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Dettaglio seduta n.160 del 28/10/88 - Legislatura n. IV - Sedute dal 12 maggio 1985 al 5 maggio 1990

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

La seduta è aperta.
Ringrazio il Coro della RAI per questa inconsueta, ma prestigiosa prestazione. Gli applausi dei colleghi sono significativi.
Chi vuole può rimanere in aula.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto 3) dell'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale" comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Biazzi, Bosio , Bresso, Carazzoni, Dameri, Moretti, Olivetti, Paris Penasso, Ratti e Valeri.
Il numero legale richiesto per la seduta di stamani è dunque di 25 Consiglieri.


Argomento:

a) Congedi

Argomento:

b) Commemorazione di Carlo Visone ex Consigliere regionale


PRESIDENTE

Devo purtroppo comunicare che è mancato questa notte, all'età di 60 anni, l'ex Consigliere regionale dott. Carlo Visone. I funerali si svolgeranno domani ad Asti. Partecipando al dolore dei suoi familiari porgo a nome dell'intera assemblea le più sentite condoglianze.


Argomento: Informazione - Problemi del lavoro e della occupazione

Esame ordine del giorno sull'eventuale smantellamento della sede RAI di Torino (rinvio)


PRESIDENTE

Data la gravità della situazione della RAI, in particolare della sede regionale e del Centro di produzione di Torino, durante il recente convegno nazionale delle Regioni per l'informazione avevamo promosso un incontro tra la Presidenza e la direzione della RAI e i rappresentanti sindacali per avere alcune informazioni e soprattutto per fare il punto della situazione.
Successivamente, i Presidenti dei Gruppi consiliari, la Giunta e la Presidenza del Consiglio hanno concordato e programmato che nella odierna seduta si fosse tenuto un dibattito, dietro comunicazione della Giunta da parte dall'Assessore Cerchio, con brevi interventi dei Capigruppo consiliari e con un ordine del giorno, possibilmente unitario e conclusivo dell'assemblea sui problemi della RAI in Piemonte.
La Regione Piemonte chiede alla Direzione generale RAI non risposte in politichese o impegni generici, ma interventi precisi per il rilancio produttivo dell'azienda a Torino utilizzando al meglio le risorse esistenti e tenendo soprattutto conto dei problemi occupazionali, nell'interesse non solo della nostra sede regionale, ma dell'intera comunità piemontese.
Tale ordine del giorno verrà posto in votazione nel corso della giornata in quanto l'Assessore Cerchio ha dovuto abbandonare l'aula per indisposizione. Mi ha però comunicato che sarà qui tra un'ora. Chiedo ai colleghi di rinviare l'esame dell'ordine del giorno e il dibattito conseguente, avendo riguardo di questa emergenza che si è verificata.
La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Accolgo questa proposta per riguardo all'Assessore e spero davvero che fra un'ora possa essere qui per svolgere il dibattito e votare questo ordine del giorno con le osservazioni che eventualmente possono pervenire dal dibattito. Nel frattempo proseguiamo i lavori secondo l'o.d.g.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Pare anche a me che la proposta del Presidente sia corretta; attendiamo il ritorno dell'Assessore Cerchio il quale vorrà fare, credo, una breve comunicazione sulla quale i Gruppi, se lo riterranno, potranno collocarsi.



PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare il Consigliere Staglianò. Ne ha facoltà.



STAGLIANO' Gregorio Igor

Signor Presidente, penso che sia ragionevole la proposta che lei ha avanzato. Vorrei che risultasse chiaro però che ci assumiamo qui, da persone per bene, l'impegno di fare comunque la discussione prevista perch da tempo giacciono interrogazioni del collega Ferrara e del sottoscritto in merito a questo problema. Ci sono proposte di ordini del giorno anche differenti che naturalmente dobbiamo cercare di condurre, possibilmente ad una espressione largamente unitaria del Consiglio. Quindi acconsento allo spostamento che il Presidente ci propone con l'impegno però a non accantonare l'argomento.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame progetto di legge n. 233: "Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici" (seguito) - Votazione ordine del giorno n. 571


PRESIDENTE

Riprendiamo pertanto l'esame del progetto di legge n. 233.
Ieri sera abbiamo votato fino all'art. 13.
ART. 14 - Il Consigliere Chiezzi presenta i seguenti emendamenti: 1) all'art. 14, dopo la parola "parere" aggiungere la parola "vincolante".
2) al primo comma dell'art. 14, dopo le parole "Commissione igienico edilizia" aggiungere: "cosi come integrata ai sensi del terzo comma del presente articolo".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Colleghi Consiglieri, oltre all'illustrazione su questi emendamenti avrei anche delle osservazioni sul complesso di questo articolo che considero pericoloso dal punto di vista della disarticolazione che viene a creare nei rapporti istituzionali.
Se il prof. Giannini vedesse questa legge e questo articolo, non so cosa dichiarerebbe ai giornali! Questi adempimenti comunali si inseriscono nel quadro delle previsioni della legge Galasso che, sappiamo, conserva allo Stato, e quindi al Ministero, il potere di veto sulle decisioni regionali. La legge Galasso prevede: ci sono i beni da tutelare, questi beni li tutelino le Regioni, facendo i piani (che non fate). Pazienza. Per il Ministero conserva a se stesso il potere di veto su ogni autorizzazione rilasciata dalla Regione. Quindi, in ultima analisi, è un potere che non è trasferito in toto alla Regione. Il Ministero conserva il potere di veto.
Quindi un potere non esclusivo delle Regioni. Noi cosa facciamo? Prendiamo una parte di questa delega e la assegniamo al Sindaco del Comune.
Ho già dei dubbi che questo sia possibile se il potere è solo delegato dallo Stato alle Regioni. Il dibattito se sia potere delegato o trasferito mi sembra sia in corso; ma fosse solo delegato ritengo illegittima questa norma. Comunque, supponiamo che sia trasferito. Con la procedura proposta il Sindaco viene ad assumere un altro potere (oltre a quello di rilasciare la concessione edilizia) di carattere delegato: dare il parere in base all'art. 7 della legge n. 1497. Cosa prevede questo articolo? Il Sindaco concede l'autorizzazione (potere delegato) ed invia immediatamente copia dell'autorizzazione con tutta la documentazione progettuale (un bel carico di lavoro per i Comuni) alla Regione (ed è giusto perché la Regione è il soggetto che ha delegato) e contemporaneamente al Ministero. Il Comune in questo modo invia due pratiche a due soggetti diversi, entrambi con diritto di veto su quel provvedimento. Può succedere che la Regione, esaminato il provvedimento entro 60 giorni, annulli l'autorizzazione e che il Ministero che in parallelo sta lavorando sullo stesso atto, non lo faccia.
Si crea così un contenzioso tra Comune-Regione, Regione-Ministero. Pu succedere viceversa che la Regione, ricevuta l'autorizzazione la confermi e che il Ministero, all'insaputa della Regione perché non c'è un canale di collegamento tra Regione e Ministero, la annulli. In questo caso lo notificherà alla Regione o al Comune? Questo procedimento, secondo me, è chiaramente illegittimo: il Comune non può trovarsi di fronte a due soggetti che esaminano uno indipendentemente dall'altro il proprio atto e possono deliberare, in modo difforme l'uno dall'altro, sullo stesso atto.
Il contenzioso può essere avviato o con la Regione o con il Ministero o, se entrambi deliberano di annullare l'autorizzazione, contemporaneamente con la Regione e con il Ministero. Ma questo è veramente un pasticcio! Non è possibile creare una slogatura dello Stato di questo tipo. C'è il potere del Ministero che viene delegato alla Regione e questa lo delega al Comune così il Comune invece di avere un tutore (la Regione), con questa legge ne avrà due: la Regione da una parte e il Ministero dall'altra. A parte il fatto che sul piano dei tempi questa delega provoca un forte rallentamento perché il Sindaco, rilasciata l'autorizzazione, dovrà aspettare 60 giorni per vedere se l'autorizzazione viene annullata o meno e non potrà rilasciare la concessione edilizia. Questo articolo, secondo me, è veramente un gran pasticcio! Non scriviamo leggi di questo genere perch se le vede il prof. Giannini, che ha già dato degli "imbecilli" a tutti i deputati nazionali, non so cosa dirà di noi, stiamo un po' attenti! Gli emendamenti che ho presentato riguardano il problema che l'esercizio della subdelega da parte del Sindaco deve essere condizionato all'aggiornamento delle Commissioni edilizie al fine della tutela dei beni ambientali. La subdelega deve essere condizionata alla presenza di un membro esperto nella Commissione edilizia. Inoltre il parere sull'autorizzazione deve essere vincolante, così come nell'art. 8 della legge urbanistica è previsto il parere vincolante della Commissione sui beni ambientali. Queste sono le due modifiche che ho proposto. Però è tutta l'architettura di questo articolo che è pericolosissima e, secondo me fonte di illegittimità e di reiezione da parte del Commissario di Governo.
Su questo chiederei una risposta.
Inoltre, in uno di questi commi, si dà un ordine al Ministero! Con una legge regionale si danno ordini al Ministero? La legge 431 prevede che il Ministero risponda entro 60 giorni alle Regioni; noi invece prevediamo che il Ministero deve rispondere entro 60 giorni al Comune. Non si pu legiferare per conto di un Ministero, possiamo legiferare in ordine ai rapporti tra Regione e Comuni e non ai rapporti tra i Comuni e Ministero su questi legifera il Parlamento. Questo è un elemento di illegittimità.
Se lo volete lasciare, benissimo, vedremo, Consigliere Picco, che cosa il Commissario di Governo ci dirà. Governate voi, la maggioranza vota e ha sempre ragione, per carità; a noi rimarranno i verbali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Mi duole essere stato preceduto dal collega Chiezzi, perché le stesse argomentazioni le avrei poste io; quindi condivido tutto quanto è stato detto sulla assurdità di questa alternatività del potere di annullamento del Ministero e della Regione.
C'è un vizio ancora più incisivo che si annida in questo art. 14 e che contraddice con l'art. 13. Parto dal presupposto che si tratti di materia delegata. Quindi la subdelega è consentita in base all'art. 7 del DPR 616 che recita testualmente "Le Regioni possono emanare norme di legge con le quali è subdelegato a Province, a Comuni e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative". Quindi è valida la subdelega, ma a chi? Ai Comuni. Infatti l'art. 13 parlava di subdelega ai Comuni. Ma l'art.
14 parla di autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Qui mi pare allora che la subdelega al Comune si trasformi in subdelega al Sindaco, che naturalmente non è consentita. Quando si parla di subdelega ai Comuni s'intende Consiglio comunale. Quindi non ritengo che la subdelega al Comune (concessa con l'art. 13) possa diventare nell'art. 14 una sostanziale subdelega al Sindaco. C'è una confusione di termini. E come se nel nostro ambito confondessimo la Giunta con il Consiglio regionale. Qui viene confusa una subdelega al Comune, tecnicamente corretta sotto il profilo giuridico, che poi diventa una subdelega al Sindaco.
Queste autorizzazioni una volta subdelegate ai Comuni con questa legge dovranno essere concesse dal Consiglio comunale fino a quando l'ordinamento delle autonomie locali prevede il Comune come ente locale intermedio, dopo la Regione e la Provincia.
Quindi penso che questo articolo debba essere risistemato per evitare di incorrere nei denunciati vizi.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Innanzitutto credo che debba essere chiarito un dubbio di fondo. In questo momento stiamo parlando di una materia delegata. La nostra legge tratta di materia trasferita (e abbiamo parlato dei piani paesistici), e di materia delegata che sono appunto queste autorizzazioni ai sensi della legge n. 1497. Su questo non c'è nessun dubbio tan'è vero che parliamo di subdelega e non di delega, perché non avremmo potuto farlo.
In questo ambito dobbiamo strettamente correlarci alle norme della legge n. 431 e trasferirle pari pari nella nostra legge. Quindi i commi che scandalizzano tanto e che fanno considerare questo articolo un pasticcio, sono ripresi tali e quali dalla legge n. 431; addirittura nei termini lessicali per non avere confusione alcuna.
Qualcuno ha osservato che, nel momento in cui si fa questa traslazione e si sostituisce il Comune alla Regione, non dovremmo più far intervenire un controllo regionale. Credo però che non possiamo assolutamente rinunciare a questo controllo, intanto perché sarebbe impossibile la gestione dell'art. 15 che riserva una funzione di controllo, in secondo luogo proprio perché si tratta di materia delegata. Credo che la Regione abbia tutte le responsabilità verso questa materia e non possa assolutamente permettersi di abbandonarla, ma debba stabilire dei momenti effettivi di controllo, di coordinamento anche per una esigenza di valutazione omogenea della materia da parte dei Comuni su tutto il territorio regionale.
L'osservazione sul vizio di legittimità nel senso che dobbiamo considerare questa materia come gestione non del Consiglio comunale, ma come gestione del Sindaco, se fosse stata fatta in un altro momento, forse avremmo potuto approfondirla. Devo dire però che le Regioni quando approvano le leggi, il più delle volte, non inventano nulla. Vi sono disegni di legge di altre Regioni ormai consolidati che hanno previsto la delega nello stesso modo in cui è stata prevista nel nostro disegno di legge. Mi auguro che questo non sia un vizio di legittimità, perché sarebbe estremamente grave. Quindi ritengo che l'art. 14 debba presentarsi nei tre commi che abbiamo indicato e che hanno una sostanza procedurale soprattutto, più che una sostanza politica o di contenuto vera e propria.
Per quanto riguarda le osservazioni in merito al parere vincolante devo dire che trovo eccessiva questa prudenza, nel senso che una Commissione igienico edilizia agisce e dà dei pareri rispetto ai quali c'è la facoltà del Sindaco di definire o meno quale debba essere la sua autorizzazione o la sua concessione. Non lo trovo così grave; ognuno di noi ha esperienze di Sindaco o comunque di Consiglio comunale e sa bene che è rarissimo il caso in cui un Sindaco, di questi tempi (non so in passato) ha il coraggio di dare una concessione edilizia a fronte di un parere negativo della Commissione edilizia. Tuttavia non è così grave, si potrebbe anche accogliere l'emendamento. E' comunque un parere vincolante quello che dà il Sindaco.
Il secondo emendamento che recita: "così come integrata ai sensi del terzo comma del presente articolo" è pure accolto.
Questo è il parere della Giunta sui primi due emendamenti presentati dal collega Chiezzi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

A seguito dell'accettazione del secondo emendamento chiedo se questo si riferirebbe a tutte le Commissioni che siano integrate. Se fosse così, noi non saremmo d'accordo.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

No, per i Comuni nei quali ci sono i vincoli della legge 1497, ossia circa 200 Comuni.



PICCO Giovanni

Signor Presidente, chiedo allora di fare una precisazione che ho già esposto verbalmente all'Assessore.



PRESIDENTE

Ne ha facoltà.



PICCO Giovanni

Si tratta di una precisazione che non richiede l'emendamento e che sarà sufficiente tenerne conto in sede di coordinamento tecnico.
Per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 14, il riferimento ai disposti del quinto comma dell'art. 1 della legge 431 sarebbe meglio metterlo in capo al comma, per evitare che vi siano interpretazioni distorte sul contenuto del comma stesso. Come ha già detto giustamente l'Assessore, quel comma non è un'invenzione, ma è totalmente ripreso dalla legge 431. Ad evitare però che vi siano dubbi, sarebbe opportuno che il riferimento alla legge 431 fosse posto in cima al punto 2.



PRESIDENTE

La Giunta accoglie la proposta testé avanzata.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo la parola.



PRESIDENTE

Ha facoltà di fare una dichiarazione di voto o di illustrare il terzo emendamento da lei presentato.



CHIEZZI Giuseppe

Io ho illustrato - è vero due emendamenti, ma ho fatto anche delle osservazioni, sul merito di tutto l'articolo, sulle quali l'Assessore ha risposto e un altro Consigliere è intervenuto. Su questa risposta dell'Assessore vorrei replicare.



