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Dettaglio seduta n.214 del 31/10/89 - Legislatura n. IV - Sedute dal 12 maggio 1985 al 5 maggio 1990

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROSSA


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 3) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Adduci, Bresso, Ferro, Gallarini, Lombardi, Olivieri, Pezzana e Vetrino.


Argomento: Programmazione sportiva (impianti e attivita") - Norme generali sui trasporti

Esame progetto di legge n. 252: "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste per la pratica dello sci" (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame del progetto di legge n. 252.
Il Consigliere Ala ha presentato un emendamento che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 1 bis La localizzazione e la programmazione degli interventi concernenti la realizzazione degli impianti a fune e delle piste di cui alla presente legge sono attuate in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi connessi con la programmazione regionale per quanto in particolare attiene al corretto e razionale assetto ed uso del territorio ed al rispetto delle sue vocazioni paesaggistiche ed ambientali nonché all'equilibrato sviluppo delle attività produttive, turistiche e dell'utilizzo del tempo libero.
L'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti a fune e delle relative infrastrutture accessorie è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio regionale di un piano dei bacini sciistici".
La parola al Consigliere Ala per l'illustrazione.



ALA Nemesio

Uno degli aspetti che fin dall'illustrazione preliminare di questa legge avevo sollevato era il fatto che questa legge non si presentava in alcun modo come proposta di programmazione regionale in materia di impianti a fune e di piste da sci, limitandosi sostanzialmente a proporre e ad affermare che si davano concessioni e dichiarazioni di pubblica utilità a qualsiasi cittadino o società che ovunque chiedesse e proponesse di costruire un impianto a fune e strutture di ogni tipo e dimensione, cose che qui vengono definite "accessorie". A noi pare che, invece, la politica regionale debba essere improntata a proposte e a progetti di programmazione.
Per quanto riguarda la materia turistica e la montagna, gli interventi e le politiche previste dal programma della Giunta regionale, dal Piano regionale di sviluppo o da altri strumenti di pianificazione territoriale che questa Regione in base alle sue leggi si è data, sono ed erano tutti basati su una programmazione regionale sia turistica che del territorio.
Colgo l'occasione per ricordare come il Gruppo della Lista Verde non abbia pur potendolo fare, presentato emendamenti ostruzionistici. Questo emendamento, che è un vero e proprio articolo tende a porsi in maniera costruttiva e propositiva rispetto a questo testo. La proposta è di subordinare quello che è un laissez faire generalizzato in materia di impianti ad una programmazione regionale. L'articolo dice che la localizzazione e la programmazione degli interventi concernenti la realizzazione degli impianti a fune e delle piste da sci di cui alla presente legge sono attuate in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi connessi con la programmazione regionale, in particolare per quanto attiene al corretto e razionale assetto ed uso del territorio ed al rispetto delle sue vocazioni paesaggistiche ed ambientali nonch all'equilibrato sviluppo delle attività produttive turistiche e dell'utilizzo del tempo libero. L'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti a fune e delle relative infrastrutture accessorie è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio regionale di un piano dei bacini sciistici. Avevo già richiamato il primo comma di questo emendamento e quindi credo sia del tutto evidente. In merito al secondo comma c'è invece, l'aspetto cruciale del piano dei bacini sciistici, al quale la Regione non può sottrarsi. Finora tutta l'attività in materia di impianti a fune e piste da sci è cresciuta nel totale caos. E questa legge propone di legittimare e strutturare identicamente per il futuro questo modello caotico. Poiché l'esperienza degli impianti a fune e delle piste da sci dimostra che vi sono impianti abbandonati, interventi ed investimenti realizzati in zone dove questi non avevano senso, si propone che tutta la normativa che segue sia ricondotta ad uno strumento di pianificazione. Solo all'interno di questa pianificazione, che dovrà essere approvata dal Consiglio regionale, sarà possibile procedere, cominciando dalle dichiarazioni di pubblica utilità, dagli espropri e dalle servitù. A mio avviso, non si può dare concessione e soprattutto dichiarazione di pubblica utilità, se non all'interno di questo strumento di pianificazione che preveda razionalità economica, turistica e, sopratutto, garanzie in materia di pianificazione territoriale, quindi in connessione con i piani paesistici, con la tutela ambientale e con la legge n. 431/85.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ripa.



RIPA Franco, Assessore al turismo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'art. 1 bis ricalca in parte quanto detto nell'art. 1 già approvato. Un fatto nuovo è quello dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti condizionato al piano dei bacini sciistici. Sull'argomento è opportuno dire che la programmazione turistica regionale è già compresa in documenti approvati dallo stesso Consiglio, in quanto la stessa legge regionale 15/5/1987 di programmazione dell'intervento per lo sviluppo dell'offerta turistica prevede una specificità del settore del turismo invernale. Credo che questa specificità ricalchi il secondo Piano regionale di sviluppo approvato nel 1984. Riteniamo pertanto che sull'argomento siano già state date delle indicazioni di linea programmatica da parte di questo Consiglio regionale e soprattutto ribadiamo che nel documento approvato nel 1987 c'è questa specifica attenzione ai problemi. Nella fattispecie, pur essendo interessante, la novità proposta con il secondo comma appare un qualche cosa di più che va ad accavallarsi e a sovrapporsi (con tutta la burocrazia che ne consegue) su quelli che sono già i piani programmatici territoriali (il piano territoriale, il piano comprensoriale, i piani delle Comunità montane, i piani regolatori comunali). Quindi alla Giunta pare che il condizionare l'autorizzazione di nuovi impianti a fune al piano dei bacini sciistici sia un qualche cosa che da una parte può innovare rispetto al concetto della programmazione, ma dall'altra appesantisce l'iter burocratico. Teniamo anche conto che non vi sono solo nuovi impianti a fune, ma che stiamo trattando anche della regolamentazione degli impianti a fune già esistenti. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, pur ritenendo interessante la proposta, riteniamo sia difficilmente applicabile ed agibile se vogliamo arrivare ad una conclusione rapida, soprattutto per quel che riguarda gli impianti a fune già in esercizio e in relazione all'annoso problema che ci viene continuamente posto dai Comuni montani e dalle organizzazioni dei Comuni. Mi riferisco in modo particolare all'UNCEM, organismo dove sono rappresentati tutti i Comuni montani, gli enti locali e le Comunità montane, il quale ci chiede di mettere ordine in questo settore. E' pur vero che rispetto ai nuovi impianti ci potrebbe essere un'innovazione, ma crediamo che in questo momento la parte preponderante sia quella di valutare e soprattutto normare la parte degli impianti a fune già in esercizio. L'art. 1 bis non è dunque accoglibile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, il Gruppo comunista ritiene molto puntuale e preciso l'emendamento presentato dal collega Ala per il compito che le Regioni hanno in tema di programmazione regionale.
Le Regioni sono nate per fare programmazione in relazione a trasformazioni del territorio ed al potenziamento di alcune infrastrutture.
Quindi appare doveroso realizzare norme di programmazione regionale in questo provvedimento che riguarda infrastrutturazioni, particolarmente delicate, nel settore della montagna.
Parlare di programmazione può essere facile per tutti, ma chi governa dovrebbe essere coerente con tutto questo. La risposta dell'Assessore Ripa mi è parsa sfuggire al problema per alcune imprecisioni. Questo articolo concerne i nuovi impianti e appare ben strano che il governo regionale non senta il bisogno di inserire in questa legge, relativa anche a nuovi impianti, la necessità di subordinare lo sviluppo degli impianti a fune ad una programmazione regionale. L'Assessore Ripa dice che c'è una legge sulla programmazione turistica che prevede tutto questo; ma se è così, che difficoltà ci sono ad inserire questo emendamento che, coerentemente con le leggi citate dall'Assessore Ripa, obbliga la Regione ad assumersi le responsabilità di programmazione e di pianificazione? Tante volte ci si lamenta, in modo indistinto rispetto alla collocazione delle forze politiche, che le Regioni perdono peso. Ogni tanto qualcuno di noi si lamenta in tal senso, specialmente chi governa: le Regioni non hanno più spazio, non possono programmare; il FIO, così come è gestito, ci strangola; ci chiedono dei pareri che siamo costretti a dare troppo in fretta, poi a Roma nei Ministeri, chissà in che modo, scelgono diversamente dalle priorità fissate dal governo regionale. Sono critiche che condividiamo, però se nell'attività concreta di governo vediamo che la stessa Regione, là dove è competente per materia, là dove ha il compito precipuo, statutario di programmare gli interventi, non lo fa, queste lamentele cominciano a non essere accettabili e ci paiono delle lamentele di comodo, con le quali presentarsi alla comunità regionale come sofferenti per prevaricazioni e centralismi da parte dello Stato. Quando le competenze specifiche ci sono e i poteri non hanno che da essere attuati e governati dalla Regione, si rinuncia a fare tutto questo. C'è una gravissima contraddizione.
A mio parere, l'emendamento in discussione potrebbe far percorrere a questa legge una strada nuova. Non so se il collega Ala condivide, per l'approvazione ad un emendamento di questo tipo segnerebbe la legge in modo altamente positivo. Questo non è burocratismo. Se si dice di fare i piani e poi non si fanno, tutto cade. I piani bisogna metterli nella legge e poi bisogna farli.
Invito pertanto la Giunta a riflettere perché è un emendamento molto importante.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Ala.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli e 19 contrari.
ART. 2 - Sono stati presentati i seguenti emendamenti.
1) Emendamento presentato dal Consigliere Biazzi: al primo comma, al termine sono soppresse le parole "o per trainare le persone su apposita pista".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

L'emendamento, in coerenza con quelli presentati in precedenza e alcuni di quelli successivi, si propone di fare chiarezza nella normativa.
A me sembra che nella legge ci sia un equivoco: si sottopone alla stessa normativa fattispecie radicalmente diverse tra di loro. Tale equivoco non è di poco conto e ha conseguenze negative sui rapporti con i cittadini. Consiste in questo: all'interno di questa normativa si disciplina il trasporto pubblico di persona a mezzo di funivie, cioè collegamenti...



(Scambio di accuse tra i Consiglieri Marchini e Dardanello)



BIAZZI Guido

Signor Presidente, io sono anche disposto a lasciare la parola ai colleghi se intendono dire qualcosa al Consiglio.



PRESIDENTE

Prego i Consiglieri Marchini e Dardanello di stare al loro posto concederò la parola soltanto perché vengano portate all'attenzione di questa assemblea questioni ufficiali dietro richiesta degli stessi Consiglieri.
Prego il Consigliere Biazzi di proseguire l'intervento.



BIAZZI Guido

Le fattispecie sono molto diverse. Infatti si norma il trasporto pubblico di persone a mezzo di funivie, cioè un servizio pubblico di trasporto che collega località non servite da strada, per cui una fattispecie ben definita; trasporto di persone a mezzo di funivia o seggiovia per motivi turistico-escursionistici; trasporto di persone a mezzo di funivia o seggiovia per la pratica dello sci; trasporto di persone attraverso le sciovie, ovvero quegli impianti che vengono chiamati ski lift. Per cui abbiamo servizi che riguardano la generalità dei cittadini veri e propri servizi di trasporto pubblico di persone; altri invece riguardano categorie di cittadini più o meno vaste o solo addirittura alcune categorie, cioè gli sportivi, che praticano lo sci. Abbiamo anche fattispecie tecniche completamente diverse: trasporti che insistono su pali; trasporti che occupano tutto il terreno; trasporti che funzionano tutto l'anno, come il servizio pubblico di trasporto di persone; trasporti che invece saranno in funzione soltanto per una parte dell'anno, cioè il periodo invernale quando c'è neve.
A me sembra che l'equiparare tra di loro attività completamente diverse, servizi di trasporto oppure attività economiche come quella dell'esercizio di un impianto di risalita non possa che creare confusione che è quanto poi ritroviamo puntualmente in questo disegno di legge. L'aver equiparato tra di loro fattispecie sostanzialmente diverse ha portato a conseguenze gravi, anche dirompenti, nel rapporto tra privati cittadini, in particolare per quanto riguarda il diritto che si attribuisce ad un operatore economico, di procedere, per esempio, agli espropri oppure all'imposizione di servitù. Ricordo che in origine si prevedeva l'esproprio anche per tutta l'area sciabile, cioè per le piste da sci. La nostra iniziativa in Commissione ha fatto mutare, in parte, la norma. A me sembra sia utile ed opportuno scindere i due momenti, come del resto fatto da molte Regioni, le quali da una parte regolamentano quello che è un vero e proprio servizio di trasporto pubblico di cittadini (il collegamento tra una località non servita da strada e il fondovalle), mentre dall'altra hanno sottoposto ad una precisa e specifica normativa l'insieme dei problemi che riguardano le piste da sci e gli impianti di risalita connessi.
Con questo emendamento vogliamo indicare l'opportunità di scindere le due normative, che in questa legge continuano a convivere, creando una notevole confusione e precostituendo dei diritti a favore di alcuni operatori economici a scapito di altri privati cittadini. Su questo ci sarà ampio modo di confrontarsi con gli articoli che esamineremo successivamente.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

La Giunta ritiene di non poter accogliere l'emendamento che è stato proposto. Debbo ricordare che già in Commissione il collega Biazzi aveva rappresentato questa opinione che non ci pare convincente e neanche del tutto innovativa rispetto a quella che è l'attuale normazione delle altre Regioni in materia. Peraltro riteniamo che, se davvero si vuole avere questa unitarietà di visione del problema, questo momento coordinato nell'affrontare le questioni, l'andare invece a proporre uno spezzettamento di percorsi normativi vanifichi l'obiettivo di snellezza che ci siamo posti tutti insieme, di uno sportello unico, di procedure per quanto possibile unitarie. Ricordo, fra l'altro, che uno degli obiettivi di questa, ma anche della precedente legislatura, è quello di andare ad un riordino legislativo e normativo che diminuisca il numero delle leggi e delle procedure amministrative cercando di unificarle. Da questo punto di vista gli ski lift sono impianti a fune a tutti gli effetti. E' poi diversa la procedura e il complesso della documentazione che viene richiesta rispetto agli altri impianti a fune; peraltro il secondo comma del nostro testo lo precisa dicendo che si dovrà rispettare la normativa statale in materia, prevedendo documentazioni e procedure diverse a seconda della tipologia degli impianti a fune, così come sono individuati dall'attuale normativa.
Per queste considerazioni, riteniamo di mantenere una unitarietà di normativa, proprio per evitare quella frammentazione legislativa che invece abbiamo voluto eliminare attraverso questo provvedimento.
Va anche ricordato che gli impianti a fune destinati al trasporto pubblico così come viene normalmente inteso sono pochissimi in Piemonte, e questo abbiamo già avuto modo di ricordarlo, mentre la quasi totalità riguarda quegli impianti destinati alle attività turistiche per le quali è garantito un accesso pubblico. Pertanto riteniamo che l'emendamento debba essere respinto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala per dichiarazione di voto.



ALA Nemesio

La mia è una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Biazzi. Voterò favorevolmente ogni altro emendamento presentato da altri Consiglieri se ciò permetterà di ricondurre a ragione un testo di legge che continuo a ritenere totalmente permissivo.
Il collega Biazzi, come già aveva fatto in Commissione più volte, ha messo in chiaro quella che è una confusione terminologica evidente che si instaura fin dai primi articoli di questa legge. Ha messo in luce, così come ho fatto anch'io, la difformità tra la proposta di normativa avanzata dalla Giunta regionale e tutte le altre normative regionali. Punto per punto, anche le leggi delle altre Regioni parleranno delle stesse cose ovviamente, ma la rigorosità dell'approccio rinvenibile in tutte le altre leggi regionali è, in questa legge che stiamo esaminando, sostituita dalla confusione.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Credo sia più rigorosa la nostra.



ALA Nemesio

No, non è più rigorosa la nostra. L'emendamento che prevedeva l'art. 1 bis, presentato prima, era copiato da altre leggi regionali.
Quando si dice: "gli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone nei quali una o più funi vengono utilizzate per costituire vie di corsa e per regolare il moto, anche su apposita sede terrestre, di veicoli destinati al trasporto di persone", si ricorre a definizioni molto farraginose. Poi, scorrendo la legge, si comprende che bastava dire qualsiasi cosa, perché chiunque dicesse "questo è un impianto a fune", ipso facto diventa impianto a fune. E questo è ripetuto tutte le volte. E' pubblica utilità, è il soggetto che propone l'impianto che dichiara essere di pubblica utilità. Questa è la caratteristica peculiare di questa legge.
Ripeto, abbiamo una disuguaglianza di trattamento tra gli abitanti della montagna e i diritti di coloro che in montagna svolgono attività economiche.
L'emendamento presentato dal collega Biazzi in una certa misura riduce l'impatto sul territorio di questa legge, per cui voterò a favore.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli e 26 contrari.
2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: il comma secondo è soppresso.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, questo emendamento ha un carattere un po' diverso dai precedenti, in quanto è volto a realizzare in questa legge una maggiore correttezza di riferimenti ai livelli legislativi superiori.
Dico questo perché il comma secondo recita: "Le tipologie e le caratteristiche tecniche per gli impianti funiviari sono quelle stabilite dalle normative statali in materia". Ritengo che l'aggettivo "stabilite" sia un concetto che non illustra la situazione della normativa statale.
Intanto premettiamo che la Regione Piemonte non può legiferare in campo tecnico di trasporti; sappiamo che la normativa statale si basa sul decreto del Presidente della Repubblica (18/10/1957, che è il regolamento generale) e poi sulle PTS (Prescrizioni tecniche speciali).
Queste PTS sono state emanate in varie epoche, e riguardano le caratteristiche costruttive di ben specificati tipi di impianti. Oggi c'è una tipologia, contenuta in queste PTS, che varia dagli impianti bi-fune a va-e-vieni, a funicolari terrestri, a monofuni ad attacchi fissi (seggiovie similari), a monofuni a immorsamento automatico, alle sciovie. Nel corpo legislativo, a cui anche la Regione Piemonte deve riferirsi, sono state normate all'interno delle PTS diverse tipologie d'impianto. Però, quello di cui non si tiene conto è che sono stati costruiti, e si stanno ancora costruendo degli impianti - e questi impianti sono anche già stati aperti al pubblico servizio - senza che ci siano delle normative statali. Ci sono impianti in servizio che non fanno riferimento a normative di carattere statale, ma sono impianti nei quali all'atto della presentazione del progetto (ad esempio, le seggiovie a tre-quattro posti per soli sciatori, a immorsamento automatico, a impianti a due funi portanti, traenti) il Ministero ha ammesso le soluzioni proposte, con una procedura tutta italiana, a condizione che venissero osservate determinate prescrizioni, ma senza che per questo siano state emanate delle vere e proprie normative.
E per questo che, a giudizio del Gruppo, questo secondo comma è un po' fuorviante. Non è vero che le tipologie e le caratteristiche tecniche per gli impianti sono quelle stabilite dalle normative statali. Ci sono casi in cui non sono state emanate normative statali in materia, anzi sono stati autorizzati e messi in esercizio impianti che non avevano possibilità di riferirsi ad alcuna normativa statale. Questo è anche comprensibile, perch lo sviluppo delle tecnologie è rapido, si costruiscono impianti con caratteristiche nuove e sarebbe difficile riuscire a subordinare tutti questi impianti a normative statali.
Per questo motivo invito la Giunta a riflettere su un emendamento che è riferito al merito della legge, ma rispetto alle normative statali.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

La Giunta ritiene di non poter accogliere l'emendamento in quanto ritiene opportuno che vi sia nel testo un richiamo preciso alla normativa statale. Qui si fa riferimento all'insieme del corpo legislativo ed amministrativo che presiede alla materia. In questo caso vi sono delle leggi di riferimento molto generali, poi è stata emanata una serie di disposizioni, attraverso decreti o altri atti amministrativi, con le quali vengono precisate in modo molto puntuale le tipologie e le caratteristiche tecniche degli impianti.
Credo peraltro improbabile che siano stati messi in esercizio impianti che non rispondessero alle caratteristiche tecniche individuate dalla pubblica amministrazione. Infatti, prima di essere aperti all'esercizio gli impianti devono essere autorizzati e collaudati non soltanto attraverso l'apporto della Regione, ma anche dalla Motorizzazione tramite gli uffici periferici dell'USTIF e quindi non è dato che possa essere aperto all'esercizio un impianto che non abbia subito questa verifica tecnica.
Quindi a noi pare, con maggior forza, che vi debba essere all'interno di questo provvedimento un richiamo all'insieme complesso delle norme che presiedono alla disciplina per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie e delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala per dichiarazione di voto.



ALA Nemesio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, voto a favore di questo emendamento per una serie di motivazioni tra loro diverse. Alcune sono quelle già richiamate dal collega Chiezzi, presentatore dell'emendamento.
Avendo letto le leggi e normative nazionali in materia, dalla legge 13/6/1907 n. 403 fino al decreto ministeriale 5/6/1985 "Disposizioni per i direttori e i responsabili dell'esercizio" e poi le voci che con queste vengono messe in correlazione, direi che sulla materia, dal punto di vista statale, c'è altrettanta confusione. C'è soprattutto una gerarchia delle fonti normative, che è incredibile: leggi, decreti, circolari, prescrizioni date con lettera da qualche ufficio. Su questo l'iniziativa deve essere rigorosa, perché stiamo parlando di norme di sicurezza. E ha ragione il collega Chiezzi quando dice che non stiamo parlando dell'impatto ambientale o di aspetti di questo genere, quanto piuttosto di norme di sicurezza.
Senza dimenticare che queste stesse normative hanno poi a che vedere con le concessioni, la pubblica utilità e tutto il resto. Allora, il richiamo alle normative statali è pertinente, perché attorno a questo per mesi in Commissione si è discusso, a partire dalla normativa statale in materia di espropri e di pubblica utilità connessa con gli impianti a fune. Allora questa formulazione così vaga e lunga due righe assolutamente non funziona perché è messa in rapporto soltanto con la tipologia e le caratteristiche tecniche degli impianti. Su questa legge che io faccia tanta dietrologia credo sia evidente. Perché la normativa solo sulla tipologia e le caratteristiche tecniche degli impianti e non anche su tutti gli aspetti relativi a concessioni ed espropri? Se si richiama la normativa statale, la si richiama tutta, la si richiama rispetto a tutto, oppure - ed è per questo che acconsento ad un emendamento soppressivo - verrebbe da dire, o meglio lo dice il ragionamento stesso: non c'è alcun bisogno di richiamare la normativa statale in materia di impianti a fune, piste da sci, pianificazione del territorio, essendo dato invalicabile della nostra normativa regionale, che non può che tenere conto di questa. Risulta dunque evidente perché la si richiama: la si richiama per smentirla, la si richiama per non rispettarla negli articoli successivi. Questo secondo comma, da un lato, è scaramantico, dall'altro, è quella che si chiama captatio benevolentia del nostro Governo nazionale: io metto un paletto iniziale, una formulazione del tipo "nell'ambito delle proprie competenze" o "rispettando la normativa statale in materia"; poi però, messo questo, apro un processo confuso e complicato (lo vedremo nei successivi articoli) che serve a diluire sminuire, aggirare la normativa statale in materia, richiamandola continuamente. A questo punto va da sé che dobbiamo rispettare la normativa nazionale, ma va anche da sé che è più corretto politicamente escludere questo riferimento dal corpo della legge.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli, 20 contrari e 1 astensione.
3) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: il comma terzo è soppresso.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, signori Consiglieri, leggo il comma terzo perché è bene che tutti lo sentano: "Ai fini della presente legge non sono considerati impianti in servizio pubblico gli impianti funiviari per il trasporto di persone utilizzati esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti e dagli ospiti occasionali, qualora il servizio sia totalmente gratuito, non compreso in altre prestazioni e l'impianto non interessi in alcun modo proprietà o attività pubbliche".
La critica che svolgo a questo emendamento e che giustifica la richiesta di soppressione è la seguente. Intanto questa legge, tra le altre cose, regola (e questo sarebbe l'unico suo aspetto doveroso e importante) la sicurezza degli impianti. Era necessario dare uniformità a tutta la materia degli impianti a fune, materia che presenta importanti problemi sia di sicurezza che di inserimento ambientale, di standard di esercizio. La legge, vista la necessità che gli impianti a fune siano fatti nei luoghi giusti, con i criteri e le normative opportune, con le procedure corrette norma l'insieme del settore. Se questa è una delle motivazioni della legge non si capisce perché alcuni impianti non debbano soddisfare queste norme questi criteri. La sicurezza deve essere trattata diversamente a seconda del tipo di utilizzazione dell'impianto. La sicurezza ha un valore generale e, laddove si costruiscono impianti che hanno tecnicamente certe tipologie, occorre garantire una condizione di sicurezza. C'è un salto logico nel terzo comma, che non capisco. Inoltre la stessa terminologia utilizzata può generare dei margini di incertezza, che derivano dall'impossibilità, in tema di sicurezza, di distinguere da impianto a impianto. Gli impianti devono essere sicuri tutti allo stesso modo. Si parla di impianti utilizzati da ospiti occasionali. Che cos'è un ospite occasionale? Si possono dare interpretazioni molto estensive. L'ospite occasionale è l'ospite del fine settimana? E' l'ospite delle vacanze di Natale? E' l'ospite della settimana bianca? Il concetto di ospite occasionale è quanto mai scarsamente definibile e difficilmente gestibile.
Nella parte finale di questo comma si dice che l'impianto non deve interessare in alcun modo proprietà o attività pubbliche. Per quanto si riferisce alle proprietà pubbliche, è chiaro; diversa è la terminologia "attività pubbliche". Quali sono le attività pubbliche? Si vuole parlare di attività pubbliche o di attività di esercizio pubblico? Questo è il chiarimento che chiedo alla Giunta, perché le attività pubbliche sono limitatissime, mentre le attività aperte al pubblico, le attività private ma in servizio pubblico, sono molto più ampie. Per questi motivi proponiamo che tutti gli impianti debbano seguire la stessa normativa.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la Giunta ha ritenuto di inserire questo comma nel corpo più complessivo ritenendo di introdurre un elemento di chiarezza in rapporto con i soggetti potenzialmente interessati da questo provvedimento legislativo. In realtà questo comma è la ripetizione di una circolare ministeriale che, appunto, entra nel merito e distingue quelli che sono gli impianti in servizio pubblico, quindi ad utenze indifferenziate e a tariffa, rispetto all'impianto privato. La Giunta sotto questo profilo ritiene di dovere mantenere questo comma, al fine di dare elementi di chiarezza e di conoscenza alla generalità dei cittadini piemontesi. Va anche detto che gli impianti privati hanno un direttore d'esercizio responsabile e vengono realizzati sulla base di un progetto sul quale esprime un parere la Motorizzazione Civile, che ha una normativa sua particolare per quanto riguarda le caratteristiche e la disciplina dell'uso. Non si tratta quindi di impianti "legibus solutis", ma di impianti che devono rispettare delle loro normative, che sono parzialmente diverse rispetto a quelle dell'impianto in servizio pubblico.
Abbiamo ritenuto opportuno inserire in questa legge anche questo aspetto, che peraltro riprende un'indicazione statale; proprio ai fini di questa chiarezza, riteniamo che il comma debba essere mantenuto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala per dichiarazione di voto.



