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Dettaglio seduta n.360 del 18/06/13 - Legislatura n. IX - Sedute dal 28 marzo 2010 al 24 maggio 2014

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



(Alle ore 14.31 il Presidente Cattaneo comunica che la seduta avrà inizio alle ore 15.00)



(La seduta ha inizio alle ore 15.02)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Botta Franco Maria, Casoni, Comba Cota, Motta Massimiliano e Spagnuolo.
Il numero legale è 28.


Argomento: Parchi e riserve

Esame disegno di legge n. 285, inerente a "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette"


PRESIDENTE

Come concordato nella seduta antimeridiana, procediamo con l'esame del disegno di legge n. 285, inerente a "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette", di cui al punto 8) all'o.d.g.
Il relatore di maggioranza è il collega Lupi, il relatore di minoranza era il collega Taricco, che può essere ovviamente sostituito da altro componente in carico alle opposizioni.
Ricordo all'Aula che il disegno di legge in oggetto è stato licenziato a maggioranza dalla V Commissione in data 15 ottobre 2012.
La parola al Consigliere Lupi, relatore di maggioranza.



LUPI Maurizio, relatore

Grazie, Presidente.
Come noto, con sentenza n. 193 del 4 giugno 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
Conseguentemente, al fine di adeguare la legislazione regionale di settore ai pronunciamenti della Corte, con la legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 si è provveduto a riclassificare parte delle predette zone naturali di salvaguardia in aree contigue, che, come tali, trovano il loro precedente nella legge quadro 391/1994.
Tali aree sono finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale nei confini delle stesse, nelle quali la gestione dell'attività venatoria della pesca e delle attività estrattive è vincolata a idonei piani e programmi da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e i soggetti gestori.
Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha tuttavia ingenerato un forte disagio in quanto, non prevedendo la legge regionale istitutiva della aree contigue la relativa tabellazione, e quindi la riconoscibilità delle medesime, è oggi impossibile - salvo con l'utilizzo della cartografia - comprendere dove iniziano i confini delle medesime e pertanto, dove rispettare i doveri che l'essere in un'area contigua comporta.
Pertanto la Giunta ha ritenuto opportuno di presentare al Consiglio regionale un disegno di legge per procrastinare l'applicazione delle disposizioni relative alle aree contigue di cui all'articolo 6, comma 2 bis della l.r. 19/2009, al fine di poter prevedere l'obbligo di tabellazione delle aree in questione e approntare una appropriata e diffusa informazione.
Inoltre, considerato che l'articolo 142, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") sottopone a vincolo paesaggistico "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi", la Giunta regionale ha ritenuto opportuno precisare che l'operatività del vincolo paesaggistico e la conseguente necessità di sottoporre ad autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia da applicare alle aree protette classificate dall'articolo 5 della legge regionale 19/2009, tra le quali non rientrano le aree contigue.
L'esame svolto in V Commissione ha portato ad una completa riformulazione dell'articolato, optando per inserire le nuove norme approvate nel testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, quindi risultanti come modifica alla legge regionale 19/2009.
Nel corso dell'esame in Commissione sono stati presentati 82 emendamenti, in gran parte da Consiglieri di minoranza ed alcuni anche dall'Assessore competente. Una volta raggiunto l'accordo generale sui contenuti, la maggior parte degli emendamenti sono stati ritirati. Pertanto le decisioni conclusive della Commissione sono di questo tipo.
L'articolo 1, che modifica l'articolo 2 della legge regionale 19/2009 inserisce le aree contigue nella rete ecologica regionale, completandone la composizione, insieme al sistema delle aree protette, alle zone e ai siti facenti parte della rete Natura 2000, ai corridoi ecologici e alle zone naturali di salvaguardia. Tale inserimento nella rete ecologica regionale permette di ricondurre le aree contigue alle finalità cui è proposta la predetta rete e consentire l'erogazione di fondi del Piano di sviluppo rurale riservati ad interventi posti all'interno della rete ecologica.
L'articolo 2, che modifica l'articolo 6 della legge regionale 19/2009 si propone di rispondere alle problematiche derivanti dall'istituzione delle aree contigue, in merito alle attività in esse consentite e alla conoscenza, come specificato precedentemente, dei loro confini.
La prima decisione presa con questa legge è quella di non rinviarne l'istituzione al 1° luglio 2013, in attesa della tabellazione dei confini come inizialmente era stato proposto. Tale rinvio avrebbe privato di ogni forma di tutela il territorio di molte ed estese aree naturali, in particolare lungo le fasce fluviali.
Pertanto, con l'articolo 2 si vuole adeguare in maniera più stringente e più cogente la norma regionale a quanto disposto dalla legge n. 394/1991 nella parte in cui il legislatore nazionale prevede come eventuali le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e della tutela dell'ambiente da porre in essere anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi.
Ancora una considerazione relativa ai costi. Preso atto dei notevoli costi che avrebbe comportato la tabellazione delle aree contigue, si è ritenuto opportuno introdurre la disposizione per cui venga assicurata la necessaria attività di informazione sui confini delle aree contigue, in modo da renderli immediatamente conoscibili da parte di chiunque, in particolare da chi esercita l'attività venatoria con un'ovvia finalità, che è quella di evitare di entrare impropriamente con le armi in un'area protetta, cosa che avrebbe avuto anche conseguenze di tipo penale.
Questa specifica attività di informazione, potrebbe essere svolta anche dal personale degli enti di gestione delle aree protette interessate e, in questo caso, avremmo il vantaggio di non aver alcun onere aggiuntivo. Per le aree contigue alle aree protette affidate in gestione agli enti locali si è ritenuto, infine, che con un ordine del giorno si possa impegnare la Giunta regionale ad andare incontro ai problemi finanziari derivati da tale attività. Infine, si ritiene opportuno sostituire il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2009, proprio ribadendo i limiti e le condizioni cui è sottoposta l'attività venatoria nelle aree contigue (questo è molto importante).
Infine, come atto di adattamento legislativo, la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'articolo 3 del testo presentato dalla Giunta regionale, per non limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che sottopone a vincolo paesaggistico "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".
L'ultimo aspetto riguarda gli articoli 3 e 4 che recano due modifiche di tipo tecnico. Modifiche che si sono rese necessarie per un miglior coordinamento del testo della legge regionale 19/2009 come risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 16/2011.
In particolare con l'articolo 3, che modifica l'articolo 47 della legge regionale 19/2009, si corregge un rinvio relativamente alla disciplina della gestione faunistica nelle aree protette e si sopprime una citazione della legge regionale 70/1996, recentemente abrogata.
Con l'articolo 4, che modifica l'articolo 63 della legge regionale 19/2009, si abrogano due leggi regionali che per mera dimenticanza non erano state incluse nell'elenco delle leggi da abrogare del citato articolo 63. In particolare si interviene per rettificare un errore di tale articolo: il comma 1, lettera b) n. 3 abrogava l'articolo 9 della legge regionale n. 5/2001, che inseriva gli articoli 92, 93, 94 e 95 nella legge regionale n. 44/2000. Detta abrogazione non teneva conto che l'articolo 9 della legge regionale n. 5/2001 inserisce anche altre disposizioni non relative alle aree protette e che, quindi, necessariamente occorre mantenerlo in vigore, almeno specificatamente a questi aspetti.
Dopo l'approfondito esame, la V Commissione ha licenziato a maggioranza il disegno di legge e se ne raccomanda un'approvazione da parte di questa Assemblea.



