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Dettaglio seduta n.332 del 05/03/13 - Legislatura n. IX - Sedute dal 28 marzo 2010 al 24 maggio 2014

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Argomento:


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



(Alle ore 14.30 il Presidente Cattaneo comunica che la seduta avrà inizio alle ore 15.00)



(Alle ore 15.00 il Presidente Cattaneo comunica che, per mancanza del numero legale, la seduta avrà inizio alle ore 15.30)



(La seduta ha inizio alle ore 15.30)



PRESIDENTE

La seduta è aperta.


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale


PRESIDENTE

In merito al punto 1) all'o.d.g.: "Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale", comunico:


Argomento:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale

Argomento:

a) Congedi


PRESIDENTE

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Bresso, Costa Rosa Anna, Cota e Giordano.
Il numero legale è 29.


Argomento: Gruppi consiliari

b) Variazione composizione Gruppi Consiliari


PRESIDENTE

In data odierna, l'Ufficio di Presidenza ha preso atto della costituzione del Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale" composto dai Consiglieri regionali Franco Maria Botta, Marco Botta, William Casoni, Fabrizio Comba, Augusta Montaruli e Massimiliano Motta.
Il Consigliere Franco Maria Botta ha comunicato altresì che ricoprirà la carica di Presidente del Gruppo.
Dalla stessa data il Gruppo consiliare PdL passa da 17 a 11 Consiglieri, rispettivamente i Consiglieri Luca Pedrale, Cristiano Bussola Daniele Cantore, Alberto Cortopassi, Rosa Anna Costa, Michele Formagnana Lorenzo Leardi, Giampiero Leo, Angiolino Mastrullo, Carla Spagnuolo e Pietro Francesco Toselli.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"


PRESIDENTE

Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 153, di cui al punto 4) all'o.d.g.
Questa mattina abbiamo approvato gli articoli 37, 38, 39 e 40.
Pertanto, dobbiamo ripartire dall'articolo 41.



PRESIDENTE

ARTICOLO 41



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 891) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: "1. Prima del comma 1 dell'articolo 41 del disegno di legge. n. 153 è inserito il seguente comma: "01. Al primo comma dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 le parole "D.M. 1 aprile 1968, n. 1404" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)".



PRESIDENTE

La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

In quest'articolo interveniamo con un emendamento per raccordarci all'attuale testo del Codice della strada. Quindi, qui si fa riferimento al numero della legge del Codice della strada, che è il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 37) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 1 dell'articolo 41 (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 56/1977) del disegno di legge 153 dopo le parole "nuove costruzioni" sono aggiunte le parole "ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali artigianali e commerciali".
Tale emendamento è dato per illustrato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 307) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 41 del disegno di legge n. 153, al comma terzo dell'articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 sono abrogate le seguenti parole: "Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati".
Tale emendamento è dato per illustrato dalla proponente.
Emendamento rubricato n. 400) presentato dalla Consigliera Artesio: Art. 41, comma 1. All'articolo 27, al comma 3, della l.r. 56, al secondo periodo, dopo le parole "Il PRG" aggiungere le seguenti parole ", nel rispetto della disciplina di settore,".
Tale emendamento è dato per illustrato dalla proponente.
Emendamento rubricato n. 892) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. al quinto comma dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 41 del disegno di legge n. 153 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", così come definito dall'articolo 12, secondo comma numero 5 bis).".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Si richiama la definizione di centro abitato, che è stata prevista all'articolo 12, in questo caso con riferimento alle fasce cimiteriali.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 401) presentato dalla Consigliera Artesio: Art. 41. All'articolo 27, dopo il comma 6 quater, della l.r. 56, aggiungere il seguente "6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente peri Comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito Piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente".
Tale emendamento è dato per illustrato dalla proponente.
Emendamento rubricato n. 893) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. L'ottavo comma dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 41 del disegno di legge n. 153 è sostituito dal seguente: "8. Nelle aree sciabili di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) non sono consentite nuove edificazioni, fatte salve le infrastrutture e le edificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica, la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento da realizzare sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

In questo caso si precisa che nelle aree sciabili è consentita solo la realizzazione delle infrastrutture e degli edifici che sono strettamente necessari alla pratica dello sci e, con riferimento agli edifici esistenti gli ampliamenti sono consentiti e realizzabili sul lato opposto a quello della pista sciabile stessa.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 38) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 8 dell'articolo 41 (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 56/1977) del disegno di legge 153 dopo le parole "edifici esistenti" sono aggiunte le parole "evitando ogni ulteriore ed immotivato consumo del suolo".
Tale emendamento è dato per illustrato dal proponente.
Emendamento rubricato n. 402) presentato dalla Consigliera Artesio: Art. 41.
All'articolo 27, al comma 8, della l.r. 56, dopo le parole "la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti", aggiungere le seguenti parole: "senza modifica della destinazione d'uso".
Tale emendamento è dato per illustrato dalla proponente.
Emendamento rubricato n. 403) presentato dalla Consigliera Artesio: Art. 41 All'articolo 27, al comma 8 della l.r. 56, le parole "e il loro eventuale ampliamento", sono soppresse.
Tale emendamento è dato per illustrato dalla proponente.
Emendamento rubricato n. 894) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. Al dodicesimo comma dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 41 del disegno di legge n. 153, le parole "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 4".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

In questo caso si precisa che gli ampliamenti consentiti si riferiscono agli edifici esistenti entro le fasce stradali e ferroviarie, e sono definite ai commi 1 e 4. Per quanto riguarda le altre tipologie di fasce disciplinate dallo stesso articolo, le possibilità edificatorie sono precisate entro i rispettivi commi.



PRESIDENTE

Non essendoci richieste d'intervento né in sede di discussione generale n per dichiarazione di voto, passiamo alle votazioni.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 891).
La votazione non è valida per mancanza del numero legale per deliberare.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 15.37 riprende alle ore 16.02)



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COMBA



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Ricordo che il numero legale è 29.
Occorre ripetere la votazione palese dell'emendamento rubricato n. 891).
Il Consiglio approva.


Argomento: Varie

Saluto del Presidente del Consiglio ai docenti e agli allievi del Liceo Classico "Lagrangia" di Vercelli


PRESIDENTE

Saluto i docenti e gli studenti del Liceo Classico "Lagrangia" di Vercelli in visita a Palazzo Lascaris, ai quali auguro buona permanenza.


Argomento: Urbanistica (piani territoriali, piani di recupero, centri storici

Proseguimento esame disegno di legge n. 153, inerente a "Nuove modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" (seguito)


PRESIDENTE

L'esame del disegno di legge n. 153, prosegue con la votazione degli emendamenti all'articolo 41.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 37), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 307), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 400), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 892).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 401), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 893).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 38), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 402), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 403), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 894).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo n. 41, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 42 Emendamento rubricato n. 895) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: dopo il comma 1 dell'articolo 42 del disegno di legge n. 153 è aggiunto il seguente: 1.bis Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "così come esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 11/2012".
Emendamento rubricato n. 896) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: il comma 2 dell'articolo 42, del disegno di legge n. 153 è sostituito dal seguente: "2. Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 29 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei canali che costituiscono rete di consorzio irriguo o mera rete funzionale all'irrigazione, i quali non generano la fascia di cui al presente comma fatta salva la dimostrata presenza di condizioni di pericolosità geormofologica e idraulica".
La parola all'Assessore Cavallera per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Illustrerei congiuntamente gli emendamenti n. 895) e n. 896).
Per quanto riguarda l'emendamento n. 895), la modifica si rende necessaria per chiarire quali saranno i territori considerati montani, nel momento in cui le Comunità montane sono in fase di cambiamento. Si fa riferimento alle classificazioni attuali, quindi ai territori attualmente parametrati come montani.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 896), è una conclusione di un impegno che avevamo preso in Commissione, fermo restando che i canali irrigui non costituiscono fascia, in quanto sono prettamente artificiali sono manovrabili con le paratoie, fatta salva la possibilità, come dice il nostro emendamento, in caso di condizione di pericolosità geomorfologica di identificare degli strumenti di pianificazione delle fasce.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cavallera.
Emendamento rubricato n. 644) presentato dei Consiglieri Reschigna Pentenero, Manica, Ronzani, Taricco, Muliere, Motta Angela, Boeti: all'articolo 42 (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 56/1977) del disegno di legge n. 153, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 29 dalla l.r. 56/1977 dopo le parole: "per le zone umide" sono inserite le seguenti: ", relativamente ai laghi artificiali, tutte le tipologie dei laghi ed invasi rientranti nella sottocategorie A1 e A2 di cui all'articolo 2 del Regolamento approvato con DPGR 9 novembre 2004 n. 12, o comunque ad esse assimilabili per dimensione, sono escluse dall'applicazione della fascia di metri 200".
La parola al Consigliere Reschigna per l'illustrazione.



