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Dettaglio seduta n.151 del 27/07/88 - Legislatura n. IV - Sedute dal 12 maggio 1985 al 5 maggio 1990

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Argomento:


VIGLIONE Aldo



PRESIDENTE

La seduta è aperta.
In merito al punto 2) dell'o.d.g. "Interrogazioni ed interpellanze" esaminiamo l'interpellanza n. 1362.
Risponde l'Assessore Carletto.



CARLETTO Mario, Assessore all'assistenza

E' noto che lo schema-tipo di convenzione tra le Amministrazioni provinciali e le UU.SS.SS.LL. competenti per territorio risponde alla necessità di garantire una più ampia integrazione delle loro funzioni socio assistenziali e di consentire ai cittadini ed ai loro nuclei familiari di rivolgersi ad un'unica sede dei servizi di base per tutti i problemi socio assistenziali, così da poterli affrontare in modo organico invece che in maniera fortemente frammentaria.
Con riferimento alla interpellanza urgente n. 1362 dei Consiglieri interpellanti occorre qui sottolineare che l'oggetto del convenzionamento riguarda: a) le funzioni di cui sono titolari le Province ai sensi della vigente normativa (TULCP n. 383/34, R.D. 798/27, R.D. 2822/27, L. 312/33, L.876/42 L. 698/75) b) le funzioni eventualmente di fatto svolte dalle Province nel settore.
Con la convenzione di cui si tratta, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 20/82 modificata ed integrata, le Amministrazioni provinciali si impegnano a porre a disposizione delle UU.SS.SS.LL. interessate: 1) le strutture e le attrezzature di proprietà delle Amministrazioni provinciali e quelle di cui si sono servite per garantire lo svolgimento delle funzioni sino al momento del convenzionamento relativamente alle funzioni di cui ai punti a) e b) 2) i fondi stanziati sui bilanci delle predette amministrazioni per i servizi socio-assistenziali 3) il personale utilizzato.
Per i fondi relativi alle competenze non istituzionali (lett. b) le spese verranno corrisposte sulla base del consolidato dell'esercizio finanziario precedente alla stipulazione della convenzione e tali corresponsioni finanziarie verranno sottoposte alla riduzione del 10% annuo complessivo, fino alla loro completa estinzione (quindi in 10 anni).
La riduzione di cui si tratta, che riguarda spese sostenute impropriamente dalle Province nel settore dell'handicap la cui competenza non è istituzionalmente posta in capo alle Province, ma alle UU.SS.SS.LL.
ed ai Comuni, è stata concordata dagli Assessorati all'assistenza ed alla sanità della Regione Piemonte con l'URPP, l'ANCI e l'ANCI Sanità.
Detto accordo è stato condiviso dalla Giunta regionale (DGR n.
180/13326 del 19/5/87) e ciò alla luce del DPCM 8/8/85 e del quadro normativo e programmatorio generale entro il quale le questioni relative alla integrazione fra politiche sanitarie e socio-assistenziali debbono essere collocate.
La preoccupazione che sottende l'interpellanza trova infatti sistematizzazione all'interno della L. 595/85 (art. 8, secondo comma) laddove la chiave di volta e il presupposto per la realizzazione dei progetti-obiettivo diretti alle fasce più deboli e marginali della popolazione vengono individuati nel momento dell'integrazione funzionale operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali in ragione del fatto che trattasi di un campo di intervento, quello dell'handicap, in cui l'attività sanitaria e socio-assistenziale convergono in modo complementare e talora compenetrato in modo tale da rendere artificiosa ogni distinzione.
Gli interpellanti sanno che questa materia è regolamentata nella Regione Piemonte dalla legge di PSSR e in particolare dalla deliberazione del C.R. del 31/7/86 n. 245-11964 che, come è noto, detta indirizzi operativi comuni alle UU.SS.SS.LL., individuando quali interventi sono da considerarsi sanitari (e quindi a carico integrale del FSN) e quali socio assistenziali a rilievo sanitario (e quindi parzialmente a carico del FSN).
Gli interpellanti sanno anche che la richiamata deliberazione non pu essere estesa alle attività che sino ad oggi impropriamente le Province hanno esercitato nel settore senza averne la competenza e ciò a scapito dei cittadini utenti di quel servizio.
Per queste ragioni la Giunta regionale ritiene congruo l'accordo e per nulla riduttivo degli attuali livelli di intervento sia perché detta riduzione viene ampiamente compensata dal riconoscimento sul FSN delle spese a rilievo sanitario sia perché supera a favore del cittadino le possibili sovrapposizioni di competenze tra Provincia, Comune e USSL oggi possibili.
Naturalmente per i cittadini richiamati al punto a) (minori riconosciuti dalla sola madre, sordomuti, poveri rieducabili, ecc.) la cui competenza è propria della Provincia, non vi sarà alcuna riduzione delle risorse poste in campo dalle Province stesse.
So peraltro che esiste la preoccupazione da parte di talune forze sociali circa la possibilità che la Provincia percepisca dallo Stato delle somme per le competenze che ha finora esercitato impropriamente. Se così fosse, e mi sono impegnato recentemente con le OO.SS, di approfondire nel merito questi problemi, attiveremo ogni possibile azione in modo diretto anche nei confronti del Governo per ricondurre tali risorse a chi ne esercita le funzioni, quindi, sulla base della convenzione, alle UU.SS.SS.LL.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Sestero.



SESTERO Maria Grazia

Chiedo di avere il testo scritto della risposta.
Avrei gradito ricevere dall'Assessore, al di là dei riferimenti legislativi, un'informazione sullo stato di realizzazione delle intese definite con la convenzione. La questione delle risorse provinciali e il loro passaggio alle UU.SS.SS.LL. non risulta chiusa, anzi la Provincia presenta delle difficoltà a trasferire con tutto il resto anche le risorse.
Sul versante della gestione della convenzione avrei gradito conoscere quali problemi sono ancora aperti e quali si frappongono.



CARLETTO Mario, Assessore all'assistenza

L'accordo è stato stipulato con URPP, ANCI e ANCI Sanità e, su impegno del Presidente dell'URPP, è stato distribuito alle Province. Mi risulta che i Consigli provinciali stanno recependo questo accordo; potrei approfondire questo aspetto, posso comunque dire che né dall'URPP, né dalle Province sono arrivate in questo periodo obiezioni rispetto a quell'accordo del quale credo sia garante l'URPP che ai massimi livelli ha partecipato alla trattativa. Mi riservo di dare ulteriori informazioni.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Riunione della Conferenza dei Capigruppo sugli ultimi sviluppi della vicenda dell'inquinamento del fiume Bormida


PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Visti i tempi delle decisioni governative in relazione alla questione dell'Acna, il nostro Gruppo rinuncia alle risposte alle altre nostre interrogazioni per permettere di discutere dei problemi riguardanti l'Acna.



PRESIDENTE

I Capigruppo possono riunirsi per discutere in merito a questi problemi. Convoco quindi i Capigruppo.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Risposta scritta ad interpellanza n. 1229 presentata dai Consiglieri Chiezzi, Bontempi, Biazzi, Ferro inerente l'attuazione del piano decennale dell'edilizia residenziale


PRESIDENTE

In merito all'interpellanza n. 1229 ha chiesto di parlare l'Assessore Genovese che ha facoltà di intervenire.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'edilizia residenziale

Signor Presidente, se i Colleghi del Gruppo comunista sono d'accordo, a questa interpellanza darei risposta scritta.



PRESIDENTE

A questa interpellanza viene quindi data risposta scritta.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Interrogazione n. 1267 dei Consiglieri Valeri, Sestero e Calligaro inerente il Convegno organizzato dall'U.S.S.L. n. 45 di Vercelli


PRESIDENTE

Esaminiamo ora l'interrogazione n. 1267.
Risponde l'Assessore Maccari.



MACCARI Eugenio, Assessore alla sanità

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, sulla base delle notizie fornite dalla U.S.S.L. n. 45 di Vercelli comunico che con la deliberazione n. 690 del 31/3/1988 il Comitato di gestione della predetta U.S.S.L. ha aderito all'iniziativa stanziando per la stampa degli inviti, locandine e relative spedizione L. 600.000.
In realtà la spesa effettivamente sostenuta dall'U.S.S.L. 45 è stata l'affrancatura degli inviti (n. 845) pari a L. 341.600, mentre per la stampa degli inviti e locandine la U.S.S.L. stessa ha provveduto con la stamperia interna.
Lo scopo dell'iniziativa è stato quello di trattare l'importanza del problema sotto il profilo culturale, etico ed umano. Per quanto attiene alle motivazioni della deliberazione 31/3/1988 si è trattato di una normale collaborazione con gli altri organismi (Ordine dei Medici della Provincia di Vercelli e Società Vercellese di Cultura Medica) per una iniziativa conforme ai fini istituzionali dell'U.S.S.L.
Relatori del congresso sono stati: prof. Michele OLIVETTI: segretario Ordine dei Medici di Torino (argomento trattato: Bioetica e Medicina) don Guido TALLONE (argomento trattato: La persona umana al punto di incontro tra morale e scienza) prof. Luigi RESEGOTTI: primario etologo delle Molinette di Torino (argomento trattato: Centralità del paziente nella malattia).



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Valeri.



VALERI Gilberto

Comprendo l'invidia dei colleghi che hanno sentito l'Assessore rispondere a questa interrogazione mentre non hanno invece avuto il piacere di ascoltarlo nel dibattito della seduta precedente sulla vicenda del licenziamento del prof. Pirella. Ma non mi ritengo un privilegiato.



PRESIDENTE

E' una deviazione dal tema.



VALERI Gilberto

La risposta dell'Assessore appare più una nota ragionieristica che non una valutazione nel merito dell'iniziativa sulla quale avevamo richiamato l'attenzione.
Una iniziativa che presentava con etichettatura cattolica un tema che occorre, invece, sottrarre alla logica della contrapposizione politico culturale, tanto più quando questa è realizzata a spese della collettività.
Questo era il nocciolo della nostra critica.
L'iniziativa in questione è stata promossa dall'Associazione dei medici cattolici, dall'Ordine dei medici, dalla Società di cultura medica vercellese ed aveva tre relatori, tutti di matrice cattolica, tra i quali il primo escluso della lista D.C. al Consiglio regionale, ora nostro collega su questi banchi.
Una iniziativa di parte, senza alcun crisma di scientificità su un tema che invece lo richiederebbe? Gli intenti di parte degli organizzatori mi paiono fuori discussione ed altrettanto mi pare può dirsi delle pretese non certo scientifiche della iniziativa. Quando un "congresso" sulla bioetica si risolve in tre ore interamente occupate dalle presentazioni e dalle relazioni non ci vuol molto a capire di che cosa si tratta.
Questa sorta di record di sintesi, più prossimo all'indottrinamento propagandistico che alla indagine etico scientifica non può passare sotto silenzio. Tra i compiti della Regione vi è anche il controllo sulle spese effettuate dalle UU.SS.SS.LL. e non credo possa rientrare nella discrezionalità politico-programmatica del Comitato di Gestione dell'USSL l'impiego di risorse a sostegno di iniziative di questa natura.
Temi di tale portata presuppongono un pluralismo di voci e una impostazione che metta a confronto le varie posizioni. Questo sarebbe il modo corretto di affrontare problemi tanto complessi e controversi. Quello invece di presentare alle pubbliche istituzioni il conto di iniziative propagandistiche di atteggiamenti politico-culturali di parte è un modo di agire assolutamente inaccettabile.
Mi auguro che al di là della risposta che è stata data e che non possiamo accettare, l'Assessorato solleciti l'U.S.S.L. n. 45 ad assumere atteggiamenti più conformi e corretti.


Argomento: Edilizia pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata)

Interrogazione n. 1202 dei Consiglieri Marchini e Santoni inerente gli alloggi ex-GESCAL della zona Falchera E/2


PRESIDENTE

Passiamo ora all'interrogazione n. 1202.
Risponde l'Assessore Genovese.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'edilizia residenziale

Signor Presidente, con questa interrogazione, i colleghi Marchini e Santoni richiamano la situazione relativa alle richieste di riscatto delle abitazioni della zona Falchera - E 2, da tempo all'attenzione dello IACP e del Consiglio Regionale; in particolare, le direttive votate nel corso del 1986 dal Consiglio regionale per l'Istituto Autonomo Case Popolari di Torino hanno già affrontato il problema e l'ordine del giorno che riguarda la Falchera, votato il 5 marzo 1987, invita la Giunta Regionale a promuovere idonee iniziative ai fini di consentire il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi nel complesso edilizio della Falchera E 2 che ne hanno fatto richiesta.
Secondo un censimento avviato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Torino, la percentuale di tali inquilini si aggira attorno al 90% degli assegnatari.
Di questo problema si è anche parlato in sede di II Commissione consiliare, durante una consultazione alla quale era stato invitato l'Istituto Autonomo Case Popolari di Torino, e se ne riparlerà in occasione del dibattito che si terrà a settembre sulla gestione degli IACP.
Il Consiglio di amministrazione dell'IACP di Torino ha deliberato la richiesta di autorizzazione per poter avviare le procedure di cessione per un complesso di 3196 alloggi nei quartieri della Falchera e di Mirafiori e in diversi altri quartieri della città di Torino. Questi 3196 alloggi si aggiungono agli 11 alloggi autorizzati nell'ultima seduta del Consiglio Regionale.
Il Consiglio regionale ha votato un ordine del giorno (32 voti favorevoli e un astenuto) con il quale si invita la Giunta regionale "ad assumere tutte le iniziative dirette ad autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari del patrimonio edilizio" sopra richiamato (appunto del quartiere Falchera zona E 2). La Giunta, in considerazione di questi precedenti e ritenendo di dover prendere in considerazione il piano complessivo delle vendite che è proposto dall'IACP di Torino, è in via generale favorevole e in queste settimane ha predisposto le deliberazioni di proposta al Consiglio per autorizzare la cessione degli alloggi. Mancano però alcune certificazioni essenziali, che possono essere prodotte solamente attraverso un atto deliberativo dello IACP, sul patrimonio cedibile attualmente in gestione. Quindici giorni fa è stata richiesta una integrazione degli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Torino.
Mi risulta che all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione che si dovrebbe riunire domani o dopodomani, è iscritto questo argomento.
Non appena la Giunta avrà acquisito questi elementi integrativi, adotterà le deliberazioni di proposta al Consiglio Regionale. Ricordo ancora infine, che lo IACP ha presentato richieste di autorizzazione alla cessione di alloggi del quartiere Falchera E 2, del quartiere Mirafiori e di altri quartieri cittadini, per un complesso di 3196 unità abitative su un totale di 5000 alloggi cedibili.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Mi dichiaro soddisfatto della risposta che è sollecita, puntuale ed esauriente.


