituto, non previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, molto usato (siamo in Italia e non in Inghilterra), secondo cui alcune tradizioni diventano abitudine, quello dell'insabbiamento legislativo, non fece decollare quella proposta di legge presentata dal nostro Gruppo.
Abbiamo ripresentato all'inizio di questa legislatura, in termini di stimolo e di provocazione, una nuova proposta di legge, presa poi in diretta considerazione con un d.d.l. presentato dalla Giunta.
Che il tema che affrontiamo sia importante ed al tempo stesso delicato lo si evince dall'eco delle discussioni che in Parlamento hanno preceduto l'approvazione della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, osservazioni e prese di posizioni che hanno attivato non poco il legislatore regionale. E' noto che a seguito del decentramento operato con il D.P.R. n. 616 del 1977 gran parte, come è stato ricordato dalla relazione del Consigliere Santoni, dei poteri, prima esercitati dagli organi centrali e periferici dello Stato, sono stati trasferiti alle Regioni, alle Province e ai Comuni, per cui nell'ambito di questi ultimi i compiti dei Vigili Urbani, già complessi, sono aumentati notevolmente rendendo il loro lavoro più difficile e più esposto ai pericoli.
Si pensi alle operazioni di controllo nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia, a quelle esterne di polizia e a tutte le altre operazioni, prima di competenza degli agenti di Pubblica Sicurezza, il cui svolgimento non può prescindere da uno strumento - lo dico nonostante le posizioni differenti che il collega Staglianò poc'anzi ha espresso - quale quello dell'arma.
Non si tratta di creare condizioni affinché il Vigile Urbano venga ad essere un elemento di sostituzione o integrazione alla carenza degli organici della Polizia di Stato, ma si tratta di affidare ai Vigili Urbani in una concezione di aggiornamento di fronte alle problematiche sempre maggiori, lo strumento dell'arma, non per adeguare i Vigili alla Polizia di Stato, ma necessario perché i Vigili Urbani siano aderenti e adeguati ai nuovi bisogni e con un taglio e una logica diversa da quella della Polizia di Stato.
Tale esigenza, a mio avviso, diventa assai più evidente se si ha riguardo alla funzione che la legge affida al Vigile non come agente in sostituzione alle carenze della Polizia di Stato, ma, se vogliamo creare condizioni di analogia, di omogeneità e di funzionalità del servizio pubblico, come collaboratore delle forze di Polizia di Stato, funzioni che il Vigile è chiamato a svolgere con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, previa disposizione del Sindaco, quando per specifiche operazioni ne venga motivata la richiesta dalle competenti autorità.
La nostra interpretazione differisce da quella del collega Staglianò.
Per l'esercizio di questa funzione particolarmente delicata e qualificante la nuova legge consente al Vigile di portare l'arma come strumento necessario alla sua attività, anche fuori del servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e secondo le modalità da stabilire con regolamento, il quale dovrà anche indicare la tipologia e il numero delle armi in dotazione, oltre alle modalità di addestramento.
Il Vigile assume quindi, nel nuovo ordinamento della polizia municipale, una configurazione giuridica particolare e l'armamento individuale diventa un'esigenza indiscutibile nella logica che indicavo poc'anzi, che tuttavia deve essere valutata di volta in volta, in relazione alla natura delle funzioni attribuite e ai rischi cui il Vigile è esposto.
E' un'esigenza che presuppone un addestramento particolare e adeguato per evitare rischi sia al Vigile che al cittadino.
Oltre all'addestramento si rende necessaria la formazione professionale per mettere il Vigile in condizione di ben adempiere agli impegnativi compiti che gli sono affidati.
Il d.d.l. si colloca opportunamente soprattutto sulla formazione professionale con quelle finalità e motivazioni che richiamavo poc'anzi.
Oggi il Vigile è agente di polizia amministrativa, provvede alla disciplina e all'ordinamento del traffico cittadino, al controllo dei pubblici esercizi, dell'igiene e dell'ordine della città, ma è al tempo stesso anche agente di polizia stradale, a norma dell'art. 137 del T.U.
della circolazione stradale ed è anche agente di polizia giudiziaria, in forza dell'art. 221 del Codice di procedura penale. Può rivestire anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza il cui conferimento ha luogo con decreto prefettizio, previo accertamento di determinati requisiti.
E' evidente che questa molteplicità e complessità di funzioni richieda un'approfondita conoscenza della legge comunale e provinciale, dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune presso il quale il Vigile opera, nonché delle ordinanze del Sindaco che egli è chiamato a rispettare.
E' evidente che cresce il livello culturale del Vigile, che non è più la bonaria guardia comunale del passato, ma una figura che assume un ruolo sempre più importante al servizio dell'Amministrazione comunale dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di Pubblica Sicurezza nell'esercizio delle rispettive competenze.
A questo complesso di problemi il legislatore regionale ha dato alcune risposte tempestive e coordinate tra di loro.
Ho letto velocemente gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione, ritengo che alcune osservazioni possano essere accolte, ma che altre non si inseriscano in termini omogenei nelle finalità e nella filosofia di questo disegno di legge.
Esprimo a nome del Gruppo DC, che già nella passata legislatura aveva attivato una proposta di legge al riguardo, un giudizio positivo sul disegno di legge che la Giunta ha avanzato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Fracchia.
FRACCHIA Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il d.d.l. che dibattiamo oggi giunge a dare attuazione in modo quanto mai tempestivo ad una nuova legge quadro dello Stato che riordina organicamente la normativa in materia di polizia locale, per la quale la Regione è chiamata ad un intervento come legislatore concorrente.
Constatiamo con soddisfazione questa tempestività, dovuta ad un lungo lavoro precedente. Del resto, la materia oggetto di regolamentazione incide su una funzione di elevato contenuto sociale, proprio dove efficienza ed organizzazione sono condizioni fondamentali e logicamente necessarie.
Questo intervento è ancora più utile alla luce del dilatarsi continuo delle incombenze a carico degli operatori di polizia locale, unica figura di dipendente di Ente locale funzionalmente soggetto a tre autorità diverse.
In questa sede, considerato l'ampio dibattito già svolto in Commissione, mi limito a sottolineare alcuni aspetti di particolare importanza sui quali i repubblicani manifestano il loro più ampio consenso.
Un primo nuovo elemento è dato dalla sanzione dell'impegno della Regione all'incentivazione del consorziamento fra Enti locali per l'organizzazione del servizio di polizia locale. Sarà possibile da un lato garantire l'esistenza di un servizio così importante anche ai Comuni minori che in Piemonte, data la particolare geografia umana, sono molto numerosi senza peraltro aggravare in modo rilevante gli oneri finanziari degli stessi. Non a caso l'art. 2 del d.d.l. invita a tener conto delle esigenze di economicità.
In secondo luogo sarà possibile far fronte a particolari esigenze di determinate zone che per vocazione turistica o per altro motivo sono soggette a flussi di popolazione, consentendo un potenziamento temporaneo degli organici di polizia municipale acquisita in comodato da altri Comuni.
In un'ottica simile si colloca anche il dettato dell'art. 4. Questo infatti, prende in considerazione i casi eccezionali di calamità naturale nei quali è necessario un intervento il più tempestivo possibile. Mai come ora .i pubblici poteri si sono fatti carico di garantire un efficiente servizio di protezione civile. Con la presente legge non solo si conferma un indirizzo politico che vedeva nella polizia locale un valido strumento ma si individua altresì un momento di coordinamento necessario che, in collaborazione con i competenti Ministeri dello Stato, è in grado di trasformare la polizia municipale del Piemonte in un agile e unitario Corpo di pronto intervento.
Un ultimo aspetto che ci preme sottolineare è l'importanza attribuita alla preparazione professionale degli operatori e agli strumenti necessari per il conseguimento della stessa.
Dall'art. 9 ai successivi 12 e 13 si attribuisce un ruolo particolare ai corsi di formazione; siamo tutti ben consci delle difficoltà che comporta, ad esempio, la vigilanza sull'osservanza di leggi statali e regionali, fonte di difficoltà per gli specialisti, per non renderci conto della importanza del dettato di questa legge in questo punto.
Non andrei oltre queste considerazioni di carattere generale che fondano il giudizio positivo espresso dal Gruppo repubblicano.
Desidero soltanto dire che abbiamo ritenuto opportuno presentare due emendamenti all'art. 13 e al successivo art. 16 tesi ad ottenere l'inserimento nelle Commissioni esaminatrici al termine dei corsi di formazione, nonché nella Commissione tecnica per la polizia locale, anche gli operatori che abbiano almeno quindici anni di servizio. Questo perch possa intervenire come esaminatore e nelle scelte che riguardano il servizio anche chi è chiamato in prima persona ad operare.
Del resto, in coerenza con il dettato dell'art. 9, solo chi ha integrato - per così dire - sul campo la propria professionalità è in grado di valutare correttamente un requisito quale "la capacità di interesse con il cittadino e la società in rapporto equilibrato e corretto", così come afferma il testo di legge.



PRESIDENTE

La discussione generale può ritenersi conclusa? Ci sono moltissimi emendamenti da esaminare. Consigliere Reburdo, chiede la parola? REBURDO Potremmo anche stare zitti, signor Presidente, visto che la maggioranza è silenziosa. L'abbiamo sperimentato ieri.
BRIZIO Non siamo stati zitti.
REBURDO Per protesta, non parlo, signor. Presidente. Non accetto interferenze dal Capogruppo della DC.
BRIZIO Hai detto che noi stiamo zitti. Non è vero.
REBURDO Non intervengo assolutamente in questa sede. Parlerò in sede di emendamenti.



PRESIDENTE

Diamo allora la parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Darò una breve replica agli interventi che in gran parte hanno riconosciuto la necessità di una legge che dia attuazione alla legge nazionale n. 65, necessità che peraltro era sentita prima dell'approvazione della legge quadro, tant'è vero che la Giunta regionale aveva presentato questo disegno di legge, successivamente rettificato alla luce della legge quadro nazionale.
Vorrei ricondurre la discussione ai temi fondamentali che il disegno di legge della Giunta regionale, già vagliato in Commissione, vuole rimarcare e vuole portare all'attenzione dei Consiglieri.
In sostanza, la legge regionale non si propone di mutare i contenuti della legge quadro nazionale.
Noi ci siamo proposti di creare un'occasione di collaborazione tra gli Enti locali consentendo la formazione di consorzi, specialmente per le comunità locali a bassa dimensione demografica. Ci siamo proposti di creare un'occasione di qualificazione attraverso la formazione professionale e ci siamo proposti di creare le condizioni per un'uniformità di equipaggiamento, uniformando le divise dei Vigili Urbani, le attrezzature e i mezzi tecnici nel territorio regionale.
Il disegno di legge è stato licenziato dopo un numero non indifferente di audizioni e di consultazioni.
Ho rapidamente valutato gli emendamenti, molti dei quali mi sono pervenuti solo stamani. Alcuni possono essere accolti, ma non quelli che toccano la sostanza della legge nazionale e del disegno di legge della Giunta regionale.
E' stata lamentata una certa non chiarezza nell'impostazione del testo legislativo. Noi riteniamo che la delicatezza dell'argomento imponga un approfondimento nel dettato legislativo che comunque deve trovare delle puntuali indicazioni, anche lessicali, per consentire un'applicazione della legge nella pratica quotidiana da parte degli interessati.
Abbiamo costruito questo disegno di legge cercando di recepire le esigenze e cercando di coordinarle nel miglior modo possibile.
Non mi soffermerò molto sui singoli emendamenti presentati che - ripeto in parte possono essere accolti, ma una notevole parte di quelli che tendono a scardinare il disegno di legge nella sua costruzione generale saranno respinti.
La Giunta regionale, rispondendo puntualmente al dettato della legge quadro n. 65, ha creato alcune occasioni per migliorare la qualificazione dei Vigili Urbani, per consentire la collaborazione tra gli Enti locali attraverso i consorzi e per dare uniformità all'equipaggiamento, alle attrezzature e ai mezzi tecnici a disposizione dei Vigili.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame degli articoli Art. 1 (Funzioni di polizia locale) "Le funzioni di polizia locale sono esercitate dalle strutture organizzative del servizio polizia locale o dai competenti corpi o dal personale preposto degli Enti locali territoriali, o dei consorzi di essi nelle materie loro attribuite o delegate degli Enti medesimi.
Le medesime strutture o i corpi assicurano inoltre lo svolgimento dei compiti d'istituto nelle materie di competenza regionale allorquando una legge attribuisce loro la vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni.
La materia della polizia locale è disciplinata da leggi e regolamenti al fine di assicurare l'esercizio delle relative funzioni e l'impiego del personale".
Il Gruppo PCI ha presentato il seguente emendamento sostitutivo: "La Regione Piemonte esercita 1a propria potestà legislativa in materia di 'polizia locale in forza dell'art. 117 della Costituzione, nonché dell'art.
6 della legge 7 marzo 1986, n. 65. I Comuni svolgono le funzioni di polizia locale tramite le strutture organizzative del servizio di polizia locale o dei competenti corpi, in forma singola o consorziata, nelle materie loro attribuite o delegate dalle leggi nazionali, regionali, nonché dai regolamenti locali".
La parola al Consigliere Bruciamacchie per l'illustrazione.
BRUCIAMACCHIE Abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'intero art. 1 perch pensiamo che per una normale e corretta impostazione legislativa dobbiamo fare riferimento alle competenze che sono state trasferite e demandate alle Regioni o fare riferimento alla Costituzione che ci autorizza a prendere provvedimenti e a normare una materia come questa.
Ma, nel testo presentato dalla Giunta e approvato dalla Commissione ci sono formulazioni molto generiche che, secondo noi, male si collocano in un articolato e in modo particolare nell'art, l. Nell'ultimo paragrafo dell'art. 1 si richiamano in modo vago leggi e regolamenti "al fine di assicurare l'esercizio delle relative funzioni nell'impiego del personale".
Siamo però in presenza di leggi, di regolamenti e di un dato costituzionale. Non solo, ma c'è una confusione tra le competenze nel senso che la legge quadro nazionale n. 65 individua chiaramente che questa è competenza delle Amministrazioni comunali. Qui, invece, sembra che questa funzione venga demandata ai Corpi di polizia locale.
Credo che dobbiamo rovesciare completamente il concetto, per questo abbiamo riformulato l'art. 1 richiamando la Costituzione, la legge nazionale n. 65 e dicendo chiaramente che i Comuni sono chiamati a svolgere le funzioni di polizia locale tramite le strutture, quindi i Corpi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Questo emendamento non è accolto. Intanto perché questo modo di legiferare è spesso definito non razionale. E' chiaro che il contenuto di una legge regionale si riferisce alla legislazione in atto. Non possiamo richiamare continuamente l'articolo della Costituzione che consente alla Regione di legiferare, la legge quadro, in questo caso, il decreto delegato del 1972. Quanto al secondo comma dell'art. 1 contenuto nell'emendamento sostitutivo lo riteniamo riduttivo perché la formulazione contenuta nel disegno di legge apre anche al futuro, nel senso che consente la disciplina della polizia locale, in riferimento a leggi e regolamenti che hanno un determinato fine. Queste leggi e questi regolamenti potranno anche essere stabiliti successivamente all'approvazione di questo disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.
BIAZZI Sarò brevissimo. Il senso dell'emendamento presentato ci collega ad un problema di carattere generale che riguarda la legge che stiamo discutendo.
La nostra preoccupazione è di normare in una materia sulla quale non siamo delegati dalla legge quadro dello Stato. Noi sappiamo che si possono dettare norme anche per settori non specificatamente demandati da una legge quadro alle Regioni, nel senso che si possono recepire all'interno dell'ordinamento generale le norme stabilite dalla legge nazionale; ma solo quelle. Può essere utile per la comunità avere una sorta di testo unico utile corredo per le varie attività.
Qui si va ben oltre questi limiti.
La legge quadro nazionale stabilisce dei settori di intervento ben precisi: quattro più uno. Primo "Norme generali per l'istituzione del servizio", e questo si comprende perché l'Italia ha Regioni che hanno più di 1.500 Comuni e altre che ne hanno meno di 200; si tratta di cogliere la specificità di ogni Regione. Secondo: la norma per la formazione e l'aggiornamento del personale; anche questo è giusto: ci sono Comuni non in grado autonomamente di svolgere queste funzioni; inoltre la formazione professionale è competenza precipua delle Regioni. Terzo: promuovere opportune forme associative, così dice la legge quadro; anche questo è opportuno perché l'Italia ha Regioni molto diversificate per quanto riguarda il numero dei Comuni. Quarto: indicazioni per quanto riguarda le uniformi, per avere un minimo di omogeneità. Disciplina poi le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi di polizia locale. Queste sono le indicazioni precise della legge quadro. La proposta di legge contiene molti debordamenti. Per quanto riguarda, ad esempio, le assunzioni e le entrate in ruolo del personale ci sono parecchi dubbi sull'impostazione data dalla Regione. Per quanto riguarda l'art. 2, che prevede le forme associative, la legge quadro indica (art. 6, punto 3) quale compito della Regione "promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione".
Ebbene, la proposta della Giunta, all'art. 2, dice che l'unica forma associativa è la formazione dei consorzi. E' una limitazione molto grave dell'autonomia comunale. La Regione può intervenire per incentivare la formazione di alcune forme di associazione, ma non può limitare la potestà dei Comuni e la loro facoltà di associarsi nelle forme che ritengono più utili, più rispondenti ai loro bisogni.
L'emendamento all'art. 1 illustrato dal collega Bruciamacchie voleva cogliere anche momenti di più largo respiro che toccano punti fondamentali della legge stessa.



PRESIDENTE

Si pone una questione di costituzionalità. Il problema attiene alla Presidenza. L'art. 6 della legge 65 recita: "Le Regioni provvedono con legge regionale a: 1) stabilire le norme generali per l'istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i Comuni 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale 3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei Comuni della Regione stessa e stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia dello Stato 5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma quinto del precedente art. 5".
Letto questo, l'Assessore Sartoris ha la parola.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Le osservazioni del Consigliere Biazzi concernono la generalità del disegno di legge e pertanto dovrebbero essere valutate alla luce anche di successivi articoli. Non credo che questo disegno di legge debordi rispetto alla legislazione regionale prevista dall'art. 6 della legge quadro in materia di polizia municipale, se non per l'aspetto della protezione civile.
Ritengo che alcune norme ricordate dal Consigliere Biazzi siano contenibili nel punto 1 dell'art. 6 ove si prevede "di stabilire le norme generali per l'istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i Comuni"; mi riferisco in particolare al problema delle assunzioni. Quindi insisto nel respingere l'emendamento all'art. 1.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



PRESIDENTE

BONTEMPI



PRESIDENTE

E' chiaro che di fronte alla reiezione dell'emendamento noi determineremo il nostro atteggiamento contrario all'articolo. La risposta della Giunta è stata netta su questioni di carattere istituzionale e di legittimità. Credo che queste questioni dovrebbero stimolare gli altri Gruppi ad intervenire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Signor Presidente, mi sembra che le questioni poste dai Consiglieri Biazzi e Bruciamacchie siano rilevanti e condivisibili. L'art. 6 della legge nazionale n. 65 del 7 marzo 1986, che lei ha avuto la cortesia di leggere all'assemblea, è molto chiaro circa i compiti delle Regioni. L'art.
1 e diversi punti dell'articolato vanno ben oltre a quei confini. A me pare che si configurino quanto meno le condizioni per la bocciatura della legge da parte del Commissario di Governo.
Quindi è un lavoro defatigante questo. Intendo annunciare che voterò a favore dell'emendamento presentato dal Partito Comunista e, nel caso in cui la maggioranza non lo approvasse, voterò contro l'art. 1 del disegno di legge della Giunta.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo comunista.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 13 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni.
La parola ancora al Consigliere Bruciamacchie.
BRUCIAMACCHIE L'art. 1 della legge stabilisce: "Le funzioni di polizia locale sono esercitate dalle strutture organizzative del servizio di polizia locale o dai competenti Corpi o dal personale preposto degli Enti locali territoriali, o dai consorzi di essi nelle materie loro attribuite o delegate dagli Enti medesimi". Se questa è chiarezza, colleghi, credo che abbiamo da lavorare molto per cercare di intenderci. Continua l'art. 1 : "Le medesime strutture o i corpi assicurano inoltre lo svolgimento dei compiti di istituto nelle materie di competenza regionale allorquando una legge attribuisce loro la vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni. La materia della polizia locale è disciplinata da leggi e regolamenti al fine di assicurare l'esercizio delle relative funzioni e l'impiego del personale". Non si fa riferimento a nessuna legge.
Noi abbiamo fatto un'obiezione molto precisa e cioè l'art. 1 della legge quadro nazionale recita: "Servizio di polizia locale.
I Comuni svolgono la funzione di polizia locale; a tal fine può essere appositivamente organizzato un servizio di polizia municipale.
I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato".
Questa disposizione precisa e chiara, che individua come soggetto primario il Comune, non la ritrovo né nell'art. 1, che dovrebbe essere l'elemento cardine della legge, né negli articoli successivi.
Mi domando se il Consiglio può approvare un articolo come questo che dovrebbe, essere applicativo di una legge nazionale approvata tre mesi fa quando non fa nessun riferimento alla legge, non solo, ma crea una confusione sulla titolarità delle competenze, tra il Comune e un'istanza il Corpo, oppure il servizio che viene istituito. Questo mi sembra veramente un assurdo giuridico che non è possibile condividere nel modo più assoluto.