RESCHIGNA Aldo

Lo do per illustrato.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Reschigna.
Emendamento rubricato n. 36) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 5 dell'articolo 42 (modifiche all'articolo 29 della l.r. 56/1977) del disegno di legge 153 dopo le parole "aree di pericolosità e rischio" è aggiunta la parola "alluvionale".
Il Consigliere Buquicchio è assente, quindi l'emendamento è dato per illustrato.
aperta la discussione generale. Qualcuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto? La parola all'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Volevo dire due parole per quanto riguarda l'emendamento del Consigliere Buquicchio dove si vuole aggiungere l'aggettivo "alluvionale".
Dato che l'articolo riguarda laghi, fiumi, rii e quant'altro, è pleonastico che il rischio sia di carattere alluvionale.
Per quanto riguarda l'emendamento del Consigliere Reschigna, fatti i dovuti approfondimenti in sede anche tecnica, c'è una raccomandazione da parte dei settori idrogeologici di lasciare la situazione così come il testo è uscito dalla Commissione, per cui il parere è contrario.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 895).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 896).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 644), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 36), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo n. 42, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 43 Emendamento rubricato n. 308) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 43 del disegno di legge n, 153, al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, le parole "può essere disposto" sono sostituite con le seguenti parole: "è disposto".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 31) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 1 dell'articolo 43 (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r.
56/1977) del disegno di legge n. 153, dopo le parole "sulla base di adeguate" è aggiunta la parola "è approfondite".
Ha chiesto la parola il Consigliere Buquicchio per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Prima stavamo interloquendo con l'Assessore su come, in un certo senso gli emendamenti sostitutivi 31), 32), 33), 34) e 35) possano apparire solo di carattere meramente formale, chiedendo la sostituzione, nell'ambito di questo articolo, di alcuni termini. Per noi, invece, è importante recepire un segnale di ulteriore condivisione della filosofia e dello spirito che ci ha guidato nella discussione di questa legge.
L'Assessore conosce le esigenze relative a questi emendamenti; veda quindi in che termini ritiene, dall'emendamento 31) all'emendamento 35), di poter conferire un segnale di condivisione di questo percorso.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Buquicchio.
Apriamo la discussione.
Ha chiesto di intervenire l'Assessore Cavallera; ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie.
In linea di massima sono per difendere l'articolo così come formulato anche se adesso sono stati presentati cinque emendamenti che introducono alcuni, locuzioni integrative, ed altri dei sostantivi, per specificare meglio i concetti.
A mio avviso, quello che rende più intelligibile il testo, così come lo vediamo dal nostro punto di vista, è l'emendamento 31), dove si vuole aggiungere "adeguata ed approfondita", che serve a chiarire il concetto.



PRESIDENTE

Quindi, se ho ben capito, Assessore Cavallera...



CAVALLERA Ugo

A questo punto, consiglierei al Consigliere Buquicchio di ritirare gli altri emendamenti.



PRESIDENTE

Per fare sintesi, se ho ben capito: l'Assessore Cavallera propone di condividere l'emendamento 31), e il Consigliere Buquicchio considera ritirati gli altri emendamenti.
Non essendoci richieste d'intervento per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 308), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
La votazione non è valida per mancanza del numero legale per deliberare.
Noi avevamo posto in votazione, questo per chiarezza, l'emendamento 308).
L'Assessore Cavallera - nulla osta che uno si possa confondere - ha dato parere favorevole, anticipatamente, sull'emendamento 31), però in votazione era l'emendamento 308). Comunque la votazione è da ritenere non valida per mancanza del numero legale.
La votazione non era valida, ripeto, per mancanza del numero legale, quindi mi sembra di percepire, dai colleghi, la volontà di interrompere qui i nostri lavori e di riaggiornarli...
(Commenti in aula)



PRESIDENTE

I nostri lavori sono riaggiornati...



(Commenti in aula)



PRESIDENTE

Bene, colleghi, i nostri lavori sono aggiornati alle ore 17.05.
La seduta è sospesa.



(La seduta, sospesa alle ore 16.37 riprende alle ore 17.05)



PRESIDENTE

La seduta riprende.
Riprendiamo i lavori con la ripetizione della votazione sull'emendamento rubricato n. 308).
Il numero legale è sempre 29.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 308), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 31), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Ricordo che gli emendamenti rubricati n. 32), 34), 33) e 35), presentati dal Consigliere Buquicchio, sono da considerarsi ritirati.
Indìco la votazione palese sull'articolo 43, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 44 Relativamente a quest'articolo, il Consigliere Buquicchio ha presentato gli emendamenti rubricati n. 28), 29) e 30).
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Buquicchio; ne ha facoltà.



BUQUICCHIO Andrea

Consideri ritirati gli emendamenti rubricati n. 28), 29) e 30). Grazie.



PRESIDENTE

Emendamento rubricato n. 309) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 44 del disegno di legge n. 153, dopo il comma sesto dell'articolo 30 bis, così come inserito nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è aggiunto il seguente: "6 bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono contenute nel programma organico per favorire la rilocalizzazione, in condizioni di sicurezza degli insediamenti residenziali e produttivi, predisposto dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nei piani territoriali, nel PAI e nel Piano stralcio delle fasce fluviali".
Non essendoci richieste d'intervento né in sede di discussione generale n per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 309), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Il numero legale è sempre 29.
Indìco la votazione palese sull'articolo 44, nel testo originario.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 45 Emendamento rubricato n. 860) presentato dai Consiglieri Bono e Biolé: si riscrive l'art. 45.
L'articolo 31 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: Art. 31. (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica) 1) Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico individuate nei PRG vigenti a seguito dell'adeguamento al PAI o alla normativa regionale in materia o per i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'articolo 29 e negli ambiti individuati in dissesto dal PAI medesimo, possono essere realizzate, previo parere vincolante della Regione di verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità dell'area, le opere di interesse pubblico di cui al comma 2.
2) Le opere autorizzabili, nel rispetto della vigente normativa, nonch degli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, non previste dai PRG vigenti e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico devono essere dichiarate di pubblica utilità ed essere attinenti: a) alle derivazioni d'acqua b) ad impianti di depurazione c) ad impianti di distribuzione a rete;".
Ha chiesto la parola il Consigliere Bono per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Come visto nei precedenti articoli, non erano presenti i miei emendamenti e anche nei successivi articoli ce ne sono ben pochi. Sono emendamenti molto importanti, che ho inteso ripresentare in Aula, in quanto non sono stati accolti nella discussione in Commissione.
Sull'articolo 45 ho sollevato un punto molto importante, ovverosia la modifica del precedente articolo 31, che mi sembrava molto più moderato rispetto alla nuova formulazione presentata dall'Assessore Cavallera. Sono ancora qui a chiederne le motivazioni. Si parla soprattutto di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica.
Quindi, se il precedente articolo, nella formulazione della legge n. 56 (che è stata più volte modificata), prevedeva solo le zone soggette ad alto vincolo idrogeologico, nella proposta dell'Assessore Cavallera si parla di "elevata o molto elevata pericolosità geologica", che è un'apertura di difficile comprensione, almeno per quanto mi riguarda.
Pertanto, chiederei di stralciare le zone a "molto elevata pericolosità geologica". Infatti, non comprendo perché dovremmo realizzare in questi luoghi opere di interesse pubblico, nel senso che si possono fare delle deviazioni per non insistere in queste zone ad elevato rischio geologico evitando eventuali conseguenze che possono consistere sia in danneggiamenti di opere pubbliche, sia in vere e proprie catastrofi.
Dunque, anche nell'individuazione delle opere autorizzabili, chiederei di poterle limitare ai primi soli tre punti, ovvero alle derivazioni d'acqua, che, se necessarie, si possono fare; agli impianti di depurazione con la medesima motivazione; agli impianti di distribuzione a rete, che immagino siano quelli di distribuzione del gas, dell'energia e della telefonia. Anche in questo caso, andare a prevedere tali opere in zone soggette ad elevata pericolosità geologica, significa poi rischiare di doverle manutenere in caso di eventuali danni.
Alla luce di questo, chiederei di espungere totalmente dal testo il riferimento alle infrastrutture viarie e ferroviarie, posto che in quel caso non andiamo a parlare solo di servizi, ma si toccano direttamente di vite umane. Un conto è una rete di distribuzione del gas o dell'energia che non prevede gravi conseguenze (per quanto possa essere soggetta ad incidenti quali esplosioni e quant'altro), altro discorso sono le infrastrutture viarie e ferroviarie, delle quali usufruiscono direttamente le persone o le autovetture.
Ancora, alla lettera e) è prevista la "erogazione di altri pubblici servizi", che non si capisce quali possano essere: immagino che si riferisca a scuole, ospedali, presidi sanitari. Anche in questo caso quindi, chiederei di eliminare questo riferimento e di ripensare a tutto l'articolo 45.
Non ho inteso presentare una messe di emendamenti per puro ostruzionismo - mi sembra, infatti, che siamo già a buon punto - ma chiederei di non danneggiare un testo di legge che finora ha trovato, pur nelle opposte visioni, un tentativo di conciliazione.
Grazie, Presidente.