Argomento: Problemi del lavoro e della occupazione

Interrogazione n. 1281 dei Consiglieri Montefalchesi, Calligaro ed Amerio inerente i licenziamenti all'Azienda European Electronic Design di Volpiano.


PRESIDENTE

Viene ora esaminata l'interrogazione n. 1281.
Risponde l'Assessore Cerchio.



CERCHIO Giuseppe, Assessore al lavoro

Le informazioni assunte dalla Commissione regionale per l'impiego e la testimonianza diretta che posso dare in qualità di Presidente della Commissione stessa mi permettono di segnalare che l'Azienda Europea Elettronica Design di Volpiano ha presentato nel novembre scorso presso la Commissione sindacale dell'API un progetto di formazione - lavoro per due diplomati al quinto livello e per uno al quarto livello metalmeccanico. Le lavoratrici richiamate nell'interrogazione, licenziate nel mese di dicembre 1987, svolgevano mansioni di terzo livello generico.
L'Azienda ha anche richiesto il riconoscimento di Cassa integrazione per il periodo 22 marzo 1987 - 5 ottobre 1988, richiesta che è stata respinta nella seduta del CIPI del 24 marzo 1988.
Concordo sulla gravità delle decisioni assunte dall'azienda relativamente al licenziamento di undici lavoratrici.
Non ci troviamo di fronte alla violazione della legge 863/84, ma è indubbio che l'Assessorato si è preoccupato di questa situazione anche dietro alle sollecitazioni che le stesse lavoratrici hanno giustamente rivolto alla Amministrazione regionale.
Per quanto concerne la richiesta di cassa integrazione non riconosciuta dal CIPI, gli uffici dell'Assessorato Regionale al lavoro e industria si sono attivati nei confronti dell'azienda e della Associazione API affinch venga presentata una nuova istanza.
Non appena la richiesta sarà ripresentata sarà cura - già stiamo operando in tal senso - dell'Assessorato al lavoro di formulare il parere con la massima rapidità e di intervenire presso il Ministero del Lavoro e il CIPI affinché la stessa possa avere esito favorevole.
Questa è la prima risposta con l'impegno di aggiornare gli interroganti sul prosieguo della vicenda.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Montefalchesi.



MONTEFALCHESI Corrado

Purtroppo assistiamo agli effetti perversi e inaccettabili della deregolamentazione del mercato del lavoro. Sono perversi perché da un lato l'azienda licenzia 11 lavoratrici, mentre in quest'aula e a livello parlamentare facciamo grandi discorsi sulla necessità di favorire l'occupazione femminile, e nello stesso tempo l'azienda stessa assume dipendenti attraverso i contratti di formazione - lavoro. Nessun imprenditore è così sciocco da licenziare dei lavoratori e poi assumerne degli altri con contratto di formazione - lavoro con la stessa qualifica perché questo è vietato dalla legge; assume allora con un'altra qualifica ma non sono per niente convinto che l'azienda non impieghi questi tre diplomati magari per lavori che potevano svolgere, dopo un periodo di formazione professionale le lavoratrici che sono state licenziate. Sono effetti perversi della deregolamentazione del mercato del lavoro sui quali è necessario intervenire.
Se ho ben capito questo è uno di quei progetti che non passano all'esame della Commissione regionale per l'impiego perché fa parte degli accordi sottoscritti tra le parti. Il giudizio su accordi di questo genere e su chi li firma per la parte sindacale non può che essere estremamente duro.
L'Assessore avrebbe dovuto, ma potrebbe ancora farlo e lo sollecito in questo senso, convocare l'Azienda e le organizzazioni sindacali per rilevare la inaccettabilità di operazioni di questo genere. Quindi in questo senso sollecito l'Assessore.
L'altra questione riguarda la Cassa integrazione. Alcune lavoratrici in più incontri avvenuti in questa sede hanno fatto presente che il riconoscimento dei sei mesi di Cassa integrazione è decisivo ai fini del raggiungimento della quota minima dei contributi versati ai fini pensionistici. Quindi, anche in ordine a questo punto, prendo atto dell'impegno dell'Assessore a invitare nuovamente l'azienda a formulare la richiesta di Cassa integrazione (passo che l'azienda avrebbe già dovuto fare perché, se così non fosse, comincerei ad avere qualche dubbio sulla effettiva volontà di ripresentare la richiesta).


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

In merito al punto 3) all'o.d.g. "Comunicazioni del Presidente del Consiglio", comunico che hanno chiesto congedo i Consiglieri: Bresso Carazzoni, Cernetti, Croso, Dameri, Fassio, Ferro, Minervini e Turbiglio.


Argomento:

a) Congedi

Argomento:

b) Presentazione progetti di legge


PRESIDENTE

L'elenco dei progetti di legge presentati sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

b) Presentazione progetti di legge

Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo


PRESIDENTE

L'elenco delle leggi vistate dal Commissario del Governo sarà riportato nel processo verbale dell'adunanza in corso.


Argomento:

c) Apposizione visto Commissario del Governo

Argomento:

d) Deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale


PRESIDENTE

L'elenco delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nelle sedute del 13 aprile, 14 e 28 luglio 1988 e dalla Giunta regionale nella seduta del 19 luglio 1988 - in attuazione dell'art. 7, secondo comma della L.R. 6/11/78, n.65 - in materia di consulenze ed incarichi, è depositato e a disposizione presso il servizio aula.


Argomento:

Sull'ordine dei lavori


PRESIDENTE

Propongo di passare al punto 5) all'o.d.g., inerente la "Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988". Chiede di intervenire il Consiglieri Valeri. Ne ha facoltà.



VALERI Gilberto

A nome del Gruppo comunista chiedo l'iscrizione all'o.d.g. del documento conclusivo del dibattito sull'energia. Ricordo che il dibattito sull'energia si è svolto il 9 marzo e che il 23 giugno è stato consegnato alla Presidenza il documento conclusivo necessariamente concordato. Il 15 luglio i Capigruppo decisero di portarlo in votazione prima della pausa estiva, pertanto ne chiedo l'iscrizione.



PRESIDENTE

Importante è che sia stata formulata la richiesta.
Chiede la parola il Consigliere Calligaro. Ne ha facoltà.



CALLIGARO Germano

Signor Presidente, nella precedente seduta il Gruppo comunista ha chiesto al Presidente della Giunta regionale di dare una informazione sulla situazione della siderurgia in Piemonte. E' di ieri la notizia apparsa su "La Stampa": "Acciaio: chiusura entro il 1988 per la Deltasider di Torino".
Il Presidente della Giunta, indispettito, aveva promesso che alla fine della seduta avrebbe fatto la comunicazione. Questo non è accaduto. Noi chiediamo di non essere presi in giro. Vogliamo che il Presidente della Giunta faccia una comunicazione.



PRESIDENTE

La comunicazione della Giunta è un atto autonomo. Nella sede dei Capigruppo tra le molte richieste di comunicazione che vengono si decide di farne qualcuna.



CHIEZZI Giuseppe

Lei ha ragione, signor Presidente. Il caso specifico è diverso. Nella scorsa riunione il Presidente della Giunta, su sollecitazione nostra, aveva assentito a formulare una comunicazione in merito alla siderurgia immediatamente prima del termine della seduta stessa. E' stato quindi un atto autonomo del Presidente della Giunta che rispettiamo e chiediamo venga confermato dall'atto concreto della comunicazione, che non essendo stata data la scorsa volta deve essere tenuta questa mattina.



MONTEFALCHESI Corrado

Signor Presidente della Giunta, gli organi di comunicazione hanno annunciato la chiusura del polo torinese entro la fine dell'anno. Ci auguriamo, per rispetto reciproco, che oggi venga la comunicazione altrimenti saremmo indotti a pensare cose non piacevoli su questa Giunta e sul suo Presidente.



BELTRAMI Vittorio, Presidente della Giunta regionale

Nella giornata di ieri ho comunicato ai Capigruppo che ho tentato in ogni modo di conferire col Presidente del Consiglio e che ho conferito su questo argomento col suo Sottosegretario Misasi la sera di mercoledì.
Trovandosi il Presidente del Consiglio questa settimana per i noti motivi relativi alla riforma fiscale nella condizione di non poterci ricevere ed essendoci, però, impegnati affinché una rappresentanza del Piemonte venga ricevuta, abbiamo convenuto che l'incontro con il Ministro delle Partecipazioni Statali avvenga nei giorni 3 o 4 agosto. Il giorno esatto mi verrà specificato dal Ministro martedì prossimo.



PRESIDENTE

La lettera con questa comunicazione ai Capigruppo è stata portata a conoscenza di tutti e io ho incaricato gli uffici di farla conoscere ulteriormente.



MONTEFALCHESI Corrado

Prendo atto che, a fronte della richiesta della Regione, il Governo e le Partecipazioni statali decidono in merito al polo della siderurgia piemontese prima di avere ascoltato la Regione interessata. Questo atteggiamento da parte del Governo è di una gravità inaudita e credo che questo debba indurre a qualche meditazione sul peso politico di questa Regione.



(interruzioni)



CALLIGARO Germano

Sulla stampa di ieri la notizia è chiarissima. Che cosa si va a fare il 3 o il 4 di agosto se il Governo ha già deciso?



PRESIDENTE

Il Presidente della Giunta ha già dato la risposta e cioè che il 3 o il 4 si incontra con il Ministro Fracanzani. Ci sarà anche una rappresentanza del Consiglio, quindi la rappresentanza del Consiglio la apriamo a coloro che hanno trattato specificamente questo argomento. Pregherei i Gruppi di farmi pervenire i loro nominativi per la partecipazione a questo incontro.



VALERI Gilberto

Signor Presidente, avevo richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di quanto era stato convenuto nella riunione dei Capigruppo del 15/7 in ordine all'energia.



PRESIDENTE

Ho già detto che il problema è stato posto. Mi rimetto ai Capigruppo.



VALERI Gilberto

Scusi, Signor Presidente, Le chiedo di seguire la procedura prevista dall'art. 49 del Regolamento relativamente alla modifica dell'ordine del giorno.
La richiesta che come Gruppo comunista ribadiamo è di iscrivere all'ordine del giorno l'argomento in questione, e ciò non in antitesi a quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, bensì in attuazione di quanto da essa stabilito il 15 luglio.



PRESIDENTE

Mi formalizzi la richiesta e la presenti. Dopodiché mi rimetterò alla decisione dei Capigruppo. Quindi la richiesta non è perenta.



VILLA Antonino

Signor Presidente, poiché la VI Commissione l'aveva richiesto la settimana scorsa e dal momento che questa mattina abbiamo espletato a maggioranza il parere sul piano di formazione professionale, penso che non sia perenta neanche la mia domanda di iscrizione all'ordine del giorno del piano di formazione professionale.



PRESIDENTE

I Capigruppo lo hanno preso in esame, ma non è stato iscritto perch non era ancora deliberato. Dopo la formale deliberazione della Commissione lo porrò tra gli argomenti da iscrivere.


Argomento: Variazioni di bilancio

Esame progetto di legge n. 403: "Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988"


PRESIDENTE

Passiamo dunque ad esaminare il progetto di legge n. 403 di cui al punto 5) all'o.d.g.
Relatore è il Consigliere Santoni che dà per letta la relazione.
Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 38 hanno risposto SI 37 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 3 è approvato.
Si proceda ora alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 37 hanno risposto SI 36 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Parchi e riserve

Esame proposta di deliberazione n. 912: "Approvazione del Piano Naturalistico del Parco Naturale della Val Troncea"


PRESIDENTE

Passiamo quindi ad esaminare la proposta di deliberazione n. 912 di cui al punto 10) all'o.d.g.
Ha chiesto la parola il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

A questa proposta di deliberazione è annesso il progetto di legge n.
388 relativo alle sanzioni. Si tratta di provvedimenti licenziati all'unanimità da parte della Commissione competente. La deliberazione tratta del piano naturalistico della Val Troncea e viene approvata ai sensi della legge regionale e ai sensi della legge 431.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione la deliberazione in esame, il cui testo, a mani dei Consiglieri, verrà trascritto nel processo verbale della adunanza in corso.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' approvata all'unanimità dei 32 Consiglieri presenti.


Argomento: Parchi e riserve

Esame progetto di legge n. 388: "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano Naturalistico del Parco Naturale della Val Troncea"


PRESIDENTE

Passiamo quindi al progetto di legge n. 388 di cui al punto 11) all'o.d.g..
Non essendovi richieste di parola, passiamo all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 40 hanno risposto SI 39 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'art. 2 è approvato.
Prima di passare alla votazione dell'intero testo della legge ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Chiezzi. Ne ha facoltà.



CHIEZZI Giuseppe

Durante i lavori della Commissione avevo espresso il desiderio condiviso anche dal collega Ratti, di conoscere, in occasione della approvazione di questa legge o successivamente, gli esiti delle sanzioni già previste in leggi precedenti per quanto riguarda contravvenzioni alla normativa sui parchi. Questa conoscenza sarebbe utile per conoscere il modo in cui le sanzioni operano fattivamente nei confronti dei trasgressori, i tipi di sanzioni comminate e gli introiti incassati dalla Regione per queste sanzioni.
Prego L'Assessore di fornire al Consiglio questi dati.
Il voto del Gruppo comunista è comunque favorevole.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vetrino.



VETRINO Bianca, Assessore ai parchi

Non mi è stata riferita questa esigenza espressa in sede di Commissione.
Mi sembra comunque corretta la richiesta che viene fatta, quindi chiederò agli uffici di predisporre il quadro della situazione che far pervenire alla Commissione stessa senza aspettare la predisposizione di un disegno di legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ratti.