PRESIDENTE

aperta la discussione generale.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Questo disegno di legge, purtroppo - qualcuno potrebbe dire fortuna rappresenta le difficoltà dell'iter legislativo che tutte le assemblee legislative nazionali devono affrontare, proprio per la complessa e incompiuta architettura della Costituzione italiana, di cui al Titolo V quello che riguarda il federalismo.
vero che ci sono delle precise responsabilità. Nel momento in cui si parla di competenze concorrenti o residuali della Regione, dovremmo legiferare avendo ben chiaro il quadro normativo, ma spesso il quadro normativo è molto chiaro perché ci sono riferimenti anche degli uffici legislativi, ma a volte forziamo un po' la mano.
Già nel 2009 - non ero presente - si forzò la mano sul discorso delle zone naturali di salvaguardia che vennero tirate fuori dal cilindro dell'Assessore e della Giunta di allora, quando invece esistevano, a seguito della legge nazionale n. 394 del 1991, le aree contigue. La legge venne impugnata e da qui partì tutto l'iter per cui discutemmo per mesi quando ancora l'Assessore Vignale era Consigliere. Adesso il tema si riapre.
Anch'io, come il Consigliere Reschigna, posso dire che ci si prepara su un tema ma poi si ritorna a parlare di un altro, quindi bisogna aprire i vari cassetti mentali e tirare fuori disegni di legge che erano all'ultimo punto dell' o.d.g. e discussi molti mesi fa.
Non vorrei che si venisse a creare un problema, che secondo me sorgerà.
Non riprendiamo esattamente l'articolo 32 della legge nazionale n. 394/91.
Non mi ricordo la sintesi uscita dalla Commissione, chi ha proposto l'emendamento quando si parla di caccia controllata nelle aree contigue, ma la legge nazionale, all'articolo 32 comma 3, dice molto chiaramente che la caccia è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta dell'area contigua. Se noi, invece, andiamo a scrivere che la caccia è controllata, ma è riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia nei comprensori alpini su cui insistono l'area contigua e l'area naturale protetta, è chiaro a tutti che sono due cose diverse, molto diverse: un conto sono i residenti, un conto sono le persone aventi diritto di cacciare nei comprensori alpini o negli ambiti territoriali di caccia di quei Comuni.
Probabilmente ne abbiamo parlato in Commissione, ma sono passati molti mesi, pertanto chiedo scusa, perché non ricordo più quel dibattito. Voglio solo rendere conto all'Aula che ho presentato un emendamento nel merito (sto raccogliendo le tre firme necessarie per la presentazione dello stesso); ovviamente la maggioranza sarà libera di approvare il testo del disegno di legge così come è uscito dalla Commissione, oppure approvare l'emendamento.
Se, però, tra un mese la Corte dei Conti impugnerà nuovamente il provvedimento e saremo ancora qui a discutere di aree contigue, io almeno avrò fatto la mia parte ed avvisato i colleghi.
In merito al resto del provvedimento c'era stata più o meno una sintesi; sicuramente il tema della caccia sarà dibattuto ampiamente nei provvedimenti che saranno in discussione.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola l'Assessore Vignale; ne ha facoltà.