PRESIDENTE

Grazie a lei, collega Bono.
Emendamento rubricato n. 897) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 45 del disegno di legge n. 153, dopo le parole "possono essere" sono aggiunte le seguenti: "modificate o".
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Poiché il testo prevede che si possano realizzare delle opere l'emendamento che proponiamo consente di poter fare anche delle modifiche alle opere. Si tratta, dunque, di un emendamento molto semplice.
Visto che ho la parola, approfitto per fare una considerazione su quanto diceva poc'anzi il Consigliere Bono.
Innanzitutto qui parliamo di opere pubbliche: questa è una precisazione doverosa. Dopodiché, parliamo di aree, talvolta anche vaste, che hanno determinate classificazioni, che sono attinte dai documenti di bacino o da documenti di area vasta.
Poi, ovviamente, per quanto riguarda le scelte urbanistiche, vanno viste nello specifico dei vari Comuni con gli studi di carattere idrogeologico. Nel caso di opere pubbliche, ci sono procedure di approvazione, dalla VAS, dal VIA a tutte le procedure di approvazione della stessa opera pubblica.
Vorrei quindi tranquillizzarvi sul fatto che per consentire la realizzazione di opere pubbliche in zone dove vi sono dei rischi (al di là del simbolo RME previsto o meno sulle cartine, e quindi ad di là di ogni classificazione cartografica che serva a richiamare l'attenzione dei decisori nell'interesse generale), l'approfondimento deve essere molto rigoroso.
Do la stessa risposta che ho fornito in sede di Commissione: a nostro avviso, al di là di quello che possiamo decidere noi, dobbiamo mantenere anche un certo tipo di riferimento alle normative vigenti sulle opere pubbliche, che non sono solo di tipo regionale. L'equilibrio che si è dunque trovano, secondo noi è accettabile.
Poi è chiaro che se non si vogliono realizzare le ferrovie (non intendo fare casistiche o esempi particolari) e tolgo il relativo riferimento guarda caso, in quasi tutte le vallate qualche elemento di pericolosità da studiare o da approfondire lo si trova - in questo modo eliminerei un problema, che andrebbe però risolto sotto altri profili e con altri ragionamenti o approcci.
Qui la norma è organica e si raccorda con le normative di carattere nazionale e comunque fa premio su tutte quelle che sono le banche dati geologiche e ambientali di cui la Regione è ampiamente dotata. Quindi il decisore potrà decidere.
Condivido sul fatto che si tratti di opere importanti, ma naturalmente posso tranquillizzare sul fatto che le procedure vigenti in Piemonte sono comunque ritenute valide, non solo all'interno della Regione, ma anche a livello nazionale.



PRESIDENTE

Non essendovi ulteriori emendamenti, dichiaro aperto il dibattito generale sull'articolo 45.
Ha chiesto la parola il Consigliere Reschigna; ne ha facoltà.



RESCHIGNA Aldo

Credo che l'emendamento che ha presentato il collega Bono abbia una sua ragione.
Capisco che in alcune circostanze diventi problematico far conciliare interessi pubblici, rappresentati dalla realizzazione di opere pubbliche con la normativa sui vincoli idrogeologici. Però introdurre in una norma di legge il fatto che nelle aree di pericolosità e di elevata pericolosità sotto il profilo idrogeologico possano essere realizzate non solo infrastrutture a rete di servizio, ma reti viarie e ferroviarie, significa sostanzialmente, stabilire un principio per cui anche dove le analisi fatte dal PAI hanno determinato una situazione di grave pericolosità - perché la norma parla di grave situazione di pericolosità sotto il profilo idrogeologico - la legge urbanistica del Piemonte consente la realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie. Francamente mi sembra eccessivo.
Ragioniamoci su, perché mi sembra eccessivo inserire questo aspetto in una legge. È vero il ragionamento che fa l'Assessore Cavallera, secondo il quale il progetto nel merito ha un iter di approvazione, per cui viene valutato sotto tutti i profili. Ma qui siamo veramente su un piano di estrema apertura della norma legislativa su aree che hanno, per riconoscimento dello stesso legislatore, una loro forte pericolosità.
Chiedo all'Assessore Cavallera di riflettere su questo articolo perché le considerazioni esposte dal collega Bono sono tutt'altro che banali.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Apprezzo il tentativo dell'Assessore Cavallera di tranquillizzarci.
Ovviamente, al di là del suo pronunciamento, sappiamo che sono i fatti che parlano e che parleranno.
Come dico sempre, l'interpretazione di una norma estensiva porta a conseguenze che, magari, anche lo zelante Assessore non aveva previsto o non poteva prevedere, diciamo così.
Vorrei solo sottolineare il cambiamento tra la precedente normativa e quella che si vuole proporre adesso: se nella legge oggi vigente si parla genericamente di zone soggette a vincolo idrogeologico sulle sponde, nella nuova normativa si parlerebbe di zone soggette a pericolosità geologica elevata o molto elevata. Dunque, emerge già un cambiamento tra le zone sottoposte a vincolo e quelle soggette a pericolosità elevata e molto elevata, specificando soprattutto quelle a maggior rischio.
Inoltre, nella precedente normativa non si parlava di opere viarie e ferroviarie. Va bene tutto il resto della discussione, quindi anche gli uffici ci possono spiegare che le zone sottoposte a vincolo idrogeologico erano già aree ad elevato o molto elevato rischio idrogeologico, cioè possono essere già ricomprese quelle: è solo una differenza di dicitura.
Non capisco perché si vogliano inserire le reti viarie o ferroviarie.
Non c'erano, prima! Prima si parlava di opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione elettrodotti, impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi. Pertanto, non pubblici servizi, ma erogazione di pubblici servizi.
Adesso, si aggiunge la lettera d): infrastrutture viarie e ferroviarie.
L'Assessore Cavallera faceva riferimento alle valli alpine. Certo ovviamente ci sono aree a rischio idrogeologico, ma tendenzialmente il fondo valle, laddove si tracciano le principali arterie stradali e ferroviarie, ha un rischio idrogeologico medio, al massimo elevato.
Difficilmente si ha un'area a rischio idrogeologico molto elevato (non sono un geologo, ma credo di poterlo affermare, con buona cognizione di causa).
Dare la possibilità di costruire una rete viaria o ferroviaria in una zona a rischio molto elevato, mi sembra quantomeno paradossale: significa dare la possibilità di realizzare qualcosa di assurdo.
Vorrei che questa parte venisse eliminata o che, al massimo - e chiudo Presidente - si desse la possibilità di realizzare le opere di cui al punto d), nelle aree ad elevato rischio e non a rischio molto elevato.
Grazie.



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola il Consigliere Muliere; ne ha facoltà.



MULIERE Rocco

L'osservazione che propone l'emendamento del Consigliere Bono ha davvero un fondamento: occorre pensare alle conseguenze, in caso di costruzione di infrastrutture viarie o ferroviarie in alcune zone, come quelle definite nell'articolo, soggette a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata.
Se ci sono problemi di questo tipo, immaginiamo la pericolosità, nel caso dovesse avvenire un disastro di carattere idrogeologico (frane, ecc.) per chi percorre quelle infrastrutture viarie o ferroviarie. Inoltre occorre pensare anche a quanto si deve spendere per ripristinare tali infrastrutture.
Ritengo non sia il caso di dare la possibilità di costruire grandi infrastrutture in queste aree, in una situazione come questa, di scarsità di risorse.
una contraddizione molto grande, anche se - come ha detto l'Assessore Cavallera - si effettuerebbero tutte le valutazioni del caso, naturalmente dal punto di vista tecnico.
Ritengo, però, che, in linea di principio e non solo, permettere la costruzione di grandi infrastrutture in quelle aree sia davvero una contraddizione che dovremmo cercare di evitare.
L'emendamento c'induce ad una riflessione attenta, pertanto considero opportuno che la Giunta regionale accolga l'emendamento.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Ronzani.



