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Dettaglio seduta n.159 del 27/10/88 - Legislatura n. IV - Sedute dal 12 maggio 1985 al 5 maggio 1990

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Argomento:


PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI


Argomento:

Approvazione verbali precedenti sedute (rinvio)


PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Approvazione verbali precedenti sedute", comunico che sono stati distribuiti, prima della seduta odierna, i processi verbali relativi alle adunanze consiliari del 31 luglio, 10, 22 e 23 settembre, 1, 8, 22 e 23 ottobre 1987 e verranno posti in votazione nella prossima seduta consiliare.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

In merito al punto 2) all'o.d.g., relativo alle interrogazioni ed interpellanze, comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che in assenza dell'Assessore, il Consigliere può richiamare in qualunque momento della stessa seduta la discussione dell'interpellanza o dell'interrogazione; se è assente il Consigliere, l'interpellanza o l'interrogazione decade. Questa decisione non è applicabile per la seduta di oggi.
Il presupposto della decisione dei Capigruppo è che le interrogazioni e le interpellanze non vengono più comunicate solo ai Presidenti dei Gruppi bensì a tutti i Consiglieri. Quindi finché non è comunicato l'elenco in discussione a tutti i Consiglieri non è possibile attuare questo deliberato della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
La parola al Consigliere Olivetti.



OLIVETTI Michele

Signor Presidente, io ho presentato un'interrogazione urgente che non vedo nell'elenco e che per ragioni tecniche perderebbe completamente di significato nel caso non venisse discussa questa mattina.



PRESIDENTE

Dato che non è nell'elenco, le chiedo cortesemente a chi era indirizzata.



OLIVETTI Michele

Era indirizzata all'Assessore alla sanità. Si tratta di una interrogazione relativa alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e se non viene discussa oggi non ha alcun significato in termini assoluti, anzi finisce di vanificare uno dei pochi interventi di prevenzione che è possibile attuare.



PRESIDENTE

L'Assessore non è presente al momento. Lei ha perfettamente ragione quindi non appena arriverà l'Assessore Maccari, lo solleciterò a dare la risposta.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Interpellanza n. 1340 dei Consiglieri Tapparo e Calligaro inerente i contributi alle Comunità montane per l'elettrificazione rurale


PRESIDENTE

Passiamo dunque ad esaminare l'interpellanza n. 1340 presentata dai Consiglieri Tapparo e Calligaro, cui risponde l'Assessore Lombardi.



LOMBARDI Emilio, Assessore all'agricoltura

In merito al punto 1) dell'interpellanza che chiede in base a quali criteri sono stati assegnati i contributi, si precisa che sono state seguite le istruzioni che regolano la concessione dei contributi per infrastrutture rurali ai sensi della legge n. 352/75 e della L.R. n. 15/77 approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 121 dell'11/7/1978.
Si segnala inoltre che al momento dell'assunzione della deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 23/12/1987, richiamata nell'interpellanza, le richieste di contributo pervenute all'Assessorato erano delle tre Comunità montane finanziate.
Mentre la richiesta delle Comunità montane Alta Langa e Valli Monregalesi è stata totalmente finanziata (100 milioni per l'Alta Langa e 35 per le Valli Monregalesi), per la richiesta dell'impianto di elettrificazione del Comune di Quincinetto, Comunità montana Dora Baltea Canavesana, l'assegnazione copre solamente la costruzione delle strutture di base.
In risposta ai punti 2) e 3), sono le Comunità montane che nella fase di allacciamento dei singoli utenti sono in grado ed hanno elementi per poter distinguere gli utenti tra coltivatori diretti e non. E' comunque prassi tra le Comunità montane di fornire gratuitamente l'allacciamento ai coltivatori diretti e far partecipare gli altri utenti, non coltivatori alle spese di allacciamento. Non si pone il problema di differenziare il contributo di allacciamento tra coltivatori diretti e proprietari di seconde case nell'intervento che viene realizzato nella Comunità montana Dora Baltea - Canavesana (località S. Maria Escalaro, Comune di Quincinetto), in quanto, in questa prima fase, l'intervento regionale è rivolto al finanziamento per la costruzione delle linee di media tensione e le cabine di trasformazione. E' in successiva fase, con la costruzione delle linee di bassa tensione, la posa dei contatori, gli allacciamenti che si porrà il problema alla Comunità montana di differenziare il contributo fra gli utenti coltivatori e non coltivatori.
Per quanto attiene al punto 4) dell'interpellanza si precisa che la copertura finanziaria dei contributi erogati con la citata deliberazione n.
230 del 23/12/1987 ha esaurito la disponibilità del cap. 3685 peraltro costituita da economie e residui degli anni precedenti e non più finanziato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Calligaro.



CALLIGARO Germano

Ringrazio l'Assessore per la risposta, della quale chiediamo copia.
La nostra preoccupazione era ed è legittima. Bisogna assolutamente distinguere tra i soggetti che hanno diritto ai contributi e quelli che invece devono concorrere al pagamento degli allacciamenti. Alcuni Comuni sono giustamente molto rigorosi ed utilizzano le risorse destinate ai coltivatori diretti esclusivamente per loro, facendo quindi pagare allacciamenti per le seconde case; altri Comuni invece sono di manica larga.
Se spetta alle Comunità montane vigilare sui requisiti, constatarne l'effettività, vi sia anche rigore da parte dell'Assessorato nel mettere in luce la possibilità di strane commistioni soprattutto in presenza di risorse del tutto residuali, tanto che il fondo ha esaurito le sue disponibilità. Se fossimo in presenza di risorse abbondanti si potrebbe anche essere meno rigorosi, sempre rispettosi però della legge.
Siamo di fronte a un fondo che ha esaurito le sue disponibilità, quindi bisogna fare uno sforzo per alimentare nuovamente questo fondo e distribuire le risorse secondo criteri non discrezionali, non clientelari in modo tale da agevolare veramente i coltivatori diretti che vogliono allacciarsi alla rete elettrica.
Comportamenti difformi dei Comuni creano seri problemi tra gli abitanti per cui vi sono cittadini di serie A) e cittadini di serie B). Invito quindi l'Assessore a riprecisare le norme in modo tale che vengano applicate rigorosamente e ad alimentare questo fondo che si è prosciugato per un'attività di rilevante importanza in base alla quale il contadino coltivatore diretto può restare oppure no in luoghi disagiati garantendogli una condizione di vita accettabile. Può essere un incentivo a farlo allontanare l'assenza di risorse o l'applicazione di norme con troppa discrezionalità com'è avvenuto negli ultimi anni.
Invito quindi l'Assessore a ribadire alle Comunità montane che proprio a fronte dell'insufficienza di risorse, bisogna essere assolutamente rigorosi.



PRESIDENTE

La parola al secondo interrogante, Consigliere Tapparo.



TAPPARO Giancarlo

Ringrazio l'Assessore per la puntuale esposizione anche se arriva un po' in ritardo rispetto alle sollecitazioni che abbiamo captato sul territorio.
Credo che la funzione di supportare l'elettrificazione rurale, svolta da parte della Regione, sia molto significativa e vada curata con grande attenzione, però il motivo della nostra interpellanza è che abbiamo colto un certo malessere, dei sospetti se vogliamo, dei dubbi, su come si sviluppava questa iniziativa. E' quindi compito della Regione cercare di omogeneizzare il più possibile il comportamento dei Comuni tenendo conto che alle Comunità montane spetta la vigilanza, ma in qualche modo la Regione deve operare per restringere gli spazi ad eventuali comportamenti disomogenei.
Questi comportamenti disomogenei li abbiamo riscontrati in alcune realtà, non so se il tentativo è stato realizzato, però la spiegazione dell'Assessore circa la differenza tra linea a media tensione e allacciamenti reali probabilmente è alla base delle diverse interpretazioni, c'era comunque l'impressione che certi Comuni attuassero una politica tale da porre quasi sullo stesso piano la seconda casa pararurale e l'attività del coltivatore diretto.
L'obiettivo della nostra interpellanza è quello di minimizzare questi spazi che possono determinarsi da Comuni che non intendono interpretare in modo corretto le posizioni della Regione.


Argomento: Agricoltura: argomenti non sopra specificati

Interrogazione n. 1367 dei Consiglieri Chiezzi, Guasso e Bontempi inerente la salvaguardia dell'area del Vivaio forestale regionale di Salbertrand


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione n. 1367 presentata dai Consiglieri Chiezzi Guasso e Bontempi, cui risponde ancora l'Assessore Lombardi.



LOMBARDI Emilio, Assessore all'agricoltura

In esito all'interpellanza dei colleghi Chiezzi, Guasso e Bontempi relativa alla messa a disposizione di un'area comunale in Salbertrand attualmente utilizzata come vivaio forestale, per un piazzale di sosta autostradale, si comunica che l'area in questione è limitrofa al vivaio forestale regionale sito in Comune di Salbertrand e che pertanto non è interessata alla cessione del terreno di proprietà comunale che quindi non subisce alcun ridimensionamento dell'attuale superficie o modificazione della propria struttura produttiva al servizio della forestazione montana in provincia di Torino.
Da informazioni assunte, il piazzale che si ricaverebbe in località Pietragrossa di Salbertrand servirebbe per una delle due aree di servizio previste dalla SITAF ed approvate dall'ANAS, compartimento della viabilità del Piemonte. La SITAF asserisce di aver ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in materia per l'opera in questione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ringrazio l'Assessore della risposta dalla quale emerge che per quanto riguarda la gestione del vivaio e gli eventuali ampliamenti l'utilizzazione dell'area adiacente per altri usi non è controindicata.
Questo problema si inserisce nel quadro di quelli aperti dalla realizzazione dell'autostrada che devono essere affrontati in un ambito più ampio.
A questo proposito ricordo all'Assessore Lombarbi, che non partecipa alle riunioni di II e VII Commissione, che la Giunta regionale deve prendere delle decisioni circa i risultati del lavoro, da essa commissionato a un gruppo di funzionari, relativo allo studio degli impatti ambientali che la costruenda autostrada provoca nella valle.
La decisione della Giunta regionale era stata promessa una ventina di giorni fa (II e VII Commissioni congiunte) dal Vicepresidente, signora Vetrino. Non vorrei che, in assenza di queste decisioni, continuassero a succedersi informazioni e notizie allarmate come quella appena discussa obbligando i Consiglieri regionali ad accertarne la verità. Lavoreremmo meglio se fossimo in condizioni di conoscere le decisioni della Giunta in ordine al problema dello studio di valutazione di impatto ambientale svolto dagli uffici, sul quale l'Assessore Vetrino non aveva espresso opinioni precise, rimandandole ad un impegno della Giunta. Questo impegno della Giunta è stato assunto? Si può saperne qualcosa subito, oppure, quando il Vicepresidente intende relazionare su questo?



LOMBARDI Emilio, Assessore all'agricoltura

Di quanto è stato sollevato dal collega Chiezzi parlerò con il Vicepresidente e daremo una risposta.


Argomento: Parchi e riserve

Interrogazione n. 1310 del Consigliere Ala inerente il Parco della Baraggia orientale


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione n. 1310 presentata dal Consigliere Ala.
Risponde l'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore ai parchi

Con l'interrogazione n. 1310 il Consigliere Ala richiede di sapere quali determinazioni siano state assunte o si intendano assumere in merito alla richiesta dei Comuni di Candelo e di Cossato relativa all'inserimento dell'area della Baraggia nel piano regionale dei parchi, quando è prevedibile che sia predisposta la legge istitutiva relativa alla Baraggia orientale e quali iniziative si intendono assumere in merito all'esistente poligono militare nella Baraggia di Candelo.
Nel precisare che, in sede di approvazione della seconda integrazione al piano regionale dei parchi da parte del Consiglio regionale (22 marzo 1985), si è ritenuto opportuno inserire, quale area baraggiva, la sola Baraggia vercellese rimandando ogni decisione relativa alla Baraggia di Candelo proprio in ragione della presenza del poligono militare esistente su tale area, si ritiene opportuno valutare il problema posto, più che in un prossimo aggiornamento del piano dei parchi, nel momento in cui si provvederà alla predisposizione della legge istitutiva del Parco naturale della Baraggia che si intende elaborare nel 1989 e comunque prima della scadenza della validità del piano che, come è noto, è fissata per legge al 22 marzo 1990.
Pertanto, in tale sede, potrà essere più correttamente valutata l'opportunità di istituire un parco esteso a tutte le aree baraggive ancora presenti nella nostra Regione. I primi due quesiti proposti dall'interrogazione dovrebbero quindi aver trovato risposta in quanto sopra chiarito.
In merito al terzo quesito si precisa che il problema del poligono militare sarà quanto prima sottoposto al Comitato misto - paritetico al fine di un suo esame nella sede più appropriata.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala per la replica.



ALA Nemesio

Ringrazio l'Assessore per la risposta. Non si possono che condividere alcune delle affermazioni relative al fatto che il problema della Baraggia di Candelo verrà preso in esame quando si stenderà il progetto di legge per la Baraggia vercellese. Ma, dietro a questa interrogazione, erano i ritardi ormai molto lunghi con i quali da parte dell'Assessorato si procede a predisporre le leggi relative all'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale del marzo 1985 relativa al piano parchi. Questa risposta è anch'essa una ulteriore risposta di proroga, con la quale si sostiene che "faremo...", quando probabilmente le cose di cui si parla avrebbero già dovuto essere fatte.
L'interrogazione sollevava il problema di un accoglimento favorevole da parte dei Comuni di questa estensione e del fatto che l'area della Baraggia richiede una più generale e complessiva tutela di tutto quello che sopravvive di questo ecosistema che viene notevolmente intaccato da tutti i lati: strade, trasformazioni agricole in risaie, irrigazioni. Abbiamo parlato più volte di alcune dighe che inciderebbero su questo. Ed ancora: attività di smaltimento dei rifiuti che inciderebbero su questa area come su altre aree destinate a parco. E' inutile parlare di Fondo Toce o Piano Rosa che non c'entrano in questa sede.
E' opportuno procedere con maggiore urgenza; sperare che il 1989 voglia dire gennaio 1989 e non dicembre 1989 per la predisposizione di questo progetto di legge, che potrebbe fin d'ora prevedere la possibilità di unificare tutto il territorio baraggivo esistente nella nostra regione.
Per quanto riguarda il problema del poligono militare, sottolineo che era mia intenzione non limitarmi al poligono in senso stretto, ma parlare del problema più complesso (che, tra l'altro, riguarda anche l'Orsiera Rocciavrè) e del rapporto della Regione con il Ministero della Difesa.
Purtroppo, e per fortuna insieme, alcune servitù e vincoli militari hanno permesso di mantenere nella nostra regione alcune aree al di fuori della grossa urbanizzazione che invece ha contraddistinto altri territori.
Giungere ora a trasformare queste servitù militari in aree a parco, con il pensiero e l'auspicio che le nostre Forze Armate smettano di fare i soldatini e la finta guerra nelle baragge o nelle montagne, sarebbe certo auspicabile, anche per aspetti diversi da quelli unicamente relativi alla tutela ambientale.


Argomento: Parchi e riserve

Interrogazione n. 1352 del Consigliere Ala inerente il Parco Cavour di Santena


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione n. 1352 presentata sempre dal Consigliere Ala.
Risponde l'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore ai parchi

Con l'interrogazione n. 1352 il Consigliere Ala chiede di sapere se la Giunta regionale non ritenga opportuno intervenire presso i Comuni di Santena e di Torino al fine di chiarire le responsabilità della cattiva gestione del Parco Cavour di Santena e se non si ravvisi l'opportunità di intervenire direttamente per la conservazione di questo patrimonio ambientale valutando anche la possibilità di istituire un parco regionale.
Al fine di una corretta risposta ai quesiti posti dal Consigliere Ala si deve innanzitutto sottolineare che il Parco Cavour di Santena è di proprietà del Comune di Torino e pertanto ogni intervento gestionale è direttamente curato dal Comune stesso. Peraltro, in considerazione dell'interesse dell'area e della sua possibile utilizzazione pubblica, il Consiglio regionale ha già provveduto ad inserire nel piano dei parchi e delle riserve naturali l'area denominata "Parco - Castello di Santena" che ricomprende anche i fabbricati di interesse storico ivi presenti. Tali fabbricati sono peraltro utilizzati direttamente dalla Fondazione Camillo Cavour.
Approfitto di questa occasione per inserire in questo caso una risposta indiretta che potrei dare al Consigliere Ala in merito alla sua replica relativamente alla interrogazione precedente. E' ben vero che noi siamo nell'iter di una serie di adempimenti che pensiamo di poter portare a termine entro il 1989 relativamente alla definizione delle leggi istitutive di tutti parchi che sono compresi nella deliberazione del 1985, già una volta ho detto che una cosa è scrivere i titoli, un'altra cosa è darvi sostanza. Io spero che questo sia già un progetto serio, che noi tra l'altro abbiamo indicato nel piano regionale di sviluppo e che per quanto mi riguarda mi impegno a portare avanti con la collaborazione di una struttura che sta lavorando sodo su questo problema.
Devo anche dire che a fronte di questo impegno della Giunta che dà sostanza alle volontà politiche espresse nel 1985 c'è non dico un rallentamento, ma una difficoltà da parte della Commissione competente a tenere lo stesso passo, questo non per colpa di qualcuno, perché questa Commissione negli ultimi tempi ha avuto sul suo tavolo una serie di problemi che l'hanno costretta a posporre alcuni disegni di legge e a parlare di problemi emergenti quali, ad esempio, quelli riferiti ai rifiuti. Da un lato c'è l'impegno della Giunta, dall'altro c'è anche il programma della Commissione competente rispetto alla quale c'è una serie di provvedimenti che sono in sofferenza e quindi vedremo contestualmente come procedere.
Quello della Baraggia è un programma che è già previsto per il 1989.
Per quanto riguarda il Parco Cavour, in relazione alla volontà manifestata dal Consiglio regionale con l'inserimento nel piano dei parchi ed alla situazione della proprietà, la Giunta regionale ha attivato una serie di incontri con le parti interessate al fine di predisporre eventualmente la legge istitutiva del parco. Dagli incontri svoltisi è emerso che il Comune di Torino, proprietario dell'area, non è disponibile a forme gestionali del parco che lo impegnino finanziariamente per la conservazione del bene. Infatti la proposta regionale di gestione dell'area intende affidare i compiti gestionali complessivi all'azienda regionale dei parchi suburbani, la quale peraltro deve assicurarsi che il soggetto proprietario dei beni, in questo caso il Comune di Torino, garantisca la partecipazione alle spese che si dovranno sostenere, almeno sulle proprietà comunali. Comunque si sta tuttora lavorando al fine di convincere il Comune di Torino a collaborare più attivamente per una migliore gestione di tale patrimonio pubblico.



CHIEZZI Giuseppe

Scusi, signor Presidente, è possibile trasformare la risposta appena data dal Vicepresidente Vetrino in una comunicazione?



PRESIDENTE

No, non è possibile.



CHIEZZI Giuseppe

Dal momento che mi ero interessato della questione avrei voluto dire qualche cosa.



PRESIDENTE

Purtroppo non è possibile.
Ha la parola il Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Lascio al Presidente risolvere il problema di un eventuale intervento del collega Chiezzi che, essendo stato Consigliere comunale a Torino conosce la vicenda forse meglio di me. Faccio una premessa: queste vicende si sviluppano in tempi sempre troppo lunghi. Condivido, in buona parte l'ipotesi di intervento che ha in animo di compiere l'Assessorato alla pianificazione territoriale, cioè la predisposizione di una legge regionale che preveda una forma gestionale che contempli l'intervento dell'azienda parchi suburbani. Mi auguro che un intervento di questo genere possa far superare lo stato di abbandono e di disinteresse (un termine eufemistico) al quale la proprietà ha costretto questo bene, forse perché collocato al di fuori dal Comune vero e proprio di Torino. A mio parere, l'intervento regionale deve esserci al di là degli aspetti economici, ovvero dalla considerazione di chi dovrà pagare la gestione. Ha ragione l'Assessore a dire che almeno, sulle aree di proprietà del Comune di Torino, il proprietario dovrebbe intervenire più attivamente. La legge regionale è necessario giunga al più presto per modificare con rapidità il quadro normativo dell'area.



PRESIDENTE

L'interrogazione è quindi discussa. Ricordo ancora al Consigliere Chiezzi che non posso costituire dei precedenti dando la parola a Consiglieri che non siano firmatari di una interrogazione; questa è materia regolamentare che non posso disciplinare io.


Argomento: Parchi e riserve

Interrogazione n. 1372 dei Consiglieri Adduci, Montefalchesi e Ala inerente la presenza di cinghiali nell'area pre-parco della Mandria


PRESIDENTE

Passiamo ora all'interrogazione n. 1372 presentata dai Consiglieri Adduci, Montefalchesi e Ala.
Risponde l'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore ai parchi

I Consiglieri Adduci, Montefalchesi e Ala chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere la Giunta affinché venga risolto il problema dei cinghiali nel pre-parco della Mandria che arrecano notevoli danni alle colture agricole, ai boschi e talvolta provocano incidenti automobilistici anche in considerazione del fatto che questi animali risultano essere degli ibridi immessi a scopo venatorio in un ambiente non adatto; da anni secondo gli interroganti, questo problema non viene minimamente affrontato.
Non sembri questa interrogazione un doppione del dibattito che è stato svolto qualche tempo fa in quest'aula: il problema trattato in quella occasione era più ampio riguardando l'intero territorio regionale. Con questa interrogazione invece i Consiglieri si riferiscono esplicitamente ai problemi che abbiamo nei parchi rispetto...



ALA Nemesio

Ricordo però che dopo quel dibattito sono stati assunti da parte della Giunta regionale provvedimenti immediati.



VETRINO Bianca, Assessore ai parchi

E' vero.
La presenza di cinghiali nell'area del parco della Mandria e non soltanto nella zona di pre-parco costituisce senza dubbio, come sottolineato dagli interroganti, un problema di notevole gravità in quanto oltre ai danni alle colture agricole si sta registrando un progressivo degrado ambientale delle aree di interesse naturalistico.
La Giunta regionale, conscia di questa situazione inaccettabile, da diversi anni, ha affrontato il problema applicando la L.R. 20/10/1977, n.
50. Tale normativa prevede espressamente che gli abbattimenti selettivi nelle aree a parco siano affidati a persone che ne abbiano fatto richiesta all'ente di gestione e sulla base di questa previsione di legge si è sempre provveduto a predisporre atti deliberativi rispettosi della indicazione normativa.
Negli ultimi anni tutte le deliberazioni della Giunta regionale contenenti la previsione di abbattimenti selettivi affidati a terzi sono stati impugnati di fronte al TAR dall'Ente Nazionale della Protezione degli Animali (ENPA) che contestando tale metodo di intervento ha ottenuto la sospensiva sugli atti deliberativi, nel merito dei quali il TAR non si è peraltro mai pronunciato, vanificando così di fatto i piani di abbattimento previsti. Pertanto non corrisponde al vero che la Giunta regionale non abbia affrontato il problema, ma più correttamente dovrebbe affermarsi che l'attuale legislazione in materia di abbattimenti selettivi risulta carente per consentire la soluzione del problema.
Proprio per ovviare alle carenze legislative la Giunta regionale ha predisposto un apposito disegno di legge, attualmente all'esame della VII Commissione (a breve si dovrebbero svolgere le consultazioni), che affronta nella sua globalità il problema degli abbattimenti nei parchi e perciò non soltanto quelli dei cinghiali della Mandria.
Per quanto concerne il caso puntuale sollevato dall'interrogazione deve essere ancora precisato che comunque la Giunta regionale ha predisposto anche per l'anno in corso un apposito piano di abbattimento selettivo dei cinghiali per il Parco della Mandria: su tale piano la stessa Prefettura di Torino si era attivamente sollecitata per richiederne l'attuazione. Va peraltro rilevato che anche in questo caso l'ENPA ha richiesto al TAR la sospensiva del provvedimento, sospensiva che è stata discussa il 28 settembre.
Il TAR non ha concesso la richiesta sospensiva e pertanto si sta provvedendo ad organizzare, sempre d'intesa con la Prefettura, l'attività di contenimento dei cinghiali utilizzando in particolare gli agenti di vigilanza del Parco e della Provincia di Torino. A questo riguardo abbiamo dei problemi che cercheremo di superare negli incontri di questi giorni tra Prefettura, Parco e Regione.
Come dato di fatto va infine sottolineato che prima della decisione del TAR i guardaparco della Mandria avevano già provveduto all'abbattimento selettivo di venticinque capi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Chiedo scusa per aver interrotto l'Assessore durante la sua spiegazione per richiamare un provvedimento legislativo, successivamente citato nella stessa risposta perché, sotto certi aspetti, è proprio quel provvedimento legislativo a rappresentare la risposta all'interrogazione. Senza voler aprire in questa sede un discorso in merito al contenuto specifico degli articoli presenti in quel progetto di legge (che suscita notevoli perplessità per alcune specifiche modalità di intervento), considerato che gli argomenti in discussione riguardano non tanto la necessità di interventi finalizzati al contenimento della presenza di cinghiali nel Parco della Mandria, quanto le modalità con le quali procedere a questo abbattimento. Questo si collega alle politiche svolte da altri Assessorati e da altri enti territoriali, nella fattispecie le Province, rispetto ai ripopolamenti e alla politica venatoria in senso più generale. Deve essere chiaro che i piani di abbattimento non devono essere la conseguenza di piani di ripopolamento e di politiche venatorie di questo tipo. Si tratta di un problema che la Giunta regionale nel suo complesso (l'Assessore alla pianificazione territoriale per quanto riguarda i parchi e l'Assessore alla caccia) dovrebbe avere ben presente e può essere affrontato soltanto intervenendo e modificando la politica venatoria delle Amministrazioni provinciali.
Per quanto riguarda il punto specifico, la grande discussione andrebbe rimandata alle prossime consultazioni e poi alla discussione in Commissione e in aula rispetto alla proposta di legge. Ricordo che i piani di abbattimento nelle aree a parco relativi ai cinghiali non possono non essere correlati, per ottenere in senso generale il consenso da parte almeno di un segmento della comunità e dell'opinione pubblica, a decisioni concernenti la politica degli Assessorati provinciali alla caccia.
Ricordo infine - anche se non è materia di competenza dell'Assessore alla pianificazione territoriale - che la deliberazione della Giunta provinciale di Torino del 13 ottobre "Interventi nei confronti dell'ungulato cinghiale" permette la caccia al cinghiale sul territorio provinciale tutti i giorni intervenendo quindi a modificare - con la scusa che bisogna abbattere questo tipo di animale - le sofferte decisioni che il Consiglio regionale aveva assunto in merito alle giornate del calendario venatorio. Decisioni di questo genere rappresentano un enorme intralcio rispetto alla politica di contenimento dei cinghiali all'interno dei parchi, perché mostrano un'altra faccia della politica, cioè quella di utilizzare gli abbattimenti selettivi per favorire l'attività venatoria e l'estensione del calendario venatorio. Se non si interviene, nonostante le buone volontà e le buone intenzioni, i provvedimenti purtroppo necessari (sui quali tra l'altro vi è ormai il consenso di gran parte delle associazioni ambientaliste) verranno poi ostacolati nelle sedi giudiziarie creando, come ultima conseguenza, l'ulteriore degrado del Parco della Mandria.
Vorrei assicurare l'Assessore che i firmatari di questa interrogazione sono ben consapevoli che quei provvedimenti nel Parco della Mandria vanno adottati, pur non condividendo le modalità di dettaglio con le quali si intendono adottare.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Interpellanza n. 1243 dei Consiglieri Chiezzi, Bontempi e Ferro inerente lo stabile di corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto a Torino


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'interpellanza n. 1243 presentata dai Consiglieri Chiezzi, Bontempi e Ferro.
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, desidero illustrare brevemente l'interpellanza in quanto la concessione edilizia relativa alla cosiddetta ristrutturazione dello stabile di corso Re Umberto n. 31, che consideriamo di dubbia legittimità, può essere interessata da un provvedimento che il CUR ha terminato di esaminare l'altro ieri relativo alla variante 31 ter del Comune di Torino.
Una delle domande che pongo è la seguente: l'approvazione della variante 31 ter consente di sanare questa situazione o no? Inoltre, dato che sulla variante 31 ter, che ha conseguenze specifiche su atti di questo genere, è terminato l'esame da parte del CUR (esame molto sofferto) e dato che c'è un'altra interpellanza su questa materia, ferma senza risposta, ed un'altra la presenterò oggi stesso, chiederei un impegno per poter discutere in questo Consiglio regionale le procedure secondo le quali la Giunta intende procedere nell'esame e nell'approvazione di questa variante.
Quindi due richieste di precisazione; alla prima chiederei una risposta precisa: la variante 31 ter sana l'intervento edilizio in corso Re Umberto n. 31?