PRESIDENTE

Questo non è possibile: il Regolamento non lo consente.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo allora la verifica del numero legale in aula.



PRESIDENTE

Lei può fare comunque una dichiarazione di voto sugli emendamenti che devono essere posti in votazione.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo la verifica del numero legale!



PRESIDENTE

Collega Chiezzi, insiste nella sua richiesta di verifica del numero legale o si accontenta di vedere che numerosi Consiglieri sono rientrati in aula e quindi è evidente che il numero legale è stato ripristinato?



CHIEZZI Giuseppe

Non insisto sulla richiesta.



PRESIDENTE

D'accordo. Lei può dunque illustrare il terzo emendamento oppure fare una dichiarazione di voto sui primi due emendamenti, ma non può fare un altro intervento sull'intervento dell'Assessore, perché il Regolamento prevede che l'intervento della Giunta chiude il dibattito. Io non posso innovare in materia regolamentare! Chiede la parola?



CHIEZZI Giuseppe

No, i due emendamenti vadano subito al voto. Avrò quindi la possibilità di illustrare il terzo emendamento e di fare una dichiarazione di voto sull'intero articolo, in quella sede risolleverò i temi generali sui quali intendevo richiamare prima l'attenzione del Consiglio.



PRESIDENTE

Dal punto di vista regolamentare questo è corretto.
Pongo quindi in votazione il primo emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 8 voti favorevoli, 19 contrari e 1 astensione.
Sul secondo emendamento chiede la parola il Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi chiedo a quale comma si riferisce questo emendamento. Se il riferimento è ai Comuni nel cui territorio esistono località incluse ecc.
visto che se ne parla già nel terzo comma, qui non è il caso di precisare nulla.
Se invece si riferisce al primo comma, noi non siamo d'accordo e credo che nemmeno l'Assessore sia d'accordo.



CHIEZZI Giuseppe

E' al primo comma su riferimento al terzo.



PICCO Giovanni

Allora non siamo d'accordo ad accettare l'emendamento.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Io ho detto che ero d'accordo quando questa integrazione sia rispetto al terzo comma e mi pare che sia così.



PICCO Giovanni

No, non è così. Chiezzi dice che si riferisce al primo comma.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per precisare l'emendamento.



CHIEZZI Giuseppe

Mi riferisco al primo comma ed alla necessità di specificare che l'esercizio della subdelega avviene nel momento in cui il Comune e il Sindaco dispongono della Commissione edilizia integrata per l'esame di merito del bene da titolare. Nel testo originario qualsiasi Commissione edilizia, così com'è, esprime il parere e il Sindaco è delegato a rilasciare l'autorizzazione. Con l'inserimento del mio emendamento il Sindaco deve aggiornare la Commissione edilizia con il membro esperto, dopo di che rilascia le autorizzazioni; se invece lasciamo le cose come sono, i Comuni possono non adeguare la Commissione edilizia e il Sindaco pu rilasciare l'autorizzazione. Mi sembra l'affondamento completo di ogni regola di tutela. Vincoliamo quindi i Comuni ad aggiornare la Commissione edilizia con un membro esperto, perché si tratta poi solo di questo.



PICCO Giovanni

Siamo d'accordo su questa integrazione per tutti i Comuni.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Probabilmente queste cose viste con tranquillità non susciterebbero questi equivoci.
Stiamo prevedendo di sentire il parere della Commissione edilizia, così come è integrato dal punto 3), correttamente perché stiamo parlando soltanto delle norme contenute nella legge n. 1497; sono quei provvedimenti rispetto ai quali prevediamo di integrare nel terzo comma la Commissione igienico-edilizia con un membro.
Comunque, se si pensa di poter equivocare su questo, fermiamoci perch sarebbe deleterio avere delle difficoltà nella gestione delle autorizzazioni.



PICCO Giovanni

Propongo di spostare al terzo punto il punto 1), e il punto 1) al punto 2). L'emendamento Chiezzi fa riferimento al comma precedente, e il punto 2) diventa punto 3).



CHIEZZI Giuseppe

Ma cosa cambia?



PICCO Giovanni

Cambia perché ci riferiamo a Comuni nei cui territori esistono località incluse (Puntini)



CHIEZZI Giuseppe

Siamo d'accordo che i 200 Comuni che hanno i territori vincolati debbano integrare la Commissione edilizia con un membro esperto. Se siamo d'accordo che i Comuni interessati dalla legge n. 431, per esercitare la subdelega integrino la Commissione igienico edilizia, il mio emendamento è sufficiente, se invece non siete d'accordo a dire questo ditelo chiaramente.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Mi sembra che la proposta del Consigliere Picco di portare il punto 3) al punto 1) possa essere accettata perché probabilmente diamo maggiore enfasi a questa novità che, peraltro, intende intervenire sulla qualità della valutazione, pertanto mi sembra giusto.



PICCO Giovanni

Poi, Assessore Vetrino, non toccherei nulla perché a questo punto tutto è consequenziale. Se si porta il punto 3) al punto 1) e poi gli altri due commi seguono, non è il caso di fare integrazioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, mi pare che il Consiglio dovrebbe capire se quello su cui ragioniamo è una semplice questione formale di collocazione o è una questione di merito. Sembrerebbe che l'art. 14 preveda l'integrazione della Commissione igienico-edilizia solo per i beni oggetto del n. 3). Mi resta difficile capire questa polemica che tende ad individuare specificatamente delle linee in cui la Commissione edilizia, all'interno della delega del Comune, integrata o non integrata di un esperto in questa materia. Non è più semplice immaginare che l'esercizio della delega, che prevede il parere della Commissione edilizia, sia comunque sempre integrato da un esperto? Mi sembra una questione che evita anche agli uffici comunali di dover fare delle ricerche particolari. La Commissione edilizia, che deve dare il parere per l'esercizio della subdelega del Sindaco, è integrata da un esperto in questa materia in via ordinaria. E' un esame normale di una pratica normale che, essendo più delicata, richiede da parte di tutti, non solo dell'esperto, una particolare attenzione; altrimenti, se la lasciamo comunque a delle categorie, sembra che ci voglia sulla questione specifica una consulenza, perché di fatto quell'esperto viene solo nel caso ci sia una pratica di questa natura. A questo punto l'esperto, invece di essere uno che vota come gli altri, è uno al quale si chiede di dare una vera e propria consulenza alla Commissione edilizia. Ma, se così fosse squilibreremmo i rapporti interni della Commissione edilizia.
Suggerisco ai due colleghi che seguono questa questione ed anche all'Assessore, se non sia il caso di semplificare il tutto immaginando che la Commissione edilizia per l'esercizio della subdelega, di cui all'art.
14, sia integrata da un esperto.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Vorrei chiarire che la previsione di integrazione della Commissione edilizia, valutata con l'Assessorato alla pianificazione territoriale comporta la presenza in via ordinaria degli esperti alle riunioni della Commissione dei Comuni in cui l'integrazione sia prevista. Non è che gli esperti interverranno quando si esaminerà quel tipo di pratica. Laddove è prevista l'integrazione, la Commissione edilizia avrà un'altra composizione e in via ordinaria comprenderà anche gli esperti in materia ambientale.
Anche a me sembra che per chiarezza sistematica dell'articolo, sarebbe opportuno prevedere che l'attuale terzo comma divenga il primo comma; per questo non risolve completamente il problema che ha sollevato il collega Chiezzi e che pone un preciso interrogativo: cioè, in attesa che avvenga questa integrazione, la Commissione edilizia può dare lo stesso i pareri o non li può dare? Questo mi sembra il problema sollevato dal Consigliere Chiezzi, solo per questi Comuni e non per la generalità degli stessi.
Per consentire un adeguamento celere dei Comuni abbiamo previsto che la deliberazione consiliare divenga esecutiva, a norma della legge n. 530 e quindi non sia sottoposta all'approvazione della Regione.
L'intenzione della Giunta, che ha proposto la norma, è che la Commissione debba essere integrata per poter esprimere i pareri in questione, tant'è vero che abbiamo detto che la delibera di integrazione della Commissione edilizia non deve essere approvata dalla Regione, proprio per consentire un celere adeguamento della Commissione stessa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Devo precisare che se ho richiesto che non ci sia questo riferimento per quanto è previsto al comma uno, è perché ritengo che vi siano pratiche in osservanza alle norme contenute nella legge 1497 che non necessariamente hanno località incluse nella legge stessa. Ci sono adempimenti di carattere generale che comunque non necessariamente hanno riferimento ai territori dove esistono località incluse.
Quindi pregherei di non considerare la definizione che era stata qui prevista, che mi pare risponda pienamente comunque alle preoccupazioni che sono da tutti espresse.
Portiamo il comma 3) al punto 1) dando pregnanza al fatto che la Commissione edilizia viene integrata; è chiaro però che le Commissioni devono essere integrate solo per i Comuni che hanno località incluse, con atti amministrativi statali o regionali degli elenchi previsti dalla legge 1497. Questo rimane il principio. Dopodiché, se un Comune che ha queste località e provvede a dare autorizzazioni senza avere integrato la Commissione ovviamente sarà fuori norma. Ci possono però essere atti di tipo amministrativo, statali o regionali che non riguardano Comuni che abbiano località incluse nella legge 1497, quindi non si vede perché solo la semplice autorizzazione, ai sensi dell'art. 13, debba necessariamente comportare comunque sempre l'integrazione della Commissione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, ma queste cose purtroppo non possono essere chiuse all'interno della maglia del Regolamento.
Mi pare di cogliere nei ragionamenti, una contraddizione di fondo. O c'e bisogno di una valutazione tecnica in ordine all'esercizio della subdelega o non ce n'è bisogno.
Nessuno dice che ci voglia. Possiamo decidere che il Sindaco, se non nei casi di cui al comma 3), rilascia l'autorizzazione. Se per subordiniamo l'autorizzazione del Sindaco ad un parere tecnico, deve essere un parere di un organismo tecnico minimamente coerente rispetto alla legge che stiamo approvando. Non il recepimento di un altro organismo, che ha un'altra funzione. O diamo un'interpretazione restrittiva e diciamo che la Commissione edilizia è integrata da esperti e si pronuncia soltanto per i Comuni che hanno i beni all'interno dell'elenco o di altre categorie lascio i colleghi più attenti di me a queste questioni decidere, e negli altri casi si pronuncia il Sindaco senza sentire nessuno, oppure, se si ritiene che il Sindaco debba pronunciarsi, udito un organismo tecnico questo organismo tecnico deve essere correlato a questa nostra legge quindi deve essere sempre integrato con un esperto di questa materia.
Sottolineo "sempre". Che poi ci sia la preoccupazione dei tempi, ebbene, la norma che valeva per l'art. 3 vale per l'integrazione della Commissione edilizia. Oppure possiamo immaginare una norma transitoria che preveda la nomina da effettuarsi non oltre una certa data, in modo tale che si dà per scontato che possono procedere, per intanto, le Commissioni edilizie così come formate, con l'obbligo del Comune di integrarle entro una certa data.
Non possiamo immaginare di andare avanti con le attuali Commissioni. I Comuni sono tenuti ad integrare le Commissioni, qualora non riguardino Comuni aventi beni tutelati ai sensi della legge speciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Poi il Comune valuti quello che crede, ma, a regime, mi sembra improprio immaginare che un parere, che attiene alla materia ambientale, sia supportato da un organismo tecnico che non ha questa funzione e lo stesso organismo venga integrato da qualcuno che abbia questa specifica funzione soltanto in casi speciali.
Se non c'è bisogno di un parere di un organismo tecnico correlato a questa legge, diciamo che provvede il Sindaco senza parere; se invece l'organismo tecnico riteniamo che debba supportare la decisione del Sindaco, deve essere integrato evidentemente da qualcuno che abbia una capacità funzionale relativa alla materia sulla quale stiamo trattando.
Immaginando poi una norma transitoria che consenta l'avvio del processo di delega immediatamente facendo carico al Comune dell'integrazione entro termini congrui.



PRESIDENTE

Sempre in merito all'emendamento Chiezzi c'è una proposta di inversione dei capoversi. Vorrei sentire, in ultima analisi, dopo le dichiarazioni dei diversi Gruppi, l'atteggiamento della Giunta sul quale si determinerà il voto.
Il capoverso 3) diventerebbe 1), e l'1) diventerebbe 2), il 2) diventerebbe 3).



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Possiamo fornire alla Presidenza del Consiglio un po' di chiarezza rispetto all'art. 14.
Il comma 3 dell'art. 14 verrebbe trasferito al comma 1.
La proposta di emendamento al comma 3, era: dopo la parola "provvedono" si aggiungono le parole "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge". Il termine di 60 giorni è correlato all'art. 19 delle norme transitorie, laddove diciamo che le domande di autorizzazione relative agli interventi .., con deliberazione della Giunta, sono ripartite entro 60 giorni ed assegnate ai Comuni competenti. La precisazione circa il tempo nel quale i Comuni devono aggiornare la composizione della Commissione edilizia, e quindi la specificazione anche del 3 comma, rende superflua la precisazione che faceva il collega Chiezzi, che ha esplicitato nell'emendamento: "così come integrata ai sensi del terzo comma del presente articolo". A questo punto il comma 1 diventa comma 2 e il comma 2 diventa comma 3 senza emendamenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, siamo d'accordo che il comma 3 diventi comma 1, è una norma di coordinamento che forse doveva già essere stata introdotta.
Rimane il fatto che siamo stupefatti di questa attenzione a non sprecare parole. Avete paura di scrivere tre parole in più? Dato che nella dizione di questo articolo una volta si dice che i Comuni devono integrare la Commissione edilizia con un esperto e nel comma successivo si dice, senza far riferimento a questo atto, che la Commissione edilizia esprime il parere, per evitare interpretazioni difficoltose, si chiarisca ai Sindaci che leggeranno la legge, che è la Commissione edilizia integrata tout court così come è nominata nel secondo comma, ma è la Commissione edilizia di cui al primo comma che deve esprimere il parere.
Avete paura di battere a macchina quattro parole? Mi pare che ci sia un dissenso politico su questo, ma allora emerga il dissenso politico, perch l'interpretazione di questi due commi non è univoca, tant'è che il collega Picco la interpreta in un modo e magari - è un'illazione - gli Assessori Genovese e Vetrino la interpretano in un altro.
Il problema è politico, emerga, facciamo la discussione sul problema politico e poi si voti. Lasciando questo testo nasceranno dubbi discrezionalità, discussioni infinite in ciascun Comune su cosa si debba intendere per Commissione edilizia, se quella integrata o meno. Se siamo d'accordo aggiungiamo "così come integrata al comma 1" altrimenti dite che non lo volete, che volete lasciare questa incertezza.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

A questo punto occorre chiarire la posizione di fondo, perché forse involontariamente ho portato il Consiglio ad equivocare.
La Commissione igienico edilizia, secondo il testo uscito dalla Commissione competente dopo un lungo dibattito, ha individuato l'esigenza di un membro eletto dal Consiglio comunale che abbia specifiche e comprovate competenze nella tutela dei beni ambientali soltanto per quei Comuni che hanno delle località che sono state incluse con atti amministrativi, statali o regionali, negli elenchi previsti dalla legge n.
1497. Se vogliamo includere oltreché questi Comuni anche i Comuni che hanno dei vincoli ai sensi delle categorie dell'art. 1 della legge n. 431, allora dobbiamo considerare tutti i Comuni, perché non c'è un Comune in Piemonte che non abbia un fiume, un fiumiciattolo, un bosco, un boschetto, ecc.
Vorrei ricordare che il primo testo che prevedeva questa composizione della Commissione edilizia era riferito a tutti i Comuni ed era proprio a seguito di un dibattito intervenuto nella Commissione competente e nella consultazione con l'Assessorato all'urbanistica che si era ravvisata la necessità viceversa di limitare la composizione alle zone di cui alla legge n. 1497 che riguardano 200-250 Comuni in tutto il Piemonte. Lo spirito è ancora questo, e su questo siamo rimasti d'accordo in sede di Commissione consiliare e ancora in quest'aula, opportunamente portando al primo punto il comma 3 perché evidenzia la volontà politica che le Commissioni che debbono esaminare questi interventi sul territorio più delicato della nostra Regione abbiano al loro interno questa specifica e comprovata competenza.
A questo punto non dovrebbero sorgere dei dubbi, dopo aver portato il comma 3 al posto del comma 1. Non si tratta di non voler aggiungere delle cose, probabilmente le leggi dovrebbero essere fatte con parole più chiare e sarebbero anche più facilmente interpretabili. In questo senso non riteniamo di accogliere questo emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini per dichiarazione di voto.