RATTI Aldo

Svolgerò una breve dichiarazione di voto. Sono relatore di questa proposta di legge e la relazione è stata data per letta per brevità.
Nell'ambito della relazione avevo inserito qualche dato appunto perché era stato richiesto in sede di Commissione. Questa è la seconda legge che votiamo sulle sanzioni relative a contenuti di piani naturalistici, quindi è interessante conoscere per tutte le leggi che prevedono sanzioni come queste sono state applicate.
Nel 1985 sono state comminate penali per 32.170.000 lire; nel 1986 per 20.9393.000 lire e nel 1987 per 44.211.000 lire.
Queste cifre però nella loro entità complessiva non dicono molto perch sarebbe interessante sapere per quali violazioni sono state applicate.
Questo ci serve per tarare con esattezza la valenza delle leggi emanate dalla Regione per difendere i parchi.
Sarà comunque utile un approfondimento per il futuro. Per intanto, a nome del Gruppo DC, dichiaro voto favorevole.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'intero testo della legge.
Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 43 hanno risposto SI 42 Consiglieri si è astenuto 1 Consigliere.
L'intero testo della legge è approvato.


Argomento: Organizzazione regionale: argomenti non sopra specificati

Esame p.d.l. n. 331: "Norme sul patrocinio a favore dei dipendenti ed amministratori regionali per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio"


PRESIDENTE

Passiamo all'esame del p.d.l. n. 331.
La parola al relatore Santoni.



SANTONI Fernando, relatore

Presidente e colleghi Consiglieri, il presente disegno di legge precisa meglio limiti e contenuti delle norme già esistenti sul patrocinio legale a carico della Regione a favore dei dipendenti regionali e estende queste norme anche a favore degli amministratori.
Il testo è estremamente conciso e chiaro. Prevede la possibilità da parte della Giunta di concedere il patrocinio a carico della Regione per dipendenti e amministratori là dove si è aperto un procedimento civile penale o amministrativo a carico di un dipendente o di un amministratore e non sussistano motivi di conflitto di interessi tra la Regione e il dipendente o l'amministratore.
Il costo del patrocinio, al termine del procedimento, là dove l'interessato dovesse essere condannato per dolo o colpa grave dovrà essere dalla Regione restituito e quindi richiesto dalla Regione all'interessato di contro, se il patrocinio inizialmente al procedimento non è stato concesso, ma il procedimento si è concluso con proscioglimento pieno dell'amministratore o del funzionario, questi, a un anno dalla definizione del provvedimento, potrà richiedere alla Regione il pagamento di quanto la Regione avrebbe pagato qualora inizialmente avesse concesso il patrocinio nei limiti delle tabelle professionali liquidate dagli Ordini professionali stessi.
Il disegno di legge prevede altresì l'abrogazione della vecchia normativa in quanto la presente è sostitutiva.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, passiamo all'esame dell'articolato.
ART. 1 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
ART. 2 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 2 è approvato.
ART. 3 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 3 è approvato.
ART. 4 - Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 34 hanno risposto SI 31 Consiglieri si sono astenuti 3 Consiglieri.
L'art. 4 è approvato.
Si proceda alla votazione per appello nominale dell'intero testo della legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 34 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri.
L'intero testo è approvato.


Argomento: Tutela dagli inquinamenti del suolo - smaltimento rifiuti

Ordine del giorno n. 536 sull'Acna


PRESIDENTE

L'ordine del giorno è stato distribuito.
Chiede la parola il Consigliere Reburdo.



REBURDO Giuseppe

Signor Presidente, chiedo se in questo ordine del giorno può essere inserita una dicitura contenente precise garanzie sul salario dei lavoratori.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini



MARCHINI Sergio

Un documento che si espone alla pubblica opinione deve essere comprensibile e leggibile senza il rinvio ad atti precedenti. La questione che riguarda i lavoratori in questo documento non c'è, quindi mi sembra normale che venga ripreso.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'ordine del giorno così emendato, il cui testo recita: "Visto l'Ordine del Giorno votato dal Consiglio regionale il 7 luglio 1988 Visti i recenti gravi avvenimenti che si sono verificati sia all'interno dell'azienda ACNA (nube tossica), sia all'esterno, con conseguenti problemi di grave tensione sociale Visto che in data odierna i Ministri competenti e il Consiglio dei Ministri devono decidere sulla sospensione delle produzioni dell'azienda ACNA chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di assumere sulla vicenda ACNA una decisione per la chiusura conforme alla posizione contenuta nell'Ordine del Giorno votato il 7 luglio 1988 dal Consiglio regionale del Piemonte (che si allega), con la garanzia del salario per i lavoratori della Azienda esprime solidarietà alle popolazioni della Valle Bormida che hanno subito e continuano a subire l'inquinamento prodotto dall'ACNA nonché ai rappresentanti delle Amministrazioni locali riuniti in assemblea presso la Provincia di Alessandria manifesta la propria disponibilità a partecipare alle iniziative che potranno essere decise in previsione del prossimo dibattito parlamentare sull'argomento." Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei 42 Consiglieri presenti.


Argomento: Beni culturali (tutela, valorizzazione, catalogazione monumenti e complessi monumentali, aree archeologiche) - Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Esame progetto di legge n. 315: "Utilizzo del fondo per le opere di urbanizzazione finalizzato ad interventi regionali concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi" e ordine del giorno del PCI sul non passaggio agli articoli (seguito)


PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori con l'esame del progetto di legge n. 315 di cui al punto 4) all'o.d.g.
La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, avevamo presentato l'ordine del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli e per il rinvio in Commissione prima della discussione.
Abbiamo presentato degli emendamenti che non sono piccole modifiche o semplici aggiustamenti, ma costituiscono una vera e propria legge organica alternativa a quella presentata al Consiglio e licenziata dalla Commissione.
Nella nostra proposta sin dal titolo individuiamo l'area di applicazione di questa legge e cioè i contributi devono essere utilizzati solamente per manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento conservativo. E' una scelta precisa, non si deve interferire sull'autonomia comunale. Gli scarsi fondi a disposizione della Regione devono essere finalizzati al recupero di monumenti di particolare valore storico artistico e culturale.
Questa posizione è stata ampiamente pubblicizzata dalla stampa infatti tutto l'articolo è incentrato sui nostri emendamenti. L'articolista per non precisa questo aspetto, non so se per disinformazione soggettiva o per disinformazione che esce dal Consiglio regionale. Questo crea anche qualche problema infatti vengono presentate erroneamente le posizioni dei Gruppi presenti in quest'aula. Si attribuisce al Presidente Aldo Viglione il merito di avere sollevato il problema del recupero dei monumenti di edifici storici dedicati al culto. L'ha fatto in questa legislatura, persino quando abbiamo apportato la modifica alla legge regionale 56. E' stato ricordato che allora in qualità di Presidente della Giunta aveva sostenuto la necessità di intervenire per la salvaguardia e il recupero dei monumenti storici, artistici e religiosi. Ma mi risulta però che in Commissione o in aula ci sia stata l'immediata adesione di socialdemocratici, liberali e repubblicani. Lo possono sempre fare, ma certo è che quella è stata un'informazione del tutto errata come è errata l'informazione sulla proposta di legge dei Gruppi democristiano e socialista circa il vincolo dell'8% a favore degli enti ecclesiastici. Era una proposta originaria, poi modificata dagli stessi proponenti, che non corrisponde più all'oggetto della discussione.
Non per essere provocatori verso il Presidente della Giunta ma, in fin dei conti, la Giunta regionale si è dimostrata abbastanza agnostica rispetto a questa proposta di legge, giustamente forse perché era una proposta di legge di iniziativa di alcuni Consiglieri o di alcuni Gruppi (puntini)



BELTRAMI Vittorio, Presidente della Giunta regionale

Era una difesa della laicità della Giunta.



BIAZZI Guido

Che la Giunta sia laica lo impone anche la legge. Credo che la legge non permetta ai ministri del culto di partecipare a giunte regionali comunali e così via.
Non risulta fino a questo momento che sia arrivato il nulla osta dalla maggioranza e dirò poi qualcosa a questo proposito.
Nel dibattito che c'è stato non si è formata una maggioranza attorno alle proposte licenziate dalla Commissione. Scorriamo gli interventi.
Quello del Consigliere Ferrara per il Gruppo PRI dice: personalmente mi astengo, gli altri colleghi di Gruppo valuteranno secondo coscienza. Ho molte perplessità, la Regione non svolge un ruolo programmatorio, impone ai Comuni scelte che rientrano nella loro libera autonomia, prefigura scelte che dovrebbero essere riservate ai Comuni. Ci lamentiamo delle imposizioni statali che invadono la nostra sfera di autonomia, ora noi facciamo lo stesso imponendo ai Comuni degli oneri ben conoscendo le loro condizioni di bilancio.
Il collega Marchini aveva molte perplessità. Diceva che si dovrebbero prevedere interventi in altri settori. La Regione ha difficoltà a programmare (ma non vorrei che si scambiassero perplessità con pregiudizi ideologici).
Il collega Majorino diceva: la deliberazione quadro dovrebbe riguardare tutti i soggetti e definire solo i criteri. Ha delle perplessità per quanto si riferisce alla deliberazione quadro in presenza di una legge che già ipoteca le scelte future. Rilevava la disparità di trattamento tra i diritti soggettivi e attribuiva la frase al collega Ferrara. Majorino sosteneva che siamo di fronte a un vero e proprio privilegio per gli edifici dedicati al culto.
Al collega Rossa questo disquisire se sia privilegiata la chiesa cattolica rispetto alle altre chiese sembrava un esercizio inutile.
Marchini prontamente osservava che non si può dire che è privilegiata dal momento che le altre non ci sono nemmeno. Il collega Rossa ha poi detto tante altre cose nelle quali non mi voglio addentrare anche perché non è presente come interlocutore (probabilmente avrà esaurito tutto la seduta scorsa).
Dal quadro che ho cercato di tratteggiare non si delinea una maggioranza a favore della proposta presentata. Di qui si pone il problema di dare all'esterno del Consiglio una informazione corretta su un tema delicato che incide sull'autonomia dei Comuni e su un patrimonio consistente, ampio e molte volte unico per intere zone della Regione. C'è il pericolo che crescano delle aspettative senza la possibilità di dare risposte soddisfacenti.
Si afferma che con questo provvedimento si potranno salvare centinaia di chiese in condizioni precarie o tenute in piedi grazie alla buona volontà dei fedeli. Il Presidente della Giunta osservava che se non decidessimo di agire subito (ma non è la Giunta che ha scelto di agire subito) tra qualche anno assisteremmo impotenti allo sfascio di veri e propri gioielli e così via.
Se pensiamo però all'entità dello stanziamento, 300 milioni per il 1988, 900 milioni nell'arco di tre anni, abbiamo subito presente l'enorme divaricazione che esiste tra le informazioni che si danno ai soggetti interessati e quelle che potranno essere le iniziative concrete. Si ha l'impressione ancora una volta che si voglia prendere in giro la gente.
L'informazione deve essere corretta e a maggior ragione partendo da queste considerazioni noi insistiamo perché ci si ancori solidamente a interventi di manutenzione straordinaria, recupero e restauro di monumenti di particolare interesse.
Ecco perché, Signor Presidente, pensiamo di ritirare l'ordine del giorno da noi presentato. Si è appena iniziata la discussine nel merito della legge ed è opportuno che la legge si dispieghi con tutte le sue potenzialità all'interno del Consiglio regionale.
I nostri emendamenti sono una vera e propria alternativa alla proposta di legge, abbiamo fatto delle scelte precise e vediamo che queste scelte sono state pubblicizzate dalla stampa. Speriamo di trovare un consenso adeguato all'interno di questo Consiglio regionale.



PRESIDENTE

L'ordine del giorno si intende ritirato, si può quindi passare al voto del disegno di legge.
Sono stati presentati quattro emendamenti al titolo. Chiede la parola il Consigliere Reburdo. Ne ha facoltà.



REBURDO Giuseppe

Chiedo di conoscere le motivazioni che hanno sollecitato le modifiche al titolo della legge, anche per capire la filosofia degli emendamenti, e di passare prima all'esame degli articoli.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, a noi sembra che l'osservazione di Reburdo sia fondata e corretta. Indubbiamente il titolo è la sintesi del contenuto della legge, quindi, se è possibile, ritengo che si debba trattare il titolo della legge stessa al termine della discussione che avverrà sui singoli articoli.



PRESIDENTE

Chiede di intervenire il Consigliere Biazzi. Ne ha facoltà.



BIAZZI Guido

Non abbiamo nessuna difficoltà a procedere in questo modo anche perch abbiamo appena detto che il dibattito è aperto. Questa è una prassi generalmente seguita in Parlamento.



PRESIDENTE

Non vedo obiezioni. Passiamo dunque all'esame dell'articolato.
ART. 1 a) Il Consigliere Sestero presenta il seguente emendamento: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 - (Finalità) La presente legge detta norme per l'individuazione di aree da destinare ad edifici per il culto in occasione della predisposizione e revisione degli strumenti urbanistici generali e stabilisce provvidenze in materia di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici per il culto di particolare valore storico artistico e culturale".
La parola al Consigliere Sestero.



SESTERO Maria Grazia

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, noi intendiamo cambiare radicalmente le finalità della legge per una questione di carattere generale e abbiamo usato la terminologia "edifici per il culto" come unica terminologia di riferimento perché ci pare ampiamente comprensiva di qualsiasi tipo di pratica di culto. Mi spiace che non sia presente il Consigliere Rossa che la scorsa volta ha dato lezioni di modernità usando alcune frasi da Bignami provenienti da Via del Corso. Ci pare quindi una dicitura aperta e non limitativa, non pensata per le chiese cattoliche come le dichiarazioni del Presidente della Giunta su La Stampa lasciano intendere.
E' un po' troppo semplicistico definire questa dicitura non moderna come ha detto Rossa. Non pensiamo ai secoli passati, ma pensiamo ai secoli a venire e alla pluralità di presenze religiose. Noi le rispettiamo tutte non vogliamo collocarne nessuna in aree marginali della società. Proprio per questo non possiamo accettare l'elogio di stampo concordatario che il Consigliere Angiolino Rossa ha fatto la volta scorsa.
Proponiamo di togliere il carattere limitativo dell'art. 1 che si riduce a due tipi di presenze religiose ed esclude, ad esempio, le comunità israelitiche.
Proponiamo inoltre che sul piano del sostegno degli edifici per il culto si ragioni attorno ad individuazioni di aree in riferimento alla predisposizione e revisione degli strumenti urbanistici generali senza stabilire vincoli particolari esplicitando la questione delle provvidenze in materia di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, su cui non abbiamo obiezioni una volta che si è stabilito che vale per ogni tipo di edificio per il culto.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Ho letto ripetutamente e attentamente la proposta di modifica all'art.
1 che viene dal Gruppo comunista e debbo dire, parlando a nome dei presentatori della proposta di legge, di non poterla accettare. Non posso peraltro nemmeno avanzare allusioni offensive a colleghi della maggioranza che si sono espressi con pari dignità sulle proposte di legge presentate e poi unificate. Non mi pare Rossa meriti l'appellativo di uomo dalla cultura bignamesca. Ha parlato con dignità e quindi non va ridotto nel suo valore culturale. Semplicemente ritiene questa proposta di legge interessante e accettabile e ha manifestato il suo esplicito apprezzamento.