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, credo innanzitutto di dover rispondere nel merito dell'interpellanza n. 1243, che riguarda il problema dell'edificio, la cui costruzione è stata concessa dal Comune di Torino sito in corso Re Umberto, angolo corso Stati Uniti, e poi di dover rispondere, anche se il tema non riguarda strettamente la materia di questa interpellanza, agli interrogativi posti dal collega Chiezzi in relazione a pratiche che sono in corso di esame da parte del CUR e il cui iter non è ancora terminato.
Devo però premettere che l'interpellanza n. 1490, che il collega Chiezzi dice che giace tuttora senza risposta, è stata trasmessa in data 21 ottobre dalla Presidenza che assegna le interpellanze e le interrogazioni agli Assessori ed è pervenuta ai miei uffici il 25 ottobre. Quindi mi sembra che si debba tenere conto dei tempi di presentazione e di assegnazione dell'interpellanza, pervenuta - come risulta dal protocollo il 25 ottobre; quindi non sono in grado di rispondere questa mattina poich in due giorni neppure ho potuto chiederne l'iscrizione.
Per quanto riguarda il merito dell'interpellanza n. 1243, i colleghi chiedevano di conoscere gli atti amministrativi relativi alla concessione edilizia rilasciata all'Intercostruzioni per la ristrutturazione dell'edificio in corso Re Umberto n. 31 angolo corso Stati Uniti; lo stato di avanzamento dei lavori; se esistono inosservanze delle norme urbanistiche e quale iniziativa abbia assunto la Regione nell'ambito delle funzioni di vigilanza.
Devo dire che la vigilanza è stata attivata nel mese di febbraio di quest'anno da parte dell'Assessorato e che l'esercizio della stessa ha comportato, oltre ai sopralluoghi, l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria. L'intervento concesso prevedeva la ricostruzione dell'intero edificio in questione, modificando profondamente gli elementi tipologici, formali e strutturali, alterandone la sagoma, il profilo portando l'altezza da metri 13,50 a metri 21,65 (secondo il progetto).
L'intervento di ristrutturazione edilizia non può prevedere, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457, la totale demolizione dell'edificio; di fatto il concessionario, potendo operare con questo progetto, attraverso una concessione per ristrutturazione edilizia invece che per sostituzione edilizia, può usufruire di una cubatura superiore ai 3 metri cubi ai metri quadri (che invece sono consentiti in casi di sostituzione edilizia) secondo le norme dell'art. 1 della variante 31 bis vigente nel Comune di Torino.
A seguito delle valutazioni e della ricostruzione della pratica da parte degli uffici e della relazione che è stata fatta all'Assessorato, la Giunta regionale in data 26 luglio ha contestato ai soggetti indicati all'art. 68 della legge regionale n. 56/77 le irregolarità riscontrate e ha chiesto l'annullamento della concessione edilizia, assegnando i 60 giorni previsti per legge dalla notifica della deliberazione per le eventuali controdeduzioni dei soggetti indicati all'art. 68, in primo luogo del Comune.
La notifica è avvenuta in data 6 settembre, siamo in attesa tuttora delle eventuali controdeduzioni o delle osservazioni che per legge il Comune può fare alle contestazioni avanzate dalla Regione a seguito dell'esercizio della vigilanza; quando avremo queste conoscenze credo che saremo in grado di capire innanzitutto che cosa in sede di autotutela il Sindaco ha fatto rispetto a quanto è stato deliberato e notificato dalla Regione e, in secondo luogo, di prendere gli eventuali ed ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.
Un'ultima precisazione sulla variante 31 ter, il cui esame con l'espressione del parere è terminato martedì di questa settimana.
Riservandomi di rispondere e chiedendo l'iscrizione immediata dell'interpellanza pervenuta in data 25 ottobre, devo però dire che non ritengo in questo momento concluso l'iter della variante 31 ter in quanto il parere deve essere inviato al Comune in controdeduzioni, sia pure attraverso la procedura congiunta dei commi 12 e 13 dell'art. 15 della legge n. 56/77, e cioè nella forma delle modifiche puntuali suggerite al Comune; in ogni caso, non essendo concluso l'iter della pratica, la variante 31 ter al momento non è vigente nel Comune di Torino e per questa pratica edilizia noi dobbiamo fare riferimento alla variante 31 bis e al complesso della normativa che regola e disciplina le trasformazioni d'uso nel Comune di Torino e alla normativa regionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la risposta a questa interpellanza giunge sette mesi dopo la sua presentazione. Si tratta purtroppo di una prassi non nuova in questo Consiglio.
Dalla risposta dell'Assessore siamo venuti a sapere che questa concessione edilizia è stata rilasciata in modo illegittimo e l'Assessore ha avviato la procedura che può portare all'annullamento della concessione e dell'autorizzazione.
Il fatto importante però è questo: c'è una variante al PRG del Comune di Torino in corso di esame. Sarebbe interessante sapere se in forza di quella variante le situazioni di illegittimità come questa vengono o non vengono sanate; perché da questo ne deriverebbe un giudizio sul comportamento del Comune di Torino molto preciso. Su questo l'Assessore non ha risposto, quindi non so se, nell'ipotesi di entrata in vigore della variante 31 ter, questo intervento possa essere sanato. Sarebbe interessante saperlo, anche perché i tempi dell'annullamento della concessione edilizia sono ancora lunghi ed il Comune di Torino potrebbe temporeggiare. Non vorrei che la prassi di pianificazione urbanistica del Comune di Torino fosse quella di prendere delle decisioni in modo da consentire di sanare delle illegittimità commesse. Sarebbe un fatto molto grave. Su questo non ho avuto soddisfazione, peccato! Sull'altro aspetto accennato dall'Assessore, richiamo l'attenzione dei Consiglieri regionali, in particolare del Consigliere Marchini, che ha seguito i lavori del CUR insieme a me per qualche riunione e del collega Picco. L'Assessore ha ripetuto qui una dichiarazione, già fatta al CUR.
che è assolutamente incondivisibile e pericolosa sul piano dei rapporti istituzionali, in quanto l'Assessore ha dichiarato di essere intenzionato (penso insieme alla Giunta) a seguire una certa procedura di approvazione della variante.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Non l'Assessore, ma il CUR.



CHIEZZI Giuseppe

E' l'Assessore che presiede il CUR. Non scaricare le responsabilità che hai, Genovese! Tu nel CUR hai fatto delle proposte ed il CUR le ha accettate a maggioranza, quindi è l'Assessore che ha proposto. Hai fatto delle scelte, rispondine! Non costringermi a parlare con il CUR perché poi quando vengo a parlare con il CUR. mi si impedisce quasi di parlare. Allora devo parlare qui! Qui c'è il Presidente del CUR che ha fatto delle scelte.
La scelta compiuta dall'Assessore, qui ripetuta, è quella di adottare una procedura che introduce delle modifiche sostanziali e rilevanti alla variante 31 ter: alcuni articoli sono riscritti totalmente. La procedura prescelta può consentire che queste modifiche al piano regolatore di Torino siano introdotte senza che il Consiglio comunale di Torino ne possa discutere.
La procedura prescelta è la seguente: la variante 31 ter, praticamente riscritta, viene inviata al Comune, se il Comune non risponde entro trenta giorni, le modifiche vengono introdotte d'ufficio dalla Giunta regionale.
Siamo di fronte a un fatto veramente strano e grave; insieme al Consigliere Marchini ho assistito ai lavori del CUR e vi assicuro che il lavoro svolto dall'Assessore e dal CUR è il tipico lavoro dell'Assessore all'urbanistica del Comune di Torino e di una maggioranza che governa a Torino. Le discussioni sulle norme, riga per riga, virgola per virgola, con tutte le implicazioni politiche...



PRESIDENTE

Collega Chiezzi, stia all'interpellanza perché lei sta aprendo un dibattito sui temi dell'urbanistica.



CHIEZZI Giuseppe

Sono partito dalla domanda se la variante 31 ter sanava questa situazione, nel caso in cui entrasse in vigore prima di aver preso la decisione di annullamento. E' l'Assessore che ha fatto un accenno anche alla scelta dell'iter di approvazione della variante 31 ter. Dovrò pur avere un confronto politico con la Giunta, e siccome questo confronto mi è stato impedito al CUR. dove si è affermato (e oggi è stato ripetuto) che si intende seguire una procedura assurda, che espropria il Comune di Torino mi chiedo: quando posso discutere queste cose? Al CUR non posso discuterle, qui, in analogia ad una interpellanza che investe la materia, non posso parlarne. La Giunta prende la decisione e non è possibile un dibattito politico? Penso che ci sia materia e preoccupazione per chiedere almeno che sulla procedura indicata dall'Assessore il Consiglio regionale possa discutere. Mi sembra invece che discuterla non si possa, quindi è chiaro, signor Presidente, che sforzo un po' i limiti e i contenuti di un'interpellanza. Il problema è schiettamente politico, concerne la possibilità dell'opposizione di discutere politicamente atti che in questa sede vengono confermati dall'Assessore Genovese. Chiedo di poter discutere su questa procedura, non in questa interpellanza, ma dietro una comunicazione dell'Assessore al Consiglio regionale; dopodiché smetterò immediatamente di parlare. Chiedo questa garanzia.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Chiedo la parola per motivi personali.



PRESIDENTE

Ne ha facoltà.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Vorrei dire al collega Chiezzi che i problemi che ha già sollevato al CUR e che ha ripreso ora in aula - per cui non è vero che non pu sollevarli da nessuna parte - hanno costituito motivo di una pregiudiziale presentata da alcuni componenti del CUR che è stata messa in votazione prima di scegliere le procedure d'esame ed è stata respinta a larghissima maggioranza.
Ho chiesto la parola perché sono state fatte affermazioni che riguardano la gestione, da parte dell'Assessore, della Presidenza del CUR.
ancorché abbia già detto che risponderò subito, chiedendone l'iscrizione all'interpellanza che mi è pervenuta il 25 ottobre e che contiene le stesse cose già dette al CUR dal collega Chiezzi. In quella sede fu presentata una pregiudiziale, respinta a larghissima maggioranza, e quindi non vi è stata alcuna prevaricazione dell'Assessore che è un membro del CUR. che vota come gli altri e che ha il diritto, come gli altri membri del CUR. di fare le proprie proposte. Non credo che sia censurabile che il Presidente faccia proposte e che queste vengano messe in votazione in un organo collegiale proposte che fanno tutti i membri del CUR e che nel caso hanno fatto presentando anche questioni pregiudiziali in materia.
Detto questo e riservandomi di rispondere nella sede adeguata, affermo che le interpretazioni di Chiezzi sono tali, ma non sono la verità. Io non ho la verità, ma non credo la possieda neanche il collega Chiezzi, che in tutte le sedi solleva questioni procedurali in contrasto con le leggi e le norme regolamentari.
Per quanto riguarda, invece, il merito di questa interpellanza, è ovvio che l'eventuale irregolarità della concessione non può essere sanata perch noi non abbiamo il potere di emettere dei condoni; non so che cosa succederà a seguito della variante 31 ter, perché non so quale sarà dal momento che deve ancora essere esaminata dal Comune secondo la procedura prevista dall'art. 15, commi 12 e 13, della L.R. n. 56 per le eventuali controdeduzioni.
E' certo però che non potrà essere per l'approvazione della variante 31 ter sanata una irregolarità fatta prima. Su questo non ci piove. Non c'entra niente, né con le varianti né con il Comune di Torino. Non so dire invece, al di là della vicenda di questa concessione data per ristrutturazione edilizia quando si tratta invece di sostituzione edilizia quali saranno le possibilità che su quelle aree potrà consentire domani la variante 31 ter, indipendentemente dal fatto che questa non può intervenire a sanare una irregolarità commessa.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Interrogazione n. 1293 dei Consiglieri Picco e Ratti inerente l'approvazione dei regolamenti edilizi predisposti dai Comuni


PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione n. 1293 presentata dai Consiglieri Picco e Ratti.
Risponde ancora l'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

L'interrogazione presentata dai colleghi Consiglieri giace da molto tempo, come quella precedente, non per colpa mia, perché la disponibilità a rispondere è stata data da alcuni mesi.
E' un'interrogazione che pone difficoltà a dare una risposta adeguata perché riguarda la situazione di esame e di approvazione dei regolamenti edilizi igienici comunali nella nostra regione. Difficoltà, perché, come viene rilevato dai colleghi interroganti, a dieci anni dall'approvazione della legge n. 56/77, di fatto la situazione di esame e di approvazione dei regolamenti edilizi è al punto di partenza: dopo aver approvato la legge regionale urbanistica, in attesa, prima della definizione del regolamento tipo che era previsto nella prima stesura della legge n. 56, poi dei criteri che la Regione avrebbe dovuto formulare ai Comuni per la formazione dei regolamenti edilizi, nulla si è fatto in termini di predisposizione delle strutture e delle procedure per esaminare i regolamenti edilizi. Si tratta di un grave problema, perché questa situazione comporta che in modo improprio sovente introduciamo, nel momento dell'approvazione dei piani regolatori, all'interno delle norme di attuazione, le norme che sono tipicamente di carattere tecnico-edilizio e che dovrebbero far parte invece di apposito atto amministrativo regolamentare.
Negli ultimi tempi (come avrò modo di dire quando si dibatterà sullo stato della pianificazione urbanistica) abbiamo cercato di attivare un ufficio apposito all'interno di un "piccolo" servizio dell'Assessorato (il servizio programmi pluriennali d'attuazione, oneri di urbanizzazione regolamenti edilizi) per avviare e consolidare intanto forme di esame delle pratiche più semplici tra tutte le modifiche a regolamenti edilizi pervenute dopo il 1977, giacenti in Regione e mai esaminate. Ho trovato questa situazione in Assessorato. Ora abbiamo avviato l'esame delle pratiche più semplici, come negli ultimi tempi i colleghi interroganti avranno avuto modo di registrare dal Bollettino Ufficiale della Regione; si tratta di una serie di piccole varianti, richieste da molti anni, ai regolamenti edilizi che sono state esaminate con una procedura che abbiamo messo a punto e che non prevede di norma, perché la legge non lo richiede il ricorso all'esame del CUR. L'esame viene fatto, almeno su queste pratiche, all'interno della struttura del servizio apposito dell'Assessorato. E' ovvio che è possibile, in base alla normativa oggi vigente, per le pratiche più complesse richiedere, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il parere del CUR.
L'interrogazione verte su due punti precisi: il primo riguarda l'opportunità o meno di svincolare dall'approvazione regionale l'esame dei regolamenti edilizi, consentendo quindi l'approvazione da parte dei Comuni dei regolamenti edilizi stessi.
Su questo dovrà aprirsi una riflessione in sede di dibattito generale in ogni caso intendiamo andare in tempi congrui a una definizione finale dei criteri da parte della Regione che consentano ai Comuni più agevolmente di procedere alla formazione dei nuovi regolamenti edilizi, affrontando anche il problema (in quella sede) che è al secondo punto di questa interrogazione, cioè quello di un raccordo con le strutture sanitarie operanti nella nostra regione per consentire che a livello di indirizzi si superino i problemi posti da una difformità di valutazione e di indicazione da parte delle UU.SS.SS.LL. in materia igienico-sanitaria e igienico edilizia.
Quindi rispondo ai colleghi Picco e Ratti che il problema posto, cioè l'approvazione da parte dei Comuni o l'esame da parte della Regione dei regolamenti edilizi, è aperto e che ora è difficile dare una risposta puntuale al di fuori di una valutazione complessiva della situazione operativo-procedurale e normativa della nostra Regione; ritengo, quanto meno, che una decisione di questo genere debba essere assunta avendo la capacità di dare anche un indirizzo, in tempi brevi, ai Comuni che consenta di superare incertezze di raccordo fra materie e competenze diverse.
In ogni caso assicuro gli interroganti che il processo di considerazione dei regolamenti edilizi è stato avviato e si ritiene non più accettabile una condizione in cui la Regione, magari con difficoltà e con tempi che per ora sono lunghi, non avendo una struttura apposita, che dev'essere creata per l'esame dei regolamenti edilizi e che è stata avviata in questi ultimi tempi, non dà risposte in materia alle richieste e ancor più agli atti che sono approvati dai Comuni e trasmessi alla Regione.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Ringrazio l'Assessore per la risposta. Per la prima volta in questo Consiglio, da quando sono rientrato, si parla di un argomento che pensavo che il cambio delle maggioranze avesse consentito di avvertire in tutta la sua gravità. Non so se il compiacimento dell'attivismo che c'è stato compensi i ritardi gravissimi che ci sono su questo argomento e che sono di pregiudizio a problemi che potrebbero riguardare la legittimità del comportamento nel rilascio delle concessioni.
Ritengo che su questo argomento ci si debba attivare celermente e con obiettivi che vanno in due direzioni: la prima è quella dell'approvazione di tutto ciò che è approvabile, come mi pare che l'Assessorato stia facendo, partendo dalle pratiche più semplici per giungere a quelle di maggior consistenza. Nella nostra interrogazione abbiamo rilevato che quando un Comune ha avuto un Piano regolatore approvato, ai sensi della legge n. 56/77, dovrebbe avere un corpo normativo nelle norme di attuazione che, di fatto, copre le eventuali deficienze o carenze del regolamento edilizio. Qualora non le coprisse credo sia sufficiente una raccomandazione della Regione a coprire queste carenze e non entrare nel merito, altrimenti l'Assessorato non si toglierà mai più queste pratiche.
Seconda direzione: è pur vero che la legge dice che i regolamenti edilizi devono essere approvati dalla Regione, ma non essendo previste procedure su questa approvazione, non vedo lo scrupolo, al limite, di dover rischiare condizioni di illegittimità o comunque di comportamenti non conformi ad una approvazione che deve avere da parte della Regione quanto meno un nulla-osta rispetto al merito della situazione, cioè che sarebbe sufficiente un comportamento liberatorio per i Comuni che hanno avuto il Piano regolatore approvato.
Con tutto ciò, il problema sarà da affrontare con le modifiche alla legge n. 56/77. Noi non ci dichiariamo per la deregolamentazione, ma per la sottrazione di questa procedura di approvazione da quelle che attengono al controllo della Regione perché riteniamo che i Comuni abbiano sufficiente capacità ed autonomia essendo già tutelati da una serie di norme che derivano e dal Piano regolatore e dalle leggi nazionali per decidere qual è il regolamento edilizio del quale devono essere dotati.


Argomento: Assistenza farmaceutica (organizzazione, servizi ecc.

Interpellanza n. 1410 del Consigliere Olivetti sul vaccino antinfluenzale


PRESIDENTE

Passiamo all'interpellanza n. 1410 presentata dal Consigliere Olivetti cui risponde l'Assessore Maccari.



MACCARI Eugenio, Assessore alla sanità

La proposta relativa alla fornitura diretta ai medici curanti di adeguati stock di vaccini antinfluenzali in dose singola attraverso l'acquisto tramite la farmacia dell'USSL interessata è indubbiamente interessante, pur tuttavia questa iniziativa rientra nell'ambito discrezionale delle singole UU.SS.SS.LL.
In tal senso esistono in Piemonte esempi di attività condotte in materia dipartimentale tra i Servizi di igiene pubblica ed i Servizi di medicina di base nell'ambito di vaccinazione e, più in specifico, di vaccinazione antinfluenzale.
Tali programmi prevedono la conduzione di campagne vaccinali. La valutazione di queste prime esperienze consentirà in futuro di allargare il progetto ad altre UU.SS.SS.LL. della Regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Olivetti.



OLIVETTI Michele

Ringrazio l'Assessore per la risposta che entro certi limiti accoglie quanto era stato richiesto; mi permetto comunque di sottolineare due aspetti a questo riguardo.
Quello che giustamente l'Assessore ha chiamato ambito discrezionale delle singole UU.SS.SS.LL. è talora anche fatto di incertezze, di paure e di alibi per non avere ricevuto segnali di coordinamento da parte dell'Assessorato regionale alla sanità. Alcuni addirittura si pongono problemi di correttezza amministrativa nel prendere queste iniziative.
Quindi sarebbe molto opportuno che l'Assessorato dicesse all'USSL che nell'ambito della loro discrezionalità, laddove lo ritengano, lo possono comunque fare.
Infatti abbiamo degli esempi molto precisi nell'USSL di Savigliano e in quella di Ivrea. L'iniziativa relativa a questa campagna vaccinale è stata già presa e sarebbe opportuno venisse ampliata.
Se il signor Presidente e i colleghi Consiglieri me lo consentono vorrei raccontare - è quasi una barzelletta - che cosa accade al paziente a rischio che ha bisogno della vaccinazione nella città di Torino: prima fa una coda in un sala d'attesa affollata per poter avere dal suo medico una richiesta, poi prende un tram affollato per andare fino all'Ufficio di igiene a prenotare la vaccinazione, quindi riprende il tram per tornare a casa. Quando finalmente la prenotazione della vaccinazione è stata fatta riprende sempre il solito tram affollato e quando torna a casa si corica con la febbre a 40 perché ha già preso l'influenza, ma il vaccino è sempre là all'Ufficio di igiene! Ecco è questa la realtà a cui andiamo incontro e che noi vorremmo ovviare.
Mi permetto di segnalare che, per iniziativa personale nelle altre vesti istituzionali che mi competono, ho ottenuto il consenso della gran maggioranza dei medici di medicina generale, se forniti di questo vaccino gratuito, a fare le vaccinazioni gratuitamente anche se sono reduci di un intervento del signor Ministro Donat Cattin che ha tolto queste prestazioni da quelle del medico di medicina generale.
Sarebbe quindi opportuno, e lo sollecito, che l'Assessorato dicesse alle UU.SS.SS.LL.: "Nella vostra discrezionalità, potete farlo. Date dimostrazione che volete farlo".


Argomento: Protezione della natura (fauna, flora, minerali, vigilanza, ecc.)

Interrogazione n. 1437 dei Consiglieri Valeri e Bruciamacchie inerente l'epidemia di colera aviale


PRESIDENTE

Passiamo all'interrogazione n. 1437 presentata dai Consiglieri Valeri e Bruciamacchie, cui risponde ancora l'Assessore Maccari.



MACCARI Eugenio, Assessore alla sanità

Le misure predisposte dalla Giunta regionale per contenere l'epidemia di colera aviale che ha colpito i germani del Parco Lame del Sesia appaiono del tutto adeguate anche in relazione all'effettiva portata sanitaria dell'episodio che viene unanimemente considerato dai medici veterinari della Regione, delle UU.SS.SS.LL. e degli specialisti dell'Istituto Zooprofilattico, di ridotto rilievo e comunque non tale da indurre allarmismi totalmente ingiustificati.
Gli appunti di inconsistenza mossi dagli interroganti al decreto tempestivamente emanato dal Presidente della Giunta regionale appaiono dettati da una superficiale e disattenta lettura del testo.
Il riferimento al divieto di ingresso e di uscita dal parco delle specie di selvaggina sensibili al batterio appare inventato di sana pianta.
Infatti, all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale è scritto chiaramente: "Divieto di spostamento da e per gli allevamenti avicoli con l'obbligo di mantenere i capi presenti in locali o recinti chiusi". Nessun assurdo riferimento quindi alla selvaggina! Di vincoli ne mettiamo molti, però non siamo ancora riusciti ad inventare le corsie privilegiate e i sensi unici. Non si sa mai, potremmo avere la vostra cortese collaborazione per creare altri vincoli.
Quanto alla riconferma del già esistente divieto di caccia nel territorio del parco, si è voluto unicamente, ribadendolo ufficialmente fornire un appoggio ai dirigenti del parco, che non appena si è saputo del contagio hanno avuto immediate richieste di permessi di caccia controllata allo scopo di frenare l'epidemia.
Le richieste pur plausibili sotto l'aspetto sanitario appaiono infatti inaccettabili per le pratiche difficoltà operative nel controllo degli abbattimenti.
La presunta possibilità di immunizzare la selvaggina esposta con somministrazione di mangime all'uopo trattato, è totalmente destituita da ogni presupposto scientifico ed applicativo.
Allo stato attuale, infatti, sono unicamente disponibili vaccini autogeni da inocularsi per via intermuscolare. In ogni caso, tale intervento profilattico di durata limitata è improponibile in selvatici di difficile cattura, soprattutto quando si trattasse di effettuare l'indispensabile vaccinazione di richiamo.
Per quanto si riferisce a campagne di sensibilizzazione si desidera sottolineare che i rischi di diffusione del morbo per dispersione di piume contaminate, rappresentano una eventualità assolutamente trascurabile ai fini della disseminazione dell'agente eziologico che si trasmette essenzialmente attraverso le acque inquinate.
Ne risulta peraltro che la pratica di sviscerare sul posto i germani abbattuti si è così diffusa da configurare potenziali rischi di accrescimento della contaminazione ambientale.
Infine, non è condivisibile sotto il profilo sanitario la ventilata ipotesi di chiusura della caccia al germano per aree più o meno estese.
Il prelievo venatorio, per le motivazioni su esposte, non configura un rischio consistente di incremento della diffusione dell'infezione, al contrario, il diradamento delle specie recettive è uno dei metodi di elezione per la lotta alle malattie diffusive degli animali.
E' pertanto presumibile che l'esercizio della caccia non contrasti con l'evoluzione positiva dell'epizoozia che notoriamente tende a cronicizzare per esaurirsi poi nel volgere di alcuni mesi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Ci dobbiamo dichiarare alquanto perplessi e insoddisfatti della risposta dell'Assessore.
La sua avrebbe voluto essere una risposta sbrigativa e risolutiva, ma ha mancato maldestramente l'obiettivo. Per intanto non ci pare che l'epidemia sia stata limitata al Parco Lame del Sesia. La moria di migliaia di capi ha colpito anche altre zone e la stessa regione Lombardia. Se tutto ciò, come afferma l'Assessore, deve essere definito di ridotta rilevanza sarebbe interessante conoscere quali sono gli eventi che meritano di essere indicati rilevanti: lo sterminio? L'Assessore ha affermato che nel decreto del Presidente della Giunta il divieto allo spostamento della selvaggina, ossia alla sua entrata ed uscita dal parco, debba intendersi riferito soltanto a quella allevata nelle riserve private. In effetti però ciò non lo si evince dal decreto, in quanto in esso il divieto è riferito alla selvaggina e non a chi la pu immettere o prelevare dal parco. Per cui rimane il nostro dubbio sulla possibilità che, con ordinanza del Presidente della Giunta, si possa regolare il traffico dei germani da e per il parco! Dice l'Assessore che la caccia potrà frenare l'espandersi della epidemia e non abbiamo alcuna difficoltà a convenire con il fatto che l'abbattimento indiscriminato possa ridurre drasticamente, oltre che il numero dei "germani sani", anche la parte dei germani malati.
Rimane però il fatto che l'asportazione dei germani abbattuti pu comportare, mediante le piume, le interiora e così via, rischi di propagazione dell'epidemia. Non occorre scomodare nessun esperto per confermare questa evenienza e convincersi che la campagna di sensibilizzazione e di autolimitazione, da noi proposta verso i cacciatori fosse opportuna.
Avevamo anche avanzato l'ipotesi, seppure in via sperimentale, che il mangime potesse essere usato a scopo profilattico. L'Assessore ci ha replicato in modo irridente, ribadendo che l'unica azione preventiva possibile è quella della iniezione intramuscolo, per di più ripetuta nel tempo. Non so se l'Assessore ha assoldato un corpo speciale di guardie dotate di poteri ipnotici in grado di bloccare in volo i germani e di praticargli le iniezioni. Mi è parimenti sconosciuto se tra le sue capacità decisionali debba annoverarsi anche questa. Lei stesso, però, conclude sconsolatamente che quella delle iniezioni è una strada impercorribile.
Perciò ribadiamo: non valeva forse la pena sperimentare altre soluzioni? Quella da noi proposta ha ricevuto riscontri di interesse anche a livello di esperti del settore, in quanto se è vero che il vaccino deve essere assunto in determinate quantità ripetute nel tempo, è anche vero che la messa a disposizione di quantità cospicue di mangime in zone facilmente accessibili potrebbe rilevarsi una ipotesi fattibile, in quanto gli animali finiscono per scegliere le soluzioni più semplici e comode per alimentarsi e operare su queste basi non è per nulla cervellotico o velleitario.
Poiché è la prima volta che il bacillo in questione colpisce in tale misura la popolazione di germani reali della nostra regione, era un'occasione per compiere esperienze utili di prevenzione e profilassi.
Probabilmente, però, chiedere al decisionismo socialista di Maccari di andare al di là della routine è pretendere troppo.


Argomento: Varie

Commemorazione dell'Assessore Antonio Turbiglio


PRESIDENTE

Signori Consiglieri, con grandissimo dolore noi oggi non vediamo più al suo banco l'Assessore Turbiglio.
Nel ricordare la sua figura di uomo, di cittadino, di amministratore voi permetterete che io mi soffermi su alcuni punti di quello che noi abbiamo considerato essere per lui e per noi tutti i momenti più belli della sua vita. Turbiglio non cercava pubblicità, non cercava spazi promozionali od altro, era un uomo silenzioso, un uomo che meditava a lungo prima di pronunciare una parola. E' così raro trovare uomini come lui.
Aveva una grande insita bontà, era un uomo di animo buono. Io l'ho conosciuto tanti anni fa perché anch'io appartengo alla zona del Monregalese; ho conosciuto lui, i suoi amici, tutti i gruppi che erano con lui e tutta la società monregalese che da tanto tempo lo aveva stimato e portato innanzi, lo aveva votato tributandogli un largo consenso. Ma il suo momento più bello è stato nel periodo in cui visse la sua prima esperienza di Assessore che è sempre particolarmente difficile e ricordo che da parte di un autorevole esponente della opposizione venne questo giudizio: è un uomo che usa il metodo del dialogo. Infatti Turbiglio portava in sé, nella sua bontà, nel suo concetto democratico, il dialogo e la semplicità della esposizione. Talvolta noi diamo più peso a concetti astrusi e difficili, a un periodare che spesso è incomprensibile e che fa ritenere magari che dietro ci sia un grande pensiero, forse poi non è così. Turbiglio invece aveva la semplicità dell'esposizione che non era la banalizzazione del concetto, ma la semplicità per essere compresi che è uno dei doni più grandi che l'uomo possa avere, cioè dire una cosa ed essere compresi per quello che si vuole dire.
Ricordo ancora quando si discuteva il bilancio o di altri settori di cui aveva assunto l'impegno all'interno del governo, non c'era mai legge deliberazione, ordine del giorno, che non trovasse la sua disponibilità al confronto che è una delle cose più difficili e complesse da realizzare perché il confronto non è piaggeria, non è ricercare il consenso del tuo interlocutore a tutti i costi per toglierti da una situazione difficile, ma è ricercare un dialogo che sia proficuo, che trovi il punto d'incontro tra pensieri che spesso sono diversi nel loro impianto, ma che possono trovare una mediazione sui provvedimenti concreti. Sotto questo aspetto, io che ho vissuto questi anni giorno dopo giorno, posso dire che era uno degli uomini migliori che questo Consiglio abbia avuto o possa avere.
La sua onestà era incrollabile; non c'era mai alle spalle di un suo intervento, di una sua proposta, il benché minimo fine diretto alla ricerca di una decisione che potesse favorire qualche corporazione. Si può dire che appartiene a quella classe di uomini che hanno la caratteristica dell'universalità del loro comportamento e del loro modo di agire e non della particolarità degli interessi che a volte si determinano in tante assemblee legislative ed amministrative. Noi lo vogliamo ricordare sotto l'aspetto della sua grande onestà, del principio, della semplicità del suo dire e soprattutto della comprensibilità dell'esposizione delle sue idee.
Era portatore di quei valori che il Partito liberale ha sempre avuto nella sua storia. Proveniva da una provincia dove illustri uomini politici liberali hanno agito; egli apparteneva alla città di Mondovì dove è nato Giovanni Giolitti. La provenienza di questo grande filone ideale di libertà e democrazia di cui il suo partito fu sempre portatore, lo teneva in sé, lo coltivava, non aveva mai un momento di ira, di rifiuto, sostanzialmente si immetteva nella società secondo il principio che si è una parte del tutto ed è in base a questo che si discute e si colloquia, non con una idea precostituita, ma con il dubbio che si possa sbagliare e con la certezza invece che attraverso un discorso con tutte le forze di pensiero e politiche si possa raggiungere la verità. Ma non voglio qui immettermi su una strada che meriterebbe all'interno dell'assemblea di essere sviluppata maggiormente; oggi avvertiamo in noi un grande dolore.
In quest'ultimo periodo noi abbiamo trepidato per lui perché qualche volta giungeva in aula nonostante la gravità del suo male, veniva qui a salutare tutti noi, senza mai una parola che significasse sofferenza, ma sempre con animo sereno, la forza di essere vero, onesto, la forza che gli viene dall'essere un uomo trasparente e soprattutto un uomo che nella società ha rappresentato qualcosa e qualcosa ha fatto.
Così noi oggi lo ricordiamo e ci inchiniamo alla sua memoria. Portiamo ai familiari qui presenti i sensi del cordoglio e del dolore nostri; ci uniamo a loro nel grandissimo dolore che tutti coloro che lo hanno conosciuto all'interno dell'assemblea hanno provato. Al Partito che lo ha espresso ancora una volta diciamo che è stato un uomo che ha ben rappresentato le grandi tradizioni del partito liberale, quelle tradizioni che hanno contributo molto ai destini e alla formazione umana e politica del nostro Paese.
Osserviamo un minuto di raccoglimento in memoria del collega Antonio Turbiglio.