VIGNALE Gian Luca, Assessore ai parchi e aree protette

Grazie, Presidente.
Per ricordare un po', ancorché il relatore l'abbia fatto in modo puntuale, non soltanto i singoli articoli contenuti nel disegno di legge ma anche i motivi che hanno portato all'approvazione, prima da parte della Giunta, poi da parte della Commissione, di questo provvedimento ed i limiti che lo stesso può avere.
Il collega Bono ha fatto una ricostruzione abbastanza fedele di ciò che è avvenuto; lo dico non perché non lo dovesse fare, ma perché è passato molto tempo da quando abbiamo licenziato il provvedimento in Commissione.
La Regione Piemonte per molti anni è stata inadempiente rispetto alla legge n. 394 del 1991. Modificando il testo unico sulle aree protette (la legge n. 19 del 2009), abbiamo inserito, con la legge n. 16 del 2011, le aree contigue non prevedendo, o meglio non prestando adeguata attenzione a ciò che poteva avvenire in questa trasformazione, poiché nelle zone di salvaguardia non era prevista tutta una serie di attività di natura vincolistica.
Oggi invece, avendo non solo trasformato le zone di salvaguardia esistenti, ma anche ampliato, in seguito alla richiesta di alcune amministrazioni locali - come anche il testo della legge n. 19 prevede - le aree contigue, c'è un problema relativo ai vincoli non solo di natura venatoria, ma anche riguardanti le attività estrattive.
La legge, pertanto, ha alcune finalità: quella di disciplinare l'esistenza delle aree contigue e le attività che si possono svolgere all'interno, con alcuni piani specifici da condividere con le Amministrazioni interessate e con gli Enti Parco.
Pertanto, vi è anche una misura di tutela rispetto a questo: garantire un'adeguata informazione, perché - lo ricordava correttamente il Presidente Lupi - non è sempre detto che ciò avvenga.
Ricordo che il parco ha dovere di tabellazione, pertanto, quando un cittadino si reca in un parco per svolgere qualsiasi attività, non esclusivamente l'attività venatoria, ha contezza del fatto di recarsi in un'area protetta. All'interno di un'area contigua, non essendo prevista la tabellazione, si prevede almeno di garantire la massima attività d'informazione possibile (questo prevedeva il disegno di legge uscito dalla Giunta, poi il discorso che è maturato in Commissione è legato anche all'eccesso di costi che forse la tabellazione dell'area contigua poteva produrre). Infatti, l'attività che svolgiamo oggi è meramente istituzionale, di pubblicazione sul sito della Regione della cartografia delle aree contigue.
evidente che, ad esempio, non tutti i cittadini che si recano lungo le rive del Po hanno esatta dimestichezza riguardo ai confini del parco quelli dell'area contigua e dell'area non contigua. Invito i colleghi a guardare la trasposizione delle aree contigue all'interno della nostra regione: non è neanche omogenea. Non è che tutte le fasce fluviali sono tutte aree contigue, quindi non è che avvicinandomi a una grande asta fluviale piemontese sono all'interno di un'area contigua. Molte lo sono, ma alcune no.
Vi è, poi, un altro aspetto: il comma 3 dell'articolo 2, rispetto al quale - lo ricordava anche il Consigliere Bono - convenimmo in Commissione che il suo inserimento (non è altro che l'articolo di legge che contiene la legge regionale sulle aree protette della Regione Toscana) può avere un problema relativo all'impugnabilità da parte del Governo nazionale.
Questo lo dicemmo in Commissione e lo diciamo ora in Aula: ne siamo assolutamente consapevoli, però è utile inserire questo comma per garantire una maggiore possibilità di controllo ambientale all'interno delle singole aree della nostra regione.
Le altre parti riguardano gli articoli 3 e 4, e sono mere attività di coordinamento di leggi esistenti o modificate (come l'articolo 3) successivamente ad altre leggi approvate dopo il 2011, come l'abrogazione della legge regionale 70.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Reschigna.



RESCHIGNA Aldo

Il nostro giudizio su questo disegno di legge, dopo le consistenti modifiche intervenute nel lavoro della Commissione, è positivo, poich coglie una necessità che si era aperta in seguito al vuoto legislativo della Regione Piemonte.
Richiamo, però, l'attenzione dell'Assessore Vignale su un punto che mi sembra sia stato sollevato dal collega Bono e che non mi sembra risolto dopo il suo intervento. L'attività venatoria, regolamentata e limitata all'interno delle aree contigue trova riferimento o fa riferimento in modo diretto ad una legge regionale che è stata abrogata.
C'è un articolo che fa esplicito riferimento ad una legge regionale (quella sull'attività venatoria) che è stata abrogata, e su questo ha ragione il collega Bono: la legge regionale era più ampia, come attività prevista, rispetto alla legge nazionale che è entrata in vigore dopo che è stata abrogata la legge regionale.
Questa ci sembra l'unica questione da sistemare all'interno del disegno di legge, perché con la legge 34 vigente stava in piedi tutto il meccanismo, mentre con l'abrogazione della legge 34 sta meno in piedi .
Vorremmo avere perlomeno qualche elemento di garanzia su quest'aspetto.
Per il resto, consideriamo soddisfacenti le questioni affrontate e le modifiche intervenute con il lavoro della Commissione. Il lavoro in Commissione è stato un lavoro utile ed ha consentito di ridurre alcune valutazioni o visioni differenti che c'erano originariamente.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Negro.