ALA Nemesio

Questo è un dialogo tra sordi. Questa legge norma tante cose e il fatto di mettere dentro o fuori degli insiemi di impianti o delle fattispecie di impianti, significa che alcune volte lo si farà in base alla tipologia dell'impianto, altre volte in base alle persone che trasporta, altre volte in base a chi chiede la concessione o altre volte in base a quello che prevede il Piano regolatore. C'è molta confusione rispetto ai parametri ai quali ci rifacciamo. Questo terzo comma serve ad escludere dalla presente legge questo tipo di impianti per le questioni che riguardano concessione e pubblica utilità. Sono questi i motivi reali che comportano l'esclusione di questo tipo di impianti.
Per quanto riguarda le normative di sicurezza, le stesse leggi regolano gli aspetti di sicurezza sugli impianti a fune e gli ascensori, i quali sono grosso modo impianti privati per il trasporto di cittadini privati non costano nulla e trasportano ospiti occasionali. Nello stesso tempo abbiamo una recente normativa, quella sulle cinture di sicurezza in automobile, che ritiene che lo Stato abbia il diritto di intervenire a normare la sicurezza, anche quando la stessa riguarda cittadini sulla loro automobile privata, senza minimamente preoccuparsi di un preteso diritto soggettivo secondo cui ognuno sulla propria automobile potrebbe, rispetto alla propria sicurezza, fare quello che crede. Il nostro apparato legislativo non ritiene che questo sia il modo di comportarsi. Quindi norma la sicurezza sia rispetto a terzi (coloro che possono essere danneggiati da un impianto o da una guida spericolata) sia rispetto al soggetto che usa un mezzo proprio per il personale soggettivo spostamento (è il tipico caso delle cinture di sicurezza).
Qui invece si prevedono diverse normative di sicurezza per quanto riguarda cittadini terzi trasportati che pagano e cittadini che invece non pagano e sono "occasionali". Ma occasionali rispetto a che cosa? Abbiamo già a che fare con un lavoro che è stagionale per definizione. Per di più gli utenti sono cittadini che normalmente per cinque giorni alla settimana lavorano e che occasionalmente usano questi impianti due volte alla settimana in quattro mesi all'anno, quando occasionalmente nevica.
Torniamo alle cinture di sicurezza e alla relativa legislazione: non fa parte della razionalità legislativa di questo Paese distinguere le norme di sicurezza di chi usa un mezzo di trasporto per sé e di chi usa un mezzo di trasporto per altri o se lo fa pagare o meno. A mio avviso, le norme di sicurezza non possono che essere uguali per tutti. Solo rispetto alla pubblica utilità e alla concessione vale la differenza tra questi tipi di impianti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli e 24 contrari.
4) Emendamento presentato dal Consigliere Dardanello al terzo comma, aggiungere le parole "nonché le sciovie trasportabili di potenzialità non superiore a 100 per/h e di lunghezza non superiore a 150 metri".
Tale emendamento viene ritirato dal proponente.
5) Emendamento presentato dal Consigliere Marchini: al punto 3), di seguito alle parole "ad attività pubbliche" sono aggiunte le parole "nonché le sciovie trasportabili di potenzialità non superiore a 100 per/h e di lunghezza non superiore a 150 metri".
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Io, che non ho l'abitudine di contrattare con gli Assessori, non essendo responsabile di un grande Partito, chiedo alla Giunta di dichiarare agli atti quello che ha detto personalmente al collega Dardanello dopodiché ritirerò il mio emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Il Consigliere Dardanello non è venuto a contrattare con gli Assessori ma ha chiesto una spiegazione, tant'è che con il suo emendamento voleva conseguire un risultato che è il contrario di quello che voleva conseguire il Consigliere Marchini. Lo ha ritirato senza aver trattato nulla, nel senso che ha avuto un chiarimento sul testo da noi proposto dai funzionari e ha ritenuto di non insistere, perché era soddisfatto del testo licenziato dalla Commissione.
Relativamente all'emendamento proposto dal Consigliere Marchini riteniamo che l'obiettivo fosse quello di precisare che non devono essere considerati impianti in servizio pubblico quelli eserciti o gestiti da sci club e che quindi rimangono in ambito privato (questa fattispecie è già ricompresa nel terzo comma); diversamente, se un impianto è un'offerta ad utenza indifferenziata ed è previsto un pagamento è chiaro che deve rientrare nella normativa prevista dalla legge. Quindi, già l'art. 2 nei tre commi potrebbe rispondere all'obiettivo posto dal Consigliere Marchini con l'emendamento, ritenendo la Giunta che sia una esplicitazione superflua. La Giunta non è aprioristicamente contraria all'emendamento però ritiene che l'attuale articolato ricomprenda già la fattispecie a cui tendeva l'emendamento proposto dal Consigliere Marchini.
Sotto questo profilo, la Giunta sarebbe per non accogliere l'emendamento, però ritenendolo condivisibile poiché specifica un'indicazione già contenuta nel terzo comma.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, nella misura in cui la Giunta chiarisce le sue posizioni, ritiro l'emendamento per coerenza di valutazione e non per convinzione. Infatti, rimane ancora aperto il problema - non aveva del tutto torto il Consigliere Ala che si mettono insieme due questioni diverse: le questioni tecniche e le questioni di natura giuridica.
Nell'emendamento mi riferivo semplicemente agli impianti che per loro natura possono essere collocati sui campi di neve senza l'esigenza di alcun procedimento istruttorio. Esistono degli impianti trasportabili sul tettuccio della macchina che hanno queste caratteristiche, quindi io mi adeguo alla valutazione che ha fatto la Giunta e ritiro l'emendamento. Mi pare comunque che la questione meriterà in sede di circolare, di approfondimenti da parte degli uffici, una qualche puntualizzazione, perch è ovvio che questo articolo non vuol dire quello che gli vuol far dire Ala.
E' sicuro che un impianto andrà comunque soggetto alle normazioni di sicurezza; questo impianto probabilmente non potrà beneficiare degli interventi per pubblico interesse e non sarà soggetto al controllo del Comune in ordine alla politica dei prezzi. Gli impianti cui fa riferimento il comma terzo sono certamente impianti diversi, ma non sono probabilmente la stessa cosa che emerge dalla lettera del comma terzo. Ritiro quindi il mio emendamento, ritrovandomi nelle valutazioni fatte dalla Giunta auspicando che in sede successiva, con un approfondimento di natura circolatorio, si faccia chiarezza sul senso di questo comma terzo dell'art.
2.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 5) è pertanto ritirato dal proponente.
6) Emendamento presentato dal Consigliere Biazzi: al punto 3), di seguito alle parole "ad attività pubbliche" sono aggiunte le parole "nonché le sciovie trasportali di potenzialità non superiore a 100 per/h e di lunghezza non superiore a 150 metri".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Il problema, mentre da una parte mette in evidenza che siamo in presenza di un dialogo tra sordi, dall'altra ci fa toccare con mano la confusione che c'è all'interno di questa legge. Lo diceva poc'anzi il relatore stesso: confusione tra normative tecniche, di sicurezza e quelle di carattere più generale.
L'Assessore, replicando al Consigliere Marchini, ha detto che questa fattispecie esiste già nella normativa. Io chiedo di sapere dove in questa normativa è compresa la fattispecie.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Nel senso che se sono impianti privati hanno un loro percorso. Il problema che poneva Marchini rispetto all'obiettivo era che fossero esonerati.



BIAZZI Guido

Allora non avevo torto nel sollevare il problema. Se è già compreso in questa normativa generale, senza esonero, mi va bene. Se invece si vuole concedere l'esonero non capisco perché sia stato ritirato. Se invece l'esonero lo si intende compreso nella normativa dei commi precedenti la sostanza cambia. La norma deve essere chiara; non capisco perché si debba rinviare ad una circolare l'eventuale interpretazione, che diventa addirittura una modifica, della legge. Mi pare che sarebbe opportuno sapere dove questa fattispecie è normata all'interno di questa legge, per intelligenza da parte di tutto il Consiglio. In questo senso chiedo un chiarimento della Giunta: mi si dica in quale articolo e in quale comma è compresa questa fattispecie.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Il collega Marchini con il suo emendamento aggiuntivo voleva precisare che non è considerato impianto di servizio pubblico un tipo particolare di impianto. Noi diciamo che non sono considerati impianti di servizio pubblico tutti quelli che sono privati e utilizzati dai privati e facevo l'esempio dei soci di un circolo. In questo senso la specificazione è già ricompresa nel comma terzo, nel senso che se voleva puntualizzare un tipo particolare di impianto non considerato impianto di servizio pubblico valeva il riferimento di ordine generale dal punto di vista giuridico e non dal punto di vista tecnico.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Mi pare che la sordità continui a permanere. Non riesco a far collimare le risposte dell'Assessore con quanto aveva sostenuto il Consigliere Marchini e con quanto contiene l'emendamento. Il punto 3) di questo articolo recita: "Ai fini della presente legge non sono considerati impianti di servizi pubblici: ... - viene indicata una serie di impianti funiviari - e l'impianto non interessi in alcun modo proprietà od attività pubbliche". Questa è una delle condizioni perché non siano considerati impianti pubblici. L'emendamento dice: "sono aggiunte le parole 'nonché le sciovie trasportabili di potenzialità non superiore a 100 per/h e di lunghezza non superiore a 150 metri'". Faccio fatica a pensare che una sciovia lunga 100 o 150 metri che trasporta 100 persone/ora non sia aperta al pubblico. La risposta che ha dato l'Assessore al Consigliere Marchini è che comunque fa parte del comma terzo, oppure che questo è in tutto e per tutto parte del comma primo? Francamente non capisco a che cosa serva una circolare esplicativa: per spiegare che cosa?



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

L'emendamento del Consigliere Marchini introduce una fattispecie tecnica per cui un certo tipo di impianto non sarebbe impianto di servizio pubblico. Noi diciamo che non è tanto la caratteristica dell'impianto che lo definisce un servizio pubblico oppure no, ma il fatto che si applicano delle tariffe e che sia ad offerta indifferenziata. E' già ricompreso nell'articolato, quindi se è un servizio pubblico sta dentro tutta la legge, se non lo è, è una delle fattispecie comprese nel comma terzo.



BIAZZI Guido

Mi pare che la confusione continui, per cui mantengo l'emendamento semplicemente per permettere ad altri colleghi che lo ritengano opportuno di intervenire.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Mi pare di aver capito che la Giunta invitasse i colleghi Dardanello e Marchini a ritirare l'emendamento con la seguente considerazione: o questi impianti funzionano gratis e non sono collegati a nessun'altra prestazione oppure non importa quanto siano lunghi, quante persone trasportino perch in effetti la lunghezza e la possibilità di trasporto non sono ancora stati introdotti come parametri, stanno nel comma primo dell'art. 2. Però ho visto il ritegno dell'Assessore nel dire chiaramente che questo sta nel comma primo dell'art. 2, a meno che non sia gratis o a meno che uno non lo installi per trasportare se stesso, su e giù cento volte all'ora. Mi pare quindi che non ci sia chiarezza nel dire: o è gratis o è servizio pubblico a meno che non siano i soci di un circolo. La questione dei soci è una vecchia storia che riguarda discoteche, night club, circoli ecc., cioè il labile concetto di "circolo privato". In questo caso chiedo un chiarimento: introducendo il meccanismo dell'essere socio di un impianto funiviario, si rientra nel comma terzo dell'art. 1? Se il meccanismo si apre, e con il terzo comma si dà spazio a considerare impianti privati quelli che trasportano soci di un circolo (e quindi esonerati dagli obblighi precedenti), assistiamo ad un completo ribaltamento della lettera dell'articolo. Richiedo questo chiarimento, perché a questo punto è decisivo. Cioè noi escludiamo questa fattispecie dalle normative di sicurezza, normate con questa legge, considerando impianti privati quelli che trasportano soci.
Invece, per quanto riguarda l'attuale emendamento presentato dal Consigliere Biazzi, mi astengo, perché non condivido che si introducano impianti, che trasportano utenti, che non siano sottoposti alle normative.
Dopo aver votato a favore dell'abrogazione del terzo comma, diventa difficile votare a favore di un emendamento che amplia la portata degli insiemi normati dal terzo comma. L'importante è capire se la discussione su questo emendamento non sia servita a chiarire l'enorme portata del terzo comma dell'art. 2, perché mi pare assai ampio lo spazio che si apre con la dizione "ospiti occasionali".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, il Consigliere Ala su questo emendamento è stato un po' sofferente. In realtà, bisogna ricondursi alla logica di questo emendamento.
Dico quello che ho capito. A me pare che gli emendamenti aggiuntivi presentati dai Consiglieri Dardanello e Marchini intendessero proporre l'esonero, dalle norme di questa legge, di una certa tipologia di impianto a prescindere dal "come" e dal "chi" gestisce l'impianto. Negli emendamenti dei Consiglieri Marchini e Dardanello si parla di due elementi quantitativi: il numero di persone trasportate e la lunghezza dei cavi. Non mi pare che si sia voluto gemellare questi due elementi all'interno dell'art. 2. Non mi sembra che l'emendamento dica che gli impianti non in servizio pubblico ma utilizzati dal proprietario, che non superano queste due quantità possano essere esonerati. Ritengo che i colleghi volessero proporre l'estensione a qualsiasi tipo di impianto da chiunque gestito.
Se questa è la logica, mi pare sia da rigettare, nel senso che si torna a pensare che la realtà della montagna sia misurabile solo con i numeri.
Sappiamo che quanto più il territorio, dal punto di vista della sua forma e della sua costituzione geologica, è delicato, tanto più la misurazione, il rapporto con la conoscenza del territorio deve essere articolato approfondito e interdisciplinare. Dire che in montagna non succede nulla se si toglie un sasso, non è vero. Togliere un sasso, anche di volume ridottissimo, da un versante può creare dei danni. In montagna occorre verificare, prima di togliere i sassi, cosa c'è a monte, che consistenza ha il terreno, qual è il regime delle precipitazioni, e via dicendo. Ciò vale anche per gli impianti a fune. Non si può dire che gli impianti a fune piccoli e lenti, che portano poche persone e superano dislivelli non grandi, sono diversi, dal punto di vista della tutela della montagna, della normativa, dagli altri. Non è vero, sono identici agli altri, anzi possono essere peggiori di altri e per verificarlo bisogna entrare nel merito e conoscere le situazioni specifiche.
Quindi questo concetto di adeguare gli strumenti di conoscenza alla difficoltà dell'oggetto studiato dovrebbe essere sempre di grande attenzione del legislatore, tanto più adesso che si legifera in territorio montano.
La risposta dell'Assessore Mignone è stata elusiva ed evasiva. Non è vero che questi impianti stanno dentro il comma terzo, perché se fosse così il comma terzo dovrebbe prevedere impianti privati, purché con queste caratteristiche.
Per questi motivi, dato che le forze di opposizione hanno fatto chiarezza, chiedo al collega Biazzi se intende ritirare questo emendamento visto che la discussione ha permesso di chiarire che la mia interpretazione è quella esatta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Accolgo l'invito del collega e compagno Chiezzi di ritirare l'emendamento (anche se non sempre accolgo i suoi inviti), ma lei Presidente, sa che l'obiettivo dichiarato nella ripresentazione di questo emendamento è di fare chiarezza su un punto che non è di poco conto. In parte questa chiarezza è stata fatta, ma rimane ancora una grossa nebulosa.
Vedremo che cosa salterà fuori nella circolare interpretativa. C'è un dato di fatto: ci sono gli atti del Consiglio regionale. Qualcosa si è cominciato a puntualizzare con gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Per questo motivo ritiro l'emendamento, sperando di avere dato un piccolo contributo a chiarire la portata di questo comma.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 6) è pertanto ritirato dal proponente.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'art. 2 il Consigliere Ala. Ne ha facoltà.



ALA Nemesio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il collega Biazzi giustamente diceva che ormai sono agli atti alcune affermazioni ed alcuni elementi. Io direi che già fin dall'art. 2 è agli atti la confusione. Ed è agli atti la confusione proprio attorno all'unico articolo della legge che ha come suo titolo un'unica parola che è "Definizioni"!



(Interruzione del Consigliere Biazzi)



ALA Nemesio

Non è questa la questione: sta nel comma terzo quello che non sta nel comma primo, e sta nel comma primo quello che non sta nel comma terzo.
Questo dice l'art. 2, che è una summa molto chiara, basata su una teoria degli insiemi che recita: l'insieme degli impianti a fune (non meglio definito, per cui non è chiaro cosa sia) sta nell'art. 2. Poi si suddivide nel comma primo e nel comma terzo. Si dice anche che le tipologie e le caratteristiche tecniche sono quelle stabilite dalle normative statali in materia, senza chiarire nulla di cosa sta nel comma primo e nel comma terzo. Direi che questo è l'approdo: quello che non è nel comma primo è nel comma terzo e viceversa. E' un punto di arrivo che, a mio avviso, non dobbiamo buttare a mare o giù dalla funivia, ma dobbiamo tenere ben saldo per tutti gli articoli che seguono. Se non altro, siamo ormai avviati su una strada di razionalità e chiarezza.
Appurato questo, non si può che essere totalmente insoddisfatti e credo che di un simile approccio ad una materia che invece, per quanto riguarda lo Stato, ha un qualcosa come tre centimetri di carta per normarla, sia insoddisfatta l'intera comunità piemontese. Credo che ogni legislatore regionale e nazionale apprezzerà comunque il nuovo modello legislativo che noi proponiamo, perché è una vera e propria riforma istituzionale: quello che non è a) è b), quello che non è b) è a). Non siamo prima o dopo Galilei, qui siamo a quelli che si chiamano gli assiomi.
Va da sé quindi che il mio voto sull'articolo è contrario e che tutti gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista (la Lista Verde non aveva presentato nessun emendamento sull'art. 2 e mi pare una riconferma del carattere non ostruzionistico della posizione della Lista Verde), anche se accolti, sarebbero stati ininfluenti rispetto al dirimere la questione cruciale, perché l'errore di impostazione dell'art. 2 è tale da rendere indifferente qualsiasi sforzo fatto con gli emendamenti. Ciò in quanto l'insieme è un modello autoreferenziale che sta in piedi solo se preso tutto, perché un pezzo si appoggia con l'altro e viceversa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Il voto del Gruppo comunista sarà negativo. Il Gruppo comunista, così come il Gruppo della Lista Verde che è impegnato per migliorare questa legge, non intende né ha inteso in alcun modo avere atteggiamenti di tipo puramente ostruzionistico e gli emendamenti che abbiamo presentato cercavano di rispondere, come quelli del collega Ala, a criteri di miglioramento legislativo.
Dall'inizio della discussione di questa legge nessun nostro emendamento, piccolo o grande che sia, è stato accolto. La legge continua a procedere così come la Giunta l'ha voluta, e non sono nemmeno stati accolti emendamenti provenienti dall'interno della maggioranza. Questa chiusura della Giunta ci delude, in particolar modo su due proposte che sono state respinte, l'emendamento all'art. 2 e l'emendamento precedente del collega Ala, l'art. 1 bis che poteva diventare l'art. 2 relativo alla programmazione.
Sappiamo che il corpo legislativo italiano non è dei migliori dal punto di vista della chiarezza e della semplicità di consultazione. Sappiamo che in Italia esistono leggi ridondanti, difficili da comprendere con richiami continui da una legge all'altra, sappiamo che oltre le leggi esistono poi le circolari. C'è una confusione che è abbastanza nociva dal punto di vista dell'interesse pubblico. In Italia è difficile osservare e seguire le leggi. Ci eravamo sforzati, ad esempio con l'eliminazione del comma secondo, di chiarire a questo Consiglio come non sia corretto ed esaustivo scrivere, in una legge che regola gli impianti a fune, che per gli impianti a fune, così come è detto in forma molto perentoria ed assoluta nel comma secondo, le tipologie e le caratteristiche sono quelle stabilite da normative statali, quando invece sappiamo che anche senza normative statali oggi si realizzano impianti che, per novità tecnologiche, non sono compresi in normative di carattere statale. Si è quindi rifiutata una maggiore chiarezza ed una minore ridondanza della legge. Le leggi non hanno bisogno di tante parole, hanno bisogno del minor numero di parole possibili, dette nel modo più chiaro possibile e destando, possibilmente, il minor numero di equivoci e di interpretazioni. La perfezione non è nemmeno di chi legifera ma quando abbiamo proposto qualche possibilità di miglioramento, speravamo che la Giunta l'accogliesse. L'altro elemento preoccupante è che continua ad essere una legge che rifiuta la programmazione. Questo per noi è il punto decisivo e centrale. Rimarchiamo anche qui una contraddizione tra un atto concreto che sta per essere compiuto da parte del governo regionale e le parole che si spendono. Da un lato il governo regionale ha un'iniziativa sulla programmazione regionale di riflessione, di critica ed autocritica su cosa è stato fatto o si potrebbe fare, dall'altro quando si può decidere della programmazione regionale non se ne fa più nulla. La programmazione regionale la portiamo ai convegni e basta? Diciamo all'IRES, come ha fatto l'Assessore Vetrino, di avviare quattro o cinque seminari di studio su cosa è stata e su cosa deve essere la programmazione? Partecipiamo a questi seminari cercando di trarre dei lumi e poi, quando torniamo in quest'aula vediamo che la proposta sensata di introdurre in un provvedimento la necessaria programmazione viene respinta. Ci doliamo di questo comportamento, che non è un comportamento né coerente verso lo Statuto regionale né responsabile verso la Regione.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 2 nel testo originario.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 10 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Sono stati presentati i seguenti emendamenti.
1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al comma secondo, le parole "l'impianto insista" sono soppresse e sostituite con le parole "gli impianti insistano".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, su questo emendamento possiamo veramente perdere qualche secondo. Mi pare esista una questione di coerenza di linguaggio, a meno che non ci siano altre spiegazioni da parte della Giunta. La legge riguarda "impianti funiviari", mentre ad un certo punto la legge parla di "impianto". E' più opportuno continuare con lo stesso tipo di terminologia, a meno che non ci siano delle ragioni che francamente non ho capito, quindi non mi diffondo oltre su questo emendamento. Chiedo solo se non sia più coerente, quando si parla di un oggetto, parlarne sempre negli stessi termini (impianti funiviari) oppure spiegare per quale ragione si passi dagli impianti al singolo impianto, cosa che mi sembra più riduttiva.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, è solo una questione terminologica; si usa il singolare per intendere la generalità degli impianti presenti sul territorio, però se si ritiene che sia più corretto utilizzare il plurale la Giunta è d'accordo. E' evidente che questo non vale solo per il secondo comma, ma anche per il terzo e quarto: laddove c'è scritto "impianto" leggasi "impianti". Se il Consiglio ritiene che sia più chiaro usare il plurale va bene, ma deve essere evidente che il termine impianto è usato per la generalità degli impianti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 28 voti favorevoli e 1 astensione.
2) Emendamento presentato dal Consigliere Dardanello: al comma secondo, sostituire le parole "previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale" con le parole "previa conforme deliberazione della Giunta provinciale".
La parola al Consigliere Dardanello.



DARDANELLO Ferruccio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo servirebbe solamente ad accelerare le pratiche burocratiche che purtroppo hanno dei tempi lunghissimi. Con la deliberazione della Giunta certamente si accelererebbero questi tempi che a volte sono indispensabili per la realizzazione delle opere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Credo sia un problema di competenze, nel senso che la Regione, nel fare riferimento ad un altro ente, si deve riferire al Consiglio provinciale.
Sarà poi il Consiglio a delegare la Giunta con un atto deliberativo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Ho chiesto di parlare sull'emendamento così come formulato dal collega Dardanello. Quindi, un conto è esprimersi su quell'emendamento, un conto è capire se l'emendamento è ritirato e modificato con un altro.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Poiché ci pare che diventi un problema di costituzionalità individuare l'organo, la Giunta propone "previa conforme deliberazione dell'Amministrazione provinciale".



DARDANELLO Ferruccio

Ritiro l'emendamento, previa modifica testé annunciata dall'Assessore.



PRESIDENTE

Pertanto le parole "Consiglio provinciale" sono sostituite dalle parole "Amministrazione provinciale".
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Sono esterrefatto e vorrei capire a quale logica risponde questo emendamento. L'emendamento proposto dal collega Dardanello era chiaro. Non condivisibile, ma chiaro. Nella Provincia ci sono Giunta e Consiglio, la deliberazione la fa la Giunta o il Consiglio. La prima risposta della Giunta era chiara quando diceva: "Mettiamo Consiglio. Poi, all'interno dell'Amministrazione provinciale, il Consiglio, se lo ritiene, delega la Giunta", come è già avvenuto nel caso degli impianti di smaltimento dei rifiuti, con conseguenze devastanti. La formulazione attuale sembra essere inventata da Ponzio Pilato, perché è totalmente priva di senso. O diciamo "Giunta" o diciamo "Consiglio".
Se l'emendamento proposto dalla Giunta regionale è funzionale all'accoglimento di quanto proposto dal collega Dardanello, si accolga l'emendamento; se è invece funzionale al mantenimento dell'attuale formulazione, si mantenga il testo così com'è. Per dirla in latino "tertium non datur": o Giunta o Consiglio, a meno che non si voglia affastellare confusione a confusione ed eludere le questioni, trovando una formulazione più confusa in modo da apparentemente soddisfare tutti.
Già l'art. 2, testé votato, risolveva la quasi totalità dei problemi in maniera elusiva. Adesso, nell'art. 3, anche le cose chiare vengono ricondotte all'ambiguità che riguarda ogni singolo punto e ogni singolo passaggio di questa legge.
Pertanto, sono esterrefatto della proposta della Giunta, anche per il modo con cui si risolve un problema legittimamente posto con un emendamento, che non condivido ma che ha il pregio della chiarezza.
Adesso inventiamo l'Amministrazione provinciale, ma la inventiamo e la facciamo esistere per inventare quel termine che ci permette di eludere un problema.
Chiedo che si torni alla dizione originaria prevista nell'art. 3. In subordine, piuttosto si dica: "la Giunta provinciale", ma non si ricorra ad un escamotage inventato, di simile basso profilo.
Ogni problema, in questa legge, è risolto in questo modo. Adesso si pongono ulteriori problemi oltre a quelli già posti: alla fine tutto è trasformato in una melassa indistinta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, mi sembra che la Giunta non abbia intenzione di rispondere alle questioni sollevate dal collega Ala. Questo modo di procedere, come lei, signor Presidente, può verificare direttamente, è già stato sperimentato dai Consiglieri della II Commissione, durante i lavori della Commissione stessa. Alcuni dei rilievi critici che noi facciamo su taluni punti di questa legge, specialmente quelli nei quali la legge si esprime in termini di maggiore ambiguità, sono nati proprio da comportamenti simili a quelli che lei ha potuto vedere poco fa. La Giunta aveva un testo chiaro ed istituzionalmente corretto: se gli impianti insistono su territori di più Comuni occorre che la concessione venga rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale.
In seno al Consiglio, nell'ambito della maggioranza, vi è una proposta tesa, almeno nelle intenzioni, ad accelerare l'iter di deliberazione da parte della Provincia. Anche questa è una posizione che fa capo ad una scelta politica diversa e che si è espressa in termini istituzionalmente corretti, individuando il soggetto istituzionale che, a giudizio dei proponenti, è in grado di assumere un atto amministrativo conforme ai poteri che ha. Sono due posizioni chiare, limpide: noi ci schieriamo con la posizione originaria della Giunta. Abbiamo assistito ad una divergenza di opinioni non grave e che non mette in crisi nessuno; si tratta di una semplice divergenza di opinioni: la soluzione proposta non solo è una soluzione pasticciata, ma è istituzionalmente improponibile. Questa maggioranza potrebbe stare a sentire un po' di più gli argomenti dell'opposizione. Abbiamo verificato tante volte di aver fatto osservazioni di questo genere, di aver ricevuto risposte negative da parte dell'Amministrazione regionale, la quale ha successivamente dovuto rispondere al Commissario del Governo su osservazioni identiche a quelle che abbiamo svolto in quest'aula. Tante volte vi fate prendere dalla manìa di pensare che l'opposizione lavora solo per il vostro male e non vedete invece che l'opposizione tenta di lavorare per il bene comune, per cui non rispondete direttamente in Consiglio a certi rilievi e varate le leggi senza accogliere le nostre osservazioni critiche. In questo modo, perdete venti giorni ad attendere che il Commissario del Governo vi dica le stesse cose che l'opposizione venti giorni prima vi aveva detto in aula.
Il termine "Amministrazione provinciale" è un termine forse giornalistico, ma l'Amministrazione provinciale non delibera nulla: gli organi sono Giunta, Consiglio e Presidente della Giunta. L'Amministrazione provinciale ha tre soggetti, tre organi di potere, che possono approvare degli atti ufficiali. L'Amministrazione provinciale è un termine generico che può essere utilizzato nei discorsi. Quindi chiedo che la Giunta scelga tra Giunta o Consiglio provinciale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Al Gruppo liberale non era sfuggita l'esigenza di riflettere sull'opportunità che una questione di mero carattere amministrativo come questa dovesse passare al vaglio dell'organo assembleare in Provincia. Non abbiamo presentato un emendamento, perché abbiamo qualche difficoltà ad immaginare che si possa imporre alla Provincia di determinarsi in una procedura di questo genere con atto di Giunta. Quindi era una preoccupazione meramente istituzionale che ci aveva condotti a non presentare un emendamento di questa natura; arrivati però a questo punto riteniamo come Gruppo di dover fare una dichiarazione di voto a favore di un'interpretazione autentica da parte della Regione. Poiché questo non è un riferimento generico alla Provincia - perché se il riferimento fosse generico si potrebbe anche interpretare come Amministrazione provinciale in sostituzione di Provincia nel suo complesso - e siamo all'interno del procedimento che si riferisce all'atto che deve precedere il decreto del Presidente, allora questo tipo di incertezza non può rimanere. La terminologia è impropria, perché l'Amministrazione provinciale significa la Provincia nel suo complesso; quando noi parliamo di Amministrazione regionale ci riferiamo all'istituzione. Qui però siamo in un procedimento in cui si individua qual è l'atto che precede l'atto del Presidente, che è il decreto (se ho letto bene l'articolato).
A questo punto devo dire che si può anche mantenere questo testo, che ci soddisfa, perché va nel senso dell'obiettivo che noi volevamo perseguire, ma che ci sembrava difficilmente praticabile. Se si ritiene invece praticabile, svolgo una dichiarazione di voto a nome del Gruppo dicendo che noi votiamo a favore del nuovo testo interpretando le parole "Amministrazione provinciale" come "Giunta provinciale".



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Desidererei capire come questo emendamento si inserisce nel testo originario che recitava: "rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale".
Avrebbe potuto essere sostituito con le parole "previa conforme deliberazione della Giunta provinciale", ma l'emendamento in oggetto dice: "previa conforme deliberazione dell'Amministrazione provinciale". Vi pare possibile? Vedo che in Giunta qualcuno ha i miei stessi dubbi, per cui invito a riflettere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ripa.