(I presenti, in piedi, osservano un minuto di silenzio)



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Marchini. Ne ha facoltà.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, Antonio Turbiglio nasce nella più autentica e schietta terra di Piemonte. Una terra che forse perch chiusa dai monti da una parte è filtrata dalla pianura lunga del grande fiume, è poco suscettibile all'effimero, è più portata a riflettere sugli eventi, trasformarli in valori e radicarli fortemente nella sua cultura e nella sua coscienza. Quindi, la fede antica dei padri, l'apprensione dei valori nuovi della stagione della libertà, la consapevolezza dei sacrifici che comporta recuperare e vivere la democrazia. Terra di grandi valori terra di grandi tradizioni e terra di grandi valori liberali. L'ha già detto il Presidente, da questa terra autentica e genuina piemontese viene il leone di Dronero, l'uomo che chiude la rivoluzione liberale legittimando e portando nel solco della società civile le grandi masse popolari, l'uomo che è tradito nella sua fiducia dalla pavidità delle forze politiche che queste forze popolari non hanno il coraggio di rappresentare nell'assunzione delle responsabilità che la storia loro pone.
Da questa debolezza, Presidente e colleghi, nasce la tragedia del nostro Paese, nasce il nostro distacco dalla storia, nasce il nostro distacco dai filoni della nostra cultura antica. Ebbene, è un altro liberale di antica ed autentica terra piemontese, il Presidente per eccellenza, che recupererà questo rapporto e che rappacificherà il nostro Paese con il senso vero della civiltà europea. Fa fare in pochi mesi di governo al suo Ministero un lavoro di recupero di vent'anni di frattura. Il nostro Paese rientra culturalmente e politicamente nel novero delle moderne democrazie e questo grande liberale costituisce e realizza i presupposti del modello di società nel quale viviamo e per il quale siamo qui a confrontarci e a decidere.
Da questa terra arriva Turbiglio al Parlamento piemontese, arriva Antonio Turbiglio avendo realizzato compiutamente la dimensione professionale, avendo raggiunto il massimo dei risultati che un professionista può perseguire, il riconoscimento dei suoi colleghi; ha realizzato il massimo che l'uomo può aspettarsi nella vita degli affetti con una famiglia che lo ama riamato, e viene qui a realizzare la sua dimensione politica. Ebbene, appena entra in quest'aula lascia il segno, è un segno fatto di piccole cose importanti - Presidente, apprezziamo che lei l'abbia già sottolineato - lascia il segno il suo stile, la sua capacità di rapportarsi con gli altri e di ascoltare, lascia il segno la sua eleganza.
Ringraziamo il giornalista che ha colto questo elemento che non è un elemento esteriore, non è apparenza, per Antonio Turbiglio l'eleganza era un elemento e un valore interiore, era il rispetto per le istituzioni e per il ruolo che aveva nella società, era il rispetto per noi, era il rispetto per se stesso.
Antonio Turbiglio conduce la terza legislatura regionale all'opposizione. Gli amici che allora avevano la responsabilità di governo di maggioranza lo ricordano: una opposizione condotta senza asprezza, senza animosità, condotta tutta sulla forza della ragione e sull'importanza degli argomenti.
La quarta legislatura regionale vede Turbiglio alle responsabilità di governo. Assume all'inizio l'Assessorato in una qualche misura a lui non congeniale così sembrava - quello alle finanze. E' proprio lui, uomo in apparenza poco portato a questo tipo di problemi, che conduce la finanza regionale al giro di boa. Abbiamo apprezzato tutti che l'Assessore Antonio Turbiglio abbia condotto la finanza regionale al giro di boa, mai enfatizzando, mai segnando questo fatto, non entrando nella polemica del passivo sommerso. In questa polemica sono entrati uomini di maggioranza, è entrata l'opposizione, non è entrato Turbiglio: ha fatto quello che i tempi, non tanto la volontà politica, richiedevano.
Nel 1987 chiede al nostro Partito e agli altri Gruppi di maggioranza una responsabilità che lo veda più vicino alla voglia che ha di essere con la gente, di lasciare anche qui da laico il segno del suo passaggio in quest'aula più comprensibile, più evidente, più palpabile, perché certo Turbiglio era un cattolico, aveva la fede del cattolico, ma era anche un laico, aveva la determinazione del laico. Una delle lezioni che ci ha dato è proprio questa: di farci vedere come un cattolico possa essere laico e come un laico possa essere cattolico.
Nel mezzo di questa sua opera arriva il male, è stato improvviso nel suo manifestarsi, subdolo nel suo svilupparsi e fatale nel suo progredire.
Ha subito due o tre interventi, ma non lo ricordiamo. Turbiglio con noi non ha avuto mai momenti di debolezza, non si è lasciato andare ad atteggiamenti che non fossero in linea con il suo stile di vita e di uomo ha parlato una volta con me del suo male dicendomi: "Sergio, la vita mi pone di fronte ad una battaglia, intendo combatterla con tutte le mie energie e con tutte le mie forze". Questo ha fatto Turbiglio e debbo dire per riconoscenza ai colleghi della Giunta e agli amici dell'opposizione che tutti insieme abbiamo concorso a far sì che questa battaglia lui la potesse condurre fino in fondo. Adesso possiamo dire, colleghi, che questa battaglia Turbiglio l'ha vinta, sicuramente, senza dubbio. Il male ha avuto ragione della sua fibra, che pure era eccezionale, ma non ha scalfito lo stile di Turbiglio, la fiducia, la voglia di vivere, la determinazione di vivere, il senso della vita che aveva da laico pur nella fede dei giorni a venire, la determinazione del laico che considera la vita una scommessa un'occasione unica che va vissuta e valorizzata in ogni momento, mai tradita sia essa ipotesi unica o spazio datoci da Dio.
Ne abbiamo parlato in quest'aula la settimana prima che morisse, le poche energie che gli erano rimaste gli sono servite per mantenere dritto il fisico ormai devastato e quando mi diceva le cose non che voleva fare ma che doveva fare (perché lui non voleva fare delle cose, lui doveva fare delle cose) aveva ancora la forza di mantenere lo sguardo fermo negli occhi che ormai erano appannati.
Credo che tutti dobbiamo essere grati ad Antonio Turbiglio di questo perché questa battaglia l'ha combattuta anche per noi e l'ha vinta sicuramente soprattutto per noi.
Ma di un'altra cosa ritengo che dobbiamo essere tutti grati a Turbiglio e consentirgli quindi di vivere nello spazio degli affetti che ha la memoria. Lo spazio degli affetti è nella memoria dove noi custodiamo, per il tempo che ci è dato, la nostra generazione e quelle che sono in grado di ricordare, la vita di coloro che ci hanno più colpito. Di un'altra cosa lo dobbiamo ringraziare: di avere riportato in quest'aula - oggi l'abbiamo colto anche nelle parole del Presidente - che è soprattutto fatta dello scontro, della passione, dell'ambizione degli uomini della società, l'uomo con il mistero della sua vita, l'angoscia dell'esistere, il valore della sofferenza e il significato e gli interrogativi della morte.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto 3) dell'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri Bosio, Bresso, Carazzoni, Dameri, Ferrara, Moretti, Ratti e Sestero.


Argomento:

a) Congedi

Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge

Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge vistati dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo

Argomento:

d) Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale nelle sedute del 4 e 11 ottobre 1988 - in attuazione dell'art. 9, secondo comma della L.R. n. 6/88, in materia di consulenze ed incarichi, è depositato e a disposizione presso il Servizio Aula.


Argomento: Consiglio, organizzazione e funzioni

Esame proposta di deliberazione n. 994: "Surrogazione Consigliere deceduto (art. 16 legge 17/2/1968, n. 108)"


PRESIDENTE

Il punto 4) all'o.d.g. prevede l'esame della proposta di deliberazione n. 994: "Surrogazione Consigliere deceduto (art. 16 legge 17/2/1968, n.
108)".
In seguito al decesso del Consigliere regionale Antonio Turbiglio occorre procedere, ai sensi dell'art. 16 della legge 17/2/1968, n. 108 alla sua surrogazione.
Ai sensi del citato articolo, il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
Il Consigliere Antonio Turbiglio era stato eletto nella lista del PLI e nella circoscrizione di Cuneo.
Dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo risulta che all'ultimo eletto nella lista del Partito Liberale Italiano nella circoscrizione di Cuneo segue immediatamente il signor Ferruccio Dardanello, al quale deve essere pertanto attribuito il seggio resosi vacante.
Pongo quindi in votazione la proposta che il Consiglio prenda atto che al Consigliere Antonio Turbiglio subentra, nella circoscrizione di Cuneo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 108, il signor Ferruccio Dardanello.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il Consiglio approva all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti.
Propongo che la predetta deliberazione sia dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62 e faccio presente che la predetta proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio regionale.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Il Consiglio approva con la seguente votazione: presenti e votanti 35 favorevoli 35 Consiglieri.
Per quanto attiene alla convalida dell'elezione del signor Ferruccio Dardanello ricordo che essa viene devoluta, ai sensi dell'art. 13 dello stralcio delle norme di Regolamento, alla Giunta delle Elezioni, la quale accerterà che non sussistano, nei confronti del neo-Consigliere, cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Ad esame compiuto, la Giunta delle Elezioni riferirà al Consiglio.
Invito pertanto il neo-Consigliere ad entrare in aula.
Al signor Dardanello, che conosco da lungo tempo, do il benvenuto e gli formulo i migliori auguri di buon lavoro.



(Il neo-Consigliere Ferruccio Dardanello prende posto in aula)


Argomento:

Sull'ordine dei lavori - Richiesta iscrizione ordine del giorno inerente l'Ecolinea


PRESIDENTE

Nella riunione dei Capigruppo avevamo convenuto di proseguire l'esame del progetto di legge n. 233: "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici", di cui al punto 5) all'o.d.g.
Informo però il Consiglio che è giunto un ordine del giorno firmato dai Consiglieri Ala, Montefalchesi, Reburdo e Staglianò, in cui "si deplora la decisione del Comune di Collegno di rilasciare la concessione edilizia per l'insediamento della ditta Ecolinea, in località Savonera, e si impegna la Giunta regionale a non approvare il progetto di rilocalizzazione della ditta Ecolinea in località Savonera".
Devo dire peraltro che nell'ultima riunione dei Capigruppo si era convenuto, avendo fissato una serie di date per lo svolgimento dei lavori del Consiglio, che eventuali altri argomenti sarebbero stati inseriti nell'o.d.g. Siamo in corso di votazione di una legge e quindi è difficile pensare che si possa introdurre oggi un altro argomento. Non è detto che non si debba discutere, però l'accordo è stato preciso: se altri argomenti fossero stati portati all'attenzione dell'aula, sarebbero stati collocati nel momento opportuno e si sarebbero avviati i lavori con la discussione del progetto di legge n. 233 relativo ai beni ambientali.
Il Regolamento dice che dopo la comunicazione dell'o.d.g. della seduta è possibile proporre inversioni o modifiche.



MONTEFALCHESI Corrado

La proposta deve essere posta ai voti.



PRESIDENTE

Io propongo di discutere questo argomento in un momento opportuno.



MONTEFALCHESI Corrado

Se c'è la disponibilità a che la discussione di questo argomento venga calendarizzata dai Capigruppo nell'arco della seduta odierna o di quella di domani, sono d'accordo, lo dico in veste di proponente e ritengo possano essere d'accordo anche gli altri colleghi. Questo argomento riveste caratteri d'importanza e di urgenza.



PRESIDENTE

Posso convocare i Capigruppo alla fine della seduta. Io ho proposto che una volta presentato e quindi distribuito il documento, si potesse passare ad una discussione ordinata; lei invece chiede che si voti, allora andiamo al voto.
Per l'introduzione di questo argomento può parlare un oratore a favore e uno contro.



MONTEFALCHESI Corrado

Noi non abbiamo alcun interesse ad andare a uno scontro sul Regolamento; quella che abbiamo posto è una questione delicata e di estrema urgenza, visto anche l'ampio movimento di popolazione che si è avuto su questa vicenda nell'area delle Vallette e di Savonera. Se c'è l'orientamento della Presidenza a sottoporre ai Capigruppo questo documento, con la proposta di trovare uno spazio anche breve di discussione tra oggi e domani, a noi va bene; se però questo non c'è e il documento verrà calendarizzato in una delle prossime sedute, non si sa quale, noi chiediamo che il Consiglio si esprima. Non ci interessa uno scontro parlamentare.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Bisognerebbe accogliere la prima proposta. Non ho ancora letto questo documento, ma sono a piena conoscenza del problema. Nella sede dei Capigruppo insieme al collega Ala avevamo ritenuto di tenere in considerazione le urgenze che discendono dagli atti amministrativi, ma che coinvolgono responsabilità politiche a cui i Consiglieri non possono sottrarsi perché in ogni caso vengono chiamati a dire qualcosa in sedi esterne. Devo dire però che questa presentazione va considerata alla luce della possibilità che abbiamo di trattarla. Ripeto che non conosco il testo, ma l'altro giorno nella sede dei Capigruppo avevamo sostenuto che vi sono due o tre questioni riguardanti le discariche che hanno iter attuativi vari su cui dobbiamo essere informati e probabilmente anche collocarci.
Sono del parere di accogliere la prima proposta, cioè valutare nel corso della giornata con i Capigruppo quando e come trattare questo problema.



PRESIDENTE

O si accoglie la proposta di sottoporre la questione ai Capigruppo oppure sono costretto a porre ai voti la proposta avanzata dal Consigliere Montefalchesi.
La parola al Consigliere Carletto.



CARLETTO Mario

Signor Presidente, un Consigliere ha posto una questione che indubbiamente ha la sua rilevanza e la sua urgenza; dichiaro la disponibilità del Gruppo DC e mia personale ad esaminare entro questa sera l'ordine del giorno considerando anche l'ipotesi di assumere qualche decisione in merito all'argomento. Non si può, secondo me, perdere un'ora discutendo in aula su alcuni aspetti procedurali; questa questione deve essere rinviata a una riunione specifica dei Capigruppo; chiedo pertanto che si proceda nell'o.d.g.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Accolgo la proposta del Capogruppo democristiano. Ricordo solo che il problema è legato alla necessità di portare tempestivamente e sollecitamente all'attenzione dell'aula problemi che non possono essere rimossi artificiosamente. Quelli della Zanoobia, dell'Ecolinea e della Barricalla sono casi emergenti. L'obiettivo dei proponenti l'ordine del giorno ritengo sia stato raggiunto. Facciamo dunque presto e bene la legge sui beni ambientali. Ricordiamoci comunque che i bidoni ci sono.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame progetto di legge n. 233: "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo pertanto l'esame del progetto di legge n. 233, di cui al punto 5) all'o.d.g.
ART. 7 - Emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Picco, Ferrara e Carletto: sostituire il comma 1 con i seguenti: "1 - Il piano paesistico è formato ed adottato dalla Giunta regionale anche su richiesta e proposta delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni.
2 - La proposta del piano paesistico elaborata sulla base degli indirizzi regionali, dalle Province, dalle Comunità montane o dai Comuni è approvata con deliberazione dei Consigli degli enti ed inoltrata alla Giunta regionale".
Emendamento n. 2 presentato dall'Assessore Vetrino: dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti due nuovi commi: "7 - I Comuni, le Comunità montane e le Province possono, all'interno delle aree individuate ai sensi del punto c) del comma 1 dell'art. 4, sulla base di precisi indirizzi regionali, presentare alla Giunta regionale proposta di piano paesistico.
8 - La proposta di piano paesistico, presentata dai Comuni, Comunità montane e Province, è realizzata secondo i contenuti dell'art. 5 e corredata da elaborati tecnici conformi a quelli individuati dall'art. 6 ed è adottata dall'ente proponente ed inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti".
La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

L'ultima discussione era giunta a un punto definitivo di accordo sostanziale. Non si era pervenuti al voto proprio perché questa nuova formulazione avrebbe posto dei problemi di tecnica legislativa che in questi giorni abbiamo cercato di superare.
L'emendamento proposto dal Consigliere Picco e quello del Consigliere Biazzi credo che possano essere riassunti nella proposta di emendamento formulata dalla Giunta, cioè lasciando inalterato l'art. 7 nei suoi attuali sei commi, aggiungendo due nuovi commi. Con il comma 7 viene riservata ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province la possibilità di presentare alla Giunta regionale proposte di piano paesistico nelle aree individuate ai sensi del punto c) del comma 1 dell'art. 4, cioè nelle aree individuate nei piani territoriali comprensoriali. Con il comma 8 si precisa che la proposta di piano paesistico, quando venga presentata da Comuni, Comunità montane o Province, è realizzabile secondo i contenuti dell'art. 5 e dell'art. 6 ed è adottata dall'ente proponente ed inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Sono d'accordo con il testo proposto dalla Giunta, quindi ritiro il mio emendamento.



PRESIDENTE

I Consiglieri Biazzi e Bontempi hanno presentato il seguente emendamento: il primo comma dell'art. 7 è sostituito dai seguenti nuovi tre commi: "Il piano paesistico è formato e adottato dalla Giunta regionale.
La formazione del piano paesistico può essere affidata dalla Giunta regionale ai Comuni, singoli e associati, alle Comunità montane o alle Province. In sede di adozione la Giunta regionale può, con motivato provvedimento, apportare le modifiche ritenute necessarie alla proposta di piano paesistico elaborata dagli enti affidatari.
La proposta di piano paesistico elaborata dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Province è approva con deliberazione dei Consigli degli enti affidatari ed inoltrata alla Giunta regionale".
La parola al Consigliere Biazzi che illustra l'emendamento n. 3.



BIAZZI Guido

Vorrei capire qual è il senso dell'emendamento proposto dalla Giunta.
C'erano due posizioni fino a stamani, tre con quella originale della proposta di legge. La proposta di legge non prevedeva un vero coinvolgimento degli enti locali nel processo di formazione dei piani paesistici; c'è stato il nostro emendamento, molto chiaro, con il quale dicevamo "la formazione del piano paesistico può essere affidata dalla Giunta regionale ai Comuni, singoli o associati, alle Comunità montane".
Quindi, scelta autonoma della Giunta, dopo meditata valutazione. Poteva essere valutato se inserire tra gli enti locali le Province. Il problema è del tutto aperto. In sede di adozione la Giunta regionale può, con motivato provvedimento, apportare le modifiche ritenute necessarie. Si riconosceva quindi agli enti locali questa facoltà, all'interno di indirizzi autonomi della Giunta.
Forse per uscire dall'impasse è stata avanzata la proposta della DC che amplia la portata del nostro emendamento, forse con qualche elemento di rigore in meno nella formulazione; ma abbiamo preso per buona l'intenzione della DC di sbloccare la situazione, coinvolgendo i Comuni nella formazione dei piani paesistici.
Confesso che riesco a capire meno l'emendamento proposto dalla Giunta che aggiunge due nuovi commi all'art. 7; il primo comma recita "i Comuni le Comunità montane e le Province possono, all'interno delle aree individuate ai sensi del punto c), del comma 1 dell'art. 4, sulla base di precisi indirizzi regionali, presentare alla Giunta regionale proposta di piano paesistico". Troviamo l'allargamento alle Province e non abbiamo nulla in contrario; ma quello che non riesco a capire è perché si faccia riferimento all'art. 4 così come è stato approvato dal Consiglio regionale che è parte della legge (che non abbiamo condiviso), lasciando innanzitutto la facoltà ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province di fare proposte nelle aree individuate dai piani territoriali di cui alla legge n.
56/77 e successive modificazioni.
Non riusciamo a capire perché solo in queste aree si debba poter svolgere questa facoltà di iniziativa degli enti locali e perché non anche nelle località incluse negli elenchi di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
1497, che possono essere integrati dalla Regione in base all'art. 9 della legge urbanistica. Per quale motivo i Comuni dovrebbero chiudere gli occhi su una parte del territorio e non avere nessuna facoltà di iniziativa? Oppure nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all'art.
82, i Comuni non dovrebbero assolutamente intervenire, non fare niente. Non riusciamo a capire la ratio di questa proposta.
Infine il secondo comma recita: "la proposta di piano paesistico presentata da Comuni, Comunità montane e Province, è realizzata secondo i contenuti dell'art. 5 e corredata da elaborati tecnici conformi a quelli individuati dall'art. 6 ed è adottata dall'ente proponente ed inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti". Faccio una prima osservazione su "la formazione dei piani può essere affidata dalla Giunta regionale ai Comuni, ecc.". Perché non stabilire che i Comuni, le Comunità montane e le Province formulano la proposta alla Regione che valuterà se è stata fornita una documentazione sufficiente o meno? Perché dobbiamo definire degli ambiti rigidi in modo astratto? Va tenuto presente che comunque è la Giunta regionale ad assumere il primo atto che dà rilevanza esterna al piano paesistico, l'atto della Giunta regionale di adozione.
Non riesco a capire perché si debbano imporre difficoltà inutili agli enti locali che vogliono operare.
Mi pare che il vero significato di questi giri di parole si riduce a rendere complicata la vita agli enti locali che volessero intervenire in modo positivo nella formazione dei piani paesistici.
Altro senso, francamente, non riesco a trarne. Non credo che gli enti locali, l'abbiamo visto per le proposte di progetto territoriale operativo, facciano delle proposte assurde. Se qualcuno lo farà, lo bocceremo; ma non vedo perché dobbiamo penalizzare tutti gli enti locali con procedure e cavilli, che non fanno altro che complicare loro la vita.
A nostro modo di vedere è opportuno scegliere la strada più semplice, più piana e dire: i Comuni, le Comunità montane e le Province, se vogliamo possono partecipare effettivamente al processo di pianificazione paesistica.
Noi non siamo innamorati della nostra formulazione. Dal Consiglio regionale esca però un'indicazione in sintonia con quello che ci chiedono le nostre comunità locali: un loro coinvolgimento a pieno titolo in un processo che comunque sarà difficile e oneroso per tutti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, signor Assessore, l'intervento del collega Biazzi mi crea qualche problema.
Noi ritenevamo che il testo pervenuto in aula fosse il risultato lineare e correlato di un dibattito sostanzialmente corale che ha visto prevalere una tesi rispetto ad un'altra e non sappiamo più a chi doverla attribuire.
Ci è sembrato che dovesse essere posta attenzione all'avvio di un processo in cui gli enti locali avessero una legittimazione propria di iniziative e non soltanto di stimolo. Conveniamo quindi sull'esigenza di percorrere questa strada, non nascondendoci il processo che abbiamo davanti; non li chiamo, collega Biazzi, neanche rischi. Quando si avviano infatti i procedimenti complessi e la polemica sulla variante 31 ter di questa mattina ci deve insegnare questo nel senso che i due elementi si fondono nel risultato finale (non che uno fa e che l'altro approva), la situazione che dobbiamo avere di fronte è quella di enti locali efficienti e preparati che sanno rispondere alle esigenze del proprio territorio e della propria popolazione e nella misura in cui questi elaborati non vengono fatti propri integralmente dalla Regione, criminalizzano il ruolo regionale.
La nostra forza politica è disponibile a percorrere questa ipotesi nell'indicazione data dalla Giunta nel senso che per le aree che hanno avuto, all'interno del piano territoriale, indicazione di specifica attenzione, gli enti locali possono essere protagonisti di una loro proposta che evidentemente non può non inserirsi all'interno di un minimo di esigenze formali e procedurali.
Devo però dire che dal punto di vista politico, Assessore Vetrino, noi questo lo consideriamo non un risultato, bensì un prezzo da pagare all'accettazione di questa legge da parte degli enti locali, nel suo complesso, nella sua filosofia. Se invece questo prezzo che noi paghiamo si ritorce contro di noi e oltre a un prezzo diventa anche un vizio della legge, piuttosto che uscire da quest'aula con una legge che su questo punto creerà problemi sicuri e un percorso certo di conflittualità permanente tra gli enti locali e la Regione, ritengo che la Giunta debba fare una valutazione che a lei compete: il prezzo da pagare per un meccanismo che ha, a nostro modo di vedere, degli inconvenienti è giustificato e siamo disposti ad accertarlo, conché anche da parte dell'opposizione si riconosca che, seppur insoddisfacente, questo è uno sforzo che la Giunta ha fatto, sul quale la maggioranza conviene per aprire un tipo di percorso che potrà essere suscettibile a tempi maturi, magari anche molto prossimi, dei necessari sviluppi.
Se però lo sforzo che fa la Giunta, e che la maggioranza apprezza, si ritorce contro la Giunta stessa e contro la maggioranza per avviare fin d'ora la polemica su una Regione che vuole vincolare i Comuni all'interno di procedure complesse di tipo kafkiano, per non dire di tipo astenghiano ritengo che la Giunta debba ancora riflettere.
Non polemizzo con Astengo, anzi, ho grande rispetto per lui, mentre i socialisti no, tanto per dirla chiara: ricordo che Astengo in quest'aula ha contestato a Simonelli di non aver avviato quello che noi speravamo di avviare su questa materia, mi riferisco al monitoraggio dei Comuni. La legge n. 56 nel disegno di Astengo sarebbe andata avanti con un ancora più approfondito processo di acculturazione e di responsabilizzazione degli enti locali, in un disegno che noi non condividiamo, ma in un processo che aveva una propria coerenza e una propria dignità.
Questo meccanismo si è interrotto e deve essere riavviato, ma da come si atteggia l'opposizione su questa apertura che noi facciamo sugli enti locali, ritengo che la Giunta debba valutare con grande prudenza l'opportunità di mantenere o ritirare l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Gli interventi svolti finora sollecitano una posizione degli interlocutori sulle modifiche proposte. Non riteniamo, collega Biazzi, che si debbano ravvisare in questa stesura le condizioni di limitazione dell'autorità e della legittimità o della capacità di espressione da parte dei Comuni e degli enti locali preposti a questa proposta.
E' giusto che il percorso, nella misura in cui viene previsto dalla legge, sia anche disciplinato; dopodiché se alcuni Comuni o alcune Comunità montane non presentano gli elaborati sufficientemente completi, così come la legge prescrive, la Regione poi li integra. Questo non sconvolge la sostanza dell'istituto della partecipazione alla proposta, quindi invitiamo l'Assessore a procedere nella linea indicata che mi pare sia ampiamente esaustiva di tutto il contenuto sostanziale del dibattito che si è svolto su questo articolo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Ripropongo gli emendamenti illustrati nel mio primo intervento con il rammarico che nella elaborazione legislativa sarebbe interessante procedere con metodo e ritmo, evitando interruzioni, soprattutto su argomenti che hanno questa pregnanza politica e questo impegno amministrativo da parte di tutti noi.
Il testo che è stato proposto è il risultato, quello evidentemente possibile, nel quale i Gruppi di maggioranza si sono riconosciuti e si riconoscono, a seguito di un dibattito che è durato qualche ora nell'ultima seduta del Consiglio regionale e che ha cercato in un confronto molto schietto ed immediato di tenere conto delle varie indicazioni che da parte dei Gruppi sono pervenute.
In questo senso non ritengo che le osservazioni del Consigliere Biazzi possano essere prese in considerazione soprattutto perché non è questo lo spirito nel quale ci siamo mossi; semmai lo spirito è proprio quello di introdurre nell'ambito della pianificazione paesistica una responsabile collocazione degli enti locali (Comuni, Comunità montane e Province) in quel raccordo fra Regione ed enti locali che deve esistere.
In questo senso noi pensiamo che l'articolo proposto possa soddisfare questa esigenza, consenta il protagonismo dei Comuni nell'ambito di regole che ci devono essere perché sono quelle su cui si imposta la nuova materia della pianificazione paesistica.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi per dichiarazione di voto.



BIAZZI Guido

La mia è una dichiarazione di voto che vale sia per il nostro emendamento che per l'altro eventualmente posto in votazione, cioè quello presentato dalla Giunta regionale.
Probabilmente sarà bocciato il nostro emendamento ed approvato quello proposto dalla Giunta. Successivamente sentiremo le stesse recriminazioni che abbiamo sentito dopo aver approvato l'art. 4 senza introdurre le specificazioni, le precisazioni che noi avevamo proposto. Dico questo perché con il nostro emendamento stabilivamo chiaramente che la Giunta, in base a propri indirizzi, decide di affidare la formazione di piani paesistici agli enti locali, riservandosi evidentemente qualsiasi giudizio di merito, come l'atto che rende efficaci all'esterno le proposte di piano paesistico. Non riusciamo a capire perché la Giunta proponga e il Consiglio approvi di limitare la facoltà che nessuno comunque può negare alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni di proporre qualcosa. Questa facoltà, che nessuno può togliere agli enti locali, la si vuole limitare chissà perché, solamente alle aree di cui al punto c) dell'art. 4, nelle aree cioè individuate dai piani territoriali di cui alla legge regionale n.
56 e successive modifiche quali parti di territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono una approfondita e specifica analisi e disciplina. Perché questa facoltà non possa essere esplicata dagli enti locali per quanto riguarda le località inserite negli elenchi, di cui all'art. 9 della legge urbanistica rimane un mistero. Come spieghiamo alla nostra comunità questo sezionamento della competenza territoriale? Respingerete il nostro emendamento, però riflettete prima di approvare l'emendamento della Giunta.
Le zeppe che vengono messe sul percorso di un reale coinvolgimento degli enti locali non hanno nessuna giustificazione.
Questi sono i motivi per cui ovviamente votiamo la nostra proposta di emendamento, ben disponibili a confrontarci su un'altra che salvaguardi le finalità che tutti dicono di voler perseguire, di un coinvolgimento degli enti locali in un processo che sia trasparente, chiaro e lineare.
Senza questo nostro emendamento si fanno enormi passi indietro, persino rispetto alla normativa prevista dalla legge n. 56. Quasi sempre Consigliere Marchini, la copia è sempre più brutta dell'originale. Lo possiamo toccare con mano qui e negli articoli che discuteremo successivamente.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli e 30 contrari.
Pongo ora in votazione l'emendamento n. 2 presentato dall'Assessore Vetrino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 27 voti favorevoli e 11 contrari.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 7 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 41 hanno risposto SI 29 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 7 è approvato.
ART. 8 - Emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: il titolo dell'art. 8 è sostituito: "Commissione regionale e Commissioni decentrate per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali".
La parola al Consigliere Biazzi per l'illustrazione.