NEGRO Giovanni

Grazie, Presidente.
Vorrei, più che altro, chiedere dei chiarimenti. Innanzitutto sono consapevole della questione, avendo partecipato anch'io alle Commissioni, e in generale condivido quello che ha detto il collega Reschigna: la modifica è stata abbastanza positiva.
Tuttavia non vedo chiara una cosa e quindi mi rivolgo all'Assessore.
Essendo io uno dei pochi cacciatori qui dentro, per le aree contigue a me risulta che fino a ieri potevano cacciare i residenti di quel Comune, ma la caccia non era aperta a tutti gli altri.
Adesso mi viene il dubbio, per cui e chiedo se lei, Assessore, è in grado - sicuramente lo è - di dirmi se nelle aree contigue possono cacciare solo i residenti confinanti in quel Comune lì è com'era prima, e in questo caso va bene; se invece viene la caccia viene allargata a tutti gli altri paesi delle ATC, allora il discorso cambia e non siamo più tutti d'accordo.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Boniperti; ne ha facoltà.



BONIPERTI Roberto

Grazie, Presidente.
Penso che in questa, come in qualsiasi altra legge, non ci debbano essere delle discriminazioni e quindi quanto proposto dall'Assessore e dalla Giunta è una cosa che deve essere sacrosanta, non è pensabile di usare balzelli o alchimie per lasciare qualcuno fuori e qualcuno dentro. E mi dispiace che questo arrivi proprio da chi dovrebbe fare del comune vivere e del comune dividere la legge della vita.
una cosa che non funziona, collega Negro. Non funziona, e il perch glielo spiego semplicemente. È un'ipocrisia e una discriminazione il fatto di dire: "Tu sei confinante di questo territorio e puoi andare, lui che è 500 metri più in là non può più andare". Mi spiega perché, quando paghi la stessa tassa...



PRESIDENTE

Collega Boniperti, si rivolga alla Presidenza, per favore. Altrimenti diventa un discorso a due che non va bene in un'Aula.



BONIPERTI Roberto

Mi scusi, Presidente.
Veramente non mi rivolgevo solo al collega Negro, ma a tutti i colleghi della minoranza, perché - come ho già detto prima - mi spiace che proprio chi vuol fare in modo che il giusto venga diviso fra tutti, poi porti avanti delle discriminazioni inutili.
Ben venga quello che ha proposto l'Assessore. Penso che i colleghi della maggioranza ragionino nella mia stessa maniera.



PRESIDENTE

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo all'esame dell'articolato.
ARTICOLO 1 Indìco la votazione palese sull'articolo 1.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 2 Emendamento rubricato n. 1) presentato dai Consiglieri Bono, Stara e Cerutti: Si sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge 285: 3. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dell'articolo 15 della legge 394/1991".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Sarò velocissimo, perché ho già avuto modo di illustrare questo emendamento nel corso della discussione generale.
Volevo rispondere al collega Boniperti - che però in questo momento sta parlando col suo due volte collega Giovanni Negro: collega Consigliere e collega cacciatore - che non vi è la volontà di creare delle disparità o delle limitazioni tra persone che hanno acquistato il tesserino e vogliono cacciare, ma si tratta semplicemente di voler evitare - al di là delle posizioni politiche sulla caccia e quant'altro - l'ennesima impugnativa da parte della Corte su un provvedimento riguardante le aree protette della Regione Piemonte. Anche perché saremmo arrivati al numero 3 e, nonostante sia vero che non c'è due senza tre, penso che, insomma, perseverare sia un po' diabolico, come si suol dire.
Esiste una legge nazionale che traccia la cornice entro la quale muoversi: per andarla a modificare, o ci si fa eleggere in Parlamento oppure si chiede l'autonomia legislativa totale della Regione Piemonte.
Possono essere due alternative, forse è più facile la prima rispetto alla seconda, ma se fossi nei panni dell'Assessore Vignale (il provvedimento viene comunque dal suo Assessorato), non mi arrischierei ad andare incontro all'ennesima impugnativa.
Insomma, oltre a presentare un emendamento per esprimere il mio concetto in Aula e provare a farlo votare, ovviamente non posso fare altro e quindi mi rimetto alla maggioranza dell'Aula.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Biolé; ne ha facoltà.