RIPA Franco, Assessore al turismo

I dubbi sollevati sono di ordine amministrativo e giuridico. La Giunta ritiene che il comma secondo originario sia quello da mantenere, perché non ci sarebbe una possibile intromissione del concetto di Amministrazione provinciale dopo aver segnatamente scritto "Provincia" prima e "Presidente della Giunta regionale" dopo; quindi non è possibile introdurre "Amministrazione provinciale" in luogo di "Consiglio provinciale". A scanso di interpretazioni ancora più difficili, la Giunta ritira l'emendamento e mantiene il testo originario del comma secondo.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 2) e la proposta della Giunta sono pertanto ritirati.
3) Emendamento presentato dal Consigliere Ala: al comma secondo, sostituire le parole "i pareri favorevoli" con le parole "conformi deliberazioni favorevoli".
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Il testo di legge licenziato dalla Commissione prevede che la concessione sia rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale. La deliberazione provinciale è, a sua volta, adottata dopo aver acquisito i pareri favorevoli dei Consigli comunali interessati. Non so quale sia la fattispecie precisa del parere del Consiglio comunale. Ritengo che il parere del Consiglio comunale si esprima sotto forma di deliberazione. Per questo motivo, la mia proposta è quella di sostituire il termine "parere" con "conformi deliberazioni".
Mi sfugge come, a livello di Comune, possa essere espresso un "parere" che sostituisca un preciso atto deliberativo del Consiglio comunale che costituisce la premessa per i successivi atti. Ho aggiunto il termine "conforme" affinché anche questo ulteriore elemento non sfugga, in quanto la questione, così com'era posta nel secondo comma dell'art. 3, prevede espressamente, per quanto tacitamente, che il Consiglio provinciale possa esprimersi in modo difforme dai Consigli comunali.
L'emendamento da me proposto richiede che il Consiglio provinciale acquisisca una deliberazione del Consiglio comunale. Se questa è favorevole, il Consiglio provinciale può pronunciarsi discrezionalmente; se questa è contraria, il Consiglio provinciale non può esprimersi favorevolmente qualora il parere, espresso attraverso deliberazione del Consiglio comunale, non sia altrettanto favorevole. Qualora un Consiglio comunale non fosse favorevole ad un impianto di questo genere, mi pare che la normativa prevista in questa legge non sia tale da permettere la realizzazione di un impianto. Questo deve essere fatto salvo. Ritengo per che il Consiglio provinciale abbia invece la possibilità di negare la concessione anche in presenza di parere favorevole dei Comuni, ma non il contrario.
Teniamo pure conto che abbiamo a che fare non con un Comune, ma sempre con più Consigli comunali, perché questa è la fattispecie del secondo comma. Quindi la vera questione che dobbiamo fare salva e considerare cruciale è la divergenza tra più Consigli comunali rispetto alla realizzazione di un impianto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

La Giunta accoglie l'emendamento, e di conseguenza pure quello presentato al comma terzo.
Il problema sollevato dal collega Ala tende solo a dire che il parere favorevole è correttamente espresso; il testo pervenuto all'aula parla già di parere favorevole dei Comuni, in quanto gli stessi hanno la potestà di disciplinare le trasformazioni del proprio territorio. Si tratta solo di chiarire che il parere deve essere espresso, come è ovvio, con deliberazione. L'esternazione della volontà del Comune può avvenire solo attraverso una deliberazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Il Gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento in quanto se i pareri espressi da un Consiglio comunale sono fatti sotto forma di deliberazione, tanto vale scrivere "deliberazione" e non "parere". I Consigli comunali producono: deliberazioni, ordini del giorno, mozioni però non può essere né un ordine del giorno né una mozione. Quindi fra i tre documenti che vengono approvati nei lavori del Consiglio comunale penso sia corretto correggere la legge nel senso proposto dal collega.



CHIEZZI Giuseppe

MARTINETTI



CHIEZZI Giuseppe

E' lo stesso, purché ci sia una votazione.



CHIEZZI Giuseppe

Non è lo stesso, collega Martinetti, perché se la proposta è che un Consiglio comunale dia un parere attraverso un ordine del giorno, mi porti su una strada sulla quale slitto e chiedo aiuti ai colleghi più competenti di me. Starei fermo sulla strada della deliberazione del Consiglio comunale; il parere espresso attraverso un ordine del giorno mi sembra una cosa più stonata rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere, quello di formalizzare una decisione da parte di un organo competente.
Quindi votiamo a favore di questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.
4) Emendamento presentato dal Consigliere Ala: al terzo comma, le parole "i pareri favorevoli" sono sostituite con le parole "conformi deliberazioni favorevoli".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti.
5) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al comma quinto, le parole "è di regola rapportata alla natura dell'impianto e" sono soppresse.
6) Emendamento presentato dal Consigliere Ala: al quinto comma, le parole "di regola" sono soppresse.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo emendamento propone di sopprimere una dizione contenuta nel comma quinto particolarmente nociva.
Quando si legifera e si compiono delle scelte politiche, occorrerebbe perlomeno essere coerenti con le scelte che si compiono. Oppure se non si vuole compiere una determinata scelta, non dire nulla. Invece, in questo comma si dice e non si dice, il vecchio dilemma "essere o non essere" diventa "scelgo, ma non scelgo", "scelgo, ma lascio aperta una strada per non scegliere", peggio ancora "per scegliere una strada diversa da quella che affermo nella prima frase di avere scelto". Si compie una scelta politica come sotto la pressione di una minaccia, pistola alla nuca, perch appena compiuta questa scelta si dice che però è una scelta che vale solo "di regola". Intanto chi è che decide il "di regola" o meno, caso per caso volta per volta e via dicendo? Quando poi il merito della questione è un merito molto specifico e poco discrezionale, nel senso che è legato alle caratteristiche tecniche, le parole "di regola" vanno tolte, nel senso che l'articolo deve così leggersi: "la durata massima della concessione per l'esercizio pubblico di un impianto funiviario non può superare la vita tecnica dell'impianto stabilita dalle norme statali in materia". Le parole "di regola" sono molto frequenti nella legislazione italiana e, a mio avviso, toglierle è una delle correzioni da apportare alle metodologie e ai criteri con i quali in Italia si fanno le leggi. Troppo spesso buone leggi sono poi state disattese nella pratica proprio dall'inserimento di questi incisi (di massima, di regola e via dicendo) che hanno condotto nella prassi amministrativa i comportamenti più difformi. La certezza del diritto e la possibilità da parte del cittadino di conoscere in modo certo cosa si può fare è un fatto fondamentale ai fini della chiarezza legislativa.
Invece, in questo modo si permette a comportamenti, teoricamente non voluti nell'ambito della legge, la possibilità di realizzarsi nei concreti comportamenti amministrativi.
Quindi, signor Presidente e colleghi della maggioranza, vi chiedo di considerare con attenzione questo elemento. La durata massima di una concessione non può superare la vita di un impianto. Come fa a superare la vita tecnica di un impianto? Se la vita tecnica di un impianto è cessata la concessione non si rilascia più. Se la vita tecnica di un impianto non è cessata, continuerà, perché può ancora essere concesso l'utilizzo, e l'esercizio in quanto l'impianto è ancora in vita. Che senso ha mettere questo "di regola"? Cioè, "di regola", se la vita tecnica è morta, si pu concedere un ampliamento della vita di questo impianto? Direi di no.
Quindi, colleghi questo "di regola" è un'aggiunta che fa solo della confusione. Questa legge, che è già complicata, non ha bisogno di confusione. Ci sarà chi decide se l'impianto ha ancora vita e in questo caso si continuerà; se si decide che non ha vita non potrà continuare, n di regola, né non di regola.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, volevo chiarire alcuni aspetti in merito all'emendamento del Consigliere Chiezzi. Sulle parole "di regola" domando quale sia l'orientamento della Giunta regionale. Esiste infatti un'altra soluzione possibile, più seria e rigorosa. Le parole "di regola" - prevengo la risposta potrebbero essere rapportate come termine massimo, ma non come minimo. O, per essere più chiari, l'espressione "di regola" rapportata alla natura dell'impianto significa che io posso farlo di meno, ma non di più. Questo risponde la Giunta regionale. Però la terminologia adottata nel comma permette, ed è per questo che sull'espressione "di regola" avevo presentato un emendamento, la lettura legittimamente opposta, cioè di una durata massima della concessione non rapportata alla natura dell'impianto, quindi generica, data a prescindere dalla caratteristica dell'impianto. Se io affermo che è "di regola" affermo che non è obbligatorio che a ciò mi attenga. Può certo voler dire che posso far proprie norme più conservative, come si dice traducendo dall'inglese, o più rigorose, ma può anche voler dire norme meno rigorose.
Se il "di regola" lo si vuole fare per dire che ci riserviamo la possibilità di presentare norme più rigorose di quelle "di regola" previste, allora questo punto si deve chiarire. Altrimenti i Gruppi consiliari che fanno emendamenti possono soltanto richiedere che la durata delle concessioni sia in maniera standardizzata riferita alla durata tecnica degli impianti e alle caratteristiche tecniche degli impianti togliendo ogni e qualsiasi discrezionalità.
Sono disposto ad accettare "di regola" solo come meccanismo a ribasso nel tempo. Le due soluzioni proposte, quella del Consigliere Chiezzi e la mia, non sono identiche. Sono ancora possibili soluzioni di maggiore sfumatura e di maggiore concretezza e discrezionalità in futuro. A me dispiace, con l'emendamento da me proposto (la soppressione delle parole "di regola"), trasformare in un automatismo la durata della concessione.
La mia opinione è invece che chi rilascia la concessione possa rilasciarla anche per un anno o due e con la soppressione delle parole "di regola" qualora questo venisse fatto, la durata della concessione potrebbe essere impugnata da chi ottiene la concessione. Però un chiarimento su questo ci vuole; il chiarimento minimo è togliere l'espressione "di regola", per chiarimento ulteriore e successivo può essere quello di riservare esplicitamente una discrezionalità per il rilascio di durate di concessioni più brevi e, per quanto rapportate alla natura dell'impianto, poi giocate in termini più bassi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

La Giunta ritiene di dover confermare il testo licenziato dalla Commissione, anche se le argomentazioni qui introdotte erano già state oggetto di discussione in sede di Commissione consiliare.
Il significato di questo comma è di cercare, per quanto possibile, di evitare che sul territorio si abbiano molte durate differenziate. Anzi, lo scopo è quello di cercare "di regola" di fare in modo che la concessione venga rilasciata in rapporto alla natura tecnica dell'impianto, così come è disciplinato da normativa: dieci anni, vent'anni, trent'anni, a seconda del tipo di impianto. Però non si può non riconoscere che vi sono alcune situazioni nelle quali viene rilasciata una concessione di durata inferiore alla durata massima; quello che deve essere certo è che non si può superare la durata massima prevista dalla normativa rispetto alla vita tecnica dell'impianto. E' prevista la possibilità di concessioni di durata inferiore dovute o alla disponibilità delle aree o alle previsioni di PRG che magari in sede di discussione di varianti possono prevedere in quell'area delle ipotesi diverse rispetto all'impianto in quel momento esistente.
La previsione del quinto comma, che cerca di fare in modo che la durata massima della concessione sia sempre più uguale a quella della vita tecnica dell'impianto, così come è prevista dalla normativa, precisa che la durata massima non può essere superiore alla vita tecnica; tuttavia lascia la possibilità di ipotesi di concessione per durata inferiore necessitate da fatti valutati dall'Amministrazione comunale (varianti in corso di PRG disponibilità delle aree e altri elementi), che è l'ente concedente.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Ala per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.



ALA Nemesio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, dopo quanto testé detto dall'Assessore Mignone non si vede perché non si possa introdurre nel comma in maniera esplicita che le parole "di regola" valgono solo per un'eccezione al ribasso. Questo non è detto. Non si capisce perché una dichiarazione resa in aula dall'Assessore non possa essere tradotta in un qualche riferimento normativo. Ripeto: il termine, così come è attualmente scritto nell'art. 5, "di regola" permette le eccezioni, e allora le eccezioni possono essere, se non è precisato, in più o in meno rispetto alla vita tecnica dell'impianto.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Non è possibile: non può superare la vita tecnica.



ALA Nemesio

Sì, però la vita tecnica si riferisce solo alla natura dell'impianto.
Vorrei spiegare perché mi astengo sull'emendamento del collega Chiezzi: proprio perché toglie l'espressione "rapportata alla natura dell'impianto".
Si tratta di aspetti che invece, secondo me, andrebbero mantenuti, proprio perché occorre valutare due cose, natura e vita tecnica dell'impianto. Non è che la distinzione sia molto grande, soprattutto se non viene spiegato cosa si intende per natura dell'impianto, che sembra essere le tipologie e le caratteristiche costruttive. Questa essenza che è la natura dell'impianto in parte sfugge, anche perché non mi pare sia un aspetto che ritorni sugli altri articoli della legge. Il concetto di natura dell'impianto mi sfugge. Natura dell'impianto poteva essere il suo aspetto pubblico o privato, ma questo sappiamo non essere vero, perché qui ormai siamo solo più nella fattispecie del primo comma dell'art. 2. Quindi abbiamo già escluso tutta una serie di cose dal nostro campo di applicazione. Creare piuttosto automatismi, anziché questa confusione.
D'altra parte qualcosa mi dice dentro che è meglio lasciarla, come parametro ulteriore che poi chiaramente qualcuno andrà ad interpretare. Mi astengo dunque sull'emendamento presentato dal collega Chiezzi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli, 21 contrari e 3 astensioni.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto sull'emendamento n. 6) presentato dal Consigliere Ala.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la discussione non è stata inutile: il problema posto da questi due emendamenti è un problema vero.
Rimango dell'opinione che questo comma poteva essere scritto nel modo più semplice e anche più aderente alle volontà espresse, almeno a parole dall'Assessore Mignone. Andava semplicemente detto che intenzione della legge è fissare la durata massima della concessione dell'impianto in modo tale che questa non possa superare la vita tecnica dell'impianto. Tutto quello che c'è scritto in più è o superfluo o sminuisce questo tipo di volontà. La legge dica semplicemente quello che vuole: che la concessione non può durare di più della vita tecnica dell'impianto. La legge non dice che la concessione può durare di meno, collega Ala. Dice che non può durare di più; lascia tutti liberi di farla durare di meno perché non dice che questo non è possibile. Questo è un concetto che vale sempre. Quindi mi sentivo perfettamente tutelato della possibilità da parte di chi gestirà questa legge di fissare durate della concessione inferiori. Da questo punto di vista quella dizione era di assoluta garanzia. Era anche garanzia da un altro punto di vista, e qui vengo al tuo emendamento, Ala, sul quale noi ci asterremo, anche se condividiamo gran parte delle osservazioni da te fatte.
Riteniamo inutile continuare a riferirsi alla natura dell'impianto, nel senso che occorre prendere una decisione riguardante la durata massima di un impianto. Questa decisione come sarà presa? Mi sembra del tutto superfluo dire che sarà presa in rapporto all'impianto stesso. Ma è una decisione che pensiamo che qualcuno possa prendere in rapporto alla natura di qualcos'altro? No, è del tutto inutile scrivere che bisogna riferirsi alla natura dell'impianto. Non bisogna scrivere un bel niente. E' implicito nell'oggetto del provvedimento, che bisogna occuparsi proprio di quell'impianto; occupandosene bisognerà vedere che caratteristiche ha, come è fatto e quanto può durare. Cosa serve scriverlo in una legge? Non serve assolutamente a niente. Non solo, ha ragione il collega Ala quando dice che forse è meglio che rimanga anche se non è tutto chiaro. Ha ragione perché cosa significa la natura? Cos'è questa natura? E' la gestione, la forma tecnica? Non bisogna rinunciare alla massima sinteticità, chiarezza degli obiettivi nel redigere gli articoli di legge. Mantenendo la dizione così com'è, continuo a vedere la possibilità di collegare il "di regola" con "il superamento della vita tecnica" in interpretazioni maliziose.
Ci asteniamo sull'emendamento del Consigliere Ala.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 6).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 23 voti contrari e 5 astensioni.
La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto sull'art. 3.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, se non sbaglio nell'art. 3 sono stati approvati gli emendamenti relativi agli aspetti istituzionali ed è un fatto positivo che almeno ci sia una correttezza di carattere istituzionale.
Invece non sono stati accolti né l'emendamento del sottoscritto n l'emendamento del collega Ala per quanto riguarda gli aspetti più inerenti alla chiarezza di volontà della legge.
Non voteremo a favore dell'art. 3, perché contiene una grave imprecisione che può dare adito - spero non accada, anche se non può essere escluso - a comportamenti difformi da parte delle Amministrazioni che saranno chiamate a gestire la durata della concessione.
Si è rifiutato di fare in modo che l'obiettivo posto dalla Giunta regionale di uniformare il più possibile la durata della concessione fosse un obiettivo esplicito e riferito ad un unico parametro che, a mio avviso continua ad essere l'unico parametro rispetto al quale è possibile collocarci e che riguarda la durata dell'impianto. La durata della concessione non può superare la vita tecnica dell'impianto. E' questo che occorreva dire, e dicendo questo le Amministrazioni si sarebbero collocate su questa affermazione. Se qualche Amministrazione intende collocarsi sotto questa previsione, la legge non lo impedisce, mentre impedisce di collocarsi in senso estensivo.
L'altra osservazione di carattere più generale - questa legge dovrebbe essere riscritta si riferisce all'estrema macchinosità di queste procedure.
Signor Presidente, lei sa che in Commissione il confronto è durato due anni e mezzo; ad un certo punto la maggioranza ha fatto quello che voleva e da un certo punto in poi l'abbiamo lasciata lavorare perché sempre più spesso c'era insofferenza verso le nostre osservazioni. Per l'osservazione che si può fare sul complesso dell'art. 3 è che fanno impressione le procedure che occorre seguire per avere la concessione nel caso previsto dal quarto comma. Per impianti che insistono su un solo Comune la vicenda è abbastanza comprensibile e veloce; via via che questi impianti interessano più Comuni vediamo che la procedura amministrativa si complica. Non so se la Giunta regionale abbia fatto qualche conto (se l'ha fatto sarebbe interessante conoscerlo) su quanto tempo occorre dal momento in cui si presenta una domanda di concessione al momento in cui il concessionario ha a disposizione, da parte del concedente, i vari pareri e la concessione stessa.
Mi rendo conto che questa è una critica ad un impianto sul quale sarebbe stato bene avere in Commissione un altro tipo di rapporto tra maggioranza e minoranza, per ragionare sul modo di sveltire le procedure che sono molto defatiganti e dai confini temporali molto incerti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Sull'art. 3, tolto l'aspetto del quinto comma, la posizione iniziale della Lista Verde era di astensione (sul secondo e terzo comma sono stati accolti due nostri emendamenti ed è stato mantenuto l'aspetto relativo al Consiglio provinciale), anche perché buona parte di questa procedura certamente macchinosa, ricompare in tutta la legislazione regionale esistente e forse non è possibile fare altro.
A mio avviso, gli aspetti di snellimento delle procedure stanno in altri articoli. Probabilmente, la strozzatura, la farraginosità e la lunghezza sono ineliminabili stante il nostro ordinamento statuale nei suoi caratteri generali.
Gli aspetti procedurali dei primi quattro commi erano tali da permettere una nostra astensione. Però, il non vedere accolta la durata delle concessioni, che attiene alla materia della sicurezza, è un punto a sfavore dell'art. 3 che mi porta ad esprimere un voto negativo. Questo aspetto è inoltre inserito all'interno di un contesto in cui vengono rilasciate concessioni sempre, comunque ed ovunque.
Il non avere accettato di mettere per iscritto una cosa detta dalla stessa Giunta e l'occultare totalmente in questo articolo che non stiamo parlando di concessione per impianti, ma stiamo parlando di impianti più piste più annesse infrastrutture, fa sì che con l'art. 3 si costruisca un piccolo tassello di una legge le cui finalità e i cui obiettivi sono assolutamente non condivisibili.
Per questi motivi la Lista Verde darà voto contrario all'art. 3.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, come i colleghi della Commissione competente ricorderanno, il Gruppo liberale ha sempre dichiarato i limiti obiettivi della legge in ordine a questa materia che sono nella forza e nella necessità di procedere e non vuole significare un giudizio di valore, ma semplicemente un giudizio di fatto.
Ci preoccupa che passi come un dato acquisito, anche per il futuro, il fatto che per il rilascio della concessione provinciale occorra il consenso dei Comuni. Se questo è validissimo allo stato attuale dei fatti, se immaginiamo di gestire la materia come probabilmente arriveremo nella nostra generazione politica a gestirla in termini di aree e di sistemi, è evidente che bisognerà inventare un meccanismo di governo di questi processi che possano prescindere dalle volontà comunali. Non è un problema che poniamo adesso, ma il nostro voto favorevole sull'art. 3 non può non passare alla storia dei nostri atti con la riserva da parte nostra di riaprire la questione quando questa materia verrà riaffrontata in termini di sistema integrato. E' contro ogni logica di razionalità immaginare che si cambi soggetto solo perché il documento deve essere rilasciato da più soggetti. Il soggetto sovracomunale viene investito nella misura in cui gli si riconosce una funzione di governo sovracomunale, non soltanto nel fare l'atto al posto di altri. Quindi è riduttivo il ruolo che si vuole dare alla Provincia, facendole semplicemente registrare le adesioni dei Consigli comunali e quindi rilasciare le concessioni oppure il contrario. Questo è fortemente riduttivo, ma soprattutto compromette una strategia di area vasta integrata, quella che noi riteniamo dovrà essere la filosofia di atti legislativi o di programmazione che qui sono stati richiamati e che non restano ludi cartacei nella misura in cui vengono introdotti elementi istituzionali di decisione diversi da quelli attuali.
La ragione quindi è stata esplicitata sufficientemente e noi votiamo a favore. Ci preme però dire che questo voto a favore non significa l'adesione totale a questo principio, che è giustificata soltanto dai limiti e dai fini. Noi consideriamo questa legge oggettivamente, quindi non in senso critico, ma di registrazione; ci pare insufficiente rispetto ad alcune aspettative ed alcune esigenze del governo del territorio che sono state indicate anche da altri colleghi. Ci rendiamo conto che non c'erano gli spazi per affrontare questi problemi, ma non vorremmo neanche che questa legge costruisse gli elementi istituzionali che impediranno il successivo processo. Se immaginiamo di andare in futuro ad ipotesi di programmazione e quindi di individuazione del sistema degli impianti e delle piste non più come segmenti, ma come un tutt'uno di un sistema turistico integrato collocato su aree con questo tipo di vocazione, è evidente che dobbiamo riservare alla Regione l'ipotesi di intervenire anche istituzionalmente in modo nuovo. Per esempio, non è da escludersi che a quei livelli di programmazione regionale approvata di area individuata, ci possa essere un'autorità istituzionale, magari quella provinciale che in forza di legge regionale ha competenza su questo, che salti il parere dei Comuni. Non possiamo immaginare che un programma di area vasta recepita all'interno dei documenti della programmazione regionale, all'interno di studi specifici, possa non decollare per il voto non favorevole di un Comune, che magari pone lo stesso voto soltanto in termini di concorrenza o di astiosità nei confronti del Comune vicino; poiché queste questioni sono più che probabili, sono certe, ripeto per l'ennesima volta queste cose per imporre l'attenzione visto che non la si dà (solo l'orologio mi è attento a differenza dei miei interlocutori).
Ci sembra quindi che debba essere lasciata aperta nella futura fase di valutazione regionale su questa vicenda la possibilità di intervenire a livello sovracomunale in ordine alla concessione di impianti insistenti nei Comuni.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 3 nel testo modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
Sull'art. 4 sono stati presentati numerosi emendamenti. Propongo per giunti ormai alle ore 13, di sospendere a questo punto la prima parte dei lavori del Consiglio.
La Conferenza dei Capigruppo è convocata immediatamente.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 13 riprende alle ore 15)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Proseguiamo l'esame del progetto di legge n. 252.
ART. 4 - Sono stati presentati i seguenti emendamenti.
1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in esercizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 3 deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente, corredata dalla documentazione determinata dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente e colleghi, l'art. 4 presentato dalla Giunta è un articolo nel quale si fanno degli elenchi: la domanda di concessione deve essere presentata e deve essere corredata da..., e c'è un'elencazione in cinque punti di una pletora di documenti che analizzano, verificano. E' un elenco tanto dettagliato quanto generico; in alcuni punti si dice, ad esempio, "elaborati tecnici di progetto" senza che si capisca di quale tipo di progetto si tratta. La critica che svolgiamo a questo articolo è quella di continuare a voler inserire all'interno della legge dei contenuti che sarebbe più utile rimandare alla redazione di regolamenti.
Questa critica non vale solo per questa legge; in realtà sono molte le leggi nelle quali vi è troppa commistione tra gli aspetti propri di una legge, che è quella di dare degli indirizzi generali, e quello dei regolamenti, che a partire dagli indirizzi generali fissano procedure e requisiti tecnici. Quindi questo articolo - svolgerò poi sugli emendamenti successivi l'esame di questi punti - mi sembra sia da modificare. Mi rendo conto che la proposta che ho presentato è di per sé insufficiente, nel senso che andrebbe collegata intanto con tutti gli altri emendamenti da me presentati ed accompagnata da una seria volontà di approfondire questo tema: quali sono gli elementi che possono e devono stare in una legge e quelli da rimandare ad approfondimenti successivi. Però nell'obiettivo di fare delle proposte concrete affinché la legge contenga solamente quello che è necessario ai fini della legge stessa, ho proposto questo emendamento nel quale si rimanda la definizione, a quel punto molto più puntuale di quella presentata dalla Giunta, ad un regolamento, deliberato dalla Giunta regionale, che indichi quali siano i documenti che i cittadini devono presentare alla Giunta regionale per avere una risposta.
Propongo, al di là di come è stato scritto questo emendamento, che ci sia la separazione netta tra scelte politiche di ordine generale, che devono essere espresse dalle leggi, e procedure tecniche e scelte operative che devono essere regolate da regolamenti. E' la separazione tra scelte politiche e scelte tecniche. Ho visto in altri casi che è nocivo fare delle lunghe elencazioni in sede di leggi, che poi diventano da un lato troppo appesantite da queste elencazioni, e dall'altro inevitabilmente troppo generiche. Un'elencazione nell'ambito della legge non riesce mai ad esaurire tutto il campo di specifiche tecniche a cui si riferiscono; quindi abbiamo sempre un ondeggiare tra l'essere troppo precisi da un lato e troppo generici dall'altro.
Questa è una proposta, correggibile, però dà il senso di questa cosa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

L'intervento del collega Chiezzi ha un contenuto esclusivamente tecnico, o meglio di tecnica legislativa, che non può non essere condiviso da me che sono attento a questi problemi. Ricordo che nel vigente ordinamento amministrativo statuale ci sono i regolamenti di attuazione e i regolamenti esecutivi delle leggi, che hanno proprio lo scopo, dopo che la legge esprime il comando in una determinata materia, di attuarla e svilupparla. Come è noto, i regolamenti esecutivi e i regolamenti di attuazione di una legge statale vengono emanati con decreto ministeriale cioè da parte dell'esecutivo. Questo discorso si pone puntualmente anche con riferimento all'art. 4 del disegno di legge, perché effettivamente questa è materia tipicamente regolamentare. E' assurdo che una legge contenga l'elenco dei documenti che il soggetto pubblico o privato, come nella specie, deve produrre al soggetto competente al rilascio della concessione. Effettivamente è materia che va demandata al regolamento, non solo per una questione di tecnica legislativa, ma anche perché il regolamento per sua natura è più duttile e, a seconda delle circostanze e nell'arco della vita della legge, può essere modificato o integrato.
Documenti che possono apparire necessari, possono però essere in un secondo tempo documentazione che, attraverso l'applicazione della legge, richiede appunto una modifica.
Quindi, sotto il profilo eminentemente e principalmente di una tecnica legislativa, non posso non condividere quanto è stato detto, cioè l'art. 4 è un articolo sostanzialmente regolamentare che va demandato ad un regolamento e non ha il diritto di assurgere a dignità di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Sono stato molto attento sia all'illustrazione del collega Chiezzi, sia agli aspetti chiariti dal collega Majorino. Rimane comunque un problema di ordine diverso, che a me interessa molto; nell'art. 4, così come è ora proposto dalla Giunta regionale e con il testo approvato in Commissione viene in ogni caso prevista una serie limitata ed insufficiente di documentazione, da prodursi da parte di chi richiede la concessione.
Sulla documentazione da produrre, al di là degli aspetti di tecnica legislativa suggeriti, il problema è di estrema rilevanza, sia per la necessità di avere garanzie sufficienti sotto il profilo gestionale e finanziario da parte dei soggetti che richiedono la concessione, sia per quanto riguarda il fatto che l'istruttoria disponga di tutti gli aspetti progettuali sufficienti e necessari per valutare l'impatto dell'opera sul territorio. Quello che qui viene proposto è insufficiente, sia sotto il profilo delle garanzie dei soggetti che richiedono la concessione, sia sotto il profilo delle garanzie del progetto in quanto tale, sia sotto il profilo turistico, sia per quanto riguarda l'accessibilità e altri aspetti della documentazione e sia per quanto riguarda l'impatto ambientale delle opere.
Dal punto di vista della tecnica legislativa accetto l'impostazione data dal collega Chiezzi e dal collega Majorino. Nello stesso tempo per chiedo che, qualora accolta questa proposta, non vengano trasferiti meramente su un regolamento i punti a), b), c), d), e), perché sono punti estremamente limitati, riduttivi rispetto al tipo di opere che stiamo facendo. La domanda di concessione riguarda opere in cui non viene in alcun modo prevista nessuna limitazione per quanto riguarda l'entità, la lunghezza, nonché la pesantezza dell'impatto. Teniamo di nuovo conto che la domanda non riguarda soltanto i piloni di un impianto a fune, ma riguarda tutti gli annessi e connessi, le piste da sci e le opere di infrastrutturazione richiamate al termine dell'art. 1. Abbiamo una situazione estremamente complessa. Qui si cerca di ridurre la concessione dell'impianto a fune come unico aspetto, per poi dire che tutto il resto viene di fatto autorizzato in seconda battuta, in seconda istanza. Preso tutto insieme, si tratta di uno di quei meccanismi pericolosi in qualsiasi legge, e soprattutto in questa.
Da un lato, quindi, propongo alla Giunta regionale di accogliere l'emendamento Chiezzi per un problema di tecnica legislativa; dall'altro lato, qualora l'emendamento venisse accolto, chiedo che al termine dell'esame della legge si individuino comunque le procedure e i meccanismi per definire la documentazione da produrre a sostegno della domanda connessa con la richiesta di concessione. Se l'operazione è invece soltanto quella di trasferire su regolamento questi medesimi punti, io non sono d'accordo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