MARCHINI Sergio

Ci asteniamo sull'emendamento pregando la maggioranza di riflettere.
Non si tratta di chiuderci all'interno di steccati, si tratta di capire un processo che si sta ponendo. Il nostro Gruppo ha sempre denunciato il fatto che questa legge è soprattutto una legge che regolamenta, non è una legge che innova nel senso che produce dei processi. La politica non è fatta per regolare, per questo vanno bene i vigili. Noi siamo in questa stanza anche e soprattutto per favorire dei processi che riteniamo siano conformi alle nostre aspettative, alla nostra cultura, al nostro ragionamento.
L'inserimento "sempre" dell'esperto della Commissione edilizia sarebbe un elemento che produrrebbe quel processo di monitoraggio continuo su questi problemi, parte che in questa legge non siamo riusciti a costruire.
Posto che la materia a livello nazionale era gestita dal Governo all'interno di un parere di una Commissione tecnica che è stata gestita dalla Regione tutta all'interno del parere di una Commissione tecnica finalizzata a questo, sembrerebbe normale, in termini di ricaduta istituzionale, che altrettanto avvenisse per il livello comunale e che quindi la Commissione edilizia, se si ritiene che si debba pronunciare debba essere sempre integrata.
Questo per una correlazione del processo, la cui rottura sarebbe un brutto segnale, perché sembrerebbe una minore attenzione che diamo anche sulle piccole cose di quanto non gliene dava il legislatore nazionale quando ha normato la propria competenza e da parte della Regione quando l'ha gestita. Sostanzialmente noi diciamo che ci sono alcune cose che non hanno bisogno di una specifica, particolare attenzione. Questo è un salto di attenzione rispetto a questi problemi che ci lascia qualche perplessità.
La collega Vetrino diceva di non creare problemi oltre misura. Siamo in materia di subdelega, quindi gli elementi soggettivi, chi pronuncia, e i meccanismi attraverso i quali avviene la pronuncia devono essere coerenti non ci può essere un salto.
Su questa questione ci asteniamo perché ci rimettiamo alla valutazione della maggioranza. Quella di Chiezzi ci sembra una sollecitazione che merita un approfondimento. Riteniamo che la maggioranza possa valutare l'opportunità di rivedere questo articolo, immaginando che l'inserimento "sempre" di un esperto nelle Commissioni edilizie, risponda a due esigenze la prima è di natura costruttiva, di merito, per far crescere l'attenzione anche degli altri commissari su queste questioni. Se mettiamo nella Commissione edilizia sempre un esperto, gli altri commissari che non si sono mai occupati di queste questioni hanno un'occasione di confrontarsi con chi ha questa specifica sensibilità, perché l'esperienza nasce dalle sensibilità.
In secondo luogo, anche in termini di sistema e di natura istituzionale, faremmo un lavoro più corretto perché ci sarebbe una corrispondenza anche di tipo formale molto puntuale rispetto agli altri due livelli che pure rimangono, cioè il soggetto che ha dato la delega, il destinatario della delega e il destinatario della subdelega.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco per dichiarazione di voto.



PICCO Giovanni

Credo che quando un provvedimento legislativo prevede alcuni percorsi eccezionali rispetto alla norma, questo percorso eccezionale sia motivato.
In questo caso il riferimento ad una integrazione della Commissione edilizia invoca una condizione eccezionale che alcuni invece ritengono essere una condizione a regime e di norma.
Su questo, caro Marchini, siamo concettualmente discordanti, non nel senso del merito, perché nel senso del merito possiamo integrare la Commissione igienico edilizia anche con 10 esperti; anzi, noi invochiamo che la Giunta apporti dei provvedimenti modificativi della legge regionale 56 precisando quali debbono essere le figure professionali e gli esperti che comunque debbono tutelare l'attività e le trasformazioni del territorio.
Siccome qui si invoca una condizione eccezionale, che ha un riferimento preciso, caro Marchini, ed è una condizione che noi intendiamo rimuovere non continuare a consolidare con un regime vincolistico che non accettiamo.
Il problema di fondo è la legge n. 431, se vogliamo essere espliciti sul merito. Siccome la legge 431 - e lo diciamo anche nelle nostre dichiarazioni non ha risolto assolutamente i problemi della tutela, ma ha semplicemente portato un cappello vincolistico con il rinvio a successive scatole cinesi per potersene liberare, noi diciamo che questa condizione o viene concettualmente rimossa in una legge di questo tipo e quindi noi provvediamo, non come diceva la legge Galasso che prevedeva i piani paesistici entro il 31 dicembre 1986 e che poi non si sono fatti; ma ci impegniamo veramente a fare i piani paesistici negli ambiti che è opportuno e necessario delimitare, gestendoli e non lasciandoli nel cassetto come i contributi inutili che non servono a nulla; oppure siamo di nuovo da capo cioè ci siamo compiaciuti di avere apportato modificazioni innovative nelle Commissioni edilizie, parlando di pianificazione paesaggistica, quando di pianificazione paesaggistica non ce ne importava niente, e nella sostanza non abbiamo risolto alcun problema rispetto a quelli che la legge 431 poneva.
Dobbiamo essere coerenti fino in fondo. Se abbiamo approvato la legge sui piani paesistici è perché intendevamo dare contenuto alle indicazioni della legge Galasso e non lasciare che fosse una delle solite, inutili enunciazioni che non aveva riscontro né progettuale, né operativo, né di gestione.
Il riferimento dell'art. 14 all'integrazione delle Commissioni è un riferimento ad una condizione di eccezionalità rispetto ai 1209 Comuni della regione, è una condizione di eccezionalità che entro certi limiti deve tendere alla riduzione non all'estensione. Questo per quanto attiene alla filosofia di questo provvedimento. Se in linea generale vogliamo dire che le Commissioni edilizie di tutto il Piemonte e di tutta Italia debbono essere integrate con 10 esperti in discipline di beni culturali, questo è un altro discorso, però, per favore, non lo si ponga come obiettivo politico rispetto ai contenuti di questa legge.
Ecco perché crediamo di dovere essere fedeli al contenuto che è stato portato in aula, perché oltretutto era stato oggetto di valutazioni e di dibattito nelle Commissioni.



PRESIDENTE

Pongo quindi in votazione l'emendamento 2) presentato dal Consigliere Chiezzi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astensioni.
3) emendamento presentato dai Consiglieri Chiezzi e Bontempi: all'art.
14, comma 3,, aggiungere dopo le parole ".., negli elenchi previsti dalla legge 29/6/1939, n. 1497" le parole "e nelle zone elencate dall'art. 1 della legge 8/8/1985, n. 431".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

L'emendamento è importante in quanto, così come richiesto dalla legge Galasso, i beni ambientali non sono più quelli di cui agli elenchi della legge 1497, ma la legge Galasso (grande novità di carattere culturale a cui tutti hanno inneggiato, forse anche il Consigliere Picco), ha detto e ha affermato che in Italia, oltre ai beni indicati puntualmente in certi elenchi, era ora di girare pagina perché in Italia ci sono dei luoghi, come le sponde dei fiumi, dei laghi, che sono da tutelare; quindi ha esteso la tutela dai beni puntuali agli ambienti. Mi sembra strano che in una legge nella quale si dice di voler attuare la legge Galasso, si tolgano proprio i beni che la legge Galasso ha considerato quelli da tutelare. Grande novità nella storia di questo Paese che in questa legge di attuazione della legge Galasso viene eliminata. Propongo semplicemente che questa legge di attuazione preveda di tutelare i beni che la legge Galasso dice vadano tutelati, e quindi di inserire la dizione che i beni sono anche quelli dell'articolo 1 della legge Galasso. Cosa che è stata omessa. Se questo emendamento non viene accolto, non sarà più una polemica politica e strumentale quella di dire che questa è la legge che affossa la legge Galasso. Se non passa questo emendamento, è la legge di affossamento della legge Galasso, e questo andremo a dirlo. Forse con scarsi risultati sulla stampa, ma si sa: non si può avere tutto.



PRESIDENTE

E' chiarito lo spirito dell'emendamento. La Giunta è contraria, quindi lo pongo ai voti.
Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 12 voti favorevoli e 23 contrari.
4) Emendamento presentato dall'Assessore Vetrino: "il comma 3 diviene comma 1, il comma 1 diviene comma 2; il comma 2 diviene comma 3".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 23 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni.
5) Emendamento presentato dall'Assessore Vetrino: al comma 1, alla terza riga, dopo la parola "provvedono" aggiungere le parole "entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 25 voti favorevoli e 12 contrari.
6) Emendamento presentato dall'Assessore Vetrino: al comma 3, dopo le parole da "decorso" a "n. 431", sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai disposti del 5 comma, dell'art. 1 della legge 8/8/1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati,".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 26 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astensione.
Passiamo pertanto alla votazione dell'intero art. 14.
Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Chiezzi.
Ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, in questa dichiarazione di voto mi permetto di riprendere sinteticamente le osservazioni critiche che ho svolto precedentemente sul complesso di questo articolo, per quanto riguarda i rapporti di carattere istituzionale.
Con questo articolo si mettono i Comuni nell'impossibilità di gestire un contenzioso con gli organi superiori di controllo. La situazione è questa: la legge Galasso prevede che le autorizzazioni vengano delegate alla Regione, però la legge mantiene allo Stato il potere di veto sulle decisioni regionali, il Ministro può annullare entro 60 giorni. Quindi è una delega, non è un potere esclusivo delle Regioni; è un potere delle Regioni e dello Stato. La Regione dà l'autorizzazione, il Ministero pu entro 60 giorni porre il veto. Con questo articolo si propone che un pezzo della delega data dal Ministero alle Regioni venga trasferita al Comune.
Benissimo. Si propone che il Comune, rilasciata l'autorizzazione subdelegata dalla Regione, la invii con tutta la documentazione contemporaneamente, questo è il punto assurdo, da un lato alla Regione (che conserva il potere di veto entro 60 giorni) e dall'altra al Ministero; la procedura, non so se chiamarla illegittima, ma è senz'altro foriera di contenziosi spaventosi. Il Comune invece di avere un organo di controllo ne avrà due. Questi due organi di controllo agiranno in parallelo ognuno per conto proprio ed entro i 60 giorni, autonomamente, potranno o non potranno esercitare il diritto di veto. In questo modo l'articolazione istituzionale viene scardinata. Il Comune non ha più un riferimento unico rispetto al quale aprire un contenzioso, ma ha due riferimenti contemporanei rispetto ai quali può aprire un contenzioso: con la Regione e non con il Ministero, o viceversa può aprire un contenzioso col Ministero e non con la Regione, o viceversa ancora, apre un contenzioso con tutti e due. Mettiamo, veramente, il Comune in condizioni di non sapere più che cosa fare, non solo: ma come colloquiano Regione e Ministero? E' un pasticcio non ammissibile. Nella gerarchia delle istituzioni deve esserci pulizia e chiarezza. Un'istituzione deve sapere se c'è una gerarchia e a chi deve fare riferimento. Non si può bypassare la Regione, se il Ministero ha delegato la Regione e la Regione subdelega ai Comuni il senso della gerarchia è che il Comune invierà la pratica solo alla Regione e non due pratiche, una alla Regione e una al Ministero. Sarà poi la Regione che la invia al Ministero. Manteniamo questa correttezza istituzionale altrimenti facciamo solo dei pasticci. C'è qualcuno che critica come si fanno le leggi in Parlamento, se lo viene a sapere, criticherà anche chi fa le leggi alla Regione Piemonte.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

La ragione del nostro dissenso sull'art. 14 l'ho già illustrata e la ribadisco. E' una ragione che sta ancora, al di là delle considerazioni fatte dal Consigliere Chiezzi, nell'evidente contrasto tra l'art. 14 e l'art. 13: l'art. 13 subdelega ai Comuni la materia, l'art. 14 cambia soggetto della subdelega ed investe della subdelega il Sindaco. Ho già ricordato che l'art. 7 del decreto 616 nel consentire alle Regioni di subdelegare agli enti locali (Province o Comuni) la materia loro delegata indica appunto i Comuni e non i Sindaci dei Comuni, che sono cosa diversa.
Sotto questo profilo va colto un manifesto principio di illegittimità della legge e questa è un'autonoma ragione, indipendentemente da altre, per la quale noi in particolare su questo articolo manifestiamo dissenso perché se passa questa norma la subdelega va ai Sindaci e non ai Comuni.
Mi duole avere sollevato il problema solo in questo momento; se fosse stato sollevato in Commissione avremmo potuto fare qualche riflessione questa mattina - non per fare delle sorprese in aula - leggendo e rimeditando il testo, ho colto questo aspetto, pasticcio o contrasto che dir si voglia, fra l'art. 13 che delega correttamente ai Comuni sotto il profilo tecnico legislativo, e l'art. 14 che trasforma la delega in capo ai Sindaci.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

A me pare che l'emendamento proposto dal collega Chiezzi non sia praticabile. Comunque, all'art. 14 va esplicitato il perché si trasmette il pacchetto alla Regione. Il motivo per cui mandiamo gli atti anche alla Regione va chiarito e non lasciato lì con l'incertezza sulla ragione per cui si mandano. Quindi, per correttezza verso il collega, sospendo il mio pronunciamento rispetto al ragionamento che faremo sull'art. 15, perché la formulazione finale dell'art. 14 dovrà essere la conseguenza della norma di merito sull'art. 15. C'è un'ipotesi di doppio esercizio di annullamento, se si mantiene questo testo probabilmente ha senso che rimanga così, se per l'esame degli articoli successivi comportasse un ripensamento, l'art. 14 dovrà essere modificato.



CHIEZZI Giuseppe

E' proprio nell'art. 14 che si prevede l'obbligo da parte del Comune di colloquiare con il Ministero sul problema del diritto di veto. E' questo il punto sbagliato!



MARCHINI Sergio

Chiezzi, parlo male ma non parlo a vanvera. L'articolato può rimanere così. Qualora si ritenesse che la Regione non deve assumere un potere di annullamento, si scriverà per conoscenza alla Regione, se si ritiene che il vincolo e la revoca rimangono alla sola Regione, va chiarito rischiando l'annullamento della legge perché si manda al Ministro; o si conservano tutti e due.
La questione posta dal collega Chiezzi troverà la sua soluzione definitiva in ordine a come scioglierà il Consiglio l'art. 15.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

La posizione del Consigliere Chiezzi è impropria, perché comunque questi interventi vanno al Ministero, perché si tratta di materia delegata e non trasferita. Il Comune li manderà al Ministero...



CHIEZZI Giuseppe

Perché?



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Perché è la legge che lo stabilisce. Si tratta di materia delegata...



CHIEZZI Giuseppe

Delegata alle Regioni...



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Delegata alle Regioni che a loro volta le subdelegano. Cosa significa materia delegata? Significa che il Governo, il Parlamento, i Ministeri si riservano comunque un controllo, come stanno facendo in questo caso. Nel momento in cui noi subdeleghiamo, si trasferisce la procedura immediatamente sui Comuni. Sono principi di ordine generale che dovrebbero essere conosciuti.



CHIEZZI Giuseppe

Non è affatto vero, perché la procedura del controllo deve essere univoca e non a due voci.



PRESIDENTE

Non possiamo fare un dialogo su questa materia.



CHIEZZI Giuseppe

Che confusione diventa questo Stato. Come riusciamo a gestire il contenzioso con due organi in parallelo?