BIOLE' Fabrizio

Grazie, Presidente.
Non sono firmatario dell'emendamento, ma lo condivido per i motivi che sono stati già esposti.
Intanto bisogna dire che, se a livello nazionale c'è questo tipo di indicazione, sicuramente ciò nasce da una ratio ed è nostro obbligo, in qualche modo, muoverci all'interno di quello che è l'alveo della regola a livello nazionale.
In secondo luogo, com'è già stato detto, si tratterebbe di un'ulteriore situazione imbarazzante per quanto riguarda la Giunta, o quantomeno potenzialmente imbarazzante, rispetto a quella che è una modifica che è stata fatta (poi è uscita dalla Commissione consiliare) di un allargamento potenziale della platea di chi può esercitare questo tipo di attività all'interno delle aree contigue.
In terzo luogo, molti colleghi ricorderanno come già in passato all'inizio della legislatura i vari inserimenti di norme relative all'attività venatoria nelle finanziarie che via, via siamo andati ad analizzare e a votare in quest'Aula. Una delle norme che io vedo come logica, o meglio, uno dei paletti che vedo come logici rispetto a questo tipo di attività è assolutamente la conoscenza del territorio.
Ora, è vero che mi si può dire che comunque i cacciatori iscritti in una determinata area possono conoscere il territorio, ma è ovvio che chi risiede, chi da tempo pratica le sue attività, tra cui anche quelle venatorie, su un determinato territorio, ha sicuramente la possibilità nonostante le posizioni sull'attività venatoria siano diverse, di renderla quantomeno, se non più sicura anche per chi utilizza quel territorio per altri tipi di attività, meno pericolosa.
Di conseguenza, credo che, a partire dal livello nazionale per arrivare a una logica condivisa e soprattutto per evitare una potenziale impugnativa, sarebbe opportuno valutare molto bene questo tipo di emendamento, o quantomeno valutare molto bene quello che c'è scritto all'interno del testo che andiamo ad analizzare all'articolo 2.



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vignale.



VIGNALE Gian Luca, Assessore ai parchi e aree protette

Esprimo parere contrario sull'emendamento per i motivi di cui dicevo precedentemente.
certamente corretta la citazione della legge n. 394 - se non ricordo male, l'articolo 15 è quello che riguarda gli indennizzi, gli espropri ecc. - ma ribadisco quanto ho detto precedentemente: noi sappiamo che questo comma è il più delicato tra i presenti all'interno della norma sappiamo altresì che altre Regioni italiane si sono dotate dello stesso articolo, quindi crediamo sia opportuno il suo mantenimento. Peraltro questo ci garantirebbe da una serie di adempimenti amministrativi che i Comuni ci stanno chiedendo, quelli di riduzione o ridefinizione delle aree contigue. Poi è evidente che in qualche modo valuteremo quanto avviene.
Dico al Presidente del Gruppo del PD Reschigna che, ancorché in presenza della delicatezza di questo comma, in realtà non abbiamo di per s il vuoto normativo: la legge 19, all'articolo 6 (quello relativo alle aree contigue), prevede al comma 2 che "ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia".
In realtà, quindi, un riferimento alla norma nazionale lo abbiamo. Invece poi, come i colleghi ricordano, per la gestione faunistica all'interno degli Enti Parco vi è dedicato un intero articolo, che è l'articolo 33.
Certo, ancorché il vuoto non esista, il tema è di difficile soluzione.
Con ciò non voglio dire che questa sia una situazione semplice e che con questa norma diamo una soluzione conclusiva a un tema che dal '91 ad oggi questa Regione ha in più occasioni affrontato. Questo è un tentativo speriamo e crediamo quanto più possibile fondato - per dare una soluzione pressoché definitiva a questo tema, sapendo - appunto - della delicatezza del comma che stiamo approvando.
Per questo motivo e quindi per la volontà del mantenimento del comma stesso, intendiamo respingere l'emendamento n. 1), sul quale esprimiamo parere contrario.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Ricordo che il numero legale è sempre 29.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 1).
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 2, nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 3 Non essendovi richieste di intervento, indìco la votazione palese sull'articolo 3.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 4 Non essendovi richieste di intervento, indìco la votazione palese sull'articolo 4.
Il Consiglio approva.
Prima che si proceda alla votazione sull'intero testo, ha chiesto di intervenire il Consigliere Biolé; ne ha facoltà.



BIOLE' Fabrizio

Grazie, Presidente.
Non si tratta di una dichiarazione di voto, ma segnalo di non aver potuto partecipare alla votazione sull'articolo 2, credo per un problema tecnico.



PRESIDENTE

La prego di esprimersi ora: quello che lei dichiara resterà a verbale.
Dica come intendeva votare sull'articolo 2.



BIOLE' Fabrizio

Sull'articolo 2 mi sarei astenuto, invece non ho potuto votare per un problema tecnico.



PRESIDENTE

Bene: do atto per il verbale che il collega Biolé, cui relativamente alla votazione dell'articolo 2 è stato impedito per questioni tecniche di esprimere il proprio voto, precisa che intendeva astenersi.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, indìco la votazione nominale sull'intero testo di legge.
L'esito della votazione è il seguente: presenti 43 Consiglieri votanti 39 Consiglieri hanno votato SÌ 37 Consiglieri si sono astenuti 2 Consiglieri non hanno partecipato alla votazione 4 Consiglieri Il Consiglio approva.