La Giunta considera, sul piano della tecnica legislativa, fondate e di grande interesse le argomentazioni rese dal collega Chiezzi e dal collega Majorino.
La Giunta aveva proposto questo tipo di articolo forse per un eccesso di precauzione, anche alla luce dell'andamento in questa legislatura della nostra attività legislativa. Indubbiamente, la parte dell'articolo che elenca, dalla lettera a) alla lettera e), la documentazione occorrente è certamente più proprio di un atto amministrativo che non di un provvedimento legislativo; inoltre, come è stato fatto rilevare, il termine "elaborati tecnici di progetto", così come è scritto, è certamente insufficiente a definire la tipologia della documentazione richiesta, anche se al punto 3) la Giunta si riservava di precisare forme e contenuti.
Tuttavia, si ritiene che le argomentazioni qui addotte vadano nella direzione di scindere il momento legislativo, che è quello delle scelte politiche, dall'attività amministrativa, che non può che essere consequenziale, e che significa stare dentro i binari definiti dalla legge.
Per questa ragione, la Giunta ritiene di dover accogliere l'emendamento proposto dal collega Chiezzi, con la precisazione che nella terza riga dove c'è scritto "in esercizio pubblico", si dovrebbe intendere "in servizio pubblico". Se siamo d'accordo sul termine, pregherei di prenderne nota.
Con questa dichiarazione è altresì ovvio che la Giunta conviene con gli emendamenti del Consigliere Chiezzi per quanto riguarda la soppressione del secondo e del terzo comma. E' evidente che con questa indicazione non sono accoglibili e per certi versi neanche discutibili gli emendamenti avanzati dal collega Ala. Nella predisposizione del documento attuativo di questa previsione legislativa, la Giunta regionale terrà conto, oltre di quanto già scritto nell'art. 4, anche delle proposte avanzate con gli emendamenti dal collega Ala, nel senso che le valuterà ritenendole degli interessanti approfondimenti e specificazioni di quanto già contenuto nell'art. 4. Ci potrà anche tradursi nel non recepimento totale, però voglio testimoniare la disponibilità della Giunta a valutare le proposte di emendamento effettuate.
Con questo spirito vi è il consenso della Giunta ad accogliere l'emendamento presentato dal collega Chiezzi, precisando altresì che la Giunta regionale non attenderà i tre mesi, ma cercherà di predisporre quanto prima lo strumento attuativo della legge. Credo che si potrebbe anche dire che è facile per la Giunta regionale accogliere questo emendamento. Noi non lo facciamo in modo strumentale, credo che almeno di questo ci si debba dare atto, perché il ragionamento addotto ha un suo fondamento e grosse ragioni di verità. Qualora lo si ritenga, ci può essere l'impegno della Giunta a informare la Commissione sul provvedimento che verrà adottato. Anche qui, preciso informare, perché non è il caso di introdurre altri momenti di decisione; un'informazione alla Commissione pu essere un elemento che consente in ogni caso un confronto pur nella separatezza dei momenti decisionali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, visto che la Giunta accoglie tre emendamenti presentati dal sottoscritto relativi all'art. 4, mi sembra giusto apprezzare questa decisione e chiedere con estrema chiarezza che la dichiarazione di accoglimento di questo emendamento preluda alla volontà di predisporre un regolamento quanto mai preciso in questo settore. Questo è l'impegno che si prende la Giunta. Non si scriva nulla nella legge, perch comunque si sarebbe sempre troppo imprecisi, ma si usi la massima precisione nel regolamento. Ad esempio, si può già dire, in occasione dei prossimi emendamenti, che le proposte del collega Ala, volte ad inserire nella legge delle specificazioni sulla documentazione da presentare in allegato alla domanda di concessione, vengano accettate ed inserite nella deliberazione della Giunta regionale. Tra la documentazione necessaria sollecito in particolar modo quella relativa a tutti i problemi geologici.
L'Ordine nazionale dei geologi ha spedito una lettera in data 27/12/1988 che è giunta anche ai Consiglieri regionali. In questa lettera si cita una legge importantissima e poco considerata nella prassi amministrativa della pubblica amministrazione, la legge 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". L'Ordine dei geologi invita tutte le autorità in indirizzo, Presidenti dei Consigli regionali, Assessori comunali e provinciali, Ingegneri capo dei Comuni e dei Consorzi, a porre in atto gli opportuni provvedimenti affinché gli atti di progetto siano corredati dai predetti elaborati geologici e geotecnici; in particolare si osserva che la relazione geologica e le relative indagini devono accompagnare tutti i progetti di massima, relativi ad opere in qualunque zona ricadenti, tutti i progetti relativi ad opere da realizzarsi nelle aree dichiarate sismiche in quelle determinate a vincoli particolari, nelle aree dove possano verificarsi fenomeni di subsidenza od altri fenomeni di dissesto, di origine sia antropica che geologica. Chiedo che l'Assessore tenga conto di questa osservazione e presti particolare attenzione ai problemi di corredare i progetti, sin dalle prime fasi dei progetti stessi, come quella del progetto di massima, con la documentazione di carattere geologico. Mi sembra superfluo insistere sul fatto che in una zona di montagna, questa è una delle documentazioni più importanti ai fini della tutela dei versanti del rischio di frane, smottamenti e via dicendo.



PRESIDENTE

Il Consigliere Majorino ha presentato il seguente subemendamento: 2) sopprimere le parole "dalla Giunta regionale" e sostituire con le parole "da Regolamento regionale".
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, lo spirito è quello dell'emendamento proposto dal collega Chiezzi, ma per coerenza con l'impostazione che ho creduto di dare alla materia (cioè avendo io sostenuto che l'art. 4 più che un testo di legge deve essere un regolamento) e visto anche che la Giunta ha accettato la lettera e lo spirito dell'emendamento, non possiamo scrivere che la documentazione verrà determinata dalla Giunta regionale, perché con questo si intende un provvedimento meramente amministrativo di Giunta; dobbiamo quindi scrivere "con Regolamento regionale", perché il Consiglio, ai sensi dello Statuto esercita, oltre che la potestà legislativa, una potestà regolamentare.
Questo è coerente con l'impostazione che avevo dato, cioè a dire c'è una legge e un regolamento di attuazione. Diversamente, potremmo cadere da un eccesso all'altro. Un eccesso era inserire nella legge una norma sostanzialmente regolamentare e l'altro eccesso era non emanare un regolamento, ma dare alla Giunta il potere meramente amministrativo e tipico di indicare questa documentazione. Penso che lo spirito dell'emendamento del Consigliere Chiezzi fosse questo. Poiché si è riconosciuta all'elencazione dei documenti la dignità regolamentare, questa deve venire in Consiglio ai sensi dello Statuto che prevede che i regolamenti non siano emanati dalla Giunta, ma dal Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Dopo la dichiarazione dell'Assessore, desidero far notare all'Ufficio di Presidenza che il mio emendamento al primo comma chiariva che la domanda di concessione era da presentarsi non solo al soggetto concedente la concessione, ma anche ai Sindaci dei Comuni interessati. Altrimenti avevamo il caso di una domanda sulla quale i Comuni dovevano deliberare senza avere in alcun modo la documentazione relativa all'oggetto sul quale deliberavano.
Propongo che l'emendamento al primo comma sia letto come subemendamento all'emendamento del Consigliere Chiezzi, in quanto non riguarda il rinvio della documentazione in fase di regolamento, ma riguarda la proposta di presentare la documentazione a due soggetti: al Comune e all'ente concedente la concessione, ovviamente qualora le due cose non coincidano.
Desidero riproporre questo aspetto, qualora venga accolto l'emendamento del Consigliere Chiezzi, come forma di subemendamento (diversamente da altri emendamenti presentati all'art. 4 che ovviamente non possono più essere considerati proponibili anche se l'emendamento del Consigliere Chiezzi venisse accolto, pur potendo essere invece oggetto di impegno da parte della Giunta regionale in fase di redazione del regolamento). Al posto della dizione attuale si propone: "deve essere presentata dall'interessato all'ente concedente e al Sindaco del Comune o dei Comuni interessati.
Qualora i Comuni interessati siano più di uno, la documentazione allegata alla domanda può essere presentata in un unico Comune". Non è che mi piaccia la moltiplicazione all'infinito della carta, però ricordiamo che nell'articolo precedente abbiamo detto che i Comuni devono esprimersi sui progetti. Se, all'interno di questa legge, non troviamo il sistema con cui i Comuni acquisiscono la documentazione progettuale completa (non quella relativa unicamente agli aspetti urbanistici del progetto, ma quella relativa alla documentazione completa), facciamo una legge che di fatto prevede che i Comuni si esprimano in assenza di documentazione.
Per risparmiare tempo, esprimo il mio parere favorevole sulla proposta di subemendamento presentata dal Consigliere Majorino. Quindi proporrei, se c'è la disponibilità della Giunta regionale, di procedere ad un accorpamento di questi emendamenti.
Dichiaro fin d'ora che una parte degli emendamenti proposti all'art. 4 riguardano altri aspetti che rimangono validi e che non possono essere ricompresi all'interno di quanto invece viene a cadere con l'accoglimento di questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

A me pare che si cerchi di fare entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Se viene accettato un principio e poi si introducono delle subordinate per cui non vi è una semplificazione di procedure ma vi è viceversa un allungamento di tempi prima che la Regione abbia predisposto gli atti che rendono efficace questa legge, tanto vale che rimanga il testo licenziato dalla Commissione, che comunque dava un minimo di certezza rispetto alla documentazione da presentare e rinviava ad un provvedimento di Giunta per gli aspetti più puntuali degli atti documentali da allegare alla richiesta.
Da questo punto di vista, la Giunta non può che riconfermare l'accoglimento dell'emendamento del Consigliere Chiezzi così come era stato presentato, perché ci pareva un elemento che distingueva il momento legislativo dal momento amministrativo, facendo sì che il Consiglio regionale indicasse con legge le linee politiche, delegando alla Giunta la predisposizione della documentazione cartacea che doveva essere allegata alla domanda. Ho anche precisato che vi è disponibilità ad informare in quest'ottica di distinzione la Commissione competente in ordine a quello che sarà il provvedimento amministrativo della Giunta. Da questo punto di vista, la Giunta non ritiene di dover accogliere i subemendamenti del Consigliere Majorino e del Consigliere Ala, perché se siamo nel caso di un Comune singolo l'ente concedente è il Comune interessato, se siamo nel caso di più Comuni è la Provincia che delibera, previo parere favorevole dei Consigli comunali. Vi potrà anche essere il caso di un Consiglio comunale che delibera senza aver richiesto l'acquisizione degli atti. Mi parrebbe davvero strano; al limite si potrà fare questa precisazione nell'atto deliberativo della Giunta regionale, ma non ci pare opportuno appesantire ulteriormente il testo con l'introduzione del subemendamento del Consigliere Ala. Pertanto la Giunta sarebbe dell'avviso di non accogliere i due subemendamenti e di esprimere invece parere favorevole sull'emendamento del Consigliere Chiezzi nella formulazione originaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto sul subemendamento presentato al Consigliere Ala che recita: 3) le parole "deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente" sono così sostituite "deve essere presentata dall'interessato all'ente concedente e al Sindaco del Comune o dei Comuni interessati.
Qualora i Comuni interessati siano più di uno, la documentazione allegata alla domanda può essere presentata in un unico Comune".



CHIEZZI Giuseppe

Non capisco come si possa non accettare questo subemendamento che, al limite, è una ripetizione di una cosa già detta. Non capisco come si possa dire che questa domanda non va presentata a tutti i Comuni, perché la legge dice che se c'è un Comune sarà il Comune ad esprimere il parere, se ci sono due Comuni saranno due Comuni, se ce ne sono tre saranno Comuni e Provincia, se ci sono Comuni e due Province, saranno i Comuni, la Provincia e la Regione. E' chiaro che per esprimere il parere con le deliberazioni conformi, il Comune dovrà avere a disposizione la domanda, per cui è incomprensibile il rifiuto di inserire questo elemento; succederà così, che lo si voglia o no, non è un allungamento delle procedure, è semplicemente l'illustrazione delle conseguenze che altri articoli di legge provocano sulla domanda di concessione.
In ogni caso, a nome del Gruppo, ritengo questo emendamento migliorativo dell'emendamento che ho firmato e che è stato accettato dalla Giunta. Non capisco però perché ci si chiuda su un fatto che non ha conseguenze negative, anzi indica un percorso lineare rispetto alla procedura di coinvolgimento di tutti i Comuni. Voteremo a favore e chiediamo alla maggioranza di riflettere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Votiamo l'emendamento presentato dal Consigliere Ala per le motivazioni già espresse dal collega Chiezzi e ribadisco anche che è incomprensibile il rifiuto di questo emendamento. Desidero richiamare l'attenzione sul comma secondo dell'art. 5, dove si sancisce espressamente che l'ente concedente trasmette alla Regione la domanda e la relativa documentazione corredandola delle deliberazioni dei Consigli comunali interessati di cui all'art. 3. Il Consiglio comunale deve verificare la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, per cui in effetti, quanto viene esplicitato nel primo comma è addirittura restrittivo perché parla solo di un Comune, mentre dovrebbe essere demandato a tutti i Comuni. Posso accedere al rigetto dell'emendamento intendendosi, però, che la documentazione deve essere presentata in ogni Comune, perché ogni Comune deve esprimere la valutazione di compatibilità con i propri strumenti urbanistici.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione il subemendamento n. 3).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 17 contrari.
In merito al subemendamento proposto dal Consigliere Majorino ha chiesto di parlare il Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto che potrebbe essere, trattandosi di un subemendamento, una subdichiarazione. Ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Prendo la parola "subdichiarazione" come una spiritosaggine.
A mio parere, la questione posta dal collega Majorino è in termini di sostanza, per come ho presentato l'emendamento. Sin dall'inizio ho detto che l'emendamento presupponeva una logica diversa di affrontare il problema e che questo era il contributo che dava un Consigliere regionale che pensava a schemi diversi di ragionamento nell'affrontare le leggi con la separazione tra i principi generali e i fatti tecnici. In questa logica il problema di sostanza che mi sta a cuore è quello di indicare con estrema precisione e dettaglio quale documentazione deve essere fornita. Questo è l'obiettivo che mi ponevo, per questo proponevo di togliere dalla legge tutto quanto si riferiva a questa materia, richiedendo un provvedimento specifico atto ad individuare le forme e i contenuti degli allegati progettuali, delle indagini economiche, finanziarie, ecc. Questo documento sarà valido per tutta la Regione Piemonte ed è determinato dalla Giunta regionale. Ora la Giunta regionale determina questi documenti deliberando.
Qui si aprono le due strade, come ha spiegato bene prima il Consigliere Majorino. La prima, di determinare la documentazione necessaria attraverso la proposta al Consiglio regionale di un regolamento nel quale sia descritto l'elenco di tutti i documenti necessari. La seconda, che la Giunta regionale approvi con una deliberazione un documento nel quale siano contenute le prescrizioni.
Dal punto di vista della sostanza, mi rimane abbastanza indifferente se questa documentazione abbia la forma di un regolamento o di una deliberazione della Giunta regionale. L'unica differenza potrebbe essere quella di un dibattito pubblico sulle conseguenze politiche di una scelta compiuta dalla Giunta regionale. In questo senso è chiaro che il regolamento consente di più questo dibattito, la deliberazione di Giunta lo consente di meno perché su una deliberazione al massimo si può presentare un'interpellanza o un'interrogazione e avere un dibattito a posteriori.
Da questo punto di vista, accolgo l'osservazione del collega Majorino sul suo emendamento ci asterremo, pur condividendo che questa può essere una delle strade. Riteniamo che questa dizione consenta a chi governerà il problema di scegliere l'una o l'altra di queste strade.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Se ho capito bene, vanno via i punti a), b), c), d), e)? Sono esterrefatto, Presidente! In questo caso svolgo la dichiarazione di voto.
Voto per disciplina di maggioranza, ma questa che stiamo facendo non è una legge, perché se andiamo indietro, per quel poco che abbiamo studiato a scuola, ci ricordiamo che cosa è una legge. Questo invece è un collage di disposizioni: di ordine nazionale, di ordine regionale; l'obiettivo che ci siamo dati è stato di ricondurre ad unità tutta la normazione che riguardasse queste vicende.
Ora, proprio sull'elemento più cruciale, noi rinviamo ad una fase successiva, che sarà di grosso confronto politico, l'individuazione dei punti a), b), c), d), e). Quindi ci avviamo, caro Assessore, verso la strada di avere anche qui quello che abbiamo cercato di correggere, cioè una doppia normativa. Poi avremo la storia delle circolari, nel senso che la legge rimarrà lì per conto suo, e su questo art. 4 si succederanno circolari, che accetterei se fossero illustrative di come si fanno le domande, di che firma deve avere il progetto, ecc. Se invece si dice che normiamo questa materia attraverso regolamento - perché così è, al di là della forma terremo su due terreni la normativa alla quale i nostri cittadini dovranno fare riferimento: da una parte la legge (questa) e dall'altra parte un regolamento, e probabilmente ci sarà l'interesse di qualcuno a voler verificare la corrispondenza del regolamento, soprattutto se non viene in Consiglio ma se è una semplice circolare, con i principi della presente legge.
E' una strada scelta dall'Assessore che io condivido per spirito di non polemica. Mi sembrava che fissare già così dettagliatamente e corposamente gli elementi che devono accompagnare la domanda (rinviando ad un lavoro di esemplificazione da parte della Giunta e di tipicizzazione di come andavano fatte le domande) fosse chiudere una fase del nostro confronto. Invece qui per risparmiare un po' di tempo, facciamo finta di saltare il problema sicuramente ritroveremo questa vicenda in Commissione e poi in aula, e perderemo altre giornate, con l'inconveniente di lasciare quella materia non nella sostanza legislativa, ma all'interno di un atto più o meno improprio. Mi rimetto comunque alla valutazione dell'Assessore, prendendo atto che il mio emendamento non viene discusso.



PRESIDENTE

Passiamo alla votazione del subemendamento n. 2).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 19 contrari e 10 astensioni.
Pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.
Gli emendamenti al comma primo si intendono quindi decaduti.



ALA Nemesio

Credo che l'ultimo emendamento al termine del primo comma non possa essere ritenuto decaduto, mentre gli altri sì. Questo emendamento riguarda la pubblicizzazione della domanda di concessione. Lo leggo per richiamarlo: "Il Sindaco del Comune interessato provvede alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di copia della domanda di concessione per 30 giorni, specificando che, nel medesimo periodo di tempo, qualunque cittadino interessato può prendere gratuitamente visione della documentazione allegata alla domanda", ecc.
Negli articoli successivi di questa proposta di legge è previsto che si possano inoltrare domande di concessione relative ad impianti funiviari al di fuori delle previsioni urbanistiche del Comune, al di fuori del Piano regolatore generale vigente.
Per questi motivi, se non altro, ma anche per motivi più generali attinenti agli interventi di modificazione del territorio, e cercando di interpretare lo spirito di controllo partecipativo che informa il nostro Statuto regionale e la legge n. 56, con questo emendamento desidero avviare una serie congiunta di processi.
Primo: che all'interno del Comune vi sia una sede dalla quale i cittadini possano essere, con gergo burocratico, notiziati dell'avvenuta istanza. Questo vale per moltissime altre procedure e questioni. Teniamo conto che questa istanza entrerà nel merito degli espropri dei terreni di altri cittadini che abitano in quel Comune o che comunque il suo accoglimento, a catena, si porterà dietro procedure di esproprio. Quindi non è una bazzecola. Non è la richiesta di una concessione edilizia o il rilascio di un'autorizzazione edilizia: si tratta di un'istanza che viene a riguardare terreni altrui, non propri. Quindi in primo luogo la domanda di chi richiede una concessione deve essere pubblica.
Secondo: ci deve essere un congruo lasso di tempo durante il quale ogni cittadino possa prendere visione gratuitamente della documentazione tenendo conto che, a questo punto, si dovrà prendere visione della documentazione presso la sede provinciale, visto che il Comune non avrà nulla. Voglio che siano fatti salvi i principi: pubblicità della domanda possibilità, per i soggetti interessati (il termine interessato in questo caso è un termine già noto e usato in altre leggi, e non c'è bisogno di precisarlo), di accesso gratuito alla documentazione.
E' chiaro che poi lascio all'iniziativa politica, amministrativa e giuridica dei diversi soggetti interessati il prosieguo che viene dopo l'accoglimento di questa vicenda.
Teniamo conto che stiamo facendo una legge che permette ai privati di espropriare terreni di altri privati, al di fuori di ogni pianificazione.



MARCHINI Sergio

Per fare gli ski-lift e le seggiovie si sono sempre fatti gli espropri per pubblica utilità: vai a vedere nei Tribunali!



ALA Nemesio

Io chiedo solo che il cittadino lo sappia. E' noto che in Commissione abbiamo riprodotto più volte questo scontro.
Ritorniamo all'emendamento. L'emendamento dice: il Comune pubblica per trenta giorni il fatto che esiste una domanda, e per trenta giorni i cittadini gratuitamente possono andare a vedere gli atti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

La Giunta ritiene di non poter accogliere l'emendamento prospettato dal Consigliere Ala, perché ci sono dei seri dubbi sulla legittimità della prima parte dello stesso, in quanto si va ad interferire su materia disciplinata dallo Stato in ordine alla pubblicizzazione degli atti.
Peraltro va anche ricordato che la legge n. 56 prevede già delle norme sul cosiddetto controllo partecipativo qualora vi siano degli atti assimilabili. Per quanto riguarda poi le procedure relative alla materia dell'esproprio per pubblica utilità, in realtà quegli atti sono già pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni e anche in Provincia. Quindi per le procedure che prevedono esproprio con dichiarazione di pubblica utilità vi è già una procedura di informazione attraverso l'Albo pretorio del Comune interessato o dei Comuni interessati della Provincia che supera le osservazioni che sono state prospettate. Per queste ragioni, la Giunta non accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il Consigliere Ala ha ragione.
Questa previsione è assolutamente necessaria, perché nascondersi dietro il ditino, dicendo che le deliberazioni del Comune sono appese all'Albo pretorio, fa ridere; qualsiasi cittadino sa benissimo che se andando in Comune per caso trova l'Albo pretorio, le notizie che ne ricava sono poche se non che è successo un fatto che lo interessa, cosa che però sapeva già altrimenti non sarebbe andato a cercare l'Albo pretorio. Ma il cittadino sa bene che passare dalle notizie illustrate sull'Albo pretorio alle notizie che servono è un'impresa il più delle volte faticosissima. Non si riesce mai a capire come ottenere tutte le documentazioni. Il nocciolo della proposta del Consigliere Ala è quello di consentire a quel cittadino che volesse capire cosa ha deciso il Comune, di saperlo gratuitamente e possibilmente senza rinunciare a farlo, viste le difficoltà che incontra.
E' vero che l'Albo pretorio c'è, ma il Consigliere Ala chiede che il cittadino sia messo in condizioni di sapere, e sappiamo che oggi non è così. I Comuni non sono la casa di vetro che dovrebbero essere. E sappiamo come è fatto l'apparato amministrativo dei Comuni, anche dei piccoli Comuni. Chi ha frequentato i Comuni lo sa: avere i documenti approvati da Giunta e Consiglio non è una cosa semplice. Ci vuole del tempo e a volte ci vogliono anche dei soldi, si perde anche la pazienza, perché non si sa come fare e tante volte non c'è nemmeno chi dice come si deve fare.
Su questo provvedimento è importante che il cittadino sia agevolato nell'acquisizione di informazioni. E' un provvedimento che questa Giunta sa che può avvenire sia al di fuori dei Piani regolatori, sia all'interno di zone vincolate dalla nuova legge sul vincolo idrogeologico. Ci sono dei coinvolgimenti di interessi privati estranei a chi ha formulato la domanda che vanno tutelati almeno dal punto di vista della facilità di accesso alla documentazione. Questi documenti devono essere resi noti ai cittadini, che possono non essere esattamente a conoscenza se le loro proprietà sono interessate dalla domanda di concessione. Questo emendamento del Consigliere Ala dice che insieme all'affissione all'Albo pretorio i Comuni devono anche mettere le cartografie a disposizione di chi le chiede senza domande, bollo, code. Quando il Consiglio comunale delibera, devono essere pronte la documentazione fotocopiata e la cartografia in copia in un ufficio. Quando arriva qualcuno dal Segretario comunale questo non deve far altro che autorizzare la consultazione. Vogliamo rinunciare a questo? Questa documentazione serve solo per far funzionare meglio i Comuni ed avere più rispetto dei cittadini. I cittadini hanno dei diritti e il diritto all'informazione è uno dei diritti fondamentali. Il Comune, che è la cellula prima, fondamentale dello Stato, quella più vicino ai cittadini spesse volte, soprattutto sulla documentazione tecnica delle deliberazioni non è trasparente, non è aperto. Non è facile avere dei rapporti con il Comune. Questo è un atto delicatissimo. Invito la Giunta a considerare la serietà di questo emendamento. In ogni caso il Gruppo comunista vota a favore.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, vorrei rilevare che non è dato di comprendere perché la Giunta sia contraria segnatamente alla seconda parte di questo emendamento. Infatti, la legge n. 56 contiene espressamente la previsione che ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ovviamente la legge n. 56 si riferisce alle autorizzazioni ed alle concessioni relative alle trasformazioni urbanistiche. La stessa legge n.
56 prevede il controllo partecipativo, prevedendo espressamente che qualunque cittadino possa prendere visione presso gli uffici comunali di tutti gli atti delle pratiche edilizie in quel caso. In questo caso si chiedeva di poter visionare tutte le pratiche che concernono questi tipi di concessione. Non si vede perché la stessa regola non possa essere inserita anche in questo disegno di legge, quando è inserita pacificamente nella legge n. 56, penso in allora per volontà di tutti; non mi pare che queste normative abbiano creato dei problemi. Sul primo punto posso riconoscere che potrebbe sussistere qualche dubbio ad inserire una forma di pubblicità non prevista, o che per meglio dire solo lo Stato può prevedere; per essendo materia delegata, la delega dovrebbe poter riguardare tutte le formalità. Su questo posso anche riconoscere i dubbi che hanno suggerito all'Assessore di dire "no" all'emendamento Ala; ma sulla seconda parte, che riguarda in sostanza il controllo partecipativo previsto per la legge urbanistica, non si vede perché la stessa regola non debba esserci per questa materia e in questa legge che oggi andiamo a discutere.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Ala, il cui testo recita: 4) al termine del primo comma aggiungere il seguente nuovo comma: "Il Sindaco del Comune interessato provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di copia della domanda di concessione per 30 giorni specificando che, nel medesimo periodo di tempo, qualunque cittadino interessato può prendere gratuitamente visione della documentazione allegata alla domanda presso la sede comunale o, nel caso di più Comuni interessati alla domanda di concessione, specificando il nome del Comune presso cui è disponibile detta documentazione".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 22 contrari.
5) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: il comma secondo è soppresso.
La parola al Consigliere Ala per dichiarazione di voto.