BIAZZI Guido

Il titolo non è una questione di dettaglio. Si tratta di un nodo non di poco conto. Dal titolo infatti discende la normativa più generale che riguarda l'istituto delle Commissioni e il sottoistituto delle riunioni congiunte, CUR-Commissione, per la tutela dei beni ambientali. Se si vuole posporre la votazione dell'emendamento perché il titolo derivi da un confronto di merito, noi non abbiamo nulla in contrario.
In effetti l'emendamento al titolo già pone grosse questioni. Occorre riallacciarci a quanto è avvenuto in sede di modifica della legge n. 56 nel 1984, per capire il senso dell'emendamento. Anche qui vale l'osservazione che la copia è sempre più brutta dell'originale. Allora furono aggiunti e a grande affresco della L.R. n. 56/77 elementi che non hanno nulla a che vedere con l'impianto originario.
Noi partimmo, per quanto riguarda la normativa specifica della tutela dei beni culturali e ambientali, da tre proposte che riguardavano gli artt.
9, 24 e 40, molto diverse tra di loro. Gli errori commessi nell'approvare le prime modifiche hanno portato come conseguenza l'istituzione di una Commissione regionale per la tutela dei beni culturali e ambientali, che in partenza nessuno voleva. Infatti non era prevista nella proposta originaria della Giunta; non era prevista in nessuna delle proposte di legge presentate dai Gruppi; non era prevista nella proposta licenziata dalla Commissione. Cosa successe? Prendo qualche minuto in più dal momento che illustro anche gli emendamenti successivi. Noi riformulammo giustamente l'art. 9, per ordinare diversamente i commi, per introdurre il piano paesistico. Su proposta del Consigliere Picco per sottolineare una gestione attiva dei vincoli, si introdusse un rinvio alle procedure previste dall'art. 91 bis. Non era in discussione nessuna proposta di modifica dell'art. 91 bis, che prevedeva le Commissioni decentrate sul territorio con sede presso i Comprensori, quindi quindici Commissioni decentrate.
Arrivammo poi alla modifica dell'art. 24, una modifica molto delicata con la quale introducemmo una normativa particolare per la ristrutturazione urbanistica nei centri storici. La proposta originaria della Giunta licenziata dalla Commissione, prevedeva solo le procedure previste dall'art. 40; procedure che non vedevano, per interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè su un tessuto molto delicato e che merita la massima attenzione da parte della Regione, nessuna possibilità di intervento da parte di organismi regionali a livello centrale, in quanto rinviavamo alle procedure previste dall'art. 40 che in precedenza, nella formulazione della L.R. n. 56, prevedeva il parere vincolante della Giunta regionale attraverso la sezione decentrata del CUR. Quando, giustamente equiparammo le procedure dell'art. 40, che riguardavano i piani di edilizia convenzionata di iniziativa privata a tutti gli altri interventi di iniziativa pubblica, eliminammo qualsiasi intervento della Regione per quanto riguardava le procedure previste dall'art. 40, di modo che gli interventi di ristrutturazione urbanistica non erano più soggetti ad alcuna verifica in sede regionale.
Il Consiglio si fece carico delle preoccupazioni emerse prima in Commissione, poi in Consiglio, di cui si fece portatore anche il nostro illustre collega Astengo, di avere un momento di verifica in sede regionale. Come farlo, dato che avevamo già approvato il primo blocco di articoli? Si ricorse ad una soluzione che doveva essere temporanea: l'istituzione di una Commissione regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali, scaturita dal confronto sull'art. 24 e sull'art. 40, non prevista da nessuno. Quindi per evitare l'accentramento di tutte le pratiche a Torino, si previde che la Commissione regionale potesse decentrarsi sul territorio a livello di Comprensori. Questa proposta aveva una sua dignità, in quanto avevamo i Comprensori funzionanti (era il 1984) c'erano già i precedenti delle Commissioni decentrate sul territorio, i Comprensori erano emanazione di fatto della Regione, per cui un raccordo poteva essere ottenuto. Teniamo presente che erano quindici, in base alla legislazione vigente. I Comuni, poi, hanno adottato i loro Piani regolatori generali, inserendo nei loro strumenti urbanistici le aree soggette ad una tutela di tipo particolare, culturale e paesaggistica, e cioè al parere vincolante delle Commissioni decentrate in sede di Comprensorio, una normativa che prevedeva una procedura molto snella, vicina alle comunità locali. Molte di quelle Commissioni hanno funzionato egregiamente, altre invece non hanno funzionato per nulla. Tant'è che era maturata la proposta di eliminare le Commissioni decentrate.
Questo è il quadro che avevamo di fronte. Istituendo la Commissione regionale per la tutela dei beni culturali e ambientali abbiamo accentrato l'esame delle pratiche, per corregge gli errori compiuti, che causavano danni all'impianto della legge n. 56. Poi si tenne conto che occorreva decentrare comunque l'esame di alcuni atti, già previsto in sede decentrata della stessa 56. Ecco perché noi riteniamo che occorra ritornare allo spirito della legge n. 56, in questo caso introducendo le "puliture" indispensabili. Manteniamo la Commissione, così com'è stata prevista nel 1984, per la tutela dei beni culturali ed ambientali a livello torinese, in questo modo diamo risposta alle esigenze previste dalla legge n. 1497, cioè i pareri e le autorizzazioni ai sensi dell'art. 2. Allarghiamo pure le competenze della Commissione centrale alle funzioni di consulenza della Giunta e del Consiglio, ma ritorniamo poi all'istituzione di Commissioni decentrate per quanto riguarda atti che possono benissimo essere esaminati sul territorio. Pertanto la modifica del titolo riguarda l'istituzione della Commissione regionale e anche l'istituzione di Commissioni autonome sul territorio. Ne indichiamo almeno una per ogni Provincia. Sia la Giunta regionale ad individuare, eventualmente d'intesa con gli enti locali, quale possa essere la sede più opportuna.
In coerenza con quanto abbiamo sempre indicato come Consiglio regionale proponiamo che una di queste Commissioni sia insediata nelle costituende Province del Verbano-Cusio-Ossola e di Biella, che vengono a coincidere con aree tra l'altro di particolare rilievo per i beni culturali e paesaggistici. Questo è il percorso che noi indichiamo.
Non abbiamo proposto l'emendamento che riguarda la scissione dell'iter dell'art. 40 che attualmente è unico. Occorrerà definire qual è la procedura che noi prevediamo all'art. 40, distinguendo le approvazioni dei piani particolareggiati, che riteniamo debbano essere mantenute, com'è attualmente, in capo ai Comuni e introducendo una modifica per quanto riguarda l'espressione in sede regionale dei pareri relativi alle ristrutturazioni urbanistiche nei centri storici e ad altri interventi delicati.
Per il resto riteniamo sia utile ritornare alla legge n. 56. In questo modo si evita di partorire un piccolo "mostriciattolo", la riunione congiunta di Commissione dei beni culturali ed ambientali e CUR. A noi sembra che se si continua su quella strada si rischia di commettere altri errori in aggiunta a quelli del 1984. Occorre invece una "pulitura" che faccia riemergere l'impianto originario della legge n. 56.



PRESIDENTE

I Consiglieri Paris, Penasso, Picco e Olivetti hanno presentato il seguente emendamento n. 2: a) al punto c) del terzo comma, dopo le parole "scientifica e professionale" aggiungere "di cui un esperto in scienze agrarie e forestali" b) al comma 11 (Composizione Sezione Provinciale), dopo la parola "Provincia" aggiungere le parole "ed uno avente particolare competenza nel settore agricolo-forestale".
Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Penasso, Picco, Ratti e Olivetti: c) al sesto comma, dopo la parola "problemi" aggiungere "di cui un esperto in scienze agrarie e forestali" d) al comma 11, dopo la parola "associazioni" sostituire il testo fino alla parola "Provincia" con il seguente: "...più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale".
La parola al Consigliere Paris per l'illustrazione.



PARIS Mario

Gli emendamenti che abbiamo presentato riguardano la composizione della Commissione regionale e della Commissione provinciale. Si tratta di emendamenti molto semplici, quindi la spiegazione è estremamente breve. Noi chiediamo che delle suddette Commissioni faccia parte almeno un esperto in scienze agrarie forestali, per quanto riguarda la Commissione regionale, e uno avente particolare competenza nel settore agricolo-forestale per la sezione provinciale, perché il provvedimento di legge riguarda non soltanto i beni culturali, non riguarda soltanto le chiese, i castelli e i palazzi ma anche i beni ambientali e paesistici, quindi in sostanza la tutela della natura. Ci sembra logico che nella Commissione regionale, che svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e fornisce indirizzi alle sezioni provinciali, fra i tre esperti in materia ve ne sia uno specificatamente esperto in scienze agrarie e forestali.
Lo stesso discorso vale per la sezione provinciale che ha il compito di promuovere il censimento dei beni ambientali, propone l'istituzione dei vincoli e formula parere vincolante delle concessioni nelle aree definite di interesse storico, artistico ed ambientale del Piano regolatore generale. Quindi, tra i cinque esperti della sezione provinciale ci dovrebbe essere la presenza di uno avente particolare competenza nel settore agricolo-forestale.
Io ero rimasto a questo emendamento, poi durante la seduta scorsa so che i colleghi hanno presentato un altro emendamento che recupera in parte i concetti contenuti in questo. Chiedo all'Assessore cosa ne pensa di questo emendamento perché è meditato, è ragionato e non chiede niente di più di quello che ci sembra logico.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

L'art. 8 in discussione ripropone nel suo testo integrale l'art. 91 bis della legge n. 56 con un necessario aggiornamento in quanto al tempo della formulazione dell'art. 91 bis nel 1984 erano ancora vigenti i Comprensori quindi giustamente il raccordo era di tipo comprensoriale. Poiché è scomparso dal nostro ordinamento istituzionale il Comprensorio, occorre trovare una sede diversa, sede che noi abbiamo individuato nella sezione decentrata della Commissione regionale per i beni ambientali. Quindi questo articolo non è nemmeno così importante come potrebbe apparire perché al di là di alcune correzioni di ordine formale e di qualche aggiustamento che deriva anche dall'esperienza acquisita in tre anni di attività di detta Commissione, non propone nulla di nuovo se non questo decentramento della Commissione regionale dei beni ambientali.
La proposta formulata dal Gruppo comunista, che si estrinseca non soltanto nella modifica del titolo, ma in una serie di emendamenti che sono coerenti all'impostazione data dallo stesso Gruppo, diverge dall'impostazione della Giunta proprio nella definizione di Commissioni autonome. Proprio allo scopo di garantire nella fase di avvio di questa nuova attività paesistica il raccordo, che deve essere molto stretto, tra Regione ed enti locali e per consentire alla Regione di svolgere il suo ruolo che è quello di dare degli indirizzi su una materia nuova come quella paesistica tali da consentire omogeneità di interpretazione e di gestione credo sia più che opportuna la configurazione di sezione provinciale della Commissione dei beni ambientali - ripeto - nello spirito della legge n. 56.
In questo senso mi vedo costretta, a nome della Giunta, a respingere gli emendamenti. Forse l'Assessore Genovese, probabilmente sull'articolo successivo, potrà accogliere alcune indicazioni date al fine di chiarire meglio il testo che abbiamo di fronte. La posizione della Giunta rimane comunque quella di portare avanti il testo così come licenziato dalla Commissione consiliare.
Per quanto attiene agli emendamenti proposti dal Consigliere Paris credo che la preoccupazione sia giusta per quanto riguarda il comma 11 e valuteremo la possibilità di accogliere l'emendamento. Ritengo invece non opportuno inserire al comma 6 dell'art. 8 l'emendamento che viene proposto perché se così facessimo ci troveremmo nella necessità di individuare non soltanto l'esperto di scienze agrarie e forestali, ma anche tutti gli altri esperti che nell'occasione si rendono necessari per la valutazione globale di un ambiente che non è soltanto fatto di agricoltura.
Chiedo pertanto ai colleghi Paris e Penasso, che hanno firmato questo emendamento, di ritirarlo. Viceversa, riteniamo di poter accogliere quello al comma 11 perché è più esplicito e nella sua specificazione riesce ad individuare tutti gli esperti, non solo della materia urbanistico ambientale, ma anche nel settore agricolo-forestale.
Tra l'altro diventa difficile sotto il profilo della struttura letteraria comprendere correttamente l'inserimento al comma 6 che recita: "il Presidente può fare intervenire di volta in volta alla riunione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti di specifici problemi nonch rappresentanti designati da associazioni e sodalizi culturali". A me sembra che questo comma consenta davvero, ove ce ne sia l'esigenza, di disporre di tutte le competenze e le professionalità necessarie nella disamina dei problemi che riguardano la competenza della Commissione di cui all'art. 91 bis della legge n. 56. Se volessimo scendere nel dettaglio dovremmo specificare altre competenze, ma francamente non mi sembra il caso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paris.



PARIS Mario

Sono disponibile a ritirare l'emendamento che è stato presentato il 29/9/1988 sempre che venga recepito l'emendamento presentato dal collega Penasso ed altri in data 13/10/1988. Mi pare di avere capito che la Giunta sia disponibile ad accettare integralmente la modifica proposta al comma 11.
Per quanto riguarda questo articolo, già in sede di Commissione era stata fatta una modifica; invece di consentire di far parte della Commissione provinciale ad un esperto in scienze agrarie e forestali, era stata aperta la possibilità di fare intervenire di volta in volta studiosi e tecnici.
Proporrei allora di aggiungere alla fine del comma, dopo le parole "nonché rappresentanti designati da associazioni e sodalizi culturali", le parole "ed agricoli".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

La proposta dei Consiglieri del Gruppo è rivolta all'inserimento nell'ambito della Commissione dei beni ambientali di un esperto di scienze agricole e forestali. Ho spiegato che, viste le competenze della Commissione che si occupa esplicitamente della valutazione dei centri storici e dei piani di recupero, ritengo superfluo indicare come presenza istituzionale definita quella di un esperto in scienze forestali. Informo il Consiglio che all'interno della Commissione oltre a tre esperti architetti, che sono quelli che segnatamente svolgono l'attività di consulenza su queste materie specifiche, vi sono anche i funzionari della Regione Piemonte del settore forestale e ambientale, nonché il Caposervizio dei parchi. Quest'ultima è una presenza culturale importantissima, ma dal lato della professionalità e della competenza, praticamente non è mai stata chiamata in causa in questi tre anni.
Cerco di spiegare che forse è inopportuno l'inserimento di un esperto in scienze agricole e forestali perché si troverebbe a disagio. Esiste però un altro momento di attività della Commissione dei beni ambientali che per la verità in questi tre anni si è verificato un paio di volte tuttavia sono momenti significativi, cioè quello dell'apposizione dei cosiddetti nuovi vincoli, ai sensi delle leggi nn. 1497 e 431, dove è importante che il dibattito si sviluppi tenendo conto della generalità dell'ambiente e quindi delle sue diverse componenti. E' in questa sede che avevo chiesto ai Consiglieri regionali che hanno posto il problema di inserire questa possibilità. Devo quindi ribadire che introdurre specificatamente questa professionalità al comma 6 è oggettivamente difficile perché altrimenti sarei costretta ad introdurre anche altre professionalità, cioè tutte quelle necessarie nell'ambito della definizione dei nuovi vincoli o comunque di piani che esigono per la loro disamina di un particolare approfondimento. Non sarebbe quindi più sufficiente una Commissione dei beni ambientali composta di dieci membri e sarei costretta a definire con più specificità le varie professionalità. Credo semmai che potrebbe essere fatta la raccomandazione alla Commissione beni ambientali che nel momento in cui si trova a dover verificare questi interventi, che sono di solito su vasta area e sono importanti e significativi, tenga conto delle specificità sollecitate dai Consiglieri regionali.
Viceversa, accogliamo l'emendamento al comma 11 che valorizza la rappresentanza specificandola e quindi non avremo difficoltà ad individuare i riferimenti corretti rispetto alle consultazioni, di cui avremo bisogno per la disamina di questa materia. Al di là delle associazioni culturali mi sembra corretto introdurre le più rappresentative a livello provinciale in materia urbanistica e ambientale, compreso un esperto in scienze agricolo-forestali.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Paris.



PARIS Mario

Dopo le dichiarazioni dell'Assessore Vetrino ritiro l'emendamento che ha la mia firma in testa. Prendo atto che è stata presa in considerazione e accettata dalla Giunta la modifica al comma 11 con l'emendamento presentato il 13/10/1988. Per quanto riguarda il comma 6, dopo le parole: "nonch rappresentanti designati da associazioni e sodalizi culturali", propongo di aggiungere dopo la parola "associazioni" il termine "agricole" e di mantenere il seguito.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Consigliere Paris, per associazioni si intende sia quelle agricole e che quelle ambientalistiche. Si intendono tutte le associazioni l'aggettivo "culturali" è riferito ad associazioni e sodalizi. Faccio l'esempio concreto delle associazioni dei centri storici.



PRESIDENTE

Pertanto l'emendamento n. 2, a) e b), dei Consiglieri Paris ed altri viene ritirato; l'emendamento d) è stato accolto dalla Giunta, mentre il testo dell'emendamento c) viene così riformulato: c) al comma 6 dopo la parola "associazioni", aggiungere "ambientaliste ed agricole e da associazioni e sodalizi culturali".
Ha chiesto la parola il Consigliere Ala. Ne ha facoltà.



ALA Nemesio

Non partecipo alla votazione perché non ho capito la procedura. A dire il vero non ho neanche capito l'oggetto vero sul quale si vota, perché non sono riuscito a comprendere dove esattamente venga a inserirsi questo testo. Quindi io non partecipo al voto, finché non mi si mette in condizioni di capire.



PRESIDENTE

Sono stati ritirati gli emendamenti a) e b); l'emendamento c) è stato modificato, infine l'emendamento d) è stato accolto.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento c).
Chi è favorevole è pregato di alzare.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 11 astensioni (non ha partecipato alla votazione un Consigliere).
Pongo in votazione l'emendamento d).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 26 voti favorevoli e 11 astensioni (non ha partecipato alla votazione un Consigliere).
Prima di passare alla votazione dell'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi relativo al titolo, ha chiesto la parola il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Svolgo una breve dichiarazione dopo la replica dell'Assessore.
Ci è stato detto dalla Giunta che non si accetta la manovra che noi proponiamo e che la proposta della Giunta rispetterebbe il dettato originario e lo spirito della legge n. 56. Noi proponiamo invece una Commissione regionale, ma con poteri ed aree di intervento delimitati, più Commissioni decentrate.
Ricordo che c'è un numero consistente di pratiche (4000 o 5000) che discendono dall'applicazione dell'art. 49, ultimo comma, della legge n. 56.
Il testo di questo articolo originario rinvia ad un parere vincolante della Commissione comprensoriale di cui all'art. 91 bis, che stabilisce (questo è il nodo vero): "in attuazione dei poteri trasferiti dall'art. 82 in ogni Comprensorio è istituita la Commissione decentrata; la Giunta regionale (questo è l'altro cardine) stabilisce criteri ed indirizzi e coordina l'attività delle Commissioni comprensoriali avvalendosi a tal fine di una sezione speciale del Comitato Urbanistico Regionale".
Così stabiliva la legge n. 56 prima delle modifiche approvate nel 1984.
In sede centrale esisteva solo questo parere, richiesto di volta in volta dalla Giunta, di una sezione speciale dal CUR. Si esprimeva su che cosa? Come consulenza su indirizzi che la Giunta voleva emanare e sull'applicazione dell'art. 2 della legge n. 1497. Questi erano i poteri che aveva la sezione speciale del CUR.
Noi proponiamo che rimangano solo questi poteri.
Ripetiamo che non riusciamo a capire perché si voglia perseguire pervicacemente l'altra strada. Non capiamo perché a questa Commissione regionale non si lascino solamente le competenze previste dall'art. 2 della legge n. 1497 che sono già sufficienti.
Se leggiamo sulla nostra stampa: sono quasi 8000 le pratiche giacenti in Regione, nei vari uffici.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Consigliere Biazzi, lei sta dicendo delle falsità! Non sa di che cosa parla! Una cosa sono le pratiche relative alla legge n. 431, un'altra sono le pratiche della Commissione di cui all'art. 91 bis. Figuriamoci se abbiamo 8000 pratiche, ne avremo 80!



BIAZZI Guido

Infatti non ho capito la differenza. Emerge però che all'interno di questo organismo ci sono affollamenti di pratiche. Questo mi pare un dato inconfutabile. Noi proponiamo che a questa Commissione vengano lasciate le competenze centrali, tranne le deleghe che noi affidiamo ai Comuni (art. 2 legge n. 1497) più i compiti di consulenza di Giunta e di Consiglio per quanto riguarda la materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
Questo è anche lo spirito della legge n. 56 per la sezione decentrata del CUR. Non ci sembra il caso di andare ad aggravare ulteriormente la Commissione centrale di queste competenze.
Tutto il resto, come era nello spirito originario della legge n. 56 e nella lettera, può essere benissimo decentrato sul territorio. Questo è quanto proponiamo; non riusciamo a capire questo riaccentramento a livello torinese di pratiche che possono benissimo essere svolte sul territorio!



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Vorrei solo aggiungere, per un chiarimento sulle argomentazioni svolte dal collega Biazzi, che la differenza sostanziale consiste, al di là dell'ambito territoriale, nella previsione della Giunta di sezioni provinciali operanti su indirizzo della Commissione, mentre la proposta Biazzi contempla l'istituzione di Commissioni provinciali, la cui autonomia dovrebbe essere comunque limitata, credo, da indirizzi regionali. Infatti non penso che si vogliano immaginare Commissioni completamente autonome in questa materia.
Per quanto riguarda il comma 9, si dice chiaramente che la sezione provinciale della Commissione formula il parere vincolante di cui all'art.
49 in merito alle concessioni.
L'altra differenza è che, mentre nel testo imposto si dice che alla Commissione provinciale è anche assegnata la formulazione di pareri, ex artt. 40 e 41 bis della legge urbanistica, nel testo della Giunta si dice invece che ad essa può esserne attribuita la formulazione. Quindi la differenza sostanziale in relazione alle pratiche è questa e non un'altra poiché molte delle altre pratiche a cui Biazzi fa riferimento sono istruite e definite a livello di Assessorato e non a livello di Commissione centrale o periferica, o di sezioni decentrate.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Non comprendo perché la Giunta si attesta, per quanto riguarda l'emendamento n. 1 al titolo, su una posizione negativa. Ho capito perfettamente le ragioni di sostanza per le quali dalla sua angolazione la Giunta dice di no agli emendamenti seguenti del Gruppo comunista, ma non sul titolo che si chiede di modificare nel senso di dire "Commissione regionale e sezioni decentrate".
Nel contesto dell'articolo sono previste, sia pure con compiti indubbiamente diversi sotto il profilo sostanziale, rispetto a quelle proposte negli emendamenti del Consigliere Biazzi ed altri, delle attribuzioni di competenza. Quanto meno però in questi limiti non vedo perché il titolo di un articolo non possa comprendere un elemento che è contenuto all'interno dell'articolo.
Quindi con la rettifica a cui mi ha, peraltro esattamente, richiamato l'Assessore Genovese, penso che questo emendamento potrebbe essere accolto.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 11 voti favorevoli e 28 contrari.
Signori Consiglieri, avendo i Capigruppo stabilito di interrompere i lavori alle ore 13,30 sono costretto a sospendere la seduta.



(La seduta, sospesa alle ore 13,30 riprende alle ore 15,15)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Proseguiamo l'esame dell'art. 8 del progetto di legge n. 233.
Emendamento n. 4 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: il secondo paragrafo dell'art. 8 è sostituito dal seguente: "La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta regionale in materia di beni culturali ed ambientali".
La parola al Consigliere Biazzi che lo illustra.



BIAZZI Guido

E' già illustrato in parte dal titolo, si collega al confronto che abbiamo avviato, sia in aula sia fuori dall'aula, con la Giunta. Riguarda le competenze che si vuole attribuire alla Commissione regionale. Questa è una precisazione delle competenze da attribuire alla Commissione regionale problema già illustrato e che, ovviamente, non riprendo.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Pur con tutta l'umiltà con cui ci accingiamo a votare queste norme nello spirito evidenziato dal Consigliere Marchini per cui nessuno deve credere di avere la verità in tasca rispetto agli orientamenti che si intende dare su una materia completamente nuova, penso però che a questo punto il disegno di legge, così come licenziato dalla Commissione, debba procedere sulla base anche delle indicazioni date questa mattina, nel senso che parte delle osservazioni fatte questa mattina potrà essere recuperata in un momento successivo. Infatti questo è un disegno di legge di transizione che potrà essere rivisitato, riconsiderato, nel momento in cui andremo a rivedere l'intera legislazione urbanistica e a questo punto devo dire anche paesistica.
Probabilmente è in quella sede che noi riusciremo a valutare queste proposte, tra l'altro sulla base dell'esperienza che sarà acquisita a quel momento, perché avremo ancora qualche mese di tempo prima di affrontare la revisione della legge urbanistica.
Ritengo quindi di non poter accogliere gli emendamenti formulati dal Gruppo comunista. In particolare, questo emendamento mi ha dato l'occasione per notare che abbiamo fatto una dimenticanza che non è secondaria: nell'esplicazione dei beni abbiamo omesso i beni culturali ed ambientali.
Deve essersi trattato di una vera e propria dimenticanza, quindi sarò io stessa a proporre il seguente emendamento al secondo paragrafo: dopo la parola "beni", aggiungere le parole "culturali e".



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 4, testé discusso, presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli e 20 contrari.
Pongo ora in votazione l'emendamento n. 5 testé presentato dall'Assessore Vetrino che recita: al secondo paragrafo dell'art. 8, riga seconda, aggiungere dopo la parola "beni" le parole "culturali e".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli e 9 astensioni.
Emendamento n. 6 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: emendamento sostitutivo del paragrafo 8 che recita: "Sono sezioni decentrate della Commissione regionale...". Tale paragrafo 8 è sostituito dal seguente: "a) Sono istituite le Commissioni decentrate per la tutela dei beni culturali ed ambientali, di cui almeno una per ogni ambito provinciale.
b) Esse hanno sede, di norma, nel capoluogo di Provincia.
c) Per le Province di Novara e Vercelli sono istituite almeno due Commissioni decentrate di cui una nel capoluogo di Provincia e l'altra negli ambiti territoriali degli ex Comprensori del Verbano-Cusio-Ossola e di Biella".
La parola al Consigliere Biazzi che lo illustra.



BIAZZI Guido

E' un'ulteriore precisazione, le Commissioni hanno sede di norma nei capoluoghi di Provincia; questo però non dovrebbe escludere di individuare sedi più appropriate, per esempio, in aree più sensibili dal punto di vista di beni culturali e ambientali, non escludendo quindi il fatto che in una Provincia possano essere istituite più di una Commissione.
Su questo credo di raccogliere anche la comprensione del nostro Presidente. Si tratta di assumere un atto in coerenza con le ripetute deliberazioni del Consiglio regionale: indicare subito che sul territorio delle costituende Province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, la Regione autonomamente indica già la costituzione di una sezione decentrata all'interno di quei circondari. Ha quindi una valenza di carattere generale e due valenze di carattere più specifico.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Riteniamo corretta la precisazione che queste sezioni abbiano sede di norma nel capoluogo di Provincia. Propongo pertanto un emendamento così formulato: "Sono sezioni decentrate della Commissione regionale delle sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia". E' una riserva che dobbiamo avere rispetto ad atti che possono avere compimento, come auspica non solo il Consigliere Biazzi, ma anche la maggioranza del Consiglio regionale che ha votato per l'istituzione delle nuove Province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola. Questo problema potrà essere risolto nel momento in cui le nuove Province avranno la loro vidimazione e la loro affermazione come enti costituzionali della nostra Regione.
Mi rendo conto che al di là del fatto amministrativo ed istituzionale ci potrebbe essere una esigenza di ordine più pratico e tecnico, tenendo conto ad esempio che la Provincia di Novara ha una grande fetta di territorio sottoposta ai vincoli della legge n. 1497 e quindi dà molto lavoro alla Regione per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 1497.
Penso che, nella situazione attuale, sia più conveniente, proprio per evitare le discriminazioni e di fare il passo forse più lungo della gamba sospendere il giudizio e riprendere questa possibilità nel momento in cui le Province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola avranno ricevuto la sanzione costituzionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Se il Regolamento lo ammette, propongo la votazione per parti separate.
Non proponiamo più che siano istituite le Commissioni decentrate, perch esiste la decisione precedente, in cui si precisa "di cui almeno una per ogni ambito provinciale", lasciando la facoltà, a seguito di successive verifiche, di istituirne altre, quindi hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia, in base ad un emendamento accolto dalla Giunta. Chiederei per la messa in votazione della istituzione immediata di Commissioni decentrate anche nelle aree delle due costituende Province.
Capisco le osservazioni fatte dalla Giunta, ma mi pare che una volta tanto il Consiglio regionale dovrebbe essere coerente con le proprie scelte. Non si deve attribuire sempre a responsabilità nazionali il mancato avvio del decentramento nella nostra Regione. Vi sono adempimenti regionali, che noi dobbiamo assumere per avviare il decentramento, di cui non sono responsabili Governo e Parlamento. Se non siamo coerenti noi voglio capire come possiamo pretendere coerenza dal Governo centrale.



PRESIDENTE

Si sono già verificate votazioni di emendamenti per capoversi.



