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Dettaglio seduta n.81 del 15/02/11 - Legislatura n. IX - Sedute dal 28 marzo 2010 al 24 maggio 2014

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Argomento:


PONSO TULLIO



(Alle ore 14.30 il Consigliere Segretario Ponso comunica che la seduta avrà inizio alle ore 15.00)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MOLINARI



(Alle ore 15.00 il Vicepresidente Molinari comunica che la seduta avrà inizio alle ore 15.30 per mancanza del numero legale)



(La seduta ha inizio alle ore 15.31)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Costa Raffaele, Cota, Gariglio Goffi, Negro, Maccanti, Sacchetto, Boniperti, Botta Marco, Burzi, Giordano Cantore e Cattaneo.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici - Edilizia e norme tecnico-costruttive

Proseguimento esame disegno di legge n. 67, inerente a "Modifiche al capo I della l.r. 14/7/2009, n. 20 - Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica"


PRESIDENTE

Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 67, inerente a "Modifiche al capo I della l.r. 14/7/2009, n. 20 - Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica", di cui al punto 4) all'o.d.g.
Nella seduta dell'8 febbraio 2011 si è proseguito con l'esame dell'articolato e degli emendamenti ad esso riferiti ed è stato votato l'articolo 4.
Oggi trattiamo gli emendamenti collegati all'articolo 5.
ARTICOLO 5 Emendamento rubricato n. 249) presentato dai Consiglieri Reschigna Taricco: "L'articolo 5 è soppresso".
Ha chiesto la parola il Consigliere Reschigna per l'illustrazione; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Grazie, Presidente.
un emendamento soppressivo dell'articolo 5.
Le ragioni dell'emendamento le riscontriamo anche nelle considerazioni che ho svolto durante la relazione di minoranza sul disegno di legge.
Cosa non ci convince dell'articolo 5? Per gran parte della sua stesura l'articolo 5 ricalca il contenuto della legge regionale n. 20, però vi è un'aggiunta che consideriamo assolutamente inopportuna, relativa al fatto che all'interno degli strumenti urbanistici ci sia la possibilità che una parte delle previsioni legislative della presente legge si possa applicare agli edifici all'interno dei centri storici dichiarati incongrui.
Apparentemente, l'articolo proposto dalla Giunta regionale sembrerebbe innocuo: se un edificio è incongruo, lo stesso può essere oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, ma quando parliamo di centri storici (ho avuto modo di trattare i centri storici di gran parte del Piemonte attraverso gli strumenti dei piani di recupero e dei piani particolareggiati), riteniamo che se ne sia già occupata la programmazione urbanistica fatta dai singoli Comuni, definendo attraverso quali strumenti e quali interventi, anche in termini di incremento volumetrico, un edificio possa essere riportato ad un livello di coerenza con il contesto (la realtà dei centri storici o dei nuclei di antica formazione) nel quale è inserito.
Se immaginiamo che su questi edifici possano anche essere effettuati interventi di demolizione e ricostruzione con premi volumetrici consistenti, in deroga ai contenuti previsti dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici esecutivi, il risultato finale che otteniamo è un ulteriore edificio incoerente con il contesto del centro storico.
Ecco perché consideriamo inopportuno l'inserimento del comma all'interno dell'articolato del disegno di legge: apparentemente si propone un'operazione di miglioramento della qualità urbana degli edifici, ma nella sostanza ciò non avviene e il risultato finale è un peggioramento della condizione del contesto urbano.