ALA Nemesio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, voto contro la soppressione del secondo comma. A prescindere da quanto deciderà il futuro regolamento e se quel regolamento prevedrà o meno questa clausola - cosa che per ora non è dato sapere - vorrei che rimanesse sempre all'ente concedente (non solo la Regione, ma anche la Provincia o i Comuni, quindi altri soggetti) la possibilità di richiedere documentazioni, studi e valutazioni, al di là di quanto la Regione ritenga opportuno. Vorrei rimanesse la facoltà del Comune (qualora debba rilasciare la concessione) o della Provincia (qualora ci trovassimo nel caso in cui il rilascio della concessione sia dato dalla Provincia) di richiedere quegli approfondimenti che non compaiono tra la documentazione che la Regione, come soggetto che ha la delega in questa materia, intende richiedere a chi presenta una domanda. Per lasciare quindi a discrezione del soggetto che dovrà concedere la concessione questo spazio autonomo, in casi specifici, per valutare elementi che non è possibile in questo momento prevedere o tenere in conto, occorre che venga conservato il secondo comma, al di là e al di fuori del regolamento che abbiamo deciso in sostituzione del primo comma.
Vi sono inoltre aspetti relativi all'impatto ambientale e alla tutela idrogeologica del territorio, oltre ad aspetti e valutazioni (che avevo chiesto di inserire nel primo comma) relativi alla solidità finanziaria e ai precedenti penali dei soggetti.
Sono pertanto contrario all'emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 29 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astensioni.
6) Emendamento presentato dal Consigliere Ala: al termine del secondo comma è aggiunto il seguente comma: "L'ente concedente provvede all'esame delle domande di concessione in modo da garantire la partecipazione degli interessati e la pubblicità degli atti afferenti il procedimento istruttorio per il rilascio della concessione stessa".
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

L'emendamento, nelle fasi procedurali, ripropone sotto altra forma e in un momento successivo il problema della partecipazione. Il problema della partecipazione e del controllo degli atti da parte dei cittadini costituisce, per chi ha seguito in Consiglio l'attività del Gruppo Lista Verde, una costante, come si è visto in materia di rifiuti, di piano di risanamento delle acque, e come si vedrà quando ridiscuteremo la nuova legge n. 56. L'articolo sul controllo partecipativo previsto nell'attuale legge n. 56 non ha permesso ai cittadini di controllare la trasformazione territoriale ed urbanistica del proprio territorio. La Regione ha rinunciato a presentare e ad esaminare una legge sulla valutazione di impatto ambientale e il Ministro ha presentato normative, circolari e disposizioni varie che mettono in secondo piano il nodo centrale presente nella valutazione di impatto ambientale. Quest'ultima non è solo la produzione di una documentazione ulteriore rispetto alla connessione intervento, territorio e conseguenze sul territorio, ma è anche uno strumento di gestione partecipata della cosa pubblica e degli atti connessi con la trasformazione del territorio. Si ripropone quindi il nodo della partecipazione e delle modalità con cui si fanno le valutazioni di impatto ambientale o, in subordine, si compiono le istruttorie relative agli interventi di modificazione territoriale sostanziale, soprattutto quando questi interventi avvengono in deroga o in mancanza di Piani regolatori che lo prevedano.
L'attuale norma per la redazione dei Piani regolatori e delle loro varianti è già scarsamente partecipativa, ma se non altro prevede momenti di pubblicizzazione e di esternazione, da parte dei cittadini e nei confronti dell'Amministrazione comunale, dei loro pareri, osservazioni e suggerimenti rispetto alle proposte che riguardano la modificazione del territorio.
Questo non può avvenire per quegli aspetti che riguardano interventi di modificazione del territorio laddove questi avvengano in deroga o in contrasto con i vigenti Piani regolatori.
Propongo una norma che appare quasi una petizione di principio, una dichiarazione di buona volontà e di intenti più che una procedura, anche se l'aspetto di questa procedura verrà da me ripreso qualora si rivedesse la legge urbanistica.
Il fatto che l'esame delle domande di concessione garantisca la partecipazione degli interessati e la pubblicità degli atti afferenti il procedimento istruttorio mi pare debba rimanere all'interno di una trasparenza degli atti delle amministrazioni e all'interno di un'altra petizione di principio, che è quella contenuta nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente in merito all'accesso all'informazione amministrativa in materia ambientale. Nonostante le interrogazioni, la Regione non ha mai voluto intervenire con propri provvedimenti. Questo aspetto diventa uno degli aspetti chiave di una politica ambientale, un aspetto non più eludibile.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, il tema posto dall'emendamento del collega Ala tratta della partecipazione dei cittadini alla pubblicità degli atti relativi al procedimento istruttorio.
Una risposta di tipo burocratico potrebbe essere quella che della partecipazione a livello locale se ne devono interessare i Comuni, i quali hanno diritti e doveri per farlo; potrebbe sembrare inopportuno che la Regione da un lato ripeta perorazioni alla partecipazione e dall'altro lo organizzi su temi sui quali il Comune ha il dovere di organizzarsi. D'altro canto, possiamo notare che il 20% dello Statuto è dedicato alla partecipazione. Ciò vuol dire che questo tema deve avere udienza in quest'aula e forse deve avere udienza in modo non chiuso e burocratico e prettamente limitato alle competenze specifiche.
Ho fatto questa premessa perché mi sono posto il problema dell'opportunità di inserire in una legge regionale un esplicito obbligo ai Comuni di garantire la partecipazione. Il problema se la Regione possa indicare con normative cogenti ai Comuni l'obbligo di effettuare forme di partecipazione è un dilemma di carattere istituzionale di rapporti tra enti che forse non è risolto. Come uomo politico che sa leggere e scrivere, mi pare che nello Statuto ci sia la volontà della Regione di attivare una partecipazione, per quanto riguarda gli atti regionali, soprattutto le leggi. Lo Statuto è rivolto a garantire partecipazione nell'attività principe della Regione Piemonte, le leggi e di qui le consultazioni, le leggi di iniziativa dei Comuni, le leggi di iniziativa popolare e i referendum. Nello Statuto si trovano ragioni di merito per sostenere la proposta del collega Ala di inserire in una legge regionale l'obbligo per i Comuni di prevedere la partecipazione popolare. Prendiamo, ad esempio l'art. 48, dove si fa un'elencazione di quali siano gli istituti della partecipazione. In questi istituti non ci sono le proposte contenute nell'emendamento del collega Ala. Nell'ultimo comma si dice che la partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali. Quindi, nello Statuto si è elencato il campo di azione della partecipazione popolare per quanto riguarda in modo specifico gli atti regionali, ma la frase nella quale si dice che la partecipazione si può attuare con leggi finalizzate ad essa, mi sembra che renda proponibile l'emendamento del collega Ala, sul quale il Gruppo comunista esprime voto favorevole.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 6).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli e 19 contrari.
7) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: il comma terzo è soppresso.
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

L'emendamento proposto dal Consigliere Chiezzi è accolto dal Gruppo Lista Verde. Il mio voto favorevole alla soppressione del terzo comma è da intendere in maniera puramente e meramente tecnica, come atto dovuto rispetto alla nuova formulazione ed anche alla nuova filosofia ed impostazione complessiva che ha attualmente l'art. 4.
Nel merito dell'art. 4, rimando alla mia dichiarazione di voto sull'intero articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi rendo conto che su questo articolo curioso si usano le dichiarazioni di voto per prenotare sostanzialmente la circolare o la relazione della Giunta, così mi pare di capire. Quindi richiamo l'attenzione della Giunta sull'opportunità che questa circolare riprenda in termini più puntuali il n. 2, perché la richiesta di altro documento deve essere come minimo motivata. Immaginare che l'ente concedente possa richiedere "ad libitum" documenti per sempre e comunque, compresa l'edizione purgata della Divina Commedia, mi sembra davvero un'indicazione che va corretta con una motivazione per quanto possibile in un'unica soluzione. La richiesta di documenti ulteriori deve essere fatta una tantum, tutta insieme, con adeguata motivazione al fine di consentire l'avvio del contenzioso se del caso davanti all'autorità amministrativa.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 7).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 29 Consiglieri presenti.
In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento soppressivo del comma terzo, vengono a decadere gli emendamenti presentati dai Consiglieri Ala e Majorino al comma stesso.
Possiamo pertanto passare alle dichiarazioni di voto sull'art. 4.
La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, informalmente ma anche per comprensione delle successive dichiarazioni, sarebbe bene, per quelli che hanno poca possibilità di seguire come il sottoscritto, che venisse data lettura di cosa è rimasto di questo articolo. Nessuno più capisce a che punto siamo.



PRESIDENTE

Do lettura dell'art. 4, così come emendato: "La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 3 deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente corredata dalla documentazione determinata dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente e colleghi, chiarito che cosa stiamo votando, esprimo a nome del Gruppo PCI soddisfazione per come si è svolto il dibattito su questo articolo che vede di fatto la proposizione di un nuovo art. 4 radicalmente diverso, come impostazione, da quello proposto dalla Giunta.
Mi rendo conto che la strada della separazione netta tra indicazioni di carattere politico generale contenute nelle leggi e gestione tecnica dei provvedimenti non è semplice, anche perché non è stata sinora molto frequentata. E' però una separazione da ricercare.
Le assemblee legislative si occupino di materia di propria competenza decidano se leggi di questo tipo devono essere fatte e in che modo, quindi concentrino i loro sforzi sull'impostazione e sui principi delle leggi. Poi i governi governino; siano conseguenti alle scelte compiute dalle leggi.
Dare questo tipo di delega ai governi può comportare che ciascun governo si può atteggiare in modo diverso sulle leggi, questo non mi scandalizza, lo faccia, lo faccia alla svelta e in modo operativo, compia le scelte. Certo renda noto al Consiglio se sceglierà la strada delle deliberazioni di Giunta, venga in Commissione a dire quello che fa; tenga conto il governo delle indicazioni contenute in questo emendamento, volte a chiarire maggiormente i contenuti della documentazione a corredo del progetto. Su questo il governo si assumerà le proprie responsabilità; su questi atti che sono comunque minori dal punto di vista della scelta politica, il governo qualificherà la sua azione. Tra l'altro si tratta di atti che essendo di competenza del governo, possono anche più facilmente essere modificati al mutare delle situazioni, senza dover affrontare il lungo iter procedurale di una legge. Se c'è da adeguarsi a nuovi fatti e a nuovi problemi, di cui non si era tenuto conto, il governo aggiornerà il documento con una deliberazione. Questo è un modo per snellire e qualificare meglio i lavori del Consiglio. Il problema è che ci sia correttezza, da parte del governo, rispetto a quanto è emerso dal dibattito.
Attendiamo l'Assessore Mignone o chi per lui in Commissione; lo invitiamo nuovamente ad aderire allo spirito di questo emendamento, a presentare una proposta di regolamento, nelle forme che crederà, nella quale tutti gli elementi tecnici siano esposti con chiarezza. Nella proposta troverà spazio una certa flessibilità, nel senso che un regolamento deve essere più preciso di quanto è stato fatto qui, con cinque punti descritti in modo generico. Un regolamento però non può nemmeno prevedere sempre tutto, quindi un margine di flessibilità deve essere inserito (mi riferisco al secondo comma). Su questo prego il governo di evitare l'arbitrio. E' un equilibrio difficile, non si può negare che fatto un regolamento, si possa non aver previsto tutto; questa possibilità va lasciata. Non deve diventare l'arbitrio burocratico-borbonico di una legge o un regolamento in cui si possa chiedere "la Divina Commedia"; è un equilibrio non facile da raggiungere, ma deve essere ricercato. Diciamo sin d'ora all'Assessore che in Commissione siamo disponibili a ricercare un equilibrio tra l'esigenza di flessibilità e quella di evitare norme che consentano arbitrio.
Voteremo a favore di questo articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Voto contro l'art. 4, perché sono molto scarse le garanzie sul fatto che questo futuro regolamento tenga conto, al di là di quanto già previsto delle richieste contenute nei miei emendamenti, che sono stati cancellati.
Le richieste erano: rapporto tra impianto richiesto ed altri impianti casellario giudiziario, iscrizione alla Camera di Commercio, tutti gli elementi utili a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente.
Non è detto che la mancanza di impegni espliciti ed il rinvio ad un documento successivo, comporti nei fatti un maggiore rigore all'interno della documentazione.
Vi è poi un altro problema rilevante: la partecipazione, la trasparenza degli atti e l'informazione. Questo secondo ordine di problemi non riguarda in specifico questa legge, ma tutti i provvedimenti in materia ambientale di trasformazione del territorio, di trasformazione urbanistica e di carattere sanitario, così come dovrebbe riguardare tutti gli aspetti che riguardano i problemi di carattere patrimoniale (appalti e commesse).
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere sanitario ed ambientale ho presentato una proposta di legge regionale specifica che cercava di dare attuazione a quanto disposto dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente. La richiamo ora, soltanto per ribadire che non si tratta n di posizione peregrina né di posizione ostruzionistica. A mio avviso, gran parte dell'impasse relativa alle problematiche ambientali, quando si trasformano in atti deliberativi o in decisioni dei governi (penso ai rifiuti, alla grande viabilità), deriva anche dal rifiuto che tutte le amministrazioni, di qualsiasi ordine e grado e composizione politica frappongono all'accesso alla documentazione, alla trasparenza dei processi alla partecipazione nelle istruttorie di qualunque genere esse siano. E' una volontà di carattere quasi borbonico, che fa sì che l'attività delle amministrazioni debba essere per principio attività preclusa o tenuta distante dai cittadini. Anche nella Costituzione della Repubblica o nello Statuto regionale, anche se si tratta di due documenti di carattere e di valore diverso, questo rimane un aspetto puramente formale. Nella sostanza si ripropone ogni volta un netto rifiuto pregiudiziale ad ogni ipotesi di informare i cittadini. I cittadini devono diligentemente votare, devono delegare e poi devono essere tenuti all'oscuro di tutti i processi decisionali che li riguardano? Una scelta del genere, che questa Regione ha ripetuto infinite volte in questa e nelle legislature precedenti, fa sì che il mio voto, anche rispetto all'art. 4, sia nettamente contrario.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

La mia dichiarazione di voto è in senso favorevole. E' anche per occasione per dire che convengo su parte delle considerazioni fatte dal collega Ala.
La politica ambientale ha come corollario il diritto all'informazione e si estrinseca in questo nuovo bene. Quindi mi pare giusta la richiesta avanzata di immaginare che, ogni qual volta innoviamo le procedure di intervento sul territorio, queste siano accompagnate da adeguate e significative procedure di informazione. Se questo non avviene, non seguiamo il corso di questa novità, di questo nuovo valore della coscienza politica e non facciamo neanche gli interessi processuali né dell'ente richiedente né dell'ente al quale viene fatta la richiesta.
L'informazione, che è ormai nei diritti acquisiti dei cittadini, si ottiene attraverso strade meno rettilinee, più costose e più complesse e meno percorribili. Quindi riconfermo il mio voto favorevole; inoltre chiedo alla Giunta di voler considerare la preoccupazione del collega Ala in termini di informazione non di partecipazione, e per quanto possibile immaginare di recuperare l'esigenza che di queste procedure sia data informazione nel successivo esame dell'art. 5. Tale articolo, essendo più riferito alla fase che attiene alla Regione, probabilmente ci consente, con buona volontà da parte di tutti, di inventare qualche meccanismo che attualizzi e renda concreto il diritto all'ambiente, che è soprattutto il diritto all'informazione.
Altrettanto non mi pare si possa dire per la richiesta che attiene alla partecipazione, perché la partecipazione è una funzione che alcuni soggetti sono chiamati a svolgere all'interno di un processo decisionale o all'interno di un processo legislativo. Quindi, trattandosi di un'attività di un Comune, noi non abbiamo la possibilità di imporre al Comune di adottare all'interno del proprio processo amministrativo determinazioni diverse da quelle previste dalla legge comunale-provinciale. Quindi non mi pare fondato questo tipo di censura; mi pare invece che debba essere seguita con tutta l'attenzione che merita la richiesta di dare a questo tipo di procedure il massimo di informazione, da intendersi come corollario del nuovo valore della politica che tutti abbiamo acquisito in termini di tutela ambientale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto. Noi ci asterremo in quanto, pur avendo apprezzato che la Giunta attraverso l'accoglimento dell'emendamento Chiezzi sia entrata nell'ordine di idee di delegificare la materia della documentazione a corredo delle domande di concessione, riteniamo che l'avere indicato in un provvedimento di Giunta l'elencazione e l'individuazione di questa documentazione significhi aver usurpato una potestà regolamentare che appartiene esclusivamente al Consiglio, in base al nostro Statuto. Quando intervenendo sull'emendamento Chiezzi avevo ricordato che le leggi non possono avere sotto il profilo della tecnica legislativa un contenuto sostanzialmente regolamentare, avevo anche ricordato che esistono i regolamenti di attuazione, i quali hanno lo scopo di dare attuazione nel dettaglio ad una legge e che nell'ordinamento statale sono emanati attraverso decreto ministeriale, cioè attraverso l'esclusiva responsabilità dell'esecutivo. Ma la cosa è diversa per l'ordinamento regionale, in particolare per l'ordinamento e per lo Statuto della Regione Piemonte laddove la potestà regolamentare è demandata al Consiglio.
Una seconda argomentazione che ci suggerisce l'astensione si annida nel fatto che la Giunta ha sistematicamente respinto tutti gli emendamenti in diversa guisa e con diversa formulazione proposti dal collega Ala in materia di partecipazione, quando, anche se non si voleva entrare nell'ordine di idee proposte dal collega Ala, sarebbe stato opportuno fare un riferimento, incorporando in questa legge gli artt. 48 e 60 della legge urbanistica. Tali articoli prevedono la partecipazione attraverso forme di pubblicità presso le sedi dei Comuni delle domande presentate, nella specie sarebbero state le domande di concessione degli impianti funiviari, e attraverso la facoltà dei cittadini di poterne prendere visione. Non si vede perché nella legge urbanistica l'istituto della partecipazione sia stato accolto in concreto con una precisa regolamentazione, mentre in questa legge di un certo rilievo, come è emerso nella discussione che c'è stata in Commissione e nella discussione odierna, non si sia voluto formalizzare ed esplicitare gli stessi principi.



PRESIDENTE

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione per appello nominale l'art. 4 nel testo modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 31 Consiglieri hanno risposto NO 4 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Il Consigliere Ala ha presentato un emendamento che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 4 bis - Norme particolari per la valutazione di impatto ambientale.
La valutazione di impatto ambientale di cui alla lettera e) dell'art. 4 della presente legge dovrà particolarmente tener conto dell'interferenza e delle prevedibili conseguenze connesse con la realizzazione di impianti di risalita e piste da sci, rispetto a: a) attività agro-silvo-pastorali esistenti o in progetto nelle aree di montagna, con particolare riferimento alla conduzione degli alpeggi e di attività agricole a carattere biologico b) aree di insediamento o potenzialmente idonee per l'insediamento di specie faunistiche protette, quali rapaci, camosci, stambecchi.
Nell'ambito ed in armonia con la propria programmazione regionale, la Regione Piemonte considera la qualificazione e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali in alta montagna obiettivo prioritario e preminente rispetto ad obiettivi di valorizzazione turistica.
Qualora gli interventi di cui alla presente legge non siano compatibili e/o possano recare grave nocumento alle attività agro-silvo-pastorali in alta montagna o all'equilibrata ed armoniosa sopravvivenza di specie animali protette, detti interventi non possono essere realizzati".
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

La valutazione di impatto ambientale, lo richiamavo già in precedenza è una normativa che stenta ad affermarsi nel nostro Paese e nella nostra Regione. L'argomento è stato ampiamente dibattuto in Commissione, senza che però venisse ripreso in maniera sufficientemente ampia nella stesura della legge.
Questi tipi di impianti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Questo è, tanto per cominciare, uno dei punti sui quali questo Consiglio regionale deve esprimersi: quale valutazione di impatto ambientale per questi tipi di impianti. Qualora l'atteggiamento sia diverso, e qui richiamo altri aspetti di cui si è discusso in Commissione occorre che vi sia un'indicazione da parte del Consiglio che preveda se come, quando e perché la valutazione di impatto ambientale ci vada o non ci vada.
Personalmente, poiché la legge non riguarda mai gli impianti a fune, ma riguarda sempre impianti a fune più piste da sci e connesse infrastrutture ovvero riguarda sempre un intervento multiplo sul territorio (tra l'altro con caratteristiche diverse, con impatti e conseguenze diverse), ritengo che la valutazione di impatto ambientale debba essere sempre introdotta.
Con questo emendamento integrativo prevedo quali debbano essere gli aspetti particolari di cui deve tenere conto questa valutazione di impatto ambientale, rimandando ovviamente, per gli aspetti procedurali e normativi di carattere generale, alle norme vigenti e sperabilmente alle norme che mi auguro Regione e Parlamento nazionale emetteranno su questo argomento.
Prevedo che si dovrà tenere conto delle interferenze e delle prevedibili conseguenze connesse con la realizzazione di impianti di risalita e piste da sci rispetto ad attività agro-silvo-pastorali esistenti o in progetto nelle aree di montagna, con particolare riferimento alla conduzione degli alpeggi e ad attività agricole a carattere biologico. Metto in chiaro aspetto che si è sempre voluto eludere in questa proposta di legge - che queste piste non vengono realizzate in un ambiente vuoto dove non c'è nulla. Interferiscono, invece, con altre attività economiche altrettanto e/o ancor più legittime ed altrettanto costituzionalmente garantite.
Quindi, il conflitto possibile tra queste e le altre attività che si svolgono nell'area deve essere individuato e considerato.
"b) Aree di insediamento o potenzialmente idonee per l'insediamento di specie faunistiche protette, quali rapaci, camosci, stambecchi". La stessa carta faunistica regionale, presente in VI Commissione, chiarisce il rischio dell'interferenza tra impianti di risalita e piste da sci e protezione faunistica.
Vi sono inoltre due ulteriori commi (li ho messi tutti insieme per rendere più evidente che non si tratta di attività ostruzionistica) in cui viene precisato che la qualificazione e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali in alta montagna è obiettivo prioritario e preminente rispetto ad obiettivi di valorizzazione turistica. Qualora gli interventi di cui la presente legge non siano compatibili e/o possano recare grave nocumento alle attività agro-silvo-pastorali in alta montagna o alle equilibrate armoniose sopravvivenze di specie animali protette, detti interventi di impianti di risalita e piste da sci non possono essere realizzati. La legge che stiamo esaminando è basata esattamente sul principio opposto: prima le piste, poi i montanari, i margari e la sopravvivenza delle attività agro-silvo-pastorali, sacrificate alle esigenze delle piste (non parliamo degli stambecchi, che non valgono niente). Prima, ho messo la lettera a) - e non mi si accusi di voler più bene agli stambecchi che ai contadini in cui si parla di attività agro silvo-pastorali in alta montagna e poi la lettera b), le specie protette.
Il tener conto di questi due aspetti nelle valutazioni di impatto ambientale, oltre che alla normativa vigente, vuole sottolineare che la Regione si dota di una scala di priorità, secondo la quale la tutela, la valorizzazione e la qualificazione dell'attività agro-silvo-pastorale in alta montagna è considerata obiettivo preminente rispetto alle piste da sci.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, evidentemente ognuno risponde nel modo che crede. Si può anche rispondere con il silenzio: l'avvocato Viglione ci ricordava sempre che qui dentro ognuno paga il prezzo politico delle proprie azioni; anche una risposta silenziosa è senz'altro una delle risposte possibili. Bisognerebbe capire se gli interventi silenziosi sono interventi ammissibili. Un silenzio di cinque minuti potrebbe avere un suo significato ed essere uno degli interventi possibili. Certo dispiace che il "silenzio come risposta" (il silenzio-dissenso) sia stato applicato ad un tema così importante come quello dell'impatto ambientale, che oggi è, per moda, sulla bocca di tutti; in realtà, quella stessa bocca tace, non si degna nemmeno di dire poche parole quando si tratta di decidere. E' ben strano che, a fronte di una richiesta di inserire la valutazione di impatto ambientale nel valutare i progetti, che riguardano degli impianti funiviari, che sono di certo tra le infrastrutture che pongono problemi di impatto ambientale, questa sensibile Amministrazione regionale risponda "senza il sonoro". L'impatto ambientale deve essere considerato su tutte le attività umane e naturali.
Ad esempio, la carta faunistica prende in esame l'impatto ambientale dei caprioli. Si studia in che modo i caprioli possono recare danni da sfregamento sulla rinnovazione delle conifere, si fa uno studio e si dice che il 71% dei danni di sfregamento alle conifere è provocato dai caprioli quindi, da un lato c'è un'attività encomiabile di valutazione di impatto ambientale, dall'altro si risponde, muti, ad un problema posto dal Consigliere Ala.
Voteremo a favore di questo articolo, anche se, dovendo essere seduti allo stesso tavolo di governo con il Consigliere Ala, in una ipotetica Giunta diversa da questa, qualche osservazione critica sulla stesura di questo articolo potrebbe esserci, per i troppi elementi specifici inseriti in una legge generale. E' il vecchio modo di intendere le leggi, però in questa situazione è comprensibile, perché rappresenta, dal punto di vista di chi fa la proposta, l'ultima arma difensiva perché non accadano troppi guai. E' uno strumento di difesa che si mette in atto quando evidentemente si sa che la legge andrà in tutt'altra direzione, e ci si sforza di ridurre i danni.
L'impatto ambientale è importante, come è richiesto dalle stesse Comunità montane, dalle quali non abbiamo mai sentito innalzare grandi grida, in occasione della discussione sugli impianti funiviari. La loro attenzione è sempre riversa su altri versanti, proprio quei versanti sui quali l'impatto ambientale potrebbe portare a conclusioni di tutela dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali. Voteremo a favore dell'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

La mia opinione si attesta sul pronunciamento fatto dalla Giunta.
Rilevo con rammarico che scompare dal testo legislativo il riferimento alla potenziale verifica che era pur stata ritagliata nel testo proposto dalla Giunta come un riferimento non solo di tipo culturale, ma legato oggettivamente all'esigenza di non sottrarsi nel caso in cui le normative nazionale e regionale si affinassero ad una delle verifiche che certamente sarà necessario fare, soprattutto per quanto riguarda ambienti che sono naturalisticamente incontaminati e rispetto ai quali il problema dell'inserimento di un impianto potrebbe determinare problemi tipici delle verifiche di impatto ambientale.
Esprimo il mio rammarico ed auspico che il riferimento a questo tipo di affinamento della progettualità venga recuperato nel testo legislativo prima della votazione finale del disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ad avviso del Gruppo MSI-DN, l'emendamento aggiuntivo meriterebbe accoglimento. Noi voteremo a favore in quanto, dopo che con il voto di cui all'art. 4 la materia della documentazione di dettaglio da unire alle domande di concessione è stata delegificata, era opportuno che si additasse un criterio interpretativo di larga massima per quanto concerne quel particolare tipo di documento, che concerne l'impatto ambientale, che sicuramente verrà inserito nel provvedimento di Giunta, in base all'art. 4.
In definitiva, era un criterio interpretativo di questo particolare tipo di documento o per meglio dire un documento direttivo che peraltro lasciava molto spazio alla valutazione del governo, in quanto, nel procedere all'esame dell'impatto ambientale con riferimento agli impianti di risalita, si raccomandava particolare attenzione alle attività agro silvo-pastorali e alle attività di insediamento relative alle specie faunistiche. Non si vincolava la Giunta nel futuro provvedimento concernente la documentazione ad un qualcosa di strettamente vincolante e non superabile, ma era inserito nella legge un concetto interpretativo di questa documentazione che era talmente lato da poter essere accolto.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Ala.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 22 contrari.
ART. 5 - Sono stati presentati numerosi emendamenti che richiederanno una lunga discussione.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Signor Presidente, raccolgo la sua considerazione che mi pare molto opportuna a questo punto, perché con l'art. 5 si apre una questione non di scarso rilievo per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità contestualmente all'approvazione, di carattere tecnico, delle domande di concessione. E' un problema che trova poi corrispondenza in numerosi altri articoli della legge. Ritengo che sarebbe opportuno, proprio per la connessione esistente con quegli articoli, sospendere la discussione a questo punto. Il problema della pubblica utilità ha una relazione con l'art. 6, dove si tratta del diritto di prelazione, con l'importantissimo art. 7 su cui ci sarà ampia discussione e con l'intero Titolo III. Da numerosi Gruppi è emersa l'esigenza di una riflessione. Finora non è ancora pregiudicato tutto. Pertanto è utile oltre che possibile sospendere l'esame della legge rinviando l'esame dell'art. 5 in modo da poter fare un discorso organico con l'art. 6, l'art. 7 e il resto della legge. Si tratta di rinviare a giovedì e venerdì prossimi una discussione che sia organica su punti di grandissimo rilievo sui quali ci sono ancora elementi divergenti all'interno dei Gruppi consiliari. Non c'è solo una contrapposizione tra minoranza e maggioranza. Credo siano problemi che meritano una riflessione attenta da parte dell'intero Consiglio regionale.



PRESIDENTE

Nella riunione dei Capigruppo è stata ipotizzata, al fine di sveltire l'esame di questa legge che va molto a rilento, un'iniziativa del Presidente del Consiglio. Ad esempio, nella mattinata di martedì prossimo si potrebbe promuovere un incontro tra gli Assessori e i proponenti degli emendamenti per valutare la possibilità di addivenire a degli accordi per consentire di accelerare la discussione la prossima settimana. Se questa iniziativa, vista positivamente dai Capigruppo, viene confortata anche da una valutazione diretta ad inserire la sospensione in quella prospettiva non ho alcuna difficoltà a sospendere i lavori e a passare eventualmente ad approvare il documento sull'ACNA o, se ve ne sono, provvedimenti urgenti.
Vorrei però verificare con le forze politiche se questa strada è percorribile, se la questione è ancora risolvibile non in termini di contrapposizione, ma in termini di mediazione.
La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Signor Presidente, nella riunione dei Capigruppo di oggi il collega Devecchi ha puntualmente portato la posizione del Gruppo DC. Noi siamo dell'opinione che sia opportuno non sospendere mai discussioni di questa portata, quando si riferiscono a materie così complesse da determinare situazioni di confronto molto articolato all'interno del Consiglio, non solo tra maggioranza ed opposizione, ma anche all'interno della maggioranza stessa. E' un settore assai delicato e quindi occorre affrontarlo con serietà e con impegno per evitare di determinare dei guasti, ma soprattutto per cercare di creare delle condizioni di agibilità in un settore che ha bisogno di una qualche attenzione. Noi non possiamo andare in Valle Susa o in altre parti del Piemonte a registrare situazioni di difficoltà, a dichiarare la disponibilità del Consiglio regionale nel concorrere al superamento di alcune situazioni di difficoltà e per consentire a questo settore in Piemonte di avvicinarsi ad altre Regioni, come la Valle d'Aosta o il Trentino (che vivono situazioni di favore molto forte rispetto al Piemonte per le ragioni che conosciamo), e poi, quando dobbiamo affrontare una legge così complessa, la si sospende e la si rinvia. Quando ci si deve cavare un dente si va dal dentista e lo si fa cavare, anche se non fa piacere a nessuno.
E' inutile - abbiamo detto - introdurre altri provvedimenti che interrompano un lavoro così complesso e difficile; noi siamo perché si vada avanti su questa legge secondo le indicazioni fornite dalla Giunta. Quindi lasciamo alla Giunta la valutazione se sospendere o continuare. Il Gruppo DC vuole collaborare, facendolo tra l'altro con grande discrezione infatti, i colleghi democristiani che hanno lavorato in Commissione su questa legge non sono intervenuti su certi emendamenti accettati dalla Giunta anche se non ci hanno convinto appieno. La nostra attenzione al problema è grande come il nostro desiderio di dare soluzioni, seppur magari in mezzo a tante difficoltà, e quindi con un risultato finale che non sarà condivisibile al 100%: è l'obiettivo che ci interessa! La nostra disponibilità a tale lavoro arriva al punto da rinunciare qualche volta ad interloquire e a fare delle obiezioni in ordine a proposte di emendamenti magari anche, in tutto o in parte, accettati dalla Giunta; questo nello spirito di giungere alla fine di un lavoro che la Giunta ci ha indicato e sul quale siamo impegnati.
Non comprendiamo perché alle 17,20 si debba mettere in discussione la possibilità di proseguire in questo lavoro; se ci sono delle ragioni ci vengano spiegate, se non ve ne sono si prosegua fino all'ora attorno alla quale abitualmente si chiudono i lavori del Consiglio. Noi siamo anche d'accordo, se vi sono delle ragioni che però devono essere illustrate, a confrontarci e magari sospendere; altrimenti si vada avanti fino all'ora che è sempre stata concordata dai Capigruppo, in modo da consentire ai colleghi di raggiungere le proprie abitazioni in tempi ragionevoli (le ore 19-19,30). Noi chiediamo dunque che si proceda fino a quell'ora, dopodich si riprenderà l'esame della legge da quel punto la prossima settimana. Non mi pare vi siano provvedimenti urgenti straordinari che la Giunta abbia chiesto. Ripeto, noi ci stiamo rimettendo completamente alle valutazioni della Giunta, anche con sacrifici.
Questa è la posizione del Gruppo DC. Ci devono spiegare le ragioni di un processo diverso da quello concordato nella riunione dei Capigruppo. Se ci sono delle ragioni siamo disponibili a discuterle, se non ci sono, per favore, si prosegua, a meno che la Giunta abbia cambiato idea.