BIAZZI Guido

Ritiro dunque gli emendamenti a) e b) e propongo alla Giunta di inserire le parole: "di cui almeno una in ogni Provincia", riservandosi poi di decidere. Mi pare che la risposta fosse in questo senso.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi e modificato dagli Assessori Vetrino e Genovese, il cui testo recita: b bis) sono soppresse le parole "presso ogni capoluogo di Provincia" e sostituite da "in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 37 Consiglieri presenti.
Pongo ora in votazione l'emendamento c) sempre presentato dal Consigliere Biazzi e non accolto dalla Giunta.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli e 26 contrari.
Emendamento n. 7 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: al primo comma è soppresso il decimo paragrafo che recita: "Ad essa può essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti dagli artt. 40 e 41 bis della presente legge...".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli e 26 contrari.
Emendamento n. 8 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 10: "Essa formula i pareri previsti dagli artt. 40, 41 bis e 49 della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestualmente varianti agli strumenti urbanistici".
Emendamento n. 9 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 11: "Le Commissioni decentrate per la tutela dei beni culturali ed ambientali sono nominate dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge". Gli attuali commi 11, 13 e 14 vanno modificati di conseguenza.
Emendamento n. 10 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: il paragrafo 15 che recita: "le modalità di funzionamento della Commissione regionale..." è soppresso.
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Ritiro gli emendamenti nn. 8, 9, e 10 per motivi evidenti.



PRESIDENTE

Si proceda pertanto alla votazione per appello nominale dell'art. 8 nel testo modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 11 Consiglieri.
L'art. 8 è approvato.
ART. 9 - I Consiglieri Biazzi e Bontempi presentano il seguente emendamento: l'art. 9 è soppresso.
La Giunta non lo accoglie.
Si proceda alla votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 8 voti favorevoli, 23 contrari e 1 astensione.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 9.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 9 è approvato.
ART. 10 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 9 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 10 è approvato.
ART. 11 - Emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Ala: al punto a) sono soppresse le parole "negli insediamenti urbani.., ed integrazioni".
La parola al Consigliere Ala che lo illustra.



ALA Nemesio

Ritengo che il riferimento che qui viene fatto al vincolo disposto ex lege ed agli ambiti ai quali non si applica, non riporti in maniera esatta la dizione della legge n. 431 e della circolare ministeriale di applicazione. A mio avviso con l'art. 11 si amplia quanto disposto da quei testi. Se noi possiamo fare alcune cose, in termini di potestà autonoma della Regione di legiferare, non ritengo che possiamo ampliare così come viene fatto con questa lettera a) l'ambito nel quale il vincolo non si applica. Questo è il problema che io richiamo all'assemblea: rispetto ai contenuti dell'art. 11, noi non possiamo andare al di là delle leggi nazionali. Mi pare che qui si vada oltre, soprattutto nella parte che riguarda aspetti molto delicati quali le aree a capacità insediativa residua, le aree di completamento e situazioni similari. Mi pare che si apra la strada per un intervento a livello comunale di scelte di pianificazione che di fatto permettono ai Comuni di decidere qual è l'ambito territoriale all'interno del loro Comune sul quale la legge n. 431 e quindi la legge n. 1497 vengano ad applicarsi.



PRESIDENTE

Emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Biazzi: alla lettera a) sono soppresse le parole da "negli insediamenti urbani..." fino al termine del paragrafo. - Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Chiezzi, Bontempi e Biazzi: al punto a) le parole da "negli insediamenti urbani..." sino al punto e virgola sono soppresse.
La parola al Consigliere Chiezzi che lo illustra.



CHIEZZI Giuseppe

In effetti questo articolo di legge amplia le previsioni della legge n.
431 e inoltre - è l'aggiunta che farei alle considerazioni del collega Ala introduce una terminologia che può dare luogo ad equivoci in quanto non è prevista dalle leggi urbanistiche: mi riferisco alla dizione "negli insediamenti urbani". Cosa siano gli insediamenti urbani non è definito n dalla legge n. 56 né dalla legge urbanistica nazionale. Forse si voleva intendere i centri edificati, così come previsti dall'art. 18 della legge n. 865, ma allora si parli di centri edificati, così come previsto dall'art. 18. Dire "insediamenti urbani" costituirebbe un'eccezione nell'applicazione della normativa, è di una vaghezza estrema che consente una discrezionalità incontrollabile.



PRESIDENTE

Emendamento n. 4 presentato dai Consiglieri Majorino e Minervini: sopprimere la seconda parte del primo comma, lettera a), dalle parole "negli insediamenti urbani" sino a "integrazioni".
La parola al Consigliere Majorino che lo illustra.



MAJORINO Gaetano

Mi rifaccio alle considerazioni già svolte dai colleghi Ala e Chiezzi ma in particolare a quelle del Consigliere Ala rilevando innanzitutto che questa norma, a rigore, può essere ritenuta superflua perché non è altro che la riproduzione in parte, salvo quella che noi riteniamo non vada eliminata, della normativa nazionale. Può anche essere opportuno riprodurre una norma della legge nazionale nel corpo di una legge regionale, penso però che si vada incontro ad un infortunio legislativo qualora si vada oltre quanto stabilito dalla legge nazionale, cioè a dire dall'art. 1 della legge 8/8/1985, n. 431, laddove dopo essersi precisato con esattezza le località nell'ambito delle quali sussiste il vincolo paesaggistico, si dice espressamente che il vincolo in questione non si applica e si indica dove non si applica. Il disegno di legge regionale va oltre e quindi mi pare che sia manifestamente in contrasto con la norma quadro contenuta nell'art. 1 della legge n. 431. Pertanto, per una ragione, prima ancora che di merito di legittimità, ritengo che non possa avere ingresso questa seconda parte della lettera a) dell'art. 11.



PRESIDENTE

Emendamento n. 5 presentato dal Consigliere Picco: al primo comma, punto a) dopo "n. 1444" il testo è così modificato: "nelle aree di piano assimilabili alle zone A) e B).., ecc.".
Emendamento n. 6 presentato dal Consigliere Picco: al primo comma, punto b), le parole "nelle altre zone" sono sostituite da "nelle altre aree di PRG".
La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Per pronunciarmi sugli emendamenti dovrei spiegare il significato che si intende attribuire alla norma. La legge n. 431 non fa riferimento alla legislazione regionale in materia, ma fa riferimento unicamente ai decreti ministeriali del 1968 e, quindi, in modo generalizzato alle zonizzazioni previste dai decreti stessi. Come sappiamo, la legge regionale n. 56 non fa più riferimento a zonizzazioni, bensì a definizioni puntuali, per intervento; quindi è chiaro che non si sta cercando di andare oltre a quanto dice la legge n. 431, ma di capire come possiamo applicarla nella nostra Regione, in presenza di una normativa urbanistica regionale che ha portato alla formazione di oltre 700 PRG comunali che non prevedono più le zonizzazioni dei decreti ministeriali del 1968. Questo è il problema.
Ciò detto, mi pare che alcune osservazioni siano giuste, dato che in questa situazione la norma proposta precisa che, in analogia con la legge n. 431, nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico vale la perimetrazione del centro abitato e che nei Comuni dotati di strumento urbanistico post 1968, ma non ancora adeguato alla legge n. 56, si fa riferimento alla zonizzazione e quindi alle zone A) e B), come indicato dalla legge n. 431. Dovevamo invece chiarire a cosa si deve fare riferimento per i Comuni che sono dotati di strumento urbanistico, ai sensi della legge n. 56; ne è scaturita la norma in questione. Mi pare esatto che la dizione "insediamenti urbani", come osservato dal collega Biazzi, non sia da usare e che sia meglio scrivere "centri edificati"; credo anche che siano da condividere le preoccupazioni generali che richiamano il rispetto della normativa statale e quindi proporrei di scrivere la norma relativa alla terza situazione dicendo: "nelle zone assimilabili alle zone A) e B)" ovvero per i Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale n. 56, nelle zone "assimilabili" a quelle A) e B) del decreto ministeriale e quindi negli insediamenti urbani, nei centri edificati, nei nuclei minori e nelle aree di completamento non si applica il vincolo disposto ex lege n. 431. Il problema è complesso e credo che lo possiamo risolvere solo precisando quali interventi previsti nei PRG ex legge n. 56 siano assimilabili alle zone A) e B). Non vedo altra soluzione, poich altrimenti non riusciremmo ad applicare la legge n. 431 nella nostra regione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

In riferimento alla risposta dell'Assessore Genovese ho depositato il seguente emendamento: al secondo periodo del punto a) sostituire le parole "nelle zone A) e B)" con le parole "nelle aree di piano assimilabili alle zone A) e B)". Mi pare un riferimento più pertinente che ha a che vedere sia con le aree di Piano regolatore generale sia con le aree di programma di fabbricazione per i Comuni dotati di strumento urbanistico approvato Invece al punto b) questo riferimento alle zone che non è proprio rispetto alla legislazione regionale può essere così sostituito: "nelle altre aree di PRG limitatamente alle parti ricomprese nei PPA".
Questo emendamento chiarisce in modo definitivo il riferimento all'articolazione di aree che è previsto nei nostri Piani regolatori. Sono d'accordo con l'Assessore Genovese che l'assimilabilità è l'unico criterio invocabile in questa sede per quanto attiene alle cosiddette zone A) e B) di cui al DM n. 1444.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Credo che a fronte delle preoccupazioni manifestate dai colleghi che hanno presentato emendamenti sia necessario, nell'interesse di tutti arrivare ad una definizione che mi pare possa essere comune e che ci garantisca rispetto allo scostamento che esiste tra la nostra normativa urbanistica regionale e il riferimento della legge n. 431 ai decreti ministeriali del 1968. La Giunta quindi gradirebbe trovare una formulazione comune con i colleghi che hanno presentato emendamenti sull'articolo in discussione.



PRESIDENTE

Mentre l'Assessore Genovese ricerca con i colleghi una formulazione comune propongo di passare ad altro punto.


Argomento: Università

Comunicazione dell'Assessore Nerviani in merito al colloquio avuto con il Ministro per la Pubblica Istruzione, on. Galloni, sul problema della seconda Università nella Regione Piemonte


PRESIDENTE

Questa mattina il Presidente Viglione ha riferito che l'Assessore Nerviani nel pomeriggio avrebbe riferito brevemente, senza quindi aprire una discussione, in ordine al colloquio che lo stesso Assessore ha avuto con il Ministro Galloni sul problema della seconda Università in Piemonte.
Ha pertanto la parola l'Assessore Nerviani.



NERVIANI Enrico, Assessore all'istruzione

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ieri pomeriggio ho avuto l'opportunità, peraltro precedentemente ricercata invano, di avere un colloquio con il Ministro per la Pubblica Istruzione Giovanni Galloni, sul problema del secondo insediamento universitario nella Regione Piemonte.
Mi è sembrato opportuno, per le cose che ho appreso, riferire tempestivamente e brevissimamente al Consiglio, per ora senza dibattito sulla sostanza del colloquio.
La sostanza del colloquio è questa. Il Ministero, o meglio il Ministro ha definitivamente predisposto il piano di sviluppo dell'Università che ha già ricevuto il primo parere del Comitato universitario. Il piano è definito e dovrà essere presentato per il parere finale del CUN stesso, il quale ho ragione di ritenere, per elementi fondatamente acquisiti, che possa essere positivo. Quindi, siamo in prossimità di una seria ipotesi di operatività del piano che è stato presentato e, se non vado errato, sarà esaminato nella prima decade di novembre dal Comitato Universitario.
La parte che riguarda il Piemonte (parte strappata alla riservatezza ma nel momento in cui ho avuto l'impressione che sarebbe comunque circolata, mi sento in dovere di parteciparla ai Consiglieri della Regione Piemonte) è la seguente: "Piemonte. Secondo polo universitario piemontese così articolato: attivazione dall'1 novembre 1989; gemmazione della Facoltà di Medicina di Novara da quella di Torino e soppressione graduale dell'analogo corso, peraltro già non più in efficienza, di Vercelli; 1 novembre 1989: corso di laurea in Psicologia presso la Facoltà di Magistero di Torino; 1 novembre 1989: Facoltà di Ingegneria a Vercelli, gemmata dal Politecnico di Torino; 1 novembre 1990: Facoltà di Economia e Commercio a Novara gemmata dall'Università di Torino; Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ad Alessandria quale gemmazione dell'Università di Torino".
E' importante l'ultimo paragrafo che fa riferimento a ciò che accadrà nell'immediato futuro con il prossimo piano quadriennale: "Le ulteriori scelte e la determinazione della sede del secondo polo piemontese formeranno oggetto di esame e previsione del piano di sviluppo successivo al presente, così come l'eventuale insediamento, tanto nell'Università quanto nel Politecnico, di eventuali altri corsi di laurea".
In sostanza in questa fase terminale del piano di sviluppo 1986/1990 si prevede implicitamente il decentramento, esplicitamente la gemmazione (dalle date che ho riferito) e si prevede che l'individuazione definitiva della sede del polo piemontese avverrà soltanto con il prossimo piano di sviluppo pluriennale per le sedi universitarie.
Mi sembra dunque di poter dire che il Ministero ha deciso di scegliere una linea che sostanzialmente accoglie le posizioni della Regione Piemonte manifestate nei documenti del Consiglio regionale del 1984 e del 1987.
Ritengo che si prospettino ora passaggi legislativi ed amministrativi non consolidati da esperienze analoghe nel passato, il cui avvio Regione ed enti locali potranno utilmente sollecitare.
A mio avviso, vi è ancora un consistente margine di indefinitezza al di là delle volontà esplicite manifestate. La prima fase sarà comunque quella di un formale decentramento a cui dovrà seguire la cosiddetta gemmazione alle date previste.
Credo sia indispensabile in questo momento avanzare ulteriore formale richiesta di incontro di una delegazione del Consiglio regionale con il Ministro, non già per un'apertura di contrattazione, ma per avere eventuali possibili chiarimenti che dovessero manifestarsi come necessari.
Mi sembra che le richieste fatte dalla Regione Piemonte siano state sostanzialmente, anche se non totalmente, accolte. Debbo dire che l'informazione è fondata su conoscenze del tutto attendibili, ma ancora senza la definitezza dei documenti ufficiali completi.
Non mi sembrava peraltro corretto non riferire queste cose immediatamente al Consiglio, nel momento in cui ragionevolmente si riteneva che da altre fonti potessero uscire ingenerando confusioni certamente non positive.
Mi sembra di avere offerto dati attendibili su cui riflettere e con i quali camminare per il tempo futuro.
Chiedo scusa al Presidente, e se mi si consente soprattutto alla collega Vetrino, per avere interrotto il lavoro di elaborazione di questa legge, ma non era possibile trascurare un atto di questo genere.



PRESIDENTE

Ringraziamo l'Assessore all'istruzione.


Argomento: Beni ambientali - tutela del paesaggio (poteri cautelari, vincoli

Esame progetto di legge n. 233 (seguito)


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'art. 11 del progetto di legge n.
233.
Vi do pertanto lettura dell'emendamento n. 7 presentato della Giunta regionale: al primo comma, punto a), è soppressa la dizione: "negli insediamenti urbani" ed è sostituita da "nelle zone assimilate alle zone A) e B) del DM 2/4/1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati".
Al punto b), dopo le parole "altre zone" inserire: "o aree di PRG.".
Questo è il frutto della trattativa tra la Giunta e i diversi Gruppi chiedo quindi se vengono ritirati gli emendamenti presentati.
La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Ritiro il mio emendamento; d'altra parte però non mi asterr sull'emendamento predisposto dalla Giunta. Ho capito le motivazioni che portano la Giunta regionale a proporre l'emendamento, ma ritengo che l'ambito rispetto al quale viene tolto il vincolo ex lege 1497 rimanga troppo ampio soprattutto per quanto riguarda le zone di completamento. Il mio emendamento, così come lo avevo proposto, era finalizzato soprattutto allo scopo di restringere le zone sulle quali non applicare il vincolo ex lege n. 1497. La nuova formulazione è più attenta agli aspetti formali, ma dal punto di vista sostanziale delle categorie di aree sulle quali viene tolto questo vincolo rimane inalterata e pertanto non può avere il mio voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Ritiro i due emendamenti da me presentati.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Ritiro anch'io l'emendamento, ma ritengo che ci si debba astenere in quanto penso che nonostante la diversa e migliore formulazione non si possa ancora superare lo sbarramento posto dalla legge nazionale.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Ritiriamo gli emendamenti e ci asteniamo sulla proposta della Giunta in quanto la dizione ci pare ancora troppo generica.



PRESIDENTE

Gli emendamenti sono stati tutti ritirati.
Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 7 della Giunta regionale.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli e 13 astensioni.
Emendamento n. 8 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: al primo comma, lettera b), sono soppresse le parole dopo "Programmi Pluriennali di Attuazione" fino alla fine (cioè "vigenti alla data di entrata in vigore...").
La parola al Consigliere Biazzi che lo illustra.



BIAZZI Guido

L'emendamento si prefiggeva l'obiettivo di sollecitare chiarimenti.
Innanzitutto di capire la portata della dizione della lettera b) dove si dice "limitatamente alle parti ricomprese nelle altre zone non specificate dei Programmi Pluriennali di Attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 431", cioè vigenti tre anni fa. Ora mi pare che di PPA del 1985 vigenti ce ne siano ben pochi, se non zero. La legge n. 431 parla invece di Programmi Pluriennali di Attuazione e basta. Se noi vogliamo che sia applicata l'esenzione alle aree individuate nei programmi di attuazione non bisogna mettere questo limite. Non vedo il motivo di limitare la portata della legge n. 431, a meno che ci siano delle motivazioni più fondate che non ho compreso. Sono qui per ascoltarle. Tanto varrebbe stabilire l'esecuzione dei PPA. Mi prefiggevo di richiamare l'attenzione su questo problema. Gradirei sentire la posizione della Giunta.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

C'è una motivazione specifica al di là del preciso riferimento alla legge n. 431. Dando atto che questa norma avrà scarsa applicazione per il futuro, è comunque essenziale e non evitabile per i problemi legati al condono edilizio.



BIAZZI Guido

Prendo atto delle dichiarazioni della Giunta e ritiro l'emendamento.



PRESIDENTE

Si proceda pertanto alla votazione per appello nominale dell'art. 11 nel testo modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 25 Consiglieri si sono astenuti 11 Consiglieri.
L'art. 11 è approvato.
Emendamento presentato dal Consigliere Ala che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 11 bis - Determinazione delle categorie di beni.
Le categorie di beni di cui all'art. 1, lettere b), c), e) f), g), h), i) m), della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono così definite: b) i territori contermini ai laghi naturali ed artificiali in una fascia di 300 metri, misurati in proiezioni orizzontale, dalla linea di massimo invaso: c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e relative fasce di 150 metri ciascuna, misurate in proiezione orizzontale, a partire dal limite dell'alveo individuato in apposita cartografia predisposta dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e, in assenza di questa, dal limite dell'alveo definito nelle piene ordinarie o dal piede esterno degli argini quando esistenti e) gli apparati glaciali recenti ed i circhi glaciali intesi come le conche tuttora riconoscibili ad anfiteatro sul fianco dei monti dovute ad esarazione glaciale, così come individuati in apposita cartografia tematica dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge f) i parchi e le riserve naturali, nonché i territori contermini a questi funzionalmente interconnessi, come individuati dalle leggi regionali e nazionali o dai Decreti istitutivi g) i territori coperti da foreste o da boschi così definiti: si considerano boschi indipendentemente dalla loro destinazione catastale i terreni coperti da vegetazione arborea e/o arbustiva, naturale o artificiale con un grado di copertura a maturità (proiezione delle chiome al suolo) superiore al 20%, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente copertura arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.
Sono considerati inoltre boschi: a) i castagneti da frutto b) i prati ed i pascoli nei quali sia in atto una rinnovazione forestale d'avvenire anche se con copertura inferiore al 20 c) le radure di superficie inferiore ai 2000 mq d) gli alberi isolati al limite superiore della vegetazione arborea.
Non sono invece considerati boschi: a) gli appezzamenti di terreno che pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo hanno superficie inferiore a 2000 mq e distanza da altri appezzamenti boscati superiore a 100 metri lineari misurati tra i margini più vicini b) le colture industriali da legno a rapida crescita c) i filari di alberi e di frutteti d) i giardini ed i parchi urbani; h) le zone gravate da usi civici di cui alla legge 15 giugno 1927, n. 1766 del RD 26 febbraio 1928, n. 332 i) le zone umide dichiarate di valore internazionale, con Decreto Ministeriale, ai sensi della Convenzione Ramsar ratificato con DPR 13 marzo 1976, n. 448, e quelle individuate in apposita cartografia della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge m) le zone archeologiche vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e quelle definite in apposita cartografia dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
La parola al Consigliere Ala che lo illustra.



ALA Nemesio

Motivo l'inserimento di questo nuovo articolo. Secondo me è una necessaria chiarezza esplicativa pari a quella del precedente art. 11.
Come nel precedente articolo abbiamo cercato di chiarire per i Comuni e per i cittadini piemontesi e per chi vuole ancora buttare altro cemento e costruire in questa regione, che cosa s'intenda per area A) e B), con riferimento a quel comma della legge n. 431 che troviamo subito dopo l'elencazione delle categorie di beni, così ritengo ora necessario per tutti giungere ad una chiarificazione: che cosa effettivamente sono queste categorie di beni? Dall'entrata in vigore della legge Galasso fino ad oggi, più volte l'argomento è stato oggetto di notevoli contenziosi e tentativi di esplicazione. Come si calcolano i 150 metri dai fiumi ed a partire da quale punto; se le proiezioni sono orizzontali o verticali; che cosa s'intenda per circo glaciale; che cosa s'intenda per bosco, problema di assoluta indeterminatezza giuridica.
Il mio emendamento cerca di definire le categorie dei beni in maniera più esplicita di quanto faccia la legge e di fornire l'interpretazione delle categorie dei beni.
Chi si è occupato della legge n. 431 in questi anni può vedere quali siano le fonti normative giuridiche, quali associazioni o gruppi abbiano sviluppato questo tipo di definizione delle categorie dei beni. Ritengo che questa materia vada inserita nella legge e mi permetto di proporre questo modello.



PRESIDENTE

I Consiglieri Biazzi e Bontempi presentano un emendamento che prevede il seguente nuovo articolo: "Art. 11 bis - Categorie di beni.
Le categorie di beni di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 sono così definite: b) i territori contermini ai laghi naturali e artificiali in una fascia di 300 metri, misurati in proiezione orizzontale dalla linea di massimo invaso c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con RD il dicembre 1933, n. 1775 e relative fasce di 150 metri ciascuna misurate in proiezione orizzontale a partire dal piede esterno degli argini qualora esistenti o dal limite dell'alveo individuato in apposita cartografia predisposta dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e, in assenza di questa, dal limite dell'alveo definito nelle piene ordinarie: i) le zone umide incluse nell'elenco di cui nel DPR 13 marzo 1976, n.
448 e quelle individuate dalla Giunta regionale con apposite cartografie.
La Giunta regionale provvederà ad una prima organica individuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; nelle fasce di rispetto di cui al precedente comma sono ammesse, senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39, la costruzione di percorsi pedonali e le piantumazioni e sistemazioni a verde".
La parola al Consigliere Biazzi che lo illustra.



BIAZZI Guido

Il nostro emendamento nella sostanza è abbastanza simile a quello proposto dal collega Ala.
Proponiamo una definizione più puntuale di alcune categorie dei beni indicati dalla legge n. 431. Ci limitiamo ad una indicazione più puntuale per quanto riguarda le fasce contermini ai laghi; un tentativo di indicare le fasce di rispetto relative ai fiumi; un'indicazione per quanto riguarda le zone umide, sottolineando, soprattutto per quanto riguarda fiumi e zone umide, l'esigenza che la Giunta regionale predisponga, entro un certo periodo di tempo (noi indichiamo sei mesi), una cartografia sulla base della quale possa essere puntualmente delimitata questa categoria di beni.
E' un'esigenza che esplicitiamo con questo emendamento e pensiamo sia opportuno che il Consiglio lo approvi.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Questo intervento mi viene suggerito per una sorta di deformazione non professionale, ma in quanto appartenente all'VIII Commissione dove si esaminano i provvedimenti di carattere istituzionale e di legittimità.
Nella sostanza sono d'accordo con i Consiglieri Ala e Biazzi, nel senso che sia ai fini di bloccare il contenzioso già esistente, sia per la certezza del diritto e la chiarezza della normativa, sarebbe opportuno dare un'interpretazione a tutti i punti, che sono della legge Galasso, indicati negli emendamenti di Ala e di Biazzi. Penso però che l'interpretazione per questi punti, magari recependo integralmente quanto dicono i colleghi con eventuali ritocchi che potrebbero essere suggeriti da altri o dalla stessa Giunta, debba essere data attraverso una appropriata circolare assessorile.
Se passasse questo emendamento si arriverebbe ad interpretare in maniera autentica la legge nazionale attraverso la legge regionale e questo è un principio non superabile. L'interpretazione autentica della legge nazionale può essere data solo dal legislatore nazionale, non credo che la legge regionale possa dare un'interpretazione autentica di una normativa nazionale. Quanto hanno scritto i colleghi Biazzi e Ala è perfettamente condivisibile, ma io suggerisco che per far chiarezza potrebbe essere una circolare assessorile a far proprio, dalla prima all'ultima parola, quanto è stato scritto per interpretare la norma nazionale.
Quindi non sono d'accordo sull'emendamento per ragioni di forma e di legittimità, ma non di sostanza che invece condivido.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Devo innanzitutto dire che il lavoro svolto dai Consiglieri Ala e Biazzi è un lavoro egregio perché fa un vero e proprio processo di identificazione e specificazione dei beni che sono contemplati dall'art. 1 della legge Galasso. Nello stesso tempo l'ambizione che essi si propongono attraverso la presentazione dell'art. 11 bis è di portare chiarezza in una materia che qualche problema di interpretazione e di definizione in questi anni di applicazione della legge Galasso è pure venuto determinandosi.
La Giunta ha esaminato con attenzione questi emendamenti proprio per la valenza politica e amministrativa che portavano al loro interno. Concordo con quanto ha detto il Consigliere Majorino che questa identificazione pu essere più esplicitamente definita con le relative norme di uso e di disciplina, che devono essere l'oggetto dei piani territoriali comprensoriali. Il ritardo che noi stiamo accusando nella predisposizione dei piani territoriali comprensoriali finisce per riversarsi anche sulla gestione della legge n. 431. Ciò non toglie che a queste identificazioni noi abbiamo lavorato e alla Commissione consiliare competente, che già aveva ricevuto i primi piani territoriali comprensoriali, sono pervenute anche queste norme di attuazione del piano territoriale del comprensorio riguardante le categorie di beni di cui all'art. 1. Si tratta di norme che in modo più puntuale e - mi consenta, Consigliere Ala - anche più preciso e definito, vanno ad individuare che cosa sono le acque pubbliche, che cosa si intende per zone alpine eccedenti, quali sono gli interventi che sono possibili o non possibili, che cosa si intende per bosco, con le diverse interpretazioni che possono essere date e che già la stessa Giunta ha dato all'interno di due disegni di legge; o ancora come ci si debba riferire rispetto alle zone umide e alle zone di interesse archeologico.
Queste norme esistono. L'intenzione della Giunta era che queste norme dovessero accompagnarsi all'adozione dei piani territoriali comprensoriali a valenza paesistica. Ciò non esclude, in presenza di questo disegno di legge, che si ponga in termini di urgenza l'esigenza di far correre queste norme, magari inviandole ai Comuni attraverso una circolare, così come indicato dal Consigliere Majorino, tenendo conto che si tratta di un lavoro di omogeneizzazione e di identificazione svolto dall'Assessorato competente. Ritengo però che queste norme, prima di essere inviate ai Comuni, vengano approfondite nell'ambito della Commissione competente.
A me sembra anche questo un modo per preparare il dibattito più puntuale sulle valenze paesistiche dei piani territoriali che io spero dopo il raccordo con le Province, si possa svolgere nei prossimi mesi per portare finalmente a compimento da parte nostra l'applicazione della legge n. 431.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Abbiamo voluto sollevare, con questo emendamento, il problema dell'individuazione puntuale di alcune categorie di beni elencate nella legge n. 431, in particolare le fasce contermini ai laghi e alle fasce contermini ai fiumi e alle zone umide, perché da questa individuazione scaturiscono delle conseguenze in termini di vincoli. Una risposta parziale potrà venire dall'integrazione dei piani territoriali che la Giunta dovrebbe esaminare, ma anche con l'approvazione di questa integrazione rimane sempre aperto il problema dell'individuazione puntuale di queste categorie di beni.
Può essere fondato il fatto di provvedere ad una individuazione puntuale attraverso una circolare e non attraverso una norma di legge. Noi però gradiremmo che fosse esplicitato l'impegno della Giunta regionale, che entro un certo periodo di tempo (possono essere sei mesi) emani circolari applicative della legge.
Se c'è questo impegno preciso noi ritiriamo l'emendamento.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

C'è questo impegno.



BIAZZI Guido

L'emendamento è ritirato.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Desidero dichiarare anch'io, rifacendomi a quello che ha detto il collega Biazzi e alle dichiarazioni dell'Assessore Vetrino, che anche il mio emendamento è ritirato.
Spero che l'Assessore ne tenga conto al momento della stesura di questa circolare e la ringrazio per aver affermato di inviarla per un esame alla II Commissione regionale, sede nella quale avremo modo di discutere ancora di questo problema.
Mi auguro che, proprio per chiudere formalmente bene questa vicenda (il riferimento è all'art. 76 del Regolamento del Consiglio), si possa votare un breve ordine del giorno che richiami questi due emendamenti che certamente richiedono ulteriori approfondimenti e puntualizzazioni. Così come era steso il mio emendamento, sono necessari ancora alcuni interventi che spero l'Assessorato sappia compiere, per renderlo più rigoroso e preciso.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

Gli emendamenti sono quindi ritirati.
ART. 12 - Emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Ala: all'art. 12, sub punto b), sono soppresse le parole "e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua".
Emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Ala: all'art. 12, sub punto b), sono soppresse le parole "- interventi di sistemazione idrogeologica.., relativa bonifica".
Emendamento n. 3 presentato dall'Assessore Vetrino: la formulazione della lettera b) è così modificata: "b) Le seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al RD 30.12.1923, n. 3267, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superfici superiori ai 10 ettari nel caso dei boschi cedui: rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole opere antincendio ivi incluse le piste tagliafuoco lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica".
Alla lettera d) le parole: "Il taglio di alberature ad alto fusto" sono sostituite dalle parole "il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi".
La parola al Consigliere Ala che illustra gli emendamenti nn. 1 e 2.