RONZANI Wilmer

Grazie, Presidente.
Qual è la ragione per la quale ci addentriamo in una discussione del genere? Qual è la ragione? Stiamo discutendo una riforma della legge: dovremmo stabilire (lo impone il buonsenso e un minimo di logica di prevenzione) che opere come queste si fanno in aree geologicamente sicure oppure non si fanno.
La logica è questa: si fanno o non si fanno! E non c'è niente di male se diciamo che non si fanno.
Mi spiegate per quale ragione dovremmo assumerci noi la responsabilità di votare una norma che stabilisce che, in un'area considerata molto pericolosa, autorizziamo un intervento quale la costruzione di una strada o di una ferrovia? Colleghi, qual è la ragione? Esistono, invece, trecentocinquantamila buone ragioni per dire: quelle sono aree in cui non s'interviene. Punto. E tutti lo capirebbero, no? Vogliamo ripetere la storia, tutta italiana, di un paese che scopre di aver attuato norme sbagliate quando ormai l'incidente si è verificato, e allora discuteremo tutti sul perché si è approvata una norma così famigerata? Famigerata! Famigerata! Non mi sento garantito dal fatto che immaginiamo una subordinata, cioè il parere degli Uffici. Ci mancherebbe ancora che non lo scrivessimo, ma questo non ci garantisce! In passato, il fatto di prevedere che la Regione esprime un parere - "a condizione che..." - non ci ha garantiti! Ora, noi non soltanto, collega Pedrale, non ci limitiamo, non decidiamo di escludere questa fattispecie (facciamo una legge, sarebbe un fatto qualificante per il legislatore del Piemonte stabilire che questi interventi - sì, Assessore Cavallera - non si fanno per nessuna ragione al mondo, e tutti capirebbero perché non si fanno questi interventi, visto che facciamo una legge e dovremmo metterci dentro un po' di prevenzione, per evitare che si possano consumare disastri come quelli che sono capitati) no, l'Assessore Cavallera ci mette del suo! Non soltanto stabilisce il principio per cui alcuni interventi possono essere realizzati, in ci ripetendo una norma già in vigore - se ho inteso - e questo non dice nulla e non spiega nulla e non giustifica minimamente il fatto che riapproviamo questa norma, perché sarebbe giusto cancellarla.
L'Assessore Cavallera ci mette del suo e inserisce che in queste aree molto pericolose (insisto, molto pericolose), ancorché autorizzati dalla Regione (mi viene da ridere! Ci mancherebbe altro, Assessore Cavallera, che non stabilissimo "autorizzati sulla base di un parere che presuppone...") sia possibile costruire strade e ferrovie.
Ma voi siete matti! Voi siete matti! Non ho altre parole: voi siete matti, se fate una cosa del genere! Io non vi farei approvare neppure la legge, di fronte ad una cosa come questa, perché è evidente che non si spiega, che non c'è nessuna buona ragione che la giustifichi! E ci sono tante buone ragioni che dovrebbero farci dire (a tutti noi qui non c'entra il centro, la destra o la sinistra): lasciamo perdere difendiamo gli interventi in quelle porzioni di territorio che li giustificano, ma evitiamo di infilarci in discussioni come queste prevedendo norme che ci autorizzano a realizzare opere che il buonsenso dovrebbe indurci a non realizzare. Il buonsenso, non la politica!



PRESIDENTE

Ha chiesto la parola la Consigliera Pentenero; ne ha facoltà.



PENTENERO Giovanna

Grazie, Presidente.
Non si può fare altro che unirsi alle considerazioni svolte dal collega Ronzani, poiché l'emendamento proposto, che cogliamo positivamente, pone in evidenza una situazione con un nervo scoperto incredibile! Non bastano le tante esperienze che questa regione e questo paese hanno avuto, su parti del nostro territorio che hanno una natura idrogeologica pericolosa, definita da una serie di studi per i quali i professionisti dedicano risorse pubbliche, tempo pubblico, attività di carattere scientifico! Noi cosa scriviamo? Scriviamo che possiamo fare finta di nulla, che possiamo dare un'autorizzazione particolare, un'autorizzazione specifica: allora non facciamo gli studi idrogeologici, allora non facciamo neanche le norme di Piano all'interno della nostra Regione, permettiamo che si faccia tutto quello che si vuole...
Invece si introduce una norma che va in deroga ad una questione assolutamente delicata e assolutamente pericolosa.
Non meno di quattro giorni fa, in questa sala, abbiamo consegnato il Sigillo della nostra Regione alla Protezione civile, vantandone le lodi. Ma la Protezione civile serve anche se noi dobbiamo mettere in atto tutta un'altra serie di strumenti di prevenzione, per evitare che situazioni pericolose come quelle che si sono verificate negli ultimi anni e negli ultimi decenni nella nostra regione non succedano più. E non credo neanche che sia un problema di tante o poche risorse: il problema è che non si pu accettare di inserire una norma di questa natura.
Chiediamo quindi con forza che quest'emendamento sia accolto e che l'articolo venga modificato in tal senso.



PRESIDENTE

Grazie, collega Pentenero.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Negro; ne ha facoltà.



NEGRO Giovanni

Grazie, Presidente.
Questo emendamento n. 860) del collega Bono mi pare abbastanza ragionevole e vi devo dire che da un lato mi stupisce che da parte dell'Assessore Cavallera, che è un uomo dal ricchissimo bagaglio di esperienza, si porti avanti questo discorso di costruire strade e ferrovie in zone di elevato rischio geologico.
Al contrario, innanzitutto siamo tutti responsabili nell'evitare questi rischi: non possiamo andare avanti senza cercare di evitarli, perch purtroppo se ne verificano già tanti.
Mentre si stava discutendo mi veniva in mente che pochi anni fa, quando ero Sindaco, nel mio Comune avevo - ed è ancora così - un territorio friabile e a rischio geologico, che sembrava una fontana semovente. Fin quando sono stato Sindaco il proprietario di quella collina voleva costruire delle villette e io gli ho sempre messo il bastone tra le ruote dicendo "no, non posso darti la licenza per costruire le ville lì", perch ero consapevole che un anno prima ne era crollata una porzione; "altrimenti gli dicevo - se lei costruisce là e tra una cinquantina d'anni queste case vanno giù, diranno 'Chi è quel pazzo di Sindaco che ha dato la licenza?'". Io l'ho evitato, ma purtroppo dopo è arrivato un altro Sindaco che gliel'ha concessa. Ahimè, tutti i giorni sto con le orecchie tese perché hanno fatto due villette che sono lì, sul ciglio: ma quella è una pazzia! Basta un piccolo scossone che faccia muovere la collina e queste vanno giù! E poi lo Stato non ha più i soldi per ricostruire e pagare i danni! Dobbiamo evitare queste situazioni, così come - l'ha detto bene il collega Ronzani - noi dobbiamo usare il buonsenso: siamo obbligati a dare la licenza di costruire ferrovie o strade in zone molto, molto a rischio? Non possiamo deviare da un'altra parte ed evitarlo? Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo visto ferrovie troncate e cadute: poi il treno cade e si verificano morti e disagi. Di questi tempi ne abbiamo viste di tutti i colori.
Io dico che se si vuole si possono evitare altri rischi, perché ne abbiamo già tanti e troppi. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Negro.
Ha chiesto la parola il Consigliere Boeti; ne ha facoltà.



BOETI Antonino

Chiedo all'Assessore Cavallera che nella replica ci spieghi qual è la ragione che sta dietro a questo suo orientamento. Non è possibile, infatti che una persona di buonsenso possa pensare che il Consiglio regionale approvi senza discussione una norma di questo tipo.
La natura, Assessore Cavallera, ci ha insegnato in questi anni - in Italia ma non solo in Italia - che alla fine presenta sempre il suo conto: sempre, non c'è niente da fare; e vince sempre lei.
Vivo un in una città nella quale la collina morenica è stata lottizzata negli anni precedenti, non dalla mia Amministrazione e nemmeno da quella che mi ha preceduto. Dopo un certo numero di anni le ville, costruite con muri di sostegno piuttosto impegnativi, per i movimenti naturali della collina stavano scivolando a valle. Il Comune ha dovuto spendere un milione e mezzo di euro per rafforzare le strade pubbliche che vi passavano in mezzo, per impedire che quelle strade scivolassero a valle. Ed è per questo che nel Piano regolatore che la mia Amministrazione aveva approvato tutto il residenziale previsto sulla collina morenica è stato trasformato in terreno agricolo.
Allora, considerato che la natura presenta sempre il suo conto, per quale ragione la Giunta prevede un provvedimento di questo tipo? E costruire un'infrastruttura - che sia una strada o che sia una ferrovia in un luogo come questo quanto costa? Perché naturalmente un conto è costruire una strada su un terreno normale e in piano, un conto è costruire una strada su un terreno a rischio idrogeologico: è chiaro che i provvedimenti di messa in sicurezza e i materiali dovranno essere di portata superiore, rispetto a quelli previsti per un'infrastruttura normale.
Allora, Assessore Cavallera, partendo dal presupposto che non c'è niente di male a cambiare idea, spero che possa cambiare idea su questo punto. Soprattutto, però, se intende mantenerla, ci deve spiegare cosa c'è dietro, perché non è sensato pensare che un provvedimento di questo tipo possa essere ispirato da un uomo di buonsenso e pragmatico come lei.