(Commenti dai banchi di sinistra)



NERVIANI Enrico

La prima volta abbiamo taciuto, la seconda volta abbiamo taciuto, la terza volta questa menzione ci è sembrata veramente offensiva per la persona che ha manifestato le sue idee nel modo che ha ritenuto opportuno manifestarle e per coloro verso i quali queste idee sono state dirette.
In secondo luogo vorrei cogliere l'occasione, visto che costantemente si fa riferimento alle notizie di stampa, che noi non abbiamo nessun dovere di riferirci a queste nel nostro dibattito. Esistono dei testi legislativi esiste il dibattito che si è svolto e a questi soltanto noi ci atterremo.
Faccio inoltre rilevare che la definizione "chiese ed altri edifici religiosi" è menzionata nel titolo di cui parleremo più avanti. Qui dobbiamo attenerci al testo dell'art. 1. In particolare è contestato il riferimento all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.
Ritengo invece che questo riferimento sia obbligatorio e sia importante al punto tale da invalidare la nostra proposta di legge se non fosse rispettato.
Quando ho steso la proposta di legge non ho inteso minimamente discriminare alcuna confessione religiosa. Al tempo stesso ho ritenuto importante riconoscere la storia del nostro Paese che è fortemente contrassegnata dalla valenza cristiana e dalla valenza cattolica, quindi prescindere da questo elemento mi sembrerebbe una forzatura. Se non vogliamo dargli privilegio dobbiamo tuttavia dargli valore prioritario nelle nostre considerazioni.
L'art. 8 della Costituzione fa riferimento alla possibilità di intese delle confessioni religiose con lo Stato; possibilità che non è preclusa ad alcuno, tant'è vero che vi sono cinque confessioni religiose che hanno avviato un processo di intesa con lo Stato. Noi sollecitiamo queste intese in modo che chiunque, una volta avuto un rapporto con lo Stato, possa usufruire dei benefici che dovessero derivare dalla presente proposta di legge. Non c'è un atteggiamento pregiudizialmente preclusivo nei confronti degli altri, c'è al contrario una sollecitazione agli altri perché si pongano nelle condizioni di fruire dei vantaggi che da questa legge discendono.
Mi sembra che queste considerazioni siano più che sufficienti per dimostrare che non vi è nulla da cambiare nel testo che noi abbiamo proposto che, peraltro, è già stato approvato da altre Regioni sicuramente dopo un dibattito ugualmente approfondito.
Sui termini "chiese, confessioni religiose, attrezzature religiose" potremo discutere a lungo nel momento in cui parleremo del titolo. Anche qui non vi è da parte nostra alcuna preclusione. Non intendiamo riferirci parlando di chiese, soltanto alla chiesa cattolica. Siamo anche disponibili nei confronti di altri edifici di culto con un'espressione possibile guardare agli edifici di culto con un'espressione possibile, conché ci siano i termini di "attrezzature religiose" che sono peraltro presenti in tutta la storia legislativa del Paese e della nostra Regione.
Voglio ricordare al collega Biazzi e alla collega Sestero che l'art. 21 della legge n. 56/77 parla esplicitamente di attrezzature comuni di tipo religioso. La stessa formulazione vi è nella legge n. 847 e nella legge n.
865, quindi questa terminologia è costante e non si capisce per quale ragione debba essere cancellata con una spugna da questo dibattito. Sembra quasi che si cominci dall'anno zero, che non esista l'art. 7, che non esista il concordato, che non esista la rinnovazione del concordato, che non esista la legge n. 865, che non esista la legge n. 56/77, che non esistano le ultime leggi che hanno definito gli enti di culto. Chiedo almeno un minimo di coerenza almeno sui nostri articoli.
Se poi ci riferiamo all'art. 51, lettera m), che è stato frequentemente ricordato, rinvio i colleghi a leggere attentamente il testo del dibattito che si è svolto nel 1984 in questa sede. Si è rinviata soltanto la definizione dei criteri, ma il principio della destinazione di parte degli oneri a queste opere è stato dichiarato sancito, votato con 43 voti su 44.
Noi in questa sede non stabiliamo neppure dei criteri in termini privilegiati, diciamo soltanto che i Comuni (altro che violenza!) possono decidere autonomamente, anno per anno, la quota che deve essere destinata ad interventi di questo tipo.
Quindi anche l'obiezione che qualche amico di altri Gruppi politici aveva fatto in Commissione è stata ampiamente recepita nel senso del massimo rispetto e della non violenza ai Comuni.
Per questo noi riteniamo che l'art. 1 della legge sia costituzionalmente e legislativamente radicato e fondato, rispettoso di tutti coloro che si vogliono mettere nelle condizioni di avere un rapporto positivo con lo Stato. Pertanto non riteniamo di dover accettare delle modifiche al riguardo.



PETRINI Luigi



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ferrara.



FERRARA Franco

Chiedo la parola per una dichiarazione di voto.
Vorrei soffermarmi principalmente sulla seconda parte dell'emendamento dove parla di finalità tendenti alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici di culto di particolare valore storico, artistico e culturale. Credo sia questo l'elemento di ambiguità di questa legge.
Ho presentato un emendamento all'art. 4 dove si individua meglio la finalità di questa legge, ovvero specifichiamo che questi contributi debbono essere finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e al risanamento degli immobili di valore storico, artistico e culturale. Mi pare che questa sia la parte più significativa dell'emendamento presentato dal Partito Comunista. Questa parte dell'emendamento si sovrappone ad un emendamento ad un altro articolo, presentato dal Gruppo repubblicano quindi il nostro sarà un voto favorevole.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Abbiamo già annunciato il nostro voto e le motivazioni per cui riteniamo di non poter condividere l'emendamento. Vorrei aggiungere una parola a completamento di quanto espresso dal collega Nerviani sulle ragioni per cui ci sembra che l'emendamento comunista non possa essere accolto.
Mentre il testo di legge si limita a dichiarare che le finalità della legge sono di disciplinare determinati interventi, l'accoglimento dell'emendamento comunista significherebbe, fin dal primo articolo circoscrivere le finalità di questa legge a due dei tre elementi che compongono la legge stessa.
Vorrei insistere sul fatto, anche perché il più volte citato articolo di Stampa Sera ed anche altri commenti di stampa precedenti hanno ingenerato, non volutamente, una certa confusione sulla finalità principale e sulla ragione stessa di questa legge.
Questa legge nasce dalla legge sulla tutela del suolo che impone di precisare le modalità con cui gli oneri urbanizzativi debbono essere destinati.
Gli elementi di fondo sono tutti nella precedente legislazione nazionale e regionale e cioè: che i luoghi di culto e le attrezzature di interesse comune aventi finalità religiosa sono opere di urbanizzazione secondaria: questo è un dato di fatto del quadro giuridico da cui non possiamo prescindere che a questo tipo di opere di urbanizzazione vanno destinati in parte i proventi degli oneri urbanizzativi pagati dai cittadini: questo è anche moralmente giusto perché i cittadini che versano quote urbanizzative hanno diritto a richiedere, nel limite del possibile, che i Comuni affrontino tutte le opere di urbanizzazione che rappresentano l'acquisizione, per quella determinata area urbanizzata, dei servizi socialmente rilevanti e riconosciuti come tali dalla legislazione italiana la nostra legge urbanistica prevede che con atto proprio il Consiglio regionale stabilisce le modalità con cui questo deve avvenire.
Precisare, invece come si vorrebbe fare con questo emendamento, che la legge è finalizzata a) a definire le aree in sede di piano regolatore; b) a dare dei contributi per le chiese monumentali, per la salvaguardia degli edifici di carattere architettonico o monumentale riconosciuto, snatura completamente la finalità di questa legge, la rende inutile, quindi vanifica la volontà e la scelta dei presentatori di una legge che ha avuto tutti i passaggi e le discussioni in Commissione urbanistica proprio a questo fine.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il collega Majorino. Ne ha facoltà.



MAJORINO Gaetano

Alla luce di quanto ha detto il Consigliere Martinetti in ordine alla riduttività dell'emendamento proposto, che esclude in sostanza quelle normative che incidono sull'articolo 51, in base a questo rilievo e a questo richiamo e in coerenza con quanto detto nel corso della discussione generale, esprimerò assenso all'emendamento. Intendo riferirmi a quel passo dell'intervento laddove esprimevo, pur senza dirlo espressamente, dei dubbi sulla costituzionalità dei primi 5 articoli di questa legge, in quanto la loro entrata in vigore costituirà una sorta di privilegio a favore degli edifici di culto, cattolici e acattolici, rispetto alle altre categorie di possibili fruitori degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Avevo parlato di una sorta di privilegio ma, premeditando sulla questione, mi pare di poter affermare che si venga ad avere una violazione dell'art. 3 della Costituzione che prevede il principio di uguaglianza.
Con riferimento all'Art. 51 della legge urbanistica, che poneva sullo stesso piano gli edifici di culto, gli asili nido, le scuole materne, le scuole d'obbligo e tutti quegli altri soggetti elencati all'Art. 51 sub 2 si ha una disparità di trattamento fra gli edifici del culto cattolico e/o acattolico da una parte e tutti questi altri soggetti, perché i primi saranno oggetto della delibera quadro che dovrà dettare i criteri, mentre gli edifici per il culto vengono sganciati dalla delibera e, ai fini di partecipare alla distribuzione di questi proventi, hanno una vera e propria legge speciale.
Alla luce di queste considerazioni il mio voto sarà di assenso all'emendamento proprio perché tende a non prendere in considerazione come normativa una modifica dell'Art. 51 della legge urbanistica.



PRESIDENTE

Chiedo scusa, l'Assessore competente ha chiesto di dare una precisazione.



GENOVESE Piero Arturo, Assessore all'urbanistica

Ho chiesto di intervenire per fare due osservazioni, precisando che intendevo intervenire nel dibattito generale la scorsa volta, ma la seduta venne chiusa all'improvviso.
Credo che l'atteggiamento della Giunta in sede di Commissione e di Consiglio non sia stato agnostico, bensì corretto a fronte di iniziative di legge consiliari; la Giunta ha avanzato suggerimenti e indicazioni di modifiche tecniche, delle quali i presentatori dell'iniziativa legislativa hanno tenuto conto.
Prendiamo in considerazione l'art. 51 della legge 56 - lettera M, dove si parla di edifici per il culto. Siamo in presenza di opere tutte individuate come opere di urbanizzazione secondaria. Questo è chiaro a tutti.
Le opere di urbanizzazione secondaria individuano per lo più un soggetto pubblico attuatore e gestore delle opere. Se si escludono gli edifici per il culto, tutte le opere di urbanizzazione secondaria sono di norma realizzate da parte di un ente pubblico. Quindi, per le opere di urbanizzazione secondaria, con l'eccezione degli edifici per il culto, si utilizzano regolarmente le quote del fondo degli oneri di urbanizzazione secondaria, sulla base dell'art. 12 della legge 10.
L'art. 12 della Legge 10 dice che il fondo è destinato a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo scelte che fanno i Comuni. Già oggi il Comune, con le modifiche a suo tempo approvate alla L.R. 56/77, può decidere con atto proprio la partecipazione, i criteri e l'entità del contributo a valere sui fondi di urbanizzazione secondaria per le opere di un asilo o di una scuola materna non realizzata direttamente come per le opere per il culto. La differenza è che sull'asilo, sulla scuola materna, sui centri sociali e civili, sulle attrezzature culturali sportive, annonarie il Comune fa una riflessione politica complessiva e ha una responsabilità di decisione autonoma, tenendo conto della ripercussione e del significato sociale e politico delle scelte che compie; nel caso degli edifici di culto invece deve decidere se destinare una quota del fondo ad altri soggetti. Infatti non c'è nessun Comune che realizzi le opere per il culto perché non è tenuto a farlo. Questa distinzione è fondamentale e va tenuta presente. La discriminazione è oggi nei confronti delle opere del culto.
L'art. 12 della legge 10 è chiarissimo e in merito al restauro e al recupero dà ai Comuni possibilità amplissime di intervento. C'è poi invece tutto il discorso fatto dal collega Chiezzi sulle difficoltà dei Comuni sull'assenza di una legislazione adeguata in materia di regime dei suoli e sulla insufficienza dei fondi di urbanizzazione, ma direi anche sul non corretto utilizzo dei fondi di urbanizzazione. Ma chiudo subito questa parentesi perché secondo la legge la destinazione e l'uso di questi fondi dovrebbero essere strettamente controllati. Però non è sempre così. Su questo dovremmo riflettere in sede di revisione delle tabelle parametriche anche sulla base delle esperienze. Quindi, se partiamo dal presupposto che il fondo sia congruamente alimentato, il Comune può anche destinare i fondi al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, in base a una politica comunale, di cui ogni Comune è responsabile, e in base alla legislazione regionale, la quale non riprende specificamente l'art. 12 della legge 10, che comunque è in vigore. Nel caso di edifici per il culto il soggetto a cui compete la realizzazione e la gestione delle opere non è un soggetto pubblico. Ne consegue una disparità di trattamento nei confronti degli edifici per il culto perché tutte le altre opere di urbanizzazione secondaria di norma sono realizzate, in tutto o in parte con le quote del fondo.
Qui siamo nel caso capovolto: il contributo può essere assegnato ai soggetti attuatori solo con decisione apposita del Comune e la legge proposta si ripropone di non vanificare la scelta in tal senso operata con le modifiche alla L.R. 56/77.
Anche per quanto riguarda il restauro di edifici di valore storico monumentale, è necessario fare una precisazione. Appare condivisibile l'attuale proposta, formulata dai colleghi proponenti anche su suggerimento dell'Assessorato, di togliere ogni imposizione ai Comuni sulla misura della quota da accantonare, il che significa che ogni Comune, nella propria autonomia, in base alle riscontrate esigenze e alla sensibilità in ordine a questi problemi, accantonerà una quota del fondo, che potrà essere anche minima (ad esempio, per interventi di manutenzione straordinaria) o di entità più consistente per consentire interventi che hanno altro significato, rivolti al recupero culturale e storico o ad assicurare un servizio alle popolazioni: ciò dipenderà anche dal grado di maturazione e convinzione che le singole comunità locali esprimeranno attraverso i propri rappresentanti nelle Amministrazioni locali. Quindi, la proposta non crea discriminazioni, ma rappresenta un tentativo di equiparare i soggetti che potenzialmente debbono poter usufruire dei fondi in quanto destinatari dell'obbligo-dovere di realizzare le opere di urbanizzazione secondaria che la legge indica; in pari tempo non si lede l'autonomia comunale in quanto la determinazione della quota del fondo è lasciata alla discrezionalità e alla convinzione delle singole comunità locali e dei loro rappresentanti.
Questa è l'opinione che mi sento di esprimere anche a nome della Giunta.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Biazzi.