PRESIDENTE

La parola al Presidente della Giunta regionale, Beltrami.



BELTRAMI Vittorio, Presidente della Giunta regionale

Mi pare che quanto ha testé dichiarato il collega Carletto non possa essere messo in discussione, perché penso sia la riflessione più corretta di chi, investito da un mandato popolare ha, tra l'altro, il compito di promuovere un'azione legislativa, e, una volta promossala, di portarla a termine.
Avverto che farebbe decisamente piacere a quest'ora, tenendo presente le difficoltà di carattere fisico-atmosferico, tentare di chiudere questo incontro e rinviarlo alla prossima volta. Ritengo però che la prossima volta ci potremo trovare davanti alle stesse difficoltà di oggi; difficoltà per le quali a mezzogiorno non si vogliono individuare azioni di blocco, di dilazione nel tempo di approvazione di questa legge, ma che poi fanno registrare il pieno sfruttamento del tempo a disposizione per le dichiarazioni. A un emendamento subentra un subemendamento, e poi si fanno dichiarazioni anche su questi ultimi, ecc., innovando un modo di comportarsi che trova poche occasioni di riferimento nella sua storia (io sono uno dei soci fondatori di questa azienda); analogo comportamento l'ho visto sul problema della caccia, ma non l'ho visto molte altre volte.
Allora qui bisogna cercare di capire se possiamo fare assieme uno sforzo di buona volontà, proprio per dimostrare che siamo desiderosi di perfezionare il testo e non di creare dei condizionamenti, che poi alla fine lo bruciano, lo depotenziano; capire se non possiamo contenere, senza creare dei lacci agli interventi e alla democrazia che è usata appieno in quest'aula, i tempi degli interventi, riducendo le considerazioni. Prego i colleghi della Giunta di dare delle risposte incisive, decise, dopodich questo nostro tentativo di arrivare questa sera a concludere l'art. 5 mi pare rispettoso di un modo pulito di collocarsi da parte di tutti maggioranza ed opposizione; altrimenti vorrei dire che questa giornata l'avremmo spesa ma non totalmente bene. La Giunta conviene dunque sull'opportunità di esaminare e dare luogo alla votazione dell'art. 5.



PRESIDENTE

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti all'art. 5.
1) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al primo comma, le parole "di intervento" sono soppresse.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi, portiamo a termine l'esame di questo articolo, anche se, aveva ragione il collega Biazzi, non è utile sospendere ora la discussione: era meglio farlo dopo l'art. 4.



BELTRAMI Vittorio, Presidente della Giunta regionale

Chiedo alla cortesia dei colleghi di poter fare una puntualizzazione.
Esaminavo la questione poco fa con i colleghi e la sospensione parrebbe ininfluente rispetto all'esame degli articoli che si susseguono all'art. 5 perché mi pare che non ci siano affermazioni di fondo che condizionino in termini impossibili il prosieguo e anche una revisione. E' una valutazione che abbiamo fatto all'interno della Giunta.



BELTRAMI Vittorio, Presidente della Giunta regionale

GUASSO



BELTRAMI Vittorio, Presidente della Giunta regionale

Presidente, se è stata in Commissione per due anni e mezzo, ci sarà ben un motivo. E' la più lunga legge che si è gestita in una Commissione in questa legislatura; i motivi non sono di ostruzionismo in Commissione, ma di presenza di alcuni problemi.



CHIEZZI Giuseppe

Presidente, consenta solo che il Consigliere Biazzi dica perch l'interruzione era meglio farla prima e non dopo l'art. 5.



BIAZZI Guido

Per chiarire, illustro quelli che sono i tre emendamenti che ho presentato, proprio per riallacciarmi a quanto diceva testé il Presidente Beltrami, cioè all'esigenza di non pregiudicare una buona formulazione della legge.
Noi chiedevamo la sospensione prima di passare al voto sull'art. 5 perché gli emendamenti presentati riguardano, in particolare, la soppressione della dizione relativa all'eventuale dichiarazione di pubblica utilità. In questo caso, a nostro modo di vedere, si mischia non in modo proprio quella che è una procedura che dovrebbe riguardare la dichiarazione di pubblica utilità a quella relativa invece all'approvazione, che è essenzialmente di carattere tecnico, del progetto e della concessione, da rilasciare a chi ne fa domanda. Noi siamo del parere che la dichiarazione di pubblica utilità dovrebbe essere stralciata da questo contesto, in cui tra l'altro, ci sembra inserita in modo abbastanza estemporaneo. E a maggior ragione ci siamo convinti di questa necessità quando il Consiglio non ha accettato la proposta che riguardava la pubblicità degli atti relativi al progetto e alla domanda di concessione. Ci troveremmo quindi in una situazione in cui lo stesso proprietario degli immobili, sulla testa del quale si chiede la dichiarazione di pubblica utilità, potrebbe addirittura ignorare che questo processo, così com'è inserito in questa normativa, è stato avviato. Ci sembra un aspetto non di scarso rilievo che va esaminato e coordinato con una parte dell'art. 6, e soprattutto con l'art. 7, che norma la dichiarazione di pubblica utilità, espropri e servitù. C'è infine un legame stretto per quanto riguarda tutto il Capitolo III.
Ecco perché, signor Presidente, riteniamo utile un confronto più ponderato e tranquillo, fuori da vincoli rigidi di tempo, come si è sempre fatto quando si tratta di norme di notevole portata.
Queste motivazioni ci sembrano non di scarso rilievo: a meno che si voglia stralciare, da parte della Giunta regionale (e in questo caso mi rivolgo al Presidente della Giunta e all'Assessore Mignone), come proponiamo, l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità. Il Consiglio potrà decidere poi come normarla anche all'interno della legge. In questo caso non si viene a pregiudicare l'iter successivo della legge; invece, se si approva l'art. 5, così come è formulato, potranno sorgere difficoltà ulteriori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Invito l'Ufficio di Presidenza a non tenere l'ordine degli emendamenti così come sono stati presentati, anche se l'intervento del collega Biazzi è stato quanto mai preciso, direi quasi un intervento istituzionale - da Presidente della Commissione - che ragguaglia l'aula su quello che è il nodo centrale di questo specifico articolo, che è anche il nodo centrale del Titolo II della legge. E' però mia intenzione attenermi a quanto previsto dal Regolamento.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Capisco che è giusto utilizzare tutti gli spazi consentiti e quindi va bene utilizzare questa procedura. Se così fosse, io dovrei limitarmi ad esprimere l'opinione della Giunta rispetto al primo emendamento in discussione, quello del Consigliere Chiezzi, che propone di sopprimere le parole "di intervento" dopo le parole "del progetto".
La Giunta non accoglie l'emendamento, perché pur rendendosi conto che la formulazione non è delle più precise, ritiene che questa legge debba fare un passo in avanti, da un lato, rispetto all'individuazione di una sorta di sportello unico che consenta di riunificare le varie procedure e dall'altro lato, deve cercare di valutare un progetto tecnico, esecutivo o di massima di un impianto all'interno di una valutazione più generale che tenga conto dell'impianto all'interno della sua interconnessione con altri impianti esistenti alla infrastrutturazione del comprensorio sciistico di ordine più generale. Proprio per le finalità dichiarate dalla legge, alla Giunta pare che debba essere mantenuta questa dizione, nel senso che vi deve essere una preventiva approvazione del progetto di intervento; quindi non si tratta soltanto di una mera approvazione di un progetto esecutivo di un impianto, ma si deve tenere conto di considerazioni più ampie.
Credo che questa sia una posizione condivisibile anche da parte dell'intero Consiglio regionale. Per queste ragioni si ritiene di dover mantenere la formula del testo licenziato dalla Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, intervengo perché non ho illustrato questo emendamento. Il collega Biazzi si era rivolto direttamente alla Giunta Assessore e Presidente. Io mi ero alzato per illustrare il mio emendamento ma sono stato cortesemente interrotto dal Presidente che ci ha spiegato che non c'era una volontà di non sospendere i lavori. In risposta a queste osservazioni del Presidente, il collega Biazzi ha ripetuto al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore i motivi per i quali, visto che bisogna comunque sospendere, ci sembrava opportuno sospendere la discussione dopo l'art. 4 e non dopo l'art. 5. Questo perché nell'art. 5 si cita già la questione della dichiarazione di pubblica utilità che viene ripresa negli articoli immediatamente successivi; il collega Biazzi dice che è difficile discutere di questo, che è uno dei temi centrali, solo in un articolo e poi andare tutti a casa: tanto vale andare a casa adesso. E sperava - penso che sia così che qualcuno gli rispondesse: "Non mi hai convinto, procediamo lo stesso" oppure "Forse è vero, visto che bisogna sospendere, sospendiamo".
Invece si è alzato il collega Mignone che ha contraddetto l'emendamento, firmato da me, che nessuno ha illustrato. A questo punto diamo per scontato che la risposta al collega Biazzi non è stata data, o meglio si è stati zitti. Diciamo che l'illustrazione del mio emendamento non è stata fatta, e anche senza illustrazione l'Assessore Mignone l'ha respinto. Io non lo illustro più, non dichiaro il voto perché è del tutto superfluo, risparmio tre dei cinque minuti che avevo a disposizione e mi seggo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

In difficoltà sull'emendamento Chiezzi sono io a questo punto. Perch francamente, non avendo proposto, nonostante abbia studiato con attenzione la legge, un emendamento quale quello della soppressione al primo comma delle parole "di intervento" (così come proposto dal collega Chiezzi), solo vagamente intuisco la portata di questo emendamento. Ho difficoltà a collocare questo emendamento all'interno di quello che, a mio avviso dovrebbe diventare l'art. 5.
Quindi, mi astengo su questo emendamento, condividendo, per un attimo dell'odierno pomeriggio, questa volontà di non parlare più del necessario e più del dovuto.



PRESIDENTE

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento n. 1).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astensioni.
2) Emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi: al secondo comma, la parola "valutando" è soppressa e sostituita con la parola "indicando".
La parola al Consigliere Chiezzi che lo illustra.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questo è un altro comma nel quale c'è un'affermazione grave ed importante che bisogna collegare al prosieguo degli articoli. La proposta della Giunta dice che l'ente concedente trasmette alla Regione la documentazione, corredandola della deliberazione dei Consigli comunali interessati, formulata valutando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. La proposta di sostituire la parola "valutando" con la parola "indicando" tende ad affermare due cose diverse. Le due frasi sono diverse. "Valutando" consente la possibilità di avere una discrezionalità di giudizio maggiore di quanto consenta il termine "indicando". Collega Villa, non so se la sostituzione che propongo è la migliore, forse tu ne troverai certamente una migliore, però ti prego di aiutarmi, chiarendomi se perlomeno mi sono avvicinato all'obiettivo che mi proponevo. "Valutando la compatibilità di uno strumento urbanistico" significa assumersi la responsabilità, in base ad un esame, di fare una valutazione che impegna anche poco. Invece propongo che i Consigli comunali non "valutino", ma "indichino" la compatibilità con lo strumento urbanistico. Gli interventi sul territorio devono essere compatibili con gli strumenti urbanistici e i Consigli comunali devono indicare la compatibilità con gli strumenti urbanistici. Messo in questo modo, invece mi sembra che il termine "valutando" sia finalizzato ad uno solo scopo quello di rendere più digeribile la scarsa compatibilità con gli strumenti urbanistici. Il termine "valutando" mi sembra che consenta di rendere compatibile ciò che si dovrebbe dichiarare incompatibile. Se noi diciamo invece "indicare" ha un valore più oggettivo, si dà un'informazione ai Comuni che devono indicare la compatibilità. Il margine di discrezionalità mi sembra più limitato in quanto "indicando" è termine che precisa, mentre "valutare" è molto soggettivo.
Chiedo questo, signor Presidente, perché negli articoli successivi si continua a fare questa proposta. Se il termine che ho scelto per sostituire il termine "valutando" non è congruo, cambiamolo. Si faccia per attenzione sul termine "valutando", poiché non è messo a caso; ha un suo significato, negli articoli che seguiranno si vedrà che c'è del vero dietro quelle che, adesso, possono sembrare delle illazioni. E' scritto "valutando" perché successivamente si dirà che si può fare tutto il contrario di quello che prescrive il Piano regolatore. Questo è l'inizio di una nostra battaglia perché i Piani regolatori siano rispettati. Si comincia a dire "indicando la compatibilità". Ci opponiamo a questa prima pietra che viene messa su un progetto di smantellamento delle previsioni dei Piani regolatori.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

A nome della Giunta, mi sembra che l'osservazione sia giusta ed accoglibile. Proporrei di usare, per chiarezza, il termine che usiamo tutte le volte che svolgiamo verifiche per le opere dello Stato e cioè: "Verificando la compatibilità", che è esattamente la dizione dell'art. 81 del DPR n. 616.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, non voglio contrastare la Giunta, ma qui torniamo nuovamente al problema di prima: siamo ad un parere. Un parere è un'elaborazione di argomenti; l'indicazione del testo originario indubbiamente ha la caratteristica che richiamava il Consigliere Chiezzi, che è tipica di un parere nella misura in cui non è l'atto conclusivo. Il salto che suggerisce l'Assessore Genovese invece è un atto conclusivo, ma la pronuncia della non conformità al Piano regolatore è all'interno di un atto conclusivo, non di un parere, proprio per il rispetto del dialogo nel contenzioso amministrativo. Non essendo un atto finale, non può neanche essere impugnato, non si può impugnare un parere del Consiglio comunale, si può impugnare il parere sulla scorta di un'insufficiente motivazione.
A me sembra politicamente corretta la posizione sostenuta dalla Giunta quando dice "sostanzialmente inseriamo una verifica". Se però vogliamo dire che occorre una verifica, ciò significa che il Comune deve avere anche il potere e il dovere di chiudere la pratica. Ci deve essere una sanzione, una procedura che si inserisce e che rende chiuso e compiuto l'iter, altrimenti un parere che all'interno pronuncia l'incompatibilità mi sembra, per quel poco di sensibilità giuridica che mi è rimasta, un mostro. Si potrebbe ritenere che il Comune pronunci con atto finale la non compatibilità (della quale incompatibilità la Giunta regionale dovrà tenere conto rigettando) ma un parere lo si formula utilizzando gli argomenti e dunque arrivando ad un parere conclusivo. Qui invece si vuole arrivare ad una pronuncia che è incompatibile. A questo punto, a me sembrerebbe giusto far sì che l'iter si interrompa, e non che arrivi il parere alla Giunta che lo elabora. Non tocca sicuramente alla Giunta regionale pronunciarsi sul fatto che il procedimento non va avanti perché c'è il parere sfavorevole del Comune nella misura in cui non è compatibile con i Piani regolatori.
Chiedo alla Giunta di riflettere: o chiudiamo la procedura, posto che si è verificato che non è compatibile, oppure rimane uno degli elementi non decisivi sul quale il Comune ha ritenuto di raggiungere un orientamento di tipo favorevole o contrario, ma consultivo. Non ho mai sentito che si impugnano i pareri, si impugnano gli atti della pubblica amministrazione quindi, se c'è il parere di non conformità, è bene che emerga con un atto compiuto da parte del Comune. Ad esempio, si potrebbe inserire che il Comune prende atto e dichiara la non compatibilità e trasmette questa dichiarazione alla Regione (non un parere). A questo punto, occorrerebbe qualcosa di più compiuto, altrimenti la pronuncia dell'incompatibilità poi competerà alla Regione.
La questione è abbastanza delicata; mi pare però che il testo originario volesse mantenere questa questione come un elemento di cui la Giunta regionale si doveva far carico. Così come invece viene richiesto dal Consigliere Chiezzi e come viene correttamente considerato dall'Assessore diventa un argomento che va definito in sede comunale. Se è questa la scelta che seguiamo, probabilmente bisognerà trovare in via di stesura definitiva uno strumento che attribuisca alla responsabilità comunale la non prosecuzione della pratica, rispetto alla quale i cittadini possono attivare tutti gli accorgimenti di legge. Non si può bloccare la pratica sulla base di un parere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Nella Repubblica italiana le leggi dovrebbero essere scritte in italiano, basandosi sulla possibilità di comprensione dei cittadini.
Possono essere tutti laureati, tutti colti o esperti in materia istituzionale, però l'art. 5 è "ciucco", come si direbbe in termini molto più semplici e comprensibili.
Il rilascio della concessione era oggetto dell'art. 3 e non dell'art. 5 che norma altre cose, affermando che la concessione ex art. 3 è subordinata ad una preventiva approvazione del progetto. Semplicemente nella nostra legge non abbiamo seguito la successione dei passaggi e dopo diciamo che chi rilascia la concessione ex art. 3 prima deve fare un'altra cosa.
Al secondo comma, introduciamo un meccanismo che rasenta l'incomprensione. La prima incomprensione comincia con la parola "formulati" (participio passato, plurale maschile) che non ha all'interno dell'articolo e del comma alcuna possibile correlazione.
Il collega Marchini continua a parlare di pareri formulati, ma noi qui (non con un emendamento proposto dal sottoscritto, ma con un testo già approvato in Commissione) parliamo chiaramente di deliberazioni, parliamo delle stesse deliberazioni richiamate nell'art. 3. All'art. 5 diciamo che cosa devono contenere le deliberazioni che all'art. 3 erano dei pareri e che fortunatamente sono diventati deliberazioni. Almeno si evince che si tratta dello stesso atto, ma credo che il legislatore prevedesse due atti diversi, perché all'art. 3 si parlava di pareri e all'art. 5 di deliberazioni. Adesso, diventando tutte e due deliberazioni, si pu evincere che si tratti dello stesso atto del Consiglio comunale. Per all'art. 5 diciamo che cosa deve contenere l'atto che all'art. 3 abbiamo detto deve essere realizzato con deliberazione del Consiglio comunale. A questo punto, definiamo un articolo "Rilascio della concessione" che invece tale non è, perché il rilascio della concessione è normato all'art. 3.
L'art. 5, invece, parla di una preventiva approvazione del progetto che comunque è sempre di competenza della Giunta regionale. Per cui, chi avanza un'istanza di concessione, la invia o al Comune o alla Provincia o alla Regione, a seconda dei casi descritti. Se non ci troviamo nel primo caso (il Comune), la documentazione viene trasferita comunque al Comune, che assume una deliberazione (art. 3), i cui contenuti sono definiti incidentalmente nell'art. 5, che viene mandata alla Provincia che preventivamente, diversamente da quanto pare dall'art. 3, si esprime sulla concessione e poi invia il tutto alla Giunta regionale perché esprima il parere sul progetto (che è una cosa diversa). A sua volta, la Giunta regionale si rivolge alla Motorizzazione Civile per chiedere il preventivo nulla osta: questo è lo snellimento procedurale previsto da questi due commi dell'art. 5! Finito questo, la Giunta regionale rimanda il tutto alla Provincia (nel caso si tratti di più Comuni) perché la Provincia, a sua volta, si esprima sul rilascio della concessione. In mezzo a tutto questo ci sta, ed è del tutto incidentale a questo punto, la valutazione o la verifica o l'indicazione della compatibilità che devono fare i Consigli comunali, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Questo aspetto doveva stare nell'art. 4. L'art. 5 doveva dunque chiamarsi in altra maniera, e questo non è aspetto di poco conto, soprattutto perché negli artt. 18 e seguenti potremo notare degli interventi che si verificano al di fuori delle previsioni di piano. Questa è una materia che poco per volta diventa assolutamente indecifrabile dal punto di vista della terminologia e delle procedure. A questo punto, respingo il termine "valutando" e condivido il termine "indicando", anche perché, fino a prova contraria ritengo che le cose difformi dal Piano regolatore comunale non possano essere fatte proprie dal Comune. Mi pare che il Comune possa soltanto dire se un intervento è o non è compatibile con il proprio Piano regolatore.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

La Giunta, ancorché si possano dare interpretazioni molto approfondite ritiene di potersi limitare a dire che nella sostanza nessuna richiesta potrà procedere, se difforme rispetto agli strumenti urbanistici.



MARCHINI Sergio

La difformità non l'accerta il Consiglio comunale!



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Ho fatto una premessa, collega Marchini: il senso complessivo è che, se c'è difformità, già oggi in Commissione non vengono accolte le richieste.
A questo punto, poiché il problema si presenta su una deliberazione e non su un parere, ci pare che la deliberazione (che non è un parere) possa operare la verifica, che è essenziale, perché l'opera sia procedibile.
L'art. 18 non prevede nulla che possa essere fatto al di fuori delle previsioni dello strumento urbanistico. Quando vi arriveremo, vedremo che cosa è consentito fare al di fuori non già delle previsioni dello strumento, bensì delle aree sciabili.
Credo che con i Piani regolatori non si possano definire e normare le piste di fondo in assoluto o vietare di inforcare gli sci al di fuori delle aree sciabili; ma questo discorso lo vedremo dopo. L'art. 18 non prevede nulla al di fuori degli strumenti urbanistici generali e delle loro previsioni.
A questo punto il termine può essere diversamente proposto, però io non parlo di certificazione urbanistica attestante la conformità, che è cosa diversa; ho parlato di deliberazione che verifichi, dato che il Comune lo deve fare, se c'è oppure no la conformità urbanistica. Se questa non c'è non si può procedere.



MARCHINI Sergio

Il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Può anche essere che io non capisco, e se non capisco è un altro discorso.
La Giunta non può che riconfermare quanto ha detto prima.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Questo ci conferma che quanto avevamo chiesto non era una cosa infondata. E' emerso un problema su cui è bene ribadire l'intenzione del legislatore. Finora - ho sentito colleghi che non sono intervenuti, ma che lo dicevano informalmente in aula - si era tutti convinti, noi lo siamo ancora, che se l'intervento proposto è difforme dagli strumenti urbanistici, questo intervento non può essere operativo in base alle norme di cui alla presente legge. Per cui, che si dica "individuando" come proponeva il collega Chiezzi, oppure "verificando" come suggeriva l'Assessore Genovese, forse in modo più incisivo, chiaro, nel senso che il Consiglio comunale deve anche verificare che l'intervento proposto sia compatibile o meno con gli strumenti urbanistici, è comunque una condizione necessaria per l'iter successivo.



MARCHINI Sergio

Ma non è il Consiglio comunale che verifica: questo è elementare! C'è la Commissione edilizia, ci sono gli Assessori.



BIAZZI Guido

Confesso, collega Marchini, la mia ignoranza in materia. Faccio per questo semplice ragionamento: noi chiediamo una serie di atti dal Comune e abbiamo individuato come organo titolato per emettere questi atti il Consiglio comunale, che li riassume tutti in una deliberazione. Si chiamava "parere": poi è stato modificato. Quello è il punto di arrivo e di partenza per l'iter successivo. Non riesco a vedere altri soggetti, nel contesto di questa legge, che possano o non possano attestare, così com'è formulata la legge, la conformità o meno dell'intervento proposto con gli strumenti urbanistici. Lo scopo del mio intervento è soprattutto quello di ribadire che deve essere chiaro che gli interventi proposti devono essere conformi allo strumento urbanistico e l'organo indicato per attestare questa conformità non può che essere il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale deve fare tante valutazioni, ma deve anche indicare o verificare o attestare che l'intervento proposto sia conforme, utilizzando gli strumenti che riterrà necessari. Si può aggiungere, eventualmente, ma mi sembra addirittura ultroneo, "qualora il Consiglio comunale verifichi che l'intervento proposto è in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, l'intervento stesso viene bloccato". Mi sembra addirittura ultroneo, ma comunque il significato di questa indicazione deve essere chiaro ed esplicito. Mi fa piacere che anche la Giunta abbia dato questa interpretazione. Gli strumenti urbanistici devono prevedere questi interventi, ad eccezione dei due casi di deroga individuati agli artt. 20 e 25 in modo preciso. Per il resto, non è possibile che procedano interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto è di astensione. Anche se nasce sotto forma di deliberazione, l'oggetto di questa è un parere quindi si tratta di una valutazione di ordine politico, sulla quale ci si pronuncia a maggioranza, magari a scrutinio segreto. La verifica che il progetto corrisponda al Piano regolatore è una verifica tecnica che compete all'esecutivo. Io non sono contrario, Assessore, che in questa fase si possa richiedere dal Comune una verifica; allora aggiungiamolo come ulteriore concetto, scrivendo: "Il Comune verifica la compatibilità con gli strumenti urbanistici, il Consiglio Comunale esprime il proprio parere". Ma la verifica è un provvedimento che deve emettere il Sindaco, sentita la Commissione edilizia e gli organi tecnici. Non può essere rimesso ad una maggioranza che vota a scrutinio segreto; a scrutinio segreto si enunciano valutazioni di ordine politico, non delle verifiche di corrispondenza, che sono questioni di ordine tecnico esecutivo: sono questioni di governo, non di assemblea.
Lascio alla Giunta questa riflessione e spero che anche l'opposizione colga che io non mi oppongo, paradossalmente, al fatto che c'è scritto che il Comune, secondo le leggi e la prassi ordinaria, verifichi la compatibilità del progetto con la strumentazione urbanistica; il Consiglio comunale dà il suo parere sull'opportunità dell'intervento proposto. Si tratta però di due cose che non possono evidentemente essere fatte e rimesse ad una maggioranza di Consiglio comunale. Deve essere un'istruttoria che, per sua natura, deve essere supportata dall'organismo tecnico, che è la Commissione edilizia, unitamente alla relazione dell'ufficio tecnico e l'assunzione di responsabilità da parte del Sindaco.



BIAZZI Guido

Ma lo acquisisce.



MARCHINI Sergio

Lo acquisisce, dopodiché lo utilizza, agli effetti del proprio parere il Consiglio comunale; la pronuncia di non conformità attiene però al Sindaco, previi gli accertamenti, i quali sono dell'esecutivo e non dell'assemblea.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Se devo esprimere il mio personale convincimento, penso che in questo caso si dovrebbe, per analogia e per correttezza, parlare di attestazioni o di certificazioni. Ho fatto riferimento al DPR n. 616 e posso garantire al collega Marchini che tutte le pratiche che riguardano opere pubbliche in generale comportano nella procedura che la Giunta regionale attesti la conformità urbanistica; e ciò avviene in base all'art. 81 del DPR n. 616.
Credo di capire le argomentazioni del collega Marchini e ho detto che, nel dubbio, se si vuole usare una dizione e una procedura, che vigono già per disposizione statale, si può fare riferimento all'art. 81 del DPR n. 616.
Personalmente ritengo - ma la discussione avviene in aula ed è difficile attuare poi il coordinamento - che in casi come questi dovrebbe essere richiesta un'attestazione o una certificazione urbanistica; però, poich esiste già una norma statale e una procedura sperimentata che seguiamo per le opere pubbliche delle diverse amministrazioni, ho proposto di dire "verificando".