PRESIDENTE

Consigliere Chiezzi, non le ho dato la parola. Siamo in sede di votazione.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 14 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri.
L'art. 14 è approvato.
I Consiglieri Majorino e Minervini presentano il seguente art. 14 bis Controllo partecipativo: "Ogni cittadino singolarmente o quale rappresentante di una associazione o di una organizzazione sociale può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del DPR 24/11/1971, n. 1199 avverso i provvedimenti del Sindaco di cui al 2 comma dell'art. 14 che - in violazione di legge - abbiano rilasciato o denegato l'autorizzazione per gli interventi previsti dall'art. 13. Con riferimento alla procedura autorizzativa di cui all'art. 13 è consentito l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 60, 1 comma, della legge regionale 5/12/1977, n. 56 e successive modificazioni".
La parola al Consigliere Majorino per l'illustrazione.



MAJORINO Gaetano

Con questo emendamento abbiamo ritenuto di dovere trasferire nell'interno di questa legge il principio e la regola del controllo partecipativo, di cui all'art. 60 della L.R. n. 56/77. Si tratta di una norma sulla quale vi furono unanimi consensi, sicuramente in sede di revisione della legge sulla tutela ed uso del suolo, infatti venne leggermente ritoccato il testo e il voto all'epoca (eravamo a fine 1984) fu unanime.
Quindi penso che, come nell'impianto di quella legge unanimemente si ritenne di inserire la regola del controllo partecipativo, in forza del quale (art. 60 L.R. n. 56) "Ogni cittadino singolarmente o quale rappresentante di un'associazione può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale ai fini del DPR n. 1199 del 24/11/1971 circa il rilascio di concessioni o autorizzazioni alle modificazioni del suolo" questa regola mi pare che ben possa essere trasferita in questa materia senza spostare l'impianto della legge; anzi, consentendo questo mezzo di reclamo si può evitare quel contenzioso che giustamente metteva in evidenza poco fa, ad altri fini, con riferimento all'art. 14, il collega Chiezzi.
Quindi mi pare che sotto questo profilo l'emendamento meriti accoglimento; non è né un'innovazione stravolgente né una nostra invenzione in materia, ma non è altro che il trasferimento puro e semplice di un principio della legge n. 56 sul controllo partecipativo in questa legge che si va ad approvare.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Il collega Majorino ha ricordato il dibattito intenso e unanime che ci fu attorno all'art. 60 compreso nella legge n. 56. Mi chiedo se il principio contenuto nell'art. 60 non sia tout cour applicabile anche a questa materia. Se c'è questo dubbio, non abbiamo nessuna difficoltà ad inserire questo articolo, che peraltro è una garanzia in più rispetto alla trasparenza e al rigore con cui questi provvedimenti vengono gestiti. In questo senso la Giunta accoglie l'emendamento.



PRESIDENTE

La Giunta accoglie l'emendamento Majorino che poniamo in votazione.
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 24 voti favorevoli e 10 astensioni.
Si proceda ora all'appello nominale per la votazione di questo art. 14 bis che in sede di coordinamento del testo diventerà art. 15.
Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 27 Consiglieri hanno risposto NO 3 Consiglieri si sono astenuti 7 Consiglieri.
L'art. 14 bis è approvato.
ART. 15 - Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Majorino e Minervini: al secondo comma, sostituire l'espressione "dopo aver informato la competente Commissione consiliare" con l'espressione "sentita la competente Commissione consiliare".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 22 voti favorevoli e 15 contrari.
2) Dal Consigliere Ala: al secondo comma dell'art. 15, dopo le parole "può annullare" aggiungere "o modificare".
3) Dai Consiglieri Majorino e Minervini: al secondo comma dell'art. 15, aggiungere dopo le parole "può annullare" le parole "o modificare".
La parola al Consigliere Ala che illustra l'emendamento.



ALA Nemesio

L'articolo prevede l'annullamento puro e semplice dei provvedimenti comunali.
A mio parere, occorrerebbe e occorre prevedere per la Giunta regionale in analogia con altre procedure contemplate anche da altre leggi regionali la possibilità non soltanto dell'annullamento - che è un provvedimento molte volte difficile, drastico e decisivo - ma anche la possibilità di intervenire con prescrizioni e modifiche del progetto, così come approvato da parte del Comune. Infatti, in alcuni casi possono essere sufficienti delle integrazioni, delle modifiche progettuali. Questa è, tra l'altro una delle caratteristiche più o meno tipiche dell'operato regionale che dovrebbe, anzi, in una materia come questa, diventare sotto certi aspetti la norma, ricollegandosi a quella necessità di indirizzo generale sulla materia che proprio la Giunta regionale e l'organismo regionale dovrebbero esprimere. Si tratta, almeno nella fase della prima applicazione della legge, di essere capaci non di andare contro le decisioni comunali instaurando uno scontro tra i due enti, ma di sapere intervenire con un atteggiamento di collaborazione che può tradursi in un intervento di miglioramento e di aggiustamento delle decisioni così come assunte a livello comunale.
Questo dovrebbe essere il vero controllo della Regione, se non vogliamo vederlo soltanto in maniera per così dire intimidatoria o autoritaria: l'essere capaci di modificare, quando lo si ritenga opportuno, i provvedimenti assunti in sede comunale, enfatizzando questo ruolo di collaborazione e di partecipazione tra i due soggetti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino per l'illustrazione.



MAJORINO Gaetano

Se rimane la sola parola "annullare", il termine, come è noto nel linguaggio tecnico, significa solo annullamento per motivi di legittimità.
Siccome lo scopo della norma, segnatamente leggendone l'ultima parte laddove dice: "Può annullare ove riscontri che le stesse siano suscettibili a determinare gravi ed irreversibili alterazioni", ci si riferisce ad un controllo di merito; in altri termini l'intenzione di questo secondo comma allorquando si attribuisce alla Giunta il potere di annullare, è nel senso di un controllo, non solo di legittimità, ma anche di merito. Allora, per recuperare il senso che la facoltà della Giunta sia di un controllo non solo di legittimità, ma anche di merito, è bene inserire la parola "modificare".
In difetto potrebbe verificarsi che colui il quale abbia ottenuto una autorizzazione, che la Giunta ritenga suscettibile di determinare gravi ed irreversibili alterazione, potrebbe opporre, aprendo un contenzioso, e dire che la Giunta ha solo il potere di annullamento; l'annullamento significa potere di annullare per motivi di legittimità. Aggiungendo la parola "modificare" si recupera il senso di quello che vuol dire il secondo comma.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Anche questo argomento, nel momento della discussione nell'ambito della Commissione consiliare competente, ha formato oggetto di approfondito dibattito che ha messo in evidenza le differenze tra il controllo di merito (così come spiegava il Consigliere Majorino) e il controllo che la Regione comunque si riserva rispetto a quegli interventi che siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni ambientali. La Regione non fa il controllo di merito sugli interventi, ma valuta il merito degli effetti di un eventuale intervento. Poiché il controllo spetta al Ministero, a me sembra che la Regione non possa rinunciare, come qualcuno invocava, tout-court a coordinare questa materia ed essere al corrente su questa materia. Credo che questo sia una responsabilità e una competenza che va comunque riservata alla Regione.
In questo senso penso che il verbo più giusto e anche più coerente rispetto alla legge, rispetto all'art. 14, rispetto alla legge n. 431 e rispetto a questa materia delegata, sia "annullare".



PRESIDENTE

Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento 2) presentato dal Consigliere Ala.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni.
Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento 3) presentato dai Consiglieri Majorino e Minervini.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 23 contrari e 3 astenuti.
4) Il Consigliere Biazzi presenta il seguente emendamento: al termine del comma 2, dopo le parole "..., ove riscontri che le stesse siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni" aggiungere "o deturpazioni" (ambientali).
Al comma 3, dopo le parole "nel caso di persistente" sostituire la parola "inattività" con "inadempienza".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.
Si proceda ora alla votazione per appello nominale dell'art. 15 così emendato.
Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 26 Consiglieri hanno risposto NO 13 Consiglieri.
L'art. 15 è approvato.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

Il Consigliere Ala presenta il seguente nuovo articolo: Art. 15 bis - Poteri cautelari.
"Qualora la Giunta regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9".
La parola al Consigliere Ala per l'illustrazione.



ALA Nemesio

Si è già visto ieri come uno dei procedimenti che hanno seguito vari Consiglieri e la stessa Giunta sia stato quello di ripescare qua e là dei pezzi della legge 56. Io ho cercato con questo articolo aggiuntivo di riprendere l'art. 9 della legge regionale 56/77 "Tutela e uso del suolo" per quanto riguarda la possibilità per la Giunta regionale di adottare provvedimenti cautelari a tutela, a difesa e a salvaguardia del paesaggio e dei beni di interesse ambientale.
La formulazione che ho adottato riprende esattamente la dizione e la formulazione contenuta nella L.R. n. 56 e prevede, rimandando proprio alla L.R. n. 56 l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 9 e successive modificazioni e integrazioni, con la possibilità di sottoporre all'esame della Commissione (che abbiamo votato nell'articolo precedente) l'opportunità di includere il bene negli elenchi ormai noti di cui stiamo parlando. Dobbiamo trovare il modo per prevedere e regolamentare la possibilità di integrare questi elenchi, tenendo conto del fatto che non sono tutti noti e non sono schedati nella loro completezza da nessuna parte quelli che possono o potrebbero essere i beni tutelati o dalla legge 1089 o dalla legge 1497.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Il Consigliere Ala ha già ricordato che i poteri cautelari sono previsti dalla nostra legge n. 56, in particolare all'art. 9: "Provvedimenti cautelari definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio" e all'art. 91 bis, che norma la composizione e le competenze della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali.
Quindi questa possibilità sarebbe già prevista; tuttavia non mi sembra inutile aggiungere all'art. 15 bis (o 16 riportandolo nella sede corretta) della legge di tutela dei beni ambientali.



PRESIDENTE

La Giunta quindi accoglie l'emendamento del Consigliere Ala.
Ha chiesto la parola il Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.
Ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Lo spirito dell'emendamento presentato dal Consigliere Ala è condivisibile e lodevole: si tratta di inserire un richiamo alla normativa già esistente. Noi però ci asterremo su questo emendamento non per la sua sostanza, ma per il fatto che lo si introduce in una legge in modo improprio e in parte superfluo. La critica che facciamo è che questa legge duplica leggi esistenti e quindi produce una complicazione legislativa che allo stato attuale delle cose è gia elevata. E' una critica di fondo che abbiamo fatto all'impostazione generale della legge proposta dalla Giunta e che manteniamo anche quando all'interno della legge si possono - come fa il Consigliere Ala - introdurre degli elementi sulla cui sostanza siamo d'accordo, ma queste modificazioni le avevamo proposte nel corpo della legge 56. Introdurle qui ci sembra accettare il metodo e il terreno di discussione e di lavoro proposto dalla Giunta, terreno che avevamo respinto.
Quindi sosteniamo l'emendamento come contenuto, ma nel merito della votazione ci asterremo.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 21 voti favorevoli e 11 astensioni.
Il Consigliere Biazzi presenta il seguente nuovo art. 15 bis: "La Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano pluriennale di intervento, con stralcio annuale che contempla gli interventi di valorizzazione dei beni ambientali inclusi negli elenchi di cui alla legge 1497/39 e nelle categorie di beni di cui alla legge 431/85.
Nel piano suddetto sarà indicata anche l'entità di contributi da erogare a soggetti pubblici e privati a titolo di concorso nelle spese per opere di manutenzione straordinaria, copertura di fabbricati e restauro di beni tutelati dalla presente legge, nonché le modalità di accesso ai contributi stessi e della loro erogazione".
La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Ritengo che questo emendamento, che propone un articolo aggiuntivo, sia superfluo rispetto all'attività che è già in corso e che peraltro abbiamo già normato nella prima parte che riguarda la pianificazione paesistica nel contesto di questa legge. Nel momento in cui abbiamo individuato nel piano territoriale comprensoriale con valenza paesistica lo strumento principe da cui deve poi discendere la gestione di questa materia, mi sembra che questo articolo possa essere considerato superfluo per quanto riguarda il primo comma.
Per quanto riguarda il secondo comma rilevo che questa legge è fornita di un articolo finanziario e che quindi per il raggiungimento degli obiettivi della legge sarà previsto un plafond dal nostro bilancio che annualmente definirà gli interventi sulla base dei programmi che via via la Giunta e il Consiglio riterranno di approvare rispetto alla materia.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 6 voti favorevoli, 24 contrari e 3 astenuti.
Il Consigliere Ala presenta l'art. 15 ter - Ripristino.
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

E' nuovamente un articolo che riprende tematiche e norme già contemplate nella legge n. 56. Non ritornerei in merito al rapporto tra questa legge e la legge n. 56, di cui abbiamo già parlato in precedenza e ricordo le obiezioni del collega Chiezzi e tutta una serie di discussioni in Commissione. Da parte mia ritengo opportuno, proprio per la delicatezza della materia, richiamare questi punti nuovamente in questa legge. D'altra parte sono norme già contemplate nella legislazione attualmente vigente in Regione.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Vorrei chiedere al Consigliere Ala se può trasformare questo suo articolo aggiuntivo come emendamento al 9 comma dell'art. 16, perché la sostanza è prevista dal comma 9 e la formulazione del Consigliere Ala è più completa.



ALA Nemesio

Sono d'accordo.



PRESIDENTE

L'emendamento del Consigliere Ala si riferirà pertanto al 9 comma dell'art.
16.
Il Consigliere Ala presenta il seguente art. 15 quater: "Interventi di rilevante impatto ambientale in prossimità di aree sottoposte a tutela.
I seguenti tipi di lavoro ed interventi a) l'apertura o l'ampliamento di strade, gallerie, miniere, cave torbiere b) la costruzione di dighe, impianti a fune o impianti fissi su rotaia c) la posa di condotte per impianti industriali e qualsiasi tipo di palificazione d) l'installazione o l'ampliamento di discariche o di altri impianti di trattamento o stoccaggio provvisorio di rifiuti, di qualunque genere, anche qualora siano progettati o realizzati, in tutto o in parte, fuori dei territori o immobili soggetti alla presente legge, ma in loro prossimità, e che possano recare pregiudizio per i loro attuali prevedibili futuri sviluppi alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali, possono essere sospesi dalla Giunta regionale la quale, richiesta ed ottenuta la presentazione di adeguata documentazione e sentita in merito la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali potrà prescrivere entro i successivi 60 giorni varianti da apportare ai progetti, tenendo conto dell'utilità economica delle realizzazioni previste".
La parola al Consigliere Ala per l'illustrazione.