Per queste ragioni, Presidente, chiediamo che l'articolo 5 sia soppresso, nella convinzione che tale soppressione non lasci un vuoto normativo, perché rimane in pieno vigore l'analogo articolo della legge regionale n. 20, che a questo punto non viene abrogato. Per le restanti parti, consideriamo ancora oggi valide le previsioni normative contenute all'interno della legge.
Grazie.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 242) presentato dai Consiglieri Bono, Biol Buquicchio, Artesio: al comma 1 dell''articolo 5 dopo le parole "al momento della richiesta" sono inserite le seguenti parole "del permesso di costruire".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Sono una serie di emendamenti che riguardano l'articolo 5 e, come si può evincere dal titolo, sono le limitazioni per l'applicazione dell'articolo 3, quindi l'ampliamento volumetrico del 20%; l'articolo 4 sull'abbattimento e ricostruzione con premio volumetrico e l'articolo 7 per quanto riguarda "direzionale", "turistico", "artigianale" e "produttivo".
I punti che dal nostro punto di vista riteniamo più stonati o più dolenti riguardano il comma 3: l'inserimento delle eccezioni delle limitazioni degli edifici definiti dagli strumenti urbanistici come incongrui o incoerenti con il contesto (nota che chiederemmo di stralciare).
In un successivo emendamento illustrerò un altro punto di criticità sempre a nostro giudizio, riguardante il comma 4 dell'articolo 5, come tra l'altro emendato in Commissione, per quanto riguarda le aree classificate come pericolosità terza e che riteniamo debbano essere estese sia alla classe IIIa) che alla classe IIIb).
In questo caso - leggo testualmente - "al comma 1 dell'articolo, 5 dopo le parole "al momento della richiesta", sono inserite le seguenti parole "del permesso di costruire", per specificare che le limitazioni cadano nel momento del rilascio del permesso di costruire.
una puntuale precisazione.
Grazie.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 241) presentato dai Consiglieri Bono, Biol Buquicchio, Artesio: al comma 2 dell'articolo 5, le parole "aree d'interesse storico e paesaggistico", sono sostituite con le seguenti parole "aree d'interesse storico, artistico, archeologico, ambientale, documentario o paesaggistico".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Anche in questo caso è una semplice puntualizzazione al comma 2, in cui si parla di aree esterne di interesse storico e paesaggistico. Noi chiediamo la sostituzione con "aree d'interesse storico, artistico archeologico, ambientale, documentario o paesaggistico".
una puntualizzazione al comma 2.
Grazie.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 240) presentato dai Consiglieri Bono, Biol Buquicchio, Artesio: al comma 2 dell'articolo, 5 dopo le parole "nelle aeree protette istituite con legge regionale", sono inserite le seguenti parole "nonché nelle aree oggetto degli specifici provvedimenti ministeriali di tutela dal punto di vista storico, artistico, archeologico, ambientale, documentario o paesaggistico".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente Sempre a proposito della puntualizzazione degli emendamenti, alcuni già discussi in Commissione e altri di prima presentazione, si tratta di emendamenti di merito, quindi meritano la giusta illustrazione ed un minimo di valutazione da parte dell'Aula, ed eventualmente dell'Assessore.
In questo caso, sempre al comma 2, relativo alle limitazioni nelle aree d'interesse storico o paesaggistico, si prevede anche la limitazione delle aree protette istituite con legge regionale.
Pertanto, aggiungeremmo le parole "nonché le aree oggetto degli specifici provvedimenti ministeriali di tutela dal punto di vista storico artistico, archeologico, ambientale o paesaggistico", qualora non sia accolto l'emendamento precedente, che inseriva le stesse limitazioni al capoverso precedente. Grazie.