PRESIDENTE

Grazie, collega Boeti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Taricco; ne ha facoltà.



TARICCO Giacomino

Grazie, Presidente.
Anch'io credo che quest'emendamento dovrebbe essere accolto senza neanche parlarne, onestamente. I temi e le opere che è previsto siano realizzabili in un contesto di questo genere - per carità, previo parere vincolante della Regione e tutto quello che si vuole (ma sappiamo come poi si traduca normalmente, dalla teoria alla pratica, questo tipo di impostazione e di orientamento) - sono fortemente complessi.
Credo che, là dove nell'articolo si definisce che il contesto in cui questo tipo di opera andrebbe a realizzarsi è di così grande difficoltà e di così grande complessità, l'intervento non dovrebbe neanche essere oggetto di discussione. Invito anche a pesare il valore dei termini: là dove diciamo "zone soggette a pericolosità elevata o molto elevata", è quasi un controsenso in termini dire che c'è una pericolosità enorme e dire però che, se del caso, con l'autorizzazione l'intervento si può fare.
Ecco, credo che questo sia un incamminarci su una strada che ha già creato disastri, che poi sono da gestire sui territori. E credo veramente che, là dove vogliamo andare a fare una norma che ha l'ambizione di regolamentare l'uso del territorio, questo tipo di impostazione sia quasi una contraddizione terminologica. Mi sembra strano che siamo qui a discuterne, nel senso che non dovrebbe neanche venire in mente immaginare di poter definire un territorio a pericolosità elevata e poi dire che, se però la Regione è d'accordo, l'opera si può fare lo stesso.
Chiedo veramente alla Giunta di valutare l'ipotesi di esprimere parere favorevole su quest'emendamento, perché ci pare che risponda semplicemente ad una logica di buonsenso.



PRESIDENTE

La parola al Consigliere Laus.



LAUS Mauro

Grazie, Presidente.
Non grido. Parlo a bassa voce, perché quando il tema è importante, di grande importanza si possono esprimere i concetti anche a bassa voce.
Nel caso specifico, Assessore Cavallera, gli aspetti sono due, come dicevano i miei colleghi che mi hanno preceduto. Che cosa sta dietro questa norma? Ci possono essere due aspetti che caratterizzano questa vostra attività comportamentale, tradotta in una norma giuridica. O il dolo; il dolo non c'è, perché conosciamo l'Assessore Cavallera, ci deve essere per tassativamente o la negligenza, o l'imprudenza, o l'imperizia.
Quindi, è un vostro comportamento di una gravità assoluta. Oggi i cittadini contestano alla classe politica nell'accezione più ampia del termine una miopia. La politica di oggi guarda al presente, guarda all'oggi, guarda al consenso. Tanti anni fa i politici guardavano alle generazioni future e i cittadini guardavano al presente, perché avevano la necessità di mettere assieme il pranzo con la cena, come si suol dire.
Oggi, abbiamo invertito completamente il meccanismo. I cittadini sono preoccupati e guardano al futuro, ai propri figli e alle future generazioni e guardano al disastro idrogeologico che ci accompagna giorno per giorno e i politici vivono alla giornata. Proprio come state facendo voi approvando una norma per risolvere chissà quale problema.
Quindi, domanda: quali possono essere le motivazioni che vanno a suffragare la necessità di andare a costruire un'opera su un territorio dichiarato pericoloso? Se un territorio, uno spazio territoriale è pericoloso, significa che è pericoloso. Non è sufficiente l'arroganza o l'autonomia di un funzionario o di una maggioranza politica in un particolare momento storico, per poi magari essere contraddetta in un momento futuro da un altro funzionario o da un'altra maggioranza politica.
Pertanto, così come i miei colleghi, Assessore, le chiedo di tornare sui suoi passi e di rivedere questa norma. Noi chiaramente non la votiamo siamo all'opposizione, ma prendiamo le distanze da quelle che saranno le cronache di una morte annunciata, così come lo accennava, con parole diverse, il collega Negro, perché non si sbagliava. Noi possiamo anche sorridere, ma di questo stiamo parlando.



PRESIDENTE

Grazie, collega Laus.
La parola al Consigliere Gariglio.



GARIGLIO Davide

Grazie, Presidente.
Noi, come hanno detto tutti i colleghi, abbiamo molte perplessità sul fatto che una norma strutturale destinata a rimanere negli anni a disciplinare l'urbanistica, l'uso del territorio, come questa legge che stiamo accingendoci con fatica a varare, possa contenere una norma di questo tipo.
Pensiamo che non risponda a quello che ci viene, al sentimento prevalente della nostra comunità, al sentimento che è anche dimostrato reso evidente da una sensibilità alla tutela del territorio che sempre di più è diventato un valore diffuso all'interno della nostra regione. È una norma di cui non capiamo la ratio. Venisse da qualche altro Assessore potremmo anche capire la ratio, ma siccome arriva da un Assessore che riteniamo persona di buonsenso, non capiamo la ragione per cui si debba andare a riscrivere una normativa e scriverla in questo modo.
Siamo disposti a retrocedere nel nostro pensiero se ci viene dimostrata la ragione che sottostà a questa modifica normativa. Noi la riteniamo non spiegata; ad oggi è inspiegabile, non utile alla nostra comunità pericolosa per gli effetti che potrebbe avere e assolutamente in controtendenza, come ho già detto, col sentire della nostra comunità.
Allora noi oggi siamo responsabili di un voto. Questo voto codificherà una norma. Questa norma un domani può essere vista da coloro che ne subiranno gli effetti come una norma profondamente dannosa e ingiusta che questa Assemblea ha votato.
Non vorrei usare termini troppo altisonanti, ma noi facciamo un atto che rimane e che sarà giudicato dai posteri. Un atto che non si concilia nell'ambito di una normativa che finora ha complessivamente tenuto in una logica di buon senso. Noi avremmo voluto ben altro, ma comprensivamente c'è stato uno sforzo di cogliere alcune istanze che anche le opposizioni avevano fatto.
Ecco perché, Assessore Cavallera, le chiediamo di soprassedere, di tornare sui suoi passi. Ci pare che la norma che lei qui ci propone sia una norma che assolutamente non va nel senso su cui noi sappiamo lei vuol far camminare la proposta di legge che porta il suo nome.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Gariglio.
La parola al Consigliere Biolé.