ALA Nemesio

Vorrei brevemente illustrare questo articolo che è ripreso dalla mia prima proposta legislativa in materia di tutela dei beni ambientali e culturali. Parte da una constatazione e da una considerazione che, tra l'altro almeno in un caso specifico, abbiamo discusso ampiamente in quest'aula, cioè del traliccio dell'elettrodotto Leinì Piossasco in prossimità dell'Abbazia di S. Antonio di Ranverso. Non è che un caso particolare di una vicenda che si verifica sempre più spesso, soprattutto quando abbiamo a che fare con opere di elevata dimensione e di elevato impatto ambientale. Anche opere che siano realizzate, dal punto di vista meramente catastale, al di fuori delle aree e delle zone sottoposte a vincolo possono avere, proprio per la loro dimensione e per il loro impatto visivo, una rilevanza, una conseguenza su quello che è il bene che è tutelato, vincolato o iscritto negli elenchi.
Questo articolo cerca di prevedere una verifica, un controllo, una possibilità di intervento su alcuni tipi di lavoro e di interventi, anche quando questi avvengano al di fuori delle zone tutelate. Non mi riferisco a tutti gli interventi, ma a gallerie, strade, miniere, cave, dighe, impianti a fune, palificazioni, tralicci, discariche o impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti. Qualora questo tipo di interventi sia previsto in prossimità di aree tutelate dovrebbe poter essere controllato. Bisogna abbandonare, proprio perché qui abbiamo a che fare con bellezze di insieme l'atteggiamento della sola e semplice tutela puntuale del sito proprio perché, come nel caso di Sant'Antonio di Ranverso, una chiesa romanica non è sufficiente tutelarla in quanto tale, in quanto è necessario proprio al fine di questa tutela - mantenere una certa dimensione sentimentale con il paesaggio. Bisogna anche tutelare il contesto nel quale sorge, perché noi non dobbiamo vederla in cartolina, ma dobbiamo avere il modo di poter gustare questo edificio nel suo complesso. Del resto, mi pare che questo fosse l'intendimento, la cultura e la filosofia di chi ha redatto la legge n. 1497, mi pare che proprio questo fosse l'approccio dell'allora Ministro Bottai e anche del più recente Sottosegretario Galasso.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Devo dire che la valutazione della prossimità è piuttosto vaga per cui mi sembrerebbe molto discrezionale e per la verità poco individuabile.
E' vero che la legge 1497 parla di "in vista delle località", quindi presuppone un concetto pressoché identico rispetto a quello enunciato da questo articolo aggiuntivo del Consigliere Ala.
La legge 1497 si riferisce però al 2% del territorio regionale rispetto al quale la prossimità può anche essere poco individuabile ma forse è ancora gestibile. Se noi rendiamo questa prossimità coerente con il campo di applicazione di questa legge, e cioè con la legge 431, e teniamo conto che, ai sensi della legge 431, per il tipo di territorio che ci troviamo possiamo dire che il territorio è vincolato dal 60 al 70%, devo dire che questa prossimità diventa un fatto forse limitato perché abbiamo solo più il 30%, comunque di difficilissima individuazione. Quindi, non vorrei aggiungere in una legge che tratta materie nuove altri motivi di preoccupazione e di difficoltà che potrebbero crearci - sono la prima a riconoscerlo - qualche problema di interpretazione e di gestione.
Devo dire però che abbiamo in gestazione in questo Consiglio regionale altri momenti di attenzione all'ambiente; in particolare, per quanto riguarda l'impatto ambientale, abbiamo nel nostro carniere i progetti di valutazione e di impatto ambientale, rispetto ai quali penso che gli interventi che sono previsti dalla lettera a) alla lettera d) del Consigliere Ala probabilmente potranno trovare in quel momento un'altra valutazione e altre considerazioni più attente e anche più correttamente collocate.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, le battaglie che in quest'aula il Consigliere Ala ed io abbiamo fatto insieme per cercare di introdurre degli emendamenti che nella loro sostanza imponevano un maggior rispetto ambientale le abbiamo perse quasi tutte, ci hanno lasciato qualche briciola quando si incideva poco, quando si ripetevano cose già dette, quando non ne potevano fare a meno, forse solo in un caso abbiamo portato un miglioramento a questo testo della legge, quando abbiamo evitato che anche sui provvedimenti di demolizione venisse data la delega, ma diciamo che su tutto il resto abbiamo perso.
Perdi, collega Ala, anche su questo, perché questo è un emendamento che ha una sua sostanza e al quale la Giunta risponde in modo negativo.
Motivo brevemente il voto a favore di questo emendamento. E' un voto tutto politico, non è un voto tecnico, perché teniamo a sollevare al rappresentante del Gruppo dei Verdi, gruppo con il quale riteniamo si debba impostare una seria politica ambientale e chissà che un giorno non ci si riesca, alcune osservazioni critiche nel merito della scrittura di questo emendamento, perché ci sembra utile, data l'adesione politica e il voto positivo, introdurre degli elementi di riflessione per tutti coloro che credono veramente nella tutela dell'ambiente.
Gli elementi di riflessione critica sono questi: con questo emendamento si introduce in una legge, una elencazione di interventi che dovrebbero essere soggetti ad una tutela. Ora, penso che le leggi debbano essere di carattere generale, molto chiare, semplici, di impostazione generale dei principi e che sia da evitare l'introduzione, in articoli di legge come questo, l'elencazione delle cose che si vogliono tutelare, perché collega Ala un elenco dimentica sempre qualcosa, non è mai completo. Il problema è di assumerne i contenuti, di svolgere una politica.
I muri di sostegno non sono indicati, allora bisogna aggiungere i muri di sostegno e via dicendo, l'ambiente è più complesso e la sua tutela non si risolve in una elencazione per quanto minuta, e questo è un limite che dobbiamo cercare di superare tutti.
Quindi bisogna ragionare per il futuro in termini diversi da questo. Ci sono altre gracilità nella legge che non possono essere risolte da una forza di opposizione. La proposta che svolge il gruppo verde è giusta sostanzialmente, noi la votiamo; ci siamo solo permessi di sollevare problemi sui quali forse un giorno riusciremo a tornare in termini concreti.



PRESIDENTE

Pongo in votazione tale emendamento non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 12 voti favorevoli e 19 contrari.
Il Consigliere Ala presenta il seguente art. 15 quinquies - Contributi regionali "La Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione, restauro o ripristino dei beni oggetto di tutela ai sensi della presente legge, nei casi in cui gli interventi, per ragioni di salvaguardia ambientale, richiedano accorgimenti tecnici o l'uso di materiali particolarmente onerosi in confronto alle modalità costruttive correnti nella zona.
Le istanze tendenti ad ottenere tali contributi devono essere inoltrate alla Giunta regionale con un parere tecnico del Comune ed essere corredate da tutta la documentazione utile per la valutazione delle caratteristiche dell'intervento e delle spese previste.
La Giunta regionale, previa istruttoria della pratica da parte degli uffici competenti in materia di tutela ambientale, esprime un motivato parere in merito ed autorizza la concessione del contributo.
La somma autorizzata viene pagata solo a lavori eseguiti e verificati dagli uffici regionali competenti in materia di tutela ambientale".
Il Consigliere Ala presenta il seguente art. 15 sexties - Interventi di restauro e di bonifica ambientale e possibilità di contributi regionali "Nel caso in cui il colore delle facciate, il materiale di copertura dei fabbricati, le caratteristiche di altri manufatti o sistemazioni nei luoghi inclusi nei territori soggetti ai disposti della presente legge rechino disturbo alle connotazioni ambientali e paesistiche tutelate, la Giunta regionale può ordinare che essi siano modificati indicando le modalità di esecuzione delle relative opere.
Qualora ne derivi una spesa rilevante, la Giunta regionale pu concedere contributi per la realizzazione dei lavori di cui al comma precedente.
La Giunta regionale può altresì elaborare e predisporre interventi miranti alla bonifica ed al ripristino ambientale di particolari aree degradate pertinenti o inserite nelle aree sottoposte a tutela".
La parola al Consigliere Ala per l'illustrazione.



ALA Nemesio

Posso illustrare insieme gli emendamenti aggiuntivi che avevo distinto in due articoli, 15 quinquies e 15 sexties. Scontando alcune obiezioni sollevate dal Consigliere Chiezzi, ritengo che anche questa materia avrebbe richiesto, e richiede, una particolare attenzione e avrebbe dovuto avere una migliore formulazione in termini lessicali. Non vi è stato tempo, anche perché è rimasta una iniziativa isolata, che però nuovamente sottopongo alla Giunta regionale ed all'attenzione delle forze politiche. Consiste nel riconoscere che la tutela ambientale, in alcuni casi, ha un costo. Ha un costo se noi (e questo è un argomento già affrontato in quest'aula e in altre sedi) sviluppiamo particolari tipi di prescrizioni relative a certe zone e a certe porzioni del territorio regionale. Pensiamo soprattutto alle zone di montagna ed al mantenimento di determinate tipologie costruttive.
Questo a mio avviso, è un costo che non dovrebbe essere fatto ricadere soltanto sulle spalle dei soggetti privati ma dovrebbe essere sulle spalle della collettività. La tutela del paesaggio costa per tutti; il meccanismo che si sta ingenerando è quello di ripartirlo in parti troppo ineguali sul territorio regionale, ripartendolo soprattutto sulle spalle dei soggetti più piccoli, mentre i grandi soggetti pubblici e privati hanno ampio spazio di manovra e di intervento. Le prescrizioni ed i loro aspetti onerosi vanno poi a ricadere sulle spalle solo dei piccoli interventi.
I due articoli tentavano: il primo, di individuare una modalità con cui, di fronte alla prescrizione di particolari tipologie od opere di altra natura, fosse possibile presentare un'istanza per una richiesta di contributi. Mi dispiace, lo dico francamente, di non aver avuto su questo articolo e su questo aspetto nessun interesse da parte di determinate forze politiche che hanno più volte sollevato, in questa aula e fuori, lamentele di vario genere sul costo della tutela dei parchi e su come questi parchi impedissero ai soggetti privati di fare determinate cose o le rendessero più costose. Quando si vanno a proporre interventi che riducano questi costi, non si trova il consenso di nessuna forza politica. Il secondo, di prevedere la possibilità di contributi regionali per interventi di restauro e di bonifica ambientale. Questo è il contenuto dei due articoli. Si possono esaminare e votare insieme o in maniera separata. L'argomento è comunque rilevante e importante, al di là di questa legge, perché investe uno degli aspetti di consenso o di dissenso della politica ambientale che a mio avviso, deve essere democraticamente a carico, in parti possibilmente uguali, di tutti i cittadini. Non colpire soltanto le aree marginali, le aree di montagna dove al costo già più elevato per gli oneri di costruzione, finiscono per aggiungersi (per quanto giustamente) delle prescrizioni ulteriori, che devono però essere anche a carico di quel cittadino urbanizzato che vede la montagna ormai con una mentalità terribilmente turistica e non è più capace di riconoscere (questo l'ho già detto la settimana scorsa) le culture e i valori, i modelli tradizionali delle vallate alpine.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Le tematiche sollevate dal Consigliere Ala con la presentazione di questi due articoli aggiuntivi, attengono a materie così importanti che esigerebbero non solo due articoli di legge, ma esigerebbero una nuova legge rispetto a questa materia, come peraltro hanno fatto alcune Regioni a Statuto speciale.
Il relatore, Consigliere Nerviani, nella sua relazione aveva chiaramente indicato che questo momento legislativo che stiamo vivendo in questa giornata significativo ed importante, non esaurisce le esigenze che abbiamo di tutela, di salvaguardia e di valorizzazione che il nostro contesto ambientale e paesaggistico, richiede. Spero che il Consiglio prima della fine di questa legislatura, possa aver modo di considerare altri momenti di riflessione su questa materia, in particolare, come avevo detto nella mia introduzione, per l'architettura popolare che, non essendo tutelata da leggi di salvaguardia specifiche qualche intervento a livello regionale dovrà pure avere perché credo che, se non lo facciamo noi, queste testimonianze finiranno per perdersi. Sono salvaguardie che dobbiamo portare ma che dobbiamo anche sostenere culturalmente e concretamente quindi la richiesta di contributi che viene dal Consigliere Ala rispetto a questa materia, è da me perfettamente condivisa.
Tre anni di attività nell'ambito dell'Assessorato competente ha messo in evidenza questa esigenza ormai urgente, se veramente vogliamo fare in modo che non scompaiano questi rilevanti elementi del nostro patrimonio che sono irripetibili testimonianze della nostra storia e della nostra cultura. Certo, è difficile chiedere al privato di mantenere la copertura di paglia della Val Sesia, della Valle Stura di Demonte, della Valle di Viù, oppure di mantenere il gesso nei soffitti, che sono le ultime testimonianze di un certo tipo di costruzioni, le logge della Valle Anzasca, le finestre ad architrave doppio del verbanese, le balconate in legno della Valle Orco. Credo che debbano essere richiesti questi interventi, ma devono essere posti anche i privati nella condizione di aiutare la comunità nel mantenimento di questo patrimonio che noi consideriamo patrimonio dell'architettura nazionale.
Spero che anche il Consiglio risponderà a queste esigenze; la Giunta si farà portatrice, nel tempo che sarà possibile, di un disegno di legge a questo riguardo. Teniamo presente però che la materia, proprio per la varietà del nostro paesaggio, esige attenzioni variegate, per la difficoltà di definire i criteri, di individuare le priorità, le tipologie da salvaguardare; è una materia tutta consiliare, quindi mi rivolgo al Consiglio per avere un sostegno e un supporto. La Giunta farà la sua parte.
Penso che il Consigliere Ala, che oggi non si vede approvati i suoi emendamenti, possa ritenersi soddisfatto perché c'è l'impegno che risponde a una esigenza reale.
Vorrei ancora aggiungere che le nostre Comunità montane ci hanno preceduto su questa materia. Alcune di esse hanno deliberato circa la corresponsione di contributi per il mantenimento di determinate tipologie delle nostre montagne. Questa esigenza, che ha rilevato il Consigliere Ala con i suoi emendamenti, è un'esigenza che dobbiamo cogliere anche per evitare di non rendere omogenei questi interventi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Voglio ringraziare l'Assessore per aver trovato, purtroppo molto in ritardo, una possibilità di ragionare su questa legge in un clima diverso da quello che è invalso in Commissione e in aula, dove pare si sia attenti solo alle deleghe e alla burocrazia. Finalmente emerge, e me ne congratulo e spero che il Consiglio recepisca - al di là di un dialogo tra pochissime persone - il fatto che, al di là delle leggi puramente basate sui pezzi di carta ed al di là delle deleghe, di chi fa e di chi non fa, vi è un patrimonio, una cultura e una tradizione che l'Assessore ha perfettamente illustrato.
I miei emendamenti sono ritirati. Rimane l'enunciazione dei problemi e la richiesta che vengano discussi. Se ci sarà questo atteggiamento da parte del Consiglio e da parte della Giunta per approfondire la materia, mi auguro che ci troveremo a parlare concretamente dei problemi sollevati dall'Assessore Vetrino, e sia possibile concretamente attuare quanto richiesto dai miei emendamenti.



PRESIDENTE

Il Consigliere Ala ritira gli emendamenti presentati come art. 15 quinquies e 15 sexties.
Il Consigliere Ala presenta il seguente emendamento: Art. 15 septies - Accesso all'informazione.
"Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione garantisce e assicura il diritto all'informazione ed il libero accesso dei cittadini singoli o quali rappresentanti di un'associazione o di una organizzazione sociale a tutti gli atti relativi alla redazione ed al r spetto dei piani paesistici e delle norme di cui alla presente legge, senza oneri di spese al di là di quelle costituite dalla riproduzione degli atti medesimi.
La Giunta regionale, d'intesa con la Sovrintendenza regionale ai Beni Ambientali ed ai Beni archeologici e sentito il parere della competente Commissione consiliare, dispone - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge - la pubblicazione dell'elenco completo dei beni delle cose, delle località e delle aree comunque sottoposte a tutela paesaggistica, con esclusione delle categorie di beni di cui al punto d) dell'art. 1 della legge 431/85".
La parola al Consigliere per l'illustrazione.



ALA Nemesio

Dell'articolo 15 septies ritengo ritirato il primo comma che è identico ad un emendamento presentato dai Consiglieri Majorino e Minervini già accolto e collocato in un altro punto della legge.
Il secondo comma, invece, rappresenta un atto dovuto da parte della Regione alla comunità piemontese. L'intenzione era di tentare di pubblicare in un corpo unico quella che adesso è una materia totalmente dispersa. Fare l'elenco dei beni. Questo elenco infinito di una cosa di cui abbiamo parlato fino adesso e che in concreto non sappiamo cosa sia. Il vero problema è: che cosa abbiamo dentro a questa legge non lo sappiamo.
L'emendamento propone di richiedere alla Giunta regionale, d'intesa con la Sovrintendenza ai beni ambientali e ai beni archeologici, di disporre la pubblicazione entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dell'elenco completo dei beni, con esclusione di quelli dell'art. 1 della 431, anche se questo art. 1 contiene aspetti generici e controversi, perch i circhi glaciali o le zone umide non sappiamo esattamente quali siano.
Questa pubblicazione può essere un contributo importante per la conoscenza e la diffusione della tutela ambientale e culturale nella nostra regione.
Mantengo quindi il secondo comma dell'emendamento 15 septies.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Questo può essere un impegno che non vale soltanto per il punto d). E' un programma che viene proposto, ma accettarlo nel contesto di una legge non mi sento. Consigliere Ala, siamo in un percorso rispetto a queste conoscenze, sia dal lato del territorio che per altre iniziative. Ricordo la Carta Vigliano dei beni architettonici, che sta per essere stampata, che sarà una documentazione importante per le amministrazioni locali e per noi.
La cartografia disponibile probabilmente nei prossimi anni sarà più precisa e più idonea rispetto alla richiesta del Consigliere Ala. Pertanto non mi sento di inserire in un articolo di legge questa richiesta, che rientra in un processo di identificazione e di acquisizione che è in corso e che speriamo di poter perfezionare, se potremo soddisfare tutte le esigenze, anche di ordine finanziario, congiuntamente con la Sovrintendenza regionale ai beni ambientali.