PRESIDENTE

Abbiamo capito. Io ho letto l'articolo della legge.
Si proceda alla votazione dell'articolo.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Collaborazione tra Enti locali - Consorzi) "La Regione Piemonte favorisce la collaborazione tra Enti locali attraverso il loro consorziamento per i servizi di polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni interessati.
La costituzione dei consorzi è volontaria e, allorquando i consorzi medesimi siano stati costituiti, la competenza funzionale è riservata per i rispettivi territori agli organi dei singoli enti consorziati".
La parola al Consigliere Biazzi.
BIAZZI L'art. 2 che noi non voteremo dispone: la Regione Piemonte favorisce la collaborazione tra Enti locali attraverso il loro consorziamento per i servizi di polizia locale, secondo esigenze di economicità e di efficienza negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai Comuni medesimi.
A me sembra che sia un errore di fondo stabilire per legge che l'unica forma di collaborazione tra gli Enti locali debba essere l'istituzione dei consorzi.
Pensiamo, per esempio, ad un servizio che può riguardare 8-10 Comuni e con al massimo 7-8 Vigili. Ebbene, imporre che questa forma di collaborazione tra Enti locali passi solo attraverso l'istituzione di un consorzio, che è una struttura rigida, a me sembra che sia una notevole forzatura, se non un'assurdità.
Inoltre, mi pare che questo non rispecchi nemmeno il dettato della legge quadro, la quale è molto seria e rispettosa dell'autonomia comunale.
Infatti l'art. 1 della legge quadro dice: "I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalle leggi dello Stato". Convenzioni, consorzi? Sceglieranno i Comuni qual è la strada più utile ed efficace.
La Regione dovrebbe dire con questa legge quali forme di incentivazione si mettono a disposizione dei Comuni per trovare le forme associative più congrue al servizio. Su questo non c'è assolutamente nulla.
Ecco perché riteniamo inaccettabile e da respingere l'art. 2.



PRESIDENTE

Procediamo alla votazione dell'art. 2.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Compiti dei servizi di polizia locale) "Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche possedute, ha il compito di: prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia Locale Urbana e Rurale svolgere i servizi di Polizia Stradale attribuiti dalla legge alla Polizia Municipale espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico prestare nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza servizi d'ordine, vigilanza e scorta eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenze dell'ufficio giudiziario di conciliatura prestare opera di soccorso in occasione di pubblici o privati infortuni.
Gli appartenenti ai servizi di cui sopra adempiono inoltre alle incombenze di polizia amministrativa previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: dal Consigliere Staglianò: 1) al settimo comma aggiungere dopo le parole "prestare nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza" le parole "esclusivamente negli ambiti territoriali di competenza" 2) al settimo comma abrogare il termine "d'ordine"; il settimo comma andrebbe così letto: "- prestare nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza esclusivamente negli ambiti territoriali di competenza, servizi di vigilanza e scorta".
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Nella specificazione dei compiti di servizio di polizia locale occorre tenere a mente l'articolo della legge quadro, già ripetutamente citata.
A noi pare che i compiti della polizia locale debbano essere circoscritti nell'ambito del Comune di appartenenza per evitare che si snaturi la figura del Vigile Urbano che deve essere radicato nel proprio territorio, nel momento in cui nelle grandi città si è cercato di fare un passo in avanti con l'istituzione dei Vigili di quartiere; quindi, il circoscrivere i compiti nell'ambito dei Comuni di appartenenza è una questione essenziale.
Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dal sottoscritto la cancellazione del termine "servizio d'ordine" si rende necessaria poich tali compiti devono rimanere di competenza della Polizia di Stato in quanto, oltre alla già citata figura del Vigile di quartiere, si deve tenere conto della mancanza di preparazione tecnica e di mezzi idonei da parte dei Vigili Urbani per svolgere tali mansioni. Queste questioni sono di rilievo e mi auguro che l'Assessore sia disponibile ad accogliere le nostre osservazioni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Mi dispiace di non rispondere positivamente a questo auspicio.
Non possiamo accogliere questo emendamento per due questioni, intanto perché contrasta con l'ultimo comma dell'art. 6 del d.d.l. A questo proposito posso fare un esempio che conosce bene chi si è occupato di amministrazioni locali: se circoscrivessimo esclusivamente negli ambiti territoriali di competenza il servizio dei Vigili Urbani non potremmo neanche incaricare un Vigile a portare il gonfalone ad una manifestazione che si svolge fuori dal territorio di competenza. E' un esempio semplice ma significativo.
Per quanto riguarda l'aspetto che concerne il termine "d'ordine" si tratta di un termine sostanziato dalla disciplina che deve osservare il Vigile Urbano. Il Vigile di servizio in Consiglio è qui per un servizio d'ordine che promana da un ordine del Sindaco. Non vorrei che questo "d'ordine" fosse inteso in senso diverso. Non si accolgono gli emendamenti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Staglianò.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono respinti con 2 voti favorevoli, 25 contrari e 8 astensioni.
Passiamo all'emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo PCI: 3) l'ultimo punto dell'art. 3 (prestare opera di soccorso...) è abolito e sostituito dal seguente: "- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri naturali e indotti".
La parola al Consigliere Bruciamacchie.
BRUCIAMACCHIE Il Gruppo comunista si è posto di fronte a questo problema con molta tranquillità, con molta serenità e con lo spirito di chi vuole contribuire per migliorare l'articolato proposto dalla Giunta.
Credo che il Consigliere Cerchio abbia buona memoria e ricordi che si era impegnato su questo campo; mi pare anche giusto che ricordi che la passata amministrazione aveva predisposto un articolato, l'aveva portato all'esame delle Commissioni competenti del Consiglio, quindi non è il caso di andare a vedere quale è stato l'atto primo che si è mosso in questa direzione, perché su questo la passata amministrazione si è impegnata perché aveva la volontà di legiferare sulla materia anche in assenza della legge quadro nazionale. Credo che allora abbiamo fatto bene a impegnarci in questo campo.
Dal momento in cui si discuteva privi di precisi strumenti indicativi e prescrittivi a quello attuale vi è una profonda differenza. Siamo in presenza di un ampio dibattito che si è sviluppato al Parlamento nazionale e anche negli organi di informazione specializzati e non specializzati. La legge n. 65 del marzo scorso, sulla quale abbiamo fatto anche dei rilievi critici molto precisi, l'abbiamo considerata un passo importante perch definisce con precisione il ruolo, le funzioni e i compiti dei vari livelli istituzionali, Comune, Provincia e Regione così come il dibattito che abbiamo svolto precedentemente, quanto abbiamo scritto, proposto e approvato sono un patrimonio politico e culturale di questa Regione e delle forze che hanno voluto impegnarsi. E' anche un materiale che va aggiornato rivisto e riprecisato in presenza della nuova normativa che detta precise norme di comportamento.
Questo non lo ritroviamo nell'articolato che oggi ci viene proposto e ci dispiace perché noi ci auguravamo che l'atto che il Consiglio regionale si appresta a compiere cogliesse le specificità regionali e sapesse dare forza alla normativa nazionale. Purtroppo siamo in presenza di elementi di grande confusione.
E' grave il non accoglimento della nostra proposta sostitutiva dell'art. 1, la quale toglieva la vacuità dell'articolo stesso, che è privo di riferimenti, di precisazioni, di compiti e di responsabilità. Questo inficia il lavoro che il nostro Gruppo ha fatto tentando di migliorare il testo proposto.
Non potete dire che l'opposizione non ha contribuito con sue proposte.
Abbiamo presentato tredici emendamenti, di fronte ai quali troviamo una chiusura totale che risponde alla vecchia logica, che il Capogruppo del mio Partito ieri ricordava in modo chiaro e preciso.
Noi ce ne doliamo profondamente. Nell'esame dei singoli articoli dovremmo considerare quegli aspetti, signor Assessore, che Lei ricordava quindi non solo la rispondenza alla normativa nazionale, non solo se c'è invadenza di altri poteri nell'autonomia dei Comuni e delle Province, ma anche quelle forme lessicali che Lei invocava.
Per questo atteggiamento che inizia con l'esame dell'art. 1 noi siamo arrivati alla conclusione che tutto lo sforzo da noi prodotto rischia di essere vanificato, quindi annunciamo con profondo dispiacere che ritiriamo tutti gli emendamenti presentati perché non ci vogliamo rendere complici di un articolato che poteva essere ben diverso, ma che non lo sarà per responsabilità di chi ha voluto respingere le nostre proposte.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Mi limito a dire, non entrando nel merito delle considerazioni già dette sul piano generale, che questo emendamento sostitutivo, se viene ritirato, vedrà la presentazione di un emendamento della Giunta che in parte si rifà a quello presentato dal Gruppo comunista.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Santoni.
SANTONI Presidente e colleghi, sono molto stupito e dispiaciuto dell'atteggiamento del Gruppo comunista.
Questa legge è stata a lungo discussa in Commissione; abbiamo visto articoli ben scritti e altri mal scritti; probabilmente i tempi lunghi dell'analisi nel merito hanno indotto la Commissione a lasciare in secondo ordine l'analisi formale dell'articolato, che certamente avrebbe potuto essere migliore: Certe espressioni avrebbero potuto essere rese in forma migliore sia per quanto riguarda la chiarezza, sia per quanto riguarda il lessico.
Tutto è miglioratile; mi stupisco però che su un aspetto di ordine generale quale quello richiamato a lungo in quest'aula, ovvero la supposta illegittimità della legge in relazione ad alcuni dettati normativi, mai accenno sia stato fatto in Commissione e che ci si accorga solo adesso dopo numerose sedute, che la legge è illegittima. Capisco che ogni Consigliere ha diritto in aula di dire e proporre quello che crede. Non faccio una questione regolamentare, ma una questione politica.
Prendiamo atto che un Gruppo attento e partecipe dei lavori su un disegno di legge che è stato numerose volte discusso in Commissione, solo in aula ritiene di segnalarne alla maggioranza e alla Giunta l'illegittimità.
Io sono di parere diverso. Ritengo che laddove vi siano indicazioni di ordine generale, la legge copre spazi non formalmente richiamati dalla legge quadro e dalla Costituzione, ma che sono strettamente connessi e collegati, e direi esplicativi, di una serie di attività che invece sono previste dalla legge e sono delegate dalla Costituzione.
Sotto questo profilo il Consiglio può tranquillamente fare le proprie valutazioni in merito all'articolato e recepire una serie di osservazioni di ordine formale che migliorano la legge. Nessuna maggioranza e nessuna Giunta - e questa in particolare - credo si senta diminuita dal contributo e aiuto che Gruppi anche non appartenenti alla maggioranza vogliano fornire in aula per il miglioramento di una legge che, se approvata, diventa legge di tutti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.
BIAZZI Penso - come ha ricordato anche il Presidente della I Commissione - che non sia messa in discussione la possibilità e il diritto di ogni Consigliere di intervenire sui d.d.l. Altrimenti verrebbero licenziati e approvati dalla Commissione. Giustamente, il Presidente Santoni sostiene che si tratta di fatto politico; a lungo - a suo parere - questa proposta di legge è stata discussa in Commissione e quindi si chiede il motivo per cui certe osservazioni non sono state espresse in quella sede, in particolare dal nostro Gruppo.
Ho partecipato una sola volta ad una seduta di Commissione in cui si è discusso di questa legge. In quella sede si discusse semplicemente delle modifiche presentate dall'Assessore ad alcuni articoli. Allora - e penso vi siano i verbali - ho sollevato le obiezioni sollevate qui. Non conoscevo tutto il testo della legge. Si trattava di ridiscutere due o tre articoli quelli relativi ai concorsi. L'invadenza delle competenze dei Comuni era chiara e ho sollevato subito delle eccezioni e la Commissione si è trovata d'accordo. Sono stati corretti alcuni aspetti delle proposte della Giunta altre probabilmente non sono state raddrizzate interamente.
Francamente, non conoscevo tutto il testo del d.d.l. Infatti mi è venuto il sospetto che ci fossero cose analoghe in altri articoli. Mi sono riletto tutto il testo e mi sembrò che i dubbi fossero confermati e ne parlai al Capogruppo democristiano facendogli presente che a mio modo di vedere la legge era insostenibile e andasse rivista: Tutto questo almeno 15 20 giorni fa, appena dopo che la Commissione l'aveva licenziata. Proposi di vedere insieme il da farsi, visto che non si tratta di un problema su cui ci possa essere una divisione politica tra maggioranza e minoranza. La legge quadro nazionale riteniamo sia molto corretta. Non mi era sembrato che in Commissione ci fosse una contrapposizione fra schieramenti politici.
Tant'è vero che le obiezioni che ho fatto qui le avevo già sollevate in Commissione.
Queste norme invadono la competenza dei Comuni; non è accettabile una legislazione regionale in questa materia per quanto riguarda i concorsi, i corsi di formazione professionale, ecc. Io vidi una sola volta questa legge in sede di Commissione, come ho ricordato. Non so quante altre volte la Commissione ne abbia discusso. Ma le questioni nella sostanza stanno così: le obiezioni furono già sollevate 'in Commissione e, dopo la Commissione fatte presenti ad altre forze politiche che avevano approvato la legge segnalando la presenza di problemi da rivedere tutti assieme. Il senso del nuovo art. 1 da noi presentato come emendamento era una forma di collaborazione, un contributo a tutte le forze politiche e al Consiglio.
Noi pensavamo alla possibilità di una convergenza a votare tutti la stessa legge. La nuova formulazione dell'art. 1 correggeva l'articolo stesso che riteniamo inaccettabile e basta leggerlo per rendercene conto.
Io, ad esempio, non ho capito il significato dell' ultimo comma di cui credo, dovrebbe essere data al Consiglio una spiegazione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Non entro nel merito delle dichiarazioni che sono state fatte dal Presidente della Commissione e che mi paiono conformi alla realtà e ai fatti.
Ricordo che per l'esame di questo testo abbiamo avuto una riunione con il Procuratore Generale della Repubblica e docenti di diritto penale e amministrativo, come risulta dai verbali, i quali si sono dichiarati d'accordo sul contenuto di questo disegno di legge, addirittura hanno espresso degli apprezzamenti.
E' chiaro che l'Assessore alla polizia urbana non è un giurista, non è neanche un laureato in lettere antiche o moderne. Voglio richiamare questo episodio perché si riesca a valutare con obiettività le dichiarazioni che alcuni Consiglieri hanno fatto in aula.
Non entro nel merito dell'emendamento all'ultimo comma dell'art. 3 perché non ho presentato a mia volta emendamenti, quindi perderei tempo ad elencare le materie e le incombenze di polizia amministrativa che il D.P.R.
n. 616 attribuisce alla polizia locale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bruciamacchie.
BRUCIAMACCHIE Vorrei che mi si spiegasse che cosa vuol dire l'ultimo punto dell'art.
3 che recita: "....prestare opera di soccorso in occasione di pubblici o privati infortuni". So che esiste un Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che comprende evidentemente l'infortunio del privato.
Che cos'è l'infortunio pubblico? Vuole dire un'altra cosa? Allora, lo si dica in termini adeguati. Infatti noi avevamo presentato un emendamento chiarificatore in proposito. Conosco alcuni infortuni: ricordo che Ford scivolava regolarmente dalla scaletta dell'aereo e picchiava testate contro lo sportello, ma questo è un infortunio in pubblico e non "pubblico".
Vorrei capire il significato di tale dizione perché potremmo essere chiamati a rispondere a quesiti che ci verranno posti dagli appartenenti al Corpo di Polizia.
Non è nemmeno richiamata al fondo dell'articolo la legge n. 65: è incredibile. A proposito di suggerimenti venuti dalle consultazioni, il Comandante Alfredo Macrì di Novara diceva che occorre abolire l'art. 10 nonché gli artt. 1, 3 e 4 dell'articolato proposto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Chiedo se si discutono tutti gli emendamenti.



PRESIDENTE

Gli emendamenti del Gruppo comunista sono stati tutti ritirati.
Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati dall'Assessore: 4) l'ultimo punto dell'art. 3 è abolito e sostituito dal seguente: "- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e previsti infortuni".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 26 voti favorevoli e 12 astensioni.
5) all'ultimo comma dell'art. 3, dopo: "D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" sono aggiunte le parole: "nonché da quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n.
65".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 24 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astensioni.
Pongo ora in votazione l'art. 3 nel testo emendato.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Protezione civile) "In caso di calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato soccorso ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.
La Giunta regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che devono essere attuate dal personale dipendente dei singoli Enti interessati.
I competenti organi degli Enti locali territoriali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e strumenti in carico alla polizia locale e assicurare l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti".
Il Consigliere Staglianò ha presentato il seguente emendamento: nel primo comma, seconda riga, sostituire la parola "soccorso" con la parola "intervento".
La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Questo emendamento è accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei Consiglieri presenti.
La parola al Consigliere Bruciamacchie.
BRUCIAMACCHIE Dovrebbe giungere in aula nei prossimi giorni il testo di legge licenziato dalla II Commissione in materia di protezione civile; so che alla Camera è stato licenziato, da tutte le Commissioni in modo unanime, un testo di legge nazionale che norma questa materia.
Nelle prossime sedute dovremo approvare quel testo licenziato all'unanimità da parte della II Commissione, però attenzione, perché nel momento in cui normeremo la materia della protezione civile dovremo avere presenti quelli che sono i livelli istituzionali previsti dalla legge nazionale, pena la bocciatura del provvedimento stesso.
Qui siamo in presenza dell'art. 4 che mal si inserisce nel corpo della legge e rischia di andare ad invadere campi che non sono di nostra competenza perché va ben oltre la normativa della legge del 1970 e del decreto attuativo del 1982.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 4 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Struttura dei servizi di polizia locale) "L'ordinamento e la struttura dei Servizi di Polizia locale sono determinati dagli Enti di appartenenza, nei limiti posti dalla legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e parametri stabiliti dalla Giunta regionale, che sentirà previamente in proposito la Commissione tecnica di cui al successivo art. 16.
Nell'articolazione di essi si dovranno tenere presenti: popolazione, densità della stessa e flussi estensione della zona interessata, collegamenti logistici e caratteri urbanistici sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico sviluppo edilizio tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali importanza turistica della località fasce di copertura dei servizi suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro altri criteri di carattere socio - economico che risultino particolarmente significativi nella specificità del territorio".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: il primo punto dell'art. 5 (popolazione, ecc.) viene così sostituito: "popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamento demografico e fluttuazioni".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 5 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Dipendenza del servizio di polizia locale) "Le strutture organizzative del servizio di polizia locale o i Corpi dei Vigili Urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore o Consigliere da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini.
Allorquando il servizio è consorziato il personale, pur essendo inquadrato nell'organico del consorzio, esercita le proprie funzioni alle dipendenze del competente organo dell'Amministrazione presso il quale è comandato.
Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a determinare la dipendenza gerarchica e funzionale.
Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con quelli di altri Enti locali, o con le forze dell'ordine dello Stato o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative, attraverso la struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali. In tal caso non resta modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori.
In conformità alle norme dei regolamenti organici di ciascun Ente il personale assegnato al servizio può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere funzioni di polizia locale sul territorio di un Ente locale diverso da quello di appartenenza".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dalla Giunta regionale: alla terza riga dell'art. 6 vengono tolte le parole "o Consigliere" in quanto non previsto dalla legge n. 65.
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli e 13 astensioni.
2) Dal Consigliere Staglianò: a) abrogare tutto il terzo comma da: "Quando si renda necessario..." a "degli operatori" b) dopo la parola "appartenenza" aggiungere: "solamente in caso di calamità e nell'ambito delle proprie attribuzioni".
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Mi limito a dire poche cose perché la motivazione è sostanzialmente simile a quella che ho portato a proposito dell'emendamento già presentato per l'art. 3, cioè la necessità di rendere più espliciti possibili questi compiti, più aderenti, più congrui con quanto definisce la legge quadro nazionale che dobbiamo applicare.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Questo emendamento non può essere accolto. Si tratta semplicemente di una specificazione del contenuto della legge quadro, mentre l'emendamento aggiuntivo successivo può essere accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Consigliere Staglianò.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 1 voto favorevole, 27 contrari e 14 astensioni.
Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal Consigliere Staglianò.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 31 voti favorevoli e 11 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 6 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Sezioni territoriali di polizia locale) "Il servizio di polizia locale può essere articolato in sezioni coincidenti con il territorio delle circoscrizioni o in zone di perimetro inferiore.
L'assegnazione di personale e mezzi alle sezioni dovrà essere proporzionata alle esigenze del territorio, con particolare riferimento agli elementi elencati al precedente art. 5".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Doveri degli operatori della polizia locale) "I responsabili dei servizi di polizia locale hanno l'obbligo di assicurare l'impiego ottimale degli operatori, il loro aggiornamento professionale e la disciplina.
Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive formulate dai Capi delle Amministrazioni di appartenenza o di assegnazione, in base all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge".
Il Consigliere Staglianò ha presentato il seguente emendamento: sostituire la parola "la disciplina" con "il rispetto dei regolamenti vigenti".
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Vorrei illustrare l'emendamento con poche parole. Il termine "disciplina" oltre che essere un termine militaresco non precisa quali sono le norme alle quali bisogna sottostare. In questo senso il rispetto dei regolamenti è più congruo essendo i regolamenti determinati, quindi la nostra avversione ai termini militareschi nonché l'indeterminatezza dei riferimenti ci pare possano rendere utile questa precisazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.
ALA A sostegno dell'emendamento, dichiarando che voterò a favore. Mi pare infatti che l'emendamento, presentato dal collega Staglianò, sia quanto mai pertinente, pur riguardando soltanto una chiarificazione di natura lessicale, per capire quali siano le ragioni profonde, il non detto e gli aspetti latenti rinvenibili in questa legge. Che cosa deve essere insomma la polizia locale: un'appendice della struttura militare crescente della nostra società oppure invece un qualcosa di diverso? Come digressione ulteriore, a mio parere, lo stesso richiamo al rispetto della normativa vigente può risultare in definitiva pleonastico se vogliamo, perché è ovvio che detto rispetto dovrebbe essere compito dei dipendenti.
Però è tipico del nostro Paese questo atteggiamento: il rispetto della legge deve essere sempre richiamato perché non è mai dato per scontato, è cosa di cui ci si stupisce, per cui è giusto che vada richiamato.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana La Giunta intende mantenere il termine scritto nel testo di legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal collega Staglianò.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 14 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni.
La parola al Consigliere Guasso per dichiarazione di voto.
GUASSO Questo articolo è grave e restrittivo dei diritti della libertà e della democrazia e mi pare anche contraddittorio. Cercherò di spiegarmi.
Chiedo scusa al Presidente Santoni, ma devo dire che ognuno di noi arriva alle leggi con calma e non sempre in modo così attento. Questo Gruppo comunista ogni tanto ha anche qualche lacuna: siamo diversi, ma anche umani.
Qui si prescrive, all'ultimo comma dell'art. 6, obbedienza cieca e assoluta. Esso dice: "In conformità alle norme dei regolamenti organici di ciascun Ente il personale assegnato al servizio può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere funzioni di polizia locale sul territorio di un Ente locale diverso da quello di appartenenza....". Nel secondo comma dell'art. 8 si dice: "Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive formulate dai Capi delle Amministrazioni di appartenenza o di assegnazione....". Quindi si è tenuti a rispettare, si è obbligati ad applicare gli ordini che vengono dati.
Allora, cosa c'entra la dizione che viene di seguito: "in base all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge"? Signori Consiglieri, solo qualche mese fa, vivaddio! in questo Paese è decollata la legge sui diritti dei militari, che è stata al centro di un lunghissimo e travagliato dibattito e che viene considerata in Europa una delle migliori e più democratiche leggi di rispetto dei diritti, dei doveri e delle libertà singole e personali dei militari.
Qui siamo all'opposto, siamo ad un livello per cui, egregio Assessore si dimentica persino di scrivere quanto recita la legge nazionale. La legge nazionale all'art. 9, punto 2), dice: "Gli addetti di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi".
SANTONI E' ovvio.
GUASSO Non è ovvio in una legge, perché la legge è un comando, Santoni; se nel comando della legge mancano i punti di riferimento, ognuno può fare degli abusi e questo articolo consente ai comandanti autoritari ed antidemocratici degli abusi quando in questa Repubblica democratica e nella nostra Costituzione non sono nemmeno più ammessi dalle leggi che regolano il servizio militare, tanto meno dovrebbero esserlo per i Vigili Urbani.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Annuncio di non partecipare al voto di questo articolo per molte delle ragioni che ha espresso il collega Guasso e anche perché sono amareggiato per quella che a me pare essere stata un'occasione perduta da parte dell'Assessore in questa circostanza. L'accoglimento della modifica proposta dal sottoscritto non avrebbe stravolto il disegno di legge èssendo semplicemente rispettoso della legislazione.
Sono un po' amareggiato e sconcertato da questa difficoltà al confronto, se mi consentite la franchezza del termine. Ho avvertito quasi il timore di concedere troppo ad un Consigliere (il sottoscritto) che per antonomasia deve essere contro su ogni cosa, per cui avendo già accolto due emendamenti, pare si dica: "Non esageriamo con un possibile terzo". Mi pare mancanza di serenità nell'analizzare le proposte che vengono avanzate con la modestia che naturalmente è opportuna in ogni circostanza e che io mi sforzo di avere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.