BIOLE' Fabrizio

Grazie, Presidente.
Anch'io intendo rimarcare, com'è stato fatto dai colleghi, la logica assolutamente lapalissiana da cui nasce, mi pare di capire, l'emendamento presentato. Già sono state elencate le motivazioni per cui all'interno di una legge che va, dopo così tanto tempo, a modificare l'impostazione e la regolamentazione dell'urbanistica nella nostra Regione, non debba assolutamente, a mio modo di vedere, essere lasciato al caso, se così si può dire, ma anche a quelli che possono essere eventi assolutamente non controllabili, in quanto da questo punto di vista sappiamo che in qualche modo tutto ciò che è naturale può essere regimentato, ma non controllato.
Non si può lasciare appunto al caso quelli che possono essere eventi tragici, più o meno tragici, ma che purtroppo avvengono spesso. Quindi chiedo che tutta quella parte, la lettera d) in particolare, che va a individuare le possibili realizzazioni di infrastrutture viario-ferroviarie in qualche modo in deroga a quelle che devono essere le regole non solo indicate e strutturate, ma anche di buon senso, venga stralciata e che venga accolto l'emendamento, che - mi pare di capire - ha l'approvazione di buona parte dell'Aula, e di questo sono abbastanza contento.
Chiedo anch'io questa riflessione ulteriore. Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, collega Biolé.
Non essendoci ulteriori richieste d'intervento né in sede di discussione generale né per dichiarazione di voto, indìco ha la parola l'Assessore Cavallera.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Grazie, Presidente.
Vorrei rivendicare, comunque, un minimo di coerenza personale in queste materie avendo, ahimé, dovuto vivere varie stagioni all'interno della Regione dove la barra si è sempre tenuta diritta sotto il profilo della valutazione dei vari atti, sia partendo dalla pericolosità alla valutazione del rischio.
Adesso non vorrei fare delle sottigliezze, però voi sapete che sia a fronte dei rischi naturali sia a fronte dei rischi antropici si parte dalla valutazione della pericolosità, poi arrivi al rischio per quanto riguarda appunto i beni o le vite delle persone esposte.
Quindi, sotto questo profilo, quando si parla di valutazione e di compatibilità, passi dal pericolo al rischio e le valutazioni di compatibilità possono essere fatte e possono portare sia ad un esito positivo, sia ad un esito negativo.
Tuttavia, vorrei partire dall'articolo 31 della legge urbanistica vigente, che risale ai tempi eroici, dove si dice: "Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo idrogeologico". Per fortuna, nel frattempo è stato emanato il PAI, sono state emanate altre leggi molto rigide in ordine alla classificazione sotto un determinato profilo.
Devo anche dire che il Consigliere Bono, nell'ottica di tenere conto della situazione nella quale stiamo muovendo ha, dal suo punto di vista proposto un intreccio migliore con le condizioni alla luce del PAI dei vari Comuni e poi fa una riduzione del numero delle casistiche di impianti e/o di opere che possono essere realizzate.
Devo dire che già nel lontano '77 la legge diceva: "Le opere realizzabili nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde possono essere realizzate su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici dell'area".
Eravamo nel '77 e quindi c'era addirittura un'anticipazione di tutte le procedure di valutazione di compatibilità che sono state in qualche modo codificate successivamente.
Riprendo la legge del '77: "Possono essere realizzate le sole opere previste dal piano territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico alle derivazioni d'acqua, ad impianti di depurazione o elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti".
La questione delle strade. I contesti fluviali, in rapporto alla fascia A e fascia B, sono aree ad elevata pericolosità. Quindi, non facciamo più nessun ponte? La dizione che proponiamo è ancora migliorativa, perché, a differenza del testo vigente, andiamo a dire "degli strumenti di pianificazione e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico", cioè devono essere dichiarate di pubblica utilità ed essere attinenti a... Quindi, abbiamo introdotto un'ulteriore verifica e qui residua una casistica veramente minimale; ad esempio, può essere un'opera pubblica necessaria, come una strada per arrivare in una determinata località, che può attraversare un tratto che magari ha bisogno di un paramassi o di un paravalanghe.
Non ci poniamo il problema dello studio, se si può fare o non fare.
Dopodiché, si può anche non fare, ma oggi intanto abbiamo già tutto il quadro del dissesto che, a livello di ogni Comune, è stato aggiornato, in quanto questo è obbligatorio quando i Comuni mettono mano alla pianificazione. Quindi, abbiamo già una ricchezza di dati che prima non c'era.
Abbiamo l'obbligo di fare la valutazione di compatibilità ed è com'era prima, nel senso che la Regione ce l'ha come compito dal '77 e non lo cede a nessuno.
Quindi, vista la norma della legge 56 vigente, è solamente un aggiornamento, un raccordo con le dizioni e le terminologie esistenti; non si vuole incentivare nessuna realizzazione di opere che siano altrimenti realizzabile.
Se proprio vogliamo intenderci e togliere ogni ombra di dubbio possiamo porci la domanda: il vincolo idrogeologico è per pericolosità elevata e molto elevata? Se vogliamo sfiorare il "molto elevata" per non dare l'impressione che si voglia aggiungere un qualcosa a quello che è vigente, sotto quel profilo non ho problemi, perché ritengo che non dovrebbero essere proposte, in linea di principio, opere con una pericolosità molto elevata.
Però cominciamo a fare metanodotti, oleodotti, strade di comunicazione che attraversano con dei ponti contesti fluviali che hanno tutta una serie di classificazioni. Non è detto che si debba fare e ci sono anche altre considerazioni, non solamente il punto dove andare a fare l'opera.
Con l'approccio che c'è adesso nelle valutazioni di impatto ambientale si va a vedere tutta l'asta, si va a vedere a monte, perché ci possono essere delle ricadute sull'opera che non arrivano dal sito puntuale.
Personalmente, come avevo già detto in Commissione, ritengo che se nel '77 avevano sentito la necessità di dare un'indicazione molto limitata opere di interesse pubblico dichiarate di pubblica utilità con le procedure e sapete che bisogna fare delle varianti finalizzate ed eventualmente preordinate all'esproprio, con la verifica che non ci siano alternative altrimenti si va sulle alternative tecniche...



(Commenti in aula)



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Vogliamo togliere il "molto elevato" perché, rispetto al vincolo idrogeologico, sembrerebbe quasi un'incentivazione? Su quello posso anche essere d'accordo, anzi sono d'accordo.
Per quanto riguarda i servizi, nel '77 avevano previsto impianti di telecomunicazione e impianti di altra natura, e adesso perché non li dobbiamo più considerare? Questo non vuol dire che si debbano realizzare; sono opere di interesse generale e di interesse pubblico che in qualche modo verranno valutate con una procedura precisa, con tutta una serie di vincoli e di dati che prima non c'erano. C'era solo un setaccio di carattere generale, cioè che nelle zone a vincolo se la doveva vedere il Presidente della Giunta regionale.
Oggi abbiamo i piani regolatori, abbiamo il quadro del dissesto di bacino, molte Province hanno fatto quello provinciale, così come hanno fatto alcune comunità montane. E comunque a livello di piano regolatore abbiamo il quadro del dissesto.
Non vedo alcuna spinta a fare nulla che non sia la possibilità di porsi una domanda se un'opera non altrimenti realizzabile, di interesse pubblico... Ad esempio, buona parte delle opere olimpiche non si sarebbero potute fare, e qualcuno magari dice "meno male". Lo dico a tutti coloro che hanno vissuto quella stagione amministrativa con le discussioni che sono state fatte in tutte le sedi.
Posso dire anch'io a titolo personale che quell'opera magari non andava prevista o andava rilocalizzata, però c'è una gestione di più di trent'anni della norma e cerchiamo di aggiornarla e di metterla in raccordo con le terminologie di quadro esistenti.
Qui avevano trascritto le definizioni dal simbolo al testo (RME o a rischio elevato). Togliamo pure il "molto elevato" perché non c'è nessuna volontà di incentivazione, anzi ho visto tantissime casistiche dove la risposta è negativa, perché i tecnici prima di andare ad autorizzare...
Altrimenti non c'è più quella libertà di classificazione delle zone.
Oggi abbiamo una classificazione molto estensiva, cioè nel dubbio io ti classifico, in modo che tu vai a verificare se puntualmente ci sono dei dissesti attivi, magari delle frane quiescenti.
Questo è il quadro nel quale ci muoviamo, che è un quadro di conoscenza del territorio molto ampio ed approfondito e le opere che sono previste adesso erano previste anche prima.
Il discorso delle strade e delle ferrovie deriva dagli attraversamenti e adesso, avendo fatto le fasce fluviali, dove ci sono zone a pericolosità elevata - che sono la fascia A e la fascia B - ad un certo punto non si riuscirebbe più a fare nessun ponte. Se non si prevede, non dico di farlo ma almeno di studiarlo e di approfondirlo.
Poi abbiamo anche una cultura tecnica, un quadro di università e di accademie e di tecnologie che oggi tranquillizza il decisore, qualora si orientasse in senso favorevole.
Per concludere, come segnale di buona volontà, propongo di togliere il "molto elevato", ma il resto, cioè "elevato", può rimanere perché fa pendant con il vincolo idrogeologico.



PRESIDENTE

L'Assessore Cavallera ha prodotto l'emendamento 860 bis), che metteremo in votazione dopo l'emendamento n. 860).
Emendamento rubricato n. 860 bis) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 56/1977, come sostituito dal disegno di legge n. 153 , le parole "o molto elevata" sono soppresse.
La parola al Consigliere Reschigna per dichiarazione di voto.