PRESIDENTE

La Giunta non accoglie l'emendamento.
Il Consigliere Ala ritira anche la seconda parte dell'emendamento.
Procediamo quindi alla votazione per appello nominale del nuovo articolo 15 bis.
Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 29 hanno risposto SI 24 Consiglieri si sono astenuti 5 Consiglieri.
L'art. 15 bis è approvato.
ART. 16 - Sono stati presentati i seguenti emendamenti: 1) dai Consiglieri Chiezzi e Bontempi: "all'art. 16 le sanzioni previste nella misura del 50% e dell'80% delle opere eseguite vengono sostituite con sanzioni pari al 100% delle opere eseguite".
Chi è favorevole a tale emendamento è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 29 Consiglieri presenti.
2) All'art. 16, comma 7, dopo le parole "...: a tal fine il Sindaco è tenuto ad inviare ..." aggiungere le parole "entro 15 giorni".
La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Si pone al Sindaco il termine di 15 giorni per inviare al Presidente della Giunta regionale copia del verbale riportante l'oggetto della violazione. Credo che il Sindaco, che contesta una violazione e che sa che per effetto di questa violazione il Presidente della Giunta regionale dovrà redigere un apposito decreto per definire il ripristino dei luoghi comunichi immediatamente al Presidente della Giunta. Non è quindi il caso di scriverlo. Stiamo parlando dell'autonomia dei Sindaci, del rispetto che dobbiamo alle autonomie locali e così via, quindi non possiamo considerarli quasi degli analfabeti.
Credo che un Sindaco che faccia un accertamento di questo tipo si preoccupi immediatamente di comunicarlo (a parte il fatto che è sufficiente riempire il fac-simile di cui dispongono i Comuni).
Imporre il termine di 15 giorni significa quasi voler perseguire con termini che hanno valore emblematico più che di sostanza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Questa legge prevede un obbligo per il Sindaco. Potreste prevedere solo la possibilità; la possibilità può rimanere indeterminata, l'obbligo deve essere precisato. Se aveste scritto: "Il Sindaco può inviare..." non vi era nulla da dire, ma siccome dite: "Il Sindaco è tenuto ad inviare..." sostengo che la legge deve indicare al Sindaco quali sono i limiti di questo obbligo, quindi si deve inserire un limite di tempo. Ho proposto "15 giorni", volete scrivere 15 mesi? Scrivete quel che volete, ma dovete precisare.
Ora, che su questo aspetto sia stata tenuta una conversazione presso il Presidente del Consiglio regionale, mi sembra un po' esagerato. E' una questione di buon senso. Se scrivete "... è tenuto..." dovete dire entro quale periodo, non perché non sia in grado di intendere e volere, ma proprio perché essendo in grado di intendere e volere, deve sapere che obbligo gli avete imposto, se è un obbligo, altrimenti scrivete "può" e vi assumete la responsabilità di dire "non è un obbligo". Come al solito la legge o è chiara oppure scegliete chiaramente l'alternativa, e non rimanete in mezzo all'incertezza.



PRESIDENTE

Signori Consiglieri, il punto sul quale sono stato consultato non è difficile da risolvere. La norma dice che il pubblico ufficiale è tenuto alla denuncia allorché viene a conoscenza di un fatto illecito, non si pone quindi al pubblico ufficiale un termine di quindici o venti giorni, ma questi, nel giorno stesso in cui viene a conoscenza, deve denunciare il fatto. Pertanto imporre un termine di "15 giorni" significa addirittura violare una norma di carattere generale.
Pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento presentato dal Consigliere Chiezzi.
E' respinto con 6 voti favorevoli e 20 contrari.
3) Il Consigliere Ala presenta il seguente emendamento integrato dall'Assessore Vetrino: alla fine del comma 9 dell'art. 16 aggiungere: "e la Giunta ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 giorni, la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località".
Pongo in votazione per alzata di mano tale emendamento.
E' approvato all'unanimità dei 28 Consiglieri presenti.
Si proceda ora alla votazione per appello nominale dell'art. 16, così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 21 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 16 è approvato.


Argomento: Informazione - Problemi del lavoro e della occupazione

Esame ordine del giorno n. 570 sul problema della sede RAI di Torino (seguito)


PRESIDENTE

Do ora lettura dell'ordine del giorno relativo alla situazione della sede RAI di Torino che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi: "Il Consiglio regionale del Piemonte richiamandosi al recente convegno di Torino 'Piccoli, grandi media', in cui le Regioni hanno ribadito la volontà di intervenire attivamente nel processo di assetto globale del settore della comunicazione e di rilanciare forme di collaborazione con il servizio radiotelevisivo pubblico constatato che perdurano i diversi segnali di impoverimento complessivo della presenza RAI in Piemonte sia per quanto attiene le risorse umane e strumentali, sia per quanto attiene il ruolo assegnato alle strutture torinesi nel contesto della complessiva politica aziendale rilevato che, nonostante le ripetute iniziative ed i contatti già assunti anche dalla Regione Piemonte, non sono emersi finora elementi sufficienti di chiarezza che consentano di individuare linee sicure di sviluppo atte a garantire la comunità piemontese e i lavoratori dell'ente sul futuro della presenza RAI in Piemonte e sul suo rilancio sottolineato che la RAI - oltre a rappresentare per il Piemonte 1600 posti di lavoro - per le delicate e strategiche funzioni che svolge, in termini di informazione, cultura, innovazione tecnologica, rappresenta un elemento insostituibile e una garanzia per il pluralismo e il confronto culturale sottolineati altresì gli elementi di incertezza sulle prospettive di effettiva e qualificata continuità nella presenza in Piemonte delle consociate SIPRA ed ERI ricordati i profondi legami storici, culturali e sociali che uniscono Torino con la nascita del servizio radio-televisivo nazionale invita gli onorevoli Ministri competenti, la Commissione Parlamentare di Vigilanza, il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e la Direzione Generale della RAI ad operare affinché, nel complessivo processo di riorganizzazione della RAI, sia salvaguardata l'integrità delle strutture e dei servizi operanti in Piemonte e siano determinate le condizioni per il loro pieno utilizzo nell'ambito di un impegno globale per lo sviluppo del servizio pubblico radio-televisivo.
In particolare il Consiglio regionale del Piemonte chiede che il Centro di Produzione di Torino sia posto nella condizione di riprendere il ruolo che occupava fino a qualche anno fa, sia con l'incremento della partecipazione alla programmazione nazionale, sia con lo sviluppo dell'informazione, sia con la predisposizione di trasmissioni inserite nel palinsesto nazionale, attraverso anche gli opportuni investimenti che gli uffici e le strutture della Direzione Generale di Torino non siano svuotati di servizi e personale ponendo fine alla trasmigrazione e all'accentramento di funzioni a livello romano che il Centro Ricerche di Torino, strumento scientifico di grande rilievo, sia mantenuto integro e possibilmente potenziato, considerate le funzioni vitali che svolge in un settore strategico come quello delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni che l'Orchestra e il Coro recuperino un assetto ottimale al fine di garantire prestazioni artistiche all'altezza della tradizione che ha da sempre caratterizzato il complesso strumentale e vocale. Il recupero di questo asseto costituisce elemento indispensabile per lo sviluppo di iniziative sul territorio in collaborazione con gli enti locali piemontesi che per le consociate SIPRA e nuova ERI venga mantenuta la centralità delle sedi torinesi nel quadro di una politica di rafforzamento del ruolo di queste aziende.
Impegna la Giunta regionale a richiedere al Governo un incontro, da tenersi entro il mese di novembre, per esporre la situazione delle aziende del gruppo RAI a Torino e per richiedere al Governo precisi indirizzi di gestione che individuino nella realtà torinese un polo direzionale e produttivo strategico ed avanzato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa per promuovere una trattativa a Torino tra rappresentanze sindacali dei lavoratori e Direzione aziendale (sia nazionale che regionale) al fine di ottenere l'indizione dei concorsi pendenti e la sostituzione piena dei posti di lavoro lasciati vacanti nei vari settori dalle incentivazioni al licenziamento, nonché ai prepensionamenti perseguiti sinora ai danni della piena funzionalità e dei livelli occupazionali della presenza RAI in Piemonte.
Impegna altresì il proprio ufficio di Presidenza ad attuare immediatamente, anche avvalendosi del Comitato regionale per il Servizio radiotelevisivo, tutte le forme di iniziative e di verifica nei confronti dell'Azienda a tutela delle esigenze generali della comunità regionale e con un particolare riguardo alle prospettive ed ai contenuti pluralistici dell'informazione pubblica".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 33 Consiglieri presenti.



(Applausi provenienti dal pubblico)



PRESIDENTE

Il Consiglio regionale del Piemonte ringrazia tutti gli operatori e i lavoratori RAI che con la loro presenza hanno dato forza al documento votato e alle forme di iniziativa che andremo ad attuare.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame progetto di legge n. 233 (seguito)


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, proseguiamo ora l'esame del progetto di legge n.
233.
ART. 17 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 21 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 17 è approvato.
ART. 18 - L'Assessore Vetrino presenta il seguente emendamento: al comma 1, terza riga sostituire "700" con "100" Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è approvato con 17 voti favorevoli e 9 contrari.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 18 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 31 hanno risposto SI 21 Consiglieri hanno risposto NO 10 Consiglieri.
L'art. 18 è approvato.
In merito all'art. 19 ha chiesto la parola il Consigliere Ala. Ne ha facoltà.



ALA Nemesio

La fretta non è il metodo più opportuno per fare le leggi.
All'art. 19, nelle norme transitorie, sta scritta una norma di difficile valutazione in base alla quale si rimandano ai Comuni, perch prendano le opportune determinazioni, le domande di autorizzazione già presentate alla Giunta regionale. Questo si dice di farlo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Io vorrei venissero richiamati i tempi, almeno quelli previsti sulla carta dalla 431 e dalla 1497, al fine di valutare l'opportunità, invece, di dare un minimo di tempo ai Comuni per attrezzarsi nel rilasciare queste autorizzazioni. Se noi sommiamo il tempo da quando queste domande giacciono in Regione, i 60 giorni in cui la Giunta regionale decide di trasmetterle, l'esecutività delle varie delibere, la trasmissione vera e propria, quanto lasciamo ai Comuni per attrezzarsi? Praticamente nulla e questi avranno immediatamente scaricato su di loro delle incombenze e delle responsabilità e delle cose non fatte da parte della Regione. Su questo articolo non ho presentato alcun emendamento specifico, ma vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, per tutte le domande che sono in Regione, che sono state presentate prima della entrata in vigore della legge che stiamo discutendo, non vi è nessun motivo perch non debba essere completata l'istruttoria e assunta la determinazione da parte della Giunta regionale. Questo offre un momento di respiro alle amministrazioni comunali e tra l'altro fa finire la cosa in una maniera anche più chiara: fissa un giorno. Teniamo conto che altrimenti noi rimandiamo indietro ai Comuni domande di autorizzazione un po' a casaccio visto che le autorizzazioni la Regione finora non le dà esattamente in base alla data di presentazione della richiesta. Quindi si crea anche una difformità tra autorizzazioni che sono già state rilasciate, magari presentate in data successiva ad altre che invece vengono rimandate indietro.
Vorrei quindi invitare a modificare questo punto, così riformulandolo: "a partire dal giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge le domande si fanno ai Comuni" e tutto quanto è stato finora presentato, la Regione se lo gestisce ancora da sola.
Pertanto voto contro la formulazione attuale della norma transitoria invitando il Consiglio e la Giunta a fare una riflessione in merito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, anche il mio Gruppo non ha presentato emendamenti a questo articolo anche se consente delle indeterminazioni che dovrebbero essere corrette.
Nell'articolo si dice che, se non vengono ripartite ai Comuni competenti le pratiche oggi giacenti in Regione, i cittadini possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza. Cosa vuol dire questo? I cittadini hanno fatto una domanda, in base ad una legge, per ottenere l'autorizzazione in base all'art. 7. Adesso cosa devono fare? Devono fare un'altra domanda, presentando un altro progetto da consegnare al Comune? Non sarebbe più semplice recuperare questi progetti e queste domande là dove ci sono, dando accesso diretto alla Regione da parte dei cittadini invece di scaricarsene dicendo che i cittadini devono rivolgersi ai Comuni? Nei Comuni la domanda non c'è, deve essere ancora fatta. Così i cittadini fanno due domande e mentre fanno la domanda al Comune può darsi che arrivi anche quella della Regione: mi sembra un fatto che crea confusione e ritardi per i cittadini.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

A suo tempo avevamo esaminato questo articolo, che preferirei non commentare perché mettiamo in evidenza l'impossibilità della Regione di svolgere nei 60 giorni stabiliti dal decreto una serie di interventi.
E' difficile da parte della Regione determinare questa cernita, perch deve determinare quali Comuni hanno il Piano regolatore e quali non l'hanno, deve scegliere all'interno degli interventi le tinteggiature o le non tinteggiature, i Comuni che hanno il Piano regolatore approvato e quelli che l'hanno adottato. E' un lavoro di non poco conto. Tuttavia avendo valutato tutte queste cose mi sembra che la soluzione, così com'è prevista, possa essere mantenuta.