BIAZZI Guido

Il collega Martinetti con molta pacatezza è entrato nel merito del confronto, infatti partendo da questo emendamento si sviscerano i termini della questione.
Prima che intervenisse l'Assessore Genovese mi ero appuntato una precisazione che riguarda la dizione "edifici per il culto". Perché abbiamo utilizzato questa dizione? Si potrebbe rovesciare la domanda: perché non usare questa dizione? L'Assessore usa questa dizione, perché "edifici per il culto" è la dizione della legge regionale 56/77. L'art. 21 a proposito di standards parla di "aree per attrezzature di interesse comune religiose, culturali, sociali, assistenziali"; era inevitabile che in quel contesto si potesse usare la dizione "attrezzature religiose", ma, quando si elencano le opere di urbanizzazione secondaria, la dizione della legge 56 al punto m) precisa: "edifici per il culto". E' stata una scelta precisa del legislatore piemontese; non c'è sempre la stessa dizione in altre leggi regionali. Qualcuno va ben oltre e dice che per opere di urbanizzazione secondaria si possono intendere le case parrocchiali. Sono altre scelte.
Per il Piemonte questa è la dizione. Modificarla vuol dire modificare la legge urbanistica regionale.
Perché modificarla? Perché non ancorarci a quello che è stato sancito sin dall'inizio e ribadito da tutti senza grandi scontri. Quando è stata scelta questa dizione non è che non si conoscessero altre dizioni. C'era la dizione della legge 847 del 1964, modificata con la legge 865 in "chiese ed altri edifici per servizi religiosi"; c'era già una dizione simile a quella dell'art. 21 del Decreto ministeriale n. 1444 del 2.4.1968. Ma ce n'erano numerose altre a partire dalla legge 167 e questo ci ha portato a una prima constatazione indubitabile: la dizione "opere di urbanizzazione secondaria" e l'inserimento all'interno di queste opere della dizione "edifici per il culto o chiese ed altri edifici religiosi" è il frutto di una sedimentazione pluridecennale avvenuta all'interno della nostra legislazione con motivazioni diverse.
Alcune modifiche della dizione sono venute a seguito della indicazione delle opere di urbanizzazione da ammettere a mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti. Voglio dire che le sedimentazioni sono venute per ragioni diverse. Noi vogliamo andare invece alla sostanza della questione e in questo momento la sostanza non può che essere la legislazione regionale, a meno che la si voglia modificare, ma allora si dica chiaramente che si vuole modificare per questa parte la LR n. 56/77.
L'Assessore Genovese ha fatto riferimento all'art 12 della legge 10 che però dice poco sulla materia che stiamo discutendo. Dice che i proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli artt. 15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione delle aree di cui all'art. 13.
Ebbene, questo ci porta proprio a quanto noi abbiamo sostenuto sin dall'inizio. Nessuno mette in discussione la facoltà del Comune di decidere autonomamente sull'utilizzo delle proprie risorse tra cui anche gli oneri di urbanizzazione secondaria. Questo noi l'abbiamo sostenuto fin dall'inizio ed è questo il significato che diamo agli emendamenti. Noi vogliamo che i Comuni decidano autonomamente l'utilizzo delle risorse. Non abbiamo mai detto che è illegittimo destinare queste risorse per il recupero di chiese o addirittura per la costruzione di nuovi edifici per il culto, diciamo però che deve decidere il Comune, proprio ai sensi dell'art.
12, che l'Assessore ha citato, e in base ai programmi che il Comune approva tenuto conto delle proprie risorse che ricava dagli oneri relativi alle concessioni (costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria).
Le argomentazioni dell'Assessore rafforzano le nostre convinzioni. Non discutiamo le scelte che hanno fatto altre Regioni. Pare addirittura che siano pendenti dei ricorsi presso la Corte Costituzionale. A noi, che non abbiamo votato l'art. 7 del Concordato, ci sembra una forzatura voler stabilire per alcuni soggetti il diritto ad attingere al fondo comunale, e non ci convincono le affermazioni dell'Assessore.
E' vero, l'emendamento approvato nel 1984 è ambiguo e non chiaro, per si può abrogare. Abrogandolo forse faremmo un'opera meritoria. Dalla formulazione di quell'emendamento però non si può trarre meccanicamente un diritto soggettivo per alcuni.
L'emendamento all'art. 51 dice: "Con apposito atto il Consiglio regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune". Non dice altro. Chiunque sia un soggetto diverso dal Comune deve rientrare in questo atto, può essere un privato, può essere una confessione religiosa. Se stessimo alla lettera potrebbero rientrare in questo articolo perfino l'Amministrazione delle Poste, l'Amministrazione delle Ferrovie, lo Stato quale costruttore di edifici per l'istruzione obbligatoria e così via. Le opere secondarie sono quelle che abbiamo indicato, edifici per il pubblico, scuole secondarie superiori e attrezzature relative, che sono realizzate dallo Stato e dai privati, centri sociali e civili che possono essere fatti dal Comune, da associazioni di volontariato, da associazioni sportive, dalla Regione per la sanità. Tutti questi soggetti hanno diritto di prelazione sul fondo per le opere di urbanizzazione secondaria? Se questo diritto c'è per qualcuno, come ha sottolineato bene Majorino dovremmo garantire lo stesso diritto ad altri soggetti.
Nell'emendamento approvato non c'è nessuna discriminazione tra soggetti diversi che possono eseguire opere di urbanizzazione secondaria al di fuori del Comune. Ecco perché mettiamo in capo al Comune la facoltà di questi interventi. Questo è l'unico modo per fare chiarezza. Rimane aperto il problema dell'ambiguità che è costituita dall'emendamento a suo tempo approvato per quanto riguarda l'oggetto di cui stiamo discutendo.



VIGLIONE Aldo



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi per dichiarazione di voto.



CHIEZZI Giuseppe

Confermo questo emendamento anche in relazione al dibattito che si è svolto.
Innanzitutto bisogna chiarire il contesto generale nel quale discutiamo.
Non possiamo, collega Nerviani, avere due facce, due teste e fare due ragionamenti diversi: uno quando siamo in quest'aula regionale e l'altro quando siamo fuori. Siamo dei cittadini che svolgono le funzioni di Consigliere regionale in quest'aula, ma la maggior parte dell'attività di quest'aula viene conosciuta nel modo in cui si presenta nell'informazione pubblica, in base alla quale la gente ci interpella per chiedere conto di quello che facciamo.
Questa legge era nata per occuparsi del problema delle chiese (che sono un bene di tutti non solo dei credenti) e per dare un contributo concreto al risanamento dei monumenti nazionali. Oggi però ci troviamo in una situazione che non accettiamo.
Ho qui una breve rassegna stampa che illustra le proposte di legge della DC e del Partito socialista nel momento in cui sono state presentate.
Leggo soltanto i titoli attraverso i quali la comunità piemontese è venuta al corrente che stava succedendo qualcosa nei confronti delle chiese: "Una legge salverà chiese e piloni", "Parte degli oneri di urbanizzazione per restauri degli edifici religiosi. La proposta presentata in Regione dalla DC" (L'Eusebiano di Vercelli, 12/10/87); "Restauri alle chiese. Due proposte di legge" (La Voce del Popolo sempre dell'ottobre); "Quelle chiese da non perdere. Dalla Regione la proposta di legge" e così via sino ad un'interessante intervista del 5/11/87 al collega dott. Bartolomeo Martinetti sul "Corriere di Carrù".
Vogliamo capire come dobbiamo collocarci anche perché non vogliamo stare nell'angolo di quelli che non vogliono salvare le chiese che costituiscono un patrimonio di valore artistico. Non ci stiamo, non riuscirete a cacciarci in quell'angolo. Allora, per venirne fuori, dobbiamo usare degli argomenti.
Sul Corriere di Carrù il Consigliere Martinetti dice: "Devo precisare che la proposta di legge a cui ti riferisci, che ho contribuito a preparare e che ora abbiamo unificato in un nuovo testo con quello presentato dal Presidente Viglione, non riguarda propriamente il recupero di monumenti sacri, né grandi né piccoli. Essa riguarda l'utilizzo di oneri di urbanizzazione destinati ai servizi pubblici, per cui non deve considerarsi una legge con finalità di salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, bensì un aiuto a costruire o mantenere chiese a servizio della comunità. Per quanto riguarda il recupero e la conservazione delle cappelle minori e anche delle edicole sacre, di cui è ricco il Piemonte e che hanno un valore non soltanto religioso ma anche storico-culturale insieme con altri colleghi del Gruppo DC, stiamo predisponendo una nuova proposta di legge "ad hoc" che ci auguriamo possa essere accolta favorevolmente".
Dov'è questa legge "ad hoc"? Il collega Martinetti oggi ha ripetuto esattamente quanto ha detto nell'intervista. Per questo l'ho voluto riprendere perché c'è coerenza tra quanto ha detto e quanto era scritto nel giornale. Ma c'è anche una novità dettata dal fatto che il Gruppo DC ha presentato un proposta di legge per gli edifici storici. Allora nuovamente, dopo un dibattito in Consiglio regionale nel quale ogni Gruppo ha espresso le proprie posizioni all'interno della maggioranza, vediamo che il maggiore giornale d'informazione dà alla opinione pubblica delle notizie che non corrispondono alla realtà dei fatti e neppure alla realtà della legge.
Comunque, alla comunità si propone l'interpretazione che si sta discutendo una legge che riguarda le chiese che vanno a pezzi, il che non è vero.
Tutto questo ci preoccupa molto sul piano dell'informazione. Per carità, siamo preoccupati che le posizioni del Partito comunista vengano raramente prospettate ai cittadini, ma siamo ancora più preoccupati della mancata obiettività dell'informazione. Comunque, c'è questo problema e noi dobbiamo fare di tutto per dire, qui dentro e fuori di qui, che questa legge non è la legge che cura le chiese malate nella loro struttura fisica ma è una legge che utilizza gli oneri di urbanizzazione.
Ritorniamo alla finalità che richiamava il collega Martinetti: è una legge la cui finalità è di usare gli oneri di urbanizzazione. La distanza è incredibile tra parlare di chiese da restaurare e parlare di utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Bisogna affrontare il tema prescindendo ed estraniando ciascuno di noi dal proprio rapporto con il sentimento religioso. Il collega Picco la scorsa volta ha esordito dicendo "io sono cattolico". Io non ho esordito dicendo: sono ateo. No, sono un amministratore locale e mi estraneo dagli atteggiamenti che ho verso il fatto religioso ed esamino, con la freddezza di un chirurgo che non opera un parente, la proposta amministrativa.
Allora, Assessore Genovese, quando esamino gli oneri di urbanizzazione debbo verificare se inserisco delle norme che costringono i Comuni a decidere in modo diverso da quanto previsto dalla legge 56 quando parla di soggetti diversi dal Comune. Se non si ripartiscono gli oneri tra tutti i soggetti come prevede la legge, ma si ragiona solo verso un soggetto, si fa solo una parte di lavoro, ammesso che il lavoro debba essere fatto.
C'è un secondo aspetto dal quale non si può prescindere e riguarda gli oneri di urbanizzazione. Sappiamo tutti come i Comuni gestiscono i proventi degli oneri di urbanizzazione. Pensare che non esista il problema finanziario dei Comuni è sbagliato. I Comuni con i proventi degli oneri di urbanizzazione spesso non riescono a dotare i propri territori neppure delle opere di urbanizzazione primaria, delle fognature ad esempio. Il rapporto tra il Comune e le sue risorse finanziarie è tale da richiedere la massima attenzione prima di dettare delle norme precise.
Si dirà: attenzione, il problema dello svolgimento dell'attività religiosa esiste. Certo che esiste e i Comuni e la comunità religiosa hanno sempre avuto stretti rapporti con qualunque tipo di amministrazione.
Personalmente, come Assessore al Comune di Torino, ho avuto molti incontri con Don Enriore e con Torino Chiese. Qualunque amministratore si fa carico di questi problemi, se ne può fare carico anche direttamente comprando e assegnando le aree, al limite può farsene carico anche costruendo le chiese e dandole in gestione alla Curia.
Mi chiedo però: la sostanza e la bontà di questo rapporto si regge con delle imposizioni ai Comuni? Non penso, anche perché questa supposta imposizione che facciamo ai Comuni può essere un elemento che si ritorce contro un rapporto corretto di reciproca autonomia, di reciproco rispetto per le proprie funzioni che senz'altro c'è già all'interno di ogni Comune. Questa legge peraltro pu produrre nessun risultato, ove ci fosse insensibilità da parte degli amministratori comunali perché parla di una quota degli oneri di urbanizzazione da assegnare alle chiese senza precisare la percentuale.
Allora è il caso di introdurre un obbligo che addirittura può essere eluso da parte della comunità locale? Ed è valido farlo nel momento in cui i Comuni non hanno i soldi nemmeno per fare le fognature o per pagare le aree sulle quali hanno già realizzato i servizi sociali? E' estremamente pericoloso usare gli oneri di urbanizzazione in questo modo.
Questa legge è finalizzata all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione però fa l'occhiolino al restauro dei beni artistici, culturali e ambientali. E' un pasticcio che crea confusione tra l'aridità dell'erogazione di un onere di urbanizzazione, che, nel momento in cui lo si decide, non può tener conto dei valori artistici e storici, e i valori artistici stessi. Una nuova comunità che si insedia sul territorio ha bisogno di una chiesa, non ha bisogno del restauro di una chiesa di una comunità che ce l'ha già. Se parliamo di oneri, dobbiamo prevedere la chiesa nelle aree di espansione o dobbiamo privilegiare il restauro del tetto di una chiesa anche priva di valore artistico e storico. Questa è la finalità degli oneri di urbanizzazione.
Volete percorrere la strada degli oneri di urbanizzazione? Secondo noi questa legge è sbagliata, pericolosa, inopportuna, fuori tempo e rovina i rapporti tra i Comuni e le comunità religiose che non traggono da questi vincoli burocratici la vivezza di un loro rapporto.
Volete invece una legge che si prenda carico delle chiese che cadono a pezzi, dei piloni e via dicendo? Facciamola, ma con dei termini che parlino di questo, che parlino del patrimonio storico e artistico che fa parte della storia dell'Italia e di tutti i cittadini, credenti e non credenti patrimonio che vogliamo salvare compatibilmente con le nostre risorse. Il voler tenere unite le due cose crea confusione. C'è chi nella confusione ci sta bene, anche perché nella confusione salta fuori solo il secondo aspetto: il restauro delle chiese di valore storico.
La nostra proposta di emendamento e tutte le proposte di emendamenti che hanno come primo firmatario il Consigliere Biazzi propongono al Consiglio una strada diversa. Sono emendamenti che presuppongono una legge diversa. Speriamo nella non sordità del Consiglio regionale rispetto a queste proposte. Se questi emendamenti non verranno approvati, proporremo un'altra serie di emendamenti al vostro testo che vanno nella direzione del rispetto delle leggi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Sestero.
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
E' respinto con 17 voti favorevoli, 22 voti contrari e 4 astensioni.
b) Il Consigliere Chiezzi presenta il seguente emendamento: "All'art. 1, comma 1 la parola 'disciplina' è sostituita con 'organizza'".
La parola al Consigliere Chiezzi per l'illustrazione.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, è più una questione di tono che altro, ma che corrisponde allo spirito dell'art. 5 della Costituzione che dice "l'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni". Di qui è derivato il nostro atteggiamento, teso a privilegiare gli aspetti di reciproca responsabilità piuttosto che l'imposizione di ordini burocratici di Comuni. Proponiamo di sostituire la parola "disciplina" con la parola "organizza", termine che lascia maggiore spazio alla autonomia reciproca del Comune e dell'autorità religiosa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Signor Presidente, signori Consiglieri, le parole di questi articoli sono state opportunamente soppesate. Dobbiamo scostarci di poco dai testi già approvati dal Commissario di Governo. In questo senso ritengo che "disciplina" sia il termine preciso, mentre "organizza" è un termine più tenue, ma noi riteniamo di non poterlo accettare.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento b). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 15 voti favorevoli, 29 voti contrari e 2 astenuti.
c) Il Consigliere Chiezzi presenta il seguente emendamento: "All'articolo 1, comma 1, le parole 'insediamenti abitativi' sono sostituite con 'risorse pubbliche'." La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Signor Presidente, la sostituzione deriva dal merito della legge. La finalità della legge non è quella di rapportare l'insediamento abitativo con i servizi religiosi, ma è quella di dare alle autorità religiose dei finanziamenti pubblici che derivano dagli oneri di urbanizzazione. Quindi la finalità della legge è di disciplinare i rapporti tra le risorse pubbliche (a vostro giudizio costituite dagli oneri di urbanizzazione) e i servizi religiosi. Questa legge vuole normare l'erogazione di risorse economiche finalizzate ai servizi religiosi, quindi mi sembra più giusta la nostra proposta di emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Su questo emendamento la nostra posizione è negativa proprio per le motivazioni che sono state ripetutamente portate dal collega Martinetti. E' vero che l'argomento potrebbe portarci a identificare in un termine più vasto o più restrittivo, a seconda dei casi, e potremmo prendere in considerazione quindi il termine "risorse pubbliche", ma il riferimento agli oneri di urbanizzazione che abbiamo fatto ripetutamente ci porta a sostenere questo termine come il più idoneo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Picco.