PRESIDENTE

Abbiamo ora una serie di emendamenti che hanno identico contenuto.
Emendamento rubricato n. 114) presentato dall'Assessore Cavallera: Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/09, come modificato dal disegno di legge n. 67, è soppresso.
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente. Questo emendamento chiede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5, che riguarda gli edifici incongrui o incoerenti nell'ambito del centro storico.
Dopo un'approfondita riflessione, poiché questa è una norma transitoria (ha valore per un anno e mezzo, grosso modo), possiamo ritenere che il percorso del Piano regolatore specifico di ciascun Comune sia soddisfacente.
Pertanto, viste le altre semplificazioni apportate e la concentrazione nelle aree dei centri abitati di più recente insediamento, laddove verosimilmente ci sono delle maggiori e più intense azioni di sostituzione edilizia da portare avanti, ritengo si debba considerare che vi è un dibattito in cui la Giunta regionale, quando ci sono le condizioni, è attenta alle riflessioni avanzate, con l'auspicio di andare quanto prima alla conclusione del provvedimento.
Per questo motivo, si è ritenuto di presentare l'emendamento in oggetto.
Poiché è un emendamento da noi calibrato all'interno delle altre modifiche previste, chiedo di ritirare gli altri tre emendamenti, che sono convergenti; diversamente, si seguiranno le regole del dibattito in aula.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cavallera.
Abbiamo ora l'emendamento n. 67), a prima firma del Consigliere Bono l'emendamento n. 86), primo firmatario il Consigliere Reschigna, e l'emendamento n. 239), primo firmatario il Consigliere Bono, che hanno il medesimo contenuto dell'emendamento presentato dall'Assessore Cavallera perché sono soppressivi del comma 3 dell'articolo 5.
Vi chiedo, come sottoscrittori, se possiamo darli per illustrati.
Grazie.
Emendamento rubricato n. 67) presentato dai Consiglieri Bono, Biolé: All'art. 5 si sopprimono le seguenti parole: "3. Negli ambiti di cui al comma 2, è comunque consentita l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 4 agli edifici classificati dagli strumenti urbanistici generali come incongrui o incoerenti con il contesto all'entrata in vigore della presente legge".
Tale emendamento è dato per illustrato dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 86) presentato dai Consiglieri Reschigna, Muliere Ronzani, Pentenero, Taricco, Motta A., Lepri: Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2009 è soppresso.
Tale emendamento è dato per illustrato dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 239) presentato dai Consiglieri Bono, Biol Buquicchio Artesio: Il comma 3 dell'art. 5 è soppresso.
Tale emendamento è dato per illustrato dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 68) presentato dai Consiglieri Bono, Biolé: Le seguenti parole "4. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI nonché nelle aree individuate dai Piani regolatori in classe di pericolosità IIIa) secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Tali interventi sono realizzabili nelle aree individuate dai Piani regolatori in cui è consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia, comprese le aree ricadenti in classe di pericolosità IIIb) ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale 7/LAP/1966 fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 29 delle norme di attuazione del PAI. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali aree possono comprendere anche la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti", sono sostituite con le seguenti parole: "4. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, nonché nelle aree individuate dai Piani regolatori a pericolosità rilevante di cui alle classi III, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli ambiti da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari per le zone sismiche)." Comunico che l'emendamento rubricato n. 238), presentato dal Consigliere Bono, è stato ritirato, essendo identico a quello in esame.
La parola al Consigliere Bono, per l'illustrazione dell'emendamento n.
68).