PRESIDENTE

SARTORIS, Assessore alla polizia urbana



PRESIDENTE

In riferimento a quanto dice il Consigliere Guasso, preciso che il secondo comma dell'art. 8 chiarisce: "...nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi...". Questa frase si riferisce a chi impartisce le direttive, non si riferisce all'agente di polizia locale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Guasso.
GUASSO Chiedo scusa della mia testardaggine, ma sono convinto che gli articoli devono dare dei comandi, ma qui non si capisce a chi si dà il comando.
Si dice che gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici. Questa norma c'è nell'art. 9 della legge quadro, secondo comma, a cui però si aggiunge "nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi".
Nella legge nazionale esiste questa aggiunta, quindi è la legge nazionale che garantisce i diritti della persona in qualsiasi situazione questa sia collocata. L' ha messa ad hoc questa norma.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Ma questo è garantito nella legge quadro! GUASSO Ma non è scritto qui! SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Qui è specificato chi può dare questi ordini. Un Sostituto Procuratore della Repubblica può dare ordine nell'ambito del proprio stato giuridico e non ordini che riguardano il Sindaco. Il Sindaco non può dare ordini che concernono il comportamento del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica.
GUASSO Probabilmente non sono stato in grado di farmi capire. Proprio per questo, il nostro Gruppo non partecipa al voto su questo articolo.



PRESIDENTE

La Presidenza ha cercato di favorire attraverso il dialogo un chiarimento, ma oltre certi limiti è ovvio che non si può andare.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Santoni. Ne ha facoltà.
SANTONI Mi rendo conto che è irrituale il mio intervento a questo punto, ma ho l'impressione che sia il collega Guasso che l'Assessore interpretino nello stesso modo.
La preoccupazione del collega Guasso è che nell'articolato non risulti chiaramente specificato. L'Assessore di ce che c'è nella legge, quindi è dato per scontato.
Se la Presidenza lo consente, pur nel momento in cui siamo, chiedo all'Assessore di aggiungere quell'inciso che c'è nella legge nazionale a conclusione dell'art. 8, riferito ovviamente agli addetti, per chiarire che l'interpretazione è assolutamente identica.



PRESIDENTE

La Giunta ha formalizzato l'emendamento: al secondo comma, dopo le parole "sono tenuti", aggiungere: "e nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 36 voti favorevoli e 3 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 8 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 8 è approvato.



CERCHIO GIUSEPPE



PRESIDENTE

Art. 9 (Professionalità degli operatori della polizia locale).
"Agli agenti della polizia locale dovrà essere garantita l'acquisizione anche attraverso i corsi di cui ai successivi artt. 13 e 14, di una sufficiente professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.
autosufficienza operativa capacità di intessere con il cittadino e la società un rapporto equilibrato e corretto capacità di svolgere i compiti attribuiti alla polizia locale nei molteplici settori d'intervento".
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento: il penultimo punto dell'art. 9 è sostituito dal seguente: "- capacità di instaurare con il cittadino un rapporto di reciproca fiducia atta ad agevolare l'espletamento delle funzioni degli agenti di polizia locale".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli, 15 contrari e 4 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 9 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 16 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 9 è approvato.



VIGLIONE ALDO



PRESIDENTE

Art. 10 (Qualifiche giuridiche) "Agli appartenenti ai servizi di polizia locale si applicano le norme di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, per quanto attiene alle funzioni ivi previste, nonché l'art. 273 della legge 3 marzo 1934, n. 383 relativamente alla funzione di messo comunale o provinciale e della legge 3 febbraio 1957, n. 16, relativamente a quella di messo di conciliazione".
Il Consigliere Staglianò ha presentato il seguente emendamento: aggiungere il secondo comma: "E' consentita ai Vigili Urbani la facoltà di scelta relativa alla qualifica di agente di pubblica sicurezza".
La parola al Consigliere Stagliano.
STAGLIANO' Questo è un punto qualificante del disegno di legge. Il nostro emendamento riguarda la facoltà dei Vigili addetti alla polizia locale di potersi avvalere di quelle norme, conquistate a carissimo prezzo attraverso il carcere sofferto da giovani agenti in tutti questi anni, e regolamentate seppure in maniera ancora insoddisfacente dalle norme di obiezione di coscienza che sono previste dal nostro ordinamento nazionale.
Consentire che non ci sia l'imposizione agli addetti alla polizia locale di dover impugnare un'arma quando ciò non è condiviso dalle convinzioni etico-morali ci pare cosa dovuta. Auspico che il giudizio della maggioranza in questa circostanza sia più sereno di quello che si è registrato a proposito dei termini militareschi di cui abbiamo parlato poc'anzi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Santoni.
SANTONI Credo che l'emendamento del collega Stagliano, se la motivazione è quella che ha illustrato, sia incorso in un errore. Stiamo parlando di qualifica: la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria deriva direttamente dall'art. 5 della legge quadro che dice: "sono" e non "possono essere". Quindi pone un limite invalicabile che non può essere modificato dalla legge regionale, tant'è vero che l'art. 10 della legge regionale richiama "sic et simpliciter" l'art. 5 della legge quadro.
Diverso è il discorso dell'armamento. La qualifica di ausiliario di agente di pubblica sicurezza o quella di agente di polizia giudiziaria non comporta l'automaticità dell'armamento. Starà alle scelte delle singole amministrazioni comunali e ai loro regolamenti decidere di dotare o meno gli agenti di pubblica sicurezza dell'arma. La legge non impone l'armamento, ma impone una qualifica che discende direttamente dall'art. 5 della legge quadro. La qualifica non impone l'armamento; la qualifica consente, per esempio, in materia di prevenzione, una serie di interventi consente, per esempio, al Vigile Urbano di firmare i registri di carico e scarico di aziende per certe sostanze. Il discorso dell'armamento e dell'equipaggiamento è diverso, non è automatico, non è collegato alla funzione ed è lasciato ai regolamenti comunali, alle scelte delle singole amministrazioni che, al loro interno, prima di assumere una decisione tratteranno con i rappresentanti dei Corpi di polizia locale.
Qui si discute soltanto di una qualifica che non possiamo modificare ne possiamo lasciarla alla discrezionalità delle amministrazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Ringrazio il Presidente Santoni per la sua consueta cortesia, però mi pare che nel suo ragionare non abbia tenuto conto del punto n. 2 dell'art.
5 della legge quadro n. 65, laddove si afferma che il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato i requisiti richiesti.
Il ragionamento del collega Santoni non annulla il mio che è di precisazione di un diritto che deve essere consentito. Propongo di aggiungere: "E' consentita ai Vigili Urbani la facoltà di scelta relativa alla qualifica di agente di pubblica sicurezza".
SANTONI Non è possibile.
STAGLIANO' Ma perché no? Leggiamo l'art. 5 della legge quadro e facciamo una cosa utile per tutti i colleghi che vogliono interessarsi di questo argomento che non mi pare tanto peregrino come si direbbe dal livello di attenzione.
L'art. 5, che ha come titolo "Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza", recita al punto l): "Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzione di polizia giudiziaria rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili di servizio o del corpo, e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del Codice di procedura penale b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto dal Presidente della Repubblica il 15 giugno 1959; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza".
Questa è un'ulteriore fattispecie ed è qui che interviene il senso del mio emendamento.



PRESIDENTE

Vi pregherei colleghi di concludere, poi ci sarà anche la replica dell'Assessore Sartoris.
STAGLIANO' Mi sono sforzato di rendere chiaro il mio pensiero perché venga accolto questo elemento aggiuntivo che precisa una facoltà del tutto congruente anche con l'art. 5 della legge quadro che ho citato solo in parte per accogliere l'invito alla brevità del Presidente dell'assemblea.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Il Presidente della I Commissione ha già svolto ampiamente le motivazioni per le quali il testo di questo articolo è stato licenziato.
Devo dare notizia che nel primo testo presentato dalla Giunta c'era questa facoltà ma, approfondendo nel dettaglio il contenuto dell'art. 5 e dopo una valutazione comparata dell'articolo stesso, che è stato interpretato nel senso imperativo, e dell'art. 10, si è pervenuti a questa valutazione per cui la Giunta insiste nella formulazione contenuta nel disegno di legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Staglianò.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 22 contrari e 8 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 10 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 44 hanno risposto SI . 27 Consiglieri hanno risposto NO 15 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Il Consigliere Reburdo ha presentato il seguente emendamento: Art. 10 bis (Diritto all'obiezione) "Gli appartenenti al Corpo di polizia locale, nell'ambito delle leggi vigenti, possono compiere obiezione di coscienza alla dotazione e all'uso delle armi.
La scelta può essere compiuta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il personale in servizio ed entro trenta giorni dall'inserimento in organico per i nuovi assunti".
La parola al Consigliere Reburdo.
REBURDO Ho presentato questo emendamento con i colleghi Ala, Adduci, Bresso e Staglianò per rappresentare un problema che riguarda il diritto soggettivo dell'individuo. Nel caso in cui le amministrazioni decidano di dotare di armi il Corpo di polizia, il Vigile deve essere garantito che può compiere il suo dovere senza l'obbligo di usare strumenti che la sua coscienza etica, politica e sociale rifiuta. Non dovrebbe quindi essere escluso dalla possibilità di svolgere il suo ruolo.
Siccome questo è un diritto sancito in una legge nazionale, noi suggeriamo di acquisire questo elemento fondamentale sul piano dell'etica in questa legge.
E' un argomento che forse non interessa molto, noi però ci permettiamo di insistere su questa questione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana L'argomento sollevato dal collega Reburdo interessa la Giunta, e l'abbiamo anche valutato, ma poiché la legge non arma i Vigili, perché sono i Consigli comunali che dovranno stabilirlo, tenendo conto che questo disegno di legge prevede la redazione di un regolamento, la Giunta respinge l'emendamento e si impegna ad introdurre nel regolamento disposizioni che tengano conto di questo problema.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Reburdo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli e 23 contrari.
Art. 11 (Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla polizia locale) "Per il personale addetto a funzioni di polizia locale sono stabilite ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti specifiche figure professionali, articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'Ente".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti 42 votanti 41 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri non ha partecipato alla votazione 1 Consigliere L'art. 11 è approvato.
Art. 12 (Assunzioni - Passaggi di qualifica) "Le assunzioni degli operatori della polizia locale avvengono per concorso pubblico.
L'accesso alle qualifiche professionali superiori avviene comunque a seguito del superamento dei vari corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione o da altri organismi a ciò abilitati ed in base alla capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni.
Gli Enti locali singoli o consorziati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno del numero dei partecipanti ai corsi del semestre successivo.
Gli Enti locali, singoli o consorziati, sentite le OO.SS. e nel rispetto delle leggi di recepimento dei CCNL. stabiliscono nei propri regolamenti organici le norme per l'accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri e le responsabilità, nonché quanto, altro si riferisca ai limiti d'impiego. La Regione può predisporre uno schema di regolamento al quale dovranno conformarsi i singoli regolamenti organici per la parte interessata.
Il personale di vigilanza assunto con plurifunzioni sarà inquadrato quale operatore di polizia locale".
Il Consigliere Staglianò ha presentato i seguenti emendamenti: 1) al primo comma sostituire le parole "per concorso pubblico" con: "in base alla normativa presente nel contratto di lavoro vigente" 2) al secondo comma sostituire le parole "del superamento" con "della frequenza" 3) al secondo comma abrogare la frase: "ed in base alla capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni".
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' A nostro giudizio la differenza tra "concorso pubblico" e "normativa presente nel contratto di lavoro vi gente" è una differenza sostanziale perché riteniamo che la materia debba essere regolamentata dai patti che vengono stipulati tra le parti sociali. Noi siamo anche preoccupati che si determinino fra i lavoratori che fanno capo alla stessa amministrazione dei differenti trattamenti. A noi pare molto più lineare e soprattutto più corretto dal punto di vista della dialettica democratica la formulazione che richiama al rispetto dei contratti di lavoro stipulati tra le parti sociali, proprio perché riteniamo che il servizio di polizia locale non debba configurarsi come un altro corpo separato dello Stato, in questo caso della Regione, che si aggiunge ad altri corpi separati.
Gli altri emendamenti sono consequenziali, perché se si rifiuta il concorso di conseguenza basta la frequenza ad un corso e non occorre l'esame per il suo superamento. Noi non soltanto siamo d'accordo sui corsi di qualificazione ma li auspichiamo perché ' si tratta appunto di acquisire quella professionalità indispensabile per un servizio così delicato, Il terzo emendamento ci pare opportuno per rimarcare la necessità di riqualificazione permanente al di là dell'anzianità di servizio. La professionalità, in sostanza, non è data dalla mera permanenza per molti anni nello stesso servizio, ma si acquisisce anche attraverso gli aggiornamenti professionali che vengono costruiti ad hoc dalle amministrazioni secondo lo svilupparsi delle conoscenze e le acquisizioni di sensibilità democratica nel rapporto tra Vigile e cittadino.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Sulla questione della professionalità la Giunta intende mantenere il testo presentato perché ritiene che il superamento del corso, anziché la semplice frequenza al corso, possa costituire un indirizzo ben preciso alla qualificazione necessaria per i Vigili Urbani. Per quanto riguarda la capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni, la Giunta ritiene che questo sia elemento indispensabile nel momento della valutazione.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Staglianò.
Chi è favorevole al primo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Chi è favorevole al secondo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 24 contrari e 8 astensioni.
Chi è favorevole al terzo emendamento è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 5 voti favorevoli, 25 contrari e 8 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 12 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Art. 13 (Periodo di prova e corso di qualificazione per l'immissione in ruolo) "L'immissione definitiva in ruolo è subordinata al superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione e ciò predisposto che costituisce condizione necessaria per la valutazione di cui al quinto e sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.
L'impiego del personale nei servizi sul territorio non può comunque aver luogo se non dopo il superamento del corso, salvo lo svolgimento dell'attività pratica durante i corsi di formazione professionale.
Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituite dall'Assessore regionale alla polizia locale o suo delegato, con funzioni di Presidente, due docenti del corso, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante delle OO.SS. del personale maggiormente rappresentative".
Il Consigliere Staglianò ha presentato il seguente emendamento: sostituire tutto il testo dell'articolo con: "L'immissione in ruolo è subordinata alle norme del contratto di lavoro vigente".
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Se la matematica ha un senso penso che l'Assessore debba accogliere questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Mi dispiace sconvolgere le regole della matematica, ma in questo caso non avviene. L'art. 13 è uno dei più qualificanti dell'intero disegno di legge, perché il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione è elemento di valutazione del periodo di prova. Non possiamo accogliere questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Questi corsi possono essere regolamentati benissimo dai contratti di lavoro. Per questo l'Assessore non è del tutto convincente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana I contratti di lavoro non regolamentano questo. Con l'art. 13 intendiamo specificare che l'immissione definitiva in ruolo sia conseguente alla frequenza al corso e al superamento dello stesso.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Staglianò.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 20 contrari e 8 astensioni.
Vi è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Fracchia: al terzo comma, dopo le parole "due docenti del corso", aggiungere: "un comandante o operatore con almeno quindici anni di servizio attivo,".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astensione.
Pongo in votazione l'art. 13 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 13 è approvato.
Art. 14 (Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale) "La Regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli Enti locali direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori della polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione professionale.
Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito dell'esame finale verrà rilasciato apposito attestato che costituirà requisito necessario ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera.
La Commissione esaminatrice verrà costituita con le modalità dell'art. 13 terzo comma, della presente legge".
Il Consigliere Staglianò ha presentato i seguenti emendamenti: 1) sostituire il secondo comma con: "Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, verrà rilasciato apposito attestato di frequenza che costituirà requisito preferenziale ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera" 2) il terzo comma dell'art. 14 è abrogato.
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Nonostante le smentite dell'Assessore continuo a credere che la matematica non sia un'opinione, quindi ribadisco la consequenzialità dei ragionamenti e delle norme che andiamo ad approvare.
Quindi l'emendamento sostitutivo del secondo comma che recita: "Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito dell'esame finale verrà rilasciato apposito attestato che 'costituirà requisito necessario' ai fini dell'avanzamento e progressione di carriera" propone di sostituire le parole "costituirà requisito necessario" con "costituirà requisito preferenziale". Temo che in questa circostanza l'Assessore applicherà la regola che, la matematica ha una sua coerenza, quindi respingerà l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Legando il requisito di "necessarietà" al contenuto dell'art. 13, la Giunta respinge questo emendamento, così come respinge l'emendamento abrogativo al terzo comma dell'art. 14. Tra l'altro non capisco questa abrogazione perché nell'art. 13 è prevista la Commissione e poi non si vogliono prevedere le modalità di costituzione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' L'Assessore conviene con me che non è lineare nella sua valutazione delle scienze esatte.



PRESIDENTE

Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Stagliano.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono respinti con 3 voti favorevoli, 23 contrari e 8 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 14 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri L'art. 14 è approvato.
Art. 15 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi) "Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi di polizia locale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli Enti.
Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti minimi: altezza dei candidati non inferiore a metri 1,65 possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria B idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinale da svolgersi presso i centri di medicina legale dell'U.S.S.L. competente per territorio.
I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansione e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi".
Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dal Consigliere Staglianò: abrogare al secondo comma, terza riga, le parole: "altezza dei candidati non inferiore a metri 1,65".
2) Dai Consiglieri Ala e Reburdo: il secondo comma, punto 1), "l'altezza.., metri 1,65" è abrogato.
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Questo emendamento si commenta da sé. Non capisco perché per svolgere grande parte delle mansioni cui sono chiamati i Vigili Urbani bisogna avere un'altezza superiore a metri 1,65. Sono funzioni che possono essere svolte anche da chi è alto 1 metro e 64.