PRESIDENTE

L'emendamento n. 2) presentato dal Consigliere Chiezzi è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore Genovese, il cui testo recita: 3) al comma secondo, la parola "valutando" è soppressa e sostituita con la parola "verificando".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti.
Emendamenti presentati dal Consigliere Biazzi: 4) al termine del primo periodo sono soppresse le parole "compresa l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità" 5) sono soppresse le parole "e l'eventuale dichiarazione di cui al comma terzo".
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Sono emendamenti che avevo già illustrato prima, sui quali non ho avuto una risposta da parte dell'Assessore; non so se è perché non aveva seguito il mio ragionamento oppure se si riservava di darmi una risposta successivamente. Poiché non sono certo che l'Assessore abbia seguito il mio ragionamento, cercherò di ripeterlo in modo più conciso.
Noi proponiamo di sopprimere il comma terzo perché, dove si dice che contestualmente alla domanda si fa richiesta per il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente (per avere un tavolo unico dal quale si rilasciano le autorizzazioni), si inserisce in modo improprio ed estemporaneo anche la dizione: "compresa l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità", che qui può benissimo non esserci. Cioè si mischiano norme e procedure di carattere tecnico con la dizione "compresa l'eventuale ecc." che ha un grande rilievo anche sui diritti dei singoli cittadini.
Dicevo prima che sarebbe opportuno stralciarlo, proprio perché è un tema che dovremo discutere in parte esaminando l'art. 6, e successivamente all'art. 7, dove si parla di dichiarazione di pubblica utilità. Lì si potrebbe, se mai si volesse perseverare nel mantenerlo, inserirlo in modo più proprio. A maggior ragione, mi pare opportuno stralciare la dichiarazione di pubblica utilità avendo rigettato l'emendamento che proponeva una forma di pubblicità per quanto riguarda l'iter che finora abbiamo seguito. Per cui, ripeto ancora, lo stesso proprietario di beni immobili potrebbe vedersi passare sulla testa l'iter di dichiarazione di pubblica utilità che riguarda i suoi beni senza averne avuto una conoscenza adeguata. Ma, in ogni caso, l'inserimento della dichiarazione di pubblica utilità in questo articolo mi pare che non sia essenziale. E' un nodo aperto su cui noi riteniamo sia utile per tutti aprire un confronto prendendosi il tempo necessario per effettuare il coordinamento con gli articoli successivi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, voto a favore dell'emendamento soppressivo al terzo comma dell'art. 5. Il Presidente della II Commissione Biazzi, sta svolgendo un encomiabile lavoro di ridefinizione di una serie di termini del problema, che nella Commissione si erano sfilacciati in continue riunioni e chiarimenti e che ora invece ritornano ad affacciarsi in maniera chiara.
Il collega ha certo dimenticato alcuni aspetti, ma questo perché ci vorrebbero minuti e minuti, ore ed ore. Teniamo conto che la questione della dichiarazione di pubblica utilità, così come viene posta in questa legge, non è contenuta nell'istanza con cui uno richiede una concessione.
Quindi, è un problema che non viene mai posto agli enti locali o ai soggetti locali, almeno per noi, per il testo della nostra legge prevedendo di fatto specifiche e diverse istanze che si rivolgono a diversi soggetti. La richiesta di concessione ex art. 3, viene rivolta o al Comune o se sono più Comuni alla Provincia; è un atto distinto da quello che qui è previsto al terzo comma dell'art. 5. Ovvero, la richiesta di pubblica utilità è equiparata alla richiesta di autorizzazioni specifiche come quella ex legge 1497, ex legge regionale 27, cioè vincolo idrogeologico e tutela dei valori paesistico-ambientali. E' cioè rilasciata, e tra l'altro viene rilasciata nella maggioranza dei casi, da un soggetto diverso, per cui avremo uno che rilascerà la concessione e un altro che rilascia la pubblica utilità, tra l'altro prima che venga rilasciata la concessione.
Inoltre, poiché qui abbiamo non il tavolo e lo sportello unico, ma il proliferare degli sportelli e dei tavoli, il rilascio della pubblica utilità all'art. 3 non è assolutamente legato neppure all'acquisizione per il soggetto istituto, ufficio, che poi esprimerà il parere sulla pubblica utilità - della deliberazione del Consiglio comunale ex art. 3 o secondo comma (la verifica di compatibilità urbanistica). Sappiamo benissimo che queste cose viaggiano su binari assolutamente ciechi. Ci troviamo quindi nella situazione che chi rilascia la pubblica utilità lo fa all'insaputa dell'altro, perché il provvedimento è contestuale l'approvazione del progetto avviene in termini paralleli, ma non connessi con la dichiarazione di pubblica utilità, tanto meno con la concessione e tanto meno con la deliberazione del Consiglio comunale e la verifica di compatibilità urbanistica. Cioè noi abbiamo, da un lato, la totale mancanza di informazione, e questo il collega Biazzi lo ha ha già richiamato ed è per me un fatto gravissimo; dall'altro lato, abbiamo che la dichiarazione di pubblica utilità che, così come è posta in questo articolo, non è connessa a nessun altro atto da parte di chi richiede la concessione: non solo la concessione in sé, ma neppure l'approvazione del progetto, neppure il nulla osta dalla Motorizzazione, neppure il parere del Consiglio comunale. Possono essere atti che dal punto di vista cronologico si situano precedentemente all'iter autorizzativo e al rilascio di questo punto specifico, però non c'è alcuna garanzia che questo avvenga; anche se cronologicamente gli atti fossero precedenti a questo, in ogni caso non fanno parte di questa pratica, di questa istruttoria, di questa questione.
Con l'art. 5 sprofondiamo nelle sabbie mobili di un processo autorizzativo e di un iter istruttorio che comincia letteralmente a perdere il senso e la consapevolezza della gerarchia delle successioni degli interventi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Rispetto ai due emendamenti illustrati dal Consigliere Biazzi, che la Giunta ritiene di dover respingere, credo che le cose non stiano proprio come sono state illustrate in particolare dal Consigliere Ala, a conferma che una cosa più la si legge e più la si ricorda o la si comprende.
Intanto, in ordine generale noi crediamo che la previsione in questo articolo della dichiarazione di pubblica utilità non infici la discussione che avverrà successivamente e su come potrà essere organizzato questo istituto. Noi diciamo che deve essere previsto in questo articolo, nel quale si vanno ad indicare procedure e documentazione da presentare, e che debba essere prevista anche l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità.
Credo che non si possano escludere a priori dei casi, come, ad esempio, un impianto che collega un Comune con una frazione, quindi un caso specifico di trasporto pubblico (faccio magari un caso limite ma esiste). Credo che in questo caso non ipotizzare la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe veramente assurdo e quindi pare a noi che la previsione di un'eventuale dichiarazione di pubblica utilità sia un'ipotesi che non può non essere contenuta all'interno dell'art. 5. In alcuni casi, addirittura, le norme statali prevedono l'automatismo, cioè che certi impianti debbono essere accompagnati dalla previsione della dichiarazione di pubblica utilità.
Quindi credo vi siano alcuni casi incontrovertibili, condivisi da tutti, per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità. Prevedere questa possibilità mi pare del tutto legittimo e corretto, a prescindere da come potrà o dovrà essere normata questa dichiarazione negli articoli successivi. Inoltre, la dichiarazione di pubblica utilità non è un atto che va per conto suo, perché è dichiarata dalla Regione attraverso la valutazione complessiva del progetto, che tiene conto di tutte le altre caratteristiche, all'interno della Commissione di cui all'art. 9. Quindi non è un atto scollegato, ma è ricompreso all'interno di una valutazione unitaria e globale. Peraltro tutti sanno che queste procedure prevedono anche la notifica ai proprietari interessati. Credo che un'informazione più capillare, precisa e documentata della notifica non potrebbe esserci.
Per queste ragioni, la Giunta ritiene di dover confermare il testo licenziato dalla Commissione, respingendo gli emendamenti proposti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 4).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 18 contrari.
Prima di porre in votazione l'emendamento n. 5) do la parola al Consigliere Ala per dichiarazione di voto.



ALA Nemesio

Confermo il voto favorevole al secondo emendamento presentato dal Consigliere Biazzi.
In particolare, rilevo come il rapporto tra gli artt. 3, 4 e 5 della legge stia diventando sempre più preoccupante ed incomprensibile, man mano che ci inoltriamo nei commi. Se non altro, un minimo di tecnica legislativa avrebbe dovuto chiarire all'art. 3 come la concessione fosse di fatto subordinata a tutte queste altre questioni e come l'ente concedente la concessione debba contorcersi attraverso una procedura estremamente complicata.
Inoltre, non capisco l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità. Ma questo verrà fuori successivamente: non riesco assolutamente a capire quali siano i casi di rilascio di concessione senza dichiarazione di pubblica utilità all'interno della presente legge. E vorrei capire come si collega e si inserisce l'aggettivo "eventuale" nel contesto della nostra normativa.
Mi pareva di aver capito che la concessione implicasse la dichiarazione di pubblica utilità e viceversa all'interno della legge. Con la procedura adottata mi chiedo come sia possibile al soggetto che rilascia la concessione non rilasciare la concessione di fronte alla dichiarazione di pubblica utilità effettuata dalla Regione.
Con questo comma vanifichiamo totalmente quell'autonomia o quel soggetto decisionale che avevamo individuato all'art. 3. Vorrei una risposta sulla possibilità per un soggetto (Comune o Provincia, che di fatto devono rilasciare la concessione) di poter negare il rilascio della concessione di fronte alla dichiarazione di pubblica utilità. Posso capirlo solo di fronte agli aspetti di carattere idrogeologico o paesistico ambientale. Tra l'altro, l'aspetto paesistico-ambientale è cogente qualora negativo e non può essere messo in correlazione con alcun altro intervento.
Le autorizzazioni negate ai sensi della legge n. 1497 sono di fatto la bocciatura di qualsiasi intervento sul territorio, vorrei quindi che mi si spiegasse quale autonomia rimane ai Comuni e alle Province. Infatti, la Regione ha inserito due elementi cronologici: uno, evidente ed ovvio, che il parere della Motorizzazione Civile precede l'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto; il secondo aspetto, non altrettanto ovvio ma politicamente rilevante, che la Giunta regionale rilascia la dichiarazione di pubblica utilità prima che l'ente locale, individuato all'art. 3, decida sulla concessione. A questo punto vorrei che fosse ben chiaro che quanto abbiamo votato all'art. 3 diventa una mera parvenza di autonomia decisionale da parte di quei soggetti. In effetti, la Regione, con la dichiarazione di pubblica utilità, diventa l'elemento istituzionale principe che decide di fatto, perché se la pubblica utilità non è rilasciata la concessione non ha più ad essere e non si può più dare luogo ad esproprio o a servitù. Se invece viene rilasciata, mi chiedo come sia possibile esprimere parere negativo sulla concessione, da parte degli enti competenti.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Basta dire no.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi per dichiarazione di voto.



BIAZZI Guido

Non è così semplice come dice l'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Se il Comune prima non dà il parere positivo l'iter non va avanti.



ALA Nemesio

Sì, ma la concessione è della Provincia!



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Ma si dà dopo; se non c'è il parere favorevole non si dà: così è scritto.



BIAZZI Guido

Non c'è coerenza però con quanto è stato indicato successivamente, come ha testé messo in evidenza il collega Ala. Mi pare tutto sommato che stiamo facendo un grande pasticcio: l'aver mantenuto questa dichiarazione di pubblica utilità al comma terzo significa invadere pesantemente l'autonomia comunale. Giustamente il Consigliere Ala metteva in evidenza il problema di quale Sindaco (è il Sindaco che si deve assumere l'onere di rifiutare una concessione), di fronte a questi atti compiuti dalla Regione, si assume una responsabilità del genere.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

Mi scusi, Consigliere Biazzi, ma è sufficiente che lui prima dia parere negativo alla proposta.



BIAZZI Guido

Con ciò si conferma che siamo di fronte ad un gran pasticcio.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

No, non è un pasticcio, è una cosa chiarissima! Bisogna leggerle le cose!



BIAZZI Guido

Tanto valeva allora stralciare la dichiarazione di pubblica utilità da questo contesto e normarla, come ha fatto la generalità delle Regioni all'interno, per esempio, dell'art. 7, che ha come titolo "Pubblica utilità, espropri e servitù". Sono le cose che avevamo evidenziato all'inizio, purtroppo però non si è voluto darci ascolto. Mi pare che i risultati non vadano nel senso di garantire la certezza dei diritti ai cittadini e di non invadere o premere sulle competenze dei Comuni. Il relatore conferma quanto sto dicendo, e cioè che andiamo ad invadere l'autonomia comunale. C'è un meccanismo di scatole cinesi che non si è voluto smontare (in parte vi eravamo riusciti in Commissione). Partendo da una prima affermazione, si fanno discendere conseguenze a cascata, sulla testa dei cittadini e degli enti locali. L'emendamento proposto richiama semplicemente la normativa regionale a fianco di quella nazionale, per quanto riguarda la concessione edilizia. Dovrebbe essere quasi ovvio.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 5).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli e 19 contrari.
6) Emendamento presentato dal Consigliere Ala: al quarto comma, le parole "e l'esercizio" sono soppresse.
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

A mio avviso, l'introduzione dell'esercizio dell'impianto a fune all'interno dell'art. 5 mi pare quanto mai impropria, perché qualsiasi legge di tutela e di sicurezza relativa ad un qualsiasi impianto dovrebbe distinguere fra quella che è una concessione finalizzata alla realizzazione di un determinato progetto e quello che invece è l'esercizio dell'impianto: si tratta di due fattispecie tra loro molto diverse. L'esercizio dell'impianto attiene ad una serie di valutazioni anche sul collaudo dell'opera, sul benestare e sulla verifica che l'impianto sia stato effettivamente costruito secondo quanto richiesto dal progetto. Siamo arrivati in maniera quanto mai perigliosa al rilascio della concessione, ma la concessione che noi avevamo visto finora era relativa alla verifica del progetto da parte della Motorizzazione Civile, verifica molto labile per quanto riguarda le questioni territoriali del progetto, il vincolo idrogeologico ed i valori paesistico-ambientali. Invito a fare una netta distinzione poiché attiene alla sicurezza complessiva degli impianti, tra gli aspetti progettuali dell'impianto e le questioni che invece attengono alla messa in esercizio dell'impianto e quindi al trasporto vero e proprio di passeggeri utenti, con le normative di sicurezza specifiche. Qui invece ritroviamo, ma già lo abbiamo visto nella correlazione tra gli artt. 3, 4 e 5 (e ancor più lo vedremo man mano che gli articoli normeranno le procedure autorizzative), come la legge su questo non sia assolutamente chiara e tale da non distinguere i diversi aspetti specifici relativi a concessione e pubblica utilità per quanto riguarda gli impianti e la messa in esercizio degli stessi, con tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. All'interno dell'art. 5 la questione non può che essere risolta con questo emendamento soppressivo. Tra l'altro, chiedo alla Giunta regionale di chiarire se qualora l'impianto insista su un solo Comune, l'esercizio dell'impianto funiviario sia un fatto che riguarda unicamente il Comune che rilascia la concessione. La questione relativa alla messa in esercizio degli impianti non può venire risolta lasciandola al Comune, tra l'altro non precisando neppure con quale atto, visto che la legge prevede semplicemente che "l'ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l'esercizio". Mi chiedo se le normative statali in materia lascino la concessione sull'esercizio alla totale discrezione comunale, qualora l'impianto insista su un unico Comune. Così come è scritto, non si capisce neppure se rilasciata dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale se sia un parere oppure un atto amministrativo interno.
Quindi propongo di eliminare il termine specifico "esercizio" rinviando la trattazione di questo aspetto agli articoli successivi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per dichiarazione di voto.



MAJORINO Gaetano

Mi pare che l'emendamento sia accoglibile, perché il successivo art. 10 del disegno di legge disciplina l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari. Effettivamente, la concessione di cui all'art. 5 dovrebbe poter riguardare solo la costruzione, perché l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto è disciplinata dettagliatamente, con l'indicazione di condizioni, requisiti e presupposti, nell'art. 1O. Non si comprende quindi perché debba essere contenuto in questo art. 5, quando poi l'effettività dell'esercizio è sottoposta a certi controlli e a certe autorizzazioni dettagliate nell'art. 10.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

La Giunta ritiene di dover respingere l'emendamento. Il Consigliere Ala si chiede perché sia solo il Comune a doverla rilasciare lamentando un'eccessiva autonomia del Comune, mentre nell'emendamento precedente affermava che ne aveva troppo poca; rilevo quindi questa contraddittorietà di atteggiamento. Tuttavia la concessione, secondo la normativa statale, è decennale ed è di costruzione e di esercizio; parrebbe strano prevedere una concessione decennale solo di costruzione di un impianto, in quanto penso che l'obiettivo di tutti sia non solo di costruire un impianto, ma anche di farlo funzionare. Inoltre, l'apertura al pubblico esercizio è subordinata come ricordava giustamente il Consigliere Majorino, alle previsioni dell'art. 10, che implicano una procedura che comprende, fra l'altro, un parere della Giunta regionale che deve esprimersi rispetto al numero degli addetti, al direttore di esercizio, acquisito anche il parere della sicurezza degli impianti da parte della MCTC.
Per queste ragioni si ritiene di non poter accogliere l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, la risposta dell'Assessore Mignone non mi ha convinto del tutto, perché rimane aperta una questione. E' vero, in un medesimo articolo si citano la costruzione e l'esercizio. Questo è un elemento delicato, perché, in effetti, si tratta di due questioni completamente diverse, che hanno normative, procedure e problemi diversi ed è per questo che aderisco alla proposta del Consigliere Ala. La discrepanza sta in questo: leggendo il primo comma di questo articolo ci sono dei richiami specifici e di merito a procedure e atti che devono essere compiuti. Per quanto riguarda la costruzione, si citano i competenti uffici della MCTC, il problema degli strumenti urbanistici, la dichiarazione di pubblica utilità, la concessione edilizia. C'è dunque un settore di problemi: la costruzione, e accanto a questo c'è il settore dei documenti, degli atti, procedure, pareri, condizioni a cui questa costruzione dovrà sottostare.
Per quanto riguarda l'esercizio invece non vi è nulla. Ecco perch secondo me, il collega Ala ha ragione quando dice che da questo punto di vista questo art. 5 è poco chiaro. E' vero: stiamo assistendo ad un avanzamento della legge molto pasticciato. Sull'esercizio non si dice niente, e dire niente è squilibrante all'interno dei due settori (costruzione ed esercizio): perché in uno lo si norma e nell'altro no? Quando poi, come dice il Consigliere Majorino, vediamo che tutto è normato dal punto di vista dell'esercizio nell'art. 10, ci pare veramente sbagliato insistere in questo modo. Votiamo dunque a favore dell'emendamento presentato dal collega Ala.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 6).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 9 voti favorevoli e 20 contrari.
7) Emendamento presentato dal Consigliere Ala: al termine del quarto comma aggiungere le parole "fissando contestualmente l'importo della fidejussione che il titolare della concessione dovrà stipulare, prima dell'apertura al pubblico esercizio, ai fini degli obblighi di cui alla presente legge".
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

L'emendamento integrativo al quarto comma dell'art. 5 recita: "fissando contestualmente l'importo della fidejussione che il titolare della concessione dovrà stipulare, prima dell'apertura al pubblico esercizio, ai fini degli obblighi di cui alla presente legge". Questo emendamento introduce un criterio nuovo, criterio tra l'altro già normato in molte altre materie per quanto riguarda il rilascio di concessioni o di autorizzazioni da parte di enti pubblici e comunque ugualmente normato da altre leggi regionali secondo cui i diversi soggetti (in questo caso chi costruirà un impianto funiviario) devono garantire per quanto riguarda gli aspetti economici e monetari. La legge successivamente prevede in maniera esplicita il ripristino ambientale al termine della durata della concessione; un aspetto di questo genere - che ritroviamo anche in materia di cave e in materia di smaltimento di rifiuti - in tutti i casi in cui viene previsto il ripristino ambientale, viene collegato al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni, con la fissazione di fidejussioni o comunque di garanzie di natura finanziaria o assicurativa che chi ottiene la concessione deve mettere in campo affinché l'ente pubblico (qualora il concessionario fallisca, sparisca, pianti lì le cose, lasci lì l'impianto e se ne vada o non abbia più i soldi per farlo) abbia la possibilità di intervenire a sua volta nel ripristino, a surroga. Qualcuno deve intervenire surrogando chi ha ottenuto la concessione qualora non adempia ai suoi atti. Questo non può che essere fissato preventivamente. Non è possibile avere i soldi dopo. I soldi devono essere garantiti prima e questo deve essere contestuale al rilascio della concessione. Tra l'altro questa diventa una delle garanzie di solidità finanziaria di chi ottiene la concessione, garanzia di serietà o almeno un approccio di garanzia di serietà e un approccio di garanzia di solidità finanziaria. Il non voler normare questo aspetto mette in evidenza uno degli altri aspetti presenti nella legge, quello dell'eccessiva riduzione degli oneri finanziari a carico di chi compierà questi interventi. La concessione edilizia gratuita viene rilasciata all'art. 5 e all'art. 19, però all'art. 5 diamo una concessione edilizia gratuita e non parliamo di fidejussione. A mio avviso invece, va reinserita la concessione edilizia con gli oneri normali previsti per similari interventi o per gli interventi edilizi, e per non trovare poi accollati alle spese pubbliche le opere e gli interventi di ripristino o gli interventi che si renderanno necessari. In sostanza, chi ottiene questa concessione deve preventivamente garantire la propria disponibilità finanziaria.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, se l'Assessore Mignone avesse speso qualche parola per ragionarci sopra, non è detto che avrei votato come voterò. Proporrò al Gruppo di astenerci su questo emendamento, ma potevo votare diversamente.
Da un punto di vista generale ripeto a questo emendamento le critiche che ho fatto all'inserimento nel corpo legislativo di minutaglie amministrative. Da quel punto di vista, le fidejussioni sono fatti di gestione amministrativa. Non dovrebbero interessarci, però il problema posto dal Consigliere Ala esiste perché ci si vuole cautelare sulla serietà degli interventi. La serietà degli interventi non è solo legata alla capacità economica di costruire l'impianto, ma è anche relativa alla solidità economica di un'impresa che rileva questo impianto e lo esercisce.
C'era modo di rispondere a questa esigenza posta dal collega Ala, di tranquillizzarlo dicendo, ad esempio: "Questi elementi saranno visti in un altro provvedimento". Invece rispondere con il silenzio, in modo sprezzante, mi obbliga a fare questi ragionamenti, a dire che sono d'accordo con il Consigliere Ala nel porre questo tipo di problema. Avrei preferito che la Giunta rispondesse dicendo: "E' un problema di fidejussione che va risolto altrimenti" e su questo dare un giudizio.
Pertanto di fronte al silenzio, che pure mi lascia molti dubbi, su questo emendamento ci asteniamo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 7).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 21 contrari e 7 astensioni.
8) Emendamento presentato dal Consigliere Biazzi: al comma quinto, dopo le parole "ai sensi dell'art. 1 della legge 28/1/1977, n. 10", aggiungere le parole "e della L.R. 5/12/1977, n. 56 e successive integrazioni e modificazioni".
La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

La Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

Pongo dunque in votazione l'emendamento n. 8).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 34 Consiglieri presenti.
9) Emendamento presentato dal Consigliere Ala: al termine del quinto comma aggiungere il seguente comma: "E' vietata la subconcessione, salvo espressa autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse".
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Il problema delle subconcessioni non è aspetto secondario, anche se non è previsto in questo disegno di legge, mentre invece è previsto in tutti i disegni di legge regionali in materia.
Di fatto attribuire al titolare della concessione, in assenza di ogni riferimento legislativo, il potere di passare la concessione ad altri, con grave rischio e pericolo rispetto alle normative di sicurezza e per l'esercizio e il funzionamento degli impianti, mi pare una grave lacuna legislativa.
Il problema della concessione l'abbiamo normato malissimo. Non do giudizi in merito, però il problema della subconcessione non ha costituito né in Commissione né nel testo di legge presentato dalla Giunta né nel corso delle consultazioni, un problema.
Ritengo fondamentale che il Consiglio regionale esprima chiaramente il divieto della subconcessione.
Una ritrosia a normare i problemi della subconcessione aprirà un aspetto grigio e preoccupante all'interno di questa normativa, facendo sì che la concessione venga rilasciata a soggetti di solidità, efficienza e garanzia diversa da quella che magari un anno, sei mesi o due anni dopo gestiranno realmente l'impianto, aprendo quindi spazio ad una serie di società di comodo, prestanome o cose del genere.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Mignone.



MIGNONE Andrea, Assessore ai trasporti

La Giunta conviene con il Consigliere Ala che sia difficile normare quello che non si può normare. Ci pare curioso che il Consigliere Ala preveda in una legge una cosa che non è consentita. E' un rapporto biunivoco fra amministrazione e concessionario e qualora vi sia un passaggio di proprietà si ha una nuova concessione.
La Giunta ritiene di non accogliere l'emendamento anche per non introdurre elementi di confusione.



ALA Nemesio

Avendolo trovato in altre normative regionali, ho ritenuto che la questione non fosse pacifica in termini generali. Se è pacifica in termini generali, e prevista da leggi nazionali, l'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 9) è pertanto ritirato dal proponente.
Non essendovi altri emendamenti, passiamo alle dichiarazioni di voto sull'art. 5.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Il Gruppo comunista darà voto contrario all'art. 5.
L'Assessore Mignone ha definito al Telegiornale questa come la legge che semplifica le procedure, ma in realtà non è così: in parte per responsabilità della Giunta e in parte perché è difficile. Dal cantare vittoria su questo piano siamo ancora lontani, bisogna ancora cambiare molto nell'organizzazione dello Stato italiano. Questa legge sarebbe stata più efficiente e chiara se in Commissione si fosse potuto lavorare meglio.
Il futuro concessionario, dopo aver preparato i documenti richiesti ed averne fatto alcune copie, cosa deve fare in base all'art. 5? Trasmettere tutto all'ente concedente, il quale esamina il progetto, riunisce il Consiglio comunale e delibera. Fatto questo, il Comune trasmette tutto alla Regione, la quale prende la parte del progetto relativa agli impianti a fune e la trasmette per l'esame tecnico al Ministero dei Trasporti (Direzione MCTC a Roma) e all'USTIF (Ufficio speciale trasporti impianti fissi) di Torino, che è l'ufficio della Motorizzazione Civile locale che si occupa degli impianti a fune. L'USTIF esamina le cose di sua competenza ed invia il proprio parere a Roma. A Roma un funzionario designato e nominato relatore stila l'esame del progetto da presentare al CFAT (Commissione funicolari aeree terrestri), organo consultivo e deliberante del Ministero dei Trasporti, il quale, in base al preliminare esame del relatore, si pronuncia emettendo un documento, detto voto, che viene quasi sempre fatto proprio dal Ministero. A questo punto, il Ministero trasmette alla Regione e per competenza all'USTIF, il proprio parere (il nulla osta). Però in questo nulla osta il più delle volte ci sono sempre i "conché", richieste di precisazioni, chiarimenti, ecc., per cui è già un parere condizionato.
La Regione fa proprio il predetto parere, lo trasmette al concessionario, il quale finalmente viene a conoscenza di quale morte deve morire.
Per un medio impianto ci si mette dagli otto ai dieci mesi, sempre che non ci siano problemi.
Ora, capite che si è detto con superficialità che siamo giunti ad avere uno sportello unico, e che chi si interessa degli impianti a fune ha a disposizione finalmente leggi chiare e procedure snelle. Purtroppo non è così. C'è un'organizzazione statuale da riorganizzare e per questo sarebbe stato auspicabile, anche in Commissione, avere gli spazi per dibattere ed approfondire questi temi, per risolverli meglio di quanto ha fatto la Giunta regionale.
Per questo motivo voteremo contro questo articolo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Mi sono accinto ad esaminare questa legge con animo molto sereno e consapevole di quanto tempo portasse via questa questione, convinto di fare una serie di denunce, di presenza solitaria e anche diversa da quella rappresentata dal collega Chiezzi. L'emendamento cruciale che avevo presentato era relativo alla priorità della valutazione di impatto ambientale e verteva sul fatto di considerare gli impianti funiviari non come un elemento essenziale della montagna. Mi sono accinto alla prosecuzione della discussione, questa mattina, con animo tranquillo e non mi sento assolutamente stanco. In merito all'art. 5 ho messo in luce un meccanismo assolutamente kafkiano di ingranaggi, di nessi e di rapporti. Il Consigliere Chiezzi gli ha dato ancora un tocco finale. Se andassimo a rileggere le duecento pagine di legislazione nazionale sulle teleferiche aggiungeremmo altre questioni. Tutto questo serve per mettere in chiaro come tutti insieme stiate costruendo un meccanismo assolutamente indecifrabile; è il contrario dello "sportello unico", è il contrario della semplificazione. E soprattutto rinunciamo a renderlo trasparente ai cittadini. Ammetto che può essere una pura velleità, perché non è neanche chiaro agli addetti ai lavori.
Ritenevo che in questo articolo, sul quale esprimerò voto contrario, si dovessero mettere subito in chiaro gli aspetti economici che riguardano il ripristino, perché l'unico aspetto rilevante in questa legge è quello che alla fine questi impianti vanno smantellati. L'unica garanzia per me è che alla fine, le aberrazioni qui previste qualcuno le cancellerà. E chiedo che, alla fine, ci siano i soldi per cancellarle, anche se metto in conto trenta, quarant'anni di deturpazioni. Comunque, verrà il momento in cui le funivie verranno buttate giù, verrà il momento in cui capiremo la sacralità della montagna. Per il momento, mi preoccupo soltanto che in questo articolo siano previsti i soldi per farlo.



PRESIDENTE

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 5 nel testo modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'art. 5 è approvato.
L'esame dell'articolato del progetto di legge n. 252 è sospeso e rinviato alle sedute che si terranno nei giorni 9 e 10 novembre p.v.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Esame ordine del giorno n. 707 inerente l'ACNA di Cengio


PRESIDENTE

Come concordato in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi propongo l'iscrizione all'o.d.g. della seduta odierna e quindi la relativa discussione di un ordine del giorno unitario relativo all'ACNA di Cengio.
Chi è favorevole all'iscrizione è pregato di alzare la mano.
L'iscrizione è approvata all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Ferrara. Ne ha facoltà.