RESCHIGNA Aldo

Noi capiamo tutte le spiegazioni che l'Assessore Cavallera ha voluto offrirci, tuttavia rimane un fatto.
Non riusciamo a comprendere perché si debba intervenire nelle aree di elevata pericolosità. È vero che siamo in una condizione diversa rispetto al 1977 e a tutte le fasi nella quale si è intervenuto sulla legge urbanistica regionale, ma proprio perché oggi siamo ad un livello di conoscenza del territorio molto più adeguata e maggiore e il territorio è suddiviso non in vincoli idrogeologici e in termini omnicomprensivi e general-generici, ma in aree di grande ed elevata pericolosità, in aree di pericolosità e in aree di delicatezza inferiore, ma con livelli di attenzione che devono essere rispettati, a maggiore ragione, oggi, una norma che interviene sulle condizioni più problematiche, noi la consideriamo infelice. La consideriamo una norma infelice, perché significa sostanzialmente entrare nel cuore di un problema e lanciare un messaggio.
Il messaggio che viene lanciato è che, indipendentemente dalle condizioni che sono state rilevate nel PAI o negli altri strumenti che hanno definito il quadro di dissesto, anche in quelle aree è possibile intervenire ed intervenire dove c'è presenza d'uomo.
Se può essere considerato un avvicinamento e un tener conto della discussione, l'emendamento che ha presentato l'Assessore Cavallera è un conto, ma non cambia il nostro giudizio sulla norma nel suo complesso.
Per questa ragione noi voteremo contro l'emendamento e contro l'articolo, perché non ci ha convinto, Assessore.
Nessuno l'accusa d'essere portatore di chissà quali atteggiamenti vandalici nei confronti del territorio, ma certamente il rilievo è che con questa norma lei apre la strada ad una serie di interventi che noi consideriamo inopportuni. Non è vero che tutte le fasce fluviali dei fiumi o dei torrenti sono considerate di elevata o di grave pericolosità. Non è vero. In quelle zone considerate esondabili lei realizzerebbe una strada? Realizzerebbe un ponte in una zona considerata esondabile quando sostanzialmente, il punto di attacco di quel ponte, comunque, va ad interessare un'area di fragilità? Non è vero che tutte le fasce fluviali oggi sono classificate nel PAI di elevata o di grave pericolosità. Non è vero.
Per queste ragioni noi votiamo contro l'emendamento e l'articolo e rileviamo il fatto che oggi, con questo atto, viene introdotto un elemento pericoloso nella legislazione urbanistica del Piemonte, che è quello di lasciare intendere che c'è un livello di attenzione rispetto alla fragilità del nostro territorio che non coincide con le preoccupazioni che un amministratore pubblico, a questo riguardo, dovrebbe esprimere.



PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire, per dichiarazione di voto, il Consigliere Bono; ne ha facoltà.



BONO Davide

Grazie, Presidente.
Anch'io volevo esprimere il mio pensiero sulla modifica sul subemendamento dell'Assessore Cavallera.
Ovviamente ritengo solo un parziale accoglimento di quella che è stata la discussione e la proposta sia in Commissione che oggi in Aula; sono abituato ad essere all'opposizione e mi rendo conto che, quel poco che si può ottenere, si deve prendere. In questo caso, ben venga questa modifica.
Resta, comunque, la totale contrarietà all'articolo, cui voterò contro perché ritengo che non si sia colto il nodo.
vero che ho proposto anche di eliminare l'ultima lettera, quella di altri servizi pubblici, ma il nodo importante era quello di eliminare dall'articolo "le reti viarie e ferroviarie". Questo non è stato colto.
Ho ascoltato il suo lungo intervento, con cui ha cercato di spiegare le sue posizioni politiche. Penso che dietro ci siano anche delle posizioni tecniche, quindi non sia solo una mera scelta politica, ma anche una scelta tecnica, come è quella di una legge quadro sull'urbanistica, su cui ci saranno - spero di no - delle ricadute negative perché, comunque, si apriranno a quelle che sono le votazioni di conformità.
ovvio che si lascia un'apertura in più rispetto a quello che non era presente, ad oggi, nella legge quadro sull'urbanistica. Come di prassi quando si va a fare un ponte su un'asta fluviale o su un fiume, si cerca l'area migliore del punto di vista delle pericolosità e poi si calcola il rischio minore. Non si va ad incidere su un'area golenale, dove un fiume tendenzialmente e storicamente, esonda con particolare irruenza, con particolari sequenze storiche di danni anche a manufatti antropici o altro.
Mi sembra una scelta poco comprensibile e poco difendibile. Ribadisco ben venga l'eliminazione del "molto elevato", ma per il resto non mi ha convinto, Assessore, quindi voterò contro l'articolo.



PRESIDENTE

Non essendoci altre richieste d'intervento per dichiarazione di voto indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 860), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CATTANEO



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 860 bis).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 897).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo n. 45, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 46 Non essendoci richieste d'intervento né in sede di discussione generale n per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'articolo 46.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 47 Non essendoci richieste d'intervento né in sede di discussione generale n per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'articolo 47.
.
ARTICOLO 48 Emendamento rubricato n. 898) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: Prima del comma 1 dell'articolo 48 del disegno di legge n. 153 è inserito il seguente comma: "1. Al primo trattino del numero 1) del primo comma dell'articolo 39 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli eventuali approfondimenti delle indagini tecniche di cui all'articolo 14 prima comma, numero 2);".
Emendamento rubricato n. 899) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: Il comma 3 dell'articolo 48 del disegno di legge n. 153 è sostituito dal seguente: "3. Il secondo comma dell'articolo 39 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "2. Gli elaborati di cui al primo comma, numeri 3), 4), 5), e 7) contengono inoltre specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.".".
Ha chiesto la parola l'Assessore Cavallera per l'illustrazione; ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Con quest'emendamento si richiama la necessità che il Piano attuativo approfondisca le indagini tecniche svolte in sede di PRG, relativamente alle aree interessate, quindi indagini geologiche e pedologiche, lo stato di fatto degli insediamenti e dei relativi vincoli. Questo intervenire sul comma 1: cioè prima del comma 1 si propone un nuovo comma 01.
Per quanto riguarda l'emendamento 899), il comma 3 è sostituito da un altro comma. Lo scopo di questa modifica è di migliorare i riferimenti e i numeri del comma 1, accogliendo la proposta di aggiunta dei termini "eliminazione delle barriere architettoniche", come richiesto - mi pare nell'emendamento 24) del Consigliere Buquicchio, e di aggiungere "l'eliminazione delle barriere, oltre che architettoniche anche percettive", come richiesto dalle associazioni dei non vedenti.
Si tratta di adeguamenti alle terminologie che oggi sono vigenti nei rispettivi settori. Ovviamente l'urbanistica, facendo la sintesi, deve tenere conto delle situazioni che vigono nei rispettivi settori.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore Cavallera.
Passiamo agli emendamenti rubricati n. 24), 25) e 26) del Consigliere Buquicchio.
Ha chiesto la parola il Consigliere Buquicchio per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BUQUICCHIO Andrea

Dopo aver ascoltato l'Assessore - non avevo letto il suo emendamento mi sembra che abbia abbastanza recepito il significato dei miei emendamenti, per cui li ritenga pure ritirati.
Grazie.



PRESIDENTE

Gli emendamenti rubricati 24), 25) e 26) sono ritirati dal proponente.
Non essendoci richieste d'intervento per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 898).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 899).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo n. 48, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 49 Emendamento rubricato n. 404) presentato dalla Consigliera Artesio: all'articolo 40, a linea del comma 1 della legge 56, dopo le parole "il piano particolareggiato" aggiungere le seguenti: "conforme al PRG".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 310) presentato dalla Consigliera Cerutti: all'articolo 49 del disegno di legge n. 153, il comma secondo dell'articolo 40, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente: "2. La Giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni apportando le eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. La Giunta trasmette la proposta del piano al Consiglio comunale per la sua approvazione e tale deliberazione consiliare deve fare espressa menzione nel caso di mancata presentazione di osservazioni".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 22) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) come sostituito dall'articolo 49 del disegno di legge n. 153 dopo le parole: "per conoscenza alla Regione" sono aggiunte le parole "entro trenta giorni".
Emendamento rubricato n. 23) presentato dal Consigliere Buquicchio: al comma 10 dell'articolo 40 della legge regionale 556/1977 (Tutela ed uso del suolo) come sostituito dall'articolo 49 del disegno di legge n. 153 dopo le parole: "dei beni culturali" è aggiunta la parola "storici".
Ha chiesto la parola il Consigliere Buquicchio per l'illustrazione; ne ha facoltà.