PRESIDENTE

Staglianò, in piemontese si dice: "Cit, ma bon"! STAGLIANO' Infatti c'è il detto popolare: "Nella botte piccola ci sta il buon vino" che dovrebbe valere anche per i Vigili Urbani.
Non auspico nuove selezioni della razza e constatando con grande sollievo che la statura della razza umana si sta allungando, se regressioni genetiche a seguito delle centrali nucleari ci saranno, faremo un'altra legge perché a quel punto la media si sarà abbassata per tutti.
Mi pare che accogliere questo emendamento sia questione di buon senso democratico oltre che genetico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.
ALA L'emendamento Ala e Reburdo chiede la soppressione del requisito dell'altezza di metri 1,65 dalle norme previste dal regolamento. Io sono soltanto un pochino più alto di metri 1,65 e lasciando perdere la teoria dei brevilinei e dei longilinei, per la quale è giustamente famoso l'attuale Presidente del Senato, ci sono anche motivazioni più serie a favore dell'accoglimento di quest'emendamento. Si tratta del lavoro della gente. Intanto, le leggi dello Stato non dovrebbero prevedere discriminazioni. L'altezza è una discriminazione se viene trattata in questo modo, soprattutto quando questa non è direttamente collegata ad un requisito specifico, necessario ed indispensabile per le mansioni da compiere. Si possono compiere ugualmente essendo alti metri 1,64 o 1,63 o 1,62.
Ci sono seri motivi di ordine costituzionale e ricollegabili all'indirizzo generale del nostro Paese che al suo fondamento ha il rifiuto delle discriminazioni tra i cittadini, tenendo conto che alcune infermità ed alcune caratteristiche fisiche delle persone costituiscono già di fatto delle discriminazioni, impedendo ad alcuni di compiere certe cose. Però le leggi devono andare nella direzione contraria, tutte le volte che è possibile.
Vorrei ancora richiamare una più sottile discriminazione. Se noi guardiamo i dati statistici sulla statura della popolazione un discreto numero di cittadini è alto meno di metri 1,65 e vi troviamo più donne che uomini. Poiché gli uomini sono statisticamente un po' più alti delle donne direi che il requisito dell'altezza sotto sotto rimane ancora un ritorno di guizzi maschilisti e che surrettiziamente tende a far valere di nuovo il principio del predominio maschile sul sesso femminile.
Questo insieme di motivazioni, unitamente a quelle richiamate dal collega Staglianò, vorrei facesse seriamente riflettere soprattutto per quanto attiene l'incostituzionalità di richiamare requisiti di altezza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrara.
FERRARA Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto.
Su questo articolo avevo già riflettuto e sarei favorevole all'emendamento del collega Staglianò; si oppone però, un impedimento. La legge nazionale prevede il limite di metri 1,65, di conseguenza l'emendamento proposto è illegittimo. Unicamente per questo motivo non lo voteremo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Adduci.
ADDUCI Non mi risulta che la legge nazionale dica qualcosa in merito, in ogni caso credo che uno dei nostri compiti debba anche essere quello di favorire una cultura diversa. Mi pare che di questo si tratti: dare un apporto costruttivo affinché si affermi una cultura che peraltro mi pare prevalente in quanto alcuni Comuni hanno già deciso di togliere dai loro regolamenti delle norme di questo genere.
L'aver riportato questa norma in questo articolo è da attribuire non tanto, credo, a discriminazioni volute dalla Giunta, quanto piuttosto ad una vischiosità insita in regolamenti borbonici che purtroppo si trascina anche involontariamente, come parte dell'articolato di questa legge dimostra.
Tenendo conto del fatto che la materia si va evolvendo, che noi dobbiamo contribuire a dare una giusta valutazione di questi elementi e del fatto che i cittadini non devono e non possono essere discriminati, noi votiamo a favore degli emendamenti presentati dai Consiglieri Staglian Ala e Reburdo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.
MARCHINI Chiedo all'Assessore di chiarirci il problema porto dal collega Ferrara. Sono d'accordo che culturalmente il discorso vada sottolineato. Se c'è un limite nazionale è giusto che nella legge regionale sia scritto: "così come è richiesto dalla legge nazionale", che quindi emerga che non è una scelta nostra. Se non esiste questo vincolo sono favorevole ad approvare gli emendamenti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana La Giunta ha proposto nel d.d.l. il limite di altezza in relazione alle particolari funzioni cui il Vigile Urbano è addetto. Il limite di altezza nella legge era stato richiesto durante le consultazioni dagli intervenuti bisogna però sottolineare che si trattava di operatori per la maggior parte.
Noi ritenevamo oltretutto che avesse anche un significato di tutela della vita dell'operatore. E' chiaro che se la persona che dirige il traffico ha minori possibilità di essere individuata...



(Voci in aula)



PRESIDENTE

SARTORIS, Assessore alla polizia urbana



PRESIDENTE

Non capisco perché queste osservazioni, che sono state fatte dal Corpo dei VV. UU, e dal Presidente regionale dei Vigili, debbano essere ridicolizzate.
Nella legge quadro nazionale questo limite non esiste. Non so se esista in una legislazione precedente. Vi è la possibilità di lasciare alle Amministrazioni comunali di stabilire i limiti di altezza nei bandi di concorso. La Giunta accoglie gli emendamenti proposti abrogando il limite di metri 1,65.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Staglianò e l'emendamento presentato dai Consiglieri Ala e Reburdo.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Sono approvati all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
3) Emendamento proposto dai Consiglieri Reburdo e Ala: al secondo comma abrogare il punto 2) "possesso.., categoria B".
La parola al Consigliere Ala.
ALA Questo emendamento chiede la soppressione del requisito del possesso della patente almeno di tipo B.
Questo perché è cosa che può essere ottenuta in tempi successivi potrebbe essere solo richiesto che se ne entri in possesso, una volta assunti.
Si potrebbe così finalmente avviare un processo di tipo pubblico di esami e studi per ottenere la patente e non lasciare queste pratiche soltanto in mano ad esosissime scuole private.
Si potrebbe anche avviare un processo di educazione stradale curato dai competenti Assessorati, dalla formazione professionale della Regione, ecc.
Non tutti gli addetti necessariamente dovranno comunque andare in automobile: noi chiediamo la soppressione di questo requisito.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Prendiamo atto delle argomentazioni del Consigliere Ala. La Giunta ritiene questo un requisito indispensabile, quindi respinge l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Reburdo e Ala.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni. 4) Emendamento presentato dai Consiglieri Reburdo, Ala e Adduci: alla fine dell'art. 15 aggiungere: "I regolamenti dovranno altresì recepire e provvedere le norme vigenti o future relative all'inserimento e all'occupazione dei disabili".
La parola al Consigliere Reburdo.
REBURDO Ci pare opportuno richiamare questo elemento in riferimento al discorso che abbiamo fatto prima sull'abolizione dei limiti di altezza, anche se l'osservazione del Consigliere Marchini sul piano dell'etica mi pare migliore e cioè se esiste una legge che vincola l'altezza, la responsabilità va attribuita a chi l' ha regolamentata.



PRESIDENTE

La parola al Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Le ragioni di merito potrebbero indurre a dei ripensamenti.
In noi prevale l'attenzione alle particolari funzioni cui devono essere adibiti i Vigili Urbani, quindi le persone che devono costituire il Corpo.
Credo sia opportuno lasciare ai Comuni, nell'ambito delle leggi che regolano l'assunzione del personale dipendente, la possibilità di fissare i margini per l'occupazione dei disabili.
La Giunta non ritiene di accogliere questo emendamento in questa legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Reburdo, Ala e Adduci.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 22 contrari e 8 astensioni.
La parola al Consigliere Marchini per dichiarazione di voto.
MARCHINI Signor Presidente, colleghi, faccio una brevissima dichiarazione di voto poiché non ho argomentato la mia adesione all'emendamento Staglian tendente ad abolire la limitazione dell'altezza. La mia posizione riguarda non tanto il diritto del cittadino a non avere preclusioni, ma la necessità di contribuire a dare un indirizzo diverso alla cultura corrente.
Dobbiamo batterci contro le patacche, contro le divise, contro la forza fisica delle istituzioni.
In questa legge questo messaggio, che da parte liberale potrebbe venire, non ha uno spazio sufficiente, quindi con questa dichiarazione di voto desidero sottolinearlo.
Le istituzioni devono avvicinarsi ai cittadini attraverso le persone e gli strumenti che le rappresentano e non allontanarli. Cerchiamo quindi di non creare una polizia (già il termine polizia non mi piace), evitiamo il rafforzarsi di questi "vigilantes". Il Vigile è un cittadino come un altro investito di specifiche funzioni, non è un "vigilante".
Sono elementi marginali, cari colleghi, ma chi fa l'operatore giuridico oltre che politico può testimoniare come la cultura della violenza fisica all'interno del braccio armato dello Stato e delle istituzioni, è molto forte, più di quanto voi non immaginiate. Anche a livelli modesti, quali quelli di cui oggi ci occupiamo, occorre muoversi ed operare con grande attenzione perché la violenza, il poco rispetto dell'individuo, e qualche volta delle leggi, è un costume che nel nostro Paese, prima con l'alibi o l'occasione della lotta al terrorismo, ha continuato a crescere tanto da avere oggi degli aspetti inquietanti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Adduci.
ADDUCI Intendo fare una breve dichiarazione di voto. Su questo articolo mi dissocio dal Gruppo, che ha deciso di votare contro, per sottolineare l'importanza che le affermazioni di Marchini, da me pienamente condivise rivestono. Quindi mi asterrò.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 15 nel testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 28 Consiglieri hanno risposto NO 7 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri L'art. 15 è approvato.
Art. 16 (Commissione tecnica per la polizia locale) "La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione nomina una Commissione tecnica per la polizia locale, composta da: l'Assessore regionale alla polizia locale, che la presiede, o dal responsabile del servizio competente sei esperti in materia di polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti della polizia municipale dei Comuni piemontesi tre rappresentanti degli Enti locali, designati rispettivamente da ANCI UPI ed UNCEM tre rappresentanti sindacali designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.
La Commissione ha il compito di: suggerire studi sui problemi relativi alla polizia locale urbana e rurale formulare proposte per la formazione, l'aggiornamento e l'approfondita qualificazione professionale per gli addetti promuovere la standardizzazione delle uniformi, dei gradi e delle attrezzature ed il rinnovamento degli strumenti operativi promuovere l'aggiornamento degli adempimenti procedurali della polizia locale individuare opportune modalità per incontri, scambi con altre realtà nazionali ed europee nell'ambito della polizia locale.
Ai membri della Commissione esterni all'Amministrazione regionale verrà corrisposto, per la partecipazione alle sedute, il gettone di presenza dell'importo previsto dalla L.R. n. 33/76.
La segreteria dei lavori della Commissione e svolta dai funzionari dei competenti uffici regionali".
Il Consigliere Fracchia ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, secondo punto, dopo le parole "sei esperti in materia di polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti" aggiungere: "od operatori con almeno quindici anni di servizio attivo".
La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana La Giunta non accetta questo emendamento perché il vincolo dei quindici anni di servizio attivo, rispetto alla presenza nell'ambito della Commissione tecnica, si ritiene troppo rigoroso, tenendo conto che non sempre l'esperienza viene dall'età, ma che esperienza e conoscenza.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Fracchia.
Chi e favorevole e pregato di alzare la mano.
E' respinto con 2 voti favorevoli e 33 contrari.
Pongo in votazione l'art. 16 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 16 e approvato.
Art. 17 (Uniformità delle attrezzature - Divise) "Il Consiglio regionale, su proposta della Commissione tecnica di cui all'art. 16 e sentite le rappresentanze degli Enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori, definisce con apposito regolamento le attrezzature ed i mezzi tecnici di cui i servizi di polizia locale debbono essere dotati; definisce il tipo, i colori e il modello di tutti i capi della divisa, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari.
La Giunta regionale stabilirà i tempi e le norme di attuazione".
Il Consigliere Staglianò ha presentato il seguente emendamento: sostituire il primo comma con: "Il Consiglio regionale, su proposta della Commissione tecnica, di cui all'art. 16, definisce con apposito regolamento le attrezzature e i mezzi tecnici di cui i servizi di polizia locale debbono essere dotati; definisce il tipo, i colori e i modelli della divisa, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari".
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Si tratta in realtà dell'abrogazione della frase: "e sentite le rappresentanze degli Enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori".
La ragione per la quale si propone l'abrogazione di questa frase è perché le rappresentanze degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono già presenti all'interno della Commissione che abbiamo appena votato con l'art. 16, quindi è una reiterazione inopportuna oltre che inutile.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana La Giunta ritiene di non potere accogliere l'emendamento presentato dal Consigliere Staglianò perché il parere delle rappresentanze degli Enti locali e delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori in una fase nella quale occorre appunto stabilire la omogeneizzazione e l'uniformità dei mezzi tecnici a disposizione dei Vigili Urbani, è indispensabile.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Staglian Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 2 voti favorevoli, 22 contrari e 10 astensioni.
La parola al Consigliere Bontempi.
BONTEMPI Devo dire che condivido pienamente la decisione del mio Gruppo di non proporre modifiche essendo stati bocciati alcuni emendamenti di impostazione. Quindi non riproporrò un emendamento, ma una questione di buon senso.
Non credo sia sensato pensare che la definizione del colore e dei modelli delle divise sia di competenza del Consiglio regionale. E' una competenza che spetta alla Giunta che si avvarrà del parere di una Commissione tecnica.
Sono regolamentazioni a valle della legge che definisce i compiti generali che vengono affidate all'esecutivo.
Sarei preoccupato se dovesse aprirsi in Consiglio una discussione regolamentare in cui anziché stare alla ratio materia e c'è il tentativo di prendere qualsiasi punto per farne momento di impostazione delle particolari, diverse e per fortuna pluralistiche, filosofie della vita.



PRESIDENTE

La Giunta regionale presenta il seguente emendamento: sostituire le parole "Il Consiglio regionale" con le seguenti: "La Giunta regionale".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'art. 17 nel, testo emendato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 17 è approvato.
Art. 18 (Inizio dei corsi) "Il Presidente della Giunta con proprio decreto stabilisce l'inizio e la durata dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni di operatore della polizia locale ai vari livelli".
Il Consigliere Staglianò ha presentato il seguente emendamento: sostituire il comma unico con il seguente: "Il Presidente della Giunta con proprio decreto stabilisce l'inizio e la durata dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle funzioni di operatore della polizia locale ai vari livelli".
La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Forse, per l'inesperienza legislativa nostra abbiamo posto un titolo sbagliato all'emendamento. Si tratta di sopprimere "per il conseguimento dell'idoneità". Assessore, è l'ultima sfida alla linearità del suo comportamento anche se questa è una sfida già vinta da lei, perché presumo che stavolta la matematica sia una scienza esatta per lei.
Non avendo noi accolto l'impostazione per cui bisognava fare i concorsi, superarli, per poter fare i Vigili Urbani e svolgere le funzioni di polizia municipale, ci pare che abolire il conseguimento dell'idoneità sia conseguente a questa impostazione. Presumo che la sua risposta sia negativa.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Sartoris.
SARTORIS, Assessore alla polizia urbana Purtroppo debbo confermarlo anche perché è legata alle considerazioni che il Consigliere Staglianò ha fatto rispetto agli emendamenti agli artt.
13 e 14. Pertanto la Giunta respinge questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Staglianò.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli e 35 contrari.
Pongo in votazione l'art. 18 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 14 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 18 è approvato.
Art. 19 (Norma finanziaria) "L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato per l'anno 1986 in L. 150.000.000, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del cap.
12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986, e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale' e lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1987 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 19 è approvato.
Art. 20 (Norme transitorie) "Gli Enti locali dovranno provvedere entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.
Le norme relative ai corsi per primo inquadramento previste dalla presente legge non sono applicabili ai concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della stessa".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 20 è approvato.
Art. 21 (Entrata in vigore) "La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 42 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri L'art. 21 è approvato.
Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.
La parola al Consigliere Bruciamacchie.
BRUCIAMACCHIE Siamo profondamente rammaricati dal fatto che si è assunto fin dall'inizio un atteggiamento molto negativo in rapporto a contributi che noi abbiamo dato nel merito di questo articolato. E' evidente che non ostavano ordini di nessun genere tesi a dire che non era possibile un accordo su una legge che riguarda la regolamentazione della polizia locale.
Noi ci siamo sforzati di entrare nel merito, abbiamo formulato proposte molto precise in rapporto ad alcuni articoli, in particolare appunto gli artt, l, 12, 13 e 14, cercando di eliminare negli altri articoli quelle parti che la stessa Giunta ha riconosciuto essere state scritte male. Tutto questo con la volontà di ottenere una normativa leggibile, agibile, in grado di essere gestita in modo corretto dagli Enti locali e dai corpi e servizi di polizia municipale.
Il non aver colto lo spirito con il quale il Gruppo comunista si è avvicinato a questo disegno di legge, probabilmente è stato un errore politico. Non ne capisco la convenienza politica se non la volontà di dimostrare il ruolo della maggioranza che decide e che impone, ma, in questo caso, la maggioranza decide di imporre al Consiglio e anche alla collettività piemontese e agli oltre 4.000 agenti regionali una legge che non ritornerà sicuramente a suo merito perché tante saranno le difficoltà sull'agibilità di uno strumento di questo tipo. La maggioranza ha fatto come dice Biazzi, un autogol e vi spieghiamo come. Si fuoriesce dalla normativa nazionale, non si richiamano i disposti della Costituzione, non si applica nella forma dovuta l'art. 6 della legge quadro del marzo ultimo scorso, si deborda, in alcuni casi, e si danno formulazioni piuttosto confuse. La parte che si riferisce alla formazione professionale è diluita in sei, sette articoli, quando ne sarebbero stati sufficienti due precisi e chiari e forse ci saremmo intesi e compresi meglio. Addirittura l'art. 18 stabilisce che è necessario formulare un decreto per formalizzare certi atti quando questo è compito normale del Presidente della Giunta. C'è confusione e credo che ne sconteremo le conseguenze.
Si fa riferimento alle forme di consorziamento ma nell'articolato non c'è nessuno stimolo ad andare in questa direzione, si dice semplicemente che c'è questa possibilità. Questa legge poteva essere importante proprio in forza della nuova normativa nazionale, potrebbe darci la possibilità di lavorare con estrema serietà e in modo preciso in termini di forma e di sostanza. Di fronte ad un Gruppo come il nostro che si presenta con questo spirito e con delle proposte positive che investono il complesso dell'articolato la maggioranza non si è posta nemmeno il problema di rinviare il testo dell'articolato in Commissione Non poteva nascere altro che una legge negativa. Probabilmente saremo chiamati a rivederla in una fase successiva, ma allora non potremo dire altro che abbiamo perso del tempo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.
STAGLIANO' Dopo la forte ipoteca sulla legittimità dell'art. 1, sul quale abbiamo avuto modo di soffermarci con gli opportuni richiami dei colleghi Biazzi e Guasso, mi sono predisposto a seguire con serena tranquillità e senza riserve mentali la discussione perché questo è stato un disegno di legge al quale ci siamo sforzati di rapportarci con una preparazione collettiva nella discussione della materia e anche per saggiare il terreno della disponibilità effettiva a prendere in considerazione gli argomenti che l'opposizione si sforza di sottoporre all'attenzione della maggioranza. Con questo spirito ho cercato di illustrare gli emendamenti, su cui forse qualche collega ha avuto da ridire se non altro per il tempo che hanno occupato. Nel merito c'è stato un discrimine nello svolgimento della nostra discussione a proposito di questo approccio a cui ero proteso. Il discrimine è stato appunto la discussione sull'art. 8 nel mutamento di quel termine militaresco "disciplina" in "rispetto dei regolamenti".
Il non accoglimento, Assessore Sartoris, di quell'emendamento indica un ritardo culturale - mi consenta la franchezza - che fa da cartina di tornasole rispetto a molte questioni, come abbiamo avuto modo di dire parlando con i colleghi Ala, Reburdo e Adduci a proposito dell'obiezione di coscienza. Nulla obbligava a contemplare in questa legge regionale questa facoltà. Ma anche qui, se si sono volute enfatizzare e leggere in maniera restrittiva le norme nazionali, è perché alla radice esiste questo ritardo culturale; voglio ancora interpretarlo così per non chiamarlo chiusura politica pregiudiziale.
La discussione ha determinato dei risultati positivi con l'accoglimento dell'emendamento di D.P. sull'abolizione del concorso pubblico e con l'accoglimento delle normative previste dai contratti di lavoro. Questo è un risultato politico di grande rilievo, insoddisfacente nell'insieme, ma questo punto pare essere un elemento importante su cui - sono convinto - le stesse organizzazioni dei Vigili Urbani e di polizia municipale sapranno introdursi con ulteriori elementi migliorativi per favorire il dialogo costante fra le istituzioni e la società civile, o meglio le organizzazioni attraverso cui la società civile si esprime.
E' un risultato di grande rilievo di cui sono grato anche per la sensibilità che nella circostanza hanno avuto i colleghi della maggioranza.
Però, appunto, non basta a far mutare un giudizio di insieme perché non c'è stata una linearità di merito a proposito delle conseguenze logiche che discendevano dall'accoglimento dell'emendamento all'art. 12 (ad esempio, a proposito dei corsi di qualificazione su cui l'Assessore, rispondendo ad altre osservazioni, ammetteva gli argomenti che il sottoscritto aveva esposto in precedenza) perché c'è una riserva mentale di ordine politico con cui la maggioranza si presenta nel dibattito in questa assemblea. Pesa come un macigno.
Immagino i danni che può determinare questa sicumera dei numeri nei nostri lavori futuri.
Sono convinto che in assenza di questa riserva mentale politica, di questa sicumera dei numeri, in questa circostanza, come in molte circostanze passate, e io auspico nelle circostanze future, noi avremmo svolto un lavoro migliore non soltanto per le singole parti politiche che ciascuno di noi qui rappresenta, ma per l'insieme della collettività regionale. In quest'aula, appunto, dovremmo cercare di interpretare, nei limiti delle nostre capacità, i bisogni, la coscienza, la sensibilità oltre che le leggi dello Stato nazionale almeno di 4,5 milioni di cittadini piemontesi. Per cui, con rammarico, anche per alcune conquiste significative che si sono ottenute e con la forte ipoteca per quello che avrà da dire il Commissario di Governo a proposito della legittimità dell'art. 1, la conseguenza è un voto contrario di DP.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Cerchio.
CERCHIO Signor Presidente, colleghi Consiglieri, esprimo, come era peraltro emerso nel dibattito introduttivo, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana a questo disegno di legge, voto espresso senza trionfalismo e senza entusiasmi, non tanto per la proposta di legge quanto per la problematica nuova che essa innesca, problematica che vede la Regione Piemonte, all'indomani dell'approvazione della legge quadro nazionale, tra le prime Regioni d'Italia che hanno legiferato in materia.
Al di là delle problematiche che possono emergere nel rapporto con il Commissario di Governo, questa legge può avere valore propedeutico nei confronti di altre Regioni che devono adeguare la loro normativa al dettato della legge nazionale.
Un obiettivo è stato raggiunto e va a merito di questa Giunta e del suo Assessore, ed è quello di aver affrontato una problematica delicata. Il dibattito è stato intenso ed è stato arricchito dalla presentazione articolata di numerosi emendamenti anche differenziati. E' un passo importante che potrà essere migliorato, ma che può intanto attuare le indicazioni della legge quadro. E' un passo che affronta nella misura più organica possibile la novità della materia, che tiene conto delle aspettative della categoria, dello stato giuridico del Vigile Urbano e di tutte le problematiche che in questi anni sono state sollevate a livello nazionale.
Non mi pare che la metodologia usata possa creare dei danni, come è stato detto poc'anzi, mi ma pare invece che abbiamo creato le condizioni per affrontare un problema che potrà essere ulteriormente aggiornato.
Il simpatico collega Bruciamacchie citava ruoli, priorità, paternità su iniziative di legge realizzate dalla precedente amministrazione. La D.C.
non fatecene una colpa - ha svolto un ruolo di opposizione attento e stimolante, cordialmente provocatorio, di fronte a certi ritardi della macchina regionale e aveva attivato una proposta di legge come occasione di stimolo, perché allora, era il 1983, il Piemonte era veramente la prima Regione che affrontava il discorso. Devo dare atto che l'esecutivo della passata legislatura aveva presentato negli ultimi giorni un d.d.l.; questo conferma che la Giunta di allora venne stimolata e aderì ad una proposta di carattere pionieristico che la D.C. aveva attivato.
Non entro nel merito di una considerazione estremamente interessante che ho affrontato, seppure di corsa, durante il mio primo intervento e ripetutamente ripresa da alcuni colleghi in ordine all'uso dell'arma. Ho voluto dimostrare che l'uso dell'arma non è occasione di violenza e di provocazione, che il Corpo dei Vigili Urbani intende usarla come strumento necessario nel proprio mestiere, come occasione di nuovi servizi che di fronte alla domanda della società diventano obbligatori.
Per questi motivi votiamo a favore del d.d.l., ringraziando la Giunta e l'Assessore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossa.
ROSSA Signor Presidente, prima di esprimere la dichiarazione di voto favorevole su questa legge, rivolgo l'apprezzamento del Gruppo socialista e mio personale per l'impegno e la tempestività con cui è stata portata al voto conclusivo questa legge che si collega direttamente alla legge quadro nazionale.
Più di una volta ho discusso con gli amici Vigili Urbani di Alessandria e con il loro Comandante il quale è una delle persone più impegnate e più rappresentative per l'autorevolezza nel portare avanti questo discorso.
Hanno dato un contributo importante molti Comuni, il Corpo dei Vigili di Alessandria e l'Assessore Massobrio.
Sono quindi lieto che si possa dare una risposta positiva che consenta di realizzare concretamente nella Regione Piemonte un nuovo assetto alla polizia urbana.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.
ALA A nome della Lista Verde esprimo voto contrario sulla legge, che non mi è stato possibile seguire né in Commissione né in dettaglio in quest'aula per la difficoltà, credo ovvia per qualsiasi piccolo Gruppo, di seguire tutta la vicenda. Però c'era un punto che personalmente ritenevo qualificante, legato all'immagine e al modello di questo tipo di servizio.
Non posso fare altro che riprendere alcune frasi dell'intervento del collega Marchini in merito a un emendamento. Domandiamoci se noi vogliamo una società forte e vogliamo che anche i Vigili Urbani appartengano o questo tipo di struttura pubblica oppure se invece noi abbiamo in mente un modello di polizia municipale diverso che, tanto per cominciare, non si chiami polizia.
A questo punto l'obiezione di coscienza e la possibilità di non avere armi appaiono, seppure forse dalla maggioranza dei miei colleghi questo possa essere considerato un aspetto marginale, i punti qualificanti del provvedimento.
Quello che trovo sconvolgente, totalmente lontana dal mio modo di vedere, è la dichiarazione di voto favorevole del collega Cerchio che tende non solo a giustificare, ma a considerare come un significativo miglioramento e passo avanti della nostra convivenza civile la progressiva militarizzazione di questo Corpo, quando invece compito di un'assemblea come la nostra e delle istituzioni deve essere quello di ridurre il tasso di militarizzazione esistente. Già discutibile per le grandi aree urbane caratterizzate da un elevato tasso di violenza, questa militarizzazione è assurda se viene distribuita sull'intero territorio regionale, portandola anche nei piccoli Comuni, dove questi problemi sono fortunatamente meno evidenti. Mi pare che sia un pessimo servizio reso alla comunità piemontese.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.
MARCHINI Il Gruppo liberale ha avuto l'onore di stendere la relazione su questa legge, quindi si riconosce in essa e la vota. A titolo personale però devo dire che mi disturba avvertire la poca attenzione al problema culturale della sempre maggiore regimentazione delle istituzioni e la crescita di componenti di tipo autoritario rispetto al rapporto tra il cittadino e le istituzioni.
La storia della libertà è rappresentata da alcuni segmenti che si ritrovano nel tempo, molto brevi rispetto alla continuità dei sistemi negatori di libertà, così come nello spazio le aree in cui esiste la libertà sono eccezioni rispetto al resto del mondo dove ci sono aree di non libertà.
Ho l'impressione che il nostro segmento di libertà tenda a consumarsi abbastanza presto. Non torneremo ai sistemi autoritari del passato, temo però che torneremo presto, per esigenze di soddisfacimento dei bisogni dell'umanità, a regimentare i bisogni dell'umanità.
In effetti una maggiore attenzione all'aspetto formale sulle questioni sostanziali tipo quelle delle armi deve farci più attenti. Noi non siamo in condizione di muovere i destini del genere umano nelle sue componenti fondamentali, ma, almeno nelle componenti marginali, qualcosa dovremmo provare a fare.
Non sono vecchissimo, Staglianò, e non sono ancora nelle condizioni di fare concorrenza a Bozzi, il fatto è che io ho incominciato a rompere le scatole quando avevo ancora i pantaloni corti. Alcune decine di anni fa avevo deliberato insieme ai miei colleghi in Consiglio comunale la dotazione di armi alla polizia comunale del mio Comune su insistenza di un Assessore il quale aveva per genero un fuoruscito da un corpo dello Stato.
Il segreto professionale mi vieta di dirvi a che cosa è servita quell'arma. Posso dire che queste armi a tutto sono servite meno che a servire i cittadini.