FERRARA Franco

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, su questo ordine del giorno che non è unitario, perché il nostro Gruppo non lo ha sottoscritto, il Gruppo repubblicano intende esprimere le sue valutazioni.
Credo occorra procedere con razionalità e tempestività, e io di solito non faccio perdere molto tempo con i miei interventi. Credo che su questi argomenti, sui quali abbiamo già discusso diverse volte, occorra agire nel modo più razionale possibile, senza lasciarsi prendere dalle pressioni legittime che giungono da qualche parte, cercando di affrontarli senza avere certezze pregiudiziali e convinzioni assolute che credo nessuno debba avere.
Stiamo affrontando un problema grosso che va ben oltre il problema dell'ACNA in sé. E' il problema della cultura dello sviluppo, dello sviluppo e dell'ambiente, della compatibilità fra questi due concetti, del non scendere e non cadere in un facile ambientalismo come molte volte si è portati a queste cose. Di questo problema l'ordine del giorno non ne parla. Non si parla minimamente di tutto questo.
Credo occorra brevemente ricordare le cose che abbiamo detto nei vari dibattiti fatti. L'ACNA corre il rischio di diventare come il nucleare: periodicamente, ogni mese, ne parleremo. Ebbene, in uno degli ultimi incontri che abbiamo fatto si era concordato di sentire il Presidente dell'Enimont su questo punto. In seguito, questo Consiglio regionale non aveva ritenuto opportuno farlo, con un comportamento che spiega gli atteggiamenti che in buona parte si sono tenuti in quest'aula; tuttavia si è poi deciso di avere questo confronto con il Presidente dell'Enimont, il quale ci ha espresso due concetti.
Il Presidente dell'Enimont ha detto che c'è un problema di nuove produzioni, rispetto alle quali lui si sentiva di garantire - e questa era la scommessa che l'ACNA si poneva - che si sarebbero potute fare in condizioni di assoluta garanzia di non inquinamento della produzione.
Dicendo questo, diceva anche che lo sforzo che l'ACNA e tutto il polo chimico nazionale stavano facendo in questa direzione era un fatto di grande valore e di grande significato come ricerca qualificata a livello mondiale per rendere compatibile l'industria chimica con l'ambiente.
Quindi, aveva garantito la produzione, dicendo: "Credo e mi impegno a garantire che la produzione dell'ACNA sarà pulita. Se questo non avverrà chiuderemo l'ACNA". Questa è la prima affermazione che ha fatto.
Una seconda affermazione che il Presidente dell'Enimont ha fatto è stata questa: "Esiste il pregresso, quei cento anni in cui, mentre le popolazioni si erano poste il problema, le istituzioni se lo erano posto molto di meno". Questi cento anni non si cancellano né se l'azienda chiude né se rimarrà aperta. Il Presidente dell'Enimont aveva detto che - e io credo che le persone siano meritevoli di fiducia, fino a prova contraria certamente il problema dello smaltimento sarebbe stato affrontato e risolto più concretamente, più validamente se si fosse continuata la produzione.
Tante domande furono poste al Presidente dell'Enimont, alle quali non ci furono risposte, che si riservò di dare in seguito. Risposte che a me sono giunte ieri e forse anche agli altri Capigruppo. Mi è giunta una risposta scritta e una nuova tecnologia di comunicazione...



(Interruzione del Consigliere Staglianò)



FERRARA Franco

Non ci ha mandato il videoregistratore, ci ha però mandato una cassetta dove credo ci siano delle risposte; non l'ho ancora vista e quindi ho anche difficoltà ad esprimere dei giudizi. Questo per quanto riguarda l'ACNA e l'Enimont.
C'è poi la posizione del Governo rispetto a questo problema. Qualche giorno fa abbiamo visto il Ministro Ruffolo presente in Piemonte. In un'intervista televisiva, alla quale partecipava come aggregato anche il collega Tapparo (che non è presente in questo momento), il Ministro Ruffolo ha detto due cose. Ha detto: "L'ACNA non si apre fino a quando non c'è la certezza sulla sua capacità di produrre senza inquinare". Inoltre ha detto: "I lavori fatti a seguito delle richieste emerse nella convenzione Stato Regioni avrebbero potuto essere conclusi entro breve tempo; in quel momento probabilmente si sarebbe potuto valutare la compatibilità o meno della produzione dell'ACNA rispetto all'ambiente". Ciò lasciando intendere che a suo giudizio a conclusione di questa settimana, quindici giorni, un mese si sarebbero create quelle condizioni per una produzione pulita dell'ACNA.
Di tutto questo non si dice nulla nell'ordine del giorno che viene presentato; si dicono delle cose che abbiamo sempre detto e che continuiamo a ripetere, probabilmente, con una certezza assoluta, fideistica affermando che l'unica strada percorribile è la chiusura definitiva dello stabilimento. Il Governo la pensa diversamente. Si dice che la costruzione dell'inceneritore Re-Sol sia qualcosa di grave rispetto alla popolazione ma su questo argomento il Ministro Ruffolo è stato altrettanto chiaro ed esauriente nel dire che l'inceneritore si deve fare. E' strano, ma in questo Paese ci si oppone ai depuratori e poi ci si lamenta che l'acqua è inquinata. Non si fanno gli inceneritori, però poi ci si lamenta che le falde sono inquinate. Il Ministro dice che l'inceneritore si farà soltanto se la valutazione di impatto ambientale garantirà che il depuratore non determinerà alcuna situazione negativa nei confronti delle popolazioni. Il Governo è cosciente della situazione quando dice: "Si farà solo se tutto ciò avverrà". Il Ministro inoltre ha parlato della chiusura, che non è prevista a meno che non si creino le situazioni negative che ho citato prima.
Rispetto a questo non si dice nulla, ma in più ci sono delle questioni pericolose sul piano istituzionale. Si chiede al Parlamento che si provveda all'istituzione di un'autorità super parte per i controlli. Io credo che il Governo sia autorità super parte e abbia la capacità, l'autorevolezza, le cognizioni e le conoscenze per esprimere un giudizio al di sopra delle parti.
E' un atteggiamento che non possiamo condividere, come non abbiamo condiviso l'atteggiamento dell'Assessore all'ambiente della Regione Piemonte quando, alla fine del precedente dibattito, aveva inviato un telegramma in cui si diceva che la Regione Piemonte non avrebbe sottoscritto alcuna ipotesi di accordo nell'ambito della convenzione Stato Regioni e che non avrebbe neppure preso in esame quanto le pubbliche istituzioni vanno facendo per cercare di risolvere il problema.
Vista l'incapacità della Regione Piemonte ad assumere un ruolo di autorevole interlocutore del Governo, delle istituzioni e delle forze sociali interessate, il Partito repubblicano esprime il proprio dissenso rispetto alle scelte della Giunta e della maggioranza su un argomento importante che si riserva di valutare con urgenza all'interno dei suoi organi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Fracchia.



FRACCHIA Mario

Sentite le ultime parole espresse dal mio Capogruppo, sarà bene che l'illustrazione dell'ordine del giorno venga fatta da qualche collega che ieri era presente ad Alba alla riunione con i parlamentari e con decine di Sindaci della vallata. Naturalmente sulla questione ACNA mi trovo su posizioni differenti dal mio Partito, per i ben noti e conosciuti motivi di carattere personale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Preliminarmente prego i colleghi di maggioranza di verificare la compatibilità delle dichiarazioni del collega Ferrara con il permanere in maggioranza e non viceversa, perché il governo regionale vede presente un autorevolissimo Assessore regionale che non mi pare abbia dissentito su argomenti ancora più gravi di questo.
Ho l'impressione che una vicenda di questo genere ci ponga dei problemi. Il Gruppo liberale non vota con entusiasmo, ma con coerenza perché ha preso atto che le istituzioni nel loro complesso hanno lasciato percorrere una strada rispetto alla quale gli unici che rischiano di pagare sono le popolazioni. Ad un certo punto abbiamo fatto la scelta di allinearci su questa posizione, perché ci siamo resi conto che le istituzioni hanno fatto degli errori ai quali abbiamo contribuito non opponendoci sufficientemente. Quando l'abbiamo denunciato ad alcuni processi, il collega Ferrara non era presente, perché nelle sale al piano di sopra eravamo solo io e l'Assessore Brizio ad essere insultati. La questione ACNA è nata lì, caro Ferrara, quando in una sala di questo palazzo si sono organizzate manifestazioni con il "tu", che non è il termine che si usa nel Partito liberale, e si è decisa la partecipazione del gonfalone regionale ad un'iniziativa che non era dell'istituzione, ma di gruppi spontanei. Da qui le istituzioni hanno perso la capacità di mantenere un loro ruolo. Ritengo che le istituzioni siano nate per mediare per riflettere e per decidere, non per essere strumentalizzate. La prova che siamo strumentalizzati (noi e i liguri) è che non è possibile che il tracciare una linea immaginaria sul territorio faccia sì che da una parte sia tutto giusto e dall'altra tutto sbagliato. Poiché noi diciamo che è tutto sbagliato e dall'altra parte si dice che è tutto giusto, vuol dire che c'è strumentalizzazione.
La battaglia l'abbiamo persa non oggi, non avantieri, non tre giorni fa, l'abbiamo persa quando un certo tipo di procedere, alcune affermazioni sono diventate lo slogan della Regione Piemonte. Ad un certo punto l'Assessore, che è l'espressione della Regione Piemonte, ha dovuto continuare a ripeterle senza aver mai deciso di proferirle, perché il termine "Non si riaprirà mai l'ACNA" non è oggetto di un dibattito, ma di una maturazione di una convinzione della gente rispetto alla quale non siamo mai riusciti a porre una questione di natura tecnico-politica seria e serena. Dar concorso ad un processo significa portarne anche le responsabilità, quindi la nostra adesione al documento è un'assunzione di responsabilità che ci compete per errori che riteniamo si siano commessi ma rispetto ai quali abbiamo la nostra parte di colpa.
A questo punto, non possiamo fare il gioco dei due cantoni, caro Fracchia, per cui si ha il candidato locale che firma il documento, mentre qualcuno vicino al potere a Torino spara contro. Le popolazioni devono sapere da che parte sta la Regione rispetto a quello che per loro è ormai un dramma. Nessuno di loro è più in grado di capire se l'ACNA inquina o non inquina, e nessuno di noi è più in grado di capire se l'ACNA inquina o non inquina. Una cosa è certa: si ha l'impressione che dietro a questo stendardo "ACNA non si riapre" ci sia una volontà forte di garantire che l'ACNA non riapre, se non nelle condizioni di assoluta sicurezza. Questa è l'interpretazione che va data al termine dell'affermazione che l'ACNA non si riapre. E questa è quella che diamo noi! E non confondiamoci sui termini, perché ci siamo resi conto che questa frase vuol dire quello.
Noi consideriamo i cittadini della Valle Bormida come persone responsabili, i quali sanno benissimo che quando si verificheranno le condizioni incontestabili dal punto di vista scientifico, non ci sarà nessuna istituzione che non potrà prenderne atto.
Caro Ferrara, non si può speculare su questo, minacciando la maggioranza. Sei liberissimo di tenere un tuo atteggiamento, ma, se mi consenti, rispetto ad una vicenda così delicata, il prendere le distanze è legittimo, votare contro è legittimo, ma mettere in stato di accusa la maggioranza mi pare una questione sulla quale il problema di solidarietà di maggioranza devono porselo a questo punto le forze di maggioranza e non il Partito repubblicano. Le cose gravi, non sono queste. Ferrara, tu dovresti sapere che in Giunta (non mi pare che la collega Vetrino abbia votato contro) noi abbiamo votato contro ad un intervento - chiedo scusa della grossolanità dell'argomento perché non ho puntualissima la questione - di recupero ambientale in atmosfera, in cui i tecnici hanno chiesto che si scrivesse che era tra i più tecnologicamente avanzati e sicuri del mondo.
Noi abbiamo detto "no", perché la politica ci fa dire "no". Quindi continuiamo a lasciare l'emissione da una fabbrica chimica in atmosfera non lasciamo fare i depuratori perché sosteniamo che mettere i depuratori quindi annullare l'inquinamento, significa far accettare la fabbrica chimica sul territorio. E la Giunta regionale ha approvato all'unanimità questo, senza distinguo. Allora questi sono i guasti veri. L'ACNA avrà la sua storia, si concluderà a livello tecnico prima e a livello politico dopo, e a livello di consenso evidentemente a un tempo ancora successivo perché la gente su questo avrà difficoltà a capire i passaggi tecnici, i passaggi istituzionali. Ma noi, qui dentro e nei sacri palazzi del Governo abbiamo ormai acquisita questa logica, e diciamo che non facciamo niente che disturbi il consenso. E l'esempio che ho citato - spero che qualche collega sia in grado di illustrarlo più puntualmente - è una prova drammatica! Questo è il modo con cui siamo riusciti culturalmente ed istituzionalmente a governare questo processo. Ed è una responsabilità che a mio modo di vedere, la maggioranza deve portare tutta e completa, perch non bastano le enunciazioni in aula: ci vogliono gli atti politici coerenti.
Quando in Giunta ci sono deliberazioni di questa natura, in cui non si approvano progetti che hanno il parere favorevole della conferenza e il sostegno dell'istruttoria tecnica, ma rispetto ai quali c'è semplicemente una volontà politica "che non si faccia", vuol dire che ci si è allineati su un percorso politico, certamente non esaltante, ma rispetto al quale le forze che ne fanno parte hanno il dovere di pagare "i prezzi" e non "cercare di battere doppia moneta", prendendo il consenso di Fracchia sul territorio e prendendo il consenso della razionalità...



FRACCHIA Mario

Non puoi dire questo.



MARCHINI Sergio

Caro Fracchia, io sto giudicando un Partito che qui ha messo in discussione la maggioranza! Io non mi risento del fatto che sia il Partito repubblicano, per carità: prenda una posizione. La mia è una posizione molto sofferta; qualche collega saprà che io ho riservato la firma all'ultimo minuto, perché volevo su questo fare una riflessione con il collega Santoni che purtroppo non è arrivato. Dopodiché ho ritenuto di non riaprire la questione, anche in quest'aula per quello che ci rimane rimanendo in attività di adesione sofferta rispetto ad un atteggiamento che la maggioranza ha dovuto assumere. Il prendere le distanze da parte del Partito repubblicano è una questione che non mi disturba, che è legittima! Ma che qui si venga a dire che il Partito repubblicano fa una questione nei confronti della maggioranza! Allora dico che saremo noi a verificare se sia consentito, dopo che si prendono delle distanze, minacciare la maggioranza.
Il Partito repubblicano è libero di prendere le sue posizioni, ma non di incominciare a mettere "in forse" la sua partecipazione al governo e di riservare decisioni, in forse di una scelta che nessuno gli ha contestato e rimproverato. Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione: un'adesione sofferta in sostegno alle popolazioni locali, che ci sembra un'esigenza prioritaria rispetto alla razionalità (possiamo anche sbagliare, ma abbiamo fatto questa scelta) e i repubblicani che votano in modo diverso. Oggi è avvenuto un fatto un po' diverso; si è detto che il Partito repubblicano assumerà le decisioni in conseguenza dell'atteggiamento che la maggioranza oggi ha tenuto qui. Cari colleghi della maggioranza, consentitemi di chiedere al mio Gruppo e al mio Partito di verificare, a questo punto, se sia consentito a chi si dissocia di mettere in discussione chi è rimasto solidale. Ci vuole un minimo di coerenza. Chi ha cambiato e aggravato i nostri rapporti qui oggi non è la maggioranza, che è stata magari ottusamente coerente, e non lo sarebbe stato neanche il Partito repubblicano se fosse stato intelligentemente coerente; non mi pare però che comportamenti coerenti nel tempo giustifichino una richiesta dal Partito repubblicano di apertura di una questione politica, così come è stato fatto.
Se è stata un'esercitazione verbale, sicuramente non sono io a voler esacerbare la questione; però è un'esercitazione verbale che su una materia così delicata sarebbe meglio evitare. Da parte mia mi auguro che il collega Ferrara troverà modo e sede per recuperare questa smagliatura nel suo intervento; ci troviamo su posizioni concettualmente molto vicine, e sulla questione abbiamo ritenuto - non avendo la fortuna di avere un Consigliere regionale eletto "là, in Valle Bormida" - di fare una scelta rispetto alla razionalità. All'interno di un processo che non avrebbe dovuto consentire le cose che sono avvenute, avremmo votato in modo diverso; in una situazione di questa natura, avendo consentito per debolezza, non per volontà, l'avviarsi di un percorso che abbiamo consentito tutti, ognuno portandosi un grado più o meno significativo, mi è sembrato che la questione prevalente fosse la lettura della preoccupazione della gente più che il venir meno di una posizione del Consiglio regionale, e che ci facesse anche venir meno le condizioni di garanzia tecnico-scientifica.
Questo è il vero punto della questione. Si ha l'impressione che se non si tiene sul piano politico istituzionale, si rischia di cedere sul piano delle garanzie. Quindi a noi è sembrato, in questo patteggiamento delle posizioni, di tenere un certo tipo di posizione. I repubblicani hanno fatto diversamente: nessun dramma. Ci auguriamo che almeno sul piano personale privato si riconosca che una minaccia di presa di distanza rispetto alla maggioranza del Partito repubblicano è quanto meno fuori luogo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Amerio.



AMERIO Mario

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, non coglierò gli spunti, che pure lo richiederebbero, presenti negli interventi dei Consiglieri Ferrara e Marchini. Mi atterrò strettamente alla posizione che viene proposta al Consiglio, anche sulla base di una sollecitazione pervenuta sabato da parte di moltissimi amministratori, Sindaci, Associazione Rinascita della Valle Bormida e cittadini che erano presenti all'incontro di Alba. Erano mossi dalla preoccupazione che a pochi giorni dal dibattito parlamentare, in presenza di una tensione crescente, di atti come quelli di venerdì scorso chiaramente inaccettabili e preoccupanti, si potesse in qualche modo non rendere chiara, evidente, la posizione già assunta dal Consiglio regionale del Piemonte. E' questo che voglio innanzitutto ricordare: l'ordine del giorno proposto non introduce alcun elemento di novità, ma conferma, in una situazione tesa alla vigilia del dibattito parlamentare, in modo argomentato la posizione già assunta da questo Consiglio regionale. Altro sarà il momento per un dibattito retrospettivo con gli spunti che venivano dagli interventi precedenti; ora non ho il tempo per argomentare alcunché.
Voglio solo dire che si tratta di un atto dovuto, a nostro giudizio, di coerenza con noi stessi, con la posizione già presa dal Consiglio, a fianco delle popolazioni locali come è dovere delle istituzioni. E' una posizione sofferta. Lo è per tutti, non solo per qualcuno. Voglio ricordare che anche noi abbiamo lavorato e sperato che fosse possibile realizzare la compatibilità fra l'industria e l'ambiente. Nessuno qui è contento quando una fabbrica chiude, aprendo un problema che riguarda centinaia di lavoratori. Nessuno lo è e tanto meno noi. Non avremmo voluto. E' stato sofferto per tutti. Chi non ha avuto problemi di rapporto tra la propria forza politica piemontese e il corrispondente ligure (laddove diversità di interessi concreti e reali attraversano tutte le forze politiche, compresa quella di chi parla)? Alla fine, visto l'iter che questa vicenda ha da oltre due anni, abbiamo preso una posizione in questo Consiglio dopo un ampio dibattito; oggi si chiede di confermare quella posizione, essendo la vigilia di un dibattito parlamentare probabilmente cruciale. Questo in una fase nella quale non a caso si intensificano le pressioni civili da parte di chi vuole dichiarare a priori la compatibilità dell'ACNA con l'ambiente.
In questi giorni c'è una manifestazione a Roma dei liguri; a volte si determinano fatti incivili come quelli di venerdì scorso. Allora è necessario che si riaffermi, si consolidi, venga fatta conoscere e difesa la posizione e le ragioni del Consiglio regionale del Piemonte. E' un atto di coerenza. Condivido l'affermazione contenuta nell'ordine del giorno sull'istituzione di un'autorità super parte. Il problema è che vi è una confusione intorno all'esercizio dei controlli tra tecnici e politici e tra sedi di competenza. In parte questi controlli attengono, a quanto si capisce, al rapporto tra Ministero, Organizzazioni sindacali e ACNA; in parte al Comitato Stato-Regioni; in parte, per quanto riguarda i microinquinanti, all'Istituto Superiore di Sanità e in parte ad altri soggetti. Quello che si vorrebbe meglio comprendere è qual è l'autorità alla quale si fa riferimento in questa fase cruciale, in questo passaggio delicatissimo della vicenda ACNA. Quindi nessuna messa in discussione della credibilità del Ministero o del Governo, ma una richiesta invece di non confusione, di chiarezza anche per le popolazioni e per le Amministrazioni locali per quanto riguarda i controlli.
L'ordine del giorno chiede poi il piano di bonifica; che si acceleri la stesura del piano di rinascita con il contributo degli enti locali e delle popolazioni, che comprenda attività sostitutive compatibili con l'ambiente per creare occupazione; che non si faccia il Re-Sol; che si provveda alla chiusura definitiva dello stabilimento, posizione già assunta; ed ultimo e forse unico elemento di novità, si precisa la posizione del Consiglio regionale del Piemonte per la garanzia del salario e del lavoro dei lavoratori dell'ACNA. Questo è un punto cruciale, perché fino a quando non è reso chiaro qual è l'orientamento per il destino di questi lavoratori, si offre un elemento di ricattabilità per centinaia di persone. La proposta avanzata è quella di una forma straordinaria di cassa integrazione a salario pieno e non limitata ai due anni, più un anno di décalage come prevede la riforma della cassa integrazione guadagni, secondo il modello adottato per Montalto. Questo serve a sottrarre questi lavoratori ad elementi di ricatto occupazionale, di strumentalizzazione, che ora pesano sui lavoratori e sul sindacato ligure. Serve una decisione nazionale in questa direzione.
Con il documento si impegna infine la Giunta a rendere nota questa posizione al Ministro Ruffolo, possibilmente attraverso un incontro prima del dibattito parlamentare; in ultimo si invita la Giunta ed il Consiglio ad essere presenti a Roma l'8 e il 9, i giorni del dibattito e del voto in Parlamento, portando anche fisicamente un elemento di sostegno alla posizione assunta dal Consiglio regionale del Piemonte. Ci pare conseguentemente un ordine del giorno coerente e dovuto, sofferto per tutti, al quale però perveniamo alla fine di una lunga vicenda che ci ha già visto molte volte discutere, e già decidere a questo riguardo; per queste ragioni noi siamo naturalmente favorevoli a che venga approvato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Staglianò.



STAGLIANO' Gregorio Igor

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, intervengo nei limiti del tempo consentito anche per riprendere dal mio punto di vista alcuni dei concetti espressi dal collega Ferrara, al quale certamente non si pu rimproverare la chiarezza e la lealtà con cui porta la sua opinione, o l'opinione del suo Gruppo (della maggioranza del suo Gruppo) sull'argomento. Il collega Ferrara ha fatto riferimento a quanto detto dall'avv. Necci, assumendolo come parametro di lettura della realtà. L'avv.
Necci è persona seria e gentile per quanto ho potuto conoscere, anche se con qualche punta di arroganza di troppo nell'incontro avuto al piano di sopra, relativamente al ruolo che questa Regione può e deve esercitare sulla materia; ma certamente le parole dell'avv. Necci non sono Vangelo.
C'è dell'altro.
Ad esempio, per quanto riguarda la cosiddetta compatibilità delle produzioni ACNA con l'ambiente, in una nota ufficiale al Ministro dell'Ambiente il 24 agosto di quest'anno, il Servizio geologico nazionale (e non la sezione distaccata di qualche ambientalista) scrive che le opere che si stanno realizzando per il contenimento del percolato non costituiscono - e cito testualmente - "un sistema continuo ed omogeneo come tipologia per quanto riguarda in particolare il substrato del corpo idrico e l'intero apparato di costruzione per il contenimento idraulico non garantisce la tenuta totale". In particolare, il Servizio geologico nazionale fa rilevare come le opere idrauliche realizzate dall'ACNA siano fondate su due presupposti indimostrati e indimostrabili. Laddove non è dimostrata né dimostrabile la compattezza dello strato di marna che garantirebbe l'impermeabilizzazione, così è indimostrato e indimostrabile che lo strato ghiaioso sia in posizione orizzontale e non inclinata, cosa che altera il meccanismo di contenimento idraulico del percolamento. Ci sono anche questi fatti che un'istituzione rappresentativa della propria comunità deve considerare. Cosa voglio dire? In tutta la vicenda, caro Ferrara, il Governo non sta dimostrando tempestività ed equilibrio nell'affrontare di petto una vicenda a due anni dalla dichiarazione di zona ad alto rischio ambientale.
Collega Ferrara, si può dire che il Sottosegretario agli Interni, sen.
Ruffino, membro autorevole del Governo Andreotti, sia al sopra delle parti per quanto riguarda in particolare la gestione dell'ordine pubblico sul versante ligure? Possiamo dire invece esattamente il contrario e noi pretendiamo giustamente, come istituzione, un comportamento corretto delle forze dell'ordine, cosa che invece non è avvenuta nelle ultime vicende.
Il ruolo della Regione dovrebbe essere quello di puntare su uno sviluppo alternativo per rispondere all'economia di una comunità che ha già dato troppo alla cosiddetta cultura industriale.
Signor Presidente, senza spirito polemico, ma come semplice constatazione, chiedo se la Regione Piemonte ha fatto tutto quello che doveva fare. Lo stralcio al Piano regionale di sviluppo deciso un anno fa è stato attuato? Non è stato attuato, ed è qui che noi dobbiamo concentrare nel ribadire una posizione fondatissima, la nostra attenzione, ed è qui che risiede la nostra massima responsabilità.
Chiedo al collega Ferrara, visto che l'argomento è affidato ad una sua autorevole collega di Gruppo, se non è da intensificare da parte del Gruppo repubblicano una qualche iniziativa su questo versante. E' ingiusto tacciare il collega Fracchia come un doppiogiochista. Sull'argomento ha assunto una posizione umanamente e politicamente molto sofferta che con molta linearità sta portando avanti proprio per i legami che ha con quella comunità, senza l'opportunismo che francamente non rilevo nei comportamenti concreti.



PRESIDENTE

Hanno rinunciato ad intervenire i Consiglieri Ala, Tapparo, Carletto e Majorino.
Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno n. 707, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte considerato che le popolazioni della Valle Bormida, con l'eccezionale partecipazione al referendum contro l'inceneritore Re-Sol che si vorrebbe costruire all'ACNA di Cengio (votanti 82,43% sul totale degli elettori, NO 95,84%) hanno chiaramente espresso la loro volontà di evitare ulteriori aggravi dell'inquinamento ambientale in un'area già fortemente compromessa dopo l'OM 6/7/1989 non solo sono venute meno le cause che hanno provocato la sospensione dell'attività dell'ACNA, ma anzi si è sempre più evidenziato che l'unica strada percorribile per la tutela della salute delle popolazioni e degli stessi lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente passa attraverso la chiusura definitiva dello stabilimento l'approssimarsi del momento conclusivo e delle decisioni finali, da parte del Governo, a due anni dal decreto di 'area ad elevato rischio ambientale', alimenta tensioni sulle quali possono innestarsi anche inammissibili episodi di violenza, come quelli verificatisi venerdì 27 ottobre ai danni di amministratori e cittadini di alcuni Comuni del versante piemontese, colpevoli solo di battersi per il risanamento ambientale della Valle condanna fermamente i gravi fatti del 27 ottobre ed invita il Governo a richiamare le autorità responsabili dell'ordine pubblico, impartendo chiare disposizioni affinch tali fatti non abbiano a ripetersi c h i e d e che il Parlamento nella prossima seduta di novembre sull'ACNA assuma decisioni chiare e definitive, ed in particolare: che non venga revocato l'OM 6/7/1989 e si provveda all'istituzione di una autorità 'super parte' per i controlli che venga predisposto un Piano di bonifica definitiva del sito ACNA e delle discariche limitrofe, non essendo sufficienti i soli muri di contenimento del percolato, e che si utilizzi la stessa mano d'opera dell'ACNA per i lavori che si renderanno necessari che vengano predisposte concrete iniziative per la definizione e l'avvio del Piano di rinascita della Valle (con il fattivo contributo degli enti locali, delle popolazioni e dell'Associazione per la Rinascita della Valle Bormida), che deve comprendere incentivi economici ed attività sostitutive compatibili con l'ambiente, tutti diretti a creare occupazione che non si avvii la costruzione dell'inceneritore Re-Sol che, vista l'impossibilità di rendere pienamente compatibili le attuali produzioni dell'ACNA con la tutela della salute e dell'ambiente, si provveda alla chiusura definitiva dello stabilimento di Cengio che venga pertanto predisposto un provvedimento straordinario di CIGS a salario pieno per i lavoratori dell'ACNA (la cosiddetta CIGS Montalto) operante fino al momento in cui si concretizzino alternative di lavoro, al fine di sottrarli a strumentalizzazioni e ricatti occupazionali impegna la Giunta a richiedere un incontro con il Ministro Ruffolo ancora prima del dibattito parlamentare, o comunque a rappresentare al Governo la volontà della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte si impegna ed impegna la Giunta a manifestare nei giorni del dibattito parlamentare con una propria delegazione a Roma (rappresentativa del Governo e del Consiglio regionale) il sostegno alla posizione del Piemonte".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato con 26 voti favorevoli e 1 contrario.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 20,05)



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