PRESIDENTE

Si proceda alla votazione dell'art. 19 per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri.
L'art. 19 è approvato.
ART. 20 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 33 hanno risposto SI 24 Consiglieri hanno risposto NO 8 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 20 è approvato.
Prima di porre in votazione l'intero testo della legge passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Signor Presidente, siamo rammaricati dopo che per la prima volta abbiamo tentato di essere d'accordo tutti, di concentrare le nostre energie, di concordare il calendario e anche l'ordine del giorno, di arrivare a condizioni come quelle che si sono palesate questa mattina, ad un'ora non delle più favorevoli per concludere bene le leggi, in un clima che rivela ormai i grandi problemi che ha questa assemblea. Mi intratterr un attimo su questo e poi passerò alle motivazioni politiche della nostra posizione peraltro già emerse chiaramente nel corso del dibattito. Faccio ugualmente queste considerazioni, anche se, al di là della ricezione delle parole, il clima è poco disponibile ormai al dialogo, è precostituito da condizioni di debolezza talché indurrebbero a tacere per un principio di realtà, per un principio di economia. Io però lo voglio fare sperando che quei pochi Consiglieri ancora attenti a queste cose, forse quattro, tre due, magari possano rispondere o comunque possano avere qualche riferimento in quello che intendo dire a nome del Gruppo comunista.
La prova di questa legge è stata abbastanza indicativa, dico prova perché nella riunione dei Capigruppo abbiamo provato a stabilire che si faceva questo e non altro. E' stata una prova di grande difficoltà strutturale e politica nel condurre avanti un procedimento legislativo. Non ho ritrovato delle condizioni tali per cui l'intesa, a volte perfino linguistica, o comunque la ricognizione dei comuni problemi potessero determinare magari soluzioni contrapposte o diverse, ma comunque un'intesa su quello che si faceva.
Abbiamo l'impressione e questo è confermato vieppiù dal fatto che politicamente abbiamo avuto la netta riprova di una chiusura forte da parte della Giunta e della maggioranza, a volte resa in condizioni quasi di necessità. L'Assessore non ha avuto atteggiamenti di arroganza, ha dimostrato però di non poter fare a meno di dire no. Questo non sviluppa il rapporto tra i due fattori, la Commissione e il Consiglio, perch raggiungano un ragionevole livello di sufficienza del dibattito legislativo. Lo testimonia sul piano politico l'indisponibilità, che mi è parsa assurda, della maggioranza a ragionare sull'emanazione dei criteri per le subdeleghe. Questo non l'ho capito. Abbiamo congegnato un articolo che sgravava la Regione dal rischio che i criteri, qualora non emanati bloccassero l'iter legislativo, quindi, abbiamo previsto quello che è avvenuto in Lombardia, dove la legge non è mai stata applicata in quanto mancava il Regolamento. Abbiamo anche immesso un elemento dinamico, quello delle funzioni di governo. Abbiamo su questo tema registrato politicamente in maniera molto negativa un ritorno all'indietro sull'impianto culturale che deve sorreggere una legge. Sono ritornate delle antinomie false appartenenti al passato, che non credo produttive di qualcosa di positivo per il futuro in merito all'autonomia o addirittura alle qualità diverse dell'autonomia tra Comuni e Regioni. E' un problema complesso da affrontarsi con un altro respiro. Mi dispiace che questa argomentazione non sia stata fatta addirittura dal Presidente del Consiglio nella sua qualità di Consigliere per chiudere varchi che magari nelle forze di maggioranza erano stati dichiarati invece aperti.
Devo dire che siamo molto insoddisfatti della legge, diamo un giudizio negativo, lo riprendo dagli interventi dei Consiglieri Chiezzi e Biazzi nella discussione generale su quello che non è avvenuto e avrebbe potuto avvenire sul piano degli atteggiamenti di governo concreti; mi riferisco ai piani, all'adozione dei piani o di quelle parti di piani che già sono maturi da tempo.
Questo è un elemento di giudizio essenziale, è riferito al rapporto legge e comportamenti. In particolare sulla legge, soprattutto sui primi articoli, riteniamo ci sia una contraddizione molto forte tra il non avere governato, non avere tradotto l'azione di governo almeno in quei risultati possibili in termini di piani e una legge che rilancia addirittura nuovi livelli di pianificazione, una legge che in qualche misura rilancia illusioni di un sistema che nel suo fulcro reale non funziona. Questo è un problema politico che non appartiene solo a noi; noi però lo facciamo rilevare con molta energia e con molta forza; lo facciamo rilevare soprattutto nel momento in cui questa legge rivela, per questi limiti d'approccio, una difficoltà complessiva a legiferare del Consiglio, una difficoltà di scambio politico, inteso in senso alto. Questo genera dei comportamenti nostri che sono e saranno a tutela e a difesa di un principio essenziale di identità e di sopravvivenza. Notiamo che perfino alcune buone volontà vengono annegate nella chiusura, nel dire di no, nel non cogliere quegli elementi magari migliorativi, magari parziali che in qualche caso vengono proposti dall'opposizione.
Gli effetti di questa legge temo che non siano quelli che si sarebbero potuti produrre, proprio perché manca da una parte quella azione concreta di governo che rende vere le cose che si scrivono nelle leggi e dall'altra perché questa legge è passibile di ingenerare confusione per i punti deboli che abbiamo evidenziato.
Il principio di tutela, che dovremmo far diventare, come dice l'Assessore, un momento di cultura diffusa, parte anche dai comportamenti dalle maggiori responsabilità e dal modo con cui si costruiscono gli atti legislativi della Regione.
Temo che questo non possa costituire un grande passo in avanti; pu essere un rischio sulla certezza del diritto, può essere un rischio soprattutto sul piano di un abbandono, come mi sembra di poter dire, per questo sistema che è monco, che non è vivo, che non mi pare abbia possibilità grandi di realizzazione, lasciando a se stessi i Comuni che abbiamo subdelegato, che abbiamo incaricato, a cui abbiamo affidato dei poteri.
Ci sono molti altri particolari. Per esempio, il modo con cui ieri si è deciso di risolvere in maniera "tranchante" la questione delle demolizioni sia pure con una correzione che non riteniamo irrilevante che però è dentro ad una logica che ci trova fortemente contrari.
Avevamo proposto un ordine del giorno che riguarda la parte che nella legge non è disciplinata e che la legge, una volta approvata, rischia di oscurare; mi riferisco all'adozione e approvazione dei piani.
Mi rendo conto che forse non è possibile appesantire con questo nuovo ordine del giorno il dibattito di oggi; chiedo però un impegno dell'assemblea a trattarlo in una prossima seduta con l'ampiezza sufficiente per assumere impegni operativi che mi sembrano maturi e che mi sembrano mancare con grave nocumento anche della stessa credibilità dell'azione legislativa.
E' un'azione legislativa che, riassumendo, giudichiamo negativamente per tre ragioni: 1) per una parte generale che avrebbe potuto essere affrontata attraverso una integrazione con la legge 56 e con le modifiche alla legge 56, come abbiamo proposto in prima battuta 2) per lo scollegamento tra le politiche o le non politiche, non interventi di governo, e le mete che la legge sta ridescrivendo come se oggi ne avessimo bisogno e non invece di azioni attuative che si erano decise in passato 3) sulla subdelega, sulla quale eravamo d'accordo, c'è stata poca capacità. Lo dico con molto rincrescimento, perché si è voluto da qualche parte essere sordi a collegare il ruolo della Regione e l'autonomia dei Comuni.
Mi pare che la debolezza dell'impianto sia tale da mettere i Sindaci seri in croce, e i Sindaci non seri in condizioni di fare quello che vogliono, anche in materie delicate. Questo è il peggiore modo di legiferare, si svantaggiano quelli che sono in grado o che vorrebbero partire dalla implementazione regionale per governare bene il territorio.
Si rischia di dare una specie di disco verde ai più disinvolti. Se è vero che in astratto non si possono definire le persone, è anche vero che nella realtà abbiamo i migliori, i meno peggio e abbiamo anche i peggiori, là qua e da tutte le parti.
In definitiva daremo un voto negativo sulla legge; ci rammarichiamo che in Commissione non si sia avuto modo di anticipare questa posizione; alcuni diranno che è stata colpa nostra. Però voglio descrivere lo scenario in cui in Commissione si è iscritta la legge e qualcun altro che vi ha partecipato potrà dare conferma. Si è avuto una irrisolutezza e incertezza di fondo nella maggioranza. Lo stimolo che veniva spesso dal Presidente del Consiglio, Viglione, era quello di chiudere e di fare presto, in risposta ad una esigenza che invece c'era, che è stata quella che ha messo in difficoltà in quella sede la teorica possibilità di confronto e di capire dove fosse allocata la maggioranza. Si è poi concluso su un testo e la conseguenza logica è stata che l'armatura di quel testo non è stata mutata perché era forse l'unica condizione politica per potere tirare avanti nella giornata e chiudere la legge. Se questo appartiene agli scopi o ai tentativi di centrare gli scopi più generali di una buona legge, che funzioni, che serva, che sia sufficientemente certa e che garantisca la produzione di atti, lo lascio a voi giudicare. Noi riteniamo questa vicenda purtroppo ancora rivelatrice dei mali politici che corrono questo Consiglio, di cui la responsabilità va addossata al comportamento della maggioranza di cui la produzione legislativa è il degno corollario.
Non abbiamo ritenuto di dovere cedere ad autosollecitazioni per segnare una forma di protesta. Abbiamo ritenuto preferibile chiudere questa legge per ragioni di carattere generale anche perché ritenevamo che, comunque niente di meglio potesse avvenire una prossima volta; allungare il confronto non avrebbe provocato nessuna apprezzabile conseguenza perché non l'hanno provocata né il tempo a disposizione e né le modalità con cui abbiamo tentato di mutarle.
Il nostro giudizio è fermamente negativo; siamo anche molto perplessi su alcuni punti di legittimità che abbiamo votato e che avrebbero dovuto richiamare ben più attenzione da parte della maggioranza.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Il Gruppo DC è soddisfatto per il lavoro svolto sia in Commissione che in aula su questo disegno di legge per alcune ragioni di merito che sintetizzerò. Siamo anche soddisfatti, e da questo punto di vista mi pare che le obiezioni del Capogruppo del Partito Comunista non siano del tutto condivisibili, perché su questo disegno di legge come su altri il confronto in Commissione e in aula è stato ampio, approfondito. Forse, come succede nella mediazione che in politica si deve realizzare, non avrà soddisfatto completamente gli attori e le parti politiche che hanno concorso alla realizzazione e alla definizione di questo testo; indubbiamente però ha consentito a tutti, maggioranza e opposizione, di entrare nel merito dei problemi, di confrontarsi. Le risposte ci sono state da parte della Giunta e ringrazio l'Assessore Vetrino per la sua disponibilità e per il suo impegno. Avremo occasione di approfondire il concetto del confronto. Credo che confronto voglia dire non chiudersi a riccio da parte della maggioranza, ma essere disponibili a capire e a confrontarsi sulle proposte dell'opposizione.
La valutazione che il Capogruppo comunista fa su questa legge, come su altre, discende dal fatto che, secondo il suo punto di vista, la maggioranza poco ha colto di quello che l'opposizione proponeva. Ma questo è un fatto di merito che l'opposizione deve consentire alla maggioranza. La maggioranza ha sue idee, sue proposte, sue linee, suoi obiettivi e suoi programmi. All'interno di questi, il confronto con l'opposizione il Gruppo della DC si sforza sempre di realizzarlo, magari non sempre riesce a farlo appieno come si vorrebbe, forse non sempre riesce a creare le condizioni affinché nel lavoro delle Commissioni e di aula questo confronto sia autentico e approfondito; alla fine però la maggioranza ha il dovere di governare e ha il dovere di atterrare su soluzioni sulle quali la maggioranza stessa concorda e, quando il concorso viene anche dall'opposizione, questo ci conforta perché vuol dire che abbiamo fatto delle proposte che hanno un consenso ampio all'interno del parlamento regionale.
Con questo spirito ci confrontiamo con l'opposizione, con questo spirito la Giunta, l'Assessore Vetrino, l'Assessore Genovese che ha collaborato su questo disegno di legge, hanno fornito dei contributi importanti nel corso di questo dibattito. In questo senso immaginiamo il confronto e da questo punto di vista e da questa angolazione diciamo che il confronto c'è stato davvero, non è stato facile, ma è stato completo su una materia sicuramente non facile.
Questo disegno di legge lo valutiamo in termini positivi intanto perch si realizza la subdelega ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane per il rilascio delle autorizzazioni come previsto dall'art. 7. Si realizza un primo coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e la tutela ambientale e paesistica. Questo è un altro aspetto che ci pare positivo. Forse si realizza in modo discutibile, comunque è definito e certo, è un momento di valutazione unico dei piani e delle pratiche complesse con valenza urbanistica e ambientale, congiuntamente al meccanismo che è stato istituito attraverso le previste sedute congiunte del CUR. della Commissione per i Beni Ambientali e culturali. A nostro giudizio può essere un primo modo, certo, magari da riverificare, di affrontare in modo congiunto questi problemi.
Queste scelte non pregiudicano, comunque, la definizione in sede di revisione della legge n. 56, la possibilità di definire una normativa unica e organica in materia di tutela del suolo e dell'impatto ambientale.
Per queste ragioni il Gruppo DC ha concorso, attraverso l'impegno del collega Picco e di altri colleghi, che voglio qui ringraziare, alla definizione di un testo sul quale noi ci riconosciamo e che voteremo davvero con piacere.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Il nostro dissenso al testo legislativo, già emerso nella collocazione su emendamenti del nostro Gruppo e su emendamenti proposti da altri colleghi, può essere sintetizzato per quanto riguarda l'impianto legislativo delle subdeleghe su tre punti: sulla subdelega che l'art. 13 conferisce correttamente ai Comuni e che il successivo l'art. 14 invece conferisce ai Sindaci e qui ho già illustrato; mi limito a ribadire la manifesta illegittimità della normativa sulla mancanza di criteri e direttive non solo per una seria e sollecita applicazione della legge, ma per manifesta violazione sia dello Statuto sia del DPR n. 616 che erano e sono inesorabili nel prevedere l'obbligo del delegante o del subdelegante, di additare al delegato o al subdelegato i criteri e le direttive per l'attuazione della delega o della subdelega sulla indeterminatezza di alcune normative che provocherà una difficile gestione e attuazione della legge da parte dei Comuni e/o dei Sindaci; indeterminatezza che si è colta ieri con particolare riferimento alla non volontà di dare un'interpretazione autentica allo stesso testo di legge regionale, precisando il concetto di demolizione, ma non è solo quello, come abbiamo avuto occasione di cogliere nel corso dell'intero dibattito con riferimento ad alcune normative.
Quindi questo impianto, a nostro avviso non corretto, delle parti salienti della seconda parte della legge concernente la subdelega è abbondantemente sufficiente a farci esprimere un netto dissenso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Rossa.