BONO Davide

Grazie, Presidente. In questo caso, si tratta di una riscrittura del comma 4, in quanto riteniamo che le limitazioni per l'applicazione dell'articolo 3 (l'ampliamento del 20%), dell'articolo 4 (abbattimento e ricostruzione) e dell'articolo 7 si debbano estendere, non solo alle aree individuate dai Piani regolatori come classe di pericolosità IIIa), ma a tutte le classi III, quindi anche la IIIb) della circolare 7/LAP/1996.
Infatti, consideriamo pericoloso per l'incolumità pubblica prevedere l'applicazione di detti interventi in queste aree, poiché queste porzioni di territorio presentano caratteri morfologici e idrogeologici che le rendono inidonee ad insediamenti, che siano essi residenziali-abitativi o produttivi, direzionali, artigianali o quant'altro.
Proprio per questa loro intrinseca caratteristica di rischio idrogeologico o geologico, sono necessari interventi di assetto territoriale che prevedano lo spostamento degli insediamenti.
assolutamente impensabile, non solo andare in una direzione opposta ma addirittura dire che si aumenta il carico antropico, quindi il carico di rischio, anche su dette aree, che hanno una pericolosità idrogeologica geomorfologica; in pratica, si aumenta la possibilità di creare delle situazioni o delle predisposizioni di eventi calamitosi che poi dovremmo ascrivere alla responsabilità degli estensori di questa legge, quindi a tutti coloro che approveranno questo comma e questo articolo.
Riteniamo, Assessore Cavallera, che la non applicabilità a tutte le classi III di detta circolare debba essere assolutamente estesa, quindi auspichiamo che ci sia un suo intervento in questo senso, anche per evitare un nonsenso della legge, per le motivazioni che ho detto.
Grazie.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 243) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 20/09, come modificata dal disegno di legge n. 67, dopo le parole "classe di pericolosità IIIa)", sono inserite le parole "IIIc) e IIIb4), ove indicata,".
Emendamento rubricato n. 244) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: Al comma 4 dell'art. 5 della l.r. 20/09, come modificata dal disegno di legge n. 67, le parole "tali interventi sono realizzabili nelle aree individuate dai piani regolatori in cui è consentito l'intervento di ristrutturazione edilizia, comprese le aree ricadenti in classe di pericolosità IIIb), fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 29 delle norme di attuazione del PAI." sono sostituite dalle parole "tali interventi sono realizzabili nelle aree individuate dai piani regolatori ricadenti in classe di pericolosità I, II, IIIb2 e IIIb3, ovvero in classe di pericolosità IIIb se non diversamente suddivisa, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici." Emendamento rubricato n. 244 bis) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: Per maggiore comprensione del testo, si suggerisce di: al comma 4 dell'articolo 5, sopprimere le parole da "Tali interventi sono realizzabili" fino alle parole "ricostruzione degli edifici esistenti" (ossia gli ultimi due periodi) riformulare l'emendamento n. 244 come comma 4 bis dell'articolo 5 con il seguente testo: "4 bis. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 sono realizzabili nelle aree individuate dai Piani regolatori ricadenti in classe di pericolosità I, II, IIIb2) e IIIb3), ovvero in classe di pericolosità IIIb) se non diversamente suddivisa, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali aree possono comprendere anche la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti".
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente. Illustro congiuntamente gli emendamenti, poich sono collegati.
L'emendamento n. 244 bis), nel merito, come testo è uguale all'emendamento n. 244). Su suggerimento della Presidenza, è stato suddiviso, per ragioni di tecnica legislativa.
Il collega Bono chiedeva di precisare bene le zone in cui si possono realizzare gli interventi e quelle in cui non si possono realizzare, e quali interventi fare.
Sotto questo profilo, gli organi tecnici dell'Assessorato hanno indicato di effettuare l'inserimento, insieme alla classe IIIa), delle classi IIIc) e IIIb4), come contesti territoriali in cui non si possono fare interventi. Infatti, l'emendamento recita: "Non possono essere realizzati", e si aggiunge "la classe IIIc) e la classe IIIb4)".
Viceversa, per quanto riguarda il discorso della classe IIIb), poich abbiamo inserito la classe IIIb4) tra le zone in cui non si pu intervenire, abbiamo indicato, tra quelle in cui si può intervenire a determinate condizioni, i siti delle classi IIIb2) e IIIb3).
Pertanto, si possono realizzare ampliamenti nelle classi I, II, IIIb2) e IIIb3).
Questo, ovviamente, riguarda quei Piani regolatori che sono precedenti all'introduzione generalizzata e cogente di questa classificazione, per cui abbiamo anche dei Piani regolatori in cui ci si è fermati ad una classificazione IIIb). In questo caso, bisogna leggere "ovvero in classe di pericolosità IIIb), se non diversamente suddivisa, ai sensi della circolare 7/LAP, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici".
In questo caso, nel caso in cui non ci sia il dettaglio del IIIb) o IIIb4), si fa riferimento alla norma specifica di quel piano.
Diversamente laddove le classificazioni sono dettagliate e classiche il semplice riferimento alla tipologia di classe è sufficiente.
Questa la ratio dell'emendamento che tende a dare delle indicazioni dettagliate e chiare, evitando di fare degli interventi e di creare delle situazioni incerte per gli operatori comunali e professionali e anche per i proprietari che si accingono eventualmente a domandare gli interventi previsti dalla presente legge.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 236) presentato dai Consiglieri Bono, Biol Buquicchio, Artesio: Il comma 5 dell'art. 5 è soppresso.
Il Consigliere primo firmatario rinuncia all'illustrazione.
Emendamento rubricato n. 69) presentato dai Consiglieri Bono e Biolè: Dopo le parole "ai sensi degli articoli 136", è inserito "142".
L'emendamento rubricato n. 237) è identico all'emendamento n. 69), quindi è da considerarsi ritirato.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Questo emendamento era già stato presentato in Commissione ed aveva avuto un dibattito con gli uffici, ma non sono rimasto convinto pienamente della spiegazione da parte degli uffici circa la sua bocciatura. Quindi l'ho ripresentato tale e quale.
Si tratta di inserire dopo le parole "ai sensi dell'articolo 136" anche l'articolo 142 tra le zone rientranti nelle limitazioni. Riguarda infatti i cosiddetti "beni Galasso" citati all'articolo 142, che riteniamo aree di rilevante importanza paesaggistica, quindi fiumi, laghi, montagne, parchi boschi, zone umide e zone archeologiche per le quali un intervento di demolizione e ricostruzione con bonus volumetrico o quant'altro potrebbe portare ulteriori gravi alterazioni al bene paesaggistico che è tutelato dalla nostra Costituzione tra i principi fondamentali, oltre che danneggiare l'esistente patrimonio immobiliare tradizionale che va anch'esso tutelato.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 235) presentato dai Consiglieri Bono e Biolè: Al comma 6 dell'art. 5 le parole "titolo abitativo", sono sostituite con le seguenti parole "permesso di costruire".
La parola al Consigliere Bono per l'illustrazione.