Argomento: Rapporti Regioni - Governo

Esame ordine del giorno n. 1018 presentato dai Consiglieri Buquicchio Ponso, Botta Marco, Negro, Manica, Leo, Formagnana, Biolé, Boeti, Muliere Mastrullo, Cerutti, Ronzani, Bresso, Cattaneo, Tentoni, Bono, Lupi Cortopassi e Leardi, inerente a "Sentenza Eternit, ricerca del Patrimonio dei condannati per risarcimento a favore delle parti civili costituite"


PRESIDENTE

Procediamo, come da intesa raggiunta stamattina, con l'esame dell'ordine del giorno n. 1018, avente ad oggetto "Sentenza Eternit ricerca del Patrimonio dei condannati per risarcimento a favore delle parti civili costituite", presentato dai Consiglieri Buquicchio e Ponso, di cui al punto X) all'o.d.g.
Il testo è firmato dai colleghi Buquicchio e Ponso, ma altri colleghi fra cui Botta Marco, hanno aggiunto la firma. Se altri volessero aggiungere la propria lo possono fare in corso di seduta, anche dopo la votazione.
In accordo con i proponenti, ne diamo per illustrato il testo.
Ha chiesto di intervenire la Giunta regionale. L'Assessore si è già occupata della questione e vorrebbe informare l'Aula prima della votazione.
La parola all'Assessore Quaglia.



QUAGLIA Giovanna, Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale

Grazie, Presidente.
Il parere della Giunta sull'ordine del giorno è favorevole.
Mi premeva precisare che l'Avvocatura della Regione, da subito dopo il deposito della sentenza di primo grado, ha già chiesto l'intervento della Guardia di Finanza per la ricerca dei beni - patrimonio mobiliare e immobiliare - dei condannati, ai fini del risarcimento. Le indagini sono ancora in corso: da un primo approfondimento parrebbero non esserci beni immobili in Italia, ma la ricerca sta proseguendo per quanto riguarda il patrimonio immobiliare all'estero.
Ritengo quindi che l'ordine del giorno, così com'era stato presentato in Conferenza dei Capigruppo, possa rafforzare quest'indagine che la Giunta sta già conducendo.



PRESIDENTE

Bene. Non essendovi richieste di intervento e anche alla luce della precisazione della Giunta regionale, che ha espresso parere favorevole procediamo con la votazione.
Do atto che l'ordine del giorno n. 592 presentato dai Consiglieri Cerutti e Cursio, inerente a "Mantenimento costituzione di parte civile nel processo Eternit", e l'ordine del giorno n. 596 presentato dai Consiglieri Muliere, Manica, Placido e Reschigna, inerente a "Parte civile della Regione Piemonte nel processo Eternit", sono ritirati dai proponenti.
Indìco la votazione sull'ordine del giorno n. 1018, il cui testo recita: "Premesso che la prima sezione del Tribunale di Torino in data 13 febbraio 2012 ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Schmidheiny Stephan e De Cartier Louis (ex manager della multinazionale), in merito alle vittime dell'amianto La Corte d'Appello di Torino in udienza del 3 giugno 2013, in parziale riforma delle statutazioni penali della sentenza emessa in data 13 febbraio 2012 dalla prima sezione del Tribunale di Torino, condanna l'imputato Schmidheiny Stephan al risarcimenti dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento delle provvisionali a favore di centinaia di cittadini piemontesi ed enti locali costituitesi parti civili tra cui: Regione Piemonte euro 20.000.000 Comune di Casale Monferrato euro 30.934.446,37 Comune di Balzala euro 250.000 Comune di Mirabello Monferrato euro 150.000 Comune di Pontestura euro 200.000 Comune di Villanova Monferrato euro 250.000 Comune di Morano sul Po euro 200.000 Comune di Ozzano Monferrato euro 250.000 Comune di Coniolo euro 250.000 Comune di Rubiera euro 2.000.000 Asl di Alessandria euro 5.000.000 Associazione Famigliari vittime amianto euro 100.000 Fenal UIL provinciale di Alessandria euro 100.000 UIL regionale Piemonte euro 100.000 UIL provinciale di Alessandria euro 100.000 UST CISL provinciale di Alessandria euro 100.000 CGIL Nazionale euro 100.000 Associazione italiana esposti amianto euro 100.000 Legambiente Onlus euro 100.000



WWF Italia Onlus Ong euro 70.000

Considerato che La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino è immediatamente esecutiva l'imputato potrebbe non ottemperare a quanto previsto dal dispositivo emesso dalla Corte d'Appello Si impegna Il Presidente della Giunta e gli Assessori competenti a pronunciarsi affinché la Regione Piemonte promuova un'attività di ricerca al fine di individuare il patrimonio mobiliare ed immobiliare del condannato da destinare al risarcimento del danno causato a ciascuna delle parti civili costituite." Il Consiglio approva.