PICCO Giovanni

Per fugare problemi di etimologia che possano essere distorcenti rispetto alle finalità della legge, credo di poter integrare quanto già detto dal collega Nerviani, rifacendomi al concetto di standard. Il concetto di standard in tutta la legislazione, ivi compresa la legislazione regionale non è riferito a delle risorse pubbliche, caro Chiezzi, ma è riferita agli insediamenti abitativi in quanto componenti di una realtà insediativa ben precisa riferita alla consistenza demografica che abbisogna, in quanto tale, di servizi sociali, quindi di infrastrutture e di standard.
Citandomi come cattolico ho detto che la chiesa non è solo una urbanizzazione secondaria, ma è qualcosa di ben più grande. Purtroppo dobbiamo stare alla logica di definizione che la legge prescrive, e il nostro ordinamento in materia urbanistica indica chiaramente, al punto m) dell'art. 51, gli edifici di culto, quindi, pur con l'imbarazzo che mi deriva dal dovermi rifugiare dietro questa definizione, non posso non ricordare che la definizione di urbanizzazione secondaria è riferita agli insediamenti abitativi.
In questo senso dobbiamo respingere l'emendamento, senza con ci sottovalutare le finalità che potevano essere previste nell'emendamento comunista.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Chiezzi.



CHIEZZI Giuseppe

Su questo emendamento ci sono stati due interventi che ne hanno contestato il merito, ma rimango della mia opinione.
Per quanto riguarda l'affermazione del collega Picco, devo precisare che questa legge non norma gli standard e quindi i rapporti tra le aree per servizi religiosi e le abitazioni, non solo, ma non parla nemmeno di ripartizione delle quote di standard da assegnare agli edifici per il culto. Che tra le chiese e gli insediamenti abitativi occorra definire un rapporto è vero, ma la Regione Piemonte non ha mai detto quali sono questi standard. E non lo dice questa legge.
Se questa legge ripartisse gli standard si potrebbe dire che c'e un rapporto tra insediamenti abitativi e chiese. Questa legge parla soltanto di destinazione di risorse pubbliche.
Sentite le ultime parole dette dal collega Picco, confermo il voto favorevole su questo emendamento.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento c).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 13 voti favorevoli, 27 contrari e 1 astenuto.
d) Il Consigliere Reburdo presenta il seguente emendamento: "Articolo 1: 2' riga: sostituire a 'servizi religiosi', 'servizi di culto' 4' riga: dopo la parola 'culto' mettere un punto. Le parole successive sono abrogate." La parola al Consigliere Reburdo per l'illustrazione.



REBURDO Giuseppe

Signor Presidente, il dibattito sinora si è riferito ad emendamenti alternativi a questo disegno di legge. Mi dispiace che non ci sia il tempo di meditare sulle risposte date dai proponenti di questo disegno di legge.
Avremmo potuto formulare meglio l'art. 1 che, così com'è formulato presenta elementi di equivoco tant'è vero che l'ultimo emendamento Chiezzi ha aperto delle contraddizioni.
Probabilmente è necessario trovare una formulazione più adeguata.
La filosofia dei nostri emendamenti non si inserisce nella logica dei rapporti dello Stato con la Chiesa. L'equivoco sta in una concezione di rapporti che inevitabilmente deve passare attraverso concordati, accordi intese che non esprimono né la laicità di uno Stato, né la piena religiosità di una religione.
Ho assistito qui ad uno strano dibattito tra forze politiche che, per motivi diversi, hanno accettato questo tipo di logica e che si trovano a dover votare su un tipo di concordato che non garantisce più né agli uni n agli altri l'evoluzione che c'è stata nelle chiese, in particolare nella chiesa cattolica dopo il Concilio, e nello Stato democratico.
I nostri emendamenti tentano di rompere questa cappa che condiziona anche il nostro disegno di legge. Occorre prendere atto che esistono determinate condizioni e che è possibile stare dentro questi accordi andando anche oltre.
Ci sono dei problemi seri. L'ho detto nel dibattito, ma probabilmente queste cose non vengono sentite. Mi interessa però che su queste cose si dibatta seriamente in altre parti.
Esiste una realtà di strutture religiose, in parte attive e in parte abbandonate e sono in crescita le strutture religiose abbandonate. Occorre usare gli strumenti finanziari che si riescono ad attivare per garantire il recupero delle strutture che rappresentano la storia, la cultura, la fede del nostro Paese. Pensare invece di rispondere alle nuove emergenze, ai nuovi insediamenti quando c'è un calo di popolazione, è in atto all'interno delle chiese più grandi un tentativo di ripensare un modo nuovo di approcciarsi a questo problema, è una incongruenza di questa proposta di legge.
L'altro problema reale è costituito dall'immigrazione. In Italia ci sono più di un milione di immigrati e l'immigrazione può ancora estendersi.
Esiste un problema di integrazione e di risposta globale anche a questi problemi. Gli immigrati chiedono una casa, un lavoro, un'assistenza, ma chiedono anche di poter esprimere pienamente la loro cultura e la loro religione, chiedono gli strumenti per poter esplicitare fino in fondo il loro inserimento. Il Sermig, di fronte alle carenze pubbliche, ha dovuto dare una risposta a questi problemi ospitando, anche per ragioni di culto i nuovi immigrati.
Si tratta di garantire anche l'emergenza di nuovi culti.
Il collega Majorino ha citato delle leggi che risalgono al '29 e che sono tuttora in vigore e che, piaccia o non piaccia, debbono essere applicate. Non so se queste possono rispondere alle esigenze che noi portiamo nei nostri emendamenti. Noi non proponiamo lo stravolgimento della legge che, così com'è, non risponde alla realtà, d'altra parte la stessa chiesa cattolica non è interessata all'espandersi delle chiese, ma piuttosto al recupero e alla riqualificazione delle strutture di culto esistenti che hanno crescenti problemi che, per quanto riguarda gli aspetti storico culturali, debbono essere a carico della parte pubblica.
Noi proponiamo di modificare l'art. 1 nel modo seguente: "La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi di culto ad essi pertinenti nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni e agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto".
In conclusione mi permetta, Signor Presidente, una critica su un articolo apparso su Stampa Sera che non tiene conto né del dibattito della Commissione né del dibattito del Consiglio regionale. L'autore non dimostra di avere né professionalità né interesse a dare una seria ed equilibrata informazione.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Martinetti.