BONO Davide

Nella discussione che abbiamo affrontato in diverse parti della proposta di legge, questo emendamento era già stato bocciato, quindi immagino che avrà la stessa sorte, ma per dare un senso più ampio a quelli che sono i permessi per costruire, quindi per la diatriba che c'è tra titolo abitativo, la DIA e la SCIA, abbiamo sostituito le parole "titolo abitativo" con le più generiche "permesso di costruire".



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 234) presentato dai Consiglieri Bono, Biolé e Buquicchio: Al comma 7 dell'art. 5, dopo le parole "vigenti in materia di commercio" sono aggiunte le seguenti parole "e dei pubblici esercizi".
Tale emendamento viene dato per illustrato dai proponenti.
L'emendamento rubricato n. 70) è ritirato dai proponenti.
Emendamento rubricato n. 233) presentato dai Consiglieri Bono, Biol Buquicchio e Artesio: Dopo il comma 8 dell'art. 5 è inserito il nuovo comma 9: "9. Non possono essere realizzati più interventi su di una stessa unità immobiliare".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

In questo caso l'emendamento recita testualmente l'aggiunta di un nuovo comma alla fine dell'articolo 5 e recita: "Non possono essere realizzati più interventi su di una stessa unità immobiliare".
Questo per dare delle limitazioni per quanto riguarda gli ampliamenti che riguardano soprattutto l'articolo 7, quindi il settore direzionale turistico-produttivo, dove potrebbe esserci un ampliamento sia interno sia di volumetria esterna. In questo caso è necessario inserire una limitazione per evitare che si possano sovrapporre due tipi di ampliamenti, quindi un doppio bonus volumetrico.
Grazie Presidente.



PRESIDENTE

Non essendoci altri emendamenti all'articolo 5, dichiaro aperta la discussione generale.
Non essendoci richieste di intervento sulla discussione generale, dichiaro aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
Non essendovi richieste di intervento, indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 249).
Ricordo che il numero legale è 25.
La votazione non è valida, per mancanza del numero legale.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale, sospendo la seduta.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 15.59 riprende alle ore 16.00)



PRESIDENTE

Riprendiamo i nostri lavori, ripetendo la votazione sull'emendamento n.
249.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 249).
La votazione non è valida, per mancanza del numero legale.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale, sospendo la seduta.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16.32 riprende alle ore 17.02)



PRESIDENTE

Prego i colleghi di prendere posto perché riprendiamo i nostri lavori.
Eravamo rimasti alla votazione dell'emendamento n. 249).
Ha chiesto la parola il Consigliere Pedrale.



(Commenti in aula: Presidente! Eravamo già in fase di votazione! )



PEDRALE Luca

Siete sempre troppo precipitosi. Volevo solo chiedere che la votazione si svolgesse per appello nominale.



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Mi dicono che è tutto a posto, dunque procediamo con la votazione.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 249).
La votazione non è valida per mancanza del numero legale; pertanto dichiaro chiusa la seduta.
La seduta è tolta



(La seduta ha termine alle ore 17.03)



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