Argomento: Sanita': argomenti non sopra specificati

Esame ordine del giorno n. 910 presentato dai Consiglieri Cursio, Artesio Boeti, Botta Marco, Bresso, Bussola, Cantore, Cerutti, Costa, De Magistris Dell'Utri, Formagnana, Gariglio, Gregorio, Leo, Lepri, Lupi, Manica Montaruli, Motta Angela, Motta Massimiliano, Muliere, Negro, Pentenero Ponso, Ronzani, Tentoni, Tiramani, Valle, Vignale, Manica, Bono e Biol inerente a "Prevenzione degli infortuni domestici"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame dell'ordine del giorno n. 910, avente ad oggetto "Prevenzione degli infortuni domestici", di cui al punto 13) all'o.d.g.
Se non vi sono richieste di intervento, indìco la votazione palese sull'ordine del giorno n. 910, il cui testo recita: "Il Consiglio regionale Premesso che: la disciplina nazionale ha come riferimenti normativi il Piano sanitario nazionale 2006-2008 e con la Legge n. 343 del 3 dicembre 1999 'Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici', che attribuisce ai dipartimenti di Prevenzione, in collaborazione con i servizi territoriali, i compiti di valutazione e prevenzione dei rischi e di educazione sanitaria in materia di incidenti domestici e che stabilisce che i dipartimenti di prevenzione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e le Regioni devono attivare un sistema informativo sui dati relativi a questo tipo di infortuni. La legge però istituisce un sistema che prevede solo la possibilità di avere informazioni sull'attività svolta al momento dell'incidente, sull'ambiente in cui si è verificato, sulla natura della lesione principale, sulla parte del corpo colpita, sulla destinazione del paziente e sul trattamento sanitario. Niente che in concreto possa aiutare a prevenire i suddetti infortuni a livello internazionale il Programma europeo di azione per la prevenzione delle lesioni personali, decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo con durata limitata dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica, che aveva come obiettivo la prevenzione da attuarsi mediante la sorveglianza epidemiologica delle lesioni personali e gli scambi di informazioni sull'utilizzazione di tali dati allo scopo di contribuire alla definizione delle priorità e delle migliori strategie di prevenzione.
Considerato che : ogni anno avvengono 4,5 milioni di incidenti domestici, di cui circa 8.000 con esito mortale secondo le statistiche INAIL la cucina rimane il luogo più pericoloso della casa in cui si verificano il 40% degli infortuni, a causa della presenza di fuoco e di calore oltre che per l'utilizzo di utensili ed elettrodomestici.
Seguono il soggiorno con un 16%, in cui si trascorre molto tempo, la camera da letto 14%, il bagno 10,5%, in cui la presenza di ostacoli può provocare cadute, le scale 6,5%, gli spazi all'aperto come balconi o terrazzi 6,5 cantine e ripostigli 2,5%, garage e parcheggi 2,4 tra gli incidenti domestici le cadute rappresentano il 55%, prima causa di decessi tra anziani, seguono i tagli 17%, urti e schiacciamenti 14 ustioni termiche e chimiche 7% e a seguire avvelenamenti, folgorazioni elettriche, soffocamenti e punture 7 causa degli infortuni sono rappresentati da utensili da cucina e per la casa e fuoco per le donne, e gli utensili per hobbistica per gli uomini.
Valutato che: le più coinvolte negli infortuni domestici sono le donne, 2,4 milioni sulla cifra totale (4,5 milioni di infortuni domestici), mentre gli uomini sono 900 mila il 43,3% degli intervistati dall'INAIL ha paura di subire un infortunio domestico, di cui il 34% sono uomini e il 52% donne il 27,8% degli intervistati ha ammesso di aver subito degli incidenti domestici sui posti di lavoro gli infortuni annualmente sono 775 mila, di cui 800 casi mortali, una cifra molto inferiore a quella degli infortuni domestici ma dove si concentra maggiormente l'attenzione mediatica e i relativi interventi normativi.
Affermato che a) tutor, palloncini e decurtazione dei punti della patente sono sistemi che si sono rivelati efficaci nella prevenzione delle morti dovute ad incidenti stradali: prima che venissero adottate queste misure si potevano contare circa 6.800 morti l'anno contro i circa 4.600 successive all'adozione di tali misure preventive b) oltre che a causare sofferenza alle persone che subiscono infortuni e ai lori cari o familiari, ciò ha un costo per la società in termini di cure interventi e pensioni di invalidità e/o di accompagnamento c) è sempre meglio prevenire che curare.
Tutto ciò premesso e considerato Impegna la Giunta regionale a promuovere corsi di primo intervento, volti a prevenire o limitare gli infortuni domestici, da farsi tramite servizio pubblico, ad esempio sulla Rete 3 della Rai o altri mezzi, in modo da informare ed educare i cittadini, affinché da una parte si faccia prevenzione e dall'altra si forniscano elementi utili al primo soccorso".
Il Consiglio approva.