PRESIDENTE

Non ho altri iscritti a parlare.
Possiamo passare alla votazione dell'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito ella votazione: presenti e votanti 46 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 17 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.
Signori Consiglieri, sospendo la seduta per un quarto d'ora per convocare i Presidenti dei Gruppi Consiliari.



(La seduta, sospesa alle ore 14.35 riprende alle ore 14.50)


Argomento: Nomine

Nomine


PRESIDENTE

La seduta riprende.
Esaminiamo ora il punto 11) all'o.d.g. che prevede: "Nomine".
La parola al Consigliere Ala per dichiarazione di voto.
ALA Vorrei brevemente fare una dichiarazione di disappunto per alcune procedure e stili di lavoro che sono stati seguiti per quanto riguarda le designazioni e le nomine nei Consigli di amministrazione dei parchi, sui quali sono già intervenuto nella Commissione Nomine, ma ritengo ancora d'intervenire in aula. Ritengo innanzitutto negativo il fatto che si sia soprattutto da parte di alcuni partiti di maggioranza, su una cosa specifica come i parchi, proceduto ad una lottizzazione e ripartizione rigida dei candidati e dei designati, in merito ad incarichi che io avrei voluto il più possibile sottratti alle ingerenze, appunto, dei partiti.
Per questo motivo avevo giudicato positivamente la richiesta e le designazioni, che invito tutti a considerare nel suo giusto peso presentate da parte di alcune associazioni ambientaliste che si candidavano (ingenuamente, leggendo la legge delle nomine della Regione) per fare anch'esse parte di questi Consigli d'amministrazione dei parchi.
Purtroppo devo ammettere che ho visto in merito un'attenzione solo da parte del PCI e di DP. Un'attenzione al fatto che strutture diverse ed esterne a quelle dei partiti chiedessero, valutando l'importanza dei parchi, di essere anch'esse ascoltate e di essere parte della gestione di un patrimonio insostituibile e prezioso della nostra Regione.
Ho visto invece, in molti altri casi, una riproposizione anche a livello regionale, dove sarebbe stata necessaria una certa qualità e competenza professionale dei designati e dei rappresentanti della Regione di quelle che invece dovrebbero essere designazioni proprie degli Enti locali. La Regione dovrebbe invece preoccuparsi, come in alcuni casi le leggi istitutive già lo richiedono (il parco dei Laghi di Avigliana o della Bessa, ad esempio), di garantire una professionalità, una competenza specifica.
In molti altri casi la qualità complessiva delle designazioni proposte è bassa, nel senso che i partiti non hanno fatto lo sforzo di trovare persone competenti, preparate nel merito, ma si è ricorsi ad un tipo di designazioni più attente alla qualità dell'appartenenza partitica che alla qualità professionale. Questo è il senso del mio disappunto, così come è un disappunto il fatto che non si sia considerato che la legge sulle nomine regionali doveva, in un caso come questo, lasciare più spazio, secondo me alle richieste delle associazioni. Anche tenendo conto che i partiti, in molti casi, hanno già avuto modo di presentare e di ottenere i loro designati attraverso i livelli più bassi. Mi auguro che in questa legislatura ci sia tempo per modificare le nomine di competenza regionale sui parchi limitando l'ingerenza dei partiti e richiedendo maggiori e specifiche competenze professionali ai designati da parte regionale.
Dichiaro di partecipare al voto e vorrei, però, far presente che per almeno un parco, quello dei Laghi di Avigliana, il fatto che oggi non si proceda al rinnovo dei componenti di nomina regionale è dovuto alla segnalazione da parte di alcuni Gruppi (Lista Verde, DP, PCI), cui hanno aderito, in termini diversi, anche alcuni Gruppi di maggioranza, del fatto che fossero state presentate designazioni di candidati che svolgono professioni ed hanno interessi incompatibili con la gestione e la corretta amministrazione del parco.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.
MARCHINI Signor Presidente e colleghi Consiglieri, a me spiace molto che il collega Ala abbia voluto creare imbarazzo alle associazioni ambientalistiche inserendole, strumentalmente, in una polemica contro il sistema dei partiti.
Ho l'impressione che alle associazioni naturalistiche si debba dare una risposta diversa che non si riduce all'indicazione di qualche rappresentante locale.
Anticipo alla Giunta e comunico al Consiglio che ho scritto una lettera alle associazioni naturalistiche dichiarando la volontà del nostro Gruppo di ragionare per un'ipotesi di gestione dei parchi meno campanilista e meno provincialista.
Noi riteniamo che si debba pensare al ritorno alla centralità culturale della logica dei parchi e che quindi si debba trovare un sistema istituzionale, non politico e non parcellizzato sul territorio, di individuazione delle linee di tutela ambientale che devono governare la complessità dei parchi, lasciando per quanto è possibile sul territorio soltanto i "terminali" per sentire le esigenze e per attuare i provvedimenti.
Mi pare che la logica dei governi, magari di pochi chilometri quadrati in cui in effetti si vanno ad infrangere le onde residuali della partitocrazia e di altri fenomeni che abbiamo conosciuto e che coltiviamo sia probabilmente qualcosa su cui dover ragionare, ma ragionare alla radice del problema non sostenendo che questo si cambia mettendo una persona che guarda caso, invece di essere iscritta al PLI è iscritta a Pro-Natura anche perché la linea di demarcazione tra l'iscritto a Pro-Natura e l'iscritto al PLI, che l'uno è buono e l'altro è cattivo, non l'accetto nemmeno sul piano dell'ambiente. Sono in grado di citare nome e cognome di iscritti ad associazioni, che magari hanno cariche in associazioni naturalistiche che sulla natura hanno delle idee molto vaghe.
Cito l'esempio di un noto dirigente di una nota associazione naturalistica della Valle di Susa che non conosce almeno tre tra le più belle valli della Valle di Susa per non averle mai viste e per non esserci mai stato. Quindi andiamoci cauti.
Alle associazioni naturalistiche va dato un ruolo nella politica regionale dei parchi individuando, a livello istituzionale (mi rivolgo alla collega Vetrino), una dimensione: potremmo parlare di una consulta, di un centro studi, di seminari; si tratta di coinvolgerli per la loro capacità culturale, riducendo il ruolo di governo territoriale e istituzionale che abbiamo dato ai parchi. Altrimenti, temo che, oltre a mettere qualche berretto in testa a qualche vigilantes e mettere qualche cartello con scritto "'Vietato cacciare", i parchi non diventeranno molto di più.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrara.
FERRARA Signor Presidente, voglio fare una breve dichiarazione in conseguenza dell'intervento del collega Ala che mi sembra quanto meno inopportuno almeno così generalizzato.
Certamente dobbiamo cercare di sottrarci alla logica delle lottizzazioni, ma non dobbiamo criminalizzare, come qualcuno qualche volta ha fatto, i partiti che designano; considerato che qualcuno deve designare mi pare che il problema sia di qualità.
Ad esempio, ci sono due candidati proposti dal Partito Repubblicano uno per il Parco della Burcina e l'altro per la Val Troncea; in entrambi i casi non si tratta di iscritti al PRI. Per il Parco della Burcina il PRI ha candidato e proposto il nome del precedente proprietario di questo parco quello che lo ha costruito, e l' ha fatto senza chiedere tessere e riconoscimento di partito. Per quanto riguarda il Parco naturale della Val Troncea il PRI ha proposto due candidati, non iscritti al PRI, che ha sottoposto all'esame della Commissione Nomine dove hanno ottenuto apprezzamento di tutti per le loro competenze e qualifiche; ed e stata dalla Commissione Nomine individuata là persona da votare oggi. D'altra parte mi pare che la dichiarazione di lottizzazione selvaggia non abbia senso neppure per quanto riguarda il riferimento operato dal collega Ala sul Lago di Avigliana. Certo occorre riconoscere merito alla Lista Verde di aver sollevato il problema; però, ciò avvenuto, da parte di diversi partiti, e certamente da parte del PRI, c'è stata una presa in considerazione di queste osservazioni e il fatto che non ci sia oggi il voto di questa assemblea è conseguenza del non essere stati così insensibili fautori della lottizzazione, come sostiene invece il collega Ala.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Mignone.
MIGNONE Intervengo brevemente per dire che il lavoro della Commissione e quindi l'attuazione della legge, pur tra mille difficoltà, sta procedendo e dà qualche buon risultato.
Per esempio, per quanto riguarda le nomine oggi all'o.d.g. abbiamo tutti insieme fatto uno sforzo per cerca re di coniugare la professionalità con quella che è la giusta rappresentanza politica diffusa sul territorio.
Credo che, proprio in questa circo stanza, i partiti abbiano cercato di rispettare la regola del dare la rappresentanza alla professionalità anziché a mere rappresentanze partitiche. Proprio perché faccio parte di un Partito che viene indicato come uno dei lottizzatoci delle nomine, senza grande riguardo alla professionalità, voglio ricordare l'esempio della Garzaia di Valenza dove abbiamo proposto come esperto il prof. Badino microbiologo che è tutto fuorché un socialdemocratico. Voglio ricordare al collega della Lista Verde, che cerca anche lui di essere addentro alla logica partitica, per fare poi il moralista, che per quanto riguarda il Parco della Bessa noi avevamo proposto un candidato come esperto archeologo che ha, tutti i titoli in quanto è membro del gruppo archeologico canavesano, ma che, di fronte alla proposta presentata della Lista Verde noi abbiamo ritirato la nostra candidatura ritenendo più adeguata quella della Lista Verde. Sono due piccoli e insignificanti esempi che stanno a testimoniare questo clima diverso. Così come ha ragione il collega Ferrara sul Parco di Avigliana sul quale è stato sollevato un problema da parte dal Partito Comunista e sul quale abbiamo fatto un ragionamento complessivo tant'è vero che oggi non è in votazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.
BRIZIO Anche noi esprimiamo una valutazione positiva sull'andamento della legge: si sono fatte parecchie nomine in quest'anno. Abbiamo constatato con il Vicepresidente Cerchio che presiede la Commissione come si sia arrivati a quattrocento nomine: si è dunque lavorato applicando la legge seppure con le difficoltà burocratiche connesse alle normative.
Per quel che concerne la dichiarazione del Consigliere Ala su Avigliana desidera precisare che abbiamo acceduto al rinvio per approfondire (con ci non abbiamo assodato che le candidature presentate fossero incompatibili per l'attività sportiva svolta dagli interessati).
La valutazione complessiva avverrà nella prossima seduta e se avremo dei chiarimenti potremo esprimerci favorevolmente; non si deve confondere una sospensione di giudizio con una valutazione negativa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.
BONTEMPI Il passaggio delle nomine parchi per molti versi era uno dei più delicati nell'applicazione della legge, intanto perché era presumibile pensare che, a differenza di altre situazioni, ci fossero delle autocandidature espresse da associazioni riconosciute e con grande attenzione politica da parte di molti Gruppi. Dall'altro, sia pure nella consapevolezza che si tratta di rappresentanti, è chiaro che la capacità di esprimere buone qualità era abbastanza decisiva. Il discorso del collega Ala credo debba essere accolto come stimolo.
I parchi sono gestiti dagli enti parchi però la responsabilità politica dei parchi è della Giunta. C'è stata anche una funzione positiva della Giunta. Un confronto è avvenuto e, per quanto riguarda le associazioni abbiamo avuto un po' per caso o non per caso una presenza: queste sono le prime nomine in cui le autocandidature delle associazioni in qualche funzione vengono ad essere incardinate. Mi sembra già un primo risultato.
Ne approfitterei però per fare un altro ragionamento. Abbiamo notato che mentre nel caso delle forze politiche si è cercato di esprimere con curriculum dettagliato l'identità e l'idoneità dei candidati, da parte delle associazioni era sufficiente l'opposto. Cito il caso del nominativo proposto da un'associazione per il Lago d'Orta il quale rispetto al dettagliato ed analitico curriculum dei due candidati, Rosei e Fornara, da noi proposti, ci fa sentire a posto. E' un processo di affinamento che deve venire anche dalle associazioni. Credo di dover dire che il comportamento di alcune forze politiche è stato corretto. Voglio pubblicamente dar atto del comportamento del Partito Socialdemocratico, il quale non ha neanche tentato di far valere la candidatura di un archeologo. Con molta pulizia mentale ha registrato che ce n'era uno più forte ed era quello proposto dalla Lista Verde.
Secondo me questi sono punti che incoraggiano, dato che il governo della materia nomine è squisitamente istituzionale.
Resta il problema di come rendere le condizioni perché le nomine siano le più idonee possibili. Noi abbiamo cercato di esprimere l'idoneità intesa in senso complessivo e caratterizzandola con la presenza locale. C'è il caso di un parco dove era candidato il Presidente di Pro-Natura, Emilio Del Mastro, non iscritto al nostro partito, ma da me stimato. Noi avevamo un candidato locale, Bronzati, che si è sempre battuto per il parco e abbiamo ritenuto che questa candidatura fosse in relazione al parco altrettanto forte. Se non avessimo ragionato in questo modo non avremmo esitato ad accettare Del Mastro, che si può impegnare su altri terreni. Questo è stato il nostro ragionamento e mi pare che altre forze politiche l'abbiano seguito. L'operazione finale ha qualche punto che zoppica? Io credo di si qualche candidatura non è adeguata alle altre, in qualche parco il complesso delle candidature è più debole che non in altre, però è bene dare atto che in certi casi le forze politiche si sono fatte carico di recuperare la professionalità. In certi casi si rischia però di non essere presenti, pensiamo al Lago di Avigliana e al Parco della Burcina.
In conclusione credo che dobbiamo tenere alta la tensione sul livello della qualità, dell'idoneità e il dialogo tra i partiti, tensione che senza eliminare la possibilità di designazione da parte dei Gruppi li spinga a competere con l'esterno. Quando questa competizione si verifica è già stato raggiunto un risultato, perché può produrre che l'esterno entra al posto dei partiti (poche volte per ora e ci auguriamo, insieme al collega Ala che si verifichi più spesso) ma può anche essere una risposta alla società esterna che presenta i candidati in quanto appartenenti alle associazioni.
In certi casi possiamo dire che i Gruppi sono in grado di esprimere altrettante qualità se non di più e meglio. Altrimenti diventa un altro modo di lottizzare e noi non ci stiamo.