BUQUICCHIO Andrea

Grazie, Presidente.
Relativamente a questo articolo ci sono due emendamenti, di cui penso l'Assessore abbia preso visione, che meriterebbero - sicuramente il primo ma per motivi diversi anche il secondo - un momento di attenzione.
Come abbiamo anche visto nel corso della Commissione che in parallelo ha lavorato su questo argomento, spesso le Amministrazioni sono sorde rispetto a quello che dovrebbe essere il loro dovere, cioè fornire in tempi adeguati i Piani particolareggiati.
A questo riguardo chiediamo, nell'ambito dell'articolo 22, che sia stabilito un termine di trenta giorni per la trasmissione, per conoscenza alla Regione.
Abbiamo verificato che purtroppo molte Amministrazioni non adempiono a questo compito.
Così come - parlo anche dell'emendamento successivo - relativamente alle competenze dell'organo importante (riterrei di fondamentale importanza per la tutela e l'uso del suolo), riteniamo che la Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici possa esprimersi relativamente al valore, oltre che culturale e paesaggistico, anche storico. Il termine "storici" è stato omesso, non so se per una dimenticanza o per esplicita scelta.
Si tratta quindi di due concetti: uno relativo ai trenta giorni, uno relativo alla possibilità di contemplare, da parte di una Commissione, il valore storico nell'ambito dei parametri di valutazione.
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Buquicchio.
Emendamento rubricato n. 405) presentato dalla Consigliera Artesio: all'articolo 40, al comma 7, secondo periodo, le parole "quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste", sono soppresse.
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 406) presentato dalla Consigliera Artesio: all'articolo 40, comma 9, della legge 56, dopo le parole "commi 4 o 5," aggiungere le seguenti: "sono sottoposti al procedimento di verifica preventiva della sussistenza dell'interesse pubblico di cui al comma 3 bis dell'art. 3 bis;".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 311) presentato dalla Consigliera Cerutti: al comma decimo dell'articolo 49, della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56, le parole "Giunta comunale" sono sostituite da: "Consiglio comunale".
L'emendamento è dato per illustrato.
Emendamento rubricato n. 312) presentato dalla Consigliera Cerutti: "il comma undicesimo dell'articolo 40, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è abrogato" L'emendamento è dato per illustrato.
Non essendoci richieste d'intervento né in sede di discussione generale n per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 404), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 310), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
In merito all'emendamento n. 22), ha chiesto la parola l'Assessore Cavallera, per esprimere il parere; ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Faccio riferimento anche a quanto è emerso dalla Commissione d'inchiesta sull'urbanistica regionale: la necessità avere la certezza che i Comuni mandino i Piani particolareggiati alla Regione. Se inseriamo il termine dei 30 giorni, questo potrebbe essere attuato.
Pertanto, il parere è favorevole.



PRESIDENTE

Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 22), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 405), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 406), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 23), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 311), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 312), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 49, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 50 Emendamento rubricato n. 900) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. All'articolo 50 del disegno di legge n. 153 è aggiunto il seguente comma: "2. Il quinto comma dell'articolo 41 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente: "5. La Regione, su proposta o su richiesta di uno o più comuni interessati, promuove la costituzione di forme associative volontarie tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona intercomunali. I comuni facenti parte di forme associative per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di attuazione possono formare il piano di zona intercomunale. In tal caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei comuni associati. Qualora nessuno dei comuni associati sia obbligato a dotarsi di piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di ediliziaeconomica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma.".".
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

un emendamento collegato alla legge n. 11, quindi si coordina con le nuove tipologie di forme associative comunali.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Emendamento rubricato n. 242) presentato dal Consigliere Buquicchio: dopo il primo comma dell'articolo 50 (Modifica all'articolo 41 della l.r.
56/1977) è aggiunto il seguente comma 2: "2. All'ottavo comma dell'articolo 41 della l.r. 56/1977, dopo le parole: 'e delle relative successive modificazioni ed integrazioni', sono aggiunte le seguenti parole: 'Nei comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti in emergenza abitativa ai sensi della Legge regionale n. 3/2010, in caso di nuovi insediamenti da attuarsi con gli strumenti urbanistici esecutivi di cui al precedente art. 32 a destinazione prevalentemente residenziali o comunque con superficie lorda di pavimento residenziale pari o superiore a 4.000 metri quadrati, una quota pari al 30 per cento della superficie lorda di pavimento residenziale deve essere obbligatoriamente destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica. In questo caso, oltre alle aree a standard di cui agli artt. 21 e 22, lo strumento urbanistico deve prevedere la cessione gratuita delle aree di concentrazione dell'edificato dei nuovi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata'".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Questo, Assessore, è un emendamento di merito di cui lei conosce il contenuto. So che aveva espresso delle riserve al riguardo, pertanto non sto a tediare l'Aula nel ripeterne la sostanza.
Veda lei cosa riesce a recepire e se è possibile farlo.
Approfitto - se mi è consentito dalla Presidenza - per parlare anche...



PRESIDENTE

No, perché quell'emendamento riguarda un altro articolo aggiuntivo. Le chiedo scusa, lo vediamo dopo.



BUQUICCHIO Andrea

Va bene.



PRESIDENTE

Non essendoci richieste d'intervento né in sede di discussione generale n per dichiarazione di voto, indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 900).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'emendamento rubricato n. 242), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 50, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 50 bis Emendamento rubricato n. 241) presentato dal Consigliere Buquicchio: dopo l'articolo 50 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 56/1977) del disegno di legge 153, è inserito il seguente articolo 50 bis: "Art. 50 bis: il titolo dell'articolo 41 è sostituito dal seguente: 'Edilizia residenziale pubblica - Piano per l'edilizia economica e popolare'".
La parola al Consigliere Buquicchio per l'illustrazione.



BUQUICCHIO Andrea

Pochi secondi per ricordare questa richiesta, che sembra una richiesta di merito, all'Assessore, in modo da poter modificare - con l'articolo 50 bis, da introdurre - il titolo dell'articolo 41.
Questo, sempre nell'ambito del rispetto dell'attuale disagio abitativo quindi intitolandolo: "Edilizia residenziale pubblica - Piano per l'edilizia economica e popolare".
Grazie.



PRESIDENTE

Grazie a lei, Consigliere Buquicchio.
Ha chiesto la parola l'Assessore Cavallera; ne ha facoltà.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Esprimo parere contrario.
Ne ho già parlato con il Consigliere Buquicchio: qui si parla dello strumento del Piano di attuazione, che è il Piano dell'edilizia economica popolare (oggi sono più aggiornate alcune definizioni come "l'edilizia sociale", "il social housing - in inglese a volte va meglio), pertanto lascerei delimitato il tipo di strumento attuativo.



PRESIDENTE

Grazie, Assessore.
Non essendovi altre richieste d'intervento, indìco la votazione palese sull'emendamento n. 241), sul quale l'Assessore Cavallera, a nome della Giunta regionale, ha espresso parere contrario.
Il Consiglio non approva.
ARTICOLO 51 Emendamento rubricato n. 901) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del disegno di legge 153 è inserito il seguente: "1 bis. Al terzo comma dell'articolo 41 bis della l.r. 56/1977, le parole 'e/o urbanistica' sono sostituite dalle seguenti: ', di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica'".
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Questa modifica è necessaria per consentire gli interventi di sostituzione edilizia tramite il piano di recupero, che, attualmente arriva a disciplinare gli interventi ben più impattanti di ristrutturazione urbanistica.
Questa tipologia intermedia, che è stata introdotta se non erro negli articoli 12 o 13, in questo modo viene rimbalzata sulle varie forme attuative (in questo caso, con il presente articolo).



PONSO TULLIO



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste d'intervento, indìco la votazione palese sull'emendamento n. 901).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 51, così come emendato.
Il Consiglio approva.
ARTICOLO 52 Emendamento rubricato n. 902) presentato dalla Giunta regionale, a firma dell'Assessore Cavallera: 1. Il comma 1 dell'articolo 52 del disegno di legge 153 è inserito il seguente: "1. Al terzo comma dell'articolo 42 della l.r. 56/1977, le parole 'del Consiglio' sono sostituite dalle seguenti: 'della Giunta' e le parole 'delle concessioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dei titoli abilitativi edilizi'"".
La parola all'Assessore Cavallera, per l'illustrazione.



CAVALLERA Ugo, Assessore all'urbanistica e programmazione territoriale

Questo emendamento serve per attribuire in modo chiaro alla Giunta regionale l'approvazione degli espropri, in coerenza con l'attribuzione alla stessa Giunta dell'approvazione del piano per gli insediamenti produttivi, nonché per adeguare tutta questa materia al testo unico nazionale dell'edilizia per i titoli abilitativi edilizi.



PRESIDENTE

Non essendovi altre richieste d'intervento, indìco la votazione palese sull'emendamento n. 902).
Il Consiglio approva.
Indìco la votazione palese sull'articolo 52, così come emendato.
Il Consiglio approva.
Colleghi, secondo intesa, il Consiglio regionale è terminato.
La seduta è tolta.



(La seduta ha termine alle ore 18.39)



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