Argomento: Istituti di credito

Esame mozione n. 1016 presentata dai Consiglieri Botta Marco, Leo Franchino, Montaruli, Motta Massimiliano, Botta Franco Maria, Tentoni Comba, Lupi, Negro, Valle, Mastrullo, Toselli, Formagnana, Goffi Cortopassi, Bono, Casoni, Leardi, Tiramani, Carossa, Maccanti, Marinello Spagnuolo, Dell'Utri e Stara, inerente a "Separazione bancaria e riforma normativa secondo il modello della legge Glass-Steagall"


PRESIDENTE

Procediamo con l'esame della mozione n. 1016, avente ad oggetto "Separazione bancaria e riforma normativa secondo il modello della legge Glass-Steagall".
Se non vi sono richieste di intervento, indìco la votazione palese sulla mozione n. 1016, il cui testo recita: "Premesso che è in atto una gravissima crisi economica a livello globale che ha minato e sta minando anche la base produttiva di innumerevoli attività imprenditoriali ed industriali della nostra Regione e di molte altre Regioni italiane assistiamo al collasso delle imprese e delle famiglie, alla revoca dei crediti, alla non concessione di nuovi crediti, ad un aumento vertiginoso delle procedure concorsuali, a fortissimi tagli occupazionali questa crisi ha carattere strutturale e trova la sua radice nelle disfunzioni del sistema bancario - finanziario e nel suo contrastato rapporto con l'economia reale gli organi di vigilanza nazionali e internazionali ed i mercati finanziari hanno contribuito a generare la crisi principalmente attraverso la creazione di un eccesso di rischio ed a prolungarla attraverso l'assorbimento di fondi pubblici destinati ai salvataggi bancari che avrebbero potuto avere una diversa e più efficace destinazione: elementi questi, di per sé sufficienti a permettere di considerare il funzionamento del sistema bancario, con le sue pericolose se le Banche venissero nuovamente separate si creerebbe un nuovo ordine finanziario e gli speculatori sarebbero lasciati alla loro sorte senza compromettere i flussi finanziari connessi alle attività dell'economia reale ed i nuovi crediti emessi non finirebbero nel grande gioco d'azzardo della finanza speculativa le Banche dovrebbero investire i risparmi depositati dai cittadini a servizio della economia reale, remunerando i depositi e concedendo i prestiti Ricordato che con la legge detta Glass-Steagall del 1933, voluta dal Presidente degli stati Uniti F.D. Roosevelt, cancellata con una firma da Bill Clinton nel 1999, si era disposto la separazione tra attività bancaria tradizionale ed attività bancaria di investimento: da una parte le banche dedicate al credito per le famiglie e dall'altra le banche che giocano in borsa con i soldi degli investitori privati in particolare la "ratio" della separazione tra banche commerciali e banche di investimento contenuta nella legge su menzionata era quella di evitare che il fallimento dell'intermediario comportasse altresì il fallimento della banca tradizionale, impedendo di fatto che l'economia reale fosse direttamente esposta al pericolo di eventi negativi prettamente finanziari Visto che in Italia con il Testo Unico Bancario del 1993 è stata di fatto rimessa in piedi una commistione tra Banche commerciali e Banche d'affari, abolendo la Legge Bancaria del 1936 con cui fu introdotto in Italia lo standard americano della Legge Glass-Steagall in particolare con il processo che va dalla legge Amato (1992) alla legge Draghi (1998) si è passati ad un regime in cui, abolite le specializzazioni, le Banche sono diventate Banche universali, e cioè fanno tutto, compresa l'attività bancaria di affari il Fondo di Tutela dei depositi si trova a proteggere banche che mettono a repentaglio i risparmi dei cittadini speculando sui mercati finanziari con la loro divisione investment Preso atto che nessun prezzo è stato chiesto alle Banche causa della crisi, ed i meccanismi speculativi non sono stati bloccati e nemmeno arginati se è vero che il sistema bancario è irrinunciabile e deve essere difeso, è anche vero che dobbiamo pensare agli italiani per far fronte alla crisi è urgente garantire l'accesso al credito alle famiglie ed alle imprese e ridimensionare, con gli opportuni strumenti legislativi, il potere degli squali della finanza è necessario rilanciare il lavoro produttivo ed arrestare la distruzione sistematica della ricchezza che va a colpire la classe media che vede diminuire le disponibilità economiche è altresì opportuno eliminare la finanziarizzazione della economia e ripristinare regole anti-speculative per il settore bancario-finanziario è auspicabile che il Governo italiano, in applicazione della invocata riforma finalizzata alla separazione bancaria, conferisca alla BCE il potere di fissare regole che distinguano tra investimenti finanziari utili all'economia reale e quelli ad elevato rischio connessi a operazioni finanziarie di natura speculativa, soltanto i primi da favorire e i secondi da utilizzare in un segmento specifico del mercato finanziario in cui ogni investitore sia responsabile di ciò che rischia e le direttive autorizzate ad essere operative siano costrette ad osservare rigorosi limiti operativi e di capitale Considerato che l'unica via di uscita consiste nel rimettere la politica e lo Stato al di sopra della finanza, riportando quest'ultima al suo ruolo che è quello di fornire capitali alle attività produttive II Consiglio regionale tanto premesso, dato atto, visto e considerato impegna la Giunta Regionale ad attivarsi affinché il Governo Italiano promuova una riforma normativa volta ad affermare la separazione tra Banca commerciale e Banca d'Affari secondo i principi ed il modello della legge Glass-Steagall ad attivarsi nella promozione di tale riforma normativa, tenendo conto della esigenza di valorizzare un modello di Banca tradi zionale, non speculativa, riconoscendone la specificità ed il ruolo economico e sociale".
Il Consiglio approva.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 15.55)



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