PRESIDENTE

Si distribuiscano le schede per le seguenti nomine.
Comitato di Controllo sulle Province (art. 55, legge 10/2/1953, n. 62 e L.R. 18/8/1976, n. 42). Nomina di tre membri effettivi e di due membri supplenti, esperti in discipline amministrative.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Gregorio Borsano, Gerardo Marchitelli, Giuseppe Rizzo (membri effettivi) e Leonardo Zanino e Attilio Sabbadini (membri supplenti).
Comitato di Controllo sulle Province (art. 55, legge 10/2/1953, n. 62 e art. 13, legge 26/4/1982, n. 181). Nomina di un esperto sanitario.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletto il signor Renzo Lucchiari.
Consulta regionale per la difesa del consumatore (art. 5, L.R. 21/85).
Nomina di due rappresentanti del Consiglio regionale.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Giancarlo Tapparo e Mario Bruciamacchie.
Parco naturale Alpe Veglia (art. 5, lettera c), L.R. 20/3/1978, n. 14).
Nomina di tre rappresentanti.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Giuseppe Brocca, Luciano Falcini e Ferruccio Stefanetti.
Parco naturale Lame del Sesia (L.R. 23/8/1978, n. 55). Nomina di tre rappresentanti.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Walter Savino, Pier Luigi Macco e Giorgio Crevaroli.
Parco naturale Val Troncea (L.R. 15/5/1980, n. 45). Nomina di tre rappresentanti.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Carlo Silvestro, Federico Carlo Grosso e Raimondo Genre.
Parco naturale Orsiera - Rocciavrè (L.R. 30/5/1980, n. 66). Nomina di tre rappreseritanti.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Walter Amprimo, Franco Bronzati e Secondo Dezzani.
Riserva naturale Bosco e Laghi di Palanfrè (L.R. 3/12/1979, n. 66).
Nomina di tre rappresentanti.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Giuseppe Landra, Nicola Bottero e Giuseppe Contarino.
Riserva Sacro Monte di Orta (L.R. 28/4/1980, n. 32). Nomina di tre rappresentanti.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Carlo Didò, Marco Rosci e Bruno Fornara.
Commissione tecnico-scientifica per la riserva naturale del Parco Burcina (L.R. 24/4/1980, n. 29). Nomina di tre rappresentanti e di un esperto botanico.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Mario Novaretti, Cristiana Caucino, Gian Franco Gosso (rappresentanti) e Guido Piacenza (esperto).
Riserva naturale della Bessa (art. 5, L.R. 25/3/1985, n. 24). Nomina di tre rappresentanti e di tre esperti geologo, archeologo e naturalista.
E' stato svolto lo scrutinio delle schede. Proclamo eletti i signori Massimo Gioggia, Aldo Sola, Anselmo Mongilardi (rappresentanti), Brunello Maffeo (esperto geologo), Giacomo Calleri (esperto archeologo) ed Enrico Dubois (esperto naturalista).


Argomento: Spesa socio - assistenziale

Esame proposta di deliberazione n. 211: "Funzioni amministrative in materia socio - assistenziale delegate e subdelegate dalla Regione alle Unità Socio Sanitarie Locali, ai sensi degli artt. 25 e 27 della L.R. 23/8/1982, n. 20 - Finanziamento dell'attività per il primo semestre 1986 - Spesa L. 315.000.000"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora la proposta di deliberazione n. 211: "Funzioni amministrative in materia socio - assistenziale delegate e subdelegate dalla Regione alle Unità Socio-Sanitarie Locali, ai sensi degli artt. 25 e 27 della L.R. 23/8/1982, n. 20 - Finanziamento dell'attività per il primo semestre 1986 - Spesa L. 315.000.000", di cui al punto 8) all'o.d.g.
Pongo in votazione tale deliberazione il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale della seduta in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
La deliberazione è approvata con 36 voti favorevoli e 1 astensione.
Pongo in votazione l'immediata esecutività di tale deliberazione, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Esame proposta di deliberazione n. 214: "Legge n. 457/78. Definizione dei costi massimi ammissibili: integrazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 829-1846 del 14/2/1986"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 9) all'o.d.g. che prevede l'esame della proposta di deliberazione n. 214: "Legge n. 457/78. Definizione dei costi massimi ammissibili: integrazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 829 1846 del 14/2/1986".
Pongo in votazione tale deliberazione il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale della seduta in corso.
Chi è favorevole è pregata di alzare la mano.
La deliberazione è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'immediata esecutività di tale deliberazione, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.


Argomento: Rapporti delle Regioni con l'ordinamento comunitario

Esame ordine del giorno relativo all'esito negativo del Consiglio Europeo del Lussemburgo al progetto di Unione elaborato dal Parlamento Europeo


PRESIDENTE

Il punto 10) all'o.d.g. prevede l'esame dell'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Bontempi, Mignone, Cerchio, Staglianò, Marchini Majorino e Rossa relativo all'esito negativo del Consiglio Europeo del Lussemburgo al progetto di Unione elaborato dal Parlamento Europeo.
Pongo in votazione tale ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte c o n s t a t a t o l'esito negativo del Consiglio Europeo del Lussemburgo che non ha accolto il progetto di Unione elaborato dal Parlamento Europeo preso atto con viva soddisfazione della volontà del Parlamento Europeo di continuare la lotta per l'Unione e delle proposte della Commissione istituzionale per il rilancio dell'azione per l'Unione i n v i t a la Commissione istituzionale, in stretto rapporto con i Gruppi politici, a formulare al più presto proposte per coinvolgere direttamente i cittadini europei nella lotta per l'Unione e per indurre i governi a conferire un mandato costituente al Parlamento Europeo considera con particolare favore l'ipotesi di referendum consultivi in tutti i Paesi della Comunità che lo desiderano prima della prossima elezione europea del 1989 r i b a d i s c e il proprio impegno a sostegno dell'Unione europea appoggiando le iniziative volte al conseguimento di tale obiettivo dà mandato al Presidente del Consiglio regionale di trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato al Presidente della Camera e al Presidente del Parlamento Europeo".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.


Argomento: Consulte, commissioni, comitati ed altri organi collegiali - Enti Istituti Fondazioni Associazioni di rilevanza regionale

Esame progetto di legge n. 18: "Centro studi e documentazione per le Autonomie locali"


PRESIDENTE

Passiamo al punto 5) all'o.d.g. che prevede l'esame del progetto di legge n. 18: "Centro studi e documentazione per le Autonomie locali".
La parola al relatore, Consigliere Marchiaro.
MARCHIARO, relatore Signor Presidente e colleghi, vi confesso che ho un certo imbarazzo a relazionare in questa atmosfera di stanchezza e di disattenzione. Tuttavia devo dirvi che ho il senso della dignità del nostro lavoro e vorrei continuare ad averlo, pertanto credo che sia indispensabile per una proposta di legge di questo genere poter disporre di qualche minuto per illustrare ai colleghi uno strumento di cui disporranno, visto che la grande parte di essi non era presente nella VIII Commissione, in quanto non membro.
Svolgerò brevemente la relazione che è stata concordata con i colleghi essendo una legge licenziata all'unanimità. Dirò rapidamente in che cosa consistono gli emendamenti che sono stati proposti, sempre unanimemente all'esame della VIII e della I Commissione.
Nel licenziare all'unanimità la proposta di legge per l'istituzione del Centro studi e documentazione per le Autonomie locali del Piemonte, la VIII Commissione ha tenuto conto di un duplice ordine di problemi. Il primo si riferisce ad una valutazione generale del decentramento amministrativo nel nostro Paese.
La IV legislatura si è aperta in una fase di particolare incertezza istituzionale per il sistema delle Autonomie. Se per un verso il D.P.R. n.
616 prima e successivamente l'entrata in vigore di legge di settore hanno nel corso di circa un decennio, ampliato il ruolo delle Autonomie locali e impresso un grande rilievo allo svolgimento della funzione pubblica decentrata, per un altro si sono fatte sempre più vistose le difficoltà derivanti da un processo che vede, fra l'altro, la produzione legislativa nazionale riattribuire di volta in volta competenze allo Stato, con progressivi ritocchi dello stesso D.P.R. n. 616, e il sistema dei controlli farsi spesso conflittuale nei confronti degli Enti locali. In .questi anni è andata affermandosi una concezione dell'autonomia che ha certamente comportato una visione meno separata dei livelli istituzionali con un'accentuazione non solo teorica delle funzioni rispetto ai soggetti, ma d'altra parte la stessa esperienza coraggiosa, innovativa dei comprensori si è prematuramente logorata anche per la mancanza dell'essenziale quadro di certezze derivanti da una legge nazionale di riordino dei poteri amministrativi. Tutto ciò ha determinato una flessione di credibilità del potere locale e l'aprirsi di una fase, che se non può dirsi recessiva, è tuttavia di debole adeguamento all'accresciuta domanda di soggettività e di efficienza di una realtà sociale sempre più complessa.
Non possiamo non cogliere un nesso molto stretto fra caduta della tensione riformatrice e andamento qualità della pubblica amministrazione.
Pensiamo a quadri molto vasti di amministratori pubblici e di apparati amministrativi che hanno vissuto i momenti diversi di questa vicenda accumulando esperienze importanti e sviluppando anche nuove competenze senza riuscire molto spesso, oggettivamente, a realizzare le necessarie integrazioni operative senza trovare coerenti finalizzazioni alla loro azione.
La IV legislatura dovrà quindi vedere una rinnovata ripresa del processo di riordino del sistema autonomistico, ma non vi sono stati purtroppo, finora segnali significativi sul versante parlamentare. Per quanto riguarda la Regione si sta concludendo, proprio in questi giorni l'esame della proposta di legge che, dopo lo scioglimento dei comitati comprensoriali, deve delineare, almeno parzialmente, un riassetto dei rapporti fra i diversi livelli del sistema.
Il secondo ordine dei problemi, che appunto ha mosso la VIII Commissione a proporre questa legge, nasce da una riflessione su ciò che è avvenuto in questi anni dentro la cosiddetta, macchina regionale negli Enti locali. La stagione del regionalismo ha visto crescere, e il sistema autonomistico ha contribuito per la sua parte a sviluppare, una rinnovata cultura giuridico - amministrativa, le tecnologie dell'informazione hanno avuto e hanno una parte centrale nell'influenzare la diffusione di queste conoscenze, ma difficoltà e ostacoli di diversa natura ritardano la necessaria circolarità della comunicazione. All'interno del sistema delle autonomie nelle sedi scientifiche e tecniche con le quali esso è o dovrebbe essere interrelato, è cresciuto un patrimonio di conoscenze ché, pur avendo trovato importanti momenti di scambio, è in sostanza largamente sottoutilizzato e disperso e la sua potenziale pervasività manca di produrre effetti positivi sulla qualità dell'attività amministrativa. Vi sono punti alti di conoscenza e di organizzazione e punti di ben diversa efficienza e adeguatezza. Vi sono strati di tecnici, funzionari intellettuali disponibili a un forte impegno progettuale sul fronte delle competenze, degli specialismi della tecnica, dei .supporti che possono dare alla pubblica amministrazione nuovi impulsi, nuove razionalità, più puntuali risposte all'attesa della collettività. A diffuse esigenze di aggiornamento, informazione e relazioni che provengono dagli apparati dei poteri locali e da vaste aree della società, la Regione è tenuta a dare accoglimento nel rispetto dei principi fondamentali del proprio Statuto.
L'istituzione del Centro studi e documentazione per le Autonomie locali costituisce un'utile necessaria risposta a questi problemi e a questi bisogni. Il Centro ha sede presso il Consiglio regionale quale espressione di tutte le forze politiche. Esso non sarà certamente un'entità a sé, bensì una parte delle stesse strutture del Consiglio. In sostanza un modo di organizzarsi del settore "studi e documentazione", un modo di sviluppare e finalizzare alcune delle sue funzioni in un rapporto di complementarietà ipotizzabile con altri settori della Regione e in analoghe strutture delle Province e degli Enti locali e con l'apporto e lo scambio di competenze diverse provenienti dagli Atenei e dai Centri di ricerca.
Il servizio documentazione del Consiglio in questi anni è andato strutturandosi significativamente con dotazioni adeguate, anche se parziali, di strumenti, ma non ha potuto sviluppare un'azione sufficiente di raccordo con le strutture interne e con l'esterno. Si tratta di superare un forzato operare episodico e di dare attuazione a potenzialità che, se messe a disposizione anche degli Enti locali del Piemonte, possono produrre effetti positivi negli stessi rapporti tra la Regione e il sistema delle Autonomie locali piemontesi.
Il Centro, nel fornire la documentazione giuridico - amministrativa relativa alle materie di competenza della Regione e degli Enti locali organizza le sue attività avendo presente gli ambiti e la natura del ruolo del Consiglio regionale.
Le tre direttrici dell'attività del Centro possono essere così sintetizzate: raccogliere la documentazione legislativa, amministrativa giurisprudenziale di diversa provenienza (Regione, TAR. CO.RE.CO.
Magistratura ordinaria), dati socio-economici elettorali e derivanti da specifiche rivelazioni; diffondere l'informazione attinente la documentazione raccolta e le relative elaborazioni svolgere azioni di supporto e di ausilio nelle materie di competenza per migliorare la qualità dell'attività amministrativa attraverso studi e ricerche, convegni, seminari e forme diverse di informazione agli Enti locali e ai titolari degli istituti di partecipazione popolare.
Nel prospettare questi compiti del Centro, che sarà diretto da un funzionario del Consiglio designato dall'Ufficio di Presidenza, abbiamo fra l'altro presente il significativo accumulo di dati di vario tipo che attraverso investimenti regionali e convenzioni (l'ISTAT, per esempio) il CSI Piemonte ha realizzato in questi anni senza che per gli stessi sia sempre stata possibile una restituzione sistematica con i conseguenti effetti nell'ampliamento dell'informazione e nell'organizzazione della cultura giuridico - amministrativa.
Il Centro pertanto dovrà avvalersi, nello svolgimento delle sue attività, di fonti e strumenti diversi per la raccolta e la diffusione dell'informazione.
Sarà necessario organizzare materiali vari di natura cartacea, ma accanto a questi, saranno indispensabili banche dati automatizzate di significato nazionale, internazionale e locale. Ricordo, per esempio, la necessità del collegamento con il Centro documentazione della Corte Suprema di Cassazione e l'accesso, ed è una scelta fatta recentemente dall'Ufficio di Presidenza, al Sistema di documentazione automatizzato della Camera dei Deputati. Infine, ci sarà indispensabile l'accesso al sistema EURIS di Bruxelles.
Per rispondere, infine, ad esigenze di informazione su dati di significato locale, il Centro dovrà dotarsi progressivamente di strumenti e di personale per organizzare banche dati di documenti giuridico amministrativi: pronunce, sentenze, ecc., prodotti sul territorio piemontese e non rintracciabili in altri archivi. Sono prevista, previo accordo con i competenti organi, collaborazioni con la Giunta regionale gli organi di controllo, il TAR. il Commissario di Governo, l'ufficio di documentazione automatizzata della Corte d'Appello di Torino.
La complessità e l'ampiezza dei compiti che il Centro dovrà svolgere rendono necessaria la costituzione di un Comitato scientifico formato da un gruppo ristretto di esperti e presieduto dal Presidente del Consiglio.
Un esperto designato dal CSI consentirà di affrontare adeguatamente le tematiche relative all'accesso, all'organizzazione delle banche dati.
Il Comitato scientifico avrà pertanto una funzione di consulenza e di proposta all'Ufficio di Presidenza, per quanto attiene ai compiti previsti dall'art. 2, e resterà in carica per la durata della legislatura.
E' previsto per quest'anno, tenuto conto dei tempi in cui entrerà in funzione, un onere iniziale di 30 milioni (sul capitolo 60 del bilancio 1986). Per gli anni successivi sarà naturalmente necessario un incremento delle risorse perché il Centro dovrà far fronte alle spese relative all'acquisizione di documentazione cartacea, all'accesso alle banche dati esistenti, alla formazione del personale, al funzionamento del Comitato scientifico, all'acquisto di strumenti per l'avvio dell'organizzazione di banche dati, ai compiti di informazione, diffusione e scambi culturali.
Un rinnovamento dei contenuti e della qualità dell'attività amministrativa ha bisogno innanzitutto di un riordino istituzionale che dia certezze di attribuzioni e un quadro di riferimento preciso alle Autonomie locali. Ma può essere anche validamente aiutato da un impegno istituzionale quale quello espresso dal Centro in cui la Regione svolge un compito statutario di promozione e di sviluppo della democrazia partecipativa e del decentramento dell'organizzazione statuale.
Sono stati presentati alcuni emendamenti che rendono più chiaro il testo e più esplicito il nesso tra il Centro e le strutture del Consiglio rendendo esplicita la funzione del Centro che è parte del Settore studi e documentazione. Questi emendamenti sono unanimi e credo possano essere dopo la discussione generale, valutati e votati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Petrini.
PETRINI Signor Presidente, ho molto apprezzato la relazione del Vicepresidente del Consiglio, signora Marchiaro, sul progetto di legge in esame, anche se con rammarico ho riscontrato nell'aula poca attenzione.
Siccome ho predisposto anch'io un intervento scritto, per economia di tempo e data la comune stanchezza, lo darei per letto purché la Presidenza lo inserisca almeno nel verbale della seduta, riferendolo ovviamente alla legge in esame.
Ripeto ho molto apprezzato la relazione del Vicepresidente Marchiaro sul p.d.l. in esame oggi al Consiglio.
Se mi è consentito un riferimento, prima personale e poi collettivo vorrei ricordare che, all'atto di assumere la Vicepresidenza di questo Consiglio, nel corso della passata legislatura, ebbi a sostenere pubblicamente l'indispensabilità di essere, come istituzione, come "Ente Regione", il più vicino possibile alle richieste dei cittadini, alle necessità delle nostre popolazioni e alle stesse Autonomie locali. Queste ultime avrebbero dovuto trovare nei servizi regionali un punto di riferimento per l'informazione, l'aggiornamento e lo scambio di esperienze.
Questa era e rimane mia personale convinzione.
Quale riferimento "collettivo" vorrei ricordare come, ancora recentemente, il collega e Capogruppo democristiano Brizio ebbe a dichiarare che "il tema degli Enti locali e delle deleghe è un tema di ampio respiro, che sarà centrale in questa IV legislatura e richiederà molto impegno da parte di tutti".
Personalmente sono del parere che il legislatore nazionale procede troppo lentamente nell'attuazione di una riforma degli Enti locali.
Condivido il contenuto della relazione accompagnatoria della proposta di legge regionale, laddove si sostiene che "la stagione del regionalismo ha visto crescere - e il sistema autonomistico ha contribuito per la sua parte a sviluppare - una rinnovata cultura giuridico - amministrativa".
In questi anni è andata sempre più affermandosi una concezione dell'autonomia che ha certamente comportato una visione meno separata dei livelli istituzionali. Questo modo di pensare deve però trovare puntuale applicazione anche nei nostri deliberati o atti legislativi.
Il tema dei rapporti tra Regioni ed Enti locali è fondamentale per la definizione dell'attuale processo di riforma delle autonomie nel nostro Paese.
Il problema dei rapporti tra Enti locali ed il ruolo che il sistema delle Autonomie locali deve e può esercitare nei processi di trasformazione in atto nel nostro Paese sono questioni che si pongono in evidenza concreta: il d.d.l. del quale ci occupiamo consente di realizzare una parte di questo disegno, anche se ancora in forma modesta.
Sono personalmente convinto che la politica delle Autonomie locali deve essere sviluppata in modo non retorico.
E quando si parla di Comuni è bene mettere a loro disposizione attrezzature e mezzi e non già indicare loro le soluzioni ultime, per la risoluzione dei loro svariati problemi funzionali.
Conosciamo tutti le difficoltà gestionali che i piccoli Comuni del Piemonte incontrano giorno dopo giorno. Se diamo una dimensione all'aggettivo "piccolo", dobbiamo ricordare che sui l.209 Comuni della nostra regione ben 1.088 hanno meno di 5.000 abitanti, raggiungendo così il 90% del totale.
Il processo graduale di accorpamento dei piccoli Comuni deve essere avviato se si vuole impedire un ulteriore divaricarsi delle prestazioni pubbliche tra i piccoli Comuni e quelli medi e grandi. Queste considerazioni, anche se importanti, ci porterebbero - ove sviluppate in questa sede - fuori del tema specifico.
Gli amministratori degli Enti locali piemontesi, nell'assolvimento delle loro competenze, hanno accumulato esperienze importanti. Tali amministratori sono certamente permeati da un notevole spirito di "servizio", ma, approfondendo l'esame del loro volenteroso operato, non sempre si ritrova la "qualità" che dovrebbe accompagnare gli atti della pubblica amministrazione. Questa non certo per carenze di loro volontà o capacità, ma - spesso - per l'esiguità, la parziale preparazione, la disponibilità di quell'apparato burocratico che dovrebbe sostenerli.
Solo accrescendo l'efficienza delle strutture istituzionali degli Enti locali l'intervento pubblico nella società attuale può essere adeguato alle realtà, allo sviluppo ed alle attese delle nostre comunità.
Per i Comuni, ma anche per le Province e la Regione, occorre dunque incrementare la "produttività" ed accrescere l'efficacia degli interventi.
Va certamente riconosciuto che nell'apparato burocratico vi sono notevoli presenze di conoscenza ,e di organizzazione, non limitate capacità di supporto: tutte queste doti possono dare alla pubblica amministrazione nuovi impulsi e più puntuali risposte alle domande degli amministrati.
L'ammodernamento e le trasformazioni degli apparati e delle burocrazie degli Enti locali sono oggi tanto più urgenti e necessarie, solo considerando che il 50% circa della spesa pubblica è, direttamente o indirettamente, manovrata dagli Enti pubblici territoriali. Ammodernamento e trasformazione non si possono perseguire se non per il tramite di personale all'altezza della situazione e con una organizzazione adeguata.
Teniamo ben presente che l'inefficienza della pubblica amministrazione se non corretta ed eliminata, pesa negativamente sul sistema economico del Paese e sulla stessa produzione del reddito nazionale.
Per questo e per raggiungere obiettivi seri è necessario che tutto il sistema istituzione locale, provinciale e regionale funzioni nel modo migliore, sia dal punto di vista dell'efficienza che dal punto di vista delle correlazioni che interessano i diversi Enti locali tra di loro collegabili.
Il d.d.l. in discussione risponde indubbiamente ad un'esigenza effettiva degli Enti locali piemontesi e può far nascere un primo Centro di aggiornamento, di informazione, di supporto, di raccordo di tutto il sistema delle Autonomie locali, certamente foriero di ulteriori sviluppi e progressi.
E l'istituzione dunque del "Centro studi e documentazione per le Autonomie locali"costituisce tanto un'utile e necessaria risposta ai problemi e alle esigenze sin qui ricordate, quanto la concreta attuazione dei principi fondamentali del nostro Statuto.
L'art. 2 di tale documento prevede che "il concorso degli Enti locali è' elemento fondamentale della politica regionale".
L'art. 3 così recita: "La Regione opera per l'effettiva autonomia degli Enti locali e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, informando la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa a fini di ampio decentramento".
L'istituzione del "Centro" consente infine di porre a disposizione, su richiesta dei Comuni minori, uno strumento operativo della Regione in grado di fornire assistenza e quindi potenziare di fatto le strutture tecnico amministrative di cui i piccoli Enti locali sono carenti.
Signor Presidente e colleghi Consiglieri, questo disegno di legge deve anche ed opportunamente inserirsi nella riorganizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale. All'Ufficio d 'Presidenza spetterà la gestione del "Centro": è compito impegnativo ed è bene che sin d'ora la Presidenza del Consiglio rifletta e adotti le opportune e conseguenti decisione operative.
E' stato affermato, in sede di preliminari consultazioni, come fosse opportuno che ai compiti indicati nell'art. 2 altri se ne aggiungessero per consentire un'informazione non esclusivamente giuridica ma anche di ausilio concreto nello svolgimento dell'azione di governo locale. Ad esempio: informazioni sulle normative per l'esecuzione dei principali procedimenti amministrativi (opere pubbliche, patrimonio, contratti, ecc.) documentazione sui dati relativi a fornitori, collaudatori, appalti prezzi; consulenza per l'organizzazione dei servizi e degli uffici.
Credo siano, questi, concetti corretti ed aderenti alla realtà in cui viviamo ed operiamo.
L'VIII Commissione ha ritenuto, per giudizio espresso dalla unanimità dei suoi componenti, che questi fossero compiti di stretta competenza della Giunta regionale. Se il governo regionale lo vorrà, si potrà quindi utilmente avviare uno strumento ausiliario anche a livello di esecutivo regionale.
Concludo. Mi pare che oggi la Regione Piemonte concorre, in unità di intenti, a dare corpo ad un progetto serio, destinato, uscendo dai "cassetti" della Regione, a scendere nel vivo del tessuto sociale instaurando così un rapporto diverso, utile e collaborativo, con la comunità piemontese.
Vogliamo, con questo atto, in sostanza, sul piano del recupero della efficienza della pubblica amministrazione, conferire autorevolezza al sistema delle Autonomie locali. Ed è, in definitiva, ciò che conta, ciò che resta, ciò che vale.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, passiamo all'esame del relativo articolato.
Art. 1 (Istituzione e finalità) "La Regione Piemonte, in attuazione dei Titoli I e IV dello Statuto regionale, istituisce il Centro di studi e documentazione per le Autonomie locali, anche al fine di contribuire allo sviluppo del sistema delle autonomie e della democrazia partecipativa".
Il Consigliere Marchiaro ha presentato il seguente emendamento: all'ultima riga le parole "democrazia partecipativa" sono sostituite con la parola "partecipazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'art. 1 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Compiti e sede) "Il Centro fornisce agli Enti locali del Piemonte la documentazione giuridico - amministrativa inerente le materie di competenza della Regione e degli Enti locali.
Il Centro: a) cura la raccolta della documentazione legislativa, amministrativa e giurisprudenziale con specifico riferimento alla legislazione regionale, ai provvedimenti amministrativi di carattere generale adottati dalla Regione alle pronunce del TAR e dei CO.RE.CO. e della Magistratura ordinaria b) fornisce assistenza tecnica agli Enti locali e ai titolari degli istituti di partecipazione popolare di cui al Titolo IV dello Statuto regionale c) svolge studi e ricerche sui temi della riforma regionale e della riforma delle autonomie d) promuove iniziative di aggiornamento e di informazione per gli amministratori e i funzionari degli Enti locali in ordine alle materie di competenza regionale e) cura la raccolta, l'elaborazione e lo studio dei dati relativi alle consultazioni elettorali svoltesi in Piemonte, attraverso la costituzione di - un apposito osservatorio elettorale f) cura la diffusione dell'informazione relativa a dati censuali, derivanti da rilevazioni generali e specifiche, attinenti la realtà regionale g) cura la diffusione della documentazione raccolta anche attraverso specifiche pubblicazioni periodiche h) propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio l'organizzazione di convegni, seminari, relativi alle tematiche di competenza del Centro stesso.
Il Centro ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte ed è diretto da un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza".
Il Consigliere Marchiaro ha presentato il seguente emendamento: comma secondo, il punto b) è così modificato: "relativamente alla materia di cui al Titolo IV dello Statuto regionale fornisce assistenza tecnica agli Enti locali e ai titolari degli Istituti di partecipazione popolare" comma secondo, il punto c) è soppresso comma secondo, punto g), dopo la parola "seminari" aggiungere le parole "studi e ricerche".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'art. 2 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Strumenti) "Il Centro, attraverso opportune convenzioni da stipularsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, si avvale delle banche dati giuridico amministrative esistenti per le materie di cui sopra.
Per la realizzazione dei propri compiti il Centro utilizza strutture, mezzi e personale del Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Il Centro può avvalersi, previo accordo con i competenti organi, di collaboratori presso la Giunta regionale, gli Enti locali, i Comitati di Controllo e gli altri organismi interessati all'attuazione della presente legge".
Il Consigliere Marchiaro ha presentato il seguente emendamento: aggiungere il seguente comma, dopo il primo comma: "Il Centro, attraverso opportune convenzioni da stipularsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può avvalersi altresì dell'apporto degli Atenei torinesi e del CSI - Piemonte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'art. 3 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Comitato scientifico) "E' istituito un Comitato scientifico del Centro presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Vicepresidente da lui delegato e composto da: a) l rappresentante designato dall'ANCI b) 1 rappresentante designato dall'URPP c).1 rappresentante designato dall'UNCEM d) 1 rappresentante designato dalla Lega delle Autonomie e dei poteri locali e) 4 esperti designati dagli Atenei di Torino f) 1 esperto designato dal CSI - Piemonte.
I membri del Comitato scientifico hanno diritto per ogni seduta del Comitato alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2/7/1976, n. 33.
Il Comitato scientifico funge da organo di consulenza e proposta all'Ufficio di Presidenza per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge.
Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale".
Il Consigliere Marchiaro ha presentato il seguente emendamento: il primo comma è così modificato: "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale del Comitato scientifico del Centro i cui lavori sono coordinati dal Presidente del Consiglio o da un Vicepresidente da lui delegato.
Il Comitato è composto da: 4 esperti designati dagli stessi Atenei di Torino 1 esperto designato dal CSI - Piemonte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 39 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Finanziamenti) "Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 30 milioni per l'anno 1986, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 60 del bilancio 1986 e con il corrispondente capitolo per gli anni successivi".
Si passi alla votazione.
(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato


Argomento: Norme generali sull'agricoltura

Esame progetto di legge n. 125: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del progetto di legge n. 125: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
La parola al relatore, Consigliere Fracchia.
FRACCHIA, relatore Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il presente disegno di legge intende integrare la legislazione dello Stato, quale risulta dopo la promulgazione della legge n. 752 del 16/12/1985, indicata come "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo".
Quest'ultima riordina infatti il settore attribuendo alle Regioni il compito di definire alcuni aspetti particolari quali i tempi e le modalità della raccolta, lo sviluppo delle tartufaie naturali e coltivate e la commercializzazione dei tartufi.
La Regione Piemonte adempie al duplice obbligo di emanare norme per la disciplina degli orari, calendari e modalità di raccolta, nonché sulla vigilanza per l'adempimento del quale era imposto un termine ordinatorio di sei mesi (ex art. 6, secondo comma) e di adeguare in modo più generale la vigente normativa regionale entro il termine, anche in questo caso ordinatorio, di un anno.
E' così abrogato l'art. 24 della legge regionale n. 32 del 1982 integrata dalla legge n. 29 del 1984.
Il settore della raccolta del tartufo in Piemonte vanta una produzione stimata in oltre 40 quintali per un valore commerciale di circa 1.500 milioni, costituendo per alcune zone della regione uno degli elementi trainanti del turismo eno-gastronomico. Si pensi all'Albese e al Monferrato.
Si tratta in alcuni casi di un elemento di coagulo e di simbiosi tra diversi settori economici, simbiosi consacrata in numerose manifestazioni sagre e fiere locali.
Il d.d.l. cerca dunque di dare un impulso ad un settore che ha visto una rapida espansione e aumento d'interesse dovuto da un lato all'incremento del tenore di vita, fonte di maggiore domanda di beni pregiati, e dall'altro all'opera di promozione e diffusione delle conoscenze della qualità di tale frutto.
Ci si è mossi utilizzando tutti gli spazi discrezionali concessi dalla legge dello Stato, puntando al rispetto delle usanze e delle tradizioni locali, che hanno fatto del Piemonte una delle regioni più rinomate d'Italia per i tartufi di pregio.
Un rapido cenno meritano alcune soluzioni legislative adottate. Per quanto riguarda l'orario della raccolta ci si è avvalsi della facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 752, consentendo la raccolta notturna in considerazione degli usi locali e del carattere secondario e dilettantistico dell'attività di "trifulau".
Per quanto riguarda il calendario, si opera un rinvio formale alla legge dello Stato per ciò che attiene alle norme generali, girando alle Province la delega di cui all'art. 6, quarto comma, circa la potestà di variare il calendario, subordinando un eventuale provvedimento di contenuto contrastante con gli standards nazionali, al concorso di particolari condizioni climatiche e ambientali, in altre parole alle caratteristiche dell'annata.
La delega all'Amministrazione provinciale si giustifica con la considerazione dell'attuale competenza in materie connesse che riguardano il patrimonio ambientale, quale la caccia e le attività che hanno per oggetto i prodotti del bosco e del sottobosco. In secondo luogo supporta la considerazione della differente rilevanza che la raccolta e la commercializzazione del tartufo riveste per le varie province piemontesi.
Da ultimo occorre tener conto delle diverse caratteristiche del prodotto.
A garanzia della serietà e cognizione di causa nella emanazione del relativo provvedimento è richiesto il parere vincolante di centri di ricerca specializzata.
Da ultimo, sono determinate le violazioni e l'entità delle relative sanzioni amministrative a carico di coloro che non rispettino il dettato legislativo. L'unica sostanziale differenza circa il carattere delle violazioni perseguite, introdotta dalla legge regionale, è la non menzione della violazione di cui all'art. 18 della legge n. 752, in conseguenza del mancato divieto di raccolta notturna introdotto dalla presente legge.
L'entità è determinata in modo tale da poter risultare efficace al fine del perseguimento delle finalità della legge stessa.
Le somme introitate per le sanzioni unitamente a quelle derivanti dal pagamento della tassa di concessione regionale verranno utilizzate per ragioni di sviluppo del settore con studi, ricerche, promozione, marketing ecc., nonché per contributi all'associazione unitaria dei cercatori a livello regionale.
Per concludere, vorrei ringraziare il Presidente della III Commissione e i colleghi che hanno dato a me, albese, langheto, l'opportunità di relazionare su questa legge.



PRESIDENTE

E' aperta la discussione.
La parola al Consigliere Ferro.
FERRO Forse è un po' oleografica l'immagine che accosta il tartufo alle notti nebbiose delle Langhe e del Monferrato, al cercatore notturno che si vorrebbe geloso dei suoi segreti, che si fiderebbe solo del suo cane, ai mercatini autunnali dove il cercatore tiene , questo tubero avvolto in un pacchettino, lo lascia annusare al possibile acquirente affinché si possa valutarne la bontà e la qualità.
L'immagine di questi mercatini è un po' artefatta e un po' reale, forse anche surreale perché insieme alla vendita del tartufo sopravvive un rito un po' levantino di una strana contrattazione fatta di tante sensazioni.
Su questi argomenti ci si può sbizzarrire nei giudizi, la tradizione si mescola con cose artefatte e credo che ognuno di noi, anche quando assiste a questi riti, il più delle volte alla televisione, potrà certamente prenderli un po' per gioco, un po' per davvero. Se li guardiamo con un certo distacco dovremmo convenire che sono cose che fanno parte di una tradizione che sopravvive in qualche zona del Piemonte.
Comunque, mi si consenta di dire, sono cose che proprio non guastano.
Quindi, nessuno di noi, penso, si sognerebbe d'imporre al "trifulau" del mercatino di scrivere su ognuno di questi tuberi preziosi il nome latino "magnatum pico", "melanosperum vit", con la traduzione in italiano e specificare poi se il tartufo è intero, se e a pezzi, se è venduto a tritume.
Riuscite ad immaginare un mercatino così? Sarebbe una cosa assurda come assurdo è l'imporre per decreto che nelle feste occitane le danze provenzali da adesso in avanti vengano cadenzate con ritmi sincopati o altre diavolerie di questo genere.
Sarà assurdo, ma da domani dovrà essere così. Da domani in questi mercatini ogni tartufo dovrà avere la scritta in latino con la traduzione in italiano, la specificazione se è intero, se è a pezzi o se è tritume. Se il trifulau non scrive tutto questo è passibile di multa da 100.000 a 300.000 lire che i vigili urbani o i guardia caccia potranno appioppargli.
Questo perché è entrata in vigore una legge nazionale, la n. 752, che tra le altre cose prevede una disposizione di questo tipo.
Non posso che esprimere qui tutte le nostre riserve su questa legge. E' una legge scritta male, basti pensare che durante la raccolta dei tartufi vieta la lavorazione andante del terreno.
E' una legge non chiara, fa una distinzione generica tra tartufaia controllata e coltivata ma non chiarisce in cosa consista la differenza. E' una legge minuziosa all'inverosimile nelle sanzioni. Basti pensare che punisce, tra 'gli altri, i cercatori di tartufi che fanno delle buche in soprannumero. Disciplina .il commercio dei tartufi, ma non concorrerà certamente a rimuovere le cause di una situazione di fatto che vede venduti questi tartufi d'Alba insieme ad altri provenienti da altre zone e considerati come tartufi d'Alba.
Credo che un minimo sforzo per quanto riguarda gli aspetti relativi alla commercializzazione avrebbe potuto essere fatto da parte della nostra legge regionale.
Mi pare purtroppo che per certi aspetti noi siamo costretti a recepire la legge nazionale; nello stesso tempo però sforzi in una certa direzione non li facciamo in modo dovuto tanto che, per quanto riguarda la delimitazione delle zone di raccolta, siamo costretti addirittura a rinviare il tutto e quindi, proprio di fronte a una legge di questa natura e anche agli aspetti di inadempienza della legge regionale, ci asterremo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.
ALA La Lista Verde si astiene sul testo di questa legge su cui ha presentato due emendamenti, relativi alle sanzioni.
Vorrei solo fare una breve considerazione di carattere generale sulle contraddizioni in cui ormai qualsiasi intervento di tipo normativo che riguardi il territorio ed il rapporto tra uomo e ambiente si involge e si arrotola.
Un'attività come quella della raccolta dei tartufi, per un lungo periodo della storia umana, è stata possibile senza normative precise ed è stata condotta con criteri tradizionali, tramandati da generazioni con modalità tuttora seguite, che hanno finito con il costituire letteratura tradizione, oleografia. Il tutto fa molto colpo e contribuisce a propagandare il prodotto.
Resta il fatto che, da un certo numero di anni, tutte queste attività ad esempio la raccolta dei funghi o la caccia (entrambe connesse con un rapporto che si instaura tra l'uomo e l'ambiente ed i suoi prodotti) richiedono una normazione rigorosa e dettagliata, appaiono quasi non più normabili e danno luogo ad una serie incredibile di contraddizioni, di normative e di prescrizioni che cadono e scendono sempre più in dettaglio.
L'unico modo con cui le istituzioni riescono ad intervenire nei confronti dell'ambiente appare essere per ora sempre un accumulo di legislazione e di norme enormemente prescrittive, ed in molti casi inutilmente prescrittive, in altri casi sfiorando il ridicolo. Non mi nascondo che anche i "Verdi" hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo in questa direzione, però non è possibile evitare di scorgere le contraddizioni nelle quali ci avvitiamo.
Do atto ai colleghi che hanno redatto questa legge di avere cercato di trovare una via di uscita. Le cose che diceva il collega Ferro sono in parte condivisibili e credo possano essere condivise anche dai colleghi della maggioranza.
Il problema è che probabilmente da queste contraddizioni, in questo momento, non si esce. E' un difetto di fondo insito nell'attività di normazione di un certo tipo di interventi dell'uomo nei confronti dell'ambiente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Lombardi.
LOMBARDI, Assessore all'agricoltura Molto brevemente, signor Presidente, per affermare che anche la Giunta proponente il disegno di legge, non è convinta che il livello nazionale ci abbia offerto il migliore strumento per legiferare in merito nella nostra Regione.
Ritengo che sia un aspetto negativo di quando a livello nazionale si vuole andare nei particolari, non ci si limita ad una legge quadro e volendo legiferare per tutto il territorio nazionale, rende alcune norme incompatibili con le realtà locali di una o l'altra Regione.
La legge nazionale può andare bene per alcuni articoli, per quel che riguarda le situazioni dell'Emilia, dell'Umbria o delle Marche, certamente non si adegua alla realtà piemontese e viceversa. Allora credo che la Commissione (debbo ringraziare il Presidente, il relatore e i colleghi che hanno offerto la possibilità di arrivare in aula in tempi ancora adeguati per quel che riguarda i problemi derivanti dalla prossima campagna di raccolta dei tartufi) ha dovuto prendere atto di questa realtà e la legge che noi proponiamo riteniamo sia la migliore possibile tenendo conto del quadro di riferimento della legge nazionale.
In parte è fondata l'osservazione del collega Ferro il quale diceva che bisognava affrontare meglio l'aspetto della commercializzazione del prodotto, però anche qui abbiamo un articolo della legge nazionale che è molto preciso e di conseguenza andare a legiferare in materia per le esigenze della nostra Regione poteva far si che la legge fosse ritenuta illegittima da chi deve darci l'approvazione superiore, per cui ritengo che la legge che andiamo a sottoporre all'attenzione del Consiglio, pur non adeguata alle esigenze della situazione nel settore dei tartufi della nostra Regione, sia la migliore possibile in questo momento.
Un'ultima considerazione: la questione del rapporto con l'ambiente.
Credo che i raccoglitori di tartufi abbiamo innato il senso del rapporto con la natura, quindi non credo sia necessario che il Consiglio regionale si preoccupi di gente che da anni, da decenni svolge un'attività che non credo abbia sconvolto il territorio o l'ambiente, certo esistono dei problemi per mantenere questo ambiente, ma credo che l'attività di raccolta dei tartufi possa raggiungere questo obiettivo. In questa Regione sono in atto delle esperienze con il contributo di importanti istituti, anche a partecipazione regionale e scientifica, per dare l'opportunità di allargare la produttività in questo settore, per far si che alcune zone che possono diventare terre abbandonate della nostra Regione attraverso questa produzione possano continuare a vedere la presenza dell'uomo che lavora la terra, che falcia i prati e coltiva i campi e insieme a questo ci sia l'opportunità di raccogliere i tartufi.
I tartufi a mio modesto parere non rappresentano certamente un prodotto di grandissima rilevanza economica, ma certamente rappresentano uno degli aspetti di maggiore promozionalità per i prodotti piemontesi. Credo che nel mondo il Piemonte sia conosciuto oltre che per una serie di altre grandi tradizioni per il tartufo che può essere il tartufo d'Alba, del Monferrato di Asti, ma è certamente un prodotto che può essere di vera promozionalità per tutta la produzione piemontese.
Devo fare un'altra considerazione che può essere non condivisa, ma sulla quale credo bisogna che facciamo gli opportuni approfondimenti. Non ritengo che i problemi della valorizzazione, della tipicizzazione, della qualificazione dei nostri prodotti possano derivare solo dalla legge: ritengo che ci debba essere una maturazione da parte di coloro che svolgono quelle attività. Sappiamo che nel settore dei tartufi ci sono le frodi, non si può dire sofisticazione, e l'obiettivo dell'ultimo articolo di questa legge è quello di spingere perché le associazioni dei "trifulau", dei ricercatori di tartufi, determinino loro le condizioni per un maggior controllo della qualità e serietà anche nel settore della commercializzazione.
Credo che possa arrivare ad una vera qualificazione e serietà sul mercato se ci sarà la convinzione dei soggetti interessati; non credo sia possibile mettere a fianco di ogni ricercatore un vigile per andare a verificare se porta avanti queste iniziative di sofisticazione. Bisogna che siano i ricercatori, gli operatori del settore che, convinti che la prospettiva è la qualità, operino perché insieme con i tartufi sia garantita la qualità e sia possibile promuovere altri prodotti.
Il collegamento tartufi - vino è certamente uno dei collegamenti vincenti in questa Regione. Alcuni operatori più avveduti, più avanti di altri, hanno già creato questo abbinamento e credo che il tartufo con queste prospettive possa diventare un veicolo promozionale anche per le altre produzioni agricole piemontesi, specialmente delle nostre colline.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi passiamo alla votazione del relativo articolato.
Art. 1 (Finalità) "La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16/12/1985, n.
752".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 (Riconoscimento tartufaie) "Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui all'art.
3 della legge 16/12/1985, n. 752, avviene su istanza degli interessati con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di istruttoria effettuata dal Servizio regionale forestazione ed economia montana competente per territorio.
Il riconoscimento ha validità quinquennale.
Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all'art. 3 della legge richiamata ed alle caratteristiche che verranno definite con deliberazione della Giunta regionale".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 (Consorzi volontari) "I Consorzi di cui all'art. 4 della legge 752/85 debbono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro capite".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 18 Consiglieri L'art. 3 è approvato.
Art. 4 (Autorizzazione alla raccolta) "Il tesserino di idoneità, di cui all'art. 5 della legge 752/85 che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi, è rilasciato dai Servizi forestazione - ed economia montana competenti per territorio di residenza del richiedente a seguito del superamento di esame per l'accertamento dell'idoneità. Per le Province di Vercelli e Novara, a scarsa vocazione tartufigena, è competente per il rilascio del tesserino e la tenuta degli esami il Servizio forestazione ed economia montana di Torino.
Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge 752/85.
Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.
Il tesserino viene sospeso e ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra in due violazioni previste dall'art. 18 della legge 752/85 in un quinquennio.
L'esame per l'accertamento dell'idoneità viene svolto da Commissioni operanti presso i Servizi regionali forestazione ed economia montana, così costituite: dal Responsabile del Servizio forestazione ed economia montana o suo delegato che la presiede da un funzionario regionale designato dall'Assessore all'agricoltura e foreste da un esperto designato dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'Associazione avente tali requisiti la designazione viene effettuata dall'Amministrazione provinciale competente.
Possono essere nominati anche componenti supplenti che partecipano in caso di assenza od impedimento dei titolari.
Le Commissioni sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e durano per tutta la durata del Consiglio regionale. Per le Province di Torino, Vercelli e Novara opera la Commissione di Torino.
Per sostenere l'esame e per ottenere il rilascio del tesserino gli interessati debbono presentare istanza in carta legale indirizzata al Servizio forestazione ed economia montana competente per territorio della loro residenza. Per le Province di Torino, Vercelli e Novara l'istanza viene presentata al Servizio di Torino.
I calendari degli esami sono stabiliti dall'Assessorato agricoltura e foreste".
Il Consigliere Fracchia ha presentato il seguente emendamento: al quarto comma sopprimere le parole "e temporaneamente ritirato".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 22 voti favorevoli e 12 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 4 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 4 è approvato.
Art. 5 (Orari e periodi di raccolta) "E' consentita la raccolta anche nelle ore notturne.
In relazione alle particolarità climatiche ed ambientali le Amministrazioni provinciali possono variare il calendario di raccolta previsto dall'art. 6 della legge 752/85 su conforme parere di Centri di ricerca specializzata di cui all'art. 2 della legge 752/85.
Il provvedimento di variazione deve essere opportunamente divulgato nonch essere trasmesso, entro i successivi otto giorni, all'Assessorato regionale agricoltura e foreste".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri L'art. 5 è approvato.
Art. 6 (Delimitazione zona geografica di raccolta) "La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'art. 7 della legge 752/85, viene effettuata dalla Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali interessate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 39 Consiglieri.
L'art. 6 è approvato.
Art. 7 (Tasse di concessione) "La tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in L. 40.000. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino di idoneità. La tassa vale per anno solare. Per il mancato versamento della tassa si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 6/3/1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni".
I Consiglieri Penasso, Paris e Fracchia hanno presentato il seguente emendamento: modifica da "L. 40.000" a "L. 60.000".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano L'emendamento è approvato con 19 voti favorevoli e 2 astensioni.
Pongo in votazione l'art. 7 nel testo modificato.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
Art. 8 (Sanzioni amministrative) "Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'art.
18 della legge 752/85 sono determinate nelle misure seguenti: a) raccolta senza il tesserino prescritto: da L. 200.000 a L. 600.000 se il tesserino non è stato conseguito da L. 10.000 a L. 30.000 se pur avendo conseguito il tesserino non è in grado di esibirlo b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o commercio di tartufi freschi fuori il periodo di raccolta da L. 300.000 a L. 900.000 c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: per ogni decara o frazione del terreno lavorato da L. 300.000 a L.
900.000 d) per aperture di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte da L. 100.000 a L. 300.000 e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto da L. 10.000 a L. 30.000 f) raccolga di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 200.000 a L. 600.000 g) raccolta di tartufi immaturi da L. 10.000 a L. 30.000 h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte da L. 300.000 a L. 900.000 i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte da L. 300.000 a L. 900.000".
Il Consigliere Ala ha presentato i seguenti emendamenti: al punto e) sostituire le cifre "10.000 e 30.000" con le cifre "100.000 e 300.000" al punto g) sostituire le cifre "10.000 e 30.000" con le cifre "100.000 e 300.000".
La parola al Consigliere Ala.
ALA Ho presentato questo emendamento perché mi paiono essere colpite più pesantemente, almeno questa è la mia impressione, infrazioni relative a norme riguardanti la messa in commercio rispetto invece ad infrazioni che riguardano il rapporto con l'ambiente, quali la raccolta di tartufi immaturi e la raccolta in aree rimboschite. A me pare necessaria una maggiore attenzione legislativa agli aspetti ambientali ed un tentativo di riequilibrare il rapporto tra i due aspetti sopra richiamati è quanto si propone il mio emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferro.
FERRO Diventa difficile stabilire quando un tartufo è maturo o quando non lo è ancora. L'unico punto di riferimento per la maturità o meno sta nel rispettare la data di apertura della raccolta. Il tartufo che si raccoglie si presume sia maturo, perché è stabilito dalla Provincia il periodo della raccolta.