ALA Nemesio

I miei emendamenti possono ugualmente applicarsi a quello presentato dall'Assessore Vetrino in quanto le parti che proponevo di sopprimere si ritrovano anche all'interno della nuova formulazione predisposta dall'Assessorato, anche se questa, in termini generali, è più vicina alle mie personali opinioni di quanto fosse quella precedente.
Per quanto riguarda i miei due emendamenti, sono sufficientemente chiari e prevedono di escludere dai tipi di interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione, due categorie di interventi: quelli connessi con la regimazione dei corsi d'acqua all'interno dell'insieme di operazioni definite sotto il punto b) e quindi non tutte le regimazioni dei corsi d'acqua, ma precisamente quelle legate alle operazioni silvo-colturali quelli legati alla sistemazione idrogeologica fino alle parole relative a "bonifica".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Secondo me il Consigliere Ala ha confuso e generalizzato il tipo di intervento possibile. Queste sono operazioni che non hanno bisogno di autorizzazione ai sensi della legge n. 431, perché sono finalizzate soltanto agli interventi silvo-colturali.
Mi sembra difficile non applicare la legge n. 431 perché i commi prevedono "che nei boschi e nelle foreste sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica e di conservazione previste ed autorizzate, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzione edilizia di opere civili, sempre che si tratti di attività od opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio". Avevo avuto l'impressione che il Consigliere avesse equivocato che si trattasse di estensioni al campo silvo-colturale, ma sono unicamente consentiti questi interventi.
La nostra formulazione è tecnicamente più corretta rispetto alla precedente: nella sostanza non cambia nulla, però è di più facile comprensione ed interpretazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Questo problema richiama il precedente art. 11. Si riformula il testo in maniera più dettagliata e restrittiva e, comunque, più vicina a quella che è la formulazione della legge n. 431.
In particolare mi pareva che, per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, fosse eccessivo definire che queste sistemazioni idrogeologiche non comportino movimenti terra o cose del genere, quindi si tratta di un tentativo di dare una lettura più restrittiva del campo delle operazioni silvo-colturali.
Detto questo, ovviamente, poiché questa mia lettura della legge n. 431 riguarda solamente il sottoscritto - non mi pare che altri Gruppi sostengano questa interpretazione - anche questi emendamenti si possono considerare ritirati.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 3 presentato dall'Assessore Vetrino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 32 voti favorevoli e 1 astensione.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'art. 12 così emendato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 39 hanno risposto SI 36 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 12 è approvato.
ART. 13 - Emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri Chiezzi e Bontempi: al primo comma, il punto b) è soppresso e sostituito con il seguente: "b) opere di restauro e risanamento conservativo;".
La parola al Consigliere Chiezzi che lo illustra.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, esaminando i contenuti di alcuni piani territoriali predisposti dalla Giunta regionale, si può vedere con chiarezza come ci siano insediamenti siti in ambito fluviale o in ambito lacustre, che sono dotati di particolari caratteristiche ambientali ed architettoniche, meritevoli di tutela. L'osservazione che sta alla base di questo emendamento è che questi ambienti possono essere effettivamente tutelati se il tipo di intervento che viene consentito corrisponde a criteri di comportamento indicati nei piani territoriali con valenza paesistica ambientale.
Dare ai Comuni una delega che li autorizza, in assenza delle indicazioni generali dei piani territoriali, ad effettuare su questi beni trasformazioni dell'ordine della ristrutturazione edilizia, significa consentire la trasformazione di questi beni senza tutelarne il valore.
Sappiamo che la ristrutturazione edilizia è un complesso di operazioni che può mutare la forma dell'edificio, il tipo della copertura, i prospetti dell'edificio, la struttura interna di distribuzione, diciamo che pu mutare proprio quei valori che dovrebbero essere tutelati dalla legge Galasso: è un tipico intervento che va delegato a seguito della redazione di specifico strumento di tutela, sia esso il piano territoriale, con specifica valenza paesistica, ai sensi della legge Galasso, sia esso il piano regolatore.
Si tratta a mio parere di un discrimine abbastanza netto tra un modo astratto di parlare dell'ambiente e un modo concreto di fare qualcosa a favore dell'ambiente. Non vi è dubbio che consentire ristrutturazioni edilizie, quindi la scomparsa, al limite, di tutte le caratteristiche di valore di un certo insediamento, non costituisce un modo di tutelare concretamente l'ambiente.
Ribadisco che questo è un discrimine tra le parole e i fatti.
Consentiamo la delega ai Comuni sulle ristrutturazioni edilizie, ma in presenza di strumenti che consentano ai Comuni di capire e di decidere in funzione di criteri fissati da studi accurati.
Questo è il motivo per il quale insistiamo nello stralciare nella delega ai Comuni le ristrutturazioni edilizie che sarebbero foriere di danni ulteriori all'ambiente.



PRESIDENTE

Emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Ala: all'art. 13, primo comma, sub punto b), sono soppresse le parole "ristrutturazioni edilizie.., del manufatto".
La parola al Consigliere Ala che lo illustra.



ALA Nemesio

Il mio emendamento è sostanzialmente identico a quello del collega Chiezzi, presenta però una formulazione diversa. Oltre alle vicende delle ristrutturazioni di cui si è parlato in quest'aula vorrei richiamare uno degli altri punti che si chiede di sopprimere, ossia quello relativo alle demolizioni. Abbiamo vissuto con l'Assessore Genovese la vicenda relativa alla demolizione dell'edificio ex-Rivetti di Biella, che ha rappresentato un caso di intervento comunale scarsamente rispettoso di determinati valori ambientali. Non fu possibile - ne illustrò i motivi in una dettagliata risposta ad interrogazioni l'Assessore Genovese - intervenire in proposito da parte della Giunta regionale.
Sulla questione delle demolizioni subdelegate ai Comuni quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto, occorre dire che rispetto ad un grande edificio di particolare valore e pregio ambientale, per non abbatterlo totalmente, basta ben poco, si può tenere su un muro, due muri mezzo muro. Ad esempio i templi greci sopravvissuti e giunti a noi sono di fatto demolizioni non complete, però con una notevole alterazione del bene.
Anche io, come il collega Chiezzi, ritengo opportuno fermarci al restauro e al risanamento conservativo.
Questo punto particolare della legge, come del resto tutto l'art. 13 lo avevo anticipato - è un punto chiave delle scelte politiche della Giunta, della maggioranza e del Consiglio regionale in materia di tutela dei beni ambientali. E' un articolo particolarmente decisivo.



PRESIDENTE

Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Majorino e Minervini: all'art. 13, primo comma, sopprimere le lettere b) ed e).
La parola al Consigliere Majorino che lo illustra.



MAJORINO Gaetano

L'emendamento del nostro Gruppo tende alla totale abrogazione delle lettere b) ed e) di questo articolo.
Richiamo quanto detto dai colleghi Chiezzi ed Ala, non senza osservare come considerazione finale che riteniamo che l'autorizzazione regionale e quindi la non subdelega sia l'unica garanzia di una salvaguardia razionale e coerente basata su una specifica professionalità (come insieme di capacità gestionali) che non esiste a livello comunale. Questo per quanto riguarda l'abrogazione da noi proposta della lettera b).
Per quanto riguarda la lettera e), anche noi pensiamo che sia bene lasciare alla autorizzazione regionale la competenza in materia, in quanto discariche e depositi di rottami potrebbero diventare delle brutture definitive attraverso l'espediente della proroga della temporaneità, quindi in sostanza un governo di questa autorizzazione da parte della Regione offrirebbe maggiori garanzie.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Mi pare che pur non essendo presentatori di emendamenti non possa sfuggire ad una proposta di emendamento di questo tipo il confronto anche con altre forze politiche.
Noi non ci sentiamo di collocarci, respingendo come auspichiamo la proposta dell'emendamento comunista, su una posizione che sia anticulturale e spregiativa nei confronti della tutela dei beni, però ritengo di dover richiamare il Consiglio nel mettere a confronto queste proposte con ciò che i Gruppi politici cui appartengono i proponenti sono state avanzate in ordine al richiamo delle autonomie dei Comuni e della capacità degli stessi di gestire non solo le trasformazioni in genere del patrimonio edilizio esistente, ma proprio tutte quelle trasformazioni che comunque possono richiedere, filtrate attraverso gli opportuni strumenti normativi, il riferimento ad un processo autorizzativo finale che non necessariamente e sempre deve essere sottoposto al controllo regionale.
Per essere molto chiari, è inutile che rivendichiamo in alcune sedi la capacità dei Comuni a dotarsi e quindi gestire strumenti urbanistici per poi chiedere particolari condizioni di garanzia nel momento in cui si vanno a definire processi normativi che mi auguro ovviamente siano presenti ad ogni Comune, perché mi rifiuto di pensare che queste autorizzazioni vengano concesse al di fuori di una normativa urbanistica che la Regione ha già controllato e sulla quale ha già detto se è possibile ad esempio una parziale demolizione o una ristrutturazione. Mi rifiuto di pensare questo! Quindi essendoci già questo corpo normativo di riferimento, che la Regione presuma ancora con proprie Commissioni di controllare segmenti di interventi riferiti ad esempio alle parziali demolizioni, mi pare una cosa strana rispetto a tutto il dibattito che abbiamo costruito attorno a questo processo di subdelega e quindi di semplificazione dei processi autorizzativi.
Se ci collochiamo negativamente su queste proposte non è assolutamente in dispregio della capacità di tutela da parte della Regione del quadro normativo all'interno del quale questi processi autorizzativi devono avvenire. Quindi riteniamo di dover sostenere il testo che è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ritengo che sia molto ottimistico da parte del collega Ala immaginare che il Partenone si potrebbe considerare come risultato di una demolizione incompiuta. Una demolizione incompiuta avrebbe lasciato una colonna, magari falsa, al posto di quella vera portata al British Museum.
Sulla questione, personalmente non me la sento di impegnare il Gruppo e pertanto mi asterrò, perché si parte da un presupposto collega Picco - che non è reale: la demolizione non è prevista e indicata in strumenti urbanistici, perché se così fosse basterebbe scrivere "qualora consentita e prevista", ma non è così.
Mentre la costruzione presuppone una riflessione sia di progettualità sia di previsione da parte del Piano regolatore, la demolizione è un oggetto a forte rischio, molto debole, che ha per oggetto dei valori difficilmente definibili nella loro qualità, nella loro entità e nel loro valore. Dietro un progetto di costruzione c'è comunque una professionalità che si è espressa, che ha rischiato con una firma, c'è una Commissione edilizia, c'è una verifica a monte del Piano regolatore, ma la demolizione non è così. La variante 31 ter dice che non si deve abbattere Palazzo Madama, ma i Piani regolatori non diranno che non si possono abbattere le baite di montagna, non lo diranno mai o comunque non lo dicono adesso.
Abbiamo quindi scelto la strada, anche come maggioranza, di considerare la questione risolta in questo senso, ma visto che la si vuole supportare con elementi che a mio modo di vedere non sussistono, mi astengo perché o il problema non ce lo poniamo, ed è una scelta, oppure se proviamo a dire che la demolizione deve essere prevista all'interno della normativa urbanistica, vuol dire che non sappiamo di cosa parliamo, secondo il mio modestissimo parere.



PICCO Giovanni

Non dire cose del genere.



MARCHINI Sergio

Abbi pazienza, qui c'è la differenza...



PICCO Giovanni

Non si vada poi a sostenere la variante 31 ter al Comune di Torino!



MARCHINI Sergio

Al Comune di Torino sì. Ti chiedo se nei 1209 Comuni del Piemonte oggi esiste una normativa all'interno della quale si colloca la possibilità di demolire o meno. Questo a me non risulta. Se è così ne prendo atto, ritiro le mie riserve e ritiro anche la mia sospensiva in ordine all'emendamento non all'articolo che evidentemente voterò. La mia astensione non sarà sull'articolo, bensì sull'emendamento perché è una questione rispetto alla quale ho qualche problema e qualche perplessità e non posso non condividere le preoccupazioni dei proponenti. Vorrei che questo restasse segnato. La variante 31 ter è riferita alla zona aulica, alla città di Torino. La verità è che il nostro patrimonio ambientale si distrugge nelle piccole cose, quelle che sono a forte rischio, che poi sono la vera entità del nostro panorama.
L'ho già detto una volta, ma lo ripeto ancora: la Valle di Susa continuerebbe ad essere la Valle di Susa anche se non ci fosse il Forte di Exilles, che è un'anomalia, una cosa che è avvenuta, ma che poteva anche non avvenire. La Valle di Susa non sarebbe la Valle di Susa se si fossero cancellate tutte le tracce e tutte le testimonianze della storia dell'uomo su quel territorio, rispetto alla quale il Forte di Exilles è un fatto importante, ma che attiene più alla storia che non alla cultura della Valle di Susa. Quindi, la demolizione concessa, conché non comporti la totale demolizione, è un'operazione a forte rischio.
Voterò il testo predisposto dalla Giunta, ma non mi sento di esprimere un voto negativo nei confronti degli emendamenti proposti perch indubbiamente sottolineano un problema che esiste. Non mi sembra superabile questa preoccupazione, se l'abbiamo, immaginando che tutte le demolizioni che andiamo a rimettere ai Comuni trovino la loro tutela all'interno degli strumenti.
Mi auguro, spero, scommetto con la Giunta che questa tutela l'abbiamo all'interno della consapevolezza degli amministratori sempre che possa essere una diga sufficiente, perché voglio vedere poi come si motiverà il diniego di un'autorizzazione a demolire se non a fronte di un vincolo specifico, mi piacerà vedere come farà la Commissione edilizia a resistere ad alcune pressioni.
Colleghi Consiglieri, per un monolocale al piano rialzato i Comuni delle più belle valli alpine hanno svenduto il loro territorio, la loro storia e le loro radici! Non descriviamo realtà che non esistono! Su questa legge, mi darà atto l'Assessore Vetrino, sono intervenuto ai limiti caratteriali che ho, cioè sotto questo minimo non potevo andare, le riserve le conoscete tutti e vi chiedo scusa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Vista la delicatezza del tema che stiamo affrontando e siccome rifiuto, anche a nome del Gruppo, di collocarmi con un certo voto in una posizione che sia di retroguardia su questa materia, faccio presente ai colleghi che l'art. 13 che stiamo discutendo si riferisce a zone comprese negli elenchi di cui alla legge n. 1497 e alle categorie di beni ai sensi della legge n. 431 in Comuni che siano dotati di Piano regolatore generale approvato ai sensi della legge n. 56 e successive modifiche. Quindi, ci riferiamo ad un ambito che ha un suo regime di tutela che potrebbe anche prevedere degli edifici vincolati, quindi non esiste il problema delle demolizioni parziali. Si riferisce ad ambiti precisi che hanno all'interno dell'approvazione regionale del Piano regolatore un chiaro riferimento all'art. 24, collega Marchini. Se siamo così pessimisti e increduli del fatto che il reticolo di tutela e di salvaguardia dei beni che la legge n.
56 sancisce con precisi riferimenti per quanto attiene a determinate aree di Piano regolatore generale che, ai sensi di questi riferimenti delle leggi nazionali, debbono comunque rientrare in certe categorie, non crediamo più a nulla. Non veniamo qui a contrabbandare una cosa per un'altra! Certo che il problema di demolire comunque dei beni culturali nel territorio comunale di tutto il Piemonte è effettivamente un problema, per teniamo conto che questo esiste solo nella misura in cui in sede di approvazione degli strumenti urbanistici non abbiamo preteso che l'individuazione dei beni sia fatta con il rigore che richiede.
Quindi, mi permetto di ricordare al collega Marchini che, caso mai qualche velo dovremmo stenderlo sulla variante 31 ter, perché io ho sostenuto in un unico intervento, infelice forse, che ho fatto in sede di CUR. che il Comune di Torino era un soggetto adulto in condizione di potere non solo avere individuato i beni, ma anche di tutelarli; però se poi andiamo al merito degli elenchi, delle categorie di beni e degli strumenti che sono attivabili in sede di effettiva tutela di questi beni probabilmente maggior rigore da parte della Regione nell'approvazione di questa variante si poteva anche avere.
Però rendiamoci conto, egregi Consiglieri, che su questo processo di delega e di riferimento ai Comuni il discorso nasce da lontano, cioè o noi crediamo a questo processo di affinamento e di crescita culturale e quindi a cominciare dai grandi Comuni riteniamo che sia non solo possibile, ma quasi scontato il fatto che esista una documentazione culturalmente ineccepibile, oppure se non crediamo a questo a livello delle aree più acculturate dal punto di vista storico ed ambientale, è certo che lo scetticismo può portarci al punto di pensare che non sia più possibile delegare al Comune alcunché su questa materia, il che penso che sia una posizione del tutto inaccettabile che ci porterebbe ad una condizione di centralismo gestionale, assolutamente impraticabile per la Regione.
Quindi in linea generale il problema di demolire dei beni che non siano individuati negli elenchi e che non siano tutelati esiste, collega Marchini, però non è questo il caso.
Noi non votiamo a favore comunque della demolizione, purché non sia totale, di qualsiasi cosa, perché questo è un altro discorso: se il bene non è tutelato e se i Piani regolatori vengono fatti con i piedi, scusatemi se dico questo, e conseguentemente approvati con molto lassismo, è certo che potremmo avere dei Partenoni che non riusciamo a vedere e a tutelare.
Questo è un altro discorso, ma qui stiamo ragionando attorno ad un regime di tutela e di delega di certi poteri, all'interno di aree comprese nei piani regolatori approvati, quindi ritengo siano stati filtrati dalla Regione nei loro contenuti normativi. Ritengo che il ritornare sul problema della delega ai Comuni sarebbe una posizione di retroguardia che assolutamente non possiamo accettare.
Per questo ho ritenuto che dovessero esistere, all'interno anche delle reiezioni da parte della Giunta, delle precisazioni perché non vogliamo essere collocati in una posizione di non avanzamento culturale sotto questo aspetto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, se le cose stessero come le ha rappresentate il Consigliere Picco non dovrebbero esserci problemi: i Comuni hanno i Piani regolatori, i Piani regolatori dovrebbero essere fatti bene, dovrebbero tenere conto della legge urbanistica e quindi avere attenzione ai beni culturali e ambientali. Perché allora non consentire le demolizioni e le ristrutturazioni? Il fatto è che così non è. C'è un'emergenza ambientale; ci sono dei problemi ambientali in tutta Italia ed esiste una legge Galasso che tenta di dire qualcosa di nuovo e di indurre mutamenti nei comportamenti amministrativi. Quindi siamo in una situazione in cui non basta applicare gli strumenti. L'ampliamento della delega alle opere di ristrutturazione e di demolizione non era contenuto nella legge iniziale. E' stato un inserimento che è avvenuto quando la legge era già avanti nel suo iter; è un'aggiunta che non proviene dagli uffici regionali né dall'Assessore competente. E' una proposta tanto più discutibile in quanto è una novità che si è inserita durante l'esame della legge.
A sostegno della mia tesi che vedo non trova tutti insensibili aggiungo questo esempio più concreto. In un piano territoriale, quello della provincia di Novara ad un certo punto si individua un insediamento per il quale si dice esplicitamente che non si deve intervenire con attività edilizie in contrasto con gli elementi storico-culturali tradizionali di quelle zone.
I casi sono due: nel primo, poiché il Piano regolatore di quel Comune ha già individuato questo complesso in zona vincolata e normato gli interventi ammissibili, la delega è dovuta. Nella seconda ipotesi il Piano regolatore del Comune, chissà perché, ha dimenticato di riconoscere valore a questo complesso di edifici. In questa situazione ambientale, la demolizione o la ristrutturazione di questi beni deve essere specificamente considerata e vista anche dalla Regione in tempi accettabili.
E' giusto che, in assenza di uno strumento di tutela, quando si demolisce un bene l'autorizzazione sia data dalla Regione.
Un'ultima osservazione. Si dice che si delegano gli abbattimenti "non totali". Che cos'è un abbattimento non totale? Siamo di nuovo nel campo delle interpretazioni. La legge urbanistica non prevede gli abbattimenti "non totali", anche perché diventa difficile definirli: "non totale" è un corso di mattoni? La ruderizzazione è un abbattimento non totale? La legge urbanistica prevede la sostituzione edilizia, la ristrutturazione, il completamento, il nuovo impianto. Sul nuovo termine "abbattimento non totale" ci sarebbe da fare dei sofismi e discutere per una vita. L'uso improprio della terminologia genererà confusioni, discussioni discrezionalità. Questo ampliamento della delega alla ristrutturazione edilizia e alla demolizione ha delle concrete controindicazioni, come dimostrano i piani territoriali. Bisogna difendere l'ambiente anche a costo di verificare dei contrasti con gli interessi economici immediati. Questa delega ai Comuni si configura come una delega al buio.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Intanto come amministratore regionale devo dire che mi rifiuto di pensare che i Piani regolatori non vengano confezionati ai sensi della legge urbanistica regionale, perché allora questa sfiducia dovrei averla nei confronti di tutte le leggi che noi approviamo in qualunque campo e quindi mi chiedo che cosa stiamo a fare qui.
Se poi non vengono esaminati ai sensi della legge, è un discorso che attiene alla Regione, alla sua gestione, al rigore dei suoi organi di consultazione e di controllo, quindi partiamo dal presupposto che i Piani regolatori vengono confezionati ai sensi delle leggi. Il secondo presupposto è che siamo in presenza di una delega (lo ricordava Picco) che viene rilasciata ai Comuni soltanto quando abbiano il Piano regolatore approvato.
Ritengo che questi Comuni abbiano considerato con molta attenzione l'art. 24 della legge n. 56 la quale, con dovizia di precisazioni relativamente agli interventi, indica chiaramente che i Comuni hanno l'obbligo di salvaguardare e vincolare anche quei monumenti che non essendo vincolati e individuati ai sensi delle leggi vigenti, tuttavia possono avere un valore storico artistico e ambientale o addirittura documentario.
Mi rendo conto che questa norma molto precisa avrebbe dovuto essere osservata, ma rilevo che in ogni caso in centri di particolare interesse che sono quelli ai quali noi ci riferiamo attraverso gli interventi sottoposti all'esame della Commissione di cui all'art. 91 bis, per quanto riguarda la gestione degli articoli 40, 41 bis e 49 della legge n. 56 abbiamo certezza che taluni interventi, comunque, non verranno subdelegati ai Comuni e verranno accentrati nella loro valutazione o a livello regionale o a livello di sezione decentrata. Vorrei fare un esempio che forse potrebbe, per certo verso, tranquillizzare molte ansie che sono state evidenziate rispetto a questa delega, che taluni ritengono allargata sulla possibilità dei Comuni di autorizzare ristrutturazioni edilizie e demolizioni in aree delicate del nostro territorio.
L'altro giorno è pervenuto all'esame della Commissione dei beni ambientali un intervento nel centro storico di un Comune del Piemonte che prevedeva all'interno di un edificio rurale, con nessuna particolare valenza architettonica, tuttavia compreso nel centro storico (e come diceva Marchini anche queste cose hanno la loro importanza), la costruzione di un bagno. La Commissione ha espresso parere negativo perché ha considerato che la superaffettazione (così si dice in termine tecnico) che veniva proposta dal cliente in soddisfazione di un'esigenza che è quella di avere un bagno in più nella propria abitazione, e ha considerato che questa struttura avrebbe potuto essere ricavata in altre parti dell'edificio e non con questa aggiunta. In quella sede un Commissario ha chiesto se con la legge di delega era possibile che questi interventi così minuti non fossero più sottoposti all'attenzione della Commissione. Come Presidente della Commissione ho dovuto dire di no perché, ai sensi della legge n. 56, in particolare l'art. 24, trattandosi di edificio sito in centro storico continuerà ad essere sottoposto all'attenzione della Commissione regionale dei beni ambientali; nel caso specifico verrà demandata alla sezione decentrata di suddetta Commissione.
Al di là delle preoccupazioni, che sono sempre molte rispetto a questi momenti delicati della nostra architettura e delle aree indicate dalla legge n. 1497, ritengo che una gestione attenta e rigorosa delle norme che già esistono ci porrebbe nella condizione di poter allargare questa delega anche rispetto alle ristrutturazioni e alle demolizioni di strutture edilizie.
Vorrei spendere una parola a questo riguardo per dare una testimonianza della maggiore sensibilità che si sta verificando a livello locale rispetto a questi temi. Quasi quotidianamente all'Assessorato vengono sottoposti interventi puntuali di salvaguardia da parte dei Comuni, delle Comunità montane e delle associazioni che hanno a cuore i problemi della conservazione e della salvaguardia del territorio. Probabilmente siamo giunti ad un momento nuovo e più attento e più puntuale rispetto a questi temi; è proprio con questa speranza che bisognerebbe dare fiducia alle nostre amministrazioni locali, anche a mo' di sfida, se vogliamo, per metterle a confronto con quelle che hanno possibilità di decidere.
Dobbiamo inoltre considerare che la Commissione edilizia che dovrà comunque esaminare questi interventi, rappresenta un collegio rispetto all'organizzazione attuale di un servizio interno all'Assessorato, che esamina gli interventi sottoposti alla Giunta che in sede finale li delibera. Pertanto, noi demandiamo questa valutazione ad un collegio, che è la Commissione edilizia, nel quale prevediamo l'inserimento di una componente nuova, il cosiddetto "architetto del paesaggio".
Riteniamo di aver posto quindi tutti i criteri necessari per fare in modo che questa non sia una delega al buio, bensì una delega che diamo con responsabilità e che con responsabilità può essere accettata anche dai Comuni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Chiedo scusa del breve strappo al Regolamento: ritengo di dovere delle scuse per le cose non esatte che ho detto. Dobbiamo ricordare che le leggi purtroppo noi lo dimentichiamo, non sono delle norme che regolano, bensì degli elementi che intervengono in alcuni processi. Non voglio continuare la polemica, ma si fa il caso di Torino che sostanzialmente è diventato giudice e imputato nella misura in cui decide di che cosa deve essere imputato, poi decide se assolverlo o meno.
L'ipotesi che questi beni contenuti nel Piano regolatore siano soggetti a questo tipo di attenzione, significa che lo stesso soggetto che li ha vincolati, poi li svincola. In una situazione di normalità questo è accettabile e comunque viene accettato dal nostro Gruppo in termini di comportamento politico, perché siamo nel piano della normazione.
In questa vicenda, ha ragione Chiezzi, siamo nell'emergenza. Emergenza rappresentata da cosa? Che la legge che stiamo approvando non viene vista tanto come una normazione, ma come superamento di una fase di soppressione e di prevaricazione da parte della Regione nei confronti delle istituzioni ma soprattutto come compressione dei diritti a fare alcune cose altrimenti non ci sarebbero delle pratiche da esaminare da parte della Regione. Questa è la verità.
Il mio timore, che è di tipo culturale e generale e forse è collocato in modo sbagliato, è che questa legge anziché essere vista come un momento di maggiore attenzione a questa questione determini la prevalenza di una risposta conforme all'aspettativa che con questa legge i vincoli vengono ridotti e si chiede quindi ai Comuni un'attenzione meno puntuale di quella che aveva prima la Regione.
La nostra proposta di legge ci assolve da qualunque dubbio sulla voglia che abbiamo che i Comuni siano "in grado". Non scommettiamo sul fatto che i Comuni siano "in grado", noi desideriamo che i Comuni siano messi "in grado" attraverso l'operazione di monitoraggio che il collega Astengo aveva previsto per la politica urbanistica dal punto di vista socio-economico.
Per questo la nostra preoccupazione è sul processo e non sulla normazione.
La normazione può anche essere considerata corretta, puntuale, raccordata all'interno delle leggi e degli strumenti. Chiedo scusa del riferimento troppo puntuale rispetto alle aree da cui provengo, ma so quali sono le aspettative: questa legge non viene vista come una legge che affina una materia, ma che riduce il vincolo, il peso degli enti superiori cattivi nei confronti di enti inferiori che dovranno essere necessariamente più bravi! Questo è il punto politico. L'utilizzatore ultimo di questa legge cioè il Comune, richiederà e pretenderà che ci siano dei comportamenti coerenti al messaggio che sul territorio si è fatto crescere intorno a questa legge.
Ritengo che le preoccupazioni che sono state esposte meritino (almeno a titolo personale) un'attenzione e una sospensione sull'emendamento.
Ribadisco comunque il voto favorevole all'articolato così come è stato predisposto in sede di Commissione, a seguito del dibattito che è intercorso, ma ho ritenuto doveroso segnare questo elemento per quello che potrà significare (non in termini di responsabilità) perché è giusto, anche nell'esigenza di rispettare un quadro di risultato sul quale la maggioranza è impegnata e solidale, dare un apprezzamento allo sforzo che è stato fatto dall'opposizione che deve pur avere qualche premio. Nella democrazia il premio si manifesta anche in espressione di voto. Il collega Santoni quindi non è vincolato in alcun modo da questa mia valutazione personalmente ritengo di dovermi astenere sull'emendamento del Gruppo comunista, ma con una coerenza che è incoerenza al tempo stesso, darò voto favorevole al testo così come predisposto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Bontempi.



BONTEMPI Rinaldo

Voglio porre una questione più puntuale che mi sembra assolutamente dirimente e che rende l'articolo della Giunta inaccettabile e probabilmente inapplicabile con elementi grandi di incertezza di diritto, con apertura potenziale di cateratte e di conflittualità e, al limite, mi chiedo quanto legittimo nell'ambito della puntualità normativa. Si tratta della definizione della "demolizione non totale"; cosa vuol dire "non totale"? Deve essere stabilito; noi chiediamo che non ci sia né la demolizione né la ristrutturazione edilizia, ma se si sta all'interno di quel concetto bisogna precisarla o con delle percentuali o per le parti, ma non pu essere indicata come fattispecie normativa di applicabilità parziale.



PICCO Giovanni

Si parla di demolizioni di strutture edilizie e di loro pertinenze comunque si pone la condizione: "quando non comportino l'abbattimento totale del fabbricato".



BONTEMPI Rinaldo

Come si può interpretare? Cosa vuol dire abbattimento totale? Ti chiedo, senza polemica, cosa intendi tu per abbattimento non totale: se sta in piedi un pezzo di muretto è un abbattimento non totale?



PICCO Giovanni

Sai benissimo che questo deve essere gestito in termini di discrezionalità, perché se l'edificio ti crolla addosso i casi sono due: o si tratta di area libera e quindi da regimentare come area libera, oppure no; ma questo non attiene alla nostra capacità di disciplinarla.