ROSSA Angelo

Signor Presidente e colleghi, a nome del Gruppo socialista esprimo il nostro voto favorevole al disegno di legge. L'iter di questa proposta si sta concludendo positivamente attraverso un dibattito che si è svolto per lungo tempo sia in Commissione e impegnando alcune sessioni del Consiglio al quale sono stati portati contributi importanti dall'opposizione e dalle risposte che sono state date dalla maggioranza e dal Presidente Viglione intervenuto come Consigliere.
Questo disegno di legge, che va in porto e che segna un passo avanti dell'impegno della maggioranza e dei suoi programmi, è una risposta della quale si avvertiva la necessità da parecchio tempo a causa delle migliaia di domande che giacciono negli uffici della Regione, per la soluzione delle quali ho avuto modo di insistere presso gli uffici. Soluzioni molto difficoltose, non per mancanza di volontà, ma per mancanza di personale, di competenze, di preparazione e di istruzioni. Ora si dà una prima risposta e non è cosa di poco conto; è una risposta che consente, attraverso il decentramento e quindi il coinvolgimento degli enti locali, di poter realizzare un rapporto più stretto con la Regione come espressione del sistema delle autonomie rispetto ai cittadini. E questa è una risposta importante. L'approvazione di questa legge segna una svolta nel quadro delle politiche che la Regione svolge in direzione dell'ambiente.
Inoltre mi pare che si possa ricondurre al ruolo, attraverso la subdelega data ai Comuni, le Comunità locali.
Ho apprezzato molto l'intervento del Presidente Viglione, in veste di Consigliere, quando ha richiamato l'attenzione di questa assemblea sulla funzione delle autonomie, soprattutto dei Sindaci e dei Consigli comunali.
Mi auguro che si possa andare verso i Comuni anche per altre materie, per settori di competenza che ancora devono trovare una soluzione. Con questo modo si realizza un collegamento, la ripresa della politica di pianificazione territoriale, che ha subito un rallentamento, anche in ordine al riesame della legge n. 56 per il quale questo disegno di legge già rappresenta un contributo positivo.
Quindi valorizzazione e riconoscimento dell'autonomia dei Comuni rilancio della politica di pianificazione, risposta immediata ad una serie di domande che premono sulla Regione e che agli occhi della gente pare lenta.
Secondo il Consigliere Bontempi ci sarebbero alcuni scollegamenti, un non coordinamento della parte generale rispetto alla legge n. 56; la stessa questione di subdelega. Mi sembra che Bontempi voglia ridurre l'effetto del risultato ottenuto che ha avuto un iter molto lungo.
Bontempi, ha ricordato l'ordine del giorno che è stato presentato.
Credo che quel documento possa essere discusso in una prossima riunione compatibilmente con i tempi e gli impegni che abbiamo. Senz'altro sarà tenuto presente da parte della maggioranza.
Forse il dibattito, visto dalle varie angolazioni, può soddisfare noi e lasciare insoddisfatti l'opposizione, alla fine però mi è parso un dibattito che si è fatto carico del confronto che c'è stato, che ha potuto dare atto del contributo impegnativo che è venuto da parte dell'opposizione, e la maggioranza ha il dovere di tenerne conto come ha il dovere di precisare le proprie posizioni.
Il Gruppo socialista è d'accordo su questo testo per il quale esprime il proprio voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il nostro Gruppo da un voto favorevole e convinto a questa legge, svolgendo alcune considerazioni. Il voto è favorevole e convinto perché questa legge sicuramente risponde a due questioni che si è posta contemporaneamente e tutte e due in situazioni di emergenza, l'avvio della pianificazione paesistica, conseguente alle note innovazioni nazionali, e l'avvio del processo di delega. Una legge sola che si ponga obiettivi così "angusti" nel loro procedere e così ambiziosi nelle loro prospettive, una legge che dia una risposta soddisfacente e contestuale a questi due ordini di problemi merita sicuramente un giudizio positivo.
La dichiarazione di voto potrebbe finire qui se non fosse necessario rintuzzare ancora una volta, nonostante ci sia stata una richiesta ad abbandonare le armi su questo terreno da parte del Capogruppo comunista, su pretese primogeniture in ordine alla cultura della delega e del ruolo dei Comuni.
Qui si è voluto sottolineare una particolare attenzione del Gruppo socialista a questo tipo di problemi. Così non è. La cultura della delega che ci deriva dalla lettura della Costituzione, è un valore che condividiamo tutti.
Abbiamo, peraltro, atteggiamenti e prospensioni diversi rispetto a che cosa vuol dire dare la delega. Noi avevamo presentato una proposta di legge che rappresentava il salto al di là della rete, ci rendiamo conto che non era supportata da sufficienti elaborazioni consequenziali di tipo procedurale e l'abbiamo lasciata a memoria storica del Consiglio come una nostra posizione.
Quando però si vuole spostare l'attenzione dal problema culturale politico al problema istituzionale e ci si chiede in termini brutali di pronunciarci in ordine alla maggior capacità della Regione rispetto ai Comuni, ebbene io non ci sto a questo tipo di dilemma posto male. Non si tratta di dire chi è migliore, ma si tratta di far crescere tutti i soggetti, che comunque un ruolo in questa materia continuano ad averlo affinché se erano bravi diventino i migliori e se erano cattivi diventino meno cattivi.
Collega Vetrino, noi riteniamo che questa legge sia una occasione perduta da questo punto di vista.
E torniamo al ruolo della Regione. La Regione in queste grandi tematiche deve decidere non il ruolo procedurale e formale della norma, che viene misurata, calcolata, la sua corrispondenza. La Regione, nel concorso generale della società nell'affrontare un problema, deve decidere qual è il proprio ruolo. Se la società civile esprime maggiore sensibilità, esprime una domanda forte su questa tematica, se lo Stato ci vincola con le leggi Galasso e richiama le amministrazioni locali, soprattutto quelle comunali bisogna che la Regione inventi un suo originale modo d'essere. Abbiamo dato un contributo in questo senso, e da qualche parte ha trovato consenso sull'esigenza che ci fosse un ruolo della Regione nel dare una risposta di tipo qualitativo, e non soltanto di tipo processuale.
Ho qualche difficoltà a capire, leggendo questa legge, dove ci sarà il salto di qualità dell'ambiente conseguente a questa legge. Leggo quale sarà il salto qualitativo di accelerazione delle procedure, questo lo leggo molto bene; ho anche abbastanza chiarezza su come si procederà a fare alcuni elenchi e a tirare alcune righe intorno ad alcuni territori, questo lo capisco meglio, ma mi resta difficile capire che cosa fa la Regione per alzare la qualità dell'intervento all'interno di questi reticoli di ragionamenti, di procedure.
Questo non attiene evidentemente alla Regione Piemonte, attiene alle Regioni. Lo stato delle autonomie significa che ogni soggetto deve in un processo corale perseguire un obiettivo unitario, avere la capacità di inventare all'interno di questo processo una sua specificità e dare un contributo, per quanto possibile, innovativo.
E' evidente che lo Stato in questa materia non poteva che richiamarci fortemente sul piano delle procedure e dei programmi; è evidente che i Comuni ci chiamano fortemente al decentramento ai fini di ridurre i tempi di attesa delle pratiche. E noi queste due risposte le abbiamo date.
E' paro la risposta alla società che ci chiede maggior attenzione e maggiore capacità di lettura in termini di merito sostanziale e culturale che noi probabilmente non siamo ancora in grado di dare.
Di qui nasceva il mio suggerimento che tutte le Commissioni edilizie di quei Comuni, che comunque sono coinvolti da questa legge, avessero all'interno un esperto in questa materia, perché significava alzare il livello di attenzione di quella comunità rispetto a questi problemi. Questo era il significato che, a mio modo di vedere, non poteva essere costretto all'interno della contraddizione formale rispetto al presupposto. Era questo l'obiettivo.
Direi di più, sarei tentato a questo punto di immaginare che tutti i Comuni dovrebbero avere all'interno delle Commissioni edilizie, degli esperti in grado di essere attenti ai problemi di una domanda nuova, quella ambientale, che non è più quella socio-economica, cari colleghi.
Il governo del territorio lo si svolge in relazione alle questioni che in un certo momento sono più presenti sul territorio. Per esempio, negli anni dal '35 al '40 il nostro territorio veniva organizzato come un sistema difensivo. Negli anni di Astengo il territorio veniva governato come un sistema di organizzazione rispetto agli interessi economici in campo. In questo momento non dobbiamo più attrezzare il territorio per difenderci dalle armate francesi oppure per governare gli espansionismi territoriali degli imprenditori o della speculazione edilizia, ma dobbiamo attrezzarci per difendere l'ambiente dal punto di vista estetico e culturale. Con questo non sto facendo l'arringa nei confronti di nessuno, lo faccio nei confronti di me stesso. Questa legge non manca di qualcosa, questa legge ha tutto, però rivela ancora una volta che forse le Regioni continuano ad essere all'interno di una tenaglia e rispondono a esigenze che sono di competenza di altri e, quando diamo ad altri la possibilità di svolgere il ruolo di loro competenza con la delega, forse in quel momento nasce il nostro spazio di inventiva.
Alcuni emendamenti di Ala, per esempio, dove si chiede un intervento sostanziale a favore di una politica di recupero reale, non soltanto cartografico, sono stati respinti, perché probabilmente non sono collocati al momento giusto, non ci sono le risorse. E' questa però la strada con cui si arriverà a tutelare e a salvaguardare l'ambiente.
Il nostro voto favorevole è convinto perché diamo atto che si è partiti, d'intesa con tutti, per rispondere a due emergenze: quella della strumentazione paesaggistica e quella della delega.
Questi due obiettivi li raggiungiamo nel migliore dei modi possibili in democrazia. Un liberale è un democratico con tre stelle perché prima vuole che ci siano i numeri, poi pretende di capire se questi numeri hanno ragione. Per esempio, quando i numeri dicono che lasciamo sul territorio la nostra latitanza dal problema reale, ai sensi dell'art. 4, lettera c).
L'emendamento ci piace perché finalmente responsabilizza gli enti locali.
Qual è il soggetto sul territorio al quale demandiamo la difesa di questi elementi? La Provincia, il Comune, la Comunità montana, l'associazione dei Comuni? Questo momento di latitanza e di non approfondimento è un segnale brutto di come su queste questioni siamo rimasti sostanzialmente sulle nostre posizioni per non scontentare nessuno e per accontentare tutti.
Questo comporterà per i Comuni di non essere investiti da una loro competenza naturale, originaria, e probabilmente queste competenze passeranno ad enti sovracomunali, che hanno risorse e magari sollecitazioni di altra natura; quindi i Comuni su questa materia rischiano di essere scorporati di quella che è una loro naturale funzione.
Ho detto queste cose in dichiarazione di voto, per non essere troppo incoerente con alcuni atteggiamenti del nostro Gruppo. Ringrazio il collega Santoni di avermi seguito in alcune considerazioni che avevo fatto soprattutto in termini personali, perché queste questioni non passano attraverso maggioranze, minoranze e schieramenti di partiti, ma nascono da atteggiamenti, esperienze, obiettivi che perseguiamo in ognuno per s stesso, dopodiché si cerca di aggregare il modo di procedere con il proprio Gruppo; ma rimangono comunque le intuizioni originali su queste vicende.
Diamo un voto favorevole e convinto. Lasciamo alla riflessione dei colleghi e dell'Assessore queste riserve, che non vorrei venissero interpretate sulla legge, ma sul momento d'essere della Regione su queste questioni. Avremo sicuramente in questa legislatura altre occasioni per misurarci. Quindi, più che riserve, le vorrei considerare uno stimolo all'Assessorato per non considerare questa materia, uscita dal processo legislativo delle grandi scelte e affidata al momento gestionale. Prima della fine della legislatura ci auguriamo che il Consiglio, la Regione debba su questa materia essere ancora in grado di produrre qualcosa che dia il senso del ruolo proprio, originale su questa tematica così delicata.



PRESIDENTE

Le dichiarazioni di voto sono così terminate.
Sono stati presentati due ordini del giorno. L'ordine del giorno n. 571 è stato presentato dai Consiglieri Majorino, Ala e Biazzi.
La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Sarebbe opportuno, per coerenza rispetto a tutti gli argomenti che sono stati toccati in questa sede, esaminare gli ordini del giorno contestualmente. Posso riferire la posizione della Giunta rispetto a questi due ordini del giorno.
Il primo ordine del giorno è del 13 ottobre, il secondo è del 27 ottobre.
Ritengo che il primo, l'ordine del giorno n. 571, non possa essere accolto dalla Giunta, perché viene richiesta una comunicazione all'Assessore relativamente allo stato della pianificazione territoriale in particolare sui piani territoriali comprensoriali.
Prima di avviare il dibattito sulla proposta di legge n. 233 ho svolto una comunicazione ed ho informato correttamente il Consiglio sullo stato della situazione. Tra l'altro quella era la quinta comunicazione che facevo al Consiglio su questa materia.
Devo dire che questo ordine del giorno mi sembrerebbe una interferenza di un'azione di governo che è in corso rispetto alla quale le informazioni che dovevano essere date al Consiglio, nel mese di settembre, sono state date. A seguito di quella comunicazione e del dibattito intervenuto l'Assessorato e la Giunta hanno in corso delle azioni di contatto con le Amministrazioni locali, con le Province. In questo momento non ho novità da comunicare, quindi mi troverei in difficoltà a comunicare al Consiglio qualcosa di molto diverso rispetto a quello che ho detto al momento della presentazione di questa legge. Quindi non cambia nulla tra 15 giorni e non ritengo di potermi impegnare su una data precisa. Ritengo però che ci sarà a breve una comunicazione su come procedere nei contatti con le Province e sulla adozione da parte della Giunta e della conseguente approvazione da parte del Consiglio dei piani comprensoriali.
Per quanto riguarda invece l'altro ordine del giorno, come è già stata anticipato dal Presidente del Consiglio, c'è stato un impegno dell'Assessore a considerare gli emendamenti che non hanno potuto essere accolti nel testo della legge, ma che tuttavia, rappresentando delle esigenze concrete rispetto alle quali la Giunta, tra l'altro, aveva già indicato in sede di II Commissione alcuni orientamenti, sono disponibile ad inviare subito alla II Commissione consiliare una circolare, così come viene richiesto, che ha l'esigenza di fornire delle interpretazioni rispetto all'art. 1.
In questo senso chiedo alla maggioranza, con cui peraltro non ho scambiato intese particolari, di recepire la posizione della Giunta posizione che mi sembra corretta e in linea con l'orientamento che la maggioranza e la Giunta hanno espresso nell'occasione di questo lunghissimo e utilissimo dibattito.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Può darsi che il nostro ordine del giorno, richiamando la comunicazione, si presti ad una osservazione come quella che ha detto l'Assessore Vetrino, proprio perché il nucleo è un altro, non è la comunicazione, ma è sapere cosa si fa subito, è uno stimolo, è una richiesta di assunzione di impegni, rendendoci conto della portata e dando alla questione una portata altrettanto forte com'è la legge, se non di più.
Abbiamo in realtà chiesto una cosa molto semplice. Siamo nella situazione per cui le bozze di piano o i piani predisposti non sono stati ancora adottati dalla Giunta. Abbiamo piani interi o parti di piani già assentiti dalla consultazione. Riteniamo pertanto necessario manifestare volontà e chiarezza politica, adottando almeno quelle parti. Posso capire che alcune parti hanno avuto nella consultazione delle osservazioni contrarie; posso anche capire la necessità di un tempo maggiore; posso capire che in questa fase si possa avviare anche la nuova procedura, se è giudicata giusta e corretta, ma mi pare sia essenziale l'assunzione di questi impegni. E' paradossale il fatto che si sia votata una legge che rilancia la pianificazione ambientale e culturale, quando poi gli atti già predisposti o parti di atti non vengono adottati. Non c'è un'assunzione di volontà politica.
Valuti la Giunta come procedere. Non si accetta l'ordine del giorno così come l'abbiamo proposto, con quella architrave? Va bene, si può anche modificare, ma vorrei capire se c'è questo impegno.
Questa assemblea dopo aver varato a maggioranza una legge è in grado di definire l'impegno della Giunta? L'Assessore Vetrino, ha fatto una comunicazione, noi abbiamo sollevato una pregiudiziale perché ci pareva che esistesse un contrasto tra le nuove linee descritte nella comunicazione rispetto al procedimento legislativo. Chiediamo all'assemblea se vuole discutere su questo punto. Allora, se vuole discuterlo si può discutere oggi, si può discutere forse più propriamente una prossima volta; ma si pu discutere su un testo che non dia luogo ad equivoci; quindi la comunicazione della Giunta forse non andava benissimo. Quello che ci interessa sapere è se il Consiglio ritiene di dover chiedere che l'esecutivo si esprima almeno sui piani assentiti o sulle parti già valide e li adotti. Sarebbero dei segnali importanti, che sulla stessa legge non ci farebbero rimangiare quello che abbiamo detto, ma dimostrerebbero una coerenza di manovra complessiva.
L'ora non era delle più idonee per trattare questo argomento ritenevamo che la Giunta ragionasse su ciò che poteva fare e che i Gruppi potessero discutere ed esprimersi e che oggi si potesse uscire con qualcosa di decisivo. La reiezione di questo ordine del giorno, a questo punto unita alle valutazioni che abbiamo sul confronto, è un modo per tagliar corto e per tagliarci fuori.



PRESIDENTE

Il Consigliere Bontempi chiede che l'ordine del giorno del Gruppo comunista sia rivisto successivamente e ripreso da una comunicazione mentre quello che è stato accolto dalla Giunta potrebbe essere votato. Se così stanno le cose, e non vedo opinioni contrarie, pongo in votazione l'ordine del giorno n. 571 il cui testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte viste le risultanze dell'odierna discussione sul DDL 233 e segnatamente sull'art. 11 e sugli emendamenti aggiuntivi presentati da alcuni Consiglieri regionali e rubricati sub art. 11 bis sentite le dichiarazioni dell'Assessore Bianca Vetrino di sostanziale apprezzamento della lettera e dello spirito degli emendamenti in questione impegna la Giunta ad emanare - sentita la II Commissione consiliare una circolare motivatamente interpretativa dell'art. 1 legge 8/8/1985 n.431 che recepisca la sostanza degli emendamenti di cui sopra ed a disporre anche di intesa con le Sovrintendenze regionali ai Beni Ambientali e ai Beni Archeologici, opportune forme di pubblicazione dell'elenco completo dei beni, delle cose, delle località e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 36 Consiglieri presenti.
Passiamo pertanto alla votazione dell'intero testo della legge.
Si proceda alla votazione per appello nominale.
Comunico l'esito della votazione: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 12 Consiglieri.
L'intero testo della legge è approvato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 15,15)



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