PRESIDENTE

E' giusto quello che dice il Consigliere Ferro, ma c'è un altro problema di antica tradizione che il tartufo è maturo quando lo raccoglie il cane.
La parola all'Assessore Lombardi.
LOMBARDI, Assessore all'agricoltura Ritengo che andremmo in approfondimenti di carattere tecnico; io ritengo che il cane possa anche segnalare un tartufo non completamente maturo e trarre in inganno il raccoglitore che non avrebbe nessuna responsabilità. I tartufi sono sottoterra, non si vedono prima di prenderli in mano e quindi può anche succedere che un raccoglitore in perfetta buona fede e con , tutta la serietà necessaria per la raccolta del tartufo possa attraverso l'azione del cane, tirare fuori un tartufo che non abbia le caratteristiche di maturità. E' per questo che noi abbiamo ridotto l'ammenda a carico di questa infrazione, così come non abbiamo ritenuto di adeguare all'importo delle altre sanzioni quella sulla raccolta nelle aree rimboschite perché noi non possiamo modificare la legge nazionale, che ritengo debba essere messa largamente in discussione per questo aspetto. Ci sono delle aree rimboschite che prima di produrre tartufi impiegano da 10 a 20 anni, ci sono delle aree che possono produrre tartufi dopo 5 o 6 anni la legge nazionale prevede che non si possono raccogliere prima dei 15 anni. Quindi con una perdita di prodotto. Siccome non possiamo modificare la legge nazionale, che in questo caso non è chiaramente adeguata alla nostra realtà produttiva, ritengo che le ammende debbano essere ridotte al minimo perché ci possono essere dei raccoglitori e dei coltivatori che avendo rimboscato un'area, dopo 5 o 6 anni possono raccogliere; in base alla legge nazionale devono però pagare un'ammenda.
Cerchiamo almeno di trovare una soluzione che riduca quella che è l'incongruenza del dettato della legge nazionale, riducendo al minimo le imposte. Non potevamo nemmeno fare una distinzione tra tipo di pianta e un altro perché non era permesso: di conseguenza, abbiamo trovato questo compromesso riducendo al minimo l'ammenda perché il raccoglitore e la stessa comunità hanno interesse a raccogliere i tartufi in quanto questi sono per natura a disposizione dell'uomo.



PRESIDENTE

Il Consigliere Ala ritira gli emendamenti.
Pongo pertanto in votazione l'art. 8 nel testo originario.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 8 è approvato.
Art. 9 (Interventi a favore della tartuficoltura) "Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura viene predisposto il seguente piano d'intervento: l) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura 2) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte. I contributi possono essere concessi all'Associazione o all'Unione di Associazioni più rappresentativa a livello regionale formata da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene piemontesi".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 9 è approvato.
Art. 10 (Disposizioni finanziarie) "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo precedente si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'art. 7 della presente legge e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, di cui all'art.
8 della presente legge. Le entrate di cui al comma precedente sono introitate in appositi capitoli di entrata che vengono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e successivi. Per i proventi della tassa di concessione annuale è istituito un capitolo nel Titolo I - Categoria 02 dello stato di previsione dell'entrata che ha per titolo: 'Tassa di concessione regionale in materia di raccolta dei tartufi'.
Per i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è istituito un apposito capitolo di entrata nel Titolo III Categoria 07 dello stato di previsione dell'entrata che ha per titolo: 'Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di raccolta dei tartufi'.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e successivi è istituito un capitolo di spesa che ha per titolo: 'Spese per studi, ricerche, sperimentazioni dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica, nonché per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura'; ed un capitolo di spesa che ha per titolo: 'Contributi a favore dell'Associazione o dell'Unione di Associazioni dei cercatori di tartufi, per l'attuazione di programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte'.
Le entrate di cui al primo comma saranno ripartite tra i due capitoli di spesa con la legge di approvazione del bilancio di previsione degli esercizi 1987 e successivi.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 10 è approvato.
Art. 11 (Disposizioni finali) "Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 24 della L.R. 2/11/1982, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 11 è approvato.
La Giunta regionale ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo di nuovo art. 12.
Art. 12 (Urgenza) "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 41 Consiglieri presenti.
Pongo in votazione il nuovo art. 12.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 22 Consiglieri si sono astenuti 19 Consiglieri L'art. 12 è approvato.
Pongo ora in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 23 Consiglieri si sono astenuti 16 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Gruppi consiliari

Esame progetto di legge n. 136: "Modificazioni alla L.R. 10 novembre 1972 n. 12 (e successive modifiche) e alla L.R. 8 giugno 1981, n. 20"


PRESIDENTE

Esaminiamo ora il progetto di legge n. 136: "Modificazioni alla L.R. 10 novembre 1972, n. 12 (e successive modifiche) e alla L.R. 8 giugno 1981, n.
20".
La parola al relatore, Consigliere Mignone.
MIGNONE, relatore Ricordo brevissimamente al Consiglio le motivazioni principali che hanno portato l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a presentare questa legge che tiene conto dell'adeguamento dei contributi ai Gruppi al costo della vita.
La proposta di legge adegua da un lato il contributo al costo della vita e dall'altro rafforza il personale in dotazione ai Gruppi, in modo che ciascun Consigliere abbia la possibilità di poter meglio esplicare la sua attività all'interno del Consiglio regionale.
Ovviamente l'Ufficio di Presidenza ne raccomanda l'approvazione unanime da parte del Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Passiamo all'esame del relativo articolato.
Art. 1 "L'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981., n. 20, è sostituito dal seguente: 'Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro i seguenti limiti: a) due entità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di Regolamento cui siano iscritti fino a 2 Consiglieri, di cui 1 di qualifica funzionale non superiore alla VI e 1 di qualifica funzionale non superiore alla I qualifica dirigenziale b) tre unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di Regolamento cui siano iscritti da 3 a 4 Consiglieri, di cui 2 di qualifica funzionale non superiore alla VI e 1 di qualifica funzionale non superiore alla I qualifica dirigenziale c) quattro unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di Regolamento cui siano iscritti da 5 a 10 Consiglieri, di cui 2 di qualifica funzionale non superiore alla VI, 1 di qualifica funzionale non superiore all'VIII e 1 di qualifica funzionale non superiore alla I qualifica dirigenziale d) sette unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di Regolamento cui siano iscritti oltre 10 Consiglieri, di cui 3 di qualifica funzionale non superiore alla VI, 3 di qualifica funzionale non superiore all'VIII e 1 di qualifica funzionale non superiore alla I qualifica dirigenziale"'.
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 1 è approvato.
Art. 2 "L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 78, è sostituito dal seguente: 'Per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio, contributi mensili rappresentati da: a) una quota fissa di L. 1.300.000 per ciascun Gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica b) una quota variabile ragguagliata a L. 500.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'art. 2 è approvato.
Art. 3 "All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si fa fronte, per l'anno in corso, per quanto riguarda il personale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, con lo stanziamento iscritto al capitolo 200-220 dello stato di previsione della spesa, e per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 7 della stessa legge con lo stanziamento iscritto all'art. 50 dello stato di previsione stesso.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa.
Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali".
Si passi alla votazione.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri. L'art. 3 è approvato.
Pongo in votazione l'intero testo della legge.



(Si procede alla votazione per appello nominale)



PRESIDENTE

Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 33 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Ordine del giorno relativo ai danni subiti dai coltivatori di prodotti ortofrutticoli a seguito del disastro di Chernobyl


PRESIDENTE

E' stato presentato un ordine del giorno relativo ai danni subiti dai coltivatori di prodotti ortofrutticoli a seguito del disastro di Chernobyl firmato dai Consiglieri Amerio, Paris, Rossa, Penasso, Fracchia, Marchini e Mignone.
Pongo in votazione tale ordine del giorno. Ve ne do lettura: "Il Consiglio regionale del Piemonte c o n s i d e r a t o il danno subito dai coltivatori di prodotti ortofrutticoli e dalle aziende trasformatrici del latte, a seguito della tragedia di Chernobyl v a l u t a t a la fondata eventualità che il decreto governativo attualmente alle Camere, che interverrà a copertura del prezzo dei prodotti conferiti all'A.I.M.A., diventi efficace in tempi non brevissimi c o n s i d e r a opportuno e necessario varare una procedura di anticipazione finanziaria intanto per il latte, attraverso l'apertura di una linea di credito con l'intervento parziale della Regione sugli interessi (come già oggetto di apposita delibera di Giunta) ed eventualmente, all'inizio di settembre, per gli ortaggi, non appena chiarito quale trattamento il decreto ministeriale riserva a questo settore, attraverso trasferimenti alle organizzazioni dei produttori da commisurarsi alle anticipazioni richieste dai coltivatori.
Invita infine il Parlamento a migliorare il decreto ministeriale per la parte riguardante gli ortaggi, introducendo anche per tale settore lo stesso riconoscimento del 'costo del denaro per il ritardato pagamento', come previsto per il latte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti.


Argomento: Edilizia scolastica

Esame proposta di deliberazione n. 245: "D.L. n. 318 dell'1/7/1986, art. 11 - Interventi per l'edilizia scolastica - Criteri di riparto e priorità di intervento per il programma 1986"


PRESIDENTE

Passiamo infine all'esame della proposta di deliberazione n. 245: "D.L.
n. 318 dell'1/7/1986, art. 11 - Interventi per l'edilizia scolastica Criteri di riparto e priorità di intervento per il programma 1986".
La parola all'Assessore Alberton ALBERTON, Assessore all'istruzione E' noto che a seguito della non approvazione del d.d.l. sulla finanza locale è stato ripresentato il decreto legge entro il quale è contenuto anche l'articolo per i programmi di intervento per l'edilizia scolastica. A differenza delle altre volte, purtroppo, questo decreto legge fissa in 30 giorni il termine per le Regioni per formulare al Ministero il programma 1986. La Regione, utilizzando il lavoro che ha svolto, ma continuando a operare in accordo con le Province per quanto riguarda le scuole medie superiori, ha raccolto tutte le necessità dei Comuni, ha verificato a livello provinciale con i Provveditorati scolastici, a livello regionale con il Sovrintendente regionale, i dati che venivano elaborati e ha formulato il programma così come viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Desidero far notare come, in relazione al fatto che sono stati inseriti tra gli interventi finanziabili anche gli adeguamenti alle norme di sicurezza, il fabbisogno finanziario si è notevolmente dilatato. Dalla tabella allegata alla delibera si può notare che è per ben 170 miliardi il fabbisogno presentato per l'intero triennio solo per gli adeguamenti alle norme di sicurezza. Questo si fa sentire particolarmente per la scuola dell'obbligo ed è quello che eleva il fabbisogno finanziario complessivo.
Poiché non abbiamo ancora oggi nessuna indicazione sulla possibilità di riparto a livello regionale, noi continuiamo a richiedere, e lo abbiamo inserito nella delibera, formalmente al Governo che prima che si avvii la procedura di approvazione dei singoli interventi, che a norma di decreto derivano da un rapporto diretto Comune, Cassa Depositi e Prestiti Ministero, ci possa essere un ulteriore momento di verifica per vedere di riprendere quel concetto di programmazione regionale, che è stato recepito nel decreto legge, per un'effettiva operatività.
Noi abbiamo elencato tutti i fabbisogni, dando priorità assoluta ai completamenti dei programmi 412, alla sostituzione di edifici impropri. Abbiamo indicato una priorità per edifici nuovi o ristrutturazione di scuola media superiore, secondo quanto indicatoci dalle Province; abbiamo indicato una gerarchia negli adeguamenti degli edifici alle norme di sicurezza. Purtroppo non siamo in grado di fare altro, non avendo conoscenza del plafond finanziario di cui potremmo disporre.
Sono a disposizione per eventuali chiarificazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sestero.
SESTERO Solo due rapide osservazioni per motivare il nostro voto.
Mi pare grave e pesante che, alla fine di luglio, si faccia un programma di edilizia scolastica, dopo che tre decreti su questa materia sono decadute senza che si risolvessero e determinassero i finanziamenti per l'edilizia scolastica. Il quarto decreto non so che esito avrà. E' per certo che è una vicenda non molto confortante. Dico questo come valutazione generale.
La Regione, peraltro giustamente, continua ad operare.secondo le indicazioni di questi decreti, anche se decadono ogni volta.
Nel merito del programma ci pare che il lavoro sia stato costruito attraverso un rapporto diretto con le amministrazioni locali, comunali e provinciali. Come hanno già detto i compagni del mio Gruppo in Commissione adesso che îl programma si precisa meglio con la scelta delle priorità avremmo avuto bisogno di un periodo più lungo per esaminarlo e valutarlo perché non è lavoro dei singoli Consiglieri. Come abitualmente facciamo avremmo voluto una consultazione ampia con gli amministratori del nostro Partito per verificare nel merito le scelte.
I tempi che ci sono stati dati per l'approvazione, che peraltro si deve fare entro la fine del mese, non ci hanno permesso questo. In parte ci auguriamo che le scelte degli amministratori e la metodologia applicata siano state corrette. Per questi motivi non esprimiamo un parere e per questa posizione esprimiamo voto di astensione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.
NERVIANI Il Gruppo democristiano esprime un parere largamente favorevole alla deliberazione e un apprezzamento per il lavoro puntuale e completo dell'Assessore che nei tempi stabiliti ha presentato il documento richiesto dal decreto.
Sappiamo quali sono le difficoltà in cui l'Assessore, la Giunta e il Consiglio operano e ci attendiamo, dalla soluzione della crisi di governo situazioni che consentano di operare con maggiore serenità anche in questo settore.
Voglio aggiungere un pensiero riguardo ai programmi che dovremmo definitivamente e puntualmente precisare nel futuro. Dovremo tener conto di tutte le necessità che esistono nella nostra Regione, ma dovremo anche tenere conto, l' ho già detto altre volte, dei sacrifici che alcune amministrazioni locali hanno fatto per rispondere con puntualità alle esigenze dei loro abitanti evitando di premiare soltanto coloro che si sono dimostrati considerevolmente disattenti. Dovremo anche considerare il tipo di struttura che andiamo a finanziare e a realizzare, perché molto spesso si verifica che gli interventi sono spropositati rispetto alle esigenze o comunque non negli standards che altri hanno, per parsimonia e per attenzione, rispettato.
Queste preoccupazioni ho già manifestato in Commissione a nome del Gruppo e non dimenticherò di rappresentarle al tempo opportuno, in futuro.
Noi diamo largo consenso alla deliberazione che viene proposta.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale deliberazione il cui testo è a mani dei Consiglieri e verrà trascritto nel processo verbale della seduta in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvata con 24 voti favorevoli e 14 astensioni.
Pongo in votazione l'immediata esecutività di tale deliberazione, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei 38 Consiglieri presenti.
Comunico infine che la riunione dei Capigruppo è convocata per lunedì 28 luglio p.v. e si terranno sedute consiliari i giorni 30 e 31 luglio 1986.


Argomento:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno (annunzio)


PRESIDENTE

Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegate al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 16.55)



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