BONTEMPI Rinaldo

Dato che si fa ricorso a questa fattispecie per dire se si delega o no è questo il punto, deve essere precisato prima. Non può essere la prassi a stabilirlo!



PICCO Giovanni

Ti faccio notare però che nell'articolato (non sono io padre di questo articolato) si parla di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni di strutture edilizie e di loro pertinenze, ma questo quando si collochi in una situazione nella quale è da escludere comunque una demolizione totale lo dice chiaramente! E' un'altra cosa: siamo nel caso della ristrutturazione.



BONTEMPI Rinaldo

Scusa, Picco, continuo a sollevare la questione che qui si deve sancire una norma di subdelega o di delega, quindi bisogna definire con chiarezza l'oggetto della delega o subdelega. Tu invece hai detto che nella prassi la demolizione di strutture edilizie e di loro pertinenze, se è totale, non si può delegare. Io dico invece che quando tu lasci in piedi un pezzo di muretto la delimolizione è totale!



PICCO Giovanni

Scusa Bontempi, ora ignori che c'è una circolare Simonelli che definisce la ristrutturazione, abbi pazienza!



BONTEMPI Rinaldo

La ristrutturazione è una cosa, la demolizione è un'altra!



PICCO Giovanni

Non è vero! Qui siamo nel caso della ristrutturazione oppure della demolizione di parti strutturali o di pertinenze.



BONTEMPI Rinaldo

Comunque a me sembra una fonte potenziale di grande incertezza e non mi convincono le argomentazioni; è una fattispecie normativa assolutamente non definita.
Il concetto di demolizione purché non totale non è tale da dare certezza di diritto. Allora chiedo se non sia meglio, stando all'interno di questa logica, su cui ovviamente non concordiamo, stabilire quote, soglie percentuali o tipi di manufatti che diano almeno elementi di maggior certezza. Non mi pare che lo sia questa fattispecie.
Volevo far presente all'Assessore, che ha compiti di governo, e a tutti i colleghi che si apprestano a normare, che questo elemento è molto debole.
Forse dovremmo tentare di uscire da questa storia degli adulti e non adulti. Sono tutti adulti e tutti piccoli a seconda delle circostanze.
Continuiamo ad imbastire una contrapposizione Regione - Comuni sulla presunzione che tutti siano adulti. Abbiamo dei piccoli Comuni che operano molto meglio e amministrativamente e politicamente della Regione e viceversa.
Il discorso è un altro: gli effetti di un sistema sono complessivi ed integrati e ricadono a condizione che ogni soggetto, a seconda delle competenze e dei ruoli, faccia la sua parte.
In questo senso, nel momento in cui, e siamo ampiamente d'accordo avendolo peraltro previsto nella legge, si va ad una subdelega, proprio quello delle ristrutturazioni e delle demolizioni è un punto in quanto fonte di incertezza che deve ancora probabilmente per qualche tempo vedere una funzione regionale che, a nostro avviso, attraverso i piani, gli elenchi o tutto quello che l'attività di pianificazione (che non c'è) dovrebbe fare, potrebbe permettere in un secondo tempo, magari neanche lontano, di avere i soggetti Comuni che decidono su questi temi.
Ritengo che questo discorso non possa essere fatto in teoria, ma neanche e soprattutto in pratica perché questa è un'azione di sistema. Un soggetto può fare i piani, non li ha fatti, ma dovrebbe farli, individua i beni e su questi beni detta criteri e poi lascia ai Comuni la facoltà di dare l'autorizzazione: è al sistema a cui bisogna arrivare. Oggi però siamo nella condizione in cui i piani non ci sono e le incertezze di interpretazione normativa sul concetto di demolizione parziale o non totale sono molte: sarebbe meglio che diceste "demolizione". Si sosterrebbe un concetto e ci sarebbe una fattispecie molto precisa! In questo modo invece le fonti di conflittualità saranno molte e credo non si renda assolutamente un servizio a chi dovrà interpretare la norma.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Penso che sia necessario completare questo art. 13, sub b) precisando che cosa si intende per demolizione di strutture edilizie quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto.
Questo non solo per le ragioni condivisibili di opportunità, di tecnica legislativa e di certezza del diritto, che ha esposto il Consigliere Bontempi, ma anche e soprattutto perché un chiarimento del genere legislativo lo impone l'art. 67 dello Statuto laddove, disciplinandosi la delega, si precisa che la legge regionale deve stabilire le direttive per l'esercizio della delega, e il contenuto normativo che si richiede è quindi una direttiva per l'esercizio della delega.
Non si può certo lasciare alla discrezionalità del Comune subdelegato l'interpretazione di che cosa a proprio avviso si intenda per demolizione che non comporti l'abbattimento totale del manufatto. Quindi ritengo che prima di proseguire nell'approvazione della norma, la Giunta - visto che è proponente - debba stabilire che cosa intende per demolizione che non comporti abbattimento totale del manufatto.
In difetto si incorrerebbe non solo nell'incertezza legislativa su questo punto, ma anche nella violazione dello Statuto non stabilendo le direttive per l'esercizio della delega.



PRESIDENTE

Il Consigliere Chiezzi ha presentato l'emendamento n. 4: all'art. 13, primo comma, punto b) sostituire la dizione "ristrutturazioni edilizie e demolizioni" con "ristrutturazioni edilizie con demolizioni".
La parola al Consigliere Chiezzi che lo illustra.



CHIEZZI Giuseppe

Ho ascoltato l'interpretazione che di questo comma dava il Consigliere Picco. Pur non condividendo l'intera impostazione dell'articolo, mi sembra che il Consigliere Picco intendesse dire che queste demolizioni sono effettuate nell'ambito delle ristrutturazioni.
Il testo dell'articolo così come è, invece, prevede il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione e la demolizione configurando quattro categorie di intervento.
Se l'interpretazione che si vuole dare è quella di inserire le demolizioni nell'ambito di una ristrutturazione, dovremmo essere più precisi.
Ho presentato l'emendamento "ristrutturazioni edilizie con demolizioni"; il collega Martinetti propone "anche con demolizioni", che è ancora meglio.
Chiedo quindi che sia apportata questa modifica, sia pure in un articolo che non condividiamo, che rappresenterebbe un chiarimento dell'opinione espressa da Picco.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

La parola al Presidente Viglione che interviene in qualità di Consigliere.



VIGLIONE Aldo

A proposito del problema tecnico di certezza del diritto, sollevato dal Consigliere Majorino, ricordo che la questione delle demolizioni è già stata esaminata molte volte sia dal Consiglio di Stato sia dalla Cassazione, per cui vi sono riferimenti amplissimi nelle sentenze emesse in proposito. Non credo quindi possano esservi molti dubbi su questo.
L'unico dubbio che pervade quest'aula, e che dovrebbe essere sciolto, è che la nostra è una Repubblica delle autonomie locali. Al convegno organizzato dall'ANCI hanno partecipato 8000 Comuni che hanno reclamato contro il Governo, probabilmente a ragione, però, nel momento in cui si ipotizza di dare una subdelega, cominciamo a pensare che i Sindaci siano tutti una banda di incapaci. Cito l'esempio della Val Formazza dove abbiamo incontrato almeno quaranta Sindaci che ho riconosciuto essere persone di capacità elevate, quali è difficile riscontrare in tante altre zone. Hanno portato all'attenzione di tutti proprio questo problema rilevando che loro derivano da un'antica storia di amministrazione, di costruzione di paesi bellissimi, perché non sarà certo venuto il re da Torino a costruire la Val Formazza o la Cannobina.
Il problema di fondo, per il quale io sono stato coautore di questa proposta di legge, è se, in presenza di strumenti urbanistici dobbiamo dare o meno fiducia ai Sindaci, concedendo loro la delega per le cose che devono essere fatte. Spiegatemi perché questa capacità esisterebbe solo in alcuni uffici della Regione Piemonte, non so quali siano più capaci o meno e dove siano questi uffici. Il Consigliere Picco quando era Sindaco della Città di Torino, invece, era del tutto incapace di amministrare il patrimonio che gli era affidato, mentre qualcuno in Regione, non so chi, non voglio individuarlo, era capace a determinare questo! Quello della delega è un principio che abbiamo affermato negli Statuti quando andiamo nelle valli, dalla Valle di Susa alle Valli del Cuneese o di Lanzo sentiamo sempre fare questa domanda: saremo davvero del tutto capaci a dare autorizzazioni o concessioni e assumere provvedimenti che abbiano la caratteristica amministrativa? Nessuno in quest'aula dice perché sono incapaci, però il sospetto viene alimentato, è presente. Se fossimo al convegno sul diavolo potremmo dire che c'è il diavolo; qui in questo momento c'è il diavolo, il quale non dice "Voi Sindaci siete degli incapaci, siete soggetti a pressioni, arriva l'amico". Invece in Regione non arriva mai l'amico, sono tutti buoni, bravi, sono tutti intelligenti, a questo punto costruiscono il Piemonte, quel Piemonte che non aveva costruito il re, bensì le popolazioni locali! Diciamo di credere al valore delle autonomie locali affermato dalla Costituzione e ritengo che non ci sia forza politica che non abbia mai affermato questo valore. Discutiamo per ore intere se la parola "demolizione" possa comprendere le strutture portanti o quanto viene affermato in sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione (ormai ve ne sono decine e decine), quando invece pensiamo che dietro c'è qualcuno che dà il via a distruggere. Non è tanto il problema dell'abbattimento di un edificio, quanto il sospetto che chi lo autorizza lo fa perché è spinto da pressioni locali alle quali è incapace di resistere.
Il Consigliere Bonino è stato Sindaco di Cuneo e il centro di questa città ritengo sia uno dei meglio conservati, ma il diavolo che aleggia in quest'aula ritiene invece che sia stato un incapace, come Bonino così Picco ed altri Consiglieri, Bontempi e Vetrino, che sono stati Sindaci. Bisogna togliere di mezzo il problema della fiducia attraverso la delega diversamente non vedo come potrebbero sorgere questioni di finezza interpretativa legislativa per stabilire se un muro portante farà parte della demolizione o meno, se le strutture portanti sono quelle che definiscono un edificio ancora in piedi o meno.
Se ho presentato questa proposta è perché io credo nelle autonomie locali, non soltanto perché il Partito al quale appartengo lo dichiara sovente. Ci fu un deputato che mi disse che era vero che lo dichiaravamo ma che c'erano due anime: una che ci credeva, una un po' meno. Non vorrei essere nell'anima che non ci crede.
Dobbiamo credere alle autonomie - e la delega è il momento giusto altrimenti torniamo alla situazione che si vive tutte le volte che incontriamo il Governo e il Parlamento che quando sentono parlare di Regioni cominciano ad arricciare il naso, a dire che le Regioni non hanno svolto le loro funzioni. Sembra di percorre una scala dove in cima ci sono il Parlamento e il Governo che sanno tutto e che affermano che le Regioni non hanno svolto il loro ruolo, che non si sono dotate degli strumenti previsti dalle leggi, che sostanzialmente sono state incapaci di realizzare quanto la Costituzione voleva. Noi ci troviamo a metà della scala e a nostra volta ci riferiamo a chi sta sotto di noi dicendo che loro non sono capaci, mentre noi sì, non so dove e in quale punto illimitato. Questa è la teoria dell'uomo superiore, affermata tanti anni fa, che è stata tragicamente perdente, quindi non ripetiamola più.
Le finezze non hanno alcun senso perché nascondono il pensiero di quello che in effetti è; se invece crediamo che le autonomie locali siano cresciute e possano svolgere il loro ruolo, dobbiamo andare verso una delega, una subdelega, che, a mio giudizio, i Comuni sapranno gestire.
Abbiamo proposto questo disegno di legge perché ritenevamo che i Comuni, le Province e le Comunità montane fossero talmente cresciute da essere in grado di gestire tutto il potere del Paese.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Chiedo scusa ai colleghi, ma quando in un intervento come quello del Presidente Viglione vengono richiamati principi di sistema e questioni di rapporti e viene anche esplicitamente fatto richiamo ai percorsi e alle vocazioni dei vari Gruppi, credo sia giusto intervenire per precisare una posizione che ci sta a cuore, che è elemento costitutivo della nostra natura come partito radicato nelle istituzioni locali, tutore e ancora fortemente propulsore dell'autonomia. Quindi non vorrei che la polemica o comunque la discussione sulle demolizioni "sfasasse" questa questione.
Allora provo a fare un ragionamento dall'altra parte, dato che per mia fortuna (questa è una fortuna, non ho dubbi), non solo l'esperienza passata, ma l'esperienza ancora attuale di amministratore comunale, certo di un centro molto piccolo, mi fa vedere le cose con estrema attenzione dal punto di vista richiamato poc'anzi dal Presidente Viglione.
E' per questo che dico che messa così non funziona. L'autonomia, specie dei piccoli Comuni a cui il Presidente Viglione si richiama spesso e volentieri per la sua esperienza e per una attenzione politica di cui deve essergli dato atto in tanti anni di ruoli esponenziali della Regione, la difesa di questa autonomia postula un rovesciamento di questa impostazione tutto sommato il sistema è separato. Quello che chiederebbe un buon Sindaco che voglia cimentarsi con questioni come quelle della tutela culturale ed ambientale, non così tradizionali nell'ambito comunale, è quello di poter decidere sulla base di indicazioni, supporti, coadiuvazioni, servizi che enti e livelli superiori in senso di strutturazioni, di competenze gli possono fornire. Questo è il vero punto! Sarei molto in dubbio. Di fronte a questa norma posso dimostrare cercando di rendere non solo con la coscienza del buon pater familias, che mi pare comunque sempre uno dei punti distintivi dell'amministratore, ma anche con la coscienza del dovere rispondere a una legislazione, a un'attenzione, a bisogni, a elementi di fondo della società che stanno emergendo come quelli della tutela, oggi più che in passato; mi troverei in grandissimo imbarazzo a dovere gestire praticamente senza indicazioni senza piani che individuino; non li posso fare io che sono Sindaco di un Comune di 1000 abitanti, non sono in grado quando c'è a scavalco un segretario, un impiegato comunale e un altro che gira per il paese. Questa è la realtà di tutti i Comuni montani che sono quelli che più ricadono sotto la legge. Non è l'antinomia: "è meglio il funzionario regionale che il Comune"; non stento a dire che se l'antinomia è questa, alla fine è meglio il Comune, perché almeno il Comune è responsabile, è visibile, ma dato che il funzionario regionale è dentro un processo che dovrebbe attraverso gli esponenti politici regionali, garantire a quei soggetti i piani, ad esempio gli elenchi, i criteri e gli indirizzi e chissà perch non fare un'altra cosa ancora: decidersi a costituire sul territorio con investimenti consistenti, ma assolutamente prioritari, dei presidi tecnici delle coadiuvazioni, degli aiuti presso le Comunità montane e i Comuni in grado di rendere loro possibili le decisioni su questa materia. La vera conquista della autonomia è la concezione, per molte parti, di Regione a servizio dei Comuni.
E' pericolosamente arretrata negli ultimi tempi la programmazione: c'è una domanda molto confusa perché sembra bello che siano caduti certi aspetti della programmazione. In realtà la caduta della programmazione è dovuta alla mancanza di questo quadro di riferimento, di queste implementazioni ad attività che su scala comunale hanno limiti strutturali.
E' per questo che a proposito della demolizione dico che un buon sindaco si trova nell'incertezza. Io ragiono come Viglione, parto dal punto di vista del Sindaco e non da quello di una totalizzante autorità regionale che ha la verità sempre e comunque. Le prove concrete però dimostrano il contrario; in ogni caso è del tutto discutibile questa impostazione, ma parto dalla integrazione che un sistema in cui le competenze diverse e anche quelle attribuite dallo Stato cercano poi di ricadere sul territorio in un effetto cooperativo nella distinzione dei compiti dei vari soggetti.
E' per questo motivo che mi pare paradossale oggi discutere attorno alla demolizione, quindi ad una subdelega, in assenza di piani, di strumenti e di criteri. Mi sembra assurdo impalcare il discorso su questo.
Noi riteniamo in realtà che questo tema possa per sua natura, non dico nella cattiva volontà che pure ci sarà in qualche caso, ma nel disarmo e nella difficoltà che possono esistere su questi beni, non avendo criteri alle spalle e indirizzi davanti, costituire per i Comuni una forte remora verso l'applicazione della legge nello spirito della legge a cui tutti diciamo di rapportarci. Quindi non è un duello per vedere chi è più bravo perché su questo piano la realtà dimostra che vi sono Sindaci, di Comuni anche piccoli, che sanno governare benissimo, molto meglio di quanto sappiano dimostrare grosse entità; però non sempre è così.
Voglio citare un esempio, anche se non c'entra con i beni culturali.
Non so dire se il Sindaco è stato "cattivo", c'è comunque stata una logica che ha fatto sì che crescentemente le nostre strade siano diventate inutilizzabili per gli scopi per cui sono state create, la percorrenza, per effetto della invasione e della riduzione a strade interne di quasi tutte le arterie. Ora io mi chiedo se su questo punto una funzione integrata di chi programma, di chi pianifica e di chi dà poi i permessi di costruire le case (cito Airasca) sia difficilmente controvertibile; come e dove sono state costruite le case e come sono state aperte le strade rende quell'arteria comunque un'altra strada interna. Tant'è vero che si propone di farne un'altra, dopodiché si faranno le stesse cose. Lascio immaginare quanto spreco di terreno, di soldi, tutto sommato di tela di Penelope questo richiami.
Le funzioni devono essere fortemente integrate e deve esserci la capacità di prestare servizio ai Comuni attraverso il rispetto delle leggi e la predisposizione di strumenti da mettere a loro disposizione. Tutto questo, sulla base di una subdelega data così, mi pare che non ci sia. E' questo il punto. Noi abbiamo cercato di ricollegarci ad una intuizione che veniva proposta dal Gruppo democristiano sul fatto che in ogni caso la ristrutturazione edilizia è normata e la demolizione, che vi sta insieme e che ne è premessa, tutto sommato può essere normata e può dare anche maggiore certezza al Comune. Questa dizione oggi è fonte di incertezza. Non credo che sia fonte di felicità per i Comuni, ve lo dico subito: un buon Sindaco dovrebbe esserne preoccupato!



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIGLIONE



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Ho presentato un emendamento che verrà discusso subito dopo e che in parte riprende questa problematica. Vorrei fare alcune considerazioni libere su questo tema, ossia sul punto c): "ristrutturazioni edilizie demolizioni di strutture, eccetera". A me sembra innanzitutto che sarebbe opportuno circoscrivere la portata di questa norma. Mi pare che debba essere chiarito - chiedo conferma alla Giunta regionale - che in ogni caso l'inserimento o l'esclusione non opera all'interno dei centri abitati: autorizzazioni non se ne chiedono per demolizioni o ristrutturazioni edilizie all'interno dei centri abitati e per gli edifici che sono inseriti nei programmi pluriennali di attuazione in base non solo alla legge n. 431 ma anche in base al provvedimento che la maggioranza ha appena licenziato quando ha delimitato l'area di applicazione di questa normativa. Dove si applica quindi la facoltà o meno da parte del Comune di procedere senza l'autorizzazione regionale? Solo fuori dai centri abitati, fuori dai programmi pluriennali di attuazione e così via, in casi che, ai sensi della nostra legge urbanistica, sono limitatissimi tranne i casi delle demolizioni che non sono regolamentati né dai Piani regolatori generali nemmeno dalla nostra normativa urbanistica. Questa è la fattispecie che si delinea: interventi del tutto marginali.
A me sembra, ed è la portata dell'emendamento che ho presentato, che con opportune cautele si possa anche procedere. L'intervento soggetto ad autorizzazione riguarda di fatto solo le fasce dei fiumi e dei laghi (150 metri dai fiumi e 300 metri dai laghi), fuori comunque dai centri abitati perché all'interno dei centri abitati evidentemente non si applica, se non interpreto male le norme, la legge n. 431. E' per questo che illustro contemporaneamente, per chiarire la mia posizione, anche la portata dell'emendamento che ho presentato che riguarda appunto le demolizioni in quanto tali. Credo sia parte integrante di questo discorso, infatti possono non essere soggette ad autorizzazioni, limitatamente alle categorie di beni indicati all'art. 1 della legge n. 431 (sottintendendo quindi che vale solo fuori dei centri abitati) le demolizioni di manufatti riferiti alla totalità dell'edificio o a parti di esso purché con data accertata di costruzione successiva ad una certa data (può essere il 1921 oppure il 1946). L'eventuale ricostruzione deve essere eseguita, fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, con materiali aventi le caratteristiche tipologiche della zona senza modificare quote allineamenti, volumi.
Ho fatto un tentativo: mi pare che sottomettere ad autorizzazioni le demolizioni di questo tipo non comporti grandi interessi da tutelare semmai la demolizione e la ricostruzione possono migliorare l'ambiente che vogliamo tutelare. E' sufficiente stabilire quindi che l'edificio sia stato costruito dopo una certa data, a meno che ci siano edifici di particolare pregio, ma allora il Comune o la Giunta dovevano indicarli ed inserirli nell'elenco delle opere di particolare pregio da tutelare fuori dei centri abitati. Non mi sembra necessario ad esempio che una casamatta, una baita o una stalla site a 100 metri dal fiume per essere demolite o costruite meglio, se sono state costruite dopo il 1946 o il 1921, debbano essere soggette ad autorizzazione. Si tratta invece di avviare delle procedure che pesano sulla nostra burocrazia e sui cittadini, senza ottenere, a meno che qualcuno mi dimostri il contrario, degli interessi che siano conformi agli interessi più generali della comunità e della tutela del territorio. Ecco perché mi permetto anche di dire che per quanto riguarda le demolizioni e le ristrutturazioni edilizie, se è vera l'interpretazione che questa norma comunque non si applica all'interno dei centri abitati, con alcune opportune precisazioni può essere anche accettata. Si salvaguarda la competenza dei Comuni e non credo si compiano particolari attentati all'ambiente. Tra l'altro sono convinto - lo ripeto ancora - che non tutta la tutela dell'ambiente possa passare attraverso piani organici di carattere generale. Ci sono interventi che possono essere delegati ai Comuni senza comunque mettere in discussione principi fondamentali. Non sempre il passaggio attraverso strumenti che non hanno mai fine può portare a risultati utili. D'altronde ci troveremmo a teorizzare che una struttura regionale, quella che approva i Piani regolatori generali, è del tutto diversa e più cieca di un'altra struttura regionale che dovrebbe poi dare quelle autorizzazioni. Stiamo attenti a queste contraddizioni.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Non ho ben chiaro quale tipo di intervento stiano facendo i Consiglieri, ai sensi del Regolamento.
Vorrei nuovamente, dopo una serie di interventi e di precisazioni riconfermare la mia netta convinzione che questi tipi di interventi siano tra i più delicati che vengono operati sul territorio e che colpiscono soprattutto i beni isolati di campagna e di montagna (fabbricati rurali baite), l'edilizia spontanea di piccole dimensioni, come ingombro e come volumetria: piloni, muretti, forme residue di insediamenti relativi ai pascoli e agli alpeggi. Ritengo che tutti questi valori siano sempre stati, dal punto di vista legislativo, scarsamente tutelati e che non siano purtroppo inseriti in nessuno degli elenchi di cui all'art. 24 della legge n. 56.
Se si vede il problema partendo dalle grandi concentrazioni urbane quindi dalla variante 31 ter, e si cerca di trasporre questo modello su tutto il territorio regionale, si compie un'operazione che è impropria, che non ha ragione d'essere e che non trova assolutamente alcun tipo di giustificazione. Se si va in giro per il Piemonte, soprattutto in determinate aree, si vede che i valori paesaggistici, le "bellezze d'insieme" (come dice la legge n. 1497) relative a certi agglomerati di abitati che ancora trent'anni fa contraddistinguevano parte delle nostre vallate alpine, sono stati irrimediabilmente distrutti, magari attraverso interventi marginali sommati insieme tra di loro. Questo valore ambientale non ha mai trovato alcuna tutela e nessuna normazione all'interno delle leggi. Mi dispiace dirlo, però secondo me il punto va necessariamente richiamato; tutta l'urbanistica che contraddistingue questa e le altre Regioni, che trova spazio nella legge n. 56, rappresenta una cultura urbanistica centrata essenzialmente su una visione urbana del problema degli insediamenti abitativi, la visione delle grandi città e dei grandi centri che ha contraddistinto l'Italia del dopoguerra. Le aree montane invece, sono sempre più viste come colonie destinate al turismo e allo svago dei cittadini, dove quindi la cultura, la memoria, le tradizioni vengono ad essere semplicemente vendute come paccottiglia per i turisti e perdono ogni legame con il territorio. Questa è la storia di gran parte delle nostre vallate. Vorrei richiamare su questo il preciso cenno che proprio l'Assessore Vetrino ha fatto in sede di replica al termine della discussione generale su questa legge "Pensiamo alle baite, pensiamo ai resti dei walser, pensiamo a questi valori". Ebbene, questi valori sono quelli più deboli sul mercato e più deboli anche dal punto di vista della tutela da parte delle stesse associazioni e di quella stessa opinione pubblica che pure sta sviluppando un'attenzione crescente verso questi valori. A questo, più che alle grandi vestigia urbane significativamente note, occorre pensare e provvedere. Sono queste testimonianze puntuali dai piloni alle piccole cappelle, a tutto ciò che rimane del passato isolato nella campagna e nelle nostre vallate. Questo patrimonio sta crollando sotto il passare del tempo e dell'abbandono. Anziché fare, come si è sentito proporre in quest'aula, una sorta di politica del "piccone demolitore", come si diceva anche tra le due guerre, è necessario si faccia una seria operazione di tutela rigorosa che cerchi anche di avere quegli aspetti impositivi che molte volte, lo richiamava il collega Bontempi, sono anche importanti nei piccoli Comuni, per contribuire a diffondere una visione ed una consapevolezza di questi valori.



PRESIDENTE

Non essendovi altri interventi, si proceda alla votazione degli emendamenti presentati.
Chi è favorevole all'emendamento n. 4 è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 38 voti favorevoli e 1 astensione.
Chi è favorevole all'emendamento n. 1 è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 26 contrari e 2 astensioni.
Chi è favorevole all'emendamento n. 2 è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astensioni.
Chi è favorevole all'emendamento n. 3 è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 3 voti favorevoli, 26 contrari e 10 astensioni.
Emendamento n. 5 presentato dal Consigliere Biazzi: all'art. 13, primo comma, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera c): "demolizione di manufatti di cui è documentata la data di costruzione posteriore all'1/1/1946 e la loro ricostruzione senza aumento di volumetria purché gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti".
Emendamento n. 6 presentato dal Consigliere Biazzi: all'art. 13 è aggiunta la nuova lettera c): "demolizione, limitatamente alle categorie di beni indicati alle lettere b), c), h) all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di manufatti riferiti alla totalità dell'edificio od a parti di esse, purché con data accertata di costruzione successiva all'1/1/1921. L'eventuale ricostruzione deve essere eseguita, fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, con materiali aventi le caratteristiche tipologiche della zona, senza modificare quote, allineamenti, volumi".
La parola al Consigliere Biazzi che illustra gli emendamenti.



BIAZZI Guido

E' una proposta di emendamento su cui avevo invitato la Giunta ad esprimersi per poter assumere altre eventuali decisioni. Non ho capito per se questo emendamento risponde ad un'esigenza manifestata dal collega Ala cioè di un'ulteriore specificazione che io avevo illustrato, ma non formalizzata con un emendamento, che riguarda il punto b) e cioè "ristrutturazione edilizia e demolizione di strutture edilizie". Alcune demolizioni e ricostruzioni hanno il solo parere della Commissione edilizia, ovviamente la concessione è del Sindaco, se è accertato che si tratti di edifici costruiti dopo una data, ad esempio il 1921. Si prevede già in diversi Piani regolatori, con varie procedure, ad esempio, si prevede una pronuncia del Consiglio comunale se la data è compresa tra il 1921 e il 1865; e così via.
Per questa strada si potrebbe arrivare ad una precisazione, che a mio modo di vedere può coprire benissimo gran parte degli interventi di ristrutturazione edilizia. Il riferimento alla data del 1921 già coprirebbe gran parte dei casi. Si tratta di formalizzare la modifica, ovviamente se c'è l'accordo.



PRESIDENTE

L'Assessore Vetrino ritiene di non accogliere gli emendamenti.



BIAZZI Guido

Visto che non c'è l'accordo, li ritiro.



PRESIDENTE

Emendamento n. 7 presentato dal Consigliere Ala: all'art. 13, primo comma è soppresso il punto c).
La parola al Consigliere Ala che lo illustra.



ALA Nemesio

Passando al punto c) vorrei richiamare l'attenzione sulla dizione che compare all'art. 13 dove, all'interno di questa subdelega che non ritengo sia il caso ora di richiamare, si parla di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti. A questo proposito, già altre volte è stato detto che non si sa che cosa sia l'abbattimento non totale. Vorrei dire che anche una definizione quale "impianti tecnici al servizio di edifici esistenti" abbiamo visto che, ad esempio, per il Lingotto, vuol dire un parcheggio per sei mila automobili. Anche questo è un impianto tecnico al servizio di un edificio esistente. Se ragioniamo in questi termini - ed io magari poi gioco a prenderla nella maniera più pessimistica, ma può essere sufficiente considerare le grandi aziende, i grossi insediamenti sia abitativi che residenziali, gli alberghi in riva ai laghi o in zone turistiche di elevato pregio - possiamo, con definizioni di questo genere, farvi rientrare, data la genericità della formulazione, praticamente una illimitata quantità di interventi di notevole ampiezza: dagli imbarcaderi sui laghi ad allargamenti, in una maniera o nell'altra, di strutture turistico-alberghiere o cose di questo genere. Se non è questo l'intendimento della Giunta, direi che, comunque, la formulazione del testo dovrebbe essere molto diversa da questa e tale da prevedere che cosa si intenda per "impianti tecnici", di che cosa effettivamente si parli.
Teniamo conto, per esempio, che anche soltanto nel parco della Mandria abbiamo delle attività industriali di non piccola dimensione. Quindi propongo la soppressione di tutta questa categoria di subdeleghe.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

La dizione "impianti tecnici al servizio degli edifici esistenti", come peraltro buona parte delle definizioni che compaiono in questa legge, sono state prese tali e quali dalla legge n. 56 proprio per evitare di dare delle definizioni differenti e porre i nostri amministratori in difficoltà nella gestione della legge.
L'art. 56 della legge n. 56 prevedeva, tra gli interventi soggetti soltanto ad autorizzazione non quindi a concessione, gli impianti tecnici al servizio degli edifici esistenti. C'è una circolare della Regione che esplicita, cosa si deve intendere per impianti tecnici al servizio degli edifici esistenti. Ad esempio, l'ascensore e la caldaia, che fanno parte dell'edificio in quanto rendono possibile determinate attività all'interno dello stesso.