MARTINETTI Bartolomeo

Non accoglierò l'accenno alla disinformazione giornalistica, semmai potrei semplicemente dire che è preferibile il "Corriere di Carrù" a "Stampa Sera", perché il "Corriere di Carrù" ha detto cose vere e giuste mentre "Stampa Sera", come altri giornali, non ha detto le cose come realmente stanno.
Vorrei intanto assicurare il Consigliere Reburdo ed anche la collega Sestero, che hanno allargato la discussione a problematiche che sono certamente sollecitate da questa legge, che non è vero che i temi non ci abbiano stimolato; evidentemente non sono stati ascoltati con la dovuta attenzione, perché effettivamente i problemi della trasformazione del tessuto sociologico, culturale, religioso della nostra società, della presenza di persone di altra formazione e di altra provenienza, sono problemi che sentiamo come cittadini e che sentiamo anche come cristiani.
Li sente la Chiesa, anche quella cattolica, che tra l'altro dà esempi di coscienza di questi problemi, come quello segnalato dallo stesso Reburdo attraverso la disponibilità, che avviene tramite forze che alla Chiesa e al mondo cristiano si richiamano.
Il problema esiste. Ma penso che il Consiglio regionale, nel momento in cui discute una legge, che ha un alto valore morale, politico, ma che comunque va ridotta entro i limiti che ho cercato di spiegare, non è la sede adatta per riformare la Costituzione.
Le trasformazioni della società avranno la loro ripercussione in trasformazioni del nostro quadro istituzionale. I dibattiti avverranno avvengono e dovranno avvenire nelle sedi opportune.
Noi oggi ci troviamo a regolamentare, come a mio avviso è nostro dovere, le modalità attraverso cui certi proventi pagati dai cittadini ad un determinato scopo sono destinati a quel determinato scopo, con una integrazione a monte, nel momento in cui si norma in questa legge anche il modo attraverso cui si giunge alla definizione delle aree destinate ad attrezzature religiose. E' invece un impegno collaterale quello di dare un segnale della volontà della Regione di contribuire al mantenimento di opere d'arte di carattere religioso.
Detto questo in senso generale e per dimostrare il nostro rispetto e la nostra attenzione a queste problematiche, che non ci trovano impreparati e assenti e che toccano la nostra sensibilità, la nostra cultura e la nostra formazione, dobbiamo dire che, purtroppo, non riteniamo di poter accettare le due proposte di emendamento.
Il primo potrebbe sembrare una questione nominale. Obiettivamente nessuno può dire che usare le parole: "Servizi religiosi" sia qualche cosa di così devastante, che sottintenda chissà quali interpretazioni rispetto alla dizione "Servizi di culto"; non neghiamo che con i "servizi religiosi" intendiamo qualche cosa di più del ristretto ambito in cui si effettua il culto, la chiesa, perché riteniamo che sia un servizio religioso anche il luogo dove si fa l'attività di catechesi e attività connesse. Può essere addirittura più accettabile anche nei riguardi di altre confessioni, altri culti altre situazioni in cui il luogo di raduno di una comunità, a fini religiosi, non è chiaramente identificabile con un luogo in cui si manifesta il culto, ma è quello in cui si fanno altre attività come la lettura e la preghiera.
Questa definizione ha, secondo noi, dei significati più aperti, più estensivi, quindi si deve lasciare.
Circa il richiamo all'Art. 8 della Costituzione è già intervenuto il collega Nerviani. Riteniamo innanzitutto di dover affermare che la norma proposta non è esclusiva; con essa non intendiamo escludere dagli interventi pubblici, siano dei Comuni siano della Regione, interventi anche per casi diversi da quelli specificati. E' chiaro che se in una città come Torino si manifesta l'esigenza di un luogo di culto per la comunità musulmana, non vedo perché il Comune di Torino, in sede di definizione di strutture religiose nelle aree di piano regolatore, non debba indicare anche l'area per l'eventuale moschea e come non si possa contribuire proporzionalmente alla consistenza della popolazione interessata.
Resta il fatto che noi operiamo in un certo quadro giuridico e in un determinato quadro costituzionale. Poiché la Costituzione parla di rapporti con lo Stato, inteso nelle sue varie articolazioni e nelle sue varie accezioni, questi rapporti debbono essere regolati in base a intese con le rappresentanze delle confessioni religiose, quindi, escludere questa precisazione vorrebbe significare dare una patente di probabile illegittimità costituzionale alla legge stessa.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Ho sottoscritto l'emendamento in base a considerazioni che non collimano con quelle del collega Reburdo.
Il collega Martinetti, nella parte finale del suo intervento, afferma che non era intenzione dei proponenti della legge e di coloro che la sostengono mantenere i contributi solo per determinate confessioni religiose. Ebbene, mi pare di riconoscere in questa affermazione quel medesimo atteggiamento che mi ha spinto a presentare questo emendamento.
Non vedo però come questo sia possibile leggendo l'Art. 1. I rapporti intercorrenti indicati in questa legge sono congegnati in modo tale da limitare in maniera tassativa l'erogazione dei contributi alle confessioni religiose che sono regolate o attraverso il Concordato o attraverso la forma dell'intesa. Sono pertanto considerate solo la chiesa cattolica attraverso il Concordato, e la chiesa valdese metodista attraverso la forma della intesa.
Senza considerare le comunità etniche che si richiamano ad altre religioni e che non sono storicamente presenti nella nostra regione, ma che è prevedibile lo diventeranno in futuro, occorre considerare la presenza storica della comunità ebraica che ha i suoi luoghi di culto. Ci sono patrimoni storici di indubbio valore e abbiamo il problema della conservazione e della tutela di questi patrimoni.
Al di là delle questioni lessicali, ritengo che il Piemonte debba mantenere un atteggiamento laico, distaccato rispetto alle convinzioni religiose personali e debba valutare l'importanza che i luoghi di culto hanno per la vita comunitaria e per la vita associata, sia per il passato che per il presente. Il passato in alcuni casi ha lasciato un patrimonio ricco dal punto di vista storico e culturale, in altri casi ha lasciato edifici di scarso valore artistico ma che continuano ad avere un rapporto affettivo e un valore culturale che deve essere preservato.
Riconosco l'importanza di questa proposta di legge, non condivido per la chiusura ad alcune confessioni religiose. Se l'emendamento che ho presentato insieme con i Consiglieri Montefalchesi e Reburdo non soddisfa il Consiglio, mi auguro quanto meno che induca a riflettere e a formulare una proposta non discriminante, secondo i principi ispiratori della Costituzione.
L'unica considerazione che può essere accettata è quella relativa alla dimensione ed al numero delle persone che professano i diversi culti.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste di parola, pongo in votazione l'emendamento d).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 12 voti favorevoli, 27 contrari ed 1 astensione.
e) Il Consigliere Majorino presenta il seguente emendamento: "Aggiungere dopo le parole "articolo 8 terzo comma della Costituzione" le parole "della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del R.D. 29 ottobre 1930, n.
1731".
La parola al Consigliere Majorino per l'illustrazione.



MAJORINO Gaetano

Sono stato indotto a presentare questo emendamento, che va nel senso di aggiungere all'inciso "i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione", quando i presentatori della legge e il relatore, collega Nerviani, hanno ribadito quello che peraltro traspare dalle parole usate nell'art. 1 che sia l'assegnazione dei proventi da urbanizzazione secondaria e sia gli interventi regionali hanno come destinatari gli edifici di culto, sia del culto cattolico che acattolico, il che non potrebbe peraltro essere diversamente dopo che è stato modificato il Concordato e dopo che il protocollo addizionale e interpretativo del Concordato modificato dice chiaramente: "si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti Lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano". Di fronte agli stessi intenti dei presentatori della legge e del relatore, senza volere apparire come difensore d'ufficio dei culti acattolici, proprio perché venga emanata una legge giusta, sono stato indotto a presentare questo emendamento perché se si mantiene il testo originario con il quale si fa riferimento all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, coloro i quali potranno fruire di questi proventi saranno solamente da un canto gli edifici del culto cattolico e d'altro canto, ai sensi dell'esclusivamente richiamato terzo comma dell'art. 8 della Costituzione, quei culti acattolici che abbiano stipulato con lo Stato italiano l'intesa e, come è già stato ricordato e com'è pacifico, l'unico culto acattolico che abbia stipulato l'intesa con lo Stato italiano, intesa che risale all'11 agosto 1984, è la Chiesa Valdese metodista.
Con questa dizione che richiama solo il terzo comma dell'art. 8, si va in senso limitativo e si perde di vista la legge 24 giugno 1929, tuttora vigente, che si ispirava al principio della libertà di culto e che prevedeva che l'esercizio dei culti acattolici fosse ammesso anche in pubblico a condizione del riconoscimento della personalità giuridica di quel determinato culto. Quindi l'emendamento vuole recuperare la possibilità in concreto, in sede di attuazione della legge, che non solo gli edifici del culto cattolico possano fruire nel concreto dei benefici della legge, ma anche gli edifici appartenenti a culti acattolici. E' necessario il richiamo alla legge 24.6.1929 n. 1159, che prevede il riconoscimento giuridico e l'esistenza in concreto di questi culti acattolici, oltreché del Regio Decreto 29 ottobre 1930 n. 1731, tuttora vigente, che riguarda la comunità israelitica.
Senza il richiamo a queste due leggi questi proventi avranno solo due categorie di destinatari: edifici del culto cattolico ed edifici del culto valdese metodista. Non mi sembra questo lo spirito della legge.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Nerviani.



NERVIANI Enrico

Devo spiegare le ragioni per le quali non riteniamo accettabile l'emendamento proposto dal collega Majorino.
In primo luogo vi è una ragione di sostanza legislativa: i due testi di legge che sono stati richiamati nella proposta di emendamento Majorino sono nello spirito fuori da ogni logica costituzionale. Non si tratta di intese fra Stato e comunità israelitica, fra Stato ed altri culti, si tratta di normazione dello Stato della vita e dell'attività di confessioni religiose che operano all'interno del territorio nazionale. Quindi è esattamente l'opposto della libertà che noi riconosciamo alle diverse confessioni religiose. Cito l'art. 56: "La vigilanza e la tutela sull'unione delle comunità israelitiche, sulle comunità e sulle istituzioni di culto da esse dipendenti, sono esercitate dal Ministero della giustizia degli affari del culto". L'organizzazione della confessione religiosa è controllata e sanzionata, se del caso, dallo Stato.
Quando invece si parla di culti ammessi, non si fa un parallelo al terzo comma dell'art. 8 della Costituzione, ma si fa riferimento al primo comma dell'art. 8 della Costituzione dove si dice che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alle leggi e che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastano con l'ordinamento giuridico italiano.
Questa è cosa diversa dalle intese che sono previste invece nella Costituzione come elemento di base per un riconoscimento definito e perch i rapporti con lo Stato possono essere definiti da parte delle confessioni religiose.
Noi crediamo che un riconoscimento e un'intesa con la comunità israelitica è da raccomandare a livello parlamentare. La Chiesa si sta muovendo da tempo in questo senso, ma anche i Gruppi parlamentari.
Di qui un'altra considerazione con riferimento al generoso intervento di Reburdo.
Non bisogna fare confusione perché quando si vuole essere liberali nei confronti di tutti i culti non si fa riferimento alle centinaia di culti che sono ai limiti della legittimità con le leggi dello Stato italiano. Non si può pensare soltanto alla comunità islamica per impiantare un ragionamento contrario a questa legge. Il nostro atteggiamento nei confronti dell'Islam è di estremo rispetto, ma è giusto che lo Stato verifichi la compatibilità con le nostre leggi. I culti esoterici esistono, ma può esserci una piccola comunità dispersa nel Piemonte che abbia delle propensioni di attenzione per culti non propriamente consonanti con la nostra tradizione, con la nostra cultura, con i valori della nostra Costituzione e con le nostre leggi.
Un discorso così generico bisogna poi riportarlo nell'ambito legislativo e nell'abito della nostra storia.
Voglio ricordare al collega Reburdo che a livello parlamentare è stata approvata la legge n. 222 per gli enti di culto il 20 maggio 1985 in cui si dice: "Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili (lo stiamo facendo adesso) competenti, secondo le disposizioni delle leggi 22.10.1971 n. 865 e 28.1.1977 n. 10" (da cui poi discende la legge 56).
Questo è riferito soltanto alla religione cattolica. Noi riteniamo che sia limitativo, per questo parliamo di altre confessioni religiose, ma sollecitiamo queste confessioni religiose a stabilire un rapporto preciso con lo Stato in base al quale tutti i vantaggi e i benefici che possono derivare da questa legge saranno assicurati anche alle altre confessioni.
Quindi non c'è una posizione preclusiva. Certamente c'è una posizione storica, radicata nella nostra realtà, nei valori che si sono consolidati nella nostra società nel corso dei secoli. Se pensiamo che da ora in poi esista soltanto la comunità musulmana perché a Torino si è fatta consistente in questi ultimi anni, mi sembra che si voglia guardare soltanto una parte della realtà e mi sembra che il legislatore operi in termini stravolti.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ala.



ALA Nemesio

Voto a favore dell'emendamento sostitutivo e aggiuntivo presentato dal collega Majorino in quanto riprende e prevede l'opportunità di aprire questa legge ad altri culti. Confermo la mia disponibilità verso altre formulazioni del testo, purché l'obiettivo venga perseguito. Qui si fa riferimento a due culti ammessi, l'uno cattolico, l'altro acattolico.
Sono stupefatto del fatto che nell'intervento del collega Nerviani non ho ritrovato quell'atteggiamento che invece ho trovato nelle parole del collega Martinetti. Mi dispiace altresì di assistere ad una specie di naufragio della cultura laica. Mi stupisce questo atteggiamento da parte della DC, quando sappiamo che la legge è comunque congegnata in maniera tale che il 95% delle risorse va alla chiesa cattolica. Se discutiamo in termini di merito vuol dire che stiamo parlando del 3%/5% dei proventi; se invece discutiamo in termini di principi stiamo discutendo di cose di enorme sostanza. E qui il naufragio della cultura laica è evidente e tangibile. Qui la cultura che richiama la libertà di culto, la libertà di coscienza, la libertà religiosa e che richiama l'obbligo delle istituzioni pubbliche di essere equidistanti non la vedo o la vedo rappresentata soltanto da alcune forze politiche e non da tutte le forze politiche sociali e culturali che a questa cultura affermano di richiamarsi.
La religione musulmana e la religione ebraica sono fenomeni religiosi presenti nel nostro pianeta e nel nostro paese (insieme ad altri) e storicamente determinati rispetto ai quali non possiamo avere l'atteggiamento che in questa legge si mette in campo.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Marchini.