ALA Nemesio

L'art. 56 della legge n. 56/77, proprio su questo punto che era la lettera f), precisa: "sono altresì soggetti ad autorizzazione purché non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalla legge n. 1497 i seguenti interventi", cioè questi tipi di interventi erano sottoposti soltanto ad autorizzazione, però relativamente alle zone che non rientravano nella legge n. 1497.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Noi stiamo delegando.



ALA Nemesio

Lo so, ripeto che questi interventi erano sottoposti soltanto ad autorizzazione, ma non nei casi in cui entrasse la legge n. 1497, quindi non è come i punti precedenti e alcuni successivi che prevedono interventi soltanto soggetti ad autorizzazione. Nella legge n. 56 era prevista una diversa normazione che, secondo me, dovrebbe portarci a mantenere un atteggiamento diverso, proprio rispetto alla legge n. 1497, anche ora.



PRESIDENTE

La Giunta ha dichiarato di non accogliere l'emendamento spiegandone i motivi, per cui non posso fare altro che porlo in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 23 contrari e 9 astensioni.
Emendamento n. 8 presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 13, primo comma, punto e), sono soppresse le parole "depositi, relitti e rottami".
Emendamento n. 9 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: all'art. 13, lettera e), sono soppresse le parole "relitti e rottami" al termine sono aggiunte le parole "depositi di relitti e rottami che occupano aree non superiori a mq 250" dopo la parola "serre" aggiungere "che non occupino una superficie coperta superiore ai 1000 mq".
La parola al Consigliere Biazzi che lo illustra.



BIAZZI Guido

Si tratta, signor Presidente, di una precisazione: anziché avere genericamente indicati: "depositi di relitti e rottami", noi riteniamo di indicare almeno una limitazione e cioè che non superino i 250 metri quadrati per quanto riguarda i depositi di relitti e rottami e, per quanto riguarda le serre, che non superino i 1000 metri quadrati di area coperta.
Occorre avere presente che si tratta di depositi di relitti e rottami o di serre installati all'interno della fascia dei 150 metri lineari dalle sponde dei fiumi e dei 300 metri dalle sponde dei laghi. Sui laghi più importanti sicuramente non c'è possibilità che vengano fatte serre oppure depositi di relitti e rottami, dato il pregio che hanno le aree in queste zone, ma potrebbe capitare. Riteniamo che alla formulazione generica proposta dalla Giunta sia opportuno aggiungere delle precisazioni.
E' emersa anche in Commissione la preoccupazione per quanto riguarda i depositi di relitti e rottami, che attentano notevolmente all'ambiente e al paesaggio.



PRESIDENTE

Emendamento n. 10 presentato dal Consigliere Ala: all'art. 13, primo comma, è soppresso il punto e).
La parola al Consigliere Ala che lo illustra.



ALA Nemesio

Quando si legge "depositi di relitti e rottami" mi vengono in mente quegli enormi "sfasciacarrozze" che creano delle macchie sul territorio regionale e che sono tra le cose più brutte dal punto di vista ambientale.
"Esposizioni a cielo libero di veicoli o merci in genere": anche in questo caso mi vengono in mente cose e situazioni che ho visto in giro nella nostra regione.
Chiedo se per coperture pressostatiche per attrezzature sportive si intende la nuova costruzione del Palarock che ha in mente l'Assessorato del Comune di Torino di realizzare alla Pellerina con tendoni che dureranno per chissà quanto tempo. E' una cosa di questo genere? La legge n. 56 su questa materia (ne abbiamo già accennato parlando della tettoia del Lingotto tempo addietro) dà una lettura degli interventi sul territorio che sono antecedenti alla grossa esplosione del nuovo modo di fare promozione, di esporre e mettere in vendita le cose, è cioè precedente alla grande esplosione degli Aiazzone e C, e di tutte le strutture di questo genere, molte delle quali sono temporanee, sono all'aperto.
Anche nel caso di baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione abbiamo tutta una serie di esempi di roulotte trasformate in insediamenti permanenti.
La lettera e) rappresenta e concentra una serie di attività e di modalità d'uso del territorio e di occupazione del suolo in enorme crescita negli ultimi anni, in anni successivi alla formulazione letterale di questo comma della legge n. 56 e noi dovremo considerare inadeguata oggi, su questo punto, la legge n. 56, perché lascia troppe possibilità rispetto a nuove modalità d'uso del territorio che in buona parte verranno a collocarsi, ad esempio, quelle relative alle nuove modalità di esposizione delle merci e di vendita, in quelle aree turistiche che molte volte sono vincolate e interessanti dal punto di vista paesaggistico.
Sono possibili due argomentazioni. Da un lato, questa dizione finisce nuovamente per essere estremamente generica rispetto al modo con cui ora si atteggiano i soggetti pubblici e privati che usano il territorio dall'altro, priva così com'è di ogni limitazione rispetto al numero di metri quadrati o di volumetrie occupate, permette di fatto un troppo ampio margine di occupazione del suolo a quei soggetti che abbiano interesse a fare questo.



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRINI



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

La Giunta non accoglie gli emendamenti illustrati dai Consiglieri Biazzi e Ala proprio allo scopo di mantenere il raccordo, che non è solo di contenuto ma anche lessicale, rispetto alla legge n. 56. Ci siamo sforzati, il collega Genovese ed io, nel predisporre questa legge sui beni ambientali, di stabilire un raccordo e una compenetrazione delle due materie in vista dell'obiettivo finale di una rilettura definitiva e di una sintesi di questi problemi, quando saranno maturi i tempi.
Non so come si atteggerà il Consigliere Ala alla fine su questo disegno di legge, penso però che il collega voglia far risolvere a questa legge tutta una serie di problemi irrisolti e cogenti che insistono sul territorio. Non è possibile però farlo con questa legge. Possiamo fare la legge più bella del mondo, abbiamo la legge n. 56, abbiamo la Commissione ex art. 91 bis, potremmo avere decine di tali Commissioni, ma questi problemi non si risolvono se a monte non si diffonde una cultura più sensibile a queste tematiche.
Stiamo facendo dei piccolissimi passi in avanti. Spero che questo disegno di legge segni un momento rispetto alla diffusione di questa cultura, indirizzandosi segnatamente alle amministrazioni locali, però non credo che abbiamo la possibilità attraverso questa legge di risolvere tutti i problemi di salvaguardia e prevedere gli interventi necessari per rendere questa regione piacevole sotto il profilo del paesaggio come vorrebbe il collega Ala e del resto tutti noi.



PRESIDENTE

L'emendamento n. 8 è ritirato dal proponente.
Si proceda pertanto alla votazione degli emendamenti presentati.
Chi è favorevole all'emendamento n. 9 è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 12 voti favorevoli, 27 contrari e 1 astensione.
Chi è favorevole all'emendamento n. 10 è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli, 26 contrari e 1 astensione.
Emendamento n. 11 presentato dall'Assessore Lombardi: all'art. 13, primo comma, punto f), aggiungere dopo la parola "termali" le parole "nonché la ristrutturazione e ammodernamento dei canali irrigui".
Pongo in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 25 voti favorevoli, 4 contrari e 10 astensioni.
Emendamento n. 12 presentato dal Consigliere Ala: all'art. 13, primo comma, in coda al punto g) aggiungere: "salvo esplicita riserva da parte della Giunta regionale da manifestarsi entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, mediante apposita deliberazione della Giunta regionale".
La parola al Consigliere Ala che lo illustra.



ALA Nemesio

La lettera g) riguarda i monumenti e le edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali.
Il ragionamento che ho fatto su questo emendamento, che ritengo di portata diversa dai precedenti ed anche di una delicatezza e sensibilità diversa, e sul quale mi auguro di avere il consenso dell'assemblea, parte dalla considerazione che in Piemonte esistono cimiteri, soprattutto nei piccoli paesi, ma anche una parte del cimitero di Torino o altri grandi centri che presentano aspetti che non possono essere ridotti a quello di "servizio". Si tratta di cimiteri che hanno una compostezza, un'eleganza rappresentano un insieme tale che meritano forme di tutela; visto che almeno fino ad un certo periodo della nostra civiltà si è considerato che vi fosse anche una cultura, un'attenzione a questi problemi. Il cimitero di Torino sud rappresenta, dal punto di vista del nostro rapporto con una situazione che fino a tempo fa possedeva delle forme di sacralità, la cementificazione anche dei cadaveri, dopo la cementificazione di tutto il resto. Dopo la vita è cementificata anche la morte.
Quindi invito la Giunta regionale ad assumersi l'incarico (difficile perché riguarda una materia sulla quale credo non vi siano precedenti) di individuare una serie di cimiteri nella nostra regione, ai quali è indispensabile porre una certa attenzione per mantenere un equilibrio, un rapporto umano con un problema che riguarda tutti noi, e che, insieme a tutte le altre cose, anche noi stiamo perdendo. Quindi, occorre individuare alcuni cimiteri sui quali porre dei vincoli e delle attenzioni rispetto all'equilibrio e alla loro armonia.
Non voglio citare i riferimenti che avevo in mente scrivendo l'emendamento e neppure dire di quali cimiteri stia parlando. Ricordiamoci però, che nel nostro disordine e distruzione del territorio qualcosa rimane e i cimiteri molte volte, vicino ad alcune chiese di montagna, sono uno di quei momenti di equilibrio e di rapporto con la natura che ancora rimangono alla nostra regione.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Sono convinta come il collega Ala che alcuni di questi monumenti ed edicole funerarie, anche alcuni cimiteri nel loro complesso, rappresentino delle testimonianze della nostra storia, della nostra architettura e della nostra cultura che debbono essere preservate. Si è parlato del cimitero di Torino: il Comune di Torino recentemente, attraverso delle pubblicazioni ha messo in evidenza alcune strutture architettoniche che segnano momenti che vanno recuperati e anche fatti conoscere, ma ci sono, come diceva il collega Ala, altri momenti riferiti a cimiteri di campagna e di montagna che hanno lo stesso fascino e quindi la stessa esigenza.
Non posso però accogliere questo emendamento perché correttamente devo dire che la Giunta non sarebbe in condizioni entro tre mesi di fare un censimento di questi monumenti ed edicole funerarie. Devo purtroppo dire che questo censimento non lo ha nemmeno la Sovrintendenza che non da oggi ma da sempre opera nel campo della tutela ambientale.
Questa è un'esigenza che nel momento in cui espliciteremo maggiormente criteri e impostazioni rispetto alla tutela paesistica potrà essere tenuta in considerazione. Oggi non è possibile accoglierla.



PRESIDENTE

Pongo pertanto in votazione l'emendamento n. 12 presentato dal Consigliere Ala.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 4 voti favorevoli, 23 contrari e 9 astensioni.
Emendamento n. 13 presentato dai Consiglieri Biazzi e Bontempi: all'art. 13, primo comma, lettera h) dopo "ogni altro intervento" è soppressa la parola "puntualmente".
La Giunta lo accoglie, lo pongo quindi in votazione.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 35 voti favorevoli e 1 astensione.
Emendamento n. 14 presentato dal Consigliere Chiezzi: all'art. 13, primo comma, aggiungere dopo le parole "approvato ai sensi", le parole "dell'art. 15".
La parola al Consigliere Chiezzi che lo illustra.



CHIEZZI Giuseppe

In conseguenza dei discorsi che abbiamo fatto di valorizzazione degli strumenti urbanistici che si sono adeguati alla legge n. 56, propongo di aggiungere il riferimento all'art. 15 della legge n. 56 che individua i Piani regolatori redatti in base alla legge n. 56.



PRESIDENTE

La Giunta non lo accoglie.
Pongo pertanto in votazione tale emendamento.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli, 23 contrari e 1 astensione.
Emendamento n. 15 presentato dai Consiglieri Bontempi, Biazzi e Chiezzi: all'art. 13, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: "La Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge delibera i criteri per l'esercizio della subdelega da parte dei Comuni.
Decorso tale termine la subdelega diventa operante ed è esercitata dai delegatari secondo i principi della presente legge".
La parola al Consigliere Bontempi per l'illustrazione.



BONTEMPI Rinaldo

Prima ho svolto un intervento generale sulle condizioni ottimali o migliori per l'esplicazione dell'autonomia da parte dei Comuni. In questo caso invece si tratta di un aspetto preciso e penetrante in perfetta coerenza con quelle che dovrebbero essere serie leggi di delega che si caterizzano per delegare materie e funzioni ad altri soggetti sulla base di criteri, che in particolare in questa materia diventano essenziali proprio per i ragionamenti che si facevano a proposito, ad esempio, dei relitti e dei rottami. Noi abbiamo tentato un approccio limitativo, è rimasto l'approccio iniziale, a noi pare però che, proprio su queste materie, le valutazioni di chi ha lavorato finora sul territorio (penso a chi ha tentato di elaborare piani che possono essere utilizzati, ai funzionari) quindi le esperienze concrete possano costituire la base della definizione dei criteri di esercizio della delega.
Abbiamo però congegnato l'articolo in modo che pur non realizzandosi un ulteriore adempimento, che a noi sembra essenziale e necessario, non contro i Comuni, ma a servizio dei Comuni, per dare loro la maggiore certezza di orientamento per l'esercizio della delega, i Comuni possono comunque esercitare la subdelega. Abbiamo previsto un meccanismo tale per cui se entro il termine previsto per l'emanazione dei criteri questi non vengono emanati, la subdelega diventa operante.
E' chiaro che con questo vogliamo responsabilizzare particolarmente la Giunta. Questa è una situazione di emergenza, ma i criteri devono comunque essere emanati; qualora non lo fossero la responsabilità dell'esecutivo non bloccherebbe comunque il processo di subdelega, perché verrebbero applicati i principi della legge, che non consideriamo di per s sufficienti, ma che in caso di inerzia della Regione devono comunque permettere l'esercizio della delega. Vorremmo almeno stabilire su questo piano la certezza che devono esserci i criteri. Credo che ci sia tutto il tempo per poterli emanare perché le fattispecie non sono infinite (sono pochi gli interventi di subdelegati); riteniamo che sia un dovere essendosi espressi per la subdelega, non vincolare, in un evento futuro ed incerto, l'esercizio di questa, se non dopo un certo periodo.
Noi caldeggiamo l'approvazione di questo articolo che riteniamo cruciale e utile per l'esplicazione dell'autonomia dei Comuni perch stabilisce quel principio cooperativo, colloquiale, di dialogo tra Regione e Comuni, che può creare quella cultura, cui l'Assessore Vetrino si richiamava, oltre che per i meccanismi propri della legge di delega proprio per la possibilità di emanazione dei criteri attraverso i quali pu realizzarsi un concreto accrescimento complessivo della cultura in materia.
Noi caldeggiamo questo emendamento e chiediamo ai Gruppi e alla Giunta di esprimersi. I 60 giorni decorrerebbero dall'approvazione della legge, è possibile quindi, qualora passasse questa norma, mettersi subito al lavoro per definire alcuni criteri, quelli possibili ovviamente, che parrebbero utili; ad esempio, anche quelle norme (mi riferisco sempre ai relitti e rottami) che non sono state introdotte, che limitano l'entità di questi relitti o ne contemplano la possibilità in relazione a certe preesistenze e in altri casi no, potrebbero essere inserite nei criteri.
Tra l'altro credo difficile poter emanare una legge di delega senza i criteri, non intendendosi, a mio avviso, sufficienti per come è strutturata la legge, i principi contenuti nella stessa. D'altra parte tutte le leggi di delega o li hanno in sé, oppure contemplano un atto successivo di emanazione dei criteri: questo caso mi sembrerebbe quello più proprio.



PRESIDENTE

Emendamento n. 16 presentato dai Consiglieri Majorino e Minervini: all'art. 13, dopo l'ultimo comma aggiungere "per l'esercizio delle funzioni subdelegate, con delibera da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale, la Giunta impartisce direttive, ai sensi dell'art. 67 terzo comma, dello Statuto".
La parola al Consigliere Majorino che lo illustra.



MAJORINO Gaetano

Noi condividiamo lo spirito dell'emendamento illustrato dal Consigliere Bontempi anche perché è simile a quello da noi proposto. Sarebbe necessario, in base alla norma dello Statuto che ho già richiamato indicare già nella legge le direttive per l'esercizio della delega direttive che sono sinonimo di criteri.
Il nostro emendamento parla di deliberazione della Giunta regionale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale, quindi c'è un elemento in più. L'emendamento Bontempi parla di una deliberazione pura e semplice di Giunta, il nostro emendamento invece prevede che sia da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale perché contiene i criteri o le direttive che dir si voglia.
Siamo comunque favorevoli a questo testo che è alternativo rispetto al nostro. Se però, come confidiamo, la Giunta accoglie il principio di impartire con sua deliberazione le direttive, noi chiediamo venga data la preferenza al nostro emendamento che sottopone la deliberazione al voto del Consiglio regionale.
Penso che la Giunta riterrà di accogliere uno o l'altro degli emendamenti proprio per non venir meno alla norma dello Statuto che dice: "La legge regionale deve stabilire le direttive per l'esercizio della delega". Posso anche riconoscere che non siano contenute in questo primo approccio della legge perché sarebbero forse troppo di dettaglio, ma almeno entro i 60 giorni o entro altro congruo termine, dovrebbero essere emanate per completare, anzi, per colmare la lacuna che esiste in questo momento nella legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Non mi competerebbe l'intervento perché ritengo che l'Assessore sarà in grado di riportare il Consiglio alla memoria di quanto è già stato votato.
Rispetto alle sollecitazioni fatte sull'emanazione dei criteri, ricordo la lettera h) dell'art. 2, quindi non mi pare sia il caso di richiamare un ulteriore adempimento che è comunque contenuto negli impegni legislativamente normati dall'art. 2.
Lascio comunque all'Assessore la valutazione delle sollecitazioni fatte dal Gruppo comunista e dal Gruppo MSI; noi riteniamo di non dover accogliere questa proposta ritenendola ampiamente compresa in una circolare che, ai sensi della lettera h) dell'art. 2, l'Assessorato vorrà emanare per quanto concerne i criteri di indirizzo e di applicazione della legge stessa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Condivido sia l'intervento del Consigliere Bontempi che ha illustrato l'emendamento presentato dal Gruppo PCI, sia le motivazioni del Consigliere Majorino, quindi dichiaro di votare a favore degli emendamenti.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

L'art. 2 all'ultimo punto prevede che la Giunta, dopo aver sentito la Commissione regionale dei beni ambientali, dovrà emanare dei criteri e degli indirizzi riguardanti l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge, quindi intendendosi l'intero disegno di legge nelle sue varie parti e nella sua diversificata struttura.
Il Consiglio regionale della Lombardia nel 1984 ha votato una legge che non è uguale a quella che noi proponiamo oggi, ma che sostanzialmente delegava le materie a quel tempo esclusivamente della legge n. 1497 e questa legge è tuttora inattuata da parte della Regione Lombardia perché ha vincolato la subdelega alla definizione dei criteri di istruttoria. Nella premessa alla legge n. 56 firmata dall'Assessore Astengo si diceva che quella legge avrebbe potuto appieno svolgere tutti i suoi effetti soltanto quando la Regione avesse approvato il regolamento edilizio tipo che doveva costituire la base sostanziale di criteri per i Comuni per la gestione a loro volta dei regolamenti comunali. Questo regolamento edilizio tipo a tutt'oggi, dopo undici anni, non è ancora pervenuto alla sua definizione pur tuttavia i nostri Comuni hanno avviato un processo di pianificazione e di regolamentazione del loro territorio che con tutte le riserve che abbiamo anche sentito oggi, a mio avviso, rappresenta un traguardo interessante per la nostra Regione.
In più di un'occasione è stato proposto di definire dei criteri di intervento su beni e aree di interesse ambientale, storico ed architettonico, da omologare per le istruttorie. Ne abbiamo parlato oggi in aula, ne abbiamo parlato in Commissione e ogni volta in questa sede abbiamo dibattuto l'applicazione della legge n. 431 (ne ho parlato io segnatamente con i commissari della Commissione ex art. 91 bis). Il tema è estremamente stimolante, d'altra parte l'intervento del collega Bontempi richiamava l'importanza di questa tematica, ma devo dire che non è facile.
Ho detto della Regione Lombardia che ha seguito questa strada, ma ha finito per scontrarsi con la impossibilità di definire dei criteri tanto precisi.
Per altro verso occorre dire che su taluni livelli di intervento è possibile fornire delle indicazioni di carattere istruttorio, ad esempio, a livello di regolamento edilizio, che siano valide per tutto il territorio.
Non abbiamo il regolamento edilizio tipo: sono state però emanate delle circolari in questi anni, una è del 1983 ed altre più recenti promosse dall'Assessorato all'urbanistica. Dobbiamo comprendere che i criteri di istruttoria su questa materia non sono tout court definibili. Credo sia molto difficile testimoniare secoli di storia del Piemonte con una lista di criteri. Questo è effettivamente il problema: la diversificazione storica ed architettonica del Piemonte non avviene solo a livello di Provincia, ma a volte entro le mura di uno stesso Comune.
Dico questo per affermare che il criterio principe rimane lo sviluppo della pianificazione di carattere paesistico e lo sviluppo dei piani di recupero degli agglomerati edilizi storici. Quindi penso che possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, cimentarci - e lo faremo - con dei criteri puntuali, ma il problema vero rimane a monte, cioè quello della diffusione di una cultura sensibile a queste tematiche. Allora, mentre si sottolinea la mancanza di criteri di istruttoria, bisogna anche affrontare il problema della metodica e coerente diffusione di questa cultura attraverso strumenti che sono quelli che dovranno nei prossimi mesi accompagnare la nostra azione rivolta alla pianificazione paesistica. Penso a seminari di formazione per tecnici regionali, provinciali e comunali oggi - bisogna riconoscerlo abbiamo poche persone con adeguata preparazione professionale, innanzitutto gli Assessori regionali, in grado di svolgere istruttorie di questo tipo e ciò ha finito per creare una situazione bloccata ove le informazioni non vengono trascritte, ma rimangono custodite, loro malgrado, dai tecnici regionali. Bisogna quindi organizzare, avvalendosi dell'Università, dei corsi ove alla teoria delle materie di studio si affianchi anche la casistica completa delle centinaia di istruttorie svolte.
Bisogna pensare anche a momenti di comunicazione rispetto a questa materia: pubblicazione di dispense che siano rivolte non soltanto ai tecnici del settore pubblico, ma anche ai professionisti (architetti ingegneri, geometri). A questo riguardo il Ministero competente è stato molto carente nella diffusione di questa cultura nuova che pure la legge n.
431 aveva introdotto: dopo una circolare esplicativa è venuto il silenzio più assoluto da parte del Ministero.
Occorrerà organizzare e formare del nuovo personale e introdurre degli strumenti informatici (banche dati per la pianificazione). Credo che questi siano i criteri rispetto ai quali noi ci possiamo muovere per arrivare con una certa tranquillità alla gestione di questa legge.
Per quanto riguarda i criteri storici e l'analisi architettonica dobbiamo sviluppare una banca dati in stretta collaborazione con l'Università che tra l'altro da anni raccoglie e sistema una mole rilevante di documentazione.
Vorrei però dire, alla fine del mio intervento che mi vede impossibilitata ad accogliere l'emendamento proposto dal Gruppo comunista che se sono importanti i criteri che dobbiamo definire per salvaguardare il patrimonio architettonico e storico della nostra regione, dovremmo anche cimentarci sui criteri per le nuove costruzioni perché è vero che qui noi ci stiamo preoccupando del 2% del territorio regionale vincolato, ma c'è un 98% del territorio che per certo verso è libero alla iniziativa e alla fantasia degli esecutori, dei progettisti e dei professionisti. Non sarà facile, mi rivolgo anche ai tecnici presenti in Consiglio regionale, questa è una sfida rispetto alla quale forse anche la professione negli anni a venire dovrà cimentarsi.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione l'emendamento n. 15 presentato dai Consiglieri Bontempi, Biazzi e Chiezzi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 10 voti favorevoli e 25 contrari.
Pongo infine in votazione l'emendamento n. 16 presentato dai Consiglieri Majorino e Minervini.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 9 voti favorevoli e 25 contrari.
Emendamento n. 17 presentato dai Consiglieri Chiezzi e Bontempi: all'art. 13, i commi 2 e 3 sono soppressi.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 9 voti favorevoli e 24 contrari.
Emendamento n. 18 presentato dal Consigliere Ala: all'art. 13, secondo comma, le parole "quand'anche non ancora" sono sostituite dalla parola "purché".
La parola al Consigliere Ala che lo illustra.



ALA Nemesio

L'emendamento che ho presentato all'art. 13 si riferisce all'espressione che compare nel secondo comma: "quand'anche non ancora". In qualità di professore di lettere chiedo quale senso hanno le parole che vengono dopo l'espressione "quand'anche non ancora"; significano che il documento che si richiede e che segue l'espressione citata non è mai necessario. Potrà sembrare una questione lessicale, però chiedo quale necessità ci sia di richiamare un documento che, ci sia o non ci sia, è ininfluente ai fini della possibilità data ai Comuni di fare qualcosa.
Propongo di sostituire "quand'anche non ancora" con "purché", così il problema assume termini diversi e rende il piano da non necessario a necessario.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Da una lettura attenta di questo secondo comma ritengo opportuno togliere "quand'anche non ancora dotati di piano dell'arredo urbano e del colore" anche perché poi al terzo punto prevediamo, viceversa, che i Comuni si possano dotare dei piani dell'arredo urbano e del colore. Questo è l'emendamento che propongo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Non ritiro il mio emendamento, perché quello della Giunta risolve un pasticcio lessicale e chiarisce che il documento era e rimane inutile così com'era già di fatto scritto nell'articolo.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento n. 18 presentato dal Consigliere Ala.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 7 voti favorevoli e 24 contrari.
Pongo infine in votazione l'emendamento n. 19 presentato dall'Assessore Vetrino.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato con 23 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astensioni.
La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Vorrei sapere dall'Assessore Vetrino che cos'è il piano dell'arredo urbano e del colore.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Lo preciseremo nella nuova legge che faremo. Ne parleremo domani.



CHIEZZI Giuseppe

Chiedo di sospendere la votazione sull'art. 13 perché prevedere in un articolo di legge una condizione che vincola i Comuni a fare una cosa che non si sa cos'è, mi sembra illegittimo.



VETRINO Bianca, Assessore alla pianificazione territoriale

Noi approviamo regolarmente ai sensi della legge n. 1497 i piani dell'arredo urbano e del colore che ci presentano i Comuni.



CHIEZZI Giuseppe

Questa può essere una contraddizione del vostro operare. In una legge nominare un piano del quale non esiste alcuna normativa di legge, mi sembra illegittimo, può dare luogo a dei ricorsi. Chiedo la sospensione della votazione dell'art. 13 per riflettere bene prima di scrivere in una legge che i Comuni, purché abbiano un piano, che non si sa cosa sia, diventano destinatari di deleghe.



PRESIDENTE

Non ritengo di sospendere la votazione.
Si proceda quindi alla votazione per appello nominale dell'art. 13 così modificato.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 35 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 10 Consiglieri.
L'art. 13 è approvato.
L'esame del progetto di legge n. 233 proseguirà nella seduta di domani.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Esame ordine del giorno n. 566 inerente il pagamento da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri


PRESIDENTE

E' stato presentato l'ordine del giorno n. 566 firmato dai Consiglieri Cerchio, Staglianò, Marchini, Carletto, Rossa, Biazzi, Gallarini, Fracchia ed Ala.
Se non vi sono richieste di parola, pongo in votazione tale ordine del giorno, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale del Piemonte a seguito del convegno tenutosi a Domodossola il 23 ottobre u.s. sul tema 'Lavoratori emigranti e mercato del lavoro in una zona di frontiera' promosso dalla Regione Piemonte, dalle OO.SS. e loro patronati, dall'Unione Italiana Frontalieri preso atto delle gravi difficoltà cui incorrono i lavoratori frontalieri in merito al pagamento da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione valutati i negativi riflessi, anche in termini di contenzioso, che si verrebbero a determinare per uno stato di tensione tra INPS e lavoratori frontalieri invita l'INPS a dare celere attuazione al pagamento delle indennità pregresse fino al 1984 propone all'INPS, anche a fronte dei molteplici dubbi interpretativi sollevati dai lavoratori interessati, di valutare tutte le possibili vie amministrative per poter fornire risposte positive ai frontalieri italo svizzeri chiede al Governo di attivare le parti per un nuovo accordo tra autorità elvetiche ed italiane invita il Governo stesso a proporre interventi legislativi per fissare l'indennità di disoccupazione giornaliera dei lavoratori frontalieri in misura fissa".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti.


Argomento: Questioni internazionali

Esame ordine del giorno n. 567 inerente la drammatica situazione del Nicaragua dopo l'uragano Joan


PRESIDENTE

E' stato presentato l'ordine del giorno n. 567 firmato dai Consiglieri Carletto, Bontempi, Majorino, Reburdo, Marchini, Gallarini, Staglianò, Ala Fracchia e Rossa.
Se non vi sono richieste di parola, pongo in votazione l'ordine del giorno, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale consapevole della drammatica situazione economica nella quale versa il Nicaragua rilevato che l'uragano 'Joan' si è abbattuto con estrema, devastante violenza nei giorni scorsi su popolazioni che poco o nulla hanno potuto contro la furia distruttrice scatenatasi dalle forze della natura evidenziato che il Nicaragua, ormai allo stremo delle forze, ben difficilmente potrà trovare, da solo, i mezzi per superare le avverse condizioni nelle quali versa ritenendo indispensabile un intervento di umana solidarietà nei confronti di quelle popolazioni invita il Governo italiano ad assumere concrete ed immediate iniziative atte a garantire aiuti economici, derrate alimentari e medicinali al popolo nicaraguense invita altresì, la Giunta ad aderire alla sottoscrizione internazionale denominata 'Emergenza Nicaragua'".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' approvato all'unanimità dei 35 Consiglieri presenti.


Argomento:

Annunzio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno


PRESIDENTE

I testi delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno pervenute all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verranno allegati al processo verbale dell'adunanza in corso.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,15)



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