MARCHINI Sergio

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, il nostro Gruppo, quasi in una nemesi storica, voterà a favore dell'emendamento del collega Majorino.
Dico nemesi storica perché l'affossatore della speranza di un paese senza Concordato si vede votato dagli affossati cioè dai liberali.
Se Nerviani non avesse messo tanto calore nel suo intervento probabilmente il Gruppo liberale su questa questione avrebbe scelto di fare una riserva di tipo finanziario-politico all'origine, poi di ascoltare e votare su questa legge. Non avremmo voluto misurarci su questioni perch se non sono svolte al livello che meritano, rischiano di diventare come è avvenuto pochi minuti fa invettive da osteria. Non so cosa c'entri "Mamma Ebe" con i ragionamenti di Nerviani. Questi temi vanno trattati ad altro livello quindi, collega Nerviani, non dovrebbero essere introdotti qui.
Il nostro Gruppo si rammarica che a questa legge abbia aderito così tartufescamente il Gruppo socialista non consentendoci di andare a fondo del problema. Il nostro Gruppo si è anche astenuto sull'emendamento di Chiezzi perché ha colto l'intelligenza e l'acume del ragionamento. Si tratta di oneri di urbanizzazione finalizzati ad un certo obiettivo, non c'entrano le chiese da restaurare e i piloni che cadono. Allora, se non vogliamo restaurare i piloni, se non c'è niente di culturale, chiamiamo le cose con il nome giusto. Se si tratta di semplici interventi a favore del culto, il nostro Gruppo si allinea nel dire che non considera il Concordato e l'accordo con lo Stato un elemento per giudicare se qualcuno sia suscettibile di un sostegno sul piano dell'esplicazione delle proprie convinzioni religiose. L'importante è che non violi le leggi. Il filtro del Concordato non lo accettiamo come chiave di lettura di questa legge. Ci riserviamo di fare degli approfondimenti su questa materia.
Diventa antistorico che nel 1988 si rivendichino i valori storici della religione cattolica, usando addirittura il termine "acattolico" che è improponibile, perché nessuna chiesa è acattolica, salvo quella inglese.
Questa battaglia disturba larga parte del Consiglio regionale che considera di parte questa legge. Noi liberali riteniamo che il Concordato sia stato un errore e una limitazione all'esplicazione del credo religioso di ognuno di noi. Visto che questa legge è anche espressione di un partito laico, mi sembra che questo elemento debba essere considerato con un limite di cui ci si risente con se stessi e con i limiti nei quali si opera. Se è così possiamo essere d'accordo, quindi ritorniamo nel nostro guscio e dire ci rendiamo conto che non è possibile fare diversamente.
Devo anche dire che in alcune parole che ho sentito, questa contrattualità della religione è stata sostenuta un po' fortemente. Cari amici non si introduce un concetto come questo secondo il quale si ritiene che questi cittadini di nazionalità italiana o non, di altra confessione valdese e non, debbano percorrere questo. Mi auguro che i nostri parlamentari anziché estendere il Concordato, come suggerisce Nerviani cancellino il Concordato. Visto che siamo provocati su questo argomento, mi sembra opportuno da parte liberale fare un minimo di chiarezza. Noi assistiamo a questa discussione con grande disagio anche perché abbiamo difficoltà ad attestarci in un voto negativo. Il voto negativo ci è difficile esprimerlo, perché verrebbe filtrato attraverso le lenti strumentali che sono state usate nella battaglia laica liberale nel passato e verrebbe distorto dal fatto che si direbbe che noi siamo contro i preti e contro le chiese. Siamo vittime delle nostre rivoluzioni e delle nostre battaglie, ma questo è un gusto all'interno del quale ci è consentito fare politica. Chiederemmo ai colleghi della maggioranza e del Consiglio di evitare questi delicatissimi problemi che trovano una loro collocazione in altra sede e non qui. Evitiamo questi confronti, perché sia il sottoscritto come laico, sia Nerviani come clericale verremmo giudicati inadeguati e grossolani. Quindi, cerchiamo di riportare questo tema alle sue reali dimensioni e facciamo in modo che i cittadini che danno al Comune gli oneri di urbanizzazione per completare la loro città in termini di servizi possano il più possibile completarla rispetto ai servizi dei quali loro si ritengono destinatari e rispetto ai quali pongono delle aspettative. Se poi i limiti sono di natura costituzionale o sono limiti della legge 56 è un altro discorso.
Concludo dicendo che noi assistiamo a questo dibattito, non partecipiamo. Ripetiamo ancora ai colleghi socialisti che una vicenda di questo genere forse meritava un'attenzione maggiore in termini di linearità; si doveva capire se si parlava di oneri di urbanizzazione per i servizi oppure se si parlava di interventi per il restauro di patrimoni che prima sono monumentali ed ambientali e poi sono anche di servizio alla collettività; e, attraverso una più approfondita valutazione di questi presupposti, riuscire per quanto possibile a creare spazio anche per i gruppi religiosi e di opinione diversi da quelli che sono riconosciuti dalla Costituzione. Questo mi sembra un limite al nostro lavoro legislativo. Come liberali ci riserviamo, con una successiva iniziativa, di verificare se esistono altri spazi, partendo evidentemente da presupposti di natura diversa per trovare meccanismi che pongano le altre confessioni religiose nelle stesse condizioni in cui sono messe con questa legge la confessione cattolica e quella valdese.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento e).
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 7 voti favorevoli, 24 voti contrari e 9 astenuti.
f) Il Consigliere Sestero presenta il seguente emendamento: "All'articolo 1, comma 1, le parole 'della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose', sono soppresse".
La parola al Consigliere Sestero per l'illustrazione.



SESTERO Maria Grazia

Credo siano chiare le motivazioni per cui proponiamo questo emendamento. Credo non sia inutile ragionare attorno ad alcune questioni che vanno anche al di là dell'oggetto di cui dobbiamo discutere.
C'è una resistenza a tenere nel corpo della legge le parole "Chiesa cattolica" che mi pare non motivata dalla sostanza dei problemi, perch quando parliamo di luoghi di culto è inutile dire che si comprende la Chiesa cattolica, che sarà quella che per l'estensione di questa confessione avrà il beneficio maggiore dalla legge stessa per la quantità di adesioni. Una resistenza così dura, così esplicita diventa un fatto culturale. Mi pare che ci sia una punta di intolleranza, di settarismo attorno a questa questione e che ci sia la volontà di segnare anche nel testo della legge, al di là del contenuto della legge, una priorità che riguarda la Chiesa cattolica riferita alla realtà italiana.
Ripresentiamo questo emendamento perché abbiamo un'altra concezione che non toglie niente alla dimensione, alla rilevanza, alla storia e alle tradizioni della Chiesa cattolica che è rappresentata dalla quantità di fedeli in Italia che esprimono la loro esigenza di poter avere i luoghi di culto.
E' necessaria una apertura che non segna confini tra le presenze riconosciute e legittimate, neanche a livello culturale, ma che riconosce il diritto alla pluralità e alla diversità. E' qualcosa di più di un fatto di tolleranza puro e semplice. Mi disturba che questo venga dal collega Nerviani, e allora capisco il grumo pesante che c'è nella volontà di segnare con la dicitura "Chiesa cattolica". Dissento profondamente dal collega Nerviani. Quando la Costituzione parla di presenze che rispettino le leggi e l'ordinamento giuridico italiano, non è compito nostro entrare nel merito della positività o della non positività di confessioni o di pratiche religiose. In un'ottica di questo genere mi trovo male. E' facile parlare di islamismo, ma è anche riduttivo perché quella dell'islamismo è una realtà a noi più vicina, ma quante sono le forme di culto, le credenze e le popolazioni con altri culti che si insediano anche noi? Pregherei i colleghi della D.C. di riflettere su questa nostra sottolineatura. Potranno non condividerla, diventa un problema di rispetto di concezioni culturali. Questo discrimine rischia di incidere profondamente tra i membri del Consiglio e credo che la D.C. debba fare lo sforzo per capire. Non è una questione che incide nella sostanza della legge. Tutto sommato non siamo di fronte alla necessità di insediare nuove chiese, ma piuttosto di fronte al riutilizzo intelligente di monumenti di valore che non sono più gestibili dalla Chiesa o non più rispondenti alla funzione di culto. Sono preoccupata che si voglia utilizzare una legge per segnare una pesante ipoteca di tipo ideologico e confessionale.
Io chiederei ai colleghi di tenere presente il nostro emendamento che non sposta la sostanza dell'articolo.



PRESIDENTE

Mi pare che sia chiarissima la motivazione data.
La parola al Consigliere Majorino.



MAJORINO Gaetano

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, voterò contro l'emendamento perché se si tolgono le parole "della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose", senza eliminare anche la seconda parte, la norma non è chiara.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento f). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 14 voti favorevoli, 21 voti contrari e 3 astenuti.
g) Il Consigliere Sestero presenta il seguente emendamento: "All'articolo 1, comma 1 le parole ", i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni" sono soppresse".
La parola al Consigliere Sestero per l'illustrazione.



SESTERO Maria Grazia

Ho già detto che alcune forzature, sul terreno dell'applicazione del Concordato hanno costretto il Partito Comunista ad aprire una riflessione al suo interno. Se i patti non sono rispettati e se non c'è la stessa logica di rapporto civile tra le due parti, il patto è difficile da sostenere e da difendere.
In questo caso non posso esprimere una posizione netta rispetto al richiamo alla norma costituzionale che stabilisce logiche concordatarie.
Non mi sento di avallare una dicitura che conferma e accoglie in pieno il riferimento all'Art. 8 della Costituzione, proprio perché è una questione sulla quale stiamo ragionando.
Non ritengo sia necessario stabilirlo all'intero della nostra legge come riferimento d'obbligo; la carta costituzionale è il quadro all'interno del quale si inserisce qualsiasi legge. Non è necessario stabilirlo, perch se fosse necessario potrebbe voler dire, ad esempio, che, dove gli enti pubblici si stanno preoccupando di costruire delle moschee, stanno operando contro la Costituzione. Invece non è così. Anche se non c'è l'intesa con quel culto, l'intervento dello Stato, inteso come insieme delle istituzioni, è possibile, quindi non è necessario questo riferimento per rendere operante la legge sul terreno degli oneri di urbanizzazione.
Ho però l'impressione che rispetto all'art. 5 della legge 121/85, il recepimento del nuovo Concordato, stiamo rischiando di fare un passo indietro, anche per quanto riguarda il rapporto tra la chiesa cattolica e lo Stato italiano. Nessun anticoncordatario potrebbe dire che questa legge è peggio di quella del '29. Io ritengo che nel merito questa sia migliore di quella del '29.
L'Art. 5, comma 3, ha una dicitura che, all'interno di logiche concordatarie, ma persino rompendo la logica concordataria, è più avanzata di alcuni criteri ispiratori del nostro testo. Dice: "L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose della popolazione, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali".
Quindi parte dalle esigenze religiose delle popolazioni, parte da un dato che vedo inserito in una logica positiva, che è il primato del cittadino cioè la popolazione esprime un'esigenza anche sul terreno religioso, non è un'esigenza della struttura organizzata della chiesa, di cui ovviamente si fa interprete la chiesa, e riconosce un diritto al cittadino rispetto al quale l'autorità civile deve dare una risposta; il "terrà conto" è un termine non vincolante.
Nella nostra legge c'è però una logica ben diversa, che è quella del vincolo, che è quella del rapporto con la struttura ecclesiastica e non quella di un primato del cittadino e del suo rappresentante che è l'autorità civile.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento g). Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
L'emendamento è respinto con 13 voti favorevoli, 18 voti contrari e 5 astenuti.
Prima di porre in votazione l'art. 1 ha chiesto la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, ho chiesto la parola prima della votazione dell'art. 1 per formulare una proposta. Dalla discussione è emerso che persistono posizioni diverse sugli obiettivi della legge ma, al di là di questo, viste le presenze in aula, credo che rischiamo di votare il primo e più importante articolo della legge con nemmeno la maggioranza degli assegnati al Consiglio.
Non lo chiediamo per una questione ostruzionistica. Ci rivolgiamo ai proponenti per chiedere se non sia opportuna una pausa di riflessione prima del voto, perché si possa procedere domani su basi chiare e con motivazioni più complete.
Il dibattito si è svolto soprattutto tra i proponenti la legge, il nostro Gruppo e qualche altro Gruppo, sarebbe però opportuno che tutti i Gruppi si esprimessero sugli obiettivi della medesima. Noi preferiremmo ci fosse una piena assunzione di responsabilità. Pertanto proponiamo di rinviare il voto a domani, di compiere questa riflessione e di chiamare tutti i Gruppi ad esprimere le proprie posizioni.
Una volta tanto abbiamo discusso non su piccoli provvedimenti, ma su un tema di notevole interesse e di principi, quindi chiedo che ogni Gruppo si esprima e che la pronuncia del voto avvenga domani.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Brizio.



BRIZIO Gian Paolo

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il rinvio del voto a domani mattina finisce di far perdere il significato dello forzo che si è fatto.
Noi abbiamo apprezzato la posizione, a volte pesantemente critica, del PCI su alcuni aspetti, sui quali il confronto è stato pieno. Domani si riaprirebbe un discorso la cui conclusione ormai è matura perché il confronto è stato ampio e completo.
Questa proposta non ci pare accoglibile. Gli emendamenti sono stati esaminati ad uno ad uno e molti interventi hanno arricchito il dibattito generale. Proprio per questi motivi dobbiamo chiudere una pagina con la votazione del primo articolo dando così il segnale che la legge è entrata nella fase di discussione dell'articolato e della votazione.



PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Bontempi. Ne ha facoltà.



BONTEMPI Rinaldo

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, mi pare continui uno stato di cattiva comunicazione. Il problema non è che non vogliamo votare. Se non volessimo votare sarebbe anche facile non votare. Non mi pare tra l'altro che ci sua una presenza così forte in aula. Quindi, o ci capiamo, oppure i rapporti diventano tesi.
Noi abbiamo motivato la nostra proposta con pacatezza e con chiarezza perché riteniamo sia di maggior efficacia e forza per il provvedimento legislativo riuscire ad avere le idonee conclusioni, anche in sede di modifica, rispetto a quelle che ci paiono evidenti sfumature o differenziazioni tra i vari Gruppi. Può darsi che la collocazione dell'opposizione rispetto alla maggioranza abbia reso più difficile questa diversificazione su un testo che riteniamo ampiamente soddisfacente ma che non ci pare abbia avuto nella discussione le garanzie di chiarezza da parte dei votanti.
Noi manteniamo il nostro impegno in aula per favorire con la nostra presenza determinante il voto, anche se avremmo preferito un'altra soluzione. Noi non ci riteniamo soddisfatti di questo articolo. Ci pare ambiguo per le ragioni già espresse e ci rammarichiamo di essere costretti dalla doppia linea che pervade la legge, che è fattore di scarsa efficacia al limite del contenzioso e di discordia con i Comuni, di non poter votare favorevolmente questo articolo.
Si sarebbe potuta individuare una strada diversa, anche rapida, per l'approvazione di una legge magari più limitata nella portata probabilmente univoca nei suoi effetti e non invece duplice, poco leggibile ed ambigua nei suoi riflessi.



PRESIDENTE

Pongo in votazione l'art. 1 nel testo originario.
Si proceda alla votazione per appello nominale.
L'esito della votazione è il seguente: presenti e votanti 36 hanno risposto SI 25 Consiglieri hanno risposto NO 7 Consiglieri si sono astenuti 4 Consiglieri.
L'art. 1 è approvato.
Ha chiesto la parola il Consigliere Nerviani. Ne ha facoltà.



NERVIANI Enrico

Signor Presidente, colleghi, debbo esprimere il vivissimo apprezzamento ai numerosi colleghi che sono intervenuti in modo intelligente con contributi, che purtroppo non abbiamo potuto accogliere, ma che mi sembrano particolarmente rilevanti.
C'è stato nel dibattito da parte del Collega Ala un riferimento alla terra di provenienza del sottoscritto come terra di "Mamma Ebe" con tutte le implicazioni offensive che l'espressione conteneva.
Faccio presente che anche i vercellese vengono da terre nobili che non devono essere offese dalla presenza di persone che si ritengono squalificate, a maggior ragione il sottoscritto che non ha neppure una presenza su questo territorio.
Vorrei, signor Presidente, che lei invitasse il collega ad esprimersi correttamente così come sempre abbiamo cercato di fare noi come Gruppo democristiano e personalmente il sottoscritto.



PRESIDENTE

Certe espressioni non dovrebbero essere pronunciate e a questo riguardo c'è un libro recente di Andreotti che ci illumina su questo. Devo anche dire che quando qualcuno lo fa in genere non aiuta la sua figura e non aiuta la sua opera, quindi si strozza con le sue mani.
Comunque prendo atto della sua dichiarazione.
Il Consiglio è convocato per domani mattina.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 19,50)



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